I genitori concorrono alle spese straordinarie in misura proporzionale al proprio reddito e alla capacità di lavoro di ciascuno

Cass. civ., Sez. I, Ord.,17/06/2025, n. 16322
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15493/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in SAN BENEDETTO DEL TRONTO VIA FORMENTINI N. 80, presso lo studio dell’avvocato VIRGILI RITA (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente – Contro B.B., elettivamente domiciliato in FERMO CORSO CAVOUR N. 117 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato CEROLINI PAOLO (Omissis) che lo rappresenta e difende – ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1814/2023 depositata il 20/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Svolgimento del processo Ritenuto che: Il Tribunale di Fermo, con sentenza nr 386/2022, corretta con ordinanza 2.2.2023, disponeva l’addebito della separazione fra B.B. ed A.A. in capo al marito e l’affido dei minori ai Servizi sociali, la collocazione presso la madre nonché l’attribuzione alla madre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 per ciascuno oltre al 100% delle spese sostenute nonché l’importo di Euro 800,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge. Avverso tale decisione A.A. proponeva appello eccependo la nullità della c.t.u. chiedendo l’affidamento dei minori, l’aumento dell’assegno stabilito a suo favore e l’attribuzione a carico del padre del 100% delle spese straordinarie. Si costituiva B.B. istando per il rigetto dell’appello ed in via incidentale chiedeva l’addebito della separazione in capo alla moglie, il collocamento dei figli presso di sé. La Corte di appello con sentenza nr 1814/2023 accoglieva parzialmente l’appello principale ponendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie ed il 70% a carico del padre; disponeva che quest’ultimo versasse alla madre oltre al mantenimento, anche l’assegno unico ed universale per il nucleo familiare dallo stesso percepito, respingendo per il resto l’appello principale e quello incidentale. Escludeva che nell’indagine tecnica fossero configurabili i profili di nullità denunciati. In primo luogo, per quello che riguarda la durata del colloquio con i minori da parte del dott. C.C., osservava che tale fatto non determinava l’invalidità delle operazioni tenuto conto che non era stato spiegato per quale ragione il colloquio non sarebbe stato sufficiente ai fini dell’espletamento dell’incarico. Per quanto riguarda le registrazioni dei colloqui che, secondo la prospettazione dell’appellante sarebbero state consegnate in modo incompleto il giudice di merito rilevava che la censura era generica e non intaccava l’articolata motivazione del Tribunale basata sul fatto che il c.t.u., nell’elaborazione del risultato finale, doveva dare una rappresentazione sintetica dei colloqui e che in ogni caso doveva escludersi, nel caso concreto, l’effettiva rilevanza ai fini della decisione delle porzioni di conversazione che la parte resistente aveva sottolineato, come non riportate, trattandosi di dichiarazioni relative ad episodi emersi ed analizzati nel corso della prima c.t.u., espressamente richiamata dalla dott.ssa Maroni, ed in base alle quali il Tribunale aveva ritenuto che la mancata completa trasposizione dei colloqui non aveva inficiato la validità delle ricostruzioni e conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. Osservava pertanto che l’appellante si era limitata a contestare la validità della consulenza senza intaccare le conclusioni del c.t.u. che sono state poste a fondamento della decisione del Tribunale di affidare ai servizi sociali i figli minori. Rilevava poi quanto alla mancata audizione del teste D. e del figlio, finalizzate entrambe a sostenere i rilievi sollevati in ordine allo svolgimento delle operazioni peritali, che la genericità della censura non aveva intaccato la motivazione del Tribunale laddove non aveva dato corso alla richiesta ritenendola infondata. Con riguardo alle spese straordinarie, per le quali l’appellante sollecitava una modifica nel senso di accollarle per intero al padre in considerazione del suo stato di disoccupazione e del fatto che i minori trascorrevano tutto il tempo con la madre, la Corte riteneva parzialmente fondata la domanda ponendo a carico del padre il 70% delle spese in considerazione del divario reddituale esistente fra i genitori e del maggior apporto dato dalla A.A., con la quale i figli coabitavano. La Corte poi passava a vagliare l’impugnazione incidentale con cui l’appellato si doleva dell’addebito della separazione. Al riguardo rilevava che l’assoluzione in sede penale dal reato di maltrattamenti non rappresentava un elemento sufficiente ad escludere l’addebito della separazione. Osservava che l’assoluzione pronunciata dal giudice penale era stata legata alla mancanza di prova circa l’abitualità delle condotte non avendo a tal fine ritenuto sufficienti le dichiarazioni della persona offesa. Evidenziava che in data 6.10.2013 la A.A. aveva riferito di essere stata percossa ed aggredita alla presenza dei bambini ed era stata dimessa dal Pronto soccorso con contusioni alla regione auricolare sinistra e con un giorno di prognosi e che altri episodi di aggressioni, descritti nella sentenza penale, costituivano indici di un atteggiamento aggressivo posti in essere ai danni della A.A. e ritenuti idonei a rendere intollerabile la situazione così da giustificare l’addebito in capo al marito. Escludeva poi che un qualche rilievo potessero assumere ai fini in esame i comportamenti ostativi della moglie nei rapporti padre-figli trattandosi di aspetti che non influiscono sulle cause della separazione quanto sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Riteneva che non potesse essere accolta la richiesta del padre di modificare la collocazione dei minori tenuto conto dell’atteggiamento di avversione manifestati da parte di D. e P. sottolineando che l’affido ai servizi sociali rappresentava una misura idonea a tutelare l’interesse dei minori perché finalizzata a realizzare una graduale ripresa dei rapporti tra i figli ed il padre e a garantire il rispetto del principio della bigenitorialità. Avverso tale decisione A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito B.B. con controricorso e ricorso incidentale affidato a 4 motivi. Motivi della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 nr 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 111 della cost e dell’art. 115 c.p.c. non corretta disposizione relativa ai figli minori-nullità della consulenza per il mancato rispetto del contraddittorio e omessa e/o distruzione atti irripetibili ad opera della c.t.u. D.D. – mancata consegna di materiale peritale ai CTP e all’avvocato della ricorrente- omesso esame dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione fra le parti. Si deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni giudicando su perizie che non avevano rispettato il contraddittorio e redatte con difformità di trattamento nei confronti del B.B. e della A.A. e non avrebbe deciso sulla base di prove che erano state dedotte dalla ricorrente e formate nel processo e sulla mancata consegna delle complete registrazioni effettuate nel corso della seconda c.t.u. sia ai consulenti di parte che al difensore dell’appellante, con ciò impedendo di svolgere contestazioni più dettagliate. Con un secondo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver la Corte di appello reso un giudizio non basato sulle risultanze processualiomessa disposizione sulle spese straordinarie. Si lamenta che la Corte di Appello, pur avendo parzialmente accolto il suo appello sulla ripartizione delle spese straordinarie per i figli, non avrebbe applicato correttamente l’art. 316-bis c.c., attribuendo rilevanza non all’attuale stato di disoccupazione di A.A. ma alla possibilità della stessa di potersi utilmente inserire nel mercato del lavoro. Il primo motivo appare inammissibile per violazione dell’art. 366 nr 4 e 6 c.p.c. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe ben compreso la portata delle sue contestazioni quali formulate nel motivo di appello sostenendo che la natura delle contestazioni non sarebbe stata di carattere formale ma che sarebbero stati mossi rilievi critici specifici ma omette la riproduzione – quantomeno per stralci essenziali – del contenuto del motivo di gravame del quale si contesta la lettura offerta dal giudice di merito. La ricorrente non si cura di trascrivere i brani della sentenza di primo grado e del proprio atto di appello così da fornire a questa Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianza articolata col primo motivo di ricorso, qui in esame. La evidenziata deficienza illustrativa mina una adeguata (o almeno sufficiente) comprensione ad opera della Corte dell’accadimento processuale, e, in specie, dell’oggetto della controversia come definito, in tal guisa impedendo qualsiasi (pur astratto) apprezzamento circa la fondatezza dei rilievi sollevati dalla ricorrente, oltremodo prima facie destinati ad infrangersi contro una non implausibile (se non logicamente corretta) lettura degli atti processuali offerta dal giudice territoriale il quale aveva escluso che al di fuori degli eccepiti vizi di nullità ritenuti insussistenti non erano stati forniti elementi in grado di mettere in discussione le conclusioni della c.t.u. In particolare, la Corte distrettuale aveva ritenuto che in merito alla durata del colloquio non fosse stata spiegata l’incidenza di tale aspetto sulla regolarità delle operazioni peritali e che invece con riferimento alla mancata consegna delle registrazioni che erano state pacificamente consegnate nel corso del giudizio di primo grado la Corte aveva rilevato la mancanza di specificità della censura rispetto alle motivazioni poste a base della decisione impugnata. Deve evidenziarsi che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Il secondo motivo è inammissibile. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori è stata effettuata dalla Corte di merito nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia. Ed infatti “in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti” (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021 ). Ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, occorre considerare non solo la situazione reddituale ma occorre tenere conto della capacità di lavoro di ciascun genitore. La Corte di merito, sulla premessa che le spese straordinarie hanno un carattere residuale, ha considerato ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie da un lato, la capacità lavorativa dell’appellante desunta dalle pregresse esperienze lavorative e la mancata allegazione, da parte di quest’ultima, della ricerca di una attività lavorativa, e, dall’altro, l’accresciuto contributo, riconosciuto dal Tribunale per ciascuno dei tre figli ad Euro 600,00 in ragione delle loro maggiori esigenze, dell’apporto dato dalla madre con la quale i figli abitano e delle differenze reddituali esistenti fra le posizioni dei genitori. La censura, nei termini in cui è stata prospettata è inammissibile in quanto tesa a stimolare una rivalutazione del merito della causa, nonostante le circostanze allegate siano state oggetto di apprezzamento di fatto da parte del giudice del merito sicché nessun omesso esame ovvero violazione di legge appare prospettabile. Resta ora da esaminare il ricorso incidentale. Con un primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Ancona posto a fondamento dell’addebito della separazione in capo a B.B. i comportamenti offensivi e aggressivi attribuitigli da A.A., ritenendoli erroneamente confermati nella motivazione della sentenza penale del Tribunale di Fermo 499 del 24.5.2002, con la quale il predetto è stato assolto dall’imputazione per il reato previsto e punito dall’art. 572 c.p. Si sostiene che il giudice di merito avrebbe integralmente travisato il contenuto della sentenza penale di assoluzione sopra citata, giacchè nella motivazione di tale sentenza non si sarebbe dato atto della conferma dei predetti comportamenti, ritenuti piuttosto non provati proprio alla luce delle contraddittorie affermazioni rese da A.A. Pertanto, contrariamente a quanto la Corte di Appello ha affermato, il Giudice penale, dopo avere esaminato le circostanze dedotte della parte offesa in ordine alle offese e alle aggressioni che le sarebbero state arrecate da B.B., le ha ritenute irrilevanti poiché “intrinsecamente contraddittorie, generiche e non univoche”. La corretta individuazione del contenuto della sentenza avrebbe certamente comportato l’esclusione dell’addebito della separazione a B.B., poiché lo stesso addebito è stato fondato soltanto sulle circostanze sopra indicate, non confermate nel processo penale. Con un secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 , 315-bis e 151 c.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Ancona, nella sentenza ora impugnata, ritenuto, con riguardo all’addebito della separazione chiesto da B.B. nei confronti di A.A., che il diritto dei figli alla bigenitorialità non influisce sulle cause della separazione ma sull’esercizio della responsabilità genitoriale e dunque sul regime dell’affidamento dei figli minori. Si sostiene al riguardo che la violazione dei doveri di cui agli art. 147 e 315- bis c.c., ad avviso del ricorrente incidentale, assume senz’altro rilievo in ordine all’addebito della separazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 , 1 comma, c.c., secondo cui l’addebito può derivare sia dalla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia da fatti tali da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , 1 comma, n. 4, c.p.c., in quanto la Corte di Appello di Ancona, in ordine al primo motivo dell’appello incidentale di B.B. – concernente l’addebito della separazione – ha escluso tale addebito nei confronti di A.A. riferendosi esclusivamente alla compromissione, da parte della stessa, del diritto alla bigenitorialità, omettendo di considerare il fatto costitutivo, dedotto nell’appello incidentale, della continua denigrazione, da parte della predetta e dinanzi ai figli, del padre e della sua famiglia di origine. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360. 1 comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello ai fini della domanda di addebito formulata dal marito mancato di considerare i fatti contenuti nelle consulenze tecniche d’ufficio espletate nel giudizio di primo grado, specificamente indicati nel primo motivo dell’appello incidentale. Tali fatti concernono il disturbo della personalità di A.A. e la denigrazione, da parte della stessa, di B.B. nonché l’atteggiamento di rabbia e rivendicazione dalla medesima tenuto nei confronti del predetto. Si sostiene che il consulente avrebbe anche evidenziato che A.A. aveva agito nei rapporti con l’altro coniuge e con i figli “in maniera educativamente fragile e accecata da personali sentimenti di rabbia e bisogni di rivendicazione”. Il Giudice di Secondo Grado pertanto ha omesso di considerare fatti decisivi rilevati dai consulenti Tecnici d’Ufficio e oggetto di discussione tra le parti, cioè il disturbo di A.A. e il comportamento della stessa vendicativo e denigratorio nei confronti del marito: tali fatti, se esaminati, avrebbero comportato l’inattendibilità degli addebiti formulati da A.A. nei confronti di B.B. per l’addebito a quest’ultimo della separazione. In effetti tale addebito è stato fondato esclusivamente sulle affermazioni unilaterali di A.A., omettendo ogni ulteriore valutazione dei fatti. Il primo motivo è inammissibile. Occorre richiamare il condivisibile indirizzo di legittimità secondo cui ” in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (Cass. 10/06/2016, n. 11892 ; Cass. 11/10/2016, n. 20382 ; Cass. 28/02/2018, n. 4699 ; Cass. 03/11/2020, n. 24395 ; Cass. 26/10/2021, n. 30173 ); Nel caso che qui occupa il rilievo critico è finalizzato a ottenere un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle risultanze probatorie espresse dal giudice di merito che, nell’ottica del ricorrente, dimostrerebbero l’insussistenza dei comportamenti posti a base dell’addebito a suo carico. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che gli ostacoli frapposti dalla moglie alla ripresa del rapporto dei figli con il padre e, dunque, un ingiustificato impedimento alla piena realizzazione del diritto alla bigenitorialità non potesse integrare una causa di addebito alla separazione afferendo alla responsabilità genitoriale. Rileva questa Corte che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. È di tutta evidenza che i comportamenti denunciati dal ricorrente incidentale afferiscono ad una fase in cui nell’attuazione delle prescrizioni del regime di visita dettate dal giudice di merito la madre ha tenuto un comportamento non collaborativo in ragione del quale è stato disposto l’affidamento ai servizi sociali sicchè tale condotta non può essere messa in relazione con fine dell’unione. Il terzo e quarto motivo meritano un vaglio congiunto in quanto intimamente connessi sono inammissibili. Il ricorrente in entrambi i mezzi prospetta l’omessa pronuncia su un motivo di appello senza trascrivere il tenore della censura sulla quale la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi (ex Cass. n. 5344/2013 ). Il ricorrente in ossequio al principio di specificità, avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare lo specifico passaggio dell’atto d’appello in cui dette censure erano state così formulate (tanto più che la sentenza gravata, che dà conto delle ragioni di appello cui risponde, non menziona le specifiche doglianze che il ricorrente afferma non esaminate). In proposito, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio, per cui questa Corte, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 ; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va rigettato. Le spese di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma il 1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

Successione. Il diritto di abitazione spetta anche al coniuge superstite separato

Tribunale Caltanissetta, sent. 13 maggio 2025 n. 332
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. portante il n. …/2023 R.G. promosso da Avv. P1 nata a X il X (…) C.F. (…) rappresentata e difesa da sé stessa, RICORRENTE nei confronti di C1 nato a X il X (…); C2 , nato a X il X (…); C3 , nata a X il X (…) C4 nato a X il X (…); C5 ,nata a X il X (…); C6 , nata a X il X (…); C7 nato a X il X (…); C8 , nata a X il X (…); C9 nato A X il X (…); C10 , nata a X il X (…); C11 , nato a X il X (…); C12 nato a X il X (…); RESISTENTI CONTUMACI oggetto: diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato il 22.12.2023, l’avv. P1 chiedeva che venisse riconosciuto in suo favore il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. sull’immobile adibito a casa familiare, sita in X , via X n. 90 A tal fine rappresentava quanto segue: – di essere stata coniugata, in regime di separazione di beni, con il signor C4, nato a X il X ; – di essersi consensualmente separata dal predetto in data X 2020, stabilendosi, fra le condizioni di separazione, che la casa coniugale sopra indicata, di proprietà esclusiva del marito, sarebbe stata a lei assegnata con l’intesa di costituirvi in suo favore il diritto di usufrutto; – in data 20.05.2022 il sig. C4 decedeva per imprevisto e improvviso aggravarsi della situazione di salute; – la ricorrente e i prossimi congiunti (figlie, madre, sorella e nipoti del de cuius) rinunciavano all’eredità; – la ricorrente, per vedersi riconosciuto il diritto di abitazione ex art. 540 c.c., proponeva ricorso contro i parenti di grado successivo, che, pur raggiunti da rituale notifica, non si costituivano in giudizio. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed escussione dei testi ammessi e, all’udienza del 2 aprile 2025, all’esito della discussione del difensore, veniva posta in decisione. 2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei resistenti, in quanto, pur raggiunti da rituale notifica, non si sono costituiti in giudizio. 3. Nel merito, la domanda non può essere accolta. Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa ricorrente “I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi, i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22566 del 26/07/2023 – Rv. 668567 – 01). Ora, nel presente giudizio è emerso, attraverso i testi escussi, che l’avv. P1 , successivamente alla separazione ed al decesso del marito, ha lasciato l’immobile in relazione al quale chiede il riconoscimento del diritto di abitazione, per non farvi più ritorno. La teste T1 , sorella del defunto C4 , dopo aver confermato che la ricorrente successivamente alla separazione dal marito aveva continuato ad abitare la casa sita in via X n. 90, ha poi così precisato: “ADR del giudice il teste dichiara che la cognata si è trasferita a casa della suocera – madre del teste e dell’ex marito della ricorrente- dopo un anno dalla morte dell’ex marito avvenuta il 19.5.2022” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2024). La stessa circostanza è stata riferita dall’altro teste escusso alla medesima udienza, T2 – cognato di P1 , marito di T1 il quale ha così dichiarato: “ADR cap 1: è vero ma per un certo periodo, ossia per circa un anno dalla morte di mio cognato C4 ADR del giudice il teste dichiara che la ricorrente vive a X Via X nella casa della suocera. Attualmente la casa di via X non è abitata da nessuno”. Dalle testimonianze rese risulta che la ricorrente, successivamente alla separazione al decesso del coniuge, è andata ad abitare altrove lasciando l’immobile sito in X , via X n. 90, né risulta avervi fatto ritorno. Giusta la giurisprudenza sopra richiamata, non sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento in suo favore del diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c.. Di conseguenza, la proposta domanda è infondata e va rigettata. 4. Nulla sulle spese, attesa la contumacia dei resistenti. P.Q.M. definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta la domanda; 2) nulla sulle spese. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Conclusione Così deciso in Caltanissetta, il 12 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2025.

Esborsi sostenuti durante il matrimonio per l’impresa individuale

Tribunale Pavia, Sez. III, sent. 28 aprile 2025 n. 502
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2024 promossa da: P1 (c.f. (…) ) elettivamente domiciliato a Mortara (PV) – via…., presso l’avv. …che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RICORRENTE contro C1 (cf. (…) ) elettivamente domiciliata in Pavia (27100 – PV), Via P. …, presso lo Studio Professionale Secondario e la persona dell’Avv. …che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti PARTE RESISTENTE Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza ; il sig. P1 evocava in giudizio la sig.ra C1 al fine di ottenere, nei confronti di quest’ultima, condanna al pagamento della somma Euro 49.632,61, a titolo di restituzione per importi indebitamente sottratti da conto corrente cointestato ma alimentato solo dal ricorrente. A supporto della propria domanda il ricorrente deduceva che: era stato sposato con C1 e all’atto del matrimonio i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni: il matrimonio era finito con pronuncia del Tribunale di Pavia , sentenza n. 1158/2022, in data 07-13 settembre 2022; C1 aveva svolto l’attività di ristoratrice, quale titolare della ditta individuale X “; P1 invece, aveva sempre lavorato come dipendente presso varie ditte; in costanza di matrimonio, P1 c C1 avevano aperto un conto corrente presso 1 C2 Filiale C3 , distinto al n. (…) ; tale conto, alimentato esclusivamente dal versamento dello stipendio percepito dall’attore e da denaro di provenienza esclusiva di quest’ultimo, doveva essere utilizzato per le esigenze famigliari; al contrario la sig.ra C1 , che gestiva il conto essendo residente a (…), aveva sostenuto ingenti spese, pari a Euro 9.142,50, erogati tramite assegni, per far fronte alla propria attività imprenditoriale e delle quali l’attore aveva avuto contezza solo dopo la fine del rapporto di coniugio; parimenti, la medesima sig. C1 aveva effettuato plurimi bonifici a benefìcio della sua trattoria per un totale di Euro 23.512,00; malgrado diffida non aveva restituito alcuna somma; parimenti non aveva restituito le rate di finanziamento, acceso per finanziare la propria attività personale, per la somma di Euro 16.978,11; sussistevano plurimi elementi probatori per far ritenere superata la presunzione di uguaglianza nelle quote del conto cointestato ex art. 1298 secondo comma c.c. parimenti provato che il finanziamento fosse stato acceso per sue ragioni personali Si costituiva la sig.ra C1 contestando quanto ex adverse dedotto ed eccependo che: il sig P1 aveva sempre usufruito gratuitamente di pranzi e cene presso il ristorante; il conto di risparmio, in costanza di rapporto, era stato alimentato da entrambi i coniugi secondo le rispettive disponibilità (per mezzo di accredito diretto dello stipendio o, parimenti, con assegni e/o versamenti in contanti pari ad una quota-parte delle entrate dell’impresa di ristorazione); gli esborsi erano finalizzati a sostenere il menage famigliare, ovvero spese individuali comunque previamente concordate; tale circostanza emergeva per tabulas dall’esame dell’estratto conto; non vi era alcuna prova che il finanziamento fosse stato acceso soltanto per esigenze personali della C1 ; inoltre l’accordo in sede di separazione faceva riferimento a diverso contratto; in ogni caso le condizioni di separazione erano state definitivamente superate dalla sentenza di divorzio; non era stata superata la presunzione di parità delle quote del conto cointestato. Considerando il rapporto di coniugio e la disciplina ex art. 143 c.c. improntata a principio solidaristico; la giurisprudenza aveva precisato ‘irripetibilità degli esborsi sostenuti per supportare il progetto di vita comune; difettava qualsivoglia prova di rimborso del finanziamento. Assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., la causa era istruita mediante interrogatorio formale, esame testimoniale e documentazione delle parti All’esito dell’istruttoria era altresì assegnato termine per il deposito di memoria conclusiva; all’udienza del 15.4.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. le parti insistevano nelle rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente 1.3. Gli assegni 1.4. I giroconti e i bonifici 1.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 2. Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 3. Le spese 1.Il conto corrente cointestato 1.1. La provvista del conto corrente In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla parte attrice , invero non contestata e debitamente documentata che , in costanza di matrimonio, il sig. P1 e la sig.ra C1 avevano aperto un conto corrente cointestato presso l’Istituto San Paolo – Filiale di (…), distinto al n. Questione controversa in punto di fatto è se il citato conto fosse alimentato esclusivamente dal sig. P1 ovvero da entrambi i coniugi, come dedotto dalla resistente (cfr. comparsa di costituzione pag. 8 o memoria ex art.281 duoedecies pag. 2) A questo proposito, in via generale, secondo giurisprudenza consolidata, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le patii di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto. (Da ultimo Cass., 04.01.2018, n. 77 Cass. 02.12.2013 n. 26991; Trib. Roma, 03.06.2017, n. 11248) Sul piano strictu sensu probatorio, in merito, la giurisprudenza ha precisato come sussista “una presunzione legale “iuris tantum” (quale quella di cui all’art. 1298 c.c., comma 2). poiché da luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (sentenza 1/2/2000 n. 1087) (in leonini Cass. 19.02.2009, n. 4066). In ragione di quanto esposto, e in forza della citata presunzione iuris tantum secondo cui le quote del denaro depositato nei conti cointestati si presumono uguali, era onere pertanto dell’attore dimostrare che, in effetti, la totalità o la maggior parte del denaro su conto cointestato era riferibile in via esclusiva a lui medesimo. All’esito del giudizio risulta dimostrato che, malgrado l’intestazione congiunta, il titolare delle somme attraverso cui era alimentato il conto risultava essere, quasi esclusivamente, il sig. P2 in via documentale, risulta attestato che il citato conto era alimentato quasi in via esclusiva dal sig. P3 almeno con riferimento alle annualità 2014-2017 oggetto di giudizio: tale circostanza si evince , anzitutto, da una disamina degli estratti conto depositati sia da parte ricorrente sia da parte resistente e non ex se contestati (cfr doc. 5 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente) Segnatamente, è circostanza pacifica tra le parti e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. che mentre il sig. P1 fosse lavoratore dipendente, al contrario la sig.ra C1 era lavoratrice autonoma; gli stipendi erano quindi riferibili esclusivamente al sig.P1 Gli accrediti, con regolare cadenza mensile, erano disposti da A s.r.l. , e poi, nel 2017, P4 quali datori di lavoro del sig. P1 e recano quale causale “stipendio” e indicazione della mensilità di riferimento; a riguardo, i relativi importi sono compresi tra Euro2000 e Euro2700 mentre nel 2017 risultano pari a 1900; particolarmente significativo, inoltre, il versamento di Euro 35.787,33 in data 16 gennaio 2017, relativo al pagamento del TFR da parte di A s.r.l. debitamente documentato anche tramite buste paga (due. 8) e al primo stipendio di P5 Negli estratti conto si registrano, invero, ulteriori accrediti e segnatamente, in data 5.1.2014 per l’importo di Euro 5058, in data 2.9.2014 Euro6027 , in data 18.11.2014 bonifico Euro1500 , recante quale disponente proprio X , nonché 3580 di versamenti in contanti complessivamente in relazione all’annualità 2015; analogamente nel 2015 si evidenziano in data 14.1.2015, Euro5096 versamento di assegno bancario , in data 6.3.2015 bonifico di Euro350,00, in data 7.4.2014 Euro1500 di versamento in contanti, in data 16.11.2015 Euro1300 di versamento di contanti; successivamente a tale data pur essendovi versamenti in contanti gli stessi sono riconducibili a finanziamento (su cui amplius infra) Tali accrediti, per la somma complessiva di Euro22.911, non sono univocamente riconducibili alla sig.ra C1 , ovvero X (ad eccezione del singolo bonifico) , né al sig. P1 dovendo presumersi, quanto meno, il carattere paritario degli stessi Analogamente, non è univocamente riferibile all P1 l’accredito di Euro20.000,00 del 9.11.2016 In ragione di quanto esposto, la deduzione di parte ricorrente secondo cui le somme con cui era alimentato il conto erano invero è da ritenersi sostanzialmente fondata: sebbene non vi sia prova dell’esclusività in termini assoluti, purtuttavia risulta accertato il versamento di un importo nettamente superiore da parte del sig. P1 segnatamente, considerando una media retributiva prudenziale di Euro2200 al mese per i quattro anni di riferimento, il medesimo sig. P1 ha versato Euro 114.400 (2200×52) a cui aggiungere ulteriormente il versamento extra sopra evidenziati a titolo di TER (35.787,33), per un totale di Euro150.187,33 Al contrario, sono riconducibili all’X e alla sig.ra P1, soltanto Euro1500; l’ulteriore somma di Euro 42.911 (22.911+20.000) non è riconducibile univocamente a nessuno dei due e, pertanto, in ossequio al principio presuntivo sopra esposto, deve essere riferita a entrambi in misura uguale. In ragione di quanto esposto, in base a valutazione fondata sulle risultanze contabili, si stima un importo pari a 178642,83 come conferito al sig. P1 e Euro 22.955.5 riferibile alla sig.ra C1 e, pertanto, in via equitativa e previo arrotondamento , si riconosce come il 90% delle somme venisse corrisposto dal sig. P1 e il 10% dalla sig. ra (…). 1.2. La ripetibilità delle somme da parte del ricorrente Premessa la prova della quasi esclusiva riconducibilità delle somme versate al sig. P1 risulta fondata l’eccezione della convenuta secondo cui invero, il conto corrente era stato acceso per far fronte alle esigenze della famiglia e per lo sviluppo di una prospettiva di vita comune. Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nei propri scritti difensivi (cfr ricorso pag. 10 “conto corrente n. (…) era stato aperto per il pagamento delle utenze (E. – G. – A.R.) inerenti la casa di abitazione coniugale e poco altro (pagamento assicurazioni, bolli auto ecc.) essa emerge, per tabulas dall’analisi di estratto conto ove emergono esborsi riconducibili alla famiglia , come puntualmente dedotti dalla resistente addebito del 11/08/2015 a favore di C4 , avente ad oggetto il mancato pagamento del pedaggio autostradale; · addebito del 12/08/2015 in favore di un hotel sito nel Comune di Pinzolo (TN), a titolo di “CAPARRA SOGGIORNO DAL 16 23 AGOSTO 2015”; · addebito POS del 19/07/2016 presso una pizzeria; · addebiti POS del 19-21/07/2016 presso negozi di abbigliamento; · addebiti POS del 20/03/2017, del 04/04/2017, del 16-18/04/2017, tutti presso diversi negozi di motocicli. Orbene, tanto premesso in fatto, è solo parzialmente fondata l’eccezione in diritto di parte resistente ex art. 143 c.c. secondo cui “i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” e, pertanto, gli esborsi sostenuti non sarebbero ripetibili nel caso concreto. Il Tribunale, sul punto, conosce e aderisce infatti al l’orientamento in base a cui “durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass. n. 10927/2018), in temini con giurisprudenza citata Cass. 15.5.2024 n. 13366) Tale orientamento risulta tuttavia non pienamente conferente nel caso di specie: segnatamente, oggetto di ripetizione è costituito dall’importo speso non già per i “bisogni della famiglia” ma esclusivamente per l’attività imprenditoriale della sig.ra C1, ovvero la gestione dell’impresa individuale “X” , consistente in bar trattoria A riguardo, si evidenzia anzitutto che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e che, in via esclusiva, la sig.ra C1 era Punica titolare e rappresentante legale della trattoria “X ” come attestato da visura camerale (doc.4); si configurava quindi quindi la “titolarità esclusiva “in relazione all’azienda in questione ex art. 215 c.c. e l’estraneità ai bisogni famigliari della stessa attività imprenditoriale Inoltre, è pacifico e documentato che le parti avessero scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Pur consapevole di orientamenti parzialmente difformi, la preferibile e maggioritaria giurisprudenza, riconosce infatti la ripetibilità di pagamenti eseguiti da un ex coniuge per far fronte a spese relative a beni di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: ciò anche allorquando il citato bene, pur di proprietà esclusiva, sarebbe stato destinato alla famiglia; il principio trova applicazione a fortiori quando il bene era assolutamente estraneo ai bisogni della famiglia, essendo attività imprenditoriale individuale di un singolo coniuge ovvero la sig.ra C1 ; è stato infatti precisato come “l’accertamento in fatto che la dazione di denaro era rivolta al solo scopo di realizzare la casa familiare, destinata, nelle previsioni della ricorrente, a divenire comune, giustificava, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il rimborso delle somme versate a titolo di concorso nelle spese di costruzione del manufatto rimasto in proprietà esclusiva resistente (conformemente a quanto già statuito da questa Corte con riferimento alla disciplina della comunione legale dei coniugi per l’ipotesi di realizzazione di una costruzione su un fondo in titolarità esclusiva di uno di essi, ma con l’impiego di denaro di entrambi: Cass. 27412/2018; Cass. 20508/2010; Cass. 7060/2004; Cass. 8585/1999; Cass. 407671998), spettando semmai al ricorrente l’onere di provare che il pagamento fosse avvenuto per una causale (ad es. a titolo di liberalità o in virtù dei legumi affettivi o di solidarietà tra i conviventi), tale da non legittimare alcuna pretesa restitutoria, (in termini, con giurisprudenza citata Cass. 3.10. 2019, n. 24721; in senso contrario, allorquando però il bene, pur di esclusiva proprietà era stata effettivamente goduto dalla famiglia Cass. 15.6.2023 n. 17155; tale ultima situazione è comunque diversa dalla fattispecie in esame in cui la trattoria X era non solo bene individuale di un singolo coniuge ma altresì estraneo al godimento e alla fruizione famigliare ) In altri termini, gli esborsi sostenuti per la trattoria X non sono in alcun riferibili alla famiglia, risultando quindi le relative somme ripetibili a beneficio del coniuge non titolare , in proporzione alla contribuzione dello stesso 1.3. Gli assegni In merito agli assegni si ritiene comprovata la finalità esclusiva a beneficio de X A riguardo, parte ricorrente ha puntualmente eccepito come i seguenti assegni fossero invero riconducibili alla gestione delle spese del X : assegno del 19.03.2013 per Euro 981,00; assegno del 26.04.2013 per Euro 980,50; assegno del 24.012.2013 per Euro 500,00; assegno del 29.09.2014 per Euro 1.291,00; assegno del 05.11.2014 per Euro 1.585,00; assegno del 05.12.2014 per Euro 1.605,00; assegno del 15.06.2015 per Euro 700.00; assegno del 15.11.2015 pereEuro 1.500,00 (cfr. doc. 11 parte ricorrente) In primo luogo, i citati assegni, ritualmente prodotti, recano tutti firma della sig.ra C1 , titolare dell X (cfr doc. 11); essi, inoltre, risultano tutti tratti dal conto corrente cointestato. In sede di interrogatorio formale, la medesima sig.ra C1 ha altresì espressamente confermato le esposte circostanze, dichiarando “gli assegni elencati a pagina 2) del ricorso introduttivo del giudizio e prodotti in copia fronte – retro sub (…)) dal ricorrente, che mi vengono rammostrati (doc. n. 11) recano la mia firma, sono stati tratti sul conto corrente cointesta to a me e a P1 in costanza di matrimonio ” In terzo luogo, quali beneficiari, i citati assegni recano la denominazione soggettiva di fornitori della trattoria de X : sul punto tale circostanza, puntualmente allegata dalla ricorrente, risulta supportata in via documentale dalle visure camerali della società W (sapone, asciugamani etc.) E (macchinette per giochi) e D (commercio al ringrosso di carni) ciascuno relativo a specifici prodotti utilizzati nel bar trattoria, (cfr doc. 16, 17 e 18) Sotto ulteriore e connesso profilo, la C1 in sede di interrogatorio formale, pur negando che gli importi fossero utilizzati per i fornitori, tuttavia non ha saputo fornire alcuna ricostruzione alternativa, rilasciando dichiarazioni lacunose e generiche (non ricordo per cosa fossero utilizzati ; sono passati più di dieci anni ), ovvero, assolutamente inverosimili ( ; X1 era , anzi è la macellala; pagavamo la carne della famiglia; abbiamo un figlio. E s.n.c. non ricordo; D s.r.l. è un altro macellaio; con cui avevo rapporti per motivi famigliari) affermando acquisti abnormi (carne per migliaia di euro per soli scopi famigliari) Risulta confermato univocamente, in via testimoniale, altresì l’esborso per il carburante a uso esclusivo della sig.ra C1 (teste T1 venivano a fare carburante; venivano i famigliari, in particolare veniva la sig.ra C1 ; non ricordo se venisse anche il sig. P1 erano macchine diverse, le loro auto; confermo (doc. 11 terzo assegno) , è la mia firma; ) A fortiori, infine, la sig.ra C1 non ha fornito alcun elemento, probatorio o indiziario, attestante la presenza di ulteriori e diversi fornitori rispetto a quelli indicati e per i quali è stato dedotto il pagamento di assegni: in altri termini, sul punto, a fronte di puntuale deduzione del ricorrente, supportata da elementi probatori citati, la resistente non ha neanche indicato fornitori diversi. In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta comprovato che l’intero importo per assegni, pari a 9142,50, era invero speso per la gestione dell’attività della trattoria de X “, riferibile esclusivamente alla P6 I giroconti e i bonifici Il ricorrente ha altresì puntualmente dedotto e documentato una serie di bonifici e giroconti recanti quale beneficiario “X di X2 e, segnatamente, giroconto del 14.04.2017 per Euro 270,00; bonifico dell’11.05.2017 per Euro 300,00; bonifico del 17.05.2017 per Euro 1.050,00; giroconto del 16.06.2017 per Euro 400,00; giroconto del 20.06.2017 per Euro 1.800,00; giroconto del 31.07.2017 per Euro 1.300,00; giroconto del 31.08.2017 per Euro 1.600,00; giroconto del 31.10.2017 per Euro 1.900.00; bonifico del 07.11.2017 per Euro 1.000,00; giroconto dell’11.02.2016 per Euro 200,00; bonifico del 24.05.2016 per Euro 500,00; bonifico del 07.07.2016 per Euro 300,00; bonifico del 02.08.2016 per Euro 202,00; giroconto dell’ 1.09.2016 per Euro 1.280,00; bonifico del 19.10.2016 per Euro 820.00; bonifico dell’1.12.2016 per Euro 1.510.00: bonifico del 06.12.2016 per Euro 160,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.100,00; bonifico del 13.12.2016 per Euro 1.000,00; bonifico del 26.02.2015 per Euro 10,00; bonifico dell’8.07.2015 per Euro 10,00: bonifico del 15.07.2015 perEuro 450.00; giroconto del 28.07.2015 perEuro 300.00; bonifico del 04.08.2015 perEuro 30.00; giroconto del 17.08.2015 perEuro 500,00; giroconto dell’ 1 1.09.2015 per Euro 615,00: giroconto del 28.09.2015 per Euro 120,00; giroconto del 28.10.2015 per Euro 400,00; giroconto del 04.11.2015 per Euro 200.00; bonifico del 04.12.2015 per Euro 300,00; bonifico del 18.02.2014 per Euro 435,00; bonifico del 22.04.2014 per Euro 700,00; bonifico del 10.07.2014 per Euro 2.000,00; bonifico del 07.11.2014 perEuro 750,00 (doc. 5 parte ricorrente). E’ attestato per tabulas, ovvero negli stessi estratti conto depositati, come i citati importi venissero erogati a favore della trattoria “X “. Il totale delle movimentazioni bancarie in uscita a benefìcio del X risulta quindi pari a Euro 23512 Tale importo. analogamente a quello corrisposto tramite assegni risulta estraneo alla finalità famigliare ed è suscettibile di ripetizione, in proporzione all’apporto al conto da parte del coniuge non beneficiario, sig. P1 I.5 L’importo ripetibile a beneficio del sig. P1 Pur essendo astrattamente ripetibili , sia gli importi erogati tramite assegno sia gli importi erogati tramite bonifici e giroconti, la domanda non risulta tuttavia interamente fondata: a riguardo, da un’analisi dell’estratto conto, è emerso infatti come il conto cointestato, sebbene in larga misura alimentato dall P1 invero, avesse ulteriori proventi, non riconducibili univocamente ed esclusivamente al ricorrente; in ragione di quanto esposto, si riconosce pertanto la fondatezza della domanda di restituzione nella misura del 90% ovvero proporzionale, previo arrotondamento, all’apporto economico del sig P1 al conto. Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si precisa che , anche a voler accedere alla ricostruzione (infondata) circa la pari contribuzione al conto degli ex coniugi, la domanda dell P1 sarebbe stata comunque fondata in parte qua. sia pure nella misura del 50% , in quanto le somme erogate al X risultano estranee alle necessità famigliari In ragione di quanto esposto, risulta dimostrato che , dal conto cointestato per finalità famigliari, la sig.ra C1 , effettuava movimentazione per l’importo complessivo di Euro 32.654,5 (9142,5+23512) a beneficio esclusivo della propria ditta individuale e quindi per finalità estranea alla famiglia. Conseguentemente, poiché il citato conto era alimentato al 90% da somme di provenienza univoca del sig. P1 la domanda di quest’ultimo risulta fondata per l’importo di Euro 29.389,05, pari al 90% della somma esposte) essendo integrato un vero e proprio indebito arricchimento di quest’ultima ex art. 2041 stante l’erogazione delle somme prive di giustificazione causale e un conseguente e proporzionale depauperamento del sig. P1 Non può desumersi alcuna rinuncia alla ripetizione dell’indebito in base alla previsione , contenuta negli accordi patrimoniali di separazione in sede di negoziazione secondo cui “Il conto corrente cointestato ai coniugi, aperto presso la filiale di (…) di C5 al n. (…) verrà estinto. Il soldo attivo sarà trattenuto esclusivamente da P1; L’accordo fa riferimento, infatti, esclusivamente all’ammontare residuo e non alle spese preventivamente eseguite; inoltre non contiene alcuna rinuncia esplicita a eventuali ripetizioni per indebito; al contrario tale pattuizione avvalora ulteriormente la ricostruzione in fatto dell’attore secondo cui le somme sul conto erano in via esclusiva o quantomeno nettamente prevalente (come accertato all’esito del giudizio) proprio di provenienza del medesimo P1 2.Il rimborso del finanziamento acceso dal sig. P1 Risulta altresì fondata la domanda di rimborso dei ratei di finanziamento A riguardo risulta puntualmente dedotto e documentato che il sig. C6 provvedeva all’accensione del finanziamento n. (…) per far fronte ad esigenze della stessa sig.ra C1 e, segnatamente, alla sua attività imprenditoriale La somma oggetto di finanziamento è stata utilizzata, secondo le deduzioni del ricorrente, per estinguere un finanziamento contratto con (…) per Euro 4.003,00 e per pagare bollette scadute per fornitura di gas a favore di P7 per Euro 9.519,39, nonché per fornitura di energia elettrica a favore di E. per Euro 6.553,13 nonché ulteriori spese della Trattoria X. Tali somme, in via presuntiva, stante l’ammontare si riferiscono ad attività commerciale e non a mera utenza privata; a fortiori, dall’esame della documentazione si evincono rimborsi, sia pure parziali, eseguiti mensilmente dalla stessa sig.ra C1 in relazione al finanziamento in esame. Inoltre, a fronte di specifica domanda in sede di interrogatorio formale, la sig.ra C1 ha altresì confermato espressamente di aver provveduto a rimborsare il finanziamento stesso (“Confermo i versamenti e i bonifici come indicati per rimborsare il finanziamento; li eseguivo in attuazione di un accordo in precedenza con il sig. P1 . ) Tale condotta non solo si palesa contraddittoria con la deduzione della stessa resistente in sede di interrogatorio circa l’estraneità della medesima al finanziamento stesso, individuando il beneficiario nella persona del sig. P1 ma integra un vero e proprio riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. ; particolarmente significativo che la medesima resistente, pur confermando i pagamenti e. viceversa, individuato il beneficiario in persona diversa, abbia dichiarato di ignorare le ragioni del finanziamento stesso In ogni caso, sul punto, in sede di negoziazione assistita . negli accordi di separazione, la sig.ra C1 si impegnava a far fronte a “versamento mensile della rata del finanziamento n. (…) – C5 , già appoggialo al conto coonestato (cfr. doc.2 parte ricorrente); tale impegno formale preclude ex se la fondatezza dell’eccezione della resistente in quanto quest’ultima assumeva formalmente l’impegno esplicito di corrispondere la somma In primo luogo, in merito alle eccezioni formali della resistente (diverso numero, diverso istituto etc.), parte ricorrente ha puntualmente dedotto come i numeri identificativi del finanziamento stesso sono: NR. Prestito (…) e Nr. Prestito ISP PP (…) , come attestato da “Riepilogo finanziamento” rilasciato dalla banca (cfr. il doc. n. 12 di parte ricorrente pag.6) in altri termini, al medesimo rapporto di finanziamento di riferivano due numeri diversi In secondo luogo, l’eccezione della resistente è invero priva di qualsivolglia supporto probatorio o anche solo indiziario non essendo stata data prova della conclusione di altro e diverso finanziamento In terzo luogo, priva di pregio è l’eccezione circa il “superamento” degli accordi di separazione in sede di negoziazione da parte della sentenza di divorzio A riguardo, previa adeguala ricostruzione in diritto , la Cassazione , proprio con specifico riferimento ad accordi di natura patrimoniale, ha precisalo che tale accordo..conserva la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parli anche dopo la sentenza e come tale vive nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale sua natura, rimanendo pertanto soggetto anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi, le cui conseguenze sul piano della disciplina dei rapporti ira i coniugi potranno, se del caso, (invertendo l’ordine di idee seguito dalla sentenza impugnata) solo valere quale mutamento delle condizioni postulale in sede di divorzio congiunto, rilevante ai fini della richiesta di modifica delle condizioni medesime, (in termini Cass. 12.05.2022, n. 15169) In modo ancor più efficace è stato ribadito come “l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. n. 24621/2015); ha, altresì, chiarito che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti (Cass. n. 1324/2025).” In termini con giurisprudenza citata Cass.28.01.2025, n. 1985 Orbene alla luce dei citati principi giurisprudenziali, nella fattispecie in esame, alcuna efficacia giuridica estintiva o modificativa può attribuirsi alla sentenza di divorzio In primo luogo, il testo dell’accordo negoziale, in modo chiaro e univoco (oltre che coerente con la ragione del prestito) attribuiva l’obbligo di pagamento alla sig.ra C1 in via definitiva e esclusiva senza alcuna incertezza o possibilità di revisione In secondo luogo, in via generale, la sentenza di divorzio risulta estranea, almeno ordinariamente a tali profili economici In terzo luogo, nella fattispecie in esame, tale accordo non veniva in alcun modo preso in esame in motivazione dalla sentenza di divorzio, né peraltro la relativa modifica era stato oggetto di domanda in sede di giudizio; a riguardo, infatti, il thema decidendum del giudizio di divorzio, come desumibile dalla domanda, atteneva esclusivamente all’assegno divorzile nonché all’ammontare del mantenimento (Trib. Pavia del 13.9.2022 n. 1158 prodotto sub doc. 3 parte ricorrente) In punto di fatto, a fronte di eccezione di parte resistente, il ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato il pagamento del finanziamento (cfr doc. 12-15 3e doc. 5 estratto conto cointestato con riferimento al versamento) In definitiva, risulta fondata la domanda relativa al rimborso del finanziamento , per la somma di per Euro 16.978,11 L’importo complessivo da restituire a carico di parte resistente, sig.ra C1 risulta quindi pari a 46357,16 (29389,05+16978,11) Trattandosi di obbligazione di restituzione per ripetizione di indebito, sono dovuti esclusivamente interessi nella misura legale dalla data di ciascun prelievo o pagamento fino al saldo effettivo 3.Le spese Le spese sono addebitate su parte resistente in quanto, comunque, malgrado la modesta riduzione del credito, dichiarata soccombente ex art. 91 c.p.c. e riconosciuta debitrice. I compensi sono liquidati ex D.M. n. 55 del 2014 (come modificato da D.M. n. 147 del 2022) per cause di valore compreso tra Euro26000 e Euro52000 tenuto conto della complessità e natura della controversia applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a Euro 7616 oltre spese generali al 15% iva c epa. oltre spese di marca (27) e contributo (518) da rifondere interamente. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: – I) Accoglie nei limiti e per le ragioni di citi in motivazione la domanda di parte ricorrente P1 c.f. (…) e, per l’effetto condanna C1 (cf. (…) pagamento di Euro 46.357,16 nei confronti di P1 oltre interessi legali come da motivazione al soddisfo; – Il)Condanna altresì C1 rimborsare a P1 le spese di lite, che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed 6 7616 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge Conclusione Così deciso in Pavia, il 28 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2025.

Natura dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e discrezionalità del giudice

Tribunale Viterbo, decr. 7 febbraio 2025
TRIBUNALE DI VITERBO Sezione civile Il Tribunale di Viterbo, cosi composto Dott. Eugenio Maria Turco – Presidente Dott. Francesca Capuzzi – Giudice Dott.ssa Caterina Mastropasqua – Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al R.G. n. …/2021 V.G. promosso ex art. 337 quinques c.c. ed ex 709 ter c.p.c. da P1 con gli avv.ti …e …, nei confronti di C1 , con l’avv…., cui e stato riunito in corso si causa il Proc. R.G. n. …/2021 V.G. promosso sempre ex art. 337 quinquies c.c. da C1 nei confronti di P1 e con contraddittorio integrato nei confronti dell’avv. C2 quale curatore speciale della minore X1 nominato dal Tribunale per i Minorenni di Roma e tuttavia poi revocato dal medesimo Tribunale con decreto n. …/2022, avente ad oggetto la parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto collegiale n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso depositato in data 4.10.2021 P1 deduceva: che con decreto n. …/2020, reso nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG, il Tribunale di Viterbo aveva stabilito 1) l’affidamento congiunto della minore X2 con collocamento prevalente presso la madre, 2) il diritto di visita del padre “ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo gli incontri del padre con la figlia saranno regolati in maniera graduale nel seguente modo: affino a quando la bambina non avrà compiuto i due anni il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, domenica dalle ore 11,00 alle ore 16,00 quando poi la riaccompagnerà a casa, oltre a due giorni di ogni settimana il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 quando poi la riaccompagnerà a casa; b) dopo che la bambina avrà compiuto i (re anni il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20.00 quando la riaccompagnerà a casa, oltre a tutte le settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,30. Durante le festività natalizie la bambina trascorrerà il giorno del 24 dicembre con un genitore e quello del 25 con l’altro (iniziando dalla madre) con orari 10-22 alla pari dei giorni del 31 dicembre/01 gennaio Pasqua/Pasquetta; durante il periodo luglio ed agosto varranno le modalità sopra indicate fino a quando la minore non avrà compiuto due anni. A decorrere dall’età di tre anni la bambina potrà trascorrere 7 giorni con il padre, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno per l’indicazione del periodo.”. 3) l’obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento nell’interesse della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo tra le parti, secondo il Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo; che, sin dalla pubblicazione del provvedimento menzionato, l’esercizio del diritto di visita paterno si era reso difficoltoso, se non impossibile, in ragione del comportamento ostruzionistico della resistente e della di lei madre, sig.ra C3 che, sovente, non rispondevano ai messaggi del ricorrente o rifiutavano le sue chiamate telefoniche al fine di precludergli i contatti con la minore e poterla vedere quindi “ogni qual volta lo desideri”; che il ricorrente veniva escluso da tutte le questioni concernenti la vita e lo sviluppo della figlia, ivi incluse, quelle relative ai trattamenti sanitari e alle vaccinazioni; che i contrasti con la resistente, i quali si acuivano nei momenti in cui il P1 si recava presso il domicilio della C1 per prendere o riaccompagnare la minore, avevano richiesto a più riprese l’intervento delle forze dell’ordine; che quando, per motivi di lavoro, il P1 era impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di visita, non gli veniva concessa la possibilità di recuperare il tempo da trascorrere con la minore; che le diffide formulate dal procuratore del ricorrente erano risultate vane in quanto tornate al mittente risultando sconosciuto il destinatario. Ciò premesso, chiedeva, a parziale modifica del decreto n. …/2021 del 09.02.2021, che il Tribunale disponesse il collocamento della minore presso il padre nell’abitazione di quest’ultimo con diritto di visita della madre come da ricorso c ponendo l’obbligo nei confronti della stessa di corrispondere un contributo al mantenimento nella somma mensile di Euro 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi, in caso di disaccordo, in base al protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo: in subordine, chiedeva che venisse disposto l’ampliamento delle modalità del proprio diritto di visita nonché la condanna della resistente, ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento della somma di Euro 5.000.00, o alla maggior o minore somma ritenuta di giustizia, con ammonimento alla stessa ad astenersi dall’assumere condotte volte ad ostacolare e/o impedire l’esercizio del diritto di visita paterno, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio C1 deducendo: di aver a sua volta, in data 7.10.2021, incardinato dinanzi al Tribunale di Viterbo il procedimento recante R.G. n. …/2021 VG assegnato ad altro giudice e avente ad oggetto parimenti la modifica delle condizioni dell’esercizio della responsabilità genitoriale fissate con il decreto n. …/2020 nell’ambito del procedimento avente R.G. n. …2020 VG; di aver sempre tenuto una condotta irreprensibile sia come compagna che come madre; che il ricorrente, al contrario, dal momento della pubblicazione del menzionato decreto, aveva assunto comportamenti pregiudizievoli per la minore; che ogni volta che il P1 esercitava il proprio diritto di visita la minore iniziava un pianto ininterrotto e spesso, al rientro presso la dimora materna, dopo aver trascorso la domenica con il padre, versava in stato di profonda agitazione e malore fisico; che, nei suoi confronti, il P1 aveva esercitato una forte pressione psicologica importunandola con l’invio di numerosi messaggi e appostamenti dinanzi alla sua abitazione; che, per tali ragioni, la stessa viveva in uno stato di paura e di ansia che l’avevano indotta a mutare le proprie abitudini di vita trasferendosi presso la casa della madre; che il giorno 4 aprile 2021 il P1 prelevata la figlia dalla dimora materna poco prima e lasciatala in luogo ignoto alla resistente, ritornava a bordo della propria autovettura presso l’abitazione della C1 inveendo nei suoi confronti dal momento che quest’ultima non aveva consegnato allo stesso dei medicinali necessari alla minore; che in quella stessa occasione il X1 prima pronunciava frasi minacciose ed offensive nei confronti della stessa e della madre, nonna materna, e poi eseguiva una spericolata manovra in retromarcia con l’intento di colpire la sig.ra C1 e che la stessa aveva denunciato quanto accaduto presso la compagnia dei Carabinieri competente e si era recata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di C.C. dove le veniva diagnosticato “trauma contusivo gomito, latero-cervicale, ginocchio e quarto dito mano sin; contusione sacro-coccigea” con prognosi di 10 gg s.c. ed antidolorifici; che la sera del medesimo giorno il P1 riportava la minore con scottature da sole sulla pelle e in stato febbrile che si protraeva anche nei giorni successivi comunicando dunque al P1 che non era possibile che lui la prendesse e che, in quell’occasione, il P1 si faceva accompagnare due volte dai Carabinieri al domicilio materno, dove un militare, entrato in casa della resistente, richiedeva, contro la volontà della C1 di misurare la febbre alla bambina; che il P1 era solito non rispettare le prescrizione sia mediche che alimentari della figlia minore imposte dai sanitari; che il ricorrente, quando veniva a prelevare la figlia presso la dimora della C1 appariva sovente in stato di alterazione psico fisica ed emanava un forte odore di alcool; che vi erano altri gravi episodi che si erano verificati, sfociati anche in procedimenti penali, e che avevano creato in capo alla C1 un grave stato di ansia tanto da essere indotta a rivolgersi al centro antiviolenza “G.” al fine di intraprendere un percorso di sostegno; che il resistente non aveva versato il contributo al mantenimento dovuto per le ultime tre mensilità né esercitava il diritto di visita infrasettimanale; che la resistente aveva perso il lavoro ed era priva di mezzi dovendo invero ricorrere all’aiuto economico necessario del fratello e della madre non risultando più sufficiente il contributo al mantenimento disposto nella misura di Euro 300,00 mensili; che la resistente in realtà non aveva mai ostacolato il P1 nell’esercizio di diritto di visita limitandosi, in isolate circostanze, a comunicare allo stesso che la minore era impossibilitata a trascorrere la giornata prevista con il padre in ragione delle sue condizioni di salute comunque certificate dal pediatra; che il P1 così come la sua famiglia d’origine, versava in buone condizioni economiche essendo titolare di un immobile e svolgendo l’attività di idraulico. Ciò premesso, concludeva chiedendo: l’affidamento esclusivo della minore con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno limitato ad una volta a settimana, previo accordo con la madre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con incontri in modalità protetta fino a quando la minore non avrebbe raggiunto almeno l’età di tre anni o comunque avrebbe acquisito pienamente la capacità di parlare, prevedendosi il trasporto della minore dalla e presso la casa della resistente a carico del ricorrente; disporsi in capo al ricorrente un contributo al mantenimento per la somma mensile di Euro 450,00 con obbligo di pagare il 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore; la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in ragione dell’azione risarcitoria esperita dal ricorrente. All’udienza di comparizione delle parti veniva disposta la riunione del procedimento di più recente iscrizione, Proc. R.G. n. …/2021 VG, a quello di più risalente iscrizione promosso dal P1 Proc. R.G. n. …/2021 VG, e considerato quanto rappresentato dai procuratori delle parti in ordine alla pendenza di un ulteriore procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma avente ad oggetto la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale delle parli (VG 2488/2021), nell’ambito del quale l’avv. C2 era stato nominato curatore speciale della minore X2 ex art. 78 c.p.c.. veniva disposto, ad onere della parte più diligente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale nominato per la minore, nonché, in via provvisoria, la modifica delle condizioni già stabilite nel decreto collegiale del 9.2.2021 emesso dal Tribunale di Viterbo all’esito del procedimento Proc. R.G. n. …2020, disponendo che il padre potesse prendere e tenere la figlia con sé a settimane alterne la domenica dalle ore 11.00 alle 18.00, modificando dunque l’orario prima individuato nelle ore 16.00, fermo il resto già stabilito e salvo diverso accordo tra le parti e mandando alla Cancelleria per la comunicazione al Tribunale per i Minorenni di Roma della pendenza dell’odierno giudizio cui era stato riunito quello recante Proc. R.G. n. …/2021 VG Alla successiva udienza, dato atto che nonostante la notificazione del provvedimento il curatore speciale non si costituiva in giudizio, veniva altresì dato atto dell’avvenuto deposito del decreto n. …/2022 del Tribunale per i Minorenni con il quale, dichiarata la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Viterbo, era stato revocato il curatore speciale avv. C2 Per la figlia minore delle parti. Insistendo i rispettivi procuratori nelle posizioni originarie, lamentando il P1 persistenti difficoltà nel diritto di visita non venendogli concesso di poter ricevere/eseguire videochiamate con la figlia, se non raramente e in modo assolutamente non funzionale, all’esito, sentite le parti, concordemente con i procuratori delle stesse, veniva concesso rinvio per verificare se i rapporti tra i genitori, pur nelle difficoltà, comunque meno conflittuali, potevano avere un’evoluzione positiva e tal fine concordavano modalità di visita per le festività pasquali. Alla successiva udienza veniva dato atto del mancato miglioramento dei rapporti tra i genitori, sempre conflittuali, lamentandosi il P1 dell’assenza di flessibilità negli orari e giorni di visita con la minore da parte della controparte e quest’ultima del mancato rispetto di quanto disposto nei provvedimenti collegiali anche con riferimento agli oneri economici non corrisposti per tutte le mensilità; sentite lungamente dal giudice, all’esito, le parti concordavano di modificare provvisoriamente le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia già stabilite prevedendo che il papà avrebbe potuto vedere la bambina con le seguenti modalità: il martedì dalla 17.30 alle 19.30, il giovedì dalle 16.30 alle 19.30, a domeniche alternate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e altresì di prevedere che nei giorni in cui la bambina non avrebbe visto il padre sarebbero state effettuate videochiamate tra padre e figlia nell’arco temporale dalle ore 18.30 alle ore 19.00; le parti, altresì concordavano l’inserimento di un pernottamento della bambina presso il padre tra le giornate di sabato e domenica. All’ulteriore successiva udienza di verifica dell’andamento della situazione veniva dato atto delle difficoltà riscontrate anche in ragione degli effetti del P2 quanto alla regolarità della frequentazione tra padre e figlia, a causa del quale le incomprensioni e le difficoltà tra le parti risultavano altresì acutizzate, e, tuttavia, dando atto che era stato posto in essere il pernottamento della minore presso il padre, venivano ulteriormente modificati i provvedimenti per la frequentazione padre e figlia nel senso che, in luogo delle due domeniche al mese alternate, il padre potesse trascorrere un fine settimana al mese con la minore, dal sabato alle 10.00 fino alle 19.30 della domenica con pernottamento, disponendo che il sig. P1 il sabato facesse fare alla minore, alle ore 19.00, una videochiamata alla madre, con conferma delle modalità, quanto al resto prima già individuate. Successivamente, considerato che nonostante la persistenza di conflittualità e incapacità comunicativa e di collaborazione tra le parti l’incremento degli incontri padre-figlia risultava avere esiti positivi, venivano ulteriormente ampliati gradualmente le visite padre-figlia disponendo, quanto agli incontri infrasettimanali del martedì e del giovedì, la loro individuazione come da ordinanza del 12.10.2022 ove venivano altresì rigettate le prove orali articolare da entrambe le parti e venivano inoltre acquisite agli atti comunicazione del Comune di …concernente tanto un’annotazione di polizia giudiziaria della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di …- tanto la valutazione delle competenze genitoriali dei genitori di X2 già demandata dalla A. di V. dal Tribunale per i Minorenni di Roma. All’udienza di rinvio, concordate le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia per il periodo natalizio, i procuratori delle parti, pur riportandosi ai propri scritti quanto alle conclusioni rassegnate, davano atto dell’evoluzione della situazione e degli accordi raggiunti tra i rispettivi assistiti e chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio. Successivamente parte ricorrente P3 chiedeva l’inserimento dei pernottamenti anche durante la settimana; veniva dunque disposto un aggiornamento della situazione in essere tra le parti e quanto alla minore. Alla successiva udienza, sentite le parti lungamente dal giudice designato per la trattazione del procedimento, all’esito le stesse concordavano di inserire il pernottamento presso il padre il giorno del martedì, quando il padre avrebbe preso la bambina all’uscita di scuola per riportarla il mercoledì mattina a scuola, prevedendo altresì che con la line dell’anno scolastico 2024 il padre avrebbe riportato a casa la figlia nelle giornate di giovedì alle ore 21.30 in luogo delle previste ore 19.30 rimanendo questo come orario anche per il successivo periodo invernale. Evidenziando nuovamente il mancato esatto adempimento degli oneri economici in capo al P1 i procuratori delle parti chiedevano che il procedimento venisse riservato alla decisione del Collegio, così come avvenuto, medio tempore il difensore del P1 rappresentando che non era stato più possibile dare atto alle modalità di visita e frequentazione concordate, in particolare quanto ai pernottamenti, non risultando neanche il padre tra i soggetti autorizzati a prelevare la figlia da centri estivi, manifestando dunque un riacutizzarsi dei contrasti tra le parti. 2. Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, in ordine all’affidamento della minore X2 va rigettata la domanda avanzata originariamente dalla resistente, e invero non più coltivata nel corso del giudizio, volta ad ottenere l’affidamento esclusivo della figlia. Va premesso che, per effetto della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) il modello di affidamento monogenitoriale rappresenta una extrema ratio, risultando l’affidamento condiviso il primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori. Prescrive, all’uopo, il legislatore che il giudice debba valutare “prioritariamente” la “possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire “a quale di essi i figli sono affidati”, dovendo tale ultimo affidamento, ex art. 155 bis c.c. – oggi abrogato – nonché ex art. 337 quater c.c. – introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219) -, trovare la sua giustificazione con l’individuazione di un preciso pregiudizio che il minore rischia di subire dall’affidamento condiviso e che nel caso di specie non è risultato in alcun caso sussistere. Ciò posto, gli elementi addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda, nonché quanto emerso nel corso del giudizio, non sono risultati idonei a giustificare una soluzione diversa dall’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Va rilevato, come gli ulteriori argomenti addotti dalla resistente a sostegno della propria pretesa siano sintomatici di una generale incapacità delle parti di superare i fatti accaduti nel passato con difficoltà a contestualizzarsi nel presente alimentando così la loro conflittualità e tuttavia senza mostrare disponibilità o apertura ad un superamento di tale condizione nell’interesse di X2. Sotto questo profilo appaiono emblematiche le conclusioni a cui è giunta la dott.ssa X3 , psicologa presso l’A. di V. Complesso Ospedaliero Belcolle U.c.c. Psicologica, che nel ritenere che entrambe le parti presentino “moderate capacità genitoriali intese come capacità di svolgere la funzione affettiva e protettiva” e che, per l’effetto, risultava necessario rafforzare, per entrambe i genitori della piccola X2 “la funzione riflessiva e la capacità di sintonizzarsi con gli stati emotivi della bambina, evidenziava uno scarso livello di collaborazione tra le parti nella gestione della minore. Il caso di specie, infatti, è risultato caratterizzato da una rilevante conflittualità tra le parti generata, inizialmente, da un probabile fraintendimento dei provvedimenti disposti nel precedente giudizio da parte del P1 quanto al riferimento, nello stabilire le modalità di visita e frequentazione tra padre e figlia. “Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre…” che in alcun modo potevano essere intese come una assoluta libertà in capo al padre, invero visite estemporanee subordinate all’accordo con l’altro genitore, considerato che, ove mancante, come avvenuto, ben delineati erano gli ambiti della frequentazione tra padre e figlia, e, dall’altro, dalla poca flessibilità dimostrata dalla resistente C1 al momento di individuare concordemente spostamenti di giorni o recuperi di quelli persi, indisponibilità crescente di pari passo con il lamentato mancato rispetto degli obblighi economici posti in capo al P1 anche perché foriero di difficoltà pratiche e di sostentamento per la resistente. Nell’incapacità delle parti di trovare un terreno comune volto a disinnescare il livello di tensione, accresciuto anche dalle reciproche denunce e querele sporte, non vi è tuttavia la rappresentazione di un genitore con piene capacità genitoriali e dell’altro invece sfornito delle stesse, avendo dimostrato entrambe le figure carenze che non consentono di ritenere che un comportamento dell’uno sia pregiudizievole per la minore, adottando entrambi atteggiamenti che non concorrono alla serenità della propria figlia, dovendosi piuttosto ritenere necessario che le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, il cui avvio è da demandarsi in capo ai Servizi Sociali competenti territorialmente, al fine di individuare strategie comunicative che consentano ad entrambe di svolgere il ruolo genitoriale con una maggiore consapevolezza e inclusione l’uno dell’altro nella vita della minore. Se dunque l’affidamento condiviso della minore, per quanto richiedente per la sua attuazione in maniera piena e regolare, l’impegno delle parti al rispetto reciproco, risulti la modalità più confacente alla situazione di specie per tutto quanto detto sopra, in ordine al collocamento della bambina si ritiene di confermare quello presso la madre già in atto, con rigetto dunque della domanda avanzata dal P1 di disporlo presso di lui. Invero, le ripetute condotte ostruzionistiche della sig.ra C1 , e della di lei madre sig.ra C3 , dedotte dal P1 a sostegno della propria domanda, se da un lato, almeno in diversi episodi, possono sicuramente essere risultate pretestuose e poco edificanti, dall’altro lato non possono considerarsi di gravità tale da giustificare la soluzione del collocamento presso il padre di una minore di neanche cinque anni determinandole un cambiamento di abitudini e di ruotine che non sarebbe per la stessa confacente e utile. Tanto più che nel tempo si sono intervallate, alle dedotte condotte ostruzionistiche, aperture (si vedano i numerosi accordi intercorsi tra le parti nel corso dell’attività istruttoria) e “tolleranze” (il riferimento è al mancato pagamento puntuale del contributo al mantenimento da parte del ricorrente nonché delle spese straordinarie per i quali la resistente ha evitato di intraprendere un ulteriore giudizio) da parte della resistente, che, al tempo, in diverse occasioni, è rimasta vittima delle intemperanze, a volte anche gravi, del sig. P1. Ciò posto e chiarito, in ordine alle modalità del diritto di visita paterno, si ritiene di poter recepire quanto, faticosamente, concordato dalle parti progressivamente nelle varie udienze che si sono tenute e nello specifico di disporre pertanto che il padre possa e tenere con sé X2 : a settimane alternate dalle ore 10.00 del sabato fino alla domenica successiva alle ore 20,00 quando il padre la riaccompagnerà a casa dalla madre: tutte le settimane nei giorni di martedì dall’uscita di scuola alla mattina successiva del mercoledì quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e giovedì quando il padre la prenderà all’uscita di scuola e riporterà la figlia presso la madre entro le ore 21.00; quanto alle festività natalizie, in ragione della domanda avanzata congiuntamente dalle parti all’udienza del 17 gennaio 2024, si dispone che la minore, ad anni alternati, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due settimane, anche non continuative, con il padre, da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno. Si ritiene inoltre di prevedere, laddove dovessero sorgere difficoltà per il tempo che la minore trascorre con il padre e considerato che medio tempore il P1 ha lamentato di non aver avuto modo di far pernottare la minore presso di sé, che venga attivato da parte dei Servizi Sociali competenti un servizio di educativa domiciliare, almeno nel numero di uno a settimana, al fine di verificare eventuali anomalie e suggerire modalità al fine di ristabilire la serenità della minore anche presso il domicilio paterno. Quanto agli oneri genitoriali di mantenimento giova premettere che, com’è noto, sussiste un dovere inderogabile dei genitori in tal senso il cui fondamento ha matrice costituzionale (art. 30 Cost., “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”), con specifica disciplina primaria nell’art. 337 ter c.c., norma che – nel ribadire il principio della c.d. bigenitorialità – attribuisce al giudice il potere di stabilire “la misura e il modo” con cui ciascuno dei genitori “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” (art. 337ter, 2 comma, c.c.), a fronte dei correlativi diritti che i figli acquisiscono sin dal momento della nascita e che non vengono meno neanche con il raggiungimento della maggiore età. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli “perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (…)” (cfr. Cass. 19589/2011 ; nello stesso senso ex multis Cass. n. 455/2012). In ordine al quantum del contributo è d’uopo rilevare che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l’obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020). Tutto ciò premesso, si osserva che in ragione del divario economico di risorse esistente tra le parti a favore del ricorrente, nonché dei diversi tempi di permanenza della figlia con i rispettivi genitori, essendo prevalenti quelli presso la madre con la quale la figlia convive, appare congruo porre a carico del P1 un contributo per il mantenimento della figlia pari a Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, somma che appare complessivamente congrua al soddisfacimento delle necessità e bisogni di X2 tenuto altresì conto del concorso paritario nelle spese straordinarie occorrenti perla stessa, da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, che deve parimente riconoscersi e non sussistendo elementi per accordare l’incremento della misura della somma come già stabilita con il decreto collegiale di cui si chiede la modifica come avanzato invece da parte C1 la quale ha rappresentato di essersi reinserita nel mondo del lavoro sia pure per un tempo giornaliero ridotto e conseguendo redditi limitati. In ordine poi alla condanna della resistente ex art. 709 ter c.p.c., all’ammonimento nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00, invocate originariamente dal ricorrente, va rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità “le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicale facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”; esse, tuttavia, non presuppongono l’accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l’uso della congiunzione disgiuntiva “od” evidenzia che l’avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l’irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (Cass. ord. n. 37899 del 28/12/2022). Ne discende che, sfuggendo al principio della domanda, tali misure, ascrivibili alla categoria dei c.d. danni punitivi, sono rimesse alla discrezionalità del giudice che può, dunque prescindere dall’accertamento del danno effettivo riportato dal minore quale conseguenza dell’inadempienza genitoriale. Ebbene, nel caso di specie, in ragione di tutto quanto emerso nel corso del giudizio, nelle udienze e dagli atti emerge che entrambi i genitori hanno tenuto condotte che non sono risultate pienamente collaborative sia con riferimento al rispetto delle prescrizioni giudiziali, considerato che lo stesso P1 ha ammesso di non aver corrisposto totalmente e puntualmente le somme poste a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore, sia quanto alla realizzazione piena delle modalità di visita e frequentazione tra la minore e il padre per tutto quanto segnalato sopra. Alla luce di quanto sopra, considerata l’assenza di prevalenza di un comportamento ostativo e non conforme alle prescrizioni già in atto da parte di uno dei due genitori, il Collegio ritiene di ammonire entrambe le parti alla collaborazione e cooperazione e al rispetto di quanto disposto, nonché di sollecitarli ad aderire ai percorsi di sostegno che il Servizio Sociale è invitato a individuare il loro favore al fine di risolvere, o, quanto meno, di attenuare la conflittualità disponendosi alla valorizzazione l’uno dell’altro quale figura genitoriale, entrambe necessarie per il sereno sviluppo di X2. Da ultimo, in ragione dell’esito complessivo della lite e della natura del giudizio nonché dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio devono compensarsi interamente, assenti inoltre i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica del decreto n. …2020 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 5.2.2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezioni, così provvede: – conferma l’affidamento della figlia minore delle parti, X2 , nata il X 2020, in via condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per la figlia in ordine all’istruzione, all’educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni della stessa; le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la minore si troverà nell’occasione; – conferma il collocamento della minore presso la madre: – dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dalle ore 10,00 del sabato fino alla domenica alle ore 20,00, con pernottamento, quando il padre riaccompagnerà la minore presso la casa dalla madre; tutte le settimane nel giorno di martedì dall’uscita di scuola alla mattina del mercoledì, con pernottamento, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, e il giovedì dall’uscita di scuola fino alle 21.00 quanto il padre riporterà la figlia presso la madre; quanto alle festività natalizie, si dispone che la minore, ad anni alterni, iniziando dalla resistente, trascorra con un genitore il periodo intercorrente tra il 24 dicembre e il 27 dicembre e con l’altro il periodo ricompreso tra il 28 dicembre e il primo gennaio; tutte le ulteriori festività civili e religiose X2 le trascorrerà, alternate di anno in anno, con un genitore o con l’altro; durante il periodo estivo la bambina potrà trascorrere due periodi di 7 giorni ciascuno, anche non continuativi, con il padre, periodi da concordarsi con la resistente entro il 30 maggio di ogni anno; – conferma l’obbligo in capo al P1 di corrispondere in favore della sig.ra C1 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore X2; – dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per la figlia, spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo; – rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti; – ammonisce entrambe le parti al rispetto di quanto disposto nonché a collaborare tra di loro per il benessere della minore favorendo la comunicazione nonché l’inclusione delle rispettive figure genitoriali nella vita di X2; – manda ai Servizi Sociali competenti territorialmente in base alla residenza della minore (Castel Sant’Elia – VT) di verificare, unitamente alle parti, la disponibilità ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità ovvero di mediazione familiare; – manda parimenti ai Servizi Sociali di provvedere a verificare, unitamente alle parti, l’opportunità di avviare un servizio di educativa domiciliare, almeno una volta a settimana, in occasione della permanenza della minore presso il padre; – spese di lite interamente compensate. Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche ai Servizi Sociali. Conclusione Cosi deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024. Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025.

Sì all’adozione di maggiorenne da parte del partner unito civilmente al genitore biologico

Tribunale di Benevento, sent. 22 maggio 2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE PRIMA CIVILE – II COLLEGIO In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 881/2024 V.G., avente ad oggetto: adozione persona maggiore di età TRA P. S. , nata il _1968 a S. T. (PR) (avv. S. P. , giusta procura in atti) parte ricorrente PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza del 28/1/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa. Il PM ha espresso parere favorevole il 22/7/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.) 1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, P. S. ha dedotto di essersi unita civilmente (ex L. 76/2016) con P. A. in S. A. C. (BN) il 21/8/2023, e che la figlia di quest’ultima, R. C. (nata il ______-1984 a Villaricca – NA) avuta con il defunto R. A. , ha sempre convissuto con loro. Su tali premesse e sull’assunto di essere legata a R. C. da un forte legame affettivo, ha proposto domanda di adozione di quest’ultima. Nel corso del giudizio sono state sentite R. C. e la madre naturale P. A. : la prima ha espresso la volontà di essere adottata da P. S. ; la seconda ha manifestato il proprio consenso all’adozione. Il PM ha espresso parere favorevole. 2. Ciò premesso, si rileva che con legge nr. 76/2016 il legislatore ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ciò in attuazione dei precetti programmatici di cui artt. 2 e 3 della Costituzione, di modo che è possibile affermare che anche a livello normativo la relazione di coppia omosessuale rientra nella nozione di “vita privata”, nonché di “vita familiare”. Non vi è disciplina normativa dell’adozione del figlio del partner dello stesso sesso (cd. stepchild adoption), neppure in caso in cui l’adottando sia maggiorenne, atteso che la legge nr. 76/2016 non menziona l’art. 291 c.c. tra le norme applicabili alle unioni civili, ma ciò non esclude che tale lacuna possa essere colmata in via interpretativa per garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano il ruolo genitoriale. L’adozione di maggiorenni, infatti, ha la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando, diventando così uno strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. Se così è, non vi è ragione di escludere tale forma di adozione anche alle unioni civili, in mancanza di espressa preclusione normativa in tal senso. D’altronde, se tale possibilità è ammessa dalla giurisprudenza più recente nell’ipotesi, diversa e più complessa per la minore età dell’adottando, dell’adozione del minore “in casi particolari”, il collegio non veda ragione per non ammettere la stepchild adoption nel caso di adozione di maggiorenne, essendo la finalità perseguita sempre quella di consentire la formazione di famiglie tra soggetti legati di fatto da saldi vincoli personali. 3. Sul punto, si rileva che l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di stepchild adoption del minore, che il collegio, come già detto, ritiene sovrapponibile anche all’adozione di maggiorenne, muove dall’affermazione che “il desiderio di avere figli, “naturali” o adottati, rientra nell’ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi, ne è una delle espressioni più rappresentative. Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza dell’adottante a prendersene cura, un’interpretazione dell’art. 44 l. n. 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali, solo in ragione dell’orientamento sessuale, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale, in quanto lesiva del diritto di uguaglianza” (Tribunale Minorenni Roma, 23/12/2015). Ed ancora, “l’orientamento sessuale e il rapporto di coniugio degli adottanti non rappresentano limiti elevati al rango di principi di ordine pubblico internazionale. Nella genitorialità sociale, dice la corte, «l’imitatio naturae manca ab origine ed è ampiamente compensata dalle ragioni solidaristiche dell’istituto e, con riferimento al minore, dalla realizzazione, da assoggettarsi a verifica giurisdizionale, del processo di sviluppo personale e relazionale più adeguato alla sua crescita»” (Cassazione, SS.UU., sent. nr. 9006/2021). Secondo tale orientamento giurisprudenziale, la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidato in giurisprudenza anche prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili a favore di tale adozione. Infatti, con l’entrata in vigore della legge sulle unioni civili “resta fermo” (ex art. 1, co. 20 L. 76/2016) quanto previsto non solo dalla legge, ma dal c.d. diritto vivente, ossia dall’interpretazione che della disciplina sulle adozioni è stata fornita dalla giurisprudenza, “che, nel pieno rispetto del diritto del minore, inserito in una famiglia same sex, ha dato tutela ad una bigenitorialità, ancorché realizzata tramite l’adozione in casi particolari, attributiva di uno status filiationis” (Tribunale Minorenni Bologna, 6/7/2017). Nel solco di tale orientamento, il Tribunale di Milano, in tema di trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero relativo a bambino con genitori dello stesso sesso, ha ribadito che la scelta del legislatore italiano nell’ambito della legge n. 76/2016 di non prevedere la c.d. stepchild adoption non può indurre a ritenere contraria all’ordine pubblico tale tipologia genitoriale, dal momento che non solo all’estero la stessa è pacificamente prevista e tutelata, ma anche in Italia la genitorialità same sex ha ormai trovato riconoscimento sulla base nell’interesse del minore, “a conferma dell’assenza di superiori, contrari e ineludibili principi di rango primario alla genitorialità da parte di coppie dello stesso sesso; non esistendo del resto dati scientifici che attestino la rilevanza dell’orientamento sessuale dei genitori sul benessere dei figli” (Tribunale Milano, sez. VIII, sent. 15/11/2018). In definitiva, va data prevalenza e tutela all’interesse al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale anche se dello stesso sesso, ciò in assenza di ostacoli di natura normativa o di altra natura in tal senso. 4. In materia è recentissimo l’arresto del Tribunale Minorenni Trento del 11/6/2024 che, nel condividere l’elaborazione giurisprudenziale cui questo collegio intende prestare adesione, ha ribadito che la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla “vita familiare”, a tacer d’altro), così offrendo all’adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. […] La legge di nuovo conio ha confermato l’orientamento di Cassazione, con l’articolo 1, co. 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. L’art. 1, co. 20 L. 76/2016 all’ultimo periodo prevede che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, locuzione che è stata interpretata come clausola di salvaguardia espressiva, nel momento in cui “consente”, della volontà di dare continuità all’interpretazione giurisprudenziale così come si sviluppatasi nel tempo: “è insomma evidente che dalla legge 76/2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria”. In definitiva, ove l’adozione risponda all’interesse dell’adottando e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati “non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. Del resto, proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell’ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, bensì i diritti dei bambini” (Tribunale Minorenni Trento, 11/6/2024. 5. Sotto altro e concorrente profilo, si ritiene che la differenza di età di circa 16 anni tra la ricorrente e l’adottanda non sia di ostacolo all’accoglimento della domanda. Infatti, si afferma in giurisprudenza che l’art. 291 c.c., nel richiedere la differenza di diciotto anni tra adottante e adottando, introduca una ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenne nell’accezione e configurazione sociologica assunta negli ultimi decenni, ciò in contrasto con le previsioni di cui all’art. 30 Cost. e all’art. 8 CEDU. In tal senso, “in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” (Cass., Sez. I, sent. nr. 7667/2020). Ed ancora, “in tema di adozione del maggiorenne, non appare ostativa una differenza di età fra l’adottante e l’adottando pari a 14 anni e sei mesi in luogo dei 18 anni previsti dalla legge a fronte di una convivenza quasi decennale fra i soggetti interessati. Tale convivenza, nel caso di specie, depone inequivocabilmente nel senso della ragionevole riduzione del divario minimo, al fine di tutelare la situazione familiare consolidatasi da tempo e fondata sulla comprovata affectio familiaris. L’ammissibilità dell’adozione, dunque, pur in difetto della differenza di età fissata dall’art. 291 c.c., risulta possibile dall’interpretazione costituzionalmente orientata, in conformità all’art. 30 cost. e all’art. 8 Cedu, secondo quanto ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità” (Tribunale Viterbo, 25/11/2022). 6. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur l’adottante presenta una differenza di età con l’adottanda di sedici anni, quest’ultima ha attualmente quarant’anni e vive con l’adottante e la madre naturale (unite civilmente) dall’età di tredici anni, costituendo a tutti gli effetti un nucleo familiare consolidato e compatto da quasi trent’anni. Ciò che viene in rilievo è, quindi, la richiesta di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra l’adottante e l’adottanda, attraverso un riconoscimento formale che sancisca la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. La sussistenza di un effettivo rapporto genitoriale instauratosi fra il genitore sociale e la figlia della propria partner è emersa anche in sede di audizione personale delle parti coinvolte in detta vicenda. Infatti, all’udienza del 9/7/2024 R. C. ha dichiarato di voler “essere adottata da P. S. ”, in quanto è stata il suo “punto di riferimento”, avendola cresciuta dall’età di 5 anni e convivendo con lei dall’età di 13 anni. Dichiarazioni che hanno trovato conferma, oltre che dalla stessa P. S. , anche dalla madre naturale dell’adottanda che, nel non opporsi a tale volontà, ha ribadito l’intensità del loro legame affettivo. Pertanto, su tali considerazioni, impedire questo tipo di adozione “ritenendo insuperabile la differenza minima di età di ben diciotto anni”, costituirebbe espressione di un’interpretazione puramente letterale della norma che non tiene conto, a parere del collegio, di argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo. La riduzione di tale divario di età appare ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto, essendo volta a tutelare la situazione familiare consolidatasi nel tempo e fondata su una comprovata affectio familiaris. 7. Tutto quanto innanzi premesso, il ricorso è fondato ed è accolto ed è disposto darsi luogo all’adozione di R. C. da parte di P. S. , disponendo che l’adottata posponga il cognome dell’adottante al proprio, venendosi per l’effetto a chiamare R. P. C. . 8. Spese di lite compensate in ragione della natura e della novità delle questioni trattate. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: – dispone darsi luogo all’adozione dispone darsi luogo all’adozione di R. C. , n. a il 4/4/1984 a Villaricca (NA) da di R. C. , n. a il 4/4/1984 a Villaricca (NA) da parte di P. S. , n. il 19/4/1968 a S. T. (PR);parte di P. S. , n. il 19/4/1968 a S. T. (PR); – dispone che l’adottata posponga il cognome ddispone che l’adottata posponga il cognome dell’adottante al proprio, venendosi per ell’adottante al proprio, venendosi per l’effetto a chiamare R. P. C. ;l’effetto a chiamare R. P. C. ; – ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente l’annotazione della presente sentenza a ordina all’Ufficiale dello Stato Civile competente l’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto di nascita dell’adottata;margine dell’atto di nascita dell’adottata; – compensa per intero tra le parti le compensa per intero tra le parti le spese di lite. Benevento, 21 febbraio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano

L’aspra conflittualità tra i genitori per questioni riguardanti i figli giustifica l’affidamento esclusivo.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/06/2025, n. 16274
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. LAURA Tricomi – Consigliera Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Relatrice Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13277/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocata M. R. I. (…) che la rappresenta e difende con domicilio digitale (…) – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dell’avvocato G. A. con domicilio digitale (…); – controricorrente – nonché contro C.C., D.D. – intimati – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3329/2023 depositata il 23/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte. Svolgimento del processo 1. Con la sentenza n.3329 del 2023 la Corte d’Appello di Milano accogliendo parzialmente il gravame proposto da B.B. contro la sentenza di divorzio da A.A. resa dal Tribunale di Milano, rideterminava il contributo di mantenimento dei figli della coppia, C.C. (n. il (…) ed al tempo ancora minore) e D.D. (n. il (…)), a carico del padre nella minor misura di Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre il residuo 30% era a posto a carico della madre. 2. Inoltre la Corte d’Appello revocava l’assegno di divorzio in favore della A.A. a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio. 3. La corte territoriale ricostruiva la vicenda processuale che aveva portato alle statuizioni del primo giudice sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Buenos Aires nel 2004 e già oggetto della separazione pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2018. 4. Inizialmente entrambe le parti avevano chiesto, con i rispettivi atti, la conferma dell’affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della ex casa familiare. 5. Le conclusioni delle parti divergevano, invece, sull’assegno di mantenimento per la moglie che era stato riconosciuto in sede di separazione e di cui il B.B. introducendo il giudizio di divorzio aveva chiesto la revoca, mentre la A.A. aveva proposto domanda di aumento dell’importo ad Euro 2.000,00 mensili. 6. Allo stesso tempo la madre chiedeva, in via principale, l’aumento del contributo di mantenimento dei figli nella misura mensile di Euro 2.000,00 (e cioè Euro 1.000 per ciascun figlio), mentre il padre ne chiedeva la quantificazione nella misura di Euro 600,00 mensili per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie. 7. Nel corso dell’udienza presidenziale le parti prospettavano la possibilità di trovare un accordo e intraprendevano un progetto di coordinazione genitoriale. 8. Pronunciata la sentenza di scioglimento del vincolo in data 15.11.2019 con successivo ricorso ex art. 709 , quarto comma, cod. proc. civ., il B.B. chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori allegando la necessità che venisse disposto il collocamento dei minori presso di sé in ragione delle numerose assenze da scuola accumulate dal figlio C.C. e, altresì, in ragione della sintomatologia che lo stesso accusava quando si trovava con la madre e cioè del dolore allo stomaco di natura psicosomatica. 9. All’esito del sub-procedimento instaurato con detto ricorso le parti raggiungevano un ulteriore accordo circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore e gli interventi di sostegno psicologico a favore del figlio C.C.. 10. Successivamente con altro ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ. il B.B. adiva d’urgenza il Tribunale chiedendo di essere autorizzato ad iscrivere la figlia D.D. alla scuola secondaria di primo grado dalla stessa già frequentata per la primaria, dal momento che la madre non acconsentiva ed infatti chiedeva il rigetto del ricorso paterno e che la figlia venisse iscritta ad altra scuola. 11. Autorizzata l’iscrizione alla scuola già frequentata dalla minore D.D., con sentenza pubblicata il 29 giugno 2022 il Tribunale milanese definiva il processo disponendo l’affidamento dei figli minori in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso ed esercizio in via esclusiva ex art. 337 quater comma cod. civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido rafforzato o super esclusivo). Il Tribunale stabiliva pure i tempi di visita con la madre, alla quale confermava l’assegnazione della casa coniugale. Inoltre poneva a carico del padre il contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di Euro 600,00 per ciascun figlio e poneva a carico del medesimo l’obbligo di corrispondere alla A.A. l’assegno divorzile mensile di Euro 1000,00, con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata. 12. B.B. appellava la sentenza al fine di ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla A.A., non affidataria né collocataria dei figli minori, oltre alla rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei minori e la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’appellata. 13. A sostegno dell’impugnazione affermava che l’assegno divorzile disposto dal Tribunale era privo di fondamento sia sotto il profilo della componente perequativa-compensativa perché risultava indimostrato il sacrificio della carriera della moglie per la famiglia, sia sotto il profilo assistenziale atteso che la stessa aveva dato prova di riuscire a procurarsi un reddito, avendo trovato, sul finire del giudizio divorzile e dopo essere rimasta colpevolmente inattiva nella ricerca di occupazione per circa 8 anni, una collocazione lavorativa. 14. Peraltro, sempre ad avviso dell’appellante, la A.A. aveva omesso di dichiarare di aver ricevuto in eredità un’immobile in Argentina in seguito alla morte del padre nel settembre 2016. 15. In subordine chiedeva la rideterminazione dell’importo in Euro 500 mensili. 16. Nel giudizio di appello si costituiva il curatore speciale dei minori che si opponeva alla richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare in quanto rispondente all’interesse dei minori per i tempi che trascorrevano con la madre. 17. Si costituiva altresì l’appellata A.A. proponendo a sua volta appello incidentale e chiedendo, previo ascolto dei minori, l’affido condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé unitamente all’incremento del contributo paterno al loro mantenimento dei figli ad Euro 3.000 complessivi e l’incremento dell’assegno divorzile ad Euro 2000,00 mensili; la stessa formulava altresì domande subordinate. 18. La Corte d’Appello milanese, dopo aver disposto l’ascolto dei minori con l’ausilio di un esperto ed aver escluso la necessità di ulteriore istruttoria od integrazione CTU in quanto ritenute superflue, decideva confermando l’assegnazione della casa familiare alla madre, al fine di consentire ai figli minori di continuare a frequentare la casa, e il contesto sociale in cui erano nati e cresciuti, durante il tempo di permanenza presso la madre. Inoltre la corte territoriale confermava l’affidamento esclusivo al padre attesa la comprovata ed elevatissima conflittualità fra i genitori, incapaci di trovare soluzioni condivise nell’interesse dei minori. 19. In tale contesto il giudice di secondo grado argomentava che la CTU aveva evidenziato le ricadute sui minori di tale conflittualità, con la conseguenza che non vi erano margini di modifica dell’affidamento e neppure del collocamento e della regolamentazione del diritto di visita materno. 20.Veniva comunque ribadito dalla Corte d’Appello l’invito alle parti ad intraprendere un nuovo percorso di coordinamento genitoriale che le potesse coadiuvare, nell’interesse, dei figli a modificare l’attuale assetto dei rapporti reciproci. A tal fine il giudice d’appello incaricava i Servizi sociali competenti di verificare l’opportunità di rimodulare tempi e modalità del percorso psicoterapeutico della figlia D.D., attesa la rilevata netta chiusura e resistenza che la stessa aveva manifestato in occasione dell’audizione. 21. Con riguardo al contributo paterno al mantenimento dei figli la Corte d’Appello rilevato, da una parte, che il padre godeva di una posizione economica di sicuro rilievo, caratterizzata dalla proprietà di svariate quote di immobili e redditi mensili di oltre Euro 10.000,00 e dall’altra, che la madre aveva intrapreso la nuova attività di insegnante supplente con redditi mensili di circa Euro 800,00 e ritenuto che la stessa disponeva di ulteriori capacità occupazionali oltre a non sostenere oneri abitativi beneficiando dell’assegnazione della casa coniugale, accoglieva il relativo gravame e rideterminava in Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) il contributo indiretto mensile a carico del padre. 22. Inoltre la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale in ordine alla percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie riducendolo dal 100% al 70%, e ponendo il residuo 30% a carico della madre. 23. In punto di assegno divorzile richiesto dalla A.A. la corte milanese dopo avere richiamato i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla funzione dell’assegno divorzile, concludeva per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso sia con riguardo alla sua funzione perequativo-compensativa che a quella assistenziale. 24. Era, ad avviso della corte di merito, rimasto sguarnito di prova l’assunto dell’appellata secondo cui il marito aveva ostacolato le sue aspettative professionali, relegandola ai compiti domestici di accudimento e cura del nucleo familiare. 25. Risultava dalle allegazioni e dalle risultanze che le parti si erano conosciute nel 2003 ad un convegno in Junin, Argentina; al tempo il B.B. era già professore universitario che svolgeva saltuariamente anche la professione di avvocato, mentre la A.A., era avvocata ed assistente di diritto di famiglia presso l’Università di Buenos Aires. Risulta provato che il progetto condiviso della coppia, sposatasi dopo una breve frequentazione nell’aprile 2004, era che la moglie conseguisse l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati anche in Italia previo superamento della prova attitudinale. Tuttavia, nonostante il corso di preparazione frequentato, i cui costi di iscrizione era stati sostenuti dal marito, la A.A. non superò l’esame sostenuto nel 2012. La famiglia beneficiava, inoltre, dell’aiuto di una collaboratrice domestica per cinque ore dal lunedì al venerdì, circostanza che, secondo la corte milanese, poteva consentire alla A.A. di dedicarsi a coltivare le proprie competenze professionali. 26. Parimente insussistenti erano le necessità assistenziali a giustificazione del riconoscimento dell’assegno divorzile, dal momento che la A.A. dalla fine del 2021 lavorava come insegnante di sostegno con una retribuzione mensile di Euro 800,00 con contratti a tempo determinato ancora in essere nel 2023 come insegnante supplente. Dal curriculum la stessa risultava iscritta dal 21.4.2009 come traduttrice e interprete presso il Tribunale di Milano e nel registro della Camera di commercio di Milano. La stessa attestava di svolgere attività anche come consulente progetti esteri aziendali. 27. Sulla scorta di tali emergenze probatorie la Corte d’Appello ha ritenuto presuntivamente dimostrate per la A.A. entrate superiori a quelle risultanti dalle certificazioni in atti, tali da consentirle di procurarsi i mezzi necessari a condurre un’esistenza dignitosa. 28. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso B.B.. 28.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 29.Sono rimasti intimati C.C., D.D. Motivi della decisione 30. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 337-ter e quater cod. civ. con riferimento al disposto affidamento cd. super-esclusivo dei figli al padre in assenza dei presupposti. 31. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 , comma 6, legge div. (n. 898/1970 e sue successive modificazioni) in relazione alla corretta applicazione dei criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile 32. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, con riferimento al rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla controricorrente. 33. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 , 315 bis , 316 bis e 337 ter cod. civ. per avere la Corte d’Appello ridotto il contributo indiretto dovuto dal padre. 34. Il primo motivo è infondato. 34.1. Premesso che la questione dell’affidamento riguarda nell’attualità ormai la sola figlia minore D.D., dal momento che C.C. è divenuto maggiorenne il 24.7.2024, le disposizioni dell’art. 337 ter e quater cod. civ. che disciplinano l’affidamento esclusivo, prevedono che ai fini della scelta il giudicante debba avere riguardo al solo interesse psico-fisico dei minori, al fine di evitare situazioni dannose o disagevoli agli stessi. 34.2. Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro” (Cass., 26.06.2018, n. 16738 ). 34.3. Il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Più recentemente è stato ribadito che “Nei procedimenti previsti dall’art. 337- bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter cod. civ., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (Cass. 1486/2025 ). 34.4. Ebbene, la Corte d’Appello di Milano si è nel concreto attenuta a questi criteri e nel dare atto della persistente conflittualità fra i genitori ha rilevato come tale dinamica, manifestatasi sin dal processo di prime cure come impossibilità di condividere scelte riguardanti la vita dei minori, era persistente e aveva ricadute pregiudizievoli sulla condizione dei minori che erano chiaramente emerse durante l’ascolto disposto nel corso del giudice di secondo grado. In altri termini, si trattava di una conflittualità limitata alla relazione personale fra gli ex coniugi ma involgeva direttamente le questioni riguardanti i figli rispetto alle quali le parti continuavano ad assumere posizioni antitetiche (come anche segnalato nell’aggiornata relazione del 2023 redatta dai servizi sociali incaricati della vigilanza).In tale contesto l’affido condiviso era sconsigliato anche dalla ctu così come la modifica della collocazione della minore D.D. che, si legge nella sentenza impugnata, aveva ritenuto preferibile il mantenimento del collocamento presso il padre. 34.5. Risulta, pertanto, che la Corte d’Appello abbia ampiamente e complessivamente valutato la situazione concreta secondo il criterio della soluzione maggiormente rispondente all’interesse dei minori. 34.6. A fronte di ciò la ricorrente lamenta l’eccezionalità dell’affido esclusivo e la necessità della valutazione del pregiudizio concretamente patito, entrambi i profili che, però, come visto, sono stati tenuti presenti dal giudice del merito, sicché la censura attinge la valutazione di fatto senza peraltro confrontarsi con l’esito della ctu e l’ascolto dei figli che hanno evidenziano l’impossibilità oggettiva di un affido condiviso per la radicale incapacità di adottare decisioni comuni da parte dei genitori. 35. Il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione del criterio perequativo-compensativo deve essere pure respinto. 35.1.Come è noto l’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ha subìto nel tempo una significativa evoluzione interpretativa. In origine, la giurisprudenza attribuiva all’assegno una funzione prevalentemente assistenziale, finalizzata a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito la natura dell’assegno divorzile, riconoscendogli una triplice funzione: perequativa, compensativa e assistenziale. 35.2. Il riconoscimento dell’assegno richiede di valutare il contributo fornito dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. Questo approccio mira a compensare gli eventuali sacrifici professionali e personali compiuti dal coniuge richiedente durante la vita matrimoniale. A tal fine è stato stabilito che il coniuge richiedente deve fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, delle eventuali rinunce ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Non è necessario che il sacrificio lavorativo sia totale; è sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa o occasioni di carriera per dedicarsi maggiormente alla famiglia. 35.3. In tale prospettiva deve, però, essere considerato che la Corte d’Appello ha argomentato che la A.A. è stata sostenuta anche economicamente per il mantenimento della sua professionalità ed in casa non era oberata delle incombenze domestiche. A fronte di ciò la ricorrente oppone una diversa valutazione dei fatti, che, tuttavia, non sono stati contestati, rendendo insuperabile l’accertamento di fatto proprio sulla radicale mancanza del contributo prevalente nella cura della famiglia e nella perdita delle occasioni professionali. 36. Il terzo motivo che censura l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è, invece, fondato. 36.1. La valutazione sulla capacita reddituale della A.A. e sulla sua autosufficienza economica in relazione ad una esistenza dignitosa correlata alle sue esigenze non è fondata su circostanze di fatto quanto sulla presunzione del celamento di capacità economiche meramente affermate. 36.2. Risulta, per converso, dalla sentenza che la A.A. è precaria ed ha un reddito accertato molto basso di Euro 800,00 mensili con il quale dovrebbe pure contribuire al 30% delle spese straordinarie dei figli. 36.3. La sentenza impugnata peraltro nulla argomenta rispetto al diverso accertamento che in primo grado avevano giustificato il riconoscimento dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1000,00 Orbene, poiché l’assegno di divorzio può giustificarsi anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024 ), la domanda della A.A. va rivalutata alla stregua del requisito assistenziale del richiesto assegno. 37. La decisione sul quarto motivo di ricorso, che attiene alla riduzione del contributo indiretto per il mantenimento dei figli, è assorbita nell’accoglimento del terzo motivo dal momento che la questione cui inerisce la censura dovrà essere riesaminata, alla stregua del principio di proporzionalità, una volta accertata l’effettiva capacità reddituale della madre rispetto al contributo di mantenimento sotto la forma della partecipazione alle spese straordinarie come fissata dal giudice d’appello e logicamente correlata con il riconoscimento o meno del richiesto assegno divorzile. 38. In definitiva, la sentenza è cassata in relazione al terzo motivo accolto ed al quarto motivo assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, respinge il primo ed il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, l’1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

Il genitore collocatario che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli ha diritto a trattenere l’intero importo dell’assegno unico. Tribunale di Castrovillari

Tribunale di Castrovillari, sent. 8 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE – composto dai magistrati: dott. Beatrice Magarò Presidente- Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. ____/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la separazione giudiziale e vertente TRA P. M. L. (C.F. ______), con il patrocinio dell’avv. V. R. , RICORRENTE E M. O. (C.F. _______), con il patrocinio dell’avv. F. S. , RESISTENTE con l’intervento del P.M. CONCLUSIONI: Come in atti RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/12/2022, P. M. L. , premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2001, trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. (anno 2001, atto n. 71, parte II, serie A), con M. O. , e che dalla loro unione erano nati i figli V. J. , a C. C. il ______2003, e L. , a C. C. il______2007, rappresentava l’irreversibile deterioramento dell’unione coniugale per esclusiva responsabilità del resistente, il quale negli ultimi sette anni aveva condotto una vita pienamente autodeterminata, disinteressandosi degli impegni e degli obblighi assunti in relazione al menage familiare. Quanto alla situazione economica, la ricorrente rappresentava di avere un reddito annuo da lavoro dipendente (CUD 2021) pari ad Euro 7.662,31, ma di essere attualmente disoccupata. Tanto premesso, P. M. L. domandava al Presidente del Tribunale: “(…) voglia: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l’obbligo del mutuo rispetto; 2) Affidare i figli congiuntamente, nel rispetto della bigenitorialità costituzionale, con dimora con la mamma nella casa coniugale di C.-R. , A.U. C., Via ______, che così viene assegnata alla ricorrente per abitarla con i figli; 3) Disporre a carico del genitore non affidatario dei figli un contributo mensile di €. 350,00 per il figlio L. , minore di età, mentre per il maggiore, che dall’anno in corso frequenta il primo anno accademico presso l’università di B. , dovrà corrispondere un assegno mensile di €. 300,00, mentre il costo di frequentazione universitario dovrà essere ripartito come spesa straordinaria; 4) Le spese straordinarie, da intendersi principalmente quelle sanitarie, ludiche, scolastiche, universitarie ed altro, tali considerate, dovranno essere equamente ripartite tra i genitori, previa, comunque, predeterminazione congiunta e, solo in casi estremi, a decidere potrà essere esclusivamente il genitore al momento dimorante; 5) L’assegno unico familiare dovrà essere di competenza del genitore collocatario, ossia della mamma; In merito al cerimoniale delle visite con il genitore non dimorante, questa parte chiede che sia così articolato: 5) Natale e capodanno ( 23/30 e 31/07) i ragazzi trascorreranno dette vacanze con il padre e/o la madre ad anni alterni; 6) Nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno un mese di vacanza con la mamma ed un mese con il papà, luglio ed agosto ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicare tempestivamente entro il mese di maggio”. Con comparsa depositata in data 20/03/2023 si costituiva in giudizio M. O. , il quale pur associandosi alla domanda di separazione, impugnava e contestava in toto le avverse argomentazioni e deduzioni. In particolare, il M. dichiarava di versare in pessime condizioni economiche, essendosi visto costretto, già in data 13/11/2018, a cessare per giusta causa il rapporto di lavoro in corso sin dal settembre 2005, in ragione del mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni per un periodo di oltre 6 mesi, ed essendo attualmente ancora in cerca di occupazione stabile. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, pur non opponendosi alla richiesta in tal senso formulata dalla P. in relazione all’immobile ubicato in C.-R. alla via ______, chiedeva di potere anch’egli averne la disponibilità, a turno con la ricorrente, per trascorrervi del tempo con i figli, non avendo il resistente la disponibilità di altro immobile ove abitare con i figli, ovvero chiedeva di vedersi concessa allo stesso scopo la disponibilità di altro immobile di famiglia, usualmente adibito a residenza estiva, sito in M. di S. e formalmente in testa alla sola P. M. L. , benché sostanzialmente acquistato coi denari di ambo i coniugi. Tanto premesso, M. O. rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia (…): – dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto; – affidare i figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione come indicato in narrativa e, quindi, disporre l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con dimora abituale degli stessi presso la casa familiare di C., Via ______; fine settimana con cadenza alternata con la madre e il padre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri. Fermo il diritto di visita infrasettimanale del padre consentendo che venga unito eventualmente al fine settimana “di turno” del padre; gestione del figlio maggiorenne V. J. secondo un cerimoniale di visite e dimora con il padre liberamente determinato tra loro; gestione del figlio minore con diritto di visita e pernotto del padre nei fine settimana con cadenza alternata con la madre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri, fermo il diritto di visita infrasettimanale da unirsi al fine settimana “di turno” del padre. Per il periodo estivo i ragazzi trascorrano un mese di vacanza con il padre ed uno con la madre – luglio e agosto – ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicarsi un mese prima del periodo di riferimento. Quanto alle vacanze natalizie (23-30 dicembre e 1°-7 gennaio) e P. li le stesse andranno divise per metà tra i due genitori ad anni alterni. – la casa familiare di C. viene assegnata alla Signora P. con autorizzazione all’accesso al Signor M. nell’abitazione familiare per consentirgli di rispettare il regime dell’affido condiviso e limitatamente al tempo in cui il padre deve stare con i figli, con allontanamento della madre nell’intervallo di tempo di riferimento; in subordine o in alternativa, autorizzare il Signor M. ad utilizzare l’abitazione di M. di S. per rispettare l’obbligo di visita disciplinato secondo le modalità sopra chieste e decise dal Tribunale e limitatamente al tempo necessario a vivere i periodi di collocazione dei figli presso il padre. – disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento personale; – disporre che ciascun coniuge sosterrà al 50% delle spese mediche, scolastiche, del tempo libero e ogni ulteriore spesa straordinaria necessaria per i figli, che avranno precedentemente concordato e, una volta sostenute, documentato; – rigettare la domanda di mantenimento per le ragioni esposte in narrativa; in subordine, disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento del figlio maggiore, e del minore secondo quanto indicato in narrativa e quindi che il padre versi mensilmente alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l’importo di € 100,00 per M. L. o, comunque, per entrambi i figli € 200,00 complessivi, con decorrenza dal giorno di adozione del provvedimento; – entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e /o domicilio, a comunicare ogni recapito telefonico, ivi compreso quello dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all’iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d’identità del figlio minore valide anche per l’espatrio”. All’esito dell’udienza presidenziale del 28/03/2023, sentite le parti personalmente e tentata la conciliazione con esito negativo, con ordinanza emessa a verbale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi P. e M. a vivere separatamente, disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava l’esercizio del diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale a P. M. L. e stabiliva a carico di M. O. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di importo pari ad Euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche dettagliatamente indicate nella medesima ordinanza. All’udienza del 12.02.25, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.. 2. Sul merito del giudizio 2.1 La domanda di separazione giudiziale è fondata. Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l’impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961). Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20). Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l’affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 2.2. Sull’affidamento dei figli. Per quanto attiene all’affidamento dei figli minori, a livello generale, vanno premessi i seguenti principi. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede, infatti, il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell’art. 337 quater, il Giudice può disporre l’affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l’affido all’altro sia contrario all’interesse del minore. La regola dell’affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19), ipotesi non sussistente nel caso di specie, in cui lo stesso minore ha manifestato, con grande maturità, il suo desiderio di avere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali, ritenendo entrambi i genitori indispensabili per il suo percorso di crescita (cfr. missiva dell’08.02.25 allegata agli atti). Tale circostanza, unita al fatto che il minore è quasi maggiorenne, rende superfluo, ad avviso di questo Tribunale l’ascolto del medesimo, tanto più che le parti convergono, per come si evince anche dalle comparse conclusionali, sulla conferma dell’affido condiviso e sul collocamento del minore presso l’abitazione della madre. Considerato che il minore è ormai prossimo alla maggiore eta’, appare opportuno non disporre un calendario stringente di incontri padre/figlio, lasciando che siano gli stessi a gestire i loro incontri, anche considerata la disponibilità del padre, ad incontrare i figli tutte le volte che rientra nel luogo di residenza dei figli da B. , ove dimora attualmente, e la difficoltà rappresentata dal medesimo di ospitare i figli in abitazione prossima al luogo di residenza dei medesimi. In relazione a tale profilo si osserva che non può in questa sede essere emessa alcuna statuizione in ordine alle possibilità di utilizzo dell’immobile sito in M. di S. di proprietà della ricorrente, trattandosi di questione che esula dal thema decidendum, ferma restando la possibilità delle parti, di accordarsi in tal senso, anche al fine di garantire pernottamenti dei figli presso il padre, più volte auspicati dalla stessa ricorrente. 2.3 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale La casa coniugale deve essere assegnata a P. M. L. , attesa la convivenza della stessa con il figlio minore e con l’altro figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Invero, in base al dettato dell’art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Sotto tale profilo, va evidenziato che l’assegnazione della casa familiare, risponde all’esigenza della prole di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816). Muovendo da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 25604/2018). 2.4 Sul mantenimento dei figli. In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi. L’art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L’art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio. 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) Le risorse economiche di ciascun genitore. Va inoltre evidenziato che l’assegno di mantenimento “risponde all’esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l’occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014) Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del M. , genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio). Ciò in considerazione della precarietà della situazione economica del ricorrente, quale si evince dalle indagini disposte dalla Guardia di Finanza, che hanno dato atto della percezione, da parte dello stesso, di un reddito esiguo erogato dall’INPS di 1.956,20 per l’anno 2023, mentre per lo stesso anno la ricorrente ha percepito un reddito di € 8.111,72), anche considerato che non risulta provato un miglioramento di detta situazione e che la ricorrente è titolare di diversi immobili e beneficia dell’assegnazione della casa coniugale ( cfr. sull’influenza dell’assegnazione della casa coniugale nella determinazione dell’importo del mantenimento, ex plurimis Cass. Civ. 20858/21). Si osserva ancora che il resistente e’ che gravato oltre che dalle spese dell’alloggio, per un importo documentato di € 250,00, anche dalle spese che deve affrontare per far visita ai figli. Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l’intero importo dell’assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l’assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l’attribuzione dell’assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo). Va, altresi’ previsto l’obbligo per il resistente di farsi carico delle spese straordinarie, nella misura del 50% relative ai figli, secondo il seguente schema: – a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l’onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l’infanzia) ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico; d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento; e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN; g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche; h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori; i) spese per il conseguimento della patente di guida – tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell’altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo; Va previsto, inoltre, l’onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l’infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) corsi per l’apprendimento delle lingue straniere; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; c) centro ricreativo estivo; d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo; e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; g) spese per l’acquisto di mezzi di locomozione; h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo – per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all’altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni; in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata; il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell’altro genitore. 3.Sulle spese di lite Appare equo, in relazione alla natura del giudizio ed alle posizioni delle parti, compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. – DICHIARA la separazione personale dei coniugi P. M. L. e M. O. , i quali in data 11/08/2001 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. con atto n. 71, parte II, serie A, anno 2001; – DISPONE l’affidamento condiviso del figlio minore L. , con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e con possibilità per lo stesso di incontrare il padre ogni qualvolta lo voglia, previo accordo tra padre e figlio. – ASSEGNA a P. M. L. la casa coniugale. – DISPONE l’obbligo per M. O. di versare l’importo di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie o extra assegno secondo lo schema di cui in parte motiva, mentre l’assegno unico sarà percepito interamente da P. M. L. . – DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio; – ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all’ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari in data 08.05.25 Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magarò

In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento

Tribunale di Catania, Sent. 29 aprile 2025

Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 29/04/2025, n. 2306
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr.ssa Lidia Greco – Presidente dr.ssa Sonia Di Gesu – Giudice dr.ssa Eleonora N. V. Guarnera – Giudice rel. est. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15839/2018 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa DA OMISSIS , nato a C. il (…) c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. P. A. B. , giusta procura in atti; Ricorrente CONTRO OMISSIS , nata a C. il (…), c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. L. P. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 05.2.2020 (originariamente rappr. e dif. dall’avv.F. C. ); Resistente Con l’intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto. Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato il 05/10/2018, OMISSIS premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in Catania, con OMISSIS in data 21/09/1969, dal quale sono nati i figli OMISSIS ((…)) e OMISSIS ((…)), entrambi con proprio nucleo familiare, ha chiesto all’adito Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito di responsabilità a carico di quest’ultima; ha chiesto, inoltre, l’assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il coniuge. Ha dedotto, a fondamento della domanda, che il rapporto coniugale è gradatamente peggiorato a causa del comportamento della moglie che, presa dagli impegni derivanti dalla sua conversione alla confessione religiosa dei “Testimoni di Geova”, ha trascurato la cura del marito e della casa, violando i doveri coniugali di cui all’art. 143 , c.c. Si è costituita tempestivamente in giudizio OMISSIS che ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposta a quella di addebito e, contestando le avverse deduzioni e richieste, ha chiesto il riconoscimento di un assegno personale di mantenimento per un importo pari ad Euro 200,00 mensili, oltre all’assegnazione della casa coniugale e dei beni mobili ivi presenti nonché di tre autovetture. All’udienza presidenziale del 30/10/2019, comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente, rimasto vano il tentativo di conciliazione, è stata emessa ordinanza ex art. 708 , c.p.c., con cui il ricorrente è stato onerato di versare, in favore della moglie, un assegno per il relativo mantenimento di Euro 180,00 mensili, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. Venuta la causa per la trattazione ed istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l’assunzione delle prove orali ammesse dal G.I. con ordinanza del 17.06.2021, parte convenuta ha chiesto emettersi ordine di versamento diretto dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’INPS, poi rinunciandovi (cfr il verbale d’udienza del 28.06.2023). Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta. La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l’esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Premessa la rinuncia del ricorrente sia alla richiesta di addebito alla moglie della separazione che a quella tesa ad ottenere l’assegnazione della casa familiare in proprio favore, quanto alla domanda di mantenimento personale avanzata da OMISSIS nei confronti del coniuge, la stessa è infondata e va rigettata. Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l’onere di allegare – e, ovviamente, dare prova – gli elementi costitutivi di detto diritto, e cioè: – la non addebitabilità della separazione all’istante; – la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia – afferma costantemente la Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); – la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi. Nel caso di specie, parte convenuta – che ha allegato di non avere mai lavorato per tutto il lungo periodo del consorzio coniugale – in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di essere titolare di una pensione sociale e di una pensione di invalidità per l’importo complessivo di Euro 480,00 senza, tuttavia, aver mai ottemperato all’onere di produzione fiscale-reddituale. La stessa, inoltre, risulta comproprietaria con il marito, oltre della casa familiare, anche di altre unità immobiliari per effetto del regime patrimoniale in comunione dei beni dei coniugi, come allegato dal ricorrente e mai contestato dalla OMISSIS Mentre OMISSIS , pensionato, ha allegato – e provato – di percepire una pensione sociale dell’importo di Euro 580,38 mensili e di essere contitolare di proprietà immobiliari con la moglie. Pertanto, dal raffronto di base dei redditi percepiti dalle parti – che potrebbe anche essere più elevati per quanto riguarda la resistente, in difetto di allegazione probatoria a sostegno dei relativi assunti – e considerato che gli stessi sono comproprietari in pari quota di diverse unità immobiliari, stante l’insussistenza di disparità economica delle parti, ritiene il Collegio di rigettare la domanda di mantenimento personale chiesta da parte resistente, fermo restando quanto disposto per il pregresso con ordinanza presidenziale. Va, infine, disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da OMISSIS tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell’habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l’istante ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli”), norma di carattere eccezionale dettata nell’esclusivo interesse della prole. Considerato che nel caso di specie la resistente è proprietaria in pari quota dell’immobile, in assenza di prole minore e/o maggiorenne economicamente non indipendente da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata e il godimento della casa sarà regolato secondo le ordinarie regole civilistiche. La domanda di assegnazione delle tre autovetture e dei beni mobili a corredo della casa coniugale istata da OMISSIS è inammissibile e va rigetta. Ed invero, rileva il Collegio la propria incompetenza funzionale e, trattandosi di domanda non connessa con l’oggetto del presente procedimento, ritiene sul punto necessitare autonoma azione civile. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura della causa ed atteso l’accoglimento in sede presidenziale dell’assegno di mantenimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.15839/2018 RG: PRONUNCIA la separazione personale giudiziale tra i coniugi OMISSIS e OMISSIS RIGETTA ogni altra domanda: COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio. Ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all’annotazione della presente sentenza (atto n. (…), Parte 2, Serie A, anno 1969). Conclusione Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione del Tribunale civile, in data 21 febbraio 2025. Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025.

Family Bridges e prescrizioni al genitore ostacolante per recuperare il rapporto del minore con il genitore rifiutato

Tribunale Ordinario di Lecce Seconda Sezione N. R.G. 7913/2022
Il Giudice Alessandro Carra, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 12/06/2025, richiamato, integralmente, in questa sede, il contenuto di tutti i provvedimenti già emessi dallo scrivente, in udienza e fuori udienza, al fine di ovviare alla drammatica situazione patologica, pregressa e persistente, che vede il figlio minore D., per cui è procedimento, rifiutare, pervicacemente e categoricamente, la figura genitoriale materna; considerato il contenuto decisamente “allarmante” delle dichiarazioni rese, appena in data di ieri, dal minore, in sede di sua audizione in forma protetta; osservato che le dichiarazioni de quibus sono univocamente espressive della circostanza che il figlio, vivendo un rapporto simbiotico con il padre e continuando a subire nefasti condizionamenti da parte dello stesso, ha, nei fatti, maturato il fermo convincimento della sostanziale “superfluità” della figura materna, trattando quest’ultima, addirittura, alla stessa stregua di un genitore defunto; rilevato che il figlio ha maturato l’intimo convincimento in ordine alla sussistenza, in capo a sé, di un vero e proprio “diritto” di rifiutare, per sempre, le frequentazioni della madre; preso atto, in questa sede, della completa infruttuosità di tutti gli interventi medio tempore disposti dal sottoscritto, all’esito di tempestiva interlocuzione e confronto con il Curatore speciale; ritenuta la piena conformità, in questa sede, al superiore e inderogabile interesse del minore, del nuovo “progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio”, come medio tempore ideato dallo stesso Curatore speciale, di concerto con il locale Servizio Sociale, consistente, per l’appunto, nella partecipazione di D. , in regime residenziale, per almeno quindici giorni, al Campus Estivo S. ”, presso C. a G. , a partire dal primo turno, e, precisamente, per l’intero arco temporale, che va dal 15 al 28 giugno 2025; osservato che, alla stregua del progetto, di cui sopra, come oggi integralmente ratificato, sarà opportunamente assicurata, al piccolo D. , un’adeguata e appropriata consulenza psicologica dalla C. J. , di G. , che ha, infatti, già condiviso la proposta progettuale; ravvisata, in ogni caso, l’inderogabile necessità di adottare, nella presente sede, delle misure di coercizione indiretta, volte a prevenire condotte paterne, altamente probabili, di manifesta opposizione al concreto e immediato avvio del progetto o, comunque, di elusione dello stesso o, ancora, di sostanziale neutralizzazione della sua efficacia; P.Q.M. DISPONE che abbia immediatamente avvio, in ossequio alla tempistica nelle more già definita, il nuovo progetto di ricucitura dei rapporti tra il piccolo D. e la madre, S. D. , come sinteticamente delineato in parte motiva; ORDINA, con effetto immediato, al padre, P. S. , di consegnare, agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. , il minore D. , alla stregua delle indicazioni operative che verranno, quindi, puntualmente e vincolativamente impartite, al medesimo padre, dai Servizi Sociali di P. , quanto alle modalità di consegna e, pertanto, di concreto e temporaneo affidamento del minore alla struttura; ORDINA al padre di astenersi da nuove e ulteriori condotte ostruzionistiche e/o elusive del presente provvedimento, costituite, ad esempio, dalla risibile preordinazione di scenari drammatici, ad effetto, fondati sulla “dolosa orchestrazione” e, quindi, sul successivo e abusivo utilizzo, ad arte, di “inconsolabili pianti a dirotto del minore” e/o sulla simulazione di improvvisi e inspiegabili “stati di malessere” del minore, ovviamente volte ad impedire il concreto avvio del presente progetto, o, comunque, a differire, sine die, la consegna di D. (eventuali pianti del minore o apparenti e ingiustificati stati di malessere di D., artatamente preparati, verranno considerati del tutto irrilevanti, sicché la tenuta dei precisati comportamenti elusivi e/o oppositivi del padre, sarà prontamente segnalata alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, sotto il profilo della astratta attitudine di siffatte condotte ad integrare la fattispecie delittuosa dell’inosservanza dolosa dei provvedimenti del Giudice); EVIDENZIA, sin da ora, che, all’eventuale tenuta delle predette condotte, sulla scorta di quanto verrà, al riguardo, opportunamente e puntualmente relazionato dal Servizio Sociale di P. al Tribunale ordinario civile di Lecce, seguirà, indefettibilmente, l’adozione, da parte dello scrivente, di incisivi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in danno del padre, e, correlativamente, di modifica dell’attuale regime di collocamento abitativo di D. , al precipuo scopo di sottrarre, definitivamente, il minore alle gravissime forme di condizionamento, finora permanentemente perpetrate dal padre (il minore ha chiaramente dimostrato di nutrire il fermo convincimento circa il fatto di poter continuare a vivere, senza la madre, come se il padre potesse supplire, integralmente ed efficacemente, all’assenza della figura materna, essendo quest’ultima, in ogni caso, certamente immeritevole dell’affetto del figlio e, quindi, giustamente condannata, sempre, ovviamente, dall’incredibile e preoccupante punto di vista del minore, a continuare a vivere senza D. , come se ella lo avesse perduto prematuramente)”; DISPONE che il padre, P. S. , versi, su un libretto postale nominativo, da intestare al minore e da vincolare all’ordine del Giudice tutelare, la complessiva somma di € 500,00, per ogni giorno di mancata consegna del minore agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. ; ATTRIBUISCE, con effetto immediato, al Curatore speciale, Avv. L. M. , ogni più ampia facoltà di legge, ai fini della sollecita apertura del libretto postale, di cui trattasi, con le garanzie e per le precipue finalità, come innanzi esplicitate; DISPONE, inoltre, che tutte le spese afferenti allo svolgimento continuativo del Campus estivo e ai programmati e correlati interventi dello psicoterapeuta siano poste, integralmente, a carico del padre, P. S. ; DISPONE, infine, che il padre si astenga dal fornire, al figlio, qualsivoglia informazione preventiva, circa le reali finalità sottese alla sua partecipazione al Campo estivo, nei termini in cui oggi detta partecipazione è stata disposta, sicché, al figlio D. , la presente iniziativa giudiziaria, oggi adottata a sua tutela, dovrà essere presentata, in modo del tutto asettico e neutrale, come il frutto di una decisione liberamente e autonomamente adottata dal padre, nel senso di una proficua e serena partecipazione dello stesso D. , durante le vacanze scolastiche, ad un qualsiasi Campo Scuola, alla stregua dell’id quod plerumque accidit (saranno debitamente sanzionati anche eventuali e futuri comportamenti paterni violativi o elusivi di detta ultima specifica disposizione). Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite, nonché al Servizio Sociale del Comune di P. e a tutti gli Enti già officiati del caso. Si affida, pertanto, al Servizio Sociale del Comune di P. di sovrintendere al concreto avvio del disposto progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio, unitamente al compito di segnalare, immediatamente e autonomamente, al Curatore speciale e al Tribunale eventuali anomale condotte del padre di diretta violazione del presente provvedimento o, comunque, di elusione delle prescrizioni in esso contenute. Il medesimo Servizio territoriale riferirà, in ogni caso, con termine entro il 30 giugno 2025, relativamente alla esecuzione del progetto. Così deciso, in Lecce, il 13 giu

Il giudice deve dare conto dei presupposti su cui si fonda la funzione assistenziale dell’assegno divorzile e il richiedente deve dimostrarli

Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2025 n. 15986

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere relatore Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA…, presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – ricorrente e resistente incidentale – contro B.B., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n…. /2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Svolgimento del processo 1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da B.B. avverso la sentenza definitiva con cui il locale Tribunale – riuniti i due procedimenti (quello di separazione, ancora pendente e quello di divorzio) dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha posto a carico di A.A. un assegno divorzile dell’importo mensile di Euro 300,00 in favore della ex coniuge e respinto per il resto il gravame principale – dunque confermando il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. A.A. – nonché quello incidentale proposto da quest’ultimo per la condanna della medesima a restituire quanto già indebitamente percepito a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status. 2.- La Corte d’Appello ha considerato: a) quanto alla domanda di addebito, che l’appellante non aveva fornito- com’era suo onere – adeguata prova della riconducibilità della separazione all’infedeltà del marito; che la documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa prodotta era priva di data certa, o comunque riferibile solo al mese di agosto 2019 (e, dunque, successive alla crisi coniugale, risalente già al precedente mese di maggio 2019) e, in ogni caso, non sempre sufficientemente chiare; che la prova per testi articolata dall’appellante era irrilevante agli effetti di dimostrare che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge fosse stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché gli episodi specifici che aveva chiesto di provare si riferivano al più presto al mese di giugno 2019, mentre entrambe le parti riconducevano l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019; che, quindi, detta crisi era piuttosto da ricondurre al fallimento dei tentativi di procreazione assistita sulla quale la coppia aveva evidentemente investito, e alla delusione seguita alla riscontrata impossibilità di generare un figlio; b) quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile – richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto dall’ex coniuge economicamente più debole, tenuto conto eventualmente del fatto che la sperequazione tra i livelli reddituali sia riconducibile a scelte comuni di vita – ha rilevato che il matrimonio era durato solo circa 5 anni, e che il fatto dedotto da C.C. che fosse stato preceduto da 7 anni di convivenza – circostanza specificatamente contestata da A.A. – non era rilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità (cita Cass., Sez. U., Sentenza n. 35385 del 18/12/2023), poiché l’appellante non aveva minimamente dedotto (né chiesto di dimostrare) che, durante tale periodo di asserita convivenza prematrimoniale, vi fosse stato un progetto di vita comune, reciproche contribuzioni economiche, ovvero proprie rinunce, che, in qualche modo, abbiano determinato un incremento del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, o che, comunque, ne abbiano facilitato il raggiungimento delle aspirazioni professionali, e neppure che, già a quell’epoca, avesse dovuto sottoporsi ad alcuna terapia ormonale (in vista della PMA), incompatibile con la propria attività professionale; c) nel valutare, quindi, comparativamente le rispettive condizioni economiche delle parti, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica”, non essendo dato comprendere come la sig. B.B. potesse sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, come aveva dichiarato, non svolgeva alcuna attività lavorativa e non percepiva alcun reddito, tanto più non avendo contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere, altresì, attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato); neppure aveva adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si era sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita avesse influito sulla sua carriera professionale; ha ritenuto “di dover riconoscerle un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto” determinato, – in ragione della breve durata della vita coniugale e del fatto che non risultava aver contribuito alla realizzazione del patrimonio familiare, né aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, in 300,00 Euro mensili. d) ha respinto l’appello incidentale proposto da A.A., al fine di ottenere la restituzione degli importi versati all’ex coniuge pur a seguito della sentenza non definitiva che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura alimentare delle somme percepite a B.B. a titolo di assegno di mantenimento. 3.- Contro la sentenza il sig. A.A. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi di cassazione. La sig. B.B. ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 5 L. 898/70 in relazione ai criteri da adottare per la concessione dell’assegno divorzile, anche in merito alla valutazione delle prove raccolte nei giudizi di merito, con violazione dell’art. 116 c.p.c., riguardanti le condizioni economiche e lavorative della Sig.ra B.B. A suo dire la Corte d’Appello, discostandosi dal suo stesso ragionamento, in diritto e in fatto, e dalla decisione del Tribunale, aveva ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in questione, violando la norma citata e gli arresti di legittimità che hanno più volte stabilito che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella sua natura assistenziale richieda necessariamente l’accertamento del prerequisito dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò pur avendo accertato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica” e dato atto delle risultanze istruttorie circa la sua attività insegnante di pilates in assenza di alcuna dimostrazione di un valido oggettivo motivo per il quale la medesima attualmente non possa esercitare la propria professione precipua di insegnate di danza, laddove – di contro – il ricorrente, aveva documentato che la stessa non aveva mai interrotto il rapporto lavorativo con il Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado di parte appellata) e dimostrato che almeno sino a tutto il 2020, aveva lavorato regolarmente anche quale insegnante di pilates presso il Centro Sportivo di Banca d’Italia (allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente fascicolo di primo grado), dichiarando un reddito mensile pari a circa Euro 1.600,00 nette (come da dichiarazioni dei redditi allegate dalla resistente al procedimento di separazione riportate all’allegato n. 6 nel presente grado). 2.- Il secondo motivo denuncia, in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’Appello omesso di considerare i seguenti fatti – asseritamente – non contestati e/o dimostrati: a) la capacità professionale della resistente; b) le sue dichiarazioni dei redditi prodotte nel giudizio di separazione (all. 6 del presente atto) e attinenti ad un periodo (2017-2020) precedente alla nota Pandemia dalle quali emergeva una capacità reddituale costante della Sig.ra dalle B.B. pari a circa Euro 1.600,00 nette mensili; c) il fatto che aveva continuato a lavorare anche nel periodo della Pandemia e certamente in quello immediatamente successivo, dimostrato attraverso la relazione investigativa prodotta in primo grado ed estratti dai social networks e dal sito internet del Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado) dai quali si evince, tra l’altro, la partecipazione attiva della B.B. ai saggi di fine anno e ai concorsi, che la stessa è ancora oggi inserita nel corpo insegnante della scuola; d) il fatto che soltanto la pretesa interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in corso di Pandemia ha fatto sì che il Tribunale riconoscesse alla moglie un assegno di mantenimento (peraltro ridotto in corso di causa su ricorso del marito), come si desume dalla ordinanza presidenziale del 04/11/2021 (all. 7 del presente ricorso); e) il fatto che la sig.ra B.B. ha una famiglia di origine, la quale vive a Roma ed è sempre stata presente nella vita della figlia stessa. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erroneità e nullità della sentenza impugnata sulla base del n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni per la quali avesse ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie “un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto”, motivazione apparente e contraddittoria con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. 4.- Il quarto motivo denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 5 L. 898/70 e 2033 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente respinto l’appello incidentale volto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status, ritenendo la irripetibilità delle somme versate vista la “natura alimentare delle somme percepite da B.B. a titolo di assegno di mantenimento”: la Corte d’Appello non avrebbe considerato né applicato al caso di specie l’orientamento di questa Corte (cita Cass. n. 28646/21) con cui si è riconosciuto l’obbligo di restituzione delle somme versate anche a titolo di contributo al mantenimento del coniuge laddove la statuizione sia revocata per mancanza ab origine dei presupposti di legge mentre nel caso di specie il diritto al mantenimento in capo alla sig.ra B.B. era cessato al momento della pubblicazione della sentenza parziale sullo status, come espressamente previsto dalla sentenza del Tribunale, onde da quel momento la resistente aveva percepito senza titolo le somme ricevute; né era dato comprendere per quale ragione detti pagamenti fossero stati ritenuti di natura alimentare successivamente alla sentenza parziale di divorzio non avendo mai la percipiente versato nello stato di bisogno dalla medesima lamentato ma mai dimostrato. 5.- Il quinto motivo denuncia in relazione al n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche del proprio assunto relativo al rigetto dell’appello incidentale, laddove si limita a sostenere di: “doversi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura assistenziale delle somme percepite dalla B.B. a titolo di assegno di mantenimento” per le argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali indicate al motivo n. 3 da intendersi integralmente riportate. 6.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e l’esame degli altri resta assorbito dal suo accoglimento, mirando all’annullamento, per motivi diversi, della stessa statuizione (motivo 2 e 3) ovvero della statuizione di rigetto dell’appello incidentale la cui motivazione è però connessa a quella che sostiene il riconoscimento dell’assegno divorzile per la sua ritenuta natura assistenziale (motivi 4 e 5). 6.2 – Come ribadito di recente (v. Cass. n. 32354/2024, che compie una ricognizione dei principi stabiliti in materia da questa Corte), la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La rilevanza dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l’assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021), avendo in proposito le Sezioni Unite hanno precisato che “l’autoresponsabilità deve … percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018); pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale; mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) 6.3- Nel caso di specie la Corte d’Appello pur escludendo i presupposti della funzione perequativa in ragione delle risultanze probatorie, ne ha riconosciuto la funzione assistenziale senza dar conto dei presupposti su cui questa si fonda, presupposti che, peraltro, devono essere dimostrati dal richiedente. La funzione assistenziale dell’assegno, invero, valorizza la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, “ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull’equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell’assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)” (Cass. n. 32354/2024 citata). 7.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la sig. B.B. deduce violazione di legge e/o omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), con particolare riferimento ai suoi sacrifici lavorativi in costanza di matrimonio a causa delle cure cui si sottoponeva per i tentativi di fecondazione assistita, rilevante ai fini della sperequazione dei redditi tra le parti e per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile; si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto di riconoscerle un assegno divorzile solamente in base alla funzione assistenziale dello stesso, mancando di valutare, perché non ha accolto alcuna istanza istruttoria in tal senso, le circostanze che avrebbero portato a riconoscere gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzile anche in virtù della sua funzione perequativa-compensativa, con conseguente e logico aumento dell’importo riconosciuto; si duole in sintesi del fatto che entrambi i giudici di merito non abbiano ammesso le prove testimoniali dalla medesima richieste le quali avrebbero a suo dire dato certezza del sacrificio sopportato per sottoporsi alla cure ormonali in termini di carriera professionale e capacità reddituale della medesima, e che non sia stata riconosciuta (da entrambi i giudici di merito) la natura perequativo/compensativa dell’assegno divorzile. 7.1- Il motivo è inammissibile. La Corte di merito dopo aver osservato che la causa era stata “documentalmente istruita e che, pertanto, correttamente il Tribunale, esperito il solo interrogatorio formale dell’appellante, non (aveva) svolto ulteriore attività istruttoria e non (aveva) ammesso la richiesta prova testimoniale”, sul punto oggetto dell’odierna censura, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica: da un lato, infatti, non è dato comprendere come B.B. possa sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, così come ha dichiarato, non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito; dall’altro, non ha contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere altresì attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato). Né B.B. ha adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si è sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita abbia influito sulla sua carriera professionale”. Pertanto, la doglianza si rivolge al governo del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, che non può essere censurato in sede di legittimità se non laddove le argomentazioni del giudice circa le risultanze probatorie presentino un’anomalia sul piano motivazionale suscettibile di costituire violazione di legge in quanto non sodisfano il minimo costituzionale, secondo i rigorosi limiti stabiliti dalle Sezioni Unite (v. Sez. Un. 8054/2014) mentre “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (così, tra le altre, Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 16214/2019). 8. – Con il secondo motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 143, 146 e 151 c.c. e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia di addebito della separazione e omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), sulla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del sig. A.A., in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta di addebito della separazione anche in considerazione dell’abbandono del tetto coniugale appena un mese e mezzo dopo l’ultimo tentativo di fecondazione assistita, con ciò configurandosi la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, avrebbe, in sintesi, omesso la valutazione di fatti decisivi all’accertamento dell’addebito della separazione al marito, ovvero l’infedeltà e/o l’abbandono morale e materiale della moglie. 8.1- Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni dette, mirando a ad una revisione nel merito del giudizio compiuto dalla Corte d’Appello che sul punto ha puntualmente argomentato che la sig. B.B. “non ha fornito prova adeguata della riconducibilità della separazione al tradimento del marito, In proposito, infatti, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa…omissis…né la prova per testi articolata dall’appellante dimostra che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis in considerazione del fatto che gli episodi specifici che B.B. ha chiesto di provare per testimoni si riferiscono al più presto al mese di giugno 2019 mentre entrambi le parti riconducono pacificamente l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019 (…)In questa direzione la crisi coniugale, riferibile già al mese di maggio 2019, non è riconducibile né all’eventuale relazione extraconiugale solo successivamente intrapresa da A.A. né a un suo colpevole disinteresse manifestato nei confronti della moglie, non avendo quest’ultima assolto al relativo onere della prova su di sé gravante. Ne consegue la correttezza della decisione di primo grado sul punto e la non addebitabilità della separazione all’appellato”. 9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso principale assorbiti gli altri; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile. Di conseguenza la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrente in via incidentale. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile del 10 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2025.