L’avvocato che invia la corrispondenza (informativa di avvenuto pagamento del debito dei propri clienti) anche alla controparte “per conoscenza”, non commette illecito disciplinare

Cass. civ. Sezioni Unite, 4 luglio 2018, n. 17534
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29727/2017 proposto da:
G.D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI, rappresentato e difeso dal sè medesimo;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 159/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 6/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato G.D.V..
Svolgimento del processo

1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, con decisione n. 30/2014, sanzionò con l’ammonimento l’avvocato G.D.V., per violazione degli artt. 6 e 27 del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis consistita nell’avere inviato una lettera raccomandata – contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega della controparte insieme con l’assegno circolare intestato alla stessa controparte ad estinzione del debito dei propri clienti – non solo direttamente all’avvocato della controparte ma anche “per conoscenza” a quest’ultima, senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dal canone I del citato art. 27.
2. Il Consiglio nazionale forense, con decisione depositata l’8 novembre 2017, ha respinto l’impugnazione proposta dall’avvocato G. avverso la suindicata decisione del COA di Monza, precisando, per quel che qui interessa, quanto segue:
a) va ribadito il consolidato principio secondo cui il divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte assistita da un collega trova fondamento nella tutela della riservatezza del mittente e della credibilità del destinatario (si cita: CNF, 11 marzo 2015, n. 19);
b) non ricorre, nella specie, alcuna delle eccezioni a tale regola tassativamente indicate dal canone I dell’art. 27 cit. ed ora previste dall’art. 41, comma 3, del Codice deontologico forense vigente, in quanto tali eccezioni riguardano comunicazioni dirette a richiedere alla controparte determinati comportamenti sostanziali tra i quali non è certamente compresa la trasmissione dell’assegno circolare allegato alla missiva di cui si tratta (vedi CNF decisione n. 122 del 2007);
c) quanto all’elemento soggettivo, per consolidata giurisprudenza del CNF, per l’integrazione degli illeciti disciplinari non si richiede la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa) ma si ritiene sufficiente la c.d. suitas, ossia la volontà consapevole dell’atto che si compie;
d) deve pertanto ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpato, precisandosi che l’art. 6 del previgente Codice deontologico è stato trasfuso nell’art. 9 del nuovo Codice deontologico, la cui applicazione comporta la sanzione dell’avvertimento, come stabilito dal COA di Monza.
3. Il ricorso dell’avvocato G.D.V. domanda la cassazione di tale decisione per un unico motivo.
Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa sede.

Motivi della decisione

I – Sintesi delle censure.
1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed errata applicazione degli artt. 6 e 27 del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis.
Si rileva che la missiva in oggetto non è stata inviata direttamente alla controparte, ma è stata inviata direttamente al legale della controparte e solo “per conoscenza” a quest’ultima, sicché il comportamento posto in essere non rientra tra quelli sanzionati dall’art. 27 cit., in quanto oltre a perseguire “fini di giustizia” (come recita il preambolo del previgente Codice deontologico) è stato principalmente diretto a tutelare i propri clienti e indirettamente la controparte medesima.
2. Il ricorso è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
3. Per una migliore comprensione della decisione impugnata è opportuno chiarire che il presente procedimento disciplinare si colloca, per così dire, “a cavallo” tra il precedente e il successivo codice deontologico forense.
Infatti, mentre la missiva che ha dato luogo alla sanzione è del 14 aprile 2011, la delibera del COA di Monza è del 10 novembre 2014 e la decisione del CNF impugnata è del 6 novembre 2017, quando il codice deontologico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 era entrato in vigore (visto che l’art. 73 del codice stesso ne ha previsto l’entrata in vigore sessanta giorni dopo tale pubblicazione: cioè il 16 dicembre 2014). Tale codice è stato poi modificato in alcuni articoli una prima volta con decorrenza 2 luglio 2016 e, da ultimo, con un testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 aprile 2018 la cui vigenza è stata fissata al 12 giugno 2018.
Peraltro, tale cronologia, non produce alcun effetto nel presente giudizio.
Infatti, per consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite le norme del nuovo codice deontologico possono essere applicate anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della relativa entrata in vigore per fatti ad essa anteriori soltanto se più favorevoli per l’incolpato rispetto a quelle del codice previgente, giusta il criterio del “favore rei” desumibile dallaL. n. 247 del 2012,art.65, comma 5, (tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3023; Cass. SU 20 settembre 2016, n. 18394; Cass. SU 6 giugno 2017, n. 13982).
Nella specie tale evenienza non si verifica in quanto sia il codice deontologico previgente (art. 6) sia quello vigente (art. 9) stabiliscono che l’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza e disciplinano, in modo analogo, l’obbligo per il legale di astenersi dal mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro collega (rispettivamente nell’art. 27 del vecchio codice e nell’art. 41 del nuovo codice). Inoltre, all’attuale ricorrente è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento che, per il nuovo codice, è la sanzione più lieve dopo il richiamo verbale che però non ha carattere di sanzione disciplinare.
4. Detto questo, si deve osservare che la decisione impugnata risulta, in primo luogo, fondata su un’affermazione che non ha alcuna corrispondenza nel testo degli artt. 6 e 27, del vecchio codice deontologico, richiamati nel capo di incolpazione e che quindi non ha attinenza con il comportamento sanzionato.
In essa, infatti, nella parte iniziale della motivazione il fondamentale divieto di inviare “direttamente” corrispondenza alla controparte assistita da un collega – che è una delle applicazioni del basilare obbligo dell’avvocato di svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, probità verso i colleghi ed anche nei confronti della controparte (vedi: Cass. SU 25 giugno 2013, n. 15873) – viene invece fatto discendere dalla necessità di “tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario”, aggiungendosi argomentazioni esplicative sempre riferite al disvalore della compromissione della tutela dei due suindicati beni, senza considerare che si tratta di una questione del tutto estranea alla presente vicenda, visto che è pacifico che la lettera inviata dall’avvocato G. al collega e per conoscenza alla società da questi assistita non conteneva alcuna divulgazione a terzi di notizie riservate o similari.
E il suddetto equivoco è reso palese dal richiamo, sul punto, della sentenza del CNF, 11 marzo 2015, n. 19, che si è occupata di un caso di violazione dell’art. 28 del codice previgente il quale, diversamente dall’art. 27, prevede il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
5. Questo equivoco di fondo incide indirettamente anche sulle successive statuizioni con le quali viene identificato il contenuto precettivo dell’art. 27.
In particolare ne risultano influenzate le successive statuizioni prive di richiami alla giurisprudenza del Consiglio nazionale forense afferenti alla fattispecie sub judice – secondo cui:
a) l’elencazione delle eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, contenuta nel canone I dell’art. 27 cit. (ed ora nell’art. 41, comma 3, del Codice deontologico forense vigente) avrebbe carattere tassativo;
b) sarebbe, pertanto, impossibile includervi la presente fattispecie perché le eccezioni elencate riguardano comunicazioni dirette a richiedere alla controparte determinati comportamenti sostanziali o comunque si riferiscono ad atti di “natura sostanziale” tra i quali non è certamente compresa la trasmissione dell’assegno circolare allegato alla missiva di cui si tratta.
5.1. Per quanto riguarda il ritenuto carattere tassativo delle suindicate eccezioni, si deve precisare che si tratta di un’affermazione che viene effettuata senza tenere nel debito conto dell’incipit del canone I dell’art. 27 cit., nel quale si fa un generico riferimento a “casi particolari”.
Al riguardo, nella giurisprudenza del CNF in molteplici occasioni è stato affermato che “la formulazione utilizzata dal codice con il rinvio generico, a casi particolari, fa sì che si tratti di una elencazione esemplificativa, priva di qualsivoglia ambizione di tassatività”.
Ciò è accaduto anche nella decisione n. 122 del 2007, correttamente richiamata dall’incolpato, dalla cui motivazione – diversamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata – non risulta che, neppure implicitamente, si sia inteso affermare che i “casi particolari” devono pur sempre essere riferibili alle tipologie di comunicazioni elencate nella norma, visto che il caso esaminato era analogo all’attuale, riguardando un avvocato che, per evitare un’iniziativa giudiziaria nei confronti della propria cliente, aveva inviato una lettera alla controparte nella quale erano anche contenuti indiretti apprezzamenti sull’attività difensiva del legale della controparte medesima. La relativa valutazione ha portato il CNF ad escludere la sanzionabilità del comportamento addebitato, trattandosi di una corrispondenza funzionale a sollecitare una condotta collaborativa cioè un “determinato comportamento”.
Analoga interpretazione dell’art. 27 cit. è stata data dal CNF in altre occasioni e in molte pronunce (vedi, ad esempio: CNF n. 203 del 2011) è stato affermato che per costante giurisprudenza del CNF in base all’art. 27 cit. il comportamento di un avvocato è considerato scorretto nei confronti di un collega, con il quale si devono avere rapporti improntati a lealtà e correttezza, quando l’avvocato, pur sapendo che la controparte è assistita da un difensore, conferisce e tratta con la controparte in assenza del collega o senza che questi ne sia informato (CNF n. 137 del 2004, ove è stata confermata la sanzione dell’avvertimento in un caso di contatto diretto con la controparte all’insaputa del suo difensore e in senso conforme: CNF n. 79 del 2016; n. 241 del 2015; n. 87 del 2008; n. 137 del 2004).
In sintesi, l’art. 27, canone I, consente di scrivere direttamente alla controparte in “casi particolari e per richiedere determinati comportamenti”, quando copia della corrispondenza sia inviata anche al collega (CNF n. 203 del 2011 cit.).
Alla medesima conclusione si perviene con riguardo all’art. 41 del vigente codice deontologico, in quanto in base ad una interpretazione non formalistica (e, quindi, conforme ai principi del giusto processo) è irrilevante che l’incipit dell’art. 27 – “soltanto in casi particolari”, la cui interpretazione da parte della giurisprudenza del CNF ha portato ad escludere il carattere tassativo delle eccezioni di cui si è detto – sia stato sostituito l’avverbio “esclusivamente”, visto che il testo complessivo delle due norme è di uguale contenuto.
5.2. Come si è detto, nella decisione impugnata è stato anche affermato che sarebbe impossibile includere “la trasmissione dell’assegno bancario allegato alla missiva di cui trattasi” – ma più esattamente deve dirsi la trasmissione alla controparte, per conoscenza, di una missiva che era indirizzata, con allegato l’assegno in oggetto, al legale della controparte stessa – tra le eccezioni al divieto de quo perché tali eccezioni riguardano comunicazioni dirette a richiedere alla controparte determinati comportamenti sostanziali o comunque si riferiscono ad atti di “natura sostanziale” tra i quali non è certamente compresa la suindicata trasmissione dell’assegno circolare.
Anche tale statuizione appare priva di fondamento logico, oltre che giuridico.
Dal punto di vista logico, infatti, va rilevato che la comunicazione dell’avvenuto integrale pagamento (tramite invio al collega di assegno circolare) del debito dei propri clienti in favore della controparte, consistendo nella mera notizia di un fatto storico – pacificamente non collegato ad alcun processo tra le parti – non può che essere configurata come atto avente natura e contenuto “sostanziale”.
E’ anche evidente che se, come si è detto, è consentito inviare alla controparte corrispondenza “per richiedere determinati comportamenti”, purché ne sia informato il legale della controparte stessa, laddove tale ultima condizione sia stata rispettata, come accaduto nella specie, non si vede perché debba essere vietato comunicare alla controparte un fatto significativo – come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti – visto che tale comunicazione è stata diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive nei confronti dei propri clienti e quindi ha avuto una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 27 cit.
Pertanto può dirsi che l’invio della lettera anche alla controparte sia stato funzionale a sollecitare una condotta collaborativa – cioè la chiusura dei rapporti tra le parti – cioè un “determinato comportamento” (CNF n. 122 del 2007 cit.).
6. Tale conclusione appare conforme ai principi generali che, in base alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, informano il nuovo codice deontologico forense, a partire dal testo entrato in vigore il 16 dicembre 2014, secondo cui anche se tale codice ha un apparato sanzionatorio ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, tuttavia il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova per esso applicazione. Infatti, nella materia disciplinare forense non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quello di esercitare la professione forense “con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” di cui all’art. 9, già artt. 5 e 6, del previgente codice deontologico forense (Cass. SU 18 luglio 2017, n. 17720).
Il suddetto art. 9 costituisce una “norma di chiusura” che consente attraverso il sintagma “per quanto possibile”, previsto nellaL. n. 247 del 2012,art.3, comma 3, di contestare l’illecito anche solo sulla sua base, onde evitare che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione generi immunità (Cass. SU 29 dicembre 2017, n. 31227).
Ma questo non esclude che nel sistema disciplinare forense convivano due principi: quello della teorica idoneità di ogni comportamento che violi precetti normativi o deontologici ad integrare illecito disciplinare e quello dell’esclusione di qualsiasi automatismo sanzionatorio, anche in presenza della tipizzazione della fattispecie, in quanto la sanzione va sempre rapportata alle condizioni soggettive dell’incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati (Cass. SU 11 luglio 2017 n. 17115; Cass. SU 18 luglio 2017, n. 17720; Cass. SU 29 dicembre 2017, n. 31227; CNF n. 139 del 2017; CNF n. 9 del 2018).
In altri termini, i comportamenti posti in essere dall’avvocato nell’esercizio della sua professione per essere sanzionati devono o corrispondere ad una delle fattispecie tipizzate o comunque essere idonei a ledere, in misura più o meno grave, quei valori fondamentali indicati nella suddetta norma di chiusura.
7. Comunque, il procedimento disciplinare forense è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della sua colpevolezza (CNF n. 191 del 2013; CNF n. 17 del 2015; CNF n. 108 del 2015; CNF n. 194 del 2015; CNF n. 9 del 2018).
8. In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 del nuovo codice disciplinare (già art. 3 del codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata (Cass. SU 30 marzo 2018, n. 8038; CNF n. 291 del 2016; CNF n. 241 del 2017; CNF n. 38 del 2018).
In base alla suddetta disposizione la sanzione deve essere determinata tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).
9. Al riguardo va ricordato che, in base alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna è rimesso all’Ordine professionale. Ma, pur non essendo consentito alle Sezioni Unite sindacare sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare, la Corte può esprimere un giudizio sulla congruità e ragionevolezza della decisione finale che attiene non alla congruità della relativa motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, exart. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. SU 17 marzo 2017, n. 6967; Cass. SU 13 novembre 2012, n. 19705).
10. D’altra parte, la mancata menzione dell’art. 21 del codice deontologico tra le norme delle quali il ricorrente ha denunciato la violazione è del tutto irrilevante, in quanto è jus receptum che la disposizionedell’art. 366 c.p.c., n. 4, – secondo cui il ricorso per la cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate – va interpretata nel senso che tale indicazione è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza. Pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell’atto deve prevalere su quello formale, sicché l’omessa o l’erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (vedi, per tutte: Cass. 16 gennaio 1996, n. 30; Cass. SU 20 aprile 1998, n. 4018; Cass. 14 ottobre 2004, n. 20292).
Tale ultima evenienza si verifica nella specie visto che la corretta applicazione dell’art. 21 cit. ai fini della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato è alla base della sanzione la cui irrogazione è stata confermata nella decisione impugnata.
11. Ebbene, per consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:
a) il “comportamento complessivo dell’incolpato” di cui all’art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall’ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto (ex multis: Cass. SU 16 novembre 1996, n. 10046; Cass. SU 30 marzo 2018);
b) peraltro, nell’ambito del comportamento successivo non possono farsi rientrare condotte omissive o commissive adottate nel corso del giudizio disciplinare, quali manifestazioni del diritto di difesa (Cass. SU 23 febbraio 1999, n. 98);
c) inoltre, così come accade in sede penale, a maggior ragione nell’ambito del procedimento disciplinare forense il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio di per sé imprecisa e/o non convincente. Infatti, la causale intanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Cass. SU pen. 30 ottobre 2003, n. 45276; Cass. pen. 10 gennaio 2017, n. 813).
12. Nella specie dal capo di incolpazione riportato nella decisione del CNF de qua e dalla complessiva lettura della decisione stessa risulta che il comportamento addebitato all’avvocato G. è stato esclusivamente quello di avere inviato “direttamente” alla controparte la lettera in oggetto indirizzata peraltro al legale della controparte stessa “senza che sussistesse una delle ipotesi per ciò previste dal canone I dell’art. 27” del codice deontologico da applicare.
Pertanto, non risulta che nella lettera stessa fossero contenuti apprezzamenti sull’attività professionale del collega destinatario della missiva (come accaduto nel caso conclusosi con la già richiamata decisione n. 122 del 2007 nella quale il CNF ha escluso la sanzionabilità della condotta dell’incolpato) o comunque espressioni che manifestassero la scarsa fiducia del mittente nel collega della controparte.
Ne deriva che tale elemento – che rappresenta la causale interna o il movente – della decisione dell’avvocato di inviare la lettera “per conoscenza” alla controparte, in applicazione dei suddetti principi e di tutti quelli che governano il procedimento disciplinare forense, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 21 cit. non può farsi rientrare nel “comportamento complessivo dell’incolpato” da valutare in sede disciplinare, perché esso, come affermato dal CNF, è emerso soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare e tali dichiarazioni sono da considerare quindi manifestazioni del diritto di difesa.
Del resto, di tale sentimento di sfiducia non vi è traccia nel capo di incolpazione.
13. In sintesi, in base ad una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 6 e 27 del codice deontologico previgente (trasfusi negli artt. 9 e 41 del codice deontologico vigente) e dell’art. 21 dello stesso codice:
a) l’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (di cui agli artt. 27 e 41 citati) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purchè si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza;
b) pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti;
c) infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 27 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti;
d) alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 del codice deontologico vigente (già artt. 5 e 6 del previgente codice deontologico) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 21 del codice deontologico, non possono farsi rientrare nel “comportamento complessivo dell’incolpato”.
III – Conclusioni.
14. La sentenza impugnata che non risulta conforme ai suindicati principi, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, per nuovo esame del ricorso dell’avvocato G. avverso la decisione del COA di Monza.
Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione. Nulla per le spese del presente giudizio.

Il tutore può, in nome e per conto dell’interdetto rappresentato, promuovere il giudizio di separazione

Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21529/2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Valpolicella n.12, presso lo studio dell’avvocato Andrea Provini, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Caucci, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
K.A., in persona del tutore avv. N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Tessier, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
P.G. presso la Corte d’appello di Venezia;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1296/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Elisa Mellina, con delega avv. Caucci, che si riporta al ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Tessier che chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da C.A. contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova che aveva accolto la domanda di separazione giudiziale avanzata nei suoi confronti dall’avv. N.A., nella sua qualità di tutore e legale rappresentante del marito K.A., dichiarato interdetto nel 2004, dopo circa un anno di matrimonio, per il gravissimo danno cerebrale riportato a seguito di un incidente stradale.
La corte del merito ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare all’avv. N., conforme alla richiesta di questi di “dar corso allo scioglimento del matrimonio”, fosse certamente comprensiva dell’autorizzazione a promuovere il preliminare giudizio di separazione; ha inoltre escluso che il tutore non potesse procedere ad attivare detto giudizio e che, a tal fine, fosse necessaria la nomina di un curatore speciale dell’interdetto.
2. La sentenza, pubblicata il 6.6.2016, è stata impugnata da C.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’avv. N., nella qualità, ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazionedell’art. 81 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto ammissibile la domanda di separazione proposta, in nome e per conto del marito interdetto, dal tutore N.A. nonostante quest’ultimo si fosse limitato a richiedere al giudice tutelare di essere autorizzato a conferire a due avvocati del foro di Padova mandato al fine “di dar corso al procedimento di scioglimento del matrimonio contratto in (OMISSIS) fra i signori K.A. ed C.A.” ed il giudice si fosse limitato ad “autorizzare quanto richiesto”.
Osserva, inoltre, che l’autorizzazione non poteva in nessun caso ritenersi comprensiva della domanda di addebito, autonoma rispetto a quella di separazione, e si duole che tale specifica questione, dedotta in sede di gravame, non sia stata esaminata dal giudice d’appello.
2. Col secondo motivo – che denuncia violazionedell’art. 85 c.c., e delle norme dalle quali si desume il divieto per il tutore di assumere, in nome e per conto dell’interdetto, iniziative giudiziali non specificamente contemplate – C. rileva che il nostro ordinamento consente all’incapace di agire per la tutela di alcuni suoi diritti personalissimi (artt. 119, 245, 264 e 273 c.c.,L. n. 194 del 1978,art.13) ma non per ottenere la separazione o il divorzio, atteso che laL. n. 898 del 1970, all’art. 4, comma 5, prevede unicamente che egli possa essere convenuto in giudizio e che, in tal caso, venga nominato un curatore speciale che rappresenti i suoi interessi. Deduce, ancora, che a tale conclusione dovrebbe giungersi anche in considerazione del dispostodell’art. 85 c.c., che preclude all’interdetto per infermità di mente di contrarre matrimonio. Contesta poi che il diritto dell’interdetto a richiedere la separazione possa essere affermato in via di applicazione analogica del citato art. 4, comma 5, L. divorzile, senza sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma, e sostiene che, in ogni caso, l’interdetto dovrebbe essere rappresentato in giudizio da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale sarebbe tenuto a far precedere la nomina “dall’assunzione delle opportune informazioni e possibilmente sentendo le persone interessate”.
3. Con il terzo motivo, che denuncia violazionedell’art. 100 c.p.c., la ricorrente contesta che il tutore potesse rendersi “interprete” della volontà del marito, il quale non era in grado di svolgere alcuna valutazione circa l’impossibilità di prosecuzione della propria vita coniugale. Assume, inoltre, che l’istanza di autorizzazione a promuovere la separazione (depositata dopo oltre sette anni dalla dichiarazione d’interdizione e solo all’esito del giudizio promosso dall’avv. N. per il risarcimento del danno subito dal proprio rappresentato, conclusosi con una transazione e con il versamento al tutore, da parte dell’assicurazione del danneggiante, di una somma di cui le è stato sempre taciuto l’effettivo ammontare) è stata avanzata senza alcuna concreta motivazione, al solo fine di soddisfare le pressanti richieste in tal senso provenienti dalle sorelle di K., evidentemente interessate ad evitare che, in caso di morte dell’interdetto, ella possa beneficiare della sua eredità.
4) Il primo motivo è inammissibile.
4.1) Nella sua prima parte si risolve, infatti, nella pretesa di un’interpretazione del decreto autorizzativo del giudice tutelare (che non risulta essere stato impugnato) diversa da quella, del tutto logica, che ne hanno dato i giudici del merito, ma non illustra compiutamente il contenuto (integralmente, ancorché implicitamente, recepito nel provvedimento) dell’istanza avanzata dall’avv. N., che certamente non si esauriva nella richiesta conclusiva di dar corso allo scioglimento del matrimonio, né precisa in quale esatta sede processuale tale istanza, non allegata specificamente al ricorso, sia rintracciabile, onde dar modo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di esaminarla al fine di valutare se davvero essa dovesse considerarsi volta unicamente ad ottenere l’autorizzazione a promuovere il giudizio di divorzio.
4.2) Nella sua seconda parte attiene invece ad una questione astrattamente fondata (la domanda di addebito è autonoma rispetto a quella di separazione e dunque per la sua proposizione sarebbe stato indubbiamente necessario uno specifico provvedimento autorizzativo) sulla quale, però, la sentenza non definitiva non aveva pronunciato e che pertanto non poteva formare oggetto di esame nel successivo grado di appello.
5) Il secondo motivo è infondato.
5.1) LaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 5, ha rappresentato una prima risposta del legislatore al problema della tutela processuale dell’incapace. La norma, probabilmente dando per presupposto che il tutore non potesse rappresentare l’interdetto negli atti personalissimi, ha accomunato la posizione del malato di mente, privo di protezione, a quella dell’infermo già dichiarato incapace di intendere e di volere, stabilendo che anche quest’ultimo, ancorché già sottoposto a tutela, debba essere rappresentato nel procedimento di divorzio da un curatore speciale: ciò, peraltro, in un’ottica meramente difensiva, atteso che la nomina è espressamente prevista per il solo caso in cui l’incapace sia convenuto in giudizio.
La disposizione è stata però ritenuta applicabile da questa Corte (Cass. n. 9582/2000) anche all’ipotesi in cui interessato ad ottenere il divorzio sia il soggetto incapace, al quale è stata perciò riconosciuta la legittimazione ad agire ed a promuovere il relativo giudizio per il tramite di un curatore speciale, nominato su istanza del tutore.
La sentenza ha affermato che la prospettata interpretazione analogica dell’art. 4 cit., appare costituzionalmente obbligata per evitare che l’interdetto infermo di mente sia privato dell’esercizio di un diritto di particolare rilievo e sia sottoposto ad una disparità di trattamento rispetto all’altro coniuge ed ha, in particolare, sottolineato: i) che nell’ordinamento è configurabile il diritto di ciascun coniuge a chiedere ed ottenere il divorzio nei casi previsti dalla legge; ii) che l’interesse al divorzio può sussistere per l’interdetto infermo di mente indipendentemente dalla posizione assunta dall’altro coniuge, ovvero qualora quest’ultimo non sia d’accordo sul divorzio o non intenda avviare la relativa iniziativa giudiziale; iii) che il divorzio può realizzare una forma di protezione per l’interdetto rispetto al mantenimento del vincolo coniugale; iv) che lo stato di interdizione per infermità di mente non esclude che la tutela degli specifici interessi dell’interdetto in tema di divorzio possa essere rimessa ad altro soggetto.
5.2) I principi appena enunciati, che il collegio pienamente condivide, non possono ritenersi inapplicabili alla separazione per il solo fatto che l’ordinamento non contempla, in materia, un’espressa previsione, analoga a quella dettata per il divorzio.
Già con la sentenza n. 5652/89 questa Corte aveva infatti rilevato che l’incapacità di provvedere ai propri interessi, richiestadall’art. 414 c.c., ai fini dell’interdizione dell’infermo di mente, deve essere riferita anche agli interessi non patrimoniali suscettibili di subire un pregiudizio; d’altro canto, ritenere che l’interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l’esercizio.
Deve allora concludersi, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata degliartt. 357 e 414 c.c., che all’interdetto è consentito, per il tramite del rappresentante legale, il compimento di tali atti (a meno che, come nel casodell’art. 85 c.c., non gli siano espressamente vietati), ben potendo l’esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Non v’è dubbio, poi, e neppure la ricorrente lo contesta, che fra le situazioni giuridiche soggettive che realizzano la personalità dell’individuo si collochi anche “il diritto alla separazione” (cfr. Cass. nn. 21099/07, 2183/2013).
5.3) Diversa questione, che pure si pone nel presente giudizio, è se la rappresentanza dell’incapace nell’esercizio di un diritto personalissimo possa spettare al tutore o debba invece essere sempre affidata ad un curatore speciale, nominato ad istanza del primo o su iniziativa del giudice tutelare.
Va premesso che le conclusioni raggiunte sul punto dalla richiamata Cass. n. 9582/2000 non costituiscono vero e proprio precedente, atteso che la sentenza ha ritenuto che il diritto dell’interdetto ad agire per il divorzio dovesse essere affermato non in forza dei principi generali dell’ordinamento, ma sulla scorta di un’interpretazione analogica dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 5, il quale richiede, per l’appunto, la nomina di un curatore speciale.
Ritiene per contro questo collegio che – una volta ammesso che, in mancanza di un espresso divieto, in nome e per conto dell’interdetto per infermità possa essere compiuto anche un atto personalissimo (sempre che sia accertato che l’atto corrisponda al suo interesse e volto effettivamente a dare attuazione alle sue esigenze di protezione) – la designazione di un soggetto terzo, nominato ad hoc, che, insieme al giudice tutelare, valuti l’opportunità di promuovere la connessa azione e ne determini il contenuto, per essere poi autorizzato ad esperirla, si prospetti necessaria solo nel caso di conflitto di interessi fra il tutore ed il proprio rappresentato, risolvendosi, altrimenti, in un inutile formalismo.
La soluzione non trova ostacoli sotto il profilo sostanziale, non evincendosi dal nostro sistema di diritto civile un principio di generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del legale rappresentante dell’incapace: al contrario, il tutore può impugnare il matrimonio dell’interdetto (art. 119 c.c.), può promuovere l’azione per ottenere che ne sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità (art. 273 c.c., u.c.), può presentare la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza in luogo della propria rappresentata (L. n. 194 del 1978,art.13); per altro verso, l’art. 420, u.c., (sia pur con riferimento ad atti di straordinaria amministrazione a contenuto patrimoniale) richiede la nomina di un curatore speciale solo se il legale rappresentante non possa o non voglia compiere uno o più di tali atti.
Sotto il profilo processuale la soluzione trova poi pieno confortonell’art. 78 c.p.c., che stabilisce, al comma 1, che “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza” può essere nominato all’incapace un curatore speciale che lo rappresenti e lo assista in giudizio “finché subentri colui al quale spetta l’assistenza o la rappresentanza” ed, al comma 2, che si deve procedere alla nomina di un curatore speciale al rappresentato “quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante”.
Nel caso di specie non consta la ricorrenza di un conflitto di interessi fra K.A. e l’avv. N.: ne consegue che quest’ultimo, nella sua qualità di tutore, era pienamente legittimato a proporre la domanda di separazione in nome e per conto del primo.
5.4) Resta assorbita la ragione di censura con la quale, nel terzo motivo, si contesta che il tutore potesse rendersi interprete della volontà del proprio rappresentato.
6) Le ulteriori censure illustrate nel terzo mezzo, attinenti a questioni di fatto che non risultano essere state sottoposte all’esame della corte del merito e che, comunque, avrebbero dovuto essere dedotte in sede di reclamo al provvedimento autorizzativo del giudice tutelare, vanno invece dichiarate inammissibili.
7) La novità della questione di diritto trattata giustifica la declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Non sussiste per il comodatario il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione delle opere di ristrutturazione (salvo per quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa)

Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2018, n. 15699
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9470/2013 proposto da:
Fallimento della S.n.c. (OMISSIS) e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., in persona del curatore rag. Mi.Ro., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Trastevere n.78, presso lo studio dell’avvocato Coccia Sergio, rappresentato e difeso dall’avvocato Tarricone Pasquale, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R., anche in proprio, D.L.M., De.Lu.Ma., D.L.S., tutte nella qualità di eredi di D.L.A., elettivamente domiciliate in Roma, Largo Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato Boccia Franco Raimondo, rappresentate e difese dall’avvocato Pannone Fabio, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il 05/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
Svolgimento del processo
1. – Condecreto del 5 marzo 2013il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da B.R., D.L.M., De.Lu.Ma., D.L.S., anche quali eredi del defunto D.L.A., nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.n.c. e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., ammettendo gli opponenti al passivo del fallimento per l’importo di Euro 131.705,25 in chirografo, a titolo di rimborso di spese sostenute, quali comodatari, da B.R. e D.L.A., per la ristrutturazione di un immobile loro concesso in comodato dalla M..
A fondamento della decisione il Tribunale, esclusa l’esperibilità dell’azione di arricchimento spiegata dagli opponenti, ha osservato:
-) l’immobile aveva subito un intervento di ristrutturazione 1998 ed il 2000 per un importo di Euro 131.705,25;
-) l’intervento aveva secondo il consulente tecnico d’ufficio natura straordinaria, in quanto l’appartamento versava in pessimo stato di conservazione e manutenzione, per cui non era possibile utilizzarlo, né tantomeno concederlo in locazione;
-) il comodante, non potendosi limitare ad un generico dovere di astensione, è gravato da specifici obblighi contrattuali, riconducibili al suo impegno contrattuale finalizzato all’attribuzione del godimento di un bene immune da alterazioni materiali ed idoneo all’uso concordato.
2. – Per la cassazione del decreto il Fallimento ha proposto ricorso per sei motivi illustrati da memoria.
B.R., D.L.M., Di.Lu.Ma. e D.L.S. hanno resistito con controricorso.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso contiene sei motivi con cui il Fallimento ha denunciato:
-) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 3, in relazioneall’art. 1808 c.c., in riferimento alla natura dei lavori eseguiti dai comodatari;
-) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazioneall’art. 2697 c.c., eart. 115 c.p.c., in ragione della omessa applicazione del principio dispositivo;
-) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla consulenza tecnica di parte depositata dal Fallimento;
-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla comunicazione di inizio lavori del 26 febbraio 1998;
-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo al contratto di comodato del 5 agosto 1977;
-) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alle risultanze della integrazione della consulenza tecnica d’ufficio circa il rimborso delle spese riconosciute.
2. – Il ricorso va accolto.
2.1. – I primi cinque motivi, che per il loro collegamento possono essere trattati simultaneamente, attinendo tutti alla sussistenza del diritto al rimborso da parte del comodatario per l’effettuazione delle opere di ristrutturazione in discorso, sono fondati.
2.1.1. – Sotto la rubrica: “Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie”, stabiliscel’art. 1808 c.c., al comma 1, che: “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, e, al comma 2, che: “Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”.
La norma, dunque, pone anzitutto, al primo comma, la intuitiva regola generale secondo cui le spese sostenute per l’uso della cosa gravano sul comodatario, quale naturale limitazione dell’obbligazione assunta dal comodante. Detto obbligo, d’altronde, altro non è che un semplice corollario di quello di conservare e custodire la cosa, gravante sul comodatario, ai sensidell’art. 1804 c.c., con il carico del conseguente onere delle spese ordinarie, ivi compresa l’ordinaria manutenzione.
Il comma 2, a differenza del primo, ha tratto non già alle spese sostenute per l’uso della cosa, bensì a quelle, straordinarie, per la sua conservazione. Qui l’impiego dell’espressione “conservazione” è sinonimo di “manutenzione”, disciplinata in diversi frangenti di coesistenza di distinti diritti sul medesimo bene, come nel caso degliartt. 1575 e 1576 c.c., riferiti alla locazione, i quali pongono a carico del locatore una specifica obbligazione di eseguire tutti gli interventi di manutenzione, salvo quelli di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore, ovvero degliartt. 1004 e 1005 c.c., che ripartiscono gli oneri di manutenzione tra nudo proprietario ed usufruttuario, fornendo altresì un’indicazione esemplificativa dei caratteri della manutenzione straordinaria.
2.1.2. – La disciplina del comodato non reca invece alcuna previsione in ordine alla sussistenza di un’obbligazione di manutenzione straordinaria, ma si limita a fissare, al secondo comma del citatoart. 1808 c.c., il diritto del comodatario al rimborso delle spese di manutenzione straordinaria qualora si tratti di spese necessarie ed urgenti.
Orbene, se è pur vero che le spese per la manutenzione straordinaria ricadranno normalmente sul comodante (v. Cass. 13 gennaio 2015, n. 296), ove egli sia anche proprietario della cosa comodata, come nella pratica può dirsi che d’ordinario accada, occorre qui chiedersi, ai fini della soluzione della controversia in esame, se il comodante sia esposto ad un’obbligazione di manutenzione straordinaria nei confronti del comodatario, giacché, come si è visto, quella ordinaria grava senz’altro su quest’ultimo, ed altresì quali siano i limiti del diritto al rimborso riconosciuto dal secondo commadell’art. 1808 c.c., al comodatario.
2.1.3. – Occorre anzitutto dire, in proposito, che il comodante si limita a consegnare la cosa al comodatario in assenza di una preesistente obbligazione in tal senso, attesa la tradizionale collocazione del comodato nell’ambito dei contratti reali. Sicché non è pensabile immaginare l’applicazione al comodante, a fronte del precetto normativo in forza del quale il comodato si caratterizza per la pura e semplice consegna della cosa affinché il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso determinato, di un precetto modellato su quello stabilitodall’art. 1575 c.c., il quale obbliga il locatore a consegnare la cosa “in buono stato di manutenzione” e successivamente a “mantenerla in stato da servire all’uso convenuto”.
Val quanto dire che il comodante consegna al comodatario la cosa nello stato in cui si trova, buono o cattivo che sia, e non è in alcun modo tenuto a far sì che la cosa consegnata sia idonea all’uso cui il comodatario intende destinarla, giacché, al contrario, detto uso è contemplato dalla norma quale limite imposto al godimento del comodatario e non quale parametro cui rapportare l’idoneità della cosa. Ciò trova conferma nella previsione secondo cui, ove la cosa presenti vizi, il comodante che ne sia consapevole è semplicemente tenuto ad avvisarne il comodatario, essendo altrimenti chiamato a rispondere dei danni dal medesimo subiti ai sensidell’art. 1812 c.c..
2.1.4. – Escluso che il comodante sia assoggettato ad un’obbligazione di consegna della cosa tale da soddisfare un determinato standard qualitativo, è parimenti da escludere che egli sia gravato da un’obbligazione di manutenzione straordinaria, la quale avrebbe senso soltanto se sussistesse un’obbligazione del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò ben si spiega, evidentemente, con il carattere di gratuità del rapporto, il quale, nel complesso, esclude che il comodante sia tenuto ad alcunché nei confronti del comodatario, se non ad astenersi – senza che occorra qui cimentarsi con la questione se tale dovere gravante sul comodante possa configurarsi come obbligazione in senso tecnico – dall’interferire con il godimento che, una volta stipulato il contratto di comodato, a questi spetta. Ed invero, l’imposizione al comodante di un’obbligazione di manutenzione straordinaria, nel quadro di un contratto connotato per la sua essenziale gratuità, renderebbe particolarmente gravoso il suo sacrificio economico: ed è per l’appunto tale la ragione per cui di una simile obbligazione non v’è traccia nella legge.
2.1.5. – Né in contrario si può argomentare dal comma secondo dell’articolo 1808 già richiamato. Ed infatti, la circostanza che il comodatario abbia diritto di esser rimborsato, in determinati frangenti, delle spese fatte sulla cosa comodata non implica affatto che il comodante sia tenuto ad effettuarle.
Né la disposizione pone il dovere per il comodatario di effettuare quelle spese, straordinarie, che sono necessarie (ossia indispensabili per la conservazione della cosa), con diritto al rimborso, quando tali spese siano altresì urgenti (e, cioè, quando non vi sia tempo di avvisare il comodante, al quale spetta la decisione se effettuarle o meno, perché nel tempo la cosa correrebbe pericolo di perire o di subire ulteriori danni). In presenza della necessità e urgenza di interventi straordinari sulla cosa, il comodatario è invece solo tenuto a darne avviso al comodante, in ossequio al generale obbligo di custodia sancitodall’art. 1804 c.c..
In conclusione,l’art. 1808 c.c., comma 2, si limita a stabilire che, se – e solo se – le spese di manutenzione straordinaria, con caratteri di necessità e urgenza, sono state sostenute dal comodatario questi ha diritto al relativo rimborso: poiché, come è stato chiarito, sarebbe insensato istituire un rapporto di cortesia, qual è il comodato, per effetto del quale il beneficiato da essa rimanga esposto ad un esborso di somme le quali, nella normalità dei casi, superano l’entità del favore che è stato concesso.
2.1.6. – Va allora data continuità al principio secondo cui il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. 6 novembre 2002, n. 15543). Ne consegue – ed è sostanzialmente questa che segue la situazione verificatasi nel caso di specie, con l’unica differenza che, per quanto è dato comprendere, l’immobile è stato in questo caso inizialmente comodato alla coppia D.L.- B. ed è stato successivamente ristrutturato da entrambi – che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituendafamiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1216; v. pure Cass. 18 ottobre 2016, n. 21023).
2.1.7. – Detto questo, si colloca evidentemente al di fuori del quadro normativo così descritto l’assunto svolto dal Tribunale di Benevento, il quale ha posto a carico del comodante le spese di ristrutturazione dell’immobile, come tali dirette neppure alla conservazione della cosa quale consegnata in dipendenza della stipulazione del comodato, bensì al miglioramento delle sue condizioni, sia che detto intervento debba essere ricondotto al campo della mera manutenzione, sebbene straordinaria, sia che, addirittura, lo stesso intervento si collochi dal versante dei miglioramenti e delle addizioni.
Basterà rammentare, al riguardo, che finanche nel quadro del rapporto di locazione, che, a differenza del comodato, si connota per la sua onerosità, ed impone al locatore di consegnare e mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto, il locatore non è mai obbligato, almeno per regola generale, ad effettuare interventi sulla cosa locata tali da migliorarne le condizioni, dovendo egli – come bene è stato detto – semplicemente mantenere la cosa nello stesso stato in cui è obbligato a consegnarla. Sicché, le obbligazioni del locatore previste dagliartt. 1575 e 1576 c.c., non comprendono l’esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto, nè il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti (Cass. 30 gennaio 2009, n. 2458; Cass. 25 novembre 2014, n. 24987): normativa in forza della quale il conduttore non ha diritto al rimborso delle spese per miglioramenti e addizioni, ma soltanto, a determinate condizioni, ad un’indennità.
A maggior ragione, ovviamente, non è pensabile che si facciano gravare sul comodante – o perché egli debba sostenerle, o perché debba rimborsarle – spese dirette nemmeno a conservare la cosa quale essa è, ma ad effettuare sulla medesima interventi volti a migliorarne lo stato.
Nel caso in esame, dunque, è incorso in errore il Tribunale nell’affermare che il comodante fosse tenuto “all’attribuzione del godimento di un bene immune da alterazioni materiali ed idoneo all’uso concordato”, avendo viceversa il rapporto ad oggetto la cosa così com’era, neppure rilevando alcunché la circostanza che il contratto di comodato contenesse l’autorizzazione ai comodatario a “riattare detti appartamenti”, giacché detta autorizzazione valeva al fine di rimuovere il divieto altrimenti gravante sul comodatario, quale conseguenza dell’obbligazione di custodia, di operare interventi sulla cosa, ma non faceva certo sorgere un obbligo del comodante di sopportare il costo degli interventi.
2.2. – Il sesto motivo è assorbito.
3. – Il decreto è cassato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, l’opposizione allo stato passivo è rigettata.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione allo stato passivo, condannando D.L.M., De.Lu.Ma., D.L.S. al rimborso, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.n.c. e del socio illimitatamente responsabile M.A.M.R., delle spese sostenute per il giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ponendo a carico delle medesime le spese di c.t.u., nonché delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Salvi accertati casi di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore, il dissenso dell’esercente la responsabilità genitoriale è preclusivo all’adozione

Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 25764/2016 proposto da:
M.P. (cod. fisc. (OMISSIS)) ed E.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Elisabetta Rampelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via Cicerone n. 28. – ricorrenti –
contro
A.H. (cod. fisc. (OMISSIS), quale madre del minore Z.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Maria Cristina Gariup e Sergio Maglio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via di San Saba n. 7. – controricorrente –
e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA. – intimati –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di ROMA, Sezione per i Minorenni, depositata il 12/07/2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, con sentenza del 12 luglio 2016, n. 4433, statuendo sul corrispondente gravame proposto da M.P. e E.L., confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città nella parte in cui aveva respinto la loro domanda diadozione, ex art. 44, comma 1, lett. d), di Z.A., evidenziando come la stessa non potesse trovare accoglimento in virtù dell’efficacia preclusiva del dissenso opposto dalla madre del minore. Inoltre, in ragione dell’evidente disagio psicologico manifestato da quest’ultimo, desunto dalla relazione della ASL Roma (OMISSIS) del 13 maggio 2016, modificò la sentenza di primo grado, revocando gli incontri liberi tra il minore e la madre, nonché i suoi pernottamenti presso la stessa, ed incaricando la ASL Roma (OMISSIS) – (OMISSIS) di predisporre un progetto della durata di un anno “diretto a superare l’attuale situazione di disagio psicologico del minore Z.A. e di conflittualità fra gli affidatari e la madre del bambino, mediante incontri protetti madre-figlio ed incontri di mediazione tra le parti (affidatari e madre) al fine di pervenire al ricomponimento dell’attuale conflitto nel superiore interesse del minore, nonché un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre A.H., segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma eventuali condotte pregiudizievoli per il minore”.
2. Avverso la descritta decisione, non notificata, ricorrono il M. e la E., formulando cinque motivi, resistiti dalla A., mentre non ha spiegato difese la Procura Generale presso la suddetta corte di appello. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie exart. 380-bis c.p.c., comma 1, mentre va ritenuto inammissibile l’ulteriore deposito di quanto allegato alla nota della A. datata 4 giugno 2018, trattandosi di documento non attinente alla nullità della decisione impugnata e/o alla ammissibilità del ricorso e del controricorso, come invece richiestodall’art. 372 c.p.c., comma 1.
2.1. Il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nella specie laL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, come modificata dallaL. n. 173 del 2015, e degliartt. 29 e 30 Cost.”, ascrive alla corte distrettuale di aver ritenuto insindacabile il dissenso della madre naturale facendo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale restrittivo e minoritario, laddove un valido dissenso deve necessariamente provenire “dal genitore che non sia mero titolare della potestà genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio, grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagliartt. 29 e 30 Cost.alla effettività del rapporto genitore-figlio”.
2.2. Il secondo motivo, intitolato “Art. 360, nn. 3 e 5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dellaL. n. 184 del 1983,art.44nonché dellaL. n. 173 del 2015,art.1. Omessa valutazione dello stato di semiabbandono permanente del minore, successivamente nuovamente evolutosi in abbandono, e della continuità dei rapporti affettivi tra il minore e la famiglia affidataria”, critica la decisione impugnata per aver focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla ritenuta, a torto, efficacia preclusiva del dissenso della madre naturale, senza valutare ogni altro aspetto della vicenda, compreso l’interesse preminente del minore. In particolare, si enfatizza il contesto sociale e familiare di grande soddisfazione in cui quest’ultimo vive da almeno sette anni ed il forte legame intercorrente tra lui ed i ricorrenti, contestualmente stigmatizzandosi l’assenza di un rapporto affettivo costante tra il medesimo e la madre naturale.
2.3. Il terzo motivo, recante “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dellaL. n. 184 del 1983,art.44, lett. d)e art.46, comma 2, dellaL. n. 173 del 2015,art.1, dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 3, comma 1, art. 18, comma 1 e art. 21, comma 1, della Convenzione di New York. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione dell’interesse del minore”, imputa alla corte distrettuale di aver anteposto l’interesse della madre naturale a quello del minore; di non aver offerto alcuna valutazione in ordine alla richiesta diadozione “mite”; di non aver considerato i numerosi periodi di abbandono del figlio da parte della madre.
2.4. Il quarto motivo prospetta, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredell’art. 99 c.p.c..Ultrapetizione”, ed invoca la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata in ordine agli incontri protetti madre bambino.
2.5. Il quinto motivo, infine, rubricato “Art. 360, n. 3. Violazione di legge (e) di norme di diritto, in particolaredell’art. 2697 c.c.,artt. 356, 115 e 116 c.p.c., nonché dellaL. n. 184 del 1983,art.15, comma 2. Valutazione erronea delle prove e mancata ammissione di prove addotte dalla difesa dei coniugi M.”, lamenta che la corte capitolina aveva assunto a fondamento del proprio convincimento la relazione dei servizi sociali del 17 settembre 2015, non redatta in contraddittorio delle parti, ed aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta consulenza tecnica d’ufficio psicodiagnostica sul minore ed in relazione alla richiesta di prova per testi e di ascolto del minore medesimo, così incorrendo in una insanabile nullità della procedura.
3. Ritiene il Collegio di poter scrutinare congiuntamente, attesa la evidente connessione tra loro esistente, i motivi primo, secondo, terzo e quinto, il cui esame ne rivela, nel complesso, la infondatezza per le ragioni tutte di seguito esposte.
3.1. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, ha respinto la domanda diadozione, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.44, lett. d), del minore Z.A., formulata dal M. e dalla E., attribuendo rilevanza determinante al diniego di consenso al riguardo manifestato dalla madre di detto minore.
La Corte territoriale ha affermato, in proposito, che, “poiché, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46assume decisivo rilievo il rifiuto dell’assenso all’adozioneda parte dei “genitori esercenti la potestà”, deve tenersi conto dell’incidenzasull’art. 317-bis c.c.(evidentemente nel testo ante riforma di cui alD.Lgs. n. 154 del 2013, ndr), secondo cui l’esercizio della potestà genitoriale spetta congiuntamente ad entrambi genitori qualora siano conviventi, ovvero, se non convivono, a quello con il quale i figlio convive, della modifica apportataall’art. 155 c.c. dallaL. n. 54 del 2006(la quale prevede, all’art. 4, la sua applicabilità ai procedimenti relativi ai figli di minori non coniugati), con particolare riferimento all’attribuzione della potestà genitoriale ad entrambi i genitori, anche dopo la cessazione della convivenza” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Pertanto, richiamando i principi espressi da Cass. n. 10265 del 2011, da Corte cost. n. 182 del 1998 e da Cass. n. 9795 del 2000, ha concluso che, nella specie, la A., benché non fosse attualmente convivente con il figlio minore, non aveva comunque perduto l’esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso (posto che, con la sentenza del 9 maggio 2014, il Tribunale per i Minorenni di Roma ne aveva revocato la sospensione e la nomina del tutore provvisorio nella persona della E., disponendo l’affidamento del minore alla coppia M. – E. per la durata di due anni), sicché il suo diniego di assenso all’adozione predetta doveva considerarsi assolutamente ostativo ad essa, precludendo al giudice ogni valutazione circa la sua giustificabilità, o meno, e la sua rispondenza all’interesse del minore (cfr. pag. 10-11 della menzionata sentenza).
3.2. La sentenza impugnata, dunque, ha interpretato laL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, nel senso che il rifiuto dell’assenso all’adozioneda parte del genitore esercente la responsabilità sul minore, benché nella specie non convivente con quest’ultimo, “deve considerarsi assolutamente ostativo all’adozione, precludendo al giudice ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all’interesse del minore”.
3.3. Questa Corte si è già pronunciata sulla questione con la sentenza n. 18575 del 21 settembre 2015, la quale – nel ricordare che già nella precedente decisione della medesima Corte n. 11604 del 26 ottobre 1992 si legge che “l’aver conferito effetti ostativi alla sola volontà dei genitori esercenti la potestà, escludendoli nel caso in cui l’assenso sia stato rifiutato dal genitore che quella potestà non esercita, trova ragion d’essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso – ha affermato che “in tema diadozioneparticolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagliartt. 29 e 30 Cost.all’effettività del rapporto genitore-figlio”.
Come rilevato in precedenza, a tale orientamento si sono riportati i ricorrenti nel censurare la sentenza impugnata.
3.4. Ritiene il Collegio di dare continuità al principio secondo cui non ha efficacia preclusiva, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, e che, tuttavia, detto principio debba essere meglio puntualizzato con le precisazioni e le limitazioni che seguono.
3.4.1. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che quel principio fu enunciato con riferimento ad una fattispecie concreta in cui il genitore (la madre) non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto, se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti. In particolare, la richiamata sentenza n. 18575 del 2015 riguardò una fattispecie in cui il giudice di appello, respingendo il gravame della madre di una minore, confermò la sentenza di primo grado che aveva pronunciato l’adozioneparticolare, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.44, comma 1, lett. d), della minore stessa da parte di una coppia di coniugi escludendo l’illegittimità dell’adozioneper difetto di consenso della madre dell’adottanda, non avendo ella mai instaurato un rapporto con la figlia, che sin da tenera età era stata inserita in un istituto per minori e poi assegnata in affidamento preadottivo ai coniugi suddetti, attuali adottanti, ed era stata nuovamente affidata ai predetti anche dopo che il medesimo giudice d’appello aveva revocato la dichiarazione di adottabilità con sentenza passata in giudicato; sentenza che si basava sulla sopravvenuta condotta del padre della bambina – che tuttavia si era poi convinto della opportunità dell’adozioneparticolare, non opponendovisi – e confermava, invece, il disinteresse della madre. In considerazione della inesistenza di rapporti, sia attuali che pregressi, fra madre e figlia, e quindi della non conoscenza degli interessi e delle esigenze della seconda da parte della prima, evincibile anche dalle dichiarazioni rese da questa nel corso del giudizio, il dissenso materno era superabile, rivelandosi, infatti, pienamente conforme al preminente interesse della minore l’adozione da parte di quei coniugi, i quali avevano amorevolmente accudito, educato ed istruito sia l’indicata minore che sua sorella, assecondandone le inclinazioni naturali e facendole vivere per la prima volta in un ambiente familiare sereno e rassicurante.
3.4.2. La Suprema Corte in quell’occasione, respingendo il corrispondente motivo di ricorso della madre, giunse alla conclusione di cui si è precedentemente detto ricordando che la ricorrente, al momento dell’adozione, non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia adottanda, con la quale pacificamente non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti; pertanto, il dissenso della stessa all’adozioneben poteva essere superato in base alla valutazione del preminente interesse della minore in concreto operata dalla corte di merito.
3.5. Si trattava, dunque, di fattispecie concreta affatto diversa da quella su cui è intervenuta la sentenza in questa sede impugnata, la quale, invece, alla stregua di quanto risulta da una lettura doverosamente unitaria e complessiva della motivazione (e non frammentata, come avvenuto da parte del sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta), ha posto in rilievo che la madre naturale non si è mai completamente disinteressata del figlio (nato nel settembre 2008, e, fin dal successivo luglio 2009, accolto presso l’abitazione dei coniugi M. – E. che avevano offerto il loro aiuto per sopperire alle condizioni di precarietà del nucleo familiare, estendendo, dall’aprile 2010, l’ospitalità anche alla A.), non sussistendo, pertanto, un effettivo mancato esercizio della genitorialità, e, soprattutto, che la coppia di adottanti ha tenuto un comportamento non conforme allo spirito dell’affido e dell’adozionespeciale, creando progressivamente una situazione di fatto che ha scavato un solco di incomunicabilità ed avversione tra madre e figlio: un atteggiamento, quindi, volto non a favorire il coinvolgimento della madre naturale nel rapporto con il figlio, ma ad estrometterla progressivamente dalla vita affettiva del minore.
3.5.1. Significative, in proposito, sono le affermazioni della corte distrettuale in cui si evidenzia che: i) nel corso di un precedente procedimento volto all’accertamento dello stato di abbandono del minore (conclusosi con una dichiarazione di non luogo a provvedere), era emerso che sua madre aveva continuato a vivere con lui presso la famiglia M., lavorando presso una pizzeria nei pressi di (OMISSIS) fino al novembre 2012, allorquando aveva iniziato a convivere, nel Comune di Carsoli, con il nuovo compagno, T.A., con cui aveva instaurato una relazione affettiva dal luglio 2012, sfociata in un successivo matrimonio dal quale erano nati altri due figli (cfr. pag. 2-3);
ii) nel periodo successivo al novembre 2012, la A. si era recata con stabilità (1 -2 volte a settimana) a visitare il figlio A., che era sempre molto contento di trascorrere del tempo con lei, sicché non poteva dirsi che la madre avesse realizzato un abbandono di quel figlio (cfr. pag. 3);
iii) nella motivazione del provvedimento impugnato innanzi ad essa, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva rilevato “che la sfiducia degli affidatari nelle risorse materne non permette loro di favorire il legame tra la madre H. ed A., come sarebbe nello spirito dell’affido, ponendosi più come sostituti genitoriali che come persone favorenti il rapporto ed il rientro presso la madre e la sua famiglia ricostituita; che i coniugi M. – E., nel corso del periodo di affidamento, non hanno aiutato il bambino a recuperare e consolidare il rapporto con la madre, venendo meno allo spirito ed al significato dell’affido e ponendo il bambino in una trama ansiosa, dannosa alla già provata serenità del bambino che, infatti, presenta allo stato segnali di disagio psicologico” (cfr. pag. 4); iv) “Nella relazione di aggiornamento sulla condizione psicologica del minore del 13.05.2016, la ASL Roma (OMISSIS) ha riferito che A., apparso in evidente condizione di angoscia e prostrazione, ha assunto un ruolo attivo di contrapposizione alla richiesta materna e la sua posizione di rifiuto non è dovuta solo agli ultimi eventi, in quanto già nel novembre 2014 aveva, manifestato il suo rifiuto della sola idea di andare a vedere dove viveva la madre. Di fronte alla minaccia di essere portato via da quello che negli anni è stato il suo contesto familiare, il bambino reagisce con l’esasperazione degli atteggiamenti di rifiuto e con la determinazione di spogliarsi dell’identità di figlio di H. per rimanere solo figlio degli attuali affidatari. Rileva, al riguardo, il servizio che questa posizione, se, attualmente, protegge il bambino da vissuti di dolore e separazione, comporta, a livello prognostico, dei rischi nella crescita psichica del bambino, da cui lo stesso va tutelato, prevedendo che gli adulti coinvolti, nelle rispettive responsabilità, gli garantiscano la possibilità di ricostruire con la madre una relazione di fiducia” (cfr. pag. 11).
3.5.2. Va altresì rilevato che il riferimento operato nella sentenza n. 18575 del 2015 alla convivenza tra genitore biologico e minore quale elemento caratterizzante “di regola” il concreto esercizio del rapporto affettivo con il minore sembra porsi in contrasto con il diverso orientamento espresso dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 10265 del 10 maggio 2011, nella quale si è affermato che “in tema diadozionein casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dellaL. 4 maggio 1983, n. 184,art.46il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozionedel figlio minore a norma dell’art. 44, lett. b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore”. Può pertanto affermarsi che non sia la convivenza l’elemento sintomatico necessario, di regola, per verificare la sussistenza del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore, potendosi e dovendosi desumere tale concreto esercizio dalle reali e qualificanti modalità di svolgimento delle relazioni tra genitore e minore anche se non conviventi tra loro.
3.5.3. Ritiene di conseguenza il collegio che debbano essere delimitati la portata ed il perimetro applicativo del principio enunciato dalla sentenza n. n. 18575 del 2015, anche per evitare che, nella assolutezza della sua formulazione, esso rischi di porsi in dissonanza con le linee guida che governano i presupposti e ispirano la disciplina dell’adozione- in forza dei quali l’interesse prevalente del minore è quello “di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia” di origine (Cass. n. 13435 del 2016), con la conseguenza che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità deve rappresentare la “extrema ratio” (Cass. n. 23979 del 2015; n. 3915 del 2018), richiedendosi al giudice di merito di operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (Cass. n. 7559 del 2018) – e di rovesciare, invece, i termini di confronto con riferimento all’adozionespeciale di cui allaL. n. 184 del 1983,art.44, comma 1, lett. d), in cui il consenso del genitore biologico rileva solo se conforme all’interesse del minore e solo se sorretto da un rapporto effettivo con lui, caratterizzato di regola dalla convivenza.
3.5.4. Il principio enunciato dalla sentenza n. 18575 del 2015 deve essere anche più specificamente raccordato con la funzione propria del particolare tipo diadozionespeciale oggetto del presente giudizio, la quale, come esattamente rilevato dal giudice di appello, consente di formalizzare il rapporto affettivo instaurato dal minore con i soggetti impegnati nella sua cura, creando uno status personale tra adottante e adottato, senza però far venir meno il vincolo esistente con i genitori biologici e la famiglia di origine. Diversamente ragionando, si rischia di svilire il preminente interesse del minore alla piena tutela delle relazioni familiari “effettive”, parimenti riducendo a mera declamazione verbale, ma smentita nei fatti, il carattere “funzionale” della potestà, il suo essere oggi “responsabilità” e non diritto.
4. Sembra, dunque, necessario guardare alla realtà effettiva delle relazioni familiari. E’ su questa via, d’altra parte, che si muove la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore.
4.1. Se, dunque, si considerano le relazioni familiari nella loro effettività e l’interesse del minore alla salvaguardia di quelle non meramente formali, ma realmente esistenti nella sua esperienza di vita, si comprende anche che cosa debba intendersi per “esercizio della potestà (oggi “responsabilità”). Non un’investitura formale da parte del legislatore – che non può mai mancare quando ad essere attribuito è un potere che ha senso in quanto si abbia la possibilità di esercitarlo – ma effettivo esercizio delle responsabilità. Questo, sì, può mancare quando il genitore, pur formalmente investito del potere, in concreto non lo eserciti. In questi casi l’intervento del giudice che valuti la corrispondenza dell’adozioneall’interesse del minore si giustifica e si apprezza come momento di bilanciamento degli interessi in gioco: del genitore a conservare un rapporto privilegiato con il figlio, e di quest’ultimo ad essere inserito a tutti gli effetti, con pieno riconoscimento di diritti e doveri, nella famiglia che si prende cura di lui (cfr., ad esempio, Cass. n. 6633 del 2002).
4.2. Non può sottacersi, peraltro, che, nella sentenza n. 182 del 1988, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dellaL. n. 184 del 1983,art.45, comma 2e art.56, comma 2, nella parte in cui prevedevano (prima delle modifiche introdotte dallaL. 28 marzo 2001, n. 149) la necessità, in vista dell’adozione particolare, del consenso anziché della mera audizione del legale rappresentante del minore, la Corte costituzionale ha svolto anche importanti considerazioni circa la giustificazione dell’ulteriore limite alla valutazione dell’interesse dell’adottando, da parte del giudice, costituito dalla insuperabilità del dissenso dei genitori esercenti la potestà (ora responsabilità) o del coniuge convivente. “Siffatto limite”, ha osservato, “ha una giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agliartt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall’adottante e dall’adottando. L’interesse dell’adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i quali dalla richiesta diadozioneda parte di un determinato adottante o dalla richiesta di aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al vincolo originario di filiazione o a quello di coniugio, l’uno e l’altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono ritenere di ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte”.
4.3. Nel passo sopra riportato è evidente il ruolo centrale attribuito alla effettività del rapporto genitore-figlio. Non già l’astratta spettanza della responsabilità genitoriale, bensì la effettività del vincolo familiare giustificano, secondo la Corte costituzionale, la speciale protezione attribuita a tale vincolo dallaL. n. 184 del 1983,art.46, in applicazione dei principi di cui agliartt. 29 e 30 Cost..
4.4. Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principio generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo, così, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, impedisce l’adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore; dall’altro, però, reputa che laL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, laddove sancisce che il dissenso all’adozioneex art. 44 della medesima legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale osti alla pronuncia di quell’adozione, debba comunque configurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agliartt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall’adottante e dall’adottando.
5. Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella specie, non convivente con il proprio figlio minorenne, mantiene, dunque, il suo valore preclusivo all’adozioneL. n. 184 del 1983, ex art. 44 salvo che non si sia già manifestata – come era palesemente accaduto nella fattispecie all’attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 – una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore.
Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema diadozioneparticolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità”.
5.1. Nella vicenda all’esame di questa Corte, come si è ricordato in precedenza, la sentenza impugnata ha chiaramente riferito che, dalle relazioni dei servizi sociali, risulta che la A. ha continuato a manifestare interesse al recupero del rapporto con il figlio minore, in ciò certamente non agevolata dalla condotta assunta, nel corso degli anni, dagli odierni ricorrenti, i quali, nel corso del periodo di affidamento, non hanno aiutato il bambino a recuperare e consolidare il rapporto con la madre, venendo meno allo spirito ed al significato dell’affido e ponendo il bambino, che presenta segnali di disagio psicologico, in una trama ansiosa, dannosa alla sua già provata serenità. Non è, dunque, ravvisabile, nella specie, quella situazione di disgregazione del contesto familiare di origine del minore che, per quanto si è fin qui detto, avrebbe consentito al giudice di merito di non tener conto del dissenso all’adozionemanifestato dalla madre.
5.2. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, pertanto, nel respingere la domanda diadozione formulata dal M. e dalla E.,L. n. 184 del 1983, ex art. 44, comma 1, lett. d), attribuendo esclusiva rilevanza al diniego di consenso al riguardo manifestato dalla madre naturale del minore Z.A. (“la domanda diadozione degli appellanti non può essere accolta in ragione dell’efficacia preclusiva del dissenso manifestato dalla madre del minore”, pag. 11), non ha statuito in conformità al principio di diritto enunciato al precedente p. 5, in ragione dell’efficacia preclusiva attribuita al dissenso manifestato dalla madre, senza in alcun modo attribuire rilievo alla verifica dell’inesistenza di una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore, in conseguenza del protratto venir meno, da parte del genitore esercente la responsabilità, del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore medesimo.
5.3. Pertanto, la sentenza impugnata risulta erroneamente motivata in diritto, ma il suo dispositivo, per quanto riguarda la conferma della sentenza appellata nella parte relativa al rigetto della domanda diadozione speciale formulata da M.P. e E.L., è conforme al diritto, risultando accertato in atti, per le ragioni già illustrate nei precedenti p.p. 3.5 e 3.5.1., che la madre naturale non si è mai completamente disinteressata del figlio, non potendosi, pertanto, ravvisare nella specie un effettivo mancato esercizio della genitorialità da parte sua.
La motivazione in diritto della sentenza impugnata va conseguentemente corretta sulla base del principio in precedenza enunciato al p. 5, secondo quanto previsto dal dispostodell’art. 384 c.p.c., u.c..
5.4. Quanto al lamentato mancato ascolto del minore in appello, dedotto nel quinto motivo, rileva il collegio che il medesimo è certamente stato ascoltato in primo grado (udienza del 26.10.2015. Cfr. pag. 3 del ricorso), mentre non risulta, stando al tenore delle conclusioni dell’atto di appello riprodotte alla pag. 8 dell’odierno ricorso, che la relativa questione sia stata prospettata al giudice del gravame ed in questa sede di legittimità i ricorrenti non hanno indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, se ed in quale atto del giudizio di appello la richiesta di ascolto del minore sia stata effettuata.
5.5. In ordine alle istanze istruttorie formulate ma non accolte in grado di appello (estromissione della relazione dei servizi sociali del 17 settembre 2015, ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio psicodiagnostica diretta ad accertare lo stato psicologico del minore e ammissione di prova testimoniale), la doglianza deve ritenersi inammissibile nella fase di legittimità, costituendo censura sull’esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza (cfr. Cass. n. 19547 del 2017). Anche il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 7472 2017). Nel caso di specie, la corte di appello ha fatto riferimento non alla relazione dei servizi sociali del 17 settembre 2015, di cui i ricorrenti hanno chiesto “l’estromissione”, ma alla relazione della ASL Roma (OMISSIS), del 13 maggio 2016, dettagliatamente richiamata e posta alla base della motivazione della propria decisione, con implicito rigetto della richiesta di prova per testi e di consulenza tecnica formulata dagli appellanti, prova per testi e consulenza cui i giudici di appello hanno preferito, nell’interesse del minore e nell’esercizio dei loro poteri istruttori non sindacabile in questa sede di legittimità, – tenuto anche conto della genericità delle argomentazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della censura sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie, fondate, quelle relative alla consulenza, esclusivamente su soggettive valutazioni di merito tese a confutare, senza riscontri, l’attendibilità della citata relazione del 13 maggio 2016 – l’affidamento ad una struttura pubblica (Asl Roma 2 (OMISSIS)) della predisposizione di “un progetto – della durata di un anno – diretto a superare l’attuale disagio psicologico del minore Z.A. e di conflittualità fra gli affidatari e la madre del bambino, mediante incontri protetti madre-figlio ed incontri di mediazione fra le parti (affidatari e madre) al fine di pervenire al ricomponimento dell’attuale conflitto nel superiore in interesse del minore nonché un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre A.H., segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma eventuali condotte pregiudizievoli per il minore”.
6. Analoga negativa sorte, merita, infine, il quarto motivo.
6.1. Giova, in proposito, ricordare che, con la sentenza del 30 dicembre 2015/29 gennaio 2016, n. 34, il Tribunale per i minorenni di Roma, oltre a respingere la domanda diadozioneex art. 44, lett. d), proposta dagli odierni ricorrente, già affidatari, dal 2009, di Z.A., incaricò i Servizi Sociali del 7^ Municipio di Roma “di seguire, in tempi ravvicinati, il minore perché ne sia favorito il rapporto libero, senza presenza di alcun elemento delle rete familiare affidataria, con la madre e con i fratelli e ne sia consentito il pernottamento presso la casa materna per almeno tre fine settimana al mese, e di relazionare entro e non oltre il 15 maggio 2016”.
6.2. Contro quella sentenza proposero appello i coniugi M. – E., deducendo, su questo specifico punto, che: i) il tribunale “si era pronunciato anche sui rapporti tra A. e la madre biologica, sul marito di quest’ultima e sui figli nati dal loro matrimonio, nonostante i ricorrenti avessero limitato la domanda all’adozione”mite”, statuendo anche sul pernottamento e sugli incontri “liberi” in assenza dei componenti della famiglia M.” (cfr. pag. 6-7 dell’odierno ricorso), così incorrendo nel vizio di ultrapetizione, posto che le questioni dell’affidamento e delle frequentazioni con la madre biologica erano già oggetto di altro e specifico procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma (n.r.g. 76/2010); ii) in ogni caso, l’affidamento e la frequentazione predetti “non potevano e non dovevano essere regolate in forma libera, introducendo, per di più, il pernottamento del minore presso la madre, senza alcuna pregressa preparazione psicologica del minore” (cfr. pag. 7 del citato ricorso).
6.3. La Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, con la decisione oggi impugnata, modificò, come si è già detto, solo su questo aspetto la sentenza di primo grado, revocando gli incontri liberi tra il minore e la madre, nonchè i suoi pernottamenti presso la stessa, e incaricando la ASL Roma (OMISSIS) – (OMISSIS) di predisporre il progetto cui si è fatto riferimento al precedente.
6.4 Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che i provvedimenti diversi dalla statuizione sulla domanda diadozioneL. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), nella specie resi dal tribunale per i minorenni, erano, sebbene formalmente adottati unitamente alla sentenza pronunciata da quest’ultimo, da essa distinti e non si differenziavano dai provvedimenti provvisori che, in ogni tempo, il tribunale medesimo può adottare dopo l’apertura del procedimento innanzi ad esso.
6.4.1. Questi ulteriori provvedimenti erano appellabili da chi avesse avuto interesse ad impugnare anche la sentenza cui gli stessi accedevano (cfr. Cass. n. 15341 del 2012, nonché la più recente Cass. n. 5134 del 2014), e costituisce giudizio di merito riservato al giudice di appello l’avvenuta l’interpretazione del complessivo contenuto della riportata doglianza formulata in sede di gravame, nel senso di ritenere, nell’interesse del minore, che la censura degli appellanti comportasse la rivalutazione dei provvedimenti provvisori adottati dal giudice di primo grado.
6.5. Ne consegue, dunque, l’insussistenza del vizio di ultrapetizione lamentato dagli odierni ricorrenti.
7. Il ricorso va, dunque, respinto, ma le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie trattata e della non completa univocità della riscontrata giurisprudenza in materia.
8. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, stante l’esplicita esenzione dei procedimenti riguardante la prole sancita dall’art. 10, comma 2, medesimo D.P.R..
9. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 giugno 2018.

Anche se un coniuge è omosessuale, la convivenza coniugale ‘effettiva’ ultratriennale impedisce l’annullamento del matrimonio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che:
T.E. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo illustrato con memoria – nei confronti della sentenza n. 878/2017, emessa dalla Corte d’appello di Bologna, depositata il 4 aprile 2017 e notificata il 5 aprile 2017, con la quale è stata rigettata- accogliendosi l’opposizione del marito Tr.An. – la domanda dalla T. volta ad ottenere la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell’Emilia – a motivo dell’incapacità del Tr. ad assumere gli oneri e gli obblighi del matrimonio, a norma del can.1095 nn. 2 e 3 del C.J.C. – e confermata dal Tribunale della Rota Romana;
il Tr. ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione dell’art. 8 n. 2 dell’Accordo 18 febbraio 1984 di Revisione del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano, richiamato dall’art. 82 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia di fatto disatteso le enunciazioni di diritto espresse dalle Sezioni Unite della Corte nella decisione del 17 luglio 2014, n. 16379, circa la valenza ostativa, al procedimento di delibazione, della “convivenza triennale” successiva all’atto di celebrazione del matrimonio;
Considerato che:
questa Corte, fin dalla pronuncia n. 1343 del 20/01/2011 – seguita, nello stesso senso da Cass., 15/06/2012, n. 9844 -, ha affermato che costituisce ragione ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio stesso, in quanto espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge;
che le Sezioni Unite nel 2014 – chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto (delineato nell’ordinanza interlocutoria del 14/01/2013, n. 712), essendosi altre decisioni pronunciate nel senso che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto del matrimonio e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico (cfr. Cass., 08/02/2012, n. 1780; Cass., 04/06/2012, n. 8926) – hanno fatto proprio l’orientamento espresso dalla Prima sezione civile nel 2011;
si è, invero, statuito – al riguardo – che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, preclusiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”;
che le suesposte statuizioni hanno ricevuto conferma nella successiva giurisprudenza di questa sezione (Cass., 27/01/2015, n. 1494; Cass., 19/12/2016, n. 26188);
Rilevato che:
la Corte d’Appello, nell’accogliere l’opposizione del Tr. alla richiesta di delibazione avanzata dalla ricorrente, ha fatto proprie le affermazioni di principio operate dalla giurisprudenza di legittimità, avendo accertato – sulla base del materiale probatorio in atti – che la convivenza dei coniugi si era protratta per quattordici anni, i primi sei o sette dei quali si erano “estrinsecati in una condotta oggettiva coerente con la unione coniugale”, tanto che la coppia aveva, di comune accordo, deciso di avere una figlia, e che solo dopo la nascita di quest’ultima la “disinclinazione eterosessuale del marito era venuta alla luce;
per converso, l’articolazione del motivo – incentrato sulla non considerata rilevanza, da parte della Corte d’Appello, del dato fattuale della omosessualità del controricorrente nella formazione ed estrinsecazione di quella convivenza effettiva, stabile e continua nel tempo che la Corte, come dianzi detto, ha qualificato in termini di ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio – viene sostanzialmente a tradursi in una richiesta di differente valutazione del materiale probatorio, ed, a monte, in un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto che:
peraltro, l’esame del motivo non offra neppure elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto – ossia l’efficacia ostativa alla delibazione della convivenza duratura – in modo del tutto conforme all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);
Ritenuto che:
pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100, per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Oscuramento dei dati personali.

Ai fini della esclusione dell’assegno di mantenimento, il giudice di merito ha il dovere processuale di “indagare” sui caratteri della nuova relazione dell’avente diritto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28490/2016 proposto da:
Z.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’avvocato Nardone Elisabetta, rappresentato e difeso dall’avv. La Spina Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Buccari, n. 3, presso lo studio dell’avv. Alegretti Paola, rappresentata e difesa dall’avvocato Betti Vittorio, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 449/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Alberto, che ha concluso, in via preliminare, per il rigetto del ricorso, in subordine per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, ovvero per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito, per il ricorrente, l’avv. Giuseppe La Spina che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’avv. Vittorio Betti che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20 settembre 2016, ha rigettato il gravame di Z.F. avverso l’impugnata sentenza che, dichiarando la separazione personale dal coniuge B.A., l’aveva a lui addebitata per avere abbandonato la casa coniugale e gli aveva imposto il pagamento di un assegno di mantenimento della moglie, determinato in 1250,00 mensili.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova che l’abbandono del tetto coniugale da parte di Z. fosse stato determinato dalla decisione della moglie di mandarlo via di casa né dall’infedeltà contestata alla moglie, essendo quest’ultima riferibile ad epoca coeva o successiva all’allontanamento del marito dalla casa coniugale; la Corte ha accertato una consistente differenza reddituale tra i coniugi a favore di Z., al quale ha imposto il pagamento dell’assegno nella misura suindicata, non ritenendo provata la convivenza di fatto stabile e continuativa della B. con altra persona, al fine di giustificare l’eliminazione o la riduzione dell’assegno, sebbene avesse avuto una figlia con un altro uomo.
Avverso questa sentenza Z. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta la B..
Motivi della decisione
Con il primo e secondo motivo il ricorrente ha denunciato nullità o inesistenza della motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degliartt. 146 e 151 c.c.,artt. 115 e 116 c.p.c., per avergli addebitato la separazione per abbandono della casa coniugale, avendo la Corte dato rilievo alle dichiarazioni de relato di una teste inattendibile, mentre egli era stato mandato via di casa dalla moglie, come risultava dalle dichiarazioni di alcuni testi; inoltre, la Corte aveva trascurato l’infedeltà coniugale della moglie, che pure aveva ritenuto provata nel giudizio di primo grado, salvo poi contraddittoriamente escludere l’addebito.
I motivi criticano impropriamente l’esito della valutazione delle prove riguardanti l’abbandono dell’abitazione coniugale da parte del marito, che i giudici di merito hanno accertato con incensurabile apprezzamento di fatto, avendo escluso sia che egli fosse stato mandato via di casa dalla moglie sia che la decisione del marito fosse stata determinata dall’infedeltà della moglie, essendo quest’ultima risalente a un periodo successivo e, quindi, non potendo essere considerata causa scatenante l’intollerabilità della convivenza.
Con il terzo e quarto motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degliartt. 143, 151, 156 e 2697 c.c.,artt. 115, 116 e 244 c.p.c., per avere ritenuto non provata la relazione extraconiugale della moglie, sebbene egli avesse chiesto di provarla con un capitolo di prova, non ammesso, pertinente e specifico che era volto a dimostrare anche la convivenza stabile e continuativa della B. nella stessa casa coniugale con un altro uomo, con il quale aveva generato una figlia; la suddetta relazione faceva venire meno il suo obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata.
I suddetti motivi sono fondati nei seguenti termini.
Il ricorrente aveva articolato una prova specifica diretta a dimostrare la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, al fine di dimostrare, non solo l’addebitabilità della separazione, ma anche l’insussistenza delle condizioni per imporgli l’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento, per avere la B. instaurato una convivenza stabile e continuativa con un altro uomo. I giudici di merito non hanno ammesso la suddetta prova (riportata in ricorso) in ragione della sua genericità ma senza tenere conto della facoltà del giudice, che consiste in un dovere processuale, di porre ai testi domande utili a chiarire se la relazione extraconiugale si sia tramutata in una convivenza avente i caratteri della stabilità e continuità, idonea a conferire un grado di certezza al rapporto di fatto, anche tenuto conto della circostanza rilevante, seppur non decisiva (Cass. n. 2709/2009), dell’eventuale nascita di un figlio.
La questione che viene in rilievo è se e in che termini la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incida sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento a suo favore.
Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il condivisibile principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensidell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015). Il suddetto principio è stato enunciato in tema di assegno divorzile, cioè in una materia in cui la solidarietà post coniugale trova giustificazione nei limiti, costituzionalmente accettabili (exart. 23 Cost.), previsti e conformati dalla legge (n. 898 del 1970, succ. mod., art. 5, comma 6) in considerazione dello stato libero delle persone (ex coniugi).
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione; diversamente dalla solidarietà postconiugale, che è presupposto dell’assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l’assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell’obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a normadell’art. 143 c.c.(Cass. n. 12196/2017, n. 11504/2017).
La decisione di intraprendere una nuova convivenza è assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale” (v. L. n. 76 del 2017, art. 1, comma 36).
L’assegno deve essere idoneo ad assicurare al coniuge separato tendenzialmente un tenore di vita analogo a quello che egli aveva prima della separazione (Cass. n. 12196/2017) e tuttavia esso è dovuto “sempre che (il coniuge richiedente) non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione” (Cass. n. 14840/2006), dovendo l’assegno essere pur sempre “necessario al suo mantenimento”, ai sensidell’art. 156 c.c..Ciò induce a ritenere che il diritto all’assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge debitore (convenuto nel giudizio per l’attribuzione dell’assegno o attore in quello per l’eliminazione o la revisione dello stesso) dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivo o estintivo del diritto azionato – che fa presumere la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di mantenimento. La convivenza, diversamente che in passato (v. Cass. n. 12557/2004), non può ritenersi “di per sé neutra”, incidendo direttamente sulla valutazione dell’adeguatezza dei mezzi e sulla quantificazione dell’assegno eventualmente riconosciuto.
Resta ferma, come si è detto, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno anche per il principio di vicinanza della prova – di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale. Tale prova può essere data dal medesimo coniuge con ogni mezzo anche in via presuntiva che possa fare ritenere – soprattutto con riferimento al tenore di vita e ai redditi della persona convivente, secondo il prudente apprezzamento del giudice – che dalla convivenza egli non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l’eliminazione o la riduzione dell’assegno, in relazione al complesso delle circostanze del caso concreto.
In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Perugia, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso e, in accoglimento del terzo e quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

La sana crescita psicofisica del minore prevale sul diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.H., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Annamaria Di Stefano, del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato alla Via 4 Novembre n. 21 in Ospitaletto (Bs), presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;
– ricorrente –
contro
Avv.ti P.L. e M.S., del Foro di Brescia, rispettivamente nella qualità di curatore speciale e tutore della minore B.N.N., nata a (OMISSIS), la prima rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. M.S., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, alla piazza V. Rosa n. 10 in Palazzolo sull’Oglio (Bs), e la seconda difesa in proprio;
– controricorrenti –
e nei confronti di:
G.R., nata a (OMISSIS) ed ivi residente alla (OMISSIS), già rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Milani del Foro di Brescia;
– resistente –
e nei confronti di:
V.R., nata a (OMISSIS) ed ivi residente alla (OMISSIS), già rappresentata e difesa dall’Avv. Claudia Portesi del Foro di Bresciaò;
– resistente –
e nei confronti di:
G.C., nato a (OMISSIS) e Ba.Sa., nata a (OMISSIS), entrambi residenti alla (OMISSIS), e già difesi dall’Avv. Claudia Portesi del Foro di Brescia;
– resistenti –
e nei confronti del:
Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Brescia;
– resistente –
avverso la sentenza n. 955 del 7/10/2016, pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia e depositata il 12/10/2016;
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal relatore, Dott. Paolo Di Marzio;
letta la memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata dal ricorrente;
la Corte osserva.
Svolgimento del processo
la procedura in esame nasce su richiesta del Pubblico Ministero Minorile di Brescia, che ha domandato il controllo circa la responsabilità genitoriale in relazione a tre minori, figli dell’odierna resistente G.R.. I primi due sono figli di padre ormai deceduto. Il padre del terzo, una bambina nata a (OMISSIS), è l’odierno ricorrente.
Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità di tutti e tre i bambini. In relazione alla figlia più piccola, interessata da questo giudizio di legittimità, ha anche disposto la sospensione dei rapporti con i genitori ed ogni altro parente. Il Tribunale, in riferimento al padre odierno ricorrente, ha valorizzato innanzi tutto la sua storia personale, come rappresentata dalle relazioni dei servizi sociali. B.H. è giunto in Italia dalla Tunisia nel (OMISSIS), sbarcando a Lampedusa. Non risulta aver mai avuto stabile occupazione lavorativa, ed è stato presto coinvolto in attività illecite, quale lo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato recluso, sia in carcere che agli arresti domiciliari, ed anche condannato alla pena di un anno e sei mesi di detenzione. Sempre per reati connessi agli stupefacenti, è stato arrestato ancora nel (OMISSIS). Nel periodo in cui è stata concepita la bambina coinvolta nel presente giudizio il padre, odierno ricorrente, intratteneva una relazione anche con una donna diversa dalla madre della bimba, da cui ha avuto un altro figlio a distanza di soli due mesi. È privo di permesso di soggiorno, fa uso di cocaina ed è iscritto al SERT. Gli operatori dei servizi sociali hanno evidenziato che l’odierno ricorrente non ha mai avuto rapporti significativi con la figlia, che ha visitato raramente. La madre, G.R., è assuntrice di cocaina, e neppure il rischio di perdere i propri figli l’ha indotta a cambiare abitudini. La nonna materna ha dichiarato di non essere in grado di prendersi cura della nipote. Lo zio materno e sua moglie avevano dichiarato la propria disponibilità ad avere in affido la bimba, ma l’hanno poi ritirata ancor prima della conclusione del primo grado di giudizio.
Ha proposto ricorso in appello il padre, dichiarandosi disposto a seguire un percorso di recupero in “adeguata struttura”, anche in compagnia della figlia. Frattanto la madre dell’altro figlio ha accolto l’uomo nella propria casa in regime di arresti domiciliari, ma non ha fornito la propria disponibilità ad ospitare presso di sé anche la bambina nata da altra donna. La Corte territoriale ha evidenziato che, dalle relazioni dei servizi sociali, emerge la “grave e irreversibile violazione degli obblighi del B. di educazione e mantenimento” della figlia, “con cui non ha neppure intrattenuto rapporti significativi”, e si dà pure atto che, nel corso di un incontro protetto, la bambina non si è lasciata prendere in braccio dal padre, ed ha pianto. La strada per il recupero delle capacità genitoriali del padre, ha ritenuto la Corte territoriale, appare allora lunga e, quel che conta ancor di più, “del tutto incerta” (sent. C. d’A. p. 8). Neppure può essere valorizzata la disponibilità all’affidamento della minore manifestata dalla sorella del ricorrente, Bo.Ha., perché “non” risulta “abbia mai avuto rapporti significativi con la minore, poichè essi si sono limitati a due incontri” (sent. C. d’A. p. 9).
In conseguenza di queste valutazioni, la Corte territoriale ha rigettato il ricorso proposto dal padre, e conseguentemente confermato la dichiarazione di adottabilità della sua figlia di età minore.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Brescia, B.H., ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso il curatore ed il tutore del minore. Gli altri resistenti non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la violazione o falsa applicazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1,2,8,10,11,12,13e15, il ricorrente censura la Corte d’Appello per non aver correttamente applicato le regole legali in materia di accertamento dello stato di abbandono del minore dichiarato adottabile. Infatti, la zia della minore, Bo.Ha., aveva manifestato piena disponibilità a conseguire l’affidamento della bambina. La Corte d’Appello, invero, ha affermato che la zia non ha avuto rapporti significativi con la minore, ma già in data (OMISSIS) era stata disposta dall’Autorità giudiziaria la sospensione di ogni rapporto della bambina con i familiari, ed in conseguenza non era stato possibile instaurare simili rapporti. Non potrebbe parlarsi, pertanto, di mancanza di significativi rapporti pregressi con la bambina, per affermare la ricorrenza del suo stato di abbandono, perché la insufficienza di tali rapporti non è dipesa dalla volontà dei richiedenti l’affido, bensì dalle scelte operate dall’Autorità giudiziaria.
1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando la violazione o falsa applicazione dellaL. n. 184 del 1983,art.17e dell’art. 8, della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo, l’impugnante critica la Corte di merito per non aver tenuto conto della propria disponibilità a seguire un percorso di recupero, anche mediante collocamento in struttura terapeutica, ove possibile anche insieme alla figlia. Il ricorrente ha evidenziato, in merito alla propria idoneità genitoriale, di essere genitore anche di un altro bambino, di cui si occupa quotidianamente. Contesta inoltre l’impugnante, che la Corte territoriale ha ritenuto di non procedere all’audizione della zia paterna, Bo.Ha., sebbene quest’ultima si fosse dichiarata disponibile ad ottenere in affido la nipote.
1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente censura la motivazione adottata dalla Corte bresciana, per insufficienza ed illogicità, in riferimento “allo specifico motivo di impugnazione concernente la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria attraverso l’espletamento di adeguata consulenza tecnica d’ufficio”, volta ad accertare se davvero i tempi di recupero delle capacità genitoriali da parte del ricorrente siano incompatibili con le esigenze della minore, ed anche per consentire l’audizione della zia Bo.Ha., al fine di verificarne le capacità genitoriali.
2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione della ricorrenza dell’abbandono morale e materiale della minore, ritenuta accertata dalla Corte di merito, conseguente alla violazione ed all’inesatta interpretazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1e8. Sul punto la Corte territoriale ha osservato che “le relazioni dei servizi sociali in atti… danno conto di grave e irreversibile violazione degli obblighi del B. di educazione, mantenimento di N., con cui non ha neppure intrattenuto significativi rapporti. Egli invero, da quando è sbarcato in Italia è rimasto privo di permesso di soggiorno, dedito allo spaccio di stupefacenti, per cui è stato più volte arrestato e incarcerato (ad oggi si trova agli arresti domiciliari) (…) Si legge nella relazione 12/10/15 che da giugno non ha più incontrato N. essendo rimasto per un certo periodo irreperibile ed avendo comunicato nell’agosto 2015 di essere agli arresti domiciliari (sent. C. d’A., p. 7). Appare, pertanto, immeritevole di censura la valutazione operata del giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di adottabilità della minore. Difatti, indiscusso che laL. n. 184 del 1983,art.1, prevede il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia d’origine, questo diritto non è privo di limiti. Nel caso di specie deve riscontrarsi l’inidoneità genitoriale del padre, in quanto la condotta del ricorrente – già dedito allo spaccio di stupefacenti, più volte incarcerato e pure condannato penalmente, che ha mostrato di considerare l’attività delinquenziale come un mezzo ordinario per soddisfare le proprie esigenze – a prescindere dai buoni intendimenti manifestati, peraltro non accompagnati da adeguata progettualità, risulta incompatibile con l’armonico sviluppo psico-fisico della minore. La rescissione del legame familiare appare pertanto l’unica soluzione praticabile per evitare alla minore un più grave pregiudizio, ed assicurarle assistenza e stabilità affettiva (Cass. sez. 1, sent. 26 gennaio 2011, n. 1838). In relazione al profilo della contestata inidoneità genitoriale del padre, pertanto, il motivo di ricorso deve essere rigettato.
Inoltre, secondo il ricorrente non sussisteva per la minore, al momento della dichiarazione di adottabilità, così come nel momento dell’emissione della pronuncia impugnata, una condizione di abbandono, quantomeno in conseguenza della disponibilità manifestata da parte della zia paterna a prestarle assistenza e cure. Il ricorrente sollecita invero, prioritariamente, un riesame della situazione di fatto dedotta in processo, che è compito del giudice di merito indagare e valutare. Per quanto di competenza del Giudice di legittimità, deve allora osservarsi che, come esplicitamente sottolineato dalla Corte territoriale, la zia Bo.Ha. non ha mai instaurato rapporti significativi con la bambina, nata il 18/1/2015, ed in particolare non l’ha fatto fino a quando è stata disposta la sospensione dei rapporti della minore con i familiari, in data (OMISSIS), oltre un anno dopo. Il ricorrente non contesta questo dato, ma domanda di valorizzare la disponibilità all’accudimento/affidamento manifestata dalla zia in tempi successivi, peraltro soltanto nel corso del secondo grado del giudizio. Quando i rapporti significativi potevano essere istaurati, pertanto, non può non sottolinearsi che la zia non vi ha provveduto. Sul punto merita condivisione il consolidato orientamento proposto dalla giurisprudenza di legittimità, che pone l’accento sulla necessità di valorizzare i rapporti significativi intrattenuti dal minore con figure parentali sostitutive, quando esistenti. Occorre però anche evidenziare come lo stato di abbandono del bambino non venga meno per il solo fatto che riceva alcune cure materiali ed assistenziali finalizzate al suo benessere, da parte dei genitori o di parenti entro il quarto grado. Risulta invece preminente, per il suo interesse e per la sua sana crescita psicofisica, verificare che l’ambiente domestico sia in grado di garantirgli un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità. Non è, pertanto, sufficiente la mera dichiarazione proveniente da un parente che si manifesti disposto a tenere con sé il minore in luogo dei genitori, essendo necessario accertare, in concreto, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il bambino, nonché l’idoneità genitoriale del parente disponibile. Nel caso di specie, il ricorrente non contrasta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui rapporti significativi non sono mai stati intrattenuti dalla zia materna con la bambina, ma pretende di attribuirne la responsabilità all’Autorità giudiziaria, che (ad un certo punto) ha disposto la sospensione dei rapporti della bambina con i familiari. A questo argomento è facile replicare che durante il tempo, prolungatosi per oltre un anno, in cui i contatti non erano inibiti, la zia paterna è risultata pacificamente assente, incontrando la minore in circostanze eccezionali, e pertanto neppure istaurando una regolarità di frequentazione con lei. Questa realtà di fatto, non contrastata dal ricorrente, non consentirebbe comunque di esprimere una prognosi positiva circa la capacità della zia di assistere la minore, addirittura con continuità. Anche a prescindere da queste ultime considerazioni, peraltro, il dato di fatto pacifico evidenziato dalla Corte territoriale, costituito dall’assenza di pregressi rapporti significativi tra la bambina e la zia, anche quando avrebbero potuto essere liberamente istituiti, induce comunque a ritenere ineccepibile la valutazione operata dalla Corte di merito, ed il motivo di ricorso dev’essere pertanto rigettato anche in riferimento a questo secondo profilo.
Il motivo di ricorso dev’essere pertanto respinto.
2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente critica la Corte d’Appello per aver disatteso la richiesta di disporre, prima dell’assunzione di qualsivoglia decisione, l’audizione della zia paterna e dar corso ad un accertamento integrativo, disponendo un’apposita consulenza tecnica d’ufficio. Contesta l’impugnante, inoltre, la violazione commessa dal giudice di seconde cure nel non aver correttamente apprezzato una pluralità di circostanze emergenti dagli atti di causa, al fine di privilegiare la conservazione del legame della bambina con la famiglia d’origine.
Per quanto attiene alla zia Ha., ed alla sua domandata audizione, deve richiamarsi in questa sede tutto quanto osservato in proposito nel corso dell’analisi del motivo n. 1). In merito, si aggiunga che laL. n. 184 del 1983,art.12, stabilisce che “all’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore”. La giurisprudenza di legittimità, proponendo un orientamento consolidato e condivisibile, cui si intende pertanto assicurare continuità, ha già chiarito che “in tema di adozione, laL. 4 maggio 1983, n. 184,art.12, nell’indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore; ne consegue che è irrilevante l’omessa audizione del parente entro il predetto grado, che pure abbia dichiarato al tribunale la propria disponibilità ad accogliere presso di sé il minore, qualora non sussistano rapporti significativi tra quest’ultimo e il predetto parente”, Cass. sez. 1, sent. 26 gennaio 2011, n. 1840. La sussistenza di rapporti significativi con il minore costituisce un prius, e non un posterius, rispetto all’audizione del parente. Ne discende che nessuna violazione può ritenersi essere stata commessa da parte della Corte territoriale, la quale non ha proceduto all’audizione della zia stimando l’assenza di rapporti significativi pregressi tra lei e la nipote.
Per quanto attiene al padre, la Corte d’Appello ha valutato attentamente la vicenda personale del ricorrente, ovvero la circostanza che egli non lavori, che abbia subito condanne e carcerazioni, che abbia carichi pendenti con la giustizia, che sia privo di permesso di soggiorno e, non ultimo, non abbia saputo istaurare rapporti significativi con la minore, che lo rifiuta. L’odierno ricorrente risulta pure essere tossicodipendente. Dal complesso di questi elementi la Corte bresciana ha desunto la sua inidoneità genitoriale. Il ricorrente non censura adeguatamente queste valutazioni, ma invita a valorizzare le sue manifestazioni di disponibilità. La Corte di merito ha valutato anche queste, per vero, ed è giunta alla conclusione che il percorso di recupero delle capacità genitoriali da parte del padre è senz’altro lungo ma, soprattutto, appare di esito incerto, ed attenderne indefinitamente gli sviluppi si risolverebbe in un pregiudizio per l’equilibrata crescita della bambina, ancora molto piccola. Lo stato di adottabilità di una persona minore di età deve essere dichiarato, infatti, anche quando non risulti possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare (Cass. sez. 1, sent. 26 gennaio 2011, n. 1837). Questa chiara ratio decidendi, proposta dalla Corte impugnata, non risulta adeguatamente criticata dal ricorrente, che domanda piuttosto una mera rivalutazione nel merito della pronuncia chiedendo la valorizzazione di manifestazioni di intenti, piuttosto che la valutazione di circostanze di fatto acclarate.
Il motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
2.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente afferma la illegittimità della sentenza per “insufficienza ed illogicità della motivazione” in ordine all’accertamento dell’idoneità genitoriale (ric. p. 15), ritenendo che fosse a tal fine indispensabile disporre specifica consulenza tecnica d’ufficio.
Invero, la censura risulta introdotta in forma impropria, proponendo il ricorrente una lagnanza che esula i limiti entro cui è possibile criticare la motivazione della decisione contestata ai sensi del vigenteart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Inoltre ed a prescindere, occorre ancora rilevare, la consulenza tecnica è uno strumento a disposizione del giudice, che lo attiva qualora ne ritenga l’opportunità. La valutazione discrezionalmente operata dal giudice non è suscettibile di essere riformata sol perché una parte ritenga che ciò possa costituire un proprio interesse, peraltro neppure avendo cura di indicare specificamente quali profili della vicenda avrebbero dovuto essere approfonditi mediante una c.t.u.. La Corte territoriale, come già innanzi evidenziato, ha chiarito quali sono gli elementi che inducono ad affermare l’inidoneità genitoriale dell’odierno ricorrente, il quale non contrasta questi argomenti ma contesta pretese omissioni alla Corte d’Appello, operando riferimento a condotte non dovute.
Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile, in conseguenza della modalità di proposizione della censura, e pure del suo contenuto.
Il ricorso deve essere pertanto respinto in relazione al primo ed al secondo motivo. Il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura del giudizio, e la complessità di alcune delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da B.H. e dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Dispone, ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Ai fini della individuazione del giudice competente nel giudizio di divorzio, il certificato anagrafico non fa prova sulla residenza del coniuge convenuto

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 luglio 2018, n. 17294
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 27890/2017 R.G., sollevato da:
Tribunale di Udine con ordinanza in data 21 novembre 2017 nel procedimento vertente tra M.G., da una parte, e A.A., qui rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Giuseppe Pitrolo, con domicilio eletto in Roma, via Aulo Plauzio, n. 5, presso lo studio dello Avv. Rosario Cunsolo, dall’altra, ed iscritto al n. 1731/2017 R.G. di quell’Ufficio;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Gela.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2017, il Tribunale di Gela ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da M.G. nei confronti di A.A., rilevando che quest’ultima ha la sua residenza anagrafica in Udine.
2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Udine, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 21 novembre 2017, escludendo che, al di là delle formali risultanze anagrafiche, la A. dimori abitualmente in Udine.
Premesso infatti che il certificato di residenza anagrafica ha un valore meramente presuntivo in ordine al luogo dell’effettiva dimora abituale, accertabile con ogni mezzo, il Tribunale ha rilevato che all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale la A., pur dichiarando di risiedere ad Udine, ha affermato di avervi mantenuto la residenza soltanto in funzione dell’iscrizione nelle liste di collocamento, nella speranza di trovarvi un lavoro, ed ha riconosciuto di recarvisi soltanto una volta al mese, per sottoporsi a controlli sanitari, e di fare poi ritorno a (OMISSIS), dove vivono i suoi figli. Precisato che l’effettuazione dei predetti controlli è rimasta priva di riscontro, non essendo state allegate precise circostanze al riguardo, mentre risulta provata la regolare frequentazione di una scuola in (OMISSIS) da parte del figlio minore E., ha aggiunto che l’esistenza di un legame territoriale effettivo soltanto con la città natale emerge anche dalla dichiarazione della A., secondo cui la presenza in (OMISSIS) è legata alla necessità di prestare assistenza al padre malato. Considerato infine che la speranza di trovare lavoro in (OMISSIS) non si è concretizzata, ha ritenuto irrilevanti, oltre che generici, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla convenuta in ordine alla collocazione della dimora nella predetta città, reputando altresì superflua l’audizione del figlio, ed evidenziando infine l’opportunità di un coinvolgimento dei Servizi Sociali del luogo di effettiva residenza o dell’espletamento di una c.t.u., ai fini della decisione in ordine all’affidamento del minore.
3. La A. ha resistito con memorie.
Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
1. Ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.4, come modificato da ultimo dalD.L. 14 marzo 2005, n. 35,art.2, comma 3bis, convertito con modificazioni dallaL. 14 maggio 2005, n. 80, nel testo risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 2008, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima disposizione (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2014, n. 15186).
Le nozioni di domicilio e residenza, anche ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla domanda di divorzio, vanno desuntedall’art. 43 c.c., e s’identificano quindi, rispettivamente, con il luogo in cui il coniuge convenuto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e con quello in cui ha la sua dimora abituale, da determinarsi in entrambi i casi sulla base di un duplice elemento, oggettivo e soggettivo: nel caso del domicilio, occorre infatti, oltre all’effettiva identificazione di un determinato luogo come centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona (da intendersi non solo in senso economico e patrimoniale, ma anche morale, sociale e familiare), l’effettiva volontà di collocarvelo, indipendentemente dalla dimora o dalla concreta presenza in quel determinato luogo (cfr. Cass., Sez. VI, 15/10/2011, n. 21370; Cass., Sez. III, 8/03/2005, n. 5006), mentre nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n. 16525; 8/11/1989, n. 4705). Ai fini dell’individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422).
Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita consenso la decisione del Tribunale di Gela, il quale, nel dichiarare la propria incompetenza in ordine alla domanda di divorzio proposta dal M. nei confronti della A., si è limitato a dare atto dell’avvenuta produzione in giudizio di un certificato anagrafico, da cui risultava l’avvenuto trasferimento della residenza della convenuta ad (OMISSIS), senza tener conto degli elementi addotti dal ricorrente, da cui emergeva, in contrasto con la predetta indicazione, la permanenza in Niscemi della dimora abituale e, al tempo stesso, del centro degl’interessi e delle relazioni della A.. In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale, quest’ultima ha d’altronde espressamente confermato di continuare a trascorrere la maggior parte del proprio tempo nel Comune di origine, dove risiedono i suoi genitori ed il figlio minore collocato presso di lei dalla sentenza di separazione, avendo riferito di dedicarsi all’assistenza del padre, gravemente ammalato, ed alla cura del figlio, il quale continua a frequentare la scuola nel predetto Comune. Particolare rilievo, in tale contesto, assume l’ulteriore precisazione della convenuta, secondo cui, pur avendo preso in affitto un appartamento in Udine (peraltro in condivisione con terzi), ella si recherebbe in quella città soltanto una volta al mese per sottoporsi a controlli sanitari, avendovi trasferito la residenza anagrafica nella speranza di trovarvi lavoro, ed avendo per tale motivo richiesto l’iscrizione nelle liste di collocamento. Anche a voler ritenere provati i predetti spostamenti (risultanti dalla produzione in giudizio di un unico documento attestante lo svolgimento di esami medici) e a voler attribuire agli stessi una frequenza regolare, la natura tutt’altro che continuativa della presenza della convenuta in Udine consente di escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo della residenza e del domicilio, inducendo quindi a concludere per la conservazione degli stessi in (OMISSIS); nessuna rilevanza può a sua volta assumere, sotto il profilo soggettivo, la volontà, manifestata dalla A., di stabilire nella prima città la sede della propria attività lavorativa (e con essa, verosimilmente, il centro della propria vita sociale e magari familiare), non essendo ella ancora riuscita a concretizzare il proprio intento, ma essendosi soltanto attivata per realizzarlo in futuro.
In quanto subordinata al reperimento di una stabile occupazione, allo stato non conseguita, l’intenzione di trasferirsi definitivamente ad Udine è rimasta infatti finora allo stato di mera aspirazione, e come tale deve considerarsi inidonea ad integrare il presupposto di fatto necessario per l’individuazione della residenza o del domicilio, con la conseguenza che la competenza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riconosciuta al Tribunale di Gela, nel cui circondario è situato il Comune di (OMISSIS).
2. La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Gela, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Motivazione semplificata.

SEPARAZIONE CONSENSUALE

Di Gianfranco Dosi
I La necessità della previa pronuncia di separazione (ancorché consensuale) per accedere al divorzio
Nel trattare il tema della separazione personale dei coniugi non si può fare a meno di osservare come il nostro ordinamento giuridico preveda, per accedere alle procedure di divorzio, una neces¬saria previa procedura di separazione, ancorché consensuale (in tribunale o nella forma degiuri¬sdizionalizzata della negoziazione assistita da avvocati). La separazione dei coniugi, nella maggior parte degli altri ordinamenti giuridici, è quasi sempre solo la situazione di fatto a cui consegue il divorzio (per esempio in Germania il divorzio è ammesso dopo un anno di separazione di fatto che salgono a tre se l’altro coniuge si oppone; in Inghilterra dopo due anni se il divorzio è consensuale o dopo cinque anni se manca il consenso dell’altro coniuge). In ogni caso anche dove prevista come procedura giudiziaria (come in Francia o in Spagna) non è mai obbligatoria prima del divorzio ma solo alternativa al divorzio.
La ragione di questa scelta del legislatore italiano ha ragioni evidentemente storiche e specifi¬camente culturali del nostro Paese. Nessuna norma della Costituzione impedirebbe al legislatore ordinario di abrogare l’istituto della separazione, essendo invalicabile soltanto il principio di ugua¬glianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) che non sarebbe in alcun modo mortificato dalla previsione del solo divorzio.
Negli ultimi anni il legislatore si è fatto, tuttavia, carico dell’esigenza di avviare una trasformazione che ha interessato anche il tema della tradizionale indisponibilità degli istituti che regolamentano la crisi della coppia coniugale, prevedendo procedure degiurisdizionalizzate (art. 6 e art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novem¬bre 2014, n. 162), ma non cancellando neanche in questi casi l’istituto della separazione. Anche se effettuata, perciò, attraverso la negoziazione assistita o davanti all’ufficiale di stato civile, la separazione in questi casi è pur sempre una forma di separazione consensuale disciplinata però da regole diverse rispetto a quelle processuali tradizionali. Non bisogna fare l’errore di ritenere che esistano due separazioni consensuali. Si tratta della stessa separazione consensuale che i coniugi possono raggiungere con due modalità diverse anche se la convenzione di negoziazione assistita prevede obblighi di assistenza legale e di trasparenza nella trattativa (l’art. 2 parla espressamente di “buona fede e lealtà”) che non sono indicati per la separazione consensuale in tribunale1.
Il legislatore degli ultimi anni è, però, se non altro, venuto incontro all’esigenza di non porre ir¬ragionevoli sbarramenti temporali alla possibilità di divorziare in tempi accettabili, introducendo norme di più rapido accesso al divorzio con la legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) a seguito della quale i coniugi possono chiedere il divorzio dopo dodici mesi dall’avvenuta com¬parizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e dopo sei mesi dalla separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dall’accordo di negoziazione. I tempi sono quindi più brevi rispetto ai tre anni che la normativa sul divorzio prevedeva prima di questa modifica.
Infine, la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) ha abolito l’istituto della separazione (anche consen¬suale) per le unioni civili tra persone dello stesso sesso ammettendole al divorzio immediato (art. 1, comma 24).
II I due principi fondamentali che connotano la separazione consensuale
Nell’ambito delle norme sulla separazione personale dei coniugi il codice civile dedica il solo articolo 158 alla separazione consensuale prevedendo semplicemente al primo comma che “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice” e al secondo comma che “Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in con¬trasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adot¬tare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione”.
La disposizione prevede, quindi, due principi fondamentali.
a) Il principio secondo cui l’efficacia dell’accordo dipende dall’omologazione
Il primo principio consiste, come si è sopra detto, nel fatto che il codice non attribuisce efficacia alle condizioni di separazione concordate, se non interviene il provvedimento giudiziario di omo¬loga dell’accordo.
Si tratta di un principio che ha subìto nel tempo una forte erosione di significato che lo ha relegato a principio di natura sostanzialmente processuale in quanto l’omologazione non ha, come segnala la giurisprudenza che tra breve verrà richiamata, alcuna valenza sostitutiva o integrativa della volontà dei coniugi, potendo il giudice interloquire solo relativamente all’assetto concordato che concerne l’affidamento e il mantenimento dei figli.
Tanto che si può fondatamente sostenere che l’omologazione ha acquisito di fatto una esclusiva funzione di controllo dei diritti del figli, non potendo il giudice intervenire in atri ambiti; anche se va segnalata una tuttora persistente prassi giurisprudenziale di merito (non sostenuta però dalla giu¬risprudenza di legittimità) che tende ad intromettersi negli aspetti relativi alla negozialità coniugale spostando poco plausibilmente il baricentro dell’istituto dall’accordo dei coniugi all’omologazione.
Al principio che l’efficacia degli accordi è condizionata dall’intervento giudiziario apporta in so¬stanza solo una deroga formale la previsione contenuta nell’art. 6 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162 che ammette i coniugi ad accordi di separazione personale realizzati con le modalità della negoziazione assista da un avvocato per parte, alla condizione che siano autorizzati (se vi sono figli) o vistati (se non vi sono figli) dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Qui invece dell’omologa del tribunale il provvedimento che fa acquistare efficacia alla separazione è l’autorizzazione o il visto del Procuratore della Repubblica.
Viceversa il principio è certamente e significativamente derogato dalla previsione di cui all’art. 12 della normativa da ultimo citata che ammette i coniugi ad accordi di separazione direttamente davanti al Sindaco quale ufficiale di stato civile alla condizione che non abbiamo figli minori o non autosufficienti economicamente comuni. Ai fini della annotazione negli uffici di stato civile della loro separazione (di fatto consensuale) i coniugi devono solo percorrere una procedura di tipo amministrativo inevitabile per la finalità di pubblicità di stato civile. Il Sindaco deve solo prendere atto dell’accordo e non ha alcun potere di veto e meno che mai di omologa.
b) Il principio del controllo giudiziario di conformità dell’accordo ai diritti dei figli
Il secondo principio fondamentale che disciplina la separazione consensuale è quello secondo cui, allorché vi siano figli, la separazione consensuale è condizionata al controllo da parte del Giudice (o del Procuratore della Repubblica in caso di negoziazione assistita) della non contrarietà all’inte¬resse dei figli delle condizioni concordate tra i coniugi relativamente al loro affidamento (per i figli minori) e al loro mantenimento (anche per i figli maggiorenni).
L’art. 158 c.c. prevede che in caso di ritenuto contrasto dell’accordo con l’interesse dei figli “il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli”. In verità il controllo è normalmente effettuato nell’ambito dell’udienza in cui i coniugi confermano il loro accordo davanti al Presidente del tribunale. Viceversa negli accordi di negoziazione la ritenuta inadeguatezza dell’accordo rispetto all’interesse dei figli obbliga il Procuratore della Repubblica a rinviare i coniugi davanti al Presidente del tribunale il quale in una udienza apposita provvederà ad autorizzare o meno l’accordo dei coniugi (art. 6 della normativa citata).
Necessità dell’omologazione del tribunale (o necessità dell’autorizzazione o del visto del Procu¬ratore della Repubblica in caso di accordi di negoziazione assistita ovvero dell’autorizzazione del Presidente del tribunale) e non contrarietà dell’accordo all’interesse dei figli minori, costituiscono i due fondamentali principi che connotano l’istituto della separazione consensuale.
III L’accordo dei coniugi nella prospettiva contrattualistica
a) L’inquadramento dell’accordo in giurisprudenza come negozio giuridico
La separazione consensuale è un vero e proprio negozio giuridico. Si tratta di manifestazioni di volontà dirette a raggiungere gli effetti giuridici che la legge attribuisce alla separazione personale dei coniugi. Ed è evidente che l’accordo costituisce quindi la parte centrale e più importante della separazione lasciando in secondo piano l’omologazione che ha la funzione soltanto di attribuire efficacia ad un accordo già di per sé pienamente valido, ma ancora, appunto, inefficace, prima dell’omologazione.
Non è sempre stato così. In passato, concezioni meno propense ad attribuire rilevanza e significa¬tività all’autonomia privata avevano spostato il baricentro sull’omologazione anziché sull’accordo dei coniugi, privilegiando la funzione pubblicistica anche nella separazione consensuale.
In una prospettiva decisamente orientata ad attribuire piena rilevanza all’accordo dei coniugi, devono essere segnalate soprattutto quelle decisioni che, in giurisprudenza hanno via via posto a fondamento degli accordi di separazione consensuale ogni previsione finalizzata a regolare l’asset¬to personale ed economico dei rapporti post-matrimoniali tra i coniugi.
All’origine questo orientamento oggi decisamente contrattualistico della separazione consensuale era ancora sfumato e molte decisioni si fondavano ancora sulla distinzione tra aspetti essenziali della separazione (status, affidamento, mantenimento) e aspetti più propriamente contrattuali. Il passaggio ad una prospettiva unitaria di tipo contrattualistico è stato certamente, ma non solo, fa¬vorito dal dibattito sui limiti dell’esenzione fiscale operata dalla legge (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74) e dalla giurisprudenza, per agevolare il raggiungimento di un assetto post-matrimoniale tra coniugi anche relativamente alla distribuzione delle proprietà familiari2.
Fondamentale in questa prospettiva è stata all’inizio di questo percorso, per esempio, Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306 nella quale si affermava che sono pienamente valide le clau¬sole dell’accordo di separazione che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento, sostenendo peraltro per la prima volta che Il suddetto accor¬do di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.
Gli stessi principi sono stati ribaditi successivamente da Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321 secondo cui gli accordi di separazione consensuale tra i coniugi possono del tutto legit¬timamente contenere, pattuizioni patrimoniali tra i coniugi, che configurano non una convenzione matrimoniale ma un vero e proprio accordo espressione di libera autonomia contrattuale.
Ed ugualmente fondamentali, nella prospettiva della centralità dell’autonomia negoziale dei coniu¬gi, sono state anche Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 e Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319 le quali con decisione hanno affermato che l’atto che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale ha natura senz’altro negoziale. In tale accordo- si legge in queste sentenze – si dispiega, infatti, pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge e in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi momenti e aspetti della dinamica familiare. Non si può dubitare – afferma la sentenza – della natura negoziale (quand’an¬che non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra i coniugi, non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi. L’accordo di separazione ha na¬tura negoziale e ad esso possono applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti.
Gli stessi principi successivamente sono stati ribaditi da Cass. civ. Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17902 secondo cui stante la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non pa¬trimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà della parti.
Ugualmente secondo Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450 la natura negoziale dell’accordo di separazione consensuale rende applicabili le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà.
Fondamentale è poi, nella medesima prospettiva di valorizzazione dell’autonomia privata, Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 dove si ribadisce che la separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, men¬tre la successiva omologazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell’accordo, già integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo. In quest’ultimo, in particolare, si dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione circa la gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di sinda¬cato circa la validità di tali motivi.
Anche secondo Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26202 – che nega la ricorribilità per cassazione ex art. 111 Costituzione, per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorie¬tà, del provvedimento emesso dalla corte d’appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale – afferma che la parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell’accordo di separazione può agire con l’azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.
È pacifico, insomma, in giurisprudenza – come ha ribadito Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066 – che in caso di separazione consensuale l’intervento del giudice, realizza, in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli, un controllo solo esterno, attesa la natura negoziale dell’accordo da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.
Più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito molto efficacemente in modo uni¬tario l’accordo di separazione, superando la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della separazione”, e affermando che tutti gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condi¬zioni della separazione” in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
L’occasione è stata rappresentata da un avviso di liquidazione notificato a due coniugi dall’Agenzia delle Entrate di Forlì per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale in seguito ad un trasferimento di quote di un terreno operato in virtù di un accordo di separazione. Gli interessati non avevano corrisposto le imposte avendo ritenuto il trasferimento esente ai sensi dell’art. 19 della legge 74/87. La Commissione tributaria di Forlì e poi quella regio¬nale dell’Emilia Romagna accoglievano l’impugnazione dei coniugi e l’Agenzia delle entrate presen¬tava, quindi, ricorso in Cassazione richiamando l’orientamento restrittivo di Cass. civ. Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15231 secondo cui l’esenzione non potrebbe avere applicazione generalizzata a tutti gli accordi occasionati dalla separazione.
Ciascuno dei coniugi, obbligati solidalmente, aveva impugnato l’avviso di liquidazione e pertanto l’Agenzia delle entrate aveva dovuto presentare distinti ricorsi avverso le distinte pronunce delle commissioni tributarie. I due procedimenti si sono svolti parallelamente e la Sezione tributaria della Corte di cassazione li ha decisi con due sentenze gemelle (Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111 e Cass. civ. Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 3110)
Nel respingere i ricorsi dell’Agenzia delle entrate, la sezione tributaria della Cassazione dichiara testualmente di dover disattendere il precedente richiamato dall’Agenzia delle entrate (cioè Cass. n. 15231/2001) alla stregua di considerazioni che giustificano un mutamento d’indirizzo e ciò, “non solo in virtù di una rivalutazione critica di talune argomentazioni ivi espresse, ma soprattutto alla stregua del mutato quadro normativo di riferimento che, nel contesto di un’evoluzione verosimil¬mente non ancora del tutto conclusa, ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale”.
Affermano i giudici che la sentenza 15231/2001 aveva recepito, quanto alle conseguenze che se ne assumono in ambito tributario, la distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l’affida¬mento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel secondo ricomprendendo invece i patti che trovano solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.
Come si vedrà tra breve, il nuovo orientamento della Sezione tributaria cerca di superare que¬sta distinzione tradizionale della separazione consensuale, proposta dalla giurisprudenza, come accordo nel quale sussisterebbero due contenuti differenziati (contenuto essenziale e contenuto eventuale) accogliendo, invece, una concezione unitaria che vede nella separazione consensuale un accordo di “negoziazione globale” dei coniugi a cui attribuire un medesimo effetto unitario, nello specifico quello dell’esenzione fiscale, senza che sia possibile scindere l’accordo in contenuti differenziati.
La giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di cassazione – ammettono i giudici – pur riconoscendo l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge 74/87 “a tutti gli atti e con¬venzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge” ha pur sempre avuto modo di chiarire che “l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione” (cfr appunto Cass. n. 15231/2001).
Ciò che appare di maggior rilievo nel senso di giungere al superamento del precedente indirizzo è il mutato contesto normativo di riferimento che – quantunque in modo non sempre consapevole e soprattutto coerente – ha certamente attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale. Questo percorso è culminato nelle disposizioni del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, convertito con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, che hanno, rispettivamente, esteso il procedimento di negoziazione assi¬stita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di sepa¬razione e di divorzio (art. 6) e previsto che “i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile… un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, “tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti”. Queste nuove disposizioni, riducendo drasticamente l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela dei figli minori, nel quadro di interventi definiti di degiurisdizionalizzazione, hanno di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il cosiddetto divorzio consensuale.
Perciò nel mutato contesto normativo di riferimento, deve riconoscersi il carattere di negoziazio¬ne globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile.
In tale contesto – affermano i giudici – non sembra potersi più ragionevolmente negare – quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere – che detti negozi siano da intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge 74/87 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Il principio affermato – per certi versi rivoluzionario e capace in sé di eliminare ogni contenzioso nella prospettiva fiscale – è, quindi, che “tutti gli atti di trasferimento immobiliare contemplati negli accordi di separazione consensuale tra coniugi godono dell’esenzione fiscale, senza che rilevi che gli stessi siano solo occasionalmente generati dalla separazione ovvero che non siano connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, o al godimento della casa di famiglia”.
Molto significativo è il fatto che nelle due decisioni la forza della decisione è collocata nell’ambito della nuova cornice normativa culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 dove gli accordi “rinvengo¬no il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi” che assume quindi una natura di presupposto autosufficiente per la dignità di tutti gli accordi.
b) La nullità e l’annullabilità dell’accordo
La concezione della separazione consensuale come negozio giuridico comporta che alla separa¬zione consensuale sono da considerare pienamente applicabili le norme in materia di validità del negozio giuridico, restando quindi la separazione consensuale sempre esposta alle azioni di nullità (imprescrittibile) e di annullamento per vizi della volontà (prescrittibile in cinque anni: art. 1442 c.c.).
Molte sentenze hanno ribadito nel tempo – con il consolidarsi della concezione della separazione consensuale come negozio giuridico – l’ammissibilità dell’annullamento degli accordi di separazione per vizi del consenso.
Possono essere richiamate in proposito, per esempio, Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2001, n. 3149 secondo cui l’allegazione degli eventuali vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simu¬lazione, sono rimessi al giudizio ordinario, secondo le regole generali e Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321 che ha precisato che gli eventuali vizi (nullità o annullabilità) che inficiano la validità dell›accordo di separazione omologato e la sua eventuale simulazione non sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. ma attraverso un giudizio ordinario, secondo le regole generali.
Ulteriore importante sentenza dove si afferma lo stesso principio è Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450 nella quale si legge che “la giurisprudenza di questa Corte, argomentando dalla natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, nonché dal fatto che non è ravvisabile, nell’atto di omologa¬zione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi (rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra gli stessi coniugi, salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affida¬mento ed al mantenimento dei figli minorenni, rispetto ai quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante), abbia ritenuto applicabili alla separazione consensuale omologata le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà, nei limiti in cui dette norme risultino compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare, riconoscendo ammissibi¬le la relativa azione di annullamento, la cui esperibilità, non limitata all’istituto contrattuale ma estensibile ai negozi che riguardano i rapporti giuridici non patrimoniali, cui appartengono quelli appunto di diritto familiare, presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti”.
Anche molto chiara è Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 secondo cui l’inquadramento dell’accordo di separazione nella categoria negoziale, pur escludendo che allo stesso possa esser attribuita natura di contratto, non esclude che all’accordo stesso possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del ne¬gozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti. Tuttavia, tali vizi dovranno esser dedotti mediante instaurazione di un giudizio ordinario diretto ad ottenere l’annullamento del negozio stesso, e non già tramite re¬clamo ex art. 739 c.p.c. alla Corte d’appello, e successivo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.: quest’ultimo strumento di ricorso, in particolare, non può esser esperito per ottenere la revisione di provvedimenti non aventi natura decisoria, quali senza dubbio devono definirsi i provvedimenti di omologazione, rebus sic stantibus, emessi in occasione della separazione consensuale.
Di grande significato sono nella medesima prospettiva anche Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 e più di recente Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319 in cui si afferma che il problema della natura della separazione consensuale ha lungamente impegnato la dottrina e la giurisprudenza di merito, anche per le implicazioni in ordine alla possibilità di re¬voca del consenso alla separazione prima del provvedimento di omologazione, ed hanno trovato negli anni soluzioni diverse, ritenendosi da alcuni, orientati per una impostazione pubblicistica dell’istituto, che il consenso costituisca mero presupposto del provvedimento giudiziale, cui va attribuito il ruolo di unico fatto costitutivo della separazione, configurandosi da altri la separazione consensuale come fattispecie a formazione progressiva, nell’ambito della quale il consenso dei coniugi e l’omologazione del tribunale costituiscono elementi parimenti necessari e concorrenti per il conseguimento dello stato di coniuge separato, sostenendosi ancora da altri, nell’ambito di una prospettiva privatistica della fattispecie, ispirata ad una accentuata valorizzazione dell’autonomia dei coniugi, desunta dall’intero sistema delle relazioni matrimoniali tracciato nella legge di riforma del diritto di famiglia, che la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l’omolo-gazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell’accordo.
Tale ultima posizione appare condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire effi¬cacia dall’esterno all’accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
A fondamento di detto orientamento si è richiamato il chiaro tenore letterale del primo comma dell’art. 158 c.c. e del quarto comma dell’art. 711 c.p.c., che espressamente riferiscono al momen¬to della efficacia il decreto di omologazione della separazione fondata sul solo consenso dei coniu¬gi, e si è tratto ulteriore argomento dalla limitazione posta dal secondo comma dell’art. 158 c.c., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ai poteri del giudice nella fase di controllo: si è pertanto rilevato che l’accordo tra i coniugi costituisce l’elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all’accordo stesso.
In tale prospettiva questa Suprema Corte ha in più occasioni qualificato l’accordo di separazione come atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, tanto da definirlo, riprendendo una efficace espressione della dottrina, come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia.
Non vi è, quindi, ragione di dubitare della natura negoziale dell’atto che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale, atteso che in tale accordo si dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione sulla crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giu¬dice sui motivi della decisione di separarsi e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge.
L’inquadramento nella categoria negoziale (sia pure con esclusione della natura contrattuale dell’accordo di separazione) se comporta la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura, appunto, del contratto, non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti (peraltro richiamate in varie norme del codice relative alla materia familiare, come in tema di celebrazione del matrimonio e di riconoscimento dei figli).
In giurisprudenza di merito tutti questi principi sono stati ben riassunti da Trib. Palermo, 14 settembre 2017.
L’accordo di separazione consensuale raggiunto sede di negoziazione assistita “tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio o di modifica (art. 6, comma 3, prima parte ma anche art. 12, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162). Pertanto in questo contesto degiurisdizionalizzato gli accordi di separazione e divorzio sono trattati come se fossero sentenze o decreti di omologa con la conseguenza che è possibile nei loro confronti un’azione di annullamento per vizi della volontà.
c) L’orientamento contrario all’ammissibilità dell’impugnazione per simulazione della separazione consensuale
L’orientamento prevalente oggi in giurisprudenza è teso a negare l’ammissibilità dell’impugnazione per simulazione della separazione consensuale3
Nel 1986 la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione della separazione consensuale per si¬mulazione venne trattata da una decisione della Cassazione che la considerò in linea generale ammissibile. Si tratta di Cass. civ. Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7681 nella quale si affermò che l’assegnazione in sede di separazione personale, ancorché consensuale, della casa di abita¬zione ad uno dei coniugi integra, a favore dell’altro, lo stato di urgente ed improrogabile necessità che, ai sensi della legge n. 253 del 1950, legittima a far cessare la proroga legale del contratto di locazione “salva la facoltà per il terzo di provare la simulazione della procedura di separazione”. Quindi si ammetteva che il terzo potesse far valere la simulazione dell’assegnazione prevista in sede di separazione.
Molte altre decisioni in seguito dichiararono possibile l’impugnativa per simulazione della separa¬zione consensuale (Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2001, n. 3149; Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450) ma si trattava di sentenze che solo indirettamente accennavano al tema della simulazione e in cui il thema decidendm non era espressamente quello della simulazione.
La prima decisione che in assoluto dichiarava inammissibile l’impugnazione per simulazione della separazione consensuale è Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 nella quale avverso una sentenza non definitiva di divorzio, la moglie aveva presentato appello denunciando il mancato accoglimento della propria eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda di divorzio per essere stata la separazione consensuale un accordo simulatorio teso unicamente alla risoluzione di problemi fiscali. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, osservando in motivazione che cor¬rettamente il primo giudice aveva ritenuto l’inammissibilità dell’eccezione di simulazione, “atteso che non può ritenersi applicabile in via analogica alla fattispecie della separazione consensuale omologata la normativa di cui all’art. 1414 c.c., dettata per disciplinare atti giuridici di contenuto patrimoniale, né esperibile la relativa azione di nullità con riguardo al complesso procedimento giurisdizionale nel quale detta separazione si realizza, tenuto conto della peculiarità del procedi¬mento, delle richieste del pubblico ministero, della funzione attiva del presidente del tribunale ai fini dell’accertamento della volontà delle parti e dell’espletamento del tentativo di conciliazione, nonché dell’efficacia costitutiva dell’omologazione del collegio, chiamato a svolgere un’opera di controllo sia sul piano della legittimità sia – nei limiti di cui al secondo comma dell’art. 158 c.c. – su quello del merito. La moglie proponeva ricorso per cassazione”. La Corte di Cassazione riteneva il ricorso infondato correggendo però la motivazione che la Corte territoriale aveva espresso.
Nella prima parte della motivazione si ribadisce la natura negoziale della separazione consensuale e il fatto che l’omologazione è diretta unicamente ad attribuire efficacia all’accordo. Nella secon¬da parte della motivazione si ribadisce l’applicabilità delle disposizioni sul contratto in quanto gli adempimenti del presidente non escludono che la separazione possa essere simulata e l’omolo¬gazione non ha natura integrativa o sostituiva della volontà dei coniugi. Si legge che l’esclusione della natura contrattuale dell’accordo di separazione ed il suo inquadramento nella categoria ne¬goziale, se comporta la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura di questo, non esclude che possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti.
Nella terza parte della motivazione si afferma però che l’impugnazione per simulazione non è am¬missibile, in quanto “i rilievi che precedono non appaiono risolutivi ai fini della soluzione del pro¬blema in esame, richiedendo la questione della ammissibilità della impugnazione per simulazione dell’accordo di separazione un’ulteriore riflessione non tanto sul piano della natura dell’accordo e del suo rapporto con il decreto di omologazione, quanto su quello degli effetti che l’ordinamen¬to attribuisce al provvedimento giudiziale. Occorre invero considerare che nel momento in cui i coniugi convengono, nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al Tribunale l’omologazione della loro (apparente) separazione esse in realtà concordano nel voler conseguire il riconoscimento di uno “status” dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo del vincolo. È qui appena il caso di ricordare che con la separazione giudiziale e con quella con¬sensuale omologata vengono meno a carico dei coniugi gli obblighi di carattere morale derivanti dal matrimonio, come quelli di coabitazione, di fedeltà e di assistenza, prevedendo l’art. 156 c.c., nella formulazione introdotta dal legislatore della riforma del diritto di famiglia, soltanto obblighi di natura patrimoniale; che l’art. 232, comma 2, c.c. fa venir meno la presunzione di concepimento nel matrimonio del figlio nato decorsi trecento giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale o dalla omologa di quella consensuale o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice quando sono stati autorizzati a vivere separati; che ai sensi dell’art. 191 c.c. la separazione per¬sonale determina lo scioglimento della comunione dei beni; ancora, che il regolamento per la re¬visione dell’ordinamento dello stato civile di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396prevede all’art. 69, lett. d), che della omologazione della separazione consensuale sia fatta annotazione negli atti di matrimonio. Nella situazione considerata la volontà di conseguire detto “status” è effettiva, e
3 Sull’ampio dibattito in giurisprudenza in ordine alla impugnazione per simulazione della separazione consen¬suale cfr la voce
non simulata: l’iniziativa processuale diretta ad acquisire la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione (che vale a superare e neutralizzare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso. Appare invero logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione.
Gli stessi principi sono poi stati riaffermati da Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319 in una vicenda in cui la simulazione era stata eccepita da un terzo. La vicenda giudiziaria aveva visto contrapposte due donne: la moglie separata di un professionista e l’ex coniuge del medesimo. La prima – assumendo di aver acquisito la proprietà della metà di un compendio immobiliare in virtù degli accordi di separazione – aveva convenuto in giudizio la seconda chiedendo la divisione del compendio di cui entrambe risultavano intestatarie ciascuna per la metà. La convenuta assumeva di aver avuto l’assegnazione dell’immobile quale casa familiare e in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento della simulazione assoluta della separazione tra l’attrice e l’ex coniuge e, in via su¬bordinata, la condanna dell’attrice al rimborso della metà della somma da essa versata per il mu¬tuo gravante sull’immobile. Il Tribunale di Roma, per quanto qui interessa, riconosceva il diritto di abitazione della convenuta sui due appartamenti ma rigettava la domanda di simulazione. La Corte d’appello confermava questa parte della decisione. Avverso la sentenza l’ex coniuge divorziata del professionista proponeva ricorso per cassazione denunciando tra l’altro la violazione dell’art. 1414 c.c. sotto il profilo della ritenuta inammissibilità della simulazione dell’accordo di separazione. La Corte rigettava il ricorso osservando quanto segue: “Nell’unico precedente nel quale è stata speci¬ficamente affrontata la questione (Cass. 20 novembre 2003, n. 17607) questa Corte ha affermato che pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo di separazione consensuale tra coniugi, e pur non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi, è da escludere l’impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione una volta omo-logato, giacché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso In senso contrario, non possono richiamarsi le pronunzie (Cass. 20 marzo 2008, n. 7450; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. 5 marzo 2001, n. 3149) che in sede di giudizio di revisione delle condizioni di separazione hanno affermato, con espressione certamente non assunta a ratio decidendi, che ogni questione relativa alla simulazione dell’accordo posto a base della separazione era estranea all’oggetto di quel giudizio e doveva essere prospet¬tata in apposita sede.
d) La piena validità degli accordi non trasfusi nella separazione consensuale anche suc¬cessivi alla omologazione
Anche sul punto relativo alla validità dei patti non trasfusi nella separazione si è assistito in giu¬risprudenza ad una evoluzione da posizioni restrittive secondo cui tutti gli accordi relativi alla separazione consensuale, indipendentemente dal loro oggetto e dal momento in cui intervengono, debbano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il decreto di omologazione, vi conferisce efficacia, con la conseguenza che gli accordi non inseriti né richiamati nel verbale di separazione sono inefficaci, ad un orientamento favorevole a riconoscere come prioritario nella separazione consensuale l’aspetto negoziale ammettendosi quindi che i coniugi possano esprimere validamente la loro negozialità anche attraverso patti contestuali o precedenti la separazione, come nel caso di scritture private che i coniugi sottoscrivono per ragioni diverse a latere della separazione ma che non sono richiamate negli accordi o sono modificative degli accordi omologati.
Si tratta di una linea di tendenza molto chiara nella direzione del pieno riconoscimento della ne¬gozialità dei coniugi e dell’espansione della sfera di operatività dell’autonomia privata anche in relazione al diritto di famiglia.
Quanto alle pattuizioni convenute in scritture private tra i coniugi prima o contestualmente alla separazione e non trasfuse nell’accordo omologato il principio che trova applicazione è quello secondo cui tali pattuizioni sono operanti se si collocano in posizione di non interferenza rispetto all’accordo omologato o in posizione di maggior rispondenza rispetto all’interesse tutelato.
Questo criterio giurisprudenziale potrebbe essere incerto e portare alla inoperatività del principio ma il senso è comunque quello di garantire che non via siano prevaricazioni di un coniuge sull’altro e quindi di non ammettere la validità di patti che in relazione al loro contenuto potrebbero diminu¬ire le garanzie offerte dall’accordo omologato. Si pensi ad un patto con cui i coniugi convengano una sensibile riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento non compensata da contro¬prestazioni che giustifichino quella riduzione. In tal caso di fronte alla contestazione della validità della scrittura in questione il giudice all’attenzione del quale la questione viene portata (si pensi ad un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto per l’importo dell’assegno omologato) potrebbe ritenere invalida la pattuizione. Da qui l’incertezza evidentemente del criterio proposto. In ogni caso tali pattuizioni si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità di¬versi ed autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica con l’omologazione. A tali pattuizioni, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma, ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraversi il controllo giudiziario ex art. 158 c.c. (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23801 che ha ritenuto valido un patto a latere di trasferimento di beni immobili; Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n. 17434 che ha ritenuto valido un patto con cui si aumentava l’importo dell’assegno di mantenimento; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2005, n. 20290 che ha ritenuto valida una scrittura privata relativa alla vendita della casa assegnata alla moglie; Cass. civ. Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22329 che ha ritenuto valida la promessa di cessione di un coniuge all’altro della comproprietà dell’immobile; Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 1997, n. 7029 che rite¬neva valido un accordo di pagamento di un assegno mensile per tre anni; nella giurisprudenza di merito Trib. Livorno, 7 febbraio 2018; Trib. Roma Sez. I, 26 marzo 2013; Trib. Milano Sez. III, 20 settembre 2011; Trib. Milano, 11 maggio 2009; Trib. Lecce, 15 aprile 2003).
Per quanto attiene alle modificazioni degli accordi successive all’omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall’intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., “qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c.” – cioè quando non violino i diritti fondamentali garantiti tra i coniugi (si pensi alla rinuncia all’assegno con controbilanciata da nulla) – e, in particolare, quando non interferiscano con l’ac¬cordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti con gli interessi ivi tutelati; anche in questo caso prevale quindi l’esigenza di non esporre un accordo omologato alla prevaricazione di una parte sull’altra (Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1998, n. 5829; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2005, n. 20290; Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n. 17434).
La negozialità tra i coniugi può esprimersi certamente anche in relazione alle condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli.
e) Le attribuzioni patrimoniali, il trust e la costituzione di vincoli di destinazione
L’inquadramento contrattualistico della separazione consensuale consente di esaltare le possibilità offerte dalla negozialità molto oltre il tradizionale campo dell’assetto economico stabilito con il semplice assegno di mantenimento. Mentre il giudice è vincolato a questa modalità di determina¬zione dell’assetto post-matrimoniale, essendo escluso un suo qualunque intervento sugli aspetti negoziali, viceversa i coniugi possono, nella sistemazione dei rapporti patrimoniali effettuata con la separazione consensuale, convenire forme di attribuzione economica, integrative o sostitutive dell’assegno di mantenimento, in funzione satisfattiva dell’obbligo di assistenza coniugale.
Naturalmente siamo fuori della previsione di definitività prevista nell’art. 5, comma 8 della legge sul divorzio dove si prevede che “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
La caratteristica di definitività e di irreversibile tacitazione delle rispettive pretese attribuita all’as¬segno una tantum divorzile non è estensibile alla separazione – ostandovi non solo l’assenza di una norma specifica che lo preveda – ancorché il mantenimento possa, in sede di separazione con¬sensuale, essere certamente attribuito in un’unica soluzione, anche sotto forma di trasferimento di diritti reali.
L’autonomia negoziale trova, perciò, ampio spazio anche in sede di separazione e pertanto i coniu¬gi possono certamente convenire che l’assolvimento dell’obbligazione di mantenimento coniugale avvenga mediante una prestazione monetaria una tantum o una determinata attribuzione patri¬moniale ovvero un trasferimento di diritti reali. Quindi l’accordo dei coniugi in sede di separazione sulla corresponsione del mantenimento in un’unica soluzione o mediante un trasferimento patri¬moniale, ancorché venisse qualificato “a definitiva sistemazione di ogni reciproca pretesa derivante dal matrimonio”, non potrà inibire nuove domande economiche e non potrà impedire che il giudice accolga una domanda di attribuzione dell’assegno divorzile o di revisione delle condizioni econo¬miche pattuite.
La questione è stata affrontata in passato da Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2006, n. 5302 la qua¬le, dando per presupposto il diritto delle parti a concordare tra di loro in sede di separazione un mantenimento in unica soluzione, aveva espressamente affermato che quell’accordo non avrebbe mai potuto considerarsi dotato del carattere di definitività analogo a quello previsto in sede di¬vorzile dalla legge. Si legge nella sentenza che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici una volta per tutte sono nulli avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo con la conseguenza che “la disposizione dell’art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a conte¬nuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio”.
Nella medesima prospettiva Cass. civ. Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17028 ha ribadito – in conformità ad una giurisprudenza sul punto assolutamente consolidata – che la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separa¬zione dei coniugi. Conseguentemente, anche se negli accordi di separazione è stato pattuito che nessun assegno venga versato dal marito per il mantenimento della moglie, è comunque il giudice a dover procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso stile di vita coniugale, e decidere poi sull’eventuale diniego o sull’eventuale riconosci¬mento al coniuge debole dell’assegno divorzile.
Pertanto deve affermarsi che i coniugi sono liberi di concordare in sede di separazione l’assetto economico post-coniugale anche attraverso modalità diverse dalla corresponsione dell’assegno periodico di separazione – come nella vicenda sopra descritta in cui l’accordo prevedeva reciproche (in altri casi unilaterali) rimesse patrimoniali anche molto consistenti, ed anche (come effetto di quelle attribuzioni) rinunciando all’assegno di separazione – ma non possono validamente attribu¬ire a quell’accordo natura di definitività, analoga a quella che la legge sul divorzio prevede come conseguenza della corresponsione del mantenimento divorzile in unica soluzione. Ove lo facessero, il giudice del divorzio potrebbe sempre ritenere non vincolante quell’accordo.
Molte sono anche le espressioni della negozialità rese possibili da istituti che operano la separazio¬ne e la destinazione di patrimoni a beneficio di interessi meritevoli di tutela quali indubbiamente sono quelli relativi alla definizione dell’assetto post-matrimoniale4.
Il trust è un esempio di separazione di patrimonio per il perseguimento di interessi non tipicizzati, cioè capace di adattarsi al perseguimento di interessi di diversa natura. Non ne esiste una discipli¬na giuridica di diritto positivo italiano. E’ disciplinato dalla “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento” adottata all’Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
La disciplina del trust si caratterizza per il fatto che la Convenzione – recependo il modello anglo¬sassone della distinzione tra proprietà “reale” e proprietà “personale” – consente che negli ordina¬menti in cui è ratificata si possa realizzare la costituzione di un patrimonio separato a tutela della posizione di determinati beneficiari. La proprietà “personale” da parte del trustee (cioè del fiducia¬rio) del patrimonio fiduciariamente amministrato è una relazione tra un soggetto e un bene il cui contenuto può essere di volta in volta differente ed estrinsecarsi in un potere di amministrazione o in un potere di custodia. Ritorna qui la distinzione tra interessi dinamici e interessi conservativi. Si tratta, perciò, nella sostanza di un mandato “fiduciario” ad amministrare o a custodire che diventa “obbligatorio” in connessione con quanto prevede la Convenzione (dove si specifica che il trustee è obbligato all’attuazione dello scopo e che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee: art. 2 e 11). Il patrimonio confluito nel trust viene ad ap¬partenere, quindi, ad una entità autonoma e distinta rispetto a chiunque altro, alla quale vanno imputati gli effetti degli atti gestori posti in essere dal trustee che amministra i beni in trust, sotto la propria responsabilità e nell’interesse del beneficiario, come se il patrimonio gestito fosse di quest’ultimo il quale, però, non può rivendicarne la proprietà.
Nel 2006 nel nostro sistema giuridico è stata introdotta una norma di carattere generale che, per il perseguimento di qualsiasi interesse meritevole di tutela, consente la trascrivibilità, con effetti erga omnes, di vincoli su beni immobili o mobili registrati. Si tratta dell’art. 2645-ter c.c. (intro¬dotto nel nostro sistema giuridico dall’art. 39-novies della legge 23 febbraio 2006, n. 51) con cui il legislatore ha previsto la possibilità (contrattuale o unilaterale) di destinare – per un certo tempo o per la durata della vita del beneficiario – specifici beni immobili (o mobili registrati) ad uno scopo meritevole di tutela, attraverso la trascrizione nei registri immobiliari del vincolo di destinazione, opponibile a tutti i creditori (salvo a quelli di destinazione).
Si tratta di una norma che non definisce nella sostanza l’atto di destinazione attraverso cui rea¬lizzare l’interesse avuto di mira (per questo si parla di destinazione atipica) e che secondo alcuni non ha introdotto, perciò, una nuova fattispecie ad effetti reali, ma soltanto un particolare tipo di effetto negoziale obbligatorio, appunto quello di destinazione, opponibile quale conseguenza della trascrizione. Secondo questa linea interpretativa l’effetto destinatorio sarebbe, anzi, accessorio rispetto agli effetti di un negozio cui si dovrebbe necessariamente accompagnare e non sarebbe possibile, quindi, l’imposizione del vincolo di destinazione senza il contestuale trasferimento della proprietà immobiliare.
L’art. 2645-ter intitolato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi me¬ritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” prevede che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo superiore ai novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di desti¬nazione; per la realizzazione di tali interessi può agire oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
La norma ha introdotto nel nostro sistema la possibilità, quindi, di separare una massa patrimo¬niale dal proprio patrimonio, purché la separazione in questione sia finalizzata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela (non tipicamente indicati dal legislatore), e di poter trascrivere questa destinazione per renderla opponibile erga omnes. Un’eccezione, quindi, ad uno dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico: quello secondo cui il debitore risponde dell’adempimen¬to delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.), principio inderogabile di ordine pubblico che non consente limitazioni di responsabilità se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, anche se si tratta di un principio largamente ormai eroso dall’introduzione di molteplici eccezioni normative. Dal 2006, dunque, l’art. 2645-ter del codice civile è diventato, appunto, uno dei casi previsti dalla legge in cui è consentita una limitazione di responsabilità del debitore, attraverso la segregazione di una parte del patrimonio riservata alla soddisfazione dei soli creditori dello scopo perseguito.
La maggior parte degli scopi meritevoli di tutela fanno riferimento alle aree tradizionali della soli¬darietà sociale e familiare. Pertanto il diritto di famiglia è l’area elettiva dell’espansione prevedibile dell’artt. 2645-ter del codice civile. I “bisogni della famiglia” costituiscono d’altro lato nell’espe¬rienza storica del diritto di famiglia il settore maggiormente esplorato in tema di segregazione patrimoniale (art. 170 c.c.: fondo patrimoniale; art. 28 c.c.: fondazioni di famiglia). Il diritto di famiglia è affollato di “interessi meritevoli di tutela”: il mantenimento, l’educazione, l’istruzione professionale, l’avviamento al lavoro, la protezione degli incapaci, la tutela dei minori, la solidarie¬tà coniugale, familiare e parentale, la tutela delle situazioni di svantaggio, di invalidità, di malattia, di dipendenza, la protezione degli anziani, l’assistenza sociale e sanitaria.
La giurisprudenza ha riconosciuto legittimo un vincolo di destinazione contenuto in un accordo di separazione consensuale nel quale un coniuge si era impegnato ad apporre il vincolo sugli immo¬bili di sua proprietà a garanzia di doveri alimentari, obbligandosi a non cedere gli immobili a terzi (Trib. Bologna, 5 dicembre 2009); un vincolo di destinazione per far fronte al mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (Trib. Trieste, 19 settembre 2007); un vincolo in sede di separazione a garanzia del mantenimento dei figli (Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007 che ha omologato l’accordo in forza del quale l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori incombente sul coniuge veniva adempiuto, in unica soluzione, mediante il trasferimento in capo all’altro coniuge della piena proprietà di beni immobili, gravati di un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter del codice civile; il coniuge proprietario si impegnava in virtù di tale vincolo, ad impiegare i frutti derivanti dagli immobili per il mantenimento dei figli e a non alienare gli stessi immobili fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica dell’ultimo figlio).
Tutte le soluzioni negoziali adottate dai coniugi sono naturalmente sempre esposte all’azione re¬vocatoria5 non ostandovi l’omologazione dell’accordo da parte del tribunale (Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5473; C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz. 23 febbraio 2017, n. 111 Trib. Taranto Sez. I, 1 agosto 2017).
f) Efficacia rebus sic stantibus dell’accordo ma non modificabilità degli accordi con¬trattuali
Nelle due importanti decisioni sopra riportate che hanno negato l’ammissibilità dell’impugnazione per simulazione della separazione consensuale (Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 e Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319) – sia pur criticate per la conclusione spe¬cifica a cui sono giunte – i giudici della Cassazione hanno ribadito con particolare chiarezza, come si è detto, il punto di vista della giurisprudenza sulla natura giuridica dell’accordo che sorregge la separazione consensuale, sul rapporto tra tale accordo ed il decreto di omologazione, nonché sulla natura e sulla funzione dell’intervento giurisdizionale, ribadendo che la giurisprudenza di legittimi¬tà, è orientata nel senso che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
Effettivamente, come anche si è visto, la Corte di cassazione ha in più occasioni qualificato l’ac¬cordo di separazione come atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, tanto da definirlo come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia (Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 1991, n. 2788; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2001, n. 3149; Cass. civ. Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17902; Cass. civ. Sez. I, 29 marzo 2005, n. 6625).
L’inquadramento pacifico nella categoria negoziale, se comporta la non operatività delle norme proprie del contratto che trovano ragione nella specifica natura di questo, non esclude che possa¬no applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti. E non è comunque ravvisabi¬le, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi. L’atto di omologazione non è legato da un rapporto diretto ed immediato con il negozio di separazione, non investendo l’accordo in sé e non svolgendo una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti (Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450) in quanto diretto a controllare la validità dell’”iter” processuale, a tutelare l’interesse dei figli minori ed a verificare il rispetto delle norme di ordine pubblico, esso non governa l’autonomia dei coniugi e non si confonde, ma si combina in maniera estrinseca con la loro volontà, fissata nell’accordo da omologare.
Molto efficacemente in alcune sentenze – da ultimo in Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909 – si è affermato che l’accordo di separazione ha un contenuto essenziale ed un contenuto eventuale, distinzione che può essere mantenuta per meglio comprendere quanto tra breve si dirà in ordine alle conseguenze in tema di modificabilità (e che è, però, stata superata, come si è detto, nella prospettiva della concessione a tutto l’accordo in sé, e non solo nella sua parte essenziale, dell’esenzione fiscale). Si osserva, in sostanza, che l’accordo mediante il quale i coniugi pongo¬no consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto tipico e che a questo non sono immediatamente riferibili, nel senso esattamente, cioè, che l’accordo stesso è suscettibile di riguardare negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando appunto semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal matrimonio, onde tali negozi costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, sempre che non comportino una lesione di diritti inderogabili (si può fare riferimento, tra le altre, alle già richiamata Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306; Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5473).
Acquisita quindi la conclusione che gli accordi in sede di separazione e divorzio hanno certamente tutti natura negoziale, occorre brevemente esaminare i problemi derivanti dalla riconosciuta effi¬cacia rebus sic stantibus delle clausole della separazione (Cass. civ. Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17618; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720; Cass. civ. Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2011, n. 10077) per verificare se anche quelle negoziali cui è attribuita natura contrattuale siano o meno soggette a questa efficacia non definitiva.
Il problema (il mito) della clausola rebus sic stantibus ricorre di continuo tra i temi più scottanti del “diritto contrattuale di famiglia”, in particolare ogni volta che si tenta di ricondurre gli accordi al principio della necessaria stabilità tra le parti delle pattuizioni negoziali. L’opinione della giurispru¬denza sulla validità rebus sic stantibus dei provvedimenti sui figli e sui provvedimenti economici nel diritto di famiglia appare del tutto consolidata ed alla base stessa dei principi di modificabilità espressi nell’art. 710 c.p.c. e nell’art. 9 della legge sul divorzio.
A questo riguarda occorre dare conto più approfonditamente della distinzione, che a questi fini può essere utile mantenere, tra contenuto necessario degli accordi di separazione e di divorzio (da qualcuno definito “tipico” e in sostanza coincidente con le clausole collegate ai diritti e agli obbli¬ghi nascenti dal matrimonio) e contenuto eventuale (da qualcuno definito “atipico” concernente clausole di vario contenuto che le parti possono sempre liberamente inserire nella loro separazio¬ne o nel loro divorzio). Nel contenuto necessario si indicano anche clausole negoziali collegate al mantenimento mentre nel contenuto eventuale si aggregano clausole contrattuali soltanto “occa¬sionate dalla separazione” e che potrebbero anche essere stipulate al di fuori della separazione.
La distinzione serve a chiarire che tutto quanto attiene al contenuto necessario della separazione e del divorzio (riferibile all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa familiare, alle statuizioni economiche tra coniugi relative all’assegno di mantenimento), ancorché frutto di accordo tra le parti, non può che soggiacere alla clausola rebus sic stantibus che costitui¬sce una regola necessaria nel diritto di famiglia, destinato per natura, ad adeguarsi alle circostanze sopravvenute, intuitivamente per quanto riguarda i figli e con ogni necessario accorgimento, per evitare rendite di posizione, per ciò che concerne i rapporti economici tra i coniugi (Corte costitu¬zionale 11 febbraio 2015, n. 11 che ha confermato la piena legittimità di quell’orientamento che in giurisprudenza tende a ridimensionare il peso del pregresso tenore di vita a vantaggio degli altri elementi che la legge sul divorzio indica quali criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno).
Non così, però, per il contenuto negoziale eventuale, sottratto certamente al potere di intervento del tribunale. Non è pensabile che gli accordi concernenti questioni che soltanto le parti possono negoziare e concordare (un trasferimento immobiliare, la trascrizione di un vincolo di destina¬zione, una donazione, un trust, appunto la determinazione una tantum del mantenimento e così via, quale che ne sia il loro carattere: divisorio, risarcitorio, compensativo) possano essere elusi dall’applicazione di una regola quale quella della validità rebus sic stantibus delle condizioni di se¬parazione e divorzio che qui contrasterebbe irrimediabilmente con il principio che “il contratto ha forza di legge tra le parti” e che “non può essere sciolto che per mutuo consenso” (art. 1372 c.c.).
A questa conclusione è giunta testualmente la giurisprudenza in due sentenze. Dapprima con Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066 in cui in sostanza si afferma che le clausole di trasferimento di immobile tra coniugi ovvero da uno dei genitori al figlio minore recepita dalla sentenza di divorzio, non sono modificabile nelle forme e secondo la procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ.
Successivamente lo stesso principio è stata espresso da Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909 la quale, sul presupposto proprio della differenza tra contenuto essenziale e contenuto eventuale, ha escluso nel modo più assoluto che le clausole contrattuali eventuali possano essere oggetto di modifica su domanda di parte. Si legge in questa importante sentenza che la separa¬zione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti (in sostanza le pattuizioni volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione) – ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti altre statuizioni economiche. Pertanto, l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non han¬no causa in essa, risultando semplicemente assunti “in occasione” della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituen¬do espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali ai sensi dell’art. 1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. Queste diverse pattuizioni – concludono i giudici della prima sezione della Corte di cassazione – si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il tratta¬mento allorché una delle parti ne chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. Infatti, in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 del codice civile.
La parte negoziale necessaria della separazione consensuale è, quindi, modificabile in ragione della clausola rebus sic stantibus, mentre la parte contrattuale eventuale è soggetta alla regola pacta sunt servanda.
IV La procedura
All’interno delle norme del codice di procedura civile che concernono i procedimenti in materia di famiglia, l’art. 711 è dedicato alla separazione consensuale.
Art. 711 (Separazione consensuale)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniu¬gi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.
Naturalmente questa disposizione – pur autosufficiente – non può essere letta se non insieme ad altre che la precedono, relative alla separazione personale dei coniugi e che, come norme in parte applicabili anche alla separazione consensuale, discipli¬nano la fase di avvio anche nelle procedure di separazione giudiziale (articoli 706 e 707 c.p.c.)6.
Nonostante la semplicità del testo della norma, sono molteplici i problemi che questa disposizione presenta.
a) La natura del ricorso introduttivo
Il codice di procedura definisce ricorso l’atto introduttivo della separazione consensuale (art. 711) così come quello della separazione giudiziale (art. 707), attribuendo, quindi, forma e natura ca¬merale al procedimento di separazione consensuale (e alla fase iniziale presidenziale di quello
6 Art. 706 (Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve conte¬nere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può deposita¬re memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. (2)
Art. 707 (Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

giudiziale).
Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione non è previsto per la separazione con¬sensuale l’obbligo dell’assistenza legale (non trovando applicazione l’art. 82 c.p.c. che limita alle cause contenziose l’obbligo del patrocinio legale), anche se nella maggior parte dei casi il ricorso consensuale è redatto da uno o più avvocati e contiene la procura al difensore.
L’obbligo dell’assistenza da parte di un avvocato (uno per parte) è invece previsto per il caso in cui i coniugi procedano alla separazione attraverso un accordo di negoziazione assistita (art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162).
b) La competenza territoriale inderogabile
La competenza territoriale (valida anche per l’individuazione del Procuratore della repubblica com¬petente per la procedura terminale della negoziazione assistita) è indicata nell’art. 706 – con riferimento sia alla procedura giudiziale che a quella consensuale – nel “tribunale del luogo dell’ul¬tima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”.
Si tratta di competenza inderogabile in quanto l’art. 28 c.p.c. esclude che il foro territoriale possa esse stabilito per accordo delle parti nelle “cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70” e cioè nelle cause in cui il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, tra cui, appunto, “le cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi” (art. 70 n. 2).
c) Inapplicabilità analogica del criterio per il divorzio a domanda congiunta del foro del luogo di residenza dell’uno o dell’altro coniuge
L’ultima parte del primo comma dell’art. 4 della legge sul divorzio prevede che “La domanda con¬giunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”.
Una tale disposizione sarebbe del tutto logico e ragionevole che venisse applicata anche alla se¬parazione. Tuttavia, considerata la natura eccezionale della disposizione divorzile, nella prassi non viene considerata applicabile la stessa regola alla separazione. Con la conseguenza che per la separazione consensuale l’unico criterio ammissibile sembra essere quello della competenza terri¬toriale “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”.
L’opinione comunque che la domanda di separazione consensuale possa essere proposta indiffe-rentemente al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge non sarebbe del tutto irragionevole neanche dal punto di vista strettamente giuridico. Il criterio previsto per il divorzio a domanda congiunta nell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sarebbe infatti applicabile alla separazione ex art. 23 legge 6 marzo 1987, n. 74 che estende alla separazione le norme processuali sul divorzio. In dottrina si discute se l’art. 23 della legge 74/1987 – la cui appli¬cazione è espressamente stabilita “fino all’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile” – possa essere considerato ancora in vigore dopo le riforme processuali sulla separazione e sul divorzio degli ultimi anni (che hanno ristrutturato autonomamente i due procedimenti); nella giurisprudenza di legittimità la norma è stata ritenuta ancora operante sul presupposto che le pur numerose modifiche legislative non hanno realizzato una organica riforma processuale (Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373; Cass. civ. Sez. I, 28 giugno 2006, n. 15017).
d) Il rilievo dell’incompetenza territoriale e la non impugnabilità dell’ordinanza che la dichiara
Secondo l’art. 38 c.p.c. “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”. E’ eviden¬te che, trattandosi di un ricorso congiunto, la disposizione non può trovare applicazione. Pertanto può applicarsi soltanto il secondo comma della norma dove si prevede che “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf¬ficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183” e cioè – nell’interpretazione datane pacificamente – “non oltre la prima udienza” e quindi all’udienza presidenziale.
La questione è decisa, dal Presidente del tribunale ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti (art. 38).
In seguito alla riforma operata con la legge 18 giugno 2009, n. 69 tutte le questioni relative alla competenza sono decise dal giudice della causa con ordinanza “in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni”. Quin7di si tratta di una ordinanza e non più di una sentenza.
L’ordinanza che decide solo sull’eccezione di incompetenza senza decidere nel merito è impugna¬bile esclusivamente con regolamento (necessario) di competenza (art. 42 c.p.c.) sul quale come è noto si pronuncia la Corte di cassazione.
La giurisprudenza ritiene, però, inammissibile il regolamento di competenza avverso provvedi¬menti che non abbiano natura definitiva e decisoria come tutti quelli adottati dal tribunale per i minorenni o dal tribunale ordinario per regolamentare l’affidamento dei figli minori e in tutti i pro¬cedimenti di volontaria giurisdizione (Cass. civ. Sez. Unite, 10 ottobre 2003, n. 14671) trova applicazione la regola in base alla quale la non ricorribilità per cassazione del provvedimento finale si estende a qualsiasi violazione anche processuale del procedimento.
Non può, quindi, trovare applicazione, secondo la giurisprudenza, l’art. 42 c.p.c. in base al quale l’ordinanza che dichiara la l’incompetenza può essere impugnata soltanto con istanza di rego¬lamento di competenza. Ciò perché, concludendosi la procedura della separazione consensuale con un provvedimento di volontaria giurisdizione reclamabile ma senza che il decreto camerale della Corte d’appello possa essere a sua volta ricorribile per cassazione (art. 739, ult. co. c.p.c.) (Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2001, n. 3390 dove si precisa che in tema di separazione personale tra coniugi, il decreto di omologazione di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acqui¬stare l’efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della Corte d’appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione. Ugualmente Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26202 secondo cui avverso il provvedimento emesso dalla corte d’appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poiché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Non può, pertanto, essere proposto ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello che dichiari inammissibile il reclamo avverso il decreto di omologazione di una separazione consensuale.
e) La fissazione dell’udienza presidenziale
Anche se si tratta di un procedimento non contenzioso non vi sono ragioni per escludere l’ap¬plicazione di quanto previsto nell’art. 706 c.p.c. in ordine alla fissazione della data dell’udienza presidenziale entro i “cinque giorni successivi al deposito in cancelleria” del ricorso, in ordine all’in¬dicazione che l’udienza presidenziale “deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso”. Nella prassi questi termini vengono considerati tuttavia del tutto ordinatori.
Naturalmente il decreto di fissazione dell’udienza va notificato insieme al ricorso introduttivo del giudizio solamente nel caso in cui la domanda sia stata proposta da uno soltanto dei coniugi, men¬tre se è stata proposta congiuntamente la notifica non è assolutamente necessaria.
f) L’udienza presidenziale e la comparizione personale delle parti
L’udienza presidenziale ha una struttura semplificata dovendosi limitare il presidente a prendere atto delle condizioni di separazione concordate dai coniugi raccogliendo il loro consenso e potendo interloquire soltanto, come si è detto, “relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli” (art. 158 c.c.).
Le parti devono comparire personalmente non essendo prevista la possibilità di una procura a terze persone. La separazione è un atto personalissimo per il quale non è ammessa la rappresentanza.
Se uno o entrambi i coniugi non compaiono all’udienza fissata cessano gli effetti della domanda e il processo deve essere archiviato.
La legge prevede pe di più l’obbligo del tentativo di conciliazione, inteso evidentemente nel si¬gnificato tradizionale di tentativo di riconciliazione. Un incombente realizzato dal Presidente del tribunale spesso senza troppa convinzione e talvolta anche omesso. Se il tentativo di conciliazione dovesse avere effetto positivo il presidente farà redigere ai sensi dell’art. 126 c.p.c. il processo verbale di conciliazione e il giudizio si estingue.
Una decisione di merito ha negato l’omologazione della separazione consensuale in un caso in cui, all’udienza presidenziale, non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione in quanto i coniugi, anziché comparire personalmente, si sono fatti sostituire da procuratori speciali (Trib Pavia 9 aprile 2003).
Non è vietato al presidente di assumere eventualmente informazioni o di procedere per esempio all’audizione di persone, anche se questo in genere non avviene.
g) L’assistenza legale
Non è previsto l’obbligo per le parti di essere assistite dal difensore in quanto l’art. 82 c.p.c. sull’obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero o con l’assistenza di un difensore trova applicazione nei soli giudizi contenziosi e non nell’ambito della volontaria giurisdizione.
Non trova applicazione, quindi, in questo caso, il primo comma dell’art. 707 c.p.c. (comparizione personale delle parti) ove si prescrive che “I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore”.
h) Il patrocinio a spese dello Stato
Anche nelle procedure di separazione consensuale è ammissibile il patrocinio a spese dello Stato.
Viceversa nelle procedure degiurisdizionalizzate di negoziazione assistita questo non è previsto8 e ciò rende meno appetibili le procedure alternative.
i) Il ricorso per separazione consensuale presentato da un solo coniuge
Sembra un paradosso ed è certamente infrequente, ma l’art. 711 c.p.c. prevede anche che il ricor¬so per separazione consensuale possa essere presentato anche da un solo coniuge (“Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.”).
In tal caso trova applicazione l’ultimo comma dell’art. 706 (nel testo precedente alla sostituzione di tale norma operata con il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) che prevedeva che “il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto”.
Pertanto in caso di ricorso presentato da un solo coniuge si attiva la procedura ordinaria del ricorso giudiziale.
l) L’intervento del Pubblico ministero
L’ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni) pre¬scrive in via generale all’art. 69 che il pubblico ministero “esercita le funzioni che la legge gli attri¬buisce” – prevedendo, perciò, una riserva di legge rispetto ai compiti a lui attribuiti (anche nuovi, come per esempio nel caso della negoziazione assistita ex art. 6 decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162) – mentre all’art. 75 prevede che “Il pub¬blico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge…”9.
Le funzioni del pubblico ministero in ambito civile sono poi nel dettaglio precisate nel codice di procedura civile con l’attribuzione di: a) un dovere/potere di promovimento dell’azione civile li¬mitatamente ai casi stabiliti dalla legge e quindi tipicizzato (art. 69 10); b) un potere/dovere di iniziativa anch’esso tipicizzato affinché attraverso la nomina di un curatore speciale possa essere iniziata un’azione di status (articoli 244 e 264 c.c.); c) d’un dovere di intervento, a pena di nullità, nelle cause civili espressamente indicate e di un potere di intervento in quelle in cui è ravvisabile un “pubblico interesse” (art. 70 11).
L’intervento è obbligatorio, quindi, nei casi in cui il pubblico ministero ha potere di azione (art. 72 con riferimento all’art. 70, comma 1, n. 1, c.p.c.) e nelle cause tassativamente indicate nella parte residua dell’art. 70 c.p.c. (in cui il pubblico ministero non ha, naturalmente, potere di azione) che, limitatamente al settore del diritto di famiglia, sono le cause matrimoniali e quelle riguardanti lo stato e la capacità delle persone. Non vi è alcun motivo per non ritenere che anche la separazione consensuale costituisca una causa (in senso ampio) matrimoniale. Cass. civ. Sez. I, 14 luglio 1993, n. 7774 ha messo in dubbio che il pubblico ministero debba intervenire nel giudizio di se¬parazione consensuale.
Nei casi sopra richiamati di intervento il pubblico ministero non è “parte necessaria” ma “interven¬tore necessario” e pertanto non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto il con¬cetto di litisconsorzio è strettamente legato a quello di parte processuale. Il litisconsorzio riguarda solo le parti e non altri soggetti.
Per quanto riguarda i poteri del pubblico ministero interveniente ad essi fa riferimento l’art. 72 c.p.c. che li diversifica a seconda delle diverse ipotesi. Viceversa nei casi in cui fa difetto il pote¬re di azione del pubblico ministero – e quindi per quanto qui rileva, sostanzialmente nelle cause matrimoniali e di stato in cui il pubblico ministero non ha potere di azione (o ha solo un potere di semplice iniziativa) – l’intervento obbligatorio del pubblico ministero è connotato da poteri diversi. Egli – stando al testo dell’art. 72 c.p.c. – “può produrre documenti, dedurre prove e prendere con¬clusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti”. Pertanto, non può formulare nuove richieste, ma concludere per l’accoglimento o il rigetto delle domande delle parti.
Quindi, conclusasi l’udienza presidenziale, il fascicolo del procedimento, viene rimesso a cura del
8 Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162 esclude l’applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato prevedendo anzi all’art. 3, comma 6, che “Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.
9 cfr la voce PUBBLICO MINSTERO
10 Art. 69. (Azione del pubblico ministero). Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
11 Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero). Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quel¬le di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone…5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

cancelliere al Pubblico ministero per il suo parere sulla separazione. Il pubblico ministero svolge le sue conclusioni con la possibilità di rilevare il difetto di legittimazione processuale delle parti, il difetto di competenza territoriale e potrebbe esprimere il parere contrario all’omologazione della separazione a causa della presenza di clausole o condizioni contrastanti con l’interesse dei figli.
L’art. 72 c.p.c. espressamente prevede al terzo comma che “Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi”. Pertanto è esclusa l’impugnazione da parte del PM della separazione con¬sensuale.
m) I poteri del PM nella separazione consensuale effettuata con la negoziazione assi¬stita
Secondo il decreto legge 12 settembre 2014, n.132, modificato dalla legge di conversione 10 no¬vembre 2014, n. 162 12una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, oltre che di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non auto¬sufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregola¬rità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi di trasmissione all’ufficio di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero eco-nomicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene, invece, che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo ad autorizzare o meno l’accordo sempre ai fini dei successivi adempimenti relativi all’annotazione.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle relative condizioni.
Se, quindi, non vi sono figli minori (o maggiorenni non autosufficienti o nelle altre condizioni equi¬parate) – e quindi se non vi sono esigenze pubblicistiche di tutela da soddisfare – il procuratore della repubblica si limita all’apposizione di un nulla osta sull’accordo a condizione che non rinvenga irregolarità (mancanze e difetti formali o errori relativi per esempio ai termini non ancora decorsi per il divorzio o anche relativi alla competenza territoriale). Il pubblico ministero può richiedere documenti giustificativi per esempio sulla dichiarata autosufficienza o non incapacità di eventuali figli maggiorenni; in taluni casi potendo anche eventualmente disporre indagini. Le parti – avvi¬sate dell’eventuale diniego del nulla osta – dovranno regolarizzare l’accordo o sanare i vizi in altro modo, oppure rinunciare alla prospettiva della degiurisdizionalizzazione. Il diniego di nulla osta del pubblico ministero non è impugnabile e le parti non potranno che seguire la strada tradizionale giudiziaria.
Se, invece, vi sono figli minori (o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave o altrimenti incapaci) il pubblico ministero dovrà procedere alla verifica di tipo pubblicistico della corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli (così espressamente l’art. 6 comma 2 della leg¬ge). Proprio a questo fine si conferma come necessaria la prassi instauratasi un po’ ovunque di richiedere l’allegazione di documentazione anche sui redditi, idonea a dare indicazioni sulla plausi¬bilità della clausole economiche relative al mantenimento dei figli. E’, però, soprattutto necessario che l’accordo esprima con sufficiente compiutezza le clausole dell’affidamento (analogamente a quanto già oggi avviene nella redazione degli atti di separazione consensuale) per consentirne la loro adeguata valutazione da parte del pubblico ministero.
L’uso del termine “autorizzazione” indicato per l’atto di competenza del procuratore della repubbli¬ca è sintomatico del fatto che la legge attribuisce alle parti un diritto vero e proprio di accordarsi. L’autorizzazione è, infatti, un provvedimento amministrativo che rimuove un ostacolo all’esercizio di un diritto già attribuito.
Il procuratore della repubblica non può bloccare il procedimento e restituire gli atti agli interessati con il diniego di autorizzazione. Infatti l’art. 6 prevede che se il pubblico ministero ritiene l’accordo corrispondente all’interesse dei figli lo autorizza con provvedimento (nella prassi apposto in calce all’accordo a lui trasmesso) da emettere entro cinque giorni (il termine in questione non è espres¬samente indicato ma lo si desume dal fatto che in caso di disaccordo sul contenuto il pubblico ministero ha cinque giorni di tempo per trasmettere l’accordo al presidente del tribunale). Se il pubblico ministero ritiene, invece, che l’accordo non sia conforme all’interesse dei figli, non può rigettare la richiesta di autorizzazione ma deve trasmettere l’accordo, appunto entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa la comparizione delle parti entro trenta giorni (cioè per una udienza da tenere non oltre i successivi trenta giorni) e “provvede senza ritardo”. Si ritiene – del tutto plausibilmente – che il provvedimento con cui il pubblico ministero trasmette l’accordo al presidente del tribunale debba essere motivato, per dare al presidente indicazioni sulle ritenute ragioni di dissenso circa il contenuto dell’accordo.
V Incapacità di agire e separazione consensuale
La natura negoziale dell’accordo di separazione – e quindi la piena applicazione delle regole del negozio giuridico tra cui la capacità di agire – esclude la possibilità di ipotizzare la separazione consensuale in caso di incapacità di agire di uno dei coniugi. Pertanto in caso di interdizione di uno dei coniugi non sarà possibile la separazione consensuale.
Viceversa il minore di età emancipato perché ammesso al matrimonio può certamente separarsi consensualmente anche senza l’intervento del curatore trattandosi un atto personalissimo, a meno che non siano concordati atti di straordinaria amministrazione.
VI Il consenso e la revoca del consenso
Uno dei problemi che ha interessato il dibattito in dottrina e giurisprudenza – ma che in verità non si presenta frequentemente – è quello relativo alla situazione che si verifica allorché dopo aver concordato le condizioni della separazione, uno dei coniugi ci ripensi e intenda dissentire rispetto alle condizioni concordate.
Questo ripensamento potrebbe verificarsi prima della conferma davanti al Presidente del tribunale delle condizioni che erano state indicate nel ricorso introduttivo firmato da entrambi i coniugi, op¬pure anche dopo l’udienza presidenziale ma prima dell’omologazione.
Nel primo caso (ripensamento prima dell’udienza presidenziale), volendo considerare l’udienza presidenziale come il momento in cui viene espresso il consenso da entrambi i coniugi al testo pre¬disposto e sottoscritto nel ricorso introduttivo, non può che concludersi nel senso che il presidente è tenuto a darne atto archiviando la procedura e non potendo certo procedere agli adempimenti successivi. Insomma la legge si disinteressa di fatto del ricorso introduttivo. L’art. 711 c.p.c. chiari¬sce che ”se la conciliazione non riesce , si dà atto del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”. Pertanto è proceduralmente questo il momento che segna l’acquisizione formale del consenso dei coniugi.
Nel secondo caso (consenso ritirato da entrambi o da uno dei coniugi dopo l’udienza presidenziale ma prima dell’omologazione) la soluzione da adottare è meno semplice. Premesso che certamente la revoca del consenso deve essere manifestata per iscritto e depositata in tribunale dopo l’udienza presidenziale e prima dell’omologazione, nella giurisprudenza di merito prevale l’orientamento che attribuisce all’omologazione la natura di condizione di efficacia di un accordo già valido e che quindi assegna all’accordo delle parti (confermato davanti al Presidente) la natura di un atto negoziale ormai irrevocabile.
Nella giurisprudenza di merito accanto a decisioni che ritengono che il consenso prestato all’udien¬za presidenziale sia revocabile unilateralmente fino al momento della omologazione (Trib. Mila¬no 10 novembre 1982; App. Venezia 11 giugno 1983; Trib Napoli 13 marzo 1989; Trib Milano 11 luglio 1991; App. Bari 30 agosto 1993), ve ne sono altre che esprimono il diverso orientamento intendendo l’omologazione quale condizione di efficacia e non di validità della sepa¬razione e negando, perciò la revocabilità unilaterale del consenso prestato (App. Roma 3 luglio 1986; Trib. Monza 19 novembre 1992; Trib. Bari 3 marzo 1993; Trib. Bari 22 gennaio 1994; App. Napoli 29 gennaio 1996).13
In Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 si è effettivamente precisato che i problemi relativi alla cosiddetta “revoca del consenso” hanno lungamente impegnato la dottrina e la giuri¬sprudenza di merito, ed hanno trovato negli anni soluzioni diverse, ritenendosi da alcuni, orientati per una impostazione pubblicistica dell’istituto, che il consenso costituisca mero presupposto del provvedimento giudiziale, cui va attribuito il ruolo di unico fatto costitutivo della separazione, configurandosi da altri la separazione consensuale come fattispecie a formazione progressiva, nell’ambito della quale consenso dei coniugi ed omologazione del tribunale costituiscono elementi parimenti necessari e concorrenti per il conseguimento dello stato di coniuge separato, sostenen¬dosi ancora da altri, nell’ambito di una prospettiva privatistica della fattispecie, ispirata ad una accentuata valorizzazione dell’autonomia dei coniugi, desunta dall’intero sistema delle relazioni matrimoniali tracciato nella legge di riforma del diritto di famiglia, che la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l’omologazione agisce come mera condizione legale di effi¬cacia dell’accordo.
Tale ultima posizione appare condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire effi¬cacia dall’esterno all’accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
13 citate in . ARCERI, Il consenso nella separazione consensuale, tra diritto al ripensamento, impugnazione per vizi della volontà e procedimento di modifica, in Famiglia e Diritto, 2008, 1122).
A fondamento di detto orientamento – che deve essere in questa sede riaffermato – si è richiamato il chiaro tenore letterale del primo comma dell’art. 158 c.c. e del quarto comma dell’art. 711 c.p.c., che espressamente riferiscono al momento della efficacia il decreto di omologazione della sepa¬razione fondata sul solo consenso dei coniugi, e si è tratto ulteriore argomento dalla limitazione posta dal secondo comma dell’art. 158 c.c., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ai poteri del giudice nella fase di controllo: si è pertanto rilevato che l’accordo tra i coniugi costi¬tuisce l’elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento ed al mantenimen¬to dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all’accordo stesso. In tale prospettiva questa Suprema Corte ha in più occasioni qualificato l’accordo di separazione come atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi respon¬sabilmente, tanto da definirlo, riprendendo una efficace espressione della dottrina, come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia.
VII La consensualizzazione della separazione giudiziale
Nella prassi è molto diffusa la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, anche se non tutti i tribunali seguono la stessa procedura. Per lo più il giudice istruttore verbalizza nel corso di una udienza la decisione dei coniugi di consensualizzare il procedimento e definisce la causa in corso con una dichiarazione di non doversi procedere avendo i coniugi deciso di separarsi consen¬sualmente, rimettendo le parti davanti al Presidente (oppure, dove il giudice istruttore ha anche una delega presidenziale, raccogliendo in separato verbale le condizioni e riservando al tribunale la decisione sull’omologazione.
La consensualizzazione è cosa diversa dalla precisazione di conclusioni congiunte nella causa di separazione. In questo caso la separazione viene, infatti, pronunciata con sentenza, anche se le conseguenze giuridiche della separazione sono, naturalmente, le stesse.
VIII L’ascolto del figlio minore
Rinviando all’apposita voce l’approfondimento delle molteplici problematiche relative all’ascolto del minore14 va detto, con riferimento alle procedure in genere di separazione e divorzio, che l’obbli¬gatorietà dell’ascolto subordinato all’accertamento di una sufficiente maturità del figlio è prescritta oggi per le procedure contenziose di separazione e divorzio e per quelle relative all’affidamento di figli nati fuori del matrimonio dall’art. 337-octies c.c. (già art. 155-sexies nel testo inserito dalla legge 14 febbraio 2006, n. 54, riformato con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) dove si prevede che “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter [provvedimenti riguardo ai figli nel procedimento di separazio¬ne, divorzio o affidamento] il giudice dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
La novità della riforma del 2012 e 2013 sulla filiazione sta soprattutto nel fatto di aver esteso espressamente a qualsiasi procedura giudiziaria – e non solo a quelle relative all’affidamento in sede di scissione della coppia genitoriale – il diritto del minore ad essere ascoltato. Il principio generale è stato specificato nel nuovo articolo 315-bis del codice civile il quale è intitolato “Di¬ritti e doveri del figlio” e al secondo comma precisa solennemente che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
Sempre la medesima riforma ha chiarito anche quali devono essere le modalità dell’ascolto del minore prescrivendo in proposito nell’articolo 336-bis del codice civile che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal pre¬sidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedi¬mento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore spe¬ciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel qua¬le è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.
Secondo l’articolo 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile – introdotto dall’articolo 96 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della legge – “i difensori, il curatore speciale e il pubblico ministero non devono richiedere l’autorizzazione del giudice allorché l’ascolto avviene con mezzi tecnici quali l’uso di uno specchio unitamente ad impianto citofonico”.
14 Voce ASCOLTO DEL MINORE
Quindi l’ordinamento italiano contiene ora – dopo le riforme del 2013 – una disciplina giuridica ben definita e molto chiara sull’ascolto del minore nell’ambito delle procedure giudiziarie che lo riguardano.
Ebbene, premesso quanto sopra, vi è da aggiungere che la riforma operata con la legge 219/2012 ha aggiunto nel sopra citato articolo 337-octies del codice civile per il caso in cui non si tratti di una procedura contenziosa, la precisazione che “nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo”.
All’audizione del minore “nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedi¬menti che lo riguardano” (art. 336-bis c.c.) si può rinunciare, quindi, secondo le norme esaminate, in primo luogo nei casi in cui il minore non è capace di discernimento, spettando al giudice valutare la capacità di discernimento del minore infradodicenne prima di procedere eventualmente all’audi¬zione; in secondo luogo in caso di “contrasto con l’interesse del minore” come potrebbe avvenire allorché il minore si trovi in una condizione personale di sofferenza determinata da una malattia o da una compromissione delle sue competenze cognitive od espressive o semplicemente sia stato già più volte ascoltato per esempio in un procedimento penale relativo ad abusi da lui subiti; in terzo luogo nel caso in cui il minore rifiuti l’audizione, in quanto, il riconoscimento di un diritto al minore di essere ascoltato (art. 315-bis c.c.) presuppone anche il rispetto del diritto del minore di non essere ascoltato; infine nel caso in cui l’ascolto appaia manifestamente superfluo (articoli 336-bis e 337-octies del codice civile) come, appunto in genere avviene quando i genitori hanno concordato le condizioni di affidamento e di mantenimento relative al loro figlio minore, situazione in cui si deve riconoscere ai genitori il diritto di saper adottare una decisione che tenga conto delle aspirazioni e delle esigenze del figlio minore. E’ nella separazione consensuale in sé che il sistema giuridico riconosce ai genitori competenza a regolamentare la vita dei figli minori e una audizione obbligatoria anche in questi casi sarebbe veramente inutilmente intrusiva.
Il che non significa tuttavia che anche in sede di verifica giudiziaria dell’accordo non possano emergere dall’esame delle condizioni concordate dai genitori elementi che consiglino di procedere ugualmente all’audizione.
IX L’omologazione
a) La natura dell’omologazione
L’omologazione è il provvedimento di volontaria giurisdizione che consente all’accordo di sepa¬razione di diventare efficace. Non ha alcuna funzione integrativa o sostitutiva della volontà dei coniugi e, nel rapporto tra volontà dei coniugi e intervento dell’organo giudiziario va certamente considerato in secondo piano.
Si è già detto come in Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 – che si è occupata della questione della revoca del consenso – si è affermato come nell’impostazione pubblicistica dell’isti¬tuto della separazione consensuale il consenso dei coniugi viene considerato mero presupposto del provvedimento giudiziale, cui va attribuito il ruolo di unico fatto costitutivo della separazione, mentre nell’ambito di una prospettiva privatistica, ispirata ad una accentuata valorizzazione dell’au¬tonomia dei coniugi, desunta dall’intero sistema delle relazioni matrimoniali tracciato nella legge di riforma del diritto di famiglia, la causa della separazione sta nella volontà dei coniugi, mentre l’o¬mologazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell’accordo. Ed è tale ultima posizione che appare condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, orientata nel senso che la separazione tro¬va la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al presidente del tribunale men¬tre la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
Si ricorda che Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 aveva avuto modo di precisare molto efficacemente che la separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, e la successiva omologazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell’accordo, già integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo.
Fondamentali nella prospettiva privatistica della centralità dell’autonomia negoziale delle parti sono state anche Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 e Cass. civ. Sez. I, 12 set¬tembre 2014, n. 19319 secondo cui non si può più dubitare della natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra i coniugi, non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi.
A fondamento di detto orientamento si è richiamato il chiaro tenore letterale del primo comma dell’art. 158 c.c. e del quarto comma dell’art. 711 c.p.c., che espressamente riferiscono al momen¬to della efficacia il decreto di omologazione della separazione fondata sul solo consenso dei coniu¬gi, e si è tratto ulteriore argomento dalla limitazione posta dal secondo comma dell’art. 158 c.c., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, ai poteri del giudice nella fase di controllo: si è pertanto rilevato che l’accordo tra i coniugi costituisce l’elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all’accordo stesso
Non è prevista alcune omologazione nella separazione consensuale effettuata con le modalità della negoziazione assistita. Come si è già detto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 all’art. 6 prevede l’autorizzazione o il visto del pubblico ministero mentre all’art. 12 per la separazione consensuale direttamente davanti all’uffi¬ciale di stato civile prescrive una procedura nella quale non è previsto nessun atto autorizzatorio; l’ufficiale di stato civile deve solo prendere atto dell’accordo e non ha alcun potere di veto e meno che mai di omologa.
b) La separazione non omologata
Il problema più serio che la separazione non omologata pone è quello di valutare l’efficacia o meno delle pattuizioni coniugali concordate in vista dell’omologazione. Si può fondatamente affermare che la mancata omologazione fa venir meno l’efficacia degli accordi patrimoniali fra le parti, in quanto, proprio attingendo ai principi generali del negozio giuridico, non vi possono essere dubbi circa il fatto che i coniugi abbiano inteso condizionare quelle pattuizioni all’omologa. A meno che non si provi che si trattava di pattuizioni a latere del tutto indipendenti dall’accordo sottoposto all’omologa e in posizione di non interferenza con le clausole sottoposte all’omologazione. Anche in quest’ultimo caso sarà però difficile che non si trattasse di clausole complessivamente tra loro collegate e anch’esse condizionate all’omologa.
La riconciliazione successiva all’omologa non farà venir meno, invece, gli effetti delle pattuizioni patrimoniali in quanto la riconciliazione estingue solo gli effetti personali della separazione.
c) L’impugnazione del decreto che non omologa la separazione
Contro l’eventuale decreto di diniego della omologazione, i coniugi possono proporre reclamo alla Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 739 c.p.c.).
Non è ipotizzabile l’impugnazione del decreto di omologa trattandosi di provvedimento adottato sulla base di richiesta concorde dei coniugi ai quali difetterebbe un interesse ad agire con l’im¬pugnazione. Né appare ipotizzabile una omologa parziale che lascerebbe aperto un interesse ad impugnare.
Concludendosi la procedura della separazione consensuale con un provvedimento di volontaria giurisdizione il decreto camerale che non omologa la separazione è impugnabile in Corte d’appello ma a sua volta il decreto della Corte d’appello non è ricorribile per cassazione (art. 739 ult.co. c.p.c.), neanche ex art. 111 Cost. in quanto è atto privo di contenuto decisorio e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia di giudicato sostanziale. E’ stato sempre questo il punto di vista della giuri¬sprudenza espresso per esempio già in Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2001, n. 3390 dove si precisa che in tema di separazione personale tra coniugi, il decreto di omologazione di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 cost. per mancanza dei richiesti caratteri di defini¬tività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso il provvedimento della Corte d’appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.
Il punto di vista sulla non ricorribilità per cassazione è stato poi ribadito da Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 secondo cui il decreto omologativo della separazione consensuale, essen¬do privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poiché incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Costituzione.
Ugualmente Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26202 secondo cui avverso il provve¬dimento emesso dalla corte d’appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poi¬ché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Non può, pertanto, essere proposto ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello che dichiari inammissibile il reclamo avverso il decreto di non omologazione di una separazione consensuale.
d) La separazione omologata come titolo esecutivo
Il verbale di separazione omologato ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. come ha chia¬rito Cass. civ. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9393 dove si afferma che le clausole della separa¬zione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinitivo in esito alla procedura di cui agli art. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell’art. 158 c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della corte costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell’iscrizione d’ipoteca a norma dell’art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l’avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all’adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.
In base a quanto previsto nell’art. 6, comma, 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 (L’accordo raggiunto a seguito della convenzio¬ne produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) anche l’accordo di separazione consensuale raggiunto attraverso la negoziazione assistita da avvocati costituisce titolo esecutivo.
e) La separazione omologata come titolo per l’iscrizione di ipoteca
L’art. 158 c.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 186 nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818.
Il decreto di omologazione, quindi, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, così come la sentenza di separazione giudiziale.
Sempre in base a quanto previsto nell’art. 6, comma, 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 anche l’accordo di separazione consensuale raggiunto attraverso la negoziazione assistita da avvocati costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca.
X Gli effetti della separazione omologata
a) L’estinzione dei diritti e dei doveri non patrimoniali derivanti dal matrimonio
La separazione è istituto diverso dal divorzio dal punto di vista dello status, che con la separazione non muta formalmente, mentre muta radicalmente con lo scioglimento del vincolo. Questa diver¬sità di traduce anche in una diversità sostanziale nelle conseguenze sui diritti e sui doveri reciproci tanto che si ritiene in genere che la separazione personale produrrebbe l’indebolimento ma non l’estinzione dei doveri e dei diritti derivanti dal matrimonio.
Effettivamente, dal punto di vista dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio, con la se¬parazione si determina una netta discontinuità rispetto al matrimonio, ma questa discontinuità consente di considerare non estinti solo i diritti e i doveri che hanno contenuto patrimoniale (sia pure nella misura in cui l’accordo dei coniugi o, in caso di contenzioso, il provvedimento del giudi¬ce, li ha trasformati in obbligazioni reciproche) o successorio. E sono, proprio, queste obbligazioni a costituire dopo la separazione lo status (ammesso che di status si possa parlare) di “separato”. Solo in questi limiti può essere accettata l’affermazione secondo cui il regime primario coniugale (definito sostanzialmente dall’insieme dei doveri e dei diritti indicati nell’art. 143 c.c.) costituireb¬be un regime ultra-attivo, nel senso che alla base anche di molti istituti post-matrimoniali (come l’assegno o altri diritti divorzili a contenuto patrimoniale) vi sarebbe pur sempre un collegamento con il regime solidaristico che si crea tra i coniugi al momento del matrimonio (regime che d’altro lato per gli aspetti patrimoniali sopravvive anche allo stesso scioglimento del matrimonio come dimostra la natura assistenziale dell’assegno divorzile).
Si tratta però soltanto di obbligazioni patrimoniali post-matrimoniali.
Sono viceversa da considerare estinti i diritti e i doveri di carattere morale come l’obbligazione di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione, di assistenza morale.
Pertanto si può affermare che la separazione consensuale fa venir meno certamente, al momento dell’udienza in cui le condizioni concordate vengono confermate davanti al Presidente, le obbliga¬zioni di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione e di assistenza morale. Non di assistenza mate¬riale dal momento che, quando pure non fosse stato concordato un assegno periodico coniugale, successivamente ai sensi dell’art. 710 c.p.c. una sopravvenienza potrebbe sempre far rivivere il diritto all’assistenza materiale.
b) L’estinzione del diritto a chiedere l’addebito della separazione
Una volta conclusasi la separazione in modo consensuale non sarà più possibile chiedere l’addebito della separazione.
L’addebito può essere richiesto soltanto nella causa giudiziale (né può essere certamente concor¬dato in sede consensuale) e può essere pronunciato soltanto con sentenza. Il principio è desumi¬bile chiaramente dall’art. 156 c.c. nel quale si afferma che il giudice “pronunciando la separazione” può dichiarare se vi è stata una domanda di parte a quale dei coniugi essa sia addebitabile.
In passato alcune pronunce avevano ammesso un coniuge, dopo la separazione consensuale, a promuove un ulteriore giudizio di separazione con addebito (sul presupposto di fatto di violazioni di doveri matrimoniali successivi alla consensuale) ma la giurisprudenza ha poi definitivamente cancellato questa possibilità escludendo quello che viene definito “mutamento del titolo della se¬parazione” (appunto da consensuale a giudiziale) affermando che nel nostro sistema non esistono due tipi di separazioni, consensuale e giudiziale con addebito, ma un solo tipo di separazione che, una volta definita in modo consensuale, rende impossibile la riapertura di una causa (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450)
A sostegno di questo ripensamento la Cassazione ha affermato ragionevolmente che la responsa¬bilità della cessazione dell’unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione e che i comportamenti dei coniugi successivi a tale pronuncia potranno eventual¬mente rilevare solo ai fini del mutamento delle condizioni della separazione, ma non potranno costituire il fondamento di una sentenza di addebito successiva alla separazione, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impos¬sibilità di prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 1999, n. 8272; Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 1997, n. 9317; Cass. civ. Sez. I, 17 marzo 1995, n. 3098).
c) Lo scioglimento della comunione legale dei beni
Sulla base di quanto previsto nell’art. 191 c.c. (nel testo riformato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) ove i coniugi siano in regime di comunione die beni, “la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere sepa¬rati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
Pertanto la riforma del 2015 ha anticipato il momento dello scioglimento della comunione in caso di consensuale al momento in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione davanti al Presi¬dente sempre che la separazione consensuale venga omologata.
d) Il venir meno della presunzione di concepimento durante il matrimonio
Il codice civile dopo aver affermato che “il marito è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio” (art. 231) prevede nell’art. 232 c.c. che “si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio”, precisando nel capoverso che la presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia con sentenza della separazione giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data in cui essi sono starti autorizzati a vivere separati.
Pertanto non è considerato del marito (e non si produce lo status di figlio nato nel matrimonio) il figlio nato a partire dal trecentesimo giorno successivo all’udienza (presidenziale) in cui i coniugi confermano nel verbale le condizioni della loro separazione consensuale (quale che sia il momento successivo in cui il tribunale pronuncia l’omologa), ancorché possa essere sempre provato che il figlio nato dopo i trecento giorni dall’udienza presidenziale sia stato concepito nel matrimonio (art. 234 c.c.).
e) La decorrenza dei sei mesi necessari per domandare il divorzio
Come si è avuto già modo di ricordare, in base all’art. 3 n. 2 lett. b della legge sul divorzio, come modificata dapprima dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 no¬vembre 2014, n. 162 e successivamente dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniu¬gi) i coniugi possono chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla comparizione davanti al presidente del tribunale “nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto conte¬nente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.
XI L’annotazione della separazione consensuale a margine dell’atto di matrimonio
Il DPR 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) all’art. 69 lett. d) prescrive l’anno¬tazione della omologazione della separazione consensuale negli atti di matrimonio.
Per questo motivo la cancelleria del tribunale comunica l’avvenuta omologazione della separazione consensuale agli uffici di stato civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato e iscritto (se civile) o trascritto (se concordatario).
In caso di separazione consensuale raggiunta con un accordo di negoziazione assistito da avvocati, in base all’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 gli avvocati (o uno di essi delegato dall’altro) sono obbligati a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia da essi autenticata dell’accordo (a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000). Per questo al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) all’art. 69 – che concerne le annotazioni sull’atto di ma¬trimonio – è stata aggiunta la previsione dell’annotazione degli accordi di negoziazione assistita.
Giurisprudenza
Trib. Livorno, 7 febbraio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È valida ed efficace la scrittura privata che si inserisce nelle vicende legate alla crisi familiare ed alla sua risoluzione che, in quanto tale, può definirsi quale accordo patrimoniale autonomo, antecedente ed accessorio agli accordi di separazione, in virtù della quale l›un coniuge si accolli il pagamento di spese ivi specificamente indicate. Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale ed ivi non trasfuse, sono, invero, operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest›ultimo, in posizione di non interferenza, ovvero in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all›interesse tutelato attraverso il controllo di cui all›art. 158 c.c..
Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2036 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale non può disciplinare ciò che non ne ha costituito oggetto, ed il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. Nella specie il giudice di merito statuiva che le condizioni, concordate tra le parti, di una separazione personale consensuale non comportano, di per sé, la transazione in ordine ad ogni pretesa patrimoniale tra le stesse.
Trib. Palermo, 14 settembre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento per la separazione consensuale omologata, “nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico”, costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull’accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicisti¬ca). In tale ambito, secondo la posizione “privatistica”, la separazione consensuale omologata èessenzialmente costituita dalla volontàconcorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una va lenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice èdotato di un potere d’intervento piùpenetrante: art. 158, 2 co., c.c.). Nell’ambito di questa concezione, gli aspetti privatistici della la separazione consensuale omolo¬gata – riguardata nella sua natura di negozio familiare – ottengono la massima considerazione, sicchéla validitàdel consenso come effetto del libero incontro delle volontàdelle parti, èpresidiata dall’esperibilitàdell’azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare.
Considerata la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, in relazione al quale la procedura ed il decreto di omologazione costituiscono condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi, deve ritenersi ammissibile sia l’azione di annullamento della separazione con¬sensuale omologata per vizi della volontà, sia l’azione per la dichiarazione di nullità anche parziale delle clausole dell’accordo.
Trib. Taranto Sez. I, 1 agosto 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di trasferimento di bene immobile, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in occasione o in esecu¬zione dei patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, è ammissibile l’esperimento dell’azione re¬vocatoria, non costituendo ostacolo a ciò, né l’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, né la pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli.
Trib. Como, 6 giugno 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere omologato il verbale di separazione consensuale tra coniugi nel quale questi ultimi chiedono sia riconosciuta la loro condizione di “separati in casa”, dal momento che una simile situazione non trova riconosci¬mento in alcun istituto giuridico tipico. Se fosse possibile assumere accordi svincolati da riferimenti oggettivi, l’istituto della separazione consensuale si potrebbe prestare ad operazioni elusive, accordi simulatori e potrebbe essere utilizzato per perseguire finalità illecite.
Cass. civ. Sez. Unite, 5 giugno 2017, n. 13912 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l’af¬fidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’interes¬se superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da compor¬tare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione. (Regola giurisdizione)
Trib. Mantova Decreto, 4 aprile 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sono conformi alla legge gli accordi stipulati in sede di separazione consensuale concernenti la disciplina dei rapporti tra i genitori e la figlia concepita e non ancora nata in quanto tesi alla tutela preventiva della nascitura in presenza di una crisi coniugale in atto.
Trib. Roma, 17 marzo 2017 (Giur. It., 2017, 7, 1602 nota di Cardinale)
In materia di separazione consensuale tra coniugi, gli avvocati che assistono le parti sono gli unici soggetti abili¬tati ad autenticare l’accordo concluso nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita ed a tale accordo va riconosciuta piena equipollenza, anche ai fini della trascrizione, rispetto ai provvedimenti giudiziali, non ostando al riconoscimento agli avvocati del potere di attestazione della conformità della copia al documento originale la circostanza che questo non sia depositato presso il tribunale.
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz. 23 febbraio 2017, n. 111 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’impugnazione con l’azione revocatoria degli accordi patrimoniali tra i coniugi, nell’ambito della separazione consensuale, non può ritenersi preclusa né dall’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione da parte del Tribunale, cui resta del tutto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, né dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione, trattandosi di patti che prevedono il trasferimento di beni immobili originando veri e propri contratti atipici, diretti a realizzare interessi certamente meritevoli di tutela, di cui può e deve essere accertata, al di là del nomen iuris utilizzato, la natura di atti a titolo oneroso o gratuito.
Trib. Milano Sez. IX, 8 ottobre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di annullamento per violenza morale, ex artt. 1434, 1435 c.c., è esperibile anche in relazione al con¬senso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in occasione della separazione consensuale omologata. Tuttavia, non costituisce violenza morale invalidante il negozio, ai sensi dell’art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti; in particolare, la minaccia della madre di fissare la residenza abituale dei figli in luogo lontano da quello abituale, ove il marito non firmi gli accordi per una separazione consensuale, non integra la violenza morale richiesta dagli artt. 1434 e 1435 c.c. per la caducazione del contratto.
Cass. civ. Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 3110 (Famiglia e Diritto, 2016, 4, 400)
Gli atti di trasferimento immobiliare contemplati negli accordi di separazione consensuale tra coniugi godono dell’esenzione fiscale, senza che rilevi che gli stessi siano solo occasionalmente generati dalla separazione ovve¬ro che non siano connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, o al godimento della casa di famiglia. Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche mediante la previsione di trasferimenti mobiliari od immobiliari, siano volti a definire in modo ten¬denzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, ovvero in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Ne deriva l’impossibilità di negare che tali accordi, a prescindere dalla forma che concretamente vengano ad assumere, debbano intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e come tali possano usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cadente su di essa, la finalità elusiva degli atti medesimi. Gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, essendo riconducibili nell’ambito delle “condizioni della separazione”, debbono intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”; ne consegue che, in quanto tali, gli stessi ben possono usufruire della esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987, fatto salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio posto a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli atti di trasferimento immobiliare contemplati negli accordi di separazione consensuale tra coniugi godono dell’esenzione fiscale, senza che rilevi che gli stessi siano solo occasionalmente generati dalla separazione ovve¬ro che non siano connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, o al godimento della casa di famiglia. Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche mediante la previsione di trasferimenti mobiliari od immobiliari, siano volti a definire in modo ten¬denzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, ovvero in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. Ne deriva l’impossibilità di negare che tali accordi, a prescindere dalla forma che concretamente vengano ad assumere, debbano intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e come tali possano usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cadente su di essa, la finalità elusiva degli atti medesimi. Gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, essendo riconducibili nell’ambito delle “condizioni della separazione”, debbono intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”; ne consegue che, in quanto tali, gli stessi ben possono usufruire della esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74 del 1987, fatto salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio posto a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso re¬ciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2014, n. 19319 (Foro It., 2014, 12, 1, 3455)
La separazione consensuale dei coniugi non può essere impugnata per simulazione.
L’accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare ef¬ficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione.
Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18066 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le mo¬dalità di visita dei genitori
Cass. civ. Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17028 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La determinazione dell’assegno divorzile, alla stregua dell’art. 5 della legge sul divorzio, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti ed in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di sepa¬razione dei coniugi.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26202 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Avverso il provvedimento emesso dalla corte d’appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poiché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale, potendo la parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell’accordo di separazione agire con l’azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero in¬contro della volontà delle parti. (Nell’enunciare il superiore principio di diritto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da un terzo, creditore di uno dei coniugi, il quale, non intendendo denunciare il contenuto asseritamente illegittimo degli accordi intervenuti, si doleva dei vizi procedurali del decreto di omologa della separazione personale in sé considerato).
Cass. civ. Sez. VI, 18 luglio 2013, n. 17618 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata “rebus sic stantibus”; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l’ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la noti¬fica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può – in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell’assegno di divorzio da corrispondere all’ex coniuge – dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10720 (Famiglia e Diritto, 2014, 1, 31 nota di LAI)
Nel processo di separazione, il giudice d’appello, può modificare l’assegno di mantenimento per i figli minori anche soltanto con una diversa valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione im¬pugnata, senza che sia necessario il concorso di circostanze nuove. Infatti le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria soltanto nel giudizio di revisione di cui agli artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. ma non anche per il giudizio d’appello promosso dal coniuge che richieda una modificazione dell’assegno.
Trib. Roma Sez. I, 26 marzo 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le pattuizioni convenute tra i coniugi prima del decreto di omologazione della separazione e non trasfuse nell’ac¬cordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi ed autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione. A tali pattuizioni, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di una indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi generali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma, ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispon-denza all’interesse tutelato attraversi il controllo giudiziario ex art. 158 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30033 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È ammissibile la richiesta di assegno di divorzio nel procedimento per la modifica delle relative condizioni, ove esso non sia stato precedentemente chiesto, purché si dia conto di circostanze sopravvenute, rispetto alle statuizioni del divorzio operanti “rebus sic stantibus”.
Trib. Milano Sez. III, 20 settembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, in tema di separazione consensuale le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di libe¬ralità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acqui¬stare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscer¬si validità solo in quanto, alla stregua di un’indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell’assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori l’uguale o migliore rispondenza all’interesse tu¬telato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c..
Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2011, n. 10077 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di revisione dell’assegno di divorzio, ai fini dell’adeguamento del predetto alla rivalutazione monetaria è ammissibile la domanda riconvenzionale, che sia introdotta dal coniuge convenuto, ai fini della ri¬duzione dell’assegno stesso, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l’opportunità di un “simultaneus processus”; si tratta invero, pur se nel rito camerale, di un giudizio contenzioso, nel quale il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte, avendo tra l’altro la possibilità, nell’ambito di una loro trattazione congiunta, di valutare la complessiva situazio¬ne determinatasi e così se si siano verificate circostanze tali da giustificare la modifica di una decisione assunta “rebus sic stantibus”.
Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373 (Famiglia e Diritto, 2011, 10, 877, nota di TOMMASEO)
L’art. 23 della legge n. 74/1987 estende ai giudizi di separazione personale, in quanto compatibili, le norme dell’art. 4 della legge sul divorzio che regolano i relativi giudizi: rimangono pertanto estranei dall’àmbito di appli¬cazione dell’art. 23 la disciplina dei procedimenti di revisione sia del regime del divorzio sia delle condizioni della separazione, sicché è da ritenersi che i decreti camerali pronunciati nei giudizi di revisione non siano immediata¬mente esecutivi poiché acquistano efficacia secondo le speciali regole di cui all’art. 741 c.p.c.
Trib. Bologna, 5 dicembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale, è valido l’accordo con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione sugli immobili di sua esclusiva proprietà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2645 ter c.c., obbli¬gandosi a non cedere l’immobile a terzi per tutta la durata del vincolo; la costituzione del vincolo sugli immobili e la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art. 2645 ter c.c.
Trib. Milano, 11 maggio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione consensuale. le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato si configurano come contratti atipici aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedi¬mento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un’indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dall’art. 1362 e ss. c.c., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell’assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c..
Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2008, n. 10932 (Famiglia e Diritto, 2008, 12, 1117 nota di ARCERI)
La separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, e la successiva omologazione agisce come mera condizione legale di efficacia dell’accordo, già integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo. In quest’ultimo, in particolare, si dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione circa la gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di sindacato circa la validità di tali motivi.
L’inquadramento dell’accordo di separazione nella categoria negoziale, pur escludendo che allo stesso possa esser attribuita natura di contratto, non esclude che all’accordo stesso possano applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti. Tuttavia, tali vizi dovranno esser dedotti mediante instaurazione di un giudizio ordinario diretto ad ottenere l’annullamento del negozio stesso, e non già tramite reclamo ex art. 739 c.p.c. alla Corte d’appello, e successivo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.: quest’ultimo strumento di ricorso, in particolare, non può esser espe¬rito per ottenere la revisione di provvedimenti non aventi natura decisoria, quali senza dubbio devono definirsi i provvedimenti di omologazione, rebus sic stantibus, emessi in occasione della separazione consensuale.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2008, n. 7450 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione consensuale, la natura negoziale dell’accordo rende applicabili le norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà e della simulazione, i quali, tuttavia, non sono deducibili attraverso il giudizio camerale ex artt.710-711 cod. proc. civ.; infatti, costituisce presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione omologata, equiparabile alla separazione giudiziale pronun¬ciata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la denuncia degli ipotetici vizi dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321 (Famiglia e Diritto, 2008, 5, 446 nota di CASABURI)
In tema di separazione consensuale, applicandosi in via analogica l’art. 156, settimo comma, cod. civ., i giu-stificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che gli eventuali vizi (nullità o annullabilità) che inficiano la validità dell’accordo di separazione omologato e la sua eventuale si¬mulazione non sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ. ma attraverso un giudizio ordinario, secondo le regole generali.
Cass. civ. Sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22329 (Giur. It., 2008, 7, 1687 nota di FRAGALE)
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, anche se non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti quando, collocandosi rispetto ad esso in posizione di non interferenza, vengano a riguardare un aspetto non disciplinato nell’accordo formale, siano sicuramente compatibili con esso, non ne modifichino la sostanza ed i relativi equilibri, assumono un carattere specificativo in chiave di incontestabile rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 c.c.
Trib. Trieste, 19 settembre 2007 (Nuova Giur. Civ., 2008, 6, 1, 687, nota di CINQUE)
L’interpretazione dell’art. 2645-ter c.c. che si riferisce a valori di rilevanza primaria o costituzionale conduce a considerare ammissibile una separazione patrimoniale a tutela della famiglia di fatto.
Per l’individuazione dei valori in nome dei quali operare la separazione si può fare riferimento al sistema co¬stituzionale, ovvero a beni ed interessi corrispondenti a valori della persona costituzionalmente garantiti, sulla falsariga di quelli selezionati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione come meritevoli di ristoro ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 26 marzo 2007 (Famiglia e Diritto, 2008, 6, 616, nota di GALLUZZO)
È in facoltà del genitore di ottemperare agli obblighi di mantenimento previsti dagli artt. 147 e 148 c.c. mediante trasferimenti immobiliari una tantum contenuti in un verbale di separazione consensuale o in sue modifiche, anziché con un assegno periodico, anche con l’imposizione del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in quanto rispondente all’interesse della prole. Tale accordo, infatti, assicura alla prole una fonte certa di reddito, non aggredibile dai creditori del genitore intestatario.
L’art. 2645-ter c.c. può riferirsi sia a negozi atipici, sia a contratti con causa normativamente disciplinata, purché la destinazione patrimoniale realizzi interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c.. La trascri¬zione dell’atto di destinazione consente una piena ed efficace garanzia sui beni rispetto agli atti di esecuzione, addirittura superiore alla previsione di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: mentre l’impigno¬rabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell’atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti) conferiti ai sensi del nuovo art. 2645-ter c.c. appare assoluta, l’art. 170 c.c.. assoggetta ad esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di tale ultima circostanza.
L’ambito di applicazione dell’art. 2645-ter c.c. è limitato agli immobili e ai mobili registrati. Tale norma si riferisce a negozi tipici e atipici che destinano i beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 2006, n. 23801 (Foro It., 2007, 4, 1, 1189)
In tema di separazione consensuale dei coniugi, non è esclusa la validità delle pattuizioni – integranti un con¬tratto atipico – stipulate tra i coniugi successivamente o in vista dell’omologazione dei loro accordi di separazio¬ne consensuale, comunque al di fuori di questi ultimi, al fine di integrarne la regolamentazione dei soli profili patrimoniali, sempre che – in relazione ai superiori interessi della famiglia – siano migliorative degli accordi in oggetto, ovvero concernono profili da questi non presi in considerazione senza alterarne nella sostanza l’assetto (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici e giuridici, confermandola, la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la pattuizione intervenuta tra i coniugi in vista della separazione consensuale, con la quale l’uno si impegnava a trasferire all’altro determinati beni immobili, in quanto non peggiorativa degli accordi omologati in relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli minori).
In tema di separazione consensuale, le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedi¬mento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un’indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell’assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 28 giugno 2006, n. 15017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Al fine della determinazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio “del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione del¬la domanda” (art. 8 della legge n. 74 del 1987, applicabile alle separazioni ex art. 23 della stessa legge, e già art. 706 cod. proc. civ.) – da ritenersi coincidente con il momento del deposito del ricorso -, tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella casa coniugale. La presunzione può essere vinta dal convenuto mediante la prova, a suo carico, dell’avvenuto trasferimento in altro luogo della residenza effettiva e della conoscibilità legale di tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto.
Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5473 (Nuova Giur. Civ., 2007, 3, 1, 371 nota di MARTINO)
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occa¬sione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2006, n. 5302 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’ unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2005, n. 20290 (Famiglia e Diritto, 2006, 2, 147 nota di OBERTO)
Le pattuizioni intervenute tra i coniugi anteriormente o contemporaneamente al decreto di omologazione della separazione consensuale, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di “non interferenza” – perché riguardano un aspetto che non è disciplinato nell’ac¬cordo formale e che è sicuramente compatibile con esso, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero perché hanno un carattere meramente specificativo – oppure in posizione di conclamata e incontestabile maggiore o uguale rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’art. 158 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che aveva escluso l’invalidità dell’accordo intervenuto tra i coniugi per l’alienazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito ed assegnata alla moglie, e per la ripartizione del ricavato tra loro, in quanto la perdita dell’abitazione da parte del coniuge assegnatario era giustificata dall’intenzione di quest’ultimo di trasferirsi in un’altra città, ed era comunque compensata dal beneficio economico derivante dall’attribuzione di parte del corrispettivo, che avrebbe consentito alla moglie di far fronte più largamente alle proprie esigenze ed a quelle della figlia a lei affidata).
In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione, tro¬vando fondamento nell’articolo 1322 del c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del c.p.c., senz’altro limite che non sia quello di de¬rogabilità consentito dall’articolo 160 del c.c. Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedente¬mente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’articolo 158 del codice civile.
Cass. civ. Sez. I, 29 marzo 2005, n. 6625 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell’am¬bito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell’art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa doman¬da alla competenza esclusiva del giudice della separazione. Ne consegue che, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, come alla omologazione di separazione consensuale, le parti non possono chiedere, né per fatti sopravvenuti, né per fatti anteriori alla separazione, una pronuncia di addebito, a nulla rilevando, nel caso di separazione consensuale, nemmeno il carattere negoziale della stessa, e la conseguente applicabilità ad essa delle norme generali relative alla disciplina dei vizi della volontà – nei limiti in cui siano compatibili con la specificità di tale negozio di diritto familiare – implicando tale regime solo la possibilità di promuovere il relativo giudizio di annullamento.
Cass. civ. Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17902 (Famiglia e Diritto, 2005, 5, 508 nota di PAGNI)
Stante la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà del¬le parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà della parti.
È ammissibile l›azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e seguenti del c.c. nell›ipotesi di vizi del consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata. Tale principio trova fondamento nella natura della separazione consensuale omologata caratterizzata essenzialmente dal ruolo primario della volontà concorde dei coniugi di separarsi ovvero di definire i vari aspetti della vita coniugale e familiare, laddove il successivo provvedimento di omologazione assume la semplice valenza di condizione sospensiva di efficacia delle pattuizioni contenute nell›accordo coniugale. Il giudice, infatti, in tali ipotesi si limita a un controllo non penetrante e integrativo della volontà delle parti – diversamente da quanto avviene in relazione ai patti circa l›affidamento e il mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere di intervento più penetrante -che non fornisce certezza assoluta sulla validità e genuinità della volontà manifestata dai coniugi in sua presenza. Né di ostacolo a tale ammissibilità si pone la particolare natura della separazione consensuale omologata in quanto l’estensibilità ai negozi di diritto familiare della normativa sull’annullamento dei contratti per i vizi del consenso trova fondamento nella disciplina generale del negozio giuridico e ancor prima nei principi generali dell’ordinamento.
Cass. civ. Sez. I, 30 agosto 2004, n. 17434 (Guida al Diritto, 2004, 42, 73)
Pur acquisendo la separazione consensuale efficacia con l’omologazione non è esclusa la validità di pattuizioni stipulate fra i coniugi, anche al di fuori degli accordi omologati, sia posteriori all’omologazione, sia anteriori o contemporanee all’accordo omologato, purché queste non ledano il contenuto minimo indispensabile del regime di separazione e non interferiscano con esso, ma si configurino in termini di maggiore rispondenza all’interesse della famiglia, in quanto incrementino, ad esempio, la misura dell’assegno di mantenimento o concernano altro aspetto non incluso nell’accordo omologato e compatibile con esso.
Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2003, n. 17607 (Guida al Diritto, 2003, 49, 31 nota di FIORINI)
L’atto che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale ha natura negoziale. In tale accordo, infatti, si dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclu¬sione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge di riforma e in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi mo¬menti e aspetti della dinamica familiare. Quanto precede non esclude, peraltro, che non è ammissibile dedurre la natura simulata di un siffatto accodo. Nel momento, infatti, in cui i coniugi convengono, nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al tribunale l’omologazione della loro apparente separazione esse in realtà concordano nel volere conseguire il riconoscimento di un nuovo status e la volontà di conseguire quest’ultimo è effettiva e non simulata, per cui appare logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati e, al tempo stesso, volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione.
Pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand’anche non contrattuale) dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra i coniugi, e pur non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell’autonomia dei coniugi, è da esclu¬dere l’impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione una volta omologato, giacché l’iniziativa proces¬suale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale dei coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione.
L’accordo di separazione ha natura negoziale e a esso possono applicarsi, nei limiti della loro compatibilità, le norme del regime contrattuale che riguardano in generale la disciplina del negozio giuridico o che esprimono principi generali dell’ordinamento, come quelle in tema di vizi del consenso e di capacità delle parti. È tuttavia inammissibile l’impugnazione della separazione per simulazione quando i coniugi abbiano chiesto al tribunale l’omologazione della loro (simulata) separazione. In tal caso, la volontà di conseguire lo status di separati – dal quale la legge fa derivare effetti irretrattabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconcilia¬zione e dello scioglimento definitivo del vincolo – è effettiva e non simulata.
Cass. civ. Sez. Unite, 10 ottobre 2003, n. 14671 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che l’affermazione o la negazione della competenza stessa, preliminare e strumentale alla decisione di merito, non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un in¬teresse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività.
Trib. Lecce, 15 aprile 2003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione consensuale, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del provvedimento di omolo¬gazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscono clausole meramente specificative dell’accordo stesso, di disciplina «se¬condaria», non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato (nella specie il giudicante ha ritenuto giuridicamente operante solo il regolamento omologato, in forza del quale i coniugi avrebbero dovuto lasciare la casa coniugale nella piena disponibilità dell’usufruttuario della stessa, non potendosi riconoscere alcuna efficacia al patto di separazione anteriore al verbale di omologazione – e non trasfuso nello stesso – con il quale i coniugi avevano concordato che l’immobile sarebbe stato concesso in locazione alla moglie, dietro versamento al marito – nudo proprietario dell’immobile – di un certo importo a titolo di canone mensile).
Trib Pavia 9 aprile 2003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere omologata la separazione consensuale in un caso in cui, all’udienza presidenziale, non è stato possibile effettuare il tentativo di conciliazione in quanto i coniugi, anziché comparire personalmente, si sono fatti sostituire da procuratori speciali.
Cass. civ. Sez. V, 3 dicembre 2001, n. 15231 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le agevolazioni di cui all’art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte cost. con sentenza n. 154 del 1999, operano – quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra i coniugi conseguente alla separazione – limitatamente all’effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti – solo occasionalmente generati dalla separazione – di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione.
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2001, n. 3390 (Famiglia e Diritto, 2001, 4, 443)
In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso il provvedimento della Corte d’appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.
Non può essere proposto ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello che dichiari inammissibile il reclamo avverso il decreto di omologazione di una separazione consensuale.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2001, n. 3149 (Famiglia e Diritto, 2001, 4, 442)
Applicandosi l’art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i “giustificati motivi” che au¬torizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che nè gli eventuali vizi del consenso rispetto all’atto di separazione omologato nè la sua eventuale simulazione sono deducibili con il giudi¬zio camerale attivato ai sensi degli art. 710 e 711 c.p.c., costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata.
Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 1999, n. 8272 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra coniugi, non è ammissibile la domanda di mutamento del titolo della sepa¬razione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, essendo prevista l’accessoria ed eventuale pronuncia di addebito solo contestualmente al giudizio di separazione. Ciò in quanto, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la separazione, quale effetto e rimedio di una convivenza ormai intollerabile, o tale da pregiudicare gravemente l’educazione della prole, non è più prevista come uno stato transitorio, determinato da colpe, in prospettiva della ricomposizione dell’unione coniugale, ma si sostanzia in un titolo autosufficiente di cessazione della convivenza, suscettibile di ulteriori e diversificati esiti. Di qui la volontà del legislatore, espressa nell’art. 151 c.c., di riservare esclusivamente al giudice chiamato a pronunciare la separazione il potere di statuire, ove ne ricorrano le circostanze, e se ne sia richiesto, l’addebitabilità della separazione, precludendo, in tal modo, la possibilità che questa sia prospettata “aliunde”, in altra sede, con autonoma domanda, in presenza di un prece¬dente titolo della separazione. La possibilità di attribuzione di addebito in precedenza non attribuito è configu¬rabile solo in caso di nuova pronuncia di separazione, emessa in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la eventuale riconciliazione.
Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1998, n. 5829 (Guida al Diritto, 2004, 38, 45)
Le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all’omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall’intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l’accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all’evidenza, con gli interessi ivi tutelati.
Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 1997, n. 9317 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In seguito all’abrogazione dell’art. 156 c.c. non sussistono a carico dei coniugi separati obblighi di carattere morale derivanti dal matrimonio ma solo obblighi di natura patrimoniale. Non sono conseguentemente valutabili fatti commessi in violazione di obblighi non più esistenti quando la separazione è stata pronunziata o consen¬sualmente accettata. In particolare l’obbligo di reciproca fedeltà anche dopo la separazione non trova riscontro nella lettera della legge e non si concilia con la funzione che, dopo l’introduzione del divorzio, l’istituto della separazione intende assicurare. Per la necessaria contestualità tra il giudizio di improseguibilità della convivenza e il giudizio di addebitabilità non è consentito, una volta che la separazione è stata pronunciata o omologata, stabilire con giudizio “a posteriori” che il fallimento dell’unione coniugale avrebbe potuto essere imputato a fatti e comportamenti diversi da quelli già considerati. Il mutamento del titolo della separazione per fatti conosciuti successivamente alla pronuncia è precluso dagli effetti del giudicato nell’ipotesi di separazione giudiziale con o senza addebito ed è in conflitto con l’accordo omologato nell’ipotesi di separazione consensuale.
Cass. civ. Sez. I, 28 luglio 1997, n. 7029 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione consensuale, le modificazioni pattuite dai coniugi antecedentemente o contemporane¬amente all’accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di non interferenza rispetto a quest’ultimo o in posizione di maggior rispondenza rispetto all’interesse tutelato.
Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306 (Famiglia e Diritto, 1997, 5, 417 nota di CARAVAGLIOS)
Sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redat¬to da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c., senza che la va¬lidità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi.
Il trasferimento di diritti reali immobiliari che si riconnetta alla convenzione diretta a regolare il regime di se¬parazione, ne segue la forma, senza che possa distinguersi fra trasferimenti onerosi e gratuiti, non assumendo tale distinzione rilievo, in quella sede, sotto il profilo formale, essendo l’atto disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa specialedell’art. 126 c.p.c., che attribuendo anche al trasferimento forma di atto pubblico, ne consente – dopo l’omologazione che lo rende efficace – la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.
L’accordo di separazione ha un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati – ed un contenuto eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed opportune, in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione familiare (affidamento dei figli; assegni di mantenimento; statuizioni eco¬nomiche connesse). Nel contenuto eventuale dell’accordo di separazione rientra quindi ogni statuizione finaliz¬zata a regolare l’assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni, il cui nuovo assetto sia ritenuto dai coniugi stessi necessario in relazione all’accordo di separazione e che il tribunale – con l’omologazione – non abbia considerato in contrasto con interessi familiari prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi.
App. Napoli 29 gennaio 1996 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle more della pronuncia del decreto di omologazione non può essere unilateralmente revocato il consenso prestato dinanzi al presidente del tribunale per la separazione consensuale.
Cass. civ. Sez. I, 17 marzo 1995, n. 3098 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A seguito della riforma del 1975, la separazione personale dei coniugi non è più determinata dalla cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, bensì dal dato oggettivo dell’intollerabilità della convivenza o dal grave pregiudizio per i figli, non necessariamente dipendente dalla condotta volontaria di uno o di entrambi i coniugi, e la dichiarazione di addebito, prevista dall’art. 151, comma 2, c.c. si pone come una mera variante dell’accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità accessoria ed eventuale, accertabile solo se espressamente richiesta da una parte e ove ne ricorrano le circostanze. Ne consegue che la responsabilità della cessazione dell’unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione e che i comportamenti dei coniugi successivi a tale pronuncia potranno eventualmente rilevare solo ai fini del mutamento delle condizioni della separazione o per la richiesta di inibitoria dell’uso del cognome ai sensi dell’art. 156-bis c.c. (o in sede penale), ma non potranno costituire il fondamento di una sentenza di addebito successiva alla separazione, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Cass. civ. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9393 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinitivo in esito alla procedura di cui agli art. 710 e 711 c.p.c., hanno, ai sensi dell’art. 158 c.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della corte costituzionale n. 186 del 18 febbraio 19 88), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell’iscrizione d’ipoteca a norma dell’art. 2818 c.c., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l’avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all’adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.
Trib. Bari 22 gennaio 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle more della pronuncia del decreto di omologazione non può essere unilateralmente revocato il consenso prestato dinanzi al presidente del tribunale per la separazione consensuale.
App. Bari 30 agosto 1993 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È illegittima l›omologazione della separazione consensuale qualora uno dei coniugi abbia revocato il consenso prestato nel ricorso.
Cass. civ. Sez. I, 14 luglio 1993, n. 7774 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La partecipazione del p.m. al procedimento di separazione consensuale dei coniugi ex art. 711 c.p.c. non è pre¬vista da tale norma, né è desumibile, come necessaria, dalla disciplina di procedimenti camerali, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla citata norma, con riguardo ad ipotesi di applicazione della medesima, strumentale alla pronunzia di provvedimenti non concernenti l’affidamento della prole e cioè specificamente incidenti sullo del minore, anche se la posizione del medesimo viene indirettamente contemplata ai fini della quantificazione delle prestazioni economiche stabilite in favore del coniuge affidatario.
Trib. Bari 3 marzo 1993 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle more della pronuncia del decreto di omologazione non può essere unilateralmente revocato il consenso prestato dinanzi al presidente del tribunale per la separazione consensuale.
Trib. Monza 19 novembre 1992 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle more della pronuncia del decreto di omologazione non può essere unilateralmente revocato il consenso prestato dinanzi al presidente del tribunale per la separazione consensuale.
Trib Milano 11 luglio 1991 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ illegittima l’omologazione della separazione consensuale qualora uno dei coniugi abbia revocato il consenso prestato nel ricorso.
Cass. civ. Sez. I, 15 marzo 1991, n. 2788 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accordo volto a regolare la separazione consensuale può contenere anche negozi che, in quanto non siano direttamente collegati ai diritti e agli obblighi connessi al matrimonio, rinvengono nella separazione una sem¬plice occasione e restano distinti dalle convenzioni di famiglia (nella specie, obbligazione di trasferimento di un immobile da un coniuge all’altro).
Trib Napoli 13 marzo 1989 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È illegittima l›omologazione della separazione consensuale qualora uno dei coniugi abbia revocato il consenso prestato nel ricorso.
Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 186 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I rapporti patrimoniali tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione. È pertanto costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.
Cass. civ. Sez. III, 18 dicembre 1986, n. 7681 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione in sede di separazione personale, ancorché consensuale, della casa di abitazione ad uno dei coniugi integra, a favore dell’altro, lo stato di urgente ed improrogabile necessità che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, l. n. 253 del 1950, legittima a far cessare la proroga legale del contratto di locazione relativo ad un proprio alloggio, senza che assuma rilievo, salva la facoltà della controparte di provare la simulazione della procedura di separazione, la circostanza che detto coniuge non abbia abbandonato il domicilio coniugale, comportando la convivenza sotto lo stesso tetto con il coniuge separato un maggior bisogno di ottenere la disponibilità dell’ap¬partamento locato a terzi.
App. Roma 3 luglio 1986 (Foro It., 1986, I, 3133)
Nelle more della pronuncia del decreto di omologazione non può essere unilateralmente revocato il consenso prestato dinanzi al presidente del tribunale per la separazione consensuale.
App. Venezia 11 giugno 1983 (Giur. It., 1984, I,2, 666 nota di CIRILLO, MONOSI)
Il coniuge può unilateralmente revocare il consenso prestato alla separazione consensuale prima che sia inter¬venuta l’omologazione giudiziale, essendo tale provvedimento un elemento costitutivo della fattispecie, rispetto al quale la volontà dei coniugi si pone come un mero, benché necessario, presupposto.
Trib. Milano 10 novembre 1982 (Dir. Famiglia, 1982, 1358 nota di NAPPI)
Nel procedimento di separazione consensuale, in seno al quale la volontà dei coniugi manifestata avanti al pre¬sidente del tribunale ed il decreto di omologazione costituiscono elementi ugualmente necessari e concorrenti, il consenso manifestato dai coniugi configura un accordo-convenzione, revocabile, come tale, unilateralmente sino a quando non sia intervenuta l’omologazione del verbale da parte del tribunale.

Funzione dell’assegno di divorzio. Cancellato definitivamente l’orientamento sull’autosufficienza economica della prima sezione civile.

Corte Suprema di cassazione
Sezioni Unite
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018
FATTI DI CAUSA
Il matrimonio concordatario tra le parti è stato celebrato nel 1978. La
separazione personale consensuale reca la data del 18/4/2007. Le parti,
in questa sede, hanno raggiunto un accordo fondato sul riequilibrio dei
loro patrimonio che non prevedeva la corresponsione di alcun assegno
da parte di un coniuge il favore dell’altro.
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata
con sentenza parziale del Tribunale di Reggio Emilia il 9/3/2012. Con
sentenza definitiva il Tribunale ha posto a carico dell’ex marito la
somma di E 4000 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex
moglie.
2. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza impugnata, ha negato il
diritto della ex moglie al riconoscimento di un assegno di divorzio
condannandola alla ripetizione delle somme ricevute a tale titolo
specifico.
3.1.A sostegno della decisione assunta, la Corte ha applicato
l’orientamento espresso nella pronuncia di questa Corte n. 11504 del
2017 secondo il quale il fondamento dell’attribuzione dell’assegno
divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell’avente
diritto. Nel merito ha escluso che la parte appellata fosse in tale
condizione, in quanto titolare e percettrice di uno stipendio
decisamente superiore alla media nonché di un patrimonio mobiliare
ed immobiliare molto cospicuo. Ha, pertanto, precisato che
l’attribuzione dell’assegno di divorzio si era fondata sull’orientamento,
superato da quello più recente cui era stata prestata adesione, fondato
sul criterio del tenore di vita, peraltro potenziale, goduto dal
richiedente, nel corso dell’unione coniugale, da valutarsi alla stregua
delle capacità patrimoniali ed economiche delle parti. Nella specie pur
essendovi un’evidente sperequazione delle predette capacità
economiche e patrimoniali in favore dell’ex marito, l’agiatezza della ex
moglie aveva condotto ad escludere la ricorrenza dei requisiti
attributivi dell’assegno, dovendosene escludere il difetto di
autosufficienza economica.
4. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione con
richiesta, accolta con provvedimento del 30 ottobre 2017, di
rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Ha resistito
con controricorso La parte ricorrente ha depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 5 I. n.
898 del 1970 e successive modificazioni per le seguenti ragioni:
5.1 il criterio dell’indipendenza od autosufficienza economica non
trova alcun riscontro nel testo della norma che detta i criteri per
l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Inoltre, non
risulta chiaro quali siano i parametri al quale ancorarlo tra le diverse
alternative proponibili, ovvero l’indice medio delle retribuzioni degli
operai ed impiegati; la pensione sociale; un reddito medio rapportato
alla classe economico sociale di appartenenza dei coniugi e alle
possibilità dell’obbligato. Nell’ultima ipotesi, peraltro, il tenore di vita
verrebbe ripreso in considerazione perché i mezzi adeguati non
potrebbero che essere rapportati alla condizione sociale ed economica
delle parti in causa e ai loro redditi;
5.2 la lettura logico sistematica dell’art. 5, c.6 I.n. 898 del 1970 e
successive modificazioni conduce al ripristino del criterio del tenore di vita,
tenuto conto che il c.9 dell’art. 5, prevede espressamente la possibilità per
il Tribunale, in caso di contestazioni, di disporre indagini sull’effettivo
tenore di vita. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del
2015 ha ritenuto del tutto legittimo tale criterio, allora costantemente
seguito dalla giurisprudenza;
5.3 l’applicazione del criterio dell’autosufficienza economica è foriero di
gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata
ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative
professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente deve
mutare radicalmente la propria conduzione di vita;
5.4 il richiamo, contenuto nella sentenza n. 11504 del 2017, all’art.337
septies cod. civ. che fissa il criterio dell’indipendenza economica ai fini
del riconoscimento del diritto ad un contributo per il mantenimento dei
figli maggiorenni non autosufficienti non risulta condivisibile in quanto
le condizioni soggettive rispettivamente dell’ex coniuge e del figlio
maggiorenne non autosufficiente non sono comparabili: il figlio
maggiorenne ha il compito sociale, prima che giuridico, di mettersi
nelle condizioni di essere economicamente indipendente e l’obbligo di
mantenimento è definito temporalmente in funzione del
raggiungimento dell’obiettivo; il coniuge, specie se non più giovane,
che abbia rinunciato, per scelta condivisa anche dall’altro, ad essere
economicamente indipendente o abbia ridotto le proprie aspettative
professionali per l’impegno familiare si può trovare, in virtù
dell’applicazione del criterio dell’indipendenza economica, in una
situazione di irreversibile grave disparità. Infine, l’obbligo di
mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente perdura fino
a quando non sia raggiunto un livello di indipendenza adeguato al
percorso di studi e professionale seguito, mentre all’esito del divorzio
per il coniuge che abbia le caratteristiche soggettive sopra delineate,
la condizione deteriore in cui versa non ha alcuna possibilità di essere
emendata, essendo fondata su una sperequazione reddituale e
patrimoniale non più colmabile. Tale è la condizione della ricorrente
rispetto al livello economico-patrimoniale molto più elevato dell’ex
marito.
5.5 II nuovo orientamento lede il principio della solidarietà post
matrimoniale, sottolineato, invece, dal legislatore sia in ordine al diritto
alla pensione di reversibilità che in relazione alla quota del trattamento
di fine rapporto spettanti al titolare dell’assegno. Il criterio adottato
porta ad una lettura sostanzialmente abrogativa dell’art. 5.
6. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2033 cod.
civ. con riferimento alla condanna alla ripetizione di quanto
indebitamente versato. La statuizione della sentenza d’appello non è
idonea a configurare un indebito oggettivo perché dispone per
l’avvenire. Inoltre vige, nella specie, il principio dell’irripetibilità,
impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni assistenziali, del
tutto disatteso nella specie.
7.L’esame della questione rimessa alle Sezioni Unite richiede l’illustrazione
preliminare del quadro legislativo interno di riferimento, anche sotto il
profilo diacronico, dal momento che le modifiche medio tempore intervenute hanno notevolmente influenzato gli orientamenti
della giurisprudenza anche di legittimità.
8. IL QUADRO LEGISLATIVO INTERNO
8.1.// testo originario dell’art. 5, c.6, della I. 1.12.1970 n. 898 e gli
orientamenti giurisprudenziali relativi..
Il testo originario dell’art. 5, c.6 della I. n. 898 del 1970 aveva il seguente
contenuto:
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle
condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione,
l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro
periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai
propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto
del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su
accordo delle parti la corresponsione puo’ avvenire in una unica
soluzione. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge,
al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro
titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia
assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
La lettura della norma, già nella sua formulazione originaria, poteva
dare luogo ad interpretazioni diverse. Valorizzando la distinzione di
significato tra l’espressione “il Tribunale dispone” con la quale si
apriva l’elencazione dei criteri di cui si doveva “tenere conto” ai fini
del diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio e l’incipit della
seconda parte della norma “nella determinazione di tale assegno il
giudice tiene conto” emergeva, sul piano testuale una distinzione tra
criteri attributivi (le condizioni economiche dei coniugi – profilo
assistenziale; le ragioni della decisione – profilo risarcitorio) e
determinativi (contributo personale ed economico dato da ciascuno dei
coniugi – profilo compensativo).
La dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte avevano,
tuttavia, ritenuto che l’assegno di divorzio, alla luce dell’art. 5 , c.6 I. n.898
del 1970 avesse una natura mista senza alcuna diversificazione e
graduazione tra i criteri attributivi e determinativi.
In particolare le Sezioni Unite, poco dopo l’entrata in vigore della
norma affermarono che l’assegno previsto dall’art 5 della legge 1
dicembre 1970 n 898, aveva natura composita “in relazione ai criteri
che il giudice per legge deve applicare quando è chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione: assistenziale in senso
lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche
dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che
concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene
al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun
coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio
di entrambi. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti
di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio
potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell’
assegno (S.U. 1194 del 1974; conf. 1633 del 1975).
La coesistenza dei criteri, come espresso efficacemente nella
massima, ne evidenziava la equiordinazione e costituiva una
prescrizione di primario rilievo per la valutazione che doveva essere
svolta dal giudice di merito al quale veniva riconosciuto un ampio
potere discrezionale nella determinazione nell’ammontare
dell’assegno ma non gli era consentito di considerare recessivo, in astratto
ed in linea generale, un criterio rispetto ad un altro, salvo che il rilievo
concreto di alcuno di essi non fosse marginale od insussistente. Nella
giurisprudenza immediatamente successiva, la formulazione generale del
principio venne puntualizzata in relazione aciascun parametro. In particolare la Corte escluse che l’assegno potesse avere carattere alimentare proprio in relazione allo scioglimento definitivo del vincolo di parentela, dal momento che tale tipologia di
obbligazioni postulava la permanenza del vincolo stesso e non la sua
cessazione (Cass. 256 del 1975). Venne sottolineato come il fulcro
dell’accertamento da svolgere, in questa prima fase storica di
applicazione dell’art. 5, c.6 della I. n. 898 del 1970, dovesse incentrarsi
sulla natura e misura dell’indebolimento della complessiva sfera
economico-patrimoniale del coniuge richiedente l’assegno in relazione
a tutti i fattori che possano concorrere a determinare questa
sperequazione, quali l’età, la salute, l’esclusivo svolgimento di attività
domestiche all’interno del nucleo familiare, il contributo fornito al
consolidamento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge etc. (Cass.
835 del 1975). Gli orientamenti furono certamente influenzati dal
contesto socio economico nel quale la legge n. 898 del 1970 si è
innestata, in quanto caratterizzato da un modello coniugale formato su
ruoli endofamiliari distinti ed eziologicamente condizionanti la posizione
economico patrimoniale di ciascuno dei coniugi dopo lo scioglimento
dell’unione matrimoniale. Il rilievo paritario attribuito a tutti i parametri
venne condizionato dalla vis espansiva del principio di parità ed
uguaglianza tra i coniugi così come innovativamente consacrato e reso
effettivo dalla riforma del diritto di famiglia.
Il criterio assistenziale, in particolare, assume, già in questa prima
fase di applicazione dell’art. 5, c.6 della I. n. 898 del 1970, una funzione
perequativa della condizione di “squilibrio ingiusto” (Cass. 660 del
1977) che può determinarsi in relazione alla situazione economicopatrimoniale
degli ex coniugi, a causa dello scioglimento del vincolo, in
particolare quando la disparità di condizioni si giustifica in funzione di
scelte endofamiliari comuni che hanno prodotto una netta
diversificazione di ruoli tra i due coniugi così da escludere o da ridurre
considerevolmente l’impegno verso la costruzione di un livello reddituale individuale autonomo adeguato a quello familiare. Risultava
evidente, pertanto, già negli orientamenti degli anni 70 che il profilo
strettamente assistenziale si contaminava con quello compensativo,
soprattutto in relazione alla durata del matrimonio, così da dar luogo
all’inizio degli anni 80 a principi ancora più decisamente ispirati
all’esigenza di ristabilire “un certo equilibrio nella posizione dei coniugi
dopo lo scioglimento del matrimonio” (Cass. 496 del 1980) da
realizzarsi assumendo il parametro relativo alle condizioni economiche
dei coniugi non come criterio esclusivo o prevalente ma come elemento
di giudizio da porsi in relazione con gli altri concorrenti, in
considerazione delle complessive condizioni di vita garantite nel corso
dell’unione coniugale e delle aspettative che tali condizioni potevano
indurre (Cass. 496 del 1980).
La funzione dell’assegno di divorzio si caratterizza, sempre più, negli
anni 80, sotto il vigore del testo originario dell’art. 5, c.6 della I. n.
898 del 1970 come strumento perequativo della situazione di squilibrio
economico patrimoniale che si sia determinata a vantaggio di un ex
coniuge ed in pregiudizio dell’altro. A questo fine i tre criteri contenuti
nella norma operano come “presupposti di attribuzione” (Cass. 5714
del 1988) dell’assegno stesso. All’interno di questo orientamento, la
funzione dell’assegno si risolve in uno strumento volto ad intervenire
su una situazione di squilibrio “ingiusto” non in senso astratto, ovvero
fondato sulla mera comparazione quantitativa delle sfere economicopatrimoniali
o delle capacità reddituali degli ex coniugi ma in concreto,
ponendo in luce la correlazione tra la situazione economico
patrimoniale fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed
i ruoli svolti dagli ex coniugi all’interno della relazione coniugale. Al
riguardo sempre più frequentemente entrava nella valutazione
complessiva e paritaria dei criteri ex art. 5 c. 6 il rilievo dell’apporto
personale al soddisfacimento delle esigenze domestiche di uno solo dei
coniugi (Cass. 3390 del 1985) ed, in particolare, l’effetto negativo sull’acquisizione di esperienze lavorative e
professionali che può determinare un impegno versato essenzialmente
nell’ambito domestico e familiare (Cass. 3520 del 1983), tanto da far
affermare che, anche in relazione all’età, il giudice del merito avrebbe
dovuto accertare se fosse in concreto possibile per l’ex coniuge
richiedente l’assegno essere competitivo sul mercato del lavoro senza
dover svolgere attività lavorative troppo usuranti od inadeguate rispetto
al profilo complessivo della persona, (Cass. 3520 del 1983).
Da questi orientamenti emerge I’ incidenza del principio costituzionale
della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato nell’art. 29
Cost. nella valutazione in concreto dei criteri, ed in particolare di
quello assistenziale e compensativo, sempre meno scindibili nel
giudizio complessivo relativo al diritto all’assegno. L’interconnessione
tra i due parametri viene precisata dall’affermazione contenuta nella
pronuncia n. 6719 del 1987, secondo la quale la funzione dell’assegno
di divorzio non è remunerativa ma compensativa, essendo preordinata
all’obiettivo del “giusto mantenimento” in relazione, non solo
all’apporto del coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare,
ma anche alla formazione del patrimonio comune ed in particolare al
rafforzamento della sfera economico patrimoniale dell’altro coniuge.
Deve essere sottolineato come l’applicazione equilibrata dei tre
criteri, assistenziale, compensativo e risarcitorio, sia stata ritenuta
adeguata alla varietà delle situazioni concrete ed idonea a far
emergere l’effettiva situazione di squilibrio (od equilibrio) conseguente
alle scelte ed all’andamento effettivo della vita familiare, tenuto conto
delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e delle cause,
con particolare riferimento a quelle maturate in corso di matrimonio,
che hanno concorso a determinarle.
I principi giurisprudenziali illustrati, tuttavia, furono sottoposti a
revisione critica dalla dottrina, in particolare per l’eccessiva
discrezionalità rimessa ai giudici di merito che l’equiordinazione dei
criteri aveva determinato. Si lamentava l’assenza di un fondamento
unitario e coerente nella composizione mista dei parametri di
attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Si sottolineava
come l’an ed il quantum dell’assegno fossero stati tendenzialmente
stabiliti del tutto discrezionalmente e l’applicazione dei criteri, proprio
in quanto composita, fosse stata utilizzata per giustificare ex post la
decisione, invece che dettarne le coordinate. Inoltre, vennero poste in
luce le profonde mutazioni nella società civile, l’affermazione del
principio di autoresponsabilità ed autodeterminazione, da ritenere
determinanti anche nelle scelte relazionali, oltre che l’evoluzione del
ruolo femminile all’interno della famiglia e nella società. Si gettavano le
basi, pur sottolineandosi la funzione complessivamente perequativa
dell’assegno di divorzio, per la riforma della norma.
8.2. L’intervento della I. 6.3.1987 e la modifica dell’art. 5 c.6 della I.
n. 898 del 1970; l’interpretazione del nuovo testo nella giurisprudenza
di legittimità.
In questo rinnovato contesto, è stato modificato l’art. 5 comma 6 dall’art.
10 della I. n. 74 del 1987, nel modo che segue:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni
dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla
durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando
quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo’ procurarseli
per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con
riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso
di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su
accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione
ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere
proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al
presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni
documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi,
sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche
della polizia tributaria)). L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa
se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro
titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia
assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Il confronto testuale con la formulazione originaria della norma pone
immediatamente in luce alcune differenze:
a) il rilievo dell’indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex
coniugi, fondato sull’obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e
sull’attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non
esistenti in funzione dell’effettivo accertamento delle condizioni economico
patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l’accorpamento di tutti gli indicatori che compongono
rispettivamente il criterio assistenziale (“le condizioni dei coniugi” ed “il
reddito di entrambi”), quello compensativo (“il contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”) e quello
risarcitorio (“le ragioni della decisione”) nella prima parte della norma,
come fattori di cui si deve “tenere conto” nel disporre sull’assegno di
divorzio;
c) la condizione (che costituisce l’innovazione più significativa, perché
assente nella precedente formulazione della norma) dell’insussistenza
di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarli per ragioni obiettive,
in capo all’ex coniuge che richieda l’assegno.
La rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi, sorta per
delineare più specificamente e rigorosamente i parametri sulla base dei
quali disporre l’an ed il quantum dell’assegno di divorzio, e la ricerca
del parametro dell’adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi al di fuori
degli indicatori contenuti nell’art. 5, c.6, novellato, raggruppati nella
prima parte della stesso, non costituisce una conseguenza necessaria
della nuova formulazione della norma. In primo luogo, come nella
versione originaria, il legislatore impone di “tenere conto” dei fattori
che compongono i tre criteri, fornendone, rispetto alla formulazione
antevigente un’elencazione completa. In secondo luogo nella norma
s’introducono, al fine di sottolineare il rilievo indefettibile dell’indagine,
poteri istruttori officiosi in capo al giudice del merito in ordine
all’accertamento delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe
le parti, tanto da imporre l’obbligo di produrre la documentazione
fiscale fin dagli atti introduttivi del giudizio. Proprio in virtù delle due
nuove caratteristiche di questa fase istruttoria (previsione ex lege di
produzione della documentazione fiscale e poteri officiosi d’indagine),
deve ritenersi che essa costituisca, per tutte le controversie nelle quali
si discuta dell’assegno di divorzio, un accertamento ineludibile rivolto
ad entrambe le parti, con la conseguenza che la conoscenza
comparativa di tali condizioni costituisce, secondo quanto risulta
dall’esame testuale della norma, pregiudiziale a qualsiasi successiva
indagine sui presupposti dell’assegno. In terzo luogo, il dato testuale dal quale è scaturita
l’opzione interpretativa della netta bipartizione tra an e quantum e
della individuazione del parametro dell’adeguatezza dei mezzi al di
fuori degli indicatori contenuti nella norma, non presenta l’univocità
che gli orientamenti, ancorché contrapposti, in ordine al metro di
valutazione dell’adeguatezza dei mezzi, hanno voluto ravvisarvi. La
norma stabilisce, nell’ultima parte del primo periodo, che l’obbligo per
un coniuge di “somministrare periodicamente a favore dell’altro un
assegno (di divorzio n.d.r.)” sorge quando il richiedente non ha mezzi
adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si
apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice
deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del
matrimonio quando dispone sull’assegno di divorzio.
Al fine di comprendere le ragioni dell’affermazione dell’opzione
ermeneutica che ha dato luogo al contrasto di orientamenti su cui si
fonda l’intervento delle S.U., deve rilevarsi che il dibattito che ha
accompagnato la nascita della novella legislativa, si era incentrato su
una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si sosteneva la
necessità di ancorare il diritto all’assegno di divorzio esclusivamente
all’accertamento di una condizione di non autosufficienza economica,
variamente declinata come autonomia od indipendenza economica, od
anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso, dall’altro
si poneva in luce come la comparazione delle condizioni economico patrimoniali
delle parti non potesse dirsi esclusa dall’accertamento
rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla
novella proprio l’attribuzione di poteri istruttori officiosi all’organo
giudicante, oltre al rilievo, del tutto attuale, della sostanziale
marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma,
ove l’accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione
economico patrimoniale del creditore. Le S.U. con la sentenza n.11490
del 1990 hanno ritenuto centrali questi ultimi profili, dando vita ad un orientamento, rimasto fermo per un
trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del
2017. Nella sentenza del 1990 hanno affermato che l’assegno ha
carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto
per la sua concessione deve essere rinvenuto nell’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi,
comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa
disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio. E’ stato però chiarito che non è necessario
l’accertamento di uno stato di bisogno, assumendo rilievo, invece,
l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle
precedenti condizioni economiche, le quali devono essere
tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. I criteri
indicati nella prima parte della norma hanno funzione esclusivamente
determinativa dell’assegno, da attribuirsi, tuttavia, sulla base
dell’esclusivo parametro dell’inadeguatezza dei mezzi. Ove sussista
tale presupposto, la liquidazione in concreto deve essere effettuata in
base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla
legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito
di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della
pronuncia di divorzio.
A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello
affermato dalla sentenza n. 11504 del 2017 che, pur condividendo la
premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio
attributivo e determinativo, ha individuato come parametro
dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza
economica dello stesso ed ha stabilito che solo all’esito del positivo
accertamento di tale presupposto possano essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi
dell’assegno indicati nella prima parte della norma.
Entrambe le sentenze si sono richiamate ai lavori preparatori della
nuova legge. In particolare, la recente sentenza n.11504 del 2017 ha
valorizzato un passaggio contenuto nella relazione accompagnatoria
della novella, dal quale poteva desumersi che l’intentio legis fosse
quella di limitare l’accertamento sull’an debeatur alle condizioni
economico-patrimoniali del creditore-richiedente l’assegno, ma si deve
obiettare a questa argomentazione, per un verso, l’intrinseca ambiguità
dell’intentio legis e dall’altro che il testo della norma, come ricordato
nella sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, ha subito un significativo
mutamento rispetto a quello predisposto dalla Commissione Giustizia
del Senato, nel quale l’adeguatezza dei mezzi era correlata al
conseguimento di un dignitoso mantenimento, disancorato da quello
goduto in costanza di matrimonio.
8.2.1. L’interpretazione dell’art. 5, c.6, novellato, nella giurisprudenza di
legittimità.
La lettura del nuovo testo dell’art. 5,c.6 della I. n. 898 del 1970 non
offre indicazioni applicative univoche, in ordine all’esatta
determinazione del sintagma “mezzi adeguati” non essendo
espressamente precisato quale sia il parametro di riferimento cui
ancorare il giudizio di adeguatezza.
Questa indeterminatezza ha dato luogo a due orientamenti
contrapposti, ancorché entrambi fondati sull’esigenza di limitare la
discrezionalità dei giudici di merito, ai quali era lasciata la
comparazione, la selezione e, in concreto la graduazione della
rilevanza dei tre criteri (assistenziale, compensativo e risarcitorio)
contenuti nella norma. In particolare, sia l’orientamento della
sentenza n. 1652 del 1990, che legava l’adeguatezza dei mezzi al
conseguimento di un’esistenza libera e dignitosa, intesa come
autonomia ed indipendenza economica da valutarsi prescindendo dalle condizioni di vita matrimoniale e senza un accertamento
comparativo della situazione economico-patrimoniale delle parti al
momento dello scioglimento del vincolo, sia l’orientamento opposto
(Cass. 1322 del 1989 e 2799 del 1990) fatto proprio dalla sentenza
delle S.U. 11540 del 1990, secondo il quale l’inadegliatezza dei mezzi
deve riconoscersi quando il richiedente non abbia mezzi adeguati per
conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
rapporto coniugale, partono da un postulato ermeneutico comune
dell’art. 5,c.6 novellato. Entrambi gli orientamenti, forti anche di
sostegno dottrinale, ritengono che la norma imponga una distinzione
tra il criterio attributivo dell’assegno, di natura assistenziale, e gli altri,
meramente determinativi. Il legislatore, avendo condizionato l’obbligo
di somministrare periodicamente (od in un’unica soluzione) l’assegno
di divorzio all’accertamento sull’inadeguatezza dei mezzi e
sull’impossibilità oggettiva di procurarli, avrebbe inteso separare
nettamente il piano assistenziale da quello compensativo e risa
rcitorio.
A questa premessa unitaria si aggiunge, l’ulteriore profilo comune
costituito dal rinvenimento del parametro
dell’adeguatezza/inadeguatezza al di fuori degli indicatori contenuti nella
norma. Entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se
potenziale) e l’autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova
versione dell’autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n.
11504 del 2017) sono esposti al rischio dell’astrattezza e del difetto di
collegamento con l’effettività della relazione matrimoniale. Tale
collegamento diventa meramente eventuale ove si assuma come
parametro l’autosufficienza economica ma può perdere di rilievo anche
con l’ancoraggio al tenore di vita ove questo criterio venga assunto
esclusivamente sulla base della comparazione delle condizioni economicopatrimoniali
delle parti e, dunque valutando la potenzialità e non l’effettività delle condizioni di vita
matrimoniale.
Le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico
pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne
impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull’assegno di
divorzio in relazione all’inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione
avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma.
La scissione tra le due parti della norma e quella conseguente tra i
criteri attributivi e determinativi, può condurre ad escludere nella
prevalenza dei casi, l’esame degli indicatori la cui valutazione è imposta
dall’art. 5 c.6. oltre che dal contesto costituzionale e convenzionale di
riferimento nel quale deve essere inquadrato il diritto all’assegno di
divorzio quando ne ricorrano le condizioni.
9.L’ESAME COMPARATIVO DEI DUE ORIENTAMENTI.
Esaminati gli aspetti che accomunano i due orientamenti occorre
rilevarne le ragioni di forte contrapposizione che li
contraddistinguono.
Preliminarmente è necessario evidenziare che l’orientamento fissato
nella sentenza n. 11490 del 1990, è stato costantemente seguito dalla
giurisprudenza di legittimità e di merito, ancorché con adattamenti
determinati dalle esigenze concrete che di volta in volta si sono
prospettate. In particolare, I’ astrattezza del criterio del tenore di vita,
anche solo potenzialmente, tenuto durante la relazione matrimoniale
è stata temperata tanto in funzione della durata del rapporto,
(Cass.7295 del 2013; 6164 del 2015), per cui la estrema limitatezza
temporale della relazione coniugale può determinare l’azzeramento del
diritto all’assegno, quanto in funzione della creazione di un nuovo
nucleo relazionale, caratterizzato dalla convivenza e dalla condivisione
della vita quotidiana (cd. famiglia di fatto), essendo tale circostanza
ritenuta, (Cass. 6455 del 2015; 2466 del 2016) fattore definitivamente impeditivo del riconoscimento del diritto
dell’assegno.
Tuttavia, nonostante i criteri determinativi possano, in concreto,
incidere sull’entità dell’assegno, come fattori limitativi, deve
condividersi il duplice rilievo critico che viene mosso al parametro del
tenore di vita goduto o fruibile nel corso della relazione coniugale. Il
primo rilievo riguarda l’assoluta preminenza della comparazione delle
condizioni economico-patrimoniali dei coniugi nel giudizio sul diritto
all’assegno. Questa valutazione, ove costituisca il fattore
determinante l’an debeatur dell’assegno, non può sottrarsi a forti
rischi di locupletazione ingiustificata dell’ex coniuge richiedente in
tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di
una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di
particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente
contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale
dell’altro ex coniuge. I criteri determinativi, ed in particolare quello
relativo all’apporto fornito dall’ex coniuge nella conduzione e nello
svolgimento della complessa attività endofamiliare, cui il Collegio
ritiene di attribuire primaria e peculiare importanza, risultano
marginalizzati, con conseguente ingiustificata sottovalutazione
dell’autoresponsabilità. Tale aspetto costituisce, invece, uno dei
cardini delle scelte individuali e relazionali, sia nelle situazioni
analoghe a quella sopradescritta, sia nelle situazioni opposte,
caratterizzate da condizioni economico-patrimoniali che presentino
uno squilibrio nella valutazione comparativa, nelle quali la situazione
di disparità economico-patrimoniale, riscontrabile alla fine del
rapporto, sia il frutto esclusivo o prevalente delle scelte adottate dai
coniugi in ordine ai ruoli ed al contributo di ciascuno alla vita familiare.
In questa peculiare situazione, peraltro molto frequente, il criterio
compensativo non può essere esclusivamente un fattore di
moderazione, dovendosene tenere conto al pari degli altri elementi alla luce dell’inquadramento costituzionale delle ragioni giustificative del
diritto all’assegno di divorzio, così come fattori quali la salute o l’età in
relazione alle capacità lavorativo-professionali e di produzione di
reddito. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6 della I.
n. 898 del 1978 hanno un contenuto perequativo-compensativo che la
preminenza assoluta della comparazione quantitativa tra le condizioni
economico-patrimoniali degli ex coniugi rischia di offuscare. Tuttavia, il
rischio di trascurare del tutto i predetti indicatori, è ancora più incisivo
alla luce dell’opposto orientamento, già preesistente e consacrato nella
sentenza n. 1564 del 1990 ma, di recente, riaffermato, ed arricchito di
rilievi critici e di nuovi elementi di valutazione giuridici e metagiuridici,
con la sentenza n. 11504 del 2017.
La ragione di fondo, espressa nella motivazione di quest’ultima
pronuncia che ha dato luogo alla modifica del consolidato orientamento
giurisprudenziale in ordine al criterio attributivo dell’assegno di divorzio,
risiede nell’indicata inattualità del precedente orientamento e nella sua
inadeguatezza rispetto ad una mutata valorizzazione delle scelte
personali e delle loro conseguenze sotto il profilo dell’autoresponsabilità,
da valutarsi nel contesto costituzionale all’interno del quale tali scelte e
la loro protezione giuridica si collocano.
L’opzione di fondo della pronuncia coglie un elemento di rilievo ma ne
trascura altri. L’autodeterminazione individuale e la libertà di scegliere
il percorso da imprimere alla propria esistenza costituisce certamente
un valore assiologico portante nel sistema dei diritti della persona, ma
è necessario che la declinazione di questo profilo dinamico
dell’autodeterminazione sia effettiva ovvero non sia sconnessa
dall’altro profilo fondante, quello della dignità personale, atteso che la
libertà di scegliere e di determinarsi è eziologicamente condizionata
dalla possibilità concreta di esercitare questo diritto. Per questa ragione, i diritti inviolabili della persona sono vivificati nella
nostra Costituzione dal principio di effettività che permea l’art. 3 Cost.
Alla luce di tale specifico richiamo, devono essere posti in rilievo alcuni
elementi che anche il legislatore, nella composita indicazione di fattori
incidenti sull’assegno di divorzio ha inteso valorizzare. In primo luogo
deve sottolinearsi che con la cessazione dell’unione matrimoniale si
realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento
di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economicopatrimoniale
conseguente a tale determinazione.
I ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore,
molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili
economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni
fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i
coniugi all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Inoltre, non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità dei riscontri
statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di
genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è rilevante ma
incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali
che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo
scioglimento del vincolo.
Lo stesso limite dell’incompletezza si deve rilevare in ordine alla ratio
posta a sostegno del criterio attributivo dell’assegno di divorzio,
individuato nella carenza di autosufficienza economica della parte
richiedente. Solo questo parametro viene ritenuto coerente con i
principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità che permeano la
solidarietà post coniugale, su cui, in via esclusiva, si rinviene il
fondamento dell’assegno. Il sostegno costituzionale della ratio
solidaristica viene desunto dall’art. 2 e dall’art. 23 Cost. La garanzia
costituzionale della riserva di legge in ordine al prelievo fiscale ed ad ogni forma di obbligo tributario anche inteso in senso lato, risulta del
tutto estraneo al contesto giuridico-costituzionale all’interno del quale
deve collocarsi la cd. solidarietà post coniugale, riguardando
esclusivamente la relazione tra il cittadino-contribuente e l’autorità
statuale o pubblica in senso ampio. Essa tuttavia costituisce la premessa
coerente del contenuto riduttivo che nella pronuncia si attribuisce al
principio di autodeterminazione ed autoresponsabilità, ancorché
formalmente ancorati all’art. 2 Cost. Della norma costituzionale viene,
tuttavia, azzerata la parte, di primaria importanza, che colloca il
principio di autodeterminazione all’interno delle formazioni sociali nelle
quali si sviluppa la personalità dell’individuo.
La giurisprudenza costituzionale ha, del resto, ancorato proprio all’art.
2 Cost. ed alla dignità costituzionale che assume la modalità relazionale
nello sviluppo della personalità umana, il fondamento costituzionale
delle unioni e delle convivenze di fatto (Corte Cost. n. 404 del 1988;
559 del 1989) estendendo ad esse, strumenti di tutela propri dell’unione
matrimoniale (diritto a succedere nella titolarità del rapporto di
locazione etc.) mediante un processo di adeguamento incrementato
dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 12278 del 2011;
9178 del 2018). Lo stesso fondamento costituzionale è stato
riconosciuto alle unioni omoaffettive (Corte Cost. n. 138 del 2010; Cass.
2184 del 2012) prima dell’entrata in vigore della I. n. 76 del 2016. La
liberta di scelta e l’autoresponsabilità, che della libertà è una delle
principali manifestazioni, costituiscono il fondamento costituzionale
dell’unione matrimoniale, una delle formazioni sociali che la
Costituzione riconosce come modello relazionale-familiare preesistente
e tipizzato. Il canone dell’uguaglianza, posto a base dell’art. 29 Cost.,
può essere attuato e reso effettivo soltanto all’interno di una relazione
governata da scelte che sono frutto di determinazioni assunte
liberamente dai coniugi in particolare in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno di essi assume nella vita
familiare. L’uguaglianza si coniuga indissolubilmente con
l’autodeterminazione e determina la peculiarità della relazione
coniugale così come declinata nell’art. 143 cod.civ., norma che ne
costituisce la perfetta declinazione.
L’autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di
sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta
la relazione ed, in particolare la definizione e la condivisione dei ruoli
endofamiliari. Ugualmente l’autoresponsabilità costituisce il cardine
dell’intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l’obbligo reciproco
di assistenza e di collaborazione nella conduzione della vita familiare così
come tratteggiati nell’art. 143 cod. civ.
Nella sentenza n. 11504 del 2017, invece, lo scioglimento del vincolo
coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita
successiva e quella anteriore. L’autodeterminazione e
l’autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale
cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui, limitati
effetti, della cessata relazione coniugale. La previsione legislativa
relativa all’assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge,
viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in
relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio.
All’assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica
strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad
una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in
considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto
svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il
presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali. Si deve
osservare, tuttavia, che questa impostazione, pur
condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità
deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette di
considerare che i principi di autodeterminazione ed auto responsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in
matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti
al suo scioglimento così come definiti nell’art. 5 c.6 I n. 898 del 1970,
hanno determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la
definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all’attuazione della
rete di diritti e doveri fissati dall’art. 143 cod. civ. La conduzione della
vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si
collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed
economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata
del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al
legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata
duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera
economico patrimoniale dell’ ex coniuge al momento della cessazione
dell’unione matrimoniale.
Il legislatore è stato largamente consapevole del forte
condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto
dai coniugi può determinare sulla loro condizione economicopatrimoniale
successiva allo scioglimento. Per questa ragione ha
imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d’indicatori che
sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto
responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva
comunione di vita. Queste declinazioni del modello costituzionale
dell’unione coniugale, incentrata sulla pari dignità dei ruoli che i
coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, non possono
entrare in via esclusivamente eventuale nella valutazione che il giudice
deve effettuare quando dispone sull’assegno di divorzio. La relazione
coniugale è orientata fin dall’inizio dai principi di libertà ed
autoresponsabilità ed il legislatore ha inteso valorizzare la funzione
conformativa di questi principi nel regime giuridico dell’unione
matrimoniale anche in relazione agli effetti che possono conseguire
dopo lo scioglimento del vincolo, senza incidere sulla efficacia solutoria di tale determinazione, volta al riacquisto dello stato libero ma
anche senza azzerare l’esperienza della relazione coniugale alla quale si dà
forte rilevanza nella norma che prefigura gli effetti di natura economica
che conseguono al divorzio.
L’immanenza del principio di autoresponsabilità risulta cristallizzata
nei criteri fissati nell’incipit dell’art. 5, comma 6, individuati dal
legislatore nelle condizioni dei coniugi, nelle ragioni della decisione,
nel contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o
di quello comune, nel reddito di entrambi, nella durata del matrimonio
e, di conseguenza non può essere mai tenuta fuori dall’accertamento
del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile.
Nell’orientamento affermato dalle S.U. n. 11490 del 1990, la
comparazione delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi
conduceva sia pure in modo riflesso a tenere conto dei criteri
determinativi, ma in funzione esclusivamente limitativa dell’astratta
quantificazione dell’assegno fondata sul parametro del tenore di vita.
Nell’orientamento più recente, tali ultimi criteri, ed in particolare quello,
direttamente conseguente dal principio costituzionale della pari dignità
dei coniugi, relativo al contributo dato da ciascuno di essi nella
conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune
e di ciascuno, diventano meramente eventuali prospettandosi
sostanzialmente una lettura dell’art. 5, c.6 abrogatrice della prima parte,
in quanto l’opzione ermeneutica prescelta è fondata sul rilievo
nettamente preminente se non esclusivo del criterio attributivo
dell’assegno.
10. LA SOLUZIONE INTERPRETATIVA ADOTTATA
Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla
rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina
giuridica dell’istituto, sia per l’attribuzione a ciascuno dei coniugi del diritto unilaterale di sciogliersi dal vincolo sia per la natura di scelta
libera e responsabile che caratterizza la decisione di unirsi in
matrimonio, hanno determinato l’esigenza di valutare criticamente il
criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza delle S.U.
n. 11490 del 1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite
di posizione disancorate dal contributo personale dell’ex coniuge
richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell’altro ex
coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione
conseguente all’adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione
delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. Rimangono fermi,
tuttavia, i rilevi formulati alla soluzione radicalmente opposta proposta
da Cass.11504 del 2017.
Al fine d’indicare un percorso interpretativo che tenga conto sia
dell’esigenza riequilibratrice posta a base dell’orientamento proposto
dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11490 del 1990 sia della necessità
di attualizzare il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio
anche in relazione agli standards europei, questa Corte ritiene di dover
abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi
dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, c.6,
più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito, come
già evidenziato, dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Giova premettere che l’inclusione dell’art.29 Cost. nell’orizzonte in cui
deve collocarsi l’interpretazione dell’art. 5, c.6, deriva anche dalla
sentenza della Corte Cost. n. 11 del 2015, sollecitata proprio in sede di
denunzia d’illegittimità costituzionale del criterio attributivo dell’assegno
di divorzio costituito dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Questo richiamo diretto al modello costituzionale del matrimonio, fondato
sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta,
reversibilità della decisione ed autoresponsabilità sono stati tenuti in primaria considerazione dal legislatore in sede di definizione degli
effetti economico patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
L’art. 5 c. 6 attribuisce all’assegno di divorzio una funzione
assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di
divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli
per ragioni obiettive. Il parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia,
carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione
comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati traggono al di fuori
degli indicatori contenuti nell’incipit della norma, così relegando ad una
funzione residuale proprio le caratteristiche dell’assegno di divorzio
fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità
desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla
declinazione di essi effettuata dall’art. 143 cod. civ.
L’intrinseca relatività del criterio dell’adeguatezza dei mezzi e l’esigenza
di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta
legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad
un’esegesi dell’art. 5, c.6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma
conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei
mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in
primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da
accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti
espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale
verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori
contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se
l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale
degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente
dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in
costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali
e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante
endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza
nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che
delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla
conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del
coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017,
in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno
degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della
funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio. Il
principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto,
impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed
all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente
ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente
ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da
determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex
coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che
conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è
impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha
l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio
economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle
determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata
del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa
radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale
conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali
e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato
esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal
conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune
e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione
dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte
dell’art. 5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice
dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base
del diritto.
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e
comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi
sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente
costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia,
non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed
oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta, dovendo
accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle
caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima
parte dell’art. 5.c. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente
proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale
ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri
l’incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la
valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul
principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine
costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2,3, 29 Cost.).
Il parametro dell’adeguatezza contiene in sé una funzione
equilibratrice e non solo assistenziale-alimentare. Il rilievo del profilo
perequativo non si fonda su alcuna suggestione criptoindissolubilista
(l’espressione è stata usata nell’ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale che ha dato luogo alla sentenza n. 11 del 2015), ma
esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma
regolativa dell’assegno. La piena ed incondizionata reversibilità del
vincolo coniugale non esclude il rilievo pregnante che questa scelta,
unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare, può imprimere sulla costruzione del profilo
personale ed economico-patrimoniale dei singoli coniugi, non
potendosi trascurare che l’impegno all’interno della famiglia può
condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di
un percorso professionale-reddituale.
Ne consegue che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si
compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende
direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che,
partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali
dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di
un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza,
secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata
del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha,
pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta
possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico
derivante dall’assunzione di un impegno
diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è i
di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato
ricollocamento sul mercato del lavoro.
L’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri
determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione,
nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori
contenuti nell’art. 5.c. 6 in posizione equiordinata, consente, in
conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della
situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi
d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale
valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva,ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto
frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economicopatrimoniali
ancorché non dettate dalla radicale mancanza di
autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale
conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella
conduzione della vita familiare.
11. IL QUADRO COMPARATISTICO EUROPEO ED EXTRAEUROPEO
La soluzione prospettata è largamente coerente con il quadro della
legislazione dei paesi dell’Unione europea. Il confronto, pur non
essendo la materia né di competenza dell’Unione Europea né oggetto
di diversa disciplina convenzionale, non può essere eluso, in
considerazione della natura dei diritti in gioco e della composizione del
principio solidaristico ad essi sottesi. La comparazione con alcuni
ordinamenti europei (in particolare quello francese e tedesco)
evidenzia, in particolare, la natura specificamente perequativocompensativa
attribuita all’assegno di divorzio correlata alla previsione
della temporaneità dell’obbligo in quanto prevalentemente finalizzato
a colmare la disparità economico patrimoniale determinatasi con lo
scioglimento del vincolo. Possono, tuttavia, porsi in luce alcuni principi
comuni, posti in luce dai lavori svolti dalla Commissione Europea del
diritto di famiglia (C.E.F.L.), sorta al fine di armonizzare i principi che
regolano il diritto di famiglia in considerazione della competenza del
diritto dell’Unione Europea in ordine alla giurisdizione, al
riconoscimento ed alla circolazione delle decisioni in materia di
scioglimento dell’unione coniugale e responsabilità genitoriale. Si è
riscontrata, in particolare, la tendenziale eliminazione del divorzio per
colpa che, anche all’interno del nostro ordinamento, trova riscontro
nella progressiva riduzione dell’importanza del cd. criterio risarcitorio
fin dall’accertamento dell’addebito in sede di separazione; la natura
consensuale del divorzio e la preminenza del principio di
autoresponsabilità anche in sede di regolazione dell’assegno le cui caratteristiche sono da cogliere
nell’ancoraggio ad un criterio perequativo-assistenziale in funzione di
riequilibrio della posizione dell’ex coniuge più svantaggiato (sistema
francese); nel favor verso un sistema di riequilibrio economicopatrimoniale
realizzato con la ripartizione pregressa delle risorse e del
patrimonio familiare cui consegue l’eccezionalità dell’assegno di
divorzio (sistema tedesco) ed infine nella temporaneità della
disposizione, in quanto finalizzata alla ricomposizione di un quadro di
parità economico patrimoniale.
Sia le linee di tendenza comuni che le differenze di regime giuridico sono
ispirate dal medesimo obiettivo della pari dignità degli ex coniugi. In
questa priorità si coglie l’esclusivo elemento di continuità tra i postulati
costituzionali dell’unione matrimoniali e la finalità dell’assegno di
divorzio.
La conferma della centralità del principio di uguaglianza effettiva tra i
coniugi anche alla luce dell’esame comparatistico delle legislazioni di
paesi occidentali trova riscontro effettivo nel VII Protocollo addizionale
alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, nell’art. 5. Nella norma
viene stabilito che: “I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di
responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i
loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo
scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare
le misure necessarie nell’interesse dei figli”.
Il principio è un’evoluzione di quanto già contenuto nell’art. 16 della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre
1948. Nell’articolo è indicato che uomini e donne hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo
scioglimento.
Emerge, in conclusione, corrispondenza tra la collocazione
dell’assegno di divorzio nell’alveo degli artt. 2,3, 29 Cost. con
la conseguente preminenza della funzione perequativa ad esso attribuibile ed il quadro europeo e convenzionale di riferimento. Gli
elementi che appaiono in contrasto con tale quadro, ovvero
l’eccezionalità del ricorso all’assegno e la temporaneità dello stesso
non scalfiscono la comune provenienza dal principio di parità effettiva.
In particolare la mancanza di temporaneità trova puntuale correttivo
nel meccanismo legislativo della revisione delle condizioni della
sentenza di divorzio in presenza di fatti sopravvenuti mentre il
riconoscimento dell’assegno per importi poco elevati ed in unzione
perequativa riguarda una percentuale molto modesta delle controversie
in tema di divorzio. L’attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere
effettiva la funzione perequativa dell’assegno al rigoroso accertamento
probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale
conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare
giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte
dell’art. 5 c.6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione
del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. Di tale
contributo la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo
anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità
determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione
o la eliminazione dell’assegno posto originariamente a suo carico, deve
fornire la prova contraria. La sostanziale assenza di preclusioni, salvo
l’allegazione di mutamenti di fatto, nel procedimento di revisione, rende
reversibile e modificabile sine die la determinazione originaria in ordine
all’assegno di divorzio, escludendo anche sotto tale profilo, i rischi della
cd. cripto indissolubilità.
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Si ritiene utile, prima di procedere alla decisione riguardante il primo
motivo di ricorso, fornire un quadro sintetico conclusivo dei principi relativi alla individuazione dei criteri sulla base dei quali può essere
riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio.
Si deve premettere una considerazione di carattere fattuale. La
determinazione e l’attuazione della scelta di sciogliere l’unione
matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle
condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali,
economiche e patrimoniali proprie.
Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e
l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della
produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il
potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice,
nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.
All’esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in
evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’assegno, qualora una
sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da
lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative
caratterizzate da una sperequazione nella condizione economicopatrimoniale
delle parti, di entità variabile.
In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell’ex
coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve
essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo
l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli
indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5.c.6, in quanto rivelatori
della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio
relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la
separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri
attributivi e determinativi, l’adeguatezza assume un contenuto
prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a
quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto
oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore
assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari
dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli
illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all’effettiva valutazione del
contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo
economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle
potenzialità future. La natura e l’entità del sopraindicato contributo è
frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della
comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione
all’assolvimento dei doveri indicati nell’art. 143 cod. civ. Tali decisioni
costituiscono l’espressione tipica dell’autodeterminazione e
dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex art. 2 e 29 Cost.
la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba
essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e
molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di
partenza il profilo assistenziale, valorizzando l’elemento testuale
dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli,
questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del
richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente
individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione
coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno
squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo
familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non
cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità
di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve,
pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione
effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale, in
particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo
e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenzialecompensativo.
L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a
quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una
situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta
a mancare. Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di
un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative
reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da
ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei
mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro
mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che
si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che,
sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per
una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo
e criteri determinativi dell’assegno di divorzio non determina, infine,
un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito,
perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il
riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti
nell’incipit dell’art. 5 c. 6 essendone necessaria una valutazione
integrata, incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata
sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali
alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di
disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento
probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati
sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice
dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e
del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una
molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del
vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha
l’elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a
differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle
caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in
dottrina.
13. ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO E PRINCIPIO DI DIRITTO. Alla
luce delle considerazioni svolte, deve essere accolto il primo motivo di
ricorso. La sentenza impugnata si è fondata esclusivamente sul criterio
dell’autosufficienza economica, escludendo dalla propria indagine
l’accertamento dell’eventuale incidenza degli indicatori concorrenti
contenuti nell’art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970 ed in particolare quello
relativo al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e
personale dell’altro ex coniuge. Al riguardo nel ricorso alle pagine 14 e
15 viene sottolineato l’omesso esame di tale criterio, unitamente a tutti
quelli non riconducibili al profilo
strettamente assistenziale dell’autosufficienza economica.
Limitatamente a tale specifica violazione dell’art. 5.c. 6, pertanto, il motivo
deve essere accolto essendo necessario integrare alla luce delle allegazioni
fattuali della parte ricorrente ed in relazione alla comparazione della
situazione economico patrimoniale delle parti e della intervenuta
suddivisione del patrimonio familiare, se possa riconoscersi il diritto
all’assegno diverso in funzione specificamente perequativo-compensativa,
così come prospettato in ricorso. L’accoglimento del primo motivo
determina l’assorbimento del secondo. Alla cassazione della sentenza
impugnata consegue il rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà
attenersi al seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche
introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di
divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di
cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui
si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed
in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla
formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente
diritto”.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello
di Bologna in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 aprile 2018
Il Presidente
(Dr. Giovanni Mammone)
Il giudice est.
(Dnssa Maria Acierno)