Per individuazione dell’erede legittimario si fa riferimento alla legge del momento dell’apertura della successione e non a quella del momento della nascita del presunto erede.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato M.V.P. ed M.E., premesso che in data
1.4.2009 era deceduta a (*) la signora M.M.F. di cui affermavano essere eredi
legittimari, in quanto figli del premorto M.R.F., figlio della de cuius cui erano
subentrati per rappresentazione ex art. 467 c.c., e dato atto che la de cuius aveva
istituito con testamento olografo redatto in data 14.10.2005 e pubblicato in data
4.5.2009 presso il Registro Immobiliare di Sassari – sezione distaccata di Tempio
Pausania, quale unica erede universale la signora D.F., convenivano in giudizio
quest’ultima al fine di sentir accertare la loro qualità di eredi legittimari, dichiarare
la violazione della quota di legittima ad essi spettante e conseguentemente
pronunciare la riduzione della disposizione testamentaria in favore della signora
D.F. in quanto lesiva della legittima.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande per
carenza di legittimazione passiva, non avendo gli attori dimostrato la loro qualità di
eredi legittimari.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2147/2012 rigettava le domande degli
attori e li condannava alle spese di lite.
Avverso suddetta sentenza proponevano appello i signori M.V.P. ed M.E..
La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 29/2014, in riforma della
pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda e riconosceva agli attori la qualità
di legittimari, rimettendo le parti dinanzi il Tribunale di Cagliari per la
determinazione della quota di legittima lesa.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi,
D.F..
Resiste con controricorso M.V.P..
M.E. non ha svolto nel corso del presente giudizio attività difensiva.
In prossimità dell’odierna udienza D.F. ha depositano memoria illustrativa ex art.
378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L.
n. 218 del 1995, art. 33, nonchè dell’art. 334 Code Napoleon, quale norma
richiamata nel nostro ordinamento in forza delle disposizioni di diritto
internazionale privato, per non aver la Corte d’Appello applicato, ai fini della
determinazione dello status di figlio di M.R.F., la legge nazionale di quest’ultimo
vigente nel 1935, vale a dire al momento della nascita, facendo riferimento alla
disciplina entrata in vigore successivamente.
Viene altresì denunciata, in via subordinata, la falsa applicazione degli art. 311.25,
311.14 Code civil, dell’art. 254 c.c., nonchè la contraddittorietà della motivazione,
per avere la Corte territoriale omesso di applicare, giusto rinvio delle disposizioni
del Code civil citate in epigrafe (artt. 311.25 e 311.14), la legge della nazionalità
materna.
Il motivo di ricorso è infondato.
La materia del contendere s’incentra sull’accertamento dello status di figlio naturale
della de cuius, M.M.F., di M.R.F., nato a (*) e di nazionalità francese, padre di * e
M.V.P., i quali, sul presupposto della loro qualità di eredi legittimari della de cuius
ex art. 467 c.c., quali discendenti di M.R.F., hanno proposto azione di riduzione del
testamento che ha istituito quale erede universale la signora D.F..
La Corte territoriale, ai fini dell’attribuzione della qualità di figlio naturale, ha
correttamente fatto riferimento, in forza dell’art. 33 l. 218/1995, alla legge nazionale
del figlio e dunque alla legge francese.
Secondo la prospettazione della ricorrente, peraltro, in forza del rinvio dell’art. 33,
su citato, il giudice di appello avrebbe dovuto applicare la legislazione francese
vigente alla data di nascita del rappresentato del cui status si controverte (1935),
vale a dire l’art. 334 Code Napoleon. Tale disposizione non ricollegava alla
indicazione del nome della madre nella dichiarazione di nascita a cura della persona
che aveva assistito al parto, l’acquisto dello status filiationis, essendo necessario un
successivo atto di riconoscimento; riconoscimento che nel caso di specie non era
mai intervenuto.
Tale assunto non può essere condiviso.
Conviene premettere che ai fini dell’accertamento della qualità di legittimari
occorre fare riferimento alla data di apertura della successione, vale a dire, nel caso
di specie, l’1.4.2009.
E’ a tale data dunque che bisogna riferirsi per verificare se vi fossero uno o più
soggetti tra quelli ai quali, ai sensi dell’art. art. 536 c.c., comma 1, la legge riserva
una quota di eredità, ferma la disposizione dell’art. 536 c.c., comma 3, secondo cui,
in favore di discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione
in luogo di questi, spettano gli stessi diritti riservati a questi ultimi.
Ora, alla data del 1.4.2009 era già vigente nell’ordinamento francese il principio
secondo cui il rapporto di filiazione è costituito per effetto della indicazione del
nome della madre nell’atto di nascita, senza necessità di un ulteriore atto di
riconoscimento formale.
Con l’Ordonnance n. 2005/759 del 4 luglio 2005. entrata in vigore il 1.7.2006, è
stata infatti introdotta la Riforma della filiazione, in forza della quale, ai sensi
dell’art. 311 c.c., comma 25, il rapporto di filiazione è stabilito, nei confronti della
madre, per effetto dell’indicazione di questa nell’atto di nascita del bambino, salvo il
diritto della madre a non essere nominata.
L’art. 20 delle disposizioni finali e transitorie dell’Ordonnance ha altresì stabilito
che detta disciplina sia applicabile ai figli nati sia prima che dopo la sua entrata in
vigore, salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato.
Sulla base di tale espressa previsione di efficacia retroattiva della Riforma, ispirata
con tutta evidenza al favor filiationis, deve ritenersi che la disciplina applicabile al
caso di specie sia appunto quella da ultimo introdotta nell’ordinamento francese,
rendendo dunque validamente costituito lo status filiationis di M.R.F., in forza
dell’indicazione del nome della madre nel suo atto di nascita, ancorchè alla data
della nascita fosse in vigore altra disciplina.
Appare al riguardo irrilevante il fatto che il figlio sia premorto alla madre e sia
deceduto prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
In assenza di un contrario accertamento, con sentenza passata in giudicato, sul suo
status filiationis, e ferma restando la legittimazione dei suoi eredi a proporre la
relativa azione di status, il rapporto di filiazione non può che essere regolato dalla
disciplina vigente al momento in cui tale presupposto è stato fatto valere ex art. 536
c.c., comma 2, a titolo di rappresentazione, dai suoi discendenti, cui la legge riserva
gli stessi diritti dei figli legittimi o naturali del de cuius.
Deve del resto ritenersi discriminatoria e non conforme a ragionevolezza una
differente disciplina transitoria, che, in contrasto con il principio del favor
filiationis, avesse limitato l’efficacia delle nuove disposizioni di maggior tutela, ai
soli figli nati dopo l’entrata in vigore della Riforma. Non appare inoltre pertinente il
richiamo all’art. 311-11 Code civil, che si applica al solo caso di conflitto di leggi,
mentre nel caso di specie la fattispecie è disciplinata dalla specifica disposizione
della legge francese che regola lo status di figlio.
In ogni caso, pur ritenendo applicabile al caso di specie la legislazione italiana, si
osserva che, secondo la nostra legislazione, già in base al codice civile del 1865,
come nel codice del 1942 e nella legislazione attuale, ai sensi dell’art. 181 – il
riconoscimento del figlio naturale si fa nell’atto di nascita (o in atto autentico
successivo o posteriore), con la conseguenza che la dichiarazione della madre
nell’atto di nascita implica riconoscimento della filiazione naturale, senza necessità
di un ulteriore atto formale di riconoscimento.
Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 396
del 2000, art. 30, comma 1, dell’art. 254 c.c., e dell’art. 311.25 Code Civil in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto che l’indicazione del nominativo materno nell’atto di nascita assurgesse a
riconoscimento automatico della filiazione.
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività e comunque infondato.
La censura è priva di decisività in relazione alla dedotta violazione del D.P.R. n. 396
del 2000, art. 30, comma 1, e dell’art. 254 c.c., posto che, per quanto già
evidenziato, ai fini della determinazione dello status del figlio occorre fare
riferimento alla legislazione francese.
In ogni caso, come già rilevato, alla medesima conclusione, in ordine alla sufficienza
della indicazione del nome della madre nell’atto di nascita ai fini del
riconoscimento, si giunge anche ritenendo applicabile la legislazione italiana, sia
quella attuale, che quella vigente al momento della nascita di M.R.F..
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 311.25 Code Civil. la Corte territoriale ha
ritenuto che in forza del chiaro disposto di tale norma fosse sufficiente l’indicazione
del nome della madre nell’atto di nascita del neonato al fine di costituire il rapporto
di filiazione, senza necessità di un successivo atto di riconoscimento.
Tale statuizione, come già rilevato con riferimento al motivo precedente, è conforme
a diritto.
Il meccanismo previsto dalla attuale legislazione francese è quello che ricollega lo
status di figlio alla indicazione della madre nell’atto di nascita, e tale disciplina, per
espressa volontà legislativa, ha efficacia retroattiva, con ciò privilegiandosi, per i
figli già nati al momento di entrata in vigore della Riforma, il favor filiationis
rispetto alla piena tutela del diritto all’anonimato della madre, ricollegandosi, anche
per il passato, all’indicazione del nome materno nell’atto di stato civile una implicita
rinuncia all’anonimato.
Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del
1995, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la Corte territoriale
ritenuto che, secondo la legge italiana applicabile ai sensi della L. n. 218 del 1995,
art. 46, in tema di successione mortis causa, non sussistevano i presupposti per il
riconoscimento della qualità di eredi legittimi dei controricorrenti.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la rullo della pronuncia. Ed invero,
regolato il riconoscimento della qualità di figlio naturale del rappresentato secondo
la legge francese. ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 33. la successione della de
cuius è stata interamente disciplinata dalla legge italiana, i cui istituti sono stati
invocati dagli attori mediante l’esercizio dell’azione di riduzione.
Il quarto mezzo denuncia la violazione e contrarietà della sentenza a disposizioni
inderogabili di ordine pubblico ai sensi dell’art. 16 l. 218/1995.
La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto in ogni caso
disapplicare l’art. 311.25 Code civil trattandosi di norma in contrasto con l’ordine
pubblico nazionale, in quanto fa discendere l’automatica insorgenza del rapporto di
filiazione per il solo fatto che l’indicazione del nome della madre sia contenuto nella
dichiarazione di nascita, ma senza riconoscimento del figlio.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come già evidenziato, non solo l’art. 311.25 Code civil e la disciplina
francese in materia di status filialionis non è in contrasto con l’ordine pubblico, da
intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento
interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni
ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (Cass. 19405 del
22.8.2013), ma è anzi pienamente compatibile con il nostro ordinamento.
Infatti, anche nel nostro ordinamento, sin dal codice civile del 1865 lo status di
figlio si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e senza
necessità di un riconoscimento successivo, mentre l’art. 30 comma 1 Dpr 396/2000
tutela l’eventuale volontà della madre di non essere nominata, facoltà che è del resto
prevista anche dalla legislazione francese.
In ambedue gli ordinamenti, dunque, se la madre non si avvale di detta facoltà, il
rapporto di filiazione è automaticamente riconosciuto.
Tali principi risultano altresì pienamente conformi con quelli di ordine pubblico
internazionale statuiti dagli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, dotata di forza
preminente e trova espressione nelle stesse disposizioni della L. n. 218 del 1995, che
all’art. 35, stabilisce che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento nel momento
in cui questo avviene.
Appaiono, piuttosto. in contrasto con l’ordine pubblico quelle leggi straniere che
pongano limiti o non ammettano l’accertamento della filiazione al di fuori del
matrimonio, come in relazione a quegli ordinamenti che conoscono unicamente
l’istituto della filiazione legittima, affermandosi in tal caso che, ai sensi della L. n.
218 del 1995, art. 16, comma 2, l’accertamento della filiazione naturale dovrebbe
avvenire secondo la legge italiana (Cass., 28.12.2006, n. 27592).
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano
come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,
comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida
in complessivi 5.800,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso
forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

La procedura di conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione non ha natura concorsuale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 28479-2017 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA –
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, con ordinanza n.
963/2017 depositata 11/12/2017 nella causa tra:
PARISI LORENZO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA,
– resistenti non costituitisi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/07/2018 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Rita
Sanlorenzo, la quale chiede che, all’esito del regolamento d’ufficio di
giurisdizione sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, si affermi la
giurisdizione del Giudice amministrativo, con tutte le conseguenze di
legge.
Rilevato che:
Lorenzo Parisi, medico specialista in malattie dell’apparato
cardiovascolare, ha chiesto al Tribunale di Reggio Calabria, in
funzione di giudice del lavoro, che sia annullata la determinazione n.
313 del 4/6/2013 con cui il direttore generale dell’Azienda Provinciale
Sanitaria della stessa sede ha approvato la graduatoria definitiva
degli specialisti ambulatoriali interni, attribuendogli un punteggio
inferiore a quello spettantegli;
nella pendenza del giudizio ordinario, con deliberazione del direttore
generale (n. 709 del 26/11/2013), l’Azienda ha conferito al dottor
ai sensi dell’art. 23, comma 10,
dell’Accordo Collettivo Nazionale di settore, l’incarico a tempo
determinato, per un anno rinnovabile, di medico specialista
ambulatoriale interno convenzionato nella branca di cardiologia, in
applicazione della graduatoria definitiva impugnata;
il Parisi ha proposto ricorso d’urgenza in corso di causa ex art. 669
quater cod.proc.civ.;
con sentenza del 17/4/2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha
dichiarato il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario e ha rimesso
le parti davanti al giudice amministrativo;
riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il Parísi ha
denunciato la violazione e falsa applicazione:
– dell’art. 21 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre
professionalità sanitarie, ai sensi dell’art. 48 L. n. 833/1978 e 8
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
– dell’ali. A, parte seconda, del detto Accordo, per quanto riguarda i
titoli e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie;
– dell’art. 23, comma 10, dell’Accordo Collettivo Nazionale citato;
deduce, in sintesi, il ricorrente che in violazione delle norme indicate
gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello a lui spettante; al
contrario, un’esatta applicazione delle norme avrebbe condotto
all’assegnazione di un punteggio superiore che lo avrebbe collocato
nella graduatoria di cardiologia per l’anno 2013 in una posizione tale
da prevalere sull’altro concorrente;
con ordinanza pubblicata in data 1/12/2017, n. 963, il Tar ha
sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite
di questa Corte, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. anim i
ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario, in forza
dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sul presupposto che la procedura
descritta dall’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, come
modificato dall’Accordo Collettivo del 29 luglio 2009, non costituisce
una procedura concorsuale ma rientra nell’ambito dell’autonomia
negoziale, nell’esercizio della quale l’amministrazione non si presenta
quale autorità esercitante poteri o prerogative disciplinate dalla
legge;
richiama la pronuncia del Consiglio di Stato n. 2778 del 2017,
secondo cui la posizione del privato rispetto a tale procedimento, con
riguardo ai suoi presupposti, contenuti e scansioni procedinnentali, se
ricalca lo schema dell’interesse legittimo (a fronte del quale le norme
che regolano Vagere del soggetto attivo si pongono come norme di
azione e non di relazione), non è tale da configurare la giurisdizione
del giudice amministrativo, trattandosi di interesse legittimo
«privato»;
fissata l’adunanza in camera di consiglio, acquisite le conclusioni
scritte del Procuratore generale, nessuna delle parti private ha svolto
attività difensiva.
Considerato che:
1. il conflitto negativo deve essere risolto con la dichiarazione della
giurisdizione del giudice ordinario;
2.- come da queste Sezioni unite più volte precisato, l’art. 63, comma
4, d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi
enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all’att. 97
Cost., nel senso che per «procedure concorsuali di assunzione»,
ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle
relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si
intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di
lavoro;
2.1. tale regola costituisce il riflesso del dato sostanziale per il quale
la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca
nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che
l’amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro (art. 4, D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un
procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del
potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il
soggetto ammesso alla stipula del contratto (Cass. sez. Un.,
13/12/2017, n. 29915; Cass. Sez. Un., 29/5/2012, n. 8522);
2.2. i limiti e la portata della riserva alla giurisdizione amministrativa,
che ha valore di eccezione rispetto alla regola del primo comma della
medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del
giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro
pubblico privatizzato, impongono che il termine “assunzione” sia
inteso estensivamente, rimanendovi comprese anche le procedure di
cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche
amministrazioni ogni qual volta esse siano dirette a realizzare un
effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con
l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente
diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un.,
20/4/2006, n. 9164; Cass. Sez. Un., 7/11/2005, n. 21470);
23. per converso, il termine “concorsuale” deve essere interpretato
in senso restrittivo, nel senso che la procedura concorsuale si
identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di
un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla
compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione,
individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del
procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass.
Sez. Un., 26/1/2011, n. 1778; Cass. Sez. Un., 25/11/2011, n.
24904);
2.4. si è cosi affermato che sono concorsuali sia le procedure
connotate dall’espletamento di prove, ma comunque libere nella
modalità, purché la procedura concreti una selezione tra diversi
aspiranti (Cass. S.u., 8/5/2007, n. 10374; del 2007), sia i concorsi
per soli titoli (cfr. Cass. Sez. Un., 15/01/2010, 529; Cass. S.U. 24
maggio 2013 n. 12904);
non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito
a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera
verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di
riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e
l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una
graduatoria di merito;
2.5. secondo l’indicato criterio, non è procedura concorsuale
l’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in
possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati,
preordinata al conferimento di posti lavoro che si renderanno
disponibili (vedi con riferimento alle graduatorie permanenti della
scuola, Cass. Sez.Un., 23/07/2014, n. 16756; Cass. sez. Un.,
28/07/2009, n. 17466; Cass. Sez. Un., 14/1/2009, n. 561; Cass. Sez.
Un., 13/2/2008, n. 3401 e altre conformi; per la giurisprudenza
amministrativa, Cons. St., n. 11/2011), anche se a tali fini debbano
essere effettuate verifiche sulla sussistenza di requisiti soggettivi (che
– ove in concreto presenti – danno diritto in via prioritaria
all’assunzione), non configurandosi, in tali ipotesi, una comparazione
tra “aspiranti” all’assunzione basata su una valutazione incentrata
sulla discrezionalità non solo tecnica ma anche amministrativa, volta
a risolvere, con la nomina dei “vincitori”, la relativa competizione (fra
le tante: Cass. Sez. Un., del 14/1/2009, n. 561; Cass. Sez. Un.,
28/5/2007, n. 12348; Cass. Sez. Un., 6/6/2005, n. 11722; e, nello
stesso senso, Cass. 7/3/2012, n. 3549);
3. ora l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8
del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
prevede per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale
interno in regime di convenzione con le aziende del servizio sanitario
nazionale, i seguenti passaggi (art. 21 nel testo dell’accordo vigente
pro tempore):
la presentazione da parte degli specialisti aspiranti all’incarico, in
qualità di sostituto o incaricato, di apposita domanda entro e non
oltre il 31 gennaio di ciascun anno, contenente le dichiarazioni, rese
ai sensi della L. n. 445/2000, atte a provare il possesso dei titoli
necessari per il conseguimento dell’incarico ed elencati nella domanda
stessa;
la formazione di una graduatoria provinciale per titoli, con validità
annuale, secondo i criteri di cui all’allegato 1, cui provvede il Comitato
consultivo zonale di cui all’art. 24;
la pubblicazione della graduatoria, a cura del direttore generale
dell’azienda ove ha sede il Comitato di cui all’art.24, nell’albo
aziendale per la durata di 15 giorni;
la possibilità per gli interessati di presentare istanza motivata di
riesame della loro posizione in graduatoria, entro 30 giorni dalla
pubblicazione, al Comitato zonale;
l’approvazione della graduatoria definitiva da parte del Direttore
Generale dell’Azienda e il suo invio alla Regione che ne cura la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31
dicembre di ciascun anno;
l’art. 23 dell’accordo prevede le modalità di attribuzione degli incarichi
e i criteri di priorità;
l’allegato 1 parte seconda dell’accordo prevede i punteggi da
attribuire per i titoli necessari per il conferimento degli incarichi ed i
criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all’art.
21 dell’accordo;
4. da quanto precede emerge che si è in presenza di una fattispecie
negoziale complessa, nell’ambito di una procedura demandata
all’autonomia delle parti, che esula dagli schemi tipici del pubblico
concorso per l’assunzione di pubblici dipendenti: non è infatti prevista
la nomina di una commissione giudicatrice, non è adottata una
procedura selettiva comparativa, non vi è un giudizio di idoneità
finale dei candidati;
la graduatoria è formata in base a titoli accademici, di studio o di
servizio prestabiliti e con punteggio predeterminato dallo stesso
accordo (allegato 1), senza che possano ravvisarsi poteri autoritativi
o margini di discrezionalità valutativa o tecnica in capo alla pubblica
amministrazione, chiamata a una mera verifica dei possesso o meno
delle capacità professionali richieste sulla scorta della
documentazione prodotta dagli aspiranti al turno (in tal senso la
giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Campania, Napoli, 6.2.2009, n.
632; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 11/9/2014, n. 2332).
5. non s’ignora che, con riguardo al conferimento degli incarichi ai
medici della medicina generale in regime di convenzione, la
giurisprudenza di questa Corte ha definito gli ambiti giurisdizionali
sulla base della distinzione tra la fase precedente alla formazione
della graduatoria, in cui suole ripetersi che l’amministrazione esercita
un potere discrezionale e la posizione del privato assurge a interesse
legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, e quella
successiva in cui, incontestata la graduatoria, il privato fa valere il
diritto alla stipulazione del contratto sulla base dell’ordine progressivo
di questa: in particolare, si è sostenuto che la discrezionalità
dell’amministrazione “culmina nella formazione della graduatoria”,
atto che segna il limite ultimo di quel potere (Cass. Sez. Un.,
25/5/1998, n. 5202, che richiama Cass. 10324/1996; v. pure Cass.
sez. Un., 30/03/2011, n. 7187; Cass. Sez. Un., 02/04/2007, n.
8087; Cass. 18/02/2004, n. 3231; nonché Cass. Sez. Un., 7/9/2015,
n. 17691, e Cass. Sez. Un., 15/9/2010, n. 19550, citate dal
procuratore generale);
6. si tratta tuttavia di pronunce in cui si pone in luce l’esistenza di un
potere discrezionale in capo all’amministrazione nella valutazione dei
titoli, ovvero nella scelta delle zone carenti che l’amministrazione
intende coprire, laddove, nella fattispecie in esame, per un verso le
ore vacanti sono assegnate in base ad un elenco stilato secondo i
criteri di priorità previsti dall’art. 23 dell’Accordo del 23/3/2005,
integrato da quello del 29/7/2009, per altro verso, la selezione dei
candidati ai quali assegnare i turni vacanti avviene sulla base di
parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva, specifici e vincolanti
per l’amministrazione, con la conseguenza che al giudice non aspetta
altro che verificare la conformità della condotta dell’amministrazione
ai parametri stabiliti nella graduatoria meramente tecnica;
in altri termini, i comportamenti della PA vanno ricondotti nell’alveo
privatistico, quale espressione del potere negoziale
dell’Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da
valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento
delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), anche secondo i parametri
della correttezza e della buona fede (cfr. di recente: Cass. Sez.
Un.,19/1/2018, n. 1417, che richiama Cass, Sez, Un., 16/11/2017, n.
27197);
le modalità di selezione previste dall’articolo 21 dell’accordo collettivo
nazionale di settore non ineriscono dunque a procedure concorsuali
(art. 63 del D.Igs. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una
procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione
finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento
di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una
graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano
disponibili – né involgono altre categorie di attività autoritativa (art. 2,
comma 1, dello stesso decreto legislativo: v. con riguardo alle
graduatorie permanenti nel settore scolastico, Cass. Sez. Un.,
22/12/2015, n. 25773);
deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,
con il conseguente annullamento della sentenza resa dal Tribunale di
Reggio Calabria, innanzi al quale le parti vanno rimesse;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza
di attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la
pronuncia declinatoria del tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al
quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 luglio 2018

La casa familiare rimane al genitore assegnatario sino a quando rappresenta per i figli, seppur maggiorenni, elemento di stabilità ed equilibrio.

Cassazione civile, sez. I, 12/10/2018, (ud. 07/06/2018, dep.12/10/2018), n. 25604
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, con Decreto n. 1801 del 2016, – pronunciato in sede di reclamo
avverso provvedimento del Tribunale di Brindisi con il quale, a modifica, ex art. 710 c.p.c., delle
condizioni di separazione personale dei coniugi D.P. – S. definite mediante accordo omologato
del 2010, era stato disposto l’affidamento congiunto del figlio minore D. ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso il padre, cui era assegnata coniugale, il mantenimento
della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, da parte del padre, con un assegno di Euro
200,00 mensili, nonchè il versamento, da parte del medesimo, di un contributo di Euro 400,00
mensili alla S. per la locazione di altra abitazione, – ha, in parziale riforma, disposto che
l’assegnazione della casa coniugale restasse alla moglie e fissati, per la decorrenza
dell’obbligo di mantenimento della figlia da parte del padre, “il primo rateo successivo” alla
decisione assunta dalla Corte e le modalità di frequentazione della madre con il figlio minore,
previo affidamento dello stesso ai Servizi Sociali, al fine di assicurare un percorso di sostegno
psicologico del minore.
In particolare, la Corte distrettuale, accogliendo il reclamo principale della S. ha rilevato che,
anche se la situazione del figlio minore, specificamente di suo “rifiuto” della madre, risalente
al “(OMISSIS)”, non poteva ritenersi un “fatto nuovo”, idoneo a giustificare la modifica delle
condizioni di separazione, tuttavia essa rappresentava un dato effettivo, diverso da quello
esistente al momento della separazione, che giustificava la collocazione del minore in
prevalenza presso il padre, genitore co-affidatario; la Corte quindi ha ritenuto necessario
mantenere l’assegnazione della casa coniugale alla S. giacchè quest’ultima vi coabitava con
la figlia, maggiorenne, ma non autosufficiente (revocando, di conseguenza, anche la
previsione dell’obbligo del coniuge di contribuire economicamente al reperimento di altro
alloggio da parte della moglie), mentre il figlio minore, da circa sei anni, si era trasferito dalla
nonna (la quale, pur abitava, nello stesso stabile), cosicchè detta casa coniugale poteva
definirsi “stabile abitazione” per la figlia e non per il figlio minore. La Corte ha dato atto che,
in difetto di censure, restava fermo l’obbligo di mantenimento della moglie, con assegno
mensile di Euro 100,00.
Avverso la suddetta pronuncia il D.P. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, nei confronti della S. (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato
memoria.
• Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, nella memoria depositata, il ricorrente deduce che sarebbe intervenuto,
nel marzo 2018, nel procedimento di divorzio, avviato dinanzi al Tribunale di Brindisi, un
accordo tra i coniugi, con il quale vengono disciplinate le condizioni economiche e di
affidamento dei figli, e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Non ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza (sulla quale peraltro nulla dice la
controricorrente), in quanto si tratta di un mero accordo in itinere e la causa in questione è
stata rinviata ad altra udienza di luglio (essendo l’accordo condizionato all’effettivo rilascio
della casa coniugale da parte della S. entro il (OMISSIS)).
2. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 155
c.c., nonchè “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in
relazione al capo della decisione con il quale si è statuito sull’assegnazione della casa
coniugale, dando rilievo prioritario all’interesse della figlia maggiorenne, la quale peraltro,
essendo studentessa universitaria, vive spesso “fuori sede”, rispetto a quello del figlio minore,
costretto, per le relazioni conflittuali dei genitori, ad andare a vivere dalla nonna; 2) con il
secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c., nonchè
“omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla
determinazione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie e della figlia
maggiorenne, non essendo stato valutato il reddito del marito, in rapporto alla situazione
economica della moglie, alla sua capacità reddituale, al contributo offerto da ciascuno dei
coniugi alla conduzione familiare ed alla durata della convivenza; 3) con il terzo motivo, la
violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 13 Cost., nonchè “omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al capo della decisione con il quale si è
ordinato a D.P. di avviare con urgenza il percorso di sostegno psicologico del figlio minore e
la ripresa dei rapporti con la madre, avendo la Corte, contraddittoriamente, disposto
l’affidamento del minore ai Servizi Sociali, onerando tuttavia il genitore collocatario di tutti gli
adempimenti spettanti ai servizi territoriali; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360
c.p.c., n. 3, art. 330 c.p.c., nonchè l'”omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”, ex art.
360 c.p.c., n. 5, in ordine alla non rilevata inammissibilità del reclamo proposto in via principale
dalla S. per sua notifica solo ad uno dei co-difensori, in primo grado del D.P..
3. Sono anzitutto inammissibili i vizi motivazionali dedotti nei motivi (da scrutinare in base al
testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la
sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012), in quanto
nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito
venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui
esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti
di causa, ma si lamentano profili di insufficienza motivazionale, non più denunciabili in questa
sede.
4. Il quarto motivo, implicante error in procedendo, di rilievo pregiudiziale, è infondato.
Il reclamo, in sede di modifica delle condizioni di separazione, risulta notificato, nel domicilio
eletto dal D.P. ad uno dei due co-difensori nominati (l’Avv.to Rizzo) e non anche all’altro
difensore (avv.to Sartorio), il quale peraltro, secondo quanto rilevato dalla Corte d’appello,
avrebbe materialmente ricevuto l’atto diretto all’Avv.to Rizzo, quale “collega” di studio, come
indicato nella cartolina di ricevimento. Il D.P. si era costituito nel giudizio ritualmente,
proponendo anche gravame incidentale.
Ora questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 14916/2016) ha affermato che “il luogo in cui la
notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi
essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli
privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità
dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a
seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la
nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente
dalla parte stessa oppure su ordine del Giudice ex art. 291 c.p.c.”. La vicenda che aveva
occasionato la rimessione della questione alle Sezioni Unite riguardava, per l’appunto,
un’ipotesi in cui la notificazione del ricorso per cassazione era stata compiuta nel domicilio
eletto per il primo grado di giudizio, allorquando era stato eletto in appello un nuovo domicilio
e presso un diverso difensore, laddove, nella fattispecie, pacificamente, non vi è stata revoca
del precedente difensore ma nomina di altro difensore in aggiunta ed il D.P. si era costituito
in giudizio, con sanatoria ex tunc della nullità (Cass. 8525/2017).
5. La prima censura è infondata.
Non vi è stata violazione dell’art. 155 quater c.c., avendo la Corte d’appello accertato, in fatto,
che la figlia P. maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto
studentessa universitaria presso l’Università di Lecce, aveva mantenuto un collegamento
stabile con l’abitazione, nella quale conviveva con la madre, a differenza del figlio minore D.
il quale, sin dal (OMISSIS), si era volontariamente allontanato da detta casa, andando a
vivere con la nonna (e con il padre).
Come il previdente art. 155 c.c., comma 4 (e, per il divorzio, la L. n. 898 del 1970, art. 6), l’art.
155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e l’art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs.
n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l’art. 155 quater)
e prevede (l’attuale art. 337 sexies) che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di
questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono
cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano
(Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013).
L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle
obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare
il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006,
è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio
preferenziale” costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di
principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido
condiviso (C. Cost. 308/2008).
Questa Corte (Cass. 23591/2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non
può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non
ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione” e che
“suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi
di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco
le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”;
l’assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole
e non può conseguire altre e diverse finalità” (conf. Cass., da ultimo, l’art. 6 15367/2015).
6. Il secondo motivo, con il quale il D.P. malgrado quanto indicato nella “rubrica”, si duole, in
effetti, del solo provvedimento di fissazione di un contributo, a suo carico, per il mantenimento
del coniuge, di Euro 100,00 mensili, fissato dalla Corte d’appello senza valutazione comparata
delle condizioni economiche dei coniugi, nulla essendo neppure allegato in ordine al venir
meno delle condizioni per il mantenimento della figlia maggiorenne, è inammissibile.
Invero, la Corte d’appello ha affermato che l’accordo di separazione del giugno 2010, per ciò
che atteneva all’assegno di mantenimento in favore della S. non era stato modificato dal
Tribunale, senza che fossero sollevate specifiche censure da parte del reclamato-reclamante
incidentale, ed il ricorrente neppure censura detta statuizione.
7. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Invero, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare che gli sia stato imposto
un ordine, corredato da sanzioni in caso di violazione, di accompagnare il minore sedicenne
presso i servizi sociali affidatari, cosi determinandosi una “inaccettabile coercizione fisica nei
confronti del minore”.
Orbene, non si pone il problema di una “illegittimità” della terapia espletata sul minore,
quanto piuttosto, se del caso, può essere posto in discussione che la terapia seguita sia quella
preferibile per il bambino. La valutazione, evidentemente, attiene al merito del giudizio e
risulta insindacabile, se adeguatamente motivata, in sede di legittimità.
Peraltro, nella specie, la Corte d’appello si è limitata a rammentare la sanzionabilità, ex art.
709 ter c.p.c., dell’eventuale comportamento inadempiente tenuto dal genitore incaricato di
accompagnare il figlio minore agli incontri presso i Servizi Sociali o presso la madre e l’art.
709 ter c.p.c., contempla la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria solo in caso di “gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento nelle modalità dell’affidamento”.
8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, e titolo di compensi,
oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%
ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri
dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 20

Il ‘nuovo corso’ sulla spettanza dell’assegno divorzile è applicabile solo in sede di sentenza

La Corte d’Appello di L’Aquila
ha emesso il presente
DECRETO
D impugna –ai sensi dell’art. 4, comma 2, l.
54\2006, che rende applicabile anche ai giudizi di divorzio il
reclamo di cui all’art. 708, quarto comma, c.p.c.- il
provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Chieti
che, investito della domanda di divorzio avanzata da suo
marito, , ha adottato i provvedimenti urgenti,
elidendo –per quanto in questa sede interessa- la previsione
di assegno in suo favore (che era stata invece stabilita con la
separazione), e disciplinando i tempi d’incontro del padre coi
due figli minorenni, nati dall’unione, e che vivono con lei.
Quanto a tale ultimo punto deduce che i coniugi hanno
concordemente stabilito diversi ritmi d’incontro, che sarebbe
inopportuno modificare.
In relazione all’assegno rappresenta invece che la sentenza di
separazione (del 7\6\2017) aveva stabilito che il –
oltre ad un assegno, di € 500, in favore di ciascuno dei figli)-
versasse anche a lei un assegno di € 600.
Aggiunge che il reddito netto del coniuge era di circa 30.000
euro all’epoca della separazione, mentre oggi ammonta a
circa 45.000 euro (somma che è già depurata non solo delle
imposte, ma anche del canone di locazione che quello deve
o))* +,),-. +.- /, /o0,1*o2. 3.//, 0,4, 2.//, 56,/. 4* 7
trasferito dopo la separazione).
Deduce che la decisione si fonda sul rilievo che ella svolge la
professione di avvocato, ed è perciò in grado di raggiungere la
piena indipendenza economica; e sul sospetto che percepisca
redditi non dichiarati.
Il provvedimento, quindi, sembra fare proprio il nuovo
indirizzo giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
11504\2017), secondo il quale l’assegno divorzile non è
dovuto tutte le volte in cui l’altro coniuge abbia conseguito –o
sia in condizione di conseguire- l’autosufficienza economica.
Contesta di percepire redditi non dichiarati, avendo nei fatti
abbandonato la professione al fine di dedicarsi alla cura di
figli e della casa, così supportando la carriera del marito, che
in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi
aveva vinto un concorso
Rappresenta di vivere nella casa coniugale, che è di proprietà
di suoi genitori, e di avere ripreso la professione solo dopo il
naufragio del rapporto coniugale, per cui oggi svolge soltanto
una sporadica attività di collaborazione in favore di colleghi.
Il , viceversa, è proprietario di 3 immobili (un quarto
è stato alienato nel 2013), e titolare di un cospicuo
patrimonio mobiliare.
Il P.G. ed il hanno chiesto il rigetto del reclamo,
anche se il secondo ha aderito alla richiesta della moglie, di
mantenere l’attuale regime deglii incontri padre – figli, come
concordato da essi coniugi.
Per il resto rappresenta (seppure in via subordinata) che il
provvedimento presidenziale, nell’elidere l’assegno in favore
della moglie, ha aumentato (dal 50 al 70%) il suo contributo
alle spese straordinarie dei figli: per cui all’eventuale
ripristino dell’assegno dovrebbe seguire anche la riduzione
dell’anzidetta percentuale.
Il reclamo e la domanda subordinata del resistente vanno
condivise: a tale fine occorre considerare che nella fase
presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare
un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (che ha
a`bcd ecfgheeigbdj f kilgfmhf a` phbapflbi qd rgbabhgsj f
quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del
matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano
verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni
che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.
Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale (peraltro
corretto dalle Sezioni Unite, per quanto detto) potrà trovare
applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non
prima.
Ciò premesso, deve ora considerarsi che i redditi delle parti,
per quanto detto, non hanno subito modifiche apprezzabili; e
che, anzi, sono aumentati quelli del .
Di conseguenza non vi è motivo di modificare le condizioni
della separazione, che vanno ripristinate “in parte qua” in
relazione all’assegno ed alle spese straordinarie.
Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli
atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è
modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle
prove che saranno eventualmente raccolte nel corso
dell’istruttoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, autorizza i coniugi a continuare
a tenere gli incontri padre – figli secondo le modalità
concordate;
ripristina l’assegno in favore della , stabilito con la
separazione, ed onera il a contribuire alle spese
straordinarie necessarie per i figli in ragione dl 50%;
condanna il al pagamento delle spese del grado,
liquidate in complessivi € 4.000, oltre accessori di legge e
spese forfettarie nella misura del 15%.
Si comunichi.

UNA TANTUM DIVORZILE

Di Gianfranco Dosi

I Le caratteristiche strutturali e funzionali dell’una tantum divorzile
Il testo originario della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio già contemplava la possibilità, su accordo delle parti (non quindi su iniziativa d’ufficio del giudice), che l’assegno divorzile potesse essere corrisposto non con la consueta modalità di somministrazione periodica ma in un’unica so¬luzione L’art. 5 della legge prevedeva, infatti, nell’ultima parte del quinto comma che “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione”.
Se si rileggono i primi commentari del divorzio ci si avvede come la previsione nella legge sul divorzio del 1970 di questa forma di corresponsione dell’assegno di mantenimento post-matrimo¬niale costituiva certamente una grande novità. Era la prima volta che il legislatore individuava una modalità così poco tradizionale di corresponsione del mantenimento, per di più all’interno di una normativa che all’epoca era oggettivamente nel nostro Paese del tutto rivoluzionaria. Si consideri che la grande riforma che modernizzava in Italia il diritto di famiglia veniva approvata soltanto cinque anni più tardi, nel 1975.
Con la legge 6 marzo 1987, n. 74 l’una tantum fu riformulata in un apposito comma 8 dell’art. 5 dove si confermava che “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione” ma si aggiungeva “ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Diventava quindi rilevante – a seguito di queste modifiche – il giudizio di equità del tribunale, senza il quale la decisione dei coniugi, sia pure espressione della loro autonomia negoziale patrimonia¬le, non può avere l’efficacia che la legge le attribuisce e veniva introdotta, come conseguenza di questa forma alternativa di corresponsione del mantenimento divorzile, la preclusione a proporre qualsiasi successiva domanda di contenuto economico (per questo nella prassi si parla spesso, ma con un termine sgradevole, di “liquidazione”) e perciò l’accordo tra i coniugi si riferisce anche alla intangibilità della loro determinazione. Per riferirsi a questa conseguenza le parti in genere dichiarano nel loro accordo che la corresponsione è effettuata “a definizione di ogni questione pa¬trimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale” clausola che tuttavia è superflua se, come è necessario, le parti indicano nell’accordo che la corresponsione è effettuata ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio.
L’espressione una tantum divorzile è legata alla caratteristica di unicità della prestazione di mante¬nimento (che viene corrisposta, appunto, una volte per tutte). La causa ha natura onerosa essendo evidente che con l’una tantum si assolve all’obbligo di mantenimento che, ove non fosse dovuto, renderebbe ingiustificata la corresponsione. Le parti cioè assolvono non ad un desiderio di arricchi¬mento dell’altro (pur sempre legittimo anche in sede divorzile) ma ad un obbligo di contribuzione sostituendo all’assegno la corresponsione una tantum.
L’accordo dei coniugi relativo alla corresponsione in un’unica soluzione del mantenimento divor¬zile può sopravvenire nel corso del procedimento di divorzio ponendovi fine, come è dimostrato dalla sede normativa della prescrizione e cioè l’ottavo comma dell’art. 5 della legge sul divorzio che si riferisce alla fase decisionale del procedimento (con conclusioni congiunte, quindi) ma, naturalmente, come qualsiasi diverso accordo sull’assetto post-matrimoniale, può essere anche e soprattutto contenuto nell’atto introduttivo redatto congiuntamente dai coniugi (analogamente a quanto avviene per la separazione consensuale), secondo quanto previsto nell’art. 4 che si riferisce al divorzio a domanda congiunta (che nella prassi costituisce ormai di fatto la sede privilegiata degli accordi di divorzio e quindi anche dell’accordo sulla corresponsione in unica soluzione del mantenimento divorzile).
La valutazione circa l’equità dell’accordo va effettuata sempre dal tribunale. Questa constatazione è oggi pacifica; non lo era evidentemente in passato se App. Bari, 19 ottobre 1999 aveva do¬vuto affermare che “la valutazione di equità, imposta per il caso di accordo dei coniugi in ordine alla corresponsione dell’assegno in unica soluzione va effettuata anche nel procedimento divorzile introdotto su domanda congiunta”.
L’una tantum quindi non costituisce da un punto di vista funzionale una banale modalità di abbre¬viazione del procedimento, ma soprattutto una esaltazione della negozialità e dell’autonomia rico¬nosciuta ai coniugi. Ed infatti la giurisprudenza ha sempre giustamente sottolineato e valorizzato il carattere dispositivo dell’attribuzione una tantum per comporta la sottoposizione dell’accordo alle regole del contratto anziché a quelle dell’assegno divorzile sempre modificabile. E questo a pre¬scindere dall’inquadramento negoziale dell’una tantum più nell’area della datio in solutum ovvero della novazione oggettiva (assolvimento dell’obbligo di mantenimento mediante una prestazione diversa da quella dell’obbligazione originaria consistente nella somministrazione periodica dell’as¬segno), che a quella del contratto atipico.
L’individuazione dell’importo una tantum sfugge alle regole della capitalizzazione dell’assegno pe¬riodico cioè non consiste di per sé nella sua capitalizzazione. L’accordo – sia pure condizionato al controllo di equità da parte del tribunale – ha carattere prettamente aleatorio, come è reso molto evidente dal fatto che nessuno è in grado di dire se la corresponsione una tantum possa conside¬rarsi in termini puramente economici conveniente o meno. Il giudizio di convenienza economica, infatti, dipende dalle circostanze del caso concreto e dall’età delle parti. E soprattutto dipende dalla valutazione sulla convenienza o meno della rinuncia agli altri diritti economici post divorzili, considerata la perdita – come si è detto – del diritto a richiedere modifiche dell’importo del man¬tenimento e la perdita degli altri diritti economici post-divorzili. Da questo punto di vista lo stesso controllo di equità da parte del tribunale si risolve in una vera e propria operazione di difficile se non impossibile plausibilità.
Consegue a quanto fin qui detto – e a quanto si dirà più avanti – che la valutazione sulla congruità economica di questa modalità di definizione degli aspetti connessi al mantenimento coniugale non è una valutazione che può farsi affrettatamente o superficialmente, involgendo al contrario que¬stioni e diritti fondamentali della persona che vanno accuratamente spiegati e compresi trattandosi di conseguenze legali sulle quali le parti non hanno successivamente all’accordo alcun ulteriore unilaterale potere dispositivo e modificativo.
II La corresponsione in unica soluzione del mantenimento divorzile mediante attribuzione patrimoniale o trasferimento immobiliare
È assolutamente pacifico anche in giurisprudenza che la corresponsione una tantum del manteni¬mento divorzile possa essere realizzata anche attraverso una attribuzione di tipo patrimoniale o attraverso un trasferimento di diritti immobiliari, per esempio la cessione di una quota di un bene ovvero di tutto il bene o la costituzione di un diritto reale limitato. La causa di questa attribuzione è sempre l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento – e quindi la natura di questa attribuzione, effettuata (come è necessario precisare sempre) ex art. 5 comma 8 della legge sul divorzio, è onerosa – altrimenti saremmo in presenza di una attribuzione senza causa o al più con una causa donationis.
Nella giurisprudenza di legittimità si può richiamare Cass. civ. Sez. I, 5 settembre 2003, n. 12939 la quale, confermando la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda degli eredi dell’ex coniuge defunto e beneficiario della alienazione, aveva disposto con sentenza il tra¬sferimento in loro favore del diritto di proprietà sull’immobile oggetto dell’accordo divorzile, ha precisato che “l’’accordo con il quale le parti, nel giudizio di divorzio, convengono la correspon¬sione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su di un immobile, configura un negozio di natura transattiva ed aleatoria la cui efficacia è subordinata all’approvazione da parte del tribunale”.
Nella giurisprudenza di merito App. Firenze Sez. I, 2 marzo 2009 si è affermato che la sentenza di divorzio (nella specie su ricorso congiunto dei coniugi) può senz’altro contenere, tra le clausole di cui il tribunale prende atto, quella per cui uno dei coniugi cede all’altro una quota di immobile comune, in quanto in un ambito di generale sistemazione dei rapporti dipendenti dal matrimonio, non può essere interdetto all’autonomia negoziale di inserire nel ricorso congiunto per divorzio an¬che quel profilo che, senza richiedere una attività processuale che sarebbe ulteriore rispetto al rito prescelto (come sarebbe, ad esempio, una domanda di divisione), consenta di realizzare compiu¬tamente il regolamento di interessi che concluda la fase della vita coniugale (conseguentemente, in accoglimento dell’appello proposto da entrambi i coniugi, la Corte ha inserito, tra le clausole di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche quella con cui la moglie trasferiva al marito la quota di metà di una porzione di abitazione: clausola che il giudice di primo grado aveva invece ri¬tenuto non potersi inserire assumendo che il trasferimento di diritti reali non si poteva configurare, nel caso di specie, come pagamento in unica soluzione dell’assegno divorzile). Evidentemente nel¬la decisione – che concerne una attribuzione da parte della moglie al marito – la Corte ha escluso che la causa del trasferimento fosse una compravendita e ha richiamato come causa dell’accordo divorzile quella della sistemazione dell’assetto post-matrimoniale cui fa riferimento l’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio.
In App. Napoli Sez. I, 3 aprile 2006 si legge che ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è conferita ai coniugi la facoltà di sostituire all’assegno periodico di divorzio l’attribuzione di una somma forfe¬taria, o di un bene, o di una altra utilità, così regolando in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali. Difatti, sulla scorta del disposto richiamato, l’impegno al trasferimento costituisce un negozio di natura transattiva ed aleatoria, rispetto al quale è irrilevante la diversa situazione dei coniugi e che comporta l’applicazione non più delle regole dettate in tema di divorzio bensì quel¬le disciplinanti i rapporti contrattuali (Nel caso di specie le parti avevano chiesto che l’obbligo di corresponsione periodica avvenisse in una unica soluzione, mediante il trasferimento di una quota pari ad un terzo dell’usufrutto di un immobile).
Il fatto che la corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione possa legittimamente av¬venire mediante trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale in favore dell’avente diritto è stata affermata più volte (Trib. Bologna, 12 aprile 1994; Trib. Cosenza, 13 aprile 1991; Trib. Verona, 12 novembre 1987; Trib. Genova, 7 ottobre 1985).
III La prestazione oggetto dell’una tantum può essere effettuata prima del divorzio?
In un caso in cui la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la richiesta di modifica di un assegno escludendo che tra i coniugi vi fosse stata una corresponsione una tantum dell’assegno di divorzio in virtù di una precedente operazione di trasferimento immobiliare, Cass. civ. Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15064 ha ribadito il principio secondo cui ogni patto stipulato in epoca antecedente al divorzio volto a predeterminare il contenuto dei rapporti patrimoniali del divorzio stesso deve ritenersi nullo ma ha precisato che è consentito, invece, che le parti, in sede di divorzio, dichiarino espressamente che, in virtù di una pregressa operazione (ad es. trasferimento immobiliare) tra di esse, l’assegno di divorzio sia già stato corrisposto una tantum con conseguen¬te richiesta al giudice di decidere in conformità. In assenza di tale inequivoca richiesta è inibito al giudice di determinare l’assegno riconoscendone l’avvenuta corresponsione in unica soluzione”.
Del tutto diversa è l’ipotesi (verificatasi nel caso deciso) in cui le parti abbiano già regolato i propri rapporti patrimoniali e nessuna delle due richieda un assegno (tale regolamento, infatti non neces¬sariamente comporta la corresponsione di un assegno una tantum potendo le parti avere regolato diversamente i propri rapporti patrimoniali e riconosciuto, sulla base di ciò, la sussistenza di una situazione di equilibrio tra le rispettive condizioni economiche con conseguente non necessità della corresponsione di alcun assegno), nel qual caso l’accordo è valido per l’attualità, ma non esclude che successivi mutamenti della situazione patrimoniale di una delle due parti possano giustificare la richiesta di corresponsione di un assegno a carico dell’altra.
IV Può essere corrisposto in unica soluzione l’assegno di separazione?
La caratteristica di definitività e di irreversibile tacitazione delle rispettive pretese attribuita all’as¬segno una tantum divorzile non è estensibile alla separazione – ostandovi non solo l’assenza di una norma specifica che lo preveda ma anche la natura di non definitività in sé della condizione di separazione – ancorché il mantenimento possa in tale sede essere certamente attribuito in un’uni¬ca soluzione, anche sotto forma di trasferimento di un diritto reale.
L’autonomia negoziale trova ampio spazio anche in sede di separazione e pertanto i coniugi posso¬no certamente convenire che l’assolvimento dell’obbligazione di mantenimento coniugale avvenga mediante una prestazione monetaria una tantum o una determinata attribuzione patrimoniale ovvero un trasferimento di diritti reali. Tuttavia secondo l’orientamento largamente consolidato in giurisprudenza (con il disaccordo di buona parte della dottrina) non possono però estendere a tale accordo le conseguenze di definitività previste per l’una tantum divorzile. Quindi l’accordo dei coniugi in sede di separazione sulla corresponsione del mantenimento in un’unica soluzione o mediante un trasferimento patrimoniale, ancorché qualificato “a definitiva sistemazione di ogni reciproca pretesa derivante dal matrimonio”, non potrà inibire nuove domande economiche e non potrà impedire che il giudice accolga una domanda di attribuzione dell’assegno divorzile o di revi¬sione delle condizioni economiche pattuite.
La questione è stata affrontata in passato da Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2006, n. 5302 la qua¬le, dando per presupposto il diritto delle parti a concordare tra di loro in sede di separazione un mantenimento in unica soluzione, aveva espressamente affermato che quell’accordo non avrebbe mai potuto considerarsi dotato del carattere di definitività analogo a quello previsto in sede di¬vorzile dalla legge. Si legge nella sentenza che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici una volta per tutte sono nulli avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo con la conseguenza che “la disposizione dell’art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a conte¬nuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio”.
Nella medesima prospettiva Cass. civ. Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2948 ha recentemente ribadito – in conformità ad una giurisprudenza sul punto assolutamente consolidata – che la deter¬minazione dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi. Conseguentemente, anche se negli accordi di separazione è stato pattuito che nessun assegno venga versato dal marito per il mantenimento della moglie, è comunque il giudice a dover procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso stile di vita coniugale, e decidere poi sull’eventuale diniego o sull’eventuale rico¬noscimento al coniuge debole dell’assegno divorzile.
I principi sono stati ribaditi anche da Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224.
Pertanto in via conclusiva deve affermarsi che i coniugi sono liberi di concordare in sede di separa¬zione l’assetto economico post-coniugale anche attraverso modalità diverse dalla corresponsione dell’assegno di separazione – come nella vicenda sopra descritta in cui l’accordo prevedeva reci¬proche (in altri casi unilaterali) rimesse patrimoniali anche molto consistenti, ed anche (come ef¬fetto di quelle attribuzioni) rinunciando all’assegno di separazione – ma non possono validamente attribuire a quell’accordo natura di definitività, analoga a quella che la legge sul divorzio prevede come conseguenza della corresponsione del mantenimento divorzile in unica soluzione. Ove lo facessero, il giudice del divorzio potrebbe sempre ritenere non vincolante quell’accordo.
V Le domande di natura economica inibite dalla corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile
Poiché la decisione di corrispondere il mantenimento divorzile in un’unica soluzione ha l’effetto di inibire per il futuro la proposizione di ogni “successiva domanda di contenuto economico” è opportuno verificare a quali domande di contenuto economico il legislatore abbia inteso riferirsi.
Non essendo ipotizzabili domande di alimenti tra persone che non sono più “coniugi” (art. 433 c.c) è evidente che la legge si riferisce in primo luogo alle domande connesse al mantenimento divorzi¬le (in particolare alle domande di revisione ex art. 9, primo comma della legge sul divorzio che nel¬lo specifico sarebbero domande non tanto di revisione ma di attribuzione di un assegno periodico) che sono pertanto certamente inibite dalla corresponsione in un’unica soluzione del mantenimento divorzile, anche se sopraggiunga una condizione di bisogno di uno dei coniugi (Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 1998, n. 7365).
Espressamente, poi, l’art. 9-bis della legge sul divorzio (nel testo introdotto dalla legge di riforma del 1987) esclude che un “assegno a carico dell’eredità” possa spettare “se gli obblighi patrimoniali previsti nell’art. 5 sono stati soddisfatti in un’unica soluzione”. Anche il beneficio post-divorzile di un “assegno a carico dell’eredità” dunque è escluso espressamente dalla legge in caso di una tantum. D’altro lato l’art. 9-bis subordina l’assegno periodico a carico dell’eredità al fatto che al beneficiario sia stato “riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5” e pertanto già questa indicazione – essendo l’una tantum una modalità diversa dalla somministrazione periodica – avrebbe potuto essere sufficiente per portare all’esclusione di questo beneficio post-divorzile.
Una espressione analoga è utilizzata nell’art. 12-bis sul diritto alla quota di trattamento di fine rapporto che costituisce un diritto post-divorzile solo nel caso in cui il beneficiario “sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5”. Qui non si parla di “corresponsione periodica” ma solo di “assegno periodico”. Tuttavia è pacifico che anche il beneficio post-divorzile della quota di TFR sia comunque esclusa dalla corresponsione una tantum del mantenimento divorzile.
L’orientamento della giurisprudenza è molto chiaro sul punto: se viene corrisposta l’una tantum ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio ovvero viene effettuato un trasferimento di ric¬chezza ai sensi della stessa norma, il beneficiario perde la possibilità di avanzare in futuro qualsiasi pretesa su diritti di contenuto economico.
Il principio generale è stato espresso molto efficacemente da Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 1998, n. 7365 in cui si afferma che la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patri¬moniale con la conseguenza che nessun ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata. Dopo tale liquidazione – si legge in motivazione – non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ulteriori obblighi; in quanto l’aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l’una tantum, ed è venuto meno a seguito del divorzio ogni rapporto di natura personale fra i coniugi, potenziale fonte di altre pretese anche economiche.
Successivamente gli stessi principi generali sono stati ripetuti da Cass. civ. Sez. I, 5 gennaio 2001, n. 126 dove si ribadisce che se si procede ad una liquidazione in unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi ulteriori obblighi; in quanto l’aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l’una tantum, ed è venuto meno – a seguito del divorzio ogni rapporto di natura personale fra i coniugi – potenziale fonte di altre pretese anche economiche;
Rimane da verificare se la stessa conclusione (espressa a livello di principio generale dalle senten¬ze sopra citate che si riferiscono a domande ex art. 9 della legge sul divorzio di attribuzione di un assegno dopo l’una tantum) possa valere anche per il diritto alla pensione di reversibilità (art. 9, commi 2 e 3 della legge sul divorzio).
Una autorevole decisione, che in passato si era specificamente occupata del diritto alla pensione di reversibilità dopo il divorzio in punto di ripartizione della pensione tra coniuge superstite ed ex coniuge (Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8113), aveva in motivazione osservato che il diritto alla reversibilità “ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’as¬segno di divorzio, e quindi tale diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio stesso, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale, una tantum, ma sotto forma di erogazione periodica”.
Dello stesso avviso erano state poi Cass. civ. Sez. lavoro, 18 luglio 2002, n. 10458 e nella giurisprudenza di merito App. Perugia, 14 marzo 1996 e App. Genova, 1 febbraio 1995 che avevano affermato l’esclusione del diritto alla reversibilità in seguito corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione. Sono testualmente riportate nella motivazione di questi provvedimen¬ti le argomentazioni sopra riferite della decisione della cassazione del 2000, aggiungendosi che “la ratio di una tale conclusione appare evidente, sol che si consideri che, nel momento in cui il tribunale – nel pronunciare la sentenza di divorzio, ritenga equa la corresponsione, in una unica soluzione, della somma concordemente proposta, in luogo dell’assegno periodico, a titolo di trasfe¬rimento patrimoniale al più debole che ne abbia diritto, del suo equivalente capitalizzato – emette un giudizio di definitiva composizione della questione, atteso l’accertato presupposto che la solu¬zione prescelta sia idonea ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del beneficiario del trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento”.
Nonostante la chiarezza di queste argomentazioni due sentenze successive hanno aderito all’orien-tamento secondo cui gli accordi divorzili una tantum non precluderebbero l’accesso dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità. In sostanza questo orientamento si fonda sulla differente natura delle attribuzioni divorzili (che hanno carattere assistenziale) rispetto alla reversibilità (che ha natura pre-videnziale) aderendo all’interpretazione che, come si dirà più oltre, per le stesse ragioni vorrebbe ri-condurre la corresponsione in unica soluzione al medesimo regime tributario dell’assegno periodico.
In tema di divorzio – ha precisato la prima di queste sentenze (Cass. civ. sez. I, 28 maggio 2010, n. 13108) – l’accordo intervenuto tra i coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sul¬la casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell’art. 5. comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è idoneo a configurare la titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribu¬zioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristico – assistenziale dell’istituto; ne consegue che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione di reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione.
Il caso esaminato è il seguente. Alla morte avvenuta nel dicembre del 2002 di un avvocato (spo¬satosi qualche mese prima di morire, dopo aver ottenuto il divorzio), l’inps aveva cominciato a corrispondere alla moglie superstite la pensione di reversibilità. L’ex moglie dell’avvocato (il cui matrimonio era durato più di 20 anni) chiese anche lei di beneficiare della pensione di reversibilità. Il tribunale suddivise la pensione attribuendo alla moglie superstite il 10% e all’ex moglie il 90% sulla base dei rispettivi periodi di durata del matrimonio. La moglie superstite propose appello sul presupposto che alla data del decesso l’ex coniuge era titolare nei confronti del defunto di un credito rateizzato e di un diritto di usufrutto attribuitole dall’avvocato al momento del divorzio “a titolo di corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio”. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione e la donna ricorreva per cassazione denunciando l’erroneità dell’applicazione della legge. Non si trattava di un assegno – sosteneva – ma di un usufrutto attribuito in funzione di una tantum divorzile e quindi non poteva dare luogo ad un diritto alla pensione di reversibilità.
La Cassazione – contro ogni previsione – dopo aver premesso che quell’accordo era stato negozia¬to ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio (quindi non ci sono dubbi sull’inquadramento del trasferimento di ricchezza), anziché aderire all’interpretazione pacifica secondo cui tale inqua¬dramento esclude ogni diritto alla pensione di reversibilità, afferma testualmente che “l’accordo era idoneo a creare la titolarità dell’assegno ai fini e per gli effetti di cui alla richiamata legge 898 del 1970 art. 9 comma 2 ed era incontestabilmente valido, alla stregua del principio della ricon¬duzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e sottoposte alla verifica del tribunale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristica assistenziale dell’istituto, utilità sia consistenti in una attribu¬zione una tantum sia in una erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti la durata della vita dell’obbligato”.
L’altra sentenza – a firma dello stesso relatore – conclude nello stesso modo ed enuncia lo stesso principio (Cass. civ. 12 novembre 2003, n. 17018) fondandolo molto esplicitamente sulla na¬tura previdenziale della pensione a fronte della natura assistenziale dell’assegno.
Sono emersi pertanto due orientamenti. Per quello espresso in giurisprudenza nelle decisioni sopra esaminate del 2000 e del 2002 l’una tantum esclude qualsiasi diritto successivo di natura eco¬nomica ivi compreso il diritto alla pensione di reversibilità. Per l’orientamento seguito dalle due decisioni del 2003 e del 2010 sopra riportate, invece, l’indicazione di qualsiasi prestazione, anche se contenuta nell’accordo divorzile ex art. 5 comma 8 della legge 898/70 ed anche se eccedente la vita dell’onerato, è di fatto equiparabile ad un assegno (“soddisfa il requisito della previa titolarità di assegno prescritto dall’art. 5 della legge”) e pertanto – ove l’ex coniuge non sia passato a nuove nozze – concorre a determinare il diritto alla reversibilità o a quota di essa se in concorso con un coniuge superstite.
L’orientamento maggioritario che esclude il diritto alla reversibilità allorché vi sia stata correspon¬sione in un’unica soluzione del mantenimento divorzile è seguito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria (Cass. civ. Sez. lavoro, 3 luglio 2012, n. 11088; Cass. civ. Sez. VI, 18 giugno 2012, n. 11022; Cass. civ. Sez. lavoro, 8 marzo 2012, n. 3635) oltre che da quella contabile (Corte dei Conti, sez. III, 14 dicembre 2006, n. 467). Si afferma che “la corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la cessazione (per effetto del divorzio) di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi: con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge assegnatario, o comunque in ragione della sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l’art. 9 subordina l’ammissibilità dell’i¬stanza di revisione.
La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite da Cass. civ. Sez. I Ord., 10 maggio 2017, n. 11453.
Le Sezioni Unite l’hanno risolta nel senso dell’inammissibilità di qualsiasi domanda ivi compresa quella relativa alla pensione di reversibilità (Cass. civ. Sez. Unite, 24 set¬tembre 2018, n. 22434) affermando che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della legge sul divorzio, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolari¬tà astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
L’orientamento quindi della giurisprudenza è quello che esclude il diritto alla pensione di rever¬sibilità nel caso in cui il mantenimento divorzile sia stato assicurato una volta per tutte da una corresponsione di qualsiasi tipo in unica soluzione.
Naturalmente il principio per cui la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell’altro coniuge, non trova applicazione con riferimento all’assegno di mantenimento per i figli minori (Cass. civ. Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13424).
VI L’una tantum divorzile può essere corrisposta ratealmente?
Proprio la decisione da ultimo riportata (Cass. civ. Sez. lavoro, 8 marzo 2012, n. 3635) aveva ad oggetto una prestazione in unica soluzione rateizzata.
Nella giurisprudenza di merito alcune decisioni hanno ritenuto senz’altro ammissibile la rateizza¬zione dell’una tantum. Così App. Torino, 15 gennaio 1998 ha ritenuto che “la corresponsione di una somma una tantum invece dell’assegno divorzile mensile, pur pattuita con pagamento in più rate anziché in unica soluzione (nella specie, assegno di lire quarantadue milioni in tre rate ravvi¬cinate), si distingue dal regime caratterizzato dal versamento mensile dell’assegno e pertanto non consente adeguamenti successivi, neppure ove siano richiesti quando non si sia ancora completato il versamento rateale della somma come sopra concordata giacché il versamento della somma una tantum si ricollega a una transazione novativa d’ogni precedente pretesa, e a transazione adem¬piuta il titolo azionabile dal creditore è esclusivamente detta transazione”.
Altre decisioni hanno espresso un’opinione diversa. Così Trib. Verona, 30 giugno 2000 ha inve¬ce ritenuto che “il tribunale in sede di pronuncia di divorzio non può recepire l’accordo dei coniugi per la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione quando la somma concordata (nella specie, lire 16.800.000) sia frazionata in molteplici rate mensili di esiguo importo (nella specie, lire 200.000 mensili senza interessi e rivalutazione), giacché siffatta modalità di versamento contrasta con la funzione dell’istituto che, precludendo al beneficiario ogni ulteriore diritto di contenuto pa¬trimoniale, mira tuttavia a garantirgli con immediatezza un congruo capitale”.
Certamente il frazionamento dell’una tantum in molteplici rate (per esempio mensili) potreb¬be apparire problematico in quanto finisce per riprodurre sostanzialmente la stessa situazione dell’assegno ma pur sempre si tratterebbe di una prestazione destinata a concludersi con la cor¬responsione dell’ultima rata e non vi sono ragioni per escludere che le parti nell’esercizio della loro autonomia negoziale possano pertanto prevedere la rateizzazione. D’altro lato non sempre una parte potrebbe disporre di un importo capitale sufficiente per effettuare il pagamento della corresponsione in un solo momento. E’ questa la ragione per la quale per esempio in alcuni ordi¬namenti stranieri la corresponsione di una somma di denaro a titolo di mantenimento può essere determinata in rate mensili.
Non vi sono ragioni per escludere quindi l’ammissibilità del pagamento rateale dell’una tantum divorzile. Una tale modalità di pagamento avrà quindi le stesse conseguenze giuridiche e tributarie dell’una tantum corrisposta in un solo momento.
VII Una tantum e negoziazione assistita
Come si è detto il comma 8 dell’art. 5 della legge sul divorzio, nel testo modificato nel 1987, pre¬vede con riferimento all’assegno divorzile una tantum che “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione” aggiungendo, però, “ove questa sia ritenuta equa dal tribunale…”.
Il Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novem¬bre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) all’art. 6 prevede che una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimo¬nio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
Il terzo comma aggiunge che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Successivamente l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all›ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell›accordo munito delle certificazioni di cui all›articolo 5.
Nessuna limitazione è contenuta nella legge in ordine alla materia oggetto dell’accordo, con la conseguenza che le parti possono raggiungere anche accordi contenenti la previsione di un asse¬gno in un’unica soluzione o contenenti la cessione di diritti reali ovvero l’impegno alla cessione di diritti reali.
In tal caso – non essendo previsto che l’accordo debba essere trasmesso in tribunale ma solo al Procuratore della repubblica per l’autorizzazione (in presenza di figli) o per il visto (se non vi sono figli)- è piuttosto evidente che l’accordo sarà valido anche senza il giudizio di equità del tribunale. Si può sostenere, quindi, che la normativa sulla negoziazione ha abrogato il giudizio di equità.
Nell’art. 12 del decreto convertito in legge si prevede che i coniugi senza figli (minori o maggio¬renni non autosufficienti) comuni possono anche raggiungere accordi di separazione o divorzio direttamente davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Secondo ilo terzo comma dell’art. 12 l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’espressione è stata interpretata dal Consiglio di Stato nel senso che il divieto dei patti di tra¬sferimento patrimoniale deve intendersi limitato ai soli accordi traslativi della proprietà o di altro diritto reale su un bene determinato o di altri diritti mediante la previsione di un assegno una tantum. Viceversa sono ammissibili accordi raggiunti tra le parti che contengano l’obbligo di paga¬mento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Cons. Stato Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478).
VIII Il trattamento fiscale dell’una tantum divorzile
Il regime tributario dell’assegno divorzile (e di separazione) è contenuto nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (Testo unico delle imposte dirette), dove all’art. 3 (base imponibile) si prevede che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Aggiunge poi il medesimo articolo 3 che sono esclusi dalla base imponibile tra l’altro gli assegni periodici destinati “al mantenimento dei figli” spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da prov¬vedimenti dell’autorità giudiziaria. All’esclusione dell’imposta per i soli assegni per i figli consegue che l’assegno coniugale o divorzile costituisce quindi base imponibile, va dichiarato ed è soggetto all’imposta. L’assegno di separazione o divorzile è pertanto trattato come un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
L’art. 10 (oneri deducibili) consente la deduzione dal reddito (e quindi l’imposizione tributaria solo del reddito residuo) di oneri tassativamente indicati. In particolare prevede che “dal reddito com¬plessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concor¬rono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In base a queste disposizioni il coniuge che riceve il mantenimento (per sé e non quello per i figli) deve dichiararlo come reddito e corrispondere la relativa imposta. Il coniuge, invece, che eroga il mantenimento (per il coniuge e non per i figli) può farne oggetto di deduzione.
La questione che si pone con riguardo alla corresponsione del mantenimento in un’unica soluzione è se tale corresponsione sia assoggettata alle stesse regole dell’assegno periodico, condividendone anche in fondo la stessa natura, oppure se possa considerarsi un capitale che non va né dichiarato da chi lo riceve, né, parallelamente dedotto da chi lo corrisponde.
Un primo orientamento, basandosi sulla medesima natura della prestazione destinata al mante¬nimento sia nel caso dell’assegno periodico che in quello della corresponsione in unica soluzione, non ha ritenuto che debbano esservi trattamenti fiscali differenziati. Pertanto in questa prospet¬tiva anche l’una tantum sarebbe tassabile e dovrebbe perciò essere indicata tra i redditi nella dichiarazione fiscale. E di converso il soggetto che la corrisponde potrebbe inserirla nella propria dichiarazione tra gli oneri deducibili.
Secondo un diverso orientamento che è da considerare oggi assolutamente prevalente, poiché l’art. 3 del testo unico sulle imposte dirette si riferisce espressamente agli assegni periodici assi¬milandoli ai redditi va esclusa l’equiparazione del trattamento fiscale. Pertanto in questa diversa prospettiva l’una tantum non costituisce un reddito da dichiarare e il soggetto che lo corrisponde non lo può dedurre dai propri redditi, anche in virtù del principio di tassatività degli oneri deducibi¬li. In altre parole il legislatore avrebbe dovuto espressamente indicare la deducibilità dell’assegno corrisposto in unica soluzione e quindi anche la sua tassabilità (e perciò l’inclusione tra i redditi del beneficiario dell’assegno).
Hanno aderito a questo orientamento Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437 che ha affermato in modo esplicito che l’’assegno di divorzio, corrisposto in unica soluzione, ha caratte¬re risarcitorio-assistenziale (in questo stesso senso Commiss. Trib. Lazio – Roma Sez. I, 19 novembre 2012, n. 528) e si configura come attribuzione patrimoniale una tantum; pertanto, non è qualificabile come reddito e non è, di conseguenza, tassabile ai fini dell’Irpef (si legge nella sentenza che “per risolvere la predetta questione non rileva tanto indagare su similitudini e diffe¬renze civilistiche – natura e funzione – dell’istituto della liquidazione dell’assegno rispetto a quello, di più frequente applicazione, della sua somministrazione periodica, quanto piuttosto accertare la natura reddituale della relativa corresponsione con prevalente riferimento alla legislazione ed ai principi tributari”); Cass. civ. Sez. V, 22 novembre 2002, n. 16462 secondo cui è ammessa la deducibilità dall’imponibile ai fini irpef soltanto dell’assegno periodico corrisposto al coniuge mentre non è consentita la deduzione della somma corrisposta in unica soluzione in sostituzione dell’assegno periodico (“tale differente trattamento – afferma nella sentenza la Corte – non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 2001, costituisce legittima esplicazione della discrezionalità legislativa in relazione a due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore); Cass. civ. Sez. V, 6 novembre 2006, n. 23659 che ha ribadito che “l’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 mar¬zo 1987, n. 74, mentre non è qualificabile reddito imponibile ai fini IRPEF per l’accipiens, non è neanche deducibile dal reddito dell’ex coniuge che lo corrisponde all’altro, secondo un differente trattamento rispetto all’assegno periodico che è riconducibile alla discrezionalità legislativa, e che non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio della capacità contributiva.
Il differente trattamento tributario non è stato ritenuto incostituzionale da Corte cost. 6 di¬cembre 2001, n. 383 (di fronte alla quale il problema venne portato dalla stessa Cassazione, evidentemente consapevole della necessità di un pronunciamento della Corte costituzionale, con ordinanza del 18 settembre 2000, n. 795) ebbe a dichiarare manifestamente infondata la questio¬ne di legittimità costituzionale della disciplina fiscale nella parte in cui non prevede che, in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’importo dell’assegno corrisposto in unica soluzione all’ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell’irpef (secondo la Corte “la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente non è gene¬rale ed illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l’esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta , secondo scelte che in que¬sta materia appartengono alla discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del generale principio di ragionevolezza”) e da Corte cost. 29 marzo 2007, n. 113 che anche ha dichiarato manifestamente infondata, la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, com¬ma 1, lett. c), del TUIR – D.P.R. n. 917/1986, laddove non prevede la deducibilità dell’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione ma solamente la deducibilità dell’assegno corrisposto periodicamente, in quanto le suddette forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, poiché mentre l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri indicati dal comma 6 dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con possibilità di revisione, in aumento o in diminuzione, invece l’assegno versato una tantum non corrisponde necessaria¬mente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico.
Non è in controtendenza, rispetto alla soluzione interpretativa ormai consolidata sopra riferita quanto deciso da Cass. civ. Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4402 nella cui massimazione si legge che “è deducibile dal reddito imponibile del contribuente la somma corrisposta al coniuge separato in unica soluzione in base ad un accordo transattivo avente ad oggetto i pregressi assegni periodici di mantenimento, non corrisposti alle scadenze prescritte come risultanti dalla sentenza di sepa¬razione”. Infatti in questa vicenda la Commissione tributaria fondato la propria decisione sull’af¬fermazione sulla interpretazione dell’accordo concluso dagli ex coniugi secondo cui il versamento effettuato dal contribuente in favore della ex moglie aveva ad oggetto non la liquidazione una tantum in unica soluzione, bensì l’adempimento di un’obbligazione specifica, l’assegno periodico di mantenimento non corrisposto alle prescritte scadenze.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22434 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970 (Divorzio), nel testo modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa legge n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4764 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è possibile considerare in via interpretativa che la domanda di corresponsione dell’assegno divorzile una tantum sia implicita sulla scorta di quanto concordato in sede di separazione consensuale, laddove in sede di di¬vorzio non sia stata puntualmente verificata da parte del giudice la sussistenza dei presupposti di legge in merito all’accordo previsto dall’art. 5, comma 8, legge n. 898/1970.
La domanda di assegno divorzile una tantum non può desumersi, implicitamente, dal richiamo a quanto concor¬dato dagli stessi coniugi in sede di separazione consensuale.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11453 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Si rileva la sussistenza di un contrasto tra le sezioni in ordine al diritto alla pensione di reversibilità (od ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato in caso di decesso dell’altro coniuge nell’ipotesi in cui sia stata stabi¬lita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio pertanto ha disposto il rinvio della questione alle Sezioni Unite.
Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 5, comma 8°, L. 1° dicembre 1970, n. 898, a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna succes¬siva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, in quanto l’accordo sulla corresponsione una tantum richiede sempre una verifica di natura giudiziale. Di tali accordi non può, per¬tanto, tenersi conto non solo quando limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole, ma anche quando soddisfino dette esigenze, poiché una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico – patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 c.c. Pertan¬to, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La disposizione dell’articolo 5, ottavo comma, della legge n. 898/70 nel testo di cui alla legge n. 74/1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – , non è applicabile al di fuori del giudi¬zio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.
Cons. Stato Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione normativa contenuta nell’art. 12, comma 3°, D.L. n. 132 del 2014, consente all’Ufficiale dello stato civile di ricevere accordi raggiunti tra le parti che contengano l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di contributo al mantenimento a seguito di separazione consensuale, sia di assegno divorzile nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del ma¬trimonio. Una diversa interpretazione precluderebbe alle parti di modificare gli accordi economici raggiunti di seguito ad una separazione o a una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vietando loro di operare anche un miglioramento delle condizioni economiche a favore della c.d. parte debole, limitando l’operatività del dettato normativo ai soli accordi modificativi dello status delle parti, con esclusione di ogni pattuizione economica.
Il divieto dei patti di trasferimento patrimoniale, contenuto nell’art. 12, comma 3°, D.L. n. 132 del 2014 deve intendersi limitato ai soli accordi traslativi della proprietà o di altro diritto reale su un bene determinato o di altri diritti mediante la previsione di un assegno una tantum.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 7 luglio 2016, n. 7813 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ nulla in quanto illegittima, la circolare 24 aprile 2015, n. 6, del Ministero degli Interni che dava ai sindaci indicazioni su come interpretare l’art. 12 della recente legge n. 162 del 2014 sulla deiurisdictio a proposito delle separazioni e dei divorzi “celebrati” davanti agli stessi sindaci affermando che: “Non rientra… nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile)”. La suddetta norma, ricomprende, invece, ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, intendendosi per tale il trasferimento avente ad oggetto beni ben individuati o una somma di denaro. Infatti sia che si tratti di uno o più beni ben individuati sia che si tratti di somme di denaro, in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito.Esso piò avvenire una tantum, in un’unica soluzione, o mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita non vale a modificare la natura dell’operazione, che rimane sempre quella di trasferimento patrimoniale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 maggio 2016, n. 9054 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in caso di morte dell’ex coniuge, occorre distinguere tra l’ipotesi di attribuzione di un assegno di¬vorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella, alternativa, costituita dalla mera erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero dal trasferimento di un al¬tro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incom¬patibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.
Comm. trib. regionale Lombardia Milano Sez. XXVII, 8 giugno 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è deducibile l’assegno divorzile erogato in un unico importo una tantum, neppure quando sussista il paga¬mento rateale. (Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo per l’anno d’imposta 2008. L’ente impositore, a seguito di attività liquidatoria, aveva correttamente ricuperato a tassazione l’importo dell’as¬segno divorzile erogato all’ex coniuge, in quanto trattavasi di un unico importo erogato una tantum, ancorché il pagamento fosse avvenuto ratealmente).
Cass. civ. Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13424 (Famiglia e Diritto, 2014, 8-9, 838)
Il principio per cui la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell’altro coniuge, non trova applicazione con riferimento all’assegno di mantenimento per i figli minori.
La corresponsione dell’assegno divorzile che avvenga, su accordo delle parti, in un’unica soluzione ed anche in previsione delle esigenze di mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse, per fatti intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino inidonee a soddisfare le esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell’indipendenza economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.
Cass. civ. Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4402 (Corriere Trib., 2014, 18, 1427 nota di BUSICO)
E’ deducibile dal reddito imponibile del contribuente la somma corrisposta al coniuge separato in unica soluzione in base ad un accordo transattivo avente ad oggetto i pregressi assegni periodici di mantenimento, non corrispo¬sti alle scadenze prescritte come risultanti dalla sentenza di separazione (nella specie la somma non era stata qualificata una tantum ma accordo per l’estinzione di un debito di mantenimento pregresso)
Commiss. Trib. Lazio – Roma Sez. I, 19 novembre 2012, n. 528 (Dir. e Prat. Trib., 2013, 6, 1001 nota di LANTERI)
L’assegno di divorzio, corrisposto in unica soluzione, ha carattere risarcitorio-assistenziale e si configura come attribuzione patrimoniale una tantum; pertanto, non è qualificabile come reddito e, quindi, né è tassabile ai fini dell’irpef per l’”accipiens”, né rientra tra gli oneri deducibili dal reddito per il “solvens”.
Cass. civ. Sez. I, 10 febbraio 2014, n. 2948 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La determinazione dell’assegno divorzile, giusto l’art. 5 della legge n. 898/70, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi. Conseguentemente, anche se negli accordi di se¬parazione è stato pattuito che nessun assegno venga versato dal marito per il mantenimento della moglie, è comunque il giudice a dover procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso stile di vita coniugale, e decidere poi sull’eventuale diniego o sull’eventuale riconoscimento al coniuge debole dell’assegno divorzile.
Commiss. Trib. Reg. Lazio, Sez. I, 19 novembre 2012, n. 528 (Dir. e Prat. Trib., 2013, 6, 1001, nota di LANTERI)
L’assegno di divorzio, corrisposto in unica soluzione, ha carattere risarcitorio-assistenziale e si configura come attribuzione patrimoniale una tantum; pertanto, non è qualificabile come reddito e, quindi, né è tassabile ai fini dell’irpef per l’”accipiens”, né rientra tra gli oneri deducibili dal reddito per il “solvens”.
Cass. civ. Sez. lavoro, 3 luglio 2012, n. 11088 (Fam. Pers. Succ., 2012, 10, 705)
La corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile ex art. 5, 8° comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Divorzio) osta alla corresponsione della pensione di reversibilità, all’esito del decesso dell’ex coniuge divorziato.
Cass. civ. Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 11022 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio giusta il quale la deducibilità dell’assegno al coniuge separato e divorziato è accordata soltanto alle corresponsioni periodiche e non a quella effettuata in unica soluzione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 8 marzo 2012, n. 3635 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 620)
La corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione “una tantum”, di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può es¬sere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell’assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l’ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico.
La ratio delle disposizioni mostra che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità deve farsi una di¬stinzione tra l’assegno che è condizione necessaria affinché alla morte del coniuge divorziato possa riconoscersi la suddetta pensione all’altro coniuge vivente, da una parte, e la mera corresponsione di una somma anche se ra¬teizzata o trasferimento di altro bene o diritto (come ad esempio la proprietà di un immobile) dall’altra – in ragione del quale non può essere più riconosciuta per il futuro alcuna successiva domanda di contenuto economico. Even¬tualità quest’ultima che trova la sua giustificazione nella considerazione di una capacità della suddetta correspon¬sione (o del menzionato trasferimento), reputata – a seguito di un controllo e di una valutazione globale di tutte le circostanze di cui alla cit. L. n. 898, art. 5, comma 6, da parte di un organo giudiziario – tale da determinare un miglioramento della sua situazione economica incompatibile con il riconoscimento della pensione di reversibilità.
In altri termini il discrimine tra le due diverse situazioni, che hanno opposte ricadute su versante del riconosci¬mento della pensione di reversibilità per il coniuge, può quindi basarsi sulla corresponsione di un assegno, che va di volta in volta cadenzato e parametro nel tempo con forme di adeguamento automatico e che può esso solo legittimare successive domande di contenuto economico, sì da potersi affermare – seppure con una certa approssimazione sul versante giuridico – che la corresponsione di ogni assegno, capace di legittimare la pretesa della pensione in oggetto, trova il suo fondamento e la sua giustificazione nella situazione economica in cui versa il beneficiario dell’assegno stesso.
Per concludere, alla luce di quanto sinora detto non può – in considerazione della sua natura e della funzione- in¬cludersi nella nozione dell’assegno ora enunciato – al di là del nomen iuris che le parti hanno inteso ad esso dare nelle loro pattuizioni- ogni corresponsione di somme o di altre utilità nascenti da una unica fonte negoziale, la cui funzione sia quella di sistemare definitivamente i rapporti economici relativi tra i coniugi divorziati, sicché corol¬lario dell’iter argomentativo sinora seguito è che nel caso di specie il versamento della somma di L. 200.000.000 come importo “omnicomprensivo” delle pretese economiche della S., seppure corrisposto nella misura di L. 40.000.000 ogni sei mesi, può essere considerato equivalente a quei negozi di natura transattiva o aleatoria, la cui efficacia i giudici di legittimità hanno già ritenuto essere subordinata all’approvazione del Tribunale e come tali non assoggettabili alla regolamentazione prevista per l’assegno periodico di divorzio di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5 (in argomento cfr. Cass. 5 settembre 2003 n. 12939).
Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13108 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell’ex co¬niuge, l’accordo intervenuto tra i coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sulla casa coniugale a titolo di corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è idoneo a configurare la titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto; ne consegue che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione di reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione.
App. Firenze Sez. I, 2 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In ipotesi di sentenza di divorzio su ricorso congiunto dei coniugi, ben può essere inserita, tra le clausole di cui il Tribunale prende atto, quella per cui uno dei coniugi cede all’altro una quota di immobile comune; ed invero, da un lato detta attribuzione non è priva di causa, in quanto, a fronte del trasferimento di diritti reali, è stato previsto un prezzo, ritenuto congruo; d’altro lato, in un ambito di generale sistemazione dei rapporti dipendenti dal matrimonio, non può essere interdetto all’autonomia negoziale di inserire nel ricorso congiunto per divorzio anche quel profilo che, senza richiedere una attività processuale che sarebbe ulteriore rispetto al rito prescelto (come sarebbe, ad esempio, una domanda di divisione), consenta di realizzare compiutamente il regolamento di interessi che concluda la fase della vita coniugale (conseguentemente, in accoglimento dell’appello proposto da entrambi i coniugi, la Corte ha inserito, tra le clausole di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche quella con cui, a definizione di ogni questione patrimoniale, la moglie trasferiva al marito la quota di metà di una porzione di abitazione: clausola che il giudice di primo grado aveva invece ritenuto non potersi inserire assumendo che il trasferimento di diritti reali non si poteva configurare, nel caso di specie, come pagamento in unica soluzione dell’assegno divorzile).
Corte cost. 29 marzo 2007, n. 113 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR – D.P.R. n. 917/1986, laddove non prevede la deducibilità dell’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione ma solamente la deducibilità dell’assegno corrisposto periodicamen¬te, in quanto le suddette forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, poiché mentre l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri indicati dal comma 6 dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, con possibilità di revisione, in aumento o in diminuzione, invece l’assegno versato una tantum non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico.
C. Conti Sez. III, 14 dicembre 2006, n. 467 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La reversibilità del trattamento di quiescenza non spetta in favore del coniuge divorziato che, in luogo dell’asse¬gno divorzile periodico, abbia ottenuto la corresponsione in unica soluzione di una somma una tantum.
Cass. civ. Sez. V, 6 novembre 2006, n. 23659 (Famiglia e Diritto, 2007, 4, 335, nota di SALVATI)
L’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione su accordo delle parti, ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, mentre non è qualificabile reddito imponibile ai fini IRPEF per “l’accipiens”, non è neanche deducibile dal reddito dell’ex coniuge che lo cor¬risponde all’altro, secondo un differente trattamento rispetto all’assegno periodico che è riconducibile alla discre¬zionalità legislativa, e che non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio della capacità contributiva.
Dal reddito complessivo è deducibile, ai fini Irpef, solo l’assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a condizione che risulti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Diversamente, non è consentita la deducibilità della somma corrisposta in un’unica solu¬zione in sostituzione dell’assegno periodico. Tale differente regime, così come chiarito dalla Corte Costituzionale, è giustificato in quanto legittima esplicazione della discrezionalità legislativa. Infatti, questa scelta legislativa non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva, in considerazione della diversità delle due forme di adempimento, una soggetta alle variazioni temporali ed alla successione delle leggi nel tempo e l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore.
App. Napoli Sez. I, 3 aprile 2006 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ex art. 5 della L. n. 898/1970 è conferita ai coniugi la facoltà di sostituire all’assegno periodico di divorzio l’attri¬buzione di una somma forfetaria, o di un bene, o di una altra utilità, così regolando in modo definitivo ed esau¬stivo i rapporti patrimoniali. Difatti, sulla scorta del disposto richiamato, l’impegno al trasferimento costituisce un negozio di natura transattiva ed aleatoria, rispetto al quale è irrilevante la diversa situazione dei coniugi e che comporta l’applicazione non più delle regole dettate in tema di divorzio bensì quelle disciplinanti i rapporti contrattuali (Nel caso di specie le parti avevano chiesto che l’obbligo di corresponsione periodica avvenisse in una unica soluzione, mediante il trasferimento di una quota pari ad un terzo dell’usufrutto di un immobile).
Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2006, n. 5302 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che la disposizione dell’art. 5, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – , non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati “secundum ius”, non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2003, n. 17018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di pensione di reversibilità da ripartire tra il coniuge superstite e l’ex coniuge superstite, tutte le volte in cui, per decisione del tribunale o per accordo dei divorziandi, sia stata determinata una forma di assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell’obbligato, deve, cionondimeno, ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità di assegno di cui all’art. 5 della legge n. 898 del 1970, legge per l’accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione, tale permanente erogazione non rilevando in alcun modo sull’”an debeatur” del credito all’intero o alla sua quota, ma soltanto sulla misura della quota (e cioè in una sede nella quale ben possono avere la giusta considerazione i rilievi afferenti alla permanen¬te percezione dei ratei dello statuito assegno da parte del coniuge divorziato).
Cass. civ. Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15064 (Arch. Civ., 2004, 1335)
Ogni patto stipulato in epoca antecedente al divorzio volto a predeterminare il contenuto dei rapporti patrimoniali del divorzio stesso deve ritenersi nullo; è consentito, invece, che le parti, in sede di divorzio, dichiarino espres¬samente che, in virtù di una pregressa operazione (ad es. trasferimento immobiliare) tra di esse, l’assegno di divorzio sia già stato corrisposto una tantum con conseguente richiesta il giudice di stabilire conformemente l’assegno medesimo, ma in assenza di tale inequivoca richiesta è inibito al giudice di determinare l’assegno riconoscendone l’avvenuta corresponsione in unica soluzione. Del tutto diversa è l’ipotesi in cui le parti abbiano già regolalo i propri rapporti patrimoniali e nessuna delle due richieda un assegno (tale regolamento, infatti non necessariamente comporta la corresponsione di un assegno una tantum potendo le parti avere regolato diversa¬mente i propri rapporti patrimoniali e riconosciuto, sulla base di ciò, la sussistenza di una situazione di equilibrio tra le rispettive condizioni economiche con conseguente non necessità della corresponsione di alcun assegno), nel qual caso l’accordo è valido per l’attualità, ma non esclude che successivi mutamenti della situazione patri¬moniale di una delle due parti possa giustificare la richiesta di corresponsione di un assegno a carico dell’altra. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, escluso che i coniugi avessero dichiarato l’avvenuta corresponsione una tantum dell’assegno di divorzio in virtù di una precedente operazione di trasfe¬rimento immobiliare, aveva proceduto alla determinazione dell’assegno medesimo su richiesta di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio presentata da uno degli ex coniugi).
Cass. civ. Sez. I, 5 settembre 2003, n. 12939 (Famiglia e Diritto, 2004, 196)
L’accordo con il quale le parti, nel giudizio di divorzio, convengono la corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su di un immobile, configura un negozio di natura transattiva ed aleatoria, la cui efficacia è subordinata all’approvazio¬ne da parte del tribunale, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza di divorzio, le vicende che possono influire sulla disciplina dell’assegno periodico di divorzio non incidono su detto negozio, cosicché il diritto di proprietà oggetto di cessione resta acquisito definitivamente al patrimonio dell’ex coniuge beneficiario dell’alienazione e, pertanto, in caso di decesso di quest’ultimo, il diritto si trasferisce agli eredi. (Nella specie, la Suprema Corte, in virtù di siffatto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda degli eredi dell’ex coniuge defunto e beneficiario della alienazione, aveva disposto con sentenza il trasferimento in loro favore del diritto di proprietà sull’immobile oggetto dell’accordo de quo).
Cass. civ. Sez. V, 22 novembre 2002, n. 16462 (Dir. e Prat. Trib., 2003, 2, 501)
È ammessa la deducibilità dall’imponibile ai fini irpef soltanto dell’assegno periodico corrisposto al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nella misura in cui risulta da provvedimento dell’Autorità giudiziaria [art. 10, 1° comma, lett. g) del D.P.R. n. 597 del 1973, al pari dell’art. 10, 1° comma, lett. e) del D.P.R. n. 917 del 1986], mentre non è consentita la deduzione della somma corrisposta in unica soluzione in sostituzione dell’assegno periodico. Tale differente trattamento non risulta né irragionevole né in contrasto con il principio di capacità contributiva in quanto -come affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 2001 – costituisce legittima esplicazione della discrezionalità legislativa in relazione a due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore.
L’assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e succ. mod., non è deducibile dal reddito dell’ ex) coniuge che lo corrisponde all’altro.
Cass. civ. Sez. lavoro, 18 luglio 2002, n. 10458 (Famiglia e Diritto, 2002, 6, 647)
In presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divor¬ziato ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma 3, dell’art. 9, legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987) dell’ex coniuge deceduto, costituisce non soltanto un diritto avente natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma un autonomo diritto (avente natura previdenziale al pari di quel diritto che si configura invece – ai sensi del comma 2 dell’art. 9 cit. – allorché manchi un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento gli attribuisce, condizionandolo alla mancanza di passaggio a nuove nozze da parte dello stesso ed alla titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della citata legge n. 898 del 1970, e cioè dell’assegno la cui somministrazione fosse stata disposta, con la sentenza di divorzio, sul presupposto della mancanza di mezzi di mantenimento adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Pertanto, in tale ipotesi, la pensione di reversibilità ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno di divorzio (come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 419 del 1999), con la conseguenza che il relativo diritto compete solo nei casi in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti non abbiano convenuto la corresponsione di un capitale una tantum. Così interpretata, la pre-visione normativa di cui agli art. 9, comma 3, e 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 3 della costituzione.
Corte cost. 6 dicembre 2001, n. 383 (Corriere Giur., 2002, 1, 122)
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,comma 1,lett. g), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall’art. 5, comma 1, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non prevede che, in caso di scio¬glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’importo dell’assegno corrisposto in unica soluzione all’ex coniuge sia deducibile dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF.
Cass. civ. Sez. I, 5 gennaio 2001, n. 126 (Famiglia e Diritto, 2001, 2, 128, nota di CARBONE)
La corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge benefi¬ciario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la ces¬sazione, per effetto del divorzio, di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere legittimamente invocata dal coniuge assegnatario, in base al disposto dell’art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, neanche per la sopravvenienza di quei giustificati motivi cui l’art. 9 della stessa legge subordina l’ammissibilità della istanza di revisione dell’assegno corrisposto periodicamente. Peraltro, la corresponsione in unica soluzione dell’assegno è, a sua volta, assoggettata a determinati presupposti, previsti dal citato comma 8 dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, la cui sussistenza è oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, impugnabile con i mezzi ordinari, pena la formazione del giudicato sul punto, con conseguente preclusione della proposizione di successive domande di contenuto economico nei confronti dell’ex coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8113 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato, il giudice deve necessariamente tener conto del preponderante elemento temporale della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali con il coniuge deceduto, cioè del dato numerico rappresentato dalla rigida proporzione tra i relativi periodi di tali rapporti, senza che, tuttavia, l’applicazione di siffatto criterio implichi la mancata considerazione, in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito, vuoi degli altri criteri di riferimento utilizzabili nella liquidazione dell’assegno di divorzio, afferenti alle condizioni economiche delle parti interessate ed alle fi¬nalità assistenziali di quest’ultimo, vuoi dell’ammontare del predetto assegno goduto dall’ex coniuge al momento della morte del titolare diretto della pensione.
Il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge non inerisce semplicemente a tale qualità ma ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità “attuale” dell’assegno di divorzio, e quindi tale diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio stesso, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale, una tantum, ma sotto forma di erogazione periodica.
Trib. Verona, 30 giugno 2000 (Giur. di Merito, 2000, 1153, nota di LAGOMARSINO)
Il tribunale in sede di pronuncia di divorzio non può recepire l’accordo dei coniugi per la corresponsione dell’as¬segno divorzile in unica soluzione quando la somma concordata (nella specie, lire 16.800.000) sia frazionata in molteplici rate mensili di esiguo importo (nella specie, lire 200.000 mensili senza interessi e rivalutazione), giacché siffatta modalità di versamento contrasta con la funzione dell’istituto che, precludendo al beneficiario ogni ulteriore diritto di contenuto patrimoniale, mira tuttavia a garantirgli con immediatezza un congruo capitale.
App. Bari, 19 ottobre 1999 (Famiglia e Diritto, 2000, 261, nota di DE MARZO)
La valutazione di equità, imposta per il caso di accordo dei coniugi in ordine alla corresponsione dell’assegno in unica soluzione va effettuata anche nel procedimento divorzile introdotto su domanda congiunta.
Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 1999, n. 11437 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegno di divorzio, corrisposto in unica soluzione, ha carattere risarcitorio-assistenziale e si configura come attribuzione patrimoniale una tantum; pertanto, non è qualificabile come reddito e non è, di conseguenza, tas¬sabile ai fini dell’Irpef.
Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 1998, n. 7365 (Famiglia e Diritto, 1998, 6, 567)
La corresponsione in unica soluzione dell’assegno divorzile esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge bene¬ficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, di contenuto patrimoniale e non, nei confronti dell’altro coniuge, attesa la cessazione (per effetto del divorzio) di qualsiasi rapporto tra gli ex coniugi, con la conseguenza che nessun ulteriore prestazione, oltre quella già ricevuta, può essere legittimamente invocata (nella specie, per l’asserito peggioramento delle condizioni di salute, impeditive della prosecuzione della attività lavorativa di decoratrice floreale) dal coniuge assegnatario, giusto disposto dell’art. 5, comma 8, della n. 898 del 1970, senza che, di questa norma, possa legittimamente revocarsi in dubbio la costituzionalità in relazione agli art. 2, 3, 29 e 38 della Carta fondamentale.
App. Torino, 15 gennaio 1998 (Giur. di Merito, 2000, 1153, nota di LAGOMARSINO)
La corresponsione d’una somma “una tantum” invece dell’assegno divorzile mensile, pur pattuita con pagamento in più rate anziché in unica soluzione (nella specie, assegno di lire quarantadue milioni in tre rate ravvicinate), si di¬stingue dal regime caratterizzato dal versamento mensile dell’assegno e pertanto non consente adeguamenti suc¬cessivi, neppure ove siano richiesti quando non si sia ancora completato il versamento rateale della somma come sopra concordata giacché il versamento della somma “una tantum” si ricollega a una transazione novativa d’ogni precedente pretesa, e a transazione adempiuta il titolo azionabile dal creditore è esclusivamente detta transazione.
App. Perugia, 14 marzo 1996 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La modificazione dell’accordo dei coniugi volto alla liquidazione in unica soluzione dell’assegno divorzile non può avvenire neppure in relazione a fatti totalmente nuovi e non prevedibili quali le mutate condizioni di salute di un coniuge che rendano difficoltosa la prosecuzione dell’attività lavorativa.
App. Genova, 1 febbraio 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È incompatibile la corresponsione dell’assegno in unica soluzione con il diritto alla pensione di reversibilità, perché non vi è equivalenza tra pagamento una tantum e soluzione periodica dell’assegno divorzile.
Trib. Bologna, 12 aprile 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La corresponsione dell’assegno divorzile può legittimamente avvenire in un’ unica soluzione mediante trasferi¬mento in favore dell’avente diritto della proprietà di un bene determinato purché sussista un espresso accordo dei coniugi in tal senso ex art. 5, comma 8 legge n. 898 del 197.
Trib. Cosenza, 13 aprile 1991 (Dir. Famiglia, 1991, 1047)
La corresponsione dell’assegno di divorzio può legittimamente avvenire, in unica soluzione, mediante il trasferi¬mento in favore dell’avente diritto della proprietà di un bene determinato.
Trib. Verona, 12 novembre 1987 (Giur. di Merito, 1989, 38 nota di MANERA)
L’assegno di divorzio, che per accordo delle parti è corrisposto in unica soluzione ai sensi dell’art. 5, 4° comma, legge n. 898 del 1970, può consistere nel trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.
Il tribunale, adìto dai coniugi ai sensi dell’art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970, come modificato dalla novella n. 74/1987, ai fini della pronuncia del divorzio, e chiamato a ratificare la volontà delle parti di realizzare la cor-responsione in unica soluzione dell’assegno divorzile mediante il trasferimento, in favore di una di esse, di un diritto reale su di un bene immobile determinato, deve farsi carico, alla stessa stregua di un pubblico ufficiale rogante, del rispetto degli adempimenti di cui alla legge sul condono edilizio ( l. n. 47/1985), per cui i coniugi devono allegare la documentazione prevista dall’art. 40 della legge predetta.
Trib. Genova, 7 ottobre 1985 (Dir. Famiglia, 1985, 1022)
Poiché, ai sensi dell’art. 5, 4° comma, l. n. 898/1970, la corresponsione dell’assegno di divorzio può avvenire, su accordo delle parti, in un’unica soluzione, essa può avere luogo mediante trasferimento in favore del coniuge avente diritto all’assegno della proprietà o di altro diritto reale su beni determinati.

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

Di Gianfranco Dosi

I La mancanza di un titolo giustificativo per l’occupazione di un immobile
L’occupazione di un immobile in genere è giustificata dall’esistenza di un titolo, sia esso di proprie¬tà o derivante da un contratto (per esempio di locazione o di comodato o altro titolo equivalente).
Talvolta però il titolo manca. Ed è a queste ipotesi che si riferisce l’espressione “occupazione senza titolo” che pone il problema dei mezzi di tutela a disposizione del proprietario o del soggetto legit¬timato da altro titolo (per esempio il locatore o il comodante) nei confronti di chi detiene il bene senza averne diritto.
In tutte le ipotesi di “occupazione senza titolo”, quindi, una persona si trova nel possesso o nella detenzione di un bene in genere immobile senza avere un valido titolo giustificativo.
La mancanza del titolo può essere originaria (come nel caso in cui una persona occupi arbitraria¬mente una porzione di un terreno confinante al proprio, ovvero nel caso classico degli “occupanti” abusivi di un immobile), ma il più delle volte è sopravvenuta e cioè riguarda soggetti che hanno ot¬tenuto la detenzione dell’immobile per contratto, e non lo restituiscono alla scadenza: per esempio il conduttore che mantiene la detenzione dell’immobile dopo la cessazione del contratto (articoli 1590 e 1591 c.c.), oppure il comodatario che non restituisce l’immobile alla scadenza del termine (art. 1809 c.c.) o, se non è stato convenuto un termine, quando il comodante glielo chiede (art. 1810 c.c.).1
1 Una rassegna di agevole lettura dei principali problemi che si pongono in linea generale in materia di occupazione senza titolo – ma senza riferimenti all’ambito del diritto di famiglia – è contenuta in Mauro Di Marzio,
Nell’ambito del diritto di famiglia l’ipotesi di “occupazione senza titolo” che viene in considerazione è quella sostanzialmente riferibile all’assegnatario dell’immobile adibito a casa familiare (in sede di separazione, divorzio o scissione della coppia genitoriale) che, essendo venuto meno il diritto di occupazione derivante dall’assegnazione, non rilascia l’immobile a favore del coniuge o del partner che ne è proprietario o del terzo acquirente.
II Azione di rivendicazione e azione di restituzione
Il problema principale e classico che si pone di fronte all’ “occupazione senza titolo” è quello degli strumenti di tutela che sono a disposizione del proprietario dell’immobile per rivendicarne o riot¬tenerne la disponibilità.
Nell’ambito del diritto di famiglia a questo problema si accompagna anche l’altro della esatta delimitazione temporale del titolo di occupazione e cioè di quanto duri nel tempo l’assegnazione della casa familiare. Qui si pongono, perciò, non solo problemi di tutela del proprietario, ma anche problemi di tutela dell’assegnatario della casa familiare e non sempre è chiaro, come si vedrà, da quale momento si può cominciare a parlare di “occupazione senza titolo”.
Gli strumenti a disposizione del proprietario o del soggetto titolato a richiedere la disponibilità dell’immobile sono due.
Il primo strumento è l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), con la quale il proprietario agisce nei confronti di chi possiede o detiene l’immobile disconoscendo il diritto del proprietario. Si tratta di un’azione reale – in verità non frequente – con cui il proprietario è tenuto a far valere contro l’occupante il proprio titolo di proprietà per chiedere la condanna dell’occupante alla restituzione. Il proprietario deve quindi provare il diritto di proprietà e questo diritto è l’oggetto della controversia. È richiesta la prova (probatio diabolica) dell’acquisto originario ovvero di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra il ventennio che garantisce il compimento dell’usucapione.
L’altro strumento classico – che qui interessa specificamente e che è certamente più frequente – è l’azione di restituzione dell’immobile (chiamata anche di rilascio). Si tratta di un’azione personale fondata soprattutto sul venir meno del titolo che legittima l’occupazione. Non si controverte, in¬somma, sulla proprietà, ma sul titolo. L’azione è rivolta all’accertamento del diritto personale alla riconsegna dell’immobile.
Le due azioni sono quindi diverse anche se tendono entrambe allo stesso risultato pratico del re¬cupero della disponibilità materiale dell’immobile.
La giurisprudenza ha affermato molte volte che in tema di difesa della proprietà, l’azione di riven¬dicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può li¬mitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941; Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2010, n. 26003; Cass. civ. Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1929; Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416; Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605).
Si è posto in giurisprudenza il problema se la contestazione del convenuto (che assuma per esem¬pio di essere proprietario del bene immobile) possa essere considerata idonea a trasformare l’a¬zione personale di restituzione in azione reale di rivendicazione, imponendo all’attore una prova ben più onerosa di quella alla quale era tenuto con l’azione intrapresa. Dopo alcune decisioni che in passato hanno affermato che la contestazione del diritto di proprietà da parte del convenuto sarebbe idonea a trasformare l’azione personale in azione reale (da ultimo Cass. civ. Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11774; Cass. civ. Sez. III, 2 giugno 1998, n. 5397; Cass. civ. Sez. II, 26 settembre 1991, n. 10073), è prevalso l’orientamento opposto che nega la possibilità della trasformazione, sia perché il giudice non avrebbe il potere di mutare d’ufficio il titolo della pretesa dedotta dall’interessato, sia, soprattutto, perché si giungerebbe alla conseguenza inammissibile e paradossale di ritenere che la semplice contestazione del convenuto avrebbe l’effetto di modificare l’onere della prova incombente sull’attore (Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884; Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416; Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605).
III Il titolo per l’occupazione costituito dalla “solidarietà familiare” nel matrimonio, nell’unione civile e nella convivenza di fatto
In base a quanto stabilisce il secondo comma dell’art. 143 del codice civile “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”. Il regime primario solidaristico che questa norma prescrive
Occupazione di immobili senza titolo e rimedi esperibili dal proprietario, in Immobili & proprietà, 2011, 6, 382 ss e in Giuseppe Bordolli, Occupazione senza titolo e azioni a tutela del proprietario, in Immobili & proprietà, 2013, 4, 250 ss.
che non ne è proprietario. Il coniuge proprietario non ha la possibilità giuridica di disconoscere questo titolo. costituisce il titolo che giustifica l’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare per il coniuge
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) all’art. 1, comma 11, prescrive – in simmetria con l’art. 143 c.c. – che “…dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Pertanto anche nelle unioni civili il regime primario impone un’obbligazione giuridi¬ca solidaristica che costituisce per il partner non proprietario della casa adibita a casa familiare il titolo giustificativo dell’occupazione.
Nel corso del matrimonio o dell’unione civile, essendovi, quindi, una obbligazione primaria di solidarietà e di assistenza reciproca, nonché l’obbligo di coabitazione, il titolo che giustifica la permanenza in casa del coniuge o del partner non proprietario è il rapporto coniugale o derivante dall’unione civile.
Un’obbligazione giuridica analoga non è prevista per i conviventi di fatto che, ai fini dell’applica¬zione delle nuove norme, il comma 36 dell’art. 1 della legge 76/2016 individua in “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma¬teriale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. La legge prende atto che i conviventi sono legati da reciproci doveri morali e sociali ma non trasforma questa obbligazione naturale in una obbligazione giuridica. Un’obbligazione giuridica di reciproca solidarietà non sussiste, a maggior ragione, neanche nella convivenza di fatto che si svolge al di fuori dei presupposti del comma 36 (per esempio quella in cui uno o entrambi i partner sono “separati” e quindi uniti da un vincolo di matrimonio).
Ciononostante il titolo che legittima la permanenza in casa del convivente di fatto non proprietario è anch’essa il legame affettivo e di reciproca assistenza derivante dalla convivenza di fatto, che la giurisprudenza chiama affectio familiaris (Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la convivenza “more uxorio” determina, sulla casa di abitazione ove si svolge la vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio distinto rispetto a quello derivante da ragioni di mera ospitalità con la conseguenza che l’estro¬missione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendo l’esperimento dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro. La convivenza di fatto, infatti — con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una con¬dotta spontaneamente attuata — dà vita, anch’essa, ad un “autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali” (Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971; Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214). Si tratta quindi di “detenzione qualificata” per la quale l’azione di spoglio non sarebbe ammessa se la detenzione dell’abitazione fosse motivata da mere “ragioni di servizio o di ospitalità” (art. 1168, comma 2, c.c.).
Pertanto si può concludere affermando che in corso di rapporto, nella famiglia matrimoniale o non matrimoniale, sussiste un vincolo di solidarietà in grado di costituire per tutti i suoi componenti (partner e, naturalmente anche per i figli) titolo giustificativo dell’occupazione dell’immobile adibi¬to a casa familiare, indipendentemente dal titolo di proprietà.
IV Quando viene meno il titolo costituito dalla “solidarietà familiare”?
I problemi iniziano quando il titolo non c’è più e questo si verifica per la morte del coniuge o del partner proprietario della casa familiare o in connessione con la crisi della vita di coppia.
1. La morte del coniuge o del partner proprietario
Non sempre la morte del proprietario dell’immobile adibito a casa familiare determina la cessa¬zione della validità del titolo che legittima l’occupazione da parte del non proprietario. Nel caso di famiglia matrimoniale, infatti, è prevista la riserva del diritto di abitazione di cui all’art. 540, comma 2, c.c. applicabile anche alle unioni civili (art. 1, comma 21, legge 20 maggio 2016, n. 76). Pertanto il coniuge o il partner superstite mantiene un titolo autonomo per proseguire legittima¬mente nell’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare2.
Anche in caso di morte del convivente proprietario è previsto un diritto di abitazione del convivente non proprietario sebbene di durata limitata. In altra sede ne è indagata la natura3. Il comma 42 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede – sempre che ricorrano i presupposti di rico¬noscibilità della convivenza di fatto indicati nel comma 36 – che “…in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comun¬que non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
A differenza di quanto avviene per il coniuge o il partner anche di fatto superstite, non è previsto per i figli alcun diritto di abitazione. Pertanto la morte del genitore proprietario dell’abitazione determina per i figli la cessazione di validità del titolo che legittima l’occupazione dell’immobile adibito a casa familiare.
È fatta salva, naturalmente, l’eventuale pregressa assegnazione della casa familiare effettuata in occasione della regolamentazione della crisi della coppia genitoriale. La precisazione è contenuta per i conviventi di fatto all’inizio del sopra richiamato comma 42 che, appunto, esordisce, affer¬mando “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del pro¬prietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare…”. Una precisazione analoga non è prevista per i coniugi dal codice civile in quanto per il coniuge superstite il codice già prevedeva il diritto di abitazione, che quindi legittima la permanen¬za nella casa familiare a prescindere dalla pregressa assegnazione della casa familiare in ragione dell’affidamento dei figli.
2. La crisi della vita di coppia
La morte del coniuge o del partner proprietario della casa familiare, però, non è l’unico evento che determina la cessazione di validità del titolo. Anche in caso di crisi di coppia il titolo costituito dalla solidarietà familiare che legittima per il non proprietario l’occupazione della casa familiare cessa di avere validità, a partire dall’udienza presidenziale di separazione nella quale i coniugi sono autoriz¬zati a vivere separatamente ovvero da quando i partner dell’unione civile sciolgono la loro unione oppure da quando uno dei conviventi comunica all’altro la volontà di cessare la vita in comune o di recedere dal contratto di convivenza. Il tutto, naturalmente, fatta sempre salva l’eventuale assegnazione della casa familiare.
Si esaminano qui di seguito le diverse ipotesi di cessazione della validità del titolo per l’occupazio¬ne legittima da parte del non proprietario dell’immobile adibito a casa familiare.
a) Separazione giudiziale
Il titolo della solidarietà familiare viene meno con l’udienza presidenziale di separazione. Nell’art. 708 c.p.c. non si parla di “autorizzazione a vivere separati” benché la prassi quotidiana utilizza questo linguaggio. L’espressione si rinviene nel secondo comma dell’art. 191 c.c introdotto dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, il quale, con riferimento al regime della comunione legale, prescrive che essa si scioglie “… nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati”.
b) Separazione consensuale
Nella separazione consensuale il titolo che legittima l’occupazione per il coniuge non proprietario viene meno alla data dell’omologa delle condizioni di separazione, dal momento che in base all’art. 158 c.c. “la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del tribunale”.
c) Divorzio tra coniugi
Il procedimento divorzile non prevede un momento formale di autorizzazione dei coniugi a vivere separati, perché il processo di divorzio nella legge 1 dicembre 1970, n. 898 è strutturato soprat¬tutto come procedimento riferibile ai coniugi già separati. Proprio per questo in genere in sede divorzile non si pone il problema della cessazione del titolo (già venuto meno dalla separazione). Tuttavia nei casi di divorzio non preceduto da separazione (tutte le altre ipotesi di cui all’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) si può ritenere che quanto meno l’udienza presidenziale prevista nell’art. 4 della legge (analogamente a quanto avviene per l’udienza presidenziale di separazione) costituisca il momento a partire dal quale cessa il vincolo di solidarietà che costituisce il titolo per l’occupazione legittima da parte del coniuge non proprietario dell’immobile adibito a casa familiare.
d) Scioglimento dell’unione civile
La legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede innanzitutto che l’unione civile si scioglie “nei casi previsti dall’articolo 3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898” (art. 1, comma 23 che, non richiamando la lettera b del n. 2, non prevede quindi lo scioglimento del vincolo per pregressa separazione) per i quali valgono, quindi, le considerazioni sopra fatte per il divorzio tra coniugi.
Inoltre prevede che lo scioglimento del vincolo avviene altresì “quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifesta¬zione di volontà di scioglimento dell’unione” (comma 24) e che si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni processuali della legge 898/70 (comma 25).
È evidente che la dichiarazione della volontà di sciogliere il rapporto resa all’ufficiale di stato ci¬vile – necessaria per attivare, decorsi tre mesi, il procedimento di scioglimento del vincolo – non può costituire il momento di cessazione del titolo che legittima l’occupazione della casa familiare da parte del partner non proprietario. Solo l’udienza presidenziale (in sede contenziosa o in sede di conferma delle condizioni congiuntamente stabilite) può avere l’effetto di cessazione del titolo.
e) Negoziazione assistita
La separazione (e il divorzio, ma solo quello preceduto dalla separazione) può anche avvenire tra i coniugi con le modalità previste nell’all’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Ugualmente è previsto per lo scioglimento del vincolo nell’unione civile (art. 1, comma 25, legge 20 maggio 2016, n. 76).
L’art. 6 della normativa sulla negoziazione prescrive che “L’accordo raggiunto a seguito della con¬venzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali”. Questo significa che il ter¬mine di validità del titolo costituito dalla solidarietà familiare per l’occupazione legittima della casa familiare da parte del non proprietario è quello della data dell’accordo negoziato tra i coniugi o tra i partner dell’unione civile.
f) Accordi davanti all’ufficiale di stato civile
Sia i coniugi (senza figli) per la separazione o per il divorzio, che i partner dell’unione civile per lo scioglimento del vincolo (art.1 comma 25, legge 20 maggio 2016, n. 76), possono direttamente rivolgersi agli uffici di stato civile (art. 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
La normativa che ha degiurisdizionalizzato la separazione e il divorzio prevede che l’’ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono sepa¬rarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condi¬zioni tra di esse concordate e che “l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immedia¬tamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni”.
L’ufficiale di stato civile, quando riceve le dichiarazioni delle parti le invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma della dichiarazione. La mancata com¬parizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Sempre nel medesimo comma 3 dell’art.12 – analogamente a quanto anche prevede l’art. 6 che si è sopra richiamato – si precisa che “l’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che defini¬scono i procedimenti di separazione, di divorzio. Affermazione importante che equipara al provve¬dimento del giudice l’accordo oggetto di dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
Il momento di cessazione del titolo di occupazione da parte del non proprietario è quello della dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile. In particolare – come ha precisato la circolare 19/2014 del Ministero dell’Interno relativamente al momento in cui si deve considerare sciolto il vincolo – la data dell’atto redatto al momento della prima dichiarazione (e non quella della suc¬cessiva conferma).
g) L’occupazione senza titolo nel caso di conviventi di fatto
Tra i conviventi di fatto è sufficiente una manifestazione di volontà inequivoca di voler interrom¬pere la vita familiare.
Secondo quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 – per i conviventi di fatto che, quindi, rientrano nella definizione che ne dà il comma 36 – la suddetta manifestazione di volontà è impli¬cita anche nel fatto che uno dei conviventi comunica all’altro di recedere dall’eventuale contratto di convivenza stipulato tra le parti. Effettivamente la legge 76/2016 si disinteressa delle vicende del rapporto di convivenza, prevedendo che possano essere i conviventi stessi a disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune attraverso un contratto di convivenza (art. 1, commi 50 -64). Il contratto di convivenza – valido tra le parti se sussistono i presupposti di cui al comma 36 dell’art. 1 della legge e sempre che il contratto sia stato stipulato nelle forme previste – in base a quanto prescritto dal comma 59, si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
Nel caso di matrimonio o unione civile tra le parti o con altra persona, lo scioglimento del contratto di convivenza determina ipso iure la cessazione di validità del titolo per l’occupazione legittima della casa familiare da parte del convivente non proprietario.
In caso di morte del convivente proprietario è previsto, come detto, un diritto di abitazione limitato nel tempo per il convivente superstite e quindi l’occupazione diviene senza titolo al cessare del suddetto periodo.
Per quanto concerne, invece, il recesso unilaterale dal contratto di convivenza – che ha natura di atto recettizio e la cui validità quindi è subordinata alla ricezione della comunicazione – il comma 61 della legge 76/2016 prevede che “Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusi¬va del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non in¬feriore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione”. Pertanto, solo trascorso questo termine, si determina per il convivente non proprietario la cessazione di validità del titolo legittimo di occupazione della casa familiare.
V L’allontanamento del coniuge o del partner comporta la cessazione del titolo di occupazione?
La crisi di coppia potrebbe presentare aspetti di particolare conflittualità tra le parti, tali da portare uno dei due coniugi o dei due partner ad allontanarsi dalla casa familiare. E d’altronde potrebbero esservi molte altre ragioni alla base di tale decisione.
In tali circostanze si può ipotizzare la cessazione del titolo che legittima per il coniuge o per il part¬ner non proprietario la continuazione dell’occupazione della casa familiare?
La risposta non può essere univoca.
Nel caso del matrimonio, se ad allontanarsi è il coniuge proprietario della casa familiare è evidente che, per quanto si è detto in ordine al regime primario della famiglia fondata sul matrimonio, nes¬suna influenza può esservi sul titolo dell’altro coniuge non proprietario a rimanere in casa legitti¬mamente, quanto meno fino all’eventuale udienza presidenziale di separazione.
Se ad allontanarsi è il coniuge non proprietario in presenza di una giusta causa (si pensi all’allon¬tanamento determinato da maltrattamenti), egli non perde certamente il titolo (che resta per così dire sospeso) tanto che, in caso di rifiuto dell’altro a consentirgli il rientro in casa il coniuge che si era allontanato ha certamente possibilità di chiedere e ottenere la reintegrazione (art. 1168 c.c.) in quanto la sua condizione di detentore qualificato resta integra. Anche questa è la conseguenza del regime primario coniugale.
Se il coniuge non proprietario, invece, si dovesse allontanare senza giusta causa rifiutando di tornarvi, troverà applicazione l’art. 146 c.c. in base al quale “il diritto all’assistenza morale e ma¬teriale previsto dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi” con la conseguenza che nei suoi confronti va considerato cessato del tutto il titolo che consentiva l’occupazione dell’immobile. Non è tanto l’al¬lontanamento quanto il rifiuto di rientrare in casa che determina questo effetto di sospensione dei diritti collegati al regime primario.
Nel caso di unione civile (dove il regime primario è sostanzialmente identico a quello matrimoniale) valgono le stesse regole, anche in virtù del combinato disposto del comma 20 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (che contiene il principio di applicabilità alle unioni civili delle norme del codice civile che concernono i coniugi richiamate espressamente dalla legge) e del comma 19 che dichiara applicabile alle unioni civili l’art. 146 del codice civile.
Nella convivenza di fatto si deve giungere a conclusioni diverse. L’allontanamento volontario di uno dei due conviventi (segnale inequivoco del venir meno della solidarietà familiare che lega i part¬ner), in assenza di un regime primario analogo a quello previsto per i coniugi e per le unioni civili, legittima senz’altro il convivente proprietario ad agire per la restituzione dell’immobile. Come si è già detto, la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214) ammette, tuttavia, anche tra conviventi l’azione di reintegrazione in presenza di un allontanamento provocato con la violenza o clandestinamente.
VI L’assegnazione della casa familiare come titolo giustificativo dell’occupazione
Il codice civile modificato dalla riforma sulla filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154), colloca l’istituto dell’assegnazione della casa familiare nel titolo IX (“Della responsabilità genitoriale”) del primo libro, ed esattamente nel secondo capo (intitolato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti ci¬vili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”) riservandogli l’art. 337-sexies (“Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”) il cui nucleo principale – valido per qualunque tipologia di rapporto di fami¬glia – sta nel principio che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.
Dunque il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare, sia nella famiglia matrimoniale che in quella non matrimoniale, è adottato nell’interesse dei figli. Poiché i criteri dell’affidamento non coincidono necessariamente con le regole della proprietà, lo scopo è eviden-temente quello di evitare che i figli abbiamo a risentire della separazione dei genitori, dovendosi inevitabilmente spostare di casa – ove non vi fosse l’istituto dell’assegnazione – per seguire il ge¬nitore affidatario costretto ad allontanarsi dalla casa familiare di proprietà dell’altro.
L’assegnazione comprime quindi il diritto di proprietà del genitore proprietario della casa familiare ed è titolo giustificativo della detenzione dell’immobile adibito a casa familiare da parte del geni¬tore non proprietario presso cui i figli sono collocati.
L’attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa familiare al genitore separato (non pro¬prietario) ha carattere eccezionale rispetto alle regole della proprietà ed è disposto nell’esclusivo interesse dei figli.
Questa e solo questa è la funzione dell’assegnazione. Il diritto di proprietà non può essere com¬presso per altre ragioni. Il principio è consolidato in giurisprudenza dove si afferma che se è vero che l’assegnazione ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 337-sexies c.c. (“Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà…”) nondimeno l’assegnazione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è uni¬camente destinato l’assegno di separazione o di divorzio (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 13736; Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 1991 n. 12428; Cass civ. Sez. I, 9 febbraio 1990 n. 901)
L’assegnazione è, dunque, pacificamente prevista a favore del solo genitore con cui restano a con¬vivere dopo la separazione i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti (Cass. civ. Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24424; Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589; Cass. civ.
Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2004, n. 22214; Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765).
VII Quando termina il diritto di occupazione attribuito con l’assegnazione della casa familiare?
Il diritto ad occupare l’immobile adibito a casa familiare attribuito con l’assegnazione ha natura provvisoria (e quindi non natura reale). Termina in primo luogo con l’autosufficienza economica dei figli, come inevitabile conseguenza rispetto alla sua essenziale funzione di tutela dei figli in quanto tali.
L’estensione ai figli maggiorenni della tutela operata dall’assegnazione era stata in passato operata soprattutto dalla giurisprudenza che anche in questo settore aveva superato i confini temporali della potestà, come avvenuto anche per il diritto al mantenimento. Oggi è una indicazione di tutela contenuta nella legge stessa. Infatti il nuovo articolo 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio), frutto della richiamata riforma sulla filiazione del 2012/2013, utilizza espressioni che si ri¬feriscono ai figli senza limitazioni di età. Lo stesso concetto di responsabilità genitoriale ne è stato profondamente permeato e – come si è detto in altra parte (→ “Responsabilità genitoriale”) – esso non coincide più in alcun modo con l’originario concetto di potestà.
L’art. 315-bis c.c. prevede, appunto, che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti…”.
L’assegnazione della casa familiare a tutela dei figli anche maggiorenni trova perciò conferma nell’attribuzione di un fascio molto ampio di diritti ai figli in quanto tali e non in quanto minori di età. Su questo punto la giurisprudenza è assolutamente conforme. l limite della minore età è considerato, invece, ancora essenziale per quanto attiene all’adozione di provvedimenti relativi all’affidamento e ai rapporti personali tra genitori e figli.
Oltre all’autosufficienza economica dei figli, le altre cause di cessazione del diritto attribuito dall’as-segnazione della casa familiare sono indicate espressamente nell’art. 337-sexies dove si prevede che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matri¬monio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.
Quindi la dismissione stabile dell’occupazione da parte dell’assegnatario riespande il diritto del proprietario, consentendogli di chiedere la restituzione dell’immobile.
Uguale conseguenza si verifica nel caso in cui l’assegnatario “conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Qui – di fronte al testo molto chiaro della norma che non sembra lasciasse dubbi sull’automaticità della conseguenza – la Corte costituzionale è intervenuta affermando che la decisione sulla assegnazione della casa familiare e quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, “pertanto la norma censurata non viola la Costituzione ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore” (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308).
Sul punto relativo alla convivenza more uxorio è il caso di precisare che l’effetto voluto dalla norma si verifica anche se la convivenza di fatto instaurata dall’assegnatario nella casa familiare si svolge al di fuori dei requisiti indicati nel comma 36 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (“Ai fini delle disposizioni di cui ai comma da 37 a 67 si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e ma¬teriale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”). Questa definizione – che lascia fuori dalla definizione il convivente “separato” – è data ai soli fini delle disposizioni previste nella legge 76/2016 e non può essere estesa per altre finalità.
In tutte queste evenienze la cessazione del diritto attribuito dal provvedimento di assegnazione non è automatica ma ha necessità di essere disposta con provvedimento del tribunale (Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011 n. 19589; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, , 24 novembre 2004, n. 22214; Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765).
VIII Il termine finale dell’assegnazione della casa familiare occupata in regime di comodato
In tutte le vicende giudiziarie più significative nelle quali è stato affrontato il tema dei limiti tem¬porali dell’assegnazione della casa familiare concessa in comodato, si è trattato di genitori che, dopo aver messo a disposizione per il figlio un loro immobile per destinarlo ad abitazione familiare, hanno dovuto poi fare i conti con la separazione del figlio e con l’assegnazione alla nuora della casa familiare (→ voce Comodato della casa familiare).
Si deve verificare se, e in che termini, il proprietario che concede il bene immobile in comodato, resti o meno vincolato all’assegnazione dell’immobile effettuata dal giudice in sede di separazione.
Ebbene rispetto a questo problema le decisioni della Cassazione avevano dato, negli anni ’90, so¬luzioni differenziate. Secondo un primo orientamento, il proprietario potrebbe rientrare facilmente in possesso dell’immobile assegnato in sede di separazione, non essendogli opponibile l’assegna¬zione stessa; mentre, secondo un altro orientamento, l’assegnazione prevarrebbe sul precedente provvedimento di comodato paralizzando le pretese del proprietario comodante.
Su questi orientamenti sono intervenute le Sezioni Unite dapprima nel 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) imprimendo alla soluzione del problema una direzione che è stata recepita dalla prima sezione della Cassazione ma contrastata dalla terza Sezione la quale ha provocato, in seguito, un secondo intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) che ha, però, confermato la medesima linea interpretativa di dieci anni prima.
Il punto di partenza della linea interpretativa delle Sezioni Unite del 2004 stava nella conside¬razione che il diritto del coniuge assegnatario – che pure trova nuovo ed autonomo titolo nel provvedimento giudiziale che non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto perso¬nale di godimento atipico – resta modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, con la conseguenza che al fine di delineare il complesso dei diritti e dei doveri del coniuge in questione nei confronti del proprietario contraente occorre fare riferimento alla norma¬tiva regolatrice dell’originaria convenzione. Il giudice della separazione non crea un titolo nuovo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi, quanto conserva la destinazione dell’immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare: “effetto precipuo del provvedimento di assegna¬zione è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione, escludendo uno dei coniugi da tale con¬testo e concentrando la detenzione in favore, oltre che della prole, del coniuge che, pur potendo non essere stato parte formale del negozio attributivo del godimento, era comunque componente del nucleo in favore del quale il godimento stesso era stato concesso. Tale configurazione della assegnazione implica logicamente che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale”.
La soluzione quindi va cercata in due specifiche norme che disciplinano il contratto di comodato: l’articolo 1809 rubricato “Restituzione” (“Il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del con¬tratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la re¬stituzione immediata” e l’articolo 1810 rubricato “comodato senza determinazione di durata” (“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”).
Come emerge da queste disposizioni le forme del comodato possono prevedere che il contratto abbia un termine (articolo 1809 c.c.) o sia senza determinazione di durata (cosiddetto precario) (articolo 1810 c.c.). Nel primo caso (art. 1809 c.c.) l’obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del termine salva la facoltà attribuita al comodante dall’art. 1809, comma 2, codice civile – ispirato ad un principio di favore per il comodante, in ragione della essenziale gratuità del contratto – di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno. Nel secondo caso (art. 1810 c.c.) – allorché la durata del contratto non è stata convenzionalmente stabilita e non possa determinarsi sulla base dell’uso previsto – la disposizione di cui all’articolo 1810 codice civile fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà del comodante, che può essere manifestata ad nutum; con la conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa di quest’ ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione imme¬diata della cosa.
La verifica sulla durata del contratto è quindi fondamentale per risolvere il problema, dal momen¬to che dalla collocazione del tipo di contratto nell’ambito dell’una (comodato a termine) o dell’al¬tra categoria (comodato senza termine) dipende la sorte del contratto nel caso in cui l’immobile venga assegnato in sede di separazione e il proprietario comodante intenda riaverne indietro la disponibilità.
Nell’approfondire quale sia la durata del contratto in caso di comodato concesso al fine di adibire l’immobile a casa familiare la citata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004 si sofferma proprio sul senso della destinazione dell’immobile a casa familiare come diretta ad assi¬curare al nucleo familiare già formato o in via di formazione un proprio habitat, uno stabile punto di riferimento, il centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti. “Per effetto della concorde volontà delle parti – si afferma nella sentenza – viene così a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende”. Non si tratta quindi, secondo le Sezioni Unite, di un termine indeterminato di durata – che renderebbe applicabile l’articolo 1810 del codice civile, con la conseguenza che il comodatario do¬vrebbe restituire l’immobile “appena il comodante lo richiede” – bensì di un termine implicito che rende applicabile l’articolo 1809 con l’obbligo di restituzione alla scadenza del termine, che per l’ipotesi di assegnazione della casa familiare coincide con il venir meno delle esigenze connesse all’assegnazione stessa (e quindi al momento dell’autosufficienza economica dei figli), salvo sem¬pre il diritto del comodante di pretendere la restituzione ove “sopravviene un urgente e impreve¬duto bisogno” del comodante stesso. Ipotesi ben difficile a realizzarsi e coincidente in genere con una situazione di stato di necessità.
Nonostante la chiarezza di questa interpretazione, nel 2013 la terza sezione della Corte di cassa¬zione (Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113) rimetteva in discussione l’orientamento delle Sezioni Unite del 2004.
Il tribunale e la Corte d’appello di Lecce – facendo applicazione dell’orientamento prevalente – avevano rigettato la domanda di restituzione della casa familiare concessa dal suocero in como¬dato e assegnata in sede di separazione alla nuora affidataria del figlio. Il suocero ricorreva per cassazione richiamando un orientamento contrario (che si rifaceva a Cass. 3179/2007 che concer¬neva, però, un caso di concessione in comodato da parte di una società alla quale giustamente non venne considerata opponibile l’assegnazione) e invocando l’applicazione dell’art. 1810 del codice civile a mente del quale il comodante può chiedere la restituzione ad nutum di un bene concesso in comodato senza termine.
La terza sezione della Corte di cassazione – alla quale sono assegnate le cause in materia di con¬tratti e obbligazioni e a cui il ricorso veniva assegnato – ripercorreva nella lunga motivazione le argomentazioni delle Sezioni Unite del 2004 alle quali la Corte d’appello di Lecce si era conformata e passava in rassegna le decisioni che si erano successivamente discostate da tale orientamento affermando di condividere molte perplessità suscitate dall’orientamento “familiarista” delle Sezioni unite del 2004 (che fa applicazione del secondo comma dell’art. 1809 c.c.).
Sotto un primo aspetto non condivideva l’affermazione delle Sezioni Unite del 2004 secondo cui l’assegnazione in sede di separazione non modifica né la natura né il contenuto del titolo del prece¬dente godimento (nella specie il comodato) alla cui disciplina occorrerebbe quindi riferirsi. Infatti, secondo i giudici della terza sezione, il provvedimento di assegnazione non si atteggia allo stesso modo sempre ma si diversifica a seconda del momento in cui il contratto è stato stipulato. Potreb¬be avvenire per esempio che il genitore conceda in comodato al figlio l’immobile al momento delle nozze, ma al solo fine di goderne per il tempo necessario all’acquisto di altro immobile (magari in attesa di ultimazione di lavori) o che la concessione in comodato avvenga prima delle nozze del figlio o dell’inizio di una sua convivenza more uxorio nell’immobile. Insomma il momento di perfezionamento del contratto ha una rilevanza che non può essere ignorata omologando tutte le ipotesi di comodato. E ancora è necessario differenziare a seconda che il comodante sia un geni¬tore o un estraneo alla famiglia giacché in quest’ultima ipotesi non è certo invocabile il principio di funzionalizzazione della proprietà a salvaguardia della solidarietà familiare.
Sostenere che in ogni caso il comodante trova paralizzata la sua pretesa restitutoria dall’assegna¬zione sarebbe, quindi, ingiusto. “Deve allora porsi la questione – sostenevano i giudici della terza Sezione – se il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell’assegnatario da un canto, e del concedente da altro canto, possa essere altrimenti e diversamente realizzato”. La risposta a questa domanda è nel senso di interpretare la concessione in comodato dell’immobile senza termine sempre come comodato precario ex art. 1810 c.c. (e non con “termine implicito” ex art. 1809 c.c. consistente nel momento in cui cessano le esigenze cui la assegnazione è preordina¬ta) affidando la tutela delle esigenze dell’assegnatario ai principi generali in materia di anteriorità della trascrizione o ad altri già elaborati dalla giurisprudenza sul comodato, ad esempio mediante la concessione al precarista o all’assegnatario della possibilità di rilasciare l’immobile, all’esito della domanda di restituzione, entro un termine congruo, giudizialmente determinato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze con¬crete del caso. Pur risultando all’art. 1810 del codice civile previsto che il comodatario è tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richieda”, non rimane infatti in tal caso esclusa (non diversamente dall’ipotesi di recesso ad nutum esercitato dal comodante nella fisiologia del rappor¬to coniugale del precarista) l’applicabilità della regola generale (di cui tale norma configura ipotesi specifica) posta dall’art. 1183 c.c. secondo cui, quando è necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, in mancanza di accordo tra le parti il giudice può stabilire un termine (congruo) di restituzione della cosa oggetto di comodato”.
Tanto premesso la terza sezione rimetteva alle Sezioni Unite nuovamente la questione interpre¬tativa dei limiti di opponibilità al proprietario comodante dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione.
La risposta delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) confer¬mò l’orientamento del 2004.
Il “cuore della critica” della terza sezione – osservano i giudici delle Sezioni Unite del 2014 – risiede nell’osservazione secondo la quale le Sezioni Unite del 2004 hanno determinato ciò che avevano detto di voler evitare, cioè una sostanziale espropriazione delle facoltà del comodante. Ciò derive¬rebbe dall’aver escluso la recedibilità ad nutum ex art. 1810 c.c., senza neppure distinguere a se¬conda che il proprietario sia genitore del beneficiario o un terzo estraneo. A differenza del coniuge proprietario, tenuto a rispettare la solidarietà post coniugale in ragione della tutela costituzionale dell’istituto familiare, i terzi non dovrebbero essere costretti a subire una situazione “destinata a durare indefinitamente nel tempo”. Inoltre la soluzione prescelta giungerebbe a negare la configu¬rabilità del precario di casa familiare, con l’effetto di “scoraggiare” il diffuso istituto del comodato quale soluzione ai problemi abitativi delle giovani coppie. E costituirebbe un modo per attribuire al coniuge assegnatario diritti più ampi rispetto a quelli vantati dall’originario comodatario. La terza sezione, insomma, sollecitava un diverso contemperamento tra le contrapposte esigenze del con¬cedente e del comodatario assegnatario della casa coniugale.
Le Sezioni Unite osservano che nel precedente pronunciamento del 2004 è stato stabilito, come si legge nell’enunciazione finale del principio di diritto, che nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di sepa¬razione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di soprav¬venienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c..
A questo principio si era attenuta dopo il 2004 la giurisprudenza della Corte Sdi cassazione, la quale, muovendo dalle premesse fissate dalle Sezioni Unite, aveva più volte ribadito che la specifi¬cità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del co¬modante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809 comma 1, codice civile. Se ne è tratta la conseguenza che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provve¬dimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Puntualizzano le Sezioni Unite del 2014 – accogliendo in questo specifico punto le osservazioni della Terza sezione – che, effettivamente, affinché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda la restituzione dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa fa¬miliare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni. In relazione a questa destinazione, se non sia stata, quindi, fissata espressamente (cosa sempre possibile) una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto. E’ per questo motivo che trova applicazione l’art. 1809 del codice civile nel quale il termine è implicito essendo desumibile dall’uso cui la casa è destinata.
Le Sezioni Unite ribadiscono quindi nel 2014 – facendo però le richiamate importanti puntualizza¬zioni – l’orientamento del 2004.
Richiamandosi ai punti specifici trattati dalle Sezioni unite del 2014 Cass. civ. Sez. I, 11 settem¬bre 2015, n. 17971 ha ribadito che il coniuge affidatario di figli minori e assegnatario della casa familiare può opporre al comodante l’esistenza del provvedimento di assegnazione affermando anche che il rapporto di comodato sorge per un uso determinato uso e – in assenza di una espres¬sa indicazione della scadenza – ha una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la soprav¬vivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile. Ugualmente Cass. civ. Sez. III, 09/02/2016, n. 2506 ha espressamente ribadito che il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di se¬parazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
IX L’azione di restituzione della casa familiare per occupazione senza titolo
1. La natura del diritto derivante dall’assegnazione della casa familiare
Per risolvere il problema – di cui tratterà più oltre – del rito applicabile alla domanda di restituzione della casa familiare per occupazione senza titolo, è necessario soffermarsi preliminarmente sulla natura del provvedimento di assegnazione.
Nonostante che nell’art. 337-sexies c.c. sia contenuta la precisazione che “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”, e che quindi il diritto derivante dall’assegnazione possa apparire di natura reale, è affermazione pacifica in giurisprudenza che il diritto derivante dall’assegnazione abbia natura di diritto perso¬nale. Si tratta perciò di un diritto personale atipico di godimento, analogo al diritto derivante dalla locazione o dal comodato (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603; Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929).
D’altro lato nello stesso art. 337-sexies c.c. si legge che “Il godimento della casa familiare è attri¬buito…. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno…”.
2. La restituzione chiesta dal proprietario originario
Il genitore proprietario dell’immobile adibito a casa familiare può chiedere la restituzione dell’im¬mobile, provando la condizione di indipendenza economica dei figli a beneficio dei quali l’assegna¬zione dell’immobile era stata disposta in sede di separazione o di scissione della coppia genitoriale.
Il titolo in base al quale il proprietario originario agisce è la proprietà compressa dal diritto atipico di godimento dell’assegnazione attribuito in sede di separazione.
Finché perdura il titolo in forza del quale l’assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ed invero – come è stato anche di recente sottolineato (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 – ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela dei figli, fintantoché siffatta finalità non venga ritenuta insus¬sistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace l’assegnazione.
Quindi il proprietario originario ha sempre necessità di munirsi anche di un provvedimento di re¬voca dell’assegnazione che può essere richiesto nelle forme previste nell’art. 710 c.p.c. o nell’art. 9 della legge sul divorzio ovvero nelle forme del ricorso camerale di modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Ed è interessante, a tale proposito, notare che – come sottolineato da Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 e da Trib. Milano, 11 ottobre 2013 (ma il principio è affermato espres¬samente per i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e per la sentenza definitiva del procedimento di separazione) – la decisione di attribuzione o di revoca dell’assegnazione costituisce titolo esecutivo anche quando l’ordine di restituzione non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. Con la conseguenza che il proprietario originario, ottenuta la revoca dell’assegnazione, potrebbe agire direttamente in via esecutiva per il rilascio. Il principio è stato affermato con riguardo all’opposizio¬ne, esperita dalla moglie assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dal marito per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione.
È dubbio se lo stesso principio possa valere per i decreti camerali di modifica delle condizioni di separazione che non avrebbero efficacia di titolo esecutivo (secondo la molto criticata Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373, ancorché Corte cost. 20 novembre 2009, n. 310, abbia ritenuto che i provvedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli hanno sempre efficacia di titolo esecutivo.
3. La restituzione chiesta dal comodante
Anche il comodante dell’immobile adibito a casa familiare può chiedere la restituzione dell’immo¬bile o successivamente alla revoca dell’assegnazione chiesta e ottenuta dal genitore non asse¬gnatario oppure provando – secondo quanto per i terzi ammesso da Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 – la raggiunta condizione di indipendenza economica dei figli dell’assegnatario. In tal caso – come si dirà – l’azione potrà essere promossa con il rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c. non essendo ipotizzabile che egli, come terzo rispetto ai genitori, possa azionare una procedura di modifica del provvedimento di assegnazione.
Il titolo in base al quale il comodante agisce è il contratto di comodato per il quale non necessaria¬mente è prevista come necessaria la forma scritta. Il comodato ha natura essenzialmente gratuita (Cass. civ. Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18660) e quindi anche in questo caso finché perdura l’assegnazione è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario.
Come sopra detto, permanendo un interesse dei genitori del figlio maggiorenne diventato indip¬endente economicamente, non è esclusa la possibilità di una richiesta di modifica delle condizioni relative al mantenimento del figlio da parte del genitore non assegnatario dell’immobile. In tal caso, della revoca del provvedimento si avvantaggerebbe anche il comodante che potrà limitarsi alla semplice azione di restituzione, senza obbligo di provare la raggiunta indipendenza economica del figlio del comodatario, ma semplicemente documentando l’avvenuta revoca dell’assegnazione.
4. La restituzione chiesta dal terzo acquirente
Se nessuno dei diretti interessati (e cioè nessuna delle parti aventi titolo a richiedere la revisione delle condizioni omologate o stabilite dal tribunale in ordine all’assegnazione della casa familiare) si attiva per far valere i presupposti del venir meno dell’assegnazione, può il terzo acquirente promuovere un giudizio teso all’accertamento del venir meno dei presupposti per l’assegnazione?
La sentenza Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 ha il pregio di aver affrontato questo problema che era rimasto insoluto nel dibattito sull’assegnazione della casa familiare.
È evidente che il proprietario o il comodante originario, una volta venduto a terzi l’immobile, non hanno più interesse per una richiesta di revisione delle condizioni concernenti l’assegnazione. Il terzo acquirente dell’immobile ha invece interesse.
La decisione richiamata si è occupata di una vicenda in cui il terzo acquirente dell’immobile – reso peraltro edotto, in sede di acquisto, del vincolo di assegnazione – esseno diventato economica¬mente autosufficiente il figlio della madre comodataria, aveva richiesto informalmente il rilascio dell’immobile. Non avendo sortito alcun effetto tale richiesta il terzo acquirente instaurava un giudizio di accertamento dell’insussistenza del diritto di occupazione chiedendo la restituzione dell’immobile.
Il Tribunale di Roma respingeva la domanda ma la Corte d’appello la accoglieva. La comodataria ricorreva quindi per cassazione assumendo che la decisione impugnata aveva disposto la restitu¬zione dell’immobile, senza che una specifica richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse stata proposta
La Cassazione respingeva il ricorso osservando che – sia in sede di separazione che di divorzio la legge consente al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimen¬to (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risul¬tino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione.
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel giudizio instaurato dal terzo acquirente dell’immobile, sia in discussione il permanere delle condi¬zioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affi¬damento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
I principi di diritto suesposti costituiscono le linee guida per risolvere anche il caso – ricorrente nella specie – in cui (a casa adibita a residenza coniugale sia stata alienata, dopo l’assegnazione all’altro coniuge (affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti), dal coniuge proprietario dell’immobile.
Ed invero, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponi¬bile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’as¬segnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giu¬diziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. E’ fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolve¬rebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell’art. 42 Cost., e art. 832 c.c.. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337 sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.
Ciò posto, va rilevato che l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione in parola può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di asse¬gnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una doman¬da di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il me¬desimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata (cfr. Cass. 18440/2013, secondo cui ogni questione re¬lativa al diritto di proprietà della casa coniugale o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria). In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 Cost..
In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non giova, difatti, alla ricorrente in¬vocare il principio, più volte affermato da questa Corte e posto a fondamento della decisione della Corte Costituzionale n. 308/2008, secondo cui la revoca dell’assegnazione della casa coniugale non può essere disposta se non all’esito di una valutazione di conformità di tale pronuncia all’inte¬resse del minore (o del maggiorenne economicamente non autosufficiente). E’, invero, di tutta evi¬denza, che la mancanza di una prole da tutelare con l’assegnazione del bene in questione, rende improponibile un giudizio di comparazione tra le esigenze della proprietà (nella specie del terzo) e quelle di tutela dei figli della coppia separata o divorziata.
Né la giustificazione del protrarsi dell’occupazione dell’immobile potrebbe essere ancorata, nella specie, alla tutela del preteso coniuge economicamente più debole, atteso che – come dianzi detto – il diritto personale di godimento in questione esula dal tema dei diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di divorzio.
La Corte quindi respingeva il ricorso ma tuttavia lo accoglieva in parte sotto un profilo che merita anche di essere segnalato e che presenta, però, non pochi dubbi di plausibilità.
Sosteneva la comodataria che la Corte di Appello aveva errato nel ritenere che la ricorrente fosse da considerarsi occupante abusiva dell’immobile fin dalla data della diffida. Sostengono i giudici della Cassazione invece che, finché perdura il titolo in forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del benefi¬ciario per tale godimento. Ed invero, ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole, fintan¬toché siffatta finalità non venga ritenuta insussistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace detta assegnazione. Ed è, del pari, indubitabile che tale conclusione si attagli pienamente anche al caso – ricorrente nella specie – in cui sia un terzo, e non il coniuge originario proprietario dell’immobile, a richiederne la restituzione, mediante l’esperimento di un’apposita azione di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per il perdurare dell’occupazione dell’ex casa coniugale da parte del coniuge non proprietario della stessa, nonché da parte della prole divenuta economicamente autosufficiente. È di chiara evidenza, infatti, che la sussistenza di un provvedimento di assegnazione di detto immobile, regolarmente trascritto, obbliga il terzo – dive¬nutone proprietario – al rispetto della destinazione dal provvedimento stesso impressa al bene, fino a che, con una successiva pronuncia giudiziale, il suddetto vincolo non venga ad essere caducato.
5. La procedura: rito ordinario o rito locatizio?
Come si è detto all’inizio lo strumento di tutela a disposizione del proprietario dell’immobile per riottenerne la disponibilità è l’azione personale di restituzione fondata sostanzialmente sul venir meno del titolo che legittima l’occupazione. L’azione di restituzione è rivolta all’accertamento del diritto personale alla riconsegna dell’immobile.
Va, però, segnalata una asimmetria irragionevole nei mezzi processuali a disposizione del proprie¬tario originario, del proprietario terzo acquirente e del proprietario comodante.
Infatti il proprietario originario (e cioè, in sostanza, il genitore proprietario della casa familiare) può agire con la richiesta di modifica delle condizioni della separazione o dell’affidamento e del mantenimento (provando la raggiunta autosufficienza del figlio maggiorenne) e ottenere un prov¬vedimento di revoca che, in difetto di spontaneo adempimento, può essere posto a fondamento della successiva azione di restituzione che deve seguire il rito ordinario.
Il terzo acquirente dell’immobile assegnato può agire per la restituzione dell’immobile occupato senza titolo, utilizzando il rito ordinario, anche se – ammesso che la prova sia agevole – non è escluso che possa essere utilizzato il rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) in quanto la causa, pur avendo riflessi indiretti sull’assetto familiare dei genitori e del figlio diventato eco¬nomicamente indipendente, non ha natura familiare e, non prevedendo l’intervento del Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c.), non richiede la composizione collegiale del tribunale (art. 50-bis c.p.c.).
Diversa è la situazione di fronte alla quale si trova il comodante, il quale può utilizzare il rito loca¬tizio (rito del lavoro) al quale fa riferimento l’art. 447-bis del codice di procedura civile (Norme ap¬plicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) introdotto con la riforma processuale operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353. La disposizione in questione prevede al primo comma che “Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate” sostanzialmente dal rito del lavoro. E’ pacifica in giuri¬sprudenza l’utilizzabilità di tale rito da parte del comodante per l’azione di restituzione (Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941).
L’asimmetria determinata da strumenti processuali diversi è molto evidente.
Poiché l’art. 447-bis c.p.c. – con il rito locatizio – venne introdotto con la riforma processuale del 1990 per semplificare la procedura nelle azioni personali di restituzione relative a contratti di godimento di beni (per lo più) immobili (locazioni, comodato, affitto) e poiché anche l’assegna¬zione della casa familiare determina una condizione del tutto omogena ed analoga al contratto di godimento di bene immobile (tanto che la giurisprudenza ne riconosce pacificamente la natura di contratto atipico di godimento) non sarebbe inopportuno che il legislatore unificasse le tutele all’interno tutte del medesimo art. 447-bis c.p.c. ovvero che la giurisprudenza operasse una svolta in tal senso. Si tratterebbe di una soluzione del tutto ragionevole.
La competenza per territorio è quella del foro del convenuto. Infatti, come ha precisato Cass. civ. Sez. II, 8 giugno 2006, n. 13353 per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili – nei cui confronti l’art. 21 del codice di procedura civile prevede la competenza del giudice del luogo ove si trova il bene (“forum rei sitae”) – è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accer¬tamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione dello stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni che hanno natura personale e non reale.
X La domanda di risarcimento dei danni
Il principio generale più volte riaffermato in giurisprudenza è che il proprietario che agisce con l’azione di restituzione ha diritto al risarcimento dei danni derivante dall’occupazione senza titolo (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 che parla di indennità di occupazione che deve essere corrisposta a far data dall’accertamento del venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione della casa coniugale.
Il risarcimento non è dovuto, naturalmente, se il proprietario acconsente all’occupazione (Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 664).
Quanto alla prova, la giurisprudenza è stata sempre incline in questo settore a riconoscere che il danno è “in re ipsa” (Cass. civ. Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4442; Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137; Cass. civ. Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610; Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15995; Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13630; Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 dove si afferma che il danno discende dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’u¬tilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquida¬zione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato; Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2011, n. 24100 secondo cui la determinazione del risarcimento del danno può essere operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al valore locativo di mercato del bene; Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153 e Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 che affermano che nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e che la determinazione nel quantum può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato).
La perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, effettivamente appaiono elementi piuttosto convincenti in ordine all’affermazione che il danno è in re ipsa anche se in dottrina e in una isolata decisione (Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378) si fa notare che il danno (da occupazione abusiva) non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’ effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situa¬zioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 664 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Chi consente a un’occupazione senza titolo non ha diritto ad alcun ristoro a titolo di risarcimento del danno.
Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all’art. 1599 c.c., sicché l’acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall’esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, “ad libitum”, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In presenza di figli minori nati da una relazione di convivenza “more uxorio”, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile, o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all’immobile, la cui posizione, peraltro, è comunque di detentore qualificato, assimilabile al comodatario (anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente), attesa la pregressa “affectio familiaris” che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza.
Il convivente more uxorio può chiedere che venga dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di alienazione a titolo oneroso della casa familiare in proprietà esclusiva dell’altro convivente quando sia provato che il terzo acquirente era consapevole della destinazione impressa all’immobile e quindi del pregiudizio che l’atto recava al convivente non proprietario.
Il convivente more uxorio è detentore qualificato della casa familiare in proprietà esclusiva dell’altro convivente e vi esercita un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario.
La convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, deter¬mina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprie¬tario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il terzo acquirente della casa coniugale, già assegnata al coniuge affidatario del figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, non è legittimato, venuti meno i presupposti per l’assegnazione, a chiede¬re la revisione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o mag¬giorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di go¬dimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) le¬gittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della re¬lativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448 (Famiglia e Diritto, 2015, 1, 5 nota di RUSSO)
Il genitore convivente con i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, assegnatario della casa familiare, può opporre il provvedimento di assegnazione al comodante che chieda il rilascio dell’immobile, qualora il contratto di comodato abbia originariamente previsto la destinazione del bene a casa familiare. In tale caso il rapporto è riconducibile alla ipotesi di comodato a termine, implicito nella destinazione del bene, rego¬lato dall’art. 1809 c.c. e non alla ipotesi di cui all’art. 1810 c.c. (c.d. precarium). Pertanto, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale, non sussiste il diritto del comodante di richiedere la restituzione ad nutum del bene ed il comodato è destinato a persistere finché persistono le esigenze di tutela dell’habitat domestico dei figli, salva la ricorrenza di un imprevisto ed urgente, ma non necessariamente grave, bisogno del comodante.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione , pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insor¬to abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’ assegnazione dell’immobile.
Cass. civ. Sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4442 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, anche durante il procedimento di opposizione alla procedura esecutiva per il rilascio dell’immobile, opposizione poi risultata infondata; il danno subito dal proprietario permane per tutto il periodo della procedura esecutiva, non rilevando sull’entità del danno i periodi di sospensione dell’esecuzione, in quanto il proprietario è stato comunque privato, per tutta la durata della pro¬cedura, della disponibilità del bene e della possibilità di conseguire dallo stesso la normale utilità.
Cass. civ. Sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24424 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il ricorso appare infondato perché le dedotte violazioni di legge appaiono palesemente inesistenti a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come il modesto contributo eco¬nomico posto a carico del P. è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria, mentre, per quanto riguarda i figli, la pretesa del ricorrente di dedurre una respon¬sabilità a loro carico per la situazione di dipendenza economica dai genitori è chiaramente in contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia di obblighi di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Trib. Milano Sez. IX, 11 ottobre 2013 (Famiglia e Diritto, 2014, 11, 1022 nota di GIORGETTI)
Alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario va qualificato come occupante l’im¬mobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Ne consegue che lo strumento rimediale è da intra¬vedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale).
Il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art. 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito dal magistrato, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l’immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l’ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l’allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp.att.c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c.costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l’ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l’ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell’esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri (salve le successive valutazioni in merito al comportamento di colui il quale abbia violato l’ordinanza presidenziale).
Cass. civ. Sez. III, 6 agosto 2013, n. 18660 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La distinzione tra comodato e locazione poggia fondamentalmente sul carattere di essenziale gratuità del co¬modato, laddove si realizzano gli estremi costitutivi del contratto di locazione quando per il godimento di un bene sia pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma. Ne consegue che, a fronte della domanda volta all’accertamento di un rapporto locativo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento del canone, oppure volta all’accertamento di un’occupazione senza titolo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell’indennità di occupazione, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo, come il comodato, che ne assicuri non solo il legittimo godimento del bene, ma anche il carattere essenzialmente gratuito.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli mag¬giorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria.
Cass. civ. Sez. III, 24 luglio 2013, n. 17941(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attore che non chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un’azione personale di restituzione per man¬canza originaria o sopravvenuta del titolo e, se la domanda è introdotta con ricorso, fermo restando l’onere dell’attore di dimostrare la ricorrenza degli elementi di fatto della fattispecie legale soggetta al rito prescelto, il convenuto, ancorché ne adduca l’erroneità, ha l’onere di osservare le norme proprie di quel rito, onde evitare di incorrere in decadenze e preclusioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che, sulla base della proposta domanda di rilascio per occupazione senza titolo e della difesa della convenuta in ordine alla concessione dell’immobile all’ex coniuge a titolo di abitazione familiare, aveva qualificato il rapporto in termini di comodato, come tale correttamente assoggettato al rito locatizio, avviato dagli attori con ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale non proposta entro il termine di cui all’art. 418 cod. proc. civ.).
Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113 (Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 978, nota di PELLEGRIN)
Deve essere rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione della determinazione della durata del comodato di casa familiare privo di espressa previsione del termine finale, e ciò anche in rapporto alla successiva crisi del rapporto coniugale: va invero rimeditato l’o¬rientamento interpretativo delineato al riguardo da Cass., sez. un., 21.7.2004 n. 13603.
Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2013, n. 9137 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, di-scendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. La liquidazione del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual è il valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214 (Giur. It., 2013, 12, 2491 nota di FERRETTI).
La convivenza “more uxorio” determina, sulla casa di abitazione ove si svolge la vita in comune, un potere di fat¬to basato su un interesse proprio distinto rispetto a quello derivante da ragioni di mera ospitalità; ne deriva che l’estromissione violenta o clandestina del convivente dall’unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendo l’esperimento dell’azione di spoglio nei confronti dell’altro. La convivenza di fatto, infatti — con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritti del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata — dà vita, anch’essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali.
Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di assegnazione della casa familiare, inizialmente disposta – come nella specie – con ordinanza del pre¬sidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corri¬spondentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situa¬zioni, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione).
Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2011, n. 24100 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il pregiudizio subito dall’avente titolo è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare. La determinazione del risarcimento del danno può essere pertanto operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al valore locativo di mercato del bene, avvalendosi anche, in difetto di un principio di tassatività dei mezzi di prova, di accertamenti peritali svolti in altro procedimento, quali possono essere le stime relative al valore dell’immobile elaborate, con finalità d’interesse collettivo, nell’ambito di procedure concorsuali.
Cass. Civ. Sez. I, 26 settembre 2011 n. 19589 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e la sua determi¬nazione nel quantum ben può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2011, n. 9373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall’art. 710 cod. proc. civ., non è im-mediatamente esecutivo, ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’art. 741 cod. proc. civ.: infatti, mentre l’art. 1 della novella 29 luglio 1988, n. 331 richiama espressamente la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, resta inapplicabile l’art. 4, comma 14, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il quale dispone la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio, regola estesa dall’art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ai giudizi di separazione personale, ma non a quelli di modifica del regime di separazione.
Cass. civ. Sez. II, 1 marzo 2011, n. 5028 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno è in re ipsa e la sua determi¬nazione nel “quantum” ben può essere operata facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 884 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della “negatoria servitutis” e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un’attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l’azione si fonda sul diritto di credito conse¬guente alla lesione del diritto reale; in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare l’azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell’attore il più gravoso onere della prova dell’azione di rivendicazione (c.d. “probatio diabolica”).
Cass. civ. Sez. II, 23 dicembre 2010, n. 26003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale di¬ritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di rivendica ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l’attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità; è esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. L’azione di restituzione è fondata sull’inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla deten¬zione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa – e per questo ha natura personale – ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto – personale – alla consegna del bene. Pertanto in quest’ultimo caso l’attore non ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l’insussistenza “ab origine”, oppure il successivo venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso – del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.
Corte cost. 20 novembre 2009, n. 310 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sull’efficacia dei provvedimenti camerali a tutela dei figli naturali, ha ritenuto manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ult. comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54, “ nella parte in cui — nei giudizi attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore posto a carico del genitore non coniugato — non attribuirebbe al decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, l’efficacia di titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. La norma censurata, infatti, può e deve essere interpretata in conformità della Costituzione nel senso che i prov¬vedimenti a contenuto patrimoniale a favore dei figli naturali pronunciati dai competenti tribunali per i minorenni hanno efficacia di titolo esecutivo.
Cass. civ. Sez. III, 6 novembre 2008, n. 26610 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato”.
Corte cost., 30 luglio 2008, n. 308 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’ assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matri¬monio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Cass. civ. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 15995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo dell’immobile già dato in comodato il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cd. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, per¬tanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Cass. civ. Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4416 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale di¬ritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al set¬tore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione
Cass. civ. Sez. II, 8 giugno 2006, n. 13353 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per aversi causa relativa a diritti reali su beni immobili – nei cui confronti l’art. 21 cod. proc. civ. prevede la com¬petenza del giudice del luogo ove si trova il bene (“forum rei sitae”) – è necessario che la controversia abbia ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale su un bene immobile, dei modi di costituzione del¬lo stesso ovvero delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano; pertanto, rimangono estranee alla speciale competenza territoriale stabilita dalla norma citata, le azioni – aventi natura personale e non reale – volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro dovute dal comproprietario per il godimento esclusivo del bene ovvero per oneri condominiali.
Cass. civ. Sez. III, 19 maggio 2006, n. 11774 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo o a titolo precario, la contestazione del diritto di proprietà dell’attore, anche se effettuata dal convenuto con la deduzione di un suo contrastante diritto dominicale unicamente per far respingere la domanda, trasforma l’azione personale in azione reale, dal momento che il giudice deve decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall’altra. Ne consegue la necessità per l’attore di dimostrare la proprietà del bene fornendo la prova del suo acquisto a titolo originario, non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa e nel contempo dovendosi escludere qualsiasi onere probatorio a carico della parte convenuta di dimostrare la legittimità del possesso esercitato.
Cass. civ. Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.
Cass. civ. Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 378 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il danno da occupazione abusiva di immobile (nella specie, terreno privato) non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’ effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cass. civ. Sez. I, , 24 novembre 2004, n. 22214 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 (Famiglia e Diritto, 2005, 6, 601 nota di AL MUREDEN)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del como¬dato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del co¬modatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di se¬parazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizza¬zione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il prov¬vedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeter¬minato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., secondo comma.
Il coniuge assegnatario della casa familiare, di proprietà di un terzo e concessa in comodato all’altro coniuge, non può opporre il provvedimento di assegnazione al terzo proprietario, rispetto al quale i reciproci diritti e do¬veri sono solo quelli scaturenti dal rapporto di comodato. La concessione in comodato di un immobile, perché sia destinato ai bisogni del nucleo familiare del comodatario, non può essere revocata dal comodante sino a che permangano le esigenze abitative della famiglia, salva l’ipotesi di necessità urgente ed imprevista del comodante stesso, ex art. 1809 c.c.; il principio trova applicazione non solo nei confronti dell’originario comodatario, ma anche del di lui coniuge, cui sia stata assegnata la casa familiare in sede di separazione.
Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2003, n. 13736 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti: tale intrin¬seca provvisorietà, tuttavia, non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti; pertanto, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio, nondimeno l’assegnazione della parola non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13630 (Danno e Resp., 2002, 4, 442)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è “in re ipsa”, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all’im¬possibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tali ipotesi, operata, dal giudice, facendo riferimento al cosiddetto danno “figurativo”, e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato.
Cass. civ. Sez. II, 7 giugno 2001, n. 7692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all’im¬possibilità per costui di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno.
Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 13605 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di difesa della proprietà, l’azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tenendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l’attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l’attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’av¬venuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto, che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l’azione personale proposta nei suoi confronti: infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta; peraltro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l’immutazione, oltre che dell’azione, anche dell’onere della prova incombente sull’attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa – la “probatio diabolica” della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell’azione inizialmente introdotta.
Cass. civ. Sez. III, 2 giugno 1998, n. 5397 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di azione diretta ad ottenere il rilascio di un immobile occupato senza titolo o a titolo precario, la contestazione del diritto di proprietà dell’attore, anche se effettuata dal convenuto, con la deduzione di un suo contrastante diritto dominicale, unicamente per far respingere la domanda, trasforma l’azione personale in azione reale, dal momento che il giudice deve decidere sulla sussistenza del diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall’altra. Ne consegue che per individuare il giudice competente a conoscere della controversia deve farsi ricorso alla disciplina contenuta nell’art. 15 c.p.c. e non a quella contenuta nell’art. 12 stesso codice.
Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell’art. 155, comma 4, codice civile subentrato per effetto del provvedimento di assegnazione della stessa posizione giuridica del coniuge separato, precedente comodata¬rio dell’appartamento, è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante, non essendo opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, attributivo non di un diritto reale, ma di un diritto atipico di godimento.
Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 1991, n. 5454 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene atteso che le disposizioni dell’art. 1599 c. c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione.

Per l’accertamento delle lesioni micropermanenti l’esame clinico strumentale non è necessario

Cassazione civile, sez. VI, 11 Settembre 2018, n. 22066. Est. Sestini.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che:
in relazione ai danni riportati da P.G., S.S. e S.V. in un sinistro stradale, il Giudice di Pace di Lauro accolse la domanda di risarcimento soltanto in relazione all’invalidità temporanea, negando invece il risarcimento del danno correlato all’invalidità permanente, in quanto ritenne che tale invalidità non fosse risultata accertata in conformità alla previsione del D.L. n. 1 del 2012, art. 32, comma 3 ter convertito in L. n. 27 del 2012; negò, inoltre, il risarcimento del danno morale;
il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza affermando -fra l’altro- che, “nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (art. 32, comma 3 ter) considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea (art. 32, comma 3 quater)”;
hanno proposto ricorso per cassazione la P. e gli S., affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la Generali Italia s.p.a..
Considerato che:
il primo motivo deduce “violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5,. degli artt. 2554, 2043 e 2056 cod. civ., del D.L. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012 e art. 139 cod. ass.”: i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto che “nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario “un accertamento clinico strumentale” da intendere quale referto di diagnostica, cioè per immagine, ai fini della risarcibilità del danno biologico permanente” e assumono che il D.L. n. 1 del 2012, art. 32, commi 3 ter e 3 quater convertito nella L. n. 27 del 2012 “sono da leggere in correlazione alla necessità (…) che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis)”;
il motivo è fondato per quanto di ragione, ossia nella parte in cui contesta l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accertamento dell’invalidità permanente, sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini;
deve infatti considerarsi che questa Corte si è già espressa al riguardo, sia con la pronuncia n. 18773/2016 (sunteggiata dai ricorrenti) sia – più recentemente – con sentenza n. 1272/2018 che ha affermato il principio secondo cui “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3 – ter, inserito dalla L. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”;
alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende dare continuità, deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale;
la sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale perchè accerti se l’invalidità permanente lamentata dagli odierni ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale;
il secondo motivo -attinente al risarcimento del danno morale che il giudice di merito non ha riconosciuto- resta assorbito, in quanto la statuizione sul danno morale è suscettibile di essere influenzata dalla decisione relativa alla sussistenza o meno dell’invalidità permanente;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Avellino, in persona di altro magistrato.

La revisione dell’assegno divorzile di mantenimento ha effetto dalla data della domanda

Cassazione civile, sez. I, 11 Settembre 2018, n. 22108. Est. Caiazzo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
CHE:
L.F. presentò ricorso per la pronuncia di divorzio nei confronti di I.A. – da cui era già separato consensualmente – chiedendo i provvedimenti in ordine al contributo al mantenimento dei due figli minori, nella stessa misura di cui alla separazione, e alle frequentazioni paterne. Si costituì l’ I. il quale non si oppose alla pronuncia di divorzio, chiedendo a sua volta la modifica delle modalità di frequentazione dei figli e la riduzione del contributo al loro mantenimento.
Il Tribunale di Roma, emessa nel 2014 sentenza parziale sullo status, con successiva sentenza definitiva del 2015 confermò l’affidamento congiunto dei figli minori, il relativo collocamento presso la madre e le frequentazioni paterne per il minore F. (essendo nel frattempo divenuto maggiorenne l’altro figlio) – come stabilito in sede di separazione – e determinò il contributo dell’ I., con decorrenza da giugno 2015, in Euro 800,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
La L. propose appello; si costituì l’appellato il quale propose a sua volta appello incidentale chiedendo che fosse revocato, con decorrenza dalla domanda di primo grado, il contributo al mantenimento, ferma restando la disciplina delle spese straordinarie.
La Corte d’appello ha respinto l’appello principale e in accoglimento parziale dell’incidentale ha ridotto il contributo al mantenimento dei figli, fissandone la decorrenza dalla data della domanda di primo grado.
L.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’ I. con controricorso, illustrato con memoria.
CHE:
Con il primo motivo del ricorso è stata denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 337ter c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 13, lamentando che la Corte d’appello aveva fissato la decorrenza del contributo al mantenimento dei due figli dalla data della domanda di primo grado in violazione del principio generale di non retroattività degli effetti della sentenza divorzile (e del conseguente principio dell’irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento).
Al riguardo, la ricorrente ha invocato le due suddette norme a sostegno della tesi dell’eccezionalità della retrodatazione degli effetti della sentenza di divorzio, atteso che, in particolare, la L. n. 898, art. 4, comma 13, attribuisce al giudice il potere discrezionale di far retroagire la decorrenza dell’assegno con adeguata motivazione. Nel caso concreto, la ricorrente si duole che il giudice abbia fissato la retrodatazione dell’assegno di mantenimento dei figli pur non essendo stati addotti in giudizio modifiche della situazione in corso di causa, laddove invece le norme invocate richiedevano che il giudice motivasse adeguatamente in positivo sugli elementi giustificativi del provvedimento.
Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 708 c.p.c. e art. 189 disp. att. c.p.c., adducendo – come anche a sostegno del precedente motivo – che la Corte d’appello avrebbe dovuto indicare gli elementi in positivo per fissare la retrodatazione degli effetti del contributo al mantenimento.
Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, avendo la Corte di merito adottato una motivazione apparente e perplessa per modificare la sentenza di primo grado in ordine alla retrodatazione degli effetti del contributo al mantenimento.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., avendo il giudice dell’impugnazione omesso di rilevare il difetto di specificità del motivo afferente alla modifica della decorrenza degli effetti del contributo al mantenimento. Al riguardo, la ricorrente ha altresì ritenuto di escludere che il giudice di secondo grado potesse d’ufficio modificare il provvedimento impugnato in ordine alla suddetta decorrenza.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va esaminato il quarto motivo del ricorso per il suo carattere dirimente, in quanto il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per il difetto di specificità del motivo d’appello avente ad oggetto la modifica della decisione sul contributo al mantenimento dei figli – che ne avrebbe precluso l’esame perchè inammissibile – eccependo altresì l’insussistenza dei presupposti per pronunciare d’ufficio attesa la formazione del giudicato interno sulla questione.
Il motivo non ha pregio in quanto l’ I. aveva richiesto alla Corte d’appello di accertare che nulla era dovuto alla L., “quale contributo al mantenimento ordinario dei figli a far data dalla domanda come formulata in primo grado”. Ora, non può ritenersi che tale motivo d’impugnazione non fosse specifico perchè non fondato sull’espressa istanza di retrodatazione del contributo al mantenimento, in quanto l’ I. aveva comunque chiesto di accertare l’insussistenza dell’obbligazione dalla domanda di primo grado, sicchè il motivo era sufficientemente specifico, mentre il giudice d’appello ha accolto parzialmente il motivo riducendo l’assegno di mantenimento.
Ne consegue che alcun giudicato interno può dirsi formato in ordine alla questione della decorrenza dell’assegno di mantenimento.
Premesso ciò, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. La ricorrente ha lamentato che la Corte d’appello aveva modificato la sentenza di primo grado circa la decorrenza del contributo al mantenimento dei figli, fissata al giugno del 2015, retrodatandola alla data della domanda di primo grado.
La Corte ha affermato che tale contributo deve decorrere dalla data della domanda di primo grado, “non essendo stati addotti dal Tribunale nè risultando in atti elementi, quali modifiche della situazione generale intervenute in corso di causa, per dover ritenere di derogare al principio generale”.
Secondo la giurisprudenza della Corte, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., n. 16173/15).
Inoltre, è stato affermato che, mentre l’assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell’ammontare dell’assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 4415 del 1986; n. 3080 del 1985; n. 19057/06).
Analogamente, è stato affermato in altre pronunce che in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass., n. 21087/04; n. 10119/06).
Pertanto, i primi due motivi non appaiono fondati, poichè il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, emergendo dal richiamato orientamento di questa Corte che la decorrenza dalla domanda delle modifiche del contributo al mantenimento costituisce un principio di carattere generale, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente.
Il terzo motivo è infondato, data la motivazione chiara, sebbene succinta ma non apparente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

NONNI

Di Gianfranco Dosi

I. La categoria parentale degli ascendenti
II. I nonni (dopo la parificazione della filiazione)
a) La nozione ampia di parentela
b) l’estensione della tutela ai “nonni sociali”
III. La tutela delle relazioni tra nonni e nipoti
a) Il procedimento per abuso della responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni (art. 330 e seguenti c.c.)
b) Il contrasto tra i genitori sui rapporti tra nonni e nipoti (art. 316 c.c.)
c) Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni azionato dai nonni (art. 317-bis c.c.)
IV. La tutela delle relazioni tra nonni e nipoti in caso di separazione dei genitori
a) Il diritto dei nipoti a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti
b) È possibile l’intervento dei nonni nel processo di separazione?
V. I nonni nel procedimento di adottabilità di un minore
VI. Il punto di vista rigoroso della Corte europea dei diritti dell’uomo
VII. I nonni come parenti affidatari del minore
VIII. I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti?
IX. La tutela dei nonni in condizione di bisogno
a) I diritti di natura alimentare
b) La sanzione in caso di violazione degli obblighi alimentari verso i nonni
c) Altri reati commessi contro i nonni
X. Il risarcimento del danno per morte del nonno cagionata da fatto illecito altrui
I La categoria parentale degli ascendenti
I nonni non sono mai nominati con questo nome nei codici. L’art. 74 c.c. li colloca nell’ambito della parentela, categoria con cui indistintamente la legge si riferisce al vincolo che unisce le persone che discendono da uno stesso stipite. La filiera parentale in cui i nonni sono inseriti è quella della linea retta che lega i figli ai propri genitori e ai genitori dei genitori (appunto i nonni). Considerato dal punto di vista del nipote i nonni sono parenti di secondo grado. Infatti, come ricorda l’art. 76 c.c. “nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite”. Ciascuno dei nonni (paterni o materni) è, appunto, lo stipite.
Nonno paterno Nonna paterna Nonno materno Nonna materna
Papà Mamma
Figlio Figlia
Tra fratelli vi è un rapporto di parentela di secondo grado in linea collaterale (art. 76 c.c.: “nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite”).
I nonni sono quindi parenti di secondo grado in linea retta. Gli zii sono parenti di terzo grado in linea collaterale. I cugini sono parenti di quarto grado in linea collaterale.
Tra i nonni paterni e quelli materni non vi è alcun rapporto neanche di affinità. Infatti secondo l’art. 78 c.c. “l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro”, non quindi un vincolo tra i parenti dei due coniugi.
I nonni sono suoceri se visti dall’angolo visuale del coniuge del loro figlio. Ma solo nella parentela matrimoniale. La convivenza non induce alcun vincolo di affinità tra uno dei due conviventi e i parenti dell’altro. Ugualmente non vi è vincolo di affinità nell’unione civile, in quanto il comma 20 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 non richiama espressamente l’art. 78 c.c. e quindi, stante il principio di tassatività nel rinvio alle norme del codice civile, indicato nello stesso comma, tra un partner dell’unione civile e i genitori dell’altro partner non vi è rapporto di affinità.
La categoria giuridica specifica in cui i nonni sono collocati nell’ambito della parentela è quella degli ascendenti.
A questa categoria (nella quale sono accomunati genitori, nonni, bisnonni, trisavoli) fanno riferi¬mento innanzitutto le norme sulla successione. L’art. 565 c.c. inserisce gli ascendenti tra i succes¬sibili anche se poi l’art. 569 c.c. li ammette alla successione solo nel caso, in verità infrequente, in cui chi muore non lascia figli, né genitori, né fratelli o sorelle, né altri discendenti. In tale raro concorrono tra loro gli ascendenti della linea paterna insieme a quelli della linea materna. Se però con i nonni vi sono i bisnonni l’eredità si devolve solo ai nonni (art. 569, cpv, c.c.). Questa collo¬cazione confinata ai margini dei chiamati alla successione è in minima parte compensata anche da una collocazione dei nonni tra i legittimari (art. 536 c.c.). Nel caso, infatti, in cui chi muore non lascia figli ma ascendenti, a questi è riservato complessivamente un terzo del patrimonio che scende alla misura di un quarto se invece dei figli chi muore lascia, insieme agli gli ascendenti, il coniuge (art. 544 c.c.). Nonostante l’allungamento della vita media, a differenza degli ascendenti, maggiori chances di succedere hanno i discendenti. È sempre statisticamente più frequente che nella successione vi siano discendenti, anziché ascendenti.
II I nonni (dopo la parificazione della filiazione)
a) La nozione ampia di parentela
La nozione di parentela dopo la riforma della filiazione operata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 non è più solo riferita alla parentela che nasce dal matrimonio. L’art. 7 della legge citata, infatti, ha modificato la nozione di parentela contenuta nell’art. 74 c.c. riconoscendo l’esistenza di vincoli parentali “sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso”. E d’altro lato la riforma in questione ha anche modificato l’art. 258 c.c. (Effetti del riconoscimento) precisando che “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”. La precedente versione della norma esclude¬va questi effetti. Pertanto sia i figli nati nel matrimonio che quelli nati fuori dal matrimonio hanno il medesimo vincolo parentale con i rispettivi nonni.
Non solo. Poiché il vigente articolo 74 c.c. riconosce il rapporto di parentela anche tra i figli (minori) e i relativi genitori adottivi, ha fatto ingresso nel nostro sistema giuridico familiare anche la figura del nonno adottivo, il cui vincolo parentale con i nipoti è identico a quello di tutti gli altri nonni.
Si aggiunga che l’estensione del vincolo parentale anche al rapporto tra nonni e nipoti nati fuori dal matrimonio pone certamente alcuni problemi di carattere, non strettamente di tipo giuridico, una volta assenti. Se, infatti, uno dei genitori – separato, divorziato o vedovo – ha con un suc¬cessivo partner un altro figlio, nella famiglia ricomposta potranno essere visibili non soltanto più figure genitoriali acquisite ma anche più nonni acquisiti (quelli paterni e materni originari e quelli ulteriori relativi alla seconda unione) con un ampliamento della rete parentale cosiddetta sociale significativa.
b) l’estensione della tutela ai “nonni sociali”
La giurisprudenza ha recentemente esteso anche ai “nonni sociali” il diritto previsto nell’art. 317- bis c.c. a mantenere rapporti significativi con i minori. Con la nozione di “nonno sociale” ci si riferi¬sce – analogamente a quanto avviene on caso di “genitori sociali” a quelle figure che, pur non es¬sendo configurabili come figure parentali rispetto al minore, lo sono di fatto in virtù di un rapporto affettivo e continuativo con il minore. Si tratta del coniuge o del convivente del nonno biologico che non ha con il nipote del proprio coniuge/partner alcun rapporto parentale, ma che non di meno ne è legato da un rapporto continuativo che merita e richiede di essere tutelato.
Il principio è stato affermato in due sentenze in cui si discuteva proprio dell’art. 317-bis c.c. che prevede il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti.
Nella prima sentenza (Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779) un nonno si doleva del fatto che la Corte d’appello, confermando – in sede di reclamo – il provvedimento di primo grado, non avesse emesso un provvedimento che avrebbe consentito all’istante di esercitare il suo diritto “a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, ai sensi della norma succitata. Assumeva il nonno ricorrente che l’art. 317 bis c.c. – nel testo novellato dal Decreto Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 42 – avrebbe introdotto una “svolta epocale in relazione al diritto dei nonni”, riconoscendo, a favore degli ascendenti, “una posizione di diritto autonomo, speculare a quella del minore di cre¬scere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”, ai sensi dell’art. 315 bis c.c.. I nonni, pertanto, non sarebbero più – nell’attuale regime giuridico, anche alla luce delle affermazioni operate dalla Corte di Strasburgo, in relazione all’art. 8 della CEDU (rispetto della vita familiare) portatori di situazioni di mera “aspettativa” o di “interesse qualificato”, ma sarebbero, invece, tito¬lari di veri e propri “diritti cogenti e coattivi”, pienamente tutelati dalla legge. La Corte respingeva il ricorso osservando che, già nel regime previgente la novella dell’art. 317 bis c.c., la Corte stessa aveva affermato che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, comma 1, nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provve-dimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass., 11/08/2011, n. 17191; Cass., 19/01/2015, n. 752, che fa espressamente riferimento, al riguardo, al preminente interesse del minore).
Concludevano i giudici – occupandosi sia pure di sfuggita dell’estensione della figura del “nonno” – che alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrispon¬de lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato ido¬neo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.
Nella seconda sentenza (Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780) quest’ultimo principio viene espressamente applicato ad una vicenda in cui insieme al nonno biologico ricorrente era la seconda moglie del medesimo nonno biologico che reclamava anche lei, ex art. 337 –bis c.c., il diritto di mantenere rapporti significativi con il nipote biologico del proprio coniuge.
I ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte d’appello aveva ritenuto non legittimata al ricorso ex art. 317-bis la seconda moglie del nonno paterno di due minori. La corte di cassazione accoglieva il ricorso affermando che la Corte d’appello – nel pronunciarsi sul cd. diritto di visita dei nonni, previ¬sto dall’art. 317 bis c.c. – aveva fatto leva esclusivamente sulla lettera della norma, che recita: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. E siccome la ricorrente – seconda moglie del nonno – non è la nonna biologica delle due minori, ne aveva tratto la conseguenza che la medesima, in quanto non legata alle stesse da una rapporto di parentela, non sarebbe titolare, sul piano sostanziale, del diritto previsto dall’art. 317 bis c.c., e – di conse¬guenza – non sarebbe legittimata, sul piano processuale, ad azionarlo in giudizio.
Tale assunto – affermano i giudici della Cassazione – non può essere condiviso, dovendo la norma succitata essere interpretata sistematicamente, alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost.), Europee (art. 24 della Carta di Nizza) ed internazionali (art. 8 della CEDU), che formano il nuovo quadro normativo di riferimento multilivello (art. 117 Cost.), dal quale non si può prescin¬dere nell’interpretazione della legge ordinaria nazionale.
In tale prospettiva, va osservato che, secondo la Corte EDU, l’articolo 8 della Convenzione (dirit¬to al rispetto della vita privata e familiare) tende sostanzialmente a premunire l’individuo dalle ingerenze arbitrarie delle pubbliche autorità e può anche generare obblighi positivi inerenti a un “rispetto” effettivo della vita familiare. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato da questa disposizione non si presta ad una definizione ben precisa; i principi applicabili sono comunque comparabili. In entrambi i casi, si deve avere riguardo, invero, al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi concomitanti dell’individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto in ogni caso che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).
Con specifico riferimento alla posizione dei nonni, la Corte Europea ha, poi, affermato che l’art. 8 CEDU ha essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Esso non si limita, peraltro, ad imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze, giacchè a tale impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effet¬tivo della vita privata o familiare. Questi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un “arsenale giuridico” adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonchè il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate. Questo “arsenale” deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto – in particolare – degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall’articolo 8 della Convenzione” (Corte EDU, 20/01/2015, Manuello e Nevi c. Italia; Corte EDU, 07/12/2017, Beccarini e Ridolfi c. Italia).
Da ultimo, la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha affermato che la nozione di “diritto di visita”, contenuta all’art. 1, paragrafo 2, lett. a), nonchè all’art. 2, punti 7 e 10, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche il diritto di visita dei nonni nei con¬fronti dei loro nipoti minorenni. Sulla scorta del documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale (COM 2001 166 definitivo), in data 27 marzo 2001, la Corte ha, per vero, osservato che il progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre perso¬ne aventi legami familiari con loro, come i nonni. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione deve restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita, sempre che sia importante che il minore intrattenga relazioni personali con tali persone, dovendo comunque privilegiarsi “l’interesse supe¬riore del minore” medesimo (Corte Giustizia, 31/05/2018, Valcheva c. Babanarakis).
Se, dunque, la giurisprudenza Europea succitata ha evidenziato la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l’equilibrio psico-fisico del medesimo, è la nozione stessa di nucleo familiare ad essere stata rivisitata ed ampliata dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizio della U.E. Si è, invero, affermato – al riguardo – che la questione dell’esistenza o dell’assenza di una vita familiare è essenzialmente una “questione di fatto”, che dipende dalla sussistenza di legami personali stretti tra i soggetti che appartengono ad un certo nucleo familiare (Corte EDU, 13/06/1979, Marckx c. Belgio). Il concetto di “famiglia” di cui all’articolo 8 della Convenzione riguarda, infatti, le relazioni basate sul matrimonio ed anche altri legami familiari “de facto”, in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio, o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è sufficientemente stabile (Corte EDU, 24/01/2017 Grande Camera, Paradiso e Campanelli c. Italia; Corte EDU, 27/10/1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi; Corte EDU, 18/12/1986, Johnston e altri c. Irlanda).
Nello stesso senso si è pronunciata, da ultimo, la Corte di Giustizia, con riferimento al caso di un cittadino dell’Unione che aveva esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornan¬do in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in uno Stato membro diverso da quello di cui aveva la cittadinanza, e in tale occasione aveva “sviluppato o consolidato una vita familiare” con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si era, poi, unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante.
La Corte ha affermato – in proposito – che, a norma l’art. 21, paragrafo 1, TFUE le autorità compe¬tenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione aveva la cittadinanza non potevano rifiutarsi di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo (dapprima compagno, poi, coniuge del primo), per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dovendo lo Stato destinatario della richiesta riconoscere comunque la stabile relazione affettiva venuta a crearsi tra il suo cittadino e l’altro soggetto, e non ostacolare il diritto di quest’ultimo di esercitare il diritto, sancito dall’art. 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Corte Giustizia, 05/06/2018, Coman e Hamilton).
L’accezione più ampia, attribuita dalla giurisprudenza Europea al concetto di “famiglia”, si riper¬cuote – com’è ovvio, stante la preminenza dell’interesse dei minori, sancita a livello internazionale – soprattutto sul rapporto dei genitori con i figli, in relazione al quale la Corte EDU non opera, tut¬tavia, alcuna distinzione tra legami di sangue e rapporti “sociali”, purché connotati da una stabile relazione affettiva tra l’adulto ed il minore.
Nonostante l’assenza di un legame biologico e di un legame di filiazione giuridicamente riconosciu¬to dallo Stato convenuto, la Corte Europea ha, invero, ritenuto che possa esistere un vita familiare tra genitori affidatari che si siano presi cura di un minore per un certo periodo di tempo ed il minore in questione, sulla base degli stretti legami personali tra loro, del ruolo rivestito dagli adulti nei confronti del figlio e del tempo trascorso insieme (Corte EDU, 27/04/2010, Moretti e Benedetti c. Italia; Corte EDU, 17/01/2012, Kopf e Liberda c. Austria; Corte EDU, 24/01/2017, cit.).
Nella medesima prospettiva – di allargamento del concetto di famiglia nell’accezione di cui all’art. 8 CEDU e di tutela preminente dell’interesse dei minori, in conformità all’art. 24 della Carta di Nizza, secondo cui tutti gli atti relativi ai minori debbono privilegiare l’interesse preminente dei medesimi – si è, peraltro, sostanzialmente posta anche la giurisprudenza di questa Corte.
Si è, invero affermato che, in tema di adozione in casi particolari, la L. n. 183 del 1984, art. 44, comma 1, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante il concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti (non familiari) che se ne prendono cura; con l’unica previsione della “condicio legis” della “constatata impossibilità di affidamento prea¬dottivo” (Cass., 22/06/2016, n. 12962; nello stesso senso, Cass., 20/06/2017, n. 15202, in cui si fa riferimento “all’esistenza di un nucleo familiare di fatto che vede la minore accudita in modo esemplare dalla madre biologica e dall’adottante (compagna della madre) alla quale la minore riconosce ruolo genitoriale”).
III La tutela delle relazioni tra nonni e nipoti al di fuori della separazione dei genitori
I nonni sono tali se esiste quanto meno un nipote. La categoria dei nipoti in verità non è di esclu¬siva pertinenza dei nonni in quanto anche gli zii hanno i nipoti. I nipoti e i nonni sono però tra loro parenti in linea retta di secondo grado, mentre invece i nipoti e gli zii sono parenti in linea collaterale di terzo grado.
La legge protegge il rapporto tra nonni e nipoti nell’ambito di due contesti normativi differenziati: uno di carattere generale e l’altro connesso alla separazione dei genitori.
Il primo contesto normativo è quello della tutela dei diritti dei figli in generale. L’art. 315-bis del codice civile, come introdotto con la riforma della filiazione (art. 1, comma 8, della legge 10 dicem¬bre 2012, n. 219) al secondo comma espressamente ricorda che “il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Si tratta della protezione di un vero e proprio diritto dei figli e, come si vede, in questo ambito normativo di carattere generale, la tutela è anche diretta alla protezione del rapporto tra nipoti e zii, nonché, s’intende, tra fratelli e cugini (evocando la norma la categoria dei parenti in generale).
Sono previste, a tutela del rapporto nonno-nipoti, tre tipi di procedure giudiziarie.
a) Il procedimento per abuso della responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni (art. 330 e seguenti c.c.)
È evidente che, trattandosi di un vero e proprio diritto dei figli al rapporto parentale, la sua compressione da parte di un genitore potrebbe essere configurato un vero e proprio abuso della responsabilità genitoriale, con legittimo eventuale intervento del tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 333 (limitazione) o 330 (decadenza) del codice civile, su impulso di parte ma anche su impulso del Pubblico ministero (art. 336 c.c.).
Problematiche di questo tipo si pongono di frequente soprattutto in caso di allontanamento e ab¬bandono da parte di uno dei genitori o di morte di un genitore. Questi eventi possono determinare nel genitore rimasto o superstite reazioni tese alla colpevolizzazione dell’altro ramo parentale così come possono anche produrre da parte dei parenti del genitore allontanatosi o deceduto vere e proprie pretese di eccessiva intrusività nella vita dei nipoti.
Si legge per esempio in Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24423 che i nonni, ai quali è impedita dai genitori la frequentazione del nipote minorenne, possono adire il giudice minorile per ottenere un provvedimento ai sensi dell’art. 333 c.c., che consenta loro di incontrare il nipote. Sebbene il provvedimento giurisdizionale “innominato” non possa imporre serenità di rapporti del minore con i propri parenti, è compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell’in¬teresse del minore, serenità ed equilibrio in detti rapporti.
L’intervento dei tribunali per i minorenni è sempre guidato, in questi casi, da molta prudenza, nel timore di creare situazioni di ulteriore difficoltà relazionale. Tuttavia in molti casi i provvedimenti sono tesi correttamente a garantire il più possibile il diritto alla relazione nonno-nipote, nell’inte¬resse del minore e tenendo conto naturalmente di tutte le circostanze del caso concreto.
L’art. 336 c.c. – cioè la norma che disciplina il procedimento di contrasto agli abusi della respon¬sabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni – prevede che i provvedimenti del giudice possono essere adottati “su ricorso dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero”. Il che significa che lo stesso nonno potrebbe ricorrere direttamente a questo tipo di procedura, nono¬stante che, come si vedrà tra breve, l’articolo 317-bis c.c. mette a sua disposizione uno strumento ad hoc di natura sostanzialmente identica. La differenza tra i due procedimenti (se proprio la si vuole trovare) sta solo nel fatto che il focus dell’articolo 317-bis (la cui procedura è azionabile solo dai nonni) è posto soprattutto sul diritto dei nonni, che le riforma della filiazione ha inteso qualifi¬care espressamente come tale, mentre il focus delle procedure in tema di abusi della responsabi¬lità genitoriale (azionabile anche dal pubblico ministero) è quello dell’esclusiva tutela dei diritti del minore contro comportamenti a lui pregiudizievoli.
È a questa specifica situazione di abuso (nella specie art. 333 c.c.) che si riferiscono i principi indicati dall’importante Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097 che ha avuto modo di af¬fermare che nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso (che nella specie era stato azionato nel 2010 dai parenti della madre defunta, prima dell’introduzione del nuovo art. 317-bis c.c. di cui si dirà più oltre) il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché com¬porta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa.
In tale procedimento – afferma, tuttavia, la decisione in questione richiamando la riforma della filiazione che era intervenuta nel frattempo nel 2012 – l’oggetto del procedimento, non è l’accer¬tamento di un diritto dei nonni, ma l’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come si vede, nonostante il giudizio severo verso il comportamento ostativo dei genitori al rappor¬to tra i nonni e i nipoti, la linea interpretativa della giurisprudenza sembra restare quella segnata dai testi normativi precedenti all’entrata in vigore del nuovo art. 317-bis c.c. che attribuisce ai nonni un diritto specifico.
Per la giurisprudenza, insomma, parlare di “diritto dei nonni” pare ancora un linguaggio inaccettabile.
Nella giurisprudenza precedente al nuovo testo dell’art. 317-bis c.c. era usuale parlare di “diritto dei minori” e non certo di “diritto dei nonni”.
Così per esempio App. Roma Sez. minori, 8 giugno 2011 afferma che (a quella data) il nostro ordinamento non garantisce in via immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 c.c., sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti; ciò non esclude l’intervento del giudice nel riconoscere e regolamentare i rapporti predetti, in quanto, dovendo i provvedimenti giurisdi¬zionali essere ispirati sempre all’interesse del minore e rientrando la tutela del vincolo affettivo e di sangue nell’ambito di un tale interesse, il rifiuto del genitore può ritenersi giustificato solo in presenza di serie e comprovate ragioni che sconsiglino di assicurare e regolamentare i rapporti dei nonni con il minore, potendo negarsi il diritto di visita unicamente quando il rapporto dei nonni con il nipote appare pregiudizievole. Ugualmente si esprime Trib. Minorenni Catanzaro, 7 febbraio 2011 affermando che non sussiste nell’ordinamento italiano un vero e proprio diritto dì visita dei nonni e degli altri parenti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei nonni, a meno che non sussistano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto. Anche secondo Trib. Minorenni Milano Decreto, 1 ottobre 2010, pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull’eser¬cizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti.
b) Il contrasto tra i genitori sui rapporti tra nonni e nipoti (art. 316 c.c.)
È prospettabile, nella famiglia unita, anche il ricorso di uno dei genitori (ma non da parte dei nonni) a tutela del rapporto tra nonni (o zii) e nipoti, non sulla base delle norme in materia di responsabilità genitoriale, ma sulla base della norma generale che consente ad uno dei genitori in caso di “contrasto [con l’altro genitore] su questioni di particolare importanza” di ricorrere al giudice, anche nella famiglia unita, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Si tratta di uno dei due casi (l’altro è previsto nell’art. 145 c.c. a tutela del disaccordo tra coniugi sull’indirizzo della vita familiare in generale) in cui il codice prevede l’intervento del giudice nel¬la famiglia unita e non tra coniugi separati. Si tratta di procedure assai infrequenti, per la loro intrinseca debolezza, come si capisce anche dal fatto che la disposizione prevede che il giudice, sentite le parti ed il figlio, non decide alcunché, ma “suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio” e “se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio”.
Non è affatto da escludere che un contrasto “di particolare importanza” tra i genitori anche nella famiglia unita possa avere proprio ad oggetto le difficoltà frapposte da uno dei due genitori al rap¬porto tra il figlio e i parenti dell’altro genitore.
La competenza, però, per il procedimento ai sensi dell’art. 316 c.c. (così come quella per il pro¬cedimento ai sensi dell’art. 145 c.c.) non appartiene al tribunale per i minorenni, ma al tribunale ordinario (art. 38 disposizioni di attuazione del codice civile).
c) Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni azionato dai nonni (art. 317-bis c.c.)
La riforma sulla filiazione del 2012 ha previsto un intervento del giudice – proprio a salvaguardia del rapporto tra nonni e nipoti (ma, irragionevolmente, non tra zii e nipoti, o tra cugini) – tarato sostanzialmente sul procedimento di contrasto agli abusi della responsabilità genitoriale – nel qua¬le però l’intervento di protezione si configura come intervento, indirettamente sempre a tutela del diritto del figlio, ma esplicitamente diretto alla tutela anche di un vero e proprio diritto dei nonni. Si tratta dell’art. 317 bis c.c. (Rapporti con gli ascendenti) – nel testo introdotto ex novo dall’art. 42 del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154 – dove si prevede che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Qui il focus è incentrato sul diritto dei nonni. Come si vede è esclusa l’attribuzione di un diritto del genere agli zii (che non sono ascendenti) a protezione del cui rapporto con i nipoti potrebbero, però, certamente trovare applicazione le norme sugli abusi sopra richiamate (articoli 330, 333 c.c.). Spesso, infatti, i rapporti tra gli zii e i nipoti – così come i rapporti tra cugini – sono altrettanto significativi e importanti di quelli tra i nonni e i nipoti.
Secondo le indicazioni procedimentali contenute nello stesso art. 317 bis c.c. l’ascendente al quale è impedito l’esercizio del diritto a rapporti significativi con i nipoti “può ricorrere al giudice del luo¬go di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336, secondo comma” e quindi, come si è detto, si seguirà la procedura camerale descritta nella norma richiamata.
La competenza per materia appartiene al tribunale per i minorenni in base a quanto espressamen¬te dispone l’art. 38, primo comma, ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice civile (nel testo aggiunto dall’art. 96, comma 1, lett. c del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) dove si legge che “sono altresì di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile”.
L’attribuzione della competenza al tribunale per i minorenni – troppo decentrato – è stata criticata da parte di molti, anche perché la riforma del 2012 ha spostato al tribunale ordinario la maggior parte dei procedimenti che concernono la famiglia e i minori. Sono anche state sollevate sul punto questioni di legittimità costituzionale (Trib. minorenni Bologna, 5 maggio 2014; Trib. mino¬renni Napoli 25 luglio 2014 e 10 novembre 2014) che però la Corte costituzionale non ha ritenuto di dover accogliere (Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194) ritenendo non irragione¬vole la scelta del legislatore.
Perciò il nonno al quale sia impedito l’esercizio del suo diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni può ricorrere egli stesso al tribunale per i minorenni.
Si deve osservare che in questo procedimento – essendo richiamato solo il secondo comma dell’art. 336 c.c. – non trovano applicazione le altre disposizioni dell’art. 336 e in particolare quella dell’ultimo comma in cui si prevede anche la difesa tecnica del minore. Qui, come è molto chiaro, non siamo in presenza di un contenzioso tra nonni e nipoti – cioè di un procedimento tra posizioni contrapposte tra nonni e nipoti – ed il minore non è considerato parte processuale.
Si tratta di un procedimento con una parte soltanto, appunto il nonno, il quale chiede al giudice l’attuazione di un proprio diritto, mentre la tutela del minore è assicurata dal suo ascolto. Natu¬ralmente – come d’altronde previsto dal secondo comma dell’art. 336 c.c. – devono anche essere sentiti i genitori i quali però non assumono la veste di parti processuali contrapposte al nonno.
Una decisione di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 19 gennaio 2015, n. 752) ha, ribadito l’im¬postazione tradizionale sul punto del bilanciamento tra il diritto dei nonni e il diritto dei nipoti, occupandosi del ricorso di una nonna avverso un provvedimento della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato una istanza della nonna – già respinta dal tribunale per i minorenni – tesa ad ottenere un diritto di frequentazione della nipote. La Corte d’appello in ordine alla lamentata violazione del diritto della reclamante a mantenere rapporti significativi con la nipote affermava di dover richiamare, come condivisibile e meritevole di pieno recepimento, l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell’ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Proponendo una censura per violazione e falsa applicazione della legge n. 219 del 2012, art. 2, in punto di legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, la ricorrente sosteneva che i nonni sono ormai legittimati a fare valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi coi nipoti e che, dunque, lei ha il diritto di mantenere le preesistenti frequentazioni con la nipotina, onde anche garantirle il sano sviluppo dell’importante, rapporto parentale. Il motivo – affermano i giudici della Cassazione deve essere disatteso. La legittimazione ad agire della M. non è stata negata, per cui sul punto le censure sono inammissibile per difetto interesse; per il resto i giudici di merito hanno irreprensibilmente valorizzato l’interesse preminente della minore in riferimento alla situazione attuale, destinata ad evolversi nel tempo, con auspicabili diversi e positivi esiti.
Questa sentenza è il segnale di come la giurisprudenza soprattutto minorile fatichi a leggere la nuova norma di cui all’art. 317-bis c.c. (ancorché molto chiara nella sua formulazione) come un diritto attribuito ai nonni. Per esempio in Trib. Venezia Sez. minori, 24 dicembre 2015 si legge che l’art. 317-bis c.c., pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi, riconosce l’importanza che assume, nella vita e nella formazione educativa dei minori, la conoscenza e frequentazione dei nonni, in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata, nel cui interno essi sono collocati.
Come si avrà modo di vedere tra breve, ben diversa è l’impostazione della Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine al rispetto del diritto dei nonni.
IV La tutela delle relazioni tra nonni e nipoti in caso di separazione dei genitori
a) Il diritto dei nipoti a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti
Il rapporto tra i parenti in generale (nonni e zii) e i nipoti è poi espressamente tutelato nell’ambito delle norme sulla separazione e sul divorzio dei genitori nonché in tutte le procedure di scissione della coppia genitoriale anche non matrimoniale.
Effettivamente la scissione della vita di coppia può determinare – e determina di frequente – l’in¬sorgere di reazioni conflittuali genitoriali con ricadute sul rapporto tra i figli e i parenti dell’uno o dell’altro genitore.
La norna di riferimento – nell’ambito delle disposizioni unificate che disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, divorzio o scissione della coppia genitoriale non matrimoniale (capo II del titolo IX del primo libro del codice civile) – è l’art. 337-ter (Provvedi¬menti riguardo ai figli) dove si enuncia il principio generale che anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore, non solo ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ma anche il diritto “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Qui è la relazione con la rete parentale complessiva del figlio minore che deve essere tutelata, come gli stessi giudici spesso precisano testualmente. Per esempio in App. Milano, 11 febbraio 2008 si legge che “i nipoti hanno diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative… il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà, ricorrendo all’ausilio di personale specializzato, per il superamento di situazioni di disagio nell’in¬teresse dei minori”.
Il legislatore ha riconosciuto da tempo tale diritto alla più ampia tutela parentale, con la L. 8 feb¬braio 2006, n. 64, art. 1, comma 1, (con il quale era stato modificato il previgente art. 155 cod. civ. e attribuito al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’arti¬colazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento), nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata che si pone con evidenza nel caso in cui il minore perda prematuramente un genitore (così Cass. Civ. Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081 e Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191).
La linea interpretativa è quella tradizionale secondo cui queste disposizioni attribuiscono al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso ma non attribuiscono ai nonni un diritto di visita dei nipoti autonomamente tutelabile (Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191).
Il minore nei procedimenti in questione che concernono i rapporti tra genitori, non assume la qua¬lità di parte e la sua tutela è assicurata dalle norme sull’ascolto obbligatorio in quanto l’’art. 336, ultimo comma, c.c. (“per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”) trova applicazione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della responsabilità genitoriale, ove si pone in concreto un profilo di conflitto di interessi tra ge¬nitori e minore e non in una controversia relativa al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita (nel matrimonio o fuori del matrimonio). In tale ipotesi, la partecipazione del minore nel conflitto genitoriale deve espri¬mersi, ove ne ricorrano le condizioni di legge, solo se ne ravvisi la corrispondenza agli interessi del minore medesimo e si riscontri un grado di discernimento adeguato, mediante il suo ascolto, oltre che mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il giudice può usufruire in virtù della natura e della preminenza dell’interesse da tutelare (Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7478 e Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100)1.
Non è affatto escluso che i provvedimenti del tribunale sulla tutela del rapporto tra nonni e nipoti adottati nel corso del procedimento di separazione possano anche assumere, su istanza di parte, la forza e la valenza di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in quanto l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile attribuisce al giudice ordinario in caso di separazione il potere (esclusivo) di adottare tali provvedimenti.
b) È possibile l’intervento dei nonni nel processo di separazione?
Il problema che si deve affrontare è se, nell’ipotesi in cui sia in corso una causa di separazione tra i genitori del minore, i nonni, anziché ricorrere al tribunale per i minorenni (ai sensi dell’art. 317 bis c.c. sopra esaminato), possano invece intervenire direttamente nel processo di separazione (art. 105 c.p.c.) chiedendo al giudice della separazione particolari garanzie sul loro rapporto con i nipoti. Con ciò evitando una duplicazione delle procedure.
È pur vero che nel processo di separazione potranno essere gli stessi genitori ad introdurre nella causa, ove necessario, il tema dei rapporti del figlio con i rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) e non vi è dubbio che il giudice della separazione abbia pieno titolo per occuparsi di questi aspetti considerato che le norme sulla separazione prevedono espressamente, come detto, che “il figlio minore ha diritto… di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter c.c. e già prima art. 155 c.c.), ma è altrettanto vero che la qualificazione molto chiara del “diritto” dei nonni operata dalla riforma sulla filiazione rafforza il convincimento che i nonni possano anche intervenire ex art. 105 c.p.c. nel processo di separazione secondo i principi generali. Prima della riforma del 2012 della filiazione poteva essere plausibile ritenere, relativamente ai rapporti tra il minore e gli ascendenti, come precisava anche l’art. 155 c.c. nel testo introdotto dalla legge 54/2006, che non si trattava di un diritto dei nonni ma di un diritto del minore e che di conseguenza i nonni non potessero essere ammessi ad intervenire nel processo di separazione dei genitori.
Tuttavia la giurisprudenza ha sempre ritenuto che i nonni non abbiamo un diritto di intervento, con motivazioni che sembrano prescindere dalla titolarità o meno di un diritto o meno in capo ai nonni alla relazione con i nipoti.
Si scrive per esempio in Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081 che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è possibile ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti nel giudizio di separazione” e si precisa che la legittimazione all’inter¬vento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione – da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza – con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cosiddetti effetti riflessi del giudicato. Ciò posto – si conclude – anche alla luce della novella di cui alla legge n. 54 del 2006 che notevolmente valorizza la posizione degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale nei confronti del minore, non pare po¬tersi riconoscere la sussistenza di una posizione siffatta in capo ai menzionati soggetti nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio, poiché immutati quanto alla natura, all’oggetto, ai diritti ed alle posizioni anche in seguito alla citata novella. Pertanto nel giudizio di separazione personale la legittimazione ad agire spetta – secondo la sentenza da ultimo richiamata – unicamente ai coniugi, non potendosi ravvisare la sussistenza di diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi ovvero un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti sul quale fondare un intervento ad adiuvandum.
Gli stessi principi sono stati ribaditi in Cass. civ. Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28902 dove si osserva che in assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti, come avviene nei giudizi de potestate (art. 336 c.c., comma 1), non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e di divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte, né uno specifico diritto di difesa, come avviene nei procedimenti di adozione. D’altra parte, una lettura sistemati¬ca del quadro normativo, alla luce delle norme che disciplinano la revisione delle condizioni della separazione e che sono intese a dirimere i conflitti fra genitori, induce a ritenere che questi ultimi siano gli unici soggetti cui è affidata la legittimazione sostitutiva all’esercizio dei diritti dei minori. Pertanto anche in seguito alla novella dell’art. 155, comma 1, c.c., operata dalla legge n. 54/2006 gli ascendenti non sono titolari di alcun diritto a conservare rapporti e relazioni con i nipoti, ma solo di un mero interesse di natura morale o affettiva, il quale non legittima gli ascendenti stessi a intervenire nei giudizi di separazione e di divorzio.
La giurisprudenza di merito è allineata con quella di legittimità nel ritenere l’inammissibilità dell’in¬tervento dei nonni nel procedimento di separazione (Trib. Bari Sez. I, 27 gennaio 2009).
Nessuna decisione risulta ancora edita dopo la riforma della filiazione che indubbiamente ha qua¬lificato espressamente come diritto quello dei nonni alla conservazione dei rapporti con i nipoti minorenni (nuovo art. 317-bis c.c.). Pertanto in base a questa nuova chiarissima qualificazione potrebbero venire meno i dubbi sulla possibilità di intervento dei nonni nel processo di separa¬zione. L’intervento potrebbe essere considerato ammissibile con la stessa motivazione con cui è stato ritenuto ammissibile l’intervento dei figli maggiorenni (Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296) sussistendo una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un simul¬taneus processus (Cass. civ. Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27398; Cass. civ. Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14844).
V Il punto di vista rigoroso della Corte europea dei diritti dell’uomo
Con una decisione molto significativa la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea diritti dell’uomo, 20 gennaio 2015, caso Manuello e Nevi c/ Italia) ha affermato che le autorità giudizia¬rie e amministrative hanno il dovere di adottare sollecitamente tutte le misure, positive e negative, volte a favorire il riavvicinamento e gli incontri tra i minori e i loro familiari, compresi i nonni e che, pertanto, vìola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del rispetto del¬la vita familiare, la condotta delle autorità giudiziarie italiane nei confronti dei nonni cui sono stati di fatto preclusi gli incontri con la nipote per circa dodici anni, incontri in un primo momento autorizzati, ma mai attuati, nonostante la collaborazione prestata ai servizi sociali da parte dei nonni medesimi, e infine vietati, con l’argomentazione che ne poteva derivare turbamento alla minore, il cui padre, figlio dei ricorrenti, nelle more era stato assolto dall’imputazione di abusi sessuali a suo danno.
Un uomo e una donna si erano uniti in matrimonio nel 1996 e nel 1997 nasceva la loro figlia; abitano per molto tempo in una casa appartenente ai nonni paterni, vicino al domicilio di questi ultimi; anche dopo il trasloco in un altro appartamento, la minore continua a frequentare rego¬larmente i nonni nella cui casa conserva una camera e i suoi giochi. Nel 2002 la moglie chiedeva la separazione con addebito al marito; quest’ultimo veniva anche subito dopo denunciato dalla scuola materna frequentata dalla bambina, per sospette molestie sessuali. Contemporaneamente, la moglie chiedeva la decadenza dalla potestà al tribunale per i minorenni.
Da questo momento in poi sostanzialmente i nonni paterni non riescono più ad incontrare la nipo¬te. Il padre, nel 2006, veniva assolto dall’accusa penale perché il fatto non sussiste.
I nonni paterni ricorrevano al tribunale per i minorenni chiedendo di incontrare la nipote. Per due anni i contatti tra la bambina e i nonni avvengono solo tramite i servizi sociali con telefonate e let¬tere, in seguito i nonni chiedono di poterla incontrare, dichiarandosi disponibili a frequentare corsi appositi per prepararsi all’evento. A febbraio 2006 il Tribunale autorizza gli incontri ogni quindici giorni alla presenza dei servizi sociali incaricando i servizi stessi e la psicologa di relazionare entro giugno 2006. Nel giugno 2006, la psicologa chiede al giudice di sospendere la decisione sugli in¬contri con i nonni, motivando sulla circostanza che la minore avrebbe mostrato un senso di paura e di angoscia nei confronti del padre e poiché la figura dei nonni era ancora associata a quella del padre, aveva espresso il proprio rifiuto di incontrarli; segnala anche che i nonni avevano mostrato difficoltà ad avere una posizione autonoma rispetto al figlio e a comprendere le ragioni del disagio della nipote. Analoghe richieste formulano i servizi sociali.
Nel 2007 il tribunale per i minorenni di Torino dichiara non luogo a provvedere in ordine alla do¬manda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale sulla figlia minore proposta dalla madre ex art. 330 c.c., ma dispone la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni.
Contro il provvedimento, questi ultimi propongono reclamo sostenendo che il tribunale aveva omesso di valutare che nel maggio 2006 il padre era stato assolto dalle accuse di abuso sessuale e contestano che la bambina abbia manifestato un’effettiva volontà di non incontrarli. Con decreto del 29 aprile 2008, la Corte di Appello di Torino respinge il reclamo, in quanto l’assoluzione del padre non cambia la valutazione dei traumi subiti dalla minore in relazione alla figura paterna e di riflesso anche nei confronti dei nonni, la cui figura la bambina non riesce a scindere da quella del padre. I nonni ricorrono, infine, in Cassazione che dichiara inammissibile la domanda.
A questo punto i nonni paterni si rivolgono alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo denunciando la violazione dell’art. 8 della Convenzione sul rispetto della vita familiare, per l’eccessiva durata del procedimento davanti al tribunale per i minorenni ma anche per il mancato intervento delle auto¬rità italiane contro la condotta ostativa dei servizi sociali che non avrebbero messo in esecuzione la decisione del tribunale che autorizzava gli incontri.
La Corte accoglie il ricorso ribadendo che l’art. 8 non si limita a prevenire ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici nella vita familiare ma impone agli stessi di intraprendere azioni positive e che garantiscano il rispetto effettivo della vita familiare nonché di predisporre strumenti giuridici volti a garantire l’effettività dei diritti degli interessati e in particolare il rapporto con i minori, anche nella crisi della coppia.
Tali principi – afferma la Corte – valgono non solo nel rapporto tra genitori e figli ma anche nel rapporto tra nonni e nipoti poiché anche queste relazioni rientrano nei legami familiari protetti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nella specie l’impossibilità di vedere i nipoti da parte dei nonni è dipesa, da un lato, da mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in secondo luogo, dalla decisione delle stesse di sospendere gli incontri.
Nel caso di specie – si legge in sentenza – i ricorrenti non hanno potuto vedere la nipote per dodici anni, e hanno costantemente cercato un riavvicinamento con la bambina, attenendosi alle prescri¬zioni dei servizi sociali e degli psicologi. E’ chiaro che non è stato sufficiente mantenere una qual¬che forma di contatto tra nonni e nipote e il ritardo nel riavvicinamento ha avuto una conseguenza molto grave: la rottura totale del loro rapporto.
La Corte ritiene dunque che le autorità nazionali non abbiano compiuto sforzi adeguati e sufficienti per preservare il rapporto di parentela tra i ricorrenti e la loro nipote.
VI I nonni nel procedimento di adottabilità del minore
L’art. 8 della legge che disciplina l’adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n 184 come mo¬dificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al tribunale per i minorenni il compito di dichiarare lo stato di adottabilità dei minori che si trovano in stato di abbandono “perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi” salvo che tale mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. L’accerta¬mento di questa condizione di abbandono avviene attraverso un procedimento del quale la legge disciplina accuratamente i passaggi e nel quale al minore, ai genitori e ai parenti è riconosciuto e garantito il diritto di partecipazione e di difesa. Al termine di questo procedimento il tribunale dichiara lo “stato di adottabilità” del minore di cui è accertata la condizione di abbandono e – di¬ventata definitiva la decisione dopo l’eventuale fase di impugnazione – pronuncia successivamente l’adozione a favore di una coppia che sia stata preventivamente riconosciuta idonea sempre dal tribunale per i minorenni.
Interessa in questa sede soffermarsi sulla nozione di abbandono che costituisce il presupposto di tutto il procedimento. Non è sufficiente, come si è visto, che il minore sia abbandonato dai suoi genitori in quanto la legge richiede che vi sia privazione di assistenza morale e materiale del mi¬nore anche da parte dei “parenti tenuti a provvedervi”. Se vi è assistenza morale e materiale da parte di uno di questi parenti non può essere mai pronunciato lo stato di adottabilità del minore.
La legge non indica qui quali siano questi parenti “tenuti a provvedervi” ma si può fare riferimento alla categoria delle persone obbligate agli “alimenti” (art. 433 c.c.) dove ci si riferisce tra gli altri, oltre ai genitori, agli “ascendenti prossimi”. Nella stessa legge sull’adozione, all’art. 11 si fa riferi¬mento ai “parenti entro i quarto grado”.
D’altro lato la legge che disciplina l’adozione si apre proprio con l’affermazione di principio che ogni minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia e la nozione di famiglia comprende certamente il ramo parentale prossimo.
Quindi la dichiarazione di adottabilità non può essere pronunciata se il minore – ancorché abban¬donato dai suoi genitori – risulti assistito adeguatamente dai parenti entro il quarto grado per esempio dagli zii oppure, appunto, dai nonni.
Deve trattarsi, però, di assistenza morale e materiale adeguata e credibile (Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23979; Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280; Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4407) e naturalmente prestata da parenti che – come si precisa nel successi¬vo art. 12 della legge – “abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore” (in caso contrario sarebbe plausibile la dichiarazione di adottabilità del minore: Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9021).
A queste condizioni i nonni sono riconosciuti come figure parentali rilevanti per escludere lo stato di adottabilità, relativamente a minori i cui genitori non siano stati in grado di garantire assistenza morale e materiale (per esempio Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758 ha annullato la sentenza di merito con cui, in ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossico¬dipendenza dei genitori biologici, si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia) ma anche per esempio nei confronti di un minore i cui genitori siano entrambi deceduti.
Nel caso in cui il procedimento di adottabilità venga, quindi, aperto i nonni hanno diritto di essere convocati e ascoltati (art. 12) e di impugnare eventualmente i provvedimenti del tribunale (art.17 ss).
VII I nonni come parenti affidatari del minore
Le figure parentali sono in genere quelle più adatte a garantire assistenza ad un minore che si trovi temporaneamente privo di una tutela genitoriale idonea.
La legge prevede espressamente che i nonni – così come gli altri parenti entro il quarto grado, in-differentemente in linea retta o collaterale (tra cui gli zii) – possano assumere liberamente funzioni vicarianti rispetto a quelle genitoriali.
Fatta salva naturalmente l’adeguatezza della collocazione (che potrebbe essere sempre oggetto di accertamento giurisdizionale nell’ambito delle consuete procedure di contrato agli abusi della responsabilità genitoriale) la legge prevede che qualsiasi parente entro il quarto grado può acco¬gliere stabilmente nella propria abitazione un minore senza limiti di tempo. L’art. 9, sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 fa obbligo solo a chi non è parente entro il quarto grado di segnalare all’autorità giudiziaria il protrarsi di una ospitalità di un minore oltre un periodo di sei mesi, in quanto evidentemente questo prolungarsi dell’ospitalità potrebbe essere indizio di un ab¬bandono di un minore da parte dei sui genitori.
I nonni possono essere pertanto legittimi affidatari di fatto di un minore senza limiti di tempo. E, come si è detto, mai potrebbe essere legittimamente dichiarata l’adottabilità di un minore al quale i nonni garantiscono adeguata assistenza.
La legittimazione dei nonni quali parenti affidatari è anche una legittimazione riconosciuta e garan¬tita spesso dallo stesso tribunale in funzione sostituiva della collocazione presso i genitori nei casi in cui venga aperto dallo stesso tribunale un procedimento di controllo della responsabilità genitoriale. Può infatti accadere che il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario nel corso di una causa di separazione o divorzio (art. 38 disp. att. c.c.) ritengano necessario disporre misure limitative (art. 333 c.c.) o di decadenza (art. 330 c.c.) della responsabilità genitoriale. Non è affatto raro che tali misure si sostanzino nell’affidamento del minore ai nonni anche per periodi di tempo prolungati.
Il giudice della separazione, nel suo potere di adottare i provvedimenti che ritiene più adeguati può senz’altro affidare il figlio nel corso o all’esito della causa di separazione anche ai nonni (Trib. Reggio Emilia, 24 agosto 2009) o comunque regolare i rapporti tra i nonni e il nipote anche d’ufficio (Trib. Reggio Emilia Sez. I, 17 maggio 2007).
VIII I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti?
Una specifica disposizione del codice civile contenuta nell’ambito delle norme sulla responsabilità genitoriale (titolo IX del primo libro) dispone che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro pro¬fessionale o casalingo” precisando subito dopo che “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli” (art. 316-bis inserito dall’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154).
Questa norma – che prima della riforma del 2013 era contenuta nell’art. 148 c.c. – prevede quindi l’obbligo dei nonni di occuparsi del mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”. Sennonché l’obbligazione non è indicata come un’obbligazione direttamente verso i nipoti, ma come obbligo dei nonni (in generale degli ascendenti in ordine di prossimità) di “fornire ai genitori stessi i mezzi necessari”.
Innanzitutto è da osservare che ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (e cioè gli zii) non possono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adem¬piere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che la disposizione fa riferimento esclusivamente agli “ascendenti” e, quindi, ai soli parenti in linea retta. (Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978).
Ai fini dell’interpretazione corretta della disposizione sono fondamentali Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 1995, n. 3402, Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509 e Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509 dove si è precisa che l’obbligo di provvedere al mantenimento del minore grava sugli ascendenti prossimi soltanto in via succedanea e sostitutiva rispetto ai ge¬nitori, e solo quando questi ultimi non siano in grado di adempiere al loro obbligo in via primaria e integrale.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimo¬niali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’i¬nadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adem¬piere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art.433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Le decisioni richiamate suggeriscono quindi anche una interpretazione dell’art. 433 c.c. che rico¬nosce un’obbligazione principale ai genitori e solo sussidiaria ai nonni (“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell’ordine… 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi…”).
La giurisprudenza di merito si è adeguata a questa interpretazione Trib. Parma, 26 maggio 2014; Trib. Monza Sez. IV, 14 febbraio 2012; Trib. Trani, 13 aprile 2010; Trib. Vicenza 4 settembre 2009).
Si è discostato da questa line interpretativa Trib. Mantova, 22 novembre 2012 secondo l’art. 148, comma 2, c.c., va interpretato nel senso che l’obbligo di concorso degli ascendenti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori ma anche in quello di omissione volontaria da parte di costoro nei confronti dei figli posto che scopo della norma è quello di salvaguardare in modo assoluto i minori e con la necessaria celerità.
Non presenta particolare problematicità il procedimento previsto. La disposizione sopra richiamata prevede che In caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori o dei nonni il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto (non solo un obbligo diretto di mantenimento) ma anche che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L’opposizione è regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordi¬nario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
IX La tutela dei nonni in condizione di bisogno
a) I diritti di natura alimentare
I nipoti hanno verso i nonni obblighi di natura alimentare; così come i figli verso i genitori (art. 433 c.c.)2.
Le problematiche giuridiche connesse agli obblighi di natura alimentare verso gli ascendenti sono soprattutto riferibili alle persone anziane. Le difficoltà economiche sono molto frequenti in età avanzata, quando anche i legami familiari possono indebolirsi e lasciare soprattutto i più anziani privi di assistenza, emarginati o isolati. Non sono rari i casi in cui una persona anziana viene ad es¬sere privata non solo dell’affetto ma anche del sostegno dei figli, dei fratelli o di altri parenti stretti.
Sono due i presupposti previsti per l’insorgere di doveri di natura alimentare.
Si verifica lo stato di bisogno allorché mancano le risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita valutate non con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente (Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1253).
L’altro presupposto consiste nell’impossibilità da parte dell’interessato di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, cioè – come è stato precisato con riguardo a qualsiasi persona – di trovare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali (Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509), situazione che per una persona anziana è evidentemente in re ipsa.
Su questi punti la giurisprudenza è sempre stata concorde (per esempio Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3334; Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2006, n. 21572; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2004, n. 9185; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 1990, n. 1099).
Allorché, quindi, queste circostanze si verificano l’art. 433 del codice civile indica con precisione le persone tenute a soddisfare le necessità alimentari. Queste persone sono (oltre al coniuge ed ai fratelli se esistenti) i figli e, in loro mancanza i discendenti prossimi (cioè i figli dei figli).
Quindi non solo i figli devono occuparsi delle necessità dei loro genitori ma, se i figli non hanno la possibilità anche i nipoti prossimi (che quindi rispondono in via sussidiaria). Anche i generi e le nuore sono obbligati all’adempimento dell’obbligazione alimentare verso l’anziano (benché non siano stretti al beneficiario da alcun vincolo di parentela).
L’obbligo alimentare si suddivide tra tutti gli obbligati a seconda delle possibilità di ciascuno. L’art. 438 del codice civile lo prevede espressamente allorché prevede che gli alimenti “devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli”.
La proporzionalità comporta che l’obbligazione va considerata “parziaria” in contrapposizione a quella “solidale” in cui ciascuno degli obbligati è tenuto all’adempimento dell’intera obbligazione (art. 1292 codice civile).
L’anziano che si trova nella necessità di essere mantenuto – perché non è assistito spontaneamen¬te da nessuna delle persone a lui più vicine o da nessuno dei suoi familiari – può invitare per iscritto la persona obbligata o anche tutti gli obbligati a corrispondergli un assegno periodico. La persona obbligata potrebbe anche offrirsi di ospitare e mantenere in casa con sé il beneficiario (art. 443 codice civile), ma in caso di mancato accordo la decisione spetta al giudice.
L’obbligo di mantenimento – come molto opportunamente prevede l’art. 445 del codice civile – de¬corre dalla data dell’inoltro della richiesta scritta (che vale come messa in mora) purché l’interessa¬to inizi il procedimento davanti al tribunale del foro di propria residenza entro i successivi sei mesi. Altrimenti, decorso questo termine, l’obbligo decorrerà dalla data della domanda giudiziale. La cau¬sa è regolata dalle norme del processo ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale può anche ordinare agli obbligati il versamento di un assegno provviso¬rio (art. 446 codice civile) fino a che non sopravvenga la sentenza del tribunale. In considerazione della particolare natura della prestazione alimentare la persona obbligata a pagare il mantenimen¬to non può mai opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario degli alimenti (art. 447 codice civile). L’obbligo di pagare gli alimenti ha natura personale; non si trasmette ai propri eredi e cessa quindi con la morte della persona obbligata (art. 448 codice civile).
b) La sanzione in caso di violazione degli obblighi alimentari verso i nonni
L’art. 570 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno congiuntamente ad una multa chiunque “fa mancare i mezzi di sussistenza … [anche] agli ascendenti”.
Nella importante decisione delle Sezioni Unite sull’articolo 570 del codice penale (Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866) si è affermato che la condotta sanzionata dall’art. 570, com¬ma secondo, codice penale presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.
Si propone, così, una tripartizione delle obbligazioni di natura economica verso i congiunti (man¬tenimento, alimenti, mezzi di sussistenza) intendendo per mezzi di sussistenza” però – come ha ben precisato Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 49755 – “non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rap¬porto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”.
c) Altri reati commessi contro i nonni
Non esistono naturalmente figure di reato tipiche verso i nonni, cioè reati che hanno come persone offese i nonni in quanto tali. Si tratta quindi di reati contro le persone anziane in generale.
Nel nostro sistema penale allorché un reato è commesso in danno di persone anziane non era prevista fino al 2009 nessuna specifica aggravante e la giurisprudenza utilizzava la circostanza aggravante di cui all’articolo 61, n. 5 codice penale (cosiddetta “minorata difesa” che consisteva nell’”aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”) ritenendo però che “ l’età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 codice penale, dovendo essere accom¬pagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condi¬zioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà” (Cass. pen. Sez. II, 17 settembre 2008, n. 39023). Si trattava di una interpretazione, come è evidente, eccessivamente indulgente nei confronti dei reati contro gli anziani.
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha modificato il testo dell’articolo 61 n. 5 del codice penale che prevede ora come aggravante “l’avere profittato di cir¬costanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
Anche la giurisprudenza ne ha preso atto precisando ora che “a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 94 del 2009, l’aggravante della “minorata difesa” deve essere specificamente valutata anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rile¬vanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio. Pertanto ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo crite¬ri di normalità (Cass. pen. Sez. V, 13 luglio 2011, n. 38347; Cass. pen. Sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997).
Benché si sia fatta finora applicazione di questa aggravante soprattutto nel caso di truffe o furti in danno di anziani, non è affatto escluso che anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare possa essere largamente agevolato dalla scarsa resistenza della vittima o dalla ridotta capacità di valutare i propri diritti.
L’anziano deve proporre però querela, in quanto il reato previsto nell’articolo 570 del codice penale è perseguibile solo a querela di parte. Si tratta di una palese privazione di garanzia per le vittime anziane di questi comportamenti che spesso non sono in condizione di venire a conoscenza della necessità legale di presentare una querela. Soltanto nel caso in cui la persona anziana sia inferma di mente potrebbe scattare il meccanismo previsto dalla legge per la nomina, da parte del giudice penale – su richiesta del pubblico ministero – di un curatore speciale per l’esercizio del diritto di querela (art. 121 codice penale) e quindi per l’attivazione di una maggiore tutela della vittima.
X Il risarcimento del danno per morte del nonno cagionata da fatto illecito altrui
La giurisprudenza negli anni passati ha espresso posizioni differenziate in ordine al tema della ri¬sarcibilità del danno non patrimoniale in seguito alla morte di un nonno cagionata dal fatto illecito altrui.
Le decisioni più recenti che hanno affrontato il tema dei presupposti del risarcimento a favore die nipoti in seguito alla morte del nonno per fatto illecito altrui sono Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230 e Cass. civ. Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332 che, ribaltando l’orienta¬mento precedente, affermano la piena risarcibilità del danno non patrimoniale da uccisione anche nel caso in cui non vi sia convivenza tra nonni e nipoti.
Si legge in queste importanti decisioni che in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
In senso analogo in passato si era espressa Cass. civ. Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15019 che aveva ritenuto ammissibile il risarcimento “allorché sussista un legame affettivo basato su una frequentazione in atto e sulla consapevolezza della presenza in vita di una persona cara” indipen¬dentemente dalla convivenza.
Analoga era stata la soluzione proposta dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui i nonni intendano chiedere il risarcimento dei danni a seguito della morte del nipote, cagionata da fatto illecito altrui. Cass. pen. Sez. III, 4 giugno 2013, n. 29735 ha ritenuto infatti che i nonni della vittima di un incidente stradale sono legittimati “iure proprio” a costituirsi parte civile per il risar¬cimento dei danni patrimoniali e morali, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di convivenza con la vittima medesima Si afferma, quindi, che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei nonni di una persona deceduta a seguito della commissione di un reato, costituitisi parti civili nel processo penale a carico del responsabile, non è indispensabile il requisito della convivenza con il nipote.
In passato aveva prevalso, invece, un orientamento fortemente contrario che dava rilevanza diri¬mente alla convivenza tra nonni e nipoti ai fini del risarcimento del danno.
Nella decisione su questo argomento più lontana nel tempo (Cass. civ. Sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938) si era affermato che la risarcibilità dei danni morali per la morte di un nonno causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in con¬creto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza. L’orientamento era stato poi confermato da Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10823 in cui sé affermato che per il risarcimento dei danni morali conseguenti alla morte di un nonno a seguito di investimento stradale non è necessaria la prova specifica della sua sussisten¬za, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.
Ugualmente sulla necessità della convivenza ai fini del risarcimento del danno si era fondata Cass. civ. Sez. III,16 marzo 2012, n. 4253. In un sinistro stradale aveva petrso la vita un uomo di 71 anni. I nipoti agivano – insieme a figli del deceduto – per il risarcimento dei danni. Il tribunale di Ra¬venna riconosceva il danno non patrimoniale ai figli ma non ai nipoti. La decisione veniva conferma¬ta dalla Corte di appello di Bologna. Avverso la sentenza tutti i congiunti ricorrevano per cassazione.
Con uno dei motivi di ricorso motivo si deduceva la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod. civ. in riferimento al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale ai nipoti. La Corte di cassazione rigettava il ricorso entrando nel merito della questione posta e cioè se, nell’ambito del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale per la morte di un con¬giunto, il rapporto (reciproco) nonni-nipoti debba essere, o meno, ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante, dovendosi escludere, nel caso lo si ritenga ancorato alla convivenza e questa non via sia, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti, co¬stanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà, con il familiare defunto. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta positiva. Infatti “la giurisprudenza di legittimità – si afferma – non ha avuto molte occasioni per affrontare specificamente il problema. Si discutono quindi i due orientamenti contrapposti. Da un lato quello che ritiene necessaria la convivenza. Dall’altro quello che individua il fondamento del danno non patrimoniale, per tutti i superstiti, nella lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, costituendo la perdita dell’unità familiare perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, ritenendosi quindi sufficiente l’emersione, sul piano probatorio, di “normali rapporti” che, specie in assenza di coabitazione, lasciano intendere come sia rimasto intatto, e si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra prossimi congiunti. Ritiene il Collegio- si afferma nella sentenza qui esa¬minata – che debba darsi continuità all’indirizzo più risalente. A favore di una posizione qualificata giuridicamente, affinché possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimo¬niale da lesione del rapporto parentale per la morte del nonno o del nipote, militano: la configura¬zione della famiglia, emergente dalla Costituzione come famiglia nucleare; la posizione dei nonni nell’ordinamento giuridico; il bilanciamento, che il dato esterno e oggettivo della convivenza con¬sente, tra l’esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la necessità, costituzionalmente imposta dall’art. 2 Cost., di dare rilievo all’esplicarsi dei diritti della personalità nelle formazioni sociali e, quindi, nella famiglia dei conviventi, come proiezione sociale e dinamica della personalità dell’individuo.
Dai precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.), anche alla luce del modo come essi si sono inverati nell’ordinamento, attraverso l’opera congiunta della giurisprudenza del Giudice delle leggi e del legislatore ordinario, emerge una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci. Deve ritenersi, quindi, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dia luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando col¬pisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucle¬are. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico.
La giurisprudenza di merito si era allineata a questa soluzione. Così per esempio Trib. Taranto Sez. III, 13 gennaio 2015, Trib. Bologna Sez. III, 3 novembre 2014, Trib. Firenze, 13 marzo 2014 e Trib. Alessandria, 26 aprile 2013 secondo cui affinché il risarcimento possa essere at¬tribuito a soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico.
Come si è sopra detto le più recenti Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230 e Cass. civ. Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332 hanno ribaltato questo orientamento.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in fa¬miglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.
Il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della re¬sponsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, e deve, per¬ciò, ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus. Tale provvedimento non è, invero, né revocabile né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera riva¬lutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conse¬guenza, ritenuto pienamente ammissibile.
Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (al quale si riferisce, appunto, la sentenza n. 19779/2018), la Corte ha, ormai da tempo, affermato che il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento. Ebbene è di tutta evidenza che la mutata veste del minore, ormai “parte” del processo come le altre, nei giudizi che lo riguardano, vale a trasformare tali giudizi – ancorché non contenziosi – in procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse.
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di diritto di visita dei nonni ai nipoti, qualora venga accertato che l’eventuale inizio di una relazione affettiva del reclamante con i propri nipoti, in realtà mai esistita, non corrisponda in alcun modo all’interesse dei nipoti stessi, che, sentiti nel giudizio, hanno chiaramente espresso la loro volontà di non avere contatti con il proprio nonno, deve considerarsi legittima la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, volta a privilegiare l’interesse superiore dei minori a non avere una frequentazione con il nonno.
Il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della re¬sponsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, e deve, per¬ciò, ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus. Tale provvedimento non è, invero, né revocabile né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera riva¬lutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conse¬guenza, ritenuto pienamente ammissibile.
Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti (al quale si riferisce, appunto, la sentenza n. 19779/2018), la Corte ha, ormai da tempo, affermato che il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento. Ebbene è di tutta evidenza che la mutata veste del minore, ormai “parte” del processo come le altre, nei giudizi che lo riguardano, vale a trasformare tali giudizi – ancorché non contenziosi – in procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse.
Cass. civ. Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9021 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In assenza di rapporti significativi tra nonni e nipoti e di un legame familiare, è legittima l’esclusione di questi dall’affidamento dei minori e la conseguente dichiarazione di adottabilità.
Cass. civ. Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29332 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai con¬giunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno.
Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai con¬giunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Trib. Lucca, 4 maggio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In merito alla questione della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, lamentato da parenti non facenti parte del nucleo familiare ristretto (come i nonni), si ritiene che “la convivenza costituisca il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali anche allargati”, e quindi necessario ai fini del riconoscimento risarcitorio.
Trib. Venezia Sez. minori, 24 dicembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 317-bis c.c., pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti, nel prevedere che deb¬bano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi, riconosce l’importanza che assume, nella vita e nella formazione educativa dei minori, la conoscenza e frequentazione dei nonni, in funzione di una loro crescita sere¬na ed equilibrata, quali componenti della famiglia allargata, nel cui interno essi sono collocati.
Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23979 (Nuova Giur. Civ., 2016, 5, 669, nota di CINQUE)
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile unicamente come soluzione estrema. In tale contesto, la ribadita e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore, quali figure sostitutive dei genitori, può valere ad inte¬grare, se concretamente accertata e verificata, il presupposto giuridico per escludere la situazione di abbandono ai sensi dell’art. 8 della legge n. 184/83 e, quindi, la dichiarazione di adottabilità del medesimo.
Cass. civ. Sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove i genitori siano privi di mezzi economici, i parenti in linea collaterale (nella specie, le zie paterne) non pos¬sono essere condannati a fornire loro quanto necessario ad adempiere ai doveri imposti dalla legge nei confronti dei figli, atteso che l’art. 148, comma 2, c.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 154 del 2013) fa riferimento esclusivamente agli “ascendenti” e, quindi, ai soli parenti in linea retta.
Corte cost. 24 settembre 2015, n. 194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall’art. 96, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli.
Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 336, ultimo comma c.c. che prevede la nomina di un difensore del minore, trova applicazione solo relativa¬mente ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, nel caso in cui si ravvisi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, nelle quali la partecipazione del minore si esprime mediante l’ascolto dello stesso, quale adempimento già previsto dall’art. 155-sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315-bis c.c., in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Corte europea diritti dell’uomo, 20 gennaio 2015 (Foro It., 2015, 3, 4, 126)
In caso di separazione personale dei genitori, l’effettivo esercizio del diritto di visita ai figli minori deve essere ri¬conosciuto anche agli ascendenti, rientrando pure le relazioni tra nonni e nipoti nell’ambito di protezione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ne discende l’obbligo degli Stati di adottare nel minor tempo possibile le misure necessarie a riunire i parenti ed i minori.
Cass. civ. Sez. I, 19 gennaio 2015, n. 752 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non vuol dire che questi abbiano sempre e comunque diritto di visita del minore: l’interesse preminente del fanciullo, infatti, prevale comunque nel bilanciamento degli interessi in gioco.
Trib. Taranto Sez. III, 13 gennaio 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ai fini del riconoscimento del pregiudizio conseguente alla morte del congiunto, il requisito della convivenza non è necessario tra soggetti in relazione di stretta parentela, cioè appartenenti alla stessa famiglia di origine, quali fratelli o genitori e figli, mentre è impre¬scindibile tra parenti non stretti (quali nipoti, nonni, generi e nuore).
Trib. Bologna Sez. III, 3 novembre 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il danno non patrimoniale conseguente ad un fatto illecito presunto e consistente nella perdita del rapporto parentale, può essere riconosciuto a soggetti legati da uno stretto vincoli di parentela che subiscono una lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Non parimenti allorquando la medesima domanda venga avanzata da soggetti ritenuti estranei a tale ristretto nucleo familiare quali i nonni, i nipotini, il genero o la nuora in quanto, in tali casi, è necessaria la presenza di un ulteriore fattore rappresentato da una situazione di convivenza attraverso il quale si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, da reciproci legami affettivi, solidarietà e sostegno economico che facciano assumere rilievo giuridico al collegamento tra danneggiato primario e secondario e alla famiglia intesa come luogo ove si esplica la personalità di ciascuno ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2014, n. 16280 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione di stato di adottabilità del minore, ai fini dell’accertamento della situazione di abban¬dono, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, i nonni) ad occuparsi dello stesso non è sufficiente, di per sé, ad escludere detta situazione, dovendo la stessa essere suffragata da ele¬menti oggettivi che la rendano credibile.
Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11758 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione di minori, la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui, in ragione di patologie di carattere mentale e dello stato di tossicodipendenza dei genitori bio¬logici, si era erroneamente dichiarato lo stato di adottabilità dei figli, omettendo di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia).
Trib. Parma, 26 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo di tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori di fornire a questi i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli, ex art. 147 c.c., deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi o di uno solo di essi, laddove l’altro non sia in grado di provvedervi da solo. Scopo della norma di cui all’art. 148 c.c. è, invero, quello di salvaguardare i minori con la necessaria celerità ed in modo assoluto. In tale contesto, il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento va inteso nel senso che l’insufficienza dei mezzi ammette anche una integrazione parziale e non la sola sostituzione di una categoria all’altra.
Cass. civ. Sez. I, 31 marzo 2014, n. 7478 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La disposizione di cui all’art. 336, ultimo comma, c.c. – che richiede l’assistenza di un difensore – trova applica¬zione soltanto per i provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale, ove si pone in concreto un profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non già in una controversia relativa al regime di affidamen¬to e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita.
Trib. Firenze, 13 marzo 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto a seguito di un fatto illecito è di norma rico¬nosciuto ai soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Affinché possa, in generale, tale risarcimento essere attribuito anche a soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contrad¬distinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico. Solo in tal modo assume rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 e segg. cod. civ., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolu¬tamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa. In tale procedimento il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ov¬vero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento, cosicché la sua audizione non può – anche nel caso in cui il giudice disponga, secondo il suo prudente apprezzamento, che l’audizione avvenga a mezzo di consulenza tecnica – in alcun modo rappresentare una restrizione della sua libertà personale ma costituisce, al contrario, un’espansione del diritto alla partecipazione nel procedimento che lo riguarda, quale momento formale deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi effettivi bisogni.
E’ inammissibile perché investe statuizioni destinate ad assumere un mero carattere strumentale e non deciso¬rio. Inoltre, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provve¬dimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della proble¬matica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (Cass. civ. sezione I n. 11756 del 14 maggio 2010). 21.
E’ errato ritenere che il minore non sia parte del processo in quanto la sua partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di conflitto di interesse a mezzo del curatore speciale (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 3804 del 17 febbraio 2010).
E’ ravvisabile un conflitto d’interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e genitore), ogni volta che l’incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed ex ante secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anzichè in concreto ed a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. pen. Sez. III, 4 giugno 2013, n. 29735 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I nonni della vittima di un incidente stradale sono legittimati “iure proprio” a costituirsi parte civile per il risar¬cimento dei danni patrimoniali e morali, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di convivenza con la vittima medesima.
Trib. Alessandria, 26 aprile 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consi¬stente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Costituzione. E’ dunque risarcibile il danno non patrimoniali per i nipoti, in caso di uccisione della nonna, nel caso in cui sia stato provato, nel processo, che questi trascorrevano buona parte della giornata con l’ascendente, che li accudiva, provvedendo al soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed affettivi, essendo i genitori impegnati in attività lavorativa
Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 delinea una fattispecie di reato, nella parte precettiva, del tutto autonoma rispetto all’art. 570 codice penale. Trattasi, in particolare, di un reato omissivo proprio, di carattere formale, essendo individuato il soggetto attivo unicamente in colui che è tenuto alla pre¬stazione dell’assegno di divorzio e consistendo la condotta nell’inadempimento dell’obbligo economico stabilito dal provvedimento del Giudice. Il rinvio operato dalla richiamata norma di legge all’art. 570 codice penale è, pertanto, unicamente limitato alla pena ivi prevista.
La condotta sanzionata dall’art. 570, comma secondo, codice penale presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.
Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen. deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12 sexies della legge n. 898 del 1970 all’art. 570 cod. pen.si riferi¬sce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.
Cass. pen. Sez. VI, 21 novembre 2012, 49755 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del sogget¬to obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).
Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296 (Giur. It., 2012, 6, 1288, nota di SAVI)
È ammissibile nei giudizi di separazione e divorzio l’intervento del figlio maggiorenne che abbia diritto al mantenimento, in tale veste legittimato in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo. L’intervento in giudizio del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente può avvenire in tutte le forme previste dall’art. 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controver¬sia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’appro¬fondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
Nei giudizi di separazione o di divorzio, alla luce della introduzione dell’art. 155-quinquies c.c., l’intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia, o eventualmente in via adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenne (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latusensu, una funzione di amplia¬mento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati.
È legittimo l’intervento in giudizio ex art. 105 c.p.c. sia principale che litisconsortile, del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economi¬camente, nella causa di separazione coniugale dei propri genitori, volto ad ot¬tenere il contributo al proprio mantenimento, per proseguire gli studi universitari; detto intervento, inquadrabile nella fattispecie sostanziale di cui all’art. 155 quinquies, comma 1, c.c., concerne un diritto relativo all’og¬getto della lite ed ampliando il contraddittorio consente un simultaneusprocessus avanti al giudice del merito che deve decidere in ordine all’entità e al versamento dell’assegno di mantenimento, sulla base dell’analisi delle istanze proposte da tutti gli interessati.
Cass. civ. Sez. III,16 marzo 2012, n. 4253 (Danno e Resp., 2013, 1, 35 nota di ROSSETTI)
Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consi¬stente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto paren¬tale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneg¬giato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
Trib. Monza Sez. IV, 14 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c. si concretizza solo in via sussidiaria. Altresì, siffatto obbligo si determina non già se uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio dovere, ma se ed in quanto l’altro genitore non abbia i mezzi per provvedervi.
Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1253 (Fam. Pers. Succ. on line, 2012, 3)
In materia di alimenti l’entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza, bensì in relazione al contesto socio-econo¬mico del richiedente e del “de cuius”, in analogia a quanto previsto dall’art. 438 cod. civ. in materia di alimenti.
Cass. civ. Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28902 (Famiglia e Diritto, 2012, 4, 348, nota di VULLO)
Anche in seguito alla novella dell’art. 155, comma 1, c.c. operata dalla legge n. 54/2006, gli ascendenti non sono titolari di alcun diritto a conservare rapporti e relazioni con i nipoti, ma solo di un mero interesse di natura morale o affettiva, il quale non legittima gli ascendenti stessi a intervenire nei giudizi di separazione e di divorzio.
Cass. civ. sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 1, co. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei mino-ri, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore.
In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore.
Ne deriva che il giudice di merito deve evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare (nella specie, tra nonni paterni e genitori) la cui risoluzione non spetta certamente a quest’ultimo.
Cass. pen. Sez. V, 13 luglio 2011, n. 38347 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n. 94 del 2009, rileva in misura maggiore attribuendo al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità.
App. Roma Sez. minori, 8 giugno 2011 (Corriere del Merito, 2011, 11, 1037, nota di ATTADEMO)
Il nostro ordinamento non garantisce in via immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 336 c.c., sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile impedire i rapporti dei figli con detti congiunti; ciò non esclude l’intervento del giudice nel riconoscere e regolamentare i rapporti predetti, in quanto, dovendo i provvedimenti giurisdizionali essere ispirati sempre all’interesse del minore e rientrando la tutela del vincolo affettivo e di sangue nell’ambito di un tale interesse, il rifiuto del genitore può ritenersi giusti¬ficato solo in presenza di serie e comprovate ragioni che sconsiglino di assicurare e regolamentare i rapporti dei nonni con il minore, potendo negarsi il diritto di visita unicamente quando il rapporto dei nonni con il nipote appare pregiudizievole.
Trib. Minorenni Catanzaro, 7 febbraio 2011 (Corriere del Merito, 2011, 11, 1038 nota di ATTADEMO)
Non sussiste nell’ordinamento italiano un vero e proprio diritto dì visita dei nonni e degli altri parenti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei nonni, a meno che non sussistano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto.
Trib. Minorenni Milano, 1 ottobre 2010 (Famiglia e Diritto, 2011, 4, 416)
Pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti.
Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli, secondo il disposto di cui all’art. 147 c.c. Tale obbligo grava su entrambi i genitori in senso primario ed integrale, con la conseguenza che, laddove uno di essi, non volesse o non potesse ottemperarvi, l’altro è tenuto a farvi fronte, ricorrendo a tutte le proprie risorse economiche, sfruttando le proprie capacità di lavoro, salvo poi agire contro l’inadempiente per ottenere un contributo pro¬porzionale alle sue condizioni economiche. Ne deriva che l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere di mantenimento ha natura sussidiaria, dunque, succedanea e che trova applicazione non già perché uno dei due genitori è inadempiente all’obbligo de quo, ma se ed in quanto l’altro genitore non è in grado di provvedervi. Ciò premesso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza im¬pugnata laddove aveva ritenuto che la ricorrente non avesse diritto ad ottenere dai nonni paterni, in luogo del padre inadempiente, un assegno per il mantenimento del proprio figlio, dal momento che la stessa, in base alle risultanze probatorie, risultava in grado di assolvere al suo personale dovere di mantenimento.
Il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. sussiste se risulta provato lo stato di bisogno nonché l’impos¬sibilità dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante la propria attività lavorativa. Qualora quest’ultimo sia in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell’art. 433 citato. In tal senso, nel caso concreto, è stata corretta la sentenza gravata laddove aveva negato alla ricorrente il diritto di percepire un contributo economico per il mantenimento del figlio da parte dei nonni paterni, in luogo del padre inadempiente, in quanto, secondo il disposto dell’art. 433, comma 1, n. 3 c.c., gli ascendenti prossimi sono tenuti a versare gli alimenti in via succedanea e sostitutiva solo se (circostanza non rinvenuta nel caso di specie) i genitori non sono nelle condizioni di adempiere al loro personale obbligo di mantenimento dei figli.
Cass. pen. Sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997 (Dir. Pen. e Processo, 2010, 12, 1422)
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 94 del 2009, l’aggravante della “minorata difesa” deve essere specificamente valutata anche in riferimento all’età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore as¬segnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio.
Trib. Trani, 13 aprile 2010 (Corriere del Merito, 2010, 8-9, 815)
L’obbligo degli ascendenti legittimi o naturali di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché questi ultimi possano provvedere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall’art. 148 c.c. è di natura sussidiaria e presuppone che nessuno dei genitori abbia i mezzi sufficienti per il mantenimento dei figli.
Cass. civ. Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27398 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un “simultaneuspro¬cessus”. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della “legitimatio ad causam”, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali.
Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
La legittimazione all’intervento ad adiuvandum presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione – da individuarsi in termini di pregiudizialità dipendenza – con il rapporto dedotto in giudizio, tale da esporlo ai cd. effetti riflessi del giudicato. Ciò posto, anche alla luce della novella di cui alla L. n. 54 del 2006 che notevolmente valorizza la posizione degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo geni¬toriale nei confronti del minore, non pare potersi riconoscersi la sussistenza di una posizione siffatta in capo ai menzionati soggetti nell’ambito dei giudizi di separazione o divorzio, poiché immutati quanto alla natura, all’og¬getto, ai diritti ed alle posizioni anche in seguito alla citata novella. (Fattispecie re¬lativa al riconoscimento in appello della sussistenza di un interesse giuridicamente protetto in capo ai nonni, legittimante i medesimi ad un intervento ad adiuvandum ex art. 105, comma secondo, c.p.c. nel giudizio di separazione. Il Giudice di legittimità cassa senza rinvio la pronuncia impugnata).
Trib. Vicenza, 4 settembre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 6, 589 nota di LONG)
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi per mantenere la prole è assimilabile all’obbligo di cor¬rispondere gli alimenti, disciplinato dagli artt. 433-448 c.c.. Il dovere dei nonni di concorrere al mantenimento sussiste dunque solo qualora i redditi e i patrimoni dei genitori non siano, nel complesso, sufficienti a far fronte alle esigenze primarie dei figli. Il contributo a carico degli ascendenti, inoltre, deve essere assegnato sia in pro¬porzione del bisogno di chi li domanda, sia delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo.
Trib. Reggio Emilia, 24 agosto 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Considerata l’inadeguatezza genitoriale delle parti, incapaci di collaborare tra di loro per il benessere dei minori, di prendersi cura dei figli e di preservarli dal conflitto, il giudice istruttore della causa separazione può disporre in via provvisoria l’affidamento dei minori agli ascendenti attribuendo ad essi il potere di assumere le decisioni sia ordi¬narie che – previa consultazione coi genitori – straordinarie nell’interesse dei minori ed il compito di favorire i rap¬porti dei ragazzi con entrambi i genitori (nella specie, il giudice istruttore ha affidato i due minori ai nonni paterni, che si erano dichiarati disponibili ad accogliere i nipoti presso la loro abitazione, ed ha posto a carico di ciascuno dei genitori l’obbligo di versare un assegno mensile agli affidatari, disponendo inoltre la vigilanza servizio sociale).
Trib. Bari Sez. I, 27 gennaio 2009 (Corriere del Merito, 2009, 5, 504 nota di NATALI)
È inammissibile l›intervento adesivo degli avi nel procedimento di separazione personale tra i coniugi in quanto, dall›individuazione dell›oggetto del giudizio e dalla regola della legittimazione esclusiva ad agire dei coniugi, deriva che non esistono diritti relativi all›oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo di separazione né interesse a sostenere le ragioni di una delle parti che possano legittimare l’intervento dei terzi. L’aspirazione dei nonni ad avere rapporti con i nipoti riceve una tutela indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione ex art. 336 c.c. a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori da parte del Tribunale per i minorenni.
Cass. pen. Sez. II, 17 settembre 2008, n. 39023 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di minorata difesa, l’età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 codice penale, dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del sog¬getto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.
App. Milano, 11 febbraio 2008 (Famiglia e Diritto, 2008, 4, 357, nota di PANUCCIO DATTOLA)
I nipoti hanno diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative. Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà, ricorrendo all’ausilio di personale specializzato, per il superamento di situazioni di disagio nell’interesse dei minori.
Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24423 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I nonni, ai quali è impedita dai genitori la frequentazione del nipote minorenne, possono adire il giudice minorile per ottenere un provvedimento ai sensi dell’art. 333 c.c., che consenta loro di incontrare il nipote. Sebbene il provvedimento giurisdizionale “innominato” non possa imporre serenità di rapporti del minore con i propri paren¬ti, è compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell’interesse del minore, serenità ed equilibrio in detti rapporti.
Cass. civ. Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14844 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’intervento principale o dell’intervento litisconsortile nel processo, anche se l’articolo 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità’ dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo.
Trib. Reggio Emilia Sez. I, 17 maggio 2007 (Fam. Pers. Succ. 2008, 3, 227, nota di TEDIOLI)
Il giudice anche d’ufficio, avuto riguardo all’esclusivo interesse del minore, può disciplinare i rapporti tra nipoti ed avi, disponendo che il minore possa trascorrere una parte del tempo anche presso i nonni materni o paterni. Il comma 1 dell’art. 155 c.c. attribuisce solo al minore il diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti (ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale), mentre questi ultimi hanno solo un interesse a che le condizioni di separazione vengano fissate (consensualmente o giudizialmente) in modo tale da consentire loro di avere rapporti personali con la prole dei coniugi separandi.
Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10823 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima – nella specie, figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale -, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presun¬zione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3334 (Foro It., 2008, 6, 1, 2009)
Il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presup¬posto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall’altra, dalla impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.
Cass. civ. Sez. I, 6 ottobre 2006, n. 21572 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provve¬dere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, sicché, ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4407 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione di stato di adottabilità del minore, ai fini dell’accertamento della situazione di abban¬dono, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, i nonni) ad occuparsi dello stesso non è sufficiente, di per sé, ad escludere detta situazione, dovendo la stessa essere suffragata da ele¬menti oggettivi che la rendano credibile.
Cass. civ. Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15019 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di morte di un familiare è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti non con¬viventi con la vittima, allorché sussista un legame affettivo basato su una frequentazione in atto e sulla consa¬pevolezza della presenza in vita di una persona cara (nel caso di specie, si è ammesso il risarcimento del danno ai nipoti per la morte del nonno).
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2004, n. 9185 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di divorzio, l’assegno a carico dell’eredità, previsto dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n.898, in favore dell’ex coniuge in precedenza beneficiario dell’assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, va quanti¬ficato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l’entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell’indigenza – le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame -, bensì in relazione al contesto socio – economico del richiedente e del “de cuius”, in analogia a quanto previsto dall’art. 438 cod. civ. in materia di alimenti.
Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 1995, n. 3402 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfrut¬tando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Cass. civ. Sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima (nella specie, la suprema corte, in base all’indicato principio ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto al risarcimento dei danni morali per i nonni non conviventi con la vittima).
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 1990, n. 1099 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di at¬tività lavorativa, deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.

Sono ripetibili ex art. 1110 c.c. le sole spese di ristrutturazione eseguite dal coniuge comproprietario dopo la separazione personale tra i coniugi; dopo la separazione la sospensione della prescrizione non opera

Cass. civ. Sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24160
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.A.R. elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE (Ndr: testo originale non comprensibile) presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile) VINCENZO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A. considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIOSI PIETRO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180/2015 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 16/03/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. RUBINO Lina.
Svolgimento del processo
1. F.A.R. (d’ora innanzi, F.) propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del marito B.A. (d’ora innanzi, B.), per la cassazione della sentenza n. 180/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Perugia il 16.3.2015.
Resiste il B. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino:
– F., dopo la separazione personale, convenne in giudizio il marito (nonché i conduttori degli appartamenti di cui si discute in causa) per sentirsi riconoscere il diritto alla riscossione del 50% dei canoni di locazione di due appartamenti cointestati ad entrambi i coniugi;
– il B., in via riconvenzionale dedusse che l’immobile in cui si trovavano gli appartamenti fosse di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistato con denaro esclusivamente suo in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni e solo fiduciariamente cointestato alla moglie in un momento in cui i rapporti coniugali erano ancora positivi; chiese in via riconvenzionale che si desse luogo al ritrasferimento di esso con intestazione esclusiva del predetto immobile in proprio favore e la condanna della F. alla restituzione dei canoni eventualmente percepiti, nonché alla corresponsione di metà delle spese sostenute per la finitura degli immobili acquistati al grezzo.
I conduttori, anch’essi evocati in causa, nel corso del giudizio rilasciavano l’appartamento.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda della F. e, sulla base della situazione di comproprietà dell’immobile, dichiarava il diritto della stessa a percepire il 50% dei canoni di locazione, mentre rigettava entrambe le riconvenzionali proposte dal marito.
Il B. proponeva appello. In quella sede, la moglie riproponeva l’eccezione di giudicato, secondo la quale la questione della titolarità dell’immobile era stata affrontata e risolta nel giudizio di separazione e dichiarava di non accettare il contraddittorio in merito alla domanda (nuova) con la quale il marito chiedeva la sua condanna alla restituzione del 50% delle somme corrisposte per l’acquisto dell’immobile e la sua ultimazione, a titolo di indebito arricchimento.
3. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte l’appello del B., condannando la F. a restituirgli una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla metà delle spese sostenute dal marito per il completamento dell’immobile; confermava che il B. dovesse alla F. una somma (per l’indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione) che quantificava, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e poneva a carico della F. le spese legali dei due gradi del giudizio. Rigettava invece la domanda del B. volta ad ottenere l’intestazione esclusiva dell’immobile in suo favore, mancando ogni prova in merito alla fiduciarietà della intestazione. Affermava che la F., in quanto comproprietaria, era tenuta a corrispondere al marito la metà degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili. Escludeva che l’intestazione fosse qualificabile come liberalità d’uso, escludeva l’applicabilità della disciplina sulle obbligazioni naturali e condannava la moglie a corrispondere al marito il 50% delle spese da questi sostenute applicando il principio dell’indebito arricchimento. Confermava per il resto che la F. avesse diritto a percepire la metà dei canoni di locazione.
Motivi della decisione
– La ricorrente articola undici motivi di ricorso, alcuni dei quali potranno essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, dei quali si premette una breve sintesi.
Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 769, 770, 782, 809 e 2043 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il secondo, deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1105 e 1110 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto, deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c.,artt. 112 e 324 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il quinto, deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 36 e 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il sesto, deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 183 e 184 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il settimo, deduce la violazione e falsa applicazione degli ant. 2721, 2722, 2724 e 2726 c.c. eart. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con l’ottavo, deduce la violazione e falsa applicazione delD.Lgs. n. 28 del 2010,art.5e art. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il nono, deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2941 c.c.eart. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con il decimo, deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1224 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infine, con l’undicesimo, deduce la violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
– Preliminarmente, va detto che è infondata (eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte controricorrente, relativa ad una supposta violazionedell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero alla denunciata mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Deve ritenersi infatti che l’esposizione, benché estremamente sintetica e non priva di lacune, contenga l’indicazione di elementi sufficienti per far comprendere con la completezza e comprensibilità minima dovute, la vicenda sostanziale e processuale.
– Va esaminato preliminarmente l’ottavo motivo di ricorso, che introduce l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la quale, ove fondata, sarebbe idonea a definire il giudizio.
La ricorrente afferma di aver già formulato tale eccezione in sede di conclusioni in appello, in quanto la corte d’appello aveva invitato le parti a manifestare la volontà di procedere alla mediazione nel corso del giudizio, e le parti, pur avendo acconsentito non avevano poi proceduto in tal senso. Denuncia l’omessa pronuncia sul punto della corte d’appello ed anche la violazione di legge in riferimento alD.Lgs. n. 28 del 2010,art.5, comma 2sostituito dall’art. 84.
Il motivo deve essere dichiarato del tutto inammissibile, per assoluta violazionedell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente non riporta l’invito del giudice di appello ad effettuare la mediazione nel suo esatto contenuto. La semplice indicazione della data dell’udienza in cui questo invito sarebbe stato formulato non è sufficiente, perché in ogni caso impone al collegio non una semplice verifica della esattezza degli assunti della ricorrente, ma una attività di ricerca per colmare il contenuto del motivo di ricorso. La ricorrente inoltre non riporta le conclusioni indicate in appello, né indica in quale atto o verbale di udienza siano contenute.
Non si offrono quindi indicazioni specifiche sulla vicenda attraverso la riproduzione del contenuto degli atti rilevanti: peraltro, sulla base di quanto riportato in forma sintetica dalla ricorrente, sembra piuttosto che il giudice si sia limitato ad interpellare le parti sulla opportunità o meno di procedere ad una mediazione (essendo stata introdotta questa possibilità alternativa di risoluzione delle controversie nel corso del giudizio di appello). Inoltre, concernendo la questione violazione di norme sul procedimento, non si rispetta l’esigenza di localizzazione degli atti processuali, poiché non si indicano gli stessi come prodotti né, utilizzando la facoltà alternativa di cui a Cass. S.U. n. 22726 del 2011 (per ovviare all’esigenza di produzione di copie) si dice di voler far riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio né si ottempera adeguatamente all’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità exart. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.
– Tutte le censure relative al difetto di motivazione, riportate e ripetute all’interno di ciascun motivo insieme alle denunce di violazione di legge, sono destinate a cadere in quanto inammissibili: all’interno di esse non si individua un “fatto” preciso e decisivo, dedotto in giudizio e non oggetto di considerazione da parte della corre d’appello, nell’accezione ormai consolidata dell’attuale rilevanza del vizio di motivazione fissata da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, ma si censura che la corte di merito non abbia tenuto nella stessa considerazione della ricorrente alcune circostanze di fatto dalla stessa dedotte, ovvero che non ne abbia tratto le stesse valutazioni.
– I primi tre motivi pongono questioni correlate, in quanto sono volti a contestare sotto molteplici profili, la legittimità del punto centrale della decisione di appello laddove, sovvertendo sul punto l’esito del giudizio di primo grado, ha condannato la F. a restituire al marito metà degli importi da questi versati per la finitura degli immobili cointestati.
La sentenza impugnata, quanto ai conferimenti effettuati dal marito, afferma che non si trattasse di atti di liberalità, che anche se fossero state liberalità d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali, e che non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, la ricorrente dovesse essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.
Giova all’esame delle questioni una più analitica esposizione consecutiva delle tesi in essi rappresentate.
Con il primo motivo la ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia aderito alla sua ricostruzione giuridica, in base alla quale l’intestazione in suo nome degli appartamenti da parte del marito (la F. non ha mai contestato di non aver contribuito economicamente all’acquisto degli appartamenti cointestato e poi ai lavori di finitura di essi) avesse una causa non di fiducia ma di donazione, ed in particolare che essa integrasse una donazione indiretta, non soggetta all’onere formale dell’atto pubblico, e che la stessa fosse avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale, nell’ambito del rapporto coniugale. Sostiene che, di conseguenza, anche tutti gli esborsi in denaro sostenuti dal B. per ristrutturare gli immobili donati rispondessero ad una finalità di donazione e fossero pertanto irripetibili (anche in applicazione del principio di irripetibilità di quanto prestato in adempimento di una obbligazione naturale).
Nella ricostruzione della ricorrente, quindi, non solo la cointestazione del bene era destinata a rimanere ferma dopo la separazione, ma le spese effettuate dal B. per l’acquisto e poi la finitura dell’immobile dovevano considerarsi irripetibili, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’appello, che l’aveva condannata alla restituzione, essendo altrettante donazioni.
Con il secondo motivo, la ricorrente pone un diverso problema: la sentenza d’appello nulla ha modificato in merito alla (co)intestazione dell’immobile in suo favore; la stessa invece ha affermato che la moglie avrebbe dovuto pagare al marito comproprietario il 50% delle spese sostenute da questi per ristrutturare l’immobile, non applicando il principio delle obbligazioni naturali e richiamando invece le norme sulla comunione ordinaria.
La ricorrente sostiene che il richiamoall’art. 1110 c.c.sia errato perché doveva applicarsi il diverso principio di irripetibilità fissato per le obbligazioni naturali e sia comunque erroneo nella sua assolutezza, in quanto nella comunione il comproprietario non è tenuto a rifondere all’altro tutte le spese sostenute per la conservazione della cosa, ma solo quelle necessarie al mantenimento della cosa nella sua integrità e solo se il comproprietario ha provato ad avvisare l’altro e se è dovuto attivare a causa della sua inerzia, circostanze mai neppure allegate. In tutti gli altri casi, le spese spontaneamente sostenute dal comproprietario al di fuori di una situazione di urgenza e di un comportamento inerte dell’altro comproprietario rimangono a suo carico in quanto spese non necessarie e non concordate.
Nel caso in esame, il coniuge che ha sostenuto le spese di acquisto, ovvero il B. si sarebbe autonomamente sobbarcato delle spese ulteriori, di finitura e valorizzazione dell’immobile, in pendenza del matrimonio, senza consultare l’altro e a prescindere da una situazione di pericolo per l’integrità dell’immobile, e solo dopo la cessazione del matrimonio, o dopo la separazione ne avrebbe chiesto il 50% all’ex coniuge che non era mai stata neppure consultata circa l’opportunità di sostenere queste spese. Pertanto, ritiene la ricorrente che in ogni caso sia errata in diritto la decisione di appello che l’ha condannata a rifondere al marito il 50% degli esborsi per la valorizzazione e il completamento degli immobili.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d’appello pone a fondamento dell’accoglimento della domanda restitutoria il principio dell’indebito arricchimento. La F. afferma che questo principio non è automaticamente trasponibile nel campo dei rapporti familiari: non potrebbe invocarsi quando il trasferimento patrimoniale sia conseguenza – come nella specie – di una liberalità o dell’adempimento di una obbligazione naturale, e esso potrebbe essere invocato in ogni caso solo se la spesa fosse state sproporzionata rispetto alle condizioni economiche di chi la ebbe a ad effettuare. Nel caso sottoposto all’esame della Certe, nell’assunto della ricorrente, le prestazioni erano caratterizzate da proporzionalità e adeguatezza, e pertanto non ripetibili. Sostiene poi che ai fini della ripetibilità sarebbe necessario anche il consenso dell’arricchito all’arricchimento, per non esporlo al rischio di dover subire un pregiudizio economico superiore all’arricchimento.
I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, contenendo tutti, sorte diversi profili, una critica alla ricostruzione giuridica operata dalla corte d’appello per giustificare la condanna della signora F. a corrispondere al marito la metà delle somme da questi erogate per i lavori e i materiali di finitura degli immobili in comproprietà.
Per circoscrivere il campo alle sole questioni ancora in discussione, deve ricordarsi che in origine le principali questioni poste erano due: l’intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie e l’obbligo di questa di corrispondere al marito il 50% degli importi da questi spesi per la finitura e valorizzazione degli immobili, prima e dopo la separazione (entrambe introdotte dal marito in primo grado, in via di domanda riconvenzionale). Sulla prima, introdotta dal marito e relativa alla intestazione solo fiduciaria degli immobili in capo alla moglie e del suo obbligo al ritrasferimento, si è ormai formato il giudicato: la corte d’appello ha confermato sul punto il rigetto della riconvenzionale, pronunciato già in primo grado, mancando ogni prova sulla esistenza di un negozio fiduciario e sull’esistenza di un impegno della moglie al ritrasferimento della titolarità degli immobili quando ne fosse stata richiesta dal marito. Il B. non ha proposto ricorso incidentale sul punto, quindi la decisione sulla questione è ormai definitiva. Non sono più in discussione quindi la validità dell’atto di acquisto e della cointestazione dell’immobile alla moglie, né la sua stabilità.
Avendo ormai la corte d’appello definitivamente escluso che si tratti di una intestazione fiduciaria, ed avendo escluso entrambe le parti nonché la sentenza impugnata un qualsiasi contributo patrimoniale della moglie all’acquisto degli immobili, nonché l’esistenza di una qualsiasi causa giustificativa di tale attribuzione al di fuori dello scopo di liberalità, implicitamente la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 4682 del 2018), collocando l’attività con la quale il marito ha fornito il denaro affinché la moglie divenisse con lui comproprietaria degli immobili nell’ambito della donazione indiretta in quanto esprimente una finalità di liberalità. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l’altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l’atto di liberalità, e revocabile solo per ingratitudine: v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. Ciò comporta che nell’ipotesi di donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo da tempo venuto meno il divieto contenutonell’art. 781 cod. civ.- vanno seguiti, ai fini dell’individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta. (nella specie, l’attore agiva per la restituzione di beni intestati alla moglie, in base alla considerazione che questi, oggetto di donazione indiretta, dovevano essere destinati a vantaggio della famiglia e alla normale convivenza dei coniugi, e i giudici del merito hanno escluso che incombesse alla donataria l’onere di provare lo spirito di liberalità del donante, per poter trattenere i beni in questione nonostante la sopravvenuta separazione giudiziale tra i coniugi, ritenendo che, per contro, spettasse al donante dimostrare che la donazione fosse preordinata o subordinata alle pretese finalità divenute irrealizzabili o frustrate dalla donataria. La Corte suprema, nel confermare questa decisione, ha enunciato il precisato principio). I principi sulla donazione indiretta sono costanti, ripresi di recente da Cass. n. 3134 del 2012, che ha puntualizzato che se unico è il fine, di liberalità, della donazione indiretta, diverso può essere il mezzo attraverso questa si può esplicare, non limitato al più tipico e ricorrente, ovvero il conferimento dell’intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n. 1986 del 2016, che ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (da ciò, la sentenza fa discendere che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo).
La questione residua da risolvere è dunque se il coniuge comproprietario che sostiene per intero spese di finitura o relative a migliorie all’interno dell’immobile cointestato, possa ripetere dall’altro coniuge la metà di quanto ha pagato ed a quali condizioni. Non è stato messo in discussione nelle fasi di merito neppure che le spese per la finitura dei due appartamenti siti in un unico stabile siano state sostenute esclusivamente dal marito. Deve dirsi che la soluzione data dalla corte d’appello non convince, e la sentenza va dunque cassata sul punto, in accoglimento del primo motivo, il cui accoglimento assorbe nei limiti in cui si dirà il secondo e il terzo.
La sentenza impugnata, con modalità meramente assertiva, afferma che, quanto ai conferimenti effettuati dal marito:
1) non si tratti di liberalità d’uso;
2) anche se fossero liberalità d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali;
3) quindi, non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, la ricorrente possa essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.
Le affermazioni 1) e 2) non sono corrette, alla luce del diritto vigente confortato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, è errata la conclusione sub 3) che ne trae la corte d’appello.
Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta dell’attività svolta da un coniuge per far acquistare all’altro la proprietà di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell’immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva dell’altro coniuge o in regime di comproprietà. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, in quanto essa non può essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine all’applicabilità dei principi dell’obbligazione naturale per giustificare l’effetto della soluti retentio.
Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell’aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perché l’effetto di irripetibilità non discende dall’obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione.
Deve però rilevarsi che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l’immobile in comproprietà anche dopo la separazione: spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti e quelli effettuati dal marito successivamente (v. Cass. n.7981 del 2014, che ben delinea la differente situazione pre e post separazione personale affermando che nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cuiall’art. 232 cod. civ.e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione).
Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria, secondo le quali (v. Cass. n. 20652 del 2013) “In tema di spese di conservazione della cosa comune,l’art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che d partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipano o l’amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori”. Il principio è ribadito da Cass. n. 353 del 20131 “L’art. 1110 cod. civ.consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l’illuminazione dell’immobile, ovvero per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento del bene”. Il coniuge comproprietario avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purché abbia avvisato preliminarmente l’altro comproprietario e purché questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.
Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione il secondo. Rimane invece assorbito il terzo, perché la ricostruzione del fondamento dell’obbligo della F. in termini di indebito arricchimento, operata dalla corte d’appello, contrastante con il principio secondo il quale l’azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto odi altro rapporto giustificativo, è caducata dall’accoglimento del primo motivo e dalla ricostruzione in termini di donazione indiretta quanto meno degli esborsi sostenuti spontaneamente dal marito in costanza di matrimonio.
– Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificità e per violazionedell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente col quarto si duole che la corte non abbia adeguatamente preso in considerazione quanto da lei prontamente eccepito, ovvero che la questione della intestazione fiduciaria del bene era stata posta dall’ex coniuge, e rigettata dal giudice, nell’ambito del distinto giudizio di separazione personale, dove il B. non aveva mai richiesto la restituzione delle somme investite cointestato; col quinto si duole che la corte d’appello non abbia considerato la sua eccezione di inammissibilità della riconvenzionale avversaria; con il sesto, che la corte abbia preso in considerazione una particolare domanda restitutoria del B. introdotta solo a giudizio di primo grado già avanzato. In nessuno dei motivi su riportati la ricorrente trascrive le domande avversarie né riporta le proprie eccezioni, né indica con precisione i punti degli atti ove sono riportate e se essi sono stati prodotti anche dinanzi alla Corte.
In tal modo, non rispetta né il requisito di specificità del motivo di ricorso, la cui necessaria osservanza è stata ribadita, da ultimo, da Cass. S.B. n. 7074 del 2017, né i dettamidell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto: a) non trascrive direttamente il contenuto degli atti per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, né lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indicata sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimità, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effettidell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22726/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008).
– Con il settimo motivo, la ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale sui trasferimenti patrimoniali, giustificandola con l’essere gli stessi pagamenti senza causa, mentre appunto la causa era la liberalità, e quindi ritiene che essendo stata la prova delle spese sostenute illegittimamente ammessa ed assunta, il B. non abbia fornito in realtà nessuna idonea prova delle spese sostenute.
Il motivo, di limitata rilevanza residua stante l’accoglimento del primo e del secondo motivo per quanto di ragione, che condurrà alla necessità di celebrare un nuovo giudizio di merito, è comunque inammissibile, atteso che non riporta i capitoli di prova testimoniale ai quali fa riferimento né il provvedimento ammissivo, né contiene alcuna precisa indicazione sulla collocazione di tali capitoli negli atti di parte ai fini della loro reperibilità. – Col nono motivo, la ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe mal applicato la sospensione della prescrizione in conseguenza dei rapporti personali tra i coniugi.
Il motivo e fondato per quanto di ragione, in correlazione alle ragioni di accoglimento del primo e secondo motivo.
La corte d’appello ha ritenuto che eventuali diritti di credito del B. non potessero ritenersi prescritti, ritenendo applicabile alla fattispeciel’art. 2941 c.c., che prevede la sospensione tra i coniugi della prescrizione, sulla base di quello che era l’indirizzo all’epoca consolidato, espresso dalla sentenza n. 7533 del 2014, secondo la quale” La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti ira i coniugi, previstadall’art. 2941 c.c., comma 1, n. 1, deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo” che la sentenza impugnata richiama.
Da lì a pochi mesi, però quell’orientamento è stato superato da Cass. n. 7981 del 2014, alla quale hanno dato seguito Cass. n. 18078 del 2014 e da Cass. n. 8987 del 2016.
L’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità sul punto esprime quindi attualmente il principio opposto rispetto a quello valorizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cuiall’art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cuiall’art. 232 cod. civ.e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione”. Esso prende atto di una indubitabile alterazione dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi dopo la crisi familiare.
La sentenza va quindi cassata sul punto.
Spetterà al giudice di merito valutare, quanto alle spese sostenute dal marito dopo la separazione personale, che sono le uniche, come si à chiarito in precedenza, eventualmente ripetibili, se per esse si sia eventualmente maturata l’eccepita prescrizione, considerato appunto che dopo la separazione personale tra i coniugi, la sospensione della prescrizione non opera.
– Con il decimo motivo la F. contesta di essere stata illegittimamente condannata a pagare all’ex coniuge, sulle somme che dovrà restituire, non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria, non dovuta in quanto debito di valuta e per di più dalla data di una non meglio precisata in causa “percezione”. – Infine, con l’undicesimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta l’applicazione del principio della soccombenza per come applicato dalla corte d’appello che, condannandola alle spese di entrambi i gradi del giudizio, l’ha ritenuta integralmente soccombente su tutto, mentre la sua eventuale soccombenza (destinata ad essere rivista, sulla base dei precedenti motivi di ricorso) è in ogni caso parziale ed anche ben minore della più ampia soccombenza dell’avversario.
Entrambi i motivi, che evidenziano profili che avrebbero meritato l’attenzione della Corte, sono comunque assorbiti dalla cassazione della pronuncia impugnata, dovendo il giudice di merito procedere ad accertare nuovamente l’eventuale sussistenza del credito restitutorio, i suoi limiti, la decorrenza degli interessi ed a determinare, sulla base dell’esito complessivo della lite, la ripartizione delle spese di lite.
Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili l’ottavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo. Devono essere accolti il primo motivo, nonché il secondo e il nono per quanto di ragione, assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, perché decida nuovamente la causa e decida anche sulle spese del giudizio di cassazione, attenendosi ai principi indicati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili l’ottavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo;
accoglie il primo motivo, nonché il secondo e il nono per quanto di ragione, dichiara assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.