Il divorzio congiunto non è rinunciabile da uno solo dei coniugi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che F.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 marzo 2017, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con R.G.A., rilevando che all’udienza di comparizione dei coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato;
che la R.G. non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, senza considerare che, a differenza di quanto accade nella separazione consensuale, la stessa non impedisce l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisce il frutto di errore, violenza o dolo;
che, in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664);
che non può quindi condividersi l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, analogamente a quanto accade nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda, rappresentato dall’intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo stipulato dai coniugi;
che la prospettata analogia tra la separazione consensuale ed il divorzio a domanda congiunta si pone d’altronde in contrasto con le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline, una delle quali (come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata) individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti, mentre l’altra, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, con la conseguenza che mentre il primo procedimento è annoverabile tra quelli di giurisdizione volontaria, il secondo costituisce espressione di giurisdizione contenziosa;
che le predette differenze trovano conferma anche nella diversa disciplina dettata per l’ipotesi in cui le condizioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l’art. 158 c.c., comma 2, consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d’inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l’omologazione, mentre la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, prevede l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose;
che, in applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che nella specie la revoca del consenso da parte dell’intimata comportasse l’arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agl’interessi della figlia minore;
che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 e 136 cod. proc., censurando la sentenza impugnata per essersi limitata a dare atto della revoca del consenso da parte dell’intimata, senza esaminare il contenuto della relativa dichiarazione, nonchè per aver omesso di pronunciare sul merito della domanda, nonostante la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale e l’insussistenza di diritti indisponibili dell’intimata o di pattuizioni contrastanti con l’interesse dell’unica figlia ancora minorenne;
che la causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

All’ex coniuge che abbia percepito l’assegno di divorzio in un’unica soluzione non spetta alcun diritto alla pensione di reversibilità

Cass. civ. Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22434
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21830-2014 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo STUDIO LEGALE PROIA & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE PIETRO EMILIANI e STEFANO GIUBBONI;
– ricorrente –
contro
P.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CICCIARI;
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 11/03/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso, manifestamente infondata la questione di costituzionalità del quinto motivo;
uditi gli avvocati Simone Pietro Emiliani, Giuseppe Cicciari e Filippo Mangiapane.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte di appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ha negato il diritto di C.A. a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge B.C. ritenendo ostativa la circostanza dell’avvenuto percepimento in unica soluzione dell’assegno divorzile.
2. In base alla disposizione di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, comma 3, (come sostituito dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.13), al coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e che sia titolare dell’assegno di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5spetta il concorso sulla pensione di reversibilità, tenuto conto della durata del rapporto. La Corte di appello ha ritenuto che il requisito della titolarità dell’assegno deve essere attuale e cioè che al momento del sorgere del diritto alla pensione di reversibilità deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge.
3. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Messina affidato a cinque motivi con i quali ha dedotto la violazione da parte della sentenza impugnata dellaL. n. 898 del 1970,artt.5,9e9 bisper avere disatteso la natura previdenziale del suo diritto a una quota della pensione di reversibilità e ha eccepito l’incostituzionalità dellaL. n. 898 del 1970,art.9se interpretata alla stregua della decisione impugnata.
4. A sostegno di questa qualificazione del diritto a una quota della pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge la ricorrente ha invocato la sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in cui venne rimarcata la variazione del regime giuridico preesistente alla novella del 1987 (L. n. 74 del 1987,art.13) e specificamente l’esclusione del potere discrezionale del giudice in ordine all’an debeatur. Per effetto dell’intervento del legislatore del 1987 l’attribuzione al coniuge divorziato del diritto a una quota della pensione di reversibilità era divenuta ormai automatica essendo condizionata esclusivamente dal verificarsi di una fattispecie legale sottratta alla discrezionalità del giudice e all’accertamento in concreto di una situazione di bisogno trattandosi di una prestazione di natura previdenziale.
5. In particolare con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che il presupposto erroneo da cui è partita la Corte di appello è l’assimilazione della funzione dei due istituti (assegno divorzile e diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità). Infatti l’assegno divorzile ha una natura esclusivamente assistenziale fondata sulla solidarietà post-coniugale e intesa a garantire mezzi adeguati all’ex coniuge al fine di consentirgli una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sentenze delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990). La pensione di reversibilità ha invece natura e funzione diversa, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite civili con la citata sentenza n. 159/1998 che, partendo dalla radicale diversità del disposto originario dellaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3rispetto a quello novellato dallaL. n. 74 del 1987, ha evidenziato la natura previdenziale dell’assegno di reversibilità, la sua non assimilabilità all’assegno di divorzio, di cui non costituisce la continuazione, la sostanziale diversità nei criteri di attribuzione e di determinazione.
6. Con lo stesso motivo e per le stesse ragioni la ricorrente critica la giurisprudenza lavoristica che, secondo il suo giudizio, enfatizza la diversità dell’assetto di interessi realizzato con la corresponsione periodica e con la corresponsione in unica soluzione dell’assegno di divorzio valorizzando il carattere definitivo e non modificabile della corresponsione una tantum. Mentre la corresponsione di un assegno periodico pone in essere una definizione dei rapporti fra gli ex coniugi rebus sic stantibus e quindi modificabile per circostanze sopravvenute.
7. In questa prospettiva però, secondo la ricorrente, non solo si confonde la natura delle due prestazioni (che è assistenziale per l’assegno di divorzio e previdenziale per l’assegno di reversibilità) ma si finisce anche per considerare, erroneamente, riaperto e modificato, dall’attribuzione al coniuge divorziato del diritto alla pensione di reversibilità, l’assetto degli interessi realizzato con a corresponsione una tantum. Con quest’ultima si è adempiuto a una prestazione dipendente dal riconoscimento della titolarità del diritto all’assegno mentre l’attribuzione del diritto alla pensione di reversibilità è sì una conseguenza di tale riconoscimento ma non una modifica, non consentita, delle condizioni del divorzio. Né può dirsi che l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge presuppone una situazione attuale di dipendenza economica. Sulla basedell’art. 38 Cost., che prevede l’attribuzione dei trattamenti previdenziali secondo una valutazione generale e astratta dello stato di bisogno, deve ritenersi che il requisito della titolarità dell’assegno altro non è se non l’attestazione della qualità di coniuge economicamente debole, vissuta nel matrimonio ormai sciolto, con la conseguenza che negare il riconoscimento al concorso sulla pensione di reversibilità significa negare al coniuge divorziato economicamente debole i suoi diritti previdenziali. Secondo la ricorrente, la titolarità dell’assegno di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3, va intesa come accertamento del diritto all’assegno a prescindere dalle modalità della sua corresponsione che ben possono consistere in una dazione in unica soluzione o periodica. La disposizione di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 9, secondo cui la corresponsione in una unica soluzione dell’assegno preclude la proponibilità di ogni successiva domanda di contenuto economico, non si riferisce alla pensione di reversibilità, prestazione che grava sull’ente previdenziale e non costituisce affatto una continuazione dell’assegno divorzile di cui non condivide affatto la natura assistenziale.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la motivazione della Corte di appello laddove ha operato una equazione fra attualità e titolarità dell’assegno. La ricorrente riconosce che la Corte Costituzionale ha ricollegato la estensione, da parte del legislatore, dei beneficiari del trattamento di reversibilità all’esistenza di uno stato di bisogno (Corte Costituzionale n. 7 del 25 gennaio 1980 secondo cui “il trattamento di riversibilità realizza una garanzia di continuità del sostentamento al superstite”), dipendente dalla morte del lavoratore che provvede al mantenimento della famiglia (Corte Costituzionale n. 123 del 28 giugno 1963 secondo cui “la riversibilità della pensione della previdenza sociale ai familiari superstiti trova la sua causa e la sua ragion d’essere nella circostanza che, quando viene a mancare il lavoratore che provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare rimangono privi dei mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali di vita e di sostentamento, prima forniti dal lavoratore stesso”): una condizione che accomuna anche il coniuge divorziato ancora a carico dell’ex coniuge. Tuttavia la stessa Corte Costituzionale (con la sentenza n. 777 del 22 giugno 1988) ha rilevato che, dopo la novella del 1987, l’attribuzione al coniuge divorziato del diritto a fruire dell’assegno di reversibilità ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione dell’esistenza effettiva di uno stato di bisogno precedentemente rimesso all’apprezzamento del giudice. Successivamente con la sentenza n. 87 dell’8 marzo 1995 la Corte Costituzionale ha anche chiarito che il diritto dell’ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all’assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. Secondo la ricorrente quindi, mentre per gli altri beneficiari, escluso ovviamente il coniuge superstite, il presupposto del riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità si fonda su uno stato di bisogno sia pure configurato in termini generali e astratti, per il coniuge divorziato lo stesso presupposto consiste nella pregressa vita in comune e nel contributo alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge deceduto, contributo che il legislatore riconosce automaticamente come effetto della descritta fattispecie legale.
9. Con il terzo motivo di ricorso si ribadisce l’argomento a contrario suggerito dallaL. n. 898 del 1970,art.9 bis, che subordina l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità al “riconoscimento del diritto a una corresponsione periodica di somme di denaro a norma dellaL. n. 898 del 1970,art.5”. Secondo la ricorrente il legislatore ha specificamente identificato nella corresponsione periodica dell’assegno divorzile una condizione per l’attribuzione di un assegno a carico dell’eredità, a differenza di quanto previsto nell’art. 9 relativamente alla pensione di reversibilità che non a caso richiede solo la titolarità dell’assegno divorzile e non la corresponsione in corso di un assegno periodico.
10. Con il quarto motivo si contesta la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto applicabile anche alla pensione di reversibilità la disposizione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 8, secondo cui la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione esclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico. Secondo la ricorrente l’interpretazione della Corte di appello si basa sull’erronea qualificazione del diritto del coniuge divorziato a una quota della pensione di reversibilità come diritto nei confronti del coniuge superstite e non nei confronti dell’ente previdenziale. L’assegno di reversibilità non può considerarsi una prestazione aggiuntiva rispetto alla corresponsione in unica soluzione dell’assegno di divorzio per la eterogeneità della natura delle due prestazioni e per la diversità dei soggetti obbligati.
11. Con il quinto motivo si ripropone, subordinatamente all’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la questione di costituzionalità delle disposizioni che regolano l’accesso del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, in relazione agliartt. 3 e 27 Cost., (rectius 37) eart. 38 Cost..Ritiene la ricorrente che la discriminazione fra corresponsione periodica e in unica soluzione dell’assegno divorzile costituisce una irragionevole e arbitraria esclusione, in danno del coniuge che opti per la seconda modalità, del diritto a fruire di una prestazione di natura esclusivamente previdenziale che costituisce attuazione della garanzia di cuiall’art. 38 Cost.e prescinde del tutto dalla regolazione degli interessi propria dell’assegno divorzile.
12. Si difende con controricorso P.M.S..
13. La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11453/2017 del 19 gennaio – 10 maggio 2017, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Ha infatti rilevato l’esistenza di un contrasto negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e la interpretazione della norma (L. n. 898 del 1970,art.9, comma 3) che pone come presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5.
14. In particolare la ordinanza interlocutoria ha fatto riferimento alle sentenze nn. 159 del 12 gennaio 1998 e 12540 del 14 dicembre 1998 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che hanno affermato la natura previdenziale del diritto e alle sentenze della Sezione Lavoro (dalla sentenza n. 10458 del 18 luglio 2002 sino alle successive pronunce nn. 3635 dell’8 marzo 2012, 26168 del 30 dicembre 2015 e 9054 del 5 maggio 2016) e della Sezione Prima (sentenza n. 17018 del 12 novembre 2003) che pure riconoscono la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità ma escludono il concorso del coniuge divorziato se la corresponsione dell’assegno non sia attuale in quanto è stata convenuta dalle parti in unica soluzione mediante la dazione di un capitale o un trasferimento patrimoniale.
15. L’ordinanza interlocutoria rileva per altro verso che le più recenti sentenze della Sezione Prima (nn. 13108 del 28 maggio 2010 e 16744 del 29 luglio 2011) ritengono che la natura previdenziale del diritto sia decisiva per rendere autonoma l’erogazione (e la funzione) della pensione di reversibilità dalla modalità di adempimento dell’obbligazione di natura solidaristica-assistenziale propria dell’assegno divorzile che pertanto può avvenire sia in maniera periodica che in unica soluzione.
16. La causa è stata discussa davanti alle Sezioni Unite all’udienza del 5 dicembre 2017 in vista della quale i difensori di C.A. e P.M.S. hanno depositato memorie.
Ritenuto che:
17. Il ricorso si basa fondamentalmente sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 159 del 12 gennaio 1998. Con questa pronuncia le Sezioni Unite furono chiamate a risolvere tre questioni interpretative che si erano presentate nell’applicazione del nuovo testo del terzo comma dellaL. n. 898 del 1970, art.9e che non concernevano peraltro la questione oggetto della presente controversia.
18. La prima questione era relativa alla identificazione della natura del trattamento di reversibilità riservato al coniuge divorziato: -se costituisse un diritto nei confronti del coniuge superstite e condividesse sostanzialmente la stessa natura dell’assegno divorzile ovvero se consistesse in un diritto autonomo, se pure concorrente con quello del coniuge superstite al trattamento di reversibilità, e quindi presentasse una natura prettamente previdenziale e una riferibilità soggettiva diretta in capo al coniuge divorziato nei confronti dell’ente previdenziale.
19. La seconda questione si riferiva alla individuazione del criterio di determinazione della quota da attribuire al coniuge divorziato e in particolare se tale criterio doveva essere quello matematico e automatico, ancorato alla durata del matrimonio, ovvero temperato da altri elementi di giudizio, specificamente quelli utilizzabili ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, o, altrimenti, se la durata del matrimonio non fosse altro che uno fra gli altri criteri concorrenti e utilizzabili nella liquidazione dell’assegno divorzile.
20. La terza questione si riferiva infine ai criteri per determinare la durata del rapporto e in particolare se si dovesse prendere a riferimento rigidamente la durata legale del matrimonio ovvero se si dovesse tenere conto della durata effettiva della convivenza tenendo quindi conto di una eventuale convivenza prematrimoniale ed escludendo invece il periodo di separazione precedente al divorzio.
21. La risposta delle Sezioni Unite a queste tre questioni interpretative fu nel senso di considerare il coniuge divorziato titolare di un autonomo diritto al trattamento di reversibilità, potenzialmente all’intero trattamento, ma limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite; di escludere la utilizzabilità di criteri diversi da quello della durata del rapporto; di intendere per durata del rapporto la durata legale del matrimonio e pertanto di escludere la rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, dell’eventuale cessazione della convivenza matrimoniale prima della pronuncia di divorzio, o, in favore del coniuge superstite dell’eventuale periodo di convivenza more uxorio con l’ex coniuge che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.
22. La sentenza n. 159/1998 delle Sezioni Unite ha avuto seguito nella giurisprudenza di legittimità per quanto concerne la affermazione della natura previdenziale del trattamento di reversibilità e il riconoscimento della pari dignità del diritto del coniuge divorziato e di quello del coniuge superstite. La giurisprudenza successiva tuttavia ha rivisto la configurazione automatica e predeterminata del diritto e ha superato le risposte date in quella sede dalle Sezioni Unite alla seconda e alla terza questione.
23. Il contrasto giurisprudenziale per ciò che concerne la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite va quindi correttamente inquadrato rilevando l’inesistenza di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sullo specifico tema oggetto della presente controversia e registrando la attualità solo parziale della citata pronuncia del 1998 sulla natura previdenziale dell’assegno di reversibilità.
24. Per quanto concerne quest’ultimo profilo deve infatti sottolinearsi come la Corte Costituzionale sia stata chiamata, immediatamente dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 1998, a pronunciarsi sulla stessa questione dei criteri di determinazione della quota spettante all’ex coniuge.
25. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, nel rigettare la sollevata questione di costituzionalità, ha fornito l’interpretazione dellaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970,art.5, comma 6)”.
26. Secondo la Corte Costituzionale “in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l’ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell’assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità”.
27. La giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione, da allora, del criterio enucleato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce fra le quali sembra rilevante, in questa sede, richiamare quelle che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. civ. sez. 1, n. 16093 del 21 settembre 2012, n. 26358 del 7 dicembre 2011, n. 10638 del 9 maggio 2007, n. 4868 del 7 marzo 2006, n. 15164 del 10 ottobre 2003).
28. Deve rimarcarsi che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1999, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità, che, nella ripartizione dell’assegno, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge (Cass. civ. sez. 1 n. 23379 del 16 dicembre 2004).
29. Deve ritenersi quindi non più invocabile la sentenza n. 159 delle Sezioni Unite del 1998 laddove identifica il fondamento della pensione di reversibilità nell’apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell’altro coniuge e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio. Se in particolare l’apporto alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge può considerarsi elemento costitutivo della solidarietà coniugale e post-coniugale, che peraltro non impone necessariamente il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, il presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all’esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell’entità del contributo economico del coniuge deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell’assegno di mantenimento. Anche la previsione, nellaL. n. 898 del 1970,art.9della condizione che l’ex coniuge non sia “passato a nuove nozze” conduce, del resto, a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all’attualità della corresponsione dell’assegno divorzile.
30. Alla luce di queste constatazioni, che derivano dall’esame della giurisprudenza successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 1998, il problema dell’interpretazione dell’espressione testuale “titolare dell’assegno” di divorzio, di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3nel testo in vigore, assume quindi una direzione univoca nel senso di valorizzare il significato della titolarità come condizione che vive e si qualifica nell’attualità (non condividendosi pertanto l’opposto indirizzo ermeneutico segnato dalle uniche due decisioni le quali affermano che la titolarità dell’assegno di divorzio non significa necessariamente corresponsione periodica e attuale dell’assegno: Cass. civ. sez. 1 n. 13108 del 28 maggio 2010 e n. 16744 del 29 luglio 2011). Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell’avente diritto alla pensione, l’indice per riconoscere l’operatività in concreto di tale finalità è quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare; attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell’assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all’ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Del resto l’espressione titolarità nell’ambito giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari; viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perchè di esso si è esaurita la titolarità.
31. In questo senso è sicuramente pertinente il riferimento della giurisprudenza lavoristica allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 8. La corresponsione dell’assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell’assegno una tantum senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Significa invece prendere atto che il diritto all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge. L’assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione post mortem dell’assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all’ex coniuge, mediante la corresponsione dell’assegno divorzile; mentre il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, sarà modulato sulla base della verifica giudiziale diretta ad accertare gli elementi che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto.
32. Anche le considerazioni della Corte di appello sulla inesistenza di un argomento a contrario dato dalla previsione normativa di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9 bissono condivisibili. L’assegno periodico a carico dell’eredità ha un carattere di continuità strutturale e soggettiva con l’assegno divorzile che il diritto alla pensione di reversibilità non ha per la sua natura di prestazione previdenziale, essendo comunque finalizzato a tutelare il soggetto beneficiario di una situazione di contribuzione economica venuta meno con la morte dell’ex coniuge titolare di pensione. L’assegno a carico dell’eredità presuppone l’accertamento in concreto e la persistenza dello stato di bisogno. L’assegno di reversibilità è una prestazione previdenziale la cui attribuzione dipende dalla ricorrenza di una condizione legale graduata in funzione della persistenza del vincolo di condivisione affettiva ed economica con il lavoratore che beneficiava del trattamento pensionistico. Si tratta di differenze che possono giustificare la diversa dizione normativa senza che quest’ultima sia comunque idonea a configurare un argomento a contrario all’interpretazione dell’espressione “titolare dell’assegno di cui all’art. 5”, intesa come titolarità, allo stato attuale, dell’assegno e non di un diritto che è stato ormai definitivamente soddisfatto.
33. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla ricorrente, va sottolineato, per rimarcarne la manifesta infondatezza, che, anche nella giurisprudenza costituzionale si ravvisa una sostanziale continuità interpretativa dalla fine degli anni 1990. È infatti ricorrente il riferimento al presupposto solidaristico dell’istituto della reversibilità e alla sua finalità di sovvenire alla situazione di difficoltà economica che deriva dalla morte dell’ex coniuge. Questi, con il suo contributo economico, provvedeva infatti ad eliminare o comunque ad attutire la condizione di dipendenza economica dell’ex coniuge e comunque a soddisfare quell’esigenza di solidarietà post-coniugale che giustifica l’imposizione di un assegno divorzile. Significativo è il richiamo operato di recente dalla sentenza n. 174 del 2016 della Corte Costituzionale al “fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale”. La sentenza riconferma la validità della “configurazione della pensione di reversibilità come forma di tutela previdenziale e strumento per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici”. La Corte Costituzionale richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla “pensione di reversibilità quale prestazione che mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge” (sentenze nn. 18 del 12 febbraio 1998, 926 dell’8 luglio 1988 e 777 del 22 giugno 1988) e sul “perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte” (sentenze nn. 419 del 27 ottobre 1999 e 70 dell’11 marzo 1999). Una continuità giurisprudenziale, questa, che rende pienamente compatibile con le disposizioni degliartt. 3, 37 e 38 Cost.l’interpretazione che considera la titolarità dell’assegno come titolarità attuale, mediante la concreta corresponsione di una contribuzione periodica sino al momento della morte dell’ex coniuge obbligato.
34. In definitiva il contrasto giurisprudenziale che ha determinato il rinvio della controversia a queste Sezioni Unite deve risolversi con l’affermazione del principio di diritto per cui, ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9nel testo modificato dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.13la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessaL. 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
35. Il ricorso va respinto con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Di Gianfranco Dosi
I. Quali sono le ipotesi di adozione di minori cosiddetta in casi particolari?
II. La prima ipotesi: il rapporto stabile e duraturo con il minore orfano di genitori
III. La seconda ipotesi: l’adozione da parte del coniuge del figlio minore dell’altro co¬niuge
IV. La terza ipotesi: l’adozione del minore con handicap
V. La quarta ipotesi: l’impossibilità di affidamento preadottivo
a) L’interpretazione restrittiva (l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo)
b) L’interpretazione estensiva (è sufficiente l’impossibilità giuridica di affidamento pre¬adottivo)
VI. L’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale
VII. Lo status del figlio adottato con l’adozione in casi particolari
VIII. L’adozione mite
IX. Il procedimento
a) La procedura
b) Il necessario consenso del minore quattordicenne e l’audizione del minore di età inferiore
c) L’obbligo dell’assenso del genitore. Quando il dissenso è superabile?
d) La natura costitutiva della sentenza e suoi riflessi
X. Le conseguenze in tema di responsabilità genitoriale
XI. Il cognome del figlio adottato
XII. La revoca dell’adozione in casi particolari
XIII. Il senso e l’ampiezza del rinvio alle norme sull’adozione dei maggiorenni
I Quali sono le ipotesi di adozione di minori cosiddetta in casi particolari?
La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) e dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) si occupa dell’affidamento e dell’adozione dei minori (per la quale ha competenza esclusiva il tribunale per i minorenni), disciplinando nella sua parte più corposa e significativa sia l’adozione piena – che consegue alla dichiarazione di adot¬tabilità di un minore in condizione di abbandono – sia l’adozione internazionale, cioè l’adozione di minori stranieri effettuata all’estero da coppie italiane.
Alcune disposizioni della legge (dall’art. 44 all’art. 57) attribuiscono, poi, sempre al tribunale per i minorenni, la competenza a dichiarare l’adozione di minori in situazioni particolari il cui denomi¬natore comune è costituito dal consolidamento di un legame affettivo già esistente tra il minore e una persona (o tra il minore e una coppia di persone) che, con l’adozione, acquisisce vere e proprie garanzie giuridiche.

Genitore – nella prospettiva di questo tipo di adozione – è soprattutto chi si prende cura del minore e lo accudisce in quanto legato a lui da una relazione affettiva stabile e duratura. Si parla a tale proposito di genitore sociale.
A differenza dell’adozione piena (che consegue alla dichiarazione di adottabilità) la particolare adozione prevista nell’art art. 44 della legge 184/83 non recide i legami del minore con la sua famiglia di origine (di cui il minore rimane figlio), ma offre allo stesso la possibilità di formalizzare anche, nell’ambito della famiglia in cui è inserito, i positivi rapporti affettivi instaurati con determi¬nati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui e che diventano i suoi genitori adottivi.
La riforma sulla filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, come meglio si dirà più oltre, ha reso omogenea nell’ambito della nuova definizione di parentela (art. 74 c.c.) l’adozione piena all’adozione in casi particolari, unificando di fatto lo status di tutti i figli minori ivi compresi quelli adottivi.
Le ipotesi di adozione in casi particolari sono quattro e sono tutte indicate nell’art. 44 della leg¬ge dove si prevede che i minori possono essere adottati anche se non vi è stata dichiarazione di adottabilità:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Come precisano gli ultimi due commi dell’art. 44, nei casi di cui alle lettere a), c), e d) sopra indi¬cati, l’adozione – considerata la natura eccezionale di queste situazioni – è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato; inoltre se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione (del tutto ragionevolmente) può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Esclusivamente nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve su¬perare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Si tratta quindi di forme di adozione consentite, sostanzialmente, anche alle persone singole.
Viceversa allo stato attuale della normativa vigente è da escludere che una persona singola possa procedere all’adozione piena di un minore (cosiddetta legittimante, con riguardo all’effetto parifi¬cato alla nascita nel corso del matrimonio) (Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572 che, comunque, non vede ostacoli all’introduzione di tale possibilità da parte del legislatore; Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950; Trib. Minorenni Firenze, 4 febbraio 1995; App. Roma, 28 novembre 1994; Trib. Minorenni Roma, 24 marzo 1993).
È invece consentito il rilascio dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall’art. 44 della legge, compresa l’ipotesi di cui alla lett. d di “constatata im¬possibilità di affidamento preadottivo (Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347; Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1994, n. 9278; App. Roma, 12 gennaio 2006; Trib. Minorenni Bologna, 7 febbraio 2003; Trib. Minorenni Salerno, 19 luglio 2002; Trib. Minorenni Milano, 11 settembre 2001; Trib. Minorenni Genova, 14 ottobre 1995).
In tutti i procedimenti di adozione cosiddetta in casi particolari il tribunale per i minorenni deve verificare che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore. L’art 57 della legge lo prevede espressamente affermando che “a tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adot¬tando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L’indagine dovrà riguardare in particolare: a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione perso¬nale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Questo principio generale è confermato dalla giurisprudenza che in tema di adozione in casi parti¬colari, ritiene assolutamente necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto e non astrattamente l’interesse del minore (Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265; Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6633).
II La prima ipotesi: il rapporto stabile e duraturo con il minore orfano di genitori
Questa prima ipotesi (art. 44 lett. a) nel testo originario della legge 184/83 prevedeva la possibilità di adozione “da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori” ma il testo è stato riformato dapprima dalla legge 149/2001 e recentemente dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Il testo vigente prevede quindi la possibilità di adozione “da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’am¬bito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre”.
La legge vuole garantire al minore rimasto orfano dei genitori la possibilità di mantenere un rap¬porto parentale (vincolo di parentela fino al sesto grado) oppure di un rapporto affettivo (rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento “preesi¬stente alla perdita dei genitori”).
Come si è già detto questo tipo di adozione può essere disposta anche in favore di una persona singola.
Se non vi fosse questo tipo di adozione il minore – essendo orfano di genitori – dovrebbe essere dichiarato adottabile e affidato ad altra famiglia. Il che costituirebbe certamente un trauma o co¬munque un pregiudizio per il minore che si troverebbe a dover lasciare il nucleo parentale nel quale è inserito o il nucleo affettivo nel quale era da tempo, ugualmente, inserito.
“Rapporto stabile e duraturo” vuol dire che deve esservi uno stretto legame fra il minore e il nucleo parentale o affettivo in cui si trova inserito.
La precisazione che il rapporto stabile può essere stato “anche maturato nell’ambito di un pro¬lungato periodo di affidamento” è in linea con lo spirito della legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il cui articolo 4 ha introdotto nel testo della disposizione questa indicazione proprio per non frustrare le aspettative alla trasformazione del legame da affettivo a giuridico.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6956 ha ritenuto che la legge 184/83, ai fini dell’adozione ex art. 44 lett. a, non operi alcuna distinzione tra parentela in linea retta e in linea collaterale.
III La seconda ipotesi: l’adozione da parte del coniuge del figlio minore dell’altro coniuge
Questa seconda ipotesi di adozione in casi particolari (art. 44 lett. b) è la più diffusa e anche la più conosciuta e consente al coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge.
La norma non si applica ai conviventi di fatto (e quindi il convivente di fatto non può adottare il figlio del proprio partner in base all’art. 44 lett. b) e nemmeno alle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto l’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) lo esclude espressamente1.
Nell’adozione del figlio del proprio coniuge non c’è un minore in stato di abbandono. Il vincolo giuri¬dico di natura adottiva è teso a salvaguardare il rapporto affettivo creatosi tra il figlio minore di uno dei coniugi e la persona che si sia unita a quest’ultimo in matrimonio. Può avvenire che il genitore biologico del minore sia una ragazza madre o anche che si tratti di un genitore vedovo o divorziato che contrae nuove nozze o semplicemente genitore affidatario del figlio nato fuori dal matrimonio.
L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) costituisce un tipo di adozione pur sempre rivolto alla tutela del preminente interesse del minore, ma avente la singolarità d’essere diretto alla dupli¬ce esigenza di rafforzare, da un lato, l’unità familiare agevolando l’inserimento familiare del minore che sia figlio di uno solo dei coniugi, e di evitare, dall’altro, che l’instaurazione del nuovo rapporto determini la rottura del vincolo esistente con l’altro genitore biologico e/o con i di lui parenti, quando con costoro il minore stesso mantenga legami significativi; è in applicazione di tali principi che il minore non acquista lo “status” di figlio legittimo (per utilizzare il linguaggio precedente alla riforma della filiazione del 2012), ma lo “status” di figlio adottivo, cui spetta nei confronti dei geni¬tori adottivi – ai quali compete la responsabilità genitoriale, di cui è invece privato l’altro genitore biologico – il diritto al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione, conservando nei confronti della famiglia di origine (con la quale manchino o siano venuti meno legami affettivi e rapporti sta¬bili e consolidati e duraturi) solo i doveri ed i diritti d’ordine patrimoniale, ed in particolare i diritti successori, che saranno i coniugi costituenti la famiglia adottiva ad esercitare per conto del minore (App. Perugia, 25 maggio 1992).
La giurisprudenza ammette anche che questo tipo di adozione possa interessare il rapporto tra il minore e il coniuge del genitore in fase di separazione. Si è precisato, infatti, in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651) che l’adozione del figlio del coniuge, che di norma implica armonia e convivenza comune tra genitore e adottante, non è di per sé preclusa dalla sopravvenuta crisi del loro matrimonio qualora il minore conservi interesse all’adozione per avere instaurato una positiva relazione con il richiedente; tale interesse va invece escluso, e con esso l’adozione, quando si registri la sofferenza dell’adottando per il clima familiare altamente conflittuale e quando l’incapacità del coniuge di confrontarsi con il genitore per la gestione del minore lasci presagire che l’adozione sarebbe deleteria per i suoi delicati equilibri esistenziali. Con una valutazione in concreto Trib. Minorenni L’Aquila, 10 febbraio 1995 ha, invece, ritenuta ostativa all’adozione la condizione di separazione di fatto di due coniugi.
Si deve anche ricordare che Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 44 aveva dichiarato illegittimo il testo originario dell’art. 44 della legge 184/83 limitatamente al disposto della lettera b, nella parte in cui non consentiva al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età dei diciotto anni che era previsto anche per l’adozione del figlio del proprio coniuge. Proprio in virtù di tale sentenza, il testo vigente della nor¬ma e specificamente della lettera b (rimodellato come si è visto, dapprima dalla legge 149/2001 e poi dalla legge 173/2015) non comprende più l’indicazione di tale obbligatorio intervallo di età tra adottante e adottando che è rimasto invece necessario per l’adozione nei casi particolari di cui alle lettere a e d (Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 354; Trib. Minorenni Perugia, 10 novembre 1998).
IV La terza ipotesi: l’adozione del minore con handicap
Il terzo caso di adozione “particolare” di minori – inserito alla lett. c dell’art. 44 della legge 184/83 con la legge 149/2001 – è quello che si verifica quando il minore si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre.
La legge 104/92 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assi¬stenza della persona con handicap cioè di chi “presenta una minorazione fisica, psichica o senso¬riale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di inte¬grazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Un minore che si trovi in queste condizioni e che sia orfano di genitori, può essere adottato con questa modalità “particolare” di adozione indipendentemente dal fatto che sia dichiarato in stato di adottabilità o che non vi siano coniugi disponibili all’affidamento preadottivo.
In questo caso – come nelle ipotesi di cui alle lettere a e d – l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato e, come nel caso dell’adozione del figlio del proprio coniuge, non è necessario che sussista l’intervallo di età minimo di diciotto anni tra l’età dell’adottante e quello del minore adottando.
V La quarta ipotesi: l’impossibilità di affidamento preadottivo
La quarta ed ultima ipotesi dell’adozione di minori in casi particolari (art. 44 lett. d) è quella che può essere pronunciata “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
L’interpretazione di questa disposizione è sempre stata piuttosto controversa. Che significa “im¬possibilità di affidamento preadottivo”?
Sono stati proposti due orientamenti interpretativi che fanno leva l’uno, restrittivo, sull’impossibi¬lità di fatto e l’altro, estensivo, basato sull’impossibilità giuridica, cioè di diritto.
a) L’interpretazione restrittiva (l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo)
La prima linea interpretativa, di carattere restrittivo, ritiene che l’affidamento preadottivo debba essere considerato “impossibile” tutte le volte in cui, dichiarato lo stato di adottabilità, risulte¬rebbe impossibile l’affidamento preadottivo per i motivi più svariati. In sostanza perché il minore non trova una famiglia disponibile ad adottarlo per motivi legati alla sua età, al suo carattere, alla sua infermità.
Quindi l’art. 44 presuppone che il minore si trovi in condizione di abbandono e che nessuno faccia richiesta di adottarlo con l’adozione legittimante. In questa situazione il minore potrebbe essere adottato anche ai sensi dell’art. 44.
In questi casi la legge offrirebbe al minore la possibilità alternativa dell’art. 44 e cioè di un inseri¬mento in una famiglia o presso una persona singola che non avrebbe i requisiti legali per adottarlo ma con cui il minore magari ha già una consuetudine di vita in comune o una significativa relazione affettiva o può prevedersi in concreto che li possa avere. Al rischio di non poter utilizzare l’adozione piena la legge preferisce, cioè, l’adozione di cui all’art. 44 della legge che non offre le stesse garan¬zie di pienezza giuridica dei risultati ma costituisce pur sempre un legame giuridico significativo.
Il legislatore del 1983 avrebbe voluto, perciò, riferirsi con quella espressione – stando a questa linea interpretativa tradizionale – alla situazione del minore che per qualsiasi ragione non avrebbe trovato, ove dichiarato adottabile, una coppia disponibile all’affidamento preadottivo.
A questa linea interpretativa recentemente hanno fatto riferimento Trib. Minorenni Milano, 17 ottobre 2016 e Trib. Minorenni Milano, 20 ottobre 2016.
b) L’interpretazione estensiva (è sufficiente l’impossibilità giuridica di affidamento pre¬adottivo)
Dell’interpretazione dell’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” si occu¬pò la Corte costituzionale nel 1999 a seguito di questioni sollevate da un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Ancona e da due ordinanze del tribunale per i minorenni di Roma (complessiva¬mente in tre diverse vicende nelle quali l’adozione era stata richiesta dagli zii affidatari in seguito alla decadenza della “potestà” della madre). I giudici remittenti osservavano che per accogliere le domande loro formulate, avrebbero dovuto preliminarmente constatare l’impossibilità dell’af¬fidamento preadottivo “che (stando all’interpretazione restrittiva tradizionale di cui si è parlato) presuppone necessariamente l’esistenza di uno stato di abbandono e di adottabilità già definitiva¬mente dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili sarebbe possibile disporre detto affidamento e constatarne l’eventuale impossibilità”. Tuttavia i minori non erano stati dichiarati adottabili, né avrebbero potuto esserlo in quanto di loro si stavano validamente occupando gli zii, il che escludeva giuridicamente l’esistenza dello stato di abbandono che potesse legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 8 della legge 184/83).
Le questioni vennero ritenute non fondate. Affermò infatti, allora, la Corte (Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383) che l’art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola resi¬duale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione “legittimante”, consentendo l’adozione dei minori “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7”. Le ordinanze di rimessione – sostenne la Corte costituzionale – ritengono di dover trarre dal riferimento letterale alla “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” il presupposto inter¬pretativo secondo cui, per far ricorso all’ipotesi prevista dalla lettera c della norma (oggi lett. d), occorre necessariamente la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore e quindi la declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo del predetto affidamento. In realtà, l’art. 44 è tutto retto dalla “assenza delle condizioni” previste dal primo comma del precedente art. 7 della medesima legge n. 184.
Effettivamente l’art. 44 al primo comma afferma testualmente che i minori possono essere adot¬tati ai sensi dell’art. 44 “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7” dove si afferma il principio che l’adozione cosiddetta legittimante è consentita “a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità”.
Quindi la condizione di abbandono e la dichiarazione di adottabilità – afferma la Corte costitu¬zionale – non sono presupposto necessario dell’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d. Deve quindi concludersi che l’art. 44, lett. d non esige che sia concretamente tentato l’affidamento preadottivo e ne sia constatata l’impossibilità, quando il minore venga richiesto in adozione da soggetti che al minore sono legati da un rapporto stabile affettivo.
Veniva così a proporsi una seconda linea interpretativa dell’art. 44 secondo cui la disposizione soddisferebbe l’esigenza di garantire l’adozione anche nei casi in cui non è giuridicamente possibile l’affidamento preadottivo, essendo inesistente una condizione di abbandono.
La giurisprudenza di merito – soprattutto quella più recente – riconosce che per aversi l’impos¬sibilità di affidamento preadottivo (che consente l’adozione ex art. 44 lett. d) è sufficiente che l’impossibilità sia giuridica, cioè che non sussista la condizione di abbandono (App. Torino Sez. minori, 27 maggio 2016; Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016; Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015; Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014; Trib. Minorenni Perugia, 16 settembre 2010; Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008; Trib. Minorenni Roma, 8 gennaio 2003; App. Bologna Sez. minori, 15 aprile 1989).
La giurisprudenza di legittimità non era in passato apparsa del tutto orientata a confermare questa interpretazione, sia pure in una vicenda diversa da quelle cui la giurisprudenza di merito sopra segnalata fa applicazione. Si fa riferimento ad una decisione (Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22292) in una vicenda in cui due coniugi avevano richiesto l’adozione ex art. 44 lett. d di una minore loro affidata nella casa famiglia da essi gestita all’età di due mesi di vita. Il Tribu¬nale per i minorenni di Roma aveva dichiarato in seguito l’adottabilità della minore, autorizzando i contatti fra la minore e una coppia selezionata fra quelle disponibili all’affidamento preadottivo e, con successivo decreto disponeva il collocamento provvisorio della piccola presso il nuovo nucleo familiare. Successivamente respingeva la richiesta di adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d fatta dalla coppia che l’aveva in affidamento dall’età di due mesi, in quanto nel frattempo era stata di¬chiarata l’adottabilità della minore. La Corte di appello di Roma confermava la decisione. La coppia ricorreva per cassazione dove i giudici respingevano il ricorso affermando in punto di diritto che il presupposto per l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 lett. d va individuato letteralmen¬te nella vera e propria “impossibilità di affidamento preadottivo” del minore che nella fattispecie si era già verificato in quanto la minore era stata nel frattempo dichiarata adottabile e affidata in preadozione ad una coppia idonea.
Ha recentemente affermato, invece, l’interpretazione estensiva Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962 secondo cui l’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, quale condizione alla quale è subordinata la pronuncia dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d, della legge 184/83, deve essere interpretata, non in senso restrittivo, quale “impossibilità di fatto” – che presuppone la preesistenza di una situazione di abbandono del mi¬nore adottando – ma, coerentemente con il sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente vigente, in senso più ampio, quale impossibilità di “diritto” di procedere all’affidamento preadottivo.
Nella sentenza – in una vicenda in cui donna aveva chiesto e ottenuto dal tribunale per i minorenni di Roma l’adozione ex art. 44 lett. d della figlia minore della propria compagna – la Cassazione, rigettando il ricorso del procuratore generale avverso la decisione della corte d’appello che aveva confermato la sentenza del tribunale, afferma peraltro che, poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando ri¬lievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.
VI L’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale
Proprio in tema di orientamento sessuale dei richiedenti l’adozione, l’art. 44 lett. d potrebbe costi¬tuire, secondo una giurisprudenza di merito che si va diffondendo, il contenitore plausibile anche per l’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale (Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016; Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015; Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014).
L’esclusione della stepchild adoption dalla riforma che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016, n. 76)2 è controbilanciata da una giurisprudenza che si presenta come una vera e propria sfida rispetto a questa esclusione.
Nella sentenza che ha fatto da apripista a questo orientamento (Tribunale per i minorenni di Roma, 30 luglio 2014) la chiave di lettura utilizzata dai giudici è molto chiara e consiste nel ritenere ammissibile l’adozione ex art. 44 lett. d non solo nei casi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo ma anche nelle situazioni di impossibilità giuridica di detto affido prea¬dottivo, cioè tutte le volte in cui non vi sia una condizione di abbandono. La vicenda concerneva una minore di cui era stata chiesta l’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d della legge 184/83 dalla convivente della madre. Nel ricorso si riferiva che le due donne avevano sentito il desiderio di avere un figlio e che la più giovane aveva portato avanti la gravidanza in seguito a procreazione medicalmente assistita realizzata in Spagna. Dopo la nascita la minore aveva sempre convissuto con entrambe. Successivamente le due donne avevano contratto matrimonio in Spagna. Sia la psicologa che l’assistente sociale dichiaravano ai giudici che dall’incontro con le “due mamme” non erano emersi elementi che potessero indurre a ritenere l’esistenza di un qualsivoglia disagio o disturbo della bambina.
Il Pubblico ministero esprimeva parere negativo all’accoglimento del ricorso perché nel caso di specie “manca il presupposto ineludibile della norma indicata, costituito da una situazione di abbandono”. Quindi il P.M. aderiva all’orientamento che ritiene che alla base dell’art. 44 lett. d vi debba essere comunque una situazione di abbandono a cui per motivi di fatto o per inoppor¬tunità non potrà consentire l’affidamento preadottivo a terzi. Il tribunale ha ritenuto invece di dover accogliere il ricorso, adeguandosi all’orientamento che, come sopra detto, è oggi assolu¬tamente prevalente.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello (Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015) e come già sopra anticipato, dalla Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962).
VII Lo status del figlio adottato con l’adozione in casi particolari
L’adozione pronunciata ai sensi dell’art. 44 delle legge 184/83 non ha gli stessi effetti dell’ado¬zione che potremmo chiamare “piena” e che nel linguaggio giuridico precedente alla riforma della filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 è sempre stata chiamata “legittimante”.
L’adozione “piena” è prevista per far fronte all’abbandono dei minori, è preceduta dalla dichiara¬zione di adottabilità e, per effetto dell’art. 27 della legge 184/83, conduce alla conseguenza che l’adottato “acquista lo stato di figlio [legittimo] degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome” producendo la cessazione “dei rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine”.
L’adozione di cui all’art. 44 della legge 184/83 è “semi-piena”, ed i suoi effetti sono quelli previsti nel codice civile per l’adozione delle persone maggiorenni. L’art. 55 della legge 184/83 rinvia, infatti, per l’individuazione degli effetti, alle “disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile”.
Tra queste norme quella che esprime specificamente gli effetti è l’art. 300 c.c. secondo cui “l’adot¬tato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge” [sostanzialmente in materia di impedimenti matrimoniali]; il che significa che l’adottato ai sensi dell’art. 44 ha di fatto due famiglie: quella originaria (biologica) e quella adottiva (affettiva). Naturalmente l’esercizio della responsbailità genitoriale è attribuito alla famiglia adottiva (ai co¬niugi, se adottato da coniugi, o al singolo adottante) come prescrive espressamente l’art. 55 legge 184/83. L’adottante – dispone questa norma – ha “l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 del codice civile”.
Anche in giurisprudenza si ammette la pacifica cessazione dell’obbligazione di mantenimento in capo al genitore biologico a seguito di adozione in casi particolari (Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 1998, n. 978).
Lo status del minore adottato con l’adozione in casi particolari non sarebbe, quindi, identico – se¬condo questa impostazione normativa – allo status del minore adottato con l’adozione piena. E questo ancorché per esempio gli effetti successori siano identici (articoli 536, 567, 468 c.c.), sia pure con la precisazione che “l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione” (art. 304 c.c., richiamato, come si è sopra visto, dall’art. 55 della legge 184/83).
Sennonché la riforma della filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha modificato l’art. 74 del codice civile (parentela) che ora risulta così riformulato: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’in¬terno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”.
L’effetto di questa nuova formulazione della definizione della “parentela” è che, anche per i minori adottati con l’adozione in casi particolari, trova applicazione il principio fondamentale introdotto dalla riforma della filiazione del 2012 secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (nuovo art. 315 c.c. intitolato “stato giuridico della filiazione”). Pertanto, nonostante la differenza degli effetti, lo status giuridico del minore adottato con l’adozione in casi particolari è il medesimo del minore adottato con l’adozione “legittimante”. Il che non significa che tutti i minori adottati sono diventati figli “legittimi” (qualificazione distintiva rispetto ai figli “naturali”) ma che tutti i figli (nati dal matrimonio o fuori dal matrimonio ovvero adottati) hanno lo stesso status giuridico, non essendo più concepibili distinzioni relative, appunto, allo status.
La conseguenza immediata di questa nuova impostazione è che anche per i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della legge 184/83, si realizzano gli effetti di parentela nei riguardi dei familiari degli adottanti o dell’adottante. Il vincolo di parentela non sorge nei soli casi di ado¬zione di persone maggiori di età.
La disposizione, quindi, contenuta nel secondo comma dell’art. 304 c.c. (“L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’a¬dottante…”) è da considerare tacitamente abrogata relativamente all’adozione dei minori di età in casi particolari. Si potrebbe anche dire – ma è la stessa cosa – che per l’adozione in casi particolari dei minori di età è tacitamente abrogato l’art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui richia¬ma l’art. 300, secondo comma, del codice civile. Il vincolo di parentela caratterizza perciò ogni tipo di filiazione, con la sola eccezione della filiazione adottiva del maggiorenne.
Al di là dello status unico, rimane naturalmente la differenza degli effetti nel senso che l’adozio¬ne piena fa cessare ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. 27 legge 184/83) a differenza di quanto avviene per l’adozione di minori in casi particolari in cui la responsabilità genitoriale con i connessi obblighi di mantenimento viene ad essere attribuita completamente all’adottante o agli adottanti con la conseguente esclusione (sospensione) quindi di doveri di istruzione, educazione e mantenimento a carico dei genitori biologici del minore.
La sopravvivenza dei rapporti giuridici anche di parentela con la famiglia biologica d’origine (quindi la possibile coesistenza, quando vi siano, di più genitori o di più nonni) costituisce certamente una asimmetria se valutata con riferimento alle regole delle normali relazioni fa¬miliari, (Trib. Roma, 8 agosto 2014 ha affrontato il tema della sovrapposizione tra più figure genitoriali nella nota vicenda originata dallo scambio delle provette in un caso di fecondazione in vitro, considerando implausibile la coesistenza di una doppia genitorialità) ma non dovrebbe essere eccessivamente enfatizzata finché si presenta coerente con lo spirito dell’adozione dei minori che è quello di garantire in via prioritaria il benessere di un minore e le sue esigenze di crescita equilibrata e serena.
VIII L’adozione mite
Nel lessico della giustizia civile minorile da molto tempo si parla di “adozione mite” per riferirsi a casi in cui pur in presenza di una situazione che potrebbe evolvere verso l’adozione piena e cioè verso la fuoriuscita definitiva di un minore dalla sua famiglia d’origine, il tribunale preferisce una soluzione meno radicale in presenza di legami tra il minore e la sua famiglia d‘origine che appaio¬no in qualche modo ancora per il minore di un certo significato e di una certa rilevanza, lasciando perciò coesistere l’intervento mirato all’adozione con la salvaguardia di tali legami.
In questi casi all’adozione piena si preferisce un’adozione in casi particolari, nelle forme dell’art. 44 lett. d e si parla di adozione mite.
La prassi è nata nel 2003 al tribunale per i minorenni di Bari che ne comunicò anche l’intenzione progettuale al CSM in quell’anno. La procedura si articola in due fasi. Nella prima il tribunale ac¬certa la impraticabilità di un rientro del minore in famiglia. Nella seconda, accertata la non prati¬cabilità del rientro, valuta se vi sono le condizioni per la dichiarazione di adottabilità oppure se il minore, non in stato di abbandono, si trovi “permanentemente privo di ambiente familiare idoneo”. Si tratta della nozione cosiddetta di semi-abbandono.
Così viene riassunta questa situazione in Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008: rientra nel concetto di “semiabbandono permanente” la condizione di grave disagio del minore, in affida¬mento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d’origine è parzialmente e permanente¬mente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere declaratoria di adottabilità di cui all’art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tale ipotesi può farsi luogo alla cosiddetta adozione mite, applicando in via interpretativa l’art. 44, comma 1, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione non legittimante, norma da coordinare con le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge, in base alle quali non si esige il presupposto della situazione di abbandono morale e materiale del minore, ma solo il consenso dei genitori o del tutore all’adozione oppure, in caso di mancato consenso e assenso, la circostanza che i genitori non esercitino la “potestà” sul figlio e quindi che sia stato pronunciato nei loro confronti un provvedimento di decadenza dalla “potestà” genitoriale. Per effetto del provvedimento di adozione così pronunciato il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando esso costituisca ormai segno distintivo della sua identità personale.
Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 260 ha ritenuto che in materia di adozione del minore, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa una dichiarazione di assenso del genitore biologico ad una forma di adozione meno severa nei suoi confronti, quale l’adozione mite ex art. 44, legge n. 184 del 1983, – nella specie giustificata dalla constatata impossibilità di affidamento preadottivo – qualora espressa nell’ambito della procedura per l’accertamento dello stato di abbandono. In tal senso, invero, l’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, determina la fine del vincolo con il genitore naturale, laddove, al contrario, l’adozione mite consente la conservazione del rapporto.
In altre decisioni della Corte di cassazione compare l’espressione “adozione mite” ma soltanto con riferimento a procedure di cui all’art. 44 lett. d della legge 184/83 considerate alternative a quelle dell’adozione piena.
IX Il procedimento
a) La procedura
La competenza a pronunciarsi sull’adozione dei minori (anche nei casi particolari di cui si sta par¬lando) è il tribunale per i minorenni, specificamente quello del distretto dove si trova il minore (art. 56 legge 4 maggio 1983, n. 184). Non ha rilevanza il concetto di residenza ma quello di dimora reale e attuale.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappre¬sentante dell’adottando – di cui si parlerà tra breve – deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
Trovano applicazione – per espresso rinvio che ne fa l’art. 56 in questione – gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Il procedimento di adozione in casi particolari davanti al tribunale per i minorenni si svolge, quindi, in camera di consiglio come prevede l’art. 313 c.c. a cui, appunto, fa rinvio l’art. 56 della legge sull’adozione. Occorre riconoscere che il procedimento è piuttosto lacunoso, non prevedendo, pe¬raltro, per il minore garanzie processuali chiare. Non è neanche prevista espressamente la nomina del curatore speciale che, tuttavia, andrebbe considerata obbligatoria come riconosce Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575 dove si afferma che il minore è sostanzialmente parte del procedimento e gli deve essere nominato un curatore speciale a pena di nullità, anche se la nullità sarebbe relativa, come tale non rilevabile d’ufficio, ma denunciabile soltanto dalla parte interessata.
Già in passato Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 aveva affermato che con riferimen¬to all’adozione in casi particolari, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della “potestà” ovvero dal tutore, al quale utlimo non può essere riconosciuta una funzione meramente consultiva ma la qualità di parte del procedimento, con conseguente legitti¬mazione all’impugnazione.
Il tribunale deve verificare – come prescrive l’art. 57 – se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44 e se l’adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine dispone l’esecuzione di adeguate indagini sulla idoneità affettiva e la capacità dei richiedenti di occuparsi dell’educazione del minore nonché sulla loro situazione personale ed economica, sulla salute, sull’ambiente fa¬miliare. Le indagini devono estendersi anche ai motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore; alla possibilità di una idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Al termine di tali indagini il tribunale, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero e l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione davanti alla corte d’appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 18 aprile 2012, n. 6051 il genitore del minore è legittimato ad impu¬gnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’esercizio della “potestà” genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; infatti, non sono desumi¬bili dalla normativa vigente elementi idonei ad escluderla, sia perché l’art. 313 cod. civ., richiamato dall’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all’adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei “genitori”, sia perché essi, in quanto titolari di un’autono¬mia valutativa in ordine all’individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d’impugnazione.
Di contrario avviso era stata irragionevolmente in passato Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2002, n. 9689 secondo cui i genitori del minore adottando ex art. 4 legge 184/83 sono legittimati ad impugnare il decreto di adozione solo in quanto legali rappresentanti di quest’ultimo, non quindi “iure proprio” ma unicamente per far valere l’interesse del minore, qualora, quindi, il minore si trovi nella constatata impossibilità di affidamento preadottivo, è esclusa la legittimazione a detta impugnazione in capo al genitore decaduto dalla “potestà” genitoriale.
Essendo previsto il procedimento in camera di consiglio trova processualmente applicazione il rito camerale (sia in primo grado che in appello) e quindi la domanda di adozione in casi particolari va proposta con ricorso (in primo grado e in appello) mentre la decisione del tribunale per i minorenni e della Corte è adottata con le forme della sentenza. Si tratta di uno di quei procedimenti che nella prassi giudiziaria sono chiamati semi-contenziosi.
Il provvedimento finale assume la forma della sentenza, e non più del decreto (a seguito delle mo¬difiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 modificativa dell’art. 313 c.c., dettato per l’adozione di maggiore di età, ma richiamato dall’art. 56 della legge, n. 184 del 1983).
La sentenza è quindi ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 a differenza di quanto si era ritenuto in passato (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2001, n. 4026, Cass. civ. Sez. I, 3 marzo 2001, n. 3130; Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8240 e molte altre) allorché il provvedimento finale era previsto nelle forme del decreto e non della sentenza.
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione – secondo quanto prescrive l’art. 314 anch’esso richiamato dall’art. 56 – è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
b) Il necessario consenso del minore quattordicenne e l’audizione del minore di età in¬feriore
Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 è richiesto il necessario consenso non solo, come è evidente, dell’adottante ma anche “dell’adottando che abbia compiuto il quattor¬dicesimo anno di età”.
Pertanto un minore che ha compiuto quattrodici anni non potrà mai essere adottato se non presta il proprio consenso.
Il principio ha nella legge sull’adozione dei minori una portata generale e trova applicazione anche nell’adozione piena dove l’art. 25 prescrive che il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

Per esprimere un consenso valido occorre una maturità minima che la legge individua al compi¬mento dei quattordici anni che è l’età a cui si ricollegano anche molti altri diritti del minore, quali quello di richiedere la nomina di un curatore per il disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.) o per l’impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c), di dare il proprio assenso al riconoscimento e di essere riconosciuto anche senza il consenso dell’altro genitore (art. 250 c.c.), di opporsi alla proposizione da parte dell’azione dichiarativa della paternità o della maternità (art. 273 c.c.).
Al di sotto di tale età non è richiesto il consenso del minore ma è obbligatoria l’acquisizione del suo punto di vista, in connessione con il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano se ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento (art. 315 c.c.).
Pertanto – come prescrive espressamente l’art. 45 – “Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quat¬tordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante”.
Come si vede la legge prevede che il legale rappresentate del minore di età inferiore ai quattordici anni deve essere “sentito”. Il testo originario dell’art. 45 al secondo comma prescriveva, invece, che egli dovesse dare il consenso. La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzio¬nale dell’art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l’audizione del legale rappresentante del minore (Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182). Proprio per questo motivo la riforma dell’adozione operata con legge 28 marzo 2001, n. 149 modificò l’art. 45 che prevede ora, appunto, che l’adozione del minore in casi particolari deve essere disposta dopo che sia stato semplicemente sentito il legale rappresentante del minore adottando.
Il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
c) L’obbligo dell’assenso del genitore. Quando il dissenso è superabile?
Per l’adozione in casi particolari – l’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – richiede l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
L’uso della parola “consenso” riferito al minore e della diversa parola “assenso” riferito ai i genitori esprime una diversità di contenuto. In entrambi i casi si tratta di una manifestazione di volontà, ma nel primo caso (consenso del minore quattordicenne) esso è presupposto necessario, mentre nel secondo caso (assenso dei genitori) ha il significato di una valutazione del genitore che se ne¬gativa, è superabile da un diverso apprezzamento del giudice: il dissenso del genitore, insomma, potrebbe essere superato dal tribunale. Questo è il senso delle due diverse parole.
D’altra parte, come si è visto, Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182 sia pure sul versante del consenso da parte del legale rappresentante del minore aveva dichiarato l’illegittimità costituzio¬nale dell’art. 45, secondo comma, nella parte in cui prevedeva il consenso anziché l’audizione del legale rappresentante del minore, con ciò chiarendo che il dissenso del legale rappresentante può essere sempre superato da una valutazione del tribunale di contrasto di tale dissenso con l’inte¬resse del minore adottando.
Ciò premesso, tuttavia, si deve osservare che l’art. 46 della legge 184/83 prevede che il dissenso del genitore è insuperabile se è espresso dal genitore “esercente la responsabilità genitoriale”. Il principio è stato affermato molto perentoriamente da Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2000, n. 9795 secondo cui il dissenso da parte del genitore esercente la “potestà” sul minore è assolutamente ostativo all’adozione, anche in presenza del consenso dell’adottando ultraquattordicenne.
Si prevede, infatti, nell’art. 46 che “Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tri¬bunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando [espressione quest’ultima che fa riferimento al caso in cui l’adottando minore fosse coniugato]. Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’as¬senso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Il significato della norma è molto chiaro ed è che l’adozione in casi particolari non può essere pro¬nunciata se il dissenso proviene dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
La questione ha soprattutto rilevanza nel caso di adozione di cui all’art. 44 lett. b della legge 184/83. Che succede nel caso di domanda di adozione del figlio del proprio coniuge, se l’altro ge¬nitore del minore (ove esistente) rifiuta di dare il suo assenso?
Bisogna chiedersi allora che significa “genitore esercente la responsabilità genitoriale”.
Il problema riguarda (oltre alla situazione di genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale) la filiazione fuori dal matrimonio per la quale l’art. 316 c.c. (riformato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) prevede ora che “il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genito¬riale” e poi precisa che “se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto dai genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”. La rivoluzione normativa è molto evidente se si raffronta questo testo con il corrispondente previgente art. 317-bis del codice civile dove l’esercizio della “potestà” da parte di entrambi i genitori che avevano riconosciuto il figlio naturale era previsto solo se i due genitori convivevano3. Perciò nel sistema normativo precedente, la convivenza dei genitori era la condizione necessaria perché i due genitori fossero ritenuti en¬trambi esercenti la “potestà”. Questo presupposto non è più previsto nella legge ora vigente. Ora, secondo la nuova legge, per esercitare la responsabilità genitoriale basta aver riconosciuto il figlio. L’esercizio della responsabilità perciò, è sempre esistente in entrambi i genitori naturali anche se non convivono (o non hanno mai convissuto).
Identica naturalmente nei confronti dei figli è anche la situazione dei genitori uniti in matrimonio che vivono separati o divorziati (dopo la separazione “la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori” sia in caso affidamento condiviso che in caso di affidamento esclusivo, come prevede l’art. 337-ter – c.c.), mentre il secondo comma dell’art 4 della medesima legge prescriveva che “le di¬sposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
La sentenza che ha fatto applicazione definitiva di questi principi in materia di filiazione fuori dal matrimonio è stata Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265 che in un caso di adozione del figlio del proprio coniuge ex art. 44 della legge 184/83 in cui è previsto il necessario consenso all’adozione dell’altro genitore esercente la “potestà”, ha ritenuto di dare rilevanza al dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente considerandolo esercente della “potestà”. La sentenza ha affermato che in tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva il dissen¬so manifestato dal genitore naturale non convivente dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della “potestà” in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’af¬fidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessa¬zione dell’esercizio della “potestà”.
Pertanto, per concludere, l’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede per l’adozione in casi particolari l’assenso insuperabile dei genitori del minore esercenti la responsabilità genitoriale con la conseguenza che – con riferimento alla lettera b dell’art. 44 – l’altro genitore (sia in caso di figlio nato nel matrimonio sia di figlio nato fuori dal matrimonio) potrà sempre paralizzare la pretesa di adozione del figlio da parte del coniuge del proprio ex partner, senza che sia possibile in alcun modo al tribunale per i minorenni pronunciare l’adozione ritenendo “il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando” in quanto, come si ripete, l’art. 46 non consente di superare in alcun modo il dissenso del genitore esercente la responsbailità genitoriale.
Nella precedente giurisprudenza di legittimità Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7137 aveva dato per scontato che l’esercizio della “potestà” non spetta al genitore non affidatario e quindi il dissenso del genitore non affidatario era sempre superabile. Ad analoghe conclusioni sono giunti App. Napoli, 27 aprile 2011 secondo cui l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. b non è misura sanzionatoria, ma uno strumento di tutela del preminente interesse del minore, sicché il giudice minorile può disporla anche senza il consenso del genitore che non esercita la “potestà” genitoriale, e pur se questi non sia stato destinatario di provvedimenti limitativi e/o ablativi della “potestà” genitoriale, allorché tale opposizione sia ritenuta ingiustificata rispetto all’interesse del minore stesso. Ugualmente in passato hanno ammesso l’adozione ritenendo ingiustificato il dis¬senso del genitore Trib. Minorenni Sassari, 14 novembre 2002; Trib. Minorenni Perugia, 10 ottobre 1995; App. Torino, 3 dicembre 1994.
Ebbene in linea con quest’ultimo orientamento (fortemente critico verso la considerazione dell’eser¬cizio della responsabilità genitoriale sempre ad entrambi i genitori) si è posta recentemente una de¬cisione della Cassazione con la quale – in contrasto con l’orientamento precedente – si è in sostanza interpretato l’art. 46 della legge 184/83 (Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale…) accogliendo l’interpretazione se¬condo cui “il dissenso è superabile nei casi in cui il genitore non ha il concreto ed effettivo esercizio della responsabilità genitoriale” (Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575).
In altre parole affinché il dissenso del genitore sia ostativo all’adozione non è sufficiente la mera titolarità della responsabilità genitoriale ma ne serve il concreto ed effettivo esercizio.
Nella vicenda trattata da questa decisione la madre dell’adottanda, non aveva mai instaurato un rapporto con la figlia, che sin da tenera età era stata inserita in un istituto per minori e poi affidata in affidamento preadottivo a due coniugi. Successivamente era stata revocato la dichiarazione di adottabilità e la minore era stata chiesta in adozione ex art. 44 della legge 184/83 dagli stessi coniugi che l’avevano in affidamento, La madre si era opposta ma il tribunale e poi la Corte d’ap¬pello avevano ritenuto il dissenso in contrasto con l’interesse della minore e avevano ugualmente pronunciato l’adozione.
Questo punto di vista è stato riaffermato in Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 dove viene data continuità al principio secondo cui non ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, e che, tuttavia.
Il principio viene meglio puntualizzato con le precisazioni e le limitazioni che seguono.
Va in primo luogo rilevato che quel principio fu enunciato con riferimento ad una fattispecie concre¬ta in cui il genitore (la madre) non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genito¬riale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto, se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti.
Si trattava di una fattispecie concreta del tutto diversa da quella su cui è intervenuta la sentenza 18827/2018 la quale, invece, ha posto in rilievo che la madre naturale non si è mai completamente disinteressata del figlio non sussistendo, pertanto, un effettivo mancato esercizio della genitoriali¬tà, e, soprattutto, che la coppia di adottanti ha tenuto un comportamento non conforme allo spirito dell’affido e dell’adozione speciale, creando progressivamente una situazione di fatto che ha sca¬vato un solco di incomunicabilità ed avversione tra madre e figlio: un atteggiamento, quindi, volto non a favorire il coinvolgimento della madre naturale nel rapporto con il figlio, ma ad estrometterla progressivamente dalla vita affettiva del minore.
Va altresì rilevato che il riferimento operato nella sentenza n. 18575 del 2015 alla convivenza tra genitore biologico e minore quale elemento caratterizzante “di regola” il concreto esercizio del rapporto affettivo con il minore sembra porsi in contrasto con il diverso orientamento espresso dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 10265 del 10 maggio 2011, nella quale si è affermato che “in tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184,art.46, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’art. 44, lett. b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “eser¬cente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore”.
Può pertanto affermarsi che non sia la convivenza l’elemento sintomatico necessario, di regola, per verificare la sussistenza del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore, potendosi e dovendosi desumere tale concreto esercizio dalle reali e qualificanti modalità di svolgimento delle relazioni tra genitore e minore anche se non conviventi tra loro.
Ritiene di conseguenza il collegio che debbano essere delimitati la portata ed il perimetro appli¬cativo del principio enunciato dalla sentenza n. n. 18575 del 2015, anche per evitare che, nella assolutezza della sua formulazione, esso rischi di porsi in dissonanza con le linee guida che gover¬nano i presupposti e ispirano la disciplina dell’adozione- in forza dei quali l’interesse prevalente del minore è quello “di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell’am¬bito della propria famiglia” di origine (Cass. n. 13435 del 2016), con la conseguenza che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità deve rappresentare la “extrema ratio” (Cass. n. 23979 del 2015; n. 3915 del 2018), richiedendosi al giudice di merito di operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (Cass. n. 7559 del 2018) – e di rovesciare, invece, i termini di confronto con riferimento all’adozione speciale di cui allaL. n. 184 del 1983,art.44, comma 1, lett. d), in cui il consenso del genitore biologico rileva solo se conforme all’interesse del minore e solo se sorretto da un rapporto effettivo con lui, caratterizzato di regola dalla convivenza.
Il principio enunciato dalla sentenza n. 18575 del 2015 deve essere anche più specificamente raccordato con la funzione propria del particolare tipo di adozione speciale oggetto del presente giudizio, la quale, come esattamente rilevato dal giudice di appello, consente di formalizzare il rapporto affettivo instaurato dal minore con i soggetti impegnati nella sua cura, creando uno status personale tra adottante e adottato, senza però far venir meno il vincolo esistente con i genitori biologici e la famiglia di origine. Diversamente ragionando, si rischia di svilire il preminente inte¬resse del minore alla piena tutela delle relazioni familiari “effettive”, parimenti riducendo a mera declamazione verbale, ma smentita nei fatti, il carattere “funzionale” della potestà, il suo essere oggi “responsabilità” e non diritto.
Sembra, dunque, necessario guardare alla realtà effettiva delle relazioni familiari. E’ su questa via, d’altra parte, che si muove la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore.
Se, dunque, si considerano le relazioni familiari nella loro effettività e l’interesse del minore alla salvaguardia di quelle non meramente formali, ma realmente esistenti nella sua esperienza di vita, si comprende anche che cosa debba intendersi per “esercizio della potestà (oggi “responsabilità”). Non un’investitura formale da parte del legislatore – che non può mai mancare quando ad essere attribuito è un potere che ha senso in quanto si abbia la possibilità di esercitarlo – ma effettivo esercizio delle responsabilità. Questo, sì, può mancare quando il genitore, pur formalmente in¬vestito del potere, in concreto non lo eserciti. In questi casi l’intervento del giudice che valuti la corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore si giustifica e si apprezza come momento di bilanciamento degli interessi in gioco: del genitore a conservare un rapporto privilegiato con il figlio, e di quest’ultimo ad essere inserito a tutti gli effetti, con pieno riconoscimento di diritti e doveri, nella famiglia che si prende cura di lui (cfr., ad esempio, Cass. n. 6633 del 2002).
Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principio generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo, così, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, impedisce l’adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri tito¬lari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore; dall’altro, però, reputa che la L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, laddove sancisce che il dissenso all’adozione ex art. 44 della medesima legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale osti alla pronuncia di quell’adozione, debba comunque con¬figurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall’adottante e dall’adottando.
Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella specie, non convivente con il proprio figlio minorenne, mantiene, dunque, il suo valore preclusivo all’adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44 salvo che non si sia già manife¬stata – come era palesemente accaduto nella fattispecie all’attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 – una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore.
Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di adozione particola¬re, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non con¬vivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità”.
d) La natura costituiva della sentenza e i suoi riflessi
Secondo l’art.47 della legge 184/83 l’adozione produce i suoi effetti – come in tutti i casi di sen¬tenze costitutive di status – dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della senten¬za, si può ugualmente procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione. In tal caso se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
In giurisprudenza proprio Trib. Minorenni Perugia, 5 luglio 1999 ha dichiarato ammissibile l’adozione a norma dell’art. 44 lett. b del figlio del coniuge da parte del coniuge deceduto dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto di cui all’art. 47 della medesima legge, su istanza del coniuge superstite, genitore di origine dell’adottando.
La morte del genitore del minore avvenuta prima della proposizione della domanda e della pre¬stazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il rigetto della relativa domanda (Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315).
X Le conseguenze in tema di responsabilità genitoriale
Come si è detto l’adozione ex art. 44 della legge 184/83 conserva i rapporti dell’adottato con la sua famiglia d’origine ma non può certo prevedere che anche la responsbailità genitoriale venga esercitata sia dai genitori adottivi che da quelli biologici.
Perciò nel caso di adozione di minori in casi particolari la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano all’adottante o agli adottanti (art. 48). L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile.
Quindi l’adottante non ha l’usufrutto legale dei beni del minore adottato.
L’adottante è sempre tenuto a fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione (art. 49).
Se poi dovesse cessare l’esercizio da parte, dell’adottante o degli adottanti della responsabilità ge¬nitoriale il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene convenien¬te che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.
XI Il cognome del figlio adottato
Secondo quanto prevede l’art. 299 c.c. – richiamato dall’art. 55 della legge 184/83 – “l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”.
Il che è coerente con il fatto che l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine (art. 300 c.c., anch’esso richiamato dall’art. 55 della legge sull’adozione nei minori).
Il terzo comma dell’art. 299 c.c. però prescrive che “Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito” sempre anteponendolo al proprio.
Ha ricordato in passato Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 1996, n. 7618 che il figlio naturale rico¬nosciuto da entrambi i genitori e successivamente adottato ex art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983 conserva il proprio cognome originario ed a questo antepone il cognome dell’adottante.
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299 c.c. secondo cui il figlio naturale riconosciuto e successivamente adottato assume il cognome dell’adottante) l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di ori¬gine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal comma 1 del menzionato art. 299; regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.
XII La revoca dell’adozione in casi particolari
A differenza dell’adozione piena (legittimante) che non è soggetta a revoca, l’adozione in casi particolari può essere revocata.
Secondo quanto dispone l’art. 51 della legge 184/83 la revoca dell’adozione può essere pronuncia¬ta dal tribunale per i minorenni sostanzialmente per indegnità su domanda dell’adottante, “quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena re¬strittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in conse¬guenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti”.
Il tribunale per i minorenni pronuncia la sentenza di revoca dopo aver assunto informazioni e dopo aver effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti oppor¬tuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni, facendo applicazione degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Può avvenire che i fatti previsti nell’articolo 51 siano compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui. In tal caso l’art. 52 della legge 184/83 prevede che la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale decide con sentenza, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di con¬siglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.
A differenza, poi, di quanto previsto per l’adozione di persone maggiorenni in cui il Pubblico mini¬stero non ha alcun potere di revoca (essendo stata abrogato, peraltro, proprio dalla legge 184/83 l’originario art. 308 del codice civile che prevedeva una generalizzata promovibilità della revoca da parte del Pubblico ministero “per ragioni di buon costume”), l’art. 55 della legge 184/83 pre¬vede che la revoca dell’adozione di minori in casi particolari “può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli”. Pertanto il Pubblico ministero, evidentemente a seguito di segnalazione da parte di privati, per esempio un parente del minore, o da parte dei servizi sociali, può promuovere la revoca dell’adozione di minori “in casi particolari” per la quale non ha alcun potere, invece, di promuovere il giudizio.
L’art. 54 prescrive che gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’a¬dottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
L’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sopra detto, fa rinvio per la procedura in genera¬le e quindi anche per la procedura da seguire in caso di revoca, all’art. 313 del codice civile. Trova perciò applicazione il rito camerale (in primo grado e in appello) e quindi la domanda di adozione nei casi particolari previsti dall’art. 44 della legge 184/83 va proposta con ricorso mentre la deci¬sione del tribunale per i minorenni è adottata con le forme della sentenza.
XIII Il senso e l’ampiezza del rinvio alle norme sull’adozione dei maggiorenni
L’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – che chiude tutta la parte concernente l’adozione di minori in casi particolari – fa rinvio alle “disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile”.
Si tratta di alcune disposizioni – delle quali in parte si è già detto – che nel codice civile regola¬mentano l’adozione dei maggiorenni.
Naturalmente il rinvio è in senso stretto alle disposizioni e non certo allo spirito della legge dal mo¬mento che l’adozione dei maggiorenni resta profondamente diversa da quella dei minori. Quest’ul¬tima ha di mira solo l’interesse del minore mentre l’adozione dei maggiorenni, pur garantendo senz’altro le persone maggiori di età adottate, si prefigge di offrire tutela in via primaria al deside¬rio di un soggetto adulto di assicurarsi una discendenza.
Valgono comunque per l’adozione in casi particolari il divieto generale – previsto nell’art. 293 c.c. – di adozione del proprio figlio (nato fuori dal matrimonio), nonché il divieto che l’art. 295 c.c. fa al tutore di adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbli¬gazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Trova applicazione anche l’art. 294 c.c. (Pluralità di adottati o di adottanti) che ammette l’adozione di più persone mentre prescrive che nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo naturalmente che i due adottanti siano marito e moglie.
Si è già detto dell’applicabilità dell’art. 299 c.c. che disciplina il cognome del figlio adottato e, trat¬tando dello status del figlio minore adottato, dell’art. 300 c.c. nella parte in cui al primo comma prevede che l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine. Viceversa – come si è visto – il secondo comma della disposizione (L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge) rimane applicabile alla sola adozione dei maggiorenni dal momenti che come si è sopra ricordato trattando dello status del figlio minore adottato in casi particolari, il nuovo art. 74 del codice civile, riformato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede oggi che “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” con l’’effetto che, anche per i minori adottati con l’adozione in casi particolari, trova applicazione il principio fondamentale introdotto dalla riforma della filiazione del 2012 secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (nuovo art. 315 c.c. intitolato “stato giuridico della filiazione”). Lo status giuridico del minore adottato con l’adozione in casi particolari è, quindi, il medesimo del minore adottato con l’adozione “legittimante”. Il che, come si è detto, non significa che tutti i minori adottati sono diventati figli “legittimi” ma che tutti i figli (nati dal matrimonio o fuori dal matrimonio ovvero adottati) hanno lo stesso status giuridico, non essendo più concepibili distinzioni relative, appunto, allo status. La conseguenza immediata di questa nuova impostazione è che anche per i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della legge 184/83, si realizzano gli effetti di parentela nei riguardi dei familiari degli adottanti o dell’adottante.
Troverà applicazione nell’adozione dei minori in casi particolari anche l’art. 300 del codice civile dove si stabilisce, relativamente ai diritti di successione che l’adozione (per evitare proprio io rischio che possa snaturarsi e trasformarsi in uno strumento di arricchimento) non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione e che i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile.
Non sono indicate nel rinvio contenuto nell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 le altre norme del codice civile che concernono l’adozione dei maggiorenni.
Non troverà perciò applicazione l’art. 291 c.c. che consente l’adozione alle sole persone che non hanno discendenti (sia pure con le precisazioni in proposito di Corte cost. 19 maggio 1988, n. 557 che ha ritenuto ammissibile l’adozione di maggiorenni per chi ha figli nati dal matrimonio maggio¬renni consenzienti e di Corte cost. 20 luglio 2004, n. 245 che ha esteso la possibilità anche in caso di figli maggiorenni consenzienti nati fuori dal matrimonio).
Non trovano neanche applicazione l’art. 296 (consenso per l’adozione) e l’art. 297 (assenso del coniuge o die genitori) che, come si è visto, hanno per l’adozione dei minori in casi particolari una propria autonoma disciplina.
È importante notare che per lo stesso motivo non trova applicazione l’art. 298 c.c. sulla decorrenza degli effetti dell’adozione e quindi nemmeno l’ultimo comma di tale norma (Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione) non essendo quindi ammesso nell’adozione dei minori – per evidenti ragioni di tutela del preminente interesse del minore adottato – che gli eredi dell’adottante possano opporsi all’adozione.
Ugualmente non trova applicazione per l’adozione dei minori in casi particolari tutta la disciplina della revoca dell’adozione dei maggiorenni (articoli 305 – 309) dal momento che come si è visto, gli articoli 51- 54 della legge 4 maggio 1983, n, 184 regolamentano in modo autonomo la revoca dell’adozione di minori in casi particolari.
Altre disposizioni del codice civile (articoli 293, secondo e terzo comma, 296, secondo e terzo comma, 301, 302, 303, 308, 310) sono state direttamente abrogate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Ugualmente non sono oggetto di rinvio e non trovano, quindi, applicazione le norme processuali previste per l’adozione dei maggiorenni (articoli 311 e 312) perché, come si è già detto, il procedi¬mento per l’adozione dei minori in casi particolari è autonomamente disciplinato dalle norme della legge 4 maggio 1983, n. 184 (articoli 56 e 57).
Viceversa gli articoli 313 (provvedimento del tribunale) e 314 (pubblicità) del codice civile trovano applicazione in virtù del rinvio ad essi operato nell’art. 56 della legge 184/83. E pertanto, come si è più diffusamente sopra riferito trattando del procedimento, il tribunale provvede con sentenza, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e la sentenza definitiva è trascritta a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione in casi particolari, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoria¬le, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dellaL. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità
In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, an¬che se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore
esercente la responsabilità
Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, 1° comma, lett. d), L. n. 184/83, c.d. “mite”, presuppone la constatata impossibilità di diritto, e non solo di fatto, di affidamento preadottivo, posto che, a differenza dell’a¬dozione c.d. legittimante, non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, sicché non rappresenta una extrema ratio, né comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia d’origine, in quanto risponde, piuttosto, all’esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, e va disposta al fine di sal¬vaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura (nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di un minore ormai preadolescente, in favore della coppia che ne era affidataria da circa due anni, atteso, da un lato, che i genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità con provvedi¬mento definitivo, e ne era stata comunque accertata la perdurante inidoneità, e, dall’altro, che il minore aveva instaurato un solido e positivo rapporto con gli adottanti).
Trib. Minorenni Napoli, 14 febbraio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’adozione da parte del single è ammessa nei casi particolari, di cui all’art. 44 della L. n. 184/1983, sia pure con effetti limitati rispetto all’adozione legittimante. Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, am¬missibile – secondo un’interpretazione costituzionalmente corretta – negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari.
Trib. Minorenni Bologna, 6 luglio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 20 della L. n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. D della legge 4 maggio 1983, n. 184, può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista un interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2017, n. 14987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di riconoscimento di un provvedimento giudiziale straniero di adozione di minore di età da parte di una coppia omogenitoriale, deve essere integrato il contraddittorio nel confronti dell’altro partner Indicato come genitore nel titolo giudiziale in contestazione, trattandosi di un atto che ha un contenuto inscindibile e che pro¬duce l’effetto dì costituire uno status bigenitoriale e non monogenitoriale.
Trib. Minorenni Milano, 20 ottobre 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 2, 188 nota di FERRANDO)
Non può essere pronunciata l’adozione in casi particolari a favore del compagno della madre ai sensi dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983, in quanto all’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo non si può dar luogo se non con riferimento ad una situazione di abbandono, essendo invece irrilevante una situazione di impossibilità meramente giuridica.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983. La scelta del legislatore di valorizzare il rapporto tra genitore e adottando fondato sul matrimonio e non su un rapporto fattuale di convivenza appare del tutto ragionevole essendo intesa a garantire che l’adozione si realizzi in un contesto maggiormente tutelante per il minore.
Trib. Minorenni Milano, 17 ottobre 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 2, 177 nota di FERRANDO)
Non può essere pronunciata l’adozione incrociata di due bambine a favore della compagna della madre di cia¬scuna di esse, ai sensi dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983, in quanto la norma si riferisce a situazioni in cui il minore è sostanzialmente privo di un contesto genitoriale idoneo alla sua crescita, ragion per cui la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» va intesa come impossibilità di fatto e non come impossibilità di diritto.
Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962 (Famiglia e Diritto, 2016, 11, 1025 nota di VERONESI)
L’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, quale condizione alla quale è subordinata la pronuncia dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), legge ad., deve essere interpretata, non in senso restrittivo, quale “impossibilità di fatto” – che presuppone la preesistenza di una situazione di abban¬dono del minore adottando – ma, coerentemente con il sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente vigente, in senso più ampio, quale impossibilità di “diritto” di procedere all’af¬fidamento preadottivo.
App. Torino Sez. minori, 27 maggio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In presenza di una consolidata vita familiare, risponde all’interesse del minore l’adozione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, da parte della compagna della madre biologica.
Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere disposta l’adozione del figlio del partner a favore del convivente omosessuale, in base all’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, se con ciò si realizza il preminente interesse dei minori.
Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere disposta a favore di ciascuno dei componenti della coppia omogenitoriale l’adozione del figlio del rispettivo partner, in base all’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, se con ciò si realizza il preminente interesse dei minori.
Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va confermata la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato adottabile ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, da parte della stabile convivente omosessuale della madre la figlia minorenne di quest’ultima.
Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, (Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCALERA)
Se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genito¬riale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d), L. n. 184 del 1983 può essere disposta a favore della convivente omosessuale della madre del minore.
L’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d), L. n. 184 del 1983 può essere disposta a favore della convivente omosessuale della madre dell’adottando, quando essa risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di una situazione già esistente da anni, che nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.
Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figlio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse della minore, il dissenso all’adozione mani¬festato dalla madre dell’adottanda, che non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti).
La mancata partecipazione del curatore speciale del minore al giudizio di primo grado costituisce una questione di nullità relativa della sentenza, come tale non rilevabile d’ufficio, ma denunciabile soltanto dalla parte interes¬sata regolarmente costituitasi nel giudizio di appello, così pienamente realizzando il contraddittorio, sia pure in secondo grado.
Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014 (Famiglia e Diritto, 2015, 6, 574 nota di RUO)
È adottabile ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, da parte della stabile convivente (coniuge ai sensi dell’ordinamento spagnolo) omosessuale della madre la figlia minorenne di quest’ultima. La fattispecie prevista dalla norma è infatti applicabile ad ogni caso nel quale sia impossibile l’affidamento preadottivo – come nella fattispecie nella quale non vi è stato di abbandono – e l’a¬dozione corrisponda all’interesse della minorenne. L’orientamento sessuale della ricorrente non può avere rilievo per escludere tale adozione essendo il desiderio di avere figli adottivi protetto e tutelato quale diritto alla vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) e successivi protocolli modificativi e integrativi, senza tollerare discriminazioni di sorta ai sensi dell’art. 14 della medesima Convenzione.
Posto: a) che l’adozione in casi particolari, di cui alla L. n. 184/83, art. 44, 1° comma, lett. d), presuppone non una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità di affidamento preadottivo, di fatto o di dirit¬to, e b) che non costituisce ostacolo, di per sé, la condizione omosessuale dell’adottante, può farsi luogo a siffat¬ta forma di adozione nei riguardi di una minore, nella specie in tenera età, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito, essendo inoltre stata accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse della minore (nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come propri genitori).
L’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 deve essere consentita non solo quando l’affidamento preadottivo è impossibile per ragioni di fatto ma anche per ragioni di diritto (nella specie, mancan¬za dello stato di abbandono) ed a prescindere dall’orientamento sessuale dell’adottante, dovendosi perseguire prioritariamente l’interesse del minore a conferire veste giuridica al legame di fatto preesistente con il c.d. “genitore sociale”.
Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22292 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione in casi particolari, il presupposto per l’adozione di cui all’art. 44, primo comma, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, va individuato nella impossibilità di affidamento preadottivo, nozione che attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella del contra¬sto con l’interesse del minore, essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione.
Cass. civ. Sez. I, 18 aprile 2012, n. 6051 (Famiglia e Diritto, 2013, 2, 160 nota di GORINI)
Il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’e¬sercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; infatti, non sono desumibili dalla normativa vigente elementi idonei ad escluderla, sia perché l’art. 313 cod. civ., richiamato dall’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all’adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei “genitori”, sia perché essi, in quanto titolari di un’autonomia valutativa in ordine all’individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d’impugnazione.
Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651 (Nuova Giur. Civ., 2012, 4, 1, 279 nota di OLIVERO)
L’adozione del figlio del coniuge, che di norma implica armonia e convivenza comune tra genitore e adottante, non è di per sé preclusa dalla sopravvenuta crisi del loro matrimonio qualora il minore conservi interesse all’ado¬zione per avere instaurato una positiva relazione con il richiedente; tale interesse va invece escluso, e con esso l’adozione, quando si registri la sofferenza dell’adottando per il clima familiare altamente conflittuale e quando l’incapacità del coniuge di confrontarsi con il genitore per la gestione del minore lasci presagire che l’adozione sarebbe deleteria per i suoi delicati equilibri esistenziali
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265 (Corriere Giur. 2012, 1, 91, nota di FERRANDO)
In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’art. 44, lettera b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell’esercizio della potestà.
Non può escludersi sempre e comunque l’adozione del figlio del coniuge, in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, motivando sull’intervenuta separazione di fatto dei coniugi nelle more della procedura, qualora si sia instaurata una positiva relazione tra il minore ed il coniuge richiedente e sempre che non risultino aspetti critici della personalità di quest’ultimo; infatti, sebbene la dichia¬razione di adozione presupponga, tendenzialmente, convivenza, armonia e comunione di vita tra i coniugi, è necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto l’interesse del minore.
L’adozione in casi particolari tende alla realizzazione dell’interesse del minore, con la conseguenza che legittima¬mente il giudice rigetta la domanda quando insorgano forti contrasti tra il richiedente l’adozione e il genitore del minore, che abbiano creato in quest’ultimo notevole sofferenza.
App. Napoli, 27 aprile 2011 (Corriere del Merito, 2011, 6, 571)
L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. b), legge n. 184/1983, non è misura sanzionatoria, ma uno stru-mento di tutela del preminente interesse del minore, sicché il giudice minorile può disporla anche senza il con¬senso del genitore che non esercita la potestà genitoriale, e pur se questi non sia stato destinatario di provvedi¬menti limitativi e/o ablativi della potestà genitoriale, allorché tale opposizione sia ritenuta ingiustificata rispetto all’interesse del minore stesso.
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572 (Famiglia e Diritto, 2011, 7, 697 nota di ASTONE)
Allo stato attuale della normativa vigente è da escludere che una persona single possa invocare lo strumento giuridico dell’adozione legittimante di minori, mentre ad essa è unicamente riservata l’adozione speciale previ¬sta dalla legge in determinate circostanze o in casi particolari. L’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 non è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, prevedendo per gli Stati parte la facoltà e non l’obbligo di ammettere l’adozione da parte del single. Pertanto, sulla base della normativa internazionale, il legislatore italiano ben potrebbe ampliare le ipotesi adottive riservate al single, includendovi il caso dell’adozione legittimante.
Trib. Minorenni Perugia, 16 settembre 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione normativa di cui all’art. 44 comma 1°, lett. d della legge n. 184 del 1983, enuncia un’ipotesi di ado¬zione semplice, caratterizzata dall’impossibilità dell’affidamento preadottivo e in deroga alla adozione legittiman¬te, che contempla la rottura del rapporto con la famiglia di origine. L’anzidetta previsione normativa si riferisce sia ai casi in cui il minore non abbia trovato sin dall’origine una coppia disponibile e quindi non abbia mai avuto un affidamento preadottivo, sia agli altri casi in cui il disposto affidamento sia stato interrotto successivamente, sia ai casi residuali in cui, non essendo stato dichiarato lo stato di adottabilità, si siano instaurati comunque dei rapporti stabili tra il minore e l’aspirante all’adozione di cui il legislatore ha voluto favorire il consolidamento prevedendo la possibilità di un’adozione idonea ad evitare la rescissione di quel legame che per il minore costi¬tuirebbe un evento traumatico grave, assolutamente da evitare.
Trib. Minorenni Brescia, 12 marzo 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere pronunciata un’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lett. d, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti di un minore affidato con kafalah a due coniugi italiani di fede musulmana, a causa dei differenti effetti derivanti dai due istituti.
Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 260 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di adozione del minore, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa una dichiarazione di assenso del genitore biologico ad una forma di adozione meno severa nei suoi confronti, quale l’adozione mite ex art. 44, legge n. 184 del 1983, – nella specie giustificata dalla constatata impossibilità di affidamento preadottivo – qualora espressa nell’ambito della procedura per l’accertamento dello stato di abbandono. In tal senso, invero, l’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, determina la fine del vincolo con il genitore naturale, laddove, al contrario, l’adozione mite consente la conservazione del rapporto.
Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008 (Famiglia e Diritto, 2009, 4, 393 nota di CAFFARENA)
Con il termine “semiabbandono” si fa riferimento a quelle situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali. In tutti questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, si potrà far luogo all’adozione mite, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore che s’intende adottare, di chiedere l’adozione del medesimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto – per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell’art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore – giustificare l’adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell’adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, «adozione non legittimante». Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta – come nella specie – prima della proposizione della domanda e della prestazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né è possibile sostenere che la disciplina dettata dalla norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all’art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno status, del principio secondo cui il tempo necessario per l’attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l’interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell’azione ed individuato in quello dell’affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell’assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento
della proposizione della domanda stessa, perché l’accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell’azione, in contrasto con i princípi propri dell’adozione.
Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078 (Giur. It., 2007, 8-9, 1947 nota di GANDOLFI)
In materia di adozione internazionale di minori, il diritto della persona singola a proporre domanda di adozione è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa interna.
Anche le adozioni internazionali possono essere pronunciate solo a favore di coppie di coniugi, salvo che per l’a¬dozione «in casi particolari» o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, 4° e 5° comma, legge n. 184 del 1983.
L’adozione da parte del “single” è ammessa nei casi particolari, di cui all’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all’adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturente dall’art. 6 della citata legge, secondo cui l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio opera in sede di adozione in¬ternazionale, ammissibile – secondo un’interpretazione costituzionalmente corretta – negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il “single” può procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che – tanto più in presenza della disposizione, non avente peraltro carattere autoapplicativo, di cui all’art. 6 della Convenzione eu¬ropea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 – il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostan¬ze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dall’esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.
È preclusa, alla stregua dell’ordinamento nazionale, la possibilità del riconoscimento generalizzato dell’adozione internazionale da parte del single. La facoltà di estendere, in via interpretativa ed analogica, il disposto dell’art. 44della legge n. 184 del 1983 anche all’adozione internazionale non può essere rimessa al giudice. Una siffatta operazione è di esclusiva spettanza del legislatore nazionale – tra l’altro facoltizzato a ciò dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo in materia di minori del 1967 e ratificata dall’Italia con la legge n. 357 del 1974 – che, in presenza di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, sarebbe in grado di provvedere ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte del single, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente nell’interesse del minore, salva, peraltro, come già precisato dalla Corte suprema con la sentenza n. 183 del 1974, la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.
App. Roma, 12 gennaio 2006 (Foro It., 2006, 2, 1, 344)
Va dichiarato efficace nell’ordinamento italiano, in considerazione del superiore interesse del minore, il provve¬dimento straniero di adozione in favore di persona singola avente la cittadinanza italiana, quando ricorrano in concreto le condizioni che avrebbero consentito di pronunciare l’adozione in casi particolari.
App. Roma, 10 novembre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora un cittadino italiano dopo aver ospitato uno o più minori stranieri e provveduto alla necessaria assisten¬za, intenda procedere alla loro adozione ai sensi dell’art. 44 L. n. 184/83, non sono sufficienti a tal fine le cer¬tificazioni del loro stato di abbandono e della dichiarazione di adottabilità provenienti dalle competenti autorità dello Stato di origine. Infatti a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 218/95 e della L. n. 476/98, è necessario anche il previo ottenimento da parte del richiedente del certificato di idoneità all’adozione internazionale, al fine di poter poi instaurare la procedura prevista dalla L. n. 184/83 come modificata dalla L. n. 476/98.
Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347 (Foro It., 2006, 2, 1, 344)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e degli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 1 e 2, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 Cost., giacché deve ritenersi consentito il rilascio dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall’art. 44 della suddetta legge n. 184/1983, compresa l’ipotesi – di cui alla lett. d) – di «constatata impossibilità di affidamento preadottivo».
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 bis, 31, 2° comma, 35, 1° comma, 36, 1° e 2° comma, e 44 legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, in casi particolari, a favore di singoli e quindi di perfezionare l’adozione internazionale in Italia, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 (Famiglia e Diritto, 2004, 7 nota di ANTONELLA LIUZZI)
Con riferimento all’adozione in casi particolari, il relativo provvedimento assume – a seguito delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 – la forma della sentenza, e non più del decreto (stante la modifica, ad opera dell’art. 30 della legge, n. 149 del 2001, dell’art. 313 c.c., dettato per l’adozione di maggiore di età, ma richiamato dall’art. 56 della legge, n. 184 del 1983); ne consegue che, avverso tale provvedimento, emesso in sede di gravame dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, è ora ammissibile il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Con riferimento all’adozione in casi particolari, il provvedimento conclusivo del relativo procedimento ha natura di sentenza e, in quanto tale, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Con riferimento all’adozione in casi particolari, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore, a quest’ultimo non può essere riconosciuta una funzione mera¬mente consultiva ma deve essere riconosciuta la qualità di parte del procedimento, con conseguente legittima¬zione all’impugnazione.
Trib. Minorenni Bologna, 7 febbraio 2003 (Famiglia e Diritto, 2003, 6, 605 nota di SACCHETTI)
L’adozione ex art. 44 lett. d) L. n. 184 del 1983 di fratelli minori bielorussi soggiornanti periodicamente in Italia, richiesta dall’ospite non coniugato con cui hanno stabilito un profondo rapporto e dal quale chiedono di essere adottati, può essere pronunciata visto il consenso del Ministero bielorusso dell’Educazione, che riferisce il loro stato di abbandono e l’impossibilità di farli adottare in patria, e considerato il loro superiore interesse.
Trib. Minorenni Roma, 8 gennaio 2003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando nel corso degli anni fra il minore e gli affidatari si sia sviluppato un forte legame, in presenza di un padre vivente che non eserciti la propria funzione genitoriale, è da ritenersi possibile l’adozione «in casi particolari» prevista dall’art. 44, c. 1°, lett. d, l. n. 184 del 1983.
Trib. Minorenni Sassari, 14 novembre 2002 (Famiglia e Diritto, 2003, 5, 452 nota di RAVOT)
Nel procedimento di adozione in casi particolari, il rifiuto dell’assenso da parte del padre, non ingiustificato, avendo lo stesso dichiarato di volersi riappropriare del suo ruolo genitoriale, può determinare il rigetto della richiesta di adozione da parte del coniuge dell’altro genitore ex art. 44 L. n. 184 del 1983 lett. b), anche in con¬siderazione dell’interesse preminente del minore (nella specie, i giudici minorili hanno rigettato il ricorso avente ad oggetto l’adozione non legittimante di una minore, da parte del coniuge della madre per consentire al padre biologico la possibilità di esperire un tentativo per riavvicinarsi alla figlia e permettere alla bambina di raggiun¬gere l’età per fare una scelta consapevole in ordine alle figure affettive di riferimento).
Trib. Minorenni Salerno, 19 luglio 2002 (Famiglia e Diritto, 2003, 6, 606 nota di SACCHETTI)
Può pronunciarsi l’adozione in casi particolari, ex art. 44 lett. d) L. n. 184 del 1983, di una minore bielorussa da parte di donna non coniugata che periodicamente la ospita in Italia, e cui la minore è profondamente legata, poiché la “dismissione” del tutore bielorusso, implicita nella dichiarazione di assenso a tale specifica adozione, fa emergere lo stato di abbandono della minore in Italia, cui consegue l’applicabilità della legge italiana ai sensi dell’art. 37 bis stessa legge, e poiché la detta adozione corrisponde alla radicata volontà e al superiore interesse della minore, nei cui confronti è palesemente impossibile una adoptio plena attraverso l’affidamento preadottivo ad altre persone.
Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2002, n. 9689 (Famiglia e Diritto, 2002, 6, 645)
In materia di adozione in casi particolari, i genitori del minore adottando sono legittimati ad impugnare il decreto di adozione solo in quanto legali rappresentanti di quest’ultimo, non quindi “iure proprio” ma unicamente per far valere l’interesse del minore, qualora, quindi, il minore si trovi nella constatata impossibilità di affidamento pre¬adottivo, è esclusa la legittimazione a detta impugnazione in capo al genitore decaduto dalla potestà genitoriale. È, perciò, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione dei genitori dell’adottando decaduti dalla potestà sul minore fra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari.
Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6633 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di richiesta di adozione, da parte del coniuge, del figlio minore dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), l. 4 maggio 1983 n. 184, è necessario che il giudice accerti in concreto, caso per caso, se l’interesse del minore, che deve sempre costituire, in base all’art. 57 della legge stessa ed all’art. 3 della conven¬zione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176), primario e preminente parametro di valutazione, risulti o meno maggiormente tutelato con l’inserimento, del minore medesimo, mediante l’adozione, in un contesto familiare, e, cioè, in un nucleo il cui sviluppo costitu¬isce, d’altra parte, anch’esso oggetto di favore da parte del legislatore, anche costituzionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto che l’esistenza di un forte legame affettivo del minore con il proprio padre – il quale aveva fra l’altro negato l’assenso all’adozione, ex art. 46 della citata legge n. 184 del 1983 – fosse ostativo all’adozione, dovendosi evitare, alla luce dell’interesse del minore stesso, il “sovrapporsi di due figure paterne”).
Trib. Minorenni Milano, 11 settembre 2001 (Giur. di Merito, 2002, 705 nota di ORLANDI)
Nelle procedure applicative dell’art. 44 l. n. 184 del 1983 circa le adozioni internazionali “in casi particolari”, non è contemplata la dichiarazione di idoneità dell’aspirante genitore adottivo poiché essa è prevista esclusivamente per le adozioni legittimanti da parte di coppie.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2001, n. 4026 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del tribunale per i minorenni di rifiuto dell’adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, ancorchè reso in forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall’art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56 della legge citata, a differenza di quanto previsto, per l’adozione piena, da detta legge, laddove avverso il menzionato decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., sia perchè il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività, attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 c.p.c., sia perchè il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell’aspirante ad essere pre¬scelto nell’ambito di più concorrenti, dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione dell’interesse e della cura del minore.
Cass. civ. Sez. I, 3 marzo 2001, n. 3130 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con il quale la corte di appello abbia confermato il provvedimento del tribunale per i minorenni di riget¬to di un’istanza di adozione speciale avanzata dagli adottanti di un minore già da essi adottato con la procedura semplificata di cui all’art. 44 lett. c della legge n. 184 del 1983 (istanza motivata in ragione di una prospettata sopravvenienza di una condizione di abbandono da parte del genitore naturale dell’adottato, ma motivatamente rigettata dai due collegi di merito atteso che l’abbandono avrebbe dovuto, in tesi, preesistere alla “constata im¬possibilità di affidamento preadottivo” che giustifica l’adozione cd. “non legittimante” di cui all’art. 44 citato) non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., atteso che la posizione dei predetti adottanti non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto (rilevando, per converso, l’esclusivo interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazioni), ed essendo il prov¬vedimento giurisdizionale conseguentemente adottato del tutto privo del (necessario) carattere di decisorietà.
Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2000, n. 9795 (Giust. Civ. 2001, I, 432)
Il rifiuto dell’assenso da parte del genitore esercente la potestà sul minore è assolutamente ostativo all’adozione, anche in presenza del consenso dell’adottando ultraquattordicenne.
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8240 (Famiglia e Diritto, 2000, 6, 599 nota di VANZ)
Il decreto della Corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia conosciuto del provvedimento del tribunale per i minorenni di rifiuto dell’adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall’art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56 della citata legge, a differenza di quanto previsto per l’adozione piena dell’art. 26 della stessa legge. Avverso il suddetto decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività (attesa la sua possibilità di revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 c.p.c.), sia perché il predetto provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussi¬stendo un diritto soggettivo dell’aspirante adottante ad essere prescelto nell’ambito di più concorrenti e dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione della cura e dell’interesse del minore.
Il provvedimento emesso in sede di reclamo camerale che abbia disposto, ai sensi dell’art. 44 l. n. 184 del 1983, l’adozione a favore di un soggetto anzichè dell’altro, avendo contenuto decisorio e non essendo altrimenti impu¬gnabile, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 2 cost.
Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184, primo comma, lettera c), in quanto, subor¬dinando la “adozione in casi particolari” (non legittimante) ivi prevista, alla condizione – che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica – della impossibilità di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai pa¬renti entro il quarto grado l’adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale o si dimostrino consenzienti, nonché, in riferimento, oltre che all’art. 3, all’art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l’adozione del minore nei casi di incapacità dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contraria¬mente all’assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che – come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi “a quibus” – già tenuti per legge a prestare al minore l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono – come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 – non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, realizzandosi così una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l’ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti più limitati rispetto a quelli della “adozione legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima, la “adozione in casi particolari” è possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disci¬plina in materia, dell’effettiva realizzazione dell’interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983, primo comma, lettera c), sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realtà insussistente, ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre – per la quale “l’adozione in casi particolari” da parte dei parenti entro il sesto grado è espressamente ammessa – restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull’identico presupposto, nell’altra su accennata questione.
Trib. Minorenni Perugia, 5 luglio 1999 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ ammissibile l’adozione a norma dell’art. 44 lett. b l. 4 maggio 1983, n. 184 del figlio del coniuge da parte del ricorrente, deceduto dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto di cui all’art. 47 della medesima legge, su istanza del coniuge superstite, genitore di origine dell’adottando.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 354 (Dir. Famiglia, 1999 nota di NERI)
Nel caso di adozione di minore figlio del coniuge dell’adottante, l’inderogabilità del divario minimo di età (di¬ciotto anni) richiesto tra adottante e adottato può compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell’unità della famiglia, cui è ispirata detta specie particolare di adozione. Tale considerazione, posta a fonda¬mento, con riguardo all’adozione di minori, della sentenza della Corte cost. n. 44 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 30 cost., dell’art. 44, comma 5, della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del comma 1, non consentiva al giudice compe¬tente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, il prescritto divario di età di diciotto anni, ha uguale validità ove si tratti dell’adozione di due fratelli, figli del coniuge dell’adottante, uno dei quali sia divenuto da poco maggiorenne, e sempre che la differenza di età tra adottante e adottato rimanga nell’ambito della imitatio naturae. Anche in tale ipotesi va, pertanto, riconosciuta al giudice, al fine di corrispondere all’indicato preminente valore etico-sociale scolpito nella Costituzione, e previo attento esame delle circostanze del caso, il potere di accordare una ragionevole riduzione del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottato.
Trib. Minorenni Perugia, 10 novembre 1998 (Dir. Famiglia, 1999, 696)
Qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983, può essere dichiarata l’adozione se il minore sia già profondamente legato ai membri della famiglia d’accoglienza, nella quale è felicemente inserito (famiglia peraltro caratterizzata anche da una notevolissima capacità affettiva ed oblativa dei suoi componenti) e se dal diniego dell’adozione abbia a derivare per il minore un danno grave e sicuro, non altrimenti evitabile, non rilevando in senso contrario il fatto che la differenza minima d’età sia, per uno degli adottanti, di poco (due mesi) inferiore a quella prevista dalla formula di cui all’art. 6 l. cit., tenuto anche conto che dai sedici ai diciotto anni può contrarsi valido matrimonio e può riconoscersi un figlio naturale.
Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 1998, n. 978 (Famiglia e Diritto, 1998, 3, 277)
L’obbligo di mantenimento del figlio minore, sancito, nei confronti del padre non affidatario, dalla sentenza di divorzio, cessa per effetto della successiva adozione del predetto minore da parte di un terzo, poiché la potestà sull’adottato, ed il connesso obbligo di mantenimento, giusto disposto degli art. 147 c.c., 48 e 50 l. n. 183 del 1984, spetta, ormai, in via principale, al genitore adottivo ed al di lui coniuge, pur non rivestendo la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre biologico carattere incondizionato ed assoluto, in quanto tale dovere (perdurandone, comunque, il carattere sussidiario) è potenzialmente idoneo a riacquistare attualità nella ipotesi di cessazione dell’esercizio della potestà da parte dell’adottante, ovvero in correlazione con la eventuale insufficienza di mezzi del predetto e del suo coniuge. Ne consegue la legittimità della declaratoria, da parte del giudice del merito, della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore – obbligo stabilito, in sede di pronuncia di divorzio, a carico del padre non affidatario – qualora il nuovo coniuge della ex moglie (passata a seconde nozze) abbia adottato il minore stesso, e qualora manchi la prova di una situazione di carenza economica della nuova famiglia tale da comportare la reviviscenza, in capo al genitore biologico, dell’obbligo di mantenimento, “in parte qua”, del minore adottato.
L’adozione, ai sensi dell’art. 44, lett. b) l. 4 maggio 1983 n. 184, di un minore, figlio di genitori separati e poi divorziati, da parte del secondo marito della madre legittima del minore stesso, comporta per l’adottante l’as¬sunzione in via primaria, unitamente alla patria potestà, dell’obbligo di mantenimento dell’adottato e il venir meno di tale obbligo per il padre naturale e legittimo, pur potendo l’obbligo stesso, avente carattere sussidiario, essere ristabilito, nell’interesse del minore, in correlazione alla eventuale insufficienza di mezzi dell’adottante e del coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 1996, n. 7618 (Giust. Civ., 1997, I, 3175 nota di CHIMENTI)
Il figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori e successivamente adottato ex art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983 conserva il proprio cognome originario ed a questo antepone il cognome dell’adottante.
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299 c.c.) l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal comma 1 del menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l’adot¬tato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.
Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7137 (Famiglia e Diritto, 1996, 6, 585)
Nell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 l. 4 maggio 1983 n. 184, di minori il cui genitore o i cui genitori non esercitino la patria potestà, la legge non distingue fra le diverse ipotesi alle quali va ricollegato il mancato esercizio della potestà stessa, sicché, non essendo consentito, di fronte ad una puntuale ed inequivoca volontà del legislatore, introdurre limitazioni in via interpretativa, deve ritenersi escluso che sussistano impe¬dimenti all’adozione del figlio naturale del coniuge, ex lett. b del cit. art. 44, pur quando l’altro genitore, non convivente e non esercitante, in mancanza di diversa disposizione del giudice, la patria potestà (art. 317 bis c.c.) abbia rifiutato il proprio assenso (sempreché tale rifiuto sia da ritenere contrario all’interesse del minore), senza che abbia rilievo la circostanza che non sia stata pronunziata sospensione o decadenza dalla potestà stessa.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6956 (Dir. Famiglia, 1997, 555)
In tema di adozione, l’art. 44 l. 4 maggio 1983 n. 184, lett. a, nel prevedere che il minore orfano di entrambi i genitori possa essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 della stessa legge, dalle persone a lui unite da vincolo di parentela entro il sesto grado, non opera alcuna distinzione tra parentela in linea retta e in linea collaterale, sicché deve ritenersi indifferente ai fini dell’adozione l’apparte¬nenza all’una o all’altra linea, senza che in contrario possa aver rilievo la disciplina differenziata delle due linee di parentela dettata ad altri fini, atteso l’inequivoco tenore testuale del cit. art. 44 e tenuto conto che le finalità di tale norma, la quale mira ad offrire al minore orfano di entrambe i genitori la famiglia più idonea, consenten¬do al giudice di scegliere fra il numero più ampio possibile di nuclei parentali, risulterebbero frustrate da una eventuale previsione di preferenza a favore dei parenti in linea retta, previsione che, inoltre, comporterebbe un rilievo degli interessi dei parenti preponderante su quello del minore, in contrasto con l’impostazione di tutta la disciplina dell’adozione.
L’art. 44 lett. a) della l. 4 maggio 1983 n. 184, nel prevedere che il minore orfano di entrambi i genitori possa es¬sere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7, da persone unite da vincolo di parentela sino al sesto grado, non opera alcuna distinzione tra parentela in linea retta o in linea collaterale.
Trib. Minorenni Genova, 14 ottobre 1995 (Famiglia e Diritto, 1996, 4, 349 nota di MOROZZO DELLA ROCCA)
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di adozione ex art. 44 lett. c) l. 4 maggio 1983 n. 184 di un minore straniero, da svariati anni affidato a una coppia di coniugi, anche in mancanza di dichiarazione dello stato di adottabilità ed accertata l’assenza di mira captativa degli adottandi. La madre naturale del minore adottato ex art. 44 lett. c) può mantenere significativi rapporti affettivi con il figlio dichiarato in adozione.
Trib. Minorenni Perugia, 10 ottobre 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi in cui il marito intenda procedere all’adozione del figlio minore della moglie, deve ritenersi irrilevante il diniego di assenso manifestato dal genitore naturale che sia dovuto a ragioni di risentimento nei confronti della madre e non sia rispondente all’interesse del minore di inserirsi in un nucleo familiare a lui più confacente.
Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950 (Foro It., 1996, I, 627 nota di PIETRANGELI)
L’art. 6 della convenzione europea in materia di adozione dei minori ratificata con l. n. 357 del 1974 è norma diretta agli Stati firmatari, cui attribuisce la facoltà di permettere l’adozione di minori anche da parte di per¬sone singole, e non è direttamente applicabile nei rapporti tra privati; non è pertanto configurabile nel nostro ordinamento l’adozione da parte della persona singola di un minore alle stesse condizioni e con gli stessi effetti previsti per i coniugi.
Alla stregua del diritto vigente, l’adozione legittimante di un minore da parte di persona singola è consentita nei (soli) limiti in cui il legislatore del 1983 (utilizzando la facoltà all’uopo attribuitagli dall’art. 6 della convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con l. n. 357 del 1974) l’ha in concreto disciplinata, e ciò nella ricorrenza delle situazioni e dei presupposti di cui agli art. 25 commi 4 e 5 e 44 l. n. 184 del 1983, da intendersi, per altro, come previsioni bensì particolari, ma non anche eccezionali, esprimenti cioè non una deroga, ma solo una tecnica alternativa di attuazione della finalità primaria di assicurare al minore, che ne è privo, l’effettività di una vita familiare, in un “luogo degli affetti”, ancorché non rispondente al modello (che resta comunque preferibile) della “imitatio naturae”.
Trib. Minorenni L’Aquila, 10 febbraio 1995 (Dir. Famiglia, 1995, 1501)
È illegittimo, e va perciò riformato, il decreto del tribunale per i minorenni che disponga l’adozione, ex art. 44 lett. b) legge n. 184 del 1983, di una bimba di 5 anni da parte di una donna settantenne coniugata con il padre naturale della minore, dal quale essa sia separata di fatto: anche l’adozione in casi particolari, infatti, mira a garantire l’allevamento e l’educazione del minore in seno ad una famiglia idonea, sotto ogni riguardo, a promuovere il pieno sviluppo della delicata personalità minorile, e ciò non può avvenire allorché l’adottante sia in tarda età, a nulla rilevando, in contrario, né il lungo tempo dell’adottando trascorso presso l’aspirante all’adozione, né la sussistenza di validi, forti e consolidati rapporti affettivi; in considerazione dell’età dell’aspirante all’adozione, è, in partenza e con certezza, acclarata la sua incapacità, specie «de futuro», di garantire all’adottando l’ambiente familiare necessario al suo normale sviluppo psicofisico. L’adozione in casi particolari, è, poi, impossibile qualora come nel caso «de quo», il richiedente risulti separato, ancorché di fatto, dal coniuge: l’adozione in casi particolari, è, infatti, ispirata alla finalità di consolidare l’unità familiare, oltre che a dare una famiglia idonea al minore in stato di abbandono, per cui il rapporto adottivo non può essere circoscritto ad uno solo dei coniugi.
Trib. Minorenni Firenze, 4 febbraio 1995 (Dir. Famiglia, 1995, 673)
Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata con l. 22 maggio 1974 n. 357, non è consentito al “single” eccezion fatta per le ipotesi di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 del 1983, chiedere l’adozione di un minore, così come, del resto, affermato da C. cost. n. 183 del 16 maggio 1994: l’art. 6 della convenzione cit. non si pone in contrasto con l’art. 6 della cit. legge n. 184 del 1983 per il fatto che la convenzione prevede la possibilità che la normativa interna di ciascun Stato aderente abbia a pre¬vedere l’adozione anche da parte di persona singola, mentre la normativa italiana vieta tale adozione fuori dei casi eccezionali di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 cit.; la norma di cui all’art. 6 convenzione si limita, infatti, a consentire che la legislazione interna di ciascun Stato aderente possa considerare ammissibile l’adozione da parte del “single”, rimettendosi in tal modo alla mera discrezionalità di ogni legislatore nazionale. L’ammissibilità in via di principio del “single” all’adozione legittimante, oltre ad accendere non infondati dubbi di legittimità costi¬tuzionale, vanificherebbe quanto previsto dall’attuale normativa in tema di limiti e differenze di età, snaturando profondamente l’istituto “de quo”.
App. Torino, 3 dicembre 1994 (Dir. Famiglia, 1996, 992)
L’adozione, ai sensi dell’art. 44 lett. b) l. n. 184/1983, di un minore da parte del coniuge del genitore naturale che eserciti la potestà parentale sul figlio stesso con lui convivente, non richiede l’assenso dell’altro genitore biologico non convivente e non esercitante la potestà, ed il cui rifiuto dell’assenso dell’adozione non è per ciò di ostacolo a quest’ultima allorché essa risponda all’interesse del figlio. Anche in tal caso, però, l’adozione non ha carattere sanzionatorio per il genitore che rifiuti l’assenso, per cui la compressione potenzialmente definitiva della potestà genitoriale (suscettibile di cessare solo in caso di revoca dell’adozione) si giustifica non in ragione di un comportamento, commissivo od omissivo, pregiudizievole al figlio, ma in considerazione del diritto di questi a realizzare un vero e proprio rapporto parentale con il genitore adottivo, in quanto questi viene giudicato la persona più adatta – per attitudini educative, situazione personale ed economica, ambiente familiare, posizione sociale, aspirazioni del minore, e così via – a svolgere il ruolo genitoriale, che, tuttavia, non comporta il venir meno dei legami affettivi tra il minore ed il genitore biologico non convivente, nè esclude il mantenimento di reciproci rapporti, che devono però avvenire in modo non conflittuale, sì da non porre in discussione e rendere infecondo il ruolo primario del genitore adottivo.
App. Roma, 28 novembre 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La l. 22 maggio 1974 n. 357, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967 sull’a-dozione dei minori che consente l’adozione da parte di persona singola non coniugata, ha conferito all’art. 6 della convenzione predetta immediata, concreta efficacia operativa in seno al nostro ordinamento, efficacia non abrogata, né abrogabile, dalla legge n. 184 del 1983 che, in linea di principio, concede l’adozione di minori solo alle coppie coniugate, ma che non rende inammissibile l’istanza di adozione di un minore da parte di persona singola non coniugata, in aggiunta all’ipotesi di cui all’art. 44 comma 3 legge n. 184.Alla luce delle disposizioni vigenti in materia, e in particolare dell’art. 6 della convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con legge n. 357 del 1974, anche la persona singola non coniugata è legittimata a proporre domanda di adozione.
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1994, n. 9278 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Agli effetti dell’adozione “particolare” prevista dall’art. 44 della l. 4 maggio 1983 n. 184, alla delibazione di un provvedimento straniero di adozione non è di ostacolo il fatto che detta adozione sia stata pronunciata a favore di parte adottante costituita da una persona singola, giacché tale ipotesi non costituisce violazione del limite dell’ordine pubblico, dovendosi nella specie solo verificare che il giudice straniero abbia adeguatamente escluso la possibilità di un vero e proprio affidamento preadottivo ed abbia considerato l’interesse del minore.
Trib. Minorenni Roma, 24 marzo 1993 (Giust. Civ., 1993, I, 2821 nota di BEGHE’ LORETI)
Al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 44, 1° comma, lett. c), l. 4 maggio 1983 n. 184 è inammissibile la do-manda di adozione di un minore presentata da persona non coniugata: questa disciplina non contrasta con l’art. 6 convenzione europea sull’adozione dei minori fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con l. 22 maggio 1974 n. 357.
App. Perugia, 25 maggio 1992 (Dir. Famiglia, 1994, I, 154)
L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) costituisce un tipo di adozione pur sempre rivolto alla tutela del preminente interesse del minore, ma avente la singolarità d’essere diretto alla duplice esigenza di rafforzare, da un lato, l’unità familiare agevolando l’inserimento familiare del minore che sia figlio di uno solo dei coniugi, e di evitare, dall’altro, che l’instaurazione del nuovo rapporto determini la rottura del vincolo esistente con l’altro ge¬nitore biologico e/o con i di lui parenti, quando con costoro il minore stesso abbia instaurato e mantenga legami significativi; è in applicazione di tali principi teleologici, ispiratori dell’istituto “de quo”, che il minore non acquista lo “status” di figlio legittimo, ma lo “status” di figlio adottivo, cui spetta nei confronti dei genitori adottivi – ai quali compete la potestà, di cui è invece privato l’altro genitore biologico – il diritto al mantenimento, all’educa¬zione ed all’istruzione, conservando nei confronti della famiglia di origine (con la quale manchino o siano venuti meno legami affettivi e rapporti stabili e consolidati e duraturi) solo i doveri ed i diritti d’ordine patrimoniale, ed in particolare i diritti successori, che saranno i coniugi costituenti la famiglia adottiva ad esercitare per conto del minore. Ciò premesso e ritenuto, qualora un minore verso cui si sia proceduto all’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) legge n. 184 del 1983 da parte del coniuge della madre naturale, sia rimasto privo d’ogni rapporto e d’ogni legame affettivo col padre naturale per lungo tempo (circa un decennio), così da ignorare addirittura la verità sulle proprie origini biologiche, l’equilibrio del figlio minore va tutelato preservandolo da intromissioni tardive del padre naturale che pretenda di vigilare sulla sua educazione ed istruzione e sulle sue condizioni di vita, intendendo così esercitare un diritto che non gli spetta perché non contemplato dall’art. 44 lett. b) cit.: al genitore naturale per lungo tempo dimentico può pertanto essere negata anche la più ridotta frequentazione del minore, inconciliabile con la pregressa assenza di rapporti e di legami (protrattasi per circa un decennio), ed inopportuna perché idonea a generare confusione e conflitti con i poteri-doveri connessi alla potestà parentale ad altri spettante; i coniugi componenti la coppia presso la quale il minore è inserito, sono tuttavia obbligati a comunicare al minore la verità integrale circa le sue origini biologiche prima che il minore medesimo entri nel periodo delicato, e non scevro di traumi e travagli, dell’adolescenza: e ciò, anzitutto perché ogni minore ha dirit¬to a conoscere le proprie origini biologiche, e poi allo scopo di evitare i pericoli non lievi che da una rivelazione accidentale, o peggio, non proveniente da persona idonea potrebbero derivare all’equilibrio ed alla serenità del figlio, al quale occorre garantire anche la possibilità di decidere in modo consapevole ed autonomo circa i propri rapporti con il genitore naturale per lungo tempo dimentico.
Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 44 (Foro It., 1990, I, 353)
La differenza di età di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando mino¬renne (art. 44, comma quinto, della legge n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non è confrontabile con la soglia minima di età (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell’altro coniuge, l’inderogabilità del divario mini¬mo di età (diciotto anni) fra adottante e adottando può compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell’unità della famiglia, cui è ispirata l’anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 30 Cost., commi primo e terzo, l’art. 44, comma quinto, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.
è illegittimo, per violazione dell’art. 30, 1° e 3° comma, cost., l’art. 44, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del 1° comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.
App. Bologna Sez. minori, 15 aprile 1989 (Giur. di Merito, 1991, 91 nota di MANERA)
Anche la giuridica impossibilità di affidamento preadottivo permette l’adozione non legittimante, che è ammessa anche quando non ricorrano le condizioni per la dichiarazione di adottabilità, ossia anche quando manchi lo stato di abbandono.

Sottrazione internazionale, decisioni di ritorno del bambino e misure cautelari

Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, cause C-325/18 PPU e C-375/18 PPU
Hampshire County Council contro C.E., N.E.

«SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI – REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 – ARTICOLO 11 – DOMANDA DI RIENTRO – CONVENZIONE DELL’AJA DEL 25 OTTOBRE 1980 – ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ – RICORSO – CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – ARTICOLO 47 – DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO – ORDINANZA DI EXEQUATUR – ESECUZIONE PRIMA DELLA NOTIFICA DI DETTA ORDINANZA»

1) Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3) Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 settembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza»

Nelle cause riunite C?325/18 PPU e C?375/18 PPU,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisioni del 17 maggio 2018 (C?325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C?375/18 PPU), pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, nei procedimenti

Hampshire County Council

contro

C.E.,

N.E.,

con l’intervento di:

Child and Family Agency,

Attorney General,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C. G. Fernlund, J.?C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

viste le domande del giudice del rinvio del 17 maggio 2018 (C?325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C?375/18 PPU), pervenute alla Corte, rispettivamente, il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, di applicare ai rinvii pregiudiziali il procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione dell’11 giugno 2018 di accogliere le suddette domande,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Hampshire County Council, da D. Day, barrister, incaricato da V. Pearce, solicitor;

– per N.E. e C.E., da N. Jackson, SC, B. Shipsey, SC, B. McKeever, BL, e K. Smyth, solicitor;

– per l’Attorney General, da M. Browne, J. McCann e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Finn, BL, e G. Durcan, SC;

– per l’Irlanda, da J. McCann, in qualità di agente, assistita da G. Durcan, SC, e da A. Finn, BL;

– per il governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Brodie, in qualità di agenti, assistite da E. Devereux, QC;

– per il governo ceco, da J. Vlá?il, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da M. Nowak, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 11 e dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Hampshire County Council (Consiglio della contea dell’Hampshire, Regno Unito; in prosieguo: l’«HCC») e, dall’altro, C.E. e N.E. (in prosieguo: i «genitori interessati»), vertente sul ritorno nel Regno Unito di tre minori (in prosieguo: i «tre minori») trasferiti in Irlanda dai genitori per evitare che fossero sottoposti a tutela, e sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta da detti genitori in Irlanda per sospendere il procedimento di adozione del più giovane dei tre minori, ed eventualmente degli altri, nel Regno Unito.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), ha lo scopo, come si evince dal suo preambolo, segnatamente, di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito e stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Tale convenzione è entrata in vigore il 1º dicembre 1983 e tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.

4 L’articolo 1 della Convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale Convenzione:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b) se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

6 L’articolo 12 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

(…)».

7 L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 dispone quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

(…)

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

(…)».

Diritto dell’Unione

8 I considerando 12, 17, 21 e 33 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:

«(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza (…)

(…)

(17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la Convenzione dell’Aia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(…)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(…)

(33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [Carta]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

9 L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, recante il titolo «Ambito di applicazione», stabilisce, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

3. Il presente regolamento non si applica:

(…)

b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano, o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

(…)».

10 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(…)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8) “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(…)

11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

11 L’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ritorno del minore», così dispone:

«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(…)

3. Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(…)

6. Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (…), allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

12 L’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla litispendenza, ai suoi paragrafi 2 e 3 così prevede:

«2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

13 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003:

«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».

14 L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», elenca i casi nei quali una decisione emessa in materia di responsabilità genitoriale non è riconosciuta.

15 Conformemente all’articolo 26 di detto regolamento, una decisione in materia di responsabilità genitoriale non può in nessun caso formare oggetto di un riesame del merito.

16 Al capo III, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 28, intitolato «Decisioni esecutive», dispone quanto segue:

«1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

(…)».

17 Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003:

«1. L’autorità giurisdizionale adita [con l’istanza per la dichiarazione di esecutività] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

2. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

18 L’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Opposizione», dispone quanto segue:

«1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

(…)

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

(…)

5. L’opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

19 L’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(…)

e) convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori».

Il diritto irlandese

20 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C?325/18, l’articolo 42A del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, inserito dallo Statutory Instrument n. 9 del 2016 [regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del 2016)] disponeva, nella sua versione iniziale del 1989, la sospensione automatica dell’esecuzione del titolo esecutivo in attesa dell’esito dell’opposizione. Tuttavia, la norma relativa alla sospensione automatica non è stata ritenuta appropriata in casi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Detto articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), prevede ormai che «l’esecuzione della sentenza o decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di opposizione in questione.

21 Conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa a seguito di istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposto un mezzo d’impugnazione ordinario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 I genitori interessati, coniugi cittadini del Regno Unito, che hanno convissuto in tale Stato, sono giunti in Irlanda in traghetto il 5 settembre 2017 con i tre minori, uno dei quali era nato due giorni prima. La sig.ra E. è la madre dei tre minori e il sig. E. è padre soltanto del più giovane.

23 I due figli maggiori sono stati oggetto di decisioni di affidamento temporaneo adottate nel Regno Unito nel giugno 2017. L’HCC aveva infatti già espresso preoccupazioni riguardo alla famiglia di cui trattasi, in particolare relativamente al livello di igiene domestica, alla capacità dei genitori di gestire il comportamento dei figli, alle violenze domestiche verificatesi in relazioni precedenti e a problemi di tossicomania. Risulta inoltre che uno dei minori aveva subito lesioni non accidentali e non poteva escludersi che l’aggressore fosse il sig. E.

24 L’8 settembre 2017, a causa delle preoccupazioni delle autorità pubbliche del Regno Unito riguardanti la sicurezza dei figli, la High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] ha emesso un’ordinanza di collocamento sotto tutela giudiziaria dei tre figli, che attribuiva i diritti di affidamento all’HCC (in prosieguo: l’«ordinanza di collocamento sotto tutela») e comprendeva un ordine di rientro dei tre figli (in prosieguo: l’«ordine di rientro»).

25 Lo stesso giorno, l’HCC aveva contattato l’ente suo omologo irlandese, la Child and Family Agency (Agenzia per l’infanzia e la famiglia, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia»), manifestando la sua intenzione di chiedere alla High Court (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], una decisione di rientro dei tre minori. L’Agenzia ha risposto che una decisione del genere dovrebbe essere eseguita in conformità del regolamento n. 2201/2003. In un momento successivo dello stesso giorno, l’HCC ha informato l’Agenzia che la decisione di rientro era stata adottata lo stesso giorno da tale giurisdizione.

26 Diverse visite sono state effettuate presso il domicilio della famiglia E., in Irlanda, ma l’Agenzia non ha sollevato alcuna preoccupazione riguardo ai minori. I genitori interessati hanno indicato all’Agenzia che era stato loro consigliato di recarsi in Irlanda per sfuggire ai servizi sociali ed evitare il collocamento sotto tutela dei tre minori.

27 L’Agenzia ha informato detti genitori che avrebbe chiesto un provvedimento di affidamento temporaneo dei tre figli in base alle informazioni trasmesse dall’HCC. Essa li ha inoltre informati che l’HCC avrebbe potuto chiedere alla High Court (Alta Corte, Irlanda) di procedere al riconoscimento dell’ordine di rientro dei tre figli e che, se questa domanda fosse stata accolta, questi ultimi avrebbero dovuto fare ritorno nel Regno Unito.

28 Il 14 settembre 2017 il District Court (Corte distrettuale, Irlanda) ha concesso l’affidamento provvisorio dei tre minori all’Agenzia, che li ha collocati presso una famiglia affidataria. I genitori interessati hanno acconsentito a tale collocamento in affidamento temporaneo, senza tuttavia riconoscerne la fondatezza. L’Agenzia ha organizzato un incontro con detti genitori avente ad oggetto un piano di assistenza. Essi sono stati espressamente informati che l’HCC intendeva chiedere l’esecuzione della decisione di rientro, da poco emanata dalla High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], con istanza inaudita altera parte dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) affinché i minori tornassero nel Regno Unito.

29 Il 21 settembre 2017 la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha emanato un’ordinanza ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003 con cui è stata riconosciuta l’ordinanza di collocamento sotto tutela e che disponeva che tale decisione «fosse eseguita su [tale] territorio» (in prosieguo: l’«ordinanza ex parte»). Lo stesso giorno, i tre minori sono stati consegnati ad assistenti sociali dell’HCC e sono tornati nel Regno Unito.

30 I servizi sociali dell’HCC avevano esplicitamente chiesto ai loro omologhi irlandesi di non contattare i genitori interessati, ritenendo che sussistesse un rischio di fuga. Di conseguenza essi sono stati avvertiti, telefonicamente, solo successivamente, ossia il giorno stesso del ritorno dei tre minori e l’ordinanza ex parte è stata loro formalmente notificata soltanto il giorno successivo.

31 I genitori hanno quindi tentato di impugnare l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ma l’autorizzazione ad impugnare veniva loro negata il 9 ottobre 2017 dalla Court of Appeal (England and Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles)].

32 Il 24 novembre 2017 essi hanno adito la High Court (Alta Corte, Irlanda) con ricorso in opposizione all’ordinanza ex parte. Il 18 gennaio 2018, tale ricorso, che era stato depositato due giorni dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, è stato respinto in quanto tardivo, poiché il termine previsto in tale disposizione era di ordine pubblico e il giudice adito non era competente a prorogarlo. I genitori hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

33 Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C?325/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Ove si adduca che dei minori sono stati trasferiti illecitamente dal loro Stato di residenza abituale [verso] un altro Stato, dai genitori o da altri familiari, in violazione di una decisione giudiziaria ottenuta da una pubblica autorità [dello] Stato [di residenza], se quest’ultima possa chiedere l’esecuzione di una decisione giudiziaria che dispone il rientro dei minori nel suddetto Stato ai giudici di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento [n. 2201/2003], oppure se tale esecuzione costituisca un’illegittima elusione dell’articolo 11 del regolamento citato e della [Convenzione dell’Aia del 1980] oppure un abuso di diritti o della legge da parte della menzionata autorità.

2) Se, in una controversia riguardante le disposizioni sull’esecuzione di cui al regolamento n. 2201/2003, il giudice adito sia competente a prorogare i termini di ricorso ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, tenuto conto [del fatto] che i ritardi sono sostanzialmente minimi e la proroga sarebbe stata altrimenti concessa sulla base del diritto processuale nazionale.

3) Ferma restando la seconda questione, nel caso in cui una pubblica autorità straniera sottragga i minori, come avviene nella controversia di cui al procedimento principale, alla competenza di uno Stato membro in forza di un titolo esecutivo emesso su istanza inaudita altera parte conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, ma prima della notifica di tale titolo ai genitori, privando così questi ultimi del diritto di chiederne la sospensione in pendenza dell’opposizione, se siffatto comportamento pregiudichi il contenuto essenziale del diritto conferito ai genitori dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] o dall’articolo 47 della Carta, cosicché debba essere comunque concessa una proroga dei termini di ricorso (ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato)».

34 I genitori interessati hanno poi presentato domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio al fine di sospendere un procedimento di adozione dei tre figli.

35 Condichiarazione del 29 maggio 2018 l’HCC ha comunicato la sua intenzione di procedere soltanto all’adozione del figlio più giovane, dato che gli altri due figli risiedevano nel Regno Unito con il padre di uno di essi.

36 L’HCC è stato indicato come «parte» nel procedimento principale, ma non ha partecipato a tale procedimento dinanzi al giudice del rinvio e non ha esercitato il suo diritto ad essere sentito dinanzi a quest’ultimo.

37 In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C?375/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con le disposizioni del [regolamento n. 2201/2003], la concessione, da parte dei giudici di uno Stato membro, di un provvedimento provvisorio (misure cautelari) in personam nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, con cui si inibisca a tale ente di avviare un procedimento di adozione di minori dinanzi all’autorità giurisdizionale di quest’altro Stato membro, qualora il provvedimento in personam sia dettato dalla necessità di tutelare i diritti conferiti alle parti del procedimento di exequatur ai sensi del capo III di tale regolamento».

38 Con decisione del presidente della Corte dell’11 giugno 2018, le cause C?325/18 e C?375/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

39 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

40 A sostegno della sua domanda, esso sottolinea la situazione di urgenza nella causa C?325/18 tenuto conto del procedimento di adozione dei minori avviato dall’HCC e al quale si oppone la madre dei tre minori. A tale procedimento si oppone altresì il padre del figlio più giovane.

41 Inoltre, tale giudice sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgenza nella causa C?375/18, deriva da un procedimento sommario il quale, qualora la Corte non proceda con procedimento pregiudiziale d’urgenza, verrebbe privato della sua efficacia pratica.

42 A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che è stato adottato sul fondamento, segnatamente, dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, disposizione che figura nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è di conseguenza idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

43 In secondo luogo, si deve rilevare che le controversie di cui ai procedimenti principali riguardano tre bambini di età inferiore ai sei anni, separati dalla madre da quasi un anno e che l’HCC si è attivato nel Regno Unito ai fini dell’adozione del figlio più giovane.

44 Alla luce di tali circostanze, in data 11 giugno 2018, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C?435/18

45 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si afferma che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che dispone il ritorno di tali minori, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

46 Detto giudice chiede, in particolare, se l’HCC avrebbe dovuto esaurire i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 nello Stato membro ospitante prima di tentare, come ha fatto, di far riconoscere ed eseguire l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003.

47 In primo luogo, si deve rilevare che, se è pur vero che detto regolamento mira, come emerge dal suo preambolo, a istituire uno spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, stabilendo norme che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, mentre la Convenzione, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), mira a garantire l’immediato ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente, vi è una stretta relazione tra questi due strumenti, che hanno, in sostanza, l’obiettivo comune di dissuadere le sottrazioni di minori tra Stati e, in caso di sottrazione, di ottenere il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C?195/08 PPU, EU:C:2008:406, punti 48 e 52).

48 È opportuno rilevare che il considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 sottolinea la natura complementare di tale regolamento, precisando che esso integra le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980, che resta comunque applicabile.

49 L’articolo 34 di detta Convenzione prevede inoltre che essa «non esclude (…) che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita».

50 La relazione tra i due strumenti in questione è precisata all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale i giudici di uno Stato membro devono applicare i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo al procedimento di ritorno previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1980.

51 Si deve constatare che tali disposizioni non richiedono che una persona, un organismo o un’autorità, nel caso in cui sia dedotta una sottrazione internazionale di minori, si basi sulla Convenzione dell’Aia del 1980 per chiedere il rientro immediato di tale minore nello Stato della sua residenza abituale.

52 Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che tale regolamento prevale sulla Convenzione dell’Aja del 1980 (sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C?195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 54).

53 Pertanto, un titolare della responsabilità genitoriale può presentare domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003, di una decisione sulla potestà genitoriale e sul rientro di minori, adottata da un organo giurisdizionale competente a norma del capo II, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, anche se non ha presentato alcuna domanda di rientro fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980.

54 In secondo luogo, si deve esaminare se l’ordine di rientro ricada nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento, il che è contestato da C.E.

55 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative, in particolare, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la nozione di «materie civili» dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del regolamento medesimo, conformemente all’obiettivo richiamato al considerando 5 di quest’ultimo (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C?215/15, EU:C:2015:710, punto 26).

56 L’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 2201/2003 precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento, la tutela, la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano, nonché il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto.

57 La nozione di «responsabilità genitoriale» è stata oggetto, all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 2201/2003, di una definizione ampia, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore (sentenze del 27 novembre 2007, C, C?435/06, EU:C:2007:714, punto 49, e del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 59).

58 Si deve constatare che l’esercizio, da parte di un giudice, della sua competenza di collocamento sotto tutela implica l’esercizio dei diritti connessi al benessere e all’istruzione dei minori, che sarebbero normalmente esercitati dai genitori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, o anche aspetti connessi alla tutela e alla curatela, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Come osservato dal giudice del rinvio, il trasferimento del diritto di affidamento a un’autorità amministrativa rientra altresì nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

59 A tal proposito, emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’ordinanza ex parte adottata dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) conformemente al capo III del regolamento n. 2201/2003, ha riconosciuto l’ordinanza di collocamento sotto tutela e l’ha dichiarata esecutiva in Irlanda.

60 È pacifico che la domanda di ritorno dei tre minori non è stata basata sulla Convenzione dell’Aia del 1980, e che il dispositivo dell’ordinanza di collocamento sotto tutela si compone di vari elementi, tra cui il collocamento di tali minori in regime di tutela giudiziaria e l’ordine di rientro. Risulta quindi che quest’ultimo è conseguente alla decisione in materia di responsabilità genitoriale, e non può essere da questa disgiunto.

61 Ne risulta che una decisione di collocamento sotto tutela di minori e di rientro di tali minori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, di cui è stata proposta domanda di exequatur dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), si riferisce all’attribuzione e/o all’esercizio e/o limitazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e che essa riguarda «diritt[i] di affidamento» e/o di «tutela», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo. Pertanto, una decisione del genere rientra nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

62 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui tali minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

Sulla seconda e sulla terza questione nella causa C?325/18

63 Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori e che è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, e se il termine per presentare il ricorso in opposizione di cui al paragrafo 5 di detto articolo 33 debba essere opposto alla persona contro la quale l’esecuzione di tale decisione è stata chiesta.

64 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, prevede che «l’esecuzione della sentenza o della decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di ricorso.

65 La Corte ha infatti statuito che, per evitare che l’effetto sospensivo di un ricorso proposto avverso una decisione sulla dichiarazione di esecutività possa rimettere in discussione il requisito dell’assenza di indugio previsto all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, una decisione di collocamento diviene esecutiva nel momento in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto abbia dichiarato, a norma di detto articolo 31, l’efficacia esecutiva di detta decisione (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 125). La Corte ha pertanto dichiarato che, al fine di non privare il regolamento n. 2201/2003 del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sul ricorso per la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente celeri e senza che il ricorso proposto contro una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possa avere effetto sospensivo (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 129).

66 Tale affermazione, tuttavia, non pregiudica la diversa questione se una decisione dichiarata esecutiva nella fase della procedura ex parte possa essere eseguita prima di essere notificata.

67 Al riguardo si deve constatare che la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 non consente, da sola, di rispondere alle questioni sollevate.

68 Infatti, anche se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione avverso una decisione di esecutività inizia a decorrere dalla notifica di tale decisione, essa non precisa se l’esecuzione possa avvenire prima di detta notifica.

69 Al riguardo occorre ricordare che il requisito della notifica della decisione di exequatur ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione di una decisione è chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Verdoliva, C?3/05, EU:C:2006:113, punto 34).

70 Tale requisito di notifica, e la trasmissione congiunta d’informazioni relative al ricorso, garantisce il diritto a un ricorso effettivo della parte contro cui l’esecuzione è chiesta. Di conseguenza, per considerare che la parte interessata abbia avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, di proporre opposizione avverso la decisione di exequatur, essa deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C?283/05, EU:C:2006:787, punto 40).

71 Al riguardo, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa su istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposta impugnazione con mezzo ordinario».

72 Infatti, la possibilità di chiedere, conformemente al diritto nazionale, una sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione costituisce una garanzia essenziale del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e, più in generale, dei diritti della difesa, che può essere concessa, in particolare, qualora l’esecuzione di una decisione comporti il rischio di conseguenze manifestamente eccessive.

73 In tali circostanze, anche se, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, la persona contro cui è chiesta l’esecuzione deve avere la possibilità di proporre un ricorso per poter sollevare, in particolare, uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’articolo 23 del regolamento, va osservato che l’esecuzione dell’ordine di rientro, prima ancora che l’ordinanza fosse notificata ai genitori interessati, ha loro impedito di contestare in tempo utile la «dichiarazione di esecutività», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, e, in ogni caso, di chiedere la sospensione dell’esecuzione.

74 Inoltre, si deve rilevare che, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, l’HCC ha sostenuto che l’esecuzione immediata della decisione era resa necessaria da un «rischio di fuga in generale». Si deve tuttavia osservare che i minori, dal 14 settembre 2017, erano stati collocati presso una famiglia affidataria in Irlanda. Pertanto, l’esecuzione della decisione recante l’ordine di rientro nel Regno Unito non sembra essere stata caratterizzata da una particolare urgenza.

75 In tali circostanze, si deve constatare che l’esecuzione di una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima della notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, è contraria all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

76 Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in tali circostanze, l’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che il termine di opposizione previsto in tale disposizione deve essere opposto ai genitori interessati.

77 Al riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di prescrizione assolvono generalmente la funzione di assicurare la certezza del diritto (sentenza del 7 luglio 2016, Lebek, C?70/15, EU:C:2016:524, punto 55). Del resto, è anche compatibile con l’interesse superiore del minore che le decisioni che lo riguardano possano essere impugnate solo entro un periodo limitato.

78 Nel procedimento principale, è pacifico che la decisione di exequatur sia stata effettivamente notificata ai genitori interessati.

79 Certamente, dato che la notifica è stata effettuata dopo l’esecuzione di tale decisione, i genitori sono stati privati del loro diritto di chiedere la sospensione dell’ordine di rientro. Tuttavia, questa violazione dei loro diritti della difesa non incide sul termine di opposizione decorrente dalla notifica di detta decisione.

80 In tali circostanze, il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 non può costituire oggetto di proroga da parte del giudice adito.

81 Alla luce delle considerazioni di cui al punto 75 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se il diritto nazionale gli consenta di revocare la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività, adottata in precedenza.

82 Si deve pertanto rispondere alle questioni seconda e terza, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

Sulla questione nella causa C?375/18

83 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di avviare o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

84 Si deve ricordare che l’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 consente alle autorità giurisdizionali in esso indicate di adottare provvedimenti provvisori o cautelari a condizione che tali autorità non fondino la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli di cui al capo II, sezione 2, di tale regolamento (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 63).

85 Tali autorità giurisdizionali sono autorizzate a concedere provvedimenti provvisori o cautelari nei limiti in cui siano rispettate tre condizioni cumulative, ossia:

– i provvedimenti considerati devono essere urgenti;

– essi devono essere disposti relativamente alle persone presenti o ai beni situati nello Stato membro di tali autorità giurisdizionali, e

– devono avere natura provvisoria (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 77).

86 Ne consegue che non rientra necessariamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 ogni decisione che non risulti essere stata adottata da un giudice competente o asseritamente competente nel merito, ma che una siffatta decisione ricade nella sfera di questa disposizione solamente quando soddisfa le condizioni da quest’ultima previste (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 78).

87 Tuttavia, si deve constatare che la domanda d’ingiunzione controversa nel procedimento principale non riguarda persone che si trovino nello Stato membro del giudice del rinvio e non soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 85 della presente sentenza.

88 Ne consegue che una misura cautelare quale l’ingiunzione controversa nel procedimento principale, richiesta al giudice di uno Stato membro nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vieta a quest’ultimo organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi risiedono, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003.

89 Inoltre, il giudice del rinvio chiede se una siffatta ingiunzione equivalga a vietare all’HCC di adire i giudici del Regno Unito competenti e corrisponda pertanto a una forma di anti-suit injunction vietata dalle sentenze del 27 aprile 2004, Turner (C?159/02, EU:C:2004:228), e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C?185/07, EU:C:2009:69).

90 In tali sentenze la Corte ha dichiarato che un’anti-suit injunction, vale a dire un’ingiunzione diretta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, è incompatibile con la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), e con il regolamento n. 44/2001, in quanto non rispetta il principio secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Una simile ingerenza nella competenza del giudice di un altro Stato membro è peraltro incompatibile con il principio della fiducia reciproca, sui cui si fonda l’istituzione di un sistema obbligatorio di competenza che tutti i giudici cui si applicano tali strumenti giuridici sono tenuti a rispettare (sentenze del 27 aprile 2004, Turner, C?159/02, EU:C:2004:228, punti 24 e 25; del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C?185/07, EU:C:2009:69, punti 29 e 30, e del 13 maggio 2015, Gazprom, C?536/13, EU:C:2015:316, punti 33 e 34).

91 Nel caso di specie, si deve considerare, in conformità di tale giurisprudenza, che il regolamento n. 2201/2003, in particolare l’articolo 26 di quest’ultimo, non consente la concessione di un’ingiunzione che inibisca all’HCC di avviare un procedimento giudiziario nel Regno Unito avente ad oggetto l’adozione di minori o rimetta in discussione la competenza dei giudici del Regno Unito al riguardo.

92 Tuttavia, si deve rilevare che un’ingiunzione come quella richiesta dai genitori interessati non avrebbe, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 153 e 154 delle sue conclusioni, lo scopo né l’effetto di impedire all’HCC di adire un giudice del Regno Unito riguardo allo stesso oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, dal momento che un procedimento giudiziario di adozione, avviato o proseguito nel Regno Unito, ha oggetto ed effetti distinti da quelli del procedimento fondato sul regolamento n. 2201/2003, riguardante il rientro dei minori e volto a salvaguardare il diritto di ricorso dei genitori interessati.

93 Inoltre, secondo la stessa formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la decisione relativa a tale adozione, e le misure che la preparano non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

94 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

Sulle spese

95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3) Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

Incapacità del genitore di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e dichiarazione di adottabilità

Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Svolgimento del processo
la procedura in esame nasce a tutela di due fratelli gemelli maschi, della cui dichiarazione di adottabilità si controverte. I bambini sono figli di M.A.N.W., cittadino (*), e di Z.F.G., cittadina (*). I fratelli sono nati il (*). Il (*), un’articolazione della Caritas diocesana di (*) segnalava Servizi sociali di avere ospiti i bambini e la madre. Comunicava, inoltre, che il gruppo familiare aveva in precedenza vissuto in un ricovero di fortuna ricavato nel parco dell'(*). Il padre aveva mostrato diffidenza avverso la struttura, “sostenendo di potersi prendere autonomamente cura dei figli” (sent. C. d’A., p. 2), mentre la madre manifestava comportamenti preoccupanti, tra l’altro, allontanandosi anche per l’intero giorno dalla struttura di ricovero, nutrendo i figli con cibi inadeguati e pretendendo di costringerli in un’unica carrozzina, troppo piccola per contenerli confortevolmente entrambi.
I bambini e la madre erano ricoverati in struttura vigilata dai Servizi Sociali, e si apprendeva che la coppia genitoriale aveva anche un’altra bambina, di sette anni, che vive nel Paese di origine della madre. Il padre non aveva mai riconosciuto questa figlia, ed affermava di esservi stato impedito dall’opposizione manifestata dalla madre. Il M. aveva cercato di collaborare all’assistenza dei bambini, ciononostante la madre aveva messo talora a rischio la stessa “incolumità” dei minori, lasciandoli incustoditi e non facendoli visitare da un pediatra per mesi.
Su richiesta del P.M., il Tribunale per i minorenni disponeva la verifica delle capacità genitoriali e, con decreto del 15.6.2015, sospendeva entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominava tutore provvisorio dei minori il Sindaco di Roma. Disponeva, inoltre, il collocamento di madre e figli presso idonea struttura assistenziale, incaricata di verificare la situazione. I medici del centro evidenziavano che la madre presentava “un pensiero paranoideo… caratteristiche tipiche delle personalità schizoidi” (sent. C. d’A., p. 3). La donna non mancava di allontanarsi dalla struttura, conducendo i figli con sè. Il tutore inviava una propria nota con cui si riferiva di comportamenti materni suscettibili di arrecare danno ai minori e, acquisito il “consenso del padre per una diversa collocazione degli stessi” (sent. C. d’A., p. 3), il Tribunale per i minorenni ne disponeva il ricovero in altra idonea struttura assistenziale, senza la madre. Quest’ultima continuava a manifestare comportamenti non adeguati. Ad esempio, nel corso di un incontro protetto, dava in escandescenze e manifestava aggressività avverso gli operatori. I Servizi sociali qualificavano invece il padre, nella relazione del 7.8.2015, come adeguato nella relazione con i figli. Poco più di un mese dopo, il 14.9.2015, però, il Tribunale per i minorenni sentiva il tutore e l’assistente sociale, i quali, oltre a confermare i problemi riscontrati con la madre, affermavano che, nel corso di tre incontri protetti, era emerso che i figli non riconoscevano il padre come genitore.
Il Tribunale, con decreto del 30.9.2015, disponeva l’apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità. La relazione dei Servizi sociali del 27.10.2015 evidenziava ancora che la personalità paterna, ed i comportamenti dell’uomo, si risolvevano in un rischio per la genitorialità.
Il Tribunale per i minorenni sentiva all’udienza del 16.11.2015 i genitori e gli operatori dei servizi, così come della casa famiglia che aveva in ricovero i minori. Alfine il giudice di prime cure, ritenuta l’inadeguatezza di entrambi i genitori, che non mostravano di aver elaborato un progetto di vita credibile per i figli, dichiarava lo stato di adottabilità dei bambini con sentenza del 25.11.2015.
Il padre impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello, articolando più motivi di ricorso. La Corte territoriale rigettava l’impugnativa reputando corretta la decisione adottata dal Tribunale. La Corte di merito ha ritenuto centrale, nell’esprimere la propria valutazione, le emergenze di una relazione redatta da un’equipe specialistica del Centro provinciale Fregosi dell’ottobre-novembre 2015, in cui si era evidenziato che, accanto ad una piena disponibilità e al serio impegno per i figli manifestato dal padre, egli non appare dotato di adeguate capacità genitoriali. Pur dovendosi dare atto degli sforzi compiuti per cercare di superare le proprie problematiche personali e genitoriali, il padre riesce solo a proporre tentativi “dall’esito incerto e che appaiono necessitare di tempi lunghi, assolutamente incompatibili con quelli di intervento in favore dei piccoli” (sent. C. d’A., p. 6), “il fatto che il M. abbia intrapreso un percorso di sostegno, seppur lodevole, avviene tardivamente a valle di reiterati comportamenti del tutto disfunzionali rispetto alle esigenze dei figli” (sent. C. d’A., p. 12).
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma ha proposto impugnativa M.A.N.W., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Sindaco di Roma, tutore dei minori. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire articolate conclusioni scritte, chiedendo rimettersi la causa alla trattazione in pubblica udienza, accogliersi il ricorso, e comunque enunciarsi principio di diritto in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza.
Motivi della decisione
Devono essere preliminarmente esaminate le richieste del sostituto Procuratore Generale, che ha domandato di rinviare la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ed in subordine ha chiesto che la Corte pronunci, ex art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto enunciato dallo stesso P.G., in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza.
In ordine alla prima richiesta, il Collegio ritiene condivisibile, ed intende quindi assicurarvi continuità, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre tener conto del disposto testuale di cui all’art. 375 c.p.c., u.c., che si limita a parlare della “opportunità” di trattare in pubblica udienza i ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti, e pertanto (cfr. Cass. sez. 1, ord. 4.4.2017, n. 8869), non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica neppure cause che presentino le evidenziate caratteristiche. Nel caso di specie, poi, le questioni oggetto di trattazione nel presente giudizio non presentano il carattere della novità, o della particolare rilevanza in considerazione della materia trattata. Il ricorso può essere pertanto trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso.
Sulla seconda richiesta del Pubblico Ministero, occorre osservare che il principio in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza, che si domanda di recepire, appare estraneo all’oggetto del presente giudizio e dell’introdotto ricorso; inoltre, non ricorrono i presupposti per la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ..
Tanto premesso:
1.1. – con il primo motivo di ricorso, l’impugnante critica la violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “siccome richiamato” dalla L. n. 184 del 1983, art. 17 nonchè della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 1 e 2 e art. 8, comma 1, e, ancora, dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per avere la Corte territoriale dichiarato la adottabilità dei minori in assenza dell’essenziale presupposto dello stato di abbandono degli stessi, ed avendo omesso adeguati interventi di supporto alla genitorialità.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in considerazione del disposto di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, nonchè della stessa L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 1 e art. 15, comma 1 e dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per non avere la Corte territoriale effettuato alcun accertamento circa la prospettata possibilità di rientro del ricorrente con i figli nel Paese di origine, verificando l’esistenza in (*) di una idonea compagine familiare.
2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione, in considerazione della legislazione vigente, della ricorrenza dell’abbandono morale e materiale dei suoi figli minori, ritenuta accertata dalla Corte di merito.
Non sussiste lo stato di abbandono materiale, secondo il ricorrente, essendosi il padre sempre dimostrato disponibile a provvedere, nei limiti delle sue possibilità, all’assistenza dei minori. Neppure risulta integrato lo stato di abbandono c.d. morale, avendo il padre sempre manifestato piena disponibilità a prendersi cura dei figli. Il fatto che i minori, pur avendo un rapporto positivo con lui, non lo riconoscano quale genitore, dipende dalla limitata frequentazione che è stata imposta anche dai provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria, la quale non ha peraltro disposto adeguati interventi di sostegno della genitorialità. Deve invece trovare riconoscimento il principio generale, espresso alla L. n. 184 del 1983, art. 1 secondo cui il minore ha un diritto primario a crescere nell’ambito della sua famiglia di origine, e non certo ad essere accolto in un contesto estraneo, sebbene più favorevole.
Il motivo di ricorso si appalesa per ampia parte inammissibile, e per la parte residua infondato. Le contestazioni mosse dal ricorrente, infatti, si risolvono prevalentemente nella critica dell’apprezzamento ed accertamento di circostanze di fatto, secondo argomentazioni che peraltro non risultano dedotte in grado di appello. La doglianza, e soprattutto le considerazioni svolte a sostegno dell’accoglimento del motivo di ricorso, si sostanziano in realtà nel domandare una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie in senso difforme rispetto a quella svolta dal giudice di merito, senza peraltro chiarire le ragioni che possano indurre a ritenere la lettura alternativa, proposta dal ricorrente, senz’altro più corretta di quella operata dalla Corte territoriale.
Nel caso di specie, esprimendo un giudizio completo, equilibrato e privo di vizi logici, la Corte d’Appello non ha, innanzitutto, trascurato di evidenziare l’impegno mostrato dal padre nel tentare di assistere i suoi bambini. La Corte capitolina ha ricordato che “il padre si è molto impegnato per sostenere sia materialmente che su un piano organizzativo la madre dei suoi figli” (sent. C. d’A., p. 2). Non solo, avendo cominciato, sebbene tardivamente, a prendere coscienza delle problematiche sorte durante la convivenza dei bambini con la madre in struttura di accoglienza, il M. prestava il “consenso… per una diversa collocazione” (sent. C. d’A., p. 3) dei figli, da soli, in diversa struttura protetta. I Servizi sociali qualificavano, nella relazione del 7.8.2015 “il padre come adeguato nella relazione con i figli” (sent. C. d’A., p. 3). A proposito della stessa relazione dell’ottobre 2015, che pure ha individuato come elemento essenziale di valutazione, la Corte d’Appello ha ricordato doversi dare atto “dell’aiuto economico ed organizzativo dato dal M. alla compagna durante il periodo di vita in subaffitto” (sent. C. d’A., p. 7). Neppure è stata omessa la considerazione che, quando la madre si era allontanata arbitrariamente dalla struttura protetta con i figli, era stata “rintracciata dall’ex compagno che li accompagnava presso una stazione dei Carabinieri per consegnare i piccoli ad un’operatrice” (sent. C. d’A., P. 7).
La Corte territoriale non ha trascurato nessuna di queste circostanze. Ha tuttavia ritenuto necessario valutare pure altri elementi (cfr., in part., sent. C. d’A., p. 13). Innanzitutto, in una prima fase, il padre aveva mostrato diffidenza avverso la struttura di accoglienza, “sostenendo di potersi prendere autonomamente cura dei figli” (sent. C. d’A., p. 2), pur senza elaborare un progetto credibile, cominciando con il dotarsi di un’abitazione stabile in cui poterli accogliere. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che il 14.9.2015 il Tribunale per i minorenni sentiva il tutore e l’assistente sociale, i quali, oltre a confermare i problemi riscontrati con la madre, affermavano che, nel corso di tre incontri protetti, era emerso che i figli non riconoscevano il padre come genitore. Ancora, la relazione del Centro Provinciale Fregosi del 27.10.2015 attestava che pure “nel padre erano stati riscontrati uno stato depressivo, paranoide, tratti evidenti di passività, scarsa adesione alla realtà, tendenza a legarsi a relazioni affettive disfunzionali, a creare legami di dipendenza sia agita che subita oltre a condizioni instabili a livello lavorativo e abitativo, elementi che rendevano il quadro particolarmente deteriorato, costituendo un rischio per la genitorialità” (sent. C.d’A., p. 4). La passività del ricorrente si è manifestata chiaramente, merita di essere evidenziato, anche a proposito dell’altra figlia che afferma di avere avuto dalla madre dei gemelli, bambina che non ha però mai riconosciuto, affermando di esservi stato impedito dall’opposizione manifestata dalla madre, senza chiarire in qual modo la donna abbia potuto impedirgli di svolgere la propria funzione genitoriale, e quali idonee iniziative abbia intrapreso lui per contrastare la scelta della donna.
Gli operatori della casa famiglia presso cui i minori erano ricoverati, ancora, “riguardo alle visite paterne”, attestavano di “una relazione non strutturata con i gemelli: il padre non coinvolge i bambini in un’attività, nè li sostiene se si interessano ad un gioco in particolare, ma si limita a porgere dei giochi casualmente o la merenda… non è in grado di gestire il conflitto tra i due fratellini” (sent. C.d’A., p. 4). Ci troviamo quindi in presenza di chiare manifestazioni di incapacità genitoriale.
Il ricorrente intrattiene, tra l’altro, una relazione con una donna che vive in Messico, conosciuta via Internet e mai incontrata di persona, alla quale dichiara di inviare il 50% dei suoi guadagni. Pur dovendosi dare atto degli sforzi compiuti per cercare di superare le sue problematiche personali e genitoriali, ha osservato la Corte territoriale, il padre riesce solo a proporre tentativi “dall’esito incerto e che appaiono necessitare di tempi lunghi, assolutamente incompatibili con quelli di intervento in favore dei piccoli” (sent. C. d’A., p. 6). Il genitore manifesta “spunti paranoidei uno stato depressivo, paranoide, con tratti evidenti di passività e scarsa adesione alla realtà”, e non si rivela “in grado di impedire le interferenze materne… il fatto che il M. abbia intrapreso un percorso di sostegno, seppur lodevole, avviene tardivamente a valle di reiterati comportamenti del tutto disfunzionali rispetto alle esigenze dei figli” (sent. C. d’A., p. 12).
Merita di essere ricordato che il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito all’udienza del 16.11.2015 i genitori e gli operatori dei servizi, così come quelli della casa famiglia presso cui erano ricoverati i minori, ha ritenuto l’inadeguatezza dei genitori che, entrambi, non mostravano di aver elaborato un progetto di vita credibile per i figli, ed ha perciò dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini con sentenza del 25.11.2015.
Dal complesso di questi elementi la Corte capitolina ha desunto la inidoneità genitoriale del M.. Quest’ultimo non censura adeguatamente le ricordate valutazioni, ma invita a valorizzare le sue manifestazioni di disponibilità. La Corte di merito ha valutato anche queste, per vero, ed è giunta alla condivisibile conclusione che il percorso di recupero delle capacità genitoriali da parte del padre è senz’altro lungo ma, soprattutto, appare di esito incerto, ed attenderne indefinitamente gli sviluppi si risolverebbe in un pregiudizio per l’equilibrata crescita dei bambini, ancora molto piccoli. Lo stato di adottabilità di una persona minore di età deve essere dichiarato, infatti, anche quando non risulti possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare (Cass. sez. 1, sent. 26 gennaio 2011, n. 1837). Questa chiara ratio decidendi, proposta dalla Corte impugnata, non risulta adeguatamente criticata dal ricorrente, che domanda piuttosto una mera rivalutazione nel merito della pronuncia, chiedendo la valorizzazione di manifestazioni di intenti, piuttosto che la valutazione di circostanze di fatto acclarate.
Sembra ancora opportuno aggiungere che, nonostante la buona volontà manifestata, i supporti ricevuti con abbondanza ed il tempo passato, il padre non è riuscito a proporre un progetto di vita credibile per i suoi figli. Dichiara di destinare la metà dei suoi redditi, che certamente sarebbe utile per contribuire ad assicurare il mantenimento dei minori, ad una donna che vive assai lontano, che considera la sua nuova fidanzata ma in realtà non ha mai conosciuto di persona, avendo avuto contatti con lei soltanto via Internet. Il M. muta continuamente il proprio programma di vita: dopo aver insistito nell’affermare l’idoneità genitoriale della madre, ha poi proposto di affidare i bambini a parenti (*) di cui non ha fornito elementi per affermare l’idoneità genitoriale. Quindi, mutato ancora proposito, come meglio si evidenzierà nell’esame del successivo motivo di ricorso, propone ora di trasferirsi con i figli in tenera età in (*), dove sarebbe assistito nel compito educativo da non meglio precisati parenti, di cui non fornisce elementi adeguati perchè possano esserne valutate le capacità.
Il giudizio di inidoneità genitoriale del M., che non è riuscito ad elaborare un progetto di vita credibile per i propri figli, espresso dalla Corte d’Appello, deve essere pertanto confermato, ed il motivo di ricorso deve essere respinto.
2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente critica la Corte territoriale per non aver compiuto idonei accertamenti al fine di valutare l’opportunità che egli rientri in (*) con i bambini, dove potrebbero essere accuditi anche da alcuni suoi familiari.
La Corte territoriale, invero, ha osservato che la “disponibilità di una coppia di parenti in (*) ad accogliere i bambini” non risulta conforme all’interesse dei minori. La pur apprezzabile manifestazione d’intenti espressa dal padre, infatti, è stata proposta “solo dopo due anni di vicende giudiziarie, da una coppia che mai ha avuto alcun rapporto con il M. e tantomeno con i piccoli” (sent. C. d’A., p. 14 s.). Occorre quindi innanzitutto osservare che la lamentela proposta in questa sede appare fondata su presupposti diversi rispetto alla domanda esaminata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima si è espressa circa la possibilità di affidare i bambini a parenti (*), il ricorrente domanda ora di ottenere l’affidamento dei figli a sè, potendo trasferirsi in (*) insieme con loro, e giovarsi della collaborazione educativa dei parenti. Se questa istanza fosse stata già proposta il ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto indicare quando aveva introdotto la domanda e con quale formula, in modo da consentire a questa Corte il doveroso controllo sulla tempestività e congruità della istanza. Non solo. L’impugnante neppure indica, nel ricorso in esame, chi siano i suoi parenti che potrebbero assisterli, tantomeno illustra la loro condizione personale e familiare, ed anche in tal senso il motivo di ricorso viola il principio di specificità. Le censure proposte, in relazione a questi profili, appaiono pertanto inammissibili. La pronuncia della Corte territoriale, peraltro, non appare suscettibile di censure. La Corte d’Appello ha ritenuto non sussistere le condizioni per ulteriori approfondimenti istruttori, risultando pacifico che i parenti (*) non hanno mai avuto rapporti significativi con i minori. Questa chiara, legittima e decisiva, ragione della decisione non è stata sottoposta a critica dal ricorrente. Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La natura del giudizio, e la complessità di alcune delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da M.A.N.W. e dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Dichiarazione di adottabilità, ricorso per cassazione e deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata

Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2018, n. 16857. Est. Pazzi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 23 gennaio 2014 il Tribunale per i minorenni di Lecce, all’esito del procedimento camerale svoltosi con la partecipazione del padre A. E., dichiarava lo stato di adottabilità della minorenne A. A..
2. La Corte d’Appello di Lecce, dopo aver rilevato che nulla era dato sapere della famiglia di origine della bambina e che l’appellante non aveva fornito indicazioni utili per consentire l’identificazione di altri familiari, osservava che all’esito dello scrupoloso vaglio del rapporto fra l’appellante e la minore erano stati ravvisati tanto uno scarso attaccamento del genitore alla discendente, concretizzatosi in mere e saltuarie manifestazioni di volontà inidonee al superamento della situazione di abbandono, quanto il rifiuto da parte della bambina del legame parentale, che si era rivelato per lei estremamente dannoso e doloroso.
La corte territoriale prendeva perciò atto dell’insussistenza di un significativo e stabile legame parentale idoneo a costituire riferimento affettivo ed educativo per la minore, escludeva che i problemi manifestatisi nei rapporti fra padre e figlia potessero essere risolti con l’ausilio delle strutture territoriali, in considerazione del vissuto della bambina e dell’indisponibilità al riguardo di A.A. e di conseguenza respingeva l’appello proposto da quest’ultimo.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia A.E. val fine di far valere cinque motivi di impugnazione.
Gli intimati Centro Risorse per la famiglia della Provincia di Lecce, Dirigente dell’Ufficio Distrettuale del Servizio Sociale per i minorenni di Lecce, tutore provvisorio di A.A., curatore speciale di A.A., Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce non hanno svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione
4. Occorre rilevare in via preliminare cha la copia autentica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente certifica l’intervenuta irrevocabilità della decisione sin dal 22 dicembre 2014 a seguito della mancata proposizione di ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c..
La L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c. e art. 17, comma 2, postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo a tal fine un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione ex officio.
La certificazione di cancelleria sopra riportata deve perciò essere intesa come attestante, per implicito, l’avvenuta notificazione della decisione della corte territoriale ed, esplicitamente, la mancata proposizione del ricorso per cassazione negli specifici termini previsti in questa materia.
Secondo la giurisprudenza di questa sezione la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis da riconoscere alla previsione di detto termine porta ad escludere l’applicabilità della norma generale posta dall’art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio sotteso alla disciplina in esame trova la sua ratio nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all’assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno (Cass. 6/12/2017 n. 29302; Cass. 22/6/2012 n. 10486).
A fronte di una simile attestazione contenuta all’interno della sentenza prodotta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, era onere del ricorrente dimostrare il ricorrere di circostanze che avrebbero potuto sovvertire l’inevitabile constatazione dello spirare dei termini utili per proporre impugnazione al momento della presentazione del ricorso (quale ad esempio l’avvenuta notifica in versione non integrale della sentenza della corte distrettuale).
In mancanza di allegazioni di sorta in tal senso non rimane che constatare l’intervenuta formazione di un giudicato interno, suscettibile di rilievo di ufficio, e la conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

La nullità della notifica dell’atto introduttivo non impedisce l’interruzione della prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 21 aprile 1993 P.I.C. conveniva dinanzi alla Pretura di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, (*) S.p.A. per ottenerne la condanna a risarcirle i danni che le sarebbero derivati da un sinistro avvenuto il 1 giugno 1992 per una anomalia del manto stradale, domanda che con sentenza n. 113/1994 il Pretore accoglieva, condannando la convenuta a corrispondere Lire 5.000.000, oltre interessi e spese, all’attrice.
(*) proponeva appello e, con sentenza n. 620/2005, il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, dichiarava nulla la sentenza impugnata in conseguenza della nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, non rimettendo peraltro la causa al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c. Tale sentenza passava in giudicato.
Con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2006 la P. conveniva davanti al Tribunale di Pisa (*) S.p.A., sempre per il risarcimento dei danni dello stesso sinistro stradale; la convenuta si costituiva, eccependo la maturata prescrizione. Il Tribunale, con sentenza del 24 gennaio 2014, rigettava la sollevata eccezione di prescrizione, condannando al risarcimento dei danni la convenuta. Avendo proposto appello (*) S.p.A., ed essendosi costituita resistendo controparte, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. il 9 dicembre 2015, accoglieva l’appello per maturata prescrizione.
2. Ha presentato ricorso la P., articolato in due motivi.
2.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ovvero degli artt. 2934, 2943 e 2945 c.c..
Il Tribunale aveva ritenuto che il primo atto di citazione, notificato appunto il 21 aprile 1993, avesse generato l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2945 c.c.; il che è stato negato, invece, dal giudice d’appello, così però violando l’art. 2945 c.c., comma 2, regola di cui l’unica eccezione si rinviene nel comma 3 dello stesso art..
L’atto di citazione del primo processo fu notificato ad (*) presso la sua sede, per cui (*) ben sapeva del processo. E (*) si era poi appellata avverso la sentenza di primo grado con atto notificato a controparte il 19 novembre 1994, dopodichè in secondo grado le parti avevano contraddetto tra loro per undici anni, fino alla sentenza d’appello emessa 1’8 agosto 2005 dal Tribunale di Pisa: sarebbe pertanto irragionevole ritenere che frattanto la P. dovesse altresì interrompere la prescrizione, per esempio con raccomandate.
Chi effettua una notifica nulla dell’atto di citazione, al pari di chi effettua una notifica regolare, non si trova in una situazione d’inerzia rispetto all’esercizio del suo diritto, e solo l’estinzione del processo è collegata alla inattività della parte. Sussiste giurisprudenza di questa Suprema Corte che riconosce gli effetti interruttivi, ex art. 2045 c.c., comma 2, all’atto di citazione la cui notifica sia stata dichiarata nulla da una sentenza; sussistendo comunque anche giurisprudenza in senso contrario, richiamata dalla corte territoriale, il motivo conclude chiedendo la rimessione della causa alle Sezioni Unite.
2.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa motivazione: il giudice d’appello avrebbe condannato l’attuale ricorrente a rifondere a controparte le spese di entrambi i gradi senza fornire motivazione “se non con riferimento alla ritenuta soccombenza”, laddove sarebbe stata fattispecie meritevole di compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
3. Si difende (*) con controricorso – illustrato altresì con memoria -, nel quale propone pure ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
Viene denunciata la violazione o l’errata applicazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei principi riguardanti la rimessione della causa al giudice di primo grado, in riferimento agli artt. 112, 329, 353 e 354 c.p.c.
Il Tribunale aveva ritenuto sussistente una consequenzialità tra l’omessa riassunzione e l’estinzione del giudizio pretorile; ciò sarebbe stato erroneamente valutato dalla corte territoriale, nonostante si fosse già formato il giudicato al riguardo. Non vi sarebbe ragione per ancorare la riassunzione e gli eventuali effetti estintivi alla sola rimessione esplicitamente disposta dal giudice d’appello, anzichè a quanto previsto dall’art. 354 in coordinamento con l’art. 353 c.p.c..

Motivi della decisione
3. Il ricorso principale, nel suo primo motivo, propone una questione per meglio comprendere la quale è opportuno prendere le mosse da una descrizione dettagliata del contenuto della sentenza d’appello.
La corte territoriale identifica nitidamente la questione che era stata sottoposta al suo vaglio e che, sotto corretta forma di censura della sua decisione, si presenta ora nel primo motivo del ricorso – nella “incidenza, sul corso della prescrizione, della notificazione, viziata da nullità, di un atto di citazione”. L’art. 2943 c.c., comma 1, riconoscendo efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell’atto con cui viene introdotto un giudizio, “attribuisce uno speciale effetto di diritto sostanziale ad un atto regolato dalla legge processuale”, per cui è quest’ultima la legge in cui “devono ricercarsi i criteri di validità dell’atto interruttivo”. Immediato è qui il richiamo di Cass. sez. 1, 16 maggio 2013 n. 11985, la cui soluzione del quesito è già netta nel senso che, in ordine all’applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.p.c., comma 2, “la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva”. Questa pronuncia, si può fin d’ora notare, segue un orientamento precedentemente formatosi, in cui si collocano, tra gli arresti massimati, Cass. sez. L, 7 luglio 2006 n. 15489 (per il quale “la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio… non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943 c.c., comma 1) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, non ha inteso riferirsi all’istituto della prescrizione”), del tutto conforme a Cass. sez. 2, 14 agosto 1997 n. 7617 e Cass. sez. 2, 13 marzo 1973 n. 706; sulla stessa linea appare porsi anche Cass. sez. 2, 26 agosto 1986 n. 5212, che, sulla base della natura recettizia propria dell’atto interruttivo, intesa nel senso che l’atto deve essere portato a conoscenza della controparte, nega ogni efficacia interruttiva della prescrizione nel caso di nullità della notifica dell’atto.
La corte territoriale, dunque, non esita a seguire tale orientamento, affermando che “la violazione delle norme in materia di notificazione… priva la notificazione della sua efficacia” anche sotto il profilo interruttivo; e non verificandosi quest’ultimo “non sarebbe di conseguenza applicabile neppure l’art. 2945 c.c., comma 2, per il quale solo se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c. la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. E il principio invocato dall’appellata “e affermato dal giudice di legittimità nella sentenza 23-5-1997 n. 4630 (al quale ha fatto seguito la successiva conforme del 28-11-2001 n. 15075) – per cui l’effetto interruttivo/sospensivo della domanda giudiziale trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio non decide nel merito…, sì che dovrebbe riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 c.c. anche nell’ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi (diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente) si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronuncia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”, viene dalla corte territoriale “ridimensionato” attingendo ancora all’arresto che aveva appena citato, Cass. sez. 1, 16 maggio 2013 n. 11985, per cui ciò tuttavia vale “sempre che la sentenza stessa sia pronunciata nel contraddittorio tra le parti o nella contumacia legittimamente dichiarata dal convenuto”, rilevando come “conoscenza” necessariamente “quella garantita dalle regole del processo”.
Di qui l’accoglimento dell’appello, affermando la corte che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ha impedito l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione di essa fino al passaggio in giudicato della sentenza che tale giudizio ha definito, e pertanto, in conclusione, “in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, la domanda proposta dalla P. deve essere respinta posto che non risultano posti in essere idonei e tempestivi atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal dì del sinistro verificatosi in data 1-6-1992”.
2. La pronuncia impugnata non si fonda, peraltro, come rileva il motivo in esame, su un’uniformità giurisprudenziale in tal senso. La stessa motivazione della pronuncia dà atto, come si è visto, di due sentenze – Cass. sez. 1, 23 maggio 1997 n. 4630, cui aderisce la posteriore Cass. sez. L, 28 novembre 2001 n. 15075 – a suo avviso superate dall’invocata Cass. sez. 1, 16 maggio 2013 n. 11985 (che infatti a sua volta le menziona in motivazione).
Cass. sez. 1, 23 maggio 1997 n. 4630 è massimata nel senso che “il principio fissato dall’art. 2945 cod. civ. – secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio – trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui detta sentenza non decide nel merito ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l’abbandono del diritto fatto valere in giudizio. Ne consegue che deve riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 cod. civ. anche nell’ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi – diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente – si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.
Questa pronuncia è sortita da una vicenda processuale analoga a quella che qui si è verificata. Un soggetto aveva convenuto l'(*) per un risarcimento di danni, l'(*) non si era costituita e il Tribunale adito, con sentenza del 22 maggio 1985, aveva dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione eseguita il 2 febbraio 1980 presso gli uffici dell'(*) in violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 relativo a rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni statali. Lo stesso soggetto avviava allora un nuovo giudizio con citazione notificata il 15 novembre 1985, l'(*) restava contumace ed il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza del 4 novembre 1987. A questo punto l'(*) entrava sulla scena del processo, proponendo appello in cui eccepiva in via preliminare l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale compiutosi il 2 febbraio 1985, essendo la notifica della seconda citazione avvenuta il 15 novembre 1985.
La corte territoriale rigettava l’appello, ritenendo l’eccezione di prescrizione infondata dovendosi attribuire un effetto interruttivo permanente, ex art. 2945 c.c., comma 2, alla notifica del primo atto di citazione avvenuta il 2 febbraio 1980, benchè la notifica fosse nulla; quando era stata compiuta la notifica del secondo atto di citazione, dunque, il termine quinquennale non era ancora consumato, dato che il primo giudizio non si era estinto ai sensi del comma 3, stesso art., bensì concluso con una sentenza di rito.
L'(*) quindi era ricorsa per cassazione, denunciando violazione degli artt. 2945 e 2943 c.c., e adducendo che la nullità della notifica dell’atto di citazione aveva impedito una valida instaurazione del rapporto processuale tra le parti, rapporto necessario per applicare l’art. 2945 c.c., comma 2; e questa Suprema Corte lo ha respinto osservando come segue.
“Deve rilevarsi preliminarmente che la sentenza impugnata ha affermato…che la nullità della notificazione della citazione in data 2 febbraio 1980, dichiarata per violazione delle disposizioni speciali in tema di notifica alle amministrazioni dello Stato, non aveva inciso “sulla validità della citazione, notificata direttamente all’A.N.A.S., quale atto di costituzione in mora, come riconosce la stessa appellante”. La corte territoriale ha pertanto ritenuto in modo inequivoco che la notificazione della predetta citazione fosse affetta da un vizio comportante la nullità e non l’inesistenza (per radicale inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio scopo), stante l’avvenuta ricezione – da parte della convenuta A.N.A.S. – dell’atto di citazione costituente atto interruttivo. La questione controversa consiste sostanzialmente nello stabilire se, prodottosi con la notifica di un atto di citazione l’effetto interruttivo della prescrizione del diritto di cui l’attore chiede giudizialmente l’accertamento ed intervenuta una sentenza di dichiarazione di nullità della notificazione della citazione, tale effetto interruttivo si protragga oppure no, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, sino al passaggio in giudicato di detta sentenza. All’indicata questione, ad avviso del collegio, deve darsi risposta positiva, conforme a quella data dalla sentenza impugnata. La citata disposizione attribuisce effetto interruttivo permanente alla domanda giudiziale fino a quando il rapporto processuale derivante dallo originario atto di citazione non si concluda con una sentenza che definisca il giudizio. E’ ormai fermo nella giurisprudenza… il principio per il quale la sentenza che definisce il giudizio, nell’accezione di cui all’art. 2945 c.c., comma 2 non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell’atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale. Ed il principio della permanenza dell’effetto interruttivo dell’atto di citazione (e degli altri atti indicati nei primi due commi dell’art. 2943 c.c.) sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato trova deroga ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3 solo nel caso di estinzione del processo… La ragione sottesa alle disposizioni contenute nell’art. 2945 c.c., commi 2 e 3 è che il presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (fatto che fa presumere l’abbandono di esso e quindi la sua estinzione), e che non può presumersi l’abbandono del diritto per tutto il tempo necessario per la conclusione del processo con una sentenza passata in giudicato in quanto la pendenza del giudizio basta a giustificare l’omissione di altri atti interruttivi e fa sì che non si possa presumere l’abbandono del diritto. L’applicazione del principio dettato dall’art. 2945 c.c., comma 2 postula che la sentenza venga pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza di modo che non si possa presumere l’abbandono del diritto fatto valere in giudizio. E nel caso di nullità della notificazione dell’atto di citazione, a differenza dell’ipotesi di inesistenza della notificazione stessa… si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronuncia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; si instaura cioè un rapporto tale da protrarre la pendenza di una lite tra le parti la quale basta a giustificare l’omissione di altri atti interruttivi ed a far sì che non si possa presumere l’abbandono del diritto azionato, secondo la previsione contenuta nell’art. 2945 c.c.”. Così, dunque, il ricorso è stato rigettato.
A questa pronuncia si rende conforme, si ripete, Cass. sez. L, 28 novembre 2001 n. 15075, che non a caso governa una fattispecie affine, cioè un caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio era nulla perchè effettuata alla sede provinciale, anzichè alla sede centrale dell’Inps.
3. L’appena rievocata Cass. sez. 1, 23 maggio 1997 n. 4630 è inserita, a sua volta, in un corposo filone (nella motivazione cita Cass. sez. 3, 18 aprile 1996 n. 3666, Cass. sez. 1, 22 settembre 1995 n. 10055 e Cass. sez. 3, 8 febbraio 1991 n. 1329) che interpreta proprio il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 dell’art. 2945 c.c. nel senso che l’effetto interruttivo del termine della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale è al contempo pure sospensivo del decorso dello stesso termine – ovvero ha natura permanente – ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, protraendosi sino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio sorto da tale domanda, senza che rilevi il contenuto, di merito o di rito che sia, di tale sentenza salvo in due ipotesi: quella dell’art. 2945 c.c., comma 3, e altresì quella in cui la proposizione della domanda è stata comunque inidonea a instaurare un “valido rapporto processuale” (rectius, per quanto si vedrà, un rapporto processuale tout court). Ipotesi, quest’ultima, che si verifica nel caso in cui la notificazione dell’atto introduttivo è affetta da inesistenza (su questa conseguenza della inesistenza della notifica dell’atto introduttivo v. Cass. sez. 3, 8 ottobre 2007 n. 21006 e Cass. sez. 1, 22 settembre 1995 n. 10055, già citata; e in generale sull’effetto interruttivo-sospensivo della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2945, commi 2 e 3, v. pure Cass. sez. L, 23 ottobre 2007 n. 22238 – la cui massima ben sintetizza nel senso che la domanda giudiziale “pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l’esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane altresì l’effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 2945 c.c.” – nonchè Cass. sez. 2, 14 dicembre 2012 n. 23017, Cass. sez. 3, 9 marzo 2006 n. 5104, Cass. sez. 3, il 4 novembre 2005 n. 24808, Cass. sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1608, Cass. sez. 3, 17 dicembre 1999 n. 14243, Cass. sez. 3, 20 settembre 1996 n. 8367, Cass. sez. L, 19 maggio 1986 n. 3305, Cass. sez. L, 12 giugno 1984 n. 3516, Cass. sez. 1, 24 novembre 1983 n. 7023, Cass. sez. 3, 13 luglio 1982 n. 4120, Cass. sez. 3, 21 novembre 1981 n. 6227 e Cass. sez. 3, 5 maggio 1975 n. 1736; e cfr. Cass. sez. 3, 18 gennaio 2011 n. 1084, che rimarca come l’atto di proposizione di un’azione costituisce “un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto” relativo all’azione stessa, rispetto al quale quindi si verifica l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione).
E’ dunque sostenibile che, prima dell’arresto del 2013 cui ha aderito la corte territoriale nella presente causa, l’interpretazione di questa Suprema Corte era abbastanza stabilizzata nel senso che l’effetto interruttivo-sospensivo della “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” – come si evince dall’art. 2943 c.c., comma 1 – sussiste fino al giudicato ai sensi dell’art. 2945, comma 2, se è stato costituito un valido rapporto processuale; nel caso poi che il giudizio termini con l’estinzione, ai sensi dell’art. 2945, u.c. l’effetto interruttivo viene spogliato del congiunto effetto sospensivo, per cui la pendenza del giudizio, comunque questo si sia svolto, e a prescindere da quel che sia avvenuto come pure dalla sua durata, non ha sospeso il decorso del termine prescrizionale, conferendo in tal modo il legislatore all’estinzione un effetto retroattivo, poichè, fino all’estinzione stessa, la pendenza del giudizio ha sospeso la prescrizione.
4. Ora, a prescindere da ogni considerazione – in questa sede superflua – sulla configurazione non del tutto lineare dell’art. 2945 c.c., tenuto conto anche del combinato disposto con l’art. 2943 c.c., non si può non desumerne che ciò che sprigiona gli effetti interruttivi-sospensivi non è l’atto introduttivo del processo in sè, bensì tale atto notificato, visto il già riportato testo dell’art. 2943 c.c., comma 1; e parimenti non si può non desumere che, poichè il legislatore garantisce l’effetto interruttivo-sospensivo fino al passaggio in giudicato della “sentenza che definisce il giudizio”, con l’unica eccezione collocata nell’apposito ultimo comma, il contenuto della suddetta sentenza non incide, tranne nel caso in cui consista appunto nella dichiarazione dell’estinzione del processo. Ma l’art. 2943, comma 1, si ripete, attribuisce l’effetto interruttivo-sospensivo non all’atto introduttivo di giudizio di per sè, in veste statica e astratta, bensì, per così dire, alla integrale forma dinamica dell’atto, indicata come la “notificazione dell’atto”, espressione che fa perno semanticamente (in modo apparentemente “tronco”) non sull’atto, bensì sul renderlo noto al destinatario: e ciò, evidentemente, perchè la recettizietà è il presupposto di un tale duplice effetto, in quanto solo il recepimento dell’atto dal destinatario libera il notificante dall’inerzia nell’esercizio del diritto rispetto al quale l’effetto deve prodursi.
La giurisprudenza antecedente all’arresto del 2013 ha dunque inteso il combinato disposto dell’art. 2943, comma 1 e dell’art. 2945, comma 2, nel senso che l’atto introduttivo del giudizio notificato deve costituire un rapporto tra chi lo pone in essere e chi ne è il destinatario, rapporto che, trattandosi di atto processuale, per dar luogo agli effetti sostanziali deve essere anche processualmente valido. L’invalidità del rapporto processuale, che elide pure gli effetti sostanziali in quanto in tal modo infusi in quelli processuali, è stata individuata in relazione al fondamentale parametro che conforma tale intrinseca connessione, la recettizietà, di per sè concetto astratto-potenziale che si concretizza poi nella ricezione: vale a dire, identificata nell’assenza di questa. Peraltro l’assenza della recettizietà in alcuni arresti, sopra citati, è stata ravvisata nella inesistenza della notificazione, mentre alcuni altri – tra i massimati, Cass. sez. L, 7 luglio 2006 n. 15489, Cass. sez. 2, 14 agosto 1997 n. 7617, Cass. sez. 2, 6 agosto 1986 n. 5212 e Cass. sez. 2, 13 marzo 1973 n. 706 – l’hanno ravvisata nella sua nullità. Ed è su questa linea che si è collocata la più recente pronuncia in tema, ovvero quella cui ha aderito la corte territoriale.
5. Come si è visto, Cass. sez. 1, 16 maggio 2013 n. 11985, nella sua motivazione, si è confrontata con la giurisprudenza che non ritiene rilevante il vizio della nullità della notifica dell’atto introduttivo ai fini degli effetti che l’atto – notificato ma non validamente – riveste ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, poichè proprio su tale vizio si fondava il ricorso. Anche nel caso trattato dall’arresto sarebbe stata evidentemente discutibile, sul piano sostanziale, l’assenza di recettizietà, perchè la notifica formalmente nulla era stata effettuata a un istituto bancario presso una sua filiale – ove si erano però svolti gli eventi sfociati nella causa – piuttosto che nella sua sede legale situata in un’altra città. Il giudice d’appello aveva comunque affermato che in tal modo dell’atto di citazione “non era venuto a conoscenza il legale rappresentante della banca, non essendo stato introdotto correttamente e tempestivamente nella sfera giuridica del convenuto”. Il giudice di legittimità, quindi, dinanzi ad un motivo del ricorso che denunciava appunto la violazione dell’art. 2945 c.c. per avere il giudice d’appello “negato l’efficacia interruttiva sospensiva della citazione a causa della nullità della sua notificazione, attribuendole un’efficacia interruttiva istantanea, che si verifica solo nel caso di estinzione del giudizio” sostenendo che “non trattandosi di inesistenza della notificazione, si sarebbe instaurato un rapporto processuale regolare, e la prescrizione sarebbe rimasta sospesa per l’intero giudizio svoltosi in due gradi”, ha affermato che “la questione di diritto sollevata con il mezzo in esame è quella dell’incidenza, sul corso della prescrizione, della notificazione, viziata da nullità, di un atto di citazione”, risolvendola come segue.
“L’art. 2943 c.c., comma 1, attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione dell’atto con il quale si introduce un giudizio; vale a dire che attribuisce uno speciale effetto di diritto sostanziale ad un atto regolato dalla legge processuale. In questa, pertanto, devono ricercarsi i criteri di validità dell’atto interruttivo… Le norme applicabili a questo riguardo sono essenzialmente quelle contenute nel codice di rito (artt. 137-150), nonchè in alcune leggi speciali (in particolare, L. 20 novembre 1982, n. 890, sulle notificazioni a mezzo posta, e L. 21 gennaio 1994, n. 53, sulla facoltà di notificazioni per gli avvocati). In forza dei principi generali dell’ordinamento, la violazione di queste norme, se tale da costituire causa di nullità, priva la notificazione della sua efficacia anche sotto il profilo in esame, salvo quanto si dirà in tema di sanatoria. Non verificandosi l’effetto interruttivo, non sarebbe di conseguenza applicabile neppure l’art. 2945 c.c., comma 2, per il quale solo se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dall’art. 2943 c.c. la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”. Dato atto dell’esistenza di una giurisprudenza contraria (Cass. 4630/1997 e Cass. 15075/2001) “per cui l’effetto interruttivo sospensivo della domanda giudiziale trova deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resta applicabile anche nell’ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio non decide nel merito ma definisce eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, sempre che essa sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l’abbandono del diritto fatto valere in giudizio”, onde “dovrebbe riconoscersi alla domanda giudiziale l’effetto interruttivo protratto di cui all’art. 2945 c.c. anche nell’ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi – diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente – si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”, la motivazione prosegue qualificando tale orientamento contrastante “nei termini generali nei quali è stato enunciato il suo principio…con la consolidata giurisprudenza di questa corte” e prospettando possa “essere stato influenzato dalla particolarità della fattispecie esaminata, in cui la nullità derivava dalla violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 essendo stata la citazione notificata direttamente presso gli uffici dell’azienda di Stato convenuta”. Ma sostenere che “in tale ipotesi – diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente – si sarebbe instaurato pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell’ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” conduce l’orientamento suddetto a “valorizzare, sul piano del diritto sostanziale, la possibilità di una sanatoria della nullità – prevista dal solo codice di rito e da considerarsi eccezionale fuori del processo – indipendentemente dal fatto che la sanatoria medesima, ai fini dello stesso processo, vi sia stata”; invece “una sanatoria di nullità, prevista esclusivamente dalla legge processuale, non potrebbe avere effetti di diritto sostanziale anche qualora non si sia verificata nel campo suo proprio, del diritto processuale”. Inoltre, “se sanatoria vi fosse stata, essa secondo il consolidato insegnamento di questa corte, che il precedente in esame non ha considerato – non avrebbe avuto efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero in ogni caso dal momento della sanatoria…L’equivoco, che sembra aver condizionato anche la sentenza n. 4630/1997, ha origine in quella giurisprudenza di legittimità, pur essa consolidata, per la quale la sentenza che definisce il giudizio, nell’accezione di cui all’art. 2945 c.c., comma 2, non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell’atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale…Da quel principio, se correttamente inteso, il collegio non ritiene di doversi discostare. Il vizio dell’atto introduttivo o della sua notificazione non sempre impedisce l’instaurazione del contraddittorio, e se questo si sia costituito non v’è ragione di negare gli effetti prodotti sul corso della prescrizione dalla notificazione della citazione medesima (o, nel caso di nullità della sua notificazione, dal momento della sua sanatoria); ma ciò, sempre che la sentenza stessa sia pronunciata nel contraddittorio tra le parti o nella contumacia legittimamente dichiarata del convenuto. E’ così, infatti, che deve essere inteso il requisito… che la sentenza sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza; per “conoscenza” necessariamente intendendosi quella garantita dalle regole del processo… In questo quadro, le due pronunce dissonanti già ricordate, Cass. 23 maggio 1997 n. 4630, e 28 novembre 2001 n. 15075, appaiono isolate…E’ vero che alla regola dettata dall’art. 2945 c.p.c., comma 2 è prevista la sola eccezione costituita dall’estinzione del giudizio (art. 2945, comma 3): ma la regola verte soltanto sugli effetti sospensivi che conseguono all’interruzione della prescrizione a norma dell’art. 2943, e presuppone tale interruzione. Se si ha riguardo, invece, all’interruzione istantanea provocata dallo stesso atto, che è a monte, si deve constatare che l’art. 2943 non offre indicazioni diverse da quelle che si ricavano dai principi generali. L’unico caso speciale contemplato dalla citata disposizione, che non esclude l’interruzione, è quello dell’incompetenza del giudice. L’ampliamento di questa ipotesi a tutte le altre che portano ad una definizione del processo con una pronuncia di rito è del tutto ragionevole e condivisibile, sin quando non contrasti con il principio per il quale la prescrizione è interrotta da un atto di esercizio del diritto che sia stato portato regolarmente a conoscenza dell’obbligato. Sarebbe invece in violazione delle regole desumibili dallo stesso art. 2943 c.c. assumere che un effetto interruttivo della prescrizione sia ricollegabile anche alla notificazione dell’atto introduttivo che sia affetta da nullità, tale da impedire l’instaurazione del contraddittorio, sol perchè questa nullità potrebbe essere successivamente sanata, e indipendentemente dal fatto che poi la sanatoria vi sia stata” e, come già detto, non retroattivamente, ovvero non comportante effetti interruttivi della notifica nulla dell’atto introduttivo rinnovata ex art. 291 c.p.c., “avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito un’innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la disposizione di cui all’art. 291 c.p.c., comma 1, la quale, stabilendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, non ha inteso riferirsi all’istituto della prescrizione”. La motivazione si conclude, quindi, con il seguente principio di diritto: “in tema di applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 1, e dell’art. 2945 c.c., comma 2, la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del corso di essa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando in senso contrarlo la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva”.
6. Questa motivazione è strutturata in modo approfondito, ma i suoi fondamenti effettivi sono identificabili, a ben guardare, in due argomenti specifici – l’art. 2945 c.c. della prescrizione regolerebbe solo la sospensione, e non anche l’interruzione, per cui non inciderebbe il dettato del suo comma 3, l’interruzione essendo regolata unicamente dall’art. 2943 c.c., il quale, affinchè si verifichi l’interruzione, esigerebbe nell’atto un completo rispetto del rito con l’unica eccezione del suo comma 3; e l’art. 291 c.p.c., comma 1, non riguarderebbe la prescrizione perchè menziona la “decadenza” – e in un argomento di natura sistemica – ritenendo che derivino effetti interruttivo-sospensivi della prescrizione da un atto notificato in modo nullo, non si rispetterebbe la basilare esigenza che la sentenza sia pronunciata a seguito di valido rapporto processuale e quindi “nel contraddittorio tra le parti o nella contumacia legittimamente dichiarata del convenuto. E’ così, infatti, che deve essere inteso il requisito… che la sentenza sia pronunciata nell’ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza; per “conoscenza” necessariamente intendendosi quella garantita dalle regole del processo”.
Si tratta, peraltro, di interpretazioni sostanzialmente integrative (se non correttive) di alcune delle norme coinvolte.
Scindere un evidente, più che combinato, assolutamente intrinseco disposto come quello degli artt. 2943 e 2945 c.c. si pone, a ben guardare, in contrasto con tutta quella giurisprudenza, sopra richiamata, che, mantenendo invece il nesso funzionale tra le norme, riconosce la durata della interruzione fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio identificando come unico limite l’art. 2945 c.c., comma 3 e non richiedendo invece che, affinchè l’interruzione produca i suoi effetti appieno, l’atto introduttivo del giudizio notificato di cui all’art. 2943 c.c. rispetti le regole processuali con l’unica eccezione della competenza.
Parimenti, è assai discutibile una lettura dell’art. 291 c.p.c., comma 1, che si fondi rigidamente sull’utilizzo della parola “decadenza”. Se, come la stessa sentenza del 2013 riconosce (e riconoscono tutti gli arresti sin qui richiamati), quel che rileva ai fini dell’interruzione di permanente durata della prescrizione mediante la fattispecie di cui al combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c. è il rispetto (nei limiti, ovviamente, che si stanno scandagliando) delle regole processuali, è illogico pretendere che il legislatore, nel disciplinare un istituto processuale come quello dell’art. 291 c.p.c., sia obbligato a riferirsi espressamente alla interruzione o alla sospensione della prescrizione, istituto sostanziale.
Debole – si nota poi per inciso – è la qualificazione della giurisprudenza non condivisa come due arresti “isolati”. Se così fosse, non sarebbe agevole spiegare perchè vi erano stati ulteriori già citati arresti (Cass. sez. 3, 8 ottobre 2007 n. 21006 e Cass. sez. 1, 22 settembre 1995 n. 10055) che, a parte, naturalmente, l’ipotesi espressa del comma 3, hanno individuato come limite dell’applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 2, la notifica inesistente.
L’art. 2943 c.c., comma 1, si riferisce, come fattispecie interruttiva, alla “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio”. Se il legislatore avesse inteso notificazione valida, sarebbe stato logico specificarlo. Al contrario, ben si può ritenere che la “notificazione” possa essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale. D’altronde, che vi sia uno iato profondo tra nullità ed inesistenza della notifica di un atto processuale è stato confermato di recente dalle Sezioni Unite, che, con la sentenza 20 luglio 2016 n. 14916, il cui insegnamento risulta, a ben guardare, dirimente in relazione a tutti gli argomenti – tanto quelli letterali, quanto quelli sistemici – fondanti la pronuncia del 2013 e le precedenti che hanno interpretativamente inserito nel meccanismo di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c. una eccezione per l’ipotesi di notifica nulla, così da condurre a ritenere del tutto superflua la remissione della causa ex art. 374 c.p.c. richiesta nella conclusione del motivo.
7. Le Sezioni Unite hanno preso le mosse da una questione relativa alla notificazione del ricorso per cassazione, ma hanno esteso poi la riflessione a quel che è stato definito “un unico problema di fondo”, cioè il “criterio distintivo…tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione”, il quale, “in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell’atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano”. Il giudice nomofilattico ha rimarcato che nel codice di rito non si menziona l’inesistenza, deducendone da un lato che “il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste”, e dall’altro che “la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione”, essendo in effetti l’inesistenza della notificazione una categoria residuale, che ricorre, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto”; categoria che “non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, perchè la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto”.
E qui le Sezioni Unite pervengono al nucleo del ragionamento – che è di assoluto rilievo anche in rapporto alla questione esaminata nella presente causa – invocando il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità come oggetto di tutela rientrante nel principio del “giusto processo” ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU – accanto alla ragionevole durata, alla imparzialità del giudice e alla esercitabilità del contraddittorio – nel senso di “diritto… ad un “giudice” che emetta una decisione sul merito”. Il raggiungimento di questo obiettivo sistemico deve al contempo costituire l’opzione interpretativa adottabile tra le plurime astrattamente prospettabili; ed è in quest’ottica che il giudice nomofilattico riconosce l’importanza decisiva del dispositivo del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, ravvisandovi la “piena attuazione del principio della strumentalità delle forme”.
Così prosegue, allora, la motivazione dell’intervento delle Sezioni Unitè. “Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di coscienza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono”. Questa dunque è, evidentemente, la base processuale dell’istituto della notificazione, e pertanto non può non includere – per quanto sopra si è constatato a proposito dell’assorbimento nelle regole processuali dell’istituto delineato dagli artt. 2943 e 2945 c.c. anche la natura sostanziale che la legge conferisce all’atto notificato, ovvero la funzione di esercizio del diritto valevole quale interruzione permanente della sua prescrizione. L’esercizio giurisdizionale di un diritto, infatti, viene attuato formulando la correlata pretesa, e al soggetto nei cui confronti viene fatta valere rendendola nota, ma non in senso fattuale/storico, bensì in senso giuridico, ovvero mediante l’inserimento in una “sfera di conoscibilità”. Nel momento in cui questa viene raggiunta, allora, l’esercizio è compiuto ai fini del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.. Dunque, il pervenimento nella sfera di conoscibilità legale è il conseguimento dello scopo, vale a dire la concretizzazione positiva della strumentalità di questo istituto ibrido, governato appunto dai principi processuali.
Ma la questione deve essere ulteriormente puntualizzata, perchè non è questo l’approdo finale. E’ il caso, a questo punto, di ritornare alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, che ha rilevato, a proposito della notifica del ricorso per cassazione (si trattava però di problematiche chiaramente estensibili su un piano generale), la discrasia tra gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che ritenevano giuridicamente inesistente la notifica nel caso in cui fosse stata eseguita in un luogo o presso una persona non aventi riferimento con il destinatario e gli orientamenti che in tal caso ravvisavano nullità della notifica. Rimarcato allora che la nullità della notifica viene sanata retroattivamente dall’art. 291 c.p.c. – il che “costituisce un’ulteriore espressione del principio di strumentalità delle forme” – il giudice nomofilattico identifica i presupposti dell’esistenza giuridica della notifica in strutturali elementi costitutivi che consentono di individuarla come tale: in una “sequenza di atti”, cioè in “un procedimento articolato in fasi e finalizzato allo scopo”, si devono riscontrare una fase di trasmissione dell’atto da parte di un soggetto qualificato e una successiva fase di consegna, in modo da attribuire l’inesistenza ai soli casi di restituzione al mittente, “sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Ed una così estrema riduzione della fattispecie inesistente della notifica viene controbilanciata, com’è logico, da una espansione della patologia alternativa, ovvero della fattispecie nulla: deve essere “superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del “collegamento” (o del “riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario”, che è “fuori del perimetro strutturale della notificazione” e rientra quindi nella nullità sanabile ex tunc. 8. L’espansione della fattispecie di nullità, tuttavia, a ben guardare corrisponde anche ad una attenuazione del suo contenuto. Se è stata a tal punto, per così dire, “ritratta” la fattispecie della notifica inesistente, contemporaneamente si è sminuito di significato il vizio della nullità, perchè si è affermato, a priori, che la correlazione del destinatario con l’atto rappresentata dal collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario stesso è estraneo al “perimetro strutturale della notificazione”. Una notifica, allora, che venga effettuata in un luogo già di per sè dotato di un qualche collegamento al destinatario è nulla al pari di una notifica effettuata in un luogo che gli è del tutto estraneo. E’ evidente la “spinta” deformalizzante e recuperatoria/conservativa di una siffatta impostazione nomofilattica, effettuata non a caso contestualmente alla conferma della perfetta retroattività della sanatoria quale “espressione del principio di strumentalità delle forme”. Ma se è così – e questo ragionamento è ictu oculi intriso dal principio costituzionale e sovranazionale, più sopra illustrato, del “fare il possibile” per giungere al merito – ritenere che una notifica nulla e non sanata, nell’assoluto silenzio letterale al riguardo degli artt. 2943 e 2945 c.c., possa, anche a distanza di anni (nei quali, per di più, non è detto che il destinatario non abbia partecipato comunque al giudizio, se non altro perchè possono essere coinvolti anche i gradi di impugnazione), far cadere il castello di carte di una interruzione di durata permanente, è oramai del tutto avulso dal sistema.
Il principio dominante nelle regole processuali è attualmente il pervenimento al merito, il che include, logicamente, anche una semplificazione ostativa ad un utilizzo di trucchi e “tranelli” formali che si può anche approssimare all’abuso. La forma è per natura strumentale: quel che viene perseguita è la sostanza, di cui la forma è veicolo e accessorio. Se la forma viene fatta prevalere per la presenza di sue concrete conformazioni erronee, pur essendo stata conseguita la sostanza, la sua natura soltanto teleologica viene inaccettabilmente deformata in formalismo. Tutti gli spazi normativi di recupero, al contrario, devono essere fruiti; e a fortiori, qualora dalla lettera della legge non emerga conseguenza da un vizio puramente formale (come nel caso di specie negli artt. 2943 e 2945 c.c.), il sistema è incompatibile con una sua introduzione interpretativa.
In conclusione, l’impatto dell’intervento nomofilattico del 2016 conduce a superare tutti gli argomenti attinti dalla corte territoriale dall’arresto del 2013 e dalla giurisprudenza in cui questo si inseriva, e a confermare invece – alla luce dei principi chiariti dalle Sezioni Unite – il risultato che era già stato conseguito dalla giurisprudenza opposta invocata in questo motivo, che risulta quindi fondato e assorbe il secondo, relativo alle spese dei gradi di cui si sarebbe vagliata la compensazione, sostanzialmente, in rapporto alla questione appena trattata.
9. Il ricorso incidentale condizionato denuncia, come si è visto, violazione o errata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonchè dei principi regolanti la rimessione, e quindi degli artt. 112, 329, 353 e 354 c.p.c..
Osserva la ricorrente che il Tribunale di Pisa aveva “sostenuto la consequenzialità fra l’omessa riassunzione e l’estinzione del giudizio pretorile”, statuizione che non era stata appellata, e che pertanto “del tutto erroneamente” la corte territoriale avrebbe vagliato, pur essendo “già coperta dal giudicato”; e non vi sarebbero “ragioni per ancorare la riassunzione, e gli eventuali effetti estintivi del giudizio, alla sola rimessione esplicita ad opera del Giudice”.
Questo motivo estremamente scarno nella sua illustrazione non appare corrispondente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che è stata più sopra ampiamente esposta esaminando il primo motivo del ricorso principale. In base solo a tale ratio la sentenza qui impugnata ha accolto proprio il primo motivo proposto in appello dall'(*), per cui non si ravvede incidenza effettiva sulla decisione impugnata di quanto prospettato nel motivo, che pertanto è inammissibile per difetto di interesse. D’altronde, si ricorda quindi meramente ad abundantiam, il sinistro si verificò nel 1992, il precedente giudizio cominciò nel 1993 e si concluse con la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, pronunciata nel 2005, mentre il presente giudizio fu avviato nel 2006, id est senza che fosse maturata la prescrizione per quanto è risultato dalla fondatezza del primo motivo del ricorso principale.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; conseguentemente si cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale.
P.Q.M.
Accolto il primo motivo del ricorso principale e assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.

Commento di Gianfranco Dosi al disegno di legge Pillon

Premessa
I. La mediazione familiare
a) L’accostamento errato tra mediazione familiare e ADR
b) Mediazione familiare, consenso e autodeterminazione
c) Il tentativo obbligatorio di mediazione familiare come condizione di procedibilità della separazione e del divorzio non è di per sé illegittimo
d) L’obbligo del previo tentativo di mediazione familiare è inopportuno e disfunzionale
e) L’inaccettabile previsione del compito del mediatore di salvaguardare il matrimonio e l’unità della famiglia
f) Quando entra in gioco il mediatore familiare
g) Il procedimento di mediazione familiare
h) Albo o registro dei mediatori familiari?
II. Il nuovo affidamento condiviso
a) L’affidamento condiviso paritetico
b) Il mantenimento diretto
c) La casa familiare
d) Il doppio domicilio dei figli minori
e) Il cambio di residenza del figlio
f) Il rapporto del minore con gli ascendenti e i parenti
g) L’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento
h) La revisione delle disposizioni sull’affidamento e sul mantenimento
i) L’ascolto del minore
III. L’affidamento esclusivo
IV. I figli maggiorenni
V. Il piano genitoriale
VI. Il coordinatore genitoriale
VII. La soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
VIII. Gli ordini di protezione
IX. Disposizioni di natura, civile, penale e processuale
a) L’abolizione dell’addebito nella separazione
b) Il reato di violazione degli obblighi di assistenza
c) Il reclamo al collegio contro i provvedimenti del giudice istruttore
X. Le disposizioni transitorie
XI. Sintesi conclusiva
Appendice
1. Tabella di raffronto tra il disegno di legge e il testo delle norme vigenti di cui il disegno di legge propone la modifica
2. Tabella del disegno di legge con gli emendamenti qui suggeriti
3. Testo della relazione illustrativa al disegno di legge
Premessa
Nella valutazione del disegno di legge 735/S (XVIII legislatura) intitolato “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” ho tenuto presenti tre principi fondamentali e attuali del nostro diritto di famiglia che mi sembra opportuno esplicitare immediatamente, anche per giustificare le mie osservazioni critiche e la mia proposta di emendamenti al testo del disegno di legge all’esame dal settembre 2018 della Commissione giustizia del Senato in sede redigente.
Il primo principio che farà da guida alle mie considerazioni è direttamente collegato alle norme costituzionali e specificamente all’art. 29 (“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale…” e all’art. 30 (“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”). Da queste indicazioni la cultura giuridica ha sempre tratto il convincimento che l’intervento dello Stato nella vita della famiglia, e perciò il diritto di famiglia, deve rispettare l’autodeterminazione delle persone e il diritto dei genitori di occuparsi dei loro figli, presumendo l’esistenza di competenze genitoriali, non il contrario. Riconoscere questo dato vuol dire accettare e considerare legittima l’intrusione della legge nella famiglia solo ove giustificata da dinamiche familiari disfunzionali e lesive del benessere delle persone. La regola è, quindi, che le persone hanno fino a prova contraria le risorse per risolvere i problemi della loro vita di relazione, mentre l’eccezione è costituita dall’intervento sostitutivo dello Stato (art. 30, secondo comma, della Costituzione: “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”).
Il secondo principio fondamentale attiene alla “normalizzazione” della separazione e del divorzio; eventi un tempo circondati da disvalore sociale molto intenso (di cui residuano tracce evidenti nel tentativo di conciliazione) ed oggi percepiti e vissuti socialmente come un’evoluzione possibile, ancorché potenzialmente dolorosa, della vita e dell’amore di coppia. I dati statistici attestano che quasi una coppia ogni due va incontro alla separazione e al divorzio. Indipendentemente dal giudizio etico che ciascuno di noi può dare a questo dato, sta di fatto che la separazione e il divorzio in uno Stato necessariamente laico possono legittimamente essere oggetto da parte delle istituzioni non di giudizi di valore (e nemmeno di percorsi di facilitazione) ma di regole sostanziali e procedimentali in grado di garantire di fronte a questi eventi la protezione personale e materiale delle posizioni più deboli e vulnerabili.
Il terzo principio riguarda le prospettive ormai irreversibili di “degiurisdizionalizzazione” nell’ambito del diritto di famiglia (art. 6 e art. 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) con cui si è andata affermando la piena dignità e la piena legittimità della negozialità in un ambito una volta affollato di soli diritti indisponibili. La legge riconosce oggi ai coniugi e ai genitori il diritto di raggiungere al di fuori della giurisdizione tutti gli accordi che meglio ritengono corrispondenti al loro interesse e a quello dei loro figli, fatta salva la valutazione di corrispondenza dell’accordo al superiore interesse del minore.
Si tratta, quindi, di verificare – per affermarne o meno la plausibilità – se e in quali parti il disegno di legge 735/S rispetti o invece travalichi questi tre principi (diritto delle persone all’autodeterminazione, normalizzazione della separazione e del divorzio; riconoscimento della piena dignità degli accordi e della negozialità in ambito familiare).
I
La mediazione familiare
Il disegno di legge 735/S rivolge innanzitutto una attenzione specifica alla mediazione familiare alla quale nell’ambito del diritto di famiglia fa oggi fugace riferimento soltanto il secondo comma dell’art. 337-octies del codice civile, nella parte in cui prescrive che il giudice, ottenuto il consenso delle parti, può rinviare l’adozione dei provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli minori per consentire che i genitori, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo.
Il disegno di legge si ripromette di colmare, quindi, un vuoto legislativo prospettando nuovi strumenti destinati a regolamentare due diversi ambiti operativi che interessano da un lato l’assetto ordinamentale della mediazione familiare e dall’altro il suo rapporto con le procedure giudiziarie di diritto di famiglia.
Sul primo versante si prevede l’istituzione di un albo nazionale dei mediatori familiari, si prescrivono i requisiti per esservi ammessi, si indicano le funzioni attribuite a tali professionisti (art. 1) nonché gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale (art. 2), si regolamenta il procedimento di mediazione familiare (art. 3) e si disciplinano i relativi compensi professionali (art. 4).
Sul secondo versante, invece, si introducono, limitatamente ai procedimenti giudiziari contenziosi (non consensuali) di separazione e di divorzio nonché in quelli che coinvolgono direttamente o indirettamente figli minori: a) il tentativo obbligatorio della mediazione familiare quale condizione di procedibilità del relativo ricorso giudiziale (art. 7); b) l’invio coattivo in sede di udienza presidenziale alla mediazione familiare che non si si sia svolta in precedenza (una vera e propria mediazione familiare delegata: “Il presidente…rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi ordinando alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare” ) (art. 8); c) l’invito alla mediazione familiare nei procedimenti di revisione delle condizioni relative all’affidamento in cui “il giudice invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie” (art. 13).
Esaminiamo ora tutti questi aspetti.
a) L’accostamento errato tra mediazione familiare e ADR
Nella relazione al disegno di legge la mediazione familiare collegata alle procedure di separazione e divorzio o che comunque coinvolgono i figli minori è accostata espressamente alla mediazione civile e commerciale (Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni di cui vengono peraltro dichiarati espressamente applicabili al procedimento di mediazione gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2). E’ ben strano – si legge a tale proposito nella Relazione – che sia stata imposta la mediazione preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia.
Viene proposto quindi un accostamento tra mediazione familiare ed ADR (Alternative Dispute Resolution) che, tuttavia, è errato, benché nell’ambito della mediazione familiare alcuni propendano per tale inquadramento, evidentemente nella prospettiva di una completa autonomia e autoreferenzialità del procedimento rispetto al contesto giurisdizionale del diritto di famiglia.
La mediazione familiare ove, invece, connessa ai procedimenti di separazione, divorzio o affidamento di figli minori, non assolve a nessuna funzione di Alternative Dispute Resolution (ADR) in quanto gli accordi raggiunti in sede di mediazione familiare devono per forza sfociare in un provvedimento di natura giudiziaria (omologa, sentenza, decreto), a meno che non siano stati raggiunti attraverso la negoziazione assistita da avvocati, questa sì certamente una ADR (Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162).
Pertanto la mediazione familiare potrebbe avere spazio come ADR soltanto in procedimenti che coinvolgono solo i coniugi – di difficile e rara individuazione – che non appartengono al novero di quelli di separazione i divorzio. Ove ve ne fossero, legati a diritti disponibili, sarebbero, comunque, verosimilmente già coperti dall’obbligo del previo tentativo di mediazione civile o di negoziazione.
Poiché, quindi, la mediazione familiare non costituisce una ADR e poiché gli accordi raggiunti attraverso la mediazione familiare possono confluire soltanto in provvedimenti giudiziari, non hanno alcun senso gli ultimi due commi (8 e 9) dell’art. 3 del disegno di legge – dove si disciplina il procedimento di mediazione familiare – i quali prevedono che “L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile” e che “Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta”, indicazioni che sono del tutto estranee al sistema dei procedimenti connessi alla separazione, al divorzio o all’affidamento dei figli. Tali commi devono essere perciò eliminati perché introdurrebbero una duplicazione ed sovrapposizione di sistemi di recepimento giudiziario degli accordi di mediazione familiare che sarebbe del tutto disfunzionale prima ancora che illegittimo non essendovi deroghe possibili all’individuazione del giudice competente per le cause di separazione e divorzio.
L’incauto e azzardato accostamento della mediazione familiare alle ADR potrebbe essere stato proposto soltanto per richiamare – a proposito della mediazione familiare quale condizione di procedibilità del procedimento sul conflitto familiare (e cioè nel contesto del secondo ambito operativo della riforma) – il via libera offerto dalla Corte costituzionale alla piena legittimità della giurisdizione condizionata (da ultimo Corte cost. 7 luglio 2016, n. 162) a fronte della severa posizione della Corte di cassazione (ammesso che tale orientamento possa applicarsi alla mediazione familiare) sulla illegittimità della imposizione, da parte dei giudici della famiglia, di percorsi personali di sostegno alla genitorialità (Cass. civ. Sez. I, 1 luglio 2015, n. 13506 che ha ritenuto nello specifico contrastante con l’art. 32 della Costituzione e lesiva, quindi, del diritto alla libertà personale e all’autodeterminazione, la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità).
b) Mediazione familiare, consenso e autodeterminazione
Nell’ambito dei conflitti familiari concernenti la crisi di coppia l’accostamento tra mediazione familiare e ADR è quindi errato. La mediazione familiare è sempre stata considerata una possibile opportunità e una possibile risorsa a latere, nell’interesse soprattutto del benessere dei figli, per raggiungere sotto la guida di un esperto un accordo di cogenitorialità. Gli accordi possono essere raggiunti in vista di un provvedimento (nel quale confluiranno) nell’ambito di una procedura giudiziaria o per risolvere un contrasto genitoriale anch’esso regolato da un provvedimento giudiziario, ma – salvo che non confluiscano in un accordo negoziato con l’assistenza degli avvocati e direttamente trascritto all’ufficio di stato civile – non sono alternativi a nessun procedimento giudiziario.
Inoltre, e proprio a garanzia della genuinità della prospettiva potremmo dire negoziale che anima ciascuna parte, la mediazione familiare presuppone necessariamente l’autodeterminazione e la spontaneità dell’accesso al percorso. Si tratta di un principio fondante della mediazione familiare.
L’autodeterminazione è un diritto e al tempo stesso la precondizione per la riuscita di qualsiasi intervento di sostegno alla genitorialità, ancorché alcuni mediatori ritengano di essere in grado di trasformare il dissenso in consenso nel corso della mediazione.
D’altro lato il pieno consenso a qualsiasi trattamento personale è oggi regola inderogabile perfino in ambito sanitario dove pure le terapie assolvono ad una funzione spesso molto più salvifica della mediazione familiare. Il consenso informato – oggi compiutamente disciplinato dalla la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e ha trovato sempre fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione (richiamati espressamente dall’art 1 della nuova legge), i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento nei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438 e Corte cost. 30 luglio 2009, n. 253).
c) Il tentativo obbligatorio di mediazione familiare come condizione di procedibilità della separazione e del divorzio non è di per sé illegittimo
Se è vero, quindi, che l’accesso alla mediazione familiare e il procedimento di mediazione familiare stesso non possono che essere accompagnati dal consenso e garantiti dal principio di autodeterminazione, si tratta di verificare se lo specifico meccanismo introdotto per la separazione contenziosa nel nuovo primo comma dell’art. 706 c.p.c. (“I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare…”) e per il divorzio contenzioso nel nuovo primo comma dell’art, 4 della legge 898/70 (“I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare…”), possa ritenersi confliggente con l’art. 23 (riserva di legge nell’imposizione di prestazioni personali), con l’art. 24 (diritto di agire in giudizio) e con l’art. 32 (riserva di legge nei trattamenti sanitari obbligatori) della Costituzione.
Con la precisazione – è bene rilevarlo – che si tratta di tentativo obbligatorio di mediazione e non di mediazione familiare obbligatoria.
Il riferimento all’art. 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…”) non pare pertinente dal momento che nell’art. 1 del disegno di legge si prevede al comma 2 lett. a che “possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche “ il che esclude in partenza che la mediazione familiare possa essere equiparata ad un trattamento sanitario. L’indiretto sostegno alla genitorialità che ne deriva non sembra perciò collocare la mediazione familiare su un versante terapeutico di tipo sanitario, più di quanto non lo sia qualsiasi intervento di carattere sociale.
Neanche può parlarsi di contrasto con l’art. 23 della Costituzione (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”) dal momento che sarebbe proprio la legge a imporre il tentativo obbligatorio di mediazione familiare.
Più problematica è la tematica del possibile contrasto con l’art 24 della Costituzione (“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi…”). Come si è detto, però, la stessa Corte costituzionale esclude la illegittimità dei meccanismi di accesso condizionato alla giustizia quando riflettono un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela della persona e quella (di interesse generale) che il differimento dell’accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse. Il diritto in gioco è qui quello di chiedere la separazione o il divorzio e il ragionevole bilanciamento potrebbe essere individuato nel diritto dei figli a non subire o a subire il minor pregiudizio dalla crisi genitoriale.
Pertanto la previsione del tentativo obbligatorio di mediazione familiare come condizione di procedibilità della separazione non pare che possa essere considerata lesiva di norme costituzionali.
D’altro lato il procedimento di mediazione familiare prefigurato nel disegno di legge prevede, ci mancherebbe altro, la libertà personale di interrompere la mediazione. L’articolo 3, comma 3, del disegno di legge rassicura circa il fatto che “La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento”. Sarà il giudice, in tal caso, a decidere autonomamente in ordine a tutte le questioni relative ai coniugi e all’affidamento dei figli.
d) L’obbligo del previo tentativo di mediazione familiare è inopportuno e disfunzionale
La circostanza che l’accesso al procedimento sul conflitto genitoriale venga condizionato al previo obbligo del tentativo di mediazione familiare pone, perciò, non tanto un problema di legittimità/illegittimità, quanto piuttosto un problema di opportunità/inopportunità.
Molti si chiedono – e il disegno di legge dà a questa domanda una risposta positiva – se per caso non sia opportuno pretendere che ai coniugi venga imposto un contatto obbligatorio con lo strumento della mediazione familiare in modo da affrontare la separazione con maggiore attenzione ai problemi della genitorialità: questo sarebbe, appunto, l’obiettivo del previo tentativo obbligatorio di mediazione familiare (anche solo a fini conoscitivi ed indipendentemente dalla prosecuzione del percorso).
E’ vero che gli accordi (giudiziali o stragiudiziali) possono essere pur sempre raggiunti con l’assistenza dei soli avvocati, ma la mediazione familiare avrebbe in sé oggettivamente il senso di qualcosa che si differenzia dalla gestione di una trattativa legale o di una transazione perché consiste in un percorso nel quale al raggiungimento di un accordo si auspica che si possa accompagnare anche la costruzione o la ricostruzione, o anche solo la conservazione, di una relazione (il legame cogenitoriale) che, nell’interesse dei figli, non può certamente distruggersi. C’è, in fondo, una presunzione di sfiducia che l’ordinamento – imponendo tale obbligo – mostra verso la capacità delle persone di risolvere da sole un loro problema.
Il conflitto in sede giudiziaria, per le modalità inevitabilmente contrappositive che lo contraddistingue, potrebbe prevaricare l’obiettivo del processo in materia di famiglia che è anche e soprattutto quello della tutela del preminente interesse dei figli. Al perseguimento di questo obiettivo – ritiene il disegno di legge – sarà essere utile il richiamo da parte del mediatore, terzo rispetto al conflitto. In effetti il problema che la mediazione familiare intende risolvere non è un problema di consulenza legale o psicologica (ed anzi “il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti”: art. 3,co. in fondo). Il mediatore deve soltanto (ed essere in grado di) aiutare le parti ad impostare l’assetto postconiugale, favorendo la conservazione di una relazione tra i genitori. E d’altro lato se i coniugi hanno risolto da soli (o con i loro avvocati) il problema del loro accordo sui figli, non avranno alcuna necessità di iniziare un percorso obbligatorio di mediazione familiare: l’art. 711 del codice di procedura civile che si occupa della separazione consensuale – nel testo modificato dal disegno di legge – non impone il tentativo obbligatorio di mediazione familiare ma richiede soltanto l’indicazione nel ricorso congiunto del piano genitoriale previsto nel nuovo art. 337 ter c.c.
Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, sul piano dell’utilità e della produzione di effetti funzionali il previo tentativo obbligatorio di mediazione familiare si presenta del tutto inappagante.
Il conflitto coniugale che nasce dalla decisione della separazione personale ha il suo punto di tensione più alto nel periodo immediatamente successivo alla comunicazione della volontà di separarsi. In questa prima fase gli aspetti emotivi della relazione conflittuale prevaricano le competenze cognitive. Sembra il momento peggiore non tanto per negoziare (nell’ambito della causa) quanto per obbligare le persone ad una negoziazione al di fuori della causa e dei suoi attori.
L’imposizione di un incontro obbligato con il mediatore familiare prima di avviare la separazione legale o comunque l’imposizione di un passaggio che le parti non vogliono o avvertono come non autodeterminato finisce per avere l’effetto contrario di allontanare dalla mediazione familiare, di avvalorare la percezione di un’intrusione esterna inaccettabile, di esacerbare il conflitto. Il rilancio, invece, delle pratiche di mediazione familiare attraverso la predisposizione di una buona rete organizzativa potrebbe costituire un momento di presa di coscienza circa il fatto che l’aiuto del mediatore familiare (formato e preparato) può produrre cambiamenti positivi se gli interessati ne riconoscono e ne accettano il ruolo e l’intervento.
I mediatori familiari conoscono bene le trappole della mediazione obbligatoria e sanno bene che imporre un dialogo privo di consenso reale equivale a percorrere una strada destinata al rapido insuccesso.
L’accesso alla mediazione familiare in condizione di non autodeterminazione è quindi del tutto controproducente e disfunzionale rispetto agli obiettivi stessi della mediazione familiare. Finirebbe per svilire anche agli occhi degli utenti la mediazione il cui accesso obbligatorio rischierebbe di farla diventare una formalità da digerire al più presto e da lasciarsi quanto prima alle spalle.
Naturalmente non mancano opinioni contrarie nel senso che alcuni riconoscono praticabile un intervento di mediazione familiare anche nella fase più critica e acuta della crisi di coppia, ma si tratta di forzature ideologiche di cui mancano peraltro riscontri relativi all’esito e ai risultati.
Secondo quanto prevede il disegno di legge, se il tentativo, comunque, non viene promosso sarà il presidente in sede di prima udienza ad ordinare alle parti l’accesso alla mediazione familiare (art. 708 c.p.c. come riformato dal disegno di legge).
Nel ristabilire correttamente i compiti del mediatore familiare e i compiti del giudice deve prevalere il rispetto per la diversità delle due funzioni. L’una, la mediazione familiare, è imperniata sull’autodeterminazione; l’altra, la decisione giudiziale, sul dovere di decidere (e non di rinviare a terzi) in mancanza di accordo delle parti.
Le stesse considerazioni non valgono nei casi in cui il giudice invita le parti ad accedere alla mediazione familiare (art. 337-quinquies in caso di procedimenti di modifica dei provvedimenti di affidamento). Qui siamo fuori di ogni obbligo e l’invito potrà essere liberamente accolto o meno, sena che siano ammissibili meccanismi di sanzione diretta o indiretta rispetto alla decisione delle parti o di una di esse di non aderire all’invito.
e) L’inaccettabile previsione del compito del mediatore di salvaguardare il matrimonio e l’unità della famiglia
Nell’indicazione delle funzioni del mediatore familiare l’art. 3 al comma 2 lett. i , prevede tra l’altro che “il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia… nel rispetto del miglior interesse del minore” come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8 del disegno di legge, dove a sua volta si legge che “Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”.
Al mediatore il disegno di legge assegna le funzioni di gestione imparziale della mediazione familiare e il compito anche di adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri specialisti.
Mentre queste ultime funzioni sono essenziali e del tutto ragionevoli, quella di “salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia” è veramente fuori luogo. Il mediatore familiare non può avere questo compito di salvaguardia che peraltro nemmeno saprebbe come adempiere. Alla mediazione familiare le parti giungono per trovare una soluzione in ragione di una decisione già presa di separarsi. La salvaguardia del matrimonio costituisce nel disegno di legge una prescrizione inaccettabile, largamente inopportuna e da eliminare senz’altro.
Non si tratta di un lapsus in quanto il disegno di legge all’art. 8 attribuisce questa stessa funzione al presidente del tribunale precisando senza possibilità di equivoci (nel nuovo terzo comma dell’art. 708 c.p.c.) che “Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”. Alle mediazione si fa, quindi, perché non ci si vuole riconciliare. Il rapporto tra la mancata (ri)conciliazione e l’avvalersi della mediazione familiare è antistorico, prima ancora che preoccupante.
Attribuire al giudice (in sede di tentativo di conciliazione) e al mediatore familiare (in sede di avvio della mediazione) il compito di additare la mediazione familiare come la soluzione per un eventuale ripristino della comunione materiale e spirituale del matrimonio – giacché di questo si tratta – contribuisce ad alimentare una confusione sugli strumenti di intervento nella crisi della famiglia. Significa tornare alla confusione tra mediazione familiare e terapia familiare che ha sempre costituito un aspetto fortemente ostativo alla praticabilità dei percorsi di mediazione familiare.
f) Quando entra in gioco il mediatore familiare?
L’accesso alla mediazione familiare è naturalmente libero nel senso che in qualsiasi momento prima, durante o dopo il procedimento (anche consensuale) di separazione o divorzio le parti possono autonomamente rivolgersi ad un mediatore familiare, scelto però – per evidenti motivi di funzionalità nell’eventuale rapporto con l’autorità giudiziaria – “tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile” (art. 3, comma2, del disegno di legge).
Come detto, l’esperimento della mediazione familiare è considerata nel disegno di legge condizione di procedibilità nelle procedure contenziose di separazione e divorzio e in quelle comunque in cui debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori. Anche e soprattutto in questi casi le parti sono vincolate alla scelta del mediatore “nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio” ed ai fini del controllo su tale adempimento da parte del presidente – il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e deve informare il giudice del relativo esito (accordo o fallimento della mediazione).
La mediazione familiare può essere anche delegata dal giudice.
L’art. 8 del disegno di legge che modifica l’art. 708 c.p.c. (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente) prevede che il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo del previo tentativo di mediazione familiare e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi ordinando alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Solo all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi. La stessa cosa avviene in sede divorzile (art. 22 dl disegno di legge che modifica l’art. 4, commi 8 e 9, della legge sul divorzio).
Ugualmente nell’ambito dei giudizi di revisione delle condizioni di separazione e divorzio (art. 13 del disegno di legge che modifica l’art. 337-quinquies c.c.) si prevede che nei casi di conflittualità tra le parti, il giudice invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie e, qualora le parti accettino, sospende il procedimento per non più di sei mesi rimettendo le parti stesse davanti al mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora poi la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario all’interesse e ai diritti del minore.
g) Il procedimento di mediazione familiare
L’art. 3 del disegno di legge individua i principi a cui attenersi nel procedimento di mediazione familiare rimandando in più punti alla disciplina del procedimento di mediazione civile e commerciale in virtù di quella errata e confusiva equiparazione tra mediazione familiare ed ADR a cui il disegno di legge si ispira.
I mediatori familiari hanno già da tempo costruito un setting piuttosto chiaro sulla mediazione familiare e non sembra che vi siano nel disegno di legge statuizioni granché contrastanti con tale setting, salvo alcune, come la partecipazione, quanto meno al primo incontro, degli avvocati delle parti, di cui in genere non è prevista la presenza in sede di mediazione familiare. Spetterà ala sensibilità del mediatore e degli stessi avvocati rappresentare alle parti l’opportunità che nelle sedute di mediazione familiare successive alla prima le parti siano messe in condizione di costruire o ricostruire una relazione diretta tra di loro, anche senza la presenza dei legali.
Il rinvio al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione civile e commerciale (che sconta l’equivoco della equiparazione tra mediazione familiare ed ADR), in particolare agli articoli 8 (procedimento), 9 (dovere di riservatezza), 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale) 11 (conciliazione), 13 (Spese processuali) e 14, commi 1 e 2 (obblighi del mediatore), al momento non può essere considerato effettivo, mancando ancora i decreti di attuazione che dovranno necessariamente adattare la procedura al contesto della mediazione familiare.
Il meccanismo del pagamento delle spese processuali a carico di chi abbia rifiutato la proposta del mediatore (art. 13 del decreto 28/2010) è da cancellare perché il mediatore familiare allo stato delle cose non è chiamato a fare proposte di accordi come previsto per il mediatore civile e commerciale.
Di sicuro dovrebbero essere eliminati anche gli ultimi due commi dell’art. 3 del disegno di legge (comma 8: “L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile” e comma 9: “Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta”) essendo del tutto scoordinati rispetto alle procedure di diritto di famiglia cui la mediazione familiare si riferisce.
h) Albo o registro dei mediatori familiari?
All’art. 1 il disegno di legge prevede l’Istituzione di un albo nazionale per la professione di mediatore familiare.
Il riferimento sembra agli albi indicati nell’art. 2229 del codice civile: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albo o elenchi”.
In effetti si elencano i requisiti che dovranno avere gli iscritti che devono essere in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli; si precisa che la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata; che l’albo è tenuto dal Ministero della giustizia che ne cura l’aggiornamento; che il servizio di mediazione familiare può essere offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all’albo; che il mediatore familiare deve essere esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali; che l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame; che un istituendo consiglio nazionale dei mediatori familiari dovrà provvedere all’emanazione di un codice deontologico.
I professionisti che ne faranno parte come mediatori familiari sono però anche iscritti ad altri albi professionali. Si potrebbe, perciò, semplicemente istituire un “elenco” o un “registro” nazionale dei mediatori, analogamente a quanto per gli organismi di mediazione civile e per i mediatori civili ha fatto la normativa di settore (Decreto del Ministero della Giustizia, 18 ottobre 2010, n. 180: Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione).
Questa soluzione è la più rispettosa dell’autonomia delle singole professioni implicate nella mediazione familiare e prospetterà l’esigenza che i diversi albi professionali individuino le norme di deontologia nell’esercizio della professione di mediatore familiare cui nel proprio ordinamento fare riferimento. Esattamente come avvenuto per il codice deontologico forense allorché sono state introdotte specifiche norme deontologiche relative all’avvocato che svolge funzioni di mediatore civile (art. 62) o funzioni di assistenza nella negoziazione (art. 27).
E’ pur vero – con riferimento all’albo degli avvocati – che la legge 247 del 2012, all’art. art. 18, comma 1, lett. a), dispone che “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio…”, e che “l’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita” (Cass, civ. Sez. unite, 22 luglio 2016, n. 15208) ma sarebbe la legge ad introdurre formalmente una deroga al principio per gli avvocati mediatori familiari.
Al di là di questo certamente la doppia iscrizione per i mediatori familiari potrebbe aprire scenari di particolare complessità che non si porrebbero ove fosse chiarito che non di un vero e proprio albo si tratta ma di un registro o di un elenco.
II
Il nuovo affidamento condiviso
a) L’affidamento condiviso paritetico
Con la prospettazione di un nuovo testo dell’art. 337-ter c.c. il disegno di legge intende assicurare al figlio minore il diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e, soprattutto, “a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. Il nuovo affidamento condiviso si presenta, quindi, nelle forme dell’affidamento condiviso con tempi di frequentazione tra genitori e figli che il disegno di legge vuole paritetici ed equipollenti.
Secondo i proponenti il testo attuale dell’art. 337-ter – che risale alla riforma operata con la legge 8 febbraio 2016, n. 54 – è formulato genericamente prevedendosi soltanto che il giudice, con riferimento ai figli minori “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. Questa formulazione è accusata di aver prodotto una prassi negoziale e una giurisprudenza disattente alla quantità dei tempi di frequentazione tra i genitori e i figli, con la conseguenza che spesso per i padri questi tempi si risolvono in genere in poche ore durante la settimana e in non più di due week-end al mese. Questa situazione – sulla quale i movimenti dei padri hanno più volte richiamato l’attenzione – viene considerata un punto fallimentare nell’applicazione della normativa sull’affido condiviso introdotta nel 2006.
Il disegno di legge si ispira al principio – sostanzialmente giusto – che non è soltanto la qualità della relazione tra genitore e figli che va salvaguardata dopo la separazione, ma anche la quantità del tempo che genitori e figli trascorrono insieme. La sottovalutazione che vi è stata finora nella prassi e nella giurisprudenza del problema della “quantità del tempo” e non solo della “qualità della relazione”, è piuttosto evidente. La legge sull’affido condiviso aveva in sé una carica di promozionalità del rapporto soprattutto tra padri e figli che non si è adeguatamente realizzata.
Un conto, però, è prevedere che i tempi di frequentazione di ciascun genitore con il figlio siano il più possibile adeguati e paritari, altro conto è prevedere l’obbligo che siano necessariamente paritetici ed equipollenti “in ragione della metà del proprio tempo”.
La soluzione, perciò, che con il nuovo testo dell’art. 337-ter il disegno di legge propone (“Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”) appare eccessivamente rigida. L’imposizione di tempi obbligatoriamente paritetici “in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”, ancorché condizionata al fatto che non sussistano “oggettivi elementi ostativi” (per esempio per i tempi di lavoro o per le distanze abitative) non può essere una clausola obbligata del piano genitoriale. Un conto è prevedere che i tempi di frequentazione debbano essere adeguati e il più possibile paritari e altro conto è prevedere l’obbligo di tempi paritetici “in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”.
Deve sempre essere assicurata ai genitori la praticabilità di altre modalità di organizzazione dei tempi di rispettiva frequentazione anche in assenza di “oggettivi elementi ostativi”. Al piano genitoriale concordato tra i genitori dovrebbe essere lasciata libertà organizzativa nella decisione nel caso concreto sui rispettivi tempi di frequentazione con i figli fatta sempre salva la possibilità, in sede contenziosa, per un genitore di reclamare una parità maggiore di quella a cui l’altro genitore si dichiara disponibile. Quindi in presenza di irragionevoli atteggiamenti ostruzionistici il principio della parità dei tempi può funzionare come principio che deve orientare la decisione del giudice ma questo non può comportare un giudizio di per sé di disvalore su altre modalità organizzative concordate tra i genitori.
Del tutto inaccettabile, comunque, è la indicazione di dover garantire necessariamente ai figli “la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti presso il padre e presso la madre”, fatto salvo un comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore, individuato nei casi (in cui si potrà anche disporre l’affido esclusivo) di: 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3) trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.
L’affermazione che costituisce diritto del minore “trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale” è ideologica e frutto di un eccesso di rigidità. E’ vero che non conta solo la qualità della relazione ma anche la quantità del tempo, ma non può ritenersi affatto che altre modalità di organizzazione dei tempi genitoriali possano essere di per sé contrarie all’interesse del minore. Se, per esempio, la qualità della relazione non è buona, è tutto da dimostrare che possa essere la parità dei tempi a renderla migliore.
Sia l’introduzione, quindi, nell’ordinamento di un diritto del minore ai tempi paritetici con ciascuno dei genitori, sia l’applicazione obbligatoria dei tempi paritetici o equipollenti tra genitori “in ragione della metà del proprio tempo” costituiscono inutili forzature.
Non può ugualmente, poi, assolutamente accettata la previsione secondo cui andrebbe comunque assicurata ai figli “la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti presso il padre e presso la madre”, anche nel rispetto delle esigenze del figlio in relazione alla sua età, elemento a cui nel disegno di legge non si fa immotivatamente alcun richiamo: l’età del figlio non può che costituire un importante ineliminabile indice di personalizzazione del piano genitoriale.
b) Il mantenimento diretto
Nella relazione illustrativa del disegno di legge è scritto che “si ritiene maturo il tempo per applicare il principio del mantenimento diretto, pur astrattamente previsto dalla norma come modalità di default per provvedere alla prole”.
Il riferimento è al testo originario dell’art. 337-ter c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2016, n. 54) nel quale si prevede da un lato che il giudice determina la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli e dall’altro che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…”.
E’ piuttosto noto che l’applicazione nella prassi e in giurisprudenza di questi principi ha capovolto l’ordine che il legislatore del 2006 aveva ipotizzato. Effettivamente secondo la norma in questione il versamento di un contributo economico da un genitore all’altro per il mantenimento dei figli era previsto come adempimento non alternativo ma residuale (“…il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico”) anche se l’art. 337-ter non aveva utilizzato l’espressione “mantenimento diretto” (pure largamente presente allora nel dibattito parlamentare che aveva accompagnato l’iter di approvazione della legge sull’affido condiviso) ma mantenimento “proporzionale al proprio reddito”.
Il disegno di legge di riforma avverte che è ora di mettere mano alla norma per indicare “con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole”.
La soluzione prescelta è quindi la seguente: nel piano genitoriale deve essere indicata “la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) le risorse economiche di entrambi i genitori; 3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Scompare nel nuovo testo immotivatamente il riferimento – contenuto nel testo attuale dell’art. 337-ter – al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori (cui si fa cenno invece, all’interno della relazione illustrativa) e ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. La cancellazione del criterio del tenore di vita non ha alcuna giustificazione ragionevole non potendosi far ricadere sulla figlio le conseguenze della decisione dei genitori di separarsi, ove nel corso della convivenza familiare siano state concordemente assicurate al figlio opportunità di crescita – compatibili con le condizioni economiche della famiglia – di cui i genitori possono continuare a garantire la sostenibilità. Sarà compito dei genitori quindi – o del giudice – graduare gli impegni economici di contribuzione per i figli alle reali possibilità di reddito conseguenti alla separazione, senza necessità di espellere il “tenore di vita” dai criteri che devono guidare questa valutazione.
Da parte sua, il giudice – ove i genitori non abbiano formulato un piano genitoriale sul mantenimento dei figli – potrà stabilire “ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare”.
Pertanto l’indicazione molto chiara del disegno di legge è che la regola deve essere il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore (sostanzialmente nei periodi in cui il figlio si trova con il genitore stesso) e per “capitoli di spesa” in misura proporzionale al reddito (sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale) nel senso, per esempio, che – fermo il pagamento da parte di ciascuno del vitto e delle spese quotidiane del figlio che ha con sé – un genitore corrisponderà (da solo o per quota con l’altro) quanto necessario per la scuola pubblica o privata o per le attività sportive mentre l’altro si occuperà delle spese mediche ovvero di saldare le lezioni di ballo o di pittura e così via. I genitori si distribuiscono, in altre parole, compiti mirati al fine di sostenere economicamente la socializzazione e l’educazione del figlio.
Il contributo periodico di mantenimento per i figli erogato da un genitore all’altro diventa l’eccezione (“ove strettamente necessario e solo in via residuale”). Ed anche in questo caso si tratta di una eccezione destinata a durare nel tempo limitatamente. Il giudice, infatti, secondo il disegno di legge dovrà stabilire, in questi casi eccezionali, un importo periodico di contribuzione da erogare da un genitore all’altro soltanto “per un tempo determinato” e “indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare”.
Che valutazione dare di questa impostazione? E’ plausibile il mantenimento diretto e per capitoli di spesa come regola ferrea a cui è possibile derogare solo “ove strettamente necessario” o si tratta di una indicazione eccessivamente rigida?
Gli aspetti problematici sono sostanzialmente tre.
Il primo, principale, aspetto problematico concerne il fatto che il mantenimento diretto nella previsione del disegno di legge non ammette deroghe negoziali. Anche in caso di accordi di separazione e di divorzio alle parti non viene consentito di derogare a questa modalità (nel nuovo art. 711 c.p.c. si prevede che “I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall’articolo 337-ter del codice civile”). Questa rigidità non è giustificabile. Il mantenimento periodico non è qualcosa di contrario all’interesse del minore. E’ semplicemente una modalità di contribuzione che per moltissime coppie appare o potrebbe apparire del tutto confacente alla situazione e ai rapporti tra i genitori e con i figli. Additare perciò il mantenimento diretto dei figli come l’unica forma di contribuzione possibile è del tutto fuori luogo. Il sacrosanto diritto dei genitori di individuare in concreto la modalità che ritengono più opportuna per mantenere i figli deve essere rispettato (art. 30 costituzione). Pertanto l’articolo 337-ter dovrà essere integrato dalla indicazione che in questo ambito sono sempre salvi “accordi diversi” tra i genitori che, nella modalità prescelta, il giudice dovrà rispettare.
Il secondo aspetto problematico è il seguente. Se il figlio minore trascorre tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, e se vi è sostanziale simmetria tra i redditi e i mezzi a disposizione dei genitori, non dovrebbe esserci nessuna controindicazione rispetto al mantenimento diretto e per capitoli di spesa, sempre che i genitori non si accordino in modo diverso. I problemi sorgono quando uno dei genitori non ha redditi o li ha insufficienti per coprire le spese di mantenimento diretto oppure quando l’organizzazione della vita di ciascun genitore non rende praticabile o agevole ovvero opportuno il mantenimento diretto: in tal caso deve poter essere consentito al giudice di disporre motivatamente il mantenimento periodico.
Infine la previsione della temporaneità dell’assegno periodico non ha alcun senso e va abolita, lasciando ai consueti meccanismi di revisione delle condizioni di separazione il compito di adeguare il provvedimento all’assetto economico eventualmente modificatosi.
c) La casa familiare
Nella relazione al disegno di legge si richiama l’asserita tesi (di fonte non precisata) circa un “raggiunto consenso scientifico sulla sostanziale irrilevanza dell’eventuale assegnazione ai fini del benessere della prole in relazione all’autentico significato e concetto sostanziale dell’affidamento condiviso” e sulla base di questa premessa si prevede l’abolizione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare e l’applicazione delle ordinarie norme civilistiche e quindi, se la casa familiare è in comproprietà, delle norme sulla comunione, mentre in caso di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori o a terzi, si applicheranno le norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione e locazione.
Eravamo abituati a parlare di “assegnazione della casa familiare”. Ora di assegnazione ad uno dei genitori non si parlerà più, in quanto secondo la Relazione illustrativa il conflitto tra i genitori che si separano sarebbe fortemente influenzato e negativamente condizionato dall’interesse economico all’assegnazione. Si prevede solo che i figli possano continuare a risiedere nella casa familiare. Né si tratta di assegnazione ai figli della casa in quanto il diritto di continuare a risiedervi non costituisce un peso (di natura personale o reale) sulla casa familiare che rimarrà soggetta a tutte le norme civilistiche senza alcuna possibilità di trascrizione del titolo e quindi senza le conseguenza relative all’opponibilità al terzo acquirente.
Il testo dell’art. 337-sexies, in realtà, dava una risposta che è sempre sembrata soddisfacente prescrivendo da un lato che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e dall’altro che “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Secondo il nuovo testo proposto “Il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi” ma “Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato”. Il che significa che in genitore che rimane in casa sulla base del provvedimento del giudice dovrà indennizzare l’altro versandogli l’equivalente dell’equo canone di locazione (o della metà se comproprietario salvo diverse decisioni).
Stabilito che le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare saranno risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e di comunione, va chiarito il senso della disposizione nella parte in cui prescrive che “Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione [e] che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. La norma – che contiene nel testo proposto una congiunzione di troppo – vuole intendere che non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore non proprietario o non titolare di specifico diritto che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Il genitore non proprietario che rimane in casa con l’autorizzazione del giudice incontra, quindi, gli stessi limiti che oggi la norma già prevede (Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio).
Naturalmente non dovrebbe venir meno il principio che il genitore autorizzato dal giudice a rimanere nella casa familiare succede nel contratto di locazione (art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392) con tutte le precisazioni fatte a tale proposito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404).
Come valutare questo insieme di modifiche volute dal disegno di legge di riforma?
Ammesso che la cancellazione dell’istituto dell’assegnazione possa essere giustificato dalla incoerenza dell’istituto rispetto alla parità dei diritti tra i genitori, dovrebbe comunque essere mantenuta la attuale previsione secondo cui della permanenza in casa del genitore proprietario, comproprietario o successore nel contratto di locazione “il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori” che dovrebbe essere sufficiente ad eliminare ogni stortura applicativa. E magari l’istituto dell’indennizzo previsto in materia di comunione potrebbe essere uno dei possibili criteri che il giudice potrebbe utilizzare, ma non il criterio obbligato.
Ugualmente dovrà essere conservata la previsione della trascrizione di tale autorizzazione al genitore a rimanere nella casa familiare ai fini della opponibilità all’eventuale terzo acquirente dell’immobile.
In definitiva il testo della nuova disposizione sulla casa familiare proposto dal disegno di legge pare introdurre elementi di inutile problematicità rispetto alla formulazione attuale dell’art. 337-sexies.
d) Il doppio domicilio dei figli minori
Il nuovo testo dell’art. 337-ter contiene anche una disposizione che prescrive al giudice di stabilire in caso di affidamento condiviso il “doppio domicilio” del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
La disposizione ha un valore soprattutto simbolico – e può essere certamente condivisa – anche se in ogni caso le comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute dovrebbero già oggi essere portate a conoscenza di entrambi i genitori.
e) Il cambio di residenza del figlio
Modificando il testo – in verità ambiguo – dell’attuale secondo comma dell’art. 337-sexies (“In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio…”) il disegno di legge di riforma propone correttamente di precisare che “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, almeno trenta giorni prima, l’intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio”.
In effetti il trasferimento del minore o il cambiamento di residenza non può che avvenire con il consenso di entrambi i genitori.
Con una precisazione specifica il disegno di legge di riforma prevede per la legittimità del cambio di residenza il consenso dell’altro genitore ovvero la “decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo”. Si tratta di un palese errore di coordinamento con le altre norme in quanto il contrasto tra genitori su una questione quale quella del cambio di residenza o del trasferimento in altra città trova specifica regolamentazione nell’art. 709-ter c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere non al giudice tutelare ma al giudice della causa in corso.
Si prevede poi nell’ultimo comma dell’art. 337-sexiex come introdotto dal disegno di legge che “Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve essere ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica” con la conseguenza che “È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori [andrebbe aggiunto “previo provvedimento del giudice” dal momento che le forze dell’ordine non intervengono mai in queste situazioni senza provvedimento dell’autorità giudiziaria] adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice”.
f) Il rapporto del minore con gli ascendenti e i parenti
Riprendendo un principio fondamentale in tema di affidamento condiviso anche il nuovo testo dell’art. 337-ter proposto dal disegno di legge ribadisce – all’interno del quarto comma – che “Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, aggiungendo, però, anche che “Gli ascendenti del minore [non gli altri parenti] possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile”.
Si tratta in fondo di un effetto obbligato della riforma sulla filiazione del 2012 (legge 10 dicembre 2012, n. 219) che ha previsto nell’art. 317 bis c.c. (Rapporti con gli ascendenti) – che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Nipoti e nonni hanno quindi entrambi una posizione soggettiva qualificata dalla legge come diritto ed è per questo che appare possibile lo strumento dell’intervento in giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
La giurisprudenza – anche dopo la riforma del 2012 dell’art. 317-bis c.c. – ha sempre ritenuto che i nonni non abbiamo un diritto di intervento (Cass. civ. Sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28902 che riprende anche una precedente posizione negativa di Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081). La tesi negativa è fondata, in Cass. 28902/2011 sulla precisazione che in assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario degli ascendenti, come avviene nei giudizi de potestate (art. 336 c.c., comma 1), non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e di divorzio. Tuttavia in linea generale l’art. 105 c.p.c. autorizza l’intervento autonomo a chi ha una posizione qualificata come diritto soggettivo.
La proposta di riforma introduce quindi il diritto di intervento dei nonni nei giudizi contenziosi di separazione a tutela del diritto (dei nonni ma anche dei nipoti) alla conservazione di reciproci rapporti significativi anche dopo la separazione dei genitori.
È pur vero che nel processo di separazione potranno essere gli stessi genitori ad introdurre nella causa, ove necessario, il tema dei rapporti del figlio con i rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini) e non vi è dubbio che il giudice della separazione abbia pieno titolo per occuparsi di questi aspetti considerato che le norme sulla separazione prevedono espressamente che “il figlio minore ha diritto… di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337-ter c.c. e già prima art. 155 c.c.), ma è altrettanto vero che la qualificazione molto chiara del “diritto” dei nonni operata dalla riforma sulla filiazione rafforza il convincimento che l’intervento ex art. 105 c.p.c. dei nonni nel giudizio di separazione o divorzio possa essere considerato del tutto plausibile anche ove il disegno di legge non lo dovesse espressamente prevedere.
g) L’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento
Seguendo l’impostazione che da tempo il diritto di famiglia ha fatto propria, l’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli è di competenza del giudice del merito. Un’indicazione di tal genere era contenuta nell’art. 6, comma 10, della legge sul divorzio, norma che è stata considerata applicabile anche in sede di separazione in assenza di una norma specifica che prevedesse anche per la separazione il medesimo principio (successivamente inserito, nel 2013, nell’art. 337-ter del codice civile).
Ugualmente come è noto avviene in materia di soluzione dei contrasti sull’esercizio della responsabilità genitoriale (art. 709-ter c.p.c.) (introdotto con la legge 8 febbraio 2006, n. 54) dove si prevede la competenza del giudice di merito della causa in corso. Il che ha fatto venir meno conseguentemente la previgente competenza del giudice tutelare (prevista nell’art. 337 c.c. e riferita al potere generale di vigilanza del giudice tutelare sui provvedimenti del tribunale in materia di affidamento di minori).
Quanto all’attuazione delle regole sull’affidamento condiviso nella vita quotidiana dei figli, l’ultimo comma dell’art. 337-ter nel nuovo testo proposto dal disegno di legge, ribadisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, precisando condivisibilmente (in modo innovativo rispetto al comma 4 del testo vigente della norma, ma in linea con la prassi applicativa della disposizione) che “le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore” mentre – come già oggi previsto – “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
h) La revisione delle disposizioni sull’affidamento e sul mantenimento
Il disegno di legge all’art. 13 dedica attenzione anche al tema della revisione della condizioni di separazione e divorzio al quale è dedicato l’art. 337-quinquies del codice civile che prevede il diritto dei genitori (azionato nella causa in corso davanti al giudice istruttore ovvero, dopo il giudicato, davanti al tribunale con le procedure di cui all’art. 710 c.p.c. e 9 della legge sul divorzio) di chiedere la modifica delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Ebbene il disegno di legge prescrive – riformulando il testo dell’art. 337-quinquies vigente – che in queste procedure il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi (meglio si dovrebbe dire “rinvia il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi” giacché la sospensione incontra poi il meccanismo della riassunzione che potrebbe complicare e aumentare di molto i tempi) e rimette le parti avanti al mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.
In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale (nuova figura professionale al quale il disegno di legge dedica l’articolo 5), con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti.
Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale sarà il giudice a decidere.
i) L’ascolto del minore
Il disegno di legge all’art. 16 modifica anche l’art. 337-octies del codice civile integrandolo con un comma nel quale si prescrive che l’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato; che l’audizione deve essere videoregistrata; che le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice, con divieto di domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori.
In verità la riforma del 2012 e 2013 sulla filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), dopo aver affermato il principio generale secondo cui “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” (art. 315-bis c.c.) ha chiarito anche quali devono essere le modalità dell’ascolto del minore prescrivendo in proposito nell’articolo 336-bis del codice civile che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”. Inoltre secondo l’articolo 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile – introdotto dall’articolo 96 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della legge – “i difensori, il curatore speciale e il pubblico ministero non devono richiedere l’autorizzazione del giudice allorché l’ascolto avviene con mezzi tecnici quali l’uso di uno specchio unitamente ad impianto citofonico”.
L’ordinamento giuridico – dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013 – ha già una disciplina giuridica ben definita e molto chiara sull’ascolto del minore nell’ambito delle procedure giudiziarie che lo riguardano e la modifica dell’art. 337-octies del codice civile si rivela quindi ridondante ed inutile.
III
L’affidamento esclusivo
All’affido condiviso può derogarsi solo ove sia contrario all’interesse del minore. E’ questo il dato ormai emergente dalla ultradecennale applicazione dell’istituto. Il disegno di legge di riforma (art. 12) ribadisce la stessa impostazione (art. 337-quater: “Il giudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”, dove è interessante notare che vi è un riferimento a situazioni tipiche che possono giustificare l’affidamento esclusivo: e cioè “nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma” e perciò violenza; abuso sessuale; trascuratezza; indisponibilità di un genitore; inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.
L’avverbio “temporaneamente” non ha alcun senso. Tutto è rivedibile nel diritto di famiglia. Il giudice, perciò, dispone l’affido esclusivo e quando le condizioni lo consentiranno potrà prendere in considerazione una modifica e disporre l’affido condiviso.
Oltre alla tipicizzazione indicativa dei casi di affido esclusivo, l’art. 337-quater del codice civile è oggetto di una ulteriore modifica da parte del disegno di legge. Si inserisce nel testo originario l’indicazione che anche in caso di affidamento esclusivo il giudice – come peraltro già oggi previsto – deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.
E’ necessario, però, osservare che non in tutte le situazioni eccezionali di affido esclusivo potrebbe essere plausibile “garantire il diritto del minore alla bigenitorialità”. Possono verificarsi situazioni di grave sofferenza del figlio o di grave inidoneità genitoriale da rendere necessaria perfino la sospensione della frequentazione oppure altri provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale. Si tratta quindi di verificare la ragione dell’affidamento esclusivo che potrebbe essere provvisoria e superabile ma anche più radicale e di non preventivabile superamento. Tutto ciò impone di apporre nel testo sopra riportato la clausola “ove possibile e non contrario all’interesse del minore” (“In ogni caso, ove possibile e non contrario all’interesse del minore, deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo…”).
Le differenze giuridiche concrete tra affidamento ad entrambi i genitori e affidamento a un solo genitore (cioè affidamento esclusivo) non sono mai state molto chiare, dal momento che in tutti e due i casi la legge 8 febbraio 2006, n. 54 aveva previsto che la “potestà” è sempre “esercitata da entrambi i genitori” e “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sino assunte di comune accordo” (art. 155 c.c.). La legge del 2006, quindi, escludeva la possibilità che all’affidamento esclusivo dovesse conseguire di per sé anche l’esercizio esclusivo della potestà. Tutt’al più il giudice – come si è detto – avrebbe potuto intervenire “facendo salvi per quanto possibile i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155”, apportando qualche correttivo all’esercizio da parte di entrambi i genitori della potestà.
E’ stata la riforma sulla filiazione del 2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) ad introdurre l’equivalenza tra affido esclusivo ed esercizio esclusivo della “responsabilità genitoriale” aggiungendo all’art. 337-quater un terzo comma che inizia in questo modo: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi…”. Quindi all’affido esclusivo corrisponde secondo la legge l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ma soltanto “salva diversa disposizione del giudice”. Questa disposizione nel disegno di legge viene testualmente riproposta nel nuovo secondo comma dell’art. 337-quater.
Inoltre, sempre il terzo comma dell’art. 337-quater – con una precisazione che ha sempre destato forti sospetti di irragionevolezza – prescrive che anche in caso di affidamento esclusivo “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori…”.Anche questa disposizione nel disegno di legge viene riproposta testualmente nel nuovo secondo comma dell’art. 337-quater.
Che valutazione dare di queste due disposizioni (oggi vigenti) il cui testo viene riproposto con il disegno di legge di riforma nel nuovo art. 337-quater?
Considerato che le situazioni che rendono necessario l’affido esclusivo sono state selezionate dalla giurisprudenza come situazioni di carattere eccezionale (ora in parte anche tipicizzate nel testo dell’art. 337-ter, secondo comma), tutte sostanzialmente riconducibili ad una manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore da cui deriva un pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore, c’è da chiedersi, come sia possibile in questi casi gravi che il giudice possa attribuire l’esercizio della responsabilità genitoriale al genitore escluso dall’affido condiviso e come sia ugualmente possibile che la legge possa assicurare anche al genitore non affidatario il potere di codecisione sulle questioni di maggiore interesse per i figli.
Il disegno di legge purtroppo ignora questo tema – dibattuto in giurisprudenza Trib. Milano, 20 marzo 2014; Trib. Bologna Sez. I, 13 maggio 2014; Trib. Torino Sez. VII, 22 gennaio 2015 – che è il tema del cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato (“superesclusivo”) che si sostanzia nei casi in cui all’affidamento esclusivo si accompagna l’attribuzione al solo genitore affidatario dell’esercizio della responsabilità genitoriale e del potere di adottare le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Occorre, pertanto, modificare parzialmente il terzo comma dell’art. 337-quater stabilendo il rapporto diretto tra affido esclusivo, esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e potere di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio prevedendo che “il genitore cui i figli sono affidati in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi” e che “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate dal genitore affidatario in via esclusiva”.
Il giudice dovrebbe avere il solo potere di decidere se disporre l’affido condiviso o l’affido esclusivo. Una volta operata la scelta le conseguenze sono per legge l’attribuzione dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse.
L’altra novità della riforma dell’art. 337-quater operata dall’art. 12 del disegno di legge concerne l’aggiunta di un terzo comma nel quale si attribuisce al giudice del conflitto familiare il potere, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori, di disporre l’affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d’ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore.
A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare per gli adempimenti previsti nella legge 4 maggio 1983, n. 184.
Anche in caso di affidamento familiare deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all’interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile.
IV
I figli maggiorenni
Ai figli maggiorenni il codice civile, nell’ambito delle disposizioni in tema di esercizio delle responsabilità genitoriale (che per quanto concerne il mantenimento non si esaurisce al compimento del diciottesimo anno di età del figlio), dedica l’art. 337-septies nel quale si prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”
Il disegno di legge interviene con l’art. 15 anche su questa norma.
Innanzitutto viene indicata la strada dell’accordo tra i genitori quale prospettiva preferenziale rispetto all’intervento del giudice e si riscrive la prima parte dell’art. 337-septies prevedendo che “I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter” il che significa che le modalità del contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne sono rimesse all’accordo tra i genitori e il figlio anche se il richiamo al sesto e al settimo comma dell’art. 337-ter – in cui si prescrive il mantenimento diretto e per capitoli di spesa – sembra imporre immotivatamente questa sola forma di contribuzione. L’accordo andrà evidentemente depositato insieme con il ricorso di separazione o divorzio (giudiziale o consensuale o con gli atti della negoziazione assistita).
In secondo luogo, nell’eventuale giudizio contenzioso non si potrà prescindere dalla richiesta del figlio (“Il giudice… può disporre in favore dei figli maggiorenni…. su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori”).
In terzo luogo – e secondo l’impostazione già oggi vigente – si conferma che “Tale assegno è versato da entrambi i genitori [non, quindi, da un solo genitore] direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis”.
La riforma sulla filiazione del 2012 e 2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) aveva rimodellato la lacunosa disciplina precedente accorpando in una norma a contenuto generale (art. 315-bis c.c.) l’indicazione dei “diritti e doveri del figlio” (non solo, quindi, il figlio minore) con una formulazione simmetrica a quella utilizzata dall’art. 30 della Costituzione per indicare i doveri e diritti dei genitori, precisando che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori…”. Il figlio, a sua volta, “deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (art. 315-bis ultimo comma c.c.), disposizione quest’ultima, che già preesisteva alla riforma. Ribadito che il figlio anche maggiorenne ha diritto al mantenimento inteso come insieme dei mezzi di sostentamento e dei mezzi necessari alla soddisfazione del diritto allo studio e alla istruzione, nel rispetto – come impone l’art. 315-bis c.c. – delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089), va detto che ove questo non dovesse avvenire la norma generale di cui all’art. 316-bis c.c. attribuisce al figlio maggiorenne la legittimazione ad azionare in proprio le procedure giudiziarie previste dalla legge per l’adempimento dell’obbligo di mantenimento (e, naturalmente, per l’obbligo di alimenti) anche se in sede di separazione o divorzio la legittimazione concorre, naturalmente, con quella dei genitori.
Quanto ai presupposti, l’art. 337-septies c.c. nel testo oggi vigente, afferma il principio che il mantenimento del figlio maggiorenne è subordinato alla circostanza che egli sia “non indipendente economicamente”. Il che vuol dire che il diritto al mantenimento sussiste per il figlio maggiorenne finché egli non sia autosufficiente economicamente e cioè fin quando non sia in grado di potersi garantire da solo il sostentamento e la soddisfazione dei principali bisogni della vita confacenti alla sua condizione sociale.
Si capisce da quanto precede come ogni valutazione sul diritto al mantenimento e sulla sua quantificazione sia una valutazione complessa e possibile solo caso per caso. Soprattutto perché il concetto di mantenimento è un concetto non solo, come detto, relativo perché legato alla condizione sociale, ma perché si modifica nelle diverse epoche storiche. Proprio per questo è difficile attribuire alla giurisprudenza sul punto un valore che vada oltre il caso deciso. Ciò che può essere, infatti, valido per un ragazzo venticinquenne in una determinata situazione e in una determinata congiuntura economica può essere del tutto ingiustificato per un altro venticinquenne o in un altro momento storico. La valutazione sulla condizione di dipendenza o indipendenza economica del figlio confacente alla sua condizione, non è, però, l’unica che al giudice viene richiesto di fare. La giurisprudenza ha sempre ribadito la necessità di un secondo presupposto che consiste nell’accertare anche che il figlio non si trovi “in colpa per non aver raggiunto l’indipendenza economica”. Il presupposto dell’assenza di colpa del figlio maggiorenne è sempre presente nelle decisioni sul diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, accanto alle precisazioni sul significato da attribuire al concetto di “indipendenza economica”.
La giurisprudenza per evitare le conseguenze paradossali di un’obbligazione che potrebbe protrarsi sine die, ritiene che comunque che “tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076).
Ebbene, il disegno di legge all’art. 15 conferma sostanzialmente il testo del primo comma dell’art. 337-septies – precisando che il giudice in sede contenziosa può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico “a carico di entrambi i genitori” e che tale assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne il quale, comunque, è tenuto “a contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (art. 315-bis ultimo comma c.c.). Resta confermato quindi il giudizio critico del disegno di legge verso la prassi di disporre il versamento dell’assegno al genitore cosiddetto collocatario anziché al figlio maggiorenne.
E’ importante puntualizzare che secondo il disegno di legge il mantenimento è subordinato alla richiesta del figlio. Presupposto che finora non era mai stato indicato essendo sempre stata ritenuta sufficiente la richiesta di uno o di entrambi i genitori. Pertanto in sede contenziosa evidentemente il figlio maggiorenne sarà chiamato ad azionare il suo diritto con un intervento ex art. 105 c.p.c. nel processo di separazione o divorzio (intervento ammesso già oggi dalla giurisprudenza: Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4296). Questo intervento non gli attribuisce la qualità di parte formale nel processo di separazione o di divorzio e pertanto il figlio maggiorenne non sarà legittimato certamente a proporre un ricorso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio per reclamare l’adempimento dell’obbligo. Qualsiasi necessità quindi al di fuori della causa di separazione o divorzio dovrà essere azionata nelle forme del procedimento ordinario autonomo nei confronti di entrambi i genitori.
Aggiunge poi l’art. 15 del disegno di legge – inserendo un ultimo comma nell’art. 337-septies – che “nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento”.
Pertanto in sintesi il disegno di legge prevede che: a) le modalità del contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne sono rimesse in via primaria all’accordo tra i genitori e il figlio; b) il richiamo nell’art. 337-septies al sesto e al settimo comma dell’art. 337-ter lascia intendere che il mantenimento, come previsto anche per i figli minori, debba essere diretto e per capitoli di spesa; c) in difetto di accordo, il giudice può disporre il pagamento i un assegno periodico “a carico di entrambi i genitori” versato direttamente al figlio; d) all’età di 25 anni del figlio cessa automaticamente ogni obbligo di mantenimento (permanendo evidentemente gli obblighi di carattere alimentare che l’interessato potrà azionare direttamente).
La previsione dell’accordo tra genitori e figlio maggiorenne va senz’altro considerata positivamente anche se sarà necessario prevedere le modalità attraverso le quali l’accordo dovrà essere messo a disposizione di chi deve valutarne la plausibilità. Si può ipotizzare che il “piano genitoriale” nel quale si dà atto dell’accordo venga controfirmato dal figlio maggiorenne.
Quanto al mantenimento in forma diretta e per capitoli di spesa (“I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter “) non vi è alcuna ragione, né di ordine giuridico né di altro tipo, per limitare la negozialità tra genitori e figlio maggiorenne (introducendo dinamiche tra figli maggiorenni e genitori che potrebbero non essere funzionali al benessere e alla serenità delle rispettive relazioni) che potrà perciò volgersi verso qualsiasi tipo di accordo purché garantisca la effettiva contribuzione. Pertanto va eliminato il riferimento ai commi sesto e settimo dell’art. 337-ter che ingabbiano la negozialità all’interno del mantenimento diretto e per capitoli di spesa.
In difetto di accordo tra i genitori e il figlio maggiorenne è previsto che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori al figlio maggiorenne.
Quanto alla cessazione automatica dell’obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età del figlio si tratta di una disposizione del tutto irragionevole non potendosi stabilire a priori un limite valido per tutti i casi. Meglio confidare sui criteri (l’autosufficienza economica da valutare caso per caso e gli altri criteri indicati nel nuovo testo dell’art. 337-septies) fino ad oggi seguiti dalla giurisprudenza che meglio rispondono alla esigenza di dare risposte calibrate sulle singole situazioni.
V
Il piano genitoriale
Nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio o relativi all’affidamento di minori, il principio generale – già presente nell’attuale art. 337-ter c.c. e ribadito nel progetto di riforma – è che il giudice prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
La novità contenuta nel testo del medesimo articolo proposto nel disegno di legge sta nelle modalità con cui gli accordi dei genitori sui figli devono essere prospettati. Non più con riferimenti generici e stereotipati ma attraverso un vero e proprio “piano genitoriale” (si potrebbe dire un programma educativo) che indichi i luoghi abitualmente frequentati dai figli; la scuola e percorso educativo del minore; eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; la frequentazione parentale e amicale del minore; le vacanze normalmente godute dal minore.
Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie con l’attribuzione a ciascuno – come già detto – di specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito. Poiché il mantenimento è questione che riguarda anche i figli maggiorenni, si comprende da ciò che il “piano genitoriale” deve essere redatto anche per i figli maggiorenni, sia pure limitatamente al tema della contribuzione economica ed evidentemente con riguardo a quello, strettamente collegato, delle attività scolastiche, sportive e anche mediche o comunque di sostegno per le attività del figlio maggiorenne che comportano spese di carattere ordinario o straordinario.
La finalità evidente del “piano genitoriale” è quella di focalizzare il progetto educativo dei genitori nei confronti dei figli in un documento che possa servire poi da guida e da riferimento in occasione di qualsiasi problema o contrasto che si dovesse in seguito presentare. Un vero accordo vincolante tra i genitori sul modo con cui realizzare e gestire l’affido condiviso, la socializzazione e le attività dei figli.
La novità è soprattutto lessicale dal momento che già oggi in sede di accordi tra genitori vengono indicate in sede di separazione, spesso anche in dettaglio, le coordinate lungo le quali evolverà l’affidamento. Le novità lessicali hanno però spesso anche il vantaggio di richiamare l’attenzione su aspetti che nella realtà possono rischiare di essere non sempre affrontati con la necessaria consapevolezza.
Il piano genitoriale è redatto dai genitori con l’aiuto eventuale del mediatore familiare e degli avvocati e deve essere indicato “a pena di nullità” (inammissibilità del ricorso) all’interno del ricorso di separazione consensuale (nuovo testo dell’art. 711 c.p.c.) e della domanda congiunta di divorzio (nuovo testo dell’art. 4, comma 18, della legge sul divorzio). Nei procedimenti contenziosi di separazione e di divorzio alle parti viene fatto obbligo di formulare una proposta di “piano genitoriale” nei loro atti introduttivi (“una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo 337-ter del codice civile”).
Il giudice esamina e approva il “piano genitoriale” concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il “piano genitoriale”.
Secondo quanto indicato nell’art. 20 del disegno di legge il “piano genitoriale” deve anche essere redatto in sede di accordi di negoziazione assistita ed evidentemente riportato nel relativo accordo scritto.
Il “piano genitoriale”, naturalmente, può sempre essere oggetto di revisione concordata o anche di richiesta di revisione attraverso i consueti procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (art. 337-quinquies c.c.).
VI
Il coordinatore genitoriale
Il disegno di legge propone all’art. 5 l’introduzione di una figura professionale nuova, il coordinatore genitoriale, con compiti sostanzialmente di assistenza dei genitori e di monitoraggio (ma anche con funzioni decisionali) nell’attuazione del piano genitoriale.
Finora questa funzione era stato soprattutto assicurata da provvedimenti giudiziari di affidamento del minore al servizio sociale, molto spesso disposto nei tribunali in casi di conflittualità genitoriale, che, tuttavia, oltre ad essere un intervento istituzionale di fatto imposto ai genitori, non ha mai dato ottima prova di sé, essendo molto difficile che un servizio pubblico, gravato da molti compiti, possa garantire un’assistenza e un monitoraggio mirato e tempestivo su singoli utenti dei servizi.
Da qui l’idea di una figura professionale ad hoc alla quale i genitori possono volontariamente ricorrere, che ha fatto la sua comparsa già in alcuni provvedimenti giudiziari (Trib. Milano, Sez. IX, 29 luglio 2016) in cui si legge che si tratta di un professionista che può “aiutare i genitori nell’attuazione del progetto di genitorialità condivisa, a mantenere basso – se non a evitare – il livello del conflitto, a trovare con l’aiuto di un terzo soluzioni avuto riguardo alle scelte fondamentali della vita del figlio minore (quali ad esempio quelle sanitarie, quelle scolastiche, quelle connesse alla opportunità/ inopportunità di apportare modifiche e deroghe al calendario di frequentazione del figlio) che i genitori potrebbero non essere in grado di gestire in autonomia”.
Il coordinatore genitoriale è un professionista che non ha poteri processuali, poiché il suo obiettivo è risolvere i conflitti al di fuori del processo salvaguardando e preservando una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori. Per questo è molto discutibile il fatto che nel provvedimento del tribunale di Milano sopra richiamato – dove si prende atto del consenso dei genitori all’utilizzazione di questa figura professionale che i genitori stessi dovranno individuare e nominare – al coordinatore genitoriale venga anche affidato dal tribunale il compito di “segnalare con urgenza all’autorità giudiziaria minorile ogni condizione di concreto pregiudizio psicofisico del minore che venisse ravvisata”. Si tratta di un compito che non può assolutamente appartenere al professionista in quanto del tutto disfunzionale rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di aiutare i genitori nell’attuazione del progetto genitoriale.
Si tratta di una figura nuova nel panorama giuridico italiano che consente anche di prevenire il ricorso a continui provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. Anche in questo caso, come per la mediazione familiare, l’inquadramento tra le ADR – che la relazione al disegno di legge suggerisce – appare forzato dal momento che così ragionando tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità estranei al processo finirebbero per essere considerati sistemi alternativi di risoluzione di conflitti. D’altro lato le ADR presuppongono l’autonomia del procedimento rispetto al contesto giurisdizionale mentre qui, come chiarito nell’art. 13 del disegno di legge – modificativo dell’art. 337-quinquies – si prevede che “Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti”.
Secondo l’impostazione del disegno di legge il coordinatore genitoriale – la cui attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità – è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una professioni regolamentata in ambito sanitario o socio-giuridico, chiamato ad osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il coordinatore opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale.
Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore. L’accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.
Quali sono i poteri del coordinatore genitoriale?
Se ne parla nell’art. 13 del disegno di legge, sostitutivo dell’articolo 337-quinquies del codice civile in materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, dove si prevede che il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie precisandosi poi che, in caso di rifiuto o di fallimento della mediazione, “qualora la conflittualità persista, il giudice propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti”.
Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice assume le decisioni che ritiene opportune nell’interesse dei figli minori.
VII
La soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
L’art. 709-ter del codice di procedura civile (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha assunto negli ultimi anni nel contrasto alle condotte pregiudizievoli verso i figli minori una funzione essenziale, nemmeno immaginata alle origini.
L’obiettivo principale della norma era, infatti, soprattutto quello di predisporre un procedimento rapido, di competenza del giudice della causa in corso (o del tribunale, se la causa non è più in corso) per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il baricentro della disposizione si è, però, spostato nella prassi applicativa ormai più che decennale soprattutto sul secondo comma (“…In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.
In effetti, nell’ambito del procedimento azionato da uno dei genitori possono rilevarsi od evidenziarsi comportamenti, taluni anche gravemente pregiudizievoli, che richiedono provvedimenti di tutela del minore. Proprio per questo nella seconda parte dell’art. 709-ter il legislatore ha attribuito al giudice anche il potere di intervenire su questi comportamenti, al fine di interrompere l’abuso che ne deriva, anche modificando l’assetto dell’affidamento e sanzionando la condotta che ha causato il pregiudizio. Un insieme di misure sanzionatorie e al tempo stesso deterrenti.
Le modifiche che il disegno di legge ora propone all’art. 709-ter del codice di procedura civile ribadiscono in sostanza l’esigenza di arginare questi gravi comportamenti in pregiudizio dei figli.
Oltre all’aumento delle sanzioni pecuniarie controbilanciato dall’eliminazione (irragionevole) dell’ammonizione (che – come si chiarisce nella Relazione – si sarebbe rivelata “un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori”) il disegno di legge all’art. 9 elenca e tipicizza alcune condotte che nell’assetto applicativo della norma emergono spesso in molte vicende giudiziarie. Si legge nella proposta di riforma di questa disposizione che le inadempienze e gli atti che arrecano pregiudizio al minore possono consistere in “manipolazioni psichiche”, nell’”astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore”, in “accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false e infondate”.
In tali casi – secondo il testo che si propone di modificare – il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione, potendo – come detto, anche disporre le misure di natura sanzionatoria previste.
La cancellazione dell’ammonizione non trova giustificazione – e non è chiaro perché vi si dovrebbe rinunciare – dal momento che potrebbe essere un provvedimento utile e deterrente in molte situazioni in cui la conflittualità potrebbe evolvere verso una relazione più consapevole tra i genitori.
Per quanto invece attiene alla decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi più gravi la precisazione opportuna anche se non sarebbe necessaria in quanto si tratta di un provvedimento che già oggi il giudice potrebbe adottare sulla base del nuovo testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tale disposizione, infatti, nel testo modificato dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, conferma l’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza, in via generale, per i provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile, ma, in deroga a tale attribuzione, conferisce al giudice ordinario la competenza sui provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile, e pertanto anche quando sia in corso un procedimento ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.
VIII
Gli ordini di protezione
Un ulteriore tema che il disegno di legge affronta – introducendo con gli articoli 17 e 18 alcune modiche alla parte specifica del codice civile che si occupa degli ordini di protezione contro gli abusi familiari – è quello degli ordini di protezione per contrastare le condotte genitoriali che, nel corso del giudizio di separazione o successivamente, si rilevano lesive dei diritti “relazionali” del minore, ostacolandone i rapporti familiari e parentali, e nel caso in cui il figlio minore – evidentemente quale conseguenza dei comportamenti di un genitore – manifesti rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo all’altro genitore.
Per interrompere e sanzionare tali situazioni il disegno di legge prescrive l’utilizzazione degli ordini di protezione indicati nell’art. 342-bis del codice civile – inserito con la riforma di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) – il cui campo di applicazione attuale è limitato alle condotte che “causano grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”, anche se, come è noto, la condotta grave sanzionata è già configurabile oggi anche nei confronti dei figli minori nel caso in cui il minore sia costretto ad assistere a reiterate aggressioni e comportamenti denigratori di uno dei due genitori nei confronti dell’altro (cosiddetta violenza assistita). Qualora siano i genitori gli autori di abusi familiari diretti ai danni dei figli minori la disciplina degli ordini di protezione non trova applicazione, collocandosi in un rapporto fra genere e specie rispetto a quella dettata dagli articoli 330 e 333 del codice civile.
Il disegno di legge prevede, quindi, in caso di condotte genitoriali lesive dei diritti “relazionali” dei figli minori, che il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto non soltanto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter c.c. (ordine di cessazione della condotta, ordine di allontanamento e provvedimenti di non avvicinamento, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare o di un centro antiviolenza), ma anche i provvedimenti previsti nel nuovo art. 342-quater che si introduce con il disegno di legge (… il giudice può ordinare “al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile”).
Sempre il nuovo art. 342-quater – come proposto dal disegno di legge – prevede inoltre che il giudice può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.
Quindi la riforma che il disegno di legge propone è una riforma che sostanzialmente estende il campo di applicazione degli ordini di protezione – ampliandone anche il contenuto – ai comportamenti che ostacolano la relazione del minore con un genitore o con altre figure parentali o che causano alienazione genitoriale.
A chi appartiene la competenza ad emanare gli ordini di protezione in questione?
Secondo la legge 4 aprile 2001, n. 154 la competenza sarebbe del tribunale in composizione monocratica Dispone, infatti, l’art. 736-bis (sempre introdotto dalla legge) che l’istanza di cui all’art. 342-bis c.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il giudice designato, sentite le parti, procede agli atti di istruzione necessari e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione, con decreto. Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso è ammesso reclamo al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale. L’elusione dell’ordine del giudice civile è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 388 del codice penale.
Occorre chiedersi se sia o meno opportuno lasciare al tribunale ordinario monocratico anziché al giudice della famiglia la competenza sugli ordini di protezione di cui agli articoli 342-ter e 342 quater in caso di condotte genitoriali lesive dei diritti relazionali del figlio minore.
A tale proposito è opportuno ricordare che l’art. 8 della legge 4 aprile 2001, n. 154 prescrive che quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione o divorzio non possono essere disposti dal tribunale ordini di protezione se nel procedimento di separazione o divorzio si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente, applicandosi in tal caso le norme del processo di separazione e divorzio, con la precisazione che nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 342-ter del codice civile. Ed in ogni caso l’ordine di protezione adottato ai sensi delle norme contenute nella legge speciale perdono efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione o divorzio l’ordinanza presidenziale contenente provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quindi la legge dà una chiara indicazione di preferenza per l’adozione da parte del giudice della famiglia degli ordini di protezione allorché vi sia un procedimento di separazione o di divorzio in corso.
Non ha, quindi, senso dirottare sul tribunale ordinario le attribuzioni in ordine al contrasto delle condotte genitoriali anche di alienazione che, nel corso del giudizio di separazione o anche successivamente, si rilevano lesive dei diritti “relazionali” del minore, ostacolandone i rapporti familiari e parentali. Si creerebbe una duplicazione di interventi che sarebbe del tutto disfunzionale rispetto all’obiettivo da raggiungere.
Non vi sarebbe neanche ragione per complicare il quadro normativo ed operativo di riferimento. Tutte le condotte elencate e richiamate nelle norme che il disegno di legge intende modificare sono già comprese nell’orizzonte applicativo e interpretativo dell’art. 709-ter del codice di procedura civile, anche come modificato dal disegno di legge. Lo stesso testo modificato dell’articolo 342-bis ammette che “Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile”.
Le misure di contrasto alle condotte lesive dei diritti relazionali del minore devono in ogni caso rimanere di competenza del giudice della famiglia. In particolare del giudice competente ad emettere i provvedimenti di cui all’art. 709-ter del codice di procedura civile e quindi il giudice della causa di separazione o di divorzio in corso ovvero del tribunale(collegiale).
IX
Disposizioni di natura civile, penale e processuale
a) L’abolizione dell’addebito nella separazione
Con l’art. 19 del disegno di legge si propone l’abolizione dell’addebito nel giudizio di separazione. All’art. 151 viene cancellato il secondo comma.
Verosimilmente il collegamento con il tema della tutela della bigenitorialità (che costituisce il focus del disegno di legge) sta nel fatto che il conflitto coniugale – se si escludono le questioni relative al mantenimento del coniuge che non ha mezzi adeguati (la cui istruttoria è per lo più documentale) – potrebbe incrementarsi o rimanere fortemente alimentato, come è abbastanza frequente, dall’istruttoria appunto sul “comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L’abrogazione dell’addebito avrebbe quindi questa motivazione tendente a concentrare il processo di separazione soprattutto sui problemi dei figli.
Tuttavia non è ancora stato risolto il problema di come evitare che, nonostante la violazione dei doveri matrimoniali che è causa della separazione, il coniuge colpevole possa anche lucrare un assegno di mantenimento ove sprovvisto di redditi adeguati. Spostare il problema dalla sanzione dell’addebito sul versante delle azioni di responsabilità endofamiliare non cambia le cose dal momento che ugualmente si verificherebbe quell’inasprimento della tensione coniugale (e conseguentemente genitoriale) che il disegno di legge pare voler evitare.
Il rimedio dell’abrogazione dell’addebito non pare convincente a meno che non si unisca al cambiamento proposto anche una radicale modifica – come da alcuni proposto – del giudizio di separazione cameralizzando il rito e semplificando e accelerando anche l’accertamento dell’addebito.
b) Il reato di violazione degli obblighi di assistenza
L’art. 21 del disegno di legge prevede l’abrogazione dell’art. 570-bis del codice penale. Trattasi della norma introdotta nel sistema penale con il recente Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) con cui si prevede che “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Per comprendere il senso dell’abrogazione occorre ricordare che questa norma (affrettatamente approvata nel marzo del 2018 in sede governativa) non è di nessuna utilità perché non fa altro che richiamare la norma principale che è l’art. 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza materiale) di cui è sempre stata pacifica l’applicazione rispetto alla violazione di tutte le obbligazioni di carattere economico stabilite in sede di separazione e divorzio anche verso i figli.
L’abrogazione proposta è quindi da condividere pienamente. Soprattutto dopo la decisione con cui le Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. Unite, 31 gennaio 2013, n. 23866 riferita espressamente anche alle regole sul mantenimento dei figli) hanno abbandonato la tradizionale interpretazione dell’articolo 570 (che riconduceva al primo comma le sole violazioni di assistenza morale e al secondo comma le violazioni di natura materiale), concludendo che “rientra nella tutela penale apprestata dall’art. 570 codice penale, primo comma, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile”.
Se si rilegge con attenzione l’art. 570 del codice penale – alla luce della decisione delle Sezioni Unite – si può notare come il testo della disposizione conduce facilmente a questa conclusione se i due commi si interpretano effettivamente non come un unico reato (ipotesi base e aggravante) ma come due reati autonomi: il primo comma punisce con pene alternative le violazioni ai doveri assistenziali in genere (ivi comprese quelle di natura materiale ed economica) mentre il secondo comma punisce con pene congiunte il comportamento più grave di chi lascia i propri familiari senza mezzi di sussistenza. Il principio di diritto affermato è quindi che: “il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 codice penale, effettuato dall’articolo 12-sexies della legge sul divorzio – e dall’articolo 3 della legge sull’affidamento condiviso – deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione”.
Anche il problema della procedibilità è stato risolto dalla giurisprudenza dopo Corte cost. 5 novembre 2015, n. 220 nella quale si affermato che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela, in quanto “i tertia comparationis evocati dal giudice rimettente – specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 – presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti”. Ed a questa conclusione si è attenuta immediatamente la giurisprudenza come per esempio Cass. pen. Sez. VI, 1 aprile 2015, n. 15918 dove si ripete che per il delitto previsto dall’art. 12-sexies, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, si procede d’ufficio, in quanto il rinvio all’art. 570 c.p., voluto dal legislatore, si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al terzo comma, il quale prevede la procedibilità a querela della persona offesa.
c) Il reclamo al collegio contro i provvedimenti del giudice istruttore
Con l’art. 6 del disegno di legge si aggiunge un terzo comma all’art. 178 del codice civile (ritenuto applicabile anche in sede divorzile) con il quale si prevede che “L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
Il disegno di legge prende così posizione rispetto al problema – risolto finora sempre negativamente nella giurisprudenza maggioritaria – della reclamabilità al collegio delle ordinanze del giudice istruttore modificative dell’assetto stabilito in sede presidenziale.
L’esperienza insegna che il vero dominus della causa di separazione e divorzio è oggettivamente il giudice istruttore. Il reclamo al collegio, quindi, benché se ne possano apprezzare le motivazioni garantistiche che ne inducono ad ipotizzarne l’introduzione, non pare destinato a modificare granché l’assetto del processo. D’altro lato anche il reclamo in Corte d’appello avverso le ordinanze presidenziali si è di fatto esaurito quasi solo in un controllo di legittimità del provvedimento con il rigetto piuttosto sistematico delle lamentele di merito.
Pertanto si può senz’altro prevedere che anche il reclamo al collegio possa esaurirsi in un controllo di legittimità e sulla motivazione del provvedimento del giudice istruttore. E’ sempre meglio di niente.
X
Disposizioni transitorie
La previsione – contenuta nell’art. 23 del disegno di legge – secondo cui “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti [per i quali, quindi, è stato già depositato il ricorso introduttivo] alla data di entrata in vigore della medesima” è logicamente incompatibile con alcune disposizioni quale quella che prevede il tentativo obbligatorio della previa mediazione familiare o con i tempi di costituzione e organizzazione delle nuove figure professionali (mediatore, coordinatore genitoriale).
Viceversa le nuove disposizioni di carattere sostanziale (piano genitoriale, affidamento, mantenimento, provvedimenti di revisione o interventi sui contrasti o sulle inadempienze genitoriali) non possono non essere applicate anche ai procedimenti in corso.
Pertanto la norma transitoria dovrebbe prevedere l’applicazione delle nuove norme sulla mediazione e sul coordinatore genitoriale a far data solo dal momento dell’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all’art. 2 comma 2 del disegno di legge, aggiungendo – ai fini dell’applicazione delle altre norme – che, in caso di procedimento di separazione o di divorzio o di affidamento in corso, le parti devono presentare il piano genitoriale indicato nell’art. 337-ter del codice civile all’udienza immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge, in modo che il giudice possa subito dopo doverosamente adeguare l’assetto dell’affidamento ai nuovi principi.

Sintesi conclusiva
Mi sono ripromesso di esprimere una valutazione sul disegno di legge 735/S (Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità) alla luce di tre principi che oggi connotano il diritto di famiglia e cioè il diritto all’autodeterminazione; l’avvenuta normalizzazione della separazione e del divorzio; la piena dignità degli accordi e della negozialità in ambito familiare.
Ho utilizzato, perciò, questi riferimenti nell’esaminare le proposte di riforma contenute nel disegno di legge.
Propongo qui una sintesi delle mie considerazioni.
1) Valuto positivamente la parte del disegno di legge in cui si prospetta una regolamentazione ordinamentale (un albo nazionale che vedrei piuttosto come registro nazionale) della mediazione familiare nonché una disciplina giuridica del procedimento e della figura professionale del mediatore familiare (articoli 1-4), potendo un sistema organizzato, con professionisti preparati e formati, garantire a chi affronta la separazione e il divorzio l’opportunità di una negozialità alla quale possa accompagnarsi anche il mantenimento o la ricostruzione di adeguate relazioni interpersonali e genitoriali. In questo sta la funzione sociale della mediazione familiare. Per quanto attiene al procedimento si prevede (facendo, però, confusione tra mediazione familiare ed ADR) un rinvio ad alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione civile e commerciale tra le quali, però, anche quelle (del tutto scoordinate dal sistema processuale del diritto di famiglia e che andranno perciò eliminate) che prevedono una omologazione degli accordi da parte di un non meglio individuato tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile. Saranno appositi decreti di attuazione a rendere concrete queste prospettive di riforma. Non è, invece, positivo il giudizio sul modo con cui il disegno di legge tratta i rapporti tra la mediazione familiare e il sistema giudiziario: mi pare del tutto inaccettabile la riproposizione (già in passato suggerita) del tentativo obbligatorio di mediazione familiare quale condizione di procedibilità del giudizio contenzioso (fortunatamente non di quello consensuale) di separazione e di divorzio (articoli 7 e 8). Si tratta di un meccanismo di per sé non illegittimo ma certamente inopportuno soprattutto perché contrario ai principi di autodeterminazione che devono valere a maggior ragione nel diritto di famiglia e disfunzionale rispetto agli obiettivi stessi della mediazione familiare. L’imposizione di un incontro obbligato con il mediatore familiare prima di avviare la separazione legale o comunque l’imposizione di un passaggio che le parti non vogliono o avvertono come non autodeterminato finisce per avere l’effetto contrario di avvalorare la percezione di un’intrusione esterna inaccettabile, di esacerbare il conflitto, di allontanare dalla mediazione familiare. L’accesso alla mediazione familiare in condizione di non autodeterminazione svilisce anche agli occhi degli utenti la mediazione il cui accesso obbligatorio rischierebbe di farla diventare una formalità da digerire al più presto e da lasciarsi quanto prima alle spalle. Insomma una cosa inutile. Anche inaccettabile è l’indicazione tra le funzioni del mediatore familiare (art. 3) d un “obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia… nel rispetto del miglior interesse del minore”. L’attribuzione al mediatore familiare della funzione di “salvaguardare” il matrimonio è del tutto fuori luogo.
2) In merito alle proposte sul nuovo affidamento condiviso (art. 11) credo che non si possa non esprimere in linea di massima una valutazione positiva sul principio, sostanzialmente giusto, che non è soltanto la qualità della relazione tra genitore e figli che va salvaguardata dopo la separazione, ma anche la quantità del tempo che genitori e figli trascorrono insieme. Tuttavia, la soluzione, che con il nuovo testo dell’art. 337-ter il disegno di legge propone (“Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”) appare oggettivamente ideologica ed eccessivamente rigida. L’imposizione di tempi obbligatoriamente paritetici “in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”, ancorché condizionata al fatto che non sussistano “oggettivi elementi ostativi” (per esempio per i tempi di lavoro o per le distanze abitative) non può essere una clausola obbligata del piano genitoriale. Un conto è prevedere che i tempi di frequentazione debbano essere tendenzialmente paritari e altro conto è prevedere l’obbligo di tempi paritetici “in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti”. Al piano genitoriale concordato tra i genitori dovrebbe essere lasciata libertà organizzativa nella decisione, caso per caso, sui rispettivi tempi di frequentazione con i figli fatta sempre salva la possibilità, in sede contenziosa, per un genitore di reclamare una parità maggiore di quella a cui l’altro genitore si dichiara disponibile. Quindi in presenza di irragionevoli atteggiamenti ostruzionistici il principio della parità dei tempi può funzionare come principio che deve orientare la decisione del giudice ma questo non può comportare un giudizio di per sé di disvalore su altre modalità organizzative concordate tra i genitori. Del tutto inaccettabile, comunque, è la indicazione di dover garantire necessariamente ai figli “la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti presso il padre e presso la madre”. L’affermazione che costituisce diritto del minore “trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale” è anch’essa ideologica e frutto di un eccesso di rigidità. E’ vero che non conta solo la qualità della relazione ma anche la quantità del tempo, ma non può ritenersi affatto che altre modalità di organizzazione dei tempi genitoriali siano di per sé contrarie all’interesse del minore. Se, per esempio, la qualità della relazione non è buona, è tutto da dimostrare che possa essere la parità dei tempi a renderla migliore.
3) In ordine al mantenimento diretto il disegno di legge di riforma (sempre all’art. 11) appare poco convincente nel ribadire non tanto la preferenza quanto la obbligatorietà per la forma diretta del mantenimento. La soluzione prescelta (il giudice stabilisce “la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito…”) presenta molti aspetti problematici, il primo dei quali concerne il fatto che il mantenimento diretto nella previsione del disegno di legge non sembra ammettere deroghe negoziali. Anche in caso di accordi di separazione e di divorzio alle parti non viene consentito di derogare a questa modalità (nel nuovo art. 711 c.p.c. si prevede che “I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall’articolo 337-ter del codice civile”). Questa rigidità non è giustificabile. Il mantenimento periodico non è qualcosa di contrario all’interesse del minore. E’ semplicemente una modalità diversa di contribuzione che per moltissime coppie appare o potrebbe apparire del tutto confacente alla situazione e ai rapporti tra i genitori e con i figli. Additare perciò il mantenimento diretto dei figli come l’unica forma di contribuzione legittima è del tutto fuori luogo. Il diritto dei genitori di individuare in concreto la modalità che ritengono più opportuna per mantenere i figli deve essere rispettato (art. 30 costituzione). Pertanto l’articolo 337-ter dovrà essere integrato dalla indicazione che in questo ambito sono sempre salvi “accordi diversi” tra i genitori che, nella modalità prescelta, il giudice dovrà rispettare.
4) Il disegno di legge interviene anche sul tema della casa familiare (art. 14) abolendo l’istituto dell’assegnazione, proponendo che “Il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi” e prescrivendo anche che il genitore che rimane in casa di proprietà dell’altro o in comproprietà “è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo”. Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare verranno quindi risolte, secondo il disegno di legge, in base alle norme vigenti in materia di proprietà e di comunione. In verità l’attuale previsione, secondo cui della permanenza in casa del genitore proprietario, comproprietario o successore nel contratto di locazione “il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori” sembra sufficiente ad eliminare ogni stortura applicativa. Insomma il testo della norma proposto dal disegno di legge pare introdurre elementi di inutile problematicità rispetto alla formulazione attuale dell’art. 337-sexies.
5) Sulla questione del doppio domicilio dei figli minori (art. 11) e sul cambio di residenza del figlio (art. 14) il disegno di legge suggerisce alcune riforme sostanzialmente accettabili che non danno luogo a mutamenti rivoluzionari.
6) A tutela del rapporto del minore con gli ascendenti e i parenti il disegno di legge (art. 11) indica condivisibilmente come ammissibile l’intervento anche autonomo dei nonni nei giudizi contenziosi di separazione a tutela del diritto (dei nonni ma anche dei nipoti) alla conservazione di reciproci rapporti significativi anche dopo la separazione dei genitori.
7) Con riferimento all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento l’art. 11 del disegno di legge ribadisce la competenza del giudice di merito precisando ragionevolmente nel nuovo ultimo comma dell’art. 337-ter che quando la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, “le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore” (precisazione che il testo attuale rimette, invece alla discrezionalità del giudice).
8) Il disegno di legge all’art. 13 dedica attenzione anche al tema della revisione della condizioni di separazione e divorzio riformulando in modo apprezzabile il testo dell’art. 337-quinquies con cui si attribuisce al giudice nei casi di conflittualità tra le parti, il compito di invitare i genitori (quindi non obbligandoli) a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti (anche in questo rimettendosi alla loro determinazione) la nomina di un coordinatore genitoriale (nuova figura professionale al quale il disegno di legge dedica l’articolo 5), con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori.
9) In materia di ascolto del minore il disegno di legge all’art. 16 propone di modificare l’art. 337-octies integrandolo con un comma nel quale si prescrive che l’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato; che l’audizione deve essere videoregistrata; che le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice, con divieto di domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori. In verità l’ordinamento giuridico – dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013 – ha già una disciplina giuridica ben definita sull’ascolto del minore nell’ambito delle procedure giudiziarie che lo riguardano (art. 315-bis c.c. art. 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile). Pertanto la modifica dell’art. 337-octies del codice civile si rivela ridondante ed inutile.
10) Il disegno di legge interviene anche sul tema dell’affidamento esclusivo (ad un solo genitore) che, come è risaputo, è praticabile solo ove l’affidamento condiviso (ad entrambi i genitori) sia contrario all’interesse del minore in relazione a situazioni di grave inadeguatezza genitoriale. E’ questo il dato ormai emergente dalla ultradecennale applicazione dell’istituto. Il disegno di legge di riforma (art. 12) ribadisce la stessa impostazione con il nuovo art. 337-quater c.c. dove si fa anche riferimento (da considerare credo solo esemplificativo) a situazioni tipiche che possono giustificare l’affidamento esclusivo: e cioè la violenza; l’abuso sessuale; la trascuratezza; l’indisponibilità di un genitore; l’inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. L’art. 337-quater è oggetto di una ulteriore modifica da parte del disegno di legge prevedendosi da un lato l’equivalenza tra affido esclusivo ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale “salva diversa disposizione del giudice” e dall’altro che, anche in caso di affidamento esclusivo “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori…”. Si tratta di due precisazioni (peraltro già presenti nel testo attuale risalente alla legge 8 febbraio 2006, n. 54) che presentano margini di grave ambiguità. Posto, infatti, che le situazioni che rendono necessario l’affido esclusivo sono state selezionate dalla giurisprudenza come situazioni di carattere eccezionale tutte sostanzialmente riconducibili ad una manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore, c’è da chiedersi, come sia possibile in questi casi gravi che il giudice possa attribuire l’esercizio della responsabilità genitoriale al genitore escluso dall’affido condiviso e come sia ugualmente possibile che la legge possa assicurare anche al genitore non affidatario il potere di codecisione sulle questioni di maggiore interesse per i figli. Occorre, pertanto, modificare parzialmente il terzo comma dell’art. 337-quater stabilendo il rapporto diretto tra affido esclusivo, esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e potere di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio. Il giudice dovrebbe avere il solo potere di decidere se disporre l’affido condiviso o l’affido esclusivo. Una volta operata la scelta le conseguenze dovrebbero essere per legge l’attribuzione dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e il potere di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse.
11) Anche le questioni riguardanti i figli maggiorenni sono oggetto di attenzione nel disegno di legge (art. 15) dove si indica in modo del tutto condivisibile la strada dell’accordo tra i genitori quale prospettiva preferenziale rispetto all’intervento del giudice, riscrivendosi appositamente la prima parte dell’art. 337-septies in cui si prevede che “I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter” . Il richiamo in questa disposizione al sesto e al settimo comma dell’art. 337-ter – in cui si prescrive il mantenimento diretto e per capitoli di spesa – impone, però, immotivatamente questa sola forma di contribuzione anche in caso di figli maggiorenni. Non vi è alcuna ragione, né di ordine giuridico né di altro tipo, per limitare la negozialità tra genitori e figlio maggiorenne (introducendo dinamiche tra figli maggiorenni e genitori che potrebbero non essere funzionali al benessere e alla serenità delle rispettive relazioni) che potrà perciò volgersi verso qualsiasi tipo di accordo purché garantisca la effettiva contribuzione. Pertanto va eliminato il riferimento ai commi sesto e settimo dell’art. 337-ter che ingabbiano la negozialità all’interno del mantenimento diretto e per capitoli di spesa. Si stabilisce, poi, che l’“assegno è versato da entrambi i genitori [non, quindi, da un solo genitore] direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis”. E’ importante puntualizzare che secondo il disegno di legge il mantenimento del figlio maggiorenne in sede contenziosa è subordinato alla richiesta del figlio; presupposto che finora non era mai stato indicato essendo sempre stata ritenuta sufficiente la richiesta di uno o di entrambi i genitori. Pertanto il figlio maggiorenne dovrebbe richiedere l’assegno con un intervento ex art. 105 c.p.c. nel processo di separazione o divorzio. Piuttosto radicale è, infine, la modifica che si propone rispetto alla cessazione dell’obbligazione di mantenimento (non alimentare s’intende): nel nuovo testo dell’art. 337-septies si inserisce un ultimo comma in cui si precisa che “nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età…”; si tratta di una disposizione del tutto irragionevole non potendosi stabilire a priori un limite valido per tutti i casi. Meglio confidare sul criterio dell’autosufficienza economica da valutare caso per caso seguito fino ad oggi dalla giurisprudenza che meglio rispondono alla esigenza di dare risposte calibrate sulle singole situazioni.
12) Mi pare positiva l’indicazione per i genitori che si separano o divorziano, ribadita più volte nel disegno di legge (articoli 7, 10, 11, 20), di predisporre un piano genitoriale (un vero e proprio programma educativo) che indichi i luoghi abitualmente frequentati dai figli; la scuola e percorso educativo del minore; eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; la frequentazione parentale e amicale del minore; le vacanze normalmente godute dal minore. La finalità è quella di focalizzare il progetto educativo dei genitori nei confronti dei figli in un documento che possa servire poi da guida e da riferimento in occasione di qualsiasi problema o contrasto che si dovesse in seguito presentare. Il piano genitoriale è redatto dai genitori – con l’aiuto eventuale degli avvocati e del mediatore familiare – e deve essere riportato nel ricorso di separazione consensuale (nuovo testo dell’art. 711 c.p.c.), nel ricorso congiunto di divorzio (nuovo testo dell’art. 4 della legge 898/70), negli accordi di negoziazione assistita (art. 20 del disegno di legge) nonché nei primi atti difensivi dei procedimenti contenziosi (art. 11)
13) Ugualmente positiva è la valutazione sulla proposta del disegno di legge (art. 5) relativa all’introduzione di una figura professionale nuova, il coordinatore genitoriale, con compiti sostanzialmente di assistenza dei genitori e di monitoraggio (ma anche con funzioni decisionali) nell’attuazione del piano genitoriale. Finora questa funzione era stato soprattutto assicurata da provvedimenti giudiziari di affidamento del minore al servizio sociale, molto spesso disposto nei tribunali in casi di conflittualità genitoriale, che, tuttavia, oltre ad essere un intervento istituzionale di fatto imposto ai genitori, non ha mai dato ottima prova di sé, essendo molto difficile che un servizio pubblico, gravato da molti compiti, possa garantire un’assistenza e un monitoraggio mirato e tempestivo su singoli utenti dei servizi. Da qui l’idea di una figura professionale ad hoc alla quale i genitori possono volontariamente ricorrere, che ha fatto la sua comparsa già in alcuni provvedimenti giudiziari. Il coordinatore genitoriale è un professionista che non ha poteri processuali, poiché il suo obiettivo è risolvere i conflitti al di fuori del processo salvaguardando e preservando una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
14) L’art. 709-ter del codice di procedura civile che disciplina la soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni ha assunto negli ultimi anni nel contrasto alle condotte pregiudizievoli verso i figli minori una funzione essenziale. L’obiettivo principale della norma era quello di predisporre un procedimento rapido, di competenza del giudice della causa in corso per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, ma il baricentro della disposizione si è spostato nella prassi applicativa ormai più che decennale soprattutto sul secondo comma dove sono previsti i provvedimenti e le sanzioni applicabili in caso di condotte pregiudizievoli, quali per esempio quelle che possono essere causa di alienazione genitoriale. Il disegno di legge (art. 9) aumenta l’importo delle sanzioni pecuniarie ma elimina del tutto irragionevolmente l’ammonizione. Per i casi più gravi dispone che il giudice può disporre anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale; precisazione opportuna anche se non sarebbe necessaria in quanto si tratta di un provvedimento che già oggi il giudice potrebbe adottare sulla base del nuovo testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
15) Un ulteriore tema che il disegno di legge affronta – introducendo con gli articoli 17 e 18 alcune modiche al codice civile – è quello degli ordini di protezione per contrastare le condotte genitoriali che, nel corso del giudizio di separazione o successivamente, si rilevano lesive dei diritti “relazionali” del minore, ostacolandone i rapporti familiari e parentali, e nel caso in cui il figlio minore – evidentemente quale conseguenza dei comportamenti di un genitore – manifesti rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo all’altro genitore. In tali casi il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto non soltanto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter c.c. (ordine di cessazione della condotta, ordine di allontanamento e provvedimenti di non avvicinamento, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare o di un centro antiviolenza), ma anche i provvedimenti previsti nel nuovo art. 342-quater che si introduce con il disegno di legge tra i quali “la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale” ovvero gli altri “previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile”). Quindi la riforma che il disegno di legge propone estende il campo di applicazione degli ordini di protezione ai comportamenti che ostacolano la relazione del minore con un genitore o con altre figure parentali o che causano alienazione genitoriale. Poiché il disegno di legge nulla prevede in materia di competenza potrebbe considerarsi competente il tribunale ordinario in composizione monocratica secondo la disciplina ordinaria degli ordini di protezione. Non ha, però, nessun senso dirottare sul tribunale ordinario attribuzioni che devono rimanere di competenza del giudice della famiglia, nello specifico del giudice competente ad emettere i provvedimenti di cui all’art. 709-ter del codice di procedura civile.
16) Il disegno di legge prende anche posizione su alcune disposizioni di natura civile, penale e processuale evidentemente ritenute collegate al tema generale di cui si occupa. Così l’art. 19 cancella affrettatamente l’istituto dell’addebito nella separazione senza però risolvere il problema di come evitare che, nonostante la violazione dei doveri matrimoniali, il coniuge colpevole possa anche lucrare un assegno di mantenimento ove sprovvisto di redditi adeguati. L’abrogazione dell’addebito non pare, quindi, assolutamente convincente.
17) Del tutto ragionevole, invece, è l’abolizione (proposta nell’art. 21) del reato di cui all’art. 570-bis c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) introdotto inutilmente dal decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21. La norma penale in questione non è di nessuna utilità perché non fa altro che richiamare la norma principale che è l’art. 570 del codice penale, recentemente reinterpretato dalla Sezioni Unite, di cui è sempre stata pacifica l’applicazione rispetto alla violazione di tutte le obbligazioni di carattere economico stabilite in sede di separazione e divorzio anche verso i figli.
18) Inoltre con l’art. 6 del disegno di legge si aggiunge un terzo comma all’art. 178 del codice civile con il quale si introduce il reclamo al collegio avverso le ordinanze del giudice istruttore nelle cause di separazione e divorzio che, però, benché se ne possano apprezzare le motivazioni garantistiche, non pare destinato a modificare granché l’assetto del processo. D’altro lato anche il reclamo in Corte d’appello avverso le ordinanze presidenziali si è di fatto esaurito quasi solo in un controllo di legittimità del provvedimento con il rigetto piuttosto sistematico delle lamentele di merito.
19) La norma transitori indicata nell’art. 23 del disegno di legge (“Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima”) dovrebbe prevedere l’applicazione delle nuove norme sulla mediazione e sul coordinatore genitoriale a far data solo dal momento dell’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all’art. 2 comma 2 del disegno di legge, aggiungendo – ai fini dell’applicazione delle altre norme – che, in caso di procedimento di separazione o di divorzio o di affidamento in corso, le parti devono presentare il piano genitoriale indicato nell’art. 337-ter del codice civile all’udienza immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge, in modo che il giudice possa subito dopo doverosamente adeguare l’assetto dell’affidamento ai nuovi principi.

* * *

APPENDICE

1. Tabella di confronto tra il disegno di legge e il testo delle norme vigenti di cui il disegno di legge propone la modifica

Disegno di legge Testo delle norme vigenti di cui il disegno di legge
propone la modifica

Art. 1.
(Istituzione dell’albo nazionale
per la professione di mediatore familiare)

1. È istituito l’albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti princìpi:
a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;
b) possono altresì esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell’esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;
c) la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;
d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) l’albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l’aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all’albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all’albo;
g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;
h) l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;
i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all’emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:
1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri specialisti;
3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.

Art. 2.
(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell’accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.

Art. 3.
(Procedimento di mediazione familiare)

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.

2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.

3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.

4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.

5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto.

6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.

7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8. L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.

9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 4.
(Spese e compensi per il mediatore familiare)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.

Art. 5.
(Coordinatore genitoriale)

1. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.

2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico:
a) psichiatra;
b) neuropsichiatra;
c) psicoterapeuta;
d) psicologo;
e) assistente sociale;
f) avvocato;
g) mediatore familiare.

3. Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità con l’obiettivo di:
a) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale;
b) monitorare l’osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie;
c) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.

4. Lo svolgimento dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave.

5. Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore. L’accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.

Art. 6.
(Modifica all’articolo 178
del codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».
Art. 178 c.p.c.
(Controllo del collegio sulle ordinanze)

1. Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

2. L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

3. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

4. Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

5. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

Art. 7.
(Modifiche all’articolo 706
del codice di procedura civile)

1. All’articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:
«I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;

b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo 337-ter del codice civile».
Art. 706 c.p.c.
(Forma della domanda)

1. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

2. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

Art. 8.
(Modifiche all’articolo 708
del codice di procedura civile)

1. All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».
Art. 708 c.p.c.
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)

1. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

2.Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

3. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

4. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 9.
(Modifica dell’articolo 709-ter
del codice di procedura civile)

1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). –
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 709-ter c.p.c.
(Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)

1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

2. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

3. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Art. 10.
(Modifica dell’articolo 711 del codice
di procedura civile)

1. L’articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. – (Separazione consensuale). –
Nel caso di separazione consensuale previsto dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto.

I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo 710».
Art. 711 c.p.c.
(Separazione consensuale)

1. Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.

2. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.

3. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

4. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

5. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.

Art. 11.
(Modifica dell’articolo 337-ter
del codice civile)

1. L’articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli).-
1. Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.

2. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:
1) violenza;
2) abuso sessuale;
3) trascuratezza;
4) indisponibilità di un genitore;
5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

3. Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.

4. Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile. Il giudice, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

5. Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

6. Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:
1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
2) scuola e percorso educativo del minore;
3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
5) vacanze normalmente godute dal minore.

7. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

8. Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.

9. Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».
Art. 337- ter c.c.
(Provvedimenti riguardo ai figli)

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà; detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 12.
(Modifica dell’articolo 337-quater
del codice civile)

1. L’articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). –
1. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

3. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l’affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d’ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all’interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».
Art. 337-quater c.c.
(Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso)

1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Art. 13.
(Modifica dell’articolo 337-quinquies
del codice civile)

1. L’articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-quinquies. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). –
1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

2. Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.

3. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale.
Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti.

4. Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice decide della questione applicando i princìpi di cui al primo comma del presente articolo e di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 337-ter».
Art. 337-quinquies c.c.
(Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli)

1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 14.
(Modifica dell’articolo 337-sexies
del codice civile)
1. L’articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). –
1. Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

2. Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

3. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, almeno trenta giorni prima, l’intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

4. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice».
Art. 337-sexies c.c.
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

2. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

3. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Art. 15.
(Modifica dell’articolo 337-septies
del codice civile)

1. L’articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). –
1. I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis.

2. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».
Art. 337-septies c.c.
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

1. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 16.
(Modifica dell’articolo 337-octies
del codice civile)
1. L’articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). –
1. Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

2. L’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L’ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».
Art. 337-octies c.c.
(Poteri del giudice e ascolto del minore)

1. Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può; assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.

2. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età; inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

3. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

Art. 17.
(Modifica all’articolo 342-bis
del codice civile)

1. All’articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».
Art. 342-bis c.c.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

Art. 18.
(Introduzione dell’articolo 342-quater
del codice civile)

1. Dopo l’articolo 342-ter è inserito il seguente:

«Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell’ordine di protezione). –
1. Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile.

2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».

Art. 19.
(Modifica all’articolo 151 del codice civile)
1. All’articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.
Art. 151 c.c.
(Separazione giudiziale)

1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 20.
(Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».
Art. 6 D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in legge 10 novembre 2014, n. 162
(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
[omissis]
Art. 21.
(Abrogazione dell’articolo 570-bis
del codice penale)

1. L’articolo 570-bis del codice penale è abrogato.
Art. 570-bis c.p.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 22.
(Modifica dell’articolo 4 della legge
1º dicembre 1970, n. 898)

1. L’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.

2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all’articolo 337-ter del codice civile.

4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-terdel codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.

9. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all’articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole.

10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

11. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà.

12. Con l’ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

13. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

14. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

15. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

16. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

17. L’appello è deciso in camera di consiglio.

18. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».
Art. 4 legge 1° dicembre 1970, n. 898

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale …del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 24.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tabella del disegno di legge con gli emendamenti qui suggeriti

Testo del disegno di legge Emendamenti qui suggeriti

Art. 1.
(Istituzione dell’albo nazionale
per la professione di mediatore familiare)

1. È istituito l’albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti princìpi:
a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;
b) possono altresì esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell’esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;
c) la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;
d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) l’albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l’aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all’albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all’albo;
g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;
h) l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;
i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all’emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:

1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri specialisti;
3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.

(Istituzione dell’registro nazionale
per la professione di mediatore familiare)

il registro nazionale

il registro

al registro

al registro

Gli albi professionali a cui sono iscritti i mediatori familiari provvedono entro sei mesi dalla istituzione del registro nazionale ad adeguare i rispettivi codici deontologici ai seguenti principi:
Art. 2.
(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell’accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.

Art. 3.
(Procedimento di mediazione familiare)

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.

2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.

3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.

4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.

5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto.

6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.

7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

8. L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.

9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.

eliminare

eliminare

eliminare
Art. 4.
(Spese e compensi per il mediatore familiare)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.

Art. 5.
(Coordinatore genitoriale)

1. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.

2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico:
a) psichiatra;
b) neuropsichiatra;
c) psicoterapeuta;
d) psicologo;
e) assistente sociale;
f) avvocato;
g) mediatore familiare.

3. Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità con l’obiettivo di:
a) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale;
b) monitorare l’osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie;
c) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.

4. Lo svolgimento dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave.

5. Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore. L’accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.

Art. 6.
(Modifica all’articolo 178
del codice di procedura civile)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».

Art. 7.
(Modifiche all’articolo 706
del codice di procedura civile)

1. All’articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:
«I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;

b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo 337-ter del codice civile».

eliminare

eliminare
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 708
del codice di procedura civile)

1. All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».

eliminare

Art. 9.
(Modifica dell’articolo 709-ter
del codice di procedura civile)

1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). –
1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:

1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

aggiungere:
1) ammonire il genitore inadempiente
2)

3)

4)
Art. 10.
(Modifica dell’articolo 711 del codice
di procedura civile)

1. L’articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. – (Separazione consensuale). –
1. Nel caso di separazione consensuale previsto dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto.

2. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.

3. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo 710».

a pena di inammissibilità

eliminare
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 337-ter
del codice civile)

1. L’articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli).-
1. Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.

2. Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:
1) violenza;
2) abuso sessuale;
3) trascuratezza;
4) indisponibilità di un genitore;
5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.

3. Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.

4. Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile. Il giudice, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

5. Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

6. Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:
1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
2) scuola e percorso educativo del minore;
3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
5) vacanze normalmente godute dal minore.

7. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

8. Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.

9. Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».

con pari assunzioni di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati e il più possibile paritari salvi i casi di impossibilità materiale

tempi adeguati e il più possibile paritari con ciascuno dei genitori, compresi i pernottamenti, considerata anche l’età del figlio minore e salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la sua salute psico-fisica in caso di:

divisione il più possibile paritaria

sostituire
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In caso di mantenimento diretto nel piano genitoriale devono essere ripartite tra i genitori le spese ordinarie e quelle straordinarie con attribuzione a ciascun genitore di specifici capitoli di spesa.

applicando ove possibile e salvo accordi diversi dei genitori il mantenimento diretto

eliminare

Art. 12.
(Modifica dell’articolo 337-quater
del codice civile)

1. L’articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). –
1. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

3. Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l’affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d’ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all’interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».

eliminare

In ogni caso deve garantire, ove possibile e non contrario all’interesse del minore, il diritto del minore alla bigenitorialità,

Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;

Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate dal genitore affidatario in via esclusiva.
Art. 13.
(Modifica dell’articolo 337-quinquies
del codice civile)

1. L’articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-quinquies. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). –
1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

2. Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.

3. In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale.
Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti.

4. Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice decide della questione applicando i princìpi di cui al primo comma del presente articolo e di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 337-ter».

Qualora le parti accettino, il giudice rinvia il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi

eliminare
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 337-sexies
del codice civile)
1. L’articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). –
1. Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

2. Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

3. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, almeno trenta giorni prima, l’intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

4. In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice».

Il giudice tiene conto della permanenza nella casa familiare di uno dei genitori nella regolazione dei loro rapporti economici, considerato l’eventuale titolo di proprietà, potendo anche disporre che il genitore autorizzato a permanere nella casa di proprietà dell’altro o in comproprietà con l’altro debba corrispondere un indennizzo pari al canone di locazione o alla metà del canine di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.
Il provvedimento che autorizza o revoca l’autorizzazione a permanere nella casa familiare è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

ovvero alla decisione del giudice competente in caso di mancato accordo.

È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori e previa autorizzazione del giudice
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 337-septies
del codice civile)

1. L’articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). –
1. I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis.

2. Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale che indichi anche le modalità del mantenimento. Il piano genitoriale è firmato anche dal figlio maggiorenne. In caso di mancato accordo il giudice, valutate le circostanze, può disporre

eliminare
Art. 16.
(Modifica dell’articolo 337-octies
del codice civile)
1. L’articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). –
1. Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

2. L’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L’ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».

Si applicano l’art. 336-bis e l’articolo 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Art. 17.
(Modifica all’articolo 342-bis
del codice civile)

1. All’articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati, nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».

Art. 18.
(Introduzione dell’articolo 342-quater
del codice civile)

1. Dopo l’articolo 342-ter è inserito il seguente:

«Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell’ordine di protezione). –
1. Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile.

2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».

Aggiungere all’art. 342 quater un secondo comma
La competenza ad adottare gli ordini di protezione previsti nel presente articolo e nel secondo comma dell’articolo precedente è del giudice compente ai sensi dell’art. 709-ter del codice di procedura civile».
Art. 19.
(Modifica all’articolo 151 del codice civile)
1. All’articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.

eliminare
Art. 20.
(Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».

Art. 21.
(Abrogazione dell’articolo 570-bis
del codice penale)

1. L’articolo 570-bis del codice penale è abrogato.

Art. 22.
(Modifica dell’articolo 4 della legge
1º dicembre 1970, n. 898)

1. L’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.

2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all’articolo 337-ter del codice civile.

4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-terdel codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.

9. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all’articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole.

10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

11. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà.

12. Con l’ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

13. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

14. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

15. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

16. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

17. L’appello è deciso in camera di consiglio.

18. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».

eliminare

eliminare

eliminare

eliminare

a pena di inammissibilità

Art. 23.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

aggiungere
Le disposizioni sulla mediazione familiare e sul coordinatore genitoriale si applicano dal momento dell’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all’art. 2 comma 2.
Nei procedimenti pendenti di separazione, di divorzio o di affidamento di minori, le parti devono presentare il piano genitoriale indicato nell’art. 337-ter del codice civile all’udienza immediatamente successiva all’entrata in vigore della legge.
Art. 24.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Testo della Relazione illustrativa al disegno di legge 735/S

NORME IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E GARANZIA DI BIGENITORIALITA’ (PILLON E ALTRI)
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare che prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrarietà all’interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori.
Come soleva dire Arturo Carlo Jemolo, la famiglia è un’isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile.
I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro: a) mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; b) equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; c) mantenimento in forma diretta senza automatismi; d) contrasto dell’alienazione genitoriale.
Quanto alla mediazione civile obbligatoria, sono note le questioni pregiudiziali sollevate da taluni con riguardo alla possibilità per la norma di imporre un procedimento di mediazione. È tuttavia ben strano che sia stata imposta la mediazione preventiva in settori assai meno coinvolgenti la vita delle persone e invece si pongano forti limitazioni con riguardo alla materia del diritto di famiglia. Eppure, meccanismi di Alternative dispute resolution (ADR), ben concepiti e caldeggiati, potrebbero evitare a molte famiglie la lite giudiziaria, di per sé autonoma espressione di fallimento e foriera di conseguenze personali e relazionali, le cui spese vengono in ogni caso pagate a caro prezzo dai molti minori coinvolti. A fronte dell’imposizione normativa del procedimento di ADR è pertanto necessario garantire uno strumento realmente capace di incidere positivamente sulle situazioni concrete ed evitare, per quanto possibile, che le famiglie con minori siano costrette al tunnel giudiziario.
Per quanto concerne l’affido condiviso, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, si è rivelata un fallimento, cosicché l’Italia rimane uno degli ultimi Paesi del mondo industrializzato per quanto riguarda la cogenitorialità (co-parenting) delle coppie separate. Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In realtà però presso alcune corti degli Stati Uniti già nel 1970 gruppi di magistrati avevano iniziato a redigere sentenze che prevedevano l’affido congiunto della prole in caso di divorzio dei genitori. Ben presto gli analisti si resero conto che dietro la locuzione joint custody si potevano celare differenti forme di affidamento: in molti casi dietro il concetto di pari responsabilità genitoriali si nascondevano forme di affidamento identiche a quelle normalmente previste in caso di affidamento esclusivo (si trattava della cosiddetta joint legal custody), mentre in altre a una suddivisione giuridico-formale si aggiungeva una condivisione materiale delle cure e dei tempi di permanenza (joint physical custody).
Senza minimamente prendere in considerazione le esperienze estere, in Italia solo nel 2006, dopo un faticoso lavoro durato ben quattro legislature, si è riusciti a far passare come forma privilegiata l’affidamento formalmente (o legalmente) condiviso nel 2006. Il risultato però è stato fallimentare: in Italia l’affido a tempi paritetici è stimato intorno all’1-2 per cento, in Belgio supera il 20 per cento, in Quebec il 25 per cento, in Svezia il 28 per cento. In Italia l’affido materialmente condiviso (considerando tale una situazione nella quale il minore trascorre almeno il 30 per cento del tempo presso il genitore meno coinvolto) riguarda il 3-4 per cento dei minori, tasso fra i più bassi al mondo, in Belgio il 30 per cento, in Quebec il 30 per cento, in Svezia il 40 per cento. In Italia l’affido materialmente esclusivo riguarda oltre il 90 per cento dei minori, in Belgio circa il 50 per cento, in Quebec circa il 40 per cento, in Svezia il 30 per cento. Nel nostro Paese troviamo quindi una situazione estrema che sicuramente non rispecchia la volontà del legislatore e che sta danneggiando moltissimi minori. È giunta pertanto l’ora di dare piena applicazione alla risoluzione n. 2079 (2015) del Consiglio d’Europa che consiglia gli Stati membri di adottare legislazioni che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest’ultimo, consigliando altresì di introdurre nella legislazione il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica. È la stessa risoluzione a suggerire di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli e agli incontri coi genitori, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini, incoraggiando in ogni caso la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia famigliare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice. La risoluzione si conclude chiedendo che i Paesi membri incoraggino l’elaborazione di piani parentali che permettano ai genitori di definire loro stessi i principali aspetti della vita di loro figlio.
In modo analogo, si ritiene maturo il tempo per applicare il principio del mantenimento diretto, pur astrattamente previsto dalla norma come modalità di default per provvedere alla prole. Eppure, oltre ad essere costume esteso e inveterato di molti Stati progrediti (California, Svezia, Belgio, Stato di Washington) esso, come rilevato da molte ricerche, contribuisce a una percezione nel minore di maggior benessere economico (non dovendo più il genitore veder mediato il proprio contributo da una persona – l’ex partner – in cui, a torto o ragione, non ha fiducia). In Italia invece si è rimasti fermi all’antiquata idea dell’assegno, priva di valenze relazionali a carico di uno dei genitori.
La norma già oggi vigente manifesta la netta preferenza del legislatore verso un mantenimento diretto della prole a carico dei genitori, individuando l’assegno perequativo solo quale espediente residuale. Tuttavia nell’applicazione pratica ciò che doveva restare residuale si è trasformato in ordinario e sono davvero rarissimi i casi in cui nei provvedimenti di separazione, divorzio o di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio non si preveda un assegno mensile a carico dell’uno o dell’altro genitore. È dunque ora di mettere mano alla norma per indicare con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole.
Per questa ragione è importante far passare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa
Medesimo discorso va fatto anche in ordine a una delle componenti più significative della contribuzione economica dei genitori alle esigenze della prole: la «assegnazione» della casa familiare.
Non potendosi più identificare un genitore collocatario, ma dovendosi prendere atto che il bambino potrà finalmente fare conto su «due case», in perfetta conformità con l’osservazione di Jemolo, è opportuno ripensare in modo significativo nell’ambito del corpus normativo l’istituto «monstrum» dell’assegnazione che ha richiesto negli anni un continuo adeguamento giurisprudenziale a fini di coordinamento rispetto alle norme sulla proprietà, altri diritti reali nonché ai contratti per l’utilizzo degli immobili (si veda, in particolare, l’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392).
Lo stesso istituto dell’assegnazione, alla luce del raggiunto consenso scientifico sulla sostanziale irrilevanza dell’eventuale assegnazione ai fini del benessere della prole in relazione all’autentico significato e concetto sostanziale dell’affidamento condiviso, presenta forti dubbi di costituzionalità (rispetto all’articolo 42 della Costituzione).
In caso di separazione, il conflitto tra i genitori nella sua più aspra declinazione giudiziale è statisticamente e positivamente determinato dall’interesse economico all’assegnazione della casa familiare piuttosto che da un reale scetticismo sull’idoneità dell’altro genitore, che inflaziona il processo con accertamenti peritali e altro.
Con riferimento al caso statisticamente più frequente di casa familiare co-intestata a entrambi i genitori, la proposta di modifica richiama la regolamentazione secondo le norme sulla comunione (articoli 1100 e seguenti del codice civile) che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza il bene in via esclusiva, nelle more della divisione. In caso di proprietà esclusiva in capo a uno dei due genitori o a terzi, si dovranno in ogni caso applicare le vigenti norme in materia di proprietà, comodato d’uso, diritto di usufrutto o di abitazione e locazione.
L’istituto che meglio aiuterà i genitori a evitare contrasti strumentali e a concentrarsi sulla centralità dei figli sarà quello del piano genitoriale, autentico strumento di lavoro sul quale padre e madre saranno chiamati a confrontarsi per individuare le concrete esigenze dei figli minori e fornire il loro contributo educativo e progettuale che riguardi i tempi e le attività della prole e i relativi capitoli di spesa.
Il continuo rimando della proposta alle procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) ha lo scopo di restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa della difficoltà di dialogo, i medesimi non appaiono in grado di mantenere pervio il canale comunicativo nell’interesse del minore.
Anche i nonni potranno intervenire e far sentire la loro voce con interventi ad adiuvandum che siano propositivi e che tutelino il diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti.
È poi necessario superare la concezione nominalistica dell’alienazione genitoriale, che in passato ha suscitato consistenti polemiche, e avere riguardo al dato oggettivo: in molti casi si presenta il fenomeno del rifiuto manifestato dal minore in ordine a qualsiasi forma di relazione con uno dei genitori. Alienazione, estraniazione, avversità, sono solo nomi mutevoli che non possono impedire al legislatore di prendersi cura di una delle condizioni più pericolose per il corretto e armonico sviluppo psicofisico del minore. Nell’ambito dei rapporti all’interno della famiglia, e in particolare nelle relazioni tra genitori e figli, si parla di una nuova categoria di diritti che la recente riflessione sociologica ha definito con la locuzione di diritti relazionali o diritti alla relazione. Essi rappresentano i diritti specifici di ogni relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, relazione della quale l’ordinamento e i giuristi sempre più si stanno occupando. È grazie al godimento del diritto ad avere relazioni con i propri familiari che le persone possono, nel contempo, esercitare i doveri legati al «fare famiglia».
Il presente disegno di legge si compone di ventiquattro articoli.
All’articolo 1 si istituisce e regolamenta la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore familiare, stabilendo i requisiti per l’esercizio di tale professione. Si delineano in modo estremamente puntiglioso e rigoroso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all’espletamento del ruolo di mediatore familiare, professione che non può essere improvvisata, ma che necessita di una formazione approfondita. Si stabilisce che le regioni debbano istituire e aggiornare annualmente gli elenchi di iscrizione per i mediatori.
All’articolo 2 si sancisce l’obbligo di riservatezza per segreto professionale, stabilendo anche che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziali, ad eccezione dell’accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.
L’articolo 3, con rimandi alla normativa vigente in materia di mediazione civile, definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, con durata non superiore a sei mesi, prevedendone l’accesso volontario delle parti, che, in qualsiasi momento, possono interromperne la partecipazione. L’esperimento della mediazione familiare rimane condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni. Al comma 8 si prevede l’omologazione del tribunale competente per territorio al fine dell’esecutività dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare. Il tribunale deve decidere, entro quindici giorni dalla richiesta, in camera di consiglio.
All’articolo 4 si prevede che le spese e i compensi per il mediatore siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 5, nell’ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Si tratta di esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Il medesimo, operando come terzo imparziale, nell’ambito delle disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione, ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità assistendo i genitori nell’attuazione del piano genitoriale, monitorandone l’osservanza e risolvendo tempestivamente le controversie. Il giudice, su richiesta dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale, ne dispone la nomina ove ritenuto necessario nell’interesse del minore.
L’articolo 6 modifica l’articolo 178 codice di procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) con l’aggiunta di un comma per stabilire che l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.
L’articolo 7, che modifica l’articolo 706 del codice di procedura civile (Forma della domanda), sancisce che le coppie con figli devono procedere alla mediazione obbligatoria per aiutare le parti a trovare un accordo nell’interesse dei minori. In ogni caso il mediatore familiare rilascia ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui si dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.
L’articolo 8, di modifica all’articolo 708 del codice di procedura civile (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente), stabilisce che all’udienza di comparizione il presidente, nel caso di conciliazione infruttuosa, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria in presenza di figli minori). Si stabilisce, per i procedimenti di separazione di genitori con figli minorenni, la verifica anche d’ufficio del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 706. Il presidente è altresì tenuto a valutare i rispettivi piani genitoriali assumendo con ordinanza i provvedimenti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, secondo quanto previsto dagli articolo 337-ter e seguenti del codice civile.
L’articolo 9, sostituendo il vigente articolo 709-ter del codice di procedura civile (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni), rende più incisivo il ricorso, in quanto la mera ammonizione si è rivelata un’arma spuntata e incapace di frenare gli atteggiamenti più spregiudicati dei genitori.
Con l’articolo 10, sostitutivo del vigente articolo 711 del codice di procedura civile (Separazione consensuale), si stabilisce che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma del medesimo codice e dall’articolo 337-ter del codice civile. Ove riscontri che i coniugi non vi abbiano adempiuto, il presidente è tenuto ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione. In caso positivo si procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. In caso negativo il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese. I coniugi che abbiano depositato ricorso congiunto per la separazione consensuale sono esentati dalla mediazione obbligatoria.
L’articolo 11 riguarda i provvedimenti concernenti i figli. Con la sostituzione del vigente articolo 337-ter del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli), il nuovo articolato prevede, in maniera oltremodo innovativa, il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Si garantiscono tempi paritari qualora anche uno solo dei genitori ne faccia richiesta. Si garantisce comunque la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. Si sancisce il suo diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L’articolo prevede inoltre che il giudice, nell’affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute. Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie, anche attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore secondo le esigenze indicate nel piano genitoriale, considerando sempre le esigenze del minore, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In mancanza di accordo, il giudice, sentite le parti, stabilisce il piano genitoriale determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli individuato su base locale alla luce del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, individuando le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, dando applicazione al protocollo nazionale sulle spese straordinarie. Si sancisce infine che, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice possa disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Con l’articolo 12, che sostituisce l’articolo 337-quater del codice civile (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso), si stabilisce che il giudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma, possa disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Sono previsti casi di temporanea impossibilità ad affidare il minore ai propri genitori. In tali casi il giudice deve porre in essere ogni misura idonea al recupero della capacità genitoriale dei figli.
L’articolo 13, sostitutivo dell’articolo 337-quinquies del codice civile, reca la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale introducendo il secondo tentativo di mediazione e il coordinatore genitoriale quali estremi tentativi di restituire ai genitori la capacità di decisione autonoma, prima della definitiva decisione del giudice. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali e dei tempi di frequentazione con la prole, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
L’articolo 14, che sostituisce l’articolo 337-sexies, verte sulla residenza del minore presso la casa familiare e sulle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi. Si stabilisce che non possa continuare a risedere nella casa familiare il genitore non proprietario o non titolare di specifico diritto che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
All’articolo 15, che sostituisce l’articolo 337-septies vertente su disposizioni in favore dei figli maggiorenni, si chiarisce che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all’avente diritto.
L’articolo 16, che sostituisce l’articolo 337-octies del codice civile (Poteri del giudice e ascolto del minore), prevede che il giudice disponga l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. L’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato e deve essere videoregistrato. Le parti, che possono assistere in locale separato collegato mediante video, possono presentare domande per mezzo del giudice, ma sono vietate domande dirette a ottenere risposte relativamente al desiderio del minore di stare con uno dei genitori ovvero quelle potenzialmente in grado di suscitare preferenze o conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori.
L’articolo 17 modifica l’articolo 342-bis del codice civile (Ordini di protezione contro gli abusi familiari), aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l’adozione con decreto di provvedimenti nell’esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.
L’articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; si prevede inoltre che il giudice possa disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Il giudice può, in ogni caso, disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma.
L’articolo 19 dispone l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale, che attualmente prevede che il giudice, pronunziando la separazione, dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Con l’articolo 20 si modifica l’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.
Con l’articolo 21, quale logica conseguenza del principio del mantenimento diretto della prole, si procede ad abrogare l’articolo 570-bis del codice penale.
L’articolo 22 applica i principi previsti per la separazione anche alla legge sul divorzio.
L’articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della medesima.
L’articolo 24 infine contiene una clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell’albo nazionale per la professione di mediatore familiare)
1. È istituito l’albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti princìpi:
a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;
b) possono altresì esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell’esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;
c) la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all’ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;
d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
e) l’albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l’aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all’albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all’albo;
g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;
h) l’iscrizione all’albo è subordinata al superamento di una prova di esame da svolgere annualmente e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;
i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all’emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:
1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;
2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l’unità della famiglia come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l’aiuto di altri specialisti;
3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.
Art. 2.
(Obbligo di riservatezza)
1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali ad eccezione dell’accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della proposta di accordo formulata dal mediatore.
Art. 3.
(Procedimento di mediazione familiare)
1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.
2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell’ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.
4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata non superiore a sei mesi, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, qualora esse abbiano già dato loro mandato.
5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, può chiedere che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell’eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
8. L’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare deve in ogni caso essere omologata dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 4.
(Spese e compensi
per il mediatore familiare)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi professionali per i mediatori familiari, prevedendo in ogni caso la gratuità del primo incontro. Gli avvocati e gli altri professionisti che operano in funzione di mediatori familiari devono applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione.
Art. 5.
(Coordinatore genitoriale)
1. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l’informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto ricercando l’accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali.
2. Il coordinatore genitoriale è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all’albo di una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico:
a) psichiatra;
b) neuropsichiatra;
c) psicoterapeuta;
d) psicologo;
e) assistente sociale;
f) avvocato;
g) mediatore familiare.
3. Il coordinatore genitoriale deve osservare tutte le disposizioni di natura legale e deontologica della rispettiva professione. Il medesimo opera come terzo imparziale e ha il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all’esecuzione del piano genitoriale. La sua attività è volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della cogenitorialità con l’obiettivo di:
a) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell’attuazione del piano genitoriale;
b) monitorare l’osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie;
c) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori.
4. Lo svolgimento dell’attività di coordinazione genitoriale non dà luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave.
5. Il giudice prende atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell’interesse del minore. L’accordo di incarico e, per le professioni sanitarie, il consenso informato alla coordinazione genitoriale devono essere sottoscritti dai genitori e sono recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore.
Art. 6.
(Modifica all’articolo 178 del codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«L’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo».
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 706 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è premesso il seguente:
«I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito»;
b) al terzo comma, le parole: «novanta giorni dal deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni dal deposito del ricorso»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di cui al quinto comma, il ricorso e la memoria difensiva di cui al quarto comma, a pena di nullità, devono contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall’articolo 337-ter del codice civile».
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 708 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione riesca, il presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l’immediata estinzione del procedimento»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora la conciliazione non sia riuscita, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti di separazione di genitori con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 706 e in caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole».
Art. 9.
(Modifica dell’articolo 709-ter del codice di procedura civile)
1. L’articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione. Il giudice può anche congiuntamente:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
3) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 10.
(Modifica dell’articolo 711 del codice di procedura civile)
1. L’articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 711. – (Separazione consensuale). – Nel caso di separazione consensuale previsto dall’articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentano ricorso congiunto.
I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato, secondo quanto previsto dall’articolo 706, sesto comma, del presente codice e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 708, tenta preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, procede come previsto dall’articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dai piani educativo e di riparto delle spese.
La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo 710».
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 337-ter del codice civile)
1. L’articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-ter. – (Provvedimenti riguardo ai figli). – Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità. Ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.
Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di:
1) violenza;
2) abuso sessuale;
3) trascuratezza;
4) indisponibilità di un genitore;
5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore.
Il giudice o le parti, quando le circostanze rendano difficile attuare una divisione paritaria dei tempi su base mensile, possono prevedere adeguati meccanismi di recupero durante i periodi di vacanza, onde garantire una sostanziale equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno.
Il figlio minore ha inoltre il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli ascendenti del minore possono intervenire nel giudizio di affidamento con le forme dell’articolo 105 del codice di procedura civile. Il giudice, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
Entrambi i genitori predispongono un piano genitoriale in ordine a:
1) luoghi abitualmente frequentati dai figli;
2) scuola e percorso educativo del minore;
3) eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative;
4) frequentazioni parentali e amicali del minore;
5) vacanze normalmente godute dal minore.
Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) le risorse economiche di entrambi i genitori;
3) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il giudice esamina e approva il piano genitoriale concordato dai due genitori ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. In mancanza di accordo o in caso di accordo parziale, il giudice, sentite le parti, recepisce quanto parzialmente concordato dai genitori e stabilisce comunque il piano genitoriale, determinando i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, applicando in ogni caso il mantenimento diretto come indicato ai commi precedenti e sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’ISTAT, indicando altresì le spese ordinarie, le spese straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa.
Il giudice stabilisce, ove strettamente necessario e solo in via residuale, la corresponsione a carico di uno dei genitori, di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare. I benefici previdenziali e fiscali erogati in favore della prole o ai genitori per i figli a carico sono in ogni caso attribuiti sulla base del reciproco accordo ovvero su disposizione del giudice in misura direttamente proporzionale ai rispettivi redditi. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni quotidiane sono assunte dal genitore che in quel momento si trova col figlio minore, mentre quelle di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuta detto comportamento anche al fine della modifica della forma di affidamento».
Art. 12.
(Modifica dell’articolo 337-quater del codice civile)
1. L’articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-quater. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). – Il giudice, nei casi di cui all’articolo 337-ter, secondo comma, può disporre temporaneamente l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In ogni caso deve garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione dei figli minori col genitore non affidatario e promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, favorendo e garantendo in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore, a meno che ciò non sia stato espressamente limitato dal giudice con provvedimento motivato. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il giudice, nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ai suoi genitori dispone l’affidamento familiare in altro nucleo familiare, anche d’ufficio, per un tempo non superiore ai due anni, preferendo in ogni caso nuclei familiari di parenti o comunque, in mancanza di questi, di famiglie residenti nel medesimo territorio del minore. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa a cura del pubblico ministero al giudice tutelare. Deve in ogni caso essere garantito al minore il diritto alla bigenitorialità, disponendo tempi adeguati di frequentazione con ciascun genitore, salvo che ciò sia motivatamente ritenuto come assolutamente contrario all’interesse del minore. Deve altresì essere posta in essere ogni misura idonea e opportuna per il recupero della capacità genitoriale dei genitori del minore, favorendo il reinserimento immediato in famiglia non appena possibile».
Art. 13.
(Modifica dell’articolo 337-quinquies del codice civile)
1. L’articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-quinquies. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli; conflittualità genitoriale; mediatore e coordinatore genitoriale). – I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, la revisione dei piani genitoriali, il ricalcolo dei tempi di frequentazione con la prole e l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Il giudice, nei casi di conflittualità tra le parti, invita nuovamente i genitori a intraprendere un percorso di mediazione familiare per la risoluzione condivisa delle controversie. Qualora le parti accettino, il giudice sospende il procedimento per non più di sei mesi e rimette le parti avanti il mediatore familiare, sorteggiandone il nome tra due scelti dalle parti in caso di disaccordo. Qualora la mediazione riesca, il giudice esamina il piano genitoriale redatto dalle parti con l’aiuto del mediatore e lo recepisce nel proprio provvedimento ove non ritenuto contrario al superiore interesse del minore.
In caso di rifiuto o di fallimento della mediazione il giudice, qualora la conflittualità persista, propone alle parti la nomina di un coordinatore genitoriale, con il compito di facilitare le parti nel dialogo e nella relazione genitoriale, nell’interesse dei figli minori. Il coordinatore può sentire le parti separatamente e congiuntamente. Le parti possono anche attribuire al coordinatore genitoriale il potere di assumere decisioni limitatamente a specifici ambiti e sostenerle nell’attuazione del piano genitoriale. Le eventuali modifiche al piano genitoriale concordate in coordinazione dovranno essere sottoposte al giudice per il tramite dei legali delle parti.
Gli oneri della coordinazione genitoriale sono ripartiti tra i genitori nella misura del 50 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora le parti rifiutino di intraprendere la mediazione o la coordinazione genitoriale, il giudice decide della questione applicando i princìpi di cui al primo comma del presente articolo e di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 337-ter».
Art. 14.
(Modifica dell’articolo 337-sexies del codice civile)
1. L’articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-sexies. – (Residenza presso la casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). – Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell’articolo 337-ter, il giudice può stabilire nell’interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest’ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell’immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.
Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione. Non può continuare a risedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di specifico diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione e che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorioo contragga nuovo matrimonio.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, almeno trenta giorni prima, l’intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell’altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
In ogni caso il trasferimento del minore, il suo cambiamento di residenza e la sua iscrizione a un istituto scolastico sono sempre soggetti al preventivo consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero alla decisione del giudice tutelare in caso di mancato accordo. Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve esser ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l’ordine del giudice».
Art. 15.
(Modifica dell’articolo 337-septies del codice civile)
1. L’articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – I genitori possono concordare con il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente un piano genitoriale con le forme di cui ai commi sesto e settimo dell’articolo 337-ter. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all’avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all’articolo 315-bis.
Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento al compimento del venticinquesimo anno di età ovvero qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».
Art. 16.
(Modifica dell’articolo 337-octies del codice civile)
1. L’articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 337-octies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, a istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
L’ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto da lui designato. L’ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono presentare domande per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori».
Art. 17.
(Modifica all’articolo 342-bis del codice civile)
1. All’articolo 342-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la conservazione rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest’ultimo articolo possono essere applicati , nell’esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi».
Art. 18.
(Introduzione dell’articolo 342-quater del codice civile)
1. Dopo l’articolo 342-ter è inserito il seguente:
«Art. 342-quater. – (Ulteriori contenuti dell’ordine di protezione). – Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta; può inoltre disporre con provvedimento d’urgenza la limitazione o sospensione della sua responsabilità genitoriale. Il giudice può applicare in tali casi anche di ufficio e inaudita altera parte uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile.
Il giudice, nei casi di cui all’articolo 342-bis, può in ogni caso disporre l’inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore oppure limitare i tempi di permanenza del minore presso il genitore inadempiente, ovvero disporre il collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata, previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore, nonché dell’indicazione del responsabile dell’attuazione di tale programma. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per tutelare i diritti delle persone interessate, ivi compresi quelli di cui agli articoli 337-ter e 337-quater».
Art. 19.
(Modifica all’articolo 151 del codice civile)
1. All’articolo 151 del codice civile, il secondo comma è abrogato.
Art. 20.
(Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)
1. All’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile».
Art. 21.
(Abrogazione dell’articolo 570-bis del codice penale)
1. L’articolo 570-bis del codice penale è abrogato.
Art. 22.
(Modifica dell’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898)
1. L’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. I genitori di prole minorenne che vogliano presentare ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono a pena di improcedibilità iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale secondo quanto previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
2. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
3. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. Qualora la coppia abbia figli minori, la domanda deve contenere a pena di inammissibilità una proposta di piano genitoriale redatto secondo i criteri di cui all’articolo 337-ter del codice civile.
4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime tre dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate dai coniugi.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e tenta preliminarmente di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Nei procedimenti con figli minori il presidente verifica anche d’ufficio che le parti abbiano iniziato un percorso di mediazione familiare. In caso contrario rinvia il procedimento per un termine massimo di due mesi e ordina alle parti di rivolgersi a un mediatore familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-terdel codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e del relativo esito.
9. Il presidente, all’esito della mediazione familiare, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici nei casi e con le modalità di cui all’articolo 337-octies del codice civile, esamina i rispettivi piani genitoriali e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole secondo quanto previsto dagli articoli 337-ter e seguenti del codice civile, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all’interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell’uno o dell’altro genitore in ordine al piano genitoriale. Se uno dei genitori non compare ovvero non presenta un proprio piano genitoriale, il presidente accoglie nell’ordinanza le proposte indicate dall’altro, ove congrue e non contrarie all’interesse della prole.
10. Con la medesima ordinanza il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
11. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti di metà.
12. Con l’ordinanza di cui al comma 9, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile, e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, del medesimo codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
13. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
14. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
15. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
16. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
17. L’appello è deciso in camera di consiglio.
18. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è proposta con ricorso al presidente del tribunale. I genitori di figli minori devono a pena di nullità indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 337-ter del codice civile. Il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui al comma 7, tenta preliminarmente di conciliarli anche avvalendosi della collaborazione di esperti e di consulenti familiari. Se la conciliazione riesce il presidente fa redigere verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, rimette gli atti al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui ai commi 8 e 9».
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 24.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* * *

CORTE DI CASSAZIONE (nuovo rito della camera di consiglio non partecipata)

Di Gianfranco Dosi
I Il ricorso per cassazione
Il ricorso per cassazione è un’impugnazione in senso stretto esperibile per uno dei motivi elencati nell’art. 360 1 e nell’art. 362 2 del codice di procedura civile.
1 Art. 360
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
2 Art. 362.
(Altri casi di ricorso)
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del
Sostanzialmente si tratta di una impugnazione per motivi di legittimità avverso le sentenze o i provvedimenti aventi natura decisoria e definitiva pronunciati in grado di appello (fatto salvo il ricorso per saltum cui si riferisce il secondo comma dell’art. 360). Il n. 5 dell’art. 360 prevedeva originariamente tra i motivi di ricorso l’”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” e questo – nonostante i paletti della giurisprudenza della Cassazione – aveva spostato nel tempo il baricentro dei ricorsi più sul versante del controllo quasi di merito della motivazione che su quello della legittimità in sé della decisione impugnata. Per questo motivo nel 2012 (Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134) il n. 5 fu sostituito con il testo attuale (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione) nel tentativo di circoscrivere al massimo l’utilizzazione di questo motivo di ricorso.
Il giudizio di fronte alla Corte di cassazione si apre con un ricorso da notificare nel termine di sessanta giorni previsto nell’art. 325 secondo comma (o, in materia di adozione nel termine di trenta giorni previsto nell’art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184) decorrente dalla notificazione del provvedimento (art. 326) ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata (art. 327).
Il ricorso va depositato nella cancelleria della Corte a pena di improcedibilità entro venti giorni dalla ultima notificazione alle parti contro cui è proposto (art. 369) mentre la parte contro cui è diretto può a sua volta, se intende contraddire, notificare un controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine sopra indicato (art. 370), proponendo anche nello stesso termine eventuale ricorso incidentale (art. 371).
II La progressiva estensione della trattazione in camera di consiglio
Nel corso degli anni la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio è diventata la regola mentre la trattazione in pubblica udienza è oggi da considerare l’eccezione.
I quattro passaggi fondamentali con cui si è realizzata la progressiva cameralizzazione del rito di trattazione dei ricorsi sono i seguenti:
1) Nel testo riformato dalla legge 353/1990 dell’art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio) venne prevista la trattazione in camera di consiglio per dichiarare l’inammissibilità del ricorso e il rigetto per mancanza dei motivi di cui all’art. 360.
2) Successivamente il testo dell’art. 375 fu riformato con la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile) che estese la pronuncia in camera di consiglio anche ai casi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso;
3) Con la legge 18 giugno 2009, n. 69 che ritoccò ancora il testo della norma, venne istituita una sezione apposita (la VI) con funzione di filtro – sostanzialmente delegato a consiglieri relatori – nella prospettiva di alleggerire il lavoro delle sezioni semplici concentrando la collegialità nella trattazione in pubblica udienza.
4) L’ultima riforma è stata attuata con il Decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197 che ha generalizzato il rito camerale per la trattazione dei ricorsi davanti alle Sezioni semplici ed ha modificato la procedura rendendola – non senza critiche della dottrina processualista – più semplificata e veloce ma, soprattutto, con l’intento di riduzione del numero di ricorsi che meritano, per la particolare valenza nomifilattica, la trattazione in udienza pubblica.
A seguito delle numerose manipolazioni che lo hanno nel tempo modificato il testo dell’art. 375 nella sua formulazione attuale è il seguente:
Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio)
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:
1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.
La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.
giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
a) La camera di consiglio come rito generalizzato
Con l’ultimo comma dell’art. 375 come si è detto (inserito dal Decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197) il rito camerale è diventata la regola nella trattazione dei ricorsi davanti alle Sezioni semplici essendo stato esteso “in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.
La decisione di rimettere la trattazione all’udienza pubblica non è naturalmente censurabile.
b) L’inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità del ricorso ha sempre giocato un ruolo fondamentale nell’ambito del giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il principio che le riforme hanno sempre inteso applicare nella prospettiva di una ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) anche davanti alla Corte di cassazione è che se un ricorso è inammissibile è meglio che ciò venga dichiarato subito (su relazione di un consigliere delegato), senza perdere tempo e, soprattutto, senza “ingolfare” inutilmente il ruolo delle Sezioni, consentendo così alle Sezioni di occuparsi adeguatamente della trattazione dei ricorsi “ammissibili”.
Già nel testo originario, l’art. 375 – intitolato “Pronuncia in camera di consiglio” – si prevedeva la trattazione in camera di consiglio (oltre che per ordinare l’integrazione del contraddittorio o per dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia, anche) per pronunciare l’inammissibilità e nel caso in cui il ricorso dovesse essere rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’art. 360. In tutti gli altri casi il ricorso veniva trattato in pubblica udienza. Il testo della norma fu riformato dapprima con la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile) che estese la pronuncia in camera di consiglio anche ai casi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, e poi in parte ritoccato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
Sempre con l’obiettivo di alleggerire il lavoro della Corte e delle sezioni semplici con la stessa citata legge 18 giugno 2009, n. 69 la prima verifica dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità è stata attribuita ad una sezione apposita (la VI sezione) a cui i ricorsi, quindi, vengono assegnati immediatamente (fatta salva l’assegnazione alle Sezioni unite). Si parla di ”prima verifica” in quanto, naturalmente, l’eventuale inammissibilità del ricorso, potrà anche essere sempre dichiarata dalle Sezioni unite o dalla Sezione semplice anche in seguito. La VI sezione è formata da sottosezioni composte dai giudici delle cinque Sezioni semplici civili che compongono la Corte. Per questo motivo le decisioni della VI sezione compaiono con l’indicazione della sottosezione (Cass. civ. VI-I; Cass. civ. VI-II; e così via).
Il testo attuale dell’art. 375 prevede, quindi, al primo comma n. 1 che la Corte possa “dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360”.
Si ricorda che secondo quanto dispone l’art. 360-bis (aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69)3 il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
Il significato dell’espressione “anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360” è molto chiaro: il consigliere relatore delegato all’esame del ricorso deve valutare (per poi proporre la sua valutazione) se i motivi del ricorso rispondono ai requisiti indicati nell’art. 360 o se invece, per esempio, il ricorso prospetta (come spesso avviene) motivi di merito incensurabili davanti alla Corte di cassazione.
c) La manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso
Sempre la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile), nella medesima prospettiva di accelerazione dei tempi della giustizia anche di fronte alla Corte di cassazione, ha inserito tra le pronunce da adottare in camera di consiglio – come si è sopra accennato – anche quelle in cui la Corte riconosce di dover pronunciare l’accoglimento del ricorso pe manifesta fondatezza o il suo rigetto per manifesta infondatezza (art. 375, n. 5).
Con la citata legge 18 giugno 2009, n. 69 anche questa competenza è stata attribuita alla VI Sezione appositamente istituita.
d) Le questioni di competenza e di giurisdizione
L’ultimo caso in cui la Corte pronuncia in camera di consiglio è quello in cui deve pronunciare
3 Art. 360-bis (Inammissibilità del ricorso)
Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
sulle istanze di regolamento di competenza e di regolamento di giurisdizione (quest’ultimo di competenza, come si è detto, delle Sezioni Unite) (art. 375, n. 4).
Questa competenza non appartiene come è evidente alla VI sezione.
III La procedura semplificata in camera di consiglio introdotta nel 2016 (udienza non partecipata)
Il Decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa) convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197 (pubblicata nella GU del 29 ottobre 2016) non ha soltanto generalizzato il rito camerale per la trattazione dei ricorsi davanti alle Sezioni semplici, ma ne ha anche modificato in modo radicale la procedura.
Le forme del nuovo procedimento in camera di consiglio sono previste nei nuovi articoli 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter e si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi ai ricorsi depositati dopo il 30 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
La procedura camerale è semplificata al massimo, fino al limite – secondo l’opinione di alcuni processualisti – della sua incostituzionalità, non essendo prevista, come si dirà tra breve, la partecipazione all’udienza delle parti. Nella prassi e nelle comunicazioni della stessa cancelleria alle parti l’udienza viene definita “non partecipata”.
I procedimenti – tutti con udienza non partecipata dalle parti – sono i seguenti:
a) Procedimenti davanti alla Sezione semplice
La cameralizzazione generalizzata nella trattazione dei ricorsi davanti alla Sezioni semplici – avvenuta con la riforma del 2016 – si è anche necessariamente accompagnata all’indicazione di una apposita procedura che è disciplinata dall’art. 380-bis.1:
Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice)
Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Come si vede la procedura camerale davanti alle Sezioni semplici è semplificata al massimo, fino al limite – secondo l’opinione di alcuni processualisti – della sua incostituzionalità.
Si è detto che il nuovo testo dell’art. 375 all’ultimo (secondo) comma prevede che il rito camerale è diventata la regola nella trattazione dei ricorsi davanti alle Sezioni semplici essendo stato esteso “in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.
Ebbene la decisione di trattazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice è comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
Si tratta quindi di una udienza “non partecipata”
b) Procedimenti davanti alla VI sezione per la dichiarazione di inammissibilità ovvero di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso
Il procedimento era stato inizialmente regolamentato con la riforma del 2006 (Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40) fu istituita la Sezione apposita (la VI) con funzioni di filtro rispetto alla trattazione in pubblica udienza. Si prevedeva una concisa esposizione del relatore che, con il decreto di fissazione dell’udienza, veniva notificata agli avvocati i quali potevano comparire all’udienza e chiedere di essere sentiti.
Tutto questo è oggi scomparso.
In seguito alla riforma del 2016 il testo attuale prevede un rito ancor più semplificato:
Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).
Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Come si vede il relatore designato della VI sezione “propone” (senza relazione motivata) direttamente al Presidente della sezione la definizione del procedimento e il Presidente la gira egli stesso alla Sezione, fissando la data dell’udienza che viene notificata agli avvocati delle parti i quali possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima. Non si sa bene cosa debbano scrivere gli avvocati dal momento che essi non hanno alcuna conoscenza delle motivazioni per le quali per il ricorso è stata prospettata l’inammissibilità o la manifesta fondatezza o infondatezza. È scomparso il riferimento – che era contenuto nel testo precedente alla riforma del 2016 – alla circostanza che “gli avvocati delle parti hanno facoltà…di chiedere di essere sentiti se compaiono” e quindi l’udienza in camera di consiglio (meglio “adunanza”) è “non partecipata” nel senso che gli avvocati non devono comparire.
c) Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza
Il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza è disciplinato dall’art. 380-ter che anche in questa ipotesi prevede una udienza non partecipata.
Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)
Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.
d) Il protocollo del 15 dicembre 2016
L’introduzione dell’udienza “non partecipata” ha determinato molte critiche soprattutto in dottrina essendosi osservato che il ruolo della difesa ne è uscito oggettivamente mortificato. Proprio per questa ragione tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocatura generale dello Stato, poco dopo la riforma (come detto entrata in vigore il 30 ottobre 2016) è stato siglato un protocollo d’intesa in data 15 dicembre 20164 nel quale, per ovviare ai pregiudizi che dalla riforma potevano derivare alle parti, si è previsto che è consentito ai difensori delle parti di essere informati circa le ragioni per le quali è stata proposta la trattazione camerale ex art. 375 n. 1 (chiarendo se si tratta di inammissibilità o di improcedibilità, indicando le norme o il precedente giudiziale) e n. 5 (chiarendo brevemente i motivi e i precedenti della ritenuta manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).
La Corte di cassazione non pare, però, intenzionata a dare al protocollo in questione una valenza obbligatoria, dal momento che Cass. civ. Sez. VI, 16 marzo 2018, n. 6628 ha recentemente messo in discussione il protocollo affermando che “In materia di procedimento di legittimità, l’art. 380- bis c.p.c…. non prevede che la proposta del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie e schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto”.
Si vedrà in che modo la giurisprudenza, anche eventualmente costituzionale, sarà in grado di affrontare più plausibilmente il tema del diritto di difesa nei procedimenti camerali di fronte alla Corte di cassazione.
IV L’assegnazione del ricorso alle sezioni
Una volta esaurite le formalità di introduzione del giudizio e di deposito nella cancelleria il ricorso viene portato all’attenzione dell’ufficio del Primo presidente che procede all’assegnazione del ricorso.
4 Il protocollo è reperibile nel sito del Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it/protocolli/)
a) L’assegnazione alle Sezioni Unite
L’art. 374 5 prevede i casi in cui la Corte pronuncia a sezioni unite.
Ciò avviene a) in tutti i casi di ricorso in cui è prospettata una questione di giurisdizione; b) nei casi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza; c) nei casi in cui una sezione semplice non condivide un principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite, in tal caso dovendo rimettere la decisione alle Sezioni unite ai sensi del terzo comma dell’art. 374 con decisione motivata.
Secondo quanto prevedono l’art. 374 e l’art. 376 6 la decisione sull’assegnazione alla Sezioni Unite (obbligata, come detto, nei casi di ricorsi i cui motivi prospettano una questione di giurisdizione e nei casi in cui una sezione semplice non condivide un principio di diritto enunciato in precedenza dalla Sezioni unite) può essere del Primo presidente (art. 374, primo e secondo comma e 376 secondo comma: “La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso”) ma – come più spesso avviene – anche del Presidente della Sezione semplice d’ufficio o su richiesta de pubblico ministero (art. 376, ultimo comma: “All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale”).
b) L’assegnazione alla VI sezione
Come si è sopra anticipato con la riforma operata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 nella Corte di cassazione è stata anche creata un’apposita sezione, la VI, alla quale il Primo presidente, tranne quando procede all’assegnazione alle Sezioni Unite, assegna i ricorsi per la verifica relativa alla loro ammissibilità e alla loro manifesta fondatezza o infondatezza in modo da poter concludere il processo prima e al di fuori dell’udienza pubblica.
La seconda parte del primo comma dell’art. 376 prescrive che “Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”.
c) L’assegnazione alla Sezione semplice
In tutti i casi in cui il ricorso non viene assegnato alle Sezioni Unite o alla VI sezione per la verifica sull’ammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza il Primo presidente assegna la causa alla Sezione semplice competente nella materia.
L’assegnazione alla Sezione semplice avviene anche ad opera del Presidente della VI sezione ove quest’ultima non ravvisi i presupposti per la pronuncia sull’inammissibilità o sulla fondatezza o infondatezza del ricorso.
V La trattazione (eccezionale) in pubblica udienza
Il più volte citato ultimo comma dell’art. 375 prevede che la Corte, a sezione semplice, pronuncia sempre con ordinanza in camera di consiglio “salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”.
Perciò la trattazione in pubblica udienza è diventata eccezionale e si verifica non soltanto quando la VI sezione non definisca il giudizio davanti a sé ma anche e soprattutto quando, assegnato il ricorso alla Sezione semplice, questa ritiene che la questione di diritto prospettata richieda un contraddittorio pieno e quindi renda opportuna la convocazione della parti per una udienza pubblica.
5 “Art. 374. (Pronuncia a sezioni unite)
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell’art. 360 e nell’art. 362.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.”
6 Art. 376.
(Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)
Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Anche la disciplina dell’udienza pubblica è stata riformata nel 2016. Il testo attuale dell’art. 379 prevede infatti:
Art. 379 (Discussione)
All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.
Non sono ammesse repliche.
Perciò dopo la fissazione dell’udienza di cui viene data comunicazione agli avvocati almeno venti giorni prima (art. 377), le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza (art. 378).
Quindi si svolge l’udienza pubblica in cui con la riforma del 2016 è stato invertito l’ordine di intervento delle parti. Il testo previgente dell’art. 379 prevedeva, infatti, che per primi erano gli avvocati a svolgere le loro difese e solo successivamente il pubblico ministero esponeva oralmente le sue conclusioni motivate (potendo gli avvocati replicare solo per iscritto entro la fine dell’udienza pubblica). Ora invece, più ragionevolmente, è il Pubblico ministero ad esporre per primo e sue conclusioni e gli avvocati svolgono dopo le loro difese.
Come per le altre disposizioni introdotte dalla riforma del 2016 (Decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, pubblicata nella GU del 29 ottobre 2016) anche queste riguardanti l‘udienza pubblica si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore delle legge di conversione (e quindi ai ricorsi depositati dopo il 30 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

UDIENZA PRESIDENZIALE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Di Gianfranco Dosi
I. Il quadro normativo
II. Il rito processuale bifasico speciale della separazione e del divorzio
III. L’introduzione della causa (e della fase presidenziale)
a) Il contenuto del ricorso introduttivo
b) La competenza territoriale
c) La comunicazione del ricorso di divorzio all’ufficio di stato civile
d) Gli adempimenti relativi alla fissazione dell’udienza presidenziale
IV. Il coniuge convenuto
a) La memoria difensiva del coniuge convenuto
b) Il coniuge convenuto incapace
V. La documentazione reddituale e patrimoniale
a) La documentazione
b) Le indagini di polizia tributaria
VI. L’udienza presidenziale
a) La comparizione personale dei coniugi
b) L’assistenza del difensore
c) La mancata comparizione delle parti
d) Il tentativo di conciliazione
VII. L’audizione dei figli
a) L’audizione del figlio minore
b) L’audizione del figlio maggiorenne
VIII. La consulenza tecnica sull’affidamento
IX. L’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti
a) Il contenuto sostanziale tipico
b) Lo scioglimento della comunione legale
c) La nomina del giudice istruttore
d) L’indicazione dei termini per completare la costituzione in giudizio e gli avvertimenti relativi alle preclusioni
e) La notifica dell’ordinanza al coniuge convenuto non comparso e la comunicazione al pubblico ministero
X. La stabilità dell’ordinanza presidenziale
XI. La reclamabilità e la modificabilità dell’ordinanza presidenziale
XII. Prospettive di riforma
I Il quadro normativo
Con l’espressione “udienza presidenziale” ci si riferisce all’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale (ovvero ad un giudice da lui delegato) nella fase iniziale del processo contenzioso di separazione o di divorzio nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari a tutela dei coniugi e dei figli.
Esigenze di razionalità e buon senso imporrebbero un’unica disciplina giuridica della fase presi¬denziale, sia per il processo di separazione che per quello di divorzio. In verità la separazione e il divorzio hanno trovato finora la loro disciplina giuridica in fonti differenziate. Il codice di procedura civile si occupa della separazione, mentre il divorzio ha le sue fonti normative nella legge 1° di¬cembre 1970, n. 898 e successive modificazioni.
Nonostante queste diverse fonti normative, si deve, però, ricordare che le norme che regolamenta¬no la fase presidenziale sul divorzio hanno costituito per moltissimo tempo (esattamente dal 1987 al 2005) il contenitore normativo di riferimento anche della fase presidenziale della separazione. L’udienza presidenziale fu disciplinata nel divorzio in modo sufficientemente articolato per la pri¬ma volta con la riforma del 1987 dell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevedendosi (nei primi dieci commi) tutti gli adempimenti con i quali il presidente del tribunale conduce la fase presidenziale, emana i provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli e rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione della causa. Ebbene questa disciplina della fase presidenziale divorzile ha trovato applicazione anche nel processo di separazione in virtù dell’art. 23 della legge 4 marzo 1987, n. 74 che, del tutto ragionevolmente, dichiarava applicabile la disci¬plina processuale del divorzio anche al processo di separazione, ma “fino alla riforma del codice di procedura civile”.
Nel 2005 (Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 mag¬gio 2005, n. 80) intervenne la riforma sia della parte del codice di procedura civile che riguarda il processo di separazione (nuovi articoli 706 – 711 c.p.c.) sia, in parte, dell’art. 4 della legge sul divorzio (allineato nella fase introduttiva a quello della separazione) con la conseguenza che da allora – stando all’interpretazione letterale del testo dell’art. 23 della legge 74/87 – sono tornati ad es ≈ sere vigenti due ambiti normativi diversificati per la fase presidenziale del processo di separazione e per quella del processo di divorzio.
Nonostante la irragionevolezza di questa diversificazione normativa (in alcuni punti molto eviden¬te1) la prassi giudiziaria (con l’avallo sostanziale della dottrina) continua ad applicare in linea ge¬nerale le più articolate regole processuali divorzili considerandole sostanzialmente sovrapponibili alle norme del codice di procedura civile. Tuttavia la differenza normativa esiste e meriterebbe di essere del tutto eliminata dandosi vita ad un sistema introduttivo formalmente uniforma.
Si riportano di seguito – affinché se ne possano confrontare bene le differenze e le uniformità – le norme (nel testo introdotto alla riforma processuale del 2005) che interessano la fase presidenzia¬le nella legge sul divorzio e nel codice di procedura civile.
1 Si pensi per esempio alla domanda congiunta di divorzio che, in base a quanto dispone l’art. 4, co. 1 legge divorzio può essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge, a differenza della separazione consensuale dove una analoga previsione non è indicata. Oppure anche alla previ¬sione solo nella legge sul divorzio (ma applicata pacificamente nella prassi anche alla separazione) che “L’appello è deciso in camera di consiglio” (art. 4, co. 12 legge divorzio).
DIVORZIO
Legge sul divorzio

Art. 4 (commi 1-10)
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo […] in cui il coniu¬ge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tri-bunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’e¬stero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
SEPARAZIONE
Codice di procedura civile
Art. 706
(Forma della domanda)
1. La domanda di separazione personale si pro¬pone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’espo¬sizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
2. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davan¬ti a sé, che deve essere tenuta entro novanta
3

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazio-ne all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con de¬creto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazio¬ne del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memo¬ria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è ma¬lato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presi¬dente del tribunale personalmente, salvo gra¬vi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o ri¬nuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di compari¬zione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, di¬sposto l’ascolto del figlio minore che abbia com¬piuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provve¬de, se il coniuge convenuto non compare, senti¬to il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedu¬ra civile.
9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al con¬venuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il ter¬mine entro cui il coniuge convenuto può deposi¬tare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Art. 707.
(Comparizione personale delle parti)
1. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difen¬sore.
2. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
3. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708.
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)
1. All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi con¬giuntamente, tentandone la conciliazione.
2. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redi¬gere il processo verbale della conciliazione.
3. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi di¬fensori, dà con ordinanza i provvedimenti tem¬poranei e urgenti che reputa opportuni nell’inte¬resse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trat¬tazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo di¬fensore.
4. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consi¬glio. Il reclamo deve essere proposto nel termi¬ne perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 709.
(Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza)
1. L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’u¬dienza di comparizione davanti al giudice istrut¬

II Il rito processuale bifasico speciale della separazione e del divorzio

La caratteristica principale dell’attuale processo di separazione e di divorzio è quella di avere due fasi necessarie costruite (in primo grado) in modo asimmetrico. Non come avviene in una causa ordinaria dove, anche nel caso di provvedimenti di urgenza alla prima udienza non vi sono sostan¬zialmente soluzioni di continuità nel corso dell’intero procedimento. Qui, invece, la fase presiden¬ziale è disciplinata in modo autonomo e diverso da quella successiva di fronte al giudice istruttore dove il rito si riallinea a quello ordinario a cognizione piena.
L’opinione prevalente considera oggi il processo di separazione e di divorzio come un processo bifa¬sico speciale in cui in primo grado si susseguono due fasi distinte: la prima riservata all’adozione di provvedimenti urgenti necessari per il coniuge e per i figli; la seconda all’istruzione vera e propria della causa fino alla sentenza di competenza collegiale. La modellazione della prima fase come fase sostanzialmente “cautelare” e “anticipatoria” è rafforzata dalla previsione della reclamabilità dei provvedimenti urgenti presidenziali (sia pure in Corte d’appello e non al collegio). Ed è proprio questa connotazione in senso ampio “cautelare” che rende prospettabile oggi, nel contesto di una riforma di tutto il processo di separazione e di divorzio, una modifica della fase presidenziale (che potrebbe tranquillamente diventare una semplice fase introduttiva di natura sostanzialmente anti-cipatoria di competenza del giudice della causa).
Inoltre si deve considerare che, nonostante questa natura a cognizione piena del processo di se¬parazione e di divorzio in primo grado (nella fase successiva a quella presidenziale), per quanto concerne l’appello l’art. 4, co 12 della legge sul divorzio prevede espressamente che “L’appello è de¬ciso in camera di consiglio”. Indicazione che benché non prevista nel codice di procedura civile per la separazione è applicata pacificamente nella prassi anche al processo di separazione (in virtù di quanto si è sopra detto in relazione all’interpretazione dell’art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74).

10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presi¬dente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrati¬va, che deve avere il contenuto di cui all’arti¬colo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la pro-posizione delle eccezioni processuali e di meri¬to che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni pro¬cessuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Art. 5, comma 9
I coniugi devono presentare all’udienza di com¬parizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni al¬tra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
tore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pub¬blico ministero.
2. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al con¬venuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.
3. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancel¬leria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al conve¬nuto per la costituzione in giudizio ai sensi de¬gli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni pro¬cessuali e di merito che non siano rilevabili d’uf¬ficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
4. I provvedimenti temporanei ed urgenti as¬sunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

L’appello camerale finisce quindi per cameralizzare di fatto l’intero procedimento, come si ammet¬te pacificamente in giurisprudenza ritenendosi inattuabile il cumulo di domande per esempio di divisone (rito ordinario) e di separazione (rito speciale camerale). Ragione decisiva per rendere camerale anche il rito in primo grado.
III L’introduzione della causa (della fase presidenziale)
a) Il contenuto del ricorso introduttivo
Sia la separazione che il divorzio si introducono con un ricorso che dà avvio alla fase presidenziale che nelle intenzioni del legislatore è costruita in modo da non ostacolare una possibile conciliazione delle parti. Per questo il ricorso deve contenere soltanto l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (richiedendosi solo per divorzio anche gli elementi di diritto idonei da individuare il fon¬damento giuridico della richiesta). Non è richiesto quindi di indicare nel ricorso introduttivo anche le domande accessorie per esempio sull’addebito della separazione. E’ molto evidente quindi la differenza rispetto all’introduzione di qualsiasi altra causa dove tutti gli elementi della domanda devono essere ben individuati nell’atto introduttivo (salvo le possibili precisazioni naturalmente ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Sia in caso di separazione (art. 706, ult. co. c.p.c.) che in caso di divorzio (art. 4, co, 4 legge di¬vorzio) va anche indicata l’esistenza dei figli comuni dei coniugi.
Con disposizione che è considerata di significativa importanza per quanto attiene ai poteri d’ufficio del giudice in questo settore, sia in sede di separazione (art. 706, co. 3 ultima parte c.p.c.) che in sede di divorzio (artr. 4, co. 6 legge divorzio) si prevede che “Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”. Si tornerà tra breve su questo aspetto.
b) La competenza territoriale
Competente territorialmente per la separazione è il tribunale del luogo dell’ultima residenza comu¬ne dei coniugi mentre per il divorzio è competente il tribunale del foro del convenuto (in seguito a Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169 che dichiarò l’incostituzionalità della previgente previsione (come detto introdotta con la riforma processuale del 2005) anche per il divorzio, del foro dell’ul¬tima residenza comune dei coniugi2.
E’ comune sia alla separazione che al divorzio la previsione che “Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica” (art. 706, co 2 c.p.c. e art. 4, co 1, Legge divorzio)
Viceversa non è riprodotto per la separazione il meccanismo individuato per il divorzio nell’ulti¬ma parte dell’art. 4, co. 1 legge divorzio dove si prevede che “La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”. Pertanto, in difetto di una espressa indicazione (nell’art. 711 c.p.c.) anche per la separazione consensuale vale la regola indicata nell’art. 706 secondo cui la competenza territoriale è quella del tribunale dell’ultima residenza comune dei coniugi.
Si deve ricordare che essendo obbligatorio l’intervento del Pubblico ministero nelle cause di sepa¬razione e divorzio (art. 70 n. 2 e 3 c.p.c.) la competenza territoriale è inderogabile (art. 28 c.p.c.) con la conseguenza che il presidente eventualmente investito della udienza presidenziale non po¬trà che dichiarare la propria incompetenza (art. 38 c.p.c.) senza possibilità neanche di emanare i provvedimenti provvisori e urgenti.
c) La comunicazione del ricorso di divorzio all’ufficio di stato civile
L’art. 4, co. 3 della legge sul divorzio prevede che “Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto”.
Non si tratta di una disposizione processuale ma di tipo amministrativo per la quale quindi non si è mai posto un problema di estensione alla separazione in base all’art. 23 della legge 4 marzo 1987, n. 74. E quindi il ricorso di separazione non deve essere comunicato dal cancelliere all’uf¬ficio di stato civile. Se ne ha conferma da quanto dispone l’ordinamento di stato civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) il cui art. 69 prevede l’annotazione negli atti di matrimonio dei soli ricorsi di divorzio (lettera c) nonché delle sentenze di divorzio, di quelle di separazione e dei decreti di omologa delle separazioni consensuali (lettera d). Non si prevede quindi l’annotazione dei ricorsi di separazione.
2 Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169 dichiarava incostituzionale la previsione della competenza, anche per il divorzio, del tribunale “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi”, in quanto “L’individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della ado¬zione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separata¬mente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.”
d) Gli adempimenti relativi alla fissazione dell’udienza presidenziale
“Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal de¬posito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti” (art. 706, co. 3 prima parte c.p.c. e art. 4, co. 5 prima parte legge divorzio).
Si capisce dalla disposizione che è qui il presidente (e non la legge) che indica al ricorrente i ter¬mini per la notifica del ricorso. Nella prassi questi termini possono variare da tribunale a tribunale.
IV Il coniuge convenuto
a) La memoria difensiva del coniuge convenuto
Mentre il coniuge ricorrente introduce la causa con ricorso (inevitabilmente costituendosi in tal modo in giudizio con il proprio difensore ex art. 82 c.p.c.), per il coniuge convenuto non è indicato alcun obbligo di costituzione in giudizio ma soltanto la facoltà di depositare una “memoria difensiva e documenti” nel termine indicato dal presidente, senza escludere che ciò possa avvenire con l’as¬sistenza di un difensore. Nella prassi è difficile però che il convenuto in una causa di separazione o di divorzio presenti una memoria difensiva redatta personalmente o con la semplice assistenza di un difensore: è invece consuetudine che il convenuto si costituisca ex art. 82 c.p.c. con un proprio difensore. La legge d’altra parte non indica il contenuto della memoria difensiva che, in simmetria con il ricorso introduttivo, dovrebbe contenere gli elementi di fatto posti che il coniuge convenuto ritiene di dover illustrare. In genere la memoria difensiva ha, però, il contenuto e la forma di una vera e propria comparsa difensiva di costituzione e risposta, benché, come si dirà, queste formalità non siano richieste che in un momento successivo indicato dallo stesso Presidente nella ordinanza con cui emana i provvedimenti urgenti e provvisori.
b) Il coniuge convenuto incapace
La legge sul divorzio all’ultima parte del comma 6 dell’art. 4 prevede che “Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace”.
Questa disposizione può essere considerata di tipo processuale e quindi potrebbe trovare applica¬zione l’orientamento (avvalorato dalla prassi, come si è detto) che ritiene estensibili alla separa¬zione le norme processuali dell’art. 4 della legge sul divorzio sulla base del già citato art. 23 della legge 4 marzo 1987, n. 74.
Pertanto anche in sede di separazione ove il coniuge convenuto sia incapace il Presidente è tenuto a nominare un curatore speciale che possa adeguatamente rappresentarlo nella causa.
V La documentazione reddituale e patrimoniale
a) La documentazione
Come si è sopra anticipato, sia in sede di separazione (art. 706, co. 3 ultima parte c.p.c.) che in sede di divorzio (art. 4, co. 6 legge divorzio) si prevede che “Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”.
Nella prassi si richiedono in genere le dichiarazioni dei redditi presentate da ciascun coniuge nei tre anni precedenti. In moltissimi tribunali viene poi chiesto di integrare la documentazione con il deposito di altri documenti, per esempio gli estratti dei conti correnti o delle carte di credito, indi¬cazioni su proprietà immobiliari e mobiliari, autoveicoli, imbarcazioni, finanziamenti, mutui, statini degli stipendi, documentazione sui rapporti di lavoro. E’ anche invalsa la prassi di richiedere che l’indicazione di questi elementi venga effettuata attraverso la presentazione di apposite dichiara¬zioni sostitutive di atto notorio.
La documentazione reddituale e patrimoniale richiesta ai coniugi ha lo scopo di consentire che i provvedimenti di natura economica riguardanti i coniugi e i figli siano il più possibile congrui e giusti rispetto alle finalità per le quali il mantenimento coniugale e per i figli è previsto dalla legge. Evidentemente spetterà comunque sempre all’istruttoria della causa l’acquisizione di elementi ul¬teriori o di eventuali indagini di polizia tributaria ove
b) Le indagini di polizia tributaria
Non è affatto escluso che nel corso della fase presidenziale possa essere richieste indagini di polizia tributaria nell’ipotesi in cui la documentazione richiesta non fosse considerata esauriente o venisse contestata da una delle parti.
La legge sul divorzio all’art. 5, comma 9, ribadisce per quanto attiene alla documentazione neces¬saria per determinare l’eventuale assegno divorzile provvisorio (o la conferma di quello di separa¬zione eventualmente in corso) che “I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni altra documentazione re¬lativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.
Come si vede la disposizione non esclude affatto che lo stesso Presidente in fase presidenziale assuma l’iniziativa di richiedere una indagine di polizia tributaria.
Per quanto attiene all’adozione dei provvedimenti relativi al mantenimento dei figli, una dispo¬sizione generale è contenuta nel primo comma dell’articolo 337-octies del codice civile – nel testo modificato dalla riforma sulla filiazione del 2012 – (intitolato “poteri del giudice e ascolto del minore”) che chiude il capo II (“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separa¬zione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”) del titolo IX (“della responsa¬bilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”) del primo libro del codice civile. La norma (che riproduce, per quanto attiene ai poteri del giudice in questi procedimenti, il previgente articolo 155-sexies del codice civile) prevede che “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova”.
Si tratta di una norma generale – valida per il processo di separazione e di divorzio e nei proce¬dimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, già prima della riforma del 2012, in virtù dell’articolo 4 della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso – che autorizza il giudice a disporre anche in via ufficiosa a tutela dei diritti dei figli (minorenni e mag¬giorenni) i mezzi di prova, ivi comprese, per quanto qui interessa, le indagini a mezzo di polizia tributaria.
Questo potere è ribadito espressamente nell’ultimo comma dell’articolo 337-ter del codice civile (già articolo 155 codice civile) in cui si prevede che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a sog¬getti diversi”.
Poiché le norme viste si riferiscono ai provvedimenti relativi ai figli, è parso in passato proble¬matica l’estensione del potere di disporre indagini tributarie, nel processo di separazione, anche relativamente all’adozione di provvedimenti di natura economica relativa ai coniugi.
Questo potere di indagine (previsto, come si è visto, nella normativa sul divorzio all’art. 5, comma 9) è stato ritenuto estensibile dalla giurisprudenza anche al processo di separazione (Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14081 e Cass. civ. sez. I , 17 maggio 2005, n. 10344; Trib. Ca¬tania, 19 luglio 1988; Trib. Bari, 3 maggio 1988), dove si è precisato che “anche in materia di separazione dei coniugi deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’articolo 5, comma 9, della legge n. 898/70, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 74/87”.
Il potere di disporre indagini di polizia tributaria naturalmente è esercitabile anche in presenza del¬la documentazione fiscale prevista dalla legge dal momento che per pacifica interpretazione “le di¬chiarazioni dei redditi svolgono una funzione tipicamente fiscale e, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nel suo apprezzamento discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2007, n. 12763).
Quindi il potere di disporre indagini tributarie può essere esercitato sempre dal giudice, anche in via ufficiosa, in vista dell’adozione di provvedimenti economici concernenti sia i figli che i coniugi (Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915) con l’avvertenza, tuttavia, che ai fini dell’adozione di provvedimenti economici riguardanti i coniugi, questo potere può essere esercitato – su istanza di parte o in via ufficiosa – solo “in caso di contestazioni” da parte di un coniuge della documenta¬zione sui redditi e sul patrimonio prodotta dall’altro coniuge.
Addirittura, secondo una certa giurisprudenza, il mancato esercizio da parte del coniuge, nel primo grado di giudizio, del diritto potestativo di contestazione per non-veridicità ed incompletezza delle condizioni reddituali allegate dall’altro coniuge, si risolve nell’acquiescenza della parte alle situa¬zioni così processualmente cristallizzatesi (App. Bologna, Sez. I, 27 settembre 2010).
VI L’udienza presidenziale
a) La comparizione personale dei coniugi
Sia la legge sul divorzio (art. 4, comma 7, prima parte) che l’art. 707, co. 1 c.p.c. prevedono che “I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente con l’assistenza di un difensore”. La legge sul divorzio precisa “salvo gravi e comprovati motivi” che non vi è motivo per non ritenere estensibile anche alla separazione.
La ragione della comparizione “personale” sta innanzitutto nella necessità di acquisizione da parte del Presidente di un convincimento adeguato ai fini dell’adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ma è anche finalizzata alla eventuale conciliazione delle parti prevista nelle parti succes¬sive delle norme sopra richiamate.
All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiun-tamente.
b) L’assistenza del difensore
Le norme sopra richiamate prevedono la comparizione delle parti con l’assistenza del difensore. Il coniuge ricorrente avrà a suo fianco l’avvocato nominato con procura nel ricorso. Il coniuge conve¬nuto – nell’ipotesi in verità infrequente in cui non si sia costituito con una comparsa vera e propria dando mandato speciale al difensore – potrebbe o presentarsi senza difensore o farsi assistere da un difensore anche sulla base di una semplice delega in calce alla memoria difensiva.
c) La mancata comparizione delle parti
Sia le norma sul divorzio (art. 4, co. 7, parte centrale) che quelle sulla separazione (art. 707, co. 2 e 3 c.p.c.) prevedono che “Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la compari¬zione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata”.
Le regole del processo civile qui trovano una deroga molto significativa. Infatti il codice di procedu¬ra prevede all’art. 181 come reazione alla mancata comparizione di entrambe le parti la fissazione di una nuova udienza e la successiva eventuale cancellazione dal ruolo della causa, mentre in caso di assenza dell’attore il convenuto costituito può sempre chiedere di procedere ugualmente nella trattazione della causa.
In sede di separazione e divorzio invece l’assenza del coniuge ricorrente (equiparata alla rinuncia evidentemente depositata prima dell’udienza o verbalizzata in udienza) produce la conseguenza che “la domanda non ha effetto” con ciò intendendosi che il Presidente dovrà dichiarare “non luogo a provvedere” o semplicemente “archiviare” il procedimento.
L’assenza del coniuge convenuto, invece, è trattata in modo diverso: il Presidente potrà rinviare l’udienza presidenziale ove ritenga giustificata l’assenza. Il coniuge convenuto non potrà paraliz¬zare però la pretesa del coniuge ricorrente e quindi la sua assenza ingiustificata o reiterata non ostacolerà certamente la prosecuzione della fase presidenziale.
È opportuno ricordare che il coniuge ricorrente è costituito in giudizio con il deposito del ricor¬so mentre il coniuge convenuto non ha in questa fase, come si è detto, obblighi di costituzione formale e quindi non si pone mai in fase presidenziale un problema di “contumacia” del coniuge convenuto.
d) Il tentativo di conciliazione
Sia le norme sul divorzio (art. 4, co. 7 ultima parte) che quelle sulla separazione (art. 708, co. 1 e 2) prevedono che “All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima sepa¬ratamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione”.
Il tentativo di conciliazione è nelle intenzioni storiche del legislatore un tentativo di “riconciliazio¬ne” ma sempre più nella prassi è andato sviluppando come momento nel quale il Presidente invita i coniugi a tentare una soluzione conciliativa della loro vertenza matrimoniale. Benché quasi sem¬pre gli stessi avvocati delle parti abbiano in precedenza esplorato la strada del possibile accordo di separazione o di divorzio, il tentativo di conciliazione (non di “riconciliazione”) non è sempre un adempimento inutile dal momento che la comparizione personale delle parti può certamente offrire in questo momento un’opportunità di maggiore meditazione per una soluzione consensuale, soprattutto se il Presidente è in grado di offrire elementi di riflessione sereni e adeguati. Tuttavia occorre ricordare che se i coniugi giungono all’udienza presidenziale dopo aver depositato i loro scritti difensivi sono certamente in un momento di tensione del loro contenzioso nel quale è difficile sperare in un rapido accordo; ciononostante spesso le parti riescono a consensualizzare una causa di separazione o di divorzio alla prima udienza, spesso anche prima del tentativo di conciliazione da parte del Presidente. In queste situazioni la prassi è quella di una trasformazione del rito da contenzioso a consensuale con modalità diversificate da tribunale a tribunale.
VII L’audizione dei figli
a) L’audizione del figlio minore
L’obbligatorietà dell’ascolto del figlio minore (prevista da tempo nelle principali convenzioni in¬ternazionali e nei Regolamenti europei) è specificamente prescritta nelle procedure contenziose di separazione e divorzio e per quelle relative all’affidamento di figli nati fuori del matrimonio nell’articolo 337-octies del codice civile dove si prevede che “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter [provvedimenti riguardo ai figli nel proce¬dimento di separazione, divorzio o affidamento] il giudice dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Il medesimo articolo 337-octies del codice civile precisa che “nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo”.
Il testo attuale sopra riferito dell’art. 337-octies si deve alla riforma della filiazione del 20123 che
3 La novità della riforma del 2012 e 2013 sulla filiazione sta soprattutto nel fatto di aver esteso espressamente a qualsiasi procedura giudiziaria – e non solo a quelle relative all’affidamento in sede di scissione della coppia
ha anche adeguato al principio l’articolo 4 della legge sul divorzio che all’ottavo comma contiene ora la precisazione che all’udienza di comparizione iniziale il giudice emette gli eventuali provvedi¬menti temporanei e urgenti “…disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Pertanto l’audizione del figlio minore è un adempimento obbligato anche in sede presidenziale prima dell’emanazione dei provvedimenti urgenti che riguardano il figlio minore. Tuttavia l’esclu¬sione dell’ascolto può essere giustificata dal fatto che il Presidente non ritenga in contrasto con l’interesse del figlio gli eventuali accordi tra i genitori sul punto o non rinvenga contrasti particolari o problematiche specifiche che richiedono un approfondimento attraverso l’audizione. D’altro lato spesso le problematiche della separazione e del divorzio concernono soprattutto gli aspetti econo¬mici collegati ad elementi diversi dall’audizione del figlio minore.
b) L’audizione del figlio maggiorenne
L’audizione dei figli maggiorenni non è prevista come obbligatoria dalla legge, ancorché per alcune situazioni possa apparire problematica l’adozione di un provvedimento senza prendere in conside¬razione l’opinione dei figlio maggiorenne.
Si pensi alle questioni relative al contributo di mantenimento: l’art. 337-septies del codice civile prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno salva diversa determinazione del giudice è versato direttamente all’avente diritto”. Senza entrare in questa sede nel merito dell’interpretazione restrittiva che di questa disposizione è stata data nella prassi giudiziaria, certamente non è inibito al giudice e quindi anche al Presidente in fase presidenziale di assumere informazioni direttamente ascoltando il figlio maggiorenne in ordine alle modalità di versamento dell’assegno o all’eventuale ripartizione del contributo tra il figlio maggiorenne e il genitore collocatario.
Si pensi anche al tema dell’assegnazione della casa familiare. Essa va disposta “tenendo priori¬tariamente conto dell’interesse dei figli” (art. 337-sexies c.c.). Come può il Presidente, valutare l’interesse o il punto di vista e il desiderio del figlio maggiorenne circa la sua collocazione presso l’uno o l’altro genitore (collocazione cui conseguirà l’assegnazione della casa familiare), senza procedere alla sua audizione?
Pertanto non è affatto escluso che ancorché non obbligatoria, l’audizione del figlio maggiorenne possa essere ritenuta del tutto opportuna.
VIII La consulenza tecnica sull’affidamento
Come si è sopra detto accennando alla possibilità di indagini di polizia tributaria anche in fase pre-sidenziale, “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova”.
Si tratta di una norma generale – valida per il processo di separazione e di divorzio e nei procedi¬menti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, già prima della riforma del 2012, in virtù dell’articolo 4 della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso – che auto¬rizza il giudice a disporre anche in via ufficiosa a tutela dei diritti dei figli (minorenni e maggioren¬ni) i mezzi di prova, ivi comprese, per quanto qui interessa, le indagini a mezzo di polizia tributaria.
La disposizione generale contenuta nel primo comma dell’articolo 337-octies del codice civile (in¬titolato “poteri del giudice e ascolto del minore”) prevede che “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova”.
genitoriale – il diritto del minore ad essere ascoltato. Il principio generale è stato specificato nel nuovo articolo 315-bis del codice civile il quale è intitolato “Diritti e doveri del figlio” e al secondo comma precisa solennemente che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
Sempre la medesima riforma ha chiarito anche quali devono essere le modalità dell’ascolto del minore pre¬scrivendo in proposito nell’articolo 336-bis del codice civile che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dan¬done atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Pri¬ma di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video”.
Secondo l’articolo 38-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile – introdotto dall’articolo 96 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della legge – “i difensori, il curatore speciale e il pubblico ministero non devono richiedere l’autorizzazione del giudice allorché l’ascolto avviene con mezzi tecnici quali l’uso di uno spec¬chio unitamente ad impianto citofonico”.
Quindi l’ordinamento italiano contiene ora – dopo le riforme del 2013 – una disciplina giuridica ben definita e molto chiara sull’ascolto del minore nell’ambito delle procedure giudiziarie che lo riguardano.
Ebbene, i provvedimenti previsti nell’art. 337-ter si riferiscono sia alle decisioni sull’affidamento che sul mantenimento dei figli. Perciò così come si è detto per le indagini di polizia tributaria, è certamente da considerare ammissibile (e spesso praticata nella prassi) anche la consulenza tec¬nica d’ufficio di natura psicologica finalizzata all’acquisizione di elementi che possano consentire l’adozione di provvedimenti urgenti in materia di affidamento e di collocamento che siano il più possibile aderenti all’interesse attuale dei figli minori.
Ove il Presidente non ravvisi le ragioni di urgenza per una consulenza psicologica nella fase pre¬sidenziale potrà sempre, naturalmente, il seguito il giudice istruttore disporla nel corso del proce¬dimento.
IX L’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti
a) Il contenuto sostanziale tipico
Se la conciliazione non riesce, “…il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, dispo¬sto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole” (art. 4, co. 8, prima parte, legge divorzio e art. 708, co. 3, prima parte c.p.c.).
Si tratta dell’adempimento certamente centrale e più importante della fase presidenziale, finalizzata sostanzialmente proprio e soprattutto all’adozione di provvedimenti a tutela dei coniugi e dei figli.
I provvedimenti che il Presidente può adottare solo soltanto quelli tipici del regime di separazione e divorzio e cioè i provvedimenti concernenti la tutela economica dei coniugi (assegno di separazione o divorzile) o quelli concernenti la tutela dei figli (affidamento, mantenimento, assegnazione della casa familiare).
I provvedimenti in questione prescindono dalla domanda delle parti nel senso che il Presidente li può adottare, come previsto nelle norme sopra richiamate, “anche d’ufficio” – e cioè senza una domanda formale dell’interessato – anche se difficilmente il contributo di mantenimento coniugale o divorzile può prescindere da una richiesta di parte.
b) Lo scioglimento della comunione legale
La legge 6 maggio 2015, n. 55 ha introdotto un secondo comma all’art. 191 del codice civile nel quale si prescrive che “nel caso di separazione personale la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché omolo¬gato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”.
La norma in questione – agganciata nella riforma del 2015 alla indicazione di termini più brevi per la domanda di divorzio – va letta nel contesto degli interventi legislativi che si sono posti l’obiettivo di una generalizzata accelerazione dei tempi di fuoriuscita dai vincoli legali matrimoniali. Il divorzio cosiddetto breve e lo scioglimento della comunione sono accomunati da questa medesima finalità acceleratoria.
c) La nomina del giudice istruttore
Con la medesima ordinanza con la quale provvede sulle questioni sostanziali il Presidente “nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo” (art. 4, co. 8 legge divorzio e art. 708, co. 3 c.p.c.).
Si tratta del primo dei due provvedimenti di natura processuale con il quale il Presidente conduce il procedimento fuori dalla fase presidenziale rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per la prima udienza di comparizione e trattazione prevista nell’art. 183 c.p.c. allorché la causa entrerà nella fase a cognizione piena identica a quella di tutte le altre cause.
d) L’indicazione dei termini per completare la costituzione in giudizio e gli avvertimenti relativi alle preclusioni
C’è poi nell’ordinanza presidenziale un secondo provvedimento di natura processuale importante di competenza del Presidente: quello di indicare alle parti i termini per completare la costituzione in giudizio e di dare le indicazioni relative alle preclusioni che nel giudizio ordinario sono a carico della parte attrice (ex art. 163, n. 7 c.p.c.).
Con l’ordinanza infatti – come precisano l’art. 4, co. 10 legge divorzio e l’art. 709, co. 3 c.p.c. – “il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integra¬tiva, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’av¬vertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”.
Viene qui delineato il meccanismo processuale di costituzione in giudizio delle parti. Contrariamen¬te a quanto avviene in un giudizio ordinario in cui la costituzione dell’attore si perfeziona con l’atto introduttivo e con l’iscrizione a ruolo, mentre quella del convenuto si perfeziona con la comparsa di costituzione nei termini previsti, nei procedimenti di separazione e divorzio la costituzione in giudi¬zio si perfeziona con due atti a formazione progressiva: il coniuge ricorrente (che aveva introdotto la causa con ricorso) dovrà depositare infatti una memoria integrativa “che deve avere il contenu¬to di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile” mentre il coniuge convenuto (che si era inserito nel procedimento con la memoria difensiva) dovrà depositare una vera e propria comparsa di costituzione “ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice” nella quale dovrà anche proporre le “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”.
Il ricorso introduttivo del coniuge ricorrente e la memoria difensiva del coniuge convenuto non sono di per sé sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio e a delimitare il thema deci¬dendum della causa, salvo che il ricorso introduttivo e la memoria difensiva non siano redatti con modalità tali da rendere inutile la riproposizione dell’atto con le forme sopra specificate. Pertanto se il ricorso introduttivo avesse per ipotesi tutti gli elementi previsti per la memoria integrativa, quest’ultima potrebbe anche essere omessa. Ugualmente se la memoria difensiva del coniuge convenuto fosse redatta – come il più delle volte avviene – con le forme della comparsa di costitu¬zione, non sarebbe neanche necessaria la riproposizione di una ulteriore comparsa di costituzione.
Come detto, compito del Presidente è anche quello di dare “avvertimento al convenuto che la co-stituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di proce¬dura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”.
e) La notifica dell’ordinanza al coniuge convenuto non comparso e la comunicazione al pubblico ministero
Secondo quanto prescrivono per la separazione l’art. 709, co. 1 e 2, “L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comuni¬cata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà”.
Per il procedimento di divorzio il testo della disposizione (art. 4, co. 9 legge divorzio) è più confuso e non indica (ma per mera svista) l’obbligo di comunicazione dell’ordinanza al pubblico ministero.
La notifica dell’ordinanza presidenziale al coniuge convenuto accentua le caratteristiche bifasiche del processo attuale di separazione e di divorzio.
X La stabilità dell’ordinanza presidenziale
L’ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti temporanei e urgenti e i decreti di modifica del giudice istruttore sono assistiti da una garanzia di esecutività e di stabilità prevista per la sepa¬razione nell’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (applicabile an¬che in sede divorzile in virtù del richiamo contenuto nell’ultima parte del comma 8 dell’art. 4 LD).
Secondo il testo dell’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile “L’ordi¬nanza con la quale il Presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’art. 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”.
Pertanto ove le parti – soddisfatte, per esempio, dei provvedimenti provvisori e urgenti o per altri motivi – non dovessero più comparire nel corso del processo con ciò provocando l’estinzione del processo (art. 181 c.p.c.) l’ordinanza presidenziale conserverà la sua efficacia sostanziale e processuale di titolo esecutivo. I coniugi non saranno separati o divorziati (giacché la causa si è estinta) ma saranno comunque tenuti all’osservanza dei provvedimenti provvisori e urgenti, fino alla loro eventuale sostituzione a seguito di un nuovo procedimento di separazione o di divorzio.
XI La reclamabilità e la modificabilità dell’ordinanza presidenziale
Per esigenze di completezza si accenna qui alla circostanza, di per sé estranea all’udienza presi¬denziale, relativa alla reclamabilità davanti alla Corte d’appello dell’ordinanza presidenziale (art. 708, ult. co. c.p.c.: “Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”, disposizione pacifica¬mente estensibile anche al divorzio in base all’art. 3 della legge 54/2006 sull’affidamento condivi¬so, in cui i principi inseriti nella novella, ivi compreso quindi quello di reclamabilità dell’ordinanza presidenziale, è stato previsto sia nel processo di separazione che in quello di divorzio.
I provvedimenti temporanei e urgenti contenuti nell’ordinanza presidenziale saranno sempre in seguito modificabili anche dal giudice istruttore nel corso della causa (art. 4, co. 8, al centro, legge
divorzio: “L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore”; art. 709 ult. co. c.p.c.: “I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”).
XII Prospettive di riforma
L’intero processo di separazione e di divorzio va radicalmente modificato superando la costruzio¬ne bifasica che le riforme gli hanno fino ad oggi attribuito e realizzando un processo breve che possa essere definito rapidamente. Una volta acclarato, infatti, che l’attuale fase presidenziale ha i caratteri sostanziali di una fase sostanzialmente anticipatoria nella quale vengono adottati prov¬vedimenti urgenti a tutela dei coniugi e dei figli, non si vede per quale ragione queste tutele non possano configurarsi come provvedimenti di competenza del giudice delegato alla trattazione della causa stessa. E, soprattutto, considerato il vasto movimento di degiurisdizionalizzazione operato negli ultimi anni, non si vede per quale motivo anche il primo grado del processo di separazione e di divorzio non possa essere ricostruito nelle forme del processo camerale, come in appello. D’altro lato il peso crescente attribuito nel tempo ai poteri officiosi del giudice in tema di tutela economica delle parti rende il rito a cognizione ordinaria sproporzionato e dilatorio rispetto alle finalità del procedimento.
Si impone pertanto una riforma che, anche al fine di razionalizzare l’intervento dell’autorità giu¬diziaria e ridurre radicalmente i tempi del processo, possa consentire il recupero di una linearità processuale che potrebbe esaurirsi anche in sole due udienze ed essere definito in camera di con¬siglio: a) l’udienza di prima comparizione riservata all’acquisizione di documentazione reddituale e patrimoniale e all’adozione di provvedimenti urgenti (affidamento, mantenimento, assegnazione della casa familiare); b) la seconda udienza nella quale il giudice delegato (dando alle parti i ter¬mini necessari per le proprie deduzioni da sottoporre al collegio) riserverà al tribunale la decisione sulla sentenza o sul prosieguo della causa.
Una riforma di questo tipo prevedere un ricorso introduttivo del coniuge ricorrente e una memoria difensiva del coniuge convenuto (con le relative richieste di provvedimenti urgenti); l’udienza di prima comparizione si svolgere di fronte al giudice della causa (senza tentativo di conciliazione avvertito nella prassi come del tutto obsoleto e inutile). Il giudice, dopo aver deliberato i provve¬dimenti urgenti e provvisori fissa una successiva seconda udienza dando alle parti termine fino a tale udienza per precisare le conclusioni o per proporre eventuali ulteriori richieste istruttorie e rimette, quindi, la causa al tribunale per la decisione che può essere o la sentenza definitiva ovvero la decisione sul prosieguo.
In una radicale prospettiva di cameralizzazione della procedura anche in primo grado (che con¬sentirebbe di contenere i tempi del processo anche solo nelle due udienze previste e comunque nell’arco di pochi mesi), il procedimento si svolge in camera di consiglio come oggi avviene nelle procedure di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio.
La breve durata del procedimento (due sole udienze se la causa non prosegue) rende superflua la previsione del reclamo avvero l’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti di cui, in ogni caso le parti, possono sempre richiedere la modifica allo stesso giudice delegato.
Confermata la possibilità di eventuale sentenza non definitiva sulla separazione, non vi sono ragio¬ni inoltre per non attribuire allo stesso tribunale di fronte al quale fosse ancora in corso la causa di separazione la competenza anche sull’eventuale domanda di divorzio in corso di causa.
L’art. 2 riforma il procedimento di separazione consensuale eliminando il tentativo di conciliazione del tutto inutile.
L’art. 3 modifica il terzo comma dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile pre¬vedendo che tutti i procedimenti sullo status filiationis di cui ai capi III, IV e V del VII titolo del primo libro del codice civile sono introdotti con ricorso e decisi con sentenza e inserisce un quarto comma con il quale si prevede la procedura in camera di consiglio per tutti i procedimenti previsti nel primo libro del codice civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni.
Viene anche modificato l’art. 277 del codice civile prevedendosi che gli eventuali provvedimenti accessori alla sentenza dichiarativa della paternità concernenti l’affidamento e il mantenimento sono provvisoriamente esecutivi.
L’art. 4 prevede, come conseguenza del nuovo procedimento disciplinato nell’art. 1, l’abrogazione delle norme del codice di procedura civile e della legge sul divorzio relative al procedimento di separazione personale dei coniugi (articoli 706-709-bis c.p.c.) e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4 legge 898/70).
Proposta di riforma
Norme processuali per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti previsti nel primo libro del codice civile
Art. 1 Norme processuali in materia di separazione personale dei coniugi, di scioglimento e di ces¬sazione degli effetti civili del matrimonio
1. La domanda di separazione personale si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha resi¬denza o domicilio. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’este¬ro, a qualunque tribunale della Repubblica. Il ricorso per separazione consensuale e la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. Qualora sia in corso pro¬cedimento di separazione la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matri¬monio si propone nei termini di cui al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, al tribunale della causa di separazione in corso e il giudice delegato può riunire i rispettivi procedimenti. In tal caso la sentenza, ove possibile, può disporre contestualmente sia sulle domande accessorie di separazione che sulle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio.
3. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. Al ricorso sono allegate le dichiarazioni personali dei redditi degli ultimi due anni e ogni altra documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e comune. Il giudice delegato e il tribunale possono sempre di¬sporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
4. Del ricorso per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il can¬celliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.
5. Il presidente del tribunale nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, nomina il giudice delegato e fissa con decreto la data di prima comparizione che deve avvenire di fronte al giudice delegato stesso entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare una memoria difensiva con richieste istruttorie e documenti.
6. Il giudice nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
7. I coniugi devono comparire davanti al giudice delegato personalmente, salvo gravi e compro¬vati motivi, e con l’assistenza di un difensore. All’udienza di comparizione, il giudice deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto, salvo che il coniuge convenuto non chieda che si proceda. Se non si pre¬senta il coniuge convenuto, il giudice può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
8. I coniugi, presentando conclusioni congiunte, possono sempre rinunciare al prosieguo del pro-cedimento fin dalla prima udienza chiedendo l’immediata rimessione degli atti al tribunale per l’omologa della separazione consensuale o per la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9. Il giudice delegato, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti provvisori e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole. Nello stesso modo provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. Prima dell’emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti il giudice dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discerni¬mento; si applicano gli articoli 336-bis e 337-octies del codice civile.
10. Con l’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti il giudice fissa una successiva udienza davanti a sé, disponendo che per tale udienza le parti precisino le rispettive conclusioni ovvero depositino memorie con richieste istruttorie e documenti per l’eventuale prosieguo del procedimento. Il giudice rimette la causa al collegio assegnando alla parte che non ha presentato memorie e richieste un termine per replicare alle memorie e richieste dell’altra parte. Il tribunale può disporre per il prosieguo della causa o pronunciare sentenza definitiva anche modificando i provvedimenti provvisori e urgenti. I provvedimenti accessori di natura economica di separazione o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrono dalla domanda ma il tribunale può indicare una diversa decorrenza.
11. L’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti può essere sempre revocata o modificata dal giudice delegato e dal tribunale.
12. L’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti è comunicata, per quanto previsto nell’art. 191, secondo comma, c.c. all’ufficio di stato civile competente ove trattasi di separazione personale dei coniugi in regime di comunione legale.
13. L’ordinanza è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito dal giudice ed è comunicata al pubblico ministero che può presentare le sue conclusioni.
14. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
15. Il tribunale, ove decida per il prosieguo della causa, pronuncia sentenza non definitiva di sepa¬razione o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso la sentenza non definitiva è ammesso reclamo immediato alla Corte d’appello per soli motivi di legittimità.
16. L’appello è deciso in camera di consiglio.
Art. 2. Separazione consensuale
L’art. 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Art. 711.
(Separazione consensuale)
Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente o il giudice delegato, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito.
Il giudice dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente o del giudice delegato.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.
Art 3. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile
1. L’art. 38, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile è così modificato:
“Il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversa¬mente. I procedimenti di cui ai capi III, IV e V del VII titolo del primo libro del codice civile sono introdotti con ricorso e decisi con sentenza. Al ricorso possono contraddire con memoria e docu¬menti i soggetti legittimati passivamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”.
2. Dopo il terzo comma dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente quarto comma:
“In tutti i procedimenti previsti nel primo libro del codice civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni il tribunale provvede in camera di consiglio”
3. L’art. 277 del codice civile è così modificato:
Art. 277 (Effetti della sentenza)
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento e il mantenimento del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. I provvedimenti concernenti l’affidamento e il mantenimento sono provvisoriamente esecutivi.
Art. 4. Abrogazione
1. Gli articoli da 706 a 709-bis del codice di procedura civile sono abrogati
2. L’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni è abrogato.