Va tutelato il diritto del minore a conservare i legami affettivi anche con soggetti non consanguinei

A seguito della sentenza non definitiva 1165/13, depositata il 13-8-2013 che ha pronunciato ex art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia, la presente causa, che doveva proseguire per la indagine circa le condizioni accessorie di separazione, in particolare circa le relazioni genitoriali, con ordinanza 14-5-2015 è stata sospesa ex art. 295 c.p.c sino al definitivo esito del giudizio di disconoscimento di paternità nel frattempo promosso dal curatore speciale della figlia minore Sempronia; detto giudizio si concludeva con la sentenza 115/16 Trib. Como (divenuta definitiva) che dichiarava non essere Sempronia figlia biologica di Tizio, disponendo però che fosse suo interesse mantenere il cognome Tizio; indi la causa di separazione veniva riassunta in data 20-12-2016 su iniziativa della resistente Caia; in detta fase la attività istruttoria si compendiava nello aggiornamento delle indagini peritali, informative dei Servizi Sociali del Comune di Como (cui era stata affidata la minore sin dalla fase presidenziale con ordinanza 30-11-2012) e produzioni documentali; indi a seguito di scambio di memorie le parti su invito dell’ufficio precisavano le conclusioni all’udienza del 12-12-2018, sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva ex art. 275 cpc.
Ciò premesso in fatto circa gli eventi più salienti del processo, devesi rilevare che il contrasto tra le parti verte esclusivamente (in assenza di altre domande) sullo affidamento della piccola Sempronia, posto che in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente, qualificandosi come “genitore sociale” della minore ha chiesto, a conferma dei vigenti provvedimenti provvisori, lo affidamento della stessa ai Servizi Sociali territoriali con collocamento presso di sé, mentre la resistente ne richiede lo affidamento in via esclusiva a sé medesima con collocamento presso la residenza materna, pur sotto il “monitoraggio” dei Servizi suddetti.
Poiché Sempronia non è, in senso biologico, figlia di ambedue i coniugi separati, ma della sola madre, devesi preliminarmente verificare se dette contrastanti domande possano e debbano essere esaminate nella presente sede ovvero da parte del giudice investito del procedimento di separazione (ciò non avviene infatti, nella generalità dei casi, con riguardo ai figli di uno solo dei coniugi separandi o divorziandi, ovvero quelli nati da precedenti unioni, le cui vicende non vengono regolate dal giudice del conflitto coniugale, pur potendo rilevare ad altri fini, per esempio ai fini della indagine circa le condizioni reddituali del loro genitore); ad avviso del collegio a tale quesito devesi rispondere positivamente posto che, per i motivi tutti di seguito esposti, questo giudice è chiamato, nello interesse della minore, ex art. 333 cc ad emettere i provvedimenti opportuni, atti ad impedire conseguenze pregiudizievoli per la minore; per tali provvedimenti, giusto il disposto dello art. 38 disp att cc che regola il riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice minorile, ove sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dello art. 316 cc, la competenza spetta al giudice ordinario, per tutta la durata del processo, dovendo ovviamente individuarsi il giudice competente, nello ambito della autorità giudiziaria ordinaria, proprio nel giudice di quel particolare processo in corso; non v’è poi dubbio che i coniugi Tizio e Caia costituiscano “le stesse parti” secondo la nozione di cui alla norma citata, posto che, pur non essendo entrambi genitori della minore sotto il profilo biologico, essi sono senz’altro i due soggetti processuali che nel giudizio di separazione si trovano in contrasto circa lo affidamento ed il collocamento di una minore che ha fatto parte del loro nucleo familiare.
Ciò premesso circa la competenza di questo giudice, ad avviso del collegio la minore deve essere tutelata ex art. 333 cc dalle conseguenti pregiudizievoli, per la sua crescita, del conflitto coniugale, che rischia di allontanare la bambina, una volta disgregato il nucleo familiare, dalla figura paterna (tale è la immagine del sig. Tizio che ella ha interiorizzato) che tuttora rappresenta il riferimento affettivo e esistenziale per lei più rassicurante; i comportamenti tenuti dalla madre nel corso del presente processo e la di lei fragilità psichica giustificano infatti il timore che ella, una volta affidataria esclusiva e collocataria della minore, possa reiterare le condotte evitanti e destabilizzanti già attuate e/o tentate, e quindi sottrarre la bambina al suo genitore “sociale” che sinora ne è stato anche il collocatario, vuoi per risentimento personale verso lo stesso (già destinatario di plurime, ed infondate, denunce penali di Caia) vuoi per perseguire sue personali percorsi professionali e relazioni sentimentali all’estero (va ricordato che col suo primo atto difensivo, ovvero la comparsa di costituzione 13-11-2012 nella fase presidenziale, la convenuta, rivelando che Sempronia non era figlia di Tizio, ne chiedeva lo affido esclusivo, esplicitando la intenzione di condurla seco all’estero, nel suo paese di origine, e deducendo che il padre biologico della bambina non era interessato a riconoscerla né a assumersi la responsabilità della paternità); entrambe le consulenze tecniche d’ufficio esperite nel presente giudizio hanno posto in luce le carenze della resistente, in quanto affetta da grave disturbo della personalità di tipo misto, con tratti istrionici, ed emotivamente instabile, criticità che rappresentano seria limitazione allo assolvimento della responsabilità genitoriale, tanto è vero che, nella osservazione della interazione on la minore, è stata constatata la tendenza alla inversione dei ruoli, nonché la difficoltà sul piano organizzativo e della funzione normativa; per contro in capo al ricorrente sono state individuate adeguate risorse per assolvere alle responsabilità genitoriali, e un accresciuto equilibrio fra la dimensione affettiva e la funzione normativa, valutazioni sulla cui base la consulente suggeriva nello interesse della minore lo affidamento ai Servizi Sociali con collocazione presso Tizio (vedasi relazioni dr.ssa XX 10-3-2015 e 1-12-2017); la oggettività ed attendibilità di tali conclusioni del consulente d’ufficio è poi suffragata dal fatto che esse venissero integralmente condivise dal consulente di parte Caia (vedasi nota di osservazioni dr. ZZ 10-11-2017 allegata alla relazione peritale 1-12-2017), pur escludendosi da parte del ctp che il disturbo accertato a carico della periziata fosse assimilabile ad una patologia psicotica o allucinatoria, o comunque mettesse a rischio la incolumità della minore; del resto anche le relazioni peritali di parte prodotte dalla convenuta nel presente giudizio, ed elaborate da altri professionisti, comunque basate su rilievi e colloqui clinici svolti fuori dal contradditorio delle parti, danno atto delle difficoltà relazionali della madre : quella a firma dr. BB prodotta all’udienza 13-5-2015 riferisce di un disturbo dello adattamento suscettibile di compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale o altre importanti aree, quella a firma dr. CC prodotta alla udienza 12-12-2018, non rinnegando le precedenti valutazioni di forte emotività e disturbo istrionico di personalità, segnala che la signora sta beneficiando della presa in carico psico-terapeutica attualmente in corso e quindi può prendersi cura, in determinati momenti (che potrebbero anche essere ampliati), della bambina, il che ovviamente non significa che ella possa farsi carico, in via prevalente, dei bisogni tutti di Sempronia, fra i quali risulta preminente, per la sua equilibrata crescita, proprio quello di salvaguardare il legame con l’altra figura genitoriale; a detti fini va poi rilevato che la “condizione di ansia generalizzata, con aspetti depressivi, secondaria ad una situazione di stress cronico relativo ai problemi adattativi della paziente”, siccome definita da tale ultimo professionista, non depone certo in senso favorevole circa la capacità della convenuta di preservare il legame della figlia con il suo ex coniuge, posto che proprio dette problematiche di esasperata emotività ed instabilità umorale la inducono a vedere in Tizio il suo “nemico”, ovvero la causa del suo malessere, e l’hanno portata nel recente passato a denunciarlo infondatamente per violenze e vessazioni (di cui non ha mai dato prova, né offerto la prova, nel presente giudizio) nonché, nel periodo in cui era temporaneamente collocataria della figlia (e provvisoriamente coabitante con Tizio per ragioni di convenienza logistica), a porre in atto le condotte destabilizzanti per lo equilibrio della bambina (trasferimento della figlia in luogo ignoto in ora notturna) confermate dall’ente affidatario e segnalate nella ordinanza del G.I 29-5-2014
Com’è noto, il ruolo peculiare del genitore “sociale” è stato esaminato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in modo particolare a partire dalla sentenza della Corte costituzionale 225/2016, pronuncia colla quale la Corte escludeva la sussistenza di un vuoto normativo (ravvisato dal giudice remittente in riferimento allo art. 337 ter cc) con riguardo allo intervento del giudice a tutela del diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con persone diverse da genitori o comunque a lui non legati da vincoli parentali; il giudice delle leggi, infatti, sul presupposto che la condotta del genitore finalizzata alla lesione del rapporto significativo intrattenuto dal minore con soggetti non consanguinei sia da considerare “comunque pregiudizievole al figlio”, sì da consentire al giudice ex art. 333 cc di adottare “i provvedimenti convenienti ” nel caso concreto, ha affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in proposito sollevata dal Tribunale di Palermo; il caso sottoposto allo esame di detto giudice riguardava la relazione affettiva intrattenuta da due bambine, già inserite in un nucleo familiare omosessuale, con l’ex compagna della loro madre biologica, relazione reputata degna di ricevere tutela, atteso lo interesse dei minori alla stabilità dei legami affettivi con le persone con cui hanno vissuto ed alla costituzione di uno stato giuridico corrispondente al rapporto di fatto consolidato nel tempo;
a questa pronuncia che sostanzialmente legittima il ruolo del genitore sociale ai fini delle decisioni circa affidamento e collocamento del minore, hanno fatto seguito plurimi interventi della giurisprudenza di merito con riguardo a fattispecie di coppie omosessuali, quindi alla tematica della c.d omogenitorialità ; vedasi in particolare la ordinanza 23-12-2017 della Corte di appello di Trento che, dovendo pronunciarsi circa la validità di un provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori ed il loro padre non genetico, ha ritenuto di escludere che nel nostro ordinamento persista un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico, valorizzando per contro la rilevanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale, che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed educare il nato, quale si esprime nella fattispecie della adozione e della procreazione assistita con fecondazione eterologa.
Non è questa ovviamente la sede per affrontare il delicato problema del rapporto tra filiazione e omo-genitorialità, ma non v’è dubbio che analoga esigenza di tutela del legame affettivo del minore con le figure adulte di riferimento si ponga anche in situazioni che nulla hanno a che vedere con la omosessualità di uno o entrambi i partners, ma si radichino nella disgregazione del nucleo familiare, tanto è vero che anche in dottrina è riflettuto sul tema della tutela della genitorialità sociale nelle famiglie c.d ricomposte ; nel caso di specie, ad avviso del Collegio il ricorrente Tizio ha a sua volta pieno titolo per rivendicare il ruolo di genitore sociale, con la conseguenza, per gli stessi motivi posti a base della decisione della Consulta, della necessità di tutelare il legame da lui positivamente instaurato con la piccola Julia, legame consolidato nel tempo che ha per così dire compensato le carenze dell’altro genitore, assicurando alla minore (collocata presso di lui sin dal 29-5-2014) benessere psicologico e serenità nel suo percorso di crescita; né costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto allo status di figlio (cfr. Cass. 5653/12)
Del resto non risulta che il preteso ( ovvero indicato da Caia) padre biologico, pare residente in Russia, abbia riconosciuto la minore, una volta divenuto definitivo il disconoscimento della paternità di Tizio, dal che discende che quest’ultimo ben potrebbe adottarla ex art. 44 1°co lett. B, legge 184/1983, in quanto tuttora coniugato (benché separato ) con la di lei madre; lo status di separazione (persistendo il vincolo coniugale, che viene a cessare solo col divorzio) non è invero ostativo a tale particolare procedura adottiva, nella quale assume preminente rilevanza la positiva relazione instaurata tra il minore e il soggetto richiedente l’adozione (cfr. Cass. 21651/11).
Quanto alla posizione della resistente, che si propone come affidataria esclusiva della minore, allo accoglimento di tale istanza ostano non solo le sue (incolpevoli) fragilità psichiche, ma anche le sue carenze sul piano del riconoscimento dell’altrui ruolo genitoriale, ruolo che ella ha inteso financo annullare attivando strumentalmente il “disvelamento” della non paternità biologica di Tizio; la idoneità genitoriale va infatti valutata anche con riferimento alla capacità di preservare al figlio la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa genitoriale (cfr. Cass. 6919/2016), capacità che nel caso di specie non può essere riconosciuta in capo a Caia
Non vi è quindi ragione di discostarsi dai vigenti provvedimenti provvisori che, a seguito di adeguata istruttoria, sul presupposto del ruolo di genitore sociale assunto dal ricorrente e della necessità di prevenire condotte materne pregiudizievoli del suo legame con la bambina, ne hanno disposto lo affidamento ai Servizi con collocazione presso di lui; va inoltre confermato all’ente affidatario lo incarico di regolamentare la sua frequentazione con la madre, frequentazione che nel corso del tempo ha risentito delle altalenanti condizioni di equilibrio psichico di Caia (la quale nonostante le indicazioni peritali non ha mai accettato la presa in carico presso il CPS, valutata come necessaria per acquistare maggiore consapevolezza e contatto con la realtà anche in funzione del suo ruolo materno, con le prevedibili conseguenze circa la “tenuta” dei suoi percorsi di cura privati); attualmente la bambina incontra la madre almeno due pomeriggi alla settimana, con assistenza educativa domiciliare, e dal luglio 2018 pernotta dalla madre una volta al mese nel fine settimana; tali momenti di incontro, condividendosi le indicazioni dei Servizi, previo monitoraggio circa la ricaduta sul benessere della bambina ben possono essere ampliati, con la previsione del pernottamento a settimane alterne e di giornate “libere”.
Restano tuttora valide, alla luce dei rilevi di cui alla relazione 4-12-2018 dell’ente affidatario, le prescrizioni indicate dal consulente d’ufficio, nella prospettiva della ricomposizione di sane relazioni familiari, circa i percorsi di cura e/o sostegno psicologico per tutti i membri del nucleo, per Caia per le ragioni di cui infra, per Tizio con lo obbiettivo di rendersi consapevole della sua ambivalenza rispetto alla madre ed evitare di rimandarne alla figlia una immagine svalutante, per Sempronia onde aiutarla ad affrontare le difficoltà legate alle fragilità materne e alla paternità non biologica di colui che riconosce come genitore.
Circa i profili economici del contenzioso, attese le rispettive situazioni reddituali ed abitative dei coniugi, siccome documentate in atti, tenuto conto in particolare della esiguità e incertezza dei redditi materni (in sede di precisazione delle conclusioni la convenuta deduce e documenta sporadiche attività di lavoro autonomo, il che è compatibile con le sue condizioni personali) devesi realisticamente porre integralmente a carico del ricorrente il mantenimento “ordinario” della minore, ripartendosi fra le parti al 50% le spese di cura, istruzione ed educazione di cui al protocollo di questo Tribunale.
Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti devesi disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le stesse, mentre le spese di ctu vengono poste a carico di entrambe in pari misura.

PQM
Il Tribunale di Como, pronunciando definitivamente nel procedimento di separazione promosso da Tizio nei confronti di Caia,
affida la minore Sempronia al Servizio Tutela Minori del Comune di Como, con collocazione prevalente presso Tizio;
incarica l’ente affidatario di monitorare il nucleo familiare, regolamentare gli incontri madre -figlia con le modalità e finalità indicate in parte motiva, nonché fornire alla minore adeguato supporto educativo domiciliare e psico-terapeutico;
prescrive a Tizio ed a Caia di impegnarsi rispettivamente nel percorso di supporto alla genitorialità e nella presa in carico psico-terapeutica per le finalità di cui in motivazione;
pone a carico di Tizio il mantenimento diretto della minore e a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese di cura, istruzione ed educazione di cui al protocollo di questo Tribunale;
compensa le spese di lite e pone a carico di entrambe le parti in parti uguali le spese tutte di ctu.
Si comunichi al Servizio Tutela Minori del Comune di Como.
Cosi deciso in Como in camera di consiglio, addì 13-3-2019
Il Presidente relatore estensore
dott.ssa Donatella Montanari

Tutela cautelare in via d’urgenza contro gli abusi familiari.

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
DECRETO
Il Giudice dott.ssa Raffaella Marzocca,
nella procedura n. v.g. 2713/2019, promossa da
XY, assistita dall’avv. B. LANZA e dall’avv.
M. DE BONA;
contro
XX,
letto il ricorso depositato ed esaminata la documentazione allegata,
visti gli artt. 342 bis e ss. cc e 736 bis cpc
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che nel ricorso presentato si richiede che a XX sia ordinato di cessare nella propria condotta pregiudizievole aggressiva, vessatoria e intimidatoria nei confronti di XY, di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via ____, e di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante, oltre che di stabilire un contributo al mantenimento della moglie da porsi a carico del medesimo;
rilevato che dalle puntuali allegazioni svolte e dalla documentazione depositata la condotta del coniuge risulta essere causa di grave pregiudizio all’integrità psichica della ricorrente e ciò anche in relazione alle risultanze della relazione medica depositata;
ritenuto che, anche a seguito del provvisorio allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale per cercare di trovare un ambiente accogliente, siano comunque sussistenti tutti i presupposti per l’emissione degli ordini di protezione richiesti;
ritenuto di dover pronunciare il decreto inaudita altera parte poiché dalle puntuali allegazioni e dalla documentazione depositata risulta un quadro di condotte vessatorie, potenzialmente lesive dell’integrità psichica, piuttosto preoccupante che, oltre al fatto della precarietà abitativa della stessa ricorrente, fa ritenere sussistente l’urgenza di provvedere;
ritenuto che, in attesa di ogni ulteriore accertamento ed approfondimento, sia quindi necessario ordinare a XX di cessare le proprie condotte pregiudizievoli nei confronti di XY, di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via ______, per un periodo di 12 mesi e di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante, al fine di evitare il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per la XY medesima;
ritenuto, altresì, necessario, disporre l’audizione dei sommari informatori indicati in ricorso, autorizzando sin d’ora parte resistente a individuare e far comparire parimenti due sommari informatori per l’udienza che viene fissata per la conferma modifica o revoca del provvedimento; ritenuto che sul mantenimento richiesto possa rinviarsi la decisione all’udienza fissata;
P.Q.M.
Ordina a XX:
– di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti di XY,
– di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via _____, per un periodo di 12 mesi;
– di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 16 maggio per notificare a XX il ricorso ed il presente decreto, anche a mezzo Carabinieri.
Fissa davanti a sé l’udienza del 23 maggio 2019 alle ore 11.30 per la comparizione delle parti,l’audizione dei tre sommari informatori indicati da parte ricorrente e di due sommari informatori eventualmente indicati da parte resistente e per la conferma, modifica o revoca del presente decreto. Assegna a parte resistente termine fino al 22 maggio 2019 per il deposito della costituzione in giudizio nella quale indicherà anche i sommari informatori che chiede siano sentiti e con la quale depositerà le ultime due dichiarazioni dei redditi ed ogni documentazione patrimoniale rilevante, ferma la possibilità di deposito all’udienza della predetta costituzione e documentazione laddove, stante i tempi ristretti, il resistente non riesca a depositarla nel termine indicato.
Riserva all’udienza fissata la decisione sulle istanze di contribuzione al mantenimento.
Verona, 08/05/2019

Sono legittimi i figli nati con procreazione medicalmente assistita anche quando la fecondazione è avvenuta post mortem utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all’accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte

Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 2019, n. 13000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 14873/2018 r.g. proposto da:
R.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Aurora Notarianni, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Q. Maiorana n. 9, presso lo Studio Fazzari;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositato il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo: in via preliminare, la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite; in subordine, rigettarsi il ricorso, altresì dichiarandosi l’insussistenza dei presupposti per sollevare le questioni di costituzionalità prospettate dalla R.;
udita, per la ricorrente, l’Avv. Aurora Notarianni, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso, altrimenti associandosi alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.

Svolgimento del processo
1. Condecreto del 19 luglio 2017, il Tribunale di Ancona respinse il ricorsoD.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95 promosso da R.C. – in proprio e nell’interesse della figlia minore L., nata il (OMISSIS) – e diretto ad ottenere, previa dichiarazione di illegittimità del rifiuto oppostole dall’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) alla registrazione del cognome paterno nella formazione dell’atto di nascita della bambina, l’ordine all’ufficiale predetto di provvedere alla rettifica di tale atto con la indicazione della paternità di G.A., deceduto il (OMISSIS), e del cognome paterno.
1.1. In particolare, premettendo che R.L. era nata in Italia, a seguito di tecniche di fecondazione assistista cui si era sottoposta la madre all’estero dopo il decesso del marito, il quale aveva a tanto precedentemente acconsentito, e che l’oggetto del giudizio non era stabilire se G.A. fosse il padre biologico della bambina, ma accertare se fosse legittimo, o meno, il diniego dell’ufficiale di stato civile di iscrivere la paternità della minore nell’atto di nascita come richiesto dalla ricorrente, ed altresì riepilogate sia la funzione dell’atto di nascita che le disposizioni del codice civile applicabili ai fini della sua corretta formazione, quel tribunale: i) affermò che l’ufficiale predetto era tenuto a formare l’atto sulla base delle dichiarazioni delle parti, essendogli precluse indagini ed accertamenti in ordine alle dichiarazioni ed alla paternità, affidate, invece, esclusivamente all’autorità giudiziaria. Ritenne, pertanto, affatto legittimo il rifiuto del primo di iscrivere nell’atto la paternità biologica della bambina sulla base della dichiarazione della sola madre, non essendo ammissibile e consentito allo stesso un’indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita, trattandosi di attività di valutazione delle prove della paternità e di accertamento dello status esulante dai suoi compiti istituzionali; ii) rilevò che la diversa impostazione seguita dalla R. non fosse coerente conl’art. 241 c.c., che ammette la prova della filiazione con ogni mezzo, ma solo nell’ambito di un giudizio, e che i diritti della minore fossero comunque preservati, perchè l’atto di nascita era stato formato e la madre avrebbe potuto utilizzare gli altri rimedi processuali diretti a far constatare la paternità e ad ottenere l’attribuzione del cognome paterno, sicchè nemmeno era ravvisabile alcun contrasto con la giurisprudenza, anche comunitaria, da lei invocata, afferente l’attribuzione dello status come strumento di tutela della identità dell’individuo e del diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 della CEDU; iii) opinò che il rifiuto opposto dal comune non contrastasse con laL. n. 40 del 2004,art.8, regolante lo status dei figli nati con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, prediligendo l’opzione ermeneutica secondo cui la predetta disposizione non avesse innovato rispetto alla disciplina relativa allo status di figlio naturale riconosciuto, con la conseguenza che sarebbe stato sempre necessario il riconoscimento da parte di entrambi i genitori e, ove questo non fosse stato possibile, non si sarebbe potuto prescindere dall’esperimento di una azione di stato exart. 269 c.c..
1.2. Il reclamo proposto dalla R., in proprio e nell’interesse della figlia L., avverso questo provvedimento è stato respinto dalla Corte di appello di Ancona, la quale, condecreto del 12 marzo 2018: a) ha disatteso l’assunto difensivo della reclamante secondo cui il descritto operato dell’ufficiale di stato civile sarebbe stato illegittimo perché in contrasto con le disposizioni previste dallaL. n. 40 del 2004. Quest’ultima, invero, non era applicabile nella concreta fattispecie – anzi, espressamente la vietava atteso che, se, da un lato, era incontestato che l’accesso alle tecniche fosse avvenuto quando i coniugi erano viventi, dall’altro, era altrettanto pacifico, perché riferito dalla stessa R., che l’intervento di fecondazione fosse stato successivo al decesso di suo marito. Correttamente, dunque, l’ufficiale di stato civile aveva applicato, ai fini della formazione dell’atto di nascita, le disposizioni generali dettate dal codice civile, richiamate dal tribunale. Al contrario, la tesi della R., secondo cui lo status che l’ufficiale di stato civile avrebbe illegittimamente omesso di indicare doveva desumersi dalla dichiarazione della madre integrata dal consenso del padre tanto alla procreazione medicalmente assistita che alla fecondazione post mortem e derivare direttamente dallaL. n. 40 del 2004,art.8, avrebbe comportato sia la valutazione in merito al contenuto della documentazione esibita a sostegno della richiesta di formazione dell’atto di nascita, sia l’interpretazione delle disposizioni della legge predetta, onde estenderla anche a fattispecie ivi non espressamente previste (anzi, addirittura, – come si è detto – vietate): attività, entrambe, esulanti dall’esercizio dei poteri attribuiti al menzionato ufficiale nella formazione di quell’atto; b) ha affermato che, pure ammettendo che il riconoscimento del rapporto di filiazione tra la bambina nata ed il defunto padre sia solo l’effetto prodotto dalla applicazione della legge spagnola e non comporti la legittimazione alla pratica della fecondazione post mortem, un siffatto riconoscimento, in ogni caso, proprio perché implicante una valutazione in ordine alla validità ed efficacia di alcuni documenti ed alla loro rilevanza probatoria ai fini dell’accertamento dello status, non poteva essere effettuato dall’ufficiale di stato civile, il quale, pertanto, legittimamente aveva applicato le regole generali del codice civile (artt. 231-232), che escludono l’operatività della presunzione di concepimento oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale (situazione verificatasi nel caso in esame, in cui G.A. era deceduto il (OMISSIS) e la bambina era nata il (OMISSIS)) e precludono l’iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre; c) ha considerato tutelati l’interesse ed i diritti della minore sia mediante l’atto di nascita, comunque formato, sia tramite gli altri strumenti processuali, forniti dall’ordinamento, che permettono di far constatare la paternità e di ottenere l’attribuzione del cognome paterno, con conseguente insussistenza di qualsivoglia contrasto con la giurisprudenza comunitaria; d) ha ritenuto, infine, non ravvisabili i presupposti per sollevare le questioni di costituzionalitàdell’art. 232 c.c.e dellaL. n. 40 del 2004,artt.5,12e8, in ragione del fatto che la mancata previsione della fecondazione assistita post mortem, dalla quale traevano origine i diversi profili di illegittimità costituzionale dedotti, era ricollegabile ad una scelta del legislatore che appariva giustificata dalla esigenza di garantire al nascituro il diritto al benessere psicofisico del medesimo attraverso il suo inserimento e la sua permanenza in un nucleo familiare ove fossero presenti entrambe le figure genitoriali.
2. Contro questo decreto, ricorre per cassazione la R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne L., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria exart. 378 c.p.c., mentre il Comune di (OMISSIS) è rimasto solo intimato.
Motivi della decisione
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione di legge exart. 111 Cost.eart. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione alD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,artt.29e30”, per avere la corte distrettuale erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della R. afferente la paternità della suddetta minore;
II) “Violazione e falsa applicazione di legge exart. 111 Cost.eart. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione allaL. 19 febbraio 2004, n. 40,artt.8,5e12”, laddove la medesima corte aveva ritenuto inapplicabile laL. n. 40 del 2004,art.8, che attribuisce lo status di figlio nato nel matrimonio a quello nato a seguito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, anche perché, sotto diverso profilo, nessun contrasto con l’ordine pubblico interno è ipotizzabile quanto alla fecondazione post mortem, tecnica praticata in Stati diversi dall’Italia. Non pertinente, inoltre, doveva considerarsi il richiamo effettuato dalla corte dorica al divieto legislativo di una siffatta fecondazione derivante dall’art. 5, che indica i requisiti soggettivi necessari per accedere alla procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti, anche, più semplicemente, P.M.A.), e art. 12, comma 2, che sancisce i divieti di applicazione delle tecniche di detta procreazione e le sanzioni per la loro inosservanza, della legge citata, posto che il trattamento cui la ricorrente si era sottoposta dopo la morte del marito era avvenuto in Spagna, la cui legislazione non prevede, entro l’anno dal decesso, alcun divieto di fecondazione. Dunque, una volta avvenuta la fecondazione post mortem nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge spagnola, la circostanza che il suddetto art. 12 vieti nello Stato italiano tale tipo di fecondazione non poteva essere sufficiente a configurare come contrari all’ordine pubblico gli atti successivi al ricorso a quella tecnica procreativa, quali l’attribuzione della paternità e del cognome nell’atto di nascita;
III) “Violazione e falsa applicazione di legge exart. 111 Cost.eart. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione all’art. 232 c.c.”, perché il decreto impugnato aveva considerato applicabile, nella specie,l’art. 232 c.c., dettato dal codice civile in tema di procreazione naturale biologica, e non la disciplina contenuta nellaL. n. 40 del 2004,art.8relativamente allo stato giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.;
IV) “Violazione e falsa applicazione di legge exart. 111 Cost.eart. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento al n. 3, in relazione agli artt. 3, 30 e 31 Cost.,artt. 10 e 117 Cost.ed artt. 8 e 14 CEDU, art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 3 dellaL. 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione di New York”, perché la decisione impugnata si rivelava contraria ai principi costituzionali, eurounitari ed internazionali sulla tutela dei fanciulli e sul prevalente interesse del minore.
1.1. La R. ripropone, infine, in via subordinata, le eccezioni di incostituzionalitàdell’art. 232 c.c.(nella parte in cui non prevede la presunzione di concepimento durante il matrimonio anche per i figli nati con il ricorso alle tecniche di P.M.A. post mortem), dellaL. n. 40 del 2004,artt.5e12(laddove non prevedono, per un tempo ragionevole di almeno un anno dal decesso, la fecondazione assistita post mortem), nonché dell’art. 8 della medesima legge (nella parte in cui non riconosce lo status di figlio nato nel matrimonio e riconosciuto dalla coppia che ha espresso il consenso per le tecniche di P.M.A. a seguito di fecondazione post mortem), con riferimento agliart. 3 Cost.,art. 30 Cost., comma 1, eart. 31 Cost., comma 2, artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, e 3 della Convenzione di New York, per interposizione, dell’art. 117 Cost., comma 1.
2. Nell’udienza di discussione, il Procuratore Generale ha chiesto, in via preliminare, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in considerazione della particolare rilevanza della questione giuridica e della vicenda umana ad essa sottesa, che investe la tematica del procedimento di PAR (postmortem assisted reproduction) e lo stato giuridico del figlio nato “postumo”.
2.1. In proposito, va ribadito che, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (con orientamento consolidato e qui condiviso. Cfr., ex aliis, Cass. n. 14878 del 2017; Cass. n. 19599 del 2016; Cass. n. 12962 del 2016; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 359 del 2003), l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione, altresì precisandosi che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte (come, del resto, agevolmente emerge anchedall’art. 375 c.p.c., u.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis).
2.2. Fermo restando quanto appena detto, può in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili, in tema sia di “direttive di fine vita” (cfr. Cass. n. 21748 del 2007), sia di limiti al riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive (cfr. Cass. n. 4184 del 2012 e Cass. n. 2004 del 2015), sia di adozione da parte della persona singola (cfr. Cass. n. 6078 del 2006 e Cass. n. 3572 del 2011), sia di surrogazione di maternità nella forma della gestazione affidata a terzi (cfr. Cass. n. 24001 del 2014), sia di adozione in casi particolari,L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), (cfr. Cass. n. 12962 del 2016), sia di trascrizione, nei registri dello stato civile italiano, di un atto di nascita estero recante l’indicazione di una doppia maternità (cfr. Cass. n. 19599 del 2016), sia di rettificazione di atto di nascita indicante due genitori dello stesso sesso (cfr. Cass. n. 14878 del 2017). Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di più recente emersione ed attualità sono, per ciò solo, qualificabili come “di massima di particolare importanza” nell’accezione di cuiall’art. 374 c.p.c., comma 2.
3. Rileva, poi, pregiudizialmente, il Collegio che l’odierno ricorso exart. 111 Cost.è sicuramente ammissibile, ancorché proposto contro un decreto reso dalla corte di appello, su reclamo, in materia di volontaria giurisdizione.
3.1. Invero, per costante giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, il termine “sentenza” non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e sui presupposti di cui agliartt. 132 e 279 c.p.c., ma deve interpretarsi estensivamente, così da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale e processuale (cfr., ex multis, Cass. n. 212 del 2019, in motivazione; Cass. n. 14878 del 2017; Cass., SU n. 27073 del 2016, in motivazione; Cass. n. 11218 del 2013; Cass., SU, n. 9042 del 2008; Cass. n. 184 del 2003).
3.1.1. Nel caso di specie, è indubbia l’incidenza su diritti soggettivi (attinenti allo status delle persone ed alla loro identità personale), così come il carattere decisorio e definitivo del decreto della corte di appello, contro cui non è previsto alcun rimedio se non il presente ricorso.
4. Ancora in via pregiudiziale, si evince dagli atti che la R. ha notificato l’odierno ricorso al Comune di (OMISSIS), parte nella precedente fase di reclamo, benché ivi non costituito, ed alla Procura Generale presso la Corte di cassazione. Non ha effettuato analogo adempimento, invece, nei confronti della Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona, pur avendo quest’ultima partecipato a quella fase, ivi chiedendo il rigetto della impugnazione della reclamante (come emerge dalla pagina 8 del decreto oggi impugnato).
4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3556 del 2017, hanno affermato che, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al Pubblico Ministero presso il giudice a quo in un procedimento in cui è previsto l’intervento dello stesso, la mancanza di notifica – che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso – neppure rende necessaria l’integrazione del contraddittorio tutte le volte che, non avendo questi il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e sono assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il Pubblico Ministero è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c. (cfr., in senso analogo, anche Cass., SU, n. 9743 del 2008).
4.2. Orbene, con specifico riferimento al procedimentoD.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 95, comma 1, e art. 96 (concretamente intrapreso dalla R. impugnando il già descritto rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla sua richiesta di registrazione del cognome paterno nell’atto di nascita della figlia minorenne L.), sebbene il comma 2 del citato art. 95 espressamente preveda che “il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1”, sicché nessun dubbio sussiste circa il fatto che, nella specie, il Pubblico Ministero sarebbe stato titolare del relativo potere di azione, e, conseguentemente, alla stregua del combinato dispostodell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, eart. 72 c.p.c., comma 1, di quello impugnarne la relativa decisione, l’omessa notifica dell’odierno ricorso della R. alla Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona non determina, comunque, alcuna invalidità, nè la necessità di adozione di provvedimenti di natura interinale. Deve, infatti, trovare applicazione il consolidato principio secondo cui, nei casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, l’omessa notifica del ricorso per cassazione al Procuratore Generale presso la Corte d’appello non è causa di inammissibilità allorquando il provvedimento impugnato abbia accolto, come nella specie, le richieste di quel Procuratore. Infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione e, siccome l’interesse ad impugnare – in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio – è costituito dalla soccombenza, l’omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, le cui conclusioni siano state interamente accolte dalla corte territoriale (come accaduto nella vicenda processuale in esame), mentre il controllo sulla legittimità della decisione di quest’ultima è assicurato dall’intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 11211 del 2014; Cass. n. 5953 del 2008; Cass. n. 18513 del 2003).
5. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, è opportuno anteporre al loro scrutinio alcune brevi considerazioni circa la natura e l’ambito oggettivo del procedimento disciplinato dalD.P.R. n. 396 del 2000(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dellaL. 15 maggio 1997, n. 127,art.2, comma 12), agli artt. 95 e 96, dovendosi qui solo ricordare che il menzionato D.P.R. ha integralmente sostituito il precedenteR.D. 9 luglio 1939, n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, i cui artt. da 165 a 178 già disciplinavano, in modo analogo, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
5.1. L’art. 95 predetto dispone che “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale”; il successivo art. 96, invece, sancisce che “il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gliartt. 737 c.p.c.e segg. nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione,l’art. 455 c.c.”.
5.2. Questa Corte, sebbene con riferimento al precedente (ma affatto simile) procedimento di rettificazione di cui all’abrogatoR.D. n. 1238 del 1939, ebbe ripetutamente a ritenere (cfr. Cass. n. 4922 del 1978; Cass. n. 7530 del 1986) che “…l’oggetto del procedimento di rettificazione suddetto non è limitato alla correzione degli errori materiali. Lo si deduce dall’art. 165, secondo cui il Pubblico Ministero può, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le rettificazioni richieste dall’interesse pubblico e quelle che riguardano errori materiali di scrittura, distinguendosi così dalla correzione di meri errori materiali le altre rettificazioni che il Pubblico Ministero promuove, se involgono un interesse pubblico, e che, ai sensi dell’art. 167, sono promosse dalla parte interessata, quando tale interesse non sia in gioco. Se ne ha, inoltre, confermadall’art. 454 c.c.(anch’esso abrogato dalD.P.R. n. 396 del 2000. Ndr), che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano manifestamente fuori dell’ambito della mera correzione degli errori materiali, quali quelli consistenti nella formazione di atti che siano stati omessi o smarriti o distrutti…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986).
5.2.1. Nella ricerca dei limiti dell’azione di rettificazione, si precisò che essa “non investe, in sé, il fatto contemplato nell’atto dello stato civile, ma la corrispondenza fra la realtà del fatto e la sua riproduzione nell’atto suddetto, cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e quale risulta dall’atto dello stato civile. Il non verificarsi di tale corrispondenza può dipendere da un errore materiale o da un qualsiasi vizio che alteri il procedimento di formazione dell’atto, sia esso dovuto al dolo dell’Ufficiale che lo redige o ad un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell’atto. Non interessa, cioè, ai fini dell’ammissibilità del procedimento di rettificazione, la causa che ha determinato la difformità tra la realtà del fatto e la riproduzione che ne è contenuta nell’atto, non essendo dubitabile che i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
5.2.2. Si chiarì, infine, che il descritto procedimento non potesse ammettersi allorquando a fondamento della domanda di rettificazione fosse stata, in realtà, dedotta una controversia di “stato” (cfr. Cass. n. 2776 del 1996).
5.3. I medesimi principi sono poi stati ribaditi da Cass. n. 21094 del 2009, con specifico riferimento al procedimento di cui alD.P.R. n. 396 del 2000,artt.95 e ss., e questo Collegio li condivide integralmente, sicché lo scrutinio degli odierni motivi di ricorso dovrà svolgersi alla loro stregua, sebbene con questa ulteriore precisazione.
5.3.1. Una volta sancito che il procedimento in esame è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri, ciò che effettivamente rileva non è – o, almeno, non lo è in via primaria – quale sia la tipologia di sindacato spettante all’ufficiale dello stato civile, certamente non equiparabile a quello dell’autorità giudiziaria in un’azione di stato, ma quale sia l’ambito della cognizione del giudice che, in un panorama complesso quale quello attuale della genitorialità, sempre più percorso dalla scomposizione del processo generativo per effetto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si trovi ad affrontare il ricorso contro il diniego di rettificazione opposto dall’ufficiale predetto.
5.3.2. Ad un siffatto interrogativo, questo Collegio ritiene di dover rispondere che il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, così, a questo limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte. Una simile conclusione, del resto, è pienamente coerente con la previsione delD.P.R. n. 396 del 2000,art.96, che, come si è già visto, consente al tribunale, seppure senza particolari formalità, di “…assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile…”, altresì obbligandolo, prima di provvedere, a sentire il Procuratore della Repubblica e gli interessati…” ed a “richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare…”.
5.3.3. In altri termini, il giudice del merito, proprio perché investito esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte richiedente, non ha limitazioni per decidere: ove valorizzerà questi ultimi e la coerenza del percorso ivi descritto, riconoscerà il diritto di completare l’atto di nascita e la fondatezza dell’azione di rettifica; diversamente, se riterrà che si debbano adattare parametri di accertamento della genitorialità fondati su presunzioni in relazione ad un processo generativo che non prevede la possibilità di sequenziarne il percorso, allora riterrà corretto il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile che su questo paradigma probatorio ha fondato la sua decisione.
6. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, il primo di essi, che ascrive alla corte distrettuale di avere erroneamente ritenuto che l’ufficiale di stato civile avesse un potere discrezionale e/o valutativo quanto alla veridicità della dichiarazione della R. afferente la paternità della suddetta minore, non merita accoglimento.
6.1. Osserva, infatti, il Collegio, quanto alle dichiarazioni che si fanno dinanzi all’ufficiale dello stato civile, che alcune di queste hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi, come la nascita e la morte, che hanno rilevanza per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati. Da tali eventi, come documentati nei registri dello stato civile, possono derivare, per effetto di normative particolari, estranee alla disciplina che regola le iscrizioni di dette dichiarazioni, diritti e doveri (diritto alla vita, ad essere educato e mantenuto, o, diversamente, diritto alla successione nel defunto, etc.).
6.1.1. In queste ipotesi, grava sul menzionato ufficiale l’obbligo di ricevere quanto riferito dal dichiarante e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riportati possano essere compatibili con l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Spetterà al giudice pronunciarsi su tali questioni ove su di esse sorga controversia.
6.2. Diversamente, altre dichiarazioni, pure rese dinanzi al medesimo ufficiale, sono, di per sé stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di riconoscimento di filiazione nata fuori del matrimonio (già filiazione naturale) o a quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana.
6.2.1. In questi casi, proprio per la immediatezza della produzione di effetti derivanti dalla dichiarazione compiuta, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr.D.P.R. n. 396 del 2000,art.7).
6.3. Tanto premesso, deve, allora, considerarsi che, allorquando, il 22 febbraio 2017, dichiarò la nascita della figlia L. (avvenuta a Fermo il precedente 14 febbraio) presso l’ufficio di stato civile del Comune di (OMISSIS), contestualmente domandando che, nella redazione del corrispondente atto, ne fosse indicata la paternità del defunto G.A., attribuendone alla stessa il cognome, la R. rese, sostanzialmente, due diverse – benché contemporanee – dichiarazioni: una riguardante l’evento nascita,D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 30; l’altra afferente l’indicazione (anche) della paternità della neonata, da lei attribuita – giusta la documentazione attestante la tecnica di P.M.A., cui si era sottoposta in Spagna, e per effetto della quale era derivata la predetta nascita – al suo coniuge, G.A., deceduto fin dal (OMISSIS) ma che, prima della sua morte, aveva acconsentito all’accesso alla P.M.A. da parte della moglie, altresì autorizzandola ad utilizzare, post mortem, il suo seme crioconservato.
6.3.1. E’ chiaro, quindi, che, alla stregua di quanto si è precedentemente opinato, solo relativamente alla prima di tali dichiarazioni l’ufficiale di stato civile, nel redigere il corrispondente atto ex art. 29 del D.P.R. predetto, nulla avrebbe potuto obbiettare alla dichiarante, non spettando a lui di stabilire se l’evento riferitogli potesse essere compatibile con l’ordinamento italiano e se per questo avesse rilevanza e fosse produttivo di diritti e doveri.
6.3.2. Circa la seconda, invece, ingenerando essa stessa effetti giuridici riguardo allo status della persona cui era riferita, l’ufficiale poteva/doveva rifiutare di riceverla ove – come poi effettivamente avvenuto – l’avesse ritenuta in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000,art.7).
6.3.3. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione delD.P.R. n. 396 del 2000,artt.29e30, come qui prospettata dalla ricorrente, dovendosi, piuttosto valutare, attraverso l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione da lei oggi formulati, se il rifiuto oppostole dall’ufficiale di anagrafe abbia determinato, o meno, una discrasia fra la realtà dalla prima complessivamente dichiarata e la sua riproduzione nell’atto di nascita come redatto da quell’ufficiale: vale a dire tra il fatto, quale era stato nella realtà (o quale avrebbe dovuto essere nell’esatta applicazione della legge) e come, invece, risultava dall’atto dello stato civile.
7. Muovendo, allora, da questa prospettiva di indagine, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto, perché chiaramente connessi, rivelandosi, peraltro, fondati per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Giova premettere, in punto di fatto, che la R. ha così ricostruito l’iter del complessivo percorso che aveva portato alla nascita della figlia L.: i) i coniugi G. – R., a causa di alcune difficoltà riscontrate nel concepimento di un figlio, avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il G., proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo procedere all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva anche autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in (OMISSIS), presso il (OMISSIS), dando, poi, alla luce, in Italia (presso l’azienda ospedaliera (OMISSIS)), il (OMISSIS), la piccola L..
7.1.1. Si è trattato, dunque, di una nascita derivata da una tecnica di P.M.A. (fecondazione omologa) eseguita post mortem, benché acconsentita da entrambi i coniugi anteriormente al decesso del G., il quale, poco prima di morire, nel ribadire il proprio consenso, aveva altresì autorizzato, al suddetto fine, l’utilizzo del proprio seme crioconservato.
7.2. Dopo la nascita della figlia, la R., il 22 febbraio 2017, aveva reso la corrispondente dichiarazione all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) (quello di sua residenza), allegando documentazione a corredo dei fatti di cui si è appena detto: ciò nonostante, quell’ufficiale aveva rifiutato di trascrivere nell’atto di nascita la paternità del defunto G.A. e, conseguentemente, attribuire alla piccola L. il cognome paterno, come dichiarato e richiesto dalla madre, ritenendo tale dichiarazione contraria all’ordinamento giuridico vigente.
7.2.1. Oggi, quindi, non si controverte sulla trascrivibilià, in Italia, di un atto di nascita redatto in uno dei Paesi che consentono tecniche di fecondazione artificiale come quella di cui si è concretamente avvalsa la R., bensì, esclusivamente, della possibilità, o meno, di rettificare, nei sensi invocati dalla odierna ricorrente, un atto di nascita già formato sul territorio nazionale.
7.3. E’, altresì, opportuno sottolineare che, in questa sede, nemmeno viene specificamente in rilievo il tema della liceità, o meno, secondo la legislazione italiana (cfr.L. n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa post mortem), ma, giusta quanto si è già chiarito circa l’ambito operativo del procedimentoD.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, esclusivamente, quello della corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale suddetto e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto: cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell’esatta applicazione della legge) e come risulta dall’atto dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrispondenza, posto che “i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge…” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione).
7.3.1. In altri termini, le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui allaL. n. 40 del 2004(come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale. Cfr. Corte Cost., sent. n. 151 del 2009; Corte Cost., sent. n. 162 del 2014; Corte Cost., sent. n. 96 del 2015; Corte Cost., sent. n. 229 del 2015) in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna (ove è consentita dalla corrispondente disciplina, entro l’anno dal decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l’utilizzo del proprio seme crioconservato), la R., devono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una tale pratica, occorre stabilire, ai già riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli artt. 231 e 233 c.c. in relazione alla prova della paternità o se sia necessario anche tener conto della disciplina dellaL. n. 40 del 2004circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A. 7.3.2. Un siffatto accertamento, peraltro, deve ponderare plurimi fattori, quali: a) il rilievo attribuito dalla società odierna a bisogni che un tempo erano ignoti, non prevedibili ed ancora non (o parzialmente) regolamentati dal legislatore, nazionale o sovranazionale; b) il costante dialogo tra le Corti supreme degli Stati Europei ed extraeuropei, con i quali si condividano i principi assiologici dei diritti fondamentali della persona, nonché quello con la Corte EDU e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha determinato la costituzione di una circolarità di approdi interpretativi che prendono spunti da aspetti diversi dell’esperienza giuridica; c) il considerare le tecniche di P.M.A. come un metodo alternativo al concepimento naturale, oppure alla stregua di un trattamento sanitario volto a sopperire una problematica di natura medica che colpisce uno, o entrambi, i componenti della coppia.
7.3.2.1. Tutto questo comporta, invero, che la procreazione nella società della globalizzazione presenta un particolare dinamismo, subordinato agli interessi concreti che è volta a soddisfare, che, addirittura, mediante l’applicazione delle tecniche di P.M.A. anche dopo la morte di uno dei due partners, finisce con il superare il confine terreno dell’unità coniugale, ma che, comunque, non può prescindere dall’importante ruolo della “responsabilità” genitoriale, che passa da esercizio di un diritto alla procreazione allo svolgimento di una “funzione” genitoriale.
7.3.3. In un tale scenario, nel quale la genitorialità spesso può anche scindersi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è necessario comprendere se i divieti di genitorialità pure evincibili dal nostro ordinamento possano fungere da “controlimite” alla tutela dei diritti di chi è nato, oppure se occorra superare i confini della tradizione ed accettare, regolandoli, i nuovi percorsi della genitorialità stessa.
7.4. Orbene, è noto che, ove la madre, che abbia fatto la dichiarazione di nascita, non sia più coniugata per essere stato annullato o sciolto il suo matrimonio (come accaduto nella specie, per effetto della morte del marito della odierna ricorrente avvenuta il (OMISSIS), data pacificamente anteriore addirittura all’avvenuta sua sottoposizione al trattamento di P.M.A.) o per esserne stati dichiarati cessati gli effetti civili, la corrispondenza del fatto reale (paternità dell’ex coniuge della madre ovvero di altra persona) con quello riprodotto nell’atto dello stato civile dipende dall’operare, o meno, della presunzione stabilitadall’art. 232 c.c..Secondo tale norma, si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non siano trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 1), ma la presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronunzia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, di annullamento o di divorzio (comma 2).
7.4.1. Pertanto, alla luce di tale disciplina, affinché vi sia corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di anagrafe e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, occorre che operi la presunzione di legge, perché, se questa (indipendentemente dal verificarsi delle condizioni indicate nell’art. 232 c.c., comma 1) si rivela inapplicabile, in quanto ricorra una delle fattispecie di cui al comma 2 della citata norma, l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome dell’ex coniuge della madre, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione codicistica.
7.5. E’ altrettanto indiscutibile che, ai sensi del vigente art. 250 c.c., comma 1, il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto nei modi previstidall’art. 254 c.c., dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, potendo detto riconoscimento avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente. L’art. 254 c.c., comma 1, a sua volta, specifica che il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
7.5.1. La corrispondenza tra il fatto riprodotto nell’atto dello stato civile (nascita del figlio fuori dal matrimonio e suo riconoscimento da parte dei genitori o di uno solo di essi) e la situazione reale secondo le appena riportate disposizioni codicistiche, postula, allora che, innanzi all’ufficiale di stato civile, la corrispondente dichiarazione di riconoscimento sia fatta nei modi previstidall’art. 254 c.c., altrimenti l’atto dello stato civile, che attribuisca al figlio il cognome di quello dei genitori che non abbia così proceduto, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione del codice civile, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione.
7.6. Quanto, invece, alla disciplina, in materia di filiazione, di cui allaL. n. 40 del 2004, va, innanzitutto, rimarcato il suo art. 8, il quale (nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dalD.Lgs. n. 154 del 2013), sotto la rubrica “stato giuridico del nato”, sancisce che “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’art. 6”.
7.6.1. Merita, però, di essere ricordato, ai fini che in questa sede specificamente interessano, anche l’art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre), a tenore del quale, dopo gli interventi sullo stesso della Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014 (che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, limitatamente alle parole “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”), “Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previstidall’art. 235 c.c., comma 1, nn. 1) e 2), né l’impugnazione di cuiall’art. 263 c.c..La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del regolamento di cui alD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè essere titolare di obblighi”.
7.7. Investono, invece, più specificamente le fasi dell’accesso alle tecniche di PMA ed alla loro applicazione, entrambe, però, anteriori alla nascita, sicché prive di effettivo rilievo nell’odierno giudizio (nel quale, è opportuno ribadirlo, non si controverte sulla illiceità, o meno, dell’accesso o della pratica, in Italia, in relazione ad una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna, – ove è consentita dalla corrispondente disciplina nei limiti temporali predetti – la R., bensì, unicamente, della disciplina in tema di filiazione da applicarsi al nato sul territorio nazionale per effetto di una tale – illecita o lecita che sia – pratica), le disposizioni che la medesima legge contiene agli artt. 4 (quanto all’accesso alle tecniche di PMA), 5 (circa i requisiti soggettivi per accedere a tali tecniche), 6 (in tema di consenso informato), 12 (recante i divieti per gli specifici comportamenti ivi descritti e le sanzioni per l’inosservanza di alcune previsioni della legge).
7.7.1. E’ chiaro, infatti, che qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità/illegittimità, in Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle condotte di coloro che ne consentono l’accesso o l’applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in negativo, sul nato e sull’intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso, come, peraltro, affermato, con chiarezza, della Corte EDU nelle due sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e Labassee c. Francia (26 giugno 2014, ric. n. 65941/11), oltre che sancito anche dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 347 del 1998, che (ancor prima del sopravvenire dellaL. n. 40 del 2004) sottolineò la necessità di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignità dello stesso. Già in quella sede ci si preoccupò “…di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (…), non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagliartt. 30 e 31 Cost., ma ancor prima – in baseall’art. 2 Cost.- ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare…” (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998). Sostanzialmente nel medesimo senso, del resto, si è già esplicitamente pronunciata anche questa Suprema Corte nella fondamentale sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 (benché resa in vicenda affatto diversa da quella oggi in esame), secondo cui “le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dallaL. n. 40 del 2004imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato”, di ciò essendosi mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all’art. 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo (nel caso di specie, invece, si è in presenza, pacificamente, di una fecondazione omologa, sebbene post mortem), il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternità, né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (cfr., sostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017).
7.8. Tornando, dunque, al problema interpretativo dei rapporti, ai delimitati fini che in questa sede specificamente interessano, tra la normativa del codice civile e quella contenuta nellaL. n. 40 del 2004(in particolare ai suoi artt. 8 e 9), occorre praticamente verificare se la disciplina della filiazione nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema alternativo rispetto a quello codicistico, in ragione della peculiarità propria della tecnica de qua, o si inserisca in quest’ultimo che regola la filiazione da procreazione naturale attraverso la previsione di specifiche eccezioni. Dalla soluzione di tale questione, infatti, deriva l’applicabilità, o meno, alla filiazione da P.M.A. dei principi e criteri attributivi dello status del nato da procreazione naturale, e, poiché lo status risulta in ultima analisi dall’atto di nascita, dalla soluzione della medesima questione discendono anche le regole da seguire nella formazione di tale documento, al fine di verificare se, nel caso in esame, sussista, o meno, corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto.
7.8.1. Nella giurisprudenza di legittimità finora intervenuta, non si rinvengono precedenti riconducibili, specificamente, proprio alla fattispecie, oggi in esame, di fecondazione omologa effettuata (peraltro in un Paese dove ciò è consentito in un ambito temporale risultato rispettato) quando il marito (ma altrettanto dovrebbe dirsi ove si trattasse solo di convivente), che abbia già prestato, congiuntamente alla moglie (o alla convivente) e prima del proprio decesso, il consenso alle tecniche di P.M.A., lo abbia reiterato in modo sostanzialmente coerente con quanto richiesto dallaL. n. 40 del 2004,art.6.
7.8.2. E’, altresì, di tutta evidenza che, di fronte alle pratiche di P.M.A., risulta assai problematico comporre, in modo equilibrato e coerente, le esigenze contrapposte della certezza e stabilità dello stato di filiazione e della sua corrispondenza con la verità, sicché non stupisce la varietà delle possibili soluzioni ipotizzate, in proposito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Tanto è la logica conseguenza del fatto che, ormai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest’ultima nella misura in cui è oggi consentita dallaL. n. 40 del 2004a seguito dei già descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale per effetto di adozione: ciò dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione. In base agli artt. 2 e 30 Cost., del resto, il nato ha diritto, oltre che di crescere nella propria famiglia, di avere certezza della propria provenienza biologica, rivelandosi questa come uno degli aspetti in cui si manifesta la sua identità personale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.2.1. Orbene, secondo una prima opinione, che muove dall’assunto che la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configuri un sistema del tutto alternativo rispetto a quello codicistico, lo status di figlio del nato da P.M.A. non deriverebbe dalle regole applicabili alla generazione biologica naturale, diverse a seconda che il figlio sia nato nel matrimonio o fuori di esso, poiché, invece, detto status verrebbe attribuito direttamente dalla legge e, inscindibilmente, nei confronti della coppia che abbia espresso la volontà di accedere alle tecniche di P.M.A., indipendentemente dal fatto che i genitori siano, o meno, sposati, sicché il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale (che non risulti revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Cfr.L. n. 40 del 2004,art.6, comma 3) avrebbe un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla nozione di “consenso informato” al trattamento medico e governerebbe lo status identificando la maternità e la paternità del nato nella forma più ampia e certa, senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà.
7.8.2.2. Per chi ritiene, viceversa, che al nato da P.M.A. si applichino i medesimi principi in tema di filiazione naturale, il consenso dato dal coniuge o convivente alla fecondazione artificiale non inciderebbe direttamente sull’attribuzione dello status del figlio, ma avrebbe solo la funzione di consentire al figlio di identificare il proprio genitore grazie all’assenso da lui prestato alla P.M.A..
7.8.3. Un siffatto dilemma interpretativo produce i suoi effetti anche sullo status del figlio nel caso di fecondazione medicalmente assistita post mortem, dovendosi, peraltro, rimarcare che rientrano, in questo particolare contesto, ipotesi affatto diverse tra loro, quali: il prelievo del seme dal cadavere dell’uomo; l’inseminazione artificiale della donna con seme crioconservato, prelevato dal partner prima del decesso (concretamente avvenuta nella fattispecie in esame); infine, l’impianto, nel corpo della donna, dell’embrione formatosi quando entrambi i componenti la coppia erano in vita.
7.8.3.1. LaL. n. 40 del 2004,art.5, nel riservare l’accesso alla procreazione a coppie i cui membri siano “entrambi viventi”, sembra escludere che possa ricorrervi una donna vedova, sotto pena di sanzioni amministrative (art. 12, della medesima legge), e tanto, come pure si è autorevolmente sostenuto, allo scopo di evitare i pregiudizi che al minore potrebbero eventualmente derivare a causa della mancanza della figura paterna. La norma, tuttavia, non precisa in quale momento del complesso procedimento fecondativo sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia, sicché spetta all’interprete, alla luce dei principi sottesi alla disciplina in materia, stabilire se debbano considerarsi illecite, o meno, tutte e tre le diverse ipotesi precedentemente prospettate, ed a tal fine non potrebbe prescindersi da quanto sancito dal successivo art. 6, comma 1, – a tenore del quale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo (afferente il consenso informato dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita), “prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’art. 5…” – che, almeno prima facie, sembra postulare l’esistenza in vita dei menzionati soggetti appunto in ogni fase di applicazione della tecnica prescelta.
7.8.3.2. Un siffatto problema, però, come si è già ripetutamente detto, non può assumere rilievo primario, atteso che nel presente giudizio, alla stregua di quanto si è chiarito circa l’ambito operativo del procedimento D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, occorre accertare esclusivamente la corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato dalla R. all’ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, dovendo le conclusioni pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui allaL. n. 40 del 2004in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta (affatto lecitamente secondo la lex loci), in Spagna, la ricorrente, necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si può sottrarre all’individuazione della disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, il nostro ordinamento non può disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a seguito di una procreazione medicalmente assistita post mortem eventualmente effettuata dal cittadino italiano in un Paese ove tale pratica è ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina.
7.8.4. Si pone, allora, la necessità di individuare, nel silenzio del legislatore, lo status del figlio in tal modo venuto al mondo. Infatti, a differenza di quanto previsto per la procreazione eterologa (inderogabilmente vietata nel disegno originario dellaL. n. 40 del 2004, ma alla quale oggi possono accedere, invece, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, le “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” per le quali è stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i partner), nel caso di procreazione post mortem la nuova normativa non detta una disciplina dedicata alla fattispecie (in ipotesi) vietata, sicchè occorre chiedersi se possa applicarsi laL. n. 40 del 2004,art.8, sullo status giuridico del nato, anche quando il figlio sia nato (come nella specie) oltre i trecento giorni dalla morte del padre. Le opinioni espresse sono varie.
7.8.4.1. Coloro i quali assumono che, anche in caso di procreazione medicalmente assistita, troverebbero applicazione i principi generali stabiliti nel codice civile in tema di filiazione naturale, si dividono tra chi sostiene che la nascita di un figlio da fecondazione artificiale omologa post mortem avvenuta in un periodo che non consente più l’operatività della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio può solo giustificare la proposizione di una domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, con la conseguenza che un riconoscimento preventivo del marito mentre era ancora in vita sarebbe privo di effetti, e chi, invece, ritiene che la suddetta situazione non costituirebbe un ostacolo alla operatività della presunzione di paternità tutte le volte in cui possa essere provato, ai sensidell’art. 234 c.c., il concepimento in costanza di matrimonio. Tale requisito, attraverso una interpretazione estensiva della norma, dovrebbe considerarsi soddisfatto dimostrando che la fecondazione dell’ovulo (cioè, la creazione dell’embrione) sia avvenuta durante il matrimonio, purché la moglie non sia passata a nuove nozze. Quest’ultima tesi, però, oltre a fondarsi su una interpretazione del “concepimento” sensibilmente distante rispetto alla sua accezione tradizionale, che lo identifica con il momento nel quale l’ovulo fecondato attecchisce nell’utero materno, finisce con il distinguere immotivatamente la situazione giuridica del nato a seconda del tipo di tecnica di procreazione medicalmente assistita che sia stata eseguita, essendo possibile congelare e conservare a lungo non solo l’embrione ma anche il liquido seminale e potendosi, pertanto, ipotizzare che la stessa fecondazione dell’ovulo avvenga, come peraltro accaduto nel caso in esame, solo dopo la morte del marito.
7.8.4.2. La diversa impostazione secondo la quale, nella fattispecie in esame, si potrebbe applicare laL. n. 40 del 2004,art.8, sullo status giuridico del nato, muove, invece, dal rilievo che il legislatore non ha limitato espressamente l’applicabilità della norma in esame alle sole ipotesi di procreazione medicalmente assistita “lecita” ed ha, anzi, espressamente contemplato la sua applicabilità alla ipotesi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in relazione alla quale l’impossibilità di esercitare l’azione di disconoscimento della paternità e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità presuppongono che, anche in simili casi, il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia sufficiente per l’attribuzione dello status di figlio.
7.8.4.3. Ne consegue che, ove si sia proceduto, nonostante il tenore letterale dellaL. n. 40 del 2004,art.5e art.6, comma 1, dopo la morte del marito ed acquisito il suo univoco consenso in vita, alla formazione di embrioni con il seme crioconservato dello stesso e gli ovociti della moglie ed al loro impianto, dovrebbe prevalere la tutela legislativa del nato da fecondazione omologa, posto che il sicuro legame genetico consentirebbe comunque l’instaurazione del rapporto di filiazione nei confronti di entrambi i genitori genetici, anche ove volesse ritenersi violato il quadro normativo derivanti dalle disposizioni relative all’accesso alla P.M.A. nel nostro ordinamento interno.
7.8.5. Fermo quanto precede, rileva innanzitutto il Collegio che, per quanto concerne il nato da P.M.A. di tipo eterologo, laL. n. 40 del 2004,art.9, comma 1, stabilisce che il marito o il convivente non possa esercitare l’azione di disconoscimento della paternità o l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità purché il suo consenso sia ricavabile da “atti concludenti”. Proprio l’effettuato riferimento della norma ad “atti concludenti”, da cui deve desumersi il consenso alla tecnica della procreazione eterologa (lecita, oggi, nei predetti limiti di cui a Corte Cost. n. 162 del 2014), costituisce, allora, un argomento significativo per ritenere, fondatamente, che questi stessi “atti concludenti” siano idonei a maggior ragione a dimostrare il consenso alle pratiche lecite di procreazione assistita omologa, essendo innegabile che la genitorialità di cui al citato art. 8 spetti alla coppia, coniugata o convivente, che abbia voluto congiuntamente accedere alla tipologia di P.M.A. consentita anche nel nostro ordinamento.
7.8.5.1. LaL. n. 40 del 2004,art.8esprime, poi, l’assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell’accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all’interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l’accesso a tale diversa modalità procreativa.
7.8.6. Ribadito, allora, che non si controverte, in questa sede, della illiceità, o meno, di una siffatta tecnica di P.M.A., ma, alla stregua di quanto si è già chiarito circa l’ambito operativo del procedimentoD.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, esclusivamente della corrispondenza fra la realtà di un fatto come complessivamente dichiarato all’ufficiale di stato civile e la sua riproduzione nell’atto di nascita come da quest’ultimo concretamente redatto, opina questa Corte che sia possibile l’applicazione della disciplina dellaL. n. 40 del 2004,art.8(anche) alla specifica ed affatto peculiare ipotesi di cui oggi si discute, apparendo del tutto ragionevole la conclusione che il/la nato/a allorquando il marito (o il convivente) sia morto dopo avere prestato il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (nella specie, peraltro, pacificamente ribadito solo pochi giorni prima del decesso) ai sensi dell’art. 6 della medesima legge e prima della formazione dell’embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia, altresì, autorizzato l’utilizzazione) sia da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il consenso medesimo prima dello scioglimento, per effetto della morte del marito, del vincolo nuziale. In tal caso, benché manchi il requisito della esistenza in vita di tutti i soggetti al momento della fecondazione dell’ovulo, deve ritenersi che, una volta avvenuta la nascita, il/la figlio/a possa avere come padre colui che ha espresso il consenso ex art. 6 della legge predetta, senza mai revocarlo, dovendosi individuare in questo preciso momento la consapevole scelta della genitorialità.
7.8.6.1. L’appena riferita scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale la parte odierna ricorrente ha specificamente dedotto di aver fornito ampia prova, tra l’uomo che ha comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, altresì autorizzando l’utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato, e prescinde, pertanto, da ogni considerazione del tempo in cui sono avvenuti il concepimento (se lecitamente, o meno, non interessa nella concreta fattispecie, non potendosi riflettere sul nato eventuali responsabilità dei genitori e/o dei medici che hanno assecondato i loro progetto) e la nascita. Proprio perché le tecniche in questione rendono possibile il differimento della nascita, senza per questo incidere sulla certezza della paternità biologica, si rivelano inapplicabili, in materia, quei principi, dettati nel codice civile (artt. 232 e 234 c.c., ma si veda anchel’art. 462 c.c., comma 2), basati su un sistema di presunzioni tramite le quali si cerca di stabilire quella certezza.
7.8.6.2. Alla predetta soluzione, peraltro, nemmeno sembra di assoluto ostacolo l’assunto secondo cui l’ordinamento deve proteggere l’infanzia garantendo il diritto ad avere una famiglia composta da due figure genitoriali, nel chiaro intento positivo di considerare prevalente la tutela del nascituro rispetto al diritto alla genitorialità. Al contrario, si può comunque osservare che la limitazione della donna, nella specifica situazione in cui era venuta a trovarsi l’odierna ricorrente, all’accesso alla tecnica cui ella si era poi sottoposta non è funzionale a far prevalere l’interesse del nascituro a venire al mondo in una famiglia che possa garantire l’esistenza e l’educazione, perché l’alternativa è il non nascere affatto; parimenti, l’affermazione che nascere e crescere con un solo genitore integri una condizione esistenziale negativa non sembra potersi enfatizzare al punto tale da preferire la non vita. Al contrario, l’interesse del nato, nella specie, è quello di acquisire rapidamente la certezza della propria discendenza bi-genitoriale, elemento di primaria rilevanza nella costruzione della propria identità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, le già richiamate Cass. n. 6963 del 2018; Cass., SU, n. 1946 del 2017; Cass. n. 15024 del 2016).
7.8.6.3. In uno scenario, nel quale, come si è detto in precedenza, la genitorialità spesso va staccandosi dal nesso col matrimonio e dalla famiglia, declinandosi in una molteplicità di contesti prima ritenuti inediti, è, allora, necessario porsi in un’altra prospettiva, dove il rapporto familiare non si pone più in termini convenzionali, in cui nuove ipotesi di relazioni intersoggettive calzano la scena della famiglia, che non può più essere solo quella che il codice civile ha previsto nel 1942. Il fenomeno dell’emersione di diverse relazioni intersoggettive nelle relazioni affettive è, del resto, in progressiva evoluzione, così da richiedere una tutela sistematica (e non più occasionale) dei fenomeni prima sconosciuti o ritenuti minoritari, imponendo soluzioni capaci di emanciparsi da quei modelli tradizionali che rischiano, ormai, di rivelarsi inadeguati rispetto ai primi.
7.8.7. Ciò posto, la fattispecie qui esaminata presuppone, oltre alla morte del marito (o del convivente), che vi sia stato il consenso dello stesso (o del convivente) al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e che tale consenso non solo sia certamente persistito fino al suo decesso, ma, prima di tale momento ultimo, sia stato anche da lui arricchito dall’espressa autorizzazione all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato: in presenza di una siffatta ipotesi, l’interpretazione preferibile è, dunque, quella secondo la quale la disciplina di attribuzione dello status nella procreazione medicalmente assistita configura un sistema alternativo, speciale, e non possono, di conseguenza, trovare applicazione i meccanismi di prova presuntiva del codice civile riferibili alla generazione biologica naturale.
7.8.8. Manca, del resto, qualsivoglia dato normativo che induca a ritenere che nella procreazione medicalmente assistita debbano applicarsi tali presunzioni in materia di procreazione biologica naturale se non espressamente derogati dallaL. n. 40 del 2004,artt.8e9. Invero, gli argomenti, di tipo testuale, pure svolti a sostegno di quest’ultima tesi non persuadono.
7.8.8.1. Si è, in primo luogo, osservato che il contenuto del comma 2 dell’art. 9, che pone il divieto dell’anonimato materno nella fecondazione medicalmente assistita, sembra presuppore l’astratta applicabilità alla procreazione medicalmente assistita dei principi stabiliti in tema di filiazione biologica naturale. Inoltre, sempre secondo tale tesi, la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, secondo cui, in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato, assume effettiva portata normativa soltanto se intesa quale deroga alla ordinaria disciplina della filiazione naturale, mentre avrebbe una mera portata esplicativa nel caso opposto.
7.8.8.2. Nondimeno, il divieto di anonimato materno, lungi dal presupporre l’operatività dei principi generali, ben può costituire espressione proprio delle differenze esistenti tra procreazione naturale e procreazione medicalmente assistita con riferimento alla determinazione dello status del nato, poiché in quest’ultimo caso il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita determinerebbe una “responsabilità” riguardo alla filiazione, tale da escludere la stessa facoltà per la donna di non essere nominata. D’altronde, risulta affatto condivisibile e tutt’altro che illogico, il rilievo che, in un’ottica di tutela del nato, al consenso prestato dai genitori per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il legislatore abbia riconnesso anche il riconoscimento del nato e che tale ipotesi sia stata, dunque, differenziata da quella di procreazione naturale, anche sotto il profilo delle possibili conseguenze. Ciò emerge in maniera evidente nella fecondazione eterologa, ove l’interesse del minore costituisce un vero e proprio limite al principio della verità biologica, tanto che il legislatore, per perseguire tale interesse, ha attribuito precipuo rilievo al consenso prestato dai coniugi o conviventi al ricorso a tecniche di procreazione assistita, ma risulta confermato anche in caso di fecondazione omologa post mortem, con riferimento alla quale, non essendo in alcun caso ipotizzabile un contrasto tra favor veritatis e favor minoris, coincidendo quest’ultimo con il diritto del minore alla propria identità, il consenso prestato dai coniugi o conviventi appare elemento qualificante la disciplina in materia di accertamento della filiazione in funzione di una effettiva tutela della personalità del minore. Viceversa, proprio riguardo alla procreazione medicalmente assistita post mortem, le regole generali non appaiono congrue, in quanto si versa in presenza di un evento in cui si può avere la certezza che la fecondazione è avvenuta dopo la morte del soggetto che ha espresso il consenso e, ciononostante, si è altrettanto sicuri che ricorra con quello stesso soggetto quel rapporto di consanguineità che si pone a fondamento del sistema generale della filiazione.
7.8.9. Appare, pertanto, decisamente preferibile, di fronte ad un dato testuale sostanzialmente neutro, interpretare la norma in funzione della effettività della tutela del diritto della persona umana alla propria identità, la quale, come sottolineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nelle due, già menzionate, sentenze “gemelle” Mennesson c. Francia, del 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11, e Labassee c. Francia, del 26 giugno 2014, ric, n. 65941/11), comprende l’identificazione del proprio status di figlio di determinati genitori.
7.9. Alla stregua delle superiori considerazioni, nella concreta fattispecie oggi in esame occorre, allora, applicare la disciplina contenuta nella menzionataL. n. 40 del 2004,art.8, senza poter fare riferimento alla presunzione stabilitadall’art. 232 c.c., che, di per sé, non può costituire ostacolo all’attribuzione al nato a seguito di fecondazione omologa eseguita post mortem dello status di figlio del marito deceduto, anche se la nascita sia avvenuta dopo il decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio conseguente alla sua morte. Naturalmente, per potere affermare che L. sia figlia del marito deceduto della ricorrente, deve esistere il presupposto fondamentale previsto dal suddettoL. n. 40 del 2004,art.8, vale a dire il consenso espresso congiuntamente dai coniugi al ricorso alle tecniche di P.M.A., secondo quanto stabilito dall’art. 6 della medesima legge, e mantenuto fermo dal marito fino alla data della sua morte. D’altra parte, non tutti i requisiti del consenso indicati dalla norma appaiono necessari ai fini dell’attribuzione dello status filiationis, come si desume implicitamente dal disposto dell’art. 9, a norma del quale è sufficiente che il consenso sia ricavabile da atti concludenti. In definitiva, quindi, benché la mancanza dei requisiti del consenso stabiliti dallaL. n. 40 del 2004,art.6non permetta di accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, laddove la procreazione comunque avvenga, lo status filiationis va determinato verificando solamente se effettivamente il coniuge o il convivente abbia prestato il proprio consenso alla procreazione medicalmente assistita anche solo mediante atti concludenti, e se tale consenso, integrato da quello riguardante anche la possibilità di utilizzo del proprio seme post mortem, sia effettivamente persistito fino al momento ultimo (nella specie, quello della morte del marito della odierna ricorrente) entro il quale lo stesso poteva essere revocato, non ravvisandosi valide ragioni per ritenere, al contrario, che il consenso peculiarmente espresso per un atto da compiersi dopo la morte perda efficacia al verificarsi di detto evento.
7.10. Nella fattispecie in esame, la R. ha dedotto che: i) con il coniuge G.A., avevano deciso di ricorrere alle tecniche di P.M.A. prestando il loro consenso il 31 marzo 2015; ii) il G., proprio nel corso della terapia, aveva appreso di essere gravemente malato e, dovendo far ricorso all’assunzione di farmaci che avrebbero compromesso la sua capacità di generare, aveva reiterato il proprio consenso, con dichiarazione sottoscritta in data 8 settembre 2015, e, consapevole della sua fine imminente, aveva autorizzato la moglie all’utilizzo, post mortem, del proprio seme crioconservato al fine di ottenere una gravidanza con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita omologa; iii) per realizzare il comune desiderio di procreazione, l’odierna ricorrente, dopo la morte del marito avvenuta il (OMISSIS), si era sottoposta, al trattamento di fecondazione assistita (FIV) in Spagna, dando, poi, alla luce, in Italia, il (OMISSIS), la piccola L..
7.10.1. Pertanto, alla stregua dellaL. n. 40 del 2004,art.8, come in precedenza interpretato, il fatto storico della nascita, così avvenuta, di quella bambina, ne avrebbe dovuto comportare, ove adeguatamente documentate le circostanze suddette, la formazione del corrispondente atto dello stato civile con la indicazione della paternità di G.A. e del cognome paterno. Non si tratta, quindi, di attribuire alla figlia nata dalla R. uno stato diverso da quello che, secondo la previsione legale, le competerebbe (ciò, invero, dovrebbe formare oggetto di un’azione di stato), ma soltanto di rettificare un atto compilato non correttamente, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale (L. n. 40 del 2004,art.8), alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11. Ne consegue la erroneità tanto dell’affermazione della Corte di appello di Ancona secondo cui il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di iscrivere nell’atto di nascita di cui si discute la paternità della bambina sulla base delle dichiarazioni della sola madre era stato “legittimo sia perché non è consentita al medesimo una indagine sulla rilevanza probatoria della documentazione relativa alla procreazione medicalmente assistita allegata alla richiesta di formazione dell’atto di nascita (come riprodotta nel presente procedimento dalla ricorrente-reclamante) sia perchè, nel silenzio del legislatore con riferimento allo specifico caso della fecondazione post mortem (di cui si discute), trovano applicazione le regole generali del codice civile (artt. 231 e 232 c.c..) che escludono l’operatività della presunzione oltre trecento giorni dalla cessazione del vincolo (situazione verificatasi nel caso in esame in cui G.A. è deceduto il 29.9.2015 e la bambina è nata il 14.2.2017) e precludono la iscrizione della paternità sulla base delle sole dichiarazioni della madre…”; quanto dell’aver omesso, la medesima corte, di verificare, alla stregua della documentazione sottoposta anche al suo esame, la possibilità di rettificare un atto dello stato civile non corretto, così da renderlo corrispondente alla situazione reale prodotta dalla medesima previsione legale alla stregua della quale l’atto stesso doveva essere formato.
7.11.1. Posto, infatti, che, come si è già chiarito nei p. 5.3.2. e 5.3.3., il giudice investito della dedotta illegittimità del rifiuto di rettifica di un atto di nascita – il cui procedimento si configura non come giudizio di costituzione diretta di uno status filiationis bensì di verifica della corrispondenza alla verità di una richiesta attestazione – dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica, potendo, così, a questo limitato fine, attivare tutte le risorse istruttorie fornitegli dalla parte, la corte dorica, proprio perché investita esclusivamente della corrispondenza alla verità del complesso di elementi fattuali documentati dalla parte reclamante, non aveva limitazioni per decidere, accogliendo, o meno, l’istanza di rettifica di quest’ultima a seconda della adeguatezza, o non, della documentazione dalla stessa allegata a dimostrare la coerenza del percorso ivi descritto.
8. Pertanto, respintone il primo motivo, il ricorso proposto dalla R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne L., va accolto in relazione agli ulteriori secondo, terzo e quarto motivo, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale riesaminerà la controversia alla stregua dei seguenti principi di diritto:
a) “Le dichiarazioni rese all’ufficiale dello stato civile, se dirette, esclusivamente, a dare pubblica notizia di eventi, quali la nascita o la morte, rilevanti per l’ordinamento dello stato civile per il solo fatto di essersi verificati, impongono al menzionato ufficiale di riceverle e formarne nei suoi registri processo verbale per atto pubblico, senza che gli spetti di stabilire la compatibilità, o meno, di detti eventi con l’ordinamento italiano e se, per questo, abbiano rilevanza e siano produttivi di diritti e doveri. Diversamente, qualora, tali dichiarazioni siano, di per se stesse, produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono, l’ufficiale dovrà rifiutare di riceverle ove le ritenga in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico”;
b) “Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dalD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,art.96, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall’atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l’autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull’accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell’atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest’ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte”;
c) “LaL. 19 febbraio 2004, n. 40,art.8, recante lo status giuridico del nato a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, è riferibile anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, e senza che ne risulti la sua successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie o la convivente all’utilizzo suddetto. Ciò pure quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla morte del padre”.
10. Le conclusioni fin qui esposte assorbono, evidentemente, ogni altra considerazione in ordine alle questioni di costituzionalità prospettate dalla ricorrente.
11. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accogliendone il secondo, il terzo ed il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame alla stregua dei principi tutti dettati in motivazione, e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019

Sono dovute dal padre le somme per attività ricreative sostenute dalla madre nell’interesse del figlio anche se non concordate ma solo a lui comunicate.

Tribunale di Verona, sentenza del 4 giugno 2019 n.1309
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
II Tribunale di Verona, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico,
dott.sa Lara Ghermandi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 9194/2016
promossa da:
XY (C.F. ),
rappresentato e difeso dagli avv.ti M.B. del Foro di Udine e G. F. del Foro di Verona, giusta procura a margine
dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della
seconda in Verona.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
XX (C.F. ),
rappresentata e difesa dagli avv.ti B.M. L. e A.C. come da mandato agli atti del fascicolo telematico ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
Il Procuratore di parte opponente chiede e conclude:
NEL MERITO: ogni diversa domanda e/o eccezione rigettate, per le causali esposte in narrativa dell’atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
a) accertarsi e dichiararsi l’avvenuto pagamento di € 2.913,00, di cui € 2.314,60 in data 05.09.16 ed €
598,40 in data 22.09.16;
b) accertarsi e dichiararsi la mancata condivisione tra i genitori della scelta di far frequentare la scuola
privata e conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità della domanda svolta dalla signora XX e
diretta ad ottenere il pagamento di € 7.813,00, pari al 50% delle rette scolastiche e del costo della
divisa scolastica;
c) accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, l’inammissibilità delle domande relative – alla
spesa di € 2.630,37, pari al 50% dei costi per lo sci; – alla spesa di € 220,00 pari al 50% dei costi per le
lezioni di nuoto presso lo Sporting Club Capri; – alla spesa di € 2.683,48, pari al 50% del costo del
Summer Camp Edimburgo, per violazione del provvedimento della Corte d’Appello di Venezia, da
interpretarsi ai sensi dell’insegnamento della Suprema Corte (Cass 16175/15, Cass. 2127/2016, cass.
4182/16, cass. 12013/16); accertarsi e dichiararsi, per le ragioni indicate in narrativa, l’inammissibilità
della domanda relativa alla spesa di € 430,00, pari al 50% del costo della mensa scolastica in quanto
rientrante nel mantenimento ordinario e non costituente spese straordinaria. Conseguentemente
dichiararsi inammissibili le domande relative alla richiesta di rimborso di € 5.963,85 quindi,
complessivamente per i punti b) e c) € 13.776,85.
d) in ogni caso, per le causali di cui sopra, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2315/2016.
Atteso che, come confessato dalla stessa controparte nella propria comparsa di costituzione d.d 22.12.2016 il signor XYa ha pagato la somma di € 2.913,00 e di € 17.231,78 in esito alla procedura esecutiva presso terzi
promossa dalla signora XX, condannare quest’ultima alla restituzione al signor XY della somma di €
17.231,78 con gli interessi moratori dal 1 dicembre 2016 al saldo.
Spese di lite rifuse.
Il procuratore di parte opposta chiede e conclude:
In via preliminare
Respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le
ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via principale
1. Accertarsi e dichiararsi il credito di XX nei confronti di XY per mancato rimborso del 50% delle voci
di spesa accessoria per il figlio, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto € 16.689,85 oltre
alle spese della procedura monitoria
2. Darsi atto che, successivamente la notifica di atto di precetto, XY ha pagato la minor somma di €
2.913,00 e che la restante parte dovuta è stata erogata dal terzo ad esito della procedura esecutiva n.
1394/2016 RE Tribunale di Udine, unitamente alle spese della procedura monitoria, delle spese per
precetto nonché alle spese della procedura esecutiva liquidate dal Giudice dell’esecuzione.
3. Respingersi tutte le conclusioni contenute nell’atto di citazione avversario siccome infondate in fatto
ed in diritto
4. Per l’effetto degli accertamenti di cui sopra, confermarsi il decreto provvisoriamente esecutivo n.
2315/2016 del 9 giugno 2016, n. 4921/2016 R.G., Repert. N. 3263/2016 del 9 giugno 2016 emesso dal
Tribunale di Verona in data 9 giugno 2016, munito di formula esecutiva in data 13 giugno 2016 e
notificato unitamente ad atto di precetto, in data 19 luglio 2016, con avviso immessa giacenza del 22
luglio 2016, non ritirato entro 10 giorni.
5. Dichiararsi che, conseguentemente, XX nulla dovrà restituire ad XY, in forza del decreto ingiuntivo
opposto.
In ogni caso
Spese e compensi di lite della presente procedura integralmente rifusi, oltre 15% rimb. forf. spese generali
IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
XY ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2315/2016, emesso dal Tribunale di Verona su
ricorso di XX, con il quale gli era stato ingiunto l’immediato pagamento della somma di euro 16.689,85 a
titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente a favore del figlio minore ZZ.
A fondamento della proposta opposizione forniva parte opponente la propria interpretazione del titolo azionato
dalla XX in sede monitoria – decreto della Corte d’Appello di Venezia, sezione Minori, in data 15.06.2012 –
lamentando di non avere mai prestato il proprio consenso all’iscrizione del figlio minore alla scuola privata,
facendo presente di avere già saldato la quota a proprio carico per la pratica di un’attività sportiva del figlio,
eccependo l’inammissibilità delle altre spese richieste alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione e contestandone l’eccessiva onerosità rispetto alle proprie condizioni economiche.
Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che fosse
dichiarata l’inammissibilità delle domande relative alle diverse voci di spesa e che fosse in ogni caso revocato
il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della XX alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio XX, evidenziando che il decreto della Corte d’Appello di Venezia Sezione Minori, nel
quale trovava titolo fra le parti la ripartizione delle spese straordinarie e accessorie, espressamente escludeva
l’obbligo di previa concertazione, ritenendo pertanto inconferente la giurisprudenza invocata dall’opponente;
contestava quindi sia in fatto che in diritto quanto dedotto da XY nel proprio atto di opposizione, chiedendo la
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza di comparizione parti il procuratore di parte opponente, avendo raggiunto il suo scopo la
procedura esecutiva presso terzi incardinata dalla XX in forza del decreto provvisoriamente esecutivo,
rinunciava all’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, chiedendo la restituzione della
somma in caso di accoglimento dell’opposizione.
Alla medesima udienza entrambi i procuratori delle parti chiedevano la fissazione di udienza di precisazione
delle conclusioni.
Rimasti senza esito i successivi tentativi di composizione stragiudiziale della vertenza, la causa viene ora in
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Risulta dirimente osservare come, nella specie, la regolamentazione del riparto fra i genitori qui in causa delle
spese straordinarie ed accessorie da sostenere per il figlio ZZ, i cui conteggi non risultano contestati, trovi
titolo nel decreto della Corte d’Appello di Venezia, Sezione Minori, in data 15 giugno 2012; decreto che, in
parziale riforma di quello precedentemente pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data
30.12.2011, così testualmente dispone: “(…) va modificata, altresì, la previsione che le spese straordinarie,
mediche e scolastiche, per il figlio che il resistente è tenuto a rimborsare per la metà debbano essere
concordate, trattandosi di disposizione che facilmente può prestarsi ad eludere detto obbligo di contribuzione,
e tra tali spese vanno comprese anche quelle sportive e ricreative (tassa di iscrizione, corredo e materiale per
tale attività, gite scolastiche), che eccedono anch’esse le normali spese di mantenimento sostenute per il
minore;
queste spese andranno rimborsate secondo le modalità precisate nel dispositivo; (…).
Il titolo giudiziale invocato dalla XX a fondamento delle pretese azionate con il decreto ingiuntivo opposto
esclude dunque testualmente la necessità del previo accordo paterno al sostenimento delle spese accessorie
chieste in sede monitoria, trattandosi di spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative che indubbiamente
rientrano fra quelle contemplate dal predetto decreto della Corte d’Appello Sezione Minori. Dalla lettura del
decreto emerge invero chiaramente come l’obbligo di rimborso paterno debba intendersi riferito alle spese
mediche, scolastiche, sportive e ricreative da sostenere per il figlio nel loro complesso, ivi compresi tassa di
iscrizione, corredo e materiale per tale attività, gite scolastiche.
Stante il tenore del titolo – che non risulta essere stato oggetto di ricorso per Cassazione, né di successiva
modifica, sicché non può essere qui messo in discussione – non può quindi trovare applicazione nella
fattispecie la giurispudenza della Suprema Corte di Cassazione invocata dall’opponente.
Parimenti irrilevante risulta poi il richiamo al Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona,
peraltro nemmeno adottato all’epoca della pronuncia del decreto della Corte d’Appello Sezione Minori
invocato dall’opposta.
Deve in ogni caso evidenziarsi che le spese per cui la XX ha chiesto il contributo paterno risultano tutte
sostenute nell’interesse del figlio minore.
Quanto alle spese relative ai costi della scuola privata – relativamente ai quali parte opposta ha depositato
fatture con timbro di avvenuto pagamento – è incontestato in atti che XY già precedentemente frequentasse il
medesimo istituto. Può dunque indubbiamente ravvisarsi l’interesse del minore alla continuità scolastica e alla
conservazione dei rapporti amicali e del contesto relazionale ivi sviluppato, in merito al quale
l’opponente non ha del resto formulato alcun rilievo specifico.
Si osservi comunque che dalla corrispondenza mail prodotta in atti (v: doc. 6 opp.te) risulta che la XX
sottopose ripetutamente all’XY la questione dell’iscrizione scolastica alle scuole medie (v: mail in data 23
aprile 2012, 22 giugno 2012, 10 luglio 2012, 27 settembre 2012, 7 ottobre 2012, 9 ottobre 2012, 8 febbraio
2013, 17 febbraio 2013), comunicazioni alle quali l’opponente risulta avere dapprima risposto di ritenere
prematura la questione e di preferire la scuola pubblica come per gli altri figli (v: mail in data 23 aprile 2012
doc. 8 opp.te), palesando poi la propria contestazione a tutte le scelte materne (v: mail 28.10.2012, doc. 9).
Non risulta tuttavia che l’opponente abbia mai avanzato proposte alternative, né motivato la posizione assunta
con riferimento allo specifico interesse del figlio minore.
Deve dunque dirsi ammissibile la richiesta della XX di concorso paterno alle spese scolastiche sostenute per la
scuola privata del figlio minore, ivi compreso il costo delle divise e della mensa. Quanto a quest’ultima voce
di spesa, deve invero considerarsi che trattasi di esborso che, pur se destinato a soddisfare esigenze alimentari
del figlio, è strettamente correlato alla frequentazione scolastica, viene determinato dalla scuola, non è
modificabile dalla famiglia (che potrebbe al più escludere il minore dalla mensa, isolandolo in tal modo dai
compagni) e, in quanto collegato all’erogazione di un servizio, non può ritenersi sovrapponibile all’ordinaria
spesa di un pasto consumato a domicilio.
Non v’è poi ragione di dubitare della conformità all’interesse del minore delle spese per attività sportive –
anche se praticate in luoghi e periodi di vacanza (come del resto usualmente avviene per lo sci) – spese che
dalla corrispondenza mail prodotta dall’opposta risultano comunque essere state preannunciate all’opponente.
Merita peraltro osservare come risulti incontestato in atti che il minore praticasse tennis a livello agonistico,
sicché ben può ritenersi che fosse per lui necessaria una continuità nella pratica di tale sport anche nei periodi
di vacanza.
Non risulta poi documentalmente supportata l’allegazione dell’opponente secondo la quale dette attività
avrebbero avuto costi esorbitanti rispetto alla media, a nulla di per sé rilevando il luogo di vacanza prescelto.
Di evidente interesse e utilità formativa per il minore risulta poi il costo del soggiorno studio di tre settimane
ad Edimbugo, rispetto al quale non consta che l’opponente abbia avanzato proposte alternative.
L’XY non ha poi provato – e sarebbe stato suo onere farlo – l’insostenibilità economica delle spese di cui la
XX ha chiesto il rimborso pro quota.
Si deve infatti osservare che XY, che risulta incontestatamente svolgere attività imprenditoriale ed essere
titolare di partecipazioni societarie (v: doc. 17 opp.ta), ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2012, un reddito
complessivo di €60.535,00 (v: P.F. 2013 – doc. 3 opp.te ), per l’anno d’imposta 2013, un reddito complessivo
di €93.437,00 (v: P.F. 2014 – doc. 2 opp.te) e per l’anno d’imposta 2014, un reddito complessivo di €96.725,00
(v: P.F. 2015 – doc. 1 opp.te), sicché si registra un significativo incremento reddituale rispetto all’anno di
pronuncia del decreto della Corte d’Appello di Venezia, quando l’opponente già era chiamato al mantenimento
della moglie e della figlia PP (v: doc. 4, opp.te, da cui risulta che il contributo al mantenimento della figlia e
della moglie venne concordato dall’opponente con ricorso per separazione consensuale depositato nel 2010,
quando egli già era gravato di un esborso mensile di €2.450,00 per il figlio ZZ, importo al tempo comprensivo
delle spese scolastiche, parascolastiche e ludiche).
Va poi evidenziato che XY risulta proprietario di un consistente patrimonio immobiliare (dalla dichiarazione
dei redditi PF 2015 – v: doc. 1 opp.te – risultano 16 cespiti in piena proprietà, parte dei quali locati).
Non può infine essere recepita la prospettazione dell’opponente secondo la quale l’importo delle spese
straordinarie da ritenersi rimborsabili dovrebbe essere parametrato all’importo dell’assegno di mantenimento
del figlio, dovendosi al contrario osservare che le spese straordinarie, in quanto non prevedibili a priori e
quelle accessorie, proprio per la loro accessorietà e/o occasionalità, risultano del tutto autonome rispetto
all’importo del mantenimento ordinario e sfuggono ad ogni parametro di preventiva proporzionalità rispetto al
contributo al mantenimento ordinario.
In ragione di quanto esposto non possono dunque trovare accoglimento i motivi di doglianza sui quali si fonda
l’opposizione in esame, che deve, quindi, essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo
opposto.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA
l’opposizione e per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dando atto
dell’incontestato integrale pagamento della somma ingiunta, a seguito di spontaneo versamento della somma
di €2.913,00 nonché, per il residuo, a seguito di procedura esecutiva presso terzi.
CONDANNA
l’opponente XY alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta XX, spese che liquida in €3.235,00 per
compenso, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 3 giugno 2019
Il Giudice
Dott.sa Lara Ghermandi

Serve una valutazione complessiva, anche diacronica, della posizione economica degli ex coniugi.

Corte d’Appello di Napoli, 10 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, sezione famiglia e persona, così composta:
DOTT. ALESSANDRO COCCHIARA PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO DI MARCO CONSIGLIERE
DOTT. GEREMIA CASABURI CONSIGLIERE REL.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1357/2018 del ruolo generale degli affari
contenziosi, avente ad
OGGETTO: APPELLO avverso sentenza di divorzio
e vertente
TRA
(omissis) n. a Napoli il (omissis)
elettivamente domiciliato in Napoli alla via (omissis) presso gli avv.ti P.
L.A., N. Grassi, che lo rappresentano e difendono
APPELLANTE
E
(omissis) n. a Napoli il (omissis)
elettivamente domiciliata in Napoli alla via (omissis) presso gli avv.ti R.
Sgobbo e F. Krogh che la rappresentano e difendono
APPELLATA
NONCHE’
il P.G. presso la Corte d’Appello di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 6 febbraio 2018, n. 1305/18, ha provveduto sulle
domande accessorie al divorzio tra le parti indicate in epigrafe (già pronunciato con sentenza
n. 7269/14 del 29 aprile – 15 maggio 2014), riconoscendo all’ex moglie l’assegno divorzile di
euro 1300,00 mensili.
Il Tribunale, richiama sì i criteri enunciati da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, ma afferma che
il giudice deve comunque tener conto dei bisogni concreti del coniuge richiedente, «a partire
dalla dignità dell’alloggio, vagamente e indirettamente riconducibili alla passata condivisione
con il convenuto di abitudini di vita sontuosa».
Nella specie, continua il Tribunale, operano considerazioni di equità, che rendono non decisive
le circostanze, pur emerse, della titolarità, da parte dell’ex moglie, di una pensione di
insegnante, il cui importo è però inferiore agli euro 1100,00 mensili del canone di locazione
della casa da lei abitata, «della possibilità di risparmio che le ha assicurato la munificenza
dell’attore, che .. ha menato vanto di avere nel tempo assunto su di sé tutti gli oneri economici
relativi non solo alla convenuta, ma anche alle tre figlie di lei…, dell’appartenenza della
convenuta a famiglia di professionisti, della confessata capacità di lei di essere in credito di
riconoscenza verso le proprie figlie per passate disposizioni liberali nei loro confronti aventi
causa da vendita nell’anno 2003 di immobile in precedenza acquistato per successione
ereditaria».
A ciò si contrappone – tenuto anche conto della durata del matrimonio – l’elevata disponibilità
economica dell’ex marito, peraltro ormai anziano (la cui attività forense è ormai in fase
terminale), e che legittimamente aspira a tutelare i suoi tre figli, «a preferenza di chi, per
effetto del divorzio, è qualificabile persona oramai estranea»; resta però fermo che egli ha
esercitato la professione di avvocato ad altissimo livello, sicché «il capitale di cui egli ha in atto
la disponibilità è di consistenza tale da consentirgli di vivere una vecchiaia particolarmente
comoda».
Conclude la sentenza: «i segni di distinzione della convenuta nell’ambiente sociale impressi dal
diffuso benessere dell’epoca matrimoniale devono reggere all’urto con lo scioglimento del
vincolo matrimoniale, nella parte in cui possono impedire avvilente mortificazione alla
persona.. Se anche è vero che riduttivamente la convenuta ostenta di fronte ai giudici
condizione miserevole di insegnante in pensione, è però anche vero che la stessa, dalla perdita
del legame con il convenuto patisce pesante turbamento nella posizione socio-economica, e
questo turbamento, proprio perché è del tipo idoneo a procurare avvilimento della persona, va
contenuto con quanto è strettamente necessario per alleviarlo. Non basta che la convenuta
non sia del tutto priva del necessario per vivere, perché il rilevante divario degli elementi di cui
si compone il patrimonio suo e quello dell’attore è sufficiente a rendere il soccorso nei termini
minimi in cui è necessario a tutelare la dignità di colei che a suo tempo fu riconosciuta una
propria pari. Lo scioglimento del vincolo.. non impedisce di ravvisare nella specie
disuguaglianza di entità tale da introdurre il rimedio equitativo».
Da qui – nella prospettiva di un «intervento riequilibratore» – il riconoscimento dell’assegno
nella misura sopra riportata.
Da qui però anche l’appello dell’ex marito, condannato oltretutto alle spese del giudizio, il quale
chiedeva, in riforma della sentenza in oggetto, rigettarsi la domanda di assegno divorzile o, in
subordine, ridursi l’importo dell’assegno a non oltre euro 400,00 mensili.
L’appello è incentrato sulla pretesa violazione, da parte del Tribunale, dei criteri per la
determinazione dell’assegno divorzile individuati da cass. 11504/17 cit., definito “epocale
mutamento di interpretazione giurisprudenziale”; nella specie l’appellata sarebbe appunto
economicamente autosufficiente.
Si è costituita l’ex moglie, che ha chiesto il rigetto dell’appello, reiterando in subordine le
richieste istruttorie (prova per testi, indagini di PT) non ammesse in primo grado.
La Corte, all’udienza del 6 giugno 2018, su richiesta delle parti, ha differito la trattazione della
causa a quella del 3 ottobre 2018, tanto perché non era stata ancora depositata la pronuncia
delle Sezioni Unite della Cassazione relativa ai criteri di determinazione dell’assegno divorzile.
Il riferimento è, evidentemente, a Cass. 11 luglio 2018, n. 18287.
Le parti hanno depositato memorie integrative che tengono conto di tale fondamentale arresto.
La Corte, pertanto, all’esito della richiamata udienza del 3 ottobre 2018, si è riservata la
decisione.
§ 2. La corretta definizione della controversia richiede una premessa in diritto, pur sintetica
( ex art. 16- bis , comma 9- octies , d.l. n. 179/2012, conv. in l. 221/2012, nonché ex art. 3 Cod.
proc. amm.), sui criteri di determinazione dell’assegno divorzile, di cui all’art. 5, 6° comma, l.
div. n. 898/1970 (nel testo novellato dalla l. 74/87).
D’altronde è ormai fin troppo noto, in ambito forense come in quello accademico, che
l’interpretazione di tale disposizione data dalla giurisprudenza di legittimità, dopo circa un
trentennio, è stata “rivoluzionata” da Cass. 11504/17, seguita da altre pronunce della S.C. ma
anche dei giudici di merito.
A sua volta però tale nuovo orientamento – incentrato sul principio di autoresponsabilità degli
ex coniugi, e sul riconoscimento dell’assegno solo al richiedente non autosufficiente
economicamente (prescindendo del tutto dal tenore di vita tenuto nel corso della vita
matrimoniale) – è stato superato, può ragionevolmente affermarsi in via definitiva, da Cass.
SSUU 18287/18 (sicché l’ancora recente revirement del 2017 è stato molto meno epocale di
quanto confidato dall’appellante).
La giurisprudenza di merito ha infatti già prestato ampia decisione a tale autorevolissimo
arresto; possono richiamarsi, tra le pronunce più complete in argomento, Trib. Roma 11
ottobre 2018 e Trib. Civitavecchia 14 settembre 2018, Foro it., 2018, I, 3724, nonché App.
Palermo 26 novembre 2018 e Trib. Pavia 17 luglio 2018, id . fasc. 1/2019 (infra saranno
richiamati ulteriori provvedimenti, anche inediti).
Questa Corte presta a sua volta piena e convinta adesione alla statuizione delle SSUU, di cui –
del resto – aveva già ampiamente anticipato gli snodi argomentativi e i criteri adottati, in
evidente contrasto con Cass. 11504/17 cit., cfr. App. Napoli 22 febbraio 2018, id., 2018, I,
1386 (cui questa Corte si è adeguata con pronunce successive, così superando una iniziale e
solo parziale adesione ai canoni di cui alla pronuncia della S.C. del 2017).
Cass. 18287/18 è certo una pronuncia complessa, “di principio”, come si addice alle SSUU che
– abbandonando (felicemente) l’impostazione ideologicamente individualista (quanto
agiuridica), fatta propria dalla pronuncia del 2017 – ha vigorosamente riaffermato, anche nella
fase successiva allo scioglimento del vincolo, i principi di solidarietà fondati sui canoni
costituzionali offerti dagli artt. 2 e 29 Cost.; si è così realizzato – come osservato in dottrina –
un giusto equilibrio tra libertà e responsabilità, ovvero tra autodeterminazione e solidarietà
postconiugale; d’altra parte l’assegno divorzile costituisce il solo istituto cui affidato, nostro
ordinamento, dal punto di vista economico, il passaggio, per i coniugi, dalla vita comune a
quella definitivamente separata.
Il contenuto decisorio può essere sintetizzato nei termini che seguono:
«Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura
anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di
solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato
unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella
determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei
poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b)
qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di
procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei
parametri indicati dall’art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella
sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due,
con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso
e alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore
di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da
garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato»
(massima non ufficiale)
Questa Corte reputa che, alla stregua di tale pronuncia, e sviluppandone coerentemente gli
snodi decisionali centrali, costituisca ormai diritto vivente:
a) – l’abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno
divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi
b) l’abbandono di ogni automatismo nella determinazione dell’assegno, e quindi il superamento
sia del criterio dell’autosufficienza economica (di cui alla pronuncia del 2017) sia di quello della
conservazione (pur se solo tendenziale) del pregresso tenore di vita (di cui alla giurisprudenza
fino al 2017);
– il recupero della funzione composita – assistenziale e perequativa – compensativa –
dell’assegno, con superamento quindi della concezione fondata sulla funzione solo assistenziale
dell’assegno medesimo (comune a tutta la giurisprudenza precedente); l’ottica perequativa –
compensativa, beninteso, è quella prevalente, in quanto in linea con il principio costituzionale
di pari dignità tra i coniugi:
– l’equiordinazione, ma solo tendenziale e in astratto, di tutti i criteri previsti dall’art. 5, 6°
comma l. div., senza distinzione tra an e quantum del diritto all’assegno; beninteso, però, in
concreto, con riferimento alla specifica fattispecie scrutinata, i criteri in oggetto non devono
avere sempre e comunque la stessa importanza; infatti il giudice ben potrebbe riconoscere
prevalenza ad uno o ad alcuni di essi rispetto agli altri, appunto tenendo conto delle peculiarità
della vicenda sottoposta alla sua cognizione; la richiamata prevalenza della funzione
perequativa – compensativa, del resto, si risolve nella prevalenza della c.d. causa concreta,
anche con riferimento al giudizio sul diritto all’assegno;
– la particolare rilevanza del fattore “tempo”, inteso come durata della vita matrimoniale ma
anche (evidentemente in relazione all’età) come “tempo” che gli ex coniugi hanno davanti a sé,
una volta finito il matrimonio: è evidente che se il richiedente è ancora giovane ha, appunto
sotto il profilo temporale, una maggiore possibilità di realizzazione professionale autonoma
(sicché l’esigenza di un assegno divorzile si affievolisce); se invece l’età è avanzata, e il tempo
che resta è, verosimilmente, ridotto, le conclusioni non possono essere che diverse;
– la concretizzazione del parametro normativo dell’ “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, da
contestualizzare con riferimento alla concreta vicenda coniugale; si tratta di parametro di
grandissimo peso, in quanto, qualora i mezzi del richiedente non siano inadeguati, vale a dire
qualora non vi sia una significativa sperequazione tra la posizione economica degli ex coniugi,
l’assegno va tout court negato; in altri termini, fermo il carattere unitario del giudizio, l’esame
del giudice deve pur sempre prendere le mosse dall’esistenza della disparità attuale tra i redditi
e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della
perequazione delle condizioni economiche;
– la necessità conseguente di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte
endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo
coniugale, nonché di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni del richiedente
l’assegno (come detto l’età, ma anche la salute, ecc.) e della durata del matrimonio (fattore,
quest’ultimo, di grandissimo rilievo). Si tratta evidentemente di fattore di rilevanza decisiva;
Beninteso, non pochi profili, specie “attuativi”, restano in ombra, sicché vi è ampio spazio (e
anzi necessità) per ulteriori interventi della giurisprudenza, in primo luogo di legittimità.
§ 3. Questa Corte, tenendo ovviamente presenti le peculiarità del caso concreto, e dei motivi
di appello oltre che delle difese della appellata, reputa allora necessario sviluppare e mettere a
fuoco taluni ulteriori profili che discendono della pronuncia delle SSUU.
Tanto, pertanto, senza alcuna pretesa di organicità e completezza.
§ 3. Il primo profilo da approfondire – quello forse più innovativo della pronuncia delle SSUU –
attiene alla necessità del rigoroso accertamento del nesso causale tra l’accertata sperequazione
tra i mezzi economici di cui ciascuna parte disponga e il «contributo fornito dal richiedente
medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione
all’età dello stesso e alla durata del matrimonio» (cfr. sub b) la massima sopra riportata).
Infatti «l’assegno divorzile non è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole
l’agiatezza goduta nel corso della vita matrimoniale, ma a compensare l’investimento compiuto
nel progetto matrimoniale medesimo, così almeno tendenzialmente perequandosi i disagi
economici discendenti dal divorzio», così icasticamente Trib. Civitavecchia 14 settembre 2018
cit.
Tale accertamento, come detto rigoroso, costituisce una precisa ricaduta di quella funzione
perequativa – compensativa dell’assegno di cui si è già segnalata la centralità, nella
prospettiva dell’intervento delle SSUU: per dirla con la migliore dottrina, l’assegno – in tale
prospettiva – va riconosciuto alla parte che non dispone di mezzi adeguati in conseguenza alle
comuni determinazioni assunte nella condizione della vita familiare, e che pertanto va
parametrato in funzione delle caratteristiche e della distribuzione dei ruoli endofamiliari, in
proporzione alla durata, all’intensità e alla rilevanza del contributo fornito dal richiedente
medesimo.
Si tratta, non a caso, di uno dei profili più e meglio approfonditi dalla giurisprudenza di merito
successiva all’intervento delle SSUU.
L’esistenza e l’entità, qualitativa e quantitativa, di tali contribuzioni, se si preferisce di tali
sacrifici, può incidere in maniera significativa, se non decisiva, non solo sull’importo
dell’assegno, ma tout court sul suo stesso riconoscimento (o diniego).
Tanto a meno che non si voglia attribuire, con parte della giurisprudenza di merito (ma vi sono
anche riscontri dottrinali, che muovono proprio dalla pronuncia delle SSUU) autonoma
rilevanza alla sola funzione assistenziale, qualora non vi sia in concreto spazio per quella
perequativa – compensativa.
In tal caso però l’assegno potrà essere riconosciuto all’ex coniuge, che si trovi in condizioni di
marcato dislivello reddituale/patrimoniale rispetto all’altro, che non disponga, obiettivamente,
di risorse tale da consentirgli l’autosufficienza economica, da intendersi come esistenza libera e
dignitosa (la valutazione dell’autosufficienza, in tal caso, dovrebbe comunque non essere
ancorata a criteri rigidi e predefiniti, bensì, al di là di ogni automatismo, ad indici variabili e
relativi, collegati alle situazioni concrete, dovendosi in particolare valutare la posizione del
coniuge richiedente, quanto alle sue condizioni di vita, anche pregresse, alla sua età, ai suoi
progetti e alle sue condizioni di salute).
§ 4. Si pongono, evidentemente, rilevanti questioni probatorie, anche con riferimento al riparto
del relativo onere.
Già la dottrina ha chiarito che la pronuncia delle SSUU ha certo esaltato i poteri inquisitori del
giudice (ampiamente fondati sull’art. 9 l. div.); tuttavia proprio l’esigenza di un rigoroso
accertamento del nesso causale tra il divario economico tra le parti, accertato o allegato, e le
scelte operate dalla famiglia, e il sacrificio delle aspettative professionali o reddituali, tenuto
conto della durata del matrimonio, rende centrale il tema dell’onere della prova; quelli
richiamati sono dati e parametri certo non surrogabili da un impulso inquisitorio, che non
potranno che essere dimostrati dalla parte che ha interesse ad ottenere l’assegno.
In concreto vi è però anche spazio per le presunzioni e per la c.d. non contestazione.
Di particolare rilevanza, per le intersezioni tra i profili sostanziali e quelli processuali appena
richiamati (ma anche con riferimento al parametro delle ragioni della decisione), è Trib. Roma
7
11 ottobre 2018 cit.: «L’assegno divorzile, che va determinato alla stregua dei parametri
indicati da Cass. SSUU 18287/2018, va attribuito al coniuge economicamente più debole, nella
specie la moglie, dovendosi presumere, in ragione della riscontrata disparità reddituale e
patrimoniale – benché il marito si sia ampiamente sottratto all’obbligo di esibire la
documentazione relativa – , che ella, nel corso della vita matrimoniale durata circa quattordici
anni, abbia contribuito alla realizzazione professionale dell’uomo, cui era stata anche
addebitata la separazione».
Cfr anche Trib. Civitavecchia 14 settembre 2018 cit., che ha confermato, anche alla stregua dei
“nuovi” criteri l’assegno divorzile già disposto in favore della moglie, tenuto conto che questa
«in età ormai avanzata, si è dedicata alla cura della famiglia e delle figlie, ormai adulte, nel
corso della convivenza ultratrentennale, sacrificando le proprie prospettive professionali, sicché
attualmente ella dispone di un modesto reddito, come insegnante, e di un ridotto patrimonio
immobiliare, mentre il marito ha potuto affermarsi nel mondo del lavoro, ed è attualmente un
medico chirurgo dalla elevata redditività».
La giurisprudenza del tutto condivisibilmente, ha invece negato l’assegno divorzile (anche a
fronte di matrimoni di durata considerevole), allorché il coniuge richiedente non ha fornito
apporti significativi alla conduzione della vita familiare e in genere al benessere familiare.
Cfr. così App. Palermo 26 novembre 2018 che, ai sensi dell’art. 9 l. div., e applicando i criteri
di Cass. 18287/2018, ha revocato l’assegno già riconosciuto all’ex moglie, tra l’altro e
soprattutto tenendo conto «che ella (certo anche in ragione della brevissima durata del
matrimonio, sciolto per inconsumazione) non aveva apportato alcun contributo
all’implementazione del patrimonio familiare e del marito, né aveva sacrificato aspettative
professionali e reddituali»
Di rilievo anche Trib. Torino sentenza 9 novembre 2018, n. r.g. 7169/2016; Pres. CASTELLANI,
Est. DE MAGISTRIS, M.G. c. C.S., inedita che ha sì riconosciuto alla moglie un assegno
divorzile, ma di importo ridotto (tenendo conto della non breve durata del matrimonio, è della
rilevante sperequazione dei mezzi tra le parti), in funzione solo assistenziale (la moglie è ormai
anziana e priva di reddito); di contro il Tribunale ha ritenuto non operante la funzione
perequativa-compensativa, in quanto il contributo dato dalla moglie «nella formazione del
patrimonio familiare è stato trascurabile .. durante il matrimonio il mantenimento della
famiglia, che conduceva una vita assai agiata, gravava interamente sulle finanze del sig. M. La
sig.ra C.. ha ripetutamente sottolineato che il benessere familiare era da ricondurre alla
ricchezza della famiglia M.; ha altresì riconosciuto che il proprio patrimonio è conseguenza
delle intestazioni, o cointestazioni, di immobili dovute ad atti di liberalità del sig. M. il quale
aveva acconsentito alla intestazione alla moglie di immobili successivamente venduti dopo la
separazione».
In termini cfr. Trib. Bergamo, sentenza 13 settembre 2018, n.r.g. 7147/2015; Pres. CARLI,
Est. MARRAPODI; A.R. c. G.A.R., inedita, che ha negato l’assegno divorzile all’ex moglie (di per
sé benestante), pur se il marito dispone di una posizione economica ben più favorevole, in
quanto la donna neppure aveva dedotto di «aver contribuito con il proprio lavoro, anche
casalingo, alla formazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ex marito; la mera
doglianza di disporre di una “ridotta capacità di autonomia patrimoniale” in raffronto a quella
dell’ex coniuge, e la richiesta di un assegno finalizzata esclusivamente a garantire alla
convenuta un introito pari a quello dell’ex marito ora che è definitivamente cessato il vincolo
coniugale, esorbita la ratio dell’assegno divorzile.. Se è vero che l’assegno divorzile non riveste
soltanto una funzione strettamente assistenziale, è anche vero che l’assegno svolge una
funzione equilibratrice, perequativa e compensativa solo se, e quando, la disparità economicopatrimoniale
dei coniugi trova la propria causa nelle “comuni determinazioni assunte dalle parti
nella conduzione della vita familiare” ovvero nel ruolo e nel contributo fornito dal coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro
coniuge… L’assenza di specifiche allegazioni della parte sul punto induce il Collegio ad
escludere che il chiesto assegno divorzile possa assumere, nella fattispecie, una funzione
compensativa; … non sono emersi elementi tali da far ritenere che parte attrice o parte
convenuta abbiano subito un sacrificio personale nell’arco della vita matrimoniale, dipendente
da scelte comunemente assunte.. diversamente argomentando, l’attribuzione di un assegno
con funzione esclusivamente correttiva e riequilibratrice della situazione economica degli ex
coniugi condurrebbe verso l’attribuzione di un vantaggio “indebito” in favore del richiedente
l’assegno, ovvero di un vantaggio superiore rispetto alle sue concrete esigenze e rispetto al
sacrificio patito in dipendenza del ruolo assunto all’intero della famiglia. Il riconoscimento
dell’assegno divorzile in siffatte ipotesi condurrebbe verso la creazione di vere e proprie
“rendite di posizione” disancorate da una reale esigenze assistenziale ovvero dal
riconoscimento del contributo fornito dall’ex coniuge nella formazione del patrimonio comune o
personale dell’altro, così frustrando la ratio dell’istituto giuridico. In definitiva, ogni qual volta
la disparità reddituale e patrimoniale degli ex coniugi deriva da cause “esterne” alla famiglia,
ovvero da cause non dipendenti e correlate a scelte endofamiliari, non vi è spazio per il
riconoscimento di un assegno divorzile con funzione esclusivamente riequilibratrice»
§ 4 b. Il profilo qui in esame, quello delle contribuzioni e del nesso causale nella prospettiva
sopra richiamata, involge anche le questioni (forse lasciate in ombra dalle SSUU) della
rilevanza sia delle contribuzioni effettuate, nel corso della vita matrimoniale, dal coniuge cui è
poi chiesto l’assegno in favore dell’altro (futuro richiedente), sia delle contribuzioni date e
ricevute con la cessazione stessa della unione coniugale.
E’ evidente infatti che la funzione perequativa-compensativa potrà ritenersi già assolta, in tutto
o in parte (con ovvie conseguenze sulla determinazione del quantum ma anche dell’an
dell’assegno divorzile) qualora, nel corso della vita matrimoniale, il coniuge economicamente
più forte abbia già provveduto a “compensare” l’altro dei sacrifici subiti e delle attività svolte
nell’interesse della famiglia; tale “compensazione” che ha ovviamente anche una funzione
perequativa, può essere espletate nelle forme più varie, ma – di norma – assumono grande
rilevanza le elargizioni in danaro, le donazioni, lo stesso contributo economico dato in generale
al benessere della famiglia (nell’ambito, beninteso, del reciproco dovere di collaborazione
anche materiale, ex art. 143 c.c.).
Pari rilevanza, evidentemente, hanno le contribuzioni funzionali alla cessazione della
convivenza o funzionali a queste ultime, e in generale il riassetto della posizione economica
delle parti successiva già alla separazione; si pensi già alle conseguenze dello scioglimento
della eventuale comunione legale tra i coniugi.
Qualora non si tenesse conto – nella determinazione dell’assegno divorzile – di tutte tali
elargizioni, in effetti, vi è il concreto rischio di determinare ingiustificate locupletazioni.
Si pensi, ad esempio, alla vicenda di cui ad App. Milano 16 novembre 2017, id . 2017, I, 3732
(su cui consta si pronuncerà nei prossimi mesi la S.C.); tale pronuncia ha negato alla ex moglie
l’assegno divorzile, già riconosciuto in primo grado per l’importo di un milione e
quattrocentomila euro mensili, ciò in applicazione di Cass. 11504/17.
Infatti vi era sì una sicura sperequazione economica tra le parti – l’ex marito è definito uno
degli uomini più ricchi del mondo, ma la moglie godeva di sicura autosufficienza economica in
quanto la stessa dispone di un cospicuo patrimonio, immobiliare e mobiliare, valutato in
diverse decine di milioni di euro, con conseguente possibilità e capacità di investimento.
E’ agevole osservare – beninteso in astratto, e in base al mero esame della pronuncia – che, a
rigore, all’ex moglie l’assegno divorzile ben potrebbe essere negato anche alla stregua della
pronuncia delle SSUU; infatti è stato proprio il marito a costituire integralmente quel
rilevantissimo patrimonio di cui la donna tuttora dispone (ed è stato anche onerato di un
rilevantissimo assegno di mantenimento nel corso della separazione), sicché ben potrebbe
affermarsi che la funzione perequativa-compensativa (che certo non è senza limiti, anche
temporali) sia stata già (in tutto o in parte) realizzata: né ovviamente potrebbe esservi spazio
per un assegno meramente assistenziale (la donna è sicuramente autosufficiente, quale che sia
la portata che voglia attribuirsi a tale nozione peraltro extranormativa).
La giurisprudenza di merito, successivamente all’arresto delle SSUU, ha tenuto conto del
riequilibrio già intervenuto tra le parti, e più in generale della esigenza di una valutazione
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complessiva, anche diacronica, della posizione economica degli ex coniugi, come del resto
segnalato anche dalla dottrina.
Così Trib. Pavia 17 luglio 2018 ha negato l’assegno divorzile all’ex moglie, tra l’altro (cfr anche
infra), in quanto le parti già «in sede di separazione, già avevano proceduto alla divisione del
patrimonio comune con attribuzioni che avevano tenuto conto dell’apporto dato alla moglie al
marito e alla famiglia»
Cfr anche App. Catania, sentenza 20 settembre 2018, Pres. FRANCOLA, Est. RUSSO, n. r.g.
1448/2017, S.S. c. C.C.O. che ha confermato (nella prospettiva solo assistenziale cui si è fatto
cenno) l’assegno divorzile alla moglie, negando rilevanza alla funzione perequativacompensativa
sul presupposto che la ricchezza familiare era già stata divisa tra i coniugi
all’epoca della separazione (la moglie aveva prelevato la metà dei risparmi familiari (circa
140.000.000 di lire) ed ha ricevuto uno dei due appartamenti di cui si componeva lo stabile di
proprietà comune); ne segue che la moglie «ha chiuso la sua esperienza di convivenza
matrimoniale con uno svantaggio, dato dal mancato tempestivo inserimento nel mondo del
lavoro, ma con dei beni patrimoniali congrui. Una volta che il coniuge è stato dotato, al
momento della separazione del conseguente scioglimento della comunione legale, di un
patrimonio che rappresenta la metà della ricchezza familiare, può applicarsi quel principio di
autoresponsabilità, più volte richiamato anche dalla Suprema Corte, in virtù del quale si può e
si deve pretendere che il coniuge faccia un impiego utile dei mezzi che ha a disposizione, al
fine di rendersi indipendente … non può valorizzarsi che la perequazione delle risorse
economiche è già in parte avvenuta con la divisione che le parti hanno fatto dei beni comuni,
ed in particolare degli immobili in comunione legale e del denaro sul conto corrente
cointestato»
L’assegno è stato riconosciuto sul rilievo che il matrimonio è durato circa trenta anni e che la
moglie, ormai quasi settantenne, percepisce solo un modestissimo assegno sociale, mentre il
marito percepisce una congrua pensione IMPS.
§ 5. Cass. 18287/18 dà rilevanza nell’ambito degli accertamenti demandati al giudice, anche al
giudizio prognostico ex ante, che ben può definirsi “contro fattuale” (ma il termine non è nella
sentenza delle SSUU) sulle aspettative lavorative sacrificate dal coniuge richiedente l’assegno
in ragione del matrimonio (il giudizio appunto va condotto “come se” il matrimonio non ci fosse
stato).
Questa Corte condivide, sul punto, Trib. Pavia 17 luglio 2018 cit., secondo cui
«L’assegno divorzile va determinato alla stregua dei parametri indicati da Cass. SSUU
18287/2018, anche alla stregua di un giudizio prognostico “controfattuale”, come se il
matrimonio non ci fosse stato, sulle aspettative sacrificate dal richiedente rispetto alla
situazione che si crea con il divorzio, tanto alla stregua di fatti rientranti nella comune
esperienza e delle presunzioni semplici, tenendo conto, in particolare: a) del tipo di modello
familiare in concreto voluto e posto in atto dalla coppia b) della circostanza che l’assegno
divorzile non può comunque ovviare alle sperequazioni che esistono nel mercato del lavoro,
atteso che, diversamente, si favorirebbero scelte matrimoniali basate sulla convenienza
economica» (massima non ufficiale).
Nella specie tale giudizio non è favorevole alla moglie richiedente l’assegno che, laureata in
scienze politiche, rinunciò a lavorare come giornalista, seguendo il marito nelle diverse città
dove questi si era trasferito per lavoro, conseguendo poi brillantissimi risultati, anche
economici.
Secondo il Tribunale, infatti, che ricorre a dati di comune esperienza, la donna, se anche
avesse lavorato come giornalista, al termine della carriera non si sarebbe trovata in una
situazione patrimoniale migliore di quella reale, attuale (tenuto conto che, al di fuori delle
“grandi firme” i redditi dei giornalisti non sono particolarmente elevati).
§ 6. Infine vi è la questione delle “ragioni della decisione”, uno dei parametri espressamente
previsti dall’art. 5, 6° comma l. div. cit.; nella specie le parti hanno fatto ampiamente
riferimento alle vicende matrimoniali, e alle rispettive “responsabilità”, che hanno poi portato
alla separazione giudiziale, con sentenza di cui si dirà.
Quello delle ragioni della decisione è certo criterio vago, raramente applicato dalla
giurisprudenza, che comunque ne ha dato letture ambigue quanto contrastanti, cfr. 12 febbraio
2013, n. 3398; 17 dicembre 2012, n. 23202; 27 dicembre 2011, n. 28892.
Questa Corte reputa con la migliore dottrina, successiva alla pronuncia delle SSUU, che tale
criterio, a non volerlo ritenere recessivo, con riferimento alla determinazione (quantum e ormai
anche an) dell’assegno divorzile, trovi spazio – incidendo sulla causa petendi – essenzialmente
con riferimento alla fattispecie, normativamente previste, pur se statisticamente poco
frequenti, di divorzio diretto, vale a dire non preceduta da un periodo di separazione legale (l.
div. art. 3, 1° comma, sub 1), nonché 2° comma, sub 2 a), c-g): l’ipotesi più nota è forse il
divorzio per inconsumazione. Non interessa, in questa sede, stabilire l’operatività di quel
parametro in tali fattispecie.
Di contro, per le fattispecie di gran lunga più comuni di divorzio preceduto da un periodo di
separazione legale (l. div., art. 3, 2° comma, sub 2, c.d. divorzio indiretto) le ragioni della
decisione giocano un ruolo sicuramente meno significativo.
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Fermo infatti che non può tenersi conto delle vicende successive alla separazione (rectius,
all’insorgere della intollerabilità della convivenza, che è alla base della separazione, art. 151
c.c.) cfr. App. Napoli 2.11.2012, id ., 2013, I, 2034, le condotte anteriori, tenute nel corso della
vita matrimoniale, possono essere valutate, quali “ragioni della decisione”: a) se, in quanto
integranti violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, siano alla base di una pronuncia di
addebito della separazione, abbiano cioè costituito motivi di addebito b) se tali motivi siano
anche le cause che ostano alla ricostituzione della comunione tra i coniugi, ex art. 1 l. div.,
giustificando, quindi, la pronuncia di divorzio.
L’operatività in concreto di tale criterio nel divorzio indiretto qui non interessa (resta fermo,
beninteso, quale che sia il coniuge cui la separazione sia stata addebitata, che l’assegno possa
essere riconosciuto solo a quello che disponga di redditi inadeguati), cfr infra per il caso di
Di contro questa Corte reputa che il criterio in oggetto non abbia spazio, nel divorzio indiretto,
qualora la domanda di addebito non sia stata formulata o, se proposta, sia stata abbandonata
ed il giudice non abbia pronunciato sulla stessa ovvero, e soprattutto (come nel caso di specie)
sia stata proposta e rigettata.
Infatti, in tali casi, la sentenza – destinata a passare in giudicato – pronuncia la separazione
previo accertamento che la stessa è conseguenza soltanto dell’impossibilità della prosecuzione
della convivenza, senza che tale evento sia stato provocato dalla violazione dei doveri coniugali
da parte di uno o di entrambi i coniugi.
Evidentemente tale assetto non muta nel caso di pregressa separazione consensuale, frutto di
un accordo dei coniugi, che sottende la sicura rinuncia alla volontà di far accertare che
l’impossibilità di proseguire la convivenza coniugale sia conseguenza della violazione di doveri
coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi.
Ne segue l’impossibilità giuridica di far valere quelle condotte come “ragioni della decisione”,
nel giudizio sulla determinazione dell’assegno divorzile.
Ciò è evidente proprio allorché la domanda di addebito (con riferimento alle condotte in
questione) sia stata rigettata, ma il ragionamento non muta – beninteso – in caso di mancata
proposizione della domanda stessa: il giudicato, è appena il caso di ricordarlo, copre il dedotto
e il deducibile (qui non interessa la diversa questione della autonoma proponibilità della
domanda risarcitoria per illecito endofamiliare).
§ 7. E’ appena il caso di segnalare, infine, che nella specie, nonostante il doppio revirement
giurisprudenziale, il diritto di difesa delle parti non è stato violato, né del resto ciò è stato
lamentato: l’appellante e l’appellato, come detto, hanno depositato delle memorie difensive
integrative, che tengono conto dei nuovi insegnamenti giurisprudenziali (ciò è di particolare
rilievo per l’appellante, atteso che l’atto introduttivo era strutturato in funzione di una richiesta
corretta applicazione di Cass. 11504/17, pronuncia a suo dire disattesa dal Tribunale); non vi
sono state – né d’altronde vi sarebbe stato spazio – per ulteriori richieste (ex. di remissione in
termini).
Resta però indubbio – ma è anomalia riferibile proprio al doppio revirement cui si faceva
cenno- che la Corte, giudice di appello, in una certa misura si trova a sostituirsi al giudice di
primo grado, la cui decisione è irreparabilmente superata (né sfugge d’altronde, nella specie,
che il Tribunale non correttamente aveva riconosciuto carattere sostanzialmente equitativo alla
propria statuizione).
La causa, pertanto, può essere decisa: e si tratta di decisione non disagevole, alla stregua di
quanto premesso in diritto.
§ 8. Il matrimonio tra le parti ha avuto, indubbiamente, una lunga durata, oltre 25 anni.
Risulta infatti contratto l’8 aprile 1984, mentre l’ordinanza presidenziale del giudizio di
separazione è del 15- 19 maggio 2009; la separazione è stata poi pronunciata con sentenza
non definitiva (sul solo status) n. 4813/2010 del 9 febbraio – 28 aprile 2010; la sentenza
definitiva sulle questioni accessorie (rigetto delle domande di addebito, e riconoscimento alla
moglie di un assegno di mantenimento, nell’importo di euro 1200,00 mensili) è la n.
1367/2017 del 14 ottobre 2016 – 7 febbraio 2017, passata in giudicato.
La sentenza non definitiva di divorzio (sul solo status) è, come accennato, la n. 7269/14 del 29
aprile – 15 maggio 2014 (si noti però che vi è stata una prima sentenza di inammissibilità, na
n. 6131/2013 del 13 maggio 2013, perché la domanda era stata proposta prima del decorso
del triennio, ratione temporis richiesto dalla legge).
Deve poi riconoscersi – alla stregua dell’amplissimo (anzi eccessivo) materiale probatorio
documentale in atti – che vi è sicuramente una rilevante sperequazione tra la posizione
economica degli ex coniugi: si tratta, come detto, del primo accertamento cui il giudice è
tenuto.
La Corte deve rimarcare che entrambi, certo comprensibilmente, ma (specie il marito) al di là
addirittura di canoni di comune prudenza processuale (tenuto conto delle acquisizioni
processuali) hanno tentato, ma inutilmente, di ridimensionare la propria posizione economica.
Qui di seguito si offrirà una ricostruzione sintetica di quanto risulta provato.
Particolare rilevanza, in particolare, deve riconoscersi all’accertamento della posizione
economica delle parti compiuto dalla ancora recente sentenza definitiva di separazione, n.
1367/17, incontrovertibile perché vi è giudicato; ferma infatti la differenza, ormai abissale, dei
presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nella separazione (ex art. 156
c.c.) e di quelli per il riconoscimento dell’assegno divorzile, è costante e ancora attuale
insegnamento giurisprudenziale che «l’assetto economico relativo alla separazione può
rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili
elementi di valutazione relativi .. alle condizioni economiche dei coniugi», così ex plurimis
Cass. 15 maggio 2013, n. 11686.
§ 8. Può partirsi dall’appellante, l’ex marito, tenuto al versamento dell’assegno.
Questi – ed è dato che addirittura rientra nel “notorio” di questa Corte, sezione specializzata in
materia di famiglia – è stato sicuramente uno dei più noti e prestigiosi avvocati napoletani di
diritto di famiglia, dalla clientela ampia quanto illustre, tanto che il suo nome appare di
frequente nei repertori giurisprudenziali (cfr. ex plurimis, Cass. 24 dicembre 2013, n. 28655).
Certo, e come rilevato anche dal Tribunale, l’attività professionale dell’appellante è ormai nella
fase conclusiva (pur se l’appellata ha documentato che tuttora controparte patrocina un
numero consistente di cause, anche presso questa Corte; non può poi escludersi lo
svolgimento di attività di consulenza, cfr anche la sentenza di separazione cit.): egli, infatti, n.
nel 1934, è ormai estremamente anziano (egli non è più avvocato rotale)
Quel che però davvero interessa (come pure riconosciuto dal Tribunale) è che l’appellante,
evidentemente grazie ad una tanto intensa e lunga vita professionale, dispone tuttora di una
posizione economica esclusiva e di altissimo livello; la sentenza di separazione cit. rimarca che
egli «ha avuto elevatissima capacità di risparmio e accumulo».
Ne segue che le sue dichiarazioni reddituali (la documentazione esibita è del resto molto
parziale) sono del tutto inattendibili, senza che occorrano indagini di PT, o addirittura l’invocata
Ctu contabile (come correttamente osservato dall’appellata, ancora nei primi anni dello scorso
decennio, allorché era ancora nel pieno dell’attività professionale, l’appellante dichiarava redditi
per circa euro 27.000,00 lordi annui).
Il riferimento è in primo luogo all’eccezionale patrimonio immobiliare dell’appellante, pur se
alcuni di tali cespiti sono intestati ai figli dell’appellante; la sentenza di separazione, al
riguardo, ha però osservato che «i figli non avevano alcuna disponibilità di spesa» (si tratta di
valutazione mai contestata, anche in questa sede: l’appellante pertanto non nega affatto di
aver effettuato tutti gli acquisti immobiliari in oggetto con proprio danaro; neanche è dedotto
se e quale attività abbiano svolto e svolgano i tre figli in questione, al cui mantenimento
tuttora – apprezzabilmente, beninteso – tuttora provvede il padre).
E’ sufficiente il riferimento alla grande abitazione familiare alla via (omissis) con terrazza
panoramica, alla prestigiosissima villa La Fiorada in Capri (indicata, in una pubblicazione
specialistica, come una delle abitazioni più esclusive dell’isola), l’appartamento in Napoli alla
centralissima Riviera di Chiaia (dove l’appellante attualmente vive con il figlio, che ne è il
formale intestatario), la lussuosa villa a Seefeld, in Tirolo (intestata ad una figlia).
E’ inoltre documentato l’acquisto di ulteriori cespiti immobiliari a Napoli, nella pure
centralissima via (omissis) (dove ha anche sede lo studio professionale dell’appellante) ed
ancora a Milano e a Roma.
L’appellata richiama e documenta anche la vendita, per importi assolutamente significativi, di
ulteriori cespiti immobiliari, appartamenti a Napoli, terreni a Salerno.
Non vi è comunque necessità quanto alla posizione dell’appellante, di ulteriori approfondimenti
(ad es. con riferimento agli investimenti e alle disponibilità in danaro); come si dirà infatti,
l’esatta determinazione del suo patrimonio (sicuramente superiore a quello della ex moglie, va
ribadito non ha rilievo dirimente.
§ 8 c. Occorre quindi procedere alla ricostruzione della posizione economica della ex moglie,
l’appellata, che – lo si è accennato (ed è stato rimarcato anche dal Tribunale) – si presenta
come pressoché nullatenente, e ampiamente dipendente dagli aiuti spontanei dei congiunti.
La situazione effettiva – ferma la sperequazione rispetto alla posizione economica dell’ex
marito – è molto diversa.
L’appellante, ormai ultrasettantenne, è insegnante in pensione; dichiara di percepire euro
900,00 mensili, ma la sentenza di separazione fa riferimento ad una pensione di poco più di
1100,00 mensili.
A suo dire, comunque, la pensione che percepisce è inferiore al canone di locazione per
l’appartamento dove abita in Napoli, nella centrale via (omissis), pari ad euro 1000,00 mensili
oltre oneri condominiali.
Si tratta però di circostanza che, se pure fosse vera, nuocerebbe grandemente alla
prospettazione dell’appellata.
E’ infatti del tutto irragionevole, secondo canoni di comune esperienza, che la stessa utilizza
totalmente la pensione (neanche sufficiente) per il solo pagamento del canone di locazione
(per un appartamento, si noti, di sicuro prestigio almeno per la collocazione); è di contro del
tutto verosimile che ella – in realtà – disponga di altri e più cospicui introiti, per tutte le
esigenze della vita quotidiana (trattandosi poi di persona ormai abituata, dopo una lunga vita
matrimoniale, ad un elevato tenore di vita); né poi vi è reale prova dei (fantomatici) prestiti
che le elargirebbero stabilmente i facoltosi quanto generosi congiunti (tenuto poi conto che se
davvero ella potesse far conto su tali stabili emolumenti, per quanto non dovuti, si tratterebbe
circostanza comunque oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento della inadeguatezza dei
mezzi, fermo che le decisioni in materia sono allo stato degli atti).
L’appellata ha inoltre venduto, nel 2003, un residence in Roma, alla via (omissis), per euro
172.000,00 (l’appellante assume che il corrispettivo ricevuto fu in realtà di molto superiore, ma
non ne offre alcuna prova), somma utilizzata (a suo dire) per ristrutturare le abitazioni delle
figlie.
Si tratta di circostanza non vicina nel tempo, ma di grande interesse, perché attesta la sicura
disponibilità economica della appellata (che, pur al commendevole fine di aiutare le figlie, non
ha però esitato a privarsi di un importo comunque notevole, il che certo stride con l’immagine
di quasi nullatenente che ella vuole accreditarsi in questa sede).
L’appellata lamenta inoltre che l’ex marito nel 2008, sostanzialmente abusando, a sua
insaputa, di una procura che ella gli aveva rilasciato, ha posto in essere una rinuncia abdicativa
del suo diritto di abitazione su un appartamento in Napoli alla via (omissis); si tratta di vicenda
oggetto, a quanto consta, di contenzioso tra le parti, e su cui certo questa Corte non può
pronunciarsi.
Ella inoltre – si tratta di circostanza ampiamente dibattuta tra le parti nel giudizio di
separazione (ma non riproposta in questa sede) non chiese l’assegno divorzile al primo marito
ma ciò, a suo dire, del previsto e prossimo matrimonio con l’odierno appellante.
E’ di particolare interesse, ad ulteriore conferma delle sicure disponibilità economica
dell’appellante, ben oltre la modesta pensione (anche a voler prescindere dalla capacità
professionale cui fa riferimento l’appellante, secondo cui l’ex moglie, allorché era già in
pensione, ha svolto altre attività retribuiti), quanto accertato dalla sentenza di separazione più
volte richiamata: «i periodici accrediti di somme rilevanti su c.c. della resistente sono
ragionevolmente da ricondurre alle rendite degli investimenti finanziari (e non alla pretesa
restituzione di prestiti)».
Anche su tale accertamento, come accennato, si è formato il giudicato, e d’altronde l’appellata,
anche in questa sede, si guarda bene di mettere in discussione specificamente quanto sopra,
pur se continua a dolersi di vivere grazie ai richiamati aiuti familiari (ben poco compatibili, del
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resto, con gli importi frequentemente “restituiti” da terzi, in genere congiunti, alla appellata, di
importo rilevante, cui appunto allude la sentenza).
Possono condividersi, allora, le deduzioni al riguardo dell’appellante, fondate del resto sulla
documentazione in atti specificamente richiamata; pertanto non solo l’appellata, del tutto
verosimilmente, dispone di c/c ulteriori rispetto a quello dichiarato ma comunque, solo nel
2014, ha incassato (evidentemente a titolo di interessi su investimenti finanziari) oltre euro
20.000,00 e nel 2015 oltre euro 19.000,00.
Può allora concludersi che l’appellata, a sua volta, dispone di una buona posizione economica,
pur se di opaca determinazione nella sua effettiva portata, comunque corrispondente allo
status sociale medio borghese consolidato negli anni, che le garantisce l’autosufficienza
economica, in misura tutt’altro che limitata al mero sostentamento.
§ 9. Quanto sopra accertato avrebbe certo garantito alla appellata il riconoscimento di un
assegno divorzile, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti fino al 2017 (e
incentrati, come detto, sulla tendenziale conservazione del tenore di vita); di contro
quell’assegno avrebbe dovuto esserle negato, alla stregua almeno dei criteri introdotti da Cass.
11504/17, e pur interpretando elasticamente la nozione di autosufficienza: la sentenza di
primo grado, in effetti, ha sicuramente mal applicato quei parametri, solo in apparenza
richiamati, come dedotto in appello, avendo riconosciuto l’assegno divorzile, dichiaratamente
(quanto illegittimamente) solo equitativamente.
Si è però detto che il diritto all’assegno divorzile va ormai accertato, anche in questo grado di
giudizio, alla stregua dei ben diversi e innovativi parametri di cui all’arresto delle SSUU del
2018.
L’appellata reputa – ma alla stregua di una lettura affrettata quanto superficiale di tale
pronuncia – che ora avrebbe diritto all’assegno in oggetto, tenuto conto di fattori
oggettivamente esistenti, quali la fortissima sperequazione economica tra i coniugi, la lunga
durata del matrimonio, la stessa età avanzata della ex moglie.
§ 10 a. La Corte reputa però che debba giungersi a conclusioni opposte.
L’accento va posto, in primo luogo, sulla funzione perequativa – compensativa dell’assegno,
come detto centrale nell’architettura dell’arresto più volte richiamato.
Ebbene nella specie, in concreto, l’assegno non potrebbe svolgere tale funzione sicché, se
riconosciuto, determinerebbe solo una ingiustificata locupletazione per l’ex moglie.
L’appellata, certo, pone l’accento sulla sperequazione patrimoniale tra la posizione sua e quella
di controparte, sperequazione che questa Corte ha già riconosciuto.
Può inoltre ritenersi che i mezzi di cui l’appellata dispone siano inadeguati (e certo tali sono, in
relazione alla posizione del marito; né poi ella – ormai pensionata – può ragionevolmente
colmare quella sperequazione con il frutto del proprio lavoro o con altre fonti di guadagno).
Il punto è però che – ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile – le SSUU richiedono che
il giudice deve accertare rigorosamente le cause di quella inadeguatezza, «alla stregua dei
parametri indicati dall’art. 5, 6° comma, prima parte, l. 898/70, e in particolare se quella
sperequazione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei
due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello
stesso e alla durata del matrimonio», come sopra già riportato.
L’onere probatorio incombe, come pure detto, sul richiedente l’assegno.
Cfr quanto ante dedotto al riguardo in diritto.
Nella specie non solo tale prova non è stata data, ma – di contro – sussistono incontrovertibili
elementi che consentono di escludere in radice la sussistenza dei presupposti – quali individuati
dalle SSUU – per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il matrimonio tra le parti, certo, ha avuto lunga durata, lo si è già rimarcato; ma è stato
contratto quanto entrambi erano già avanti negli anni: il marito cinquantenne, la moglie quasi
quarantenne. Entrambi venivano da precedenti relazioni matrimoniali, da cui erano nati –
all’uno e all’altro, dei figli (è appena il caso di ricordare che le parti non hanno figli comuni).
Quel che interessa è che entrambi – nell’intraprendere la nuova vita matrimoniale – già
avevano maturato le proprie scelte professionali, e la loro posizione patrimoniale si era già
formata e consolidata; il marito già era un affermato avvocato, la moglie era, e rimase fino al
pensionamento, un insegnante.
Pertanto, è in primo luogo, non è favorevole all’appellata il giudizio prognostico ex ante,
ampiamente ricostruito nella premessa in diritto: il matrimonio non ha peggiorato, in alcun
modo, le prospettive lavorative e reddituali dell’appellata.
Quest’ultima (cfr comparsa di costituzione, p. 20) lamenta solo che il marito, nel lontano 1986,
la indusse ad abbandonare una non meglio precisata collaborazione con la società “Sport e
cultura” (allorché, si noti, ella era ancora dipendente pubblico), per collaborare presso il suo
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studio (cfr infra); si tratta però solo di vaga e fumosa illazione, senza alcun riscontro concreto
(cfr infra sulla richiesta istruttoria al riguardo).
Né ella, e si tratta di profilo dirimente, ha provato di aver contributo significativamente, in
qualche modo, alla vita della famiglia, nei termini indicati in precedenza in diritto.
Questo in primo luogo con riferimento alla vita familiare; l’appellata deduce, ma non prova, di
aver collaborato per dieci anni (quali?) con il marito, presso il suo studio professionale,
correggendo la forma lessicale degli atti per la Sacra Rota, addirittura anche redigendone le
minute.
Si tratta di circostanza che, se pure provata, non concernerebbe tanto i rapporti familiari
quanto – eventualmente – quelli lavorativi; in ogni caso, comunque, al di là delle contestazioni
dell’appellante, quanto è dedotto è ben poco credibile; il prestigioso studio dell’appellante non
richiedeva certo l’apporto (pur limitato) della moglie del titolare; né va poi trascurato che
l’appellante ha documentato di esercita più come avvocato rotale almeno dal 1992 (cfr il
decreto di sospensione del Vicariato di Roma del 31 marzo 1992 in atti), costituisce poi mera
illazione che egli avrebbe continuato, quasi “al nero” ad interessarsi di cause rotali.
§ 10 b. Vi è di più.
L’appellata non solo non ha contribuito, nei termini che qui interessano, alla vita matrimoniale,
ma ne ha tratto anche sicuro vantaggio; ancora in comparsa di costituzione, p. 18 riconosce
che il marito aveva generosamente contribuito a tutte le sue esigenze e bisogni; l’appellante
anzi – senza che sul punto vi sia contestazione – ricorda di aver provveduto anche alle
esigenze delle figlie della ex moglie, in costanza di vita coniugale.
Ne risulta allora smentita una ulteriore (e ovviamente non provata) affermazione dell’appellata,
cfr pg 19 della comparsa secondo cui ella ha dato un significativo contributo personale ed
economico alla conduzione della vita familiare, «essendosi dedicata .. con assoluta dedizione al
marito e ai figli di quest’ultimo, destinando interamente al ménage familiare tutti i suoi
guadagni lavorativi (tanto che essa oggi è priva di risparmi..)»; in realtà è ben più verosimile
che ella abbia utilizzato tali guadagni per gli investimenti cui si è fatto cenno.
La verità, quale emerge dagli atti di causa, è che – nel corso della lunga vita matrimoniale –
l’appellata ha goduto di un altissimo (e non certo negato, cfr pag. 6 comparsa di costituzione)
tenore di vita grazie alle costanti contribuzioni del marito di cui deve tenersi conto (anche in tal
caso non a suo favore), secondo quanto sopra ricostruito in diritto.
L’appellata inoltre lamenta, in comparsa di costituzione, l’assurda gelosia del marito, le scenate
subite, le «accuse ignobili quanto assolutamente ingiustificate, accompagnate da
atteggiamenti aggressivi ed iracondi, e sottopendola così ad una esasperante tortura
psicologica»; l’appellata ricorda anche che le accuse rivoltele (in particolare quella di adulterio,
addirittura con un domestico) sono state disattese dalla sentenza definitiva di separazione, che
ha rigettato la domanda di addebito nei suoi confronti.
Il riferimento (invero non esplicitato) è del tutto verosimilmente al parametro (come detto
ormai rilevante anche con riferimento all’an dell’assegno) delle ragioni della decisione.
La condotta non corretta del marito, se davvero posta in essere (e certo ve ne è traccia nella
sentenza di separazione cit.) non è comunque rilevante ai fini dell’assegno divorzile, secondo
quanto indicato nei paragrafi iniziali.
Infatti la sentenza di separazione n. 1367/17 non ha rigettato solo la domanda di addebito alla
moglie, ma anche quella riconvenzionale di addebito al marito proposta dall’odierna appellata,
in particolare il Tribunale rileva che i coniugi, allorché il marito andava propalando notizie non
corrette sulla moglie, si erano ormai allontanati, e non condividevano più nulla.
In ogni caso l’assegno non potrebbe essere comunque riconosciuto solo in ragione delle offese
rivolte dal marito alla moglie in quanto, in tal caso, assumerebbe una funzione – che non trova
riscontro nella pronuncia delle SSUU, e soprattutto nel tenore della legge – solo sanzionatoria risarcitoria.
L’assegno no potrebbe essere riconosciuto neppure in funzione solo assistenziale, prescindendo
quindi dalla funzione perequativo – compensativa, nella specie inoperante.
Tale riconoscimento, seppure configurabile in diritto (secondo un discutibile orientamento
giurisprudenziale e dottrinale sopra richiamato) non potrebbe infatti aver luogo nel caso di
specie.
L’appellata, infatti, e come ampiamente detto, dispone di sicura autosufficienza economica, per
quanto deteriore sia la sua posizione rispetto a quella del marito; l’assegno, allora,
assumerebbe allora quel carattere locupletatorio stigmatizzato proprio dalle SSUU.
§ 11. Non vi è poi spazio per l’ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado,
disattesi dal primo giudice e richiesti in comparsa dall’appellata.
Al riguardo, infatti, quest’ultima avrebbe dovuto proporre appello incidentale, si tratta
comunque, lo si osserva per completezza, di richiesta del tutto generica: l’appellata neppure ha dedotto di averla reiterata specificamente in sede di precisazione delle conclusioni (in ogni
caso, sempre per completezza, deve ribadirsi la superfluità, e talora l’inammissibilità, di tale
richieste; in particolare, quanto alla memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., 2° termine, del 4
marzo 2015, i capi di prova per testi articolati concernono ampiamente il tenore di vita
condotto dai coniugi in costanza di matrimonio e la posizione economica del marito, di cui si è
ampiamente detto: il tenore di vita è poi ormai irrilevante; del tutto generici poi i capi relativi
alla pretesa e remota collaborazione della donna con una società di Milano, della cui redditività
per l’odierna appellata nulla è detto; i capi articolati nella 3° comparsa sono assorbiti dalla
mancata ammissione della prova richiesta dall’odierno appellante).
§ 12. Pertanto l’appello va accolto, con conseguente revoca, non sussistendone i presupposti
di legge, dell’assegno divorzile in favore della appellata, con decorrenza dalla pubblicazione
della sentenza appellata.
Ricorrono però gravi motivi, tenuto conto della sostanziale novità delle questioni dibattute (in
ordine alle quali, in ristretto arco di tempo, la giurisprudenza ha reiteratamente mutato
orientamento) per l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello di (omissis) e, per
l’effetto, revoca l’assegno divorzile in favore di (omissis) con decorrenza dalla
pubblicazione della sentenza di primo grado; compensa le spese del doppio grado di
giudizio.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 3 ottobre 2018

Non si annulla il matrimonio celebrato regolarmente fra le parti anche se solo per finzione televisiva.

Tribunale di Pavia, sent. 4 aprile 2019
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2019 i sig.ri W. M. e S. S. chiedevano che
venisse pronunciato l’annullamento del loro matrimonio con condanna del Sindaco di
R., quale Ufficiale celebrante, alla refusione delle spese di lite.
Premettevano le parti di avere partecipato, nell’estate del 2016, ai provini di un
programma televisivo denominato “Matrimonio a prima vista 2” che prevedeva che i
partecipanti – tre coppie di estranei- senza essersi in precedenza conosciuti,
contraessero matrimonio valido a tutti gli effetti; deducevano gli attori che, essendo
stati selezionati quali partecipanti, in data 26.10.2016 la sig.ra M. e in data 3.1.2016 il
sig. S. sottoscrivevano un contratto con la società “N.P.” con la quale si impegnavano,
tra le altre cose, ad essere ripresi nelle 24 ore giornaliere della vita quotidiana prima,
durante e dopo il giorno del matrimonio, la cui data sarebbe stata successivamente
indicata dal produttore; deducevano le parti che il programma prevedeva un periodo
di registrazione dal 29.9.2016 al 31.12.2016 e un vincolo contrattuale delle stesse
sino al 30.9.2017 e che, sottoscrivendo il suddetto contratto, gli esponenti si
obbligavano per tutta la durata del programma a non abbandonarlo, pena il
risarcimento del danno economico e di immagine per la produzione, il cui ammontare
non veniva quantificato; deducevano, inoltre, gli attori che in caso di divulgazione di
notizie relative al programma, tramite social network o mezzi di comunicazione
diversi, senza autorizzazione della produzione le stesse avrebbero dovuto pagare una
penale quantificata in Euro 100.000,00; che il contratto prevedeva, inoltre, la
possibilità per i due coniugi, terminato il periodo di registrazione, di procedere ad una
separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio e al
successivo ricorso congiunto, con spese interamente a carico della produzione; che il
sig. S., prima della sottoscrizione del contratto aveva espresso alla produzione le
proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto soprattutto
nelle parte in cui erano previste penali e l’obbligo di risarcire il danno in caso di
abbandono del programma ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo
garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni
fase della realizzazione; che, pertanto, in vista della celebrazione del matrimonio la
produzione imponeva alle parti di trasferire la residenza nel Comune di R. di modo che
le pubblicazioni non avvenissero nei luoghi di residenza di provenienza al fine di
evitare che i futuri coniugi assumessero informazioni l’uno sull’altra prima della
celebrazione; che il matrimonio veniva celebrato dal Sindaco di R., dott. A. M., in data
21.11.2016 presso la “LC”, sita in (omissis…) alla presenza degli ospiti e degli sposi
nonché dei testimoni; che, successivamente al termine del periodo delle riprese, gli
esponenti di comune accordo decidevano di procedere alla separazione consensuale e
ne davano comunicazione alla produzione la quale consigliava loro di procedere alla
separazione mediante domanda all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza ex L.
55/2015; che, tuttavia, la sig.ra M., recatasi al primo appuntamento presso il Comune
di Abbiategrasso, scopriva che l’atto di matrimonio recava quale data di celebrazione
quella del 30.11.2016, dieci giorni dopo l’effettiva data di celebrazione, e che il luogo
di celebrazione riportato nell’atto era la casa comunale di R. e non il Comune di
Milano; che, pertanto, l’ufficiale di Stato civile presso il Comune di Abbiategrasso
rilevava che l’atto di matrimonio fosse viziato e che non avrebbe potuto procedere con
la separazione; che, inoltre, lo stesso funzionario del Comune evidenziava la rilevanza
penale delle dichiarazioni mendaci rese in atto pubblico dal pubblico Ufficiale
celebrante il quale non aveva mai ricevuto dispensa e pertanto non poteva celebrare
al di fuori del proprio Comune; che gli attori chiedevano ripetutamente spiegazioni in
merito alla società di produzione la quale non forniva alcuna soluzione; che appariva
evidente che l’atto di matrimonio risultava viziato sia in punto di formazione e
contenuto per violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e 50 ord. st. civ. che per quanto
concerne il vizio di volontà in quanto le parti sapevano di dover sborsare somme a
titolo di risarcimento nel caso in cui non avessero contratto il matrimonio.
***
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e
50 ord. st. civ. va premesso che, ai sensi dell’art. 106 c.c. “il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”; dalla norma, pertanto, si traggono due
regole in merito alla competenza: l’ufficiale competente a compiere l’atto è quello che
ha ricevuto la richiesta di pubblicazioni e il luogo competente è il Comune nella sua
casa comunale. Orbene, l’ufficiale dello stato civile, il quale celebri un matrimonio per
cui non era competente è sanzionato in via amministrativa con somma da Euro 30,00
a Euro 206,00 (art. 137 c.c.). Del pari, agendo lo stesso, non come rappresentante
dell’amministrazione civile, bensì in qualità di rappresentante dello Stato nel caso di
controversia giurisdizionale legittimato passivo non è il Comune bensì lo Stato (Cass.
N. 2039/1959 e Cass n. 3415/1977). Va, inoltre, richiamato quanto disposto dall’art.
113 c.c. che ritiene, in ogni caso, valido il matrimonio celebrato davanti ad un
apparente ufficiale di Stato civile “a meno che entrambi gli sposi, al momento della
celebrazione, abbiano saputo che detta persona non aveva tale qualità”, norma che
tutela il legittimo affidamento delle parti e non pregiudica la validità del vincolo anche
nei casi, come quello di specie, in cui l’investitura dell’Ufficiale di Stato civile manchi
del tutto o sia viziata geneticamente. A chiusura del sistema di norme volte a
regolamentare il matrimonio, inteso come atto, si pone poi l’art. 131 c.c. secondo cui “
il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto
di forma”, laddove per possesso di stato si indica un elemento fattuale che, pur non
sostituendosi all’atto matrimoniale, ha la funzione di rimuovere irregolarità formali
sanando la celebrazione matrimoniale la quale è da considerarsi definitivamente
valida.
Alla luce degli elementi evidenziati deve, pertanto, ritenersi che i vizi formali invocati
non possano di per sé determinare l’invalidità del matrimonio risolvendosi in mere
irregolarità che potranno, al più, comportare l’applicazione di una sanzione
amministrativa per l’Ufficiale civile celebrante come disposto dall’art. 138 c.c. e che, in
ogni caso, non possano precludere alle parti il diritto di sciogliere il vincolo
matrimoniale nelle diverse forme riconosciute dalla legge e, dunque, anche mediante
la procedura di cui all’art. 12 L. 162/2014 davanti all’ufficiale di Stato civile del
Comune di residenza.
Quanto, invece, al diverso profilo invocato e relativo al vizio della volontà va premesso
in punto di diritto che il Codice civile contempla tassative ipotesi di invalidità del
vincolo matrimoniale, talune delle quali determinano la sua nullità assoluta, altre la
sua annullabilità, a seconda della loro maggiore o minore gravità.
Il matrimonio civile è, pertanto, invalido qualora esso sia stato celebrato in presenza
di:
Impedimenti (artt. 84-89 c.c.) – Si configurano allorquando il matrimonio sia stato
celebrato in violazione di taluno dei requisiti espressamente richiesti per la sua
celebrazione.
Violenza (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato
estorto con violenza, cioè tramite minaccia di un male ingiusto e notevole (anche
proveniente da un terzo), in modo da coartare la volontà di una persona; ovvero sia
stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli
sposi. Errore (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato
dato per effetto di errore sull’identità fisica dell’altro coniuge oppure di errore
essenziale circa determinate qualità personali di questi, nel senso che il coniuge
caduto in errore non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente
conosciute. Precisamente, l’errore deve riguardare taluna delle seguenti tassative
circostanze: a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o di una
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; b) l’esistenza
di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a
cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del
matrimonio; c) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; d) la
condanna dell’altro coniuge per delitti concernenti la prostituzione ad una pena non
inferiore a due anni; e) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto
caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233 cod. civ., se
la gravidanza è stata portata a termine. In sede giudiziaria, l’azione finalizzata ad
ottenere l’annullamento del matrimonio non può essere proposta se vi sia stata
coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore.
Simulazione (art. 123 c.c.) – Si configura quando gli sposi abbiano convenuto tra di
loro di non instaurare alcuna comunione di vita coniugale e, pertanto, di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio,
considerando lo stesso soltanto come uno strumento per conseguire determinate
utilità di carattere accessorio. Dalla simulazione va distinta la “riserva mentale”, che si
configura allorquando taluno dei coniugi, pur esprimendo esteriormente il proprio
consenso nuziale, avanzi nella sua sfera interiore qualche riserva in ordine al
matrimonio. Tale circostanza non influenza tuttavia la validità del consenso espresso e
non ha, quindi, alcuna rilevanza giuridica per l’ordinamento italiano, per il quale
assume valore solo la volontà dichiarata (diversamente da quanto avviene
nell’ordinamento canonico, che attribuisce valore alla volontà e non alla
dichiarazione).
Va premesso che la volontà dei nubendi costituisce certamente il centro motore della
vicenda matrimoniale; ciò è confermato dal disposto dell’art. 108 c.c. secondo cui la
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può
essere sottoposta né a termine né a condizione per cui, laddove invece il matrimonio
sia celebrato, la condizione e il termine si hanno come non apposti.
Oltre, poi, ad essere un atto puro il matrimonio è anche atto incoercibile, di qui il
divieto di ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio come si
evince dalla disciplina codicistica in tema di promessa di matrimonio (art. 79 c.c.), la
quale, in ogni caso, non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento. Il carattere non vincolante della promessa fatta dagli
sponsali è, difatti, collegato al fondamentale principio della libertà matrimoniale
secondo il noto brocardo antiquitus placuit libera matrimonia esse. Il diritto di sposarsi
configura, difatti, un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello
sovranazionale (artt. 12 e 16 della dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del
1948, artt. 8 e 12 CEDU e artt. 7 e 9 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione
Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000), sia a livello costituzionale (artt. 2 e 29
Cost.). Pertanto, il vincolo matrimoniale deve rimanere una libera scelta
autoresponsabile sottraendosi ad ogni forma di condizionamento anche indiretto
(Corte cost. n. 1/ 1992; n. 450/1991, n. 189/1991).
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda proposta è infondata e non merita di
essere accolta per le ragioni che si vengono ad esporre.
I ricorrenti hanno agito al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio tra
loro contratto adducendo che la scelta del vincolo sia dipesa dalla violenza morale
altrui, o comunque, dalla prospettazione di un timore di eccezionale gravita, l’uno o
l’altro subiti nel grado e nelle forme a cui l’art. 122 c.c. riconduce la declaratoria di
invalidità; le due ipotesi previste dalla norma concorrono entrambe ad un unico
risultato rilevante ai fini della valutazione di nullità, e cioè la diversione della volontà
del soggetto, che viene privato della possibilità di autodeterminarsi. Tuttavia, mentre
in caso di violenza il presupposto che vizia il consenso è un’azione altrui direttamente
destinata a incidere sulla volontà del nubendo, il timore riguarda l’atteggiamento
psicologico della persona che avverte una condizione esterna, come irrimediabilmente
incidente sulle sue scelte.
Pertanto, contrariamente alla disciplina dei contratti, riguardo ai quali non è
riconosciuto affatto il timore-vizio (ex art. 1437 c.c.), il timore è invece rilevante ai fini
della nullità del matrimonio ma ciò solo in ragione della sua intensità, richiedendosi
che esso sia di una gravità eccezionale.
Orbene, gli attori hanno addotto come contenuto della violenza altrui ovvero come
espressione del loro timore, la minaccia rappresentata dalle somme eventualmente
dovute a titolo risarcitorio alla casa di produzione nel caso in cui, a seguito della
sottoscrizione del contratto, non avessero contratto matrimonio (v. punto n. 4 del doc.
n. 4).
Al riguardo va, tuttavia, preliminarmente rilevato che il principio dell’onere della prova
imponeva agli attori di produrre in giudizio copia del contratto da loro sottoscritto con
la società “N.P.”, produttrice del programma televisivo, risultando agli atti, invece, una
copia fotostatica dello stesso del tutto priva di sottoscrizione.
In ogni caso, pur volendo prescindere da questo aspetto, da quanto emerso dagli atti
e dalle prospettazioni delle parti non può dirsi provato che le stesse siano addivenute
a contrarre il vincolo per effetto di un consenso viziato, in quanto non pienamente
libero perché prestato nel timore rappresentato dalle conseguenze economiche
derivanti dall’eventuale revoca di esso.
Ed invero, dagli atti emerge come lo stesso sig. S. avesse espresso alla produzione le
proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto, soprattutto
nella parte in cui erano previste penali e l’obbligo di risarcire il danno in caso di
abbandono del programma, ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo
garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni
fase della realizzazione, assicurandogli, dunque, la possibilità di sciogliere il vincolo in
qualunque tempo senza sostenere alcuna spesa.
In altri termini, dagli atti di causa non è emerso che le parti avessero subito la riferita
pressione psicologica e che, pertanto, si siano a causa di ciò determinate a contrarre il
vincolo matrimoniale.
Nell’atto di citazione e nelle dichiarazioni rese all’udienza, difatti, gli attori riferiscono
che “al termine del periodo delle riprese gli esponenti, che sin dall’inizio avevano
mostrato evidenti divergenze caratteriali, di comune accordo, decidevano di procedere
alla separazione consensuale e ne davano comunicazione alla produzione, la quale
faceva firmare un documento in cui conferivano mandato ai legali per la procedura” (v.
pag. 3 ricorso). Pertanto, il presente giudizio veniva instaurato solo dopo il rifiuto
manifestato dall’ufficiale civile del Comune di Abbiategrasso di procedere con la
separazione in ragione delle irregolarità riscontrate e, dunque, della riferita
impossibilità di procedere con una separazione consensuale.
In altri termini, ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo
(rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata
possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all’eventuale
successivo scioglimento del matrimonio.
Al riguardo va precisato, difatti, che per la legge elemento essenziale per far nascere il
vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando
tra le cause di invalidità matrimoniali l’eventuale riserva mentale, bensì l’aspetto
esteriore rappresentato dall’esistenza di una volontà negoziale valida manifestata
tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di
specie è stata manifestata come attestato dall’Ufficiale civile celebrante e
rappresentato nelle registrazioni prodotte (doc. n. 6).
Del resto, lo stesso contratto sottoscritto dalle parti con la Società al punto 5
evidenziava la consapevolezza e la conseguente accettazione da parte dei contraenti
che il matrimonio sarebbe stato “pienamente valido a tutti gli effetti e che dal
suddetto matrimonio conseguono tutti i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 143, 147,
148 c.c.” (doc. n. 4).
L’insieme di tali considerazioni milita, pertanto, per il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite le stesse restano a carico dei ricorrenti non essendo, del
resto, parte processuale nel presente giudizio l’Ufficiale civile celebrante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda.
Dichiara non ripetibili le spese di lite.

Non è incostituzionale la previsione della scelta dell’ads con poteri in ambito sanitario anche in assenza di d.a.t.

SENTENZA N. 144
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancrlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), promosso
dal Tribunale ordinario di Pavia, nel procedimento relativo a G. A., in qualità di amministratore di
sostegno di A. T., con ordinanza del 24 marzo 2018, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Unione Giuristi Cattolici
Italiani – Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia “Beato Contardo
Ferrini”;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.
Ritenuto in fatto
1.– Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 24 marzo 2018, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti:
DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al
mantenimento in vita dell’amministrato.
1.1.– Il giudice rimettente premette che, in favore di A. T., è stato già nominato, sin dall’ottobre
2008, un amministratore di sostegno, cui allo stato non è attribuita né l’assistenza necessaria, né la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario. La relazione clinica del 21 febbraio 2018, tuttavia, ha
certificato che A. T. risulta attualmente «in stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico in
paziente affetto da ritardo mentale grave da sofferenza cerebrale perinatale in sindrome disformica
[recte: dismorfica]» nonché «portatore di PEG». Il giudice a quo rileva che, pertanto, si rende
necessario integrare il decreto di nomina, ai sensi dell’art. 407, comma 4, del codice civile, ai fini
dell’individuazione dei poteri in ambito sanitario; in particolare – preso atto delle condizioni di
salute, anche personalmente verificate – «si profila come indispensabile l’attribuzione della
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, non residuando alcuna capacità in capo
all’amministrato».
Ciò premesso, il giudice tutelare osserva che, entrato in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n.
219 del 2017, è quest’ultimo articolo a disciplinare «le modalità di conferimento, all’amministratore
di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario». Ne conseguirebbe che
l’attribuzione all’amministratore di sostegno di detti poteri (nella specie, sotto forma di
rappresentanza esclusiva) «ricomprende necessariamente il potere di rifiuto delle cure, ancorché si
tratti di cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato»; l’amministratore di sostegno,
pertanto, avrebbe «il potere di decidere della vita e della morte dell’amministrato» senza che tale
potere possa essere «sindacato dall’autorità giudiziaria».
Il giudice rimettente riferisce, dunque, che è chiamato a fare applicazione del censurato art. 3,
comma 5, dovendo decidere sull’attribuzione all’amministratore di sostegno di A. T. della
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
1.2.– Ai fini del giudizio sulla rilevanza, il giudice a quo reputa «logicamente preliminare» l’esegesi
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, osservando, in particolare, che l’espressione
«rifiuto delle cure», in considerazione della locuzione «in assenza delle disposizioni anticipate di
trattamento», non può non concernere anche i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita;
altrimenti detto, il rifiuto delle cure può interessare «tutti i trattamenti sanitari astrattamente oggetto
delle DAT».
Per escludere tale opzione ermeneutica – prosegue il giudice rimettente – potrebbe ipoteticamente
farsi leva sull’espressione «cure proposte», sostenendo che i trattamenti necessari al mantenimento
in vita non possano essere inquadrati in termini di cure, di talché il rifiuto non potrebbe riguardarli.
Si tratterebbe, tuttavia, di un’interpretazione incompatibile sia con la ratio legis, volta a valorizzare
la libertà di autodeterminazione anche nell’ipotesi di trattamenti sanitari di fine vita, sia «con
l’acquisizione, tra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost., di un diritto a decidere sui trattamenti di fine
vita»: in quanto tale, essa appare al giudice rimettente non praticabile.
Lo stato d’incapacità, per altro verso, non potrebbe di per sé escludere il diritto a decidere sui
trattamenti necessari al mantenimento in vita, poiché ciò determinerebbe la violazione degli artt. 2,
3 [recte: 13] e 32 Cost. L’incapace è, infatti, persona e «nessuna limitazione o disconoscimento dei
suoi diritti si prospetterebbe come lecita»: deve pertanto essergli riconosciuto, e ricevere tutela, il
diritto all’autodeterminazione e al rifiuto delle cure, potendo la condizione d’incapacità influire
soltanto sulle modalità di esercizio del diritto.
Una volta appurata la possibilità che siano rifiutati anche i trattamenti necessari al mantenimento in
vita, il giudice rimettente rileva che l’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017 prevede
espressamente che, in caso di opposizione del medico all’interruzione delle cure, è possibile
l’intervento del giudice tutelare, mentre deve ritenersi, a contrario, che detto intervento non sia
possibile nel caso in cui il medico non si opponga.
1.3.– Il giudice tutelare precisa, poi, che la circostanza che il procedimento abbia natura di
volontaria giurisdizione non esclude la possibilità di sollevare questione di legittimità
costituzionale. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza costituzionale: vengono richiamate le
sentenze n. 258 del 2017, n. 121 del 1974 e, in particolare, la n. 129 del 1957.
1.4.– Nell’argomentare in punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente esordisce
ricordando che «[l]a libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche)
extra-giuridiche, quindi squisitamente soggettive» (Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanza 3 marzo-20 aprile 2005, n. 8291). Ciò implica che in tale ambito vengono in rilievo
«valutazioni personalissime», indissolubilmente legate al soggetto interessato e alle sue
convinzioni, insuscettibili d’essere vagliate oggettivamente o in base al parametro del best interest
(adottato invece dalla House of Lords inglese, decisione del 4 febbraio 1993, Airedale NHS Trust v.
Bland).
La dichiarazione di rifiuto delle cure è costituita di due momenti essenziali: quello concernente la
formazione dell’intimo convincimento, intrasferibile in capo a terzi, e quello rappresentato dalla
manifestazione di volontà, cedibile invece ad altri. E poiché l’amministratore di sostegno non è
investito di un potere incondizionato di disporre della salute della persona incapace (Corte di
cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748), ne consegue che il rifiuto delle cure
che egli manifesti deve essere la rappresentazione della volontà dell’interessato e dei suoi
orientamenti esistenziali: l’amministratore non deve decidere né «al posto dell’incapace, né per
l’incapace», perché il diritto personalissimo a rifiutare le cure è «la logica simmetria d[e]lla
indisponibilità altrui e dell’intrasferibilità del diritto alla vita».
Il giudice a quo osserva, pertanto, che, affinché la decisione sul rifiuto delle cure sia espressione
dell’interessato e non di chi lo rappresenta, questa deve risultare dalle DAT o, in assenza di queste,
deve ricorrersi alla ricostruzione della volontà dell’incapace, per mezzo di «una pluralità di indici
sintomatici, di elementi presuntivi, mediante l’audizione di conoscenti dell’interessato o strumenti
di altra natura», in modo da assicurare che la «scelta in questione non sia espressione del giudizio
sulla qualità della vita proprio del rappresentante» (è novamente richiamata Cass., n. 21748 del
2007).
Secondo il rimettente, si tratterebbe di un processo di ricerca serio e complesso, il quale renderebbe
«imprescindibile» l’intervento di un soggetto terzo e imparziale quale è il giudice, teso a tutelare il
«carattere personalissimo e [la] speculare indisponibilità altrui del diritto di rifiuto delle cure e del
diritto alla vita». Se si consentisse all’amministratore di sostegno di ricostruire autonomamente la
volontà dell’interessato, «si sentenzierebbe il concreto annichilimento della natura personalissima
del diritto a decidere sulla propria vita», poiché si configurerebbe «surrettiziamente» il potere
dell’amministratore di assumere la propria volontà a fondamento del rifiuto delle cure.
Conseguentemente, sarebbe incostituzionale l’attribuzione all’amministratore di sostegno,
determinata dalle disposizioni censurate, «di un potere di natura potenzialmente incondizionata e
assoluta attinente la vita e la morte, di un dominio ipoteticamente totale, di un’autentica facoltà di
etero-determinazione».
L’«insanabile contrasto» sarebbe, innanzitutto, con gli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il diritto a rifiutare le
cure troverebbe fondamento in tali norme costituzionali e dovrebbe considerarsi inviolabile, con la
conseguenza che sarebbe negata ad altri la possibilità di violarlo; il suo essere diritto
«intrinsecamente correlato al singolo interessato» escluderebbe che il momento della formazione
della volontà possa essere delegato a terzi, pena un suo inesorabile disconoscimento. Le modalità
d’esercizio di rifiuto delle cure previste dalle disposizioni censurate sarebbero, pertanto,
«radicalmente inidonee a salvaguardare compiutamente la natura eminentemente soggettiva del
diritto in questione», negandone l’essenza personalissima e determinandone la violazione.
Non varrebbe a superare il vulnus la possibilità d’intervento del giudice, in caso di rifiuto opposto
dal medico all’interruzione dei trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita
dell’interessato: si tratterebbe innegabilmente di un intervento giudiziale «meramente ipotetico ed
accidentale», subordinato all’eventuale esistenza di un dissidio tra rappresentante e medico. Né,
ancora, potrebbe opporsi che, a ben vedere, le norme censurate attribuiscono la valutazione finale
circa il rifiuto delle cure al medico, il quale potrebbe effettuare un controllo sulle determinazioni
dell’amministratore di sostegno: si tratterebbe, infatti, pur sempre di una valutazione medica
«imperniata su canoni obiettivi di “appropriatezza” e “necessità”», che disconoscono la natura
personalissima e soggettiva del diritto di rifiutare le cure, non avendo il medico, d’altra parte, la
possibilità di ricostruire la volontà dell’interessato e di accertare la conformità a quest’ultima della
decisione del rappresentante.
Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto manifestamente
irragionevoli. La loro applicazione, infatti, determinerebbe «un’incoerenza di ingiustificabile
significanza all’interno dell’architettura di sistema delineata dall’istituto dell’amministrazione di
sostegno»: ciò perché, se ai sensi dell’art. 411 cod. civ. è necessaria l’autorizzazione del giudice
tutelare per il compimento degli atti indicati agli artt. 374 e 375 cod. civ., attinenti alla sfera
patrimoniale, sarebbe irrazionale non prevedere analoga autorizzazione per manifestare il rifiuto
delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona», in quanto in tal modo l’ordinamento appresterebbe a
interessi d’ordine patrimoniale una salvaguardia superiore a quella riconosciuta ai richiamati diritti
fondamentali. Inoltre, a conferma dell’incongruenza interna al sistema dell’amministrazione di
sostegno, il giudice a quo osserva come la giurisprudenza (è richiamato il decreto del Tribunale
ordinario di Cagliari, 15 giugno 2010) riconosca la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare
perché il rappresentante avanzi la domanda di separazione, atto personalissimo, mentre le
disposizioni censurate non prevedono l’intervento giudiziale per autorizzare l’atto personalissimo
del rifiuto delle cure, «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente
superiori».
Quale ulteriore profilo di irragionevolezza, il rimettente osserva che, se la legge n. 219 del 2017 è
tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed accordare centralità alle manifestazioni di volontà dei
singoli», tanto da prevedere formalità e procedure per la loro espressione, non si comprende perché
venga meno «la più elementare attenzione» per tale elemento volontaristico, non prevedendosi,
quando si tratti di soggetti incapaci, meccanismo alcuno di tutela o controllo.
1.5.– Il giudice tutelare di Pavia, infine, chiede alla Corte – ove venissero accolte le questioni di
legittimità costituzionale – di dichiarare l’illegittimità costituzionale in via conseguenziale, ai sensi
dell’art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), delle disposizioni impugnate anche nella parte in cui
prevedono che il rappresentante legale della persona interdetta oppure inabilitata, in assenza delle
DAT, o il rappresentante legale del minore possano rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice
tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque sia, non fondate.
2.1.– L’interveniente rileva, innanzitutto, che il giudice a quo – oltre a non avere mosso censure in
relazione a ciascuno dei parametri costituzionali evocati, il che costituirebbe autonoma ragione
d’inammissibilità per difetto di motivazione – non ha argomentato circa l’impossibilità di
interpretare le disposizioni censurate in senso conforme a Costituzione, come invece richiesto dalla
giurisprudenza costituzionale «univoca e ormai consolidata». Interpretazione conforme a
Costituzione che, a suo avviso, sarebbe invece possibile.
Succintamente ricostruita la recente disciplina in materia di consenso informato e di DAT, il
Presidente del Consiglio dei ministri rileva che i diritti ivi riconosciuti devono essere garantiti anche
a chi non è più in grado di opporre il rifiuto alle cure ma che, quando ne era capace, aveva
chiaramente manifestato volontà in tale senso. In tale prospettiva, si pone in evidenza che gli artt.
357 e 424 cod. civ. individuano nel tutore il soggetto interlocutore dei medici con riferimento ai
trattamenti sanitari, mentre gli artt. 404 e seguenti cod. civ. sanciscono il potere di cura del disabile
anche in capo all’amministratore di sostegno, secondo i poteri conferitigli con il decreto di nomina:
al diritto di ogni persona di «manifestare validamente la propria volontà in merito all’accettazione o
al rifiuto dei possibili trattamenti sanitari» conseguirebbe l’obbligo per il rappresentante legale di
dare corso a tale volontà.
Si tratterebbe di approdi che trovano conferma, oltre che nel diritto internazionale (si richiama l’art.
6 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti
dell’Uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge
28 marzo 2001, n. 145, di seguito: Convenzione di Oviedo), nella giurisprudenza della Corte di
cassazione (oltre alla già richiamata sentenza n. 21748 del 2007, sono citate Corte di cassazione,
terza sezione civile, sentenza 15 gennaio 1997, n. 364, e sentenza 25 novembre 1994, n. 10014). In
particolare, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato che il tutore deve agire nell’esclusivo
interesse dell’incapace, ricostruendone la volontà «tenendo conto dei desideri da lui espressi prima
della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di
vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche» (Cass., n. 21748 del 2007, citata).
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate dovrebbe, pertanto, portare a
ritenere che, essendo il diritto alla salute un diritto personalissimo, la rappresentanza legale «non
trasferisce sul tutore e sull’amministratore di sostegno un potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza». D’altra parte, l’art. 3, comma 4,
della legge n. 219 del 2017 espressamente prevede che l’amministratore di sostegno deve tenere
conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere,
quando la nomina comprenda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario: circostanza, questa, che implicherebbe un vaglio specifico da parte del giudice.
Molteplici sarebbero, pertanto, gli elementi che depongono per una possibile interpretazione
conforme delle disposizioni censurate o, comunque sia, per l’infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale: l’obbligo per il rappresentante, nel rifiutare le cure, di agire nell’interesse
dell’incapace, ricostruendone la volontà; la valutazione del medico, in base alle sue competenze,
sulla natura necessaria e appropriata delle cure; l’intervento del giudice in caso di opposizione del
medico e su ricorso di qualsiasi soggetto interessato laddove l’amministratore di sostegno non abbia
tenuto nella dovuta considerazione la volontà del beneficiario.
2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa, poi, inammissibile, o altrimenti infondata, la
richiesta del giudice a quo di estendere in via conseguenziale la dichiarazione d’illegittimità
costituzionale ad altre norme parimente poste dalle disposizioni censurate.
Osserva l’interveniente che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2009, ha affermato che l’art.
27, seconda parte, della legge n. 87 del 1953 non sottrae il rimettente dall’onere di motivare in
ordine alle ragioni «che lo inducono a sospettare dell’esistenza dell’illegittimità costituzionale» di
ciascuna delle disposizioni legislative che viene a censurare: onere cui l’odierno rimettente non
avrebbe adempiuto.
3.– Hanno depositato un comune atto di intervento nel giudizio le associazioni Unione Giuristi
Cattolici Italiani – Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo
Ferrini”, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano accolte.
3.1.– In punto di legittimazione all’intervento, la difesa delle associazioni afferma che, in
considerazione degli scopi sociali, sarebbe evidente il concreto interesse delle intervenienti «a
portare il proprio contributo e ad interloquire» dinanzi a questa Corte. Il «prevalente interesse etico»
sottostante le questioni di legittimità costituzionale dovrebbe consentire una più larga
partecipazione di associazioni «espressioni della società civile» nel giudizio costituzionale, a
maggior ragione in considerazione del «carattere giusnaturalistico delle moderne costituzioni
occidentali», le quali, compresa la Costituzione italiana, rimanderebbero a un ordinamento che
«precede» quello della legge statale e che «trova il suo più solido e profondo fondamento
nell’ordine naturale delle cose, vale a dire nel diritto naturale».
3.2.– Nel merito, le intervenienti osservano come, in base alla giurisprudenza di legittimità e a
quanto disposto nella Convenzione di Oviedo, dovrebbe escludersi la possibilità di sacrificare la
salute o il bene supremo della vita di persona incapace di dare consenso, «in assenza di eventi
ineluttabili quali una malattia che non possa essere contrastata se non incorrendo nell’accanimento
terapeutico». La disposizione censurata, pertanto, favorirebbe «gli abusi, con rifiuto delle cure e
conseguente soppressione di pazienti incapaci» per interessi che possono essere i più diversi,
estranei al best interest del malato.
3.3.– Ripercorsi i dubbi, condivisi, di legittimità costituzionale del giudice a quo, le intervenienti
osservano che l’«inadeguatezza» della normativa censurata persisterebbe anche nel caso in cui
questa Corte ritenesse possibile l’interruzione delle cure solo una volta ricostruita, per opera del
giudice tutelare, la volontà dell’incapace: sarebbe evidente, infatti, «il carattere di fictio iuris di una
tale metodologia», irrispettosa della «reale e ipoteticamente diversa volontà che il paziente potrebbe
esprimere attualmente, da sé, se ne fosse in grado».
A parere delle intervenienti, infatti, un valido consenso o rifiuto delle cure «non può insorgere
anteriormente al verificarsi del quadro patologico rispetto al quale si pone la necessità di dare
l’informativa». Il problema della valutazione della persistenza del rifiuto delle cure, dunque,
esisterebbe e permarrebbe, secondo questa prospettiva, anche in caso di DAT «proprio per la
naturale volatilità della volontà delle persone rispetto ai fatti ed alle stagioni della vita»: funzione
del giudice tutelare, pertanto, dovrebbe essere, in ogni caso, quella di autorizzare terapie che non
costituiscano accanimento terapeutico e che salvaguardino, in ossequio al principio di precauzione, i
beni della salute e della vita.
3.4.– La difesa delle intervenienti dà altresì conto di una nota dell’associazione di Pavia, che ritiene
utile riportare nella «esatta consistenza testuale», nella quale vengono delineati ulteriori aspetti di
illegittimità costituzionale.
Si afferma, in particolare, che la possibilità per l’amministratore di sostegno, anche se in presenza di
DAT, di rifiutare o interrompere l’alimentazione, l’idratazione o la ventilazione artificiale sarebbe
in contrasto con la dignità umana (art. 2 Cost.), con il diritto alla salute (perché l’art. 32 Cost. si
riferisce ai trattamenti sanitari ed è dibattuta la possibilità di ricomprendervi gli anzidetti
trattamenti), con l’art. 3 Cost. (perché la legge n. 219 del 2017 equipara irragionevolmente terapie
mediche e trattamenti di mero sostegno vitale). L’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017, poi,
sarebbe costituzionalmente illegittimo perché, consentendo all’amministratore di sostegno di dover
solo tenere conto della volontà del soggetto amministrato in relazione al suo grado di capacità di
intendere e di volere, lederebbe il diritto personalissimo alla vita e alla salute che solo il titolare può
esercitare (art. 2 Cost.) ed equiparerebbe irragionevolmente chi è totalmente incapace e chi, anche
solo parzialmente, può invece manifestare la propria volontà (artt. 3 e 32 Cost.). Sono rappresentati,
infine, vizi di costituzionalità ritenuti ancora più radicali, dubitandosi della legittimità costituzionale
della privazione di trattamenti sanitari salvavita, siano o no presenti le DAT.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti:
DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al
mantenimento in vita dell’amministrato.
Secondo il giudice rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto, innanzitutto, con gli
artt. 2, 13 e 32 Cost., in quanto sarebbe necessario che, in assenza delle DAT, la volontà di
esercitare il diritto inviolabile e personalissimo di rifiutare le cure, che troverebbe fondamento in
tali norme costituzionali, sia ricostruita in modo da salvaguardare la natura soggettiva del diritto
medesimo: salvaguardia che sarebbe garantita solo con l’intervento di un soggetto terzo e
imparziale quale è il giudice.
Le disposizioni censurate, poi, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili.
Innanzitutto, poiché nell’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 411 del codice civile, è
necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti, attinenti alla sfera
patrimoniale, indicati agli artt. 374 e 375 del medesimo codice, sarebbe irragionevole che analoga
autorizzazione non sia prevista per il rifiuto delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita,
alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona». In secondo luogo, dal momento che
secondo la giurisprudenza è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare perché il rappresentante
avanzi la domanda di separazione coniugale, sarebbe costituzionalmente illegittimo che non sia
invece previsto l’intervento giudiziale per autorizzare il rifiuto delle cure, del pari atto
personalissimo «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente
superiori». Infine, sarebbe irragionevole che, se si tratta di soggetti incapaci, non venga apprestata
«la più elementare attenzione» per la loro volontà, non prevedendosi meccanismo alcuno di tutela o
controllo, quando invece la legge n. 219 del 2017 è tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed
accordare centralità all[e] manifestazioni di volontà dei singoli», tanto da prevedere formalità e
procedure per la loro espressione.
2.– Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni Unione
Giuristi Cattolici Italiani – Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato
Contardo Ferrini”.
2.1.– Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), e dall’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, le parti del giudizio a quo e, secondo che sia censurata una norma di legge statale o
di legge regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il
richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola,
ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull’ammissibilità degli interventi di altri
soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in
contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano
«titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura» (ex plurimis, sentenze n. 98 e n. 13 del 2019, n. 217, e n. 180 del 2018; nello stesso senso,
sentenza n. 213 del 2018).
Nel caso di specie le associazioni intervenienti – le quali hanno, altresì, dedotto questioni di
legittimità costituzionale ulteriori rispetto all’ordinanza di rimessione, per ciò solo inammissibili –
non possono essere considerate titolari di un tale interesse qualificato, posto che l’odierno giudizio
di legittimità costituzionale non è destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati, neppure
indiretti. Esse, infatti, non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dalla
decisione di questa Corte sulle norme oggetto di censura, ma soltanto un generico interesse
connesso al perseguimento dei loro scopi statutari.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale, perché il rimettente non avrebbe prospettato «specifiche censure con
riguardo a ciascun parametro costituzionale richiamato», con conseguente difetto di motivazione.
3.1.– L’eccezione è palesemente destituita di fondamento.
Il giudice rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 13 e 32 Cost., ha in tutta
evidenza ritenuto che l’addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto
di tali norme costituzionali. Del resto, non solo la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto
che il principio del consenso informato trova fondamento proprio nelle norme costituzionali ora in
discorso (sentenza n. 438 del 2008 e ordinanza n. 207 del 2018), ma è la stessa legge n. 219 del
2017 a definirsi funzionale alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona, nel rispetto, tra gli altri, dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32
Cost.
Autonomamente e adeguatamente motivate, poi, sono le censure in riferimento all’art. 3 Cost.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale anche sotto un ulteriore profilo: il giudice rimettente non avrebbe
«argomentato in ordine all’impossibilità di dare alle disposizioni impugnate un’interpretazione
conforme a Costituzione».
4.1.– L’eccezione non è fondata.
Il giudice tutelare di Pavia si è diffuso ampiamente sull’interpretazione delle disposizioni censurate,
soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale
ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all’autodeterminazione,
anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; non solo, il giudice a quo ha
espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali
cure. L’iter argomentativo della ordinanza di rimessione si fonda, dunque, su una seria e
approfondita attività ermeneutica concernente la disposizione censurata, conclusasi con
un’attribuzione a quest’ultima di un significato normativo che al giudice rimettente appare in
contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Il giudice a quo, dunque, ha implicitamente escluso, all’esito dell’attività interpretativa posta in
essere, di poter ricavare dalle disposizioni oggetto di censura norme conformi a Costituzione. Se,
poi, l’esito dell’attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o no, è profilo che attiene
al merito, e non più all’ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis,
sentenze n. 78 e n. 12 del 2019, n. 132 e n. 15 del 2018, n. 69, n. 53 e n. 42 del 2017, n. 221 del
2015).
5.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.
Il giudice tutelare rimettente (legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale: da
ultimo, sentenza n. 258 del 2017) impernia i dubbi di costituzionalità sul seguente assunto: in
ragione di quanto previsto dalle disposizioni censurate, l’amministratore di sostegno, al quale, in
assenza delle DAT, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo,
sempre e comunque, anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza
del beneficiario, senza che il giudice tutelare possa diversamente decidere e senza bisogno di
un’autorizzazione di quest’ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure.
Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo.
5.1.– Deve innanzitutto osservarsi che la legge n. 219 del 2017, come si evince sin dal suo titolo, dà
attuazione al principio del consenso informato nell’ambito della «relazione di cura e di fiducia tra
paziente e medico» (art. 1, comma 2).
Per quanto qui rileva, il principio – previsto da plurime norme internazionali pattizie, oltre che
dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e da diverse leggi nazionali che disciplinano
specifiche attività mediche – ha fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e svolge la
«funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello
alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il
diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso
terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative» (sentenza n. 438
del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 253 del 2009 e ordinanza n. 207 del 2018). In attuazione
delle norme costituzionali, la legge n. 219 del 2017, pertanto, dopo aver sancito che «nessun
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 1, comma 1),
promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente che proprio sul consenso
informato deve basarsi (art. 1, comma 2), esplicita le informazioni che il paziente ha diritto di
ricevere (art. 1, comma 3), stabilisce le modalità di espressione del consenso e del rifiuto di
qualsivoglia trattamento sanitario, anche (ma non solo) necessario alla sopravvivenza (art. 1, commi
4 e 5), prevede l’obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente (art. 1, comma
6).
La legge n. 219 del 2017 ha poi introdotto, ovviamente in correlazione al diritto
all’autodeterminazione in ambito terapeutico, l’istituto delle DAT, prevedendo che ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di
determinarsi, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il
consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari, a tale scopo indicando un «fiduciario», che faccia le sue veci e la rappresenti nelle relazioni
con il medico e con le strutture sanitarie (art. 4, comma 1). Il medico è tenuto al rispetto delle DAT
(che devono essere redatte secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 6), potendo egli
disattenderle, in accordo con il fiduciario, soltanto «qualora esse appaiano palesemente incongrue o
non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita» (art. 4, comma 5).
5.1.1.– L’art. 3 della legge n. 219 del 2017 reca la disciplina – concernente tanto il consenso
informato quanto le DAT – applicabile nel caso in cui il paziente sia non una persona (pienamente)
capace di agire (art. 1, comma 5), ma una persona minore di età, interdetta, inabilitata o beneficiaria
di amministrazione di sostegno.
Le norme oggetto del presente giudizio di costituzionalità regolano, in particolare, quest’ultimo
caso, stabilendo, da un lato, che, quando la nomina dell’amministratore di sostegno prevede
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, «il consenso informato è
espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo
conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere»
(art. 3, comma 4); dall’altro, che, qualora non vi siano DAT, se l’amministratore di sostegno rifiuta
le cure e il medico le reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice
tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati a proporlo (art. 3, comma 5). Le norme censurate,
dunque, sono volte a disciplinare casi particolari di espressione o di rifiuto del consenso informato,
anche – ma non soltanto – laddove questo riguardi trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, però, esse non hanno disciplinato «le
modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in
ambito sanitario», le quali, invece, restano regolate dagli artt. 404 e seguenti cod. civ., come
introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile
del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). Le norme oggetto dell’odierno
sindacato di questa Corte, altrimenti detto, non disciplinano l’istituto dell’amministrazione di
sostegno, ma regolano il caso in cui essa sia stata disposta per proteggere una persona che è
sottoposta, o potrebbe essere sottoposta, a trattamenti sanitari e che, pertanto, deve esprimere o no il
consenso informato a detti trattamenti.
L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017 deve essere condotta, pertanto, alla
luce dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, richiamato dalle norme censurate: segnatamente,
è in base alla disciplina codicistica che devono essere individuati i poteri spettanti al giudice tutelare
al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, i quali non sono affatto contemplati dalla
richiamata legge n. 219 del 2017.
5.2.– Questa Corte, già all’indomani della legge n. 6 del 2004, rilevò che «l’ambito dei poteri
dell’amministratore [è] puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto» (sentenze n.
51 del 2010 e n. 440 del 2005), secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di
nomina, che deve contenere, tra le altre indicazioni, quelle concernenti l’oggetto dell’incarico e gli
atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
(art. 405, quinto comma, numero 3, cod. civ.), nonché la periodicità con cui l’amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.).
Più di recente, anche sulla scia dell’interpretazione e dell’applicazione dell’amministrazione di
sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha osservato che tale istituto «si
presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una
disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenza 27 settembre 2017, n. 22602)» (sentenza n. 114 del 2019). Esso consente al giudice
tutelare «di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in
modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio
della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12
giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11
settembre 2015, n. 17962)» (sentenza n. 114 del 2019).
L’amministrazione di sostegno è, insomma, un istituto duttile, che, proprio in ragione di ciò, può
essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all’agilità della relativa
procedura applicativa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 settembre 2015, n.
17962; 26 ottobre 2011, n. 22332; 1° marzo 2010, n. 4866; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12
giugno 2006, n. 13584). Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, difatti, il giudice
tutelare «si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario
l’intervento» (sentenza n. 114 del 2019), perché è chiamato ad affidargli, nell’interesse del
beneficiario, i necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui
compimento quest’ultimo sia ritenuto inidoneo (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza
29 novembre 2006, n. 25366).
Attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l’amministrazione di sostegno in relazione
allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare «nella
minore misura possibile» (sentenza n. 440 del 2005) la capacità di agire della persona disabile: il
che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, la
cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità, più o meno estesa, connessa a
rigide conseguenze legislativamente predeterminate. Il maggior rispetto dell’autonomia e della
dignità della persona disabile assicurata dall’amministrazione di sostegno è alla base di quelle
recenti decisioni, anche di questa Corte, che hanno escluso si estendano a tali soggetti – in ragione
d’una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni dettate per l’interdetto o
l’inabilitato – i divieti di contrarre matrimonio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza
11 maggio 2017, n. 11536) o di donare (sentenza n. 114 del 2019; Corte di cassazione, sezione
prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460): il beneficiario di amministrazione di sostegno
può sì essere privato della capacità di porre in essere tali atti personalissimi, quando ciò risponda
alla tutela di suoi interessi, ma sempre che ciò sia espressamente disposto dal giudice tutelare – nel
provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o anche in una sua successiva revisione
– con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ.
È fuor di dubbio, infine, che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove
sussistano soltanto esigenze di «cura della persona» – come d’altra parte recitano gli artt. 405,
quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato
esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in
generale, a soddisfarne i «bisogni» e le «aspirazioni» (art. 410, primo comma, cod. civ.), così
garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna
(Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866; sul ricorso
all’amministrazione di sostegno per l’esercizio di scelte connesse al diritto alla salute, anche Corte
di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998).
5.3.– La ricostruzione del quadro normativo concernente l’amministrazione di sostegno, anche alla
luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione, rivela l’erroneità
del presupposto interpretativo su cui si fondano le questioni di legittimità costituzionale proposte
dal giudice tutelare di Pavia.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex
lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario
anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.
Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di
nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e
circoscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure
volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la
volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Tali misure di
tutela, peraltro, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque,
alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il giudice tutelare affidare
all’amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in
considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa. La
specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione
all’amministratore di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione
della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a
trattamenti sanitari di sostegno vitale: in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su «diritti
soggettivi personalissimi» (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 giugno 2017, n.
14158; più di recente, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019,
n. 12998), sicché la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure
non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del
disabile in quel dato momento considerato.
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al giudice tutelare di
modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del
beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile. L’adattamento
dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito
dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo
alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del
disabile: il giudice tutelare, infatti, deve essere periodicamente aggiornato dall’amministratore circa
le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod.
civ.), può modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte nel decreto di nomina (art.
407, quarto comma, cod. civ.), può essere chiamato a prendere gli opportuni provvedimenti – su
ricorso del beneficiario, del pubblico ministero o degli altri soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. – in
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza dell’amministratore nel perseguire
l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste della persona disabile (art. 410, secondo comma,
cod. civ.).
5.3.1.– L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che
conformano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il
conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e
necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le
norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto
anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina –
laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali
da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno
vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo
richieda.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione
Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge
22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal giudice tutelare
del Tribunale ordinario di Pavia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo
2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Nel caso di elevata conflittualità, il giudice può ordinare alla coppia un percorso di sostegno alla genitorialità allo scopo di preservare la salute dei figli minori

Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 maggio 2019, n. 11842
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22199-2017 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 1460/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il 28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la Corte d’appello di Trieste con decreto del 28 febbraio 2017 ha respinto i reclami, principale ed incidentale, proposti contro la decisione resa in primo grado dal Tribunale della stessa città, nel procedimento promosso ex art. 337 quinquies c.c. da L.A., con la quale fu disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, il diritto del padre di vedere la figlia tre pomeriggi settimana, la riduzione dell’assegno di mantenimento versato in favore della minore; la corte territoriale ha altresì disposto, da un lato, che il consultorio familiare territorialmente competente attivi un percorso di sostegno per la minore e di supporto alla genitorialità di ambo le parti, e, dall’altro lato, che il Servizio Sociale di Trieste monitori il nucleo familiare;
– che avverso il decreto è stato proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, da V.A., illustrato da memoria;
– che non svolge difese l’intimato.
Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) nullità del procedimento e della sentenza, per violazione degliartt. 39 e 739 c.p.c., essendo stato dal padre proposto il procedimento exart. 337-quinquies c.c., volto alla revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e del contributo, in pendenza dei termini per proporre reclamo avverso altro provvedimento, reso ai sensidell’art. 337-ter c.c., avente medesimo oggetto;
2) violazione degliartt. 2, 13, 32, 111 Cost.edell’art. 337-ter c.c., avendo la corte territoriale condizionato le parti ad effettuare un percorso psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, ledendo, dunque, il loro diritto di autodeterminazione;
3) vizio di motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori decisivi ritualmente richiesti;
4) violazione o falsa applicazionedell’art. 337-ter c.c., non avendo il giudice di merito adeguatamente tenuto in considerazione, nella determinazione circa l’affido della minore, gli inadeguati comportamenti genitoriali tenuti dal padre; nonché, circa la quantificazione dell’assegno di mantenimento, le reali risorse economiche di cui quest’ultimo dispone;
5) violazione o falsa applicazione degliartt. 91 e 112 c.p.c., avendo la Corte del merito condannato l’odierna ricorrente al pagamento di due terzi delle spese processuali in favore della controparte, sebbene anche il ricorso incidentale proposto da quest’ultima fosse stato integralmente respinto;
– che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come rilevato dai giudici del merito, le sopravvenute circostanze – idonee a fondare una domanda di adeguamento delle statuizioni assunte in ordine al mantenimento del minore, al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime delle visite del genitore non collocatario – fondano il diritto della parte di instaurare nuovo e distinto giudizio, ancorché siano ancora pendenti i termini per proporre reclamo avverso il decreto, reso nel procedimento exart. 337-ter c.c., di cui si chieda la modifica;
– che inoltre l’assunto della pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento reso nel primo giudizio n. r.g. 1460/15 non tiene conto che la pronuncia sul secondo ricorso è avvenuta dopo lo spirare del termine medesimo, onde certo non ne deriva la nullità dalla ricorrente lamentata;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte del merito si è limitata a ritenere opportuno che i genitori provvedano ad una mediazione familiare, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che il consultorio “prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti”: e ciò, a tutela del pieno interesse della minore, che lo specifico compito affidato al giudice in simili situazioni;
– che non giova in contrario il richiamo, da parte del ricorrente, a precedente di questa Corte (Cass. 1 luglio 2015, n. 13506): ed invero, in detta vicenda era stato prescritto, come risulta dal testo della decisione, l’obbligo dei “genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale”, non analogo al caso di specie;
– che, del resto, è stato già ritenuto da questa Corte, in meritoall’art. 155 c.c.ed in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, che sia permesso “al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondatosull’art. 30 Cost..L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo”; e, come aggiunge tale decisione, “tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissatinell’art. 30 Cost., comma 1, enell’art. 147 c.c.” (Cass. 12 giugno 2012, n. 9546);
– che tali principi sono stati più volte confermati (Cass. 24 maggio 2018, n. 12954; Cass. 4 novembre 2013, n. 24683);
– che, del resto, dellaL. 4 maggio 1983, n. 184,art.12, comma 4, sull’adozione autorizza prescrizioni penetranti ai “genitori ed ai parenti”, per assicurare l’assistenza al minore, proprio quale c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono ed anzi superare le medesime: ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell’altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore;
– che, pertanto, l’indicazione contenuta nel decreto impugnato risulta ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo i giudici d’appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto a rischio di pregiudizio per la conflittualità genitoriale, sulla quale è possibile positivamente incidere, prevenendo altri gravi danni al minore;
– che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, come chiarito in numerose occasioni da questa Corte, “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (…), nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. 13485/2017);
– che, nel caso di specie, il giudice d’appello, non solo ha espressamente qualificato come irrilevante, al fine del provvedere, l’ammissione di molte delle istanze istruttorie avanzate, ma anche definito alcune di esse (ed è questo il caso della richiesta dell’espletamento di una CTU psico-pedagogica sulla persona del padre) come non supportate da giustificazioni;
– che il quarto motivo è inammissibile, essendo volto esclusivamente ad un riesame del merito in questa sede precluso, facendo esso valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012);
– che, infatti, l’accertamento circa le effettive capacità economiche e genitoriali del padre non può che costituire apprezzamento esclusivamente rimesso al giudice di merito;
– che il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che “il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merita” (Cass. 18173/2008): mentre, nella specie, comunque vi è stato l’addebito solo parziale delle spese del grado;
– che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto;
– che non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, inserito dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2019

Le vessazioni psicologiche perduranti sono lesive dell’integrità psicofisica.

Tribunale di Verona, 4 giugno 2019
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
DECRETO
II Giudice dott.ssa Raffaella Marzocca,
nella procedura n. v.g. 2713/2019. promossa da
XX, assistita dall’avv. B. LANZA E dall’avv. DE BONA M.
contro
XY, con l’avv. T. VALERIO e l’avv. E. FIRPO;
a scioglimento della riserva assunta, visti gli artt. 342 bis e ss. cc e 736 bis e ss. cpc ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il ricorso depositato XX chiedeva che a XY, proprio marito, fosse ordinato di cessare la propria
condotta pregiudizievole aggressiva e minacciosa (fatta di scatti d’ira, di urla, di offese, di bestemmie e di
vessazioni psicologiche) tenuta nei confronti della moglie (ed in precedenza anche della figlia AA), di allontanarsi
dalla casa coniugale e di non avvicinarsi alla abitazione medesima, né ai luoghi frequentati dalla predetta.
Deve osservarsi, in primo luogo, come le dichiarazioni rese dalla parte e dagli informatori siano molto
analitiche, puntuali, dettagliate, coerenti e convergenti.
Dichiarava la ricorrente: “Il comportamento abituale di XY è fatto di urli e intimidazioni, dice che è sempre colpa mia, tutto quello che succede, mi si rivolge con parolacce e bestemmie. Il suo comportamento è così da molti anni, quello che mi ha portato alla conclusione di allontanarlo è stato di aver dovuto allontanare nostra figlia da casa perché con lei aveva condotte parimenti intimidatori e sminuenti. Lui invertiva le cose dicendo che la colpa era della figlia che era secondo lui stupida e drogata, cosa non vera. Lui si disinteressa di lei, mi accusava di averla cresciuta male ed averla fatta diventare bugiarda. Recentemente quando nostra figlia è uscita dalla clinica è stato necessario allontanarla per non farla tornare a casa con lui. Ad un certo
punto anche io non ce la facevo più a vivere con lui, sentendomi anche in colpa con lei per essere rimasta con il papà. Lui mi aggrediva per qualsiasi cosa (tapparella rotta, lavapiatti rotta lui diceva sempre che era colpa mia). Non potevo aprire le finestre perché altrimenti si spendeva troppo di riscaldamento, le tapparelle restavano giù.
Mi diceva che ero bugiarda, una testa di cazzo, ragionavo con la figa, avevo la faccia da ippopotamo,
bestemmiando come intercalare abituale. Mi sono allontanava ad ottobre e tornavo alcune volte per prendere le mie cose e lui mi ha insultato ancora perché c ‘era un mobile rotto e del materiale alimentare avariato. Una volta che parlavamo di soldi mi ha detto che mi avrebbe fatto interdire. Mi diceva che siccome ero depressa era perché ero drogata. Da sempre mio marito è stato un accumulatore di oggetti, lui diceva che gli serviva per il suo lavoro.
Avevamo suddiviso la casa in due zone, una per il suo studio ed una per l’abitazione. Lui piano piano ha
accumulato carte e faldoni in casa, vestiti ovunque, dovevo stendere i vestiti in sala. Io non avevo più un mio
spazio, lui diceva che la casa doveva essere una cosa da modificare in fieri, ma sempre a piacere suo e per il suo interesse e come io non esistessi. Attualmente sono stata ospitata da mia figlia, e dalle mie sorelle, e comunque sono stata spesso a casa perché lì ho tutte le mie cose. ”
Tali dichiarazioni sono state confermate e dettagliate dalla informatrice BB, figlia di primo letto di XX, la
quale, sotto il vincolo dell’impegno di rito, ha dichiarato: “Dalle seconda media ho convissuto con mia madre e XY per metà settimana e fino ai 22 anni quando sono andata a vivere per conto mio. Io ho sempre frequentato poi mia madre e poi lei ha tenuto le mie figlie. Ad un certo punto ha iniziato a venire da me per evitare di sottoporre anche le mie figlie a situazioni di tensioni in casa. La situazione era imprevedibile. XY può iniziare ad urlare per qualsiasi motivo, perché non si rispondeva ad un comando o perché la televisione era accesa, o perché il suo bicchiere era spostato. Da quel momento lui comincia ad urlare, a bestemmiare, a rivangare fatti del passato.
Lo fa con mia mamma e con me perché ha confidenza, si trattiene se ci sono terzi.
Io ho convissuto con mia sorella quando era piccola e quindi veniva tenuta in casa. XY si opponeva a che facesse sport perché era da stupidi, a che andasse a casa degli altri perché non erano all’altezza, a che uscisse per gite con il coro perché era pericoloso. E le prime contrapposizioni serie con mia sorella sono state nella fase di adolescenza quando lei ha cominciato ad avere una sua personalità. Mia mamma aveva paura di infrangere i divieti che le venivano posti dal padre e quindi la accompagnava dagli amichetti quando mio padre erano via per lavoro. Nel periodo successivo lo scontro principale è stato sulla scuola, anche sul conservatorio e AA è stata sempre sminuita. Ha fatto lavoretti poi ed è sempre stata disprezzata. E ’ stata in Giappone per tre anni e mezzo e io avevo pagato in parte questo viaggio perché speravo potesse aiutarla, ma da due anni e mezzo da quando è tornata le cose sono via via peggiorate fino al ricovero a Villa Santa Giuliana.
Negli ultimi due anni c ’è stato un peggioramento nei rapporti tra mia mamma e XY. Mia mamma ha cercato tante volte di farsi ascoltare. C’erano spesse scenate da parte di XY per tutte le spese che dovevano essere sostenute.
Mia mamma rimandava la discussione perché aveva paura. Prima lei esauriva tutti i soldi della sua pensione. Poi doveva chieder a lui che faceva le sue sfuriate e rivangava fatti del passato. Nell’estate scorsa mia sorella è stata a Santa Giuliana. Mia madre ne ha parlato con XY che non credeva al fatto che mia sorella stesse male. Lui è stato convocato a colloquio da uno psichiatra (è stato scelto un uomo perché lui non ha stima delle donne). Lui ha detto che AA è una bugiarda, come la madre. Mia mamma ha speso soldi in quel periodo. Ha chiesto a XY di darle soldi per aiutare AA a vivere inaffìtto da sola. Di solito mia madre era sempre stata mite ma questa estate invece ha cercato di difendere AA. Quando ho visto che era sempre più depressa e impossibilitata a gestire le sue
cose ho detto a lei di venire via e rifarsi una vita. All ‘inizio è stata da una sorella, poi da me, poi dall’altra
sorella, ma è ospite ed invece ha bisogno di spazi suoi. In questi mesi ogni tanto è tornata a casa qualche volta, lei
ha paura ed ansia di incontrarlo. Venti giorni fa l’ho accompagnata io a casa, lui stava uscendo ma si è
trattenuto in casa. Le uniche cose che ha detto è che si era rotto il mobile in cucina ed ha rinfacciato a mia
madre con disprezzo la presenza di alimenti deteriori. Non ha mai chiesto notizie di AA. La casa è
degenerata negli anni. Anche mia mamma ultimamente ha lasciato le cose andare. Io non so se XY è
accumulatore compulsivo ma al piano terra ha riempito di cose sue che nel tempo hanno occupato tutto, poi
siccome il wi fi non andava bene ha cominciato ad invadere la sala con il suo computer. Mia madre non ha
la forza di controbattere e si è pian piano ritirata lasciando che lui facesse quello che voleva. Un po ’ alla
volta è rimasta schiacciata da ciò. ADR Quando vivevo con loro beveva spesso e si ubriacava. E ’ una
persona irascibile
A conferma della situazione di costante vessazione psicologica in cui si trovava la resistente vi sono
anche le dichiarazioni rese da un’amica della ricorrente che, a sua volta sotto il vincolo dell’impegno di rito,
ha dichiarato: “Ho conosciuto XX in biblioteca a Sommacampagna quando mi sono trasferita dopo essere
rimasta vedova.
Dacdilmoprvaehinrv cdenrsv cdeiostv aehinost adeinprté aciort ,adelnosv aceisuv Iahilnrs Iegistv aceioq aegnrtuaegnrstv aenotu aginptv aelmnostv afiru acdeiv abcghimno aceilmno.abdefilnt ,abelpt Lailprs acelmops adeimtu ,deimorz cimpsv adeilopr .adelnr defiosScfgirsvz.acehinop .aegrst .Ieilstv ,Naeiosv Magnot .acinv ehimsv Qadefhimu aeiruv adelnov adhilnoq acdentu acelort aehmnostv,aceiostv aehil celmnr cefhiovaeimnrsv aentu ceglmost ahilortu aeinos aceivacefimnsv aimnorst aeginort abdeilns.bilmrst aeiouz,Laint agomnoi
invitavo spesso perché lei non usciva mai. Io cercavo di distrarla e portarla con me per farla
rifiorire almeno per due tre ore. Un anno e mezzo fa circa mi aveva raccontato che la figlia al
ritorno dal Giappone era sempre più in difficoltà e il padre le diceva che era una nullità. Poi mi
aveva raccontato che si era fatta tagli. Le ho detto di andare dallo psicologo lei e la figlia. Lui
continuava a chiamarle nullità. Una sera la ragazza di nuovo era tornata tardi, era disperata e con
tagli e io allora ho preso la situazione in mano e chiamato BB perché intervenisse. Mi aveva
raccontato XX che lui continuava sempre a dirle che era nullafacente e non faceva niente ed una
volta si era avventato contro la figlia come per colpirla e la madre si era messa nel mezzo per
evitare il peggio”
Le deposizioni rese, riportate nella loro interezza, fanno emergere indubbiamente un quadro
di prevaricazione del resistente nei confronti della moglie, lesa nella sua dignità, sminuita come
donna, moglie e madre, che nel tempo ha determinato conseguenze patologiche sempre più gravi per
la ricorrente, relegata in una posizione di sudditanza psicologica, di paura ed incapacità di reagire
per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, di frustrazione per l’incapacità di
tutelare la figlia dalle modalità sminuenti usate verso di lei così come verso la madre.
Le risultanze delle prove orali, confortate anche dai certificati medici che danno conto della
situazione di prostrazione psichica della ricorrente e della figlia AA, sono indice di una situazione
protratta di vessazioni psicologiche perduranti e incessanti, idonee a ledere e ad aggravare l’integrità
psichica e dunque psicofisica della resistente, visibilmente provata dal continuo protrarsi di tali
condotte.
A fronte di tali precise e dettagliate contestazioni il resistente si è limitato a dichiarare:
“Può capitare che io bestemmi, Non è vero che urlo a mia moglie, fa parte di una percezione
derivante dalla sua malattia che è risalente nel tempo. (…) Mia moglie la ho seguita finché ho
potuto.” Ed ancora “Fin da piccola io l’ho sempre curata AA. Da circa quando aveva 10 anni
invece si è legata alla madre ed io sono stato messo da una parte. Vivevano in un mondoloro. Lei
nel fine settimana se ne stava a giocare e poi piangeva la domenica perché non aveva studiato. Poi
ha avuto il diploma di canto lirico. Ma non ha voluto mettere a frutto il suo talento. Non aveva i
piedi per terra, voleva fare lavoretti per guadagnare, lo non avevo nessuna voce in capitolo. La
madre l’ appoggiava. Vivevano nelle loro favole, nei fumetti. Avevo avvisato BB delle difficoltà di
AA. Loro hanno bisogno di soldi e quindi stanno dicendo tutto questo per quel motivo. La volta
unica che sono andato al manicomio ho parlato solo con lo psichiatra e lo psicologo e non mi
hanno dato informazioni. Appena apro bocca calo un sipario. Sia mia moglie che mia figlia hanno
problemi.
Le dichiarazioni rese dal resistente denotano una scarsa consapevolezza della propria
condotta e degli effetti della stessa sulla moglie e sulla figlia, con un approccio quantomeno
superficiale ed una lettura a tratti riduttiva ed in ogni caso sminuente rispetto alla situazione
rappresentata con dovizia di particolari dalla informatrice BB (particolarmente attendibile avendo
vissuto le dinamiche familiari direttamente).
Si osserva poi come l’unica informatrice citata dal resistente (il quale aveva l’autorizzazione
a citare due informatori) si sia limitata a dichiarare che “Non ho mai assistito a dinamiche familiari
di nessun tipo. Con me è sempre stato cortese. La visita fu circa 5 anni fa quando ancora lavoravo
a Verona. (…) Della figlia mi ha sempre parlato, lui ammirava la sua voce e mi ha fatto anche
sentire delle canzoni sue ma non riuscivano a comunicare e lui si sentiva impotente. Si sentiva
dispiaciuto. Sapevo che la figlia era ricoverata ma non mi ha mai detto se era stato a trovarla. ”
L’esame di tutto il materiale probatorio a disposizione induce a ritenere quindi sussistente il
grave pregiudizio richiamato dalle norme in esame.
L’art. 342 bis c.c. prevede la misura dell’ordine di protezione quando la condotta del
coniuge è causa di grave pregiudizio all’integrità fìsica o morale ovvero alla libertà dell’altro
coniuge.
Non vi è dubbio infatti che la condotta tenuta dal XY sia idonea a ledere gravementesia
l’integrità morale che quella psichica della coniuge, oltre a sopprimere all’interno delle mura
domestiche la libertà della ricorrente di prendere qualsiasi decisione inerente ogni aspetto, anche
pratico e di gestione di sé e della casa coniugale (peraltro di sua proprietà) e che il suo ulteriore
protrarsi andrebbe inevitabilmente ad aggravare la situazione di prostrazione psicologica
dell’istante.
Da ultimo giova osservare che l’accumulo sistematico di oggetti nell’abitazione coniugale,
inizialmente limitato dal XY al piano terra adibito ad uso studio e laboratorio e poi, per sua stessa
ammissione, esteso all’abitazione coniugale in mancanza di altri spazi, costituisce una limitazione
ulteriore per la coniuge, privata della possibilità di fruire dell’abitazione e costretta a vivere in una
casa che da dimora per una normale vita pare trasformata in un deposito di materiali di ogni tipo,
come risulta dalla documentazione fotografica depositata.
Si ritiene, dunque, che sussistano tutti i presupposti per confermare l’ordine di protezione e
tutte le statuizioni di cui al decreto dell’8 maggio 2019 per il periodo stabilito di 12 mesi già
indicato in decreto, tempo ritenuto idoneo ad iniziare la procedura di separazione dei coniugi.
In ragione della espressa rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente
non occorre pronunciare sul punto.
La fondatezza del ricorso determina la soccombenza nelle spese di lite, che vengono quindi
poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Conferma l’ordine di protezione dell’8.5.2019 da intendersi qui integralmente richiamato e
trascritto.
Condanna XY al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 per compensi
professionali, oltre al 15% per spese generali oltre iva e epa come per legge.
Si comunichi.
Verona, 04/06/2019
Il Giudice, dott.ssa Raffaella Marzocca

La domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria è atto idoneo ad interrompere l’usucapione qualora contenga la richiesta di attribuzione della quota ereditaria

Cass. civ. Sez. II, 30 aprile 2019, n. 11476
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18937/2014 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MAFFONGELLI;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE CORLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 766/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 29 agosto 2005, C.C. conveniva in giudizio i propri fratelli C.G. e A., davanti al Tribunale di Brescia, proponendo domanda di divisione ereditaria dei beni immobili, siti in (OMISSIS), lasciati dal genitore C.B., deceduto il (OMISSIS), e detenuti dal fratello G., che si rifiutava di presentare il rendiconto della gestione e negava l’assenso a qualsiasi ipotesi di divisione amichevole.
Chiedeva che a ciascun condividente fosse attribuita una porzione dei beni, di valore corrispondente alla quota spettantegli, che a C.G. fosse ordinato di presentare il rendiconto, con addebito del valore locativo al coerede, possessore e fruitore dei: beni.
Costituitosi in giudizio, C.G. chiedeva il rigetto della domanda: per pacifico riconoscimento degli altri coeredi egli aveva sempre goduto del possesso degli immobili, tanto da usucapirne la titolarità e, proprio per tale riconoscimento, a sue spese, vi aveva apportato numerose riparazioni e migliorie. Pur contestando la pretesa di C.C., rilevava che il litisconsorzio doveva essere integrato con la chiamata in giudizio anche del fratello Co.Al..
Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, i convenuti C.A. e Co.Al. restavano contumaci.
Istruita la causa, con espletamento di c.t.u. per la predisposizione del progetto di divisione, rigettate le istanze istruttorie per prove orali ritenute superflue, discusso il progetto di divisione all’udienza 17.12.2007 e preso atto della mancata accettazione da parte di C.G., il giudice istruttore, faceva precisare le conclusioni alle parti.
Il Tribunale, con sentenza n. 2519/09 del 22 luglio 2009: dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra C.G., C., A. e Al. con attribuzione a ciascuno di essi di beni per la quota di un quarto; approvava e dichiarava definitivo il progetto di divisione depositato il 10.7.2007, richiamato integralmente nella sentenza; attribuiva a C.C. l’assegno B), a C.G. l’assegno C), ad Co.Al. l’assegno A), ad C.A. l’assegno D); condannava C.G. a pagare a C.C. Euro 161.411,96, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo; addebitava le spese della c.t.u. alla massa ereditaria; dichiarava compensate le spese di lite tra le parti costituite nella misura di metà e condannava C.G. a rifondere a C.C. la rimanente quota, tenuto conto della sua opposizione al progetto poi confermato nella sentenza e della reiezione della maggior parte delle eccezioni da lui sollevate.
Avverso questa sentenza interponeva appello C.G. chiedendo, in riforma della decisione, di respingere le domande dell’attrice. Reiterava le istanze istruttorie svolte in primo grado, chiedeva l’espletamento di c.t.u. con esclusivo riferimento al valore attuale degli immobili, per il ricalcolo dei conguagli dovuti. C.C., resistendo al gravarne, ha chiesto di respingere l’appello, perché infondato in fatto e in diritto; nel caso di riforma della sentenza, di pronunciare, comunque, lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo a lei la proprietà esclusiva di una porzione di valore corrispondente alla quota di 1/4 dell’asse ereditario (come accertato dal C.T.U.), con condanna di C.G. a corrisponderle i frutti civili, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro-quota dei beni da lui goduti.
C.A. e Co.Al. rimanevano contumaci, anche nel grado di appello.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 766 del 2013, accoglieva parzialmente l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, disponeva l’assegnazione dei lotti a) b) c) e d), rispettivamente ad Al., C., G. ed A., e gli ultimi tre erano tenuti al conguaglio a favore del primo, riduceva la somma che C.G. doveva pagare a C.C. ad Euro 21.332,08, compensava per un terzo le spese processuali e condannava C.G. a pagare a C.C. i restanti due terzi. Confermava, per il resto, la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione, la Corte d’Appello di Brescia ha osservato, tra altro, che il Tribunale sarebbe incorso in un’omissione di pronuncia non avendo detto nulla circa i conguagli previsti dal CTU con l’assegnazione dei lotti A) B) C) D) assegnato ad Al..
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. C.C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. C. ( Al. e A.) in questa sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Motivi della decisione
A.- Ricorso principale.
1.- Con l’unico motivo C. lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1165 e 2943 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione dell’asse ereditario fosse idoneo ad interrompere la prescrizione acquisitiva, non tenendo conto che l’azione di divisione ereditaria quale azione petitoria non è idonea ad interrompere il possesso utile all’usucapione. Infatti, l’istanza di attribuzione della quota di spettanza mira esclusivamente ad ottenere una modifica sotto il profilo soggettivo della titolarità del diritto di proprietà sul bene, non manifesta la volontà di privare il possessore del potere di fatto sulla cosa, il quale, anzi, potrebbe continuare a godere del bene a prescindere dalle vicende modificative dell’assetto proprietario.
1.1.- Il motivo è infondato.
E’ orientamento pacifico e costante di questa Corte quello secondo cui in tema di usucapione, poiché, con il rinvio fattodall’art. 1165 c.c.,all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia, se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero, ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. n. 16234 del 25/07/2011).
Ora, nel caso in esame, considerato che la sig.ra C.C. con l’originaria domanda aveva chiesto, non solo lo scioglimento della comunione ereditaria, ma anche l’attribuzione della quota ereditaria a lei spettante, la domanda introduttiva del giudizio era diretta al recupero del godimento del bene, ovvero, ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso vantato dal proprio fratello, C.G., attuale ricorrente. Pertanto, nel caso specifico l’atto di citazione di cui si dice era idoneo ad interrompere il tempo necessario ad usucapire. Corretta è, dunque, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui “(….) quando la domanda giudiziale contiene, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche quella di attribuzione di quota di spettanza, una tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)”.
Ricorso incidentale.
2.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la sig.ra C.C. denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia vizio del procedimento exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale non avrebbe esaminato l’eccezione relativa al difetto di un valido possesso ad usucapione. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il C.G. aveva posseduto il bene oggetto del giudizio uti condominus e non uti dominus e, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare di aver posseduto attraverso un’attività durevole, apertamente connaturante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. 19478 del 2007).
2.- E’ evidente che il motivo in esame rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale assorbito quello incidentale di C.C.. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019