Adozione per i minori se i genitori mostrano poco interesse

Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord., 6 giugno 2022, n. 18071 – Pres. Rel. Giacinto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. …/2020 proposto da:
S.S., rappresentato e difeso dall’avv…., giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
SA.ST., s.s.s. E S.I., rappresentati e difesi dall’avv…., nella qualità di curatore speciale dei minori,
giusto decreto di nomina del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila del 10.05.2018, elettivamente
domiciliati presso il suo studio in L’Aquila, Via…;
– controricorrenti –
e contro
i coniugi affidatari dei minori Sa.St., s.s.s. e S.I., rappresentati e difesi dall’avv. …giusta procura in
calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del suddetto difensore
all’indirizzo pec: clorinda.dellipaoli.pecordineavvocatilaquila.it;
– controricorrenti –
e contro
B.L.G.I., rappresentata e difesa dall’avv…., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del
suddetto difensore all’indirizzo pec: deberardis.valeria.pec-avvocatiteramo.it;
– intimata –
SINDACO DI (OMISSIS), in qualità di tutore provvisorio dei minori, elettivamente domiciliato preso
il domicilio digitale all’indirizzo pec: (OMISSIS)teramo(OMISSIS);
– intimato –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
L’AQUILA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 15/2020 della Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione civile per i minorenni,
pronunciata nell’ambito del procedimento r.g. …/2019, pubblicata il 10.09.2020 e comunicata via pec
il 10.09.2020;
letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dal ricorrente, con la quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
Il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila con sentenza n. …/2019 del 07.11.2019, depositata il
14.11.2019, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori SA.ST. (nato il (OMISSIS)), s.s.s. (nato il
(OMISSIS)) e S.I. (nata il (OMISSIS)), dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei
sig.ri S.S. B.L.G.I., con divieto di qualsivoglia contatto, anche telefonico, con i figli e confermando
l’affido dei minori al Servizio Sociale del Comune di (OMISSIS) e la nomina del curatore speciale
dell’avv. Simona Fiorenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il S.S. che ha chiesto la revoca dello stato di adottabilità
dei minori e di disporre in suo favore l’affidamento esclusivo dei minori; la B.L.G.I. ha aderito
all’appello, mutuandone le motivazioni. Per i minori si è costituito in giudizio il curatore speciale,
mentre i coniugi affidatari si sono costituiti a mezzo di atto di intervento volontario.
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 15/2020 del 10.09.2020, ha respinto gli appelli e ha
confermato la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.S., affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso SA.ST., s.s.s. E S.I., rappresentati dal curatore speciale avv. Simona
Fiorenza, e i coniugi affidatari dei minori, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dell’avverso
ricorso.
Non hanno spiegato difese la sig.ra B.L.G.I., madre dei minori, e il SINDACO DI (OMISSIS), intimato
quale tutore provvisorio dei minori.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila non ha svolto difese.
Motivi della decisione
che:
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del
1983, art. 15, poichè lo stato di adottabilità è stato dichiarato in assenza dei presupposti
espressamente previsti dalla legge.
Il ricorrente eccepisce in particolare l’assenza di prova nel giudizio di merito della mancanza di
assistenza materiale o morale da parte dei genitori nei confronti dei minori nonchè l’assenza della
dimostrazione della irrecuperabilità della capacità genitoriale.
La censura è inammissibile in quanto è volta a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e
probatorie svolta dalla Corte di Appello e in particolare la valutazione dell’indagine svolta dal c.t.u.
in ordine alla mancanza di assistenza morale e materiale e l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali
da parte del ricorrente. Il predetto apprezzamento è un’attività riservata al giudice del merito, cui
compete la valutazione delle prove, insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato, sulla base delle relazioni svolte dai servizi sociali,
che i diversi progetti di recupero delle capacità genitoriali non sono stati portati a termine da
nessuno dei due genitori e che entrambi hanno mostrato poco interesse circa la possibilità di
incontrare i propri figli, non presentandosi agli appuntamenti sulla base di scuse che la Corte ha
ritenuto “puerili”. In particolare, il ricorrente non si è mai sottoposto regolarmente alle prescritte
valutazioni del SERD, nonostante tale monitoraggio fosse necessario per poter incontrare i figli.
La Corte ha rilevato che “tale comportamento abulico, non collaborativo e privo di progettualità, ha
fatto sì che non siano state colmate, neppure parzialmente, le carenze che i SS avevano individuato
già all’inizio dell’osservazione della famiglia: tant’è che quelle stesse carenze sono state riscontrate
anche dal c.t.u. a luglio del 2019”.
Proprio sulla base della relazione depositata dal c.t.u., la Corte ha rilevato che non era ravvisabile
alcun miglioramento che potesse rendere possibile una positiva previsione circa i tempi necessari ai
genitori per il pieno recupero della genitorialità, stante l’assenza, da parte loro, di un effettivo
affidamento ed una proficua collaborazione con i servizi del territorio. Inoltre, sempre facendo
riferimento a quanto esposto nella relazione del c.t.u., la Corte ha rilevato l’esistenza di un forte
patimento psicologico dei minori causato dai comportamenti dei genitori che giustificava l’urgenza
che i minori venissero accolti in una nuova famiglia.
In considerazione delle citate valutazioni, la Corte di Appello ha rigettato gli appelli proposti con
provvedimento adeguatamente motivato.
Pertanto, il motivo di ricorso in esame è inammissibile, in quanto chiede sostanzialmente a questa
Corte una lettura delle risultanze istruttorie e probatorie diversa da quella già fornita dal giudice di
appello.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e
332 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 29 Cost., degli artt. 30 e 31 Cost.,
nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu.
La suddetta censura è inammissibile in quanto si limita a denunciare in modo generico la violazione
e falsa applicazione di norme senza dedurre in maniera specifica le affermazioni di diritto contenute
nella sentenza impugnata che contrastano con le norme che si ritengono violate.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte: “Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione
dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e
soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente
dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo
alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della
lamentata violazione” (Cass. civ. sez. 1 n. 16700 del 05.08.2020; Cass. civ. sez. 1 n. 24298 del
29.11.2016; Cass. civ. sez. n. 5353 del 08.03.2007).
Nell’esposizione del motivo in esame, la parte ricorrente non confuta le argomentazioni della
sentenza impugnata spiegando in quali termini si possa ravvisare una violazione, ma si limita a
riprodurre genericamente le doglianze formulate. Le censure espresse con il motivo sono, quindi,
prive del carattere della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Il ricorso pertanto va rigettato, in considerazione della natura della controversia che coinvolge diritti
fondamentali delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di pubblicazione o diffusione del presente provvedimento sia omessa
l’indicazione delle generalità e degli altri elementi identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2022