Anche l’alloggio demaniale può essere assegnato come casa familiare

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 7 gennaio 2019, n. 148
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2015, proposto da
A.G., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore E.G. nata a G. il (…), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Varone, Laura Di Fazio e Luciano Lione, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Varone in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
A.M.D., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Ciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212;
per l’annullamento
del provvedimento prot. (…) del 26.3.2015, emesso dal Comando Militare della Capitale, notificato in data 15.4.2015 e 20.4.2015 avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza dalla concessione dell’alloggio di servizio ERM 1778 sito in R., via Dei B. n. 116” con cui l’Amministrazione convenuta comunicava al Ten Col. A.G. che “ai sensi delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze Armate, è dichiarato decaduto dalla concessione dell’alloggio di servizio AST ERM 1778, sito in R. via Dei B. n. 116, con decorrenza 24 settembre 2013, a mente dell’art.330 lett. d), delD.P.R. n. 90 del 2010, per il seguente motivo: mancata occupazione stabile dell’alloggio da parte del concessionario;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare dell’atto n. E24476 0012592 del 26.3.2015, notificato al ricorrente per conoscenza il 15.4.2015 e il 20.4.2015, con cui l’Amministrazione convenuta comunicava alla moglie del ricorrente, sig.ra A.M.D., (in risposta alla richiesta dalla stessa avanzata in data 19.9.2014, di accesso ai benefici previsti dall’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa del 7.5.2014) che non rientrava nei requisiti previsti dall’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa del 7.5.2014, nello specifico, poiché l’applicazione dei benefici previsti dal predetto decreto (legittimazione alla conservazione della conduzione degli alloggi di servizio in deroga ai limiti previsti dalD.P.R. n. 90 del 2010) presuppone la condizione di “coniugi… che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati … Tale situazione costituente requisito di legittimazione per la richiesta avanzata si concreta con l’omologazione del tribunale nei casi di separazione consensuale, ovvero con sentenza passata in giudicato, nel caso di separazione giudiziale… considerato che il procedimento di separazione personale che la riguarda risulta tuttora pendente, si comunica che l’istanza in oggetto non può trovare favorevole accoglimento”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 14 maggio 2015 e depositato il successivo 26 maggio 2015, il ricorrente – tenente colonnello dell’Esercito, concessionario dell’alloggio di servizio ERM 1778 in R., via Dei B. n. 116, separando dalla moglie sig.ra A.M.D. e, per questo, autorizzato a “vivere separatamente” da quest’ultima già con provvedimento del Tribunale di Roma del 24 settembre 2013, con assegnazione alla consorte della casa familiare – impugna, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, i provvedimenti con cui, in data 26 marzo 2015, il Comando Militare della Capitale lo ha dichiarato decaduto dalla concessione del su indicato alloggio di servizio e, ancora, ha respinto l’istanza avanzata dalla sig.ra D. per accedere ai benefici previsti dall’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della Difesa 7 maggio 2014, in ragione della carenza dei requisiti prescritti.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
– nell’imminenza della prima udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Roma (23.9.2013), comunicava all’Amministrazione ed all’Ente gestore responsabile dell’alloggio (il Comando Militare della Capitale) di avere intrapreso un procedimento per la separazione giudiziale dalla moglie;
– in riscontro a tale comunicazione, l’Amministrazione interessata inviava una nota, tra gli altri, al Tribunale Civile di Roma per rappresentare la rientranza dell’alloggio di servizio nel patrimonio demaniale dello Stato, sottoposto – in quanto tale – al regime di cuiall’art. 823 c.c.;
– nonostante tale nota, conprovvedimento del 24 settembre 2013il Tribunale Civile di Roma “autorizzava i coniugi a vivere separatamente e assegnava alla moglie sig.ra A.M. Dell’Abbate l’alloggio demaniale adibito a casa familiare … sul presupposto del collocamento nell’immobile (alloggio di servizio) della minore E.G. (di diciassette anni) e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, Alessandra G. (studentessa universitaria disoccupata) unitamente alla madre”, attribuendo espressamente prevalenza alla funzione di “luogo di aggregazione della famiglia” dell’alloggio;
– seppure a conoscenza di quanto disposto in tale provvedimento e, ancora, nonostante l’inoltro da parte della sig.ra D. di un’istanza per “vedersi riconoscere” il mantenimento della conduzione dell’alloggio demaniale ex art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della Difesa del 7 maggio 2014, in data 3 novembre 2014 l’Amministrazione avviava il procedimento di decadenza della concessione;
– il successivo 26 marzo 2015 l’Amministrazione adottava i provvedimenti impugnati, ossia il provvedimento di decadenza con “decorrenza 24 settembre 2013 (data del provvedimento presidenziale che ha assegnato l’alloggio in questione alla moglie)” e il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione dei benefici di cui alD.M. del 7 maggio 2014, presentata dalla sig.ra D..
Avverso tali provvedimenti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALL’ART.330DELD.P.R. N. 90 DEL 2010, AGLIARTT. 29 E 30 DELLA COSTITUZIONE, ALL’ART. 4 COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DEL 7.5.2014,ALL’ART. 708 DEL C.P.C., in ragione della carenza di inadempimenti al predetto ascrivibili, della persistenza della destinazione dell’alloggio ad abitazione del nucleo familiare secondo il provvedimento immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma, tanto più in ragione del rilievo che la separazione tra i coniugi non produce lo scioglimento del matrimonio e, in particolare, non determina il venire meno della coabitazione e dell’affectio coniugalis, e, dunque, dell’inequivoca sussistenza di esigenze di tutela della famiglia, la cui importanza ha, tra l’altro, trovato espresso riconoscimento anche nelle prescrizioni del su richiamato D.M., con premura di aggiungere, ancora, che, quando quest’ultimo “si riferisce alla nozione di separazione legale fra i coniugi, non può aver escluso dai casi concreti rientranti nella norma, la specifica situazione” in cui il giudice ordinario abbia autorizzato i coniugi a vivere separati e che la circostanza che l’Amministrazione abbia lasciato trascorrere oltre un anno prima di avviare il procedimento volto alla decadenza esprime “una volontà abdicativa ed acquiescente in ordine al recupero dell’immobile”.
2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, posto che l’Amministrazione ha pretermesso il fine pubblico all’interesse della prole minorenne e non economicamente autosufficiente a conservare la propria sede abitativa e, dunque, ha operato sulla base di un’istruttoria inadeguata e insufficiente.
3. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEI PRESUPPOSTI DI FATTO – CONTRASTO PALESE CON ALTRE MANIFESTAZIONI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PROMANANTI DA PARTE DELLA STESSA AUTORITA’.
4. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CARENTE INCONGRUA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
5. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, tenuto conto che l’Amministrazione ha totalmente disatteso ilDM del 7 maggio 2014, atteso che il predetto “risulta legalmente separato a far data dal 24.9.2013, in forza dell’Ordinanza n. R.G. 20709/13 emessa dal Tribunale di Roma, già prodotta il 30.9.2013”, come, del resto, confermato dai molteplici effetti di quest’ultima.
Con atto depositato in data 10 giugno 2015 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – nel prosieguo e, precipuamente, in data 20 giugno 2015 – ha prodotto una memoria, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: – premesso che, per mero errore materiale, l’alloggio in discussione è stato indicato come “AST”, mentre si tratta di un alloggio “ASI”, l’impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 4 delD.M. 7 maggio 2014va dichiarata inammissibile per difetto di “legittimazione ad agire”; – per quanto attiene, invece, all’impugnazione del provvedimento di decadenza della concessione, l’art. 303 (leggasi: 313) delD.P.R. n. 90 del 2010è chiaro e inequivoco nello stabilire la stretta dipendenza della concessione di alloggi ASI dalla necessità di consentire la costante presenza del dipendente in prossimità della sede di servizio e, dunque, rende evidente “l’imprescindibilità della utilizzazione dello stesso quale abitazione” di quest’ultimo, oltre che del suo nucleo familiare, come, peraltro, confermato dalle deroghe particolari riportate nel successivo art. 320; – tenuto conto delle previsioni vigenti in materia, l’allontanamento del ricorrente dall’alloggio non poteva che condurre alla decadenza della relativa concessione, trattandosi di un “allontanamento volontario”, peraltro riconosciuto in un provvedimento giudiziale, affatto riconducibile alle deroghe di cui sopra; – trattando nel merito le censure afferenti il provvedimento di rigetto dell’istanza della sig.ra D., non può che prendersi atto dell’insussistenza, alla data di entrata in vigore del richiamato D.M., dei presupposti ivi previsti e, in particolare, della mancata emissione, a tale data, di una sentenza di separazione personale dei coniugi o dell’omologazione di quella consensuale.
In data 10 giugno 2015 la sig.ra A.M.D. ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum, teso a porre in evidenza che “ad oggi, la famiglia del Ten. Col. G. risulta ancora… composta, oltre che dal medesimo, dalla moglie, odierna istante, e dai figli” e, quindi, la “fattispecie invocata dall’Amministrazione e di cui all’art. 330, comma 1, lett. f non può dirsi integrata”.
Con ordinanza n. 2653 del 25 giugno 2015 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4030 del 9 settembre 2015.
In data 20 novembre 2018 il ricorrente ha depositato documenti, tra cui la sentenza di separazione n. 3128 del 16 febbraio 2016, nella quale è dato, tra l’altro, leggere che “il Tribunale…. assegna la casa coniugale, situata in R., via Dei B. 116, a A.M.D., quale genitore convivente con le figlie maggiorenni non autonome economicamente”, nonché la sentenza parziale n. 22280 del 10/27 novembre 2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportante, tra l’altro, la conferma dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie del predetto.
Il successivo 31 ottobre 2018 il ricorrente ha, poi, depositato una memoria con cui ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, adducendo di avere agito anche in veste di genitore esercente la responsabilità genitoriale, nonché insistito sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 delD.M. 7 maggio 2014per ingiusta o, meglio, erronea pretermissione della considerazione del fine pubblico preminente “rappresentato dall’interesse della prole minorenne e/o economicamente insufficiente a conservare la propria sede abitativa familiare” e sulla disparità di trattamento, tenuto, tra l’altro, conto dell’antecedenza dell’avvio del procedimento di separazione e, quindi, dell’emissione del provvedimento del Tribunale del 24.9.2013 (già riportante l’assegnazione della casa familiare alla moglie) alla data di entrata in vigore del su indicato decreto.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione
1.In ragione di quanto riportato nella narrativa in fatto che precede, il Collegio ravvisa la necessità di rilevare – in via preliminare – che:
– l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente in relazione all’impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla sig.ra D. per l’accesso ai benefici di cui alD.M. 7 maggio 2014non è meritevole di positivo riscontro, atteso che – come, tra l’altro, posto in evidenza dal predetto – quest’ultimo ha agito non solo “in proprio” ma anche “in qualità di esercente della potestà genitoriale nei confronti della figlia minore E.G.” e, in termini più generali, in qualità di padre di ragazze non economicamente dipendenti, ossia in veste di soggetto titolare – in quanto tale – di un chiaro interesse alla permanenza di quest’ultime all’interno della casa familiare;
– per quanto attiene all’intervento ad adiuvandum della sig.ra M.D.A., lo stesso è da considerare inammissibile nella parte in cui investe – seppure formalmente, tenuto conto di quanto in esso riportato – il provvedimento di rigetto dell’istanza dalla predetta presentata ex art. 4 delD.M. 7 maggio 2014, essendo evidente l’assoluta configurabilità della sig.ra D. come cointeressato in ragione della piena legittimazione della stessa a proporre ex se l’impugnazione in via principale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 marzo 2009, n. 2789).
In sintesi:
– il ricorso è ammissibile;
– l’atto di intervento ad adiuvandum è inammissibile nella parte in cui investe il provvedimento di rigetto dell’stanza presentata dalla sig.ra Dell’Abata per la concessione dei benefici di cui all’art. 4 delD.M. 7 maggio 2014.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:
– la controversia prospettata riguarda la legittimità di un provvedimento di decadenza della concessione di un alloggio ASI, adottato nei confronti di un concessionario che – avendo già avviato un procedimento di separazione giudiziale dal coniuge – risulta essere stato autorizzato dal Tribunale Civile, con provvedimento risalente al 2013, a vivere separatamente dalla moglie, con contestuale assegnazione della casa familiare (da identificare – appunto – con l’alloggio ASI) a quest’ultima in virtù di quanto riportato nel medesimo provvedimento, nonché la legittimità del provvedimento di diniego opposto alla moglie di accedere ai benefici di cui all’art. 4, comma 2, delD.M. 7 maggio 2015, pur in presenza del provvedimento giudiziale di cui sopra;
– in altri termini, la controversia de qua inerisce l’ambito di operatività dell’artt.330delD.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “decadenza dalla concessione”, in relazione a quanto poi previsto dalD.M. 7 maggio 2014, poi parzialmente innovato dalD.M. 24 luglio 2015;
– come noto, ilD.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010regolamenta, infatti, anche la concessione degli alloggi di servizio ai militari, contemplando – tra questi – gli “alloggi ASI”, ossia gli alloggi connessi con l’incarico e, dunque, concessi al personale a cui “siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo” (cfr. art. 313, comma 1, lett. c), soggetti – in quanto tali – ad una particolare disciplina, ricomprendente anche l’ipotesi della “decadenza” dalla concessione, mentre ilD.M. 7 maggio 2014riporta previsioni dirette – in particolare – a tutelare interessi diversi, ritenuti meritevoli – in ogni caso – di considerazione e tutela, mediante la sostanziale introduzione di “deroghe” al regime ordinario che regolamenta l’utilizzo di tali alloggi a favore di determinate categorie di soggetti, definite anche “fasce protette”, individuate nei portatori di handicap, nei coniugi superstiti del personale dipendente deceduto in servizio o per causa di servizio (art. 2), nei coniugi superstiti “non legalmente separati né divorziati, nonché nei coniugi del personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio” (art. 4, comma 2), in ragione dell’implicito riconoscimento della preminenza di tali interessi sull’interesse pubblico posto a presidio dello stesso rilascio della concessione.
In definitiva, si tratta di previsioni che – pur tendenti al soddisfacimento di esigenze differenti – non possono che essere lette e interpretate in maniera coerente e combinata le une rispetto alle altre.
2.2. Per meglio definire la problematica, appare opportuno aggiungere che:
– secondo l’orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza del giudice ordinario, “l’alloggio assegnato in concessione …. è qualificabile come “casa familiare”, in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative” non solo del dipendente ma anche dei componenti della sua famiglia, sicché – in caso di separazione e/odivorzio- tale “alloggio può ben essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898”, seppure con l’ulteriore, non indifferente, precisazione che quest’ultimo – per effetto dell’assegnazione della casa familiare – subentra sì nel godimento del bene, con conseguentemente obbligo di pagare il corrispettivo per l’utilizzo dell’alloggio al concedente, ma “non nel rapporto concessorio, ormai cessato” (Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5575),
– della questione ha avuto, peraltro, modo di occuparsi anche la Corte dei Conti, la quale – con la deliberazione n. 10 del 2015 della Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – ha espressamente qualificato i soggetti contemplati all’art. 4 delD.M. del 7 maggio 2014come “occupanti sine titulo protetti” in quanto “occupanti dell’immobile che possono mantenerne la conduzione pur avendo perso il titolo”, ossia soggetti nei cui confronti non è possibile procedere al c.d. “recupero coattivo” (ricordando, tra l’altro, che il su indicato D.M. ha ampliato la “fascia degli utenti”, includendovi, tra gli altri, i separati o divorziati).
3. In base a quanto in precedenza riportato ma anche in ragione della situazione venutasi a determinare tra il ricorrente e la moglie, il Collegio è, pertanto, indotto a ritenere che la controversia prospettata finisca – in verità – primariamente con l’investire la legittimità non tanto del provvedimento di decadenza, non privo, in ogni caso, di una valenza c.d. “presupposta”, quanto del provvedimento di diniego di concessione dei benefici di cui alD.M. 7 maggio 2014.
Preso – in altri termini – atto che il ricorrente non vive più nell’alloggio di servizio, peraltro assegnato alla moglie in esito ai provvedimenti del giudice civile, risulta, infatti, evidente che il bene della vita, sotteso all’impugnazione dal predetto proposta, si identifica con il mantenimento della conduzione dell’alloggio in capo alla moglie, in quanto affidataria della prole.
In ragione di quanto in precedenza ripotato, risulta inequivoco come – ai fini del decidere – assuma carattere dirimente l’individuazione dell’ambito di operatività dell’art. 4, comma 2, delD.M. 7 maggio 2015.
Tale previsione ammette che, tra gli altri, i “coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati ovvero legalmente separati” possano mantenere “la conduzione” di alloggi di servizio, assumendo così – in linea con quanto in precedenza rilevato – la veste di soggetti “sine titulo” protetti.
Sulla base, dunque, delle peculiarità della vicenda in esame, adeguatamente valutate anche in ragione di quanto riportato nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4030 del 9 settembre 2015, il Collegio non ravvisa validi motivi per discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza secondo il quale non è possibile trascurare la data di avvio del procedimento giudiziale di separazione (cfr., tra gli altri, C.d.S., Sez. II, parere n. 1393 del 12 maggio 2017) e ciò tanto più nei casi in cui lo stesso procedimento abbia, poi, realmente condotto – come nell’ipotesi in trattazione – all’effettiva separazione dei coniugi.
Seppure risulti innegabile che il mero allontanamento dalla casa coniugale del coniuge concessionario non può rivestire giuridica rilevanza e che il procedimento di separazione deve sfociare in un provvedimento formale del giudice, non può essere sottaciuto o, comunque, ignorato che:
– il ricorrente ha attivato un procedimento di separazione “giudiziale”;
– l’avvio di tale procedimento risale ad un’epoca ampiamente antecedente all’entrata in vigore delD.M. 7 maggio 2014e, segnatamente, già a prima del 23 settembre 2013, data dell’udienza poi sfociata nell’emissione da parte del Tribunale civile delprovvedimento del 24 settembre 2013di autorizzazione dei coniugi a “vivere separati”, con contestuale assegnazione “alla moglie” della casa familiare;
– lo stesso procedimento ha, poi, effettivamente condotto in data 5 febbraio 2016 alla sentenza n. 3128 di separazione giudiziale dei coniugi, oltre che alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Constatato così che le su indicate circostanze impongono di ricondurre la volontà dei coniugi di separarsi già almeno alla data del 23 settembre 2013 e, dunque, accertato che la successiva emissione della sentenza di separazione giudiziale in data 5 febbraio 2016 è, in effetti, attribuibile esclusivamente ai tempi della giustizia, immeritevoli di incidere sulle aspettative e sull’esercizio delle facoltà spettanti agli interessati, il Collegio ravvisa validi elementi per affermare che, nel caso in trattazione, risulta ragionevolmente presumibile che, in base alla volontà dei coniugi, la formalizzazione della separazione avrebbe avuto data anteriore e “utile” rispetto ai tempi delD.M. 7 maggio 2014e, pertanto, ribadisce – in linea con l’orientamento giurisprudenziale già richiamato – che la presa in considerazione di una data successiva non può che rivelarsi quanto meno contraddittoria, “tenuto conto della ricordata volontà, sottesa all’adozione del decreto del 2014, di ampliare le categorie di soggetti da tutelare alla luce dell’importanza sociale dell’impatto della disciplina sulle famiglie dei militari, evidenziata anche nei pareri delle Commissioni parlamentari resi sul testo” (cfr., tra gli altri, C.d.S., Sez. II, parere n. 1393 del 2017, già cit.), oltre che in spregio della parità di trattamento, intesa in senso sostanziale e non meramente formale.
4. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso – con assorbimento delle ulteriori censure formulate – e, dunque, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, fatto – comunque – salvo il potere di vigilanza dell’Amministrazione resistente sulla persistenza della destinazione dell’immobile a casa familiare, a tutela della figlie, “economicamente non indipendenti”, come rilevato, tra l’altro, nella sentenza parziale del Tribunale ordinario di Roma n. 2280 del 2017, e, quindi, il potere della stessa Amministrazione di chiedere e ottenere il rilascio dell’immobile ove tale destinazione risulti non più sussistente, per il riespandersi dell’interesse pubblico alla corretta gestione degli immobili demaniali rispetto alle contrapposte esigenze di tutela della famiglia (cfr., tra l’altro, ord. Cass. Civ. n. 5575 del 2018, già cit.).
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6530/2015, come in epigrafe proposto:
– dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum nella parte in cui riguarda il provvedimento di diniego dei benefici di cui all’art. 4, comma 2,D.M. 7 maggio 2014;
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
– compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Consigliere

Non c’è reato se il mantenimento non versato dal genitore è nei confronti di figlio maggiorenne e abile al lavoro.

Corte di Cassazione sez. VI Penale
sentenza 12 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019, n. 1342
Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi
Ritenuto in fatto
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del 23
settembre 2014, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato alla pena di legge Ma. Li. per
il reato di cui all’art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen., per avere omesso di versare le somme
stabilite dal giudice in favore della figlia.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Ma. Li. ricorre avverso il provvedimento e ne chiede
l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione
per avere la Corte d’appello erroneamente omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 388 cod.
pen.;
2.2. Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge penale ed il vizio di
motivazione, per avere i giudici di merito errato nell’applicare il disposto dell’art. 570 cod. pen. A
sostegno delle doglianze si evidenzia, per un verso, che l’imputato non ha mai tenuto alcun
comportamento contrario all’ordine ed alla morale della famiglia, né si è mai sottratto agli obblighi
di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale; per altro verso, che la Corte d’appello ha
ritenuto integrato il reato sebbene la figlia maggiorenne abbia abbandonato il domicilio domestico,
per libera scelta, a seguito del decesso della madre. La difesa sottolinea inoltre come
l’inadempimento abbia riguardato tre sole mensilità, rispetto alle quali avrebbe dovuto essere
applicata la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; come, all’epoca del fatto, la
persona offesa fosse maggiorenne ed avesse raggiunto una condizione di autosufficienza
economica, sicché faceva difetto lo stato di bisogno; come l’imputato si trovasse in condizione di
non poter adempiere agli obblighi ignorando il luogo di dimora della figlia – persona offesa.
2.3. Con il quarto motivo, l’impugnante rileva la violazione di legge penale ed il vizio di
motivazione in relazione all’art. 124 cod. pen., per avere la Corte d’appello erroneamente omesso di
dichiarare l’improcedibilità del reato per tardività della querela.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo ed assorbente motivo, con il quale il ricorrente si
duole della ritenuta integrazione del reato contestato sul presupposto che la figlia beneficiaria
dell’assegno di mantenimento fosse ormai maggiorenne all’epoca dei fatti.
2. Giova rilevare come, secondo il chiaro enunciato normativo, l’art. 570, comma secondo n. 2, cod.
pen. punisca – con le pene stabilite dal primo comma applicate congiuntamente – colui il quale “fa
mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro (…)”.
2.1. Ne discende che non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di
sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l’onere di prestare i mezzi di
sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più
ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie
delittuosa di cui all’art. 388 cod. pen. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma
(segnatamente il compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi) (Sez. 6,
n. 895 del 25/11/1993 – dep. 1994, Cavallaro, Rv. 196946).
2.2. D’altra parte, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’inabilità al lavoro rilevante ai sensi
del citato art. 570, comma secondo, impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di
sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e
12 della I. n. 118 del 1971, come totale e permanente inabilità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto insussistente il reato, in quanto al figlio maggiorenne, a cui l’imputato aveva fatto
mancare i mezzi di sussistenza, era stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità
lavorativa inferiore al 75%). (Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013, L. P, Rv. 256258).
2.3. Sulla scorta di quanto sopra, risulta di tutta evidenza l’insussistenza dei presupposti
dell’incriminazione in oggetto.
Come si evince dalla sentenza, alla data dell’inizio del delitto permanente (17 ottobre 2009, giusta
contestazione), la figlia era ormai maggiorenne (essendo nata il 4 dicembre 1985); d’altra parte,
dalla ricostruzione in fatto tratteggiata in motivazione, risulta chiaro che la ragazza non era inabile
al lavoro, tanto che svolgeva un lavoro con contratto part-time (v. pagina 4 della sentenza).
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste

In sede di valutazione del valore economico della casa familiare nel giudizio di divisione, l’assegnazione non incide sul valore del bene se l’immobile è attribuito al coniuge assegnatario.

Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 33069
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16073/2014 proposto da:
N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, senza ministero di difensore ai sensidell’art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
e contro
M.T., INTESA SANPAOLO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 854/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’avvocato N.E. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 854/2013 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 24 aprile 2013.
Gli intimati Intesa Sam Paolo s.p.a. e M.T. non hanno svolto attività difensive.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
La Corte d’Appello di Torino ha respinto il gravame proposto da N.E. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino il 30 maggio 2008, affermando che nel giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi, ai fini della determinazione del valore di mercato dell’immobile costituente casa familiare, si debba tener sempre conto del vincolo derivante dall’assegnazione del bene ad uno dei genitori nell’interesse dei figli, ancorché l’appartamento sia attribuito per intero in sede di divisione al medesimo coniuge assegnatario. Ciò ha portato a stimare l’immobile non nell’importo di Euro 270.000,00, ma per il minor valore di Euro 159.000,00, in ragione dell’incidenza del vincolo dell’assegnazione, con conseguente determinazione del conguaglio dovuto da M.T. in Euro 79.500,00.
Col primo motivo di ricorso l’avvocato N.E. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., n. 5, quanto alla determinazione del valore di mercato degli immobili, valore che, come allegato in apposito motivo dell’atto li di appello, oscillava, piuttosto, tra Euro 285.000,00 ed Euro 290.00,00, secondo dati di stima della immobiliare Gabetti, agenzia di (OMISSIS), non contestati né dal CTU né da controparte.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per la riduzione di valore applicata dalla Corte d’Appello in ragione del diritto di assegnazione della casa familiare.
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione delle norme di diritto circa la quantificazione dell’abbattimento del valore degli immobili.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’appello formulato da N.E. contro la pronuncia di primo grado individuava, tra le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e quindi nell’ambito della materia che era stata devoluta al giudice di appello, la critica in ordine alla determinazione del valore di mercato dell’immobile in comunione. Su tale specifica censura dell’appellante non c’è stata pronuncia da parte dei giudici di secondo grado. Spetta al giudice del merito indicare la scelta del criterio tecnico da utilizzare in ciascuna fattispecie per determinare il valore venale delle varie quote e dei singoli beni che formano oggetto della divisione, a normadell’art. 726 c.c., (norma applicabile anche nel caso di scioglimento delle comunioni ordinarie exart. 1116 c.c.), con riguardo alla natura, ubicazione, consistenza e possibile utilizzazione di ciascun bene, tenuto conto anche delle condizioni di mercato, salvo poi il controllo di fatto in sede di legittimità nei limiti di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
È altresì fondato il secondo motivo di ricorso.
Come da questa Corte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, l’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora (come avvenuto nella specie) l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale (così Cass. Sez. 2, 09/09/2016, n. 17843, pronuncia che in motivazione prendeva anche atto del contrasto di precedenti giurisprudenziali esistenti sul punto, fra cui, più di recente, Cass. Sez. 2, 22/04/2016, n. 8202, spiegando analiticamente le ragioni che supportano l’interpretazione prescelta).
Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può non considerarsi, invero, che, in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli. In sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge (in tal senso già Cass. Sez. 1, 17/09/2001, n. 11630).
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso priva di immediata rilevanza decisoria il terzo motivo, che perciò rimane assorbito.
Conseguono l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, l’assorbimento del terzo motivo e la cassazione della sentenza impugnata in ragione delle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2018

In caso di mancata concertazione le spese straordinarie sono dovute se corrispondono all’interesse del minore e se sono economicamente sostenibili

Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 settembre 2018, n. 21726
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13349-2016 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO;
– ricorrente –
contro
M.I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENZA BETTI;
– controricorrente –
avverso il decreto R.G. 747/15 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 07/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie M.P. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B. relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento di Euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia B.P., ed ha confermato la condanna del B. al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di Euro 3.112,99, oltre ad Euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate;
la parte intimata resiste con controricorso;
Considerato che:
il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;
il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degliartt. 100 e 474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l’altro, poneva a carico del padre “le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze”, è infondato;
va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione;
invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753);
nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono condivisibili;
l’elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in particolare, in considerazione “dell’incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l’Università di (OMISSIS), per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio”;
trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile “ratione temporis”,l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, che, nell’attuale formulazione, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;
è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente (cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute);
il regolamento delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

Il provvedimento del Giudice tutelare di designazione dell’amministratore di sostegno si impugna dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e non dinanzi alla Corte di Appello

Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 11997/2018 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di Brescia con ordinanza in data 10 aprile 2018, nel procedimento vertente tra:
B.C.;
e F.F.M., da una parte;
e Avv. B.J., B.F. e D.T.R., dall’altra;
ed iscritto al n. 367/2017 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento.
Svolgimento del processo
1. Condecreto del 21 settembre 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da B.C. e F.F.M. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice tutelare aveva disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della B., nominando amministratore l’avv. J.B..
2. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Brescia, dichiarata competente dal predetto decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Premesso che l’oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore, avendo le reclamanti insistito per la nomina della F., in conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare ma diverso dall’avv. B., la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato avesse natura decisoria, come ritenuto dal Tribunale; ha rilevato infatti che, come riconosciuto dalle stesse reclamanti, l’indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l’esercizio di diritti fondamentali della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione del patrimonio ed all’ordinaria cura della persona, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente; ha aggiunto che l’indipendenza dell’indicazione dal timore di una lesione dell’autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare, concludendo pertanto per il carattere meramente gestiona-le del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale.
3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del conflitto di competenza, sollevata dal Pubblico Ministero in relazione alla natura del provvedimento impugnato con il reclamo, il cui contenuto, meramente attuativo ed ordinatorio rispetto alla pronuncia di apertura dell’amministrazione di sostegno, escluderebbe la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività necessari ai fini del regolamento, tanto ad istanza di parte quanto d’ufficio.
A differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d’ufficio è infatti strutturato non già come un mezzo d’impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell’affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l’atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 111 Cost.o con il regolamento ad istanza di parte (cfr. Cass., Sez. 6, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. 1, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cuiall’art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895). Il regolamento d’ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio judicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. 6, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez. 3, 16/10/2017, n. 24274); qualora pertanto, come nella specie, il giudice adito in sede d’impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest’ultimo, in caso di dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previstodall’art. 45 c.p.c..
2. Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/ 2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. 6, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l’applicabilitàdell’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello, e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. c.c., richiamatidall’art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensidell’art. 739 c.p.c.(cfr. Cass., Sez. 1, 13/01/2017, n. 784; Cass., Sez. 6, 29/10/2012, n. 18634).
Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi in tal caso distinguere, nell’ambito di quest’ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest’ultimo.
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, ma l’individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa disponibile ad assisterla quotidianamente. Non può dunque condividersi l’affermazione del Tribunale di Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d’appello, competente ai sensidell’art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell’amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell’incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto. La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l’inosservanza di tale direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle predette indicazioni non si traduce in un’ulteriore limitazione della capacità dell’interessato, ma solo in una diversa valutazione dell’interesse di quest’ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite costituito dall’onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta.
3. La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell’amministratore di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.
La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

E’ configurabile, per accordo delle parti, un diritto di uso di un’area per fine di parcheggio

Cass. Civ., sez. II, sentenza 17 dicembre 2018 n. 32579
Fatti di causa
1. Nel 2006 K.J. citava in giudizio il fratello K.F. davanti al Tribunale di Bolzano chiedendo – per quanto rileva in questo giudizio di legittimità – di accertare che l’area gravata da una servitù di parcheggio (costituita con contratto datato 2 aprile 1987) in favore del fondo di proprietà del convenuto era in gran parte occupata dall’allargamento di una strada comunale e che il convenuto non aveva diritto di parcheggiare sulla restante area del fondo dell’attore e conseguentemente di inibire al convenuto di parcheggiare veicoli sulla predetta area, nonché di condannare il convenuto al risarcimento dei danni. Il convenuto costituendosi resisteva alle domande dell’attore – deduceva che l’allargamento della strada concerneva solo parte dell’area del parcheggio e non impediva di parcheggiare mezzi quali biciclette o motociclette – e faceva valere domande riconvenzionali, in particolare chiedendo di condannare l’attore a risarcire i danni causatigli da atti illeciti dal medesimo posti in essere.
Il Tribunale di Bolzano rigettava la domanda dell’attore (il convenuto aveva sempre utilizzato quale parcheggio un’area diversa da quella individuata dal contratto, o meglio dalla piantina ad esso allegata, istitutivo della servitù, che non era quindi stata interessata dall’allargamento della strada) e condannava, accogliendo la riconvenzionale del convenuto, l’attore a pagare 2.000 Euro a titolo di risarcimento del danno.
2. La sentenza è stata impugnata dall’attore. La Corte d’appello di Trento, sezione di Bolzano – con sentenza 19 aprile 2013, n. 72 – ha accolto il primo e il quarto motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’appellato utilizzava senza titolo l’area restante della particella di proprietà dell’appellante e ha così ordinato all’appellato di astenersi dall’utilizzo dell’area non gravata dalla servitù di parcheggio; ha inoltre ritenuto che le condotte illecite attribuite all’appellante erano state poste in essere dal figlio maggiorenne K.A. e ha pertanto annullato il capo della sentenza che condannava l’appellante al pagamento di 2.000 Euro, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno fatta valere dal convenuto.
3. K.F. ricorre per cassazione.
K.J. resiste con controricorso, con cui chiede di dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Ragioni della decisione
I. Il ricorso è articolato in sei motivi.
1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, 156, 112, 161 c.p.c.: il dispositivo e la parte motiva della sentenza non contengono un accertamento, ossia l’individuazione specifica del bene oggetto della controversia, così rendendo la relativa pronuncia priva di una qualsiasi efficacia.
b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 e ss. c.p.c., 2729 e 2697 c.c.: sia in primo che in secondo grado non è stata assunta alcuna prova idonea a determinare la consistenza e/o l’esatta collocazione della servitù.
c) Il terzo motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 191 c.p.c., 2721 e 2729 c.c.: prova idonea non può essere considerata il disegno della servitù contenuto nel progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, prova atipica da cui si può unicamente trarre una presunzione semplice.
I motivi sono infondati. La sentenza non è sentenza dal contenuto incerto. Il dispositivo della sentenza è chiaro: condanna il ricorrente a un non facere (obbligo di astenersi dall’utilizzo della parte dell’area di proprietà del fratello non gravata dal diritto di parcheggio). Quanto all’individuazione dell’area contrattualmente gravata dal diritto di parcheggio, essa – a differenza di quanto afferma il ricorrente – non era controversa e risultava dal contratto e dall’allegata piantina: “non venivano definiti attentamente soltanto estensione e dimensione del diritto al parcheggio; l’aggravio della p.f. 859/1 veniva delimitato anche territorialmente” (p. 13 della sentenza impugnata). Né vale al riguardo la censura del terzo motivo, in quanto il giudice d’appello fa riferimento a una piantina allegata al contratto istitutivo della servitù e non al disegno predisposto dal consulente tecnico d’ufficio e il punto non è contestato dal ricorrente.
2. Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.: l’appellante aveva chiesto al giudice di appello di accertare l’impossibilità dell’esercizio della servitù e il giudice ha invece vietato di utilizzare l’area non gravata dalla servitù.
Il motivo è infondato. Da quanto risulta dalle conclusioni riportate dal medesimo ricorrente (p. 14 del ricorso), l’appellante aveva chiesto che, “conformemente alla domanda di primo grado, deve essere accertata l’impossibilità dell’esercizio della servitù e all’appellato deve venire vietato il parcheggio sulla p.f. 859/1”.
3. Il quinto motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 ss. c.c., 112, 346 e 342 c.p.c.: il giudice di primo grado, nel dichiarare che sin dall’inizio il ricorrente non aveva potuto utilizzare l’area del focus servitutis, ma aveva esercitato il diritto su un’altra area, avrebbe accertato in via incidentale l’avvenuta usucapione del diritto, usucapione proposta quale mera eccezione dal ricorrente in primo grado e poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello e invece non valutata dalla Corte d’appello.
Il motivo non può essere accolto. La prospettiva seguita dal giudice di primo grado, di esercizio della servitù in luogo diverso da quello previsto dal contratto (prospettiva che non si è peraltro concretata, come invece afferma il ricorrente, in un accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto, cfr. l’estratto della sentenza di primo grado riportato alle pp. 15-16 del ricorso), non è stata seguita dal giudice d’appello. Il giudice d’appello ha, al contrario, ritenuto che solo nel 2005, con i lavori di ampliamento della strada provinciale, il ricorrente non ha più potuto usare come parcheggio l’area stabilita, così che l’eccezione del ricorrente è stata rigettata.
4. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 40 c.p.: K.J. era a conoscenza del ripetersi dei comportamenti illeciti del figlio ai danni del ricorrente (parcheggio dell’autovettura in modo da impedire al ricorrente di parcheggiare, accumulo di mucchi di neve dietro le ruote dell’autovettura del ricorrente), ma nulla ha fatto per impedirli, così rendendosi omissivamente responsabile.
Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha infatti affermato, con accertamento in fatto incensurabile davanti a questa Corte di legittimità, che non è stato in alcun modo provato che K.J. abbia indotto il figlio ad agire in modo illecito e non può essere ravvisata una sua “responsabilità omissiva” nei confronti degli atti posti in essere dal figlio maggiorenne.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità naturale la CTU genetica è essa stessa fonte oggettiva di prova

Cass. civ. Sez. I, 13 dicembre 2018, n. 32308
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1746/2017 proposto da:
B.V. nella qualità di erede di B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n.1/a presso lo studio dell’avvocato Scarselli Giuliano che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Medaglie D’oro n. 36, presso lo studio dell’avvocato Buccoleri Barbara, rappresentata e difesa dall’avvocato Casini Laura, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1527/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE:
B.F. ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo il 25.1.11 che accolse la domanda d’accertamento della paternità avanzata nei suoi confronti da M.M., che sosteneva di essere nata il (OMISSIS) da una relazione avuta dal B. con sua madre, M.G..
Al riguardo, l’appellante lamentava anche che: il Tribunale avesse ritenuto provata la sua paternità solo sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre della M. e delle ulteriori prove testimoniali assunte, prove peraltro ammesse in violazione di legge; il Tribunale avesse ritenuto rilevante il suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici nell’ambito della ctu genetica disposta dal Tribunale.
Si è costituita l’appellata.
La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello, argomentando: che le prove orali, richieste tempestivamente e regolarmente ammesse dal giudice istruttore in primo grado, erano state correttamente utilizzate dal Tribunale; che era stato correttamente applicatol’art. 232 c.p.c., comma 1, – circa l’ingiustificata mancata comparizione dell’appellante ai fini dell’interrogatorio formale -, mentre dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici erano stati tratti legittimi argomenti di prova.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste la M. con controricorso.
RITENUTO CHE:
Va osservato che nel ricorso viene preliminarmente eccepita l’illegittimità costituzionaledell’art. 269 c.c., per contrasto conl’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Infatti, il ricorrente ha addotto che, mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi dellaL. n. 194 del 1978, o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi delD.P.R. n. 396 del 2000,art.30, l’uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perché non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all’azione di cuiall’art. 269 c.c..
L’eccezione deve essere disattesa per manifesta infondatezza, in condivisione con quanto espresso sul punto dalle pronunce di questa Corte n. 12350 del 18/11/1992, n. 3793 del 15/03/2002 e n. 13880 del 1/06/2017. Invero, le situazioni della madre e del padre, che secondo il ricorrente sarebbero normativamente discriminate con asserita violazione del principio di eguaglianza exart. 3 Cost., non sono paragonabili, perché l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi dellaL. n. 194 del 1978, o a rimanere anonima ai sensi delD.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse.
In particolare, circa il riferimento alla normativa sull’interruzione della gravidanza, addotta dal ricorrente quale tertium comparationis, è stato altresì affermato che, in relazioneall’art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimentoall’art. 3 Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne risulterebbe in danno dell’uomo rispetto alla donna, alla quale laL. 22 maggio 1978, n. 194, attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza ove ne ricorrano le condizioni giustificative, e ciò in quanto le situazioni poste a confronto non sono comparabili, l’interesse della donna alla interruzione della gravidanza non potendo essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale.
Con il primo motivo del ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degliartt. 177 e 189 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, per aver la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali della parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni, erroneamente revocando l’ordinanza che aveva fissato la precisazione delle conclusioni, non ostante l’intervenuta decadenza dell’attrice dalle prove testimoniali.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degliartt. 232, 183 e 188 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice istruttore aveva ritenuto che la mancata comparizione del B., all’udienza fissata per l’interrogatorio formale, avesse comportato l’ammissione dei fatti di causa e che tale mezzo di prova non avrebbe dovuto essere ammesso.
Con il terzo motivo è stata denunziata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degliartt. 118, 258 e 260 c.p.c., avendo la Corte d’appello disposto la prova genetica ed ematologica, erroneamente applicando le norme generali sulla ctu e non invece quelle che disciplinano l’ispezione corporale.
Il primo motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nel regime processuale di cui allaL. 26 novembre 1990, n. 353, anche come modificato dalleL. 14 maggio 2005, n. 80, eL. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice, qualora a chiusura dell’udienza di trattazione, in difetto di deduzioni istruttorie, abbia rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, non può revocare in tale ultima udienza l’ordinanza dapprima pronunciata, ammettendo le prove soltanto in questa sede richieste, in quanto il potere di revoca e modifica delle ordinanze, previstodall’art. 177 c.p.c., non è esercitabile al fine di rendere inoperante la preclusione istruttoria già verificatasi, della quale neppure il giudice può disporre (Cass., n. 14110/13; n. 16571/02).
Pertanto, nel caso concreto, poiché parte attrice risultava dai verbali di causa avere già tempestivamente formulato le istanze istruttorie nei termini concessi dal giudice istruttore di primo grado, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto legittima la revoca implicita del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, attraverso l’ordinanza che ha ammesso i mezzi di prova reiterati.
Il secondo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice d’appello ha espressamente rilevato che il Tribunale aveva considerato che la mancata comparizione di B.F., senza giustificato motivo, a rendere l’interrogatorio formale, costituisse elemento di prova liberamente valutabile e non confessione della relazione e del concepimento. La Corte territoriale ha poi legittimamente confermato quella valutazione, irreprensibilmente valorizzandola, al pari del primo giudice, nel contesto della serie di dati probatori concorrenti emersi a carico del B. (prove testimoniali; omessa presentazione all’interrogatorio formale; rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici).
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente si duole che la Corte abbia disposto l’esame genetico non con ispezione corporale exart. 118 c.p.c., ma con c.t.u., senza l’osservanza delle garanzie che le norme processuali pongono a tutela della persona sottoposta ad ispezione.
Va osservato che nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29/05/2008). Al contrario, gliartt. 118, 258 e 260 c.p.c., di cui il ricorrente asserisce la violazione, attengono all’ispezione corporale e sono pertanto estranei all’accertamento tecnico in questione, non costituendo il prelievo ematico (al pari del prelievo di saliva dalla mucosa buccale) un’ispezione corporale, ma un mezzo necessario per l’espletamento della consulenza genetica ed ematologica (Cass. n. 8733 del 09/04/2009; n. 13880/17).
Di conseguenza è infondata la censura di violazione di legge per aver la sentenza impugnata fatto applicazionedell’art. 118 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte territoriale, nell’accertare la paternità naturale del B., ha valorizzato il rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi alla prova genetica. Invero, nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità) naturale, in tema di prova, se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensidell’art. 116 c.p.c..A tal riguardo è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cuiall’art. 269 c.c., comma 2, secondo la quale la prova della paternità o maternità naturale può essere data con ogni mezzo, alla luce di un preteso contrasto conl’art. 30 Cost., comma 4, secondo il quale “La legge detta i limiti per la ricerca della paternità” (Cass., n. 8059/97). E’ stato altresì affermato che nel giudizio di disconoscimento della paternità è valutabile, come elemento indiziario di convincimento, non solo il rifiuto della parte di sottoporsi alla disposta prova genetica ed ematologica (il quale è assimilabile al rifiuto di ottemperare all’ordine d’ispezione corporale di cuiall’art. 118 c.p.c., comma 2), ma anche la sistematica opposizione avverso l’istanza di detta prova, riconducibile nell’ambito del comportamento processuale di cuiall’art. 116 c.p.c., comma 2 (Cass., n. 3094/85; n. 6400/80).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione per il rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

Per le lesioni lievissime commesse in danno del discendente naturale, la competenza è del Tribunale

Corte cost., 14 dicembre 2018, n. 236
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo14dellaL. 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, delD.L. 14 agosto 2013, n. 93(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nellaL. 15 ottobre 2013, n. 119, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Teramo, nel procedimento penale a carico di M. M., conordinanza del 7 marzo 2017, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, conordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo14dellaL. 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, delD.L. 14 agosto 2013, n. 93(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nellaL. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previstodall’art. 582 del codice penale- limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte ‒ non prevede l’esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen., commessi contro il discendente non adottivo, quale il figlio naturale.
In particolare, il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità, afferma che la disposizione censurata, non prevedendo l’esclusione della competenza per materia del giudice di pace anche in relazione al reato di lesioni perseguibile a querela, commesso in danno del figlio naturale, e contemplandola invece per lo stesso reato in danno del figlio adottivo, confliggerebbe conl’art. 3 Cost.per violazione del principio di eguaglianza e per irragionevolezza intrinseca.
Ad avviso del rimettente, si tratta di una disposizione che senza giustificazione alcuna stabilisce, per il medesimo reato, un diverso criterio di riparto della competenza per materia, tra giudice di pace e tribunale ordinario, incentrato sul riduttivo richiamo alle sole ipotesi di aggravamento della fattispecie delittuosa di cuiall’art. 582, secondo comma, cod. pen., previstedall’art. 577, secondo comma, cod. pen.Infatti, soltanto le condotte consumate dal genitore nei confronti del figlio adottivo, già di competenza del giudice di pace, sono divenute di competenza del tribunale ordinario e non anche quelle consumate in danno del figlio naturale, ipotesi disciplinata al primo comma, numero 1),dell’art. 577 cod. pen., pur trattandosi di fattispecie connotate da uno stesso disvalore sociale e ispirate ad una ratio punitiva del tutto sovrapponibile.
Inoltre, la disposizione censurata irragionevolmente comporterebbe che, se il reato di lesioni personali “lievi” (in realtà lievissime exart. 582, secondo comma, cod. pen.) è commesso in danno del figlio adottivo, risulta compreso tra le fattispecie di cuiall’art. 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale, il quale consente l’applicazione “della misura dell’allontanamento dalla casa familiare”, anche al di fuori dei limiti di pena previstidall’art. 280 cod. proc. pen.; mentre, là dove la medesima condotta risulti posta in essere in danno di un discendente, qual è il figlio naturale, sussistendo la competenza del giudice di pace, deve escludersi l’applicabilità della citata misura cautelare personale, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 274 del 2000.
Vi sarebbe, pertanto, un’evidente incoerenza intrinseca in considerazione della piena equiparazione della tutela giurisdizionale riservata al figlio adottivo rispetto al figlio naturale, vittime di condotte poste in essere in ambito familiare. Né, precisa il rimettente, sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, atteso il suo chiaro significato letterale.
Sussisterebbe, altresì, la violazionedell’art. 24 Cost., perché la disposizione censurata determina un pregiudizio per i diritti dell’indagato, costituito dalla oggettiva impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento exart. 131-bis cod. pen.per la lieve entità del fatto, trovando applicazione l’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui, per il reato di lesioni “lievi” in danno del figlio naturale, individua quale giudice competente per materia il giudice di pace, impossibilitato a definire il procedimento con un provvedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis citato.
2.- In punto di rilevanza della questione, il GIP rimettente riferisce che all’udienza camerale ai sensidell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., il difensore dell’indagato chiedeva l’archiviazione del procedimento, in via principale, per l’infondatezza della notizia di reato e, in via subordinata, per l’operatività della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cuiall’art. 131-bis cod. pen.
Osserva il rimettente come tale epilogo decisorio risulti a lui precluso in quanto obbligato a rilevare la propria incompetenza per materia ai sensidell’art. 22 cod. proc. pen., essendo prevista per il reato in questione la competenza del giudice di pace, dal momento che la disposizione censurata esclude la competenza di quest’ultimo in ordine al delitto di cuiall’art. 582, secondo comma, cod. pen.per i soli fatti commessi contro uno dei soggetti elencatidall’art. 577, secondo comma, cod. pen.e non anche per i fatti commessi in danno del figlio naturale, che ricadono nell’ipotesi aggravata di cui al numero 1) del primo comma dello stesso art. 577.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale chiedendo a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità o l’infondatezza delle questioni.
In primo luogo, l’interveniente osserva che il rimettente lamenta l’irrazionalità della norma sulla competenza perché preclude la possibilità di applicare al caso sottoposto al suo esame la speciale causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., sicché la questione non può ritenersi direttamente rilevante ai fini della decisione del processo nel corso del quale è stata sollevata. Secondo l’Avvocatura generale difetterebbe la pregiudizialità rispetto al giudizio a quo, in quanto le questioni si riferirebbero all’applicazione di una norma che presuppone la competenza del giudice di pace.
Inoltre – osserva ancora l’Avvocatura – il rimettente non si sarebbe misurato con quella giurisprudenza di legittimità, seppur minoritaria, che ritiene applicabile l’istituto di cuiall’art. 131-bis cod. pen.anche nel procedimento davanti al giudice di pace.
Motivi della decisione
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, conordinanza del 7 marzo 2017, ha sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo14dellaL. 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, delD.L. 14 agosto 2013, n. 93(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nellaL. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previstodall’art. 582 del codice penale- limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte (lesioni lievissime) ‒ non esclude la competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen., commessi contro il discendente e segnatamente, come nella specie, contro il figlio naturale (da ritenersi, sebbene non precisato dal rimettente, quello nato sia in costanza di matrimonio, sia al di fuori), così come per i fatti commessi contro il discendente adottivo.
Il rimettente lamenta l’irragionevole previsione, per il medesimo reato, di un diverso criterio di attribuzione della competenza per materia, tra giudice di pace e tribunale ordinario, secondo che la parte offesa del reato di lesioni volontarie lievissime sia, in particolare, il figlio naturale o il figlio adottivo, con violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Sussisterebbe, altresì, la violazionedell’art. 24 Cost., perché la disposizione censurata determina un pregiudizio per l’indagato costituito dall’impossibilità per il giudice di adottare un provvedimento di archiviazione ai sensi degli artt. 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale e 131-bis cod. pen. per difetto di punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto.
2.- Preliminarmente, deve considerarsi chel’art. 577 cod. pen., richiamato, limitatamente al secondo comma, dalla disposizione censurata, è stato modificato dall’art.2dellaL. 11 gennaio 2018, n. 4(Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), che costituisce ius superveniens rispetto all’ordinanza di rimessione. In particolare, la disposizione sopravvenuta prevede cheall’art. 577 cod. pen.”sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, numero 1), dopo le parole “il discendente” sono aggiunte le seguenti: “o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente”; b) al secondo comma, dopo le parole: “il coniuge” sono inserite le seguenti: “divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata””.
Risulta così ampliato l’elenco dei soggetti (persone offese) indicati dalla disposizione richiamata dalla norma censurata per includere per alcuni (art. 577, secondo comma) o, all’opposto, escludere per altri (art. 577, primo comma, numero 1) il reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace, rimanendo tuttavia invariata la censurata regola di competenza quanto al reato di lesioni lievissime in danno rispettivamente del figlio naturale e del figlio adottivo.
Si tratta, quindi, di un innesto normativo che non modifica affatto i termini delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente.
Non vi è ragione, pertanto, di restituire gli atti a quest’ultimo per il riesame della rilevanza delle questioni stesse (da ultimo, sentenza n. 194 del 2018).
Non di meno, la previsione di ulteriori ipotesi di lesioni volontarie lievissime, quali quelle in danno del coniuge, anche legalmente separato, o dell’altra parte dell’unione civile in corso, attribuite alla competenza del giudice di pace, al pari delle lesioni lievissime in danno del figlio naturale, oggetto delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, sarà invece rilevante – come si dirà – al diverso fine della dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.
3.- In via ancora preliminare, non è fondata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura generale dello Stato.
Il GIP rimettente, all’udienza fissata ai sensi degliartt. 409, comma 2, e 411 cod. proc. pen., è chiamato a pronunciarsi in ordine all’imputazione del reato di lesioni volontarie di un genitore in danno del figlio naturale con conseguente malattia di durata non superiore a venti giorni, reato previstodall’art. 582, secondo comma, cod. pen., aggravato exart. 585, primo comma, cod. pen., stante il concorso di una delle circostanze aggravanti previstedall’art. 577 cod. pen., e segnatamente quella prevista dal numero 1) del primo comma, per essere stato il fatto commesso in danno del discendente.
Verificata la condizione di procedibilità della querela tempestivamente proposta dalla parte offesa, il GIP si è preliminarmente interrogato in ordine alla sua competenza stante il dispostodell’art. 22 cod. proc. pen., secondo cui il GIP, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza o sentenza, rispettivamente nel corso delle indagini preliminari o dopo la chiusura delle stesse, e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Osserva il rimettente che la competenza a pronunciarsi in ordine all’imputazione suddetta appartiene al giudice di pace in ragione della regola posta dalla disposizione censurata. Egli, quindi, in applicazione di tale regola, dovrebbe dichiarare la propria incompetenza e restituire gli atti al pubblico ministero.
Il dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale, espresso dal giudice rimettente, riguarda, dunque, una disposizione di cui egli dovrebbe fare applicazione e che censura proprio nella parte in cui non prevede, all’opposto, la competenza del tribunale ordinario; ciò assicura la rilevanza e, dunque, l’ammissibilità delle questioni di costituzionalità, con conseguente rigetto dell’eccezione proposta dall’Avvocatura generale.
Né ciò può essere revocato in dubbio – come sostiene l’Avvocatura ‒ in ragione di un’argomentazione di supporto svolta dal giudice rimettente, il quale ha aggiunto che, ove fosse competente, dichiarerebbe il difetto di punibilità dell’indagato per la particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod. pen.; disposizione questa che – secondo un recente orientamento della Corte di cassazione (sezioni unite penali, sentenza 22 giugno 2017-28 novembre 2017, n. 53683) – non sarebbe applicabile dal giudice di pace, ossia dal giudice chiamato a pronunciarsi secondo la censurata regola di competenza.
Tale rilievo non inficia la ritenuta rilevanza, e quindi l’ammissibilità, delle questioni di costituzionalità della regola di competenza: di quest’ultima il giudice rimettente deve innanzi tutto fare applicazione, mentre la successiva applicabilità, o no,dell’art. 131-bis cod. pen.costituisce un posterius, ininfluente a tal fine.
Le considerazioni svolte dal giudice rimettente in ordine alla controversa questione – recentemente risolta dalla citata giurisprudenza di legittimità ‒ del rapporto tra la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto exart. 131-bis cod. pen., di cui conosce il tribunale ordinario, e quella di improcedibilità, anch’essa per la particolare tenuità del fatto, ex art.34delD.Lgs. n. 274 del 2000, di cui conosce il giudice di pace, costituiscono in realtà un mero obiter dictum, inidoneo ad attrarre anche la prima disposizione nell’oggetto del giudizio di costituzionalità, che concerne solo la censurata regola di competenza e la cui rilevanza è assicurata dall’evidente necessità per il giudice rimettente di fare applicazione di quest’ultima.
4.- Nel merito, la questione è fondata in riferimentoall’art. 3, primo comma, Cost., con conseguente assorbimento dell’ulteriore censura di violazionedell’art. 24 Cost.
5.- È necessario premettere il quadro normativo in cui si colloca la questione di costituzionalità, che è fatto di plurimi rinvii e richiami, formali e non già materiali, di disposizioni, sì da risultare, nel complesso, alquanto tortuoso.
5.1.- Il censurato art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000dispone, nella parte che qui rileva, che il giudice di pace è competente: “a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente …”.
Inizialmente, tale disposizione – che recava il complessivo catalogo dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace in deroga alla competenza del tribunale ordinario – prevedeva il reato di lesioni volontarie cosiddette lievissime (art. 582, secondo comma, cod. pen), ossia quelle che comportano una malattia di durata non superiore a venti giorni, se perseguibili a querela, ossia in assenza delle aggravanti di cuiall’art. 583 cod. pen., che contempla l’ipotesi di lesioni gravi o gravissime, eall’art. 585 cod. pen., che, oltre a particolari modalità della condotta, richiama le circostanze aggravanti dell’omicidio volontario, sia ex art. 576 sia exart. 577 cod. pen.
Quindi, la competenza del giudice di pace, quanto al reato di lesioni volontarie, era ancorata a una duplice condizione: a) malattia di durata non superiore a venti giorni; b) perseguibilità a querela in assenza delle aggravanti suddette, ma con esclusione di quelle indicate nel numero 1) e nell’ultima parte dell’art. 577. Ossia se le lesioni volontarie erano commesse in danno dell’ascendente o del discendente (numero 1 del primo comma dell’art. 577), ovvero se il fatto era commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (secondo comma dell’art. 577), la competenza era comunque del giudice di pace, pur trattandosi di lesioni aggravate, ma in ogni caso perseguibili a querela.
Pertanto, prima della modifica della regola di competenza contestata dal giudice rimettente, le lesioni lievissime in danno del figlio naturale e quelle in danno del figlio adottivo avevano lo stesso trattamento sostanziale (quanto alla ricorrenza della circostanza aggravante) e processuale (quanto alla competenza): se punite a querela, per essere la malattia non superiore a venti giorni, era competente sempre il giudice di pace.
Questo assetto è rimasto inalterato in occasione delle ripetute modifiche dell’art. 4 censurato e inalterato era inizialmente anche a seguito delD.L. n. 93 del 2013.
È stata solo la legge di conversione – come ora si viene meglio a dire ‒ a modificare tale regola di competenza. Infatti, le parole “ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall’articolo 577, secondo comma”, nei cui confronti si appuntano le censure del giudice rimettente, sono state inserite, nella disposizione del citatoD.Lgs. n. 274 del 2000, dallaL. n. 119 del 2013, di conversione delD.L. n. 93 del 2013.
5.2.- Tale decreto-legge reca un complessivo intervento normativo di repressione della violenza di genere, in sintonia peraltro con la pressoché coeva ratifica, ad opera dellaL. 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011. È di tutta evidenza che il decreto-legge ha avuto come scopo principale quello di contrastare in modo più incisivo la violenza di genere, ossia le condotte violente poste in essere nell’ambito di contesti familiari o comunque affettivi, rafforzando la tutela delle vittime considerate più vulnerabili, quali le donne.
Tra le novità di maggior rilievo recate dalD.L. n. 93 del 2013vi è, per ciò che qui interessa, la modificadell’art. 282-bis cod. proc. pen., disposizione questa introdotta nel codice di rito dall’art.1dellaL. 4 aprile 2001, n. 154(Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) con la previsione di una speciale misura cautelare personale: l’allontanamento dalla casa familiare. In particolare, il comma 6 dell’art. 282-bis elencava una serie di reati -artt. 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies cod. pen.- prevedendo, tra l’altro, che la misura cautelare potesse essere adottata anche al di fuori dei limiti edittali di pena fissatidall’art. 280 cod. proc. pen.
IlD.L. n. 93 del 2013, all’art. 2, comma 1, lettera a), ha inserito nell’elenco del comma 6dell’art. 282-bis cod. proc. pen.anchel’art. 582 cod. pen., limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, con l’intento di rendere applicabile la misura dell’allontanamento dalla casa familiare anche a questi ulteriori casi di lesioni volontarie. E, simmetricamente, ha modificatol’art. 384-bis cod. proc. pen.quanto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, reso anch’esso possibile in caso di lesioni volontarie.
Tale finalità di un più incisivo contrasto della violenza domestica consistente in lesioni volontarie, in particolare con la prevista estensione della suddetta misura cautelare, risultava però non pienamente conseguita in quanto per le lesioni volontarie lievissime perseguibili a querela (di cui al secondo comma dell’art. 582) era ancora prevista la competenza del giudice di pace, al quale era – ed è – interdetta l’adozione di misure cautelari personali (art.2, comma 1, lettera c, delD.Lgs. n. 274 del 2000).
Sia il parere del Consiglio superiore della magistratura del 10 ottobre 2013 sulD.L. n. 93 del 2013, che le audizioni in Parlamento in occasione della legge di conversione (Atto Camera, Commissioni riunite I e II, seduta del 10 settembre 2013) avevano segnalato il problema: il giudice di pace, in caso di lesioni lievissime, non avrebbe potuto adottare la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis).
Sicché, non sussistendo in capo al giudice di pace il potere di applicare misure restrittive della libertà personale, necessariamente il legislatore ha dovuto modificare il catalogo dei reati attribuiti alla competenza di quel giudice. Occorreva modificare la regola di competenza, se si voleva elevare il contrasto della violenza domestica anche nel caso di lesioni lievissime.
A ciò ha rimediato lalegge di conversione n. 119 del 2013modificando la regola di competenza (art. 4, comma 1, lettera a) sì da portare nella competenza del tribunale ordinario anche i reati di lesioni volontarie lievissime che prima erano esclusi. All’art. 2 del decreto-legge è stato aggiunto – come già detto ‒ il comma 4-bis che ha sottratto alla competenza del giudice di pace il reato di lesioni lievissime nel concorso della circostanza aggravante previstadall’art. 585 cod. pen.per essere i fatti commessi contro uno dei soggetti elencatidall’art. 577, secondo comma, cod. pen.
L’intervento normativo del 2013 era quindi diretto a elevare il livello di repressione della violenza domestica con la previsione di una serie di misure di contrasto e, in particolare, quanto alle lesioni lievissime di cuiall’art. 582, secondo comma, cod. pen., con il trasferimento della competenza al tribunale ordinario così escludendo la preclusione all’adozione di misure personali cautelari, quale l’allontanamento dalla casa familiare, nonché il complessivo regime di favore di cui al Titolo II delD.Lgs. n. 274 del 2000, quanto alle sanzioni applicabili dal giudice di pace.
Chiara è la ratio della nuova normativa, come emerge dai lavori parlamentari, nel corso dei quali si è posto in rilievo che non di rado le condotte di lesioni, anche lievissime, costituiscono comportamenti cosiddetti “spia”, con cui, cioè, si manifestano fatti di prevaricazione e violenza che, spesso, sfociano in condotte ben più gravi e connotate da abitualità: comportamenti in danno di “prossimi congiunti” (come prevede l’art. 282-bis, comma 6, citato) e quindi – si sarebbe portati a credere – in danno, in particolare, sia del figlio naturale che del figlio adottivo.
Invece, il legislatore del 2013, nel modificare il catalogo dei reati attribuiti alla competenza del giudice onorario, è intervenuto sull’art.4delD.Lgs. n. 274 del 2000, escludendo la competenza in relazione al reato di lesioni lievissime commesso “in danno dei soggetti elencatidall’art. 577, secondo comma” cod. pen., talché testualmente (e inspiegabilmente) è rimasto escluso il reato di lesioni commesso in danno dei soggetti di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 577, tra cui appunto il figlio naturale.
5.3.- In sintesi, il regime differenziato, censurato dal giudice rimettente, è conseguenza del diverso utilizzo della tecnica del “richiamo”dell’art. 577 cod. pen.a opera rispettivamentedell’art. 582, secondo comma, cod. pen., e dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000.
Per la prima disposizione (art. 582, secondo comma) il richiamo vale a identificare una fattispecie di lesioni aggravate, anche lievissime (e perseguibili comunque a querela), che sono tali se ricorrono i presupposti sia del numero 1) del primo comma, sia del secondo comma dell’art. 577: ovvero se i fatti di lesione sono commessi in danno di qualsivoglia soggetto previsto dall’art. 577 e quindi, in particolare, tanto in danno del figlio naturale che del figlio adottivo, dovendo intendersi per tale quello che abbia acquisito siffatto stato in virtù, in particolare, di adozione legittimante. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 26 settembre 2017 – 1 marzo 2018, n. 9427), con riguardo al reato di omicidio volontario, che vede come rilevante la distinzione tra “discendente” e “figlio adottivo”, ha ritenuto che nella nozione di “discendente” di cui al numero 1) del primo commadell’art. 577 cod. pen.rilevi la filiazione biologica, sicché la nozione di “figlio adottivo” di cui al secondo comma dell’art. 577, pur essendo la disposizione rimasta nella formulazione originaria del 1930, è da intendersi riferita anche all’adozione quale regolamentata dalla disciplina successiva al codice civile del 1942 e quindi, in particolare, a quella legittimante, di cui allaL. 4 maggio 1983, n. 184(Diritto del minore ad una famiglia).
Per la seconda disposizione (art. 4, comma 1, lettera a), invece, il richiamo è differenziato: le lesioni lievissime in danno dei soggetti di cui al numero 1) dell’art. 577 sono rimaste nella competenza del giudice di pace, mentre quelle in danno dei soggetti di cui al secondo comma della stessa disposizione sono state trasferite alla competenza del tribunale ordinario per meglio contrastare questi episodi delittuosi.
Da ciò risulta la regola di competenza differenziata, in particolare, quanto alle lesioni lievissime in danno del figlio naturale ovvero del figlio adottivo.
6.- Fatta questa premessa ricostruttiva del quadro normativo di riferimento, nel merito la questione è fondata con riguardoall’art. 3, primo comma, Cost., sotto un duplice profilo.
Da una parte, è violato il principio di eguaglianza non essendo giustificato il diverso trattamento processuale riservato al reato di lesioni volontarie secondo che il fatto sia commesso rispettivamente in danno del figlio naturale o del figlio adottivo, stante lo stesso stato di figlio nell’uno e nell’altro caso e quindi il carattere discriminatorio della differenziazione.
D’altra parte, non si rinviene alcuna ragione, quale che sia, della mancata inclusione anche del reato di lesioni volontarie commesso in danno del figlio naturale tra quelli che, già di competenza del giudice di pace, sono stati trasferiti alla competenza del tribunale ordinario per innalzare il livello di contrasto a tali episodi di violenza domestica, con conseguente manifesta irragionevolezza della disciplina differenziata.
6.1.- Quanto al principio di eguaglianza, deve considerarsi che sotto il profilo civilistico piena è l’assimilazione di stato tra figlio naturale e figlio adottivo e, quanto al profilo penalistico sostanziale, lo stesso trattamento sanzionatorio ricorre per i fatti in danno del figlio naturale e del figlio adottivo, salvo che per l’omicidio di cui si dirà oltre.
Già l’art.27della citataL. n. 184 del 1983ha previsto che per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Più recentemente, a seguito delD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo2dellaL. 10 dicembre 2012, n. 219), la parificazione si è completata.
L’art. 74 del codice civile, novellato dall’art.1, comma 1, dellaL. 10 dicembre 2012, n. 219(Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo, salvo nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli artt. 291 e seguenti cod. civ.
In termini ancora più nettil’art. 315 cod. civ., novellato dall’art. 1, comma 7, della medesimaL. n. 219 del 2012, ha ridefinito la condizione della filiazione prevedendo in generale che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 286 del 2016, con tale revisione della disciplina della filiazione, “il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l’unicità dello status di figlio”.
D’altra parte, nella materia penale parimenti si riscontra un’analoga equiparazione tra figlio naturale e figlio adottivo.
Innanzi tutto, già il reato di lesioni volontarie è, allo stesso modo e nella stessa misura, aggravato se il fatto è commesso sia in danno del figlio naturale sia in danno del figlio adottivo. Infatti,l’art. 585 cod. pen.stabilisce che la pena è aumentata fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previstedall’art. 577 cod. pen.; disposizione quest’ultima che prevede sia il fatto in danno del figlio naturale (al numero 1 del primo comma), sia il fatto in danno del figlio adottivo (secondo comma).
Analoga equiparazione ricorre con riferimento ad altri reati.
L’art. 602-ter cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti dei reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile, nonché dei reati di cui agliartt. 600, 601 e 602 cod. pen., prevede che opera nella stessa misura l’aggravante se il fatto è commesso da un ascendente o dal genitore adottivo.
Parimenti, in materia di violenza sessuale costituisce circostanza aggravante il fatto commesso dal genitore “anche adottivo” (artt. 609-ter e 609-quater cod. pen.); e così anche nel caso di reato di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.).
Assume, quindi, carattere discriminatorio la diversa regola processuale di competenza, in esame, prevista per il figlio naturale rispetto a quella stabilita per il figlio adottivo talché è violato, in via generale, il principio di eguaglianza, avendo essi lo stesso stato giuridico, così come è indubitabile che sia per figli di genere diverso.
6.2.- Ma viene in rilievo anche il principio di ragionevolezza.
Vero è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 65 del 2014 e n. 216 del 2013; ordinanze n. 48 del 2014 e n. 190 del 2013), nella disciplina del processo in generale, e segnatamente nel processo penale, ampia è la discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute.
Si è affermato, in particolare, che non è compito di questa “Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo”; senza che nel caso di specie siano però rilevabili “lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati” (sentenza n. 182 del 2007). Parimenti, questa Corte, in relazione alla disciplina della competenza per materia del giudice di pace, ha più volte affermato (soprattutto con riferimento alla competenza per connessione) che essa appartiene, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, e che il discrimine posto in relazione alla competenza del giudice superiore rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie del rito innanzi al giudice di pace, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie criminose di ridotta gravità, devolute alla competenza del giudice di pace (sentenza n. 64 del 2009; ordinanza n. 56 del 2010).
Non di meno può ricorrere la irragionevolezza, quale intrinseco difetto di coerenza, anche con riferimento a scelte delle regole di rito, come è in particolare la regola di competenza per i reati attributi alla cognizione del giudice di pace, in deroga a quella del tribunale ordinario.
Questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva la facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna, ha affermato che “la censurata facoltà si pone … in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell’ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali” (sentenza n. 23 del 2015).
Lo scrutinio di non manifesta irragionevolezza, in questi ambiti, impone, infatti, alla Corte costituzionale di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi “attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (sentenza n. 1130 del 1988). Il rispetto del canone di ragionevolezza “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014).
6.3.- Sotto questo profilo, deve considerarsi che un trattamento differenziato tra figlio naturale e figlio adottivo è, eccezionalmente, previsto dalla disposizione richiamata da quella censurata con riferimento al reato di omicidio volontario.
Infatti, si ha chel’art. 577 cod. pen., richiamato, limitatamente al secondo comma, appunto dall’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000, reca tale differenziazione al primo e secondo comma nel disciplinare le circostanze aggravanti dell’omicidio volontario.
Nel sistema rimane, discutibilmente, ancor oggi più grave l’omicidio del figlio naturale rispetto a quello del figlio adottivo (sentenza della Corte di cassazione n. 9427 del 2018 citata). Il diverso regime dell’aggravante si fonda sul presupposto della “consanguineità”, risultante – in via eccezionale, quale precipitato di concezioni antiche – dalla contrapposizione tra “discendente” e “figlio adottivo”.
A fronte di ciò, la disposizione censurata attribuisce, all’opposto, un minor disvalore alla condotta di lesioni lievissime in danno del figlio naturale rispetto alla stessa condotta in danno del figlio adottivo, così rivelando una marcata connotazione di irragionevolezza.
Non si rinviene, infatti, nei lavori parlamentari e nella complessiva lettura dellaL. n. 119 del 2013, unitamente al convertito decreto-legge, alcuna specifica ragione di tale trattamento differenziato, che anzi risulta antitetico (e quindi contraddittorio) rispetto alla evidenziata ratio, eccezionalmente sottesaall’art. 577 cod. pen., ossia il diverso regime delle aggravanti dell’omicidio volontario se commesso in danno del figlio naturale o del figlio adottivo.
In mancanza di alcuna opposta plausibile ratio, si ha che del tutto ingiustificatamente la disposizione censurata replica, anche con riferimento alle lesioni lievissime, la distinzione tra “discendente” e “figlio adottivo” quanto a una regola processuale, quale è quella in esame, attributiva della competenza. Conservando nella fattispecie la competenza del giudice di pace in luogo di prevedere quella del tribunale ordinario, la disposizione censurata non ha elevato il livello di contrasto nei confronti delle lesioni lievissime in danno del figlio naturale, così come ha invece fatto per quelle in danno del figlio adottivo.
Da ciò emerge la manifesta irragionevolezza della disposizione censurata che, invertendo l’apprezzamento di disvalore delle condotte, ancor oggi perdurante nel sistema, utilizza non di meno il richiamo proprio dell’art. 577, cui è sottesa una ratio opposta della differenziazione tra “discendente” e “figlio adottivo”.
Quindi, il trattamento differenziato riservato al figlio naturale rispetto a quello del figlio adottivo viola anche il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
7.- Una volta ritenuta da una parte la violazione del principio di eguaglianza e, dall’altra, la manifesta irragionevolezza della differenziazione della regola di competenza, la reductio ad legitimitatem è univocamente orientata dal verso complessivo dell’intervento del legislatore del 2013, che ha voluto reprimere più efficacemente la violenza domestica; sicché a violare il parametrodell’art. 3, primo comma, Cost.è la mancata inclusione del reato di lesioni volontarie lievissime in danno del figlio naturale nell’elenco dei reati, oggetto di un più energico contrasto, che il censurato art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000eccettua dalla competenza del giudice di pace, ossia nell’elenco dei reati, di minore allarme sociale, che – come eccezione alla regola della competenza del tribunale ordinario – radicano invece la competenza del giudice di pace.
La parificazione di disciplina non può realizzarsi altrimenti che “in alto”, ossia estendendo – secondo peraltro quello che è il petitum dell’ordinanza di rimessione ‒ la stessa regola di competenza alla fattispecie delle lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale, e così rendendo inoperante – come nell’ipotesi di lesioni lievissime in danno del figlio adottivo ‒ la deroga alla competenza del tribunale ordinario, in linea con il più elevato livello di contrasto della violenza domestica, con la conseguente possibilità, in particolare, per il giudice di applicare, nell’uno e nell’altro caso, la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis cod. proc. pen.), adottabile anche in via d’urgenza (art. 384-bis cod. proc. pen.).
8.- A questa parificazione “in alto” – ossia nella competenza del tribunale ordinario ‒ non è di ostacolo l’irrigidimento della disciplina sostanziale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, nella misura in cui, ripristinata la parità quanto alla regola di competenza, si ha anche che non trovano applicazione le disposizioni speciali del Titolo II delD.Lgs. n. 274 del 2000quanto alle sanzioni applicabili dal giudice di pace, quale trattamento più favorevole in deroga a quello ordinario.
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della regola sulla competenza, il regime sostanziale delle pene per i fatti di lesioni lievissime commesse dal genitore in danno del figlio naturale risulta essere quello ordinario, come tale più rigido di quello derogatorio in bonam partem, applicabile allorché operava la competenza del giudice di pace.
La giurisprudenza di questa Corte, ribadita anche recentemente (sentenza n. 143 del 2018), ammette, in particolari situazioni, interventi con possibili effetti in malam partem in materia penale (sentenze n. 32 e n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006), pur precisando che “resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione … circa l’ampiezza e i limiti” di tali interventi.
Il principio della riserva di legge in materia penale “rimette al legislatore … la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare” (sentenza n. 5 del 2014), “ma non … preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo” (sentenza n. 394 del 2006). In tal caso – ha precisato la Corte in quest’ultima pronuncia ‒ “l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria”.
A maggior ragione l’effetto in malam partem per l’imputato (o indagato) derivante dall’eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma processuale.
Rimane però che, per i fatti commessi fino al giorno della pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta Ufficiale opera il principio ‒ direttamente fondatosull’art. 25, secondo comma, Cost.e che prevale sull’ordinaria efficacia ex tunc della decisione di questa Corte ai sensidell’art. 136 Cost.e dell’art.30, terzo comma, dellaL. 11 marzo 1953, n. 87(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) ‒ della non retroattività della disciplina sostanziale che risulti essere peggiorativa per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, talché innanzi al tribunale ordinario competente anche per il reato di lesioni lievissime, di cuiall’art. 582, secondo comma, cod. pen., in danno del figlio naturale, l’imputato (o indagato) sarà soggetto all’applicazione della più favorevole disciplina delle sanzioni di cui al Titolo II delD.Lgs. n. 274 del 2000, non diversamente da quanto accade nell’ipotesi del tribunale ordinario che si trovi a giudicare di un reato di competenza del giudice di pace (art. 63 del medesimo decreto legislativo).
Vi è comunque anche, allo stato attuale della giurisprudenza di legittimità, un effetto in bonam partem – questo invece di immediata operatività, consistente, ove ricorra un fatto di lieve entità, nell’applicazione della causa di non punibilitàdell’art. 131-bis cod. pen., piuttosto che della causa di improcedibilità di cui all’art.34delD.Lgs. n. 274 del 2000.
9.- Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazionedell’art. 3, primo comma, Cost., assorbita l’ulteriore censura mossa dal giudice rimettente con riferimentoall’art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede, nella fattispecie finora esaminata, la competenza del tribunale ordinario.
Più specificamente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), che – come già ricordato – include nella eccezione alla competenza del giudice di pace il delitto di lesioni volontarie di cuiall’art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi in danno dei soggetti elencati nel secondo commadell’art. 577 cod. pen., comporta la necessaria estensione, nel richiamo operato dalla disposizione censurata, anche ai fatti in danno dei soggetti di cui al numero 1) dell’art. 577, nella formulazione vigente al momento dell’ordinanza di rimessione, ossia ai fatti in danno, in generale, degli ascendenti e dei discendenti, non potendo isolarsi la sola ipotesi del genitore naturale e del figlio naturale, atteso che le lesioni, ancorché lievissime, sono sempre aggravate (exart. 585 cod. pen.che richiamal’art. 577 cod. pen.), allo stesso modo e nella stessa misura, in ragione del rapporto di ascendenza e discendenza e non già soltanto di genitorialità e filiazione.
Pertanto, la disposizione censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie lievissime, previstodall’art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo commadell’art. 577 cod. pen.
10.- Infine, la Corte non può non tener conto del fatto che – essendo di natura formale e non già materiale il richiamo che la disposizione censurata faall’art. 577, secondo comma, cod. pen.‒ la fattispecie illegittimamente esclusa dal richiamo contenuto nella disposizione censurata si è ampliata recentemente con la previsione, ad opera dell’art.2, comma 1, lettera a), dellaL. n. 4 del 2018, di altre ipotesi incluse nel numero 1) del primo comma dell’art. 577: il coniuge, anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile o la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. La stessa disposizione, alla lettera b), ha considerato distintamente il fatto commesso in danno del coniuge divorziato o dell’altra parte dell’unione civile, ove cessata.
L’intento del legislatore del 2018 è stato quello di contrastare ulteriormente fatti di violenza estrema sfociati in episodi di omicidio volontario, soprattutto di donne, e ha quindi esteso l’aggravante di cuiall’art. 577 cod. pen. anche alle ipotesi in cui la vittima sia stata legata all’omicida da un rapporto coniugale, di unione civile o affettivo, però differenziando l’ipotesi del numero 1) del primo comma di tale disposizione, che all’aggravante collega la pena dell’ergastolo, da quella del secondo comma, che, pur aggravando la pena rispetto a quella di cuiall’art. 575 cod. pen., la prevede nella reclusione da ventiquattro a trenta anni. Ossia il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto più grave l’omicidio del coniuge, anche separato, rispetto a quello del coniuge divorziato; e analogamente più grave quello della parte di un’unione civile in corso rispetto a quello della parte di un’unione civile cessata.
Questa novellazione delle aggravanti del reato di omicidio ha avuto altresì l’effetto di incidere indirettamente, in ragione del meccanismo del rinvio formale contenuto nella disposizione censurata, anche sulla regola di competenza in esame, quanto al reato di lesioni lievissime exart. 582, secondo comma, cod. pen., negli stessi termini della (sopra esaminata) differenziazione tra lesioni volontarie lievissime in danno rispettivamente del figlio naturale e del figlio adottivo, così replicando la manifesta irragionevolezza della differenziazione stessa.
Infatti, da una parte si ha che, sotto l’aspetto sanzionatorio, le lesioni volontarie lievissime sono aggravate nella stessa misura (exart. 577 cod. pen., richiamato dall’art. 585 senza distinguere tra primo e secondo comma) se commesse in danno del coniuge o della parte di un’unione civile, a prescindere dall’eventuale cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile, sicché sono pienamente parificate le due situazioni: quelle del numero 1) del primo comma e quelle del secondo commadell’art. 577 cod. pen.Invece, sotto l’aspetto processuale opera, per il meccanismo del rinvio formale, la stessa differenziazione introdotta per l’omicidio volontario senza che sia identificabile alcuna ratio della stessa, che rimane oscura, e anzi risulta una palese contraddittorietà rispetto alla ratio – questa sì ben chiara ‒ che ispira la differenziazione quanto all’aggravamento del reato di omicidio volontario. Altrimenti detto, mentre l’omicidio del coniuge, anche separato, è considerato più grave dell’omicidio del coniuge divorziato, invece le lesioni volontarie lievissime in danno del primo vedono, all’opposto, un contrasto meno energico rispetto a quelle in danno del secondo, perché la competenza del giudice di pace esclude l’adozione di misure cautelari personali quali l’allontanamento dalla casa familiare a tutela del coniuge, anche separato, che subisca tale violenza domestica. Analoga considerazione vale per la parte di un’unione civile che subisca una violenza domestica in costanza dell’unione o dopo la cessazione della stessa.
Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non richiama anche i fatti di lesioni volontarie lievissime in danno dei soggetti indicati nel numero 1) dell’art. 577 non può essere limitata soltanto a quelli previsti da tale ultima disposizione nella formulazione vigente al momento dell’ordinanza di rimessione, ma si estende, in via consequenziale, ai sensi dell’art.27dellaL. n. 87 del 1953, anche a quelli successivamente inclusi, con la tecnica della novellazione della disposizione oggetto di rinvio formale, dall’art.2, comma 1, lettera a), dellaL. n. 4 del 2018.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo14dellaL. 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, delD.L. 14 agosto 2013, n. 93(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nellaL. 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previstodall’art. 582, secondo comma, del codice penale, per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo commadell’art. 577 cod. pen.;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art.27dellaL. 11 marzo 1953, n. 87(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art.4, comma 1, lettera a), delD.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previstodall’art. 582, secondo comma, cod. pen., per fatti commessi contro gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo commadell’art. 577 cod. pen., come modificato dall’art.2dellaL. 11 gennaio 2018, n. 4(Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018.

Non solo in caso di divorzio ma anche di separazione, il coniuge che forma un nuovo nucleo familiare, perde il mantenimento

Cass. civ. Sez. I, 19 dicembre 2018, n. 32871
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11170/2015 proposto da:
M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Rodi n.32, presso lo studio dell’avvocato Monacelli Mario (Studio avv. Chiocci Umberto), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;
udito, per il contro ricorrente, l’Avvocato Cristina Ciufoli, con delega avv. Monacelli, che si riporta per il rigetto.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza n. 26 del 2015 la Corte d’appello di Perugia, nel decidere sull’appello proposto dal signor C.A. contro la moglie M.R., nel corso del giudizio di separazione personale dei due coniugi, per quello che ancora rileva ed interessa, ha revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal primo in favore della seconda in considerazione del fatto che risultava provata (anche per mezzo di un certificato del Comune di Gubbio, estratto dal registro delle coppie di fatto, tenuto da quel Comune “ad uso assegni familiari”) l’instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell’appellata e dunque applicabile al caso la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile.
2. – Per la cassazione della sentenza la M. ha proposto ricorso con un articolato motivo.
2.1. – L’intimato ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, ha denunciato: “Violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3”.
1.1. – Ha in breve sostenuto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere l’assegno di mantenimento in ragione della prova di una sua convivenza more uxorio (che non presenterebbe caratteri di stabilità ma avrebbe natura precaria) senza aver accertato e valutato se, dalla nuova convivenza, la ricorrente ritraesse benefici economici idonei a giustificare la diminuzione dell’assegno o, addirittura, la sua revoca.
1.2. – Ha chiesto, perciò, la riconferma del principio di diritto secondo cui: il diritto all’assegno di mantenimento non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia intrapreso una convivenza more uxorio, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno ove si dia la prova, da parte dell’onerato, che essa influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
1.3. – La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito.
2. – Com’è noto, la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno venga meno se l’ex coniuge beneficiario contragga nuove nozze (art. 5, comma 100, L. div.) ma nulla prevede, invece, per l’ipotesi che l’ex coniuge “debole”, in luogo del matrimonio, instauri una convivenza more uxorio, sicché si pone il problema di stabilire se, ed in che modo, una tale convivenza instaurata dal coniuge beneficiario incida sul diritto all’assegno di divorzio.
2.1. – Superando precedenti assetti dell’elaborazione giurisprudenziale in riferimento all’assegno divorzile, questa Corte ha, pochi anni addietro, affermato il principio di diritto secondo cui:
L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensidell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 2015; successivamente confermato da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2466 del 2016).
2.2. – In sostanza, aderendo ai voti di una larga dottrina, la Corte nel richiamato precedente – ha ritenuto che la causa estintiva prevista dalla legge (art. 5, comma 100, L. div.) andasse “letta” estensivamente ricomprendendo in essa non solo il caso delle nuove nozze (con la conseguente formazione di una famiglia fondata sul matrimonio) ma anche quello della formazione di una famiglia di fatto, per quanto nata da una relazione non formalizzata, ma pur sempre tutelata sul piano costituzionale (art. 2 Cost.).
2.3. – La parte più caratterizzante della decisione richiamata è costituita dall’affermazione del principio dell’autoresponsabilità ossia dal rilievo della scelta esistenziale, libera e consapevole, che comporta l’esclusione di ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
3. – Facendo seguito a tale nuova ermeneusi, la stessa Corte si è posta il problema (qui del tutto identico) della sopravvivenza dell’assegno di mantenimento, fissato a carico del più forte (sul piano redditual-patrimoniale) dei coniugi, non solo in caso di divorzio ma a seguito della separazione coniugale, quando non vi sia stata ancora la completa recisione del legame coniugale, potendo questo astrattamente, anche se sempre più raramente, secondo l’id quod prelumque accidit – risorgere in base alla scelta ripristinatoria dei separati.
3.1. – Ebbene, anche in un tal caso la Corte ha risposto positivamente all’istanza di esclusione dell’obbligo attraverso l’enunciazione del seguente principio:
In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati. (Sez. 1 -, Sentenza n. 16982 del 2018).
4. – Reputa la Corte di dover ribadire la recente conclusione interpretativa, ossia quella che, anche in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro.
4.1. – Alla riaffermazione di tale principio, tuttavia, vanno poste le seguenti ulteriori precisazioni.
5. – Il fondamento della cessazione dell’obbligo di contribuzione deve esser individuato, per quel che riguarda il divorzio ma anche la separazione personale, nel principio di autoresponsabilità, ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci, per aver dato luogo ad una unione personale stabile e continuativa, che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia.
5.1. – Ovviamente, in caso di instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, si è rescissa ogni connessione “con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale”, poiché la nuova comunità familiare (per quanto non basata sul vincolo coniugale) ha fatto venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto ne resta definitivamente escluso.
5.2. – Ma anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (per quanto – come si è già detto – il suo esito si renda assai probabile) si opera una rottura tra il preesistente “tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale” ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale.
5.3. – La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pur abbia conseguito il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno.
5.4. – Né si alleghi la possibilità che i coniugi non divorziati possano (astrattamente) tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, poiché anche in un tal caso l’assegno non rivivrebbe, ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, giammai tornerebbe a vivere il contributo che era stato a suo tempo (e prima della operata opzione verso una nuova dimensione di aggregativa di fatto) assegnato dal giudice.
6. – In conclusione il ricorso va respinto, dovendosi applicare il seguente principio di diritto:
Anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, indipendentemente dalla “risoluzione del rapporto coniugale” (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà (in questo caso, ancora) coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si regolano come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto non della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2018

In caso di morte del coniuge per fatto illecito, il marito superstite fedifrago non può giovarsi della presunzione di danno parentale, ma deve provare di avere subito effettivamente un pregiudizio dalla perdita della moglie

Cass. civ. Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31950
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27815-2016 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAMILLO FEDERICO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente – contro
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA 70 C/0 FAM. LOCCI-SARLI, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIUSEPPE MARIA SARLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.A., + ALTRI OMESSI;
– intimati – nonché da:
F.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MATTEO PUGLIESE, RAPPRESENTATI E DIFESI DALL’AVVOCATO GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA 70 C/0 FAM. LOCCI-SARLI, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIUSEPPE MARIA SARLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso R., rigetto del ricorso incidentale F.- M.;
udito l’Avvocato LORENZO SCIUBBA per delega non scritta;
udito l’Avvocato GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO;
udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega;
Svolgimento del processo
Con sentenza 27-4-2016 la Corte d’Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Matera, decidendo in ordine ad un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’autovettura Volskwagen Polo condotta da M.L., deceduta in seguito allo stesso, ed il mezzo agricolo non assicurato condotto da G.S., ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in pari misura del G. e della M. e, per l’effetto, ha condannato la Generali SpA, procuratrice di INA Assitalia, impresa designata per il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima; ha, invece, rigettato l’appello proposto da R.S., marito della vittima, confermando quindi la statuizione del Tribunale di respingimento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del coniuge.
In particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha evidenziato, in ordine alla pari responsabilità, che il G. ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione, mentre la M. ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, la strada rettilinea, senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni e senza indossare le cinture di sicurezza.
La Corte, inoltre, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria del coniuge, ha evidenziato che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il R. aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della M.; l’attore, quindi, su cui incombeva la relativa prova, non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che -secondo comune esperienza – costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi (benché non legalmente separati) di un vincolo affettivo.
Avverso detta sentenza R.S. propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, illustrato anche da successiva memoria.
A., P. e F.C. (figli della vittima), F.D. e M.M.R. (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di L. e M.P. (padre della vittima, deceduto il (OMISSIS)), nonchè M.S., M.P. (nato l'(OMISSIS)) e M.B.G. (quali eredi di M.P. e M.V. (altro fratello della vittima, deceduto il (OMISSIS)) propongono successivo ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Generali Italia SpA (già INA Assitalia SpA) resiste con controricorso, illustrato anch’esso da successiva memoria.
G.S. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso presentato da A., P. e F.C. (figli della vittima), F.D. e M.M.R. (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di L. e M.P. (padre della vittima, deceduto il (OMISSIS)), nonché M.S., M.P. (nato l'(OMISSIS)) e M.B.G. (quali eredi di M.P. e M.V. (altro fratello della vittima, deceduto il (OMISSIS)) va esaminato per primo per ragioni di ordine logico.
Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – exart. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione degliartt. 1227 e 2056 c.c.eart. 116 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il fatto decisivo costituito dall’ora del tramonto del sole alla data del (OMISSIS) (ore 20.07, come accertato dal CTU); fatto decisivo in quanto l’incidente, avvenuto intorno alle 20.45, si sarebbe verificato in assenza di qualsiasi residua visibilità, e quindi in condizioni tali da rendere impossibile alla M. la percezione del rimorchio che la precedeva, privo dei dispositivi di illuminazione.
Il motivo è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il detto fatto (e cioè l’orario del tramonto del sole e la condizione di visibilità) è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, che, nel corretto esercizio del suo potere di valutazione delle prove, ha considerato che nel capoluogo di Regione in data (OMISSIS) il sole tramonta alle ore 8.24 (con altri 20-25 minuti prima del buio totale) ed ha ritenuto maggiormente attendibile l’indicazione di orario e la percezione delle condizioni di visibilità riferite dai testi E. e P., i quali, sopraggiunti subito dopo l’incidente, ebbero a riferire che erano le 20.45 e che vi era ancora visibilità.
Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – exart. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazionedell’art. 1227 c.c., comma 2,artt. 2056 e 2727 c.c.eart. 116 c.p.c., si dolgono che la Corte, con un inammissibile ragionamento presuntivo, abbia accertato il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della M. ed abbia ritenuto che siffatto mancato uso abbia contribuito al verificarsi dell’evento morte; da fatti noti, pacifici e non contestati dalle parti (lesioni al torace riportate dalla M. e danni alla parte bassa dello sterzo dell’autovettura da quest’ultima condotta) la Corte era arrivato al fatto ignoto (mancato uso della cintura di sicurezza) ed aveva poi ritenuto, con una inammissibile correlazione in senso induttivo tra due presunzioni semplici, che detto mancato uso della cintura avesse contribuito al verificarsi dell’evento morte (altro fatto ignoto).
Il motivo è inammissibile.
Come ripetutamente affermato da questa S.C. spetta, infatti, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità.
Né può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di doppia presunzione (correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice), essendosi invece solo limitata a far discendere dai due su menzionati fatti noti (lesioni al torace e danni alla parte bassa dello sterzo) il fatto ignoto del mancato uso delle cinture, valutando poi consequenzialmente tale mancato uso delle cinture in nesso causale con l’evento morte.
Con l’unico motivo di ricorso il R., denunziando – exart. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degliartt. 2059, 2729, 2697 e 143 c.c.eart. 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale, abbia ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell’incidente, ed abbia quindi rigettato, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale; siffatti elementi (relazione extraconiugale e nascita di un figlio naturale) non sono elementi univoci rispetto all’insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge; la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale; inopinatamente la Corte ha equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo.
Il motivo è infondato.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l’onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.
Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi di cuiall’art. 143 c.c.).
Detti elementi non comportano, di per sé, l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest’ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova di cuiall’art. 2697 c.c.(essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto (come tale non sindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto che il R. non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria.
In conclusione, pertanto, vanno rigettati entrambi i ricorsi (quello principale e quello successivo incidentale).
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, poiché i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principali e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di Generali Italia SpA e di G.S., che si liquidano per ciascuno in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.