L’audizione del minore nei procedimenti di famiglia

Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2019, n. 12018. Est. Tricomi.
RITENUTO
CHE:(*) ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia che, in procedimento concernente – tra l’altro – la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio congiunto concernenti la collocazione del minore (*) (nato il (*)) – già disposta presso la madre (*) in Treviso, ove questa si era trasferita come da accordi, con affidamento al Servizio sociale di detto Comune di Treviso dal Tribunale – a proprio favore in Milano, aveva respinto tale richiesta.
Il ricorso consta di cinque motivi, corredati da memoria. (*) ha replicato con controricorso corroborato da memoria. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c.. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla (*) giacchè anche in relazione alle condizioni di divorzio afferenti i figli trova applicazione il principio secondo il quale “Il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisiorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.” (Cass. n. 11218 del 10/05/2013).
1.2. Va altresi’ dichiarata irricevibile la documentazione depositata in uno alla memoria della (*) (plurime relazioni dei Servizi sociali cronologicamente successive al decreto impugnato e decreto del Tribunale di Treviso relativo a diverso procedimento, sia pure tra le stesse parti): tale documentazione non rientra tra quella afferente alla nullità della sentenza impugnata, all’ammissibilità del ricorso e del controricorso, consentita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 372 c.p.c..
2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della pronuncia e la violazione dell’articolo 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 336 bis e 337 octies c.c., dell’articolo 12 della Convenzione di New York 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176 e dell’articolo 3 della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con L. 2 marzo 2003, n. 77.
Il ricorrente, rammentando di avere richiesto con il reclamo che venisse disposto dalla Corte di appello l’ascolto diretto del figlio, oltre che la rinnovazione della CTU, si duole che la Corte di appello non solo non vi abbia provveduto, ma non abbia nemmeno illustrato le ragioni per le quali non aveva inteso dare seguito alla richiesta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter e 337 octies c.c..
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di prendere in considerazione la volontà del figlio, favorevole ad un rientro a Milano per vivere con il padre e la sua nuova famiglia, manifestata nel corso della CTU, e di motivare sulle ragioni della non condivisione nell’adozione del provvedimento impugnato.
2.3. I motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Sono inammissibili e vanno disattesi.
2.4. In proposito va rammentato che “L’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’articolo 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne puo’ giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.” (Cass. Sez. U. n. 22238 del 21/10/2009) e che l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento puo’ avvenire direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass.n. 3913 del 16/02/2018, tra molte).
Come è stato chiarito, con specifico riferimento alla funzione ed agli obiettivi perseguiti “… l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.” (Cass. n. 6129 del 26/03/2015), anche se le sue dichiarazioni non vincolano il giudice nell’adozione dei provvedimenti nel superiore interesse del minore.
2.5. Tanto premesso, osserva la Corte che tali principi risultano rispettati nella decisione impugnata e che quanto prospettato dal ricorrente non trova riscontro in atti.
Innanzi tutto va osservato che, dalla lettura del decreto si evince – come rimarcato nel controricorso e nelle conclusioni rassegnate dal PG – che il minore fu ascoltato nel corso del primo grado a cura del CTU e che questi tenne conto delle sue dichiarazioni nell’ambito dell’approfondito esame delle risultanze istruttorie confluite nell’elaborato peritale, posto a fondamento dei provvedimenti adottati dal giudice.
Risultano espresse anche le ragioni per cui la Corte di appello ha disatteso il desiderio manifestato dal figlio di rientrare in Milano dal padre: segnatamente, viene rimarcato che tale desiderio appariva conseguire al comportamento tenuto dal padre in opposizione alla madre, comportamento tale da indurre il minore “a schierarsi nel conflitto fra i genitori a favore del padre” ed a “manifestare l’insistente desiderio del suo rientro a Milano e la sua impossibilità di inserirsi nell’ambiente materno” e da coinvolgerlo “in un ruolo ed in scelte e decisioni che competono agli adulti” (fol.2).
Da cio’ si desume che entrambe le doglianze risultano assertive, non si confrontano con l’effettivo decisum e con i profili motivazionali chiaramente esplicitati, nè illustrano con la dovuta specificità – come era onere della parte (Cass. n. 7177 del 2/8/1997) – in che termini ed in che modo la questione sia stata posta: vanno pertanto dichiarate inammissibili.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del’articolo 709 ter c.p.c.in merito alla conferma della misura dell’ammonimento inflitta dal Tribunale di Treviso a carico del (*).

3.2. Anche questo motivo è inammissibile perchè il ricorrente, lungi dal criticare la decisione impugnata, si limita a riproporre la propria tesi ed i propri convincimenti.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione del’articolo 91 c.p.c..
Il ricorrente si duole che, a fronte del reclamo proposto in merito alla condanna alle spese con parziale compensazione pronunciata a suo carico dal primo giudice, la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi e cio’ nonostante egli avesse evidenziato che la (*) doveva ritenersi la parte maggiormente soccombente.
4.2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e ss. quanto alla condanna alle spese di lite. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia compensato le spese di lite, dovendo invece, a suo dire, disporre la condanna a carico della (*) in ragione della soccombenza.
4.3. Il quarto motivo è infondato, quanto all’omessa pronuncia. Invero il rigetto del reclamo del (*) è comprensivo anche del rigetto dell’impugnazione sulla statuizione circa le spese di giudizio del primo grado.
4.4. I motivi quarto e quinto sono inammissibili, quanto alla violazione degli articoli 91 c.p.c. e ss. giacchè, come questa Corte ha già affermato, “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.” (Cass. n. 24502 del 17/10/2017): posto che la reciproca soccombenza non è in discussione, il ricorrente sostanzialmente mira ad ottenere una nuova valutazione di merito.
5.1. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 4.000,00, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;
– Dà atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

L’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza

Tribunale Torino, 15 Gennaio 2019.
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18620/2017 R.G.;
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
– ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
– ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 20.07.2017 ritualmente notificato, l’Ing. D. Ottavio ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società C.A. S.r.l., nonché la società FRATELLI A. S.R.L., il sig. A. Salvatore, la sig.ra B. Olga, la sig.ra C. Maria Virginia e la società L.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti domande:
“nel merito,
2. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’Ing. Ottavio D. del contratto preliminare di vendita autenticato nelle firme dal Notaio dott. Fabio P., Rep. n. 76929, Racc. n. 32443, stipulato il 14.9.2012 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e Maria Virginia C. (dall’altro), in relazione a tutti i seguenti Immobili:
omissis
3. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82364, Racc. 36069, stipulato il 29.7.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e CSA s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i diritti pari ad un quarto sui locali di pertinenza adibiti a piscina e locali interrati al servizio della piscina, in Santa Teresa di Gallura, con accesso da via Galliano, confinanti con parti comuni da tutti i lati ed aventi i seguenti riferimenti catastali: omissis;
4. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82433, Racc. 36120, stipulato il 5.8.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e L.M. s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i seguenti immobili:
omissis
1.3. Si sono costituite le parti convenute, depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Ordinanza datata 20.12.2018 il Giudice Istruttore:
– letta la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio della parte attrice Ing. D. Ottavio ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 11.10.2018, sottoscritta dal difensore di quest’ultima che, peraltro, non risulta munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce all’atto di citazione, nella quale non è espressamente previsto anche il potere di “rinunciare” agli atti del giudizio);
– letta la dichiarazione di accettazione della parte convenuta società C.A. S.r.l. ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 10.10.2018, sottoscritta dal difensore della convenuta, munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta);
– ha invitato la parte attrice Ing. D. Ottavio e la parte convenuta società C.A. S.r.l. a precisare le conclusioni in punto estinzione (sempre che la parte attrice depositi entro la successiva udienza rituale dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dall’Ing. D. Ottavio o dal difensore di quest’ultimo espressamente munito del relativo potere), con rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. fissando a tal fine udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 09.01.2019, riservando la pronuncia della Sentenza di estinzione all’esito della predetta udienza;
– ha disposto la separazione delle cause, ai sensi dell’art. 103, 2° comma, c.p.c. e la formazione di un autonomo fascicolo processuale per la prosecuzione del giudizio tra la parte attrice Ing. D. Ottavio e le parti convenute società FRATELLI A. S.R.L., sig. A. Salvatore, sig.ra B. Olga, sig.ra C. Maria Virginia e società L.M. S.r.l., riservando la fissazione dell’udienza successiva all’esito della separazione.
1.5. All’udienza in data 09.01.2019 la parte attrice, come rappresentata dal difensore in presente udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sempre alla medesima udienza, la parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo a sua volta di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.6. Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che nella medesima udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

2. Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .
2.1. Come si è accennato, all’udienza in data 09.01.2019 il difensore della parte attrice, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
A sua volta, sempre alla medesima udienza, il difensore della parte convenuta, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Inoltre, alla medesima udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.2. Pertanto, nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l’estinzione ai sensi dell’art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
2.3. Si deve soltanto aggiungere che l’estinzione del processo dev’essere dichiarata con Sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
• nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
• invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
• nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
• del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
• sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
omissis

3. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
3.1 Tenuto conto dell’estinzione del processo, dev’essere ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di SASSARI – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all’atto di citazione.
3.2. Invero, ai sensi dell’art. 2668, 2° comma, c.c., la cancellazione deve essere giudizialmente ordinata, tra l’altro, qualora “il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.

4. Sulle spese processuali.
4.1. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, l’art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” .
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 18620/2017 R.G. promossa dall’Ing. D. Ottavio (parte attrice) contro la società C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra NERI Maria Pia (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2) Ordina, ai sensi dell’art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di competente (Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di SASSARI – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data *.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 15 gennaio 2019.

Il dies a quo della prescrizione del diritto all’indennizzo

Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2019, n. 2971. Est. Oliva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., gli odierni controricorrenti evocavano in giudizio la Gruppo Immobiliare Srl, esponendo di aver acquistato da tale società tra febbraio 2006 e settembre 2008 alcuni immobili siti in (*), che erano stati realizzati dalla convenuta; di aver subito danni da infiltrazioni causati da gravi difetti nell’edificazione; di aver inutilmente invitato la società a provvedere al ripristino; di aver promosso – prima di intraprendere il giudizio – procedimento ex art. 696 bis c.p.c., all’esito del quale il danno era stato quantificato in complessivi Euro 616.326,58 (importo derivante dalla sommatoria dei singoli danni individuali degli istanti).
Si costituiva la Gruppo Immobiliare Srl contestando la domanda e chiamando in garanzia la compagnia Generali Assicurazioni Spa. Quest’ultima a sua volta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 2952 c.c. e invocando comunque il rigetto della domanda principale. Il Tribunale di Taranto acquisiva il fascicolo della consulenza preventiva, disponeva un’ulteriore C.T.U., della quale ordinava poi la rinnovazione a seguito delle eccezioni della società convenuta ed infine accoglieva la domanda, condannando Gruppo Immobiliare Srl al risarcimento del danno, rideterminato in complessivi Euro 342.302,00 (anche in questo caso, l’importo derivava dalla sommatoria dei singoli danni individuali).
Interponeva appello avverso detta decisione la Gruppo Immobiliare Srl; si costituiva Generali Assicurazioni Spa svolgendo appello incidentale; si costituivano infine gli odierni controricorrenti, resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata n. 41/2017 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva in parte l’appello principale rideterminando le somme dovute agli appellati a titolo di risarcimento del danno e condannava la società appellante principale alla refusione dei 2/3 delle spese di ambo i gradi di giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza la Gruppo Immobiliare Srl affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Generali Assicurazioni Spa, spiegando ricorso incidentale articolato a sua volta in quattro motivi. Resistono con controricorso i proprietari degli immobili, parti istanti in prime cure.
La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione delle norme in materia di I.V.A. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe liquidato il danno scegliendo, tra i due calcoli proposti dall’ultimo dei diversi C.T.U. incaricati dal primo giudice (l’uno dei quali eseguito con aliquota I.V.A. al 10% e l’altro invece con aliquota I.V.A. al 22%) il secondo. La Corte di Appello, in parziale accoglimento della censura proposta dalla ricorrente principale sul punto, avrebbe correttamente rilevato che il C.T.U. non aveva distinto le opere di recupero edilizio, per le quali l’aliquota I.V.A. è del 10%, dalle forniture di materie prime e semilavorati, per le quali invece l’aliquota I.V.A. è del 22%; ma avrebbe erroneamente fatto riferimento alla quantificazione operata dal C.T.U. con il calcolo eseguito con I.V.A. al 10%, applicando al risultato finale una maggiorazione dell’8% sul presupposto che la gran parte del costo fosse costituito da fornitura di materie prime e semilavorati (sui quali l’aliquota I.V.A. è pari, come detto, al 22%). Secondo la società ricorrente principale, l’operazione svolta dalla Corte di Appello sarebbe scorretta perchè la maggiorazione sarebbe stata applicata sull’intero importo del danno liquidato in favore di ciascun soggetto danneggiato, e non invece soltanto sulla parte di detto danno costituita dalle opere di recupero edilizio. In tal modo, la Corte tarantina avrebbe – ad avviso della società ricorrente – di fatto applicato a tutte le lavorazioni, indistintamente, uno scaglione I.V.A. al 18% non previsto da alcuna norma fiscale.
La doglianza va rigettata. E’ infatti chiaro, dalla lettura della sentenza impugnata, che la Corte territoriale ha liquidato in danno in modo equitativo, determinando l’importo delle somme dovute a titolo di risarcimento a partire dalle proposte del C.T.U. Ing. B., ritenute “le più idonee ad eliminare i danni con esborsi ragionevoli” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Tra i due calcoli proposti dal predetto C.T.U., rispettivamente con applicazione dell’aliquota I.V.A. al 10% e al 22%, la Corte pugliese ha optato per il primo, operando tuttavia una correzione in aumento delle somme determinate dall’ausiliario, nella misura dell’8% del totale indicato per ciascun soggetto danneggiato, sul duplice presupposto che nel calcolo non si potessero distinguere le singole lavorazioni soggette ad I.V.A. al 10% o al 22% e che “la maggior parte dei lavori individuati prevede l’acquisto di materie prime e semilavorati, cui va applicata l’I.V.A. al 22%” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Trattasi evidentemente di liquidazione equitativa del danno, peraltro determinato dalla Corte di Appello in termini assoluti per ciascun soggetto danneggiato (cfr. sempre pag.9, a seguire) che si sottrae al sindacato di questa Corte e che non configura alcuna erronea interpretazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, dovendosi ritenere che la maggiorazione applicata dal giudice di merito sia diretta non già – come ritiene la ricorrente – ad introdurre un’aliquota I.V.A. intermedia tra quelle al 10% e al 22% previste dalla legge, ma piuttosto ad adeguare il calcolo dell’ausiliario al danno in concreto subito dai controricorrenti.
Va anche evidenziato, sul punto, che la decisione del giudice di seconda istanza è sostanzialmente favorevole alla ricorrente principale, posto che – a fronte della rilevata circostanza che la maggior parte delle opere individuate dall’ausiliario era soggetta all’aliquota maggiore – la Corte territoriale ha comunque ritenuto di correggere in diminuzione la statuizione del Tribunale, che aveva invece applicato il calcolo proposto dall’ausiliario con aliquota al 22%.
Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto non sussisterebbe, alla luce delle risultanze della C.T.U., un’apprezzabile limitazione della funzionalità dell’immobile oggetto di causa.
Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1667, 1669, 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare nel caso di specie, alternativamente, l’art. 1667 c.c., ove si fosse privilegiato l’aspetto del facere, o l’art. 1490 c.c., ove si fosse privilegiato invece il profilo del dare. Di conseguenza, l’azione avrebbe dovuto essere comunque ritenuta prescritta, posto che i danneggiati avrebbero avuto contezza del danno all’esito del deposito della relazione tecnica eseguita a seguito dell’A.T.P., avvenuto il 27.7.2009, ma avrebbero proposto la domanda soltanto il 22.11.2010 e quindi oltre un anno più tardi.
Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, vanno dichiarate inammissibili.
Con esse, infatti, la ricorrente principale invoca una rivalutazione della decisione di merito operata dalla Corte territoriale: in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790).
E’ in particolare pacifico che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha condotto un apprezzamento di fatto circa la rilevanza dei vizi riscontrati sull’immobile di cui è causa ed ha ritenuto che, sulla base di tale valutazione, la fattispecie fosse inquadrabile nell’ambito dell’art. 1669 c.c.. L’operazione logico-argomentativa del giudice di appello è corretta e condivisibile, posto che, in concreto, sono state riscontrate “ammaloramento ed umidità sulle murature (e sui lastrici solari n.d.a.) derivanti da alcuni differenti difetti costruttivi, oltre che dalla non perfetta e non specifica applicazione dei materiali (c.t.u. B. fl. 141), vizi tutti analiticamente individuati e descritti nelle corpose relazioni tecniche” (cfr. quanto riportato a pag. 4 della sentenza impugnata) Per costante giurisprudenza di questa Corte, “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017, Rv. 646078; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624395 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21351 del 04/11/2005, Rv. 584684). Dal che deriva che l’operazione ricostruttiva del fatto condotta dal giudice di merito è pienamente condivisibile.
Con il quarto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite, posto che a seguito del parziale accoglimento del gravame la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti era stata ridotta di circa la metà La doglianza va rigettata, posto che la sentenza non viola il divieto di accollo delle spese a carico della parte vittoriosa ma esegue, correttamente, una valutazione globale dell’esito del giudizio, tenendo conto della sostanziale soccombenza della società ricorrente rispetto alla domanda risarcitoria introdotta in prime cure dagli odierni controricorrenti.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da Generali S.p.a., con il primo motivo si deduce l’omesso esame del contenuto degli atti di istruzione preventiva in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte di Appello non avrebbe considerato che i danneggiati non avevano proposto ricorso per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., ma ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.. Di conseguenza, il termine di prescrizione della domanda di manleva spiegata da Gruppo Immobiliare S.r.l. nei riguardi di Generali S.p.a. avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla notifica del ricorso per l’istruzione preventiva e non invece dal successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale i danneggiati, odierni controricorrenti, avevano poi introdotto il giudizio. La domanda avrebbe quindi dovuto essere ritenuta prescritta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2952 c.c..
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 696, 696-bis c.p.c. e art. 2952 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, proponendo, sotto il profilo della violazione di legge, la medesima doglianza di cui al primo motivo Le due censure, da trattare insieme per la loro intima connessione, sono da rigettare.
Con riferimento alla prima di esse, non sussiste alcun omesso esame, posto che la questione della prescrizione è stata diffusamente affrontata dalla Corte di Appello alle pagg. 9 e s. della sentenza impugnata. Il fatto che la Corte territoriale non abbia espressamente affrontato la questione della differente natura (ipotizzata dalla ricorrente incidentale) del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., rispetto a quello ex art. 696 c.p.c., non comporta alcuna omissione, potendosi evidentemente configurare un rigetto implicito della relativa doglianza. Peraltro la censura appare anche inammissibile per carenza di specificità, posto che la ricorrente incidentale non indica neppure quali sarebbero gli atti della fase preliminare non esaminati dalla Corte di Appello.
Il secondo motivo è da rigettare a sua volta in quanto proprio il precedente indicato dalla ricorrente incidentale a pag. 13 del controricorso (Cass. sez. 3, Sentenza n. 289 del 13/01/2015, non massimata) afferma, in un passaggio della motivazione, che “Il testo dell’art. 2952 c.c., deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve… e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l’esercizio dei diritti spettanti all’assicurato. In questa linea si muove da tempo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2007 n. 24733, che ha ritenuto irrilevante una lettera del danneggiato meramente allusiva alla possibilità di richiesta di un risarcimento; Cass. civ. Sez. 3, 19 novembre 2013 n. 25897 che – in un caso in cui la richiesta risarcitoria era effettivamente pervenuta all’assicurato, ma era stata inviata non dal diretto danneggiato, ma da altro soggetto, interessato a che il danneggiato venisse risarcito – ha ritenuto irrilevante la richiesta del terzo, ribadendo che l’art. 2952 c.c., va interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l’assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l’urgenza di darne comunicazione all’assicuratore”.
Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha fatto riferimento per il computo dei termini di prescrizione, tanto dell’azione principale proposta dagli odierni controricorrenti nei confronti della Gruppo Immobiliare S.r.l., che di quella di manleva relativa ai rapporti interni tra assicurato e assicuratore, al momento in cui è stato introdotto il giudizio di merito ed articolata la pretesa risarcitoria. Gli atti anteriori, proprio in quanto finalizzati a conseguire un accertamento tecnico preventivo rispetto alla proposizione del vero e proprio giudizio, non contengono alcuna formulazione di una vera e propria richiesta di risarcimento. Sotto questo profilo, appare irrilevante la distinzione – proposta dalla ricorrente incidentale – tra il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., che si sostanzierebbe in “una mera istanza di acquisizione a finalità conservative dello stato e della condizione degli immobili” e il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c., che invece conterrebbe la denuncia dei “vizi e difetti costruttivi specifici, facendosene quantificazione, dei quali si chiedeva accertarsi le cause e quindi la responsabilità, conformemente alla natura e alla funzione del secondo istituto” (cfr. pagg. 10 e 11 del controricorso con ricorso incidentale). Al contrario, ambedue gli istituti si sostanziano nella richiesta di anticipare alcune attività istruttorie, come – nel caso di specie – la consulenza tecnica, rispetto all’introduzione del giudizio di merito, a fini evidentemente deflattivi del contenzioso e per promuovere la conciliazione della lite: ne discende che sia con il ricorso ex art. 696 c.p.c., che con quello ex art. 696-bis c.p.c., non si introduce una domanda giudiziale di merito, ma si invoca soltanto l’anticipazione di talune attività istruttorie; in ambedue i casi, quindi, non si configura alcuna domanda risarcitoria e non scatta, di conseguenza, il termine di prescrizione dell’azione di manleva nei confronti dell’assicuratore previsto dall’art. 2952 c.c..
Ulteriore conferma di quanto sopra si ritrae dal rilievo che l’art. 696-bis c.p.c., è titolato “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, il che rende evidente il fatto che non si tratta di un procedimento di natura contenziosa.
Va in definitiva ribadito il principio per cui, alla luce del criterio rigoroso imposto dalla sentenza di questa Corte n. 289/2015 poc’anzi richiamata, non può farsi decorrere dalla presentazione del ricorso ex art. 696 c.p.c. o ex art. 696-bis c.p.c., il termine di prescrizione dell’azione di manleva nei confronti dell’assicuratore di cui all’art. 2952 c.c..
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame delle clausole contrattuali comportanti l’esclusione della garanzia per determinati eventi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che il contratto di assicurazione escludeva la copertura per alcune categorie di vizi, nelle quali rientrerebbero quelli in concreto accertati dal C.T.U..
Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1322, 1343, 1882 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nulla, per illiceità della causa, la clausola delle condizioni di contratto che prevede l’esclusione della garanzia per i fatti causati con dolo dal costruttore.
Le due doglianze, da trattare insieme in ragione della loro intima connessione, sono da respingere.
Con riferimento al terzo motivo, non si configura alcun omesso esame, posto che la Corte di Appello ha ritenuto nulla la clausola limitativa della responsabilità, affermando che “… è impossibile configurare un difetto di costruzione accidentale, giacchè ogni difetto di costruzione, per sua natura, presuppone una colpa. La clausola di polizza appare, pertanto, priva di causa intesa come funzione economico-sociale, con la precisazione che la semplice ed unilaterale attribuzione patrimoniale non può in alcun caso assurgere al ruolo di causa del negozio, perchè non consente di indentificarne lo scopo e di conseguenza la rilevanza socio-economica e la stessa liceità” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
Le clausole di polizza, ed in particolare quella limitativa della responsabilità, sono quindi state compiutamente esaminate dal giudice di appello.
Il quarto motivo è a sua volta da respingere perchè nasconde una richiesta di riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale. Valutazione che peraltro appare pienamente convincente, posto che la Corte di Appello ha correttamente applicato il criterio della causa in concreto, osservando (come appena visto) che il difetto di costruzione non è per definizione “accidentale” in quanto è sempre collegato ad una colpa (se non addirittura al dolo) del costruttore.
La soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme ai precedenti di questa Corte, la quale ha affermato che “L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale” senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20070 del 11/08/2017, Rv. 645341 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/02/2013, Rv. 625316).
La clausola che limita la responsabilità ai soli difetti costruttivi “accidentali” è stata quindi correttamente ritenuta nulla dalla Corte pugliese perchè essa azzera il rischio per l’assicuratore. In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate quanto al rapporto tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in ragione del rigetto di ambedue i ricorsi, mentre seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo relativamente alla posizione dei controricorrenti.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
la Corte rigetta tanto il ricorso principale che quello incidentale. Compensa per intero le spese del presente giudizio tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Condanna il ricorrente principale e quello incidentale, tra loro in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti L.V., Ca.Lo., c.l., M.F., Mo.Lu., S.T., I.F., C.M., Ro.Fr., A.G., Ma.La. e R.E. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

Il comportamento alienante della madre non giustifica, in assenza di altre controindicazioni, l’affidamento esclusivo del minore al padre e la sua collocazione temporanea presso una struttura educativa terza; il giudice è tenuto a verificare il fondamento della diagnosi di sussistenza della PAS L’ascolto è un adempimento necessario salvo che motivatamente non lo si ritenga superfluo o contrario all’interesse del minore

Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26977/2017 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell’Avv. Occhipinti Mario, rappresentata e difesa dall’Avv. Capraro Fabio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvollazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’Avv. Iovane Claudio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1140/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine l’accoglimento del terzo motivo p.q.r.;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Capraro, che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Iovane, che si è riportato.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1140/2017, depositata in data 30/05/2017, – in controversia promossa da R.S. nei confronti di T.L., al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale tra loro, con addebito al marito e fissazione delle condizioni economiche e di quelle relative all’affidamento del figlio minore I., nato nel (OMISSIS), – ha confermato la decisione di primo grado, del febbraio 2017, che aveva, all’esito di due consulenze tecniche psicologiche, dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, respinta la domanda di addebito della separazione al marito, e disposto l’affidamento del minore in via esclusiva al padre, previo immediato allontanamento dalla casa, ove viveva con la madre, e collocazione dello stesso, per un semestre, presso una Comunità, dedicata alla cura ed al sostegno dei minori, in Treviso (con carico su entrambi i genitori delle relative spese, ripartito al 50%), stabilendo, per il periodo successivo al collocamento del minore presso il padre, che la madre dovesse contribuire al suo mantenimento, mediante la corresponsione al T. di un assegno mensile di Euro 320,00, rivalutabile mensilmente secondo gli indici Istat, revocando le pregresse statuizioni di assegnazione della casa coniugale alla madre e determinazione di un assegno di mantenimento a favore della madre inizialmente collocataria del minore.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della R. (vertente esclusivamente sulle statuizioni in merito all’affidamento del minore), hanno sostenuto che, tenuto conto delle risultanze peritali, la madre doveva definirsi “un soggetto anelastico, scarsamente propensa a mettersi in discussione,… caratterizzato da un atteggiamento preconcetto,…restia a porsi in una prospettiva critica, di analisi e di ricerca, non interessata ad individuare le ragioni del comportamento anomalo di I. con il padre…”, evidenziando altresì come la stessa avesse manifestato una carente collaborazione al positivo e sollecito esito del processo, in particolare, rifiutando di collaborare nell’espletamento della C.T.U.. In sostanza, ad avviso della Corte d’appello, risultava corretto il giudizio espresso dal consulente tecnico nominato (con la collaborazione, nel secondo elaborato, di due ausiliari tecnici), in ordine al fatto che il comportamento materno aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre, avendo la R., come rilevato dal Tribunale, attuato “un progetto di esclusione del genitore alienato, mediante la sostituzione del padre biologico di I. con il nonno materno”; in relazione al minore, la Corte d’appello ha evidenziato quanto emerso dall’elaborato peritale, in ordine all’atteggiamento del minore di rifiuto del padre, definito dallo stesso “bugiardo, violento e viscido” (così esprimendo però “il vissuto degli adulti che hanno accesso alle sue emozioni”), alla sua situazione personale di sofferenza, conseguente alle vicende legate al conflitto genitoriale, ed allo “stile generale di evitamento”, con un conseguente serio “rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo”. In tale contesto probatorio, la Corte d’appello ha ritenuto ricorrere una violazione del principio della bigenitorialità, venendo privato il minore, al di fuori di cause giustificatrici, dell’apporto affettivo e culturale che l’altro genitore può recare al figlio, cosicché il provvedimento, temporaneo, di affidamento del minore in via esclusiva al padre risultava necessario al fine di porre le condizioni per la concreta attuazione del principio di bigenitorialità, come pure la temporanea interposizione di un soggetto terzo, quale la struttura residenziale dedicata alla cura ed al sostegno dei minori. Quanto poi alla censura relativa alla mancata audizione del minore, la Corte territoriale rilevava che lo stesso era stato sentito nel corso delle consulenze espletate, su delega del magistrato, ed una “ripetuta audizione del minore sugli stessi fatti risulta sconsigliabile”.
Avverso la suddetta pronuncia, R.S. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di T.L. (che si costituisce con controricorso).
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 330 e 333 c.p.c., avendo la Corte territoriale confermato il provvedimento del Tribunale di allontanamento del minore dal contesto famigliare, scolastico, sociale, sportivo, al di fuori dei gravi casi contemplati dalla legge; 2) con il secondo motivo, la violazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. e della L.54/2006, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato l’affidamento esclusivo del minore I. al padre, senza motivare tale scelta, essendosi la Corte limitata ad evidenziare l’inidoneità della madre; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 337 octies c.c., art. 315 bis c.c., comma 3, art. 336 bis c.p.c.,art. 38 disp. att. c.p.c., della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in relazione al rigetto del motivo di gravame relativo al mancato ascolto del minore, oramai quattordicenne; 4) con il quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, sia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, exart. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria posta a base della diagnosi di sindrome di alienazione parentale (o PAS) e soprattutto della valutazione espressa in ordine alla qualificazione della R. come “genitore alienante”; 5) con il quinto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, di “norme di diritto”, sia l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine ai plurimi vizi della consulenza tecnica d’ufficio, denunciati, con l’atto di appello (mancata videoregistrazione dell’unico colloquio del minore con il consulente tecnico d’ufficio; violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato consentito ai consulenti di parte di partecipare al primo colloquio presso l’ausiliare del C.T.U.; mancata redazione di un verbale degli incontri; la predisposizione di un programma di trattamento cui sottoporre il minore con la comunità, prima di ottenere l’autorizzazione del giudice; violazione delle linee guida in tema di ascolto del minore); 6) con il sesto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 115 c.c.e ss. e del c.d. principio di bigenitorialità, sia l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione, in riferimento all’omesso esame dei motivi del rifiuto, da parte del minore I., del padre; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione alla disposta interruzione del legame tra madre e figlio, attraverso il trasferimento dello stesso in comunità, in luogo di altre misure idonee ad assicurare il recupero del rapporto del figlio con il padre.
2. Il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere trattati insieme, essendo connessi e vertendo tutti sulla contestata decisione di sottrarre un bambino all’ambiente materno, con il quale il rapporto – indipendentemente dalla ritenuta condotta “alienante” – non presentava altre controindicazioni, per collocarlo, per un semestre, non potendo stabilire un immediato inserimento nell’ambiente familiare paterno, a causa della forte avversione manifestata al riguardo dal minore, in una struttura educativa terza, disponendo altresì l’affidamento esclusivo dello stesso al padre, sono fondati.
La Corte d’appello ha dato risalto alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale formulata dai consulenti tecnici, fondata sul comportamento materno, ritenuto idoneo a generare “un conflitto di lealtà nella prole, che può dare fondamento alla diagnosi di alienazione del figlio nei confronti del padre”, rilevando, peraltro, che al di là della scelta di una o altra classificazione scientifica, “ciò che rileva è l’individuazione di condotte tendenti ad escludere l’altro genitore e sovrapporre gli ambiti dell’affettività propria a quella del minore”.
La Corte territoriale si è soffermata poi sui rapporti del minore con il padre, definito dallo stesso “bugiardo, violento e viscido” (così esprimendo però “il vissuto degli adulti che hanno accesso alle sue emozioni”), sulla sua situazione personale di sofferenza, conseguente alle vicende legate al conflitto genitoriale, di “vittimismo” (nella relazione con il padre e con i nonni paterni), richiamando gli episodi, verificatisi anche nel contesto scolastico, di autolesionismo e lo “stile generale di evitamento”, concludendo per la sussistenza di un conseguente serio “rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo”. La Corte territoriale ha poi escluso che vi fossero stati significativi episodi di violenza psichica o fisica del padre sul minore.
Ora, la decisione di escludere, per un semestre, la madre dalla vita del figlio (salvo la programmazione di incontri periodici del minore con i due genitori in ambiente controllato) appare come il risultato di una adesione alle conclusioni finali del C.T.U. (è noto che il giudice può aderire alle conclusioni del c.t.u., senza essere tenuto a una specifica motivazione, salvo che non formino oggetto di specifiche censure, v. Cass. n. 1149/2011).
A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005).
Questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015, conf. Cass. 22744/2017).
Nella pronuncia n. 6919/2016, questa Corte ha affermato poi il seguente principio di diritto, con riguardo ad un’ipotesi di alienazione parentale: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” Al giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori).
Nella specie, i giudici di merito hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio ed hanno dato rilevo ad alcuni comportamenti della madre, ritenuti come unicamente volti all’allontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore.
In ordine all’affidamento esclusivo (e non condiviso) del figlio al padre, la Corte d’appello ha motivato sull’inidoneità della madre, essenzialmente a causa dei predetti comportamenti, richiamando comunque il giudizio espresso dai consulenti tecnici (anche sull’idoneità dell’altro genitore, affidatario esclusivo), ed ha inoltre disposto l’allontanamento della figura materna per un semestre e, per il periodo successivo, ha incaricato i servizi Sociali di “programmare e garantire il rientro del minore presso la casa del padre e la gestione dei turni di responsabilità dei due genitori”.
Deve osservarsi che il provvedimento di primo grado, confermato in appello con la sentenza qui impugnata, come rilevato dalla ricorrente, non è stato attuato completamente, essendosi provveduto dal Tribunale di Treviso, nell’agosto-settembre 2017, a nominare uno psicologo con il compito di predisporre un piano di incontri del figlio con il padre e di “prelievi” del primo dalla casa materna (dove ancora vive) ad opera del padre e di vigilare su tali incontri.
Tuttavia, emerge altresì dagli atti che la sign.ra R., la quale ha sicuramente delle difficoltà psicologiche e caratteriali, è profondamente legata al figlio. Emerge altresì un rapporto conflittuale tra la stessa R. ed i consulenti tecnici nominati in primo grado, i quali sono stati con lei rigidi e severi, non offrendole il necessario sostegno (calibrato sulla situazione psicologica della medesima).
La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la R. ed i Servizi sociali; in un tale contesto, la rinnovata richiesta di una consulenza tecnica è stata dalla corte territoriale respinta, stante la sufficienza della relazione svolta dai consulenti tecnici nominati e l’atteggiamento non collaborativo tenuto dalla R..
La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa – famiglia, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell’ottica di assicurare l’esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità.
3. Il terzo motivo è pure fondato.
Nella specie, il minore I. ha compiuto 13 anni nel corso del giudizio di primo grado (ed oggi ha 15 anni) ed è stato sentito dai consulenti tecnici nominati, su delega del Tribunale, in particolare da un neuropsichiatra infantile.
Preliminarmente deve essere evidenziato che il procedimento in questione è stato instaurato in primo grado successivamente al 1/1/2013, data di entrata in vigore dellaL. n. 219 del 2012, abrogativa dell’art. 155 sexies c.c. Dalla predetta nuova disciplina normativa, l’ascolto del minore è previsto dall’art. 315 bis, comma 3 e dopo l’entrata in vigore (7 febbraio 2014) del D.Lgs.Lgt. n. 154 del 2013 anche dall’art. 336 bis e 337 octies c.c..
L’audizione del minore, inizialmente prevista nei procedimenti di dichiarazione dello stato di adottabilità, di affidamento preadottivo e di adozione in casi speciali, nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e altri procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, oltre che in quelli volti ad ottenere il consenso mancante dell’altro genitore al riconoscimento, ha trovato dunque una sua generale consacrazionedell’art. 315-bis c.c.con riguardo ai rapporti genitori-figli, eall’art. 336-bis c.c., che ne disciplina le modalità di ascolto.
Questa Corte è costante nel ritenere che l’audizione del minore sia un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in particolare in quelle relative all’affidamento ai genitori, salvo che tale adempimento possa essere in contrasto con gli interessi del minore stesso, con la conseguenza che il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla contrarietà all’interesse del minore, sulla sua superfluità o sulla assenza di discernimento del soggetto interessato è fonte di nullità della sentenza, in quanto si traduce in una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.
Peraltro l’obbligatorietà dell’audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (Cass. 11687/2013, Cass.19327/2015; Cass. 12957/2018). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l’audizione è “una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto”.
Nella pronuncia n. 6129/2015 di questa Corte (sempre con riguardo alla disciplina previgente in materia) si è ribadito che “l’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo”, pur non essendo tenuto il giudice a conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, essendo tuttavia richiesta una puntuale e specifica motivazione.
Al riguardo, dall’esame delle norme che stabiliscono l’audizione del minore “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano” (così testualmente recita l’art. 336 bis c.c.) emerge una diversa modulazione dell’obbligo di ascolto del minore dodicenne rispetto a quello di età inferiore.
Per la prima ipotesi, la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche d’ufficio, (Cass. 19202 del 2014) una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso, (Cass., n. 1687/2013; n. 6129 del 2015), da svolgersi secondo le modalità stabilite dell’art. 336 bis, commi 2 e 3, all’interno delle quali spiccano l’obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore (Cass. 32309/2018, da ultimo).
Ora, sia pure con riguardo all’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 12957/2018) che “in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio”.
Nella specie, risulta dalla sentenza e dagli atti che il minore è stato sentito, nel corso del giudizio di primo grado, dai consulenti tecnici ed, in particolare, da un neuropsichiatra infantile, a ciò delegato dal Tribunale; la Corte d’appello ha ritenuto, a distanza di tre mesi dalla decisione di primo grado, di non disporre una nuova audizione del minore, in quanto la stessa non risultava necessaria (atteso che presumibilmente il minore avrebbe rappresentato il desiderio di rimanere con la madre, continuando ad escludere la figura paterna) ed addirittura contraria al suo interesse, in quanto sarebbe stata fonte di un ulteriore stress per il minore.
Tuttavia, nella specie, il tempo trascorso dall’audizione del minore e la stessa violazione del principio di bigenitorialità dedotta, che non può comportare la soppressione “ad ogni costo” della volontà del minore ultradodicenne, imponevano il rinnovo del suo ascolto, sia pure con il supporto di esperti del ramo. Proprio perché si trattava di minore di tredici anni (attualmente quindici), capace di discernimento anche se affetto una situazione personale di disagio e sofferenza, era necessario procedere al suo ascolto, anche considerato che l’ultima relazione aggiornata risaliva al 2015-2016.
4. Il quinto motivo è infondato.
Invero, la Corte d’appello ha motivato sulle censure mosse alle modalità di espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio, in primo grado, ritenendo che non vi erano state violazioni del principio del contraddittorio, avendo la parte personalmente rifiutato di prendere parte ai lavori del collegio peritale, cui tuttavia avevano partecipato il proprio difensore ed il proprio consulente di parte.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi uno, due, tre, quattro, sei e sette del ricorso, respinto il quinto, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi uno, due, tre, quattro, sei e sette del ricorso, respinto il quinto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019

Fondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del pagamento da parte dell’erario del difensore del genitore irreperibile in un procedimento di adozione.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 135 DEL 31 MAGGIO 2019
1.– Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per
l’attività professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una
genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio
minore, l’adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale,
premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l’ordinanza in
epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una
specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio
1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico
dell’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile».
1.1.– Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:
a) l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, cui darebbe luogo, tra il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla
dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono – per
il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari – e il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in
favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto
dall’art. 117, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;
b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la
propria opera professionale senza poter ottenere un compenso né dal proprio
assistito irreperibile, né dallo Stato che gli ha conferito l’incarico di difensore
d’ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;
c) l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore
nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non
partecipando all’attività d’udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter
rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche
verso l’erario.
2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte
ricorrente nel procedimento a quo, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.– L’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)» – della cui legittimità costituzionale dubita il
Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a farne applicazione nel procedimento
di cui si è detto nel Ritenuto in fatto – testualmente dispone che «[s]ino a quando
non è emanata una specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile], per effetto dell’ammissione al
patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, […] a) a gli
onorari e le spese spettanti all’avvocato […]».
1.1.– Sulla base della disposizione censurata – argomenta in premessa il rimettente
– il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella
specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la
condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall’erario il
pagamento degli onorari spettantigli per l’attività svolta, ove la parte assistita sia
(come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l’impossibilità, per detto
difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i
titoli economici che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
E ciò diversamente da quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale
«l’attività difensiva in favore dell’imputato irreperibile […] espletata d’ufficio» trova
«sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art.
117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale a quo, il possibile contrasto della
disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione, per il trattamento
ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte
irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1 e 35 Cost. (richiamati,
peraltro, solo in motivazione e non anche nel dispositivo dell’ordinanza di
rimessione), «nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l’art.
24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio che il difensore [d’]ufficio
dell’irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del
proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non
potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all’erario, non presti
diligentemente la propria opera professionale […]».
2.– La questione è fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art.
3 Cost., restando assorbita ogni altra censura.
2.1.– In altre occasioni, questa Corte ha più volte affermato che «la diversità di
disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel
processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da
una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto
dell’esercizio dell’azione penale)» (ordinanza n. 350 del 2005; nello stesso senso, ex
plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n. 201 del 2006).
Ma – a prescindere dalla pure già evidenziata esigenza che «la diversità della
disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili […] sia compatibile con
la […] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del
benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) – sta di fatto
che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate
tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità con riferimento al
quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla
norma oggetto dell’odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento
alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal
rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio
del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene,
irragionevolmente, addirittura invece negato.
2.2.– Ciò che poi rende ancor più priva di giustificazione la denunciata disparità di
trattamento del difensore dell’irreperibile, in base al fatto che assista l’imputato o
altra parte nei giudizi ex lege n. 184 del 1983, è l’esistenza di significativi profili di
omogeneità tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli
interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela.
La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima
protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –– ai quali è appunto garantito di
far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia –– per
evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel
procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale
sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si
giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che
possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali.
2.3.– Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione della
liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio
dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del
legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad
una successiva «specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla
legge 4 maggio 1983 n. 184» – ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del
legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi.
3.– Nell’attuale contesto normativo, e alla luce dei principi costituzionali evocati, si
impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l’erario sia tenuto al
pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile, come liquidati dal magistrato ai sensi dell’art. 82 del citato d.P.R.
Tale liquidazione, così come espressamente previsto dalla disposizione indicata
quale elemento di comparazione (art. 117, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002),
costituisce, comunque, una mera anticipazione, avendo lo Stato diritto di ripetere le
somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese
spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’8 maggio 2019.

È legittima l’assegnazione della casa familiare in sede di divorzio (ancorché mai abitata dall’intero nucleo familiare) conseguita alla pregressa pattuizione concordata tra le parti in sede di separazione

Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2019, n. 12023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14626/2016 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 123, presso lo studio dell’Avvocato Votano Stefania, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Doria n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Scorsone Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zuardi Scorsone Caterina, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Votano Stefania, che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Scorsone Francesco, che si è riportato.
Svolgimento del processo

S.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nei confronti di D.M.S. con due mezzi, seguiti da memoria. D.M. replica con controricorso e memoria.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, assegnava a D.M.S., collocataria della figlia, l’abitazione sita in (OMISSIS), già destinata convenzionalmente ad abitazione della D.M. e della figlia, alla stregua degli accordi conclusi in sede di separazione consensuale, e confermava la misura dell’assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del S..
La controversia perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta – Prima con ordinanza interlocutoria in data 27/10/2017.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge. Il ricorrente, sulla premessa che la disciplina relativa alla assegnazione della casa familiare non presenta differenze a seconda che attenga a separazione o a divorzio, sostiene che la Corte di appello di Roma non si sarebbe attenuta alla definizione di casa familiare ed all’interpretazione delle relative norme seguita in sede di legittimità: in proposito rammenta che l’abitazione sita in (OMISSIS) assegnata alla D.M. ed alla figlia, pur acquistata allo scopo di costituire l’abitazione familiare dai due coniugi, non era stata mai stata abitata dall’intero nucleo familiare e la D.M. e la figlia vi si erano trasferite solo a seguito della separazione consensuale omologata in data (OMISSIS), con la quale le parti avevano ciò convenuto al punto 3.
1.2. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero, come si evince dalla motivazione, la statuizione non ignora i principi interpretativi in tema di casa familiare, ma prende atto e si sofferma sulla peculiarità della vicenda in esame rimarcando, con un accertamento in fatto non contestato, che nello specifico con i patti di separazione consensuale le parti liberamente e convenzionalmente avevano deciso di destinare a stabile dimora della figlia, all’epoca minore, e della madre collocataria il predetto immobile (di cui i coniugi erano comproprietari) e sulla scorta di tale circostanza ha affermato che l’assegnazione rispondeva all’esigenza di tutela degli interessi della figlia, con particolare riferimento alla conservazione del suo habitat domestico, inteso come centro della vita e degli affetti della medesima, anche se tale habitat, nella peculiarità del caso concreto, era sorto per volontà comune dei genitori proprio a seguito della separazione.
La statuizione invero, anche se in maniera sintetica, valorizza da un lato la fonte dell’obbligazione, e cioè, il patto sottoscritto convenzionalmente in sede di separazione, e dall’altro l’effetto concreto conseguito alla sua attuazione nel corso degli anni, e cioè la creazione di un ambiente domestico da tutelare per la figlia.
Il motivo di ricorso, focalizzato esclusivamente sulla disciplina codicistica, trascura del tutto il cuore motivazionale della statuizione senza, peraltro, smentire né diversamente illustrare la comune volontà delle parti, emergente dai patti di separazione, in merito alla volontà di attribuire all’abitazione in questione la funzione di casa familiare.
Sotto questo profilo la statuizione appare immune da vizi.
Risulta invero decisiva la circostanza che l’assegnazione dell’immobile in questione sia conseguita alla pregressa pattuizione concordata tra le parti in sede di separazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, tanto che “in relazione a questi ultimi, detti patti non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” exart. 710 c.p.c.o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensidell’art. 1372 c.c.” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015).
Va altresì ricordato che i patti di separazione in tanto possono essere omologati in quanto siano conformi ai superiori interessi della famiglia (Cass. n. 9174 del 09/04/2008).
Nel caso di specie la pattuizione convenzionale di cui si discute come correttamente ritenuto dalla Corte di appello – era intesa ad assicurare una stabile dimora per la figlia mediante la destinazione a tale scopo dell’abitazione in questione, con una modalità diversa da quella dettata dal c.c. che all’epoca prevedeva all’art. 155, comma 4, vigente ratione temporis “L’abitazione familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”, avendo le parti prescelto, a tale scopo, un’abitazione diversa da quella ove aveva in precedenza abitato il nucleo familiare, sia pure situata nel medesimo edificio, e l’avvenuta omologazione ne aveva sancito la conformità agli interessi della famiglia e della minore.
Ciò permette di concludere che la statuizione in esame non integra una ordinaria applicazione della disciplina codicistica in tema di casa familiare, come intende sostenere il ricorrente lamentandone l’erroneità, ma si fonda sulla accertata ed incontestata circostanza che l’assegnazione della casa di cui si controverte (in comproprietà tra i coniugi) alla D.M. conseguì all’accordo raggiunto dalle stesse parti in sede di separazione consensuale di destinarla a stabile abitazione familiare per la figlia, all’epoca minore, accordo ritenuto meritevole di tutela e, quindi, omologato in quanto non in conflitto con il disposto di cuiall’art. 155 c.c., del quale avrebbe altrimenti costituito un’illecita elusione, ed in quanto destinato a produrre i suoi effetti, in assenza di modifiche della situazione di fatto, anche nella successiva fase del divorzio.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di atti e documenti decisivi per il giudizio, sia in merito alla questione della destinazione abitativa di cui al primo motivo, sia in merito alla determinazione dell’assegno di mantenimento previsto a favore della figlia per il quale, a dire del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe valutato la maggiore disponibilità economica della madre, il cui reddito negli anni si sarebbe incrementato, rispetto al proprio, ridimensionatosi nel tempo.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non risponde al modello del vizio motivazionale dedotto in quanto non individua specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame e sostanzialmente sollecita, sia in merito alla casa familiare che all’assegno di mantenimento per la figlia, una rivalutazione delle emergenze istruttorie, conforme a quanto propugnato dallo stesso ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Dichiara Inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019

È annullabile il testamento se il testatore era privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi

Cass. civ. Sez. II, 29 aprile 2019, n. 11358
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11981/2014 oropcsto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIPPO TAMBURRI 1, presso lo studio dell’avvocato ANNA CLAUDIA SALLUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO AREDDU;
– ricorrente –
contro
CO.BA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RISO;
CO.BE., rappresentato e difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI;
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
CA.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPA GRASSO;
CU.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO MARIA SIGNOREILO’;
– c/ricorrenti al ricorso principale ed agli incidentali –
e contro
T.D.M.C., T.L. e c.n.a., tutte quali eredi di T.F.M..
– intimate –
avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2318 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluse per la parziale inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato ALDO AREDDU, difensore del ricorrente principale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPA GRASSO, difensore del controricorrente Ca.Gi., che ha depositato n. 11 ricevute di ricevimento notifica del controricorso, e si è riportata alle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato CARMELO MARIA SIGNORELLO, difensore della controricorrente Cu.Gi., che ha depositato n. 10 ricevute di ricevimento di notifica del controricorso, e si è riportato alle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE MARSI, delegato dall’Avvocato FRANCESCO RISO e dall’Avocato CO.BE. difensori dei controricorrerti e ricorrenti incidentali Co.Ba. e Co.Be., che si è riportato alle conclusioni di entrambi gli atti.
Svolgimento del processo
1. C.D. – quale tutore di C.G. – nel 2004 citava in giudizio Cu.Gi., chiedendo al Tribunale di Catania di riconoscere l’incapacità di intendere e di volere di C.G., allora non interdetta, quando, il 17 aprile 2000, aveva conferito procura generale in favore di Ca.Gi. e di conseguenza di annullare l’atto di compravendita di un appartamento, trasferito da Ca. in favore della convenuta Cu., con condanna di quest’ultima alla restituzione e riconsegna dell’immobile. Cu., costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande e in via riconvenzionale – ove fosse stata condannata alla restituzione del bene – la condanna della controparte alla restituzione del prezzo e al pagamento delle spese sostenute; chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa Ca.; quest’ultimo si costituiva, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda e, nel merito, contestava l’invalidità della procura ad egli conferita; deceduta durante il giudizio C.G., si costituiva in giudizio C.D. quale suo unico erede legittimo.
Con successivo atto di citazione C.D. conveniva in giudizio, davanti al medesimo Tribunale, Ca.Gi., chiedendo l’accertamento della nullità del testamento, ricevuto dal notaio il 22 aprile 2000, che istituiva quest’ultimo erede, per falsità della sua sottoscrizione e, in subordine, l’annullamento dell’atto per incapacità di intendere e volere della testatrice.
I due giudizi venivano riuniti. In corso di causa interveniva volontariamente l’avv. Co.Be., affermando di avere iniziato un altro processo per fare annullare sia il testamento pubblico in favore di Ca., sia la procura generale a questi conferita, e chiedendo di riconoscere la propria legittimazione ad agire nel giudizio sulla base di un testamento olografo del 1994, di riunire i due processi per evitare il contrasto tra giudicati, di ritenere fondata la domanda di annullamento dell’atto di compravendita con Cu.Gi. e di disporre la restituzione dell’immobile in suo favore. Intervenivano pure gli eredi di T.F., affermando di aver iniziato un processo volto all’annullamento del testamento pubblico in favore di Ca. e della procura generale e a far riconoscere la validità del testamento olografo datato 15 maggio 1999, con cui era stato nominato erede universale il loro de cuius; chiedevano quindi di riconoscere la loro legittimazione ad agire, di riunire il processo con quelli instaurati da loro e da Co., di accogliere la domanda di annullamento dell’atto di compravendita e di condannare Cu. alla restituzione dell’immobile. Interveniva infine l’avv. Co.Ba., affermando che C.G. lo aveva nominato erede universale con testamento olografo datato 10 giugno 1999 e chiedendo di riconoscere la sua legittimazione attiva e di annullare il testamento in favore di T..
Il Tribunale di Catania dichiarava inammissibili per difetto di legittimazione ad agire le domande fatte valere da C. dirette all’accertamento dell’invalidità della procura in favore di Ca. e della compravendita dell’immobile; rigettava la querela di falso proposta da C. avverso il testamento pubblico, testamento che dichiarava valido nei soli rapporti tra le parti in causa; rigettava la domanda di C. volta all’annullamento del testamento pubblico per incapacità naturale della testatrice; dichiarava assorbite le domande riconvenzionali di Cu.; dichiarava inammissibili le domande proposte dai terzi intervenuti per mancanza di legittimazione attiva.
2. Contro la sentenza C.D. ha proposto appello principale; gli intervenuti Co.Be. e Ba. hanno fatto valere appello incidentale.
La Corte d’appello di Catania – con sentenza 23 gennaio 2014, n. 116 – ha dichiarato inammissibili perché tardivi gli appelli incidentali di Co.Be. e Ba.; ha rigettato l’appello principale di C.; ha disposto la cancellazione di espressioni, presenti nella comparsa conclusionale dell’avv. Co.Be. e riferite all’attività processuale del difensore di Cu.Gi..
3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza C.D..
Resistono con controricorso e ricorso incidentale Co.Be. e Co.Ba.; con distinti atti di controricorso Ca.Gi. e Cu.Gi..
Le intimate T.D.M.C., T.L. e c.n.a. non hanno proposto difese.
Il ricorrente principale C.D., i ricorrenti incidentali Co.Be. e Ba., i controricorrenti Ca.Gi. e Cu.Gi. hanno depositato memoria exart. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
I. Il ricorso principale di C.D. è articolato in quattro motivi.
a) I primi due motivi sono tra loro connessi. Il primo motivo denuncia, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., artt. 428, 591, 2697 e segg.,artt. 2727 c.c.e segg.: la Corte d’appello avrebbe violato le disposizioni richiamate nel negare l’assolvimento da parte del ricorrente dell’onere probatorio circa l’incapacità naturale di intendere e volere di C.G. a far tempo dal 17 aprile 2000. Il secondo motivo contesta, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazionedell’art. 2697 c.c.eart. 163 c.p.c., n. 5: a fronte della prova certa del grave stato di infermità mentale della signora C., sarebbe stato onere di Ca. dimostrare che la signora si trovava in uno stato di lucido intervallo cognitivo e volitivo.
I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello, nel rigettare il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’impugnazione principale, ha escluso la sussistenza della prova che C.G. fosse priva, al momento del conferimento della procura e della redazione del testamento, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. A tale conclusione il giudice d’appello è giunto sulla base di una attenta disamina degli elementi probatori (pp. 20-28 della sentenza impugnata) e in particolare valorizzando – con apprezzamento argomentato in modo puntuale e coerente e come tale insindacabile da parte di questa Corte di legittimità – i risultati dell’esame clinico e testologico (con l’utilizzo del Mini Mental State Examination) di C.G. effettuato nel luglio del 2000 dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento n. 9671/2000. Avendo quindi la Corte d’appello escluso, correttamente esercitando il proprio discrezionale apprezzamento e quindi non violando le disposizioni invocate con il primo motivo, di aver raggiunto il convincimento circa l’incapacità naturale di C.G., non vi è stata la violazionedell’art. 2697 c.c., contestata con il secondo motivo. Le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata sono del resto rafforzate dal rilievo che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, “l’annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (così Cass. 25845/2008).
b) Il terzo motivo lamenta, in relazione al n. 3dell’art. 360 c.p.c., violazionedell’art. 115 c.p.c.eart. 24 Cost.: la Corte d’appello avrebbe, “in modo illegale, contraddittorio, illogico, privato C. del diritto alla difesa, non ammettendo a suo favore le prove testimoniali come articolatamente svolte”.
Il motivo non può essere accolto. Le prove testimoniali sono state dedotte e non ammesse in primo grado. Al riguardo la Corte d’appello ha esaminato il quinto motivo con il quale C. lamentava la mancata statuizione del Tribunale sulla richiesta di ammissione e ha dichiarato il motivo inammissibile perché il giudice aveva rigettato l’istanza istruttoria motivando la propria decisione (ritenendo le circostanze dedotte inidonee a dimostrare l’incapacità di intendere e volere di C.G. all’epoca della redazione del testamento) e su tale motivazione il ricorrente nulla dice, limitandosi a riportare i capitoli di prova offerti in primo grado.
c) Il quarto motivo contesta, in relazionedell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degliartt. 116 e 342 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile la doglianza di C. circa la mancata ricostruzione dell’asse ereditario.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il sesto motivo di impugnazione perché C., a fronte dell’affermazione del giudice di primo grado del suo difetto di legittimazione a proporre le domande di annullamento della procura del 17 aprile 2000 e della compravendita del 4 luglio 2000, in quanto domande che possono essere proposte dal solo erede della mandante, qualità di erede che non può essere riconosciuta a C., si è limitato a denunciare l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di ricostruzione dell’asse ereditario senza formulare critica alcuna alle argomentazioni del Tribunale. Anche di fronte a questa Corte, C. ripropone gli argomenti fatti valere in primo grado in favore della proponibilità della domanda di ricostruzione dell’asse ereditario in quanto erede legittimo di C.G., senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello.
Il ricorso principale va quindi rigettato.
II. I ricorsi incidentali di Co.Be. e Co.Ba. sono inammissibili.
I due atti, sostanzialmente identici anche se distintamente proposti, presentano una complessa articolazione. L’illustrazione dei quattro motivi di ricorso, il primo dei quali a sua volta distinto in quattro sotto-motivi, è preceduta da una “dichiarazione prologo” (pp. 3-4), dal “fatto e svolgimento del giudizio di 1 e 2”, a sua volta distinta in capo I (pp. 5-15) e capo II (pp. 15-17), nonché dalla “sommaria esposizione per la immediata cognizione delle insorte questioni avuto riguardo alla disciplina di cui all’art. 360-bis” (pp. 17-19). L’esposizione, per quanto estesa, è peraltro carente sotto il profilo della esposizione dei fatti, prescritta a pena di inammissibilitàdell’art. 366 c.p.c., n. 3 (prescrizione applicabile pure al ricorso incidentale exart. 371 c.p.c.comma 3). Tale esposizione deve essere sì “sommaria” come prescrive la disposizione e non deve essere necessariamente contenuta in una parte a sé stante del ricorso (da ultimo Cass. 17036/2018), ma deve consentire alla Corte una “precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia” (ex multis, Cass. 18483/2015). Nel caso in esame, ove c’è più di una parte dell’atto che dall’intitolazione parrebbe essere appositamente dedicata ai fatti del processo, tali fatti non sono esposti, risolvendosi la presentazione in “messa in evidenza di circostanze di integrazione”, considerazioni critiche ed esposizione della propria posizione giuridica, senza che sia possibile per il Collegio avere una cognizione precisa dell’origine e dello svolgimento della causa.
III. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali, tutti in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti Cu.Gi. e Ca.Gi., che liquida per ciascuna parte in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentali, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2019

Compravendita, vizi della cosa venduta e onere della prova

Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Maggio 2019, n. 11748. Est. Cosentino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
La società (*) s.r.l. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il giudice di pace di Empoli l’aveva condannata a pagare al Fallimento (*) s.r.l. la somma di Euro 2.507,65, a titolo di prezzo di oggettistica in vetro a lei venduta dalla (*) in bonis.
L’opponente deduceva che i beni venduti presentavano vizi tali da renderli inidonei all’uso a cui erano destinati (merce “rotta e difettosa”, oppure “ovalizzata e difettosa”) e affermava di aver tempestivamente denunciato detti vizi a mezzo fax; essa, pertanto, chiedeva la revoca dell’ingiunzione e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto di compravendita inter partes.
Il Fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione, proponeva querela di falso in relazione ai fax di denuncia dei vizi prodotti dalla (*) e, conseguentemente, il giudizio di opposizione veniva sospeso e le parti venivano rimesse davanti al tribunale di Napoli. Il giudizio di falso veniva definito con pronuncia di rito, dichiarativa della nullità della querela. Riassunto il giudizio di opposizione, il giudice di pace rigettava l’opposizione e la domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale dalla (*).
A fondamento della decisione il giudice empolese poneva due autonome ragioni.
Per un verso, argomentava che i fax con i quali i vizi erano stati denunciati avevano contenuto generico e, in ogni caso, che il mezzo usato per la denuncia non dava certezza circa la relativa ricezione da parte della venditrice.
Per altro verso, affermava che era mancata la dimostrazione delle “asserzioni e circostanze riportate nei fax”, posto che la prova per testimoni, richiesta dall’opponente sul punto, non era stata espletata a causa della mancata citazione del teste da parte dell’opponente medesima.
L’appello proposto dalla (*) contro la sentenza era dichiarato inammissibile dal tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
Il tribunale, dopo avere richiamato i precedenti di questa Corte nei quali si afferma il principio di diritto che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore l’onere della relativa prova, rilevava che l’appellante non aveva contestato la valutazione del primo giudice in ordine alla mancanza di prova dei lamentati vizi della merce oggetto di causa ma si era limitata a contestare, infondatamente, il suddetto principio di diritto.
Per la cassazione della sentenza del giudice di pace la (*) ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, formulando due motivi di gravame.
Con il primo motivo, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 113 c.p.c. e artt. 1492, 1495 e 2697 c.c., sostenendo che il fax, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, deve considerarsi mezzo idoneo a comunicare la denuncia dei vizi da parte del compratore.
Con il secondo motivo, pur esso riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 113 c.p.c. e artt. 1460 e 2697 c.c., censurando la statuizione con cui il giudice di pace ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo per difetto di prova dei vizi della merce venduta. Nel mezzo di impugnazione si sostiene, richiamando i principi espressi nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 11533 del 2001, che, ai fini delle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., non sarebbe il compratore a dover provare l’esistenza dei vizi denunciati, ma il venditore a dover provare di avere consegnato la cosa immune da vizi.
Il Fallimento (*) s.r.l. ha resistito con controricorso.
La causa è stata rimessa in pubblica udienza dalla Sesta Sezione e, all’esito della pubblica udienza del 4.7.18, la Seconda Sezione, con ordinanza interlocutoria depositata il 26.9.18, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza di rimessione si segnala un contrasto giurisprudenziale sulla questione, proposta dal secondo motivo del ricorso, se, nelle azioni edilizie di cui agli artt. 1490 e 1492 c.c., gravi sul compratore l’onere di provare l’esistenza dei vizi o gravi sul venditore l’onere di provare di aver consegnato una cosa immune da vizi.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.3.19, per la quale il Fallimento contro ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta, concludendo in udienza come in epigrafe.

Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: la prima è che il fax non costituirebbe mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati nella cosa venduta; la seconda è che, nella specie, il compratore non avrebbe dato la prova, di cui sarebbe onerato, della sussistenza dei vizi denunciati.
2. La società ricorrente censura entrambe tali rationes decidendi, rispettivamente con il primo ed il secondo motivo di ricorso. E’ opportuno trattare con priorità il secondo mezzo di ricorso, con il quale viene posta la questione di diritto rimessa dalla Seconda Sezione all’esame delle Sezioni Unite.
3. L’ordinanza interlocutoria pone la questione “se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001 sia applicabile in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (in particolare all’azione redibitoria esperita nel caso di specie) o se la configurazione dei rimedi, quale emerge dall’esame della giurisprudenza, giustifichi una soluzione diversa” (pagg. 16/17).
4. Per la compiuta intelligenza della questione, è necessario svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
5. Come puntualmente evidenziato dalla Sezione remittente, fino al 2013 non vi erano incertezze giurisprudenziali sul principio che, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonchè dell’esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia (Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94, Cass. 8963/98, Cass. 13695/07, Cass. 18125/13).
6. Detto indirizzo è stato sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione, la sentenza 20.9.13 n. 20110, che ha ritenuto il medesimo non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533 del 2001, avevano unificato la disciplina dell’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
7. La sentenza SSUU n. 13533/01, come è noto, ha stabilito che il creditore – sia che agisca per l’adempimento, sia che agisca per la risoluzione contrattuale, sia che agisca per il risarcimento del danno deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre grava sul debitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Nella stessa sentenza, le Sezioni Unite hanno altresì precisato che, anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando, ancora una volta, sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto, adempimento.
8. Da tali principi, Cass. 20110/13 – premesso “che in tema di compravendita, l’obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata” (pag. 7) – ha tratto la conclusione che “all’acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore” (loc. cit.).
9. L’indirizzo espresso da Cass. 20110/13 non è stato seguito da Cass. 21949/13, nè da Cass. 3042/15, nè da Cass. 18497/17, nelle quali si è continuato ad affermare che nelle azioni edilizie grava sul compratore l’onere di provare i vizi della cosa venduta; esso, tuttavia, è stato ripreso, nella Seconda Sezione, dalla sentenza 2.12.16 n. 24731/16 e, nella Terza Sezione, dall’ordinanza 21.9.17 n. 21927; quest’ultima ha espressamente motivato la propria adesione alla sentenza n. 20110/13 proprio sulla ritenuta necessità di muoversi “nel solco dell’insegnamento” di SSUU n. 13533/01 (pag. 9).
10. Per la risoluzione del segnalato contrasto risulta allora necessario verificare la correttezza del presupposto su cui si fonda il ragionamento sviluppato nella sentenze n. 20110/13 e ripreso nella ordinanza n. 21927/17, ossia che la consegna di una cosa viziata costituisca inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore. E’ infatti evidente che, se tale presupposto fosse smentito, non vi sarebbe ragione di assoggettare la disciplina dell’onere della prova nelle azioni edilizie ai principi elaborati da SSUU n. 13533/01 con riferimento all’onere della prova dell’inadempimento delle obbligazioni.
11. Ai fini della suddetta verifica appare opportuno prendere le mosse dal testo dell’art. 1476 c.c., che elenca le obbligazioni principali del venditore in: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
12. In disparte la disposizione di cui al suddetto n. 2) e il riferimento all’evizione contenuto nel suddetto n. 3), va qui sottolineato che l’obbligazione di consegna di cui al n. 1 ha ad oggetto un bene che, al momento dell’adempimento di tale obbligazione, è, di regola, già in proprietà del compratore (eccettuata l’ipotesi di vendita di cose determinate solo nel genere in cui l’individuazione debba avvenire mediante la consegna al compratore). Infatti l’effetto traslativo della proprietà della cosa compravenduta dal patrimonio del venditore a quello del compratore si produce, quando si tratti di cosa determinata, con la conclusione del contratto (art. 1376 c.c.) e, quando si tratti di cose determinate solo nel genere, con l’individuazione di cui all’art. 1378 c.c. (prima ancora ed indipendentemente dalla consegna delle stesse, ove i relativi tempi non coincidano, cfr. Cass. n. 4611/82). Ai sensi del suddetto art. 1378 c.c., infatti, l’individuazione avviene, “d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti” e può essere precedente o contestuale alla consegna al compratore, secondo le intese tra le parti (Cass. n. 3559/95) e, quando si tratti di cose che devono essere trasportate da un luogo ad un altro, può identificarsi con la consegna al vettore (o allo spedizioniere). Quest’ultima, salvo patto contrario, libera il venditore (art. 1510 c.c., comma 2); il compratore, infatti, diventa proprietario e possessore della merce quando la stessa viene consegnata al vettore ed ha facoltà di agire contro quest’ultimo in caso di perdita della merce stessa durante il viaggio (cfr. Cass. n. 4344/01).
13. L’obbligazione menzionata nell’art. 1476 c.c., n. 1), risulta dunque normativamente descritta come obbligazione di consegna della cosa dedotta in contratto (vale dire, a mente dell’art. 1470 c.c., la cosa il trasferimento della cui proprietà costituisce l’oggetto del contratto). La disciplina dell’obbligazione di consegna prevede che la cosa venga consegnata “nello stato in cui si trovava al momento della vendita” (art. 1477 c.c., comma 1), senza alcun riferimento alla immunità della cosa da vizi. Va sottolineato che l’art. 1477 c.c., comma 1 appare riferibile specificamente alla vendita di una cosa determinata, ma che esso va tuttavia interpretato estensivamente (attribuendo alla parola “vendita” il più lato significato di “trasferimento della proprietà”), traendone la regola, idonea a disciplinare l’obbligazione di consegna nei contratti di vendita di cose determinate solo nel genere, che le stesse – quando il momento dell’individuazione sia precedente, e non contestuale, a quello della consegna – vanno consegnate nello stato in cui si trovavano al momento della individuazione, che, come già evidenziato, coincide con quello del trasferimento della proprietà, ai sensi dell’art. 1378 c.c.. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, nella vendita di cose determinate solo nel genere, l’individuazione, ove non avvenga con la consegna al compratore (o allo spedizioniere o al vettore), nè avvenga, come di regola, in presenza delle parti, ma, per specifica intesa contrattuale, debba avvenire con modalità diverse, deve essere effettuata in modo idoneo ad assicurare la non sostituibilità, da parte del venditore, delle cose che siano state individuate mediante la separazione dal genus (cfr. sentt. nn. 5768/81, 8861/96, 9466/11).
14. Procedendo, poi, all’esame dell’obbligazione menzionata nell’art. 1476 c.c., n. 3), il Collegio osserva che la stessa risulta normativamente descritta, per quanto qui interessa, come l’obbligazione di “garantire il compratore… dai vizi della cosa”. Questa formulazione ha indotto parte della dottrina ad attribuire alla nozione di garanzia richiamata dalla disposizione, mediante l’uso della parola “garantire”, un significato genericamente assicurativo, di accollo di un rischio in ordine al verificarsi di eventi che non si è obbligati ad evitare. La garanzia per vizi, secondo tale prospettiva, andrebbe inquadrata come prestazione contrattuale indennitaria di tipo restitutorio, finalizzata – secondo uno schema di tipo, appunto, assicurativo – a realizzare in forma sostitutiva l’interesse deluso del compratore ad una res immune da vizi. La consegna di una cosa viziata, in definitiva, non darebbe luogo ad alcun inadempimento, ma determinerebbe l’operare della garanzia, con la correlativa pretesa indennitaria di tipo restitutorio a tutela dell’interesse deluso dell’acquirente.
15. L’inquadramento della garanzia di cui all’art. 1476, n. 3 in uno schema di tipo assicurativo, cui sopra si è fatto cenno, non è condiviso dal Collegio, perchè, per un verso, non appare sormontabile la difficoltà di ricondurre ad uno schema di tipo indennitario i rimedi (che pure prescindono dalla colpa del venditore) della risoluzione del contratto e della riduzione del prezzo previsti dall’art. 1492 c.c.; per altro verso, il risarcimento del danno di cui all’art. 1494 c.c. presuppone la colpa del venditore, mentre l’assicurazione contrattuale (l’assunzione del rischio) postula che l’evento che rende attuale l’obbligazione indennitaria esuli da qualunque giudizio di imputabilità e di illiceità.
16. La suddetta opinione dottrinale – che, come è noto, costituisce solo una delle molteplici teorizzazioni che si registrano sul controverso tema della natura della garanzia per i vizi della cosa venduta – è stata, tuttavia, richiamata per evidenziare quanto distante sia il meccanismo di operatività della garanzia per vizi della cosa venduta dallo schema dell’obbligo di prestazione, tipico del rapporto obbligatorio.
17. Va infatti evidenziato che l’immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perchè l’obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto. Poichè la proprietà di quest’ultima si trasferisce, nella compravendita di cosa determinata, nel momento del perfezionamento dell’accordo tra i contraenti, e, nella compravendita di cose determinate solo nel genere, nel momento dell’individuazione effettuata ai termini dell’art. 1378 c.c. (necessaria perchè all’effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore), l’obbligazione di consegna di cui all’art. 1476 c.c., n. 1 ha ad oggetto esattamente quella cosa o quelle cose – ancorchè, eventualmente, viziate – che hanno formato oggetto dell’accordo traslativo o della individuazione effettuata dopo la conclusione di tale accordo, nello stato in cui esse si trovavano al momento del contratto o della loro successiva individuazione.
18. Del resto, può aggiungersi, le obbligazioni di individuazione e di consegna restano concettualmente distinte anche quando il loro adempimento avvenga uno actu, ossia quando la individuazione sia contestuale alla consegna (al compratore o allo spedizioniere o al vettore). La vendita di cosa appartenente ad un genere, infatti, fa sorgere a carico del venditore una obbligazione duplice, ossia, in primo luogo, l’obbligazione di individuazione della cosa la cui proprietà viene trasferita (la quale, ai sensi dell’art. 1178 c.c., deve essere “di qualità non inferiore alla media”) e, in secondo luogo, l’obbligazione di consegna della cosa (precedentemente o contestualmente) individuata (cfr. Cass. 14025/14, dove, appunto, si sottolinea che la vendita di cose determinate solo nel genere “fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la res e di consegnarla nel luogo pattuito”, pag. 4).
19. In definitiva, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi; in altri termini, all’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall’art. 1476 c.p., n. 3, non corrisponde – a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni – alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell’interesse del compratore. Le obbligazioni del venditore, ai fini che qui interessano, si risolvono infatti, lo si sottolinea nuovamente, nell’obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto e, nella vendita di cose determinate solo nel genere, nella duplice obbligazione di individuare, separandole dal genere, cose di qualità non inferiore alla media e di consegnare le cose individuate. In entrambi i casi, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto o individuate successivamente, indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse. Per quanto poi riguarda l’obbligazione di individuazione, è appena il caso di sottolineare che l’eventuale presenza di un vizio nelle cose individuate non costituisce violazione dell’obbligo di individuare cose di qualità non inferiore alla media, giacchè, come reiteratamente affermato da questa Corte, il vizio riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la qualità inerisce alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra (cfr. sentt. nn. 28419/13, 6596/16). Anche nel caso, assai diffuso negli ordinari rapporti commerciali tra imprese, della vendita di cose future che devono essere prodotte dallo stesso venditore (la quale si distingue dall’appalto, secondo il costante orientamento di questa Corte, perchè nella vendita il lavoro è recessivo rispetto alla materia, rappresentando soltanto il mezzo per la trasformazione della materia in conformità alla attività produttiva ordinaria del venditore, cfr., tra le tante, Cass. 3069/71, Cass. 3944/82, Cass. 12011/97, Cass. 20391/08, Cass. 5935/18), la tutela del compratore è affidata alla garanzia per i vizi (cfr. Cass. 5075/83, Cass. 5202/07), risultando quindi irrilevanti le modalità con cui il venditore ha realizzato il processo di produzione delle cose. Non è dunque possibile concepire la garanzia per vizi come oggetto di un dovere di prestazione.
20. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve allora concludersi che il disposto dell’art. 1476 c.c., là dove qualifica la garanzia per vizi come oggetto di una obbligazione, va inteso non nel senso che il venditore assuma una obbligazione circa i modi di essere attuali della cosa, bensì nel senso che egli è legalmente assoggettato all’applicazione dei rimedi in cui si sostanzia la garanzia stessa. Il Collegio intende dunque ribadire quanto già nel 2012, con la sentenza n. 19702/12, queste Sezioni Unite ebbero modo di sottolineare, ossia che l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone “il venditore in una situazione non tanto di “obbligazione”, quanto piuttosto di “soggezione”, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l’esperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris o dell’actio redibitoria” (pag. 10, ultimo capoverso).
21. Se dunque la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione”, lo schema concettuale a cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell’inadempimento di una obbligazione.
22. La conclusione che precede, tuttavia, non impone di collocare detta ipotesi fuori dal campo dell’inadempimento (più precisamente, dell’inesatto adempimento) del contratto, nel quale tradizionalmente essa è stata collocata, con il conforto della prevalente dottrina, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 5686/85, 7561/06, 14431/06, 20557/12). La consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato persuasivamente osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni.
23. Con specifico riguardo ai contratti traslativi, la spiegazione delle peculiarità delle patologie dell’effetto traslativo e del funzionamento dei rimedi che la legge ad esse ricollega richiede un superamento del concetto classico di inadempimento – inteso come inattuazione dell’obbligazione contrattuale – e il riconoscimento della possibilità di configurare vere e proprie anomalie dell’attribuzione traslativa. La consegna della cosa viziata costituisce non inadempimento di una obbligazione (di consegna o di individuazione), ma la imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.
24. La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l’imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi; essa si traduce nella soggezione del venditore all’esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
25. Chiarita, nei termini sopra illustrati, l’accentuata specialità delle azioni edilizie rispetto ai rimedi generali all’inadempimento costituiti dalla risoluzione e dal risarcimento del danno e, conseguentemente, sottratta la disciplina di tali azioni all’ambito concettuale dell’inadempimento delle obbligazioni, risulta agevole concludere che il presupposto su cui si basa l’orientamento espresso nelle menzionate pronunce della Seconda Sezione nn. 20110/13 e 24731/16 e della Terza Sezione n. 21927/17, secondo cui la consegna di una cosa viziata costituirebbe inesatto adempimento di una obbligazione del venditore, non può essere tenuto fermo.
26. Dalla suddetta conclusione discende che la disciplina del riparto dell’onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell’ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell’inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.
27. I principi fissati nella sentenza n. 13533/01 discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall’art. 2697, in virtù della quale – una volta che il creditore abbia dimostrato l’esistenza di un diritto, provandone il titolo (contrattuale o legale) e la scadenza del termine di esigibilità – grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo costituito dall’adempimento; principi che le Sezioni Unite hanno ritenuto operanti sia nel caso in cui il creditore agisca per l’adempimento, sia nel caso in cui, sul comune presupposto dell’inadempimento della controparte, egli agisca per il risarcimento del danno o per la risoluzione per inadempimento o per inesatto adempimento. E’ dunque evidente come tali principi non possano essere riferiti alle azioni edilizie; la presunzione di permanenza del diritto è specularmente declinabile come presunzione di permanenza dell’obbligazione, ma, come si è chiarito nel p. 19, la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi.
28. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la questione del riparto dell’onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, si presenta di agevole soluzione, alla stregua del principio, fissato nell’art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuoi far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all’art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l’imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi; la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore.
29. Può aggiungersi che la conclusione che precede risulta idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico – espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda – che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella sentenza n. 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull’obbligato l’onere di provare di avere (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l’adempimento, ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno.
30. Quanto al principio di vicinanza della prova, il Collegio osserva che esso ha trovato la sua prima compiuta enunciazione proprio nella sentenza SSUU n. 13533/01, dove viene declinato nel senso che l’onere della prova deve essere “ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione” (p. 1.2.1, pag. 12). L’ancoraggio di tale principio all’art. 24 Cost., implicito in SSUU n. 13533/01 (dove si afferma che esso “muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione”, loc. cit.), è stato poi reso esplicito nelle pronunce successive (tra le varia, Cass. SSUU 141/06, in materia di lavoro, e Cass. 19146/13, in materia di appalto, proprio con riferimento all’onere della prova dei vizi della cosa realizzata dall’appaltatore).
31. In SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto “coerente alla regola dettata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi” (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell’attore, che il medesimo ha l’onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l’attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell’art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare l’onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr. Cass. 20484/08 “l’onere della prova deve essere ripartito, oltrechè secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l’indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo”).
32. Ai fini della soluzione della questione qui all’esame delle Sezioni Unite non vi è necessità di affrontare il tema del rapporto tra il principio della vicinanza della prova e la regola di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c., giacchè tanto l’applicazione di tale principio, quanto l’applicazione di detta regola di giudizio conducono alla stessa conclusione, ossia che il compratore che esercita le azioni edilizie è gravato dell’onere di provare il vizio della cosa venduta. L’esistenza del vizio, infatti, è il fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, e, allo stesso tempo, è il fatto la cui prova è più vicina al compratore; è proprio il compratore infatti, dopo che la cosa venduta gli è stata consegnata dal venditore, ad averne la disponibilità, necessaria per lo svolgimento degli esami funzionali all’accertamento del vizio lamentato.
33. Quanto al canone negativa non sunt probanda, la sentenza n. 13533/01 sottolinea “la difficoltà per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo” e rileva come la tecnica probatoria di dimostrare i fatti negativi mediante la prova dei fatti positivi contrari non sia agevolmente praticabile (p. 2.2.3, pagg. 16 e 17). In proposito il Collegio reputa necessario distinguere, ai fini del ragionamento che si sta conducendo, il caso dell’inadempimento da quello dell’inesatto adempimento. La prova dell’inadempimento si risolve, di regola, nella prova di un fatto negativo (il mancato adempimento) ed essa è, per il creditore, certamente meno agevole rispetto alla prova dell’adempimento che grava sul debitore. La prova dell’inesatto adempimento, al contrario, consiste nella prova di un fatto positivo diverso da quello atteso dal creditore; si tratta di una situazione più articolata e più difficilmente inquadrabile in schemi rigidamente predeterminati, potendo risultare necessario procedere ad una verifica concreta, nelle diverse tipologie di controversie, su quale sia la fonte di prova che meglio può offrire la dimostrazione dell’inesattezza dell’adempimento e su quale sia la parte che più agevolmente può accedere a tale fonte.
34. L’esame della questione oggi all’esame delle Sezioni Unite concernente la garanzia per i vizi della cosa venduta, la quale, come sopra illustrato, esula dall’area dell’inadempimento delle obbligazioni – non richiede, in ragione della sua specificità, di affrontare in termini generali la questione dell’onere della prova dell’inesatto adempimento di una obbligazione; per la risoluzione del denunciato contrasto di giurisprudenza è, infatti, sufficiente evidenziare che la prova dell’esistenza del vizio della cosa è una prova positiva (di un fatto costitutivo del diritto alla risoluzione o modificazione del contratto) e pertanto, proprio alla stregua del canone negativa non sunt probanda, va giudicata più agevole di quella (negativa) della inesistenza del vizio medesimo.
35. L’opzione ermeneutica che pone a carico del compratore che esperisce le azioni edilizie l’onere di provare i vizi della cosa appare preferibile anche perchè risulta armonica rispetto alle analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione.
36. Quanto all’appalto, la sentenza della Seconda Sezione n. 19146/13 ha stabilito, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in tema di garanzia per difformità e vizi, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche per fatta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
37. Quanto alla locazione, la sentenza della Terza Sezione n. 3548/17 ha stabilito, pur essa in esplicita applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c., grava sul conduttore l’onere di individuare e dimostrare l’esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l’idoneità del bene all’uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.
38. Il quadro che complessivamente emerge da tali convergenti pronunce appare dunque nel senso che, ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un’altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l’onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità.
39. Da ultimo, va ancora evidenziato che la soluzione che addossa al compratore l’onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell’esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all’analogo meccanismo di riparto dell’onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall’Unione Europea. Nonostante che la garanzia di conformità al contratto prevista dalla disciplina consumeristica di matrice Europea presenti importanti differenze, per i suoi contenuti e per rimedi che offre al consumatore, rispetto alla garanzia per i vizi della cosa venduta regolata dal codice civile, anche il diritto dell’Unione Europea addossa all’acquirente l’onere di provare la difformità della cosa dalla relativa descrizione contrattuale.
40. La Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede infatti – all’art. 2, paragrafo 2 – una presunzione iuris tantum di conformità al contratto dei beni venduti, qualora ricorrano le condizioni ivi elencate; essa inoltre – all’art. 3, paragrafo 1 pone in capo al venditore la responsabilità per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Tali disposizioni – che trovano corrispondenza nell’art. 129, comma 2, e rispettivamente, nell’art. 130, comma 1, del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) – sono state interpretate nella sentenza CGUE 4.6.15 C-497/13 nel senso che dal loro combinato disposto “si evince che, in linea di principio, è compito del consumatore produrre la prova che esiste un difetto di conformità e che quest’ultimo esisteva alla data di consegna del bene” (p. 52). La Corte di Giustizia ha, peraltro, precisato che il suddetto principio viene derogato, per il caso in cui il difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna del bene, dalla presunzione di esistenza del difetto di conformità al momento della consegna prevista dall’art. 5, paragrafo 3, della medesima direttiva 1999/44 (a cui corrisponde l’art. 132, comma 3, del codice del consumo) e non è privo di rilievo che detta deroga sia stata spiegata dalla Corte di Lussemburgo proprio con riferimento al principio di vicinanza della prova (cfr. p. 54: “questo alleggerimento dell’onere della prova a favore del consumatore è fondato sulla constatazione che, qualora il difetto di conformità emerga solo successivamente alla data di consegna del bene, fornire la prova che tale difetto esisteva già a tale data può rivelarsi “un ostacolo insormontabile per il consumatore”, mentre di solito è molto più facile per il professionista dimostrare che il difetto di conformità non era presente al momento della consegna e che esso risulta, per esempio, da un cattivo uso del bene fatto dal consumatore”).
41. Il contrasto segnalato nell’ordinanza di rimessione va quindi in definitiva risolto confermando l’orientamento tradizionale, con l’enunciazione del seguente principio di diritto:
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.
42. Alla stregua del suddetto principio di diritto il secondo motivo di ricorso va rigettato. Con tale motivo, infatti, la società ricorrente non ha specificamente censurato l’accertamento di fatto del giudice di pace di Empoli in ordine alla mancata dimostrazione dell’esistenza dei vizi della cosa venduta (accertamento che, del resto, non era stato censurato nemmeno con l’appello, come espressamente viene sottolineato nell’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa dal tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.) ma si limita a sostenere che, nelle azioni edilizie, il compratore avrebbe solo l’onere di allegare i vizi, gravando sul venditore l’onere di dimostrare di aver consegnato una cosa immune da vizi.
43. Rigettato il secondo motivo di ricorso, la ratio decidendi concernente il mancato assolvimento, da parte della (*) s.r.l., del suo onere di provare i vizi della merce acquistata resiste all’impugnazione. Poichè tale ratio decidendi è idonea sorreggere autonomamente la decisione, viene meno l’interesse della ricorrente all’esame del primo mezzo di ricorso (Cass. 2108/12, Cass. 11493/17), il quale, pertanto, va dichiarato assorbito.
44. Il ricorso è quindi, in definiva, rigettato.
45. Va disattesa l’istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., proposta nel controricorso del Fallimento (*) s.r.l., dovendosi escludere la temerarietà dell’impugnazione in presenza di un contrasto giurisprudenziale.
46. Il menzionato contrasto giurisprudenziale giustifica, infine, l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
47. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Di Gianfranco Dosi
I La disciplina normativa uniforme sull’assegnazione della casa familiare dopo la riforma del 2013 e i suoi aspetti problematici
a) L’art. 337-sexies del codice civile
L’art. 55, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, emanato sulla base della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione, nel suddividere il nuovo titolo IX dedicato alla responsabilità genitoriale in due capi, ha unificato nel Capo II tutte le disposizioni sull’”esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimen¬ti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, riservando l’intero art. 337-sexies al tema specifico dell’assegnazione della casa familiare.
Articolo 337-sexies (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’in¬teresse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rap¬porti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascri¬vibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmen¬te verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Dal 2013, quindi, esiste una norma giuridica in materia di assegnazione della casa familiare che di¬sciplina in modo identico ed esclusivo (salvo quanto si dirà in ordine alla inspiegabile sopravviven¬za del testo dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio che anche disciplina l’assegnazione della casa familiare) tutti i casi in cui, essendosi disgregata la coppia genitoriale (a seguito di separazio¬ne, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza fuori dal matrimonio), il figlio rimane domiciliato presso uno dei genitori al quale il giudice attribuisce, conseguentemente, il diritto di rimanere ad abitare nell’immobile costituente la casa familiare, ancorché essa sia in comproprietà tra i genitori, ovvero di proprietà dell’altro genitore o di terzi.
A voler essere precisi, l’uniformità delle regole in materia di affidamento e di assegnazione della casa familiare risale già di fatto al 2006. Infatti l’art. 337-sexies sostituisce sostanzialmente con il medesimo contenuto il previgente art. 155-quater del codice civile1
1 Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegna¬zione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643. ( a sua volta sostitutivo dell’originario art. 155 c.c.) nel testo che era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 3 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Proprio l’art. 4 di questa riforma. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi com¬presi quelli economici. aveva unificato la nuova disciplina per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale sia nella famiglia matrimoniale (separazione, nullità, divorzio) sia nella famiglia non matrimoniale (anche in seguito a Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 che aveva esteso ai figli “naturali” le regole sull’assegnazione della casa familiare previste per i figli “legittimi”).
L’uniformità sostanziale non si traduce in una uniformità anche processuale, sebbene i provvedimen¬ti emanati nell’ambito delle procedure camerali (art. 38 disp. att. c.c.) concernenti la regolamenta¬zione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio siano assistiti, al di là delle forme processua¬li, da alcune importanti garanzie del rito ordinario come la giurisprudenza ha imposto, ammettendo (nonostante lo sbarramento di cui all’art. 739, ult. comma, c.p.c.) la ricorribilità per cassazione per violazione di legge dei provvedimenti della Corte d’appello in materia di affidamento e di manteni¬mento dei figli nati fuori dal matrimonio, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare (Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204; Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770; Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9277; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032; Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032).
b) L’incomprensibile non abrogazione dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio
La legge sul divorzio all’art. 6, comma 6, conteneva una espressa disposizione in materia di asse¬gnazione della casa familiare che, già dopo la riforma del 2006 (che aveva reso uniforme la disci¬plina dell’assegnazione della casa familiare in tutti i casi) e a maggior ragione dopo quella del 2013 (che ha unificato nell’unico articolo 337-sexies tutte le ipotesi di assegnazione) era ragionevole che venisse del tutto abrogata perché completamente sostituita dalla norma generale del codice.
Sennonché l’art. 6 della legge sul divorzio veniva fatto oggetto di riforma ad opera dell’art. 98 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ne abrogava “i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12” (proprio in ragione della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies c.c.) lasciando, però, incom¬prensibilmente in vigore il comma 6 sull’assegnazione della casa familiare il quale continua quindi a prevedere che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affi¬dati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.
Che senso ha una norma a sé, in ambito divorzile, se le norme generali prevedono una disciplina ormai completamente uniforme per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale?
Permane quindi formalmente da un lato una disciplina incontestabilmente uniforme all’interno del codice civile in materia di affidamento, di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare (disposizioni dall’art. 337-bis all’art. 337-octies c.c.) e dall’altro una norma incompren¬sibilmente ad hoc (incomprensibilmente non abrogata) sull’assegnazione della casa familiare in sede divorzile.
Si può fondatamente ritenere che il legislatore del 2013 abbia commesso un clamoroso errore di coordinamento. In dottrina si parla di “svista”. Non è pensabile dare altre spiegazioni.
Se il codice civile all’art. 337-sexies (applicabile in tutti i casi di scissione della coppia geenitoriale) condiziona l’opponibilità alla trascrizione, senza alcuna ulteriore precisazione, mentre la norma sopravvissuta del divorzio precisa che l’opponibilità in caso di divorzio va considerata “ai sensi dell’art. 1599 del codice civile” ammettendo, cioè, che l’assegnazione non trascritta sia comunque opponibile entro il novennio, quale disciplina dovrà essere applicata tra le due all’assegnazione del¬la casa familiare in sede divorzile? Come si dirà trattando il tema dell’opponibilità dell’assegnazione ai terzi acquirenti dell’immobile oggetto dell’assegnazione in giurisprudenza prevale una applica¬zione generalizzata (e quindi anche in sede di divorzio) dei criteri di opponibilità previsti nell’art. 6 della legge sul divorzio che sono più ampi di quelli previsti dall’art. 337-sexies c.c.
II La funzione e le conseguenze dell’assegnazione della casa familiare
La funzione storicamente attribuita all’assegnazione della casa familiare (indicata originariamente e fino al 2006 nel previgente quarto comma dell’art. 155 c.c. rubricato “provvedimenti riguardo ai figli”) è quella di garantire che i figli, nella situazione di crisi del rapporto tra i genitori determinata dalla separazione, possano essere esposti a cambiamenti del loro habitat domestico potenzial¬mente pregiudizievoli alla loro serenità. Effettivamente il quarto comma dell’originario art. 155

2 Legge 8 febbraio 2006, n. 154. Art. 4.
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
c.c. prevedeva che “L’abitazione nella casa familiare, spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”). I successivi mutamenti della normativa, a seguito, come sopra detto, della riforma del 2006 sull’affidamento condiviso e poi della riforma sulla filiazione del 2013, hanno confermato e rafforzato questa funzione di garanzia: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” (attuale prima parte dell’art. 337-sexies). Norma che non lascia proprio dubbi su quale debba essere l’interesse tutelato.
La giurisprudenza ha sempre rimarcato nel tempo questa funzione di essenziale garanzia verso i figli dell’assegnazione della casa familiare con esclusione di qualsiasi prospettiva di tutela patri¬moniale del coniuge (limitatamente agli ultimi anni Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 33069; Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 dicembre 2018, n. 32231; Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. civ. Sez. II, 29 gennaio 2018, n. 2106; Cass. civ. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19347; Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783; Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19193; Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1783; Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863; Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2011, n. 16126; Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553; Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591) con la precisazione che deve trattarsi, naturalmente, dei figli comuni della coppia (Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688).
Si tratta di una funzione così primaria che consente anche l’assegnazione nel caso in cui la madre si sia allontanata da casa anche prima della separazione come ha chiarito Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 dicembre 2018, n. 32231 che nel ribadire il principio, ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circo¬stanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore.
Se non vi fosse una interpretazione in chiave di garanzia dei figli preverrebbero ai fini dell’asse¬gnazione le regole e le ragioni della proprietà e il partner proprietario o comproprietario della casa potrebbe pretendere di estromettere l’altro, non proprietario, affidatario dei figli, oppure potrebbe pretendere una indennità di occupazione.
L’assegnazione, quindi, è un istituto che fa eccezione alle regole della proprietà. Trova, perciò, parziale applicazione l’art. 832 c.c. (“Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo…”) nel senso che il proprietario perde, con l’assegnazione della casa familiare al partner con cui i figli rimangono, il diritto di godimento del bene; diritto che è inciso dall’assegnazione che non modifica l’assetto proprietario ma solo, come bene precisa l’art. 337-se¬xies, appunto “il godimento” dell’immobile. Non è interdetto, invece, il diritto di “disporre” e quindi il proprietario può senz’altro vendere dopo l’assegnazione l’immobile costituente la casa familiare o attribuire a terzi diritti (di natura reale, personale o di garanzia). A tutti costoro, come si dirà, sarà, però, opponibile l’assegnazione trascritta.
Una delle estrinsecazioni classiche del diritto di godimento interdetto è quello di trarre utilità eco¬nomica dal bene e pertanto il proprietario della casa familiare assegnata (e cioè l’altro partner o il comodante) non può vantare alcun diritto economico o di indennizzo in relazione alla perdita del godimento dell’immobile o dalla sua mancata occupazione. In altre parole il diritto di godimento dell’assegnatario è esercitato a titolo gratuito (fatto salvo, naturalmente, il caso della locazione, in cui il partner assegnatario subentra nella stessa posizione del partner conduttore e sarà gravato degli obblighi contrattuali concernenti la locazione stessa).
E’ proprio questa sostanziale gratuità dell’assegnazione che ha indotto il legislatore a stabilire nell’art. 337-sexies che “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti eco¬nomici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. La parte proprietaria ha pertanto un vero e proprio diritto a che nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti (mante¬nimento coniugale o eventuale diritto alimentare del convivente ex art. 65 della legge 20 maggio 2016, n. 76) si tenga conto del sacrificio imposto al proprietario dall’assegnazione della casa fami¬liare al genitore non proprietario. Ove non vi siano tra le parti i presupposti per l’attribuzione del mantenimento o dell’assegno alimentare non può considerarsi escluso che una compensazione del sacrificio possa essere operata in sede di regolamentazione del mantenimento dei figli.
La giurisprudenza ha sempre applicato pacificamente questo principio di compensazione in senso lato tra i vantaggi che trae l’assegnatario e gli svantaggi che subisce il proprietario dell’immobile assegnato (Cass. civ. Sez. VI, 17 dicembre 2015, n. 25420; Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n. 9079).
III Che si intende per casa familiare?
Nella interpretazione consolidata offerta dalla giurisprudenza, la casa familiare è solo quella che ha costituito l’habitat domestico fino al momento della disgregazione della coppia genitoriale.
Nessun’altra casa in uso alla famiglia o di proprietà della coppia genitoriale, costituisce casa fa¬miliare ancorché utilizzata come dimora stabile per lunghi periodi dell’anno, per esempio, nelle vacanze estive.
In Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4816 si legge che l’assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggrega¬zione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555 – che affronta il tema della differenza atra ritorno saltuario e ritorno regolare del minore fuori sede – la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’ assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quo¬tidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ulti¬mo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). Nella vicenda specifica, la Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano confermato l’ assegnazione della casa familiare , nonostante il figlio lavorasse stabilmente in città distante da quella in cui quest’ul¬tima era situata, senza accertare se e con quale frequenza il figlio stesso tornava effettivamente presso l’abitazione assegnata, alla luce delle sue condizioni di vita, della distanza tra le due città, dei periodi reali di permanenza nell’ambiente familiare originario.
Per Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11981 l’assegnazione della casa familiare al genito¬re affidatario presuppone una continuità ambientale, decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella casa familiare, suo domicilio abituale, continuità che non sussiste laddove il minore si sia già stabilito in altra abitazione.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977 va considerata casa familiare quella abi¬tata dalla famiglia fino all’instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all’ assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni.
Infine per Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331 il giudice può assegnare la casa fami¬liare al genitore collocatario del figlio anche se il minore non ha mai abitato nell’immobile, purché i genitori prima del conflitto abbiano destinato la casa ad abitazione familiare e vi abbiano stabil¬mente convissuto.
IV L’estensione dell’assegnazione alle pertinenze e all’arredamento della casa
L’assegnazione della casa familiare comporta l’assegnazione delle pertinenze e dei mobili che ar¬redano la casa.
La pertinenza, in base a quanto previsto dall’articolo 818 del codice civile, è compresa nei rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze della casa familiare sono in genere la cantina, la soffitta, il box auto, le superfici scoperte in godimento esclusivo, le aree a verde condominiale. Secondo Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1986 1986, n. 518 per la configurabilità della pertinenza devono concorrere l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, l’elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella volontà di destinare dure¬volmente la cosa accessoria al servizio od all’ornamento di quella principale.
In App. Roma, 30 novembre 2005 si legge che l’assegnazione della casa coniugale si estende alle rispettive pertinenze dovendo, la stessa, corrispondere alle concrete esigenze del coniuge as¬segnatario e dei figli minori; è pertanto legittima l’ assegnazione di un locale ad uso autorimessa al coniuge assegnatario della casa coniugale e affidatario dei figli minori che utilizzi la pertinenza per parcheggiarvi la propria autovettura, in quanto da tale assegnazione trae una utilità diretta il coniuge e traggono altresì una utilità riflessa i figli minori con lui conviventi.
Nel confermare questa decisione Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104 ha ribadito che ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è ne¬cessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso; ne discende che l’assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale per¬tinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell’appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.
Naturalmente ove la pertinenza fosse stata già oggetto di autonoma destinazione (per locazione o comodato a terzi) l’assegnazione del bene principale non può estendersi al godimento da parte dell’assegnatario della pertinenza, essendo tenuto anche l’assegnatario al rispetto del diritto di godi-mento attribuito a terzi, ferma la riespansione del vincolo al cessare del godimento da parte dei terzi.
Rientra nell’assegnazione della casa familiare anche il mobilio, che potrà tornare ad essere rego¬lato dalle norme sulla proprietà al termine dell’assegnazione. Sono esclusi dall’assegnazione solo i beni e gli effetti di uso strettamente personale della parte che si dovrà allontanare da casa. Tali beni non coincidono evidentemente con il concetto di beni personali a cui fa riferimento l’art. 179 c.c. nel suo complesso nell’ambito della comunione legale.
Già passato Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 1983, n. 7303 aveva avuto modo di precisare che l’assegnazione della casa coniugale ricomprende, per la necessaria tutela della prole minore, non il solo immobile, ma anche i mobili , gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa familiare; tale diritto di uso dei mobili , essendo strumentale al godimento dell’immo¬bile, è destinato a cessare quando l’assegnatario perda la disponibilità dello stabile. Naturalmente – come ha chiarito Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189 – se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, nulla vieta ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di separazione consensuale, che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare.
Anche nella giurisprudenza di merito la questione non sembra controversa (Trib. Cassino, 19 ottobre 2007).
Recentemente Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4685 ha confermato una decisione che nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, aveva ritenuto che il convivente non asse¬gnatario della casa familiare avesse diritto alla restituzione degli arredi e dei beni di sua proprietà, con esclusione di quelli strettamente connessi alle necessità dei figli della coppia. Va osservato, tuttavia, in punto di fatto che nella vicenda specifica il giudice di merito si era limitato a disporre l’assegnazione dei beni strettamente connessi alle necessità dei figli, in ragione della pendenza del giudizio tra le parti avente ad oggetto la domanda restitutoria.
V L’assegnazione parziale
La giurisprudenza ammette nel suo complesso l’assegnazione parziale della casa familiare.
Recentemente Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 ha ribadito che il giudice della se¬parazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’interesse preminente dei figli.
Già prima, secondo Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783, Cass. civ. Sez. I, 12 no¬vembre 2014, n. 24156 e Cass. civ. Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8580 era stato affermato che nell’ottica della tutela prioritaria dei figli, il giudice può senz’altro limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non affidatario, laddove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Si tratta di decisioni – in situazioni di comproprietà dell’abitazione familiare evidentemente facil¬mente divisibile – agevolate dalle dimensioni della casa e dalla non eccessiva conflittualità tra i genitori che tendono espressamente a favorire la maggiore vicinanza ai figli da parte del genitore non assegnatario. Certamente non si tratta di casi frequenti.
L’obiettivo esplicito della bigenitorialità non era mai stato prima al centro dei provvedimenti di as-segnazione parziale che in genere tendevano solo a non penalizzare il genitore non assegnatario. Per esempio Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631 aveva ammesso l’assegnazione parziale della casa familiare solo nel caso in cui l’unità immobiliare fosse del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. Ugualmente Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26586 aveva ammesso che il giudice può limitare l’assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell’assegnazione, delle esigenze di vita dell’altro coniu¬ge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell’immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.
Anche in passato si è ritenuta possibile l’assegnazione parziale come dimostra Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11787 secondo cui il potere del giudice della separazione di assegnare l’abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze dei figli e del genitore cui sono affidati, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilità essere reso indipendente dal resto della costruzione).
Sempre nella stessa prospettiva Cass. civ. Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593 aveva ammesso l’assegnazione parziale della casa familiare a condizione che la prospettata divisione dell’immobile non arrecasse disagio psicologico al figlio della coppia “costretto a vivere in un immobile grande la metà e, quindi, profondamente diverso da quello in cui aveva fino a quel momento vissuto”.
La giurisprudenza che ammette l’assegnazione parziale deve però oggettivamente fare i conti con il problema dell’eventuale indivisibilità prospettata in sede di giudizio di scioglimento della comu¬nione sull’immobile. Ove, infatti, la divisione materiale dell’immobile venga esclusa nell’eventuale giudizio di divisione, sarà ben difficile che il giudice della separazione o del divorzio possa accoglie¬re una istanza di assegnazione parziale. Pertanto l’assegnazione parziale può essere effettuata nel corso della causa di separazione (337-bis e seguenti c.c.) solo a condizione che non sussista una causa di divisione dell’immobile in corso tra le parti nella quale la divisibilità materiale dell’immo¬bile venga esclusa.
Nel caso, tuttavia, in cui la divisibilità materiale (in sede di scioglimento della comunione o per accordo tra le parti) sia possibile, questo non comporta la inevitabile assegnazione parziale in quanto ben porrebbe il giudice nondimeno escluderla per i motivi che sono stati sopra indicati in giurisprudenza come ostativi.
VI L’assegnazione ha natura di diritto reale o di diritto personale di godimento?
E’ ormai del tutto consolidato l’orientamento che ritiene che l’assegnazione della casa familiare attribuisca un diritto personale di godimento e non un diritto reale (Cass. civ. Sez. V, 15 marzo 2019, n. 7395; Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971; Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448; Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2011, n. 8361; Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192; Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929).
Quale conseguenza di questa impostazione Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2273 ha mes¬so in luce, in materia di agevolazioni tributarie, che i benefici fiscali “prima casa “ sono preclusi (a norma dell’art 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b e c), se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici.
Ugualmente secondo Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192 non è soggetto passivo dell’Ici il coniuge cui in sede di separazione personale (o divorzio) viene giudizialmente assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge, stante la natura non reale di tale diritto.
Seguendo la stessa impostazione Cass. civ. Sez. V, 15 marzo 2019, n. 7395 ha affermato che in tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giu¬diziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.
Naturalmente – come ha precisato Cass. civ. Sez. VI – 1 maggio 2018, n. 10927 -l’assegna¬zione della casa coniugale in sede di separazione lascia a carico del solo assegnatario le spese correlate all’uso dell’immobile (ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare) mentre nella fase precedente alla separazione non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
VII La trascrizione e l’opponibilità dell’assegnazione secondo l’art. 337-sexies del codice civile
L’art. 337-sexies del codice civile (come già prima l’art. 155-quater) prevede, a tutela dell’asse¬gnatario e dei terzi, la possibilità della trascrizione sia del “provvedimento di assegnazione” che del “provvedimento di revoca” dell’assegnazione.
Si tratta di una forma di pubblicità che ha natura dichiarativa (sostanzialmente quella ex art. 2644 c.c.) predisposta non per consentire in sé la conoscenza legale dell’atto – come la pubblicità notizia che ha una funzione informativa – ma allo specifico effetto di determinare l’opponibilità dell’atto di acquisto a tutti i terzi titolari di diritti sul bene assegnato acquisiti successivamente alla trascrizione dell’assegnazione. L’art. 337-sexies è da considerare norma integrativa, quindi, delle disposizioni previste nello stesso codice in materia di trascrizione.
Avendo le disposizioni sulla trascrizione delle domande giudiziali natura tassativa (art. 2652 e 2653) è possibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione ma non la trascrizione della domanda di separazione in cui è contenuta la richiesta di assegnazione. La questione è stata più volte portata all’attenzione della Corte costituzionale (atteso che la possibilità di trascrivere la do¬manda potrebbe costituire una garanzia più ampia) che l’ha però dichiarata sempre inammissibile (senza entrare nel merito), una volta per difetto di rilevanza nel giudizio in corso (Corte cost. 27 aprile 2007, n. 142) e un’altra volta per carenza di legittimazione del giudice rimettente, nella specie il tribunale in sede di reclamo avverso il diniego di trascrizione (Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 47).
Si dirà tra breve delle interferenze tra il sistema previsto nell’art. 337-sexies (opponibilità ex art. 2643 c.c.) e quello previsto nell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (opponibilità ex art. 1599 c.c.), disposizione della legge divorzile lasciata inspiegabilmente in vigore dalla stessa normativa di riforma che nel 2013 ha riscritto l’art. 337-sexies.
E’ opportuno evidenziare che l’art. 337-sexies parla per la prima volta di trascrizione, non solo del provvedimento di assegnazione, ma anche del provvedimento di revoca dell’assegnazione, col¬mando un vuoto di tutela a garanzia dei terzi. Inoltre è interessante notare che parlando di “prov¬vedimenti di revoca” la norma lascia intendere che l’assegnazione non cessa automaticamente al verificarsi delle circostanze previste ma necessita sempre di un provvedimento giudiziario che solo può essere oggetto di trascrizione.
L’uniformità di disciplina espressa nell’art. 337-sexies impone, naturalmente, di considerare tra¬scrivibili non solo i provvedimenti adottati nel contenzioso ordinario tradizionale (ordinanza pre¬sidenziale di separazione o di divorzio, ordinanze modificative del giudice istruttore, sentenze) ma anche i decreti emessi in sede camerale (modifica delle condizioni di separazione o divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio).
Inoltre il testo dell’art. 337-sexies (“Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono tra¬scrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643”) mette bene in evidenza – rispetto alla nor¬ma della legge sul divorzio (“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) – che l’opponibilità non è riferibile solo ai terzi acquirenti del bene ma a tutti i terzi.
Esaminiamo le due diverse situazioni di opponibilità al terzo acquirente e ai terzi in generale.
a) L’opponibilità ai terzi acquirenti
L’originario art. 155 c.c. (nel testo riformato nel 1975) nulla prevedeva in ordine alla possibile trascrizione dell’assegnazione della casa familiare.
La disciplina della trascrivibilità dell’assegnazione fu introdotta in sede divorzile con la riforma del 1987 con la quale si riformulava l’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 precisandosi che “L’assegnazione in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 codice civile”-
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare veniva introdotta in sede di¬vorzile come garanzia rispetto al rischio della vendita a terzi dell’immobile da parte del proprietario ed intendeva contemperare i diritti della proprietà con quelli derivanti dall’assegnazione.
La Corte costituzionale ritenne naturalmente che il meccanismo dell’opponibilità del provvedimen¬to di assegnazione in seguito alla sua trascrizione previsto in sede divorzile andava riferito anche al provvedimento di assegnazione adottato in sede di separazione (Corte cost. 27 luglio 1989, n. 454).
Nel 2002 le Sezioni Unite vennero investite della questione, controversa, relativa ai limiti di opponi¬bilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare. La norma di riferimento era l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) e le Sezioni Unite sostenne¬ro – in linea con il testo della norma – che “il provvedimento di assegnazione, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni” (Cass. civ. Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096). Si trattava di una interpre¬tazione in linea con il testo dell’art. 15993 del codice civile che limita l’opponibilità delle locazioni non trascritte ad un novennio dall’inizio della locazione.
Il testo dell’art. 155-quater del codice civile introdotto nel 2006 (che dal 2013 è diventato art. 337-sexies codice civile) ha rimesso, però, in discussione questa conclusione, essendo scomparso il riferimento all’art. 1599 codice civile. L’art. 337-sexies così si esprime: “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643”. La scomparsa di ogni riferimento all’articolo 1599 codice civile – ed il riferimento diretto all’art. 2643 sulla trascrizione (ancorché non all’art. 2644 che sarebbe stato più corretto) – comporta che la trascrizione è diventata condizione ineliminabile di opponibilità dell’assegnazione ai terzi, non potendo più essere utilizzata l’interpretazione delle Sezioni Unite del 2002 che si basava sul precedente assetto normativo (art. 6, comma 6, della legge sul divorzio ritenuto applicabile anche alla separazione).
Pertanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, quale che sia il titolo in base al quale la casa familiare è detenuta, è opponibile al terzo acquirente alla condizione che il provvedimento di assegnazione sia trascritto prima della vendita a terzi della casa familiare.
Per questo motivo appare non condivisibile l’interpretazione data da Cass. civ. Sez. I, 11 set¬tembre 2015, n. 17971 (smentita da Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990) secondo cui il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare sarebbe opponibile al terzo avente causa dell’ex convivente cui è stata trasferita la proprietà prima dell’ assegnazione stessa, “dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente assegnatario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la destinazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore fino al suo allontanamento volontario” e che “non rileva, nella specie, l’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazio¬ne dell’immobile a casa familiare … dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la ricorrente e le minori medesime fino al suo allontanamento volontario…”. L’interpretazione proposta in questa decisione porta a considerare sempre opponibile non tanto il provvedimento di assegnazione trascritto quanto la condizione di casa familiare in sé.

3 Art. 1599 c.c. (trasferimento a titolo particolare della cosa locata)
Il contrato di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un noven¬nio dall’inizio della locazione.
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.
b) L’opponibilità agli altri terzi (per esempio al creditore ipotecario)
Mentre l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio espressamente riferisce l’opponibilità dell’asse¬gnazione al terzo acquirente ((“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acqui¬rente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) l’art. 155-quater oggi diventato art. 337-sexies si esprime in modo diverso (“Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”) in cui l’opponibilità è estesa a qualsiasi terzo e non soltanto ai terzi acquirenti del bene successivamente all’assegnazione.
Tra tali terzi, rientra anche il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero (Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776).
Si discuteva dell’opposizione proposta da una donna avverso l’espropriazione della casa familiare a lei assegnata in sede di separazione consensuale. La donna sosteneva l’illegittimità della procedura avendo lei regolarmente trascritto il provvedimento di assegnazione. La banca creditrice sosteneva invece che il suo titolo era costituito da due ipoteche iscritte anteriormente al provvedimento di assegnazione. Il Tribunale di Saluzzo accoglieva l’opposizione ritenendo opponibile il provvedi¬mento di assegnazione della casa coniugale trascritto prima della trascrizione del pignoramento, a prescindere dalle iscrizioni ipotecarie anteriori.
Il tribunale aveva fatto proprio quell’orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, che dal rinvio all’art. 1599 c.c., contenuto nella L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 151, art. 11) trae la conclusione che il diritto di abitare assegnato al coniuge convivente con i figli abbia natura di diritto personale di godimento assimilato quoad effectum alla locazione. E poiché l’ipoteca non prevale sulla locazione anche successiva (in quanto emptio non tollit locatum) il tribunale ne traeva l’ulteriore conseguenza che il diritto di abitazione della casa familiare rimane insensibile all’azione esecutiva del creditore ipotecario, dovendo il conflitto risolversi soltanto con riguardo alla data (anteriore o successiva rispetto alla trascrizione dell’as¬segnazione) in cui il creditore ipotecario compie il pignoramento. Quello che conterebbe, cioè, nel conflitto tra l’assegnatario e il creditore sarebbe solo l’anteriorità o meno del pignoramento rispetto all’assegnazione.
La Banca impugnava in Cassazione il provvedimento sostenendo l’inopponibilità al creditore ipote¬cario del provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
La questione posta dal ricorso è, quindi, relativa all’opponibilità dell’assegnazione della casa fa¬miliare trascritta in data anteriore al pignoramento, ma successivamente all’iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
La Corte accoglieva il ricorso sostenendo che l’art. 155 quater c.c., comma 1, ultimo inciso, di¬spone che il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli e quello di revoca “sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643”. La lettera è caratterizzata, non solo dal richiamo dell’art. 2643 c.c. (che ben si sarebbe potuto reputare implicito nel già vigente art. 6 della legge sul divorzio, come esteso anche alle separazioni), ma anche dal fatto che, ai fini dell’opponibilità del provvedimento trascritto, l’art. 155 quater cod. civ. non opera alcuna distinzio¬ne tra i “terzi”, laddove la norma precedente individuava il “terzo acquirente”. Quindi, soltanto l’art. 6 della legge n. 898 del 1970 riguarda testualmente il conflitto con l’avente causa successivo. L’art. 155 quater c.c., rinvia all’art. 2643 cod. civ., e non all’art. 1599 c.c., per le condizioni di opponibi¬lità del provvedimento (trascritto) e riferisce queste ultime non solo all’acquirente dell’immobile, ma ad ogni possibile terzo; categoria, nella quale rientra anche il creditore che ha iscritto la propria ipoteca prima dell’assegnazione.
In sintesi, l’art. 155 quater c.c., va letto nel senso che il provvedimento di assegnazione, “trascri¬vibile” ai sensi dell’art. 2643 c.c., è “opponibile” ai terzi ai sensi dell’art. 2644 c.c.: ne consegue che, anche quando trascritto, la trascrizione non ha effetto “riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”. Siffatta inopponibilità sta a significare che il creditore ipotecario può far subastare l’immobile come libero, in quanto, come dedotto col terzo motivo, il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del tito¬lare della garanzia reale.
Già in precedenza Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12466 aveva affermato che l’assegna¬zione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell’immobile di proprie¬tà esclusiva dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.
VIII La questione dell’applicabilità o meno all’assegnazione in sede divorzile dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio
Si è detto all’inizio che la riforma del 1987 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio ave¬va inserito all’art. 6, comma 6 una espressa disposizione in materia di assegnazione della casa familiare (estesa dalla giurisprudenza anche alla separazione) che, dopo l’introduzione nel 2006 e soprattutto nel 2013 della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies avrebbe dovuto certamen¬te essere abrogata. Sennonché l’art. 6 della legge sul divorzio veniva fatto oggetto di riforma ad opera dell’art. 98 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ne abrogava “i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12” (proprio in ragione della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies c.c.) lasciando, però, incomprensibilmente in vigore il comma 6 sull’assegnazione della casa familiare il quale continua quindi a prevedere che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.
Si è sopra anticipato che la mancata abrogazione della norma non può che essere il frutto di una cattiva operazione di difetto di coordinamento del legislatore. Se si dovesse, invece ritenere che l’art. 6, comma 6 della legge sul divorzio debba essere considerata una norma pienamente operan¬te ne deriverebbe che per l’assegnazione della casa familiare in ambito divorzile sussisterebbero due norme tra loro contrastanti: l’art. 337-sexies secondo cui la mancata trascrizione determina sempre l’inopponibilità dell’assegnazione e l’art. 6, comma 6, secondo cui in base al richiamo all’art. 1599 c.c. la mancata trascrizione non determina l’inopponibilità in assoluto ma solo quella ultranovennale (in quanto l’art. 1599 c.c. al terzo comma prevede che “le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione”).
E siccome quella del divorzio è norma speciale rispetto alla norma del codice civile ne deriverebbe per il solo divorzio un regime di opponibilità della trascrizione diversificato rispetto a quello unifor¬me di cui all’art. 337-sexies c.c. Conseguenza di cui non è, però, assolutamente percepibile alcuna ragionevole giustificazione.
A dire il vero il problema si sarebbe dovuto porre già dopo il 2006 con l’unificazione delle regole dell’affidamento e dell’assegnazione operata con l’art. 4 della legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, ma la giurisprudenza non l’ha mai affrontata neanche in base a quella normativa.
Una decisione in cui la Cassazione accenna a questa possibile interferenza è Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776 in cui la questione, però, non viene affrontata nel merito sia perché la Cassazione sostiene che la vicenda era regolata ratione temporis dal previgente art. 155-quater c.c. [che, come detto, tuttavia, avrebbe dovuto far sollevare ugualmente il problema] sia, soprat¬tutto, perché il provvedimento di assegnazione di cui si discuteva era stato regolarmente trascritto (scrive la Corte che, anche volendo entrare nell’argomento, potrebbe avere senso interrogarsi sulla attuale operatività dell’art. 6, comma 6, della legge 898 del 1970, solo nell’ipotesi in cui si debba dirimere una situazione di conflitto nella quale il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non sia stato trascritto; ma, come detto, non è questo il caso di specie).
Nessun’altra sentenza dopo la riforma del 2013 ha preso posizione sul punto. Tutte hanno ripropo¬sto la tesi secondo cui “l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi instaura un vincolo opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo”, ma lo hanno fatto in vicende in cui ratione temporis erano applicabili le disposizioni dell’originario art. 155-quater del codice civile (così per esempio Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202 in una vicenda imperniata sul valore da attribuire in sede di divisione all’assegnazione e che su limita a richiamare genericamente una analoga massima di Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319; ma anche nella più recente Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990 in cui l’asse¬gnazione risale al 2005). Richiama ugualmente lo stesso principio Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (centrata sul tema del giudizio promosso da un terzo per l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’assegnazione) ma anche in questo caso del tutto genericamente in una vicenda in cui peraltro l’assegnazione era stata regolarmente trascritta.
Di opponibilità limitata al novennio in caso di omessa trascrizione dell’assegnazione si parla, inve¬ce, in una vicenda in cui i giudici avevano applicato ratione temporis l’art. 155-quater (Cass. civ. Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7007) ma la questione delle interferenze tra la norma del codice e l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (che astrattamente si poneva già nella vigenza dell’art. 155-quater) non è stata minimamente discussa.
La conclusione è che non esiste alcuna pronuncia giurisprudenziale che abbia finora trattato il tema delle interferenze tra l’art. 337-sexies c.c. (disciplina uniforme dell’opponibilità dell’assegnazione solo in caso di trascrizione del relativo provvedimento) e il non abrogato art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (opponibilità dell’assegnazione in sede divorzile se trascritta ma anche per nove anni se non trascritta) con la conseguenza che non risulta smentita finora la tesi di un errore di coordinamento da parte del legislatore (che con la riforma sulla filiazione del 2013 ha da un lato dettato l’art. 337-sexies e dall’altro non ha abrogato l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio).
IX La casa familiare in proprietà
a) La casa familiare di proprietà del genitore estromesso
Si tratta della situazione statisticamente più diffusa e, vista dall’angolo visuale del proprietario, an¬che la più penalizzante, considerato che il coniuge o il convivente proprietario perde la disponibilità dell’immobile e deve reperire un’altra sistemazione abitativa.
Proprio a questa situazione ha inteso riferirsi principalmente il legislatore prevedendo, all’interno del primo comma dell’art. 337-sexies che “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regola¬zione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà” e – come si vedrà meglio più oltre – che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Eventuali lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegnazione sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costituzio¬ne del diritto di abitazione (Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 che ha ritenuto che le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem”, e che quindi la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere).
Contro i rischi di un uso strumentale del diritto di proprietà del coniuge o del convivente estro¬messo il legislatore ha previsto l’opponibilità ai terzi dell’assegnazione trascritta (art. 337-sexies, primo comma, ultima parte) di cui tratterà più oltre.
b) La casa familiare di proprietà del genitore assegnatario
Se la casa familiare è di proprietà del coniuge o convivente assegnatario non si pongono problemi particolari. A stretto rigore l’assegnazione della casa familiare al proprietario non sarebbe neces¬saria atteso che sono le regole della proprietà a tutelare l’assegnatario. Tuttavia l’assegnazione consente di considerare “assegnati” anche gli arredi che eventualmente fossero di proprietà del coniuge o del convivente non proprietario e se non altro da questo punto di vista può essere con¬siderata produttiva di effetti.
X La casa familiare in comproprietà e la sua divisione
Quando la casa familiare è in comproprietà tra i due genitori il provvedimento di assegnazio¬ne incide soprattutto sul diritto di chi dei due comproprietari deve lasciare l’immobile. La parte comproprietaria che si deve allontanare dall’abitazione ne subirà un sacrificio che potrà essere compensato, come sopra detto, dal provvedimento con cui l’art. 337-sexies impone di tener conto “nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Le norme regolatrici della comproprietà sono quelle della comunione (articoli 1100 -1116 c.c.) per cui ciascuna parte potrà disporre del suo diritto (art. 1103 c.c. con la conseguenza, però, dell’op¬ponibilità dell’assegnazione trascritta) ed anche ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di difficoltà di amministrazione (secondo quanto prevede l’ultima parte dell’art. 1105 c.c.).
Ciascuna delle parti potrà anche chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.) e, quindi, la divisione dell’immobile, fermo quanto previsto nel primo comma dell’art. 1111 secondo cui “l’autorità giudiziaria [competente per la divisione] può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (partecipanti)”. La disposizione in questione sembra ragionevolmente applicabile anche alla divisione della casa familiare assegnata, sebbene il meccanismo della trascrizione dell’assegnazio¬ne di per sé potrebbe essere sufficiente ad impedire il rischio del pregiudizio per i figli e per l’as¬segnatario, in quanto l’opponibilità è pacificamente applicabile anche nei confronti dell’eventuale acquirente all’asta dell’immobile.
D’altro lato il comproprietario estromesso dal godimento dell’immobile potrebbe non avere più interesse a rimanere comproprietario di un immobile che non gli apporta alcuna utilità economica immediata e potrebbe trovare conveniente promuovere il giudizio di scioglimento della comunione al fine di raggiungere uno dei tre possibili risultati di tale causa (divisione materiale, acquisto della quota dell’altro comproprietario, vendita all’asta). Se non altro per questa possibile ampia possibi¬lità di esiti e di risultati non sembra proprio applicabile l’art. 1112 c.c. che prevede l’impossibilità di chiedere la divisione “quando si tratti di cose che, se divise cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate”: ammesso, infatti, che questa norma possa applicarsi a questa fattispecie, l’uso della casa familiare può tranquillamente proseguire senza alcun intoppo se le parti dovessero scegliere di trasferire l’una all’altra la propria quota o anche vendere all’asta l’immobile (comunque assistito dalla garanzia, come detto, dell’opponibilità dell’assegnazione anche all’acquirente all’asta).
Esaminiamo i tre possibili esiti del giudizio di divisione.
a) La divisione materiale dell’immobile
La possibile (anche urbanisticamente) e comoda divisibilità dell’immobile (art. 1114 c.c.) è un fatto da considerare del tutto autonomo rispetto alla possibile assegnazione parziale della casa familia¬re. Ne sono diversi anche i giudici competenti.
Si è già detto che ove la divisione materiale dell’immobile venga esclusa nel giudizio di divisione sarà ben difficile che il giudice della separazione o del divorzio (337-bis e seguenti c.c.) possa accogliere una istanza di assegnazione parziale. Ed ugualmente nel caso in cui la divisibilità mate¬riale (in sede di scioglimento della comunione o per accordo tra le parti) sia possibile, questo non comporta la inevitabile assegnazione parziale in quanto ben porrebbe il giudice nondimeno esclu¬derla per i motivi che sono stati sopra in giurisprudenza come ostativi all’assegnazione parziale. La vicinanza tra i due comproprietari potrebbe essere oggettivamente d’ostacolo alla serena vita post-matrimoniale o alla serena gestione dell’affidamento dei figli, sempre che il genitore estro¬messo intenda abitare (e, per esempio, non locare a terzi) l’altra unità immobiliare.
b) L’acquisto della quota dell’altro comproprietario (il problema della determinazione del valore dell’immobile assegnato)
Molto più plausibile è, quindi, la scelta dei comproprietari (stragiudiziale o in seguito alla domanda di divisione) di giungere all’acquisto da parte dell’assegnatario della quota dell’altro comproprie¬tario.
Il problema che si pone in questi casi attiene alla valutazione della quota dell’immobile adibito a casa familiare gravato da provvedimento di assegnazione.
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319 cui ha aderito Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2009, n. 9310 e Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202) l’asse¬gnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura.
Limitatamente alle ipotesi in cui il bene viene attribuito al coniuge già titolare del diritto di go¬dimento prevale però, un orientamento oggettivamente più ragionevole (Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630 in una vicenda in cui il coniuge assegnatario aveva chiesto in sede di divisione di acquistare la quota dell’altro coniuge; cui hanno aderito Cass. civ. Sez. II, 22 otto¬bre 2014, n. 27128 e Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 33069 secondo cui l’assegna¬zione del godimento della casa familiare non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qua¬lora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
c) La vendita all’asta
Il terzo possibile esito della causa di divisione dell’immobile è costituito dalla vendita all’asta. In tal caso è evidente che gli stessi comproprietari potrebbero avere interesse, per evitare i ribassi dell’asta, decidere di “deporre le armi” e vendere a mercato libero l’immobile. Sempre che il com¬proprietario assegnatario rinunci, s’intende, all’assegnazione; altrimenti il meccanismo dell’oppo¬nibilità dell’assegnazione – valido naturalmente anche nel caso il cui terzo acquirente sia tale per aver acquistato all’asta – lo garantirebbe comunque dal punto di vista dell’assegnazione, anche se lo penalizzerebbe dal punto di vista del ricavato della vendita.
XI La casa familiare in locazione
L’assegnazione ha trovato regolamentazione in tutte le situazioni che legittimano l’occupazione della casa familiare, a partire dalla locazione.
La disciplina giuridica è contenuta nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) all’art. 6, secondo e al terzo comma 4, come integrato e interpretato da decisioni della Corte costituzionale. La norma al primo comma, in caso di morte del conduttore, prevede la successione del coniuge, degli eredi e parenti con lui abitualmente conviventi e – in seguito a Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404 – anche del convivente more uxorio (oggi comunque garantito dall’art. 44 della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Si tratta di ipotesi quindi di successione ex lege (Cass. civ. Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10104).
Le situazioni in cui è prevista la successione al conduttore nel contratto di locazione sono le se¬guenti:
a) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso di assegnazione disposta in sede di separazione giudiziale (art. 6, secondo comma) o concordata in sede di separazione con¬sensuale (art. 6, terzo comma).
b) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso assegnazione disposta o con¬cordata in sede divorzile (art. 6, secondo comma).
c) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso di nullità del matrimonio se le parti l’hanno concordata ex art. 126 c.c. (art. 6, terzo comma).
d) Successione ex lege dopo il recesso del convivente more uxorio conduttore dell’immobile ex art. 44 della legge 20 maggio 2016, n. 76 5
4 Art. 6 (Successione nel contratto) . La norma parla di recesso del convivente conduttore ma trova evidentemente applicazione anche nei casi in cui alla cessazione della convivenza segue l’assegnazione in sede giudiziale, ancorché non accompagnata da recesso formale da parte del conduttore, restando così superata la distinzione in passato operata tra conviventi con figli comuni

5 Art. 44 legge 20 maggio 2016, n. 76
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

(in cui la successione era stata ammessa da Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404) e senza figli (in cui la successione era stata finora negata da Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204 e da Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 7).
XII La casa familiare in comodato
a) L’applicabilità anche al comodato della disciplina prevista in materia di successione nel contratto di locazione e di opponibilità dell’assegnazione
Le disposizioni sull’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio non conten¬gono previsioni dirette a disciplinare tutte le situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il provvedimento di assegnazione può interferire.
In particolare non esistono previsioni normative che disciplinano l’ipotesi in cui la casa familiare è stata concessa in comodato 6. Si tratta di una lacuna che ha creato sempre molti problemi, dal momento che il comodato, in genere senza determinazione di durata, costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o dai parenti quale soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono matrimonio.
Se sul comodato (in particolare sul diritto del comodatario di rientrare in possesso dell’immobile concesso in comodato) in passato non era stato detto quasi nulla, viceversa erano stati affrontati sia il problema della successione nel contratto di locazione della casa familiare sia quello dell’op¬ponibilità ai terzi acquirenti dell’assegnazione della casa familiare.
La disciplina della successione nel contratto di locazione è stata sempre ritenuta pacificamente ap¬plicabile anche al comodato “ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abban¬donare la casa familiare” (Cass. civ. Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407; Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 1996, n. 6458) e giustificandosi l’estensione della norma sulla locazione ad ogni ipotesi in cui i coniugi si siano procurati l’uso dell’abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603).
L’altro problema, quello dell’opponibilità al terzo acquirente della vendita della casa familiare con¬cessa in comodato, è stato affrontato applicandosi alla casa familiare un’unica disciplina – quella della trascrivibilità e della conseguente opponibilità dell’assegnazione (già art. 155-quater, ora 337-sexies codice civile) – prescindendo dal titolo specifico di godimento. In proposito è stato espressamente ribadito con una sentenza del 1997 (Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258) e con la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) che costituisce situazione da considerare del tutto ragionevole quella dell’opponibilità dell’assegnazione nei confronti del terzo acquirente, con i limiti posti dal codice civile, anche nell’ipotesi in cui la casa familiare sia stata concessa in comodato.
Situazione questa confermata anche più recentemente da Cass. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 che affronta anche il tema – che sarà più oltre affrontato – dei mezzi a disposizione del terzo acquirente per sopperire alla inerzia della parte che sarebbe interessata a far valere il venir meno dei presupposti dell’assegnazione.
Non vi sono, perciò, differenze di disciplina relativamente al tema dell’opponibilità dell’assegnazio¬ne al terzo acquirente determinate dal diverso titolo di godimento della casa familiare.
b) I limiti – secondo la sentenza delle Sezioni Unite 13603/2004 – che incontra il pro¬prietario comodante nel chiedere la restituzione della casa familiare dopo l’assegnazio¬ne. La soluzione del termine implicito e dell’applicabilità dell’art. 1809 c.c.
In tutte le vicende giudiziarie più significative nelle quali questo problema è stato affrontato, si è trattato di genitori che, dopo aver concesso in comodato un immobile di loro proprietà al figlio, per destinarlo ad abitazione familiare, hanno dovuto poi fare i conti con la separazione del figlio e con l’assegnazione alla nuora della casa familiare.
Si tratta qui di verificare non l’opponibilità dell’assegnazione al successivo terzo acquirente, ma l’opponibilità dell’assegnazione all’originario proprietario che ha concesso in comodato l’immobile. Cioè se, e in che termini, il proprietario che concede il bene immobile in comodato sia o meno vincolato all’assegnazione dell’immobile effettuata dal giudice in sede di separazione.
Ebbene rispetto a questo problema le decisioni della Cassazione avevano dato, negli anni ’90, al problema soluzioni differenziate.
Da un lato si disse che essendo “il diritto che deriva dall’assegnazione un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale di abitazione, esso non è opponibile ai terzi e che pertanto il coniuge assegnatario è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante” (Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929) con la conseguenza che l’asse¬gnazione della casa familiare concessa in comodato non avrebbe potuto impedire al comodante di recedere ad nutum dal contratto.
Dall’altro lato si precisò che “quando l’immobile costituente la casa coniugale è utilizzato dai coniugi in virtù di un comodato senza predeterminazione di un termine finale, la durata dell’uti¬lizzazione dell’immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato” (Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10977) con la conseguenza opposta che le pretese restitutorie del proprie¬tario comodante avrebbero potuto sempre essere paralizzate dall’assegnazione perché “è nella disciplina di questo tipo di provvedimento che deve collocarsi ogni problema di determinazione del termine finale e non invece nell’originario provvedimento di comodato”. In quest’ultima decisione si era fatto riferimento anche alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 454/89 che aveva affermato che il provvedimento di assegnazione non aveva la funzione di creare un titolo di legit¬timazione nuovo, ma di conservare la destinazione che la casa familiare aveva avuto a tutela degli interessi dei figli minori.
Quindi, secondo un primo orientamento, il proprietario potrebbe rientrare facilmente in possesso dell’immobile assegnato in sede di separazione, non essendogli opponibile l’assegnazione stessa; mentre, secondo un altro orientamento, l’assegnazione dovrebbe prevalere sul precedente prov¬vedimento di comodato paralizzando le pretese del proprietario comodante.
A risolvere questo contrasto di orientamenti sono intervenute le Sezioni Unite dapprima nel 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) imprimendo alla soluzione del problema una direzione che è stata poi pienamente recepita dalla prima sezione della Cassazione ma contrastata dalla terza Sezione la quale ha provocato un secondo intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448).
Il punto di partenza della linea interpretativa delle Sezioni Unite del 2004 stava nella considera¬zione che il diritto del coniuge assegnatario – che pure trova nuovo ed autonomo titolo nel prov¬vedimento giudiziale che non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento atipico – resta modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesi¬stente, con la conseguenza che al fine di delineare il complesso dei diritti e dei doveri del coniuge in questione nei confronti del proprietario contraente occorre fare riferimento alla normativa rego¬latrice dell’originaria convenzione.
La soluzione quindi va cercata nelle norme sul contratto di comodato che, sul problema della sua stabilità, incontra due norme del codice civile: l’articolo 1809 rubricato “restituzione” (“Il comoda¬tario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto biso¬gno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata” e l’articolo 1810 rubricato “co¬modato senza determinazione di durata” (“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”).
Come emerge da queste disposizioni le forme del comodato possono prevedere che il contratto abbia un termine (articolo 1809 c.c.) o sia senza determinazione di durata (cosiddetto precario) (articolo 1810 c.c.).
Nel primo caso (art. 1809 c.c.) l’obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del termine salva la facoltà attribuita al comodante dall’art. 1809, comma 2, codice civile – ispirato ad un prin¬cipio di favore per il comodante, in ragione della essenziale gratuità del contratto – di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.
Nel secondo caso (art. 1810 c.c.) – allorché la durata del contratto non è stata convenzionalmente stabilita e non possa determinarsi sulla base dell’uso previsto – la disposizione di cui all’articolo 1810 codice civile fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà del como¬dante, che può essere manifestata ad nutum; con la conseguenza che, una volto sciolto il contrat¬to per iniziativa di quest’ ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione immediata della cosa (sui criteri di individuazione del contratto di comodato a tempo indeterminato Cass. civ. Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5907 e Cass. civ. Sez. Unite, 9 febbraio 2011, n. 3168).
La verifica sulla durata del contratto è quindi fondamentale per risolvere il problema, dal momento che dalla collocazione del tipo di contratto nell’ambito dell’una (comodato a termine) o dell’altra categoria (comodato senza termine) dipende la sorte del contratto nel caso in cui l’immobile venga assegnato in sede di separazione e il proprietario comodante intenda riaverne indietro la disponibilità.
Per approfondire quale sia la durata del contratto in caso di comodato concesso al fine di adibire l’immobile a casa familiare la citata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) si sofferma proprio sul senso della destinazione dell’immobile a casa familiare come diretta ad assicurare al nucleo familiare già formato o in via di formazione un proprio habitat, uno stabile punto di riferimento, il centro di comuni interessi materiali e spiri¬tuali dei suoi componenti. “Per effetto della concorde volontà delle parti – si afferma nella sentenza – viene così a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di “termine implicito” della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende”.
Non si tratta quindi, secondo le Sezioni Unite, di un termine indeterminato di durata – che rende¬rebbe applicabile l’articolo 1810 del codice civile, con la conseguenza che il comodatario dovrebbe restituire l’immobile “appena il comodante lo richiede” – bensì di un termine implicito che rende applicabile l’articolo 1809 con l’obbligo di restituzione alla scadenza del termine, che per l’ipotesi di assegnazione della casa familiare coincide con il venir meno delle esigenze connesse all’as¬segnazione stessa (e quindi al momento dell’autosufficienza dei figli), salvo sempre il diritto del comodante di pretendere la restituzione ove “sopravviene un urgente e impreveduto bisogno” del comodante stesso. Ipotesi ben difficile a realizzarsi e coincidente in genere con una situazione di stato di necessità.
Naturalmente, ove al comodato si accompagni la previsione di un termine espresso, il proprietario comodante potrà azionare il suo diritto alla scadenza del termine, sempre ex articolo 1809 codice civile, anche se nel frattempo l’immobile è stato oggetto di assegnazione in sede di separazione.
L’effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante – hanno anche ricordato le Sezioni Unite (sulla necessità di una verifica attenta circa la effettività della destinazione a casa familiare cfr anche Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619) – non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare. Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183 ha messo l’accento sul rigore con cui deve essere interpretata la nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui al secondo comma dell’art. 1809 cod. civ., che fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli. Dal canto suo Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 1587 ha chiarito che nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di pre¬stabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
c) La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2004
All’impostazione delle Sezioni Unite del 2004 si è uniformata la giurisprudenza successiva nel suo complesso (Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990; Cass. civ. Sez. VI – 3, 12 febbraio 2018, n. 3302; Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183; Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 1587; Cass. civ. Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 23361; Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2012, n. 16769; Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103; Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592; Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619; Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917; Cass. civ. Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13260; Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2005, n. 6278) Gli stessi principi sono stati pacificamente applicati anche alla famiglia di fatto (Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592).
d) In quali casi al proprietario comodante non è opponibile l’assegnazione dell’immobile concesso in comodato?
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare all’originario proprietario comodante fino al venir meno delle esigenze connesse all’assegnazione stessa (e quindi al mo¬mento dell’autosufficienza dei figli) e fatto salvo il diritto di restituzione immediata in caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.), non è stata però sempre la soluzione adottata dai giudici.
Per esempio Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103, pur condividendo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, ha negato tutela al coniuge separato rimasto nella casa coniugale in difetto di provvedimento di assegnazione. In alcune sentenze – coerentemente con le finalità della tutela – è stata esclusa l’opponibilità al comodante dell’assegnazione della casa familiare in assenza di figli o comunque di un provvedimento di affidamento della prole (Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2005, n. 9253; Trib. Padova Sez. I, 1 settembre 2011; Tribunale Monza, 22 marzo 2007).
In una vicenda in cui il padre aveva concesso l’immobile in comodato al figlio prima delle nozze, affinché vi svolgesse la sua attività professionale, e in cui quindi è stata esclusa la comune inten¬zione del comodante e del comodatario di adibire l’immobile oggetto di comodato ad abitazione familiare Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619, ha precisato che l’assegnazione dell’im¬mobile al coniuge nel giudizio di separazione non è opponibile al comodante.
Quello del comodato concesso da un ente – o comunque da un soggetto non legato da rapporti di parentela con i comodatari – è proprio uno dei casi in cui viene negata l’opponibilità dell’assegna¬zione al proprietario comodante: essendo ragionevolmente estranea o indifferente alle intenzioni dell’ente, o del soggetto estraneo alla famiglia, l’evenienza che l’immobile venga destinato a casa familiare. A questo caso fanno riferimento Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258, so¬pra richiamata, Cass. civ. Sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179 in cui il soggetto comodante era, come detto, una società di capitali e Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258 in cui il comodante era una società che aveva instaurato con i convenuti un rapporto di comodato.
In conclusione alcune decisioni hanno ammesso, in condivisione con i principi generali, che l’oppo¬nibilità dell’assegnazione al comodante originario può essere esclusa a) allorché non vi sono figli (nei casi cioè in cui dovrebbe anche essere esclusa la stessa assegnazione della casa familiare), b) nei casi in cui la destinazione dell’immobile concerneva una destinazione diversa dall’uso come casa familiare; c) nei casi in cui il comodante è un ente o una persona non parente dei comodatari allorché la destinazione dell’immobile a casa familiare non può ragionevolmente farsi risalire alle intenzioni del comodante.
e) L’intervento confermativo delle Sezioni Unite nel 2014
La terza sezione della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113) nel giugno del 2013 rimetteva in discussione l’orientamento delle Sezioni Unite del 2004.
Il tribunale e la Corte d’appello di Lecce – facendo applicazione dell’orientamento prevalente – avevano rigettato la domanda di rilascio della casa familiare concessa dal suocero in comodato e assegnata in sede di separazione alla nuora affidataria del figlio. Il suocero ricorreva per cassa¬zione invocando l’applicazione dell’art. 1810 del codice civile a mente del quale il comodante può chiedere il rilascio ad nutum di un bene concesso in comodato senza termine.
La terza sezione della Corte di cassazione – alla quale sono assegnate le cause in materia di contratti e obbligazioni e a cui il ricorso veniva rimesso – ripercorreva nella lunga motivazione le argomentazioni delle Sezioni Unite del 2004 alle quali la Corte d’appello di Lecce si era conformata e passava in rassegna le decisioni che si sono discostate da tale orientamento condividendo le perplessità suscitate dall’orientamento “familiarista” delle Sezioni unite del 2004 soprattutto sotto due profili.
Soprattutto non condivideva l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui l’assegnazione in sede di separazione non modifica né la natura né il contenuto del titolo del precedente godimento (nella specie il comodato) alla cui disciplina occorrerebbe quindi riferirsi. Infatti, secondo i giudici della terza sezione, il provvedimento di assegnazione non si atteggia allo stesso modo sempre ma si diversifica a seconda del momento in cui il contratto è stato stipulato. Potrebbe avvenire per esem¬pio che il genitore conceda in comodato al figlio l’immobile al momento delle nozze ma al solo fine di goderne per il tempo necessario all’acquisto di altro immobile (magari in attesa di ultimazione di lavori) o che la concessione in comodato avvenga prima delle nozze del figlio o dell’inizio di una sua convivenza more uxorio nell’immobile. Insomma il momento di perfezionamento del contratto ha una rilevanza che non può essere ignorata omologando tutte le ipotesi di comodato. E ancora è necessario differenziare a seconda che il comodante sia un genitore o un estraneo alla famiglia giacché in quest’ultima ipotesi non è certo invocabile il principio di funzionalizzazione della pro¬prietà a salvaguardia della solidarietà familiare. “Deve allora porsi la questione – sostenevano i giudici della terza Sezione – se il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell’assegnatario da un canto, e del concedente da altro canto, possa essere altrimenti e diver¬samente realizzato”. La risposta a questa domanda è nel senso di interpretare la concessione in comodato dell’immobile senza termine sempre come comodato precario ex art. 1810 c.c. (e non con “termine implicito” ex art. 1809 c.c. consistente nella cessazione delle esigenze cui la asse-gnazione è preordinata) affidando la tutela delle esigenze dell’assegnatario ai principi generali in materia di anteriorità della trascrizione o ad altri già elaborati dalla giurisprudenza sul comodato,“ ad esempio mediante la concessione al precarista o all’assegnatario della possibilità di rilasciare l’immobile, all’esito della domanda di restituzione, entro un termine congruo, giudizialmente de¬terminato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze concrete del caso.
Tanto premesso la terza sezione rimetteva alle Sezioni Unite nuovamente la questione interpre¬tativa dei limiti di opponibilità al proprietario comodante dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione.
Nella tempestiva risposta delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) si osserva come il punto di vista della terza sezione – secondo cui in caso di comodato di abitazione destinata a casa familiare senza predeterminazione del termine, si sarebbe in pre¬senza di un comodato cosiddetto precario (art. 1810 c.c.) in cui il comodatario sarebbe tenuto al rilascio a semplice richiesta del comodante – non possa essere condiviso. Nella sentenza ven¬gono affrontati tutti i problemi che la questione presenta. In particolare quando e come insorge il vincolo di destinazione a casa familiare; quale sia il momento di cessazione di esso; quale sia il regime di opponibilità e come è connotata la posizione giuridica del coniuge e dei figli del co¬modatario iniziale.
La Corte osserva che ai principi enunciati da Cass. civ., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 si è attenuta successivamente la giurisprudenza della Corte Suprema, la quale, muovendo dalle premesse fissate dalle Sezioni Unite, ha ribadito che la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che le¬gittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la con¬tinuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809 comma 1, codice civile. Se ne è tratta la conseguenza che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Mettono in evidenza le Sezioni Unite che, perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa fami¬liare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni.
In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto. E’ per questo motivo che trova applicazione l’art. 1809 del codice civile nel quale il termine è implicito essendo desumibile dall’uso cui la casa è destinata.
A questi principi si è attenuta la giurisprudenza successiva (Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990; Cass. civ. Sez. VI – 3, 12 febbraio 2018, n. 3302).
f) I tre criteri per l’applicazione plausibile dell’art. 1809 c.c. (l’indagine corretta del regi¬me contrattuale adottato dalle parti, la valutazione di eventuali pattuizioni sul termine, la durata del comodato non oltre ragionevoli limiti di tempo)
Nel ribadire l’orientamento del 2004 le Sezioni Unite del 2014 fanno tre precisazioni specifiche ai fini dell’applicabilità dell’art. 1809 c.c.
La prima puntualizzazione attiene alla individuazione del regime contrattuale. A questo proposito – affermano nel 2014 le Sezioni Unite – si impone un primo chiarimento. S può dire che il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l’art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza deter¬minazione di durata”. E’ solo nel caso di cui all’art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L’art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso “anche nelle sue potenzialità di espansione”. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo de¬terminabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale.
In questa prospettiva Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 ha affermato che il coniuge assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell’immobile proposta dal comodante, e che il giudice è tenuto ad accertare se l’uso cui il bene attribuito incomodato è stato adibito a casa familiare e se perdurino le esigenze legate all’assegnazione. Nella medesima linea si pone Cass. civ. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716 secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Proprio la stessa puntualizzazione è stata anche al centro della decisione di Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 secondo cui il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in prece¬denza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Già in passato Cass. civ. Sez. III, 7 agosto 2012, n. 14177 aveva affermato, comunque, che il giudice della separazione, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare e Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619 aveva ribadito che l’effet¬tività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale del conte¬sto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa fare luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.
La seconda importante puntualizzazione fatta dalle Sezioni Unite del 2014 concerne l’interpretazio¬ne corretta della sentenza del 2004. Quest’ultima – ricordano i giudici – non intendeva affermare che, ogniqualvolta un immobile venga concesso in comodato con destinazione abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, ancorché disgregata. La sentenza del 2004 aveva infatti in primo luogo invitato i giudici di merito a valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, che potrebbe emer¬gere dalle motivazioni espresse nel momento in cui è stato concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l’occupazione. In secondo luogo ha precisato che la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò si¬gnifica che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l’onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desu¬mibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze, dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l’insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all’uso familiare e non solo personale. Trattasi sempre di un mero problema di prova, risolvibile grazie al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell’insorgenza della nuova situazione, compor¬tamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponili al suo giudizio.
Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto.
Nella terza puntualizzazione si richiama la giurisprudenza che conduce ad escludere che trovino immeritata tutela i comportamenti ostruzionistici dei beneficiari dell’alloggio, finalizzati a protrar¬re indebitamente il godimento della casa familiare. Viene richiamata per esempio la posizione espressa dalla prima sezione della Corte che ha avuto modo di riepilogare efficacemente (Cass. 18076/14) i principi che si sono andati affermando circa i limiti dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Questi, è stato osservato, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell’obbligo oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.
g) Lo stato di bisogno del comodante che legittima la richiesta di rilascio
Su altro versante – osservano sempre i giudici delle Sezioni Unite del 2014 – la soluzione prescelta dalla Sezioni Unite nel 2004 è da confermare, richiamando all’attenzione la portata della facoltà di recedere ex art. 1809 cpv. c.c. Questa disposizione rivela che il comodato a tempo determinato, soprattutto se con le connotazioni della lunga durata di cui ci si è detto, nasce nella convinzione della piena stabilità del rapporto, anche tenendo conto della possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno. Questa eventualità è una componente intrinseca del tipo contrattuale e co¬stituisce insieme espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamen¬tale importanza per il beneficiario. Con l’implicazione che il comodante, contrariamente a quanto ipotizzato da una risalente dottrina, ritiene di poter rispettare il contratto per tutto il tempo di durata prevedibile. A fronte di questa scelta, che fa ritenere che il comodante non prevedesse di volere o dovere alienare il bene, non può trovare tutela la sua intenzione, verosimilmente ritorsiva, di rimuovere l’occupante rimastone beneficiario.
Trova invece tutela il sopravvenire di un urgente bisogno, sopravvenuto rispetto al momento della stipula. L’urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la desti¬nazione sia quella di casa familiare.
È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.
h) L’onere della prova
Secondo la decisione delle Sezioni Unite del 2014 il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare , ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esi¬genze connesse all’uso familiare.
XIII La vendita a terzi dell’immobile prima della separazione da parte del coniuge proprietario esclusivo
a) Quali strumenti di tutela ha il coniuge non proprietario in caso di vendita a terzi dell’immobile da parte del coniuge proprietario prima della separazione (e dell’assegnazione)?
L’art. 144 c.c. prevede che “I coniugi… fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia”. La legge stessa, quindi, individua come uno degli accordi più rilevanti dei coniugi quello alla scelta della residenza familiare. Anzi, per essere più precisi, quello relativo alla scelta dell’abitazione familiare, dal momento che è pacifico che due coniugi possano anche avere una residenza diversa: quello che conta è l’abitazione comune (co¬abitazione).
Una volta fissata la residenza della famiglia in un certo posto anche le modifiche della residenza o le scelte che comunque incidono sull’abitazione dovrebbero essere concordate. Sennonché, come approfondito in altra sede7, la giurisprudenza non riconosce natura negoziale, e perciò vincolante nei rapporti interni, agli accordi di cui all’art. 144 c.c. ammettendo quindi la loro violazione.
Il problema è particolarmente grave allorché l’abitazione in cui i coniugi decidono di abitare è di proprietà di uno dei due soltanto. Che potere ha il coniuge non proprietario sull’abitazione di pro¬prietà dell’altro? E in particolare, come può, il coniuge non proprietario impedire che il coniuge proprietario possa disporre a suo piacimento della proprietà per esempio decidendo di alienar¬la, magari poco prima della separazione in previsione dell’eventuale assegnazione dell’abitazione all’altro coniuge?
La risposta della giurisprudenza su questo aspetto è piuttosto deludente.
Del problema si è occupata – a quanto consta – una sola decisioni secondo cui “non è configurabile, in costanza di matrimonio, alcun potere in capo al coniuge non proprietario sull’immobile adibito a residenza familiare di appartenenza esclusiva dell’altro, ove questi intenda, senza il consenso del primo, alienare il bene e trasferire altrove l’abitazione della famiglia; nonostante che l’atto di disposizione concretizzi la violazione di un preesistente accordo” (Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 1992, n. 5415).
La vicenda riguardava un coniuge di Torino il quale aveva deciso unilateralmente di trasferire la residenza in un’altra zona della città che riteneva più signorile rispetto a quella in cui era ubicata la casa familiare di sua esclusiva proprietà. La moglie si rivolse al tribunale chiedendo un provvedi¬mento che dichiarasse che il marito non aveva il potere di compiere questa operazione, in quanto assunto in violazione dell’accordo con cui la residenza della famiglia era stata stabilita altrove ancorché in abitazione di proprietà del marito. Il Tribunale rigetto la richiesta e ugualmente fece la Corte d’appello. La Corte di cassazione confermò il rigetto della domanda della moglie “in quanto al coniuge non proprietario non compete nessun diritto reale su tali beni, neppure in caso di sepa¬razione coniugale e di assegnazione della casa familiare… ed egli non ha alcun potere di impedire al coniuge proprietario di porre in essere atti di disposizione dei beni di sua proprietà esclusiva”.
Tuttavia la Corte aggiunse, a quanto detto, una considerazione importante, affermando che il principio non vale allorché l’atto di alienazione consegue alla concreta violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario o costituisce addirittura situazione di un disegno preordinato a sottrarsi alla loro osservanza; casi che potreb¬bero legittimare i familiari suoi creditori all’esercizio di azioni cautelari o di conservazione della garanzia patrimoniale.
Pertanto al di fuori dei casi in cui si verifica questa violazione dei doveri di reciproca assistenza morale e materiale (quando, per esempio, il coniuge proprietario intende frustrare il diritto all’as¬segnazione della casa coniugale all’altro in sede di separazione) il coniuge non proprietario non può impedire al coniuge proprietario della casa familiare di sottrarla al godimento comune, ven¬dendola a terzi, violando l’accordo in base al quale in quella abitazione i coniugi avevano fissato la loro residenza familiare.
Il codice civile francese all’art. 215 prescrive, al contrario, che gli sposi non possono l’uno senza il consenso dell’altro, disporre dei diritti sulla casa familiare e sui mobili che l’arredano.
Il codice civile tedesco ugualmente alla sezione 1365 prevede che il coniuge può vendere la sua proprietà solo con il consenso dell’altro.
Il nostro codice civile non contiene una norma del genere, né la giurisprudenza ha saputo elabora¬re finora un principio difforme da quello derivante dalle semplici regole della proprietà.
b) La questione dell’eventuale opponibilità dell’assegnazione della casa familiare venduta ad un terzo prima dell’assegnazione
Si è sopra accennato alla posizione isolata e controcorrente assunta in passato da Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971, secondo cui il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare (nella specie si trattava di conviventi more uxorio con due figlie minori) sarebbe opponibile al terzo acquirente cui viene trasferita la proprietà prima dell’ assegnazione stessa, “dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente assegnatario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la destinazione dell’immobile a casa familiare
impressa anche dal proprietario genitore fino al suo allontanamento volontario” e che “non rileva, nella specie, l’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazio¬ne dell’immobile a casa familiare … dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la ricorrente e le minori medesime fino al suo allontanamento volontario…”. L’interpretazione proposta in questa decisione porta a considerare sempre opponibile non tanto il provvedimento di assegnazione trascritto quanto la condizione di casa familiare in sé.
Su questi aspetti è intervenuta una decisione (Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990) con la quale l’orientamento sopra indicato viene criticato e superato con argomenti che appaiono giuri¬dicamente condivisibili ancorché nella vicenda trattata appaiono il frutto di una architettata mano¬vra del coniuge proprietario per frustrare il diritto della madre affidataria dei figli all’assegnazione della casa familiare. Nella vicenda infatti il marito proprietario della casa familiare aveva venduto alla propria madre nel dicembre del 1994 la proprietà dell’immobile costituente la casa familiare poi assegnata all’udienza presidenziale di separazione a Teramo alla moglie, alcuni mesi dopo, nel luglio del 1995. Lo stesso tribunale di Teramo nel 2010 aveva respinto la domanda di simulazio¬ne della vendita proposta dalla moglie, accogliendo invece la domanda di revocatoria (art. 2910 c.c.) che, tuttavia, come è noto, non ha effetti sull’assegnazione ma soltanto sull’efficacia della vendita effettuata in pregiudizio del creditore 8. La suocera agiva in giudizio ottenendo nel 2015 la sentenza di rilascio dell’immobile. La decisione veniva riformata dalla Corte d’appello dell’Aquila che, applicando l’isolato precedente di cui si è sopra detto, rigettava la domanda di rilascio sul presupposto che la moglie avesse acquistato la “detenzione qualificata” dell’immobile, adibito a casa familiare, in data anteriore rispetto alla stipula della compravendita (tra il marito e la di lui madre), e che la pregressa conoscenza, desunta dagli atti del precedente giudizio revocatorio, avuta dalla suocera acquirente, della esistenza del vincolo di godimento funzionale ai bisogni della famiglia, impresso dal figlio al bene oggetto della compravendita, rendeva opponibile il diritto di godimento al terzo acquirente, nonostante l’acquisto fosse stato trascritto prima della emissione del provvedimento presidenziale di assegnazione.
Da qui il ricorso promosso dalla suocera davanti alla Corte di cassazione, rimesso alla terza sezione.
La Cassazione con una dotta ricostruzione delle tematiche in materia di assegnazione della casa familiare, capovolge l’orientamento accolto dalla Corte d’appello e accoglie il ricorso della suocera.
Nella decisione si premette che l’accertamento della preesistenza di un titolo di godimento “utile”, implica che grava sul coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosuf¬ficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, l’onere di provare, “anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento” o “che dopo l’insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all’uso familiare e non solo personale” (Corte Cass. SS.UU. n. 20448/2014), postulando tale accertamento “una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’inte¬ro contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Corte cass. SS.UU. n. 13603/2004).
Richiamati i principi elaborati dalle due sentenze delle Sezioni Unite la terza sezione affronta il caso in cui l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte del terzo, precede l’adozione del provvedimento di assegnazione. In tal caso affermano i giudici, “occorrerà indagare se l’acquirente abbia manifestato la intenzione di subentrare nel preesistente rapporto di como¬dato, ad esempio stipulando nell’atto di acquisto la clausola cd. di rispetto, ovvero abbia inteso concludere con almeno uno dei coniugi un contratto attributivo di un nuovo titolo di godimento in funzione delle esigenze abitative della famiglia; diversamente non essendo al terzo opponibile il negozio di comodato stipulato “inter alios” (non essendo applicabile analogicamente la disposizio¬ne dell’art. 1599 c.c.) nè essendo opponibile il provvedimento di assegnazione, in quanto avente data certa “successiva” a quella dell’atto di acquisto”.
Il bilanciamento tra gli opposti interessi di rilevanza costituzionale riferiti, rispettivamente, al co¬niuge assegnatario ed al terzo acquirente della proprietà, non consente di riconoscere una antici¬pazione della tutela dell’interesse familiare, fondata sulla mera preesistente relazione tra il nucleo familiare e l’immobile, rispetto alla data di acquisto della proprietà da parte del terzo, pervenendo¬si altrimenti ad una totale funzionalizzazione della proprietà alle esigenze della famiglia, con effetti sostanzialmente espropriativi del diritto sulla “res”.

8 Cass. civ. Sez. II, 19 agosto 2005, n. 17009: Qualora il coniuge assegnatario in sede di separazione della casa familiare abbia proposto azione revocatoria diretta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell’immobile oggetto dell’assegnazione da parte del marito, non ricorre il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richie¬sto dall’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione necessaria del processo, tra la predetta causa e il giudizio proposto dal compratore per ottenere la condanna del venditore al rilascio del medesimo bene; infatti, nessuna influenza sull’esito di quest’ultimo procedimento potrà avere il vittorioso esperimento dell’azione pauliana che, non assicurando il rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante, produce la declaratoria di inefficacia relativa nei confronti dell’attore-creditore degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio del credito di cui sia titolare (nella specie, il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento o al diritto personale di godimento della casa familiare), consentendogli soltanto di promuovere l’azione esecutiva e conservativa sul bene distratto.
La detenzione qualificata trova fondamento in un diritto che rimane pur sempre “personale” e non riveste quindi i caratteri tipici della realità tra cui la assolutezza ed inerenza, difettando quindi della capacità di affermazione e di opponibilità “erga omnes”. Anche ad ipotizzare che la mera cessazione della convivenza non estingua il diritto derivato dal negozio familiare, non è dubbio che quest’ultimo, implicando un atto di disposizione sul bene immobile non può che trovare fon¬damento nella relazione giuridica del disponente con il predetto bene (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), sicché venuta meno tale relazione originaria, con la cessione della proprietà a terzi, viene meno anche l’acquisto a titolo derivativo del diritto personale.
La preesistente destinazione della casa ad uso della famiglia costituisce un presupposto di fatto che assume rilevanza giuridica solo e nella misura in cui viene considerato dalla legge in funzione della produzione di effetti giuridici: in assenza di norme di legge intese espressamente a derogare al generale principio per cui gli effetti dell’accordo vincolante non possono incidere nella sfera giu¬ridica di soggetti rimasti ad esso estranei, ovvero a derogare al sistema normativo di risoluzione dei conflitti tra diritti esercitati da soggetti diversi sul medesimo bene (artt. 1265, 1380 e 2744 c.c.), la situazione di fatto espressiva della destinazione del bene è del tutto inidonea “ex se” a conformare le caratteristiche della qualità materiale e giuridica del bene compravenduto, non essendo configurabile come “peso od onere” gravante sul bene, fatta evidentemente salva la dif¬ferente volontà negoziale delle parti contraenti laddove l’acquirente abbia espressamente assunto la obbligazione di rispettare detta destinazione di fatto a vantaggio del nucleo familiare insediato nell’immobile;
Del tutto irrilevante è poi la circostanza della eventuale conoscenza di fatto da parte dell’acquiren¬te della pregressa situazione di fatto relativa all’utilizzo dell’immobile da parte della famiglia: al terzo acquirente è infatti opponibile il provvedimento di assegnazione e non la pregressa situazio¬ne di fatto, diversamente opinando si verrebbe a riconoscere alla mera situazione di fatto una sorta di “effetto prenotativo” della eventuale e comunque successiva opponibilità del provvedimento di assegnazione, non previsto da alcuna norma di legge, ovvero l’effetto di produrre un vincolo conformativo “eventuale e futuro” della proprietà sul bene oggetto della compravendita, anch’esso non contemplato da alcuna norma di legge.
Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “Con riferimento alla cessione al terzo, effet¬tuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario, del diritto di proprietà dell’im¬mobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge – non titolare di diritti reali sul bene – collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell’art. 155 quater c.c. – applicabile ratione temporis – e della disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se – a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisi¬te – il Giudice di merito ravvisi la instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione, ipotesi che ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal ne¬gozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia”.
XIV La tutela del terzo acquirente nel caso in cui gli interessati non si adoperino per far valere il venir meno dei presupposti dell’assegnazione
Come si è visto il provvedimento di cessazione o di revoca dell’assegnazione può essere richiesto dal genitore, estromesso dal godimento della casa familiare, che sia proprietario esclusivo dell’im¬mobile o comproprietario con l’assegnatario e che abbia interesse a far cessare il vincolo.
Tuttavia può avvenire che il coniuge o convivente proprietario della casa familiare abbia venduto a terzi l’immobile assegnato o abbia ceduto a terzi la quota di comproprietà e che pertanto non abbia alcun interesse attuale a promuovere il giudizio per ottenere il provvedimento di cessazione o di revoca.
In che modo è tutelato di fronte a questa inerzia il terzo acquirente interessato al godimento dell’immobile di cui è diventato proprietario o comproprietario?
A questa domanda ha dato risposta esauriente la giurisprudenza.
Già in Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 era stato affermato che in caso di inerzia del suo dante causa il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, è legittimato a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
La sentenza era stata stata resa in una vicenda in cui, essendo diventato economicamente au¬tosufficiente il figlio dell’assegnataria, il terzo acquirente aveva richiesto informalmente il rilascio dell’immobile assegnato in sede divorzile. Non avendo sortito alcun effetto tale richiesta il terzo acquirente instaurava un giudizio di accertamento dell’insussistenza del diritto di occupazione e di rilascio. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda ma la Corte d’appello la accoglieva. La como¬dataria ricorreva quindi per cassazione assumendo che la decisione impugnata aveva disposto il rilascio dell’immobile, senza che una specifica richiesta di revoca del provvedimento di assegnazio¬ne della casa coniugale fosse stata proposta La Cassazione respingeva il ricorso osservando che, come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. L’efficacia, quindi, della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione attraverso la richiesta di revoca del provvedimen¬to di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione. Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pie¬nezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata. In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 della Costituzione.
I medesimi principi sono stati riaffermati e ampliati da Cass. civ. Sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1744 secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi e assegnazione della casa familia¬re, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l’assegnazione della casa, come nelle ipotesi di asse¬gnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell’azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumula¬re oltre alla domanda di accertamento dell’insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell’immobile, di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni.
XV Il cambio di genitore assegnatario
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l’affidamento dei figli, nonché per la mi¬sura e le modalità dell’assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367; Cass. civ. Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10222).
Non è affatto escluso quindi, anche se non è statisticamente frequente, che nel regime di affida¬mento possa verificarsi il cambio del genitore assegnatario della casa familiare anche se spesso il cambio si verifica con il passaggio dei figli dal domicilio del genitore cui era stata assegnata la casa familiare al domicilio del genitore prescelto come nuovo collocatario.
XVI La cessazione e la revoca dell’assegnazione
a) Le cause di cessazione e di revoca dell’assegnazione
Dalla stessa formulazione dell’art. 337-sexies si comprende come l’assegnazione della casa fami¬liare non ha una durata illimitata ma è commisurata alle esigenze alle quali è collegata e quindi è per lo più destinata a cessare allorché vengono meno le ragioni di tutela cui è preordinata. Nel prevedere le ipotesi di cessazione e di revoca dell’assegnazione il legislatore ha, tuttavia, anche inserito tra di esse alcune situazioni (si pensi alla convivenza more uxorio e al nuovo matrimonio dell’assegnatario) che non necessariamente sono incompatibili con la tutela di quelle esigenze; in questi casi la giurisprudenza costituzionale – come si dirà – ha ammesso il provvedimento di revo¬ca, ma lo ha condizionato ad una valutazione di non contrarietà della revoca all’interesse dei figli.
Con la revoca la casa familiare torna nel diritto esclusivo del proprietario ovvero seguirà le regole civilistiche della comproprietà (Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2016, n. 15373).
Ed inoltre, come ha ben chiarito Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5156 in un caso in cui il giudice di merito aveva escluso la liceità dell’uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniu¬ge, protrattosi in seguito alla revoca dell’ordinanza di assegnazione della casa familiare, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Le cause di cessazione e di revoca sono sostanzialmente quattro.
1) L’autosufficienza economica dei figli maggiorenni o la cessazione della loro coabita¬zione con l’assegnatario
La prima – e statisticamente più diffusa – causa di cessazione è il venir meno delle esigenze dei figli o perché essi raggiungono l’autosufficienza economica o perché cessano la loro convivenza con il genitore assegnatario. Poiché, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritaria¬mente conto dell’interesse dei figli” è evidente che venuto meno o realizzatosi questo interesse, viene anche meno il vincolo che alla comproprietà o alla proprietà di terzi è stato apposto dal provvedimento di assegnazione. La legge (art. 316-bis c.c.) e, come si è sopra detto, la giurispru¬denza considerano legittima l’assegnazione della casa familiare al genitore non proprietario solo ove correlata all’affidamento dei figli minori ovvero alla convivenza con i figli maggiori di età non ancora autosufficienti. L’autosufficienza dei figli maggiorenni o la cessazione della loro convivenza con il genitore assegnatario legittimano quindi il genitore comproprietario o proprietario estromes¬so dal godimento della casa familiare a richiedere la revoca dell’assegnazione.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne9 termina all’atto del conseguimento, da parte del figlio di uno “status” di autosufficienza economica consistente nel percepire un reddito corri¬spondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, essendo rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione sulla eventuale esiguità del reddito percepito e quindi sulla non raggiunta indipendenza economica (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137; Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974; Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24498).
L’assegnazione viene meno anche se il figlio cessa di abitare stabilmente con il genitore assegna¬tario (Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27377). Per esempio Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348 ha ritenuto che l’allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegna¬zione della casa familiare.
Per evitare le conseguenze paradossali di un’obbligazione che potrebbe protrarsi sine die, la giuri-sprudenza (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076) ritiene che comunque che “tale obbli¬go non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
La prova dell’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio – come tutte le de¬cisioni sopra richiamate ribadiscono – è a carico del genitore che chiede la cessazione dell’obbligo (in particolare, Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719 e Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 1998, n. 2670).
Va precisato che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza eco¬nomica o il suo allontanamento stabile secondo la giurisprudenza non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare “ipso facto” gli effetti collegati a tale situazione, ma determinano unica¬mente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere in sede giudiziaria l’accertamento di tali circostanze (Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491; Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975; Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235).
2) L’allontanamento stabile dell’assegnatario dall’immobile
Si tratta di una situazione che, benché intuitiva e implicita, è stata indicata espressamente nella formulazione dell’art. 337-sexie c.c. (“Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare…”). Deve trat¬tarsi di un allontanamento stabile, naturalmente, non transitorio come potrebbe avvenire per una vacanza o per altre esigenze personali, come un ricovero ospedaliero ancorché prolungato.
Secondo Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 il trasferimento del genitore assegnatario comporta senz’altro la revoca dell’assegnazione della casa familiare mentre il figlio maggiorenne non autosufficiente, già convivente con lui, potrà chiedere ai genitori il mantenimento, che do¬vrebbe permettergli anche di procurarsi un nuovo alloggio, senza poter pretendere di continuare ad abitare nella casa medesima.
Anche Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9372 ha ribadito lo stesso principio.
Il verificarsi di queste situazioni non determina, però, il “venir meno” automatico dell’assegnazione e dei vincoli al regime proprietario che l’assegnazione costituisce. Dovrà essere instaurato un pro¬cedimento di verifica da parte dell’autorità giudiziaria e d’altra parte occorre modificare il titolo che presiede all’assegnazione senza contare il fatto che solo il relativo provvedimento può, peraltro, essere oggetto della trascrizione prevista nell’art. 337-sexies. La giurisprudenza unifica tutte le situazioni indicando la necessità che sia sempre il giudice a prendere atto della causa di cessazione e a disporre il venir meno dell’assegnazione.
3) La convivenza more uxorio dell’assegnatario
L’art. 337-sexies precisa anche che il diritto di godimento della casa familiare attribuito con l’as¬segnazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario “conviva more uxorio” o contragga nuovo matrimonio.
Tuttavia già nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (che, come più volte detto, introdusse l’art. 155-quater il cui testo era sostanzialmente identico all’attuale 337-sexies) Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995 aveva ritenuto che l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell’ assegnazione della casa familiare , trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’ assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
Qualche mese dopo questa decisione intervenne sul punto la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308) con la quale i giudici ritennero non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c., introdot¬to dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario convi¬va more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
4) Il matrimonio dell’assegnatario
il diritto di godimento della casa familiare attribuito con l’assegnazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o “contragga nuovo matrimonio”.
Nuovo matrimonio, nello spirito della disposizione, è da considerare anche il matrimonio dell’ex convivente more uxorio assegnatario.
Anche nel caso di nozze dell’assegnatario valgono gli stessi principi sopra richiamati in ordine all’instaurazione di una convivenza more uxorio per cui l’assegnatario perde il diritto al godimento della casa familiare solo in correlazione ad una valutazione di non interferenza della nuova situa¬zione con il preminente interesse dei figli a permanere nell’habitat domestico nel quale hanno sempre vissuto.
Tuttavia, oggettivamente, si verifica in caso di ingresso di una nuova persona (nuovo coniuge o convivente more uxorio) una condizione di ingiusta penalizzazione economica del coniuge o con¬vivente proprietario o comproprietario i cui diritti dovrebbero essere quanto meno compensati dall’applicazione della regola più volte richiamata, contenuta nell’art. 337-sexies, secondo cui “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Per accordo tra le parti, inoltre – sempre possibile anche in queste situazioni – l’eventuale provve¬dimento concordato di revoca dell’assegnazione potrebbe comportare non il diritto al rilascio ma semmai solo quello alla corresponsione di una indennità di occupazione.
b) La trascrizione del provvedimento di revoca
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
La trascrizione ha la funzione anche in questo caso non solo di rendere evidente la cessazione del vincolo ma di dirimere diritti sull’immobile con i terzi, soprattutto, però, nell’interesse non dell’as¬segnatario ma dei terzi stessi che abbiano acquistato diritti successivamente alla trascrizione del provvedimento di revoca.
XVII L’attuazione del provvedimento di assegnazione e di revoca
Che succede se il coniuge o il convivente che deve allontanarsi dall’immobile in seguito all’as¬segnazione all’altro della casa familiare non intende allontanarsi? Quale strumento di tutela ha l’assegnatario?
Una risposta a questo quesito viene da una decisione con cui la Cassazione ha ritenuto che, ancor¬ché nel provvedimento di assegnazione o di revoca non sia contenuto l’ordine di allontanamento, il provvedimento stesso costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile (Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367). In ragione della speciale natura del diritto di abitazione della casa familiare – si legge nella sentenza – il provvedimento che dispone l’assegnazione o la revoca può essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato. La condanna, infatti, è implicita e connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.
XVIII Il cambio di residenza del genitore assegnatario
L’art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) contie¬ne al secondo comma una precisazione che non ha un collegamento immediato con il tema dell’as¬segnazione della casa familiare e che il legislatore ha, tuttavia, accorpato nella stessa disposizione determinando qualche rischio di distorsione interpretativa.
Prevede il secondo comma che “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di resi¬denza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”10.
La collocazione nell’ambito della norma del codice sull’assegnazione della casa familiare potrebbe creare qualche confusione interpretativa. Potrebbe sembrare, infatti, che ciascuno dei genitori (ivi compreso l’assegnatario) abbia la facoltà di cambiare la residenza o il domicilio con il solo limite di comunicare il cambiamento all’altro entro trenta giorni. Si tratta di una lettura assolutamente fuor¬viante. Intanto vi è da dire che la posizione del genitore assegnatario e del genitore estromesso non si presentano simmetriche, essendo evidente che diverso è il comportamento dell’assegnata¬rio della casa familiare che cambia insieme al proprio domicilio anche quello del figlio e altra cosa è il comportamento del genitore estromesso dalla casa familiare che si limita a cambiare soltanto il proprio domicilio. In secondo luogo la disposizione in questione non vuole assolutamente intro¬durre un divieto di cambiare la propria residenza; né può essere letta, viceversa, come attributiva di un diritto di modificare il domicilio del figlio senza il consenso dell’altro genitore.
Il problema della residenza va quindi impostato tenendo presente anche la disposizione centrale di cui all’art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) che da un lato prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (primo comma) e dall’altro prescrive che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le deci¬sioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento” (quarto comma).
Pertanto, nel regime normale dell’affidamento condiviso dei figli, le scelte sulla residenza del figlio minore non possono che essere adottate da entrambi i genitori con il meccanismo previsto nel quarto comma dell’art. 337-ter ed ove avvenisse che tale decisione fosse arbitrariamente adottata dal solo genitore collocatario, ciò potrà legittimare il giudice, su ricorso dell’altro genitore, a di¬sporre anche un cambio del regime di affidamento e di collocamento del figlio.
Su questi aspetti è interessante richiamare una decisione riferita ad un caso in cui la madre di due bambine aveva programmato, anche se non ancora attuato, il cambio di residenza e per questo motivo il tribunale di Castrovillari aveva affidato le bambine al padre. La Corte d’appello di Catanzaro, premesso che ciascun genitore ha il diritto, costituzionalmente garantito, di sta¬bilire la propria residenza nel luogo che desideri, ribaltava la decisione e il padre ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 337-bis c.c. in quanto il giudice ha il dovere di conformare la decisione all’interesse superiore della prole, che si traduce nell’esigenza del rispet¬to della bigenitorialità anche nelle situazioni di crisi del matrimonio, e che, qualora il genitore collocatario della prole intenda trasferire la propria residenza, fissandola in un luogo distante da quello stabilito in precedenza, il suo diritto di autodeterminazione “si infrange” contro il diritto del figlio minore a mantenere le proprie abitudini e a conservare il rapporto con l’altro genito¬re. La Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9633 rigettando il ricorso sottolineava che “oggetto del presente giudizio è l’affido e il collocamento dei figli di una coppia di coniugi separati, nell’ambito del quale il giudice non ha il potere d’imporre all’uno o all’altro dei coniugi stessi di rinunziare ad un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell’interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull’affido e il collocamento dei figli minori. Nessuna norma – affermano i giu¬dici – impone di privare il coniuge che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell’affido o del collocamento dei figli presso di sé; la decisione del giudice deve ispirarsi al superiore interesse dei figli minori.
L’affermazione di questi principi è stata anche fatta in un’altra vicenda (Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132) in cui i giudici hanno precisato che di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che inten¬dono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere col¬locatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza,

10 Questa previsione, riproduce, il testo del 12° co. dell’art. 6, della legge n. 898/1970, abrogato dal D.Lgs. n. 154/2013. Il legislatore delegato del 2013 ha rimosso la previsione in questione dalla legge sul divorzio (dove era collocata correttamente non nel comma 6 relativo all’assegnazione ma in un comma autonomo), e l’ha inse¬rita nell’art. 337-sexies.
questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.
Con queste premesse il secondo comma dell’art. 337-quater va letto come integrativo della di¬sciplina di cui all’art. 337-ter nel senso che fa riferimento al comportamento del genitore non collocatario (non certo a quello presso cui il figlio è domiciliato) che dovesse cambiare domicilio o residenza rendendo problematica la continuità dei rapporti con il figlio e difficoltoso l’esercizio della responsbailità genitoriale dell’altro genitore. Questo comportamento può provocare anche danni di natura economica che la norma indica come risarcibili.
XIX L’azione revocatoria avverso la vendita al terzo della casa familiare
In caso di vendita della casa familiare ci si chiede – fatti salvi i principi già visti in materia di op¬ponibilità dell’assegnazione – se l’assegnatario della casa in sede di separazione o divorzio possa esercitare l’azione revocatoria non solo a tutela del suo eventuale credito di mantenimento (co¬niugale o per i figli) ma anche per inibire al terzo acquirente di ottenere il rilascio dell’immobile.
Questo tema dei rapporti tra azione revocatoria e assegnazione della casa coniugale è stato af¬frontato a quanto consta per la prima volta da Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455 dove si precisava che l’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemen¬te determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credi¬to. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell’immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell’atto di acquisto11.
Ugualmente in Cass. civ. Sez. II, 19 agosto 2005, n. 17009 si afferma che qualora il coniuge assegnatario in sede di separazione della casa familiare abbia proposto azione revocatoria diretta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell’immobile oggetto dell’assegnazione da parte del marito, non ricorre il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richiesto dall’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione necessaria del processo, tra la predetta causa e il giudizio proposto dal compratore per ottenere la condanna del venditore al rilascio del medesimo bene; infatti, nessuna influenza sull’esito di quest’ultimo procedimento potrà avere il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria che, non assicurando il rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante, produce la declaratoria di inefficacia relativa nei confronti dell’attore-creditore degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio del credito di cui sia titolare (nella specie, il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento o al diritto personale di godimento della casa familiare), consentendogli di promuovere l’azione esecutiva e conservativa sul bene distratto; d’altra parte, l’acquirente rimane, a tutti gli effetti, proprietario del bene “erga omnes”, e, quindi, anche nei con¬fronti del creditore, potendolo alienare a terzi – senza pregiudizio per i diritti da costoro acquistati in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione – o ancora conse¬guire il rilascio per ottenerne il godimento; il conflitto fra il diritto del terzo acquirente del bene e il diritto del coniuge di avere la disponibilità del bene in forza del diritto personale di godimento derivante dal provvedimento di assegnazione, va risolto in base all’anteriorità – rispetto all’atto di alienazione – della data o della trascrizione di tale provvedimento rispettivamente a seconda della durata, entro od oltre il novennio, del diritto personale di godimento medesimo.
Gli stessi principi sono stati ribaditi nella vicenda che fa da sfondo a Cass. civ. Sez. II, 22 maggio 2007, n. 11830 in cui una donna, alla quale era stata assegnata in sede di separazione la casa coniugale di proprietà del coniuge, aveva esercitato vittoriosamente l’azione revocatoria per far dichiarare inefficace la vendita dell’immobile effettuata dopo la separazione dal marito. L’assegnazione non era stata trascritta. Il nuovo proprietario pretese di entrare nel possesso dell’immobile ma la donna si difese sostenendo che la revocatoria ottenuta le dava il diritto di impedirlo. I giudici di merito le diedero ragione affermando che la sentenza revocatoria le dava la possibilità di ottenere la tutela del suo diritto di abitare la casa coniugale assegnata in sede di separazione.
La Cassazione, però, non fu dello stesso avviso e accolse il ricorso dell’acquirente dell’immobile af-fermando in sostanza che l’azione revocatoria può certamente essere proposta anche dalla moglie in relazione alla vendita dell’immobile effettuata dal marito, se tale vendita riduce la sua garanzia patrimoniale rispetto alle obbligazioni assunte dal marito in sede di separazione, ma che non può es¬sere esercitata dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire al terzo acquirente di chiedere la consegna del bene in conseguenza dell’atto di acquisto. In altre parole il diritto di credito dell’as¬segnatario non è tutelabile con l’azione revocatoria. Affermarono i giudici che “pur non potendosi
11 D’altra parte, come ha chiarito Cass. civ. Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22915 l’azione revocatoria non è strutturalmente destinata alla tutela dell’esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecunia¬rie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realiz¬zazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all’eventuale esercizio, al suo esito, all’azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore.
disconoscere che nel concetto di credito rientrano non solo situazioni giuridiche aventi ad oggetto la prestazione di dare somme di denaro, ma anche quelle inerenti a prestazioni di fare, o di non fare (come, appunto asseritamente l’assegnazione della casa familiare) , ovvero di consegna o rilascio, dal collegamento tra l’art. 2901 c.c., delineante i presupposti dell’azione revocatoria, e l’art. 2902 c.c., indicante i possibili effetti della pronuncia favorevole, si deduce che l’azione, cd. pauliana, non tutela l’esecuzione in forma specifica ed obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, ma ha la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore ex art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, nel caso in cui la consistenza di esso sia stata ridotta, da uno o più atti dispositivi, al punto da pregiudicare la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è correlata all’esercizio al suo esito dell’azione esecutiva, a norma dell’art. 602 e ss. c.p.c., sul bene od i beni il cui trasferimento abbia pregiudicato le ragioni del creditore.
In coerenza con detta funzione conservativa della garanzia patrimoniale, l’azione non determina, ove esperita vittoriosamente, il travolgimento dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, come si era dubitato nella vigenza dell’art. 1235 c.c. 1865, ma soltanto la sua inefficacia relativa, consentendo al solo creditore che abbia agito per la revoca di procedere nei limiti del suo diritto di credito all’espropriazione contro il terzo divenuto proprietario del bene alienato con le formalità specificamente previste per detta esecuzione e di essere preferito nel soddisfacimento della sua pretesa rispetto ai creditori di quest’ultimo.
Attraverso l’istituto della revocatoria non è conseguentemente possibile – affermavano i giudici – ottenere la tutela specifica del diritto all’abitazione nella casa familiare, attribuito al coniuge con il provvedimento di assegnazione emanato in un giudizio di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei confronti del terzo acquirente dell’immobile dall’altro coniuge che ne era proprietario.
L’orientamento della Cassazione è stato seguìto anche da Trib. Udine, 17 giugno 2013 secondo cui gli atti suscettibili di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. devono avere un contenuto di disposizione patrimoniale, vale a dire devono comportare l’uscita del bene (anche parziale) o del credito dal patrimonio del debitore con la conseguenza che sarebbe escluso che vi rientrino atti come l’assegnazione della casa familiare che non hanno contenuto patrimoniale, ma sono espres¬sione di un dovere imposto dalla legge ai genitori con riguardo al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Naturalmente tutto questo non significa – come nelle sentenze esaminate si afferma peraltro in modo chiaro – che il coniuge assegnatario della casa familiare non abbia il diritto di proporre l’azione revocatoria a tutela dei suoi diritti di credito (mantenimento per sé e per i figli) avverso la vendita della casa familiare effettuata dal coniuge o ex coniuge proprietario, prima o dopo l’as¬segnazione. In tal caso i presupposti per la revocatoria sono stati ribaditi da Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635 in cui si afferma che le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione; 2) nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debi¬tore, dell’atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimo¬nio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con riferimento alla cessione al terzo, effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario, del diritto di proprietà dell’immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge – non titolare di diritti reali sul bene – collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell’art. 155 quater c.c. – applicabile ratione temporis – e della disposizione della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se – a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite – il Giudice di merito ravvisi la instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest’ultimo deri¬vi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione, ipotesi che ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal nego¬zio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.
Cass. civ. Sez. V, 15 marzo 2019, n. 7395 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.
Cass. civ. Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 33069 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione del godimento della casa familiare non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusi¬vo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
L’assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155-quater c.c., non può essere considerata in oc¬casione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale. Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione, non può non considerarsi, invero, che, in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, di cui i coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull’intero immobile, che rimane privo di vincoli. In sede di valutazione economica del bene “casa familiare” nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguente al provvedimento di assegnazione non deve, pertanto, influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all’altro.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 dicembre 2018, n. 32231 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo sod¬disfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conse¬guenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall’allon¬tanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell’interesse del minore).
Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conse¬guenti alla separazione o al divorzio, od un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli.
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c.
In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I decreti emessi dalla Corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cass. civ. Sez. VI – 1, maggio 2018, n. 10927 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui al¬trimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, ma non si estende alle spese correlate a detto (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario.
L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altri¬menti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell’immobile assegnato, sicché la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’a¬bitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario, mentre nella fase precedente alla separazione non sussi¬ste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Premesso che l’assegnazione della casa coniugale, di per se, non priva di valore l’immobile, deve precisarsi che le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell’esistenza di un valido rappor¬to di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione; 2) nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell’effettiva realiz¬zazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito.
Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9372 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va revocata l’assegnazione della casa familiare disposta in favore del coniuge separato, convivente con la prole minorenne, nel caso in cui sia venuto a cessare l’utilizzo familiare dell’immobile, già oggetto di comodato da parte dei genitori dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5575 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’alloggio assegnato in concessione, a titolo oneroso, ad impiegato civile dello Stato è qualificabile come “casa familiare”, in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative del dipendente e dei componenti della sua famiglia; detto alloggio, pertanto, in caso di divor¬zio, può essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, il quale subentra, quale occupante, in tutti gli obblighi originariamente a carico del concessionario.
Cass. civ. Sez. VI – 3, 12 febbraio 2018, n. 3302 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, (anche se questa è detenuta a titolo diverso dalla proprie¬tà), emesso in presenza dei validi presupposti, ha effetto anche nei confronti dei proprietari che avevano con¬cesso l’immobile in comodato al coniuge non assegnatario. Pertanto, anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà da parte del coniuge non assegnatario, se sono osservate le condizioni e se nell’immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile sia ai proprietari sia ai terzi.
Il provvedimento con il quale il Giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniu¬gale, anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario, non investe il titolo negoziale che regolava l’utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento della unità del nucleo familiare, alla stregua del quale continuano ad essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, ma va a concentrare l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus. L’anzidetto provvedimento, pur non essendo costitutivo di un nuovo diritto, deve ritenersi elemento indispensabile in quanto presupposto di legittimazione affinché il coniuge (o l’ex coniuge) assegnatario della casa familiare che non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del dominus, possa continuare a godere dell’immobile utendo jure del titolare-comodatario, in quanto compo¬nente di quel nucleo familiare che deve considerarsi l’effettivo beneficiario dell’uso dell’immobile. Il contratto di comodato di lunga durata, figura nella quale si inscrive il rapporto caratterizzato dalla destinazione d’uso per le esigenze della famiglia, pertanto, non può ritenersi scollegato dalle vicende del nucleo familiare, sia nel mo¬mento fisiologico che in quello patologico della convivenza matrimoniale, così come accertate nel provvedimento giudiziale innanzi menzionato, atteso che solo in seguito a tale provvedimento risultano verificate le condizioni legali che consentono l’assegnazione della casa familiare, in difetto delle quali cessa il presupposto che legittima l’assegnatario, che non era titolare di diritti sull’immobile, a permanere nel godimento del bene.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 febbraio 2018, n. 3015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 – analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.
Cass. civ. Sez. II, 29 gennaio 2018, n. 2106 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espres¬samente condizionata soltanto al perseguimento del prioritario interesse dei figli, che costituisce il presupposto inderogabile dell’assegnazione. Qualora, dunque, la proprietà dell’immobile oggetto del provvedimento di asse¬gnazione sia stata trasferita ad un terzo, quest’ultimo è in ogni caso tenuto a rispettare il diritto di godimento del coniuge assegnatario quale “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, ed è escluso ovviamente qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Conseguentemente, non è possi¬bile ritenere che il diritto di assegnazione della casa familiare si sia estinto per il solo effetto della morte dell’ex coniuge dell’affidatario della prole trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis” che, proprio in virtù di quel vincolo di destinazione di cui dicevamo poc’anzi, si estingue solo per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, vale a dire la presenza di prole minorenne o di prole maggiorenne economicamente ancora non indipendente ovvero, come previsto dall’art. 337-sexies c.c., nel caso di passaggio a nuove nozze oppure di convivenza more uxorio o di non utilizzo dell’immobile da parte del coniuge beneficiario.
Cass. civ. Sez. II, 24 gennaio 2018, n. 1744 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l’assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell’azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumulare oltre alla domanda di accertamento dell’insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell’immobile, di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni.
In caso di azione proposta dal terzo per l’accertamento dell’inefficacia dell’assegnazione della casa familiare o della convivenza, per assenza dei presupposti, la spettanza di un’indennità per l’occupazione illegittima decorre dal verificarsi della mora restitutoria, mediante intimazione o richiesta, oppure, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile solo finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché l’insussistenza del diritto personale di godimento sul bene – di regola, perché la prole sia stata “ab origine”, o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica – legittima il terzo acquirente a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell’occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima.
Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 2018, n. 772 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto sulla casa coniugale spettante al coniuge assegnatario non si estingue con la morte dell’altro coniuge e, laddove il provvedimento che dispone l’assegnazione sia stato debitamente trascritto, rimane opponibile al terzo acquirente (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di rilascio della casa familiare, avanzata nei confronti del coniuge assegnatario da un terzo, il quale, avendo acquistato l’intero immobile dopo il provvedimento di assegnazione, sosteneva il travolgimento di quest’ultimo in virtù del sopravvenuto decesso dell’altro coniuge, suo dante causa).
Il terzo successivo acquirente dell’immobile, già adibito a casa familiare prima della separazione, assegnato al coniuge affidatario della prole, all’epoca minorenne, con provvedimento giudiziale, immediatamente trascritto nei pubblici registri, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può opporre, a sostegno della domanda di condanna al rilascio, il solo decesso dell’ex coniuge divorziato dante causa. Invero, il diritto di abitazione non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell’ex coniuge, divorziato, dell’assegnatario, affidatario della prole, trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis”, che, in funzione del “vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”, si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l’assegnazione (la morte del beneficiario dell’assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell’accertamento delle circostanze (oggi codificate dall’art. 337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 4 dicembre 2017, n. 28937 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è revocabile solo in presenza di circo¬stanze di fatto sopravvenute alla sentenza divorzile e modificatrici della situazione da questa considerata, e tale deve considerarsi il trasferimento del figlio della coppia, successivo alla sentenza.
Cass. civ. Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25835 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’eccezione di assegnazione giudiziale della casa familiare in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte né tra i casi in cui l’elemen¬to costitutivo dell’eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo. Infatti, l’efficacia impeditiva del diritto dell’attore al rilascio deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale. Si tratta, dunque, di una “eccezione in senso lato”, il cui rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis.
In una fattispecie in cui un coniuge separato – pur vedendo riconosciuto in appello il diritto di abitare, con la figlia minore, la casa coniugale nei limiti del novennio dalla data del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile – si doleva dell’avvenuto rigetto, sempre in sede di gravame, della propria domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto fino al raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia, il giudice ha ritenuto che il conflitto con l’acquirente il medesimo bene, che abbia trascritto il suo titolo di acqui¬sto anteriormente alla trascrizione del suddetto provvedimento giudiziale, vada risolto in favore del primo, ma, appunto, solo nei limiti del novennio, secondo il disposto dell’art. 1599, comma 3, c.c.
Cass. civ. Sez. V, 6 ottobre 2017, n. 23349 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibili¬tà dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento con metodo sintetico) nella condi¬zione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”, situazione quest’ultima nella quale la CTR ha fatto rientrare la disponibilità della casa coniugale in assenza di modificazione del provvedimento di assegnazione in sede di separazione dei coniugi e l’intestazione formale di un immobile e del connesso contratto di mutuo ove risiede il contribuente.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 28 settembre 2017, n. 22746 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, con¬seguentemente alla scelta del primo di cambiare la residenza, rispetto a quella già costituente casaconiugale, consegue la revoca dell’assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti. (Nella fattispecie, premesso quanto suesposto, si riteneva insussistente la contraddizione fra dispositivo e motivazione perché il giu¬dice di merito, a dispetto di quanto asserito dalla reclamante, aveva ritenuto tamquam non esset la revisione di collocamento della figlia maggiorenne presso il padre, ma aveva ritenuto invece rilevante la volontà di quest’ultima di continuare a vivere nella casa familiare insieme al padre e di conseguenza aveva confermato la revoca dell’as¬segnazione della casa familiare alla madre – che da anni soggiornava con il suo nuovo compagno – assegnando la casa familiare al padre sino al raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia con lui convivente).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 giugno 2017, n. 14241 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di separazione dei coniugi, la coabitazione dei figli con il genitore, rilevante ai fini dell’assegnazione allo stesso della casa familiare, può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente.
Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il raggiungimento della maggiore età dei figli e della relativa autosufficienza economica, impone al giudice della separazione o del divorzio l’adozione di una pronuncia di revoca dell’assegnazione della casa coniugale al ge¬nitore con il quale i figli coabitano, che si affermi, peraltro, comproprietario dell’immobile unitamente all’altro coniuge. In tal caso i coniugi potranno concludere accordi tra di loro ovvero instaurare un procedimento ad hoc sulla divisione dell’immobile.
Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegna¬zione della casa familiare, di proprietà esclusiva di un coniuge, all’altro coniuge in sede di separazione giudiziale sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costituzione del diritto di abitazione.
Cass. civ. Sez. VI – 3, 17 marzo 2017, n. 7007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge, già comodatario della casa familiare ed assegnatario della stessa in forza di provvedimento giudiziale adottato nell’ambito di procedura di separazione personale, può opporre il proprio titolo – ma solo entro il limite del novennio decorrente dalla sua adozione – al terzo acquirente il medesimo bene, ancorché la trascrizione del titolo di acquisto di quest’ultimo sia anteriore a quella del menzionato provvedimento giudiziale.
Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4685 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente non assegnatario della casa familiare ha di¬ritto alla restituzione degli arredi e dei beni di sua proprietà, con esclusione di quelli strettamente connessi alle necessità dei figli della coppia.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Premesso che il coniuge assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedi¬mento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell’immobile proposta dal comodante, il giudice è tenuto ad accertare se l’uso cui il bene attribuito incomodato è stato adibito a casa familiare e se perdurino le esigenze legate all’assegnazione.
Il giudice della separazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’inte¬resse preminente dei figli.
Cass. civ. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carat¬tere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass., sez. un., 29/09/2014, n. 20448).
Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem”, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sulla cosa nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere. Pertanto i lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegnazione della casa fa¬miliare, di proprietà esclusiva di un coniuge, all’altro coniuge in sede di separazione giudiziale, sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costituzione del diritto di abitazione.
Cass. civ. Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge, già comodatario della casa familiare ed assegnatario della stessa in forza di provvedimento giudiziale adottato nell’ambito di procedura di separazione personale, può opporre il proprio titolo – ma solo entro il limite del novennio decorrente dalla sua adozione – al terzo acquirente il medesimo bene, ancorché la trascrizione del titolo di acquisto di quest’ultimo sia anteriore a quella del menzionato provvedimento giudiziale.
Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4685 (Famiglia e Diritto, 2017, 6, 586)
Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente non assegnatario della casa familiare ha di¬ritto alla restituzione degli arredi e dei beni di sua proprietà, con esclusione di quelli strettamente connessi alle necessità dei figli della coppia.
Cass. civ. Sez. III, 10 novembre 2016, n. 22915 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di revocatoria ordinaria, l’azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell’esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all’eventuale esercizio, al suo esito, all’azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore.
Cass. civ. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19347 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater c.c. è finaliz¬zata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., dovendo quest’ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Cass. civ. Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843 (Foro It., 2017, 1, 1, 226)
L’ assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in com¬proprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locu-pletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2016, n. 15373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di divorzio, la sentenza che ponga a carico del marito l’obbligo di mantenimento della ex moglie e revochi l’ assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, contestualmente affermando che il bene segua “il normale regime civilistico”, va intesa nel senso che la casa torna nel godimento esclusivo della stessa ex moglie, in quanto ne era unica proprietaria, essendo tale interpretazione l’unica desumibile, oltre che dal tenore letterale del disposto, anche dalla piena corrispondenza di una simile conseguenza con l’imposizione, sempre al marito, dell’assegno di mantenimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione a precetto per il rilascio dell’immobile, intimato dal marito a carico dell’ex moglie, rilevando come l’assenza di una statuizione espressa di assegnazione in suo favore della casa coniugale escludesse l’e¬sistenza di un titolo dotato del requisito della certezza che lo legittimasse a procedere ad esecuzione forzata).
Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione tra coniugi, l’art. 155-quater c.c. tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. In tale ottica, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non affidatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, laddove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniuga¬le, agevoli in concreto la con-divisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, in-staura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi.
Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776 (Famiglia e Diritto, 2017, 1, 33 nota di CHIUSOLI)
In materia di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c. (applicabile “ratione temporis”), laddove prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643” c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provve¬dimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.
Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331 (Foro It., 2016, 4, 1, 1229)
Il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario del figlio anche se il minore non ha mai abi¬tato nell’immobile, purché i genitori prima del conflitto abbiano destinato la casa ad abitazione familiare e vi abbiano stabilmente convissuto.
Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Cass. civ. Sez. VI, 17 dicembre 2015, n. 25420 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener con¬to ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.
Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19193 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario è legittima solo ove correlata all’affidamento dei figli minori, ovvero alla convivenza con i figli maggiori di età non ancora autosufficienti, e al loro interesse alla conservazione dell’habitat familiare anche dopo la separazione dei genitori. Di talché la predetta assegnazione non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971 (Nuova Giur. Civ., 2016, 2, 1, 243 nota di PALADINI)
Il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare è opponibile al terzo avente causa dell’ex convivente cui è stata trasferita la proprietà prima dell’assegnazione stessa, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente assegnatario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la desti-nazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore fino al suo allontana¬mento volontario.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o mag¬giorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di go¬dimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) le¬gittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della re¬lativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il trasferimento del genitore assegnatario comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare; il figlio maggiorenne non autosufficiente, già convivente con lui, potrà chiedere ai genitori il mantenimento, che do¬vrebbe permettergli anche di procurarsi un nuovo alloggio, senza poter pretendere di continuare ad abitare nella casa medesima.
Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9633 (Famiglia e diritto, 2015, 7, 725)
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’in¬teresse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 (Foro It., 2015, 5, 1, 1 nota di 1543)
Posto che la scelta della residenza del minore va adottata tenendo conto in via esclusiva del suo interesse, il giu¬dice può confermare quella pur illegittimamente ed unilateralmente individuata da uno solo dei genitori, ma che comunque reputi in concreto corrispondente all’interesse del minore medesimo (nella specie, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, pur affidando provvisoriamente il minore, nato fuori dal matrimonio dei genitori, al comune del luogo di residenza, aveva però rigettato la domanda del padre, di ritrasferimento del figlio a Milano da Roma, dove la madre, violando il regime di affido condiviso, lo aveva condotto unilateralmente, e senza la previa autorizzazione del giudice, avendo quel giudice accertato che il minore da un lato si era ormai radicato, da anni, nella capitale, dall’altro che egli non aveva un buon rapporto con il padre, sicché il richiesto ritrasferimento sarebbe stato per lui negativo).
Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2014, n. 24156 (Famiglia e Diritto, 2015, 12, 1085 nota di IPPOLITI MARTINI)
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare , ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il so¬praggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all’uso familiare.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa fami¬liare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di asse¬gnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insor¬to abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare , indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.
Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076 (Foro It., 2015, 3, 1, 1021)
In tema di separazione di coniugi, il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio mag¬giorenne, anche con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, è onerato della prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, ovvero dell’imputabilità al figlio del man¬cato conseguimento di quest’ultima, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo.
Cass. civ. Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8580 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa de¬stinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’”habitat” domestico dei figli minori. Qualora, peraltro, il genitore non collocatario muti residenza, vengono meno i presup¬posti applicativi di cui all’art. 155 quater cod. civ. e non trova più giustificazione il provvedimento di assegnazio¬ne parziaria, che sia fondato, erroneamente, sulla riconducibilità alla casa familiare, in mancanza di riscontri di fatto, della sola porzione occupata dal genitore collocatario e sulla sufficienza, alla luce dell’art. 1022 cod. civ., della titolarità, da parte del genitore non collocatario, della proprietà dell’intero fabbricato.
Cass. civ. Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 27128 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
ll diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), pre¬visto nell’esclusivo interesse dei figli (art. 155, coma quarto, cod.civ.) e non nell’interesse del coniuge affidatario.
Allorché l’immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario l’assegnazione non può avere alcuna interferenza sul valore di mercato dell’immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispon¬dente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l’assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l’intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.
Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2273 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali “prima casa “ sono preclusi, a nor-ma dell’art 1 della Tarif¬fa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b) e c), se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici.
Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27377 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sussiste l’obbligo del mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne, ormai tren-tenne, dotata di suo pa¬trimonio personale, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere né conseguito alcun correlato titolo di studio né trovato una pur possibile occupazione lavorativa. Il fatto che la figlia maggiorenne, per gli studi in sede diversa da quella della famiglia, non viva più abitualmente con uno dei genitori, fa venir meno il diritto all’assegnazione della casa coniugale.
Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui al secondo comma dell’art. 1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze perso¬nali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli.
Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un asse¬gno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di auto¬sufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Pertanto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni improprie quali la perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua formazio¬ne personale e collocazione economico sociale, guardando al livello culturale e socio economico della famiglia di origine. In tal modo, si valorizza illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non con¬vivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio.
Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso “ad usucapionem” senza prima avere mutato, mediante una “interversio possessionis”, la sua detenzione in possesso, deve rite¬nersi che l’intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l’esplicito riconoscimento del diritto altrui e l’esclusione dell’intenzione di possedere per conto e in nome proprio.
Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113 (Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 978, nota di PELLEGRIN)
Deve essere rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione della determinazione della durata del comodato di casa familiare privo di espressa previsione del termine finale, e ciò anche in rapporto alla successiva crisi del rapporto coniugale: va invero rimeditato l’o¬rientamento interpretativo delineato al riguardo da Cass., sez. un., 21.7.2004 n. 13603.
Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11981 (Famiglia e Diritto, 2013, 7, 717)
Nella separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario presuppone una continuità ambientale, decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella casa fami¬liare, suo domicilio abituale, continuità che non sussiste laddove il minore si sia già stabilito in altra abitazione.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra i coniugi, colui che agisca per la revoca dell’ assegnazione della casa fa¬miliare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità (nella specie la madre affidataria utilizzava l’abitazione familiare solo per il periodo estivo), prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Cass. civ. Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 23361 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perchè sia destinato a casa familiare , il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non auto sufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma deter¬mina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato; con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godi¬mento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2.
Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2012, n. 16769 (Contratti, 2013, 3, 261, nota di PASSARELLA)
Il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorità e dall’incertezza, che caratterizzano il como¬dato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed im¬previsto bisogno.
Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348 (Foro It., 2013, 4, 1, 1193)
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, può revocarsi l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ovvero con cui convivano i figli minori, che non vi abiti più stabilmente, allorché l’altro coniuge – che ne è onerato – provi che ciò sia ormai irreversibile, e sempre che il giudice accerti che tale misura non contrasti con l’interesse della prole (nella specie, la Suprema corte ha confermato il provvedimento di merito che aveva rigettato la domanda di revoca dell’ assegnazione della casa coniugale, benché la moglie, assegnataria, vi trascorresse solo i fine settimana, in quanto la donna viveva per i restanti giorni nella casa dei genitori – che l’aiutavano nell’accudimento della figlia minore – più vicina alla sua sede di lavoro).
Cass. civ. Sez. III, 7 agosto 2012, n. 14177 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, ed il giudice della separazione, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva disposto l’immediata restituzione dell’immobile concesso in comodato precario dai genitori al figlio e alla moglie di questo, poi separata, sul presupposto che la nuora, con¬testualmente alla concessione in comodato dell’appartamento controverso, aveva acquistato altro e più grande appartamento, sicché il nucleo familiare, pur privato dell’immobile dato in comodato, avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nell’altro senza perdita, per i figli dell’”habitat” domestico).
Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977 (Foro It., 2013, 4, 1, 1193)
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all’instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all’assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che non aveva assegnato la casa già familiare al genitore con cui conviveva il figlio maggio¬renne portatore di handicap, in quanto i due vivevano ormai da molti anni in un’altra città).
Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12466 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.
Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Dall’estensione delle regole introdotte in materia di separazione e divorzio anche in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ad opera della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 discende, da un alto, che l’art. 317- bis c.c. assume una sua autonomia procedimentale rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 del ridetto civile, indipendentemente dalla natura di rito camerale fondata su ragioni di celerità e snellezza; dall’altro che i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ex art. 317-bis c.c. surrichiamato e relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5156 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conse¬guente diritto ad una corrispondente indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell’uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell’ordinanza di assegnazione dell’alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall’altro coniuge contitolare).
Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555 (Nuova Giur. Civ., 2012, 9, 1, 712 nota di ROMA)
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’ assegnazione della casa familiare comporta la stabile di-mora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collega-mento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza tem¬porale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103 (Famiglia e Diritto, 2012, 7, 693, nota di AL MUREDEN)
La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo fami¬liare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del como¬dante. Il comodato di un immobile adibito a casa coniugale rientra nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 1809 codice civile la cui restituzione è legata al termine dell’utilizzo.
Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1783 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 558 nota di PATANIA)
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare , in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniu¬ge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri; nel primo caso, trattandosi di provvedimento da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice può provvedere alla suddetta assegnazione anche in mancanza di specifica domanda di parte, mentre, nel secondo caso, trat¬tandosi di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la suddetta assegnazione presuppone un’apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia istanza in tal senso.
Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di assegnazione della casa familiare , inizialmente disposta – come nella specie – con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispon¬dentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con ri¬guardo all’opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione).
Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631 (Famiglia e Diritto, 2012, 5, 476 nota di ALVISI)
In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può disporsi l’assegnazione parziale della casa fa¬miliare, a meno che l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l’assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l’altro, dell’autonomia dalla restante parte dell’abitazione familiare).
Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 579 nota di VESTO)
In tema di assegnazione della casa familiare l’art. 155-quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela, come noto, l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat do¬mestico di cui ha usufruito insieme ai genitori; difatti, la casa familiare viene assegnata al genitore a cui il figlio viene prevalentemente collocato, pur se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro genitore.
Trib. Padova Sez. I, 1 settembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo abbia concesso in comodato un immobile perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunziato nel giudizio di separazione o di divorzio – di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155, comma 4, c.c. – in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole -, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che l’occupante dell’alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, a chiedere il rilascio dell’immobile.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2011, n. 16126 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare non è una componente in natura dell’assegno di mantenimento. In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale.
Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater cod. civ., rispondendo all’esigenza di conser¬vare l’”habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi aves¬sero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di assegnazione della “casa familiare”, relativa ad immobile acquistato allo stato di rustico, oggetto di lavori di completamento ed occasionalmente utilizzato dalla famiglia, durante il matrimonio, nel solo periodo estivo).
Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592 (Contratti, 2011, 12, 1103, nota di COLUCCI)
Il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare di fatto, costituito dai conviventi e da un figlio minore, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà “ad nutum” espressa dal comodante ai sensi dell’art. 1810, primo comma, ultima parte, cod. civ., dal momento che deve ritenersi impres¬so al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i conviventi. Ne conse¬gue che il rilascio dell’immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod.civ., solo nell’ipotesi di un bisogno contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità.
Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n. 9079 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’ assegnazione della casa familiare , prevista dall’art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’as¬segno di mantenimento originariamente disposto.
Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2011, n. 8361 (Nuova Giur. Civ., 2011, 11, 1157 nota di GALASSO
L’accordo tra i coniugi che dispone l’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge affidatario dei figli costituisce in capo allo stesso un diritto personale di godimento opponibile al terzo acquirente e destinato a con¬servare la sua efficacia anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli stessi ove ne persista l’interesse a risiedervi e sempreché venga accertata la relativa mancanza di autonomia economica.
Cass. civ. Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5907 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto di comodato, il termine finale – che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto – può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma dell’art. 1810 cod. civ.
Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia de¬stinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c..
Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 47 (Famiglia e Diritto, 2012, 1, 17 nota di ALVISI)
È inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 c.c. nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, e che richieda l’affidamento della prole.
È inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente la questione incidentale relativa alla trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa familiare sollevata nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 2674-bis c.c., posto che tale procedimento non ha carattere giurisdizionale.
Cass. civ. Sez. Unite, 9 febbraio 2011, n. 3168 (Contratti, 2011, 7, 668, nota di DELLA CHIESA)
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa dev’essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in man¬canza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile “ad nutum” da parte del proprietario.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, l’ assegnazione della casa familiare postula l’affida-mento dei figli minori o la convi¬venza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti; in assenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo, neppure qualora l’eccessivo costo di gestione ne renda opportuna la vendita, se i figli sono affidati all’altro coniuge in quanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nella misura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico.
Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619 (Famiglia e Diritto, 2011, 2, 121 nota di MAGLI)
L’effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera na¬tura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale del contesto nel quale il contratto si è perfezio¬nato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa fare luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.
Cass. civ. Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10222 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’ assegnazio¬ne della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione nell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l’affidamento dei figli, nonché per la misura e le modalità dell’assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale che trascende la specifica previsione normativa, pur quando, come nella specie, l’originaria statuizione sia stata espressamente giustificata a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, sul presupposto, venuto meno in concreto, della presenza dei figli minori non economicamente auto¬sufficienti, potendo semmai giustificarsi, in tale situazione, una rideterminazione dell’assegno divorzile.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9277 (Famiglia e Diritto, 2010, 8-9, 770 nota di LIUZZI)
Nel regime della legge n. 54 del 2006 sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost., i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis, relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare e ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, vale, anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis, in forza del rinvio operato dall’art. 4, co. 2, legge n. 54/2006, la disciplina dettata dal novellato art. 155, co. 4, c.c..
Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 7 (Foro It. 2010, 6, 1, 1721)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, 3° comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore di immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto ad abitare nell’immobile locato, pure in mancanza di prole comune, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26586 (Foro It., 2010, 6, 1, 1821)
In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel te-sto, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54), il quale dispone che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta una regola assoluta che rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di affidamento, ma attribuisce un potere discrezionale al giudice, il quale può pertanto limitare l’assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell’ assegnazione, delle esigenze di vita dell’altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell’immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.
Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo del¬la contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso; ne discende che l’ assegnazione della casa coniugale deve intender¬si estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell’ap¬partamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 113 nota di DOSI)
Sono ricorribili per Cassazione, nel regime dettato dalla legge n. 54/2006, i provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, anche nel caso di genitori non sposati.
Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032 (Fam. Pers. Succ., 2010, 7, 501 nota di ASTIGGIANO)
È ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il provvedimento emesso dalla Corte di Appello, Sezione per i minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., in sede di reclamo, relativo all’affidamento dei figli di genitori non coniugati ed alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.
Cass. civ. Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10104 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2009, n. 9310 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell’esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4816 (Giur. It., 2009, 12, 2676 nota di BELLEZZA)
L’assegnazione della casa familiare prevista all’art. 155, 4° comma, c.c. è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità. (Nella specie la moglie separata aveva chiesto l’assegnazione come casa coniugale di un appartamento, differente da quello in cui la fa-miglia aveva vissuto, maggiormente rispondente ai desideri ed alle necessità quotidiane della figlia adolescente).
Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308 (Famiglia e Diritto, 2009, 1, 62)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, pri¬mo comma, c.c., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matri¬monio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Cass. civ. Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593 (Famiglia e Diritto, 2008, 12, 1106 nota di AMRAM)
L’assegnazione parziale della casa familiare non può essere disposta laddove il giudice ritenga che la prospettata divisione dell’immobile possa arrecare disagio psicologico al figlio della coppia per il mutamento della sua con¬dizione abitativa (nella specie il minore si vedrebbe costretto a vivere in un immobile grande la metà e, quindi, profondamente diverso da quello in cui aveva fino a quel momento vissuto).
Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’instaurazione di una relazione “more uxorio” da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell’ assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza inin¬fluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, con cui era stata revocata l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo lo stesso intrapreso una convivenza “more uxorio” in quella medesima casa, divenuta pertanto un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente).
Trib. Cassino, 19 ottobre 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi ai sensi dell’art. 155 c.c. ricomprende, di regola, non il solo l’immobile, bensì anche i beni mobili, gli arredi ed i servizi che vi si trovano. Tuttavia, nulla esclude che possa essere oggetto di accordo tra le parti il prelievo di alcuni mobili dalla casa fa¬miliare, specie se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688 (Famiglia e Diritto, 2008, 3, 241 nota di MARCHIONDELLI)
In materia di separazione e divorzio, l’assegnazione della casa coniugale postula che i soggetti, alla cui tutela è preordinata, siano figli di entrambi i coniugi, a prescindere dal titolo di proprietà dell’abitazione; ne consegue che deve escludersi il diritto all’ assegnazione al coniuge convivente con un figlio minore che non sia figlio anche dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. II, 22 maggio 2007, n. 11830 (Famiglia e Diritto, 2007, 8-9, 841)
L’azione revocatoria, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l’inefficacia di esso nei confronti del creditore che l’abbia esperita per con¬sentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva per la realizzazione del credito, e non può essere esercitata, quindi, dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, all’acquirente dell’immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell’atto di acquisto.
Corte cost. 27 aprile 2007, n. 142 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 c.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l’affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.
Trib. Monza, 22 marzo 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perché sia destinato a casa familiare, il successivo specifico provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso dal giudice della separazione al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155, quarto comma, cod. civ. – in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole -, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che, in tale ipotesi, l’occupante dell’alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, pertanto, a chiedere il rilascio dell’immobile (Cass. n. 9253 del 4 maggio 2005).
Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192 (Fam. Pers. Succ., 2007, 7, 614 nota di CICALA)
Non è soggetto passivo dell’Ici il coniuge cui in sede di separazione personale (o divorzio) viene giudizialmente assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge, stante la natura non reale di tale diritto.
Cass. civ. Sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179 (Nuova Giur. Civ., 2007, 11, 1, 1274 nota di AL MAUREDEN)
Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedi¬mento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. Ciò comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ne consegue che ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario –, il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (art. 1810 cod. civ.) e che il diritto di recesso del proprietario può essere legittimamente esercitato.
Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24498 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all’atto del conseguimento, da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla profes¬sionalità – quale che sia – acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario.
Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all’art. 710 cod. proc. civ. con la conse¬guenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare “ipso facto”, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l’accertamento di tali circostanze.
Cass. civ. Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13260 (Foro It., 2006, 9, 1, 2309)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare , e di successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno.
Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi), si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratte¬rizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, per effet¬to della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, «ad nutum», del como¬dante, salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
App. Roma, 30 novembre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In sede di separazione personale tra i coniugi, l’assegnazione della casa coniugale si estende alle rispettive pertinenze dovendo, la stessa, corrispondere alle concrete esigenze del coniuge assegnatario e dei figli minori; è pertanto legittima l’ assegnazione di un locale ad uso autorimessa al coniuge assegnatario della casa coniugale e affidatario dei figli minori che utilizzi la pertinenza per parcheggiarvi la propria autovettura, in quanto da tale as¬segnazione trae una utilità diretta il coniuge e traggono altresì una utilità riflessa i figli minori con lui conviventi.
Cass. civ. Sez. II, 19 agosto 2005, n. 17009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora il coniuge assegnatario in sede di separazione della casa familiare abbia proposto azione revocatoria diretta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell’immobile oggetto dell’assegnazione da parte del marito, non ricorre il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richiesto dall’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione necessaria del processo, tra la predetta causa e il giudizio proposto dal compratore per ottenere la condanna del venditore al rilascio del medesimo bene; infatti, nessuna influenza sull’esito di quest’ultimo procedimento potrà avere il vittorioso esperimento dell’azione pauliana che, non assicurando il rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante,produce la declaratoria di inefficacia relativa nei confronti dell’attore-creditore degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio del credito di cui sia titolare (nella specie, il diritto del coniuge separato all’assegno di mantenimento o al diritto personale di godimento della casa familiare), consentendogli di promuovere l’azione esecutiva e conservativa sul bene distratto;d’altra parte, l’acquirente rimane, a tutti gli effetti, proprietario del bene “erga omnes”, e, quindi, anche nei confronti del creditore,potendolo alienare a terzi – senza pregiudizio per i diritti da costoro acquistati in buona fede,salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione – o ancora conseguire il rilascio per ottenerne il godimento; d’altra parte, il conflitto fra il diritto del terzo acquirente del bene e il diritto del coniuge di avere la disponibilità del bene in forza del diritto personale di godimento derivante dal provvedimento di assegnazione, va risolto in base all’anteriorità – rispetto all’atto di alienazione – della data o della trascrizione di tale provvedimento rispettivamente a seconda della durata, entro od oltre il novennio, del diritto personale di godimento medesimo.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2005, n. 9253 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di assegnazione della casa familiare ex art. 155, comma 4, c.c., la disciplina derivante da tale provve¬dimento non si sostituisce a quella scaturente dal contratto di comodato, i cui diritti ed obblighi si concretano in capo al nuovo comodatario per effetto dell’assegnazione: il coniuge assegnatario dell’alloggio consegue, dunque, un diritto personale atipico di godimento, modellato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, e non un diritto reale di abitazione.
Il giudice della separazione non può disporre l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975 (Guida al Diritto, 2005, 16, 39, nota di FIORINI)
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all’ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo at¬traverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare, “ipso facto”, la mancata corresponsione dell’assegno.
Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2005, n. 6278 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare , il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma deter¬mina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione per l’uso previsto nel contratto, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, del c.c. È, pertanto, opponibile al proprietario comodante la suddetta assegnazione giudiziale di casa coniugale, se ricorrono gli indicati presupposti di fatto: destina-zione a casa familiare del bene concesso in comodato e mancata allegazione e pro-va, da parte del proprietario comodante, della sopravvenienza di un suo urgente e imprevisto bisogno.
Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319 (Famiglia e Diritto, 2005, 6, 611 nota di DE MARZO)
L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che ogget¬tivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura.
Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare , il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affi¬datario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utiliz¬zazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., secondo comma.
Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Persistendo l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosuf¬ficienti rimasti a convivere con l’altro genitore, la cessazione di tale obbligo per avere detti figli raggiunto l’indi¬pendenza economica o per averla colpevolmente evitata o per avere cessato di vivere con il genitore richiedente il contributo, deve essere provata – secondo il disposto dell’articolo 2697, comma 2, c.c. – da colui che afferma essersi verificato alcuno dei menzionati fatti, estintivi della propria obbligazione.
Il genitore il quale adempia per intero all’obbligo imposto ad ambedue i coniugi dall’art. 147 c.c., valido anche nei confronti dei figli divenuti maggiorenni ma non ancora, senza loro colpa, autosufficienti economicamente, è legittimato proprio ime a chiedere all’altro genitore di contribuire al mantenimento nella misura che, in mancan¬za d’accordo tra le parti è stabilita dal giudice in conformità al criterio di ripartizione dettato dall’articolo 148 e a pretendere tale contributo anche per il futuro, finché non sia accertata la raggiunta indipendenza economica della prole.
Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204 (Foro It. 2003, 1, 2222)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 L. 392/78, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile adibito ad abitazione succeda al conduttore nel contratto di locazione anche in mancanza di prole comune, in riferimento all’art. 3 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2003, n. 5455 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell’immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell’atto di acquisto.
Cass. civ. Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096 (Giur. It., 2003, 1133 nota di CARRINO)
Ai sensi dell’art. 6, 6° comma, della L. 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo riformato dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987) – dettato con riguardo al procedimento di divorzio, ma applicabile anche in caso di separazione per¬sonale dei coniugi – il provvedimento giudiziale di assegnazione in uso della casa familiare , in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente l’immobile (in data successiva al provvedimento di assegnazione), anche se non trascritto nei limiti di un novennio, decorrenti dalla data del provvedimento, ovvero anche dopo i nove anni, ove il titolo sia in precedenza trascritto.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo gravante sui genitori di concorrere al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne non cessa au¬tomaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete con¬dizioni per essere autosufficiente (nella fattispecie, la Corte di cassazione non ha ravvisato profili di colpa nella condotta del figlio che ha rifiutato una sistemazione lavorativa ritenendola non adeguata alla sua specifica pre¬parazione, alle sue attitudini ed ai suoi interessi, se contenute nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate, e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia).
Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630 (Giust. Civ., 2002, I, 55 nota di FINOCCHIARO)
L’assegnazione, in sede di divorzio come di separazione personale dei coniugi, della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori integra un diritto personale atipico di godimento, il quale non costituisce un peso sull’immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale. Detta assegnazione non può, pertanto, essere presa in considerazione in sede di determinazione del valore dell’immobile, in caso di divisione, tra i co¬niugi, dell’immobile stesso ove comune (e il valore del cespite, quindi, deve essere accertato, ai fini del giudizio di divisione, come se non esistesse il provvedimento di assegnazione in questione).
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio (minore all’epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, “ipso facto”, la mancata corresponsione dell’assegno.
Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 1996, n. 6458 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando la casa familiare, concessa in comodato ai coniugi per il tempo della loro convivenza, in sede di separa¬zione personale degli stessi sia assegnata, ai sensi dell’articolo 155, comma 4 codice civile, al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato, in applicazione analogica dell’art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull’equo canone) ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abbandonare la casa familiare, e giustificandosi l’estensione della suddetta norma ad ogni ipotesi in cui i coniugi si siano pro¬curati l’uso dell’abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento.
Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell’art. 155, comma 4, codice civile subentrato per effetto del provvedimento di assegnazione della stessa posizione giuridica del coniuge separato, precedente comodata¬rio dell’appartamento, è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante, non essendo opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, attributivo non di un diritto reale, ma di un diritto atipico di godimento.
Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11787 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il potere del giudice della separazione di assegnare l’abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze dei figli e del genitore cui sono affi¬dati, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilità essere reso indipendente dal resto della costruzione).
Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189 (Famiglia e Diritto, 1998, 6, 570)
In tema di separazione personale dei coniugi, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende – di norma – anche a mobili ed arredi, nulla vieta ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di separazione consensuale, che alcuni mobili , tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare.
Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in go¬dimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, in quanto posto che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; che l’art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali ricono¬sciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all’obbligo di responsabilità; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; e che l’obbligo di mantenimento della prole, sancito dall’art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, con¬nesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla forma¬zione armonica della personalità del figlio – l’interpretazione sistematica dell’art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l’assegnazione della casa famiglia nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza “more uxorio”, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l’applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello “status”.
Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 1998, n. 2670 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ne consegue che il genitore il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni che non svolgono attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento d’inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro.
Cass. civ. Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poichè l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separa-zione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l’art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, l’applicazione della relativa disciplina permane e pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituen¬da famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie nè urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.
Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258 (Nuova Giur. Civ., 1998, I, 591 nota di DI NARDO)
L’opponibilità al terzo acquirente dell’ assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi o di divorzio, ai sensi dell’art. 6 comma 6 l. n. 898 del 1970, modificato dall’art. 11 l. n. 74 del 1987, in seguito alla trascrizione del relativo provvedimento, corrisponde al contenuto del preesistente titolo in base al quale i coniugi godevano dell’immobile, la cui natura rimane immutata; sicché, qualora il godimento trovi titolo in un contratto di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario dell’immobile è tenuto a restituirlo al co¬modante non appena questi lo richieda, ex art. 1810 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10977 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando il provvedimento di assegnazione della casa familiare si renda opponibile e quando – in questo caso – l’al¬loggio in questione fosse utilizzato dai coniugi in virtù di un comodato senza predeterminazione di un termine fina¬le, la durata dell’utilizzazione dell’immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato
Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 1992, n. 5415 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è configurabile, in costanza di matrimonio, alcun potere in capo al coniuge non proprietario sull’immobile adibito a residenza familiare di appartenenza esclusiva dell’altro, ove questi intenda, senza il consenso del primo, alienare il bene e trasferire altrove l’abitazione della famiglia; e ciò anche nell’eventualità in cui l’atto di disposi¬zione concretizzi la violazione di un preesistente accordo (in motivazione si legge “salvo che l’atto di alienazione consegua alla concreta violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia incombenti sul coniuge proprietario o costituisca addirittura situazione di un disegno preordinato a sottrarsi alla loro osservan¬za; casi che potrebbero legittimare i familiari suoi creditori all’esercizio di azioni cautelari o di conservazione della garanzia patrimoniale).
Corte cost. 27 luglio 1989, n. 454 (Foro It., 1989, I, 3336 nota di JANNARELLI)
È illegittimo, per violazione degli art. 3, 29 e 31 cost., l’art. 155, 4° comma, c. c., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affi¬datario della prole, ai fini dell›opponibilità ai terzi.
Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404 (Foro It. 1988, I, 2515, nota di PIOMBO)
È costituzionalmente illegittimo – in riferimento agli art. 2 e 3 cost. – l’art. 6, l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza more uxorio a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1986, n. 518 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per la configurabilità della pertinenza devono concorrere l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzio¬nale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, l’elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella volontà effettiva del titolare della proprietà, o di altro diritto reale, sui beni collegati di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio od all’ornamento di quella principale; non è pertanto configurabile come pertinenza, rispetto ad un alloggio economico popolare (di cui non è suscettibile per ciò di condividere il regime giuridico), l’autorimessa costruita e locata da un Iacp successivamente all’ assegnazione dell’alloggio medesimo e con la stipula di un separato contratto, che la assuma come autonoma entità giuridica.
Cass. civ. Sez. I, 9 dicembre 1983, n. 7303 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, 4° comma, c. c., ricomprende, per la necessaria tutela della prole minore, non il solo immobile, ma anche i mobili , gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esi¬genze peculiari del coniuge privato del godimento della casa familiare ; tale diritto di uso dei mobili , essendo strumentale al godimento dell’immobile, è destinato a cessare quando l’assegnatario perda la disponibilità dello stabile, con la conseguenza che il coniuge che è stato privato del godimento di tali mobili , può reclamare quelli di sua appartenenza esclusiva o richiedere la divisione di quelli comuni, salvo che, in considerazione del perma¬nere di fondate esigenze del nucleo familiare, il giudice autorizzi il trasferimento dei mobili fin allora goduti nel nuovo alloggio.

La Cassazione enuncia un nuovo principio di diritto con cui risolve il conflitto tra l’assegnatario della casa familiare (nella specie la nuora) e il terzo acquirente dell’immobile in virtù di acquisto effettuato prima dell’assegnazione (nella specie suocera) a favore del terzo acquirente se manca, nel titolo di acquisto, una clausola di conservazione della destinazione dell’immobile a casa familiare

Cass. civ. Sez. III, 10 aprile 2019, n. 9990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18997/2017 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO N. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNATO NICOLA MATTUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., D.B.D.;
– intimati –
Nonché da:
D.B.D., M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato GIANNI MASSIGNANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AUGUSTO LA MORGIA giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentali;
– ricorrenti incidentali –
contro
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI, rappresentata e difesa dall’avvocato FORTUNATO NICOLA MATTUCCI giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 301/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di C.A., assorbiti i restanti, e dichiara inammissibile o rigetti il ricorso incidentale di M.A. e D.B.D..
Svolgimento del processo
Il Tribunale Ordinario di Teramo, conordinanza in data 29.10.2015, accoglieva il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto da C.A., condannando M.A. al rilascio dell’immobile, da quella occupato insieme al figlio minore D.B.D., che era stato destinato ad abitazione familiare sia durante la convivenza matrimoniale con D.B.B. che, successivamente, a seguito del procedimento di separazione personale dei coniugi (per assegnazione disposta con provvedimento presidenziale in data 10.7.1995, confermato dal Tribunale di Teramo con sentenza non definitiva in data 24.6.1998 e con sentenza definitiva in data 19.12.2001), immobile che la prima aveva acquistato dal figlio B. con contratto stipulato in data 28.12.1994, regolarmente trascritto in data anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del minore.
Il Tribunale disponeva la condanna al rilascio dell’immobile, attesa la anteriorità del titolo trascritto dalla C.; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla M. diretta all’accertamento della nullità della compravendita per simulazione assoluta, rilevando che sulla questione si era formato il giudicato in seguito alla sentenza del Tribunale di Teramo, in data 19.11.2010 n. 1032, che, pronunciando sulla domanda principale di simulazione del contratto di compravendita e sulla domanda subordinata di revocatoria exart. 2901 c.c., entrambe proposte dalla M., aveva dichiarato inefficace la compravendita, rigettando la domanda di simulazione.
La ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., veniva riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza in data 1.3.2017 n. 301, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di simulazione, in quanto preclusa dal giudicato esterno, e veniva altresì rigettata la domanda di condanna al rilascio dell’immobile proposta dalla C., sul presupposto che la M. avesse acquistato la “detenzione qualificata” dell’immobile, adibito a casa familiare, in data anteriore rispetto alla stipula della compravendita, e che la pregressa conoscenza, desunta dagli atti del precedente giudizio revocatorio, avuta dall’acquirente C., della esistenza del vincolo di godimento funzionale ai bisogni della famiglia, impresso dal figlio – proprietario alienante – al bene oggetto della compravendita, rendeva opponibile il diritto di godimento alla terza – acquirente, nonostante l’acquisto fosse stato trascritto prima della emissione del provvedimento presidenziale di assegnazione: richiamava al proposito il precedente di questa Corte Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015.
La sentenza di appello, notificata in data 12.7.2017, è stata impugnata per cassazione da C.A. con sei motivi.
Resistono con controricorso M.A. e D.B.D. con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l’accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
Le parti resistenti hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione
p. 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per errore di diritto, ritenendo che gli argomenti svolti dalla Corte territoriale “per relationem” alla motivazione dell’isolato precedente di legittimità n. 179761/2015, secondo cui è sempre e comunque opponibile al terzo acquirente – anche in difetto di trascrizione e persino in assenza del provvedimento giudiziale di assegnazione – la detenzione qualificata dell’immobile adibito alle esigenze della famiglia, attribuita al coniuge – non titolare di diritti reali o personali sul bene – in costanza di matrimonio o convivenza more uxorio, e perdurante anche nella fase patologica del rapporto coniugale, vengono a collidere con gli interessi del terzo, tutelati dagliartt. 42 e 47 Cost., nonché appaiono violatividell’art. 1599 c.c., commi 1 e 3,art. 2644 c.c., e dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.6, comma 6.
Con il secondo motivo è impugnata per violazionedell’art. 1599 c.c., commi 1 e 3, e degliartt. 1803 e 1809 c.c., la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto applicabili alla fattispecie i principi enunciati da questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004 e Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 in tema di opponibilità del provvedimento di assegnazione al comodante (sia esso il coniuge poi separato, sia esso invece un terzo proprietario dell’immobile, come nel caso dei genitori del coniuge poi separatosi), sebbene nel caso concreto difettasse del tutto un contratto di comodato tra la C. e la M.. p. 2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono la risoluzione di identiche questioni di diritto, debbono ritenersi fondati.
2.1. La questione – non nuova – che viene proposta all’esame di questa Corte concerne la opponibilità della situazione giuridica di detenzione qualificata dell’immobile destinato a casa familiare, da parte del coniuge assegnatario, presso il quale sono collocati i figli minori o convivente con i figli maggiorenni non ancora – senza loro colpa – economicamente autonomi, al terzo acquirente od avente causa dall’altro coniuge già proprietario o comodatario o conduttore dell’immobile.
2.2 Tanto premesso occorre richiamare i principi fondamentali che regolano la materia e che debbono trovare applicazione in relazione alla fattispecie concreta.
2.2.1. Costituisce “jus receptum” dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale il Giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale – anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario – non investe, modificandoli, la natura od il contenuto del titolo negoziale che regolava la utilizzazione ed il godimento dell’immobile prima del dissolvimento della unità del nucleo familiare (Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004), alla stregua del quale, pertanto, continuano ad essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo il provvedimento giudiziale soltanto a “concentrare” l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario (nella specie non titolare di diritti reali nè di un titolo contrattuale nei confronti del terzo acquirente la proprietà dell’immobile, ma piuttosto titolare di autonoma detenzione qualificata in dipendenza del negozio di tipo familiare fondato sulla convivenza coniugale od anche “more uxorio” idoneo ex se a produrre obbligazioni nell’ambito del rapporto familiare, tra cui quella di attribuire al coniuge in precedenza non titolare di diritti sull’immobile destinato a casa familiare, di un autonomo titolo di detenzione qualificata non riconducibile alla mera ospitalità: Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8047 del 14/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017) a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del “dominus”.
2.2.2. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare (con riferimento al giudizio di separazione: art. 155, comma 4, introdotto dallaL. n. 151 del 1975; art. 155 quater c.p.c., comma 1, introdotto dallaL. 8 febbraio 2006, n. 54; art. 337 sexies c.p.c., comma 1, introdotto dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; con riferimento al giudizio di divorzio:L. 1 dicembre 1970, n. 898,art.6, comma 6, come sostituito dallaL. 6 marzo 1987, n. 74; art. 337 sexies c.c., comma 1, introdotto dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,artt.7e55. Deve ricomprendersi nell’ambito di tale provvedimento anche la disposizione contemplata nell’accordo di definizione consensuale della separazione o del divorzio, intervenuto tra i coniugi con prole minore o maggiorenne incapace o portatore di gravi handicap o non autosufficiente senza colpa, a seguito di procedimento mediante convenzione di negoziazione assistita, ai sensi delD.L. 12 settembre 2014, n. 132,art.6, conv. inL. 10 novembre 2014, n. 162, atteso che ai sensi del comma 3 della medesima norma “l’accordo raggiunto…produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali…..”. Ricevono, invece, una speciale disciplina legislativa le vicende della abitazione familiare relativa alle unioni civili, in presenza di minori:L. 20 maggio 2016, n. 76,art.1, commi 42- 45) è volto a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 26/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 21/01/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 20/04/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19347 del 29/09/2016), sicchè il provvedimento in questione implica l’accertamento che l’immobile si identifica con “il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare” (cfr. Corte Cass. SS.UU. n. 13603/2004 cit.).
Pertanto, in difetto originario o sopravvenuto delle condizioni predette (1-esistenza di prole minorenne o maggiorenne che versa nelle particolari situazioni indicate e che risulti effettivamente convivente con l’assegnatario; 2-stabile abitazione dell’immobile da parte dell’assegnatario; 3-sussistenza di un preesistente titolo idoneo al godimento dell’immobile; 4-insussitenza di condizioni sopravvenute ostative alla assegnazione ex art. 337 sexies c.p.c., comma 1), il Giudice non può disporre o deve revocare il provvedimento di assegnazione dell’immobile del terzo (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 22/04/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 4753 del 28/03/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 14/02/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 14177 del 07/08/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015 che specifica chiaramente come la opponibilità del titolo di godimento ai terzi acquirenti è condizionata dalla perdurante efficacia del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, il venir meno del quale “legittima il terzo acquirente dell’immobile…..a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento”).
2.2.3. Occorre rimarcare che, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare non è costitutivo di un nuovo diritto, tuttavia deve ritenersi elemento indispensabile – in quanto presupposto di legittimazione – affinché il coniuge (o l’ex coniuge) assegnatario della casa familiare, che non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del terzo, possa continuare a godere dell’immobile “utendo jure” del titolare-comodatario (o del titolare-conduttore), in quanto componente di quel “nucleo familiare” che deve considerarsi l’effettivo beneficiario dell’uso dell’immobile. In tal senso il contratto di comodato di “lunga durata”, figura nella quale si inscrive la concessione in godimento dell’immobile al quale è impressa la destinazione d’uso per le esigenze della famiglia, non può ritenersi scollegato dalle vicende del nucleo familiare – tanto nel momento fisiologico, che in quello patologico della convivenza matrimoniale o di fatto, in presenza di minori o di figli non autosufficienti – così come accertate nel provvedimento giudiziale adottato dal Giudice nel procedimento di separazione o di divorzio, atteso che solo in seguito a tale provvedimento risultano verificate le condizioni legali che consentono l’assegnazione della casa familiare, in difetto delle quali cessa il presupposto che legittima l’assegnatario – che non era titolare di diritti sull’immobile – a permanere nel godimento del bene.
p. 3. Appare opportuno riassumere brevemente la vicenda che ha portato alla opponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
3.1 La esigenza di rendere opponibile al terzo il provvedimento di assegnazione della casa familiare, introdotto conl’art. 155 c.c., comma 4, dalla legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975, n. 151), con riferimento alla separazione personale dei coniugi, fu immediatamente avvertita dagli operatori del diritto, non essendo appagante la disciplina limitata al contratto di locazione – dettata dalla L. 27 luglio 19787, n. 392, art. 6, che prevedeva la successione del coniuge separato o divorziato nel rapporto di locazione già intrattenuto con il terzo locatore dal coniuge che aveva cessato la convivenza allontanandosi dal domicilio coniugale (norma estesa dalla sentenza 7 aprile 1988 b. 404 della Corte costituzionale anche alla cessazione della convivenza di fatto laddove vi fosse prole naturale, nonchè al convivente “more uxorio” in caso di morte del compagno ovvero di accordi assunti con questo), atteso che la disposizione generale in materia di locazione di cuiall’art. 1599 c.c., comma 1 e 3, – con la quale la predetta norma sulla disciplina delle locazioni abitative doveva essere coordinata – ai sensi del quale il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione, ed anche oltre, se il contratto è stato trascritto, secondo la prescrizionedell’art. 2643 c.c., n. 8, veniva a determinare una ingiustificata disparità di trattamento del coniuge assegnatario, secondo che l’immobile fosse risultato in proprietà esclusiva dell’altro coniuge, ovvero condotto in locazione da quest’ultimo, essendo pacificamente ritenuta inestensibile analogicamente la disposizione eccezionale, derogatoriadell’art. 1372 c.c., che rendeva opponibile la precedente locazione al proprietario – già locatore – dell’immobile (cfr. da ultimo Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 664 del 18/01/2016).
Ne derivava altresì una posizione di forte tutela del terzo acquirente dal coniuge proprietario, anche se l’acquisto fosse stato successivo al provvedimento di assegnazione e l’alienante avesse informato l’altro contraente della condizione giuridica del bene con idonea dichiarazione inserita nell’atto di compravendita. Discrasia non risolta dall’intervento dellaL. 6 marzo 1987, n. 74, (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) che, con l’art. 11, veniva a sostituire laL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.6, ed introduceva il comma 6, disponendo che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensidell’art. 1599 c.c.”.
3.2 L’opportuno intervento del Giudice delle Leggi (sentenza in data 27 luglio 1989 n. 454) inteso a ripristinare l’eguale trattamento di situazioni identiche, estendendo anche alla separazione personale dei coniugi la disciplina della opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare (estensione che ha trovato, successivamente, definitiva collocazione normativa nell’art. 155 quater c.c., comma 1, introdotto dallaL. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1.2), venne a corrispondere con il tormentato dibattito sulla natura da riconoscere alla posizione giuridica attribuita al coniuge – convivente con prole minorenne o non autosufficiente – assegnatario dell’immobile adibito a casa familiare, che è stato bene riassunto nel passaggio motivazionale del precedente di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che si riporta di seguito: “Nella molteplicità delle posizioni dottrinali, orientate ora per la configurabilità di un comodato dalla durata determinata per relationem, con riferimento al venir meno delle condizioni fattuali inducenti all’assegnazione, e quindi fortemente mutilato dei propri profili distintivi, come quello relativo all’obbligo di restituzione nei casi di cuiall’art. 1804 c.c., comma 3, eart. 1809 comma 2 c.c., ora per la ravvisabilità di una locazione costituita per effetto di un provvedimento giudiziale, pur mancante dell’elemento essenziale del corrispettivo per l’utilizzazione dell’immobile, ora per la individuazione di un diritto personale sui generis, ora per un diritto personale di godimento a titolo di mantenimento dovuto al figli ed al coniuge separato, ora infine per un diritto personale di godimento variamente segnato da tratti di atipicità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si espresse per la qualificazione della fattispecie quale diritto personale di godimento, del quale non mancò di evidenziare la atipicità, e su tale posizione è tuttora attestata (Cass. 1999 n. 529; 1997 n. 7680; 1993 n. 11508; 1992 n. 13126; 1992 n. 11424; 1992 n. 4016; 1991 n. 6348; 1988 n. 4420)”.
3.3 La richiamata sentenza del 2002 delle Sezioni Unite ha messo bene in evidenza come militino precise ragioni di ordine sistematico -avuto riguardo alla disciplina della tutela accordata al coniuge assegnatario in caso di pregressa locazione e quella da accordare al coniuge in difetto di rapporto locativo e di preesistente diritto reale in capo all’altro coniuge – e funzionale sussistendo in entrambi i casi la necessità di assicurare alla prole la conservazione dell’habitat – che non consentono – con riferimento al rinvioall’art. 1599 c.c., operato dalla disposizione dellaL. n. 898 del 1970,art.6, comma 6, estesa alla separazione personale – interpretazioni restrittive tali da sottoporre il coniuge assegnatario ad “un trattamento deteriore…. nell’ipotesi in cui il coniuge estromesso sia titolare di un diritto reale”, venendo quindi a ribadire la opzione affermatasi come prevalente, secondo cui la previsione della trascrizione del provvedimento di assegnazione dalla casa familiare, ai fini della opponibilità ai terzi, e dunque il criterio della priorità temporale nella risoluzione del conflitto tra diritti incompatibili sul medesimo bene immobile, trova applicazione esclusivamente per la estensione ultranovvenale degli effetti del provvedimento giudiziale, mentre nell’ambito del novennio, l’assegnazione della casa è opponibile comunque al terzo, non ponendosi alcun dubbio in ordine al requisito della “data certa” della situazione giuridica costituita da un provvedimento del Giudice.
3.4 In particolare si è quindi affermato che “il legislatore della riforma, operando un bilanciamento, secondo valori etici e criteri socio economici, tra l’interesse del gruppo familiare residuo, e specificamente dei figli minorenni o anche maggiorenni tuttora non autosufficienti, a conservare l’habitat domestico, e quello di natura patrimoniale di tutela dell’affidamento del terzo, oltre quello più generale ad una rapida e sicura circolazione dei beni, ha ravvisato come elemento di composizione tra le diverse istanze in conflitto la limitazione nel tempo, in difetto di trascrizione, dell’opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione. In particolare, l’esigenza di assicurare l’effettività del godimento dell’assegnatario, dando attuazione concreta ad una pronunzia diretta ad incidere – secondo le argomentazioni innanzi svolte – non solo o non tanto sul bene attribuito, ma sulla qualità della vita e sulla serenità dei soggetti deboli del nucleo familiare in crisi, ha chiaramente indirizzato la scelta legislativa ad una tutela avanzata della posizione di detti soggetti rispetto alle contrapposte esigenze innanzi richiamate, accordando al coniuge assegnatario un titolo legittimante comunque opponibile al terzo successivo acquirente, senza soluzione di continuità dal momento dell’emissione del provvedimento, così da porlo al riparo da iniziative dell’altro coniuge proprietario idonee a frustrare anche immediatamente la statuizione del giudice”.
p. 4. La questione della opponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione, rimaneva tuttavia solo in parte appianata, in quanto rimaneva inverificata la rilevanza ed efficacia di tale provvedimento:
a) se intervenuto successivamente alla vicenda traslativa-acquisitiva del diritto di proprietà od altro diritto reale sull’immobile che vedeva come parti contraenti il coniuge – estromesso dalla abitazione familiare – ed il terzo;
b) se intervenuto su di una pregressa situazione di godimento dell’immobile, non facente capo al coniuge assegnatario, non riconducibile ad un rapporto locativo.
4.1 Le Sezioni Unite del 2002 avevano, infatti, enunciato il principio di diritto statuendo che “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell’assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto”.
4.2 La ipotesi sopra indicata sub lett. b) è stata oggetto di esame da parte del successivo intervento di questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13603 del 21/07/2004 che ha affrontato il caso del proprietario dell’immobile che affermava il proprio diritto a rientrare in possesso del bene concesso in comodato al figlio ed assegnato, con ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, alla moglie, affidataria dei figli minori: pertanto la concessione in comodato dell’immobile da parte del terzo proprietario si collocava in un momento anteriore al provvedimento di assegnazione della casa familiare.
4.2.1. Al proposito, ribadita la esigenza di bilanciamento tra gli opposti interessi, entrambi di rilievo costituzionale, della conservazione del residuo nucleo familiare e della disponibilità del bene da parte del legittimo titolare, il limite del sacrificio imposto dal dovere di solidarietà è stato individuato nell’impedimento di “una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale”, essendo il terzo del tutto estraneo al rapporto coniugale ed al giudizio seguito alla fase patologica di quel rapporto, derivando da ciò che “la disciplina della opponibilità dell’assegnazione nei confronti del terzo proprietario dell’immobile riguarda le sole ipotesi in cui detta titolarità sia stata acquisita successivamente alla vicenda attributiva dell’alloggio al coniuge separato o divorziato, e non quelle in cui l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale sia anteriore, non potendo il provvedimento giudiziale incidere negativamente ed in modo diretto su una situazione preesistente facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel quale è stata disposta l’assegnazione”.
4.2.2. Il nucleo della sentenza del 2004 delle Sezioni Unite, va ravvisato nella definizione dei diritti riservati al coniuge assegnatario, nel caso in cui il provvedimento giudiziale venga ad innestarsi in un precedente rapporto di comodato, trovando soluzione tale questione nella indagine -di fatto- relativa al tipo negoziale ed al suo contenuto in concreto prescelto e voluto dalle parti contraenti.
Premesso, infatti, che con la concessione di un immobile in comodato le parti ne determinano l’uso (art. 1803 c.c., comma 1) e tenuto altresì conto che, accanto al comodato a tempo determinato, avendo espressamente convenuto le parti un termine finale (art. 1809 c.c., comma 1), ed alla concessione in godimento “senza determinazione di durata”, che prevede l’obbligo del comodatario di restituzione del bene “ad nutum” (cd. precario:art. 1810 c.c.), deve ravvisarsi anche la ipotesi di comodato a termine laddove sia possibile desumere la intenzione delle parti di riferire la cessazione del rapporto in relazione alla specifica destinazione d’uso impressa al bene, deve osservarsi che in tale ultima ipotesi è stato ricondotto il contratto stipulato in funzione dell’uso dell’immobile per le esigenze della famiglia del comodatario e dunque in funzione anche della soddisfazione degli interessi propri di ciascuno dei componenti il nucleo familiare -, di tal chè proprio in considerazione della esecuzione e del mantenimento del preesistente rapporto di comodato – così come originariamente definito nel suo contenuto negoziale-, che non cessa per il solo fatto dell’allontanamento del coniuge che lo aveva stipulato, si innesta la vicenda successiva del provvedimento di assegnazione della casa familiare, che viene soltanto a determinare una novazione dal lato soggettivo del medesimo rapporto, rimanendo pertanto ferma la disciplina propria del tipo negoziale che impone al comodante di assicurare il godimento del bene fino a che permanga attuale la esigenza familiare alla quale i contraenti hanno inteso fare riferimento (e dunque fino a che il nucleo non si dissolva per l’acquisto della maggiore età ed autonomia economica dei figli, ovvero in conseguenza della revoca del provvedimento di assegnazione: vedi Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015. Ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., comma 1, – introdotto dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,art.55- “il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”), fatta salva, comunque, la richiesta di restituzione del bene per la evenienza di un sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno del comodante (art. 1809 c.c., comma 2: cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20892 del 17/10/2016).
p. 5. L’assetto degli interessi in conflitto sopra delineato ha ricevuto piena conferma nell’arresto di questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 che, ribadendo la esclusione della riconducibilità al provvedimento di assegnazione della casa familiare di un effetto espropriativo larvato del diritto reale limitato o del diritto di proprietà – anteriormente acquistato – del terzo che ha concesso in comodato il bene, ha statuito affermando che “Perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni”.
5.1 La questione della opponibilità del vincolo di assegnazione della casa familiare al terzo è stata esaminata dalle Sezioni Unite del 2014 in relazione al caso del comodato di immobile concesso per uso “personale” dal genitore-proprietario al figlio e da questi destinato alle esigenze della propria famiglia, ed ha evidenziato come: o esiste, al momento della adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, un titolo di godimento dell’immobile, valido ed efficace, attribuito ad almeno uno dei coniugi dal proprietario dell’immobile, ed allora il vincolo di destinazione giudiziale sarà opponibile al terzo (nel limite infranovennali od ultranovennale, qualora sia stato trascritto), conformando il suo contenuto al preesistente titolo di godimento; o invece tale rapporto, se pure instaurato, al momento della emissione del provvedimento di assegnazione era da ritenere già cessato per scadenza naturale del termine finale o perché era stato esercitato il diritto potestativo di risoluzione del contratto od era stata iniziata analoga azione giudiziale, o ancora era stato esercitato il recesso unilaterale, ovvero ancora ad esso rapporto era da considerare estranea la destinazione d’uso dell’immobile alle esigenze della famiglia (come ad esempio nel caso di comodato dell’immobile per esclusiva frequentazione estiva da parte del solo comodatario), ed allora in tutti questi casi il sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare, non sarà comunque opponibile al proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento).
5.2 Ne segue come corollario che l’accertamento della preesistenza di un titolo di godimento “utile”, implica che grava sul coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, l’onere di provare, “anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento” o “che dopo l’insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all’uso familiare e non solo personale” (Corte Cass. SS.UU. n. 20448/2014 cit.), postulando tale accertamento “una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Corte cass. SS.UU. n. 13603/2004 cit.).
p. 6. Volendo riportare schematicamente -e senza carattere di esaustività- le diverse connotazioni che possono assumere le fattispecie concrete, possono formularsi le seguenti ipotesi:
a) Immobile in proprietà esclusiva del coniuge poi estromesso;
b) Immobile in comunione indivisa tra i coniugi;
c) Immobile di proprietà di un terzo e concesso in locazione o in comodato (per uso abitativo personale od altro uso specifico: c1-a termine; c2-precario; ovvero in funzione delle esigenze della famiglia costituita o costituenda: c3-con termine finale; c4-per relationem all’uso pattuito in funzione della famiglia) ad entrambi i coniugi o al solo coniuge poi estromesso d) Immobile già di proprietà esclusiva di uno dei coniugi – utilizzato per le esigenze familiari – e da questi alienato a favore del terzo (analoga è la vicenda della costituzione o del trasferimento di altro diritto reale di godimento sull’immobile): di-anteriormente al provvedimento di assegnazione; d2-successivamente al provvedimento di assegnazione;
e) Immobile già concesso in comodato per le esigenze abitative della famiglia ad uno dei coniugi, poi estromesso, e quindi alienato dal proprietario-comodante ad un terzo (analoga è la vicenda della costituzione o del trasferimento di altro diritto reale di godimento sull’immobile): e1-anteriormente al provvedimento di assegnazione; e2-successivamente al provvedimento di assegnazione;
6.1 Fermo il consolidato principio secondo cui l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale in favore di uno dei coniugi, ma è funzionale esclusivamente alla conservazione dell’habitat familiare a tutela dei figli minori e dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa, e postula la convivenza con essi del coniuge assegnatario, si osserva che, quanto alle ipotesi sub lett. a), b) il bilanciamento degli interessi contrapposti va attuato alla stregua del dovere di solidarietà (exart. 2 Cost.) che informa il rapporto coniugale e quello “more uxorio” con prole naturale, e che perdura anche nella fase patologica del rapporto, trovando attuazione negli obblighi di assistenza materiale del coniuge (od ex coniuge) bisognoso (rapporto matrimoniale) e nei doveri di educazione, istruzione e nell’obbligo di mantenimento dei figli e più in generale nei doveri di assistenza derivanti dalla responsabilità genitoriale (rapporto matrimoniale e rapporto more uxorio).
Nell’ambito del dovere di solidarietà familiare trova pertanto adeguata giustificazione la compressione – temporanea – della facoltà di godimento dell’immobile destinato a casa familiare, che il provvedimento di assegnazione determina nei confronti del coniuge – proprietario escluso.
6.2 La ipotesi sub lett. c) implica una differente soluzione del conflitto di interessi tra il coniuge assegnatario ed il terzo, in relazione alla peculiare disciplina del rapporto giuridico preesistente instaurato tra il terzo ed almeno uno dei coniugi.
6.2.1. Il preesistente rapporto locativo non pone problematiche particolari, essendo espressamente disciplinato dalla legge il subentro del coniuge assegnatario nel contratto di locazione (L. n. 392 del 1978,art.6) e trovando applicazione nei confronti del “successivo” acquirente il principio “emptio non tollit locatum” codificatonell’art. 1599 c.c., cui rinvia laL. n. 898 del 1970,art.6, comma 6, come modificato dallaL. n. 74 del 1987applicabile per via di estensione analogica anche al regime di separazione personale ed alla cessazione della convivenza more uxorio in presenza di prole naturale: unica peculiarità concerne la decorrenza del termine infranovennale – in caso di omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione exart. 2643 c.c., n. 8 – che prende inizio dalla data di deposito del provvedimento o di pubblicazione della sentenza (venendosi in tal modo a cumulare, nel caso di contratto locativo avente data certa, la opponibilità della locazione al terzo acquirente exart. 1599 c.c., comma 3, con il periodo novennale che inizia a decorrere dal successivo provvedimento di assegnazione della casa familiare, non potendo darsi una coincidenza tra le esigenze sottese alle norme eccezionali in esame, atteso che altro è la esigenza di assicurare al conduttore una durata “minima” del contratto idonea a realizzare il godimento della “res” senza porre tale risultato in balia di eventi traslativi della proprietà del bene che lo vedono estraneo; altro invece provvedere al bisogno di tutelare la conservazione dell’habitat ai minori o maggiorenni non autosufficienti, che insorge soltanto nel momento – successivo all’acquisto del terzo della proprietà sull’immobile – in cui si dissolve la originaria unità familiare).
6.2.2. Nel caso delle ipotesi subordinate cl, c2 e c3, concernenti il rapporto di comodato immobiliare, la estensione di fatto, da parte del comodatario, del godimento dell’immobile anche ai componenti del proprio nucleo familiare formatosi successivamente nel corso della esecuzione del contratto – comporta una evenienza che, se già prevista e considerata dagli originari contraenti come integrativa del convenuto uso del bene, rende opponibile al comodante il sopravvenuto provvedimento di assegnazione; se invece non prevista e pattuita – o addirittura esclusa – dalle parti contrattuali, viene a risolversi in una violazione delle obbligazioni “ex contractu”, e non consente di rendere opponibile al comodante il successivo provvedimento di assegnazione, salvo il caso in cui non sia desumibile – in base ad accertamento da condurre alla stregua delle risultanze fattuali – una inequivoca concorde volontà dei contraenti, susseguente alla estensione di fatto del godimento, di modificare l’originaria destinazione dell’uso abitativo dell’immobile, riservata al solo contraente-beneficiario, consentendo quindi l’uso del bene in funzione delle esigenze del neocostituito gruppo familiare: in tal caso, rientrandosi nella ipotesi precedente, il sopravvenuto provvedimento di assegnazione del bene sarà opponibile al comodante (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20151 del 18/08/2017).
6.2.3. Nelle ipotesi sub lett. d) ed e), se il provvedimento di assegnazione precede la stipula dell’atto di alienazione in favore del terzo (d2; e2), a quest’ultimo sarà opponibile il vincolo di destinazione del bene derivante da atto di data certa (per il periodo infranovennale, e se trascritto anteriormente all’atto di acquisto, anche oltre il novennio: Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7007 del 17/03/2017); se, invece, l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento da parte del terzo, precede l’adozione del provvedimento di assegnazione, occorrerà indagare se l’acquirente abbia manifestato la intenzione di subentrare nel preesistente rapporto di comodato, ad esempio stipulando nell’atto di acquisto la clausola cd. di rispetto (el), ovvero abbia inteso concludere con almeno uno dei coniugi un contratto attributivo di un nuovo titolo di godimento in funzione delle esigenze abitative della famiglia (dl; el); diversamente non essendo al terzo opponibile il negozio di comodato stipulato “inter alios” (non essendo applicabile analogicamente la disposizionedell’art. 1599 c.c.: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 664 del 18/01/2016), nè essendo opponibile il provvedimento di assegnazione, in quanto avente data certa “successiva” a quella dell’atto di acquisto.
p. 7. Il bilanciamento tra gli opposti interessi di rilevanza costituzionale riferiti, rispettivamente, al coniuge assegnatario ed al terzo acquirente della proprietà, non consente di riconoscere una anticipazione della tutela dell’interesse familiare, fondata sulla mera preesistente relazione tra il nucleo familiare e l’immobile, rispetto alla data di acquisto della proprietà da parte del terzo, pervenendosi altrimenti ad una totale funzionalizzazione della proprietà alle esigenze della famiglia, con effetti sostanzialmente espropriativi del diritto sulla “res”, soluzione che escluderebbe a monte lo stesso bilanciamento di interessi che richiede, invece, la verifica della adeguatezza del mezzo al fine, e della proporzionalità della misura adottata in quanto – tra le diverse misure possibili – da ritenere quella meno invasiva rispetto alla situazione giuridica che risulta recessiva, così da cagionare il minor sacrificio possibile dell’interesse in comparazione.
7.1 Per tale ragione non appare condivisibile il percorso argomentativo seguito nell’isolato precedente di questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che, nel decidere sulla opponibilità al terzo acquirente – che agiva per il rilascio dell’immobile in quanto detenuto “sine titulo” – del provvedimento di assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva di uno dei conviventi more uxorio, in favore dell’altro convivente collocatario della prole naturale, ha ritenuto di estendere al terzo il vincolo giudiziale di destinazione pur se cronologicamente successivo all’acquisto della proprietà, sul presupposto:
a) del negozio familiare, fondato sulla convivenza coniugale o more uxorio, attributivo al coniuge/convivente, non altrimenti titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, di un autonomo diritto personale di godimento configurabile come detenzione qualificata;
b) della preesistente destinazione ad uso familiare impressa al bene immobile;
c) della conoscenza di fatto, da parte del terzo acquirente, di tale utilizzo dell’immobile.
7.2 Orbene gli indicati presupposti non appaiono dirimenti ai fini della risoluzione della questione del fondamento giuridico della opponibilità del vincolo di destinazione al terzo acquirente od avente causa a titolo particolare dal coniuge/convivente – già titolare esclusivo della proprietà o altro diritto reale sul bene – estromesso a seguito del provvedimento di assegnazione, atteso che:
a) la detenzione qualificata trova fondamento in un diritto che rimane pur sempre “personale” e non riveste quindi i caratteri tipici della realità tra cui la assolutezza ed inerenza, difettando quindi della capacità di affermazione e di opponibilità “erga omnes”. Anche ad ipotizzare che la mera cessazione della convivenza non estingua il diritto derivato dal negozio familiare, non è dubbio che quest’ultimo, implicando un atto di disposizione sul bene immobile non può che trovare fondamento nella relazione giuridica del disponente con il predetto bene (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), sicchè venuta meno tale relazione originaria, con la cessione della proprietà a terzi, viene meno anche l’acquisto a titolo derivativo del diritto personale;
b) la preesistente destinazione della casa ad uso della famiglia costituisce un presupposto di fatto che assume rilevanza giuridica solo e nella misura in cui viene considerato dalla legge in funzione della produzione di effetti giuridici: in assenza di norme di legge intese espressamente a derogare al generale principio per cui gli effetti dell’accordo vincolante non possono incidere nella sfera giuridica di soggetti rimasti ad esso estranei, ovvero a derogare al sistema normativo di risoluzione dei conflitti tra diritti esercitati da soggetti diversi sul medesimo bene (artt. 1265, 1380 e 2744 c.c.), la situazione di fatto espressiva della destinazione del bene è del tutto inidonea “ex se” a conformare le caratteristiche della qualità materiale e giuridica del bene compravenduto, non essendo configurabile come “peso od onere” gravante sul bene, fatta evidentemente salva la differente volontà negoziale delle parti contraenti laddove l’acquirente abbia espressamente assunto la obbligazione di rispettare detta destinazione di fatto a vantaggio del nucleo familiare insediato nell’immobile;
c) del tutto irrilevante è poi la circostanza della eventuale conoscenza di fatto da parte dell’acquirente della pregressa situazione di fatto relativa all’utilizzo dell’immobile da parte della famiglia: al terzo acquirente è infatti opponibile il provvedimento di assegnazione e non la pregressa situazione di fatto, diversamente opinando si verrebbe a riconoscere alla mera situazione di fatto una sorta di “effetto prenotativo” della eventuale e comunque successiva opponibilità del provvedimento di assegnazione, non previsto da alcuna norma di legge, ovvero l’effetto di produrre un vincolo conformativo “eventuale e futuro” della proprietà sul bene oggetto della compravendita, anch’esso non contemplato da alcuna norma di legge (e costituito peraltro in difetto del requisito formale e della altre condizioni prescritte per la opponibilità ai terzi: artt. 162, 167, 2645 ter e 2647 c.c.). Al proposito occorre osservare come la fattispecie concreta esaminata dal precedente di questa Corte del 2015 riguardava una ipotesi particolare (cessione del bene da parte del convivente proprietario esclusivo, successivamente estromesso dall’immobile, ad una società di capitali di cui era amministratrice la figlia del professionista legale che assisteva lo stesso alienante) che poteva dare adito a sospetti di comportamenti collusivi in danno del convivente more uxorio collocatario dei minori: l’elemento della consapevolezza della situazione di fatto pregressa da parte dell’acquirente, in tal caso, viene certamente ad assumere piena rilevanza quale fatto primario nelle diverse fattispecie relative al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (per il titolo del mantenimento della prole) dall’atto dispositivo (emerge dalla lettura del precedente che il convivente collocatario aveva esperito vittoriosamente l’azione pauliana exart. 2901 c.c.), e nell’accertamento della volontà di costituire con l’atto di vendita una situazione giuridica simulata, onde aggirare per l’appunto il vincolo di destinazione disposto dal provvedimento di assegnazione che sarebbe stato, altrimenti, efficacemente opposto al convivente-proprietario. Trattasi, tuttavia, di aspetti conflittuali che attengono a fattispecie distinte da quella che ricorre nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio (nella quale il coniuge esclusivo proprietario dell’immobile, in costanza di matrimonio, cede la proprietà del bene al suo genitore, e, successivamente a tale acquisto, si determina la disgregazione del nucleo familiare con l’intervento giudiziale che assegna la casa familiare all’altro coniuge collocatario dei minori) e che si pone sul piano esclusivo del conflitto tra diritti concorrenti sul medesimo bene, conflitto che deve essere risolto alla stregua dei criteri di bilanciamento sopra indicati e dunque in base all’accertamento del sottostante rapporto avente ad oggetto il godimento del bene, intrattenuto dal terzo con almeno uno dei coniugi, atteso che il provvedimento di assegnazione, tanto quello provvisorio ed urgente in data 10.7.1995 adottato nella fase presidenziale, quanto quello definitivo adottato con la sentenza pubblicata in data 19.12.2001, è intervenuto successivamente all’atto pubblico di acquisto della proprietà dell’immobile in data 28.12.1994, trascritto il 2.1.1995.
7.3 Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto:
“Con riferimento alla cessione al terzo, effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario, del diritto di proprietà dell’immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge – non titolare di diritti reali sul bene – collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell’atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell’art. 155 quater c.c. – applicabile ratione temporis – e della disposizione dellaL. n. 898 del 1970,art.6, comma 6, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se -a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite- il Giudice di merito ravvisi la instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest’ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione, ipotesi che ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l’immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza da parte del terzo, al momento dell’acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia”.
p. 8. Orbene la Corte d’appello di L’Aquila ha deciso affermando la opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione della casa familiare, richiamandosi per extenso al precedente di questa Corte n. 17971/2015, incentrando la “regula juris” su di un elemento – quello della consapevolezza da parte dell’acquirente dell’utilizzo dell’immobile per le esigenze della famiglia – che, come si è visto, è indifferente rispetto alla fattispecie della opponibilità al terzo come definita dall’art. 155 quater c.c., (applicabile ratione temporis) e dallaL. n. 898 del 1970,art.6, comma 6, in quanto analogicamente estesa al regime di separazione personale dei coniugi, omettendo del tutto di verificare se, successivamente all’acquisto della proprietà, il terzo avesse inteso riconoscere ai coniugi o almeno ad uno di essi un titolo di godimento, riconducibile al minimo alla figura del comodato, in funzione delle specifiche esigenze abitative della famiglia (in tal caso rendendosi opponibile al terzo il provvedimento di assegnazione, anche se adottato dal Tribunale successivamente all’atto di acquisto), ovvero avesse, invece, inteso ottenere il rilascio del bene, proprio in considerazione della insussistenza di alcun titolo di godimento, reale o personale, a lui opponibile (in tal caso non essendo opponibile al terzo il provvedimento di assegnazione avente data successiva rispetto a quella dell’atto di acquisto -art. 1599 c.c., commi 1 e 3).
8.1 La Corte territoriale è dunque incorsa nel vizio di “error juris” denunciato con il primo ed il secondo motivo di ricorso per cassazione, e la sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata in parte qua, con rinvio della causa al Giudice di merito affinché provveda ad integrare la verifica, alla stregua delle risultanze probatorie, degli elementi costitutivi della fattispecie.
p. 9. Gli altri motivi del ricorso principale (terzo motivo: violazionedell’art. 2901 c.c., per aver la Corte d’appello attribuito illegittimamente rilevanza, ai fini della asserita persistenza del diritto personale di godimento in capo alla convivente e della conseguente opponibilità della assegnazione della casa familiare, alla dichiarazione di inefficacia della compravendita; quarto motivo: omesso esame fatto decisivoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine al decorso del periodo infranovennale, formulato in via meramente subordinata-condizionata al rigetto dei precedenti motivi primo e secondo; quinto motivo: omesso fatto decisivoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla cessazione del titolo detentivo qualificato della M. in seguito alla morte del coniuge separato; Sesto motivo: violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.- omesso esame fatto decisivo, in ordine al regolamento delle spese di lite), devono dichiararsi assorbiti.
p. 10. Venendo all’esame del ricorso incidentale proposto da M.A. e da D.B.D., si osserva che, con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza di appello per violazionedell’art. 2909 c.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
p. 10.1. Deducono i ricorrenti incidentali che il Tribunale di Teramo, nella pronuncia resa in primo grado in data 26.10.2015, confermata sul punto dalla Corte d’appello di L’Aquila, avrebbe completamente stravolto il senso della motivazione della sentenza in data 19.11.2010 n. 1032, emessa in altro giudizio dal medesimo Tribunale, che aveva accolto la domanda revocatoria ordinaria exart. 2901 c.c., dopo aver evidenziato che sussistevano risultanze istruttorie comprovanti la simulazione della vendita, ma ritenendo poi di dovere accogliere la domanda revocatoria in quanto “più delineata e provata”. Sicchè, qualora non si fosse ritenuta addirittura provata la simulazione, doveva allora concludersi che sulla domanda simulatoria il Tribunale non aveva deciso nel merito, non avendola esaminata essendosi limitato ad accogliere la domanda revocatoria; con la conseguenza che, rimanendo esclusa la formazione di un giudicato di rigetto, doveva ritenersi pienamente ammissibile la riproposizione di detta domanda simulatoria nel giudizio per cui è causa.
10.2. Osserva il Collegio che, il Tribunale di Teramo, nella sentenza n. 1032/2010, ha affermato che “dall’insieme degli elementi di prova raccolti emerge, dunque, il costante accordo tra i convenuti e la consapevolezza dell’imminente separazione, a sostegno della subordinata azione revocatoria, che si assume in via di configurazione quale domanda-cardine oggetto del giudizio, risultando più delineata e provata nella sua fisionomia soggettiva ed oggettiva exart. 2901 c.c.”.
10.2.1. La Corte d’appello ha ritenuto che quel Tribunale, decidendo espressamente sulla domanda subordinata di revocatoria, aveva rigettato la domanda principale di simulazione assoluta, motivando che le risultanze probatorie convergevano nel supportare l’una ma non anche l’altra domanda: con la conseguenza che su entrambe dette domande si era formato il giudicato esterno.
10.2.2. Il motivo del ricorso incidentale con il quale si censura la predetta statuizione della sentenza di appello, in quanto avrebbe erroneamente interpretato la motivazione della sentenza passata in giudicato, non può accedere al sindacato di legittimità ed è comunque infondato.
10.2.3. Le parti ricorrenti, infatti, hanno del tutto omesso di assolvere alle condizioni di procedibilità ed ammissibilità del motivo, non avendo indicato la sentenza passata in giudicato tra i documenti allegati a sostegno del motivo di ricorso (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nè peraltro avendo riprodotto il contenuto motivazionale di detta sentenza (in violazionedell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6). Va dato seguito al proposito al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2617 del 11/02/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 15737 del 23/06/2017).
p. 11. La censura è peraltro anche infondata.
11.1. L’azione di simulazione, sia assoluta che relativa, e l’azione revocatoria, anche se esperite nel medesimo giudizio, l’una in subordine all’altra, danno luogo a due distinte domande riguardanti due separate pretese. La prima ha riferimento ad un atto che si assume esistere solo nell’apparenza, o perchè addirittura inesistente nella volontà delle parti, o perchè in questa diverso da quello fatto apparire, e mira ad eliminarlo del tutto dal mondo della realtà giuridica o a ricondurlo nei limiti effettivamente voluti da coloro che l’hanno posto in essere. La seconda ha riguardo ad un atto che si riconosce esistente, e del quale, da chi l’impugna, si tende soltanto ad elidere gli effetti nei propri confronti per il pregiudizio che gliene deriva (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25490 del 20/10/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 13345 del 30/06/2015).
11.2. La tesi difensiva per cui la pronuncia sulla domanda revocatoria non implica anche la pronuncia sulla domanda di simulazione va incontro alla duplice obiezione: a) della incompatibile coesistenza delle due domande; b) dell’ordine gerarchico di priorità – pacificamente – impresso alle due domande dagli attori (attuali ricorrenti) essendo stata proposta la domanda exart. 2901 c.c., solo in via subordinata e condizionata al mancato accoglimento della domanda principale di simulazione assoluta.
11.2.1. Quanto al primo aspetto la questione che si pone investe il rapporto esistente sul piano del diritto sostanziale e dunque sul piano del concorso o invece della antinomia delle fattispecie costitutive, rispettivamente, della situazione giuridica di vantaggio – avente natura conservativa della responsabilità patrimoniale del debitore – consistente nella “inopponibilità relativa” della efficacia traslativa della proprietà del bene riconducibile al contratto di compravendita, e della situazione giuridica attribuita al soggetto che si ritiene pregiudicato di richiedere la eliminazione della “apparente” modifica della realtà giuridica determinata dal negozio traslativo di vendita immobiliare.
11.2.2. Sussiste una relazione di oggettiva incompatibilità e reciproca esclusione tra le due domande che, dunque, non potrebbero coesistere – non potendo realizzarsi cumulativamente i distinti effetti giuridici oggetto del rispettivo petitum -, presupponendosi nell’un caso, diversamente dall’altro, l’accertamento della esistenza e validità di un atto negoziale dispositivo. In tal caso l’accertamento dei fatti costitutivi dell’una determinerebbe la corrispondente ed automatica esclusione dei fatti costitutivi dell’altra: e dunque l’accoglimento dell’uno comporterebbe il rigetto dell’altra, essendo del tutto indifferente se il Giudice abbia emesso al riguardo una pronuncia esplicita o meramente implicita (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, in motivazione paragr. 5.4.2., ss.). Ed invero sussiste una oggettiva incompatibilità tra le domande, atteso che, nella fattispecie delineatadall’art. 1414 c.c., comma 1, le parti hanno cospirato per la creazione di una mera apparenza (negozio fittizio) improduttiva “ab origine” di qualsiasi effetto giuridico (e quindi si è di fronte ad simulacro di manifestazione di volontà -non essendo voluta alcuna modifica della situazione giuridica preesistente- che in quanto tale richiama alla nozione della nullità quale sanzione della invalidità assoluta dell’atto), mentre, nella fattispecie descrittadall’art. 2901 c.c., l’atto di disposizione patrimoniale è effettivamente voluto dalla parte che lo realizza, e spiega i propri effetti giuridici nella sfera dei destinatari, venendo quindi a rendersi opponibile ai terzi ed a pregiudicare “realmente” la garanzia patrimoniale su cui i creditori fanno affidamento (e quindi si è di fronte ad un atto che, se completo nei requisiti essenziali previsti dalla legge, viene a qualificarsi come atto valido, idoneo a determinare la modifica della realtà giuridica preesistente, in conformità agli effetti riconducibili al perfezionamento della fattispecie normativa ed effettivamente voluti dalle parti).
11.2.3. Appare evidente, pertanto, la impossibilità ed incongruità logica della coesistenza di un atto assolutamente invalido ed al tempo stesso pienamente valido ed efficace tra le parti (essendo limitata la revoca della efficacia solo al terzo pregiudicato che ha agito in giudizio).
11.2.4. Nè tale incompatibilità – esclusione può ritenersi venuta meno per il fatto di una ipotetica violazione commessa dal Tribunale nello “scegliere” disattendendo l’ordine di interesse stabilito dalla parte ed in violazione del principio dispositivo – quale fosse, tra la domanda di simulazione e quella di revocatoria ordinaria, l’azione meglio assistita dalla prova dei fatti costituivi.
Viene in questione, infatti, la disciplina di diritto sostanziale dell’atto simulato o revocando e la incompatibilità di domande giudiziali che implicano una irrisolvibile antinomia in relazione ai fatti costitutivi ed al petitum (inefficacia; invalidità): tanto nel caso in cui la parte abbia consegnato le due domande alla cognizione del Giudicante, senza porre un criterio gerarchico di preferenza, quanto nel caso in cui tale criterio sia stato posto secondo nessi di subordinazione condizionata, il Giudice accogliendo la domanda revocatoria ritiene l’atto capace di produrre effetti e dunque implicitamente esclude la nullità dell’atto dispositivo; viceversa, dichiarata la nullità dell’atto per simulazione assoluta viene implicitamente ad escludere qualsiasi efficacia dello stesso.
11.3 Quanto al secondo aspetto, è inconferente l’assunto difensivo secondo cui il giudicato non si sarebbe formato perché il Tribunale avrebbe applicato il criterio della “ragione più liquida”, omettendo qualsiasi pronuncia sulla domanda di simulazione assoluta: sia in quanto la richiamata opzione processuale deve risultare espressamente ed essere chiaramente evidenziata nella motivazione della pronuncia; sia in quanto il principio della “ragione più liquida” consente di superare questioni pregiudiziali o preliminari (di rito e o di merito) impedienti l’esame del merito, ma non consente altresì al Giudice di sostituirsi alla parte nella individuazione del bene della vita o dei beni della vita – secondo l’interesse da quella manifestato – che debbono essere attribuiti in esito al giudizio. La “ragione più liquida” opera, infatti, nel caso in cui l’eventuale superamento dell’esame della questione impediente pregiudiziale o preliminare o logicamente presupposta, non consentirebbe egualmente di pervenire ad un esito positivo della pronuncia sulla domanda di merito, ipotesi ben diversa da quella concernente la verifica del materiale probatorio come sufficiente ed idonea a supportare soltanto una delle domande e non anche l’altra: tale selezione, infatti, implica un accertamento di merito relativo alla fondatezza di una domanda ed alla infondatezza dell’altra.
11.3.1. In tal senso il criterio della ragione più liquida non pare trovare alcun riscontro nella fattispecie concreta in cui il Tribunale ha compiutamente esaminato e posto in rassegna tutte le risultanze probatorie dedotte anche ai fini della simulazione, ritenendole tuttavia idonee a fondare “meglio” la domanda revocatoria.
p. 12. In conclusione va accolto il ricorso principale, quanto al primo e secondo motivo, dichiarati assorbiti i motivi terzo, quarto, quinto e sesto; va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia si atterrà al principio di diritto enunciato al paragrafo 7.3 della motivazione, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019