Mantenimento figlio maggiorenne. Ripetizione delle somme versate dal momento del raggiungimento dell’autosufficienza economica

Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 541/2024 del 10-04-2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
Prima Sezione Civile
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. ###/2023 vertente tra ###
rappresentato e difeso dall’avv. ### ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio; – appellante – e ### rappresentata e difesa
dall’Avv. #### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
– Appellata – OGGETTO: appello in materia di divorzio; Conclusioni
delle parti: come da verbale di udienza del 9.1.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ### proponeva
appello nei confronti di ### per la riforma della sentenza n.
###/2023, pronunciata dal Tribunale di Foggia in data ###,
esponendo che era viziata nella parte in cui il Tribunale aveva
confermato l’assegnazione della casa coniugale all’ex coniuge sul
presupposto che il figlio maggiorenne ### nonostante avesse
concluso il proprio ciclo di studi universitari in ### ed intrapreso
attività lavorativa stabile non avesse reciso il legame con la casa
familiare.
Evidenziava che non solo il figlio ### frequentava assai
sporadicamente la casa familiare, ma che prestava attività
lavorativa nella qualità di ### and ### in ### (e, ancora, in
precedenza, come responsabile del recupero crediti); che la ex
moglie, nonostante fosse consapevole che il figlio si fosse laureato
(nel marzo 2022) e prestasse attività lavorativa sin dal giugno
2022, aveva falsamente dedotto, nella memoria conclusiva del
23.11.2022, che il figlio non fosse economicamente
autosufficiente; che la raggiunta indipendenza economica del figlio
(che percepiva una retribuzione mensile di € 2.500,00) rendeva
altresì evidente la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 337
septies, comma primo, c.c., nella parte in cui era stato confermato
l’obbligo di mantenimento del figlio nella misura di € 250,00
mensili, nonostante – per contro – esso appellante fosse da tempo
disoccupato e privo di un’abitazione (essendo ospite da sua
sorella).
Infine, impugnava la sentenza nella parte in cui era stato
ingiustamente condannato al pagamento delle spese di lite,
evidenziando che l’appellata aveva violato i doveri di lealtà e
probità nel giudizio esponendo circostanze non veritiere.
Tanto premesso, chiedeva – previa sospensione dell’esecutorietà
della sentenza, nella parte in cui aveva disposto la condanna al
pagamento delle spese di lite – che la sentenza venisse riformata
e revocato l’assegno di mantenimento per il figlio nonchè
l’assegnazione della casa coniugale in favore della ### con
obbligo di restituzione di tutti gli importi dalla ### indebitamente
percepiti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ###
a partire dal 23.6.2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali sulle somme via via rivalutate.
Si costituiva ### la quale esponeva: – che le dichiarazioni rese
dal figlio ### erano state rese all’udienza del 26.1.2022, ovvero
allorquando il figlio non era né laureato né tantomeno
economicamente autosufficiente; – che il figlio era oltretutto
affetto da una patologia cardiaca (che gli imponeva una spesa
mensile di € 80,00); – che il figlio non solo rientrava dalla sede
universitaria regolarmente presso l’abitazione familiare, ma aveva
trascorso tutto il periodo del lockdown presso l’abitazione
coniugale, in ### – che il figlio aveva iniziato uno stage formativo
full time dal 1°.1.2022 sino al 6.6.2022 presso la ### senza uno
stipendio fisso ma con un rimborso spese; – che, a far data dal
23.6.2022 al 31.8.2022 era stato assunto dalla azienda ### s.a.
con contratto part-time e retribuzione pari ad € 700,00 mensili,
insufficiente per coprire le spese di locazione e di vitto in ### –
che, successivamente, dal 1°.9.2022 all’attualità era stato assunto
a tempo pieno e svolgeva la sua attività da remoto sempre presso
l’abitazione familiare; – che il figlio era comproprietario della metà
di un immobile in ### avuto in donazione da essa appellata; – che
pertanto andava confermato il mantenimento del figlio e
l’assegnazione della casa coniugale; tanto premesso, chiedeva il
rigetto dell’appello con il favore delle spese.
Con ordinanza del 6.11.2023, veniva disposta la sospensione
dell’esecutorietà della sentenza impugnata nella parte in cui lo
### era stato condannato al pagamento delle spese del giudizio
di primo grado.
All’udienza del 9.1.2024 la causa è stata riservata per la decisione,
con assegnazione del termine di 60 gg. per memorie conclusive e
20 gg. per repliche.
Diritto.
Va premesso che l’appellante si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 337 septies, co. 1 c.c., per non aver il
Tribunale ritenuto il figlio maggiorenne ### economicamente
indipendente, benchè percepisse un canone di locazione di €
150,00 (derivante dalla titolarità per ½ del fabbricato sito in ####
censito in catasto al ### 31, particella (…), sub (…), in via ###
n. 24, piano 1° interno 1, scala C), cat. A/3, classe 3, vani 4,
nonché locale cantina a piano interrato censito in catasto al foglio
(…) particella (…) sub (…) via ### n. 12 piano ### Cat. C/2
classe 4, ricevuto in donazione dal nonno materno) e prestasse
attività lavorativa in ### sin dal giugno 2022, con una
retribuzione media mensile di € 2.500,00.
Con altro motivo, l’appellante ha censurato la decisione di primo
grado per la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli
artt. 91 e 92 c.p.c., posto che era stato condannato ingiustamente
al pagamento delle spese processuali nonostante le mutate
condizioni economiche del figlio, sottaciute dalla moglie, la quale
aveva continuato a percepire indebitamente i benefici ad essa
spettanti, seppur in nome del figlio, quali l’assegno di
mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale.
A parere della Corte, l’appello è fondato. ### l’incontrastato
insegnamento della Suprema Corte, il dovere di mantenimento del
figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto
divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di
corresponsione di un assegno, cessa all’atto del conseguimento da
parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica,
consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete
condizioni di mercato (non rilevando, all’uopo, il tenore di vita da
lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione
dei genitori), poichè il fondamento del diritto del coniuge
convivente a percepire l’assegno “de quo” risiede, oltre che
nell’elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il
perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare
un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle
capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei
genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica.
Ed invero, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento “si
giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto
educativo e di un percorso formativo, che tenga conto delle sue
capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione
educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la
portata del mantenimento, sia in termini di contenuto che di
durata, avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente
necessario per il suo inserimento nella società” (v. Cass.
5088/2018; 12952/2016, 18175/2021). ### sul raggiungimento
dell’autonomia reddituale è “… necessariamente ancorato alle
aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-
universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del
lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia
indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (v.
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Nel caso di specie, se può ritenersi che l’obbligo di mantenimento
del figlio maggiorenne non fosse cessato per lo ### all’atto del
conseguimento della laurea in giurisprudenza da parte del figlio,
deve però ritenersi che tale obbligo sia certamente venuto meno a
partire dal momento in cui il figlio ha iniziato a lavorare
stabilmente, sia pure con un contratto part-time (poi divenuto full-
time dal 1°.9.2022), presso l’azienda ### s.a.
Ed invero, che la retribuzione mensile derivante dal contratto part-
time in data ###, pari ad € 700,00 circa, risultasse appena
sufficiente a coprire le spese sostenute, tra pagamento del canone
di fitto, vitto e utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere il posto di
lavoro, non giustifica la permanenza dell’obbligo di mantenimento
da parte del genitore obbligato, in specie se rapportata
all’insussistenza di adeguati redditi di lavoro da parte dello ###
pacificamente disoccupato.
Difatti, a partire dal 23.6.2022, il figlio ### era titolare di un
reddito fisso che gli consentiva una sufficiente autonomia
patrimoniale, tant’è che, dopo pochi mesi (e precisamente in data
1°.9.2022), quell’assunzione part-time è divenuta una assunzione
a tempo pieno, con una retribuzione mensile superiore a €
2.000,00 mensili, come da estratto previdenziale prodotto.
Ne discende che non sono condivisibili le argomentazioni del
Tribunale di Foggia che, con riferimento alla indipendenza
economica del figlio ### ha applicato il principio del c.d.
“collegamento stabile” e della “regolarità del ritorno” presso
l’abitazione familiare, deducendo che permaneva il legame con la
casa coniugale nonostante il ciclo di studi intrapreso e completato
in ### ed invero, tale affermazione, in astratto condivisibile
laddove si tratti di un figlio che debba assentarsi, per ragioni di
studio, per non brevi periodi dalla abitazione familiare (e faccia
ritorno ogni qualvolta gli impegni glielo consentano) non è
sovrapponibile al caso di specie, in cui il figlio maggiorenne ###
dopo essersi laureato e avere frequentato con profitto uno stage
post-universitario, aveva trovato lavoro presso un’azienda che lo
aveva assunto dapprima con contratto part time retribuito e poi
con contratto a tempo pieno con retribuzione pari a € 2.500,00
mensili.
Né è stato dimostrato che tale lavoro non fosse confacente alle
aspirazioni professionali e alle attitudini del figlio maggiorenne,
posto che l’appellata ha dedotto, nella comparsa di risposta, che il
figlio, anche all’attualità, lavora presso quella ditta dalla quale è
stato assunto nel giugno del 2022.
Ne deriva che non può condividersi l’affermazione del Tribunale
secondo cui non può procedersi “[…] alla revoca dell’assegnazione
per il venir meno dei presupposti applicativi dell’istituto,
considerando la pacifica non autosufficienza del figlio che, per
stessa ammissione del ricorrente, svolge lavori saltuari
ritraendone un guadagno irrisorio”.
Ed invero, ai fini della revoca del contributo al mantenimento del
figlio, è sufficiente la dimostrazione di uno status di autosufficienza
economica, consistente nella percezione di un reddito
corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle
normali condizioni di mercato; non può ritenersi che l’assunzione
presso la ### fosse da considerare un lavoro precario o instabile,
né tantomeno che non fosse raggiunta la indipendenza economica
“che richiede una prospettiva di continuità” (cfr. cit. sent.).
Peraltro, è appena il caso di precisare che in base al più recente
indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 3708/2023 tra le tante),
“[…] ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del
permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso
da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto
preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno,
la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con
pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta
la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere
vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto
al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato
principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo
cui la ripartizione dell’onere probatorio deve tenere conto, oltre
che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi
e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio
riconducibile all’art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge
in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio
dell’azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei
mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti
solo ad una delle parti, ad essa compete l’onere della prova, pur
negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il
figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente
maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal
giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a
carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé,
sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice; e,
dall’altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte
del genitore obbligato, l’onere della prova risulterà particolarmente
agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena
compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il
soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo
integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo
per meglio avanzare verso l’ingresso nel mondo adulto. È
opportuno, altresì, evidenziare come l’applicazione in buona fede
di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo
mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché
questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi
superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la
cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo
in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del
diritto all’assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano
che l’età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”:
che, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, si valuterà,
caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto,
anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate
e all’impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea
qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”.
Ne deriva che, in base ai principi surriportati, competeva alla ###
richiedente l’assegno per il figlio, dimostrare che ### non avesse
raggiunto la piena indipendenza economica; al che, l’appellata non
ha minimamente adempiuto.
Ne deriva che l’assegno di mantenimento per il figlio va revocato,
avendo questi raggiunto dal giugno 2022 la piena indipendenza
economica, benchè abbia conservato la residenza anagrafica
presso l’abitazione della madre.
Alla revoca del contributo consegue altresì la revoca
dell’assegnazione della casa familiare, che non si giustifica per la
raggiunta indipendenza economica del figlio, a far data dal 23
giugno 2022.
A questo punto deve essere ora valutata la richiesta di restituzione
delle somme indebitamente corrisposte dall’appellante in favore
dell’appellata dalla domanda di revoca del contributo del
mantenimento.
Sul punto, va premesso che recentemente la Suprema Corte (v.
sul punto, Cass. 10974/2023 e 18875/2023) ha impartito il
principio di diritto secondo cui “[…] in ogni ipotesi di riduzione del
contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla
base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla
luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal
momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei
fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è
esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il
diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera invece
nell’ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio
maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a
dire la non autosufficienza economica, in rapporto all’età ed al
percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro
avviato, Cass. ###/21) e sia disposta la riduzione o la revoca del
contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di
revisione o, motivatamente, da periodo successivo”.
Ora, essendo stato accertato che la ### non aveva diritto al
contributo per il mantenimento del figlio a far data dal 23 giugno
2022, ne deriva che, a partire dal mese di luglio 2022, lo ### ha
diritto a ripetere quanto corrisposto in eccesso alla ### per effetto
della statuizione, contenuta in sentenza, che prevede l’obbligo di
mantenimento del figlio maggiorenne per l’importo di € 250,00
mensili.
A tale somma, in quanto debito di valuta, vanno aggiunti gli
interessi al saggio legale a far data dal mese di luglio 2022 sino al
soddisfo.
Venendo adesso alle spese di lite, tenuto conto dell’accoglimento
totale dell’appello, le spese del doppio grado di giudizio vanno
poste interamente a carico dell’appellata, nella misura liquidata in
dispositivo.
Per la determinazione delle spese, tenuto conto della non
complessità delle questioni trattate, si terrà conto del valore
indeterminabile della causa (complessità bassa) con applicazione
dei parametri fissati dal DM 55/2014 e successive modificazioni, in
base ai minimi tariffari e distrazione in favore del difensore di parte
appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie l’appello e, per l’effetto: – dichiara cessato l’obbligo di
mantenimento per il figlio maggiorenne a far data dal 23 giugno
2022; – per l’effetto, accerta il diritto di ### di ripetere quanto
ricevuto da ### a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne
a far data dal 1°.7.2022, oltre interessi legali sino al soddisfo; –
revoca l’assegnazione della casa coniugale in favore di ###
essendo divenuto il figlio economicamente indipendente; – dichiara
tenuta e condanna ### al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio che liquida, per il primo grado, nella somma di €
3.809,00 e, per il secondo grado, nella complessiva somma di €
4.996,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in
favore del ### di parte appellante, dichiaratosi antistatario ###
deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della
Corte di appello di Bari del 2.4.2024

L’assegno di mantenimento in favore del coniuge va parametrato considerando il generale tenore di vita reso possibile in costanza di matrimonio, non la fruizione di singoli beni

Cassazione civile sez. I – 10/04/2024, n. 9708
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21179/2022 R.G.
proposto da:
Ma.Ca., elettivamente domiciliata in ROMA Viale delle Medaglie d’Oro, presso
lo studio dell’avvocato MANCINI LINO (Omissis) che la rappresenta e
difende
-ricorrente-
contro
Mo.En., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato TRIVELLI
Giurisprudenza di legittimità Ondif
SIMONE (Omissis) che lo rappresenta e difende
-contro ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3673/2022
depositata il 30/05/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal
Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 16323/2020, emessa in data 11/19 novembre 2020, il
Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi Ma.Ca. e
Mo.En., coniugati a R il (Omissis), rigettava le reciproche domande di addebito
e quella diretta a ottenere l’assegno di mantenimento proposta dalla moglie,
compensando le spese di lite per due terzi e condannando la Ma.Ca. al
pagamento del rimanente terzo.
2. Con sentenza n. 3673/2022, pubblicata il 30/05/2022, la Corte di Appello di
Roma rigettava l’appello proposto da Ma.Ca. avverso la citata sentenza, che
confermava, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. In
particolare, la Corte di Appello riteneva che le condotte dell’ex marito allegate
come causative dell’irreversibile crisi familiari non fossero dimostrate, sia con
riguardo all’infedeltà coniugale, tra l’altro risalente al 2015 ossia a un periodo
in cui il rapporto era già in grave crisi, sia con riguardo alle condotte
denunciate come violente. La Corte di merito affermava che era stata
depositata la sentenza di assoluzione del Mo.En. ex art. 530, II comma, cod.
proc. pen., divenuta definitiva, per i fatti oggetto anche della domanda di
addebito, e non erano stati acquisiti agli atti ulteriori elementi probatori, diversi
da quelli esaminati in sede penale, considerato che le asserite violenze da
parte del marito sarebbero state perpetrate negli anni del matrimonio
(celebrato il (Omissis)), ma denunciate dalla moglie per la prima volta solo nel
novembre 2015 dopo la scoperta, nel luglio precedente, della presunta
relazione extraconiugale del marito; tuttavia mancavano riscontri
relativamente ad asseriti episodi di violenza domestica, in tesi perdurati per un
lungo lasso temporale (circa quattordici anni), senza alcuna reazione da parte
della vittima, che tra l’altro era inserita in un contesto ambientale e lavorativo
che le avrebbe certamente consentito di cercare tutela presso parenti, amici o
strutture specializzate. La Corte territoriale neppure riteneva dimostrato
l’asserito rifiuto affettivo e sessuale del Mo.En. nei confronti della moglie, che
assumeva di essere stata privata della gioia di diventare madre. All’esito della
comparazione delle condizioni economiche dei coniugi, come emergenti dalla
documentazione prodotta, la Corte d’appello riteneva che tra le posizione dei
coniugi sussistesse una sostanziale equiparazione, tale da non giustificare il
riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della Ma.Ca., anche
tenuto conto della degenerazione della malattia da cui quest’ultima era da
tempo affetta, dato che ella percepiva già una pensione di invalidità e godeva
di tutti i benefici riconosciuti dalla legge agli invalidi per ragioni di salute, non
essendo peraltro dimostrato che l’interessata sostenesse personalmente spese
relative a eventuali necessità di assistenza. La Corte di merito, infine, riteneva
non spettante l’assegnazione della casa familiare all’appellante, non
proprietaria della suddetta abitazione e non affidataria di prole, e infondate le
doglianze circa il mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della richiesta
di indagini mediante Guardia di Finanza sulle condizioni patrimoniali dell’ex
marito, il quale nel corso del giudizio aveva reso la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e aveva depositato la propria documentazione fiscale, da
lavoratore dipendente, mentre non erano state specificamente indicate
dall’appellante eventuali ulteriori fonti di reddito non dichiarate dall’ex coniuge.
3. Avverso tale sentenza la Ma.Ca. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato
a sette motivi, resistito con controricorso dal Mo.En..
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato
memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia:
i) con il primo motivo la “violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360,
comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.., in relazione all’art. 151, comma 2, c.c., in ordine
all’art. 143 c.c. e dell’art. 29 della costituzione per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, per avere
la Corte di Appello erroneamente ritenuto, alla luce delle prove espletate, che
l’addebito della separazione al marito non fosse provata dall’infedeltà, in
particolare rimarcando l’irrilevanza del dato temporale, il tenore dei messaggi e
delle mail intercorsi tra il marito e la collega di lavoro, la dimostrata astinenza
unilaterale reiterata del Mo.En. dai rapporti sessuali con la moglie, il distacco
emotivo affettivo e tutti quei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal
matrimonio, che erano stati, ad avviso della ricorrente, causativi
dell’intollerabilità della convivenza;
ii) con il secondo motivo, “ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la
violazione degli artt. 112-115-116 c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello basato
la decisione anche sulla sentenza di assoluzione del Mo.En. ai fini dell’addebito
della separazione a quest’ultimo, non essendo condivisibile il ragionamento
della Corte d’Appello che aveva considerato “scarsamente attendibile” la
denunciante attuale ricorrente, in quanto la valutazione del giudice penale non
poteva configurarsi in alcun omnicomprensiva degli aspetti civilistici collegati;
iii) con il terzo motivo la “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 6, comma 6, legge 898/70 applicabile in sede di
separazione in forza dell’art. 23 legge 74/87 inerente l’assegnazione della casa
coniugale”, per non avere la Corte di Appello adeguatamente valutato
l’invalidità della ricorrente, riconosciuta al 100% e degenerata negli ultimi anni
anche per gravi problemi di deambulazione, come comprovato dai certificati
medici prodotti, tanto che la stessa era costretta ad utilizzare un bastone e a
sostenere ingenti spese mediche, come era dato evincere dalla
documentazione bancaria fino all’ultima annualità disponibile; deduce la
ricorrente che l’assegnazione della casa familiare a favore del coniuge più
debole, anche in assenza della prole, può essere disposta come componente in
natura del mantenimento;
iv) con il quarto motivo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma
1, n. 3 – 5 c.p.c., in relazione all’art. 156 c.c., impugnandosi la parte della
sentenza della Corte d’appello che non considera la sig.ra Ma.Ca. come il
coniuge debole in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento”, per
avere la Corte di merito negato alla ricorrente il riconoscimento di un
contributo al suo mantenimento; la ricorrente rimarca la sperequazione
reddituale tra le parti stante le sempre più aumentate sue esigenze di cura, a
causa delle patologie croniche che l’hanno resa invalida al 100%; rileva di non
avere risorse nemmeno sufficienti a sostenere i costi di un immobile da
prendere in locazione, in quanto le cure mediche/sanitarie (soprattutto private
non coperte dal SSN) di cui ella necessita sono ingenti, così come ingenti sono
i costi per l’aiuto di una badante fissa di cui avrebbe bisogno; afferma la
ricorrente di versare in una posizione economica deteriore, anche perché
assume che sia stata errata la valutazione effettuata dalla Corte di merito sui
suoi redditi, come era dato evincere dalla documentazione bancaria degli ultimi
anni, e sulle sue comproprietà immobiliari, a fronte delle ottime condizioni del
Mo.En., che è persona estremamente benestante e di famiglia “pacificamente
di censo elevato” (vedasi All.to n. 3 fascicolo di parte di Appello della Ma.Ca. –
Provvedimenti provvisori del giudizio di primo grado);
v) con il quinto motivo la “violazione o falsa applicazione di legge (art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 91 e 96 c.p.c.”, per avere la Corte
territoriale erroneamente rigettato la domanda di condanna del Mo.En. al
risarcimento del danno per l’instaurazione temeraria del sub procedimento del
giudizio di separazione, con il quale il marito aveva chiesto revocarsi l’assegno
di mantenimento di Euro 600,00 in favore dell’ex moglie, disposto in sede di
provvedimenti provvisori, sull’erroneo rilievo, da parte del Tribunale, che non
ve ne fossero i presupposti, benché l’istanza fosse stata dichiarata
inammissibile e fosse stata presentata con mala fede o colpa grave;
vi) con il sesto motivo la “violazione e/o falsa applicazione, a norma dell’art.
360 n. 3 – 4 c.p.c., degli artt. 132 n. 4 e 91c.p.c., dell’art. 75disp. att. c.p.c.,
dell’art. 36 cost. e 2233 c.c, anche in relazione alla i. n. 1051 del 1957, agli
artt. 57-64 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e all’art. 24 della i. n. 794 del 1942, al
D.M. n. 55 del 2014 (art. 2 – 4 – e tabb. 3 e/o 12)”, per avere la sentenza
impugnata, senza motivazione o con motivazione apparente, provveduto a
determinare le spese di lite per il giudizio di secondo grado in un importo
globale, senza dar conto in motivazione delle prestazioni rese nelle diverse fasi
del relativo processo;
vii) con il settimo motivo la “violazione o falsa applicazione di legge (art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., all’art. 2729 c.c.
e all’art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, esteso in via analogica al giudizio di
separazione, all’art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 19,
comma 1, lett. d), i. n. 413 del 1991”, per avere la Corte d’appello negato
indagini di polizia tributaria e ulteriori approfondimenti, escludendo anche il
ricorso alle presunzioni gravi, precise e concordanti, sull’erroneo presupposto
che il Mo.En. avesse altre entrate derivanti dalle elargizioni paterne e dalle
eventuali entrate dai canoni di locazione di immobili, sempre gestite dal padre
dell’ex marito; ai fini della ricostruzione dell’effettivo tenore di vita familiare,
ad avviso della ricorrente erroneamente la Corte d’appello non aveva preso in
considerazione il fatto che il padre del Mo.En. aveva elargito ingenti somme di
denaro al figlio e che la coppia durante il matrimonio aveva avuto la
disponibilità delle proprietà immobiliari in posti esclusivi, come vacanze in
barca o negli immobili di famiglia, tra cui Cap d’Ail (Montecarlo).
2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi
concernenti la questione dell’addebito della separazione, sono inammissibili.
Occorre ribadire che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. 8053/2014 e successive conformi).
Va aggiunto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di
violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione
della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la
cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso
proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che
solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. n.24054/2017).
Nella specie, la Corte d’appello ha scrutinato in dettaglio ogni profilo di
condotta del marito (infedeltà, violenza – non solo con riguardo alla sentenza di
assoluzione -, rifiuto di rapporti sessuali) e con motivazione congrua ne ha
escluso la rilevanza ai fini invocati. Per contro, le doglianze prospettano una
diversa ricostruzione fattuale in base ad una rivalutazione delle risultanze
istruttorie e pertanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa
applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, le censure mirano, in realtà, ad una
rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U.
34476/2019).
3. I motivi terzo, quarto e settimo, concernenti, rispettivamente, le questioni
dell’assegnazione della casa familiare, del mantenimento e delle indagini della
Guardia di Finanza circa la situazione economica del contro ricorrente, sono
inammissibili per le stesse ragioni suesposte, poiché le deduzioni difensive si
risolvono in una diffusa enunciazione di fatti che sono stati scrutinati dalla
Corte territoriale e di cui si ripropone una diversa valutazione, nonché si
sostanziano nella denuncia di vizi di violazione di legge sempre mediati dalla
contestata valutazione delle risultanze di causa. Il settimo motivo è altresì
infondato nella parte in cui si sostiene, in buona sostanza, che il tenore di vita
matrimoniale debba determinarsi anche in base a benefici o danaro elargiti dal
padre del marito. Al riguardo questa Corte ha chiarito, esprimendo un
orientamento condiviso dal Collegio (Cass. 952/2023, citata anche nella
memoria di Mo.En.) che “Poiché la separazione personale presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato, ai
sensi dell’art. 156, comma 1, cod. civ., l’assegno di mantenimento a favore del
coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza
di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che
non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea (Cass.
12196/2017). Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in
favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità
di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la
sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo,
al fine della valutazione dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede
l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche
complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la
qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente.
Nell’ambito dello svolgimento di un simile accertamento è necessario, tuttavia,
non confondere il tenore di vita con la fruizione diretta di particolari beni. E’
indubbiamente vero che la separazione può determinare (e normalmente
determina) la cessazione di una serie di benefici e di consuetudini di vita,
strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e
sociale dell’uno o dell’altro coniuge, che non sono riproducibili durante la
separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni
appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della
scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti. Ciò nonostante, il riconoscimento
di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la
cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita
goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo
standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse
economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità
derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di
spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro
(cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006)”.
La Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi, poiché correttamente
non ha fatto riferimento, ai fini della spettanza e della quantificazione
dell’assegno, a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della
concreta fruizione di specifiche utilità (vacanze in barca o soggiorni negli
immobili di proprietà della più che benestante famiglia dell’ex marito), mentre
la ricorrente pare sostenere che l’assegno di mantenimento debba indennizzare
il venir meno di una simile disponibilità, ascrivibile ad una rilevante posizione
patrimoniale non del coniuge, ma della sua famiglia. In altre parole, la Corte di
merito ha considerato, come una corretta lettura dell’art. 156 cod. civ. impone,
tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei
coniugi, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove
consentito dalle capacità economiche dell’altro coniuge, la continuazione del
complessivo standard di vita mantenuto in precedenza. In quest’ottica, la
situazione patrimoniale dei coniugi è stata valutata, e così anche la situazione
di invalidità della ricorrente, la quale, a fronte dell’affermazione della Corte
d’appello secondo cui ella non aveva documentato spese mediche e di cura, si
limita genericamente a richiamare solo i suoi estratti conto bancari più recenti,
ad affermare che avrà bisogno di una badante (pag.17 e 18 del ricorso) e a
chiedere l’assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del marito,
in base a quanto accertato dalla Corte di merito, come componente “in natura”
del mantenimento. I medesimi profili di genericità presenta la doglianza circa
l’omesso accertamento delle condizioni economiche del marito tramite indagini
della Guardia di Finanza, in assenza di compiuta e specifica precisazione
dell’ambito entro cui dette indagini avrebbero, in tesi, dovuto essere disposte,
posto che il marito è lavoratore dipendente ed è irrilevante ai fini che qui
interessano, per quanto già si è detto, il riferimento alle elargizioni ricevute dal
padre.
4. Il quinto motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il Tribunale aveva
valutato l’esito complessivo del giudizio ed aveva compensato in parte le spese
di primo grado anche perché l’istanza del subprocedimento proposta dal marito
era stata dichiarata inammissibile, sicché l’odierna ricorrente era risultata in
parte (preponderante) soccombente, e non totalmente vittoriosa, e ciò esclude
in radice l’applicabilità della condanna dell’altro coniuge ai sensi dell’art. 96
cod. proc. civ.. La responsabilità aggravata prevista dalla norma citata integra
una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte
soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave, sicché non può farsi luogo all’applicazione della norma nel caso di
soccombenza reciproca (Cass. 24158/2017).
5. Il sesto motivo è inammissibile.
La ricorrente non svolge alcuna critica sul quantum delle spese di lite che ella è
stata condannata a pagare con la sentenza impugnata, vale a dire non
contesta l’importo globale liquidato dalla Corte territoriale a tale titolo, ma
deduce solo che difetta l’indicazione delle singole voci. La doglianza così
espressa difetta di specificità poiché non consente di comprendere se vi sia e
quale sia l’interesse all’impugnazione sul punto, in assenza di compiuta e
pertinente allegazione di erroneità della complessiva liquidazione rispetto a
Giurisprudenza di legittimità Ondif
quanto previsto dal D.M. n.55/2024 per lo scaglione di valore della
controversia.
6. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso
art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di
lite del presente giudizio, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per
esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso
art.13, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, art. 52.

Collocamento paritario e alternato nella casa familiare se risponde all’interesse dei minori

Corte appello – Torino, 14/03/2024
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
nel procedimento n. 175/2023 V.G. promosso in sede di reclamo
nell’interesse di (omissis) nata a (omissis) elettivamente domiciliata in
Carrù (CN), P.zza C., presso lo studio dell’Avv. Nicola Schellino e dell’Avv.
Veronica Rinaldi che la rappresentano e difendono con l’Avv. Alessio Solinas
per procura in atti
Reclamante
nei confronti di (omissis) nato a (omissis) elettivamente domiciliato in presso lo
studio dell’Avv. (omissis) che lo rappresenta e difende per procura in atti
Reclamato
avverso
il Decreto n. 1465/2023 del Tribunale Ordinario di Cuneo, pubblicato il
13/03/2023 nel procedimento n. 2231/2022 V.G. e comunicato dalla
Cancelleria alle parti a mezzo pec il 13/03/2023.
L’intervento del Procuratore ex Generale della Repubblica, in persona del
Sostituto Dott.ssa M.L., in data 31/03/2023, del seguente tenore:
“La Procura Generale rileva che dagli atti emergono vari profili di possibile
pregiudizio in danno della prole della coppia genitoriale (liti fra genitori
esitate anche in denunce). È pertanto favorevole ad approfondimenti sul
punto al fine di verificare se siano opportuni sostegni alla genitorialità e di
orientare la decisione sul regime di affido”, (omissis) sentite all’udienza del
12.01.2024 le parti che hanno richiamato le conclusioni già rassegnate nei
rispetti atti introduttivi, (omissis) ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto riportato in epigrafe il Tribunale di Cuneo ha affidato le figlie
minori (omissis), congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e
congiunto per quelle di maggiore importanza attinenti istruzione, educazione e
cura; ha disposto che le figlie abbiano residenza e collocazione stabile presso la
casa familiare che è stata assegnata alla madre; ha disciplinato i tempi di
permanenza delle minori con ciascun genitore a settimane alternate nella casa
familiare; ha disposto che il signor (omissis) corrisponda alla signora (omissis)
a titolo di contributo perequativo al mantenimento delle figlie minori, un
assegno mensile di € 200,00 (100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non
coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente
concordate e successivamente documentate.
Il primo giudice ha osservato che il “il vero tema del contendere tra le parti
risulta, dall’esame degli atti, l’assegnazione della casa familiare, posto che
entrambe rivendicano tale assegnazione e, dalla stessa, fanno discendere le
prevedibili conseguenze in punto collocazione abituale e residenza anagrafica
delle bambine presso di sé nonché previsione di un calendario di visita
dell’altro genitori quale genitore non collocatario (omissis) sono ragioni per
preferire l’uno o l’altro genitore quale collocatario delle bambine e,
conseguentemente, quale assegnatario della casa tanto contesa in quanto la
madre, pur rappresentando di essere stata, quantomeno sino alla proposizione
del ricorso, più presente del padre nella vita delle figlie, non prospetta alcuna
incapacità genitoriale del padre né evidenzia ragioni di disagio delle figlie nel
trascorrere del tempo con lui, tanto da proporre un ampio calendario di visita
delle figlie con il padre e neppure il padre evidenzia profili di inidoneità
genitoriale materna o di disagio alcuno delle (omissis) con la (omissis) appare
corretto riconoscere pari tempi con le figlie ad entrambi i genitori, i quali nei
tempi ordinari- dovranno dunque ruotare, a settimane alterne, nella casa
familiare, con previsione di due pomeriggi a settimana delle bambine con l’altro
genitore, dall’uscita di scuola sino alla sera, cena compresa, e con
riaccompagnamento presso la casa familiare entro le ore 20.30″ (p.4 del
decreto impugnato). Il primo giudice ha ritenuto praticabile tale soluzione
anche in considerazione del fatto che entrambe le parti sono titolari di altri
immobili (il ricorrente in Dogliani e la convenuta in Torino) presso i quali
potranno permanere nella settimana in cui la casa spetterà all’altro o che
potranno locare così traendo proventi utili per reperire altro immobile più
confacente alle rispettive esigenze. Ha assegnato la casa familiare, sita in
(omissis), alla signora (omissis) al solo fine di garantire alla stessa un titolo
giuridico per permanere nell’immobile insieme alle figlie nelle settimane di
alternanza di sua spettanza mentre il padre non necessita di tale assegnazione
in quanto potrà rimanervi, nelle settimane di sua spettanza, essendo il nudo
proprietario nonché in forza del presente provvedimento. Rilevato che la
situazione economica del ricorrente appare certamente più florida di quella
della convenuta, la cui richiesta appare spropositata rispetto alle effettive
presumibili esigenze di due bambine ancore piccole e del contesto socio-
economico di riferimento, al tenore di vita goduto in corso di convivenza e in
relazione ai tempi di permanenza paritari delle minori con i genitori, ha
stabilito che il signor (omissis) contribuirà al mantenimento delle figlie minori
con un assegno mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna figlia).
Avverso detto decreto ha tempestivamente interposto reclamo la signora la
quale, in parziale riforma, ha chiesto di disporre la collocazione prevalente e la
residenza anagrafica delle minori presso la propria abitazione, una nuova
disciplina dei tempi di permanenza delle minori presso il padre e la
determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre nella somma
mensile di € 1.200,00 (600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese
mediche straordinarie, comprese quelle dentistiche, nonché delle spese
scolastiche, ludiche e ricreative sostenute in favore delle figlie.
Parte reclamante deduce che non sussistano i presupposti per il collocamento
alternato delle minori essendo pacifico, contrariamente a quanto sostenuto dal
primo giudice, che il diritto dei genitori di essere presenti in maniera paritetica
nella vita dei figli non presuppone una divisione a metà nel tempo del figlio con
i genitori, come affermato dalla dottrina al cui orientamento ha aderito la
Suprema Corte che ha sostenuto che il collocamento alternato “assicura buoni
risultati quando vi é un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti”
(Cass. n. 4060/2017), orientamento che è stato fatto proprio dal Tribunale
ordinario di Torino (intervento del 2017 del Presidente dott. C.C. presso la
Regione Piemonte, doc.3). Deduce che, in relazione agli elementi acquisiti nel
corso del giudizio di primo grado sia attuabile la previsione di tempi paritetici di
permanenza delle minori con i genitori e lamenta che il Tribunale, senza fornire
alcuna motivazione, in assenza di domande delle parti di collocamento
alternato, si sia discostato anche dal parere del Pubblico Ministero che aveva
chiesto il rigetto del ricorso del signor (omissis) con accoglimento delle
domande formulate dalla signora (omissis), (doc.4).
Evidenzia che le particolari condizioni di (omissis) affetta da “(omissis) verbale
e ipoacusia percettiva monolaterale destra” (doc.2), che impongono alla
bambina di vivere con l’ausilio di una protesi fissa all’orecchio, richiedono
particolare cura della minore, la quale necessita di stabilità e di mantenere il
proprio legame con la mamma quale genitore di prevalente riferimento nella
sua quotidianità.
Deduce che il collocamento alternato delle minori, contrariamente a quanto ha
affermato il primo giudice, non sia praticabile in quanto sia l’abitazione della
signora (omissis) sita in Torino quanto quella del signor (omissis) in Dogliani
(CN) risultano locate né può ritenersi di facile soluzione reperire due nuove
abitazioni più confacenti alla esigenze dei genitori in quanto la pronuncia deve
essere messa in base alla situazione di fatto esistente e non di un ipotetico
futuro. Deduce che il collocamento alternato non sia praticabile anche per le
difficoltà di dialogo e di confronto tra i genitori, emerse nel corso del primo
grado di giudizio; che sia incompatibile con gli impegni lavorativi del signor
(omissis) il quale è lavoratore dipendente con contratto di lavoro full time, oltre
che esercente l’attività professionale privata di ricercatore di funghi e tartufi ai
fini di rivendita ad attività commerciali, con la conseguenza che non si trova
nella condizione di offrire alle figlie eguale assistenza rispetto alla madre.
Parte reclamante richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che
afferma il criterio presuntivo di preferenza all’affidamento materno quando i
figli sono di età scolare o prescolare (Cass. civ. n. 21054/2022; n.
18087/2016).
Deduce, infine, che in atti sia documentato come la condizione economica delle
parti risulti di gran lunga squilibrata in favore del signor (omissis) in ragione
dell’evidente e non controversa sperequazione reddituale intercorrente tra le
parti e come il nucleo familiare avesse sempre goduto di un tenore di vita
medio-alto (il nucleo familiare viveva in una casa indipendente dotata di
annesso e ampio giardino privato, aveva dei cani da tartufo, come noto di
ingente valore, e le minori, come riferito dallo stesso signor (omissis) solite
sciare, fare trekking montagna, trascorrere vacanze al mare).
Con memoria di costituzione del 18/05/2023 il signor (omissis) in via
istruttoria ha chiesto alla Corte di ammettere i documenti prodotti con la
memoria sub n. 2 (copia certificato ASL Città di Torino 30.08.2022) e sub n. 3
(copia certificato ASL CN1 05.05.2023) e di espungere i documenti
contrassegnati ai numeri 1,3,4,5,6 prodotti con il reclamo in quanto
inammissibili; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo e, per l’effetto, la
conferma del decreto reclamato.
Richiama giurisprudenza di merito che afferma che la soluzione della
suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è
sempre da preferire ma lo è ove sussistano le condizioni di fattibilità in
considerazione delie caratteristiche del caso concreto (Tribunale di Catanzaro
n. 443/2019), osservando anche non esiste nel nostro ordinamento un regime
ordinario tale per cui il genitore collocatario debba essere necessariamente e
aprioristicamente la madre.
Replicando alle argomentazione della reclamante, deduce i seguenti motivi:
– l’età di cinque e quattro anni di (omissis) non è ostativa al regime di affido
paritetico alternato, a fronte anche del fatto che i genitori sono reciprocamente
presenti così da garantire la continuità e stabilità;
– a tale regime non sono ostative le condizioni di salute di (omissis) che,
protesizzata, è in buon compenso ed è in carico al Servizio di NPI, come si
evince dal certificato del 05.05.2023 (doc.3)
– la signora (omissis) già dalla comparizione presso il Tribunale affermava di
aver dato in locazione l’alloggio di Torino ricavandone 800 € mensili, mentre il
signor (omissis) ha iniziato da marzo 2023 a locare il proprio appartamento a
Dogliani traendone un affitto di 400 € mensili;
– l’assenza di dialogo tra i genitori è condizione ostativa di qualsiasi soluzione
perché impedisce l’interazione costruttiva tra gli stessi sia che si tratti di affido
condiviso con genitore collocatario che di affido condiviso paritetico;
– il signor (omissis) lavora a 300 metri dalla casa coniugale come impiegato e
ciò significa che è vicinissimo alle figlie per qualsiasi emergenza e, in ragione
del rapporto di lavoro, usufruisce di permessi, riduzioni di orario, congedi
speciali e flessibilità maggiori rispetto alla madre che ha un’attività autonoma
insieme alla sorella distante da (omissis) tre mattine alla settimana esce di
casa alle 4.45 per andare a lavorare e la nonna materna, la sera prima e
obbligata a trasferirsi presso la casa di (omissis) per accudire le minori
accompagnandole a scuola;
– quanto al tenore di vita del nucleo familiare, i due cani da tartufo di proprietà
del signor (omissis) non hanno alcun valore se non quello affettivo, non
essendo dotati di pedigree o di certificazione alcuna; proventi della vendita di
tartufo erano messi a disposizione della famiglia; la famiglia (omissis) conduce
un tenore di vita medio e, come ha osservato il primo giudice, la richiesta di
controparte è spropositata tenuto conto anche dell’età delle bambine;
l’assegnazione della casa familiare, pur finalizzata alla tutela della prole e del
suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, costituisce ex se un’utilità
suscettibile di apprezzamento economico;
– il signor (omissis) attualmente occupa a titolo gratuito un immobile sito in
(omissis) di proprietà della sorella in attesa che si liberi altro appartamento
sempre nella stessa località.
In via preliminare la Corte osserva che è inammissibile per tardività il doc.2 di
parte reclamata trattandosi di certificato medico datato 30.08.2022 che ben
poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio, mentre è ammissibile e
rilevante il documento 3) trattandosi dell’aggiornamento in data 05.05.2023
del Servizio di NPI (successivo dunque alla pubblicazione del decreto
impugnato) in merito alla presa in carico (omissis) bambina con ipoacusia
monolaterale destra, protesizzata, di cui si dice che è una condizione di buon
compenso.
Sono inammissibili e irrilevanti i documenti prodotti da parte reclamata sub
doc. 3 (si tratta dell’intervento del Presidente Dr. C.C. nel 2017, che ben
poteva essere prodotto nel primo grado di giudizio), il doc. 4 (parere espresso
dal Pubblico Ministero), doc. 5 (distanza tra il Comune di (omissis) e l’immobile
torinese della signora (omissis)) e il doc. 6 (elenco di Comuni in cui sono più
care le bollette della luce e del gas).
Nel merito, la Corte osserva che il reclamo è infondato.
Le relazioni dei Servizi, richieste dalla Corte, costituiscono un’evidente
conferma della sussistenza dei presupposti del collocamento paritario delle
minori con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione familiare.
Entrambi i genitori sono presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da
quello scolastico a quello medico e nell’organizzazione della quotidianità si
avvalgono, come diffusamente succede, del supporto dei nonni materni e
paterni.
La situazione abitativa dei genitori non è di ostacolo alla prosecuzione
dell’attuale assetto di vita della minori in quanto, nelle more, quando non sono
di turno presso l’abitazione ex familiare, la signora (omissis) vive in una casa
in affitto (con giardino e ampi spazi esterni) nello stesso paese dove lavora e il
signor (omissis) vive presso i suoi genitori. Sia il Servizio sociale che il Servizio
di N.P.I. hanno concluso nel senso che i bisogni primari di accudimento, cura
ed assistenza di (omissis) e di (omissis) sono pienamente soddisfatti (dunque,
nessuna criticità per (omissis) e per le sue esigenze di cura dall’attuale regime
di collocamento); in particolare, l’osservazione psicologica (consistita anche
nella somministrazione di test) ha evidenziato per entrambe le minori un
attaccamento sufficientemente sicuro nei confronti di entrambi i genitori,
percepiti come accudenti, consolanti e protettivi.
Si confermano, dunque, le buone capacità genitoriali della parti.
I Servizi, tuttavia, evidenziano che la vera criticità è rappresentata dalla
difficoltà di comunicazione all’Interno della coppia genitoriale e,
inevitabilmente, dall’impossibilità di prendere accordi congiunti in merito a ciò
che concerne le loro figlie; che, in ogni caso, da entrambe le parti emerge la
consapevolezza e il desiderio di potersi parlare e raccordare come genitori.
A fronte di una difficoltà così importante non può esservi per le parti altra
soluzione se non quella, già indicata dai Servizi, di intraprendere un percorso di
coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidati in un processo di
risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni ed iniziative a favore di
(omissis)e di (omissis) e di (omissis) (si conferma anche qui la criticità già
rilevata dal Tribunale per la cui risoluzione è quanto mai importante che le parti
si attivino con urgenza).
Quanto alla produzione documentale di parte reclamante del 23.01.2024, a
fronte dell’eccezione di parte reclamata per cui detta produzione non risulta dal
verbale dell’udienza del 12.01.2024 essere stata autorizzata la Corte osserva
che, in forza dei propri poteri officiosi nelle cause di affidamento di minori in
cui prevalgono interessi di tutela dei minori, poiché all’udienza del 12.01.2024
parte reclamante riferiva che la signora (omissis) aveva intrapreso un percorso
psicologico presso un Centro antiviolenza, possono essere ammessi i
documenti 9 e 10 che attestano l’avvio di detto percorso da parte dell’odierna
reclamante proprio con l’obiettivo di essere aiutata nell’affrontare le difficoltà
connesse ad una separazione estremamente conflittuale e alle difficoltà
comunicative con l’ex compagno (nei confronti del signor (omissis) pende
procedimento a seguito della denuncia querela sporta nei suoi confronti dalla
sig. (omissis) il 16.05.2023, doc. 8 di parte reclamante), iniziativa che delinea
la capacità dell’odierna reclamante di trovare le corrette strategie di aiuto in
una situazione certamente complessa e difficile nel rapporto con il signor
(omissis) quale è quella già sopra descritta.
Non sono invece ammessi i documenti 11, 12 e 13 di parte reclamante in
quanto non autorizzati.
Quanto, infine, agli aspetti economici, nessuna censura merita la decisione del
primo giudice che ha correttamente valutato le situazioni economiche delle
parti, certamente connotate da un divario reddituale a favore del signor
(omissis) ma non tale da giustificare un assegno così spropositato, tenuto
conto delie reali esigenze delle minori in relazione alla loro età, in un contesto
familiare di cui non emergono indicatori di un tenore di vita medio-alto e dei
tempi paritari di collocazione delle minori presso i genitori.
Pertanto, la Corte rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma il decreto
impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri
previsti dal D.M. 10/3/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i
procedimenti di volontaria giurisdizione. Tenuto conto del valore
indeterminabile del decisum (scaglione indeterminato basso € 26.000,01 – €
52.000,00), degli effetti della decisione, della complessità e importanza delle
questioni trattate, nonché dell’attività effettivamente prestata e dei complessivi
risultati del giudizio, è possibile liquidare le spese del presente reclamo in €
2.336,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
P.Q.M.
Visto l’art. 739 c.p.c.,
respinge il reclamo avverso il decreto n. 1465/2023 del Tribunale Ordinario di
Cuneo, pubblicato il 13/03/2023 nel procedimento n. 2231/2022 V.G, che, per
l’effetto, conferma.
Condanna parte reclamante a rifondere alla controparte le spese del presente
grado di giudizio che liquida in € 2.336,00, oltre 15% rimborso spese
forfettarie, CPA e IVA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del decreto alle parti.
Dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti e delle minori (art.52 codice privacy).

E’ falsa testimonianza la dichiarazione che vuole inficiare l’attendibilità della persona offesa

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 3 maggio 2024 n. 17655
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. A.A. (Omissis)
2. B.B. (Omissis)
3. C.C. (Omissis)
4. D.D. (Omissis)
avverso la sentenza del 08/03/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di A.A.; il rigetto dei ricorsi di B.B.,
C.C. e D.D. e rettificarsi la sentenza eliminando le parole “per un tempo di anno uno”.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto – per
quanto in questa sede di interesse – dagli imputati A.A., B.B., C.C. e D.D. avverso la sentenza emessa
in data 17 maggio 2021 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale i predetti
imputati sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 372 cod. pen. loro ascritto in relazione
alle false testimonianze rese nel processo a carico di E.E. per maltrattamenti e violenza sessuale ai
danni della compagna F.F. e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi
difensori.
3. Nell’interesse di A.A. si deduce violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione
in ordine al percorso logico-giuridico della decisione che, nel confermare la prima sentenza, non ha
tenuto conto delle argomentazioni difensive sia in relazione alla responsabilità che alla
determinazione della pena.
4. Nell’interesse di B.B. si deducono i seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurata, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni della ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto, le dichiarazioni della ricorrente non sono né pertinenti alla condotta maltrattante, né
inficiano la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
eliminazione della condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena,
non potendosi comprendere se il periodo di attività lavorativa non retribuita da svolgere sia pari a
mesi sei oppure ad un anno.
Inoltre, si deduce l’illegittimità della imposizione della condizione a fronte della possibilità di
concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.
164 cod. pen. in presenza delle condizioni favorevoli ad un giudizio prognostico di non reiterazione.
5. Nell’interesse di C.C. si deducono i seguenti motivi:
5.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurata, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni del ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto le dichiarazioni della ricorrente non sono né pertinenti alla condotta maltrattante né
inficiano la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
5.2. Con il secondo motivo assoluta assenza di motivazione in ordine alla valutazione di sostituzione
della pena detentiva con quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen., trattandosi di sentenza emessa in
data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/22, in presenza di limiti edittali ammissibili e
non sussistendo cause soggettive di esclusione ex art. 59 L. n. 689/1981.
6. Nell’interesse di D.D. si deducono i seguenti motivi:
6.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurato, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni della ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto, le dichiarazioni della ricorrente non sono pertinenti alla condotta maltrattante, né inficiano
la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
6.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
eliminazione della condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena
non potendosi comprendere se il periodo di attività lavorativa non retribuita a svolgere sia pari a
mesi sei oppure ad un anno.
Inoltre, si deduce l’illegittimità della imposizione della condizione a fronte della possibilità di
concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.
164 cod. pen. in presenza delle condizioni favorevoli ad un giudizio prognostico di non reiterazione.
7. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre
2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi
previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in
epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di A.A. è inammissibile perché manifestamente generico, non confrontandosi in alcun
modo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità e determinazione della pena,
limitandosi a invocare aspecificamente la mancata considerazione delle deduzioni difensive in
appello.
2. Il ricorso di B.B. è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di falsa
testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e
suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito
sulla decisione del giudice (Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507).
La sentenza impugnata si è conformata al predetto principio rigettando il comune motivo degli
appellanti in ordine alla estraneità e ininfluenza delle circostanze da loro falsamente riferite nel
dibattimento a carico di E.E.
Ha, invero, rilevato che – secondo la prima sentenza – “gli imputati, mentendo in ordine alla
permanenza dell’intero nucleo familiare (della vittima n.d.r.) presso l’abitazione di A.A. e G.G., i vari
testi indicati dalla difesa hanno reso dichiarazioni temporalmente incastrabili l’una con l’altra, a
supporto delle dichiarazioni del E.E. Peraltro, tali false dichiarazioni erano sicuramente
astrattamente idonee ad in fluire sull’esito del giudizio, poiché, smentendo il propalato della persona
offesa – principale teste dell’accusa, la cui testimonianza era pertanto decisiva ai fini della prova dei
fatti contestati al E.E. – potevano inficiarne l’attendibilità inducendo il giudice ad assolvere
l’imputato”.
E a tal riguardo, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto riportato nella sentenza di
condanna del E.E., questi era stato condannato per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della
moglie perpetrati nell’arco di tutta la convivenza coniugale e con particolare violenza e costanza nel
lasso temporale tra il 1.7.2014, data della scarcerazione del E.E., e fino al 14.9.2014, quando la persona
offesa abbandonava la casa insieme ai figli e decideva di denunciare il convivente all’autorità
giudiziaria(v. pg. 5, ibidem). Pertanto, ha del tutto correttamente affermato che le circostanze riferite
dai testimoni dell’epoca, ora attuali imputati, erano finalizzate a dimostrare la permanenza della
coppia presso terze persone nel periodo in cui si sarebbero verificati gli abusi denunciati dalla …e,
dunque, avevano lo scopo di inficiare l’attendibilità della persona offesa, dovendosi quindi escludere
la pretesa estraneità e ininfluenza delle medesime circostanze (v. pg. 9 della sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla durata del lavoro non retribuito la questione non è stata oggetto di appello. In ogni caso,
deve rilevarsi che nel dispositivo della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, è
presente un errore materiale, consistente nell’avere aggiunto – dopo la corretta indicazione relativa
alla subordinazione della sospensione condizionale “alla prestazione di attività non retribuita per
mesi sei, in favore della collettività” – le parole “per un tempo di anno uno”. Si tratta di un errore
materiale riconoscibile con assoluta evidenza, in quanto, come è noto, la durata della prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato
disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans, c.p. e 54, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez.
U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191 – 02).
Quanto alla subordinazione della pena sospesa, il motivo è manifestamente infondato in presenza
dei presupposti previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen. e, in ogni caso, dovendosi tener conto del
consolidato principio secondo il quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata
dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla
subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma
primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma
del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.
(Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712).
3. Il ricorso di C.C. è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni esposte in ordine all’identico primo motivo
proposto nell’interesse di B.B.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto questione non devoluta né comunque
proposta in sede di appello in quanto, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria
contenuta nell’art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di
appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle
pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso
dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi”
ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso
dell’udienza di discussione d’appello. (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751).
4. Il ricorso di D.D. è inammissibile per le ragioni precedentemente esposte in relazione al
sovrapponibile ricorso di B.B.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Deve esser disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza
emessa dal Tribunale di Nola in data 17 maggio 2021, in relazione alla parte che riguarda la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sua subordinazione alla
prestazione di attività non retribuita – per quanto in questa sede di interesse – a D.D. e B.B.,
eliminando le parole “per un tempo di anni uno”, disponendo la conseguente annotazione da parte
della Cancelleria del Tribunale di Nola, alla quale darà comunicazione la Cancelleria di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone la correzione dell’errore
materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 17 maggio
2021, eliminando le parole “per un tempo di anni uno”: Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
di rito.

Addebito della separazione e ripartizione dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26 aprile 2024, n. 11208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1240/2020, il Tribunale di Pescara, dopo aver pronunciato sentenza di separazione
personale dei coniugi B.B. e A.A., con addebito alla moglie, ha respinto la richiesta di addebito al
marito, formulata da quest’ultima e, di conseguenza, la domanda della moglie volta a ottenere un
contributo al proprio mantenimento. Lo stesso Tribunale disponeva, poi, l’affido condiviso del figlio
minore delle parti, con collocamento presso il padre, e disciplinava le modalità di visita e di
frequentazione della madre, ponendo a carico di quest’ultima, con decorrenza dal novembre 2020,
l’obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 150,00, a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara.
Avverso tale pronuncia proponeva appello A.A., censurando la decisione nella parte in cui le aveva
addebitato la separazione e anche in quella parte in cui aveva disposto il collocamento del figlio
minore presso il padre (ed escluso che la madre potesse recarsi all’estero con il bambino per le
vacanze). L’appellato, nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell’impugnazione e la Corte d’appello di
L’Aquila, con la sentenza n. 477/2022, pubblicata in data 31/03/2022, respingeva il gravame.
A.A. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151
c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello addebitato la
separazione alla moglie, senza verificare l’assolvimento del duplice onere probatorio, poiché la
dimostrazione della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio deve essere accompagnata
dall’accertamento del nesso di causalità tra la violazione dei doveri della ricorrente e la fine
dell’unione familiare.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 315 bis e 337
ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello vietato l’espatrio
del minore senza alcuna valida ragione, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto dell’interesse
primario del minore ed anche degli ascendenti materni, residenti in Ucraina, di conoscersi e intessere
relazioni.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Com’è noto ai sensi dell’art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei
coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito implica l’esistenza di comportamenti “oggettivamente” contrari ai valori
sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella “soggettiva” opinione del coniuge
agente siano conformi alla “propria” personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi
o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
19450 del 20/09/2007).
Ovviamente, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della
valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la
condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale
comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi, infatti, sulla sola violazione dei doveri
posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione,
lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più
tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18074 del 20/08/2014).
L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della
intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può
essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Con riguardo all’onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che
richiede l’addebito della separazione l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del
coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del
05/08/2020). È, invece, onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si
fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell’obbligo derivante dal
matrimonio (v. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione
dell’obbligo di fedeltà).
L’anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione
del nesso causale tra quest’ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un’eccezione in senso lato, è
rilevabile d’ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio
acquisito al processo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
2.2. Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all’altro, questa Corte ha, tuttavia,
precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da
fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all’autore di esse. Il loro accertamento
esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione
delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di
atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844
del 19/05/2006).
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, questa Corte ha ritenuto che esse costituiscono
violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole
– quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – la pronuncia di separazione personale
con addebito all’autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini
dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze,
restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una
situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 –
1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016).
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all’altro, rappresentano,
infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l’addebito
della separazione all’autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque
di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l’equilibrio della coppia e
giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8548 del 14/04/2011).
2.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello si è conformata ai principi appena enunciati, statuendo
come segue: “… la diversa ricostruzione della vicenda coniugale proposta dall’appellante, fondata
sulla rilevanza della prevaricazione psicologica del marito in danno della moglie non trova adeguato
riscontro nelle mere dichiarazioni delle testi addotte dalla difesa di quest’ultima (rispettivamente
madre e nonna della stessa) che in ogni caso non minano l’esatta ricostruzione dei presupposti per
l’addebito a suo carico fondati sugli indiscussi episodi di aggressione fisica compiuti dalla moglie nei
confronti del marito. Tanto può evincersi, come ineccepibilmente rilevato dal Tribunale, non solo da
quanto riferito – de relato – dai testi indicati dal B.B., ma anche dai certificati del pronto soccorso che
attestano le lesioni, dalle foto in atti e dalla circostanza che episodi diversi di violenza ed irascibilità
della A.A. sono stati riferiti anche da testi indifferenti alle parti (C.C.) ed anche detto elemento
corrobora una condizione di estrema ed ingiustificata irascibilità della stessa, seppur riferita ad un
dato momento storico della sua vita, del tutto compatibile con quanto assunto dal marito nella
richiesta di addebito. Non da ultimo peraltro va preso atto che ella stessa non nega di essersi rivolta
nei confronti del marito con atteggiamenti fisicamente aggressivi, evidenziando tuttavia gli stessi
erano la conseguenza della pressione psicologica che il B.B. esercitava su di lei senza considerare
che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata e del tutto condivisibile, “i comportamenti
reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge,
rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione,
causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel
tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”. (Cassazione civile sez.
VI, 21/03/2018, n. 6997). È dunque ampiamente giustificata la pronuncia di addebito della
separazione” (p. 5 e s. della sentenza impugnata).
La ritenuta prova di reiterate aggressioni fisiche è stata correttamente posta a fondamento della
pronuncia di addebito, e non bilanciabile con altre condotte, in considerazione della estrema gravità
in sé delle condotte lesive dell’integrità fisica del coniuge.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Sul punto la Corte di appello ha statuito come segue: “Quanto all’ultimo motivo di censura ritiene la
Corte di condividere alla luce della non risolta conflittualità tutt’ora in essere tra i coniugi, la decisione
di non autorizzare la madre a recarsi all’estero per periodi di vacanza con il figlio. Tale statuizione
lungi dall’esprimere qualsivoglia intento punitivo o discriminatorio delle rispettive culture di
provenienza del bambino, venendo in discussione esperienze che anzi in condizioni di normalità
sicuramente arricchirebbero le conoscenze culturali ed affettive del figlio, di cui comunque questi
non è privato vista la costante frequentazione della nonna e della bisnonna materna che spesso sono
presenti in Italia, è fondata, a prescindere dai dubbi espressi dall’appellato, proprio sul pericolo che
la forte ostilità tra i coniugi possa portare la attuale appellante (ad oggi ancora priva di attività
lavorativa e sostentata economicamente dai familiari e pertanto non stabilmente ancorata al territorio
italiano) ad assumere senza il consenso del padre la decisione di ritrasferirsi con il bimbo nel suo
paese d’origine (magari non nell’immediato vista l’attuale emergenza bellica) vanificando la
acquisizione di una globale serenità conquistata da M. proprio mediante l’apporto, la cura e l’affetto
di tutti i membri delle rispettive famiglie delle parti, mentre la possibilità di prevedere periodi di
vacanza della madre unitamente al figlio nel suo Paese natio presuppone l’instaurazione di un minimo
grado di complicità e fiducia nel rapporto tra i genitori per il benessere del figlio, allo stato non
raggiunto. Ovviamente tale decisione, come quella sulla collocazione prevalente del minore, è
rivedibile e modificabile nel corso del tempo, al variare delle attuali condizioni”.
A tale statuizione la ricorrente ha opposto l’assenza di ragioni per l’adozione di tale misura e l’esigenza
di tutelare l’interesse primario del figlio a conoscere le sue origini e a coltivare rapporti con i suoi
ascendenti, unitamente allo specolare diritto di questi ultimi di intessere relazioni con il nipote, ma a
tali esigenze la Corte di appello ha ampiamente risposto, come sopra evidenziato, risolvendosi la
censura in una richiesta di revisione delle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito, peraltro
in virtù di argomentazioni in astratto valide ma del tutto sganciate dalla statuizione adottata e dalle
ragioni in essa esposte.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
6. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella
decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida
in Euro 5.000,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

L’assegno divorzile deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 aprile 2024, n. 10486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza n. 186/2021 il Tribunale di Civitavecchia, facendo seguito alla decisione non
definitiva con cui era stato pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
A.A. e M. F. il 16/4/1988 da cui erano nati due figli oramai adulti, rigettò la domanda della F. in
ordine alla corresponsione dell’assegno divorzile condannandola al pagamento delle spese di lite.
La Corte di appello di Roma ha accolto il gravame proposto da F. e le ha riconosciuto un assegno
divorzile di euro 250, 00 mensili, oltre adeguamento ISTAT.
La Corte di merito ha considerato circostanze decisive al fine del riconoscimento del diritto e della
commisurazione economica dello stesso la durata del matrimonio, protrattosi per circa 22 anni, la
circostanza che, pacificamente, per tutta la durata del rapporto, mentre A.A. aveva lavorato come
operaio turnista dell’Enel, M.F., secondo quanto dichiarato dalla medesima nel corso dell’udienza
presidenziale, aveva lavorato “quasi sempre”, come colf, o in pizzeria, o in un negozio di
abbigliamento, guadagnando a sufficienza per sé e per i figli; il fatto che la moglie aveva contribuito
al ménage familiare con i suoi lavori precari e che il marito, soggetto ad impegnativi turni di lavoro,
aveva potuto fare affidamento sul suo ausilio per la crescita dei figli; la comparazione dei redditi degli
ex coniugi sfavorevole alla F., anche se entrambi non avevano fornito compiuta dimostrazione della
propria situazione reddituale.
A.A. ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, chiedendo la cassazione della
sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 17/10/2022. F. ha replicato con controricorso e
memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5, c. 6, della l. 898/1970 in quanto la
Corte d’Appello, pur riconoscendo in capo a F. la “evidente disponibilità di ulteriori risorse non
dichiarate” ed una capacità lavorativa, avendo la stessa ammesso di aver svolto diversi tipi di lavoro,
ha riformato la corretta decisione del Tribunale e riconosciuto alla medesima un assegno divorzile.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello
ha affermato che di L. non avrebbe prodotto in giudizio documentazione (fiscale, bancaria e di
destinazione di somme ai figli) che, al contrario, risultava copiosamente prodotta dall’odierno
ricorrente fin dal primo grado (ed addirittura aggiornata in appello), così violando il disposto del
citato articolo che prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti”.
3.1.- I motivi vanno accolti.
3.2.- Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio
mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, la cui
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnatagli dal legislatore, non è
finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con particolare riferimento al caso in esame, va rammentato che il riconoscimento dell’assegno di
divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, della l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa
delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di
quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età
dell’avente diritto (Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n.24250/2021; Cass. n.23583/2022; Cass. n.
28936/2022).
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno
deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione assistenziale
e perequativo-compensativa.
3.3.- Orbene, nel caso di specie, con riferimento al primo motivo, la Corte di appello non si è attenuta
ai ricordati principi, perché, nonostante abbia ravvisato la ricorrenza di plurime incongruenze nella
esposizione della situazione economica della F. e della sua capacità reddituale e l’esistenza di risorse
economiche non dichiarate (fol. 6 della sent. imp.), le ha riconosciuto ugualmente l’assegno, con
finalità compensative, ritenendo, in maniera incongruente, che quanto dalla stessa percepito non fosse
sufficiente a condurre una vita dignitosa.
3.4.- Sotto altro profilo, riferito al secondo motivo di ricorso, si osserva che questa Corte ha più volte
chiarito che sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c. solo quando il giudice, in contraddizione espressa
o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non
introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), ovvero abbia
disatteso prove legali secondo il suo prudente apprezzamento, mentre non è censurabile per questa
via il fatto che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di
convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116
c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867/2020; conf. ex plurimis Cass. n.29246/2021).
Nel caso di specie la Corte di appello non ha dato buona applicazione all’art. 115 cod. proc. civ.,
laddove ha genericamente affermato che l’odierno ricorrente non aveva prodotto documentazione
afferente reddito e patrimonio, circostanza contraddetta nel ricorso, specifico sul punto in osservanza
dell’onere di cui all’art.366 cod. proc. civ., dal quale si evince che venne prodotta copiosa produzione
su cui la Corte di appello non si è soffermata.
4.- In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, per
il riesame e per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi,
in caso di diffusione del presente provvedimento.

Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e ripartizione dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2024, n. 10489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 706/2022, ha confermato la sentenza di primo grado
del 2020 che, a seguito di sentenza non definitiva che aveva pronunciato la separazione personale dei
coniugi B.B. e A.A., su ricorso della prima del dicembre 2015, aveva respinto le reciproche domande
di addebito e aveva posto a carico dell’A.A. l’obbligo di corrispondere alla B.B. la somma di Euro
100,00 mensili a titolo di mantenimento.
In particolare, i giudici di appello, nel respingere il gravame principale dell’A.A. , in punto di rigetto
della domanda di addebito e di riconoscimento del diritto della moglie all’assegno di mantenimento,
e quello incidentale della B.B., in punto di entità dell’assegno, ha osservato che: a) dall’istruttoria
orale espletata, con l’escussione dei testi C.C., D.D. e E.E. era emerso che la relazione sentimentale
tra quest’ultimo e la B.B. era successiva alla separazione di fatto dei coniugi (avendo la moglie
abbandonato la casa coniugale nell’aprile 2015) e, anche se fosse stato vero che la relazione
extraconiugale era iniziata prima (nel marzo 2015), come riferito dal teste F.F., non vi era la prova
che l’A.A. ne fosse a conoscenza, né comunque, stante la contrapposizione delle diverse posizioni
difensive sul punto (“che non hanno tuttavia trovato riscontro”), era stato dimostrato che l’unica causa
della crisi coniugale fosse l’infedeltà della moglie, in assenza di altre ragioni; b) doveva essere
confermata la statuizione economica, non essendo stato censurato specificamente l’argomento svolto
dal Tribunale circa la mancata prova dello stato di disoccupazione dell’A.A., né essendo stata negata
la capacità reddituale della B.B. ed il saltuario svolgimento di attività lavorativa da parte sua,
cosicché, essendovi una effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi “a sfavore della B.B.”, doveva
essere confermato l’obbligo del marito di versare l’assegno di mantenimento alla moglie, anche perché
la dedotta convivenza more uxorio della B.B. (con il E.E.) era stata contestata dall’appellante
incidentale, che assumeva di vivere nell’abitazione dei genitori, anche dopo il decesso della di lei
madre, cui aveva prestato per lungo tempo accudimento. La Corte d’appello disponeva la
compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso la suddetta pronuncia, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 4/10/2022, affidato
a tre motivi, nei confronti di B.B., che resiste con controricorso notificato il 14/11/22.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatto
decisivo, per avere la Corte d’appello confermato il rigetto della domanda di addebito della
separazione alla B.B. senza considerare che era stata raggiunta la prova del fatto che l’infedeltà
coniugale era stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis, sia la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 143, 146, 151 e 2697 c.c., in combinato disposto con
gli artt.115 e 116 c.p.c.; b) con il secondo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatto
decisivo, per avere la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grado in punto di obbligo per
il ricorrente di versare alla moglie un assegno di mantenimento, sia la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art. 156 e 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115
e 116 c.p.c.; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli
artt.91 e 92 c.p.c., in punto di erronea valutazione della soccombenza nel giudizio.
2. La prima censura è fondata.
Assume il ricorrente di avere, contrariamente a quanto ritenuto nel merito, allegato e provato che la
crisi coniugale era causalmente ricollegabile a precisi fatti, l’allontanamento della moglie dalla casa
familiare e la sua contemporanea relazione con un altro uomo in costanza di matrimonio, mentre la
B.B. non aveva provato l’esistenza di altri fatti cui potesse ricollegarsi la separazione tra i coniugi: i
litigi fra i coniugi erano dunque iniziati dopo che l’A.A. aveva scoperto l’infedeltà della moglie, da
cui era derivato il disfacimento dell’affectio coniugalis.
Il tutto sarebbe stato dimostrato dalle deposizioni del teste F.F. (il quale aveva riferito di avere visto
la B.B. in compagnia del E.E. in atteggiamenti affettuosi in due diverse occasioni nel marzo 2015),
essendo “evidente che nel marzo 2015 il F.F. ha riferito all’A.A. di avere visto la moglie con un altro
uomo e quindi sono scoppiate le liti; nel successivo mese di aprile la B.B. ha abbandonato la casa
coniugale”, dei testi D.D. e G.G., incaricati di investigazioni, i quali avevano confermato di avere
visto la B.B. e l’altro uomo trascorrere del tempo insieme, dello stesso teste E.E., il quale aveva
ammesso sia di avere conosciuto la B.B. nel 2015 e di “essere stato contattato da A.A.”, che si era
impossessato del profilo Facebook della moglie e si era “messo a chattare” con il E.E., “nel 2015,
penso aprile marzo del 2015”, sia di avere iniziato a convivere con la B.B., con la quale formava una
coppia “dal 7 giugno 2016”. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’infedeltà della
moglie non risultava preceduta da alcun evento che provasse una crisi antecedente della coppia.
Orbene, si è anzitutto chiarito (Cass. 12130/2001; conf. Cass. 23071/2005; Cass. 14840/2006; Cass.
40795/2021) che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può
fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione
della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di
intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza
addebito.”
Questa Corte ha quindi affermato (Cass. 25618/2007) che “In tema di separazione tra coniugi,
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la
quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi,
di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un
accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale”.
Il principio è stato ribadito (Cass. 16859/2015) : “In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza
dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato
da una convivenza meramente formale”.
Sempre questa Corte in punto di riparto dell’onere probatorio ha affermato che “grava sulla parte che
richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge
l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi
matrimoniale all’accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell’addebito sia costituita
dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere
che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente
assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa
fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018).
In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo
rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che
ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale e chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della
domanda di addebito (nella specie, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità
della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha ritenuto che, in ordine alla prova di una relazione sentimentale
avviata dalla B.B. sin dal marzo 2015, prima della separazione di fatto della coppia (avvenuta
nell’aprile 2015, allorché la moglie aveva lasciato la casa coniugale), dalle deposizioni dei testi G.G.,
D.D. e E.E. (quest’ultimo colui con il quale la B.B. aveva avviato la relazione sentimentale) non
emergeva che essa era iniziata dopo, mentre la deposizione del teste F.F. (il quale aveva riferito di
avere sorpreso, in due ristoranti, la B.B. con il E.E. in atteggiamenti confidenziali sin dal marzo 2015)
non provava anche che di tale circostanza l’A.A. fosse, già al marzo 2015, venuto a conoscenza.
Orbene, vero che l’A.A., il quale chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, doveva assolvere
all’onere della prova su di lui gravante (provare l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, da parte della
moglie prima della separazione di fatto dei coniugi, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza) ma, una volta fornita tale prova, la moglie era tenuta, al fine di
dimostrare l’inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza, a fornire la prova
delle circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire dell’anteriorità della crisi matrimoniale
all’accertata infedeltà.
Nel caso di specie, la Corte territoriale – peraltro, con motivazione del tutto laconica – ha accertato
che la casa coniugale fu abbandonata dalla moglie nell’aprile 2015 e che la relazione extraconiugale
vi fosse già un mese prima di tale separazione (marzo 2015), sulla base di quanto riferito dal teste
F.F., ma ne ha escluso il rilievo perché non vi sarebbe stata la prova che il marito ne fosse a
conoscenza. E comunque non vi sarebbe prova che “l’infedeltà della B.B.”, che dunque la Corte ritiene
provata, fosse la causa unica della crisi coniugale, “attesa la contrapposizione delle diverse posizioni
difensive sul punto assunte dalle parti”, che non avrebbero, tuttavia, “trovato riscontro”. Di
conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà da
parte della moglie, unico fatto indicato nella domanda di addebito dell’A.A., cosicché non risultava
anche necessario accertare se, prima della scoperta dell’adulterio della B.B., i coniugi avessero
manifestato segnali di una crisi coniugale e se quindi la causa della fine del rapporto fosse soltanto
da ricollegare causalmente proprio alla sussistenza della relazione extraconiugale della moglie.
La moglie aveva allegato presunti tradimenti del marito e violenze verbali, come si evince anche dal
controricorso, ma la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado che aveva respinto
la domanda della stessa di addebito della separazione al marito, non essendo stata svolta sul punto
alcuna attività istruttoria.
Ne deriva che è mancato del tutto l’accertamento rigoroso del comportamento di entrambi i coniugi,
ai fini di determinare la cessazione della convivenza, reso vieppiù necessario dall’imminenza della
relazione extraconiugale – accertata dalla Corte – rispetto alla separazione tra i coniugi (un mese
prima).
Né rilievo alcuno può avere la circostanza della mancata conoscenza di tale relazione, una volta che
la stessa è stata ritenuta dalla Corte sussistente, ed una volta che subito dopo che la stessa aveva avuto
inizio la moglie ha lasciato il marito. Sicché il rilievo causale della relazione stessa appare evidente,
in assenza dell’accertamento di una diversa causa della rottura coniugale, ritenuto apoditticamente
inesistente.
3. Le ulteriori censure sono assorbite.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata
e rinvia della causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Legittimo il licenziamento per giusta causa se la maestra affronta argomenti sulla sessualità senza pianificazione

Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza 3 aprile 2024 n. 8740
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …presso i quali è domiciliata come da pec registri di
giustizia
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. …/2022, depositata il 11.11.2022, RG …/2021;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.1.2024 dal Consigliere ROBERTO BELLE’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Bologna ha disatteso il gravame proposto da A.A. nei riguardi della
sentenza del Tribunale di Forlì che aveva a propria volta respinto l’impugnazione del licenziamento
per giusta causa, con cancellazione dalle graduatorie, intimato dal Ministero dell’Istruzione con
riferimento al rapporto di supplenza annuale della lavoratrice, quale docente presso la Scuola
Primaria Dante Alighieri di Cesena.
La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione effettuata fosse sufficientemente specifica,
anche in relazione al colloquio avuto il giorno precedente con la Dirigente Scolastica e che i fatti
emersi evidenziassero l’adozione da parte dell’insegnante, dopo pochi giorni dalla presa di servizio,
di comportamenti inappropriati, in quanto essa aveva affrontato in classe argomenti legati alla
sessualità ed alla procreazione senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe ed
in un contesto inadatto, in quanto immediatamente susseguente ad una lite tra due bambini, il tutto
con l’effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni, come riscontrato sia dai genitori
all’uscita da scuola, sia da altra insegnante, chiamata dagli stessi bambini nell’immediatezza del
fatto.
2. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dal Ministero.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come aggiornato
dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e dall’art. 24 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che, per quanto
la contestazione potesse essere attuata anche mediante rinvio per relationem al contenuto di altri atti,
ciò non valeva nel caso di specie, in quanto la lavoratrice non era mai stata posta a conoscenza degli
atti richiamati nella contestazione disciplinare. Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha infatti precisato che la contestazione conteneva l’indicazione delle “condotte”
e della loro “collocazione crono-spaziale” e ciò coincide esattamente con il tenore della contestazione
quale trascritto dalla ricorrente. Il motivo menziona fugacemente in proposito, come atto richiamato
nella contestazione della cui mancata conoscenza essa si duole, la “segnalazione del dirigente
scolastico” che in effetti è indicata nell’incipit della contestazione, ma si tratta di profilo inconferente,
in quanto una volta contestati i fatti – come la Corte territoriale ha accertato essere avvenuto sulla
base delle argomentazioni sopra riportate – non ha alcun rilievo l’occasionale riferimento, nell’ambito
della contestazione, alla segnalazione attraverso la quale la conoscenza di quei fatti sia stata
trasmessa a chi deve provvedere all’addebito disciplinare.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte
territoriale non avrebbe considerato, nel decidere, che l’onere della prova rispetto alla fondatezza
della contestazione gravava sul datore di lavoro. Anche tale motivo è inammissibile, perché esso
trascura – finendo per non relazionarsi con la ratio decidendi – che la Corte territoriale ha accertato
l’accaduto valorizzando documenti probatori ben precisi (il verbale del colloquio tra la Preside e la
rappresentante dei genitori; il verbale del colloquio sempre tra la Dirigente Scolastica ed una collega
della A.A.; il verbale del colloquio tra il Dirigente e la docente A.A.), così ritenendo positivamente
provati i fatti contestati, sicché non vi è stata alcuna applicazione delle regola di giudizio fondata
sull’onere della prova, che è dunque da ritenere incoerentemente richiamata.
E’ infatti noto che la violazione dell’art. 2697 c. c., può assumere rilievo come motivo di denuncia ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio
incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur
ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà,
lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la
decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte
diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto
incerto. Diverso è il caso che si verifica – come è nella specie – allorquando il giudice, valutate le
risultanze istruttorie, ritenga positivamente provato un certo assetto fattuale, per trarne le
conseguenze giuridiche del caso.
Vale in sostanza il consolidato principio (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n.
15107) per cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di
scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece
laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle
parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. o
denunciabile, nel caso di motivazione inesistente, per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Del tutto
generico e quindi parimenti inammissibile è altresì il richiamo nel motivo all’art. 115 c.p.c.
3. Il terzo motivo afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 111 Cost., in relazione agli artt.
246 e 115 c.p.c. ed all’art. 97 disp. att. c.p.c. e con esso la ricorrente sostiene l’insufficienza e
l’inidoneità probatoria dei documenti, contenenti dichiarazioni dei bambini coinvolti nella vicenda,
anche perché contenenti dichiarazioni de relato.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., in quanto è del tutto consolidato il
principio per cui nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla
tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio
convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio
sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze del processo,
come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non
comportano la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura
con la loro produzione in giudizio (Cass. 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. 1° settembre 2015, n. 17392;
Cass. 26 settembre 2000, n. 12763).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottoposto ad espresso vaglio critico quelle risultanze.
Essa ha infatti considerato una pluralità di dichiarazioni con quelle caratteristiche (verbale colloquio
preside-genitori 5°A; verbale colloquio preside-maestra B.B.; verbale colloquio preside-docente
A.A.) ed ha considerato cautelativamente anche l’ipotesi che in qualche misura i bambini avessero
“ingigantito”, per concluderne che comunque si era trattato di iniziative della A.A. del tutto
inappropriate, stante la mancanza di pianificazioni e coordinamento con le altre insegnanti e con
modalità che avevano generato comunque turbamento dei bambini, come riscontrato dai genitori e
dall’insegnante B.B.. Tale ragionamento, espressivo del convincimento giudiziale, è intrinsecamente
logico e ponderato e non lascia dunque adito a margini di sorta; non valendo notoriamente è
sorreggere il ricorso per cassazione censure il cui fine sia quello di addurre difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli
elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass., S.U.,
27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; da ultimo, Cass. 22 novembre 2023,
n. 32505). 4. Il quarto motivo denuncia l’erroneo apprezzamento sull’esito della prova, richiamando
l’art. 360 n. 5 c.p.c. La censura è articolata sostenendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente
ritenuto che il Ministero avesse assolto all’onere probatorio di cui era onerato e rimarca come la
docente avesse sempre negato di avere utilizzato espressioni volgari e crude o di avere mostrato o
disegnato immagini inappropriate, perché quanto rappresentato erano un ovulo, uno spermatozoo
ed uno zigote e non un pene ed una vagina.
Si tratta di circostanze la cui allegazione nel ricorso per cassazione esprime palesemente l’intento di
ottenere una diversa lettura dell’istruttoria.
Oltre a ciò, insistendo su quegli aspetti, il motivo neppure coglie la ratio decidendi posta a base della
pronuncia impugnata, che non riguarda tanto singoli particolari della vicenda di causa, come il
contenuto esatto dei disegni (ritenuto “non dirimente” dalla Corte territoriale), quanto – come si è
più volte sottolineato – l’essersi la A.A. addentrata in una tematica delicata, quella degli “argomenti
legati alla sessualità ed alla procreazione” all’esito di un contesto inappropriato (la lite tra due
bambini, con uso da parte loro di parole forti, anche di ambito sessuale o corporale), senza
“pianificazione o coordinamento con le altre maestre”, in una classe in cui aveva iniziato ad insegnare
da poco, con l’effetto ultimo di provocare turbamento negli alunni, immediatamente manifestato
all’uscita da scuola con i genitori. L’accertamento positivo di tali profili decisivi esclude ancora –
come si è già detto rispondendo ad altro motivo – che la Corte d’Appello abbia giudicato applicando
la regola sull’onere della prova e dunque rende incoerente con il decisum anche la denuncia di
violazione dell’art. 2697 c.c., ulteriormente replicata nel motivo. I comportamenti riscontrati e gli
effetti di essi sono stati infine ritenuti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione con profilo
– quest’ultimo – che, a ben vedere, al di là della sua evidente coerenza rispetto a quanto accertato,
non è neppure in sé specificamente e puntualmente censurato.
5. Il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e ne segue la regolazione
secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della
controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
A.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la sorella B.B. per chiedere accertarsi la
propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il
27 settembre 2004 e per chiedere le quote di sua spettanza in relazione ad un conto corrente bancario
presso la B.P. di A., cointestato alla sorella ed ai defunti genitori nonché in relazione ad un conto
deposito titoli in custodia ed amministrazione, parimenti intestati ai congiunti.
L’attore dedusse che il conto corrente era stato estinto dalla sorella quaranta giorni dopo la morte del
padre, quando la madre, cointestataria del conto era ancora in vita mentre il conto depositi titoli era
stato estinto poco dopo l’anzidetto conto in data 9 marzo 2000; lamentò che la sorella si era
appropriata delle somme e dei titoli depositati e ne chiese la restituzione pro quota. B.B. si costituì
per resistere alla domanda. Il Tribunale, qualificata la domanda come petitio hereditatis, l’accolse
parzialmente e condannò B.B. a rimborsare all’attore la somma complessiva di euro 8666,70; era,
infatti, emerso che dal deposito cointestato a C.C., D.D. e B.B., dopo il decesso di C.C., erano stati
trasferiti titoli per € 78.000,00 ad un dossier intestato alla sola B.B. sicchè, posta la presunzione di
comproprietà tra gli intestatari del conto, doveva considerarsi indebitamente confluita presso il conto
della sola sorella anche la quota di un terzo, pari ad euro € 26.000,00 di spettanza del de cuius; questi
era deceduto lasciando eredi la moglie ed i due figli e, pertanto, era dovuta all’attore la quota di un
terzo, pari ad euro 8.666,70. Il Tribunale pervenne a diversa conclusione in relazione ai conti deposito
titoli; l’istituto bancario aveva comunicato che i giroconti effettuati erano confluiti sul conto intestato
alla sola B.B., per un ammontare pari a £ 300.000,00, prima della morte di C.C., sicché tali somme
non rientravano nell’asse ereditario di C.C.
Propose appello A.A., resistito da B.B. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 25.5.2008,
accolse il gravame di A.A. limitatamente alla rivalutazione delle somme liquidate dal giudice di primo
grado.
La Corte distrettuale qualificò la domanda come azione di petizione di eredità, ex art. 533 c.c., con la
quale l’erede, non subentrando nella posizione del de cuius, può reclamare solo i beni nei quali sia
succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al momento dell’apertura della successione siano
compresi nell’asse ereditario. Secondo la Corte distrettuale, attraverso l’azione di petizione
dell’eredità, l’attore non poteva recupere i beni già fuoriusciti dal patrimonio del defunto al momento
dell’apertura della successione. Gli stessi principi erano applicabili, secondo la corte distrettuale,
anche in relazione all’asse ereditario materno, e, nel caso in esame, non vi era prova della
composizione di tale asse al momento del decesso di R.M.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di quattro
motivi. B.B. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 e 566 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso dall’asse paterno e materno
le somme girate da B.B. dal conto corrente cointestato con i genitori ai conti a lei intestati mediante
giroconto. L’erroneità della decisione discenderebbe dalla qualifica della domanda come petitio
hereditatis mentre, invece, si tratterebbe di un’azione contrattuale di restituzione di somme che
avrebbe potuto compiere lo stesso defunto, se avesse voluto o se fosse stato nelle condizioni di farlo;
nel caso di specie, all’epoca in cui le somme furono sottratte, i genitori non sarebbero stati in grado
di compiere alcun atto della vita quotidiana per le loro condizioni di salute e, a maggior ragione, non
sarebbero stati in grado di mettere in discussione i prelievi effettuati dalla figlia. Il ricorrente contesta,
inoltre, la qualificazione giuridica della domanda come petitio hereditatis perché non sarebbe stata
oggetto di contestazione la sua qualità di erede.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 c.c. e 566 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cpc, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non
vi fosse la prova della consistenza dell’asse ereditario della madre. Parte ricorrente evidenzia come la
madre E.E. era contitolare dei conti oggetto di causa ed era pure succeduta al marito nel conto corrente
e nel dossier titoli presso la B. P. di A. e, in qualità di cointestataria dei conti, godrebbe dei diritti di
reintegra delle somme sottratte da B.B.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza della Corte d’appello per violazione
dell’art. 782 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato
di verificare, nell’ipotesi di giroconti fatti dai genitori in favore della figlia, i titoli di attribuzione delle
relative somme. Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia indagato sulle circostanze e le vicende
relative al conto corrente ed ai dossier titoli e non abbia tenuto conto che le operazioni sarebbero state
poste in essere da B.B. e non dai genitori, senza interrogarsi sul titolo giuridico causale di tali
attribuzioni, ovvero se si trattasse di anticipazione/mutuo o di donazione. Nel primo caso, le somme
andrebbero restituite dalla sorella ai genitori mentre, nella seconda ipotesi, mancherebbe la forma
prescritta per la donazione. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza, per
non avere riconosciuto, né liquidato, ad A.A., alcun credito ulteriore, in linea capitale, rispetto alla
sentenza di primo grado, tenendo conto della somma complessivamente prelevata dalla sorella dai
conti dei genitori e dal dossier titoli.
I motivi, che per la loro intrinseca connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della domanda e
l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del
merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge
sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione
civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603).
Nel caso di specie, l’attore ha chiesto accertarsi la propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab
intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il 27 settembre 2004, ed ha chiesto le quote di sua
spettanza in relazione ad un conto corrente bancario presso la B. P. di A. cointestato alla sorella e ai
defunti genitori, nonché in relazione ad un conto deposito titoli in custodia e amministrazione,
parimenti intestati ai congiunti. L’azione proposta rientra senza dubbio nell’actio petitio hereditatis,
con la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque
possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi, secondo la definizione contenuta nell’art. 533 c.c.
Lo stesso attore, nell’atto introduttivo, aveva qualificato espressamente come petitio hereditatis
l’azione proposta. Presupposto dell’azione è l’impossessamento da parte dei terzi o dell’erede dei beni
ereditari sicché essa può avere ad oggetto beni riconducibili al momento dell’apertura della
successione all’asse ereditario.
Con l’azione di petizione ereditaria, infatti, l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è
succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in
successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni
bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto
in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de
cuius (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067;
Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un’azione nella quale l’erede non
subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell’apertura della successione
(cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074).
Nell’azione di petizione dell’eredità – che è un’azione reale, fondata sull’allegazione della qualità di
erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura
della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete –
legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità
di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Sez. 2, Sentenza n.
3181 del 09/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell’apertura
della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non
possono essere considerati quali beni ereditari.
La Corte di merito, applicando correttamente tali principi ha distinto le somme presenti sul conto
cointestato alla sorella e ai genitori defunti, prelevate dalla predetta dopo la morte del padre, dalle
somme presenti sul conto deposito titoli e confluite sul conto intestato alla sola B.B. prima della morte
di C.C.; solo nel primo caso è esperibile la petitio hereditatis mentre, nel secondo caso, le somme
confluite sui conti G. e GE. non possono essere reclamate dall’attore con l’azione proposta. La
domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme
non presenti nel patrimonio del defunto e quindi dall’erede, né sussiste un preteso giudicato interno
derivante dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ha riconosciuto all’attore il diritto
alla restituzione della somma di € 8.666,70, trattandosi di somma che si riferisce ad operazioni di
trasferimento avvenute successivamente alla morte del de cuius C.C., a differenza delle operazioni
riguardanti la gestione dei titoli, risalenti ad epoca anteriore al decesso. Ne consegue, attesa la natura
dell’azione, l’irrilevanza delle condizioni personali e di salute dei genitori, non essendo stata proposta
azione di annullamento dei negozi per vizi della volontà. Quanto all’asse ereditario materno, la Corte
d’appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l’attore non
avesse provato la sua consistenza (pag.18 della sentenza) ed il ricorso si limita a contestare la
valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne deriva l’irrilevanza, ai fini della decisione, della richiesta di CTU contabile, come correttamente
argomentato dalla Corte d’appello, che ha fatto riferimento alla natura esplorativa del mezzo richiesto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1
quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
cassazione, in data 18 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.

Il mancato ascolto del minore può essere giustificato in ragione del superiore interesse dello stesso

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2024, n. 9071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con decreto del 29.7.22 il Tribunale di Varese, decidendo sul ricorso di A.A., avente ad oggetto la
regolamentazione dei rapporti con la figlia B.B., nata l'(Omissis), dalla relazione more uxorio con
C.C., interrotta nel 2009, rigettava le domande del ricorrente relative alla richiesta di modifica del
regime di affido della stessa figlia e alla regolamentazione del diritto di visita, disponendone il
collocamento presso la madre e ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento
della figlia di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.5.23 la Corte d’appello ha rigettato il reclamo di A.A., osservando che: era
infondata l’istanza relativa al reintegro del padre in relazione agli aspetti riguardanti le scelte sanitarie
a favore della figlia minore, in quanto tale limitazione della responsabilità genitoriale trovava
giustificazione nella condotta oppositiva dello stesso reclamante ai percorsi terapeutici prospettati,
concretizzatasi nella mancata prestazione o nella revoca del proprio consenso all’attivazione e al
mantenimento degli interventi neuropsichiatrici a favore della figlia, e nella costante svalorizzazione
dell’operato dei terapeuti della medesima, rendendo così necessario l’intervento dell’Autorità
giudiziaria minorile per assicurare le terapie e le cure, resesi necessarie per uno stato di grave
scompenso psichico verificatosi nel mese di agosto 2015, in occasione del suo rientro dal padre nel
Regno Unito, condizione accertata nell’immediatezza dal Servizio pubblico; dalla relazione
d’aggiornamento della NPI di Varese del 20.6.22, emergeva che la minore stesse beneficiando del
percorso terapeutico, presentandosi come una ragazza adeguata sotto molteplici punti di vista; era
infondato anche il secondo motivo del reclamo riguardante l’ammissione di c.t.u., in quanto superflua,
anche in ordine ad eventuali possibili condotte di alienazione parentale ascrivibili alla madre, non
riscontrate, e considerando la criticità dei rapporti tra la minore e il padre tra i quali era intrattenuta
una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco efficace per la tendenza del padre a rifiutare
un confronto maggiormente autentico, capace di avviare una comunicazione più profonda; appariva
comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la
possibilità di progressive aperture della ragazza nei confronti del padre; era invece da accogliere la
domanda incidentale della madre diretta all’incremento del contributo paterno al mantenimento della
minore, quantificato nella somma di Euro 400,00 mensili, tenuto conto delle capacità reddituali delle
parti (considerando però che la verifica sul reclamante era limitata agli stipendi, non essendo possibile
una valutazione realistica delle sue effettive disponibilità patrimoniali), delle accresciute esigenze di
vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti
esclusivamente sulla madre.
A.A. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. C.C., in proprio e quale madre
della minore B.B., resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 315-bis, comma 3, c.c., 336-bis c.c., avendo la Corte
territoriale omesso di ascoltare la minore di età superiore ai dodici anni – sentita solo in primo grado
– nonché omessa motivazione su tale questione.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., 9, 10 Convenzione New York, 8 CEDU,
315-bis, c.3, c.c., 6, lett. a, b, c Convenzione Strasburgo sui diritti dei minori, 24, c.1, Carta dei diritti
fondamentali dei minori, per non aver la Corte d’appello disposto la richiesta consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, in ordine all’avvio di modalità di contatti con il padre, diversi
dallo scambio epistolare, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo stesso
rifiuto.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., e 111, c.6, Cost., in quanto la motivazione
è viziata da un’anomalia consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter, c.4, 115, 116, c.p.c., per aver la Corte
territoriale disposto l’aumento a Euro 400,00 dell’assegno di mantenimento della minore, sebbene il
reddito del ricorrente non sia mutato rispetto al momento della decisione impugnata, mentre la
controparte aveva omesso di presentare la propria dichiarazione (avendo depositato quella del
marito).
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del
ricorso, in ordine al mancato ascolto della minore in appello.
Preliminarmente, il ricorso è da ritenere ammissibile.
Come ha già osservato, con motivazione pienamente condivisibile, questa Corte, con la pronuncia n.
24226 del 2023, “si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto
pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 337-ter e 337-quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli.
Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni
Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa
(Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.
avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti.
In ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che,
all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono
all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso
positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del
07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015).
Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello
specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la
responsabilità. Superando qualche incertezza interpretativa, questa Corte, con orientamento
condiviso, ha affermato il principio di diritto secondo cui i provvedimenti giudiziali che, all’esito
dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di
frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego
si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita
familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è
leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal
punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla
bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a
quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei
primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere
sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del
14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n.
30903 del 19/10/2022).
In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono
censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per
carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla
vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel
diritto alla bigenitorialità.
Nella specie, il provvedimento impugnato è ricorribile in cassazione, in quanto pronunciato a norma
degli artt. 337-ter e 337-quinquies, c.c., in tema di affido della minore e di regolamentazione del
diritto di visita, e dunque suscettibile di ledere l’invocato diritto alla bigenitorialità.
Premesso ciò, il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato ascolto della minore innanzi alla Corte d’appello.
Al riguardo, va osservato che, a norma dell’art. 336-bis, c. 1, c.c. – applicabile ratione temporis – “il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è
ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali
devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del
minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con
provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
Nel caso concreto, può ritenersi che dalla motivazione del decreto impugnato si desuma, seppure
implicitamente, che l’ascolto non era rispondente al miglior interesse della minore, di età superiore ai
dodici anni, tenuto conto della patologia psichiatrica da cui la stessa è affetta, e delle terapie particolari
cui è sottoposta da tempo, nell’ambito di un percorso caratterizzato da gradualità delle cure.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che in ragione della criticità dei rapporti tra la
minore e il padre – tra i quali era intrattenuta una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco
efficace per la tendenza del padre a rifiutare un confronto maggiormente autentico, capace di avviare
una comunicazione più profonda – appariva comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del
Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la possibilità di progressive aperture della ragazza nei
confronti del padre.
Al riguardo, va osservato che, nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce
adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi
endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed
eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto,
sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una
motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal
senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto,
potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito
(Cass., n. 437/24). Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul
collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza,
ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo
della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale
giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore
sia stato sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 6503/23).
Nella specie, come detto, il diniego dell’ascolto della minore in secondo grado può desumersi
implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione della particolare
patologia da cui è affetta la minore e della gradualità delle cure alle quali è sottoposta, nonché della
forte criticità dei rapporti con il padre ricorrente, considerando nel contempo le verifiche degli
operatori sociali circa la possibilità di progressive aperture della ragazza verso il padre.
Deve dunque ritenersi che il mancato ascolto della minore innanzi al giudice di secondo grado sia
stato giustificato per il superiore interesse della stessa.
Il secondo motivo è inammissibile, perché diretto al riesame dei fatti.
Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia disposto una consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo
stesso rifiuto.
Tale doglianza è anzitutto generica, priva di una specifica critica sull’omessa nomina del consulente
psicologico, e dunque di carattere esplorativo.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo
strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la
cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova
formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione, oltre
all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non
può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno
o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino,
il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro
decisività (Cass., n. 7472/17).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha dedotto una specifica critica del rigetto dell’istanza di nomina
del c.t.u., esprimendo, in sostanza, la medesima doglianza relativa al mancato ascolto della minore,
cui sarebbe stata finalizzata la richiesta consulenza psicologica, contestando l’interpretazione dei fatti
della Corte territoriale.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la motivazione adottata non risulta affetta da
alcuna contraddizione inconciliabile tra le varie indicate parti – come trascritte nel ricorso – emergendo
con sufficiente chiarezza il fatto secondo cui il percorso terapeutico della minore aveva conseguito
risultati importanti, espressivo della difficoltà affettivo-relazionale che, prescindendo dalle ipotizzate
condotte abusanti del padre (non accertate in sede giudiziaria), non era ascrivibile all’inadeguatezza
della stessa minore.
Il quarto motivo è, infine, del pari inammissibile. Al riguardo, il ricorrente ha censurato solo una delle
rationes poste a sostegno della statuizione di aumentare da 300,00 a 400,00 Euro mensili, la somma
dovuta dal ricorrente alla controricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, avendo
la Corte territoriale argomentato non solo dalle capacità reddituali dello stesso ricorrente, ma anche
dalle accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun
genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre.
Invero, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle
quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,
la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre
in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18641/17).
Pertanto, l’aver criticato la sola parte della statuizione relativa alle capacità reddituali del ricorrente,
e non anche le altre, concernenti, come detto, le accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi
di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre, ha
determinato l’inammissibilità del motivo, dato il venir meno dell’interesse al ricorso o, comunque,
della sopravvenuta definitività di tale statuizione, sulla scorta del giudicato sulle predette rationes non
impugnate (v. Cass., n. 13880/20).
Le spese seguono la soccombenza.
Va escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso avente ad oggetto la figlia della
coppia litigante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri; condanna il ricorrente
al pagamento, a favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma
di Euro 4.200,00, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali
ed accessori di legge.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.