È illegittimo sequestrare all’ex moglie separata l’abitazione coniugale trasferitale dal marito in sede di omologazione della separazione

Cass. pen. Sez. III, 27 dicembre 2018, n. 58327
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.V.O., nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
udito il difensore Avv. Filippo Calabrese.
Svolgimento del processo
1.La sig.ra O.V.O. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 28/11/2017 del Tribunale di Perugia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 21/10/2017 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in esecuzione del quale, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui alD.Lgs. n. 74 del 2000,art.2, ascritto al marito O.A.P., è stato effettuato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, dell’immobile di proprietà della ricorrente. 1.1. Con unico motivo, deducendo l’esclusiva proprietà del bene immobile sequestrato e la possibilità di chiedere il riesame del provvedimento di sequestro comunque eseguito nei confronti del terzo, eccepisce l’erronea applicazionedell’art. 1322 c.c.e segg., eart. 2653 c.c., art. 322 ter c.p.,art. 321 c.p.p..
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato. 3. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nei confronti del marito della ricorrente ma materialmente eseguito su un bene immobile trasferito a quest’ultima in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale del 26/04/2017. 3.1.11 provvedimento era stato impugnato dall’odierna ricorrente e dal di lei marito, ma il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso di quest’ultimo, perché si era dichiarato non proprietario del bene e non era dunque legittimato a impugnare il decreto, ed ha rigettato il ricorso della moglie rilevando l’inopponibilità dell’omologa. 3.2. Tale decisione non fa buon governo del principio secondo il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può certamente riguardare beni di terzi purché la persona sottoposta alle indagini ne abbia la disponibilità. Sicché la legittimazione non è legata solamente alla proprietà formale del bene, ma anche alla sua disponibilità. 3.3.Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni ò da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 7675 del 10/01/2012, Maione, Rv. 252095; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444). 3.4. Il Collegio non intende discostarsi da tale principio, ma si rendono necessarie alcune precisazioni: a) l’insegnamento giurisprudenziale in questione è maturato in casi in cui ricorrente non era il terzo proprietario del bene, bensì la persona sottoposta alle indagini che contestava la legittimità di un provvedimento sol perché privo di indicazioni in ordine a beni successivamente individuati in sede di esecuzione del sequestro; b) tale insegnamento si spiega con il fatto che ai fini della confisca “per equivalente” di cui all’art. 322 ter c.p., il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato; c) nondimeno, la “disponibilità” da parte del reo del bene da confiscare “per equivalente” costituisce anch’essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 322 ter c.p., comma 1, eart. 321 c.p.p., comma 2, la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del giudice; è vero, infatti, che il Giudice non ha l’onere di indicare i beni da sequestrare, ma è suo dovere farlo se gli elementi a disposizione glielo consentono (Sez. 3, n. 7675 del 2012, cit.); ove ciò non accada, il terzo che rivendichi soltanto la titolarità o la disponibilità esclusiva del bene pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro proprio perché operato nei suoi confronti, sicché non può essere privato del diritto di far valere dinanzi al giudice del riesame le proprie ragioni sol perché il bene non è stato indicato nel decreto di sequestro ma è stato individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in “disponibilità” del reo; d) un diverso argomentare porterebbe all’inaccettabile conseguenza di considerare, di fatto, una condizione di legittimità del sequestro alla stregua di una sua modalità esecutiva, con l’ulteriore conseguenza che in tal caso il terzo potrebbe proporre solo incidente di esecuzione e tuttavia assurdamente giovarsi della più ampia possibilità di impugnare l’eventuale provvedimento negativo per tutti i motivi indicatidall’art. 606 c.p.p.; ove, invece, il Giudice indichi nel provvedimento genetico i beni da sequestrare, il terzo potrebbe sì proporre richiesta di riesame del decreto e tuttavia impugnare l’eventuale provvedimento di rigetto solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.).3.5. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo il quale l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso, tuttavia deve essere precisato che, ove l’individuazione dei beni da sequestrare avvenga in sede esecutiva, il terzo che si limiti a rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322, cod. proc. proc. pen. (esplicitamente, in questo senso, Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani, n.m.; e Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso, Rv. 268086). 3.6.Nel caso di specie, il Tribunale esclude che il marito della ricorrente conservi la disponibilità dell’immobile (non altrimenti spiegandosi la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso), né contesta l’immediata efficacia traslativa della proprietà del bene assegnato al coniuge in sede di omologazione della separazione consensuale del 26/04/2017, ma deduce la non opponibilità dell’omologazione perché non trascritta prima del sequestro. 3.7. Sennonché, ai fini dell’applicazione dell’art. 322 ter c.p., (oggi,D.Lgs. n. 74 del 2000,art.12 bis), non rileva la trascrizione dell’atto traslativo prima di quella del decreto di sequestro bensì l’effettivo trasferimento della proprietà quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa anteriore alla emissione stessa del sequestro. Sicché poco importa, ai fini penali, che il decreto di omologazione non sia stato trascritto perché, diversamente da quanto sostiene il Tribunale, tale decreto comporta l’immediato trasferimento del bene a favore della ricorrente che resta terza proprietaria di un bene del quale il marito, persona sottoposta alle indagini, non ha la disponibilità. 3.8. Essendo questa l’unica ratio decidendi il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con conseguente restituzione del bene in favore della ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell’immobile sequestrato alla ricorrente dell’art. 626 c.p.p..Così deciso in Roma, il 18 maggio 2018. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2018

Dopo l’interruzione della relazione l’ex convivente che si allontana e poi vuole rientrare nella casa della ex compagna commette violazione di domicilio

Cass. pen. Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 3998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/01/2017 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto S.R. colpevole del reato di violazione di domicilio aggravato per essersi introdotto, dopo averne divelto la porta d’ingresso, nell’abitazione di A.N., dove si intratteneva contro la espressa volontà della stessa, colpendola con schiaffi e pugno al volto, e, riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, equivalente alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Dichiarava non doversi procedere per le contestate lesioni volontarie per difetto di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento articolando due motivi con i quali deduce inosservanza o erronea applicazionedell’art. 614 c.p., e connesso vizio della motivazione (ai sensidell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E)).
2.1. Assume il ricorrente che, erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto inquadrabile, nella fattispecie astratta del delitto di violazione di domicilio, aggravata, come contestata, la condotta dell’imputato, colpevole di essersi introdotto nell’abitazione della signora A., la quale aveva appena interrotto la relazione sentimentale intercorsa tra i due, rifiutandosi di accoglierlo di nuovo in casa; richiama, all’uopo, la dichiarazione con cui la persona offesa ha accettato il risarcimento dei danni, contenente il riconoscimento della convivenza con esso S., protrattasi dall’agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti. Sicché, proprio in virtù dello stabile rapporto di convivenza esistente da tempo tra i due, sussisteva il diritto del ricorrente a entrare e a intrattenersi nella casa comune, in ragione del potere di fatto sulla cosa proveniente dalla convivenza more uxorio, e alla luce del precedente di questa Corte, espressamente richiamato a sostegno del motivo. Del predetto documento, la Corte di appello di Brescia non aveva tenuto conto, sebbene richiamato nei motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nella parte in cui afferma che il S. era in realtà entrato in casa, non per ritirare i propri effetti personali, ma, con il proposito di aggredire fisicamente la sua compagna, trattandosi di ricostruzione apodittica e non supportata da elementi concreti, laddove, all’evidenza, il S. era intenzionato a rientrare in casa nel convincimento di potere riprendere la relazione.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato, e il secondo è inammissibile.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo riconoscimento di responsabilità per il reato di violazione di domicilio aggravato, a cui la Corte sarebbe pervenuta sul presupposto della insussistenza della relazione more uxorio e, dunque, non avendo ravvisato, in capo al S., il diritto di accedere nell’appartamento adibito, dalla sua compagna, a luogo della loro convivenza.
2.1. Effettivamente, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la dedotta stabile convivenza more uxorio tra il S. e la persona offesa, A.N., considerando che, invece, nel compendio probatorio fossero rinvenibili tracce solo di una relazione sentimentale tra i due; in particolare, la Corte di merito ha richiamato il verbale delle s.i.t. rese dalla A. il 03/06/2016 (in cui la donna si era limitata a riferire della esistenza di una relazione sentimentale) e la querela sporta il 21/04/2015 per una precedente aggressione, in cui la persona offesa aveva definito il S. “il mio compagno”, senza, tuttavia, alcun accenno alla loro convivenza more uxorio; d’altro canto, i giudici di merito hanno valorizzato anche la diversità del luogo di residenza dei due, e ritenuto tali elementi insufficienti a supportare l’assunto difensivo della stabile convivenza presso l’abitazione della A., in località (OMISSIS), teatro dei fatti. Ed è pure vero che, nella sentenza impugnata, non si è tenuto conto che, nella dichiarazione di accettazione del risarcimento del danno, rilasciata dalla A., quest’ultima fa espresso riferimento alla convivenza protrattasi dall’agosto 2014 al 3 giugno 2016, giorno dei fatti.
2.2. Tuttavia, la Corte di Appello, – pur ritenendo la convivenza more uxorio una mera deduzione non supportata da riscontri probatori – ha condotto oltre il ragionamento, a riscontro e confutazione della prospettazione difensiva, prendendo in esame il motivo specifico di appello anche secondo la ricostruzione dei fatti proposta dall’appellante. Ed è giunta alla conclusione, dandone conto con argomentata motivazione, che “la tesi non potrebbe comunque essere accolta, posto che la donna aveva già comunicato nel pomeriggio al S. (a seguito dell’ennesimo comportamento offensivo dello stesso) di non voler proseguire la relazione con lui, il che comportava necessariamente ed evidentemente il venir meno, a partire da quel momento, di qualsiasi diritto che fino ad allora egli (seguendo la tesi difensiva) aveva potuto vantare sulla base della convivenza con la persona che aveva la titolarità dell’abitazione. (…) E’ del tutto evidente, in altre parole, che il diritto del S. di entrare in quell’appartamento, proprio in quanto legato al prospettato rapporto di convivenza con la donna, doveva ritenersi cessato nel momento in cui quest’ultima aveva manifestato la volontà di porre fine alla convivenza”. Ma v’è di più. I giudici del gravame hanno preso in esame anche l’orientamento giurisprudenziale segnalato dal ricorrente ed espresso dalle sezioni civili di questa Corte – e, segnatamente, la sentenza della Sez. 2^, n. 7214 del 21/03/2013 – in cui si afferma che la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita a un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio – per evidenziare l’incoferenza del precedente rispetto alla fattispecie concreta, e sottolineando come, nel caso di specie, il S. non avesse richiesto di potere entrare momentaneamente per ritirare i propri effetti personali, eventualmente presenti in quella abitazione, ma nutrisse il proposito (poi puntualmente attuato) di aggredire fisicamente la ex compagna.
2.3. La Corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento in modo conforme ai principi di diritto e agli orientamenti di questa Corte, atteso che la circostanza che il ricorrente si fosse introdotto nell’abitazione della A. con intenzioni illecite, – accertata dai giudici di merito, con giudizio in fatto non censurabile in questa sede, (risolvendosi la tesi difensiva secondo cui il S. sarebbe stato intenzionato a entrare in casa per riprendere la relazione e, comunque, per ritirare i propri effetti personali, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti che è, tuttavia, inammissibile in questa sede, non emergendo la illogicità manifesta della ricostruzione operata nella sentenza impugnata) – vale a configurare pacificamente la volontà contraria del titolare dello jus escludendi (cfr. Cass. Sez. 5 n. 19546 del 27/03/2013, rv. 256506; Sez. 5 n. 35166 dell’11/07/2005, Minnici ed altro, rv. 232566).
2.4. Non è ridondante soffermarsi brevemente, ai fini del corretto inquadramento della vicenda, sull’esatta definizione dell’oggetto giuridico del reato di violazione di domicilio, nell’ottica già delineata da questa Corte (Sez. 5 n. 47500 del 21/09/2012, rv. 254518; conf. Sez. 5 n. 42806 del 26/05/2014, rv. 260769), secondo cui il bene giuridico protetto dalla previsione di cuiall’art. 614 c.p., deve essere individuato nella libertà della persona colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l’inviolabilità, in conformità al dettato costituzionaledell’art. 14 Cost., comma 1, che, peraltro, riconosce al domicilio le stesse garanzie della libertà personale riconosciutanell’art. 12 Cost., alla cui disciplinal’art. 14 Cost., rinvia per le sole eccezioni consentite al principio della inviolabilità del domicilio. Nell’ambito dei luoghi di privata dimora, espressione della libertà del singolo, assume rilievo centrale, come si evince dalla stessa formulazione della norma in commento, “l’abitazione”, intesa quale luogo adibito legittimamente e liberamente a uso domestico di uno o più persone ovvero il luogo in cui si compie tutto ciò che caratterizza la vita domestica privata (Cass. Sez. 5, 12/11/1974, Schimenti). Quanto al soggetto passivo del delitto di cuiall’art. 614 c.p., esso viene pacificamente individuato nel soggetto titolare del diritto di vietare a terzi l’ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dal citatoart. 614 c.p.comma 1.
2.5. Il tema posto all’attenzione del collegio con il ricorso del S. è se la A. potesse considerarsi legittima titolare dello jus excludendi alios nei confronti del ricorrente, in relazione al luogo in cui quest’ultimo aveva convissuto con lei fino a poche ore prima. Giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla titolarità dello jus excludendi o jus prohibendi, nel caso di comunità di persone conviventi nel medesimo luogo, come nel caso di coabitazione familiare, in cui possono sorgere problemi, non solo ai fini della individuazione del titolare del potere di esclusione, ma anche in ordine alle conseguenze derivanti ai fini della concreta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di violazione di domicilio, ha ad tempo affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia e ospiti) sono titolari dello jus prohibendi, onde il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all’inviolabilità del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza (Cass. Sez. 1, n. 520 del 4/6/1971 – 28/12/1971; Sez. 5 n. 52009 del 25/1/1977 22/4/1977); Cass. 30/06/1972, Sorrentino; Cass. 5.4.1974, Barone, richiamate da Sez. 5 n. 47500/2012). In tale prospettiva, il legittimo esercizio dello jus escludendi, proprio in ragione della definizione del domicilio, quale luogo di privata dimora, dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente l’esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità.
2.6. Alla luce dei predetti approdi, è possibile risolvere la questione posta dal ricorrente, che ritiene, come detto, non configurabile il delitto di violazione di domicilio perché, trattandosi di abitazione dei conviventi more uxorio, la presenza dell’imputato, pure contro la volontà della A., sarebbe stata del tutto legittima. Giova, però, ricordare che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i fatti si svolsero nel seguente modo: la sera del 2 giugno 2016, la A., dopo l’ennesimo litigio, decideva di interrompere la relazione sentimentale intercorsa fino a quel momento con il S., il quale lasciava la casa, salvo, qualche ora dopo, alle 2 del mattino del giorno successivo, a ripresentarsi al cancello della abitazione della donna, suonando insistentemente al citofono per farsi aprire. Non avendo ottenuto risposta, scavalcava il cancello, raggiungeva la porta di ingresso della abitazione, e cominciava nuovamente a suonare insistentemente. La A., avvicinatasi alla porta, senza aprirla, pregava il S. di andare via, ma questi proseguiva nella sua azione violenta fino a scardinare il portoncino di ingresso ed entrava in casa. Qui offendeva, schiaffeggiava e colpiva con un pugno al volto la donna, costringendola a fuggire, dopo averle procurato le lesioni certificate nei referti. Orbene, alla luce dell’orientamento sopra richiamato, che si muove nell’ottica di privilegiare l’effettivo rapporto tra il soggetto e il luogo nel quale si esplica la sua personalità, nel caso di specie, l’allontanamento del S. dal luogo di convivenza, senza mantenere la disponibilità delle chiavi di accesso, a seguito della decisione con la quale la A. aveva messo fine alla loro relazione, ha decretato oggettivamente la fine della convivenza e, con essa, la titolarità dello jus proibendi in capo al S., poichè, a quel punto, l’unica avente diritto all’abitazione stessa e l’unica titolare del diritto di esclusione di terzi, anche nei confronti del suo ex convivente, era la A., con la conseguenza che la condotta del ricorrente integra la violazione di domicilio, essendosi egli introdotto nell’abitazione della sua ex compagna contro la sua chiara ed espressa volontà. La ratio di tale decisione è confortata dalle pronunce che hanno riconosciuto nella moglie legalmente separata e rimasta nella casa coniugale, l’unica titolare del diritto di escludere anche il marito dal domicilio (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 217 del 12/2/1962 – 30/03/1962).
2.7. Essendo, come visto, pienamente conforme alle regulae juris stabilite in materia e ai canoni della logica il ragionamento posto a fondamento del giudizio di merito, che ha ritenuto sussumibile il fatto esaminato nella fattispecie astratta di cuiall’art. 614 c.p., commi 1 e 4, il motivo di ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
3. Va solo ribadito che il motivo relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al proposito che animò il ricorrente quando si introdusse nell’abitazione della A., come si è già accennato in precedenza, è inammissibile, perché tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. Come affermato anche da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. La valutazione della Corte, adeguatamente esplicitata in motivazione, appare coerente con le premesse in fatto, sicché non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità manifesta, atteso che la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, e restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U,sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Deve, infatti, tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2019

Le SSUU precisano la differenza fra ius sepulchri ordinario e ius sepulchri familiare.

Cassazione SSUU 28 Giugno 2018, n. 17122.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento olografo pubblicato nel 1956 P P lasciava alla moglie, X X, l’usufrutto e ai cugini … e P P
fu … la nuda proprietà di tutti i suoi beni. Col medesimo testamento onerava l’una e gli altri di costruire
un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario nel comune di ….
Realizzato il sepolcro e consolidatasi alla morte della X, avvenuta nel 1991, la proprietà piena in favore di
.. P e di … P (figlia di P P fu …), sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e Y Y Y, dall’altro,
alla quale la X aveva a sua volta legato il sepolcro.
Tale controversia sfociava nel 1995 in una causa che B e CP promuovevano innanzi al Tribunale di Bari
affinché fosse accertata, in tesi, la falsità del testamento olografo di X X, e in subordine, l’Inefficacia del
legato di sepolcro ivi disposto in favore della Y Y, perché la testatrice, in quanto soltanto usufruttuaria dei
beni relitti da P P, non avrebbe potuto disporne mortis causa. Il tutto previa eventuale disapplicazione della
delibera n. 561/93 della giunta municipale di Rutigliano che aveva intestato alla Y Y il lotto cimiteriale.
Quest’ultima, dapprima, e gli eredi di lei, dopo, resistevano in giudizio e, per quanto ancora rileva in questa
sede di legittimità, eccepivano il difetto della giurisdizione ordinaria.
Il Tribunale con sentenza n. 414/12 rigettava la domanda nel merito, senza pronunciarsi espressamente
sulla giurisdizione. Gli attori, affermava, non avendo né ereditato il lotto né costruito il sepolcro a loro
spese, non avevano titolo a contestare il testamento della X e il diritto di lei di disporre del sepolcro stesso.
Tale sentenza era ribaltata dalla Corte d’appello di Bari, che in accoglimento del gravame dichiarava in favore
degli eredi P il diritto di superficie sul lotto cimiteriale e quello di proprietà sul sepolcro ivi realizzato.
A base della pronuncia, la circostanza che B P e P P fu B dovevano considerarsi eredi ex re certa del
cugino P P, con la conseguenza che essi avevano ereditato ogni altro diritto di lui, inclusi quelli sul lotto
cimiteriale in concessione e sul sepolcro ivi costruito.
La cassazione di tale sentenza è chiesta da ……eredi di … e, con lui, di Y Y Y, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso ….
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre
2016, dall’art. 1- bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del medesimo
D.L. n. 168/2016), le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo si eccepisce la carenza della giurisdizione ordinaria sub specie di violazione degli
artt. 3, 5 e 21 legge TAR, 7 e 133, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 104/10, in relazione agli artt. 37 e 360, n. 1
c.p.c., 4 e 5 legge n. 2248 del 1865 all. E, 824 c.c. in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 4 c.p.c., 345 e 102
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che la lite avrebbe ad oggetto, nella sostanza, la contestazione della legittimità
della concessione rilasciata dal comune di .. a Y Y Y relativamente al lotto cimiteriale che ospita il sepolcro.
Pertanto, essendo il rapporto concessorio non già un semplice presupposto storico, ma l’oggetto principale
del contendere, la causa rientrerebbe nella giurisdizione – o generale di legittimità o esclusiva – del
giudice amministrativo.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in
qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole
durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione
delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione
intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività
e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in
tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne
l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere
eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima
udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza
di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello
sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato
esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può
rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato
esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte
che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni
che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato
quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza
di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della
pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica
stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (S.U. n.
24883/08 e successive tutte conformi).
Nella specie, la decisione di merito di primo grado implicava di necessità logica l’affermazione della giurisdizione
ordinaria, e con essa la necessità, ad evitare il giudicato, di un appello incidentale condizionato
da parte degli odierni ricorrenti, risultati vittoriosi in primo grado. Appello la cui mancata proposizione ha
dunque prodotto il giudicato interno sulla giurisdizione.
2. – Il secondo motivo denuncia il difetto di legittimazione attiva degli P e la violazione degli artt. 457,
565, 583, 587, 588 e 1362 c.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., nonché l’omesso esame d’un
fatto decisivo e discusso dalle parti.
Quanto alla posizione di CP, figlia di P P fu B cugino del de cuius, la rinuncia di suo padre all’eredità non
la costituiva a sua volta chiamata per rappresentazione. Quanto ad B P, si sostiene, l’istituzione d’erede ex
re certa su beni specificamente indicati (a fortiori ritenendo la disposizione testamentaria come legato),
diversi dal sepolcro, non avrebbe determinato in favore di lui l’acquisto anche di quest’ultimo bene, operando
invece l’accrescimento a vantaggio del coniuge del testatore, X X.
2.1. – La censura non ha fondamento.
2.1.1. – Quanto alla posizione di B P (e dunque dei suoi eredi), va osservato che:
a) la institutio ex re certa è compatibile con l’accrescimento. Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare
che in tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima agli effetti dell’art. 457,
secondo comma, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione
ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti
(cfr. Cass. n. 12158/15). Soluzione, quest’ultima, da condividere e riaffermare anche in considerazione
del conforme avviso della dottrina largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione
dell’istituito ex re certa non è diversa da quella dell’erede pro quota, in favore del quale opera senz’altro la
c.d. forza espansiva della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti (e
non solo quelli ignorati, come invece suppone parte ricorrente);
b) a maggior ragione ciò vale nel caso di specie, in cui più che la forza espansiva della delazione ereditaria
viene in rilievo il fatto che i due cugini furono istituiti eredi con l’onere (condiviso con la moglie del
de cuius) di costruire la cappella; la quale, indipendentemente da chi l’abbia eretta, è divenuta di proprietà
non dell’usufruttuaria generale, ma dell’unico erede (B P, visto che è pacifico in causa che P P fu B rinunciò
all’eredità), quale proprietario del relativo lotto cimiteriale edificabile.
c) l’usufrutto generale è secondo la dottrina dominante un legato e non un’istituzione di erede (contra
Cass. nn. 13310/02 e 2617/05, la quale ultima è puramente adesiva alla prima), e dunque neppure pro
quota avrebbe potuto determinarsi l’accrescimento in favore della X X.
2.1.2. – È ben vero, poi, che in favore di CP, figlia di P P fu B, il quale a sua volta era soltanto cugino del
de cuius, non opera la successione per rappresentazione (art. 468, primo comma, c.c.).
Tuttavia – e in disparte il limitato (ma non per questo inesistente) interesse dei ricorrenti alla richiesta declaratoria
– la legittimazione attiva di lei si fonda su di un’altra circostanza. È decisivo osservare, infatti,
che la sentenza impugnata ha accertato (o meglio dato incontestatamente per presupposto: v. pag. 2) che
secondo la volontà del testatore la tomba avrebbe ospitato, se i cugini l’avessero voluto, l’intera famiglia
P; il che vale a qualificare il sepolcro come di tipo gentilizio, e non già ereditario.
Ne consegue la piana applicabilità della costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale nel sepolcro
ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come
qualsiasi altro diritto, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel
sepolcro gentilizio o familiare – tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio – lo ius sepulchri è
attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del
sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col
fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non
iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità
del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di
sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari
designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della
successione mortis causa (v. nn. 7000/12, 1789/07, 12957/00, 5015/90 e 519/86)
3. – In conclusione il primo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile ed il secondo va respinto.
4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico solidale delle parti ricorrenti.
5. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido fra
loro, in base all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e condanna i ricorrenti,
in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre
spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara
la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.

Fra fratello e sorella gli alimenti sono dovuti nei limiti dello stretto necessario.

Cass. 22 gennaio 2019, n. 1577

Rilevato che:
il sig. Gi. Sa. propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova, in sede di rinvio, lo ha dichiarato tenuto al pagamento, a titolo di alimenti, della somma di Euro 150,00 con decorrenza dalla liquidazione, in corso di causa, del trattamento pensionistico (fermo, per il periodo anteriore, il maggiore, in favore della sorella Pi. Sa.;
la parte intimata resiste con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 438 e 439 cod. civ.: la controparte non verserebbe in stato di bisogno, avendo interrotto volontariamente la propria attività di collaboratrice familiare e percependo le somme di Euro 526 da parte dell’INPS e di Euro 300 a titolo di contributo versatole dal Comune di Casarza Ligure;
con il secondo mezzo la violazione delle norme suddette viene prospettata in relazione alla situazione economica del ricorrente, che percepisce una pensione di importo pressoché analogo agli introiti dell’alimentanda;
la terza censura attiene all’omessa considerazione dell’incremento della posizione della sorella in corso di causa, nel senso che il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 150,00, a decorrere dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, confliggerebbe con l’elisione dello stato di bisogno determinata da tale trattamento;
i motivi suddetti, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati;
nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti, per evidenti ragioni legate all’applicabilità dell’art. 440 cod. civ., occorre tener presente dei mutamenti delle condizioni delle parti verificatesi in corso di causa (Cass., 5 giugno 1967, n. 1231; Cass., 26 luglio 1966, n. 2066);
a tale principio di è correttamente uniformata la Corte territoriale, laddove ha tenuto conto dell’attribuzione alla Sa. di un trattamento pensionistico, nonché della percezione di altre somme, ai fini della determinazione dell’assegno in favore della stessa; ha poi verificato la corte distrettuale,
riducendo quindi l’assegno determinato in prime cure, se la citata sopravvenienza, per la sua entità, ponesse la ricorrente in grado di provvedere – come statuito da questa Corte con la decisione che disponeva il giudizio di rinvio -alle proprie esigenze primarie, atteso che, trattandosi di fratelli, la corresponsione degli alimenti deve essere limitata allo “stretto necessario”;
tale accertamento è stato correttamente effettuato, con motivazione congrua, dalla corte distrettuale, la quale ha tenuto conto sia dei principi enunciati nella sentenza che aveva disposto il giudizio di rinvio, sia, compiendo una valutazione complessiva ed accurata, dei bisogni dell’alimentanda, con particolare riferimento all’indisponibilità di un alloggio e della correlata esigenza di sopportare l’onere del pagamento di un canone di locazione;
risulta altresì rispettato il canone di proporzionalità, essendo stata posta in evidenza, oltre a quella reddituale, anche la consistenza patrimoniale del ricorrente, proprietario della casa da lui abitata; l’impugnata decisione, pertanto, deve essere confermata, ricorrendo giusti motivi, avuto riguardo alla necessità di adeguare la portata delle decisione di questa Corte alle indicate sopravvenienze, per altro inizialmente sottaciute, in violazione dei doveri di leale collaborazione, dall’alimentanda;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai fini della rettifica di sesso anche di minore rilevano la sua identità, i suoi bisogni.

Tribunale di Genova 17 gennaio 2019
Con atto di citazione notificato alla Procura della Repubblica in
sede in data 8.4.2018, i signori M______ e B______, nella loro
qualità di genitori e rappresentanti legali della minore A____ (nata
il ___.2001), chiedevano al Tribunale adito di disporre la rettifica
del sesso anagrafico della loro figlia minore da femminile in
maschile, nonché di autorizzare l’adeguamento dei caratteri
sessuali della figlia minore, da realizzare mediante trattamento
chirurgico, esponendo:
– che la loro figlia minore A____, di stato libero, aveva sin
dall’infanzia manifestato comportamenti ed atteggiamenti propri
del sesso opposto a quello biologico, prediligendo la compagnia ed
i giochi maschili;
– che con il raggiungimento dell’età adolescenziale il disagio della
figlia minore A____ rispetto al suo corpo femminile si era
accresciuto, con forte e continua sensazione di imbarazzo,
sentendosi la ragazza costretta a reprimere le proprie aspirazioni
“al maschile” ;
– di aver ritenuto necessario sostenere la propria figlia
psicologicamente, avviandola ad un percorso psicoterapeutico che
aveva confermato l’esistenza di una disforia di genere;
– che alla proposizione della domanda gli attori erano stati
precedentemente autorizzati dal competente Giudice Tutelare.
Instaurato il necessario contraddittorio con il PM , all’udienza del
26.7.2018 gli attori, sentiti personalmente dal Giudice Istruttore,
confermavano quanto esposto in ricorso; alla successiva udienza
del 25.10.2018 il GI sentiva altresì la minore A____, la quale
manifestava la serietà della propria intenzione di mutare sesso e
confermava l’istanza proposta per lei dai suoi genitori , così
dichiarando: “già da quando avevo 10 anni ho compreso che mi
sentivo maschio piuttosto che femmina, mi sentivo a disagio come
femmina, poi vedendo dei programmi in televisione e andando a
fare delle ricerche su internet ho avuto consapevolezza delle
ragioni del mio disagio e della mia effettiva identità sessuale.
Ne ho parlato con i miei genitori già nel 2013 e poi nel 2014, loro
hanno subito mostrato di comprendere la situazione e si sono
dichiarati da subito disponibili ad aiutarmi.
Nel 2015 mi hanno accompagnato dal dott. C____ che mi ha
seguito nel percorso intrapreso.
Ho iniziato la terapia ormonale il 30.11.2016, poi nel 2017 sono
andato a Barcellona dove mi sono sottoposto ad un intervento di
mastectomia. Da questo anno ho iniziato a farmi crescere la
barba. (…) Nel mio ambiente ormai sono conosciuto come A___,
lo sono sia per i compagni di scuola che per i miei insegnanti che
per i miei amici.
Sono più che certo e convinto del percorso che ho intrapreso e già
mi sento un ragazzo a tutti gli effetti” .
All’esito dell’udienza del 25.10.2018 il giudice istruttore, ritenuto
che alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni
rese anche dall’interessata, la causa fosse sufficientemente istruita,
ed in assenza di istanze ex art. 183 c. 6 c.p.c., invitava parte attrice
a precisare le conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con esonero dai
termini per il deposito delle memorie finali avendovi la parte
rinunciato.
Le domande formulate in giudizio appaiono fondate e vanno,
pertanto, accolte per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che nel caso in esame la domanda –
relativa ad un soggetto di minore età – è stata correttamente
proposta dai signori M_____ e B______ (rispettivamente madre e
padre della minore A_____ ed esercenti sulla stessa la
responsabilità genitoriale) tenendo comunque ed
imprescindibilmente conto della volontà della figlia minore, ora
diciassettenne. Ciò risulta conforme alla previsione dell’art. 1,
comma 1 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di
consenso informato) che, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto
alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della
persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato
della persona interessata; nonché dell’art. 3 della medesima legge
che espressamente prevede che, ove si tratti di una persona di
minore età, questa abbia il diritto alla valorizzazione delle proprie
capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di
cui all’art. 1 comma 1 e che il consenso informato al trattamento
sanitario del minore debba essere espresso dagli esercenti dal
responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della
persona minore, in relazione alla sua età ed al suo grado di
maturità ed avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e
della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità (art. 3
comma 2 legge 219/2017)
Nel caso in esame l’istruttoria ha infatti evidenziato come le
domande avanzate da parte degli attori e dirette ad ottenere la
rettifica del sesso anagrafico della loro figlia minore, nonché
l’adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili
mediante trattamento medico- chirurgico, siano state formulate dai
signori M____ e B_____ con lo scopo di assicurare alla figlia il
benessere psicofisico e comunque in totale conformità alla
volontà della minore stessa, la quale – ormai diciassettenne – ha
confermato al Giudice Istruttore, con piena maturità, la fermezza
della sua scelta di voler adeguare il sesso anagrafico (attualmente
femminile) al suo sentirsi maschile ed al suo aspetto esteriore (già
connotato da caratteri maschili quali la barba), acquisito anche a
seguito delle cure ormonali alle quali da tempo la minore si è
sottoposta, sempre sotto stretto controllo medico e psichiatrico.
In punto di diritto va inoltre premesso che, nel subordinare la
rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri
sessuali dell’istante, l’art. 1, L. n. 162 del 1982 non specifica se a tal
fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari
(quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo
delle massi muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria
una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi)
mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento; al
riguardo va rammentato che sulla questione sono intervenute la
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15, nonché la Corte
Costituzionale che con la pronuncia n. 221/15 ha ritenuto non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1 co., L.
14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32,
117, 1 co., Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.
La Corte Costituzionale – richiamata la propria sentenza n. 161 del
1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato,
nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito
rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali
accertati al momento della nascita ovvero ‘naturalmente’ evolutisi,
sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche,
ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” e si
riferisce a una concezione del sesso come dato complesso della
personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve
essere agevolato o ricercato l’equilibrio) – ha esclusa la necessità,
ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione
anagrafica, del previo trattamento chirurgico, non più ritenuto un
“prerequisito” per accedere a detto procedimento, ma “solo una
delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri
sessuali”, giungendo alla conclusione che “rimane così ineludibile
un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le
quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Parimenti la Suprema Corte – sul presupposto che il diritto ad
autodeterminarsi in ordine all’identità di genere, essendo elemento
costitutivo del diritto all’identità personale, è compreso nel novero
dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta
costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), in base
a un’interpretazione dell’art. 1, L. n. 162 del 1984,
costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo – aveva affermato che per conseguire la
rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è
obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo
dei caratteri sessuali anatomici primari, restando comunque
“ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta”
da parte del giudice, stante il coinvolgimento dell’interesse di
natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi
sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle
relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso
individuale che il giudice di merito deve compiere attraverso
l’esame della documentazione dei trattamenti medici e
psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da
indagini tecniche officiose volte ad attestare l’irreversibilità
personale della scelta”, comunque ritenuta “tendenzialmente
immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto
il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari
estetico-somatici ed ormonali”.
In sede giudiziale deve, in definitiva, potersi accertare che il
mutamento di sesso – che è “una scelta personale tendenzialmente
immutabile” sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo delle
oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari – sia
effettivamente tale, ossia abbia assunto le caratteristiche di
irreversibilità attraverso il completamento del percorso individuale.
Ciò premesso, va osservato che nel caso in esame parte attrice ha
prodotto: una relazione del dott. C____ in data 20.6.2016; una
Consulenza Tecnica Psichiatrica in data 18.7.2017 del dott.

C______ attestante che la minore/il minore A____ presenta “una
disforia di genere, non secondaria a condizioni di disturbo
psicopatologico. La persona presenta infatti una evidente
identificazione con il sesso maschile e tale identificazione non
appare legata a qualche presunto vantaggio culturale derivante
dall’eventuale riattribuzione di sesso (…) non sono emersi aspetti
psicopatologici significativi o tali da controindicare l’inizio del
trattamento ormonale (…) durante gli incontri ha dimostrato
coerenza rispetto alla decisione di transizione di genere
evidenziando la propria consapevolezza rispetto alle conseguenze
legali, ma soprattutto affettive relazionali”; una certificazione in
data 26.7.2017 del Prof. Diego Ferone dell’Ospedale Policlinico
San Martino di Genova, attestante che la paziente è seguita
ambulatorialmente per disforia di genere ed ha avviato dal
30.11.2016 un trattamento ormonale specifico dopo diagnosi ed
autorizzazione dello psichiatra di riferimento, e si è sottoposta ad
intervento di mastectomia il 12.1.2017 in Barcellona; certificato
del Hospital General de Catalunya del 12.1.2017 relativo
all’intervento di mastectomia.
Ritiene allora il Collegio che le acquisite risultanze documentali
dimostrino in termini sufficientemente chiari e univoci (sì da
rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di
natura medico-legale con la nomina di un consulente tecnico
d’ufficio) che la minore A_____, motivata da una radicata
percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia ormai maturato
con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere:
dai documenti clinici prodotti (tutti precisi, dettagliati, manifestanti
uno scrupoloso approfondimento delle problematiche psicosessuali
che hanno accompagnato fin dalla infanzia l’istante,
nonché provenienti da figure professionali munite di competenza
specifica in merito a tali problematiche) emerge infatti la non
corrispondenza della situazione “fisica” della minore (che da tempo
nel proprio ambiente familiare e scolastico viene chiamata con il
nome di A____) con quella “psico-sessuale”.
Inoltre, come il GI ha potuto osservare in udienza, attualmente la
minore si presenta con aspetto, abiti, postura e gestualità maschili.
Tenuto conto di tutto quanto precede, deve concludersi che la
figlia minore delle parti A_____ abbia dimostrato una piena
consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, senza
necessità di ulteriori accertamenti officiosi.

Va quindi accolta la domanda per la rettificazione dell’attribuzione
di sesso maschile alla figlia minore delle parti riconoscendogli la
qualità di uomo, e quindi va ordinata la modifica degli atti
anagrafici nella parte in cui riportano il nome “A___” anziché di
“A___” (nome prescelto dalla minore e con il quale è già nota nel
suo ambiente sociale) ed il sesso da femminile a maschile.
Gli attori vanno altresì autorizzati a far effettuare alla figlia ogni
ulteriore trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse
ritenere ancora necessario all’adeguamento dei suoi caratteri e
organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili del
minore, nel rispetto del suo benessere psicofisico.
P.Q.M.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle
domande attoree
visti gli artt. 1 e 2 L. 14.4.1982 n. 164, 31 D.L. 150/2011
ORDINA
all’ufficiale di stato civile del comune di Genova, dove fu
compilato l’atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo
registro e negli atti riguardanti A_____ nata a Genova il
_____.2001 con variazione del genere da femminile in maschile e
modifica del nome da A____ in A____.
AUTORIZZA
Parte attrice a ricorrere agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici
di adeguamento dei caratteri sessuali (da femminili a maschili) di
A_______ che saranno ritenuti necessari per adeguare i suoi
caratteri e organi sessuali , primari e secondari, da femminili a
maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per quant’altro di
competenza.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.12.2018
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
Dott. Marina Pugliese Dott. Francesco Mazza Galanti

Prevale la previsione della sentenza romena in materia di divorzio anche se in Italia non si è ancora conclusa la separazione.

Sentenza Corte Ue causa 386-17 del 16 gennaio 2019.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 gennaio 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE)
n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza,
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) –
Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all’ordine
pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità
giurisdizionale d’origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla
litispendenza – Insussistenza»
Nella causa C‑386/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo
267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 26 ottobre 2016, pervenuta in
cancelleria il 27 giugno 2017, nel procedimento
Stefano Liberato
contro
Luminita Luisa Grigorescu
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione,
J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan e C.G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per S. Liberato, da F. Ongaro e A. Castellani, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Pucciariello, avvocato
dello Stato;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da E. Montaguti e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
(omissis)
(omissis)
(omissis)
(omissis)
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento
(CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 88, pag. 19).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Stefano Liberato e la
sig.ra Luminita Luisa Grigorescu in merito a una domanda di riconoscimento in Italia di una decisione
in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari pronunciata in
Romania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 2201/2003
3 I considerando 11 e 21 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:
«(11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in
quanto sono già disciplinate dal regolamento [(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. I giudici competenti ai sensi del
presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni
alimentari in applicazione dell’articolo 5, [punto] 2, del regolamento [n. 44/2001].
(…)
(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi
sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al
minimo indispensabile».
4 L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Proroga della competenza», al paragrafo 1, così
recita:
«Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la
competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento
del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si
ricollegano a tali domande se:
a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in
qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in
cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore».
5 L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Verifica della competenza», così dispone:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente
regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è
competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria
incompetenza».
6 L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state
proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio,
(omissis)
(omissis)
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande
sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità
giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti
all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità
giurisdizionale preventivamente adita».
7 L’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni di
divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio», così dispone:
«La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei
casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti
nello Stato membro richiesto; (…)
(…)».
8 L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative
alla responsabilità genitoriale», è formulato nei seguenti termini:
«Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario
all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)
e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale
emessa nello Stato membro richiesto;
(…)».
9 L’articolo 24 di detto regolamento, rubricato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale
dell’autorità giurisdizionale d’origine», così recita:
«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro
d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere
applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».
Regolamento n. 44/2001
10 L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 così dispone:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato
membro:
(…)
2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha
il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione
relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo
la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle
parti;
(…)».
11 L’articolo 27 di detto regolamento è così formulato:
«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte
domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende
d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente
adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
12 L’articolo 34 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(…)
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro
Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato
membro richiesto».
13 L’articolo 35 del regolamento n. 44/2001 così recita:
«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II
sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle
constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria
competenza.
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della
competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano
l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
Diritto italiano
14 L’articolo 150 del codice civile, rubricato «Separazione personale», così dispone:
«È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi».
15 L’articolo 151 del codice civile, rubricato «Separazione giudiziale», prevede quanto segue:
«La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno
o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai
doveri che derivano dal matrimonio».
16 Il giudice del rinvio precisa che la responsabilità genitoriale e l’obbligo di mantenimento del figlio
minore sono regolati in modo identico nella separazione e nel divorzio dagli articoli da 337 bis a 337
octies del codice civile.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 Il sig. Liberato e la sig.ra Grigorescu hanno contratto matrimonio a Roma (Italia) il 22 ottobre 2005 e
hanno convissuto in tale Stato membro fino alla nascita del loro figlio, avvenuta il 20 febbraio 2006.
Poiché il vincolo coniugale si era man mano deteriorato, la madre ha portato con sé il figlio minore in
Romania e, da allora, non è più tornata in Italia.
18 Con ricorso del 22 maggio 2007 al Tribunale di Teramo (Italia), il sig. Liberato ha chiesto la
separazione personale e l’affidamento del figlio. La sig.ra Grigorescu, costituitasi dinanzi a tale
Tribunale, ha chiesto il rigetto nel merito di tale domanda e ha presentato una domanda riconvenzionale
diretta a obbligare il sig. Liberato a versarle un contributo per il mantenimento del figlio. Con sentenza
del 19 gennaio 2012 detto Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola
alla sig.ra Grigorescu e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per decidere sulle
contrapposte domande delle parti concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale.
19 Il 30 settembre 2009, in pendenza del giudizio sulla responsabilità genitoriale instaurato dinanzi al
Tribunale di Teramo, la sig.ra Grigorescu ha adito la Judecătoria București (Tribunale di primo grado di
Bucarest, Romania) chiedendo il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio e un contributo al
mantenimento del figlio a carico del padre.
20 Il sig. Liberato si è costituito dinanzi a tale Tribunale e ha sollevato un’eccezione di litispendenza,
sostenendo di aver già avviato in Italia un procedimento di separazione personale e sulla responsabilità
genitoriale. Nondimeno, con sentenza del 31 maggio 2010, detto Tribunale ha pronunciato il divorzio
dei coniugi, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e fissato l’importo
dell’assegno di mantenimento che quest’ultimo doveva corrispondere a favore del figlio.
21 Tale sentenza è passata in giudicato a seguito di una sentenza della Curtea de Apel București (Corte
d’appello di Bucarest, Romania) del 12 giugno 2013, che ha confermato la pronuncia del Tribunalul
București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) del 3 dicembre 2012 con cui tale Tribunale aveva
respinto l’impugnazione proposta dal sig. Liberato avverso la sentenza del 31 maggio 2010.
22 La causa di separazione in Italia si è nel frattempo conclusa con una sentenza dell’8 luglio 2013 del
Tribunale di Teramo. Tale Tribunale ha affidato in modo esclusivo al padre il figlio minore e ne ha
ordinato l’immediato rientro in Italia. Detto Tribunale ha altresì disciplinato le modalità di esercizio del
diritto di visita della madre in Italia e ha imposto a quest’ultima un contributo per il mantenimento del
figlio.
23 In particolare, il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda della sig.ra Grigorescu volta al
riconoscimento in Italia, in via incidentale, della sentenza di divorzio del Tribunalul București
(Tribunale superiore di Bucarest) del 3 dicembre 2012, ai sensi del regolamento n. 2201/2003. Il
Tribunale di Teramo ha rilevato, infatti, che il procedimento di divorzio era stato instaurato in Romania
successivamente all’avvio in Italia del procedimento di separazione personale e che, pertanto, gli organi
giurisdizionali rumeni avevano violato l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, omettendo di
sospendere il giudizio.
24 La sig.ra Grigorescu ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo preliminarmente il
riconoscimento in via incidentale della sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di
(omissis) (omissis)
Bucarest) del 12 giugno 2013, che aveva respinto l’eccezione di litispendenza con la motivazione che
tra i due giudizi non sussisteva identità di oggetto alla luce del diritto processuale rumeno.
25 Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte d’appello di L’Aquila (Italia) ha riformato la sentenza del
Tribunale di Teramo dell’8 luglio 2013 e ha accolto l’eccezione relativa al giudicato formatosi sulla
pronuncia di divorzio dei giudici rumeni, avente ad oggetto anche l’affidamento del figlio e il
contributo al suo mantenimento. Tale Corte d’appello ha osservato che la violazione della disciplina
della litispendenza nel diritto dell’Unione da parte degli organi giudiziari dello Stato membro
successivamente aditi, nel caso di specie la Romania, non rilevava ai fini dell’esame dei requisiti per il
riconoscimento dei provvedimenti definitivi assunti da tale Stato e che non sussisteva alcun motivo, in
particolare di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento della decisione rumena.
26 Avverso tale sentenza della Corte d’appello di L’Aquila il sig. Liberato ha proposto ricorso per
cassazione.
27 Il giudice del rinvio rileva che la pronuncia emessa in Romania ha deciso unitariamente sia sul vincolo
matrimoniale, sia sulla responsabilità genitoriale, sia sull’obbligo di mantenimento del minore. Nel
giudizio di separazione personale promosso in Italia erano state proposte le medesime domande, salva
la non identità della domanda relativa al vincolo matrimoniale, poiché ai sensi dell’ordinamento
giuridico italiano il divorzio dev’essere preceduto dall’accertamento delle condizioni stabilite dalla
legge per la separazione personale tra i coniugi.
28 Tale giudice rileva che non ricorre alcun motivo ai sensi degli articoli 22, lettera c), del regolamento
n. 2201/2003, dell’articolo 23, lettera e), di tale regolamento, e dell’articolo 34, paragrafo 4, del
regolamento n. 44/2001, ostativo al riconoscimento della decisione rumena per quanto riguarda,
rispettivamente, lo status coniugale, la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari.
29 Secondo detto giudice, occorre tuttavia esaminare se una violazione, a suo avviso manifesta, delle
disposizioni relative alla litispendenza in diritto dell’Unione, previste dall’articolo 19 del regolamento
n. 2201/2003 e dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, da parte dei giudici che hanno emesso la
decisione di cui si chiede il riconoscimento, possa essere considerata un motivo ostativo al
riconoscimento di tale decisione per contrarietà all’ordine pubblico.
30 Alla luce di quanto precede, la Corte suprema di Cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il giudizio
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del
Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza
giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003,
o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui
autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato
membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine
pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama
soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e
non il successivo art. 19.
2) Se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio
determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione [di diritto dell’Unione
europea] della litispendenza nonché con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare
un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di
uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati
membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione
di decisioni».
Sulle questioni pregiudiziali
31 Occorre rilevare, in via preliminare, che le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano
l’interpretazione del solo regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, mentre, come dispone il considerando 11
(omissis) di tale regolamento, le obbligazioni alimentari non sono contemplate da detto regolamento, ma dal regolamento n. 44/2001, emerge dall’ordinanza di rinvio che il procedimento principale verte sul
riconoscimento di una decisione adottata non solo in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale, ma altresì in materia di obbligazioni alimentari. Pertanto, si deve rispondere alle questioni
sollevate alla luce dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001.
32 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
se le norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e nell’articolo 19
del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una
controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una
decisione poi divenuta definitiva, le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità
giurisdizionale preventivamente adita possono negare il riconoscimento di tale decisione a motivo della
sua manifesta contrarietà all’ordine pubblico.
33 A tal riguardo, occorre rammentare che il 30 settembre 2009 la sig.ra Grigorescu ha presentato a
un’autorità giurisdizionale rumena una domanda di divorzio tra lei e il sig. Liberato, una domanda
vertente sull’affidamento del figlio e una domanda di contributo al mantenimento di quest’ultimo,
anche se prima di tale data un’autorità giurisdizionale italiana era stata adita con una domanda di
separazione personale tra i coniugi e una domanda di affidamento del figlio, presentate dal
sig. Liberato, e con una domanda riconvenzionale di contributo al mantenimento del minore, proposta
dalla sig.ra Grigorescu.
34 Basandosi sulla differenza di oggetto tra le domande in materia matrimoniale, una riguardante il
divorzio e l’altra la separazione personale, l’autorità giurisdizionale rumena ha considerato che non
sussistesse litispendenza ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e si è ritenuta
competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla sig.ra Grigorescu.
35 Orbene, come già statuito dalla Corte, se è vero che in materia matrimoniale, ai sensi dell’articolo 19,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono
avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del
matrimonio. La Corte ne ha dedotto che può esservi una situazione di litispendenza o di connessione, ai
sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di
Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e
un procedimento di divorzio dinanzi all’altra. In siffatte circostanze e in caso d’identità delle parti,
l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata
accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita (sentenza del 6 ottobre
2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 33 e 34).
36 Inoltre, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, se, nel corso
del procedimento relativo al vincolo matrimoniale, vengono proposte domande concernenti la
responsabilità genitoriale, si applicano le norme sulla litispendenza relative alla separazione. Lo stesso
vale in materia di alimenti quando le domande sono accessorie all’azione relativa allo stato delle
persone, conformemente all’articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Ne consegue che le prime
domande rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, mentre le seconde sono
disciplinate dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
37 Nel caso di specie, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita con una domanda di separazione
personale si è ritenuta competente sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003 a decidere sulle domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni
alimentari nei confronti del figlio, con la motivazione che la sig.ra Grigorescu si era costituita nel
procedimento dinanzi ad essa pendente e aveva quindi accettato la competenza di tale autorità
giurisdizionale.
38 Ne risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita con una domanda di divorzio nonché con domande in materia di
responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari che rifiuti di sospendere il procedimento e si
(omissis) ritenga competente a conoscere di tali domande viola le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e quelle dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
39 Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre rilevare che l’articolo 19
del regolamento n. 2201/2003 è redatto in termini analoghi a quelli utilizzati nell’articolo 27 del
regolamento n. 44/2001 e istituisce un meccanismo equivalente a quello previsto in tale ultimo articolo
per trattare casi di litispendenza. Si deve, di conseguenza, tener conto delle considerazioni della Corte
relative a tale ultimo regolamento per l’interpretazione del regolamento n. 2201/2003 (v., in tal senso,
sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punto 27).
40 Occorre poi richiamare le caratteristiche del meccanismo istituito dal regolamento n. 2201/2003.
41 Tale regolamento si fonda sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali che
devono condurre al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, fondamento per la creazione di
un autentico spazio giudiziario (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118,
punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
42 In tale contesto, le norme sulla litispendenza svolgono un ruolo importante.
43 Come ha già giudicato la Corte, tali norme mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della
giustizia in seno all’Unione, a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati
membri diversi e il contrasto di decisioni che potrebbe risultarne. A tal fine, il legislatore dell’Unione
ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza, basato
sull’ordine cronologico in cui tali autorità giurisdizionali sono state adite (v., in tal senso, sentenza del 6
ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata, e, per
analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier
parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).
44 Per garantire l’attuazione effettiva del regolamento n. 2201/2003 e conformemente al principio della
fiducia reciproca su cui esso si fonda, occorre sottolineare, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che spetta a ciascuna autorità giurisdizionale,
conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, verificare la propria competenza (v., in tal senso,
sentenze del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 73, del 12 novembre 2014, L,
C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 58, nonché del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15,
EU:C:2017:118, punto 54).
45 In secondo luogo, come risulta dall’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non si può procedere al
riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine (sentenza del 9
novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 85). Lo stesso vale ai sensi del
regolamento n. 44/2001, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, di quest’ultimo.
46 In terzo luogo, conformemente al considerando 21 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è
basato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato
membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento
dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile (sentenza del 19 novembre 2015, P,
C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 35).
47 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la circostanza che una decisione divenuta
definitiva sia stata adottata in violazione delle norme sulla litispendenza previste dall’articolo 27 del
regolamento n. 44/2001 e dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 costituisca un motivo di ordine
pubblico che osta, sulla base dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 nonché dell’articolo 22, lettera
a), e dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 a che tale decisione possa essere
riconosciuta dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale
preventivamente adita.
48 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 24 del regolamento
n. 2201/2003, il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), di tale regolamento non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14 di detto
regolamento.
49 Occorre, pertanto, stabilire se le norme sulla litispendenza costituiscano norme sulla competenza
analogamente a quelle contenute negli articoli da 3 a 14 di tale regolamento.
50 A tal riguardo, se è vero che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento
n. 2201/2003 non rientrano nelle norme sulla competenza espressamente richiamate dall’articolo 24 di
tale regolamento, tale medesimo articolo 19 è contenuto nel capo II di detto regolamento, rubricato
«competenza».
51 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, quando, come nel
procedimento principale, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, statuendo su una domanda
incidentale di riconoscimento, verifica se le norme sulla litispendenza sono state correttamente
applicate dall’autorità giurisdizionale successivamente adita e, di conseguenza, valuta i motivi per cui
quest’ultima non ha declinato la propria competenza, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita
effettua così necessariamente il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente
adita. Orbene, com’è stato rammentato al punto 45 della presente sentenza, l’articolo 24 del
regolamento n. 2201/2003 non l’autorizza a effettuare un siffatto riesame.
52 Pertanto, nonostante il fatto che il divieto sancito dall’articolo 24 di tale regolamento non contenga un
riferimento espresso all’articolo 19 di detto regolamento, un’asserita violazione di quest’ultimo articolo
non consente all’autorità giurisdizionale preventivamente adita, pena incorrere nel riesame della
competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, di negare il riconoscimento di una
decisione adottata da quest’ultima in violazione della norma di litispendenza contenuta in tale
disposizione (v., per analogia, per quanto attiene all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, sentenza
del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 45).
53 Tali considerazioni si applicano altresì alle norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del
regolamento n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, dal momento che l’articolo 35, paragrafo
3, di tale regolamento prevede anch’esso che non si possa procedere al controllo della competenza dei
giudici dello Stato membro d’origine.
54 Occorre aggiungere che il giudice dello Stato richiesto non può, salvo mettere in discussione la finalità
dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un
altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il
diritto dell’Unione sia stato male applicato (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands,
C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 49, e del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763,
punto 46).
55 Tale analisi è corroborata dal fatto che i motivi di non riconoscimento di una decisione per sua
contrarietà manifesta all’ordine pubblico, di cui all’articolo 22, lettera a), e all’articolo 23, lettera a), del
regolamento n. 2201/2003 nonché all’articolo 34 del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretati
restrittivamente in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi
fondamentali di tali regolamenti, come rammentato al punto 46 della presente sentenza (v., in tal senso,
sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15, EU:C:2015:763, punto 36).
56 Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che le norme sulla
litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 19 del regolamento
n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in
materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi
divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene
l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di
tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento
di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di
una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni
alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali
norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello
Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per
questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.
In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta
decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.

Nel giudizio di divorzio la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato va operata sul reddito netto (e non lordo)

Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23890/2015 proposto da:
S.A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Ammanato n.19, presso lo studio dell’avvocato Attenni Celeste, rappresentato e difeso dall’avvocato Garofalo Laura, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n.9, presso lo studio dell’avvocato De Arcangelis Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1117/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2018 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1117/2015, pronunciata nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato, nel 1994, tra C.G. e S.A.F., ha, in parziale accoglimento del gravame della C., riformato la decisione di primo grado, ponendo a carico dello S. un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili (confermando le altre statuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori), comparate le condizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi, avendo la C. subito, dall’aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con riduzione dello stipendio in precedenza goduto (non essendo stata dimostrata dallo S. la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali “che in ogni caso non arrivano a coprire l’intero stipendio percepito in precedenza ed hanno durata limitata nel tempo”), mentre l’ex marito godeva di una situazione “più stabile e florida”, avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare (grazie anche ad un mutuo), dopo la separazione personale dei coniugi, un immobile in cui vive.
Avverso la suddetta sentenza, lo S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della C. (che resiste con controricorso). Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6e art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento in merito alla disparità reddituale tra i coniugi su circostanze di fatto non vere, smentite dagli atti prodotti (in particolare, un verbale di intesta istituzionale dal quale non emergerebbe alcun decremento stipendiale per la C.), comparando il reddito “lordo” percepito dal marito, in luogo di quello netto, svalutando la posta passiva rappresentata dalla rata mensile di mutuo per l’abitazione ove lo stesso vive dopo la separazione, con un reddito della moglie, percepito nel 2012, in una misura inferiore a quello dichiarato (1.600,00 e non 1.500,00) ovvero addossando sullo S. l’onere di dimostrare che la riduzione stipendiale dell’ex coniuge fosse stata coperta dall’applicazione della C.G.I., invertendo la regola generale dell’onere della prova, che imponeva alla C. (la quale non aveva neppure prodotto la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2013) di dimostrare di avere subito anche una riduzione stipendiale in misura tale da renderla priva di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; con il terzo motivo, l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’incidenza, sulla situazione complessiva economica dello S. dell’assegno dal medesimo corrisposto, dal 2012, per il mantenimento dei due figli (di “Euro 1.081,74”) e della trattenuta mensile subita per l’utilizzo di autovettura aziendale (pari, dal luglio 2014, ad Euro 155,00).
2. Le prime due censure sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.
Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito che: 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”; 2) “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; 3) “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ora, premesso che la decisione impugnata ha incentrato il giudizio, ai fini della fissazione dell’assegno divorzile, in assenza di una valutazione sul tenore di vita coniugale, sul solo dato rappresentato dalla disparità economica tra i due coniugi, evidenziandola sulla base dell’esame delle risultanze documentali, le censure sono fondate con riguardo alla non omogeneità dei dati messi in comparazione a fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi.
Invero, come già chiarito da questa Corte (Cass.n. 9719/2010; Cass. 13954/2018), sia pure in tema di separazione fra i coniugi, “la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa”.
Nella specie, mentre per quanto riguarda il reddito della C. si è fatto riferimento a quello netto, il reddito esaminato dello S. è espressamente quello lordo.
La Corte d’appello, inoltre, dopo aver dato atto che l’ex marito si era accollato la rata del mutuo contratto (per Euro 120.000,00) per l’acquisto dell’appartamento ove è andato ad abitare dopo la separazione, non ha tenuto conto di tale onere, affermando però che l’acquisto dell’immobile denotava una sua capacità di spesa maggiore di quella della ex moglie.
Quanto alle altre doglianze, inerenti l’erronea valutazione della documentazione prodotta in ordine sia al reddito goduto dalla C. sia alla incidenza della CGI sulla riduzione stipendiale disposta dal datore di lavoro, le stesse risultano assorbite.
3. Anche il terzo motivo, implicante vizio motivazionale, è fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che lo S. corrisponde, dal 2012, un assegno per il mantenimento dei due figli, di Euro 1.000,00 con rivalutazione Istat; risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tale esborso – non esiguo rispetto allo stipendio percepito dallo S. sulla complessiva situazione economica del ricorrente, da porre a raffronto con quella della C., solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
4.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Il i giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2019

La trascrizione della rinuncia all’eredità è priva di effetti atteso che il chiamato alla successione non acquista, per effetto della mera delazione, alcun diritto reale sui beni facenti parte dell’asse ereditario

Cass. civ. Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31861
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11647/2014 R.G. proposto da:
D.A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Scannamea, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 125, presso lo studio dell’avv. Francesco Franceschi;
– ricorrente –
contro
S.N., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Norscia, con domicilio eletto in Roma, alla Via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell’avv. Vittorio Mezzina;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 413/2013, depositata il 15.5.2013;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21.6.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Del Core Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
uditi gli Avv. Lello Spolentini, per delega dell’avv. Gaetano Scannamea, e l’avv. Antonio Norscia.
Svolgimento del processo
D.A.A. ha convenuto in giudizio S.N. dinanzi al Tribunale di Trani, esponendo di esser comproprietario al 50% dell’immobile sito in (OMISSIS), in catasto alla partita (OMISSIS), acquistato in virtù di successione legittima da D.F.; che l’ulteriore quota del 50% era stata devoluta alla moglie del de cuius, C.M.C.A., ed era stata successivamente trasferita alla resistente con decreto del Giudice delegato del Tribunale di Trani del 24.5.1993; che quest’ultima occupava il bene per l’intero, ledendo i diritti dell’attore.
Ha chiesto di accertare la comproprietà dell’immobile e di disporre la divisione, con condanna della resistente al rilascio della quota illegittimamente posseduta.
La S. ha eccepito che il D. aveva rinunciato all’eredità paterna in data 12.5.1988 e che, pertanto, C.M.C. era unica erede di D.F., per cui l’immobile, facente parete dell’asse ereditario, era stato legittimamente acquistato dalla ricorrente in piena proprietà in forza del decreto di trasferimento del 24.5.1993.
Il Tribunale – con sentenza parziale n. 255/2009 – ha accolto la domanda ed ha dichiarato il ricorrente comproprietario dell’immobile, ma la pronuncia è stata integralmente riformata in appello.
La Corte distrettuale di Bari ha ritenuto anzitutto ammissibile la produzione del verbale di inventario dell’eredità redatto dal D., effettuata nel terzo terminedell’art. 183 c.p.c., nel testo all’epoca vigente.
Ha rilevato che il ricorrente, pur avendo acquisito la qualità di erede per effetto dell’accettazione con beneficio di inventario del 24.10.1979, aveva trascritto una successiva rinuncia ed ha stabilito che “a prescindere dalla inefficacia in sé della dichiarazione di rinuncia, non può non aversi riguardo all’efficacia dell’atto verso i terzi, e nella specie della S., che, sulla scorta della continuità delle trascrizioni, ha appurato l’intervenuta rinuncia all’eredità da parte del D., rinuncia che ha comportato l’accrescimento della quota ereditaria della madre, che quindi, già proprietaria pro quota, è divenuta proprietaria dell’intero immobile. Né il D. si era mai premurato di provvedere alla cancellazione della trascrizione della rinuncia. Pertanto come previstodall’art. 2666 c.c.la trascrizione, da chiunque effettuata, giova a tutti coloro che vi hanno interesse”.
Per la cassazione di questa sentenza D.A. ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, cui S.N. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi.
Il ricorrente ha presentato istanza per la riunione del presente giudizio ad altri due procedimenti pendenti tra altre parti.
Motivi della decisione
1. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio a quelli aventi i nn. 16742/2016 e 16252/2015, trattandosi di cause connesse solo per l’identità delle questioni, ma riguardanti parti ed immobili diversi.
2. Il primo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 342 e 346 c.p.c.eart. 2666 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza ritenuto decisiva la trascrizione della rinuncia all’eredità effettuata al ricorrente, benché la violazionedell’art. 2666 c.c.non fosse stata dedotta con i motivi di appello, per cui la questione, essendo oggetto di un’eccezione non riproposta in secondo grado, doveva ritenersi rinunciata ai sensidell’art. 346 c.p.c.e non poteva essere esaminata d’ufficio.
Il motivo è infondato.
Il D. ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della comproprietà, per la quota del 50%, dell’immobile acquistato dalla resistente con decreto di trasferimento del giudice delegato emesso il 24.5.1993. Il Tribunale ha dichiarato la comproprietà dell’immobile, ritenendo inefficace la rinuncia del 12.5.1998, in quanto compiuta dopo che il D. aveva già accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Di conseguenza, le questioni concernenti l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del ricorrente, gli effetti della rinuncia all’eredità e della sua successiva trascrizione, erano state oggetto di dibattito in primo grado (cfr. sentenza pag. 4) e investivano il punto decisivo della causa, suscettibile di esser riesaminato in appello in quanto inscindibilmente connesso con le ragioni di contestazione sollevate dall’appellante, dirette a sostenere che il D. avesse validamente rinunciato all’eredità paterna.
Difatti, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass. 16.5.2017, n. 12202; Cass. 4.2.2016, n. 2217).
3. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 519 e 674 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza riconosciuto efficacia sanante alla trascrizione della rinuncia all’eredità, ritenendo erroneamente che la quota ereditaria spettante del D. si fosse accresciuta a vantaggio della C., non considerando che il ricorrente aveva accettato l’eredità senza potervi più rinunciare ed era quindi divenuto comproprietario dell’immobile.
Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 2644 e 2666 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza trascurato che la trascrizione era idonea esclusivamente a produrre l’opponibilità della rinuncia nei confronti dei terzi ma non a sanare l’acquisto a non domino da parte della resistente, non potendo invocarsi la continuità delle trascrizioni, posto che sia l’accettazione dell’eredità che la successiva rinuncia effettuate dal ricorrente erano state trascritte.
Il quarto motivo censura l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito ritenuto efficace la rinuncia all’eredità effettuata dal ricorrente, pur avendo considerato che essa era stata compiuta dopo l’accettazione dell’eredità.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
3.1. Il D. aveva accettato l’eredità in data 24.10.1979, allorquando era ancora minorenne, e l’inventario è stato redatto il 25.10.1979.
Su tali premesse la Corte di merito ha correttamente escluso che il ricorrente fosse incorso nella decadenza sancitadall’art. 485 c.c.per non aver eseguito l’inventario nel termine di tre mesi, poiché, a normadell’art. 489 c.c., poteva provvedervi entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 9648/2000; Cass.8832/1999; Cass. 9142/1995). La sentenza impugnata ha però conferito indebito rilievo alla trascrizione della successiva rinuncia, ritenendola idonea a determinare l’accrescimento della quota in favore della C. e a consolidare l’acquisto dell’intero immobile da parte della resistente sulla scorta della continuità delle trascrizioni, incorrendo nell’errore denunciato in ricorso.
Occorre considerare che, mentre nel regime anteriore all’entrata in vigore del codice civile, la trascrizione della rinuncia era contemplata dal R.D. 30 dicembre 1933, n. 3272, art. 19, lett. c), (il quale – ai soli fini della imposta ipotecaria – sottoponeva alla trascrizione le sentenze dalle quali risultasse la qualità di erede o di legatario di beni immobili, l’accettazione o la rinuncia alla eredità, sia legittima, sia testamentaria),l’art. 2643 c.c., comma 1, n. 5 si limita a prevedere che devono rendersi pubblici con il mezzo della trascrizione gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti immobiliari.
Parimenti,l’art. 2645 c.c.statuisce che deve rendersi pubblico – agli effetti previstidall’art. 2644 c.c.- ogni altro atto che produca, in relazione a beni o diritti immobiliari, taluni degli effetti dei contratti menzionatinell’art. 2643 c.c., salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta ad altri fini.
Come osservato in dottrina, le citate disposizioni ricollegano gli effetti previsti dagliartt. 2644 e 2650 c.c.alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari successivamente di volervi rinunciare.
Tale condizione non si riscontra nella rinuncia all’eredità poiché il chiamato alla successione non acquisisce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell’asse ereditario ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis, dato che, come previstodall’art. 521 c.c., comma 1, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Si spiega in tal modo che, anche qualora l’acquisto per causa di morte si colleghi alla rinuncia di uno dei chiamati, non è necessaria la trascrizione della rinuncia, occorrendo solo presentare il documento che la comprovi e menzionarlo nella nota (art. 2662 c.c.).
3.2. Nel caso in esame, il ricorrente aveva accettato l’eredità ed aveva compiuto l’inventario nel termine di cuiall’art. 489 c.c., per cui la successiva rinuncia del 12.5.1988 doveva considerarsi priva di effetto.
Nessun accrescimento della quota poteva determinarsi in favore della C., non potendo la trascrizione sanare l’inefficacia della rinuncia (Cass. 23127/2016; Cass. 2162/2005; Cass. 970/1967), né comportare il consolidamento dell’acquisto dell’intero immobile da parte della S. in baseall’art. 2650 c.c., avendo la trascrizione solo effetti di mera pubblicità-notizia.
Occorreva semmai considerare che, mentre il D. aveva ricevuto la quota per successione paterna ed aveva trascritto l’accettazione dell’eredità, la resistente aveva acquistato successivamente la medesima quota nell’ambito della procedura di concordato preventivo aperta a carico della C., dovendosi risolvere il conflitto tra l’erede accettante ed il terzo acquirente in base al regime di opponibilità disciplinatodall’art. 2919 c.c., comma 1 (cfr. Cass. 5888/1992) ovvero in base alle previsioni in tema di acquisto dall’erede apparente (per effetto delle quali, risultando la trascrizione dell’acquisto dell’eredità da parte del D. anteriore all’acquisto della S., quest’ultima sarebbe del pari risultata soccombente, come appunto esplicitato dalla previsione di cuiall’art. 534 c.c., u.c. specificamente dettato in tema di acquisti immobiliari).
4. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazionedell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3, sostenendo che il D. aveva depositato tardivamente, solo nella pendenza del termine di cuiall’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3, il verbale di inventario dell’eredità e la consulenza tecnica per la stima dei beni redatta nella procedura di concordato preventivo, senza dedurre nei precedenti atti difensivi di aver provveduto all’accettazione beneficiata. Il deposito dell’inventario doveva aver luogo nel terminedell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, poiché la resistente aveva prodotto la propria documentazione già all’atto di costituzione in giudizio, senza articolare successivamente alcuna ulteriore richiesta istruttoria.
Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
Si evince dalla sentenza impugnata che la resistente aveva eccepito l’intervenuta decadenza dall’accettazione beneficiata per non aver il D. effettuato l’inventario nel termine di cuiall’art. 485 c.c.(cfr. sentenza pag. 4). La circostanza che il D. avesse però redatto l’inventario in data 9.9.1980, decorsi più di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione (effettuata in data 25.10.1979), non impediva di considerare ormai perfezionato l’acquisto della qualità di erede, poiché tale adempimento poteva esser compiuto entro un anno dal raggiungimento della maggiore età del chiamato, in applicazione del dispostodell’art. 489 c.c., così come è appunto avvenuto nel caso in esame (cfr. sentenza pagg. 4 e 5).
Non rileva quindi stabilire se la Corte di merito, ritenendo tempestiva la produzione dell’inventario effettuata nel terzo terminedell’art. 183 c.p.c.(nel testo all’epoca vigente) sia incorsa nella violazione denunciata, restando comunque impregiudicati l’acquisto della quota ereditaria da parte del ricorrente e la correttezza della pronuncia nel punto in cui ha stabilito che questi aveva validamente accettato l’eredità paterna ed aveva acquisito la qualità di erede (cfr. sentenza pag. 5).
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza disposto la compensazione delle spese di lite benché non sussistessero le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, avendo la Corte di merito conferito indebito rilievo alla peculiarità della fattispecie concreta, non tenendo conto dell’integrale rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Il motivo è assorbito poiché la statuizione sulle spese è travolta dall’accoglimento del ricorso e competerà – quindi – al giudice del rinvio provvedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito finale del giudizio.
Seguono rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo, rigetto del primo motivo del ricorso incidentale ed assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente in via incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Si dà atto che la ricorrente in via incidentale è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2018

La circostanza che il giudice civile dinanzi al quale pende il giudizio di divorzio non abbia ritenuto di accogliere l’istanza istruttoria di parte ricorrente non rileva ai fini dell’ammissibilità di un giudizio di accesso agli atti amministrativi, essendo esso soggetto a diversi e suoi propri requisiti di ammissibilità

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 10 gennaio 2019, n. 366
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8999 del 2018, proposto da:
F.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Ruo, Davide Piazzoni, Guido Piazzoni, con domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Ruo in Roma, via Trionfale 6551;
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio, Agenzia delle Entrate non costituiti in giudizio;
nei confronti
C.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ruffini in Giustizia, Pec Registri;
per l’annullamento
1. Del provvedimento tacito di diniego opposto dalle amministrazioni resistenti all’istanza di accesso agli ex. artt.22 e ss.dellaL. n. 241 del 1990in data 14 giugno 2018;
2. Del provvedimento espresso tardivo di diniego all’accesso agli atti notificato il 02.07.2018 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio.
Nonché per l’accertamento
Del diritto di accesso di F.M., nato a V. il (…), a prendere visione, per fini di giustizia, delle dichiarazioni dei redditi di tutte le comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria – sezione archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla sig.ra C.P., anche in qualità di delegato, relative al periodo intercorrente tra il giugno 2013 e il 25 maggio 2018
E per la condanna
Dell’amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per ottenere l’accesso ai documenti di cui alla istanza presentata in data 14 giugno 2018 all’Agenzia delle entrate.
Espone di avere in corso un processo per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio con la controinteressata e riferisce che, in una sentenza della Corte di appello del 2017, erano emerse strane movimentazioni sui conti intestati alla moglie.
Chiede quindi accesso alle dichiarazioni dei redditi della moglie e alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria – sezione archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla moglie, anche in qualità di delegato, relative al periodo intercorrente tra il giugno 2013 e il 25 maggio 2018.
Dichiara di corrispondere 800 Euro al mese alla moglie per il mantenimento dei due figli e specifica che il suo interesse poggia sulla esigenza di rivedere le condizioni economiche della separazione.
L’Agenzia delle entrate ha, con provvedimento notificato il 02.07.2018, respinto l’istanza di accesso con riferimento alla sezione archivio dei rapporti finanziari, citando un precedente del Consiglio di Stato (3461/2017), secondo cui, in questi casi, ci si dovrebbe rivolgere unicamente al giudice civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinques e 155 sexies disp. att. c.p.c.
Nell’atto di ricorso, parte ricorrente, dopo aver argomentato circa la propria legittimazione, essendo ancora in corso il giudizio di cessazione degli effetti del matrimonio con la controinteressata, ha dedotto la tardività del diniego impugnato, in quanto notificato oltre il trentesimo giorno dall’istanza, nonché la carenza e l’illogicità della motivazione addotta dalla amministrazione a sostegno del diniego di accesso. Infatti, come già ritenuto anche dal TAR Lazio (cfr. sent. 12289/2017) l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice civile non può tradursi in una limitazione dell’ambito di applicazione dellaL. n. 241 del 1990.
La controinteressata si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria corredata da ampia documentazione, per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato. L’accesso al settore Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, infatti, necessiterebbe della autorizzazione del giudice civile. Nel caso di specie, lo stesso giudice civile, al quale parte ricorrente aveva proposto analoga richiesta, l’ha rigettata, ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento istruttorio. Ne deriverebbe pertanto anche l’assenza di interesse al presente giudizio.
L’agenzia delle entrate si è costituita con mero atto di stile.
All’odierna udienza, la difesa della controinteressata ha sostenuto che non vi sarebbe interesse all’accesso in quanto il procedimento di separazione è pendente in cassazione quello didivorzio è in fase di precisazione delle conclusioni e quindi l’istante non si potrebbero produrre più documenti.
Parte ricorrente ha fatto presente che comunque anche in fase di appello possono prodursi documenti e ha quindi contestato quanto dichiarato dalla controinteressata.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre, in primo luogo, esaminare l’eccezione di carenza di interesse prospettata dalla controinteressata. Essa non può essere accolta.
La circostanza che il giudice civile dinanzi al quale pende il giudizio didivorzionon abbia ritenuto di accogliere l’istanza istruttoria di parte ricorrente non rileva ai fini dell’ammissibilità di un giudizio di accesso agli atti amministrativi, essendo esso soggetto a diversi e suoi propri requisiti di ammissibilità.
Il ricorso nel merito è fondato e pertanto esso va accolto.
Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare recentemente (cfr. sent. n. 12289/2017 e n. 2161/2017), a proposito della mancanza di autorizzazione del giudice del procedimento di separazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 sexies disposizioni di attuazione c.p.c. e dell’art. 492 bis cod. proc. civ., introdotto dalD.L. 12 settembre 2014, n. 132convertito dallaL. 10 novembre 2014, n. 162, richiamando quanto affermato dal TAR Bologna nella sent. n. 753 del 2016, il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., che prevede l’applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l’autorità giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di famiglia, costituisce un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti dal codice di procedura civile ai sensidell’art. 210 cod. proc. civ., ma non rappresenta un’esclusione dal diritto d’accesso dei documenti contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
In sostanza, le citate norme non hanno comportato alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati della pubblica amministrazione, avendo invece il legislatore voluto ampliare con l’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. i poteri istruttori del giudice ordinario nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia.
Le due discipline pertanto sono complementari poiché il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della P.A. genericamente previstidall’art. 210 c.p.c.come ampliati dalle nuove norme inserite nel 2014, ma questa rimane una facoltà non un obbligo del giudice.
Il Collegio pertanto, come nel proprio precedente n. 12289/2017, ritiene di non dover aderire al recente precedente del Consiglio di Stato n. 3461 del 2017, citato dalla amministrazione resistente, in quanto esso – affermando in sostanza l’inutilizzabilità dello strumento dell’accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile, dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile, finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dallaL. n. 241 del 1990,art.24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L’adesione al succitato orientamento porterebbe, infatti, alla paradossale conseguenza di poter far ricorso alle norme in materia di diritto di accesso per la tutela dei propri interessi giuridici solo prima della proposizione di un’azione giudiziale mentre lo precluderebbe in pendenza di un procedimento civile, costringendo la parte a fare uso dei soli poteri istruttori previsti dal codice di rito, peraltro subordinati alla valutazione discrezionale del giudice civile.
Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dallaL. n. 241 del 1990per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all’Amministrazione di consegnare.
In conclusione deve essere affermato il diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso delle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria – sezione archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla moglie, anche in qualità di delegato, relative al periodo intercorrente tra il giugno 2013 e il 25 maggio 2018, nelle forme della sola visione, senza estrazione di copie, come statuito dalla citata sentenza del Consiglio di Stato della sentenza n. 2472/2014.
Nel caso di specie, infatti, le esigenze di tutela degli interessi economici e dell’assetto familiare prevalgono o quantomeno devono essere contemperate con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.
Ininfluente invece è la circostanza che il diniego espresso impugnato sia intervenuto dopo il termine di 30 giorni dalla istanza di accesso.
Il ricorso, in questi termini va accolto, con annullamento del provvedimento di diniego di accesso impugnato.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa il recente precedente giurisprudenziale di segno contrario invocato dall’amministrazione resistente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

In materia di separazione anche nel giudizio di impugnazione si applica il rito camerale. Per il principio di conservazione degli atti anche l’appello della sentenza di separazione introdotto con citazione sarà ammissibile solo se notificato ed iscritto nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 gennaio 2019, n. 403
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29149-2017 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GRASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELE NICOLIN;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CIULLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2382/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Svolgimento del processo
che:
B.L. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2382 del 2017, depositata il 30 ottobre 2017, con la quale l’appello dell’odierna ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva pronunciato la separazione giudiziale dal marito G.G. – veniva dichiarato inammissibile, poiché proposto oltre il termine sei mesi, previstodall’art. 327 c.p.c.;
l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazionedell’art. 327 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di prime cure, dalla medesima proposto, sebbene il termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione di primo grado fosse stato rispettato, mediante tempestiva notifica dell’atto di appello nel termine di cuiall’art. 327 c.p.c.;
Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, la disposizione secondo la quale (“ex lege” n. 74 del 1987) “l’appello è deciso in camera di consiglio” vada interpretata nel senso che essa postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agliartt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio;
tuttavia, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulti predicabile, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass., 22/07/2004, n. 13660; Cass., 17/11/2006, n. 24502; Cass., 10/08/2007, n. 17645; Cass., 13/10/2011, n. 21161);
Rilevato che, nel caso concreto, la B. risulta avere proposto appello, avverso la decisione di prime cure, pubblicata il 14 ottobre 2016, con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. ai difensori del G. in data 13 aprile 2017, provvedendo, poi, ad iscrivere la causa a ruolo solo il 24 aprile 2017, ossia tardivamente rispetto al termine di legge;
Considerato che, con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.136, comma 2, nonché del D.P.R., art. 13, comma 1, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’istante si duole del fatto che la Corte territoriale abbia revocato l’ammissione della B., disponendo, altresì, a suo carico, il pagamento del contributo unificato in misura doppia;
Ritenuto che le statuizioni rese, al riguardo, dalla Corte d’appello si palesino del tutto corrette, attesa l’inammissibilità originaria del gravame proposto dall’odierna ricorrente, poiché tardivo, con conseguente sussistenza, sia del presupposto della colpa grave, ai fini della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, sia il carattere dilatorio e pretestuoso dell’appello, ai fini del versamento del doppio contributo unificato (Cass., 02/07/2015, n. 13636);
Ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso debba essere rigettato senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019