Legittimazione ad agire per richiedere l’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024, n. 7162 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. …/2022
promosso da
A.A., elettivamente domiciliato in Ragusa, …, presso lo studio dell’avv. …che lo rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 11, presso lo studio dell’avv. …e dell’avv…,
che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. …/2022, pubblicata il 07/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere
ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1235/2022, pubblicata il 07/06/2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di
cassazione con rinvio di precedente sentenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18135 del 10/07/2018),
risolte alcune questioni pregiudiziali, statuiva sulle residue domande formulate nel giudizio di
divorzio di A.A. e B.B., i quali, coniugati dal 1985, avevano avuto due figli – la prima, C.C., nata nel
1985, e il secondo, D.D., nato nel 1988.
In particolare, la Corte d’appello ha statuito come segue: “Rigetta la domanda di attribuzione della
metà delle quote della Elettrica Srl e del patrimonio immobiliare e mobiliare del A.A. proposta ex
art. 177 c.c. dalla B.B.; Pone a carico del A.A. l’obbligo di corrispondere un assegno di divorzio in
favore della B.B. di euro 5.000,00 mensili, con la decorrenza stabilita in motivazione, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat; Pone a carico del A.A. l’obbligo di corrispondere alla B.B. un
assegno di euro 5.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
mantenimento della figlia C.C., limitatamente al periodo che va dalla data della domanda sino al
dicembre 2009; Dichiara inammissibile ogni altra domanda; Compensa integralmente tra le parti le
spese del giudizio di secondo grado, ivi comprese quelle della fase cautelare, del giudizio di
cassazione e di questo grado del procedimento, e pone definitivamente a carico di A.A. le spese ed
i compensi di CTU già liquidati nella misura di euro 12.484,96.”
Avverso tale statuizione A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di
impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, l.
n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento
al giudizio prognostico, asseritamente erroneo della Corte d’appello, circa la capacità della
richiedente l’assegno divorzile di procurarsi i mezzi adeguati, poiché – in considerazione del
revirement giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, ed in forza del valorizzato principio di
autoresponsabilità, ai fini della valutazione circa la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro
del coniuge richiedente l’assegno (nell’ottica del giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno
divorzile) – la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della età della richiedente al momento
della presentazione della pronunzia di scioglimento del matrimonio (2006), e non già al tempo della
delibazione della sentenza, pronunciata a seguito di cassazione con rinvio (2022).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6,
l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con
riferimento all’omesso utilizzo da parte della Corte d’Appello del “parametro delle eventuali
aspettative professionali ed economiche sacrificate” dalla richiedente l’assegno divorzile, ai fini del
giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno, in considerazione della funzione perequativo-
compensativa che l’assegno pure contiene.
Con il terzo motivo di ricorso di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
per avere la Corte d’appello omesso di utilizzare il “parametro dell’eventuale contributo personale
e/o economico” reso dalla richiedente l’assegno divorzile alla formazione dell’altrui patrimonio o a
quello comune, ancora nell’ottica del giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno divorzile con
riguardo all’anzidetta funzione perequativo-compensativa dell’assegno.
Con il quarto motivo di ricorso di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
per avere la Corte d’appello usato erroneamente del “parametro delle condizioni dei coniugi”,
considerando le condizioni patrimoniali del A.A. successive alla pronunzia di divorzio e non,
piuttosto, coeve alla stessa.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello finito per esonerare, di fatto,
dal rispettivo onere di allegazione e di prova (riguardo i fatti costitutivi la pretesa) la richiedente
l’assegno divorzile, pretendendo, per converso, esclusivamente dal A.A. un assai rigoroso onere
probatorio circa la dimostrazione di fatti impeditivi e/o estintivi dell’altrui pretesa.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., circa l’onere della prova della sussistenza del diritto
al mantenimento per la figlia maggiorenne e anche l’omesso esame di fatti oggetto di discussione fra
le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale: ravvisato la
sussistenza del diritto della B.B. all’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, sulla base
della semplicistica considerazione che detta figlia, alla data di pronunzia del divorzio, era
convivente con la madre; e stabilito l’arco temporale di sussistenza del diritto al mantenimento
(“dalla domanda al dicembre 2009”) avuto riguardo alla sola deposizione testimoniale della figlia,
che dichiarò nel gennaio 2010 di essere andata via di casa e di lavorare, senza avere la B.B. allegato
e dimostrato quanto doveva (e cioè: a) che la figlia C.C. fosse con lei da sempre convivente; b) che la
stessa fosse da sempre priva di redditi propri; c) che la stessa non avesse costituito un proprio nucleo
familiare; d) che la medesima si fosse fattivamente adoperata per trovare un’occupazione – tanto più
che, in corso di causa, era anche emerso che la figlia maggiorenne C.C. non conviveva più con la
madre, prestava attività lavorativa già nel 2006 e oltretutto si era sposata nel 2008 (circostanze
decisive, del tutto trascurate dalla Corte d’Appello, che avevano costituito oggetto di discussione fra
le parti)-).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una critica alla valutazione in fatto
operata dal giudice di merito.
Com’è noto, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del
vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici
operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).
La Corte territoriale ha espressamente accertato la spettanza dell’assegno divorzile con funzione
esclusivamente perequativo-compensativa (“…E ciò per la funzione perequativa-compensativa
dell’assegno divorzile che, nel caso in esame, non può certo ritenersi sufficientemente compensata
dalla vendita della villetta sita in c.da Og, di cui pure deve tenersi conto, e che assorbe la funzione
assistenziale dell’assegno…”), ritenendo dovuto tale assegno per le seguenti ragioni: “…In particolare,
osserva la Corte che, nel caso in esame, è provato che, al momento della pronunzia di divorzio, vi
era un enorme squilibrio patrimoniale tra i coniugi, che non risulta, in realtà, venuto meno neppure
nel tempo occorso al processo. … Va, poi, osservato che il matrimonio è stato contratto nel 1985, e
sono stati generati due figli ormai ampiamente maggiorenni; la moglie, nata nel 1957, non risulta
aver mai lavorato durante il lungo matrimonio, per essersi esclusivamente dedicata alla famiglia
crescendo i due figli, e non ha alcuna qualifica professionale, sicché è da escludere che possa trovare
un qualsivoglia inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di tali numerosi elementi di fatto,
desumibili dai documenti in atti già allegati nei precedenti gradi del procedimento e implementati
in questo grado del giudizio, ed univoci, precisi e concordanti, – e, segnatamente, tenuto conto
dell’enorme divario patrimoniale e dell’altrettanto rilevante divario reddituale tra le parti, del fatto
che la raggiunta età della B.B. ed il fatto che ella sia sempre stata casalinga rende del tutto
inverosimile la possibilità per la stessa di recuperare il pregiudizio, professionale ed economico
derivante dagli obblighi di cura e dalla responsabilità derivanti dalla costituzione del nucleo
familiare, cui la stessa sia sempre dedicata durante il matrimonio, – sussistono certamente i
presupposti per l’attribuzione di un assegno di divorzio in favore della B.B.”
È pertanto evidente che il riferimento, nella motivazione giudiziale, all’età della donna è fatto in un
contesto valutativo in cui sono considerati vari elementi di giudizio che hanno indotto a ritenere che
la stessa non godesse di mezzi adeguati e che non fosse in grado di procurarseli, sulla base di una
valutazione che si fonda su elementi di giudizio rimasti immutati nel tempo.
La censura si sostanzia, dunque, in una critica della valutazione in fatto operata dal giudice di
merito, come tale insindacabile in questa sede.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché la ricorrente lamenta la mancata considerazione
da parte della Corte d’appello del “parametro delle eventuali aspettative professionali ed
economiche sacrificate” dalla richiedente l’assegno divorzile, senza tuttavia evidenziare se e quali
fossero tali aspettative, né deducendo di averle evidenziate nei precedenti gradi di merito,
risolvendosi la censura in una critica generica in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Peraltro, il motivo non risulta avere colto la ratio della decisione, rivelandosi inammissibile anche
per questo motivo, tenuto conto che, come emerso dall’esame del precedente, la Corte d’appello ha
proprio evidenziato che la donna non aveva mai lavorato e non aveva alcuna qualifica professionale,
essendosi l’attribuzione dell’assegno incentrata proprio sul fatto che si era dedicata per tutto il tempo
del matrimonio esclusivamente alla famiglia.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, tenuto conto che la censura non coglie quanto
posto a fondamento della decisione, che è incentrata proprio sul contributo personale dato dalla
donna alla famiglia (pp. 22-24 della sentenza impugnata).
Nell’illustrare il motivo, inoltre, il ricorrente ha richiamato altri aspetti della decisione, relativi alla
stima del proprio patrimonio, che attingono al merito della valutazione in fatto e, pertanto, non
possono essere esaminate.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che, contrariamente a quanto dedotto
dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti al
momento della pronuncia di divorzio, evidenziandone i mutamenti nel corso degli anni, optando
per una determinazione della misura dell’assegno senza adeguamenti nel tempo (pp. 22-25 della
sentenza impugnata).
Nell’illustrare il motivo, il ricorrente ha, in aggiunta, effettuato censure che attengono al merito delle
valutazioni in fatto operate dal giudice, come tali inammissibili in sede di legittimità.
6. Il quinto motivo di ricorso è pur’esso inammissibile.
Secondo il ricorrente, B.B. non ha allegato e non ha dimostrato i fatti costitutivi della domanda di
attribuzione dell’assegno divorzile e, in particolare, non ha allegato e non ha provato: a) di essere
priva di mezzi adeguati; b) di essere nell’impossibilità oggettiva di procurarseli; c) di aver contributo
alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge.
Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, si evince che il giudice ha esaminato le risultanze
processuali, ritenendo provati entrambi i presupposti, risolvendosi pertanto la censura in una –
peraltro generica – contestazione delle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito.
7. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile, con riferimento a entrambi i profili censurati.
7.1. Occorre precisare che, nel precedente giudizio di legittimità, in accoglimento del terzo motivo
di ricorso incidentale (violazione dell’art. 110 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 5 l. n. 898 del
1970 e all’art. 155 quinquies c.c. e all’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la
Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti presupposti per l’attribuzione dell’assegno
divorzile e di un assegno di mantenimento in favore della figlia), questa S.C. ha cassato la precedente
pronuncia della Corte d’appello, riferita al contributo al mantenimento della figlia C.C. per le
seguenti ragioni: “25. La Corte di appello, nel rideterminare l’assegno divorzile vi ha incluso una
quota, di 5.000 euro, destinata al mantenimento della figlia C.C. Se si fa riferimento alle condizioni
della domanda di divorzio recepite dalla sentenza del Tribunale di Ragusa si può constatare che era
prevista la corresponsione di un assegno mensile di 1.500 euro a titolo di mantenimento della sig.ra
B.B. e dei figli e che tale corresponsione sarebbe rimasta ferma anche se nel futuro i figli avessero
percepito autonomamente dei redditi. La Corte di appello ha sostanzialmente confermato nell’an
questa previsione pervenendo, in considerazione dell’accertamento delle reali condizioni
economiche del padre, ad incrementare la somma destinata al mantenimento della figlia senza
peraltro accertare, con riguardo agli effetti della revocazione della sentenza di primo grado, se
effettivamente sussistessero le condizioni per l’attribuzione di una quota dell’assegno divorzile
spettante alla sig.ra B.B. al mantenimento della figlia e ciò sia in relazione alla effettiva convivenza
della figlia con la madre, che in relazione all’età di C.C. (attualmente di 32 anni) e alla sua situazione
economica personale da valutare anche in rapporto all’effettivo conseguimento di un livello di
competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa
e alla complessiva condotta personale tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età
(cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 12952 del 22 giugno 2016 e Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018)”
Nella sentenza in questa sede impugnata si legge quanto segue: “”Il capo di domanda con cui la B.B.
ha chiesto condannarsi il A.A. al pagamento in suo favore dell’assegno di mantenimento in favore
della figlia maggiorenne, ad avviso della Corte, alla luce dei principi di diritto affermati nella
sentenza n. 18135/2018 del S.C., vincolanti per il Giudice di rinvio, è solo parzialmente fondato e va
accolto nei termini di cui infra. Va, invero, osservato che, nel caso in esame, pur essendo pacifico tra
le parti che la figlia al momento del deposito del divorzio congiunto conviveva con la madre,
tuttavia, dalla deposizione testimoniate resa dalla figlia dei coniugi in lite, C.C., nata nel 1985,
innanzi a questa Corte all’udienza del 21/1/2010, emerge che la predetta figlia, all’epoca ampiamente
maggiorenne, ha dichiarato di vivere da sola e di svolgere attività lavorativa (cfr. verbale in atti). Ne
deriva che, a far data dal gennaio del 2010, vi è la prova del venir meno della legittimazione ad agire
in capo alla madre per richiedere l’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne,
atteso che è provata la cessazione della convivenza, che, com’è noto, costituisce il presupposto della
legittimazione concorrente del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne. La
domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne va, pertanto accolta esclusivamente
per il periodo che va dalla data di proposizione del ricorso congiunto per divorzio – atteso che per
tale capo di domanda gli effetti della pronunzia retroagiscono alla data della domanda, – sino al
dicembre del 2009, epoca in cui vi è prova del venir meno della legittimazione attiva in capo alla B.B.
Per quanto attiene alla quantificazione dell’assegno per la figlia, alla luce delle condizioni
patrimoniali delle parti come supra riassunte, e tenuto conto che i figli hanno diritto al
mantenimento del tenore di vita goduto dai genitori, ritiene la Corte che l’assegno debba
quantificarsi in euro 5.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sino alla
cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico del padre.”
7.2. In tale quadro, la censura è inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 2697
c.c., perché, come chiarito da questa Corte, il ricorrente per cassazione che deduca tale violazione,
per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della
relativa prova l’abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di
contestazione e indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione
era stata sollevata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17474 del 04/07/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10853
del 28/06/2012).
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione non contiene alcuna indicazione in ordine alla
contestazione della sussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno di mantenimento della
figlia maggiorenne a decorrere dalla data in cui è stato presentato il ricorso per ottenere la pronuncia
di divorzio (che peraltro era stato proposto congiuntamente dai coniugi e prevedeva la
corresponsione di un assegno in favore della figlia), concentrandosi il ricorrente sull’allegazione,
operata in corso di causa, di fatti sopravvenuti che, secondo la parte, avrebbero inciso sulla durata
del mantenimento, anticipandone la data di cessazione.
7.3. Il motivo di ricorso e altresì inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.
Questa Corte ha precisato che la decisività del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della
sentenza censurabile per cassazione, deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente
allegata dal ricorrente, che e tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto specifico di cui sia
stato omesso l’esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione,
a lui sfavorevole, della controversia (Sez. L, Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022).
Nel caso di specie, il fatto della collaborazione della figlia C.C. con il padre è stato solo genericamente
riportato, senza alcuna ulteriore specificazione che potesse consentire una valutazione in termini di
rilevanza e decisività. Anche il riferimento al matrimonio contratto dalla ragazza, pur documentato
dal relativo atto dello stato civile, non si accompagna ad alcuna dettagliata allegazione e spiegazione
delle ragioni in forza delle quali tale evento assuma un carattere rilevante e decisivo, non potendo il
solo fatto del matrimonio in sé, in quanto dato puramente negoziale, costituire un elemento capace
di modificare i doveri genitoriali, in assenza di dati e circostanze dimostrative dell’effettivo distacco
dal nucleo parentale.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La particolarità della vicenda e delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese
di lite.
10. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se
dovuto.
11. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati
nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per
l’impugnazione proposta, se dovuto.
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di
Cassazione, il 6 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2024.

Separazione. Il giudice deve valutare la malattia oncologica della richiedente

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 gennaio 2024 n. 1894 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Meloni
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2022 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA Ro.89, presso lo studio dell’avvocato …(Omissis)
rappresentato e difeso dall’avvocato …(Omissis)
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.Pi., 2, presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato …(Omissis)
– contro ricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n…. /2022 depositata il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere MARINA
MELONI.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, su ricorso di A.A., con sentenza n. 8143/2020, dichiarava la separazione
personale dei coniugi A.A. e Eu.Ma., che avevano contratto matrimonio civile in Roma, in data
8/10/2011, e rigettava le rispettive domande di addebito nonché, sulla base di una CTU per la
valutazione della situazione economica delle parti (sulla richiesta della A.A. di ottenere un assegno
di mantenimento dal marito, in ragione del tenore di vita tenuto durante il matrimonio), ritenendo
che i debiti del coniuge fossero gravosi e tali da rendere sostanzialmente paritarie fra le parti le
condizioni patrimoniali e reddituali, respingeva anche la richiesta economica.
Avverso tale sentenza, la sig.ra A.A. proponeva appello, rilevando preliminarmente che il giudice
istruttore aveva adottato un’ordinanza istruttoria mentre era già stata depositata l’istanza per la sua
ricusazione, la quale determinava la sospensione del processo. Nel merito lamentava che il Tribunale
erroneamente non aveva addebitato la separazione al marito e contestava la circostanza che non
fosse stato disposto in suo favore un assegno di mantenimento, da porsi a carico del coniuge. Il sig.
Ma. eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione, proponendo appello incidentale in relazione al
mancato addebito la separazione alla moglie.
Con sentenza n. …/2022, la Corte di Appello di Roma respinse sia l’appello principale sia l’appello
incidentale e compensò tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza, A.A. propone ricorso
per Cassazione con tre motivi e memoria; resiste il sig. Ma. Con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di
diritto ex art 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 52 e 295 c.p.c., per non aver la Corte d’appello rilevato
la nullità di tutti gli atti compiuti dal giudice durante il periodo di sospensione del processo,
determinato per effetto dell’avvenuto deposito della sua istanza di ricusazione.
La ricorrente ritiene erronea la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto sostanzialmente
improduttive di pregiudizio per l’appellante la violazione delle norme procedurali in materia di
efficacia degli atti giudiziali a seguito di istanza di ricusazione.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 156,
commi 1 e 2, c.c. in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte ricostruito il tenore di vita
della coppia in corso di matrimonio. Nella motivazione, la Corte avrebbe erroneamente applicato la
normativa in materia di assegno divorzile ex art 5 L. n. 898/1970, in luogo dell’art 156 c.c.
La Corte non avrebbe poi considerato che la separazione personale presuppone la permanenza del
vincolo coniugale, in guisa che, in assenza di addebito, resta attuale il dovere di assistenza morale e
materiale, posto che dalla temporanea situazione di separazione deriva solo la sospensione degli
obblighi di natura personale e di fedeltà, convivenza e collaborazione. La stessa avrebbe inoltre
omesso di valutare il tenore di vita tenuto dalla coppia nel corso del matrimonio (per come emerso
dalle dichiarazioni dei redditi e dalle indagini della CTU), che era molto elevato esclusivamente
grazie agli apporti economici forniti dal marito.
1 Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte omesso l’esame di documenti forniti
dalle parti, dai quali si ricaverebbe che la situazione economica e reddituale dei coniugi dal momento
dell’emissione della sentenza di primo grado fino al momento della decisione in appello si fosse
evoluta, di modo che, mentre il marito non risultava più essere gravato da ingenti debiti per garanzia
fideiussoria, la moglie si trovava affetta da grave patologia oncologica che l’aveva resa invalida al
100%.
La situazione economica e lavorativa della ricorrente, già pregiudicata dalla pandemia, ha subito un
blocco totale a causa delle terapie connesse alla malattia e ciò conclamerebbe ulteriormente il dovere
di assistenza morale e materiale, a carico del marito, verso lei, coniuge più debole. Il primo motivo
di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti, la reiterazione della questione processuale
relativa all’avvenuto deposito dell’istanza di ricusazione del giudice istruttore da parte della
ricorrente, essendo del tutto esauriente e condivisibile la motivazione sul punto della sentenza
impugnata. Infatti, la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la
sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere
della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una sommaria delibazione
della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti i requisiti formali di
legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare (Cassazione n. 5236 del 2006;
26267 del 2011; 25709 del 2014; 1624 del 2022).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, invece, in ordine al secondo e terzo mezzo di cassazione
da trattare congiuntamente.
Occorre premettere al riguardo che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a
favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione
temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà,
convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell’assegno di divorzio (Sez. 1 nr. 12196 del 2017).
Sul punto occorre poi precisare che “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente
l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della
dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione
retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a
causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione
del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che,
secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo”. (Sez. 1 -,
Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
Ebbene la ricorrente ha prodotto documentazione, non adeguatamente valutata dalla Corte di
Appello di Roma, al fine di dimostrare di essere affetta da malattia oncologica e, a cagione di ciò, di
avere completamente l’attività lavorativa di avvocato che svolgeva antecedentemente alla malattia.
Ma, al riguardo, non risulta alcuna valutazione da parte del giudice di merito della documentazione
prodotta dalla A.A. nelle memorie ex art. 183 co. 6. nn 1,2,3, e degli allegati alle note autorizzate in
appello: documentazione dalla quale risulterebbe una invalidità al 100% della moglie (con evidente
pregiudizio in ordine alla capacità lavorativa, situazione documentata da verbali di visite presso
l’INPS, con concessione dei benefici ex L 104, e dall’altro che il marito, costruttore, aveva invece
risolto i problemi societari con operazioni inerenti la sola società Leamar Srl, e con conseguente venir
meno delle fideiussioni personali).
La Corte d’Appello non risulta aver valutato gli effetti e le conseguenze economiche della grave e
documentata patologia tumorale di cui è portatrice la A.A. (appena menzionata a pag. 7) che –
secondo quanto allegato – ha costretto la richiedente ad interrompere ogni attività lavorativa,
siccome riconosciuta invalida al 100% con diritto di accompagnamento, stante le pesanti terapie
oncologie documentate cui deve sottoporsi.
Per tutto ciò deve essere accolto il ricorso in ordine al secondo e terzo motivo, infondato il primo, e
cassata la sentenza va fatto rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e terzo motivo, infondato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le
spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in
qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 Dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

Riguardo ad un’azione trasmissibile con l’eredità il successore assume la stessa posizione del suo dante causa

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 3768; Pres. Genovese, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 18/2023, pubblicata il 9/1/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza
n. 836/2021 del Tribunale di B, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, ex
art. 395 n. 1 c.p.c. (per dolo della parte), proposta, nel 2020, da A.A., della sentenza n. 85/2017,
pronunciata il 12/5/2017 dal Tribunale di B, con cui era stata disposta l’adozione di B.B. da parte di
C.C., fratello dell’attore.
La Corte territoriale respingeva il gravame del A.A. (il quale sosteneva che la prova della sua
legittimazione attiva derivava dall’essere state avviate procedure per la nomina di un amministratore
di sostegno del fratello, che non aveva moglie e figli, da esso A.A., e per l’interdizione dello stesso,
dal PM, nonché dagli atti penali che avevano portato alla condanna della B.B. a tre anni di reclusione
ed Euro 1.200,00 di multa, per reati commessi ai danni del padre adottivo, di circonvenzione di
incapace e induzione indotta, in quanto dopo essere stata assunta come badante, nel settembre 2016,
aveva indotto il C.C. ad adottarla, e che “egli era venuto a conoscenza del dolo della B.B.” soltanto
“il 21.2.2020 con la richiesta di copia del procedimento di sequestro preventivo”) e confermava la
valutazione fatta dal giudice di prime cure, secondo cui la domanda di revocazione era inammissibile
per difetto di legittimazione attiva di A.A., in virtù del fatto che costui aveva adito la Corte in qualità,
non di erede ma, di fratello di C.C., deceduto il 1/01/2020, senza essere stato parte del giudizio,
all’esito del quale era stata dichiarata l’adozione di B.B.
Invero, la Corte d’appello di Milano rilevava che l’appellante A.A., in quanto fratello di C.C., avrebbe
potuto far valere il suo interesse a rimuovere l’avvenuta adozione unicamente con il rimedio
dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre la revocazione costituiva un mezzo ordinario di
impugnazione, ex art. 323 c.p.c., riservato soltanto a coloro che hanno preso parte al precedente
giudizio
Avverso tale sentenza, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/3/2023, affidandosi a due
motivi, nei confronti di B.B. (che resiste con controricorso).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 1 c.p.c.,
sostenendo che egli, in qualità di erede di C.C., e titolare del diritto di impugnare per revocazione una
sentenza effetto di dolo “ai suoi danni”, in quanto, a parere del ricorrente, gli eredi dell’adottante sono
“parti del procedimento d’adozione”, tanto che, ai sensi dell’articolo 298, comma 4, c.p.c., quest’ultimi
possono presentare al Tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione, chiedendo,
altrimenti, sollevarsi questione di legittimità costituzionale di detta disposizione in relazione all’art. 3
Cost., sussistendo una disparità di trattamento tra la posizione dei genitori dell’adottando o del
coniuge dell’adottante – il cui consenso all’adozione è previsto dall’art. 297 c.c. – e gli eredi
dell’adottante; b) con il secondo motivo, in via subordinata, violazione e falsa applicazione, ex art.
360 n. 3 c.p.c., degli artt. 395 e 404 c.p.c. , denunciando che la Corte d’appello e, ancor prima il
Tribunale di B, non abbiano riqualificato l’azione di revocazione in opposizione di terzo revocatoria,
essendo previsto dal comma 2 dell’art. 404 c.p.c. “che taluni terzi…possano attaccare la sentenza,
quando questa è l’effetto di dolo a loro danno”.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso, rilevando,
in relazione al secondo motivo, che l’azione di opposizione di terzo revocatoria, ove possa così essere
riqualificata l’originaria domanda, risultava proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del
dolo, che nella specie, come anche eccepito in primo grado, doveva ritenersi essere intervenuta già
dal 2017, in quanto, con una querela dal medesimo A.A. proposta, nell’aprile di quell’anno,
quest’ultimo lamentava l’asserito dolo della resistente, e inoltre nel procedimento penale apertosi a
carico di essa B.B. egli aveva avuto conoscenza della sentenza di adozione.
3. La prima doglianza è infondata.
Il ricorrente deduce di avere agito in qualità di fratello ed erede dell’adottante e di essere come tale
legittimato.
3.1. Deve anzitutto rilevarsi che parti del procedimento di adozione (di maggiorenne) in esame sono
esclusivamente l’adottante, l’adottando ed il pubblico ministero. E gli stessi soggetti sono i soli
legittimati ad impugnare il decreto di adozione.
Ai sensi dell’art. 305 c.c., l’adozione si può revocare soltanto nei casi di: a) revoca per indegnità
dell’adottato (art. 306 c.c.), quando l’adottato abbia “attentato” alla vita dell’adottante o del suo
coniuge oppure alla vita dei suoi discendenti o degli ascendenti o si sia reso colpevole nei loro
confronti di un delitto punibile con pena detentivi non inferiore nel minimo a tre anni; b) revoca per
indegnità dell’adottante.
Il testo originario dell’art. 313 c.c., è stato modificato ad opera della L. n. 184 del 1983, che ha previsto
l’obbligo di motivazione del decreto di adozione di persone di maggiore età e, inserendovi un secondo
comma, la reclamabilità alla Corte d’appello da parte dell’adottante, dell’adottato e del pubblico
ministero. Successivamente, la L. n. 149 del 2001 ha previsto per l’adozione la forma della sentenza
e la possibilità di proporre “impugnazione” alla corte d’appello da parte dei medesimi soggetti.
Questa Corte ha affermato che “il decreto che pronunzia l’adozione di persone di maggiore età (art.
314 c.c.) è costitutivo dell’adozione, produce effetti direttamente incidenti sullo status dell’adottato ed
è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità
soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con
efficacia ex tunc; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo,
i vizi sia processuali sia sostanziali che, eventualmente, lo inficiano e ne determinano la nullità si
convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo di
impugnazione previsto dall’ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione
comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall’art. 161 c.p.c., non possono essere
più dedotti, neppure con la actio nullitatis” (Cass. 13171/2004; conf. Cass. 12556/2012, con la quale
si è confutata la tesi dei ricorrenti secondo cui il reclamo ex art. 313 c.c. potrebbe ammettersi soltanto
per i vizi processuali o per l’assenza dei presupposti di legge dell’adozione, mentre quelli sostanziali,
quali mancanza o vizi del consenso, incapacità legale o naturale, scopo illecito, ecc., sarebbero stati
esperibili le ordinarie azioni negoziali di nullità o annullamento).
Sempre in tema di adozione di maggiorenni, anche in Cass. 4694/1992, pur affermandosi che il
consenso dell’adottante assume carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente
i negozi privatistici, che inquadra si aveva poi precisato il principio secondo cui “nel caso di incapacità
naturale dell’adottante al momento della prestazione del consenso, la mancanza di una espressa
previsione normativa circa le persone legittimate a far valere la suddetta situazione invalidante,
raffrontata alla dettagliata e specifica indicazione delle categorie di persone e congiunti legittimati a
proporre le singole azioni dettata dal codice civile in materia di diritto di famiglia, esclude che possa
trovare applicazione in materia la disposizione generale di cui all’art. 428 cod. civ., atteso che tale
norma, nel consentire l’esercizio dell’azione anche agli eredi e aventi causa, appare volta a tutelare
interessi essenzialmente patrimoniali, con la conseguenza che soggetto legittimato a proporre l’azione
di impugnazione del consenso dell’adottante è soltanto lo stesso adottante, titolare della posizione
soggettiva in contestazione, dovendo tale azione considerarsi esclusivamente personale e non
trasmissibile, se non esercitata in vita dal detto titolare del rapporto adottivo”; tale principio è stato
tanto più ribadito nella successiva n. 12556/2012 (essendosi scelta la tesi della necessità di fare valere
anche i vizi sostanziali del decreto di adozione con il reclamo previsto dall’ordinamento).
Il disposto del quarto comma dell’art. 298 c.c. secondo cui “gli eredi dell’adottante possono presentare
al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione” non ha il significato voluto dal
ricorrente, di riconoscimento da parte del legislatore della qualità di parte nel procedimento di
adozione dell’erede dell’adottante.
La disposizione deve infatti essere letta unitamente al terzo comma dell’art. 298 c.c., che contempla
l’ipotesi in cui l’adottante muoia “dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del
decreto”, stabilendo che si possa comunque procedere “al compimento degli atti necessari per
l’adozione”: la procedura di adozione resta aperta e possono essere sentiti gli eredi dell’adottante (che
aveva espresso il consenso all’adozione prima del decesso).
Ma tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, essendo il decesso dell’adottante intervenuto nel 2020,
tre anni dopo che la sentenza di adozione della B.B. era stata pronunciata, nel 2017.
La questione di legittimità costituzionale, con la quale si pongono sullo stesso piano, ipotizzando
disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, i genitori dell’adottando o il coniuge
dell’adottante (che devono prestare assenso all’adozione), da un lato, e “gli eredi dell’adottante”,
dall’altro, è manifestatamente infondata, per la sola considerazione che anche i genitori dell’adottando
e il coniuge dell’adottante non sono parti del processo di adozione.
3.2. Nella specie, la sentenza di adozione, a distanza di tre anni dalla pubblicazione, è stata impugnata
dal fratello dell’adottante per revocazione per dolo di una parte ai danni dell’altra, ex art. 395 n. 1
c.p.c.
Il rimedio generale prescelto deve ritenersi in astratto ammissibile (cfr. Cass. 4780/1991, in fattispecie
di adozione di minorenne).
Orbene, la Corte d’appello ha rilevato che, essendo la revocazione, ex art. 395 c.p.c. (nella specie
proposta per dolo della parte, l’adottanda, poi adottata, B.B.), un mezzo ordinario di impugnazione,
secondo i principi generali in tema di interesse e legittimazione ad impugnare, sono soltanto coloro
che hanno preso parte al precedente giudizio che la possono esperire.
La motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
In effetti, al giudizio di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che hanno preso parte al
processo conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la revoca, come già chiarito da questa Corte
[Cass. 3228/1987, in cui si è precisato che: in caso abbia partecipato al giudizio (definito con la
sentenza oggetto di revocazione) un ente soppresso, deve essere convenuto il soggetto al primo
succeduto ex lege, per assunzione delle relative funzioni; nella successiva Cass. n. 1583/2020, inoltre,
si è affermato che, stante “la peculiare natura della revocazione, che mira a restaurare il processo nelle
condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza revocanda se l’errore
revocatorio non ci fosse stato”, è “indefettibile la perfetta identità delle persone in relazione a tutte le
parti processuali della sentenza revocanda anche nel giudizio di revocazione”].
Questa Corte, con riguardo alla revocazione ed alla posizione dell’erede, ha affermato che “l’erede,
nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto
autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l’opposizione di terzo, una
sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia
rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l’esercizio della suddetta azione (come
anche, di ogni altra azione trasmissibile con l’eredità) la medesima preclusione vale anche per il
successore” (Cass. 35/1971, in relazione a fattispecie in cui il defunto era decaduto dall’impugnativa
per inosservanza del termine ex art. 325 c.p.c. sia ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., sia ai sensi
dell’art. 395 n. 1 c.p.c., perché consapevole del dolo o della collusione, cosicché si è ritenuto che non
potesse aver trasmesso l’azione alla moglie, erede testamentaria, non essendo la stessa mai entrata a
far parte del suo patrimonio; conf. Cass. 8284/2016).
Essendo dunque l’erede, in qualità di successore a titolo universale, titolare di un diritto derivativo e
subentrando il medesimo nella stessa situazione giuridica del defunto, l’impugnativa è condizionata
a “quei medesimi fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, che condizionavano l’azione del
precedente titolare”: se al dante causa sia rimasto precluso, per tardività o altro motivo, l’esercizio di
una determinata azione trasmissibile con l’eredità, la stessa preclusione varrà per il suo successore.
Ne consegue che, anche se, come affermato nel presente ricorso dal ricorrente (ma negato nella
sentenza di primo grado), il A.A. avesse speso, nella citazione del 2020, introduttiva del giudizio di
revocazione della sentenza di adozione del 2017, anche la qualità di unico erede del fratello C.C. (che
non aveva né moglie né figli, salvo l’adottata B.B.), in base a quanto sopra chiarito, deve escludersi
che lo stesso A.A. fosse legittimato ad agire, atteso che l’erede dell’adottante non è parte del processo
di adozione, dove non vi aveva infatti preso parte, e che non poteva succedere al de cuius C.C., in
quanto egli era titolare di una posizione derivata, non autonoma; e non poteva subentrare in una
impugnativa in relazione alla quale il de cuius era già decaduto.
Nella memoria, il ricorrente ribadisce che il proprio ricorso si fonda sulla mancata considerazione
della qualità di parte nel processo, con conseguente sua legittimazione all’azione di revocazione
dell’adozione, dell’odierno ricorrente quale unico erede del fratello, circostanza non valutata dal
Tribunale e dalla Corte d’appello.
Avendo il ricorrente agito quale fratello ed erede dell’adottante e avendo “dimostrato” di essere suo
successore, nella stessa posizione giuridica del fratello, non si potrebbe quindi affermare che “i
successori di una delle parti non possono subentrare nella posizione di una delle parti processuali”.
Orbene, a prescindere dalla questione relativa alla qualificazione della domanda proposta e alla
legitimatio ad causam, il subentro, in caso di morte della parte, del successore (a titolo universale),
ex art. 110 c.p.c., nella stessa posizione processuale del proprio autore, presuppone che il processo
sia pendente.
Laddove il processo sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’erede, successore universale,
può impugnare per revocazione solo se, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il dante causa
non sia decaduto dall’impugnativa.
Doveva essere allora dimostrato che, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., per il dante causa deceduto la
scoperta del dolo fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare.
Ma il ricorrente ha soltanto dedotto che “egli” aveva scoperto il dolo della B.B. nell’anno 2020 (dopo
il decesso dell’adottante).
Ciò che non basta.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che il A.A. non fosse legittimato ad impugnare per revocazione ex art.
395 n. 1 c.p.c. la sentenza di adozione, in quanto terzo rimasto estraneo al precedente giudizio, e che
l’unico rimedio impugnatorio esperibile era l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nella specie non
esperita.
Il ricorrente lamenta, in relazione a tale statuizione, che la domanda dal medesimo proposta (in cui si
contestava, sostanzialmente, l’opponibilità a sé della sentenza di adozione perché frutto del dolo
dell’adottando) doveva essere “riqualificata” come opposizione di terzo, essendo previsto dal secondo
comma dell’art. 404 c.p.c., che “gli aventi causa o i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno”.
Orbene, fermo che l’attore A.A. non era legittimato a far valere la pretesa nullità di una sentenza che
era stata resa inter alios, in quanto la legittimazione ad agire per revocazione compete solo a chi
avesse assunto la qualità di parte di quel giudizio, salvo l’ipotesi di successione nel diritto del de cuius
trasmesso con l’eredità, deve rilevarsi che, quand’anche potesse la domanda qualificarsi come
opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell’art. 404, cpv. c.p.c., piuttosto che come azione ai sensi
dell’art. 395, n. 1 c.p.c., avendo il A.A. lamentato essenzialmente che la causa di adozione era stata
frutto di una macchinazione fraudolenta ai suoi danni, deve, in ogni caso, escludersi che il A.A. avesse
la legittimazione ad agire in opposizione di terzo revocatoria, essendo riconosciuta tale azione solo
“ai creditori o agli aventi causa di una delle parti”, non rientrando gli eredi in quest’ultima categoria.
Questa Corte ha infatti chiarito che “L’erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione
giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare
per revocazione o con l’opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del
suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per
altro motivo, l’esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con
l’eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore” (Cass. n. 35/1971; conf. Cass.
8284/2016).
Si è quindi affermato che quando la legge parla di “aventi causa”, senza ulteriori specificazioni,
intende riferirsi, al più, soltanto ai successori a titolo particolare e che dalla formulazione dell’art.
404, secondo comma, cod. proc. civ. non si ricavano elementi per ritenere che il legislatore abbia
inteso derogare a tale principio generale (Cass. 2323/1994).
Deve comunque ribadirsi, per quanto in questa sede interessa, che l’erede, successore nella situazione
giuridica del defunto, non sia titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo
legittima ad impugnare per revocazione o con l’opposizione di terzo una sentenza effetto di dolo o
collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui sia rimasto precluso l’esercizio delle azioni
trasmissibili con l’eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore.
Il successore, a titolo universale, non può pertanto essere considerato terzo poiché è l’effettivo titolare
del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da
quest’ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà inerenti al titolo.
La sentenza impugnata deve essere quindi soltanto corretta nella motivazione ex art. 384 c.p.c.
5. Pertanto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00
per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2024.

Stalking. Non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in prolungata sequenza temporale

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 26 gennaio 2024, n. 3215; Pres. Catena, Rel. Cons. Guardiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309, c.p.p., confermava
l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro, in data 29
dicembre 2022, ha applicato nei confronti di A.A. la misura cautelare del divieto di avvicinamento
alla persona offesa e all’abitazione di quest’ultima, in relazione al reato ex art. 612 bis, c.p., oggetto
dell’imputazione provvisoria, commesso in danno di B.B.
2. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il A.A.,
lamentando: 1) violazione di legge, in punto di mancanza di autonoma valutazione da parte del
giudice dell’impugnazione cautelare, che si è limitato a riproporre le ragioni poste a fondamento
dell’ordinanza cautelare impugnata, anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui
all’art. 612 bis, c.p., e all’attualità del profilo cautelare, avendo il tribunale del riesame omesso di
considerare la rilevanza della revoca della querela da parte della persona offesa e della circostanza
che quest’ultima non ha assolutamente modificato il proprio stile di vita; 3) violazione di legge e vizio
di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Con requisitoria scritta del 7 luglio 2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di cassazione, dott.ssa Picardi Antonietta, chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile. Con memoria del 7 settembre 2023, il difensore di fiducia del A.A., insiste per
l’accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Preliminarmente va fatta chiarezza sulla questione della remissione della querela da parte della
persona offesa. Il tema non è stato affrontato dal tribunale del riesame, sul presupposto che la dedotta
remissione della querela fosse una circostanza sopravvenuta, estranea al thema decidendum.
Su tale profilo il difensore del A.A. si sofferma nei motivi di ricorso, sia pure al limitato fine di
sottolineare come la dedotta circostanza, non valutata dal tribunale del riesame, abbia inciso sui gravi
indizi di colpevolezza e sull’attualità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa,
determinandone il venir meno (cfr. pp. 3 e 6 del ricorso). Solo con la menzionata memoria del 7
settembre 2023, il ricorrente deduce specificamente il venir meno della condizione di procedibilità,
stante la remissione della querela da parte della persona offesa, che, nel corso della testimonianza
resa in dibattimento (come da relativo verbale allegato alla memoria, in conformità al principio
dell’autosufficienza del ricorso) ha escluso che l’imputato abbia proferito nei suoi confronti “minacce
reiterate nei modi indicati dall’art. 612, secondo comma”, circostanza che, ove sussistente, avrebbe
reso irretrattabile la querela, ai sensi dell’art. 612 bis, co. 4, c.p. Orbene sul punto si osserva,
innanzitutto, che non risulta agli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un error in
procedendo, alcuna formale remissione di querela, seguita da una formale accettazione da parte
dell’imputato, ai sensi dell’art. 340, c.p.p., condizioni indispensabili, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 152, 155, c.p. e 340, c.p.p., affinché la remissione della querela produca l’effetto estintivo
del reato previsto dall’art. 152, co. 1, c.p. La necessità di una formale remissione di querela, seguita
da una formale accettazione del querelato, è, infatti, imposta dalla previsione dell’art. 612 bis, co. 4,
c.p.p., secondo cui la remissione della querela può essere soltanto processuale, con esclusione,
dunque, della remissione extraprocessuale, espressa o tacita che sia, dovendosi intendere per
remissione processuale quella disciplinata dal combinato disposto degli artt. 152, c.p., e 340, c.p.p.
(cfr. Sez. 4, n. 16669 del 08/04/2016, Rv. 266643). Sotto diverso profilo, va rilevato, in aggiunta a
quanto già osservato, che il tema dedotto in memoria non aveva formato oggetto di una specifica
deduzione nei motivi di ricorso (con i quali, come si è detto, la dedotta remissione della querela era
finalizzata a dimostrare l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell’attualità delle esigenze
cautelari), dovendosi, pertanto, qualificare come motivo nuovo, la cui inammissibilità deriva, ai sensi
dell’art. 585, co. 4, secondo periodo, c.p.p., dall’inammissibilità dei motivi originari.
5. Tali ultimi motivi, invero, risultano inammissibili, perché del tutto generici e aspecifici, nonché
manifestamente infondati e versati in fatto. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de
libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni
soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi
di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha
applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame
del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438;
Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV,
17.8.1996, n. 2050, rv. 206104), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata
probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato (cfr. Cass., sez. II,10.1.2003, n. 18103, rv.
224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono
denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare,
in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il
giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la
gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari
dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente
all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che
all’esigenza di completezza espositiva” (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, O.M.M.). Orbene,
non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Catanzaro abbia fatto buon uso di tali
principi, in quanto, con motivazione approfondita e immune da vizi, in cui sono stati presi in debita
considerazione i rilievi difensivi, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a
carico del A.A., in ordine al reato oggetto della contestazione. Ciò sulla base di un’attenta
ricostruzione delle risultanze investigative, fondate sulle dichiarazioni della persona offesa,
sottoposte a penetrante vaglio critico da parte del giudice dell’impugnazione cautelare, che ha
evidenziato come “il propalato della vittima appaia coerente, lineare, circostanziato quanto ai tempi,
ai luoghi e all’autore della condotta illecita, oltre che scevro da intenti calunniatori o vendicativi”,
conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le
dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non trovando applicazione nei confronti
della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass.,
sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Il tribunale del riesame, inoltre, pur non essendo
necessario, ha individuato riscontri esterni al narrato della B.B., con particolare riferimento
all’aggressione fisica da quest’ultima patita per mano dell’imputato, nel referto medico dell’Ospedale
pugliese (Omissis) di Ca., attestante l’esistenza di un trauma cranico non commotivo, con prognosi di
guarigione in cinque giorni, e nelle informazioni fornite da C.C., che ha assistito alle fasi
immediatamente successive alla menzionata aggressione. Del tutto esaustiva deve ritenersi la
motivazione dell’ordinanza impugnata anche sotto il profilo della ritenuta sussistenza di uno degli
eventi previsti dalla norma incriminatrice, avendo il tribunale del riesame specificamente chiarito
come la B.B., che “viveva da sola ed era abituata a condurre una vita riservata”, avesse “maturato un
perdurante e grave stato di ansia e di paura a causa della frequenza delle condotte dell’indagato”. A
fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi con cui si eccepisce la mancanza di autonoma
valutazione da parte del tribunale del riesame e la sussistenza degli elementi costituitivi del reato in
contestazione, risultano del tutto generici e versati in fatto, oltre che manifestamente infondati. Sul
punto non assume valore decisivo il fatto che la persona offesa, nel corso della deposizione
testimoniale resa in dibattimento, il cui relativo verbale, come si è detto, è stato allegato alla memoria
difensiva, abbia escluso di essere stata minacciata dall’imputato, ammettendo solo di avere subìto
l’aggressione fisica in precedenza indicata e di essere stata esposta a una serie di atti emulativi (definiti
dalla donna “dispetti, dispettucci”), consistenti nello spostamento e nel rovesciamento del bidone
della Spazzatura, posto all’esterno della sua abitazione.
Come è noto, infatti, assolutamente costante è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui integrano il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis, c.p., anche due sole condotte di
minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la
“reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti
persecutori si manifestino in prolungata sequenza temporale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 46331 del
05/06/2013, Rv. 257560; Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622). Nel caso in esame accanto
all’aggressione fisica in danno della B.B., sfociata nelle indicate lesioni, anche a non voler considerare
le minacce, vanno comunque evidenziati quanto meno gli atti emulativi consistenti nello spostamento
ovvero nel rovesciamento dei bidoni di immondizia di fronte alla sua porta di casa, correttamente
valorizzati dal tribunale del riesame, costituenti vere e proprie molestie, essendosi concretizzati tali
atti in un’indebita ingerenza nella sfera individuale della persona offesa, idonea a comprometterne la
serenità e la libertà psichica, come dimostrato in tutta evidenza dal conseguente insorgere nella B.B.
del denunciato grave stato di ansia e di paura, derivante dalla consapevolezza di essere esposta alle
intemperanze e alla violenza del A.A.
6. Manifestamenti infondati e generici appaiono anche i rilievi formulati in ordine alla sussistenza
della ritenuta esigenza cautelare di tutela della collettività. Si osserva, al riguardo, come il Collegio
condivida il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di
presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo
di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), c.p.p., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non
va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad
indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata
sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero
della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di
concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare, dovendosi considerare,
nella valutazione del pericolo di recidiva al momento dell’adozione della misura, il tempo trascorso
dal fatto contestato e la peculiarità della vicenda cautelare (cfr. Cass., sez. VI, 27.11.2015, n. 3043,
rv. 265618;
Cass., sez. III, 27.10.2015, n. 49318, rv. 265623; Cass., sez. V, 24.9.2015, n. 43083, rv. 264902).
Orbene tali profili sono stati attentamente considerati dal tribunale del riesame, che, intervenuto poco
tempo dopo il verificarsi dei fatti, ha evidenziato la persistenza del proposito criminoso del ricorrente,
tale da consentire di esprimere legittimamente un giudizio in termini di attualità e concretezza del
pericolo di recidiva pericolo, reso particolarmente elevato dalla prognosi sulla probabile reiterazione
di occasioni criminose, di cui il ricorrente sarebbe in grado di approfittare, che il giudice della
impugnazione cautelare ha ricollegato, sulla base di un ragionamento dotato di intrinseca coerenza
logica, alla gravità dei fatti, che, attraverso l’aggressione fisica culminata nel pugno sferrato al volto
della donna non appena quest’ultima aprì la porta di casa, denotano una particolare pericolosità sociale
dell’imputato, in tutta evidenza incapace di contenere le sue pulsioni, nonché alla circostanza che
quest’ultimo è stato deferito all’autorità giudiziaria il 24 agosto del 2022, dunque in epoca non lontana
nel tempo dai fatti per cui si procede, per il porto ingiustificato di un coltello. La conclusione cui è
giunto il tribunale del riesame appare, pertanto conforme alla previsione dell’art. 274, lett. c), c.p.p.,
(non modificata, sul punto, dalla novella legislativa del 16 aprile 2015, n. 47), nella parte in cui
prevede che il giudizio sulla personalità dell’indagato o dell’imputato possa fondarsi,
alternativamente, su comportamenti o atti concreti o sui suoi precedenti penali, interpretata da un
consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che gli elementi per una valutazione di
pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi
natura processuale, pur in difetto di precedenti penali (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 25.9.2014, n.
5644, rv. 264212).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma
che si ritiene equo fissare in Euro 3000,00 euro, tenuto conto della circostanza che l’evidente
inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186
del 13.6.2000). Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso
di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52, co. 5, D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente
provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52, D.Lgs.
196/2003, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2024.

L’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi costituisce elemento valutabile per la determinazione dell’assegno di mantenimento

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 23 gennaio 2024, n. 2264; Pres. Genovese, Rel. Cons. Caiazzo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
A.A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 23.1.18 che aveva
pronunziato la separazione personale dal marito B.B., affidando la figlia C.C., nata il (Omissis), in
via esclusiva al padre, facultando la madre a vederla esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali
per non più di due volte a settimana, e di due ore consecutive, secondo quanto stabilito dagli stessi
Servizi, ponendo a carico del marito l’assegno di mantenimento di euro 400,00 al mese.
Si è costituito B.B., proponendo appello incidentale. Con sentenza del 26.1.23, la Corte d’Appello di
Catania, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha disposto che gli incontri tra l’appellante
e la figlia avvenissero esclusivamente presso i locali dei Servizi sociali di Vittoria per tre volte a
settimana, e per due ore consecutive, secondo quanto stabilito dai Servizi stessi. Inoltre, in parziale
accoglimento dell’incidentale, la Corte ha ridotto l’assegno di mantenimento a carico del B.B., a
favore dell’appellante, alla somma di euro 300,00 mensile, dall’1.1.2023, incaricando altresì i Servizi
sociali di predisporre un intervento di monitoraggio della situazione, curando il passaggio graduale
degli incontri tra madre e figlia dallo spazio neutro all’abitazione della madre. In particolare, la Corte
d’Appello ha osservato che: il disposto allontanamento dall’abitazione materna aveva permesso alla
bambina di vivere quasi quattro anni produttivamente presso il padre il quale, tramite interventi
specialistici, aveva consentito il miglioramento psicofisico della figlia; era stata disposta c.t.u., avente
ad oggetto la valutazione delle competenze parentali della A.A., e della sua capacita di fornire alla
figlia assistenza morale e materiale, che aveva evidenziato il disagio psichico della madre, suggerendo
incontri periodici con la figlia presso l’unita operativa di neuropsichiatria infantile e il consultorio
familiare; alla luce del complessivo esame dell’attività istruttoria, nel preminente interesse della
minore, era opportuno mantenerne l’affidamento esclusivo al padre, con collocamento presso di lui,
con incontri tra la madre e la figlia sotto la supervisione dei Servizi sociali del Comune di Vittoria,
con l’inserimento di un’ulteriore giornata al fine di agevolare il percorso di avvicinamento tra loro;
era infine necessario che la minore fosse presa in carico presso il servizio di neuropsichiatria
competente al fine di superare i disturbi della condotta diagnosticati in sede di c.t.u.; era da rigettare
l’appello incidentale del B.B. sull’addebito della separazione, mentre era da accogliere parzialmente
la doglianza sull’assegno di mantenimento, riducendone l’importo, ribadendo pero il diritto all’assegno
in favore della A.A., in considerazione del suo stato di disoccupazione, della sua impossibilità di
procurarsi un’occupazione lavorativa, e tenuto conto dell’adeguata capacita patrimoniale del marito
che svolgeva una consolidata attività imprenditoriale.
A.A. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso,
proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132, c.4, c.p.c., e omesso
esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’Appello riconosciuto alla ricorrente il diritto
all’affidamento condiviso della figlia. Al riguardo, la medesima ricorrente si duole che non sia stata
adeguatamente esaminata la c.t.u. dalla quale era emerso che ella aveva la “capacita di fornire alla
figlia l’assistenza morale, materiale, possedendo le adeguate competenze genitoriali che non riusciva
pero ad estrinsecare”, anche per la tendenza paranoide accertata; la permanenza della minore presso
il padre aveva prodotto effetti deleteri, in ordine all’equilibrio e alla serenità della ragazza.
Pertanto, la ricorrente paventa che il mantenimento dell’affidamento esclusivo della minore al padre
continuerebbe a danneggiare il legame tra madre e figlia.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, c. 4, e 115 c.p.c., per
aver la Corte d’appello apoditticamente affermato che l’assegno di mantenimento a suo favore dovesse
essere ridotto da euro 400,00 a euro 300,00 mensili, a seguito della formazione della nuova famiglia
del marito e la nascita di un nuovo figlio, pur non percependo essa ricorrente alcun reddito. Il terzo
motivo denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’errore di sussunzione, ovvero all’errore
di ricognizione della fattispecie concreta, per aver la Corte d’appello escluso l’affidamento condiviso
della minore per l’elevata conflittualità tra coniugi, avendo la ricorrente “rinunciato a tale pretesa”,
senza rinunciare all’affido condiviso.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione degli artt. 132, c. 4, 116, c.p.c., ed omesso
esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello rigettato il
motivo dell’appello incidentale riguardante l’addebito della separazione in ragione della conflittualità
dei rapporti tra gli ex coniugi, ampliata dalla nascita della figlia, che aveva determinato la reazione
incontrollata della madre, rappresentando, secondo la Corte, quell’interruzione della convivenza
l’esito di una crisi familiare già in atto da tempo, dovuta al deterioramento dei rapporti coniugali in
epoca anteriore all’allontanamento della madre.
Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia pronunciato senza prove, ritenendo
erroneamente la preesistenza di una crisi coniugale dei rapporti coniugali, peraltro durati poco più di
un anno, con riferimento all’esito di una perizia sullo stato psicopatologico della stessa madre,
emergendo dagli atti, piuttosto, che la A.A. avesse violato i doveri coniugali, abbandonando la casa
di famiglia, e recandosi presso la madre dopo la nascita della figlia. Il secondo motivo deduce nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132 e 116, c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo, per aver
la Corte d’Appello accolto parzialmente il secondo motivo dell’appello incidentale in ordine alla
persistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento a favore della A.A. – pur avendone statuito
la riduzione dell’importo da euro 400,00 a euro 300,00 – in quanto quest’ultima non si era attivata per
acquisire un’attività lavorativa confacente alle sue attitudini, considerata anche la sua età (33 anni) al
momento della separazione, non essendo stata dimostrata l’impossibilita di prestare attività lavorativa.
Il primo e terzo motivo del ricorso principale, esaminabili congiuntamente, è inammissibile. Invero,
la Corte d’Appello ha così argomentato: alla luce del complessivo esame dell’attività istruttoria, sulla
base delle consulenze espletate in primo e secondo grado, nel preminente interesse della minore, era
opportuno mantenerne l’affidamento esclusivo al padre, con collocamento presso quest’ultimo, con
incontri tra la madre e la figlia sotto la supervisione dei Servizi sociali del Comune di Vittoria con
l’inserimento di un’ulteriore giornata al fine di agevolare il percorso di avvicinamento tra loro; era
infine necessario che la minore fosse presa in carico presso il servizio di neuropsichiatria competente
al fine di superare i disturbi della condotta diagnosticati in sede di c.t.u.
Al riguardo, la ricorrente richiama alcuni punti della c.t.u. per arguirne conclusioni a lei favorevoli,
ma le doglianze tendono in sostanza a ribaltare l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello; la
ricorrente, allo stato, è considerata inidonea all’affidamento condiviso, anche se gli incontri protetti
con la figlia sono finalizzati al recupero delle capacita genitoriali.
Il secondo motivo è infondato. Invero, la Corte territoriale ha motivato sulle ragioni della pur modesta
riduzione dell’importo dell’assegno, fermo restando le condizioni economiche delle parti come
accertate. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti,
avendo la Corte d’appello motivato sull’insussistenza dei presupposti dell’addebito della separazione:
si chiede al riguardo solo un diverso apprezzamento di circostanze già apprezzate. Il secondo motivo
è infondato. In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi,
quale potenziale capacita di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione
della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva
possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
individuale ed ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di una attività
lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049/21). Nella specie,
la Corte territoriale ha accolto parzialmente l’appello incidentale del B.B., ritenendo persistente il
diritto della ricorrente principale all’assegno di mantenimento, ma riducendone l’importo, in
considerazione di circostanze da bilanciare: lo stato di disoccupazione e l’impossibilita di procurarsi
un’occupazione lavorativa per la donna; la capacita patrimoniale dimostrata dal marito, che svolgeva
una consolidata attività imprenditoriale.
La censura riguarda l’omessa pronuncia e l’erronea valutazione degli elementi istruttori, nonché
l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine ai presupposti dell’assegno di mantenimento. Ora, la Corte
d’Appello ha pronunciato, effettuando un accertamento fattuale sull’impossibilità della ex moglie di
procurarsi un’attività lavorativa – da ricondurre allo stato di salute mentale di quest’ultima, ragioni
serie e apprezzate con motivazione incensurabile in questa sede.
Data l’infondatezza del ricorso principale e dell’incidentale, le spese del giudizio sono da compensare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte sia della ricorrente che del controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13, ove dovuto. Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di
diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2024.

Sulla validità del testamento pubblico del non vedente

Cass. Cv., Sez. II, Ord., 15 gennaio 2024, n. 1431; Pres. Manna, Rel. Picaro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell’8.6.2010 A.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli
B.B. e D.D. e la figlia di quest’ultima, C.C., per fare accertare la nullità per difetto di autografia del
testamento olografo della madre, affetta da cecità progressiva e non vedente dopo il 1990, E.E.
(deceduta a 95 anni il 22.6.2000) dell’1.2.1999; in subordine, per farlo annullare per incapacità di
intendere e di volere ed in ulteriore subordine per fare dichiarare tale testamento inefficace nei limiti
della lesione della sua quota di legittima, con conseguente riduzione ex art. 554 cod. civ.
Con detto testamento, pubblicato dal notaio DeCa. di T. il 12.7.2000, la E.E., il cui patrimonio era
costituito da un fabbricato in T., aveva letteralmente disposto: “T. 1.2.99 lascio a mia nipote C.C.
meta casa e l’orto E.E.”.
Si costituiva nel giudizio di primo grado C.C., che affermava l’autografia e la piena validità del
testamento olografo della nonna, eccepiva la prescrizione della domanda subordinata di annullamento
per incapacità di intendere e di volere e l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda di
riduzione per lesione di legittima ex art. 564 cod. civ.
Si costituiva in primo grado B.B., che faceva proprie le domande del fratello A.A..
Espletata CTU grafologica dalla dott.ssa G.G., il Tribunale di Trento con la sentenza n. 268/2013 del
26.3.2013 dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della nullità del testamento per
difetto di autografia, non essendo stata proposta querela di falso (richiamando l’orientamento in tal
senso espresso da Cass. sez. un. n. 15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l’azione subordinata di
annullamento per incapacità d’intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod. civ. la domanda
di riduzione per lesione di legittima. Condannava A.A. e B.B. al pagamento delle spese processuali
di C.C. e delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello A.A., che riproponeva le domande avanzate in primo grado,
chiedeva la condanna di C.C. alla restituzione dell’importo versatole per le spese di soccombenza e
di CTU, e ai fini della contestazione dell’autografia del testamento olografo proponeva querela di
falso e chiedeva la sospensione del giudizio, oltre alla rinnovazione della CTU grafologica, in quanto
secondo la relazione del suo consulente di parte il testamento di E.E. era stato redatto con “mano
guidata”.
Analogo separato appello, poi riunito, veniva proposto da B.B..
Si costituivano in secondo grado C.C. e D.D., che chiedevano il rigetto degli appelli e la prima anche
una nuova quantificazione delle spese processuali liquidate ed il rimborso delle spese di CTP.
La Corte d’Appello di Trento, ritenuta la necessità per contestare l’autografia del testamento della
proposizione della querela di falso e preso atto della volontà di C.C. e D.D. di avvalersi del testamento
olografo, autorizzava la presentazione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello fino
all’esito del giudizio sulla querela di falso ex art. 355 c.p.c.
Riassunto il giudizio da A.A. e B.B. separatamente davanti al Tribunale di Trento e disposta la
riunione, con la sentenza n. 1289/2015 del 30.12.2015 veniva respinta la querela di falso (pur
ritenendosi non necessaria per la sufficienza dell’azione di accertamento negativo dell’autenticità
secondo Cass. sez. un. n. 12307/2015) e venivano condannati A.A. e B.B. al pagamento delle spese
processuali di C.C. e D.D..
Avverso tale sentenza del Tribunale di Trento proponeva appello A.A., che ribadiva la domanda di
accertamento della falsità del testamento olografo per difetto di autografia e la domanda di condanna
di C.C. alla restituzione in suo favore dell’importo di Euro 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al
saldo.
Si costituivano in tale giudizio C.C. e D.D., che chiedevano di dichiarare inammissibile la querela di
falso e comunque di rigettare l’appello, mentre B.B. restava contumace.
La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 300/2017 del 17.11.2017 respingeva l’appello,
superando però l’eccezione d’inammissibilità della querela di falso, e compensava le spese processuali
del doppio grado.
Avverso tale ultima sentenza, notificata il 29.1.2018, proponeva ricorso alla Suprema Corte, notificato
a C.C. e D.D. ed alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento il 29.3.2018 ed a B.B. il
29.3/3.4.2018, H.H., quale procuratrice generale di A.A., affidandosi a tre motivi, e resistono con
controricorso e ricorso incidentale notificato il 7.5.2018 C.C. e D.D. con un unico motivo, mentre
B.B. è rimasto intimato.
Il ricorrente principale e le controricorrenti ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art.
380 bis. 1 c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 18.12.2023.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale A.A. lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3
c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ. per avere la Corte d’Appello di Trento
affermato che l’eventuale intervento di un’altra persona nella redazione del prolungamento del filetto
del numero 1 della data del testamento olografo della non vedente E.E., risulterebbe irrilevante e non
comprometterebbe l’autografia di tale testamento, essendo comunque il segno grafico della predetta
ben comprensibile per la parte autografa.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si basa sul fatto come ricostruito dall’impugnata sentenza,
ma su una mera ipotesi formulata nel ricorso, e quindi su una diversa ricostruzione dei fatti non
consentita in cassazione.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 14, al culmine di un lungo ragionamento basato sulla
valutazione critica della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa G.G.,
dell’originale del testamento olografo in verifica, delle scritture di comparazione considerate
autentiche, e della circostanza pacifica che l’ultranovantenne E.E., dopo il 1990 aveva perso
progressivamente la vista, risultando non più vedente alla firma del testamento olografo dell’1.2.1999,
ha ritenuto pienamente provata l’autografia del testamento olografo di E.E., che in primo grado era
stata contestata da A.A. e B.B., figli della defunta.
In particolare alle pagine 12 e 13 la sentenza impugnata, sulla base della CTU grafologica, ha indicato
come non implausibile, che ad un breve arresto nella scrittura, la mano della de cuius sia ripartita
esattamente dal punto di arresto del filetto verticale del numero 1 della data del testamento olografo,
posto che risulta utilizzato lo stesso inchiostro e non e stata riscontrata una differente pressione del
secondo tratto del filetto verticale e di quello orizzontale del numero e non e emersa altra circostanza
significativa di un intervento di conduzione della mano della testatrice di una terza persona, per cui è
rimasta una mera ipotesi frutto di sospetto, ma priva di prova, quella che a redigere il filetto verticale
inferiore e quello orizzontale alla base del numero 1 della data del testamento olografo sia stato un
soggetto diverso da E.E.. Per questo la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza alla
giustapposizione in questione alla base del numero 1 della data del testamento olografo, ed a tale
motivazione ha aggiunto, usando il verbo al condizionale, che un eventuale intervento di altra persona
sarebbe stato del tutto irrilevante, essendo comunque il segno grafico per la parte certamente
autografa ben comprensibile come numero 1 anche senza il prolungamento del filetto. Trattandosi
quindi di una motivazione ad abundantiam inerente ad un fatto meramente ipotetico, la critica della
stessa e inidonea ad intaccare la vera ragione posta a base del rigetto della domanda di nullità del
testamento olografo di E.E., che e quella della riconosciuta piena autenticità dello stesso da parte dei
giudici di primo e di secondo grado, sicché difetta l’interesse a far valere il motivo in questione, perché
anche se fondato, non potrebbe portare a caducare la statuizione impugnata.
Col secondo motivo del ricorso principale A.A., in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.,
lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di
Trento affermato che l’assistenza prestata da un terzo alla testatrice, affetta da cecità assoluta, nella
redazione del testamento olografo, col piazzamento della sua mano all’inizio di ogni rigo del
testamento, non comprometta l’autografia del testamento stesso.
La sentenza impugnata alle pagine 13 e 14, dopo avere escluso che il testamento olografo sia stato
vergato con la mano della testatrice condotta da terzi, come era stato ipotizzato da A.A., ha invece
ritenuto plausibile, sulla base del fatto che all’atto della redazione E.E. era ormai non vedente e che il
testamento olografo presenti due “centrature”, una della data e delle disposizioni di ultima volontà,
aventi un margine sinistro abbastanza uniforme, ed una della firma, e che invece il margine destro
non sia uniforme, che la testatrice, come ipotizzato dal CTU, sia stata aiutata al momento di vergare
il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all’inizio delle righe. La sentenza ha poi
evidenziato che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull’autografia, e spiega come mai
siano state riscontrate piccole incongruenze nel testo dell’olografo rispetto alle scritture di
comparazione (puntini, trattini, l’uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i
trattini delle t mancanti), che non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta
nello scrivere da parte di un terzo. La sentenza ha poi evidenziato che ogni altra questione relativa
alla consapevolezza della testatrice circa l’atto che stava compiendo ed il suo contenuto non
attenevano alla falsità della scrittura, ma semmai alla capacita di intendere e di volere di E.E..
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata
alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore
stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di
scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di
autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art.
606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l’assistenza nella redazione del documento non faccia
parte di un più ampio disegno di coartazione della capacita di intendere e di volere, che può sfociare
eventualmente nell’annullamento, per cui il motivo è infondato.
In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato
dalla L. 16.2.1913 n. 89, che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento
pubblico del sordo, del muto e del sordomuto (vedi in tal senso Cass. 4.12.2001 n. 15326; Cass.
7.4.2000 n.4344), in base all’art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni,
ma secondo l’ultimo comma addirittura di quattro testimoni solo quando il non vedente sia anche
muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18,
che stabilisce:
a) all’art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa,
e a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta;
b) all’art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da
cecità e vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il non
vedente il testamento segreto;
c) all’art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente e ammessa ad assistere la medesima
nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra
persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento
dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad
essa le parole “il testimone” o “il partecipante alla redazione dell’atto”;
d) all’art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, si richiede la sottoscrizione di due
persone designate ai sensi dell’art. 3.
Nel caso di specie non è stata allegata ed invocata la violazione delle formalità richieste per il
testamento olografo del non vedente dalla L. 18/1975, ma dalla stessa si desume che il non vedente
ha la piena capacità di agire purché non sia stato interdetto, o inabilitato, e che particolari cautele sono
previste per le ipotesi in cui il non vedente non sia in grado di sottoscrivere l’atto, ipotesi che non
ricorre nel caso in esame, in cui la CTU grafologica espletata ha pienamente confermato l’autenticità
sia del testo, che della sottoscrizione di E.E., che del resto ha progressivamente perso la vista solo
negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l’età avanzata, la capacita di scrittura
comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista.
Col terzo motivo del ricorso principale A.A. lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4)
c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla sua
domanda di restituzione di Euro 5.048,60 oltre interessi legali dal 29.1.2016 al saldo, somma che era
stata versata da A.A. in forza della condanna alle spese inflittagli dalla sentenza del Tribunale di
Trento n. 1289/2015, come emergente dal bonifico di pari importo che A.A. aveva allegato come
documento 1 al suo atto di appello.
Il terzo motivo è infondato, perché si deve ritenere che l’impugnata sentenza abbia provveduto
negativamente, in modo implicito, sulla richiesta di restituzione che era stata avanzata da A.A. nei
confronti di D.D. e C.C., avendo respinto la domanda di A.A. di accertamento della nullità/falsità del
testamento olografo di E.E., che costituiva il presupposto della restituzione che era stata richiesta, che
non era basata invece sulla compensazione delle spese processuali del doppio grado poi disposta a
conclusione del giudizio di secondo grado.
Col ricorso incidentale C.C. e D.D. lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la
violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello compensato
le spese processuali del doppio grado di giudizio per i contrasti giurisprudenziali ed il mutamento di
giurisprudenza in corso di causa sui mezzi processuali da utilizzare per contestare la mancanza di
autografia del testamento olografo, nonostante la domanda di accertamento della falsità del
testamento olografo avanzata da A.A. sulla base della quale lo stesso aveva chiesto la condanna della
controparte alla restituzione delle spese pagate per il giudizio di primo grado fosse stata respinta.
Tale motivo è parzialmente fondato, e merita accoglimento limitatamente alle spese processuali del
giudizio di primo grado, in quanto essendo stata respinta la domanda riproposta in appello da A.A.,
sul cui accoglimento si fondava la richiesta dello stesso di condanna di C.C. e D.D. alla restituzione
dell’importo di Euro 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo per l’avvenuto pagamento delle
spese processuali di primo grado, si è verificata per il primo grado di giudizio una soccombenza totale
di A.A., che pienamente giustificava la sua condanna alle spese processuali di primo grado, e non era
consentita, per assenza di un motivo d’impugnazione specifico sul punto, la compensazione delle
spese processuali di primo grado disposta dalla Corte d’Appello, spese che dovevano restare regolate
come disposto nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015. Per le spese processuali del
giudizio di secondo grado, invece, l’impugnata sentenza ha fatto correttamente applicazione dell’art.
92 comma 2° c.p.c. nel testo vigente ratione temporis in considerazione del mutamento di
giurisprudenza della Suprema Corte intervenuto circa gli strumenti utilizzabili per contestare il difetto
di autografia del testamento olografo. L’impugnata sentenza ha infatti evidenziato che da un passaggio
incidentale della sentenza n. 15169/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che aveva
ritenuto indispensabile la proposizione della querela di falso, ed in base al quale, su eccezione di parte
convenuta, A.A. era stato costretto a proporre querela di falso nel corso del giudizio di appello per
superare la dichiarazione d’inammissibilità della sua domanda di nullità del testamento olografo di
E.E. per difetto di autografia del Tribunale di Trento, si e passati alla tesi che sia sufficiente proporre
azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo con onere della prova
comunque a carico della parte attrice (vedi Cass. sez. un. n.12307/2015) ed ha quindi accolto il primo
motivo di appello di A.A., respingendo l’eccezione d’inammissibilità della domanda di nullità accolta
in primo grado, rigettandola però nel merito.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio
di legittimità per 1/3 tra A.A. da un lato e C.C. e D.D. dall’altro, con condanna di A.A.,
prevalentemente soccombente, al pagamento dei residui 2/3 in favore di C.C. e D.D., liquidati in Euro
4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in Euro 140,00 per spese,
mentre B.B. è rimasto intimato.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso principale, accoglie parzialmente
quello incidentale e cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla compensazione delle spese
processuali del giudizio di primo grado. Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del giudizio
di legittimità e condanna A.A. al pagamento dei residui 2/3 in favore di C.C. e D.D., liquidati in Euro
4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in Euro 140,00 per spese.
Visto l’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 da atto che sussistono i presupposti per imporre un
ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.

L’erede risponde in solido col dante delle obbligazioni tributarie

Cass. Civ., Sez. V, Sent., 16 gennaio 2024, n. 1640; Pres. Federici, Rel. Cons. Leuzzi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto avanti alla CTP di Catanzaro, A.A. impugnava la cartella di pagamento, emessa
nei confronti del coniuge deceduto B.B. e finalizzata al recupero coattivo di imposte dichiarate e non
versate in relazione all’anno 2004.
La contribuente eccepiva, in particolare, la nullità della cartella per mancato invio al suo indirizzo, in
quanto erede, della preventiva comunicazione di irregolarità; contestava poi la non debenza, sia delle
imposte richieste (per via della causa di giustificazione rappresentata dalla tutela del diritto alla
salute), sia delle sanzioni (in ragione della ricorrenza di una causa di forza maggiore), sia, infine,
degli interessi (considerata la mancanza di consapevolezza da parte della contribuente dell’esistenza
della pretesa tributaria relativa all’anno 2004).
La CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando la cartella di pagamento
inefficace nei suoi confronti.
La CTR della Calabria rigettava il successivo appello erariale, valorizzando la circostanza dell’omessa
preventiva comunicazione di irregolarità, prescritta dall’art. 6 della L. n. 212 del 2000, nonché dall’art.
36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; il giudice regionale escludeva che l’Ufficio potesse procedere
direttamente alla notifica della cartella senza adempiere all’obbligo di comunicazione e senza
emettere un avviso di accertamento nei confronti dell’erede al fine di contestare debiti certi, liquidi
ed esigibili, scaturenti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal de cuius.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la contribuente.
L’agente della riscossione è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 36-bis, co. 3,
D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dal
momento che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR, l’obbligo della preventiva
comunicazione dell’esito del controllo sulla dichiarazione dei redditi di cui al citato art. 36-bis, co. 3,
sussiste unicamente qualora il controllo automatico riveli un risultato diverso rispetto a quello
indicato in dichiarazione, ossia faccia emergere un errore nella compilazione della dichiarazione dei
redditi, dovendosi detto obbligo viceversa escludere, ancorché ad invocarlo sia un erede, quando
l’imposta sia stata correttamente dichiarata, ma non versata o tardivamente liquidata.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha espresso in tema – reiteratamente – principi cui va dato condivisibilmente seguito.
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non
preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600 del
1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio
endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, il quale lo
prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione,
quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un
controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini
di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 8342 del 2012).
In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. n.
633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la
reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai
controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero
un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o
tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude,
una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della
sanzione (Cass. n. 17479 del 2019).
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R.
n. 600 del 1973, e dall’art. 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di
liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive
dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla
validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della L. n.
212 del 2000 (Cass. n. 1711 del 2018).
L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, co. 3, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di imposta 2003), non è
condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da
quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella dichiarazione
determina la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass. n.
3154 del 2015).
Con riferimento alla posizione dell’erede né l’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, né l’art. 6, co. 5, L.
n. 212 del 2000, prevedono deroghe in ordine all’esposto quadro di regole, né contemplano
avvertimenti specifici. Viene, piuttosto, in apice il principio generale in ragione del quale l’erede è
chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del
patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro
assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa
previsione dell’art. 65, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’erede risponde in solido col dante
delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte di quest’ultimo.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza d’appello, con il
rinvio della causa alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle
spese del giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la
regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di
Cassazione, il 4 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

Conto corrente cointestato e conseguenze in caso di sequestro preventivo

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 gennaio 2024, n. 1877; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Gentili
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunziata in data 1 marzo 2023, ha confermato, in tal modo
respingendo il ricorso presentato da A.A., il decreto di sequestro preventivo disposto il precedente 18
novembre 2022 dal Gip del Tribunale di Velletri in danno di B.B. (marito della ricorrente), oggetto di
indagini preliminari in relazione alla imputazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere,
in qualità di legale rappresentante della S. Srl, indicato, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di
reddito documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti, sino alla concorrenza della somma
di Euro 138.461,90.
Il Tribunale, avendo dato atto che, per la somma di Euro 24.333,58 il sequestro era stato eseguito
attraverso l’apposizione del vincolo sulle somme giacenti su di un conto corrente bancario intrattenuto
presso la U. Spa cointestato al B.B. ed alla A.A., ha, altresì, osservato che gli argomenti impugnatori
dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso non avevano pregio in quanto, a differenza di
quanto sostenuto dalla ricorrente, le poste attive del conto corrente in discorso non erano alimentate
solamente dalle rimesse derivanti dall’accredito della pensione versata alla ricorrente ma si trattava,
per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla S. Srl, di tal che non
dovevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da
crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d’altra parte, onere
incombente sulla ricorrente fornire la dimostrazione; il Tribunale ha, altresì, osservato che, essendo
costituito da somme di danaro l’oggetto del sequestro, esso, stante la natura fungibile di quello, doveva
intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazione in
ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente, munita di
procura speciale, articolando due motivi di ricorso.
Di questi il primo ha ad oggetto, la violazione di legge per essere stata disattesa la richiesta di
dissequestro anche delle somme costituenti emolumenti pensionistici depositata sul conto corrente
bancario in questione, somme che, ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ. non sono soggette a
pignoramento.
Il secondo motivo concerne la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non disporre
il dissequestro delle somme costituenti un compendio finanziario privo di pertinenzialità con il reato
attribuibile a soggetto esso stesso terzo rispetto alla condotta delittuosa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
Deve preliminarmente darsi atto della circostanza che, pur essendo stato il ricorso presentato da
soggetto che si professa terzo rispetto alla indagine penale nell’ambito della quale e stata emessa la
misura cautelare impugnata, lo stesso e stato, dal punto di vista formale, correttamente introdotto.
Infatti, ulteriormente confermando il consolidato principio in base al quale, laddove un
provvedimento concernente una misura cautelare reale sia impugnato da chi dichiara di essere terzo
rispetto alla vicenda strettamente penale che è alla base della adozione del provvedimento in
questione, costui, data la sostanziale valenza esclusivamente civilistica della sua pretesa – questi,
infatti, in ipotesi lamenta di essere stato illegittimamente leso per effetto del provvedimento cautelare
(o comunque ablativo del bene) in un suo diritto soggettivo sul bene stesso in assenza delle condizioni
che consentono allo Stato di incidere sulla titolarità vantata dai cittadini sui beni o, comunque, sui
diritti soggettivi di carattere patrimoniale – per agire in giudizio deve essere rappresentato da un
professionista munito di procura speciale ad litem (in tale senso, fra le molte: Corte di cassazione,
Sezione VI penale, 18 gennaio 2022, n. 2132; Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018,
n. 310), osserva il Collegio che nell’occasione la A.A. ha conferito al suo difensore procura speciale
ad impugnare di fronte a questa Corte il provvedimento con il quale, in sede di riesame cautelare, il
Tribunale di Roma ha rigettato la sua richiesta di annullamento del sequestro eseguito, anche, su beni
a lei riconducibili.
Tanto premesso, rileva il Collegio, come dianzi accennato, che il ricorso proposto è fondato.
Ed infatti deve osservarsi che, come emerge dallo stesso testo della ordinanza ora censurata, il
sequestro di cui trattasi è stato, per quanto ora interessa, eseguito, sino alla concorrenza della somma
di Euro 24.333,58, tramite immobilizzazione del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario
intrattenuto presso una agenzia della U. Spa dai coniugi B.B., soggetto materialmente indagato, e
A.A., odierna ricorrente; che, sempre per quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata, le poste
attive di tale conto corrente sono, almeno in parte, costituite dalle rimesse finanziarie rivenienti alla
A.A. dalla corresponsione di ratei pensionistici (nel provvedimento impugnati si fa, invero,
riferimento a due diverse tipologie di versamenti periodici imputabili alla predetta causale, senza che
sia chiarito se entrambi i medesimi versamenti siano o meno da ascrivere alla A.A. ovvero se uno
solo di essi abbia quale pertinenza).
A questo punto la Corte di cassazione – senza che sia necessario esaminare il tema della possibilità,
negata alla A.A. dal Tribunale di Roma, da parte del terzo ricorrente di articolare le proprie censure
avverso il provvedimento cautelare con riferimento anche alla sussistenza del fumus delicti e del
periculum in mora, tematica questa che è stata di recente oggetto di una significativa rivisitazione (il
cui effetto potrebbe essere la revisione del consolidato orientamento che tale possibilità negava al
terzo; si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 agosto 2019, n. 36347; Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 5 ottobre 2016, n. 42037), ad opera di questa stessa III Sezione penale
della suprema Corte con la decisione assunta in data 10 ottobre 2023 e del cui innovativo decisum è
stata fornita informazione con la notizia di decisione n. 7 del 2023, posto che nell’occasione la difesa
della A.A. non ha lamentato come illegittima la decisione in tale senso assunta dal Tribunale
capitolino – osserva come non sia in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale per
fattispecie sovrapponibili alla presente l’indirizzo decisorio prescelto dal giudice del merito.
Ed infatti, pur essendo ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro
preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen. della somma di
denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la
misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal
fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra
creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel
prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al
reato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432; Corte di cassazione,
Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36175), non può non segnalarsi come siffatta indicazione
giurisprudenziale – oltre ad essere contrastata da altri arresti nei quali, essendo in essi manifestata una
più immediata cura degli interessi dei soggetti estranei al reato in provvisoria contestazione, si è
segnalato che, in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del
reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la
derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo
a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse
operate dal terzo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766) – debba,
necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo
esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla
ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni
unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252, la quale ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme
spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano
luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche
alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato).
Ciò posto, considerato che nel provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – nel quale pur si dà atto
che, quanto meno, per una parte le somme confluite sul conto corrente bancario intestato ai coniugi
B.B. -A.A. sono costituite da rimesse derivanti da trattamenti pensionistici a quest’ultima riferiti – tale
fattore, come detto invece decisivo ai fini della confiscabilità delle somme di danaro (e, pertanto,
anche alla loro sequestrabilità ove la misura sia strumentale alla confisca), non è stato adeguatamente
considerato né ai fini dell’eventuale limitazione della somma sequestrabile al solo attivo finanziario
esulante rispetto alle indicate causali né ai fini della dimostrazione della ritenuta irrilevanza del
descritto fattore nell’ambito della presente controversia, il provvedimento impugnato deve essere
annullato, con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5,
cod. proc. pen., affinché, in diversa composizione personale ed attenendosi alle indicazioni
ermeneutiche dianzi esposte, provveda nuovamente in ordine alla impugnazione presentata in sede di
riesame cautelare dalla difesa della odierna ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi
dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

Violenza sessuale e riconoscimento dell’attenuante della minore gravità

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02 gennaio 2024, n. 7; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Magro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della
pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha confermato la penale responsabilità di A.A. per il
reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., condannando l’imputato alla pena di anni due, mesi due e giorni
venti di reclusione, per aver costretto, con azioni repentine, all’interno di un autobus in corsa con
tratta P.A. e approfittando dello stato di dormiveglia, B.B., passeggera dell’autobus, a subire
palpeggiamenti delle zone erogene, infilando le mani tra le gambe e la zona pubica; l’imputato,
ritornato al suo posto a causa della immediata reazione della persona offesa, si slacciava i pantaloni
e iniziava a sfregarsi le parti intime.
2. A.A. ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine
al mancato riconoscimento del vizio totale di mente ai sensi dell’art. 88 cod. pen. La Corte territoriale
ha affermato la penale responsabilità per il reato di violenza sessuale prescindendo da un’attenta
analisi e valutazione della perizia effettuata dal dottor C.C., primo perito nominato dal Gup in sede
di giudizio abbreviato, il quale aveva evidenziato la sussistenza di un disturbo della personalità di
tipo narcisistico di indubbia gravità ed un probabile disturbo organico di personalità tale da precludere
al momento del fatto la capacità di intendere e di volere. Il giudice a quo, tuttavia, ha aderito alle
conclusioni del dottor D.D., nuovo perito nominato dal medesimo Gup. Il dottor D.D., pur essendo
impossibilitato ad effettuare un esame clinico dell’imputato e a somministrare test scientifici, ha
concluso per la insussistenza di un disturbo della personalità tale da inficiare totalmente o
parzialmente la capacità di intendere e di volere del periziato. Evidenzia il ricorrente che il dottor
D.D. non ha esaminato il periziando, e che pertanto la diagnosi effettuata da quest’esperto non può
ritenersi scientificamente fondata, né tale da superare le conclusioni del perito dottor C.C. che ha
invece effettuato una analisi più completa e contestualizzata. Il perito dotto D.D. non ha, infatti,
valutato il disagio psichico che l’imputato aveva patito poco prima dei fatti, sottovalutando il vissuto
dell’imputato e la sua biografia, a differenza del dottor C.C.. Il A.A. era di rientro da M. ove aveva
effettuato un provino come attore porno, con risultati assai deludenti a causa della scarsa performance
avuta al momento dell’esibizione. Il dottor C.C. aveva affermato che il comportamento esibito
sull’autobus era mosso da un bisogno di affermare una potenza virile quale componente essenziale
del “sé grandioso” dell’imputato che aveva ricevuto una ampia smentita in occasione di tale provino.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’omesso
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609 bis cod. pen., da
applicare alla luce di una valutazione complessiva del fatto. Il giudice a quo non ha considerato che
si è trattato di un unico episodio, da ricondurre ad una situazione di stress, avvenuto in un contesto
temporale e logistico eclatante, alla presenza di altre persone, che non vi è stato alcun uso di violenza
fisica e in considerazione del grado lieve di compressione della libertà sessuale della vittima, che ha
immediatamente reagito e alla cui reazione è seguita la interruzione dell’azione abusiva da parte
dell’imputato. Viceversa, la Corte territoriale ha valorizzato unicamente un solo elemento, relativo
allo stato di dormiveglia in cui versava la persona offesa trascurando di considerare i suddetti
elementi.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. La prima doglianza non può trovare accoglimento. Costituisce infatti ius receptum, nella
giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di
cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico•-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale
(Sez. 3, n 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv.
234155). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto
essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare
le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria” ovvero sia esente
da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare
radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
Tanto premesso nelle linee generali, si precisa che l’art. 220 cod. proc. pen. prevede l’espletamento
della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia rappresenta un indispensabile
strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle
competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda
le specifiche conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua
scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti
sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 5, n.
9047 ciel 15/06/1999, Rv. 214295). L’ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo
strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e
al giudizio di rimprovero personale. È ben vero, infatti, che al giudice è attribuito il ruolo di peritus
peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico,
avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni
contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il
giudice a individuare, con l’aiuto dell’esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a
farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell’evento. Il perito non è l’arbitro che
decide il processo ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito
fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui
vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Di tale indagine il
giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e
utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile,
comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto,
insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non
può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto
apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene
proprie conoscenze privilegiate (Sez. 4, n. 1826 del 19/10/2017).
1.1. Nel caso in esame, emerge dalle considerazioni formulate a pagina 2 della sentenza impugnata,
che il giudice a quo ha dato rilievo a quanto affermato dal perito dottor D.D., il quale ha evidenziato
come “un eventuale disturbo della personalità incidente in termini compromissori sulla capacità di
intendere e di volere avrebbe determinato una incapacità di controllo degli impulsi foriera di
manifestazioni ripetute in contesti di varia natura fattuale e temporale, mentre, nel caso in esame, tali
manifestazioni sarebbero limitate alla sfera sessuale”.
Inoltre, il giudice ha richiamato la documentazione medica prodotta in giudizio, inerente ad un
ricovero dell’imputato avvenuto nell’anno 2019, coevo all’epoca a cui si riferiscono i fatti in
contestazione, affermando che da tale documentazione non si trae la sussistenza di alcuna condizione
dissociativa o psicotica, che avrebbe certamente compromesso la capacità di intendere e di volere.
Con riferimento a tale documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel settembre 2019
presso una struttura sall1itaria pubblica per la cura di problemi di salute mentale, il giudice di primo
grado aveva evidenziato che la diagnosi di dimissione formulata appena tre mesi dopo i fatti, dava
riscontro di alterazioni affettivo relazionali ma non di un disturbo dell’identità né di alterazione del
senso della realtà, importanti indicatori di gravità del disturbo della personalità. Gli psichiatri della
struttura avevano osservato l’assenza di “manifestazioni sensoriali dispercettive o di ideazione
delirante strutturata”. Inoltre, il giudice di primo grado aveva argomentato l’inattendibilità delle
conclusioni peritali cui era pervenuto il dottor C.C. alla luce della capacità dell’imputato di partecipare
al processo consapevolmente, affermata da entrambi i periti.
Alla luce di tali premesse, anche la Corte territoriale ha ritenuto che la perizia espletata dal dottor
D.D. fosse non solo più accurata ma anche più motivata e aderente alle emergenze processuali appena
evidenziate rispetto a quella espletata dal dottor C.C.. Invero, entrambi i periti hanno riconosciuto la
sussistenza nel periziando di una “personalità disfunzionale con elementi di tipo narcisistico”, tuttavia
giungendo a conclusioni differenti in quanto il dottor D.D. ha escluso la sussistenza di un vero e
proprio disturbo della personalità effettuando una valutazione comparativa delle condizioni
dell’imputato nelle diverse fasi della sua vita, mentre il dottor C.C. ha prospettato una possibile
condizione psicopatologica tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di
volere. Il giudice ha ritenuto di non dover attribuire rilevanza preponderante allo stato di prostrazione
in cui si è trovato l’imputato a causa della delusione subita poche ore prima dei fatti in quanto le
difficoltà di controllo degli impulsi e le azioni compulsive si sarebbero dovute manifestare in vari
contesti e in diversi momenti.
D’altronde, aggiunge il giudice, la tesi difensiva che assume la totale incapacità di intendere e di
volere dell’imputato non è supportata sotto il profilo scientifico in termini dialettici né altrimenti
documentata.
In ordine al mancato esame clinico dell’imputato da parte del dottor D.D., dall’apparato argomentativo
della pronuncia di primo grado si evince che l’imputato si è rifiutato di sottoporsi alla seconda visita
peritale, pur essendo stato esaminato dal dottor C.C. e pur essendo capace di partecipare
consapevolmente al processo, comportamento che il primo giudice ha attribuito esclusivamente alla
scelta strategica di eludere le operazioni peritali.
Dunque, l’apparato argomentativo a sostegno della decisione è preciso, fondato su specifiche
risultanze processuali e del tutto idoneo a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di
merito. D’altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è
manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli
atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv.
205621). Le scelte compiute dal giudice di merito, infatti, se coerenti, sul piano della razionalità, con
una esauriente analisi delle risultanze acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta
accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice
non abbia subìto il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o da una
superficiale valutazione delle acquisizioni processuali (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).
Costituisce d’altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio
dell’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus
unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell’8/05/2003), a condizione
che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-
argomentativo uniforme (Sez. 3, n.,44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
2. La seconda doglianza è fondata. Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati
motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince infatti quale sia stato l’iter
logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo. Nell’apparato giustificativo della sentenza
impugnata non vi è infatti cenno alla tematica relativa al riconoscimento dell’attenuante della minore
gravità di cui all’art. 609 bis cod. pen., benché al riguardo, fosse stato formulato un esplicito motivo
di appello ed enunciati gli elementi favorevoli alla concessione, quali la limitata compressione della
libertà sessuale della persona offesa e l’immediata interruzione dell’azione abusiva. In proposito si
ricorda che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità,
prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale
del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato
sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in
relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave
e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez.3, n.50336 del
10/10/2019, Rv. 27761).
Al riguardo, la Corte territoriale, pur richiamando tale consolidato orientamento, si è limitata ad
evidenziare uno dei parametri enunciati, ovvero lo stato di dormiveglia in cui si trovava la persona
offesa, senza effettuare una valutazione complessiva del fatto, alla luce delle modalità di realizzazione
e del danno psichico arrecato, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non
solo allorquando quest’ultima venga completamente omessa ma anche qualora l’apparato
argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il
giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone, pertanto, un pronuncia mento rescindente sul punto.
2. La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione che
ne determina l’annullamento con rinvio, onde consentire al giudice di rivalutare il punto, specificando
le ragioni a fondamento delle statuizioni emanate.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della circostanza di cui all’art 609 bis
ultimo comma cod. peno con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2024.

L’impossibilità di far fronte agli adempimenti, sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 5 gennaio 2023, n. 462; Pres. Villoni, Rel. Pacilli
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia
emessa dal Tribunale di Urbino il 20 ottobre 2020, con cui L.N. è stato condannato alla pena ritenuta
di giustizia per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., commesso ai danni dei figli.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha
dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge, per avere la Corte territoriale trascurato
che l’imputato difettava di capacità economica e, quindi, versava in una persistente, oggettiva ed
incolpevole indisponibilità di introiti; peraltro, non era sussistente l’elemento soggettivo del reato
contestato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente ha reiterato censure già sollevate con l’atto di appello e adeguatamente disattese dalla
Corte territoriale, che ha affermato che l’imputato aveva i mezzi economici necessari per adempiere
agli obblighi inerenti alla propria qualità di genitore.
La menzionata Corte, dopo avere ricordato che l’imputato aveva ricevuto la somma di euro
220.000,00 a titolo di risarcimento del danno tra il 2006 e il 2017, ha condiviso la valutazione del
Giudice di primo grado, secondo cui l’imputato, vuoi per imprudenza, vuoi per precise scelte di vita,
non solo non aveva preservato un capitale di non modesta entità ma non l’aveva nemmeno impiegato,
nell’immediatezza della sua riscossione, in favore di tutti i suoi figli.
Quanto al dolo, la Corte di appello ha rimarcato che «nella condotta dell’imputato erano riconoscibili
il margine dii scelta volontaria e la suitas della condotta (con conseguente esclusione della forza
maggiore, che, invece, postula un fatto imponderabile, esulante del tutto dalla condotta dell’agente)
nel momento in cui l’inadempimento, penalmente sanzionato, maturava inesorabilmente mese per
mese, pur avendo l’imputato avuto a disposizione una somma di ben 220.000 euro».
3. Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio, essendo logiche e in linea con quanto già
affermato da questa Corte (Sez. 6 – n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613 – 01; Sez. 6, n. 41697
del 15/09/2016, B., Rv. 268301 – 01), secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti, sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere
assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità
di introiti.
Si è precisato che è onere dell’imputato allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua
impossibilità di adempiere all’obbligazione, senza che valga a tal fine la dimostrazione di una mera
flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.
4. Alla stregua dei principi richiamati deve rilevarsi che la pronuncia impugnata ha valutato in
maniera puntuale e approfondita la sussistenza degli elementi integrativi del reato di cui all’art. 570
cod. pen. mentre l’imputato non ha neppure dedotto circostanze atte a comprovare che le difficoltà
economiche fossero tali da non consentire l’adempimento dei propri obblighi di assistenza familiare.
5. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – non sussistendo ragioni di
esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – al versamento della sanzione pecuniaria,
equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.