L’aspra conflittualità tra i genitori per questioni riguardanti i figli giustifica l’affidamento esclusivo.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/06/2025, n. 16274
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. LAURA Tricomi – Consigliera Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Relatrice Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13277/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocata M. R. I. (…) che la rappresenta e difende con domicilio digitale (…) – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dell’avvocato G. A. con domicilio digitale (…); – controricorrente – nonché contro C.C., D.D. – intimati – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3329/2023 depositata il 23/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte. Svolgimento del processo 1. Con la sentenza n.3329 del 2023 la Corte d’Appello di Milano accogliendo parzialmente il gravame proposto da B.B. contro la sentenza di divorzio da A.A. resa dal Tribunale di Milano, rideterminava il contributo di mantenimento dei figli della coppia, C.C. (n. il (…) ed al tempo ancora minore) e D.D. (n. il (…)), a carico del padre nella minor misura di Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre il residuo 30% era a posto a carico della madre. 2. Inoltre la Corte d’Appello revocava l’assegno di divorzio in favore della A.A. a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio. 3. La corte territoriale ricostruiva la vicenda processuale che aveva portato alle statuizioni del primo giudice sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Buenos Aires nel 2004 e già oggetto della separazione pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2018. 4. Inizialmente entrambe le parti avevano chiesto, con i rispettivi atti, la conferma dell’affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della ex casa familiare. 5. Le conclusioni delle parti divergevano, invece, sull’assegno di mantenimento per la moglie che era stato riconosciuto in sede di separazione e di cui il B.B. introducendo il giudizio di divorzio aveva chiesto la revoca, mentre la A.A. aveva proposto domanda di aumento dell’importo ad Euro 2.000,00 mensili. 6. Allo stesso tempo la madre chiedeva, in via principale, l’aumento del contributo di mantenimento dei figli nella misura mensile di Euro 2.000,00 (e cioè Euro 1.000 per ciascun figlio), mentre il padre ne chiedeva la quantificazione nella misura di Euro 600,00 mensili per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie. 7. Nel corso dell’udienza presidenziale le parti prospettavano la possibilità di trovare un accordo e intraprendevano un progetto di coordinazione genitoriale. 8. Pronunciata la sentenza di scioglimento del vincolo in data 15.11.2019 con successivo ricorso ex art. 709 , quarto comma, cod. proc. civ., il B.B. chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori allegando la necessità che venisse disposto il collocamento dei minori presso di sé in ragione delle numerose assenze da scuola accumulate dal figlio C.C. e, altresì, in ragione della sintomatologia che lo stesso accusava quando si trovava con la madre e cioè del dolore allo stomaco di natura psicosomatica. 9. All’esito del sub-procedimento instaurato con detto ricorso le parti raggiungevano un ulteriore accordo circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore e gli interventi di sostegno psicologico a favore del figlio C.C.. 10. Successivamente con altro ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ. il B.B. adiva d’urgenza il Tribunale chiedendo di essere autorizzato ad iscrivere la figlia D.D. alla scuola secondaria di primo grado dalla stessa già frequentata per la primaria, dal momento che la madre non acconsentiva ed infatti chiedeva il rigetto del ricorso paterno e che la figlia venisse iscritta ad altra scuola. 11. Autorizzata l’iscrizione alla scuola già frequentata dalla minore D.D., con sentenza pubblicata il 29 giugno 2022 il Tribunale milanese definiva il processo disponendo l’affidamento dei figli minori in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso ed esercizio in via esclusiva ex art. 337 quater comma cod. civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido rafforzato o super esclusivo). Il Tribunale stabiliva pure i tempi di visita con la madre, alla quale confermava l’assegnazione della casa coniugale. Inoltre poneva a carico del padre il contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di Euro 600,00 per ciascun figlio e poneva a carico del medesimo l’obbligo di corrispondere alla A.A. l’assegno divorzile mensile di Euro 1000,00, con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata. 12. B.B. appellava la sentenza al fine di ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla A.A., non affidataria né collocataria dei figli minori, oltre alla rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei minori e la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’appellata. 13. A sostegno dell’impugnazione affermava che l’assegno divorzile disposto dal Tribunale era privo di fondamento sia sotto il profilo della componente perequativa-compensativa perché risultava indimostrato il sacrificio della carriera della moglie per la famiglia, sia sotto il profilo assistenziale atteso che la stessa aveva dato prova di riuscire a procurarsi un reddito, avendo trovato, sul finire del giudizio divorzile e dopo essere rimasta colpevolmente inattiva nella ricerca di occupazione per circa 8 anni, una collocazione lavorativa. 14. Peraltro, sempre ad avviso dell’appellante, la A.A. aveva omesso di dichiarare di aver ricevuto in eredità un’immobile in Argentina in seguito alla morte del padre nel settembre 2016. 15. In subordine chiedeva la rideterminazione dell’importo in Euro 500 mensili. 16. Nel giudizio di appello si costituiva il curatore speciale dei minori che si opponeva alla richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare in quanto rispondente all’interesse dei minori per i tempi che trascorrevano con la madre. 17. Si costituiva altresì l’appellata A.A. proponendo a sua volta appello incidentale e chiedendo, previo ascolto dei minori, l’affido condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé unitamente all’incremento del contributo paterno al loro mantenimento dei figli ad Euro 3.000 complessivi e l’incremento dell’assegno divorzile ad Euro 2000,00 mensili; la stessa formulava altresì domande subordinate. 18. La Corte d’Appello milanese, dopo aver disposto l’ascolto dei minori con l’ausilio di un esperto ed aver escluso la necessità di ulteriore istruttoria od integrazione CTU in quanto ritenute superflue, decideva confermando l’assegnazione della casa familiare alla madre, al fine di consentire ai figli minori di continuare a frequentare la casa, e il contesto sociale in cui erano nati e cresciuti, durante il tempo di permanenza presso la madre. Inoltre la corte territoriale confermava l’affidamento esclusivo al padre attesa la comprovata ed elevatissima conflittualità fra i genitori, incapaci di trovare soluzioni condivise nell’interesse dei minori. 19. In tale contesto il giudice di secondo grado argomentava che la CTU aveva evidenziato le ricadute sui minori di tale conflittualità, con la conseguenza che non vi erano margini di modifica dell’affidamento e neppure del collocamento e della regolamentazione del diritto di visita materno. 20.Veniva comunque ribadito dalla Corte d’Appello l’invito alle parti ad intraprendere un nuovo percorso di coordinamento genitoriale che le potesse coadiuvare, nell’interesse, dei figli a modificare l’attuale assetto dei rapporti reciproci. A tal fine il giudice d’appello incaricava i Servizi sociali competenti di verificare l’opportunità di rimodulare tempi e modalità del percorso psicoterapeutico della figlia D.D., attesa la rilevata netta chiusura e resistenza che la stessa aveva manifestato in occasione dell’audizione. 21. Con riguardo al contributo paterno al mantenimento dei figli la Corte d’Appello rilevato, da una parte, che il padre godeva di una posizione economica di sicuro rilievo, caratterizzata dalla proprietà di svariate quote di immobili e redditi mensili di oltre Euro 10.000,00 e dall’altra, che la madre aveva intrapreso la nuova attività di insegnante supplente con redditi mensili di circa Euro 800,00 e ritenuto che la stessa disponeva di ulteriori capacità occupazionali oltre a non sostenere oneri abitativi beneficiando dell’assegnazione della casa coniugale, accoglieva il relativo gravame e rideterminava in Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) il contributo indiretto mensile a carico del padre. 22. Inoltre la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale in ordine alla percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie riducendolo dal 100% al 70%, e ponendo il residuo 30% a carico della madre. 23. In punto di assegno divorzile richiesto dalla A.A. la corte milanese dopo avere richiamato i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla funzione dell’assegno divorzile, concludeva per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso sia con riguardo alla sua funzione perequativo-compensativa che a quella assistenziale. 24. Era, ad avviso della corte di merito, rimasto sguarnito di prova l’assunto dell’appellata secondo cui il marito aveva ostacolato le sue aspettative professionali, relegandola ai compiti domestici di accudimento e cura del nucleo familiare. 25. Risultava dalle allegazioni e dalle risultanze che le parti si erano conosciute nel 2003 ad un convegno in Junin, Argentina; al tempo il B.B. era già professore universitario che svolgeva saltuariamente anche la professione di avvocato, mentre la A.A., era avvocata ed assistente di diritto di famiglia presso l’Università di Buenos Aires. Risulta provato che il progetto condiviso della coppia, sposatasi dopo una breve frequentazione nell’aprile 2004, era che la moglie conseguisse l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati anche in Italia previo superamento della prova attitudinale. Tuttavia, nonostante il corso di preparazione frequentato, i cui costi di iscrizione era stati sostenuti dal marito, la A.A. non superò l’esame sostenuto nel 2012. La famiglia beneficiava, inoltre, dell’aiuto di una collaboratrice domestica per cinque ore dal lunedì al venerdì, circostanza che, secondo la corte milanese, poteva consentire alla A.A. di dedicarsi a coltivare le proprie competenze professionali. 26. Parimente insussistenti erano le necessità assistenziali a giustificazione del riconoscimento dell’assegno divorzile, dal momento che la A.A. dalla fine del 2021 lavorava come insegnante di sostegno con una retribuzione mensile di Euro 800,00 con contratti a tempo determinato ancora in essere nel 2023 come insegnante supplente. Dal curriculum la stessa risultava iscritta dal 21.4.2009 come traduttrice e interprete presso il Tribunale di Milano e nel registro della Camera di commercio di Milano. La stessa attestava di svolgere attività anche come consulente progetti esteri aziendali. 27. Sulla scorta di tali emergenze probatorie la Corte d’Appello ha ritenuto presuntivamente dimostrate per la A.A. entrate superiori a quelle risultanti dalle certificazioni in atti, tali da consentirle di procurarsi i mezzi necessari a condurre un’esistenza dignitosa. 28. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso B.B.. 28.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 29.Sono rimasti intimati C.C., D.D. Motivi della decisione 30. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 337-ter e quater cod. civ. con riferimento al disposto affidamento cd. super-esclusivo dei figli al padre in assenza dei presupposti. 31. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 , comma 6, legge div. (n. 898/1970 e sue successive modificazioni) in relazione alla corretta applicazione dei criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile 32. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, con riferimento al rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla controricorrente. 33. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 , 315 bis , 316 bis e 337 ter cod. civ. per avere la Corte d’Appello ridotto il contributo indiretto dovuto dal padre. 34. Il primo motivo è infondato. 34.1. Premesso che la questione dell’affidamento riguarda nell’attualità ormai la sola figlia minore D.D., dal momento che C.C. è divenuto maggiorenne il 24.7.2024, le disposizioni dell’art. 337 ter e quater cod. civ. che disciplinano l’affidamento esclusivo, prevedono che ai fini della scelta il giudicante debba avere riguardo al solo interesse psico-fisico dei minori, al fine di evitare situazioni dannose o disagevoli agli stessi. 34.2. Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro” (Cass., 26.06.2018, n. 16738 ). 34.3. Il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Più recentemente è stato ribadito che “Nei procedimenti previsti dall’art. 337- bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter cod. civ., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (Cass. 1486/2025 ). 34.4. Ebbene, la Corte d’Appello di Milano si è nel concreto attenuta a questi criteri e nel dare atto della persistente conflittualità fra i genitori ha rilevato come tale dinamica, manifestatasi sin dal processo di prime cure come impossibilità di condividere scelte riguardanti la vita dei minori, era persistente e aveva ricadute pregiudizievoli sulla condizione dei minori che erano chiaramente emerse durante l’ascolto disposto nel corso del giudice di secondo grado. In altri termini, si trattava di una conflittualità limitata alla relazione personale fra gli ex coniugi ma involgeva direttamente le questioni riguardanti i figli rispetto alle quali le parti continuavano ad assumere posizioni antitetiche (come anche segnalato nell’aggiornata relazione del 2023 redatta dai servizi sociali incaricati della vigilanza).In tale contesto l’affido condiviso era sconsigliato anche dalla ctu così come la modifica della collocazione della minore D.D. che, si legge nella sentenza impugnata, aveva ritenuto preferibile il mantenimento del collocamento presso il padre. 34.5. Risulta, pertanto, che la Corte d’Appello abbia ampiamente e complessivamente valutato la situazione concreta secondo il criterio della soluzione maggiormente rispondente all’interesse dei minori. 34.6. A fronte di ciò la ricorrente lamenta l’eccezionalità dell’affido esclusivo e la necessità della valutazione del pregiudizio concretamente patito, entrambi i profili che, però, come visto, sono stati tenuti presenti dal giudice del merito, sicché la censura attinge la valutazione di fatto senza peraltro confrontarsi con l’esito della ctu e l’ascolto dei figli che hanno evidenziano l’impossibilità oggettiva di un affido condiviso per la radicale incapacità di adottare decisioni comuni da parte dei genitori. 35. Il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione del criterio perequativo-compensativo deve essere pure respinto. 35.1.Come è noto l’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ha subìto nel tempo una significativa evoluzione interpretativa. In origine, la giurisprudenza attribuiva all’assegno una funzione prevalentemente assistenziale, finalizzata a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito la natura dell’assegno divorzile, riconoscendogli una triplice funzione: perequativa, compensativa e assistenziale. 35.2. Il riconoscimento dell’assegno richiede di valutare il contributo fornito dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. Questo approccio mira a compensare gli eventuali sacrifici professionali e personali compiuti dal coniuge richiedente durante la vita matrimoniale. A tal fine è stato stabilito che il coniuge richiedente deve fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, delle eventuali rinunce ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Non è necessario che il sacrificio lavorativo sia totale; è sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa o occasioni di carriera per dedicarsi maggiormente alla famiglia. 35.3. In tale prospettiva deve, però, essere considerato che la Corte d’Appello ha argomentato che la A.A. è stata sostenuta anche economicamente per il mantenimento della sua professionalità ed in casa non era oberata delle incombenze domestiche. A fronte di ciò la ricorrente oppone una diversa valutazione dei fatti, che, tuttavia, non sono stati contestati, rendendo insuperabile l’accertamento di fatto proprio sulla radicale mancanza del contributo prevalente nella cura della famiglia e nella perdita delle occasioni professionali. 36. Il terzo motivo che censura l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è, invece, fondato. 36.1. La valutazione sulla capacita reddituale della A.A. e sulla sua autosufficienza economica in relazione ad una esistenza dignitosa correlata alle sue esigenze non è fondata su circostanze di fatto quanto sulla presunzione del celamento di capacità economiche meramente affermate. 36.2. Risulta, per converso, dalla sentenza che la A.A. è precaria ed ha un reddito accertato molto basso di Euro 800,00 mensili con il quale dovrebbe pure contribuire al 30% delle spese straordinarie dei figli. 36.3. La sentenza impugnata peraltro nulla argomenta rispetto al diverso accertamento che in primo grado avevano giustificato il riconoscimento dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1000,00 Orbene, poiché l’assegno di divorzio può giustificarsi anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024 ), la domanda della A.A. va rivalutata alla stregua del requisito assistenziale del richiesto assegno. 37. La decisione sul quarto motivo di ricorso, che attiene alla riduzione del contributo indiretto per il mantenimento dei figli, è assorbita nell’accoglimento del terzo motivo dal momento che la questione cui inerisce la censura dovrà essere riesaminata, alla stregua del principio di proporzionalità, una volta accertata l’effettiva capacità reddituale della madre rispetto al contributo di mantenimento sotto la forma della partecipazione alle spese straordinarie come fissata dal giudice d’appello e logicamente correlata con il riconoscimento o meno del richiesto assegno divorzile. 38. In definitiva, la sentenza è cassata in relazione al terzo motivo accolto ed al quarto motivo assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, respinge il primo ed il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, l’1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

Il genitore collocatario che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli ha diritto a trattenere l’intero importo dell’assegno unico. Tribunale di Castrovillari

Tribunale di Castrovillari, sent. 8 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE – composto dai magistrati: dott. Beatrice Magarò Presidente- Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. ____/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la separazione giudiziale e vertente TRA P. M. L. (C.F. ______), con il patrocinio dell’avv. V. R. , RICORRENTE E M. O. (C.F. _______), con il patrocinio dell’avv. F. S. , RESISTENTE con l’intervento del P.M. CONCLUSIONI: Come in atti RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/12/2022, P. M. L. , premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2001, trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. (anno 2001, atto n. 71, parte II, serie A), con M. O. , e che dalla loro unione erano nati i figli V. J. , a C. C. il ______2003, e L. , a C. C. il______2007, rappresentava l’irreversibile deterioramento dell’unione coniugale per esclusiva responsabilità del resistente, il quale negli ultimi sette anni aveva condotto una vita pienamente autodeterminata, disinteressandosi degli impegni e degli obblighi assunti in relazione al menage familiare. Quanto alla situazione economica, la ricorrente rappresentava di avere un reddito annuo da lavoro dipendente (CUD 2021) pari ad Euro 7.662,31, ma di essere attualmente disoccupata. Tanto premesso, P. M. L. domandava al Presidente del Tribunale: “(…) voglia: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l’obbligo del mutuo rispetto; 2) Affidare i figli congiuntamente, nel rispetto della bigenitorialità costituzionale, con dimora con la mamma nella casa coniugale di C.-R. , A.U. C., Via ______, che così viene assegnata alla ricorrente per abitarla con i figli; 3) Disporre a carico del genitore non affidatario dei figli un contributo mensile di €. 350,00 per il figlio L. , minore di età, mentre per il maggiore, che dall’anno in corso frequenta il primo anno accademico presso l’università di B. , dovrà corrispondere un assegno mensile di €. 300,00, mentre il costo di frequentazione universitario dovrà essere ripartito come spesa straordinaria; 4) Le spese straordinarie, da intendersi principalmente quelle sanitarie, ludiche, scolastiche, universitarie ed altro, tali considerate, dovranno essere equamente ripartite tra i genitori, previa, comunque, predeterminazione congiunta e, solo in casi estremi, a decidere potrà essere esclusivamente il genitore al momento dimorante; 5) L’assegno unico familiare dovrà essere di competenza del genitore collocatario, ossia della mamma; In merito al cerimoniale delle visite con il genitore non dimorante, questa parte chiede che sia così articolato: 5) Natale e capodanno ( 23/30 e 31/07) i ragazzi trascorreranno dette vacanze con il padre e/o la madre ad anni alterni; 6) Nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno un mese di vacanza con la mamma ed un mese con il papà, luglio ed agosto ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicare tempestivamente entro il mese di maggio”. Con comparsa depositata in data 20/03/2023 si costituiva in giudizio M. O. , il quale pur associandosi alla domanda di separazione, impugnava e contestava in toto le avverse argomentazioni e deduzioni. In particolare, il M. dichiarava di versare in pessime condizioni economiche, essendosi visto costretto, già in data 13/11/2018, a cessare per giusta causa il rapporto di lavoro in corso sin dal settembre 2005, in ragione del mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni per un periodo di oltre 6 mesi, ed essendo attualmente ancora in cerca di occupazione stabile. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, pur non opponendosi alla richiesta in tal senso formulata dalla P. in relazione all’immobile ubicato in C.-R. alla via ______, chiedeva di potere anch’egli averne la disponibilità, a turno con la ricorrente, per trascorrervi del tempo con i figli, non avendo il resistente la disponibilità di altro immobile ove abitare con i figli, ovvero chiedeva di vedersi concessa allo stesso scopo la disponibilità di altro immobile di famiglia, usualmente adibito a residenza estiva, sito in M. di S. e formalmente in testa alla sola P. M. L. , benché sostanzialmente acquistato coi denari di ambo i coniugi. Tanto premesso, M. O. rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia (…): – dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto; – affidare i figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione come indicato in narrativa e, quindi, disporre l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con dimora abituale degli stessi presso la casa familiare di C., Via ______; fine settimana con cadenza alternata con la madre e il padre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri. Fermo il diritto di visita infrasettimanale del padre consentendo che venga unito eventualmente al fine settimana “di turno” del padre; gestione del figlio maggiorenne V. J. secondo un cerimoniale di visite e dimora con il padre liberamente determinato tra loro; gestione del figlio minore con diritto di visita e pernotto del padre nei fine settimana con cadenza alternata con la madre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri, fermo il diritto di visita infrasettimanale da unirsi al fine settimana “di turno” del padre. Per il periodo estivo i ragazzi trascorrano un mese di vacanza con il padre ed uno con la madre – luglio e agosto – ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicarsi un mese prima del periodo di riferimento. Quanto alle vacanze natalizie (23-30 dicembre e 1°-7 gennaio) e P. li le stesse andranno divise per metà tra i due genitori ad anni alterni. – la casa familiare di C. viene assegnata alla Signora P. con autorizzazione all’accesso al Signor M. nell’abitazione familiare per consentirgli di rispettare il regime dell’affido condiviso e limitatamente al tempo in cui il padre deve stare con i figli, con allontanamento della madre nell’intervallo di tempo di riferimento; in subordine o in alternativa, autorizzare il Signor M. ad utilizzare l’abitazione di M. di S. per rispettare l’obbligo di visita disciplinato secondo le modalità sopra chieste e decise dal Tribunale e limitatamente al tempo necessario a vivere i periodi di collocazione dei figli presso il padre. – disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento personale; – disporre che ciascun coniuge sosterrà al 50% delle spese mediche, scolastiche, del tempo libero e ogni ulteriore spesa straordinaria necessaria per i figli, che avranno precedentemente concordato e, una volta sostenute, documentato; – rigettare la domanda di mantenimento per le ragioni esposte in narrativa; in subordine, disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento del figlio maggiore, e del minore secondo quanto indicato in narrativa e quindi che il padre versi mensilmente alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l’importo di € 100,00 per M. L. o, comunque, per entrambi i figli € 200,00 complessivi, con decorrenza dal giorno di adozione del provvedimento; – entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e /o domicilio, a comunicare ogni recapito telefonico, ivi compreso quello dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all’iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d’identità del figlio minore valide anche per l’espatrio”. All’esito dell’udienza presidenziale del 28/03/2023, sentite le parti personalmente e tentata la conciliazione con esito negativo, con ordinanza emessa a verbale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi P. e M. a vivere separatamente, disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava l’esercizio del diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale a P. M. L. e stabiliva a carico di M. O. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di importo pari ad Euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche dettagliatamente indicate nella medesima ordinanza. All’udienza del 12.02.25, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.. 2. Sul merito del giudizio 2.1 La domanda di separazione giudiziale è fondata. Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l’impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961). Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20). Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l’affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 2.2. Sull’affidamento dei figli. Per quanto attiene all’affidamento dei figli minori, a livello generale, vanno premessi i seguenti principi. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede, infatti, il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell’art. 337 quater, il Giudice può disporre l’affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l’affido all’altro sia contrario all’interesse del minore. La regola dell’affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19), ipotesi non sussistente nel caso di specie, in cui lo stesso minore ha manifestato, con grande maturità, il suo desiderio di avere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali, ritenendo entrambi i genitori indispensabili per il suo percorso di crescita (cfr. missiva dell’08.02.25 allegata agli atti). Tale circostanza, unita al fatto che il minore è quasi maggiorenne, rende superfluo, ad avviso di questo Tribunale l’ascolto del medesimo, tanto più che le parti convergono, per come si evince anche dalle comparse conclusionali, sulla conferma dell’affido condiviso e sul collocamento del minore presso l’abitazione della madre. Considerato che il minore è ormai prossimo alla maggiore eta’, appare opportuno non disporre un calendario stringente di incontri padre/figlio, lasciando che siano gli stessi a gestire i loro incontri, anche considerata la disponibilità del padre, ad incontrare i figli tutte le volte che rientra nel luogo di residenza dei figli da B. , ove dimora attualmente, e la difficoltà rappresentata dal medesimo di ospitare i figli in abitazione prossima al luogo di residenza dei medesimi. In relazione a tale profilo si osserva che non può in questa sede essere emessa alcuna statuizione in ordine alle possibilità di utilizzo dell’immobile sito in M. di S. di proprietà della ricorrente, trattandosi di questione che esula dal thema decidendum, ferma restando la possibilità delle parti, di accordarsi in tal senso, anche al fine di garantire pernottamenti dei figli presso il padre, più volte auspicati dalla stessa ricorrente. 2.3 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale La casa coniugale deve essere assegnata a P. M. L. , attesa la convivenza della stessa con il figlio minore e con l’altro figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Invero, in base al dettato dell’art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Sotto tale profilo, va evidenziato che l’assegnazione della casa familiare, risponde all’esigenza della prole di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816). Muovendo da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 25604/2018). 2.4 Sul mantenimento dei figli. In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi. L’art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L’art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio. 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) Le risorse economiche di ciascun genitore. Va inoltre evidenziato che l’assegno di mantenimento “risponde all’esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l’occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014) Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del M. , genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio). Ciò in considerazione della precarietà della situazione economica del ricorrente, quale si evince dalle indagini disposte dalla Guardia di Finanza, che hanno dato atto della percezione, da parte dello stesso, di un reddito esiguo erogato dall’INPS di 1.956,20 per l’anno 2023, mentre per lo stesso anno la ricorrente ha percepito un reddito di € 8.111,72), anche considerato che non risulta provato un miglioramento di detta situazione e che la ricorrente è titolare di diversi immobili e beneficia dell’assegnazione della casa coniugale ( cfr. sull’influenza dell’assegnazione della casa coniugale nella determinazione dell’importo del mantenimento, ex plurimis Cass. Civ. 20858/21). Si osserva ancora che il resistente e’ che gravato oltre che dalle spese dell’alloggio, per un importo documentato di € 250,00, anche dalle spese che deve affrontare per far visita ai figli. Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l’intero importo dell’assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l’assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l’attribuzione dell’assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo). Va, altresi’ previsto l’obbligo per il resistente di farsi carico delle spese straordinarie, nella misura del 50% relative ai figli, secondo il seguente schema: – a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l’onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l’infanzia) ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico; d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento; e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN; g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche; h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori; i) spese per il conseguimento della patente di guida – tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell’altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo; Va previsto, inoltre, l’onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l’infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) corsi per l’apprendimento delle lingue straniere; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; c) centro ricreativo estivo; d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo; e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; g) spese per l’acquisto di mezzi di locomozione; h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo – per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all’altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni; in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata; il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell’altro genitore. 3.Sulle spese di lite Appare equo, in relazione alla natura del giudizio ed alle posizioni delle parti, compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. – DICHIARA la separazione personale dei coniugi P. M. L. e M. O. , i quali in data 11/08/2001 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. con atto n. 71, parte II, serie A, anno 2001; – DISPONE l’affidamento condiviso del figlio minore L. , con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e con possibilità per lo stesso di incontrare il padre ogni qualvolta lo voglia, previo accordo tra padre e figlio. – ASSEGNA a P. M. L. la casa coniugale. – DISPONE l’obbligo per M. O. di versare l’importo di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie o extra assegno secondo lo schema di cui in parte motiva, mentre l’assegno unico sarà percepito interamente da P. M. L. . – DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio; – ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all’ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari in data 08.05.25 Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magarò

In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento

Tribunale di Catania, Sent. 29 aprile 2025

Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 29/04/2025, n. 2306
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr.ssa Lidia Greco – Presidente dr.ssa Sonia Di Gesu – Giudice dr.ssa Eleonora N. V. Guarnera – Giudice rel. est. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15839/2018 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa DA OMISSIS , nato a C. il (…) c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. P. A. B. , giusta procura in atti; Ricorrente CONTRO OMISSIS , nata a C. il (…), c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. L. P. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 05.2.2020 (originariamente rappr. e dif. dall’avv.F. C. ); Resistente Con l’intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto. Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato il 05/10/2018, OMISSIS premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in Catania, con OMISSIS in data 21/09/1969, dal quale sono nati i figli OMISSIS ((…)) e OMISSIS ((…)), entrambi con proprio nucleo familiare, ha chiesto all’adito Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito di responsabilità a carico di quest’ultima; ha chiesto, inoltre, l’assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il coniuge. Ha dedotto, a fondamento della domanda, che il rapporto coniugale è gradatamente peggiorato a causa del comportamento della moglie che, presa dagli impegni derivanti dalla sua conversione alla confessione religiosa dei “Testimoni di Geova”, ha trascurato la cura del marito e della casa, violando i doveri coniugali di cui all’art. 143 , c.c. Si è costituita tempestivamente in giudizio OMISSIS che ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposta a quella di addebito e, contestando le avverse deduzioni e richieste, ha chiesto il riconoscimento di un assegno personale di mantenimento per un importo pari ad Euro 200,00 mensili, oltre all’assegnazione della casa coniugale e dei beni mobili ivi presenti nonché di tre autovetture. All’udienza presidenziale del 30/10/2019, comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente, rimasto vano il tentativo di conciliazione, è stata emessa ordinanza ex art. 708 , c.p.c., con cui il ricorrente è stato onerato di versare, in favore della moglie, un assegno per il relativo mantenimento di Euro 180,00 mensili, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. Venuta la causa per la trattazione ed istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l’assunzione delle prove orali ammesse dal G.I. con ordinanza del 17.06.2021, parte convenuta ha chiesto emettersi ordine di versamento diretto dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’INPS, poi rinunciandovi (cfr il verbale d’udienza del 28.06.2023). Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta. La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l’esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Premessa la rinuncia del ricorrente sia alla richiesta di addebito alla moglie della separazione che a quella tesa ad ottenere l’assegnazione della casa familiare in proprio favore, quanto alla domanda di mantenimento personale avanzata da OMISSIS nei confronti del coniuge, la stessa è infondata e va rigettata. Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l’onere di allegare – e, ovviamente, dare prova – gli elementi costitutivi di detto diritto, e cioè: – la non addebitabilità della separazione all’istante; – la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia – afferma costantemente la Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); – la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi. Nel caso di specie, parte convenuta – che ha allegato di non avere mai lavorato per tutto il lungo periodo del consorzio coniugale – in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di essere titolare di una pensione sociale e di una pensione di invalidità per l’importo complessivo di Euro 480,00 senza, tuttavia, aver mai ottemperato all’onere di produzione fiscale-reddituale. La stessa, inoltre, risulta comproprietaria con il marito, oltre della casa familiare, anche di altre unità immobiliari per effetto del regime patrimoniale in comunione dei beni dei coniugi, come allegato dal ricorrente e mai contestato dalla OMISSIS Mentre OMISSIS , pensionato, ha allegato – e provato – di percepire una pensione sociale dell’importo di Euro 580,38 mensili e di essere contitolare di proprietà immobiliari con la moglie. Pertanto, dal raffronto di base dei redditi percepiti dalle parti – che potrebbe anche essere più elevati per quanto riguarda la resistente, in difetto di allegazione probatoria a sostegno dei relativi assunti – e considerato che gli stessi sono comproprietari in pari quota di diverse unità immobiliari, stante l’insussistenza di disparità economica delle parti, ritiene il Collegio di rigettare la domanda di mantenimento personale chiesta da parte resistente, fermo restando quanto disposto per il pregresso con ordinanza presidenziale. Va, infine, disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da OMISSIS tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell’habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l’istante ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli”), norma di carattere eccezionale dettata nell’esclusivo interesse della prole. Considerato che nel caso di specie la resistente è proprietaria in pari quota dell’immobile, in assenza di prole minore e/o maggiorenne economicamente non indipendente da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata e il godimento della casa sarà regolato secondo le ordinarie regole civilistiche. La domanda di assegnazione delle tre autovetture e dei beni mobili a corredo della casa coniugale istata da OMISSIS è inammissibile e va rigetta. Ed invero, rileva il Collegio la propria incompetenza funzionale e, trattandosi di domanda non connessa con l’oggetto del presente procedimento, ritiene sul punto necessitare autonoma azione civile. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura della causa ed atteso l’accoglimento in sede presidenziale dell’assegno di mantenimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.15839/2018 RG: PRONUNCIA la separazione personale giudiziale tra i coniugi OMISSIS e OMISSIS RIGETTA ogni altra domanda: COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio. Ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all’annotazione della presente sentenza (atto n. (…), Parte 2, Serie A, anno 1969). Conclusione Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione del Tribunale civile, in data 21 febbraio 2025. Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025.

Family Bridges e prescrizioni al genitore ostacolante per recuperare il rapporto del minore con il genitore rifiutato

Tribunale Ordinario di Lecce Seconda Sezione N. R.G. 7913/2022
Il Giudice Alessandro Carra, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 12/06/2025, richiamato, integralmente, in questa sede, il contenuto di tutti i provvedimenti già emessi dallo scrivente, in udienza e fuori udienza, al fine di ovviare alla drammatica situazione patologica, pregressa e persistente, che vede il figlio minore D., per cui è procedimento, rifiutare, pervicacemente e categoricamente, la figura genitoriale materna; considerato il contenuto decisamente “allarmante” delle dichiarazioni rese, appena in data di ieri, dal minore, in sede di sua audizione in forma protetta; osservato che le dichiarazioni de quibus sono univocamente espressive della circostanza che il figlio, vivendo un rapporto simbiotico con il padre e continuando a subire nefasti condizionamenti da parte dello stesso, ha, nei fatti, maturato il fermo convincimento della sostanziale “superfluità” della figura materna, trattando quest’ultima, addirittura, alla stessa stregua di un genitore defunto; rilevato che il figlio ha maturato l’intimo convincimento in ordine alla sussistenza, in capo a sé, di un vero e proprio “diritto” di rifiutare, per sempre, le frequentazioni della madre; preso atto, in questa sede, della completa infruttuosità di tutti gli interventi medio tempore disposti dal sottoscritto, all’esito di tempestiva interlocuzione e confronto con il Curatore speciale; ritenuta la piena conformità, in questa sede, al superiore e inderogabile interesse del minore, del nuovo “progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio”, come medio tempore ideato dallo stesso Curatore speciale, di concerto con il locale Servizio Sociale, consistente, per l’appunto, nella partecipazione di D. , in regime residenziale, per almeno quindici giorni, al Campus Estivo S. ”, presso C. a G. , a partire dal primo turno, e, precisamente, per l’intero arco temporale, che va dal 15 al 28 giugno 2025; osservato che, alla stregua del progetto, di cui sopra, come oggi integralmente ratificato, sarà opportunamente assicurata, al piccolo D. , un’adeguata e appropriata consulenza psicologica dalla C. J. , di G. , che ha, infatti, già condiviso la proposta progettuale; ravvisata, in ogni caso, l’inderogabile necessità di adottare, nella presente sede, delle misure di coercizione indiretta, volte a prevenire condotte paterne, altamente probabili, di manifesta opposizione al concreto e immediato avvio del progetto o, comunque, di elusione dello stesso o, ancora, di sostanziale neutralizzazione della sua efficacia; P.Q.M. DISPONE che abbia immediatamente avvio, in ossequio alla tempistica nelle more già definita, il nuovo progetto di ricucitura dei rapporti tra il piccolo D. e la madre, S. D. , come sinteticamente delineato in parte motiva; ORDINA, con effetto immediato, al padre, P. S. , di consegnare, agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. , il minore D. , alla stregua delle indicazioni operative che verranno, quindi, puntualmente e vincolativamente impartite, al medesimo padre, dai Servizi Sociali di P. , quanto alle modalità di consegna e, pertanto, di concreto e temporaneo affidamento del minore alla struttura; ORDINA al padre di astenersi da nuove e ulteriori condotte ostruzionistiche e/o elusive del presente provvedimento, costituite, ad esempio, dalla risibile preordinazione di scenari drammatici, ad effetto, fondati sulla “dolosa orchestrazione” e, quindi, sul successivo e abusivo utilizzo, ad arte, di “inconsolabili pianti a dirotto del minore” e/o sulla simulazione di improvvisi e inspiegabili “stati di malessere” del minore, ovviamente volte ad impedire il concreto avvio del presente progetto, o, comunque, a differire, sine die, la consegna di D. (eventuali pianti del minore o apparenti e ingiustificati stati di malessere di D., artatamente preparati, verranno considerati del tutto irrilevanti, sicché la tenuta dei precisati comportamenti elusivi e/o oppositivi del padre, sarà prontamente segnalata alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza, sotto il profilo della astratta attitudine di siffatte condotte ad integrare la fattispecie delittuosa dell’inosservanza dolosa dei provvedimenti del Giudice); EVIDENZIA, sin da ora, che, all’eventuale tenuta delle predette condotte, sulla scorta di quanto verrà, al riguardo, opportunamente e puntualmente relazionato dal Servizio Sociale di P. al Tribunale ordinario civile di Lecce, seguirà, indefettibilmente, l’adozione, da parte dello scrivente, di incisivi provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, in danno del padre, e, correlativamente, di modifica dell’attuale regime di collocamento abitativo di D. , al precipuo scopo di sottrarre, definitivamente, il minore alle gravissime forme di condizionamento, finora permanentemente perpetrate dal padre (il minore ha chiaramente dimostrato di nutrire il fermo convincimento circa il fatto di poter continuare a vivere, senza la madre, come se il padre potesse supplire, integralmente ed efficacemente, all’assenza della figura materna, essendo quest’ultima, in ogni caso, certamente immeritevole dell’affetto del figlio e, quindi, giustamente condannata, sempre, ovviamente, dall’incredibile e preoccupante punto di vista del minore, a continuare a vivere senza D. , come se ella lo avesse perduto prematuramente)”; DISPONE che il padre, P. S. , versi, su un libretto postale nominativo, da intestare al minore e da vincolare all’ordine del Giudice tutelare, la complessiva somma di € 500,00, per ogni giorno di mancata consegna del minore agli operatori responsabili del Campus estivo S. , presso C. a G. ; ATTRIBUISCE, con effetto immediato, al Curatore speciale, Avv. L. M. , ogni più ampia facoltà di legge, ai fini della sollecita apertura del libretto postale, di cui trattasi, con le garanzie e per le precipue finalità, come innanzi esplicitate; DISPONE, inoltre, che tutte le spese afferenti allo svolgimento continuativo del Campus estivo e ai programmati e correlati interventi dello psicoterapeuta siano poste, integralmente, a carico del padre, P. S. ; DISPONE, infine, che il padre si astenga dal fornire, al figlio, qualsivoglia informazione preventiva, circa le reali finalità sottese alla sua partecipazione al Campo estivo, nei termini in cui oggi detta partecipazione è stata disposta, sicché, al figlio D. , la presente iniziativa giudiziaria, oggi adottata a sua tutela, dovrà essere presentata, in modo del tutto asettico e neutrale, come il frutto di una decisione liberamente e autonomamente adottata dal padre, nel senso di una proficua e serena partecipazione dello stesso D. , durante le vacanze scolastiche, ad un qualsiasi Campo Scuola, alla stregua dell’id quod plerumque accidit (saranno debitamente sanzionati anche eventuali e futuri comportamenti paterni violativi o elusivi di detta ultima specifica disposizione). Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite, nonché al Servizio Sociale del Comune di P. e a tutti gli Enti già officiati del caso. Si affida, pertanto, al Servizio Sociale del Comune di P. di sovrintendere al concreto avvio del disposto progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio, unitamente al compito di segnalare, immediatamente e autonomamente, al Curatore speciale e al Tribunale eventuali anomale condotte del padre di diretta violazione del presente provvedimento o, comunque, di elusione delle prescrizioni in esso contenute. Il medesimo Servizio territoriale riferirà, in ogni caso, con termine entro il 30 giugno 2025, relativamente alla esecuzione del progetto. Così deciso, in Lecce, il 13 giu

Il giudice deve dare conto dei presupposti su cui si fonda la funzione assistenziale dell’assegno divorzile e il richiedente deve dimostrarli

Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2025 n. 15986

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere relatore Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA…, presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – ricorrente e resistente incidentale – contro B.B., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato …che lo rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n…. /2024 depositata il 31/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Svolgimento del processo 1. – Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da B.B. avverso la sentenza definitiva con cui il locale Tribunale – riuniti i due procedimenti (quello di separazione, ancora pendente e quello di divorzio) dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha posto a carico di A.A. un assegno divorzile dell’importo mensile di Euro 300,00 in favore della ex coniuge e respinto per il resto il gravame principale – dunque confermando il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. A.A. – nonché quello incidentale proposto da quest’ultimo per la condanna della medesima a restituire quanto già indebitamente percepito a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status. 2.- La Corte d’Appello ha considerato: a) quanto alla domanda di addebito, che l’appellante non aveva fornito- com’era suo onere – adeguata prova della riconducibilità della separazione all’infedeltà del marito; che la documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa prodotta era priva di data certa, o comunque riferibile solo al mese di agosto 2019 (e, dunque, successive alla crisi coniugale, risalente già al precedente mese di maggio 2019) e, in ogni caso, non sempre sufficientemente chiare; che la prova per testi articolata dall’appellante era irrilevante agli effetti di dimostrare che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge fosse stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché gli episodi specifici che aveva chiesto di provare si riferivano al più presto al mese di giugno 2019, mentre entrambe le parti riconducevano l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019; che, quindi, detta crisi era piuttosto da ricondurre al fallimento dei tentativi di procreazione assistita sulla quale la coppia aveva evidentemente investito, e alla delusione seguita alla riscontrata impossibilità di generare un figlio; b) quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile – richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che tale prestazione ha natura, da un lato, assistenziale, dall’altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto dall’ex coniuge economicamente più debole, tenuto conto eventualmente del fatto che la sperequazione tra i livelli reddituali sia riconducibile a scelte comuni di vita – ha rilevato che il matrimonio era durato solo circa 5 anni, e che il fatto dedotto da C.C. che fosse stato preceduto da 7 anni di convivenza – circostanza specificatamente contestata da A.A. – non era rilevante alla luce della giurisprudenza di legittimità (cita Cass., Sez. U., Sentenza n. 35385 del 18/12/2023), poiché l’appellante non aveva minimamente dedotto (né chiesto di dimostrare) che, durante tale periodo di asserita convivenza prematrimoniale, vi fosse stato un progetto di vita comune, reciproche contribuzioni economiche, ovvero proprie rinunce, che, in qualche modo, abbiano determinato un incremento del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, o che, comunque, ne abbiano facilitato il raggiungimento delle aspirazioni professionali, e neppure che, già a quell’epoca, avesse dovuto sottoporsi ad alcuna terapia ormonale (in vista della PMA), incompatibile con la propria attività professionale; c) nel valutare, quindi, comparativamente le rispettive condizioni economiche delle parti, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica”, non essendo dato comprendere come la sig. B.B. potesse sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, come aveva dichiarato, non svolgeva alcuna attività lavorativa e non percepiva alcun reddito, tanto più non avendo contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere, altresì, attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato); neppure aveva adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si era sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita avesse influito sulla sua carriera professionale; ha ritenuto “di dover riconoscerle un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto” determinato, – in ragione della breve durata della vita coniugale e del fatto che non risultava aver contribuito alla realizzazione del patrimonio familiare, né aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali, in 300,00 Euro mensili. d) ha respinto l’appello incidentale proposto da A.A., al fine di ottenere la restituzione degli importi versati all’ex coniuge pur a seguito della sentenza non definitiva che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura alimentare delle somme percepite a B.B. a titolo di assegno di mantenimento. 3.- Contro la sentenza il sig. A.A. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi di cassazione. La sig. B.B. ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 5 L. 898/70 in relazione ai criteri da adottare per la concessione dell’assegno divorzile, anche in merito alla valutazione delle prove raccolte nei giudizi di merito, con violazione dell’art. 116 c.p.c., riguardanti le condizioni economiche e lavorative della Sig.ra B.B. A suo dire la Corte d’Appello, discostandosi dal suo stesso ragionamento, in diritto e in fatto, e dalla decisione del Tribunale, aveva ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in questione, violando la norma citata e gli arresti di legittimità che hanno più volte stabilito che il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella sua natura assistenziale richieda necessariamente l’accertamento del prerequisito dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e ciò pur avendo accertato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica” e dato atto delle risultanze istruttorie circa la sua attività insegnante di pilates in assenza di alcuna dimostrazione di un valido oggettivo motivo per il quale la medesima attualmente non possa esercitare la propria professione precipua di insegnate di danza, laddove – di contro – il ricorrente, aveva documentato che la stessa non aveva mai interrotto il rapporto lavorativo con il Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado di parte appellata) e dimostrato che almeno sino a tutto il 2020, aveva lavorato regolarmente anche quale insegnante di pilates presso il Centro Sportivo di Banca d’Italia (allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente fascicolo di primo grado), dichiarando un reddito mensile pari a circa Euro 1.600,00 nette (come da dichiarazioni dei redditi allegate dalla resistente al procedimento di separazione riportate all’allegato n. 6 nel presente grado). 2.- Il secondo motivo denuncia, in riferimento al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’Appello omesso di considerare i seguenti fatti – asseritamente – non contestati e/o dimostrati: a) la capacità professionale della resistente; b) le sue dichiarazioni dei redditi prodotte nel giudizio di separazione (all. 6 del presente atto) e attinenti ad un periodo (2017-2020) precedente alla nota Pandemia dalle quali emergeva una capacità reddituale costante della Sig.ra dalle B.B. pari a circa Euro 1.600,00 nette mensili; c) il fatto che aveva continuato a lavorare anche nel periodo della Pandemia e certamente in quello immediatamente successivo, dimostrato attraverso la relazione investigativa prodotta in primo grado ed estratti dai social networks e dal sito internet del Centro Studi Danza Classica (all.ti nn. 8,9,10,11,18 del fascicolo di secondo grado) dai quali si evince, tra l’altro, la partecipazione attiva della B.B. ai saggi di fine anno e ai concorsi, che la stessa è ancora oggi inserita nel corpo insegnante della scuola; d) il fatto che soltanto la pretesa interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in corso di Pandemia ha fatto sì che il Tribunale riconoscesse alla moglie un assegno di mantenimento (peraltro ridotto in corso di causa su ricorso del marito), come si desume dalla ordinanza presidenziale del 04/11/2021 (all. 7 del presente ricorso); e) il fatto che la sig.ra B.B. ha una famiglia di origine, la quale vive a Roma ed è sempre stata presente nella vita della figlia stessa. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erroneità e nullità della sentenza impugnata sulla base del n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni per la quali avesse ritenuto di dover riconoscere alla ex moglie “un assegno divorzile in ragione della natura assistenziale della prestazione in oggetto”, motivazione apparente e contraddittoria con riguardo ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. 4.- Il quarto motivo denuncia, con riferimento al n. 3 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 5 L. 898/70 e 2033 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente respinto l’appello incidentale volto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di assegno di mantenimento per la data successiva alla sentenza parziale sullo status, ritenendo la irripetibilità delle somme versate vista la “natura alimentare delle somme percepite da B.B. a titolo di assegno di mantenimento”: la Corte d’Appello non avrebbe considerato né applicato al caso di specie l’orientamento di questa Corte (cita Cass. n. 28646/21) con cui si è riconosciuto l’obbligo di restituzione delle somme versate anche a titolo di contributo al mantenimento del coniuge laddove la statuizione sia revocata per mancanza ab origine dei presupposti di legge mentre nel caso di specie il diritto al mantenimento in capo alla sig.ra B.B. era cessato al momento della pubblicazione della sentenza parziale sullo status, come espressamente previsto dalla sentenza del Tribunale, onde da quel momento la resistente aveva percepito senza titolo le somme ricevute; né era dato comprendere per quale ragione detti pagamenti fossero stati ritenuti di natura alimentare successivamente alla sentenza parziale di divorzio non avendo mai la percipiente versato nello stato di bisogno dalla medesima lamentato ma mai dimostrato. 5.- Il quinto motivo denuncia in relazione al n. 4 dell’art. 360 1 comma c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost. e 112 c.p.c. per aver totalmente omesso la Corte d’Appello di esplicitare le ragioni fattuali e giuridiche del proprio assunto relativo al rigetto dell’appello incidentale, laddove si limita a sostenere di: “doversi ritenere, anche in considerazione del relativo ridotto importo (da ultimo pari ad Euro 800,00 mensili), la natura assistenziale delle somme percepite dalla B.B. a titolo di assegno di mantenimento” per le argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali indicate al motivo n. 3 da intendersi integralmente riportate. 6.1. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e l’esame degli altri resta assorbito dal suo accoglimento, mirando all’annullamento, per motivi diversi, della stessa statuizione (motivo 2 e 3) ovvero della statuizione di rigetto dell’appello incidentale la cui motivazione è però connessa a quella che sostiene il riconoscimento dell’assegno divorzile per la sua ritenuta natura assistenziale (motivi 4 e 5). 6.2 – Come ribadito di recente (v. Cass. n. 32354/2024, che compie una ricognizione dei principi stabiliti in materia da questa Corte), la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La rilevanza dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, l’assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021), avendo in proposito le Sezioni Unite hanno precisato che “l’autoresponsabilità deve … percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018); pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale; mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) 6.3- Nel caso di specie la Corte d’Appello pur escludendo i presupposti della funzione perequativa in ragione delle risultanze probatorie, ne ha riconosciuto la funzione assistenziale senza dar conto dei presupposti su cui questa si fonda, presupposti che, peraltro, devono essere dimostrati dal richiedente. La funzione assistenziale dell’assegno, invero, valorizza la funzione sociale che l’assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all’ex coniuge debole un’esistenza dignitosa nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Perciò, “ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un’effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull’equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell’assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall’ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023)” (Cass. n. 32354/2024 citata). 7.- Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la sig. B.B. deduce violazione di legge e/o omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), con particolare riferimento ai suoi sacrifici lavorativi in costanza di matrimonio a causa delle cure cui si sottoponeva per i tentativi di fecondazione assistita, rilevante ai fini della sperequazione dei redditi tra le parti e per la determinazione dell’ammontare dell’assegno divorzile; si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto di riconoscerle un assegno divorzile solamente in base alla funzione assistenziale dello stesso, mancando di valutare, perché non ha accolto alcuna istanza istruttoria in tal senso, le circostanze che avrebbero portato a riconoscere gli estremi per il riconoscimento di un assegno divorzile anche in virtù della sua funzione perequativa-compensativa, con conseguente e logico aumento dell’importo riconosciuto; si duole in sintesi del fatto che entrambi i giudici di merito non abbiano ammesso le prove testimoniali dalla medesima richieste le quali avrebbero a suo dire dato certezza del sacrificio sopportato per sottoporsi alla cure ormonali in termini di carriera professionale e capacità reddituale della medesima, e che non sia stata riconosciuta (da entrambi i giudici di merito) la natura perequativo/compensativa dell’assegno divorzile. 7.1- Il motivo è inammissibile. La Corte di merito dopo aver osservato che la causa era stata “documentalmente istruita e che, pertanto, correttamente il Tribunale, esperito il solo interrogatorio formale dell’appellante, non (aveva) svolto ulteriore attività istruttoria e non (aveva) ammesso la richiesta prova testimoniale”, sul punto oggetto dell’odierna censura, ha rilevato “l’assoluta opacità dell’appellante nel documentare la propria attuale situazione economica: da un lato, infatti, non è dato comprendere come B.B. possa sostenere le spese di locazione dell’immobile in cui vive e le ulteriori spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza, se, così come ha dichiarato, non svolge alcuna attività lavorativa e non percepisce alcun reddito; dall’altro, non ha contestato di aver ricevuto nel mese di novembre 2022 un premio alla carriera come insegnante di danza e di svolgere altresì attività di insegnante di pilates on line (come, peraltro, risultante dalla documentazione fotografica allegata dall’appellato). Né B.B. ha adeguatamente dimostrato che l’eventuale sospensione della propria, precipua attività lavorativa nei periodi in cui si è sottoposta alle cure propedeutiche alla procreazione assistita abbia influito sulla sua carriera professionale”. Pertanto, la doglianza si rivolge al governo del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, che non può essere censurato in sede di legittimità se non laddove le argomentazioni del giudice circa le risultanze probatorie presentino un’anomalia sul piano motivazionale suscettibile di costituire violazione di legge in quanto non sodisfano il minimo costituzionale, secondo i rigorosi limiti stabiliti dalle Sezioni Unite (v. Sez. Un. 8054/2014) mentre “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (così, tra le altre, Cass. n. 5654/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 16214/2019). 8. – Con il secondo motivo si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 143, 146 e 151 c.c. e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in materia di addebito della separazione e omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 1) e 5), sulla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale da parte del sig. A.A., in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente respinto la richiesta di addebito della separazione anche in considerazione dell’abbandono del tetto coniugale appena un mese e mezzo dopo l’ultimo tentativo di fecondazione assistita, con ciò configurandosi la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, avrebbe, in sintesi, omesso la valutazione di fatti decisivi all’accertamento dell’addebito della separazione al marito, ovvero l’infedeltà e/o l’abbandono morale e materiale della moglie. 8.1- Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni dette, mirando a ad una revisione nel merito del giudizio compiuto dalla Corte d’Appello che sul punto ha puntualmente argomentato che la sig. B.B. “non ha fornito prova adeguata della riconducibilità della separazione al tradimento del marito, In proposito, infatti, nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla documentazione fotografica allegata alla relazione investigativa…omissis…né la prova per testi articolata dall’appellante dimostra che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis in considerazione del fatto che gli episodi specifici che B.B. ha chiesto di provare per testimoni si riferiscono al più presto al mese di giugno 2019 mentre entrambi le parti riconducono pacificamente l’inizio della crisi coniugale al precedente mese di maggio 2019 (…)In questa direzione la crisi coniugale, riferibile già al mese di maggio 2019, non è riconducibile né all’eventuale relazione extraconiugale solo successivamente intrapresa da A.A. né a un suo colpevole disinteresse manifestato nei confronti della moglie, non avendo quest’ultima assolto al relativo onere della prova su di sé gravante. Ne consegue la correttezza della decisione di primo grado sul punto e la non addebitabilità della separazione all’appellato”. 9.- In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso principale assorbiti gli altri; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile. Di conseguenza la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico delle ricorrente in via incidentale. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile del 10 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2025.

Affido super esclusivo alla madre se il padre si disinteressa totalmente del figlio

Tribunale Pescara, Sent., 19/05/2025, n. 559
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA PRESIDENZIALI CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. (…) dott. (…) Giudice dott.ssa L. (…) ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I (…) iscritta al n. r.g. 2671/2024 promossa da: (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliata (…)presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E (…) (C.F. (…)), residente (…)RESISTENTE CONTUMACE NONCHE’ PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE (…) OGGETTO: separazione giudiziale (…) come in atti. Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Con ricorso presentato in data (…) ha agito nei confronti del coniuge (…) chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo del figlio minore (…) e collocamento esclusivo dello stesso presso la madre, con conseguente assegnazione della casa condotta in locazione dal (…) che venisse posto in capo al (…) l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (…) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (…) oltre al 50% delle spese straordinarie, che venisse disposta la percezione da parte della madre dell’assegno unico universale, con vittoria delle spese di lite. 2. Nonostante la regolarità della notifica il resistente non si costituiva né compariva in giudizio e, pertanto, all’udienza del 30.01.2025 ne veniva dichiarata la contumacia. 3. Nella medesima udienza venivano disposte indagini di polizia tributaria al fine di conoscere la situazione reddituale, finanziaria e matrimoniale del resistente. 4. Le risultanze dei suddetti accertamenti venivano depositate in data (…). 5. All’udienza del 7.05.2025 parte ricorrente rinunciava ai termini per il deposito di scritti difensivi ribadendo le conclusioni rese nel proprio atto introduttivo e, pertanto, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. 6. La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l’affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi separati di fatto almeno dal novembre 2023 e, quindi, da quasi un anno dalla data di presentazione del ricorso a seguito dell’allontanamento, intimato dalla ricorrente, del marito dalla casa coniugale a causa dei dedotti comportamenti del (…) senza che vi sia stata alcuna riappacificazione tra i medesimi, come dedotto dalla ricorrente e nulla avendo opposto il resistente che è rimasto contumace. 7. Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l’art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l’affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l’affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 8) e nella CEDU (artt. 2,30 e 31). La regola dell’affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08). Il disinteresse mostrato dal padre per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d’ufficio. 8. Nel caso di specie deve essere disposto l’affidamento super esclusivo del minore (…) alla madre (…) essendosi delineata una scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente. Difatti, dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il (…) non ha mai provveduto al sostentamento dei figli sotto il profilo economico e tantomeno sotto il profilo morale. Proprio le dedotte condotte assunte dal resistente hanno portato ad una compromissione dei rapporti con i figli che, per paura della sua aggressività, si astengono dall’avere contatti con lo stesso. Il disinteresse del resistente per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale viene ulteriormente evidenziato dal fatto che, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non è comparso in udienza né si è costituito. 9. Quale conseguenza dell’affidamento super esclusivo del minore alla madre, deve essere disposta l’assegnazione della casa coniugale alla madre, la quale vi abiterà unitamente ai figli, sita in (…) alla (…) n. 4 e condotta in locazione dal (…) 10. In ordine alle statuizioni economiche, tenuto conto di quanto emerso all’esito delle indagini di (…) svolte in capo al sig. (…) e versate in atti il (…), si riporta quanto segue. Il (…) per l’anno 2022 ha percepito un reddito imponibile complessivo di Euro 9.557, nonché la somma complessiva per il periodo gennaio-settembre di Euro 6.509,56 a seguito di (…) di (…) mentre per il 2023 ha percepito un reddito imponibile complessivo di Euro 776 di cui Euro 150 esenti. Vi è poi da considerare che il (…) ha un’età anagrafica, 48 anni, che gli consente di svolgere attività lavorativa e di adoperarsi per procurarsi i mezzi necessari per contribuire al mantenimento dei figli. Quanto alla situazione patrimoniale della ricorrente, la stessa ha dedotto di essere disoccupata e di svolgere lavori occasionali al fine di provvedere al sostentamento dei figli, senza tuttavia allegare alcuna documentazione circa la sua situazione reddituale. Tuttavia, costituisce circostanza pacifica che, in ragione del disposto affido esclusivo, la madre sopporterà un aumento dei costi per il mantenimento ordinario della prole, valutate le presumibili esigenze economiche dei figli, rapportate all’età evolutiva degli stessi, pertanto il Collegio ritiene congruo confermare l’ importo richiesto dalla ricorrente, disponendo che il padre corrisponda alla madre quale contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di complessivi Euro 500,00 (euro 300 per il figlio (…) ed Euro 200 per il figlio (…) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal (…) di Questo Tribunale. 11. In considerazione di quanto sopra, l’assegno (…) erogato in favore dei figli dovrà essere percepito interamente dalla madre, sig.ra (…) 12. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l’ intervento del Pubblico Ministero, così dispone: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (…) e (…) coniugati in (…) al mare (…) in data (…) (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al (…)); b) ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di (…) di procedere all’annotazione della presente sentenza; c) affida (…) in via super esclusiva alla madre (…) con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore d) assegna la casa familiare, sita in (…) alla (…) n. 4 e condotta in locazione dal (…) alla (…)ra (…) genitore collocatario del figlio minore (…) e del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (…) e) dispone che il (…) versi alla madre sig.ra (…) entro il giorno 15 di ogni mese, la complessiva somma di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli (…) ed (…) rivalutabili annualmente secondo gli indici (…) oltre al 50% delle spese straordinarie come da (…) del Tribunale di (…) f ) l'(…) universale per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra (…) g) spese di giudizio integralmente compensate. Conclusione Così deciso in Pescara, il 19 maggio 2025. Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2025.

Gli accordi di separazione acquistano efficacia all’esterno solo se poi omologati

Tribunale di Venezia, Sez. II, Sent., 31 marzo 2025, n. 343
TRIBUNALE DI VENEZIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.05.2024 ai sensi dell’art. 473bis.51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, OMISSIS e OMISSIS espongono di aver contratto in data 19.07.2008 matrimonio concordatario trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di M. al …. dell’anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati tre figli: OMISSIS il (…), OMISSIS il (…) e OMISSIS il (…). Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa: i coniugi vivranno separati. I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell’affido condiviso con collocazione alternata, secondo calendario concordato e specifica disciplina delle modalità dei tempi di frequentazione, e residenza anagrafica presso la madre, nell’ immobile di M. (V.), Via C. B. n. … di cui è esclusiva proprietaria. I ricorrenti, a fronte della collocazione pressoché paritaria dei minori con l’uno e con l’altro genitore, provvederanno in via autonoma al loro mantenimento ordinario. Il padre, tuttavia, si farà esclusivo carico delle seguenti spese straordinarie necessarie per i figli: tasse, iscrizioni ed assicurazioni scolastiche presso istituti pubblici, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno, mensa e/o buoni pasto, trasporto scolastico pubblico da e per la scuola (scuolabus, abbonamento urbano o extraurbano) e ciò sino al termine delle scuole medie superiori di ciascun figlio; particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico; gite scolastiche il cui costo non superi l’ammontare di Euro. 400,00 per ciascun figlio; spese relative ad un’unica attività sportiva per cui l’esborso non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun figlio (quali spese di attrezzature e spese accessorie ovvero oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazioni a tornei o ad eventi sportivi in genere); spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci con prescrizione (esclusi quelli da banco e antibiotici/antipiretici necessari per le cure di malattie stagionali che sono da intendersi ricompresi nel mantenimento diretto), spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private, spese ortodontiche per cui l’esborso non superi il tetto massimo annuale di Euro. 400,00 per ciascun figlio, oculistiche, sanitarie in genere effettuate tramite il SSN; spese relative a grest e soggiorni ad iniziativa delle locali parrocchie ed enti assimilati per il periodo di chiusura delle scuole, con la precisazione che ci dovrà, comunque, essere l’accordo dei genitori in merito alla scelta ed ai relativi costi, ma non sulla possibilità di far frequentare ai figli detti soggiorni nel periodo non scolastico in mancanza di altre soluzioni gratuite. Per quanto non espressamente previsto le parti hanno fatto rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. Tutte le spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo tra i genitori saranno suddivise al 50%. Detrazioni fiscali a beneficio del padre nella misura del 100% e assegno unico per i figli a favore della madre. Quanto ai rapporti economici fra i coniugi, la sig.ra OMISSIS trasferisce a titolo gratuito a OMISSIS, la proprietà del camper marca F. … tg. (…). I coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto di aver già diviso le suppellettili della casa per le quali la sig.ra OMISSIS ha già versato la somma di Euro. 20.000,00, mentre la rimanente somma di Euro. 35.000,00 (per quanto versato a titolo di contributo del mutuo del sig. OMISSIS e per interventi sull’ immobile dallo stesso eseguiti) verrà corrisposta a mezzo di bonifico entro il 30.06.2024 e comunque entro e non oltre l’udienza di prima comparizione delle parti nella quale si darà atto dell’avvenuto bonifico. Ciò posto, i coniugi hanno dato reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l’uno dall’altro a titolo di contributo al mantenimento o a qualsiasi altro titolo di natura economica patrimoniale e finanziaria. Spese del giudizio compensate fra le parti. Con decreto del 16.05.2024, emesso ai sensi dell’art. 473bis-51 c.p., è stata fissata per la comparizione personale delle parti l’udienza del 10.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. Viste le note depositate in data 07.09.2024, con cui la sig.ra OMISSIS ha manifestato la revoca del consenso all’omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, il Giudice delegato ha rinviato la causa all’udienza 17.10.2024. Alla predetta udienza, la sig.ra OMISSIS ha confermato la revoca del consenso all’omologa della separazione. Dopo ampia discussione, le parti hanno comunque concordato sull’opportunità di rinvio al fine di verificare la possibilità di un accordo in ordine alle condizioni di separazione. Il Giudice ha pertanto rinviato la causa all’udienza del 28.11.2024, sostituita, su istanza delle parti, dal deposito di note scritte stante il mancato raggiungimento di un accordo. Con note di trattazione scritta depositate in data 27.11.2024 la sig.ra OMISSIS ha ribadito la volontà di revocare il consenso all’omologa della separazione, chiedendo dichiararsi la improcedibilità del ricorso. Con note di trattazione depositate in data 27.11.2024, il sig. OMISSIS, ribadita l’impossibilità di un accordo, ha invece confermato la volontà di chiedere l’omologa della separazione alle condizioni già formulate nel ricorso. Il Giudice Delegato, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 473 bis.51 c.p.c. in sostituzione dell’udienza originariamente fissata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate, stante la revoca del consenso manifestata dalla sig.ra OMISSIS. Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell’art. 473-bis.51 c.p.c., l’omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione avanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite. Le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale, e sono destinate ad essere trasfuse nell’accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all’esterno solo laddove siano poi omologate dall’Autorità Giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. La giurisprudenza è oramai concorde nell’affermare la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, c.c. (per tutte Cass. S.U. n. 21761/21 e Cass. n. 15169/22), soggetti quindi alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, e che l’atto di omologazione non ha una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresenta una condizione di efficacia del sottostante accordo tra coniugi. Tuttavia, perché ciò avvenga, è necessario che la stessa procedura di omologazione segua l’iter processuale previsto dalla norma e che quindi i coniugi, comparendo innanzi al giudice dichiarino di non volersi riconciliare e confermino l’accordo negoziale tra loro intercorso. Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Peraltro in tal senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione affermando che solo qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’ improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizion concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della L. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Cass. n. 19540/18). Nel caso di specie la sig.ra OMISSIS non ha confermato la volontà già espressa in sede di ricorso per cui, non ricorrendo i presupposti per l’omologa, essendo venuto meno l’accordo negoziale intercorso tra i coniugi, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione giuridica affrontata e della novità delle questioni conseguenti al nuovo rito in materia di procedimenti in persona di persone, minorenni e famiglie introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l’intervento del Pubblico Ministero: DICHIARA Improcedibile il ricorso per la separazione consensuale proposto da OMISSIS e OMISSIS. Conclusione Così deciso in Venezia, il 16 gennaio 2025. Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2025

Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro viene meno al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio maggiorenne

Cass. civ., Sez. I, Ord. 09/06/2025, n. 15375
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15379/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliata in N (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato M. R. (Omissis) che la rappresenta e difende -ricorrenteContro B.B., elettivamente domiciliato in P (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato D. F. L. F. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato C. G. (Omissis) -controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 5941/2023 depositata il 27/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Lette le conclusioni scritte del sostituto PG Tommaso Basile Svolgimento del processo Ritenuto che: Con sentenza nr 5491/2023 la Corte di appello di Napoli respingeva l’appello principale di A.A. e dichiarava inammissibile quello proposto in via incidentale da B.B. avverso la pronuncia nr 978/2022, del Tribunale di Nola con cui era stata revocata, nell’ambito del procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la statuizione relativa all’assegnazione della casa coniugale. Il giudice del gravame considerava irrilevante la circostanza (pur incontestata ed obiettivamente corrispondente a verità) relativa alla vendita della villetta intestata all’appellante dal marito per comprare la casa di Follonica poi destinata al figlio C.C. e che, dunque, in caso di perdita della disponibilità della ex casa coniugale, la donna non avrebbe avuto un domicilio alternativo ove stabilirsi, e ciò perché, com’è noto, “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6 , comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 , ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. Pertanto, essendo pacifico che anche il figlio C.C. era ormai economicamente autosufficiente, non sussisteva alcuna ragione idonea a giustificare la permanenza dell’appellante all’interno della ex casa familiare, di proprietà del marito. Per il medesimo motivo, non assumeva alcuna rilevanza l’eventuale condizione di coniuge “debole” che asseritamente la A.A. rivestirebbe ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 898/1970 , né l’interpretazione della pattuizione accessoria di cui al punto IV) dei risalenti accordi della separazione consensuale. A tale ultimo riguardo – peraltro – sottolineava che la lettura della clausola metteva in luce come la stessa andasse logicamente coordinata con quella del precedente punto III), in cui le parti prevedevano la collocazione della prole (allora) minorenne presso la madre, con ciò le stesse intendendo all’evidenza ricollegare l’assegnazione alla genitrice della casa coniugale alla convivenza con i figli di minore età, con l’ulteriore previsione che, ove la donna (intesa quale collocataria della prole) avesse deciso di mutare luogo di dimora, la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito. Si trattava, dunque, di pattuizione strettamente connessa alla condizione di minore età e di convivenza della prole non economicamente autosufficiente con la madre, condizione all’evidenza non più sussistente all’attualità, essendo – si ripete – i figli delle parti ormai maggiorenni ed economicamente autonomi, sicchè difettava la ratio (corrispondente all’esclusiva esigenza di tutela della prole ed all’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico) che – sola – deve orientare in questa sede il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale. Peraltro, ove anche intesa secondo l’interpretazione fornita dalla A.A. (volta a conferire alla succitata clausola il valore di un accordo in forza del quale il B.B. le avrebbe concesso un diritto d’uso della casa coniugale indipendente dal requisito della convivenza con la prole minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), la pattuizione indicata dall’appellante (che si rivelerebbe allora come un accordo palesemente diretto a regolare interessi facenti esclusivo capo ai genitori e non ai figli) non avrebbe potuto all’evidenza essere scrutinata nella procedura di divorzio, la quale – in riferimento alla tematica dell’assegnazione della casa coniugale – è orientata all’esclusivo perseguimento degli interessi della prole minorenne. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria cui ha resistito con controricorso B.B. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione Ritenuto che: Con un primo motivo si deduce p ex art. 360 , comma 1 n. 3, c.p.c. un error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 337-sexies , comma 1, c.c. in ordine alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Si lamenta che il giudice del gravame, nel richiamare l’art 337-sexies c.c., non avrebbe tenuto conto della clausola n. IV delle condizioni poste dagli stessi coniugi nei patti di separazione con la quale avrebbe previsto un vero e proprio autonomo diritto d’uso dell’abitazione familiare. Secondo quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, infatti, la summenzionata clausola n. IV, come qui di seguito riportata “IV) l’uso della casa coniugale stabilita in Pomigliano D’Arco unitamente al mobilio esistente viene assegnato alla moglie; mentre il marito sin d’ora dichiara che abiterà in un appartamento sito in B alla (Omissis) s.n. di proprietà di essi coniugi. Sin d’ora le parti convengono che ove mai la sig.ra A.A. cambiasse dimora, l’appartamento adibito a casa coniugale verrà concesso in uso abitativo al sig. B.B.;”, avrebbe stabilito che l’unica condizione affinché la casa coniugale ritornasse nella piena disponibilità del B.B., di esclusiva proprietà dello stesso, sarebbe stata quella di un eventuale volontà della stessa di “cambio di dimora”, e non già la presenza o meno di figli minori e/o conviventi, considerando pertanto tale accordo dotato di piena autonomia contrattuale. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe, per i suddetti motivi, quindi commesso un “vizio di sussunzione”, erroneamente applicando l’art. 337-sexies , comma 1, c.c. anche alla succitata clausola n. IV, non tenendo conto del fatto che la stessa fosse una clausola autonoma, rimessa alla volontà negoziale dei coniugi e, pertanto, soggetta a diversa regolamentazione. Con secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, per avere la Corte d’Appello di Napoli violato i canoni dell’interpretazione contrattuale mancando di tenere conto della reale volontà delle parti posta alla base dei suddetti accordi, ovvero quella di regolamentare reciproci diritti di abitazione di immobili in comproprietà tra essi. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice del gravame muovendo dalla corretta premessa che l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater cod. civ., risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è pervenuta alla conclusione che nel caso in esame il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio C.C. rendeva non più giustificata la permanenza dell’appellante all’interno della ex casa familiare, di proprietà del marito. La Corte distrettuale ha poi preso in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, anche gli accordi presi dai coniugi in sede di separazione offrendo una interpretazione complessiva delle clausole convenute ed individuando l’intenzione delle parti nel ricollegare l’assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto convivente con i figli di minore età, con l’ulteriore previsione che, ove la donna (intesa quale collocataria della prole) avesse deciso di mutare luogo di dimora, la dimora familiare sarebbe tornata nella disponibilità del marito. A fronte di tale percorso argomentativo la ricorrente non ha illustrato in maniera specifica e circostanziata gli elementi di fatto posti a fondamento delle critiche e neppure ha assolto all’onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza. Il secondo motivo si rivela anche esso inammissibile. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13408 del 2023 ; Cass. n. 13005 del 2023 ; Cass. n. 7978 del 2023 ; Cass. n. 35787 del 2022 ; Cass. n. 35041 del 2022 ; Cass. n. 29860 del 2022 ; Cass. n. 19146 del 2022 ; Cass. n. 15240 del 2022 ; Cass. n. 25909 del 2021 ; Cass. n. 25470 del 2019 ; Cass. n. 14938 del 2018 ; Cass. n. 25470 del 2019 ), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr Cass. n. 24539 del 2009 , Cass. n. 2465 del 2015 , Cass. n. 10891 del 2016 ; Cass. n. 7963 del 2018 ; Cass. n. 9461 del 2021 ; Cass. n. 7978 del 2023 ). Deve qui ricordarsi che l’interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023 ; Cass. n. 7978 del 2023 ; Cass., SU, n. 2061 del 2021 ; Cass. n. 28319 del 2017 ; Cass. n. 25728 del 2013 ). Nel quadro dei riportati principi, risulta chiaro che le doglianze in esame si risolvono in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione della già descritta clausola (“la Corte di Appello male interpretava le clausole III) e IV) in senso favorevole all’odierno ricorrente, diversa da quella, da lei contestata, preferita dalla Corte territoriale. Va inoltre osservato che il giudice del gravame ha comunque evidenziato che la pattuizione in questione ove interpretata nel senso prospettato dall’appellante, vale a dire di accordo volto a conferire alla succitata clausola il valore di un negozio in forza del quale il B.B. le avrebbe concesso un diritto d’uso della casa coniugale disancorato dal requisito della convivenza con la prole, non avrebbe potuto essere scrutinata nell’ambito della procedura di divorzio , “la quale – in riferimento alla tematica dell’assegnazione della casa coniugale – è orientata all’esclusivo perseguimento degli interessi della prole minorenne (ovvero maggiorenne ma economicamente non autosufficiente) in rapporto di convivenza con uno dei due coniugi, secondo i principi che si sono sopra puntualizzati” sicchè un accordo palesemente diretto a regolare interessi facenti esclusivo capo ai genitori e non ai figli esulerebbe dalla competenza funzionale del giudice della separazione. Tale ratio decidendi non è stata censurata. Deve applicarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la declaratoria di inammissibilità della prima ratio decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025.

Presenza di traumi sul corpo di un neonato. Configurabile il reato di maltrattamenti a carico della madre

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2025 n. 22019

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta da: Dott. CALVANESE Ersilia – Presidente Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – Relatrice Dott. ROSATI Martino – Consigliere Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola – Consigliere Dott. IANNICIELLO Mariella – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: A.A., nata ad A l'(omissis); avverso la sentenza del l/2/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con sentenza del primo febbraio 2024 la Corte di appello di Bari – per ciò che rileva in questa sede – ha confermato la pronuncia emessa il 30 luglio 2020 dal Tribunale di Trani, con cui A.A. è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 89, 572 e 582, 583 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), difettando il requisito della abitualità delle condotte. La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 572 cod. pen., perché, oltre alle lesioni commesse il 27 gennaio 2018 in danno del minore, oggetto del successivo capo B) della rubrica, vi erano ulteriori, pregressi episodi di violenza da ascrivere all’imputata, comprovati dalla presenza di traumi sul corpo del bambino. Secondo la ricorrente, invece, mancherebbero sia un riferimento temporale degli ipotetici episodi di violenza, commessi nel periodo antecedente al 27 gennaio 2018, data del commesso reato di lesioni previste al capo B), sia una chiara narrazione dei predetti accadimenti nel capo di imputazione. Non rileverebbero le valutazioni effettuate dai periti nel giudizio di primo grado, poiché sarebbero prive di qualsiasi riferimento a fatti realmente verificatisi. Ciò che resterebbe è, dunque, solo l’episodio del 27 gennaio 2018, insufficiente di per sé a configurare l’ipotesi delittuosa, in ragione del difetto dell’elemento dell’abitualità. 2.2. Illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale richiamato l’episodio criminoso di cui al capo C) per legittimare la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia di cui al capo A). Tale episodio si sarebbe verificato il 3 aprile 2018 e, dunque, non sarebbe ricompreso nella contestazione dei maltrattamenti di cui al capo A), che si arresta al 27 gennaio 2018. 2.3. Vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. 2.4. Illogicità della motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, malgrado la difesa avesse evidenziato una serie di elementi valutati positivamente dal Giudice di primo grado per la concessione delle attenuanti generiche. Il riferimento alla reiterazione delle condotte e alla personalità dell’imputata non potrebbe rilevare, alla luce del vizio parziale di mente riconosciuto alla stessa, che inevitabilmente avrebbe avuto un’incidenza preponderante sui processi positivi ed intellettivi di quest’ultima al momento dei fatti. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure formulate nel primo e nel secondo motivo – con cui la ricorrente ha dedotto l’assenza del carattere dell’abitualità, necessario per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia – non sono consentite. 2.1. Come è noto, l’art. 572 cod. pen. sanziona la condotta di chi “maltratta”: espressione verbale nella quale rientrano non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e offesa alla sua dignità, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dell’8/10/2013, P., Rv. 256962), potendo il reato essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, 0., Rv. 267270). Il reato di cui all’art. 572 cod. pen. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psicofisica, consistente nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita (Sez.6, n.7192 del 4/12/2003, dep. 2004, Rv. 228461 – 01). Per la configurabilità del reato, è necessario, quindi, che le condotte vessatorie siano reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità) e che l’agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, ossia che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima. Deve, dunque, escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo richiesto, invece, che tali fatti siano la componente di una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea a imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 27/05/2003, C., Rv. 226794 – 01, in cui questa Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona). Su tale linea questa Corte ha affermato che il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche da comportamenti vessatori che si protraggano per un lasso di tempo limitato, a condizione che la ripetizione di atti vessatori sia idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, n. 1999 del 9/12/1992 – dep. 1993, Gelati, Rv. 193273 – 01). Si è anche precisato che l’estensione dell’arco temporale, entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti, è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 21087 del 10/05/2022, C., Rv. 283271 – 01, che ha ritenuto integrato il reato in relazione a condotte prevaricatrici attuate in circa un mese di convivenza con cadenza quasi quotidiana). 2.2. Di tali coordinate ermeneutiche ha fatto corretta applicazione, nel caso in esame, la Corte di Bari. Conformemente al Giudice dì primo grado, la Corte del merito ha affermato che la prova della responsabilità penale dell’imputata era emersa dalla precisa e dettagliata ricostruzione dei fatti riportata nella C.n.r. della Squadra mobile del 28 gennaio 2018 e nell’annotazione della Questura di Bari del 30 gennaio 2018, riscontrate dai verbali di sommarie informazioni e dal provvedimento di affidamento del minore. Dalle richiamate informative era risultato che nella notte del 27 gennaio 2018 la Polizia giudiziaria aveva avuto notizia da parte del dott. B.B., in servizio presso il reparto di neurochirurgia del Policlinico di B, di un neonato giunto in condizioni gravissime, proveniente dall’ospedale (omissis) e, ancor prima, dall’ospedale di A. Il dott. B.B. aveva attestato che il bambino presentava ecchimosi su entrambe le braccia, all’altezza delle spalle, e un ematoma sulla testa al lato destro, che, a parere del sanitario, potevano essere stati causati da una presa effettuata con entrambe le mani sugli arti superiori, con relativo scuotimento del minore. Il bambino era stato sottoposto a una serie di accertamenti dai quali era emerso un quadro clinico gravissimo, a tal punto da rendersi necessario un intervento chirurgico d’urgenza. La natura non accidentale delle lesioni, subite dal neonato, era confermata dalle consulenze mediche espletate dal dott. D.D. e dalla dott.ssa C.C., i quali, all’esito dell’esame di tutta la documentazione sanitaria, avevano confermato l’origine traumatica delle lesioni, riportate dal neonato. Come evidenziato, in particolare, dal Giudice di primo grado, la tipologia di lesione, emergente dall’analisi strumentale e dalla valutazione medica, non appariva compatibile con la versione fornita dall’imputata, se non nei limiti in cui la stessa, nel corso di una telefonata intercettata, aveva riferito di avere scosso il minore. Entrambi i Giudici del merito hanno aggiunto che dalla valutazione degli esami clinici da parte dei dottori D.D. e C.C. era emersa la prova di altri traumi precedentemente subiti dal neonato, che dimostravano la reiterazione di condotte simili. Del resto, il 3 aprile 2018, presso la Comunità alloggio dove era collocata per disposizione del Tribunale per i minorenni, l’imputata aveva schiaffeggiato violentemente il figlio E.E. sul viso e lo aveva colpito ripetutamente sulla testa in direzione della cicatrice. Tale ultima condotta, non perseguibile per mancanza di querela, era assai significativa del modus operandi dell’imputata, che, nonostante la presenza degli assistenti sociali e l’episodio più grave, che aveva portato all’ospedalizzazione del piccolo E.E., non aveva esitato ad esercitare violenza sul minore. Alla luce di quanto precede è evidente che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che gli episodi di violenza sul neonato fossero addebitabili all’imputata, atteso che ella, nell’intercettazione telefonica prima richiamata, aveva ammesso di avere scosso il figlio il 27 gennaio 2018 e le condotte precedenti erano simili sia a quella del 27 gennaio che a quella del 3 aprile 2018. Il Collegio di appello ha poi adeguatamente dato conto della reiterazione delle condotte. Nella pronuncia impugnata, infatti, sono stati valorizzati non solo l’episodio del 27 gennaio 2018, culminato nella necessità dell’intervento chirurgico di urgenza del neonato, ma anche altri eventi precedenti, comprovati dalla valutazione degli esami clinici del neonato, effettuata dai dottori D.D. e C.C., attestanti altri simili traumi precedentemente subiti dal piccolo E.E. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, l’episodio del 3 aprile 2018 (che si colloca in un periodo successivo alla contestata commissione dei fatti di cui al capo A) è stato richiamato dalla Corte di appello per affermare che il modus operandi dell’imputata era sempre lo stesso. Al fine dell’integrazione del reato, però, l’abitualità è stata ritenuta sussistente sulla base delle valutazioni dei medici, secondo cui, come già detto, il piccolo – precedentemente all’episodio del 27 gennaio 2018 – aveva già subito altri simili traumi, di cui il suo corpo recava testimonianza. La correttezza della conclusione a cui è approdata la Corte del merito non è inficiata dal rilievo difensivo sulla mancata individuazione delle date in cui tali episodi sarebbero avvenuti. Ciò in quanto la tenerissima età della vittima consente di circoscrivere temporalmente le condotte maltrattanti al periodo immediatamente precedente rispetto all’episodio del 27 gennaio 2018, non rilevando, per le ragioni innanzi esposte, neanche il breve arco temporale in cui si è dipanata la reiterata condotta dell’imputata, oggetto di imputazione. Né coglie nel segno la censura della ricorrente secondo cui l’abitualità non sarebbe stata desunta da prove testimoniali ma da valutazioni mediche. Posto, infatti, che la tenera età della persona offesa rende chiare le ragioni del difetto della prova che generalmente, nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia, è fornita dalle dichiarazioni della stessa vittima, va rilevato che la deduzione difensiva ha trascurato di considerare che il giudice di merito può porre a base del giudizio di colpevolezza le risultanze di una consulenza medica, purché dia conto, nella motivazione della sentenza, della correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722 – 01). Profilo, quest’ultimo, che la ricorrente non ha neppure contestato. La conclusione, cui è pervenuta la sentenza impugnata, riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo e univoco, come tale non censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Di contro, la ricorrente ha sollecitato una valutazione alternativa degli elementi probatori, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa. 3. Quanto alla censura relativa all’omessa pronuncia in merito alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, va rilevato che dall’esame degli atti emerge che la ricorrente non aveva sollecitato la Corte di appello sul punto, così che non può dolersi in questa sede del giudizio di comparazione compiuto dal Giudice del merito (in tal senso: Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01). Ad ogni modo, il Collegio territoriale ha messo in risalto che il trattamento sanzionatorio, inflitto dal primo Giudice con il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, era congruo e conforme ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Al riguardo giova ricordare che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, la ragion d’essere della previsione normativa delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto, quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile (ex multis: Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639 – 01). Nel caso in esame, quindi, la pena è stata ritenuta congrua e non necessitante di ulteriori riduzioni, quale quella invocata dalla ricorrente in questa sede, e siffatta valutazione sfugge a ogni censura. 4. L’ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affermato che non poteva formularsi una prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena, considerate la reiterazione delle condotte e la personalità dell’imputata, caratterizzata da pericolosità sociale e nei cui confronti era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con affidamento ai servizi sociali. Trattasi di argomentazioni, che in quanto logiche ed esenti da errori di diritto, resistono ai rilievi censori della ricorrente. 5. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di Euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Conclusione Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025. Depositata in Cancelleria l’11 g

Solo l’effettiva percezione del trattamento di fine rapporto rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/06/2025, n. 15402
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16056/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato M. A. (…) – ricorrente – contro B.B., rappresentata e difesa dall’avvocato S. M. C. (…) – controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 749/2024 depositata il 29/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI, Giurisprudenza di legittimità Ondif Lette le conclusioni scritte del Sostituto PG Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Ritenuto che: A.A. impugnava avanti la Corte di appello di Bari la sentenza nr 1487/2023 del Tribunale di Foggia con la quale, all’esito del procedimento di scioglimento del matrimonio nei confronti della sig.ra B.B., aveva posto a suo carico un assegno divorzile di Euro 1.200,00 mensili. L’appellante si doleva dell’erronea determinazione dell’assegno divorzile, sostenendo che sarebbe stato conforme a giustizia rideterminarlo nella più ridotta misura di Euro 800,00 mensili. Con comparsa depositata il 13.10.2023 la sig.ra B.B. si costituiva innanzi la Corte e chiedeva il rigetto del proposto gravame; spiegava altresì appello incidentale avverso la predetta sentenza, là dove aveva respinto la di lei domanda volta a beneficiare della quota del TFR incamerato dal consorte all’esito del lavoro alle dipendenze del Comune di Vieste. Con sentenza nr 749/2024 la Corte di appello rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale riconoscendo il diritto dell’appellata di incamerare la quota parte del TFR del A.A., da determinarsi, previo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ed ove ritenute sussistenti le ulteriori condizioni di legge, in un separato giudizio. Il giudice del gravame osservava per gli aspetti che qui rilevano come il A.A. anche in questo grado del giudizio non avesse affatto disconosciuto l’an, ossia l’esistenza del diritto della sua ex moglie di percepire l’assegno di divorzio, limitandosi a contestarne il quantum e dichiarandosi disponibile a versarle per tale causale Euro 800 mensili. Osservava pertanto che il contenzioso dovesse essere circoscritto su tale aspetto e, seguendo le ragioni di doglianza esplicitate con l’atto d’impugnazione, sull’erronea ponderazione del profilo compensativo dell’assegno divorzile i cui requisiti sono disciplinati dall’art. 5 della L. 898/1970 . In proposito rilevava che il matrimonio fra le parti aveva avuto una lunga durata (36 anni fino alla separazione) ed era incontestato che la Sig.ra B.B. si fosse dedicata da sola all’espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei due figli. Riteneva che alla luce delle emergenze probatorie la fattiva collaborazione della Sig.ra B.B. nella struttura ricettiva della famiglia del marito è da ritenersi un dato acquisito. Rilevava inoltre che l’appellante, oltre a cogestire il “Residence M. “, con annesso ristorante e servizio spiaggia, aveva anche svolto -fino al suo pensionamento- l’attività di vigile urbano alle dipendenze del Comune di Vieste, con quanto da ciò deriva in termini d’impiego delle sole energie della Sig.ra B.B. nella crescita dei figli e nella cura della casa. Giurisprudenza di legittimità Ondif Riteneva inoltre che anche la componente compensativa era da ritenersi integrata nella fattispecie poiché nel corso dell’unione coniugale vi era stato un evidente e corposo incremento del patrimonio familiare, concretatosi anche con il fattivo contributo della donna, la quale aveva oggi circa 71 anni sicché era da escludersi che potesse reperire una proficua attività produttiva di reddito. E dunque, valutando in senso circolare tali elementi, tenuto altresì conto dell’effettiva sussistenza di una sperequazione reddituale e patrimoniale fra le parti, a tutto svantaggio dell’appellata, nonché della circostanza per cui il A.A. nulla aveva riferito sulla mancanza di capienza delle sue risorse per far fronte a tale esborso, ovvero sul mutamento degli assetti economico -patrimoniali delle parti già vagliati ai fini dell’adozione dei precedenti provvedimenti sul punto, l’assegno divorzile in questione si doveva considerare congruamente determinato. Quanto poi all’appello incidentale, ai fini della ponderazione del profilo giuridico premetteva che : ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio , “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Ciò posto la Corte distrettuale richiamava l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui costituisce condizione indefettibile per l’ottenimento di quota del TFR che il coniuge richiedente sia titolare dell’assegno divorzile, ovvero abbia presentato -nel giudizio divorzile stessodomanda volta ad ottenerlo allorquando l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 4499 del 19.02.2021 ). Ciò posto osservava che nel caso di specie la statuizione adottata in parte qua dal Tribunale di Foggia non era condivisibile. Ed invero, la richiesta volta al riconoscimento del diritto alla percezione della quota del TFR era stata dichiarata inammissibile in ragione della ritenuta ineludibilità del passaggio in giudicato della sentenza con la quale veniva riconosciuto alla donna l’assegno divorzile. In realtà, – si osservava – l’espressione contenuta nell’art. 12 bis della L. 898/1970 , secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del TFR anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza”, implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando cioè ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Nel caso di specie la domanda introduttiva del giudizio di primo grado era stata formulata dal A.A. con ricorso iscritto a ruolo il 19.11.2018 e la Sig.ra B.B. si era costituita nella fase sommaria in data 15.3.2019, chiedendo riconoscersi un assegno divorzile per sé, ancorché provvisorio. Giurisprudenza di legittimità Ondif Il giudizio era poi proseguito con il deposito delle memorie integrative e di costituzione e di quelle ex art. 183 co.6 c.p.c.. In tal quadro, la Sig.ra B.B. aveva poi invocato la liquidazione della quota del TFR del marito (atto del 6.10.2019) per poi modificare la domanda con la sua prima memoria tesa a cristallizzare il thema decidendum, all’uopo chiedendo che il Tribunale le riconoscesse il mero diritto di godere della quota del TFR del marito, tenuto conto che costui aveva maturato il relativo titolo all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019, risultando peraltro non dirimente l’effettiva liquidazione del corrispondente importo (cfr. Sentenza n. 34619 del 24.11.2022 della Sez. I della Cassazione Civile). Da tanto discendeva che, trattandosi di un giudizio divorzile già pendente al momento del pensionamento del A.A., ossia quando era già stata formulata la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile da parte della moglie, il Tribunale di Foggia non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata in parte qua dalla B.B. per le ragioni all’uopo spiegate nella parte motiva ed oggetto dell’ appello incidentale, facendo peraltro ricorso ad un principio di diritto erroneamente interpretato. La Corte di appello riteneva pertanto che la decisione dovesse essere riformata sul punto, con il riconoscimento, almeno in astratto, del diritto della Sig.ra B.B. di incamerare la quota parte del TFR goduto dal marito, da determinarsi in altra sede, previo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio nonché previo accertamento delle ulteriori condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 12 bis della Legge sul divorzio . Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito B.B. con controricorso illustrato da memoria. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto. Motivi della decisione Ritenuto che: Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.5 , L. n. 898/1970 , ex art. 360 , n. 3, c.p.c., nonché il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello correttamente applicato i principi affermati dalla Corte di Cassazione, muovendo dalla predetta sentenza della Sezioni Unite, nella parte in cui ha ritenuto che alla resistente spettasse l’assegno divorzile nella stabilita misura, sebbene quest’ultima non avesse dimostrato di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia, in mancanza di una scelta condivisa al riguardo. Si sostiene infatti che il giudice di secondo grado avrebbe completamente omesso di valutare se, sulla scorta dei fatti suesposti, il matrimonio fosse stato causa di uno spostamento patrimoniale a favore del ricorrente, ex post divenuto ingiustificato, da correggere attraverso l’attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa. Giurisprudenza di legittimità Ondif Si censura altresì la misura dell’assegno divorzile che era stato originariamente determinato nella somma di Euro 1200,00 sul presupposto che dovesse provvedere al mantenimento della figlia di 44 anni e di suo figlio, esigenze queste che nel frattempo erano venute meno. Si lamenta poi che il giudice del gravame avrebbe omesso di valutare che l’ex coniuge aveva deliberatamente evitato di avviare e/o svolgere alcuna attività lavorativa pur avendone la possibilità di esercitare l’attività di BEB nella villa famigliare. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970 , ex art. 360 , n. 3, c.p.c. nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello accolto la domanda di attribuzione del TFR proposta della resistente pur in assenza dei presupposti e requisiti di legge. Il primo motivo è inammissibile. La decisione impugnata è conforme all’orientamento delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 18287/2018, hanno affermato che “i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5 , comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970 , in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno”. Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, accertare “se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, prefigurano dunque una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato Giurisprudenza di legittimità Ondif e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Orbene, la Corte d’Appello ha rispettato tali principi di diritto, affermando, sulla premessa che fosse in discussione unicamente il quantum dell’emolumento e a fronte di un accertato sperequazione reddituale e patrimoniale fra le parti, a tutto svantaggio dell’appellata, che dovevano ritenersi integrate le condizioni per il riconoscimento della componente compensativa tenuto conto della incontestata dedizione esclusiva della B.B. all’espletamento delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti dei due figli e della lunga durata del matrimonio (36 anni fino alla separazione) e di “un evidente e corposo incremento del patrimonio familiare, concretatosi anche con il fattivo contributo della donna, la quale ha oggi circa 71 anni sicché è da escludersi che possa reperire una proficua attività produttiva di reddito”. Il giudice di merito ha pertanto ritenuto che l’importo attribuito a titolo di assegno divorzile fosse da considerare congruo tenuto conto che l’appellante non aveva addotto alcuna carenza di risorse per far fronte a tale esborso o mutamento degli assetti economico-patrimoniali delle parti già valutati ai fini dell’adozione dei precedenti provvedimenti sul punto. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi della L. n. 898 del 1970 , art. 12-bis , comma 1, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Questa Corte, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall’attribuzione dell’assegno divorzile) – al momento in cui l’ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021 ). Giurisprudenza di legittimità Ondif La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell’assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011 ). Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all’importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale. La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato. In applicazione dell’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 , la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020 ; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021 ). Insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, viene ad esistenza, infatti, anche il diritto dell’ex coniuge a percepire una sua quota, in presenza degli altri presupposti dall’art. 12 bis L. n. 898 del 1970 . Come stabilito dalla norma appena richiamata, solo l’effettiva percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell’ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest’ultimo “ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge”. In sintesi, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, che matura con l’insorgenza del diritto a tale trattamento da parte dell’altro coniuge, diviene esigibile quando quest’ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004 ). Non è, però, necessario che l’importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione. Come avviene in tutti i casi in cui è promosso un giudizio teso all’accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022 ). Resta, ovviamente, fermo che la percezione del TFR da parte dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile deve intervenire dopo la proposizione della Giurisprudenza di legittimità Ondif domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023 ), non potendo, pertanto, considerarsi le anticipazioni del TFR percepite durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione dei coniugi (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 ). La Corte di appello ha applicato correttamente la norma regolatrice conformandosi agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, in un giudizio di divorzio promosso il 19 novembre 2018, avendo accertato, la Corte di merito, che l’appellante aveva maturato il diritto alla quota di tfr all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019 e che l’appellata si era costituita in data 15.3.2019 chiedendo il riconoscimento dell’assegno di divorzio e con memoria successiva diretta a cristallizzare il thema decidendum che il Tribunale le riconoscesse il mero diritto di godere della quota del TFR del marito, tenuto conto che costui aveva maturato il relativo titolo all’atto della cessazione del rapporto del lavoro risalente all’1.08.2019, risultando peraltro non dirimente l’effettiva liquidazione del corrispondente importo. A fronte di tale statuizione nessuna critica specifica è stata sollevata dal ricorrente che si è limitato ad eccepire la tardività della domanda senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2025.