Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è un comportamento colposo del danneggiato

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 gennaio 2019 n. 2531 (Pres. Frasca, rel. Moscarini)

Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno ne’ vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, ne’ consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. In materia di sinistro stradale, il conducente é responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero.

RILEVATO che:
(…), danneggiata quale terza trasportata in un incidente stradale occorso in (…), convenne davanti al Tribunale di Catanzaro, con atto di citazione del ….2004, la (…) S.p.A., (…), proprietario dell’autovettura danneggiante e (…), conducente, per sentir accertare la responsabilita’ della (…) nell’incidente e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 25.800,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. La (…) si costitui’ in giudizio contestando la domanda e affermando che le lesioni si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilita’ dell’attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 1/2/2012, accolse la domanda e condanno’ i convenuti al pagamento, in favore della (…), della somma di Euro 7.721,00 a titolo di danno biologico oltre interessi compensativi sulla somma devalutata dal di’ del sinistro e rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali e al pagamento della somma di Euro 16.385,30 a titolo di danno patrimoniale futuro, oltre interessi, previa detrazione della somma di Euro 4.500 gia’ corrisposta a titolo di acconto.
La (…), succeduta alla (…), propose appello denunziando la violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza carente di motivazione; per erronea valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio e per erronea ed eccessiva quantificazione del danno.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 6/6/2016 n. 923, a seguito di nuova CTU, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza avesse soddisfatto, sia pur in modo sommario, il requisito della sufficiente esposizione del fatto; ha rivalutato le prove, ritenendo che la (…) aveva sbandato non solo per aver perso il controllo del mezzo ma anche a causa della ghiaia presente sul fondo stradale; ha preso atto delle risultanze della consulenza tecnica, secondo le quali vi era incompatibilita’ tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l’uso delle cinture di sicurezza e, ritenuto tale comportamento rilevante ai sensi dell’articolo 2056 c.c. e articolo 1227 c.c., comma 2, in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ridotto proporzionalmente il risarcimento, in ragione dell’entita’ del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%, ed ha escluso il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile all’esclusivo comportamento della medesima. In parziale riforma della sentenza di primo grado a Corte territoriale ha riconosciuto, a titolo di danno biologico, la somma di Euro 5.404,70 gia’ ridotta del 30% e comprensiva del danno morale, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata e poi rivalutata per un totale, alla data del 10/2/2012, di Euro 6.418,90 con detrazione dell’acconto, per una somma residua di Euro 166,85, oltre interessi compensativi sulla somma rivalutata, per un totale di Euro 242,02 oltre interessi legali fino al saldo. Ha compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso quest’ultima sentenza (…) propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nessuno resiste al ricorso.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo (nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)) censura la sentenza con riguardo alla modifica dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico, in assenza di espresse conclusioni dell’appellato in tale senso. La sentenza avrebbe errato e sarebbe pertanto viziata da ultrapetizione perche’ la domanda dell’appellato era rivolta solo a rettificare l’importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, mentre il Giudice e’ intervenuto sul quantum del danno non patrimoniale (biologico e morale), riducendone l’importo. Peraltro, a conferma dell’assunto della ricorrente, si porrebbe il capo di sentenza d’appello che, con riguardo al terzo motivo di appello, relativo al danno morale liquidato in sentenza, aveva evidenziato l’omissione, nelle conclusioni, della riforma della sentenza di primo grado sul punto.
1.1 Il motivo e’ privo di fondamento, perche’ da’ una lettura del tutto non giustificata delle conclusioni riportate nella sentenza. E’ sufficiente rilevare che in prima battuta risulta chiesta la dichiarazione di nullita’ della sentenza, che evidentemente, non poteva che riguardare anche il profilo relativo al danno biologico. In ogni caso, il motivo avrebbe dovuto dimostrare, con opportuni riferimenti al tenore dell’appello, che le argomentazioni giustificavano la lettura fatta dalla ricorrente quanto alle conclusioni, evidentemente equivoche.
2. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente censura il capo di sentenza che ha escluso il nesso di causalita’ tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessita’ di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica. La sentenza avrebbe errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta della conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, restava fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l’elemento soggettivo della colpa, intesa quale omissione di diligenza e prudenza.
2.1 Il motivo e’ fondato. Il comportamento colpevole del danneggiato non puo’ in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno ne’ vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Puo’ esservi, al piu’, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilita’ in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, ne’ consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. Ne consegue, pertanto, che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalita’.
La corte territoriale non ha considerato che il conducente e’ responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicche’ la causazione del danno da mancato utilizzo e’ imputabile sia a lui che al passeggero. Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: “In materia di responsabilita’ civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioe’ di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, e’ legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”.
Cio’ risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza e’ ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformita’ delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per se’ ad escludere la responsabilita’ del conducente, ne’ a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa puo’ costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale e’ rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’ se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell’11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017). Accertamento che nella specie non e’ stato in alcun modo espresso e che anzi, se lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilita’ della danneggiata per la causazione del danno patrimoniale necessariamente similare a quella stessa per il danno alla persona, cioe’ del 30%.
La sentenza in esame, che ha escluso del tutto il nesso causale, non e’ pertanto conforme alla citata giurisprudenza e merita sul punto di essere cassata con rinvio, affinche’ il giudice del merito, in luogo di escludere il danno patrimoniale, lo riconosca e lo quantifichi, riducendo per simmetria l’importo del medesimo di una percentuale del 30%, pari a quella relativa al concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno alla persona.
3. Con il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)) la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato il fatto, non contestato tra le parti, che l’autovettura colpita da incidente fosse sprovvista di airbag, nonostante cio’ avesse costituito argomento di discussione tra le parti: la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tale elemento, concentrando la sua attenzione esclusivamente sul mancato allaccio della cintura di sicurezza.
3.1 Il motivo e’ inammissibile in primo luogo per difetto di specificita’, atteso che non si evidenzia se l’airbag doveva esser presente sul veicolo ed eventualmente era stato rimosso e, prima ancora, se e dove la relativa questione era stata prospettata. Sotto tale profilo il motivo pone una questione nuova, il che rende il motivo ulteriormente inammissibile in sede di legittimita’.
4. Con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 2727 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)) censura la sentenza nella parte in cui avrebbe svolto un ragionamento presuntivo circa la compatibilita’ delle lesioni riportate dall’appellato con l’uso delle cinture di sicurezza mentre la difesa della (…) aveva eccepito in ordine all’adeguatezza delle cinture.
4.1 Il motivo resta a questo punto assorbito in ragione dello scrutinio precedente.
5. Con il quinto motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1281, 1282 e 1284 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)) si censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato la rivalutazione monetaria sulla somma residua da corrispondere alla (…).
5.1. Il motivo e’ palesemente privo di fondamento, atteso che la sentenza ha correttamente applicato la decisione delle Sezioni Unite di cui a Cass., Sez. Un, n. 1712 del 1995, su un importo prima rivalutato.
6. Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e, rigettati o assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati o assorbiti gli altri come in motivazione, cassa la sentenza in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Il divario economico rilevante tra le parti non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno divorzile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente
dott. Alberto Barbazza – Giudice rel.
dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. n. 9978/2017 per lo scioglimento del matrimonio promosso
da
MAURO,
rappresentato e difeso dall’avv.ti Andrea Bertoni e Lucia Fantato, per mandato a margine del ricorso introduttivo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pederobba (TV);
– RICORRENTE –
contro
ANA MARIA,
rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Massa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Treviso;
– RESISTENTE –
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
– INTERVENTORE EX LEGE –

Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
Come da memoria integrativa: “Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e ulteriore istanza,
– pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Mauro e De Ana Maria, ordinando le conseguenti annotazioni all’ufficiale di stato civile, un tanto con immediata sentenza parziale sullo status.
– escludere l’obbligo di somministrare qualsivoglia assegno da parte di un coniuge a favore dell’altro a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Competenze e spese di lite rifusi, oltre spese generali e accessori di legge (4% Cassa Avvocati e 22% iva su imponibili)”.
Per parte resistente:
Come da memoria integrativa. Nel Merito: Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 13.12.2007 ordinandosi la trascrizione della stessa presso il competente Ufficio dello Stato Civile;
Respingersi ogni e qualsivoglia domanda ex adverso formulata dal ricorrente per i motivi tutti di cui in narrativa;
Disporsi l’obbligo in capo al Sig. di versare un assegno divorzile alla Sig. ra Anamaria pari ad € 1.900,00 mensile o quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia con rivalutazione Istat;
In via istruttoria: Riservata ogni istanza eccezione e produzione nei termini.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il Pubblico Ministero:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pederobba il 9 novembre 2007, alle condizioni ritenute di giustizia”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4) cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2017 Mauro esponeva di aver contratto matrimonio con Ana Maria in data 13 dicembre 2007 in Venezuela, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni, ed evidenziava che dall’unione non era nato alcun figlio.
In seguito all’instaurazione del presente procedimento per lo scioglimento del matrimonio, all’udienza del 3 giugno 2018 il Presidente f.f. confermava le condizioni previste in sede di separazione, concernenti l’obbligo per di corrispondere € 1.500,00 mensili alla moglie.
Il ricorrente riferiva di essere lavoratore dipendente di una ditta italiana in Argentina, con stipendio di circa 4.600,00 € mensili per tredici mensilità. Dichiarava di non avere alcuna spesa per l’alloggio, messo gratuitamente a disposizione dall’azienda, e di essere proprietario di un immobile in Italia, acquistato prima del matrimonio, per il quale corrisponde ancora oggi un mutuo di circa € 1.000,00 mensili.
Quanto alla moglie, egli riferiva che la stessa viveva in Italia ed era laureata in commercio estero. Specificava inoltre che si era dimessa volontariamente dall’azienda per cui lavorava e, successivamente, anche da altra attività lavorativa reperitale dal marito stesso, quale segretaria nella stessa azienda datrice di lavoro del ricorrente.
Chiedeva dunque pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e l’accertamento di non dover corrispondere nulla a titolo di assegno divorzile nei confronti della moglie.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Ana Maria, la quale deduceva di essere giunta in Italia per seguire il marito, lasciando il proprio lavoro e la propria famiglia. Dichiarava di vivere in locazione, pagando un canone di € 550,00 mensili e di aver lasciato il lavoro dopo il matrimonio, d’accordo con il marito.
Specificava di averlo successivamente seguito in una diversa località e di essersi licenziata dall’impiego come segretaria, scelta condivisa con il in quanto non riusciva a vedere il marito e le mansioni assegnatele non erano soddisfacenti.
Deduceva di essersi poi trasferita in Italia, sempre d’accordo con il marito, e di non essere riuscita a reperire alcuna attività lavorativa, nonostante l’invio di numerosi curricula, in quanto non conosceva bene la lingua. Specificava, inoltre, di aver frequentato un corso di italiano per stranieri e che era sempre stato il marito a chiederle di seguirlo nei suoi spostamenti, dicendo che la avrebbe mantenuta lui.
La resistente aderiva alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma si opponeva a quella relativa alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Lamentando, infatti, un’evidente maggiore capacità economica del chiedeva disporsi a suo favore un assegno di € 1.900,00 mensili, con rivalutazione monetaria annuale ex lege in base agli indici ISTAT.
All’udienza del 20 settembre 2018 avanti al Giudice Istruttore comparivano le parti, le quali rinunciavano alla concessione di termini ex art. 183, comma VI, cod. proc. civ. e precisavano le conclusioni. Il Giudice mandava la causa al Pubblico Ministero e si riservava di riferire al Collegio, concedendo termini ex art. 190 cod. proc. civ.
La domanda di accertamento negativo relativamente alla sussistenza dell’obbligo al versamento di assegno divorzile formulata dal è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Giurisdizione e legge applicabile
Va innanzitutto rilevato che il matrimonio tra le parti è stato celebrato in Venezuela.
Ai sensi dell’art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) sussiste la giurisdizione italiana, stante la residenza abituale in Italia della convenuta.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia, dato atto che deve ritenersi siano utilizzabili, ratione temporis, i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (in quanto applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012), va individuata nella legge italiana, ex art. 8 Regolamento UE n. 1259/2010 (Cosiddetto Roma III), essendo stata adita l’autorità giudiziaria italiana.
2. La disciplina normativa di cui all’art. 5, legge 1 dicembre 1970, n. 898
2.1 Il diritto al riconoscimento di un assegno divorzile è previsto dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898 la quale, all’art. 5, comma sesto, dispone: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
L’interpretazione di tale disposizione deve essere rivisitata in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite 11 luglio 2018, n.18287, con la quale la Suprema Corte ha cercato di offrire alcune chiavi di volta ai giudici di merito per la determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile, a fronte del variegato panorama giurisprudenziale formatosi successivamente al revirement compiuto dalla prima sezione della Corte di Cassazione nel maggio 2017 con la sentenza n. 11504, chiarendo che non deve ritenersi sussistente alcuna scissione tra “an debeatur” e “quantum debeatur”, come invece ritenuto per orientamento consolidato sin dalle Sezioni Unite del 29 novembre 1990 n. 11490.
Per maggiore chiarezza espositiva devono essere ripercorsi le fasi salienti dell’iter giurisprudenziale.
2.2.1 In un primo momento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2008 del 1974) avevano attribuito all’istituto dell’assegno divorzile una natura composita, al contempo assistenziale, risarcitoria e compensativa.
In seguito alla riforma introdotta dalla l. n. 74 del 1987, si è ritenuto dovesse essere effettuato un giudizio bifasico, stabilendo in primo luogo se sussistesse o meno un diritto all’assegno e solo successivamente quantificandone l’ammontare. L’an veniva individuato nella sussistenza di mezzi adeguati, e dunque slegato da parametri legali, mentre il quantum era parametrato in base ai criteri indicati nel modificato art 5 l. div.
2.2.2 Si è successivamente affermata in giurisprudenza una funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno, fondata, quanto alla fase di accertamento del diritto all’assegno divorzile, sul criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (il cui apice si è registrato in Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29 novembre 1990, n. 11490), parametro tuttavia privo di un riferimento legislativo, costruito sul presupposto dell’ “inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio” (fra le altre, cfr. Cassazione civile, sentenza 21 ottobre 2013, n. 23797).
Tale criterio andava desunto “dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali” (in questo senso, anche Cassazione civile, sentenza 9 giugno 2015, n. 11870; Cassazione civile, sentenza 12 luglio 2007, n. 15610; Cassazione civile, sentenza 28 febbraio 2007, n. 4764): l’inadeguatezza dei mezzi era quindi intesa come insufficienza delle sostanze e dei redditi del richiedente ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
2.2.3 La circostanza che il tenore di vita non trovasse un suo riferimento nel dato legislativo aveva portato alla rimessione della questione alla Corte costituzionale, con ordinanza del 22 maggio 2013 da parte del Tribunale di Firenze. Infatti ci si era chiesti se l’interpretazione fornita dal diritto vivente di un assegno volto a garantire al coniuge più debole economicamente il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio fosse compatibile con la Costituzione. Con sentenza n. 11 del 2015 la Corte ha dichiarato la questione non fondata, stabilendo che il tenore di vita dovesse essere tenuto in considerazione in astratto quale tetto massimo della misura dell’assegno, suggerendo inoltre una concezione unitaria del giudizio tra an debeatur e quantum debeatur.
2.2.4 L’interpretazione dell’articolo 5, comma sesto, l. div. è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504, poi confermata dalla sentenza 22 giugno 2017, n. 15481.
La Suprema Corte ha ritenuto in tale arresto giurisprudenziale che la presenza di mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli comporti la negazione del diritto all’assegno divorzile. Poiché con il divorzio si attua uno scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale, si sarebbe dovuto accertare il raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente, al quale non doveva essere riconosciuto il diritto se economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo.
La Corte di Cassazione, pertanto, aveva confermato la finalità assistenziale dell’assegno, evidenziando però la necessità di sostituire il parametro del tenore di vita matrimoniale con quello dell’autosufficienza economica. Va rilevato, però, che anche tale criterio non trova appiglio in alcun specifico riferimento legislativo, al pari del tenore di vita.
2.2.5 Successivamente alla pronuncia del maggio 2017, si sono registrate diverse tesi in dottrina e giurisprudenza. In particolare, le Corti di merito hanno evidenziato i problemi legati al parametro dell’autosufficienza economica e alla necessità di valutarla in concreto, richiamando, ad esempio, quali criteri la capacità di sostenere le spese essenziali di vita, l’ammontare degli introiti che consente di accedere al patrocinio a spese dello Stato, il reddito medio percepito nella zona in cui vive il richiedente (si vedano, ad esempio, Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 22 maggio 2017). Ancora, si è fatto riferimento alla necessità che il richiedente provi di essersi attivato per reperire un’occupazione lavorativa consona all’esperienza professionale maturata e al titolo di studi conseguito o di essere nell’impossibilità, per impedimento fisico o altro, di svolgere qualsivoglia attività lavorativa (Trib. Roma, sez. I, sent. 23 giugno 2017).
Altra parte della giurisprudenza si era invece discostata dal nuovo orientamento, continuando ancora a fare riferimento al precedente parametro del tenore di vita (cfr. Tribunale di Udine, sentenza 10 maggio 2017, che ha evidenziato che i concetti di “mezzi adeguati” e “indipendenza economica” non trovano riscontro nel tessuto normativo, oltre ad essere labili e forieri di divergenti interpretazioni).
2.3 A fronte di tali contrasti, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite non da parte di una Sezione semplice, ma da parte del Primo Presidente della Suprema Corte, il quale ha ravvisato nel contrasto una questione di massima di particolare importanza ex art. 374, comma secondo, cod. proc. civ.
Con la pronuncia del 2018, le Sezioni Unite hanno specificatamente affermato che l’art. 5, comma 6, l. div., è una norma autosufficiente, non essendo necessario ricercare i criteri per valutare l’adeguatezza dei mezzi all’esterno della stessa.
Pertanto, non sussiste alcuna distinzione tra la fase dell’an e del quantum debeatur, essendo necessario “abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento”. Di conseguenza, i vari criteri indicati nella norma devono essere tenuti in considerazione dal Giudice in posizione equiordinata.
In relazione alla natura giuridica dell’assegno divorzile, la Suprema Corte, superando la tesi della funzione eminentemente assistenziale posta dalle Sezioni Unite del 1990 a fondamento del loro pensiero, ha specificato che allo stesso “deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa”.
A tal proposito, va ricordato che alla sentenza del 2018 sono state mosse delle censure, soprattutto da parte della dottrina, in quanto le Sezioni Unite avrebbero dettato dei principi di diritto in parte motiva poi non specificamente ripresi nel dispositivo, ingenerando confusione tra le diverse funzioni dell’assegno.
2.6 Al fine di individuare, pertanto, quale sia l’indicazione nomofilattica fornita dalla Corte per affrontare in modo uniforme le controversie al vaglio della giurisprudenza di merito, va dato rilievo alla circostanza che la pronuncia delle Sezioni Unite pone una particolare attenzione al metodo comparatistico, al fine di analizzare il quadro della legislazione degli altri paesi europei “in considerazione della natura dei diritti in gioco e della composizione del principio solidaristico ad essi sottesi”; solo il metodo comparato, infatti, con l’analisi delle varie soluzioni offerte in diversi ordinamenti al medesimo problema, permette di individuare le “soluzioni migliori” per il tempo ed il luogo in questione. Inoltre, tale metodo può essere utilmente impiegato anche nell’interpretazione di norme di diritto nazionale nella misura in cui sorgano dubbi sull’interpretazione delle stesse o si riscontrino specifiche lacune di un ordinamento giuridico che devono essere colmate dal giudice e per le quali il procedimento puramente letterale o logico non sia sufficiente. In tali casi, come nel presente in cui è dubbio quale debba intendersi la natura giuridica prevalente dell’istituto analizzato fra le tre evidenziate dalla Suprema Corte, va tenuto presente che l’odierno legislatore sempre più frequentemente si adegua a modelli e soluzioni comparate ed il metodo comparatistico diviene quindi fondamentale nell’analisi della ratio legis della disposizione.
2.6.1 Per ciò che concerne la Francia, l’art. 270, comma secondo, Code civil, stabilisce che uno dei coniugi può essere obbligato a versare all’altro una prestazione di carattere forfettario di natura compensatoria, di regola versata in un’unica soluzione (capital). Solo in via eccezionale, quando l’obbligato non sia in grado di adempiere con una singola dazione, il Giudice può disporre una dilazione periodica, ma per un arco temporale massimo.
Solo per specifica motivazione del giudicante e in via del tutto residuale, è prevista la possibilità di corresponsione di una rendita vitalizia (rente à vie) in casi residuali quali, ad esempio, l’incapacità del coniuge di provvedere autonomamente ai bisogni primari di vita.
Con la riforma del 2000, è stata inoltre stabilita la possibilità di riconoscere una prestazione mista fra rendita vitalizia e corresponsione in via capitale, confermando tuttavia che l’orientamento seguito dal legislatore francese è quello di non riconoscere assegni divorzili a tempo indeterminato, ma di consentire, da un lato, ai coniugi di mantenersi autonomamente o di reinserirsi nel mondo del lavoro e, dall’altro, di configurare tale dazione come una compensazione dei sacrifici sopportati da uno dei due in costanza di matrimonio.
2.6.2 Anche nell’ordinamento tedesco è centrale il principio di auto-responsabilità, ai sensi dei paragrafi 1569 e 1577 BGB e soltanto quando una delle parti non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita può essere richiesto il versamento di un assegno. Ciò accade, ad esempio, quando uno dei coniugi non riesca a reperire un’occupazione lavorativa per ragioni di età, malattia o infermità oppure ancora il diritto sussiste per almeno tre anni dopo la nascita di un figlio.
Regola fondamentale, pertanto, in Germania è quella degli incrementi patrimoniali, sulla base del modello di comunione differita dei paesi del Nord Europa. Soggiacendo a tale regola, qualora le parti non abbiano previsto diversamente, i coniugi non avranno un patrimonio comune e allo scioglimento del matrimonio sarà dunque suddiviso l’incremento patrimoniale prodotto da entrambi in costanza dell’unione, con il versamento di un conguaglio, parametrato in conseguenza.
2.6.3 Dalla breve analisi comparata svolta, pertanto, emerge come regola generale quella dell’autosufficienza di ciascun coniuge al termine del rapporto matrimoniale e della limitazione dell’assegno ad un periodo circoscritto, aspetto riscontrabile anche nei principi redatti dalla Commission on European Family Law (CEFL). Un assegno periodico vitalizio, invece, viene riconosciuto solo in via eccezionale e la corresponsione è inoltre parametrata ad accadimenti particolari.
2.6.4 Corollario di tale tesi è che la funzione assistenziale dell’assegno divorzile, basata sull’aspetto solidaristico letto alla luce dell’art. 2 Cost., non può e non deve essere considerata come equiparata agli altri aspetti perequativo – compensativi.
Così è ad esempio in Germania dove, come brevemente accennato sopra, l’assegno divorzile nei limitati casi in cui viene disposto va parametrato, sotto l’aspetto del quantum, agli incrementi patrimoniali che durante il matrimonio il soggetto avrebbe potuto conseguire e ai quali ha invece rinunciato per favorire lo sviluppo professionale e quindi reddituale del coniuge, con la conseguenza che in base a tale regola, la ricchezza viene redistribuita mediante il conguaglio dei rispettivi incrementi economici.
Con la precisazione, tuttavia, che tali analisi si scontrano necessariamente con la realtà economico–sociale e con la funzione di welfare dello Stato di riferimento: laddove, infatti, in quest’ultimo vi sia un modello di welfare forte, vi sarà una minor necessità della corresponsione di un assegno essendo garantita l’erogazione di prestazioni sociali e sussistendo maggiori possibilità per il soggetto di reinserirsi grazie a tale supporto nel mercato del lavoro, con l’effetto che tali prestazioni statali sostituiscono la funzione dell’assegno divorzile, rendendo superflua la corresponsione di somme da parte dell’altro coniuge allorché si abbracci una funzione compensativa dell’istituto.
In Italia, ove viceversa il sistema del welfare e del reinserimento lavorativo è molto ridotto, la corresponsione di un assegno divorzile, stante la presenza di ammortizzatori sociali, deve essere valorizzata anche quale strumento che consente al coniuge meno abbiente una vita dignitosa sino all’instaurarsi di una nuova situazione lavorativa.
In conclusione, sulla scorta di tali dati, deve ritenersi abbia maggior rilevanza quanto affermato dalla Suprema Corte in parte motiva, offrendo prevalenza alla natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile.
2.6.5 Non va tuttavia dimenticato, diversamente da quanto indicato, che la pronuncia della Suprema Corte attribuisce valore anche alla funzione assistenziale, fondata sull’art. 29 Cost., al fine di fornire, al contempo, protezione alla dignità della persona, evitando la creazione di ingiustificate rendite di posizione.
Se, di conseguenza, il fondamento dell’assegno non deve essere più riscontrato, come accadeva prima del 2017, nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost., tuttavia tale funzione deve comunque trovare spazio in particolari situazioni di disagio.
2.7 La sentenza del 2018 ha certamente il merito di restituire dignità e importanza al vissuto della coppia nel matrimonio, dando rilievo al principio di solidarietà post-coniugale e senza che il divorzio possa azzerare il passato, come confermato anche da altre disposizioni, quali la previsione di una assegno a carico eredità o la ripartizione della quota del trattamento di fine rapporto.
Tuttavia, il principale problema che si palesa agli interpreti è relativo al passaggio motivazionale nel quale la Corte evidenzia che: “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativocompensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economicopatrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Pertanto ed a tal fine, il principio di autoresponsabilità e di autodeterminazione deve essere coniugato con il principio di solidarietà in concreto, ponendolo a fondamento della spettanza dell’assegno e la pronuncia del 2018 delle Sezioni Unite, se è ben vero che offre delle indicazioni teoriche e degli spunti al giudice di merito per risolvere le situazioni poste al suo vaglio, non fornisce strumenti certi, in particolare in relazione all’iter da seguire.
2.8 Poste tali premesse sulla natura giuridica e sulla funzione dell’istituto, ed in base alle indicazioni fornite dalle recenti Sezioni Unite della Suprema Corte, il Collegio ritiene che il Giudice, per stabilire se attribuire o meno l’assegno, debba dunque verificare in primo luogo se sussista un divario rilevante nella situazione economica delle parti, eventualmente esercitando proprio in questa fase i poteri ufficiosi richiamati nella sentenza.
2.8.1 Se tale divario non emerge, non potrà essere riconosciuto alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente.
2.8.2 Nel caso contrario, però, non per ciò solo vi sarà diritto ad un assegno divorzile: in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, infatti, si deve innanzitutto comprendere quale sia la causa del divario stesso.
Infatti, solo qualora lo squilibrio sia conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente, il diritto alla corresponsione dell’assegno vi sarà.
Viceversa, qualora nessuno dei coniugi si sia sacrificato a tal fine (solo a titolo di esempio, nel caso in cui matrimonio abbia avuto durata molto breve, non siano nati figli e non vi sono state rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia), non vi sarà spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile.
In conclusione, dall’attenzione centrale fornita della Suprema Corte nella fase di determinazione dell’assegno al parametro perequativo-compensativo, deve necessariamente ritenersi che vi sarà un diritto all’assegno e che, sotto il profilo del quantum, sarà riconosciuto in misura proporzionalmente sempre maggiore, nel caso di esistenza di un rilevante divario economico – patrimoniale fra i coniugi formatosi anche come conseguenza della circostanza che uno di essi si è sacrificato per la famiglia e per consentire al compagno di sviluppare il patrimonio familiare.
L’assegno, viceversa, non vi sarà, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi, qualora non vi sia stato alcun sacrificio di uno di essi per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell’unione matrimoniale. Se, infatti, deve essere attribuita rilevanza centrale alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, allora non vi può essere spazio per l’attribuzione dell’assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
2.8.3 Avendo però l’assegno natura composita, è proprio in tale circostanza che deve essere recuperata la funzione assistenziale dell’istituto, riconoscendo al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l’assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Assume così nuova rilevanza, la funzione solidaristica dell’istituto, la quale riesce a garantire il rispetto dell’art. 2 Cost. senza, però, che attraverso il ricorso ad essa possano formarsi dei redditi di posizione. Pertanto, nel solo caso in cui venga riconosciuto l’assegno divorzile – sotto il profilo dell’an – in considerazione della funzione assistenziale (ossia sulla base di un duplice presupposto: il primo, alternativo, o dell’assenza di divario patrimoniale o della presenza di divario ma non generato anche dai sacrifici e dalle rinunce del coniuge debole, il secondo dell’assenza di mezzi adeguati per vivere e dell’incapacità del coniuge di procurarseli), la misura dell’assegno dovrà essere parametrata, sotto il profilo del quantum, a quel tantundem che consenta al richiedente di mantenersi per il tempo necessario a reinserirsi nel mondo del lavoro, senza far rivivere parametri para legislativi quali quello del “tenore di vita”.
Alla luce della funzione compensativa, dell’esistenza di un divario economico fra i coniugi e delle ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso, vanno poi valutati tutti gli altri parametri di cui all’art. 5, comma sesto, l. div., fra i quali posizione centrale assume la durata del matrimonio.
2.9 In tal modo, l’istituto così riletto sarà in grado di adattarsi sia alle situazioni più risalenti in cui il modello familiare tipico vedeva soltanto il marito svolgere un’attività lavorativa, mentre la moglie si occupava della famiglia, sia di adeguarsi ai mutamenti storico-sociali della struttura familiare moderna, riscontrandosi oggi sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono una professione; come è stato correttamente rilevato da Tribunale di Pavia (sent. 17 luglio 2018) la situazione sociale penalizzante per le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, sia in molti casi nel livello retributivo pur a parità di mansioni, va tenuta in considerazione al solo fine di valutare in concreto se un soggetto possa, dopo il divorzio, reinserirsi nel mondo del lavoro, ma non può essere posta a base della decisione sull’assegno divorzile dando ingresso ad una “locupletazione ingiustificata” basata sul criterio del tenore della vita matrimoniale, superando la funzione compensativa dell’assegno “posto che quest’ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.”.
3. L’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel caso concreto
3.1 Va in primo luogo rilevato che la separazione tra i coniugi è ancora pendente, ma è già passata in giudicato la sentenza parziale sullo status, pronunciata il 26 settembre 2017 e la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale risale al 17 dicembre 2015 (cfr. docc. 5, 6 e 7 parte ricorrente). Pertanto, deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio poiché la separazione personale fra i coniugi si è protratta per il periodo di tempo previsto ex art. 3, numero 2), lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 ed è pacifico che la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può più essere ricostituita.
3.2 Relativamente alla domanda della resistente di attribuzione alla stessa di un assegno divorzile, i principi indicati dalle Sezioni Unite devono essere applicati in concreto al caso di specie, giungendo ad affermare che non sussiste alcun diritto all’assegno divorzile a favore di Ana Maria per le ragioni che seguono.
Quanto alla situazione della resistente, si rileva che la stessa ha 35 anni, non è contestato sia laureata in commercio estero e attualmente non ha alcun impiego lavorativo.
Per ciò che concerne il possesso di redditi di qualsiasi specie, dal modello Persone Fisiche 2018 risulta che nell’annualità 2017 la Benitez abbia percepito come unica entrata l’assegno di mantenimento da parte del marito, per la somma complessiva di circa € 15.000,00 netti l’anno (circa € 1.100,00 netti mensili).
La resistente risiede in Italia in locazione (come risulta dalla dichiarazione dei redditi 2018), ma non fornisce alcuna documentazione attestante l’ammontare del canone pagato mensilmente.
Il matrimonio tra le parti risale al 13 dicembre 2007, mentre sentenza parziale di separazione è stata pronunciata il 26 settembre 2017. Il rapporto coniugale è, dunque, durato circa dieci anni e dal matrimonio non è nato alcun figlio.
3.3 Quanto al egli è lavoratore a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio di circa € 3.100,00 netti mensili (cfr. Modello UNICO 2018). Non corrisponde un canone di locazione per l’alloggio in cui vive ed è proprietario di un immobile in Italia.
3.4 La Benitez fonda la sua domanda di corresponsione di un assegno su vari elementi.
In primo luogo, asserisce di aver sempre seguito il marito nei suoi trasferimenti lavorativi, di comune accordo con lo stesso, e che, sempre per scelta condivisa, si sarebbe dimessa dalle occupazioni lavorative prima presso UPS e poi come segretaria. Specifica poi di essersi trasferita in Italia e di non essere riuscita a reperire alcuna attività, nonostante l’invio di numerosi curricula.
3.5 Guardando al solo aspetto patrimoniale, è pacifica la consistenza di un rilevante divario nella situazione economica delle parti. Come, però, si è già avuto modo di evidenziare, ciò non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso.
A tal fine, deve innanzitutto rilevarsi che seppur la decisione della resistente di seguire il marito, in costanza di matrimonio, sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi, non vi è prova che sia stata condivisa anche la decisione della stessa di dimettersi dalle attività lavorative in cui era impiegata (aspetto su cui diverse sono, infatti, le ricostruzioni delle parti).
Quanto alla situazione personale della resistente, la Benitez ha un’età che le consente di reinserirsi nel mondo del lavoro e possiede un titolo di studio facilmente spendibile, a cui si aggiunge anche la conoscenza dello spagnolo quale lingua madre.
Inoltre, essendosi trasferita in Italia nel 2014, appare poco verosimile la circostanza da lei allegata che ai colloqui lavorativi venga scartata perché non in grado di parlare bene la lingua (cfr. dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale il 5 aprile 2018).
Il solo invio di curricula non è sufficiente a provare l’impossibilità di reperire un impiego e, in relazione a ciò, si rileva che la documentazione depositata dalla ricorrente risale tutta al 2018, successiva al deposito del ricorso di divorzio (soltanto un curriculum è stato inviato nel 2014).
Allo stesso modo, gli asseriti problemi di salute non sono in alcun modo provati dalla resistente, che ha rinunciato ai termini ex art. 183 cod. proc. civ.
Pertanto, deve ritenersi che la Benitez possa reinserirsi nel mercato del lavoro ed è ravvisabile una sua inerzia colpevole nel reperire un’occupazione, considerato anche l’assunzione volontaria del rischio da parte sua di trasferirsi in Italia, nonostante l’asserita assenza di legami.
Oltre a tali aspetti, non sono nati figli dalla coppia e il matrimonio ha avuto una durata di circa dieci anni, ma soprattutto non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della Benitez durante la vita coniugale che abbia contributi alla formazione o all’aumento del patrimonio del ricorrente.
Pertanto, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale, non essendovi stato alcun sacrificio, non vi è alcun diritto ad un assegno divorzile, che nel caso di specie comporterebbe una sostanziale rendita di posizione, per le ragioni sopra esposte.
4. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
– Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 9 novembre 2007 in Venezuela da Mauro, nato in Germania il 4 settembre 1974 e Ana Maria, nata in Venezuela il 7 ottobre 1983, trascritto al n. 2, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pederobba;
– Rigetta la domanda della resistente di versamento alla stessa di un importo a titolo di assegno divorzile;
– Liquida le spese di lite nella complessiva somma di € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e C.p., e condanna la resistente al pagamento delle stesse in favore di Mauro

Così deciso nella camera di consiglio del 8 gennaio 2019.

I potenziali incrementi di reddito dell’obbligato rilevano ai fini della rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli

Cass. civ. Sez. VI – 1, 25 febbraio 2019, n. 5449
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 18101-2018 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA CIMINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DARIO MARIA DOLEI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3420/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Svolgimento del processo
– che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, la quale – per quanto ancora rileva – ha respinto l’impugnazione contro la decisione del tribunale, che ha determinato nella somma di complessivi Euro 1.000,00 mensili l’assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli di coppia non coniugata;
– che la corte del merito ha al riguardo argomentato nel senso che le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente, avvocato soprattutto amministrativista, sono di provenienza unilaterale e vanno valutate con ragionevole prudenza, mentre il tribunale ha comunque correttamente determinato, alla stregua delle dette dichiarazioni, la media reddituale netta degli ultimi anni; che detti introiti sono suscettibili di modifica, onde ogni diversa decisione potrà essere assunta all’eventuale mutamento dei presupposti reddituali, essendo i provvedimenti patrimoniali in materia sempre adottati rebus sic stantibus; che deve tenersi conto sia dell’immobile in proprietà del ricorrente, sia dell’onere di mantenimento di un precedente figlio, sia del principio di proporzionalità dei redditi dei due genitori;
– che l’intimata si difende con controricorso;
– che il ricorrente ha depositato la memoria.
Motivi della decisione
– che il primo motivo censura la violazione e la falsa applicazione degliartt. 24 e 111 Cost., perché la corte del merito ha affermato la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi, di provenienza unilaterale, dimostrando anche un pensiero precostituito nei confronti dei liberi professionisti avvocati;
– che il motivo è manifestamente inammissibile, posto che al riguardo la corte territoriale espone una duplice rullo decidendi, avendo dapprima compiuto l’affermazione di cui il ricorrente si duole e, poi, comunque tenuto a fondamento della propria decisione proprio quelle dichiarazioni dei redditi: ed il secondo rilievo, non risulta in alcun modo contestato dal ricorrente, il quale difetta pertanto d’interesse ad impugnare il primo: noto essendo come, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (cfr., ex multis, Cass. 20 marzo 2018, n. 6908; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752);
– che il secondo motivo deduce la violazione degliartt. 337-ter e 2597 c.c.,dell’art. 115 c.p.c., ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte territoriale affermato di avere considerato gli oneri deducibili e di doversi detrarre le imposte, ma senza operare davvero detta operazione, né avendo valutato il peso dell’assegno corrisposto per il mantenimento dell’altro figlio, le risultanze dei dati probatori e la proporzione dei rispettivi redditi: ma egli ha disponibilità di non più di Euro 1.200,00 mensili, come è palesato dal licenziamento della segretaria e dal costo della locazione dello studio, al contrario godendo la controparte di un ingente patrimonio immobiliare;
– che il predetto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;
– che, invero, il giudice del merito, nel confermare la misura dell’assegno di mantenimento per i figli minori, ha valutato proprio gli elementi, di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame, nel perseguimento dell’interesse dei minori stessi: invero, la corte territoriale ha operato riferimento alla “media reddituale netta” dei suoi redditi, aggiungendo che gli introiti professionali sono suscettibili di incremento; inoltre, ha tenuto conto dell’obbligo di mantenimento di altro figlio ed ha comparato i redditi delle parti: in tal modo restando coerente a tutti i principi che regolano la materia (ivi compresi quelli richiamati dal ricorrente i memoria, di cui alla recente Cass. 14 gennaio 2019, n. 651);
– che, nel censurare la predetta disciplina disposta dal giudice del merito, la difesa del ricorrente in sostanza si limita ad insistere sulla rilevanza di circostanze già prese in considerazione dalla corte territoriale, riproponendo le questioni sollevate in quella sede, e dimostrando quindi di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in questa sede, non spettando alla S.C. il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata, nonché la sussistenza di una motivazione, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, modificato dalD.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dallaL. 7 agosto 2012, n. 134;
– che, a fronte di c.d. doppia conforme, la censura ai sensi di tale disposizione non è del resto proponibile;
– che il terzo motivo lamenta la violazione o la falsa applicazionedell’art. 89 c.p.c., perché non è stata accolta la propria istanza di cancellazione delle espressioni offensive, contenuta negli scritti della comparsa di costituzione in appello di controparte, in cui si afferma che egli sottrarrebbe somme al fisco rinviando gli incassi e conservando il denaro in luoghi improbabili;
– che il motivo è inammissibile, essendo già stato chiarito, da un lato, come il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale è anzi estraneo e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione con ricorso per cassazione (Cass. 16 gennaio 2009, n. 1018), dovendo del resto ribadirsi come l’apprezzamento circa l’effettivo rapporto tra queste e l’oggetto della causa è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 27 giugno 2011, n. 14112);
– che le spese seguono la soccombenza;
– che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione ilD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

È ribadita la violazione dell’art. 570 bis c.p. (che fa riferimento alla qualità di coniuge) anche nel caso di inadempimento degli obblighi patrimoniali nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio

Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 8297
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI Luca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall’imputato G.N. avverso la sentenza emessa in data 24.3.2016 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, ed al quale è stata revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna in data 2.3.2009.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Violazionedell’art. 2 c.p., commi 2 e 4, e art. 570 bis c.p.. Secondo il ricorrente, l’entrata in vigore delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, alla data del 6.4.2018 ha comportato l’abrogazione delle norme -L. n. 898 del 1970,art.12 sexies, e L. n. 54 del 2003, art. 3 – in forza delle quali lo stesso ricorrente è stato incriminato. La relativa condotta non può essere ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p., che fa riferimento alla qualità di coniuge. Pertanto, il nuovo quadro normativo esclude dalla tutela penale le vicende riconducibili a coppie di conviventi more uxorio ed ai loro figli – anche tenendo conto che l’estensione della qualità di coniuge ex art. 574 ter c.p., riguarda le coppie parti di un’unione civile.
2.2. Vizio cumulativo della motivazione e violazione degliartt. 163, 164 e 168 c.p., in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena ed alla revoca delle precedente sospensione condizionale.
La Corte non ha tenuto conto della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato ad opera del Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 5.1.2017, a seguito della quale il cumulo delle due pene non supera il limite dei due anni di reclusione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo proposto.
2. Il primo motivo è infondato.
3. Come stabilito da questa Corte il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p., introdotto dalD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, n.m.; Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, n.m.).
Invero, è stata affermata la perdurante validità dell’orientamento di legittimità alla stregua del quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S, Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, P, Rv. 272518; Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, S. Rv. 270030). Ciò alla luce della interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dallaL. 20 maggio 2016, n. 76, e dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l’art. 337 bis c.c., e, quindi, di una rilettura dellaL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2, tutt’ora in vigore, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e, pertanto, agli inadempimenti degli obblighi fissati dal tribunale dei minori nei loro confronti.
Tale assetto non risulta superato dalla novella introdotta con l’art. 570 bis c.p., in esecuzione della delega conferita con laL. n. 103 del 2017, di natura meramente compilativa che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. Del resto, è stato osservato dalla richiamata sentenza n.18701/2018 che la esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsionedell’art. 30 Cost., comma 3.
In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni – secondo il condivisibile richiamato orientamento – si deve affermare che l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
4. Il secondo motivo è fondato in relazione alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena stabilita con la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna in data 2.3.2009 ed alla mancata concessione per la condanna di cui trattasi per il superamento del limite dei due anni previstodall’art. 163 c.p..
Risulta, invero, essere stata omessa la considerazione del provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Ravenna in data 8.5.2017 con il quale è stata rideterminata la pena inflitta dalla predetta sentenza (di anni uno e mesi dieci di reclusione oltre la multa), individuandola in quella di mesi dieci e gg. venti di reclusione oltre la multa, che pertanto fa rientrare il cumulo delle pene nel limite di anni due di reclusione fissatodall’art. 163 c.p., dovendosi – quindi rivalutare la questione in ordine al beneficio della pena sospesa, sia in relazione alla revoca di quella precedentemente concessa, che alla concessione per la condanna di cui trattasi.
5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’ appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

È possibile esperire l’azione di arricchimento senza causa anche nell’ambito della convivenza more uxorio

Cass. civ. sez. VI – 3, 15 febbraio 2019, n. 4659
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18448-2017 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORELLA DIDERO;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA CORLEONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA MARIA FRACCHIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 92/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.
Svolgimento del processo
che:
P.M. convenne in giudizio l’ex convivente more uxorio C.V. chiedendo che, ai sensidell’art. 2041 c.c., fosse condannato a corrisponderle la metà del valore di un immobile intestato al solo convenuto, che era stato costruito col rilevante contributo economico dell’attrice, o al pagamento di altra somma pari agli importi investiti dalla P. nella costruzione dell’immobile;
il Tribunale di Ivrea accolse la domanda per l’importo di 80.000,00 Euro e condannò il C. al pagamento di tale somma;
in parziale accoglimento del gravame di quest’ultimo, la Corte di Appello di Torino ha ridotto la somma dovuta a 25.000,00 Euro e, rigettato l’appello incidentale della P., ha condannato il C. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; ha resistito l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
che:
col primo motivo, articolato in due sotto-motivi, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., exart. 360 c.p.c., n. 3, “e/o omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5”: il C. afferma (sub IA) la “inapplicabilità tout courtdell’art. 2041 c.c.in ambito di convivenza more uxorio”,- dovendosi ricondurre gli esborsi effettuati in corso di convivenza all’adempimento di doveri morali e sociali exart. 2034 c.c., e sostiene (sub IB) che la Corte ha “errato nel valutare solo l’aspetto economico”, senza considerare che i supposti trasferimenti di somme non erano privi di causa, in quanto effettuati dalla P. “nell’ottica di contribuire alla ristrutturazione della “casa coniugale””, anche al fine di provvedere alle necessità abitative del figlio allora minorenne;
premessa l’inammissibilità della censura formulata in termini di “omessa o insufficiente motivazione” (ai sensi del vecchio testodell’art. 360 c.p.c., n. 5), il primo sotto-motivo è inammissibile ex art 360 bis c.p.c., in quanto la decisione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (da cui non v’è ragione di discostarsi), secondo cui è “possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Cass. n. 11330/2009; cfr. anche Cass. n. 1277/2014 e Cass. n. 14732/2018); il secondo sotto-motivo è parimenti inammissibile perché mira a conseguire una diversa valutazione di merito circa il fatto che gli esborsi travalicassero, nello specifico, i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto al mero adempimento di un’obbligazione naturale; tanto più perché il difetto di una giusta causa non va inteso – come parrebbe proporre il ricorrente- quale assenza di una ragione che abbia determinato la locupletazione in favore dell’arricchito, ma quale carenza di una ragione che consenta a quest’ultimo di trattenere quanto ricevuto;
il secondo motivo (che denuncia nuovamente la violazione o falsa applicazionedell’art. 2041 c.c.e l’omesso o erroneo esame di un fatto decisivo) è anch’esso inammissibile in quanto non contiene alcuna specifica censura in iure, limitandosi a contestare l’apprezzamento delle prove da parte della Corte e a sollecitare una lettura di segno opposto, e non individua specificamente alcun fatto effettivamente decisivo di cui la sentenza abbia omesso l’esame;
il terzo motivo (in punto di violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.) censura la sentenza per avere condannato il C. al pagamento delle spese del grado di appello, nonostante il parziale accoglimento dell’appello principale e il rigetto dell’impugnazione incidentale;
il motivo è infondato in quanto la Corte si è attenuta al criterio della soccombenza, sulla base dell’esito complessivo della lite (cfr. Cass. 11423/2016), che ha visto accogliere seppure parzialmente- la domanda della P., e non è censurabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facoltà di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite;
al rigetto del ricorso consegue la condanna del C. al pagamento delle spese del presente giudizio;
sussistono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Divorzio con facoltà del marito di ripudiare la moglie

Cassazione civile, sez. I, 1 marzo 2019, n. 6161. Presidente Bisogni. Relatore Iofrida.

Premesso che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7464/2016, pronunciata in un giudizio promosso, nel 2015, da E.A.K. , cittadina giordana ed italiana, al fine di sentire ordinare la cancellazione della trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, dell’aprile 2013, della sentenza non definitiva del 29/7/2012, emessa dal Tribunale Sciaraitico di Nablus Occidentale (Palestina), in sua assenza, di scioglimento del matrimonio sciaraitico celebrato, nel 1992, in (*), con Z.F. , pure cittadino giordano ed italiano (unione dalla quale erano nati due figli), avendo quest’ultimo esercitato il c.d. ripudio unilaterale, ha statuito che la sentenza del Tribunale palestinese del luglio 2012, non definitiva, come pure la successiva sentenza definitiva, del novembre 2012 (con la quale il Tribunale di Nablus rilasciava il nulla osta al F. per un nuovo matrimonio, essendo decorso il periodo di tempo legale senza ricostituzione della pregressa unione), non hanno i requisiti di legge per il riconoscimento in Italia della loro efficacia, con ordine all’Ufficiale di Stato civile di procedere alla cancellazione della trascrizione a margine dell’atto di matrimonio;
– in particolare, la Corte d’appello, ritenuta la giurisdizione del Tribunale palestinese a conoscere la causa di divorzio, stante la celebrazione del matrimonio in (*), ha ravvisato una violazione della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. g), non avendo il giudice straniero effettuato alcun accertamento sul venir meno in concreto della comunione di vita dei coniugi, e dell’art. 64, lett. b, della stessa legge, stante la lesione del diritto di difesa, in quanto “il procedimento giudiziale in questione è basato unicamente sulla manifestazione di volontà del marito, senza che lo stesso debba addurre motivazione…, senza possibilità di opposizione da parte della moglie, senza alcun contraddittorio reale (non essendo la mera notizia del procedimento avuta dalla ricorrente utile in tal senso) e senza che per la moglie sia previsto analogo diritto (ripudio senza motivazione)”; l’affermazione dello Z. , in ordine al consenso della moglie, costituiva una mera asserzione, non risultando la verbalizzazione, nel procedimento in questione, di una dichiarazione del coniuge dal quale potesse evincersi un tale consenso, mentre altri comportamenti della moglie, successivi alla sentenza non definitiva di divorzio (in particolare, l’essere la stessa rientrata in Italia ed avere la stessa prelevato, dal conto corrente del marito importo, che le spettava a titolo di restituzione della dote) dimostravano solo la consapevolezza della irrevocabilità, in base alla legge islamica, del ripudio;
– avverso la suddetta sentenza, Z.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di E.A.K. (che resiste con controricorso);
– il ricorso è stato rimesso dalla sezione Sesta – Prima alla Sezione Semplice ed è stato chiamato all’udienza pubblica del 14 dicembre 2018;
– il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che non sarebbe stata efficacemente censurata la statuizione in ordine alla contrarietà all’ordine pubblico della pronuncia straniera sia per la mancanza dell’accertamento giudiziale sulla cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia per la lesione del diritto di difesa della moglie (resa edotta del procedimento solo dopo che il marito aveva ottenuto la pronuncia, sia pure non definitiva, di divorzio sulla base della mera registrazione della sua volontà di ripudio del coniuge);
– il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67, comma 1, art. 14, comma 1, e art. 64, lett. g), per omessa indagine, da parte del giudice nazionale, sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile, non avendo la Corte d’appello compiuto un accertamento, avvalendosi dei mezzi previsti dalla L. n. 218 del 1995, artt. 14 e 15, per la conoscenza della legge straniera, sulle modalità di svolgimento del processo di divorzio dinanzi al Tribunale di Nablus, e risultando comunque, dal certificato rilasciato nel dicembre 2014 dal Tribunale sciaraitico di Nablus, prodotto in giudizio, che, a seguito della richiesta del Z.F. (il talaq pronunciato: “mia moglie è divorziata da me”), era stata “richiamata la sposa”, al fine dunque di vagliare l’effettivo venire meno dell’unione materiale e spirituale dei coniugi, e che il talaq del marito, sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva di divorzio, è revocabile e comporta gli stessi effetti della separazione personale dei coniugi nel mondo occidentale, permanendo il matrimonio palestinese e rimanendone sospesi gli effetti per un periodo di tre mesi, al fine di assicurare l’eventuale riconciliazione tra i coniugi; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 67, comma 1, art. 14, comma 1, e art. 64, lett. b), sempre per omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile, non avendo la Corte d’appello rilevato che, come da documentazione prodotta, la K. aveva partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale, essendosi presentata dinanzi al Tribunale palestinese, accompagnata dalla di lei madre; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della legge straniera, sostanziale e processuale, applicata dal Tribunale palestinese, avendo la Corte d’appello trascurato di rilevare che, in base all’attuale normativa straniera, vi è parificazione del diritto di agire e resistere in giudizio per marito e moglie, il divorzio è preceduto dall’esperimento di un tentativo di conciliazione e viene pronunciato solo all’esito dell’accertamento circa l’effettivo venir meno dell’unione materiale spirituale tra i coniugi;
– in particolare, il ricorrente, nel dedurre la violazione di legge, anche con riferimento all’art. 14, della legge di diritto internazionale privato, n. 218/1995, richiama “la L. n. 3 del 2011, vigente in (*)” (senza tuttavia allegarne il testo), assumendo che vi è stato, nell’ordinamento straniero, un superamento del vecchio istituto del ripudio islamico del marito, unilaterale e stragiudiziale, e che, a seguito del talaq pronunciato dal marito (“Mia moglie è divorziata da me”), l’attuale procedura di divorzio palestinese, applicabile alla fattispecie, comporta, ai fini della pronuncia definitiva di divorzio, la verifica, ad opera di organo giurisdizionale, dell’effettivo venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, previo rituale contraddittorio tra le parti, all’esito di un periodo temporale di tre mesi senza riconciliazione, e consente altresì alla moglie di agire e resistere in giudizio, per la tutela dei suoi diritti, essendovi oggi (e nel 2012) “una totale parificazione… del marito e della moglie, in applicazione del principio di eguaglianza tra i generi”;
– risulta, dalla documentazione prodotta, sin dal giudizio di merito (in lingua araba, con traduzione in italiano, con visto di conformità dell’assistente amministrativo del consolato Generale d’Italia, Gerusalemme), che: a) il Z.F. , persona avente cittadinanza giordana ed italiana, alla fine di luglio 2012, è comparso dinanzi al Tribunale Sciaraitico di Nablus (Palestina), perché venisse “registrato il divorzio di primo grado” dalla moglie E.A.K. , del pari cittadina giordana ed italiana, la cui unione era stata celebrata, con rito sciaraitico, in (*), nel 1992; b) il divorzio è consistito nella registrazione, effettuata in data 29/7/2012, di una domanda formulata dal marito alla presenza di due testimoni; c) a seguito di successiva informativa alla moglie, la stessa si sarebbe presentata, l’1/8/2012, accompagnata dalla madre, e le sarebbe stata personalmente notificata la richiesta del marito; d) quindi decorsi tre mesi, il divorzio è divenuto definitivo ed è stato rilasciato, nel novembre 2012, dal medesimo Tribunale Sciaraitico il nulla osta a nuovo matrimonio;

Ritenuto che:
– quanto al riconoscimento del provvedimento straniero nel nostro ordinamento italiano, la L. n. 218 del 1995, art. 64 ss., disciplinano la materia, contemplando il filtro, all’ingresso nel nostro ordinamento, rappresentato dal controllo del rispetto dell’ordine pubblico (in particolare: art. 64 (Riconoscimento di sentenze straniere): “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano; b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico”; art. 65 (Riconoscimento di provvedimenti stranieri): “1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”);
– va anche evidenziato che la Corte di Giustizia, con una pronuncia del 20 dicembre 2017, resa nel procedimento Soha Sahyouni contro Raja Mamisch (una coppia con doppia cittadinanza sia siriana che tedesca), ha affrontato un caso che riguardava una dichiarazione unilaterale di divorzio resa davanti a un tribunale religioso di uno Stato terzo ed il suo riconoscimento nell’ordinamento tedesco; la Corte di Giustizia soffermandosi sul tema generale dei cd. divorzi privati ossia di quelle ipotesi di scioglimento del matrimonio non derivanti da pronunce emesse da una autorità pubblica, ha affermato che “alla luce della definizione della nozione di divorzio di cui al regolamento n. 2201/2003, risulta dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1259/2010 che esso ricomprende unicamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale, da un’autorità pubblica o con il suo controllo”, con la conseguenza che le pronunzie rese dai tribunali religiosi restano escluse dalla sfera di applicazione delle norme Europee di conflitto;
– in ordine all’operatività della L. n. 218 del 1995, artt. 14 e 15, questa Corte ha chiarito che “relativamente alle fattispecie interamente regolate dalla L. n. 218 del 1995, art. 14, l’obbligo del giudice di ricercare, d’ufficio, le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale e valorizzando il ruolo attivo delle parti, come strumento utile per l’acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che, pertanto, sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile” (Cass. 27365/2016);
– nella specie, dunque, alla luce di quanto allegato dal ricorrente, sin dal giudizio di merito, e tenuto conto della L. n. 218 del 1995, art. 14, risulta opportuno, ai fini del necessario vaglio del riconoscimento nel nostro ordinamento degli effetti del divorzio ottenuto all’estero dal coniuge straniero e quindi al fine di vagliare l’effettiva contrarietà all’ordine pubblico internazionale del provvedimento di divorzio reso dal Tribunale sciaraitico palestinese, affermata dalla Corte d’appello nella sentenza qui impugnata e contestata, anche in questa sede, dal sig. Z.F. , acquisire informativa, tramite il Ministero della Giustizia, sulla legge processuale straniera (palestinese) applicabile al divorzio per cui è causa, di cui occorre tener conto nel presente giudizio di legittimità, dato che la relativa conoscenza attiene al giudizio riservato a questo giudice di legittimità;
-ritenuto, in particolare, necessario richiedere al Ministero competente il testo, corredato da debita traduzione in lingua italiana, della legge palestinese “n. 3/2011”, indicata dal ricorrente nel presente giudizio, o di altra legge vigente in Palestina al 2012, disciplinante il divorzio tra i coniugi, con specifico riguardo ai profili relativi: a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico e all’efficacia delle sue pronunce nell’ordinamento giuridico palestinese; b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito; c) alla sussistenza di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie; d) alla garanzia del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento; e) all’oggetto dell’accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico e allo spazio riservato nel procedimento alla verifica di una possibilità di riconciliazione dei coniugi;
– risulta altresì opportuno richiedere contestualmente, atteso il rilievo nomofilattico della questione oggetto del presente giudizio, una relazione di studio all’Ufficio del Massimario, per acquisire un quadro sistematico dei contributi offerti, sul tema, dalla giurisprudenza, anche euro-unitaria e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, e dalla dottrina nonché per acquisire informazioni rilevanti sulla giurisprudenza dei paesi in cui si è posta la questione del riconoscimento del talaq o di istituti analoghi.

P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo in pubblica udienza, disponendo l’acquisizione, tramite il Ministero della Giustizia, di informativa sulla legge processuale straniera (palestinese) applicabile al divorzio per cui è causa e quindi in relazione al testo, corredato da debita traduzione in lingua italiana, della legge palestinese “n. 3/2011”, indicata dal ricorrente nel presente giudizio, o di altra legge vigente in Palestina al 2012, disciplinante il divorzio tra i coniugi, con specifico riguardo ai profili relativi:
a) alla natura giurisdizionale o non del Tribunale Sciaraitico;
b) ai presupposti del ripudio ad opera del marito;
c) alla sussistenza di corrispondente facoltà di ripudio per la moglie;
d) alla garanzia del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento;
e) all’oggetto dell’accertamento riservato al Tribunale Sciaraitico; si richiede altresì all’Ufficio del Massimario di questa Corte Suprema di Cassazione una relazione sullo stato della dottrina e della giurisprudenza, nazionale Europea e comparata, sul tema del riconoscimento, nell’ordinamento nazionale, degli effetti di un provvedimento, giurisdizionale e non, di divorzio ottenuto da uno dei coniugi dinanzi ad un Tribunale civile o religioso straniero in base all’istituto del talaq o ad altri istituti analoghi.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omessi i riferimenti ai nominativi o ad altri dati identificativi delle parti.

Ai fini del riconoscimento e determinazione dell’assegno di divorzio bisogna fare riferimento alla recente sentenza delle SSUU n. 18287 dell’11 luglio 2018

Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2019, n. 5975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9935/2014 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23, presso lo studio dell’avvocato Saraceni Stefania, rappresentato e difeso dall’avvocato Alimena Eliseo Alfonso, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Co.Do., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Annecchino Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Scarselli Giuliano, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1993/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RITENUTO CHE:
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1702/2013, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29 ottobre 1994 da C.S. e Co.Do.. Per quanto interessa, determinava in Euro 100,00 mensili l’assegno divorzile spettante alla Co. con decorrenza dal mese di settembre 2010.
La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’appello del C., fissando la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero dal 21/5/2013 e respinto tutti gli altri motivi dell’appello principale, oltre che integralmente l’appello incidentale.
C. ricorre per cassazione con tre mezzi; Co. replica con controricorso corredato da memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorrente lamenta con i tre motivi di ricorso la violazione e erronea e/o falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, sotto i seguenti diversi profili: 1) per avere la Corte di appello motivato solo sulla quantificazione dell’assegno divorzile, senza illustrare il requisito necessario per il riconoscimento dell’assegno e cioè la circostanza che il coniuge non avesse mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive o si fossero deteriorate le sue condizioni economiche; 2) per avere ritenuto irrilevante l’obbligo di mantenimento del figlio naturale; 3) per non avere rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova circa la ricorrenza dei requisiti necessari per il riconoscimento gravante sull’istante l’assegno.
2. Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perché infondati.
Le Sez. U., con la recente sentenza n. 18287 dell’11/07/2018, hanno avuto modo di puntualizzare, in tema di assegno divorzile, che:
– La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
– All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
– Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
La Corte di appello si è attenuta a questi principi, giacché superando, sul piano motivazionale, la statuizione di primo grado prevalentemente centrata sul criterio del tenore di vita – ha valorizzato la complessa natura dell’assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto ad un riequilibrio della situazione patrimoniale dei coniugi alla luce della evoluzione della situazione reddituale dei coniugi, rispetto a quella dell’epoca della separazione, e ne ha dato conto attraverso una puntuale ricostruzione ed una articolata valutazione delle emergenze probatorie conseguenti all’assolvimento degli oneri probatori delle parti.
3. Il secondo motivo è anch’esso infondato, poiché la Corte territoriale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha affermato che “non può non tenersi conto del suo obbligo di mantenimento del figlio nato dalla nuova convivenza” (fol. 2 della sent. imp.), così chiarendo che ha inteso tenerne conto.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimità rispetto a questioni dirimenti.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019

La Corte conferma la statuizione secondo cui il tenore di vita goduto durante il matrimonio, unitamente ad altri aspetti ovvero l’età avanzata, l’assenza di attività lavorativa ed altri redditi, unitamente alla mancanza di prospettive lavorative, incidono sulla determinazione dell’assegno

Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 4523
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14337/2017 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Giuseppe Mazzini 142 presso lo studio dell’avvocato Pennisi Vincenzo Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Sanfilippo Dario, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Cimino Maria Teresa, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 630/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2018 dal cons. MARULLI MARCO.
Svolgimento del processo
1.1. La Corte d’Appello di Catania con sentenza 630/17 del 6.4.2017 ha respinto l’appello proposto da V.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva provveduto, tra l’altro, a liquidare l’assegno divorzile in favore di C.M., confermando, come già il primo giudice, anche nella determinazione del quantum, l’assunto che, alla luce delle condizioni personali della resistente – prossima a compiere i sessanta anni di età, priva di attività lavorativa e di fonti di reddito alternative e con remote possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro – nonché del pacifico orientamento giurisprudenziale in materia, “non può dubitarsi del diritto in capo alla C…. a godere dell’assegno divorzile, posto che è processualmente certo che la stessa non gode di alcun reddito e ancor mero gode di un reddito adeguato al tenore di vita (molto elevato in ragione delle potenzialità economiche del coniuge…) tenuto durante il matrimonio”.
1.2. Per la cassazione di detta sentenza il V. si affida a due motivi di ricorso, al quale ha fatto seguire istanza di sospensione dell’odierno giudizio a mentedell’art. 295 cod. proc. civ.in considerazione della pendenza avanti alla Corte d’Appello di Catania del giudizio di delibazione della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo il 25.3.2011, confermata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana il 9.2.2016, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario con la C..
Al proposto ricorso replica la C. con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
2. Va previamente disattesa la richiesta di sospensione, sebbene non per le ragioni che vi oppone la controricorrente.
Seguendone il ragionamento il collegio non potrebbe in effetti dubitare che, stante la diversità di petitum e causa petendi che contrassegna rispettivamente il giudizio di divorzio e quello di nullità del matrimonio concordatario, il fatto che della sentenza emessa in quest’ultimo sia pendente la delibazione non è di per sé preclusivo del giudizio che abbia ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non ne sovverte perciò gli eventuali giudicati che in quella sede si fossero formati, anche con riguardo alle statuizione aventi natura patrimoniale (Cass., Sez. 1, 23/03/2001, n. 4202). Tuttavia, qui, il giudicato rilevabile riguarda solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo il relativo capo della sentenza di primo grado costituito oggetto di impugnazione per gli effetti argomentabili dall’art. 324 e dell’art. 329 c.p.c., comma 2; ne restano perciò escluse le statuizioni economiche pure adottate nell’occasione, rispetto alle quali il V. si è appunto gravato dell’appello chiedendone la riforma, e riguardo ad esse non sarebbe per questo opponibile l’efficacia ostativa del giudicato.
Ciò, malgrado, è tuttavia convinzione del collegio che nella direzione auspicata dall’istanza del V. si frapponga la preclusione indirettamente eccepibiledall’art. 372 cod. proc. civ., in guisa della quale, non essendo producibili in questa sede altri documenti se non quelli che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso, l’istanza si rivela priva del necessario riscontro documentale atto a dimostrare la sussistenza dei presupposti che ne consentano l’apprezzamento e non risulta per questo scrutinabile (Cass., Sez. 3, 18/05/2012, n. 7932).
3.1. Nel merito, il ricorso – la cui disamina non è impedita dalle preclusioni fatte valere dalla controricorrente giacché il quadro giurisprudenziale sotteso alla materia è stato oggetto di recente rimodulazione a seguito dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, non è ravvisabile, in relazione alla natura delle questioni sollevate e all’esaustività della loro illustrazione, il dedotto difetto di autosufficienza, così come non sussiste, in considerazione della chiara identità di ciascuna doglianza, l’indebita mescolanza dei motivi di impugnazione – allega col primo motivo l’erroneità dell’impugnata decisione perché, laddove essa ha inteso confermare l’entità dell’assegno divorzile nella misura già decretata in sede di separazione, si è appellata ad un criterio smentito dal recente pronunciamento di questa Corte con la sentenza 11504 del 10/05/2017, che innovando il pregresso orientamento di legittimità in materia all’esito di un percorso argomentativo che mette al centro il principio dell’autoresponsabilità dei coniugi sulla sfondo di una concezione dell’istituto matrimoniale in linea con i tempi e con il sentire comune della collettività sociale ha abbandonato il parametro del pregresso tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio per adottare quale “nuovo e differente parametro”, cui rapportare il giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, quello impostato sul “raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente”.
3.2. E’ opinione del collegio che il motivo – che non incorre nel difetto di autosufficienza eccepito dalla controricorrente, risultando puntualmente e compiutamente declinato -, quantunque l’indirizzo interpretativo cui si è richiamato la Corte etnea sia superato, non meriti comunque adesione, giacché gli esiti a cui è pervenuto il decidente del grado appaiono coerenti ed in linea con il più recente pensiero di questa Corte.
3.3. Le SS.UU. con la sentenza 11/07/2018, n. 18287, come accennato, rivisitando funditus la questione – in ciò sollecitate segnatamente dall’ampio clamore destato dalla citata sentenza 11504/2017 che, enunciando il parametro “dell’indipendenza o autosufficienza economica” aveva sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, da oltre un trentennio orientato a commisurare l’entità dell’assegno divorzile al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” – pur senza disperdere la fecondità culturale del nuovo approccio, indubbiamente impegnato a raccogliere anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale aventi più diretta incidenza patrimoniale i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali e delle loro conseguenze sotto il profilo dell’autoresponsabilità, da valutarsi nel contesto costituzionale all’interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica si collocano, e quindi non mancando pure di prendere le distanze dall’orientamento dominante, ha ritenuto, tuttavia, di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.10più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagliartt. 2, 3 e 29 Cost..
In questa cornice è maturata la convinzione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell’adeguatezza enunciato dall’art. 5 ha carattere intrinsecamente relativo e che esso impone perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell’incipit della norma, che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”. Si è così, di riflesso, affermato che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
3.4. Posto, perciò, che, come ancora precisato nell’occasione, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto alla percezione dell’assegno “ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà”, è opinione del collegio, scrutinando la sentenza impugnata, che la Corte etnea, pur non facendo mistero di orientare l’asse del proprio deliberato sul criterio del tenore di vita goduto dalla C. in costanza di matrimonio, ha tuttavia proceduto in questa direzione seguendo un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, non a caso annotando che “esso concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nel denunciato art. 5”; ma nello stesso tempo non si è astenuta dal valorizzare i fattori che nel caso concreto sfavoriscono la C. e la rendono nel rapporto con il V. il coniuge economicamente più debole (“è pacifico che la C., oggi prossima a compiere 60 anni… non ha svolto attività lavorativa durante la convivenza coniugale né dopo, così come è pacifico che la stessa – impossidente – non gode di fonti di reddito diverse dal lavoro”; “la possibilità, poi, per la stessa di inserirsi oggi nel mondo del lavoro e di trovare un’occupazione da cui trarre un reddito adeguato… appare una possibilità assolutamente remota ed astratta”).
La Corte d’Appello non sembra perciò rifuggire in tal modo da un’attenta ponderazione dei valori che la tematica dell’assegno divorzile, nei profili afferenti segnatamente al riconoscimento del diritto, mette in gioco secondo l’innovativa lettura delle SS.UU. Ancorché lo scenario ideale del suo ragionamento non sia più attuale, nondimeno il giudizio che essa declina nel caso concreto anche alla luce della durata non breve del vincolo matrimoniale contratto il 24.10.1991 e sciolto il 5.12.2014 – si mostra in singolare sintonia con la “natura composita” che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto. Ed anzi, laddove opera la diretta saldatura, nell’accertamento del diritto della C., del criterio dell’adeguatezza agli altri indicatori enunciati dalla norma, ne ricalca, sia pur se inconsapevolmente, le linee, assecondando una chiave di lettura dell’istituto non incoerente con quella delle SS.UU. e perciò non suscettibile della pretesa cassazione.
4. Rigettato perciò il primo motivo di ricorso, il secondo, volto a confutare, sotto il profilo motivazionale, il ragionamento decisorio seguito dal decidente d’appello nella valutazione della condizione patrimoniale del V., si espone previamente ad un rilievo di inammissibilità poiché, oltre a risolversi nella perorazione di un nuovo giudizio di fatto, la censura non trova più riscontro nel nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.
6. Le spese in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti possono essere integralmente compensate.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2019

L’ abbandono del domicilio coniugale connesso alla interruzione della erogazione dei contributi economici per la famiglia comporta l’addebito della separazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 8 febbraio 2019, n. 3877
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1859-2017 proposto da:
M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO GOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTA COLLERONE RUSSO;
– ricorrente –
contro
T.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA DA ROS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2071/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICONII.
Svolgimento del processo
che:
La Corte di appello di Venezia, ritenuta la nullità della sentenza di primo grado in controversia concernente la separazione personale dei coniugi T.P. e M.U. e le domande accessorie, pronunciava la separazione con addebito al marito, in ragione dell’unilaterale abbandono del domicilio coniugale connesso alla interruzione della erogazione dei contributi economici per la famiglia, e poneva a carico del M. un assegno di mantenimento per la moglie di Euro 400,00 mensili e per le due figlie di Euro 800,00, somme tutte rivalutabili, oltre la partecipazione al 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie.
Il ricorso per cassazione è stato proposto con quattro mezzi dal M.; la moglie ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione
che:
1. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, nei termini di seguito precisati.
2. Il primo motivo – con il quale si denuncia la violazione delle disposizioni che disciplinano la pronuncia di addebito, per avere erroneamente ritenuto, la Corte di appello, ammissibile la domanda di addebito, da qualificarsi come domanda riconvenzionale, senza considerare che la stessa era stata proposta tardivamente solo nelle note di precisazione delle conclusioni e che non erano state nemmeno articolati mezzi probatori con le memorie istruttorie – è infondato.
Invero, il motivo prospetta circostanze – relative al momento della proposizione della domanda di addebito – che contrastano con quanto accertato dalla Corte di appello in merito all’epoca della sua tempestiva formulazione, avvenuta con la memoria depositata il 13/4/2012, oltre venti giorni prima dell’udienza exart. 183 c.p.c.fissata dal Presidente avanti al giudice istruttore: questa Corte ha riscontrato, quale giudice del fatto processuale, tali esatte circostanze di fatto mediante il diretto esame degli atti di parte e dei verbali di udienza del primo grado, rilevando che la originaria prima udienza fissata davanti all’istruttore per l’8/3/2012 venne rinviata d’ufficio, per questioni connesse alla notifica dell’ordinanza presidenziale, al 10.5.2012 con concessione di nuovi termini, fissati al 29/3/2012 per il ricorrente ed al 14/4/2012 per la contro ricorrente, che risultano rispettati anche per la proposizione della domanda di addebito.
3. Il secondo motivo – con il quale si lamenta che la non esatta valutazione del nesso di causalità tra l’abbandono del tetto coniugale e l’irreversibile crisi coniugale (a dire del ricorrente effetto, e non già causa, in ragione della preesistente intollerabilità della vita coniugale) – è inammissibile perché non coglie la ratio conseguente alla congiunta valutazione dell’abbandono della casa coniugale da parte del M. e della contestuale interruzione del mantenimento familiare, circostanza quest’ultima che il ricorrente trascura totalmente nel motivo.
4. Il terzo motivo – con il quale si censura la statuizione di nullità della prima decisione pronunciata dalla Corte di appello – è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. La tesi sostenuta dal ricorrente, circa la ricorrenza di un mero errore materiale nell’indicazione dell’organo giudicante quale giudice unico, invece che come collegio di primo grado, non considera che la Corte di appello ha appositamente sottolineato che dalla sentenza non era evincibile l’indicazione dei componenti del collegio e su questo specifico profilo – non intercettato dalla doglianza – ha fondato la sua pronuncia. Tale statuizione peraltro è immune da vizi in quanto conforme al principio secondo il quale “Con riguardo al contenuto della sentenza civile,l’art. 132 c.p.c., comma 2, lett. a), che prescrive l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata, comporta che, dalla formulazione dell’atto, si possa individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), per desumerne sia l’esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell’autorità giudiziaria ordinaria, sia il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti.” (Cass. n.9625 de120/09/1993).
Infine le considerazioni svolte dal ricorrente circa la partecipazione del PM al primo grado risultano irrilevanti in quanto la questione non appare affrontata dalla Corte di appello.
5. Il quarto motivo – con il quale si lamenta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione dell’ammontare degli assegni di mantenimento – è inammissibile perché prospetta, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, un vizio revocatorio, relativo alla errata attribuzione della effettiva proprietà di un appartamento in Bibione e non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì l’errata valutazione, non inquadrabile nel paradigmadell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, convertito dallaL. 7 agosto 2012, n. 134(ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
6. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52. – Dà atto, ai sensi del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019

Il perdono giudiziale del minore in sede penale non preclude il risarcimento in sede civile

Cass. civ. Sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25339/2016 proposto da:
D.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato M. EUGENIA VALAZZI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.B., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA CHIARINI, GABRIELE CHIARINI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.B.F., P.L.M.L.;
– intimati –
nonché da:
D.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNUNZIATA CERBONI BAJARDI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
M.B., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DEILA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA CHIARINI, GABRIELE CHIARINI giusta procura a margine del controricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
P.L.M.L., D.B.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 140/2016 del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi principale e incidentale.
Svolgimento del processo
che:
1. D.B.E. ricorre, affidandosi a nove motivi illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Urbino che, riformando la pronuncia di inammissibilità della domanda del giudice di pace, lo aveva condannato – rigettando l’appello principale sulla compensazione delle spese di lite ed accogliendo quello incidentale proposto da M.B. – al risarcimento del danno in favore della stessa, bidella di un liceo di (OMISSIS), per le scritte ingiuriose che il figlio B.B.F., minore all’epoca dei fatti, aveva vergato sulla sua scrivania con un pennarello, durante una illegittima incursione nella scuola con altri ragazzi minorenni.
2. Gli intimati hanno resistito e D.B.F. ha proposto ricorso incidentale sulla scorta di otto motivi e memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
che:
Sul ricorso principale di D.B.E..
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, exart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., nn. 3 e 4.
Contesta l’impostazione logica della motivazione del Tribunale che aveva dapprima esaminato la capacità di intendere e di volere del figlio minore con riferimento al fatto commesso e, solo dopo, gli aveva attribuito la materiale responsabilità di esso, con percorso argomentativo viziato ed invertito anche in relazione alla fattispecie concreta individuata, ricondottaall’art. 2048 c.c.e nonart. 2047 c.c..
1.2. Con il secondo motivo, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115, nonché del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 10, in relazione agliartt. 40, 43 e 594 c.p.: censura la progressione logica della sentenza, fondata sulla erronea applicazione delle norme di diritto richiamate in quanto la dichiarazione “di non doversi procedere” pronunciata in sede penale pur consentendo una complessiva rivalutazione del fatto e della responsabilità del minore non poteva prescindere dall’osservanza dell’ordinario criterio di ripartizione degli oneri probatori in relazione al quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la M. non aveva dedotto alcuna prova.
Aggiunge, al riguardo, che la sentenza penale era stata emessa a seguito di udienza preliminare e, quindi, senza un’istruttoria dibattimentale svolta nel contraddittorio delle parti.
1.3. Con il terzo motivo, exart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, n. 4 e D.P.R. n. 488 del 1988, art. 10: lamenta che il giudice d’appello aveva indicato solo genericamente gli elementi su cui era fondato il proprio convincimento ed in base ai quali il figlio F. sarebbe stato autore del fatto.
1.4. Con il quarto motivo, deduce, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 2046 e 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c.: contesta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore in assenza di prova.
1.5. Con il quinto motivo, lamenta, exart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degliartt. 2048 e 2729 c.c.e degli artt. 183 e 115 c.pc.., per l’immotivato rigetto dell’ammissione delle prove da lui dedotte che erano state ingiustamente ritenute superflue.
1.6. Con il sesto motivo, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697, 2729, 115 e 132 c.p.c., anche in relazioneall’art. 594 c.c.: contesta, al proposito, la valutazione di offensività dello scritto statuita dal Tribunale.
1.7. Con il settimo motivo, lamenta, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazionedell’art. 1126 c.c., con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, in totale assenza di prova.
1.8. Con l’ottavo motivo, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazionedell’art. 116 c.p.c., in relazione agliartt. 1126, 2046, 2048, 2059 c.c., edall’art. 594 c.p.: lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte.
1.9. Con il nono motivo, infine, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta la violazionedell’art. 91 c.p.c., con riferimento alla condanna alle spese di cui chiede la riforma, in vista dell’accoglimento del ricorso.
Sul ricorso incidentale di D.B.F..
2. Con il primo motivo, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.c.,art. 2047 c.c., comma 2 eart. 2048 c.c.: contesta l’esistenza dell’ interesse ad agire della M. nei suoi confronti, visto che era stata ritenuta la sussistenza del presupposto di cuiall’art. 2048 c.c., per il quale era sufficiente la vocatio in ius dei genitori; lamenta, inoltre, la violazionedell’art. 2047 c.c., comma 1, perchè la domanda di indennità prevista dalla norma non poteva ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda di risarcimento nè poteva intendersi proposta in difetto dell’esperimento dell’azione risarcitoria di cui alla norma testè richiamata.
2.1. Con il secondo motivo, deduce, exart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., nn. 3 e 4: contesta l’impostazione logica della motivazione che aveva dapprima esaminato la sua capacità di intendere e di volere con riferimento al fatto e solo dopo gli aveva attribuito la materiale responsabilità di esso.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, lamenta, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazionedell’art. 2697 c.c.,art. 115 c.p.c.e D.P.R. n. 488 del 1988, art. 10, anche in relazione agliartt. 40, 43 e 594 c.p.c., nonché ex art. 360, nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 132, n. 4 e del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 10: si duole, ricalcando il terzo motivo del ricorso principale, del fatto che il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, in quanto non aveva compiutamente indicato gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che fosse stato proprio lui l’autore del fatto.
2.4. Con il quinto motivo, deduce la violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degliartt. 2046 e 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c.: contesta la valutazione del giudice d’appello concernente la sussistenza della sua capacità di intendere e di volere, in assenza di prova e senza alcuna indagine sull’elemento psicologico del reato.
2.5. Con il sesto motivo, lamenta exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’artt. 2059, 2697, 2729, 115 e 132 c.p.c., anche in relazioneall’art. 594 c.c.: assume la totale assenza di valutazione circa la concreta offensività dello scritto ed assume che il Tribunale aveva statuito sul punto sulla base di un “fatto notorio”.
2.6. Con il settimo motivo, deduce exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazioneart. 116 c.p.c., in relazione agliartt. 2046, 2048, 2059 c.c.edall’art. 594 c.p.: assume che l’affermazione di responsabilità a suo carico era stata fondata non su elementi concreti ma sulla base di un apprezzamento discrezionale ed opinabile.
2.7 Con l’ottavo motivo, infine, lamenta, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione alla liquidazione delle spese a suo carico, non essendo stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti in relazione alla quale potesse essere valutato il principio di soccombenza.
3. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività, sollevata dalla controricorrente M. che, ritenendo che l’impugnazione di D.B.F. abbia natura adesiva, assume che l’ordinario termine per la proposizione del ricorso sarebbe spirato, essendo stato notificato il 5.12.2016, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza in data 31.10.2016.
3.1. Il rilievo è fondato.
Il ricorrente incidentale, infatti, con il primo motivo contesta la propria legittimazione passiva, assumendo che la M. non aveva interesse ad agire nei suoi confronti, visto che l’azione, ricondotta dal Tribunaleall’art. 2048 c.c., legittimava passivamente solo i suoi genitori; e con gli altri motivi proposti aderisce espressamente alle critiche avanzate dal padre nel ricorso principale, di cui ricalca integralmente i contenuti.
Conseguentemente, deve desumersi che il suo interesse all’impugnazione non sia sorta per effetto del ricorso principale ma abbia natura autonoma.
Il ricorso incidentale doveva, quindi, essere proposto entro il termine di decadenza ordinario, non ricorrendo l’ipotesi di cuiall’art. 334 c.p.c..
3.2. Questa Corte ha affermato, sulla specifica questione, che “le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensidell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agliartt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplinadell’art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo che abbia valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. 20040/2015); ed, ancora, che “l’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale” (cfr. Cass. 12387/2016; Cass. 6156/2018).
3.3. Il Collegio intende dare seguito all’orientamento sopra riportato, con la conseguenza che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
4. In ordine all’impugnazione principale si osserva che i primi tre motivi proposti devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica e la sostanziale sovrapponibilità di molti argomenti prospettati.
Con essi il ricorrente contesta, deducendo in primis la nullità della motivazione (cfr. il richiamo all’art. 360, comma 1, n. 4, contenuto nel primo e nel terzo motivo), l’illogico percorso argomentativo del giudice d’appello e l’omessa rivalutazione delle emergenze processuali, sia in ordine all’ascrivibilità al figlio F. (allora minore) dell’evento dannoso, sia in ordine all’esistenza di validi e concreti elementi che potessero essere contrapposti alle valutazioni, sostenute dalle relazioni dei servizi sociali e dalle certificazioni mediche, del Tribunale per i Minorenni e del giudice di pace che si era pronunciato in sede civile in primo grado, affermando entrambi la sua incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.
4.1. Tutti e tre i motivi sono infondati.
Il ricorrente, infatti, non ha colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata che, con motivazione sintetica ma sufficiente, ha affermato che il fatto per il quale era stata avanzata la domanda risarcitoria riguardava la responsabilità dei genitori regolatadall’art. 2048 c.c., ed in particolare del padre convivente con il figlio, tenuto conto della sicura ascrivibilità al minore F. di una condotta ingiuriosa, caratterizzata da disvalore sociale.
4.2. Il Tribunale ha applicato il principio secondo il quale, in sede civile, il giudice di merito ha il potere di rivalutare in piena autonomia il medesimo fatto già vagliato nella sede penale minorile, dove, notoriamente, è preclusa la costituzione di parte civile (cfr.D.P.R. n. 448 del 1988,art.10) e, conseguentemente, non è applicabile la previsionedell’art. 652 c.p.p., riguardante i rapporti fra giudizio penale e giudizio civile nelle cause in cui si controverta di risarcimento danni.
4.3. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che “la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negliartt. 651 e 652 c.p.p., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall’attore (cfr. Cass. 24475/2014).
4.4. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati che possono certamente essere estesi al caso in esame in cui la dichiarazione di non doversi procedere è stata determinata dalla mancanza di imputabilità per incapacità di intendere e di volere di un soggetto ultraquattordicenne.
La motivazione criticata resiste, pertanto, alle censure proposte: il giudice d’appello, infatti, dopo aver precisato che la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, pur non avendo efficacia di giudicato, è liberamente apprezzabile (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) afferma anche che “a fronte di precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti, le altre parti si sono limitate a contestazioni generiche in ordine ” alla sussistenza del fatto”; ed aggiunge che la stessa circostanza “che anche nel presente giudizio si continui a sminuire l’operato di D.B.F. definendolo una “goliardata” testimonia che, rispetto alla specifica condotta contestata, non vi è stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto del prossimo e dell’intima connessione fra i concetti di libertà e responsabilità” (cfr pag. 10 della sentenza) con ciò desumendo – con una motivazione che, sia pur sintetica, risulta essere logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale – che non fosse stato messo in discussione neanche dal genitore che il figlio minore fosse l’autore del fatto dal quale erano derivate le richieste risarcitorie della M..
5. E, tanto premesso in ordine alle prime tre censure, si osserva che quelle formulate dal quarto all’ottavo motivo si risolvono in reiterate ed inammissibili richieste di rivalutazione di merito della controversia su questioni di fatto già vagliate dal giudice d’appello che ha reso una decisione supportata da argomentazioni congrue e logiche, sia in ordine all’imputabilità del minore (quarto motivo, in relazione al quale la sentenza argomenta a pag. 7 u. cpv, pag. 8 e pag. 9 primo cpv.), sia in relazione all’offensività della scritta ingiuriosa (sesto motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11, primo, secondo e terzo cpv.), sia in ordine alla liquidazione equitativa del danno (settimo motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11 quarto e quinto cpv.): quanto, poi, al quinto ed all’ottavo motivo, contenenti censure sulla mancata ed immotivata ammissione delle prove che secondo il ricorrente sono state ritenute “ingiustamente” superflue, si osserva che le doglianze violano il principio di autosufficienza regolatodall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo state specificamente indicate le richieste istruttorie che sarebbero state pretermesse dal giudice d’appello.
6. Infine il nono motivo (concernente la condanna alle spese di lite), condizionato all’esito degli altri, deve ritenersi logicamente assorbito.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente principale e di quello incidentale.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e quello incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente M.B., spese che liquida, a carico di ciascuno, in Euro 1500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 novembre 2018.