La sanzione prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies è applicabile anche per la violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall’ordinanza presidenziale

Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 24162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 21/06/2017 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Delia Cardia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, l’avvocato Cinzia Passero, in sostituzione dell’avvocato Biagio Maurizio La Venuta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2016, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, per quanto di interesse in questa sede, ha, previa riqualificazione giuridica del fatto, affermato la penale responsabilità di F.L. per il reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, per aver omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, fissato in Euro 300,00 mensili con provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese il 28 ottobre 2012, con condotta perdurante dalla data appena indicata al 30 luglio 2013, ed ha rideterminato la pena in due mesi di reclusione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Biagio Maurizio La Venuta, quale difensore di fiducia di F.L., articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3,L. n. 898 del 1970,art.12-sexiese artt. 530, 125, 546 e 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza e configurabilità del fatto di reato.
Si deduce che la sanzione prevista dallaL. n. 898 del 1970,art.12-sexiesè inapplicabile per sanzionare la violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall’ordinanza del Presidente del Tribunale, stante il divieto di applicazione analogica delle disposizioni incriminatrici (si cita, a sostegno, Sez. 6, n. 2824 del 03/02/1999, Bracci, Rv. 212887).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3eL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza e configurabilità del fatto di reato.
Si deduce che la sentenza impugnata, nonostante la questione sia stata posta con i motivi nuovi di appello, ha omesso di considerare che l’ordinanza del Presidente del Tribunale, emessa in data 28 ottobre 2012, è stata sostanzialmente revocata con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 29 marzo 2016, prevedendo solo un assegno da corrispondere direttamente ai figli maggiorenni (si cita Sez. 6, n. 21475 del 05/02/2015, M.L., non mass.). Si aggiunge che la somma fissata nell’ordinanza del Presidente del Tribunale è stata versata alla moglie dell’imputato, e che i figli non convivevano con la stessa.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3,L. n. 898 del 1970,art.12-sexies, e artt. 530, 125, 546 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza del dolo.
Si deduce che la coscienza e volontà dell’imputato di far mancare il mantenimento ai figli è esclusa perché dagli atti risulta che questi non convivevano con la madre ed hanno sempre lavorato. Si aggiunge che gli accertamenti compiuti hanno evidenziato l’assenza di lavoro e redditi per l’imputato.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla pena inflitta.
Si deduce che le condizioni di indigenza dell’imputato e l’assenza di reali pregiudizi subiti dai figli avrebbero dovuto determinare l’applicazione della sola pena pecuniaria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo.
Le stesse contestano la configurabilità del reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, negando che l’obbligo penalmente sanzionato possa discendere dall’inadempimento dell’ordinanza del Presidente del Tribunale.
In realtà, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12-sexies(richiamato dallaL. 8 febbraio 2006 n. 54,art.3) si applica anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere separati (così Sez. 6, n. 43341 del 27/09/2016, D C., Rv. 268506).
Ed infatti, questa conclusione è persuasivamente sostenuta sul rilievo che laL. n. 54 del 2006,art.3sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte.
Per effetto di questa disposizione è superato il principio affermato da Sez. 6, n. 2824 del 03/02/1999, Bracci, Rv. 212887, e richiamato nel ricorso: questa decisione – secondo la quale la sanzione prevista dallaL. n. 898 del 1970,art.12-sexiesnon è applicabile all’inosservanza dell’ordinanza emessa, a norma dell’art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell’interesse dei coniugi e della prole – è stata emessa in relazione ad un contesto normativo antecedente all’entrata in vigore dellaL. n. 54 del 2006.
Per completezza, si può aggiungere che la conclusione non muta per effetto dell’introduzionedell’art. 570-bis c.p., inserito dalD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21,art.2, ed in vigore dal 6 aprile 2018. Questa disposizione, infatti, prevedendo: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, non risulta aver recato alcuna modifica rilevante ai fini della decisione da assumere in questa sede.
3. Infondate sono anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente.
Le stesse deducono che l’ordinanza del Presidente del Tribunale impositiva dell’obbligo per l’imputato di versare le somme in contestazione è stata sostanzialmente revocata con la sentenza del Tribunale che ha disposto di corrispondere l’assegno ai soli figli, che il denaro, per effetto dell’ordinanza in questione, doveva essere versate alla moglie sebbene i figli non convivessero con la stessa, ma fossero maggiorenni e lavorassero, e che egli era disoccupato e privo di redditi.
3.1. Le questioni giuridiche da affrontare attengono all’applicabilità della disposizione incriminatrice di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3anche in caso di violazione degli obblighi disposti a beneficio dei figli maggiorenni, ed ai limiti di rilevanza della situazione di difficoltà economica dell’obbligato.
Per quanto concerne la prima questione, la risposta deve essere positiva.
Invero, l’art. 3 citato, come si è detto, sanziona la “violazione degli obblighi di natura economica”, senza operare distinzioni. Deve aggiungersi che l’art. 1 della medesimaL. n. 54 del 2006ha regolato specificamente la possibilità di imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei “figli maggiorenni”, introducendol’art. 155-quinquies cod. civ., nel quale, tra l’altro, si prevede che detto “assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Del resto, sia pure incidentalmente, l’applicabilità dellaL. n. 54 del 2006,art.3è stata più volte affermata con riferimento alle violazioni degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli maggiorenni (cfr., specificamente: Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, B., Rv. 270223; Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011, C., Rv. 250879; Sez. 6, n. 6575 del 18/11/2008, dep. 2009, G., Rv. 243529).
Deve aggiungersi che, sempre in relazione alla configurabilità del reato in questione per l’omesso pagamento dell’assegno in favore dei figli maggiorenni, non occorre la prova della mancanza dei mezzi di sussistenza da parte dei medesimi. In effetti,l’art. 155-quinquies cod. civ., come introdotto dallaL. n. 54 del 2006, prevede la possibilità di disporre il versamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni sul più limitato presupposto che gli stessi siano semplicemente “non indipendenti economicamente”.
Per quanto si riferisce alla seconda questione, è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Innanzitutto, come ribadito da numerose pronunce, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionatidall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C., Rv. 264667, nonchè Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955). Inoltre, sempre secondo un indirizzo ermeneutico largamente condiviso, ai fini dell’esclusione della responsabilità per il reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (v., esemplificativamente, Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427, nonché Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, dep. 2011, P., Rv. 249339).
3.2. La sentenza impugnata descrive compiutamente gli elementi di fatto ritenuti rilevanti.
I giudici di secondo grado segnalano, in primo luogo, che il provvedimento del Presidente del Tribunale, emesso in sede di separazione il 28 ottobre 2012, poneva a carico dell’imputato l’obbligo di versare alla moglie 200,00 Euro mensili e ai due figli, entrambi maggiorenni, la somma di 300,00 Euro mensili, e che il medesimo ricorrente non aveva mai corrisposto alcunché fino al 30 luglio 2013, data indicata in contestazione, versando quindi in situazione di “assoluto inadempimento”. Rappresentano, poi, che la sentenza del 29 marzo 2016 ha revocato l’obbligo di mantenimento nei confronti della sola moglie, che, ai fini del reato in contestazione, non rileva la prova dello stato di bisogno dei figli, quali beneficiari dell’assegno, e che l’incapacità dell’imputato è oggetto di mera affermazione dello stesso, sprovvista di qualunque allegazione.
3.3. Le conclusioni della Corte d’appello sono corrette.
In effetti, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non è censurabile, stante l’assenza di critiche idonee ad evidenziare vizi logici o giuridici o effettivi travisamenti della prova; anzi, il ricorso, con riguardo ad uno dei figli, si limita semplicemente a rilevare che lo stesso ha dichiarato di vivere con la nonna materna.
Ciò posto, è indiscutibile anche la correttezza dell’applicazione dei principi evidenziati in precedenza, posto che laL. n. 54 del 2006,art.3sanziona anche la violazione degli obblighi di natura economica disposti a beneficio dei figli maggiorenni “non indipendenti economicamente”, che il giudice può disporre l’effettuazione pagamento della somma stabilita a beneficio di questi anche a mani della madre, e che l’incapacità economica dell’imputato deve essere rigorosamente dimostrata, tanto più a fronte di una situazione di “assoluto inadempimento”.
4. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, che contestano la mancata applicazione della sola pena pecuniaria.
La sentenza impugnata ha compiutamente spiegato che la sanzione è stata determinata avendo riguardo alla durata dell’inadempimento, protrattosi anche per il periodo successivo a quello indicato in imputazione, al grave pregiudizio per i due figli, così da integrare due distinti reati, ed al precedente penale per furto.
Trattasi di motivazione che procede a corretta applicazione dei principi di cuiall’art. 133 cod. pen., indicando sia profili attinenti alla gravità dei fatti, sia profili concernenti la personalità del reo, e che, come tale, è idonea a giustificare l’applicazione della pena detentiva e non di quella pecuniaria.
5. All’infondatezza delle censure, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ASSENZA

di Gianfranco Dosi
I La scomparsa di una persona e la natura solo eventuale delle procedure civilistiche che ne conseguono
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno il numero delle persone che scompaiono in Italia è sempre in aumento: nel 2017 le denunce di scomparsa sono state 211.219 (22.109 in più rispetto al 2016) mentre le persone rintracciate sono state 158.229. Quindi non si sono avute più notizie di 52.990 persone scomparse (nel 75% uomini e nel 25% donne). Il dato comprende anche le denunce di stranieri scomparsi.
A scomparire possono essere persone (maggiorenni o minori) che volontariamente decidono di far perdere le loro tracce oppure persone incapaci di intendere o di volere che si perdono senza fare rientro nel luogo in cui abitavano, oppure ancora che vengono per esempio rapite o sequestrate o che partecipano ad operazioni militari o di protezione civile restando vittime di qualche evento che ne fa perdere le tracce.
Scomparire vuol dire, insomma, “non comparire più nel luogo dell’ultimo domicilio senza che vi siano notizie circa il luogo in cui la persona scomparsa si trova” (concetto lucidamente espresso nell’art. 48 c.c.). La legge non indica il periodo minimo di tempo per potersi parlare di scomparsa, ma è evidente che deve trascorrere un tempo sufficiente o devono sussistere elementi di fatto – valutate tutte le circostanze del caso – per rendere ragionevole l’ipotesi della scomparsa.
Ugualmente non deve essere trascorso un tempo tale da lasciar presumere che lo scomparso sia addirittura morto. Così per esempio Trib. Monza, 24 novembre 1987 ha in passato affermato che quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso. E d’altro canto la scomparsa non deve essersi verificata da troppo tempo tanto da far presumere che lo scomparsi sia morto (Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247).
Che succede quando una persona scompare?
A questo problema danno risposta sia il codice civile (dall’art. 48 all’art. 57 nell’ambito in titolo IV del primo libro, appositamente riservato all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta) sia il codice di procedura civile (dall’art. 721 all’art. 731).
Si prevedono procedure civilistiche di conservazione e di amministrazione del dei beni dello scomparso che sono procedure non necessitate ma solo eventuali.
Va, infatti, chiarito che tutte le procedure in questione e tutti gli adempimenti successivi alla scomparsa non sono previsti come obbligatori. Se vi sono particolari esigenze di tutela e di protezione del patrimonio dello scomparso, gli interessati o il pubblico ministero possono senz’altro richiedere l’attivazione delle procedure che saranno tra breve illustrate. Se queste esigenze di tutela non vi sono – per esempio per l’assenza di un patrimonio dello scomparso o per altre ragioni – non si farà luogo a queste procedure.
La scomparsa di una persona non determina quindi necessariamente né l’attivazione delle misure di natura cautelare a tutela del patrimonio dello scomparso, né l’attivazione dello stesso procedimento che si conclude con la dichiarazione di assenza, tanto è vero che alla dichiarazione di morte presunta1 si può giungere “anche se sia mancata la dichiarazione di assenza” (art. 58, ult. Co, c.c.).
Proprio perché la scomparsa determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, l’obbligo per esempio dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario (Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/2005, n. 1253).
II La scomparsa di una persona e gli eventuali adempimenti di conservazione del suo patrimonio
a) La nomina del curatore
L’effetto principale – oltre a quello di far decorrere dal momento della scomparsa il tempo per la eventuale dichiarazione di assenza di cui si parlerà più oltre – è quello di rendere possibile “agli interessati o al pubblico ministero” di richiedere al tribunale dell’ultima residenza della persona scomparsa la nomina di un curatore ove vi siano esigenze di conservazione del patrimonio di cui è titolare lo scomparso (art. 48 c.c.).
Non si tratta di una evenienza obbligatoria ma solo eventuale. Lo scomparso potrebbe, infatti, non avere beni o un patrimonio di cui si renda necessaria l’amministrazione o potrebbe non esservi una consistenza patrimoniale che renda necessario l’intervento di un curatore. Potrebbero non essere in corso procedimenti che rendano necessaria la rappresentanza dello scomparso. E’ comunque sempre necessaria l’istanza degli interessati o del pubblico ministero.
L’esigenza della nomina può porsi anche nel corso di un giudizio in cui una parte scompaia. In tal caso sarò lo stesso giudice a segnalare al pubblico ministero il fatto affinché possa essere azionata, ove ritenuta opportuna, la procedura di nomina del curatore (Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 320).
Tutte queste circostanze sono sintetizzate nel codice civile all’art. 48 (curatore dello scomparso): “Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso”.
Il secondo comma precisa, come si è detto, che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale, ove, pertanto, la nomina del curatore non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello scomparso, la domanda giudiziale deve ritenersi del tutto legittimamente proposta essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto (Cass. civ., 19 aprile 1983, n. 2672; App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013).
Ugualmente la scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento (Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364).
b) I poteri del curatore
Il curatore “rappresenta, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata” (art. 48 c.c.) e proprio per questo motivo se lo scomparso è persona minore o interdetta con un proprio rappresentante non è necessaria la nomina di un curatore. Sarà lo stesso rappresentante dell’incapace scomparso a rappresentarlo negli atti indicati.
L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso (Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081) e può implicare la gestione di attività economiche complesse, quali per esempio la gestione della società facente capo allo scomparso.
E’ stato precisato che previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione (Trib. Isernia, 8 ottobre 1997) ed inoltre che il curatore può essere autorizzato anche all’alienazione di immobili di proprietà dello scomparso (App. Bari, 22 gennaio 1997).
Il curatore, in quanto abilitato alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338).
Il curatore è legittimato a provvedere, ovviamente, alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692).
c) La procedura
La procedura per la nomina del curatore è camerale. Trattasi di atti di volontaria giurisdizione. L’art. 721 c.p.c. (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) prescrive che “I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero”. L’impugnazione si propone entro dieci giorni dalla comunicazione alla corte d’appello sempre con ricorso e il provvedimento della corte d’appello, pronunciato in camera di consiglio, non è altrimenti impugnabile (art. 739 c.p.c.).
d) I casi in cui non va nominato il curatore
Come sopra anticipato il secondo comma dell’art. 48 c.c. precisa che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
Quindi, se lo scomparso è un incapace (un minore oppure – come spesso avviene, una persona interdetta) non si procede alla nomina di un curatore (art. 48, cpv, c.c.): saranno rispettivamente i genitori o il tutore a rappresentare l’incapace. Il curatore ugualmente non sarà nominato in caso di scomparsa del beneficiario di amministrazione di sostegno in quanto all’amministratore di sostegno sono quasi sempre attribuiti poteri pieni di rappresentanza negoziale del beneficiario.
Il potere di rappresentanza può anche essere stato attribuito dallo scomparso. Se quindi lo scomparso abbia in precedenza nominato un procuratore generale per la cura dei propri affari, non si farà luogo alla nomina del curatore, sempre che il potere di rappresentanza non sia esteso a tutto l’ambito di attività ricompreso nei poteri attribuiti dalla legge al curatore.
III La sentenza dichiarativa dell’assenza
Se la scomparsa si protrae oltre due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, “i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui”, può chiedere al tribunale dell’ultimo domicilio dello scomparso una formale dichiarazione di assenza.
La cerchia dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza è quindi più ristretta rispetto a quella di coloro che possono chiedere la nomina del curatore dello scomparso. Il pubblico ministero non è, per esempio, compreso tar i legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza. Secondo la dottrina tra i soggetti legittimati sarebbero inclusi anche coloro che ritengono di essere eredi testamentari o presunti legatati, così come anche i titolari di un diritto di usufrutto o il nudo proprietario.
Anche in questo caso non si tratta di una procedura necessita. Se qualcuno dei soggetti legittimati lo richiede si farà luogo al procedimento, altrimenti non si procede in alcun modo.
Il procedimento è disciplinato in modo semplificato. La domanda va proposta con ricorso, nel quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale (art. 722 c.p.c.). Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso, potendo anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero (art. 723 c.p.c.) affinché possa intervenire (art. 70, n. 5 c.p.c.). All’udienza il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che pronuncia con sentenza (art. 724 c.p.c.).
La procedura ha natura camerale contenziosa nel senso che il rito seguito è quello camerale ma la procedura si conclude con sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione con ricorso da notificare entro trenta giorni dal deposito della sentenza a tutti coloro che sono stati indicati nell’atto introduttivo. La corte d’appello decide con sentenza ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 1962, n. 1588).
IV La pubblicazione della sentenza
L’art. 729 c.p.c. prescrive che la sentenza che dichiara l’assenza (o la morte presunta) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e “pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia” (art 37, comma 18 lett. b del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111). L’inserzione vale come notificazione anche se il tribunale può sempre disporre ulteriori mezzi di pubblicità, quali per esempio, la pubblicazione su determinati giornali.
Copia della Gazzetta ufficiale (ed eventualmente anche dei giornali sui quali il tribunale avesse disposto la pubblicazione) andrà poi depositata dagli interessati nella cancelleria del tribunale la quale provvederà all’annotazione dell’adempimento nell’originale della sentenza.
V L’esecutività della sentenza e la comunicazione all’ufficio di stato civile
La sentenza che dichiara l’assenza ha natura dichiarativa e non è, conseguentemente, provvisoriamente esecutiva. L’art. 282 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado non è applicabile alle sentenze costitutive e dichiarative.
Espressamente l’art. 730 c.p.c. prescrive che la sentenze dichiarativa dell’assenza (e della morte presunta) “non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione” sull’originale della sentenza degli adempimenti relativi alle modalità di pubblicizzazione sopra indicate.
Al momento del passaggio in giudicato il cancelliere deve dare notizia della sentenza all’ufficio di stato civile competente (cioè a quello in cui è avvenuta la nascita) per l’annotazione a margine dell’atto di nascita (art. 731 c.p.c. e art. 49, lett. f del DPR 396/2000, Ordinamento di stato civile).
VI Lo scioglimento della comunione legale e gli altri effetti di diritto di famiglia
L’effetto immediato della dichiarazione di assenza è lo scioglimento della comunione legale della persona a cui si riferisce. L’art. 191 c.c. prevede tra i casi di scioglimento della comunione legale la dichiarazione di assenza. Pertanto il giudicato (e l’annotazione) della sentenza di assenza comportano il passaggio automatico al regime di separazione dei beni.
L’art. 117 c.c. prevede i casi in cui può essere impugnato il matrimonio contratto in violazione degli articoli 84 (minore età), 86 (libertà di stato), 87 (rapporti di parentela), 88 (delitto). In tutti questi anche gli ascendenti o il pubblico ministero ovvero chi ha un interesse legittimo e attuale può impugnare il matrimonio contratto in violazione appunto di quelle norme. Ebbene, il terzo comma dell’art. 117 c.c. precisa che “il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza”.
L’art. 317 c.c. prevede che in caso di “impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Ciò significa che la dichiarazione di assenza di un genitore concentra sull’altro, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.
Infine può certamente essere nominato un tutore al minore in caso di dichiarazione di assenza di entrambi i genitori o di quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. L’apertura della tutela, secondo l’art. 343 c.c. avviene, infatti, non solo quando entrambi i genitori sono morti ma anche quando “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”.
In passato Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 ha affermato che la moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità. Di contrario avviso era stata in precedenza Cass. civ. Sez. lav. 14 gennaio 1983, n. 299 secondo cui il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non avrebbe diritto alla pensione di riversibilità in quanto la disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi (quali l’Empam) con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente.
VII L’immissione nel possesso temporaneo dei beni
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni è il provvedimento che, divenuta eseguibile la sentenza di assenza consente al tribunale – ai sensi dell’art. 50 c.c. – “su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero” l’adozione di un provvedimento che “attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni” (art. 53 c.c. Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L’immissione nel possesso die beni si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta.
Art. 50 c.c. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434.
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
In virtù di quanto stabilito nell’art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni e attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dall’art. 53 (Godimento dei beni) secondo il quale gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite mentre tutti gli altri soggetti devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale il quale, nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate (art. 54).
Quindi l’immissione nel possesso dei beni attribuisce il potere di amministrazione e di godimento ma non di disposizione (Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536).
Non è escluso che altre persone possano successivamente richiedere l’immissione nel possesso temporaneo die beni dell’assente. Come chiarisce infatti l’art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo), se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
VIII L’assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
L’art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente) prescrive che “Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente”.
Il testo della disposizione richiama un po’ il contenuto dell’art. 9-bis della legge sul divorzio che in caso di morte dell’ex coniuge che erogava un assegno divorzile consente all’ex coniuge superstite di poter chiedere un assegno alimentare a carico dell’eredità.
Naturalmente l’assegno alimentare, da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente, si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta dell’assente. Quando di dovessero verificare queste circostanze il coniuge dell’assente avrà la piena attribuzione dei diritti successori e cesserà l’attribuzione dell’assegno alimentare.
Il tribunale deve determinare sia i soggetti tenuti all’adempimento sia la ripartizione tra gli stessi dell’importo.
Si ritengono applicabili gli altri principi contenuti nella normativa sugli alimenti e tra questi quello di cui all’art. 440 c.c. che consente la riduzione o la revoca dell’assegno al sopraggiungere di circostanze che modificano, in peggio o in meglio, lo stato di bisogno dell’avente diritto.
La domanda (che è autonoma rispetto al procedimento finalizzato alla dichiarazione dell’assenza) è rivolta al tribunale dell’ultimo domicilio dell’assente in contraddittorio con gli eredi immessi nel possesso temporaneo dei beni che dovranno provvedere all’erogazione dell’assegno.
Il rito processuale è sostanzialmente quello previsto per gli alimenti e quindi il rito a cognizione ordinaria che si conclude con sentenza.
Ha precisato Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 che l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
IX Il ritorno dell’assente o la prova della sua esistenza
All’eventualità che l’assente ritorni o se ne provi l’esistenza fa riferimento l’art. 56 c.c. scondo il quale “Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata la sua esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili.
Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53”.
X La prova della morte dell’assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (art. 57 c.c.). Ugualmente avverrà (secondo il richiamo contenuto nell’art. 63 c.c.) in caso di dichiarazione di morte presunta.
Troveranno applicazione anche in questo caso le disposizionI del secondo comma dell’art. 56 sopra viste e cioè i possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) e 53 (Godimento dei beni) e gli atti di alienazione autorizzati dal tribunale restano irrevocabili.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell’art. 48 c.c., consiste nell’approntare gli strumenti necessari alla “conservazione del patrimonio” verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.
La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007)
App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 48 c.c., in seguito all’allontanamento della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia rientro o dia proprie notizie, può procedersi alla nomina di un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio o in determinati negozi o operazioni necessarie alla conservazione del suo patrimonio. La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale. Ove la nomina del curatore dello scomparso non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello stesso, la domanda giudiziale deve ritenersi legittimamente proposta nei riguardi dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 2005, n. 1253 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 c.c. e ss., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all’uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
Trib. Isernia, 8 ottobre 1997 (Dir. Famiglia, 1999, 163 nota di FUCCILLO)
Previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione.
App. Bari, 22 gennaio 1997 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, nominato ai sensi dell’art. 48 c.c., può essere autorizzato ad alienare un immobile appartenente al patrimonio dello scomparso, al fine di provvedere al pagamento di debiti maturati e maturandi cui non sia possibile far fronte col normale attivo della gestione del detto patrimonio, giacchè tale alienazione può considerarsi rientrante nella finalità di conservazione e gestione del patrimonio stesso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di azione (di accertamento) di un coniuge, volta alla dichiarazione di assenza dell’altro coniuge ed al regolamento interinale del patrimonio dello scomparso, l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa dell’attore concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale ( art. 48 c. c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell’art. 48 c. c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c. c. essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.
Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità.
Trib. Monza, 24 novembre 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso.
Poiché la nomina del curatore allo scomparso presuppone una situazione di incertezza circa l’esistenza in vita ed il domicilio attuale della persona, ad essa non può procedersi qualora sia da ritenere certo, in relazione all’epoca assai lontana cui risalgono la nascita e le ultime notizie della persona stessa, il suo avvenuto decesso.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall’art. 48 c.c. come l’allontanarsi della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1983, n. 299 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non ha diritto alla pensione di riversibilità.
La disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).
Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest’ultimo, il quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne (artt. 52 e 54 c.c.), non rimane caducato quando – dichiarata la morte presunta dell’assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt. 58 e 456 c.c., l’apertura della successione al medesimo al momento dell’ultima sua notizia – risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione. Ne consegue che colui che si accolla le obbligazioni di un concordato fallimentare (assuntore), dietro corrispettivo della cessione dei beni dell’attivo, si sostituisce al fallito anche nella titolarità di quelli di tali beni che il medesimo abbia acquistato come erede dell’assente di cui sia stata dichiarata la morte presunta in epoca antecedente al concordato.
Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
l curatore, nominato dal Tribunale per la rappresentanza in giudizio di una persona scomparsa, è legittimato a tutelarne gli interessi anche quando siano decorsi due anni dall’ultima notizia e non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza. Dopo tale dichiarazione la rappresentanza spetta ai presunti successori mortis causa dell’assente che vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore è legittimato a provvedere alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza.
Cass. civ. Sez. I, 20/06/1962, n. 1588 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Attribuito dal codice di rito ai provvedimenti relativi all’ assenza ed alla dichiarazione di morte presunta forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza di giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, deve ritenersi l’impugnabilità dei provvedimenti stessi in appello ed in cassazione.

In casi di eccezionale gravità il giudice può estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le restrizioni previste per l’interdetto e l’inabilitato con riguardo alla capacità di donare e di testare

Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14409/2015 R.G. proposto da:
B.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Savini, con domicilio eletto in Roma, via Q. Sella, n. 41, presso lo studio dell’Avv. Camilla Bovelacci;
– ricorrente –
contro
M.M. e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna depositato il 30 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 4 novembre 2014, il Giudice tutelare del Tribunale di Ravenna, su ricorso del Pubblico Ministero, nominò un amministratore di sostegno a B.E., al quale estese anche le limitazioni e i divieti previsti dal codice civile nei confronti degl’interdetti con riguardo alla capacità di donare e di testare.
2. Il reclamo proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con decreto del 30 marzo 2015.
Premesso che nella richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno ai fini del compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione doveva ritenersi compresa anche l’adozione d’interventi diretti a limitare la capacità di porre in essere atti di liberalità, la Corte ha ritenuto giustificate le restrizioni imposte al reclamante, osservando che con la limitazione della capacità di testare prevista per l’interdetto l’art. 591 c.c. mira a far sì che le disposizioni di ultima volontà siano il frutto di scelte consapevoli compiute in presenza dei necessari requisiti psichici, e rilevando che il reclamante era risultato affetto da prodigalità, perdite di memoria, mancanza di senso del denaro nonché da una certa confusione mentale, tali da comportare un concreto pericolo che eventuali disposizioni testamentarie fossero il frutto delle predette alterazioni. Ha concluso pertanto che correttamente il Giudice tutelare aveva esteso al reclamante le limitazioni riguardanti la capacità di donare e di testare, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche d’ufficio, una volta iniziato il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno.
3. Avverso il predetto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 407 e 411 c.c., sostenendo che quest’ultima disposizione esclude la possibilità di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le norme dettate per l’interdetto e l’inabilitato, la cui applicazione comporterebbe uno snaturamento della funzione protettiva dell’istituto, caratterizzato da una tendenziale conservazione della capacità di agire. Afferma l’improprietà del richiamo del decreto impugnato all’art. 407 c.c., penultimo comma, il quale, nel consentire al giudice tutelare d’intervenire anche d’ufficio, si riferisce esclusivamente alla ipotesi in cui si tratti di modificare o integrare un decreto già emesso, e comunque non permette di applicare d’ufficio norme dettate per l’interdetto o l’inabilitato. Nell’ammettere la possibilità di provvedere d’ufficio, la Corte di merito è incorsa in contraddizione, avendo contestualmente affermato che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero comprendeva in realtà quella di applicazione delle norme in materia di donazione e testamento dettate per l’interdetto; tale richiesta, peraltro, non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 411 c.p.c., u.c., non recando un esplicito riferimento alle limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato né al testamento, non an-noverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, la ratio dell’amministrazione di sostegno è stata individuata da questa Corte nell’esigenza di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, ravvisandosi in tale specifica funzione l’elemento caratteristico dell’istituto in esame rispetto agli altri già previsti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. E’ stato tuttavia precisato che, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass., Sez. 1, 26/10/2011, n. 22332; 29/11/2006, n. 25366; 12/06/2006, n. 13584).
La predetta flessibilità si realizza principalmente attraverso tre disposizioni, che costituiscono i cardini della disciplina dell’istituto:
a) l’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, secondo cui il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonchè quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
b) l’art. 409 c.c., comma 1, che, nel prevedere la conservazione della capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, precisa che il beneficiario può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
c) l’art. 411 c.c., che, nel dichiarare applicabili all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 c.c. (comma 1) e quelle di cui agli artt. 596, 599 e 779 c.c. (comma 2), attribuisce al giudice tutelare il potere di disporre, con il provvedimento di nomina dell’amministratore o in un momento successivo, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario della misura in esame, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni (comma 4).
Tali disposizioni, consentendo al giudice tutelare di conformare il libero esercizio delle facoltà del beneficiario e la correlata ampiezza dei poteri d’intervento dell’amministratore in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degl’interessi patrimoniali emergenti da una valutazione in concreto delle condizioni psico-fisiche dell’interessato, forniscono un quadro di estrema duttilità dell’istituto, volto a superare l’alternativa secca tra capacità ed incapacità, cui era improntata la precedente disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, in modo tale da salvaguardare le residue capacità del beneficiario, permettendo nel contempo di far fronte ad una molteplicità di situazioni tra loro profondamente diverse, non necessariamente permanenti né collegate obbligatoriamente ad uno stato d’infermità mentale (cfr. Cass., Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962; 22/04/2009, n. 9628).
L’ottica di prevalente tutela della persona e di conseguente valorizzazione delle sue residue capacità, cui s’ispira la disciplina dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella delle altre misure di protezione, maggiormente orientate a favore della salvaguardia della sfera patrimoniale, ha peraltro indotto la prevalente dottrina a dubitare della possibilità di ampliare la sfera del potere conformativo riconosciuto al giudice tutelare fino ad includervi la possibilità d’imporre restrizioni alla facoltà di porre in essere gli atti c.d. personalissimi, cioè quegli atti (come i negozi familiari, quelli mortis causa, le donazioni) che, non tollerando l’intervento della volontà di un terzo in funzione d’intermediazione o integrazione di quella dell’interessato, non possono essere compiuti con la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore. Si è infatti osservato che, in quanto volta ad agevolare il pieno dispiegamento della personalità del beneficiario, attraverso il superamento degli ostacoli derivanti dall’infermità o comunque dalla menomazione che ha dato luogo all’adozione del provvedimento, la disciplina in esame mal si concilia con un sistema di preclusioni, sia pure introdotte caso per caso dalla autorità giudiziaria, riguardanti il compimento di atti che rappresentano per ogni individuo una fondamentale manifestazione di libertà ed un momento di realizzazione degl’interessi personali.
Tale orientamento non ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di matrimonio, ha recentemente riconosciuto, in presenza di circostanze di eccezionale gravità, la possibilità di estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto previsto dall’art. 85 c.c., attraverso un apposito provvedimento del giudice tutelare: pur rilevandosi che la diversità dell’ispirazione sottesa all’istituto dell’interdizione impedisce una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni che ne derivano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, si è infatti ritenuto che il rilievo conferito dal legislatore al best interest di quest’ultimo, posto anche in relazione con la ratio della nuova misura, che ne permette l’utilizzazione anche in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, non consenta di escludere a priori la possibilità d’imporre il predetto divieto attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411 c.c., comma 4, ove, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, la tutela dell’amministrato possa realizzarsi solo con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale (cfr. Cass., Sez. 1, 11/05/2017, n. 11536).
In termini non diversi, pur dovendosi escludere la possibilità di estendere in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista dall’art. 591 c.c., comma 2, n. 2 per l’interdetto, occorre ammettere, conformemente ad un orientamento manifestatosi in dottrina, che il giudice tutelare possa imporre allo stesso, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. Allo stesso modo, deve riconoscersi la possibilità d’imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall’art. 774 c.c., comma 1, avuto riguardo alla previsione dell’art. 411, comma 2, che estende all’amministratore l’incapacità a ricevere prevista dallo art. 779 per il tutore, ed a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le “convenzioni” (ivi comprese, quindi, le donazioni) in favore dell’amministratore che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado del beneficiario.
Le obiezioni sollevate in proposito dalla dottrina maggioritaria muovono innanzitutto dal carattere eccezionale dell’incapacità di testare, intesa come restrizione della fondamentale libertà di compiere un atto che costituisce espressione della sfera sentimentale-affettiva propria di ogni uomo, e dalla conseguente tassatività delle ipotesi previste dall’art. 591 c.c., il quale, nel limitare la predetta incapacità all’interdetto, non fa alcun riferimento ad altre figure d’incapaci, primo fra tutti l’inabilitato. Si è osservato inoltre che, in quanto destinato ad operare post mortem, l’atto in questione, nel quale trovano spazio disposizioni di carattere non solo patrimoniale, ma anche familiare e personale, non è in grado di arrecare alcun pregiudizio al suo autore, mentre gl’interessi dei suoi familiari restano tutelati dalla facoltà di esercitare l’azione di riduzione, se legittimari, ed in ogni caso dalla possibilità, prevista dall’art. 591, comma 2, n. 3, di ottenere l’invalidazione del testamento, ove provino che il suo autore versava, per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato d’incapacità d’intendere e di volere al momento in cui l’atto fu posto in essere. All’azione di annullamento resterebbe parimenti affidata, in caso di donazione, la tutela dei familiari e dello stesso beneficiario, conformemente alla disciplina dettata dall’art. 775 c.c.. In linea più generale, si afferma infine che l’estensione dell’incapacità di testare e donare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno rischia di perpetuare la rigida dicotomia capacità-incapacità che caratterizzava gl’istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché la logica patrimonialistica cui gli stessi risultavano prevalentemente improntati, ed il cui superamento costituiva il principale obiettivo perseguito attraverso l’introduzione della nuova disciplina.
In contrario, occorre tuttavia rilevare che la predetta dicotomia è destinata inevitabilmente a riemergere in presenza di atti, come quelli personalissimi, rispetto ai quali, a fronte di una grave compromissione delle facoltà cognitive o volitive dell’autore, non sembrano agevolmente ipotizzabili forme d’intermediazione o integrazione da parte di terzi, a meno che le stesse non si traducano nella prestazione di un consenso al compimento dell’atto, la cui necessità si porrebbe però in stridente contrasto con il carattere personale dello stesso e con la valorizzazione della capacità del beneficiario, cui tende l’istituto in esame. Significativa, in tal senso, è la mancata previsione dell’incapacità di testare per il caso dell’inabilitazione, la cui pronuncia, richiedendo che lo stato d’infermità mentale non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, postula evidentemente il possesso di residue facoltà cognitive e volitive sufficienti a consentire l’autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole: non è un caso, d’altronde, che, in riferimento all’ipotesi dell’infermità mentale, la distinzione tra i presupposti dell’interdizione e quelli dell’inabilitazione resti affidata al diverso grado di menomazione delle facoltà psichiche, la cui generica individuazione da parte del legislatore impone, nel relativo apprezzamento, di far riferimento, oltre che alla capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona, a quella di porre in essere gli atti che, preclusi all’interdetto, sono invece ordinariamente consentiti all’inabilitato.
Al di là di tali considerazioni, peraltro, è proprio la generalizzata esclusione del potere d’imporre limitazioni al compimento di singoli atti, anche personalissimi, senza far luogo necessariamente all’interdizione, a riproporre, contro le intenzioni dei suoi stessi sostenitori, quell’alternativa tra capacità ed incapacità, che l’introduzione dell’amministrazione di sostegno mira a superare, in tal modo riducendo le potenzialità applicative dell’istituto, in contrasto con gli obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sulla diversificazione dei provvedimenti del giudice tutelare ha contato proprio al fine di consentirne l’adeguamento alle peculiarità delle singole fattispecie ed alle specifiche esigenze di protezione del beneficiario. E se è vero che, in riferimento alla capacità di testare, tali esigenze sono destinate a cessare con la morte di quest’ultimo, mentre rispetto sia al testamento che alla donazione quelle di tutela dei familiari possono essere soddisfatte mediante l’impugnazione dell’atto, è anche vero, però, che, in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela assai più efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti.
Quanto poi alla possibilità d’imporre d’ufficio le predette restrizioni, è sufficiente richiamare da un lato l’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, che, imponendo al giudice tutelare d’individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, gli consente di conformare il contenuto del provvedimento alle esigenze di protezione emergenti dall’istruttoria espletata, dall’altro il disposto dell’art. 407 c.c., comma 4, il quale, in ossequio alle finalità pubblicistiche dell’istituto, attribuisce al medesimo giudice il potere di modificare o integrare, anche d’ufficio, in qualsiasi momento le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore, in tal modo confermando che, sebbene il provvedimento debba essere assunto a seguito di ricorso, secondo la testuale previsione dell’art. 407 c.c., comma 1 e dell’art. 411 c.c., comma 4, ultimo periodo, nell’adozione delle relative determinazioni il giudice non è obbligato ad attenersi alle richieste delle parti.
2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Il percepimento dell’una tantum in sede di divorzio legittima comunque il diritto alla pensione di reversibilità

Corte dei Conti Umbria 21 febbraio 2018 n° 5
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
la Corte dei conti
sezione giurisdizionale per l’UMBRIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di G. Z., nata a omissis il omissis ed ivi residente alla omissis
(omissis), iscritto al n. 12743 del registro di segreteria e depositato il 27
ottobre 2017, rappresentata e difesa dall’Avv. Bernardo Rufini e dall’Avv. Pier
Paolo Davalli ed elettivamente domiciliata in Perugia in via del Sole 8
proposto contro l’INPS;
Vistol’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 17 gennaio 2018, gli Avvocati Pier Paolo Davalli e
Bernardo Rufini per la ricorrente nonché l’Avvocato Roberto Annovazzi per
l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione negativa con
cui l’INPS ha rigettato la richiesta di pensione di reversibilità avanzata dalla Z.
nella qualità di coniuge divorziato dell’Avv. M. R. ex art. 5, comma 2, legge
898/1970, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
La ricorrente, invocando anche un precedente delle Sezioni riunite di questa
Corte (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7), ha segnalato di essere
titolare di assegno divorzile previsto dall’art. 5 della legge sul divorzio,
corrisposto in unica soluzione, giusta sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio del Tribunale di Perugia n. 11141/1988 (doc. 2) di
accoglimento della domanda congiunta di divorzio presentata dagli ex coniugi
il 18 agosto 1988, le cui condizioni sono state “integralmente trascritte e
riportate” nella sentenza (Trib. Perugia, sent. 11141/1988, pag. 3) la quale
menziona espressamente, ai fini della trascrizione immobiliare, anche la
“costituzione di usufrutto a favore della Sig.ra Z. G.”.
2. L’INPS, costituendosi con memoria depositata il 4 gennaio 2017, ha
contestato la fondatezza del ricorso confermando la legittimità dei
provvedimenti negativi adottati.
La difesa dell’INPS ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, formatasi in epoca risalente, che subordina la nascita del diritto alla
pensione di riversibilità al riconoscimento giudiziale della spettanza
dell’assegno divorzile, escludendolo in caso di corresponsione dello stesso
una tantum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questa Corte trattandosi
di controversia di natura pensionistica (art. 1, comma 2, c.g.c.). Sulla natura
pensionistica del rapporto de quo si sono pronunciate anche le Sezioni riunite
di questa Corte (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7).
2. La pretesa è fondata per le ragioni di seguito indicate.
E’ noto quanto sia controversa la natura giuridica dell’assegno divorzile,
originariamente considerato polifunzionale (Cass., sez. un., 26 aprile 1974, n.
1194 e sez. un., 9 luglio 1974, n. 2008, che attribuivano a tale assegno una
funzione assistenziale, risarcitoria e compensativa), poi, a seguito della legge
di modifica 74/1987, monofunzionale ed in particolare assistenziale (Cass.,
sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490; C. cost., 11 febbraio 2015, n. 11),
dovendo mirare a consentire all’ex coniuge il mantenimento di un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe
presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che
poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base delle aspettative esistenti nel
corso del rapporto matrimoniale. La Corte costituzionale ha rigettato la
questione di legittimità costituzionale evidenziando che il parametro del
“tenore di vita” rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura
dell’assegno, ma in concreto concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con
tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5 legge 898/1970 che possono
anche condurre all’azzeramento dell’emolumento, come costantemente
enunciato dalla stessa Suprema Corte (così C. cost., 11 febbraio 2015, n. 11).
Di recente la Corte di cassazione, in considerazione dell’evoluzione del
costume sociale, ha rivisitato il proprio orientamento con sentenza 10 maggio
2017, n. 11504, stabilendo che il riconoscimento del diritto all’assegno
divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda
accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica
(desumibile – salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie – dal possesso
di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari,
dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile
disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale
condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i
parametri indicati, dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come
sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni
della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
Il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio
ha natura previdenziale ed è autonomo dall’assegno di divorzio, anche se la
spettanza di quest’ultimo costituisce presupposto imprescindibile per
l’ottenimento del primo (“Il diritto al trattamento di reversibilità, previsto,
dall’art. 9, comma secondo, della legge n. 898 del 1970 nel testo novellato
dall’art. 13 legge 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in
assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti
della titolarità dell’assegno di divorzio e del mancato passaggio a nuove
nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel
momento della morte del pensionato, in forza di un’aspettativa maturata,
sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale,
sicché è insuscettibile di essere vanificato dal successivo decorso degli eventi
relativi al rapporto matrimoniale. Esso – inoltre – non rappresenta la
continuazione – mutato il debitore – del diritto all’assegno divorzile del quale
era titolare nei confronti dell’ex coniuge avanti la sua morte, ma un autonomo
diritto di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità,
collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da
ogni pronuncia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente
dichiarativa. Nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite,
aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della
determinazione (ex art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo
novellato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987) della quota da attribuirsi al
“coniuge divorziato” (o – più puntualmente – ai fini della ripartizione del
trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non
possono essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”
matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla
proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi
coniugi con l’ex coniuge deceduto: E tale durata del rapporto matrimoniale
non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del
medesimo, e pertanto non possono assumere rilevanza , in pregiudizio del
“coniuge divorziato”, la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale
ancora prima della pronuncia di divorzio, o (in favore – questa volta – del
“coniuge superstite”) l’eventuale periodo di convivenza “more uxorio” con l’ex
coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio .
Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno
dei coniugi, non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo
matrimonio con l’ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due
periodi matrimoniali, e che rimane preclusa l’adozione di qualsiasi altro
criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera
correzione del risultato conseguito. In presenza di un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato
ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma terzo, dell’art. 9,
legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall’art. 13 della legge n. 74 del
1987) dello ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato
nei confronti del coniuge superstite avente – in quanto tale – natura e funzione
di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un
autonomo diritto (avente natura previdenziale al pari di quel diritto che si
configura invece – ai sensi del secondo comma dell’art. 9 cit. – allorché
manchi un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità)
al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al coniuge
superstite, con la sola peculiarità per cui un tal diritto è limitato –
quantitativamente – dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite. Ne
consegue: 1) che sia il coniuge divorziato che quello superstite siano titolari di
un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità; diritto autonomo e
concorrente, in pari grado, e qualificantesi – per l’appunto – come diritto ad
una quota della pensione di reversibilità; 2) che il coniuge superstite non sia
più l’unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al
“coniuge sopravvissuto”; 3) che, anche nell’ipotesi in cui vi sia il concorso di
più coniugi divorziati ed il coniuge superstite, quel che viene diviso è l’unico
trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al “coniuge superstite”, e non
un diritto di quest’ultimo; 4) che, nell’ipotesi di decesso o di passaggio a
nuove nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero
trattamento di reversibilità” Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159).
In altri termini, come precisato dalle Sezioni riunite di questa Corte (C. conti,
sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7), “l’esistenza di una pronuncia positiva sul
diritto all’assegno è sempre accertabile dal giudice delle pensioni mediante la
lettura ed interpretazione della sentenza del giudice del divorzio, concernendo
l’accertamento dell’esistenza – inesistenza di un fatto giuridico”.
Tra la tesi del diritto all’assegno in astratto e quella della spettanza in
concreto (“godimento effettivo dell’assegno di divorzio”) le Sezioni riunite
hanno optato, quindi, anche richiamando la giurisprudenza costituzionale
formatasi in materia (C. cost. 7/1980, 286/1987, 87/1995), per la seconda
imponendo al Giudice delle pensioni un giustificato accertamento della
spettanza del diritto come emergente dal titolo, essendo la sentenza civile di
attribuzione dell’assegno divorzile una pronuncia costitutiva, mentre quella del
giudice delle pensioni una pronuncia di accertamento e condanna.
Tale linea interpretativa è stata poi avallata dal Legislatore attraverso
l’approvazione di una norma di interpretazione autentica (art. 5, legge 28
dicembre 2005, n. 263, secondo il quale l’art. 9 legge divorzio, nella parte in
cui si riferisce alla “titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5”, deve intendersi
come “avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del
Tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge 898/1970”).
Ciò premesso la questione giuridica investe la corretta interpretazione dell’art.
9 della legge sul divorzio, con specifico riguardo alla corresponsione
dell’assegno divorzile una tantum, nella parte in cui prevede il diritto alla
pensione di reversibilità a favore del solo “coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio […] se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell’art. 5”.
La giurisprudenza di legittimità non ha dato soluzioni univoche a tale
problematica, tanto che di recente la questione è stata rimessa all’attenzione
delle Sezioni unite (Cass., sez. I, ord. rim., 10 maggio 2017, n. 11453).
Per un primo orientamento la soluzione dovrebbe essere negativa. La
corresponsione una tantum renderebbe il coniuge non titolare dell’assegno
divorzile (Cass., 10458/2002; 3635/2012; 26128/2015; 9054/2016).
Altra tesi più recente, invece, opta per la soluzione opposta evidenziando che
l’adempimento dell’obbligo attraverso una prestazione unitaria attesterebbe
sostanzialmente la titolarità dell’assegno divorzile (Cass., 13108/2010;
11744/2011). La pronuncia del 2010 si riferisce proprio ad un caso di assegno
divorzile corrisposto in unica soluzione attraverso la costituzione di un diritto
di usufrutto (“In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del
coniuge divorziato in caso di morte dell’ex coniuge, l’accordo intervenuto tra i
coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sulla casa coniugale a titolo di
corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell’art. 5,
comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è idoneo a configurare la
titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad
assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di
scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità
espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto; ne consegue
che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di
assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione di
reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione”).
Si ritiene di dare seguito alla tesi progressista la quale è più corretta dal punto
di vista giuridico, sia alla luce dell’interpretazione letterale che di quella logicosistematica.
Il diritto alla pensione di reversibilità è un diritto proprio dell’ex coniuge che
discende direttamente dalla legge (nella specie l’art. 9 della legge sul
divorzio), tanto che la dottrina civilistica ascrive la figura alla categoria delle
vocazioni anomale trattandosi di poste escluse dall’oggetto della successione
mortis causa del de cuius.
Per tale ragione è fondamentale interpretare correttamente le previsioni della
legge sul divorzio alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni e
dei contratti.
L’art. 9 attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge che sia
“titolare di assegno ai sensi dell’art. 5”.
Circa i presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all’assegno divorzile si
è già detto in precedenza ricostruendo la problematica interpretazione dell’art.
5, comma 6, della legge sul divorzio (“Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Trattasi, secondo le Sezioni riunite (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n.7)
di un accertamento costitutivo che deve essere compiuto dal Giudice civile.
Risolto positivamente l’aspetto logicamente preliminare relativo all’an
debeatur, la legge sul divorzio, a seguito delle modifiche del 1987, prevede
che l’assegno possa essere corrisposto attraverso prestazioni periodiche
oppure in unica soluzione (art. 5, comma 8 “Su accordo delle parti la
corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico”).
L’identificazione delle modalità di soddisfacimento dell’obbligo di versamento
dell’assegno divorzile, dunque, è logicamente successiva ad ogni valutazione
relativa alla titolarità dell’assegno divorzile, il cui esito positivo
necessariamente presuppone.
Il versamento una tantum non può dunque escludere la spettanza della
pensione di reversibilità per carenza di titolarità dell’assegno divorzile, atteso
che, al contrario, esso, costituendo atto di adempimento di un obbligo ex lege,
ne assevera inequivocamente l’esistenza.
La prestazione che effettua il coniuge in favore dell’altro non è liberale, né
gratuita, ma posta in essere a titolo oneroso, in quanto finalizzata al
soddisfacimento una tantum dell’obbligo legale di corrispondere e versare
l’assegno divorzile (art. 5, comma 8, legge 898/1970). La prestazione
effettuata dall’ex coniuge all’altro, quindi, ha una propria funzione economicoindividuale
che rinviene il titolo giuridico non solo nell’accordo negoziale a
monte (la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del
matrimonio) ma anche nel titolo giudiziale a valle (la sentenza giudiziale) che
recepisca la volontà concorde delle parti. La prestazione, titolata e non
astratta, essendo adempitiva di un obbligo legale (soddisfacimento
dell’assegno divorzile una tantum) è peraltro sottratta all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (Cass., 8 maggio 2015, n. 9336).
La sola differenza esistente tra la corresponsione periodica e quella una
tantum è che quest’ultima non può essere imposta d’ufficio dal Giudice civile
dovendo essere il frutto dell’esercizio della libera autonomia privata bilaterale
di entrambi gli ex coniugi (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810), autonomia che
può legittimamente spiegarsi atteso che non ha natura preventiva ma
successiva al venir in essere delle cause di scioglimento del matrimonio
(come è noto la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, salvo
qualche flebile apertura – Cass., 12 dicembre 2012, n. 23713, considera nulli
gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno divorzile).
Nel caso concreto, dunque, la sentenza del Tribunale civile di Perugia n.
11141/1988, di applicazione dell’art. 5 della legge 898/1970, come modificata
dalla legge 74/1987, ha accertato l’esistenza dei presupposti per la
corresponsione dell’assegno divorzile, il cui soddisfacimento è stato fissato
una tantum ex art. 5, comma 8, legge 898/1970, tra l’altro, attraverso la
costituzione di un diritto di usufrutto in favore della ricorrente.
Per tale ragione, essendo la prestazione titolata (è noto come, in relazione a
fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità e una certa dottrina abbia
parlato di “adempimento traslativo”), la costituzione del diritto di usufrutto
risultante dalla sentenza n. 11141/1988, costituisce tecnica e modalità
adempitiva una tantum dell’assegno divorzile che assevera la “titolarità
dell’assegno” (di cui discorre l’art. 9, comma 2, legge 898/1970), con
conseguenziale spettanza del diritto alla pensione di reversibilità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto dichiarandosi il diritto della
ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, con condanna
dell’INPS alla corresponsione della stessa, con decorrenza dalla data della
morte del de cuius. Sulle somme dovute devono essere corrisposti interessi e
rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c.).
4. In ragione della complessità e delicatezza della questione, nonché
dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, deve disporsi la
compensazione delle spese sussistendo giuste e gravi ragioni (art. 31,
comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, accoglie il ricorso nei
sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018.
Il Giudice
F.to Cons. Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di Segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del su detto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno
essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte
ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci

La convalida del testamento o della donazione invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità

Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16731/2013 R.G. proposto da:
M.M.C., M.R., rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Savio e Roberto Ponchione in forza di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio G.P. di (OMISSIS) il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, via Premuda 6, presso lo studio dell’avv. Salvatore Amatore;
– ricorrenti –
contro
V.O., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Luigi A. Florio, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre 26, presso lo studio del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1004, depositata il 13 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2017 dal Consigliere Giuseppe
Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv. Roberto Ponchione per i ricorrenti e Luigi Florio per la controricorrente.
Svolgimento del processo
1. V.O. chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti gli eredi di M.G.F., deducendo che il defunto, cui era stata legata sentimentalmente, aveva prima di morire assunto la determinazione di donarle la somma di Euro 120.000,00. Precisava che gli eredi, resi edotti della volontà del defunto, vi avevano prontamente dato parziale attuazione, versando la somma di Euro 50.200,00, formalizzando poi, con lettera del 10 marzo 2006, l’impegno a pagare la differenza. Essendo poi mancato l’adempimento spontaneo, la V. ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 69.200,00.
2. Il tribunale rigettava la domanda. In particolare rilevava che la pretesa della V. non poteva fondarsi sull’applicabilitàdell’art. 799 c.c., che prevede la conferma di donazione nulla ex art. 799, ad opera degli eredi del donante, dovendosi nel contempo escludere la fattispecie dell’adempimento di obbligazione naturale. Condannava pertanto la V. a restituire quanto ricevuto.
3. Sull’appello della V. la corte d’appello accoglieva la domanda, condannando gli eredi a pagare la differenza rispetto a quanto in un primo tempo spontaneamente versato in esecuzione della volontà del loro congiunto. In primo luogo la corte distrettuale rimarcava come fosse nella specie pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della V.. Posta tale premessa riteneva che la donazione fosse stata confermata dagli eredi ai sensidell’art. 799 c.c., in quanto costoro, con la coscienza della causa di nullità, dapprima avevano dato alla donazione parziale esecuzione, confermandola poi espressamente con una dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti richiestidall’art. 1444 c.c., norma, quest’ultima, che la corte d’appello riteneva applicabile anche al caso di convalidazione di donazione nulla. La corte distrettuale, inoltre, poiché la sentenza riformata era stata parzialmente eseguita dalla V., condannava gli eredi a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma.
4. Per la cassazione della sentenza M.M.C. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 799 c.c.in relazioneall’art. 1344 c.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il motivo contiene una pluralità di censure:
a) la corte d’appello non aveva tenuto conto che la conferma previstadall’art. 799 c.c., tanto se attuata tramite dichiarazione negoziale, quanto se attuata mediante esecuzione, deve essere fatta volontariamente, mentre nel caso in esame tale requisito non sussisteva, in quanto agli eredi era stato fatto credere che il defunto avesse disposto validamente a favore della V.;
b) la lettera degli eredi del 10 marzo 2006 non esprimeva univocamente una volontà di conferma dell’atto di disposizione invalido del defunto, quanto piuttosto la decisione personale degli stessi eredi di porre in essere una donazione in ricordo del fratello.
Insomma non si è in presenza di convalidazione di una donazione nulla, ma di un atto di autonomo di disposizione posto in essere dagli eredi, incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma;
c) i ricorrenti sostengono infine che non era prova che gli eredi sapessero che la donazione fosse parzialmente nulla anche per violazionedell’art. 771 c.c.: al momento di apertura della successione non c’era nell’asse ereditario l’intero importo di Euro 120.000,00, ma la minore somma di Euro 50.200,00.
Il motivo è complessivamente infondato.
a.1) La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta la adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previstidall’art. 1444 c.c., per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (Cass. 1545/1974; n. 17392/2017).
È vero pertanto che la conferma deve essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente, ma la sentenza impugnata non dice nulla di diverso, per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano la ricostruzione dei fatti data dai giudici di merito, per avere ritenuto volontaria esecuzione un comportamento che tale non era.
b.1) In linea di principio per aversi donazione nulla che possa formare oggetto di conferma o esecuzione volontaria, occorre la presenza di un accordo tra donante e donatario diretto a procurare al donatario un arricchimento per spirito di liberalità, in conformità alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.).Se mancano questi presupposti (per esempio in presenza di un mero proponimento di donare che non si sia concretato in una manifestazione di volontà precisa, sebbene inidonea a produrre l’effetto giuridico avuto di mira), l’atto compiuto dall’erede non è che atto di disposizione autonomo e indipendente: in tal caso bisogna osservare le disposizioni di forma e di sostanza che valgono per gli atti di disposizione rispetto all’erede o avente causa, e la liberalità si intende fatta, a tutti gli effetti, dall’erede piuttosto che dal defunto (invece, in presenza di convalidazione vera e propria, sono retroattivamente attribuiti effetti giuridici a una donazione nulla, con la conseguenza che la liberalità si considera fatta dal donante defunto: quindi valgono tutti i divieti che valgono in suo confronto; è soggetta a collazione e riduzione rispetto al defunto).
b.2) La corte d’appello, nel trattare della convalida, incomincia la propria analisi, rilevando: “E’ pacifica fra le parti la donazione verbale fatta dal defunto alla V. per l’importo di Euro 200.000,00, enunciata da parte appellante in primo grado e riferita da parti appellate in memoria costitutiva (…)”.
Tale essenziale premessa della decisione, costituita dal positivo riscontro di una fattispecie negoziale conforme alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.), salvo il difetto di forma, non ha costituito oggetto di censura, né sotto il profilo della identificazione del “fatto storico” dato per “pacifico”, né sotto quello della sua qualificazione giuridica quale donazione nulla per difetto di forma.
Stando così le cose è chiaro che la censura non pone il problema della corretta individuazione dei requisiti richiesti perché l’atto dell’erede possa ritenersi convalidazione di donazione nulla exart. 799 c.c., piuttosto che atto di disposizione autonomo, ma di interpretazione della volontà espressa dagli eredi nella lettera del 10 marzo 2006. Si sostiene che tale volontà non era diretta a convalidare la donazione, ma enunciava l’intendimento degli eredi di porre in essere un atto di disposizione autonomo e indipendente, in ricordo del fratello.
In questo senso, però, la censura si esaurisce nel proporre una diversa interpretazione della scrittura, in contrasto con il principio che l’interpretazione del negozio data dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiall’art. 1362 c.c.e ss., applicabili nei limiti della compatibilità anche ai negozi unilaterali (Cass. n. 9127/2015). “Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità” (Cass. n. 17168/2012; conf. n. 13242/2010; n. 9054/2013).
c.1) La concorrenza della causa di nullità exart. 771 c.c., non è minimamente considerata dalla sentenza impugnata, nella quale non si rinviene alcuna affermazione intesa a sostenere che, in presenza di una donazione di beni futuri fatta oralmente, la convalida che menzioni solo il difetto di forma sana il contratto anche per il diverso vizio (il che sarebbe stata certamente affermazione errata).
La decisione, pertanto, andava censurata non per violazione di legge, ma per omissione di pronuncia, con onere dei ricorrenti di indicare dove e in che termini la questione che la liberalità aveva oggetto anche beni futuri fu sottoposta all’esame della corte d’appello, al fine di “consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., S.U. n. 15781/2005; n. 5344/2013).
2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degliartt. 799 e 1444 c.c..
Si rimprovera alla corte d’appello di avere dato per pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto piuttosto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale.
2.1. Il motivo è infondato.L’art. 799 c.c., consente la convalidazione della donazione nulla “da qualsiasi causa dipenda”. Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale.
3. Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Il senso della censura è che gli eredi erano stati indotti a dare esecuzione alla volontà del defunto, accreditando la somma, sulla base di una inesatta percezione della realtà dei fatti, determinata dal dolo del terzo. Si sostiene che, benché l’eccezione fosse stata sollevata, essa non è stata in alcun modo trattata e affrontata dalla corte d’Appello di Torino, che nulla ha motivato sul punto.
3.1. Il motivo è inammissibile. È chiaro infatti che non si deduce né un vizio di motivazione (del resto nella specie neanche proponibile in baseall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), né una violazione delle norme in tema di vizi della volontà negoziale, ma piuttosto un’omissione di pronuncia su una specifica eccezione, per cui la sentenza andava censurata sotto questo diverso profilo. In ogni caso il motivo incorre in un vizio di autosufficienza, in quanto non indica dove e in che termini l’eccezione fu portata all’attenzione del giudice d’appello (v. supra).
4. Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e violazione degli art. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Gli eredi avevano eccepito la novità della deduzione di controparte fondata sull’applicazionedell’art. 799 c.c..La sentenza ha replicato che non si tratta di eccezione, ma di una argomentazione giuridica, considerata dalla sentenza di primo grado e comunque proponibile dal giudice in sede di qualificazione della domanda. Si legge nella sentenza d’appello: “D’altro canto, l’intera esposizione fattuale della vicenda – sopra ampiamente riferita – svolta in citazione di primo grado prospetta, pur non qualificandola, la fattispecie anzidetta. Il che significa che i fatti erano stati dedotti, restando sempre riservata al giudice ogni loro qualificazione”.
Sostengono i ricorrenti che, in applicazione del medesimo criterio, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione per violazionedell’art. 771 c.c..Dagli atti di causa risultava infatti che, al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio ereditario esisteva solo la somma di Euro 50.200,00, prontamente accreditata alla controparte.
4.1. Il motivo incorre nel medesimo profilo di inammissibilità (difetto di autosufficienza) riscontrato nell’esame del primo motivo, quando la questione fu considerata sotto il profilo della mancata coscienza della (supposta) diversa causa che invalidava il negozio.
Si può aggiungere che l’eventuale violazione del divieto postodall’art. 771 c.c., va riscontrata con riferimento al momento dell’atto di disposizione da parte del donante, mentre i ricorrenti considerano la situazione esistente al momento della morte.
In questi termini, pertanto, il fatto di cui si lamenta la mancata considerazione non è neanche decisivo.
5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 354 c.p.c., per avere rilevato d’ufficio la eccezione exart 799 c.c..
5.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha chiarito di avere fatto opera di qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti (v. supra). E si sa che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivata in maniera congrua e adeguata (Cass. n. 12944/2012; 21208/2005). Analogamente, in tema di eccezioni in senso stretto, è stato precisato che per la loro proposizione non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20870/2009; n. 11728/2002).
6. In conclusione il ricorso va interamente rigettato.
Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni si ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

Le vicende successive al matrimonio non fanno venir meno la solidarietà post coniugale.

Tribunale di Genova 22 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova nelle persone dei signori Magistrati
Dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
Dott.ssa Laura Cresta Giudice relatore
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2684/2016 R.G. promossa da
D________ n. Genova il ____.1956, elett dom in Genova presso lo studio dell’Avv.
______ che lo rappresenta e difende come da delega in atti
ricorrente
CONTRO
G_________, n. Genova il ____1958, elett dom in Genova, presso e nello studio
dell’Avv. ______ che la rappresenta e difende come da delega in atti anche
disgiuntamente con l’Avv. ______
resistente
con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
di Genova
In punto: “divorzio contenzioso”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 23.11.2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2016 il signor ___D_____ conveniva in giudizio la
moglie ____ G_____, nanti il Tribunale di Genova, affinchè venisse pronunciata la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in Genova, il ____.1989,
dalla cui unione era nata la figlia F_____, il ____.1995.
Il ricorrente inoltre chiedeva che, a parziale modifica delle condizioni di separazione
consensuale omologate il 15.3.2011, così come già modificate dal Tribunale di Genova con
provvedimento ex art 710 c.p.c. in data 13.2.2013 (ove veniva revocato il contributo
originariamente previsto per il mantenimento della moglie, pari ad euro 300,00, avendo la
predetta rinvenuto attività lavorativa presso la pizzeria “______” di Genova), venisse
revocata l’assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà- e sita in Genova,
via _______, a suo tempo attribuita alla moglie, avendo la figlia F_____ espresso la
volontà di ivi continuare a vivere con il proprio padre; con richiesta, conseguenziale, di un
contributo per il mantenimento della figlia, da porsi a carico della convenuta.
All’udienza presidenziale del 19.9.2016 veniva sentito il solo ricorrente, non essendo
comparsa la moglie convenuta, nonostante le ritualità della notifica, ed alla successiva
udienza del 17.10.2016, fissata per l’ascolto di F_____, si costituiva la moglie che non si
opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva, oltre alla conferma del regime vigente,
anche il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile, per un importo pari ad euro
300,00, essendo titolare unicamente di un reddito mensile lordo per circa euro 400,00.
All’esito dell’audizione di F_____, che esprimeva la propria volontà di continuare a vivere
con la madre nella casa familiare, e che chiedeva che il contributo per il proprio
mantenimento venisse dal padre versato alla madre, il Presidente f.f., avendo parte
ricorrente espressamente abbandonato la domanda di assegnazione a sé della casa
familiare, confermava il regime in vigore, ad eccezione dell’affidamento della figlia F____,
divenuta nel frattempo maggiorenne, e rimetteva la causa nanti il G.I.
Intervenuto il P.M., concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita solo
documentalmente, non essendo state ammesse le prove richieste dalle parti, ed infine
all’udienza del 23.11.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva
rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di legge per le difese finali.
***
Passando al merito della causa sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
fra le parti.
Risulta infatti che i coniugi si siano separati consensualmente, a seguito di
provvedimento di omologa del 15.3.2011 del Tribunale di Genova, e da allora non risulta
che vi sia stata alcuna interruzione dello stato di separazione e non è data alcuna
possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, tenuto conto del lungo
tempo trascorso, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Avendo parte ricorrente espressamente abbandonato, all’esito dell’audizione della figlia, la
domanda di revoca dell’assegnazione della casa già coniugale alla moglie, si impone, sul
punto, la conferma dell’attuale regime come già concordato in sede di separazione
consensuale, ovvero l’assegnazione della casa sita in Genova, via _____ alla moglie, con
cui è rimasta a vivere la figlia F_____, maggiorenne, ma non economicamente autonoma
per espresso riconoscimento di entrambi i genitori.
In relazione alle contrapposte domande svolte dalle parti e relative al contributo per il
mantenimento della figlia e della moglie va osservato quanto segue.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, è dovuto il
contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi con il genitore istante, e
non ancora autosufficienti, in quanto l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento
dei figli, secondo le regole dell’art. 316 bis c.c. non cessa ,“ipso facto”, con il raggiungimento
della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova
che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento
di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato
dello stesso. In altre parole è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno,
laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai
genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro
offerte.
Nel caso di specie va fin da subito osservato che lo stesso ricorrente riconosce che la figlia
non sia economicamente autonoma; la domanda di riduzione del contributo, concordato
nella consensuale del 2011, da euro 500,00 ad euro 300,00 consegue alle allegazione che
la figlia svolga attività lavorativa saltuaria, che la moglie abbia migliorato la propria
condizione reddituale, non essendo più disoccupata, come era all’epoca della separazione,
e che sia invece peggiorata la propria condizione economica.
Esaminando a questo punto le rispettive condizioni delle parti va fin da subito smentita
l’affermazione del ricorrente che i redditi da lavoro derivanti dalla propria professione di
agente di commercio siano peggiorati; ed infatti dall’esame di tutte le dichiarazioni dei
redditi prodotte dalla difesa del marito risulta che il predetto, per l’anno 2016, abbia
dichiarato un reddito complessivo superiore a quelli degli anni precedenti, anche con
riferimento all’anno 2010 e 2011, epoca degli accordi separativi (ed infatti risultano i
seguenti dati:
Anno 2010 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.877,00
Anno 2011 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.896,00
Anno 2012 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.249,00
Anno 2013 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 18.376,00
Anno 2014- rigo RN1 – redditi dichiarati € 26.277,00
Anno 2015 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.384,00
Anno 2016 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 29.978,00).
A ciò si aggiunga la considerazione che lo stesso è titolare anche di un significativo
patrimonio immobiliare, come risulta dalle visure catastali prodotte sub 7) dalla resistente,
e come anche evincibile dalla lettura della dichiarazioni dei redditi dello stesso ricorrente.
Più nel dettaglio, e per la parte che maggiormente rileva sotto il profilo patrimoniale, si
osserva che il signor D___ vive in un immobile di 203 mq, sito in Genova, via ____, di cui
è comproprietario unitamente al fratello con lui convivente; oltre a detto immobile lo
stesso risulta titolare, in via esclusiva, della casa già familiare di via ____, e relative
pertinenze, assegnata alla moglie, ed inoltre di un immobile sito nel Comune di Cantalupo
Ligure (AL), di 106 mq, e di altro immobile, nella medesima località, con relative
pertinenze, di 133 mq, in comproprietà con il fratello, come pure di un fondo commerciale
(Cat C1) di mq 28 in Genova via ______, pure questo in comproprietà con il fratello.
La moglie dal canto suo non risulta titolare di alcuna proprietà immobiliare, pur non
essendo gravata da oneri alloggiativi, essendo rimasta a vivere nella casa di proprietà del
marito ed a lei assegnata.
Dal punto di vista lavorativo risulta dall’estratto contributivo INPS prodotto dalle resistente
(v. all 18) che la signora G_____ svolgesse con continuità attività lavorativa, quale
lavoratore dipendente, dagli anni ’80 fino ai primi anni di matrimonio, ovvero al novembre
1991, mentre il successivo impiego rinvenuto si colloca nei primi mesi del 2009,
presumibilmente in coincidenza della crisi coniugale, tenuto conto che la separazione
consensuale fra i coniugi avvenne all’udienza presidenziale del 11.2.2011.
Non è oggetto di contestazione fra le parti (ed è inoltre documentale) che la revoca del
contributo per il mantenimento della moglie, previsto negli accordi separativi, fosse
intervenuta nel corso del 2013, nell’ambito del procedimento azionato dal marito, ex art
710 c.p.c. , essendo in detta sede emerso che la moglie prestasse con continuità attività
lavorativa presso la pizzeria _____ di Genova; peraltro detto impiego (svolto alle
dipendenze della ditta _____ e C. s.a.s., v. estratto contributivo citato) cessò a seguito di
licenziamento per superamento del periodo di comporto, come risulta dalla lettera all. 6
fasc. resistente del 21.10.2013.
A questo proposito va osservato che risulta documentalmente provato, né è oggetto di
contestazione, che la G_____ abbia subito un intervento chirurgico a seguito di malattia
oncologica per carcinoma al seno, e sia stata sottoposta a cicli di chemioterapia nel corso
del 2010 e che, nel corso del 2013, abbia subito un secondo intervento chirurgico (v. all 5
resistente). In conseguenza di detta malattia, dopo essere stata riconosciuta invalida al
lavoro al 100% (doc.21), in sede di revisione, in data 18.8.2016, veniva riconosciuta
invalida al lavoro al 67% (doc.4).
Dopo avere perso il lavoro per il patito licenziamento, nell’ottobre 2013, risulta che la
convenuta si sia attivamente adoperata per rinvenire ulteriori occasioni lavorativa, tanto
che risulta incontestato fra le parti che la stessa sia stata assunta con contratto di lavoro
intermittente presso la _____ s.a.s. di ____, a decorrere dal 12.4.2014, ed inserita con
continuità, a far data dal 23.6.2014, nei programmi formativi finanziati dalla Regione
Liguria per favorire le persone con disagio sociale, risultando nell’ultimo periodo essere
stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale ____.
Peraltro detti incarichi lavorativi, sempre per periodi di tempo determinati, risultano tutti di
redditività modesta, e certamente al di sotto di una soglia minima per potere ritenere la
convenuta economicamente autonoma, e ciò nonostante l’impegno dimostrato e profuso
per reinserirsi nel mondo del lavoro.
Risulta infatti dalla documentazione fiscale prodotta che nell’anno 2016 la signora G____
abbia percepito le seguenti somme:
Dal 01/01/2016 al 10/02/2016 borsa lavoro presso la cooperativa sociale _______ –
compenso lordo mensile di circa euro 400,00; dal 11/03/2016 al 30/09/2016 lavoro
dipendente presso la ______ coop. Sociale, reddito percepito pari a € 4.132,15; dal
contratto a chiamata presso la _____ sas – redditi percepiti € 118,24; dal 06/06/2016 al
05/08/2016 con la borsa lavoro presso _____ coop. soc. a.r.l. – compenso percepito circa
€ 200,00 lordi mensili; dal 3/10/2016 al 31/12/2016 lavoro presso il Centro di ____ della
C.D.O. – compenso percepito € 303,00; dal 03/10/2016 al 31/12/2016 lavoro dipendente
presso ______ – redditi percepiti € 2115,59.
In queste condizioni, pur avendo il Collegio ben presente il recente arresto
giurisprudenziale di cui alla sentenza della S.C. n. 11504/2017, depositata il 10.5.2017,
in cui si evidenzia che con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò
considerarsi da allora in poi “persone singole “, sia dei loro rapporti economicopatrimoniali
(art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di
assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), deve valutarsi non
sussistente una condizione di autosufficienza economica del coniuge che richiede
l’assegno, pur considerando che la stessa, allo stato, beneficia della casa coniugale di
proprietà del marito.
Si reputa pertanto congruo prevedere quale assegno divorzile in favore della moglie un
importo mensile pari ad euro 250,00, anche considerata la particolare durata del
matrimonio, celebrato nel 1989, nel corso del quale la famiglia è stata prevalentemente
mantenuta dai redditi derivanti dal lavoro del marito, dovendosi ritenere che
l’intervenuto ritiro dal mondo del lavoro della moglie, per quasi 18 anni, sia coinciso con
il prevalente accudimento a suo carico della figlia e della cura delle altre incombenze
familiari; detto importo andrà versato entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a
rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
Detto importo risulta congruo già valutato l’accordo sottoscritto fra le parti in sede di
separazione consensuale, ed in forza del quale il marito si è fatto carico di tutte le spese
di amministrazione ordinaria della casa coniugale.
Su detta condizione concordemente sottoscritta dai coniugi in sede di separazione
consensuale, ed in ordine alla quale nel presente giudizio le parti svolgono contrapposte
domande, occorre precisare che, in adesione alla recente giurisprudenza della Suprema
Corte (v. ex multis Cass civile, sentenza n. 16909/2015), vada rilevato che il contenuto
specifico degli accordi di separazione sia composto:
1) da un contenuto essenziale relativo prevalentemente alla cessazione del dovere di
convivenza e alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall’art. 143 c.c.
(mantenimento del coniuge, sussistendone i presupposti; affidamento, educazione e
mantenimento della prole; assegnazione della casa familiare), ove l’autonomia dei
coniugi è limitata in vista del superiore interesse della famiglia e della prole;
2) da un contenuto eventuale, attinente ad ambiti che esulano dagli elementi essenziali
della separazione consensuale e che, quando hanno un contenuto prettamente
patrimoniale, vanno qualificati come rientranti nei contratti atipici a cui si applica la
relativa disciplina (art. 1322 c.c. ss. c.c.).
Da ciò consegue che, nel caso di specie, trattandosi di regolamentazione assunta
liberamente dalle parti al di fuori del contenuto essenziale della separazione, la stessa
esuli del tutto dalla materia del presente giudizio, potendo le parti modificarli solo sulla
base di un sopraggiunto diverso accordo fra loro; ciò in quanto l’efficacia di detti accordi
tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art 1372 c.c..
Passando infine ad esaminare le contrapposte domande svolte relativamente al
contributo da prevedere per il mantenimento della figlia F____, reputa il Collegio che
possa parzialmente accogliersi la domanda di riduzione del contributo posto a carico del
padre. Detta riduzione, ad un importo mensile che si reputa congruo individuare, tenuto
conto delle rispettive condizioni economiche dei genitori, in euro 400,00, valorizza infatti
la circostanza che la figlia, che pacificamente risulta da tempo libera da impegni di
studio, avendo nel frattempo già compiuto 22 anni, e che risulta avere frequentato un
corso di due anni per la professione di estetista, conclusosi nel 2016, senza peraltro
avere provveduto all’esito a sostenere l’esame finale richiesto, può certamente
utilmente impiegare il proprio tempo per la ricerca di un impiego, anche saltuario e
precario, che possa verosimilmente consentirle di non gravare integralmente sui propri
genitori per le proprie esigenze di vita, risultando peraltro avere già effettuato un breve
periodo di tirocinio nel modo del lavoro come cameriera.
Detto importo, come richiesto espressamente dalla figlia in corso di giudizio, andrà
versato alla madre convivente entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat; inoltre i genitori si suddivideranno fra loro, al 50%, le
spese strarodinerie della figlia come individuate e disciplinate dal documento di
orientamento uniforme di questa Sezione Famiglia del 15.9.2016
Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza delle parti, le
stesse vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il
____1989 (iscritto negli atti dello Stato civile del Comune di Genova al nr. ___, anno
1989, Parte II, S. A, Uff 1) tra:
D’_____ n. Genova il ___.1956, e G_____, n. Genova il ___.1958,
– stabilisce a carico di D’______ l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile di euro
250,00 a favore di G______, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, ed annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
– stabilisce a carico di D______ l’obbligo di corresponsione di contributo per il
mantenimento della figlia F____, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
dell’importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a favore di
G_____, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come in motivazione indicate e disciplinate.
– conferma la assegnazione della casa già coniugale, sita in Genova via ___ alla signora
G____
– dichiara inammissibili le rimanenti domanda
-Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018
Il Giudice est Il Presidente
dott.ssa Laura Cresta Dott. Francesco Mazza Galanti

Possono essere oggetto di revocatoria i trasferimenti immobiliari effettuati in fase di separazione

Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11743/2015 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore di ERIS FINANCE SRL, in persona dell’Avv. F.G. nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA PLATI giusta procura speciale in calce al controricorso;
MAGNETE SECURITISATION SRL in persona dell’Amministratore Unico Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO GARGANI, BARBARA SANSONI, ANTONELLA CUVIELLO giusta procura speciale del Dott. Notaio DE.MA.GI. in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SOC.COOP, N.S.;
– intimati –
e contro
FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio Z.F. in (OMISSIS);
PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA in persona del Consigliere Delegato Dott. T.R., quale membro del C.D.A., non in proprio, bensì nella sua qualità di mandataria della società TIBERIUS S.P.V. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO M. PLATI che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio O.F. in (OMISSIS);
– resistenti con procure speciali notarili –
avverso la sentenza n. 2422/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
che:
1. Unicredit Banca Spa, Factorit Spa e la Banca Popolare di Verona hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, V.M. e N.S., proponendo azione revocatoria dell’atto di trasferimento immobiliare in favore della N. (coniuge) contenuto nel verbale di separazione consensuale del 23.5.2002/3.6.2002, avente per oggetto l’appartamento di loro proprietà sito in (OMISSIS).
Nella contumacia della N., il Tribunale accoglieva la domanda e revocava l’atto di trasferimento immobiliare.
2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti separati appelli sia dal V. che dalla N.: successivamente riuniti, venivano respinti dalla Corte di Bologna che, pur escludendo la natura gratuita del trasferimento statuita dal primo giudice, riteneva comunque sussistenti tutti i presupposti dell’actio pauliana proposta, confermando, con ciò, la pronuncia impugnata.
3. Il V. ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.
4. Si sono difese con controricorso le società intimate Phoenix Asset Managment spa (subentrata, exart. 111 c.p.c., alla Eris Finance srl, rappresentata dalla mandataria Italfondiario Spa) anche in qualità di cessionaria dei crediti della Tiberius SPV Srl; la Factorit Spa e la Magnete Sicuritisation Srl.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione
che:
1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Factorit Srl: la società – premesso che il ricorso era stato notificato nei suoi confronti presso la cancelleria della Corte d’Appello di Bologna nonostante che il nuovo difensore (appartenente al foro di Milano), nel costituirsi nel giudizio d’appello, avesse indicato, exart. 125 c.p.c.edart. 366 c.p.c., come modificato dallaL. n. 183 del 2011,art.25, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – assumeva che detta notifica doveva ritenersi inesistente e che pertanto la sentenza d’appello, nei suoi confronti, fosse passata in giudicato.
Al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in simmetria conl’art. 366 c.p.c.e coerentemente alla nuova formulazionedell’art. 125 c.p.c., all’onere dell’elezione di domicilio si affianca – a partire dall’entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni appena citate, introdotte dallaL. n. 183 del 2011- la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale deriva, poi, l’obbligo di provvedere alle notificazioni a mezzo PEC (cfr., al riguardo, Cass. SU 10143/2012). Tuttavia, in ordine alle conseguenze della eventuale violazione di tale principio, è stato anche affermato (cfr. Cass. SU 14916/2016; Cass. 4667/2017) che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente extra districtum va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, con conseguente necessità di disporne la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall’avvenuta costituzione della parte intimata”.
Nel caso in esame, ricorre esattamente l’ipotesi sopra formulata, ragione per cui l’avvenuta costituzione della società Factorit Spa deve ritenersi idonea a sanare il vizio denunciato: conseguentemente l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,artt. 2729, 2901 c.c.edartt. 112 e 115 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte bolognese abbia apoditticamente affermato la sussistenza della scienza damni in capo alla moglie N.S., nonostante che le controparti onerate non ne avessero dato alcuna prova, fondando, con ciò, la propria decisione su una doppia presunzione (praesumptum de praesumpto) in base alla quale dalla sua condizione di coniuge era stato dedotto che egli tenesse informata la ex moglie delle vicende societarie e da ciò, ancora, era stato desunto che ella fosse parte del consilium fraudis, violando in tal modo tutte le norme sopra richiamate.
3. Il motivo è infondato, non ricorrendo l’ipotesi della “doppia presunzione” prospettata: infatti la Corte Bolognese ha esaminato la progressione cronologica degli eventi, configurabili come un fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il V. fosse fideiussore delle obbligazioni assunte dalla ” V. Impianti Srl” di cui era amministratore unico; dalla condizione di coniugio dei V. – N. all’epoca di insorgenza della stipula della fideiussione, nonché dalla collaborazione con il marito della N. la quale aveva lavorato, sia pur non stabilmente, presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto, legittimamente, la implicita consapevolezza della moglie in ordine alla complessiva situazione debitoria della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della scientia damni.
4. Con il secondo motivo, il V. lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci della motivazione sulla sussistenza della scientia damni. Lamenta che la Corte da una parte non aveva ammesso le istanze istruttorie avanzate per confutare la tesi delle controparti, e dall’altra aveva erroneamente presunto che la N. conoscesse la situazione finanziaria compromessa della società di cui il V. era amministratore.
5. Il motivo è inammissibile.
La Corte rileva infatti che la doglianza, ricondotta dal ricorrente all’art. 360, n. 5, è espressamente riferita ai “vizi intrinseci della motivazione”, ipotesi abrogata delD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, comma 1, lett. B, convertito nellaL. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 12.9.2012). A ciò si aggiunge, inoltre, il difetto di autosufficienza del motivo visto che le istanze istruttorie di cui si censura la mancata ammissione non sono state riportate nel ricorso.
5. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione, exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci delle argomentazioni sulle quali la Corte ha fondato il convincimento della sussistenza dell’eventus damni. Si duole altresì dell’omesso esame della circostanza che sul bene gravava comunque il diritto di abitazione della moglie e che esso era ipotecato: pertanto il trasferimento in sede di separazione, tenuto conto del ridotto valore dell’immobile riconducibile a dette circostanze, non poteva configurare un danno rispetto alla garanzia patrimoniale da lui prestata.
Il motivo, per la parte riconducibile al vizio di motivazione, è inammissibile per le medesime argomentazioni sviluppate sulla precedente censura.
Per la parte in cui il ricorrente lamenta un vizio logico di essa su un fatto decisivo per il giudizio; tale da consentire di ricondurre la doglianzaall’art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte osserva che la censura è infondata.
Infatti, premesso che l’assegnazione della casa coniugale, di per se, non priva di valore l’immobile, deve precisarci che le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione; 2) nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
A tal fine, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3 civ. 13172/2017).
La motivazione resa dalla Corte bolognese, anche sotto questo profilo risulta logica e coerente ai principi sopra riportati, in quanto tale immune anche dal vizio oggetto di alternativa sussunzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in proporzione all’impegno processuale delle parti intimate.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, per compensi, in Euro 6500,00 in favore della Phoenix Asset Management Spa ed in Euro 5000,00 in favore degli altri intimati, oltre che per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

Della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare

Cass. civ. Sezioni Unite Sent., 22 maggio 2018, n. 12564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27227/2011 proposto da:
D.S.F., D.S.C. e D.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO VITI, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MICHELE MIRENGHI;
– ricorrenti –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO FERRAZZA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
F.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3851/2010 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso;
udito l’Avvocato Michele Mirenghi.

Svolgimento del processo
1. – Il (OMISSIS) D.S.V. perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione compiuta dal giudice penale, il sinistro fu provocato dalla imprudente condotta di guida di F.S., la quale, omettendo di concedere la precedenza al veicolo condotto da Mauro Sbaraglia, costrinse quest’ultimo ad una disperata manovra di emergenza, all’esito della quale investì D.S.V. ed il suo nipote minorenne.
2. – Nel 2003 la vedova della vittima, Fa.Ma., ed altri congiunti di D.S.V. convennero dinanzi al Tribunale di Roma F.S. e il suo assicuratore della responsabilità civile, Meieaurora s.p.a. (che in seguito, per effetto di ripetute fusioni, muterà ragione sociale in Unipol Assicurazioni s.p.a.).
L’attrice domandò il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del marito; tra questi, chiese il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell’aiuto economico ricevuto dal coniuge.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 25 febbraio 2005, accolse solo in parte la domanda di Fa.Ma.. Il giudice di primo grado ritenne che, godendo la Fa. di redditi da pensione superiori a quelli del defunto coniuge, non era verosimile che quest’ultimo destinasse alla prima una parte del proprio reddito. Il Tribunale rilevò inoltre che, avendo la Fa. beneficiato, dopo la morte del marito, di una pensione di reversibilità, pari al 60% della pensione percepita dallo scomparso, tale erogazione elideva l’esistenza stessa di un danno patrimoniale.
3. – La sentenza venne appellata dalla Fa., la quale – per quanto in questa sede rileva – si dolse del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
A sostegno del gravame l’appellante dedusse, tra l’altro, che era erronea in diritto l’affermazione secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale dovesse tenersi conto della pensione di reversibilità erogata alla vedova della vittima dall’ente previdenziale.
4. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante il deposito in cancelleria il 29 settembre 2010, ha rigettato il gravame.
La Corte territoriale ha posto, a fondamento della statuizione di rigetto, le due rationes decidendi adottate dal Tribunale, e cioè: (a) la Fa. godeva di un reddito superiore a quello del defunto marito; (b) in ogni caso, l’erogazione alla vedova della pensione di reversibilità escludeva l’esistenza di un danno patrimoniale.
5. – La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.S.C., D.S.A. e D.S.F. (eredi di Fa.Ma., deceduta nelle more del giudizio), con ricorso articolato su due motivi ed illustrato da memorie.
Ha resistito la sola Unipol Assicurazioni s.p.a.
6. – La Terza Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017, n. 15536, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il secondo motivo del ricorso, se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto.
Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione
1. – La questione rimessa all’esame di queste Sezioni Unite è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Tale questione rileva per l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso l’esistenza di un danno risarcibile, sol perché alla vedova della vittima era stata erogata dall’Inps la pensione di reversibilità.
2. – Sulla questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
2.1. – L’orientamento prevalente è nel senso che della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare.
Il principio secondo cui dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare non deve essere detratto quanto già percepito dal congiunto a titolo di pensione di reversibilità, si basa sia sulla natura non risarcitoria di tale erogazione previdenziale, sia sull’inapplicabilità, in ragione della diversità di titolo dell’attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito, della compensatio lucri cum damno. Il danneggiante – si afferma può pretendere la compensatio solo se anche il vantaggio sia stato da lui stesso determinato con il suo fatto illecito: quando, in altri termini, il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, avente in sè stesso la normale idoneità a determinare l’effetto vantaggioso. Non si può quindi far luogo alla detrazione se il beneficio ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito e la morte rappresenta solo la condizione perché quel titolo spieghi la propria efficacia. Porre la condizione per il verificarsi di una conseguenza giuridica non significa averla determinata, mancando, per ciò solo, il rapporto di causalità efficiente.
Si tratta di un orientamento che ha costituito per decenni incontrastato diritto vivente (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 1955, n. 2442; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11440; Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 1998, n. 1347; Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2002, n. 4205; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2009, n. 3357), tanto che l’adesione ad esso è stata talora ribadita con motivazione semplificata, affidata al semplice richiamo dell’autorità del precedente (così Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2014, n. 5504).
2.2. – Questo indirizzo è stato messo in discussione da Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2014, n. 13537, la quale ha affermato l’opposto principio del non-cumulo: dall’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è rivolto a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.
Il rovesciamento dell’orientamento tradizionale è affidato, anzitutto, al rilievo chel’art. 1223 cod. civ.esige una lettura unitaria, e non asimmetrica, sia quando si tratta di accertare il danno sia quando si tratta di accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito. Se ne fanno discendere i seguenti corollari: (a) ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte; (b) piuttosto, del lucro derivante dal fatto illecito occorre stabilire unicamente se costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensidell’art. 1223 cod. civ.; (c) vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge; (d) nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile, per quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito dal punto di vista economico, non può spezzarsi la serie causale e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale rappresentato dalla pensione di reversibilità no, e ciò perché senza il primo non vi sarebbe stato il secondo.
A sostegno della soluzione nel senso della detraibilità si richiama inoltre il principio di indifferenza: il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest’ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
Il defalco dall’ammontare del risarcimento del valore capitale della pensione di reversibilità viene giustificato anche sull’osservazione che l’erogazione della reversibilità ha una funzione indennitaria, a prescindere dal fine solidaristico cui sono improntate le disposizioni che la prevedono: poiché essa ha lo scopo di sollevare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa della persona che all’interno del nucleo familiare produceva un reddito destinato alla famiglia, il percettore della suddetta pensione – si afferma – non patisce alcun danno patrimoniale per effetto della morte del congiunto, fino all’ammontare del valore capitale della pensione stessa.
2.3. – Il revirement non è stato condiviso dalla giurisprudenza successiva. Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548, ha fatto applicazione del principio tradizionale della non detraibilità dall’ammontare del risarcimento del danno di quanto già percepito a titolo di pensione di reversibilità. Anche Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2015, n. 3391, ha mantenuto fermo l’orientamento a favore del non-diffalco, ritenuto ancorato a basi di “indubbia e condivisa coerenza”, giacché tale pensione, fondandosi su di un titolo diverso dall’atto illecito, impedisce la compensazione, senza che assuma rilievo il fatto che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito.
2.4. – In presenza del suindicato contrasto, già in precedenza la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria 5 marzo 2015, n. 4447, aveva rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione se il fatto che il danno da illecito e l’attribuzione patrimoniale in forma di pensione di reversibilità derivino da titoli diversi, escluda o meno l’operatività del principio della compensatio, impedendo che dal risarcimento dovuto sia detratto il valore capitale della prestazione previdenziale.
In quella occasione, le Sezioni Unite (sentenza 30 giugno 2016, n. 13372) non esaminarono il fondo della questione, rilevando che, nella causa rimessa, la problematica “della compensatio lucri cum damno, pur di estremo interesse sul piano giuridico, si presenta(va) in concreto quanto meno prematura” per ragioni intrinseche alla vicenda processuale ivi rilevante.
Le Sezioni Unite non mancarono, nondimeno, di osservare incidentalmente quanto segue: “L’individuazione dei presupposti di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, che è strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell’applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo, presuppone pur sempre l’esistenza (e l’entità) di un danno risarcibile; e solo su questo eventualmente sarebbe esercitabile la surroga. Non senza osservare che la riscossione dell’indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il suo credito ri-sarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso, né azionato”.
2.5. – Nel rimettere nuovamente alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto di giurisprudenza, il Collegio della Terza Sezione – ponendosi in continuità con l’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 13537 del 2014 – dichiara di auspicare che il problema interpretativo che sta alla base della questione sia risolto secondo i seguenti principi: (a) alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito ed abbia per risultato diretto o mediato quello di attenuare il pregiudizio causato dall’illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito.
Ad avviso del Collegio rimettente, a pretendere la medesimezza del titolo per il danno e per il lucro ai fini dell’operatività della compensatio anche nelle fattispecie che si caratterizzano per la presenza di rapporti giuridici trilaterali, si finirebbe per negare di fatto qualsiasi spazio all’istituto, essendo assai raro (se non impossibile) che un fatto illecito possa provocare da sé solo, ossia senza il concorso di nessun altro fattore umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno. Si tratterebbe invece unicamente di stabilire se il lucro costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensidell’art. 1223 c.c..Qualificare d’altra parte molti vantaggi come occasionati e non causati dal fatto illecito sarebbe incoerente con la moderna nozione di causalità giuridica: pertanto, allorquando il fatto di danno sia anche coelemento di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza indennitaria a favore del danneggiato, pure siffatta provvidenza – si sostiene – rappresenta un effetto giuridico immediato e diretto della condotta che quel danno ha provocato, giacché da essa deriva secondo un processo di lineare regolarità causale.
Secondo la lettura proposta nell’ordinanza di rimessione, il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile, tenuto conto che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
Con particolare riferimento allo specifico quesito concernente la cumulabilità o meno della pensione di reversibilità, l’ordinanza interlocutoria osserva che, mentre nel rapporto tra l’assistito e l’ente obbligato al pagamento del beneficio previdenziale il diritto del primo scaturisce dalla legge e l’illecito è mera condicio iuris per l’erogazione, ben diversa sarebbe la prospettiva se ci si pone nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile. In questo diverso rapporto giuridico si tratterebbe di stabilire, non già se il beneficio dovuto per legge spetti o meno, ma di quantificare con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito. E per quantificare tali conseguenze dal punto di vista economico non potrebbe spezzarsi la serie causale, e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale no. In altri termini, l’affermazione secondo cui l’illecito non sarebbe causa in senso giuridico delle attribuzioni erogate alla vittima non terrebbe conto dell’intrecciarsi dei due ordini di rapporti: quello tra danneggiato e terzo sovventore, e quello tra danneggiato e danneggiante.
3. – Come correttamente rileva l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione, la soluzione della specifica questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite coinvolge un tema di carattere più generale, che attiene alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cum damno e sollecita una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alla poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.
L’ordinanza di rimessione pone questo tema a oggetto di un quesito di portata più ampia di quello riguardante la detraibilità o meno della pensione di reversibilità: se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice debba limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla compensatio; e se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di questi il giudice debba tener conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo.
Tale interrogativo, al quale è sottesa una richiesta indistinta e omologante di tutte le possibili evenienze legate al sopravvenire, al fatto illecito produttivo di conseguenze dannose, di benefici collaterali al danneggiato, viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per l’enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta.
Questa delimitazione di ambito e di prospettiva non è frutto di una scelta discrezionale del Collegio decidente, ma conseguenza che si ricollega alle funzioni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle Sezioni Unite, alle quali è affidata, non l’enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita. Se ne ha una conferma nella stessa previsionedell’art. 363 c.p.c., perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia.
3.1. – L’esistenza dell’istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso.
Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibiledall’art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse – se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso – il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico (Cass., Sez. 3^, 11 luglio 1978, n. 3507).
In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
3.2. – Controversi sono piuttosto la portata e l’ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio() può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
E’ la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell’evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all’assicurazione privata contro i danni, nella quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; si considerino i benefici della sicurezza e dell’assistenza sociale, da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale; si pensi, ancora, alle numerose previsioni di legge che contemplano indennizzi o speciali elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di solidarietà, a coloro che subiscono un danno in occasione di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
La vicenda concreta all’esame delle Sezioni Unite si colloca in quest’ambito. In essa il duplice rapporto bilaterale è rappresentato, da un lato, dalla relazione creata dal fatto illecito, permeata dalla disciplina della responsabilità civile, che garantisce, dopo il decesso della vittima primaria in conseguenza del sinistro stradale, il risarcimento del danno patrimoniale sofferto dai familiari in conseguenza della perdita del sostentamento economico loro assicurato in vita dal congiunto; dall’altro, dalla relazione discendente dalla legislazione previdenziale, la quale, attraverso la pensione di reversibilità, assicura a quei medesimi familiari un trattamento economico alla morte del titolare della posizione previdenziale, anche quando il decesso dipenda dal fatto illecito di un terzo.
In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.
3.3. – Restano fuori dal quesito rivolto alle Sezioni Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria.
In queste ipotesi vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa.
La compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dellaL. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2013, n. 6573).
Alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza amministrativa.
Chiamato a stabilire, nell’espressione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, se la somma dovuta dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l’indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”.
Preme qui sottolineare i fondamentali passaggi attraverso i quali si snoda l’argomentazione che sostiene la decisione del giudice amministrativo: (a) “l’applicazione delle regole della causalità giuridica impone che venga liquidato soltanto il danno effettivamente subito dal danneggiato”; (b) “il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità contrattuale di una funzione punitiva”, giacché l’esistenza “di un solo soggetto responsabile e obbligato comporterebbe per esso l’obbligo di corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato con ingiustificata locupletazione da parte di quest’ultimo”: risultato, questo, non ammissibile, difettando “una espressa previsione legislativa che contempli un illecito punitivo e dunque autorizzi un rimedio sovracompensativo”, non essendo nemmeno configurabile “una duplice causa dell’attribuzione patrimoniale”; (c) “nella fattispecie in esame l’accertata finalità compensativa di entrambi i titoli delle obbligazioni concorrenti e del conseguente meccanismo risarcitorio, nonché la semplicità del rapporto che evita le possibili complicazioni ricostruttive connesse al funzionamento della surrogazione, impedisce che possa operare il cumulo tra danno e indennità”.
3.4. – Tornando all’ambito operativo della compensatio in presenza di una duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo, occorre rilevare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che per le fattispecie rientranti in questa categoria valga la soluzione del cumulo del vantaggio conseguente all’illecito, non quella del diffalco.
Si afferma, in particolare, che la compensatio è operante solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto, sicché se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore di danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare alcun diffalco. In altri termini, la detrazione può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; essa invece non opera quando il vantaggio derivi da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione perchè il diverso titolo spieghi la sua efficacia (Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15822).
Secondo questa prospettiva, la diversità dei titoli delle obbligazioni – il fatto illecito, da un lato; la norma di legge (ad esempio, nel caso di percezione di benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori sociali, pubbliche amministrazioni) o il contratto (ad esempio, nel caso di percezione di indennizzi assicurativi), dall’altro – costituisce una idonea causa di giustificazione delle differenti attribuzioni patrimoniali: conseguentemente, la condotta illecita rappresenta, non la causa del beneficio collaterale, ma la mera occasione di esso.
3.5. – L’ordinanza di rimessione esattamente constata che è assai raro che le poste attive e passive abbiano entrambe titolo nel fatto illecito. Richiamando la nozione di causalità che si è venuta sviluppando nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo abbandonato la distinzione scolastica tra causa remota, causa prossima ed occasione, sostituendola con la nozione di regolarità causale (Cass., Sez. 3^, 13 settembre 2000, n. 12103), l’ordinanza propone di superare l’inconveniente di una interpretazione “asimmetrica”dell’art. 1223 c.c.: una interpretazione che, quando si tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato (Cass., Sez. 3^, 21 dicembre 2001, n. 16163; Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2006, n. 15274), mentre esige al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito.
3.6. – Le Sezioni Unite ritengono che la sollecitazione a compiere la verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno in base a un test eziologico unitario, secondo il medesimo criterio causale prescelto per dire risarcibili le poste dannose, non possa spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni vantaggio indiretto o mediato, perché ciò condurrebbe ad un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscere al danneggiante.
Così, non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, come avviene nell’ipotesi della nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, prima non occupato, in conseguenza della morte del congiunto.
Allo stesso modo, nel determinare il risarcimento del danno, non sono computabili gli effetti favorevoli derivanti dall’acquisto dell’eredità da parte degli eredi della vittima: la successione ereditaria, infatti, è legata non già al fatto di quella morte, bensì al fatto della morte in generale, che si sarebbe verificata (anche se in un momento successivo) in ogni caso, a prescindere dall’illecito.
Si tratta di un esito interpretativo che discende pianamente dall’insegnamento della dottrina, la quale ha evidenziato che le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale.
3.7. – Nei casi appena indicati il criterio del nesso causale funge realmente da argine all’operare dello scomputo da compensatio.
Più in generale, il Collegio ritiene che affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finisca per ridurre la quantificazione del danno, e l’accertamento della sua stessa esistenza, ad una mera operazione contabile, trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato.
Invece, ai fini della delineazione di quel criterio di selezione, proprio da tale indagine occorre muovere, guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
E’ un approccio ermeneutico, questo, che da tempo la scienza giuridica offre alla comunità interpretante, rilevando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria.
Ed è una linea d’indagine tanto più ineludibile oggi, in vista di un’apertura al confronto con l’elaborazione della dottrina civilistica Europea.
Infatti, i Principles of European Tort Law, all’art. 10:103, prevedono che, nel determinare l’ammontare dei danni, i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa dell’evento dannoso devono essere presi in considerazione, salvo che ciò non sia conciliabile con lo scopo dei vantaggi (unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit).
Analoga è la direttiva seguita dal Draft Common Frame of Reference. Secondo l’art. 6:103 del libro VI, dedicato alla equalisation of benefits, i vantaggi derivanti al soggetto che abbia sofferto un danno giuridicamente rilevante in conseguenza dell’evento dannoso non debbono essere presi in considerazione nel quantificare il danno, a meno che sia giusto e ragionevole farlo, avuto riguardo al tipo di danno sofferto, alla natura della responsabilità addebitata alla persona che ha causato il danno e, quando il beneficio sia erogato da un terzo, allo scopo perseguito conferendo il beneficio.
Nell’una e nell’altra prospettiva, pertanto, si è ben lontani dal suggerire una regola categoriale destinata ad operare in modo “bilancistico”: c’è, piuttosto, l’invito ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco.
La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio.
Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
3.8. – Una verifica per classi di casi si impone anche per accertare se l’ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall’altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito.
Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.
Se così non fosse, se cioè il responsabile dell’illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente.
Non corrisponde infatti al principio di razionalità – equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l’elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato.
E stabilire quando accompagnare la previsione del beneficio con l’introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilità risarcitoria, è una scelta che spetta al legislatore. Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato, rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per il dispiegamento dell’operazione di scomputo.
E’, questa, l’indicazione di sistema che giunge anche dal rappresentante dell’Ufficio del pubblico ministero, il quale, nel rifiutare la prospettiva “totalizzante” del computo nella stima del danno di vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, ha delineato “i due presupposti essenziali per poter svolgere la decurtazione del vantaggio”: accanto al contenuto, “per classi omogenee o per ragioni giustificatrici”, del vantaggio, la previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che “instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee”. Così, in tutti i casi in cui sia una norma legislativa ad attribuire, “senza regolare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio”, un vantaggio collaterale (si pensi agli interventi, in nome della solidarietà nazionale, con provvidenze ed elargizioni, in favore di individui e comunità a fronte di eventi catastrofici o disastri suscettibili di essere ascritti a condotte non iure e contra ius di soggetti terzi), il giudice della responsabilità civile non potrebbe procedere, tout court, ad effettuare l’operazione compensativa o di defalco. Se così facesse, egli vanificherebbe il senso più profondo della previsione normativa costituente il titolo dell’attribuzione, che risiede nell’assunzione da parte della generalità del carico di determinati svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, non nella volontà di premiare chi si è comportato in modo negligente o di alleggerire la sua posizione debitoria.
4. – Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, preme innanzitutto sottolineare che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987).
Nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale “si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico” (Corte cost., sentenza n. 174 del 2016). Si tratta di una solidarietà che “si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento”. Per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità “realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987, cit.).
4.1. – L’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. Quell’erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto – come è stato rilevato in dottrina – l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l’origine dell’evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.
Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio – è stato osservato – deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.
Esattamente il pubblico ministero nell’udienza di discussione ha messo in luce che la pensione di reversibilità spetta per il fatto-decesso come tale, senza alcuna rilevanza della causa, naturale o umana, di esso; ed è attribuita, alle condizioni stabilite dalla normativa, come effetto delle contribuzioni che il lavoratore ha pagato nel corso dello svolgimento del rapporto. In questa prospettiva, “l’occasione materiale del decesso, ossia il fatto illecito altrui, resta del tutto confinata all’esterno di questa erogazione previdenziale; e scomputarne l’importo quando per evenienza il decesso abbia origine da un illecito civile produrrebbe conseguenze di dubbia costituzionalità”.
Una conferma di questo esito interpretativo viene dagli insegnamenti della dottrina, la quale, nel condividere la soluzione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sin dagli anni cinquanta del secolo scorso, valorizza la circostanza che l’incremento patrimoniale corrispondente all’acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro; laddove, affinché nell’ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un “gratuito vantaggio economico”. Quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l’occasione per il sorgere di un’attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora – si afferma – non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità.
In questa stessa direzione convergono le più recenti riflessioni sul tema. Proprio prendendo le mosse dalla necessità di guardare alla funzione concreta e alla giustificazione più profonda del beneficio collaterale rappresentato dalla pensione di reversibilità, la dottrina esclude, secondo un giudizio normativo-valoriale, che il welfare previdenziale istituito e alimentato dai contributi del lavoratore, come tale espressione di una scelta di sistema pienamente conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, sia suscettibile di essere considerato un beneficio da assoggettare all’impiego contabilmente causale della compensatio lucri cum damno. D’altra parte – si sottolinea – la stessa valutazione della pensione di reversibilità nel contesto attuale, caratterizzato dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ne conferma e ne rafforza la funzione previdenziale, trattandosi di un’attribuzione che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi.
4.2. – Non appare dirimente, in senso contrario, il parallelismo che l’ordinanza di rimessione prospetta con la questione del cumulo di stipendio e risarcimento del danno da incapacità lavorativa temporanea, nel caso di danno alla salute di un impiegato: questione – ricorda il Collegio della Terza Sezione – che venne in un primo tempo affrontata affermandosi che, nel caso in cui un impiegato resti assente dal lavoro a causa di un infortunio, continuando a percepire la retribuzione, egli ha diritto di chiedere al danneggiante anche il danno da incapacità temporanea, ma che poi ha trovato, con la citata sentenza n. 3507 del 1978, una soluzione diversa, definitivamente accolta anche dalla giurisprudenza successiva, nel senso che in tale evenienza non sussiste danno patrimoniale, e pertanto non compete alcun risarcimento a questo titolo, a meno che il lavoratore non deduca di avere dovuto rinunciare a straordinari o trasferte, o di avere subito pregiudizi nella carriera per la forzata assenza dal lavoro.
In realtà, la non comparabilità delle situazioni emerge dalla stessa motivazione che sostiene il richiamato precedente: la quale – nel constatare che, “ove lo stipendio continui ad essere percepito dall’infortunato nella sua interezza”, “il danno, sotto questo profilo, non si è neppure prodotto” – non ha mancato tuttavia di sottolineare che “altra e più delicata questione sorge, invece, quando il fatto illecito ponga in essere le condizioni ovvero i presupposti perché profittino al danneggiato particolari vantaggi prima non goduti: solo allora sorge l’esigenza di verificare, nella prospettiva dei principi che regolano la compensatio lucri cum damno, se detti vantaggi siano in rapporto di causa ad effetto con l’illecito, se cioè i primi siano conseguenza immediata e diretta del secondo”.
4.3. – D’altra parte, neppure appare condivisibile la tesi, sostenuta nella sentenza n. 13537 del 2014 che ha dato avvio al contrasto di giurisprudenza, secondo cui negare la compensatio tra risarcimento del danno patrimoniale da uccisione del congiunto e pensione di reversibilità finirebbe per “abrogare in via di fatto” l’azione di surrogazione spettante all’ente previdenziale, privando l’assicuratore sociale o l’ente previdenziale di un diritto loro “espressamente attribuito dalla legge”.
In realtà, nessuna delle norme richiamate nella citata sentenza lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro dell’Inps nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del congiunto.
Invero, la surrogazionedell’art. 1916 c.c., comma 4, si applica alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro; la L. 12 luglio 1984, n. 222, art. 14, prevede la surroga delle prestazioni in tema di invalidità pensionabile, che non sono assimilabili alla pensione di reversibilità ai superstiti; analogamente, laL. 4 novembre 2010, n. 183,art.41, stabilisce sì, a vantaggio dell’ente erogatore, il recupero, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, delle prestazioni erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, ma con riguardo alle pensioni, agli assegni e alle indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente; infine, l’art. 42 della medesima legge, nel disciplinare le comunicazioni delle imprese di assicurazione all’Inps, si occupa delle azioni surrogatorie e di rivalsa spettanti all’ente assicuratore “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi”.
5. – A composizione del contrasto di giurisprudenza deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto:
“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.
6. – Il secondo motivo va dunque dichiarato fondato, perché la Corte d’appello si è discostata da questo principio.
Ritenendo che l’erogazione alla vedova della pensione di reversibilità escludesse l’esistenza di un danno patrimoniale, la Corte d’appello ha infatti erroneamente assorbito, nel risarcimento da sinistro stradale, il valore capitale della pensione di reversibilità costituita dall’Inps a favore della vedova, pari al 60% della pensione già percepita dal de cuius.
7. – Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia motivazione insufficiente e comunque contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente la valutazione del danno patrimoniale patito da Fa.Ma..
7.1. – La Corte d’appello – premesso che il D.S., marito della Fa., godeva di un reddito appena al di sopra del limite di sussistenza e la moglie godeva di un reddito quasi doppio – è giunta alla conclusione che la vittima destinasse la pensione esclusivamente alla soddisfazione dei propri bisogni personali.
Sennonché, così decidendo, la Corte di merito non ha tenuto conto della documentazione in atti (in particolare del prospetto dell’Inps in data 1 marzo 2004, puntualmente richiamato in ricorso), da cui risulta che la Fa. godeva, negli anni immediatamente precedenti il sinistro, di un reddito nettamente inferiore rispetto a quello percepito dal marito.
Anche il primo motivo va dunque dichiarato fondato.
8. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nella separazione i “redditi adeguati” vanno rapportati al tenore di vita previa prova a carico del richiedente sulla ricorrenza dei presupposti dell’assegno

Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 marzo 2018, n. 6886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23210-2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE;
– ricorrente –
contro
O.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSALBA BIANCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 975/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11 giugno 2016, ha revocato l’assegno di mantenimento, quantificato in Euro 800,00 mensili, che il tribunale aveva posto a carico di O.S.M. in favore della moglie separata S.G. “fino a quando la signora non reperirà un’attività lavorativa” ed ha confermato il contributo di mantenimento in favore della figlia C..
Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui si è opposto l’ O. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione
Con un unico motivo la S. ha denunciato violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.,artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto insussistente il proprio diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento, avendo la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare l’inadeguatezza dei suoi redditi a conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre era l’ O. che doveva dimostrare il possesso di redditi adeguati, e per avere omesso di considerare che essa aveva tentato di trovare un’occupazione lavorativa, mediante stages di lavoro, ma senza esito positivo.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, pur avendo ritenuto sussistente il divario tra le capacità economiche delle parti, ha ritenuto che lo stato di disoccupazione della S., già accertato dal Tribunale, non fosse incolpevole e, quindi, non giustificasse l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, non avendo essa dimostrato di essersi attivata per reperire un’occupazione lavorativa, tenuto conto della sua giovane età (circa 35 anni), del titolo di studio di cui era in possesso (laurea), della mancanza di patologie invalidanti e del tempo (circa sei anni) trascorsi dalla data del deposito del ricorso per separazione.
Si tratta di un plausibile accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità con il mezzo proposto né, a norma del novellatoart. 360 c.p.c., n. 5, sono stati indicati fatti decisivi il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito, risolvendosi il motivo in un’inammissibile istanza di riesame dell’esito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di merito.
Infondata è la doglianza exart. 2697 c.c.di erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova. Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensidell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente, quando – come nella specie – sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

RECLAMO E CONTESTAZIONE

Di Gianfranco Dosi

I. Il quadro giuridico
II. La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
b) La legittimazione attiva
III. Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
b) La legittimazione attiva
IV. La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Il quadro giuridico
L’azione di “reclamo dello stato di figlio” (art. 239 c.c.) e quella di “contestazione dello stato di figlio” (art. 240 c.c.) costituiscono due azioni di stato previste nel codice civile esercitabili in caso di filiazione matrimoniale.
La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio. Persiste infatti nell’ordinamento, anche dopo l’unificazione dello status filiationis operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154, ancora l’accesso differenziato allo stato che nel caso di filiazione matrimoniale avviene tramite la presunzione di paternità al cui meccani¬smo sono strettamente connesse le due azioni di “contestazione” e di “reclamo”.1
1 In dottrina si è ritenuto di non potersi escludere, dopo le riforme del 2012 e del 2013 sull’unificazione dello status filiationis che l’azione di contestazione possa essere proponibile anche per contestare lo stato di un figlio riconosciuto da genitori non coniugati, qualora detto riconoscimento sia stato effettuato nei riguardi di un figlio non partorito dalla donna indicata come madre. Ciò in quanto in caso contrario si avrebbe una ingiustificabile differenza di trattamento fra filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, posto che nel primo caso la maternità è contestabile senza limiti di tempo (art.240 c.c.), mentre, nel secondo caso diverrebbe incontesta¬bile dopo cinque anni dal riconoscimento (in base al nuovo testo dell’art. 263 c.c. sui termini dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di vericità).
Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.
Con l’azione di “reclamo”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per diverse ragioni indicate tas-sativamente nell’art. 239 c.c. mentre con l’azione di “contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative – su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
La poco lineare sovrapposizione sistematica delle norme che disciplinano queste due azioni (dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013) rende disagevole anche la ricostruzione della disciplina, lasciando aperti alcuni dubbi non del tutto ancora risolti.
È opportuno, pertanto, riprodurre qui di seguito le disposizioni normative relative alle due azioni per evidenziare i riferimenti essenziali della disciplina giuridica.
Art. 239 (Reclamo dello stato di figlio)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quan¬do il precedente è stato comunque rimosso.
Art. 240 (Contestazione dello stato di figlio)
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
Art. 241 (Prova in giudizio)
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
Art. 248 (Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Im¬prescrittibilità).
L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Art. 249 (Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Impre¬scrittibilità)
L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
II La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
È opportuno esaminare prima l’azione di “contestazione”, dal momento che l’azione di ”reclamo” presuppone necessariamente una precedente azione di “contestazione”. Non vi è, comunque, al¬cuna controindicazione a ritenere proponibile da parte del figlio l’azione di “reclamo” anche conte¬stualmente a quella di “contestazione”.
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
Come è noto, lo stato di figlio nato nel matrimonio è attribuito in forza della presunzione di pater¬nità cui all’art. 232 c.c. e, ove non corrispondente alla verità biologica, può essere eliminato con l’azione di “disconoscimento” (sentenza costitutiva) nei modi e nei termini previsti (art. 235 c.c. e art. 244 c.c.)2
2 Cfr la voce DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ .
Al di fuori di questi casi non è possibile contestare lo stato di figlio (nato nel matrimonio) se non nelle ipotesi espressamente indicate nell’art. 240 c.c. (Contestazione dello stato di figlio) e cioè nei soli “casi di cui al primo e secondo comma dell’art. 239”.
Secondo la giurisprudenza l’azione di “contestazione” ha carattere residuale rispetto a quella di “disconoscimento” (Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529; Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547) il che comporta che l’azione di “contestazione” non è esperibile in alternativa a quel¬la di “disconoscimento”. Altrimenti si finirebbe per consentire sempre la contestazione dello stato di figlio nato nel matrimonio anche oltre i termini previsti da quella norma per i legittimati attivi diversi dal figlio. Le due azioni hanno, infatti, presupposti e sfere di operatività assolutamente diverse.
L’azione di “contestazione” (la cui sentenza – da annotare a margine dell’atto di nascita – ha effetti dichiarativi) riguarda tre casi che sono, in verità, oggettivamente rari:
1) Supposizione di parto. È tale quella situazione che si potrebbe verificare – come indica peraltro l’art. 566 del codice penale che lo prevede come reato – quando nei registri di stato civile “si fa figurare una nascita inesistente”. La supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano destinatario di uno status qualsiasi, e si parla quindi “supposizione” in quanto lo status è riferito ad un nato immaginario Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 1961). In tal caso coloro che appaiono “genitori” (ma anche chiunque altro vi abbia interesse) sono legittimati a promuovere l’azione per cancellare una registrazione fantasma di stato civile alla quale non corri¬sponde l’esistenza di nessuna persona vivente.
2) Sostituzione di neonato. E’ tale quella situazione che si verifica quando vi è un vero e proprio scambio materiale di un neonato con un altro (in un momento evidentemente successivo all’iscri¬zione di entrambi presso i registri dello stato civile: Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404; Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318). Anche in tal caso i genitori e chiunque vi abbia interesse, tra cui per esempio il figlio stesso, possono promuovere l’azione per sanare l’errore.
3) Iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio (nel caso in cui nessuno abbia per esempio presentato la dichiarazione di nascita: art. 32 DPR 3 novembre 2000, n. 396). Anche in questo caso – e sempre che non venga dichiarata l’adozione del neonato – può essere promossa l’azione per contestare quella iscrizione. Il figlio era nato nel matrimonio ma è stato registrato alla nascita come figlio non riconosciuto da nessuno.
Il codice parla in questi casi di “contestazione” e non di “disconoscimento” perché si tratta di situa¬zioni in cui lo status legale (di figlio nato nel matrimonio) è stato attribuito o in modo immaginario (supposizione di parto) o a causa di un errore (sostituzione di neonato) o a causa della omissione della dichiarazione di nascita del figlio come nato nel matrimonio. Tutte situazioni indipendenti dall’attribuzione dello status in connessione alla presunzione di paternità.
Negli ultimi due casi (non nel primo in cui manca proprio il neonato) l’azione di contestazione è necessariamente il presupposto della eventuale successiva azione di reclamo dello stato (di figlio nato nel matrimonio) da parte del figlio stesso. In altre parole l’interessato potrà chiedere che gli sia attribuito lo stato di figlio corrispondente alla realtà, solo dopo che sia stato contestato (da parte sua o da parte di altri) l’avvenuto scambio dopo la nascita con altra persona o l’avvenuta omissione della dichiarazione di nascita.
L’art. 104, settimo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 stabilisce che: “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni… di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 248 c.c. l’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (per esempio per motivi ereditari).
La giurisprudenza ha escluso (con riferimento all’art. 263 c.c. che prevede l’impugnazione del rico-noscimento per difetto di veridicità) che tra i soggetti aventi un interesse all’azione possa esservi il pubblico ministero (Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515; Cass. civ. Sez. I, 18 otto¬bre 1989, n. 4201) ritenendo la norma riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore). Relativamente all’azione di contestazione la legittimazione attiva del Pubblico Ministero è stata esclusa nel lontano passato da Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983.
Non è applicabile in quanto nessun rinvio viene espressamente fatto nell’art. 248 a tale situazione, quanto previsto per il disconoscimento in caso di morte del figlio (dove si ammette che l’azione possa essere in tal caso esercitata dal coniuge o dai discendenti). Il legislatore ha ritenuto suf¬ficiente attribuire la legittimazione a “chiunque vi abbia interesse” espressione nella quale sono evidentemente compresi anche i soggetti diversi dal figlio che abbiamo un interesse all’azione anche dopo la morte del figlio.
III Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
Premesso che nessuno può reclamare uno stato di figlio contrario a quello che gli attribuisce l’atto di nascita, se prima lo status non veritiero non è stato rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239, ultimo comma, c.c.), il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio) è ammesso – secondo quanto dispone l’art. 239 c.c. – innanzitutto nei casi sopra esaminati in cui è ammessa l’azione di “contestazione” e cioè (non tanto in caso di supposizione di neonato in cui il neonato è solo immaginario ma) nei casi di sostituzione di neonato (App. L’Aquila, 4 maggio 1982 in cui il soggetto era stato “sostituito” non quando era in neonato ma quando aveva compiuto due anni) e di iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio.
In secondo luogo l’azione è ammessa anche “per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità” (terzo comma), nonché “per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso” (quarto comma).
L’ipotesi di chi è stato riconosciuto in contrasto con la presunzione di paternità è quella del figlio che, ancorché nato nel matrimonio, è stato alla nascita riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio dalla madre (ammessa a dichiarare che il figlio è nato da persona diversa dal marito: Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059; Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073) ovvero da altra persona (evidentemente prima della formazione dell’atto di nascita che avrebbe fatto scattare la presunzione di nascita nel matrimonio).
L’ipotesi, invece, del figlio che fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità è quella del figlio nato da una donna che, in violazione del divieto di cui all›art. 89, contragga nuove nozze prima del decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio (vi saranno due diverse presunzioni di paternità in contrasto tra loro) ovvero nato da una donna validamente coniugata che contragga un altro matrimonio, il quale, sebbene invalido, sia idoneo in astratto ad attribuire lo stato di figlio in applicazione dell›art. 128 del codice. In questi casi la nascita del figlio soggiace a due presunzioni di paternità. La legge accorda quindi al figlio il diritto di reclamare lo stato di figlio nato nel (secondo) matrimonio contratto dalla madre.
L’ultimo comma dell’art. 239 prevede che l’azione di reclamo può essere esercitata quando il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso senza però indicare i casi in cui ciò possa avvenire e quindi lasciando l’interprete in difficoltà.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 249 c.c. l’azione di reclamo dello stato di figlio spetta solo al figlio.
L’azione non spetta quindi alla madre (Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014).
Non sono ammessi ad esercitarla i discendenti in caso di morte del figlio. Si ritiene in dottrina che si tratti di una svista del legislatore il quale in tutte le azioni di stato (per esempio art. 270 c.c. per il riconoscimento; art. 246 c.c. per il disconoscimento) prevede la trasmissibilità del diritto di azione.
IV La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Le azioni di” contestazione” e di “reclamo” seguono il rito a cognizione ordinaria e la competenza è del tribunale in composizione collegiale (secondo l’art. 50-bis c.p.c. che richiama le cause nelle quali ai sensi dell’art. 70 c.p.c. è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero).
Sia nell’azione di contestazione che in quella di reclamo, secondo quanto prescrivono rispettiva¬mente l’art. 248 e l’art. 249 “nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori” il che signi¬fica che la legge indica una regola di litisconsorzio necessario delle parti convenute.
Le due disposizioni prevedono entrambe inoltre che “Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’art. 247” dove si prevede in primo luogo che se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contrad¬dittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; e in secondo luogo che se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’art. 246 e cioè nei confronti dei discendenti o degli ascendenti o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Per espresso rinvio, infine, contenuto sempre negli articoli 248 e 249 si applica il sesto comma dell’articolo 244. Pertanto entrambe le azioni possono essere altresì promosse “da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore”.
Ugualmente trova applicazione, sempre per il richiamo espresso che ne fanno le norme sopra cita¬te, il secondo comma dell’articolo 245 con la conseguenza che “Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale no¬minato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice”.
Quanto alla prova si ricorda che l’art. 241 c.c. fissa il principio per cui la prova della filiazione può essere data con ogni mezzo. A tale proposito Trib. Parma, 17 ottobre 1998 ha ritenuto che la prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità potrebbe essere anche suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo.

RECLAMO E CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO
Giurisprudenza
Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014 (Famiglia e Diritto, 2014, 10, 929 nota di BUGETTI)
Non potendosi ritenere che il principio della verità genetica nei rapporti di filiazione sia sovraordinato rispetto al predetto interesse del figlio, non è fondata la q.l.c. dell’art. 269 c.c., nella parte in cui prevede, senza eccezioni, che la madre sia colei che partorisce il figlio, dell’art. 239, comma 1, c.c. nella parte in cui consente di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, nonché dell’art. 243-bis c.c. nella parte in cui limita la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, anche in relazione all’art. 263 c.c., che invece attribuisce l’azione a chiunque vi abbia interesse.
Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529 (Familia, 2002, 533 nota di VARANO)
In presenza della normativa degli art. 235 ss. c.c. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche l’art. 248 c.c., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternità.
Trib. Parma, 17 ottobre 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora il figlio, la cui nascita sia avvenuta in costanza di matrimonio dei genitori, sia stato registrato allo stato civile come nato da padre ignoto e da donna che non consente d’essere nominata a causa ed in conseguenza di gravi e drammatici problemi psicologici affliggenti i genitori (nella specie, trattavasi di bambina, il cui gemello era morto precocemente a seguito di aborto spontaneo, nata, dopo solo 25 settimane di gestazione, in condizioni fisiche assai precarie e con notevoli probabilità, in caso di sopravvivenza, d’essere gravemente minorata (cieca) o, comunque, priva di autonomia e d’ogni capacità di relazione), è consentita, al fine di far acquisire all’infante lo “status”, del tutto veridico, di figlio legittimo, la proposizione dell’azione di reclamo della legittimità, che ben può essere promossa nei confronti di entrambi i genitori da un curatore speciale del minore. La prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità, la cui presunzione non vale come integrativa del titolo, può essere suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo, nonché dal fatto che i genitori abbiano successivamente reso una dichiarazione di “riconoscimento” del figlio, pur rifiutata dall’uf¬ficiale di stato civile.
Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’articolo 567 del c.p. contiene due distinte ipotesi di reato, differenti non solo nella pena, ma anche nella loro struttura, data la diversità dei mezzi con cui si ottiene l’alterazione dello stato civile del neonato. Il comma 1 concerne, infatti, l’alterazione mediante la sostituzione materiale di un neonato a un altro e ha come presupposto che i due neonati siano già iscritti nei registri dello stato civile. Il comma 2 considera, invece, l’alterazione di sta¬to mediante falsità documentale ideologica e ha come presupposto la circostanza che l’alterazione sia commessa nella formazione dell’atto di nascita. Trattasi, quindi, di due reati autonomi, dovendosi escludere invece che la previsione del comma 2 contempli una previsione aggravata rispetto a quella del comma 1.
Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall’atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo status), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizio¬ne di cui all’art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un’azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell’azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall’omologazione della separazione consensuale (o dalla pro¬nuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell’art. 232 c.c., poichè tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 229 della legge n. 151 del 1975, al discono¬scimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma 1, n. 1, c.c. (che, nella specie, l’interessato avrebbe potuto e dovuto promuovere nel termine fissato dalla riferita disposizione transitoria).
Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita con la quale si attri¬buisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile ( art. 567 comma 1 c.p.) l’interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell’iscrizione, nell’ipotesi del capoverso dell’art. 567 c.p. tutelato è l’interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o – quando ciò non sia possibile – in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell’ord. st. civile.
Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l’espressione “chiunque vi abbia interesse”, usata dall’art. 263 c.c. per indicare i soggetti che vi sono legittimati, non può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.), con la conseguenza che trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’art. 70 n. 3 c.p.c. secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità, e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione, senza neppure essere legittimato a proporre domande nuove o riconvenzionali, che comportino l’obbligo ex art. 292 c.p.c..
Cass. civ. Sez. I, 18 ottobre 1989, n. 4201 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legitti¬mità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’ art. 70, n. 3, c. p. c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il p.m. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione; né l’espressione , usata dall’art. 263 c. c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi com¬prensiva del p. m., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.).
App. L’Aquila, 4 maggio 1982 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di reclamo di un diverso stato, da parte di figlio legittimo, ai sensi dell’art. 239 c. c., in caso di sostitu¬zione di neonato, è ammissibile anche ove la sostituzione (o lo scambio) sia avvenuto allorché il ricorrente, per la sua età, non aveva ancora maturato il concetto della propria identità nei rapporti con altre persone e non era in grado di comunicarla ad altri (nella specie una bambina di circa due anni, scampata al sisma di Avezzano del 1953, era stata riconosciuta come propria figlia legittima da un soggetto cui le autorità la avevano affidata e presso il quale la stessa era sempre vissuta).
Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il P.M. non è legittimato ad esercitare azioni civili in materia di stato delle persone fuori dai casi previsti specifi¬catamente dalla legge; in particolare non è legittimato ad esercitare l’azione di contestazione di stato, neppure quando lo stato da contestare risulti da un atto la cui falsità sia incontroversa, ma non sia stata dichiarata dal giudice penale, ai sensi degli artt. 380 e 480 c.p.p.
Cass. pen. Sez. II, 6 novembre 1961 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano de¬stinatario di uno status qualsiasi (donde la supposizione di tale status in quanto riferito a nato im¬maginario) mentre il reato di alterazione presuppone l’esistenza di una nascita reale e del relativo status del nuovo nato da poter modificare e rendere diverso L’aver fatto risultare in atto di nascita tardivo la nascita da una determinata donna di un bimbo nato, invece, in precedenza, da altra donna e come tale a suo tempo regolarmente iscritto in anagrafe, integra il reato di supposizione di stato.