L’erogazione dell’indennità di maternità al padre adottivo deve essere riconosciuta anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione

Corte cost., 23 maggio 2018, n. 105
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dalD.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80( Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo1, commi 8 e 9, dellaL. 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dalla Corte d’appello di Trieste, nel procedimento instaurato da A. C. nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ordinanza del 9 febbraio 2017, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
udito l’avvocato Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
1.- Con ordinanza del 9 febbraio 2017, iscritta al n. 88 del registro ordinanze del 2017, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dalD.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80(Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo1, commi 8 e 9, dellaL. 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui “vietano in sostanza l’erogazione dell’indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione”.
Il giudice a quo prospetta la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
1.1.- La Corte rimettente espone di dover decidere sull’appello proposto da un avvocato iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che ha chiesto alla Cassa professionale il riconoscimento dell’indennità di maternità in riferimento all’adozione internazionale di tre minori stranieri e ha dedotto, a fondamento della richiesta, che la moglie ha rinunciato espressamente all’indennità di maternità di sua spettanza.
La richiesta è stata respinta dalla Cassa professionale, con provvedimento confermato dalla sentenza impugnata del Tribunale ordinario di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, sul presupposto che la sentenza di questa Corte n. 385 del 2005, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedono che spetti al padre, in alternativa alla madre, percepire l’indennità di maternità, si configuri come “sentenza additiva di principio” e non sia autoapplicativa.
La Corte rimettente, nella disamina delle ragioni di gravame, muove dalla premessa che il padre possa godere dell’indennità di maternità, in sostituzione della madre, nelle sole ipotesi tassativamente definite dall’art. 70 e, per i casi di affidamento e di adozione, dall’art.72delD.Lgs. n. 151 del 2001, che a sua volta rinvia alle disposizioni del citato art.70D.Lgs. n. 151 del 2001e non prevede l’ipotesi della rinuncia della madre.
Anche l’art. 70, comma 3-ter, delD.Lgs. n. 151 del 2001, aggiunto dalD.Lgs. n. 80 del 2015e peraltro ratione temporis inapplicabile a una richiesta risalente al 2012, avrebbe contemplato le sole ipotesi della morte, della grave infermità della madre, dell’abbandono, dell’affidamento esclusivo al padre, senza includere la fattispecie della rinuncia della madre.
Il giudice a quo argomenta che, con riguardo ai congedi disciplinati dagli artt.28e31delD.Lgs. n. 151 del 2001, la posizione dei genitori è paritaria, in quanto il padre può goderne quando la madre non abbia avanzato la relativa richiesta.
La medesima esigenza di trattamento uniforme dei due genitori si ravviserebbe anche nel caso dell’adozione, “in cui la situazione dei genitori è assolutamente paritaria dal momento, come qui, di ingresso dei figli adottivi in famiglia che costituisce come evidente il momento di partenza della nuova vita familiare”. Nell’ipotesi dell’adozione, difatti, l’indennità di maternità non perseguirebbe una funzione di tutela della salute della madre: rivestirebbe rilievo preminente la finalità di garantire al fanciullo “un’assistenza completa … nella delicata fase del suo inserimento in famiglia” e dovrebbe essere salvaguardata la libertà dei genitori di scegliere “chi debba assentarsi dal lavoro per assistere il bambino”.
1.2.- L’assetto delineato dal legislatore contrasterebbe con l’art. 3, primo e secondo comma, Cost., in quanto, nell’ipotesi di adozione, dovrebbe essere garantita la parità di trattamento dei genitori con riguardo alla fruizione dell’indennità di maternità, così come avviene per i congedi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 151 del 2011, che attribuisce al padre il diritto al congedo, quando non sia richiesto dalla madre. Nel caso di specie, non si ravviserebbe alcuna ragione “per una tutela diversificata della sola figura materna”.
Il rimettente denuncia, inoltre, la violazionedell’art. 29, primo comma, Cost.e argomenta che il diniego dell’indennità di maternità, soprattutto nell’ipotesi di “contestuale ingresso in famiglia … di tre figli minori adottivi” pregiudicherebbe il “valore costituzionale del disposto dell’art. 29 I comma Cost. in materia di diritti della famiglia” e precluderebbe “una ragionevole e paritaria soluzione al caso in oggetto”.
La disciplina censurata sarebbe lesiva dell’art. 31, primo e secondo comma, Cost., che protegge “la maternità e l’infanzia e, in termini più estesi, la condizione di genitore” “anche con misure economiche e provvidenze”. Invero, il diniego dell’indennità di maternità pregiudicherebbe “la formazione di una famiglia, o come qui il suo incremento, … e l’adempimento dei compiti genitoriali”.
Le disposizioni censurate, nel determinare un trattamento deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto anche conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU e agli artt. 21 e 23 della CDFUE. Sarebbero violati, in particolare, il “diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia” (art. 12 della CEDU), il principio “di non discriminazione per ragioni di sesso” (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE), il principio di “parità fra uomo e donna in materia di lavoro, retribuzione ed occupazione” (art. 23 della CDFUE).
2.- Con atto depositato l’11 luglio 2017, si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e ha chiesto di dichiarare inammissibili e comunque infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte d’appello di Trieste, con argomentazioni riprese anche nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza.
2.1.- In punto di ammissibilità, la Cassa forense osserva che l’ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sul profilo della rilevanza e non descriverebbe in modo esauriente la fattispecie concreta, soprattutto per quel che attiene alla posizione assicurativa della moglie del ricorrente.
L’inammissibilità si riscontrerebbe anche sotto un ulteriore profilo. A fronte di vicende risalenti al 2012, il rimettente si limiterebbe a menzionare le disposizioni delD.Lgs. n. 151 del 2001, senza chiarire se si tratti della formulazione successiva o precedente alla novella del 2015, e indicherebbe soltanto per relationem il contenuto della disposizione censurata, attraverso il mero richiamo all’interpretazione offerta in primo grado.
Nella memoria illustrativa la difesa della Cassa professionale formula un’ulteriore eccezione di inammissibilità per aberratio ictus e rileva che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata (art.64, comma 2, delD.Lgs. n. 151 del 2001), il nucleo familiare del ricorrente avrebbe potuto fruire dell’indennità di maternità, commisurata a cinque mensilità, ma non avrebbe potuto beneficiare della “flessibilità nella prestazione (o meno) dell’attività lavorativa nel periodo dell’erogazione dell’indennità”.
Il rimettente, pertanto, avrebbe dovuto censurare l’art.64delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella versione applicabile alla vicenda controversa, nella parte in cui esclude tale flessibilità nella prestazione, consentita soltanto a far data dall’entrata in vigore dell’art.13, comma 1, dellaL. 22 maggio 2017, n. 81(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), che ora concede l’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Anche la motivazione in punto di non manifesta infondatezza, con particolare riguardo alle disposizioni della CEDU e della CDFUE, sarebbe lacunosa. Il giudice a quo avrebbe richiamato in modo apodittico una pluralità di parametri costituzionali eterogenei, senza far luce sulle ragioni del contrasto della disposizione censurata con i precetti invocati.
Lacunosa e ambigua sarebbe anche l’individuazione del petitum, in quanto il rimettente non avrebbe specificato il verso dell’addizione richiesta alla Corte e non ne avrebbe chiarito il carattere costituzionalmente imposto.
La questione sollevata sarebbe inammissibile anche per l’omessa sperimentazione di un’interpretazione conforme a Costituzione. Il giudice a quo avrebbe trascurato di esplorare una diversa interpretazione del dato normativo, così da riconoscere al ricorrente “a causa della rinuncia della moglie, l’indennità di maternità spettante a quest’ultima, estendendo al libero professionista il trattamento del lavoratore autonomo”. Nella memoria illustrativa, si lamenta che il rimettente non abbia approfondito la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice, che sancisca il diritto del ricorrente di percepire l’indennità di maternità dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e non già dalla Cassa forense.
2.2.- La questione, nel merito, non sarebbe fondata.
Non sarebbe appropriato il richiamoall’art. 29, primo comma, Cost., che tutela la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e all’art. 31, primo e secondo comma, Cost. L’ordinamento, nella vicenda in esame, avrebbe riconosciuto all’altro coniuge il beneficio dell’indennità di maternità, preordinato “ad agevolare l’inserimento dei minori nell’ambiente familiare”, e avrebbe così già apprestato provvidenze efficaci per la tutela della famiglia.
Neppure il richiamo alla Carta di Nizza sarebbe pertinente, in quanto i diritti fondamentali che essa garantisce sarebbero provvisti di forza precettiva, solo quando una normativa nazionale rientri nell’àmbito di applicazione del diritto dell’Unione. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie.
La disposizione censurata non recherebbe alcun vulnus al “diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia” (art. 12 della CEDU) e non determinerebbe alcuna discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Convenzione (art. 14 della CEDU).
La sentenza n. 385 del 2005, addotta dal rimettente a sostegno delle censure di violazionedell’art. 3 Cost., demanderebbe comunque al legislatore “il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela”.
IlD.Lgs. n. 80 del 2015, nell’estendere e nel differenziare le tutele già accordate dalD.Lgs. n. 151 del 2001, avrebbe concesso al padre libero professionista di accedere al beneficio dell’indennità di maternità quando la madre libera professionista non sia in grado di assistere il minore. Sarebbe stata così completata e rafforzata la “rete di solidarietà”, che assicura in ogni caso la presenza di una “figura genitoriale in grado di accudire il minore, sgravata dalle incombenze del lavoro (dipendente o libero professionale)”.
Sarebbe ininfluente il fatto che “in via ordinaria il legislatore incardini nella figura femminile della coppia il beneficio legato alla maternità”, poiché, nell’essenziale prospettiva della tutela del minore, nella specie efficacemente salvaguardata, “eventuali profili differenziali nel trattamento delle due figure genitoriali sono irrilevanti”.
Non sarebbe meritevole di tutela la pretesa di scegliere arbitrariamente, per ragioni di mero calcolo economico, il soggetto chiamato a beneficiare dell’indennità di maternità, tanto più che le libere professioniste e i liberi professionisti “non sopportano l’astensione obbligatoria dal lavoro”.
L’odierna disciplina, novellata nel 2015, non presenterebbe, pertanto, i profili di illegittimità costituzionale denunciati dal rimettente in riferimentoall’art. 3 Cost.
Quanto alla disciplina previgente, già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 385 del 2005, la Corte non potrebbe che pronunciare una nuova sentenza additiva di principio, ugualmente sprovvista di immediata efficacia applicativa. Sarebbe necessaria l’interposizione del legislatore, per definire le modalità di erogazione dell’indennità “in modo coerente con l’interesse pubblico e di tutte le parti coinvolte” e per individuare, tra molteplici alternative, i parametri di calcolo dell’indennità di paternità e l’ente obbligato a sostenere l’onere assistenziale.
La scelta di far gravare tale onere sulla cassa professionale, alimentata dalla solidarietà della categoria, non solo esulerebbe dalle soluzioni costituzionalmente obbligate, ma sarebbe arbitraria, perché dipenderebbe dalla casuale decisione del professionista iscritto o “ancor più paradossalmente” del coniuge che iscritto non sia.
La stessa Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 15 gennaio 2013, n. 809, avrebbe escluso il diritto del padre libero professionista di percepire l’indennità di maternità in aggiunta a quella erogata alla madre adottiva. Il principio di alternatività nel godimento del beneficio in esame non implicherebbe il diritto di scegliere liberamente l’ente previdenziale chiamato a corrispondere il trattamento, “secondo calcoli di convenienza economica incompatibili con la natura pubblicistica e solidaristica della tutela previdenziale e assistenziale”, in una logica improntata a uno “shopping delle tutele”.
3.- All’udienza pubblica del 10 aprile 2018, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha ribadito le conclusioni e le argomentazioni svolte negli scritti difensivi.
Motivi della decisione
1.- La Corte d’appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dalD.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80(Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo1, commi 8 e 9, dellaL. 10 dicembre 2014, n. 183).
Il giudice a quo censura le disposizioni in esame nella parte in cui “vietano in sostanza l’erogazione dell’indennità di maternità al padre adottivo anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione”.
Il divieto di corrispondere l’indennità di maternità al padre adottivo, in sostituzione della madre che rinunci a tale trattamento, contrasterebbe con l’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Nell’ipotesi di adozione, dovrebbe essere garantita la parità di trattamento dei genitori con riguardo alla fruizione dell’indennità di maternità, così come avviene per i congedi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 151 del 2011, che attribuisce al padre il diritto al congedo, quando non sia richiesto dalla madre. Nel caso di specie, non si ravviserebbe alcuna ragione “per una tutela diversificata della sola figura materna”.
Il rimettente denuncia, inoltre, la violazionedell’art. 29, primo comma, Cost., sul presupposto che il diniego dell’indennità di maternità, soprattutto nell’ipotesi di “contestuale ingresso in famiglia … di tre figli minori adottivi”, pregiudichi il “valore costituzionale del disposto dell’art. 29 I comma Cost. in materia di diritti della famiglia” e sia di ostacolo a “una ragionevole e paritaria soluzione al caso in oggetto”.
La disciplina censurata sarebbe lesiva dell’art. 31, primo e secondo comma, Cost., che protegge “la maternità e l’infanzia e, in termini più estesi, la condizione di genitore” “anche con misure economiche e provvidenze”. Invero, il diniego dell’indennità di maternità pregiudicherebbe “la formazione di una famiglia, o come qui il suo incremento, e l’adempimento dei compiti genitoriali”.
Le disposizioni censurate, nel determinare un trattamento deteriore per il genitore adottivo, si porrebbero in contrasto anche conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Sarebbero violati il “diritto a contrarre matrimonio ed a fondare una famiglia” (art. 12 della CEDU), il principio “di non discriminazione per ragioni di sesso” (artt. 14 della CEDU e 21 della CDFUE), il principio di “parità fra uomo e donna in materia di lavoro, retribuzione ed occupazione” (art. 23 della CDFUE).
2.- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in ragione dell’omessa motivazione sulla rilevanza, dell’indicazione equivoca della disposizione censurata e dell’aberratio ictus.
Tali eccezioni, che precluderebbero in radice lo scrutinio di questa Corte e investono a vario titolo il profilo pregiudiziale della rilevanza, devono essere esaminate preliminarmente e sono da disattendere.
2.1.- La Cassa forense lamenta che il giudice a quo non abbia neppure fatto parola del requisito della rilevanza e osserva che tale lacuna, in virtù del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non può essere colmata dall’esame diretto degli atti di causa.
L’eccezione non è fondata.
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale.
Nel caso di specie, il carattere pregiudiziale della questione emerge con chiarezza dalla descrizione della fattispecie che ha svolto il rimettente.
Il giudice a quo evidenzia che la madre adottiva ha rinunciato all’indennità di maternità prevista dagli artt.70 e seguentidelD.Lgs. n. 151 del 2001e che il padre adottivo ha chiesto alla Cassa professionale di poterne fruire in alternativa alla madre, in ossequio alle enunciazioni di principio della sentenza n. 385 del 2005. La domanda è stata respinta in primo grado, sul presupposto che la declaratoria di illegittimità costituzionale comunque richieda un espresso intervento del legislatore, e tale statuizione è stata impugnata dal ricorrente con il primo motivo di gravame.
La Corte rimettente, con una motivazione non implausibile, ha dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001, disposizioni invocate dal ricorrente a sostegno della domanda e poste dallo stesso giudice di primo grado a fondamento della sentenza impugnata.
Il giudice a quo, inoltre, specifica che il vaglio di legittimità costituzionale è richiesto a questa Corte anche sull’art.70delD.Lgs. n. 151 del 2001. L’art. 72, nel regolare l’indennità di maternità spettante, nel caso di filiazione adottiva, alle libere professioniste iscritte a forme obbligatorie di previdenza, sarebbe modellato sulla disciplina generale dettata dall’art. 70 per la filiazione biologica.
2.2.- La Cassa forense assume che l’ordinanza di rimessione non sia univoca nell’individuare l’oggetto della censura e nell’indicare “quale formulazione degli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001sia ritenuta applicabile al caso di specie”.
Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle censure degli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione antecedente alle innovazioni recate dalD.Lgs. n. 80 del 2015.
Il rimettente pone in risalto, in primo luogo, il dato temporale e sottolinea che “la domanda di prestazione risale all’anno 2012 e quindi a prima della novella del 2015 di cui alD.Lgs. n. 80 del 2015”. Questo dato cronologico, di per sé inequivocabile, è poi avvalorato dall’osservazione che le censure si indirizzano contro la normativa “in base all’interpretazione datane in I grado”, ovvero con riferimento a una sentenza che, nella ricostruzione degli antecedenti processuali delineata dal rimettente, risale al 28 gennaio 2015, ben prima dell’entrata in vigore, il 25 giugno 2015, delle nuove disposizioni (art.28delD.Lgs. n. 80 del 2015).
Il giudice a quo ha dunque inteso menzionare la normativa del 2015 ad abundantiam, a sostegno della notazione che neanche tale disciplina varrebbe a tutelare la posizione del ricorrente, poiché non sancisce una perfetta equivalenza tra padre e madre adottivi nell’accesso al beneficio dell’indennità di maternità. Pertanto, la normativa sopravvenuta è inapplicabile ratione temporis ed esula dallo scrutinio demandato a questa Corte.
2.3.- Nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza la Cassa forense ha rilevato inoltre che, in base alla disciplina applicabile ratione temporis alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata (art.64, comma 2, delD.Lgs. n. 151 del 2001), il nucleo familiare del ricorrente non avrebbe potuto beneficiare della “flessibilità nella prestazione (o meno) dell’attività lavorativa nel periodo dell’erogazione dell’indennità”. Solo con l’entrata in vigore dell’art.13, comma 1, dellaL. 22 maggio 2017, n. 81(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), tale flessibilità sarebbe stata pienamente garantita e l’indennità di maternità sarebbe stata riconosciuta alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Il rimettente, dunque, avrebbe dovuto censurare l’art.64, comma 2, delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione applicabile alla fattispecie controversa, nella parte in cui preclude la flessibilità nella prestazione dell’attività lavorativa nel periodo dell’erogazione dell’indennità.
Una tale eccezione di aberratio ictus non coglie nel segno.
Le censure del rimettente non si concentrano sulla flessibilità nella prestazione dell’attività lavorativa, aspetto estraneo al tema del decidere devoluto al vaglio di questa Corte, quanto piuttosto sulla mancata equiparazione di madre e padre adottivi nel godimento dell’indennità di maternità, in coerenza con le enunciazioni della sentenza n. 385 del 2005.
3.- Di quest’ultima pronuncia, tuttavia, il rimettente non valuta appieno le implicazioni. Le carenze del percorso argomentativo seguìto finiscono per riverberarsi sulla ammissibilità stessa della questione proposta.
3.1.- Con la sentenza n. 385 del 2005, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001, “nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima”.
Essa è pervenuta a tale conclusione sulla base del rilievo che ilD.Lgs. n. 151 del 2001ha riconosciuto il diritto all’indennità al padre adottivo o affidatario lavoratore dipendente e l’ha escluso per quanti esercitano una libera professione.
Tale disparità “rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore” e contraddice la ratio degli istituti a tutela della maternità, che “non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino “che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità” (sentenza n. 179 del 1993)” (sentenza n. 385 del 2005, punto 6. del Considerato in diritto).
L’astensione dal lavoro, nei casi dell’affidamento e dell’adozione, si prefigge di garantire “una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia” e l’effettiva parità di trattamento tra i genitori, liberi di accordarsi sull’organizzazione familiare più adeguata, risponde al preminente interesse del minore (sentenza n. 385 del 2005, punto 6. del Considerato in diritto), come ribadito da questa Corte anche nella sentenza n. 285 del 2010.
Si è inoltre specificato che “nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela” (sentenza n. 385 del 2005, punto 6. del Considerato in diritto).
3.2.- La Corte rimettente ricorda che il Tribunale ordinario di Pordenone ha negato al padre l’indennità di maternità, poiché ha ravvisato nella sentenza n. 385 del 2005 una “sentenza additiva di principio”, che richiede l’interposizione del legislatore, e puntualizza inoltre che il ricorrente, con il primo motivo di gravame, ha prospettato la violazione dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Il giudice a quo argomenta che “l’intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 385/2005 richiamata dall’attore ha natura non certo autoapplicativa essendo comunque necessario un intervento legislativo sul tema (vedi, sul tema ed in tale preciso senso, Cass. 8594/2016)” e, su tale presupposto, sollecita una nuova pronuncia di questa Corte, calibrata sulla specifica vicenda sottoposta al suo giudizio, concernente un padre libero professionista che intenda conseguire l’indennità di maternità al posto della madre che a tale indennità abbia rinunciato.
3.3.- La Corte rimettente prende le mosse dall’erroneo presupposto che, in difetto di un intervento del legislatore, il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 385 del 2005 non dispieghi alcuna influenza sulla definizione della vicenda controversa.
Al contrario, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. n. 151 del 2001, riguardanti i liberi professionisti iscritti a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell’indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (artt. 136 Cost.e 30 dellaL. 11 marzo 1953, n. 87, recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”).
In continuità con la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 295 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto), si deve affermare che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall’addizione di un principio, enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di ricercare all’interno del sistema la soluzione più corretta (sentenza n. 32 del 1999, punto 6. del Considerato in diritto), anche quando la sentenza ne ha rimesso l’attuazione al legislatore. È dovere del giudice, chiamato ad applicare la Costituzione e le sentenze che questa Corte adotta a garanzia della stessa, fondare la sua decisione sul principio enunciato, che è incardinato nell’ordinamento quale regola di diritto positivo, ancor prima che il legislatore intervenga per dare ad esso piena attuazione.
In tale direzione, del resto, si è già orientato il diritto vivente, quando ha affermato che, nelle more dell’intervento legislativo, la norma applicabile, idonea a produrre effetti nell’ordinamento, è solo quella che si ispira al principio enunciato da questa Corte (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946).
Nel caso in discussione, questa circostanza si è verificata in modo inequivocabile.
Questa Corte non può dunque pronunciarsi una seconda volta, come richiede il giudice a quo, indotto dalla considerazione che non si possa altrimenti dirimere la controversia pendente (in termini analoghi, sentenza n. 295 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto, ripresa dalla sentenza n. 74 del 1996, punto 2. del Considerato in diritto).
Il principio di parità tra i genitori adottivi conforma, difatti, la disciplina dell’indennità di maternità, che oramai vive nell’ordinamento, innervata dal principio ordinatore che questa Corte ha introdotto, come peraltro affermato anche dalla Corte di cassazione in una pronuncia recente (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2018, n. 10282).
In conclusione, al principio, enunciato in maniera puntuale nei termini di una perfetta parità tra i genitori adottivi, il giudice dovrà dunque fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia che è chiamato a decidere.
3.4.- Ogni altro possibile profilo di inammissibilità resta assorbito.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.70e72delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dalD.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80(Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo1, commi 8 e 9, dellaL. 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate dalla Corte d’appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

La previsione della residenza (o dell’occupazione) protratta per almeno 15 anni nel territorio della Regione Veneto, quale titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, è costituzionalmente illegittima

Corte cost., 25 maggio 2018, n. 107
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.R. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 aprile 1990, n. 32, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 26 aprile 2017, depositato in cancelleria il 2 maggio 2017, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della L.R. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 aprile 1990, n. 32, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b). La difesa erariale riferisce che, prima della modifica, l’art. 8 della L.R. Veneto n. 32 del 1990 ammetteva all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e, al comma 4, riconosceva “titolo di precedenza all’ammissione” ai “bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale”. Dopo la modifica introdotta dalla disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: “4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione”.
Il Governo contesta specificamente il criterio di precedenza di cui alla lettera b), denunciando diversi vizi di illegittimità costituzionale.
1.1.- In primo luogo, tale norma violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L’Avvocatura generale dello Stato, basandosi sui lavori preparatori, ritiene che la norma abbia lo scopo di “privilegiare” le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in Veneto da almeno quindici anni o ivi risiedano da almeno quindici anni rispetto alle famiglie con reddito più basso, in cui un genitore non lavora, che non siano radicate in Veneto da almeno quindici anni. Il Governo ritiene violatol’art. 3 Cost.perché non si potrebbe differenziare, da un lato, la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni e, dall’altro, le seguenti situazioni: quella dei “figli di genitori di cui uno solo sia residente in Veneto, e magari sia il genitore con cui il figlio convive, o dei figli di genitori di cui uno solo sia occupato in Veneto”; quella “dei figli su cui eserciti la responsabilità genitoriale un solo genitore residente o occupato in Veneto (essendo l’altro genitore ignoto o deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale)”; quella “dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da meno di quindici anni, ma comunque da un periodo significativo (o dei figli di genitori che non possono accumulare periodi così lunghi di lavoro nella stessa regione perché occupati in attività che comportano frequenti mutamenti di sede)”. Il Governo sostiene poi che non si potrebbe differenziare la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, “quale che sia la loro capacità economica”, e quella “dei figli di genitori di capacità economica ridotta, attestata dall’ISEE o da altri indici, come lo stato di disoccupazione”, oppure quella “del bambino privo di entrambi i genitori”.
Il fatto che lo stato di residenza o di occupazione in Veneto si sia protratto, per entrambi i genitori, per un dato periodo di tempo (quindici anni) non sarebbe idoneo, per l’Avvocatura, “a dimostrare che i figli di tali genitori esprimano una necessità di fruire del servizio degli asili nido pubblici maggiore” rispetto ai figli dei genitori che si trovino in una delle situazioni sopra descritte. Il criterio utilizzato dalla norma, dunque, sarebbe illegittimo perché non presenterebbe “alcun percepibile collegamento logico né con le esigenze formative del bambino, né con le esigenze educative ed economiche dei genitori”. La norma determinerebbe una differenziazione arbitraria, in contrasto conl’art. 3 Cost.
In secondo luogo, la norma impugnata violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, Cost. anche “inteso come canone di ragionevolezza e proporzionalità della legislazione, in rapporto agli obiettivi sociali che la legge persegue”. Poiché, secondo l’Avvocatura, beneficiario principale del servizio è il bambino, mentre i genitori sono beneficiari “di riflesso”, sarebbe “manifestamente irragionevole subordinare la precedenza nelle graduatorie ad una condizione, come la durata per almeno quindici anni della residenza o dell’occupazione nella regione, che può riguardare soltanto i genitori ed è, ovviamente, del tutto estranea alla condizione specifica del bambino”. Comunque, anche a voler considerare il solo interesse “riflesso” dei genitori, sarebbe “manifestamente irragionevole svincolare del tutto la selezione da criteri di natura economica, riferiti al reddito o al patrimonio della famiglia”. I criteri della protratta residenza e della protratta occupazione nel territorio regionale possono portare, secondo il Governo, “a privilegiare situazioni familiari economicamente migliori e a discriminare situazioni familiari economicamente più precarie”, il che non sarebbe “razionalmente giustificabile, anche in considerazione del fatto … che con gli asili nido pubblici concorre l’offerta delle strutture private, senz’altro accessibili alle famiglie con redditi più elevati”.
L’Avvocatura aggiunge poi che, “anche a voler ammettere, in subordine, che la durata della residenza o dell’occupazione nel territorio regionale possa costituire (il che non è) un criterio selettivo logicamente congruo rispetto all’obiettivo di graduare gli aspiranti al servizio degli asili nido pubblici, appare palese come una durata pari addirittura a quindici anni sia eccessiva e comunque fonte di applicazioni irrazionali”. Il requisito della residenza o dell’occupazione per quindici anni sarebbe irragionevole anche perché non sarebbe neppure idoneo a dare una preferenza ai soggetti “radicati” in Veneto. Infatti, nel caso in cui il periodo debba calcolarsi con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, “la norma favorirebbe indebitamente i nati in Veneto, che è plausibile che vi abbiano risieduto per i primi quindici anni di vita, attribuendo loro “de futuro” un “diritto di prelazione” esercitabile anche molti anni dopo, semplicemente tornando a risiedere in Veneto per un breve periodo, una volta divenuti genitori, magari dopo una lunga assenza che non è certo indice di radicamento territoriale”. Nel caso in cui, invece, il periodo debba calcolarsi con riferimento ad entrambi i genitori (“nel senso che non i singoli componenti bensì la “coppia” in quanto tale deve avere risieduto o essere stata occupata in Veneto per almeno quindici anni”), la norma “si rivelerebbe completamente inutile per tutti i genitori che, come è statisticamente normale, siano divenuti tali prima che siano decorsi quindici anni di residenza comune o di occupazione continuativa”. In entrambe le ipotesi (calcolo “separato” o “congiunto” del periodo di quindici anni), il requisito in questione verrebbe poi “a costituire un disincentivo a divenire genitori prima di avere accumulato una anzianità lavorativa di almeno quindici anni”, così contraddicendo “una delle finalità proprie del sistema degli asili nido, che è quella di favorire, contemporaneamente, il lavoro e la natalità”: di qui un ulteriore profilo di irragionevolezza della norma impugnata.
L’Avvocatura precisa poi che la violazionedell’art. 3 Cost.sussisterebbe anche qualora si interpretasse la disposizione impugnata nel senso che il titolo di precedenza spetta non solo a chi ha entrambi i genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, ma anche a chi ha un solo genitore rispondente a tali requisiti. In tal caso, sarebbero comunque discriminati “i bambini privi di entrambi i genitori” e quelli che non hanno neppure un genitore residente o occupato in Veneto da almeno 15 anni. Inoltre, sarebbe pur sempre manifestamente irrazionale un criterio di preferenza “basato sulla durata della residenza o dell’occupazione nella regione del genitore, anziché sulla condizione del bambino, e sulla completa esclusione di qualsiasi rilievo della situazione economica del genitore”, e sarebbe pur sempre “eccessiva” la durata del periodo di residenza o di occupazione richiesto. Anzi, qualora fosse sufficiente la residenza o l’occupazione protratta in Veneto in capo a un solo genitore, si “amplierebbe l’area delle situazioni indebitamente privilegiate”.
1.2.- Il Governo lamenta poi la violazionedell’art. 31, secondo comma, Cost., in quanto il criterio di precedenza individuato dalla norma impugnata frustrerebbe “i valori costituzionali ivi codificati della tutela dell’infanzia e della promozione dei necessari istituti”: “una disciplina che porta a formare le graduatorie di ammissione agli asili nido basandosi sulle condizioni di residenza e di lavoro dei genitori …, mentre trascura del tutto di considerare la condizione dei bambini”, confliggerebbe con i valori suddetti.
1.3.- Ancora, la norma impugnata violerebbe gliarticoli 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe “il trasferimento in Veneto di famiglie che nella propria regione di residenza o di lavoro godano di provvidenze simili, in quanto con il trasferimento in Veneto le perderebbero (non potendole riacquistare prima di quindici anni)”, e, reciprocamente, costituirebbe “un incentivo indebito … a non lasciare il Veneto per coloro che già vi risiedano o vi lavorino”.
1.4.- Infine, la norma in questione violerebbe il diritto dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), sotto diversi profili.
In primo luogo, essa contrasterebbe “con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari” (art. 21, 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 137). Il requisito preferenziale, “richiedendo un periodo così prolungato, eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di accertare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato membro competente, ovvero di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale”.
Inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art.19delD.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30(Attuazione delladirettiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), dal momento che l’art. 24 della citata direttiva “garantisce parità di trattamento ai cittadini di Stati membri che risiedano da più di tre mesi in un diverso Stato membro, … rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, senza esigere alcun periodo pregresso di residenza a tal fine”. Dunque, la norma in questione discriminerebbe “tutti i cittadini dell’Unione che soggiornino in Veneto da più di tre mesi o comunque che abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente, non avendo però maturato 15 anni di residenza anche non continuativa o di lavoro continuativo in Veneto”.
Ancora, la norma de qua discriminerebbe i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, “i quali, secondo quanto previsto dall’art.11, paragrafo 1, lettere d) e f),delladirettiva 2003/109/CE, recepita conD.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, trascorsi cinque anni di soggiorno regolare sull’intero territorio nazionale (non necessariamente tutti in un’unica regione), dovrebbero godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali sia per quanto riguarda “le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”, sia per quanto riguarda “l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi””.
L’Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella regione l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.
2.- La Regione Veneto si è costituita in giudizio con memoria depositata il 5 giugno 2017.
Con riferimento alla asserita violazione del principio di uguaglianza, la Regione rileva che la norma impugnata “non prevede un criterio selettivo di accesso al servizio di asilo nido, ma unicamente introduce un canone preferenziale basato sul radicamento familiare e lavorativo nel territorio regionale”; essa, cioè, non preclude ad alcuno l’accesso agli asili nido, ragion per cui non potrebbe produrre alcuna discriminazione. Inoltre, la Regione osserva che l’erogazione del servizio di asilo nido non è obbligatoria. Il legislatore regionale avrebbe esercitato la propria potestà discrezionale, dando precedenza “a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia”. La norma non sarebbe affetta da “palese irrazionalità”. Inoltre, essa non discriminerebbe il bambino orfano di un genitore o di entrambi perché la locuzione genitori si riferirebbe “ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a qualunque titolo ciò avvenga e pur anche nel caso in cui vi sia un solo “genitore””.
Quanto alla violazione del principio di ragionevolezza, la Regione osserva, da un lato, che “gli asili nido pubblici, per espressa previsione della legge stataleL. 6 dicembre 1971, n. 1044″Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”, non sono teleologicamente diretti a soddisfare in via esclusiva e prioritaria un interesse formativo del bambino, ma invece sono rivolti a garantire una adeguata assistenza familiare e di promozione del lavoro, soprattutto muliebre, cui accede necessariamente un esito di socializzazione e formazione educativa”; dall’altro, che i comuni hanno potestà regolamentare in materia di asili nido pubblici, potendo prevedere criteri reddituali di graduazione delle domande.
Con riferimento alla asserita violazionedell’art. 31 Cost., la Regione ribadisce che la norma impugnata non fissa un criterio di ammissione ma solo di precedenza e che la disciplina degli asili nido serve a tutelare l’infanzia “solo in via indiretta”. Inoltre, osserva chel’art. 31 Cost.sarebbe una norma “programmatica”, inidonea a incidere sul contenuto di istituti che non tocchino diritti fondamentali dei bambini.
La censura relativa agliartt. 16 e 120 Cost.è giudicata dalla Regione “inverosimile”, non potendo un criterio di preferenza nell’accesso agli asili nido condizionare la scelta di trasferirsi in Veneto. L’argomento dell’Avvocatura impedirebbe agli enti territoriali di prevedere qualsiasi forma di agevolazione economica a favore dei residenti.
Infine, con riferimento alla questione concernentel’art. 117, primo comma, Cost., la Regione rileva che la norma impugnata non viola le norme europee invocate perché “il criterio selettivo opera nei confronti sia dei cittadini sia dei non cittadini”, per cui “nessuna discriminazione può ipotizzarsi”.
3.- La Regione Veneto ha depositato una memoria integrativa il 20 marzo 2018. In essa afferma che la norma impugnata “non prevede un criterio escludente, ma unicamente un criterio suppletivo di preferenza a parità di condizioni per accedere agli asili nido”, cioè un criterio “che opera solo secondariamente e unicamente dopo che i soggetti richiedenti siano già stati selezionati secondo i criteri primari diretti a valorizzare il bisogno di accedere al servizio per l’infanzia”. Tale interpretazione della disposizione impugnata sarebbe confermata dalla concreta applicazione che ne hanno fatto i comuni veneti.
Motivi della decisione
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 1, comma 1, della L.R. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 aprile 1990, n. 32, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).
Per effetto della disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: “4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione”.
Il ricorrente ritiene che il criterio di precedenza fissato alla lettera b) sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a)art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b)art. 31, secondo comma, Cost., in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell’infanzia; c)artt. 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d)art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 137, in materia di libertà di circolazione; l’art.24delladirettiva 2004/38/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art.11, paragrafo 1, lettere d) e f),delladirettiva 2003/109/CEdel Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2.- Prima di esaminare le questioni di costituzionalità sollevate nel ricorso, è opportuno definire l’esatto significato della disposizione impugnata.
In primo luogo, si deve osservare che l’interpretazione proposta dalla Regione nella memoria integrativa non risulta coerente con la portata della disposizione impugnata. Questa non prevede un criterio meramente sussidiario, destinato a operare per i soggetti che si trovino a parità di punti, ma fissa un “titolo di precedenza” che prevale sui criteri fissati dai singoli comuni. Ciò risulta dalla formulazione della disposizione, che non accenna al presunto carattere sussidiario del criterio, e dall’accostamento al titolo di precedenza rappresentato dalla disabilità, che certamente opera in via prevalente e non sussidiaria; trova inoltre conferma nei lavori preparatori della legge, che sono coerenti con l’interpretazione sostenuta dalla Regione nella memoria di costituzione e non offrono alcuno spunto a sostegno dell’interpretazione adeguatrice prospettata nella memoria integrativa.
Il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata opera a favore del complesso dei bambini figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo. Il periodo di quindici anni deve essere calcolato con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, e non alla coppia, e il termine “genitori” è da intendere in modo conforme alla lettera, cioè nel senso che la precedenza non spetta a chi ha due genitori di cui uno solo radicato da lungo tempo in Veneto. Un’interpretazione estensiva si giustificherebbe qualora la lettera della disposizione non esprimesse in modo sufficiente la sua ratio, ma non è questo il caso, dal momento che la ratio della disposizione converge con la sua lettera nel privilegiare le coppie (da lungo tempo) venete. Pur non avendo valore decisivo, i lavori preparatori confermano l’interpretazione letterale, visto che da essi emerge che lo scopo era quello di favorire le giovani coppie venete e le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. L’estensione della precedenza alle famiglie in cui un solo genitore è radicato in Veneto da più di quindici anni amplierebbe i beneficiari del titolo di precedenza, vanificando l’obiettivo del legislatore.
Occorre precisare, peraltro, che, se la disposizione impugnata non intende privilegiare le famiglie in cui un genitore su due possiede i requisiti, ad essa non si può attribuire l’intento di discriminare i bambini orfani (o comunque privi) di un genitore o di entrambi, sicché in base ad essa, nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata da una sola persona radicata in Veneto da lungo tempo, il titolo di precedenza spetta.
Da ultimo, è opportuno rilevare che la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso.
3.- La questione relativaall’art. 3 Cost.è fondata.
Per vagliare la ragionevolezza del titolo di precedenza fissato dalla norma impugnata, è preliminarmente necessario soffermarsi sulla funzione degli asili nido.
LaL. 6 dicembre 1971, n. 1044(Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), ha istituito gli asili nido come “servizio sociale di interesse pubblico” (art. 1, primo comma). All’epoca il servizio era incentrato maggiormente sui bisogni dei genitori, avendo soprattutto il fine di facilitare l’accesso della donna al lavoro (art. 1, secondo comma).
L’art.6dellaL. n. 1044 del 1971affidava alle regioni il compito di fissare, “con proprie norme legislative, … i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido”. Le leggi regionali adottate in sua attuazione hanno attribuito una funzione educativa agli asili nido, nella cui disciplina ha dunque assunto peso crescente l’interesse del bambino. Ciò è attestato, ad esempio, dalla citata L.R. Veneto n. 32 del 1990 (modificata dalla legge impugnata), che definisce gli asili nido “attività educativo-assistenziale” (art. 1) e nella quale, anzi, è il bambino il destinatario principale del servizio degli asili nido (“L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia”, art. 5, comma 1).
La doppia valenza degli asili nido (sociale ed educativa) si conferma nella successiva legislazione statale: da un lato, laL. 8 novembre 2000, n. 328(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dedica l’art. 16 alla “valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari” e dispone, all’art. 22, comma 2, che “gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali … d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare …” (ilD.P.R. 3 maggio 2001, recante “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003”, considera il sostegno delle responsabilità familiari come il primo fra gli obiettivi prioritari e tratta degli asili nido nel punto 1.2); dall’altro, l’art.70dellaL. 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, definisce gli asili nido “strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori”, e laL. 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede l'”istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori” (art. 1, comma 181, lettera e), comprendendo in particolare i “servizi educativi per l’infanzia” gli asili nido (art.2, comma 3, lettera adelD.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo1, commi 180 e 181, lettera e, dellaL. 13 luglio 2015, n. 107”). La doppia valenza degli asili nido emerge anche nellaL. 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (art. 1, comma 1259), e nellaL. 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (art. 2, commi 458 e 460), che, con riferimento agli asili nido, parlano di servizi socio-educativi.
In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la “funzione familiare” (art. 37, primo comma, Cost.).
3.1.- Chiarita la funzione del servizio degli asili nido, è opportuno ricordare che questa Corte ha affermato “il principio che “se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza” (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011)”” (sentenza n. 168 del 2014). Ha inoltre affermato che “l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio” (sentenza n. 172 del 2013).
Con particolare riferimento al requisito della residenza protratta, questa Corte ha anche osservato che, “mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)” (sentenza n. 222 del 2013).
3.2.- Tenuto conto di quanto esposto sopra sulla funzione degli asili nido e alla luce della giurisprudenza costituzionale appena rammentata, la norma impugnata risulta lesivadell’art. 3 Cost.
La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili. Il relativo servizio risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissatadall’art. 3, secondo comma, Cost., in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del Paese.
Per questa ragione, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, come era previsto dall’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto n. 32 del 1990, nella sua previgente formulazione (“Hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale”), in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell’accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art.2, comma 3, dellaL. n. 328 del 2000). La norma impugnata, invece, prescinde totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art.1, comma 1, dellaL. n. 328 del 2000).
In definitiva, il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata è contrario sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione “universalistica” dei servizi sociali.
Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l’estraneità ad essa del “radicamento territoriale” risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell’attività educativa, essendo ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.
3.3.- Quanto alla vocazione universalistica dei servizi sociali, a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza.
L’argomento utilizzato dalla Regione Veneto a sostegno dell’infondatezza della questione (ossia che la norma impugnata darebbe la precedenza “a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia”) non convince. In primo luogo, nessuno dei due criteri utilizzati dalla norma impugnata (residenza prolungata in Veneto o occupazione prolungata in Veneto) assicura che i genitori abbiano pagato tributi in Veneto per un lungo periodo (la residenza può non essere coincisa con un periodo lavorativo e l’occupazione prolungata in Veneto non implica necessariamente la residenza in Veneto). L’argomento si presenta opinabile anche alla luce dell’effettivo assetto delle fonti di finanziamento degli asili nido, dato che le risorse necessarie per la costruzione degli edifici e lo svolgimento del servizio possono essere di origine non regionale (gli artt.8e12del citatoD.Lgs. n. 65 del 2017prevedono finanziamenti statali, e la stessa L.R. Veneto n. 32 del 1990 menziona “contributi statali” all’art. 32, comma 1), e che, per quanto riguarda le risorse provenienti dai bilanci dei comuni e delle regioni, si dovrebbe distinguere fra finanza “propria” e “derivata”. E ciò senza contare che, sotto un profilo più generale, l’argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e che applicare un criterio di questo tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l’accesso proprio di coloro che ne hanno più bisogno.
Si può osservare infine che chi si sposta in un’altra regione non ha contribuito al welfare di quella regione ma ha pagato i tributi nella regione di provenienza, e non è costituzionalmente ammissibile sfavorirlo nell’accesso ai servizi pubblici solo per aver esercitato il proprio diritto costituzionale di circolazione (o per essere stato trasferito o assegnato al Veneto per ragioni di lavoro o di altra natura).
In conclusione, poiché il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata non ha alcun collegamento con la funzione degli asili nido né può essere giustificato con l’argomento del contributo pregresso, il suo scopo, che si esaurisce nel riconoscere una preferenza nell’accesso agli asili nido pubblici alle persone radicate in Veneto da lungo tempo, è incompatibile conl’art. 3 Cost.
4.- Anche la questione relativaall’art. 117, primo comma, Cost.e all’art. 21 del TFUE è fondata.
L’art. 21, paragrafo 1, del TFUE dispone che “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.
In relazione ai requisiti di residenza prolungata, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che “una siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione”, e che “una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale” (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, S., punti 86 e 87; si vedano anche le sentenze 26 febbraio 2015, in causa C-359/13, B. Martens; 24 ottobre 2013, in causa C-220/12, A.I.T.M. (punti 22-29); 15 marzo 2005, in causa C-209/03, The Queen, ex parte di D.B., punti 51-54; 23 marzo 2004, in causa C-138/02, B.F.C.; 30 settembre 2003, in causa C-224/01, G.K.).
La Corte di giustizia non esclude a priori l’ammissibilità di requisiti di residenza per l’accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri, ma richiede che la norma persegua uno scopo legittimo, che sia proporzionata e che il criterio adottato non sia “troppo esclusivo”, potendo sussistere altri elementi rivelatori del “nesso reale” tra il richiedente e lo Stato (si vedano le citate sentenze S., punti 92 e 95, e T.M., punto 36). La norma impugnata è difettosa già in relazione allo scopo perseguito (come visto nel punto precedente) ed è inoltre sicuramente sproporzionata quanto alla durata – eccezionalmente lunga: quindici anni – del legame richiesto. Il fatto che discrimini anche cittadini italiani (non radicati in Veneto da più di quindici anni) non è rilevante ai fini della conformità al diritto europeo (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenze T.M., punto 27; 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione, punto 14; 6 giugno 2000, in causa C-281/98, A., punto 41).
Questa Corte ha già censurato, per violazionedell’art. 117, primo comma, Cost., e dell’art. 21 TFUE, una norma che annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, la “residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente”: “la norma regionale in esame li pone i cittadini dell’Unione europea in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario …, in particolare dall’art. 18 del TFUE, in quanto determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall’art. 21 del TFUE” (sentenza n. 168 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 190 del 2014 e n. 264 del 2013).
4.1.- Possono considerarsi assorbite le altre questioni sollevate con riferimentoall’art. 117, primo comma, Cost., con cui si lamenta la violazione dell’art.24della citatadirettiva 2004/38/CEe dell’art.11, paragrafo 1, lettere d) e f),della citatadirettiva 2003/109/CE.
5.- La questione relativaall’art. 120, primo comma, Cost.è anch’essa fondata.
Occorre premettere che la questione concernentel’art. 16 Cost.è da ritenere ricompresa in quella riguardantel’art. 120, primo comma, Cost., che risulta il parametro più pertinente con riferimento al caso di specie (“La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”).
La norma impugnata, non incidendo in modo immediato sul diritto di circolazione e di svolgere l’attività lavorativa, non viola direttamente i divieti postidall’art. 120, primo comma, Cost.Essa pone tuttavia un ostacolo all’esercizio dei diritti ivi previsti, per le stesse ragioni illustrate con riferimento all’art. 21 TFUE. È evidente, infatti, che un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di lavoro può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici.
Il divieto di cuiall’art. 120, primo comma, Cost.è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si può ricavare sia dalla lettera della disposizione costituzionale (“in qualsiasi modo”), sia dal suo collegamento conl’art. 3, secondo comma, Cost., che “codifica” il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che, come visto, ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell’accesso a prestazioni pubbliche.
Così definita la portata del divieto fissatoall’art. 120, primo comma, Cost., occorre verificare se la limitazione prevista dalla norma impugnata sia costituzionalmente tollerabile, stante che il divieto stesso non va inteso in modo “assoluto”, dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti. Questa Corte ha individuato a tale fine i seguenti criteri: “occorre esaminare: a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se, nell’ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell’esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell’intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione” (sentenza n. 51 del 1991).
La norma impugnata è inidonea a superare il primo e il terzo passaggio del test, dal momento che, come visto sopra (punto 3), essa non persegue un interesse pubblico meritevole, mirando solo a dare precedenza alle persone radicate in Veneto da lungo tempo (in violazionedell’art. 3 Cost., come visto), e che la durata richiesta (della residenza o dell’occupazione), se può considerarsi proporzionata a tale illegittimo obiettivo, certamente non lo è a quello di garantire un legame tra il richiedente e la Regione.
6.- È fondata infine anche la questione riferitaall’art. 31, secondo comma, Cost., in base a cui la Repubblica “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il sensodell’art. 31, secondo comma, Cost.: essa, cioè, non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.R. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 aprile 1990, n. 32, “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della L.R. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).

In caso di immobile acquistato in comunione legale, ai fini delle agevolazioni prima casa non rileva che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica nel comune ove l’immobile si trova

Cass. civ. Sez. VI – 5, 22 giugno 2018, n. 16604
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11391/2017 R.G. proposto da:
U.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Elisabetta ZOINA e Francesco PAPA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cola di Rienzo, n. 92, presso lo studio legale del secondo difensore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6550/11/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 28/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dalConsigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:
– con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da U.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso un avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA emesso dall’amministrazione finanziaria in relazione all’anno di imposta 2008 a seguito di revoca dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, nella specie effettuato in comunione dei beni con il coniuge, per non avere ivi trasferito la propria residenza nel termine decedenziale di diciotto mesi dalla stipula dell’atto;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre il predetto contribuente con unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato che:
– con il motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dall’art. 1, nota 2 bis, della Tariffa, Parte prima, allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, nonché, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della documentazione anagrafica prodotta in giudizio, attestante la residenza familiare del ricorrente nell’abitazione de qua, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, ai fini della spettanza della predetta agevolazione era del tutto irrilevante, a fronte della destinazione dell’immobile a residenza familiare, che uno dei coniugi abbia la residenza in luogo diverso;
– i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono ammissibili (in tale senso deponendo, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, il principio affermato da Cass., Sez. U. n. 9100 del 06/05/2015 – Rv. 635452), sono fondati e vanno accolti;
– “In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina delD.L. n. 12 del 1985,art.2, convertito nella L. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile “ratione temporis”), il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensidell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso” (Cass. n. 2109 del 28/01/2009 – Rv. 606705; conf. Cass. n. 16355 del 28/06/2013 e n. 25889 del 23/12/2015);
– nella specie, in cui è incontestato che l’acquisto dell’immobile ubicato nel comune di Catena era stato effettuato in regime di comunione dai coniugi U.G. e R.R. e che quest’ultima aveva trasferito la propria residenza in detto immobile (essendo del tutto irrilevante la circostanza addotta dalla controricorrente – a pag. 2 del controricorso – che si sia trattato di “un mero “cambio di abitazione”” risultando la R. “residente in catena sin dalla nascita”), la CIR, omettendo evidentemente di esaminare la documentazione anagrafica prodotta dal ricorrente, ha violato le disposizioni censurate disattendendo il predetto principio giurisprudenziale; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;
– la controricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sussistendo valide ragioni di compensazione delle spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei giudizi di merito.

Nella successione, il valore del diritto di abitazione di una casa coniugale si calcola in base alle tabelle dell’usufrutto

Cass. pen. sez. VI, 2, 5 giugno 2018, n. 14406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24731-2016 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.R.C., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CERRACCHIO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 512/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 3 settembre 1996 moriva ab intestato N.G., lasciando a se superstiti la moglie D.R.C., il fratello N.D. e la madre C.M..
Il N. e la C. donavano a C.E. i diritti vantati sulla massa ereditaria, che si componeva della metà di un fondo rustico in (OMISSIS) e della metà di un appartamento in (OMISSIS).
C.E. quindi conveniva in giudizio la D.R. dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di procedere allo scioglimento della comunione.
All’esito del giudizio, il Tribunale con la sentenza n. 2391/2008 dichiarava aperta la successione legittima di N.G., e dato atto dell’acquisto da parte dell’attrice delle quote ereditarie di C.M. e N.D., attribuiva alla D.R. la quota dell’appartamento in (OMISSIS), ed alla C. la quota del terreno, previo pagamento a carico della D.R. di un conguaglio nonché della somma corrispondente alla quota dei frutti dovuti per il godimento esclusivo dell’appartamento.
Avverso tale sentenza proponeva appello la D.R., e la Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 512 del 27 settembre 2016, in parziale accoglimento del gravame, confermava la ripartizione dei beni operata dal Tribunale, riducendo tuttavia l’entità del conguaglio dovuto all’appellante, rigettando altresì la domanda di rendiconto, attesa la sussistenza del diritto di abitazione in favore del coniuge del de cuius.
Infatti, doveva trovare accoglimento l’appello principale con il quale si lamentava il mancato riconoscimento del diritto di abitazione sull’appartamento che risultava essere la casa coniugale del de cuius, dovendosi dare seguito a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4847/2013 che ha appunto dettato le regole per riconoscere il diritto di cuiall’art. 540 c.c., comma 2 anche in caso di successione ab intestato.
Per l’effetto, dal valore dell’appartamento, da considerare ai fini della distribuzione tra i coeredi, secondo le quote di legge, andava detratto il valore del diritto di abitazione che si configura alla stregua di un prelegato in favore del coniuge superstite, diritto di abitazione che poteva essere determinato facendo applicazione delle tabelle facilmente rinvenibili su internet, dalle quali era dato ricavare che il diritto de quo era commisurabile al 45 % del valore della piena proprietà.
Una volta detratto tale valore, meritava poi accoglimento anche l’altro motivo dell’appello principale, con il quale si contestava la condanna al pagamento dei frutti in favore della controparte, posto che la sussistenza del diritto di abitazione costituiva un titolo legittimante il godimento del bene, senza che nulla fosse dovuto agli altri coeredi per la fruizione della casa coniugale anche dopo la morte.
Non poteva poi essere censurata la decisione di attribuire alla C. la quota indivisa del fondo, essendo questa caduta in successione, a nulla rilevando poi che la residua quota fosse di proprietà esclusiva della D.R..
Quanto alla stima dei beni, atteso che entrambe le parti avevano mosso varie contestazioni alla valutazione effettuata dal CTU in primo grado, la Corte d’Appello reputava che l’ausiliario aveva proceduto ad una corretta e puntuale determinazione del valore dei beni, individuando tutti i vari parametri idonei ad incidere sul calcolo.
Per l’effetto, provvedeva a rideterminare i conguagli, previa detrazione dalla massa da dividere del diritto di abitazione in favore della D.R..
Infine confermava le statuizioni in punto di spese adottate dal giudice di primo grado e poneva anche quelle di appello a carico della massa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione C.E. sulla base di tre motivi.
D.R.C. resiste con controricorso.
Preliminarmente occorre dare atto che non risulta evocato in giudizio N.D., sebbene parte del giudizio di appello, tuttavia si ritiene che tale omissione non impedisca di poter pervenire comunque alla decisione della controversia.
In primo luogo, va infatti esclusa la qualità di litisconsorte necessario in capo al predetto, posto che risulta pacificamente dagli atti di causa che il N., ancorché ab origine erede del de cuius, ha successivamente donato i propri diritti successori alla odierna ricorrente, sicché deve darsi seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale la qualità di litisconsorte necessario compete al cessionario della quota e non all’erede originario (cfr. da ultimo Cass. n. 12242/2011).
A ciò deve poi aggiungersi che, anche laddove si volesse diversamente opinare, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivantedall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degliartt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espressodall’art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).
In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta parte, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazionedell’art. 112 c.p.c.nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto di abitazione in favore della convenuta ha rideterminato autonomamente il valore dell’asse relitto, senza dare seguito alle concordi richieste delle parti di disporre un rinnovo della CTU, ricavando gli elementi per la valutazione del diritto di abitazione da dati privi di certezza scientifica.
Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.
Ed, infatti, esclusa in maniera evidente la dedotta violazionedell’art. 112 c.p.c., il quale si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 13716/2016), il giudice di appello ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali andava mantenuta ferma la stima effettuata da parte del CTU nominato in primo grado, ritenendo quindi prive di fondamento le critiche mosse da entrambe le parti, di guisa che la censura si risolve in una non consentita critica ad un apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, peraltro nella fattispecie, anche corredato di ampia e coerente motivazione.
Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione di legge (senza peraltro indicare quale sia la norma violata) nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla determinazione del valore del diritto di abitazione attribuito a titolo di prelegato in favore della controricorrente.
Oltre a reiterare la doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU in appello, si lamenta che la Corte d’Appello, oltre ad avvalersi di elementi privi di certezza ed attendibilità, quali i dati ricavabili da siti internet, avrebbe parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto quanto alla stima, ancorché il primo abbia un valore minore rispetto al secondo.
Anche tale motivo va disatteso, risolvendosi ad avviso della Corte del pari in una non ammissibile richiesta di procedere ad una rivalutazione del merito, contestando in realtà valutazioni insindacabili e proprie del giudice di merito.
Ed, invero, sebbene la disciplina dell’usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte, per attribuire il legislatore all’usufruttuario facoltà maggiori rispetto a quelle assegnate al titolare del diritto di abitazione, tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione.
Nel caso di specie trattasi di un immobile pacificamente destinato a casa coniugale, e peraltro di una quota indivisa del bene, di talché, tenuto conto della obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite, palesandosi del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto da tale finalità, considerata anche la circostanza che si tratta di bene ad uso abitativo, risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore, di modo che nel caso in esame, le pur sussistenti differenze di disciplina, non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione del diritto dal punto di vista della sua quantificazione economica, risultando quindi non irrazionale e non contestabile la scelta della Corte di Appello di avvalersi dei criteri usati per determinare il valore dell’usufrutto, per pervenire al valore del prelegato spettante alla convenuta.
Infine il terzo motivo lamenta l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che con l’appello incidentale erano state poste delle contestazioni ai criteri dei quali si era avvalso il CTU per la stima degli immobili caduti in successione.
Trattasi però di affermazione che risulta palesemente contraddetta dalla lettura della sentenza impugnata, laddove la Corte di merito, alla pag. 9, ha espressamente ritenuto che gli elementi addotti dalle parti non erano idonei ad inficiare la valutazione del CTU, dovendosi quindi escludere che vi sia stata un’omessa disamina delle circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

In mancanza di tempestivo dissenso, le spese straordinarie (rilevanti imprevedibili e imponderabili) di maggiore interesse per i figli, vanno rimborsate anche se non concordate

Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5490
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8416/2016 proposto da:
B.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Chieco Francesco, Cascione Adele, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1705/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2012, P.M.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, B.P., chiedendone la condanna al rimborso della metà delle spese straordinarie – poste a suo carico, in misura del 50%, dal Tribunale per i minorenni di Torino, con decreto del 13 ottobre 2000 – da lei affrontate nell’interesse della figlia B.C.S., nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con il convenuto. Il giudice adito, con sentenza n. 232/2014, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 705/2015, depositata il 29 settembre 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il B. a corrispondere alla P. la somma di Euro 5.145,98, oltre interessi legali. La Corte riteneva, invero, che – una volta acclarata la necessità o utilità della spesa, peraltro documentalmente comprovata dalla istante, ed il suo carattere straordinario – la mancanza di un “previo concerto” tra i genitori non impedisse la proposizione dell’azione di regresso da parte del genitore anticipante. Rilevava, altresì, il giudice di appello che il B. non aveva in alcun modo comprovato l’ipotetica inutilità delle spese in questione (per trattamenti estetici e per l’iscrizione in una scuola privata), essendosi il medesimo limitato ad una generica contestazione al riguardo.
3. Per la cassazione di tale decisione ha, quindi, proposto ricorso B.P. nei confronti di P.M.E. affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.6, artt. 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che dalla documentazione versata in atti emergerebbe “in maniera inconfutabile” che la P. non aveva “mai concertato con l’odierno ricorrente alcuna delle spese, dalla medesima ritenute straordinarie, sostenute nell’interesse della figlia C.”.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Va osservato – al riguardo – che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione “di maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass., 26/09/2011, n. 19607; Cass., 30/07/2015, n. 16175; Cass., 08/02/2016, n. 2467).
1.1.2. Nel caso di specie, dall’esame dell’impugnata sentenza si evince che il B. si era limitato – nel giudizio di merito – ad una mera, generica, contestazione delle spese straordinarie, laddove – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – il medesimo avrebbe dovuto comprovarne “la futilità e l’assenza delle ragioni addotte dalla controparte”.
1.3. La doglianza va, pertanto, disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.6, artt. 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto natura di spese straordinarie agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia – a suo dire non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessità o l’utilità – nonché alle spese sostenute per la scuola media privata. L’istante censura, poi, la decisione impugnata sotto il profilo della mancata valutazione, da parte del giudice di seconde cure, della sostenibilità di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle loro effettive e concrete condizioni economiche.
2.1. La censura è in parte infondata, ed in parte inammissibile.
2.1.1. Per quanto concerne, invero, il profilo relativo alla contestata natura di spese straordinarie, attribuita dalla Corte territoriale agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia – a detta del ricorrente non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessità o l’utilità – e delle spese sostenute per la scuola media privata, deve osservarsi che, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass., 08/06/2012, n. 9372).
Ebbene, nel caso concreto, la Corte d’appello – con valutazione di fatto incensurabile in questa sede – ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, “anomala per un soggetto di sesso femminile” e fonte di notevole imbarazzo, e di spese per l’iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenze lavorative del genitore affidatario. Trattasi – all’evidenza di esborsi non prevedibili, poiché sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Talché, una volta accertatane – da parte del giudice di merito – la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, ed in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del B., quest’ultimo è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza.
2.1.2. Per quanto attiene, poi, al profilo relativo alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della sostenibilità di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle condizioni economiche di entrambe le parti, va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421).
Nel caso concreto, per contro, – a fronte dell’accertamento, operato dalla Corte territoriale, circa la debenza del rimborso di metà delle spese straordinarie in questione da parte del B. – quest’ultimo si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, che le capacità economiche delle parti con consentivano alle stesse di affrontare le spese in questione, ma nulla ha specificato in ordine all’effettivo reddito di ciascuno dei genitori, da porre a raffronto con l’entità degli esborsi in parola.
2.2. La doglianza è da reputarsi, pertanto, del tutto generica e, come tale, inammissibile.
3. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Le ordinanze del GI di modifica o revoca dei provvedimenti presidenziali non sono reclamabili

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 maggio 2018, n. 11279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10796/2016 proposto da:
N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA MARCHESE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE ODDO;
– ricorrente –
contro
S.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA D’IGNAZIO;
– controricorrente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 07.10.2015 il giudice istruttore del Tribunale di Imperia, nell’ambito del procedimento di separazione dei coniugi S.G.M. e N.G., ha revocato l’ordinanza presidenziale rispetto al contributo di mantenimento posto a carico del primo in favore della seconda.
N.G. ha pertanto proposto reclamo avverso suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d’appello di Genova, che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, rilevando che avverso le ordinanze del giudice istruttore è ammesso unicamente il reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., comma 2, oppure la richiesta di revoca o modifica da proporsi allo stesso giudice istruttore. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione N.G. sulla base di un unico motivo, accompagnato da memoria. Resiste con controricorso S.G.M..
Deduce la ricorrente che nella specie non si trattava di un’impugnazione di un’ordinanza del giudice istruttore, ma di un reclamo proposto alla Corte d’appello exart. 739 c.p.c., nell’ambito del procedimento exart. 710 c.p.c., instaurato dallo S. per la modifica delle condizioni della separazione. Infatti, la rubrica in epigrafe del ricorso riportava espressamente il riferimentoall’art. 710 c.p.c., pertanto si sarebbe dovuta necessariamente seguire la ritualità da questa disposizione prevista.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensidell’art. 709 c.p.c., “i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui dell’art. 708, comma 3, possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”. Secondo Cass. n. 15416 del 04/07/2014 “nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, exart. 709 c.p.c., u.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena” (Rv. 632557-01).
Nella specie il reclamo dinanzi alla Corte d’appello ha avuto ad oggetto l’ordinanza del 07.10.2015, emessa dal giudice istruttore, con cui veniva revocato il contributo di mantenimento stabilito dall’ordinanza presidenziale. Correttamente, pertanto, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, essendo il riferimento all’art. 710 c.p.c., riportato nell’epigrafe del ricorso dello S., frutto di un mero errore materiale.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.

Se rispondente al miglior interesse del minore, la permanenza in Italia del genitore straniero, anche se condannato, va autorizzata

Cass. civ. Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14238
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3358/2017 proposto da:
Y.F., W.P., quali genitori dei minori L., F. e E., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,rappresentati e difesi dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso in via principale per il rigetto, in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Migliaccio Luigi che ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto n. 225/2016 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Y.F. e W.P., cittadini cinesi, avverso la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli che aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse dei tre figli minori ( Y.F., L. e E.) ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3.
A sostegno del rigetto la Corte territoriale ha affermato:
– ilD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, tutela il minore straniero che versi in una situazione di eccezionale e contingente grave pericolo per il suo sviluppo psico-fisico, e non ha la finalità di garantire, in ogni caso, il diritto del medesimo di crescere ed essere educato nella propria famiglia, né di salvaguardare la sua situazione di integrazione nel tessuto sociale dove vive;
– il diritto del minore a vivere nella propria famiglia non può prevalere sull’interesse dello Stato alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini, nel caso in cui colui che richieda il permesso di soggiorno abbia commesso reati tali da far presumere la sua pericolosità sociale. Nella specie risulta che Y.F. e W.P. sono attualmente imputati e hanno riportato condanne irrevocabili per reati relativi alla tutela del diritto d’autore, ricettazione e contraffazione, fatti che comportano la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio. Ciò fa presumere che l’istanza da essi formulata ex art. 31 cit. sia del tutto strumentale;
– i minori sono tutti nati in Italia e sono ben inseriti nel contesto scolastico ed amicale, ma la previsione che essi potrebbero subire un danno psicologico in conseguenza dell’allontanamento dei genitori non costituisce ragione sufficiente per consentire l’ulteriore permanenza di quest’ultimi in Italia. Inoltre, anche qualora gli istanti fossero autorizzati a rimanere in Italia, i figli minori sarebbero comunque privati del loro sostegno, in quanto dovrebbero scontare in prigione varie condanne a pene detentive di rilevante durata: correttamente il Tribunale per i minorenni ha ritenuto superflua una consulenza tecnica d’ufficio su di loro.
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione Y.F. e W.P. sulla base di due motivi, accompagnati da memoria exart. 378 c.p.c..
In esito all’adunanza camerale del 12/06/2017, tenutasi presso la Sesta sezione civile, la trattazione del presente ricorso è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19921/2017, alla pubblica udienza della Prima sezione civile.
Con il primo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, l’interpretazione fortemente restrittiva data dalla Corte d’appello all’espressione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con la ratio stessa dell’istituto in questione, che pone al centro l’interesse del minore. Il decreto impugnato risulta motivato esclusivamente sulle condanne penali riportate dai ricorrenti.
Con il secondo motivo viene censurato, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., n. 5, il mancato svolgimento di un giudizio prognostico sulle prospettive di danno grave per i minori, nati e cresciuti in Italia e qui ben radicati, nell’ipotesi di allontanamento di uno o entrambi i genitori.
Il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato.
IlD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute.
La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). Il giudice del merito, in altri termini, è chiamato ad accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01), avendo la parte, dal canto suo, l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601).
L’art. 31 cit. delinea, pertanto, due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l’assistenza e la cura del proprio familiare in Italia; dall’altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall’unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri” (Cass. n. 21799/2010). Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che, infatti, costituisce l’oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione in esame, come risulta dalla sua rubrica (“Disposizioni a favore dei minori”) e, ancor più significativamente, dall’essere la valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi” rimessa all’apprezzamento del Tribunale per i minorenni. Ne deriva che l’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo-psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
La temporaneità dell’autorizzazione non esclude che essa possa essere prorogata ove, al termine del periodo previsto, permanga la sua ragione giustificativa (i “gravi motivi”), né che possa essere revocata prima della scadenza “quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio”, essendo la condizione psicofisica del minore, invero, una situazione naturalmente suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201). La norma in esame prevede altresì due ulteriori fattispecie di revoca dell’autorizzazione, dovute ad attività del familiare incompatibili “con le esigenze del minore” o “con la permanenza in Italia”. Si tratta di ipotesi che, all’evidenza, sono distinte sia quanto al loro presupposto fattuale, sia quanto alla loro ratio. La prima ipotesi si spiega già in ragione della natura dell’autorizzazione, perché l’ingresso o la permanenza dell’istante, concessi in deroga all’ordinario regime giuridico disciplinante l’immigrazione, si giustifica se ed in quanto egli svolga la propria funzione familiare a beneficio del minore e del suo sviluppo psico-fisico, venendosi altrimenti a contraddire lo scopo stesso della disposizione in oggetto (Cass. 21799/2010, par. 8). Ne consegue che comportamenti dell’adulto richiedente incompatibili con le esigenze del minore condurranno il Tribunale a negare il rilascio dell’autorizzazione (o a revocarla in caso di condotte sopravvenute), essendo una valutazione necessariamente implicita in quella concernente la sussistenza dei “gravi motivi” e non scindibile da essa.
Nondimeno, l’art. 31 introduce un parametro esterno a quello che, come detto, costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto conferisce rilievo ostativo ad attività del familiare incompatibili con la sua permanenza nel territorio nazionale, sia nel caso in cui siffatte attività siano sopravvenute sia, a fortiori, nel caso in cui vengano riscontrate dal giudice già al momento del primo rilascio. L’accertamento dell'”incompatibilità” della condotta dell’istante impone pertanto un giudizio di bilanciamento tra la protezione del benessere psico-fisico del minore (incluso il suo diritto al mantenimento dell’unità familiare), al cui scopo la presenza dell’adulto in Italia è finalizzata, e la tutela dell’ordine pubblico, da svolgersi alla stregua dei parametri dettati dalle norme interne e internazionali e precisati dalla giurisprudenza nazionale ed Europea, tenuto conto che la garanzia del superiore interesse del minore costituisce in questa sede il criterio interpretativo principale. A tal proposito viene in rilievo, in primo luogo, ilD.Lgs. n. 286 del 1998,art.28, comma 3, in base a cui “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo”, nonché laL. n. 184 del 1983,art.1, che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, e l’art. 337ter c.c., che riconosce al figlio minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”. Tra i documenti internazionali di maggior importanza vi è la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino, resa esecutiva dall’Italia con laL. n. 176 del 1991, il cui art. 3 afferma la necessità della considerazione in via preminente dell’interesse superiore del fanciullo in tutti i procedimenti che lo riguardano. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000) prevede un catalogo di diritti, assai ampio e specificatamente determinato, che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitori-figli), la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessaria per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24) (Cass. n. 4197/2018). La Corte Europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione (“diritto al rispetto della vita privata e familiare”), ha enucleato una serie di parametri da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità dell’ingerenza statuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero (pronunce Boultif v. Switzerland, 02.11.2001, e Uner v. The Netherlands, 18.10.2006), da cui discende che l’accertamento della pericolosità sociale – secondo quanto statuito da questa Corte anche in relazione al sindacato sulla legittimità dei provvedimenti espulsivi e sul diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari – dovrà essere svolto in concreto e non in astratto, attraverso un esame della condotta e della situazione complessiva dell’istante (Cass. 18482/2011). A questa preventiva valutazione, attinente alla condizione dell’adulto istante, segue il giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale all’allontanamento (o al diniego di ingresso) di cittadini stranieri socialmente pericolosi e il diritto del minore così come declinato dal citato articolo. Siffatto giudizio deve essere effettuato alla stregua dei criteri indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, tra cui vi sono il miglior interesse e il benessere del figlio minore (“the best interests and well-being of the children, in particular the seriousness of the difficulties which any children of the applicant are likely to encounter in the country to which the applicant is to be expelled”), al fine di verificare se il rigetto dell’istanza, rappresentando un’interferenza nella vita familiare del richiedente, costituisca una misura necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo fine perseguito (CEDU, Uner v. The Netherlands, cit., par. 57-58), tenuto conto che il carattere fortemente derogatorio della norma in esame comporta che l’interesse del minore – benché non possa considerarsi in senso assoluto sempre gerarchicamente prevalente – si trovi in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare in ogni singolo caso quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole.
Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati.
In primo luogo, nel premettere che l’art. 31 tutela situazioni di contingente ed eccezionale grave pericolo per lo sviluppo psico-fisico del minore, il giudice a quo invoca un orientamento di questa Corte che la più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 21799/2010 ha inteso superare, perché il requisito dell'”eccezionalità”, oltre a travalicare la lettera della legge, è contrario all’interpretazione della disposizione letta alle luce delle norme costituzionali e internazionali rilevanti.
In secondo luogo, la valutazione svolta dalla Corte territoriale risulta incentrata pressoché esclusivamente sulla posizione e sulla condotta dei genitori, ritenuti socialmente pericolosi in ragione delle condanne penali riportate (violazione delle norme in materia di diritto d’autore, contraffazione, ricettazione, etc…), da cui si evincerebbe che l’istanza dagli stessi formulata è meramente strumentale. Tale giudizio, tuttavia, non viene svolto in concreto ma risulta esclusivamente incentrato su una presunzione di pericolosità discendente dal disposto normativo delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.4, comma 3, – che considera ostative all’ingresso nel territorio nazionale le condanne per i reati relativi alla tutela del diritto d’autore e quelli di cuiall’art. 473 c.p.(“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, e disegni”) eart. 474 c.p.(“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) – disposizione cui l’art. 31, comma 3, cit., consente di derogare alla ricorrenza dei “gravi motivi”, stabilendo, invero, che l’autorizzazione possa concedersi “anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. Inoltre, la pronuncia mostra di non tenere in debita considerazione quello che costituisce il principale oggetto del giudizio ex art. 31 cit., ovvero il possibile pregiudizio psico-fisico che verrebbe arrecato ai tre figli minori in conseguenza dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dal contesto di vita attuale. Infatti, da un lato viene dato atto che i figli, nati e cresciuti in Italia, sono ben inseriti nel contesto scolastico e amicale; dall’altro, viene escluso in astratto che la previsione che essi subiscano un danno psicologico a seguito dell’espulsione dei signori F. costituisca ragione sufficiente per rilasciare l’autorizzazione ex art. 31, sulla base di un’interpretazione che, richiamando la necessità che vengano dedotte situazioni di carattere “eccezionale”, trascura la giurisprudenza di questa Corte e la ratio dell’istituto in esame, mirante a una tutela globale del minore, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica, a prescindere dall’eccezionalità o meno della situazione dedotta in giudizio (Cass. n. 24476/2015, rv. 638154-01). Al contrario, proprio l’accertato radicamento dei minori nel territorio nazionale avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a valutare con attenzione il possibile pregiudizio psico-fisico discendente dal diniego del provvedimento autorizzatorio, non potendosi, d’altra parte, conferire rilievo alla possibilità che i tre figli possano espatriare con i genitori, trattandosi di un un’opzione non valutabile dal giudice, in virtù del divieto di espulsione dei minori vigente nel nostro ordinamento e del conseguente diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito dei minori di soggiornare in Italia unitamente ai genitori ove ricorrano le condizioni di legge (Cass. n. 1824/2016, par. 3). Parimenti non corretta l’argomentazione secondo cui i figli minori sarebbero in ogni caso privati del sostegno dei loro genitori a causa dello stato di carcerazione in cui essi verrebbe a trovarsi, perché basata su una prognosi apodittica e non concretamente giustificata.
Pertanto, il giudice è chiamato in primo luogo ad accertare, con riferimento esclusivo ai minori, la sussistenza di “gravi motivi” connessi con il loro sviluppo psicofisico, così come intesi dalla costante giurisprudenza di questa Corte a partire dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite n. 21799/2010. Esaurito positivamente tale accertamento, il Tribunale, a fronte del compimento da parte del familiare istante di attività “incompatibili con la sua permanenza in Italia”, potrà negare l’autorizzazione soltanto all’esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il preminente interesse del minore.
Tale giudizio di bilanciamento non è stato svolto dalla Corte territoriale, che, al contrario, attraverso un’inversione giuridicamente erronea, ha negato l’autorizzazione richiesta deducendone l’immeritevolezza dai precedenti penali degli odierni ricorrenti ma trascurando l’interesse dei minori, assegnandovi carattere residuale anziché considerazione primaria.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero,D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria”.
Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2018.

L’ex convivente potrà proporre azione di arricchimento nei confronti dell’altro qualora il conferimento non sia supportato da una giusta causa (contratto, atto di liberalità o adempimento di obbligazione naturale)

Cass. civ. Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5644/2016 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, V. SENECA 73, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORRICONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CORRA’ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA GASPAROTTO, ALESSANDRO PESAVENTO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Svolgimento del processo
1.Nel 2003 D.M. conveniva in giudizio il proprio ex partner, M.S., chiedendo accertarsi la cessazione della famiglia di fatto costituita con il M. fino all’agosto 2001, accertarsi la consistenza del patrimonio comune a quella data, conseguente agli apporti in denaro e in lavoro di entrambi i conviventi, e disporsi la divisione di esso in parti uguali, con l’attribuzione in proprio favore del controvalore in denaro; in subordine chiedeva accertarsi l’ingiustificato arricchimento del suo ex convivente, con la condanna del medesimo alla restituzione degli importi ricevuti.
Rappresentava che era intercorsa tra i due una relazione iniziata fin dal 1987, e che si era instaurata una convivenza di fatto dal 1997 fino al 2001; che entrambi i partners avevano contribuito, prima dell’instaurazione della convivenza, in denaro e con il contributo lavorativo personale, alla costruzione di una casa di abitazione eretta tra il 1995 e 1997 su un terreno di esclusiva proprietà del M., che pertanto era divenuta proprietà esclusiva di questi; che il M., allo scioglimento della convivenza, aveva trattenuto per sé tutti gli arredi della casa, acquistati insieme o dall’uno o l’altro dei partners durante la convivenza, i risparmi versati da entrambi su un conto cointestato, un motoscooter; che l’attrice aveva personalmente sostenuto anche spese per l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione della casa; che aveva personalmente lavorato alla costruzione della casa; che la convivenza nel periodo tra il 1997 e il 2001 si era svolta secondo paritetica cooperazione economica nel rispetto della quale i conviventi, entrambi lavoratori subordinati, versavano i loro stipendi nel conto corrente cointestato.
Si costituiva in giudizio M.S., rappresentando che il terreno su cui sorgeva la casa era di sua esclusiva proprietà, e che di conseguenza aveva acquistato la proprietà della casa, e che le contribuzioni al menage familiare della D., in denaro o in lavoro, erano state effettuate a titolo gratuito, ed erano irripetibili, in quanto prestate in adempimento di un dovere morale e che pertanto nulla le doveva.
2. Il Tribunale, con sentenza n. 1787/2007, rigettava tutte le domande dell’attrice (dichiarando inammissibile in quanto tardiva la domanda exart. 936 c.c., formulata solo con la memoria exart. 183 c.p.c., con la quale la D. chiedeva la restituzione delle utilità prestate per la costruzione della casa acquisita in proprietà esclusiva al – marito in quanto proprietario del terreno, in riferimentoall’art. 936 c.c., comma 2).
3. D.M. proponeva appello per la riforma della sentenza impugnata. M.S. resisteva al gravame. La Corte d’appello, pur condividendo la ricostruzione del primo giudice nel senso della tardività della domanda exart. 936 c.c., formulata dalla D. solo in sede di memoria contenente la precisazione delle domande introduttive, ammetteva una parte delle prove orali richieste dall’appellante, e accoglieva la domanda di arricchimento senza causa con riguardo al contributo di D.M. alla costruzione dell’abitazione; escludeva la sussistenza di una obbligazione naturale e l’irripetibilità delle prestazioni, dal momento che esse erano andate a totale vantaggio di uno due partner) in mancanza di un rapporto che la giustificasse (la D. e il M., all’epoca dei fatti, non erano né sposati né conviventi); riconosceva alla D. una somma equitativamente determinata per il lavoro prestato nella costruzione della casa; accoglieva la domanda di divisione dei beni residui al momento della cessazione della convivenza.
In particolare, la corte d’appello richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell’ambito di una famiglia di fatto, le reciproche dazioni in denaro o in lavoro che vanno a vantaggio del complessivo menage familiare trovano il loro fondamento in una obbligazione naturale, ovvero sono erogate nella convinzione, esistente in capo ai partners, di adempiere ad una obbligazione fondata su doveri morali o sociali (e quindi non sono di norma ripetibili), purché esse si mantengano nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza, parametrati alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti (posizione espressa da Cass. n. 11330 del 2009; Cass. n. 3713 del 2003).
Tuttavia, escludeva che i conferimenti connessi alla realizzazione della casa fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali perché: a) i due all’epoca erano fidanzati ma non conviventi e quindi non formavano ancora una famiglia di fatto pertanto non sussisteva alcuna obbligazione naturale in capo alla D. che giustificasse la non ripetibilità di quei conferimenti; b) si trattava di dazioni consistenti, che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. Quindi, condannava il M. alla restituzione di tutti i conferimenti in denaro per i quali riteneva raggiunta la prova. Accoglieva anche, e liquidava in via equitativa, la domanda della D. a vedersi riconoscere una somma a titolo di indennità per le ore di lavoro prestate negli anni, il sabato e la domenica, nel suo tempo libero, per la costruzione della casa, in accoglimento dell’azione di indebito arricchimento. Per quanto concerne poi le somme residuate sul conto corrente cointestato, la corte chiariva l’estraneità di esse alla problematica delle obbligazioni naturali, e le riconduceva allo scioglimento di una comunione ordinaria; di conseguenza, ne attribuiva l’importo a ciascuno al 50% (con obbligo del M. di corrispondere gli importi prelevati o che non aveva accettato di suddividere con la sua ex compagna).
4. Dopo il deposito della sentenza di appello, in data 09.06.2015, M.S. decedeva senza lasciare testamento; C.O., che il M. aveva sposato dopo il termine della sua relazione con la D., accettava l’eredità con beneficio di inventario.
La C. propone ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di D.M. per la cassazione della sentenza n. 94/2015, depositata dalla Corte d’appello di Venezia il 20.01.2015. Notifica il ricorso anche agli altri eredi del M..
D.M. resiste con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va detto che sussiste la legittimazione processuale in capo all’attuale ricorrente, sig. C.O., che non era parte dell’originario giudizio e propone il ricorso quale moglie, ed erede legittima, del defunto M.S. (trattandosi di verifica attinente alla regolare costituzione delle parti essa deve essere effettuata d’ufficio).
In tema di impugnazione per cassazione, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria “legitimatio ad causam”, e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, avendo l’impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La documentazione prodotta dalla C. è idonea a documentare la sua legittimazione: la ricorrente ha prodotto infatti sia il certificato di morte del M., che il certificato di matrimonio, che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, dalla quale risulta che il M. è morto intestato.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nondimeno, esso è infondato.
Va premesso che la controversia in esame sottopone all’attenzione della Corte alcune questioni, sempre più ricorrenti nella pratica ma non del tutto risolte sul piano normativo né frequentemente esaminate in sede di legittimità, connesse alla cessazione di una relazione affettiva, alla individuazione dei principi da applicare per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex partners e alla divisione del patrimonio comune.
Per la miglior comprensione della fattispecie e delle domande delle parti, nonché delle questioni che in relazione ad esse residuano in questa sede, va puntualizzato che nel caso di specie, la relazione sentimentale si è protratta per un lungo periodo di tempo, nell’arco del quale, per circa dieci anni i due partners hanno vissuto separatamente (il loro legame viene definito dalla sentenza in termini di fidanzamento) contribuendo con il denaro e il lavoro di entrambi alla costruzione di una casa comune. A questo primo periodo ha fatto seguito un secondo periodo di convivenza nella casa stessa, durato quattro anni, al termine del quale la relazione si è conclusa.
Nel caso in esame, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 2042 c.c., laddove la sentenza impugnata considera proponibile l’azione di indebito arricchimento previstadall’art. 2041 c.c., nonostante fosse esperibile – e non esaminata perché proposta tardivamente – l’azione previstadall’art. 936 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello non abbia correttamente interpretato e applicato alla fattispecie la norma citata perché ha condannato M.S. a indennizzare, ai sensidell’art. 2041 c.c., D.M. per il valore dei materiali e il prezzo della manodopera impiegati nella costruzione della casa senza considerare che tale domanda, trattandosi pacificamente di casa di abitazione costruita su terreno di proprietà del M., doveva essere formulata dall’attrice ai sensidell’art. 936 c.c., con conseguente improponibilità dell’azione sussidiaria regolatadall’art. 2041 c.c..
Il motivo è infondato, perché la situazione in esame non è riconducibile alle fattispecie tutelatedall’art. 936 c.c.: l’art. 936, disciplina la particolare eventualità in cui un terzo che non vi sia in alcun modo legittimato né autorizzato, realizzi un’opera su un fondo altrui e detta una disciplina differente per le due diverse ipotesi, quella in cui il proprietario voglia trattenere le opere eseguite sul suo fondo senza autorizzazione (dettando dei criteri di indennizzo per il terzo) e quella in cui invece vuole che siano asportate. Nel caso in esame non è mai stato messo in discussione che la D. non si è intromessa nella costruzione facendo realizzare arbitrariamente opere non autorizzate, piuttosto la stessa ha contribuito con il proprio lavoro, le proprie scelte ed anche economicamente, con ripetuti contributi patrimoniali, alla realizzazione delle opere autorizzate dal proprietario (e scelte, in origine, di comune accordo, perché la costruzione doveva costituire l’abitazione della coppia), per cui correttamente la fattispecie è stata inquadrata nell’ambito dell’azione generale di arricchimento senza causa e la domanda è stata accolta una volta esclusa l’esistenza di una obbligazione naturale (che avrebbe reso irripetibile la dazione in denaro).
Peraltro, come osservato dalla controricorrente, la mancanza del presupposto della residualità, nel caso di specie, dell’azione di ingiustificato arricchimento, non sembra sia questione già in precedenza introdotta dalla parte ricorrente, non risultando affrontata dalla sentenza d’appello (né denunciata in termini di omessa pronuncia). Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., laddove la sentenza impugnata non ha considerato che la volontarietà della prestazione esclude l’ingiustificato arricchimento (in relazione alle domande volte all’indennizzo del lavoro svolto ed al recupero del denaro investito nella costruzione della casa).
Sostiene che la Corte d’appello abbia errato nell’interpretarel’art. 2041 c.c., laddove ha ritenuto che il fidanzamento in assenza di convivenza more uxorio non sia giusta causa di arricchimento nonostante la pacifica volontarietà del trasferimento di utilità economiche. Osserva che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la semplice volontà dell’impoverito di effettuare la dazione integri giusta causa dello spostamento patrimoniale, e quindi impedimento al riconoscimento del diritto all’indennizzo; e che tale principio sia stato applicato soprattutto a fattispecie di arricchimento determinate da affectionis vel benevolentiae causa in quanto indubbiamente connotate dalla volontà della parte che si assume danneggiata.
Il motivo è infondato.
Si tratta di questioni non infrequenti, anche se non idoneamente disciplinate, che concernono le conseguenze economiche dello scioglimento della famiglia di fatto, o comunque dei principi applicabili allorché cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza.
I principi da applicare sono stati compiutamente espressi da Cass. n. 11330 del 2009, che da un lato ricostruisce sistematicamente tutte le ipotesi in cui non si possa legittimamente richiamare la mancanza di causa del conferimento, a fondamento dell’azione di arricchimento, dall’altro fa applicazione degli indicati principi proprio in relazione ad un disciolto rapporto di convivenza more uxorio: “l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
Riprendendo i principi sopra citati, deve puntualizzarsi che all’interno dell’azione di indebito arricchimento, la volontarietà del conferimento è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto (o come anche si usa dire, nella misura in cui) essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza.
Nel nostro caso, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, è stato senz’altro volontario da parte della D. (ed effettuato peraltro quando essa ancora non era convivente col M., ma proprio in vista della instaurazione della futura convivenza).Esso però non è stato effettuato dalla donna in favore esclusivo del partner, per aiutarlo a costruire la sua casa, bensì è stato effettuato dalla donna in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all’interno del loro rapporto, per consentire ad entrambi di coabitare in una casa che avevano progettato e costruito anche materialmente insieme, nell’ambito e per la realizzazione di un progetto comune. In ragione della proprietà esclusiva del terreno e dell’operatività del principio dell’accessione, quel conferimento è andato di fatto ad integrare un bene che è entrato, per le regole che disciplinano i modi di acquisto della proprietà, nella proprietà esclusiva dell’ex partner. Ciò non fa venir meno il fatto che la volontarietà del conferimento fosse indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene e non costituisse né una donazione né una attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato. Nel momento in cui lo stesso progetto dell’esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.
Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner e pertanto non sono sottratti alla operatività del principio della ripetizione di indebito.
Neppure è idoneo, al fine di escludere l’applicabilità della disciplinadell’art. 2041 c.c., il richiamo al principio delle obbligazioni naturali.
Premesso quanto sopra in relazione alla applicabilità della disciplina sull’ingiustificato arricchimento qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all’applicabilità delle norme sull’ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali, o se nel caso di specie le somme (e le prestazioni lavorative) erogate non fossero ripetibili perché effettuate in adempimento di una obbligazione naturale.
La sentenza impugnata, come sopra sinteticamente indicato, esamina il problema e lo risolve escludendo che i conferimenti connessi alla realizzazione della casa fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali sulla base di due ordini di considerazioni: perché i due all’epoca erano solo fidanzati ma non ancora conviventi e quindi non formavano ancora una famiglia di fatto – pertanto non sussisteva alcuna obbligazione naturale in capo alla D. che giustificasse la non ripetibilità di quei conferimenti; perché si trattava di esborsi consistenti, che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. La motivazione giunge alla corretta conclusione di escludere che tali spontanee prestazioni siano irripetibili perché riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali: si tratta di prestazioni esulanti dall’adempimento di obbligazioni inerenti al rapporto di convivenza.
In più, e questo profilo è ben colto dalla sentenza impugnata, i conferimenti in denaro e in lavoro per la costruzione della casa comune non sarebbero in ogni caso riconducibili alle obbligazioni naturali perché è stato accertato in fatto, dalla corte d’appello, che essi fossero ben superiori al normale tenore di vita della D., operaia, proprio perché finalizzati non ad una liberalità e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia (i conferimenti effettuati si collocherebbero quindi comunque al di sopra della soglia che il giudice di merito deve individuare nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, richiamati da ultimo da Cass. n. 1266 del 2016). Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ritiene indimostrato l’accordo divisorio (in base alla contribuzione effettiva) del conto cointestato, dedotto da una parte, nonostante l’altra non l’avesse mai contestato (il motivo è relativo quindi all’accoglimento della domanda di restituzione del 50% delle somme esistenti sul conto corrente comune). Sostiene che, a fronte della mancata contestazione da parte della D. dell’esistenza di un preventivo accordo di divisione delle somme relative al conto cointestato, al quale le pani avrebbero dato spontanea attuazione, dedotto dal M., la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare la domanda di (ulteriore) divisione delle somme che erano residuate sul conto nel momento della cessazione della convivenza.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 1101 e 1114 c.c., laddove la sentenza impugnata assegna, in sede di divisione, a ciascun comunista metà dei beni in comunione nonostante la parte attrice avesse riconosciuto di aver conferito in comunione beni in misura inferiore alla metà.
Sostiene che, poiché il M. versava mensilmente sul c/c l’importo di 2.400.000 Lire, mentre la D. versava 1.600.000, il primo conferiva in comunione denaro nella misura del 60%, mentre la seconda del 40%, e che pertanto nel rispetto di tale proporzione tra i due dovesse essere eventualmente diviso il residuo.
Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono in discussione sotto differenti profili la decisione sul punto in cui ha disposto l’attribuzione alla ex convivente del 50 % delle somme esistenti sul conto cointestato.
Essi sono entrambi inammissibili.
Il terzo motivo è inammissibile in primo luogo perché è volto ad introdurre una questione nuova, in quanto nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione di un precedente accordo volto alla spartizione del denaro e dei titoli sui conti cointestati, a seguito del quale la D. avrebbe rinunciato ad ogni pretesa sul conto cointestato. Inoltre, tende ad una rinnovazione del giudizio in fatto per arrivare ad una diversa ripartizione degli importi depositati sul conto comune.
Anche il quarto motivo è inammissibile.
In caso di conto corrente cointestato tra due conviventi di fatto, si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l’ammontare del deposito in parti uguali, per cui, dal momento dello scioglimento della convivenza ciascuno dei partner ha diritto all’attribuzione del 50% della somme presenti sul conto, se l’altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti (in applicazione ai rapporti tra ex conviventi del principio consolidato sulla presunzione di parità in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente, enunciato da ultimo da Cass. n. 77 del 2018, e prima da Cass. n.4066 del 2009, secondo il quale nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolatidall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensìdall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente).
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra indicato, relativo alle norme sulla comunione e sui rapporti interni tra obbligati solidali per regolare la sorte degli importi residuati sul conto corrente comune al momento dello scioglimento della convivenza, accertando quale fosse l’importo residuo e disponendo che il 50% di esso, che quantifica, debba essere restituito alla D.. Essa ha applicato la presunzione che gli apporti di entrambe le parti fossero equivalenti, e non contiene alcun accertamento sulla misura dei conferimenti di ciascuno, che evidentemente non era stato inserito nel thema decidendum né era stato oggetto di prova: esso costituisce questione nuova, ed in ogni caso non sarebbe possibile procedere ad un nuovo accertamento in fatto sul punto.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2018

Non costituisce pregiudizio per il creditore la donazione indiretta successiva all’atto di disposizione compiuto se, a tale momento, il patrimonio residuo del debitore soddisfaceva le sue ragioni

Cass. civ. sez. VI – 3, 4 aprile 2018, n. 8345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29243/2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA VIRGILI;
– controricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1172/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda exart. 2901 c.c., proposta dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nei confronti di B.P. e del figlio A., in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal primo (mediante il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal secondo);
la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva escluso la ricorrenza dell’eventus damni in quanto, al momento in venne compiuto l’atto revocando, il residuo patrimonio di B.P., costituito anche da un “considerevole patrimonio immobiliare”, era “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca (…) ed era per gran parte vincolato a garanzia dell’esposizione debitoria conseguente all’apertura di credito”;
ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (incorporante la MPS Gestione Crediti Banca), affidandosi ad un unico motivo; ha resistito B.P. con controricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., evidenziando che il pregiudizio rilevante ai fini dell’azione revocatoria ordinaria “non include il mero danno attuale, ma anche il danno potenziale” e che, con la donazione indiretta in favore del figlio, il B. aveva comunque determinato una “scarto di garanzia”, ossia una considerevole riduzione della differenza fra l’esposizione debitoria e le garanzie patrimoniali;
il motivo è infondato giacché:
la Corte ha correttamente verificato la sussistenza dell’eventus damni all’epoca in cui venne compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio, costituente il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 23743/2011, che ha anche precisato come restino invece “assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione”);
rispetto a tale momento, la Corte ha accertato che il residuo patrimonio del B. era – come detto – “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca”, sulla base di dati che non erano “stati specificamente contestati da MPS”, con la conseguenza che non appariva configurabile alcun pregiudizio per il creditore, neppure in termini di maggiore difficoltà di realizzare il proprio credito;
a fronte di tale apprezzamento – riservato al giudice di merito e non censurato sotto il profilo dell’irriducibile anomalia motivazionale – la decisione impugnata risulta dunque conforme a diritto per avere rigettato la domanda in difetto del requisito dell’eventus damni;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

L’art. 570 co. 2 c.p. impone l’obbligo positivo di un effettivo adempimento mediante esborso delle somme dovute a soddisfacimento diretto dei bisogni del minore

Cass. pen. Sez. III, 14 marzo 2018, n. 11565
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., nato il (OMISSIS) – PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi presentati dalle parti ricorrenti.
Udito il difensore presente, Avvocato Luca Pagliaro, al termine del proprio intervento si riporta ai motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 9 ottobre 2014, il Tribunale di Salerno ha assolto l’imputato, per insussistenza dei fatti, dai reati di cui:all’art. 570 c.p., a lui contestato per avere tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia, non incontrandosi con il figlio naturale e omettendo di versare il mantenimento all’ex compagna, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza (capo B dell’imputazione); all’art. 609 bis c.p., a lui contestato per avere palpeggiato la ex compagna nelle parti intime contro sua volontà, tenendola ferma con le braccia (capo C). Lo ha invece condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, per il reato di cuiall’art. 81 c.p., comma 2,artt. 594, 582 e 585 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva aggredito la ex compagna procurandole lesioni personali e insultandola (capo A).
Con sentenza del 25 ottobre 2016, la Corte d’appello di Salerno ha assolto l’imputato dal reato di cuiall’art. 594 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena in diminuzione per i residui reati, e ha confermato, quanto al resto, la sentenza di primo grado; ha altresì rigettato l’appello della parte civile, condannandola al pagamento delle spese del grado di giudizio.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla responsabilità penale, il cui accertamento sarebbe stato basato sulla versione accusatoria della persona offesa. Non si sarebbe considerato che la stanza dove si sarebbero svolti i fatti non avrebbe consentito, per la sua ridotta altezza, che l’imputato colpisse con una sedia la persona offesa, secondo le modalità da quest’ultima descritte. Ella aveva infatti riferito che l’imputato aveva alzato la sedia sulla propria testa, pur in presenza di uno spazio di soli 20 cm tra la testa e il soffitto. Si sostiene, altresì, che la persona offesa sarebbe stata ritenuta non credibile quanto alla violenza sessuale, per la quale vi era stata assoluzione; e si sottolinea, quanto alle lesioni, l’inidoneità dei certificati medici in atti a provare la dinamica del fatto. Quanto al secondo episodio contestato, che consisterebbe nel ferimento al braccio con un coltello, la persona offesa avrebbe riferito di avere presentato una querela, poi ritirata, della quale non vi sarebbe traccia in atti. Non si sarebbe considerato che la stessa aveva l’interesse a mentire sul punto, per dissidi circa la prole, e trattandosi di un soggetto dotato di una personalità tendente alla manipolazione.
2.2. – In secondo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.
Non si sarebbe considerato che l’imputato è un soggetto incensurato, stimato nell’ambiente lavorativo, che si è sottoposto volontariamente all’esame delle parti, essendo stato presente a tutte le udienze. Si ricorda, inoltre, che nel giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti, non può ritenersi valido elemento di giudizio la semplice negazione del fatto da parte dell’imputato.
2.3. – Si impugna, in terzo luogo, la condanna dell’imputato alle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile, sul rilievo che l’appello di quest’ultima avrebbe dovuto essere considerato generico, perché con lo stesso semplicemente si chiedeva la condanna dell’imputato per i fatti per i quali era stato assolto primo grado.
3. – La sentenza è stata impugnata anche dal difensore della parte civile.
3.1. – Si deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza stessa, perché nel suo dispositivo sarebbe stata omessa qualsiasi pronuncia in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione dai reati di cui ai capi B e C dell’imputazione.
3.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale. La motivazione del Tribunale, secondo cui vi erano attriti pregressi tra le parti, sarebbe smentita dai fatti, mentre non si sarebbe considerata la versione accusatoria della persona offesa, la quale aveva riferito la condotta descritta nell’imputazione, a seguito del tentativo dell’imputato di avere un rapporto sessuale con lei. Non si sarebbe considerato, inoltre, che vi è la prova dell’invio, da parte dell’imputato, di un messaggio con il quale egli chiedeva alla vittima di dichiarare falsamente al pronto soccorso di essersi ferita in un incidente stradale, nonché dell’assoluzione pronunciata dal Giudice di pace nei confronti dell’attuale persona offesa, imputata in un procedimento per minacce nei confronti dell’attuale imputato.
3.3. – Si prospettano, poi, vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di maltrattamenti.
Il Tribunale aveva ritenuto che, pur in mancanza di prova della corresponsione di mezzi economici, l’imputato non si fosse disinteressato alla sorte del figlio e avesse assunto un debito in favore della parte civile, stipulando un mutuo a garanzia per l’acquisto di un appartamento. Quanto alla garanzia, lo stesso imputato non avrebbe affermato di avere pagato rate, essendosi limitato ad affermare, senza darne prova, di avere dato una cifra in contanti all’ex compagna il giorno della stipula del contratto.
3.4. – In quarto luogo, si impugna la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, sul rilievo che la stessa sarebbe ingiusta, sia perché scaturente dalle ingiuste assoluzioni dell’imputato, sia perché l’impugnazione di quest’ultimo era stata accolta solo in parte, con rideterminazione della pena in diminuzione.
Motivi della decisione
4. – Il ricorso dell’imputato è inammissibile.
4.1. – Il primo motivo di impugnazione – relativo alla motivazione circa la responsabilità penale – è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. La difesa si limita, infatti, a contestare l’attendibilità della persona offesa, senza puntualmente richiamare gli atti di causa dai quali tale inattendibilità deriverebbe e senza considerare gli elementi di riscontro, sostanzialmente riproducendo censure già esaminate e motivatamente disattese in primo e secondo grado.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la Corte d’appello ha preso in considerazione la prospettazione secondo cui il soffitto della stanza nella quale l’imputato aveva colpito la persona offesa con una sedia era particolarmente basso, e ne ha escluso la rilevanza, evidenziando che la dinamica del fatto descritta dalla persona offesa risulta pienamente compatibile con tale caratteristica del soffitto. Del tutto generiche sono, parimenti, le considerazioni difensive circa l’inidoneità, quali riscontri, dei certificati medici delle lesioni. Quanto, poi, al secondo episodio contestato, consistente nel ferimento al braccio con un coltello, la difesa si limita ad asserire che la persona offesa avrebbe riferito di avere presentato una querela, poi ritirata, della quale non vi sarebbe traccia in atti, senza compiutamente formulare specifiche censure circa l’inattendibilità della stessa. Non sono tali, infatti, le mere affermazioni secondo cui quest’ultima aveva interesse a mentire sul punto, per dissidi circa la prole, ed era un soggetto dotato di una personalità tendente alla manipolazione. Del tutto correttamente, del resto, il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto raggiunta la prova delle lesioni, che trovano riscontro nei rilievi fotografici, negli SMS inviati dall’imputato alla persona offesa, dotati di sostanziale contenuto confessorio, nelle certificazioni mediche in atti; non hanno invece ritenuto provata, per mancanza di riscontri, la violenza sessuale, non essendo sufficientemente specifiche le propalazioni accusatorie della vittima sul punto, in presenza di elementi, quale l’inimicizia con l’imputato, che non consentivano di considerare da sole sufficienti tali propalazioni ai fini della prova della responsabilità.
4.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. La Corte d’appello ha preso in considerazione la prospettazione difensiva secondo cui l’imputato è un soggetto incensurato, stimato nell’ambiente lavorativo, che si è sottoposto volontariamente all’esame delle parti, essendo stato presente a tutte le udienze, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze già formulato in primo grado. Con motivazione pienamente logica incoerente e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, ha altresì evidenziato la mancanza di ulteriori elementi positivi di giudizio, tali da indurre a modificare la già formulata statuizione di equivalenza tra le circostanze.
4.3. – Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la condanna dell’imputato alle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile, limitandosi a rilevare che l’appello di quest’ultima avrebbe dovuto essere considerato generico. La difesa asserisce, sul punto, che con l’atto di appello semplicemente si chiedeva la condanna dell’imputato per i fatti per i quali era stato assolto in primo grado; mentre, dalla semplice lettura dello stesso, emerge che tale richiesta era espressamente collegata all’interesse della parte civile all’ulteriore integrale risarcimento dei danni.
4.4. – Il ricorso dell’imputato, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a normadell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
5. – Il ricorso della parte civile è, invece, parzialmente fondato.
5.1. – Il primo motivo – con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata, perché nel suo dispositivo sarebbe stata omessa qualsiasi pronuncia in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione dai reati di cui ai capi B e C dell’imputazione – è infondato. Il dispositivo della sentenza, pur recando effettivamente un esplicito riferimento al rigetto dei motivi di appello relativi all’assoluzione per i reati di cui sopra, contiene statuizioni dalle quali tale rigetto si desume in modo univoco. La Corte d’appello, infatti, conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado, evidentemente limitate al solo capo per il quale vi è stata condanna; inoltre condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio; pagamento il cui presupposto è la soccombenza totale della parte, ai sensidell’art. 592 c.p.p., commi 1 e 4.
5.2. – Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza, con si lamentano vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale. La valutazione del Tribunale, correttamente confermata dalla Corte d’appello, si basa – come visto – sulla considerazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, le quali non sono ritenute di per sé sufficienti ai fini della responsabilità penale. Quanto al capo A le stesse sono, però, ampiamente suffragate da altri elementi di prova (vedi sopra sub 4.1.); quanto al capo C, invece, risultano prive di riscontro, con la conseguenza che non risulta superato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
5.3. E’ parzialmente fondato il terzo motivo, relativo all’assoluzione dell’imputato da due fattispecie di reato di cuiall’art. 570 c.p.(capo B dell’imputazione). Si contesta all’imputato di avere tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia, non incontrandosi con il figlio naturale e omettendo di versare il mantenimento all’ex compagna, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza.
Quanto alla prima delle due condotte – che secondo l’imputazione rientra nell’ambito di applicazione del primo comma dell’articolo richiamato – deve rilevarsi che le sentenze di primo e secondo grado e la stessa prospettazione della parte civile evidenziano che l’imputato aveva rapporti con il figlio minore, perché lo vedeva con regolarità presso la casa della ex convivente, dove si tratteneva a dormire anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
Ne deriva la manifesta insussistenza del reato contestato.
Quanto alla seconda condotta, deve rilevarsi che la stessa è riconducibile all’ambito di applicazionedell’art. 570 c.p., comma 2, 2), limitatamente alla posizione del figlio minore dell’imputato.
Infatti, per quanto qui rileva, la disposizione in parola sanziona “chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche in assenza di una disposizione civilistica che imponga la corresponsione di un assegno, laddove si riscontri una situazione concreta di bisogno rispetto ai figli, in virtù di un obbligo morale che è il vero oggetto della disciplina dell’art. 570 (Sez. 6, n. 32478 del 05/07/2016). E, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 50075 del 04/10/2016).
Inoltre, l’eventuale capacità economica dell’altro coniuge non esclude la responsabilità del soggetto che non adempie agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori d’età (Sez. 6, n. 48604, del 27/09/2017).
Tornando al caso in esame, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha ritenuto contraddittorio il racconto della persona offesa con riferimento al disinteresse mostrato dell’imputato per il mantenimento del figlio minore; disinteresse che non si concilierebbe con la sottoscrizione del contratto di mutuo a garanzia per l’acquisto di un appartamento, a favore della ex convivente.
È peraltro vero che, quanto alla garanzia fideiussoria prestata, lo stesso imputato non ha affermato di avere pagato rate, essendosi limitato ad asserire, senza darne prova, di avere dato una cifra in contanti all’ex compagna il giorno della stipula del contratto. Per quanto emerge dalla stessa ricostruzione della Corte d’appello, dunque, non vi è sufficiente prova del fatto che l’imputato abbia fornito mezzi di sussistenza al figlio, perché tale non è la semplice stipula di una fideiussione, dalla quale non deriva in concreto alcun esborso di denaro, a meno che non vi sia l’escussione del fideiussore da parte del creditore; ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Deve infatti affermarsi il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazionedell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), non vale ad escludere la mancanza di mezzi di sussistenza per i discendenti di età minore, la semplice prestazione, da parte del genitore, di garanzie patrimoniali per debiti contratti nel loro interesse, cui non segua un effettivo esborso. L’obbligo la cui violazione è sanzionata dalla norma deve intendersi, infatti, come un obbligo positivo di concreta garanzia dei mezzi di sussistenza, da adempiersi con la dazione di denaro o attraverso il soddisfacimento diretto dei bisogni del minore destinatario”.
5.4. – Come visto, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), ai soli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale deve essere rimesso anche il regolamento delle spese. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento del quarto, riferito alla condanna della parte civile al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, perché, ai fini di tale condanna, risulta pregiudiziale la valutazione circa la fondatezza del motivo di appello relativo al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2); valutazione che, seppure ai soli fini civili, è stata rimessa al giudice di rinvio.
Il ricorso della parte civile deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato C.V. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), ai soli effetti civili, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale rimette il regolamento delle spese. Rigetta nel resto il ricorso della parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.