La violenza sessuale può configurarsi anche per via telematica?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 marzo 2024, n. 10692; Pres. Galterio, Rel. Cons. Reynaud
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 30 novembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione,
resa all’esito del giudizio abbreviato, con cui A.A., previo riconoscimento del vizio parziale di mente
e della fattispecie attenuata di cui al terzo comma dell’articolo 609-bis cod. pen., era stato condannato
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di violenza sessuale e di
diffusione di immagini indebitamente ottenute, attinenti alla vita privata e intima, di cui all’art. 615
bis, secondo comma, cod. pen., commessi in danno di B.B.
2. Avverso la sentenza, per il tramite del proprio difensore di fiducia, l’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, lamentando, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sua ritenuta
identificazione quale autore delle condotte, non avendo i giudici di merito svolto alcun accertamento
sulla effettiva riconducibilità a lui del profilo Facebook utilizzato per commettere i reati ed avendo
erroneamente affermato che la persona offesa lo aveva riconosciuto per averlo incontrato di persona:
ciò non era invece mai accaduto e il riconoscimento si fondava unicamente sull’inserimento della foto
dell’imputato, da altri effettuata, sul profilo social aperto a suo nome.
3. Col secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la
Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale consumata a fronte di mere
minacce che avevano indotto la persona offesa a ritrasmettere all’imputato immagini da lei in
precedenza realizzate in modo consenziente e spontaneamente già trasmesse. Il fatto si dovrebbe
pertanto riqualificare, con conseguente riduzione della pena, in violenza privata ovvero nel tentativo
di violenza sessuale non giunto a consumazione.
4. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla condotta di cui all’articolo
615-bis cod. pen. sul rilievo che non poteva dirsi provata la natura indebita dell’acquisizione delle
fotografie diffuse dall’imputato, che le aveva ricevute spontaneamente dalla persona offesa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non
consentite.
Esso, infatti, si presenta come pedissequamente ripropositivo delle doglianze sollevate in grado di
appello, disattese con non illogica motivazione dalla sentenza impugnata, nonché rivalutativo del
quadro probatorio ricostruito con doppia decisione conforme dai giudici di merito.
Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi
risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con
le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi dei ricorso per cassazione – che non possono
risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6,
n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,
Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è
sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la
valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di
prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5,
n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
250362).
2. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha del tutto logicamente ritenuto che l’autore delle
condotte andasse individuato nell’imputato, valorizzando il fatto che il profilo Facebook attraverso il
quale l’uomo aveva agito era a lui intestato, recava la sua fotografia, era associato all’utenza telefonica
intestata alla di lui madre convivente e che la persona offesa aveva riconosciuto l’uomo non solo
perché la foto profilo era la sua, ma anche per averlo concretamente visto. Se già i primi elementi
valorizzati consentono di ritenere non illogica la motivazione sul punto, a fronte delle generiche
contestazioni mosse in ricorso e poggianti sulla fantasiosa tesi – priva di alcun aggancio a concreti
dati di fatto emersi in processo – che terzi non meglio identificati potrebbero aver utilizzato per
commettere i reati un profilo Facebook illecitamente aperto a nome dell’imputato ed associato
all’utenza telefonica della sua abitazione intestata alla di lui madre, la contestazione dell’ultima
argomentazione spesa in sentenza, che integrerebbe un travisamento probatorio, è del tutto inidonea
alla luce dei principi ermeneutici che consentono di delimitare il concetto di travisamento della prova.
2.1. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il suddetto vizio deve risultare
dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal
ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa
dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta
“doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del
02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774). Quanto al
primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve
essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente
valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto,
manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la
motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed
esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008,
Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze
acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali
non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero
non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto
processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto
emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della
verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto
processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in
modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale
“incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n.
2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv.
249035).
2.2. Non solo l’imputato non ha assolto a questi oneri, ma la sentenza di primo grado (pag. 7) attesta
che la mamma della persona offesa aveva dichiarato che la figlia aveva intrattenuto videochiamate
con l’autore delle condotte illecite e per questo era in grado di riconoscerlo, sì che il riferimento,
contenuto nella sentenza impugnata (pag. 2 della motivazione), al “fisico incontro” tra i due va
quantomeno inteso in questo senso e non risulta quindi scardinata la logicità dell’affermazione resa.
3. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata – con cui il generico ricorso non si confronta –
ha non illogicamente attestato, in modo conforme alla decisione di primo grado, che, dopo aver
inizialmente ottenuto immagini intime che rappresentavano la persona offesa nuda, da lei
spontaneamente autoprodotte ed a lui trasmesse nell’ambito di un iniziale rapporto telematico
consenziente, l’imputato aveva poi costretto la ragazza, che a ciò si era determinata per timore delle
minacce ricevute (di violenza, anche di morte, e di diffusione telematica a terzi del primo materiale
pornografico spontaneamente trasmesso), a mandargliene altre e ad inviargli anche video riproducenti
atti di autoerotismo parimenti commessi a seguito di costrizione, donde la corretta qualificazione del
fatto quale violenza sessuale consumata.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti – prevalentemente elaborata in
relazione all’analogo delitto di cui all’articolo 609-quater cod. pen., ma con l’espressione di principi
di valenza generale – si deve ritenere che anche ai fini del reato qui sub iudice gli atti di masturbazione
rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall’agente a terzi o da costoro
al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo
necessario il contatto fisico fra l’agente e la vittima (cfr. Sez. 3, n. 26809 del 04/04/2023, S., Rv.
285060; Sez. 3, n. 25822 del 09/05/2013, T.P., Rv. 257139). Non può, quindi, negarsi la possibilità
della realizzazione del reato contestato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti
per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa
a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l’agente (cfr. Sez. 3, n.
20521 del 19/04/2011, n.m.).
3.2. Evidenziano, inoltre, i secondi giudici, che di un eventuale “reinvio” di foto precedentemente
fornite spontaneamente – circostanza posta a fondamento anche dell’ultimo motivo di ricorso e sulla
quale subito si ritornerà – non esiste alcuna traccia nelle chat intercorse tra persona offesa ed imputato,
non essendosi questi mai lamentato che quanto richiesto ed ottenuto con minaccia fosse la mera
ritrasmissione di materiale già in suo possesso.
4. Le circostanze di cui si è appena dato conto rivelano la manifesta infondatezza e genericità anche
del terzo motivo di ricorso, posto che la sentenza di primo grado (pag. 12) e quella di appello (pag.
8) convergono nel ritenere che sussista il requisito della “indebita” acquisizione delle immagini
riproducenti la vita intima e privata della persona offesa successivamente diffuse dall’imputato, in
quanto ottenute, appunto, sotto costrizione dovuta a minaccia. Se questa corretta conclusione non
viene in diritto contestata, la ricostruzione fattuale sostenuta dal ricorrente, secondo cui le immagini
trasmesse sarebbero quelle ottenute consensualmente dalla persona offesa prima delle minacce, è in
sentenza non illogicamente definita “teorica e congetturale”, non avendo l’imputato prodotto né
allegato alcun elemento idoneo a sostenere la tesi alternativa a quella non illogicamente argomentata
dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla di lei madre.
5. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle
spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del
versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2024.

Pornografia minorile. Cosa si intende per “utilizzazione” del minore?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02 gennaio 2024, n. 2; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Aceto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Il sig. A.A. ricorre per l’annullamento della sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Roma
che, in riforma della sentenza del 28/01/2015 del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata a seguito
di giudizio abbreviato e da lui impugnata, lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 81, cpv., 629 cod.
pen., rubricato al capo B dell’imputazione, perché il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena per
le residue imputazioni nella misura di quattro anni e due mesi di reclusione, ha sostituito la pena
accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per
cinque anni, ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A (artt. 81, cpv., 609-bis,
commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), C (artt. 81, cpv., 609A-bis, commi primo e secondo, n. 1,
cod. pen.), D (artt. 81, cpv., 609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), E (artt. 81, cpv., 56,
609-bis, commi primo e secondo, n. 1, cod. pen.), F (art. 600-ter cod. pen.) e G (artt. 81, cpv., 600-
bis, comma primo, n. 2, e comma secondo, cod. pen.), commessi ai danni della medesima persona
offesa dal mese di dicembre dell’anno 2012 fino al 26 gennaio dell’anno successivo.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 609-bis, primo e
secondo comma, cod. pen., e l’insussistenza del reato di violenza sessuale di cui al capo A della
rubrica.
Non è stato accertato, afferma, l’effettivo abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima,
illegittimamente (ed automaticamente) desunte dall’età anagrafica di quest’ultima (diciassette anni e
dieci mesi al momento del fatto). Egli, afferma, non poteva essere consapevole delle condizioni di
minorazione della ragazza avuto riguardo al contesto che aveva preceduto e accompagnato l’azione.
Aggiunge che il racconto della vittima era tutt’altro che lineare, come annotato dalla stessa polizia
giudiziaria.
1.2. Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 600-ter cod. peno e l’insussistenza
del reato di pornografia minorile di cui al capo F della rubrica, osservando che non basta la semplice
proposta di produzione di materiale pedopornografico, essendo necessaria una positiva attività di
persuasione che determini o rafforzi la decisione del minore di prendere parte all’esibizione. Dagli
atti del processo, afferma, non risulta in alcun modo tale attività manipolatoria del ricorrente laddove
emerge solo un reciproco scambio di fotografie.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 600-bis cod. pen., e la carenza e/o
manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui al capo G). La persona
offesa, afferma, era dedita alla prostituzione (come si evince dalle chat intrattenute dalla ragazza sul
forum “Badoo”) ed era stata lei stessa a proporre al ricorrente l’opportunità di “lavorare” per lui
offrendosi di avere rapporti sessuali con terze persone dietro corrispettivo. Manca, afferma, ogni
forma di induzione, persuasione, suggestione, pressione o coartazione morale da parte del ricorrente
nei confronti della persona offesa.
Quanto alla contestazione relativa al secondo comma, la persona offesa aveva sempre negato il
consenso ai rapporti sessuali e la percezione di denaro, laddove il ricorrente aveva sempre negato le
violenze ed affermato il consenso della ragazza agli atti sessuali ancorché dietro corrispettivo. La
rubrica colloca il reato di cui al capo G in un’epoca compresa tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013,
lo stesso periodo durante il quale la stessa rubrica colloca le violenze sessuali contestate ai capi A, C,
D ed E; sicché delle due l’una: o si è trattato di violenza sessuale oppure di atti sessuali consumati
con minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni. La Corte di appello è del tutto silente
sul punto.
2. Con requisitoria scritta del 14/07/2023, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
3. Con memoria del 17/07/2023 il difensore della parte civile, Avv. G. F. P., ha chiesto che il ricorso
venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo G; è inammissibile nel resto.
2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
2.1. Il capo A della rubrica imputa al ricorrente la consumazione del reato di cui all’art. 609-bis cod.
peno tanto nella forma costrittiva (primo comma) quanto in quella induttiva mediante abuso delle
condizioni di inferiorità psichica (secondo comma).
2.2. La Corte di appello afferma con estrema chiarezza che il reato in questione è stato consumato
con violenza fisica (consistita nell’afferrare la testa della persona offesa spingendola sui genitali
dell’imputato), con conseguente irrilevanza della questione relativa alla sussistenza dell’abuso
consapevole delle condizioni di minorazione della vittima, questioni peraltro poste mediante
l’inammissibile richiamo al contenuto delle prove delle quali non viene nemmeno dedotto il
travisamento.
4.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1. In tema di reato di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., è lecita
unicamente la produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e
con il consenso espresso di colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del
28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282718 -04).
4.2. L’utilizzazione -spiegano le Sezioni Unite – evoca la strumentalizzazione del minore e la sua
riduzione a res” per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile.
Se ricorre l’utilizzazione del minore, nel senso sopra indicato, nessuna valenza – esimente o
scriminante – può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, il consenso non può essere
ritenuto libero e si presume determinato proprio dalla abusività della condotta dell’adulto. In
quest’ottica si spiega la mancanza di alcun riferimento, nel corpo dell’art. 600Â-ter, comma primo,
cod. pen., al consenso del minore cui, invece, attribuiscono rilievo le Convenzioni internazionali che
riconnettono la liceiti3 della condotta dell’adulto al “consenso” del minore, purché non ottenuto
mediante comportamenti “abusivi” dell’adulto.
4.3. Le Sezioni Unite ribadiscono che il concetto di “utilizzazione” sta ad indicare la condotta di chi
manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel
proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. Con riferimento al consenso
del minore, ritengono essenziale un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui è stato espresso
il consenso stesso ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da
condizionamenti.
4.4. Già le Sezioni Unite n. 51815 del 2018, ricorda la sentenza, avevano indicato, in modo
esemplificativo, una serie di elementi dai quali è possibile ricavare la condizione di “utilizzazione”
del minore. Essi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di
supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore; nelle: modalità con le quali il
materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno); nel fine
commerciale; nell’età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione
del consenso sessuale.
4.5. All’epoca del fatto la persona offesa aveva diciassette anni. Dalla lettura della sentenza impugnata
(e di quella di primo grado) risulta che le cinque immagini pedopornografiche erano state prodotte
dalla ragazza dietro minaccia di percosse e della divulgazione della notizia che la stessa svolgeva
attività di meretricio.
4.6. Il ricorrente, dal canto suo, si limita ad opporre una verità diversa, sostenendo di non aver mai
proferito alcuna minaccia (né esplicita, né velata) nei confronti della ragazza, senza però dedurre la
contraddittorietà estrinseca della motivazione con specifici atti del processo (in tesi travisati) ma solo
affermando che lo scambio era reciproco.
4.7. La pura e semplice deduzione dell’erronea applicazione della legge penale non consente
divagazioni extratestuali e di certo non può basarsi su una ricostruzione del fatto in termini diversi da
quello che risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (e dunque su un fatto diverso da quello
ritenuto dal giudice di merito). Ciò non impedisce una interpretazione sostanziale del motivo ma
occorre comunque che il vizio di motivazione che, in tesi, affligge la ricostruzione del fatto venga
dedotto in modo specifico in almeno una delle declinazioni previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., non potendosi la Corte di cassazione sostituire alla parte e correggere l’errato uso del potere
dispositivo di quest’ultima.
5.Il terzo motivo è, invece, fondato.
5.1. Il capo G della rubrica imputa al ricorrente il reato di cui agli artt. 81, cpv., 600-bis cod. pen., per
aver compiuto atti sessuali con la minore in cambio di corrispettivi in danaro inducendola altresì ad
avere rapporti sessuali con terze persone dietro promessa di corrispettivi in denaro.
5.2. E’ in primo luogo fondata la doglianza relativa alla sussistenza del reato di prostituzione minorile
in relazione ai rapporti sessuali intercorsi tra la persona offesa e l’imputato.
5.3. Questi ha sempre sostenuto che tali rapporti erano consensuali e a pagamento. Ne dà atto la Corte
di appello allorquando illustra il contenuto dell’interrogatorio di garanzia per poi trarne argomento di
condanna anche per il delitto di prostituzione minorile.
5.4. Sennonché la sentenza sconta sul punto una evidente contraddittorietà intrinseca nella misura in
cui dà credito al racconto della vittima secondo cui i rapporti con il ricorrente erano sempre stati posti
in essere con violenza e/o minaccia; l’alternativa decisoria è inevitabile: o l’imputato aveva sempre
avuto rapporti sessuali non consenzienti con la vittima o li aveva avuti a pagamento comprando il
consenso di quest’ultima. Tanto più che la contestazione relativa al reato di cui al capo G copre lo
stesso arco temporale nel quale sono state consumate le condotte abusanti di cui ai capi A C, D ed E.
5.5. Ne consegue che, siccome le censure relative a questi reati sono inammissibili per le ragioni già
sopra indicate e non esistendo alcuna possibilità logico-giuridica di un concorso formale tra le due
diverse ipotesi di reato (violenza sessuale e prostituzione minorile) per lo stesso, identico fatto storico,
è necessario che la Corte di appello accerti con esattezza se le condotte di cui al capo G si
sovrappongano totalmente a quelle di cui ai capi A, C, D ed E, identificandosi con esse, oppure se
siano ulteriori e diverse.
5.6. Quanto, invece, alla induzione della minore a prostituirsi con terze persone, la Corte di appello
ha omesso di confrontarsi in modo specifico con le altrettanto specifiche deduzioni difensive volte a
escludere una qualsiasi attività induttiva del ricorrente. La Corte territoriale, effettivamente, non
spiega in che modo l’agente abbia determinato, persuaso o convinto la persona offesa a concedere il
proprio corpo per pratiche sessuali da tenere con terzi a fronte di specifiche allegazioni difensive volte
a dimostrare che la vittima già si prostituiva autonomamente senza alcuna sollecitazione
dell’imputato. Non che il reato di cui all’art. 600-bis, comma primo, n. l), cod. pen., non sia
configurabile, sotto il profilo della induzione, a danno della persona minore di età che già eserciti la
prostituzione (Sez. 3, n. 13995 del 25/10/20:1.7, dep. 2018, F. Rv. 273161 -01; Sez. l, n. 24806
26/05/2010, T., Rv. 247805 … 01); gli è che, in tal caso, occorre uno sforzo probatorio maggiore a
fronte di allegazioni difensive volte a dimostrare che l’agente non ha dovuto porre in essere alcuna
attività induttiva a fronte di un consenso che, in tesi difensiva, si afferma essere stato tutt’altro che
viziato.
5.7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo
G con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto,
il ricorso è inammissibile. Il giudice rescindente provvederà alla liquidazione delle spese sostenute
dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) dell’imputazione con rinvio
per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto
il ricorso.

Al momento della celebrazione del matrimonio la buona fede dei nubendi si presume.

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza del 17 gennaio 2024, n. 1772, Cons. Rel.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1926/2021 R.G. proposto da:
Giurisprudenza di legittimità Ondif
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A., 143, presso lo studio dell’avvocato
GALIANI DAVIDE rappresentato e difeso dall’avvocato SECHI LUCA, come da procura
speciale in atti.
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. 247, presso lo studio dell’avvocato DI
GIOVANNI FRANCESCO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– controricorrente –
nonché contro
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO CAGLIARI
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 543/2020 depositata il
28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere LAURA
TRICOMI.
Svolgimento del processo
An.De. ebbe a contrarre matrimonio l’11 novembre 1969 con Si.Be., matrimonio da cui
nacque A.A.; con sentenza parziale in data 18 febbraio 2009 il Tribunale di Sassari
pronunciò la cessazione degli effetti civili di questo matrimonio; in data 13 giugno 2009
An.De. contrasse matrimonio civile con B.B.; in data 15 ottobre 2011 An.De. morì.
Con atto di citazione in data 15 giugno 2013 A.A. agì dinanzi al Tribunale di Cagliari nei
confronti di B.B., per fare dichiarare la nullità del matrimonio da questa contratto con il
padre nel 2009, per mancanza del requisito della libertà di stato del nubendo al momento
del matrimonio: dedusse, a tal fine, che la sentenza di divorzio non era ancora passata in
giudicato al momento in cui venne celebrato il nuovo matrimonio.
Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda e dichiarò la nullità del matrimonio contratto in
Roma in data 13 giugno 2009 da An.De. e B.B., disponendo le annotazioni di rito a cura
dell’Ufficiale di Stato Civile.
La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame proposto da B.B., ha ritenuto
tempestivo ed ammissibile l’atto di appello e lo ha accolto in quanto ha ritenuto che A.A.
non era legittimata all’azione, promossa adducendo un interesse di natura successoria in
conseguenza dell’avvenuto decesso del padre. Segnatamente la Corte territoriale ha
affermato che l’interesse legittimo ed attuale ad agire, di cui all’art. 117 cod. civ. deve
identificarsi nell’interesse dei soggetti titolari di una situazione soggettiva collegata a
rapporti di indole familiare che è pregiudicata dagli effetti propri del matrimonio, per cui la
legittimazione deve ammettersi in quanto l’azione sia strettamente necessaria a rimuovere
il pregiudizio da cui scaturisce l’interesse. Nello specifico, il giudice del gravame ha
escluso la sussistenza dell’interesse successorio prospettato da A.A. in quanto la
declaratoria di nullità del matrimonio non avrebbe potuto incidere, in forza dell’art. 584
cod. civ. che regola il caso del matrimonio putativo, sulla consistenza della quota ereditaria
spettante alle due parti in causa e pertanto non poteva realizzare l’interesse per il quale la
domanda di nullità era stata proposta (fol. 17 della sent. imp.); in proposito, ha affermato
che non vi era dubbio alcuno della sussistenza della buona fede in capo a B.B. al
Giurisprudenza di legittimità Ondif
momento del matrimonio, con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza
del Tribunale di Sassari che aveva pronunciato il pregresso divorzio.
A.A. ha proposto ricorso con tre mezzi illustrati da memoria, per conseguire la cassazione
della sentenza de quo. B.B. ha replicato con controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione con rito camerale.
Motivi della decisione
2.1.- La prima e la seconda censura concernono la declaratoria di ammissibilità dell’atto di
appello, ritenuto dalla Corte territoriale tempestivamente introdotto da B.B., sulla scorta
della accertata nullità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita
personalmente nei confronti di questa, rimasta contumace in primo grado, su istanza del
difensore di A.A. a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982 .
Segnatamente la copia conforme della sentenza venne notificata a mezzo del servizio
postale presso la residenza in Milano Via de.Fa. n.24 e in Cagliari Via Az. n.38: in entrambi
i casi, gli addetti al recapito, constatarono nella relata la temporanea assenza del
destinatario nella data del 15 dicembre 2016, immisero l’avviso nella cassetta degli stabili
indicati nei rispettivi indirizzi e inoltrarono, con distinte raccomandate a/r , le comunicazioni
di avvenuto deposito.
Già in sede di costituzione in appello la odierna ricorrente sostenne che il procedimento si
era svolto correttamente e la notificazione si era perfezionata con la compiuta giacenza in
data 27 dicembre 2016 presso entrambi i domicili, di guisa che l’atto di appello di B.B.,
notificato il 2 febbraio 2017, risultava tardivo ed inammissibile.
Con le presenti censure, svolte come vizi motivazionali ex art. 360 , primo comma, n.5,
cod. proc. civ., A.A. insiste su tale prospettazione.
2.2.- Con il primo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,
relativamente alla dedotta dimora di B.B. In Cagliari via Az. n. 38, costituito dal
perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado in Cagliari e dall’estratto delle
“pagine bianche”, riportante proprio quell’indirizzo di B.B. in Cagliari, alla data del 3
maggio 2017, a dimostrazione della ritualità della notificazione ivi eseguita.
Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi ove è
affermato, senza la Corte di appello sia stata smentita sul punto, che era “pacifico” che
B.B. da anni si era trasferita a Milano e che pertanto non poteva avere la sua dimora
abituale in Cagliari, di guisa che la notifica della sentenza lì eseguita non soddisfaceva i
requisiti di legge.
Quanto al fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, va osservato che non ne risulta
illustrata la decisività, posto che le “pagine bianche” sono formate dall’elenco degli
abbonati telefonici in ordine alfabetico con l’indicazione dell’indirizzo che riguarda,
appunto, i recapiti telefonici, la localizzazione degli apparecchi fissi e la titolarità dei
contratti telefonici, ma da ciò nulla è direttamente ed univocamente desumibile in ordine
alla abituale dimora dell’intestatario, potendo essere stato stipulato il contratto telefonico a
servizio di altro utilizzo dell’immobile (studio/attività economiche/ seconda casa ad uso
vacanze, etc.) e la circostanza rilevabile dall’elenco non è stata ritenuta univoca in merito
al perfezionamento della notificazione, nel caso di specie, stante il “pacifico” trasferimento
a Milano di B.B.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
2.3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,
relativo alla dedotta dimora di B.B. in Milano Via Fa. n.24, costituito dalla circostanza che
l’annotazione del cambio di residenza in Milano da Via Fa. n.24 a via Torino n.18, sia pure
con decorrenza anticipata al 4 ottobre 2016, era stato eseguito dal Comune di Milano – a
seguito dell’istanza di riesame avanzata da B.B., a seguito del provvedimento di rigetto
emesso dal Comune di Milano il 1° marzo 2017, e, quindi, in epoca successiva alla notifica
della sentenza di primo grado, di guisa che non si poteva affermare che B.B. non avesse
più la sua residenza e /o dimora in Via Fa. n.24 al momento della notifica.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte di appello ha fondato la sua pronuncia sulle informazioni rilasciate dal Comune di
Milano in data 28 dicembre 2018 e sulle risultanze anagrafiche corrette, risultanti dal
certificato anagrafico storico rilasciato in pari data dal Comune ove era precisato che
sostitutiva ed annullava le certificazioni precedenti. Da questo certificato ha desunto che
dal 5 ottobre 2016 al 27 dicembre 2018 B.B. risiedeva anagraficamente in Via To. n. 18 e
che quindi la notifica era stata fatta in luogo diverso dalla residenza anagrafica, luogo che
– stante le attività poste in essere dall’agente postale ed attestate nell’avviso di ricevimento
della raccomandata, presentava un collegamento con B.B., dando luogo ad una
presunzione semplice.
La Corte di merito ha dedotto che toccava, quindi, a B.B. dimostrare che ella aveva non
solo la residenza, ma anche la dimora in un luogo diverso ed ha affermato che tale prova
era stata offerta sulla base di documenti da quali si evinceva che, al momento della
notifica, B.B. non risiedeva più in Via Fa. n.24, né aveva lì la sua dimora abituale,
documenti il cui contenuto non è messo in discussione dalla ricorrente.
L’esame dei documenti indicati dalla ricorrente e delle attestazioni rese dal Comune di
Milano vi è stato, ed anzi proprio in base a questi la Corte di merito ha motivato la
decisione, anche se ha raggiunto conclusioni non conformi alle aspettative della ricorrente.
D’altronde la Corte di merito, pur ritenendo, sulla scorta dell’acquisito certificato di
residenza storica – che la residenza anagrafica di B.B. fosse già stata trasferita a Via To.
n.18 al momento della notificazione della sentenza di primo grado, ha comunque ritenuto
che fosse stata attestato un collegamento tra la dimora in Via Fa. n.24 e B.B. da parte
dell’agente postale ed ha affermato che su quest’ultima gravava l’onere di fornire la prova
contraria. Ha, quindi, ritenuto che ciò B.B. aveva dimostrato in ragione di plurimi elementi
(antecedente riconsegna dell’ immobile di Via Fa. e registrazione all’Agenzia delle entrate
della risoluzione del contratto, etc.).
Risulta, pertanto, rispettato il principio secondo il quale la notificazione di un atto ex art.
140 cod. proc. civ. – al quale è assimilabile la notificazione a mezzo del servizio postale- in
un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del
procedimento atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente
presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di
prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario
della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. n. 8463/2023 ) e
la Corte di appello ha accertato, sulla scorta di circostanze di fatto non contestate e non
costituite dalla sola emergenza anagrafica, che B.B. non dimorava più in Via Fa. n.24 al
momento della notificazione.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345
cod. proc. civ., in relazione agli artt.86 , 117 , 128 e 584 cod. civ., riferita al contestato
accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna
ricorrente.
La Corte di appello ha premesso che la dichiarazione di nullità del matrimonio è soggetto a
condizioni più stringenti rispetto ad altri casi di nullità e che la legittimazione ad agire è
riservata a coloro che “abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale” e che,
quindi, va identificata in una situazione pregiudicata proprio dagli effetti del matrimonio; ha,
quindi, rimarcato che l’interesse ad agire per la declaratoria di nullità, prospettato dalla
ricorrente odierna, era collegato ai diritti ereditari ed ha escluso la ricorrenza dell’interesse
in questione, sul rilievo che B.B. era in buona fede al momento del matrimonio, in ciò
indotta, in particolare, dalle risultanze formali delle annotazioni relative alla cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio contratto da A.A., riportate sui pubblici registri –
oltre che da altri elementi -, di guisa che avrebbe trovato ingresso, anche ove dichiarata la
nullità del matrimonio, l’applicazione dell’art. 584 cod. civ. che disciplina la successione
ereditaria del coniuge putativo.
Sulla scorta di ciò ha ravvisato il difetto di legittimazione della ricorrente.
La ricorrente sostiene che la ricorrenza o meno dei presupposti di applicabilità dell’art. 584
cod. civ. rileverebbe solo in un momento successivo alla dichiarazione di nullità del
matrimonio putativo intervenuta dopo la morte del coniuge; che l’art. 128 cod. civ.
dimostra che non può parlarsi di matrimonio putativo se non quando il matrimonio sia stato
celebrato e sia stato poi dichiarato nullo; che la Corte di appello avrebbe esorbitato dal
thema decidendum rimesso alla sua valutazione, perché la questione della buona fede dei
coniugi e della loro convivenza non era mai stata dedotta nel corso del giudizio, e che si
era pronunciata su eccezioni che potevano essere sollevate solo dalla parte, ampliando in
modo non consentito l’oggetto del giudizio.
3.2.- Il motivo è infondato.
3.3.- L’art. 117 , primo comma, cod. civ. prevede una pluralità di ipotesi di nullità del
matrimonio, a seconda che siano stati violati gli artt.86 , 87 o 88 cod. civ. Questa
disposizione rileva nel presente caso, in cui è stata dedotta la nullità del matrimonio per
violazione dell’art. 86 cod. civ. che prescrive la libertà di stato per i nubendi; essa
circoscrive la legittimazione a promuovere l’azione di nullità ad alcuni soggetti specifici –
coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero- e a “tutti coloro che abbiano per
impugnarlo un interesse legittimo ed attuale” disposizione la cui interpretazione è centrale
nella vicenda in esame.
Va rammentato che l’azione di nullità, pur promuovibile dal pubblico ministero, non può più
essere esperita da questi dopo la morte di uno dei coniugi, secondo quanto previsto
dall’art. 125 cod. civ. (Cass. n.4653/2018 ) e che l’azione per impugnare il matrimonio è
intrasmissibile agli eredi, se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore
(art. 127 cod. civ.), circostanza non ricorrente nel presente caso.
Orbene, nel caso in cui uno dei due coniugi sia già deceduto al momento in cui viene
dichiarata la nullità, il matrimonio è già sciolto ai sensi dell’art. 149 cod. civ. e gli effetti
conseguenti al decesso di uno dei coniugi, quale l’apertura della successione ereditaria,
già si sono verificati, tanto è vero che la peculiare situazione è espressamente e
distintamente disciplinata dall’art. 584 cod. civ., che fa salvi i diritti ereditari del coniuge
superstite in buona fede “putativo”.
Giurisprudenza di legittimità Ondif
Il titolo di legittimazione fatto valere dalla odierna ricorrente, che ha agito dopo la morte del
padre per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, è stato fondato su “un
interesse legittimo ed attuale” rappresentato dalle proprie aspettative successorie in
ragione della previsione, ritenuta pregiudizievole, dell’art. 584 , primo comma, cod. civ.
L’art. 584 , primo comma, cod. civ., stabilisce che “Quando il matrimonio è stato dichiarato
nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota
attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del
secondo comma dell’articolo 540” così facendo salvi i diritti successori del coniuge di
“buona fede”. In proposito, va rimarcato che tardivamente la ricorrente, nell’atto
introduttivo del giudizio di legittimità (fol. 32), ha prospettato un interesse di natura
familiare anche morale, oltre che economico, senza tuttavia nulla illustrare circa la
tempestiva introduzione del tema nella fase di merito e senza descrivere lo specifico
interesse morale vantato, con evidente novità ed inammissibilità della questione nella fase
di legittimità.
Chiarito il perimetro normativo della legittimazione ad agire rilevante nel presente caso, va
osservato che la disposizione di cui all’art. 128 cod. civ., che prevede a quali condizioni il
matrimonio nullo produce gli effetti del matrimonio valido (cd. matrimonio putativo),
stabilisce che gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla
sentenza che ha pronunciato la nullità ” … quando i coniugi stessi lo hanno contratto in
buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi”, dal che si deduce la
centralità del tema della “buona fede” nell’ambito dell’accertamento della nullità del
matrimonio quando si controverta su diritti che vengono “fatti salvi” anche in caso di
accertata nullità.
In proposito, è necessario ricordare che nella giurisprudenza di legittimità corrisponde a un
principio ampiamente recepito l’applicabilità alla materia matrimoniale del criterio generale
di cui all’art. 1147 , quarto comma, cod. civ., dovendosi – agli effetti della dichiarazione di
nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.-, presumere la buona fede dei
nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l’onere
di provare l’inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala
fede del nubendo, incombe a colui che lo allega (cfr. Cass. n. 33409/2021 ; Cass. n.
2077/1985; Cass. n. 4889/1981; Cass. n. 1298 del 1971).
È stato precisato che anche la prova dell’esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla
validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l’assenza di buona fede.
Ed ogni valutazione al riguardo – anche in ordine alla ricorrenza di una situazione di
ignoranza dipendente da colpa grave in capo al coniuge cui tale situazione è rimproverata
(cfr. Cass. n. 4649/1985) – è riservata al giudice di merito (cfr. Cass. n. 2486/1969).
3.4.- Premesso l’inquadramento normativo, va rilevato che dalla lettura dell’art. 584 , primo
comma, cod. civ. si evince che il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge
superstite – rispetto alla disponibilità della quale la ricorrente ha prospettato il suo interesse
ad agire – viene meno solo ove ricorrano due condizioni concorrenti ed intrinsecamente
connesse e cioè: I) la nullità del matrimonio; ii) la mancanza di buona fede del coniuge
superstite. Da ciò si evince che la declaratoria di nullità del matrimonio, ove non sia
accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori.
Va rimarcato che l’art. 584 cod. civ. non è norma processuale, ma norma sostanziale che
stabilisce i presupposti giuridici del diritto da esso riconosciuto.
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Questa disposizione – a differenza di quanto sostiene la ricorrente – non stabilisce che il
coniuge superstite ha diritto a pretendere la quota ereditaria solo se in buona fede, ma che
“la quota ereditaria spetta al coniuge superstite di buona fede”, buona fede che, come già
si è evidenziato, si presume, a meno che non vi sia prova contraria che grava su colui che
invoca la nullità.
3.5.- Ne discende che l’interesse ad agire ex art. 117 , primo comma, cod. civ. che sia fatto
valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di
evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe
subire a seguito dell’applicazione dell’art. 584 cod. civ. a favore del coniuge “putativo”, si
configura come “legittimo ed attuale” solo ove l’azione proposta sia volta a conseguire la
declaratoria di nullità del matrimonio e l’accertamento della mala fede da parte del coniuge
superstite, che il terzo attore ha l’onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in
presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
3.6.- Nel caso in esame, la stessa ricorrente riconosce che “nel giudizio di primo grado il
tema della buona fede non sia stato mai oggetto di discussione, al pari del giudizio di
appello in cui un solo accenno viene svolto tardivamente ed inammissibilmente nella
comparsa conclusionale della B.B.”(fol. 30 del ric.): da ciò si evince, la carenza
dell’interesse legittimo ed attuale di A.A.- rettamente riscontrata dalla Corte di appello –
perché l’azione proposta avrebbe potuto contrastare il pregiudizio prospettato
(conseguente all’applicazione dell’art. 584 cod. civ.) solo in quanto atta a dimostrare non
solo la nullità del matrimonio, ma anche la malafede del coniuge superstite, mentre risulta
evidente che il tema della buona/mala fede non era stato da essa stessa – su cui
incombeva l’onere – posto in alcun modo né in primo, né in secondo grado.
La decisione risulta pertanto immune da vizi, come emerge dalla motivazione che è
argomentata e immune da vizi logici e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. La
circostanza che la Corte di appello abbia accertato che la buona fede di B.B., oltre che
presunta, era provata anche dalle evenienze documentali versate in giudizio, provenienti
dalla Cancelleria del Tribunale di Sassari e dai Registri di stato civile di Cordongianus, ha
una valenza esclusivamente rafforzativa della decisione, a fronte del mancato
assolvimento degli oneri allegativi, deduttivi e probatori suoi propri da parte dell’originaria
attrice in merito alla mala fede del coniuge superstite.
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità
delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro
6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella
misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità
delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 ;
Giurisprudenza di legittimità Ondif
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

Violenza sessuali di minori verso minori e presunzione di colpa dei genitori

Tribunale Parma, sentenza 14 marzo 2023 n. 315 – Giudice Est. Cicciò
Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice monocratico dott. Giacomo Cicciò, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite , r.g…., promosse da: ***, con gli avv.ti …
CONTRO
***, con l’avv. …
NONCHE’ CONTRO
***, con gli avv.ti …
NONCHE’ CONTRO
*** , con l’avv. Romina Cini
CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
*** in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore ***, hanno convenuto in ***,
nonché i rispettivi genitori *** esercenti la responsabilità genitoriale ai tempi dei fatti di causa, al fine
di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza delle
condotte poste in essere in data 14 febbraio 2016 allorché *** (all’epoca quindicenne), *** (all’epoca
quindicenne) e *** (all’epoca sedicenne) all’interno dell’abitazione della famiglia *** consumarono
rapporti sessuali orali con *** (all’epoca tredicenne) e con *** (all’epoca dodicenne), che vennero
ripresi con un telefonino e quindi diffusi in varie chat whattsapp.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attorea di cui domandavano il
rigetto.
Il procedimento veniva quindi riunito a quello RG 2799/2020 nel quale, per gli stessi fatti, ***, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore ***, avevano convenuto in giudizio
i medesimi convenuti.
La causa era istruita mediante CTU medico – legale e viene ora in decisione.
I fatti da cui discende la domanda risarcitoria proposta in questa sede emergono univocamente dal
contenuto dei verbali di sommarie informazioni rese da *** in data 28 settembre 2016 ai CC di Parma
e prodotte sub doc. 1 e nei quali i dichiaranti hanno riferito di avere avuto a turno in data 14 febbraio
2016 presso l’abitazione della famiglia *** rapporti sessuali orali con *** e ***, all’epoca dei fatti
rispettivamente di anni 13 e 12, che erano bendate e asseritamente consenzienti.
I dichiaranti hanno concordemente riferito che mentre *** e *** erano bendate ed inconsapevoli ***
scattò con il suo cellulare una foto mentre *** e *** avevano rapporti orali con le stesse e poco dopo
fu *** a scattare una foto mentre *** e *** consumavano un rapporto orale con le giovani.
*** ha quindi dichiarato di avere inviato poi le foto all’amico *** e di avere successivamente appreso
che erano state diffuse in vari gruppi whattsapp.
*** ha invece riferito che la sera stessa venne inserito in un gruppo whattsapp creato da *** e *** e da
tale *** in cui le foto erano state inserite e di avere successivamente appreso che erano state diffuse
in vari gruppi whattsapp.
Le condotte poste in essere dai convenuti ***, *** e *** sono penalisticamente rilevanti, integrando i
reati di cui agli artt. 609 octies, 609 ter comma primo n. 1 ed in relazione all’art. 609 bis comma
secondo n. 1 e n. 2 cp per avere intrattenuto rapporti sessuali orali con *** e *** approfittando del
fatto che fossero di minore età rispetto a loro, della superiorità numerica e della inesperienza delle
ragazze, che avevano rispettivamente 13 e 12 anni e quindi in assenza di valido consenso, che
neppure poteva essere validamente prestato da *** che all’epoca era dodicenne; di cui all’art. 595 cp
per avere ripreso gli atti sessuali mediante i telefonini e averle diffuse in gruppi whattsapp; di cui
all’art. 600 ter cp per avere scattato immagini di carattere pedopornografico.
La responsabilità penalistica, integrante evidentemente natura di fatto illecito rilevante anche in sede
civilistica, è ascrivibile ai convenuti ***, *** e *** poiché, a prescindere da chi ebbe a scattare le
fotografie (*** e ***) e da chi ebbe a diffonderle (*** e ***, sulla base di quanto ammesso dal primo e
dichiarato dal ***), tutti acconsentirono a che le riprese pornografiche venissero effettuate mediante
telefonini ad insaputa delle ragazze, che erano bendate, con la evidente finalità di diffonderle
successivamente in gruppi whattsapp e canali social, come poi puntualmente avvenuto, posto che
non si vede quale ulteriore finalità potesse avere realizzare le riprese, o comunque accettando il
rischio che ciò potesse avvenire essendo altamente probabile e prevedibile che le immagini venissero
condivise in gruppi whattsapp o canali social.
Si rileva peraltro che costituendosi i convenuti hanno espressamente riconosciuto di avere diffuso le
immagini.
In comparsa di costituzione la difesa dei convenuti ha infatti argomentato che: ” Quanto, invece, alla
diffusione delle fotografie, sempre dagli atti penali emerge come le stesse siano rimaste per almeno
sei mesi in una cerchia ristretta di persone, cioè gli odierni convenuti e due o tre amici, ai quali erano
state semplicemente mostrate” (v. comparsa di costituzione sub pag. 7), con ciò riconoscendo
espressamente che i convenuti ebbero a mostrare ad altri le immagini e quindi a diffonderle.
I convenuti ***, *** e *** hanno quindi concorso nella commissione dei reati di violenza sessuale di
gruppo, di creazione di materiale pedopornografico e nella sua diffusione, condotta che rientra nella
fattispecie di cui all’art. 595 cp in quanto lesiva della reputazione delle ragazze riprese mentre
compivano atti sessuali.
Tali condotte integrano anche un fatto illecito con conseguente responsabilità risarcitoria dei soggetti
che ebbero a commetterle, ossia ***, *** e ***, all’epoca minorenni.
Sussiste anche la legittimazione passiva dei genitori, all’epoca dei fatti esercenti la potestà genitoriale
sui figli minorenni e fondata sul disposto dell’art. 2048 cc
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli
minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi,
sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli
l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello
svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 26200/2011; Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005
n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).
La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti
ivi indicati).
In relazione all’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire
una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma,
offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò
perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona
educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni
sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può
essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben
possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato
adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).
Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata in alcun modo fornita, ma le modalità
stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di una educazione
inadeguata rispetto ai dettami civili della vita di relazione, la cui responsabilità – in difetto di una
puntuale prova liberatoria – non può che ricadere presuntivamente sui genitori, venuti meno ai
doveri sugli stessi incombenti ai sensi dell’art. 147 c.c..
Pertanto anche i genitori *** sono solidalmente responsabili con i rispettivi figli per il risarcimento
del danno subito dagli attori, alla cui verificazione hanno concorso mediante una condotta
indipendente.
La giurisprudenza (v. tra le altre Cass. 28656/2017) ha infatti chiarito che: ” …l’unicità del fatto
dannoso, richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale
degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo … sicché – sia in tema di
responsabilità contrattuale che extracontrattuale – se un unico evento dannoso è ricollegabile
eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole
azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, … essendo a tal fine irrilevante
se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti
fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi”.
Venendo al danno non patrimoniale subito da *** e ***, è stata disposta CTU medico-legale al fine di
valutare il danno psichico riportato in conseguenza dei fatti e che è stata affidata ai dott. …
I CTU, con relazione che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente
anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP delle parti, il che esime
da una specifica trattazione sul punto (cfr. Cass. 10688/2008) hanno accertato quanto segue.
Quanto ad ***: “Dal punto di vista medico-legale in tema di Responsabilità Civile, considerata la
vicenda nella sua interezza, appare verosimile e ampiamente giustificata la prolungata sofferenza
psico-emotiva reattiva della ragazza, concretizzata in sintomatologia di valore psichiatrico, per i
tempi successivi agli eventi. Il nesso causale va individuato non solo e non tanto con il tipo di atti
rappresentati, pur di per sé riprovevoli ed effettuati ai danni di ragazzine inconsapevoli (in ogni
caso in stato di evidente stato di sudditanza psicologica), quanto con la successiva diffusione virale
sui social media delle immagini pedopornografiche scattate, a maggior ragione considerando le
caratteristiche del luogo di residenza dei protagonisti della vicenda (paese piccolo dove quasi tutti
si conoscono). Per oltre 9 mesi il comprensibile disagio ha comportato una chiusura della ragazza al
mondo esterno, eccezion fatta per la scuola, subito cambiata (in un paese vicino), per la mancanza
di supporto nell’ambiente scolastico, che, ben lungi dall’aiutarla, è stato anzi descritto come irridente
e ostile. Parimenti non le è stata di aiuto, con apparente paradosso, la assenza di rimproveri da parte
dei genitori, dei quali però coglieva la sofferenza, con il risultato di accentuare il suo sentimento di
colpa. La psicodiagnostica, pur con i limiti segnalati nella elaborazione del MMPI, conferma la
presenza di ansia, depressione, elementi di PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress). nell’attuale,
al netto di una enfatizzazione della sintomatologia (che peraltro potrebbe anche indicare una
richiesta di aiuto e di comprensione, nel timore che la propria sofferenza venga sottovalutata o
banalizzata dagli altri…), è indubbiamente presente una ripercussione sullo stato psichico. Volendo
affidarsi a criteri categoriali ex DSM III e successive revisioni (da ultima il DSM-5), il quadro clinico
potrebbe riferirsi ad un Disturbo dell’Adattamento misto, con ansia e umore depresso, cronico,
complicato da elementi di Stress Post-Traumatico. Il conseguente DANNO BIOLOGICO
PERMANENTE risarcibile in Responsabilità Civile, considerati i valori tabellari di riferimento, tra
l’11 ed il 15 %, riportati sulle principali Guide Valutative 1 2 per i “Disturbi dell’adattamento
complicati”, può essere quantificato nella misura di circa il 12 % (DODICI PER CENTO). Il periodo
iniziale di più intensa sofferenza psico-emozionale con aspetti ansiosodepressivi, isolamento sociale,
disturbi del sonno, ideazioni autosoppressive, è stato della durata di circa 9 (NOVE) MESI e può
essere risarcito come INABILITA’ TEMPORANEA BIOLOGICA PARZIALE al 25 %. CONGRUE e
PERTINENTI sono da considerare tutte le spese sanitarie contenute nell’allegato 9-10 del fascicolo
di parte attrice”.
Quanto a ***: “Volendo affidarsi a criteri categoriali ex DSM III e successive revisioni (da ultima il
DSM-5), il quadro clinico attuale potrebbe riferirsi ad un Disturbo dell’Adattamento, con ansia,
cronico, aggravato da qualche tratto di Stress Post-Traumatico. Come nel caso di ***, il rapporto
causale con gli eventi sembra decisamente porsi con la diffusione sui social media delle immagini,
in assenza di specifico riferimento agli atti rappresentati i quali, senza la divulgazione delle foto
pedo-pornografiche, avrebbero verosimilmente provocato nelle ragazze solo vergogna e imbarazzo
iniziali, destinati però ad attenuarsi ed a spegnersi progressivamente nel tempo. Sotto l’aspetto
valutativo medico-legale in tema di Responsabilità Civile, trattandosi di un Disturbo
dell’Adattamento sostanzialmente non complicato, in cui le percentuali invalidanti indicate dalle
principali Guide Valutative 1 2 vanno dal 6 al 10 %, il DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
risarcibile può essere quantificato, nel caso di Camilla, nella misura di circa l’8 % % (OTTO PER
CENTO). Come per l’amica ***, vi è stato un periodo iniziale di maggiore sintomatologia
(caratterizzata da ansia, crisi di panico, paura di essere riconosciuta fuori di casa) che dovrà essere
risarcito come Inabilità Temporanea Biologica Parziale. Rispetto ad *** (la quale per oltre 9 mesi è
rimasta chiusa in casa, uscendo solo per frequentare le lezioni scolastiche in una nuova scuola di un
paese vicino) non possono essere individuati limiti temporali ben precisi né indizi di gravità dei
sintomi, per cui si può ipotizzare equitativamente un periodo di INABILITA’ TEMPORANEA
BIOLOGICA PARZIALE di circa 6 (SEI) MESI di cui 3 (TRE) MESI al 20 % ed altri 3 (TRE) MESI al
10 %.”
Applicando quindi in via equitativa le tabelle di Milano per l’anno 2021, comprensive di
rivalutazione, l’importo del risarcimento per il danno alla salute a titolo di permanente subito da ***
ammonta ad E. 35.428,00 e per temporanea ad E. 6682,50 e a *** ad E. 18.409,00 a titolo di permanente
e di E. 2673,00 per temporanea.
Non sussiste il diritto ad un’autonoma liquidazione del danno cd. morale in quanto secondo la più
recente giurisprudenza (Cass. 25164/2020) esso è ricompreso nelle tabelle milanesi, come peraltro
espressamente riportato nella relazione accompagnatoria alle stesse, in cui viene illustrata e motivata
la scelta di procedere alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione
permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia
nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non
patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in
via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Secondo la giurisprudenza la personalizzazione in aumento dei criteri tabellari richiede la
sussistenza di particolari circostanze di fatto, specifiche e peculiari, che “valgano a superare le
conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non
patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass. 21939/2017).
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo,
ma richiede l’individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso
concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione
forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la
medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento (Cass., sent. 27/05/2019, n. 14364).
Secondo la Cassazione (v. Cass. 7513/2018), “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed
eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi
dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione”.
Nel caso in esame si ritiene che ricorrano circostanze specifiche ed eccezionali per incrementare la
componente tabellare di dolore e sofferenza soggettiva alla luce della particolare gravità della
vicenda che ha coinvolto *** e ***, che ad un’età assai delicata hanno dovuto subire lo stigma sociale
derivante dalla diffusione delle immagini, particolarmente significativo in un’ambiente ristretto
quale quello fidentino e che sicuramente hanno loro creato un profondo senso di vergogna, di
umiliazione e di angoscia sociale oltre che di imbarazzo nell’ambiente famigliare
La sofferenza patita dalle attrici attore deve pertanto ritenersi eccezionalmente grave e la
liquidazione della componente di danno permanente deve essere incrementata nella misura del 50%,
giungendo quindi all’importo di E. 53142,00 quanto ad *** e ad E. 27.613,00 quanto a ***.
Quanto ai danni patrimoniali subiti dai genitori di *** e ***, può essere riconosciuto in favore dei
primi la somma di E. 3960,00 e in favore dei secondi la somma di E. 8971,99 per spese terapeutiche
sostenute in favore delle figlie, ritenute congrue dai CTU e sicuramente ricollegabili al trauma
subito.
Non possono invece essere rimborsati i compensi erogati all’avv. …in quanto le fatture prodotte non
contengono alcuna specificazione di quale prestazione professionale sia stata svolta, né le spese per
l’iscrizione ad una scuola privata in quanto ciò è stato oggetto di autonoma scelta da parte degli
attori che avrebbero potuto iscrivere le figlie ad altra scuola pubblica.
La difesa di ***, nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 2 dicembre 2022 ha chiesto la
chiamata in causa iussu iudicis ex art. 107 cpc di *** quali autori della divulgazione delle foto.
La richiesta è infondata in quanto, anche ipotizzando che i predetti abbiano concorso nella
divulgazione delle foto, essi sarebbero tenuti, in solido con gli attuali convenuti ai sensi dell’art. 2055
c.c., al risarcimento del danno complessivamente subito dai danneggiati, i quali potranno rivolgersi
indistintamente a ciascuno dei responsabili così individuati per ottenere l’integrale ristoro dei danni
subiti, senza dover previamente individuare l’incidenza causale della condotta di ciascuno sulle
lesioni finali.
Come prescritto dall’art. 2055 secondo comma c , inoltre, una volta risarcito il danneggiato, colui che
ha effettuato il pagamento complessivo del danno potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti
dell’altro coobbligato, chiedendo al medesimo il rimborso della quota di rispettiva competenza, che
va commisurata in relazione alla “gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne
sono derivate”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del decisum
applicato l’aumento di cui all’art. 4 secondo comma DM 55/2014
P.Q.M.
Definitivamente decidendo
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato ad *** e che liquida in E. 59824,50
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato a *** e che liquida in E. 30.286,00
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato a *** e che liquida in E. 3960,00 oltre
ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al risarcimento del danno cagionato ad *** e che liquida in E. 8971,99
oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
Condanna in via solidale *** al pagamento delle spese processuali che liquida in E.21.082,50 per
compensi ed E. 1297,00 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU
e di CTP
Parma, 13 marzo 2023
Il giudice
Giacomo Cicciò

Non è indipendente il figlio assunto con contratto di apprendistato.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile,
Ordinanza del 19 dicembre 2023, n. 35494, Cons. Rel.
Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/12/2023) 19/12/2023, n. 35494
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18846/2022 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in BRUGHERIO VIALE LOMBARDIA 233, presso
lo studio dell’avvocato BALCONI FRANCO ((Omissis)) che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
B.B.;
– intimato –
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1061/2020 depositata il
16/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal
Consigliere MELONI MARINA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1185/2010 del 19.04.2010, ha
dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri
A.A. e B.B. ed ha stabilito tra l’altro che il padre contribuisse al mantenimento
della figlia C.C. versando alla madre il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro
350,00.= da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese mediche non
coperte dal SSN, parascolastiche, ricreative e sportive previamente concordate.
In data 10.02.2020 il sig. A.A. ha adito il Tribunale di Monza chiedendo la
modifica delle condizioni di divorzio sancite con sentenza n. 1185/2010,
escludendo ogni obbligo di mantenimento in favore della figlia, ormai
maggiorenne C.C. (nata a (Omissis)); in subordine, di ridurre l’ammontare
dell’assegno mensile a suo carico. Si è costituita la B.B. la quale ha contestato
in fatto e in diritto il merito delle pretese fatte valere da parte dell’attore e
chiesto il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Monza, con Decreto cron. 16057/2020 del 24.11.2020, reso
all’esito del procedimento R.G. n. 816/2020, ha rigettato il ricorso non
ravvisando i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio
riscontrando che il paventato peggioramento delle condizioni economiche del
sig. A.A. doveva ritenersi bilanciato con i maggiori costi di mantenimento
supportati dalla B.B. per la figlia C.C., oggi studentessa di 19 anni ma che
all’epoca del divorzio aveva solo 9 anni. Il sig. A.A. ha tempestivamente
depositato reclamo avverso il decreto cron. 16057/2020 del 24.11.2020
chiedendo alla Corte d’Appello di Milano la revoca o la riduzione del contributo
al mantenimento per la figlia.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sul reclamo
proposto da A.A. averso il decreto cron. 16057/2020 pubblicato il 24.11.2021
dal Tribunale di Monza a definizione del proc. R.G. n. 816/2020 ha accolto
parzialmente il reclamo e per l’effetto ridotto a Euro 200,00 mensili l’importo
che A.A. deve corrispondere alla sig.ra B.B. per il mantenimento della figlia
C.C..
Avverso la pronuncia di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione A.A.
con unico motivo.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, per violazione degli artt. 147 e 337-septies c.c. e
Giurisprudenza di legittimità Ondif
omessa valutazione di un documento rilevante ai fini del decidere, cioè il
contratto di lavoro della figlia maggiorenne C.C. A.A., con riguardo al reddito
percepito.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono (S.U. 22048 del
24/7/2023).
Si deve premettere che la modifica dei provvedimenti adottati con la sentenza
di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto
alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti:
ebbene la Corte ha già valutato e vagliato le nuove condizioni patrimoniali del
ricorrente e ridotto a 200,00 Euro l’assegno originario di 350,00. Infatti, la
Corte ha, nel provvedimento impugnato, compiutamente valutato la situazione
economica del sig. A.A. e ritenuto che, pur essendo allo stato Egli disoccupato,
a far data dal 10.01.2022, “non è verosimile che per la sua età e per la sua
capacità lavorativa, non riesca a trovare lavoro avendo dimostrato anche
capacità imprenditoriali – sia pur intraprese in (Omissis) – ove ha costituito una
scuola di lingua inglese per bambini (doc 17, fasc. primo grado) ed ove ha
gestione anche una pizzeria “(Omissis)” (docc. nn. 16-22) attività per le quali,
come già anche rilevato dal Tribunale di Monza non ha documentato i suoi
redditi.
La Corte di merito ha poi accertato che attualmente egli vive con gli anziani
genitori a Monza, ai quali presta assistenza ed è mantenuto dalla madre e dal
fratello come dallo stesso dichiarato in udienza alla Corte; che la disdetta del
contratto di locazione dell’immobile di cui era proprietario sita in (Omissis) non
gli avrebbe impedito di locarlo nuovamente – come rilevato già dal Tribunale –
ma comunque la vendita del predetto immobile – avvenuta nel 2020 – per
l’importo di Euro 57.000,00 ed il successivo acquisto per l’importo di Euro
42.000,00 di altra casa – in località (Omissis) – fanno presumere che lo A.A.
non versi in serie condizioni di ristrettezze economiche proprio per la scelta di
investimento in un altro immobile che non è escluso che possa essere messo a
reddito tenuto conto del fatto che lui vive con i genitori a Monza – come dallo
stesso dichiarato all’udienza del 24 febbraio 2022.
La Corte ha poi valutato, con apprezzamento legittimo, sulla base della
certificazione resa dal centro per l’impiego di Milano (che attesta che la figlia
C.C. – ancora studentessa – svolge lavoro di apprendistato con decorrenza
01.09.2021) che “la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non
consente di considerare un figlio economicamente autosufficiente, non essendo
stati provati – nella presente fattispecie – una serie di parametri ed in
particolare l’importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo”.
Il ricorrente, di contro, non ha dimostrato che il trattamento economico
ricevuto dalla figlia C.C. – quale apprendista – è non solo proporzionato e
sufficiente, ma anche idoneo ad assicurare la sua autosufficienza economica e
pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte d’Appello ha
legittimamente ritenuto di poter accogliere solo parzialmente il reclamo
paterno riducendo ad Euro 200,00 l’importo per il mantenimento mensile che
lo A.A. deve versare per la figlia C.C..
Tutte le valutazioni del giudice di merito sopra riportate non contrastano con la
giurisprudenza di questa Corte che più volte ha affermato il principio secondo
cui il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia
esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo
del lavoro. Nella specie, tale progressione, ancora in corso, non si è del tutto
completata, onde il giudice di merito ha limitato ma non escluso
completamente la contribuzione genitoriale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. I profili sostanziali
sottostanti alla vicenda inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-
quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone che,
in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e
degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

La risarcibilità del danno da perdita anticipata della vita

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 27 dicembre 2023, n. 35998; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Porreca
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
che:
l’Azienda USL Toscana Sud Est ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la
cassazione della sentenza n. 326 del 2020 della Corte di appello di Firenze esponendo che:
– D.D., A.A., e B.B. in proprio e per la figlia minore C.C., avevano convenuto la deducente per
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte, per insufficienza cardiaca, del congiunto
F.F., indicata come causata dalla colposa condotta di E.E., medico di turno della Guardia medica cui
la vittima si era rivolta, appena due giorni prima, accusando forti dolori allo stomaco, ricevendone
solo indicazioni diagnostiche di cattiva digestione, con prescrizione di fermenti lattici e due fiale del
farmaco “Plasil” da utilizzare al bisogno;
– il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui,
in particolare:
– dalla consulenza tecnica giudiziale espletata in prime cure emergeva che il dolore toracico
epigastrico era riconducibile a sindrome coronarica acuta di natura cardiaca;
– il medico coinvolto si era genericamente concentrato sulla patologia digestiva senza esami mirati e
senza neppure invio al Pronto Soccorso;
– la vittima, senza le colpose omissioni del sanitario, avrebbe avuto una elevata possibilità di
sopravvivenza, quantificabile nell’80%;
– la sopravvivenza in parola era quantificabile in sette anni, tenuto conto delle pregresse condizioni
patologiche della vittima, che sei mesi prima dell’evento aveva effettuato una visita cardiologica con
cui si erano evidenziate tracce di infarto miocardico e cardiopatia ischemica;
– ne era derivata una perdita anticipata della vita causalmente oltre che colposamente imputabile,
fonte di danno reclamabile “iure successionis”;
– spettava ed era stato richiesto dai congiunti, sin dalla citazione, anche il danno non patrimoniale
“iure proprio”;
– non era scorretto il criterio di liquidazione del danno seguito dal Tribunale, che aveva quantificato
il valore di un’invalidità permanente al 100% di un soggetto di 63 anni, età della vittima, secondo il
punto tabellare c.d. milanese, e aveva poi effettuato due abbattimenti, del 30% per le pregresse
condizioni della vittima, e di due terzi in relazione al fatto che la vittima avrebbe avuto l’80% di
possibilità di vivere limitatamente ad altri 7 anni: infatti, una volta accordato, il danno da perdita di
“chance” quale sopra inteso, il risarcimento di quello avrebbe dovuto essere integrale, sicchè non
avrebbero dovuto operarsi nemmeno le suddette riduzioni, con conseguente carenza d’interesse alla
doglianza di eccesso nella liquidazione formulata sul punto in appello sia per ciò che concerneva il
danno a titolo ereditario che quello a titolo proprio; infine, non poteva dirsi sussistente alcun concorso
colposo della vittima ai sensi dell’art. 1227 c.c., in relazione alle dedotte raccomandazioni di
richiamare telefonicamente ovvero chiamare il numero di emergenza 118, formulate dal dottor E.E.
e inevase dai congiunti conviventi, poichè ai familiari era stata comunicata una diagnosi
tranquillizzante e non avrebbero potuto richiedersi a quelli valutazioni mediche sui sintomi, tenuto
conto che le condizioni per il ricovero erano esistenti già al momento della visita presso a Guarda
medica;
nessuno ha svolto difese per gli intimati;
in pubblica udienza ha partecipato alla discussione il difensore degli intimati;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, ribadite in udienza;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., art. 2043, c.c.,
art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello avrebbe travisato il motivo di
appello inerente all’impossibilità di accordare il danno da perdita anticipata della vita “iure
successionis”, stante l’impossibilità di liquidare quello tanatologico, con conseguente spettanza del
solo e diverso danno “iure proprio” da lesione del rapporto parentale;
con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 1123, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., art.
116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato, in logica subordinazione a
quanto dedotto con la prima censura, operando, per il danno a titolo successorio, un abbattimento del
30% determinato in modo arbitrariamente immotivato, senza consulenza tecnica sul punto, e non
tenendo neppure conto del fatto che la durata della vita cui avrebbe dovuto rapportarsi la liquidazione
non era quella media ma quella determinata dalle sue pregresse condizioni patologiche;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., art.
132 c.p.c., n. 4, artt. 1218, 1223 e 2907 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere
domandato il danno “iure proprio” non patrimoniale da perdita di “chance”, mentre era stato richiesto,
a tale titolo, solo quello non patrimoniale per la perdita del familiare e quello patrimoniale per la
perdita del relativo apporto economico;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 116
c.p.c., artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nel
quantificare il danno da perdita di “chance” “iure proprio”, in termini analoghi a quanto dedotto con
il secondo motivo;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., poichè la Corte
di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stata contestata la circostanza della
raccomandazione data dal deducente ai familiari, di cui era stata esclusa invece la rilevanza, e che, di
contro, questa non poteva che aver inciso sulla sequenza che aveva portato al decesso, posto che i
familiari colposamente ebbero a chiamare tardivamente il numero di emergenza dopo due giorni, solo
quando il congiunto aveva perso conoscenza;
Motivi della decisione
che:
deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è tempestivo, posta la sospensione dei termini
stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83 e D.L. n. 23
del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020);
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
il primo, motivo è fondato, con logico assorbimento del secondo e del terzo;
questa Corte, in tema di responsabilità sanitaria, ha di recente chiarito “funditus” e ribadito che:
– in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita, perdita
che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del
paziente, non è concepibile, nè logicamente nè giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della
vita” trasmissibile “iure successionis”, non essendo predicabile, nell’attuale sistema della
responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass., 19/09/2023, n. 26851);
– è possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con
riferimento al diritto “iure proprio” degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto
dal congiunto (Cass., n. 26851 del 2023, cit.);
– in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall’errore medico, qualora l’evento risulti
riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi
ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde “in toto”
dell’evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della
causalità materiale, potendo l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare
esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave
complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un
obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece,
all’autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass., n. 26851 del 2023, cit., in cui
si richiama l’ormai costante giurisprudenza sul punto);
è stato sottolineato (Cass., n. 26851 del 2023, pag. 17) che, quando la vittima è già deceduta al
momento dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi “non è concepibile, nè logicamente nè
giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass.,
04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, … e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015), non essendo
predicabile, nell’attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.
Esemplificando, causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sè cinque anni di vita sperata,
non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato,
avrebbe avuto dinanzi a sè ancora cinque anni di vita.
L’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo
che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli
assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una
distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda
ipotesi di danno.
E’ possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con
riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto
ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo
effettivamente vissuto….
In conclusione, nell’ipotesi di un paziente che, al momento dell’introduzione della lite, sia già
deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e
provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata
nell’an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente
vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della
anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall’altrettanto
eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non
determinata nè nell’an nè nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra,
un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente”;
pertanto, “quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte
anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi
considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo quanto si dirà.
Nell’esigenza di pervenire ad una terminologia chiara e condivisa, va pertanto chiarito che:
a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi
della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno
biologico (differenziale);
b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l’acquisita consapevolezza
delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore
medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della
capacità di battersi ancora contro il male;
c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell’an e nel quantum, di vivere più
a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione
al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei
termini prima chiariti, quale che sia la durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto
rinunciare.
Deve concludersi che non vi è spazio, in linea generale, per sovrapposizioni concettuali tra istituti
speculari (chance e perdita anticipata della vita), salvo che si chiariscano e si accertino, motivando
rispetto alla concreta fattispecie, le differenze come sinora ricostruite. Ne consegue, pertanto, che:
a) nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto
della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e
relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del “più probabile che non”:
l’evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell’errore
medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il
risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto – e non a quello
non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure
proprio, ai congiunti) stante l’irrisarcibilità del danno tanatologico – in tutti i suoi aspetti, morali e
dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva
diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente
determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente
“differenziale” (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle,
migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia);
b) il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da
un lato, vi sia incertezza sull’efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo,
vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della (come detto
apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum
nè predicabile quale certezza nell’an, a differenza che nell’ipotesi sub a). La valutazione equitativa di
tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, nè ai valori
tabellari previsti per la perdita della vita, nè a quelli del danno biologico temporaneo;
c) il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola,
non saranno nè sovrapponibili nè congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire
oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l’accertamento si sia concluso nel senso
dell’esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere
ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria,
concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente (secondo
i criteri rispettivamente precisati) alla condotta colpevole dell’agente.
Fermo il generale principio, come sopra espresso, della generale irrisarcibilità dell’ulteriore danno da
perdita di chance in presenza di un danno da perdita anticipata della vita, in via eccezionale possono
darsi ipotesi in cui il Giudice di merito ritenga, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che,
oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, esista, in relazione alle specifiche
circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell’eziologica
certezza della sua riconducibilità all’errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto
sopravvivere ancora più a lungo. In tal caso, sempre che e soltanto se tale possibilità non si risolva in
una mera speranza, ovvero si collochi in una dimensione di assoluta incertezza eventistica, che non
attinga la soglia di quella seria, concreta, apprezzabile possibilità (come lascerebbe intendere, in via
di presunzione semplice, l’avvenuta morte, benchè anticipata, del paziente), tale ulteriore e diversa
voce di danno risulterà concretamente e limitatamente risarcibile, in via equitativa, al di là e a
prescindere dai parametri (sia pur diminuiti percentualmente) relativi al danno biologico e al quello
da premorienza”;
nel caso di specie, è stato accertato in fatto che, senza l’omissione del sanitario, colposamente causale,
la vittima, deceduta per infarto due giorni dopo, avrebbe “più probabilmente che non” vissuto un
periodo di vita determinato, di sette anni, come tale risarcibile “iure proprio” non “iure successionis”,
in linea con quanto osservato anche dal Pubblico Ministero;
si osserva che quanto alla sussistenza della domanda di risarcimento del danno “non patrimoniale,
“iure proprio”, in conseguenza della perdita di una persona cara”, essa, da correlare ai principî appena
riaffermati, risulta da ciò che lo stesso ricorso, nella corretta cornice di specificità regolata dall’art.
366 c.p.c., n. 6, riporta alle pagine 15 e 16;
per quanto appena detto, non viene invece in discussione la domanda di danno “iure proprio” da
perdita di “chance”;
il quarto motivo è inammissibile;
va premesso che la censura fa nominativamente riferimento al danno da perdita di “chance”, ma esso
va riqualificato, fermi i fatti accertati, quale danno da perdita del rapporto parentale, nei termini
ricostruiti, ovvero danno relazionale per l’individuato tempo non vissuto dai congiunti; e, infatti, i
giudici di merito hanno preso le mosse (analogamente a quanto fatto per il danno riconosciuto a titolo
ereditario, di cui qui si è esclusa la spettanza), dalla relativa quantificazione in base alla c.d. tabelle
milanesi, che si riferiscono “fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che
sarebbe vissuto secondo l’età media della statistica demografica, e non al tempo residuo in base alla
statistica clinica rapportata a un soggetto affetto da una specifica pregressa patologia;
sul punto, il giudice di prime ha per un verso, dunque, operato equitativamente una riduzione in
relazione a tale ultimo aspetto, e ha, per altro verso, illegittimamente operato una decurtazione
confondendo la percentuale afferente alla ricostruzione del nesso eziologico con una percentuale di
conseguente pregiudizio risarcibile, con carenza d’interesse alla censura sul punto, come
condivisibilmente osservato dal Collegio di merito;
la parte in questa sede ricorrente avrebbe allora dovuto specificatamente argomentare e dimostrare
che, proporzionando ai 7 anni di vita attesa in concreto la misura del danno da perdita del “fisiologico”
rapporto parentale, non decurtato, la somma da accordare, senza l’ulteriore decurtazione di due terzi
illegittimamente computata, sarebbe stata minore;
anzi, posto che non si censura l’unità di misura presa a riferimento (ma solo la prima decurtazione
indicata come arbitraria e la mancanza di una terza decurtazione in relazione al tempo di vita clinico
e non demografico residuo della vittima: pag. 13 del ricorso), suddividendo correttamente il valore
non decurtato (200 mila Euro per moglie e figli conviventi, 100 mila Euro per la nipote pure
convivente: pag. 4 della sentenza gravata), per il tempo di vita indicato nella stessa censura come
proprio della statistica demografica (80,8 anni in quel momento: stessa pagina del ricorso), e
moltiplicando il valore unitario ottenuto per il numero degli anni residui (7 anni) secondo gli
indiscussi accertamenti medico legali officiosi, senza altre decurtazioni, il risultato è di somme
maggiori rispetto a quelle liquidate;
il quinto motivo è inammissibile;
la Corte territoriale ha accertato in fatto che le condizioni per il ricovero esistevano al momento della
visita della Guardia medica, e la diagnosi e le prescrizioni furono “tranquillizzanti”, sicchè non era
esigibile dai familiari una diversa e più reattiva lettura dei sintomi, al fine di una chiamata al numero
di emergenza più immediata di quella che pure fu effettuata;
come pure argomentato dal Pubblico Ministero, a fronte di ciò, censura mira, prima che a dedurre un
errore di sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, a una rilettura delle risultanze
istruttorie come tale estranea alla presente sede di legittimità;
il giudizio può essere deciso nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti, con
compensazione delle spese dell’intero giudizio in relazione alla reciproca soccombenza e alle
progressive precisazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo, dichiara inammissibile il quarto e il
quinto, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, esclude la condanna
risarcitoria statuita per il danno a titolo ereditario. Spese compensate.

La prodigalità può essere un presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno?

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n. 36176; Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
che:
1.- A.A., moglie separata consensualmente da B.B. e titolare di assegno di mantenimento, chiese al
Giudice Tutelare del Tribunale di Ferrara e ottenne la nomina di amministratore di sostegno per il
marito B.B., avendo dedotto che questi aveva iniziato a manifestare un comportamento improntato
alla prodigalità, con abituale larghezza nello spendere, rischiando eccessivamente rispetto alle proprie
condizioni socioeconomiche e non riconoscendo più alcun valore oggettivamente attribuibile al
denaro, tanto che detto comportamento aveva comportato, nel periodo (Omissis), una dispersione
patrimoniale di circa 512.000,00 Euro.
Il provvedimento in data (Omissis), con cui il Giudice Tutelare aveva proceduto alla nomina
dell’amministratore di sostegno, è stato integralmente riformato dalla Corte di appello di Bologna che
ha respinto la domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno ed ha compensato le spese di
lite.
A.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte di merito con cinque mezzi.
B.B. è rimasto intimato.
E’ stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
che:
2.- Il ricorso è svolto in cinque motivi:
I) Con il primo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio riguardanti la prodigalità
di B.B., emergenti in particolare dalle dichiarazioni del fratello C.C. all’udienza del (Omissis) nonchè
dalla relazione in data (Omissis) e dall’istanza in data (Omissis) dell’amministratore di sostegno.
II) Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio riguardanti la
relazione extraconiugale di B.B. e quindi la sua prodigalità, emergenti in particolare dai messaggi
whatsapp del marito alla moglie nel periodo (Omissis) e dalla relazione in data (Omissis)
dell’amministratore di sostegno.
III) Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio riguardanti la
soggezione di B.B. all’influenza di terzi e quindi la sua prodigalità, emergenti in particolare dalla
relazione del (Omissis) e dall’istanza del (Omissis) dell’amministratore di sostegno.
IV) Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi del giudizio riguardanti la
consistenza del patrimonio residuo di B.B. e quindi la sua prodigalità, emergenti in particolare dalla
relazione del (Omissis) e dall’istanza del (Omissis) dell’amministratore di sostegno, dalle
dichiarazioni di B.B. all’udienza del (Omissis), dalle dichiarazioni di B.B. al CTU Dott. D.D. e dalla
perizia contabile della Dott.ssa E.E..
La ricorrente, nello svolgere la censura, ha prospettato che “l’affermazione del B.B. al Dott. D.D. di
non aver nulla da nascondere confligge anche con quanto risulta dalla perizia contabile della Dott.ssa
E.E., la quale ha riferito che il B.B. non ha prodotto la documentazione bancaria che gli aveva chiesto,
per cui non ha potuto svolgere una compiuta disamina del quadro economico/patrimoniale dello
stesso. Alla luce di tutto ciò, non si comprende perchè la Corte d’Appello giustifichi sostanzialmente,
in tal modo legittimandola, la condotta omissiva del B.B., il quale non ha consentito la ricostruzione
del suo patrimonio. Non si comprende altresì come da tale censurabile condotta possa desumersi
l’assenza della prodigalità del medesimo. Invero, la descritta condotta ostruzionistica è un grave
indizio di tale prodigalità.”.
V) Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 407 c.c., comma 3, per non avere la Corte
d’Appello di Bologna disposto d’ufficio l’integrazione della perizia contabile o una nuova perizia con
riguardo al valore dell’attuale patrimonio di B.B., circostanza rilevante ai fini della valutazione della
prodigalità dello stesso.
3.- Con la decisione impugnata, la Corte di appello ha integralmente riformato la decisione del
Giudice tutelare e respinto la domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno.
Segnatamente, ha affermato che, come già accertato in primo grado sulla scorta dei risultati della
CTU effettuata, B.B. non era affetto da patologie psichiche ed era pienamente in grado di intendere e
di volere; non era inoltre una persona definibile come “fragile” tenuto conto della sua storia personale
e dei risultati conseguiti nella vita e non era caratterizzato da debolezza tale da aprire l’ipotesi di una
suggestionabilità, risultando ben fermo nella convinzione di non necessitare di una misura di
protezione ed avvalendosi di specialisti legali e medici a sostegno della sua tesi.
Ha, quindi, affermato che difettava la prova che B.B. fosse affetto da prodigalità; con riferimento alla
accertata alienazione di fondi agricoli per Euro 1.242.000,00 ed alla circostanza che il beneficiando
non avesse voluto dare conto dell’utilizzo della metà della somma, ha ritenuto che tale complessiva
condotta non integrasse gli estremi della prodigalità solo perchè non si conosceva l’utilizzo di tale
parte, posto che la CTU contabile E.E. “ha rappresentato di avere effettuato una ricostruzione solo
parziale” ed ha osservato poi che erano emerse uscite compatibili con le ordinarie esigenze di una
azienda agricola.
La Corte di merito ha concluso che il depauperamento del patrimonio, che vi era stato in parte (vendita
di fondi agricoli per oltre Euro 1.200.000,00 di cui B.B. non aveva voluto spiegare l’impiego di circa
la metà del ricavato), il disordine o l’inadeguatezza nella gestione dell’azienda, costituissero in sè
prodigalità, osservando che l’amministrazione di sostegno non è finalizzata alla conservazione del
patrimonio.
Di poi ha escluso che vi fosse la prova di una relazione con una donna rumena e della sua influenza
ed ha osservato che la coniuge separata, che lamentava il mancato pagamento dell’assegno di
mantenimento, aveva altri strumenti per soddisfare e/o garantire il suo credito.
4.1. – I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti nei sensi di
cui in motivazione.
4.2.1.- L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla L. n. 6 del 2004, art. 3, innovando il sistema
delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi –
all’attualità – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per
una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n.
12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacità
di agire” e che – a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sostenga la libertà decisionale
delle persone fragili, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla
base di un decreto adottato da un giudice, e sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in
ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
L’amministrazione di sostegno, ancorchè non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria
incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata
capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere autonomamente in tutto o in parte ai propri
interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di
autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione
patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di
agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata
da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020).
Invero, come è stato già affermato da questa Corte, la valutazione della congruità e conformità del
contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata
all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo
criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto
dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa
l’interessato, nonchè di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare
che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente
penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel
senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche
del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007).
4.2.2.- La lettura dell’istituto, come si è andata delineando nelle recenti pronunce di legittimità di cui
si è dato conto, appare in linea, ed anzi è confortata, dal rilievo che, con L. 3 marzo 2009, n. 18,
entrata in vigore il successivo 15 marzo 2009, l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con disabilità (adottata il 13 dicembre 2006). Confermata la valutazione di
compatibilità tra la disciplina normativa dell’amministrazione di sostegno e la Convenzione anzidetta
(Cass. n. 18320/2012), è opportuno ricordare, come precisato all’art. 1, che la Convenzione ha
l’obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento dei
diritti umani e delle libertà fondamentali nel rispetto della dignità umana e riguarda non soltanto le
persone cd. inferme di mente, ma tutte quelle che presentano minorazioni fisiche, mentali, intellettuali
o sensoriali a lungo termine “che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. Si tratta di una
disciplina che supera la logica della protezione tipicamente patrimoniale della persona, a favore di un
modello sociale fondato sui diritti umani, che si pone in linea di evidente novità rispetto agli odierni
ordinamenti giuridici. Una disciplina nella quale scompare ogni riferimento alla incapacità, per dare
spazio alla disabilità, come condizione complessiva della persona, che non può limitare nè deve
incidere sulla sua capacità di agire e che, all’art. 12, prescrive a tutti gli Stati l’obbligo di riconoscere
che le persone con disabilità godono della piena capacità in tutti gli aspetti della vita e di assumere
tutte le misure per assicurare e garantire che le persone con disabilità godano della piena capacità
legale (Cass. n. 3462/2022, in motivazione).
Segnatamente, l’art. 12 della Convenzione, sotto la rubrica “Uguale riconoscimento di fronte alla
legge”, stabilisce che “1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di
essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge. 2. Gli Stati Parti dovranno riconoscere
che le persone con disabilità godono della capacità legale su base di eguaglianza rispetto agli altri in
tutti gli aspetti della vita. 3. Gli Stati Parti prenderanno appropriate misure per permettere l’accesso
da parte delle persone con disabilità al sostegno che esse dovessero richiedere nell’esercizio della
propria capacità legale. 4. Gli Stati Parti assicureranno che tutte le misure relative all’esercizio della
capacità legale forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità della
legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative
all’esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano
scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle
condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a
periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo
giudiziario. 5. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure
toccano i diritti e gli interessi delle persone. 6. Sulla base di quanto previsto nel presente articolo, gli
Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l’eguale diritto delle
persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad
avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le
persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà”. Trattasi di norma
che i primi commentatori hanno definito “il massimo standard di protezione dei diritti umani della
persona con disabilità, con lo scopo di assicurare il diritto alla eguaglianza e alla non discriminazione
in relazione al godimento e all’esercizio della sua capacità”.
4.2.3.- Ad oltre un decennio, ormai, dal momento in cui la menzionata Convenzione delle Nazioni
Unite è stata ratificata dalla nostra Repubblica – ritenuta la compatibilità della disciplina nazionale
dell’amministrazione di sostegno rispetto alla Convenzione – occorre interrogarsi, allora, sulla
necessità di valorizzare, nell’ambito della disciplina nazionale, le disposizioni e le soluzioni
interpretative potenzialmente coerenti con i principi espressi in questo strumento internazionale.
4.2.4.- In questa prospettiva, riveste una posizione di centralità, compatibilmente con il tipo ed il
grado di disabilità dell’amministrando, l’audizione della persona cui il procedimento di apertura
dell’amministrazione di sostegno si riferisce. Invero, – a differenza di quanto previsto per il
procedimento di interdizione o inabilitazione (art. 419 c.c.) – il giudice tutelare non solo deve sentire
la persona ma, con previsione peculiare propria dell’istituto di protezione in esame, “deve tener conto,
compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle
richieste di questa” (art. 407 c.c., comma 3). L’audizione del beneficiario risulta, invero, centrale
nell’ambito del procedimento in esame (Cass. n. 6861/2013) per l’adozione di un provvedimento
congruo e commisurato alle concrete esigenze dell’amministrando, anche se la volontà espressa dal
beneficiario non appare decisiva in relazione all’esito del procedimento di apertura della
amministrazione di sostegno. Se, infatti, la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il
sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare non
costituisce condizione necessaria per l’applicazione di tale misura (v. Cass. n. 4866/2010; anche
secondo Corte Cost. n. 4 del 2007), così come, in senso opposto, al dissenso del beneficiario, ai sensi
degli artt. 407 e 410 c.c., non è attribuita una efficacia paralizzante ai fini dell’attivazione della misura
dell’amministrazione di sostegno, a meno che – come è stato già affermato – il giudice non accerti che
i suoi interessi sono comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe
attivato autonomamente dall’interessato (Cass. n. 22602/2017), va tuttavia rimarcato che la volontà
contraria all’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno, ove provenga da persona
pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un
impedimento soltanto di natura fisica), non può non essere tenuta in debito conto da parte del giudice,
che deve garantire l’equilibrio della decisione, tenendo conto della necessità di privilegiare il rispetto
dell’autodeterminazione della persona interessata, così da discernere le fattispecie, a seconda dei casi
(Cass. n. 29981/2020).
4.2.5.- Ugualmente, costituiscono punti di forza dell’istituto, l’intrinseco dinamismo e la strumentale
flessibilità che lo connotano, desumibili dalla previsione normativa, non formale, del dovere
dell’amministratore di sostegno di riferire periodicamente al giudice tutelare non solo in ordine alle
attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio, ma anche in ordine ad ogni mutamento delle
condizioni di salute e delle condizioni di vita personale e sociale dell’amministrato (art. 405 c.c.,
comma 5, n. 6) e, soprattutto, dalla possibilità che il provvedimento che ha dichiarato aperta la
procedura sia sempre suscettibile di adeguamento e modifiche anche d’ufficio (art. 407 c.c., comma
4; art. 411 c.c., comma 4). Questo strumentario, sintonico all’obiettivo di una individualizzata
rispondenza tra il provvedimento e la sua effettiva e perdurante adeguatezza alle esigenze di
assistenza del beneficiario, merita di essere valorizzato, anche nei sensi indicati dall’art. 12 della
Convenzione.
4.2.6.- Le caratteristiche proprie dell’amministrazione di sostegno impongono, quindi, in linea con le
indicazioni rivenienti dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che l’accertamento della
ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia
rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – da accertare anche mediante CTU, ove
necessario, sia rispetto alla incidenza della stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai
propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un
sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili
all’amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli
anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di
tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass.
n. 10483/2022).
In questo quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove
la disabilità si palesi solo di tipo fisico, pur non vincolanti, devono essere opportunamente
considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati
con sufficiente specificità e concretezza.
4.2.7.- Va, quindi, precisato, per focalizzare l’attenzione sul caso di specie concernente una prospettata
condizione di prodigalità, che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 5492/2018 Cass. n.
20664/2017, Cass. n. 18171/2013), l’amministrazione di sostegno può pronunciarsi, nell’interesse del
beneficiario (interesse reale e concreto, inerente alla persona e/o al suo patrimonio), anche in presenza
dei presupposti di interdizione e inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità.
La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello
spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie
condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro che configura
autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 c.c., comma 2, indipendentemente da una sua
derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in
atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purchè sia ricollegabile a motivi futili (ad
esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano, o a dispetto
dei vincoli di solidarietà familiare) (Cass. n. 786/2017).
In questi sensi è stato ravvisato il presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno nel caso
di una persona dedita in maniera continua al gioco, che destini ad esso tutti i suoi averi, contraendo
anche plurimi prestiti per alimentare questa pregiudizievole inclinazione (Cass. 5492/2018);
diversamente, sono stati ritenuti insussistenti gli estremi della prodigalità nella condotta di un
soggetto che, con la redistribuzione della propria ricchezza a persone a lui vicine, anche se non
parenti, intendeva dare una risposta positiva e costruttiva al naufragio della propria famiglia (Cass. n.
786/2017).
4.2.8.- Anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, di recente, ha avuto modo di esaminare la
disciplina italiana dell’amministrazione di sostegno proprio per un caso di prodigalità (Sentenza Corte
Europea diritti dell’uomo Sez. I, Sent. (ud. 27/06/2023) 06/07/2023 – ricorso n. 46412/21).
La Corte EDU (in particolare, v. par. 84-92) ha ricordato che la decisione di sottoporre una persona
ad una misura di protezione giuridica può costituire un’ingerenza nella vita privata di tale persona ai
sensi dell’art. 8, par. 1, della CEDU, anche quando quest’ultima è stata privata solo in parte della sua
capacità giuridica, ed ha rammentato che una lesione del diritto di una persona al rispetto della sua
vita privata viola l’art. 8, se non è “prevista dalla legge”, se non persegue uno o più scopi legittimi ai
sensi del paragrafo 2, o se non è “necessaria in una società democratica”, nel senso che non è
proporzionata agli scopi perseguiti.
4.2.9.- Quindi, passando ad esaminare il caso concreto, riguardante una persona sottoposta al regime
di amministrazione di sostegno previsto dagli artt. 404 e 411 c.c., per prodigalità e, da una certa epoca
in poi, anche per un indebolimento delle condizioni psicofisiche e mentali, la Corte EDU ha dichiarato
di considerare che “l’ingerenza perseguisse lo “scopo legittimo”, ai sensi del secondo paragrafo
dell’art. 8, della protezione del secondo ricorrente contro, in un primo tempo, il rischio di indigenza
e, a partire dal 2020, un indebolimento di ordine fisico e mentale”, e ciò anche se la decisione di
sottoporre la persona all’amministrazione di sostegno, privandola in parte, se del caso, della sua
capacità giuridica, non era basata su una constatazione di un’alterazione delle sue facoltà mentali
attestata da medici, ma su una eccessiva prodigalità che poteva porlo a rischio di indigenza, e
sull’indebolimento fisico e psichico da lui dimostrato a partire dal (Omissis).
Di seguito, la Corte EDU ha precisato che vi è necessità di perimetrare la concreta misura da applicare
in termini di proporzionalità perchè “privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte,
è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Tuttavia, deve
essere lasciato inevitabilmente un margine di apprezzamento alle autorità nazionali che, a causa del
loro contatto diretto e continuo con le forze vive del loro paese, si trovano in linea di principio in una
posizione migliore rispetto a una giurisdizione internazionale per valutare i bisogni e le condizioni
locali. Questo margine varierà in funzione della natura del diritto della Convenzione che è in causa,
della sua importanza per la persona e della natura delle attività limitate, così come della natura dello
scopo perseguito dalle restrizioni. Il margine tenderà a essere più ristretto quando il diritto in gioco è
fondamentale per il godimento effettivo da parte della persona di diritti intimi o essenziali” e, nel caso
specifico, ha concluso che, anche se l’ingerenza perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il
benessere, in senso ampio, dell’amministrato, essa (consistita nel ricovero in RSA con restrizioni per
quanto concerneva i suoi contatti con i parenti e nella circostanza che tutte le decisioni che lo
riguardano erano state prese dall’amministratore di sostegno) non era tuttavia, in riferimento alla
gamma delle misure che le autorità potevano adottare, nè proporzionata nè adeguata alla sua
situazione individuale e l’ingerenza non era rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui
le autorità giudiziarie beneficiavano nel caso di specie (par. 108).
4.3.- Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, va osservato che la decisione impugnata
non risulta essere stata pronunciata nel solco dei principi anzidetti, pure in parte formalmente
riprodotti, si chè si palesa ampiamente lacunosa e va, pertanto, cassata.
Come già evidenziato, la prodigalità di per sè non costituisce necessariamente espressione di una
patologia psichica o psichiatrica e può non essere basata su una constatazione di alterazione delle
facoltà mentali del beneficiando attestata da medici (come avvenuto anche nel caso esaminato dalla
Corte EDU), ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza.
La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal
complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli
altri, nel senso che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può
rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n.
34950/2022; Cass. n. 9054 del 21/03/2022).
Orbene, la decisione impugnata non ha fatto retta applicazione dei principi richiamati, laddove viene
affermato, sulla base della disamina della consulenza medico legale che B.B. non è affetto da
patologie psichiche e da ciò si deduce che difetta la prova che sia affetto da prodigalità, assumendo
che il fatto che B.B. non abbia voluto dare conto dell’utilizzo della metà delle somme incassate “non
configura di per sè prodigalità, e tanto meno prova dell’utilizzo di somme per futili motivi”, pur
trattandosi di somme “di cui nulla è dato sapere” e che è vero che vi è un “depauperamento del
patrimonio” e un “disordine o inadeguatezza nella gestione dell’azienda, ma ciò non costituisce di per
sè prodigalità”, risultando in ciò evidente una valutazione atomistica, e non complessiva, degli
elementi, anche indiziari, acquisiti.
Invero, la condotta serbata nel corso dello svolgimento della CTU contabile da B.B., pur non potendo
costituire univoco indizio di prodigalità, come suggerisce la ricorrente, non è nemmeno un elemento
neutro. Infatti, ciò avrebbe dovuto indurre ulteriori approfondimenti istruttori, possibili anche ex
officio ai sensi dell’art. 407 c.c., poichè proprio la condotta osservata aveva inficiato i risultati
dell’accertamento tecnico contabile e impedito la piena comprensione della rilevantissima vicenda
dissolutoria del patrimonio del beneficiando che aveva indotto la richiesta di apertura
dell’amministrazione di sostegno, tanto più che l’amministrando non ha illustrato le ragioni delle sue
scelte, non ha chiarito la destinazione di gran parte delle somme conseguite e non ha nemmeno
mostrato di essere pienamente consapevole delle situazioni di grave pregiudizio nelle quali poteva
trovarsi, avendo finanche richiesto, senza esito favorevole, dei finanziamenti bancari.
Anche le dichiarazioni rese dal fratello di B.B., concernenti i rischi di compromissione dell’intero
patrimonio del germano con grave ed irreversibile pregiudizio di quest’ultimo e la interruzione dei
rapporti con i familiari, così come le relazioni dell’amministratore di sostegno da cui si evinceva la
mancanza di collaborazione di B.B., non sono state adeguatamente considerate laddove, ove vagliate
e valutate, avrebbero potuto fornire elementi rilevanti sia per la ricostruzione del quadro di
prodigalità, sia all’opposto per una motivata ed argomentata esclusione dello stesso, ciò che il decreto
impugnato, invero, non fornisce.
Se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia,
assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non
solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico (l’aiuto all’ex
coniuge), ma finanche quelli che egli in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso
agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze capacità di vita
dignitosa. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona
che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente.
La decisione impugnata va, dunque cassata, e la Corte di appello – che tali accertamenti non ha svolto
con attenzione – in sede di rinvio dovrà procedere al riesame della causa alla luce dei principi espressi,
esercitando, se del caso, i poteri istruttori ex officio, ai sensi dell’art. 407 c.c., al fine di acquisire gli
elementi di fatto necessari all’accertamento richiesto e valutando in maniera complessiva le
emergenze istruttorie già in atti e così acquisite.
Resta fermo che, ove dovessero ravvisarsi i presupposti per l’apertura dell’amministrazione di
sostegno, che è misura di protezione, la stessa dovrà essere adottata nel rispetto dei criteri di
adeguatezza e proporzionalità alla situazione individuale ed entro i limiti del margine di
apprezzamento di cui l’autorità giudiziaria beneficia nel caso di specie.
5. In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio della causa, anche
per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna in diversa
composizione, che si atterrà ai principi prima ricordati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Volontà del testatore ed interpretazione del testamento

Cass. Civ., Sez. II, ord. 22 dicembre 2023 n. 35807 – Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36599-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA…, presso lo studio dell’avvocato…, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato…;
– ricorrente –
contro
B.B., rappresentata e difesa dagli avvocati…;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1575/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/10/2018;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. A.A. ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo B.B. e la madre C.C. (deceduta nelle
more del giudizio ed alla quale è subentrata la B.B.), deducendo che era deceduto D.D.,
rispettivamente padre e marito dele convenute, che con testamento olografo del 12/9/1999 aveva
previsto che il 25% dei propri soldi fosse attribuito a titolo di legato, e per la quota del 20%, in favore
dell’attrice, spettando il residuo 5% ai fratelli.
Poichè la successione si era devoluta per il resto secondo le regole della successione legittima,
sosteneva che l’espressione contenuta nel testamento “tutti i soldi in mio possesso” doveva essere
interpretata nel senso che il legato comprendeva non solo il denaro liquido, ma tutti gli investimenti
mobiliari, le quote dell’Immobiliare K Srl , e quindi tutte le disponibilità mobili appartenute in vita
al de cuius, tra cui si inseriva anche un conto deposito con investimenti per oltre due milioni di Euro.
Chiedeva quindi la condanna delle convenute all’adempimento del legato.
Nella resistenza delle convenute che, oltre a dedurre l’invalidità della scheda, assumevano che
l’espressione oggetto del legato era da intendersi limitata al solo saldo del conto corrente del defunto,
il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 757/2010 rigettava la domanda di invalidità
dell’olografo ed accertava che oggetto del legato era non solo il denaro liquido ma anche gli
investimenti mobiliari esistenti alla data del decesso del de cuius.
Formulata riserva di gravame, il Tribunale con sentenza definitiva, rigettata la domanda di riduzione
delle convenute, condannava queste ultime al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro
424.278,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo che occorreva escludere solo il
valore delle quote delle società delle quali il defunto era socio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la B.B. e la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n.
1575 del 10 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza appellata ha ridotto la condanna della
convenuta al versamento della somma di Euro 209.191,83.
Nell’esaminare la censura dell’appellante in merito alla corretta interpretazione delle volontà
testamentarie concernenti il legato, la Corte d’Appello richiamava i principi che presiedono
all’interpretazione delle volontà testamentarie, rilevando che il de cuius, quando aveva fatto
riferimento ai “soldi” aveva ragionevolmente inteso distribuire tra gli eredi ed i legatari il suo
patrimonio mobiliare, così che l’espressione intendeva designare, accanto al denaro contante, anche
il denaro in quel momento investito in prodotti finanziari.
Andavano però escluse le partecipazioni azionarie, e quindi anche le obbligazioni e le azioni, per le
quali era intervenuta rinuncia da parte dell’appellata.
Ai fini della corretta esegesi del testamento bisognava prendere in esame anche la cultura, la
mentalità e l’ambiente di vita del testatore, e la sentenza, partendo dalle sue umili origini e dai suoi
inizi lavorativi, che lo avevano poi portato a divenire un imprenditore di successo nel settore tessile,
riteneva che la stessa descrizione offerta dall’appellante induceva a reputare che, stante la volontà
di distribuire il proprio patrimonio mobiliare, l’espressione utilizzata in concreto mirava ad
assegnare anche il denaro rappresentato da titoli convertibili immediatamente liquidabili con
semplici operazioni contabili.
Ai fini del calcolo del legato andavano quindi considerati i conti correnti intestati al de cuius, le
gestioni patrimoniali ed i fondi comuni di investimento, con esclusione del valore di obbligazioni ed
azioni, in quanto assimilabili alle quote societarie, dal che ne derivava una somma di importo
inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
Quanto alla frazionabilità delle obbligazioni tra coeredi, la stessa era superata per effetto della
successione della figlia alla madre “salvi gli eventuali effetti dell’accettazione con il beneficio
dell’inventario”.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.A. sulla base di due motivi.
B.B. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe la parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo motivo del ricorso
principale congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale.
Lamenta la A.A. la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la controparte aveva proposto appello
lamentando unicamente che nella nozione di soldi dovevano farsi rientrare solo le somme giacenti
sui conti correnti, senza mai sollecitare una distinzione fra le varie forme di investimento del denaro
da parte del testatore.
La Corte d’Appello avrebbe perciò dovuto offrire una risposta secca al quesito posto con il motivo
di appello, senza operare alcuna distinzione tra le varie forme di immobilizzazione del denaro.
Il secondo motivo del ricorso incidentale mostra di aderire a tale censura e ritiene che occorresse
solo dare risposta al quesito se il termine utilizzato dal testatore consentisse di estendere il legato
anche a cose diverse dal denaro.
I motivi sono infondati.
Avendo Il Tribunale reputato che l’espressione “soldi”, con la quale si designava l’oggetto del legato,
non potesse essere intesa in senso restrittivo e che occorreva invece tenere conto del reale intento del
de cuius di distribuire tra eredi e legatari il proprio patrimonio mobiliare, comprensivo quindi anche
di forme di investimento diverse dal denaro, il motivo di appello che invece propendeva per una
lettura rigorosa delle volontà testamentarie sollecitava in ogni caso una verifica circa la correttezza
dell’interpretazione dell’atto di ultime volontà.
L’oggetto del giudizio era quindi quello di stabilire l’oggetto del legato sulla base di quanto disposto
nel testamento, ed a tale compito ha quindi assolto la Corte d’Appello, ritenendo che fosse corretta
la scelta ampliativa del Tribunale, ma correggendone in parte la portata, con l’esclusione di alcune
componenti che invece erano state considerate in primo grado.
La domanda attorea era volta a stabilire quale fosse l’oggetto del legato e tale è rimasta anche in
appello, dovendosi quindi escludere la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., stante la sollecitazione
con l’appello a correttamente definire le componenti patrimoniali sulla base delle quali determinare
l’importo del legato spettante all’attrice.
3. Sempre seguendo l’ordine logico delle questioni si impone la disamina del primo motivo del
ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale.
La ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4, per avere la Corte d’Appello, pur ritenendo di accedere ad una nozione estensiva
dell’espressioni “soldi” utilizzata dal de cuius, nella sua concreta attuazione compiuto delle
affermazioni, in punto di esclusione di alcune componenti, che si presentano del tutto illogiche ed
inconciliabili con le premesse argomentative, avendo poi valorizzato una pretesa rinuncia
dell’appellata in realtà di contenuto ben diverso.
Si sottolinea che correttamente il de cuius aveva inteso far riferimento non solo al denaro giacente
sui conti correnti, ma anche a quello rappresentato da titoli convertibili, suscettibili di generare
liquidità mediante semplici operazioni contabili. Era stata correttamente supportata tale conclusione
con il richiamo alla volontà evincibile dal testamento tenendo conto del grado di cultura del testatore
e della sua mentalità, quale desumibile dalla stessa descrizione che ne faceva la figlia.
In pratica il de cuius, quasi facendo ricorso ad una sineddoche, aveva fatto riferimento ai soldi, ma
con l’intento evidente di voler includere nell’espressione anche il denaro investito in titoli
convertibili in liquidità con semplici operazioni contabili.
Tuttavia, nel tradurre in pratica tale condivisibile affermazione, la sentenza impugnata ha però
escluso dal novero delle componenti patrimoniali sulla cui base calcolare il legato, non solo le quote
societarie intestate al de cuius, ma anche le azioni ed obbligazioni.
Trattasi di conclusione che sarebbe in palese contraddizione con la premessa logica che sorregge
l’interpretazione del testamento e che si fonda altresì sulla valorizzazione di una rinuncia operata
dalla ricorrente ma solo all’equivalente in denaro delle quote di alcune società di cui il de cuius era
titolare, ma non anche di tutte le partecipazioni azionarie, specialmente se riferite a società quotate
in borsa, per le quali è la stessa regolamentazione del mercato a consentire un’immediata
conversione in denaro.
Analoga doglianza di violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 viene mossa
dalla ricorrente incidentale che invece assume che, avendo la Corte escluso dalla nozione di soldi le
azioni e le obbligazioni, avrebbe poi conseguenzialmente dovuto escludere anche le quote dei fondi
di investimento e le gestioni patrimoniali.
Ritiene la Corte che si palesi fondato il motivo del ricorso principale e che viceversa sia infondato
quello del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata, compiendo una corretta applicazione dei principi che questa Corte ha
dettato in materia di interpretazione delle volontà testamentarie (secondo cui l’interpretazione del
testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in
tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non
recettizio del negozio “mortis causa”, è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più
penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua
dell’art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria,
sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi,
ove dal testo dell’atto non emergano con certezza l’effettiva intenzione del “de cuius” e la portata
della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al
testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale
o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018), ha ritenuto che il termine “soldi” fosse
stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui
conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente
convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili.
Anche il motivo del ricorso incidentale non sottopone a puntuale critica l’esito ermeneutico cui è
pervenuto il giudice di appello, ma sottolinea nella sostanza la medesima illogicità delle conclusioni
tratte dal giudice di appello, che non sono coerenti con le premesse dalle quali ha pur dichiarato di
prendere le mosse.
Assume la A.A. che la portata estensiva della disposizione a titolo di legato, in quanto idonea a
ricomprendere ogni forma di investimento mobiliare caratterizzata dalla immediata convertibilità
in denaro avrebbe dovuto attrarre nella previsione testamentaria non solo le componenti
patrimoniali indicate a pag. 13, ma anche le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa
trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere
della immediata convertibilità.
In senso opposto la ricorrente incidentale trae dall’esclusione delle azioni ed obbligazioni ora
richiamate l’incoerenza della inclusione nel legato proprio di forme di investimento che in quanto
accomunate alle prime, dovrebbero essere coerentemente escluse dal computo di quanto spettante
all’attrice.
Trattasi sostanzialmente della denuncia della medesima incoerenza tra premesse del ragionamento
ed applicazione concreta che si risolve ad avviso della Corte in un pregiudizio per la posizione della
ricorrente principale.
Correttamente è stato richiamato il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione
solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014, nonchè da ultimo Cass. n. 7090/2022).
Nella fattispecie si palesa proprio il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Infatti, una volta rilevata la incensurabilità della lettura estensiva della nozione di “soldi” relativa al
legato di cui è beneficiaria la A.A., e ritenuto altresì che ciò che connota le componenti incluse nel
calcolo del legato è appunto la immediata convertibilità dei titoli in legato con semplici operazioni
contabili, è del tutto inconciliabile la successiva affermazione della Corte d’Appello che ha escluso il
valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto per quelle relative a società quotate
in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati, di titoli aventi una funzione
chiaramente di investimento e connotati dalla possibilità di una sollecita ed agevole conversione del
loro valore di mercato in denaro.
Nè può sorreggere la coerenza della conclusione della Corte il richiamo alla rinuncia dell’appellata,
essendo l’estensione della rinuncia anche alle azioni ed obbligazioni de quibus viziata da una
erronea lettura della rinuncia, che la stessa sentenza riporta a pag. 8 essere riferita solo alle quote
sociali, e cioè alle partecipazioni a quelle Srl nelle quali il de cuius aveva un ruolo attivo, essendo la
partecipazione non funzionale ad una finalità di investimento, ma allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale.
L’affermazione di cui alla pag. 11 secondo cui la rinuncia nei termini ora esposti si estendesse a tutte
le partecipazioni azionarie risulta affetta quindi da una altrettanto insanabile contraddizione con le
premesse che sorreggono l’interpretazione delle volontà testamentarie, tradendo quella che era stata
la valutazione in punto di estensione del legato.
In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza deve quindi essere cassata per
la nullità della motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame, previa
individuazione tra le varie forme di investimento poste in essere dal de cuius di quelle che si
presentano come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili.
4. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza per la violazione dell’art.
112 c.p.c..
Si sostiene che la A.A. in comparsa di risposta in appello aveva dedotto che la B.B. aveva accettato
puramente e semplicemente l’eredità della madre, non potendo quindi fruire dell’accettazione
beneficiata. A tale richiesta non è però seguita alcuna statuizione da parte della Corte d’Appello con
la conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, in quanto la ricorrente incidentale denuncia un’omissione di pronuncia su di una
domanda che in realtà è stata avanzata dalla controparte, così che la stessa è evidentemente priva di
interesse a dolersene.
In secondo luogo, in quanto la sentenza d’appello a pag. 4 ha riferito della qualità della B.B. di erede
beneficiata della madre, aggiungendo poi a pag. 13 che la questione della frazionabilità delle
obbligazioni tra coeredi era superata per effetto del subentro della ricorrente incidentale alla madre,
“salvi gi effetti dell’accettazione con beneficio di inventario”, mostrando in tal modo di avere inteso
mantenere ferma la qualità formale di erede beneficiata ricoperta dalla convenuta.
In terzo luogo, in quanto si riferisce di una domanda avanzata dalla A.A. solo con la comparsa di
risposta in appello, domanda evidentemente nuova e con la conseguenza che la sua inammissibilità
risulta assorbente anche del vizio di omessa pronuncia.
5. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla
Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
6. Poichè il ricorso incidentale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da
parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e, rigettati il
secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
incidentale dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1
bis dello stesso art. 13

La S.C. ribadisce i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 28 dicembre 2023, n. 36178; Pres. Genovese, Rel. Cons. Parise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 17 ottobre 2020, per quanto ora di
interesse, dichiarava la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B.; affidava ad entrambi i genitori
in modo condiviso la figlia minore, fatta eccezione per la ordinaria amministrazione; confermava il
programma di frequentazione con tempo paritario già in atto, disciplinando in pari misura anche il
periodo estivo e le vacanze; poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare in favore di B.B. l’importo
mensile di Euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia; poneva le spese straordinarie
sostenute nell’interesse della figlia a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre per
il residuo 30%; poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare l’importo di Euro 1.000,00 in favore della
moglie a titolo di concorso per il suo mantenimento, con rivalutazione Istat, e disciplinava le spese di
lite.
2. Con sentenza n. 1683/2021, pubblicata il 9-6-2021 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.A. avverso la citata
sentenza, ha disposto la riduzione a Euro 500.00 mensili dell’assegno dovuto dal padre per il
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, confermando per il
resto la sentenza impugnata. Per quel che ora interessa, la Corte di merito ha affermato che: a)
l’appellante sosteneva che la moglie non era priva di adeguati redditi propri e che non aveva provato

l’esistenza di un elevato tenore di vita che non potesse essere conservato con il patrimonio di cui
disponeva; b) l’appellante era un magistrato presso il Tar della Lombardia, con una capacità reddituale
di gran lunga superiore rispetto a quella della moglie, la quale era dipendente del Comune di
(Omissis), e sussistevano i presupposti per l’assegno a favore della moglie, stante la notevole disparità
di reddito; c) poneva a carico di A.A. l’obbligo di versare in favore di B.B. il minor importo mensile
di Euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, “considerando le attuali esigenze
della figlia, il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di
permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 155, in relazione all’art. 337-ter c.c.)”.
3. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei
confronti di B.B., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e
art. 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
5. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la nullità della sentenza in quanto delibata senza la
partecipazione del P.G. al processo d’appello, investendo detta nullità l’intero grado di giudizio stante
l’irregolare costituzione del rapporto processuale; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa
applicazione dell’art. 156 c.c., per avere la Corte territoriale stabilito in Euro 1.000,00 l’importo
mensile dovuto dall’odierno ricorrente in favore della moglie, a titolo di mantenimento, fondando la
decisione sulla circostanza, non vera come documentalmente provato in causa, che la B.B. sostenesse
il pagamento di un canone di locazione; inoltre la moglie non aveva provato che non era dalla stessa
conservabile il tenore di vita goduto durante il matrimonio, che si assume incontestato come modesto,
ed aveva scelto, con decisione unilaterale, di “demansionarsi con riduzione stipendiale”, peraltro dopo
circa 5 anni di separazione di fatto dal coniuge; iii) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.
4, la nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso l’esame del secondo motivo d’appello
relativo alla violazione dell’art. 156 c.c., e conseguente mancata pronuncia sui presupposti fondanti
l’attribuzione del mantenimento; rimarca il fatto che nei cinque anni anteriori alla formalizzazione
della separazione i coniugi erano stati separati di fatto, sicchè non doveva tenersi conto, per valutare
le capacità reddituali di ciascuno dei coniugi, dell’ultimo quinquennio, in cui le differenze reddituali
si erano accentuate perchè la moglie aveva volontariamente cambiato lavoro, senza che ve ne fosse
necessità per l’accudimento della figlia, e il ricorrente aveva un reddito considerevolmente più alto;
ribadisce la mancata prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; iv) con il quarto
motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso
l’esame del primo motivo d’appello relativo alla violazione dell’obbligo motivazionale in relazione al
merito delle condizioni economiche della separazione”, rilevando di aver impugnato la sentenza del
Tribunale per omessa motivazione circa la non condivisione dell’esito del giudizio di reclamo avverso
il provvedimento presidenziale (decreto della Corte d’appello di Venezia n. 842/2019 dell’1-2-2019
con cui l’assegno di mantenimento per la moglie era stato ridotto a Euro 500,00) e deducendo che
neppure la Corte veneta si era espressa e aveva motivato al riguardo, nonostante che non fossero stati
acquisiti in causa nuove prove e nuovi dati istruttori; iv) con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 337 ter c.c., n. 4, in relazione all’art. 155 c.c., per avere la Corte di
merito erroneamente posto a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia, pur in
presenza di affidamento condiviso e paritario, omettendo di considerare che la moglie aveva
volontariamente optato per una sua decurtazione reddituale e rifiutava il pagamento della propria
quota di spese straordinarie.
6. Il primo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 2,
sull’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei
coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche,
pertanto, nel giudizio d’appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali (Cass. 6262/2017).
Nella specie, il mancato intervento del P.M. nel giudizio di appello non ha comportato la denunciata
nullità poichè detto giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente profili patrimoniali tra le parti.
7. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione in quanto
tutti concernenti l’attribuzione del contributo di mantenimento alla moglie, sono in parte infondati e
in parte inammissibili.
7.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che compete in favore del coniuge a carico dell’altro un
assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi,
di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da
individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal
complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di
elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione
comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all’altro, tenuto conto di circostanze
ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione
precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo
sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017; Cass.
28938/2017). Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi
adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non
presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione
degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza
ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass. 4327/2022).
7.2. Nel caso di specie, la Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi, contrariamente a quanto
si assume in ricorso (secondo motivo), ha proceduto a valutare comparativamente le condizioni
economiche dei coniugi, desumendone lo standard di vita familiare correlato alle potenzialità
economiche di essi, ha rimarcato la notevole disparità tra il reddito del marito e quello della moglie
e, in ragione della condizione economica assai deteriore di quest’ultima rispetto al primo, le ha
riconosciuto l’assegno di mantenimento.
Va, altresì, rilevata l’inammissibilità delle censure nella parte in cui si denuncia, sub specie del vizio
di violazione dell’art. 156 c.c. (secondo motivo), l’erroneo riferimento al pagamento di un canone di
locazione e alla mancata valutazione della scelta della moglie di demansionarsi e ridurre il suo reddito
di lavoro. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo
delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del
vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal
fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle
risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017). Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione
dell’art. 156 c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata

viene prospettata dal ricorrente sulla base degli assunti, imprescindibili, che determinate circostanze,
pur asseritamente provate, non siano state considerate dai giudici di merito ed è, dunque, mediata
dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della
fattispecie concreta.
7.3. Gli altri profili di doglianza, espressi con i motivi terzo e quarto, sono inammissibili.
Il ricorrente, pur rubricando le censure sub specie di vizi di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di
appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, vale a dire consistenti nella violazione della corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato, non solo non deduce specificamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
ma svolge una critica contenutisticamente riferita esclusivamente a dati fattuali, che assume non
valutati e, in tesi, rilevanti ai fini della debenza e della quantificazione dell’assegno separativo
(separazione di fatto nei cinque anni anteriori alla separazione; riduzione reddituale della moglie
dovuta a sua scelta lavorativa non legata all’accudimento della figlia; esito del precedente giudizio di
reclamo del 2019, da cui era dato desumere, a dire del ricorrente, una differente condizione economica
dei coniugi).
Orbene, posto che la decisione sulle condizioni economiche della separazione è stata motivata dalla
Corte d’appello in modo idoneo e rispondente al “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U., 8053/2014
e successive conformi), i vizi come illustrati in ricorso non integrano un difetto di attività del giudice
di secondo grado di rilevanza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 citato, ossia un error in procedendo,
quanto, piuttosto, denunciano l’omesso esame degli elementi istruttori suindicati. Peraltro, detto
omesso esame, secondo la giurisprudenza di questa Corte, neppure integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie le
condizioni economiche e la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
(Cass. 27415/2018).
8. Il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto, tramite l’apparente denuncia del vizio di
violazione di legge, sollecita il riesame del merito, in ordine alla debenza del contributo di
mantenimento della figlia, contestata dal ricorrente in ragione dell’asserita volontaria decurtazione
reddituale da parte della madre, ed è altresì infondato, nella parte in cui denuncia la violazione del
principio di proporzionalità in quanto l’affidamento condiviso della minore ai genitori era paritario.
A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato
sull’interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di
contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento,
ma non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere
paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. 26060/2014).
9. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13,
comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio,
liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed
accessori, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-
bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2023

Provvedimenti de potestate e perpetuatio iurisdictionis

Cass. Civ., Sez. I, Sent., 24 novembre 2023, n. 32678; Pres. Genovese, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Il Tribunale per i minorenni di Venezia, con ordinanza del 12/6/2023, ha sollevato d’ufficio
regolamento di competenza, in procedimento promosso, da A.A. e B.B., in qualità di nonni materni
del minore D.D., nei confronti del padre del minore, C.C., al fine di sentirlo dichiarare decaduto, ai
sensi dell’art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale (essendo stata la madre già dichiarata decaduta)
e disporre in loro favore l’affidamento del nipote, giudizio riassunto dinanzi al giudice veneziano, ex
art. 50 c.p.c., a seguito di declaratoria, con provvedimento del marzo 2023, di incompetenza
territoriale del Tribunale per i minorenni di Roma, avuto riguardo al fatto che il minore, con ordinanza
del 19/9/22 dello stesso ufficio giudiziario, era stato affidato al padre e collocato presso la casa paterna
in provincia di (Omissis), ove quindi era stata fissata la residenza del minore.
Il Tribunale di Venezia, dichiarandosi a sua volta incompetente, ha rilevato che lo spostamento di
residenza anagrafica del minore, collocato presso il padre, era stato comunque successivo alla
presentazione del ricorso (avvenuta il 19/9/2022, data nella quale era stato disposto dal Tribunale
l’affidamento e il collocamento del minore presso la casa paterna), essendo invece, all’epoca, il minore
residente in Roma, ove era inserito anche scolasticamente e aveva relazioni stabili ed una rete
familiare con operatività del principio della c.d. perpetuatio jurisdictionis.
Il P.G. ha depositato memoria scritta, chiedendo affermarsi che la competenza è del Tribunale per i
minorenni di Roma, poichè al momento della proposizione della domanda, in data 19/9/1992, il
minore era ancora collocato presso la sua dimora abituale, in (Omissis), e quindi territorialmente
competente a conoscere del procedimento era il Tribunale di Roma.
I sig.ri A.A. e B.B. hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Deve essere affermata la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.
2. Invero, anche se, nello stesso giorno in cui è stato proposto dai nonni materni del minore il ricorso
per i provvedimenti di cui all’art. 330 c.p.c., fosse stato disposto, nell’ambito di altro procedimento
promosso dal PM, il trasferimento del minore presso l’abitazione del padre nel Comune di (Omissis),
ciò non consentiva di affermare che, in quella data, la dimora abituale del minore non fosse più quella
di (Omissis), in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, l’unico indirizzo noto del D.D. era quello (di
(Omissis)), non essendo ancora nota la nuova ubicazione ed essendo stato il trasferimento del minore
concretamente eseguito solo nel corso del procedimento, allorché il minore ha cominciato ad abitare
presso il padre, ove è stata trasferita anche la residenza anagrafica.
Orbene, nei procedimenti finalizzati all’adozione dei provvedimenti incidenti sulla responsabilità
genitoriale e sulle modalità del suo esercizio, il tribunale per i minorenni (avuto riguardo alla
disciplina dell’art. 38 disp. att. c.c. vigente ratione temporis) è territorialmente competente sulla base
della residenza di fatto del minore, e quindi del luogo di abituale dimora dello stesso, da determinarsi
in riferimento alla data di proposizione della domanda o, in caso di procedimento iniziato d’ufficio,
alla data d’inizio del procedimento stesso, senza che possano assumere alcun rilievo gli eventuali
trasferimenti aventi carattere contingente e transitorio (cfr. Cass., Sez. 6, 19 luglio 2013, n. 17746;
Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2006, n. 2171; 7 luglio 2001, n. 9266).
In quanto prevista a tutela d’interessi aventi rilevanza pubblicistica, tale competenza ha carattere
inderogabile.
Deve essere infatti data continuità all’orientamento già affermato da questa Corte, secondo cui, “nei
procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, in forza del
quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso
di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore
con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela
giurisdizionale, su quello di “prossimità”, ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi
il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca
incidentalmente nella medesima procedura” (Cass. 3587/2003; Cass. 7161/2016).
Nè si può condividere la tesi del Tribunale per i minorenni di Roma, – secondo cui, data la natura dei
procedimenti de postestate, nell’ambito del quale le vicende non si esauriscono in un solo momento,
ma attengono a situazioni sostanziali che si modificano e si protraggono nel tempo, con l’esigenza di
tutelare nel modo più effettivo possibile l’interesse del minore anche in deroga del principio della
perpetuatio competentiae, in ragione del trasferimento del minore in un altro territorio e della
conseguente necessità che il procedimento si svolga dinanzi agli uffici giudiziari del luogo dove egli
vive legittimamente -, in quanto tale osservazione trova giustificazione in relazione alla disciplina
dettata dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, (come sostituito dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 4),
che, analogamente a quanto previsto dall’art. 8 per la dichiarazione di adottabilità, assegna
espressamente il procedimento relativo all’affidamento alla competenza territoriale del tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trova il minore.
Questa Corte (Cass. 15 marzo 1996, n. 2184) ha da tempo affermato che “per l’individuazione del
giudice competente per territorio a dichiarare la decadenza dalla potestà parentale deve farsi
riferimento al luogo di abituale dimora del minore nel momento della presentazione della relativa
domanda, senza che assumano alcun rilievo nè l’eventuale, diversa residenza anagrafica del minore,
nè la circostanza del formale affidamento del minore stesso ad uno dei genitori” (nella specie, il
minore, anagraficamente residente in Catania, dimorava con la madre in Palermo al momento della
proposizione del ricorso per la decadenza della potestà parentale del padre, benchè già alcuni giorni
prima della domanda fosse stato affidato a quest’ultimo e questa Corte, in applicazione dell’enunciato
principio, ha dichiarato la competenza del tribunale per i minori di Palermo a conoscere della
domanda in oggetto).
A tale principio va data piena continuità, anche in questa sede, perchè, in tema di provvedimenti de
potestate, occorre avere riguardo, in ordine al criterio della residenza abituale del minore, al momento
della domanda, non rilevando una sua successiva variazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma,
dinanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolazione delle spese della presente fase, con
termine di legge per la riassunzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Roma, dinanzi al quale rimette le
parti, anche per la regolazione delle spese della presente fase, con termine di legge per la riassunzione
del giudizio.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.