Il coniuge divorziato che forma una nuova famiglia (anche di fatto) perde definitivamente il diritto all’assegno precedentemente riconosciutogli

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 gennaio 2019, n. 406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 751-2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI;
– ricorrente –
contro
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PIAZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2219/2017 della CORTE D’ APPELLO di TORINO, depositata il 11 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Svolgimento del processo
Che:
la Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11 ottobre 2017, ha accolto il gravame di M.F. avverso la sentenza impugnata che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie B.M. l’assegno divorzile, determinato in Euro 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che la B. conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura;
la B. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, deducendo con unico motivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l’insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno;
il M. ha presentato controricorso.

Motivi della decisione

Che:
il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855 del 2015, n. 2466 del 2016);
la ricorrente, dolendosi della mancanza di una “attenta valutazione delle risultanze istruttorie” (in memoria), chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovoart. 360 c.p.c., n. 5;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500,00, di cui 100,00 per esborsi.
È dovuto il raddoppio del contributo a carico della ricorrente come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019

E’ pacifica la revocabilità di atti del debitore avvenuti a titolo gratuito nei confronti dell’ex moglie.

Tribunale di Vicenza sent. del 14 gennaio 2019.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE STRALCIO in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.813/2012 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il GIORNO 8.2.2012 da:
() rappresentata e difesa dall’avv. DORIA PAOLO ( con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in P.TTA S. STEFANO 1 36100 VICENZA giusta procura a margine dell’atto di citazione
attrice
CONTRO
(
, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso come da procura a margine della comparsa di costituzione
(C.F.:
, come da procura a margine della comparsa di costituzione
convenuti
In punto : azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d’udienza dell’11.10.2018:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)
Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice premesso di essere creditrice nei confronti di , al quale aveva prestato in data 15.6.2004 la somma di € 180.450,00, e che tale credito era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 1285/2010 di questo Tribunale nonché di successivo atto di precetto per euro 92.245,80 (considerato che la restante parte era stata pagata dall’altro ingiunto Miazzo Giovanni), esponeva che in data 14.5.2009 il si era spogliato di tutti i propri beni immobili cedendoli alla moglie nel contesto della separazione personale consensuale, omologata il 7.7.2009.
Ritenendo che tale atto fosse stato compiuto allo scopo di sottrarre i beni alle ragioni creditorie, visto che i coniugi avevano continuato a convivere more uxorio nella villa di C ne chiedeva la revoca ex art.2901 c.c., convenendo in giudizio cedente e cessionaria.
Il convenuto costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree ed eccepiva: di non avere mai immaginato di essere personalmente obbligato per un debito assunto da quale legale rappresentante di HOUSE SRL; che la separazione non era simulata ed era avvenuta perché “ il progressivo deterioramento della serenità coniugale non permetteva ai due convenuti di proseguire la convivenza”; che l’atto di trasferimento non era a titolo gratuito ma oneroso visto che era stato previsto in luogo dell’assegno di mantenimento.
La convenuta pure si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo di non essere mai stata a conoscenza dei rapporti commerciali intrattenuti dal marito, essendosi sempre dedicata solo alla casa e ai figli; negava che la separazione fosse stata simulata e affermava di intrattenere col marito separato “un sereno rapporto interpersonale”.
Nel corso della fase istruttoria si procedeva all’interrogatorio formale e all’assunzione di prove testimoniali, e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni tenutasi avanti alla Sezione stralcio.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore , che integralmente si richiamano, oltre che superflue alla luce dell’attività istruttoria già espletata.
La sussistenza del credito della nei confronti del è provato dalle due dichiarazioni scritte dallo stesso e relative alla somma di € 175.450 rispettivamente in data 13/11/08 e 16/2/10 (docc. 2-3 attorei), che, in aggiunta alla dichiarazione del 15/6/2004 rilasciata dal figlio “in qualità di amministratore unico” della HOUSE (doc. 1 attoreo), hanno fondato l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.1285/2010 R.G. D.Ing. anche nei confronti del personalmente .
Contro tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione tardiva, che è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 906/2018 di questo Tribunale, attualmente appellata. Parimenti è stata rigettata dal Tribunale di Padova, con sentenza n. 1658/2014, l’opposizione a precetto, con condanna del alla rifusione delle spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, per costante giurisprudenza l’ azione revocatoria è data anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi, per cui non ricorrono i presupposti per la sospensione del presente processo in attesa della definizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo in fase di appello. ( “L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.” Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 Sez. 3 – , Sentenza n. 23208 del 15/11/2016).
Sussiste certamente l’eventus damni visto che a seguito del trasferimento il risulta essere nullatente, come da visura in atti.
L’atto di cessione di tutti i beni del debitore alla moglie nel contesto della separazione personale (14.5.2009) è successivo al sorgere del credito 1550 SRL, nella quale egli non riveste ufficialmente alcun ruolo, e che si reca nel rustico costituente unità locale di la propria attività.
Va altresì osservato che nel periodo in cui è stato costantemente seguito dall’Agenzia di investigazioni il non si è mai recato presso la residenza ufficiale di , dove è residente la figlia e dove veniva avvistata la moglie (ad es. doc. 19 p. 7-10: “Ivi giunti (in Via – accertiamo la presenza della vettura Mercedes Classe A…. intestata a moglie del nominato. Non rileviamo invece alcun movimento riconducibile al nominato da segnalare”).
Quanto alla scientia damni da parte della cessionaria, nel caso di specie la cessione appare atto a titolo gratuito perché in sede di separazione non è prevista la liquidazione una tantum come in sede di divorzio, e appare dubbio che tale cessione abbia tenuto luogo del mantenimento della moglie, la quale, avendo dichiarato di essersi sempre dedicata alla casa e ai figli, dovrebbe essere stata nel 2009 , a 59 anni, priva di reddito e di pensione e quindi comunque aiutata dal marito. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore anche in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, “poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ.”Sez. 3, Sentenza n. 1144 del 22/01/2015
Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 24/06/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 13/05/2008 ritengono il trasferimento in sede di separazione revocabile e non oneroso ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli, avuto riguardo anche al contenuto obbligatorio dell’accordo di separazione accordo che “può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale(Cass.Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006 )
Nel caso di specie dalla separazione consensuale nulla emerge in tal senso, se non la dicitura “il sig. in ragione del fatto che non verserà alcuna somma per il mantenimento della signora trasferisce contestualmente alla moglie la proprietà della casa coniugale intestata allo stesso, nonchè dei terreni di sua proprietà, così catastalmente identificati….”
Pertanto, richiamata altresì l’inverosimiglianza di un mancato mantenimento alla moglie che, casalinga, non risulta avere propri redditi, il trasferimento di tutti i beni immobili nell’ambito di una siffatta separazione consensuale appare costituire una concessione non equilibrata nell’ambito di una “sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva”, ossia una ulteriore gratificazione, assimilabile a liberalità.
Ma, quand’anche si volesse diversamente opinare e ritenere il trasferimento atto a titolo oneroso, sussiste certamente la consapevolezza, da parte della moglie, del fatto che la cessione di tutti i beni costituisse pregiudizio per i creditori, visto che la non poteva ignorare che il marito fosse dedito ad attività imprenditoriali ed esposto a debiti. Dalle visure camerali in atti risulta infatti che egli aveva rivestito cariche sociali o avuto partecipazioni in numerose società, di cui alcune fallite, altre in liquidazione, e in alcune delle quali partecipavano anche i figli della coppia (docc. 10-11), sicchè la deve esserne stata a conoscenza, quanto meno indirettamente attraverso la conoscenza delle attività dei figli.
Va infine osservato che le denunce penali contro e le domande risarcitorie per svariati milioni di euro, riguardanti fatti del 2007-2009, successivamente divenute di dominio pubblico essendo state pubblicate nei giornali (docc.18 e 19 attorei), non potevano all’epoca essere ignorate dai familiar,i visti anche i rapporti lavorativi tra gli stessi intercorrenti.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con assorbimento dell’ulteriore domanda relativa alla simulazione.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara l’inefficacia ex artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti della creditrice della cessione dei beni immobili stipulata dai convenuti con verbale di separazione del 14/5/09 omologato il 7/7/09 (Trib. Vicenza n. 1967/09 R.G.) e così catastalmente censiti:
2) condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in euro 660,00 per anticipazioni ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 10.1.2019
Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti

Una volta intervenuto l’inventario (ad opera dei genitori) si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore

Cass. civ. Sez. II, 16 novembre 2018, n. 29665
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16742/2016 proposto da:
D.B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110 SC: 1, int. 9, presso lo studio dell’avvocato NICOLA D’IPPOLITO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO GRECO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGERO CORVASCE giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e C.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 991/2015 della CORTE D’APPELLO d.B., depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie di parte ricorrente.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A seguito del decesso di D.B.F. avvenuto in data (OMISSIS), succedevano ex lege il figlio minore D.B.A.A. ed il coniuge C.C.M., la quale accettava per conto del primo l’eredità paterna con beneficio di inventario, giusta autorizzazione del giudice tutelare del 25/10/1979.
Tra i beni caduti in successione vi era anche un complesso immobiliare costituito da capannone industriale con palazzina annessa e piazzali, sito in (OMISSIS) in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS).
In data 12 maggio 1988 D.B.A.A., a breve distanza dal conseguimento della maggiore età, rinunciava all’eredità, con dichiarazione inserita ai sensidell’art. 519 c.c., eart. 52 disp. att. c.c., nel registro delle successioni tenuto all’epoca presso la Pretura di Barletta.
Nelle more la C., anche dopo il decesso del marito aveva continuato a gestire l’impresa del de cuius, che era entrata in crisi, venendo infine ammessa alla procedura di concordato preventivo, nell’ambito della quale P.M.S. aveva acquistato il detto complesso immobiliare.
Con successivo atto di citazione del 21 marzo 2007, D.B.A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trami la P. per sentire accertare che era proprietario della metà del complesso immobiliare acquistato dalla convenuta, onde poi pervenire alla divisione del bene, con la condanna della convenuta anche al rendiconto della quota di frutti medio tempore percepiti.
Assumeva l’attore che, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non era più possibile una successiva rinuncia, risultando quindi inefficace la rinuncia all’eredità compiuta poco dopo il raggiungimento della maggiore età.
Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda, ed in via riconvenzionale deduceva di essere divenuta proprietaria dell’intero bene ai sensidell’art. 1159 c.c., chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia la C..
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la C. che deduceva la propria estraneità alla vicenda.
Il Tribunale adito con la sentenza del 17 luglio 2012 riteneva condivisibile la tesi dell’invalidità della rinuncia successiva da parte dell’attore, ma riteneva che la P. fosse divenuta proprietaria esclusiva del bene in virtù di usucapione decennale abbreviata, avendo posseduto in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dell’intera proprietà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il D.B., assumendo l’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cuiall’art. 1159 c.c., ed insistendo per l’accoglimento della domanda originaria.
Nella resistenza delle appellate, avendo la P. proposto altresì appello incidentale, la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 991 del 26/6/2015 accoglieva l’appello incidentale e rigettava la domanda del D.B., con la conseguente condanna al rimborso delle spese del doppio grado.
Ad avviso dei giudici di appello, il minore può accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, con la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età può alternativamente procedere alla redazione dell’inventario, entro un anno, ovvero lasciarsi decadere dal beneficio non provvedendo a tanto, e divenendo quindi erede, oppure può rinunciare all’eredità.
Ne scaturiva quindi che la rinuncia all’eredità compiuta dall’appellante subito dopo il raggiungimento della maggiore età era perfettamente valida, con la conseguenza che la quota ereditaria della C. si era accresciuta, essendo quindi legittima la vendita in sede di concordato dell’intera proprietà del bene.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.B.A.A., sulla base di due motivi.
P.M.S. ha resistito con controricorso.
C.M.C. non ha svolto difese in questa fase.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 475, 484, 489 e 674 c.c..
Si rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato le previsioni codicistiche in tema di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore, pervenendo quindi erroneamente alla conclusione circa l’accrescimento della quota ereditaria del coniuge del de cuius.
Ed, infatti, poiché all’epoca dell’apertura della successione il ricorrente era minore, questi non poteva che accettare con beneficio di inventario come impostodall’art. 489 c.c..
La norma peraltro accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio.
La mancata redazione dell’inventario fa sì che il minore, pur a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché sempre entro l’anno, potrebbe, in alternativa alla redazione dell’inventario ovvero alla sua omissione (il che lo renderebbe erede puro e semplice alla scadenza dell’anno), rinunciare anche all’eredità.
Ciò però presuppone che l’inventario non sia stato in precedenza predisposto, in quanto una volta intervenuto anche tale atto si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è quindi impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio semel heres, semper heres.
Nella fattispecie, emerge invece la prova che l’inventario è stato redatto allorquando il ricorrente era ancora minorenne con la conseguenza che non era più possibile rinunciare all’eredità, palesandosi in tal modo erronea la decisione del giudice di appello.
Il motivo è fondato.
Occorre ricordare che, a seguito dell’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11030/2003) si è precisato che nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario non è una causa di decadenza, come pur si era opinato in passato, ma impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva, essendo il beneficio della limitazione di responsabilità ricollegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario.
In relazione quindi alle eredità devolute a maggiorenni ed a soggetti capaci si è coerentemente affermato che (Cass. n. 16739/2005) se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che subentra perciò in “universum ius defuncti”, compresi i debiti del “de cuius”, d’altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità “intra vires”, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487 e 488 c.c.) non perché abbia perduto “ex post” il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini non ricollegano mai all’inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario.
Tale principio subisce evidentemente delle deroghe per le diverse ipotesi in cui sia imposta come obbligatoria e necessitata l’accettazione con beneficio di inventario, come appunto è previsto per i minori e gli incapaci nonché per i soggetti di cuiall’art. 473 c.c..
In tal senso si è ribadito anche di recente che (cfr. Cass. n. 21456/2017)l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previstidall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace. Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede – ai sensidell’art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizionidell’art. 484 c.c.e segg., entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.
Coerentemente con l’affermazione secondo cui la redazione dell’inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio di inventario, si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 8832/1999) anche qualora il genitore esercente la potestà (ora responsabilità genitoriale) sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescrittadall’art. 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.), mentre (cfr. Cass. n. 1267/1986) il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità.
Tuttavia, come precisato sempre da questa Corte (cfr. Cass. n. 9142/1993) la disposizionedell’art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all’eredità che è qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell’inventario nel termine prescritto, non è applicabile nell’ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d’inventario non può avvenire, a normadell’art. 489 c.c., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando però escluso che, una volta che l’inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 cit., ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età.
Ne deriva che, una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa in virtù del sopra richiamato principio dell’irretrattabilità della accettazione ereditaria, la possibilità di una successiva rinuncia.
A tali principi non risulta essersi conformata la decisione gravata, atteso che parte ricorrente ha puntualmente evidenziato, richiamando il documento prodotto nel corso del giudizio di primo grado, soddisfacendo così gli oneri di localizzazione ed individuazione di cuiall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che il verbale di inventario era stato redatto dal notaio M. in data 9/12/1980 (documento di cui alla lettera e) della produzione di parte attrice), sottolineando altresì come la stessa convenuta nella comparsa conclusionale avesse contestato la valenza di tale documento, sul presupposto (peraltro erroneo) che non potesse tenersene conto in quanto predisposto oltre tre mesi dall’apertura della successione (senza quindi considerare il peculiare regime apprestato dal legislatore per le eredità devolute ai minori per i quali è preclusa ogni diversa forma di accettazione diversa da quella beneficiata, con evidenti deroghe anche quanto alla scansione cronologica degli adempimenti).
La redazione dell’inventario ha quindi fatto acquisire al ricorrente la qualità di erede, ancor prima del raggiungimento della maggiore età, con la conseguenza che la successiva rinuncia è del tutto priva di efficacia.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo esame dell’appello principale del ricorrente ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari.
3. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’accertamento del requisito della buona fede in capo alla convenuta al fine di invocare l’usucapione abbreviata.
Si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto infondato l’appello principale del ricorrente, volto appunto a contestare l’accoglimento della riconvenzionale della convenuta da parte del Tribunale, ma che ciò sarebbe privo di adeguata motivazione, mancando una qualsivoglia disamina delle ragioni poste a sostegno del gravame principale.
In realtà, ritiene la Corte che, ancorché si faccia riferimento nell’esordio della motivazione della sentenza ad una infondatezza dell’appello principale, le doglianze mosse con l’atto di appello siano rimaste nella sostanza assorbite per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale della P.. Risulta, infatti, conseguenziale che, una volta ritenuto che l’attore avesse validamente rinunciato all’eredità paterna, come appunto ritenuto dalla Corte d’Appello, la quota del coniuge superstite si fosse accresciuta, sino a divenire unica proprietaria del cespite poi alienato alla P., essendo quindi superfluo verificare se ricorressero o meno le condizioni per la maturazione in suo favore dell’usucapione abbreviata, risultando invece evidente, nella logica del giudice di appello, che la stessa avesse validamente acquistato l’intera proprietà (cfr. rigo 20 e ss. della pag. 5 della sentenza gravata).
Ne deriva che, stante l’assorbimento dell’appello principale, il motivo in esame deve reputarsi inammissibile, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 22095/2017) in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite (conf. ex multis Cass. n. 4130/2014; Cass. n. 4472/2016; Cass. n. 134/2017; Cass. n. 574/2016).
4. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018

Sanzioni ex artt. 709 ter e 614 bis cpc per il genitore che viola sistematicamente l’interesse della figlia.

Tribunale di Genova, decreto 8 novembre 2018
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Manuela Casella Giudice
Nel procedimento N. 3952 / 2018 . V.G.
Promosso da
M___
assistito e difeso dall’avv. ____
elettivamente domiciliato in
nei confronti di
O___
assistito e difeso dall’avv. ___
elettivamente domiciliato in
con l’intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova
Pronuncia il seguente
DECRETO
letti gli atti e i documenti;
sentita la relazione del giudice relatore;
Con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato in data 16.5.2018 il signor M___ –
dato atto che il Tribunale di Genova aveva emesso la sentenza di separazione
giudiziale prima e quella di divorzio poi tra il ricorrente e la signora O____,
disciplinando i rapporti tra i coniugi e con la loro figlia minore L____ (nata il
___.2010) – chiedeva che ai sensi dell’art. 709 ter cpc il Tribunale adito
1
adottasse ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della figlia minore
L__, ammonisse la signora O____ e disponesse il risarcimento del danno
prodotto dalla resistente al ricorrente ed alla loro figlia minore in conseguenza
della intervenuta pubblicazione sul social network Facebook di fotografie
ritraenti la minore senza il consenso del padre e senza quello dei Servizi Sociali
affidatari;
il ricorrente, in particolare, lamentava che dette fotografie fossero state
pubblicate da un amico della resistente (tale V____) in data __.3.2016 e che la
madre, anziché chiedere l’immediata rimozione delle fotografie come
richiestole con numerose diffide dal signor M____, avesse approvato la
pubblicazione dei post apponendovi un “mi piace”, così violando il diritto
all’immagine della figlia minore, in contrasto con l’art. 10 del codice civile,
dell’art. 96 della legge sul diritto di autore (legge 633/1941), il decreto
legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, l’art. 16 della
Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata in
Italia con la legge 176/1991;
Con comparsa si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto delle domanda
avversaria e lamentando un atteggiamento astioso del signor M___ nei
confronti della signora O____, aggravatosi dopo che la Corte di Appello di
Genova, investita dell’appello avverso la sentenza di divorzio, aveva rigettato
la richiesta di modifica del regime di permanenza della figlia presso i genitori
presentata dal M____, confermando in particolare l’ampliamento della
frequentazione materna stabilito dal giudice del divorzio rispetto a quanto
previsto in sede di separazione;
in particolare, quanto alla domanda del ricorrente, evidenziava la resistente che
non era stata lei a pubblicare le foto della figlia L____ su Facebook ma una
terza persona (come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente) ed affermava
che si trattava in ogni caso di fotografie di gruppo dove la figura della minore
2
era poco visibile; lamentava che il signor M____ – diversamente da quanto
indicato in ricorso – prima di adire il Tribunale non le avesse affatto richiesto
di intervenire presso il terzo per la rimozione delle foto, perché la madre così
avrebbe senz’altro fatto, come in effetti aveva provveduto a fare dopo aver
ricevuto la notifica del ricorso.
In via riconvenzionale la signora O___ chiedeva che il Tribunale ordinasse al
signor M____ la cessazione di condotte svalutative e denigratorie
sistematicamente tenute nei confronti della O____; lamentava in particolare
che il signor M____ avesse cancellato dal diario, dai libri e dai quaderni della
minore le etichette in cui compariva il cognome completo di L____ “M___
O____” per sostituirlo con altre recanti il solo cognome paterno “M___”,
avesse cancellato dal diario scolastico della figlia l’indirizzo dell’abitazione
materna, avesse cancellato dall’elenco degli adulti delegati al ritiro della figlia
da scuola il nominativo del signor A_____ (attuale marito della signora O____
e con la stessa coabitante) nonostante i Servizi Sociali affidatari avessero
espresso il loro parere favorevole all’inserimento dell’A____ tra quelle da
abilitare al ritiro di L___ da scuola.
Lamentava altresì la resistente che il signor M___ si rifiutasse di consegnare
la figlia L____ alla nonna materna, ovvero al marito della signora O____
signor A___, quando la signora O___ era impossibilitata a recarsi
personalmente presso l’abitazione paterna per riprendere la minore (impedendo
in tal modo alla signora O___ di assolvere i suoi diversi impegni, ad esempio
lavorativi); segnalava infine l’allarmante condotta del signor M____ che in più
circostanze aveva chiesto e ottenuto l’intervento delle Forse dell’Ordine in
occasione del prelievo/accompagnamento di L____ dalla casa della madre,
quando la minore si trovava con signor A____, anziché con la signora O___,
ingenerando malessere e agitazione nella minore.
3
Chiedeva inoltre la resistente una parziale modifica delle modalità e dei tempi
di frequentazione della minore con i genitori (prevedendo che, quantomeno nel
periodo scolastico, il passaggio di L____ da un genitore all’altro avvenisse a
scuola anziché presso le rispettive case).
Chiedeva di ammonire il signor M____ ai sensi dell’art. 709 ter cpc
ordinandogli l’immediata cessazione sia delle condotte svalutative nei
confronti della madre, che dell’adozione unilaterale delle scelte importanti per
la vita della minore e del ricorso strumentale alle Forze dell’Ordine in
presenza della minore. Chiedeva di disporre ex art. 614 bis cpc la condanna
del signor M____ a corrispondere alla signora O_____ la somma di € 150,00
o quella meglio vista, ogni volta in cui il padre avesse omesso di affidare la
figlia L___ alle persone di fiducia espressamente delegate dalla madre, in
caso di impedimento materno a presenziare (in particolare alla madre della
signora O____ ed al marito della signora O___), nonché ogni volta che il
signor M_____ avesse assunto unilateralmente scelte fondamentali per la vita
della figlia, in assenza del consenso del Servizio affidatario e della madre della
minore.
Chiedeva inizialmente anche la revoca del divieto di espatrio per la minore ed
il rilascio del passaporto per la stessa stante il dissenso paterno (domande
successivamente rinunciate all’udienza di comparizione delle parti).
All’udienza del 29.10.2018, fissata per la comparizione personale delle parti,
la signora O____ dava preliminarmente atto di essere intervenuta sull’amico
che aveva pubblicato le foto in cui compariva anche la figlia L____, ottenendo
la rimozione del post contenente le foto di L____; al riguardo le parti trovavano
un accordo secondo cui “ciascuno dei genitori si asterrà dal pubblicare sui
social media fotografie di L____ e nel caso in cui dovesse venire a conoscenza
del fatto che terze persone hanno pubblicato immagini della bambina, si farà
immediatamente parte diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua
4
sfera di competenza) perché rimuova l’immagine di L____, comunicandolo
all’altro genitore. Nel caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da
persone estranee alla sfera dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le
misure ritenute più opportune per ottenere la rimozione delle immagini di
L____”.
Va pertanto rilevata la cessazione della materia del contendere in relazione alla
questione della pubblicazione delle foto di L____ oggetto del ricorso: ai fini
della disciplina delle spese di lite, deve peraltro osservarsi che la domanda
diretta ad ottenere la rimozione della foto era stata erroneamente diretta dal
ricorrente nei confronti della resistente, posto che, secondo quanto premesso
dallo stesso M____, era stata una persona diversa dalla signora O___ a postare
le fotografie di L___ su Facebook e la madre ne era semplicemente venuta
successivamente a conoscenza (avendo espresso al riguardo il suo gradimento
con il “like”). Nessuna ammonizione deve e può pertanto essere fatta al
riguardo alla signora O___, che peraltro, appena ricevuta la notifica del
ricorso, si è fatta parte attiva presso V___ (autore del post non gradito dal
M___) ottenendone la rimozione.
Le parti all’udienza del 29.10.2018 hanno parimenti concordato che, a
modifica delle modalità di visita in atto, i week end di rispettiva competenza
partano dal venerdì (dall’uscita di scuola di L___) anziché dal sabato mattina. I
genitori hanno infine concordato che L____ trascorra con ciascuno dei genitori
quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive.
All’udienza il padre non negava affatto di aver più volte chiamato le Forze
dell’Ordine perché intervenissero in occasione dello scambio di L____ da un
genitore, ritenendo di essere questa sua scelta ampiamente giustificata dal fatto
che quando si era recato presso la casa materna a riprendere con sé la figlia
L___, anziché trovare la signora O____, aveva trovato la bambina con il
marito della stessa signor A____. Il signor M___ nemmeno negava di aver
5
cancellato il nominativo del signor A____ dall’elenco delle persone legittimate
al ritiro della minore da scuola, affermando di non essere d’accordo circa la
possibilità che lo stesso venisse autorizzato a farlo, perché ciò avrebbe potuto
ingenerare nell’ambiente scolastico di L___ una situazione di confusione circa
l’effettivo ruolo del signor A____ (che lungi dall’essere il padre di L____, era
solo il marito della madre della bambina).
All’udienza la difesa del ricorrente eccepiva l’incompetenza funzionale del TO
sulla questione del ritiro della bambina da scuola, essendo semmai competente
sulla questione il Giudice Tutelare
Ciò premesso, osserva il Collegio che le condotte del signor M____ lamentate
da parte resistente in comparsa, non sono state nemmeno contestate dal
ricorrente che, anzi, ha affermato il proprio “buon diritto” a tenerle,
manifestando così la totale assenza di consapevolezza circa i possibili effetti
psicologici negativi sulla minore della sua condotta ostruzionistica e non
collaborativa nei confronti della madre della minore e delle figure familiari che
coadiuvano la signora O____ nella gestione della bambina (in particolare del
marito signor A____ con cui la minore L___ ora stabilmente abita nei periodi
di spettanza materna), né sullo stato d’ansia e di agitazione derivabile alla
minore dall’intervento delle Forze dell’Ordine reiteratamente richiesto dal
M____ in presenza della piccola L____ per risolvere problemi riguardanti la
gestione della minore, agevolmente affrontabili con il semplice buon senso.
Si osserva inoltre che il signor M____, a giustificazione della operata
cancellazione del nominativo del signor A____ dall’elenco delle persone
delegate per il ritiro di L____ da scuola, lungi dal preoccuparsi di possibili
disagi per la minore, ha dimostrato di avere a cuore esclusivamente il suo
personale “amor proprio”, intendendo principalmente evitare che presso la
scuola di L___ si potesse ingenerare confusione circa il ruolo del signor
A_____ (marito della O____) rispetto a quello del padre della bambina.
6
In realtà – come evidenziato e documentato da parte resistente – l’inserimento
del nominativo del signor A____ tra i soggetti delegati a ritirare la bambina da
scuola (al pari del nonno e dello zio paterni coabitanti con il signor M___ e
della nonna materna) non risulta in alcun modo nocivo per L____ (la quale
peraltro, come già evidenziato, ormai abita unitamente alla madre O___ a casa
dell’A____), tanto che i Servizi Sociali affidatari hanno espresso il loro parere
favorevole al riguardo (cfr. produzione O____): nel caso in esame la
circostanza che la minore sia tuttora affidata ai Servizi Sociali del Comune di
Genova comporta peraltro che, in caso di contrasto tra i genitori su questioni
come quella in esame, siano i Servizi Sociali affidatari adottare per la minore la
soluzione di maggior interesse per la stessa. Il nominativo del signor A____
(originariamente presente nell’elenco dei soggetti delegati al ritiro della
minore L___ presso l’Istituto Comprensivo Sampierdarena predisposto dai
genitori con l’assenso dei Servizi Sociali affidatari e successivamente
unilateralmente cancellato dal signor M____) andrà pertanto ripristinato,
avendo già ricevuto l’assenso del Servizio affidatario.
Le condotte sopra indicate – lamentate dalla resistente e non contestate dal
resistente- si pongono in evidente contrasto con i diritti della figlia minore
L____ (come delineati dall’art. 315 bis c.c.): il signor M___ va pertanto
ammonito ai sensi dell’art. 709 ter cpc in modo che si astenga dal tenerle in
futuro, al fine di garantire a L___ il diritto ad un rapporto familiare sereno
anche con la madre: in particolare dovrà astenersi dal cancellare dal diario e dal
materiale scolastico di L____ i riferimenti materni (cognome ____, indirizzo
materno); dall’assumere unilateralmente scelte riguardanti la figlia minore
riguardanti la sfera medica, scolastica e religiosa in assenza di previo accordo
con la madre e con i Servizi Sociali del Comune di Genova affidatari della
minore (ivi compresa la cancellazione del nominativo della nonna materna e
del signor A____ dall’elenco delle persone incaricare al ritiro della figlia da
7
scuola); dal rifiutare la necessaria collaborazione con la madre signora O____
nella gestione della figlia ed in particolare di affidare la figlia minore L____ a
persone di fiducia della madre signora O____ da questa a ciò delegate (madre
e marito della signora O____) in caso di indisponibilità della signora O____ a
intervenire personalmente; dal richiedere l’ultroneo intervento delle Forze
dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___.
A tutela della minore L____ ritiene inoltre il Collegio di dover prevedere a
carico del signor M___ l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 614 bis cpc
ogni volta in cui il signor M_____ dovesse nuovamente porre in essere le
condotte sopraindicate, ritenute lesive del diritto della minore ad un rapporto
materno sereno e protetto, quantificando la somma dovuta dal signor M____
alla signora O____ per ogni violazione o inosservanza degli obblighi così
delineati in € 50,00.
Le spese di lite del presente procedimento vengono compensate tra le parti per
1/3 in considerazione del parziale accordo cui le parti sono giunte all’udienza
del 29.10.2018 e poste per i restanti 2/3 a carico del signor M____ in
considerazione della sua soccombenza sulle altre questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, ogni altra domanda ed eccezione rigettata,
definitivamente pronunciando:
-prende atto dell’accordo intervenuto tra le parti all’udienza del 29.10.2018 a
parziale modifica delle condizioni di divorzio in vigore tra le parti in punto
modalità di visita della figlia minore L____ e dispone che i week end di
rispettiva competenza dei genitori partiranno anziché dal sabato mattina, dal
venerdì all’uscita di scuola di L____. Inoltre L____ trascorrerà con ciascuno
dei genitori quattro settimane di vacanza estiva, di cui almeno due consecutive;
8
– prende atto dell’accordo tra le parti secondo cui ciascuno dei genitori si
asterrà dal pubblicare sui social media fotografie di L____ e, nel caso in cui
dovesse venire a conoscenza del fatto che terze persone hanno pubblicato
immagini della bambina, ciascuno dei genitori si farà immediatamente parte
diligente presso la terza persona (ove si trovi nella sua sfera di competenza)
perché rimuova l’immagine di L____, comunicandolo all’altro genitore. Nel
caso in cui la pubblicazione della foto sia dipesa da persone estranee alla sfera
dei genitori, i genitori concorderanno tra loro le misure ritenute più opportune
per ottenere la rimozione delle immagini di L____;
– visto l’art. 709 ter cpc ammonisce il signor M____ affinché: si astenga dal
tenere condotte svalutative della figura materna ed in particolare che si astenga
dal cancellare dal diario e dal materiale scolastico di L___ i riferimenti materni
(cognome O____, indirizzo materno); si astenga dall’assumere unilateralmente
scelte riguardanti la figlia minore relative alla sfera medica, scolastica e
religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del
Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del
nominativo della nonna materna e/o del signor A___ dall’elenco delle persone
incaricare al ritiro di L____ da scuola); si astenga dal rifiutare la necessaria
collaborazione con la madre signora O____ nella gestione della figlia L____
ed in particolare si astenga dal rifiutare di affidare la minore L____ alla
signora I___ e/o al signor ____ A____ (rispettivamente madre e marito della
signora O____) se a ciò delegati dalla signora O____ in caso di indisponibilità
della stessa a intervenire personalmente nella consegna e/o nella presa in
consegna della figlia; si astenga dal richiedere l’ultroneo intervento delle
Forze dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___ per questioni relative
alla gestione della minore stessa.
-visto l’art. 614 bis cpc fissa in € 50,00 la somma che il padre signor M___
dovrà versare alla madre signora O____ per ogni violazione o inosservanza
9
successiva all’emissione del presente provvedimento inerente la figlia L___ ed
in particolare:
– €50,00 ogni volta che il padre depenni e/o cancelli dal diario e/o dal
materiale scolastico di L____ i riferimenti materni (cognome O___, indirizzo
materno);
-€ 50,00 ogni volta che il padre assuma unilateralmente scelte
riguardanti la figlia minore L____ relative alla sua sfera medica, scolastica e
religiosa in assenza di previo accordo con la madre e con i Servizi Sociali del
Comune di Genova affidatari della minore (ivi compresa la cancellazione del
nominativo della nonna materna e/o del signor A____ dall’elenco delle
persone incaricare al ritiro di L___ da scuola);
-€ 50,00 ogni volta che il padre rifiuti di affidare la minore L____
alla signora I____ e/o al signor A____ (rispettivamente madre e marito della
signora O____) se a ciò delegati dalla signora O____, in caso di indisponibilità
della stessa a intervenire personalmente;
-€50,00 ogni volta che il padre richieda l’ultroneo intervento delle
Forze dell’Ordine alla presenza della figlia minore L___ per questioni relative
alla gestione della minore stessa.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente procedimento per 1/3 e
pone i restanti 2/3 pari ad € 2000,00, oltre IVA e CPA di legge, a carico del
signor M____ ed a favore della signora O___.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell’8.11.2018
Il Presidente dott.Francesco Mazza Galanti
10

La voltura catastale di un immobile del de cuius non integra incondizionatamente gli estremi dell’accettazione tacita dell’eredità

Cass. civ. Sez. VI – 2, 19 dicembre 2018, n. 32770
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23252 – 2017 R.G. proposto da:
A.R. – c.f. (OMISSIS) – A.E. – c.f. (OMISSIS) – rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Laura Franci ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pastorello.
– ricorrenti –
contro
S.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al controricorso dall’avvocato Fabrizio Betti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, presso lo studio dell’avvocato Enrico Volpetti.
– Controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 761/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato A.R. ed A.E. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Siena S.G..
Chiedevano che l’adito tribunale le dichiarasse eredi della loro defunta madre, S.A., e conseguentemente condannasse la convenuta a restituir loro la somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, dalla medesima convenuta incassata quale presunta erede della de cuius; chiedevano altresì farsi luogo alla divisione dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà per pari quote della de cuius e di S.G..
Si costituiva S.G..
Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che le attrici avevano rinunciato all’eredità materna con atto pubblico in data 23.6.1997 e che ella convenuta era l’unica erede della sorella, S.A., in virtù di accettazione con beneficio d’inventario con atto dell’11.3.2002.
Con sentenza non definitiva n. 51/2011 l’adito tribunale dichiarava le attrici eredi di S.A., condannava la convenuta alla restituzione della somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, e disponeva con separata ordinanza per l’ulteriore corso istruttorio.
Proponeva appello S.G..
Resistevano A.R. ed A.E..
Con sentenza n. 761/2017 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame e compensava integralmente le spese del doppio grado.
Esplicitava la corte che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell’immobile ricompreso pro quota nell’asse ereditario, cui le appellate avevano atteso nel corso dell’anno 1993, in quanto atti da compiere in via obbligatoria, non valevano senz’altro ad integrare gli estremi dell’atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l’eredità ai sensidell’art. 476 c.c..
Esplicitava che in ogni caso tale postulato si giustificava alla stregua della valutazione del comportamento complessivo delle appellate; che invero R. ed A.E. si erano limitate alle uniche due surriferite incombenze e per almeno dieci anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato espressamente, nel 1997 e nel 2002 – in tale seconda evenienza nell’interesse delle rispettive figlie – all’eredità materna.
Esplicitava quindi che, alla luce della valutazione della condotta complessiva delle chiamate, la volontà di rinunciare all’eredità risultava “prevalente” rispetto all’efficacia exart. 476 c.c.di denuncia di successione e voltura catastale” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.R. ed A.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
S.G. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degliartt. 476 e 519 c.c..
Deducono che, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la voltura catastale – a differenza della denunzia di successione, atto avente unicamente valenza fiscale – ha senza dubbio valenza civilistica e dunque costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità; che del resto, all’epoca dei fatti per cui è controversia, ai fini della volturazione catastale “era necessaria autonoma richiesta ai competenti uffici da parte del chiamato all’eredità” (così ricorso, pag. 8).
Deducono inoltre che, in dipendenza del compimento di un atto valido quale accettazione tacita dell’eredità, “la successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio semel heres semper heres” (così ricorso, pagg. 9 – 10).
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte spiega da tempo che l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753).
Evidentemente, su tale scorta, l’esperito motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsionedall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero occorre tener conto, da un lato, che le ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso (“l’accettazione tacita dell’eredità può (…) essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità”: così ricorso, pag. 9; “il giudice di secondo grado (…) sostiene erroneamente che nella valutazione della condotta complessiva delle chiamate debba tenersi conto (…)”: così ricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente la previsionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini l’asserito vizio veicolato dall’azionato mezzo è da vagliare in rapporto della novella formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza della corte di Firenze è stata depositata il 5.4.2017), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testé menzionata (ovvero la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte toscana ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (è opportuno ribadire che la corte d’appello ha specificato che andava “valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e (soprattutto) voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento delle chiamate sig.re A.”: così sentenza d’appello, pag. 5).
Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo comportamento tenuto dalle “chiamate” R. ed A.E..
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta assolutamente congruo ed esaustivo ed in toto ineccepibile sula piano della correttezza giuridica.
A tal ultimo riguardo si rappresenta, da un canto, che l’elaborazione di questa Corte di legittimità ha puntualizzato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”); dall’altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell’eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).
In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 28.9.2017. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, A.R. ed A.E., a rimborsare alla controricorrente, S.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

La ricostruzione della posizione reddituale di un coniuge operata dal giudice del merito non è sindacabile in Cassazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 dicembre 2018, n. 32673
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29581-2016 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA FABI;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARIA 16, presso lo studio dell’avvocato LORIANA LONGO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6244/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
Svolgimento del processo
che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame, proposto, nel giudizio di separazione personale, da G.A. nei confronti di M.G., in riforma della decisione di primo grado ha elevato l’assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione dell’alto tenore di vita tenuto durante la convivenza matrimoniale e dei redditi elevati del marito, notaio in Roma e in Genzano, da Euro 1.200 ad Euro 3.200,00, tenendo anche conto del mutuo di Euro 1.000,00 gravante sull’appellante;
rilevate, altresì, le accresciute esigenze del figlio P., nato nell’anno 2002, il contributo per il suo mantenimento è stato elevato da Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00;
per la cassazione di tale decisione il M. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui l’intimata resiste con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degliartt. 156 e 2697 c.c., è inammissibile, in quanto, attraverso la denuncia di errores in iudicando, si propone in sostanza una diversa e più favorevole lettura delle emergenze probatorie, il cui vaglio è riservato al giudice del merito, che, secondo un orientamento consolidato, non essendo vincolato da una rigida gerarchia dei mezzi di prova, è pienamente libero di scegliere, fra i molteplici elementi sottoposti al suo vaglio, quelli che reputi più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio convincimento, scartando quelli giudicati meno concludenti e sicuri (Cass., 10 giugno 2013, n. 14540; Cass., 20 settembre 2011, n. 14462), fornendo al riguardo, adeguata motivazione, nella specie neppure censurata; del pari inammissibile è la seconda censura, con la quale, denunciando violazione degliartt. 2697 e 2727 c.c., eartt. 115 e 116 c.p.c., si contesta la ricostruzione della posizione reddituale del ricorrente, “notaio in (OMISSIS)”, così riproponendosi una critica alla valutazione di merito insindacabile in questa sede, senza per altro che sia possibile incidere, avuto riguardo ai limiti imposti dalla formulazione, applicabile nella specie,dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla motivazione resa al riguardo dalla corte distrettuale, e senza che sia attinta la fondamentale ragione della decisione, fondata sul notevole divario delle posizioni reddituali delle parti, evidenziata dai cospicui introiti del ricorrente (il quale nell’2015 aveva percepito compensi pari ad Euro 672.000,00) e dal reddito mensile della moglie, pari a circa Euro 1.200/1.300, di cui 1.000 destinati al pagamento di un mutuo); analoghe considerazioni vanno svolte in merito al terzo mezzo, inerente alla determinazione del contributo per il mantenimento del figlio, dovendosi rilevare come le generiche censure proposte non colgono neppure la ratio fondata sulla necessità di tener conto delle potenzialità reddituali dei genitori e sulle accresciute esigenze del giovane in relazione all’età, a tacere dell’infondatezza dei rilievi circa il tenore di vita familiare, derivante dall’inammissibilità dei primi due motivi;
le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2018

La Corte di cassazione precisa i limiti della valenza della denuncia di successione ai fini dell’accettazione di eredità.

Cass. 19 dicembre 2018 n° 32770
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23252 – 2017 R.G. proposto da:
A.R. – c.f. (OMISSIS) – A.E. – c.f. (OMISSIS) – rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce
al ricorso dall’avvocato Laura Franci ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Filippo Corridoni, n.
19, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pastorello.
– ricorrenti –
contro
S.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in
calce al controricorso dall’avvocato Fabrizio Betti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico,
presso lo studio dell’avvocato Enrico Volpetti.
– Controricorrente –
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 761/2017, udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato A.R. ed A.E. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Siena S.G..
Chiedevano che l’adito tribunale le dichiarasse eredi della loro defunta madre, S.A., e conseguentemente
condannasse la convenuta a restituir loro la somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, dalla medesima
convenuta incassata quale presunta erede della de cuius; chiedevano altresì farsi luogo alla divisione
dell’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà per pari quote della de cuius e di S.G..
Si costituiva S.G..
Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che le attrici avevano
rinunciato all’eredità materna con atto pubblico in data 23.6.1997 e che ella convenuta era l’unica erede
della sorella, S.A., in virtù di accettazione con beneficio d’inventario con atto dell’11.3.2002.
Con sentenza non definitiva n. 51/2011 l’adito tribunale dichiarava le attrici eredi di S.A., condannava la
convenuta alla restituzione della somma di Euro 18.592,45, oltre interessi, e disponeva con separata ordinanza
per l’ulteriore corso istruttorio.
Proponeva appello S.G..
Resistevano A.R. ed A.E..
Con sentenza n. 761/2017 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame e compensava integralmente
le spese del doppio grado.
Esplicitava la corte che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell’immobile ricompreso
pro quota nell’asse ereditario, cui le appellate avevano atteso nel corso dell’anno 1993, in quanto
atti da compiere in via obbligatoria, non valevano senz’altro ad integrare gli estremi dell’atto presupponente
necessariamente la volontà di accettare l’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c..
Esplicitava che in ogni caso tale postulato si giustificava alla stregua della valutazione del comportamento
complessivo delle appellate; che invero R. ed A.E. si erano limitate alle uniche due surriferite incombenze
e per almeno dieci anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato
espressamente, nel 1997 e nel 2002 – in tale seconda evenienza nell’interesse delle rispettive figlie –
all’eredità materna.
Esplicitava quindi che, alla luce della valutazione della condotta complessiva delle chiamate, la volontà di
rinunciare all’eredità risultava “”prevalente” rispetto all’efficacia ex art. 476 c.c. di denuncia di successione
e voltura catastale” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso A.R. ed A.E.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo
la cassazione con ogni susseguente statuizione.
S.G. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa
applicazione degli artt. 476 e 519 c.c..
Deducono che, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la voltura
catastale – a differenza della denunzia di successione, atto avente unicamente valenza fiscale – ha senza
dubbio valenza civilistica e dunque costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità; che del resto,
all’epoca dei fatti per cui è controversia, ai fini della volturazione catastale “era necessaria autonoma richiesta
ai competenti uffici da parte del chiamato all’eredità” (così ricorso, pag. 8).
Deducono inoltre che, in dipendenza del compimento di un atto valido quale accettazione tacita dell’eredità,
“la successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio semel
heres semper heres” (così ricorso, pagg. 9 – 10).
Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte spiega da tempo che l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile
in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di
merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di
molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione),
e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici
o da errori di diritto (cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753).
Evidentemente, su tale scorta, l’esperito motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione dall’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero occorre tener conto, da un lato, che le ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto”
cui la corte di merito ha atteso (“l’accettazione tacita dell’eredità può (…) essere desunta dal comportamento
complessivo del chiamato all’eredità”: così ricorso, pag. 9; “il giudice di secondo grado (…) sostiene
erroneamente che nella valutazione della condotta complessiva delle chiamate debba tenersi conto
(…)”: così ricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia
(cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini l’asserito vizio veicolato dall’azionato mezzo è da vagliare in rapporto della novella formulazione
dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza della
corte di Firenze è stata depositata il 5.4.2017), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle
sezioni unite di questa Corte.
Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad
acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata (ovvero la “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), possa scorgersi in relazione
alle motivazioni cui la corte toscana ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il
giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il
percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha – siccome si è
premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (è opportuno ribadire
che la corte d’appello ha specificato che andava “valutata l’indubbia rilevanza presuntiva di denuncia
di successione e (soprattutto) voltura catastale, ma alla luce e nell’ambito del complessivo comportamento
delle chiamate sig.re A.”: così sentenza d’appello, pag. 5).
Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere
decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo
comportamento tenuto dalle “chiamate” R. ed A.E..
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta assolutamente congruo
ed esaustivo ed in toto ineccepibile sula piano della correttezza giuridica.
A tal ultimo riguardo si rappresenta, da un canto, che l’elaborazione di questa Corte di legittimità ha puntualizzato
che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita
dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui l’accettazione
tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica
del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria
– può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicchè non ricorre
ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega
o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de
cuius”); dall’altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta
non importano accettazione tacita dell’eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).
In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente
le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 28.9.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, A.R. ed A.E., a rimborsare alla controricorrente,
S.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui
Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa
come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

L’usucapione del bene ereditario richiede la prova del possesso esclusivo.

Corte di Cassazione 16 gennaio 2019 n. 966
Fatti di causa
1. Nel giudizio introdotto nel 2001 da Na.Si. nei confronti dei germani S. e M., avente ad oggetto lo
scioglimento di comunione ereditaria con rendiconto, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza non
definitiva depositata il 31 gennaio 2014, ha accolto l’appello proposto da Na.Si. avverso la sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 308 del 2009, e, per l’effetto, ha rigettato la domanda riconvenzionale di
usucapione proposta da N.S. , disponendo la prosecuzione del giudizio.
2. Avverso la sentenza non definitiva N.S. ha proposto ricorso per cassazione (n. 8580 del 2014) affidato
a due motivi, ai quali ha resistito Na.Si. con controricorso, mentre N.M. non ha svolto difese.
3. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza definitiva depositata il 12 marzo 2015 e notificata in pari
data, previo rigetto dell’istanza di sospensione formulata dall’appellato, ha proceduto allo scioglimento
della comunione ereditaria e al rendiconto.
4. Avverso la sentenza definitiva N.S. ha proposto ricorso per cassazione (n. 11701 del 2015), sulla base
di tre motivi ai quali ha resistito Na.Si. , con controricorso, mentre N.M. non ha svolto difese.
Su istanza del ricorrente, i ricorsi sono stati fissati per la decisione all’odierna Camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente è disposta la riunione dei ricorsi (n. 8580 del 2014 e n. 11701 del 2015), ai sensi
dell’art. 335 c.p.c., applicabile anche in ipotesi di impugnazioni contro provvedimenti diversi qualora
sussista, come nella specie, unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (ex plurimis, Cass.
Sez. U 23/01/2013, n. 1521).
2. Il ricorso n. 8580 del 2014, proposto avverso la sentenza non definitiva, è infondato.
3. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 714, 1102, 1141 e 1164 c.c.
e si contesta che la Corte d’appello avrebbe rigettato la domanda di usucapione dei beni ereditari per
carenza di atto di interversione del possesso, laddove l’art. 714 c.c., applicabile alla fattispecie concreta,
non richiede alcun atto di interversione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sono
richiamate numerose pronunce, a partire da Cass. 18/12/2013, n. 28346).
3.1. Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto assume il ricorrente, la Corte d’appello non ha fondato la decisione sul rilievo
che non vi fosse prova di atti di interversione del possesso – che non sono richiesti ai fini dell’usucapione
di beni ereditari -, bensì sul rilievo che non fosse provato il possesso ad excludendum, vale a dire una
situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri
coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
La decisione in diritto è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il
coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della
divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal
fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso
in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la
possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non
più uti condominus. A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed
amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la
presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell’interesse anche degli altri
coeredi (ex plurimis, Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221).
4. Con il secondo motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 714 c.c., lamentando la Corte d’appello
non avrebbe valutato se il possesso esercitato dal ricorrente sui beni ereditari per il periodo complessivo
di 35 anni presentasse il carattere di esclusività. Il ricorrente contesta che il possesso integrale dei beni
gli sarebbe stato consentito per mera tolleranza; evidenzia che dall’istruttoria era emerso che la madre
affermava di abitare nella casa del figlio, e che la germana Si. non era più rientrata nella casa di famiglia
dopo essersi sposata nel 1967, né aveva partecipato alla conduzione dell’azienda agricola o fatto suoi i
frutti. Vi era dunque un’implicita ammissione da parte della coerede di non aver potuto fare uso dei beni
ereditari senza il permesso del fratello, ed inoltre era dimostrato che tutti i lavori di manutenzione e/o
1
ristrutturazione dell’abitazione era stati effettuati da o per conto di N.S. .
4.1. Il motivo è inammissibile.
La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito non è sindacabile in sede di
giudizio di legittimità se non nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n.
83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, e cioè denunciando l’omesso esame di
un fatto decisivo, laddove il ricorrente, mentre non denuncia omissioni di valenza decisiva in cui sarebbe
incorsa la Corte d’appello, sollecita il riesame degli elementi probatori già vagliati dalla Corte d’appello e
ritenuti inidonei a dimostrare il possesso esclusivo dei beni ereditari.
La Corte territoriale ha evidenziato che nel lungo periodo intercorso tra l’apertura della successione
paterna (1964) e la morte della madre dei germani N. (…), N.S. aveva continuato a vivere nella casa di
famiglia con la madre – che titolare di usufrutto sui beni ereditari, oltre che del diritto di abitazione – e
aveva esercitato il possesso dei beni ereditari, ma non risultava che il suo rapporto con detti beni
precludesse alle germane coeredi di possedere anch’esse. Rilievo analogo valeva per il periodo successivo
alla morte della madre, allorché N.S. aveva esercitato il possesso integrale dei beni ereditari, non essendo
provato che tale possesso escludesse le germane coeredi.
5. Il ricorso n. 11701 del 2015, proposto avverso la sentenza definitiva, è inammissibile.
5.1. Con il primo motivo è denunciato, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, difetto assoluto di
motivazione o motivazione apparente del diniego di sospensione del giudizio. Si assume dal ricorrente che
la Corte d’appello non avrebbe chiarito le ragioni in base alle quali aveva ritenuto insussistente il rapporto
di pregiudizialità tra il giudizio pendente in cassazione, avente ad oggetto la domanda di usucapione dei
beni ereditari, ed il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
6. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., assumendosi dal
ricorrente che la Corte d’appello era incorsa in errore nel ritenere che non sussisteva il potenziale conflitto
tra giudicati.
7. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., comma 4 e si
lamenta la mancata applicazione della sospensione facoltativa, sussistendone le condizioni.
8. I motivi, che hanno ad oggetto esclusivamente il diniego di sospensione del giudizio di prosecuzione,
sono inammissibili per carenza di interesse ed è pertanto inammissibile l’intero ricorso.
La pronuncia odierna sul ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva, che ha definito la causa in
assunto pregiudicante, ha fatto venir meno l’ipotetico rapporto di pregiudizialità tra le cause e con esso
l’interesse all’impugnazione del diniego di sospensione, che non è più attuale.
9. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi n. 8580 del 2014 e n. 11701 del 2015, rigetta il primo ricorso, dichiara
inammissibile il secondo ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Impugnabilità dei provvedimenti emessi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno.

Cass. 12 dicembre n° 32071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 11997/2018 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di
Brescia con ordinanza in data 10 aprile 2018, nel procedimento vertente tra:
B.C.;
e F.F.M., da una parte;
e Avv. B.J., B.F. e D.T.R., dall’altra;
ed iscritto al n. 367/2017 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata
ZENO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento.
Svolgimento del processo
1. Condecreto del 21 settembre 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine
al reclamo proposto da B.C. e F.F.M. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice
tutelare aveva disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della B., nominando amministratore
l’avv. J.B..
2. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Brescia, dichiarata competente dal predetto
decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Premesso che l’oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata
a svolgere le funzioni di amministratore, avendo le reclamanti insistito per la nomina della F., in
conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo
estraneo al nucleo familiare ma diverso dall’avv. B., la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato
avesse natura decisoria, come ritenuto dal Tribunale; ha rilevato infatti che, come riconosciuto dalle
stesse reclamanti, l’indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l’esercizio di diritti fondamentali
della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione
del patrimonio ed all’ordinaria cura della persona, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina
alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente; ha aggiunto che l’indipendenza
dell’indicazione dal timore di una lesione dell’autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella
domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare, concludendo pertanto per
il carattere meramente gestiona-le del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello
stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale.
3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del conflitto di competenza, sollevata dal
Pubblico Ministero in relazione alla natura del provvedimento impugnato con il reclamo, il cui contenuto,
meramente attuativo ed ordinatorio rispetto alla pronuncia di apertura dell’amministrazione di sostegno,
escluderebbe la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività necessari ai fini del regolamento, tanto
ad istanza di parte quanto d’ufficio.
A differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d’ufficio è infatti strutturato non già come un
mezzo d’impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale,
precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell’affare, in via interinale o provvisoria ma comunque
esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l’atto che vi abbia dato luogo sia
impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 111 Cost.o con il regolamento ad istanza di parte
(cfr. Cass., Sez. 6, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. 1, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile
anche con il procedimento di cuiall’art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso
per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno,
si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad
esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895). Il
regolamento d’ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza
non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione
dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta
l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale,
suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della
translatio judicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. 6, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez.
3, 16/10/2017, n. 24274); qualora pertanto, come nella specie, il giudice adito in sede d’impugnazione abbia
dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente,
la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest’ultimo, in caso di
dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento
previstodall’art. 45 c.p.c..
2. Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di
sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura
alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di
attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/
2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. 6, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo
ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic
stantibus, l’applicabilitàdell’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello,
e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi
acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento
negli artt. 374 e ss. c.c., richiamatidall’art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi
al tribunale in composizione collegiale, ai sensidell’art. 739 c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 1, 13/01/2017, n. 784;
Cass., Sez. 6, 29/10/2012, n. 18634).
Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione
dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario
della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della
sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione
abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi
in tal caso distinguere, nell’ambito di quest’ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare
in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità
di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del
giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di
quest’ultimo.
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con
il reclamo non hanno ad oggetto l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta
dalle stesse reclamanti, ma l’individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria
nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la
scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener
conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa
disponibile ad assisterla quotidianamente. Non può dunque condividersi l’affermazione del Tribunale di
Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d’appello, competente
ai sensidell’art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto
avente ad oggetto la designazione dell’amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto
dell’incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere
gli atti contemplati nel decreto. La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice
tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene
discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l’inosservanza di tale
direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle
predette indicazioni non si traduce in un’ulteriore limitazione della capacità dell’interessato, ma solo in
una diversa valutazione dell’interesse di quest’ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con
il solo limite costituito dall’onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta.
3. La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell’amministratore
di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi
al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.
La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo
dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione
scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia
omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Il reato di maltrattamenti in famiglia non presuppone la coabitazione ma la condivisione di un progetto di vita basato sulla reciproca assistenza morale e materiale

Cass. pen. Sez. III, 7 gennaio 2019, n. 345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 18.1.2018 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1.Con sentenza in data 18.1.2018 della Corte di Appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza all’esito del primo grado di giudizio in ordine alla penale responsabilità di A.A. per i reati di cui agliartt. 572, 609-bis e 582 e 585 c.p.eart. 576 c.p., n. 5 per i ripetuti maltrattamenti posti in essere nei confronti di R.F. con la quale intratteneva una relazione sentimentale da cui era nata una figlia, per averla costretta a subire un rapporto sessuale puntandole un coltello alla gola e percuotendola con pugni e schiaffi e per averle procurato in tale occasione lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni, reati per i quali era stato condannato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cuiall’art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la configurabilità del reato di maltrattamenti in assenza tanto di una convivenza stabile con la donna alla quale era legato solo da un rapporto sentimentale, ma avendo sempre abitato ognuno per proprio conto anche dopo la nascita nel 2015 della bambina che sporadicamente andava a trovare trattenendosi solo in tali circostanze nella di lei abitazione, quanto dell’abitualità della condotta essendosi la p.o. limitata a rendere dichiarazioni vaghe e generiche su minacce, violenze ed offese non collocate temporalmente, né contestualizzate, prive peraltro di riscontri testimoniali, senza che neppure ne venisse valutata l’attendibilità alla luce della sua condizione di tossicodipendente. Contesta altresì la sussistenza del delitto di violenza sessuale in ragione sia dell’anomala dinamica riferita dalla stessa vittima che aveva dichiarato che solo dopo la consumazione del rapporto, da lei stessa assecondato, era stata minacciata dall’imputato con un coltello, sia dell’assenza di riscontri oggettivi non essendo stato prodotto neppure un certificato medico, sia della condotta ambivalente tenuta da costei che aveva prima sporto denuncia nei suoi confronti, poi l’aveva ritirata e poi gli aveva inviato una lettera affettuosa rimpiangendo il passato trascorso insieme.
2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferitoall’art. 609-bis c.p., u.c. e al vizio motivazionale, che essendosi il fatto consumato in costanza di una relazione affettiva, che non essendosi la p.o. opposta in maniera drastica al rapporto sessuale avendo lei stessa ammesso di aver prestato il suo consenso dopo l’opposizione iniziale, che l’azione si era svolta in camera da letto e quindi in un luogo intimo e che le lesioni risultavano successive all’amplesso, sussistevano tutti i presupposti, in considerazione della valutazione globale della vicenda, per l’applicabilità dell’attenuante di minore gravità.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l’insussistenza della condizione di procedibilità per il reato di lesioni personali, le quali non erano state poste in essere in occasione della violenza sessuale con la finalità di ottenere un rapporto sessuale, bensì successivamente ad esso quando la donna era già uscita dalla camera da letto, con conseguente inconfigurabilità di un collegamento tra le due condotte.

Motivi della decisione
1.Il primo motivo, che si compendia di una pluralità di doglianze afferenti a tutti e tre i reati ascritti al prevenuto, deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1.Per quanto concerne il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. le censure proposte appaiono, indipendentemente dalla qualificazione giuridica loro conferita dal ricorrente, volte a contestare l’apparato motivazionale della sentenza impugnata. Esse tuttavia, lungi dal denunciare un errore logico del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, si risolvono nella pedissequa riproposizione delle medesime doglianze articolate con i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni puntualmente esposte dalla sentenza impugnata per le quali sono state disattese. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte la mancanza di specificità del motivo nel ricorso per cassazione, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a normadell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. (Sez. 4, n.256 del 18.9.1997 – 13.1.1998, Rv. 210157; Sez. 5, n.1193 del 27.1.2005 25.3.2005, Rv. 231708; Sez. 6, n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, Rv. 256133).
Ciò premesso, mentre la ricostruzione dell’accaduto patrocinata dalla difesa in ordine alle connotazioni violente e minacciose della condotta dell’agente è platealmente smentita dalla dinamica ricostruita dalla Corte veneziana, secondo la quale le percosse inflitte alla donna, legata per i polsi e con la minaccia di un coltello nel soggiorno della di lei abitazione risultano essere state precedute da analoghe condotte minacciose, anch’esse poste in essere con un coltello, sia pure più piccolo, e di sopraffazione fisica con cui l’imputato in camera da letto ha costretto la vittima piangente a spogliarsi e a subire un rapporto sessuale, i contraddittori comportamenti tenuti dalla p.o. nel post factum per avere costei dapprima denunciato il compagno, poi ritirato la denuncia ed infine inviatogli una lettera nel tentativo di fargli comprendere le aberranti connotazioni della sua condotta non solo sul piano strettamente fisico, ma altresì su quello affettivo in quanto disvelatrice di un malcelato desiderio di possesso e di dominio incondizionato, sono stati, invece, puntualmente esaminati dai giudici di appello che evidenzia come l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla donna, comunque infatuata dall’imputato e consapevole dei legami derivanti dalla nascita della bambina, abbia determinato il susseguirsi di un turbinio di emozioni, per un verso protese a cercar giustizia nell’obiettivo di affrancarsi da un rapporto umiliante e violento, e dall’altro chine sul passato, nel tentativo di recuperare un rapporto con quello che era il suo compagno e comunque il padre di sua figlia e nel contestuale timore delle sue reazioni stanti le pressioni in tal senso ricevute dall’imputato. Il vaglio di attendibilità della vittima, condotto con attenta ed approfondita analisi dai giudici di merito, non risulta scalfito dall’ambiguità dei sentimenti provati da costei, riconducibili a quella che risponde ad una dipendenza affettiva quanto mai comune nei rapporti sentimentali, che invece viene ricondotta, nel caso di specie, alla genuinità delle sue dichiarazioni, avvalorata, quanto all’assenza di intenti ritorsivi, dal rifiuto del risarcimento in denaro offertole dall’uomo e dalla scelta processuale di non costituirsi parte civile. Del resto è stato già affermato da questa Corte che in tema di valutazione della prova testimoniale, l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015 – dep. 17/07/2015, S, Rv. 264334).
1.2. Con riferimento al reato di maltrattamenti la questione posta all’attenzione di questa Corte impone di valutare se il requisito della stabile coabitazione funga o meno da presupposto necessario alla configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di una relazione sentimentale, seppur duratura, tra due persone non legate da vincolo matrimoniale.
Se è vero che la coabitazione è l’elemento di norma rivelatore, secondo l’id quod plerumque accidit, il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare, è altrettanto pacifico che non può essere la condivisione della stessa abitazione il parametro che consente di individuare la convivenza more uxorio al cui ambito è stata estesa la tutela già apprestata dal legislatore penale alla famiglia fondata sul matrimonio (emblematico in tal senso è il mutamento della rubrica del reato di cuiall’art. 572 c.p.da “maltrattamenti in famiglia” in “maltrattamenti contro familiari e conviventi” apportato dalla novella n.172 del 2012 conseguente alla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007), risiedendo per contro il nucleo caratterizzante il rapporto familiare di fatto nella natura e nell’intensità del vincolo, che – secondo il costante e condiviso indirizzo di legittimità – ben può essere desunto, anche in assenza di una stabile convivenza fisica, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca assistenza morale e materiale (Sez. 6, n. 22915 del 7/5/2013, 1, Rv, 255628; Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013 – dep. 13/12/2013, L., Rv. 258644; Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017 – dep. 22/05/2017, S, Rv. 270673).
Malgrado possa ritenersi rispondente ad un indirizzo consolidato che la mancanza di convivenza, laddove vengano in considerazione condotte di maltrattamento astrattamente sussumibili nel paradigma normativodell’art. 572 cod. pen.adottate all’interno di un contesto familiare, diventi un dato recessivo al fine di escludere la configurabilità della fattispecie criminosa, va tuttavia rilevato che la predetta affermazione si fonda, stando all’esame degli arresti citati, sulla mancanza di attualità della convivenza presupponendosi che la stessa sia cessata o per il mutato status conseguente al vincolo matrimoniale, ritenendosi che nel caso diseparazione(consensuale o giudiziale) dei coniugi, nonostante la cessazione della convivenza, persistano gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio, o derivante dalla volontaria cessazione della convivenza more uxorio in presenza di prole.
Certamente può condividersi il principio secondo cui, nonostante la mancanza di un dovere di reciproca solidarietà ed assistenza tra gli ex conviventi, l’esistenza di prole all’interno della famiglia di fatto determini, attesa anche l’equiparazione della filiazione naturale a quella legittima suggellata in campo civilistico dalla riformaL. 10 dicembre 2012, n. 219, la permanenza in capo a costoro del complesso degli obblighi di mantenimento, educazione, istruzione ed in generale di assistenza morale verso i figli per il cui adempimento la coppia genitoriale, seppur non più convivente, è chiamata a relazionarsi e a cooperare, discendendo proprio da tale rapporto la permanenza del dovere di reciproco rispetto (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014 – dep. 31/07/2014, C., Rv. 262078 secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione).
Ma se il dato comune che ha portato ad estendere la tutela penale anche ai coniugi separati o ai genitori di prole nata fuori dal matrimonio è comunque costituito dalla preesistenza di un rapporto nascente dal matrimonio o da una convivenza more uxorio, la peculiarità della fattispecie in esame è insita, invece, nella mancanza ab origine di un rapporto di stabile convivenza. La stessa Corte distrettuale da atto, nel delineare i rapporti tra l’imputato e la vittima, del fatto che ognuno dei due, malgrado la relazione sentimentale tra loro intercorrente da lunga data, vivesse per proprio conto definendo la frequentazione della casa della p.o. da parte dell’uomo, sia pure “costante”, ma “saltuaria”. Nella frettolosa risposta resa in tali termini alle censure svolte dalla difesa con i motivi di appello, completata con il richiamo al precedente di questa Corte n. 25498/2017, sopra citata, che invece riguarda il diverso caso di una cessata convivenza more uxorio tra due genitori di un figlio naturale, si annida il vulnus della sentenza impugnata. Non soltanto nessuna indagine risulta essere stata compiuta in relazione ai rapporti del padre con la bambina nata nel 2015 (ovverosia appena quattro mesi prima del perfezionamento dei reati di violenza sessuale e lesioni di cui al presente procedimento) al fine di verificare se la sua nascita fosse una conseguenza non voluta della relazione piuttosto che l’effetto di un progetto responsabile mirato a generare, allevare ed educare la prole, finalità su cui la condizione di tossicodipendenza dei genitori così come l’essere la minore oggetto di attenzione da parte dei Servizi Sociali solleva il dubbio, ma neppure nessuna disamina viene ivi effettuata in ordine alla natura della relazione intercorrente tra l’imputato e la vittima, volta cioè a verificare se si trattasse di un’unione, ancorché non accompagnata dalla convivenza, comunque caratterizzata dall’affidamento e solidarietà reciproci, o al contrario configurasse un rapporto che, seppur consuetudinario in ragione della durata nel tempo – unico elemento che risulta essere stato accertato -, fosse improntato a precarietà ed estemporaneità. L’ossimoro utilizzato dalla Corte territoriale che definisce la frequentazione dei due “saltuaria ma costante” non spiega, stante l’intrinseca contraddittorietà tra i due epiteti, se la frequentazione implicasse una ripetitività metodica ed un’assidua cadenza tale da lasciar presumere che l’uno dei due partner contasse sull’assistenza morale e materiale dell’altro malgrado la distanza, o si trattasse invece di incontri saltuari ed intermittenti finalizzati alla condivisione del solo tempo trascorso insieme. Né a tale laconica motivazione sul punto supplisce la pronuncia di primo grado, da cui si evince soltanto che trattavasi di un rapporto affettivo tra due soggetti dediti entrambi al consumo di sostanze stupefacenti, iniziato 2011, la cui convivenza non era continua vivendo l’ A. a Trento e soggiornando nella casa della compagna per periodi variabili, “da qualche giorno a qualche settimana”, senza neppure indicare con quale ripetitività, lasciando perciò aperti gli interrogativi oggetto della doglianza svolta con l’atto di appello.
La conclusione raggiunta dai giudici veneziani non resiste alle censure articolate dal ricorrente, ignorando con motivazione apodittica i rilievi formulati su tale capo dalla difesa. Non è infatti sufficiente la protratta durata del rapporto, né la nascita di una figlia ad imprimere ad una relazione sentimentale fra soggetti non conviventi la connotazione di unione improntata alle caratteristiche proprie di un legame familiare che costituisce in ultima analisi il presupposto applicativo del reato di cuiall’art. 572 c.p.in assenza di convivenza.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata su tale punto.
2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Mentre l’eccepito consenso della vittima per aver costei assecondato il rapporto sessuale, consenso che peraltro ove sussistente avrebbe escluso alla radice la configurabilità del delitto ex art. 609 bis cod. pen., non risulta supportato, neanche secondo la ricostruzione della difesa, da alcuna evidenza istruttoria, la sentenza impugnata sottolinea, a fondamento del diniego dell’attenuante di minore gravità, la violenza efferata con cui l’imputato, brandendo un coltello e sormontando la donna con la sua forza fisica, l’ha costretta a subire il rapporto sessuale unitamente al grado di coartazione della vittima e all’intensità del dolo che ha caratterizzato la condotta nella sua interezza in cui, noncurante del pianto della compagna, ha perseverato nella manifestazione della sua brama di possesso continuando anche dopo l’amplesso a prenderla a calci, dopo averla legata per i polsi.
Siffatta motivazione, improntata a lineare coerenza ed aderente al compendio istruttorio, si allinea pienamente, con conseguente esclusione dell’eccepito vizio di violazione di legge, all’univoca interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, previstadall’art. 609-bis c.p., comma 3, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, commisurata ai parametri di cuiall’art. 133 c.p., comma 1 tale da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n.23913 del 14/05/2014, Rv. 259196; Sez. 3, n.39445 del 01/07/2014 Rv. 260501; Sez. 3, n.33479 del 5/07/2006, Rv. 234788).
3. Quanto alla procedibilità d’ufficio del reato di lesioni personali nonostante l’avvenuta remissione della querela, le censure articolate dal ricorrente si appuntano esclusivamente sul giudizio valutativo, venendo da costui fornita una diversa lettura dei fatti inammissibile in questa sede, senza che vengano, neppure con riferimento a tale profilo, evidenziate illogicità argomentative che inficino la ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello: la sentenza impugnata illustra compiutamente come le condotte violente, ingiuriose, minacciose e lesive dell’incolumità fisica della donna, rispetto alle quali il delitto ex art. 609 bis c.p. ha costituito solo l’epigono dell’incontenibile manifestazione collerica dell’imputato, si sono succedute senza soluzione di continuità, così evidenziando la contestualità sul piano cronologico tra i due reati.
4. Si impone, in conclusione l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità del reato di cui al capo a) dell’imputazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia che dovrà, attenendosi all’interpretazionedell’art. 572 c.p.sopra specificata, riesaminare il fatto per accertare se la relazione intercorsa tra l’imputato e la p.o., per il carattere di precarietà o stabilità e per le finalità che inducevano i due a frequentarsi, fosse tale da realizzare una famiglia di fatto, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cuiall’art. 527 c.p.e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2019