Separazione coniugale: l’assegno in favore del coniuge deve assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita

Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/06/2025, n. 15356 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Relatore Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3794/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in PADOVA VIA ______, presso lo studio dell’avvocato D. M. A. (Omissis) che lo rappresenta e difende -ricorrentecontro B.B., elettivamente domiciliato in VICENZA VIALE ____, presso lo studio dell’avvocato S. S. (Omissis) che lo rappresenta e difende -controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2318/2023 depositata il 28/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. Svolgimento del processo Ritenuto che: Giurisprudenza di legittimità Ondif Con la sentenza impugnata n. 603.2022, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso pronunciando la separazione personale tra A.A. e B.B. con addebito in capo al marito e ponendo a carico dello stesso l’obbligo di versare quale contributo al mantenimento dei due figli C.C. e D.D. la somma di Euro 2000,00 (Euro1000 a figlio) oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell’interesse dei figli nonché l ‘importo di Euro600 a titolo di mantenimento della moglie. Avverso tale sentenza A.A. proponeva appello chiedendo la riforma sia in ordine all’addebito che in ordine alla disciplina dell’affido e agli aspetti patrimoniali. Con sentenza nr 2318/2023 la Corte di appello di Venezia poneva a carico dell’appellante A.A. l’obbligo di versare all’appellata B.B. la somma di Euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento anche per il figlio E.E. oltre il 50 % delle spese straordinarie; nonché l’ulteriore obbligo di versare alla B.B. la somma di Euro 800,00 a titolo di mantenimento in suo favore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Riteneva, per gli aspetti che qui rilevano, che la rottura del rapporto tra le parti fosse dipesa dalla sussistenza di plurime relazioni extraconiugali intrattenute dall’odierno appellante e che pertanto fosse a lui ascrivibile la crisi irreversibile dell’unione, in spregio al dovere di fedeltà nascente dal matrimonio di cui agli artt. 143 , 160 c.c.; ciò in difetto di prova che fosse avvenuta in un momento di consolidata tensione familiare. Con riguardo al contributo per il mantenimento della moglie il giudice di merito osservava che dalla condizione economico-patrimoniale delle parti in causa fosse congruo quantificare l’assegno in favore dell’odierna appellata in Euro 800,00; importo peraltro soggetto a tassazione, rientrante così nel reddito imponibile Irpef della beneficiaria e rappresentante per l’appellato un onere prededucibile che, abbattendo il reddito imponibile, comportava una proporzionale riduzione delle imposte applicate. Rilevava, alla luce delle risultanze della CTU, che il patrimonio netto delle parti era pressocché analogo (pagina 53 CTU) ed ammontava a circa Euro 2.000.000,00 per la B.B. e circa Euro 1.800.000,00 per il A.A. Il patrimonio della B.B. era, però, sostanzialmente investito in beni immobili e in una partecipazione di minoranza in società immobiliare (Vorma Sas) e non era agevolmente liquidabile, se non per quanto riguarda la casa di F.F., essendo gli altri beni immobili in titolarità della B.B. solo pro quota, mentre la casa di A. era adibita ad abitazione della medesima. Rilevava che quantunque la casa di F.F. avrebbe potuto essere messa a reddito, il reddito ricavabile non le avrebbe consentito di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Riteneva che la cessione della partecipazione in V. avrebbe privato la B.B. dell’unica fonte di liquidità di cui dispone. L’appellata aveva, poi, un credito derivante dalla cessione della partecipazione in Carpenese Spa che, però, sarebbe divenuto inesigibile per Euro 150.000,00, mentre quello di Euro Giurisprudenza di legittimità Ondif 145.400,00 non risultava essere stato incassato (pag. 44 e 53 CTU). Nei conti correnti presso le Banche V., S. e B. intestati alla B.B.il CTU aveva riscontrato la disponibilità di significative somme di assegni e contanti la cui natura non era stato in grado di indagare. Il CTP della B.B. aveva fornito una spiegazione, che peraltro non aveva trovato riscontri. In ogni caso si trattava di disponibilità che non risultano incidere in modo così significativo sul confronto da effettuarsi tra le situazioni economico-patrimoniali delle parti e che, comunque, rilevano sotto il profilo del quantum dell’assegno e non sull’an. Il patrimonio del A.A. era invece investito con prevalenza nelle società Edil Point Srl e in Leather Point Srl di cui era socio unico. Quest’ultima deteneva disponibilità finanziarie nette significative che, alla data del 31.12.2018, ammontavano a Euro 955 mila circa e che avrebbero potuto consentire in prospettiva la distribuzione di dividendi al socio unico. Su queste basi riteneva che a fronte di patrimoni di analoga consistenza, vi era una forte disparità dei redditi delle parti. In questa prospettiva la Corte di appello sottolineava che la B.B. era priva di redditi di lavoro dipendente e le sue entrate potevano derivare dalla distribuzione di dividenti da parte di Vorma Sas che, tenuto conto della percentuale di partecipazione del 12,25% (esclusa la quota di nuda proprietà) dell’appellata, si poteva ipotizzare ammontassero a Euro 14.700,00 annui. Diversamente il A.A., invece, poteva contare su compensi da amministratore che, sulla scorta delle evidenze degli anni 2017 e 2018, risultano mediamente di circa 30.000,00 euro/anno ed inoltre quale socio e amministratore unico di due società, di cui Leather Point Srl aveva registrato negli ultimi due anni un reddito netto medio di Euro 428.000,00 circa e significative disponibilità finanziarie, era potenziale destinatario di una significativa distribuzione di dividendi. In questo quadro la Corte distrettuale riteneva che fosse principalmente il A.A. – con il suo reddito – a consentire alla famiglia di tenere un tenore di vita corrispondente, sebbene non potesse negarsi che in ciò avesse altresì concorso – seppure in misura sensibilmente inferiore – il fatto che comunque la B.B. aveva nel pregresso avuto la disponibilità di somme di denaro (principalmente quelle derivanti dal rimborso finanziamento soci Vorma) di un certo rilievo. Considerava pertanto congruo, valutato anche tale aspetto, determinare l’assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura sopra indicata, ritenuta idonea a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito B.B. con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione Ritenuto che: Giurisprudenza di legittimità Ondif Con il primo motivo si deduce la violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c: 151, comma 2, c.c..; ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che l’addebito al marito della separazione personale dei coniugi fosse dipesa dalla sola indiscutibile accertata infedeltà del medesimo (peraltro sempre contestata dal marito), deducendola dalle sole dichiarazioni de relato dei testi G.G. e H.H., senza tuttavia avere in alcun modo valutato e comparato la preesistente e datata crisi della coppia coniugale, che da molto tempo aveva irrimediabilmente compromesso l’affectio maritalis. Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, la signora B.B. fosse ben consapevole della crisi dell’unione in atto già da tempo e legata non solo a contrasti sulla gestione della famiglia, che vedeva il marito lamentare le continue ingerenze nella loro vita da parte dei famigliari della signora B.B., ma anche ad una incompatibilità caratteriale dei coniugi. Si critica poi la decisione anche nella parte in cui ha determinato l’assegno di mantenimento nella misura di Euro 800,00 mensili. Si sostiene in particolare che il crollo economico del Gruppo B.B.Spa risaliva al lontano 2007/2008 e già allora la signora B.B.aveva ceduto le quote societarie al fratello, per cui nel 2015, al momento dell’introduzione della separazione, il “crollo economico della B.B.” era evento decisamente estraneo alla situazione economico -patrimoniale riguardante la moglie, la quale – nel proprio ricorso introduttivo – aveva dichiarato di non disporre di redditi propri, né di introiti mensili certi e che l’unico bene su cui poteva contare era la casa coniugale. Si osserva che, diversamente dalla relazione della GdF, depositata in data 30 maggio 2017, la signora B.B. risultava, infatti, ben più attiva ” societariamente ed economicamente” di quanto dalla stessa riferito in atti, non solo con riferimento alle proprie quote societarie e ai numerosi conti correnti a lei riferibili, ma, altresì per essersi potuta permettere – con atto del 22.4.2016 – addirittura la donazione alla sorella Sabrina di n.19.760 azioni della società Carpanese Spa, informazione che era stata acquisita in giudizio solo a seguito dell’indagine della GdF in quanto rigorosamente taciuta dalla moglie. Si afferma che la c.t.u. aveva accertato e documentato il transito di numerose somme sul conto corrente intestato alla signora B. B.in relazione alle quali il consulente aveva evidenziato la disponibilità di significative somme di assegni e contanti sulla cui natura non era stato possibile indagare. Si sostiene che il tenore di vita della signora B.B. sarebbe, quindi, determinato in via principale dal rilevante apporto economico derivante alla signora B.B. dai suoi beni personali e dai beni di famiglia, dai proventi delle relative società e dalle disponibilità di importanti beni immobili, quali la villa di sua proprietà in cui vive, oltre alla villa con piscina di A., entrambe di esclusiva proprietà ed inoltre la stessa era titolare di un patrimonio personale produttivo di un ottimo reddito disponibile, che le consentiva non solo la sua piena autonomia economica, ma anche di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovuto certamente alle sue personali sostanze familiari, più che agli apporti del marito. Giurisprudenza di legittimità Ondif Si osserva invece per quel attiene alla situazione economica del soggetto onerato che gli utili percepiti dalle società di cui lo stesso è titolare sarebbe molto diversa per l’anno 2021 ammonterebbero complessivamente a Euro 40.344(Leather Point Srl unip. Euro. 21.600,00) e Edilpoint Srl unip. Euro 18.744,00) mentre per l’anno 2022 ammonterebbero complessivamente a Euro Euro 52.540,00 (Leather Point Srl unip. Euro. 41.136,00 e Edilpoint Srl unip. Euro 11.404,00) ed i compensi all’Amministratore, erogati solo da parte della Leather Point Srl unip. erano pari, sia per l’anno 2021 che per il 2022, a Euro 4.000 netti al mese. Sotto altro profilo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: l’esclusione/revoca del diritto all’assegno di mantenimento per mancata ricerca dell’occupazione da parte del coniuge. Si lamenta che la B.B., dal 2015, pur potendo lavorare, considerato la sua età, non si sarebbe mai attivata doverosamente negli anni per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente le sue abitudini. Le censure nella triplice articolazione piuttosto che integrare un vizio della sentenza (omesso esame circa un fatto decisivo), sono finalizzate a richiedere una nuova e diversa valutazione del merito insindacabile in sede di legittimità. Ciò sulla scorta del consolidato principio secondo cui con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute, idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011 ). Non è infatti consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito”; In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito (Cass. sez. III, 07/02/2024, n.3550 ). In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre (Cass. n. 21187 del 2019 ). Giurisprudenza di legittimità Ondif In particolare, la Corte del merito ha analiticamente proceduto ad una minuziosa ricostruzione delle vicende familiari ed ha accertato alla luce delle dichiarazioni rese dai vari testi analiticamente riportate che la rottura del rapporto tra le parti fosse dipesa dalla sussistenza di plurime relazioni extraconiugali intrattenute dal marito. A fronte del percorso motivazionale appena riassunto, non ricorrono le violazioni di legge denunciate, né il vizio di omesso esame di fatti decisivi. Le censure sono inammissibili, nella parte in cui si risolvono, in realtà, nel sostenere, tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (da ultimo Cass. n. 10927/2024 ). Nella ricostruzione dei fatti la Corte di appello ha evidenziato con congrua motivazione il progressivo ed irreversibile venir meno dell’affectio coniugalis e l’instaurazione di una modalità di relazione del tutto aliena dal coniugio, non smentita nemmeno dal ricorrente, senza che nel corso degli anni trascorsi dal momento dell’allontanamento a quello della presentazione della domanda di separazione sia emerso alcun indizio di opposto contenuto. A fronte di detto congruo percorso motivazionale, il ricorrente si limita a svolgere una serie di considerazioni e deduzioni che non superano il vaglio dell’ammissibilità, anche in quanto dirette a sollecitare un riesame del merito. Con riguardo ai profili economici giova ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass., n. 12196/2017 ; Cass n. 4327/2022 ). Ciò posto la censura è inammissibile poiché non censura efficacemente la ratio decidendi e si risolve in una domanda di rivalutazione degli esiti istruttori effettuata nei giudizi di merito. La Corte ha enunciato correttamente i principi applicati per la determinazione dell’assegno assegno di mantenimento ponendo a confronto le due posizioni economiche rilevandone un divario per quel che attiene i redditi percepiti ed ha evidenziato che una serie di circostanze rilevabili dalla valutazione degli esiti probatori che ha ritenuto essenziali ai fini della quantificazione. Tali circostanze sono indicate specificamente e rientrano nella valutazione degli esiti istruttori che sono rimesse all’attività esclusiva del giudice di merito. Giurisprudenza di legittimità Ondif La motivazione della Corte d’Appello è analitica e articolata, ha valutato complessivamente l’intera situazione economico patrimoniale del ricorrente, valorizzando – anche ma non soltanto -una serie di elementi indiziari di particolare pregnanza, traendone conclusioni perfettamente logiche e coerenti. La censura del ricorrente non mira a evidenziare l’omesso esame di un fatto asseritamente decisivo per il giudizio, né ad evidenziare errori in punto di diritto bensì a lamentarsi della valutazione gli elementi probatori, peraltro singolarmente considerati e non rapportati al contesto complessivo della valutazione resa dal giudice di merito. Il motivo è quindi inammissibile perché il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio non può consistere, come invece si pretende, nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014 ). Alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023 ). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, 04 giugno 2025 Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025

L’omesso ascolto del minore infradodicenne non è motivo di nullità in difetto di una apposita istanza in tal senso da parte del Curatore Specia

Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/06/2025, n. 16637
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere relatore Dott. PAZZI Alberto – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22397/2023 R.G. proposto da: A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato G. S. – ricorrente – Contro B.B., rappresentata e difesa dagli avvocati D. F. e G. M. – controricorrentenonché contro C.C., in persona del curatore speciale all’avvocato INGRASCI’ MARINA NORMA HEDDA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUCALI STEFANO. – controricorrente – avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1108/2023 depositata il 09/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Svolgimento del processo 1. – A seguito della rottura del rapporto tra A.A. e B.B., dalla cui unione il 18/08/2010 era nato il figlio C.C., il Tribunale di Milano, su ricorso depositato dalla madre del minore il 02/07/2015, emetteva il decreto n. 2326 del 07/10/2016, con il quale regolava l’esercizio della responsabilità genitoriale ed i rapporti economici, disponendo l’affidamento condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza del minore con il padre. 2.- Con ricorso depositato in data 07/11/2017, A.A. chiedeva al Tribunale di Milano la modifica del precedente provvedimento a seguito dei mutamenti intervenuti, anche in virtù della minore capacità economica di esso ricorrente, chiedendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare, la modifica del regime di affidamento del figlio, con residenza anagrafica presso di sé e doppia domiciliazione, oltre alla previsione del mantenimento diretto del figlio C.C. Con decreto n. 1414/2020 del 28/07/2020 il Tribunale di Milano affidava il minore al Comune di Milano, con collocamento prevalente presso la madre, delegando i servizi sociali dell’ente affidatario a predisporre un percorso di sostegno psicologico del minore (anche in considerazione dei disturbi specifici dell’apprendimento), secondo le indicazioni della CTU, e invitando le parti a proseguire il percorso psico terapeutico individuale, confermando per il resto l’originario decreto. 3.- Contro tale provvedimento A.A. proponeva reclamo davanti alla Corte di appello di Milano e B.B. formulava reclamo incidentale. Riunito il procedimento n. 388/2021 RG al procedimento 380/2021, nel corso del giudizio venivano acquisite relazioni dei servizi sociali e disposta CTU, all’esito della quale veniva nominato un Curatore speciale al minore, nella persona dell’avv. M. N. I. , che si costituiva depositando propria memoria. A definizione del procedimento, con il decreto in questa sede impugnato, la Corte territoriale revocava l’affido del minore al Comune di Milano, prevedendo l’affidamento dello stesso alla madre in via esclusiva, con facoltà di decidere in merito alle questioni di salute, educazione, istruzione e documenti validi per l’espatrio; disponeva che il padre potesse frequentare e tenere con sé il minore secondo il calendario individuato dal CTU, fermi migliori accordi tra le parti; incaricava i servizi sociali di Milano e di Torre Annunziata di mantenere il monitoraggio sul nucleo e di segnalare all’Autorità competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore; respingeva le ulteriori domande, compensando le spese di lite. 4.- Avverso detto decreto A.A. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di censura. L’intimata B.B. si è difesa con controricorso e ha depositato memoria difensiva. Nel controricorso, ha preliminarmente eccepito che l’impugnazione in questa sede proposta non era stata notificata al Curatore speciale del minore, nominato nel corso del giudizio di reclamo, pertanto, rilevato che effettivamente, il ricorso non risultava notificato al minore, rappresentato nel giudizio di reclamo dal Curatore speciale nominato, il quale è da ritenersi litisconsorte necessario (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 ; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2829 del 31/01/2023 ), con ordinanza interlocutoria è stato ordinato a parte ricorrente di procedere all’integrazione nel contraddittorio nei confronti del minore C.C., rappresentato dal Curatore speciale avv. M. N. I. , la quale si è costituta con controricorso corredato da successiva memoria. Parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria. Motivi della decisione 1.- In via preliminare si pone la questione afferente alla ritualità e procedibilità del ricorso. La controricorrente ha, infatti, eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa e chiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi di ricorso, e, con la seconda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l’improcedibilità per omesso deposito dei fascicoli dei gradi precedenti di giudizio e, dunque degli atti processuali e dei documenti su cui lo stesso ricorso si dovrebbe fondare, in violazione del disposto di cui all’art. 369 , 2 comma, n. 4 c.p.c. 1.1 – La prima eccezione è infondata. 1.2 – Infondata è anche l’eccezione di improcedibilità. È esatto che “ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ”. Tuttavia, l’inammissibilità può essere dichiarata laddove “l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111 , secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (v. Cass. Sez. Un. n. 37552/2021 ). Poiché occorre evitare un approccio eccessivamente puntiglioso e formalista, contrastante con il diritto di accesso pratico ed effettivo alla Corte di cassazione, l’inammissibilità non può essere dichiarata ove il deficit di illustrazione dei fatti, non impedisca – come nella specie – di comprendere chiaramente l’oggetto del giudizio, la posizione delle parti in contraddittorio e le ragioni di cassazione formulate dalla ricorrente. Come già stabilito dalle Sez. Un. N. 10648/2017, “l’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato; il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso; la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell’improcedibilità (art. 387 c.p.c.) e la violazione processuale commessa; la strumentalità che le forme processuali hanno in funzione della attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito; la giustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) quale scopo dell’equo processo” devono indurre a non applicare la sanzione dell’improcedibilità “allorquando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. In tal caso le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, che è costituita dal divieto di accesso al giudice” giacché “tale massima sanzione può corrispondere a una violazione della tempistica processuale che sia ex actis irrimediabile”. Nella specie, tutti gli atti del fascicolo di secondo grado che interessano ai fini della decisione del ricorso sono stati prodotti dalla parte controricorrente che si duole, quindi, di un inadempimento del ricorrente divenuto insignificante risultando il medesimo subito espletato dall’altra parte, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione; perciò lo scopo di attivare la sequenza procedimentale non può “dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso)(…) La sanzione massima sarebbe incongrua, irragionevole e sproporzionata” (V. Sez. Un. Citate, in motivazione) 2.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della decisione ai sensi dell’art 360 , comma 1, n.4, c.p.c., per violazione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, c.p.c. avendo la Corte d’Appello di Milano assunto un provvedimento riguardante la vita del minore, che aveva oramai compiuto dodici anni, senza procedere al suo ascolto diretto e senza motivare le ragioni del mancato ascolto. Deduce il ricorrente che le citate norme del codice civile costituiscono un adattamento del principio contenuto nell’art 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che espressamente prevede che al fanciullo, capace di discernimento, deve essere data la possibilità di essere ascoltato nella procedura giudiziaria che lo riguarda, e che la Corte di Appello di Milano non avrebbe adempiuto a tale dovere ritenendo sufficiente il materiale istruttorio raccolto, omettendo di giustificare la propria decisione. A tale fine richiama principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cita la sentenza n. 24226 del 9/08/2023, e la sentenza n. 6503 del 03/03/2023). 3.1- Il motivo è infondato Giova ricordare che secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 9691/2022 ,) è vero che “in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento” (ex multis cfr. ordinanze nn. 1474/2021, 12018/2019) e che, in sintesi, il mancato ascolto del minore determina un vizio della sentenza che si sostanzia in un error in procedendo, sottoposto a censura in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 , n. 4, c.p.c.; tuttavia è altrettanto vero che “nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore (…), ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dell’istanza stessa” (Cass. n. 6503/2023 ), e che successivi arresti hanno ancor più chiarito che “in tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l’audizione è adempimento necessario, a meno che l’ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell’età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice” (Cass. n. 24626/2023 ) e, soprattutto, vista la fattispecie all’esame odierno del Collegio, che “nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito”. (Cass. n. 437/2024 ). Quanto ai minori che abbiano compiuto i dodici anni questa Corte di recente confermato che l’ascolto diretto non è un obbligo del giudice che motivi le ragioni per cui non vi provvede, in conformità con il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), in base al quale, pur dovendosi “quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore (…) conformemente all’art. 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”, “tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione”, restando in loro facoltà “stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di Tribunale o in altro luogo o con altri mezzi”; inoltre, “pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore”. (Cons. 39). Inoltre, Cass. n 2981/2025 ha di recente ricordato che l’omesso ascolto immotivato, per giurisprudenza costante, costituisce vizio che attiene al contraddittorio, inteso in senso lato, come diritto partecipativo del minore (che si realizza, appunto, con l’ascolto) ed anche al giusto processo perché, anche se non è parte in senso formale del processo, egli è portatore di interessi distinti da quelli dei genitori (Cass. n. 1474/2021 ; Cass. n. 12957/2018 ), che comporta una nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio nel grado di giudizio in cui si verifica, ma, non essendo prevista la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, si converte in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. (Cass. n. 1251/2012 , Cass. n. 116872013; Cass. n. 7479/2014 ); nel caso di specie esaminato la citata sentenza ha ritenuto fondata la censura sollevata al riguardo poiché l’audizione dei minori da parte dei consulenti tecnici, ai fini delle indagini peritali – nel caso disposte – “non costituisce di per sé una modalità di ascolto dei minori, dovendo comunque essere adottato un provvedimento del giudice che disponga il diverso incombente dell’ascolto indiretto, spiegandone le ragioni”; tanto più nella specie risultano “essere stati adottati provvedimenti che hanno inciso grandemente sulla vita dei minori, spostando il luogo del loro collocamento prevalente da un posto all’altro, fino ad adottare una misura estrema quale il collocamento in Comunità(…)con la conseguenza che i fanciulli hanno visto modificato le loro abitudini di vita senza che fosse stato acquisito dal giudice il loro punto di vista, e senza alcuna motivazione”. 3.2 -Ciò premesso si osserva che nella specie non risulta – né il ricorrente lo allega – sia stata mai formulata un’istanza affinché la Corte d’Appello procedesse all’audizione del minore che è divenuto ultra dodicenne in prossimità della fine del giudizio di secondo grado, ed invero la nomina del Curatore speciale è di poco successiva. Inoltre, la Corte d’Appello ha nominato al minore il Curatore speciale così come previsto dall’art. 78 c.p.c. proprio al fine di consentire che il suo precipuo interesse fosse rappresentato in giudizio ed egli potesse essere ascoltato dal medesimo Curatore al fine di preservarlo dalla fatica psicologica di presentarsi in aula in una causa che vedeva una forte conflitto fra i suoi genitori proprio riguardo al regime del suo affidamento, rispetto al quale, sin dal principio del procedimento, si era dimostrato – come emerge dalla CTU – impegnato a mantenere un atteggiamento equidistante avendo con entrambi un buon rapporto. Quindi il suo diritto di partecipare al giudizio e di essere ascoltato è stato realizzato attraverso la nomina del suo rappresentante legale, il Curatore, affinché la comprensione dei suoi vissuti e dei suoi bisogni avvenisse senza metterlo nella situazione di pressione e di fatica psicologica quale avrebbe potuto provare all’interno di un’aula di Tribunale sentendosi chiamato ad esprimersi sul conflitto dei suoi genitori che lo riguardava. Il minore è stato conosciuto e ascoltato dal Curatore che ha poi relazionato alla Corte d’Appello, precisando di non aver voluto esagerare nel richiedere a C.C. di temi complessi come l’affido congiunto o esclusivo essendo già stato sentito da due CTU, giacché appariva “un ragazzino diviso non solo tra due genitori, ma tra due città, tra due gruppi di amici e parenti (tra un po’ la nuova sorellina a M e i cugini a T), tra attività ludiche con il padre (la passione per il calcio) e quelle con la madre, per non parlare delle necessità di tenere insieme anche la parte scolastica con le problematiche relative al DSA e ai colloqui con lo psicologo (…) oggetto del contendere con tutto quello che ne possa conseguire in termini di conflitto di lealtà con i genitori, adultizzazione, estrema fatica a “non perdere i pezzi” (cfr. pag. 13 comparsa costituzione curatore). Pertanto, il Collegio reputa che il motivo sia infondato e che nessuna violazione del contraddittorio possa nella specie rilevarsi né nullità della sentenza per omesso ascolto del minore. 3.- Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano escluso l’affido condiviso e previsto l’affido esclusivo alla madre, senza che vi fossero fondate ragioni che potessero legittimare l’adozione di tale provvedimento, violando il dettato normativo che privilegia l’affido condiviso e considera l’affidamento esclusivo ad un solo genitore una ipotesi residuale, applicabile solo in caso di mancata rispondenza del primo all’interesse superiore del minore. Osserva che l’affido condiviso non può essere escluso dalla conflittualità esistente tra i genitori, occorrendo che il grave conflitto tra genitori incida sull’interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo laddove pone in pericolo l’equilibrio psico fisico del figlio. Ciò premesso in via teorica, ha censurato la pronuncia sul punto osservando: a) di aver sempre dato prova di essere un genitore attento e sempre presente nella vita del minore, non mancando mai di incontrare il proprio figlio nei giorni stabiliti, pagando puntualmente il mantenimento, dando preminenza al proprio ruolo di genitoriale rispetto alla propria attività professionale; b) non vi era stato alcun episodio in cui il conflitto tra i genitori ha provocato la paralisi delle decisioni di vita e la gestione delle questioni quotidiane che riguardassero il minore; c) le circostanze evidenziate nelle relazioni dei servizi sociali e nelle CTU sarebbero di scarso valore, rappresentando situazioni che non hanno influito in maniera pregiudizievole sugli interessi del minore; d) nel ritenere la lontananza tra le residenze dei genitori “ostativa all’affidamento condiviso in quanto rende impossibile attuare il contenuto tipico di tale forma di affidamento, vale a dire l’indispensabile paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione e all’istruzione del minore”, avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità laddove questa ha, invece, affermato che l’affido condiviso non può essere precluso dalla oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, in quanto detta distanza può incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità di presenza del minore presso ciascun genitore (cita Cass n. 24526/2010 ; Cass 6535 /2019 ). 3.1 – Il motivo è inammissibile. Nella decisione gravata, la Corte d’Appello osserva: (a) che “dalla lettura della rinnovata consulenza tecnica è emersa la conferma che la comune gestione del minore ad entrambi i genitori non è concretamente ipotizzabile dato l’alto livello di conflittualità e la pressoché totale incomunicabilità tra le parti. Infatti, dalla relazione del Ctu emerge il cronicizzarsi delle posizioni a dispetto di tutti i tentativi di intervento e di mediazione svolti a più riprese” ; (b) che lo stesso CTU “ha escluso la compatibilità della dinamica genitoriale con l’affidamento congiunto, in quanto ciò potrebbe comportare un’inerzia decisionale, contraria all’interesse del minore”, precisando che “(…) in caso di mantenimento dell’affidamento ai servizi, si segnala che la presenza di una doppia competenza territoriale tende, in modo del tutto criticabile, a riprodurre le conflittualità della coppia (…)”; (c) che convergenti erano le valutazioni da parte dei Servizi che registravano lo stallo creatosi e la difficoltà di gestione delle decisioni riguardanti il minore, tanto da aver segnalato – data la situazione di incomunicabilità tra i genitori – l’opportunità della nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi e bisogni del minore; (d) che la lontananza tra le residenze dei genitori risulta ostativa all’affidamento condiviso in quanto rendeva in concreto impossibile attuare il contenuto tipico di tale forma di affidamento, vale a dire l’indispensabile paritetica corresponsabilità e compartecipazione alla cura, all’educazione e all’istruzione del minore; sicché, nel caso di specie la concentrazione dei poteri in capo alla madre (in punto decisioni in ordine a salute, istruzione, educazione e documenti validi per l’espatrio) si rivelava come la soluzione più tutelante nei confronti del minore, per impedire la paralisi delle decisioni di vita e la gestione delle questioni quotidiane e garantire stabilità e benessere al minore, fermo – precisa la Corte d’Appello – che l’affido esclusivo non elimina in capo al genitore non affidatario il compito di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete attraverso il potere di controllo che la legge gli riserva; (e) che nel contesto di sostanziale incomunicabilità tra i genitori era opportuno mantenere l’incarico di monitoraggio sul nucleo ai Servizi sociali del Comune di residenza del minore unitamente ai Servizi di Torre Annunziata. 3.2- In questo contesto, lo scrutinio della capacità genitoriale è stato condotto sulla base di una CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune affidatario in funzione di sondare la corrispondenza in concreto al preminente interesse del figlio minore della soluzione dell’affido condiviso – della cui esclusione il ricorrente si duole -, in una situazione di fatto caratterizzata dalla notevole distanza tra la residenza del padre e della madre e da una inemendabile conflittualità tra i genitori registrata tanto dal CTU quanto dai Servizi, senza che a dette risultanze istruttorie il ricorrente muova censure, se non del tutto generiche, affermando che le circostanze evidenziate nelle relazioni dei servizi sociali e nelle CTU sarebbero “di scarso valore, rappresentando situazioni che non hanno influito in maniera pregiudizievole sugli interessi del minore”. 3.3- Ne discende che il ricorrente, da un lato, muove una censura carente sotto il profilo della specificità, d’altro la rivolge – in effetti – alla valutazione di merito delle risultanze istruttorie che spetta in via esclusiva al giudice di merito, anche laddove questi si avvalga – stante la connotazione tecnica specifica di detta valutazione – di consulenti esperti di detta tecnica. Con la conseguenza che le censure che nella specie il ricorrente muove alla sentenza costituiscono, in effetti, una pretesa inammissibile di riproporre in questa sede di legittimità aspetti della valutazione di merito che il giudice di secondo grado ha compiuto dei fatti sottoposti al suo vaglio anche alla luce del contributo del CTU incaricato di osservare e valutare lo stato psico-fisico del minore e la sua relazione con entrambe le figure genitoriali onde assumere la decisione più conforme al suo preminente interesse. Perciò la decisione risulta conforme all’indirizzo espresso da questa Corte per cui “La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 6535/2019 ), dovendosi tener conto “che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. n. 6919/2016 ), secondo una valutazione che compete al giudice di merito e che può essere sindacata in sede di legittimità solo nei ristretti limiti della verifica del suo minimo costituzionale, come stabilito da Sez. Un. n. 8053/2014. Invero è consolidato il principio per cui in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore “L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità”. (Cass. 14840/2006 ; conformi Cass. n. 6919/2106; Cass. 28.244/2019; Cass. 27348/2022 ; 4.- Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo. 5.- In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti controricorrenti, liquidate nell’importo di Euro 4.200,00 ciascuna di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 , siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile dell’11 febbraio 2025 e il 10 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2025.

Solo la prova di una relazione stabile e continuativa con condivisione di un progetto di vita determina il venir meno dell’assegno di mantenimento.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18955
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Dott. TRICOMI Laura – Presidente Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere-Rel. Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere Dott. RUSSO Rita Elvira A. – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 14108/2024, proposto da A.A., rappres. e difeso dall’avv. Erminio Mazzucco, per procura speciale in atti; – ricorrente – – contro – B.B., rappres. e difeso dall’avv. Alice Burigo, per procura speciale in atti; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 594/2024, pubblicata in data 26.3.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. Svolgimento del processo Con sentenza n. 335/2019, pubblicata l’11.7.2019, il Tribunale di Belluno, dando atto di aver già dichiarato la separazione dei coniugi, A.A. e B.B., e di aver disposto sull’affidamento dei figli minori e sul contributo in loro favore, pronunciava l’addebito a carico del marito e rigettava la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie. La Corte d’Appello, su ricorso della B.B., emetteva sentenza, non definitiva, n. 2718/20, pubblicata il 16.10.2020, con cui rigettava l’appello incidentale del A.A. e, con separata ordinanza, nel disporre la prosecuzione dell’istruzione, ordinava all’Agenzia delle Entrate il deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per accertarne la situazione patrimoniale. La Corte d’Appello con pronuncia n. 536/2021, pubblicata il 9.3.2021, rigettava anche l’appello principale, rilevando che la situazione patrimoniale delle parti risultava sostanzialmente immutata per cui non vi erano gli estremi né per aumentare gli assegni ai figli, né per accogliere la richiesta della B.B. volta ad ottenere una somma onnicomprensiva dal marito. B.B. ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza; la Corte Suprema emetteva ordinanza n. 14373/2023 dell’11.5.2023, depositata il 24.9.2023, con cui cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, stabilendo che il giudice di rinvio valutasse gli ulteriori indici con rilevanza economica (non solo il dato patrimoniale) nonché la concreta capacità della moglie nel reperire un’occupazione. In data 26.3.2024, veniva pubblicata la sentenza che definiva il giudizio di rinvio, che riconosceva all’appellante principale, a carico del marito, un contributo al mantenimento di Euro 200 mensili, per tre ragioni: 1) lo squilibrio tra i redditi delle parti; 2) l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie derivanti da eredità e risarcimento al netto dell’acquisto della casa familiare; 3) il tenore di vita matrimoniale, reputato superiore a quello attualmente goduto dalla moglie. A.A. ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza con sette motivi, illustrati da memoria. B.B. resiste con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.c. e 360 c. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte d’Appello rimesso in termini B.B. per il deposito di valida procura relativa alla fase di rinvio, non considerando che gli artt. 392 e 393 c.p.c. stabiliscono termini perentori e decadenziali che non consentono sanatorie. Al riguardo, il ricorrente assume che: il giudizio di rinvio non si configura quale prosecuzione del giudizio avanti alla Corte di Cassazione, essendo eventuale e subordinato alla proposizione di un atto di riassunzione; il mandato conferito per il terzo grado di giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio; il difetto di procura non può essere sanato dal fatto che l’Avv. Burigo avesse assistito la moglie sia nel grado d’appello, sia in quello di Cassazione, in quanto il mandato relativo al giudizio di legittimità, allegato nella fase di rinvio quale procura alle liti, riportava espressamente la formula “con revoca di ogni precedente mandato”. Il secondo motivo denunzia violazione artt. 383 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. – violazione dei principi di diritto indicati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio – circa l’insussistenza degli elementi per riconoscere un assegno di mantenimento alla moglie, nonché illogicità argomentative e contraddittorietà della sentenza impugnata tra premesse e conclusioni. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata ha travisato le stesse presunte ragioni del contributo, contraddicendo gli assunti cui è correttamente giunta, senza tener conto di altri aspetti, provati in corso di causa, che escludono la debenza dell’assegno di mantenimento per la moglie (intervenuta attività lavorativa, stabile convivenza con C.C. condividendo con questi un comune progetto di vita, capacità economica, godimento in via esclusiva della casa in comproprietà; esclusivo mantenimento della figlia D.D. a carico del ricorrente). Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., per aver la Corte territoriale, commettendo due errori, da un lato indicato in Euro 400,00 invece di Euro 500,00 l’introito netto mensile della moglie e, dall’altro, evidenziato il reddito imponibile (e quindi lordo) del ricorrente, indicato in Euro 31.200,00 per l’anno 2023, laddove il reddito netto era di Euro 24.697,00 come specificato nella nota di deposito del 10.1.2024. Al riguardo, il ricorrente assume che: non abitava più con la moglie sin dal 2010 e la causa di separazione era stata avviata, due anni dopo, nel 2012 quando i figli stavano per compiere 16, 14 e 11 anni, età oramai tali da consentire alla madre, giovane e comunque abile al lavoro, di reperire perlomeno un’occupazione part time (ad esempio coincidente con l’orario scolastico dei figli); negli anni seguenti le due figlie sono divenute maggiorenni: alla data della prima pronuncia del 5.4.2018, D.D., studentessa universitaria dal 2015, abitava presso il padre ed era in procinto di iniziare un progetto Erasmus in Spagna (con mantenimento e spese totalmente a carico del ricorrente); E.E. si era trasferita a vivere in A, formando un proprio nucleo familiare con il convivente con il quale aveva concepito una figlia, nata il (Omissis); il figlio, ventiduenne, era rimasto collocato presso la madre; la B.B., dunque, già da anni, avrebbe potuto integrare le proprie entrate con qualche impiego, quantomeno part-time, considerata la sua età, la sua capacità lavorativa piena e il possesso di un livello di istruzione tale da consentirle di reimpiegarsi nel mondo del lavoro e, almeno dal 2016, avrebbe potuto attivarsi per un impiego full time, ma né in primo, né in secondo grado la stessa aveva provato di avere utilmente cercato un’occupazione; quest’ultima era intestataria per intero della casa familiare, non gravata da mutuo, aveva un impiego ufficiale, una stabile convivenza con il proprio compagno datore di lavoro, viveva con i figli E.E. e F.F., entrambi maggiorenni (rispettivamente di 25 e 22 anni), che non studiavano, con occupazioni saltuarie; il ricorrente era privo di abitazione di proprietà ed oltre agli assegni di mantenimento per i figli, contribuiva in via esclusiva al mantenimento della secondogenita (circostanza accertata nelle sentenze del 2018 e 2019 del Tribunale di Belluno e mai contestata da controparte); ne conseguiva che l’asserito squilibrio economico era inesistente; l’ex moglie non aveva mai dimostrata l’attitudine al lavoro prima del divorzio (15.11.2022), reperendo solo nel 2023 un lavoro ufficiale, all’età di sessant’anni, circostanza che dimostrava, per fatti concludenti, quant’ella potesse reinserirsi nel mondo del lavoro già al momento della proposizione della domanda iniziale di separazione (2012) e non l’avesse intenzionalmente fatto; pertanto, la Corte d’Appello, nonostante fosse stata sollecitata a ciò dall’ordinanza di rinvio della Cassazione, non ha verificato se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere un impiego, considerate le proprie competenze, le esperienze lavorative in costanza di matrimonio, e l’età dei figli. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , cc, per aver la Corte d’Appello affermato che il ricorrente, nella memoria conclusionale del giudizio di divorzio, aveva dichiarato che la moglie si era servita dei propri risparmi per ottenere l’assegnazione della casa familiare, e ciò costituiva piena prova confessoria della (sua) capacità economica, patrimoniale e reddituale. Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale: invece di trarre anche dal suddetto elemento un chiaro indicatore economico delle disponibilità della moglie (mai contestato dalla difesa avversaria), ha concluso in maniera illogica, dicendo che i risparmi della B.B. non esistevano più perché quest’ultima “li ha dovuti impiegare per rimediare all’inadempimento del marito”, atteso che dal 2019 il ricorrente non aveva concorso al pagamento del mutuo e che dall’acquisto dell’immobile non era desumibile che la stessa moglie disponesse di ulteriori risorse economico-finanziarie; il mancato versamento delle rate del mutuo della casa familiare di Levego, citato anche nell’ordinanza della Corte di Cassazione, era circostanza imputabile ad entrambi i coniugi; con provvedimento del 27.6.23, l’ex moglie aveva ottenuto l’assegnazione della casa familiare corrispondendo, per sua stessa ammissione, l’importo di Euro 107.347,39, nonostante fosse stata ammessa – nelle cause di separazione e divorzio (tutti i gradi) – al patrocinio a spese dello Stato; detto pagamento contrastava con le argomentazioni addotte da controparte per sostenere – infondatamente – di essere il “coniuge debole” tale da necessitare di un contributo per il proprio mantenimento; l’intestazione dell’intera proprietà della casa familiare dimostrava una capacità economica precedente, risalente alla costanza di matrimonio per stessa ammissione della difesa avversaria; a conferma di ciò, peraltro, era invocabile il fatto che il Tribunale di Belluno, a p. 4 della sentenza n. 335/19 del 5.6.2019, aveva dato atto, circostanza incontestata, che la moglie aveva “ricevuto beni mobili per Euro 75.000 ed ulteriori Euro 200.000 a titolo risarcitorio”, somme superiori a quella utilizzata per la suddetta assegnazione della casa familiare. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 156 , 147 , 148 , 316 bis , c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto provato il tenore di vita che aveva legittimato l’assegno di mantenimento. Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 156 , c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che fosse stato dimostrato il tenore di vita matrimoniale, avendo il ricorrente fornito piena prova sia della stabile convivenza, sia dell’instaurazione da parte dell’ex moglie di un comune progetto di vita con un nuovo compagno, connotato dalla “spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio”, situazione che escludeva il diritto al mantenimento, incidendo sul tenore di vita preesistente. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello lo ha condannato a pagare le spese di tutti i gradi di giudizio, sebbene nei vari gradi di merito fosse emersa una reciproca soccombenza, atteso che non tutte le richieste della moglie erano state accolte. Il primo motivo è infondato. La Corte d’Appello, all’udienza per la comparizione delle parti al 10.01.2024, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal A.A. (in ordine ad una procura rilasciata alla controparte solo per il giudizio di Cassazione), visto l’art. 182 , II co cpc, assegnava un termine perentorio alla B.B. per rinnovare la procura alle liti. L’art. 182 , comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consentiva di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si faceva riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 , ove si è espressamente estesa la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass., n. 2851/2023 ; SU, n. 37434/2022). Nella specie, applicandosi l’art. 182, c.2, nella formulazione novellata nel 2022, quantunque s’intenda ritenere l’inesistenza della procura (perché rilasciata per il solo giudizio di Cassazione), la Corte di merito ha dunque correttamente concesso termine per il rilascio di nuova procura. Il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice del rinvio si è attenuto a quanto statuito nell’ordinanza che aveva cassato senza rinvio la prima sentenza della Corte d’Appello, in ordine all’accertamento delle effettive capacità della B.B. di rinvenire un’attività lavorativa. Invero, il giudice del rinvio ha riconosciuto l’assegno di mantenimento a carico del ricorrente, considerando: l’evidente squilibrio dei redditi tra le parti, l’assenza di ulteriori capacità economiche della moglie a seguito dell’acquisto della casa, e il tenore di vita nel corso del matrimonio, decisamente diverso da quello attualmente goduto dalla moglie. Il terzo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti, in quanto dalla sentenza impugnata era emerso che la moglie aveva trovato la prima occupazione nel 2023, a 60 anni, mentre dalla ctu si desumeva che la controricorrente aveva lavorato come segretaria fino alla nascita dei figli, per poi lasciare l’attività lavorativa, prima provvisoriamente, poi definitivamente, per occuparsi dei bisogni dell’intera famiglia. Il quarto motivo è inammissibile perché parimenti diretto al riesame dei fatti concernenti la situazione economico-patrimoniale della moglie che non avrebbe giustificato l’assegno riconosciuto a suo favore, specie considerando l’avvenuta assegnazione della casa per la quale la stessa moglie aveva corrisposto la somma di Euro 107.347,39. Al riguardo, il ricorrente sollecita, di fatto, un nuovo apprezzamento del merito circa lo squilibrio reddituale tra le parti in ordine al quale va comunque osservato che il suddetto pagamento per l’acquisto della casa familiare non presenta decisività, se considerato avulso dall’esame degli altri elementi valutati nella sentenza impugnata. Parimenti, il quinto motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti circa i presupposti del mantenimento, sui quali la Corte d’Appello ha adeguatamente motivato. Il sesto motivo è del pari inammissibile. In tema di crisi familiare, il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass., n. 34728/2023 ; n. 16982/2018 ). Nella specie, il ricorrente non ha allegato quale prova abbia fornito riguardo al suddetto rapporto affettivo stabile che la moglie avrebbe creato con il terzo, e quale sia la relativa decisività. Infatti, il ricorrente deduce di avere fornito piena prova ma, a prescindere dalla tardività della produzione documentale, avvenuta solo in sede di giudizio di rinvio (in un caso con la comparsa conclusionale), non illustra gli specifici elementi che dovrebbero dimostrare la comunanza di una vita comune assimilabile al coniugio, esclusa dalla Corte territoriale sulla base della sola convivenza, limitandosi a ribadire il suo personale convincimento e sostanzialmente sollecitando un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate. Infine, anche il settimo motivo è inammissibile. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (Cass., n. 13212/2023 ). In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 , comma 2, c.p.c. (SU, n. 32061722). Nella specie, il ricorrente lamenta che la domanda della B.B. non sia stata accolta nell’interezza, ma la decisione di non compensare non può essere sindacata, non emergendo una soccombenza reciproca tra le parti, ma un accoglimento parziale delle varie istanze della moglie. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Oscuramento dei dati personali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dispone altresì che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. Conclusione Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025

Nel procedimento camerale ante Riforma la tardività dell’appello incidentale non ne determina l’inammissibilità.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 10/07/2025, n. 18953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente Dott. TRICOMI Laura – Consigliere Rel. Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere Dott. DAL MORO Alessandra – Consigliere Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16915/2024 R.G. proposto da: A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 13, presso lo studio dell’avvocato SABATINI FRANCO (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato GROSSI LUCA (Omissis), come da procura speciale in atti. – ricorrente – contro B.B., con l’avvocato GALASSO MONICA (Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. – controricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 97/2024 depositata il 22/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. Svolgimento del processo 1.- Con sentenza n. 329/2023 il Tribunale di Pescara, nel giudizio di separazione personale tra i coniugi A.A. e B.B., che avevano contratto matrimonio nel luglio del 1998, ha accolto le reciproche domande di addebito e ha posto a carico del primo l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli C.C. e D.D., entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mediante la corresponsione della somma di Euro 1.000,00 mensili, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%. A.A. proponeva appello principale, cui seguiva appello incidentale di B.B. La Corte di appello dell’Aquila ha respinto, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale perché tardivo, spiegata da A.A. Ha, quindi, respinto l’appello proposto da A.A. al fine di conseguire la riforma della pronuncia di addebito a suo carico e la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli. La Corte distrettuale ha, invece, accolto l’appello incidentale proposto da B.B. e respinto la domanda di addebito proposta nei confronti della stessa, ritenendo non raggiunta la prova del nesso causale tra la condotta adulterina e la irreversibile crisi familiare. A.A. ha proposto ricorso con quattro mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. B.B. ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 2.- Con il primo motivo di ricorso, si impugna la sentenza indicata in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell’art. 473-bis.32 c.p.c. e dell’art. 1 , L. 742/1969 , in relazione all’art. 3 , L. 742/1969 e all’art. 92 , R.D. 12/1941 . Il ricorrente si duole che l’appello incidentale sia stato ritenuto tempestivo ed espone che, a suo parere, l’appello incidentale era stato promosso da B.B. in violazione dell’art. 473 bis.32 c.p.c. con comparsa di costituzione depositata in data 24/07/2023, oltre il termine a ritroso previsto dall’art. 473-bis.32 , comma 1, c.p.c. (da identificarsi nel giorno 20/07/2023, ovverosia 30 giorni prima del 19/09/2023 – data dell’udienza di prima comparizione e trattazione -, come da lui tempestivamente contestato. Il motivo è infondato e va respinto. Il ricorrente sostiene la tesi della tardività dell’appello incidentale sulla premessa che, nel caso di specie, risultino applicabili gli artt. 473.bis.30 e ss. c.p.c., ma tale assunto non può essere condiviso. In proposito è decisivo ricordare, come già affermato da questa Corte con principio a cui si intende dare continuità, che “In tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell’art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede che l’appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1 marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022 ” (Cass. n. 9895 del 15/04/2025 ) e che “Nei procedimenti in materia di stato delle persone, instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022 , l’appello va proposto con atto di citazione, poiché l’art. 35, comma 1, del cit. D.Lgs., nello stabilire che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, si riferisce all’intero sviluppo del giudizio successivo alla sua introduzione, includendo ogni sua fase o grado” (Cass. n. 12127 del 08/05/2025 ). Nel caso in esame il giudizio di separazione in primo grado è iniziato il 23 gennaio 2019. Quindi, ratione temporis, non si applicano le disposizioni sull’appello nel rito di famiglia dettate dalla riforma Cartabia. Ne consegue che la disamina della tempestività o meno dell’appello incidentale va compiuta alla luce della previgente disciplina processuale, rammentando che si tratta di procedimento camerale ai sensi della legge n.74/1987 . Secondo Cass. n. 4091 del 20/02/2018 e, in precedenza, Cass. n. 1179 del 20/01/2006 , il rito camerale, previsto per l’appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, da un lato, non preclude la proponibilità dell’appello incidentale (tardivo) indipendentemente dalla scadenza del termine per l’esperimento del gravame in via principale e dall’altro, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario e, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall’art. 343 , primo comma, cpc, con la conseguenza che il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest’ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante l’organizzazione di una tempestiva difesa tecnica. Da ciò consegue che la tardiva proposizione dell’appello incidentale non comporta l’inammissibilità del gravame, consentendo semmai all’appellante principale di ottenere, ove lo richieda, il differimento dell’udienza, per meglio articolare le proprie difese. Nella specie, l’udienza di prima comparizione, a seguito dell’appello principale sollevato con ricorso dal marito, era stata fissata dalla Corte dell’Aquila per il 19 settembre 2023. È quindi, da ritenere tempestivo l’appello incidentale con comparsa di costituzione depositata il 24 luglio 2023, ossia depositata ben prima, addirittura, dei venti giorni del 343 cpc, computata la sospensione feriale nei termini come prevista dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12946 del 13/05/2024 evocata dal ricorrente. 3- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e ad ogni regola di interpretazione e giudizio stabilita dalla giurisprudenza di legittimità. La critica si appunta sulla valutazione delle deposizioni testimoniali compiuta dal giudice di secondo grado, che avrebbe omesso di apprezzare prudentemente dati oggettivi immediatamente dimostrativi dell’inattendibilità delle citate testimonianze prendendo ad unico parametro di valutazione la ripetitività delle dichiarazioni di testimoni facilmente influenzabili. La censura concerne le deposizioni testimoniali che nel giudizio risultano rese dal figlio C.C., dalla suocera e dai cognati dell’odierno ricorrente, nonché dal fratello dello stesso A.A.: dall’esame delle stesse la Corte territoriale ha desunto un quadro probatorio da cui ha evinto ripetute condotte maltrattanti nei confronti della moglie che ha ritenuto sufficiente per confermare la pronuncia di addebito. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che la censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; al contrario, ove si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 , primo comma, n.5, cpc solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. n.18092/2020 ), e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014; n. 34474 del 2019 ; n. 20867 del 2020 ) che nel presente caso non sono stati prospettati. Va altresì considerato che l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova (Cass. Sez. U. n. 9456 del 06/04/2023 ) e che nel caso in esame detta eccezione non venne proposta, come accertato dalla Corte distrettuale, non smentita sul punto. A ciò si aggiunga che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 21239 del 09/08/2019 ; Cass. n. 26547 del 30/09/2021 ). Il giudice è libero di valutare le risultanze della congerie istruttoria, nel caso in esame sotto il profilo della prova dei presupposti per la pronuncia di addebito, e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 19/10/2016, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709). Nel caso in esame la censura risulta inammissibile perché lungi dal prospettare le violazioni di legge evocate, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. Va rimarcato che la Corte di appello ha evidenziato che non era stata eccepita l’incapacità a testimoniare del figlio e, quindi, ne ha espressamente vagliato l’attendibilità, mediante il raffronto in maniera accurata tra le sue dichiarazioni e quanto emerso dai documenti rivenienti dal processo penale iniziato nei confronti del ricorrente per le sue condotte maltrattanti, oltre che con quanto riferito dagli altri testimoni, tra cui lo stesso fratello del ricorrente, con un ragionamento del tutto congruo e coerente: né, d’altronde, l’utilizzo delle emergenze probatorie desumibili dal processo penale è subordinato alla pronuncia di una sentenza di condanna, atteso che le condotte poste in essere possono avere una diversa rilevanza se prese in esame per riscontrare la sussistenza di un reato, ovvero sul piano civilistico senza che ricorra alcuna contraddizione sul punto. 4.- Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c., in relazione ad ogni regola di interpretazione e giudizio stabilita dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente si duole che, nel quantificare l’assegno di mantenimento per i figli, non sia stato osservato il principio di proporzionalità perché non era stata svolta la prioritaria valutazione comparata dei redditi dei due genitori e non erano state adeguatamente verificate le condizioni patrimoniali dei genitori, come da lui chiesto. Con il quarto motivo di ricorso, la medesima statuizione è censurata per violazione dell’art. 132 , secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 337- ter c.c. ed all’art. 111 Cost., deducendo che la decisione sul punto risulta resa con motivazione apparente, perplessa, illogica e contraddittoria in riferimento alla determinazione ed alla quantificazione del mantenimento per i figli posto a carico del ricorrente. I motivi terzo e quarto, relativi alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Euro 1.000,00 per ciascuno), vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti. Si osserva che la motivazione risulta apparente. Se da un lato, vi è il richiamo al principio di proporzionalità nella contribuzione da porre a carico di ciascuna genitore, vuoi in forma diretta che in forma indiretta, dall’altro la decisione fa riferimento alle capacità reddituali (in chiaro e al nero, ma non quantificate) del solo A.A., mentre della madre si chiarisce che lavora come infermiera specializzata, ma non viene illustrata quale sia la condizione economica e reddituale presa in considerazione per dare attuazione al principio di proporzionalità. Inoltre, l’affermazione secondo cui “Le capacità reddituali di ciascuno sono e lo erano certamente anche in costanza di matrimonio, tali da garantire ai figli il godimento di un tenore di vita medio-alto che pertanto, proprio per la prosecuzione dell’attività lavorativa, deve essere mantenuto” (fol. 12) risulta in certa misura perplessa rispetto alla statuizione richiesta perché è sganciata dall’esame di alcuna specifica circostanza fattuale riferita individualmente a ciascun genitore ed idonea a fornire lumi sulla concreta determinazione adottata, ma richiama indistintamente la coppia genitoriale con palesi aporie anche sul profilo patrimoniale, di guisa che ricorre il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 , secondo comma, n. 4, cpc e dall’art. 111 Cost. perché la pronuncia rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio relativo alle condizioni economiche reddituali dei due genitori, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo in concreto seguito (cfr. Cass. n. 3819 del 14/02/2020 ), che, nel presente caso, si esaurisce nella conferma della decisione di primo grado alla luce del criterio di “equo contemperamento di contrapposti interessi”. 5.- In conclusione, vanno accolti i motivi terzo e quarto, infondato il primo ed inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila in diversa composizione per una compiuta motivazione alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del presente grado. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 . P.Q.M. – Accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso, infondato il primo motivo ed inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese dl presente grado; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 . Conclusione Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 maggio 2025. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2025.