L’ads può essere autorizzato dal GT alla prestazione di consenso informato sul fine vita ai sensi della L. 219/17

Giudice Tutelare di Modena, decreto 23 marzo 2018
A scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la persona, A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), come da certificazione medica in atti, in stato di coma “in emorragia
subaracnoidea da rottura aneurisma di arteria comunicante posteriore”. In
particolare, la predetta è stata vista domiciliarmente nel reparto di Medicina
Gastro lungodegenza del Policlinico di (omissis). La stessa, ricoverata in
rianimazione dal 4 gennaio scorso, si trova in stato di incoscienza, ricoverata a
letto, tracheotomizzata, con sondino naso-gastrico per alimentazione ed
idratazione. Per il suo stato, è risultato impossibile ogni forma di interazione e
contatto; che la persona appare perciò “psichicamente menomata”(art. 404
c.c.); che, poi, la medesima necessita di protezione, in quanto, tenuto conto
della descritta patologia, risulta “impossibilitata a provvedere ai propri
interessi”; che, da questo punto di vista, gli stessi si compendiano, dal punto di
vista patrimoniale, nella gestione dello stipendio e, quanto alla cura personale,
nella manifestazione del consenso ai trattamenti medico-sanitari; che sono,
perciò, in concreto ravvisabili i presupposti di istituzione della misura protettiva
dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua
capacità di agire” (art. 1 l. 9 gennaio 2004, n. 9); che, con riguardo
all’espressione del consenso informato (ovvero, al rifiuto) ai trattamenti
medico-sanitari da parte di persona incapace di esprimersi, la questione è stata
risolta dalla recente l. 22 dicembre 2017, n. 219.
Superando la tesi tradizionale che escludeva la rappresentanza in materia di
atti personalissimi, quali quelli in discorso, fu la Corte Suprema a chiarire che il
consenso potesse essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta,
a condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà
precedentemente da lui espressa (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21.748), con ciò
dando attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997
(ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145), la quale ammetteva che il
rappresentante legale (dell’incapace) potesse esprimere il consenso informato
al trattamento medico al suo posto.
In materia di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza sul punto di
mostrava oscillante, seppur tendendo a prevalere l’indirizzo inaugurato dal
Tribunale di Modena nel 2004 (Trib. Modena 28 giugno 2004, est. Stanzani, in
persona e danno, con nota adesiva di Cendon), secondo cui, quando
l’interessato non fosse in grado di esprimere consenso consapevole
relativamente a decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno
potevano essere attribuiti poteri di rappresentanza al fine di esprimere il
consenso informato in nome e per conto del beneficiario (Trib. Modena 20
marzo 2008, ivi). Validando e giuridificando questi orientamenti, e così
eliminando ogni residua incertezza, la nuova legge n. 219 del 2017, dispone
che: “il consenso informato della persona inabilitata e’ espresso dalla
medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un
amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e’ espresso
o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo,
tenendo conto della volonta’ del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita’ di intendere e di volere” (art. 3, 4° comma, l. cit.);
che, nella scelta dell’amministratore va prescelto il padre, disponibile
all’incarico, col consenso dei familiari,
nomina
H.N. nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) amministratore di
sostegno della figlia A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), con le seguenti prescrizioni:
1) l’incarico è a tempo indeterminato;
2) l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
3) l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del
beneficiario, i seguenti atti:
– riscossione e gestione dello stipendio/pensione, con rilascio di quietanza;
pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei
bisogni di vita quotidiana della persona assistita. Con obbligo di investimento
del capitale residuo in titoli obbligazionari fruttiferi (titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o buoni postali fruttiferi) e, alla scadenza, con obbligo di
reinvestimento in identica o analoga tipologia di titoli;
– presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a
carattere fiscale, agli uffici pubblici ed amministrazione del c.c. di cui la
persona è intestata;
– prestazione del consenso informato (ovvero, rifiuto) per cure e trattamenti
sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona;
4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di
marzo di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle
condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è
tenuto al deposito del rendiconto;
5)l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti
da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il
beneficiario stesso;
6) l’amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario,
effettuando visite periodiche;
7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e
376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.
8) fissa per il giuramento dell’amministratore di sostegno l’udienza del 11
aprile 2018 h. 11,30.
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

E’ efficace anche in Italia il divorzio straniero che preveda una tempistica più breve rispetto all’Italia

Cass. 21 maggio 2018 n° 12473

RILEVATO CHE: La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a seguito di ricorso ex artt.702 bis cod. proc. civ. e 30 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 proposto da D.A. , ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di Galati (Romania) il 18/02/2014 n. 1526/2014, come integrata dal provvedimento di chiarimenti n.1208/2014 pronunciato dallo stesso Tribunale il 01/04/2014: detti provvedimenti avevano dichiarato l’annullamento del matrimonio celebrato tra D.A. e B.G. in data (omissis) ed iscritto nel registro di stato civile del Comune della località di Radiu, ponendo a carico del B. l’obbligo di versare alla D. l’assegno percentuale del 33% del suo reddito realizzato mensilmente per il mantenimento dei figli C.G. ((omissis) ) e S.C. ((omissis) ), di cui il 16% per ciascuno. La Corte di appello, rilevata la mancata comparizione del B. , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sulle conclusioni del PM favorevoli all’accoglimento, ha proceduto alla delibazione della sentenza straniera, a norma dell’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Avverso questa decisione B.G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La ex coniuge replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.1. Primo motivo – Violazione o falsa applicazione di legge degli artt.702 bis, terzo comma, 153 e 154 cod. proc. civ., per il mancato rispetto del termine per la notifica con conseguente inammissibilità della domanda (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che il ricorso non venne notificato nel termine perentorio fissato dalla Corte di appello e che questa avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza e non rimettere la parte in termini, come invece avvenne. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Considerato che la rubrica dei motivi è priva di efficacia vincolante (Cass. nn. 5848/2012, 7981/2007), appare evidente che la censura, non prospetta asseriti errori concernenti l’erronea ricognizione ed esegesi delle norme che si lamentano violate, bensì un preteso error in procedendo per difetto dell’attività valutativa del giudice a quo, con la conseguenza che la Corte può decidere la questione anche mediante l’accesso diretto agli atti processuali, ove necessario, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (Cass. n. 5971 del 12/03/2018, n. 17653 del 15/10/2012). Ciò posto, osserva la Corte che nel caso in esame non trova applicazione il condiviso principio al quale il ricorrente si richiama, secondo il quale “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’”editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.” (Cass. n. 5517 del 06/03/2017, Sez. U. n. 5700 del 2014; Cass. 19345/15). Invero, dall’esame degli atti emerge che la Corte di appello -a seguito della presentazione del ricorso- aveva fissato l’udienza per il 2/12/2015, assegnando “il termine di dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto” e disponendo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto “almeno tenta giorni prima della data fissata per la costituzione” con provvedimento in data 16/10/2015, che venne depositato in cancelleria in data 20/10/2015 e comunicato telematicamente alla parte istante in data 21/10/2015. Orbene, alla luce di detto provvedimento il termine per la costituzione del convenuto, da calcolarsi a ritroso ed in teoria scadente nel giorno di domenica 22/11/2015, andava, invece, in concreto a cadere il 20/11/2015, in applicazione dell’art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 21335 del 14/09/2017), ed il termine per la notificazione, sempre calcolato a ritroso andava a scadere il 21/10/2015, e, quindi, con immediata prossimità alla data di deposito del provvedimento stesso, tale da rendere impossibile l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti. Sulla scorta di tali inequivoche circostanze il provvedimento adottato dal Presidente della Corte di appello in data 17/11/2015, sia pure su segnalazione della ricorrente, non configura una remissione in termini a favore di quest’ultima, ma costituisce un differimento – e con tale termine si esprime il Presidente della Corte territoriale – della data d’udienza all’11/01/2016, disposto d’ufficio e riverberantesi automaticamente sui termini ordinatori connessi a catena. A seguito dell’esito negativo del tentativo di notificazione, alla prima udienza dell’11/01/2016 la ricorrente chiese ed ottenne una proroga del termine per la notificazione, questa volta di carattere perentorio, che rispettò provvedendo nei termini. Ne consegue la infondatezza del motivo. 2.1. Secondo motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e ss. cod. proc. civ. relativamente alla mancata notificazione alla Procura della Repubblica ed al mancato intervento personale in giudizio della stessa (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). 2.2. Il motivo è infondato. 2.3. Dall’ordinanza impugnata si evince che il PM, nel procedimento in esame, non solo si è espresso, ma ha visto il collegio assumere una decisione conforme alla propria richiesta: risulta pertanto soddisfatto il requisito della necessaria partecipazione del P.M. al procedimento di delibazione (Cass. n. 19277 del 16.12.2003), peraltro stabilito nell’interesse dello stesso, senza che rilevi la sua effettiva presenza o meno all’udienza. 3.1. Violazione o falsa applicazione degli artt.64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n.218 relativamente all’insussistenza dei requisiti ivi previsti in punto di contrarietà all’ordine pubblico della delibanda sentenza straniera relativa al cd. “divorzio-lampo” rumeno (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Va confermato il principio secondo il quale “In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.” (Cass. n. 16978 del 25/07/2006). Nel caso di specie il ricorrente invoca la violazione dell’ordine pubblico esclusivamente in relazione al parametro dei differenti – e più brevi -tempi della procedura di divorzio, parametro che non integra un ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, assunta peraltro sull’accordo delle parti, che è certamente sintomatico del definitivo venir meno della comunione di vita (fol.14 del ricorso). 4.1. Quarto motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 64 e ss. della legge n. 218/1995 in punto di contrarietà della delibanda sentenza straniera all’ordine pubblico processuale con riguardo all’estensione all’obbligo di mantenimento per i figli oltre il consenso prestato e con riguardo alla mancata perimetrazione del reddito netto del genitore obbligato. 4.2. Quinto motivo – Violazione o falsa applicazione del’art. 64, comma 1, lett. b) della legge n. 218/1995 in punto di violazione del diritto di difesa quanto alla delibanda sentenza straniera. 4.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché concernono la stessa questione e sono avvinti sotto il profilo logico. 4.4. Il ricorrente sostiene che, con la richiesta di delibazione, la ex moglie intendeva preordinarsi i mezzi per agire esecutivamente sui redditi dallo stesso prodotti in Italia, ed assume che gli accordi di divorzio riguardavano solo i redditi prodotti in Romania. Sostiene che l’ordinanza di delibazione nella parte in cui estende l’efficacia esecutiva della sentenza di divorzio resa in Romania, va oltre quanto concordato dalle parti e viola il suo diritto di difesa. 4.5. I motivi sono inammissibili. In disparte che quanto esposto a sostegno della censura non trova riscontro nella ordinanza impugnata e che il ricorso prospetta una interpretazione dell’accordo di divorzio non avvalorata da elementi specifici ed ipotizza finalità che non è dato evincere né dalla ordinanza impugnate, né dagli atti processuali, va osservato che il B. , ritualmente citato nel procedimento di delibazione, ha volontariamente scelto di non parteciparvi, per cui nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile. 5.1. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5.3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso; – Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00, compresi gli esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

La mera disoccupazione non scrimina la condotta di chi viene meno agli obblighi di assistenza familiare

Corte d’Appello Cagliari, Sezione 1 penale
Sentenza 12 marzo 2018, n. 136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
Dott. Alessandro Castello – Presidente
Dott.ssa Silvia Badas – Consigliere
Dott.ssa Claudia Belelli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
(…) nato a V. il (…)
Libero – assente
Prescrizione: 1 marzo 2019
APPELLANTE
Avverso la sentenza in data 27 gennaio 2016 del Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica con la quale, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali
PERCHE’ DICHIARATO COLPEVOLE
“del reato di cui all’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 punito ai sensi dell’art. 570 c.p.
perché, omettendo si adempiere al provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Cagliari in data 15.06.2009, si sottraeva agli obblighi di assistenza verso i
figli (…), (…), (…) ed (…), minori degli anni diciotto, non provvedendo al versamento
dell’assegno mensile di mantenimento di 400,00. In Villacidro, da giugno a settembre
2011. Con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. della recidiva semplice”
Sentita la relazione del Cons. dott.ssa Cl.Be.;
sentiti il P.G. e il difensore dell’imputato nelle rispettive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27 gennaio 2016 il Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica, pronunciando in esito a dibattimento, condannava (…) – con le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva – alla pena di due mesi di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo giudicato colpevole
del delitto di cui in epigrafe.
Il primo giudice perveniva all’affermazione della penale responsabilità in ordine al
reato contestato all’imputato sulla scorta della prova dichiarativa e documentale
acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale, da cui era emerso che:
– dalla relazione sentimentale intrapresa da (…) con l’imputato erano nati quattro figli,
(…) nel (…), (…) nel (…), (…) nel (…) ed (…) nel (…);
– la convivenza era cessata nell’anno 2006 e con Provv. in data 15 giugno 2009, il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari aveva posto a carico del (…), che all’epoca
lavorava come guardiano “presso una signora”, l’obbligo di contribuire al
mantenimento dei minori figli mediante la corresponsione dell’importo di Euro 400,00
mensili;
– l’imputato nel periodo in contestazione non aveva mai versato l’importo in questione,
limitandosi a corrispondere Euro 50,00 due sole volte all’anno, giustificando
l’inadempimento con il proprio stato di disoccupazione;
– in sede di esame (…) aveva affermato: di aver perso il lavoro presso la ditta (…) nel
gennaio 2009; di vivere presso i genitori, entrambi percettori di trattamento
pensionistico; di non sostenere alcun costo abitativo e di essere in quel momento
sottoposto agli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva, dunque, integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto
all’odierno appellante, rilevando che questi durante il periodo in contestazione aveva
totalmente omesso di corrispondere quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari in favore dei quattro figli minori, integrando in tal modo la fattispecie di cui
all’art. 3 della L. n. 54 del 2006 per la cui configurabilità è sufficiente il mero
inadempimento, anche parziale, a prescindere dal fatto che allo stesso consegua la
mancanza dei mezzi di sussistenza.
L’imputato, inoltre, riconosciuto l’inadempimento, non aveva fornito prova della
incolpevole e assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.
Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale, concesse le attenuanti generiche in ragione
delle tristi condizioni di vita e bilanciandole in termini di equivalenza rispetto alla
contestata recidiva, muoveva da una pena base di tre mesi di reclusione e condannava
il (…) alla pena sopra indicata.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la difesa dell’imputato per
domandare, in via principale, l’assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce
reato; in via subordinata il contenimento del trattamento sanzionatorio.
A fondamento dell’impugnazione l’appellante ha sostenuto che, come emerso a
dibattimento, le condizioni reddituali dell’imputato sarebbero state incapienti rispetto
all’obbligo di mantenimento impostogli dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, atteso
che la circostanza di aver lavorato, nel periodo in contestazione, presso la (…) –
impianti fotovoltaici di (…) non sarebbe indicativa della capacità dello stesso di far
fronte al pagamento dell’importo stabilito a suo carico per il mantenimento dei figli.
La circostanza suddetta, così come quella relativa alla mancata percezione di
retribuzione per l’attività lavorativa svolta da gennaio a settembre 2009, erano state
allegate dall’imputato a giustificazione di un inadempimento incolpevole in quanto
conseguente alla propria disagiata condizione economica in seguito tradottasi in uno
stato di vera e propria indigenza, conosciuto dalla stessa madre dei minori.
L’attuale svolgimento di attività lavorativa del tutto saltuaria non gli consentirebbe,
tuttora, neanche di provvedere alle proprie primarie esigenze, ricevendo pertanto a tal
fine il sostegno dei genitori.
Dette circostanze non sarebbero state valutate dal primo giudice a comprova di una
situazione di oggettiva e incolpevole inadempimento che varrebbe ad escludere la
volontarietà dell’inadempimento e, quindi, la configurabilità del reato al medesimo
ascritto per difetto dell’elemento psicologico.
L’appello è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Diversamente da quanto si sostiene nel gravame, il compendio probatorio raccolto a
carico dell’imputato in relazione al contestato inadempimento dell’obbligo di
mantenimento della prole mediante versamento dell’importo a tal fine stabilito dal
Tribunale per i Minorenni, pone in risalto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
incriminatrice.
Quanto all’omesso integrale versamento dell’importo predetto, la circostanza è pacifica
in quanto riconosciuta dallo stesso imputato la cui difesa ha, infatti, incentrato il
gravame sul dedotto difetto dell’elemento psicologico del reato.
L’assunto difensivo non è, però condivisibile.
Si osserva al riguardo che la condizione di incapacità a far fronte all’obbligo di versare
l’assegno posto a carico dell’onerato a titolo di mantenimento della prole minore di
età, per consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dallo stesso
appellante, deve consistere in una – nel caso di specie indimostrata – situazione
incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze
minime di vita degli aventi diritto, la cui allegazione non può ritenersi sufficiente
allorché si basi sull’asserzione del mero stato di disoccupazione; occorre, invero, a tal
fine, la prova, incombente sull’imputato, di essersi trovato, per tutto il periodo nel
quale si sono reiterate le inadempienze, in una situazione di incapacità economica
assoluta di far fronte all’obbligazione.
Deve, pertanto, trattarsi – come detto – di in una situazione di radicale mancanza di
mezzi finanziari sì da escludere qualunque incolpevole margine di scelta per l’agente,
di modo che la responsabilità non è esclusa dall’incapacità di adempiere ogniqualvolta
questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente.
Del resto, la soggettività che informa la violazione di cui all’art.3 della L. n. 54 del
2006 è integrata dalla mera consapevolezza di sottrarsi all’obbligo di mantenimento,
certamente sussistente nel caso di specie, alla stregua del riconoscimento
dell’inadempimento totale da parte dell’imputato nella conoscenza del provvedimento
che detto obbligo aveva stabilito e di cui il (…) non risulta aver mai chiesto la modifica
in termini congrui rispetto alla dedotta incapienza reddituale.
Ciò detto, difetta agli atti la prova relativa all’obiettiva impossibilità, da parte del (…)
di far fronte agli obblighi di mantenimento nei richiamati termini stabiliti dall’autorità
giudiziaria, non avendo la dedotta indisponibilità di mezzi superato la soglia della mera
allegazione.
Detta allegazione, peraltro, quand’anche dimostrata non gioverebbe, da sola,
all’interessato, dovendo – ai fini dell’esenzione da responsabilità – altresì risultare
positivamente accertata una sua seria attivazione al fine di ottemperare ai doveri di
mantenimento dei figli senza riuscire a conseguire dei redditi pur avendo usato, in
proposito, ogni possibile diligenza.
Come il giudizio di penale responsabilità, del pari anche il trattamento sanzionatorio
deve essere confermato, reputandosi la pena inflitta congrua e proporzionata alla
gravità della condotta, tenuto conto dell’assoluto disinteresse manifestato verso le
elementari e primarie esigenze di vita dei quattro figli minori in tenera età.
Alla conferma integrale della sentenza impugnata segue dunque la condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza impugnata e condanna (…) alle
spese di questo grado del giudizio.
Termine di deposito 60 giorni.
Così deciso in Cagliari l’8 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018.

Grava sul convivente autore dell’atto di ricognizione di debito l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale

Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11766
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18422/2015 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GOZZI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO NOVELLI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato FULVIO FRANCUCCI;
udito l’Avvocato GIAN PAOLO NOVELLI.
Svolgimento del processo
1. S.F. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 1526/14 del 17 giugno 2014 della Corte di Appello di Bologna, che – riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna n. 25/08 del 20 maggio 2008, in accoglimento del gravame proposto da P.E. – ha condannato l’odierna ricorrente sia a pagare al predetto P., a titolo di regresso exart. 1950 c.c., la somma di Euro 5.388,15 (oltre interessi, nella misura legale, dal 22 gennaio 2007 al saldo), sia a restituirgli, ciò che qui interessa, un prestito dal primo erogatole nella misura di Euro 37.500,00.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver intrattenuto, per circa sei anni (dal 1998 al 2004), una convivenza more uxorio con il P., cimentandosi anche in una comune attività imprenditoriale per il sostentamento della vita di coppia, con scelta caduta su un negozio di abbigliamento, per la cui apertura veniva stipulato – in data 4 novembre 2000 – un mutuo chirografario, sottoscritto da entrambi i conviventi, ma in relazione al quale il P. rilasciava pure duplice garanzia fideiussoria.
Assume, dunque, l’odierna ricorrente che ambedue i conviventi si sarebbero occupati, con le stesse mansioni e pari capacità di gestione, dell’esercizio commerciale suddetto, contribuendo, inoltre, economicamente alla vita di coppia nei limiti delle proprie risorse.
Terminata la relazione affettiva nel giugno 2004, la S. ed il P. – secondo quanto si legge sempre nel ricorso – cedevano ad un terzo acquirente, nei primi mesi del 2005, l’attività commerciale creata, senza che nessuna pretesa economica, in occasione dell’operazione di vendita, fosse avanzata dal P..
Radicato da quest’ultimo un giudizio cautelare per la tutela del suo diritto, ritenendo il P. che la S. fosse propria debitrice in forza delle fideiussioni da esso prestate, oltre che in virtù di prestiti personali ammontanti ad Euro 37.500,00, denegata la richiesta cautelare, l’adito Tribunale respingeva anche l’azione volta all’accertamento del diritto dell’attore sia a rimanere indenne e manlevato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalle fideiussioni prestate (o, in subordine, ad ottenere la ripetizione di tutte le somme che, per effetto delle stesse, fosse stato tenuto a pagare), sia ad ottenere la restituzione dei prestiti effettuati.
Proposto appello dal P., la Corte felsinea, in accoglimento del gravame, provvedeva nei termini sopra riassunti, e ciò sul rilievo dell’inesistenza, nel caso di specie, degli “estremi per l’accertamento di una società di fatto” tra le parti, ovvero “per affermare l’esistenza di una comunione di fatto dal punto di vista patrimoniale estesa anche a rapporti estranei all’instaurata convivenza”.
Inoltre, quanto alla prima domanda attorea, la sentenza oggi impugnata sottolineava che “la veste di fideiussore del P. ha un formale riscontro documentale che non è possibile superare sulla base di considerazioni meramente indiziarie”. Con particolare riferimento, poi, alla domanda di restituzione del prestito, la stessa veniva accolta sulla base di un prospetto contabile, recante “l’indicazione dei soldi resi ad E. e da dare ad E.”, dandosi atto come siffatta scrittura fosse stata “sottoscritta dalla S.” (che provvedeva al riconoscimento di “sottoscrizione e contenuto” della stessa, in occasione dell’interrogatorio formale), evenienza che ne avrebbe avvalorato “la natura di atto formale e di riconoscimento di debito e non meramente contabile”.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione la S., sulla base – come detto di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si deduce – ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – “violazione degliartt. 1324, 1362 e 1963 c.c., e 2697 c.c., nonché degliartt. 113 e 115 c.p.c.”, sul rilievo che sarebbero stati disattesi “i criteri ermeneutici di interpretazione indicatidall’art. 1362 c.c.e ss.”, nonché per essere stata “omessa la ricostruzione della volontà delle parti”, oltre che per essere stato “posto a fondamento della decisione una prova non proposta dalle parti”.
In particolare, si assume che il summenzionato prospetto contabile consisterebbe in “un foglio non sottoscritto, contenente confusi dati numerici, nemmeno sommati algebricamente e comunque interpretati senza essere posti in relazione al comportamento delle parti e alla loro volontà”.
Più esattamente, la “completa assenza di sottoscrizione”, comporterebbe che il giudice di appello, “in violazione di quanto impostodall’art. 115 c.p.c.”, avrebbe “posto a fondamento della propria decisione un documento inesistente, mai offerto in produzione dalle parti”. Inoltre, la decisione impugnata avrebbe riconosciuto “valore ricognitivo ad un calcolo (tot. Euro 37.500,00) che non ha neppure alcuna connessione con i dati numerici che lo precedono, sommando algebricamente i quali si giunge ad un risultato differente e pure inferiore”. Infine, si nega che “da detto documento possa trasparire “una specifica intenzione ricognitiva” a favore del P.”, atteso che – secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità – per l’applicazionedell’art. 1988 c.c., sarebbe “necessaria la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo di doglianza, va rimarcato come la ricorrente censuri la sentenza impugnata giacché avrebbe “omesso di considerare” che la dichiarazione de qua era “riferita ad un’attività gestita in comune dalle parti” (il negozio di abbigliamento), come sarebbe stato agevole accertare sulla base di una serie di dati, idonei a rivelare la effettiva volontà delle parti, e la cui mancata valorizzazione integrerebbe, dunque, violazione dei criteri ermeneutici indicati dalla legge. Rileverebbero, infatti, in tal senso: la disponibilità, da parte del P., del conto corrente intestato alla ditta S.F., avendo delega completa ad operare su di esso, con potere di emissione di assegni; la conduzione e definizione, sempre ad opera del medesimo, degli accordi per la cessione a terzi dell’azienda; l’espresso consenso, manifestato, per iscritto, a tale operazione, senza avanzare alcuna rivendicazione in merito a propri asseriti crediti verso la S.; la fattiva ed assidua presenza del P. nella gestione dell’esercizio commerciale.
3.2. Il secondo motivo, sempre prospettato ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ipotizza “violazione e falsa applicazione degliartt. 1987 e 1988 c.c.”, segnatamente laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il suddetto prospetto contabile fosse “di per sé fonte di obbligazione di pagamento”, così omettendo ogni accertamento sul rapporto in cui detta dichiarazione risultava intervenuta.
Sul presupposto secondo cui “la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono promesse unilaterali ai sensidell’art. 1987 c.c., e dunque non sono fonti di obbligazioni”, essendo la “loro efficacia limitata al tema della prova del rapporto fondamentale che ne costituisce l’oggetto”, producendo solo una “inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza dell’obbligazione sottostante”, la ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe disatteso tali principi. In base ad essi, si ipotizza nel ricorso, il riconoscimento del debito “comporta unicamente l’inversione dell’onere della prova”, e ciò “in quanto la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia dipende dalla prova del rapporto obbligatorio in cui interviene”. Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna avrebbe “completamente omesso l’accertamento del rapporto sottostante alla ritenuta ricognizione”, e ciò “prescindendo dai “legami” esistenti tra le parti”, ed in particolare “omettendo ogni opportuno accertamento” con riguardo alla “comunione di fatto dal punto di vista patrimoniale”, esistente tra i conviventi more uxorio ed “estesa anche ai rapporti estranei all’instaurata convivenza”.
3.3. Il terzo motivo è, invece, proposto simultaneamente ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), denunciandosi, da un lato, violazione e falsa applicazionedell’art. 2034 c.c., eart. 430 c.c., comma 2, nonché, dall’altro, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero “l’esistenza di obbligazioni naturali” a carico del P., statuendo erroneamente la Corte felisinea il diritto dello stesso a ripetere quanto pagato in forza del loro adempimento.
Si censura il fatto che il giudice di appello, nell’ambito di un’interpretazione riduttiva dei doveri morali e sociali ravvisabili nelle relazioni more uxorio, avrebbe erroneamente escluso che i versamenti di somme da parte del P. potessero costituire adempimento di detti obblighi, disattendendo quella giurisprudenza di legittimità che nega il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza.
La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe ritenuto opportuno valutare l’adeguatezza delle elargizioni rispetto alle consistenze patrimoniali del P. e della S., “limitandosi a vedere il rapporto tra le parti come una sterile interazione tra un soggetto creditore e un soggetto debitore”, mentre il primo “contribuiva alla gestione del negozio assiduamente e fattivamente”, giovandosi anche dei suoi ricavi.
3.4. Infine, il quarto motivo – proposto a normadell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – censura la sentenza impugnata per avere “completamente omesso di accertare l’esistenza di una comunione di fatto” tra i due conviventi more uxorio, essendo mancato nel ragionamento del giudice di seconde cure ogni riferimento a dati che lo hanno indotto ad una simile conclusione.
4. Ha proposto controricorso P.E., per resistere all’avversaria impugnazione.
In punto di fatto, il controricorrente precisa che il documento prodotto nel presente giudizio dalla S. (il prospetto contabile), del quale ella contesta l’idoneità a costituire ricognizione di debito, in ragione, tra l’altro, dell’assenza di sottoscrizione, costituirebbe solo l’estratto di un più ampio documento già presente agli atti dei due gradi di merito del presente giudizio. Si tratterebbe, infatti, solo della prima di tre complessive pagine dell’agenda su cui l’odierna ricorrente teneva la propria contabilità, l’ultima delle quali recante non solo la sottoscrizione dell’interessata, ma anche la stampigliatura della data in cui fu trasmessa via fax al commercialista.
Ciò premesso, e non senza ulteriormente precisare come controparte non abbia “mai confutato esistenza ed ammontare delle elargizioni ricevute dal P., essendosi limitata unicamente a contestare la natura di prestito”, l’odierno controricorrente ribadisce come la S., nel corso dell’interrogatorio formale effettuato nel primo grado di giudizio, abbia confermato il contenuto e la sottoscrizione del documento de quo. Evidenzia, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto nell’avversario ricorso – la somma algebrica degli importi indicati nel predetto documento (Euro 37.622,73) corrisponde, sostanzialmente, a quella cifra di Euro 37.500,00 per la cui ripetizione esso P. ha agito in giudizio, al netto di un piccolo arrotondamento al ribasso.
Quanto, poi, al merito delle censure avanzate dalla ricorrente, il P. sottolinea come essa insista a sostenere, “per non restituire quanto ricevuto”, che i prestiti ricevuti “rientrano nell’alveo delle obbligazioni naturali”. Così, tuttavia, non sarebbe, giacché “una cosa sono le spese sostenute per le necessità familiari” (delle quali esso P., difatti, “si è mai sognato di tenere una contabilità analitica e dettagliata durante il rapporto di convivenza, nè si è mai sognato di chiedere la restituzione dopo)”, altro, invece, “i prestiti effettuati in favore dell’attività commerciale della S.”.
Infondata, poi, sarebbe la doglianza relativa alla “omissione” in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa quanto all’accertamento delle obbligazioni naturali, giacché il giudice di seconde cure avrebbe, piuttosto, espressamente “escluso” qualsiasi ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti che richiami il dispostodell’art. 2034 c.c.. Inoltre, si evidenzia come l’odierna ricorrente non abbia “mai offerto il benché minimo elemento di prova, atto a far ipotizzare che le somme le fossero state corrisposte dal P. in adempimento di un’obbligazione naturale”.
Infine, quanto all’omesso esame della questione relativa all’esistenza di una “comunione di fatto” tra i conviventi more uxorio, il P. – non senza previamente evidenziare come l’accertamento della stessa non sarebbe stato richiesto da nessuno, né in primo né in secondo grado, costituendo, così, una domanda nuova – esclude, in ogni caso, che le risultanze istruttorie ne abbiano confermato la ricorrenza. Si sottolinea, infine, come siffatta tesi non possa – in ogni caso – trovare giuridico accoglimento, giacché ciò equivarrebbe ad ipotizzare per i conviventi more uxorio un “regime di comunione legale “in automatico”, senza neppure la possibilità di scegliere un diverso regime patrimoniale, a differenza di quanto avviene per i coniugi”, in disparte ogni altro rilievo circa le conseguente aberranti soprattutto in termini di incertezza sulla circolazione dei beni derivanti dall’applicazione delle regole dettatedall’art. 177 c.c..
5. Entrambe le parti hanno presentato memorie exart. 378 c.p.c., ribadendo quanto già affermato.
Motivi della decisione
6. Il ricorso è da respingere.
6.1. In particolare, i motivi primo, secondo e terzo – da trattare congiuntamente, in quanto censurano, sotto diversi angoli visuali, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto il prospetto contabile inviato dalla S. al proprio commercialista idoneo ad integrare riconoscimento del debito, ai fini ed agli effetti di cuiall’art. 1988 c.c.- non sono fondati.
6.1.1. In particolare, con il primo motivo si contesta che il documento de quo possa considerarsi espressivo di uno “specifico intento ricognitivo”, trattandosi di “un foglio non sottoscritto, contenente confusi dati numerici, nemmeno sommati algebricamente e comunque interpretati senza essere posti in relazione al comportamento delle parti e alla loro volontà”.
Proposta la censura in questi termini (e non, invece, lamentando che la ricognizione, perché possa spiegare i suoi effetti, deve essere “rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni”, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2104, Rv. 621529-01), la stessa va rigettata.
E ciò non soltanto perché i dubbi sull’assenza della sottoscrizione e sulla congruità, dal punto vista algebrico, delle cifre in esso riportate, sono superabili sulla scorta dei rilievi proposti dal controricorrente P., ma soprattutto in ragione delle considerazioni che seguono.
Sul punto, infatti, va ribadito che la “ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest’ultimo” (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2016, n. 14993, Rv. 641448-01), dovendo inoltre compiersi, nell’interpretazione dell’atto ricognitivo, “una ricostruzione dell'”intenzione delle parti” (rilevante sotto il profilo di cuiall’art. 1362 cod. civ.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella – peraltro, del tutto ipotetica del destinatario di quelle dichiarazioni” (Cass. Sez. 3, sent. 1 agosto 2002, n. 11433, Rv. 556500-01). Proprio a tale ultima volontà, per contro, pretenderebbe di attribuire rilievo la ricorrente, richiamando il contributo del P. alla gestione della (asseritamente) comune attività imprenditoriale.
Corrobora, d’altra parte, l’esito del rigetto anche il rilievo secondo cui “l’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensidell’art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (cfr. Cass. Sez. 1., sent. 1febbraio 2007, n. 2205, Rv. 595044-01), potere ormai sindacabile solo entro le strette maglie del “novellato” testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
6.1.2. Ciò premesso, spostando l’analisi dal piano della astratta “idoneità ad esprimere l’intento ricognitivo”, propria della dichiarazione suddetta, a quello – evocato dal secondo motivo di ricorso – degli effetti destinati a scaturire da essa, deve qui ribadirsi come l’odierna ricorrente censuri il fatto che l’astrazione processuale, conseguente all’avvenuta ricognizione, obbligasse il giudice di appello a compiere “l’accertamento del rapporto sottostante alla ritenuta ricognizione”, ciò che il medesimo avrebbe dovuto fare senza poter prescindere “dai “legami” esistenti tra le parti”, ed in particolare dalla supposta “comunione di fatto” tra i già conviventi more uxorio.
Ai fini del rigetto del motivo, tuttavia, è sufficiente osservare come la già ricordata astrazione processuale conseguente alla ricognizione si sostanzi in una “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che “la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente” (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01), ovvero “che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03).
Conseguentemente, non era il giudice a dover accertare quale fosse il rapporto sottostante, ma essa S. a doverne dimostrare l’inesistenza, l’estinzione o l’invalidità.
6.1.3. Ne deriva, pertanto, che il discorso finisce – di nuovo – con il traslare su di un ulteriore piano (al quale fa riferimento il terzo motivo di ricorso), ovvero quello della supposta erroneità della decisione impugnata nell’escludere che i versamenti di somme da parte del P. potessero costituire adempimento di obbligazioni naturali verso la convivente S..
Nondimeno, anche questo motivo è destinato al rigetto.
Se, infatti, è innegabile – come argomenta la ricorrente nel proprio atto di impugnazione – che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurino l’adempimento di una obbligazione naturale exart. 2034 c.c., purché a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 gennaio 2014, n. 1277, Rv. 629802-01; Cass. Sez. 2, sent. 13 marzo 2003, n. 3713, Rv. 651116-01), siffatta conclusione non giova, di per sé, alla S..
Sarebbe stato, infatti, suo onere dimostrare che gli importi – pari, complessivamente, a Euro 37.500,00 – risultanti dal documento dalla stessa sottoscritto (ed indicati, tra l’altro, come “da dare ad E.”), dei quali il P. ha reclamato la restituzione, fossero proprio quelli corrispondenti, invece, ad attribuzioni compiute dallo stesso in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza.
Valga, sul punto, rilevare che se il destinatario della dichiarazione exart. 1988 c.c., “stante l’astrazione della causa debendi”, allorché agisca “per l’adempimento della obbligazione”, ha soltanto l’onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, “e non anche la esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine”, incombe, invece, all’autore della dichiarazione “l’onere di provare la inesistenza o la invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale”; di conseguenza, “è di palmare evidenza che non è sufficiente perché detto onere possa dirsi adempiuto, che lo stesso affermi e dimostri che “altro” rapporto fondamentale è stato estinto”, essendo, invece, indispensabile non tanto la dimostrazione che “in precedenza esisteva un rapporto di debito e credito e questo, per qualsiasi motivo, si è estinto, ma che esista coincidenza – concreta tra tale rapporto (di cui è data la prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non (…) una mera “compatibilità” astratta tra i due titoli” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2006, n. 4019, Rv. 587935-01).
6.2. Infine, il quarto motivo è inammissibile.
Esso, a tacer d’altro (ovvero al profilo di “novità” denunciato dal controricorrente, idoneo a comportare il medesimo esito processuale: cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 25 ottobre 2017, n. 25319; Rv. 645791-01), si sostanzia nella censura, più che dell’omesso esame di un “fatto”, della mancata disamina, da parte della Corte felsinea, della questione giuridica della configurabilità di una “comunione di fatto” (a somiglianza della comunione patrimoniale tra i coniugi) tra i conviventi more uxorio.
Così intesa, dunque, la censura non appare idonea ad integrare, neppure astrattamente, il vizio suscettibile di riconduzione al novellato testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), visto che esso deve investire “non una “questione” o un “punto” della sentenza” (come avvenuto, invece, nel presente caso), “ma un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, exart. 2697 c.c.(cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di un fatto principale)”; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, R. 641174-01; in senso analogo – sulla necessità che l’omesso esame investa sempre un “fatto storico, principale o secondario” – si veda anche Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55.
8. A carico della ricorrente, rimasta soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna S.F. a rifondere ad P.E. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 9.600,00, più Euro 200,00 per esborsi e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018

Nei giudizi per il riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile bisogna attendere la decisione delle Sezioni Unite

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 maggio 2018, n. 12378
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15250/2016 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA RONCOLETTA;
– ricorrenti –
contro
N.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame proposto da D.S. avverso la pronuncia del Tribunale che – avendo già dichiarato con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto con N.R. – aveva disposto che egli versasse in favore di quest’ultima un assegno divorzile di Euro, 950,00 mensili e lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite ponendo altresì a suo carico le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte d’appello ha ritenuto che:
l’assetto economico stabilito con l’assegno di mantenimento in sede di separazione (con sentenza che nel caso di specie non è stata oggetto di ricorso per cassazione ed è quindi passata in giudicato), non avendo subito sostanziali modificazioni, potesse costituire un valido indice di riferimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, pur tenendo presente la diversità concettuale tra le due tipologie di prestazione;
– la decisione del tribunale non si prestasse a censure né rispetto al an debeatur né rispetto al quantum debeatur dell’assegno divorzile, stante l’accertata sproporzione reddituale e patrimoniale tra i due coniugi e l’inidoneità dei redditi dell’appellata a garantire un tenore di vita analogo a quello di cui poteva godere in costanza di matrimonio, anche in considerazione della lunga durata dell’unione e del contributo da lei offerto nell’interesse della famiglia;
– irrilevanti fossero le spese ordinarie sostenute dall’appellante (ad es., gas, elettricità, telefono, etc…), dovendo queste essere parimenti sostenute dall’appellante, nonché le spese sostenute per la propria salute e per l’accudimento della sua anziana madre;
– quanto alle spese di lite, non fosse ravvisabile alcuna reciproca soccombenza in primo grado; quanto alle spese della consulenza tecnica, il suo espletamento fosse stato richiesto proprio dall’appellante.
Ha proposto ricorso per cassazione D.S., affidandosi a due motivi, così articolati:
1) violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970, art. 5; nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, per mancata valutazione delle prove documentali offerte; omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5: l’assegno divorzile ha natura assistenziale e non può essere equiparato all’assegno di mantenimento posto in sede di separazione. Il Collegio ha omesso di valutare correttamente la fascia economico-sociale delle parti e l’ingente patrimonio immobiliare della signora N., mentre avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione sia la situazione economica della richiedente, sia quella di D.;
2) violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’errata condanna del sig. D. alle spese di giudizio e di c.t.u, nonché nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 e omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5: dato che la signora N. si era opposta alla domanda di divorzio e aveva chiesto un assegno divorzile più alto di quello riconosciuto dalla decisione impugnata, doveva quantomeno pervenirsi a una statuizione di soccombenza reciproca. Quanto alla c.t.u., le sue spese non possono essere poste a carico del D., perché era stata chiesta per accertare “all’occorrenza” il patrimonio immobiliare della N., elemento che comunque rientrava nell’onere della prova di quest’ultima.
In considerazione della necessità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte circa la determinazione e la quantificazione dell’assegno divorzile, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

Qualora il giudice intenda disattendere le dichiarazioni del minore e le conclusioni peritali, deve motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza

Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Famagosta 2, presso l’avv. Eugenio Mete che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Su.Vi., elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 145, presso l’avv. Stefano Colella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso (fax n. 06/39731068, p.e.c. stefanocolella(at)ordineavvocatiroma.orq);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1978/2016 della Corte di appello di Roma, emessa il 16 marzo 2016 e depositata il 25 marzo 2016, n. R.G. 6218/2013;
letta la requisitoria del P.G. in persona del cons. Francesca Ceroni;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione fra i coniugi S.F. e Su.Vi. ha emesso sentenza n. 20755/2013 con la quale ha respinto le reciproche domande di addebito, ha affidato la figlia E.S., nata il (OMISSIS) ai servizi sociali, ha disposto la sua residenza prevalente presso il padre regolando la frequentazione con la madre e ponendo a carico di quest’ultima un contributo mensile al mantenimento della figlia di 300 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha inoltre condannato la S. ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento di 1.000 Euro in favore della Cassa Ammende e ha ammonito i genitori a tenere comportamenti di maggiore cooperazione nell’interesse della minore.
2. La sentenza è stata appellata da entrambi i coniugi che hanno insistito nelle reciproche domande di addebito della separazione. La S. ha chiesto che fosse disposto l’affidamento condiviso della figlia con fissazione della sua residenza principale presso di sé e imposizione al Su. di un contributo mensile al mantenimento della figlia, pari a 1.000 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto infine la revoca della sanzione irrogata ex art. 709 ter c.p.c.. Il Su. ha chiesto l’elevazione a 580 Euro del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico della S. e la sua condanna alla restituzione di quanto corrisposto durante il giudizio di primo grado a titolo di assegno di mantenimento poi revocato. Ha proposto domanda di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
3. La Corte di appello di Roma ha accolto la domanda del Su. di condanna della S. alla restituzione della somma di 6.000 Euro, percepita, a titolo di assegno di mantenimento, nel corso del giudizio di primo grado. Ha respinto le domande proposte, nel corso del giudizio di appello, dalla S. ex art. 709 ter c.p.c., e art. 330 c.c., e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dal Su.. Ha compensato le spese del giudizio di appello.
4. Ricorre per cassazione S.F. che, con sette motivi di impugnazione, lamenta la mancata nomina di un curatore speciale della minore in presenza di un rilevante conflitto tra i genitori (primo motivo), la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da lei espressa di abitare con la madre e la sorella, volontà valorizzata dal consulente tecnico che ha ritenuto la madre il genitore più attento ai bisogni della figlia e ha riscontrato un deciso peggioramento delle condizioni della minore che impongono urgentemente un intervento psicoterapeutico per contrastare la tendenza alla depressione come conseguenza della separazione dalla madre e dalla sorella (motivi dal secondo al sesto). Infine la ricorrente, con il settimo motivo, censura la condanna alla ripetizione della somma di 6.000 Euro perché contraria ai principi giurisprudenziali in tema di ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento, in base a provvedimenti presidenziali revocati nel successivo corso del giudizio. In questa prospettiva ha evidenziato la modestia dell’importo dell’assegno di mantenimento di 400 Euro mensili percepito (dal giugno 2007 all’agosto 2008) sino a quando non ha avuto una occupazione lavorativa stabile.
5. Si difende con controricorso Su.Vi..
6. Le parti depositano memorie difensive.
7. Il Procuratore Generale ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello e la pronuncia del seguente principio di diritto: “la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”.
Ritenuto che:
8. Devono essere esaminati preventivamente e unitariamente i motivi dal secondo al sesto che si rivelano fondati. Ritiene la giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. civ. sez. 1^ n. 19327 del 29 settembre 2015). Tuttavia l’ascolto del minore è cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all’interesse del minore, per ciò che concerne la decisione che dovrà adottare circa la convivenza con l’uno o l’altro genitore. L’ascolto è infatti una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda. La consulenza, se pure si avvale preferibilmente di un ascolto diretto del minore da parte di uno specialista, è una indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali in primo luogo la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Ciò comporta che il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infradodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l’ascolto, così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale. Tale motivazione appare, in generale, tanto più necessaria quanto più l’età del minore, come nel caso in esame, si approssima a quella dei dodici anni oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. È vero inoltre che il giudice non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto del minore così come non è tenuto a recepire le conclusioni dell’indagine peritale. Tuttavia qualora il giudice intende disattendere tali dichiarazioni e tali conclusioni ha l’obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza. Nel caso in esame vi è stata una chiara volontà espressa dalla figlia di convivere con la madre e con la sorella con la quale ha un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno. Tale volontà è stata apprezzata dal consulente che ha ritenuto il legame con la sorella il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per E.S., sulla base di una valutazione psicologica che si aggiunge alla condivisibile considerazione generale del PG circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza. In questa prospettiva, sia normativa (che trova la sua fonte nel quadro legislativo nazionale e nelle convenzioni internazionali specificamente nell’art. 8 della C.E.D.U.) sia riferibile a un sapere extragiuridico, quale è quello di cui si è avvalsa, nel caso in esame, la Corte di appello, mediante la consulenza, la prescrizione normativa dell’ascolto del minore richiede una valorizzazione sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne. Si impone in questi casi pertanto una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, come condizione necessaria per disattenderle, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto. I risultati, che peraltro sono ampiamente riportati nella motivazione della Corte di appello, dell’indagine sulle carenze genitoriali di entrambi i genitori e sulla attuale situazione gravemente insoddisfacente della minore, non consentono di ritenere che tale verifica sia stata compiuta. La conflittualità delle parti in causa non può costituire, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l’interesse del minore al mantenimento dello status quo. La decisione sul collocamento di E.S. va pertanto cassata per consentire alla Corte di appello una nuova verifica su quale sia la residenza della minore, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse. Verifica che, partendo dall’ascolto della minore, prenda in esame il contesto dei due nuclei familiari, l’idoneità genitoriale e la esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con la sorella.
9. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso la Corte ritiene che il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
10. Quanto all’ultimo motivo di ricorso la Corte rileva che alla luce della giurisprudenza, anche recente, di legittimità, in tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre normalmente dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura o ne accerta l’inesistenza dei presupposti. Non sono quindi rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale (cfr. fra le molte, Cass. civ. sez. 1^ n. 6864 del 20 marzo 2009 che ha escluso la ripetibilità di un assegno di mantenimento di 350 Euro mensili e Cass. civ. sez. 6^-1 n. 15186 del 20 luglio 2015).
11. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2018

Se non contraria all’interesse del minore, il sindaco non può rifiutare la trascrizione nei registri degli atti di nascita della “stepchild adoption” concessa all’estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del paese di origine

Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 31 maggio 2018, n. 14007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14790/2016 proposto da:
Sindaco del Comune di (OMISSIS), Sindaco del Comune di (OMISSIS), entrambi in qualità di Ufficiale di Governo, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
L.D.G., H.R.L.A.R., entrambe in proprio e nella qualità di rappresentanti dei figli minori H.G.A. e L.D.L.M.R., elettivamente domiciliate in Roma, Via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’avvocato Perin Giulia, rappresentate e difese dall’avvocato Di Meo Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 688/2016, pronunciata, ex art. 702 bis c.p.c. (D.Lgs. n. 150 del 2011,art.30), in giudizio promosso da L.D.G., cittadina francese ed italiana, e H.R.L., cittadina francese, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori H.A.G. e L.D.L.M.R., tutti residenti in (OMISSIS), al fine di sentire riconoscere le adozioni piene di diritto francese (“adoption pleniere”), pronunciate con due sentenze emesse, in data 12/05/2014, dal Tribunal de Grande Istance de Lille, un’adozione, da parte di H.R.L., della minore L.D.L.M.R., “allo stato civile francese”, nata nel (OMISSIS), altra adozione, da parte di L.D.G., del minore H.A.G., “allo stato civile francese”, nato nel (OMISSIS), e per gli effetti ordinare all’Ufficiale di Stato civile del Comune di (OMISSIS) la trascrizione delle suddette sentenze e le annotazioni susseguenti (in particolare, la rettifica dei cognomi dei minori), – nel contraddittorio con i Sindaci dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in qualità di Ufficiali dello Stato Civile, in accoglimento del ricorsoL. n. 218 del 1995, ex art. 67, ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano delle suddette sentenze del giudice francese, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile dei due Comuni di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di nascita.
Le signore L.D. e H., entrambe di cittadinanza francese, la prima anche italiana iure sanguinis, – unite da una relazione amorosa stabile e continua sin dagli anni ’80, sfociata nella stipula, nel 2000, presso il Consolato francese a Napoli, di un “patto civile di solidarietà”, previsto dalla legislazione francese, e, nel 2013, nel matrimonio contratto in Francia, in virtù della legge francese n. 404/2013 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di provvedimento della Corte d’appello di Napoli, impugnato con ricorso per cassazione dall’amministrazione), – e residenti dagli anni ’90 anche in Italia (avendo comunque mantenuto una residenza in Francia), svolgendo la professione di insegnanti di lingua francese presso l’università di Salerno, hanno partorito, rispettivamente, attraverso pratiche di inseminazione artificiale realizzate in (OMISSIS) ed in (OMISSIS), la L.D., la figlia L.D.L.M.R., nata ad (OMISSIS), e, la H., il figlio H.A.G., nato ad (OMISSIS), ed i suddetti due figli minori sono stati adottati da parte delle due donne coniugate (ciascuna ha adottato il figlio biologico dell’altra), con adozione piena di diritto francese, per effetto di sentenze del giudice civile di Lille (FR), divenute definitive e dichiarate esecutive.
Le richieste, inoltrate all’Ufficiale di Stato civile del Comune di (OMISSIS), di trascrizione, non sono state accolte, in quanto il matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, è stato ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto è stato confermato dal Tribunale di Avellino, con rigetto della correlata opposizione; anche la richiesta della L.D., al Comune di (OMISSIS), di ottenere l’aggiunta, al nominativo della figlia L.M.R., del cognome della madre adottiva H., non è stata accolta.
La Corte d’appello – ritenute sussistenti la propria giurisdizione, in luogo di quella del giudice amministrativo, e la propria competenza, in luogo di quella del giudice minorile, prevista dallaL. n. 218 del 1995,art.41, comma 2, inteso a salvaguardare la specialità dell’adozione internazionale di cui alla richiamataL. n. 476 del 1998, (laddove, nella specie, si trattava di riconoscimento,L. n. 218 del 1995, ex artt. 64 e 65, dell’efficacia in Italia di un’adozione nazionale francese, avvenuta “al di fuori dagli schemi (ed all’epoca ignote) dell’adozione internazionale”, da parte di due donne coniugate per lo Stato francese dei rispettivi figli biologici), nonché la legittimazione passiva degli Ufficiali di stato civile, che avevano “contestato” le sentenze straniere nella sede amministrativa, – hanno affermato che le suddette adozioni, pronunciate in Stato Europeo, implicanti l’acquisto, da parte dei minori, “dello status di figli legittimi…delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza”, non sono contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e quindi “come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati s esigenze di garanzia, comuni ai divi si ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”, considerato che il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde, secondo l’apprezzamento già operato dal giudice francese, “all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate”.
Avverso la predetta ordinanza, i Sindaci dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), quali Ufficiali del Governo, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di L.D.G. e H.R.L., in proprio e quali rappresentanti dei figli minori H.A.G. e L.D.L.M.R. (che resistono con controricorso) e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (che non ha svolto attività difensiva).
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Le controricorrenti hanno anche depositato memoria, mentre la memora depositata dai ricorrenti risulta tardiva.
Motivi della decisione
1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione, exart. 360 c.p.c., n. 2, delle norme sulla competenza, ribadendo eccezione, già sollevata e respinta dalla Corte d’appello e deducendo che, vertendosi in fattispecie, sostanzialmente, di opposizione al rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese, ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l’ufficio di stato civile presso il quale è registrato l’atto o presso il quale si chiede di eseguire l’adempimento, ai sensi delD.P.R. n. 396 del 2000,art.95; 2) con il secondo motivo, la violazione, eart. 360 c.p.c., n. 2, delle norme sulla competenza ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.35, comma 5, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga dettata dallaL. n. 218 del 1995,art.41, comma 2, il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza nel momento dell’ingresso del minore in Italia; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dellaL. n. 218 del 1995,art.41, comma 2, eL. n. 184 del 1983,art.6, e art. 35, comma 3, avendo la Corte d’appello riconosciuto l’efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado lo stesso fosse contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l’adozione è permessa soltanto ai coniugi “uniti in matrimonio”, matrimonio che nell’ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso, cosicché nella specie difetta un presupposto per l’adozione “legittimante”, il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio celebrato all’estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui allaL. n. 76 del 2016, escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di addivenire ad una “stepchild adoption”; 4) con il quarto motivo, la violazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in ordine alla mancata compensazione delle spese processuali, a fronte dell’assoluta novità e complessità della questione trattata.
2. I ricorrenti hanno premesso che pende altro giudizio dinanzi a questa Corte, n. 25693/2015 RG, avente ad oggetto la legittimità della trascrizione in Italia del matrimonio delle attuali controricorrenti, celebrato in Francia, avendo il Sindaco del Comune di (OMISSIS) impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. 1156/2015, con il quale era stato accolto il reclamo delle sig.re L.D. ed H. avverso decreto del Tribunale di Avellino, ordinandosi la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile di quel Comune.
La Corte d’appello di Napoli, nell’ambito di un procedimento di rettificazione di atti di stato civile, promosso ai sensi delD.P.R. n. 396 del 2000,art.95, a fronte del rifiuto alla trascrizione opposto dal Sindaco del Comune, quale Ufficiale dello stato civile, e premesso che oggetto del giudizio era la trascrizione dell’atto di matrimonio, contratto in Francia (ove è ammessa l’unione come coniugi di persone dello stesso sesso) da due cittadine francesi (di cui una anche cittadina italiana iure sanguinis), in Italia, Paese dove la coppia coniugata si è trasferita (ed ove ancora non era stata emanata laL. n. 76 del 2016, disciplinante le unioni civili di persone dello stesso sesso), ha ritenuto trascrivibile in Italia il matrimonio di cittadini stranieri e dell’Unione, a prescindere dal loro orientamento sessuale e/o appartenenza di genere, non ostandovi alcun limite di ordine pubblico (nazionale o internazionale) opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza.
Ora, va rilevato che detto procedimento risulta definito con sentenza di questa Corte n. 2487/2017, pubblicata il 31/1/2017, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale del Sindaco, stante il mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, e, di conseguenza, inefficace anche il ricorso incidentale, proposto tardivamente dalle controricorrenti L.D. ed H. (e le controricorrenti, a pag. 7 della memoria depositata, hanno dato atto di ciò).
Per l’effetto, stante la formazione del giudicato, il matrimonio contratto in Francia dalle attuali controricorrenti è pienamente produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano o, più precisamente, l’atto di matrimonio tra le controricorrenti, di cui è stata ordinata la trascrizione negli archivi di stato civile, con sentenza ormai passata in giudicato, risulta così idoneo ad assolvere pienamente le funzioni proprie, pubblicitarie e probatorie (cfr. Cass. 9578/1993; Cass. 10351/1998; Cass. 17620/2013).
2. Le controricorrenti, dopo avere eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardività della notifica, hanno sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, quali Ufficiali di stato civile e del Governo (e quindi del Ministro dell’Interno, peraltro non partecipante al giudizio di merito), sotto vari profili: 1) in rito, dovendo ritenersi che i Sindaci, nella fase di merito, erano meri intervenienti volontari (e peraltro neppure validamente costituiti in giudizio con modalità telematica), in procedimento di volontaria giurisdizione, a fronte di una notificazione del ricorso nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio; 2) in relazione agli adempimenti di trascrizione all’esito dell’accertamento giudiziale dell’efficacia del provvedimento stranieroL. n. 218 del 1995, ex art. 67, essendo gli stessi “confinati alla fase squisitamente amministrativa”.
3. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle controricorrenti.
3.1. E’ anzitutto infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando che lo stesso, a fronte della notifica dell’ordinanza della Corte d’appello, avvenuta, a cura di parte, il 5/4/2016, è stato spedito dall’Avvocatura generale dello Stato a mezzo posta in data lunedì 6/6/2016 (non rilevando, rispetto al termine per il notificante, la data del perfezionamento della notifica), nel termine di gg. sessanta di cui all’art. 325.
3.2. Del pari infondata risulta l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l’eccezione correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale dellaL. n. 218 del 1995,art.67, sul diritto internazionale privato, secondo cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione attiva, a ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria (e quindi,D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 30, alla corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento), spetta a “chiunque vi abbia interesse” e la disposizione va interpretata “nel senso che parte interessata non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire” (Cass. 220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto accertato con medesima decisione).
Come evidenziato, di recente, da questa Corte (Cass. 4382/2018, ordinanza interlocutoria), in fattispecie similare (concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell’ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitoriaità di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici), “la nozione di interessato al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione (qual è quello esaminato dai giudici di merito), difficilmente può portare all’esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile”, considerato che l’oggetto della domanda giudiziale, come già precisato dalla Corte d’appello, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell’ordinamento interno, ai sensi dellaL. n. 218 del 1995,art.67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese (di adozione piena, da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell’altra), comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di (OMISSIS) e di (OMISSIS) (ossia ai Sindaco o loro delegati), la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni.
Deve poi aggiungersi che, nel procedimento svoltosi dinanzi alla corte d’appello, secondo il procedimento sommario di cognizione, i Sindaci dei due Comuni hanno partecipato, essendo stati evocati in giudizio dalle stesse ricorrenti (come rilevato dalla corte d’appello di Napoli), così da non potere essere ritenuti semplici intervenienti volontari.
Ora, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) dei rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 1854/2000; Cass. 9538/2001; Cass. 15021/2005; Cass. 16100/2006; Cass. 17234/2014).
3.3. Inammissibile risulta poi la contestazione in ordine alla non rituale costituzione dei Sindaci, attuali ricorrenti, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello – avvenuta con modalità telematica, per asserita non validità dell’atto, stante “la revoca della firma digitale” apposta dall’Avvocato dello Stato che lo aveva redatto – considerato che la corte distrettuale ha espressamente statuito sulla questione pregiudiziale di rito, rigettandola, avendo accertato, al contrario, che dal fascicolo telematico “la difesa erariale risulta chiaramente costituita con comparsa firmata digitalmente dall’avv.to Giuseppe Capodanno” e che “dal predetto rapporto di verifica risulta non revocato e in corso di validità il certificato” per firma digitale, apposta sulla comparsa, tanto che la comparsa ed il fascicolo telematico della difesa erariale erano stati accettati dal sistema. La riproposizione della lagnanza quindi neppure coglie la ratio decidendi.
In ogni caso, ai fini dell’interesse nel presente giudizio, la non rituale costituzione, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello in unico grado, della difesa erariale non sarebbe idonea a travolgere la qualità di parte processuale e quindi la legitimatio ad causam nel presente giudizio.
Inoltre, la questione, sottesa all’eccezione, avrebbe potuto essere sollevata solo a mezzo di proposizione di apposito ricorso incidentale e non già di mera riproposizione, come invece avvenuto, considerato che, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia, seppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione pregiudiziale o preliminare, il ricorso per cassazione dell’avversario impone, qualora si intenda ottenere un riesame della Corte sulla questione stessa, di proporre ricorso incidentale, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione il disposto di cuiall’art. 346 c.p.c., (e dunque sia in caso di soccombenza pratica che teorica). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al giudice dell’appello una questione pregiudiziale di rito, affrontata e decisa nella sentenza in senso a lui sfavorevole, ha l’onere di formulare un’impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensidell’art. 346 c.p.c.(Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008, n. 25246, in relazione alla questione della necessaria riproposizione o meno, da parte del vincitore nel merito, dell’eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di giurisdizione, esplicitamente rigettata in primo grado; Cass. S.U. 26940/2013; in motivazione, Cass. 11799/2017).
4. Tanto premesso, la prima censura del ricorso è infondata.
La L. n. 396 del 2000, art. 95, contempla la possibilità di impugnare il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, dinanzi al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento; laL. n. 218 del 1995,art.67, contempla, invece, la possibilità di ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (dopo la Riforma di cui al D.Lgs. n. 150/2911) per impugnare la mancata ottemperanza o la contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione.
Trattasi di rimedi alternativi, non pienamente sovrapponibili, che possono essere coltivati in via autonoma. Nella specie, le ricorrenti hanno prescelto la strada di cui all’art. 67, volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell’efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese.
5. Anche la seconda censura è infondata.
LaL. n. 218 del 1995,art.41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66, della medesima legge per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all’estero di minori italiani, di adozioni all’estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Tali disposizioni sono quelle dettate dallaL. n. 184 del 1983, e segnatamente l’art. 29 e ss. (Titolo III, dell’adozione internazionale), i quali disciplinano l’adozione di minori stranieri (vale a dire l’adozione internazionale, laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall’adozione c.d. “straniera” ovvero interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell’art.36 comma 4 della stessa legge, sempre all’interno del Titolo III), stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel nostro ordinamento dallaL. n. 476 del 1998, che ha modificato laL. n. 184 del 1983cit..
Ai sensi dell’art. 29 bis, la disciplina in esame si applica all’adozione di un minore straniero residente all’estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, che soddisfino le condizioni prescritte dall’art. 6 della stessa legge (“coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”, non separati, di età idonea all’adozione secondo i criteri fissati dalla legge stessa), e si svolge, nel primo caso, dinanzi al tribunale per i minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e, nel secondo, dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza. La Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 76/2016, nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dellaL. 4 maggio 1983, n. 184,artt.35e36, (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate dal Tribunale per i minorenni di Bologna (in fattispecie attinente all’efficacia interna di un provvedimento straniero di adozione reso nei confronti della compagna e poi moglie, in forza di matrimonio celebrato in altro Paese, della madre biologica del minore), in riferimento agliartt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agii artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha precisato, con riguardo allaL. n. 184 del 1983,art.36, comma 4, – nel quale si prevede che “l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione” -, che tale disposizione è “volta ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all’estero” (nella specie, la questione è stata ritenuta non rilevante, in quanto non si trattava di adozione internazionale da parte di cittadini italiani, seppur residenti all’estero, ma di adozione pronunciata all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana).
Risulta pertanto che l’intera disciplina dell’adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III dellaL. n. 184 del 1983, dedicato all’adozione internazionale, non è applicabile nel caso in esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia ovvero all’estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di abbandono, residente all’estero; vi sono sì alcune circostanze che presentano collegamenti con l’ordinamento italiano (la doppia cittadinanza, di cui una anche italiana, per la L.D., la residenza in Italia di entrambe le adottanti), ma esse non valgono a ricondurre la specifica forma di adozione coparentale, pronunciata all’estero, nella nozione di “adozione internazionale”, quale quella disciplinata dallaL. n. 184 del 1983.
Il riconoscimento dell’adozione piena disposto all’estero non risulta, in sostanza, rivolto a creare, secondo lo schema dell’adozione internazionale piena, contemplato dallaL. n. 184 del 1983, un nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d’origine.
Anche l’adozione in forme particolari, di cui all’art. 44, stessa legge, contenuta nel titolo autonomo IV, i cui effetti non corrispondono a quelli dell’adozione piena, essendo modellati su quelli delle adozioni di persone maggiori di età – questione peraltro neppure specificamente prospettata in ricorso -, non si attaglia alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di adozione, da parte di ciascuna delle due donne, cittadine francesi (una delle quali anche cittadina italiana), unite da vincolo matrimoniale, con effetti giuridici anche per l’ordinamento italiano (che convivono stabilmente e da tempo provvedono alla cura dei due minori stranieri), del figlio biologico dell’altra.
Correttamente, dunque, ai sensi dellaL. n. 218 del 1995,art.41, comma 1, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che il riconoscimento dell’adozione piena francese, nella specifica fattispecie, sia soggetto alla disciplina prevista dalla L. n. 218 del 1994, art. 64 e ss..
6. In relazione al terzo motivo, attinente al concetto di ordine pubblico cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento dell’efficacia in Italia delle sentenze del giudice francese, va osservato quanto segue.
Giova preliminarmente ribadire che il giudizio riguardante la compatibilità con l’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi dellaL. n. 218 del 1995,art.64e ss., è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone (cfr. Cass. 19599/2016).
Questo giudice di legittimità, nella sentenza di questa stessa sezione, già citata, del 2016, ha prescelto una nozione, assai circoscritta, di “ordine pubblico”, condivisa dalla Corte d’appello di Napoli, nella decisione qui impugnata (peraltro, di anteriore pubblicazione), con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra questi anche di quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno), non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui allaL. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui allaL. n. 40 del 2004), in materie connesse o direttamente implicate.
La nozione di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, già era stata identificata come “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6 TUE” (Cass. 1302/2013).
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno, tuttavia, precisato che “il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza”, cosicché “la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.
Ora, laL. n. 76 del 2016, entrata in vigore il 5/6/2016, al comma 20, dell’articolo unico, dedicato alla c.d. “clausola di equivalenza”, ha previsto la non applicabilità della disposizione “alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui allaL. 4 maggio 1983, n. 184”, precisando che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Il legislatore nazionale non ha dunque specificamente disciplinato l’adozione da parte di coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile.
Va allora evidenziato che, nella materia in oggetto (riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero), il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto.
L’art. 24 della Convenzione dell’Ala del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia conL. n. 476 del 1998, stabilisce che “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”. Questa Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici richiami, come, nella normativa comunitaria, è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di “manifesta” contrarietà all’ordine pubblico.
Il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.
Nella specie, le adozioni, sul cui riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne, coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra.
Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto già statuito da questa Corte in ordine al fatto che “la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali v’è quello secondo cui l’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.6” (Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011).
Tantomeno potrebbe rilevare, ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, quale sopra considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni per cui è causa, il dato, conseguente, dell’inserimento degli stessi minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione, essendo qui sufficiente il richiamo a quanto già chiarito da questa Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi (Cass. 601/2013; Cass. 4184/2012) ed in ordine alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Cass. 15202/2017; Cass. 12962/2016).
In definitiva, le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.
6. Il quarto motivo, con il quale si denuncia l’ingiustizia della condanna alle spese, disposta dalla Corte d’appello a carico dei Sindaci soccombenti, a fronte della complessità e novità della questione trattata, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).
7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della novità dell’oggetto del contendere e della natura dei diritti coinvolti, vanno integralmente compensate tra le parti (cfr. Corte Costituzionale n. 77/2018).
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applicaD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto che della non applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2018

Gravano sul coniuge assegnatario le spese di utilizzazione e manutenzione dell’abitazione coniugale

Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 maggio 2018, n. 10927
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2833/2017 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato CIRO GALIANO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO FERINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5170/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2013, P.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Palermo, la moglie separata, D.F.A., verso la quale chiedeva di rivalersi per la Tarsu del 2012 che egli aveva corrisposto integralmente, mentre tenuta a corrisponderla era la D.F. per l’intera quota dell’imposta relativa a periodo successivo all’assegnazione della casa coniugale di cui era comproprietaria.
La D.F., costituitasi in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale per far dichiarare il P. debitore delle somme da essa corrisposte per le utenze familiari relative all’abitazione coniugale, in relazione alle quali eccepiva la compensazione con il credito da lui azionato.
Il Giudice di Pace riteneva che le parti fossero tenute a pagare il debito tributario in via solidale per il periodo precedente alla separazione e che la D.F. fosse unica obbligata per il periodo successivo, in quanto assegnataria ed unica utilizzatrice dell’abitazione; tuttavia, dichiarava il credito Tarsu vantato dal P. compensato con il maggior credito vantato dalla D.F. a titolo restitutorio per le spese da lei sostenute per le utenze domestiche e lo condannava a pagare la differenza.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19 ottobre 2016, ha rideterminato in diminuzione l’importo dovuto dal P. (Euro 641,61) come differenza tra quanto dovuto alla D.F. per la metà delle spese relative alle utenze domestiche e quanto dovuto al P. a titolo restitutorio della Tarsu.
Avverso la predetta sentenza, il P. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla D.F. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione
Con un unico motivo exart. 360 c.p.c., n. 3 il P. ha imputato al Tribunale di avere disposto la compensazione del suo credito restitutorio per le quote di Tarsu, da lui corrisposte nel periodo successivo all’assegnazione dell’abitazione coniugale, nel quale il debito gravava invece sul coniuge assegnatario, con un insussistente credito restitutorio della D.F., in relazione alle somme da lei spese per le utenze domestiche dell’abitazione coniugale.
Il motivo è fondato per le ragioni che si illustreranno di seguito, dopo avere precisato che l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 18476/2005). In tal senso la sentenza impugnata è condivisibile.
Con riguardo invece alle spese per le utenze domestiche nella fase precedente alla separazione, non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cuiall’art. 143 c.c.(Cass. n. 10942/2015, n. 18749/2004). Da questo principio di diritto la sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata, dovendosi ribadire che nel periodo di convivenza matrimoniale entrambi i coniugi contribuiscono alle esigenze della famiglia, ed anche dei figli, in una misura che verosimilmente corrisponde alle possibilità di ciascuno, coerentemente con quanto previsto dall’art. 316 bis c.c., comma 1.
Le pronunce richiamate nella memoria D.F., prevedendo che il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, sia legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso (Cass. n. 6819/2017, n. 27653/2011), non si riferisce al caso – come quello in esame – in cui le spese siano state sostenute da entrambi i coniugi per la famiglia e, quindi, anche per i figli, senza possibilità di distinguere tra quelle destinate all’una e agli altri. Il contenzioso postconiugale riguarda gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio, ma non è un’occasione per rimettere in discussione tutte le voci di spesa sostenute da ciascun coniuge, seppure per i figli, durante il rapporto matrimoniale.
La censura riguardante il governo delle spese di entrambi i gradi di merito è assorbita.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovrà fare applicazione dei predetti principi nella concreta fattispecie e provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero da cittadino italiano e straniero non è trascrivibile come matrimonio ma come unione civile

Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2018, n. 11696
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11508/2016 proposto da:
F.T.C.H., P.D., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Santilli Stefania, giusta procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Sindaco del Comune di Milano, nella qualità di Ufficiale di Governo, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Avvocatura per i Diritti LGBT – Rete Lenford, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Quirino Majorana n.171, presso lo studio dell’avvocato Caput Caterina, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Genova Giovanni, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Santilli Stefania che si riporta;
udito, per la controricorrente Avvocatura Diritti LGBTI, l’Avvocato Longo Paolo, con delega avv. Caput, che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato Ferrante Wally che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da P.D. e F.C.H. volto a far dichiarare l’illegittimità del rifiuto di trascrizione del loro matrimonio celebrato in Brasile il (OMISSIS) e, successivamente, con rito civile in Portogallo il (OMISSIS).
2. A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che alla luce del complessivo quadro costituzionale e convenzionale i singoli Stati membri del Consiglio d’Europa conservano la libertà di scegliere il modello di unione (tra persone dello stesso sesso) giuridicamente riconosciuta nell’ordinamento interno e che in ordine a tale modello deve rinvenirsi una riserva assoluta di legislazione nazionale. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde al modello matrimoniale delineato dal nostro ordinamento e, di conseguenza, la trascrizione di un atto estero di tale contenuto determinerebbe un quadro d’incertezza incompatibile con l’assetto e la funzione della trascrizione.
3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P.D. e F.H. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale il sindaco di Milano come Ufficiale del Governo ed ha proposto controricorso adesivo l’associazione “Rete Lenford”. Hanno depositato memoria i ricorrenti e i controricorrenti adesivi “Rete Lenford”.

Motivi della decisione
4. Deve rilevarsi, preliminarmente, che nelle more del giudizio per cassazione è intervenuta laL. n. 76 del 2016ed i decreti legislativi delegati previsti dall’art. 1, comma 28, lett. b) riguardanti l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nonché delle norme in materia di diritto internazionale privato. Sono stati, infatti, emanati rispettivamente iD.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5eD.Lgs. n. 7 del 2017.
4.1. L’illustrazione dei motivi di ricorso verrà, conseguentemente completata dalle integrazioni contenute nelle memorie depositate, dovendosi affrontare, tra gli altri, il profilo dell’applicabilità della nuova disciplina normativa anche ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo complesso sistema legislativo, ed ai giudizi instaurati anteriormente ad esso.
5. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del principio generale del favor matrimonì in relazione agliartt. 2, 3 e 29 Cost., nonché del principio di tassatività e tipicità delle fattispecie, del principio della conservazione degli atti, del diritto alla vita familiare e del divieto di discriminazione. In particolare, le parti contestano che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero sia inidoneo alla produzione di effetti giuridici nel nostro ordinamento e che viga il principio di tassatività in ordine alla trascrizione degli atti. Viene rilevato che ilD.P.R. n. 396 del 2000,art.63, comma 2, stabilisce che i matrimoni celebrati all’estero, davanti all’autorità locale, secondo le leggi del luogo, devono essere trascritti nei registri dello stato civile e che laL. n. 218 del 1995,art.27afferma che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale del nubendo. Infinel’art. 115 c.c.richiama per il cittadino italiano le norme nazionali sulle condizioni per contrarre matrimonio contenute negliartt. 84 c.c.e ss.. Nessuna di tali norme contiene riferimenti testuali diretti od indiretti alla diversità di sesso dei coniugi. Una volta soddisfatti i requisiti sostanziali di stato e capacità previsti dalla legge italiana il matrimonio del cittadino italiano celebrato nel rispetto della lex loci ha immediata validità nel nostro ordinamento. Alla luce di queste premesse, una volta superata anche dalla giurisprudenza di legittimità la tesi dell’inesistenza giuridica del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso e la vigenza dell’art. 9 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 12 della CEDU rimane priva di fondamento l’intrascrivibilità del predetto matrimonio. Se la differenza di sesso tra i nubendi non è un requisito necessario per la esistenza e validità del matrimonio non può neanche incidere sulla sua efficacia. Né può più ritenersi la contrarietà al parametro dell’ordine pubblico del matrimonio in questioneL. n. 218 del 1995, ex art. 16, essendo tale impedimento escluso dalla giurisprudenza di legittimità ed essendo applicabile il principio secondo il quale i matrimoni celebrati tra cittadini italiani e stranieri hanno immediata rilevanza nel nostro ordinamento sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera e sempre che sussistano i requisiti di capacità previsti dalla legge nazionale.
6. Nel secondo motivo viene dedotta specificamente la violazione del divieto di discriminazione in ordine all’affermazione della Corte d’appello secondo la quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia di matrimonio delineato nel nostro ordinamento e perciò non è trascrivibile. La trascrizione ha solo efficacia certativa e non costitutiva di un atto che è immediatamente valido ed efficace tanto che non sarebbe consentito un secondo matrimonio di uno dei componenti l’unione coniugale in questione exart. 116 c.c..Inoltre il ricorrente di nazionalità brasiliana, ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari proprio in considerazione dell’unione matrimoniale. Alla luce della giurisprudenza Cedu in tema d’interpretazione degli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione non si riscontra alcuna proporzionalità nella soluzione adottata dalla Corte d’appello. Essa viola la vita privata e famigliare dei ricorrenti, la loro libertà individuale e li discrimina in ragione del loro orientamento sessuale.
7. Le ragioni dei ricorrenti sono state corroborate anche dal controricorso adesivo dell’Associazione “Rete Lenford”, in particolare sotto il profilo dell’insussistenza dell’impedimento dovuto alla contrarietà all’ordine pubblico da intendersi come ordine pubblico internazionale, attualmente del tutto aperto al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. La scelta del modello è rimessa al legislatore interno e non entra nella valutazione di compatibilità posta dal limite dell’ordine pubblico internazionale.
8. Nella memoria delle parti ricorrenti è stata evidenziata l’entrata in vigore dellaL. n. 76 del 2016e la previsione nell’art. 1, comma 28 lett. b), della delega al Governo per l’emanazione di decreti attuativi in ordine alla materia del diritto internazionale privato “prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo”.
Nella relazione illustrativa era stato sostenuto che “per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero, la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti”. Successivamente, tuttavia, la Commissione affari Costituzionali del Senato e le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno rilevato che questa formulazione così ampia contraddicesse i principi generali in materia di diritto internazionale privato, determinando una situazione di disparità di trattamento tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all’estero e coppie unite all’estero da un vincolo diverso dal matrimonio. Da tale indicazione è sorta la formulazione dellaL. n. 218 del 1995, art. 32bis, che stabilisce solo per i cittadini italiani dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all’estero la produzione nel nostro ordinamento degli effetti dell’unione civile.
La norma è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui entrambi i nubendi siano italiani. La conclusione è suggerita dalla relazione accompagnatoria che riferisce la soluzione al matrimonio contratto all’estero, ove si tratti di cittadini italiani dello stesso sesso.
La norma sulla trascrizione applicabile, pertanto, è ilR.D. n. 1238 del 1939,art.125, comma 5, che prescrive la trascrizione nei registri di matrimonio degli atti di matrimonio celebrati all’estero.
Dunque la legge italiana non può più regolare situazioni, quali quella dedotta in giudizio, antecedenti il 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore dellaL. n. 76 del 2016).
9. Nella memoria dell’associazione “Rete Lenford” viene affrontata specificamente la categoria delle coppie cd. miste, ovvero composte da un cittadino italiano ed un cittadino straniero con matrimonio celebrato all’estero. Questa tipologia di unione coniugale non può produrre gli effetti dell’unione civile, in quanto la citataL. n. 218 del 1995,art.32 bislimita tale peculiare effetto solo ai matrimoni contratti dai cittadini italiani. La conferma della correttezza dell’inapplicabilità della limitazione degli effetti alle coppie miste deriva dal confronto tra lo schema di decreto legislativo trasmesso una prima volta al Parlamento, che si riferiva genericamente al matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso, e il testo effettivamente adottato che si riferisce invece a “cittadini italiani dello stesso sesso”. Il rinvio esclusivo alla legge italiana avrebbe impedito l’applicazione delle regole di diritto internazionale privato il cui scopo è il coordinamento con gli ordinamenti stranieri.
Nella memoria viene, infine, sottolineato il difetto di coordinamento normativo tra ilR.D. n. 1238 del 1939,art.125, comma 5, n. 1, che prescrive la trascrizione nei registri di matrimonio celebrati all’estero e l’art. 134 bis, introdotto dalD.Lgs. n. 5 del 2017, secondo il quale tutti gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all’estero e gli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuti all’estero devono essere trascritti nel registro delle unioni civili. Si tratta di una dimenticanza del legislatore delegato, come sottolineato anche dal Consiglio Nazionale del Notariato. Deve pertanto ritenersi che il citato art. 134 bis sia applicabile soltanto ai matrimoni contratti da soli cittadini italiani all’estero in quanto non è plausibile che una tipologia di matrimonio che secondo le norme di diritto internazionale privato può essere trascritto come tale debba subire, per una disposizione relativa ad una fase meramente certativa, una sorte diversa. I matrimoni composti da coppie miste non sono stati celebrati all’estero con un intento elusivo, costituendo l’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto dall’art. 12 Cedu e 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’unione matrimoniale dedotta nel presente giudizio non solo è coerente con la lex soci, ma ha un elemento di transnazionalità che non è stato creato ad hoc ma è agganciato alla legge nazionale di uno dei coniugi, e, dunque, nell’esercizio di un diritto fondamentale. In conclusione, laL. n. 218 del 1995,art.32 bisnon è applicabile alla fattispecie.
9.1 L’applicazione del cd. downgrading (ovvero l’applicazione della disciplina normativa delle unioni civili) anche ai matrimoni cd. misti determinerebbe una violazionedell’art. 3 Cost.Ove si ritenga, contro il chiaro dato testuale, che l’art. 32 bis sopra citato sia applicabile alla fattispecie, deve essere prospettata eccezione d’illegittimità costituzionale delle seguenti norme:
-L. n. 76 del 2016,art.1, comma 28, lett. b)nella parte in cui prevede anche per i matrimoni formati all’estero da una coppia formata da un cittadino italiano e da uno straniero l’applicazione della disciplina dell’unione civile;
– ilR.D. n. 1238 del 1939,art.134 bis, comma 3, lett. a)nella parte in cui prevede che nel registro delle unioni civili di cui alR.D. n. 1238 del 1939,art.14, n. 4bis debbano trascriversi tutti gli atti di matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all’estero.
L’eccezione viene prospettata in relazione agliartt. 2, 3, 29 e 117 Cost.nonchè in relazione agli artt. 8 e 14 Cedu. L’interpretazione censurabile sarebbe infatti fondata soltanto sul sesso e sull’orientamento sessuale dei coniugi così violando il principio di uguaglianza.
In assenza dell’impedimento costituito dalla contrarietà all’ordine pubblico internazionale non è ragionevole ed è discriminatoria la disparità di trattamento tra matrimonio contratto all’estero da coppia eterosessuale e dello stesso sesso nell’ipotesi di matrimonio cd. misto.
10. ECCEZIONI PRELIMINARI D’INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO. Preliminarmente devono essere affrontate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per cassazione prospettate dall’Avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa del Sindaco in qualità di ufficiale del Governo.
10.1 In primo luogo è stato dedotto il difetto di notifica del ricorso per cassazione al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Le parti ricorrenti hanno depositato all’udienza del 30 novembre 2017 la copia dell’avviso di ricevimento dell’atto regolarmente notificato al suddetto Procuratore generale. Deve, peraltro, evidenziarsi che il ricorso non deve essere notificato al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ma soltanto all’ufficio della Procura generale presso la Corte d’appello, in quanto parte del giudizio che ha dato luogo al provvedimento impugnato. La giurisprudenza costante di questa Corte, ha, al riguardo, stabilito che anche tale ultima omissione sia priva di rilievo ove le conclusioni del P.G. presso la corte d’appello siano state accolte dalla sentenza impugnata e il controllo di legittimità sia stato assicurato dalla partecipazione al procedimento davanti la Corte di cassazione del Procuratore generale che abbia, come nella specie, rassegnato le sue conclusioni (Cass. 11211 del 2014).
10.2 Il Procuratore generale, all’udienza pubblica del 30 novembre 2017, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando gli orientamenti già espressi da questa Corte anteL. n. 76 del 2016, ed ha ritenuto la fattispecie dedotta in giudizio, ratione temporis, non regolata dalla nuova legge.
11. E’ stato prospettato dalla parte controricorrente anche un unico motivo di ricorso incidentale volto alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e di tutto il procedimento per effetto della mancata notifica del ricorso introduttivo e del reclamo al Sindaco del comune di Milano in qualità di Ufficiale del Governo presso l’Avvocatura di Stato. Presumibilmente il ricorso ed il reclamo sono stati notificati direttamente al Sindaco e non presso l’Avvocatura di Stato, trascurando la sua qualità di Ufficiale del Governo nella specie, ma il giudice del merito, sia in primo che in secondo grado, non ha disposto la rinnovazione della notificazione.
11.1 La censura deve essere disattesa. Tra le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, ilD.Lgs. n. 267 del 2000,art.54include specificamente alla lettera a) la tenuta dei registri dello stato civile. Questa funzione pubblica viene svolta dal sindaco in qualità di Ufficiale del Governo. L’eccezione prospettata richiede il preventivo l’esame della natura dell’attività svolta dal Sindaco in tale peculiare ruolo. Può osservarsi al riguardo che si tratta dell’esercizio di una funzione certificativa a carattere dichiarativo del tutto priva di discrezionalità amministrativa, in quanto regolata esclusivamente da norme legislative o regolamentari che ne pongono in luce la vincolatività. Il potere di rifiuto della trascrizione dell’atto, se contrario all’ordine pubblico, si colloca all’interno dell’esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo. L’ulteriore indice della natura vincolata della funzione svolta e della correlata situazione di diritto soggettivo del richiedente la trascrizione si può cogliere nella giurisdizione del giudice ordinario e nell’articolazione del rapporto tra organo giudicante e ufficiale dello stato civile così come previsto dalla norma. Al riguardo, a fronte del rifiuto alla trascrizione dell’atto, il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale nei modi indicati nelD.P.R. n. 396 del 2000,art.95, comma 1e ai sensi del successivo art. 96, comma 1: “Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare”.
L’audizione dell’ufficiale dello stato civile, ha, pertanto, natura eventuale, in quanto conseguente alle valutazioni relative alle esigenze istruttorie formulate dal Tribunale e non è, di conseguenza, idonea a predeterminare una partecipazione necessaria dell’Ufficiale dello stato civile al giudizio.
12. APPLICABILITA’ DELLAL. N. 76 DEL 2016E DEI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATIVI N. 5 E 7 DEL 2017 AL GIUDIZIO. Pregiudiziale all’esame dei singoli motivi di ricorso è la verifica dell’applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio della nuova disciplina normativa relativa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Nella specie il matrimonio di cui si chiede la trascrizione è stato contratto prima del 5 giugno 2016, giorno in cui è entrata in vigore laL. n. 76 del 2016ed anche il giudizio è stato instaurato anteriormente a tale data.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione a un caso analogo (matrimonio contratto all’estero da due cittadini italiani dello stesso sesso), con la sentenza n. 4124 del 2012 ha escluso la legittimità della trascrizione e, successivamente, con la sentenza n. 2400 del 2015 ha ritenuto inapplicabile il modello matrimoniale alle unioni omoaffettive, in una fattispecie sorta dal rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, nonostante la indubitabile riconducibilità di tali unioni tra le formazioni sociali che godono di pieno riconoscimento e protezione exart. 2 Cost..In entrambe le decisioni è stato evidenziato come sia l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sia l’art. 12 Cedu, non impongano agli Stati l’adozione del modello matrimoniale per il riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive al loro interno, ferma la necessità di garantire un grado di protezione dei diritti individuali e relazionali sorti da tali unioni tendenzialmente omogeneo a quelle coniugali.
La conseguenza, prospettata dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, della inapplicabilità del nuovo regime giuridico introdotto dallaL. n. 76 del 2016, anche alla luce delle pronunce n. 138 del 2010 e 170 del 2014, è la radicale intrascrivibilità del matrimonio contratto da una coppia omoaffettiva all’estero.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere integralmente condivisa, dal momento che laL. n. 76 del 2016oltre ad introdurre un peculiare modello giuridicamente riconosciuto per le unioni omoaffettive, ha regolato specificamente anche la disciplina delle trascrizioni dei matrimoni o delle unioni giuridicamente riconosciute di natura omoaffettiva contratte all’estero. Il legislatore ha avvertito l’inadeguatezza della regolazione dei rapporti di famiglia contenuti nel Titolo III, capo IV dellaL. n. 218 del 1995ed ha introdotto gli artt. 32 bis, ter, quater, quinquies. Gli artt. 32 ter e quater hanno ad oggetto l’individuazione della giurisdizione e della legge applicabile in ordine alla capacità e alle condizioni per contrarre matrimonio e allo scioglimento delle unioni civili. Gli artt. 32 bis e quinquies riguardano, invece, specificamente il tema degli effetti nel nostro ordinamento dei matrimoni e delle unioni civili (o istituti analoghi come precisa l’art. 32 quinquies) contratte all’estero da cittadini italiani. La definizione degli effetti rispettivamente del matrimonio e dell’unione civile (o istituto analogo) contratti all’estero da cittadini italiani non può essere temporalmente limitata, proprio in virtù dell’intrinseca ratio della novella, alle relazioni coniugali o alle unioni giuridicamente riconosciute, contratte dopo l’entrata in vigore della legge italiana né può essere condizionata dalla data d’instaurazione del giudizio. Nessuna delle due norme contiene la delimitazione dell’efficacia temporale del meccanismo legislativo di conversione (nell’ipotesi del matrimonio contratto all’estero) o di equiparazione degli effetti (nell’ipotesi dell’unione contratta all’estero) e, del resto, una previsione diversa avrebbe determinato un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento per i cittadini italiani che abbiano contratto matrimoni o unioni all’estero prima dell’entrata in vigore della nuova legge, ai quali sarebbe preclusa in via generale l’applicazione delle nuove norme di diritto internazionale privato, volte proprio ad evitare soluzioni di continuità e disomogeneità di condizioni di riconoscimento e di tutela all’interno del nostro ordinamento, con riferimento a situazioni omogenee.
L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore non costituisce una deroga al principio d’irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento. L’esigenza primaria, indicata anche nellaL. n. 76 del 2016,art.1, comma 28, nel quale è definito l’ambito della delega al Governo nella materia, deve rinvenirsi proprio nella necessità di fornire un regime giuridico uniforme alle coppie che abbiano (già) contratto all’estero un matrimonio, unione civile od altro istituto. Poiché con il matrimonio o con l’unione civile od istituto analogo si costituisce uno status tipicamente a natura non istantanea, ma destinato a durare nel tempo quanto meno fino all’eventuale suo scioglimento, deve essere applicato, in tema di riconoscimento degli effetti di esso in ordinamento diverso da quello in cui il vincolo è stato contratto, il regime giuridico vigente al momento della decisione, non essendo costituzionalmente compatibile una soluzione che, solo in virtù di una preclusione temporale, potrebbe impedire il riconoscimento di effetti giuridici all’interno del nostro ordinamento a cittadini italiani e stranieri.
13. LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO DA UN CITTADINO ITALIANO E DA UN CITTADINO STRANIERO. Premessa l’astratta applicabilità del nuovo regime di diritto internazionale privato alla fattispecie dedotta in giudizio, ed in particolare degli artt. 32 bis e quinquies, specificamente riguardanti il riconoscimento di matrimoni o unioni riconosciute contratte all’estero, deve in primo luogo essere definito l’oggetto dell’accertamento relativo al riconoscimento dell’efficacia di atti, provvedimenti o sentenze straniere nel nostro ordinamento secondo laL. n. 218 del 1995, artt.64 e ss..
13.1 Il giudizio di riconoscimento degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali esteri.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il sindacato giurisdizionale deve essere rivolto agli effetti che possono prodursi nel nostro ordinamento a causa del riconoscimento o, nella specie, della trascrizione dell’atto, senza che lo stesso possa essere sottoposto ad un sindacato contenutistico (Cass. 15343 del 2016) o, nel caso si tratti di una sentenza straniera, senza che si debba verificare la correttezza della soluzione adottata dal giudice straniero in relazione alla disciplina di diritto positivo interno (cfr. Cass. 9483 del 2013, sulla irrilevanza della diversità del regime patrimoniale coniugale vigente negli Stati Uniti rispetto a quello italiano).
Neanche l’accertamento dell’esistenza (o della mancanza) di analogo istituto nell’ordinamento italiano costituisce, in linea generale, un ostacolo impeditivo al riconoscimento, come è accaduto nelle pronunce che hanno riconosciuto provvedimenti e sentenze straniere di divorzio ancorché negli ordinamenti di provenienza non fosse conosciuta la separazione personale. Il limite effettivo, in ordine ai rapporti di famiglia, è costituito dal complesso dei principi anche di natura valoriale, costituzionale e convenzionale che, sul fondamento della dignità della persona, della uguaglianza di genere e della non discriminazione tra generi ed in relazione all’orientamento sessuale, determinano l’orizzonte non oltrepassabile dell’ordine pubblico internazionale. Un atto o provvedimento straniero che sia rispettoso di tale limite merita di essere riconosciuto nel nostro ordinamento con riferimento specifico agli effetti che è destinato a produrre.
13.2 La peculiarità della domanda.
L’applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta delle peculiarità che meritano di essere sinteticamente rilevate.
Le parti ricorrenti hanno richiesto la trascrizione dell’atto di matrimonio come tale. Esse, come ribadito anche in tutti gli atti difensivi dimessi in giudizio, richiedono il riconoscimento della loro unione coniugale come matrimonio e non come unione civile. Non ritengono legittima l’applicazione del cd. downgrading ovvero la conversione della loro unione matrimoniale in unione civile. Non ritengono, di conseguenza, sufficiente che mediante la trascrizione negli atti del registro delle unioni civili del loro matrimonio si producano automaticamente nel nostro ordinamento gli effetti giuridici previsti dallaL. n. 76 del 2016e la conseguente, tendenziale, equiparazione delle tutele a quelle previste per l’unione coniugale con i limiti in essa indicati e salva la clausola di salvaguardia per i diritti già riconosciuti in sede giurisdizionale, contenuta nellaL. n. 76 del 2016,art.1, comma 20.
Alla peculiarità della domanda proposta dalle parti ricorrenti corrisponde specularmente la complessità del sistema giuridico ad essa astrattamente applicabile. Deve rilevarsi, al riguardo, che le norme di diritto internazionale privato (L. n. 218 del 1995,artt.64 e ss; per i provvedimenti ed atti in materia di famiglia, artt. 65 e 66), come già evidenziato, concernono il riconoscimento degli effetti dell’atto. L’impedimento costituito dalla contrarietà all’ordine pubblico, nella configurazione sopra delineata, coerente con gli orientamenti di questa Corte (Cass. 11599 del 2016 e S.U. 16601 del 2017), riguarda gli effetti e non la qualificazione dell’atto. A tal proposito deve precisarsi che la disciplina contenuta nellaL. n. 218 del 1995,art.28, relativa alla validità formale del matrimonio, riguarda la legge applicabile e non il riconoscimento o la trascrizione dell’atto formato all’estero. Ai fini dell’individuazione della legge applicabile per la validità formale dell’atto, in via generale, concorre con gli altri criteri anche quello del luogo della celebrazione ma tale disposizione non incide sulla determinazione degli effetti nonché delle condizioni e capacità matrimoniali che, anche ai fini della legge applicabile, sono regolate dal criterio della legge nazionale dei contraenti (art. 27). Quest’ultima, ove diversa, darà luogo ad ambiti di riferimento giuridico diverso, rispetto ai quali non viene indicato un criterio di prevalenza.
Nel caso di specie, la non contrarietà all’ordine pubblico internazionale, così come interpretato dal legislatore dellaL. n. 76 del 2016e dei decreti delegati, del riconoscimento del matrimonio e delle unioni civili o istituti analoghi contratti all’estero, è consacrata dallaL. n. 218 del 1995,artt.32 bise quinquies. Gli atti di matrimonio e di unioni riconosciute producono senz’altro effetti giuridici nel nostro ordinamento secondo il regime di convertibilità stabilito dalle nuove norme.
13.3 L’esame del quadro giuridico di riferimento.
La norma cardine per stabilire entro che limiti può essere riconosciuto nel nostro ordinamento l’atto di matrimonio dedotto nel presente giudizio è laL. n. 218 del 1995,art.32 bis.
La norma dispone che “Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.” La formulazione vigente è frutto di una modifica del testo iniziale, dovuta all’intervento correttivo sollecitato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul testo precedente che non prevedeva la limitazione della conversione in unione civile ai matrimoni contratti da “cittadini italiani” all’estero ma si riferiva genericamente ai matrimoni contratti all’estero, comprendendovi anche i cittadini stranieri. Tale estensione è stata ritenuta ingiustificata rispetto alla ratio antielusiva posta a base della nuova norma. In particolare si è ritenuto che quando il matrimonio è stato contratto all’estero da cittadini stranieri non può ravvisarsi in esso alcun intento di aggiramento dellaL. n. 76 del 2016e del modello di unione civile vigente nel nostro ordinamento, così da doversi escludere la necessità di derogare alle regole generalmente applicabili di diritto internazionale privato in relazione alla legge applicabile a tale relazione coniugale. In tale peculiare ipotesi non può essere ignorato il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto matrimoniale contratto tra cittadini stranieri, in quanto caratterizzato da un sufficiente grado di estraneità rispetto al nostro ordinamento, con conseguente operatività dei criteri di collegamento stabiliti negli artt.da 26 a 30dellal. n. 218 del 1995o, ove applicabili, dei regolamenti UE in materia matrimoniale (Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 1259 del 2010).
L’art. 32 bis, in conclusione, non trova applicazione diretta nell’ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un’unione coniugale contratta all’estero tra due cittadini stranieri. Il matrimonio dovrebbe essere trascritto, in questa ipotesi, come tale, senza operare alcuna conversione ancorché ilR.D. n. 1238 del 1939,art.63, così come modificato dalD.Lgs. n. 5 del 2017, non preveda un registro dei matrimoni contratti da cittadini stranieri dello stesso sesso all’estero ma, al contrario, per questa ipotesi stabilisca, verosimilmente per un difetto di coordinamento con l’altroD.Lgs. n. 7 del 2017, all’art. 63, comma 2, lett. c-bis, che anche tali atti vadano trascritti nel registro delle unioni civili. Tale profilo critico, tuttavia non incide sull’applicazione della regola sostanziale della lex fori, in considerazione della funzione meramente certificativa della trascrizione di un atto che sia idoneo a produrre effetti nell’ordinamento ove ciò sia stato richiesto in forza di una norma di legge o di un provvedimento giurisdizionale.
Il testo dell’art. 32 bis lascia tuttavia irrisolta la questione, formante oggetto del presente giudizio, relativa alla trascrizione in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, di cui una sia cittadino italiano e l’altro cittadino straniero, contratto all’estero.
Come già rilevato, le nuove norme regolative della trascrizione (e della conseguente produzione degli effetti nel nostro ordinamento) delle unioni matrimoniali (o delle unioni civili) omoaffettive contratte all’estero sono l’art. 32 bis e l’art. 32 quinquies.
Dall’esame coordinato di esse può essere ricavato in primo luogo il principio, definito efficacemente dalla dottrina di ordine pubblico “positivo” di netto favor in ordine al riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive ed all’accesso alle unioni civili exL. n. 76 del 2016. L’art. 32 quinquies contiene una clausola di salvaguardia secondo la quale le unioni civili o altri istituti analoghi, anche se non dotati di un complesso di strumenti di tutela equiparabili a quelli contenuti nellaL. n. 76 del 2016, producono gli stessi effetti delle unioni civili regolate dalla legge italiana. La norma stabilisce la prevalenza della legge italiana rispetto a leggi straniere che non tutelino in maniera equivalente tali unioni e costituisce uno degli indicatori della centralità e l’esclusività della scelta adottata dal legislatore italiano in ordine al riconoscimento delle unioni omoaffettive.
L’art. 32 bis completa, pertanto, il quadro degli effetti che possono produrre le diverse tipologie di unioni formate da coppie omoaffettive nel nostro ordinamento, in quanto stabilisce anche per l’ipotesi dell’unione coniugale contratta all’estero quantomeno la produzione degli effetti dell’unione civile exL. n. 76 del 2016.
Deve, in conclusione, ritenersi che il legislatore italiano abbia inteso esercitare pienamente la libertà di scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive coerentemente con il quadro convenzionale (artt. 8 e 12 Cedu) e con quello derivante dal sistema anche costituzionale dell’Unione Europea (art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
È stato prefigurato un sistema di riconoscimento delle unioni omoaffettive, contratte all’estero, fondato sulla preminenza del modello adottato nel diritto interno delle unioni civili. Con laL. n. 76 del 2016il legislatore ha colmato il vuoto di tutela che caratterizzava l’ordinamento interno, così come richiesto dalla Corte Cost. con la sentenza n. 170 del 2014 e dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza Oliari contro Italia (sentenza del 21 luglio 2105 ricorsi n. 18766 e 36030 del 2011), operando una scelta diversa da quella di molti altri Stati, fondata, invece sull’adozione del modello matrimoniale. Tale scelta è stata il frutto dell’esercizio di una discrezionalità legislativa del tutto rientrante nel “potere di apprezzamento degli Stati” indicato dalla giurisprudenza della Corte Edu proprio con riferimento all’interpretazione dell’art. 12 (Sentenza Schalk e Kopf del 3 giugno 2010, ricorso n. 30141 del 2004) e della precisa indicazione proveniente dalla citata sentenza n. 170 del 2014. Per le unioni omoaffettive è stato scelto un modello di riconoscimento giuridico peculiare, ancorché in larga parte conformato, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti dell’unione, al rapporto matrimoniale. Alla diversità della “forma” dell’unione civile rispetto al matrimonio corrisponde, peraltro, un’ampia equiparazione degli strumenti di regolazione, realizzata attraverso la tecnica del rinvio alla disciplina codicistica del rapporto matrimoniale da ritenersi, anche in ordine alla funzione adeguatrice della giurisprudenza, il parametro di riferimento antidiscriminatorio.
13.4 Il riconoscimento del matrimonio formato all’estero da cittadino italiano e cittadino straniero.
Prima di procedere all’esame del nuovo sistema di diritto internazionale privato relativo agli effetti dei matrimoni e delle unioni contratte all’estero da cittadini dello stesso sesso, è necessario ribadire che all’esito del rifiuto della trascrizione dell’atto (o in virtù dell’opposizione al riconoscimento di un titolo giurisdizionale estero), il sindacato giurisdizionale riguarda gli effetti dell’atto o del provvedimento e non è limitato alla forma dello stesso. Il riconoscimento dell’atto determina il regime giuridico applicabile secondo le norme di collegamento di diritto internazionale privato elaborate dalD.Lgs. n. 7 del 2017(prevalentemente coerenti con quelle preesistenti salve le esigenze di adeguamento dovute al nuovo istituto dell’unione civile).
Nel caso di specie occorre stabilire se trova applicazione la limitazione degli effetti stabilita nell’art. 32 bis alla fattispecie peculiare dedotta in giudizio o se l’atto in oggetto può essere trascritto come unione matrimoniale (e non come unione civile).
La specialità della normazione introdotta con ilD.Lgs. n. 7 del 2017, nel sistema previgente di diritto internazionale privato, determina l’applicazione di questo peculiare regime giuridico degli effetti degli atti formati all’estero, nell’ambito delle unioni omoaffettive. La disciplina generale contenuta nella L. n. 219 del 1995, artt. 24 e segg. è integrata da quella puntuale sopra indicata e il rispetto del limite costituito dall’ordine pubblico internazionale non deve essere oggetto di un esame specifico, essendo già stato oggetto della valutazione operata dal legislatore all’interno del nuovo regime giuridico di carattere specialeL. n. 76 del 2016, ex art. 1, comma 28. Le unioni omoaffettive nel nostro ordinamento non contrastano con l’ordine pubblico internazionale e, conseguentemente, anche quelle contratte all’estero devono essere riconosciute ed assistite da un sistema di tutele adeguato. La compatibilità dei modelli adottati all’estero (matrimonio od unione civile) nel nostro ordinamento trova una regolazione puntuale con i meccanismi di conversione elaborati dal legislatore delD.Lgs. n. 7 del 2016. Tale complesso di regole definisce, tuttavia, anche il perimetro all’interno del quale tali unioni producono effetti nel nostro ordinamento. La libertà di scelta del modello di unione omoaffettiva rimessa ai singoli Stati si estende, a fini antielusivi e di coerenza antiscriminatoria del sistema di regolazione interna, anche alla produzione degli effetti degli atti formati all’estero, salva l’ipotesi della totale transnazionalità di essi (matrimonio contratto all’estero da cittadini entrambi stranieri).
All’interno del quadro che si è delineato non risulta disagevole l’interpretazione della L. n. 219 del 1995, art. 32 bis.
Sul piano strettamente testuale, come è stato rilevato anche dalla dottrina, si può cogliere una differenza rilevante tra la formulazione dell’art. 32 bis e quella dell’art. 32 quinquies. Nella prima norma l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime riguarda in generale “il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani” mentre l’art. 32 quinquies, che estende il sistema di tutele previsto dallaL. n. 76 del 2016anche ad istituti analoghi, si riferisce ad unioni costituite all’estero “tra cittadini italiani”, oltre a richiedere l’ulteriore requisito dell’abituale residenza in Italia. La differenza testuale ha un significato logico-giuridico chiaro. L’art. 32 bis esprime la nettezza della scelta legislativa verso il modello dell’unione civile, limitando gli effetti della circolazione di atti matrimoniali relativi ad unioni omoaffettive a quelle costituite da cittadini entrambi stranieri, come rileva l’indicatore costituito dall’uso del “da”, rispetto alla diversa opzione adottata dall’art. 32 quinquies che ha una ratio estensiva del regime giuridico di riconoscimento e tutela contenuto nellaL. n. 76 del 2016a tutti i cittadini italiani, ancorché abbiano dato vita all’estero ad un vincolo munito di un grado inferiore di diritti.
La soluzione indicata è coerente anche con il regime giuridico di diritto internazionale privato relativo alla capacità e alle condizioni per contrarre matrimonio. L’art. 27, applicabile nella specie, rinvia alla legge nazionale di ciascuno dei nubendi. Tale criterio nella specie creerebbe un conflitto non risolvibile in ordine alla forma ed agli effetti della trascrizione dell’atto contratto all’estero ove non si adottasse la soluzione interpretativa dell’art. 32 bis cui si è acceduto.
Si deve, inoltre, rilevare, che se l’art. 32 bis si applicasse anche ai cd. matrimoni “misti”, ovvero contratti da un cittadino italiano e da un cittadino straniero, si determinerebbe una discriminazione cd. “a rovescio” tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all’estero e possono “trasportare” forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e quelli che hanno contratto un’unione civile in adesione al modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento.
13. 5 Le eccezioni d’illegittimità costituzionale.
Alla luce del quadro costituzionale, convenzionale e di diritto interno delineato, non possono essere accolte le eccezioni d’illegittimità costituzionale formulate dall’interveniente Associazione Rete Lenford. Premessa l’applicabilità diretta della L. n. 219 del 1995, art. 32bis in quanto norma diretta proprio a regolare la circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero, così come richiesto dalla delega contenuta nellaL. n. 76 del 2016,art.1, comma 28, la non trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la definizione di uno standard di tutele coerenti con l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 fornita dalla Corte Edu. La discriminazione tra cittadini italiani non è ravvisabile ed anzi, come rilevato, un profilo di discriminazione inversa potrebbe individuarsi nella scelta ermeneutica contraria. La discriminazione per orientamento sessuale dei cittadini stranieri in ordine alla libertà di circolazione e di stabilimento è del pari non rilevabile dal momento che l’unione omoaffettiva riconosciuta all’estero secondo il paradigma matrimoniale non è priva di effetti nel nostro ordinamento e la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i componenti dell’unione rimane disciplinata dal sistema generale di diritto internazionale privato (artt. 26 e ss.).
Infine la specialità del nuovo regime giuridico come illustrato evidenzia, da un lato, che non può essere valutato il limite dell’ordine pubblico internazionale in astratto, disancorato dalle norme di diritto internazionale privato concretamente in vigore, e, dall’altro, che la scelta legislativa è del tutto compatibile con tale parametro.
13.6 In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La assoluta novità della questione impone la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti geografici.

La competenza nel reato di maltrattamenti si individua nel luogo della condotta al momento della presentazione della denuncia

Cass. pen. Sez. VI, 28 aprile 2018, n. 18175
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FILIPPI Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. VETRO Antonia, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Svolgimento del processo
1. Il difensore di V.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 21 giugno 2016 dal Tribunale di Agrigento che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 2 di reclusione per il delitto di maltrattamenti in danno della convivente, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestata.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1 violazionedell’art. 8 c.p.p., comma 1, in materia di competenza territoriale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: deduce che la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata, modificando la motivazione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che i fatti oggetto di distinte denunce, la prima sporta a (OMISSIS), la seconda a (OMISSIS), fossero in continuazione e di pari gravità con conseguente radicamento della competenza nel luogo di commissione del primo reato ai sensidell’art. 16 c.p.p., mentre la Corte di appello ha giustificato la competenza del giudice di Agrigento erroneamente assimilando il reato abituale al reato permanente, al quale unicamente si applica il criterio di cuiall’art. 8 c.p.p., comma 3. Il reato di maltrattamenti si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti e nel caso di specie ciò è avvenuto in (OMISSIS), dove fu sporta la denuncia per l’ultimo episodio del luglio 2010, mentre nella precedente denuncia la persona offesa riferiva un unico episodio, senza menzionare condotte precedenti di maltrattamento, cosicché prima della seconda denuncia non era emersa l’abitualità della condotta;
1.2 errata applicazionedell’art. 572 c.p., e vizio di motivazione, mancando nel caso in esame gli elementi tipici dl reato, in quanto manca l’abitualità della condotta e la persona offesa non è stata in grado di riferire alcun episodio specifico di ingiurie, minacce o violenza, limitandosi ad affermare che il compagno la picchiava spesso e la ingiuriava dicendole che gli aveva rovinato la vita; anche dopo la separazione, la riconciliazione e la nuova separazione non ha indicato fatti specifici, cosicché è stata in grado di circostanziare solo i due episodi denunciati; manca lo stato di vessazione psicologica della vittima, non risultando che la persona offesa abbia vissuto in una condizione di soggezione o timore del compagno, tant’è che appena un mese dopo il primo allontanamento da casa, ritornò insieme al compagno a (OMISSIS) e anche dopo la seconda denuncia condusse la figlia presso il padre;
1.3 violazionedell’art. 530 c.p.p., comma 1 e 2, e vizio di motivazione, mancando la prova della responsabilità dell’imputato; è errata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e della loro efficacia probatoria, non essendo la persona offesa attendibile per le lacune e contraddittorietà presenti nelle dichiarazioni rese in dibattimento, riportate nel ricorso, e per assenza di riscontri esterni, atteso che la madre della stessa non ha potuto riferire che un solo episodio né risultano episodi successivi a quello del 2009 né risultano acquisiti referti, annotazioni di p.g. o dichiarazioni testimoniali, mentre è stato trascurato l’unico documento prodotto dalla difesa, il verbale degli assistenti sociali presso il Tribunale per i minorenni, ai quali la persona offesa dichiarò che la conflittualità tra i coniugi era alta e l’aggressività reciproca;
1.4 erronea applicazione degliartt. 581, 612 e 660 c.p., e mancanza di motivazione sulla richiesta riqualificazione dei fatti;
1.5 manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo stata applicata una pena di gran lunga superiore al minimo edittale previsto all’epoca dei fatti.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito illustrati.
2. L’eccezione preliminare relativa alla competenza territoriale è infondata, nonostante risulti erroneo il criterio utilizzato dai giudici di appello.
A differenza del giudice di primo grado, che aveva ritenuto le due denunce sporte dalla persona offesa, la prima il 18 luglio 2009 a (OMISSIS), la seconda il 14 luglio 2010 a (OMISSIS), indicative di due episodi di maltrattamenti distinti ed in continuazione tra loro, con conseguente applicazione del criterio previstodall’art. 16 c.p.p., comma 1, la Corte di appello ha ritenuto erronea la valutazione in ragione della natura abituale del reato di maltrattamenti, caratterizzato da una serie di condotte verificatesi in un apprezzabile lasso di tempo, che isolatamente considerate potrebbero anche essere non punibili o non perseguibili, ma acquistano rilevanza penale per effetto della reiterazione nel tempo, cosicché le condotte devono essere considerate unitariamente e non sono scindibili né frazionabili in relazione al mutamento del luogo e al diverso contesto temporale in cui vengono poste in essere: pertanto, ha ritenuto applicabile la disciplina prevista per il reato permanente.
Pur muovendo da una premessa esatta, la Corte di appello è pervenuta ad un’errata conclusione, in quanto, se è vero che l’antigiuridicità delle condotte nel reato di maltrattamenti è correlata alla reiterazione di più atti lesivi dell’integrità fisica e morale della vittima ovvero da una serie di atti lesivi, in cui ogni singola azione è elemento della serie, al realizzarsi della quale si perfeziona il reato, ne discende che la struttura del reato è perdurante e continuativa, in quanto ogni azione si salda alla precedente, dando vita ad un reato unitario, definito “reato di durata”, che mutua la disciplina della prescrizione dai reati permanenti, ma che si perfeziona con il compimento dell’ultimo atto della serie.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è erronea l’equiparazione tra reato abituale e reato permanente al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e quindi, il giudice competente, in quanto nel reato permanente l’azione è unica ed assume autonoma valenza antigiuridica fin dal primo atto della sua esecuzione, e protraendosi nel tempo, assume la qualità di condotta permanente, mentre nel reato abituale si è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità come percosse, minacce, o quali condotte non rilevanti penalmente, per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione. In tal caso è del tutto irrilevante giuridicamente individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi l’inquadramento futuro, o improcedibile per mancanza di una condizione di punibilità, ma che assume rilevanza penale nella considerazione del comportamento complessivo. In tale ipotesi, il luogo del commesso reato ai fini della determinazione della competenza è quello in cui l’azione diviene complessivamente riconoscibile e qualificabile come maltrattamento, e si identifica nel luogo in cui la condotta viene consumata all’atto della presentazione della denuncia (Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, Rv. 257461).
Conseguentemente, deve ritenersi corretta la valutazione del giudice di primo grado, atteso che, contrariamente alla prospettazione difensiva, il reato risulta contestato dal maggio 2009 al settembre 2010, dunque, da epoca precedente alla presentazione della prima denuncia, sporta nel luglio 2009, ed evidentemente riferita ad una serie di episodi pregressi, connotati da abitualità ed integranti il reato di maltrattamenti, come ritenuto dai giudici di primo grado e dimostrato dagli elementi valorizzati dai giudici di merito.
2. Anche nel merito il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, nella misura in cui ripropone pedissequamente, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, e con argomentazioni in fatto, le censure già formulate in appello, disattese dai giudici di secondo grado con motivazione puntuale, lineare e completa, che si salda a quella di primo grado, ancor più analitica, con la quale il ricorrente non si confronta.
3. Quanto all’attendibilità della persona offesa, concordemente ritenuta dai giudici di merito con apprezzamento in fatto, non censurabile in questa sede in assenza di incongruenze e di incoerenze valutative, è stato sottolineato che non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dalla stessa, non essendo emerso alcun proposito vendicativo o gratuitamente calunniatorio della G. né la tendenza ad esasperare o esagerare nella narrazione delle liti e del regime di vita, progressivamente deterioratosi per le difficoltà economiche e per la dipendenza dal gioco del ricorrente.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni della madre della G., costretta ad inviarle periodicamente danaro, come ritenuto dai giudici di merito, i quali hanno anche dato atto dell’attendibilità della testimone, avendo la stessa ammesso di non aver assistito a litigi o atti di violenza nei confronti della figlia, residente in Sicilia, ma di aver appreso dalla stessa della critica situazione e del mortificante regime di vita cui era sottoposta e di aver visto i segni sul corpo della figlia in occasione della prima separazione, quando, dopo aver sporto denuncia, la figlia si era trasferita con la bambina presso di lei.
L’episodio, puntualmente ricostruito in sentenza e riscontrato dal referto medico, dà conto della gravità dello stesso, coinvolgente la figlia minore, e ben spiega la ragione della presentazione della denuncia, collocatasi al culmine di una serie di precedenti violenze, vessazioni e prevaricazioni, mai prima denunciate: a tal proposito, il giudice di primo grado ha dato atto che la persona offesa aveva riferito delle abituali minacce di morte rivoltele dal ricorrente, che minacciava anche di farle revocare la custodia della figlia, così da indurla ad evitare di sporgere denuncia.
Non rileva, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, ai fini dell’attendibilità della persona offesa, il comportamento della persona offesa, determinatasi a riprendere la convivenza dopo poco tempo, nella speranza di un cambiamento dell’atteggiamento del compagno e di ricomporre il nucleo familiare, trattandosi di dinamiche frequenti e di motivazioni apprezzabili, che, tuttavia, non annullano le condotte maltrattanti precedenti, come ritenuto dai giudici di merito.
Tale argomentazione sostiene anche la valutazione del comportamento della persona offesa successivo alla nuova separazione ed al definitivo trasferimento presso la madre in Calabria: i giudici hanno infatti, rimarcato che le ragioni dell’allontanamento dalla casa familiare erano state ritenute valide anche dal Tribunale per i minorenni, che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla denuncia, sporta dal ricorrente nei confronti della compagna per sottrazione della minore nel febbraio 2010.
In relazione a tale periodo sono state sottolineate le condotte del ricorrente, trasferitosi in Calabria in un paese vicino a quello di residenza della compagna per controllarla, minacciarla, seguirla, appostandosi sotto casa e raggiungendola anche presso il luogo di lavoro, ove si verificava il litigio denunciato: in merito a tali condotte, di cui il ricorrente lamenta la mancanza di riscontri, la sentenza di primo grado dà conto delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato circa le minacce telefoniche e degli elementi, che ne smentiscono la versione – v. pag. da 6 a 8 -.
Anche la rilevanza del contenuto del verbale degli assistenti sociali del Tribunale per i Minorenni di Palermo, asseritamente trascurata in sentenza, trova invece, puntuale valutazione nella sentenza di primo grado- pag. 6-, laddove si precisa che la persona offesa aveva riferito in dibattimento di essere stata istruita dal ricorrente sulle risposte da rendere anche con intimidazioni e minacce.
A fronte di tale ricostruzione analitica ed esaustiva risulta del tutto infondata la prospettata insussistenza del reato di maltrattamenti, dovendosi invece, ritenere corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno ravvisato nei fatti descritti la serialità e ripetitività degli atti lesivi descritti dalla persona offesa, tali da imporre un regime di vita mortificante, angosciante ed umiliante nonché di soggezione e timore nella persona offesa, indotto dalla gravità delle minacce di portarle via la figlia.
3. Manifestamente infondato è il dedotto vizio di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del reato nei reati di percosse, minaccia e molestia, disattesa dai giudici di merito con motivazione corretta ed ineccepibile in ragione della riconducibilità ad unità delle condotte in forza dell’abitualità dei comportamenti, non valutabili singolarmente ed isolatamente, bensì nella loro serialità, che li connota di ben maggiore gravità.
4. Generico è l’ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici giustificato la ritenuta congruità della pena inflitta, determinata in misura superiore al minimo edittale in ragione della pervicacia dimostrata dall’imputato nel seguire la persona offesa anche in Calabria nonchè delle modalità e della non trascurabile durata della condotta, tenuto anche conto del benevolo riconoscimento di attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva specifica reiterata infraquinquennale contestata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.