La valutazione della consistenza patrimoniale è rimessa al giudice di merito.

Cassazione civile sez. I – 03/11/2023, n. 30712
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15797 2022 r.g. proposto da:
L.D. (cod. fisc. (Omissis)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciana
Petrella e Giovanni Galoppi, con cui elettivamente domicilia in Roma
Via Sistina n. 42, presso lo studio dell’Avvocato Galoppi.
– ricorrente –
contro
B.S., nata il (Omissis) ed ivi residente (Omissis), con il
patrocinio dell’avv. Cristiana Corsini e dell’avv. Tania Nicolini.
– controricorrente –
avverso sentenza n. 848/2022 pubblicata dalla Corte D’Appello di
Bologna il 13.04.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
3/10/2023 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO CHE
1.Su ricorso di L.D., il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 221/2021 del 19 novembre 2020 – 22 gennaio
2021, dopo avere pronunciato, con precedente sentenza parziale n. 242/2018, lo scioglimento del
matrimonio, contratto dal predetto L.D. e da B.S. il 24 ottobre 2009, ha disposto l’affido condiviso del figlio
minore L., nato il (Omissis), a entrambi i genitori, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse
per il figlio sarebbero state assunte di comune accordo e che ognuno dei genitori avrebbe assunto le
decisioni di ordinaria amministrazione quando avesse tenuto il minore presso di sé; ha disposto il
collocamento del figlio minore predetto presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa familiare sita in
(Omissis) (Omissis), di proprietà esclusiva del L., e i mobili in essa contenuti, affinché vi abitasse insieme al
figlio minorenne; ha regolamentato la frequentazione tra il genitore non collocatario e il figlio minorenne;
ha posto a carico di L.D., dalla data della domanda, detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo,
l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la
somma di 1.500,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, su conto corrente che gli sarebbe
stato tempestivamente comunicato; ha ripartito le spese straordinarie relative al minore, ponendole a
carico del padre per il 70% e a carico e della madre per il 30%; ha dato atto dell’obbligo del L. di contribuire
al mantenimento del figlio L., anche attraverso il pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sulla
casa familiare; ha, ancora, dato atto dell’obbligo del L. di contribuire al mantenimento del minore predetto,
anche attraverso il pagamento delle spese condominiali e delle utenze domestiche, per un importo di
500,00 Euro mensili; ha fatto obbligo al L. di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla B., la somma di Euro
600,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, su conto corrente intestato alla medesima che gli
sarebbe stato tempestivamente comunicato, dalla data della domanda, a titolo di contributo per il
mantenimento, e, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, a
titolo di assegno divorzile; ha condannato il L. a rimborsare alla B. le spese di lite.
2. – L.D., con ricorso depositato in data 22 febbraio 2021, ha proposto tempestivo appello avverso la
sentenza predetta, censurando, con riferimento ai principi espressi da Cassazione Sezioni Unite
18287/2018, la statuizione con la quale era stato riconosciuto alla B. l’assegno divorzile, e il capo con il
quale egli appellante era stato condannato a rimborsare all’appellata le spese di lite, sul presupposto che
l’esito della lite ne giustificasse la compensazione. L.D. ha, dunque, chiesto che, in riforma dell’impugnata
sentenza, venisse revocato l’assegno divorzile riconosciuto in favore di B.S. e fosse disposta l’integrale
compensazione delle spese processuali del primo grado del giudizio.
3. Si è costituita in giudizio B.S. e ha resistito all’appello, invocandone il rigetto.
E’ intervenuto il Procuratore Generale e ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
La Corte territoriale, nel provvedimento qui impugnato, ha in primo luogo ricordato che il Tribunale aveva
evidenziato: -che il L., nel 2006, aveva acquistato la casa coniugale di (Omissis) in (Omissis), vale a dire un
appartamento di 250 mq cica, per l’importo di 930.000,00 Euro, sostenendo anche il costo degli interventi
di ristrutturazione e degli arredi; -che, nel 2007, aveva versato sul conto (Omissis) della moglie 49.650,00
Euro e sempre nel corso dello stesso anno, aveva regalato alla B. una (Omissis) da 111.400,00 Euro; -che il
L., nel maggio 2007, aveva acquistato una (Omissis); -che, nell’anno 2008, aveva versato sul conto (Omissis)
e (Omissis) della B. la somma di 89.570,00 Euro e le aveva regalato un anello da 45.000,00 Euro; -che il L.,
nel giugno 2011, aveva acquistato una (Omissis) da 179.000,00 Euro e, nel corso degli anni, aveva regalato
alla moglie quattro parure di (Omissis) del valore di listino di circa 143.000,00 Euro, oltre a diversi orologi di
valore di marche prestigiose; -che lo stesso, nell’anno 2013, aveva effettuato alla moglie versamenti per la
somma complessiva di 26.330,00 Euro e, nel 2014, aveva deciso di vendere la (Omissis) e di acquistare una
vettura del costo di 105.000,00 Euro; che, anche dopo la separazione, il L. aveva mantenuto un tenore di
vita molto elevato, come dimostravano un contratto di locazione per un’abitazione situata in (Omissis) al
canone annuo di 30.000,00 Euro, l’esistenza di investimenti, all’atto della separazione, presso (Omissis), per
180.000,00 Euro, il versamento di 200.000,00 Euro alla figlia J. (nata da precedente relazione), nel (Omissis),
nonché gli estratti conto della carta di credito (Omissis) dal 2015 al 2018 e della carta Si dal 2015 al 2018,
che evidenziavano movimenti di denaro per oltre 500.000,00 Euro; -che il ricorrente continuava a pagare
17.000,00 Euro annui per il mutuo della casa coniugale e 18.000,00 Euro per il mantenimento del figlio L.,
nonché a sostenere le spese condominiali e i costi delle utenze della abitazione ex coniugale e di quella di
attuale residenza; -che il L. deteneva il 25% delle quote della (Omissis) SPA, che disponeva di un capitale
sociale di 2.400.000,00 Euro, ed aveva una posizione amministrativa nello studio (Omissis), che sebbene
posto in liquidazione, aveva effettuato al L., come dedotto dalla B., sulla scorta della documentazione
bancaria, versamenti per complessivi 743.221,58 Euro; -che la B., che prima del matrimonio era una donna
di 35 anni indipendente e dalle plurime occupazioni (commerciante, indossatrice e pubbliche relazioni), e
che, all’atto della dissoluzione dell’unione coniugale, si era trovata ad avere dieci anni di più, senza
esperienze spendibili nel suo particolare profilo professionale, con una casa importante da gestire e con un
figlio da accudire; -che la B. aveva tentato di avviare un’attività imprenditoriale in proprio, la B., che però
aveva dovuto chiudere dopo pochi anni perché in costante perdita; -che, infatti, la stessa aveva conseguito
redditi annui di 5.096,00 Euro, nel 2014, e di 4.870,00 Euro nel 2016; -che emergeva anche un reddito
negativo per l’anno 2015; -che particolarmente significativa era la sperequazione tra i redditi del L., anche a
volere tenere conto solo di quelli emergenti dalle dichiarazioni fiscali relative al periodo 2011-2016;-che i
dati relativi alla situazione economica delle parti, sopra riportati, che emergevano da sentenza della Corte di
Appello di (Omissis), emessa nel giudizio di separazione, risultavano confermati dai documenti prodotti
anche nel giudizio di divorzio; -che dalla dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2018, prodotta dal L.,
emergeva un imponibile di 84.065,00 Euro, corrispondente a 4.800,00 Euro mensili netti; -che il ricorrente,
con il reddito predetto, non avrebbe potuto certo sostenere gli attuali obblighi economici che il suo tenore
di vita comportava; -che la B., per contro, aveva attestato, sotto la propria responsabilità, di non avere
raggiunto, negli anni 2017,2018 e 2019, la soglia di reddito minima che rendeva obbligatoria la
presentazione di dichiarazione dei redditi; -che secondo la pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, l’assegno divorzile aveva natura composita e, pertanto, ai fini di una applicazione
equilibrata dei vari elementi di cui al Legge 898 del 1970, art. 5 comma 6, dovevano venire in
considerazione le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale) e il contributo personale ed
economico fornito da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di
quello personale di ciascuno dei coniugi(profilo compensativo), in relazione alla durata del matrimonio e
all’età dell’avente diritto;-che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di
procurarseli per ragioni oggettive doveva, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla
ripartizione dei ruoli endofamiliari; -che, nel caso di specie, la sproporzione, tra le disponibilità economiche
del L. e quelle della B. era pacifica e rilevante, posto che quest’ultima era proprietaria esclusivamente della
quota di 1/9 della casa, con annesso garage, ereditata dal padre e sita a (Omissis), avente, quindi, valore
commerciale esiguo; -che la B., quando aveva iniziato a convivere e si era poi sposata con il L., gestiva un
negozio di sua proprietà in (Omissis) ((Omissis)), si occupava di pubbliche relazione e lavorava come
indossatrice e per alcune emittenti televisive locali; -che la stessa aveva, poi, smesso di lavorare, in quanto il
progetto condiviso con il marito prevedeva che si occupasse in via prevalente della famiglia; -che la B.,
allorché aveva preso coscienza della crisi coniugale, aveva intrapreso un’attività imprenditoriale, con il
marchio di abbigliamento e accessori ” B.”, ma tale attività non era decollata ed era stata chiusa nel 2016; –
che la resistente era, quindi, disoccupata e senza esperienze da spendere, posto che i lavori di indossatrice e
di PR non erano adeguati ad una donna di (Omissis); -che la stessa non aveva, quindi, una capacità
lavorativa effettiva e non era, perciò, ragionevole ritenere che potesse trovare una occupazione, dovendo,
peraltro, occuparsi anche del figlio; -che ricorrevano, pertanto, i presupposti, sia sotto il profilo assistenziale
che sotto quello perequativo e compensativo, per riconoscere alla B. un assegno divorzile, quantificabile in
600,00 Euro, beneficiando la stessa della casa familiare, di proprietà esclusiva del L.. Tanto premesso in
relazione al primo grado di giudizio, la Corte territoriale ha rilevato che: a) in relazione al primo motivo di
appello – con il quale l’appellante aveva dedotto che il Giudice di prime cure, riconoscendo il diritto di B.S.
ad ottenere l’assegno divorzile, si sarebbe discostato dai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite
della Suprema Corte n. 18287/2018 – ha sconfessato le doglianze così proposte, ritenendo che: (i) non era
stata contestata, nell’atto di impugnazione di L.D., la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, quale
delineata dal Giudice di prime cure, che si è sopra riportata; (ii) risultava, dunque, evidente, innanzitutto, la
manifesta sproporzione tra le situazioni economiche delle parti, essendo la B. attualmente priva di qualsiasi
reddito e proprietaria della quota di 1/9 di un immobile; (iii) pur dovendosi senz’altro escludere, come
anche sostenuto dal L. nell’atto di impugnazione, che l’appellata avesse potuto contribuire alla formazione
dell’ingente patrimonio e al consolidamento delle elevatissime potenzialità reddituali dell’appellante,
attestate dal tenore di vita di quest’ultimo, avuto riguardo alla breve durata del matrimonio (appena cinque
anni), tuttavia poteva al contrario considerarsi provato che B.S. avesse cessato, in ragione del matrimonio,
ogni attività lavorativa, in forza di un accordo con il marito, per dedicarsi alla famiglia e al figlio; (iv)
deponevano per tale convincimento, una serie di elementi indiziari, quali la circostanza che la cessazione di
ogni attività lavorativa, da parte della appellata, fosse coincisa con il matrimonio, gli ingenti versamenti di
denaro effettuati dal L. su conti correnti intestati a B.S., dei quali aveva dato ampiamente conto il Giudice di
prime cure (e tale accertamento non era stato contestato nell’atto di appello) e l’avvio, da parte di
quest’ultima, di una nuova attività commerciale in epoca prossima alla separazione; v) gli elementi fattuali
ora evidenziati rendevano evidente che i coniugi avessero previsto che l’appellata si dedicasse, a tempo
pieno, alla famiglia e all’accudimento del figlio e che ad ogni esigenza economica del nucleo familiare (prima
di fatto, essendo il figlio nato in epoca antecedente al matrimonio) provvedesse, invece, il L.; (vi) la B. aveva,
dunque, abbandonato l’attività commerciale in precedenza svolta, rinunciando anche alle attività lavorative
di indossatrice e di pubbliche relazioni; (vii) che l’impossibilità di riprendere le attività lavorative da ultimo
indicate dipendesse anche dall’età dell’appellata ((Omissis)), ma non poteva non considerarsi, tuttavia, che
la scelta operata dai coniugi avesse impedito alla B. di acquisire competenze in settori lavorativi diversi e di
coltivare le relazioni che avrebbero potute consentirle, una volta cessata la convivenza matrimoniale, di
dedicarsi nuovamente, in maniera proficua, ad attività di impresa nel settore ove aveva in precedenza
operato; viii) la totale assenza di redditi, in capo alla B., appariva, dunque, riconducibile alla ripartizione dei
ruoli, tra l’appellata e il L., nell’ambito del nucleo familiare dagli stessi formato; (ix) tenuto, dunque, conto
delle elevatissime potenzialità reddituali del L., della breve durata del matrimonio, nonché delle circostanze
che l’appellata fosse del tutto priva di redditi e che la stessa beneficiasse dell’assegnazione della casa
familiare, di esclusiva proprietà dell’appellante, risultava condivisibile la determinazione dell’assegno
divorzile nell’importo mensile di 600,00 Euro, di cui alla sentenza impugnata; la Corte di appello ha inoltre
ritenuto infondato anche il secondo motivo della impugnazione di L.D., con il quale l’appellante aveva
censurato la regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado, posto che la decisione
del Tribunale appariva, invero, consequenziale alla pressoché integrale soccombenza del L..
2. La sentenza, pubblicata il 13.04.2022, è stata impugnata da L.D. con ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, cui B.S. ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame di
fatto decisivo relativo alla “… considerevole patrimonialità della sig.ra B.”.
1.2 Il motivo così articolato è inammissibile.
1.2.1 Il ricorrente censura infatti la sentenza in esame, pronunciata dalla Corte D’Appello di (Omissis),
perché i Giudici di secondo grado avrebbero “omesso l’esame circa un fatto decisivo per la definizione del
giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: la considerevole patrimonialità della signora B., che
si compone di cospicue somme liquide (circa Euro 300.000,00) e di gioielli e orologi del consistente valore
per svariate centinaia di migliaia di Euro, in gran parte frutto di liberalità dell’ex marito, che escludono il
riconoscimento, di un assegno divorzile” (pag. 2 del ricorso L.).
1.3 Risulta evidente che il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova valutazione
dei fatti e delle prove, proponendo dunque censure inammissibili.
E’ utile ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza 8053/2014, hanno precisato che
la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,
convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente
l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo
costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia
motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della
sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna
rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. In realtà, secondo i dettami della giurisprudenza di
legittimità da ultimo citata, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ha introdotto nell’ordinamento un vizio
specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il
fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Con la conseguenza che la parte ricorrente dovrà
indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione
tra le parti, e la “decisività'” del fatto stesso”.
1.4 Così perimetrato l’ambito di applicazione del vizio di cui al sopra ricordato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
qui formalmente dedotto dalla parte ricorrente (cfr. anche Cass. l’Ordinanza 4 marzo 2021 n. 5987), occorre
evidenziare che la formulazione del primo motivo di impugnazione non lascia dubbi sul fatto che il
ricorrente abbia richiesto un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, e ciò con particolare riferimento
al profilo della valutazione della consistenza patrimoniale e reddituale della odierna resistente, scrutinio
che, per le ragioni già sopra evidenziate, è inibito al giudice di legittimità ed invece rimesso alla cognizione
esclusiva dei giudici del merito.
1.5 In realtà, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di
merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel
paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo, per quanto già sopra ricordato,
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il
giudizio) – né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà
rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella
valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile
secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perché con il ricorso per cassazione
la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze
processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di
fatto, risulta precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).
1.6 In realtà, il ricorrente insiste nel riportare circostanze già valutate ed apprezzate dalla Corte D’Appello di
(Omissis), la quale, esercitando il suo “prudente apprezzamento”, aveva ritenuto, in realtà, che le stesse non
potessero far venire meno il diritto della B. all’assegno divorzile nella misura quantificata.
1.7 Peraltro, dallo stesso quantum dell’assegno divorzile (600,00 Euro mensili), come espresso in sentenza,
si comprende che la Corte abbia tenuto conto di tutti i fatti nuovamente citati da controparte, poiché, in
caso contrario, l’importo dell’assegno sarebbe stato maggiore, soprattutto alla luce del divario economico
esistente tra le parti, delle ingenti risorse del L. e dello stato di disoccupazione della B..
Si tratta, come già sopra più volte rilevato, di apprezzamenti in fatto che non possono essere più rimessi in
discussione nel giudizio di legittimità, per le ragioni sopra spiegate.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
dell’art. 2729 c.c. e della L. 898 del 1970, art. 5.
2.1 Anche il secondo mezzo non supera il vaglio di ammissibilità.
2.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità
(cfr. da ultimo anche: Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022), in tema di prova presuntiva, il giudice è
tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il
requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello
della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre
quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto
ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella
dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa
analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione
complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta
una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso
un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa
applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può prospettarsi quando il
giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e
concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai
fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella
diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica
diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei
paradigmi della norma (cfr. anche: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n. 15737 del 2003).
2.3 Occorre evidenziare che, anche sull’asserita violazione di legge, l’articolazione del motivo risulta nella
sostanza formulata in modo da non censurare l’interpretazione o falsa applicazione della disposizione di
legge invocata, ma da richiedere a questa Corte un vero e proprio riesame delle circostanze di fatto: ciò, si
ripete, non è ammissibile in questo giudizio di legittimità.
2.4 Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe “fatto buon governo delle norme in materia di
presunzioni” ed avrebbe, pertanto, ritenuto provata una circostanza – ossia che la B. avesse abbandonato il
lavoro, per accordo con il marito, con l’instaurazione dell’unione matrimoniale – in forza “di fatti storici privi
di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota”.
2.5 Orbene, osserva il Collegio che la circostanza che il ricorrente richieda non una corretta applicazione
della norma, ma una nuova ricostruzione dei fatti risulta evidente dalla piana lettura del motivo di ricorso
qui in esame.
Anche l’allegata circostanza che la B. avesse tentato di riprendere in mano la sua vita professionale proprio
nell’anno 2013 con la ” B.” (attività chiusa nel 2016), ossia quando aveva preso coscienza della crisi
coniugale, pretenderebbe un nuovo apprezzamento di un elemento fattuale. 2.6 In termini conclusivi, può
invece ritenersi che la Corte D’Appello abbia, in realtà, correttamente applicato, motivandolo, la l. 898 del
1970, art. 5 e il carattere composito dell’assegno divorzile, il quale, invero, è stato fissato nell’ammontare
“contenuto” di 600,00 Euro (se raffrontato alle condizioni economiche delle parti), e ciò in ragione della
corretta interpretazione della funzione assistenziale, ma anche equilibratrice e perequativo-compensativa
che deve svolgere l’assegno stesso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallal. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023

La formazione di una nuova famiglia può incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 13/12/2023) 12/03/2024, n. 6455
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21222/2022 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato MIRI PAOLA
(omissis) che lo rappresenta e difende
-ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
B.B., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PUCCI
FRANCESCA (omissis) PONTA SIMONETTA EMMA (omissis), GIGLIOTTI TIZIANA
(omissis) – controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 313/2022
depositata il 18/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal
Consigliere LAURA TRICOMI.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
3
Svolgimento del processo
1.- A.A. ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze
pubblicata il 18/2/2022 con quattro mezzi. B.B. ha replicato con controricorso
e ricorso incidentale con due mezzi. A.A. ha risposto con controricorso.
La Corte di appello di Firenze, in giudizio divorzile, in parziale modifica della
decisione di primo grado, ha incrementato l’assegno di mantenimento per la
figlia C.C. (nata il omissis) posto a carico di A.A. da euro 1.000,00 ad euro
2.000,00= mensili, oltre ISTAT, sul rilievo che la figlia permaneva quasi l’intera
settimana presso la madre collocataria privilegiata ed erano aumentate le sue
esigenze; ha, quindi, revocato l’assegno divorzile, già previsto in favore della
B.B. nella misura di euro 500,00=, considerata la capacità lavorativa della B.B.,
non messa a frutto per inerzia e la assenza di sacrificio nelle aspettative
lavorative della moglie, addirittura incoraggiate e finanziate dal marito, in quel
di Stoccolma, nel corso del coniugio.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.1.- Il ricorso principale è svolto da A.A. con quattro mezzi:
I) Violazione e falsa applicazione degli art. 147 c.c., 315bis c.c., 316bis c.c. e
337ter c.c. Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Firenze ha, in punto di
determinazione del quantum del contributo dovuto dal padre per il
mantenimento della figlia minore C.C., compiuto una erronea e falsa
applicazione delle norme di diritto disciplinanti specificatamente la predetta
quantificazione.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337ter c.c., 132 c.p.c. La
medesima doglianza è svolta sotto il diverso profilo, della mera apparenza della
motivazione, laddove la Corte di merito ha succintamente stabilito che “pare
equo che A.A. corrisponda alla madre a titolo di contributo al mantenimento
ordinario della figlia la somma di Euro 2.000,00 mensili…attesa la parziale
modifica qui assunta dei tempi di permanenza del padre con la figlia e
comunque le crescenti esigenze presuntivamente correlate al progredire
dell’età della ragazza”.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 337ter c.c., 115 e 116 c.p.c. Il
ricorrente lamenta, altresì, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio deducendo che il giudice di merito, nella determinazione – seppur
evidentemente viziata – del quantum a titolo di assegno di mantenimento
dovuto dal padre per la figlia minore, ha omesso di considerare una
circostanza, oggetto di discussione tra le parti, individuata nella costituzione
della nuova famiglia da parte sua, costituita dalla moglie che non lavora e da
due figli, con i connessi oneri di mantenimento.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 e 92 co. 2 c.p.c., 132 c.p.c. In
questo caso la critica si appunta sulla prevista compensazione delle spese di
Giurisprudenza di legittimità Ondif
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lite del doppio grado che il giudice di gravame ha statuito richiamando a
sostegno la “reciproca soccombenza delle parti in ambedue i gradi di giudizio”.
2.2.- I primi tre motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente, sono
fondati.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la quantificazione
dell’assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto
non solo delle “rispettive sostanze”, ma anche della capacità di lavoro,
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre
che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità
reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002 ), in uno con la
considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018 ; Cass., n.
16739/2020 e Cass. n. 19299/2020 ), nonché dei tempi di permanenza dello
stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti
domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013 ).
Inoltre, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli con il nuovo
partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di
mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal
giudice come circostanza che può incidere nella determinazione dell’importo
dovuto in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico
(Cass. n. 14175/2016 ; Cass. n. 21818/2021 ).
Nel caso in esame, la Corte di merito non si è attenuta ai principi ricordati,
essendo la motivazione sul raddoppio del mantenimento della figlia minore del
tutto generica ed apodittica, oltre che costituente violazione delle norme
succitate, essendo fondata sul solo presuntivo incremento delle esigenze della
minore e sulla valorizzazione della più ampia permanenza temporale presso la
madre, atteso che non vengono in alcun modo illustrate le ragioni del così
cospicuo aumento, né vengono presi in esame ad alcun titolo i sopravvenuti
oneri di mantenimento rispetto alla nuova prole dello A.A.
2.3.- Il quarto motivo, concernente la compensazione delle spese, è assorbito.
3.1.- Il ricorso incidentale è svolto da B.B. con due mezzi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337-ter c.1 -3, 315-bis e 316
c.c., con riferimento al capo 1) della sentenza impugnata, in ordine alla
regolamentazione del diritto di visita della minore con il padre e con i fratelli
nati nella nuova famiglia in forma stringente ed impositiva, nonostante le
difficoltà manifestate dalla figlia a coltivare il rapporto con il padre e con la
nuova famiglia presso la abitazione di questi.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c. 6 L. n. 898/1970 , in merito al
diniego dell’assegno divorzile in favore di B.B.
3.2.- Il primo motivo è fondato.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
5
La ragazza (ormai sedicenne) ha espresso una condizione di ansia, di timore,
di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto frapposto dalla seconda
moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli. Orbene,
l’audizione del minore è volta a garantire il diritto al contraddittorio del
medesimo nel processo, in quanto parte sostanziale (poiché portatore di
interessi propri, che possono anche collidere con quelli dei genitori, in questo
caso recessivi), e non solo formale. L’audizione dei minori, già prevista nell’art.
12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un
adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in
particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6
della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77
del 2003 , nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012 ) e
degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013 , che
ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.). Ne consegue che l’ascolto del
minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di
discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento
del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie
opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria
importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. n. 12018/2019 ; Cass.
n.6129/2015 ).
La Corte, a fronte di tali motivate e radicate obiezioni, avrebbe dovuto
approfondire il problema, se del caso nominando un consulente per la
valutazione dei rapporti all’interno dell’intero nucleo familiare, ma non certo
imporre soluzioni che potrebbero rivelarsi traumatiche o, quanto meno,
peggiorative dei rapporti della minore con il padre ed i fratellini.
3.3.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve
attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi dell’art. 5 , comma 6, della l. n. 898 del 1970 , richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e
dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri
equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il
parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla
quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata
del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. All’assegno divorzile in favore
dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
Giurisprudenza di legittimità Ondif
6
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli
ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è
finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di
quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez.U. n.18287/2018 ).
Nella specie, la Corte d’appello – pur avendo accertato che, al momento della
decisione, la moglie aveva quasi cinquanta anni, che la medesima, pur essendo
laureata, si era sempre dedicata alla cura della figlia, pur avendo ricevuto
diverse proposte di lavoro, e che aveva comunque cercato di lavorare,
trasferendosi all’estero – ha negato l’assegno, sulla base del riscontro di un
diritto di abitazione acquisito su di una casa in Firenze e della nuda proprietà di
altra abitazione, senza effettuare ulteriori accertamenti sui redditi effettivi della
medesima, e sulla sua ipotetica autosufficienza economica. La Corte ha, poi,
del tutto omesso di effettuare una valutazione comparativa con i redditi del
marito, neppure indicati, e sul contributo dato dalla donna alla formazione del
patrimonio familiare, rinunciando ad accettare le proposte di lavoro dalla
stessa Corte elencate.
4.- In conclusione, va accolto il ricorso principale, fondati i motivi primo,
secondo e terzo e assorbito il quarto, e va accolto anche il ricorso incidentale;
a ciò consegue la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte di
appello di Firenze in diversa composizione per il riesame, alla luce dei principi
esposti, e la statuizione sulle spese.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003 , art. 52 .
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso principale, in relazione al primo, secondo e terzo motivo,
assorbito il quarto; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata
e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le
spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, il giorno 13 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2024.

La finalità compensativa dell’assegno divorzile deve essere provata.

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza del
12 marzo 2024, n. 6433, Cons. Rel. Dott. Rosario Caiazzo
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 12/12/2023) 12/03/2024, n. 6433
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 23412-2022 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Belle Arti 7, presso l’avv.
Domitilla Ambrosio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Gigliotti, per
procura speciale in atti;
– ricorrente –
– contro –
Giurisprudenza di legittimità Ondif
B.B., elett.te domic. in Roma, viale delle Milizie 106, presso l’avv. Stefania
Falvo D’Urso, rappres. e difeso dall’avv. Maria Silvia Marchesi, per procura
speciale in atti;
– controricorrente-
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimata –
– nonché –
B.B., elett.te domic. in Roma, viale delle Milizie 106, presso l’avv. Stefania
Falvo D’Urso, rappres. e difeso dall’avv. Maria Silvia Marchesi, per procura
speciale in atti;
– ricorrente incidentale –
– contro –
A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via delle Belle Arti 7, presso l’avv.
Domitilla Ambrosio, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Gigliotti, per
procura speciale in atti;
– controricorrente all’incidentale –
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 492-22, pubblicata in
data 10.03.2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023
dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.
Svolgimento del processo
Con sentenza definitiva del 18.3.21 il Tribunale di Firenze (dopo aver emesso
sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
A.A. e B.B.), preso atto del raggiungimento della maggiore età del figlio C.C. e
dell’età di 17 anni dell’altro figlio, disponeva l’affidamento congiunto del
minore, con collocamento prevalente presso la madre (affidando agli accordi
tra le parti la determinazione dei periodi in cui il padre poteva tenere il minore
con sé), e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di Euro
500,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, il Tribunale poneva a carico della moglie un assegno divorzile a favore
dell’ex marito di Euro 4.500,00 mensili, considerando che quest’ultimo aveva
abbandonato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla gestione del
patrimonio immobiliare dell’ex moglie.
Quest’ultima proponeva appello che, con sentenza del 10.3.22, la Corte
territoriale accoglieva parzialmente, riducendo l’assegno a favore dell’ex marito
Giurisprudenza di legittimità Ondif
a Euro 3.000,00 al mese, confermando per il resto la sentenza impugnata,
osservando che: l’autonomia economica dell’ex marito era stata compromessa
dalla cessazione del vincolo matrimoniale, in ragione delle scelte endofamiliari
condivise dai coniugi, che hanno visto l’attività professionale dell’appellato
spostarsi dalla D.D.Spa (ove era impiegato, percependo uno stipendio mensile
di Euro 3.000,00), allo svolgimento, per oltre un decennio, di un’attività
professionale consistente in via esclusiva nella cura del patrimonio immobiliare
di proprietà dei suoceri e della ex moglie; che tali scelte endofamiliari avevano
contribuito anche alla sua qualificazione e realizzazione professionale in un
ruolo manageriale apicale, quale amministratore unico della TM Srl,
percependo compensi complessivamente migliorativi dello stipendio percepito
in precedenza; l’ex marito, quale geologo, svolgeva anche la carica di
assessore all’ambiente del Comune di V , manifestando un’autonoma capacità
di lavoro e di guadagno, anche se grandemente limitata rispetto a quella svolta
in costanza di matrimonio; l’ex moglie, pur titolare di ingente patrimonio
immobiliare con elevate rendite, era però gravata da un cospicuo
indebitamento di oltre 2.500.000 Euro, a fronte di attività produttive
prevalentemente immobiliari e tali da richiedere costi che ne erodevano le
disponibilità liquide; tenuto conto dei vari elementi di valutazione, l’assegno
divorzile a favore dell’ex marito era da determinare in Euro 3.000,00 mensile
quale importo idoneo a soddisfare la funzione compensativa-perequativa
dell’assegno stesso; era infondato il motivo d’appello relativo al rigetto della
domanda di condanna dell’ex marito al mantenimento del figlio maggiorenne
ma non ancora autosufficiente, in quanto tale figlio aveva interrotto gli studi da
oltre quattro anni, e la madre gli aveva prima allestito un negozio di
abbigliamento in Firenze, e poi investendo in un’impresa nautica in cui
occupare il figlio, che successivamente si era dedicato alla gestione del
patrimonio familiare; era da confermare al riguardo quanto deciso dal giudice
di merito in ordine ad una raggiunta autonomia economica da parte del figlio
maggiore tale da giustificare la revoca dell’assegno a carico del padre; era
inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto dall’ex moglie
all’ex marito per far fronte al pagamento del canone di locazione, in quanto
questione estranea al giudizio.
A.A. ricorre in cassazione con due motivi. B.B. resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 5, c.6, L. n.
898-70, per aver la Corte d’appello ritenuto il diritto dell’ex marito all’assegno
divorzile, pur non essendone stata provata la funzione compensativa, cioè che
lo stesso ex marito abbia contribuito alla formazione o all’incremento del
patrimonio personale dell’ex moglie, pur percependo corrispettivi dall’attività di
gestione del patrimonio di quest’ultima e dei suoi familiari, e senza sacrificare
le sue aspettative lavorative e reddituali.
La ricorrente lamenta in particolare che: la Corte d’appello abbia violato il
predetto art. 5, riconoscendo un assegno corrispondente al compenso dell’ex
marito (quale amministratore delegato della TM Srl) ed equivalente al
Giurisprudenza di legittimità Ondif
contributo stabilito a carico della ex moglie per il suo mantenimento in sede di
separazione, atteso che l’ex marito avrebbe di fatto solo conservato il
patrimonio pervenuto in eredità alla A.A., percependo regolare remunerazione
per essa, dimostrando peraltro di essere in grado di trovare altra occupazione
adeguata; la funzione compensativa dell’assegno era stata ravvisata
nell’impossibilità per l’ex marito di continuare a percepire gli emolumenti di cui
prima poteva disporre, ed ancorandone l’importo al compenso che costituiva il
corrispettivo dell’attività prestata in costanza di matrimonio; la Corte
territoriale aveva di fatto parametrato l’assegno all’ormai superato criterio del
tenore di vita della famiglia.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 111 cost., c.6, 5, c.6, L. n.
898 del 1970 , 132, c.4, c.p.c., per aver la Corte d’appello adottato una
motivazione contraddittoria nella quale, dopo aver dato atto della mancanza
delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile, l’abbia poi
riconosciuto, seppure con la riduzione a Euro 3.000,00 al mese.
L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 115 e 116
, c.p.c., per aver la Corte territoriale posto alla base della decisione prove non
acquisite al giudizio (la retribuzione quale amministratore della TM Srl
d’importo doppio a quella che percepiva come dipendente della D.D.Spa,
mentre la somma mensile di Euro 2.400,00 versata al controricorrente dalla
suocera era destinata alle spese di famiglia; l’aver estinto il mutuo da lui
contratto per l’acquisto della sua quota della casa di E.E. con le retribuzioni per
la carica di amministratore), e contrastate da prove testimoniali e documentali.
A.A. deposita controricorso al ricorso incidentale.
B.B. ha depositato il 22.12.2022 un’istanza di rimessione in termini
deducendo: che per lo sciopero dei mezzi di trasporto il plico contenente il
controricorso e i documenti allegati, spedito l’1.12.2022, era pervenuto a Roma
il 5.12.2022 alle 13; che nel pomeriggio del 5.12.2022 il difensore aveva
provveduto telematicamente al deposito ed all’iscrizione a ruolo del
controricorso e del ricorso incidentale; che all’atto di tale deposito telematico,
dopo aver ricevuto dal sistema le ricevute di avvenuta accettazione e
consegna, era stata generata, in luogo della terza ricevuta di verifica, un
messaggio di “notifica eccezione” e che, pertanto, stante l’incertezza
sull’acquisizione o meno del deposito, il giorno successivo era avvenuta
l’iscrizione a ruolo anche in via cartacea; successivamente era emerso che il
deposito telematico era stato rifiutato dal sistema per problemi relativi alla
nomenclatura del sistema informatico e che, pertanto, tale iscrizione a ruolo
non poteva ritenersi non tempestiva.
Il ricorso principale è fondato.
All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura
assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e
conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge
richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di
Giurisprudenza di legittimità Ondif
un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal
legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio
della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio dovrà essere
espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione
del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex
coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto
(Cass., S.U. 18287-2018).
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve
provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base
alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza
di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di
uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto
ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto
attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in
tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge
economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del
sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-
reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel
giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso,
assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250-2021; Cass. 23583-
2022; Cass. 9144-2923).
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha valutato comparativamente i redditi
delle due parti, pervenendo alla conclusione che la A.A., sebbene titolare di un
ingente patrimonio immobiliare (oltre 80 immobili), che le assicuravano un
reddito netto elevato, ha comunque debiti fiscali per Euro 755.969,73, ed è
gravata da un mutuo – per fare fronte ai debiti maturati – di Euro
2.500.000,00, con conseguente rata mensile di ben 22,724,00 Euro.
La Corte ha altresì accertato che la A.A. non aveva mai lavorato, essendosi
dedicata sempre ai figli, e che non risultava comprovato che l’avere l’B.B.
lasciato il precedente lavoro presso laD.D.Spa si fosse tradotto per il medesimo
in una perdita, atteso che l’incarico di amministratore unico della TM Srl
(società che gestiva il patrimonio della moglie) ha comportato per il medesimo
l’acquisizione, per tutti gli anni del matrimonio, di un stipendio doppio di quello
precedentemente percepito, contribuendo a qualificarlo professionalmente; né
risulta che il medesimo abbia rinunciato a diverse occasioni di lavoro.
La Corte d’appello ha accertato, poi, che l’attività del marito non aveva
determinato un incremento del patrimonio familiare e di quello della moglie,
Giurisprudenza di legittimità Ondif
essendosi trattato di un’attività meramente conservativa, e che l’B.B., geologo,
era stato sempre collocato sul mercato, svolgendo attività di rilievo, sicché non
risultava dimostrato che il medesimo “non possa trovare un’occupazione
confacente alle proprie attitudini”.
Il giudice di secondo cure ha, altresì, accertato che il controricorrente è
proprietario della maggiore porzione di una villa (adibita ad abitazione
familiare), per il cui acquisto aveva stipulato un mutuo estinto nel 2013, anche
se di difficile vendita, per la presenza di una vicina discarica, ma comunque di
valore, e che il medesimo è assessore comunale e svolge attività di consulente
per il Tribunale.
Pertanto, può dirsi che la decisione della Corte territoriale di confermare, ad
onta di tutti i rilievi che precedono, solo riducendolo da Euro 4.500,00 ad Euro
3.000,00, l’assegno divorzile a favore dell’B.B., sia fondata su di una
motivazione del tutto contraddittoria e contraria ai principi suesposti, fondati
sul disposto dell’art. 5 L. n. 898 del 1970 , non avendo il giudice d’appello
evidenziato rinunce pregiudizievoli ad attività più lucrative da parte dell’ex
marito, né una sua situazione economica totalmente deficitaria, né una sua
comprovata inidoneità al lavoro, e neppure un contributo significativo
all’accrescimento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge.
L’accoglimento del ricorso principale, comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale, volto a far valere questioni relative alla determinazione
dell’assegno, sulla cui spettanza il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi, facendo
applicazione dei principi suesposti.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va, pertanto,
cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, anche in ordine
alle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze – in diversa
composizione – anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 , in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2024.

La collocazione paritetica non è confacente all’interesse del minore.

Tribunale di Velletri, 7 dicembre 2023
TRIBUNALE DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE DELEGATO
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 04/10/2023 nella causa di
regolamentazione della responsabilità genitoriale vertente tra …. E B.F., iscritta al n.
2617/2023 R.G.A.C.;
sentite le parti;
rilevato l’esito negativo del tentativo di conciliazione;
vista la concorde richiesta di affidamento congiunto relativamente al figlio minore;
viste le conclusioni delle parti che controvertono circa il collocamento del minore;
ritenuto che la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un
regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponde all’esigenza di serenità
del minore assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che
solo la permanenza presso la casa familiare dove lo stesso minore ha vissuto sinora può
garantire. La collocazione paritetica, seppure ispirata dai migliori propositi, non appare
confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio;
che pertanto va disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre con cui
il figlio ha sempre vissuto;
rilevato inoltre che non vi sono profili ostativi in ordine ad una regolamentazione
standard del diritto di visita paterno;
ritenuto altresì che il padre possa corrispondere per il mantenimento del figlio la somma
complessiva di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri, atteso che il sig. B. percepisce una somma
netta mensile di € 1.800,00 circa, ma deve corrispondere mensilmente un
mantenimento per le due figlie nate da precedente relazione di circa 700,00 euro
mensili, oltre al pagamento del canone di locazione;
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO ONDIF
2
decidendo ai fini dell’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché in
ordine alle richieste di prova ai sensi dell’art. 473 bis.22. c.p.c., ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
1) il figlio minore viene affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori con
collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
2) dispone che il padre eserciti il diritto di visita con le seguenti modalità: – a settimane
alterne, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica, con pernotto
presso il padre; – i pomeriggi infrasettimanali del martedì e del giovedì dall’uscita di
scuola alle ore 20.00, salvo diverso accordo; – in occasione delle vacanze scolastiche
legate alle festività natalizie e di fine anno, il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio,
alternativamente ogni anno, la sera, ovvero, il giorno di Natale, così come la sera,
ovvero, il giorno di Capodanno e dell’Epifania, iniziando per il primo anno con il giorno
di Capodanno e dell’Epifania; – per le festività pasquali e/o altre festività o ponti, l’intero
periodo di vacanze scolastiche in via alternata; – per il periodo estivo, comprensivo delle
vacanze scolastiche, il minore trascorrerà con il padre 15 giorni del mese di luglio e del
mese di agosto, ossia i periodi dal 1° di luglio e di agosto al 15 di luglio e di agosto,
ovvero, dal 16 di luglio e di agosto al 31 di luglio e di agosto di ciascun anno;
3) dispone che il padre versi, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio,
la somma complessiva di € 300,00 mensili da pagare entro il 5 di ciascun mese tramite
bonifico bancario sul c/c intestato alla signora ….. da rivalutarsi annualmente secondo
gli indici ISTAT.
4) Le spese di carattere straordinario vengono assunte al 50% da entrambi i coniugi
come da protocollo del Tribunale di Velletri.
5) ritenute non necessarie le prove richieste, rinvia per la precisazione delle conclusioni
e discussione all’udienza del 02/10/2024 ore 10.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti
costituite, al Pubblico Ministero in sede.

L’omissione documentale comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio.

Tribunale di Verona, 12 dicembre 2023

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Patrocinio a spese dello Stato
Il Tribunale di Verona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra PRESIDENTE
Dott.Massimo Vaccari GIUDICE
Dott.ssa Silvia Rizzuto GIUDICE
nella causa n. r.g. 4154/2023
ha emesso il seguente
DECRETO
letta l’istanza di liquidazione delle competenze professionali per il PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO proposta dall’avv. FRIGOTTO GIUSEPPE, procuratore di
A. E., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del CdO di
Verona del 15 maggio 2023;
rilevato che l’esame degli atti processuali induce a ritenere che l’E. disponga di
un reddito di importo superiore a quello che costituisce il presupposto per
l’ammissione al beneficio;
che infatti a tal fine deve innanzitutto evidenziarsi che egli ha prodotto un
contratto di locazione di un appartamento sito in Inghilterra concluso il
19.11.2021, che prevede a suo carico un canone di locazione di 850,00 sterline
al mese;
che tale circostanza induce a ritenere che egli disponga della somma necessaria
per far fronte alla predetta obbligazione, e che da sola supera il limite reddituale
previsto per l’ammissione al beneficio, nonché di quelle ulteriori per le spese
connesse alla locazione e per quelle occorrenti al suo mantenimento e quindi
anche di una fonte di guadagno stabile;

che è presumibile che l’E. ricavi tali somme da una attività lavorativa non
essendo credibile che il proprietario dell’appartamento ove egli abita glielo abbia
concesso in locazione senza pretendere delle garanzie di adempimento;
che del resto anche la circostanza che egli ha ammesso di dimorare in Inghilterra
da almeno tre anni, pur rientrando periodicamente in Italia, può facilmente
spiegarsi proprio con il fatto che egli abbia trovato là una attività lavorativa;
che a tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore che l’E. nel corso del
giudizio non ha prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui
intestati relativi agli ultimi tre anni ma solo l’estratto di una carta prepagata, in
violazione del disposto dell’art. 473-bis 12, terzo comma, c.p.c. e tale omissione
ben può assumere rilievo anche ai fini della presente decisione ai sensi dell’art.
473-bis.18 c.p.c.;
che sarebbe infatti alquanto contraddittorio che tale omissione possa fondare, ai
sensi dell’art. 116 c.p.c., la decisione del giudizio di merito ma risultare
irrilevante ai fini della valutazione ex art. 136 t.u.s.g.;
che a smentire le risultanze fin qui esposte non può infine valere la circostanza
che l’E. abbia percepito la Naspi da ottobre 2020 ad ottobre 2022 atteso che
essa può spiegarsi con il fatto che le attività da cui egli ricava il proprio reddito
in Ighilterra potrebbero essere sommerse;
visto l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002,
P.Q.M.
rigetta l’istanza di liquidazione delle competenze professionali per il PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO proposta dall’avv. FRIGOTTO GIUSEPPE e revoca
l’ammissione di A. E. al patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente
giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Verona, il 12/12/2023
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra

Il trasferimento incide sulla bigenitorialità che è un diritto fondamentale del minore.

Tribunale di Monza, sent. 23 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. /2023 R.G., promossa da:
(omissis) nata a .. il .., con l’avvocato (omissis) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in via …
Ricorrente
Contro
(omissis) cf. .. nato a .. il .., con l’avvocato (omissis) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in ..
resistente
e con
(omissis) quale curatore speciale del minore (omissis) in proprio ex articolo 86
c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …
Terzo chiamato
E con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Modificare le condizioni di affidamento e di mantenimento del minore
(omissis) di anni 5 e mesi 3 al giorno del deposito del presente
ricorso, statuite con decreto reso dal Tribunale di Busto Arsizio
dell’1.02.2021, pubblicato in data (omissis), come segue:
1. Affidare il figlio minore (omissis) in via condivisa ad entrambi
i genitori con collocamento del minore presso la madre in (omissis)
autorizzandone quindi il trasferimento.
Disporre che i genitori si obblighino, in ogni caso, a collaborare
al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo psicofisico
equilibrato del figlio, nonchè a mantenerlo, istruirlo ed educarlo
tenendo conto delle sue capacità , inclinazioni naturali ed
aspirazioni. La responsabilità genitoriale avverrà in forma
disgiunta per l’ordinaria amministrazione e le decisioni di maggiore
interesse e di particolare importanza per il figlio saranno adottate
da entrambi i genitori;
3. Disporre che il signor (omissis) tenga con sè il figlio
(omissis) per tre fine settimana al mese dalle 19,30 del venerdì
sera alle ore 18,00 della domenica sera secondo le seguenti
modalità:
a) Per due fine settimana consecutive al mese la signora (omissis)
accompagnerà il figlio (omissis) il venerdì sera da (omissis)
presso l’abitazione del signor (omissis) e lo riprenderà
dall’abitazione di quest’ultimo la domenica tardo pomeriggio;
b) Un fine settimana al mese il signor (omissis) si recherà a
(omissis) per prelevare il figlio (omissis) dalla scuola/casa
materna alle ore 16.30 del venerdì per poi riaccompagnarlo alle ore
20.00 della domenica sera presso l’abitazione materna a (omissis).
4. Disporre che il minore trascorra un fine settimana al mese con la
madre, restando inteso che il padre potrà godere del diritto di
frequentazione infrasettimanale del minore presso la residenza della
madre, previo accordo fra le parti.
5. Regolamentare le vacanze estive, natalizie e pasquali tenendo in
esclusivo conto l’interesse del figlio minore, come segue:
Vacanze estive: disporre che durante il periodo estivo il minore
trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi; a
tale fine entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31
marzo di ogni anno il proprio piano feriale per agevolare una
migliore organizzazione.
Vacanze natalizie: le festività natalizie saranno suddivise
equamente a metà secondo il criterio dell’alternanza, dal 23
dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
(omissis) trascorrerà la viglia di Natale ed il giorno di Natale ad
anni alterni con il padre e la madre. Per l’anno 2023 le festività
saranno trascorse dal minore con la madre per il primo periodo dal
23 dicembre al 30 dicembre e con il padre per il secondo periodo dal
31 dicembre al 6 gennaio. La vigilia di Natale del 2023 verrà
trascorsa col padre, mentre il giorno di Natale con la madre.
Vacanze pasquali: ad anni alterni, con ciascun genitore. Per l’anno
2024 la festività verrà trascorsa dal minore con la madre.
Entrambi i genitori, indipendentemente da quanto quivi stabilito,
potranno congiuntamente concordare altre diverse soluzioni. In ogni
caso, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore devono
essere garantite due telefonate al giorno con minore, previa
comunicazione della località e di ulteriore recapito telefonico,
ove l’altro genitore possa comunque contattarlo.
6. Disporre a carico del signor (omissis) l’onere di corrispondere
alla signora (omissis) a titolo di contributo al mantenimento del
figlio (omissis) la somma mensile di €. 500,00, o la minore o
maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia anche ad esito della
produzione documentale relativa ai redditi del signor (omissis) di
cui all’art. 473-bis.l2, c.p.c., in via anticipata, entro il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo
gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese extra-mantenimento di cui
alle Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli
attualmente vigenti presso il Tribunale di Monza;
7. Disporre che l’assegno unico resti assegnato al 100% a favore
della madre.
Con vittoria di spese e compensi giudiziali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e istruire nei
prefissandi termini, anche alla luce della condotta processuale del
signor (omissis)
Per parte resistente:
Voglia rill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1) Rigettare quanto richiesto dalla Sig.ra (omissis), per l’effetto,
2) Confermare il decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in
data (omissis)/2021 su accordo delle parti; In via subordinata
3) Respingere quanto richiesto dalla Sig.ra (omissis)
4) Confermare l’affidamento congiunto di (omissis) entrambi i
genitori;
5) Prevedere che (omissis) sia collocato presso il padre, anche ai
fini della residenza anagrafica, in Via (omissis)
6) Disporre che la Sig.ra (omissis) tenga con sè (omissis) per tre
week end al mese secondo il seguente schema:
– Un week end la madre terrà con sè il figlio minore nei pressi
della residenza di quest’ultimo, prelevando lo stesso all’uscita da
scuola il venerdì e riaccompagnandolo presso la residenza paterna
la domenica sera entro le ore 18.00;
– Due week end al mese la madre terrà con sè il figlio minore
presso il luogo che preferisce (i cui riferimenti verranno
comunicati al padre in anticipo), prelevando lo stesso all’uscita da
scuola il venerdì e riaccompagnandolo presso la residenza paterna
la domenica sera entro le ore 18.00;
7) Disporre che per un week end al mese il padre terrà con il
figlio minore;
8) Disporre che la madre potrà frequentare durante la settimana il
figlio minore in zone limitrofe alla residenza paterna, previo
accordo tra i genitori;
9) Confermare le modalità di frequentazione tra i genitori e il
figlio minore relative al periodo natalizio ed a quello pasquale;
10) Disporre che durante il periodo estivo (omissis) trascorrerà
due settimane con ciascun genitore e che la madre, previo accordo
tra i genitori, potrà trascorrere un’ulteriore settimana, non
consecutiva rispetto alle altre due, con il figlio minore;
11) Disporre che la madre versi al padre a titolo di contributo al
mantenimento di (omissis) la somma che rill.mo Tribunale riterrà
più opportuna a far fronte alle esigenze del minore, oltre al 50%
delle spese extra come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Monza, il cui contenuto deve intendersi qui trascritto;
12) Disporre che l’assegno unico venga percepito integralmente dal
padre, vista la prevalente collocazione del minore presso di lui;
In via istruttoria:
13) Disporre CTU sui genitori, sul minore e sui familiari di
riferimento, inclusi eventuali conviventi, affinchè possa
coadiuvare il Giudice nella scelta delle modalità di affidamento e
di mantenimento maggiormente rispondenti alle esigenze di (omissis)
14) Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle
premesse in fatto, che si intendono qui integralmente riprodotte,
epurate da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, precedute
dalla locuzione “Vero che”, con riserva di integrare la lista testi;
In ogni caso:
15) Con rifusione delle spese e del compenso professionale del
presente giudizio, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, nonchè
con l’aumento del 30% ex art. 4, comma Ibis DM 55/2014 per aver
redatto l’atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione, oltre IVA e CPA, da distrarsi in
favore dell’avv. (omissis) procuratore antistatario, giusto il
disposto di cui all’art. 93 c.p.c..
per il curatore speciale:
Il sottoscritto curatore speciale riserva ogni conclusione in merito
al paventato trasferimento, anche in punto istruttorio, all’esito
della costituzione in giudizio del sig. (omissis) e all’esito
dell’esame delle difese di entrambi i genitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articoli 473bis c.p.c. e 337 bis s.s. c.c. (omissis) esponeva che
dalla relazione con (omissis) è nato (omissis); che dopo la fine della relazione,
nel 2021 le parti regolamentavano congiuntamente i rapporti afferenti il minore
con ricorso congiunto presentato avanti al Tribunale di Busto Arsizio, con
previsione di affido condiviso, collocamento della residenza anagrafica del
minore presso la madre, ampi tempi di permanenza presso il padre e
mantenimento diretto integrale per i tempi di rispettiva permanenza e
ripartizione al 50% delle spese straordinarie; che il padre sarebbe rimasto a
vivere nella abitazione familiare di (omissis) rimborsando il relativo mutuo;
esponeva che, nonostante il testo dell’accordo, le parti si accordavano per il
versamento da parte del padre di un contributo al mantenimento del figlio nella
misura mensile di euro 150; di essere rimasta a vivere a (omissis) con il figlio
(omissis) di aver contratto matrimonio nel 2022 con il nuovo compagno,
residente in (omissis) e di volersi trasferire con il minore in detta località; che
(omissis) ha negato il trasferimento e cessato il versamento del contributo
precedentemente riconosciuto; che egli è assunto a tempo indeterminato con
retribuzione mensile netta di circa €. 1.600,00 ed è proprietario della casa di
abitazione in (omissis) di lavorare come parrucchiera, con contratto a tempo
indeterminato e parziale con una retribuzione mensile pari ad €. 950,00 netti,
oltre la 13ma mensilità; di vivere in locazione; domandava l’autorizzazione al
trasferimento a (omissis) con (omissis) la rimodulazione dei tempi di
permanenza presso il padre; che fosse posto a carico del resistente un
contributo al mantenimento del minore nella misura mensile di euro 500, oltre
al 50% delle spese straordinarie e di essere autorizzata a percepire il 100%
dell’assegno unico per il figlio.
Il Giudice delegato nominava al minore un curatore speciale, potendosi
configurare conflitto di interessi tra il minore ed i genitori in ordine al
prospettato trasferimento (cfr. decreto 3.7.2023).
Il resistente nel costituirsi ha evidenziato che negli accordi recepiti dal
Tribunale di Busto Arsizio (omissis) si era impegnata a non trasferirsi oltre i 15
chilometri di distanza dalla ex casa familiare; che tale pattuizione era stata
motivata dal fatto che ella intratteneva già relazione con l’attuale marito, e
(omissis) voleva evitare che (omissis) fosse portato a vivere (omissis)
esponeva che il minore pernottava con lui ben 16 notti al mese; che il
trasferimento a (omissis) avrebbe comportato uno stravolgimento delle
abitudini di vita del bambino, e l’interruzione dei rapporti con i nonni paterni e
materni; di aver versato 150 euro mensili alla ricorrente solo per aiutarla con i
canoni di locazione e che tale versamento costituiva un’elargizione liberale; che
la resistente svolgeva l’attività di estetista e si recava nel pomeriggio presso i
propri clienti, di essersi sempre occupato in via prevalente del bambino;
domandava il rigetto della domanda, il collocamento di (omissis) presso di sé,
con regolamentazione di tempi e modi di permanenza presso la madre, con
determinazione di un contributo al mantenimento a carico della ricorrente; che
fosse disposta la percezione dell’assegno unico a proprio favore nella misura
del 100%.
Il curatore speciale nel costituirsi ha esposto che (omissis) con il quale ella ha
avuto un colloquio nel luglio 2023, è un bambino sereno e tale viene descritto
anche dagli insegnanti della scuola materna; ha riservato la formulazione di
conclusioni.
Alla udienza del 9.11.2023 le parti hanno rispettivamente dichiarato:
(omissis) vivo a (omissis) locazione con canone mensile di euro 450, vivo con
mio figlio, mio marito lo vedo nei fine settimana, infrasettimanalmente viene
quando può. Lavoro a (omissis) come estetista, martedì e mercoledì dalle 9.30
alle 15, giovedì e venerdì dalle 13.30 alle 19 e il sabato 8.30/14. La mia
retribuzione mensile è di euro 1.000 circa. Non faccio altro, eventualmente
faccio lavori per mia mamma e mia nonna, ma basta. Prendo il 100% di
assegno unico che ammonta ad euro 189 mensili. Mio figlio è con me tutti i
giorni, il mio orario è cambiato da quando (omissis) fa le trasferte, lunedì e
martedì sera (omissis) dorme dal padre e lo portano a scuola il giorno dopo i
nonni paterni; lunedì martedì e mercoledì lo recupero io a scuola; poi il lunedì
e il martedì alle 18.30 quando (omissis) finisce di lavorare lo viene a prendere
da me e lo tiene con sé. Il giovedì ed il venerdì lo porto a scuola io perché la
notte prima dorme da me. nel mio fine settimana io lavoro e la mattina de!
sabato sta con il papà e poi io lo riprendo alle 14.30; il weekend successivo sta
con il papà, il venerdì pomeriggio lo recuperano sempre all’asilo i nonni paterni
ed il venerdì sera dorme sempre con il padre, chiedo autorizzazione al
trasferimento dall’inizio delle elementari; se fossi autorizzata al trasferimento
sarò disponibile a farlo vedere tre fine settimana, portandolo qui due fine
settimana, e il terzo verrebbe lui. Se non fossi autorizzata al trasferimento
resterei qui con (omissis) perché non lo lascio, ma faccio presente che ho 30
anni, ho un marito e devo trovare una soluzione per vivete la mia vita
matrimoniale. I miei genitori lavorano, poi ho una sorella che ha tre figli, se ho
bisogno mi aiutano, anche se lavorando sono impegnati. (…) da gennaio 2024
ci saranno ulteriori cambiamenti per il mio lavoro, nei miei fine settimana con
(omissis) non lavorerò, e quindi terrò (omissis) dal venerdì alle 15.30, lo vado
a prendete a scuola e andiamo (omissis) sono io che lo porto a tutte le attività
pomeridiane. E lo seguo io anche per mensa, scuola e qualunque altra cosa,
anche perché il padre lavora dalle 8 alle 18. Io invece dedico la mia vita a mio
figlio.
(omissis) vivo a (omissis) in una casa di proprietà gravata da mutuo di euro
460 mensili, a tasso fisso, vivo da solo con (omissis) Lavoro a (omissis) come
montatore di arredi per ospedali, laboratori ed aziende farmaceutiche; ho una
retribuzione base di 1550 euro, che può aumentare se faccio straordinari fino a
200/300 euro in più al mese; ho poi la 13ma, non la 14ma. Non sto
percependo l’assegno unico. Io prendo (omissis) il lunedì ed il martedì sera alle
18 e sta con me fino alla mattina del giorno dopo; il mercoledì sfa con la
mamma, il giovedì lo prendo a scuola e quando la mamma torna dal lavoro
(omissis) sta con la mamma fino al venerdì mattina; invece il venerdì sera ed il
sabato mattina e sempre con me, fino al sabato alle 14 quando torna lei dal
lavoro, poi partono i fine settimana alternati. Se (omissis) andasse a (omissis)
per poterlo vedere dovrei appoggiarmi ad un albergo e sarebbe molto costoso,
perché c’è anche il viaggio. Se invece fosse collocato presso di me, potrebbe
sfare con la mamma tre fine settimana; lo gestirei durante la settimana anche
con l’aiuto dei nonni paterni. A quanto so (omissis) non sta con i nonni
materni. Attualmente non sto facendo trasferte, ma al massimo sono 3-4 giorni
al mese e (omissis) stava con la mamma perché mi sembra corretto che stia
con lei, potrebbe stare con i miei genitori, ma se la mamma c’è ed è qui mi
pare corretto che ci stia. (…) i miei genitori sono giovani e possono portare
(omissis) dovunque, anche alle attività sportive.
Ritiene il Tribunale che le domande della ricorrente non possano trovare
accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Gli articoli 2 Costituzione ed 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono i diritti alla
bigenitorialità, e quello alla identità personale.
Elementi costituitivi della identità personale, intesa nella sua precisa e integrale
dimensione psico-fisica, sono tra gli altri il nome, la nazionalità, le relazioni
familiari, la paritaria discendenza da entrambe le figure genitoriali (cfr. articolo
8 CEDU; cfr. anche art. 8 Convenzione New York diritti del Fanciullo, ratificata
con l. 176/1991): essa è dunque preservata attraverso la tutela dei predetti
elementi.
Strumento di promozione della identità personale è inoltre la paritaria
partecipazione di entrambi i genitori alle determinazioni educative che
afferiscono il minore, anche in caso di disgregazione della coppia genitoriale.
La bigenitorialità, quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio,
idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive
con entrambi (cfr. Cass. Sent. n. 18817/2015), costituisce dunque un diritto
fondamentale del minore; le sue limitazioni si giustificano solo ove sussista una
condizione di pregiudizio, a tutela del suo supremo interesse.
L’identità personale si alimenta anche nella conservazione di stabili rapporti
familiari: l’articolo 24, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
prevede il diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con un suo
interesse superiore; la disposizione è espressamente informata dall’articolo 9
par. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, citata.
E dunque, il minore, anche ove i genitori non convivano, ha diritto ad
intrattenere con entrambi contatti regolari e diretti, che consentano lo sviluppo
di relazioni personali e la conservazione del legame con entrambi gli individui
da cui egli è stato generato e che ne costituiscono il primo riferimento affettivo.
Anche nella giurisprudenza della CGUE, una misura che impedisca al minore di
intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due
genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore
di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato
diritto fondamentale (cfr. CGUE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09
PPU, Jasna Deticek c. Maurizio Sgueglia, punto 59 e 60).
Fermo il limite del supremo interesse del minore, la bigenitorialità costituisce
anche espressione di un diritto fondamentale del genitore, sia in relazione alla
tutela dello stesso come individuo, sia in relazione alla uguaglianza nella coppia
genitoriale, ex articoli 2 e 3 della Costituzione.
Anche nella giurisprudenza della CEDI), il godimento da parte del genitore e
del figlio della reciproca compagnia è elemento fondamentale della vita
familiare, direttamente discendente dall’articolo 8 della convenzione (cfr. Corte
EDU, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia); tale diritto può essere
limitato soltanto dall’interesse superiore del minore.
Nel caso di specie, le parti – al termine della loro relazione – hanno
congiuntamente regolamentato i rapporti afferenti (omissis) con accordo
recepito dal Tribunale di Busto Arsizio con decreto (omissis) 2021 (documento
2 ricorrente).
La regolamentazione stabilita dalle parti prevede che ogni settimana (omissis)
trascorra con il padre al termine del suo orario lavorativo (indicativamente alle
18/18.30) le giornate di lunedì e martedì con pernottamento sino alla mattina
successiva, ogni giovedì pomeriggio fino al rientro della ricorrente dal lavoro,
ogni venerdì pomeriggio sino al sabato alle 14.30 e a fine settimana alternati
anche il sabato pomeriggio sino al lunedì mattina: trattasi di ben 16 cene e
pernottamenti ogni mese, oltre ai pomeriggi del giovedì e venerdì, ai sabati
mattina, ed oltre ai sabati pomeriggio ed alle domeniche dei fine settimana
alternati.
Nonostante la residenza anagrafica del minore presso la madre, egli è di fatto
collocato in via prevalente presso il padre.
La ricorrente allega che da gennaio il proprio orario di lavoro cambierà ed ella
trascorrerà con (omissis) anche il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina dei
fine settimana di sua spettanza; la circostanza è allo stato indimostrata, ma in
ogni caso non modificherebbe sostanzialmente l’impianto stabilito dai genitori
nel 2021, che prevede amplissimi tempi di permanenza del minore presso il
padre.
Al fine di consentire tale gestione, nel rilasciare la casa familiare (omissis) si
era impegnata a rimanere entro un raggio di km 15 dall’abitazione paterna,
onde consentire e garantire i! diritto alla bigenitorialità di (omissis) (articolo 11
pagina 5 decreto 1.2.2021 documento 2 ricorrente).
La ricorrente allega di aver contratto matrimonio il 7 maggio 2022 con
(omissis) residente in e chiede autorizzazione al trasferimento con (omissis)
per ricongiungersi al marito.
Il resistente eccepisce che la relazione con tale soggetto era iniziata prima
della cessazione della convivenza tra le parti, ed era in ogni caso in essere al
momento del deposito del ricorso congiunto presso il Tribunale di Busto Arsizio;
che la clausola di cui al punto 11 era stata stabilita proprio per scongiurare
l’eventualità che (omissis) si trasferisse con (omissis) a (omissis) presso il
nuovo compagno.
Tale rilievo non è stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente e
deve ritenersi incontroverso ai fini del decidere.
Oggi la ricorrente chiede autorizzazione al trasferimento a (omissis) allegando
quale unica sopravvenienza le nozze contratte con l’allora compagno (omissis)
non vi sono motivazioni economiche (la ricorrente lavora stabilmente a
(omissis) come estetista e non ha ancora reperito alcuna attività lavorativa in
(omissis) relazionali (la famiglia di (omissis) ve qui ed ella non ha in (omissis)
legami diversi da quelli con il marito) alla base dell’eventuale trasferimento.
L’eventuale trasferimento a (omissis) costituisce dunque per (omissis) una
libera scelta, e non una necessità.
Alla udienza del (omissis) 2023 ella ha esposto di dover trovare una soluzione
per vivere la propria vita matrimoniale.
Ritiene il Tribunale che l’eventuale autorizzazione al trasferimento costituirebbe
grave lesione del diritto alla bigenitorialità del minore, non giustificato dal
perseguimento di un interesse per lui superiore.
Rammenta invero il Collegio che in questa materia il focus deve essere posto
sui minori e sui loro bisogni, prima di quelli degli adulti.
Allo stato, (omissis) gode paritariamente della presenza di entrambi i genitori,
e trascorre con loro tempi sostanzialmente simili; il padre è aiutato nella
gestione del minore dai propri genitori solo durante il pomeriggio dei giorni
infrasettimanali, per comprensibili ragioni di lavoro, ma cena e dorme con lui
ben 16 sere a settimana.
Dalla memoria del curatore speciale emerge che (omissis) non può trasferirsi in
Brianza in quanto la sua attività lavorativa (commercialista) risentirebbe della
perdita di clientela; egli ha poi un figlio, (omissis), che pernotta presso di lui a
fine settimana alternati.
Il trasferimento di (omissis) a (omissis) con la madre soddisferebbe dunque
appieno le esigenze di stabilità anche economica di (omissis) e (omissis) quelle
familiari di (omissis) ma sacrificherebbe totalmente quelle di (omissis)
costretto a lunghe, faticose, continue trasferte tra (omissis) e (omissis)
(distanti ben 239 chilometri) al termine delle lezioni scolastiche, senza
possibilità di coltivare nel fine settimana relazioni amicali sul nuovo territorio di
residenza, e con drastica compromissione del rapporto con un padre con cui ad
oggi vive per ben 16 giorni al mese.
Ciò con evidente lesione del suo diritto alla bigenitorialità.
Gli impegni legittimamente assunti dalla ricorrente verso il marito non sono più
rilevanti di quelli che ella ha nei confronti del figlio, e del diritto di (omissis) ad
avere un’organizzazione di vita regolare ed a conservare ampi e significativi
rapporti anche con il padre, che, non avendo operato differenti scelte di vita,
continua a vivere a (omissis)
Osserva peraltro il Tribunale che le legittime esigenze familiari della ricorrente
non sono meno meritevoli di tutela nemmeno del diritto alla bigenitorialità di
(omissis) che si troverebbe a subire le altrui scelte di vita, limitando
radicalmente ed incolpevolmente il proprio rapporto con un figlio che ama e di
cui si prende cura nella quotidianità: gli insegnanti di (omissis) evidenziano che
entrambi i genitori si sono sempre interessati al suo andamento didattico
(documento 2 curatore speciale).
Il resistente ha peraltro affermato che attualmente non sta svolgendo trasferte
lavorative, che sarebbero limitate comunque a 3- 4 giorni al mese; il suo legale
ha evidenziato che, nell’ipotesi di ripresa delle trasferte, egli potrebbe
cambiare attività lavorativa svolta.
Ove fossero accolte le domande della ricorrente, peraltro, il padre potrebbe
vedere (omissis) tre fine settimana al mese, per un totale di 6 pernottamenti in
luogo di 16, e dovrebbe trascorrere uno di questi in albergo (omissis) con
evidente limitazione della possibilità di vivere con il minore nella realtà
domestica.
Anche gli oneri economici in capo al resistente aumenterebbero
vertiginosamente rispetto alla attualità: ipotizzando un esborso di euro 120 a
notte per pernottamento di due persone in albergo con colazione e di 10 euro a
tratta per viaggio in autobus, ogni fine settimana a (omissis) costerebbe a
(omissis) meno di euro 260, oltre ai costi per pranzi e cene da dover
necessariamente consumare nei locali.
Ove il resistente fosse costretto a viaggi in auto, ipotizzando un costo di 50
euro a tratta, l’esborso minimo sarebbe di euro 340 ogni mese, oltre ai pasti;
nell’arco di un anno oltre 3500 euro, più i pasti.
Trattasi di impegni di spesa non compatibili con l’attuale condizione economica
del resistente: nell’anno di imposta 2022 egli ha percepito un reddito
complessivo di euro 28287 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1909 netti
mensili se si suddivide l’importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 460 mensili; allega 460
euro mensili di spese condominiali ed euro 150 di spese di trasporto;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500
mensili) è di euro 339.
Le spese prospettate per i viaggi a (omissis) esaurirebbero dunque
completamente le risorse del resistente.
Alla luce di tutto quanto precede, non può essere autorizzato il trasferimento di
(omissis) a (omissis) viene quindi confermato il contenuto del decreto 2021 del
Tribunale di Busto Arsizio.
Ove la ricorrente decidesse comunque di trasferirsi per raggiungere il marito, il
minore verrà collocato anagraficamente presso il padre e la madre potrà
vederlo e tenerlo con sé con le modalità di cui in dispositivo, anche
eventualmente appoggiandosi alla propria famiglia di origine, che vive in
(omissis) al fine di garantire comunque ampia frequentazione tra la madre ed il
minore.
Tale soluzione appare comunque meno gravosa di quella prospettata da
(omissis) perché non determinerebbe oneri economici connessi al
pernottamento alberghiero (omissis) potrebbe tenere con sé (omissis) presso
la (omissis) propria casa (omissis) presso quella dei nonni) e consentirebbe a
(omissis) di godere di tempo con la madre in ambiente domestico.
Quanto agli aspetti economici, in ipotesi di trasferimento a (omissis) ricorrente
dichiara che vivrebbe presso il marito, commercialista, e ricercherebbe lavoro
come estetista con partita IVA; sarebbero a suo carico le spese per l’esercizio
del diritto di visita. Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui
all’articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del minore ed i suoi rapporti
con entrambi i genitori, considerato che anche l’eventuale condizione di
disoccupazione non esime il non collocatario dal contribuire al mantenimento
del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, viene
determinato in dispositivo quanto la ricorrente verserebbe al resistente per le
causali ivi indicate, con effetto dal trasferimento (omissis)
Con la medesima decorrenza, l’intero importo dell’assegno unico verrà
percepito dal resistente, che sopporterebbe in via principale i costi di
mantenimento ordinario del minore.
Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze
anche istruttorie delle parti, compresa quella di CTU: come riferito anche dal
curatore speciale nella sua memoria, (omissis) si presenta come un bimbo
allegro, empatico e socievole; la relazione inviata dalla Scuola Materna
conferma la descrizione di un bimbo sereno, che ha instaurato ima buona
relazione con le insegnanti e con i pari e che vive con interesse e impegno le
proposte didattiche; entrambi i genitori risultano essersi sempre interessati
all’andamento scolastico del piccolo.
Alla udienza del 2023 lo stesso curatore ha esposto che non vi sono elementi di
criticità: la richiesta di CTU risulta dunque allo stato esplorativa, non essendovi
la necessità di indagare elementi di potenziale pregiudizio per il minore nella
relazione con l’uno o l’altro genitore.
Consegue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere al
resistente le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di
valore indeterminato, individuato ad euro 26.000 e le diverse fasi (di studio,
introduttiva e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, nei minimi tariffari,
stante la semplice definizione dello stesso, ed oltre al 15% sulle competenze
per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per
legge e con distrazione verso il procuratore antistatario.
Le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale vengono compensate, in
quanto la nomina si è resa necessaria in ragione del possibile conflitto di
interessi di entrambi i genitori con la posizione del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
nella controversia civile n. ..2023, ogni diversa domanda, eccezione,
deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa cosi statuisce:
1. rigetta il ricorso e per l’effetto conferma il decreto 2021 del Tribunale di
Busto Arsizio;
2. in ipotesi che la ricorrente si trasferisca a (omissis) senza (omissis) colloca il
minore presso il padre e dispone che la madre possa vederlo e tenerlo con sé,
anche conducendolo a (omissis) tre fine settimana al mese dal venerdì alla
uscita da scuola alla domenica sera alle 21; in alternanza annuale con il
ricorrente il periodo dalla fine della scuola al 31 luglio ovvero quello dal 1
agosto all’inizio della scuola, con conferma di tutte le ulteriori statuizioni per gli
altri periodi di ferie e festività; con effetto dall’eventuale trasferimento a
(omissis) pone a carico della ricorrente l’importo di euro 150,00, da versarsi al
resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità
all’anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in
tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica,
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica; farmaci da
banco; contributi alle spese di abitazione; cancelleria e materiale didattico per
la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter,
tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente
rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e
impiegati a far tempo da novembre 2024 e con riferimento al mese di
novembre 2023. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese
scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i
genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per
la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti
spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso
farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite
specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture
pubbliche o convenzionate; acquisto di dispositivi per assistenza protesica e
integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se
prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato; accertamenti e
trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche
urgenti; nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi
obbligatori per la scuola pubblica; libri di testo, materiali di cancelleria e
attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola
privata; per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature
didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno; corsi di
recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla
sufficienza; partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi
delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese; in via
esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici,
trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo
urgenze; cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche,
anche ai fini del consenso informato; interventi chirurgici e accertamenti
invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del
consenso informato; farmaci omeopatici, di medicina alternativa o
sperimentali; nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di
istruzione con pernottamento; iscrizione e oneri di frequenza per istituti
scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto
consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in
origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione,
frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica,
attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-
universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive; viaggi e
vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a
motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di
proprietà, carburanti, manutenzione);
4. con decorrenza dall’eventuale trasferimento della ricorrente a (omissis)
stabilisce che l’intero importo dell’assegno unico venga percepito dal padre;
5. condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, che liquida in
euro 1700 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso
forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, con
distrazione verso il procuratore antistatario
6. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16.11.2023
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi

Dichiarazione dello stato di adottabilità solo nell’ipotesi estrema di irrecuperabilità della genitorialità

Cass. Civ. Sez. I, sent. 8 novembre 2023, n. 31038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4746/2023 R.G. proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in NAPOLI SALITA ARENELLA
25, presso lo studio dell’avvocato TRAPANI MARIO, (TRPMRA61B26F839F)
che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
E.C., in qualità di tutore di N.A. e di
B.F., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato E.C., ((Omissis)), come da procura
speciale in atti;
– controricorrente –
nonché contro
BO.BE., PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di
NAPOLI;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 6/2023 depositata
il 17/01/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023
dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
1.- Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2022, dichiarò lo stato di
adottabilità delle due sorelle minori N.A., nata a (Omissis), figlia dell’unica genitrice N.S., e di B.F., nata in
(Omissis), figlia di N.S. e B.B., con collocazione della prima in casa-famiglia e con collocazione in affido
familiare della seconda.
La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame proposto da N.S. e B.B., ha parzialmente riformato la
prima decisione. Segnatamente, ha revocato la dichiarazione di adottabilità di N.A., confermando la
declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale della madre ed il collocamento della figlia in casa-
famiglia; ha, invece, rigettato tutte le domande relative alla minore B.F..
N.S. ha proposto ricorso con quattro mezzi corroborati da memoria per la cassazione della sentenza
depositata il 17 gennaio 2023. Si è costituita con controricorso l’avvocato E., in qualità di tutore delle due
minori. B.B. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
2.- Preliminarmente va rilevato che N.A., nata a (Omissis), è divenuta maggiorenne nel corso del giudizio. Ne
consegue che va ribadita la dichiarazione di non adottabilità di N.A. per la differente motivazione che è
venuto meno il requisito dell’età richiesto L. n. 184 del 1983, ex art. 8 circostanza che comporta la
caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
3.- Sempre preliminarmente, sulla scorta della eccezione sollevata dalla ricorrente in memoria e non
contestata, va rilevato che il decreto di nomina a tutore, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in
data (Omissis), aveva conferito tale incarico all’avvocato E. in relazione ad N.A. e che nella documentazione
versata in atti a corredo del controricorso non si rinviene analogo provvedimento per la minore B.F.. Ne
consegue che va rilevato il difetto di legittimazione processuale dell’avvocato a proporre il controricorso
nell’interesse di B.F., con conseguente inammissibilità del controricorso in parte qua.
4.1.- Si deve passare all’esame del ricorso, che è articolato in quattro motivi, per quanto ancora di interesse
in relazione alla posizione di B.F.:
– il primo motivo denuncia la violazione del 112 c.p.c. e l’omessa o insufficiente motivazione circa i
presupposti per la dichiarazione di adottabilità;
– il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione 112 c.p.c. ed omessa convocazione ed
ascolto dei parenti, pure richiesto (fratello e sorella della ricorrente);
– il terzo motivo denuncia sempre la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 15
e 44, comma 1, lett. D e omessa insufficiente motivazione per mancata considerazione della possibilità di
procedere a adozione mite;
– il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e ripropone le questioni già precedentemente
introdotte, lamentando che la Corte territoriale non abbia deciso su tutta la domanda.
4.2.- I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
5.1.- E’ opportuno rammentare che “La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una “extrema
ratio” che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in
presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della
L. n. 183 del 1984, art. 8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di
incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.” (Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Invero, l’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, deve compiersi
“tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, art. 1 ha stabilito il prioritario diritto del minore di
rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La
natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle
condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore
e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al
contesto socioculturale di riferimento.” (Cass. n. 24717/2021).
Come è stato già in passato esplicitato, il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un
minore, deve: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle
condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano
valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso,
con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la
concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato,
mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); c)
ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la
distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un’adeguata
valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n. 7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al
raffronto tra il modello culturale italiano e quello filippino).
Va, altresì, rammentato che la situazione di abbandono è configurabile “…non solo nei casi di materiale
abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il
normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento
adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi
considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei
doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti
dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di
quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).
Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa
essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio
familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in
base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi
compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto
l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015).
Erroneo risulta, dunque, il riferimento alle carenze cognitive e culturali del genitore come base per ritenerlo
inidoneo come genitore: tali fattori non dovevano vedersi riconoscere un rilievo decisivo ai fini
dell’esclusione della capacità genitoriale e dell’accertamento dello stato di abbandono morale e materiale
della minore, perché ciò dà ingresso a una tipologia di intervento statuale che, pur diretto alla protezione
dei minori, finisce con il ledere la dignità della persona e mirare alla selezione del miglior genitore possibile
in sostituzione di quello biologico, culturalmente e intellettivamente arretrato (Cass. n. 42142/2021).
Infine, quanto al possibile apporto delle figure vicarie interfamiliari, va considerato che “Lo stato di
abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro,
manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro
ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i
minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità.” (Cass. n. 9021/2018).
A ciò va aggiunto che, ove si ravvisi l’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici,
pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, è il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184
del 1983, art. 44, lett. d), che può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. “adozione mite”,
idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine
(Cass. n. 3643/2020; Cass. 1476/2021; in termini, Cass. n. 20240/2021; Cass. 7391/2016).
5.2.- Nel caso in esame, la decisione non risulta essere stata emessa in conformità con i principi enunciati e
con le norme che disciplinano la dichiarazione di adottabilità e va cassata.
5.3.- Invero, la Corte di merito ha confermato il giudizio di inadeguatezza di entrambi i genitori, fondato, in
primo grado, sulla trascuratezza genitoriale, sulla fragilità ed immaturità psicologica della madre che non le
aveva consentito di proporsi come adeguata figura genitoriale, sulla posizione di autoesclusione del padre –
che nel presente giudizio è rimasto intimato – e sull’inesistenza di una rete familiare che potesse fornire un
idoneo supporto, tale da sostituirsi alle gravi carenze genitoriali, unita alla indifferibile necessità delle minori
di poter accedere ad un idoneo percorso evolutivo psichico e fisico.
Segnatamente – come si evince dalla narrativa della sentenza impugnata -, con riferimento alla piccola F., il
Tribunale per i minorenni dispose la sospensione della responsabilità genitoriale della madre con decreto
del (Omissis) ed il collocamento della minore presso una struttura, come già era avvenuto per la figlia A. –
peraltro, per quest’ultima, su richiesta della stessa madre in ragione di comportamenti oppositivi e ribelli
dell’adolescente – perché le modalità relazionali con la bambina più piccola “apparivano superficiali e prive
di tonalità affettiva ed accudente” (fol.5); la madre svolse resistenza all’esecuzione del provvedimento e gli
operatori riscontrarono condizioni igieniche della casa inadeguate. Successivamente, con decreto del
(Omissis), venne disposta la sospensione della responsabilità genitoriale anche del padre B.B. ed il
collocamento della minore in casa-famiglia, stante l’esistenza di motivi di opportunità e di urgenza in attesa
di una verifica approfondita dele capacità genitoriali. Nelle more il padre non si rese disponibile a seguire
alcun percorso.
Dalle relazioni iniziali redatte dai Servizi sociali risultò che le minori in famiglia erano prive di supporto
materiale ed affettivo ed vivevano in condizioni di degrado, chi genitori mostravano gravi carenze culturali
ed educative e non avevano consapevolezza del loro comportamento abbandonico, che non vi era stato
alcun recupero delle capacità genitoriali e che non vi erano parenti disponibili all’affido delle minori, da
tempo istituzionalizzate, che necessitavano del sostegno affettivo di una famiglia (fol.6 della sent. imp.).
Quindi, il Tribunale ritenne che le condizioni carenziali dei genitori non apparissero suscettibili di
cambiamento con un normale percorso di sostegno alla genitorialità e dichiarò lo stato di adottabilità di
entrambe le figlie.
A seguito del proposto appello, la Corte territoriale ritenne necessario disporre una CTU per valutare le
capacità genitoriali e la Consulente, con giudizio prognostico, escluse che la madre potesse assolvere con
modalità funzionali alla crescita le necessità psico/affettive e materiali di accudimento, e ciò pur dando atto
che F. era una bambina loquace e sociale, di buone capacità interattive, che si era espressa positivamente
sulla sorella maggiore A. alla quale era molto legata affettivamente. Nulla, per vero, nella sentenza è detto
circa il rapporto eventualmente riscontrato tra F. e la madre e la qualità dello stesso, la possibilità di
sostenerlo e di accompagnarlo, mentre è riportato quanto riferito dal CTU in merito agli incontri avvenuti
tra la piccola ed una coppia affidataria con cui aveva mostrato di trovarsi bene e che si era mostrata
premurosa, offrendole occasioni di svago e regali ed al conclusivo suggerimento di affidare F. ad un nucleo
familiare esterno, aspirante all’adozione, che potesse prendersi cura delle sue necessità evolutive.
Sulla scorta della CTU, la Corte di appello ha ravvisato l’inidoneità di entrambi i genitori già accertata in
primo grado e l’impossibilità di un recupero in tempi ragionevoli confacenti alla situazione ed ha confermato
la dichiarazione di adottabilità per F..
Segnatamente, la Corte di merito ha affermato che “i generici rilievi di cui all’appello, non supportati da
alcun elemento nuovo, non sono sufficienti a superare le gravi carenze genitoriali degli appellanti quali
emerse nel corso degli anni di osservazioni e presa in carico del nucleo familiare che ha condotto alla
dichiarazione di abbandono della minore F.. A fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati

dell’accertamento peritale espletato non sono sicuramente la condizione lavorativa migliorata, o l’attuale
stabilità abitativa della madre elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della
genitorialità materna, giacché lo slancio di affetto verso le figlie, pur esistente, non è da solo sufficiente ad
esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella fattispecie in cui l’incapacità di
consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di
apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori, che il prolungato sostegno
di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressività. Nel caso in esame, l’assenza di
consapevolezza dei bisogni di entrambe le figlie, del resto, si è manifestata in tutte le aree di accudimento,
materiale e psicologico, sicché il legame affettivo, che pure sussiste, è del tutto insufficiente a supportare le
minori nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi,
rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui gli stessi appellanti non hanno conoscenza, né
consapevolezza. Del resto, il CTU, all’esito degli accertamenti effettuati formula le seguenti conclusioni
diagnostiche: “non si ritiene che, allo stato, sia possibile una evoluzione positiva delle capacità di
accudimento, in relazione alle concrete esigenze educative delle minori, almeno per quanto riguarda la
sig.ra N.S.. Ciò anche tenendo presente che la periziata non si è mai sottoposta, finora, ad un effettivo
percorso di sostegno e potenziamento delle competenze genitoriali, verso il quale nutre sentimenti di
diffidenza, sfiducia e resistenza, esito della difficoltà a rivedere, in maniera critica e consapevole, le sue
responsabilità nell’attuale vicenda familiare”. Dall’accertamento peritale espletato è emerso che i genitori
non solo non sono stati in grado di percepire i bisogni sempre più crescenti della minore nello sviluppo né di
porsi come idonea figura di riferimento ma costituiscono essi stessi, con la loro condotta conseguente alle
rispettive criticità, in nulla mutate poiché mai percepite quali causa delle difficoltà manifestate nella minore
fonte di grave pregiudizio per l’evoluzione psichica della medesima.” (fol.10/11 della sent. imp.).
5.4.- Orbene, poiché la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda
sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi,
indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art.
8 che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale
non basati su precisi elementi di fatto (Cass. Sez. U. n. 35110/2021), la Corte di merito avrebbe dovuto,
avendo come punto di riferimento il superiore interesse della minore, esporre con maggiore puntualità le
circostanze di fatto assunte a metro dell’inadeguatezza genitoriale e della impossibilità di utile recupero
delle stesse, così come illustrare se e che tipo di misure di sostegno erano state concretamene ed
effettivamente messe in campo al fine di sostenere la famiglia di origine ed in che misura non erano state
seguite, opportunamente utilizzando tali circostanze, unitamente agli esiti della CTU, per svolgere il
doveroso giudizio prognostico.
5.5.- Inoltre, non risulta calibrata sulle disposizioni normative in materia di abbandono e sui principi già
enunciati, e a tanto la Corte di merito dovrà provvedere in sede di rinvio, l’affermazione secondo la quale “A
fronte delle emergenze istruttorie e dei risultati dell’accertamento peritale espletato non sono sicuramente
la condizione lavorativa migliorata, o l’attuale stabilità abitativa della madre elementi tali da consentire, allo
stato, di superare le gravi carenze della genitorialità materna, giacché lo slancio di affetto verso le figlie, pur
esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella
fattispecie in cui l’incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative,
comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti gravissimi sulle minori,
che il prolungato sostegno di figure istituzionali, ha potuto attenuare con lenta progressività”. Posto che la
valutazione di inidoneità genitoriale è stata focalizzata inizialmente sulle condizioni di degrado abitativo e
poi prevalentemente sulle carenze accuditive e sull’assenza di consapevolezza delle esigenze delle minori –
alla stregua di quanto riportato in sentenza -, è evidente che la valutazione di “incapacità di consapevolezza
delle proprie criticità cognitive, etc.” risulta svolta in maniera ellittica e non comprensibile in quanto,
contestualmente, si dà conto sia di un concreto, effettivo e progressivo impegno della madre a risolvere le
problematiche lavorative, propedeutiche ad assicurare il sostegno economico della famiglia, e quelle
abitative, funzionali al superamento della situazione di degrado, sia della relazione affettiva esistente con le
figlie; inoltre, risulta resa in forma assertiva l’affermazione che l’incapacità di consapevolezza “ha prodotto
effetti gravissimi sulle minori”, poiché nel corpo della sentenza nulla è concretamente specificato in ordine a
ciò, mentre, di contro, la minore F., viene descritta come una bambina loquace e sociale, di buone capacità
interattive ed affezionata alla sorella A., nonostante non abbiano da tempo convissuto, pur dovendosi
riscontrare una lacuna, già segnalata, circa la consistenza e l’atteggiarsi del rapporto madre-figlia che è stato
affrontato in sentenza.
5.5.- Va aggiunto che, come rilevato dalla ricorrente, nulla è stato disposto per verificare la possibilità di un
supporto nell’ambito parentale; anzi, è stato affermato che non vi era una rete familiare, senza che risulti
essere stata presa in esame la richiesta di ascolto dei germani della madre, da questa formulata, o che siano
state illustrare le ragioni che omissione abbiano motivato.
5.6.- Infine, sotto nessun profilo è stata considerata la possibilità di accedere alla cd. adozione mite,
nonostante vi sia stata un’espressa richiesta.
6.- In conclusione, decidendo sul ricorso, N.A. (nata il (Omissis)) va dichiarata non adottabile per il
raggiungimento della maggiore età e la sentenza va cassata senza rinvio per riguarda detta posizione, con
caducazione dei connessi provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio.
Va, invece, accolto il ricorso per la posizione della minore B.F. (nata il (Omissis)), in relazione alla quale la
sentenza va cassata e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per l’applicazione degli
anzidetti principi e per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Oscuramento dei dati personali in caso di pubblicazione della presente.
Il procedimento risulta esente dagli atti.
P.Q.M.
– Decidendo sul ricorso, dichiara non adottabile N.A. (nata il (Omissis)) per il raggiungimento della maggiore
età e cassa la sentenza senza rinvio avuto riguardo a detta posizione, con caducazione dei connessi
provvedimenti de potestate adottati nel corso del giudizio;
– Accoglie il ricorso per la posizione della minore B.F. (nata il (Omissis)), in relazione alla quale cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in
caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023

Data la gravità del quadro clinico, l’ads può imporre l’inserimento in struttura.

Tribunale di Genova, Giudice
N. R.G. ____/2016 AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO
Il Giudice Tutelare
Visti gli atti dell’Amministrazione di Sostegno nr. r.g. ___/2016;
Esaminata la relazione depositata dal ctu Prof. Gabriele Rocca in data 20 gennaio 2023;
Sentito l’ADS avv. _______ all’udienza in data 30 gennaio 2023 e preso atto della istanza formulata
di estensione dei poteri di rappresentanza per la prestazione del consenso, in sostituzione del
beneficiario, al suo ingresso in una struttura;
Esaminata la documentazione medica in atti;
Rilevato che il sig. _______ da anni risulta affetto da “sindrome bipolare cronica in soggetto con
storia clinica dii abuso di sostanze e tratti di personalità afferenti al cluster B (borderline e
antisociale)”;
Rilevato che, come risulta anche dalla relazione dell’Ospedale San Martino di Genova in atti, a
far data dal 22 novembre 2022 il beneficiario si trova ricoverato nel reparto di SPDC dell’Ospedale
San Martino all’esito di un TSO, effettuato in seguito ad un intervento per l’ennesima aggressione
nei confronti madre.
Rilevato che il beneficiario risulta essere seguito da anni dal CSM di Struppa e che negli anni
risultano numerosi ricoveri uniti ad esperienze comunitarie, senza benefici; in particolare, da
agosto 2022 si sono susseguiti cinque ricoveri coatti in SPDC, tutti giustificati da episodi di
agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta, specie nei confronti della madre e degli altri
familiari, spesso a causa di abuso di alcool e di sostanze.
Rilevato che nella perizia del Prof. Rocca viene confermata la diagnosi clinica sopra indicata;
Rilevato che secondo la valutazione del medesimo CTU” I riscontri storico anamnestici e gli
accertamenti clinici svolti sul periziando consentono di individuare un’alternanza fasica tra lunghi momenti
depressivi con aggravio della dipendenza da sostanze e momenti di eccitazione che rimandano a
manifestazioni maniacali. Il quadro psico comportamentale è reso ancora più problematico dalla presenza in
commorbilità di tratti di personalità riconducibili al cluster B (borderline e antisociale). “
Rilevato che il CTU ha dato atto del peggioramento complessivo della situazione clinica del
paziente nel corso degli anni, con ripercussioni negative sulla sua vita sociale relazione;
Rilevato che dalla documentazione in atti emerge altresì la problematica della convivenza
altamente conflittuale con la madre, frutto dello stato patologico del _____ (paziente), situazione
sfociata in numerosi episodi di aggressività verbale e fisica nei confronti della genitrice;
Rilevato che il beneficiario risulta oppositivo rispetto ad un ingresso in struttura psichiatrica;
Rilevato che, anche secondo quanto relaziono dall’Ospedale San Martino, appare opportuno che il
_____ (paziente) inizi un percorso di dimissione protetta presso una struttura psichiatrica;
Rilevato che si legge nella relazione tecnica sopra richiamata che “nessun dubbio puo’ sussistere sulla
configurabilità del descritto quadro nei termini di “infermità psichica” , trattandosi di una condizione
clinica con ripercussioni significative sotto il profilo cognitivo e comportamentale. (..) lo stesso dimostra
scarsi spazi di funzionamento individuale in quanto il citato quadro psicopatologico limita il corretto
investimento della competenza economico contabile, della capacità di gestione amministrativa ed anche della
capacità di provvedere in autonomia alla cura della propria persona. La componente tossicofilica, poi,
compromette le capacità di gestione del quotidiano, in quanto rende probabile la ricaduta nelle sostanze e
dunque la possibilità che il paziente riesca a gestirsi in autonomia. Infine, la scarsa critica dei limiti sottesi ai
propri disturbi ne compromette la capacità di autodeterminarsi in modo consapevole circa la gestione
sanitaria. Per tali ragioni e al fine di garantire la massima protezione del paziente è opportuno proseguire
l’affiancamento dell’attuale ads con estensione della rappresentanza anche alla gestione del bene salute e in
merito al luogo in cui vivere.”
Rilevato che alla luce del gravissimo quadro psichiatrico quale emerge dalle valutazioni del perito
nominato appare opportuno che i poteri dell’Amministratore di Sostegno siano ampliati fino a
ricomprendere la prestazione del consenso informato rispetto alle cure e agli altri aspetti sanitari e
alla decisione in relazione al luogo dove vivere, aspetti in relazione ai quali il _____ (paziente) non
risulta in grado di determinarsi;
Ritenuto pertanto che debba autorizzarsi in sua vece l’Amministratore di Sostegno a prestare in
nome e per conto del beneficiario ex art. 405 c. 5 nr. 3 il consenso all’inserimento presso una
struttura psichiatrica e il consenso, ove necessario alle cure e agli altri aspetti sanitari;
Ritenuto di prevedere che, nel trasferimento presso la struttura individuata, l’Amministratore di
Sostegno possa avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli operatori dei servizi socio
assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica) per i fini
di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale del
beneficiario;
PQM
Visti gli artt. 410 c.c. e 405 c.c.
– deferisce all’Amministratore di Sostegno il potere di prestare in nome e per conto del beneficiario
ex art. 405 c. 5 nr. 3 il consenso all’inserimento presso una struttura psichiatrica individuata dallo
stesso Amministratore di Sostegno;
-dispone che l’Amministratore di Sostegno possa avvalersi della collaborazione e dell’ausilio degli
operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di gravissima necessità,
della forza pubblica) per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e
della libertà personale del beneficiario;
Efficacia immediata
Genova, 27 gennaio 2024
IL GIUDICE TUTELARE
Dr. ssa Anna Bertini

La coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati

Corte di Appello di Palermo, sentenza 5 marzo 2024 n. 358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Palermo, ### composta da: 1) ### 2) ### 3)
### rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n…. 2021 R.G., promossa in grado di
appello DA ### nata a ### il ###, c.f. ###, rappresentata e difesa dall’avv. ### – appellante –
CONTRO
### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### -appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. ###/2021 il Tribunale di Sciacca, all’esito del giudizio a cognizione piena promosso
da ### in seguito al ricorso in opposizione all’esecuzione proposto da ### riteneva l’avvenuta
riconciliazione dei predetti coniugi negli anni compresi tra il 2011 ed il 2015 e quindi la definitiva
caducazione del decreto di omologa della separazione coniugale del 28.03.2011, titolo della
procedura esecutiva opposta.
La soccombente ha interposto appello. ###, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, all’esito della trattazione del 7 luglio
2023, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini e### art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza per non avere il primo Giudice accolto
l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per inosservanza delle prescrizioni dell’art. 615 c.p.c.
sull’instaurazione del giudizio.
Il rilievo non merita di essere condiviso, dal momento che le omissioni denunciate dall’appellante
non hanno impedito la regolare instaurazione del contraddittorio e il regolare svolgimento del
processo (per una visione sostanzialistica della problematica, vds. Cass. 27162/2006).
Con il secondo motivo si lamenta che sia stata data per dimostrata la riconciliazione dei coniugi, con
conseguente caducazione del titolo del credito fatto valere da ### costituito dal decreto di
omologazione della separazione consensuale.
Il motivo è fondato.
Per l’art. 157 c.c., i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione con una
espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di
separazione.
Esclusa nella specie la dichiarazione espressa, osserva la Corte che gli elementi sintomatici
valorizzati dal primo Giudice (coabitazione, comune partecipazione a eventi ludici o festivi) sono
ben lontani dal dare la prova del “ripristino della comunione di vita e d’intenti” (Cass. 17596/2023)
e della “reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali” (Cass. 27963/2022) postulate
dalla legge.
Ne costituisce conferma quanto documentato da parte appellante a proposito del recente passaggio
in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, a suo
tempo pronunciata da altra sezione di questa Corte sull’argomentato presupposto dell’insussistenza
di alcuna pregressa riconciliazione dei coniugi.
La sentenza appellata deve, dunque, essere riformata nel senso del rigetto dell’opposizione
all’esecuzione.
Le spese dei giudizi di primo e di secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, ### nel contraddittorio delle parti, in
riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. ###/2021, appellata da ### rigetta l’opposizione
all’esecuzione proposta da ### condanna ### a rifondere a ### le spese del primo grado del giudizio,
che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e ###
condanna ### a rifondere a ### le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e ###

Chiesti gli alimenti, è inammissibile la domanda di mantenimento

Cass. Civ. Sez. I, sent. 30 gennaio 2024, n. 2710
Fatti di causa
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, P. G. (n. 15/10/1966) convenne in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Roma, i genitori P. GI. (n. nel OMISSIS) e S. M. (n. nel OMISSIS) affinché, accertato e
dichiarato il suo stato di bisogno e la sua impossibilità di provvedere al proprio mantenimento,
questi venissero condannati a corrispondergli a titolo di alimenti la somma di euro 1.200,00= o
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, purché superiore all’importo di euro 700,00=
mensili già dagli stessi corrisposto spontaneamente. Chiese, inoltre, che venisse ordinato alla
madre, che gli aveva concesso in comodato gratuito l’abitazione nella quale egli viveva con il
proprio nucleo familiare composto da moglie e figlio, di autorizzare il trasferimento della propria
residenza nell’abitazione.
I convenuti P. GI. e S. M. chiesero preliminarmente di dichiarare l’inammissibilità delle domande, in
quanto già respinte: con decreto n. 9345/2006 e con sentenza n. 21407/2013; nel merito chiesero,
in via principale, il rigetto della domanda e la condanna della controparte per lite temeraria; in via
riconvenzionale, chiesero che fosse dichiarato non dovuto, da parte loro, alcun contributo poiché il
figlio aveva dichiarato nei precedenti giudizi di lavorare saltuariamente, e confermato l’importo già
dagli stessi versato, considerato che gli avevano messo a disposizione la casa e provvedevano a
pagare le utenze (ed altro).
Il Giudice, dichiarata la decadenza della parte attrice dalla prova testimoniale per mancata
comparizione dei testi, introitò la causa a sentenza.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.1647/2020, rigettò le domande attoree; accolse la domanda
avanzata in riconvenzionale dalle parti convenute e stabilì in euro 700,00= mensili la somma
dovuta dal padre in favore del figlio a titolo di alimenti, dichiarando compensate per metà, tra le
parti, le spese del giudizio.
L’appello proposto da P. G. è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, con condanna alla
parziale rifusione delle spese di giudizio.
P. G. ha proposto ricorso con due mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata. P. GI. e S. M. hanno replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in
subordine, il rigetto.
I difensori delle parti costituite hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
Ragioni della decisione
2.1. – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione
dell’art. 345 c.p.c. in materia di domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Roma erroneamente avrebbe dichiarato inammissibili
le domande del ricorrente volte ad ottenere la condanna di S. M. a far eseguire lavori di
riparazione dell’immobile concessogli in comodato d’uso e a consentirgli di indicare la sua
residenza nell’immobile in questione, in quanto sarebbero state formulate dal ricorrente, per la
prima volta, nel giudizio di appello.
2.2.- Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
2.3.- Il motivo difetta di autosufficienza, poiché il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a fronte della
espressa statuizione nella sentenza di appello circa la novità delle suddette domande, in quale atto
del giudizio di primo grado tali domande, nella loro esatta consistenza, erano state svolte, per
consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass. n. 23420/2011).
2.4.- Va aggiunto, sia pure per la sola domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza –
che la stessa sentenza appellata (fol. 2, righe 3-6) afferma essere stata proposta in primo grado
(salvo poi a considerarla nuova e tardiva) – che essa, come condivisibilmente osservato dal P.G., si
presenta ictu oculi infondata e tale infondatezza può essere affermata anche in questa sede (Cass.
n. 21272/2015), non essendo necessari accertamenti in fatto, al riguardo.
Appare, infatti, evidente che il trasferimento della residenza in un determinato immobile, nel quale
il richiedente è autorizzato dal proprietario a dimorare abitualmente, non può essere oggetto né di
consenso, né di dissenso da parte di quest’ultimo. Il riconoscimento della residenza in un
determinato luogo, infatti, dipende esclusivamente dalla ricorrenza delle condizioni fattuali di cui
all’art. 43, comma 2, c.c. ed è oggetto di un apposito procedimento amministrativo di
accertamento regolato dalla l. 24.12.1954, n. 1228 e dal d.p.r. 30.5.1989, n. 223, rispetto al quale il
consenso del proprietario non è rilevante. La domanda di condanna del proprietario alla
prestazione del consenso al trasferimento della residenza anagrafica è carente, pertanto, di quella
condizione dell’azione che va sotto il nome di possibilità giuridica.
3.1- Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha affermato che «deve ritenersi che
l’importo dell’assegno alimentare riconosciuto dal Tribunale sia del tutto adeguato a sopperire alle
esigenze personali di vita dell’appellante, in ragione dell’assenza di spese abitative (delle quali si
fanno carico le controparti) e della percezione della pensione di invalidità; esso non appare
eccessivo, tenuto conto della perdita del potere d’acquisto subito nel tempo dall’importo
continuativamente versato dai genitori e delle disponibilità economiche di questi ultimi».
Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell’irrisorietà della pensione di
invalidità, ammontante ad euro 299,00 – ed ha dedotto l’insufficienza del complessivo importo di
euro 1.000,00 – a garantire una vita dignitosa a lui ed alla sua famiglia.
Deduce che il proprio nucleo familiare è composto dalla moglie L. C., priva di occupazione e affetta
da stato ansioso depressivo e gastrite recidivante, e dal figlio, soggetto con problemi di disturbo
dell’umore, ovvero depressione a marcata componente ansiosa e ossessivo fobica. Riferisce di
essere affetto lui stesso da disturbo bipolare di tipo I, diagnosticatogli all’età di venti anni, con
diversi ricoveri ospedalieri in regime di T.S.O., in ragione del quale gli è stata riconosciuta la
inabilità al lavoro al 100% e la pensione di invalidità.
Invoca l’applicazione del principio secondo il quale la posizione dei figli maggiorenni portatori di
handicap grave è equiparata a quella dei figli minori ex art. 337-septies c.c.
Deduce, inoltre di avere chiesto la verifica della reale situazione reddituale di P. GI., elemento
ritenuto rilevante ai fini della corretta determinazione dell’assegno di mantenimento in suo favore,
per il quale ha proposto domanda di incremento.
3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perché non considera e non censura che la complessiva
ratio decidendi.
3.3.- La sentenza impugnata ha affermato «nel merito, come è noto, presupposto per il
riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando
questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). Gli alimenti devono
essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni
economiche dell’onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita
dell’alimentando (art. 438 c.c.). Ai sensi dell’art. 433 c.c., in mancanza di coniuge e figli, i genitori
sono tenuti all’obbligo di prestare alimenti a favore dei figli. Condizione dell’azione alimentare
proposta contro persone obbligate in un grado determinato è, pertanto, la mancanza di obbligati di
grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti; inoltre, se più persone sono obbligate
nello stesso grado, può essere accolta l’azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli
altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare. Anche se non è necessario che tutti
gli obbligati incapaci economicamente siano presenti nel giudizio, grava sempre sull’alimentando
l’onere della prova delle suddette circostanze, sia pure nei confronti dei soli chiamati in giudizio,
quale presupposto per l’accoglimento di una domanda volta ad ottenere gli alimenti da obbligati in
un grado ulteriore o da una parte sola dei coobbligati nello stesso grado, tra i quali la prestazione
dovrebbe essere ripartita».
Invero, il ricorrente, unico originario attore, non tiene in conto e non censura la complessiva
decisione che ha riconosciuto gli alimenti in suo favore e ha escluso di dover considerare le
esigenze della moglie e del figlio (maggiorenne), precisando che questi, avrebbero dovuto
autonomamente agire secondo le loro proprie legittimazioni rispetto ai loro obbligati, secondo
l’ordine previsto dall’art.433 c.c. e, in relazione a questa perimetrazione della domanda, ha
proceduto alla comparazione delle condizioni economiche, con motivazione sicuramente
sufficiente.
3.4.- Quanto alla prospettazione di un titolo al mantenimento in qualità di figlio maggiorenne
handicappato, svolta da P. G. con riferimento a sé medesimo, va osservato che la questione è di
nuova introduzione in quanto non assistita dalla dovuta specificità; non è stata articolata come
violazione di legge – atteso che il motivo è svolto come omessa motivazione – e sembra piuttosto
volta a sollecitare una maggiore quantificazione dell’assegno rispetto all’importo riconosciuto,
inammissibile in sede di legittimità.
3.5.- Va aggiunto che il motivo, così come formulato, introduce surrettiziamente un inammissibile
ampliamento della domanda originaria.
L’ assegno di natura alimentare non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli,
essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte
potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l’assegno di mantenimento può comprende anche
la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente
ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come
domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado.
In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla
domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne portatore di
handicap grave e richiede la ricorrenza di un più stringente presupposto, costituito dallo stato di
bisogno.
3.6.- Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata per la prima volta in
appello in un giudizio alimentare promosso ex art.433 c.c., diversamente che nel caso inverso, è
inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atteso che la
diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia
giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del
giusto processo.
Questo principio non induce alcun contrasto con il principio di ammissibilità affermato da questa
Corte in relazione all’opposta fattispecie in cui, proposta in primo grado la domanda di assegno di
mantenimento, la stessa venga rimodulata “al ribasso” come domanda di alimenti in secondo
grado (Cass. n. 27768/2022; Cass. n. 27695/2017).
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
I profili sostanziali sottostanti e la particolare situazione di tutte le parti induce alla compensazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.