L’ascolto del minore infradodicenne va comunque effettuato: sia che sia diretto o indiretto.

Corte di Cassazione, 17 aprile 2019 n. 10774
Cassazione civile sez. I – 17/04/2019, n. 10774
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza resa a conclusione del giudizio di separazione tra i
coniugi M.S. ed C.I., aveva affidato in via esclusiva il minore M.N. nato nell'(OMISSIS) al padre
collocandolo presso la di lui abitazione sita in (OMISSIS) ed addebitando la colpa della
separazione per abbandono del tetto coniugale alla moglie che si era trasferita in Sicilia
portando con sè il figlio minore N. ed ivi trattenendolo contro la volontà del padre.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7/10/2015, in riforma della sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio, giudice di primo grado, ha disposto l’affidamento del minore al
Comune di Leonforte con collocamento del medesimo presso la residenza materna ed obbligo
di pagamento del padre dell’assegno di mantenimento per il figlio di Euro 350,00 mensili in
favore dell’ex coniuge, nonchè revoca dell’assegnazione al M. della casa familiare ed ogni altro
conseguenziale provvedimento.
In particolare risulta dalla sentenza impugnata che la C., madre del minore, aveva nel
frattempo iniziato una convivenza con altro compagno dalla quale era nato un figlio, e che il
minore N. si era integrato nella nuova famiglia dove viveva sereno, curato, accudito e pertanto
nell’interesse del minore doveva essere valorizzata la continuità e disposta la convivenza con la
madre ed il suo nuovo nucleo familiare con affidamento al Comune di Leonforte sulle questioni
educative e di cura.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione M.S. affidato a diciassette motivi. C.I.
resiste con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 61, 113 e 115 c.p.c., artt. 337 ter e quater e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre senza tener
conto delle risultanze della CTU svolta davanti al Tribunale che aveva indicato nel M. il genitore
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idoneo a realizzare l’interesse del minore ad essere allevato curato ed educato in un ambiente
adeguato alle sue necessità.
In particolare il ricorrente lamenta che la ex-coniuge non aveva partecipato alla CTU in primo
grado non presentandosi alla convocazione ed aveva impedito al CTU di ascoltare il bambino,
non consentendo al nonno paterno di accompagnarlo a Busto Arsizio, dimostrando così, tra
l’altro, scarsa considerazione per i provvedimenti del Giudice. Ciò nonostante la Corte di
Appello aveva revocato l’affidamento esclusivo al padre ed affidato il minore alla madre che nel
frattempo si era costruita una nuova famiglia mettendo al mondo un altro figlio e spostando la
sua residenza in Sicilia senza consentire di fatto al bambino di intrattenere un adeguato
rapporto con l’altro genitore residente a (OMISSIS).
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 337 bis, ter e quater e 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre senza tener
conto del diritto del minore di avere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., e artt.
115, 116, 117, 230 e 246 c.p.c., art. 111 Cost., art. 8 Cedu, artt. 6 e 7 Convenzione di
Strasburgo del 25/1/1996 ratificata dall’Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del
figlio al padre sulla base di due relazioni del Servizio di Assistenza sociale del Comune di
Leonforte prodotte in giudizio dalla difesa avversaria e quindi predisposte su richiesta di una
parte privata.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 330 e 331
c.p.c., artt. 111 e 115 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il
giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre sulla base delle due relazioni di cui
sopra, provenienti dal Servizio di Assistenza sociale del Comune di Leonforte che era stato
segnalato dal Tribunale Busto Arsizio alla Procura della Repubblica di Enna per omissione di atti
di ufficio per non aver risposto alle sue richieste di informativa.
Con il nono e decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 111
Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito
revocato l’affidamento del figlio al padre senza tener conto dello scarso rendimento scolastico
del figlio e del disinteresse della madre che trascurava di seguire il bambino nello studio e nei
compiti. Con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione
degli artt. 115 e 111 Cost., artt. 6 ed 8 Cedu, artt. 6 e 7 Convenzione di Strasburgo del
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25/1/1996 ratificata dall’Italia con L. 20 marzo 2003, n. 77, art. 337 ter c.c., in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del
figlio al padre nonostante le sue precarie condizioni di salute e la negligenza della madre nel
seguire i trattamenti e le prescrizioni mediche necessarie a curare i disturbi dai quali era
affetto il minore N.
Con i motivi di ricorso tredici e quattordici il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 337 bis, ter e quater c.c., artt. 339 e 342 c.p.c., in riferimento all’art.
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale ha riformato la sentenza del
Tribunale revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre ed affidandolo al Comune di
Leonforte decidendo ultra petita in quanto il padre era stato dichiarato idoneo dal CTU del
Tribunale di Busto Arsizio e sul punto non vi era stata contestazione avversaria nell’atto di
appello.
Con i motivi di ricorso quindici e sedici il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 337 bis, ter e quater c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, in riferimento all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale
revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre ed affidandolo al Comune di Leonforte
collocandolo presso la madre, sebbene il padre fosse stato dichiarato idoneo dal CTU del
Tribunale di primo grado mentre la madre non solo aveva impedito al minore di essere
ascoltato dal CTU ma anche di avere rapporti con il ricorrente ed i nonni paterni.
Con il diciassettesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 111 Cost., art.
6 Cedu, art. 155 sexties c.c., art. 337 bis ed octies c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre
senza l’ascolto del minore il quale non era stato sentito nè dal Giudice nè da personale da lui
delegato ma solo da uno psicologo del Servizio sociale del Consultorio familiare del Comune di
(OMISSIS) durante la fase esecutiva ex art. 612 c.p.c., della sentenza di primo grado.
Devono essere esaminati preventivamente il primo, secondo e diciasettesimo motivo che si
rilevano fondati e devono essere accolti, assorbiti gli altri, con rinvio al giudice di secondo
grado previa cassazione della sentenza impugnata, affinchè espletato l’ascolto del minore
infradodicenne ne sia valutato e deciso l’affidamento e la sua collocazione.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di
separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei
figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento,
costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un
obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del
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minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale
dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero
l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora
il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini
peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del
giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre
la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo,
la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere
con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato nè dal giudice nè da
persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha
potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre ed all’ascolto del minore e ciò
costituisce sicuramente una violazione dei suoi diritti.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e si è discostata dalle
conclusioni cui era pervenuto il CTU nel corso del giudizio di primo grado che aveva concluso
per l’affidamento esclusivo al padre e collocazione del minore presso di lui, senza tuttavia
adempiere all’obbligo di motivare con particolare rigore e pertinenza il motivo per il quale
riteneva di collocare il minore presso la madre la quale si era invece sottratta all’esame peritale
e nemmeno aveva consentito che vi partecipasse il figlio.
Pertanto appare determinante sentire il minore mai finora ascoltato neppure in sede di CTU al
fine di poter meglio valutare le ragioni delle parti e stabilire quale debba essere la collocazione
del minore e le modalità di frequentazione con l’altro genitore che attualmente sono state
demandate ai servizi sociali del Comune di (OMISSIS).
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Accoglie l’ultimo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano
in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il
14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019.

In caso di rifiuto del minore (pre-adolescente) ad un rapporto continuativo con il genitore, le visite possono essere sospese in attesa che i servizi sociali attuino la ripresa dei rapporti

Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10843/2018 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in Padova Via Tommaseo 70 presso lo studio dell’Avv.to Michele Dell’Agnese che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimata –
avverso il decreto n.7/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA in data 30/01/2018;
udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 14/12/2018.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con decreto in data 30/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Rovigo sfavorevole alla istanza avanzata da P.G. di affidamento ad entrambi i genitori della minore P.M. nata il (OMISSIS) e modifica delle condizioni economiche di mantenimento con riduzione da 600,00 a 300,00 Euro mensili dell’assegno di mantenimento per la figlia M..
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione P.G. affidato a due motivi e memoria.
L’intimata M.A. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 30 Cost., art. 8 CEDU, artt. 315 bis e 337 ter c.c.artt. 112, 115 e 116 c.p.c.in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto il giudice territoriale, basando la propria decisione su una perizia nulla e con gravi violazioni del contraddittorio, ha annullato ogni rapporto ed omesso di disciplinare ogni occasione di incontro tra la minore ed il padre basandosi sul presunto rifiuto della minore, manipolata dalla madre, di vedere il padre.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente, con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.
La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per tale motivo il giudice ha confermato la decisione di sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.
L’orientamento non coercitivo della Corte di Appello appare correttamente motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 337 ter c.c. eartt. 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di merito, basando la decisione su presunzioni, valorizzato i presunti redditi extra derivanti da attività concertistiche del ricorrente fissando in Euro 600,00 l’assegno mensile di mantenimento nonostante il ricorrente abbia negato di percepire tali introiti e comunque di non avere in attualità alcuna entrata irregolare come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata ed espressamente dichiarato dal Giudice di merito, la situazione economica delle parti era già stata presa in considerazione dal giudice di appello mentre nessun fatto nuovo risulta denunciato. La sentenza impugnata ha congruamente motivato il rifiuto della riduzione dell’assegno di mantenimento, che può essere disposta solo in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto alla data di conclusione del giudizio di merito che nella specie risultano assenti. Infatti tutte le circostanze evidenziate come si legge nel provvedimento impugnato, sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito e pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non fossero già preesistenti.
Il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2019

Il minore dodicenne o infradodicenne deve essere ascoltato dal giudice in ordine alle decisioni che lo riguardano (nella specie scelta della scuola da frequentare); il giudice deve motivare in ordine alla eventuale decisione di non ascoltare il minore anche nelle ipotesi in cui l’ascolto sia stato già effettuato in sede di indagini peritali

Cass. civ. Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10776
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14929/2018 proposto da:
Z.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Mauro Alberto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ildebrando Goiran n. 23, presso lo studio dell’avvocato Sardo Ugo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasqualini Rosanna, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. Con decreto emesso ai sensi dell’art. 337 bis c.c. del 1/12 giugno 2017, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente le istanze di B.V. nei confronti di Z.A. e per l’effetto disponeva l’affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione dei contatti con il padre, imponendo a quest’ultimo il contributo mensile di mantenimento di Euro 150 per ciascun figlio annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale accoglieva altresì l’istanza materna di iscrizione del figlio N. alla scuola secondaria del Comune di residenza ((OMISSIS)).
2. Il reclamo proposto da Z.A. è stato rigettato dalla Corte di appello di Venezia, con decreto del 9-10-2017, depositato in data 27-2-2018 e comunicato dalla cancelleria a mezzo pec in data 13-3-2018. La Corte territoriale ha confermato in ogni sua parte il decreto impugnato, che ha integrato con l’espressa autorizzazione alla madre di avvalersi del sostegno psicoterapico dei servizi sociali territoriali a favore di entrambi i figli. La Corte d’appello, acquisita in data 21-9-2017 la relazione sociale di aggiornamento, ha condiviso le valutazioni espresse dal Tribunale di Vicenza con riferimento all’autorizzazione all’iscrizione scolastica del figlio minore N., infradodicenne, presso la scuola media statale più vicina alla casa della madre. Ha rilevato, da un lato, che era così consentito al minore di farsi nuovi amici e coltivare anche i suoi interessi musicali e, dall’altro, ha evidenziato, pur dando atto dei progressi raggiunti nei rapporti tra padre e figli; la persistenza di carenze correlate sia alla mancata elaborazione delle vicende pregresse, sfociate, nei confronti dello Z., in provvedimento cautelare di allontanamento e nel processo penale concluso con patteggiamento, sia al rifiuto persistente del padre di avviare un percorso di valutazione psicologica e di provvedere al mantenimento della prole, per la parte di sua spettanza. Con riferimento all’istanza del reclamante Z. di riduzione del contributo di mantenimento, la Corte veneziana ha ritenuto non insostenibile la misura del suddetto contributo fissata dal Tribunale e qualificata minima (Euro 150 per ciascuno dei due figli), considerando che il ricorrente aveva un lavoro stabile e competenze tali da consentirgli di incrementare il proprio reddito, mentre non erano state documentate e dimostrate la causale e la durata del finanziamento (rate di circa Euro 150 mensili), opposto dallo Z. a sostegno delle addotte difficoltà a sostenere il contributo e le spese poste a suo carico.
3. Avverso questo decreto ricorre ai sensidell’art. 111 Cost.Z.A., affidandosi a quattro motivi, resistiti con controricorso da B.V.. Non ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale. Le parti non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente Z.A., sulla premessa dell’impugnabilità del decreto della Corte d’appello di Venezia ai sensidell’art. 111 Cost., stante la decisorietà e definitività di detto provvedimento, denuncia la violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, con riferimento agliartt. 3, 21 e 111 Cost., all’art. 12 Convenzione di New York del 20-11-1989, all’art. 6 Convenzione di Strasburgo del 25-1-1996 e all’art. 23 regolamento CE n. 2001/2003, per l’omessa audizione del minore N. in ordine alla scelta della scuola media da frequentare. Il minore, all’epoca di 11 anni, anche in allora era dotato di sufficiente discernimento ed aveva manifestato agli assistenti sociali, come risultava dalle relazioni depositate agli atti, la volontà di frequentare la scuola media nello stesso Comune ((OMISSIS)) ove aveva terminato le scuole elementari. Rileva il ricorrente di aver avanzato, in subordine, richiesta di iscrivere il bambino alla scuola media di (OMISSIS), prospettando così una soluzione di compromesso tra i desideri di N. e le esigenze della madre. Lamenta lo Z. che la Corte d’appello di Venezia abbia disatteso l’istanza di audizione diretta del minore senza fornire spiegazione di tale decisione. Formula il ricorrente il quesito di diritto consistente “nel richiedere l’accertamento circa il fatto che il mancato ascolto nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello del minore e comunque il mancato accertamento della capacità di discernimento di quest’ultimo ai fini dell’ascolto, non avendo ancora compiuto i 12 anni, possa essere considerato violazione del principio dell’ascolto introdotto nell’ordinamento dalle Convenzioni Internazionali”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura il decreto impugnato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata audizione diretta del minore, non avvenuta in primo grado. Ad avviso del ricorrente in modo contraddittorio la Corte d’appello ha valorizzato che la questione della scelta della scuola fosse stata censurata con il reclamo solo per il minore N., e non anche per la figlia S.. Rileva che la situazione dei due minori era diversa in quanto S. aveva da sempre vissuto con la madre a (OMISSIS) ed invece N. aveva vissuto a lungo con il padre a (OMISSIS), frequentando la scuola elementare di (OMISSIS). Solo l’audizione diretta del minore avrebbe potuto consentire l’accertamento delle reali aspettative del figlio N. e di valutarne la reale capacità di discernimento. Secondo la prospettazione dello Z., la Corte d’appello non ha fornito motivazione sulla mancata audizione del minore, mentre si tratta di un punto decisivo, in relazione alla scelta della scuola, da valutarsi nell’interesse del figlio N. per garantire allo stesso una situazione di stabilità.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando la violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura il decreto impugnato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla scelta della scuola media da frequentarsi da parte del minore N.. Assume che la motivazione del decreto impugnato sul punto sia prevalentemente un integrale richiamo al provvedimento di primo grado, senza effettiva specificazione delle ragioni della scelta suddetta, atteso che la Corte d’appello si è limitata ad evidenziare, ad avviso del ricorrente in modo carente e contraddittorio, la valutazione negativa della condotta del padre.
4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura il decreto impugnato con riferimento “al rigetto della richiesta di mantenimento diretto a carico dei genitori o quantomeno di riduzione dell’assegno di mantenimento a suo carico o in subordine di collocamento alternato”. Ad avviso dello Z. anche in ordine a tali richieste la Corte d’appello si è limitata genericamente a fare riferimento alla stabilità del suo lavoro ed alle sue competenze, senza esaminare le condizioni economiche della B., che poteva contare sull’appoggio dei suoi genitori e non sosteneva le spese di locazione dell’abitazione, pagate dal ricorrente. Neppure la Corte veneziana ha preso in considerazione le richieste svolte in via subordinata.
5. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione, formulata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso, che è stato proposto ai sensidell’art. 111 Cost.avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello in sede di reclamo a norma degliartt. 719 e 719 c.p.c..
L’eccezione è priva di fondamento.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensidell’art. 111 Cost.(v. Cass., sent. n. 23673 e n. 18627 del 2006; Cass. n. 11218 del 2013 e n. 28998 del 2018).
6. Sempre in via preliminare, ugualmente infondata è l’eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità del ricorso per l’errato richiamodell’art. 360 c.p.c., n. 2 e per l’errata proposizione, con il primo motivo, del quesito di diritto.
L’indicazione delle norme di legge che si assumono violate non costituisce, infatti, un requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo nel caso, qui non ricorrente, in cui gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, e di delimitare le questioni sollevate (così Cass. n. 18140 del 2018; Cass. n. 21819 del 2017; n. 25044 del 2013).
Riguardo al secondo profilo di inammissibilità prospettato, è noto che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalD.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,art.6, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto) e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dallaL. 18 giugno 2009, n. 69,art.47. La giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia precisato che non è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano stati illustrati con la formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell’abrogatoart. 366-bis c.p.c., seppur non richiesti dalla norma processuale applicabile ratione temporis, secondo la disciplina transitoria dettata dall’art.58, comma 5, dellaL. 18 giugno 2009, n. 69, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore di tale legge. In particolare, esclusa qualsivoglia invalidità espressa, anche la nullità a rilevanza variabile, previstadall’art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione al difetto dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, non è configurabile nel caso, come nella specie scrutinata, in cui l’atto, munito del contenuto prescritto dalla legge, contenga altresì elementi sovrabbondanti, ma privi di riflesso negativo su quelli essenziali (così Cass. n. 16122 del 2012 e Cass. n. 24597 del 2014).
7. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con laL. n. 77 del 2003, nonchédell’art. 315-bis c.c.(introdotto dallaL. n. 219 del 2012) e degliartt. 336-bis e 337-octies c.c.(inseriti dalD.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogatol’art. 155-sexies c.c.).
Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (tra le tante Cass. n. 6129 del 2015; Cass. n. 19327 del 2015; Cass. S.U. n. 22238 del 2009).
Inoltre secondo l’orientamento più recente espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, “il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l’ascolto, così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale. Tale motivazione appare, in generale, tanto più necessaria quanto più l’età del minore, come nel caso in esame, si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. È vero inoltre che il giudice non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto del minore, così come non è tenuto a recepire le conclusioni dell’indagine peritale. Tuttavia qualora il giudice intenda disattendere tali dichiarazioni e tali conclusioni ha l’obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza” (Cass. ord. n. 12957 del 2018).
Nel decreto impugnato è omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta del minore infradodicenne in ordine alla scelta della scuola media da frequentare, e ciò nonostante che l’età di N. fosse prossima a quella dei dodici anni, oltre la quale ricorre l’obbligo di ascolto. Peraltro risulta, in base a quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla controricorrente, che il minore, sentito dagli assistenti sociali, avesse espresso una sua opzione in ordine alla scuola da frequentare, manifestando la preferenza per la scuola sita a (OMISSIS), anche perché propedeutica all’insegnamento di uno strumento musicale.
Nello sviluppo argomentativo della pronuncia impugnata non vi è alcun riferimento all’ascolto indiretto effettuato nel grado precedente, per giustificarne l’idoneità a sostituire l’ascolto diretto, né sono esplicitate eventuali ragioni di manifesta superfluità dell’esame diretto o della contrarietà di quest’ultimo all’interesse del minore o di incapacità di discernimento dello stesso.
Neppure, e di conseguenza, nel decreto impugnato è giustificata “con particolare rigore e pertinenza” la soluzione prescelta anche alla luce dell’opinione espressa, tramite ascolto indiretto, ove idoneo nei termini precisati, dal minore, sia pure al fine, del tutto legittimo, di contrastarla. Dunque manca sul punto ogni motivazione, che invece si impone con peculiari connotazioni di specificità. I Giudici d’appello hanno infatti confermato le valutazioni espresse dal Tribunale “nell’autorizzare l’iscrizione scolastica di N. presso la scuola media statale più vicina alla casa della madre, dove ha modo di farsi nuovi amici e di coltivare anche i suoi interessi musicali” (pag. 2 del decreto impugnato), senza altro precisare.
Ne consegue la fondatezza delle censure relative alla violazione dei principi sopra enunciati in tema di audizione del minore ed all’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella valutazione del contenuto dell’audizione stessa, stante la riscontrata anomalia motivazionale rilevante ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo, qui applicabile ratione temporis, successivo alle modifiche apportategli dalD.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 134 del 2012- come circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la pronuncia resa Cass., SU, n. 8053 del 2014, le cui argomentazioni, condivise da questo Collegio, possono, per brevità, integralmente intendersi richiamate.
8. Il quarto motivo è inammissibile.
La censura presuppone un apprezzamento delle risultanze probatorie la cui valutazione può essere sottoposta al sindacato di legittimità solo attraverso il paradigma del vizio motivazionale, nei limiti consentitidall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel decreto impugnato la statuizione sul contributo di mantenimento è specificatamente motivata mediante esame degli elementi istruttori, valutati come rilevanti (lavoro stabile del ricorrente e mancanza di prova su durata e causale del finanziamento). Nella specie, pertanto, non ricorre il vizio motivazionale denunciato e si è al di fuori del limitato perimetro operativo della citata norma.
9. In conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
10. Va disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.

P.Q.M.
accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

Il giudice non può negare la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia al familiare extra Ue ritenendo che la relazione coi figli possa attuarsi tramite “contatti audio-video” o che tale relazione possa essere ridotta ai periodi di vacanza scolastica; l’autorizzazione alla permanenza del familiare non si giustifica solo in presenza di eccezionale difficoltà e sofferenza del minore.

Cass. civ. Sez. I, 24 aprile 2019, n. 11274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16084/2018 proposto da:
K.K., K.E., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini, 8, presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura, rappresentati e difesi dall’avvocato Feroci Consuelo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni di Ancona; Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Ancona;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.
Svolgimento del processo
1. – K.K. ed E., cittadini albanesi, padri di due gemelli, D. e F., nati il (OMISSIS), proponevano ricorso al Tribunale dei minorenni di Ancona per ottenere l’autorizzazione prevista dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, a permanere nel territorio nazionale per un tempo determinato, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dei minori, i quali dimoravano in Italia presso il loro zio paterno K.A., in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Il Tribunale dei minorenni respingeva la domanda.
2. – Era proposto reclamo che la Corte di appello di Ancona rigettava conDecreto 27 aprile 2018. Il giudice del gravame osservava che non era possibile pronosticare che il distacco fisico dei minori dai genitori compromettesse gravemente lo sviluppo normale della personalità dei primi: ciò in considerazione dell’età dei ragazzi, del fatto che questi ultimi erano inseriti in un ambito familiare “allargato”, in cui era presente lo zio, al quale i minori avrebbero potuto essere legalmente affidati sulla base delle “cospicue risorse, morali ed economiche” di cui lo stesso disponeva, e dei contatti che i figli avrebbero potuto agevolmente mantenere coi genitori, tenuto conto sia delle “sempre più facili ed articolate possibilità di contatti audio-video”, sia dalla ridotta distanza tra l’Italia e l’Albania, che i ragazzi avrebbero potuto raggiungere nei periodi di vacanza scolastica.
3. – K.K. ed E. ricorrono per cassazione contro detto provvedimento: l’impugnazione si fonda su quattro motivi. Il ricorso è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e al Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.

Motivi della decisione

1. – I motivi posti a fondamento del ricorso si riassumono come segue.
Primo motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, avendo particolare riguardo all’interpretazione restrittiva dei “gravi motivi”, asseritamente contrastante con la giurisprudenza di legittimità prevalente a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 21779 del 2010. Spiegano i ricorrenti che la valutazione della Corte di merito “si sarebbe dovuta concentrare principalmente sui minori che sono in piena età scolare e pre-adoloscenziale, che sono in Italia da ormai più un anno e sono perfettamente ambientati e radicati”. Lamentano che il giudice del reclamo avrebbe mancato di formulare alcun giudizio prognostico sulle conseguenze del diniego dell’autorizzazione e osservano come quest’ultima non rivesta carattere eccezionale, potendo essere accordata anche in assenza di situazioni di pericolo per la salute del minore.
Secondo motivo: violazione del diritto all’unità familiare. Viene dedotto che nulla sarebbe stato chiarito, nel provvedimento impugnato, circa il perché il nucleo familiare potesse essere sradicato dal territorio nazionale. Gli istanti richiamano, poi, l’art. 8 della CEDU circa il diritto alla vita privata e familiare, osservando come al giudice che debba giudicare di tali diritti competa di apprezzare la natura e l’effettività del vincolo familiare, l’esistenza di legami familiari, culturali e sociali col paese di origine e la durata del soggiorno nel territorio nazionale.
Terzo motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.19, in relazione agli artt. 9 ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata conL. n. 176 del 1991. I ricorrenti rilevano come a norma del cit. art. 19 cit. il minore non possa essere espulso dal territorio nazionale e costretto a seguire i genitori non muniti del titolo di soggiorno. Richiamano la predetta Convenzione e osservano, poi, che la Corte di appello avrebbe decretato una “espulsione di fatto” dei minori: espulsione che discendeva dal rigetto della domanda di autorizzazione dei genitori a permanere nel territorio nazionale.
Quarto motivo: violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31; carenza ed illogicità della motivazione. I ricorrenti tornano a sostenere che il giudice del reclamo avrebbe omesso di effettuare il giudizio prognostico quanto alla sussistenza di un danno grave allo sviluppo psico-fisico dei minori.
2. – Il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Deve premettersi che la disciplina di cui del cit. art. 31, comma 3, non possa essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori: onde sul richiedente l’autorizzazione incombe l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. 16 aprile 2018, n. 9391; cfr. pure Cass. 10 novembre 2017, n. 26710, secondo cui la parte richiedente ha l’onere di dedurre, in modo specifico, il grave disagio psico-fisico del minore, non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore).
Una tale lettura è coerente con la funzione di bilanciamento cui l’art. 31, comma 3, assolve: bilanciamento tra l’interesse del minore e l’interesse pubblico alla sicurezza nazionale, nonché all’osservanza della disciplina in tema di immigrazione. Ed è opportuno ricordare, in proposito, come la richiamata disposizione si inserisca in un più ampio quadro normativo che è segnato, sul piano delle fonti sovranazionali, proprio dalla contrapposizione dell’istanza di tutela del minore con l’esigenza di assicurare agli Stati una ordinata regolamentazione dei flussi migratori: come ricordato dalle Sezioni Unite, è proprio nella prospettiva del contemperamento di questi interessi che la Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 24 novembre 2009, Omojudi; Corte EDU 22 marzo 2007, Maslov) ha disconosciuto al diritto alla vita privata e familiare natura di diritto assoluto, dichiarando che lo stesso possa essere sacrificato sulla base di politiche statuali di disciplina dell’immigrazione.
Del resto, il diritto all’unità familiare, previsto delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.28, art.8della CEDU e artt. 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York, ratificata con laL. n. 176 del 1991, non ha carattere assoluto nel nostro ordinamento, atteso che il legislatore, nel contemperamento dell’interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri, può prevedere delle limitazioni, sicché è legittimo il mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano di un genitore straniero per la ritenuta insussistenza dei gravi motivi di cui al citatoD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3(Cass. 10 settembre 2015, n. 17942).
Ciò posto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dalD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass. Sez. U. 25 ottobre 2010, n. 21799; in senso conforme, ad es.: Cass. 12 dicembre 2017, n. 29795; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25419). IlD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, non può essere allora interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non esige la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla salute del minore, ma comprende qualsiasi danno grave che lo stesso potrebbe subire, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle condizioni di vita che abbia incidenza sulla sua personalità: peggioramento cui il detto soggetto sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il medesimo è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197).
Il giudizio espresso dalla Corte di appello non appare allora rispondente ai principi esposti.
Si legge infatti nel decreto impugnato che non sarebbe possibile “pronosticare in caso di distacco fisico dei genitori, pessime prospettive e drammi insuperabili”. In tal modo, la Corte di merito finisce per attribuire rilievo al fatto che il distacco dei minori dai loro genitori non comporterebbe, per i primi, una situazione di disagio estremo: quasi che l’autorizzazione alla permanenza del familiare si giustifichi solo ove si delinei una tale situazione di eccezionale difficoltà e sofferenza; il che, secondo quanto precisato, non è.
Allo stesso modo, il giudice del gravame mostra di pervenire a una incongrua svalutazione del ruolo della figura genitoriale in un’età ancora cruciale per lo sviluppo del minore ed elude, in tal modo, l’esigenza di bilanciamento tra i diversi interessi che la norma sottende, allorquando rileva che la relazione tra i genitori e i figli possa attuarsi attraverso le “sempre più facili ed articolate possibilità di contatti audio-video” e mercé una frequentazione personale ridotta ai periodi di vacanza scolastica.
Da ultimo, la Corte prospetta un uso strumentale del reclamo – che assume finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno, al fine esclusivo di sottrarre gli istanti all’espulsione dal territorio nazionale -, con ciò formulando un giudizio che risulta condotto su di un piano di totale astrazione, trascurando inoltre di considerare il portato derogatorio della previsione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31(si veda, in tema, Cass. 21 febbraio 2018, n. 4197, cit.).
I motivi in esame vanno quindi accolti.
Restano in conseguenza assorbiti i restanti.
3. – Il decreto è cassato con rinvio della causa alla Corte di Ancona, che è pure incaricata di provvedere sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2019

Deve accogliersi con rinvio al giudice di merito il ricorso avverso la sentenza in materia di assegno di divorzio affinché possano essere applicati i nuovi principi della giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza n. 18287 del 2018) anche attraverso l’ammissione di nuovi mezzi di prova

Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 25413/2016 r.g. proposto da:
B.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Maria Claudia Lepore, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Bronzini.
– ricorrente –
contro
L.R.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Massimiliano Circi ed Antonella Altieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza del Biscione n. 95. – controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata in data 01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udita, per il ricorrente, l’Avv. M. Lepore, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avv. M. Circi, che ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’1 aprile 2016, n. 2089, la Corte di appello di Roma, respingendo il corrispondente gravame di B.A., confermò la decisione di primo grado relativamente all’attribuzione alla sua ex coniuge, L.R.C., di un assegno divorzile pari ad Euro 400,00 mensili.
1.1. In particolare, il giudice distrettuale, richiamata la giurisprudenza fino ad allora formatasi in tema di interpretazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, considerò sussistente una differente capacità reddituale delle parti, da ciò desumendo l’inadeguatezza dei redditi della L.R. a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
2. Avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, resistito, con controricorso, dalla L.R..
Motivi della decisione
1. Il formulato motivo, recante, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6”, ascrive alla corte capitolina la mancata osservanza delle due fasi nelle quali andrebbe suddiviso l’iter valutativo riguardante l’attribuzione dell’assegno divorzile, per essersi la stessa limitata alla mera ponderazione e comparazione dei redditi delle parti, escludendo la verifica del “criterio discretivo primario” dell’impossibilità oggettiva, per la L.R., di procurarsi redditi idonei a mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Aggiunge, il ricorrente, che la medesima corte avrebbe violato laL. n. 898 del 1970,art.5anche nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile, non avendo tenuto conto dei criteri dettati dalla norma a tal fine, ed avendo, ancora una volta, considerato esclusivamente la disparità reddituale tra le parti, senza precisare le reali motivazioni della determinazione del menzionato assegno nella misura di Euro 400,00 mensili.
2. Vanno immediatamente disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente in ordine alla pretesa inammissibilità dell’avverso ricorso perché carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, o per mancanza di specificità del prospettato motivo, o per omessa specifica indicazione degli atti processuali o dei documenti su cui questo si fonda.
2.1. Ad avviso del Collegio, infatti, il contenuto dell’odierno ricorso del B. soddisfa chiaramente le esigenze sottese alle previsioni di cuiall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, da esso desumendosi agevolmente i fatti di causa (cfr. pag. 2-5), per quanto qui ancora di specifico interesse, e le ragioni (cfr., amplius, pag. 5-13) per le quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, sono contestati l’an del diritto a percepire l’assegno divorzile, da parte della odierna controricorrente, nonché il relativo quantum, invocandosi i corrispondenti principi giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sicché può ritenersi assolto anche l’ulteriore onere di cuiall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
3. Venendo, dunque, al merito, l’esame del formulato motivo impone preliminarmente di dare atto che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
3.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente.
3.2. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali exartt. 2 e 29 Cost..
3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dallaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
3.3. Si pone, a questo punto, il complesso problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso, dal momento che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, essendo facilmente intuibile che l’applicazione di una regola giuridica funge anche da griglia di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti (e, conseguentemente, delle prove).
3.3.1. Invero, per circa tre decenni si è applicata una regola giuridica che intendeva l’inadeguatezza dei mezzi come incapacità di mantenere il tenore di vita di cui si era goduto in costanza di matrimonio (e tale è stata, palesemente, anche l’ottica in cui si è posta la decisione della corte capitolina – risalente all’aprile 2016 – oggi impugnata); poi, dopo la citata Cass. n. 11504 del 2017, la regola è mutata, perché a condizionare l’esistenza del diritto all’assegno divorzile è stata solo l’insufficienza economica dell’avente diritto; infine, dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 2018, la regola è diventata un’altra perché esse hanno ripudiato quelle precedenti, indicando nuove coordinate giuridiche per risolvere il problema. In una situazione di tal fatta, è evidente che ci siano processi iniziati sotto il vigore delle vecchie regole, ma che, se ci si vuole attenere al dictum delle Sezioni Unite, devono oggi essere definiti sulla scorta della regola da queste affermata.
3.3.2. Le fattispecie potenzialmente interessate da tale problematica sono, intuitivamente, molteplici, ma, in questa sede, essa investe, specificamente, quella della sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia già stata oggetto di impugnazione in Cassazione benché ancora non definita da quest’ultima.
3.3.3. Va ricordato, allora, da un lato, che l’interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito (cfr. Cass., SU. n. 4135 del 2019, in motivazione; Cass. n. 174 del 2015), mentre, ai sensidell’art. 374 c.p.c., comma 3, se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso; dall’altro che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico.
3.3.4. Fermo quanto precede, non vi è chi non veda come l’individuazione di una regola giuridica piuttosto che un’altra implica, spesso, la valorizzazione di un diverso quadro fattuale: il giudice, invero, prediligendo una regola giuridica, individua anche i fatti da cui trae le conseguenze per la sua applicazione, mentre, se ne utilizza una diversa, valorizza fatti ulteriori non presi in considerazione precedentemente perché non rilevanti. In altri termini, l’affermazione di una nuova regola giuridica quasi mai si traduce soltanto in una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, ma comporta la valorizzazione di aspetti fattuali non considerati dalla vecchia regola sostituita perché irrilevanti.
3.3.5. E’ allora ragionevole ipotizzare che, in una simile fattispecie (corrispondente a quella su cui oggi il Collegio, che pienamente condivide i già descritti principi sanciti da Cass. SU. n. 18287 del 2018, è chiamato a giudicare), la Cassazione può – eventualmente previa attivazione del meccanismo di cuiall’art. 384 c.p.c., comma 3, – decidere nel merito la causa se, per l’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti; altrimenti, dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite.
3.3.6. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, peraltro, giova rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5137 del 2019). Ancor più significativamente, si è sancito che il giudizio di rinvio è configuratodall’art. 394 c.p.c.come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cuiall’art. 345 c.p.c., comma 3). Si tratta, dunque, come appare di tutta evidenza, di un’affermazione assolutamente utilizzabile in una fattispecie come quella di cui oggi si discute, e che rappresenta un necessario adeguamento da assicurarsi alla struttura del giudizio di rinvio, al fine di garantire il pieno ed effettivo dispiegamento del diritto di difesa delle parti, allorquando i mutamenti interpretativi giurisprudenziali che determinino la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato investano – come accaduto, per quanto qui di interesse, con riferimento all’interpretazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5- il contenuto di norme sostanziali e di merito, i quali sono tutti necessariamente retroattivi.
3.4. Alla stregua dei suddetti principi, allora, nella specie si impone l’opzione della cassazione con rinvio al giudice di merito, atteso che la decisione oggi impugnata, nel fare applicazione del trentennale orientamento giurisprudenziale poi abbandonato dal descritto recente intervento delle Sezioni Unite, ha valorizzato (cfr. pag. 5) – così confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla L.R. un assegno divorzile di Euro 400,000 mensili – la “notevole disparità reddituale” in favore del B. e la “inadeguatezza dei redditi della L.R. a mantenere solo con le sue modeste risorse un tenore di vita in qualche misura analogo a quello della convivenza coniugale, tenore di vita buono… ed in buona misura consentito proprio dai maggiori redditi del marito e che presumibilmente sarebbe proseguito…”, altresì giudicando congrua l’entità del suddetto assegno determinata dal giudice di prime cure alla stregua dei criteri (“le condizioni dei coniugi, il livello dei redditi, la breve durata del matrimonio, poco più di due anni, il contenuto contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare”. Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5.
3.4.1. Proprio l’aver sancito il diritto all’assegno divorzile esclusivamente in ragione della impossibilità, per la odierna controricorrente, di conservare, con le proprie “inadeguate” risorse, un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, senza, invece, far derivare l’accertamento di quel diritto da una ponderazione unitaria (e non solo per la successiva quantificazione dell’assegno de quo) di tutti i criteri suddetti – ritenuti “equiordinati” dal più volte richiamato recente arresto Sezioni Unite – comporta, allora, la necessità di provvedere ad una nuova valutazione sulla spettanza, o meno, del diritto in questione in favore della L.R., attraverso il riesame, alla luce dei richiamati principi di Cass., SU, n. 18287 del 2018, del complessivo quadro fattuale desumibile dall’istruttoria svolta, altresì opportunamente precisandosi che, come si è già anticipato, nel giudizio di rinvio, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al menzionato dictum delle Sezioni Unite.
3.5. Da ultimo, merita di essere sottolineato che, nell’odierna vicenda, il diritto all’assegno e la sua quantificazione trovano il proprio titolo costitutivo in una sentenza di divorzio evidentemente non ancora passata in giudicato, e che il rapporto instauratosi tra gli ex coniugi non è destinato ad esaurirsi in un’unica prestazione ma rientra nella specie dei rapporti di durata esposti agli sviluppi della situazione di fatto e della disciplina normativa (è, dunque, assolutamente irrilevante, qui, l’ulteriore problema se gli effetti di un siffatto rapporto possano, o meno, trovare un ostacolo insormontabile nel giudicato che assiste il loro titolo costitutivo).
3.5.1. L’interpretazione data dalle Sezioni Unite a quanto prevede laL. n. 898 del 1970,art.5è stato lo strumento per dare alla disposizione un nuovo significato e ha, quindi, valenza – non soltanto di individuazione e di valorizzazione di uno dei suoi possibili significati disvelando una potenzialità semantica del testo, atteso che ogni diversa interpretazione ricava da una medesima disposizione un differente significato, ossia una distinta norma – di diritto vivente di fonte giurisprudenziale, la cui rilevanza si manifesta anche nei giudizi di legittimità costituzionale.
3.5.2. E’ noto, peraltro, che, nello svolgimento dei rapporti di durata, opera la doverosa applicazione anche della legge nuova, senza che questa conclusione si ponga in contrasto con il principio di irretroattività sancitodall’art. 12 preleggi, poiché la legge è retroattiva solo quando dovesse modificare o estinguere gli effetti già prodotti nel tempo anteriore alla sua entrata in vigore (come avverrebbe, ad esempio, allorquando, il beneficiario dell’assegno fosse obbligato a restituire quanto percepito in applicazione della legge vigente al momento della formazione del titolo costitutivo del suo diritto e, quindi, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio).
3.5.3. Se è vero che la legge sulle condizioni per la concessione dell’assegno di divorzio è rimasta immutata, è parimenti innegabile che ne è stata profondamente innovata l’interpretazione per effetto del diritto vivente creato dalla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite, sicché per non discostarsi da esso, dovranno utilizzarsi i criteri indicati dallaL. n. 898 del 1970,art.5, interpretando la norma secondo le indicazioni del diritto vivente che in quella sentenza hanno trovato la propria fonte per dare all’assegno la nuova funzione compensativa e perequativa che gli compete.
3.5.4. In questo modo, pertanto, nei giudizi di divorzio ancora pendenti al momento della pubblicazione di Cass., SU, n. 18287 del 2018 viene data alla norma la sua giusta applicazione, mentre non può essere questa la sede – vertendosi, nella specie, in una controversia affatto diversa – per ulteriormente accertare se l’appena riportata conclusione possa, o meno, trovare applicazione anche nei giudizi di revisione proposti, ex art. 9 della medesima legge, per adeguare l’assegno divorzile alle mutate condizioni economiche delle parti.
4. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dei principi tutti di cui in motivazione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2019

Non può essere dichiarato efficace in Italia, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione cittadino italiano.

Commento di Gianfranco Dosi a Cass. Sez. Unite 8 maggio 2019, n. 12193

Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma 6, della legge 40/2004 qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, c omma 1, lett. d) ella legge 184/1983.
In tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dalla legge 218/1995 dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico
Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, dà luogo ad una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall’art. 67 della legge 218/1995 (e non attraverso il giudizio di rettificazione di cui all’art. 95 dell’Ordinamento di stato civile) in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento nel giudizio, in qualità di titolare della competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, nonché ad impugnare la relativa decisione. Infatti la funzione della rettificazione resta strettamente collegata con quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile e con la natura meramente dichiarativa delle annotazioni ivi riportate, aventi l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono; esula pertanto dal suo ambito applicativo l’ipotesi in cui, come nella specie, il predetto stato emerga dal provvedimento straniero, la cui trascrivibilità nei registri dello stato civile venga contestata non già per un vizio di carattere formale, ma per l’insussistenza dei requisiti di carattere sostanziale cui la legge 218/1995 subordina l’ingresso nel nostro ordinamento.
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano, il Pubblico Ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico
Commento
Due cittadini italiani dello stesso sesso si sposano in Canada nel 2008. Successivamente, nel 2011, uno dei due ottiene in Canada, e trascrive in Italia a Trento, il provvedimento con cui viene riconosciuto padre di due minori nati nel 2010 con la maternità surrogata. Nel 2011 il giudice canadese riconosce (“accertandone il rapporto di genitorialità”) anche l’altro giovane come padre dei due minori. Stavolta però l’ufficiale di stato civile di Trento rifiuta di trascrivere questo provvedimento. I due giovani non presentano opposizione in tribunale secondo quanto previsto nell’ordinamento di stato civile (art. 95 DPR 396/2000) ma chiedono alla Corte d’appello di Trento di dichiarare efficace in Italia quel provvedimento (art. 67 legge 218/1995). La Corte d’appello nel 2017 accoglie l’istanza e dichiara l’efficacia in Italia del provvedimento canadese. Contro questo provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore generale di Trento, il Ministero dell’interno e il Sindaco di Trento quale ufficiale del Governo sostenendo che, in assenza di una relazione biologica tra il giovane ed i minori, il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese si pone in contrasto con l’ordine pubblico e non può essere recepito quindi nell’ordinamento italiano.
La prima sezione della Corte di cassazione ritiene la questione di particolare importanza e rimette il ricorso alle Sezioni Unite che si trovano quindi ad affrontare il problema (mai prima affrontato direttamente nella giurisprudenza di legittimità) se la nascita attraverso una maternità surrogata impedisca o meno il riconoscimento nell’ordinamento italiano di provvedimenti stranieri che la riconoscono.
Le Sezioni Unite ritengono ammissibile il ricorso del Ministero dell’interno e del Sindaco (in quanto la legittimazione a proporre l’impugnazione o a resistervi spetta a chi abbia rivestito formalmente la posizione di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, e dev’essere desunta da quest’ultima, intesa sia nella parte dispositiva che in quella motiva, indipendentemente dalla correttezza di tale individuazione e dalla sua corrispondenza alle risultanze processuali, nonché dalla titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso) ma dichiarano inammissibile quello del Procuratore generale in quanto il pubblico ministero pacificamente riveste in tali giudizi la qualità di litisconsorte necessario, ai sensi dello art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma è privo della legittimazione ad impugnare la relativa decisione, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico.
Nel merito della questione principale, afferente la contrarietà o meno all’ordine pubblico del provvedimento di cui viene richiesta l’efficacia in Italia, le Sezioni Unite adottano la linea interpretativa ormai consolidata in giurisprudenza (utilizzata per ritenere ammissibile la dichiarazione di efficacia di provvedimenti stranieri sullo status in Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878 e Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, entrambe riferibili a vicende in cui gli interessati avevano fatti ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita) secondo cui la nozione di ordine pubblico non è di carattere “interno” (cioè coincidente con le norme inderogabili del nostro sistema giuridico nazionale: tra le quali l’art. 12, comma 6, della legge 40 del 2004 che vieta e sanziona penalmente il ricorso alle pratiche di maternità surrogata) ma “internazionale” (cioè riferibile al complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati ad un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria) e caratterizzata, nelle formulazioni più recenti, da un sempre più marcato riferimento ai valori giuridici condivisi dalla comunità internazionale ed alla tutela dei diritti fondamentali, al quale fa inevitabilmente riscontro un affievolimento dell’attenzione verso quei profili della disciplina interna che, pur previsti da norme imperative, non rispondono ai predetti canoni.
Ciononostante affermano che la caratteristica essenziale della nozione di ordine pubblico è la relatività e mutevolezza nel tempo del suo contenuto, soggetto a modificazioni in dipendenza dell’evoluzione dei rapporti politici, economici e sociali, e quindi inevitabilmente destinato ad essere influenzato dalla disciplina ordinaria degli istituti giuridici e dalla sua interpretazione, che di quella evoluzione costituiscono espressione, e che contribuiscono a loro volta a tenere vivi e ad arricchire di significati i principi fondamentali dell’ordinamento.
In applicazione di queste indicazioni di principio le Sezioni Unite rilevano, però, che la vicenda sottoposta al loro vaglio non è riconducibile alle vicende trattate nelle due decisioni sopra richiamate in cui le tecniche di fecondazione utilizzate erano assimilabili alla fecondazione eterologa e non alla surrogazione di maternità (la cui caratteristica è costituita dal fatto che una donna presta il proprio corpo ed eventualmente gli ovuli necessari al concepimento, al solo fine di aiutare un’altra persona o una coppia sterile a realizzare il desiderio di avere un figlio, assumendo l’obbligo di provvedere alla gestazione ed al parto per conto altrui, quindi, ed impegnandosi a consegnare il nascituro). Infatti nella vicenda esaminata da Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599 l’oggetto era il riconoscimento dell’atto straniero di nascita di un minore generato da due donne, una delle quali aveva fornito l’ovulo necessario al concepimento mediante procreazione medicalmente assistita, mentre l’altra lo aveva partorito, e nella vicenda trattata da Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878 l’oggetto riguardava la rettifica dell’atto di nascita di un minore, formato all’estero e già trascritto in Italia, a seguito della modifica apportata dall’ufficiale di stato civile straniero, che aveva indicato il nato come figlio non solo della donna che lo aveva partorito, ma anche di un’altra donna, con essa coniugata, con cui il minore non aveva alcun legame biologico (e nell’escludere la contrarietà della rettifica all’ordine pubblico, quest’ultima sentenza ha equiparato la fattispecie alla fecondazione eterologa).
Invece la fattispecie che costituisce oggetto del giudizio davanti alle Sezioni Unite è annoverabile a pieno titolo tra le ipotesi di maternità surrogata, caratterizzandosi proprio per l’accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto, rinunciando tuttavia ad ogni diritto nei confronti dei nati. In merito a tale tecnica di procreazione assistita Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001 (precedente al quale le Sezioni Unite si collegano direttamente) aveva ritenuto contrastante con l’ordine pubblico il riconoscimento dell’efficacia dell’atto di nascita formato all’estero, in cui erano indicati come genitori due coniugi italiani, i quali si erano avvalsi della maternità surrogata senza fornire alcun apporto biologico ed aveva a tal fine ribadito che l’ordine pubblico internazionale è il limite che l’ordinamento nazionale pone all’ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna, e dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili. L’art. 12 comma 6 della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita va certamente considerata di ordine pubblico, perché mette in rilievo la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto, perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato. Tale divieto non si pone in contrasto con l’interesse superiore del minore, tutelato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, essendo espressione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, e volta a far sì che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico.
Rispetto alla vicenda di cui si è occupata Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001 quella qui esaminata dalle Sezioni Unite si distingue soltanto per il fatto che la surrogazione di maternità non si è realizzata mediante gameti interamente forniti da soggetti estranei alla coppia, ma con il contributo genetico di uno dei componenti della stessa.
E ciò ha convinto la Corte d’appello di Trento a riconoscere l’efficacia in Italia del provvedimento straniero.
Affermano, però, le Sezioni Unite che il ragionamento della Corte d’appello di Trento, nella parte in cui esclude che il divieto della surrogazione di maternità costituisca un principio di ordine pubblico impeditivo della dichiarazione di efficacia, si pone in evidente contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che assegna a tale disposizione una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, trascurando altresì le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, che vi ravvisa il risultato di un bilanciamento d’interessi attuato dallo stesso legislatore.
In effetti la Corte costituzionale da un lato ha riconosciuto che il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia, ma dall’altro ha tenuto a chiarire che la libertà e la volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (Corte Cost. 10 giugno 2014, n. 162). Tra questi limiti va indubbiamente annoverato il divieto della surrogazione di maternità, al quale dev’essere riconosciuta una rilevanza del tutto particolare, tenuto conto della speciale considerazione di cui la predetta pratica costituisce oggetto nell’ambito della legge 402014: quest’ultima, infatti, nel consentire il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, distingue nettamente tra le predette tecniche e la surrogazione di maternità, subordinando l’utilizzazione delle prime al concorso di determinate condizioni e vietando in ogni caso il ricorso alla seconda, nonché prevedendo sanzioni di diversa gravità (rispettivamente amministrative e penali) per la violazione delle relative disposizioni.
In un’altra importante decisione (Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272 sul bilanciamento tra interesse del minore e favor veritatis nell’impugnazione del riconoscimento) la Corte costituzionale ha messo in risalto il ruolo svolto dal divieto di surrogazione di maternità ai fini della regolamentazione degli interessi coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita, affermando che nonostante l’accentuato favor dimostrato dall’ordinamento per la conformità dello status di figlio alla realtà della procreazione, l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, in particolare con l’interesse del minore alla conservazione dello status filiationis. In effetti il legislatore ha attribuito la prevalenza allo status filiationis prescrivendo l’inammissibilità del disconoscimento di paternità nei casi di ricorso alle tecniche di fecondazione assistita eterologa.
Proprio per questo motivo la Corte costituzionale ha rilevato che, a fianco dei casi in cui il bilanciamento è demandato al giudice, vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade, appunto, con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa, mentre in altri casi il legislatore impone, all’opposto, l’imprescindibile presa d’atto della verità biologica con divieti come quello della maternità surrogata, confermando che in quest’ultimo caso l’interesse alla verità biologica riveste natura anche pubblica, in quanto correlato ad una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, ed essendo pertanto vietata dalla legge.
Non può pertanto condividersi il ragionamento seguito dalla Corte d’appello di Trento – concludono le Sezioni Unite nella parte in cui, pur riconoscendo nella disposizione di cui all’art. 12, comma 6, della legge 40/2014 il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia, ha preteso di sostituire la propria valutazione a quella compiuta in via generale dal legislatore, attribuendo la prevalenza all’interesse dei minori alla conservazione dello status filiationis, nonostante la pacifica insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale.
Tale prevalenza, d’altronde, non si traduce necessariamente nella cancellazione dell’interesse del minore, la cui tutela impone di tenere conto della presenza di strumenti legali idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale, che, pur diverso da quello previsto dalla legge 40/2014 (il cui art. 8 prevede che i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime) garantisca al minore una adeguata tutela, come avviene con l’adozione in casi particolari, che, proprio facendo leva sull’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, individua nell’art. 44 lett. d) della legge 184/1983 una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all’unica condizione della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all’affidamento preadottivo (come affermato da Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962).
Perciò il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto nel nostro ordinamento giuridico e qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 comma 1 lett. d) della legge 184/1983.

Piano del consumatore proposto da un condominio di edifici

Tribunale Bergamo, 16 Gennaio 2019. Pres., est. Giovanna Golinelli.
nel procedimento ex artt. 10 L.3/2012 e 739 c.p.c. di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del “Piano del Consumatore”, emesso in data 1.11.2018 dalla dr.ssa Laura De Simone e comunicato il 6.11.2018, depositato, in data 16.11.2018, da:
Condominio M., di Bergamo, Via A. 2, in persona dell’Amministratore pro-tempore dr. Oscar B., rappresentato dall’Avv.*; – reclamante –
* * *
Il Condominio M., ha proposto reclamo avverso il decreto del G.D. della procedura di sovraindebitamento n. 1/18 denominata “Piano del Consumatore”, dr.ssa De Simone, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Condominio, per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 6 l.3/2012.
In particolare, il reclamante ha evidenziato come una sorta di attenuata personalità giuridica del condominio si sia sempre più delineata in dottrina ed in giurisprudenza tant’è che, la stessa giurisprudenza richiamata dal G.D. nel provvedimento qui reclamato (cass civ. 18.9.2014, n. 19663), ha rilevato che a seguito della entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante “modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), è in atto un processo di riconoscimento di una “soggettività giuridica autonoma” del condominio.
Partendo da tali premesse, il Condominio reclamate ha dedotto che un siffatto soggetto, costituito da un insieme di “consumatori” che, secondo la definizione data dall’art 6 l. 3 /2012 sono “persone fisiche”, è per ciò stesso “persona fisica”.
Osserva il collegio che tale assunto è, però, privo di fondamento giuridico.
Una tale costruzione non è neppure correttamente desumibile dalla giurisprudenza interpretativa della definizione di “consumatore” ai sensi dell’art. 6 l. 3/2012, richiamata dal reclamante (cfr Cass. n. 1869/2016).
In tale pronuncia la Corte ha chiarito in quali termini possa esse definito consumatore anche un imprenditore od un professionista, ma non ha certo allargato la definizione di “consumatore” ad un ente collettivo quale il Condominio, partendo, anzi, dalla premessa che “la nozione di consumatore, quale posta nel nuovo art. 6 co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all’art 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della derivino da atti compiuti . Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poiché essa – pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica e, dunque, escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati (…)” (cfr punto 2 motivazione).
In definitiva, appare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6 perché non riconducibile ad una “persona fisica”.
L’ulteriore doglianza del reclamante in merito al difetto di pronuncia sugli ulteriori requisiti di cui all’art. 7 l. 3/2012, è assorbita dalla questione, preliminare, relativa alla legittimazione attiva del soggetto ricorrente.
Il reclamo deve essere, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese, in mancanza di contraddittorio tecnico.
P.Q.M.
– rigetta il reclamo;
– nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019

Non possono imporsi alla figlia sedicenne le visite al padre con il quale ha manifestato di non voler avere contatti.

Cass. 11170 del 23 aprile 2019
ATTI Dl CAUSA
La Corte di Appello di Roma con decreto in data
30/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato
dal Tribunale di Rovigo sfavorevole alla istanza avanzata da
di affidamento ad entrambi i genitori della minore PM nata
il 20/8/2002 e modifica delle condizioni economiche di
mantenimento con riduzione da 600,00 a 300,00 euro
mensili dell’assegno di mantenimento per la figlia M
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione
il genitore obbligato affidato a due motivi di
memoriâ
L’intimata MA non ha svolto difese.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la
violazione e falsa a applicazione dell’art.30 della
Costituzione art. 8 CEDU, artt. 315 bis e 337 ter cc
artt.112,115 e 116 cpc in riferimento a art. 360 co 1 nr.3 e 5
cpc in quanto il giudice territoriale, basando la propria
decisione su una perizia nulla e con gravi. violazioni del
contraddittorio, ha annullato ogni rapporto ed omesso di
disciplinare ogni occasione di incontro fra la minore ed il
padre basandosi sul presunto rifiuto della minore
manipolata dalla madre, di vedere il padre.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il
giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata
motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente,
con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.
La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi
ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice
territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non
voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per
tale motivo il giudice ha confermato la decisione di
sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi
sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la
ripresa dei rapporti con il genitore. L’orientamento non
coercitivo della Corte di Appello appare correttamente
motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per
loro natura incoercibili ma di favorire attraverso servizi
sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia. Con il
secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione
degli artt337 ter cc e artt.112,115 e 116 cpc, in riferimento
all’art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc per avere il giudice di
merito, basando la decisione su presunzioni, valorizzato
presunti redditi extra derivanti da attività concertistiche del
ricorrente fissando in euro 600,00 l’assegno mensile di
mantenimento nonostante il ricorrente abbia negato di
percepire tali introiti e comunque di non avere attualità
alcuna entrata irregolare come dimostrato dalla
documentazione prodotta.
Il secondo motivo corso è infondato e deve essere respinto.
Infatti,come risulta dalla sentenza impugnata ed
espressamente dichiarata dal Giudice di merito, la
situazione economica delle parti era già stata presa in
considerazione dal giudice di appello mentre nessun fatto
nuovo risulta denunciato. La sentenza impugnata ha
congruamente motivato il rifiuto della riduzione
dell’assegno di mantenimento, che può essere disposta solo
in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto
alla data di conclusione del giudizio di rito che nella specie
risultano assenti.Infatti tutte le circostanze evidenziate
come si legge nel provvedimento impugnato, sono già
emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere
già state prese in considerazione dal giudice di merito e
pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato
la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non
fossero già preesistenti.
Il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio
contributo di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva
della controparte
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in
qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione e
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione della Corte di Cassazione il 14/11/2018.

Non basta la sentenza o il provvedimento di separazione o divorzio come titolo esecutivo per il recupero delle spese straordinarie.

Tribunale di Verona, ord. 30 aprile 2019.
TRIBUNALE DI VERONA
Nella causa civile iscritta al n. 7527/2018 R.G promossa
da
Tizio opponente
contro
Caia opposta
Il Giudice
Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 21.3.2019;
letti gli atti e le richieste delle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In limine, si osserva che la locuzione “gravi motivi” di cui all’art. 615 c.p.c. attribuisce al Giudice il
compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione compiendo
una ponderata valutazione del danno che subirebbe il creditore in caso di arresto dell’esecuzione
e di quello che, di contro, subirebbe il debitore dalla prosecuzione dell’esecuzione stessa. Sicché,
se è vero che la valutazione del periculum non può non considerarsi imprescindibile, l’esame del
fumus boni juris dell’opposizione finisce per rivestire i caratteri dell’indispensabilità,in quanto è
solo se l’opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore
con quello del creditore.
Nella fattispecie, oggetto della tutela cautelare è la sospensione dell’efficacia esecutiva del
precetto (notificato sulla scorta della sentenza n. 669/2010 R.G. n. 6963/2008) con il quale è
stata preannunciata l’esecuzione forzata per i crediti nascenti dalle voci indicate nei numeri 6 e 7
della parte dispositiva della sentenza sopra richiamata e inerenti il rimborso prò quota di alcune
spese (tra cui quelle mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, scolastiche, viaggi etc.) che
dovevano essere “previamente concordate”.
Con riguardo ai provvedimenti di formazione giudiziale, occorre chiedersi se costituiscano validi
titoli esecutivi, idonei ex articolo 474 c.p.c. a legittimare l’esecuzione forzata, le sentenze che,
all’esito della separazione o del divorzio, pongono a carico del genitore non affidatario l’obbligo
di contribuire al rimborso delle spese diverse dall’importo dedotto a titolo di assegno di
mantenimento, stante la non chiara certezza, liquidità ed esigibilità delle stesse. Non vi è, invece,
alcun dubbio che i provvedimenti in oggetto abbiano valore di titolo esecutivo rispetto
all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento la cui misura è esattamente
determinata, oltreché certa, liquida ed esigibile.
Nel caso di specie, il precetto è unicamente fondato su spese straordinarie diverse dall’assegno
di mantenimento.
Sul punto, lo scrivente aderisce a quell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui
le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali non costituiscono titolo esecutivo quanto alla
pretesa del rimborso delle spese straordinarie dato che, in tali casi, il credito è incerto ed
illiquido, potendo essere determinato solo attraverso l’utilizzazione di documenti estranei al
“documento – titolo”. In altri termini, mentre la sentenza costituisce titolo esecutivo per la
corresponsione dell’assegno di mantenimento – data la certezza e la liquidità del credito – non
altrettanto può dirsi in relazione alle spese straordinarie, il cui ammontare deve essere ricavato
attraverso il ricorso ad altri documenti estranei al titolo stesso che, sul punto, risulta non essere
“autosufficiente ed esaustivo” (cfr. Cass. 28.1.2008 n. 1758 e Cass. 24.2.2011 n. 4543). Pertanto,
per quanto attiene alle spese straordinarie, chi si afferma creditore deve munirsi di altri titoli
esecutivi esaustivi, quali ad esempio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso
sulla base di documentazione idonea a provare le spese sostenute (cfr. Tribunale di Piacenza
2.2.2010), non potendosi conferire valore “integrativo del titolo” alla documentazione prodotta
a corredo del precetto.
Alla luce di quanto detto, il precetto oggi opposto, avente ad oggetto spese straordinarie diverse
dall’assegno di mantenimento (cfr. punti 6 e 7 della sentenza 669/2010), non può
verosimilmente ritenersi valido titolo idoneo a fondare l’esecuzione preannunciata; di
conseguenza dovrà essere disposta, stante la sussistenza di gravi motivi, la sospensione della sua
efficacia esecutiva (cfr. art.articolo 615 c. 1 c.p.c.). Si osserva, infatti, che il diritto di rimborso
fatto valere dalla precettante non pare, allo stato, assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità. La forza esecutiva della sentenza può essere, infatti, riconosciuta solo alle obbligazioni
già definite nel quantum (cfr. assegno di mantenimento) e non già alle spese straordinarie future
che necessitano, peraltro, della preventiva comune determinazione.
Sui punto si ribadisce che nel caso in cui il coniuge onerato della contribuzione delle spese –
ancorché prò quota – non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l’esecuzione occorre
nuovamente adire l’Autorità Giurisdizionale affinché sia accertata l’effettiva sopravvenienza
degli esborsi contemplati dal titolo, la loro riconducibilità a quanto stabilito e la relativa entità
(cfr. Cass. 1758/2008, 4543/2001, 2815/2014).
L’inidoneità del titolo oggetto del precetto a legittimare l’esecuzione per le voci di spesa
riconducibili ai punti 6 e 7 della sentenza 669/2010 esclude che, al momento, possa darsi rilievo
all’asserito riconoscimento implicito delle somme precettate che parte opposta ha inteso
leggere tra gli scritti difensivi della parte opponente; per tali ragioni, anche la subordinata
richiesta della precettante di vedersi riconosciuta la parziale efficacia esecutiva del titolo
limitatamente alle somme non contestate non può trovare accoglimento data l’originaria
inidoneità del titolo a fondare la pretesa creditoria a titolo di rimborso spese.
Allo stato – salva ogni ulteriore valutazione istruttoria – alla luce di quanto detto, deve
riconoscersi la verosimile fondatezza dell’opposizione con conseguente conferma della
sospensione già disposta prima dell’instaurazione del contraddittorio.
Ogni altra questione è assorbita anche con riferimento al profilo del periculum .
Stante la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183, c. 6, c.p.c., deve riconoscersi alle
parti la possibilità di difendersi con la produzione delle memorie previste dalla norma testé
richiamata.
P.Q.M.
conferma la sospensione già concessa inaudita aitera parte con provvedimento del 21.9.2018 e
per l’effetto sospende, con solo riferimento alle voci di spesa riconducibili ai capi 6 e 7 della
parte dispositiva, l’efficacia esecutiva della sentenza n. 669/2010 e dell’intero precetto oggetto
della presente opposizione;
concede alle parti i termini di cui all’articolo 183, c. 6, c.p.c. e rinvia all’udienza del 12.12.2019
ore 9,30 per l’esame delle istanze istruttorie.
Si comunichi.
Verona, 30 aprile 2019
Il Giudice
Angelo Franco

La volontà contraria del minore osta al rimpatrio nello Stato di residenza anagrafica

Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12492/2018 proposto da:
P.G.M.R., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Tirini, Ernesto Vecchio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell’avvocato Lombardi Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giamporcaro Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO, depositato il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
Che:
1.- Il tribunale di Palermo, pronunciando la separazione giudiziale dei coniugi V.C. e P.G., stabiliva che il figlio minore G. avesse collocazione prevalente presso il padre in Italia (a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)) e la figlia minore B.P. presso la madre in (OMISSIS), in conformità alla situazione di fatto venutasi a creare tra le parti. Il padre, tuttavia, in occasione del Natale, portava la figlia in (OMISSIS) e non la riaccompagnava in (OMISSIS).
2.- Il tribunale per i minorenni di (OMISSIS) dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell’ordine di rientro in (OMISSIS) proposta dal P.M., su richiesta conforme dello stesso ufficio, evidenziando, sulla base delle risultanze di una c.t.u., i rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio in (OMISSIS) e allontanamento dall’ambiente in cui viveva in Italia, anche con il fratello e i nonni, ai quali era molto legata; inoltre la bambina non conosceva la lingua tedesca, non aveva avuto alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e, ascoltata dai giudici, aveva espresso la volontà di restare con il padre.
3.- La P. propone ricorso per cassazione, cui si oppone il V. con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
1.- La ricorrente, con un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, imputa al tribunale di avere omesso di indicare il fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio e di valutare venendo meno al dovere di cooperazione tra le autorità giudiziarie le conclusioni dei Servizi sociali tedeschi da cui si evinceva l’iniziale inserimento della bambina nell’ambiente scolastico straniero; di avere interferito nelle attribuzioni del giudice tedesco in merito all’affidamento della stessa, la cui residenza abituale era in (OMISSIS); di avere dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni della minore che aveva solo sette anni al momento dell’audizione.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione (Cass. n. 20365 del 2011).
3.1.- In particolare, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente ed in concreto che il richiedente esercitasse effettivamente, in modo non episodico ma continuo, il diritto di affidamento al momento del trasferimento del minore, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 16043 e 6139 del 2015); a questa valutazione è connessa quella riguardante la determinazione della “residenza abituale” che, ai fini del procedimento monitorio delineato dalla succitata Convenzione, corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgere in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da omissioni valutative rilevanti a norma del novellatoart. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30123 del 2017).
Costituiscono ulteriori situazioni ostative all’ordine di rientro – una volta accertati l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore (al trasferimento o al mancato rientro) e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante la sottrazione – il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. n. 3319 del 2017, 18846 del 2016, 5237 del 2014).
4.- Le predette condizioni ostative al rimpatrio della minore concorrono nel caso di specie.
Il tribunale ha accertato la mancanza della condizione oggettiva, prevista dalla Convenzione dell’Aja, dell’allontanamento della minore invocato dalla madre quale legittimante la sua richiesta di rimpatrio”; ha rilevato che “mai è stato deciso dalle parti il trasferimento della residenza in (OMISSIS)”, che “la bambina non aveva alcuna conoscenza della lingua tedesca, che non aveva alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e che aveva sempre espresso la volontà di restare con il padre”; ha giudicato il comportamento della madre, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di separazione, “altamente dannoso per entrambi i figli”, mentre il padre si è rivelato il genitore più in grado di assolvere la funzione genitoriale in via esclusiva; ha valutato le informazioni ricevute dai servizi sociali italiano e tedesco e ne ha tratto la conclusione – fondata anche sulla ferma volontà della minore, dopo averne vagliato la capacità di discernimento dimostrata dinanzi agli operatori sociali e al giudice che lo sradicamento della medesima dall’ambiente in cui vive serenamente con il padre, il fratello ed i nonni paterni, sarebbe pregiudizievole per il suo equilibrio psico-fisico.
5.- Il motivo di ricorso non offre elementi convincenti per disattendere tali valutazioni, risolvendosi in una generica critica di plausibili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, nel tentativo improprio di sollecitarne una rivisitazione in sede di legittimità. Nessuna interferenza nelle attribuzioni del giudice tedesco è quindi imputabile al tribunale.
6.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,0 per esborsi. Dispone la non menzione dei dati in caso di diffusione dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2019