In caso di adozione internazionale, il congedo parentale del padre adottivo decorre dall’ingresso del minore straniero in Italia quale momento di inizio del definitivo suo inserimento all’interno del nucleo familiare

Cass. civ. Sez. lavoro, 29 maggio 2019, n. 14678
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3827/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 838/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 694/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.
Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 838/2013, ha accolto l’appello proposto da B.A. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere il congedo parentale per astensione facoltativa per il periodo 27 dicembre 2010 – 20 febbraio 2011 relativa all’adozione, unitamente alla moglie, di un minore cittadino polacco di cui il Tribunale rionale di Wolsztyn aveva disposto l’inserimento in famiglia dal (OMISSIS) e l’adozione condecreto del 12 gennaio 2011, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia condecreto del 2 febbraio 2011.
2. Ad avviso della Corte territoriale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ilD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, non vincolerebbe il diritto al congedo parentale all’ingresso del minore in Italia ma farebbe riferimento testuale all’ingresso del minore in famiglia ed inoltre, senza alcuna contestazione da parte dell’Inps, si era anche allegato che il bambino era stato affidato alla famiglia adottiva il (OMISSIS) in Polonia e che da tale data egli era rimasto ininterrottamente con la stessa famiglia. Una diversa interpretazione si esporrebbe, ad avviso della sentenza impugnata, a rilievi di incostituzionalità per contrasto conl’art. 3 Cost., giacché per l’ipotesi di adozione nazionale non vi è dubbio che il congedo parentale possa essere fruito sin dall’ingresso in famiglia del minore.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo illustrato da memoria. B.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e o falsa applicazione del combinato disposto delD.Lgs. n. 151 del 2001,artt.26,31e36, e succ. modif. con riferimentoall’art. 12 preleggi.Chiarisce l’Istituto ricorrente che la questione controversa concerne la spettanza del diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità, ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, in caso di adozione internazionale in favore di un padre adottivo lavoratore dipendente, prima dell’ingresso del minore straniero in Italia. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe errato in diritto ammettendo la possibilità per il padre adottivo di fruire del congedo parentale anche nel periodo trascorso all’estero in ragione della corretta interpretazione del citato art. 36, derivante dalla sua collocazione all’interno del complessivo sistema dei congedi familiari ed in particolare alla luce sia dell’art. 26, D.Lgs. cit. (che espressamente consente una fruizione anche anticipata del solo congedo di maternità nel periodo precedente all’ingresso del minore in Italia nella sola ipotesi di adozione internazionale), che dell’art. 31, D.Lgs. cit. (che estende al padre lavoratore dipendente il disposto dell’art. 26 cit.). Dal confronto di tali disposizioni con l’art. 36, D.Lgs. cit., ad avviso del ricorrente, si evince che la tutela della genitorialità, complessivamente, consiste nella possibilità per la lavoratrice madre di fruire del congedo di maternità nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre, ferma la durata massima del periodo di astensione per maternità, la lavoratrice può fruire anche parzialmente del congedo di maternità prima dell’ingresso del minore in Italia e ciò al fine di consentirle la permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti necessari per la procedura adottiva; il periodo non fruito prima dell’ingresso in Italia del minore va fruito entro i cinque mesi successivi a tale momento; la lavoratrice nei periodi di permanenza all’estero, in alternativa all’anticipo di cui si è detto, può avvalersi di periodi di congedo dal lavoro non retribuiti nè indennizzati, in entrambi i casi, la permanenza all’estero della lavoratrice va certificata dall’ente autorizzato incaricato di espletare la procedura di adozione; in alternativa alla lavoratrice madre, in caso di impossibilità di fruizione della stessa per decesso, grave infermità, ecc. ovvero in caso di rinuncia, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. cit., tali diritti spettano al padre adottivo alle medesime condizioni previste per la madre; ad entrambi i genitori, infine, spetta il congedo parentale nel periodo e per la durata indicati alD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, decorrenti dall’ingresso del minore in famiglia. Dalla complessiva considerazione di tale sistema di tutele si ricaverebbe, dunque, l’insussistenza del diritto del padre adottivo di minore di nazionalità straniera ad ottenere il congedo parentale prima dell’ingresso del minore in Italia, anche se prima di tale di momento il minore sia stato affidato alla famiglia adottiva in territorio estero.
2. Il motivo è fondato.
3. La questione va esaminata verificando se la peculiarità e complessità dell’istituto dell’adozione internazionale (di cui allaL. n. 476 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, contenente modifiche allaL. 4 maggio 1983, n. 184) incida ed in che termini sui contenuti del diritto alla fruizione del congedo parentale da parte del padre adottivo in ipotesi di adozione nazionale.
4. Il tessuto normativo di cui si discute trae le proprie origini dallaL. n. 903 del 1977,artt.6e7, sulla parità di trattamento, in riferimento alle adozioni e agli affidamenti pre-adottivi. Tali disposizioni furono estese all’affidamento familiare temporaneo dalla legge sulle adozioni e affidi (L. n. 184 del 1983,art.80, comma 2, sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e poi adattate ad opera della Corte costituzionale, soprattutto, con le sentenze n. 332 del 1988 e n. 341 del 1991.
5. La disciplina di tutela è stata adeguata a quella prevista per la nascita in sede di riforma ad opera dellaL. n. 53 del 2000, con un intervento limitato a un solo comma che non tiene conto delle modifiche quasi contemporaneamente apportate, per le adozioni e gli affidi preadottivi internazionali, dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja (la n. 476 del 1998, che ha inserito l’art. 39 quater, all’interno dellaL. n. 184 del 1983).
6. Nel corso del 2001, mantenendosi una divaricazione già segnalata in dottrina tra disciplina lavoristica e civilistica in tema di adozione internazionale, sono stati varati contestualmente, in chiusura della tredicesima legislatura, il Testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001) e l’ultima riforma della disciplina in materia di adozioni e affidi (L. n. 149 del 2001, che ha dettato ulteriori modifiche allaL. n. 184 del 1983, in particolare sostituendo l’art. 80).
7. La disciplina contenuta nel testo unico n. 151 del 2001, che costituisce un’opera di riordino e riorganizzazione della previgente normativa, comprese le innovazioni e abrogazioni già intervenute prima della sua adozione, per grandi linee, prevede: a) il riconoscimento di una astensione dal lavoro a favore della madre (Capo III t.u.), definita congedo di maternità (art. 2, comma 1, lett. a, tu.), nonché del padre (Capo IV t.u.), definita congedo di paternità (art. 2, comma 1, lett. b, t.u.); b) una successiva astensione a titolo di congedo parentale (art. 2, comma 1, lett. c, t.u.), riconosciuto a entrambi i genitori (Capo V t.u.).
8. La disciplina del Testo unico attribuisce rilevanza alla filiazione giuridica e la inserisce specificamente all’interno della disciplina che ciascun capo dedica ai diversi tipi di congedo. La separazione di disciplina tra adozioni e affidi nazionali ed adozioni e affidi internazionali è limitata a poche differenze di trattamento, derivanti dalla regolamentazione dell’istituto delle adozioni.
9. In via di sintesi, può affermarsi che nel caso di minori stranieri:
– quando si parla di affidamento, ci si riferisce solo all’affidamento pre-adottivo, posto che non può verificarsi il caso dell’affidamento provvisorio o temporaneo;
– è previsto il diritto alla permanenza all’estero di ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato dall’ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31, comma 2, per il lavoratore,D.Lgs. n. 151 del 2001); si tratta di un congedo che ovviamente può essere fruito assieme da parte dei due lavoratori, ma che non dà diritto a copertura economica né previdenziale, essendo solo garantita la salvaguardia del rapporto di lavoro subordinato; questo congedo preliminare, alle diverse condizioni di tutela previste, costituisce deroga al principio – previsto per le adozioni nazionali- che i congedi decorrono solo successivamente all’ingresso del bambino nel nucleo familiare; a questi fini, la durata del periodo di permanenza all’estero è certificata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione;
– se si tratta di adozione nazionale, il congedo di maternità (obbligatorio) da fruire spetterà per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozione internazionale, il congedo – a scelta della lavoratrice o del lavoratore – potrà essere goduto sempre nel limite temporale complessivo dei cinque mesi predetti): a) prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti della procedura adottiva; b) entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;
– quanto alla disciplina del congedo parentale (facoltativo) e del congedo per la malattia del figlio è la medesima sia per l’adozione internazionale che per quella nazionale e la separazione della disciplina in due articoli (artt. 36 e 37) nel capo sui congedi parentali, rispettivamente per le adozioni e affidi nazionali e per quelli internazionali, pare dovuta alla necessità che il Testo unico includesse anche la disciplina prevista in altra sede (rispetto all’art. 39 quater e, precisamente, nell’art. 31, comma 3, lett. n) della legge sulle adozioni e di precisare che l’ente autorizzato deve limitarsi a certificare la durata del congedo stesso, senza possibilità di intervenire sulla sua estensione.
10. Ciò premesso, al fine di giungere alla soluzione della questione oggetto del ricorso, il quadro va completato con gli specifici riferimenti alla complessa procedura di adozione internazionale che, in esecuzione della Convenzione dell’Aja come sopra ricordata, è stata introdotta con laL. n. 476 del 1998, che, modificando laL. n. 183 del 1984, sulle adozioni, ha previsto l’intervento della commissione centrale per le adozioni internazionali quale organismo che presiede alle fasi amministrative del procedimento di adozione.
11. Tale commissione verifica l’opera degli enti autorizzati che sono i soli abilitati dalla legge a curare le procedure di adozione internazionale. In particolare, ai sensi dellaL. n. 476 del 1998,art.3, che ha sostituito il Capo I del Titolo III dellaL. 4 maggio 1983, n. 184, l’ente autorizzato ” (…) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi del medesimo art. 39 quater, comma 1, lett. c) (…).
12. Dal punto di vista delle tutele previdenziali, dunque la copertura apprestata dall’ordinamento alla presenza dei lavoratori – futuri genitori presso lo Stato estero ed anche il concreto affidamento dell’adottando, propedeutico alla definita adozione del minore ai medesimi genitori adottanti, costituiscono previsioni specifiche e del tutto peculiari. Ciò è vero sia per la possibilità di fruire, in parte, del congedo (obbligatorio) di maternità/paternità indennizzato economicamente (ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.26, comma 3) che per la copertura ai fini lavorativi e contributivi derivante dalla permanenza all’estero di ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato dall’ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31, comma 2, per il lavoratore,D.Lgs. n. 151 del 2001).
13. Tali tutele non sono espressione di un principio di corrispondenza tra avvicinamento della famiglia al minore in suolo estero ed “ingresso dello stesso in famiglia”, al fine di far ritenere che anche nella fase di sviluppo della procedura in territorio estero possa essere integrata la condizione voluta dalla legge per la fruizione del congedo parentale da parte del padre, non ancora, adottivo ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36.
14. L’ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l’evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all’interno del nucleo familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno nel tempo.
15. In questo senso, dunque, la difformità di fruizione del congedo parentale da parte del padre nell’ipotesi di adozione nazionale ed internazionale è più apparente che reale e non suscita alcun dubbio di incostituzionalità per disparità di trattamento, giacché in quest’ultimo caso è al momento dell’ingresso in territorio nazionale che può dirsi definitivamente realizzato, anche per legge, l’effettivo e stabile inserimento del minore nella famiglia che lo ha adottato.
16. La sentenza impugnata, dunque, ha in effetti violato le norme denunciate giacché ha ritenuto equiparabile all’ingresso in famiglia del minore adottato all’interno del territorio nazionale, la diversa ipotesi dell’affidamento del minore straniero nel territorio d’origine del medesimo in periodo precedente al trasferimento definitivo, unitamente alla famiglia adottiva, presso il territorio dello Stato italiano.
17. Per tale ragione, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che esaminerà la domanda proposta da B.A. alla luce del seguente principio di diritto: “In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia a decorrenza l’arco temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo”.
18. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

Il ritardato adempimento dell’obbligazione modale contenuta nel testamento, ancorché coercibile ex art 614 bis c.p.c., non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della memoria del defunto

Cass. civ. Sez. II, 3 giugno 2019, n. 15110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21663/2015 proposto da:
R.G.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI CECCHINI, presso il cui studio a Firenze, via La Marmora 55, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, presso il cui studio a Roma, via Lazio 20/B, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 24/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO.
Svolgimento del processo
R.G.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, B.S. per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del suo interesse morale a veder tutelata la figura e la memoria dell’avv. Carlo Fedeli, deceduto a (OMISSIS), al quale l’attore era legato da un’intesa amicizia risalente nel tempo, per la sofferenza soggettiva e l’intimo patimento derivanti dal constatare la mancata esecuzione della sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale di Firenze aveva condannato il convenuto alla costituzione del “Centro Studi F.”. L’avv. Fedeli, in effetti, con testamento, aveva istituito, quale suo unico erede, G.L., disponendo in favore del R. un legato remuneratorio, avente ad oggetto beni sul Lago Maggiore, e nominando il B. quale esecutore testamentario. A distanza di tre mesi, però, era deceduta anche G.L., la quale, a sua volta, aveva istituito, come suo unico erede, lo stesso B., con l’onere di realizzare, presso l’appartamento in (OMISSIS), un “Centro Studi F.” secondo “la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà”. Il tribunale di Firenze, infatti, con sentenza del 2010, passata in giudicato, in accoglimento della domanda proposta dallo stesso R., ha condannato il B. a dare esecuzione alla indicata disposizione testamentaria. A tale sentenza, tuttavia, nonostante l’atto di precetto che l’attore aveva notificato al convenuto l’11/11/2010, non era seguito alcun adempimento spontaneo.
B.S., dal suo canto, si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda proposta dall’attore, deducendo, per un verso, di aver costituito, con atto notarile del 25/1/2011, il “Centro Studi in memoria dell’avv. Carlo Fedeli” e, per altro verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R. avrebbe potuto ottenere l’attuazione coercitiva dell’obbligo.
Il tribunale, con sentenza depositata il 24/4/2014, ha rigettato la domanda proposta dal R..
Il tribunale, in particolare, – dopo aver dato atto che il R., con sentenza poi confermata dalla corte d’appello nel 2011, era stato condannato a restituire all’asse ereditario la somma di Lire 521.000.000, a lui in precedenza affidata dall’avv. Fedeli, e che tale sentenza aveva probabilmente costituito per l’attore un “argomento” per indicare solo all’udienza di precisazione delle conclusioni l’importo da liquidare a titolo di risarcimento dei danni nella misura di un milione di Euro, “senza peraltro rammentare i criteri di calcolo di un così elevato pretium doloris” – ha rilevato, per un verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R., dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione ed ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore, e, per altro verso, che non si era verificato alcun inadempimento e che, dunque, non sussisteva alcuna condotta causativa di danno, nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro Studi: innanzitutto, ha osservato il tribunale, la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità del B., il quale, peraltro, non risulta aver venduto il complesso dei beni mobili e dell’universalità di mobili custodite all’interno dell’appartamento di (OMISSIS); inoltre, ha aggiunto il tribunale, il convenuto, una decina di giorni prima dell’iscrizione della causa a ruolo, ha provveduto spontaneamente alla costituzione del Centro Studi F., con atto notarile in ordine al quale il giudice non è stato chiamato (né poteva esserlo) ad effettuare alcun accertamento circa la sua validità od efficacia.
Il R. ha proposto appello al quale ha resistito il B..
La corte d’appello di Firenze, tuttavia, con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 348 bis c.p.c., in data 3/6/2014, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio nonché, a normadell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 1.000,00, “per avere insistito colpevolmente in tesi giuridiche reputate manifestamente infondate dal primo giudice”.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. fosse manifestamente infondato “a fronte della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del “Centro Studi Fedeli” alla discrezionalità dell’onerato”. La corte, peraltro, ha osservato che l’attore, nonostante l’onere previsto a suo caricodall’art. 2697 c.c., non aveva offerto alcuna prova del danno lamentato, “né in punto di esistenza né in punto di consistenza”, laddove l’esercizio del potere, conferito al giudicedall’art. 1226 c.c., di liquidazione del danno in via equitativa presuppone già assolto l’onere di provarne la sussistenza e l’entità materiale.
R.G.M., a seguito della comunicazione dell’ordinanza in data 4/6/2015, con ricorso notificato il 31/8/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dal tribunale.
B.S. ha resistito con controricorso notificato in data 6/10/2015, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., delle censure fondatesull’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 612, 614 bis e 101 c.p.c.,art. 24 Cost., comma 1 eart. 111 Cost., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’attore, dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione e ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore. In realtà, ha osservato il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto escludere l’obbligo del R., dopo l’infruttuosa notifica del precetto, di rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensidell’art. 612 c.p.c.: l’art. 614 bis c.p.c., infatti, è stato introdotto quale strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non sono coercibili e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non presuppone l’esperimento della procedura previstadall’art. 612 c.p.c., la quale, infatti, regola l’esecuzione in forma specifica della condanna per inadempimento di un obbligo di fare o di non fare che può essere attuata forzatamente in quanto fungibile. L’art. 614 bis c.p.c., al contrario, prevede che, in caso di prestazione infungibile, il creditore, nel corso del giudizio introdotto per l’ottenimento di una sentenza di condanna ad un fare infungibile, può chiedere al giudice la condanna alla sanzione prevista. Il tribunale, quindi, ha proseguito il ricorrente, ha escluso la proponibilità o l’ammissibilità dell’azione risarcitoria sul falso presupposto della competenza del giudice dell’esecuzione, in sede di ricorso ai sensidell’art. 612 c.p.c., all’emissione di una statuizione di condanna a norma dell’art. 614 bis c.p.c.. L’attore, al contrario, non aveva alcun onere di intraprendere il procedimento per la determinazione delle modalità esecutive di cuiall’art. 612 c.p.c., poiché tale norma si applica agli obblighi di fare fungibili mentre, nel caso di specie, la sentenza del 2010 aveva posto a carico dell’onerato un’obbligazione di fare infungibile.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la motivazione assente, solo apparente, illogica, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il convenuto, avendo costituito il Centro Studi F. qualche giorno prima dell’iscrizione a ruolo della causa, aveva spontaneamente adempiuto al dovere di dare esecuzione alla volontà testamentaria, escludendo anche il ritardo nella costituzione del Centro Studi posto che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e alle modalità esecutive, alla discrezionalità del B.. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha correttamente esaminato il testamento di G.L. in relazione all’atto di costituzione del Centro Studi F.: il B., infatti, ha costituito un’associazione finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale prevalentemente in campo fallimentare, laddove l’oggetto dell’onere testamentario era quello di sistemare lo studio Fedeli con quelle peculiari caratteristiche delineate nel testamento, vale a dire con riferimento, oltre che ai circa 4.000 volumi, anche al materiale non solo libraio e non solo in campo fallimentare che costituiva la biblioteca dell’avv. Fedeli, come i mobili, i quadri e i tappeti che quest’ultimo aveva raccolto in oltre trent’anni di attività professionale. Il tribunale, inoltre, non ha esaminato il fatto, rappresentato dalla costituzione di tale Centro a distanza di lustri dall’apertura della successione di G.L., alla luce di quanto accertato dalla sentenza del tribunale del 2010, che, con valore di giudicato, aveva accertato l’inadempimento del B. alla disposizione testamentaria. Il giudice di merito, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente attribuito al testamento un significato non proprio, neppure sotto il profilo del comune sentire, poiché, rimettendo al volere dell’onerato i modi e i tempi di esecuzione dell’onere, ha operato un’interpretazione forzata della volontà testamentaria che sfugge ad ogni ragionevolezza. Del tutto incomprensibile e illogica, ha concluso il ricorrente, è, infine, l’affermazione secondo la quale il giudice di primo grado non era chiamato – né poteva esserlo – ad effettuare alcun accertamento circa la validità e l’efficacia dell’atto del 25/1/2011 con il quale il B. ha preteso di aver adempiuto all’onere su di lui gravante.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha osservato, sul punto dell’adempimento del B., l’obbligo di motivazione, avendo espresso al riguardo argomentazioni inconciliabili, posto che, se l’adempimento spontaneo del B. è ricondotto al 25/1/2011, non si comprende perché non sia ascrivibile al medesimo una condotta causativa di danno al R. nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro F. e, comunque, oggettivamente incomprensibili, non comprendendosi la ragione per cui il giudice non era chiamato – né poteva esserlo – ad accertare la validità e l’efficacia dell’atto notarile del 25/1/2011 se il R., ottenuta già nel 2010 una sentenza definitiva di condanna del B., aveva poi agito per il risarcimento dei danni sul presupposto che il B. non aveva adempiuto a tale suo dovere di facere infungibile.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazionedell’art. 2667 c.c.(rectius: art. 2697), artt. 2043, 646 e 648 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ripartito l’onere della prova posto che, in caso di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno o per l’adempimento, può limitarsi, anche in caso di inesatto adempimento, ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’esatto adempimento. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha omesso di accertare se, nella fattispecie, sussistevano gli elemento costitutivi dell’illecito, quali si ricavanodall’art. 2043 c.c., vale a dire la condotta, il nesso causale e l’evento di danno, non avendo affatto spiegato le ragioni per cui ha ritenuto assolto il suo compito con l’accertamento della formale costituzione del Centro F., senza considerare che il B., erede di G.L., era onerato alla realizzazione del Centro Sudi e che è rimasto inerte ed inadempiente per lungo periodo e che il R. ha visto ingiustamente frustrate, pur a seguito di più azioni giudiziarie volte ad obbligare il convenuto all’adempimento, le sue legittime aspettative di veder effettivamente rispettate le ultime volontà della G. e preservata la memoria dell’avv. Fedeli, in tal modo incorrendo, oltre che in un radicale vizio di motivazione, che è causa di nullità della sentenza, nella violazionedell’art. 2043 c.c..Il tribunale, poi, ha proseguito il ricorrente, è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che l’adempimento dell’onere fosse rimesso al mero volere dell’onerato, quanto ai modi e ai tempi, laddove, al contrario, il testamento era molto preciso nei modi e la legge sui tempi, omettendo, in subordine, di valutare il ritardo nell’adempimento anche laddove, per mera ipotesi, fosse stato ritenuto assolto l’obbligo, alla cui realizzazione il B. era tenuto sin dall’apertura della successione della G. nel 1998. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha omesso di considerare, in violazionedell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., che la sentenza del 2010 aveva valore di giudicato tra le parti, sia formale che sostanziale, e che, con tale decisione, il giudice aveva accertato l’inadempimento del B., tant’è che lo ha condannato all’adempimento dell’onere, pronunciando una sentenza che non avrebbe potuto essere emessa se l’allora convenuto avesse provato di non essere ancora tenuto all’adempimento perché il termine non era ancora scaduto o di non esserlo con le modalità volute dalla testatrice. In realtà, ha proseguito il ricorrente, la sentenza ha accertato che, all’epoca, il B. per ben nove anni dall’apertura della successione non aveva ottemperato all’onere. Il tribunale, quindi, nel rispettodell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., avrebbe dovuto ritenere che l’inadempimento (o almeno il grave ritardo) era già stato accertato con la sentenza del 2010 e si erano, pertanto, già verificati al momento dell’introduzione della domanda, senza limitarsi a rimettere all’onerato la decisione circa i tempi e i modi per l’esecuzione dell’onere. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, una volta rigettato la domanda attrice per l’an, non avrebbe dovuto esaminarla sotto il profilo del quantum, laddove, al contrario, la sentenza impugnata ha erroneamente imputato al R. di non aver omesso l’indicazione dei criteri di calcolo del danno richiesto. In realtà, ha aggiunto il ricorrente, l’attore, nel promuovere il giudizio, aveva invocato l’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 2059 c.c., chiedendo al giudice la condanna del B. al risarcimento, in suo favore, del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’inadempimento, da parte del convenuto, dell’obbligazione di istituire il Centro Studi F., per avere, con tale condotta illecita, leso interessi inerenti alla persona di rilevanza costituzionale e provocato, per l’effetto, un danno ingiusto, del quale, non essendo possibile la prova nel suo preciso ammontare, aveva chiesto la liquidazione equitativa.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati, con assorbimento del primo. Intanto, sono inammissibili tutte le censure che il ricorrente ha articolato in relazione a vizi riconducibili alla norma di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5: l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – applicabile, ai sensi delD.L. n. 83 del 2012,art.54, comma 2, conv. inL. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello che, come quello di specie, sono stati introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a partire dall’11/9/2012 (Cass. n. 11439 del 2018) – stabilisce, infatti, che, ove l’inammissibilità dell’appello sia stata pronunciata sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4): con esclusione, quindi, dei vizi previsti dal n. 5 dello stesso articolo. Nel caso in esame, come visto, il tribunale ha ritenuto che il B., prima ancora dell’iscrizione della causa a ruolo, aveva spontaneamente provveduto, con atto notarile stipulato in data 25/1/2011, alla costituzione del “Centro Studi F.” e che, pertanto, lo stesso non avesse dato luogo ad alcuna condotta causativa di un danno, neppure sotto il profilo del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione modale, se si considera che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità dello stesso erede che vi era onerato. La corte d’appello, dal suo canto, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. avverso la predetta decisione fosse manifestamente infondato in ragione “della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del Centro Studi F. alla discrezionalità dell’onerato”. Risulta, quindi, evidente come le due pronunce siano fondate, per ciò che riguarda le questioni di fatto, sulle medesime ragioni, vale a dire, per un verso, l’accertato adempimento all’obbligazione modale da parte del B., in ragione della formale costituzione, con atto del 25/1/2011, del “Centro Studi F.”, e, per altro verso, l’accertata insussistenza di una condotta causativa di un danno (risarcibile, in via extracontrattuale, per l’attore), anche sotto il profilo del mero ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, in ragione del chiaro tenore della disposizione testamentaria, che rimetteva alla discrezionalità dello stesso onerato “forma, modalità e tempi” di costituzione del “Centro Studi F.”. Né può ritenersi che tali accertamenti fossero preclusi, come in sostanza pretende il ricorrente, dal giudicato (incontestatamente) formatosi intorno alla sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale aveva, a suo dire, già accertato l’inadempimento del B. o, quanto meno, il suo grave ritardo. La sentenza del 2010, infatti, per come riprodotta in ricorso (p. 42-47), pronunciandosi sulla domanda con la quale il medesimo attore aveva chiesto la condanna del B. all’adempimento dell’obbligazione modale posta a suo carico, ha ritenuto, innanzitutto, che il modus stabilito dal testamento della G. dovesse essere adempiuto dal B., quale erede onerato dalla stessa, ed, in secondo luogo, che “le modalità di realizzo” di tale obbligazione erano affidate, come la stessa G. aveva stabilito, “secondo la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà” ed, in forza di tale accertamento – che, in quanto giudicato, si è sostituito al testamento quale nuova fonte dell’obbligazione modale che (sia pure in funzione della pretesa risarcitoria extracontrattuale azionata dall’attore sul fondamento del relativo inadempimento) è stata dedotta in giudizio – ha accolto la domanda di adempimento proposta dall’attore ed ha, per l’effetto, condannato il B., quale erede onerato a darvi attuazione, a costituire il Centro Studi F. “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”. Tale sentenza, quindi, non ha affatto accertato l’inadempimento del B. e neppure il suo grave ritardo, essendosi, piuttosto, limitata ad accertare che il B. era effettivamente tenuto a dare esecuzione all’obbligazione modale e, quindi, a condannarlo a tale adempimento, rimettendo allo stesso obbligato la scelta, “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”, delle relative “modalità di realizzo”. Ed una volta accertato, a prescindere da chi fosse tenuto a fornire la relativa prova, l’adempimento dell’obbligazione modale, quale risulta dalla sentenza del 2010, ed una volta escluso, in base alla medesima sentenza, che tale adempimento sia stato tardivo, risulta, allora, evidente come il tribunale abbia correttamente escluso, in difetto dei relativi elementi costitutivi, la fondatezza della domanda risarcitoria che, in via extracontrattuale, l’attore, sul fondamento del mancato adempimento alla predetta obbligazione, aveva articolato in ragione della conseguente lesione del suo interesse morale alla tutela della figura e della memoria dell’avv. Carlo Fedeli attraverso l’effettiva realizzazione del “Centro Studi” a lui dedicato.
6. Il ricorso dev’essere, quindi respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

Il giudice nella sussistenza dei requisiti di legge, deve convalidare il provvedimento di allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa di assenza dell’interessato (resosi irreperibile) all’udienza di convalida

Cass. pen. Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 22524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Treviso;
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso emessa il 23/07/2018;
nel procedimento nei riguardi di:
H.A.K.A., nato il (OMISSIS);
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso non ha convalidato il provvedimento con cui è stato disposto dalla Questura di Torino, a sensi dell’art. 384 bis c.p.p., l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare di H.A.K.A. in relazione ai reati di cui agliartt. 572, 582 e 585 c.p.; ha ritenuto il Giudice di non potere convalidare la misura atteso l’omesso interrogatorio dell’interessato, conseguente alla impossibilità di notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso deducendo violazione di legge; si sostiene che il mancato reperimento dell’interessato – dovuto al suo allontanamento volontario – avrebbe dovuto indurre il giudice a convalidare la misura nonostante la mancata assunzione dell’interrogatorio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione attiene al se il giudice debba o meno convalidare il provvedimento con cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui, per effetto della esecuzione della misura, non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa dell’assenza dell’interessato all’udienza di convalida.
Dal provvedimento impugnato emerge che la Questura di Treviso cercò inutilmente di comunicare all’interessato l’avviso di fissazione della udienza di convalida, non riuscendovi per la sostanziale irreperibilità di H.A.K.A.. 3. Mutuando principi elaborati in tema di convalida di arresto, secondo la Corte di cassazione, il giudice, investito della legittimità della misura, deve decidere su tale questione anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero e non possa essere interrogato per forza maggiore, come appunto accade nel caso in cui, a seguito della rimessione in libertà, sia impossibile reperire l’interessato nei ristretti termini previsti per procedere alla convalida della misura.
Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida è infatti quella di verificare la legalità dell’operato della polizia giudiziaria anche quando la misura precautelare sia venuta meno.
Si è sottolineato come la delineata esigenza che ad ogni misura segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l’arrestato abbia riacquistato la libertà (art. 391 c.p.p., comma 6, -art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2) non confligge con i principi generali fissatidall’art. 13 Cost.in tema di libertà personale e, in particolare, con la peculiare espressione definita come “libertà dagli arresti”, nella parte in cui (art. 13 Cost., comma 3) si statuisce che le privazioni di libertà di un individuo, compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge, ove non siano convalidate dall’autorità giudiziaria nei termini di legge, “si intendono revocate e restano prive di ogni effetto”.
Il giudizio incidentale che si svolge nei confronti di un arrestato, anche restituito alla libertà, è logicamente circoscritto, non diversamente dal caso in esame, al puro controllo di legalità dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni legittimanti la misura (Cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930).
In tale contesto, la circostanza che l’indagato, per effetto della esecuzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si renda irreperibile e, quindi, si ponga in condizione di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia – a causa dell’assenza dell’interessato – e realizza una causa di forza maggiore impeditiva; tale fatto impeditivo, tuttavia, non esonera il giudice dal dovere di procedere alla convalida, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazionel’art. 391 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv. 274148; Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017, Schiavone, non massimata).
4. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la misura fu legittimamente eseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè il provvedimento di allontanamento dalla abitazione familiare è stato legittimamene eseguito.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

Il genitore che ha provveduto da solo fin dalla nascita del figlio al suo mantenimento, può esercitare azione di regresso verso il genitore inadempiente per il recupero della quota di questi

Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 giugno 2019, n. 16404
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23658-2018 proposto da:
D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 16, presso lo studio dell’avvocato PIERO FALETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20 settembre 2016, resa all’esito di un procedimento introdotto da G.P., madre del minore G.D.G.G., con ricorso exart. 148 c.c.e proseguito con il rito ordinario disposto dal giudice istruttore, il Tribunale di Tivoli quantificò in 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di istruzione, l’entità del contributo al mantenimento di quel minore dovuto dal padre naturale, D.G.L., e condannò quest’ultimo a corrispondere alla G. l’ulteriore somma di Euro 60.000,00, di cui Euro 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio esclusivamente da lei sostenute fin dalla nascita del medesimo ed Euro 50.000,00 quale risarcimento dei danni arrecati allo stesso.
1.1. Con sentenza del 9 aprile 2018, n. 2270, la Corte di appello di Roma, adita dal D.G., accolse parzialmente il gravame da lui proposto avverso la descritta decisione: in particolare, respinse la domanda risarcitoria formulata dalla G., ritenendo che la stessa non avesse originariamente agito quale rappresentante del menzionato minore, qualità tardivamente invocata solo innanzi ad essa; confermò, per il resto, le statuizioni del tribunale, procedendo ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
2. Avverso questa sentenza D.G.L. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, mentre la G. è rimasta solo intimata.
Motivi della decisione
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 316 – bis c.c. e degli artt. 156 e ss. c.p.c. (nullità della sentenza per violazione del procedimento)”, perché la corte distrettuale, pur avendo rilevato che il procedimento instaurato dalla G. exart. 148 c.c.avrebbe dovuto essere definito con decreto monocratico all’esito di una fase di cognizione sommaria, aveva ritenuto che non era dal mutamento nel rito ordinario che fosse derivata la prospettata lesione dell’attività processuale, ma dall’omissione, all’esito di detto mutamento, della fase istruttoria di merito. Ti suo errore giuridico era stato, dunque, quello di non considerare un tale vizio procedimentale motivo di annullamento della sentenza appellata, con conseguente rimessione del processo innanzi al giudice di prime cure (individuato nel presidente del Tribunale di Tivoli);
II) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 316 – bis c.c. e degli artt. 158 e 281 – septies c.p.c. (nullità della sentenza derivante dalla costituzione del giudice), nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”, per avere la corte capitolina omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo al fatto che il Tribunale di Tivoli, piuttosto che decidere collegialmente sul ricorso della G., avrebbe dovuto rimetterne la decisione al giudice monocratico ai sensi dell’art. 281 – septies c.p.c.;
III) “Violazione e falsa applicazionedell’art. 148 c.c.(oggi 316 – bis c.c.). Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”. Si assume che le richieste delle G. riguardanti il risarcimento per i danni subiti dal figlio minorenne ed il rimborso della quota per il suo mantenimento fin dalla sua nascita erano da considerarsi inammissibili nel giudizio introdotto exart. 148 c.c., dovendo essere formulate in un procedimento da svolgersi nelle forme ordinarie. La corte a quo, invece, pur avendo disatteso la prima di tali istanze (sebbene per carenza di legittimazione attiva della G.), aveva invece confermato la condanna dell’appellante quanto all’importo della seconda pur essendone la corrispondente pretesa affatto sfornita di prova;
IV) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere la sentenza impugnata considerato l’intervenuta prescrizione del diritto di regresso esercitato dalla G. con la domanda di restituzione della quota di mantenimento del figlio minorenne gravante sull’appellante.
2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè connessi, non meritano accoglimento.
2.1. Invero, la Corte di appello di Roma, dopo aver esaurientemente descritto i vizi procedimentali verificatisi in primo grado, e le loro conseguenze sul diritto di difesa del D.C., ha ritenuto, affatto correttamente, che gli stessi non rientrassero tra le ipotesi di cui agliartt. 353 e 354 c.p.c., uniche ad imporre la rimessione del processo innanzi al giudice di primo grado, ed ha quindi, sostanzialmente, proceduto al rinnovato esame del merito delle originarie pretese della G..
2.2. Nessun seguito, pertanto, possono trovare le doglianze ancora oggi formulate, sul punto, dal ricorrente, che mostrano, evidentemente, di non aver colto, in parte qua, la effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.
3. Miglior sorte non merita il terzo motivo.
3.1. Infatti, qualsivoglia doglianza dell’odierno ricorrente riferita all’originaria domanda risarcitoria della G. sarebbe qui inammissibile per carenza di interesse, non essendo quest’ultimo rimasto soccombente, sullo specifico punto, innanzi alla corte capitolina (cfr. Cass. n. 6894 del 2015; Cass. n. 658 del 2015; Cass. n. 7057 del 2010).
3.2. Quanto, invece, al rimborso delle spese di mantenimento del minore, rileva il Collegio che ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare,dall’art. 148 c.c.(richiamatodall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente alD.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004).
3.2.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i) il procedimento in esame, benché introdotto con ricorso exart. 148 c.c., è comunque proseguito con il rito ordinario disposto dal giudice istruttore (benché con i vizi rilevati dalla corte distrettuale che, pertanto, ha provveduto al riesame del merito delle domande della G.); ii) il prospettato vizio motivazionale è radicalmente inammissibile, perché riferito ad una sua nozione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplatodall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella formulazione disposta dalD.L. n. 83 del 2012,art.54, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 9 aprile 2018), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; iii) le argomentazioni oggi esposte dal ricorrente quanto all’entità del rimborso impostogli si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Dott. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).
3. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.
3.1. La sentenza impugnata nulla contiene quanto all’eccezione di prescrizione come oggi invocata dal D.C..
3.1.1. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (Cfr., ex multis, Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 7981 del 0707; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo ed in secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000): onere rimasto, nella specie, assolutamente inadempiuto.
4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo la G. rimasta solo intimata, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art.52delD.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare.

Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2019 n. 114

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, sull’istanza proposta da P. B. in qualità di amministratore di sostegno di A. B., con ordinanza del 19 febbraio 2018, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Quanto ai fatti del processo, il rimettente riferisce che il giudizio è stato originato dalla richiesta di un’amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato è stata aperta nel 2006, individuando come amministratrice la sorella della beneficiaria. La beneficiaria, che ha due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha espresso il desiderio di donare alla figlia, in procinto di sposarsi, la somma di diecimila euro per l’acquisto di una cucina e contemporaneamente mettere “a riserva” la stessa somma nell’interesse dell’altro figlio. Sentita personalmente dal giudice, la beneficiaria ha confermato il suo desiderio e il giudice ha verificato che il patrimonio della beneficiaria ha la capienza necessaria per disporre la donazione. Il giudice conclude, dunque, che «la richiesta, alla luce delle indagini svolte, appare ammantata da intrinseca congruità, genuinità, e passibile di sicura condivisione».
2.– Nella ricostruzione compiuta dal giudice a quo, il sistema del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni neppure per il tramite dell’amministratore.
Il rimettente premette che la fattispecie non è disciplinata espressamente da norme di diritto positivo e non è stata fatta oggetto di specifiche pronunce della Corte di cassazione. Il problema è stato affrontato soltanto in sede dottrinale e dalla giurisprudenza di merito e risolto in senso negativo (il richiamo è al decreto del Giudice tutelare del Tribunale ordinario della Spezia del 1° ottobre 2010). Dopo avere ricordato che l’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), cod. civ. prevede che «non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni» e che le eccezioni a tale regola, tra le quali non compare il caso dei beneficiari di amministrazione di sostegno, sono espressamente previste dal codice civile (artt. 774, secondo comma [recte: primo comma, secondo periodo, e secondo comma], cod. civ. e 777, secondo comma, cod. civ., oltre alla presunzione stabilita dall’art. 776 cod. civ.), il giudice rimettente conclude che per i beneficiari di amministrazione di sostegno la possibilità di disporre donazioni dipende dalla soluzione della questione se i medesimi abbiano una «piena capacità di disporre dei propri beni» ai sensi dell’art. 774, primo comma, cod. civ.
Sul punto il rimettente prende le distanze da alcune opinioni dottrinarie e dalla giurisprudenza di merito e ritiene che «una ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacità di agire del beneficiario costituisca […] indefettibile risultato della applicazione della misura di protezione in parola». Ciò, sia per ragioni letterali (perché l’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»), nel disporre che la legge «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia», implicitamente affermerebbe che una limitazione della predetta capacità, per quanto minima, necessariamente consegua all’applicazione dell’istituto), sia sulla base del combinato disposto dell’art. 405, quinto comma, numeri 3) e 4), cod. civ., da un lato, e dell’art. 409, primo comma, cod. civ., dall’altro, perché, «se la previsione di atti da compiersi in rappresentanza o in assistenza integra parte del contenuto indefettibile del decreto» e «se solo in relazione ad ogni attività diversa dalle predette il beneficiario conserva la capacità di agire», allora «il beneficiario subisce immancabilmente una deminutio della sua capacità, per il solo fatto dell’apertura della misura».
A tale conclusione, peraltro, si arriverebbe anche attraverso un’interpretazione di ordine sistematico, perché sarebbe irrazionale ipotizzare un controllo giudiziale sull’operato di un amministratore di sostegno incaricato di assistere «un soggetto in toto capace di agire»; né l’assistenza potrebbe mai essere ricostruita «in termini, del tutto indefinibili, di consiglio, blandizia, suggerimento, conforto, pena lo svuotamento del contenuto del munus conferito, e la sua insindacabilità de facto». Molto più corretto apparirebbe invece tratteggiare l’assistenza in termini di compartecipazione dell’amministrazione di sostegno al compimento di «negozi giuridici apprezzabili nella loro essenza ed esistenza, ed altrimenti invalidi (ex art. 412 [secondo comma] c.c.)». Inoltre, deporrebbero per tale interpretazione sia la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375, primo comma, e 411, primo comma, cod. civ., sia le disposizioni di cui all’art. 411, secondo e terzo comma, cod. civ.
Secondo il rimettente, in definitiva, «[…] alla apertura di una amministrazione di sostegno consegue necessariamente la privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario; […] ad essa consegue altresì la necessità di prevedere come necessaria l’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli dispositivi; […] la piena capacità di disporre dei propri beni costituisce corollario, e forse addirittura un quid pluris, rispetto al mantenimento di una integra capacità di agire, che deve presupporsi; […] il beneficiario di amministrazione di sostegno non può per definizione dirsi titolare di una integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni; […] egli non può quindi effettuare donazioni».
3.– Sulla base di queste premesse il rimettente, rilevata la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza, che la circostanza che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal codice civile, confligga con gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione. In particolare, egli ricorda che l’art. 2 Cost. pone al vertice dell’ordinamento la dignità ed il valore della persona (si richiama la sentenza n. 258 del 2017) e che tale precetto non può essere disgiunto né dall’art. 3, secondo comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona, nè dall’art. 3, primo comma, Cost., dato che tra le condizioni personali che limitano l’eguaglianza si pone la condizione di disabilità o di infermità.
Secondo il rimettente, la scelta del legislatore del 2004 di non prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’ausilio del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con le ulteriori cautele del caso, sarebbe «evidentemente irragionevole, tanto intrinsecamente, quanto in riferimento a casi analoghi». Sotto il primo profilo, afferma il rimettente, «[s]e la legge sull’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, approntando interventi di sostegno, e limitando al minimo la loro capacità di agire, non vi è chi non veda come l’inibizione sic et simpliciter della capacità di donare ad altro risultato non conduca, se non a quello di una profonda mortificazione di questi soggetti. Molto più congruo sarebbe stato circondare tale capacità (mantenendola viva) di opportuni presidi e cautele, come d’altronde previsto per gli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale in generale». Inoltre, la norma denunciata «svuoterebbe completamente di contenuto (in questa materia) il disposto dell’art. 410 c.c. – vera norma “cardine” dell’istituto in discorso – secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario». Apparirebbe dunque del tutto palese il rischio di vera e propria «emarginazione» dei beneficiari di amministrazione di sostegno, che non potrebbero mai realizzare la loro volontà di compiere un gesto che consta «di bellezza, nobiltà, spontaneità, altezza», e che si configura quindi come una forma di pieno sviluppo della loro persona.
Pertanto il giudice chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, cod. civ., «nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno». Tale intervento non demanderebbe a questa Corte un indebito potere di creazione legislativa con usurpazione delle prerogative del legislatore, ma si limiterebbe a determinare «una ammissibile, e auspicabile, integrazione della materia in esame, attraverso il richiamo di norme già presenti nell’ordinamento (artt. 777, 375, 411 c.c.), capaci di diventare paradigma ed oggetto della addictio normativa, quale soluzione, in fondo necessaria, pienamente rinvenibile nell’ambito della cornice di sistema».
4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il dubbio di costituzionalità sia dichiarato non fondato, perché il risultato a cui il giudice rimettente intende pervenire chiedendo alla Corte costituzionale una pronuncia additiva sarebbe già consentito da una corretta interpretazione delle norme vigenti.
L’Avvocatura sostiene, infatti, che la ricostruzione del quadro normativo contenuta nell’ordinanza di rimessione sia «fallace» e tradisca «lo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno», che sarebbe «ispirata ad un’ottica di massimo contenimento della limitazione di capacità dell’amministrato» (si citano la sentenza n. 440 del 2005 e giurisprudenza di legittimità e di merito). In questo senso, da una lettura sistematica dell’art. 774 cod. civ., in relazione alla disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e, particolarmente, degli artt. 409, primo comma, e 411, primo e quarto comma, cod. civ., si evincerebbe che l’apertura dell’amministrazione di sostegno «di regola non comporta la perdita della capacità di agire se non per quanto espressamente previsto» e «consente – nei casi in cui il divieto sia previsto dal decreto – di superarlo attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare», dato che appunto l’art. 411, primo comma, richiama gli artt. 374 e 375 cod. civ.
Considerato in diritto
1.– Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Secondo il rimettente, il divieto per i beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’assistenza del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con l’ulteriore cautela dell’autorizzazione del giudice tutelare, sarebbe innanzitutto lesivo del valore e della dignità della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione. Tale divieto, inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché mortificherebbe i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, in contrasto con la finalità dell’istituto; esso, per altro verso, svuoterebbe di contenuto il disposto dell’art. 410 cod. civ., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. L’art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato anche per disparità di trattamento in riferimento a casi analoghi, quali la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 e 411 cod. civ. La norma censurata, infine, violerebbe anche l’art. 3, secondo comma, Cost., perché, impedendo a coloro che si trovano in una condizione di inabilità e infermità di realizzare il proprio desiderio di donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che impedisce il pieno sviluppo della personalità umana.
2.– Le questioni non sono fondate.
Il giudice rimettente muove dal presupposto che il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Tale presupposto interpretativo non può essere condiviso.
3.– L’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. stabilisce che «[n]on possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni». Tale divieto di donare è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Inoltre, il codice civile consente al donante, ai suoi eredi o aventi causa di proporre l’azione di annullamento qualora la donazione sia disposta «da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta» (art. 775, primo comma, cod. civ.).
Quando il legislatore, con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), ha introdotto, nel corpo del codice civile, accanto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’innovativo istituto della amministrazione di sostegno, a vantaggio della «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 cod. civ.), sono sorte alcune difficoltà di coordinamento con la preesistente disciplina codicistica.
La disciplina dell’amministrazione di sostegno, in particolare, non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione, che qui rileva, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.
Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. In particolare, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione.
4.– Per quanto qui interessa, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (sentenza n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.
Al contrario, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità, l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l’ordinamento oggi mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate.
La nuova disciplina si raccorda pienamente con i più recenti strumenti elaborati nell’ordinamento europeo e internazionale: con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il cui art. 26 protegge «il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».
5.– La giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.
L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.
Sin dalle sue prime pronunce in materia, la Corte di cassazione ha affermato che la disciplina introdotta dalla legge n. 6 del 2004 «delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima». Ne consegue che il giudice tutelare si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, «senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario»: il giudice tutelare «non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame […], ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo» (Cass., sez. prima civ., n. 25366 del 2006).
È significativo ricordare che l’applicazione di tale orientamento ha recentemente condotto la Corte di cassazione a ritenere che al beneficiario di amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio (atto personalissimo, al pari della donazione che qui rileva), previsto per l’interdetto dall’art. 85 cod. civ., salvo che il giudice tutelare non lo disponga esplicitamente con apposita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ. Anche in tale occasione la Corte di cassazione ha ribadito che deve escludersi «una generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l’interdetto, per via di analogia, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno», dato che quest’ultima misura è sempre volta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole (Cass., sez. prima civ., n. 11536 del 2017).
In questa ricostruzione del sistema codicistico assume dunque importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui «[i]l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni». Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.
6.– Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.
Una tale interpretazione risponde del resto al principio personalista, affermato anzitutto dall’art. 2 Cost., che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell’ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz’altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà (sentenza n. 119 del 2015). Nell’architettura dell’art. 2 Cost. l’adempimento dei doveri di solidarietà costituisce un elemento essenziale tanto quanto il riconoscimento dei diritti inviolabili di ciascuno, sicché comprimere senza un’obiettiva necessità la libertà della persona di donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel caso in oggetto, ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana.
Peraltro, come già ricordato da questa Corte ad altro proposito (sentenza n. 258 del 2017), il principio personalista impone di leggere l’art. 2 congiuntamente all’art. 3 Cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona.
Alla luce di tali principi, posti a fondamento dell’intero impianto della Costituzione italiana, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.
Si tratta di un approdo, tra l’altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno in un momento successivo all’ordinanza di rimessione che ha sollevato le presenti questioni di costituzionalità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460). Secondo la Corte di cassazione, il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni».
7.– La ricostruzione del quadro normativo ora esposta – che non ravvisa né nella disposizione censurata, né all’interno del codice civile alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ. – appare, oltre che conforme al diritto vivente, aderente ai principi informatori dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, connotato da un consapevole e ponderato «bilanciamento tra esigenze protettive» e «rispetto dell’autonomia individuale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4709); come tale, essa è idonea a superare tutti i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Il retratto successorio si esercita mediante la formale dichiarazione della parte di voler esercitare il diritto potestativo di voler acquistare la quota venduta dal coerede; dichiarazione che può essere espressa anche con l’atto introduttivo del giudizio purché sottoscritto personalmente o mediante procura speciale al difensore benché apposta a margine dell’atto o in calce allo stesso

Cass. civ. Sez. II, 28 maggio 2019, n. 14515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10082-2015 proposto da:
G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE OCEANO ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA GIANCASPRO, GIROLAMO CARLO GRILLO;
– controricorrente –
e contro
R.G., B.V., B.B.G., FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7654/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Presidente FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo, assorbito il I motivo del ricorso;
udito l’Avvocato FESTA Tito, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e deposita n. 4 cartoline di ricevimento;
udito l’Avvocato GRILLO Girolamo Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1203 del 2008 il Tribunale di Civitavecchia accolse la domanda di retratto successorio proposta da G.M.L. ai sensidell’art. 732 c.c.in relazione alla cessione della quota di 1/4 di alcuni beni immobili relitti da G.A. da parte dell’altro erede B.V.; e per l’effetto dichiarò inefficaci gli atti di trasferimento posti in essere da quest’ultimo a favore di B.B.G. e i successivi atti di trasferimento in favore della s.a.s Immobiliare La Foce di Careggine di D.E. e C., s.a.s. DI. RO. D.F.M. e C., e di R.L. e R.G..
Interposto gravame da parte di R.L. e R.G., con sentenza n. 7654 del 15. 12. 2014 la Corte di appello di Roma accolse il secondo motivo di impugnazione e rigettò la domanda proposta da G.M.L.. Detta Corte rilevò che agli atti mancava la formale dichiarazione della parte di voler acquistare la quota venduta dal coerede, che costituisce il presupposto del diritto esercitato; dichiarazione che se fatta per la prima volta con atto di citazione, deve provenire dalla parte personalmente, non potendo essere resa dal difensore nel caso in cui la procura alle liti non contenga il mandato all’esercizio del diritto di retratto.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il (OMISSIS), ricorre G.M.L., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso R.L., mentre gli altri intimati non si sono costituiti.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degliartt. 112 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato inammissibile l’eccezione formulata dalla controparte circa la mancanza della dichiarazione personale della parte attrice di esercitare il retratto delle quote dei beni ereditari venduti, che essendo stata proposta solo con l’atto di impugnazione costituiva un’eccezione nuova, come tale non proponibile per la prima volta in appello.
1.1. – Il mezzo è infondato.
Ai sensidell’art. 345 c.p.c.il divieto di ius novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, non anche le mere difese. Questa Corte ha sul punto precisato che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).
Nel caso di specie, a fronte della domanda di retratto successorio, la parte convenuta ha replicato in appello che la domanda proposta mancava del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, dichiarazione necessaria per l’accoglimento della domanda avendo il diritto di riscatto del coerede natura potestativa. Ora, poiché tale contestazione si risolveva nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’accoglimento della domanda, vale a dire la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, la relativa deduzione integrava una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto. Come tale essa era proponibile anche per la prima volta in appello ed il suo esame da parte del giudice dell’impugnazione appare corretto.
2. – Il secondo motivo di ricorso denunzia violazionedell’art. 732 c.c., assumendo l’erroneità della decisione della Corte territoriale per avere ritenuto che la dichiarazione de qua, che pure era stata compiutamente formulata nell’atto introduttivo, non fosse riconducibile alla parte pur in presenza della procura alle liti apposta a margine dell’atto introduttivo, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in tal caso ritiene speciale la procura e quindi la riferibile alla parte personalmente la dichiarazione contenuta nell’atto di citazione.
2.1. – Il mezzo è fondato.
Va premesso che la Corte di appello ha motivato la sua decisione di rigetto sul rilievo che la procura alle liti apposta a margine o in calce all’atto di citazione, nel caso in cui, com’è pacifico nella fattispecie, esso non sia firmato personalmente dalla parte, non consente la riconducibilità della dichiarazione ivi contenta formulata per la prima volta di voler riscattare il bene venduto ad un terzo da altro coerede, ai sensidell’art. 732 c.c., se nella procura stessa non è anche contenuto il mandato al difensore ad esercitare il retratto, vale a dire a rendere per conto del proprio assistito la suddetta dichiarazione di volontà.
Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui sia nella materia del retratto successorio, sia in quella affine dei riscatti agrario e locatizio, la dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell’acquirente di quota ereditaria, previstodall’art. 732 c.c.a favore dei coeredi, può essere espressa pure con l’atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto od il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell’atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l’atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale (Cass. n. 8264 del 2014; Cass. n. 9744 del 2010; Cass. n. 20944 del 2006; Cass. n. 6465 del 1996).
Merita aggiungere che tale contrasto appare inconsapevole, in quanto la Corte territoriale ha sì richiamato il citato orientamento giurisprudenziale, in particolare le sentenze di questa Corte n. 20948 del 2006 e n. 6793 del 1987, ma ne ha equivocato il contenuto, laddove ha riferito la necessità della presenza della dichiarazione nel mandato al difensore in luogo che nell’atto di citazione.
3. – Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019

Anche nella separazione per la determinazione dell’assegno di mantenimento sono applicabili gli stessi criteri stabiliti dalle Sezioni Unite in tema di assegno di assegno di divorzio

Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 giugno 2019, n. 16405
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.S., domiciliata in Roma, viale Carso 9, presso lo studio dell’avv. Daniele Vitale (fax 06/3242551, p.e.c. daniele.vitale.avvocato.pe.it) che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giuseppe Alessio (fax 049/657687, p.e.c. giuseppe.alessio.ordineavvocatibadova.it);
– ricorrente –
nei confronti di:
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1429/2017 della Corte di appello di 2019 Venezia, emessa in data 8 maggio 2017 e depositata in data 7 luglio 2017, R.G. n. 635/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
Che:
1. La signora M.S. ha appellato la decisione del Tribunale di Padova n. 2342/2016 che, nel giudizio di separazione dal coniuge B.A., aveva respinto la sua domanda di addebito della separazione e di imposizione di un assegno di mantenimento a carico dei B. di 400 Euro mensili ovvero della somma ritenuta di giustizia.
2. La Corte di appello, con sentenza n. 1429/2017, ha riformato parzialmente la decisione impugnata dichiarando B.A. tenuto al versamento della somma di 170 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento di M.S.. Ha ritenuto la Corte distrettuale che, se anche provati, i fatti imputati dalla M. al B. non costituivano di certo eclatanti violazioni degli obblighi coniugali determinanti la crisi irreversibile del rapporto coniugale. Quanto alla domanda di assegno la Corte distrettuale ha tenuto conto della relativa differenza di capacità reddituale, della breve durata del matrimonio e della convivenza, della inesistenza di una condizione di agiatezza e, anzi della difficile situazione economica in cui versa la sig.ra M. dopo la separazione e che la costringe a vivere con i propri genitori.
3. Contro la decisione della Corte di appello ricorre per cassazione la sig.ra M.S. con sei motivi di impugnazione: a) violazione e/o falsa applicazionedell’art. 143 c.p.c.per aver escluso che i comportamenti addebitati dalla ricorrente al marito integrino altrettante violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 – 151 – 2727 – 2729 c.c. per aver conseguentemente violato i principi che regolano l’addebitabilità della separazione e che impongono la dichiarazione di addebito della separazione come conseguenza dell’accertamento di comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti conseguente all’omesso esame di documenti costituiti dal preliminare di acquisto di un immobile ad uso abitativo, da adibire a residenza familiare, stipulato dal marito e dal contratto di fornitura di alcuni elementi di arredo della costruenda casa coniugale, sottoscritto, a sua volta, il giorno successivo; c) vizio in procedendo exart. 112 c.p.c.per aver omesso di pronunciare nell’accogliere la domanda di condanna del marito al versamento di un contributo al mantenimento della ricorrente, sul dies a quo di decorrenza del diritto così riconosciuto a quest’ultima; d) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 – 445 c.c. per aver disposto la decorrenza dell’assegno di mantenimento dalla data della sentenza di secondo grado; e) vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti conseguente all’omesso esame delle istanze dirette ad ottenere la esibizione exart. 210 c.p.c.e la richiesta di informazioni all’INPS exart. 213 c.p.c.al fine di conoscere la redditività del resistente; f) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 – 336 c.p.c. per aver omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado dopo aver riformato parzialmente la sentenza resa in quel grado di giudizio.

Motivi della decisione

che:
4. I primi due motivi sono infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 n. 3923 del 19 febbraio 2018) secondo cui “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”. In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri postadall’art. 143 c.c.a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. civ. sez. I n. 18074 del 20 agosto 2014). A tali principi si è attenuta la Corte che, nel valutare i comportamenti dedotti dalla odierna ricorrente come fondamento della domanda di addebito, ne ha escluso la gravità e la loro idoneità a determinare la rottura irreparabile del legame coniugale. La valutazione della Corte di appello non è pertanto sindacabile in questo giudizio.
5. Va inoltre respinto il quinto motivo alla luce della giurisprudenza (Cass. civ. sez. I n. 1162 del 18 gennaio 2017) secondo cui alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. La Corte di appello ha valutato la differenza reddituale al 2014, epoca della separazione, e ha ritenuto, sulla base anche degli altri elementi menzionati, e, in particolare, della breve durata del matrimonio, di contenere l’ammontare dell’assegno nella misura indicata. La decisione di non acquisire anche la documentazione relativa alle annualità successive al 2014 non ha escluso la considerazione della differenza reddituale verificatasi nel corso della separazione, differenza che la Corte distrettuale, con una valutazione di merito non soggetta a sindacato in questo giudizio, non ha ritenuto idonea a modificare la determinazione dell’assegno. Va rilevato sul punto anche la genericità e il difetto di autosufficienza del ricorso che non evidenzia il contenuto e la modalità di deduzione dell’incremento della differenza reddituale fra i coniugi nel corso della separazione. Infine va ribadita la funzione dell’assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Anche sotto questo profilo il ricorso si dimostra generico e privo di autosufficienza.
6. Sono inoltre infondati il terzo e quarto motivo di ricorso. La circostanza per cui la Corte di appello si è limitata a determinare la entità dell’assegno di mantenimento senza indicarne la decorrenza va interpretata, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come indicazione implicita della decorrenza dalla data della domanda in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ., sez. I, n. 2960 del 3 febbraio 2017).
7. Infine è infondato anche il sesto motivo in quanto la Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado per ciò che non attiene alla pronuncia sull’assegno di mantenimento e, quindi, confermando anche la pronuncia relativa alla condanna della M., totalmente soccombente, al pagamento della metà delle spese del primo grado ha, per un verso, preso atto della mancanza di uno specifico motivo di contestazione da parte della odierna ricorrente sul punto (cfr. la descrizione dei profili in cui si articolava l’appello a pag. 7 del ricorso) e, per altro verso, condannando il B. al pagamento della metà delle spese del grado di appello, ha sostanzialmente operato una compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito in relazione al complessivo esito del giudizio che ha visto soccombere in entrambi i gradi la M. sulla domanda di addebito e prevalere ma parzialmente quanto alla domanda di assegno.
8. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese e dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore versamento a carico della ricorrente in misura pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato a mente delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2019

Ai fini della conferma dell’assegnazione della casa familiare, in difetto di allegazione contraria, non sussiste per il giudice alcun obbligo ai sensi dell’art. 337 octies c.c. di ascolto del figlio maggiorenne non autosufficiente che ha sempre convissuto con il genitore che la richiede Ai fini del contributo del mantenimento le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale e non hanno valore vincolante per il giudice che può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie

Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15726
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 947/2017 proposto da:
S.A.M., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Della Marina 1 presso lo studio dell’avvocato Longo Lucio Filippo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rossetto Sergio, giusta procura speciale in atti – ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 318 presso lo studio dell’avvocato Cappuccilli Vittorio che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Quattrone Mirella, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2102/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/05/2019 dal Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2102/2016, depositata in data 27/05/2016, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi S.A.M. e B.S., respingendo le richieste reciproche di addebito, assegnando la casa coniugale alla moglie e fissando, a carico del S., in Euro 1.200 mensili (oltre il 50% delle spese extra) il contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, ed in Euro 200 mensili quello per il mantenimento della moglie.
La Corte d’appello, respinte le reiterate reciproche richieste di addebito formulate dai coniugi, la richiesta del S. di assegnazione allo stesso della casa coniugale, per viverci con i figli (considerato che gli stessi già convivevano con la madre e non vi era alcuna prova sulla loro volontà di vivere con il padre) nonché la richiesta della B. di aumento dell’assegno di mantenimento a suo favore (tenuto conto del vantaggio per essa costituito dalla casa coniugale e delle sue possibilità di incrementare l’attività lavorativa), hanno ritenuto che dovesse, dalla data di pubblicazione della decisione impugnata, essere elevato ad Euro 1.500 mensili, valutata l’incidenza, non vagliata dal Tribunale, delle bollette relative alle utenze per l’abitazione della casa coniugale (in particolare, quelle del gas) e la situazione economico-patrimoniale del S., titolare di un’attività autonoma (meccanico), con sette dipendenti, gestita in forma societaria con titolarità di quote di maggioranza.
Avverso la suddetta pronuncia, S.A.M. propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, nei confronti di B.S. (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,artt. 115 e/o 116 c.p.c., in relazionedell’art. 151 c.c., comma 2, vendo il giudice porre a fondamento della decisione i fatti allegati da una parte e non contestati dall’altra, ai fini dell’addebito della separazione (quali il radicale cambiamento di vita e di abitudini della B. dagli inizi del 2010 ed il suo abbandono, morale e psicologico, della vita di coppia); 2) con il secondo motivo, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio exart. 360 c.p.c., n. 5, ovvero la motivazione apparente, sempre in relazione alla richiesta di addebito della separazione; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 337 octies c.c., comma 1 e con l’art. 337 sexies c.c., in relazione all’omessa audizione dei figli ed all’erroneo onere probatorio, circa la volontà dei figli rispetto al genitore con il quale vivere nella casa coniugale, posto a carico del S.; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, art. 337 octies c.c., comma 1 e art. 337 sexies c.c., comma 1, sempre in relazione alla mancata audizione dei figli circa la scelta del genitore assegnatario della casa coniugale, avendo la Corte motivato il rigetto della richiesta di riforma sul punto della sentenza del Tribunale solo con il denunciato errore in tema di onere della prova; 5) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, exart. 360 c.p.c., n. 4, per mancata audizione dei figli, ai sensi dell’art. 337 octies c.c., comma 1; 6) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,art. 101 c.p.c.eart. 111 Cost., avendo la Corte d’appello posto a base del rigetto della richiesta del S. di assegnazione della casa coniugale la questione del difetto di prova circa la volontà dei figli, senza prima provocare il contraddittorio delle parti sulla stessa; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazionedell’art. 183 c.p.c., comma 6 edell’art. 2697 c.c., in relazione alla tardiva allegazione, da parte della B., per la prima volta in appello, del mancato pagamento delle utenze da parte del marito, circostanze che ben potevano essere dedotte nel giudizio di primo grado; 8) con l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 e 2727 c.c., in combinato disposto con l’art. 337 ter c.c., comma 4, n. 2 e con il principio generale desumibiledall’art. 710 c.p.c., sulla necessità della pronuncia rebus sic stantibus nella valutazione della condizione reddituale e patrimoniale del ricorrente, al fine della determinazione del contributo per i figli, avendo la Corte territoriale giudicato, ritenendo inattendibile la dichiarazione dei redditi del medesimo, sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti, e considerando fatti risalenti ad oltre tre anni prima; 9) con il nono motivo, l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dall’appropriazione, da parte della B., dal conto corrente bancario comune, di Euro 40.000,00, costituenti risparmi dei coniugi; 10) con decimo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2, in relazione alla conseguente non corretta ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi.
2. Le prime due censure, concernenti la pronuncia in punto di addebito della separazione, sono inammissibili.
La Corte d’appello ha confermato la valutazione del Tribunale, di rigetto delle reciproche richieste di addebito delle parti, rilevando che e prove orali articolate risultavano, in parte, generiche, in parte, valutative e/o prive di chiari riferimenti temporali e che si doveva desumere, dalle rispettive allegazioni delle parti che il matrimonio si era “dispiegato per anni nella insoddisfazione, soprattutto della B., non compresa dal coniuge S. forse perché a lungo non manifestata in modo chiaro, in un complessivo clima di evidente mancanza di dialogo e reciproca comprensione tra coniugi, che ha condotto al logoramento del rapporto, ma senza che si possa ascrivere all’uno o all’altro la responsabilità esclusiva del fallimento del matrimonio”.
Ora, le due censure investono un elemento valutativo riservato al giudice del merito, atteso che – nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., secondo cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi – spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr., fra le altre, Cass. 11 giugno 2014, n. 13217; Cass. 3680/2019); invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016; Cass. 23934/2017).
Sempre questa Corte, ha poi affermato che la deduzione della violazionedell’art. 116 c.p.c.è ammissibile,ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una, differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 13960/2014; cfr. Cass. 11892/2016; Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017).L’art. 116 c.p.c., infatti prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
Ora, il vizio motivazionale presuppone l’omesso esame di fatto decisivo, che nella specie non sussiste, avendo la Corte d’appello espressamente vagliato le rispettive allegazioni delle parti in punto di addebito della separazione.
3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, tutti attinenti alla questione dell’omessa audizione dei figli, entrambi maggiorenni (una essendo divenuta tale nel corso del giudizio di primo grado), ma non autosufficienti economicamente, ai fini della assegnazione della casa coniugale al genitore con essi convivente, sono infondati.
Invero, alcun obbligo di audizione sussisteva, ai sensi dell’art. 337 octies c.c., essendo i figli comunque divenuti entrambi maggiorenni già nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello ha semplicemente rilevato che non era stato offerto alcun elemento utile per ritenere che la perdurante coabitazione dei figli maggiorenni con la madre (circostanza questa pacifica) non fosse frutto di una loro precisa volontà. Né in questa sede il ricorrente deduce che i figli maggiorenni avessero invece espresso la volontà di andare a vivere con il padre.
4. Il sesto motivo è del pari infondato, in quanto non si trattava di questione rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello, senza la previa instaurazione del contraddittorio. La Corte territoriale, al pari del Tribunale, ha ritenuto che rispondesse all’interesse dei figli maggiorenni, da tempo coabitanti con la madre, mantenere in difetto di allegazione contraria tale situazione, così confermando l’assegnazione della casa coniugale alla madre, questione che faceva parte del thema decidendum. Questa Corte (Cass. 25604/2018) ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art. 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c.”.
5. Il settimo motivo è parimenti infondato.
Il fatto che le utenze domestiche dovessero essere a carico del coniuge assegnatario della casa coniugale era stato dedotto dallo stesso S. sin dal primo grado del giudizio; la Corte d’appello ha tuttavia rilevato che il giudice di primo grado non ne aveva correttamente vagliato l’effettiva incidenza sulle spese complessive, atteso che le sole utenze relative al consumo del gas incidevano per oltre Euro 500 mensili.
6. L’ottavo motivo è inammissibile, atteso che rivolto essenzialmente a sollecitare una diversa valutazione dei fatti allegati dalle parti; la Corte d’appello, valutato tutto il materiale probatorio acquisito, ha ritenuto di dovere elevare di Euro 300 mensili il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni a carico del padre, prevalentemente in ragione dell’onere delle utenze domestiche della casa coniugale, ricadente non sul S. ma sulla B., divenuta assegnataria.
7. Il nono ed il decimo motivo sono inammissibili.
La doglianza tende solo a sollecitare una rivalutazione dei documenti prodotti, esaminati dal giudice di merito.
Questa Corte ha poi osservato (Cass. 13592/2006; Cass. 18196/2015) che “le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (in applicazione di tale principio, questa Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era fondato, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, sull’alto tenore di vita ed il rilevante potere di acquisto dimostrato dal coniuge onerato).
Neppure ricorre il vizio motivazionale, nei limiti dell’attuale formulazionedell’art. 360 c.p.c., n. 5.
8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non si applica l’D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, risultando dagli atti il processo esente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2019

ALIENAZIONE GENITORIALE

Di Gianfranco Dosi
I. Il principio della bigenitorialità nella separazione
II. I fattori che possono incrinare l’obiettivo della bigenitorialità
III. L’alienazione genitoriale come conseguenza della manipolazione del figlio da parte del genitore alienante
IV. I danni endofamiliari e la giurisprudenza civile sull’art. 709-ter c.p.c.
V. L’alienazione genitoriale nelle sentenze della prima sezione civile della Corte di cassazione
a) Le prime sbrigative sentenze (Cass. 7452/2012 e Cass. 5847/2013)
b) L’orientamento utopistico: il giudice deve verificare l’attendibilità scientifica della PAS (Cass. 7041/2013)
c) L’orientamento realistico: il giudice deve limitarsi ad accertare in concreto l’esistenza di una alienazione genitoriale (Cass. 6919/2016 e Cass. 13274/2019)
VI. Il punto di vista della Corte europea dei diritti dell’uomo
VII. Alienazione genitoriale e codice penale
a) Condotta alienante e sottrazione consensuale di minore (articoli 573 e 574 c.p.)
b) Inosservanza dei provvedimenti del giudice civile in materia di affidamento (art. 388 c.p.)
c) Il che modo il consenso del minore può avere rilevanza per escludere i reati?
d) I maltrattamenti psicologici quasi assenti in giurisprudenza (art. 572 c.p.)
I Il principio di bigenitorialità nella separazione
Negli ultimi anni la legge ha ribadito con decisione in più occasioni la prospettiva della bigenitoria¬lità come obiettivo da perseguire in via primaria in tutti i procedimenti giudiziari che si occupano dell’affidamento dei minori in sede di separazione dei genitori.
È stata decisiva in proposito la riforma operata con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Il principio esplicitato è che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Per realizzare questa finalità – continua la legge – il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” e “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”.
La riforma ribaltava il precedente impianto del codice civile (basato sul principio di affidamento ad un solo genitore) introducendo l’affidamento ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) come regola ordinaria in caso di separazione dei coniugi e di divorzio così recependo, anche se con grande ritardo, i principi già enunciati dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) nel cui Preambolo, si legge: «Il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione» e nel cui art. 9, comma 3: si afferma che «Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo»), nonché dalla Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) recante una concezione del minore come soggetto non più incapace di provvedere a se stesso e necessariamente oggetto di decisioni altrui, ma, piuttosto, come persona titolare di una serie di diritti e protagonista delle sue scelte esistenziali.
Per la cultura giuridica quella dell’affidamento condiviso è stata una riforma di grandissimo rilievo; un nuovo paradigma concettuale ed operativo (la bigenitorialità) che il legislatore ha indicato ai genitori come modello comportamentale da attuare anche in caso di separazione o di divorzio e in sede di regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
La bigenitorialità consiste nella presenza comune di entrambe le figure genitoriali nella vita del figlio e nella loro cooperazione ai fini dell’adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione verso i figli, per la cui realizzazione non è, però, strettamente necessaria una determi¬nazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previ¬sione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con ciascuno dei genitori (Cass. civ. Sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817).
Non si tratta di un principio che spetta solo al giudice attuare, ma di un obiettivo da perseguire an¬che in qualsiasi accordo tra i genitori, come ribadito dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) che all’art. 6. (Conven¬zione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) prescrive al terzo comma che “L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di sciogli¬mento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’im¬portanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.
La giurisprudenza ha velocemente recepito questi principi e ormai in tutte le decisioni di legittimità sull’affidamento si ribadisce che al criterio legale dell’affidamento condiviso si può derogare solo allorché risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” e in questi casi, “la decisione sull’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9632; Cass. civ. Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601; Cass. civ. Sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. civ. Sez. I, 19 maggio 2010, n. 12308; Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2008, n. 19065; Cass. civ. Sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593).
Anche la giurisprudenza di merito applica gli stessi principi (Trib. Novara, 31 maggio 2013; Trib. Novara,21 ottobre 2011; Trib. Roma, Sez. I, 11 ottobre 2012, Trib. Roma,Sez. I, 2 agosto 2012; Trib. Milano, Sez. IX, 11 giugno 2012; Trib. Pistoia 13 gennaio 2011; App. Napoli, 19 marzo 2010).
II I fattori che possono incrinare l’obiettivo della bigenitorialità
L’affermazione che la bigenitorialità è la prospettiva da perseguire in via primaria in sede di sepa¬razione dei genitori non significa naturalmente che questo avvenga sempre. Al contrario l’espe¬rienza insegna che spesso la separazione dei genitori produce nelle relazioni familiari sconvolgi¬menti e distorsioni che possono incrinare o frustrare quell’obiettivo talvolta in modo temporaneo ma spesso anche per lungo tempo e in alcuni casi anche permanentemente1.
All’origine di tali conseguenze possono esservi diversi fattori non necessariamente legati a com-portamenti dei genitori dolosamente preordinati ad attaccare il principio di bigenitorialità.
In alcuni casi, per esempio, la coppia genitoriale potrebbe non aver mai condiviso neanche nella vita in comune la genitorialità – per incapacità o per altre ragioni – ed è evidente in questi casi che la separazione non può magicamente far emergere uno stile comunicativo di condivisione che non c’è mai stato prima. Quindi, le caratteristiche della personalità dei genitori e le capacità genitoriali pregresse costituiscono un fattore di disfunzione che può creare problemi alla integrità della rela¬zione tra i figli e i genitori.
In alcune situazioni anche il disinteresse e addirittura la scomparsa materiale di uno dei genitori che rinuncia ad esercitare il suo ruolo, possono essere la causa principale di frustrazione dell’o¬biettivo della bigenitorialità.
Spesso, ancora, le ragioni stesse della separazione o le modalità con cui è attuata possono non favorire la piena consapevolezza circa l’importanza da attribuire alla bigenitorialità. In queste situazioni possono radicalizzarsi comportamenti di uno nei confronti dell’altro (di frustrazione, di collera, di rabbia) che sono del tutto fisiologici e normali nell’ambito di un evento stressante come la separazione ma che, se non risolti, possono produrre effetti anche devastanti nell’equilibrio delle persone e delle loro relazioni familiari.
Un’ulteriore variabile che può influire ed influisce spesso sul principio di bigenitorialità concerne i figli stessi. Innanzitutto l’età dei figli, essendo evidente che diverse sono le conseguenze sui
1 È sempre utile il riferimento a contributi interdisciplinari ormai classici su questi temi quali per esempio V. Cigoli, G. Gulotta, G. Santi, Separazione, divorzio e affidamento dei figli, III edizione, Milano, Giuffrè, 2007.
bambini e sugli adolescenti della separazione dei genitori. Nei bambini molto piccoli (2-3 anni), per esempio, gli psicologi evidenziano frequenti segni di regressione comportamentale con biso¬gno di affetto e protezione che il bambino manifesta succhiandosi il pollice, toccandosi in maniera compulsiva i capelli o con un ritorno ad oggetti transizionali precedenti; spesso con problemi di sonno, problemi alimentari, difficoltà del controllo sfinterico. Nei bambini più grandi (3-6 anni) sono osservate reazioni non regressive ma aggressive e nevrotiche che si manifestano con la rabbia, con l’aggressione ai compagni di gioco, distruggendo oggetti e così via. Nei preadolescen¬ti (7-12 anni) vi è, in ordine alla separazione dei genitori, più consapevolezza che si manifesta con sentimenti di tristezza, di dolore e di collera; spesso la rabbia è indirizzata in modo preciso verso uno o entrambi i genitori; frequenti sono anche le manifestazioni psicosomatiche di questa rabbia (mal di testa, dolori di stomaco, asma cronica, crampi).Nei figli adolescenti (13-17 anni) la separazione può portare ad un aumento del senso di responsabilità che, favorito anche da una maggiore distanza psicologica dai genitori, può evitare ripercussioni negative ma, al contrario, se affrontata con minor senso di responsabilità, potrebbe degenerare anche in atteggiamenti antiso¬ciali, depressione, fughe.
Da tutto ciò si comprende come non sempre l’obiettivo della bigenitorialità trova attuazione. Tal¬volta per inadeguatezza dei genitori, altre volte per le modalità conflittuali con cui è vissuta nel suo complesso la separazione e in molti casi anche per la reazione dei figli, soprattutto in età preado¬lescenziale e adolescenziale, rispetto all’allontanamento di uno dei genitori dalla vita quotidiana.
In tutte le situazioni descritte si verifica una lacerazione nel rapporto tra genitori e figli che può assumere anche le forme molto gravi e devastanti o una condizione di rifiuto di uno dei genitori da parte del figlio.
III L’alienazione genitoriale come conseguenza della manipolazione da parte del genitore alienante
L’espressione alienazione genitoriale – da tempo utilizzata, anche se molte volte a sproposito, nel linguaggio della patologia delle relazioni genitori-figli nel corso della separazione – evoca so¬stanzialmente la situazione che si verifica quando il rifiuto e l’ostilità che il figlio mostra verso un genitore, deve considerarsi, non tanto la conseguenza di un comportamento genericamente ostruzionistico di un genitore nei confronti dell’altro, ma una situazione determinata e indotta consapevolmente dall’altro genitore Si tratta di una manifestazione che può avere connotazioni patologiche o espressione, comunque, di disturbi relazionali, ma che è certamente pregiudizievole per la crescita del figlio minore2.
Nei contributi della psicologia giuridica su questo tema si segnala che in molti casi l’azione del ge¬nitore alienante nella programmazione del figlio è un’attività consapevole e strumentale all’elimi¬nazione dell’altro genitore anche come ex partner. Il genitore in taluni casi è spinto da distorsioni cognitive e di personalità che lo inducono a nuocere al bambino in maniera anche irreversibile; talvolta però può anche agire nella convinzione di operare per il bene del proprio figlio.
La situazione che si determina in caso di alienazione genitoriale, viene comunemente indicata come Parental Alienation Syndrome (PAS) dal nome che gli dato a metà degli anni Ottanta lo psichiatra infantile nordamericano Richard Gardner secondo il quale l’alienazione parentale deri¬verebbe dal concorso di due principali fattori che sono, il condizionamento operato dal genitore collocatario ostile all’altro genitore e il contributo all’alienazione dato da figlio minore alleatosi con un genitore contro l’altro.
In uno dei suoi lavori su questo tema – non sempre condivisi ma comunque largamente recensiti e richiamati nella letteratura psicologia italiana cui si è fatto cenno – Gardner definì la sindrome di alienazione come “disturbo che insorge principalmente nelle controversie per la custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il risultato della combinazione di una programmazio¬ne (lavaggio del cervello) effettuata dal genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in proprio, alla denigrazione del genitore bersaglio. In presenza di reali abusi o trascuratezza dei genitori, l’ostilità del bambino può essere giustificata e, di conseguenza, la sindrome di alienazione genitoriale, come spiegazione dell’ostilità del bambino, non è applicabile”.
Come si vede quindi, secondo questo punto di vista, si parla di PAS solo quando il coinvolgimen¬to persuasivo che un genitore (programmatore) opera verso il figlio minore per vari motivi (per esempio per mantenere un affido esclusivo o per paura di perdere il figlio), determina nello stesso figlio una alleanza ostile all’altro genitore (bersaglio) e perciò una vera e propria coalizione contro l’altro genitore. Nonostante che la manipolazione abbia origine dal genitore, il figlio rappresenta quindi in questa interpretazione una parte attiva della campagna di denigrazione, spesso (come fa notare la Cavedon nel suo lavoro citato in nota) superando i comportamenti e le aspettative del
2 G. Buzzi, La sindrome di alienazione genitoriale, in V. Cigoli, G. Gulotta, G. Santi, Separazione, divorzio e affi¬damento dei figli, II edizione, Milano, Giuffrè, 1997, 177-187; G. Gulotta, La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione, in Pianeta Infanzia, Questioni e documenti, Istituto degli Innkcenti, Firenze, 1998, 27-72; G. Gulotta, P. Bestonso, C. Risso, M. Trevisan, Sindrome di alienazione genitoriale, in Aiaf Osservatorio, n. 3-4, luglio-dicembre 1998, 32-38; G. Gulotta, Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, Giuffrè, Milano, 2004; G. Gulotta, A. Cavedon, M. Liberatore, La sindrome da alienazione parentale, Milano, Giuffrè, 2008; A. Lubrano Lavadera, M. Marasco, M. Malagoli Togliatti, M. Franci La sindrome di alienazione genitoriale nelle consulenze tecniche d’ufficio, in Maltrattamenti e abuso all’infanzia, 2005, 3, p. 39-61.
genitore stesso ed allo scopo di sottolineare la propria lealtà nei confronti del genitore alienante dai quali i figli subiscono quindi una vera e propria violenza psicologica.
Che si tratti di una patologia (come il nome sindrome, nelle intenzioni di chi lo ha proposto, intende¬rebbe segnalare) o di una malevola disfunzione relazionale (come alcuni sono propensi a ritenere) ha per il giurista un interesse relativo, anche se ne restano evidentemente diversificate le strategie di recupero o di intervento. In verità molti autori individuano nella PAS una patologia relazionale che riguarda almeno tre soggetti (il genitore programmatore, il genitore alienato e il bambino).
Non si può parlare di PAS, come peraltro ha sottolineato lo stesso inventore dell’espressione, quan¬do le difficoltà relazionali e l’ostilità di un figlio verso uno dei genitori sono determinate più o meno intensamente da comportamenti di abuso verso il figlio commessi da quel genitore.
Quanto alla affidabilità scientifica o meno della sindrome in questione (determinata dalla sua ve¬rificabilità statistica), secondo alcuni esperti, dovrebbe essere ritenuto indizio di non scientificità il fatto che l’espressione ParentalAlienationSyndrome non sia presente nel DSM-5, (Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders) cioè nel Manuale diagnostico statistico redatto dalla Ameri¬can PsychiatricAssociation aggiornato periodicamente (ultima edizione in lingua italiana del 2014) ed al quale fanno riferimento in genere gli psichiatri italiani. Il motivo è che la PAS non soddisfa i criteri statistici di ammissibilità della individuazione della patologia per l’inserimento nel manuale. Tuttavia l’inclusione o l’esclusione di una determinata patologia o sintomatologia nel DSM non è di per sé – per riconoscimento concorde degli esperti – un segnale di maggiore o minore scien¬tificità trattandosi appunto di manuali redatti da associazioni private sia pure riconosciute come importanti e significative. Nemmeno compare il riferimento a questa sindrome nell’International Classification of Diseases (ICD 9 anche in uso in Italia e ICD 10, utilizzato in USA dall’ottobre 2014) compilati dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).
In in ogni caso se la PAS non compare nel DSM-5, tuttavia nell’ambito di problemi relazionali tra genitori e e figli, il manuale in questione include una spiegazione esemplificativa di condizioni e problemi che si incontrano nella pratica clinica di routine. Si tratta in primo luogo di problemi re¬lazionali per i quali si legge nel manuale che “Le relazioni più importanti, specialmente le relazioni intime tra partner adulti e relazioni genitore/caregiver bambino hanno un impatto significativo sulla salute degli individui in queste relazioni. Tali relazioni possono essere protettive e promotrici di salute, neutrali oppure dannose per gli esiti della salute. All’eccesso, queste relazioni strette possono essere associate a maltrattamento o a trascuratezza, che hanno conseguenze significati¬ve a livello psicologico e medico per l’individuo coinvolto. Un problema può arrivare a presentarsi all’attenzione clinica sia come la ragione per la quale l’individuo richiede assistenza sanitaria op¬pure come un problema che influenza il decorso, la prognosi, oppure il trattamento del disturbo mentale o di un altro disturbo medico dell’individuo”.
Sotto l’espressone “Problemi correlati all’educazione dei figli” si parla di “Problema relazionale genitore-bambino” indicando che “Per questa categoria il termine genitore viene utilizzato per riferirsi a uno dei caregiver primari del bambino che può essere biologico, adottivo o genitore affi¬datario, oppure può essere un altro parente (come un/a nonno/a) che adempie al ruolo genitoriale per il bambino. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando il principale oggetto di atten¬zione clinica è indirizzare la qualità della relazione genitore bambino oppure quando la qualità della relazione genitore-bambino influenza il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o medico. Tipicamente, il problema relazionale genitore-bambino viene associato a una compro¬missione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo. Esempi di problemi comportamentali comprendono inadeguato controllo genitoriale, supervisione e coinvolgimento del bambino; iperprotezione genitoriale; eccessiva pressione genitoriale; discussioni che possono sfociare in minacce di violenza fisica ed evitamento senza soluzione di problemi. Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione. Problemi affettivi possono comprendere sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni. I clinici dovrebbero tenere in considerazione le necessità di sviluppo del bambino e il contesto culturale”.
In altri punti il DSM-5 descrive ulteriori aspetti significativi:
Child psychological abuse ”nonaccidental verbal or symbolic acts by a child’s parent or caregiv¬er that result, or have reasonable potential to result, in significant psychological harm to the child.”
Child affected by parental relationship distress ”when the focus of clinical attention is the negative effects of parental relationship discord (e.g., high levels of conflict, distress, or disparage¬ment) on a child in the family, including effects on the child’s mental or other physical disorders.”
Factitious disorder imposed on another ”falsification of physical or psychological signs or symptoms, or induction of injury or disease, in another, associated with identified deception.”
Delusional symptoms in partner of individual with delusional disorder ”In the context of a relationship, the delusional material from the dominant partner provides content for delusional belief by the individual who may not otherwise entirely meet criteria for delusional disorder.”
La frequenza dei problemi relazionali tra genitori e figli ha indotto anche la giurisprudenza ad interrogarsi sulle strategie di contrasto da mettere in campo. E in giurisprudenza si riscontrano atteggiamenti che vanno dalla rinuncia ad intervenire fino all’intervento drastico: segnale evidente di una difficoltà delle modalità di reazione giudiziaria a tale fenomeno.
Destò per esempio, all’epoca, molto stupore la decisione con cui la Corte di cassazione ritenne (in una vicenda che di fatto costituiva uno dei primi casi di alienazione genitoriale trattati in giurispru¬denza) che la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consa¬pevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensio¬ne può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovve¬ro ad una dannosa radicalizzazione della stessa (Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317).
Recentemente Trib. Cosenza, sez. II, 29 luglio 2015 n. 778 ha disposto il collocamento di due minori per sei mesi in una struttura protetta sul presupposto che la madre dei minori ha “mani¬polato i figli allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre verso cui ostentano entrambi plateali manifestazioni di rifiuto e negazione” evidenziata da una CTU in cui si descrive l’esistenza di un ‘condizionamento programmato’ della madre nei confronti dei figli teso a “logorare” la figura paterna, compresi anche i familiari [del padre] ed il posto in cui vive”. Il Tribunale mediante l’ascol¬to diretto dei minori ha constatato la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell’alienazione parentale.
IV I danni endofamiliari e la giurisprudenza civile sull’art. 709-ter c.p.c.
Il tema dell’alienazione genitoriale – con cui ci si riferisce sostanzialmente sia al comportamento ostruzionistico sia all’esito di tale comportamento – comincia a comparire con frequenza nelle de¬cisioni della giurisprudenza civile solo nell’ultimo decennio, in conseguenza dell’estensione anche alle relazioni familiari delle problematiche della responsabilità civile (fortemente indotta da Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801) e dell’acquisizione che i comportamenti ostruzionistici tra genitori, per il danno che causano ai figli, avrebbero necessità (anche in chiave di prevenzione generale) di risposte in senso ampio sanzionatorie più incisive di quelle tradizionali attribuite al giudice della separazione o al tribunale per i minorenni.
Decisivi per il cambio di prospettiva sono stati l’introduzione dell’affidamento condiviso con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 – come si è detto all’inizio – e la riforma processuale, operata con la medesima legge, che ha coniato l’art. 709-ter nel codice di procedura civile3 – con il quale si attri¬buisce al giudice il potere di sanzionare con misure risarcitorie il comportamento dei genitori lesivo dei diritti del minore – dando spazio ad una riflessione sull’uso anche delle strategie sanzionatorie finalizzato all’adempimento delle responsabilità genitoriali.
È quasi superfluo aggiungere che un importantissimo, più recente, contributo è stato anche quello offerto dalla riforma della filiazione operata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 con cui si è data centralità ai diritti del figlio è che ha unificato gli strumenti processuali a disposizione del giudice della separazione attribuendogli (per vis actrac¬tiva) la funzione esclusiva di giudice delle responsabilità genitoriali 4.
3 Art. 709-ter Codice di procedura civile (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’ar¬ticolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempien¬ze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
4 Art. 38 Disposizioni di attuazione del codice civile (testo modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
In molte decisioni inizialmente il danno era prospettato quasi unicamente nei confronti del genitore vittima dei comportamenti ostruzionistici.
Così per esempio, prima delle riforme di cui si è detto, Trib. Monza Sez. IV, 5 novembre 2004 aveva affermato che ha diritto al risarcimento del danno il genitore non affidatario che non aveva potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto, oltre che di problemi personali dello stesso non affidatario, delle condotta ostruzionistica del genitore affidatario.
Nella stessa linea la decisione di Trib. Reggio Emilia Sez. I, 6 novembre 2007 secondo cui Il diritto di visita attribuito ad un coniuge assume altresì la connotazione di dovere anche nei con¬fronti dell’altro coniuge; deve pertanto ravvisarsi una lesione del diritto di quest’ultimo qualora il mancato rispetto del regime di affidamento e visita da parte di un genitore, per la sua gravità, per la sua dolosa reiterazione e per la sua diretta incidenza anche sulla vita dell’altro coniuge, arrechi direttamente un pregiudizio a quest’ultimo determinandone l’impossibilità o la grave difficoltà ad organizzare la propria vita in assenza di quel supporto che la regolamentazione della visita inten¬deva dare. Il danno deve essere commisurato, anzitutto, alla gravità delle violazioni commesse.
Quasi tutte le decisioni successive – influenzate dal testo molto chiaro dell’art. 709 tre c.p.c. che prevede il risarcimento dei danni anche nei confronti del figlio minore – introducono il tema del danno cagionato non solo al genitore vittima del comportamento ostruzionistico ma anche diret¬tamente anche al minore
Importante in questa direzione, anche per l’interpretazione in chiave sanzionatoria più che risarci¬toria del risarcimento previsto nell’art. 709 ter c.p.c. e per l’attribuzione di una funzione deterren¬te al risarcimento dei danni, è stato Trib. Messina 5 aprile 2007 secondo cuil’art. 709-ter c.p.c., nei punti nn. 2 e 3, prevede un tipo di risarcimento dei danni che rientra nell’ambito dei punitive damages, aventi natura sanzionatoria, non riconducibile al paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c.. ed a tale proposito si precisa che non è ostativa l’osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni punitivi, perché la legge n. 54/2006 in tema di affidamento recepi¬sce largamente l’esperienza anglosassone e nordamericana e di conseguenza ben può introdurre un quid novum, segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare ma a punire, al fine di dissuadere (to deter) chi ha commesso l’atto illecito dal com¬metterne altri. Si tratta di un sistema di poteri di coercizione, volti a rendere il provvedimento di affidamento attuale e in ultima analisi a realizzare l’interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Dello stesso identico avviso Trib. Vallo della Lucania, 7 marzo 2007 (L’art. 709-terc.p.c. – nel prevedere in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell’affidamento condiviso una sanzione irrogabile per il comportamento lesivo posto in essere all’interno del nucleo familiare – ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di danni c.d. punitivi derivanti dall’esperienza dell’ordinamento giuridico statunitense, i quali svolgono la chiara funzione pubblicistica della deterrenza e della punizione). Dello stesso avviso, ma riferito non a condotte ostruzionistiche ma al disinteresse di un genitore, Trib. Verona, 11 febbraio 2009 secondo cui il totale disinteresse manifestato dal padre nei con¬fronti della figlia è presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 709-ter, 2° co., c.p.c., ed in particolare di quelle di cui ai numeri 2 e 3 (che introducono nel nostro ordinamento la categoria dei c.d. “danni punitivi”, con finalità, cioè, non compensative, ma deterrenti e sanzio¬natorie): tale condotta, infatti, non solo arreca un pregiudizio alla minore, ma costringe la madre a sostenere tutto il peso della responsabilità nella gestione della figlia (nella specie, il collegio ha ammonito il padre ad un puntuale adempimento delle prescrizioni, anche patrimoniali, contenute nella sentenza di divorzio e lo ha condannato a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la som¬ma di euro 10.000,00 alla figlia e l’ulteriore somma di euro 10.000,00 alla madre).
In altre decisioni si dà una interpretazione (non condivisa tuttavia dal suo insieme della giurispru¬denza) in chiave di responsabilità civile risarcitoria tradizionale Per esempio in App. Firenze, 29 agosto 2007 si legge che Il genitore che, in violazione delle statuizioni del giudice del divorzio, im¬pedisca la frequentazione tra il figlio minore e l’altro genitore, e che in tal modo arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore e leda il diritto dell’altro genitore al rapporto con il figlio, va condannato, nell’ambito del procedimento ex art. 709-ter c.p.c., al risarcimento, in favore del figlio e dell’altro genitore, del solo danno non patrimoniale, individuato in re ipsa e quantificato in via equitativa. Ugualmente in Trib. Pavia Sez. I, 23 ottobre 2009 secondo cui l’art. 709-ter c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ne ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice possa disporre il risarci¬mento del danno a carico di uno dei genitori e nei confronti del minore. Tale previsione configura una ipotesi di responsabilità ordinaria ex art. 2043 c.c. con risarcimento del danno non patrimoniale arrecato dal genitore al minore. Ugualmente in Trib. Salerno Sez. I, 22 dicembre 2009 secondo cui il provvedimento di condanna di uno dei genitori a risarcire i danni all’altro – provvedimento compreso tra quelli che il giudice può pronunciare ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. – ha natura risarci¬toria in senso proprio. Nella stessa direzione interpretativa Trib. Roma, 13 settembre 2011 dove si è ritenuto che la madre, separata dal coniuge e collocataria del figlio, la quale, per diversi mesi, impedisce senza giustificato motivo al padre di frequentare il figlio stesso, è tenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c. a favore del padre per ingiusta lesione del diritto ad avere rapporti con la prole protetto dagli artt. 2 e 30 Costituzione.
Prevale però, negli anni più recenti l’interpretazione in termini di danno punitivo. Così Trib. No¬vara, 21 luglio 2011 (In ordine alla natura del provvedimento di condanna al risarcimento del danno nei confronti del minore del genitore inadempiente agli obblighi inerenti il diritto di visita, deve condividersi l’indirizzo interpretativo che ricostruisce tale istituto in termini di danno punitivo, riconducibile alla categoria delle c.d. astreintes, con la conseguenza che la valutazione del giudice prescinde dall’accertamento dell’effettiva sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c.e deve essere improntata a criteri equitativi), Trib. Messina Sez. I, 8 ottobre 2012 (Il disposto normativo di cui all’art. 709-ter c.p.c., nella parte in cui prevede la condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalità dell’affidamento, introduce nell’ordinamento un’ipotesi a sé stante di c.d. danno punitivo. A sostengo di tale argomentazione milita la circostanza che nella individuazione della misura del risarcimento occorre in primo luogo guardare alla gravità della condotta del genitore inadempiente, anche in considerazione del fatto che i rimedi di cui all’art. 709-ter c.p.c. hanno essenzialmente finalità punitiva, e non occorre una prova specifica sulla esistenza ed entità del danno, che può considerarsi naturale conseguenza del deprecabile comportamento di uno dei genitori. Così interpretata, la previsione dell’art. 709-ter c.p.c. risulta assolvere ad una funzione sanzionatoria deterrente della condotta del genitore per evitare che nel futuro lo stesso continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi nei confronti della prole e rispetto al contenuto dei provvedimenti).
Trib. Minorenni Trieste, 23 agosto 2013 ha condannato al risarcimento dei danni a favore dell’ex partner la madre affidataria esclusiva che ostacolava i contatti tra il padre detenuto e il figlio minore.
V L’alienazione genitoriale nelle sentenze della prima sezione civile della Corte di cassazione
a) Le prime sbrigative sentenze (Cass. 7452/2012 e Cass. 5847/2013)
L’espressione alienazione genitoriale compare per la prima volta nelle sentenze della Corte di cas¬sazione civile in Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452 in una vicenda giudiziaria molto conflittuale concernente l’affidamento in sede di separazione di una minore. Il tribunale di Mantova aveva disposto la sospensione della frequentazione con il padre, avendo la minore manifestato un fermo rifiuto di incontrarlo, ma aveva anche condannato la madre – ritenuta responsabile della sindrome di alienazione genitoriale riscontrata – a corrispondere un risarcimento del danno, liqui¬dato in euro 15.000,00 in favore del marito e in euro 20.000,00 in favore della figlia. La decisione veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d’appello di Brescia (dove venivano solo ridotti gli importi del risarcimento) e pertanto la madre della minore ricorreva per cassazione lamentando che la diagnosi di alienazione genitoriale non solo era stata recepita acriticamente dal giudice ma era stata effettuata da una psicologa (e non da uno psichiatra) la quale non aveva tenuto in con¬siderazione i rilievi critici del suo consulente di parte. La madre della minore lamentava anche che la sindrome da alienazione parentale, allorché sussiste, deriva da una situazione di grave conflit¬tualità fra i genitori, onde le relative responsabilità vanno ascritte a entrambi e non a uno solo di essi. La Corte di cassazione rigettava il ricorso affermando che nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici essendo la verifica della concreta qualificazione dell’esperto chiamato a rendere la consulenza compito esclu¬sivo del giudice di merito il quale peraltro, nella sua decisione, ben può motivare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio. Per il resto riteneva che le censure della ricorrente integravano pure e semplici critiche di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Indubbiamente la ricorrente aveva sollevato questioni di grande interesse, come quella relativa al recepimento per relationem da parte del giudice delle conclusioni peritali sulla sindrome di alie¬nazione genitoriale e quella relativa alla plausibilità in tale evenienza di una colpevolizzazione di uno solo dei genitori, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto di accettare la sfida e ha di fatto lasciato senza risposte il problema della verifica da parte del giudice di quelle questioni.
Neanche una successive sentenza ritenne di approfondire la questione dell’alienazione genitoriale nonostante che ve ne fossero tutte le opportunità. Si fa riferimento a Cass. civ. Sez. I, 8 mar¬zo 2013, n. 5847 intervenuta in un giudizio di separazione in cui la Corte di appello di Catania aveva affidato i due figli minori (di 15 e 9 anni) alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre. Il tribunale di Catania aveva invece con la sentenza riformata in appello disposto l’affida¬mento condiviso dei figli collocandoli presso il padre disciplinando la frequentazione con la madre, limitandone poi anche gli incontri con i figli. I giudici di appello, anche sulla base di una relazione del servizio di psichiatria della ASL avevano ritenuto che il comportamento negativo dei figli verso la madre fosse stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro confronti, in tal modo dan¬neggiandone l’equilibrio psichico. Ritenendo l’affidamento condiviso pregiudizievole per i minori, li avevano affidato alla madre in via esclusiva. La Corte di cassazione alla quale il padre dei minori si rivolgeva riteneva il ricorso infondato in quanto la corte di appello, utilizzando la relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno ir¬reparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, ”si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155-sexies c.c., comma 1, di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede.
b) L’orientamento utopistico: il giudice deve verificare l’attendibilità scientifica della PAS (Cass. 7041/2013)
Una sentenza immediatamente successiva (Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041) affer¬mava il principio utopistico – recepito con grande clamore dalla dottrina e nel dibattito tra i giuristi – che spetta al giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti aspetti difformi dagli orientamenti tradizionali, talvolta criticati e comunque non da tutti condivisi, come nel caso della sindrome di alienazione genitoriale.
La sentenza in questione si occupò di una vicenda nella quale, nell’ambito di accordi tra coniugi omologati dal Tribunale di Padova, era stato concordato l’affidamento in via esclusiva del minore alla madre, con una regolamentazione dei rapporti del figlio minore con il padre che prevedeva una loro progressiva intensificazione in relazione alla crescita del bambino.I rapporti tra il minore e il padre si rivelavano presto soggetti ad involuzione, tanto che il padre del bambino, attribuendone la causa alla condotta della moglie, adiva il tribunale per i minorenni di Venezia che, nel contrad¬dittorio fra le parti prendeva atto che il figlio si rifiutava categoricamente di incontrare il padre (il quale escludeva una propria responsabilità a tale riguardo) e, all’esito dell’espletamento di con¬sulenza tecnica d’ufficio, con decreto del 2 ottobre 2009 pronunciava la decadenza dalla potestà genitoriale della madre sul minore, che veniva affidato al servizio sociale comunale pur rimanendo collocato presso la stessa madre.Alcuni mesi dopoil padre presentava ricorso al medesimo tribu¬nale per i minorenni di Venezia, chiedendo l’allontanamento del figlio dalla famiglia materna, con collocamento presso di sé, ovvero presso propri congiunti o i servizi sociali, diversi da quelli già individuati, rivelatisi inadeguati, e chiedeva comunque l’adozione di provvedimenti idonei a favori¬re il ripristino dei rapporti con il figlio. La madre, chiedeva la revoca della decadenza della potestà che era stata dichiarata nei suoi confronti. Il tribunale rigettava tanto la domanda di modifica del collocamento del minore, tanto quella di revoca della dichiarazione della decadenza dalla potestà e disponeva che il bambino fosse affidato al Servizio sociale comunale cui demandava, anche in collaborazione con altre istituzioni, di sostenere il percorso di riavvicinamento del minore al padre, da attuarsi mediante sostegno specialistico sia per il figlio che per ciascun genitore. Avverso tale provvedimento il padre e la madre proponevano reclamo. Il padre deduceva che, poiché la perma¬nenza del figlio presso la famiglia materna comportava un inasprimento della situazione patologi¬ca, già diagnosticata in precedenza dal consulente tecnico d’ufficio, e definita come “sindrome da alienazione parentale”, il bambino doveva essere collocato in un ambiente diverso e maggiormente idoneo a favorire il riavvicinamento alla figura paterna. La madre insisteva per essere reintegrata nella potestà.
La Corte di appello di Venezia, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, affidata allo psichiatra già nominato in precedenza, prendeva atto che il miglioramento dell’atteggiamento del figlio nei confronti del padre era meramente effimero. Constatava quindi che, nonostante fossero state ri¬spettate le prescrizioni circa i percorsi terapeutici già stabiliti, l’equilibrio psicofisico del minore ri¬sultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione alla condizione in cui versava, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre. Veniva evidenziato come l’immotivato e comunque ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre fossero da attribuirsi a un’evidente alleanza collusiva tra la madre e il bambino e che, ad onta della già dichiarata decadenza dalla potestà ge¬nitoriale, la madre aveva mantenuto un potere assoluto sul figlio, che non risultava in alcun modo utilizzato per rivalutare la figura paterna e per favorire la ricostruzione di un rapporto con il padre evidentemente ritenuto “inutile e dannoso”.
Si riteneva, pertanto, che soltanto una diversa collocazione del minore potesse scongiurare l’ormai quasi cristallizzato rifiuto e odio dello stesso verso la figura paterna, e si rilevava altresì come l’età ormai adolescenziale del minore da un lato accrescesse il pericolo di uno sviluppo alterato irrever¬sibilmente dalla situazione patogenetica sopra indicata; dall’altro consentisse, senza gravi traumi, una collocazione in un ambiente scolastico/educativo dotato della necessaria specializzazione ed equidistante dai genitori. Si disponeva quindi, riservando ogni decisione sulle domande proposte con il ricorso incidentale all’esito della verifica, dopo un anno, della nuova regolamentazione, che il minore fosse affidato al padre ed inserito in una struttura residenziale educativa, prescrivendo la programmazione di incontri con entrambi i genitori, sulla base di uno specifico e dettagliato programma psicoterapeutico.
La madre ricorreva per cassazione. Preso atto che si trattava nella sostanza di una domanda di revisione delle condizioni di affidamento che sarebbe stata di competenza del tribunale ordinario il collegio rilevava come la questione non era stata sollevata nel corso del giudizio e che pertanto poteva procedersi ugualmente all’esame del ricorso. La ricorrente aveva censurato il fatto che la Corte d’appello di Venezia, pur recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il consu¬lente tecnico d’ufficio, fondate sull’accertamento diagnostico, nei confronti del minore, della “sin¬drome da alienazione parentale” (PAS), non aveva esaminato le censure, specificamente proposte, sia in relazione alla validità, sul piano scientifico, di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e nella madre.
La Corte di cassazione riteneva il ricorso pienamente fondato, constatando in via preliminare come nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale, che pure aveva citato testual¬mente numerosi brani della consulenza tecnica d’ufficio, alla quale, a un certo punto, operava un richiamo nella sua integralità (pag. 4), aveva eluso di affrontare la questione centrale che era stata posta dalla madre del minore e che consisteva nel fatto che la condizione patologica del mi¬nore (nella stessa CTU, alla quale la Corte d’appello di era ampiamente richiamata) veniva riferita
unicamente alla condotta della madre “alienante”. Effettivamente nella CTU era scritto nella parte conclusiva che “L’attento accertamento commissionato dalla Corte di appello di Venezia, Sezione per i Minorenni porta inequivocabilmente a confermare, nella vicenda in attenzione di causa, la sussistenza di PAS, disfunzione ad intensa connotazione psicopatologica, che deve essere al più presto delimitata e interrotta al fine di tutelare il processo evolutivo del minore in attenzione, oggi già compromesso e prodromico, rebus sic stantibus, di futuro sviluppo psicopatologico”.
Ebbene, rilevava la Corte di cassazione che il decreto della Corte d’appello, richiamando le valu¬tazioni del consulente tecnico d’ufficio, affermava che il mantenimento dell’attuale collocamento del minore “non garantirà in termini certi ed irreversibili lo scioglimento di quel legame patogeno esistente fra madre e figlio, legame alla base del rilevato conflitto di fedeltà che sul piano tecnico urge risolvere”. Ben si vede – scrive il relatore della sentenza – come il provvedimento adottato as¬sume, proprio nell’ottica della teoria incentrata sulla PAS, una valenza clinica e giuridica assieme, nel senso che l’interesse del minore viene perseguito, al di là dei principi della bigenitorialità e della necessità dell’ascolto del minore (inteso non solo come mero recepimento delle sue istanze, anche affettive, ma come necessità di motivare adeguatamente provvedimenti adottati in difformità alle sue esternazioni), attraverso una serie di misure intese a prevenire, in funzione terapeutica, l’ag¬gravamento di una patologia in atto.
Deve quindi ritenersi che, come si afferma nel ricorso, il provvedimento impugnato sia intima¬mente correlato alla diagnosi di PAS formulata dal consulente tecnico d’ufficio, e che, essendo la statuizione adottata dalla Corte di appello rispondente a pretese esigenze terapeutiche, la sua validità, sotto il profilo non della scelta di merito, bensì del percorso motivazionale che la sorregge, dipenda esclusivamente da quella della valutazione clinica, posto che da una diagnosi in tesi errata non può derivare una terapia corretta.
La fondatezza delle censure della madre discende – secondo i giudici della Cassazione – dall’intrec¬cio di principi, parimenti disattesi, costantemente affermati in presenza di elaborati peritali che, interamente recepiti dal giudice del merito, siano stati sottoposti a specifiche censure, soprattutto quando, come nel caso in esame, venga in considerazione una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, ed anzi, molto controversa. Deve invero evidenziarsi che la ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, ha richiamato le critiche mosse alla relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio, alla diagnosi dallo stesso formulata e, soprattutto, alla validità, sul piano scientifico, della PAS. Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.
Le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, così violandosi il prin¬cipio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 13 dicembre 2006, n. 28694).
Tale vizio è correttamente denunciato – come nel caso di specie – in sede di legittimità, attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (Cass. 28 marzo 2006, n. 7078).
L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. 14759 del 2007; Cass. 18 no¬vembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 25 agosto 2005, n. 17324)
Il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici.
Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pre¬tendono di scongiurare.
c) L’orientamento realistico: il giudice deve limitarsi ad accertare in concreto l’esistenza di una alienazione genitoriale (Cass. 6919/2016 e Cass. 13274/2019)
L’orientamento sopra segnalato ha trovato anche critiche, orientate a denunciarne la natura irrea¬listica, nella giurisprudenza di merito. Trib. Milano Sez. IX 13 ottobre 2014 dichiarava l’inam¬missibilità di un accertamento tecnico d’ufficio su un minore avente ad oggetto la verifica della P.A.S. in quanto non inserita tra le patologie nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali c.d. DSM-V. Ugualmente in Tribunale Milano, 11 marzo 2017 in cui si afferma che il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutra¬lizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime. Corte d’Appello Brescia, 17 maggio 2013 ha ritenuto che la mancanza di fondamento scientifico della PAS non esclude che essa possa essere utilizzata, ai fini del processo, per individuare un problema relazio¬nale in situazione di separazione dei genitori, pur non assumendo i connotati di una malattia vera e propria. Infatti, l’atteggiamento del bambino che rifiuta l’altro genitore, per un patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo ad una forma di invischiamento capace di produrre nella sua crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una serie di problemi psicologici alienanti. Il punto del processo è allora stabilire se i disturbi a carico del minore siano o non ricon¬ducibile alla responsabilità del genitore convivente, in quanto generati dal suo comportamento nei confronti dell’altro genitore.
Anche nella giurisprudenza di legittimità si è poi venuto a creare un orientamento più realistico che non attribuisce al giudice compiti implausibili di verifica dell’attendibilità scientifica di una tesi esposta in un ambito specialistico.
La decisione che ha impresso questa svolta realistica è Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919 nella quale si chiarisce che “non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS”. Compete invece al giudice provare la eventuale alienazione genitoriale prescindendo dalla verifica della validità scientifica o meno della sindrome, affermando che qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e mate¬riale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito (prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le presunzio¬ni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo Nell’affermare questo principio la Corte ha annullato la decisione di merito che, pur in regime di affidamento condiviso, aveva confermato il divieto di incontri del padre, non collocatario, con la figlia minore, preadolescente, in ragione del rifiuto da parte di quest’ultima, senza procedere agli accertamenti richiesti da tale genitore, che lamentava l’insorgenza di una PAS, determinata dalla madre collocataria).
Si trattava di una minore nata nel 2000 per la quale, dopo l’interruzione della convivenza dei genitori, il Tribunale per i minorenni di Milano con decreto del 27 marzo 2006, aveva disposto l’affidamento condiviso con collocazione presso la madre. Con successivo decreto del 18 novembre 2008, tenuto conto dell’atteggiamento della figlia di rifiuto del padre, il tribunale aveva vietato a quest’ultimo di frequentarla, prescrivendo però alla ragazza un percorso psicoterapeutico finaliz¬zato a fare riprendere i rapporti con il padre e a consentire ad entrambi i genitori di rivolgersi ai servizi psico-sociali per un sostegno allo svolgimento dei compiti genitoriali; con decreto 10 dicem¬bre 2011, rispondendo negativamente alle istanze con le quali il padre aveva dedotto l’esistenza di una “sindrome di alienazione genitoriale” determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla madre della minore nei suoi confronti, il Tribunale confermava il precedente decreto, respingendo le istanze del padre di nuovi accertamenti peritali.
La Corte d’appello di Milano, Sezione Minorenni, con decreto del 17 dicembre 2013, confermava l’affido condiviso della figlia ai due genitori nonché la residenza della ragazza presso la madre. Il padre ricorreva per cassazione denunciando la violazione del principio della bigenitorialità. Se¬condo il padre della ragazza la Corte d’appello avrebbe omesso del tutto di considerare che la madre della minore aveva ostacolato in ogni modo il suo rapporto con la ragazza e non era mai intervenuta efficacemente quando manifestava atteggiamenti ostili verso il padre. Inoltre lamen¬tava che era stato omesso l’espletamento di indagini specifiche volte ad individuare l’esistenza di una PAS (ParentalAlienationSyndrome), con ciò rivelando una ingiustificata posizione ideologica e negazionista che, in definitiva, aveva l’effetto di precludere la tutela dei suoi diritti di padre e dei diritti della figlia.
La Corte riteneva questo motivo fondato facendo rilevare che la decisione impugnata aveva con¬fermato il regime di affidamento condiviso con il contestato collocamento della figlia minore pres¬so la madre, sulla base delle seguenti proposizioni: “ S. è una ragazzina a rischio evolutivo, nel senso che il suo rifiuto del padre può precluderle relazioni mature e soddisfacenti e che lo stesso rapporto con la madre è contraddistinto da ambivalenza e aggressività”; il CTU. si era dichiarato contrario alla possibilità di incontri con il padre a breve, poiché si era verificato che la ragazza ave¬va avuto una crisi di panico alcuni giorni prima di uno di questi incontri; l’eziopatogenesi del suo atteggiamento era da rinvenire “nella relazione non particolarmente coinvolgente della coppia”, il che farebbe “implicitamente” escludere la configurabilità della sindrome di alienazione genitoriale (PAS) imputata dal ricorrente alla madre della minore.
Secondo la Cassazione la motivazione riportata è da considerare insufficiente ed anzi apparente, quindi censurabile anche alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite (v. sent. n. 8053 e 8054/2014). La Corte d’appello, infatti, ha disposto l’interruzione della frequentazione del padre con la figlia in ragione della indisponibilità o avversione manife¬stata nei suoi confronti dalla ragazza, senza una approfondita indagine sulle reali cause del suo atteggiamento e seguendo l’indicazione finale del c.t.u., sebbene questi avesse evidenziato anche
i rischi che la distanza dalla figura paterna potesse nel tempo arrecare alla ragazza e, soprattutto, le analoghe criticità dei rapporti della ragazza con la madre, caratterizzati da “ambivalenza e ag¬gressività”, e tra gli stessi genitori. La decisione di escludere, in sostanza, il padre dalla vita della figlia appare come il risultato di una acritica adesione alle conclusioni finali del c.t.u., piuttosto che essere determinata da suoi non precisati comportamenti riprovevoli (cui la stessa Corte mostra di non attribuire rilievo, non soffermandosi su di essi e sulle relative fonti di prova, tenuto conto delle specifiche contestazioni mosse al riguardo dal ricorrente), con l’effetto di trascurare le specifiche censure avanzate e trascritte nel ricorso per cassazione (è noto che il giudice può aderire alle con¬clusioni del c.t.u., senza essere tenuto a una specifica motivazione, salvo che non formino oggetto di specifiche censure, v. Cass. n. 1149/2011). In particolare, il CTU nominato in primo grado aveva rilevato che “la madre limita di fatto la relazione tra padre e figlia attraverso un controllo continuo su ogni atto direttamente o tramite persone di sua fiducia. L’atteggiamento (…) trova una ragione nella particolare caratteristica di personalità strutturata secondo schemi rigidi”; lo stesso Tribuna¬le, nel decreto del 28 marzo 2007, aveva dato atto che “la madre sta arrecando gravi e irreparabili danni alla minore, inducendole paure e sospetti nei confronti della figura paterna” e le aveva pre¬scritto “di non ostacolare i rapporti tra la minore e il padre, dovendosi in caso contrario valutare un diverso collocamento d Questa Corte – conclude la sentenza – ha avuto occasione di osservare che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetu¬dine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Pertanto, la conclusione realistica è che “non compete a questa Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all’obbligo di verificare, in concreto, l’esistenza dei denunciati comportamenti volti all’allon¬tanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore. Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e an¬che le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita equilibrata e serena.
A questa decisione ha fatto seguito, richiamandosi ad essa espressamente, Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274 nella quale, in una vicenda in cui una preadolescente aveva manifestato un forte rifiuto verso il padre ed in cui i giudici di merito, avvalendosi delle conclusioni di una CTU che aveva evidenziato una PAS, avevano collocato la minore in una casa famiglia disponendo che dopo sei mesi sarebbe stata affidata al padre, ha messo in rilievo il fatto che il giudice può dare risalto alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale formulata dai consulenti tecnici, fondata sul comportamento materno, ritenuto idoneo a generare un conflitto di lealtà nella prole, che può dare fondamento alla diagnosi di alienazione del figlio nei confronti del padre, ma ha anche chiarito che al di là della scelta di una o altra classificazione scientifica, ciò che rileva è l’individuazione di condotte tendenti ad escludere l’altro genitore e sovrapporre gli ambiti dell’affettività propria a quella del minore.
La Corte territoriale – afferma la orte di cassazione in questa sentenza – si è soffermata poi sui rapporti del minore con il padre, definito dallo stesso “bugiardo, violento e viscido” (così espri¬mendo però il vissuto degli adulti che hanno accesso alle sue emozioni), sulla sua situazione per¬sonale di sofferenza, conseguente alle vicende legate al conflitto genitoriale, di vittimismo (nella relazione con il padre e con i nonni paterni), richiamando gli episodi verificatisi anche nel contesto scolastico, di autolesionismo e lo stile generale di evitamento, concludendo per la sussistenza di un conseguente serio rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo. La Corte territoriale ha poi escluso che vi fossero stati significativi episodi di violenza psichica o fisica del padre sul minore.
Tuttavia – conclude la sentenza – la decisione di escludere, per un semestre, la madre dalla vita del figlio (salvo la programmazione di incontri periodici del minore con i due genitori in ambiente controllato) appare come il risultato di una adesione alle conclusioni finali del C.T.U. (è noto che il giudice può aderire alle conclusioni del c.t.u., senza essere tenuto a una specifica motivazione, salvo che non formino oggetto di specifiche censure, v. Cass. n. 1149/2011).
E’ pur vero quindi che, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è tenuto a ve¬rificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005), ma questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale pre¬senza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015, conf. Cass. 22744/2017).
Richiamando quindi i principi di diritto indicati nella decisione n. 6919/2016, la Corte conclude che, “ella specie, i giudici di merito hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio ed hanno dato rilevo ad alcuni comportamenti della madre, ritenuti come unicamente volti all’al¬lontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore. In ordine all’affidamento esclusi¬vo (e non condiviso) del figlio al padre, la Corte d’appello ha motivato sull’inidoneità della madre, essenzialmente a causa dei predetti comportamenti, richiamando comunque il giudizio espresso dai consulenti tecnici (anche sull’idoneità dell’altro genitore, affidatario esclusivo), ed ha inoltre disposto l’allontanamento della figura materna per un semestre e, per il periodo successivo, ha incaricato i servizi Sociali di programmare e garantire il rientro del minore presso la casa del padre e la gestione dei turni di responsabilità dei due genitori. La sentenza di appello non sviluppa ade¬guate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la R. ed i Servizi sociali; in un tale contesto, la rinnovata richiesta di una consulenza tecnica è stata dalla corte territoriale respinta, stante la sufficienza della relazione svolta dai consulenti tecnici nominati e l’atteggiamento non collaborativo tenuto dalla madre. La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa – famiglia, costituirebbe l’u¬nico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell’ottica di assicurare l’esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità”.
VI Il punto di vista della Corte europea dei diritti dell’uomo
Tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rileva la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore.
L’importanza di tale diritto è testimoniata dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uo¬mo 9 gennaio 2013, n. 25704 (L. c. Italia) che ha affermato la violazione dell’art. 8 della con¬venzione da parte dello Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si erano impegnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legame familiare tra padre e figlia minore, attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori. In particolare, quelle autorità si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a conferma¬re i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l’intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni e delegata una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, mentre avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rap¬porti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali.
Il principio affermato dalla Corte è che In caso di separazione personale conflittuale tra coniugi, l’affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L’assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l’atteggiamento ostile (da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell’altro genitore che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall’obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori.
La vicenda
I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue. Dalla relazione del ricorrente con una donna il 31 marzo 2001 nasceva una bambina. Il 29 gennaio 2003, a causa dei continui conflitti che laceravano la coppia, la donna lasciava la città di Roma, portando con sé la figlia a vivere presso la sua famiglia, in una cittadina del Molise. Dal momento della sua par¬tenza, la madre – secondo quanto prospettato dal ricorrente – manifestava una netta opposizione a qualsiasi relazione tra il padre e la figlia.Il 26 febbraio 2003 l’uomo chiedeva al tribunale per i minorenni di Roma l’affidamento della figlia.
Con decisione del 9 luglio 2003, il tribunale disponeva l’affidamento esclusivo della minore alla ma¬dre e concedeva al padre un diritto di visita da esercitarsi due pomeriggi a settimana, un week-end su due senza alloggio fino ai tre anni di età della minore, tre giorni a Pasqua, sei giorni a Natale e dieci giorni durante le vacanze estive.Il 20 agosto 2003, a causa delle difficoltà incontrate nell’e¬sercizio del diritto di visita, il ricorrente adiva il giudice tutelare della città in cui madre e figlia si erano trasferite. Egli lamentava di aver potuto incontrare la figlia una sola volta, il 25 luglio 2003,
per qualche minuto ed alla presenza della madre e dello zio della minore, e chiedeva il rispetto del suo diritto di visita.
Il 13 ottobre 2003 il giudice tutelare confermava il decreto del tribunale di Roma e precisava che gli incontri dovevano aver luogo nella sede dei servizi sociali alla presenza di un assistente sociale e della madre della bambina.Il 27 novembre 2003 il ricorrente adiva nuovamente il giudice tutelare per chiedere l’effettivo svolgimento degli incontri protetti. Il 23 dicembre 2003 il giudice tutelare confermava la decisione del 13 ottobre 2003. Il 26 gennaio 2004, sempre a causa delle difficoltà incontrate nell’esercizio del diritto di visita, il ricorrente adiva una terza volta il giudice tutelare, il quale, con decisione del 13 marzo 2004, confermava le decisioni precedenti. Il ricorrente afferma¬va che, tra il 2003 ed il 2004, la madre, che sarebbe stata presente agli incontri, aveva minacciato la figlia di abbandono, qualora la minore avesse detto di preferire restare sola con il padre.
Frattanto, il ricorrente aveva impugnato il decreto del tribunale di Roma del 9 luglio 2003 dinanzi alla corte d’appello di Roma, chiedendo l’affidamento della figlia, in subordine, un ampliamento del diritto di visita. Il perito nominato dalla corte d’appello osservava che la madre aveva opposto una forte resistenza agli incontri tra il ricorrente e la minore e che grazie al perito stesso ed ai suoi collaboratori era stato possibile che alcuni incontri si svolgessero in modo positivo senza la presenza della madre. Egli affermava, per contro, che i servizi sociali non avevano mai lavorato al fine di facilitare gli incontri menzionati ed avevano lasciato che la madre assistesse agli incontri tra padre e figlia. Con decreto del 19 ottobre 2004, la corte d’appello disponeva che gli incontri aves¬sero luogo sotto sorveglianza nella sede dei servizi sociali del capoluogo per tre pomeriggi al mese.
Il 30 marzo 2005 il ricorrente presentava un ricorso al tribunale della città, in cui affermava di aver potuto incontrare la figlia solo in rare occasioni, sosteneva che il decreto della corte d’appello non era stato rispettato e chiedeva l’affidamento della minore. Con decreto del 19 luglio 2005, il tribunale limitava la potestà genitoriale della madre, disponeva l’affidamento della minore ai servi¬zi sociali, confermando la collocazione della stessa presso il domicilio della madre, per consentire ai servizi sociali di vigilare affinché la minore costruisse una relazione equilibrata con il padre. Il tribunale osservava altresì che alla data del 3 giugno 2005 avevano avuto luogo solo sette incontri sui diciannove previsti, che la madre non aveva permesso allo psicologo nominato dal tribunale di vedere la minore, che il suo comportamento era finalizzato alla cancellazione della figura paterna e che i servizi sociali, nella relazione del 6 giugno 2005, avevano preso in considerazione solo le dichiarazioni della madre, ignorando la versione dei fatti fornita dal ricorrente. Dai documenti presentati risulta che, tra agosto 2005 e dicembre 2005, sui sedici incontri organizzati dai servizi sociali, il ricorrente ha incontrato la figlia solo dieci volte. Tra gennaio e febbraio 2006, gli incontri programmati non avevano avuto luogo, in quanto la madre non si era presentata. Con decreto dell’8 marzo 2006, il tribunale ordinava alla donna di non ostacolare l’esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente e ordinava che i servizi sociali organizzassero nella loro sede, in presenza di un altro psicologo, gli incontri che non avevano avuto luogo tra il 2005 ed il 2006. In data 11 aprile 2006 i servizi sociali informavano il tribunale che, tra il 10 gennaio ed il 21 marzo, lo psico¬logo aveva potuto incontrare la minore solo cinque volte, sempre in presenza della madre, e che la bambina non voleva sentir parlare di suo padre. Il 27 maggio 2006 il tribunale constatava che il decreto dell’8 marzo 2006 non era stato rispettato e che la madre aveva scientemente operato al fine di troncare qualsiasi relazione tra il padre e la minore. Esso ordinava ai servizi sociali di prov¬vedere ad organizzare gli incontri che il tribunale aveva disposto e che i servizi stessi non avevano effettuato. Nel giugno 2006 il ricorrente incontrava lo psicologo dei servizi sociali, ma la madre non si presentava all’incontro e non vi conduceva la figlia. Il 26 settembre 2006 lo psicologo dei servizi sociali depositava una relazione sulla situazione della minore, in cui riferiva che, tra giugno e settembre, sui diciassette incontri previsti se ne erano tenuti solo undici. Egli osservava che la minore non accettava il padre e che questi si mostrava molto critico e rigido nei suoi rapporti con i servizi sociali. La madre della minore avrebbe confessato di non parlare mai del padre alla figlia, in quanto non voleva traumatizzare la minore, troppo giovane per comprendere la situazione. Lo psicologo aggiungeva che, pur manifestando grande empatia e grande attenzione nei confronti della bambina, la madre non collaborava allo sviluppo della relazione fra padre e figlia. Il 6 no¬vembre 2006 lo psicologo nominato dal tribunale in qualità di perito redigeva una relazione, nella quale suggeriva che la madre della minore seguisse un programma di sostegno psicologico e che, qualora il diritto di visita del ricorrente non venisse rispettato, dovessero essere modificate le mo¬dalità di affidamento della minore. Il 15 dicembre 2006 il tribunale, basandosi su detta relazione, ordinava alla madre della minore di seguire il programma consigliato dallo psicologo. Tra il 2006 ed il 2007, il ricorrente incontrava la minore solo qualche volta e solo per pochi minuti alla volta, a causa dell’ostilità della madre nei confronti di tali incontri. Con decreto del 9 febbraio 2007 il tri¬bunale ordinava alla donna di proseguire il suo programma di sostegno psicologico e di consentire gli incontri tra il ricorrente e la figlia.
Il 30 maggio 2007 il ricorrente depositava un nuovo ricorso presso il tribunale denunciando il mancato rispetto del suo diritto di visita, attribuendolo all’opposizione della madre ed all’inerzia dei servizi sociali. Sottolineava il mutamento di atteggiamento della bambina, la quale, in prece¬denza disponibile ad incontrarlo, sarebbe in seguito divenuta aggressiva nei suoi confronti. Inoltre chiedeva l’affidamento della minore. Il 17 luglio 2007 il tribunale confermava che gli incontri tra il ricorrente e la bambina dovevano tenersi che la madre doveva proseguire il suo programma di sostegno psicologico. Nel mese di agosto 2007, il ricorrente incontrava la figlia quattro volte. Il 10 dicembre 2007 il tribunale rilevava che la donna stava seguendo un programma di sostegno psico¬logico e la invitava a proseguire. Esso disponeva l’affidamento congiunto della minore ed incarica¬va i servizi sociali di organizzare tre incontri al mese uno in Molise ed uno a Roma in presenza di un assistente sociale. Ordinava alla madre della bambina di esortare la figlia minore ad incontrare il ricorrente. I servizi sociali organizzavano uno solo degli incontri previsti a Roma.
Il 1° luglio 2008, il ricorrente impugnava il decreto del 10 dicembre 2007 dinanzi alla corte d’ap¬pello nel quale affermava che la bambina aveva subito un danno irreparabile dovuto all’ostinata resistenza opposta dalla madre e chiedeva che la minore potesse vivere a Roma. La corte d’appello incaricava un perito di riesaminare la situazione della minore. Il perito giungeva alla conclusione che la minore soffrisse di una depressione infantile e sottolineava la necessità che la medesima riallacciasse i legami con il padre. Con decreto del 27 giugno 2009, la corte d’appello del Molise confermava il decreto del tribunale ed ordinava ai servizi sociali di dare attuazione al diritto di visita secondo le modalità stabilite. Durante l’estate 2009 il ricorrente trascorreva un pomeriggio in spiaggia con la bambina, in presenza del perito nominato dalla corte d’appello per convincere la madre. In seguito avevano luogo alcuni incontri in presenza della madre.
In data 20 agosto 2009 i servizi sociali informavano la corte d’appello che a Roma non era stato or¬ganizzato nessun incontro e che il padre aveva trascorso dei week-end in Molise per poter stare vici¬no alla figlia. Essi spiegavano che la minore temeva che il padre potesse allontanarla dalla madre e chiedevano al tribunale di vigilare sul benessere della minore, la quale sarebbe stata traumatizzata da una presunta aggressione del ricorrente, in occasione di uno degli incontri. Con decreto del 5 novembre 2009, il tribunale del capoluogo molisano richiamava ancora una volta l’attenzione sulla necessità che tutte le parti si conformassero al precedente decreto del 27 giugno 2009, suggerendo di prevedere un sostegno psicologico per la minore, al fine di superare la sua resistenza agli incon¬tri con il padre. Il ricorrente contattava i servizi sociali per lamentare l’assenza di assistenti sociali durante gli incontri. In una relazione, depositata il 14 gennaio 2010, i servizi sociali affermavano che, per carenza di personale disponibile il sabato e la domenica, non avevano potuto assicurare lo svolgimento degli incontri. Il 24 febbraio 2010 il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del Molise chiedeva la sospensione degli incontri tra il ricorrente e la minore.
Il 13 maggio 2010 il tribunale di Campobasso rigettava la richiesta del procuratore, argomentando che una siffatta decisione avrebbe avuto l’effetto di annullare il lavoro svolto per vari anni e di peggiorare il conflitto fra i genitori. Esso incaricava i servizi sociali di predisporre un programma di sostegno psicologico per la bambina e di assicurare il rispetto del diritto di visita. Tra maggio e no¬vembre 2010, malgrado le richieste rivolte dal ricorrente ai servizi sociali, non veniva organizzato alcun incontro. Il 9 agosto 2010, il ricorrente chiedeva al tribunale di far rispettare il precedente decreto e di intervenire per far sì che egli potesse incontrare la figlia. Con nota del 24 agosto 2010, il tribunale confermava ai servizi sociali che non era stata decisa alcuna sospensione degli incontri e che, di conseguenza, i medesimi dovevano aver luogo secondo le modalità già stabilite dalla corte d’appello nel giugno 2009. Con decreto del 27 ottobre 2010, il tribunale osservava che i rap¬porti tra il ricorrente e la figlia minore erano interrotti de facto, e che ciò nuoceva alla minore, ma constatava che il precedente decreto emesso dalla corte d’appello il 25 giugno 2009 in relazione al diritto di visita non era stato modificato. In data 3 gennaio 2011 i servizi sociali della residenza della minore inviavano al tribunale una relazione aggiornata sulla situazione della minore, riferen¬do in particolare che la madre era disposta a collaborare e che il padre mostrava un atteggiamento polemico, che risultava nefasto per la minore. Il 17 gennaio 2011 i servizi sociali comunicavano al tribunale che la minore proseguiva il programma di sostegno psicologico e che rifiutava di parlare con il padre. Lo psicologo informava altresì il tribunale che non era stato possibile organizzare un incontro con il padre, nonostante le convocazioni scritte indirizzate al medesimo. Il 21 gennaio 2011 i servizi sociali invitavano i due genitori della minore a fissare il calendario degli incontri. Il ricorrente, che aveva subito un’operazione, non si presentava. Il 12 aprile 2011 i servizi sociali informavano il tribunale che nel mese di marzo 2011 il ricorrente non si era presentato agli incontri fissati. Con relazione depositata il 3 ottobre 2011, i servizi sociali comunicavano al tribunale che la minore accettava di vedere il padre e che, durante l’estate, gli incontri previsti avevano effettiva¬mente avuto luogo. Con decreto del 17 novembre 2011 il tribunale rilevava che nell’ultimo periodo la madre non si era opposta agli incontri e che il percorso psicologico seguito dalla minore era po¬sitivo. Constatando che i genitori non avevano presentato nessun’altra richiesta, ordinava ai servizi sociali di vigilare affinché la minore proseguisse il programma di sostegno psicologico ed archiviava il procedimento. Il 28 maggio 2007 la madre della minore veniva condannata ad un mese di reclu¬sione con la sospensione condizionale per inosservanza delle decisioni del tribunale concernenti il diritto di visita. Il 12 ottobre 2010 la suddetta veniva condannata per calunnia e diffamazione ad un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale. Il 17 gennaio 2011 veniva altresì condannata ad una multa per inosservanza delle decisioni emesse dal tribunale per i minorenni.
Il ricorrente lamentava una violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, nonostante le molteplici decisioni emesse dal tribunale per i minorenni sulle modalità di esercizio del diritto di visita, non avrebbe potuto esercitare pienamente tale diritto dopo l’allontanamento della figlia e della madre della minore avvenuto nel 2003. Egli contestava ai servizi sociali di aver usufruito di un’eccessiva autonomia nell’esecuzione delle decisioni del tribunale per i minorenni ed a quest’ultimo di non aver esercitato, come avrebbe dovuto, un controllo costante sul lavoro dei servizi sociali, affinché la condotta dei medesimi non inficiasse le decisioni del tribunale. De¬nunciava, inoltre, la totale inerzia dimostrata, talvolta per lunghi periodi, dai servizi sociali, i quali avrebbero demandato alla madre della minore il compito che spettava loro, ossia la gestione degli incontri. Infine, il ricorrente sottolineava che il tempo trascorso aveva avuto conseguenze molto gravi per la sua relazione con la figlia ed Invocava l’articolo 8 della Convenzione, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare.
La valutazione della Corte europea
La valutazione della Corte è stata la seguente. Come la Corte ha più volte rammentato, se l’articolo 8 ha essenzialmente per oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubbli¬ci, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Essi possono implicare l’adozione di misure finalizzate al rispetto della vita familiare, incluse le relazioni reciproche fra individui, e la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate. Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori. Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato. Per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore ed il genitore non convivente.
La Corte precisava che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non implica automati¬camente che lo Stato abbia disatteso gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della Convenzio¬ne. In effetti, l’obbligo in capo alle autorità nazionali di adottare misure idonee a riavvicinare il genitore ed il figlio non conviventi non è assoluto e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone coinvolte costituiscono sempre un fattore importante. Seppure le autorità nazionali devo¬no impegnarsi a facilitare tale collaborazione, l’obbligo in capo alle medesime di ricorrere alla co¬ercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone ed in particolare dell’interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall’articolo 8 della Convenzione. Come costantemente sancito dalla giurisprudenza della Corte, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata e l’articolo 8 della Convenzione non autorizza i genitori a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore.
Il punto decisivo consiste dunque nell’appurare se le autorità nazionali abbiano adottato, allo sco¬po di facilitare il diritto di visita, ogni misura necessaria che si potesse ragionevolmente esigere da esse.
La Corte, esaminando la sequenza dei fatti, rilevava che invece di adottare misure atte a consen¬tire l’esercizio del diritto di visita del ricorrente, il tribunale si era limitato a prendere atto della situazione della minore e ad ordinare più volte ai servizi sociali la prosecuzione del programma di sostegno psicologico a beneficio dapprima della madre ed in seguito anche alla minore.
E benché non sia compito della Corte europea sostituirsi alla valutazione operata dalle competenti autorità nazionali sulle misure da adottare, in quanto tali autorità possono, in linea di principio, effettuare più efficacemente tale valutazione, tuttavia, “essa non può ignorare la circostanza che nel caso di specie il tribunale ha più volte osservato che il mancato esercizio del diritto di visita del ricorrente fosse imputabile alla madre”. Inoltre, essa osserva che il tribunale aveva atteso il 2006 per ordinare alla madre della minore di seguire un programma di sostegno psicologico e il 2009 per disporre che anche la minore seguisse detto programma.
La Corte riconosce che le autorità si trovavano nel caso di specie di fronte ad una situazione molto difficile, dovuta specificamente alle tensioni fra i genitori della minore. Essa ritiene tuttavia che una mancanza di collaborazione fra i genitori separati non possa dispensare le autorità competenti dall’adozione di ogni mezzo atto a mantenere il legame familiare. Nel caso di specie le autorità nazionali non hanno invece fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da esse, dal momento che il tribunale ha delegato la gestione degli incontri ai servizi sociali. Esse sono quindi venute meno al loro dovere di adottare misure pratiche al fine di indurre gli interessati ad una migliore collaborazione, tenendo comunque conto del superiore interesse della minore.
La Corte osservava, inoltre, che lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale evidenziava piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali le successive richieste di infor¬mazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali, ai quali veniva ordinato di far rispettare il diritto di visita. Le autorità hanno così lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall’inosservanza delle decisioni giudiziarie, mentre dal semplice decorso del tempo derivavano delle conseguenze sulla relazione del padre con la minore.
In queste circostanze, la Corte riteneva che, di fronte a tale situazione, le autorità avrebbero dovuto adottare misure più dirette e specifiche finalizzate a ristabilire il contatto tra il ricorrente e la figlia. In particolare, la mediazione dei servizi sociali avrebbe dovuto essere utilizzata per in¬coraggiare le parti a collaborare ed i servizi sociali avrebbero dovuto organizzare, secondo quanto disposto dai decreti del tribunale, gli incontri tra il ricorrente e la figlia, inclusi quelli che avrebbero dovuto tenersi a Roma. Le autorità giudiziarie nazionali non hanno invece adottato alcuna misura adeguata al fine di creare in futuro le condizioni necessarie all’effettivo esercizio del diritto di visita del ricorrente.
Tenuto conto di ciò che precede e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte concludeva che le autorità nazionali avevano omesso di profondere un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di visita del ricorrente violando in tal modo il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione.
VII Alienazione genitoriale e diritto penale
a) Condotta alienante e sottrazione consensuale di minore (articoli 573 e 574 c.p.)
In linea di massima il comportamento del genitore che mette in atto consapevolmente una con¬dotta che ostacola sistematicamente il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, può astrattamente integrare il reato di cui all’art. 574 c.p. (sottrazione consensuale di minorenne).
Nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare il codice penale prevede alcune fattispecie (di¬stribuite negli articoli 573, 574 e 574-bis) caratterizzate da comportamenti di “sottrazione” di un minorenne ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Secondo l’impostazione del codice penale costituisce reato “sottrarre” un minore di età al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, cioè – in linea di prima approssimazione e salvo a preci¬sare meglio l’elemento materiale del reato – allontanarlo dal genitore ovvero condurlo e trattenerlo lontano da lui in modo da impedire od ostacolare l’esercizio delle funzioni genitoriali.
Si tratta quindi di un delitto che vede innanzitutto leso l’esercizio della genitorialità e in questo senso è certamente coerente la collocazione dei reati di “sottrazione” nell’ambito di quelli contro la famiglia (titolo XI del libro secondo del codice penale). La lesione delle funzioni genitoriali appare sistematicamente richiamata nella giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 42370; Cass. pen. Sez. VI, 4 marzo 2002, n. 11415).
Va, però, ricordato che i comportamenti di “sottrazione” hanno anche, e soprattutto, la loro vittima nello stesso minore sottratto all’esercizio delle funzioni di cura, di vigilanza di orientamento e di custodia per lui essenziali esercitate da ciascuno dei genitori. Il principio è stato molto opportuna¬mente ribadito da Cass. pen. Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 17799 che, con riferimento al reato di sottrazione di un minore infraquattordicenne ha osservato che “la sottrazione di un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale o la sua ritenzione contro la volontà di questi, come previste dall’art. 574, comma 1, c.p. proteggono lo stesso bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore, interferendo sui suoi diritti e distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore”.
La natura plurioffensiva era stata già affermata molto chiaramente anche Cass. pen. Sez. V, 8 luglio 2008, n. 37321 e da Cass. pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 20950) sulla base della stessa considerazione e cioè che con tali reati si lede non soltanto il diritto di chi esercita le respon¬sabilità genitoriali, ma anche quello del figlio a crescere nel rapporto con entrambi i genitori. Anche la giurisprudenza di merito ha espresso le stesse valutazioni: per esempio Trib. Trento, 1 aprile 2011 ha affermato che le fattispecie di “sottrazione” si presentano come lesive sia dell’interesse del figlio a crescere con il sostegno e la guida di entrambi i genitori, sia del genitore stesso che vede, così, profondamente menomata la possibilità di esercitare pienamente la potestà genitoriale instaurando e coltivando un rapporto con la propria prole che sia connotato da cura, assistenza, affettività e supporto educativo.
È evidente che un comportamento sistematico che cagiona l’alienazione genitoriale può integrare il reato in questione. Eppure non vi sono precedenti specifici su questo aspetto che richiamano espressamente l’alienazione genitoriale.
A differenza di quanto per lo più avveniva in passato (allorché i comportamenti di “sottrazione” più frequenti erano per lo più posti in essere da estranei alla famiglia), il tema della sottrazione concerne oggi soprattutto l’ambito dei rapporti tra genitori e l’ambito delle relazioni del figlio mi¬nore con ciascuno dei genitori. Un contenzioso statisticamente significativo in materia di reati di “sottrazione” è costituito proprio dall’allontanamento (materiale ma anche psicologico) di un figlio “sottratto” da un genitore all’altro.
b) Inosservanza dei provvedimenti del giudice civile in materia di affidamento (art. 388 c.p.)
L’articolo 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) – delitto contro l’autorità delle decisioni giudiziarie – costituisce una tra le norme più ricorrenti nel contenzioso penale in diritto di famiglia. Il nucleo centrale della norma, per quanto almeno concer¬ne i comportamenti penalmente rilevanti nel diritto di famiglia (dal momento che la norma ha una portata molto più ampia riguardando molteplici altri comportamenti elusivi), è nel secondo comma che punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 ad euro 1.032 “chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice… che concerne l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci…”.
L’elusione dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento di minori (art. 388, secondo comma, c.p.) assicura pacificamente tutela a qualsiasi statuizione in materia di affidamento, anche contenuta nell’ordinanza presidenziale di separazione o in un decreto camerale di modifica o di regolamentazione dell’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio.
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa da identificarsi non nel minore (che certa¬mente è anche da considerare destinatario della tutela penale, come si desume anche dall’art. 709-terc.p.c. che prevede anche a suo favore, in caso di violazioni del regime di affidamento, la possibilità di un risarcimento dei danni) ma nel soggetto al quale il provvedimento attribuisce il diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione. Nel caso di elusione di provvedimenti con¬cernenti l’affidamento questo soggetto è in genere uno dei genitori.
Tutte le questioni che si pongono in tema di mancata esecuzione dolosa dei diversi provvedimenti del giudice richiamati dalla norma penale possono essere risolte se si chiarisce esattamente la ratio di questa norma. Bisogna cioè verificare se l’art. 388 del codice penale è teso a sanzionare penalmente la semplice inottemperanza ai provvedimenti del giudice indicati (che il legislatore ha selezionato come più bisognosi di tutela) ovvero se l’obiettivo della norma penale è diverso.
La scelta della soluzione interpretativa è stata fatta da Cass. pen. Sez. Unite, 27 settembre 2007, n. 36692 dove – in una vicenda relativa all’inottemperanza ad un provvedimento posses¬sorio – si è affermato molto chiaramente che l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali (e quindi l’inottemperanza non costituisce di per sé reato), bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione Entrambe le fattispecie previste dai primi due commi dell’art. 388 c.p. hanno in realtà per oggetto giuridico l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale. Con la conseguenza che costituiscono reato solo quei comportamenti che frustrano l’attuazione del provvedimento. E perciò, quando – come avviene nel diritto di fa¬miglia – la natura personale e infungibile delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva del provvedimento giudiziale escludono che l’esecuzione possa prescindere dal contributo dell’ob¬bligato, il rifiuto di adempiere non si esaurisce in una mera inottemperanza all’ordine del giudice, ma impedisce o comunque ostacola l’esecuzione, incidendo così sull’interesse all’effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice. Quindi il rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 c.p., comma 2 non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato.
È questa interpretazione perciò che deve essere tenuta presente per la soluzione dei problemi che la norma pone, a cominciare da quello sul significato dell’espressione “eludere il provvedimento del giudice”.
È diventata assolutamente uniforme in giurisprudenza negli ultimi anni – a partire dalla sopra richiamata decisiva e articolata decisione delle Sezioni Unite – l’interpretazione che riferisce il termine “elusione” a un significato che fa leva non tanto sulla condotta subdola, fraudolenta o meno, quanto sul concetto di collaborazione dell’obbligato. Sussiste l’inottemperanza penalmente sanzionata tutte le volte in cui, a prescindere da comportamenti omissivi o commissivi, l’adempi¬mento dell’obbligazione presuppone la collaborazione dell’obbligato. L’inottemperanza non costitu¬isce reato, invece, allorché l’attuazione del provvedimento non richiede un intervento agevolatore del soggetto obbligato.
Ebbene, nell’ambito dell’attuazione delle decisioni relative all’affidamento di minori, è difficile se non impossibile ipotizzare comportamenti che non presuppongano la collaborazione dell’obbliga¬to. Pertanto l’inadempimento ai provvedimenti in materia di affidamento di minori finisce è, in sostanza, sempre penalmente sanzionato. Perciò quando l’obbligato deve prestare una qualche collaborazione affinché il provvedimento sia attuato correttamente, l’inadempimento, costituisce reato. Questo è il contenuto precettivo vivente dell’art. 388 del codice penale.
Anche per i provvedimenti che riguardano l’affidamento di un minore il principio in base al quale sussiste l’inadempimento penalmente sanzionato tutte le volte in cui l’adempimento dell’obbli¬gazione presuppone la collaborazione dell’obbligato si è da tempo consolidato in giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37118; Cass. pen. Sez. VI, 11 maggio 2010, n. 33719; Cass. pen. Sez. III, 7 aprile 2010, n. 24294; Cass. pen. Sez. VI, 11 giugno 2009, n. 32846; Cass. pen. Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 27995). Il principio generale che emerge da queste decisioni è che l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concer¬ne l’affidamento di minori può connettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la fru¬strazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, in quanto l’ottemperanza al provvedimento richiede necessariamente la collaborazione dell’obbligato.
Molto chiaro in proposito Trib. Napoli Portici, 10 giugno 2013 in un caso di affidamento con¬diviso secondo cui l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo e quando per l’esercizio delle facoltà attribuite al genitore non affidatario in via prevalente sia necessaria la collaborazione di quello prevalente. Analogamente Trib. Bari Sez. I, 10 maggio 2013 secondo cui “il concetto di elusione presuppone una forma di scaltrezza, sotterfugio o raggiro che non può che manifestarsi in forma commissiva, tanto che, laddove la legge ha ritenuto sufficiente, ai fini della sanzione penale, una mera condotta omissiva, lo ha espressamente sancito. La norma in oggetto mira a tutelare non tanto l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza di ispirazione costituzionale, dell’effettività della giurisdizione. Il mero rifiuto o l’omissione di ottem¬perare ai provvedimenti di cui all’art. 388, comma 2°, c.p., non costituisce condotta elusiva penal¬mente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte o la natura interdittiva del provvedimento non implichino il contributo dell’obbligato all’esecuzione”.
In senso sostanzialmente analogo sulla sussistenza del reato in caso di violazione di obbligazioni di collaborazione di sono espressi Trib. Bari Sez. I, 23 ottobre 2012; App. Taranto, 24 ottobre 2011; Trib. Arezzo, 12 settembre 2011; Trib. Rieti, 15 giugno 2011; Trib. Napoli Sez. IV, 15 ottobre 2008.
Si deve, quindi, attribuire rilevanza non alla differenza tra comportamenti commissivi e comporta¬menti omissivi, quanto all’esistenza o meno di un onere di collaborazione da parte di chi è obbli¬gato all’adempimento del provvedimento. Tutte le volte in cui questa collaborazione sia richiesta oggettivamente dal provvedimento, l’inadempimento sarà penalmente sanzionabile a prescindere dalla natura commissiva od omissiva della condotta.
È possibile selezionare nell’ambito del diritto di famiglia comportamenti per i quali è necessaria la collaborazione dell’obbligato da quelli per i quali tale collaborazione non è richiesta? E’ praticabile, cioè, nell’ambito dei provvedimenti di affidamento, una distinzione o tutti i provvedimenti di affida¬mento richiedono necessariamente la collaborazione dell’obbligato? In verità tutti i comportamenti in materia di affidamento presuppongano la collaborazione dell’obbligato dal momento che i prov¬vedimenti in questione sono oggettivamente infungibili.La conclusione è, dunque, che in materia di affidamento di minori la infungibilità della prestazione e quindi la necessaria collaborazione dell’obbligato all’adempimento rendono sanzionabile sempre ai sensi dell’art. 388 codice penale la mancata ottemperanza al provvedimento del giudice.
È questa l’interpretazione severa ormai adottata dalla giurisprudenza in materia di inottemperanza alle disposizioni in materia di diritto di visita dei figli (Cass. pen. Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 31712chiarisce in proposito che “è sufficiente la realizzazione di un›omissione contrastante con l›obbligo stabilito nel provvedimento giudiziale, rientrando tale comportamento omissivo antido¬veroso nel concetto di “elusione” impiegato dal legislatore per la descrizione della ipotesi delit¬tuosa”. Nella giurisprudenza di merito Trib. Ivrea, 23 maggio 2014; Trib. Firenze Sez. II, 10 febbraio 2014.
Trib. Monza, 26 novembre 2012 ha confermato la condanna di un genitore che, impedendo al coniuge separato di ricevere e tenere con sé la figlia minore, eludeva l’ordinanza del Tribunale civile con la quale si attribuiva all’altro genitore il diritto di vedere la figlia, attuando comporta¬menti pretestuosi, volti a non consentire l’espletamento degli incontri o comunque finalizzati a renderli oltremodo difficili. App. Milano Sez. II, 9 giugno 2011 ha ritenuto applicabile la san¬zione penale nei confronti di chi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, omettendo di far trovare in casa i figli per le preannunciate ferie estive con il padre, ostacolava il diritto di visita di quest’ultimo, contravvenendo ad un ordine del giudice. Il comporta¬mento del genitore separato che ostacoli o non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico di favore nei confronti del genitore non affidatario, assume rilevanza penale. Secondo Trib. Roma, 30 maggio 2005 la previsione penale dell’articolo 388, comma 2, del c.p. è posta a tutela dell’interesse del minore a vedere salvaguardata la relazione con entrambi i genitori; pertanto il reato di cui all’articolo 388, comma 2, del c.p. è integrato qualora emerga un rifiuto da parte dell’altro genitore di consegnare il bambino secondo i tempi e le modalità stabilite, che deve assumere carattere continuativo e sistematico, in modo da porsi in contrasto con l’interesse del minore e integrare il concetto di elusione previsto dalla fattispecie. L’inadempimento continuato e ingiustificato al dovere di favorire gli incontri del figlio con l’altro genitore è stato ritenuto fonte di responsabilità civile non trascurabile (Trib. Roma, 13 giugno 2000).
Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità, Cass. pen. Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 27995 ha confermato la condanna per un genitore che aveva impedito all’altro genitore di tra¬scorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito. Nella stessa direzione Cass. pen. Sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 41003, nel confermare la condanna per la madre che si era allontanata dal luogo di residenza nei giorni concordati per gli incontri dei figli minori con il padre, ha affermato il principio che qualora in sede di separazione fra i coniugi il giudice civile abbia disposto l’affi¬damento dei figli minori alla madre con la possibilità per il padre di incontrarli periodicamente, l’allontanamento della madre dal luogo di residenza nei giorni concordati per gli incontri integra il reato di cui all’ art. 388 cod. pen. senza che a tale scopo abbia rilevanza che tale allontanamento fosse stato preventivamente annunciato.
Secondo Cass. pen. Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37118 l’’elusione dell’esecuzione di un prov¬vedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori può connettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggia¬menti di mero carattere omissivo. Ne consegue la rilevanza penale della condotta del genitore affidatario il quale, esternando al figlio un atteggiamento di rifiuto a proposito degli incontri con il genitore separato, non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro genitore. Analogamente Cass. pen., Sez. fe¬riale, 12 settembre 2003 ha stabilito che il rifiuto del minore di vedere il padre non esonera la madre dal dovere di adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del diritto di visita al padre, non fornendo sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell’apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sem¬pre necessario per garantire l’esecuzione secondo buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.
c) Il che modo il consenso del minore può avere rilevanza per escludere i reati?
Poiché il reato di sottrazione (che altrimenti sarebbe un sequestro di persona) si consuma sostan-zialmente con il consenso del minore (anche se esigenze di protezione hanno indotto il legislatore a prevedere espressamente il consenso solo per il figlio ultra-quattordicenne), e poiché anche in sede di inosservanza dei provvedimenti del giudice civile in materia di affidamento non può farsi ameno di considerare il comportamento e la volontà del minore, si pone il problema di compren¬dere quale libertà può essere oggi riconosciuta al minore nella relazione con i propri genitori anche separati. In che termini il comportamento di “sottrazione” del figlio effettuato da un genitore in danno dell’altro o quello di “violazione” delle regole dell’affidamento può essere influenzato dal consenso o dal dissenso del minore. Sussistono, insomma, i reati in questione se è il figlio che rifiuta il rapporto con l’altro genitore?
Nella giurisprudenza penale sulla “sottrazione” del minore ultraquattordicenne consenziente (art. 573 c.p.) e sulla “sottrazione” del minore infra-quattordicenne (art. 574 c.p.) il problema non emerge in modo significativo. Pur tuttavia non è pensabile che il consenso o il dissenso del mi¬nore non abbiano influenza sulla sussistenza del reato o sulla sua punibilità. Avviene spesso, per esempio, che un genitore si difenda dall’accusa di aver sottratto il figlio all’altro assumendo che il figlio stesso avrebbe espresso il desiderio o addirittura avrebbe chiesto esplicitamente di non frequentare l’altro genitore. In che modo l’opinione del figlio minore deve essere tenuta in consi¬derazione? Può il genitore imputato di sottrazione o di inosservanza invocare lo stato di necessità o l’assenza di dolo?
Di un certo aiuto potrebbe essere invece la giurisprudenza che si è formata sull’art. 388 del codice penale in ordine alla valutazione dell’elusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento di minori. Qui spesso il problema ricorrente è proprio quello in cui uno dei genitori assume di non essere responsabile del reato in quanto è il figlio che rifiuta di incontrare o di avere contatti con l’altro genitore.
Anche in questo caso – per il quale evidentemente non può prescindersi dall’età del minore – la giurisprudenza ha richiamato il tema di fondo della collaborazione dell’obbligato riconoscendo in alcuni casi la mancanza di dolo (App. Campobasso, 16 aprile 2013) ed in altri più numerosi, invece, che il dolo sussiste sotto il profilo che è dovere di un genitore attivarsi concretamente “af¬finché il figlio minore maturi un atteggiamento psicologico di favore nei confronti del genitore non affidatario” (App. Milano, Sez. II, 9 giugno 2011).
Quest’ultimo punto di vista è stato spesso richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Per esempio Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26810 ha confermato una decisione di merito ritenendo sempre necessaria “una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affida¬tario alla riuscita delle visite e degli incontri con l’altro genitore stabiliti con il provvedimento del giudice”. Ugualmente Cass. pen. Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37118 ha precisato che sussiste il reato di cui all’art. 388 c.p. “se risulta che il genitore affidatario non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro genitore”. Cass. pen. Sez. feriale, 12 settembre 2003 ha ritenuto che il rifiuto del minore di incontrare il padre non esonera la madre dal dovere di adottare i comportamenti indispensabili a consentire gli incontri.
Nell’ipotesi che qui si affronta della rilevanza da attribuire alla volontà del minore nella valutazione della sussistenza o meno a carico di uno dei genitori del reato di “sottrazione” in danno dell’altro o di “inosservanza dei provvedimenti del giudice” il figlio minore non potrebbe che essere ascoltato come teste nell’ambito cioè delle “prove” cui si riferisce il terzo libro del codice di procedura penale e specificamente della testimonianza (art. 194 e ss. c.p.p.) – ammissibile qualunque sia l’età del testimone (art. 196 c.p.p.) – anche ove gli si riconoscesse la qualità di persona offesa. Si compren¬de come questa qualificazione del minore come testimone sia di particolare problematicità per il coinvolgimento che in questa veste il minore finirebbe per avere nel processo a carico di uno dei genitori. Invero manca nel processo penale un sistema di acquisizione del punto di vista del minore che le convenzioni internazionali e lo stesso art. 315-bis del codice civile prevedono come obbligo generale ma anche come diritto del minore “in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”. La testimonianza formale del figlio minore finisce per supplire, quindi, alla mancanza di una prassi diversa dell’ascolto del figlio nel processo penale.
Per quanto concerne il consenso del minore nei casi di inosservanza dei provvedimenti del giu¬dice in materia di affidamento, è molto ricorrente il caso in cui uno dei genitori assume di non essere responsabile del reato in quanto è il figlio che rifiuta di incontrare o di avere contatti con l’altro genitore.
Anche in questo caso – per il quale evidentemente non può prescindersi dall’età del minore – la giurisprudenza ha richiamato il tema di fondo della collaborazione dell’obbligato riconoscendo in alcuni casi la mancanza di dolo (App. Campobasso, 16 aprile 2013) ed in altri più numerosi, invece, che il dolo sussiste sotto il profilo che è dovere di un genitore attivarsi concretamente “af¬finché il figlio minore maturi un atteggiamento psicologico di favore nei confronti del genitore non affidatario” (App. Milano, Sez. II, 9 giugno 2011).
Quest’ultimo punto di vista è stato spesso richiamato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Per esempio Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26810 ha confermato una decisione di merito ritenendo sempre necessaria “una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affida¬tario alla riuscita delle visite e degli incontri con l’altro genitore stabiliti con il provvedimento del giudice”; ugualmente Cass. pen. Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37118 ha precisato che sussiste il reato di cui all’art. 388 c.p. “se risulta che il genitore affidatario non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro genitore”; Cass. pen. Sez. feriale, 12 settembre 2003 ha ritenuto che il rifiuto del minore di incontrare il padre non esonera la madre dal dovere di adottare i comportamenti indispensabili a consentire gli incontri.
Se non vi sono specifici contegni di impedimento all’esercizio dei diritti dell’altro genitore non sus¬siste il reato (Cass. pen. Sez. feriale, 14 settembre 2010, n. 34024; Cass. pen. Sez. VI, 4 aprile 2003, n. 25899).
d) I maltrattamenti psicologici quasi assenti in giurisprudenza (art. 572 c.p.)
La legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) ha modificato il primo comma dell’art. 572 che veniva così riscritto: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sot¬toposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni” e inseriva un secondo comma del tenore seguente: “La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici”. La novità stava nella più ampia tutela offerta ai minori degli anni quattordici, nell’inasprimento della sanzione e – cosa certamente non di poco conto – nell’introduzione delle persone comunque “conviventi” tra i soggetti passivi del reato. Ed infatti anche la rubrica originaria della disposizione (”Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”) veniva modificata in “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”.
Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (contenente norme per il contrasto della violenza di genere) convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, inseriva all’art. 61 del codice penale (“circostanze aggravanti”) un numero 11-quinquies il cui testo prevede come aggravante comune “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza” e abrogava conseguentemente il secondo com¬ma dell’art. 572 (dove si aggravava la pena nel caso di persona offesa minore di anni quattordici) reso inutile dall’aggravamento generale previsto in caso di reati contro minori di diciotto anni.
In seguito a queste modifiche, il testo oggi vigente dell’art. 572 del codice penale (“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”) prevede: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [cioè fuori dei casi di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” di cui all’art. 571 c.p.], maltrat¬ta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”
Alla condanna per il delitto di maltrattamenti commessa dai genitori consegue, ai sensi dell’art. 34 cod. pen., la sospensione e la decadenza della responsabilità genitoriale.
Lo spettro dei comportamenti sanzionati dal reato di maltrattamenti è praticamente illimitato (per¬cosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di di¬sprezzo e di offesa alla sua dignità, fatti lesivi dell’integrità anche solo morale del soggetto passivo.
Secondo la definizione fornita dal Consiglio d’Europa nel 1978, il maltrattamento “si concretizza negli atti e nelle carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro in¬tegrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo”.
Nel 1999 la Consulta sulla prevenzione dell’abuso sui bambini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la seguente definizione: “l’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresen¬tato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o tratta¬mento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”.
Come sottolineato nel rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “per maltrattamento psicologico si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psico¬logiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibi¬scono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione, la memoria.”
Nell’ordinamento giuridico italiano né la trascuratezza né l’abuso psicologico sono previsti espres¬samente quali fattispecie specifiche di reato. I reati nei quali questi comportamenti possono rien¬trare sono oggi sparsi all’interno del codice penale in modo disordinato come per esempio, ove ve ne siano i presupposti, quello di abbandono (art. 591 c.p.), di ingiuria (art.594 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia (art. 612 c.p.), di lesioni (nei quali ultimi rientrano i compor¬tamenti che provocano “una malattia nel corpo o nella mente” secondo la definizione che ne dà l’art. 582 c.p.).
Qui va osservato che l’abuso psicologico contro bambini e adolescenti consiste in atti omessi o commessi che vengono ritenuti psicologicamente dannosi. Tali comportamenti vengono messi in atto individualmente da persone che, per particolari caratteristiche come l’età o la condizione sociale, sono in posizione di potere rispetto al bambino. Si tratta di comportamenti che possono danneggiare anche in modo irreversibile lo sviluppo affettivo, cognitivo, relazionale e fisico del minore. L’abuso o maltrattamento psicologico include gli atti di rifiuto, terrorismo psicologico, minaccia, sfruttamento, isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale e nei casi di conflittualità fra coniugi anche il mettere il figlio contro l’altro genitore. L’abuso psicologico, se perpetuato nel tempo e qualora assuma connotazioni particolarmente gravi può produrre diverse conseguenze nella crescita del bambino: scarsa autostima e assertività, incapacità di avere fiducia negli altri, instabilità o disadattamento emozionale, disturbi del sonno e inibizione del gioco.
La giurisprudenza non ha finora operò saputo cogliere se non alcuni pochi aspetti legati specifica¬mente all’abuso psicologico sui minori soprattutto affrontando il tema dell’abuso dei mezzi di cor¬rezione ma non ha quasi mai collocato l’abuso psicologico all’interno del reato di maltrattamenti.
Solo Cass. pen. Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 36503 ha ritenuto che il delitto di maltratta¬menti può essere integrato anche da atteggiamenti nei confronti del minore che si concretizzano nel non fargli frequentare con regolarità la scuola, nell’impedirne la socializzazione, nell’impartire regole di vita tali da incidere sul suo sviluppo psichico e nel prospettargli la figura paterna come negativa e violenta. Cass. pen. Sez. VI, 13 luglio 2007, n. 38962 precisa che il reato di maltrat¬tamenti in famiglia, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell’equilibrio e dell’evoluzione psichica di un soggetto minore.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il giudice può dare risalto alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale formulata dai consulenti tecnici, fondata sul comportamento materno, ritenuto idoneo a generare un conflitto di lealtà nella prole, che può dare fondamento alla diagnosi di alienazione del figlio nei confronti del padre rilevando, peraltro, che al di là della scelta di una o altra classificazione scientifica, ciò che rileva è l’individuazione di condotte tendenti ad escludere l’altro genitore e sovrapporre gli ambiti dell’affettività propria a quella del minore.
A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005). Tuttavia questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgrega¬zione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015, conf. Cass. 22744/2017).
In particolare nella pronuncia n. 6919/2016, questa Corte ha affermato poi il seguente principio di diritto, con riguardo ad un’ipotesi di alienazione parentale: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comporta¬menti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. Al giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori).
L’audizione del minore è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in partico¬lare in quelle relative all’affidamento ai genitori, salvo che tale adempimento possa essere in contrasto con gli interessi del minore stesso, con la conseguenza che il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla contrarietà all’interesse del minore, sulla sua superfluità o sulla assenza di discernimento del soggetto in¬teressato è fonte di nullità della sentenza, in quanto si traduce in una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.
Tribunale Milano, 11 marzo 2017
Il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime.
Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di affidamento di figli minori, qualora il genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindro¬me di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice del merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia.
Cass. civ. Sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18817 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e ma¬teriale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, non¬ché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde re¬lazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Trib. Cosenza, sez. II, 29 luglio 2015 n. 778 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va disposto il collocamento di due minori per sei mesi in una struttura protetta avendo la madre dei minori “manipolato i figli allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre verso cui ostentano entrambi plateali manifestazioni di rifiuto e negazione” evidenziata da una CTU in cui si descrive l’esistenza di un ‘condizionamento programmato’ della madre nei confronti dei figli teso a “logorare” la figura paterna, compresi anche i familiari [del padre] ed il posto in cui vive”. Il Tribunale mediante l’ascolto diretto dei minori ha constatato la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell’alienazione parentale.
Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9632 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro genitore.
Trib. Milano Sez. IX 13 ottobre 2014 (Quotidiano Giuridico, 2014 nota di MANCUSO)
È inammissibile un accertamento tecnico d’ufficio su un minore avente ad oggetto la verifica della P.A.S. in quan¬to non inserita tra le patologie nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali c.d. DSM-V. La pronuncia si dimostra alquanto restrittiva non tenendo in debita considerazione il riconoscimento che la letteratura scientifica internazionale e la giurisprudenza hanno dato alla questione.
Cass. pen. Sez. VI, 26 giugno 2014, n. 31712 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 388 c.p., nell’ipotesi di rifiuto ad ottemperare alle disposizioni in materia di visita dei figli, è sufficiente la realizzazione di un’omissione contrastante con l’obbligo stabilito nel provvedimento giudiziale, rientrando tale comportamento omissivo antidoveroso nel concetto di “elusione” im¬piegato dal legislatore per la descrizione della ipotesi delittuosa.
Trib. Ivrea, 23 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sussiste il reato ex art. 388 c.p. allorché il soggetto agente, con coscienza e volontà, non ottemperi, in assenza di giustificati motivi, agli obblighi imposti con il provvedimento dell’Autorità giudiziale in ordine alla regolamen¬tazione delle visite dell’altro genitore alla propria figlia.
Trib. Firenze Sez. II, 10 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l’affidamento di minori ed inte¬grante il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. può ravvisarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo.
Cass. pen. Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 17799 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di sottrazione di persone incapaci, previsto dall’art. 574 cod. pen., ha natura di reato permanente ed è caratterizzato: a) da un’azione iniziale costituita dalla sottrazione del minore; b) dalla protrazione della situazione antigiuridica mediante la ritenzione, attuata attraverso una condotta sempre attiva, perché intesa a mantenere il controllo sul minore e spesso ad utilizzare tale situazione per i fini più diversi; c) dalla possibilità, per il reo, di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per la pronunzia della sentenza di primo grado.
Trib. Minorenni Trieste, 23 agosto 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va condannato al risarcimento dei danni a favore dell’ex partner la madre affidataria esclusiva che ostacola i contatti tra il padre detenuto e il figlio minore.
Trib. Napoli Portici, 10 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il dolo, richiesto per la configurabilitàdel delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore (art. 388, comma secondo, cod. pen.), non è integrato nel solo caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l’azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell’interesse del minore.
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concre¬tarsi in qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo e quando l’esercizio delle facoltà attribuite al genitore non affidatario in via prevalente sia necessaria la collaborazione di quello prevalente.
Trib. Novara, 31 maggio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non sono più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla idoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Corte d’Appello Brescia, 17 maggio 2013 (Corriere del Merito, 2013, 11, 1051 nota di SPANGARO)
La mancanza di fondamento scientifico della PAS non esclude che essa possa essere utilizzata, ai fini del pro¬cesso, per individuare un problema relazionale in situazione di separazione dei genitori, pur non assumendo i connotati di una malattia vera e propria. Infatti, l’atteggiamento del bambino che rifiuta l’altro genitore, per un patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo ad una forma di invischiamento capace di produr¬re nella sua crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una serie di problemi psicologici alienanti. Il punto del processo è allora stabilire se i disturbi a carico del minore siano o non riconducibile alla responsabilità del genitore convivente, in quanto generati dal suo comportamento nei confronti dell’altro genitore.
Trib. Bari Sez. I, 10 maggio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In merito all’imputazione per il reato p. e p. dall’art. 388 c.p. per avere la prevenuta, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale affidataria del minore, eluso l’esecuzione del provvedimento della Corte di Appello, il concetto di “elusione” presuppone una forma di scaltrezza, sotterfugio o raggiro che non può che manifestarsi in forma commissiva, tanto che, laddove la legge ha ritenuto sufficiente, ai fini della sanzione pe¬nale, una mera condotta omissiva, lo ha espressamente sancito. La norma in oggetto mira a tutelate non tanto l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza di ispirazione costituzionale, dell’effettività della giurisdizione. Il mero rifiuto o l’omissione di ottemperare ai provvedimenti di cui all’art. 388, comma 2°, c.p., non costituisce condotta elusiva penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte o la natura interdittiva del provvedimento non implichino il contributo dell’obbligato all’esecuzione.
App. Campobasso, 16 aprile 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione incriminatrice contemplata dall’art. 388, comma secondo, c.p. non può ritenersi integrata, in punto di elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, nell’ipotesi in cui il genitore affidatario del minore, nell’impedire al genitore non affidatario, ricusato dal minore, il diritto di visita con lo stesso, sia stato mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore medesimo, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla compara¬zione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.
Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cd. PAS (sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza.
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel decidere sull’affidamento il giudice, utilizzando le relazioni dei servizi specialistici della Asl in cui si effettua la diagnosi di una alienazione parentale dei figli evidenziando il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, fa legittimamente uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies c.c., comma 1, di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Il giudice può fondare la decisione anche su elementi concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in una motivazione.
Cass. civ. Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601 (Foro It., 2013, 4, 1, 1193)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione – per violazione di legge – avverso la sentenza di separazione giudiziale dei coniugi che aveva confermato l’affidamento esclusivo di un minore alla madre, la quale intratteneva una relazione con la convivente, in mancanza di concreti riferimenti alle ripercussioni negative per il minore stesso, sul piano educativo e della crescita, in ragione del suo inserimento in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.
Corte europea dei diritti dell’uomo, 9 gennaio 2013, n. 25704 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
Costituisce violazione dell’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dello Stato italiano, il fatto che le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si sono impe¬gnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legame familiare tra padre e figlia minore, at¬traverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori.
Trib. Monza, 26 novembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra il reato p. e p. dall’art. 388 c.p. la condotta della prevenuta che, impedendo al coniuge separato di rice¬vere e tenere con se la figlia minore, eludeva l’ordinanza del Tribunale civile con la quale si attribuiva al padre il diritto di vedere la figlia, attuando comportamenti pretestuosi, volti a non consentire l’espletamento degli incon¬tri o comunque finalizzati a renderli oltremodo difficili. Nei confronti dell’imputata, tuttavia, si impone la pronun¬cia di una sentenza di assoluzione, per insussistenza dei fatti, laddove risulti dimostrato che, avendo il Tribunale lasciato gli ex coniugi sostanzialmente privi di specifiche indicazioni circa il numero dei giorni settimanali in cui la bimba poteva restare presso il padre e circa l’orario di inizio della visita di tre ore, ed avendo quest’ultimo preteso di vedere la bambina ogni volta che lo voleva, anche in orario non pomeridiano e per più di due ore, provocando uno scombussolamento nei ritmi di vita della piccola, che veniva prelevata da scuola ad ogni ora e senza regola, appare evidente come le rimostranze dell’imputata non possono configurare il reato contestato, sostanziandosi sempre in reazioni a pretese non fondate del padre.
Trib. Bari Sez. I, 23 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È imputabile per il reato p. e p. dall’art. 388 c.p. il prevenuto che eluda l’esecuzione del provvedimento del Tri¬bunale civile concernente l’affidamento della figlia, omettendo di incontrarla nei giorni stabiliti. La finalità della norma de qua non è quella di tutelare l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza di ispirazione costituzionale dell’effettività della giurisdizione. E così il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti del giudice non costituisce condotta elusiva penalmente rilevante a meno che la natura personale delle prestazioni imposte o la natura interdittiva del provvedimento non implichino il contributo dell’obbligato all’esecuzione.
Trib. Roma, Sez. I, 11 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più soltanto in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Trib. Messina Sez. I, 8 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disposto normativo di cui all’art. 709-ter c.p.c., nella parte in cui prevede la condanna al risarcimento dei danni in favore del figlio minore e/o dell’altro genitore nei casi di gravi inadempienze, di violazioni dei doveri genitoriali ovvero di comportamenti ostacolanti le modalità dell’affidamento, introduce nell’ordinamento un’ipotesi a sé stante di c.d. danno punitivo. A sostengo di tale argomentazione milita la circostanza che nella individuazione della misura del risarcimento occorre in primo luogo guardare alla gravità della condotta del genitore inadem¬piente, anche in considerazione del fatto che i rimedi di cui all’art. 709-ter c.p.c. hanno essenzialmente finalità punitiva, e non occorre una prova specifica sulla esistenza ed entità del danno, che può considerarsi naturale conseguenza del deprecabile comportamento di uno dei genitori. Così interpretata, la previsione dell’art. 709-ter c.p.c. risulta assolvere ad una funzione sanzionatoria deterrente della condotta del genitore per evitare che nel futuro lo stesso continui a rendersi inadempiente rispetto ai propri obblighi nei confronti della prole e rispetto al contenuto dei provvedimenti.
Trib. Roma,Sez. I, 2 agosto 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Affinché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Trib. Milano, Sez. IX, 11 giugno 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’e¬ventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflit¬tualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2012, n. 7452 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici; la verifica della concreta qualificazione dell’esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito che, peraltro, nella sua decisione, ben può motivare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio.
App. Taranto, 24 ottobre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’interesse tutelato dall’art. 388, comma secondo, c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì la esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, con la conseguenza che il mero rifiuto di ottemperare al provvedimento giudiziale non costituisce, di norma, comportamento elusivo rilevante per la configurabilità del reato di cui innanzi, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte, ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento, esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. In tali ipotesi, infatti, l’inadempimen¬to dell’obbligato contraddice di per sé la decisione giudiziale e ne pregiudica la eseguibilità ed, in particolare, ove si tratti di un provvedimento prescrittivo di prestazioni personali o comunque di un comportamento agevo¬latore dell’obbligato, il rifiuto di adempiere non si esaurisce in una mera inottemperanza all’ordine del Giudice, ma tende a impedirne o comunque a ostacolarne l’esecuzione, incidendo così sull’interesse all’effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice.
Trib. Novara,21 ottobre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l’affidamento dei figli minori ad entrambi genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole. Il legislatore, tuttavia, non ha tipizzato le circostanze ostative all’affidamento condiviso, rimettendo così la loro individuazione al giudice del merito, che adotterà la relativa decisione con provvedimento motivato, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. Conseguente¬mente, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, alla regola del affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronunzia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazio¬ne non solo più in positivo sulla idoneità dei genitori affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Cass. pen. Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 36503 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’oggetto della tutela penale nel reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. non è rappresentato soltanto dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma.
Trib. Roma, 13 settembre 2011 (Famiglia e Diritto, 2012, 8-9, 817 nota di LONGO)
La madre, separata dal coniuge e collocataria del figlio, la quale, per diversi mesi, impedisce senza giustificato motivo al padre di frequentare il figlio stesso, è tenuta al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c.a favore del padre per ingiusta lesione del diritto ad avere rapporti con la prole protetto dagli artt. 2 e 30 Cost..
Trib. Arezzo, 12 settembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388, co. 2, c.p., non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, quando il provvedimento violato abbia ad oggetto obblighi la cui esecuzione coattiva non richieda necessariamente un intervento agevolatore del soggetto obbligato. Affinché si configuri il reato in considerazione, infatti, è necessario che l’obbligo imposto sia coattivamente ineseguibile, ri¬chiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, ciò in quanto l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.
Trib. Novara, 21 luglio 2011 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 612 nota di DE SALVO)
In ordine alla natura del provvedimento di condanna al risarcimento del danno nei confronti del minore del genitore inadempiente agli obblighi inerenti il diritto di visita, deve condividersi l’indirizzo interpretativo che ricostruisce tale istituto in termini di danno punitivo, riconducibile alla categoria delle c.d. astreintes, con la conseguenza che la valutazione del giudice prescinde dall’accertamento dell’effettiva sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 2043 c.c.e deve essere improntata a criteri equitativi.
Trib. Rieti, 15 giugno 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dolosa dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in qualsiasi comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, compreso il mero atteggiamento omissivo. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la frustrazione del diritto dell’altro genitore non derivi dalla violazione di un provvedimento del giudice civile, bensì dalla violazione dell’art. 143, comma 2, c.c., non è configurabile il delitto di cui all’art. 388, comma 2, c.p..
App. Milano Sez. II, 9 giugno 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È imputabile per il reato p. e p. dall’art. 388 c.p. la prevenuta che, con più azioni esecutive del medesimo dise¬gno criminoso ed in tempi diversi, omettendo di far trovare in casa i figli per le preannunciate ferie estive con il padre, ostacolava il diritto di visita di quest’ultimo, contravvenendo ad un ordine del giudice. Il comportamento del genitore separato che ostacoli o non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico di favore nei confronti del genitore non affidatario, assume rilevanza penale. L’unico motivo idoneo a giustificare l’omessa esecuzione del provvedimento del giudice, risiede nell’esigenza di dover tutelare l’interesse del minore in una particolare situazione di emergenza che per i tempi ed i modi in cui si è manifestata, non sia stato possibile fron¬teggiare tempestivamente attraverso la sollecitazione della modifica del provvedimento giudiziale.
Cass. pen. Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26810 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini dell’esclusione del dolo, quale elemento soggettivo del reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. occorre dimostrare che il genitore affidatario, nell’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal figlio minore, è stato concretamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore stes¬so. (Nel caso concreto si è, dunque, annullata la sentenza gravata avendo la stessa escluso la sussistenza del predetto elemento, sebbene lo stesso era, invero, ravvisabile, anche se in forma attenuata, dal momento che non vi era stata alcuna attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri con l’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile).
Trib. Trento, 1 aprile 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disposto normativo di cui all’art. 614-bis c.p.c. introdotto dalla legge n. 69 del 2009, in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, consente al Giudice di fissare, con il provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva la ipotesi in cui a misura appaia manifestamente iniqua, una misura di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione del prov¬vedimento medesimo. La norma, in particolare, individua la propria ratio nell’esistenza di una serie di obbliga¬zioni di facere caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, cioè da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti nell’ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo.
Trib. Pistoia 13 gennaio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.
Cass. civ. Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 24526 (Nuova Giur. Civ., 2011, 5, 1, 412, nota di BUGETTI)
Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei geni¬tori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Cass. pen. Sez. feriale, 14 settembre 2010, n. 34024(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli la condotta del coniuge separato che – quale affidatario dei figli minori, e obbligato a far sì che l’altro coniuge possa incon¬trare e tenere con sé i figli nei giorni e nelle settimane predeterminate nel provvedimento giudiziale – trasferisca in altra città la residenza propria e dei figli, ma astenendosi da specifici contegni di impedimento all’esercizio del diritto di questi di far visita e incontrare i figli.
Cass. civ. Sez. I, 19 maggio 2010, n. 12308 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La decisione sull’affidamento dei figli è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito e la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 c.c., è derogabile quando la sua applicazione risulti pregiudizievole nell’interesse del minore (Cass. 26587/2009, Cass.16593/2008).
Dunque, laddove la prole versi in una situazione di gravissimo disagio psicologico, per effetto dell’aspra conflit¬tualità esistente fra i coniugi, il giudice può disporne l’affidamento ai servizi sociali, al fine di assicurare al minore condizioni di vita consone alla sua età ed alle sue risorse psichiche.
Cass. pen. Sez. VI, 11 maggio 2010, n. 33719 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concre¬tarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. (Fattispecie in cui il genitore affidatario, cambiando continuamente il luogo di dimora senza darne preavviso al marito separato, gli aveva di fatto impedito l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli).
Cass. pen. Sez. III, 7 aprile 2010, n. 24294 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori si sostanzia in qualunque comportamento che ponga nel nulla o aggiri le finalità cautelari, il cui contenuto ed i relativi obbli¬ghi devono essere valutati non in termini letterali ma alla luce dell’interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d’essere. (Nella specie si trattava di un’ordinanza del Tribunale dei Minorenni che imponeva al genitore il divieto di non vedere il figlio minore).
Cass. pen. Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 42370 (Foro It., 2010, 3, 1, 130)
Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza consenso dell’altro, porti via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattenga presso di sé, quando tale condotta – posta in essere con la coscienza e la volontà di sottrarre il minore contro la volontà dell’altro genitore – deter¬mini un impedimento all’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro genitore, quali le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa.
App. Napoli, 19 marzo 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di separazione coniugale, il principio generale previsto in merito all’affidamento dei figli è quello dell’affido condiviso, cui può derogarsi solo nell’ipotesi in cui esso si dimostri pregiudizievole per l’interesse dei figli minori. La mera conflittualità tra i due coniugi non può, dunque, costituire una motivazione valida perché sia disposto l’affido esclusivo ad uno dei coniugi. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta erronea la decisione del Giudice di prime cure che, invece, aveva optato per l’affidamento esclusivo, in ragione dell’esclusiva conflit¬tualità tra i coniugi e della loro lontananza.
Cass. pen. Sez. VI, 11 giugno 2009, n. 32846 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori può sostan¬ziarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo.
Trib. Verona, 11 febbraio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il totale disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia è presupposto per l’applicazione delle san¬zioni previste dall’art. 709-ter, 2° co., c.p.c., ed in particolare di quelle di cui ai numeri 2 e 3 (che introducono nel nostro ordinamento la categoria dei c.d. “danni punitivi”, con finalità, cioè, non compensative, ma deterrenti e sanzionatorie).
Trib. Salerno Sez. I, 22 dicembre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 10, 924 nota di VULLO)
Il provvedimento di condanna di uno dei genitori a risarcire i danni all’altro – provvedimento compreso tra quelli che il giudice può pronunciare ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. – ha natura risarcitoria in senso proprio.
Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587 (Giur. It., 2010, 8-9, 1797)
Affinché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genito¬ri, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore – come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita (in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta) – con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore e sulla non rispondenza all’interesse del figlio dell’adozione del modello legale prioritario di affidamento.
Trib. Pavia Sez. I, 23 ottobre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 149 nota di ARCERI)
L’art. 709-ter c.p.c. prevede che in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ne ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice possa disporre il risarcimento del danno a carico di uno dei genitori e nei confronti del minore. Tale previsione configura una ipotesi di responsa¬bilità ordinaria ex art. 2043 c.c. con risarcimento del danno non patrimoniale arrecato dal genitore al minore.
Cass. pen. Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 27995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario, quando l’attuazione del provvedi¬mento richieda la sua necessaria collaborazione. (Fattispecie in cui è stato impedito all’altro genitore di trascor¬rere con il figlio il periodo di vacanza prestabilito).
Trib. Napoli Sez. IV, 15 ottobre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388 c.p. basta rilevare, da una parte, che la norma non fa distinzione tra provvedimenti di giurisdizione contenziosa e provvedimenti di giurisdizione volontaria, in quanto entrambi sono tutelati penalmente, quando riguardano l’affidamento, per ragioni di educazione, cura e custodia dei figli minori, e dall’altra, che l’elusione dell’esecuzione del provvedimento del Giudice Civile che concerne l’affidamento dei figli minori può connettersi ad un qualsiasi atteggiamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese dell’altro coniuge, cui preclude la possibilità di esercitare il diritto di incontrare ed incidere sulla educazione e le scelte di vita del figlio.
Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2008, n. 19065 (Fam. Pers. Succ., 2008, 10, 843)
In sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in caso di inidoneità dei genitori l’adozione di un prov¬vedimento di affidamento – condiviso o esclusivo – ai medesimi dei figli minori contrasta con l’interesse di questi ultimi, rendendosene pertanto necessario l’affidamento a terzi.
Cass. pen. Sez. V, 8 luglio 2008, n. 37321 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all’art. 574 cod. pen. qualora, contro la volontà dell’altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora.
Cass. civ. Sez. I, 19 giugno 2008, n. 16593 (Nuova Giur. Civ., 2009, 1, 1, 68, nota di MANTOVANI)
Perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei geni¬tori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa, o comunque tale da rendere quell’affi¬damento in concreto pregiudizievole per il minore. Ne consegue che l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affida¬tario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio, dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai ci¬tati articoli 155 e 155-bis del codice civile, come riscritti dalla legge n. 54 del 2006, l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle deci¬sioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo. Alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”. Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso non può ragione¬volmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affi¬damento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Per cui l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Trib. Reggio Emilia Sez. I, 6 novembre 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto alla visita attribuito ad un coniuge assume altresì la connotazione di dovere anche nei confronti dell’altro coniuge; deve pertanto ravvisarsi una lesione del diritto di quest’ultimo qualora il mancato rispetto del regime di affidamento e visita da parte di un genitore, per la sua gravità, per la sua dolosa reiterazione e per la sua diretta incidenza anche sulla vita dell’altro coniuge, arrechi direttamente un pregiudizio a quest’ultimo deter¬minandone l’impossibilità o la grave difficoltà ad organizzare la propria vita in assenza di quel supporto che la regolamentazione della visita intendeva dare. Il danno deve essere commisurato, anzitutto, alla gravità delle violazioni commesse. Ove si ritenga giustificato, nel caso concreto, il ricorso al rimedio risarcitorio, la decisione non può prescindere dall’accertamento concreto del verificarsi di un pregiudizio, non potendo ritenersi conforme ai principi la configurazione di un “danno in re ipsa”, sussistente per il solo fatto della violazione. Il pregiudizio risarcibile può essere anche di carattere non patrimoniale, a sensi dell’art. 2059 c.c..
Cass. pen. Sez. Unite, 27 settembre 2007, n. 36692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. Infatti l’interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell’art. 388 c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì; l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.
Poiché l’interesse tutelato dal comma 2 dell’articolo 388 c.p., come quello tutelato dal comma 1 dello stesso articolo, non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, il mero rifiuto di ottemperare al provvedimento giudiziale non costituisce, di norma, comporta¬mento “elusivo” rilevante per la configurabilità del reato di cui all’articolo 388, comma 2, c.p., a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l’esecuzione il contributo dell’obbligato. Solo in questi casi, infatti, l’inadempimento dell’obbligato contraddice di per sé la decisione giudiziale e ne pregiudica l’eseguibilità: in particolare, ove si tratti di un provvedimento prescrittivo di prestazioni personali o comunque di un comportamento agevolatore dell’obbligato, il rifiuto di adempiere non si esaurisce in una mera inottemperanza all’ordine del giudice, ma tende ad impedirne o co¬munque ad ostacolarne l’esecuzione, incidendo così sull’interesse all’effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice; mentre, ove si tratti di un provvedimento interdittivo (obbligo di non fare), la violazione dell’obbligo di astensione priva immediatamente di effettività la decisione giudiziale, che risulta appunto elusa nella sua esecuzione, perché contraddetta oltre che inadempiuta (da queste premesse, in una vicenda relativa all’elusione dell’esecuzione di un’ordinanza possessoria con la quale il giudice civile aveva ingiunto all’imputata la restituzione agli istanti di un’area pertinenziale ad un magazzino di loro proprietà, indebitamente occupata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, per insussistenza del fatto, sul rilievo che la condotta incriminata si era sostanziata nella mera inottemperanza al “dictum” giudiziale).
App. Firenze, 29 agosto 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il genitore che, in violazione delle statuizioni del giudice del divorzio, impedisca la frequentazione tra il figlio minore e l’altro genitore, e che in tal modo arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore e leda il diritto dell’altro genitore al rapporto con il figlio, va condannato, nell’ambito del procedimento ex art. 709- ter c.p.c., al risarcimento, in favore del figlio e dell’altro genitore, del solo danno non patrimoniale, individuato “in re ipsa” e quantificato in via equitativa.
Cass. pen. Sez. VI, 13 luglio 2007, n. 38962 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il reato di maltrattamenti in famiglia, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da con¬dotte consapevolmente perturbatrici dell’equilibrio e dell’evoluzione psichica di un soggetto minore.
Cass. civ. Sez. III, 26 giugno 2007, n. 14759 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
Non è preclusa al giudice di merito la possibilità di utilizzare proprie conoscenze tecniche o scientifiche che non rientrano nella comune esperienza per la valutazione dei fatti di causa. E’ invero pacifico, in giurisprudenza che il potere di nomina del consulente tecnico, in quanto esercizio di una facoltà concessa al giudice (e da questo esercitabile di ufficio o su istanza di parte) per integrare le conoscenze tecniche che, non rientrando nelle nozioni di comune esperienza, egli non ha il dovere di conoscere e di cui, invece, il consulente è dotato, non preclude affatto al giudice la possibilità di avvalersi, oltre che delle massime di esperienza, che ha il dovere di conoscere, siccome patrimonio comune del cd, sapere laico, anche delle conoscenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in possesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974; sent. n. 3247 del 25/10/1972; sent. n. 11440 del 18-11-1997). Tale conclusione non è contraddetta dal principio che vincola il giudice ad attenersi ai fatti ed alle allegazioni di parte (il giudice deve decidere iusta alligata et probata) perché tale principio si riferisce solo alla conoscenza privata dei fatti storici che non rientrino nella categoria dei fatti notori, e non anche al sistema generale delle conoscenze peritali come è inequivocamente dimostrato dalla possibilità, generalmente riconosciuta al giudice, di dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalla parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice o da suoi studi personali (sent. 18-11-1997 n. 11440; sent. 18 ottobre 1988 n. 5665; sent. 13 gennaio 1983 n. 245). Il principio è stato affermato in una vicenda in cui si addebitava al giudice di merito di avere acriticamente recepito le conclusione del consulente tecnico di ufficio (in tema di nesso causale tra un intervento chirurgico e lesioni riportate dal paziente) addirittura integrandole con argomenti tecnici che sfuggono alla competenza di un magistrato e perciò arrogandosi poteri che non competono al giudice, cui, per la soluzione di questioni di carattere tecnico o per la interpretazione di elementi di fatto comprensibili solo ad uno specialista, può riconoscersi esclusivamente il potere-dovere di avvalersi di un esperto formulando i quesiti necessari.
Trib. Messina 5 aprile 2007 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
L’art. 709-ter c.p.c., nei punti nn. 2 e 3, prevede un tipo di risarcimento dei danni che rientra nell’ambito dei “punitive damages”, aventi natura sanzionatoria. Il giudice istruttore può emanare tutti i provvedimenti previsti da tale disposizione, compresi quelli sanzionatori. Il risarcimento del danno previsto dai punti 2 e 3 dell’art. 709 ter c.p.c. costituisce una forma di “puntivedamages” ovvero di sanzione privata, non riconducibile al paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c.. Non è ostativa l’osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni punitivi, perché la legge n. 54/2006 in tema di affidamento recepisce largamente l’esperienza anglo¬sassone e nordamericana e di conseguenza ben può introdurre un “quid novum”, segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare ma a punire, al fine di dissuadere (“to deter”) chi ha commesso l’atto illecito dal commetterne altri. Si tratta di un sistema di poteri di coercizione, volti a rendere il provvedimento di affidamento attuale e in ultima analisi a realizzare l’interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Trib. Vallo della Lucania, 7 marzo 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 709-ter c.p.c. – nel prevedere in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell’affidamento condiviso una sanzione irrogabile per il compor¬tamento lesivo posto in essere all’interno del nucleo familiare – ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di danni c.d. punitivi derivanti dall’esperienza dell’ordinamento giuridico statunitense, i quali svolgono la chiara funzione pubblicistica della deterrenza e della punizione.
Cass. pen. Sez. VI, 6 ottobre 2005, n. 41003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora in sede di separazione fra i coniugi il giudice civile abbia disposto l’affidamento dei figli minori alla madre con la possibilità per il padre di incontrarli periodicamente, l’allontanamento della madre dal luogo di residenza nei giorni concordati per gli incontri integra il reato di cui all’ art. 388 cod. pen. senza che a tale scopo abbia rilevanza che tale allontanamento fosse stato preventivamente annunciato.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 agosto 2005, n. 17324 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte Suprema (v., ex plurimis, Cass. nn. 751/1998, 225/2000, 3519/2001, 16392/2004), le valutazioni del CTU – alle quali il giudice di merito abbia aderito – possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico- formati che si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica “(la cui fonte va indicata)…”, o per affermazioni illogiche o “scientificamente errate”. Ma la ricorrente, nel censurare, essa sì apoditticamente, i riferimenti scientifici della relazione del CTU, si guarda bene dall’indicare le “fonti”, che indicherebbero la “palese devianza” della predetta relazione dalle “nozioni della scienza medica”, limitandosi a mere considerazioni dell’Azienda, neppure sorrette da critiche di consulenti di parte medico-legali, che si traducono in una ‘inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica”.
Trib. Roma, 30 maggio 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione penale dell’articolo 388, comma 2, del c.p. è posta a tutela dell’interesse del minore a vedere sal¬vaguardata la relazione con entrambi i genitori.
Il reato di cui all’articolo 388, comma 2, del c.p. è integrato solo qualora emerga un rifiuto da parte dell’altro genitore di consegnare il bambino secondo i tempi e le modalità stabilite, che deve assumere carattere conti¬nuativo e sistematico, in modo da porsi in contrasto con l’interesse del minore e integrare il concetto di elusione previsto dalla fattispecie.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché i doveri che derivano dal matrimonio hanno natura giuridica, la violazione di essi che si traduca in con¬dotte di intrinseca gravità tale da configurare aggressione ai diritti fondamentali della persona (fra i quali rientra il diritto alla sessualità) fa sorgere il diritto dell’altro coniuge al risarcimento del danno patrimoniale e non pa¬trimoniale, senza che possa ritenersi che la violazione di siffatti obblighi trovi la propria sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la separazione, il divorzio, l’addebito della separazione, l’assegno di divorzio, ecc. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro un coniuge che prima delle nozze aveva taciuto all’altro la propria incapacità fisica a intrattenere normali rapporti sessuali, precisando che l’azione non era preclusa dalla mancata proposizione della domanda ex art. 129 bis c.c.).
Trib. Monza Sez. IV, 5 novembre 2004 (Danno e Resp., 2005, 8-9, 851 nota di RAMACCIONI)
Ha diritto al risarcimento del danno il genitore non affidatario che non aveva potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto, oltre che di problemi personali dello stesso non affidatario, delle condotta ostruzionistica del genitore affidatario.
Cass. pen. Sez. VI, 10 giugno 2004, n. 37118 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori può con¬nettersi ad un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo. Ne consegue la rilevanza penale della condotta del genitore affidatario il quale, esternando al figlio un atteggiamento di rifiuto a proposito degli incontri con il genitore separato, non si attivi affinché il minore maturi un atteggiamento psicologico favorevole allo sviluppo di un equilibrato rapporto con l’altro genitore. (Nella specie la Corte ha per altro rilevato la dipendenza dell’atteggiamento di rifiuto del minore dalla forte conflittualità espressa dal genitore affidatario nei confronti del coniuge, escludendo per tale ragione che potesse rilevare quale giustificato motivo per il comportamento dello stesso affidatario, pure impron¬tato ad un formale rispetto delle prescrizioni giudiziali).
Cass. pen., Sez. feriale, 12 settembre 2003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rifiuto del minore di vedere il padre non esonera la madre dal dovere di adottare i comportamenti strettamente indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del diritto di visita al padre, non fornendo sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore, quell’apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che
è sempre necessario per garantire l’esecuzione secondo buona fede (id est: la non elusione) dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.
La mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice in tema di affidamento dei minori richiede una condotta libera ed è sufficiente ad integrare la previsione criminosa il semplice dolo generico e, cioè, la coscienza e la volontà di disobbedire al provvedimento del giudice.
Cass. pen. Sez. VI, 4 aprile 2003, n. 25899 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore, pur essendo il genitore affidatario obbligato a sensibilizzare ed educare i figli a superare eventuali resistenze, determinate dalla crisi familiare, e a coltivare il rapporto affettivo col genitore non affidatario, tut¬tavia l’effettiva operatività di tale linea di condotta va sempre rapportata alla situazione concreta che l’agente si trova, di volta in volta, ad affrontare, per verificare se il comportamento tenuto integri o no, anche sotto il profilo soggettivo, l’elusione del provvedimento giudiziario de quo. (Nel caso di specie la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato ex art. 388 c.p. a carico di una mamma per non aver incoraggiato le due figliolette a superare le loro resistenze ad uscire col padre solo due settimane dopo la formalizzazione della separazione).
Non risponde del delitto di dolosa inesecuzione dei provvedimenti del giudice la madre, affidataria della figlia minore, la quale nel giorno prefissato non la consegni al padre, a causa dell’ostinato rifiuto della figlia stessa.
Cass. pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 20950 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 574 c.p. configura un reato contro la famiglia, plurioffensivo in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la patria potestà, ma anche quello del figlio a vivere secondo le indicazioni e determinazioni del genitore stesso. Ed infatti il reato si commette anche disponendo del minore in contrasto con l’autorità di chi esercita la potestà di genitore su di lui e con i connessi poteri di custodia e di vigilanza, conducendolo o trattenendolo in luogo non autorizzato, senza il consenso, espresso o tacito, dei genitori.
Cass. pen. Sez. VI, 4 marzo 2002, n. 11415 (Diritto e Giustizia, 2002, f. 17, 44 nota di FERRARI)
Commette il delitto di cui all’art. 574 c.p. il genitore che impedisca all’altro genitore di esercitare la potestà genitoriale, sia portando con sè il minore, sia impedendo all’altro di vederlo.
Trib. Roma, 13 giugno 2000 (Dir. Famiglia, 2001, 209)
Qualora il coniuge/genitore separato (o divorziato) ed affidatario della prole impedisca costantemente, continua¬tivamente e per lungo tempo, senza alcun vero, adeguato motivo, al genitore non affidatario di visitarla e di per¬manere con essa, malgrado questi abbia esperito ogni mezzo per instaurare e mantenere con i figli il necessario e doveroso rapporto parentale ed abbia sempre adempiuto all’obbligo di mantenimento, la condotta del genitore affidatario, riconducibile, peraltro, all’art. 388 c.p., non può non arrecare al genitore non affidatario danni morali e biologici di permanente, non trascurabile rilevanza (c.d. micro-permanente invalidità), danni risarcibili ex artt. 1226, 2043, 2057, 2059 e 2727 c.c. Ai fini della loro quantificazione monetaria, va utilizzata, come termine di riferimento, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità (ex art. 2, L. n. 18 del 1980, nonché ex decreto Ministero della sanità D.M. 25 luglio 1980), con riguardo specifico ai casi di micro-permanente invalidità fisio-psichica, non incidente sulla capacità lavorativa del soggetto leso. In ogni caso, qualora dalla condotta di cui sopra del genitore affidatario abbia a derivare anche alla prole un danno certo e non indifferente, il genitore non affidatario, privo di “legitimatio ad processum”, non può chiedere per la propria prole alcun risarcimento, ritenuto che su quest’ultima esercita in via esclusiva la potestà parentale il genitore affidatario e che, sussistendo un palese conflitto di interesse, è necessaria la nomina di un curatore speciale. (Nella specie, il figlio era apparso con certezza gravato da una lacerante situazione di incertezza esistenziale e da un profondo, pernicioso conflitto interiore, combattuto, com’era, tra la paura di “perdere la madre” e la necessità di “conoscere il padre”).
Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 1998, n. 317 (Famiglia e Diritto, 1998, 3, 275)
In tema di provvedimenti relativi alla prole, conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed anche in base ai principi sanciti dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consa¬pevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale so¬spensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ul¬timo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.

CONTRATTO FIDUCIARIO

Di Gianfranco Dosi
I Fiducia e contratto come categorie antitetiche
Fiducia e contratto sono due categorie sostanzialmente antitetiche. La fiducia è, infatti, una con¬dizione psicologica che comporta l’affidarsi alla lealtà e all’onore di un’altra persona, mentre il contratto ha forza di legge tra le parti ed obbliga all’adempimento.
Queste caratteristiche, fanno sì che la fiducia sia per lo più irrilevante nell’esperienza formale del mondo giuridico. Se per non apparire proprietario di un bene o per evitare l’aggressione di una mia proprietà da parte di un creditore, mi accordo per intestare ad un amico un mio bene immobile o mie quote societarie fidandomi del fatto che egli mi restituirà quello che io gli cedo (fiducia cum amico) non compio nessuna attività su cui giuridicamente io possa contare per poter reagire all’e¬ventuale adempimento da parte del mio amico. Posso solo sperare che questa persona adempia a quanto mi assicura sulla parola che farà. Ugualmente non ha nessuna forza giuridico il fatto del debitore che trasferisce al creditore la proprietà di un bene con l’intesa fiduciaria che, quando il debito sarà estinto, il diritto gli sarà retrocesso (fiducia cum creditore).
La rilevanza di questi impegni rimane, insomma, interna al rapporto tra le persone che li pongono in essere. Nessuna azione giuridica potrà mai avere il fiduciante nei confronti del fiduciario.
La riprova di questo si ha nell’unico caso in cui il codice civile si occupa della fiducia che è l’art. 627 (la cui rubrica è “disposizione fiduciaria”), il cui primo comma afferma che “Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testa¬mento possono indicare o far presumere che si tratti di persona interposta”. In caso di disposizione fiduciaria, insomma, non esiste azione. Tuttavia, precisa il secondo comma, se la persona dichia¬rata nel testamento esegue la disposizione e trasferisce i beni alla persona voluta dal testatore, “non può agire per la ripetizione”.
Il meccanismo è quello dell’obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) e, benché riferito alla disposizio¬ne fiduciaria testamentaria, non vi sono motivi per non considerarlo esportabile all’adempimento di altre disposizioni fiduciarie. In effetti il riferimento alla fiducia come qualcosa che vincola solo moralmente costituendo perciò un dovere morale è pienamente plausibile e giustifica l’inquadra¬mento dell’adempimento delle disposizioni fiduciarie nell’ambito delle obbligazioni naturali.
Fiducia e contratto si confermano quindi come categorie sostanzialmente antitetiche fondate la prima sul vincolo morale e la seconda sul vincolo giuridico.
Parlare, quindi, di contratto fiduciario, di pactum fiduciae, di causa fiduciae, di fiduciante e fiducia¬rio ha senso solo se si comprende che queste espressioni non si riferiscono certo più alla fiducia romanistica, priva di azione in giudizio, ma al contesto in cui determinati rapporti giuridici negoziali hanno insieme effetti reali esterni ed effetti obbligatori interni garantiti da clausole che ne assicu¬rano l’adempimento.
II Esiste ancora la fiducia come causa di un contratto? L’inquadramento in giurisprudenza del negozio fiduciario come negozio atipico ad effetti obbligatori risultante dal collegamento tra due negozi
La realtà giuridica attuale non conosce di fatto più la storica fiducia romanistica (fiducia cum amico e fiducia cum creditore) quella cioè in cui il fiduciante non ha mezzi per essere tutelato, o, perlo¬meno, potrebbe avere solo quello del risarcimento del danno. Oggi la causa fiduciae è scomparsa e confusa all’interno di clausole contrattuali che rendono il negozio cosiddetto fiduciario un vero e proprio negozio obbligatorio. Nei negozi giuridici cosiddetti fiduciari il trasferimento del bene è reale e l’adempimento del ritrasferimento è garantito da obbligazioni accessorie e non certo dalla sola fiducia.
Il che non vuol dire, naturalmente, che nella prassi non siano rinvenibili trasferimenti per così dire provvisori di diritti – spesso elusivi di obblighi verso il fisco o verso i creditori – basati solo sulla fiducia.
A differenza della fiducia romanistica in cui il trasferimento del diritto è reale, nella fiducia ger¬manistica non vi è trasferimento effettivo della titolarità del bene, perché il fiduciario riceve solo la legittimazione ad esercitare in nome proprio un diritto che però continua a rimanere in capo al fiduciante. A tale proposito va segnalata Trib. Milano, 19 novembre 2001 che ha approfondito l’ammissibilità del contratto fiduciario, riconducibile alla “fiducia germanistica”, con cui un fiducian¬te attribuisce ad una società fiduciaria la legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti le quote di s.r.l. ma non la titolarità delle quote.
In dottrina si è spesso negata dignità al negozio fiduciario (romanistico) anche sul presupposto che il trasferimento della proprietà con causa fiduciaria contrasterebbe con i caratteri tipici del¬la proprietà, venendosi ad ammettere un tipo di proprietà (la proprietà fiduciaria, appunto) che avrebbe caratteristiche diverse da quelle previste dall’articolo 832 c.c.; si tratterebbe infatti di una proprietà solo formale svuotata del tutto da ogni contenuto e quindi di un diritto reale atipico, contrastante con il principio del numero chiuso dei diritti reali. Se il negozio fiduciario si fondasse solo su questo la tesi potrebbe avere una sua plausibilità. In verità il negozio giuridico cosiddetto fiduciario non ha più quasi nulla in comune con quello causa fiduciae del diritto romano.
Il trasferimento della proprietà, infatti, è del tutto reale, sia pure sottoposta ad una condizione concordata tra le parti. E poiché questa condizione ha carattere obbligatorio ed è, quindi, capace di attribuire rilevanza giuridica al programma concordato tra le parti, di fatto il negozio atipico che le parti realizzano perde la connotazione fiduciaria pura ed acquista una connotazione di obbliga¬torietà che l’avvicina molto a qualsiasi altro contratto atipico.
In sostanza non siamo più in presenza di un negozio fiduciario ma di un negozio obbligatorio, sia pure, in taluni casi, largamente permeato da una ampia libertà di scelta circa le modalità migliori di adempimento (si pensi al trust o ai cosiddetti contratti di affidamento fiduciario). La fiducia è solo affidabilità nelle capacità del soggetto incaricato dell’adempimento.
Per questo in giurisprudenza si considera il negozio (che ancora viene chiamato) “fiduciario” un vero e proprio negozio atipico obbligatorio dando quindi ragione alla constatazione che di fatto è oggi inesistente nel nostro ordinamento un negozio fiduciario puro, basato cioè sulla sola fiducia.
Sintomatico quanto si afferma in Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633 dove si legge che l’obbligo di ritrasferimento che trae le sue origini da un pactum fiduciae concluso oralmente, può rinvenire la sua fonte non solo in un accordo contrattuale ma anche in una dichiarazione uni¬laterale, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effet¬tuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell’art. 1174 c.c. Per cui la dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce sempli¬ce promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell’im¬pegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali. In questa sentenza la differenza tra patto fiduciario (di per sé non obbligatorio) e obbligazione unilaterale (eseguibile coattivamente) è molto chiara.
Per questo motivo si parla qui di negozio giuridico cosiddetto fiduciario. In verità non è la fiducia a connotare questo negozio ma la clausola contrattuale che rende obbligatorio il ritrasferimento della proprietà. La clausola contrattuale dà azione al fiduciante. Come si è già detto il negozio fi¬duciario puro, invece, è quel negozio per il cui adempimento non è prevista azione, e che si basa, appunto sulla fiducia delle parti che intendono proprio sottrarre agli schemi legali la realizzazione del risultato da esse perseguito.
Se, oltre alla vendita, viene stipulato quindi un patto con cui il fiduciario si obbliga a ritrasferire il bene a richiesta del fiduciante, siamo nell’ipotesi del patto di retrovendita, cui sono applicabili i rimedi del risarcimento del danno e dell’esecuzione in forma specifica. In altre parole, il patto non si basa più sulla fiducia, ma sulla tutela che la legge appresta a qualsiasi contratto, tipico o atipico che sia. Molto efficacemente Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134 esprime il concetto chiarendo che l’intestazione fiduciaria di un bene, frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, ha luogo solo ove il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.
La giurisprudenza ritiene da sempre che, il negozio cosiddetto fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, entrambi voluti, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785 secondo cui sarebbe negozio fiduciario l’inte¬stazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria che integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista – diversamente dal caso d’interpo¬sizione fittizia o simulata – la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazio¬ne che determini il venir meno del rapporto fiduciario). Nella specie si trattava di una scrittura privata con cui una persona aveva alienato una parte della propria partecipazione in una società, al prezzo di svariati milioni, al figlio il quale aveva a sua volta rilasciato una procura in favore del padre, nominato procuratore speciale e autorizzato a trasferire tutte le quote a terzi e anche a se stesso. Poiché il padre nella qualità di procuratore del figlio aveva alienato agli altri figli le quote ne nacque un contenzioso. La Corte ha ritenuto che l’alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizza un pactum fiduciae volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo.
La tesi del collegamento negoziale è del tutto ragionevole, corrisponde effettivamente alla sostan¬za del negozio cosiddetto fiduciario ed è stata proposta in molte altre sentenze (Cass. civ. Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14695; Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012 n. 3134; Cass. civ. Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024; Cass. civ. Sez. II, 1 aprile 2003, n. 4886; App. Napoli Sez. III, 17 febbraio 2006; Trib. Roma Sez. X, 6 luglio 2010).
Con il negozio cosiddetto fiduciario si opera, perciò, il trasferimento della titolarità di un diritto dal fiduciante al fiduciario o l’acquisto da terzi di un diritto da parte del fiduciario stesso con danaro fornito dal fiduciante, il cui esercizio viene disciplinato da un’intesa interna, con la quale l’interpo¬sto si obbliga a comportarsi in una maniera determinata. Il negozio fiduciario si realizza, quindi, mediante il collegamento dei due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e avente efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è obbligato a trasferire, in tutto o in parte, la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all’altro contraente o a un terzo.
III Le caratteristiche del negozio giuridico cosiddetto fiduciario come negozio atipico indiretto
a) La liceità e la meritevolezza dell’interesse perseguito
Innanzitutto vi è da dire che si può parlare plausibilmente di valido negozio giuridico cosiddetto fiduciario nei soli casi in cui il trasferimento non assume una funzione elusiva di norme imperative che lo renderebbero nullo (articoli 1322 e 1418 c.c.).
Non è certamente affetta da nullità la situazione che si determina quando, per esempio, una per¬sona, dovendosi assentare per lungo tempo, trasferisce in proprietà i suoi beni ad un amico con l’accordo accessorio che quest’ultimo li amministri nel periodo dell’assenza, ovvero quando un de¬bitore trasferisca la proprietà di un bene ad un creditore, con l’intesa contrattuale che quest’ultimo lo mantenga in buono stato fino al momento della soddisfazione del debito (si ricorda che il divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. colpisce il solo patto con cui si conviene che in man¬canza di adempimento il creditore possa diventare proprietario del bene ipotecato o dato in pegno).
In base a principi che presiedono all’autonomia contrattuale, il negozio fiduciario è riconosciuto dalla legge quale contratto atipico, in quanto si proponga di realizzare interessi leciti. Invece esso deve essere dichiarato nullo al pari di ogni altro negozio, che adempia alla stessa funzione se, è di¬retto ad eludere la legge, ponendo in essere un risultato vietato e sanzionato da nullità (il principio trova affermazione da sempre: cfr per esempio Cass. civ. Sez. II, 17 febbraio 1961, n. 339).
In altri casi il negozio fiduciario potrebbe non essere affetto da nullità ma revocabile (art. 2901 c.c.). Si pensi al caso in cui si trasferiscano momentaneamente i propri beni per sottrarli ai cre¬ditori. In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (Cass. civ. Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23158).
Non sono naturalmente revocabili ai sensi dell’art. 2901 c.c. gli atti posti in essere in adempimento di un’obbligazione e, conseguentemente, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario salvo il caso in cui – come detto – sia provato il carattere fraudolento del negozio, con cui il debitore ha assunto l’obbligo poi eseguito, essendo la stipula¬zione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2008, n. 9970; Trib. Trieste, 10 agosto 2011; Trib. Gallarate, 5 febbraio 2010 che fanno applicazione del principio generale di revocabilità del contratto definitivo, ancorché atto dovuto, solo allorché sia provato il carattere fraudolento del preliminare).
Inoltre ai fini dell’inquadramento della fattispecie concreta tra i negozi cosiddetti fiduciari rileva lo scopo dell’operazione che deve essere meritevole di tutela (art. 1322, cpv, c.c. che ammette le parti alla conclusione di contratti atipici “purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”) ed è proprio la meritevolezza dell’interesse (ancorché si tratti di un concetto così vasto che finisce per confondersi con la liceità del contratto) che potrebbe non rendere plausibile l’in¬quadramento dell’operazione in concreto realizzata dalle parti tra i negozi giuridici aticipi. Si pensi al negozio fiduciario che persegue finalità di evasione fiscali (per evitare il pagamento della tassa di successione intesto un bene al mio erede, che diventerà effettivamente suo alla sua morte).
Pacificamente, quanto meno in giurisprudenza, si ritiene che l’evasione fiscale avuta di mira dai contraenti non consente di qualificare un accordo diretto all’evasione fiscale come nullo in quanto “giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza più che consolidata, la frode fisca¬le, diretta ad eludere le norme tributarie trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio” (tra le tante Cass. Civ. Sez. III, 18 marzo 2008, n. 7282). Il principio applicato è quello secondo cui la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario. Quindi l’intenzione comune fraudolentemente tesa all’evasione fiscale non renderebbe di per sé nullo un negozio cosiddetto fiduciario.
La meritevolezza dell’interesse – scrutinata in sede di azione di adempimento – potrebbe costituire, perciò, il solo criterio utile, in questi casi, ai fini dell’ammissibilità della figura negoziale in questione.
A proposito della meritevolezza degli interessi perseguiti dal negozio atipico, va segnalata proprio Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1898 che ritenendo plausibile il ragionamento fatto dal giudice di merito per ritenere sussistente il negozio fiduciario, ha affermato che il giudice, nel procedere all’identificazione del rapporto contrattuale, alla sua denominazione ed all’indivi¬duazione della disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione “in concreto” della causa, quale elemento essenziale del negozio, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di accertamento, per l’interprete, della generale conformità a legge dell’attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi dell’art. 1343 c.c. (causa illecita) e 1322, comma 2, c.c. (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l’ordinamento giuridico).
Ed è certamente proprio la valutazione della meritevolezza dell’interesse alla base della sentenza in cui si è recentemente sostenuto, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abi¬tativo, che l’obbligo di vendita dell’immobile, assunto dal locatore in forza di un patto fiduciario stipulato con un terzo anche anteriormente alla conclusione del contratto di locazione, non è idoneo a sopprimere il diritto di prelazione del conduttore, che trova fondamento nella salvaguar¬dia del suo interesse – dotato di rilessi pubblicistici – alla prosecuzione dell’attività svolta per tutta la durata del rapporto, così che il diritto di prelazione del conduttore prevale sull’interesse delle parti del negozio fiduciario (Cass. civ. Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27180 dove l’interesse a fondamento del patto fiduciario è stato ritenuto inidoneo a superare l’interesse del conduttore alla salvaguardia del suo diritto di prelazione. Nella decisione in questione si fa applicazione del principio di diritto ai sensi del quale la promessa di vendita stipulata prima della locazione con un soggetto a questa estraneo non è idonea a sopprimere il diritto di prelazione derivante, in favore del conduttore, dal rapporto locativo successivamente venuto ad esistenza (principio affermato in passato da Cass. civ. Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8288) rilevandosi come “la circostanza secondo cui la fattispecie oggetto dell’odierna controversia abbia riguardo a un obbligo di vendi¬ta derivante dalla precedente stipulazione di un patto fiduciario anziché dalla conclusione di un formale contratto preliminare di compravendita, non vale a modificare i termini sostanziali del principio di diritto richiamato”.
b) I tre caratteri del negozio fiduciario
I caratteri del negozio fiduciario che persegua finalità lecite e meritevoli di tutela sono sostanzial¬mente tre.
a) In primo luogo l’esistenza di un negozio tipico (in genere un trasferimento di un diritto effettua¬to attraverso una compravendita).
b) In secondo luogo l’effettivo (e voluto) trasferimento del diritto al fiduciario (essendosi in pre¬senza in caso contrario, di un negozio non fiduciario ma simulato). A tale proposito ha chiarito in passato molto bene il concetto Cass. civ. Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024 secondo cui l’inte¬stazione fiduciaria di un bene comporta un reale trasferimento in favore del fiduciario, sia pure limitato dagli obblighi pattiziamente stabiliti tra le parti. Ugualmente si legge, in tempi più vicini, in Cass. civ. Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14695 secondo cui l’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter artes, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae.
Il bene oggetto del trasferimento è indifferente. In genere si tratta della proprietà immobiliare ma anche azioni e titoli di credito possono essere trasferiti con un pactum fiduciae. In un caso di inte-stazione fiduciaria di azioni Cass. civ. Sez. I, 27 novembre 1999, n. 13261 ha affermato che in base al principio secondo cui, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, prevale “l’effettiva” proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità “formale” del fiduciario , non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale – all’interno del pactum fiduciae – il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest’ultimo in conse¬guenza dell’intestazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dell’obbligazione tribu¬taria gli estremi del pagamento di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito.
Non necessariamente deve trattarsi di diritti reali. Anche obbligazioni (diritti di natura personale, quindi) possono essere oggetto di trasferimento. Come è stato ben sottolineato da Cass. civ. Sez. II, 5 febbraio 2000, n. 1289 e Cass., civ. Sez. II, 21 novembre 1988, n. 6263 il pactum fiduciae può configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto, ravvisabile un contratto fiduciario nell’ipotesi in cui il ritrasfe¬rimento al fiduciante concerne i diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di compra¬vendita immobiliare già stipulato con terzi. Mai la giurisprudenza ha assunto ad elemento decisivo per la ravvisabilità del pactum fiduciae la sola natura reale della posizione giuridica soggettiva da ritrasferire. Al contrario, è stato sempre correttamente ritenuta irrilevante la natura giuridica di tale posizione soggettiva assumendo rilievo decisivo solo l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene od il diritto acquistato al fiduciante o ad una terza persona.
c) infine vi è nel negozio fiduciario una finalità ulteriore – chiarita attraverso clausole contrattuali di natura obbligatoria – restrittiva e specificativa rispetto al mezzo utilizzato (in dottrina si parla, con un’espressione entrata nel lessico del negozio fiduciario di “eccedenza del mezzo rispetto allo scopo dei contraenti” nel senso che il risultato giuridico che si ottiene con la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, che viene perseguito con pattuizioni di natura obbliga¬toria che restringono gli effetti dell’atto compiuto). Il contratto viene posto in essere con un fine pratico diverso rispetto a quello che si ha nella struttura causale del negozio utilizzato. Per questo il negozio fiduciario è un vero e proprio negozio indiretto, attraverso il quale si raggiungono, cioè, finalità ulteriori rispetto a quelli che sono tipici dello strumento negoziale utilizzato. Il concetto è ribadito da Cass. civ. Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14695; Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012 n. 3134; Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163; Cass. civ. Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024 e ben ripreso anche nella giurisprudenza di merito da Trib. Vicenza Sez. II, 13 aprile 2016; Trib. Monza Sez. I, 11 maggio 2015; Trib. Roma Sez. III, 30 luglio 2014 nelle quali si osserva in sostanza che il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, destinato a realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasfe¬rimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae. Questa posizione di titolarità creata in capo al fiduciario è provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante o di un terzo (così già Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012 n. 3134) nel senso che, ove l’effetto reale non risulta essere accompagnato da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato, non può parlarsi di negozio giuridico fiduciario e l’intestazione effettuata dal presunto fiduciante dovrebbe invece qualificarsi come donazione indiretta e non come intestazione fiduciaria.
L’adempimento del negozio fiduciario non è lasciato, perciò, all’affidamento sull’impegno assun¬to dall’alto contraente ma ha natura obbligatoria. È giusto quindi il principio affermato da Trib. Genova, 23 maggio 2005 secondo cui la cessione di azioni tra l’intestatario fiduciario e un ter¬zo, avvenuta con l’intento comune alle due parti di rendere possibile al fiduciario di sottrarsi al proprio obbligo di trasferimento a favore del fiduciante, va dichiarata inefficace nei confronti del fiduciante, mentre resta accertato l’obbligo in capo al fiduciario di trasferimento delle dette azioni, siccome conseguente all’accertamento della intestazione fiduciaria da cui tale obbligo consegue.
Molto chiara, in ordine alla funzione del negozio fiduciario come negozio indiretto è Cass. civ. Sez. II, 27 agosto 2012, n. 14654 che ricostruisce in generale il negozio fiduciario come accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la rea¬lizzazione di tale obiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situa¬zione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo. Sulla stessa linea di muove App. Napoli Sez. II bis, 14 settembre 2011 secondo cui nell’ambito di un negozio fiduciario, un soggetto-fiduciante trasferisce in proprietà un bene ad un altro soggetto fiduciario non già per realizzare uno scambio, quanto piuttosto per conseguire uno scopo diverso dall’effetto traslativo, con l’obbligo del fiduciario di ritrasferire la proprietà del bene a semplice richiesta al fiduciante o ad un terzo indicato dal medesimo.
La causa concreta dell’operazione consiste, quindi, in un fine ulteriore che trascende gli effetti tipici del negozio utilizzato, proprio in ragione del collegamento negoziale tra il negozio tipico utilizzato e le obbligazioni che vi sono collegate (Cass. civ. Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314; Cass. civ. Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024; Cass. civ. Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402).
Va segnalata infine Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2001, n. 14375 secondo cui il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene. Sulla stessa linea, di recente, Trib. Massa, Sez. Unica, 3 febbraio 2017 secondo cui le norme che determinano i termini di prescrizione dei diritti vanno lette ed interpretate alla luce dell’art. 2935 c.c., secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto valere; va da sé che nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote societarie, il diritto del fiduciante ad ottenere il “ritrasferimento della quota” da parte del fiduciario può essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario riceve la richiesta di re¬stituzione e rifiuta l’adempimento, considerato che prima di tale data sussiste solo un obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non una obbligazione inadempiuta.
IV Fiducia dinamica e fiducia statica
La categoria del negozio fiduciario di cui si sta parlando – da inquadrarsi nell’ambito più generale della fattispecie di interposizione reale di persona – ricomprende innanzitutto l’accordo classico con cui un soggetto trasferisce ad un altro la titolarità di un bene con il patto che ne faccia un uso determinato nel suo interesse, per poi ritrasferirlo a lui stesso o ad un terzo (cosiddetta fiducia dinamica). Qui l’aggettivazione dinamica sta proprio a intendere il fatto che vi è stato un trasferi¬mento di diritti da una persona ad un’altra.
Il negozio fiduciario può, però, anche essere “statico” riferendosi all’accordo con cui il fiduciario acquista in nome proprio – come fosse un mandatario senza rappresentanza – da un terzo un bene con danaro fornito, anche in parte, dal fiduciante e con l’intesa di riconoscerlo successivamente come titolare, anche “pro quota”, del bene acquistato (cosiddetta fiducia statica). In questo secon¬do caso il fiduciario non acquista il bene dal fiduciante (quindi non vi è un effetto di tipo traslativo tra l’alienante e l’acquirente) ma lo possiede in nome proprio avendolo acquistato da un terzo, in virtù di un precedente patto con cui si era obbligato a traferirlo successivamente al fiduciante.
La differenza è stata approfondita spesso dalla giurisprudenza non solo di merito (Trib. Chiava¬ri, 30 aprile 1991; Trib. Napoli, 16 gennaio 1993; Trib. Cagliari, 10 dicembre 1999) ma anche da quella di legittimità. Di recente per esempio Cass. civ. Sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514, nel ritenere pienamente ammissibile il negozio fiduciario statico, intendendosi tale quella figura negoziale atipica che si esprime allorquando fra due soggetti si conviene che un bene deb¬ba essere trasferito nel presupposto che la sua titolarità da parte del trasferente fosse in realtà espressione di un precedente accordo diretto a crearla, ma con l’intesa della sua non corrisponden¬za alla titolarità effettiva del bene e con l’impegno del fiduciario a ripristinare la titolarità formale.
Si legge in questa sentenza che già in passato era stata individuata la ricorrenza del negozio fi¬duciario non solo nel “negozio fiduciario di tipo traslativo (che importa l’attribuzione originaria di una determinata posizione giuridica – normalmente del diritto di proprietà o di altro diritto reale – al fiduciario) anteriore o coevo all’acquisto”, ma anche nella “fiducia statica”. Si deve soprattutto a Cass. civ. Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438 la precisazione che: “Negli schemi del pactum fiduciae rientra, oltre il negozio fiduciario di tipo traslativo, anche la cosiddetta fiducia statica i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo “disegno” del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giu¬ridica di cui si tratta. Insomma il fiduciario ha già la proprietà di qualcosa e accetta con un patto di trasferirla ad altri.
Ugualmente delle due situazioni si ebbe ad occupare Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663 secondo cui il negozio fiduciario è vero e reale, sia quando si realizzi mediante il collegamen¬to tra due negozi, l’uno di carattere esterno effettivamente voluto comportante il trasferimento di un diritto oppure il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto ( fiduciario ), l’altro di carattere interno ed obbligatorio comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli; sia nell’ipotesi in cui, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, s’impegni a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).
La figura viene ulteriormente evocata da Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 1991, n. 11025, la quale precisò che “Il negozio fiduciario, sia quando venga preceduto da un atto di trasferimen¬to del diritto del fiduciante al fiduciario (cosiddetta fiducia dinamica) sia quando non lo sia, per essere il fiduciario già titolare del diritto che si obblighi a trasferire all’altro contraente o al terzo (cosiddetta fiducia statica), è sempre un atto realmente dovuto, con la conseguenza che ad esso non sono estensibili le norme che prevedono l’inopponibilità del negozio simulato ai creditori del titolare apparente”.
Ancora: la distinzione fra fiducia cosiddetta statica a fiducia cosiddetta dinamica è evocata da Cass. civ. Sez. II, 3 maggio 1993, n. 5113 nella chiara supposizione della legittimità di entram¬be, per escludere che vi fosse riconducibile il negozio in concreto oggetto del giudizio, avendo detta sentenza affermato che: “Il patto con il quale si conviene che uno dei contraenti acquisti un fondo in proprietà comune e trasferisca agli altri contraenti la quota ad essi rispettivamente spettante non può essere qualificato come negozio fiduciario di tipo traslativo, che è stipulato tra l’alienante e l’acquirente in vista di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello proprio della alienazione, né come una situazione di cosiddetta fiducia di tipo statico, che si innesta in una situazione giuridica preesistente in testa alla persona che, con il pactum fiduciae, accetta di dirottarla dal suo naturale esito, ma deve essere ricondotto alla figura giuridica del mandato senza rappresentanza ed, aven¬do per oggetto un bene immobile, deve essere, stipulato per iscritto”.
V La forma e la prova del patto fiduciario
Secondo l’impostazione generale richiamata dalla citata Cass. civ. Sez. II, 27 agosto 2012, n. 14654, non essendo il contratto cosiddetto fiduciario espressamente disciplinato dalla legge e non essendoci una disposizione esplicita in senso contrario, esso è soggetto al principio generale della libertà della forma. Nella vicenda trattata dalla sentenza in questione si trattava della cessione di titoli senza corrispettivo nella quale la Corte ha ritenuto configurabile, non una donazione ma un negozio fiduciario.
Nella stessa prospettiva Trib. Bari Sez. IV, 17 dicembre 2008 ha ritenuto che il negozio fiducia¬rio costituisce una figura negoziale atipica retta dal principio della libertà delle forme, e ha affer¬mato (in un caso di trasferimento di quote societarie) che, non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, la sussistenza del pactum fiduciae può essere provata con qualsiasi mezzo, anche con prova testimoniale.
Se è vero che in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà di forma, è anche vero, però, che se il patto ha ad oggetto beni immobili, esso deve rivestire la forma scritta.
Recentemente Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633 ha ribadito che il negozio fi¬duciario, quando si riferisce a beni immobili, deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam, né tale forma può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti. Il principio consolidato è quello secondo cui ogni obbligazione che importa l’obbligo di vendere un bene immobile deve seguire la forma prevista per la vendita (art. 1351 c.c.) come ha messo più volte in evidenza la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163; Cass. civ. Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001; Cass. civ. Sez. II, 13 ottobre 2004, n. 20198; Cass. civ. Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5565; Cass. civ. Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489; Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1993 n. 6024) precisando che la ratio dell’art. 1351 c.c., dettato in tema di contratto preliminare, è invocabile anche in caso di negozio fiduciario.
Anche la designazione da parte del fiduciante della persona a favore della quale deve essere traferito il bene deve rivestire ad substantiam la forma scritta (art. 1350 n. 1 e 1351 c.c.), non bastando a tal fine la prova presuntiva. Tale designazione, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare chiaramente dalla scrittura documentale (Cass. civ. Sez. II, 30 gen¬naio 1995, n. 1086; Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024).
Qualora l’obbligazione assunta dal soggetto nell’atto unilaterale abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, il creditore della prestazione, in difetto del suo spontaneo adem¬pimento da parte dell’obbligato, potrà ottenere dal giudice l’emissione di una sentenza che tenga luogo dell’atto traslativo non compiuto (art. 2932 c.c.) soltanto se la dichiarazione unilaterale sia stata redatta per iscritto e sottoscritta e qualora essa contenga una analitica descrizione degli immobili degli immobili da trasferire. L’art. 2932 c.c., infatti può essere utilizzato non soltanto in presenza di un contratto preliminare cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento della proprietà, ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso, benché il termine sia scaduto o in mancanza di termine, e l’indicazione precisa degli immobili oggetto dell’impegno di ritrasferimento, nonché la forma scritta prescritta dalla legge ad substantiam per il trasferimento della proprietà dei beni immobili.
Molto opportunamente nella sopra richiamata Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163 si afferma che la mera dichiarazione confessoria non può valere né quale elemento integrante il contratto, né come prova del medesimo in quanto nei contratti aventi ad oggetto il trasferimen¬to della proprietà immobiliare (e relativi preliminari), il requisito della forma scritta prevista ad substantiam comporta che l’atto scritto, costituendo lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio con efficienza pari alla volontà dell’altro contraente, non può essere sostituito da una dichiarazione confessoria dell’al¬tra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né – quando anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto – come prova del me¬desimo; pertanto, il requisito di forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l’estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso, essendo in tal caso necessario che anche tale accordo rivesta la forma scritta e contenga tutti gli elementi essenziali del contratto non risultanti dall’altro documento, senza alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove stori¬che, non consentite dall’art. 2725 c.c. (che in questi casi ammette solo la prova della perdita del documento scritto).
Anche nella giurisprudenza di merito la forma scritta è considerata essenziale. Per esempio Trib. Milano Sez. IV, 10 giugno 2013; precisa che negozio fiduciario deve annoverarsi nella più ampia categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico in via non diretta, ma indiretta e poiché l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento dello stesso in favore del fiduciario, ove il patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve necessariamente risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam. Ugualmente Trib. Roma Sez. X, 10 febbraio 2011 afferma che il negozio fiduciario, allorché si riferisca al trasferimento di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. e tale forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo siffatta dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante del contratto, né come prova dello stesso, tenuto conto che il medesimo non può essere dimostrato mediante la prova testimoniale (art. 2725 c.c.) , all’infuori dell’ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento. Ugualmente per Trib. Roma Sez. X, 6 luglio 2010 e Trib. Genova, 13 ottobre 2005 il negozio fiduciario che inerisca al trasferimento di beni immobili deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam, quale elemento essenziale della sua validità, ai sensi dell’ art. 1350 c.c., forma che assolutamente non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo tale dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all’infuori della sola ed eccezionale ipotesi di perdita in¬colpevole del documento. In passato anche App. Bologna, 14 giugno 1991 aveva già affermato che la stipulazione di un patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di un immobile deve essere effettuata con il rispetto della forma scritta ad substantiam ed inoltre che la prova di tale negozio fiduciario non può essere data per testimoni (ad eccezione dell’ipotesi consacrata nel n. 3 dall’art. 2724 c.c.), né mediante giuramento e nemmeno mediante confessione, cui tende essen-zialmente l’interrogatorio formale.
Al di fuori dei casi in cui vi sia un trasferimento di beni immobili (che come detto deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam e non è dimostrabile con testimoni), la prova per testimoni relativamente al pactum fiduciae è ammessa nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (Cass. civ. Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7416; Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757; Cass. civ. Sez. I Sent., 1 agosto 2007, n. 16992).
VI Contratto fiduciario e contratto simulato: le differenze
Il negozio simulato non produce effetti tra le parti (art. 1414 c.c.). Un esempio di simulazione (relativa) è l’interposizione fittizia con cui le parti fanno comparire come intestatario del bene acquistato un soggetto che non è quello – per i motivi più vari – che tra di loro vogliono sia il pro¬prietario. Simulano una intestazione ma in verità il titolare della proprietà secondo accordi tra le parti è un altro.
Questo fenomeno non ha niente a che vedere con l’interposizione reale (ipotesi di negozio fiducia¬rio) in cui il vero proprietario è quello che risulta intestatario, mentre tra le parti si conviene che costui dovrà ritrasmettere in seguito la proprietà all’altro.
L’intestazione fiduciaria (per esempio la vendita dal fiduciante al fiduciario ovvero l’acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante) è realmente voluta e pienamente efficace, e segna la differenza rispetto al negozio simulato, nel quale le parti in realtà non vogliono la produzione degli effetti. Nel negozio fiduciario gli effetti del trasferimen¬to sono realmente voluti dalle parti che correggono con patti obbligatori la situazione creata dal negozio. Nel negozio simulato gli effetti sono invece voluti al solo fine di creare un’apparenza per i terzi, di modo che si palesi una esteriorità difforme da quanto effettivamente voluto dalle parti.
Molto efficacemente, per delineare la differenza radicale tra le due situazioni, Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134 ha affermato che costituisce domanda nuova – e non semplice pre¬cisazione o modificazione della domanda già proposta – la richiesta volta al riconoscimento della proprietà del bene, sul presupposto del carattere fittizio dell’intestazione, discendente dalla simu¬lazione, data la diversità tra l’interposione fiduciaria e la simulazione, deducendosi con la prima l’esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell’obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un’ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione.
In passato si era espressa negli stessi termini Cass. civ. Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402 dove si afferma che, tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carat¬tere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ul¬timo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Nell’interposizione fittizia si ha quindi una simulazione soggettiva e l’interposto risulta intestatario, mentre gli effetti del negozio si producono soltanto a favore dell’interponente (Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25578; Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2013, n. 8682; Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5457; Cass, civ. Sez. II, 21 ottobre 1994 n. 8616). Diverso è, natural¬mente, il fenomeno dell’interposizione reale – che non ha niente a che fare con la simulazione – in cui il trasferimento della proprietà al soggetto interposto è reale e si accompagna all’assunzione di impegni di ritrasferimento. Su tutti questi aspetti vi è piena convergenza anche nella giurispruden¬za di merito1. La differenza tra interposizione fittizia (simulazione) e interposizione reale (negozio fiduciario) è stata, per esempio, ben chiarita in passato da Trib. Roma Sez. III, 30 luglio 2014 secondo cui il negozio fiduciario si realizza (come la giurisprudenza consolidata ritine, come si è visto) mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, costituito da un negozio reale traslativo realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio (il vero e proprio pactum fiduciae) per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiducian¬te o a un terzo; l’intestazione fiduciaria (nella specie di titoli azionari) integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità del bene (a differenza di quanto avviene nella interposizione fittizia o simulata) pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo compor¬tamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire il bene a quest’ultimo, ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Il principio generale applicato costantemente in giurisprudenza è il seguente: l’azione di simula¬zione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all’accertamento dell’inter¬posizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, petitum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della pro¬prietà) si producono a favore dell’interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acqui¬sta effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente.
Anche nella meno vicina Cass. civ. Sez. I, 28 settembre 1994, n. 7899 la Corte, nel chiarire la differenza fra interposizione fittizia e interposizione reale, aveva verificato l’esistenza del pactum fiduciae, statuendo che si versa nell’ipotesi del negozio fiduciario qualora i soci si accordano per creare una società di capitali il cui capitale sia stato effettivamente conferito solo da uno di loro effettivamente mentre gli altri sono soltanto apparentemente intestatari di azioni o quote sociali “l’operazione, che si realizza con la creazione della società, integra l’intestazione fiduciaria delle quote, con il conseguente obbligo per gli intestatari apparenti di trasferire le loro quote a colui che aveva conferito interamente il capitale sociale.
Già in passato per Trib. Roma 30 maggio 2001 e per Trib. Milano, 1 febbraio 2001 la simu¬lazione si concretizza nella divergenza tra volontà e manifestazione, mentre la fiducia consiste nella effettività del contratto, valido ed efficace, che costituisce a carico del fiduciario l’obbligo di provvedere al ritrasferimento al fiduciante. Il negozio fiduciario – si afferma – è una categoria non espressamente disciplinata dalla legge, e pur tuttavia tutelata dalla legge in base ai principi dell’autonomia contrattuale, che si realizza mediante il collegamento tra due negozi, uno di carat¬tere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e spiegante i suoi effetti nei confronti dei terzi – comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto ( fiduciario ) e l’altro, di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il ri¬sultato del negozio esterno, comportante l’obbligo per il fiduciario di trasferire il diritto attribuitogli con negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante).
Secondo Trib. Modena, 16 dicembre 2005 Il carattere fiduciario della titolarità di un diritto non può costituire il fondamento di una domanda di accertamento della proprietà esclusiva del fiduciante, in quanto l’intestazione del fiduciario è reale. Può invece fondare l’azione di carattere obbligatorio mirante ad ottenere il ritrasferimento del diritto.
VII L’attuazione del patto fiduciario: gli obblighi di correttezza e la conseguenza della loro violazione
Mentre l’inadempimento di un negozio fiduciario puro non prevede alcuna possibile azione attivabi¬le dal fiduciante, nei negozi fiduciari atipici di cui si è fin qui parlato all’inadempimento può reagirsi con la richiesta di adempimento coattivo.
1 Cfr voce Interposizione fittizia
Nel caso in cui l’inadempimento consista nell’omissione del fiduciario, il quale non voglia trasferire il bene, si potrà agire con l’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ex articolo 2932. Del resto l’articolo 2932 si applica a tutti i casi in cui c’è un obbligo di contrarre; e quindi anche nei casi in cui l’obbligo derivi da un patto aggiunto o collegato ad un negozio tipico di trasferimento (Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633 e Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160 hanno nel tempo ribadito che il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazio¬ne di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un ne¬gozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege.
La possibilità di adempimento coattivo non è, però, l’unica conseguenza. Infatti secondo Cass. civ. Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23728 l’obbligo di ritrasferimento del bene deve essere adempiuto dal fiduciario acquirente a prescindere dalla relativa eventuale richiesta da parte del fiduciante venditore. Ne consegue che, in caso di inadempimento all’anzidetto obbligo, ove le parti non abbiano stipulato al riguardo una clausola risolutiva espressa determinante la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento, il fiduciario è tenuto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al risarci¬mento del danno ed è privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa.
L’inadempimento può anche però consistere nella vendita a terzi da parte del fiduciario del bene del fiduciante, in violazione dell’accordo di ritrasferimento. In tal caso secondo la tesi prevalente, il fiduciante potrà ottenere il risarcimento del danno. Ed anche, il terzo, qualora sia a conoscenza del pactum fiduciae, dovrà risarcire il danno ex articolo 2043.
In Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 1985, n. 5958 il pactum fiduciae consisteva in un divieto di alienazione posto a carico dell’acquirente ì; divieto che spiega effetti meramente interni (art. 1379 c. c.); l’inosservanza di tale divieto, pertanto, non interferisce sulla validità del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o mala fede di quest’ultimo, salvo restando il diritto del fiduciante di essere risarcito del danno derivantegli dall’inadempimento di quel patto.
Già in passato Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 1991, n. 11025 aveva ben chiarito che il negozio fiduciario, nella parte contenente il pactum fiduciae, non è trascrivibile, in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in sua violazione, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante.
Interessante la più recente precisazione di Cass. civ. Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8153 che nei rapporti fiduciari (nella specie si trattava di un contratto di sponsorizzazione) assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuen¬do essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui ina¬dempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizie¬voli e i loro concreti effetti lesivi.
Interessante la vicenda riguardante un conto corrente bancario fiduciariamente intestato a perso¬na diversa dal proprietario dei fondi in cui Cass. civ. Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8127 afferma che, qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l’intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell’altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che esso sarà, però, utilizzato per lo svolgimento di un’attività lecita di detto soggetto, l’intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell’utilizzo del conto corrente esclusivamente all’esercizio della detta attività, conforme agli accordi presi. Ne consegue che, qualora l’intestatario ometta di eser¬citare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto, e l’altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l’intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell’illecito.
VIII Il trust come negozio fiduciario
Con il trust – al quale in questa sede si accenna solo per completezza trattandosi di un tipico rapporto giuridico fiduciario – alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un “fiduciario” detto trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato.
La Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, prevede che il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di “amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”.
Il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione. Riceve quindi, relativamente a tali beni, un diritto di proprietà segregato e temporaneo nell’interesse altrui, diritto che non corrisponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione la cui attuazione è rimessa al disponente stesso (da ultimo Trib. Modena, 22 novembre 2016; Trib. Milano, 20 maggio 2015).
La fiducia nel trust rileva – in conformità a quanto si è detto sopra trattando della natura non fiduciaria ma obbligatoria del pactum fiduciae – nel senso di affidabilità nelle capacità del sogget¬to incaricato dell’adempimento e non certo nel senso di non obbligatorietà dell’adempimento. Il concetto è messo bene in risalto da Cass. civ. Sez. I, 13 giugno 2008, n. 16022 che affronta il tema delle violazioni dell’incarico fiduciario da parte del “trustee” – quali la cattiva gestione dei beni oggetto di trust, atti di gestione perfezionati in conflitto di interessi, omesso rendiconto, de¬pauperamento del patrimonio destinato – che costituiscono presupposti sufficienti all’accoglimento della domanda di revoca del trustee infedele. Nella sentenza si segnala che tale incarico non si sostanzia e non si esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico (come nel mandato), bensì in una attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza. Non a caso, le norme di cui all’art. 334 c.c., in tema di usufrutto legale, e art. 183 c.c., in tema di comunione legale, contemplano la possibilità della revoca per aver “male amministrato”, formula, necessariamente generica e lata, che può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge, ma anche quando l’assolvimento della funzione non sia, nel complesso, impron¬tato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico, così da riuscire lesivo degli interessi che l’istituto mira a proteggere.
IX Il contratto di affidamento fiduciario
La legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) al terzo comma dell’art. 1 prevede che “La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale… in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.”
La nuova disciplina si propone di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” (art. 1, comma 1) ed a tal fine individua, dunque, quattro diversi strumenti giuridici astrattamente idonei a proteggere gli interessi dei soggetti con disabilità grave: le polizze di assicurazione; il trust; i vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e, come sopra detto, i “fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”.
Viene quindi riconosciuta (ma non ancora disciplinata) la figura (finora elaborata solo dalla dottri¬na) del “contratto di affidamento fiduciario” che, al pari del trust e dei vincoli di destinazione, deve rispettare alcune condizioni al fine dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 6 della stessa legge e che è ritenuta capace conseguire due effetti fondamentali per la realizzazione del programma di tutela del disabile che sono da un lato la costituzione di un patrimonio separato in capo al fiduciario, composto dai beni (i “fondi speciali”) destinati all’attuazione del programma fiduciario e dall’altro l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e quindi dello stesso pro¬gramma fiduciario).
La nuova figura dovrà essere disciplinata quanto prima da una legge che potrà fondarsi sulla ela-borazione finora proposta dalla dottrina secondo la quale il contratto in questione stipulato tra un “affidante” e un “affidatario fiduciario” con un garante (guardian) che potrebbe essere lo stesso affidante o un terzo, titolare dei poteri che le parti gli attribuiscono, in particolare quello di agire sul patrimonio dedicato per gli scopi di tutela programmati. Il contratto di affidamento fiduciario richiede, appunto, un programma che mira a realizzare da parte del soggetto fiduciario interessi meritevoli di tutela e di protezione. L’inadempimento del fiduciario potrà dare luogo alla nomina di altro fiduciario ed eventualmente a una azione per il risarcimento del danno. Il soggetto affidante – parte del contratto – può legittimamente intervenire nell’esecuzione del contratto per la migliore realizzazione del programma e potrà anche agire in giudizio contro il fiduciario. L’attuazione del programma è affidata al fiduciario al quale debbono essere trasferiti i mezzi necessari per attuarlo che formano il “patrimonio dedicato” separato, naturalmente, dai sui beni personali, ed aggredibile dai soli creditori della destinazione.
CONTRATTO FIDUCIARIO
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II, 12 ottobre 2018, n. 25578 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraen¬te, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.
Cass. civ. Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7416 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del “ pactum fiduciae” è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamen¬to, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Trib. Massa, Sez. Unica, 3 febbraio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le norme che determinano i termini di prescrizione dei diritti vanno lette ed interpretate alla luce dell’art. 2935 c.c., secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto può essere fatto va¬lere; va da sé che nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote societarie, il diritto del fiduciante ad ottenere il “ritrasferimento della quota” da parte del fiduciario può essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario riceve la richiesta di restituzione e rifiuta l’adempimento, considerato che prima di tale data sussiste solo un obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non una obbligazione inadempiuta.
Trib. Modena, 22 novembre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un “fiduciario” detto trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. La Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, prevede che il vincolo di de¬stinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di “amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”. Benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione. Riceve quindi, relativamente a tali beni, un diritto di proprietà segregato e temporaneo nell’interesse altrui, diritto che non cor¬risponde in alcun modo ad un suo arricchimento o tutela, essendo preordinato ad una diversa destinazione la cui attuazione è rimessa al disponente stesso. Pertanto, quando il trustee in una istauranda causa sia interessato in proprio contro il trust, sussistendo nel caso di specie un conflitto “d’interesse processuale”, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Cass. civ. Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27180 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, l’obbligo di vendita dell’immobile, assunto dal locatore in forza di un patto fiduciario stipulato con un terzo anche anteriormente alla conclusione del con¬tratto di locazione, non è idoneo a sopprimere il diritto di prelazione del conduttore, che trova fondamento nella salvaguardia del suo interesse – dotato di rilessi pubblicistici – alla prosecuzione dell’attività svolta per tutta la durata del rapporto, così che il diritto di prelazione del conduttore prevale sull’interesse delle parti del negozio fiduciario.
Trib. Vicenza Sez. II, 13 aprile 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, destinato a realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti “inter partes”, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del “pactum fiduciae”.
Cass. civ. Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Realizzandosi il negozio fiduciario mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro, “inter partes” ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, l’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (diversamente dal caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliele ad una scadenza concor¬data, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’alienazione di quote societarie dal padre ai figli, con contestuale rilascio di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, realizzasse un “pactum fiduciae” volto ad attribuire ai figli i poteri gestionali della società e a lasciare al genitore quelli di controllo).
Cass. civ. Sez. II, 14 luglio 2015, n. 14695 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’intestazione fiduciaria di un bene – frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante – comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, “inter partes”, del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del “pactum fiduciae”, laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.
Trib. Milano, 20 maggio 2015 (Trust, 2016, 7, 380)
Il trustee è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal terzo creditore del disponente per sentir dichiarare la simulazione o, in subordine, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di conferimento di beni in trust, in conside¬razione del fatto che il trustee è il soggetto che amministra il patrimonio nell’interesse dei beneficiari, nonché il proprietario fiduciario del bene o del diritto il cui trasferimento è impugnato.
Trib. Monza Sez. I, 11 maggio 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di obbligazioni e contratti, il “negozio fiduciario “ rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il ne¬gozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente, in sostanza, alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae.
Trib. Taranto Sez. II, 27 novembre 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In considerazione del rapporto fiduciario che caratterizza il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ciascu¬na parte può recedere dal contratto indipendentemente dalla presenza di giusti motivi a carico del prestatore d’opera, permanendo in capo a quest’ultimo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute ed a percepire il compenso per l’opera svolta fino al momento del recesso. Ciò non esclude, tuttavia, che, ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al contenuto tipico del negozio di prestazione d’opera, alle stesse possano applicarsi le ordinarie regole in tema di inadempimento contrattuale con la conseguente possibilità, nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, di azionare la forma di autotutela rappresentata dall’eccezione di inadempimento.
Cass. civ. Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23158 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, appre¬stando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comporta¬no, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia
Trib. Roma Sez. III, 30 luglio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, costituito da un negozio reale traslativo realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio (il vero e proprio “pactum fiduciae”) per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo; l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nella interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo, ad una scadenza convenuta ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2014, n. 11757 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il “pactum fiduciae” con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta “ad substantiam” e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod. civ. – sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili – soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza diretta¬mente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad im¬pedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito osservando che il “pactum fiduciae” comportante il trasferimento indiretto di beni immobili attraverso l’intestazione di quote di partecipazione della società proprietaria di tali beni deve essere stipulato per iscritto e non può essere provato con testimoni)
Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633 (Giur. It., 2015, 3, 582 nota di STEFANELLI)
L’obbligo di ritrasferimento che trae le sue origini da un pactum fiduciae concluso oralmente, può rinvenire auto¬noma fonte in una dichiarazione unilaterale, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell’art. 1174 c.c. Il riferimento alla causa di questo impegno, indicata nel negozio fiduciario intercorso tra le parti, non rileva ai soli fini dell’astrazione processuale, ma è idoneo a dare liceità causale e meritevolezza all’impegno assunto con l’atto unilaterale.
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamen¬to ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell’impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l’atto unilaterale contenga l’esatta individuazione dell’immobile, con l’in¬dicazione dei confini e dei dati catastali. (Cassa con rinvio, App. Catania, 28/09/2009)
In tema di negozio fiduciario una dichiarazione scritta contenente un impegno che nasce come unilaterale e che come atto unilaterale ha una propria autonoma dignità è atto a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare l’accordo fiduciario preesistente. Tale atto è quindi idoneo a consentire al giudice di disporre coattiva¬mente il trasferimento del bene fiduciariamente intestato ai sensi dell’art. 2932 c.c.
La dichiarazione unilaterale scritta, con cui un soggetto, in attuazione di un precedente accordo fiduciario stipula¬to oralmente, si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili, costituisce autonoma fonte di obbligazione se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, il quale è suscettibile di esecuzione in forma specifica, purché l’atto unilaterale individui con esattezza gli immobili, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali.
Cass. civ. Sez. III, 8 aprile 2014, n. 8153 (Danno e Resp., 2014, 12, 1125 nota di SANTORO)
Nel contratto di sponsorizzazione, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumo¬no particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuen¬do essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento è patrimonialmente valutabile, ai sensi dell’art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi.
Anche se il contratto di sponsorizzazione si caratterizza per il rilevante carattere fiduciario del rapporto, nell’am¬bito del quale assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali possono indurre ad individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli tipici del rapporto, a fini risarcitori non è sufficiente che la società sponsorizzata richiami generici doveri di salvaguardia degli interessi e dell’immagine dello sponsor. Per poter considerare tali doveri oggetto di obblighi di comportamento patrimonial¬mente valutabili ai sensi dell’art. 1174 c.c., lo sponsor deve addurre, invece, la specifica prova dei comportamen¬ti pregiudizievoli, della loro accessorietà rispetto all’accordo di sponsorizzazione e dei loro concreti effetti lesivi per lo sponsor tali da giustificare una richiesta di risarcimento del danno all’immagine subito, ovvero l’effettiva sussistenza ed entità delle sue perdite di profitti e soprattutto il nesso causale fra dette perdite e le vicende che hanno condotto al preteso inadempimento.
Cass. civ. Sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514 (Foro It., 2014, 10, 1, 2884)
È ammissibile, in quanto non risulta privo di causa, il negozio fiduciario statico.
Trib. Milano Sez. IV, 10 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario 23deve annoverarsi nella più ampia categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico in via non diretta, ma indiretta. Poiché l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento dello stesso in favore del fiduciario, pertanto, ove il patto abbia ad oggetto beni immobili, esso deve necessariamente risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam. Formulata domanda di rilascio dell’immobile occupato dalla convenuta ed eccepita, da parte di questa, l’intesta¬zione solo fittizia del bene a parte attrice, l’esistenza del contratto asseritamente dissimulato deve essere, per¬tanto, necessariamente provata per iscritto, con conseguente inammissibilità di tutte le istanze istruttorie even¬tualmente formulate da parte convenuta al fine di ricostruire in via testimoniale la esistenza del factum fiduciae.
Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2013, n. 8682 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La differenza fra interposizione fittizia di persona e interposizione reale non sta nella partecipazione o no del terzo contraente all’accordo che ha portato alla sostituzione dell’interposto all’interponente (dal momento che anche nella seconda il terzo può partecipare all’accordo), ma nel concreto atteggiarsi della volontà degli interes¬sati. Pertanto, poiché nella simulazione fittizia l’interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell’interponente, ricorre un’ipotesi di interposizione reale nel caso in cui non vi sia un accordo simulatorio o perché interponente ed interposto vogliono veramente far ricadere nella sfera giuridica dell’interposto gli effetti del contratto stipulato col terzo o perché è proprio il terzo a rifiutare la propo¬sta dell’interponente ed a pretendere ed ottenere di contrattare in via diretta con un altro soggetto interposto.
Cass. civ. Sez. II, 27 agosto 2012, n. 14654 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario è un accordo tra due soggetti, con cui il fiduciante trasferisce, o costituisce, in capo al fiduciario una situazione giuridica soggettiva per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore. Il fiduciario, per la realizzazione di tale obiettivo, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, avendo un comportamento coerente e congruo. Ciò premesso, non essendo tale fattispecie contrattuale espressamente disciplinata dalla legge e non essendoci una disposizione esplicita in senso contrario, essa è soggetta al principio generale della libertà della forma. (Nel caso di specie, l’attribuzione di titoli di credito oggetto di contestazione è stata giustificata, stante le risultanze istruttorie, alla luce di un obbligo che la resistente aveva assunto con un dato soggetto (fiduciante) e non, invece, per spirito di liberalità, come sostenuto dal ricorrente).
La cessione di titoli senza corrispettivo non è sempre sorretta dall’animus donandi, atteso che non ogni attribu¬zione patrimoniale gratuita integra una donazione, ma solo quella fatta per spirito di liberalità. È configurabile, invece, un negozio fiduciario allorché un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un diritto il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficia¬rio. La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento co¬erente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il pactum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà di forma.
Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rimedio previsto dall’art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costi¬tuzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere “ex lege”.
Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134 (Trust, 2012, 6, 633)
L’intestazione fiduciaria di un bene, frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti ob¬bligatori a vantaggio del fiduciante, ha luogo solo ove il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò espli¬candosi il contenuto del pactum fiduciae. Manca, dunque, nell’istituto qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. Qualora, dunque, l’effetto reale non risulta essere accompagnato da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato, non può intendersi posto in essere il menzionato negozio. Stante quanto innanzi, la fattispecie dell’acquisito di un’azienda da parte del nominato con denaro del preteso fi¬duciante, stipulante, deve correttamente qualificarsi come donazione indiretta e non come intestazione fiduciaria.
Affinché si verifichi l’intestazione fiduciaria di un bene, che deriva dalla combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, è necessario che il trasferimento in favore del fidu¬ciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae, in mancanza del quale non si può ritenere sussistente l’intestazio¬ne fiduciaria del bene, bensì una donazione indiretta.
In tema di modificazioni della domanda giudiziale, laddove l’atto di citazione sia diretto ad ottenere il trasferi¬mento di un determinato bene in favore dell’attore in forza dell’obbligo assunto dall’intestatario fiduciario, costi¬tuisce domanda nuova – e non semplice precisazione o modificazione della domanda già proposta, consentita in virtù della facoltà concessa alle parti dall’art. 183 cod. proc. civ. – la richiesta volta al riconoscimento della pro¬prietà dello stesso bene, sul presupposto del carattere fittizio dell’intestazione, discendente dalla simulazione tanto della dichiarazione di nomina da parte dello stipulante, quanto dell’accettazione della persona nominata, e ciò data la diversità tra le due anzidette fattispecie, deducendosi con la prima l’esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico del fiduciario dell’obbligo di ritrasferire il bene a vantaggio del fiduciante, e con la seconda, invece, un’ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione. (Rigetta, App. Roma, 14/07/2009)
Cass. civ. Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23728 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il fiduciario è obbligato a ritrasferire il bene al fiduciante prescindendo dalla sua eventuale richiesta. Il fiduciario risulta privo della legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa.
Nel contratto fiduciario di compravendita immobiliare l’obbligo di ritrasferimento del bene deve essere adempiuto dal fiduciario acquirente a prescindere dalla relativa eventuale richiesta da parte del fiduciante venditore. Ne consegue che, in caso di inadempimento all’anzidetto obbligo, ove le parti non abbiano stipulato al riguardo una clausola risolutiva espressa determinante la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento, il fiduciario è te¬nuto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al risarcimento del danno ed è privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia “inter vivos” che “mortis causa”.
App. Napoli Sez. II bis, 14 settembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito di un negozio fiduciario, un soggetto-fiduciante trasferisce in proprietà un bene ad un altro soggetto fiduciario non già per realizzare uno scambio, quanto piuttosto per conseguire uno scopo diverso dall’effetto traslativo, con l’obbligo del fiduciario di ritrasferire la proprietà del bene a semplice richiesta al fiduciante o ad un terzo indicato dal medesimo. Ne deriva, dunque, che l’effetto traslativo è limitato nei rapporti interni da un patto obbligatorio, che non richiede la forma scritta e che può essere provato liberamente, non comportando alcun ampliamento o modificazione del contenuto del contratto stipulato fiduciariamente.
Trib. Trieste, 10 agosto 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. gli atti posti in essere in adempimento di un’obbligazio¬ne e, conseguentemente, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario. Quanto detto non trova applicazione nel caso in cui sia provato il carattere fraudolento del negozio, con cui il debitore ha assunto l’obbligo poi eseguito, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un factum de contraendo validamente posto in essere cui il promissario non potrebbe unilateral¬mente sottrarsi.
Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2011, n. 10163 (Giur. It., 2012, 5, 1045 nota di PERROTTA, MICHETTI)
Il negozio fiduciario come specie del più ampio genere dei negozi indiretti si contraddistingue per il fatto di realiz¬zare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Pertanto, poiché l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, ove tale patto abbia a oggetto beni immobili, esso deve risultare da un atto avente forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile a un contratto preliminare; né l’atto scritto può essere sostituito da una dichiarazione confessoria proveniente dall’altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né – anche quando contenga il preciso riferimento a un contratto concluso per iscritto – come prova del medesimo.
Il negozio fiduciario rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma in via indiretta: il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene infatti posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico, e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso. Pertanto, l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti “inter partes”, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del “pactum fiduciae”. Ne consegue come necessario corollario che se il “pactum fiduciae” riguardi beni immobili, occorre che esso risulti da un atto in forma scritta “ad substantiam”, atteso che la “ratio” dell’art. 1351 c.c., dettato in tema di contratto preliminare, è invocabile anche in caso di negozio fiduciario.
Cass. civ. Sez. II, 7 aprile 2011, n. 8001 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il “pactum fiduciae” con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad “substantiam”, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
Trib. Roma Sez. X, 10 febbraio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario, allorché si riferisca al trasferimento di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam, quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. Tale forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo siffatta dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante del contratto, né come prova dello stesso, tenuto conto che il medesimo non può essere di¬mostrato mediante la prova testimoniale, all’infuori dell’ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento.
Trib. Milano, 1 febbraio 2001 (Società, 2001, 8, 973 nota di DI MAIO)
La simulazione si concretizza nella divergenza tra volontà e manifestazione, mentre la fiducia consiste nella effettività del contratto, valido ed efficace, che costituisce a carico del fiduciario l’obbligo di provvedere al ritra¬sferimento al fiduciante.
Trib. Roma Sez. X, 6 luglio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con il negozio fiduciario si opera il trasferimento della titolarità di un diritto dal fiduciante al fiduciario o l’acquisto da terzi di un diritto da parte del fiduciario stesso con danaro fornito dal fiduciante, il cui esercizio viene discipli¬nato da un’intesa interna, con la quale l’interposto si obbliga a comportarsi in una maniera determinata. Il nego¬zio fiduciario si realizza mediante il collegamento dei due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e avente efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a trasferire, in tutto o in parte, la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all’altro contraente o a un terzo. Il negozio fiduciario che inerisca al trasferimento di beni immobili deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam, quale elemento essenziale della sua validità, ai sensi dell’ art. 1350 c.c., forma che assolutamente non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo tale dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all’infuori della sola ed eccezionale ipotesi di perdita incolpevole del documento. Ciò posto, nel caso di specie, relativo all’accertamento dell’esistenza di un negozio fiduciario tra le parti in causa con conseguente trasferimento del 50% delle quote di proprietà dell’immobile acquistato in favore dell’appellante, il Tribunale, difettando il requisito della forma scritta ad substantiam, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice.
Cass. civ. Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del colle¬gamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’acquisto di una quota di società di persone operato dal fiduciante non produce effetti reali immediati nel pa¬trimonio del fiduciario: infatti il negozio fiduciario si qualifica come una combinazione di due fattispecie nego¬ziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae) avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto.
Il “pactum fiduciae” avente ad oggetto la cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, non comportando essa anche un trasferimento, dal cedente al cessionario, dei diritti im¬mobiliari, che restano viceversa nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione.
Trib. Roma Sez. X, 29 aprile 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato richiede, allorché immobili, la forma scritta ad sub¬stantiam atteso che essa è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c., prescrive la stessa firma del contratto definitivo.
Trib. Gallarate, 5 febbraio 2010 (Contratti, 2010, 4, 375)
A norma dell’art. 2901, comma 3, c.c., non sono soggetti a revoca i c.d. atti dovuti ovvero gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione, ed in particolare, i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto. E ciò perché la stipulazione del negozio definitivo non è che l’esecuzione doverosa di un “pactum de contraendo”, validamente posto in essere – “sine fraude” – cui il promissario non potrebbe unilate¬ralmente sottrarsi.
Cass. civ. Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8127 (Contratti, 2009, 8-9, 761 nota di SCARPA)
Qualora un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria, cioè con l’intesa che le somme che su di esso transitino sono di pertinenza dell’altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e che esso sarà, però, utilizzato per lo svolgimento di un’attività lecita di detto soggetto, l’intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione, ad esercitare la necessaria vigilanza sul rispetto da parte di quel soggetto della finalizzazione dell’utilizzo del conto corrente esclusivamente all’esercizio della detta attività, conforme agli accordi presi. Ne consegue che, qualora l’intestatario ometta di esercitare tale vigilanza, disinteressandosi completamente della gestione del conto (astenendosi, come nella specie, dal con-trollare gli estratti conto e rimettendoli senza leggerli all’altro soggetto, firmando assegni in bianco che venivano riempiti dal medesimo e non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse l’importo accreditato), e l’altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno di terzi, l’intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di imprudenza e negligenza, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno cagionato ai terzi per effetto dell’illecito.
Nell’ambito del negozio fiduciario il soggetto che assume nei confronti dei terzi la titolarità di una posizione giu¬ridica (nella specie, intestazione di un conto corrente), non è esonerato dal controllo verso l’altro contraente del factum fiduciae affinché lo svolgimento del rapporto sia costantemente mantenuto entro i limiti del regolamento negoziale giusta le motivazioni che hanno dato luogo alla stipulazione del patto.
Cass. civ. Sez. III, 2 aprile 2009, n. 8024 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero trasferimento in favore del fiduciario. Tuttavia, l’efficacia del detto trasferimento può essere limitata dagli obblighi pattiziamente stabiliti. Quindi deve ritenersi valido il negozio in cui si afferma che l’acquisto di un immobile da parte di un fratello è fatto anche quale fiduciario dell’al¬tro, nel caso in cui l’effettivo trasferimento debba effettuarsi oltre il temine decennale del divieto di alienazione previsto in materia di edilizia popolare.
L’intestazione fiduciaria di un bene determina sin da subito un vero trasferimento in favore del fiduciario, limita¬to però dagli obblighi stabiliti tra le parti, compreso per primo quello del trasferimento al fiduciante. Il negozio fiduciario, infatti, rientra nella categoria dei negozi indiretti con cui un certo contratto viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un altro negozio.
Trib. Bari Sez. IV, 17 dicembre 2008 (Trust, 2009, 6, 652)
Il negozio fiduciario costituisce una figura negoziale atipica retta dal principio della libertà delle forme. Non es¬sendo richiesta la forma scritta né “ad substantiam né ad probationem” la sussistenza del “pactum fiduciae” può essere provata con qualsiasi mezzo, anche con prova testimoniale.
Il trasferimento di quote societarie in favore del fiduciante che ne abbia fatto richiesta può essere ordinato ex art. 2932 c.c. a fronte del rifiuto del fiduciario di provvedervi.
Cass. civ. Sez. I, 13 giugno 2008, n. 16022 (Corriere Giur., 2009, 2, 215 nota di GALLUZZO)
Violazioni dell’incarico fiduciario da parte del “trustee” – quali la cattiva gestione dei beni oggetto di trust, atti di gestione perfezionati in conflitto d’interessi, omesso rendiconto, depauperamento del patrimonio destinato – costituiscono presupposti sufficienti all’accoglimento della domanda di revoca del “trustee” infedele.
Cass. civ. Sez. III, 16 aprile 2008, n. 9970 (Nuova Giur. Civ., 2008, 11, 1, 1352 nota di MARTONE)
Non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (co¬siddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un “pactum de contrahendo” validamente posto in essere (“sine fraude”) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi.
Non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un “pactum de contrahendo” validamente posto in essere (“sine fraude”) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sot¬trarsi. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di riget¬to della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta in relazione ad un contratto di vendita di un immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, evidenziando che la verifica della sussistenza dell’”eventus damni” va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il presupposto soggettivo del “consilium fraudis” va valutato con riferimento al contratto preliminare).
Cass. civ. Sez. III, 18 marzo 2008, n. 7282 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, si osserva – infatti – che la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (Cass. 5 no¬vembre 1999, n. 12327; Cass. 24 ottobre 1981, n. 5571).
Proprio con specifico riguardo alla materia locatizia, del resto, in molteplici occasioni questa Corte ha enunciato il principio secondo cui la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o efficacia di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario (cfr., ad esempio, Cass. 22 luglio 2004, n. 13621, resa in una fattispecie anteriore all’approvazione dello statuto del contribuente e della L. n. 431 del 1998, in cui per motivi fiscali erano stati redatti due originali del contratto di locazione recanti importi diversi).
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16992 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del “pactum fiduciae” è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente ine¬rente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
Cass. civ. Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5457 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all’accertamento dell’in¬terposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, “peti¬tum” e “causa petendi” difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente; nella se¬conda, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. Ne consegue che ai fini della prova scritta dell’interposizione reale, non è necessario che la controdichiarazione scritta sia sottoscritta anche dal terzo.
App. Napoli Sez. III, 17 febbraio 2006 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente vo¬luto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all’altro contraente o ad un terzo.
Trib. Modena, 16 dicembre 2005 (Obbl. e Contr., 2006, 6, 560 nota di SCHIAVONE)
Il carattere fiduciario della titolarità di un diritto non può costituire il fondamento di una domanda di accerta¬mento della proprietà esclusiva del fiduciante, in quanto l’intestazione del fiduciario è reale. Può invece fondare l’azione di carattere obbligatorio mirante ad ottenere il ritrasferimento del diritto.
Trib. Genova, 13 ottobre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario, quando inerisca al trasferimento di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad sub¬stantiam, quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. Tale forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo essa dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso contratto.
Trib. Genova Sez. IV, 20 giugno 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fidu¬ciante o ad un terzo.
Trib. Genova, 23 maggio 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La cessione di azioni tra l’intestatario fiduciario e un terzo, avvenuta con l’intento comune alle due parti di ren¬dere possibile al fiduciario di sottrarsi al proprio obbligo di trasferimento a favore del fiduciante, va dichiarata inefficace nei confronti del fiduciante, mentre resta accertato l’obbligo in capo al fiduciario di trasferimento delle dette azioni, siccome conseguente all’accertamento della intestazione fiduciaria da cui tale obbligo consegue.
Cass. civ. Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Tenuto conto che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere ester¬no, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo, l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso d’interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza conve¬nuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. (Nella specie, è stata negata la natura fiduciaria dell’intestazione a favore della moglie del ricorrente delle quote societarie alla medesima cedute dalla madre di quest’ultimo, essendo stata esclusa l’esistenza di un “pactum fiduciae” fra la cessionaria e il marito, che era risultato peraltro estraneo al negozio di cessione).
Cass. civ. Sez. II, 13 ottobre 2004, n. 20198 (Contratti, 2005, 5, 437 nota di VALENTINI)
La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene immobile (nella specie, contenuta in un contratto di compravendita di altro immobile) presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferi¬mento è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.
Cass. civ. Sez. II, 1 aprile 2003, n. 4886 (Corriere Giur., 2003, 8, 1041 nota di MARICONDA)
Il negozio fiduciario di natura traslativa si articola in due distinti ma collegati negozi, dei quali, il primo, avente carattere esterno, realmente voluto dalle parti ed efficace verso i terzi; l’altro, interno ed a contenuto obbligato¬rio, volto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire al fiduciante o ad un terzo il bene o il diritto acquistato col negozio reale.
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente vo¬luto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure effettivamente voluto – ed obbligatorio, diret¬to a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo. La Corte, nel formulare il surrichiamato principio, ha confermato la correttezza della pronuncia di merito, la quale aveva ritenuto l’esistenza di un negozio fiduciario nella scrittura privata con la quale l’acquirente di un bene immobile, riconoscendo la natura fiduciaria dell’intestazione e – conseguentemente – la relativa pro¬prietà a favore di un terzo, aveva contestualmente assunto l’obbligo di trasferirgli il diritto.
Trib. Milano, 19 novembre 2001 (Giur. It., 2002, 1438 nota di FIORIO)
Deve ritenersi ammissibile il contratto fiduciario, riconducibile alla “fiducia germanistica”, con cui un fiduciante attribuisca ad una società fiduciaria la legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti le quote di s.r.l. ma non la titolarità delle quote.
Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2001, n. 14375 (Contratti, 2002, 2, 186)
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fidu¬ciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.
Trib. Roma, 30 maggio 2001 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario è una categoria non espressamente disciplinata dalla legge, e pur tuttavia tutelata dalla legge in base ai principi dell’autonomia contrattuale, che si realizza mediante il collegamento tra due negozi, uno di carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e spiegante i suoi effetti nei confronti dei terzi – comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto ( fiduciario ) e l’altro, di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno, comportante l’obbligo per il fiduciario di trasferire il diritto attribuitogli con negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante).
Cass. civ. Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5565 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta “ad sub¬stantiam” quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata nè come elemento integrante il contratto, nè come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all’infuori dell’ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725, comma 2, c.c., in relazione all’art. 2724 n. 3 c.c.).
Cass. civ. Sez. II, 19 luglio 2000, n. 9489 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il “pactum fiduciae” con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta “ad substantiam” atteso che essa è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1898 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il giudice, nel procedere all’identificazione del rapporto contrattuale, alla sua denominazione ed all’individuazio¬ne della disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione “in concreto” della causa, quale elemento es¬senziale del negozio, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di accertamento, per l’interprete, della generale conformità a legge dell’attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi dell’art. 1343 c.c. (causa illecita) e 1322, comma 2, c.c. (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l’ordinamento giuridico) (Nell’enunciare il principio di diritto in questione la Corte ha annullatio la sentenza impugnata per avere omesso di accertare la conformità di un siffatto contratto ai parametri di liceità e meritevolezza previsti dalle citate disposizioni normative).
Cass. civ. Sez. II, 5 febbraio 2000, n. 1289 (Giur. It., 2000, 2289 nota di FORCHINO)
Il “pactum fiduciae” può configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l’obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante o a terzi. è, pertanto, ravvisabile nell’ipotesi in cui il ritrasferimento al fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato con terzi.
Trib. Cagliari, 10 dicembre 1999 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rapporto fiduciario, ove si consideri che il “pactum fiduciae”, oltre che per la dissociazione tra titolarità ed inte¬resse, si caratterizza soprattutto per l’obbligo del compimento di attività giuridica per conto del fiduciante, deve essere ricondotto alla fattispecie tipica del mandato senza rappresentanza.
La categoria del negozio fiduciario – da inquadrarsi nell’ambito più generale della fattispecie di interposizione reale di persona – ricomprende sia l’accordo con cui un soggetto trasferisce ad un altro la titolarità di un bene con il patto che ne faccia un uso determinato nel suo interesse, ed eventualmente lo ritrasferisca a lui stesso o ad un terzo (cd. fiducia dinamica), sia l’accordo con cui il fiduciario acquista in nome proprio da un terzo un bene con danaro fornito, anche in parte, dal fiduciante e con l’intesa di riconoscerlo successivamente come titolare, anche “pro quota”, del bene acquistato (cd. fiducia statica).
La categoria del negozio fiduciario – da inquadrarsi nell’ambito più generale della fattispecie di interposizione reale di persona – ricomprende sia l’accordo con cui un soggetto trasferisce ad un altro la titolarità di un bene con il patto che ne faccia un uso determinato nel suo interesse, ed eventualmente lo ritrasferisca a lui stesso o ad un terzo (cd. fiducia dinamica), sia l’accordo con cui il fiduciario acquista in nome proprio da un terzo un bene con danaro fornito, anche in parte, dal fiduciante e con l’intesa di riconoscerlo successivamente come titolare, anche “pro quota”, del bene acquistato (cd. fiducia statica).
Cass. civ. Sez. I, 27 novembre 1999, n. 13261 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di intestazione fiduciaria di azioni, ed in base al principio secondo cui, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, prevale “l’effettiva” proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità “formale” del fiduciario , non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale – all’interno del pactum fiduciae – il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest’ultimo in conseguenza dell’in¬testazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dell’obbligazione tributaria gli estremi del pagamen¬to di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito.
Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1086 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di negozio fiduciario, relativo a beni immobili, la designazione da parte del fiduciante della persona a favore della quale deve essere fiduciante il bene, in virtù dell’obbligo assunto dal fiduciario di modificare la si¬tuazione giuridica a lui facente capo, deve rivestire ad substantiam la forma scritta (art. 1350 n. 1 e 1351 c.c.), non bastando a tal fine la prova presuntiva. Tale designazione, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve risultare chiaramente dalla scrittura documentale.
Cass. civ. Sez. II, 21 ottobre 1994, n. 8616 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all’accertamento dell’in¬terposizione reale sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, hanno finalità e presupposti diversi, peti¬tum e causa petendi difformi, tema di indagine e di decisione distinti. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l’interposto (nella specie, in una compravendita di bene immobile) figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente; nella se¬conda, invece, non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. Ne consegue che l’intervenuto giudicato su una precedente azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona non preclude la propo¬sizione di una nuova domanda fondata sulla interposizione reale e che la proposizione dell’una non interrompe il termine di prescrizione dell’altra.
Cass. civ. Sez. I, 28 settembre 1994, n. 7899 (Nuova Giur. Civ., 1995, I, 959 nota di GIAMPAOLINO)
Integra una fattispecie di negozio fiduciario stipulato mediante interposizione reale di persona, e non già di simulazione relativa per interposizione fittizia, l’accordo con il quale due o più persone convengono di dare vita ad una società di capitali il cui capitale sociale sia stato conferito effettivamente da uno solo di essi, mentre gli altri sono solo apparentemente e fiduciariamente intestatari di azioni o quote sociali ed hanno assunto l’obbligo di trasferire dette azioni o quote a chi ne ha somministrato i relativi mezzi economici; pertanto, a tale negozio non si applicano le limitazioni di prova previste dal c.c., qualora non venga in considerazione il trasferimento di diritti per i quali la legge richieda l’atto scritto “ad substantiam”.
Cass. civ. Sez. II, 29 maggio 1993, n. 6024 (Corriere Giur., 1993, 855 nota di CARBONE)
Il negozio fiduciario (categoria non disciplinata legislativamente, ma elaborata dalla giurisprudenza e dalla dot¬trina e nella quale possono essere compresi alcuni contratti atipici) è vero e reale, sia quando si realizzi mediante il collegamento tra due negozi, l’uno di carattere esterno effettivamente voluto comportante il trasferimento di un diritto oppure il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto ( fiduciario ), l’altro di carattere interno ed obbligatorio comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli; sia nell’ipotesi in cui, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, s’impegni a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).
Il patto di fiducia che prevede l’obbligo del fiduciario di modificare la situazione giuridica a lui facente capo, a favore del fiduciante o di un altro soggetto da quest’ultimo designato, è soggetto, qualora riguardi beni immobili, alla forma scritta “ad substantiam”.
Cass. civ. Sez. II, 3 maggio 1993, n. 5113 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il patto con il quale si conviene che uno dei contraenti acquisti un fondo in proprietà comune e trasferisca agli altri contraenti la quota ad essi rispettivamente spettante non può essere qualificato come negozio fiduciario di tipo traslativo, che è stipulato tra l’alienante e l’acquirente in vista di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello proprio della alienazione, né come una situazione di c.d. fiducia di tipo statico, che si innesta in una situazione giuridica preesistente in testa alla persona che, con il pactum fiduciae, accetta di dirottarla dal suo naturale esito, ma deve essere ricondotto alla figura giuridica del mandato senza rappresentanza ed, avendo per oggetto un bene immobile, deve essere stipulato per iscritto.
Trib. Napoli, 16 gennaio 1993 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La fiducia comprende sia il negozio fiduciario, in cui il fiduciante trasferisce al fiduciario il diritto reale con il pat¬to meramente obbligatorio e interno che l’acquirente ne faccia un uso determinato nell’interesse dell’alienante e/o lo ritrasferisca poi a quest’ultimo o ad un terzo (c.d. fiducia dinamica), sia la c.d. fiducia statica, in cui il fiduciario acquista in nome proprio da un terzo un bene con danaro fornito, almeno in parte, dal fiduciante e con l’intesa di riconoscere quest’ultimo come proprietario o comproprietario del bene acquistato. Mentre, nel primo caso, l’originaria proprietà del fiduciante consente, se si considera l’alienazione fiduciaria come investitura della mera legittimazione formale relativa al bene, di continuare a riconoscere la titolarità effettiva in capo al fiducian¬te stesso, al contrario, nel secondo caso, l’acquisto del fiduciante non può che trovare la sua fonte nel “pactum fiduciae”; pertanto, relativamente al trasferimento di beni immobili, e almeno in questa specifica situazione, il “pactum fiduciae” deve rivestire forma scritta “ad substantiam”.
Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 1991, n. 11025 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché il negozio fiduciario, nella parte contenente il pactum fiduciae, non è trascrivibile, in considerazione della sua natura obbligatoria, nulla impedisce al fiduciario di trasferire, in sua violazione, il diritto cedutogli ad un terzo, il cui acquisto è pienamente valido ed efficace anche nei confronti del fiduciante.
Il negozio fiduciario, sia quando venga preceduto da un atto di trasferimento del diritto del fiduciante al fiduciario (cosiddetta fiducia dinamica) sia quando non lo sia, per essere il fiduciario già titolare del diritto che si obblighi a trasferire all’altro contraente o al terzo (cosiddetta fiducia statica), è sempre un atto realmente dovuto, con la conseguenza che ad esso non sono estensibili le norme che prevedono l’inopponibilità del negozio simulato ai creditori del titolare apparente.
App. Bologna, 14 giugno 1991 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La stipulazione di un patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di un immobile deve essere effettuata con il rispetto della forma scritta ad substantiam; la prova di tale negozio fiduciario non può essere data per testimoni (ad eccezione dell’ipotesi consacrata nel n. 3 dall’art. 2724 c.c.), né mediante giuramento e nemmeno mediante confessione, cui tende essenzialmente l’interrogatorio formale.
Trib. Chiavari, 30 aprile 1991 (Nuova Giur. Civ., 1992, I, 415 nota di GAGGERO)
La prova dell’esistenza di un negozio fiduciario, relativo a beni immobili, ascrivibile alla categoria dell’interpo¬sizione reale di persona (tanto nell’ipotesi della fiducia statica che dinamica), può essere (tra le parti) soltanto documentale e non anche per testi, in applicazione dell’art. 2725 c. c.
Lo schema del negozio fiduciario si colloca interamente nell’ambito delle ipotesi dell’interposizione reale di per¬sona, sia esso di tipo traslativo ovvero caratterizzato dalla cosiddetta.
Cass. civ. Sez. II, 18 ottobre 1988, n. 5663 (Corriere Giur., 1988, 1268 nota di CATALANO)
Il negozio fiduciario (categoria non disciplinata legislativamente, ma elaborata dalla giurisprudenza e dalla dot¬trina e nella quale possono essere compresi alcuni contratti atipici) è vero e reale, sia quando si realizzi mediante il collegamento tra due negozi, l’uno di carattere esterno effettivamente voluto comportante il trasferimento di un diritto oppure il sorgere di una situazione giuridica in capo ad un soggetto ( fiduciario ), l’altro di carattere interno ed obbligatorio comportante l’obbligo del fiduciario di ritrasferire alla controparte o ad un terzo la cosa o il diritto attribuitogli; sia nell’ipotesi in cui, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto, questi, in forza di apposita pattuizione, s’impegni a modificarla a richiesta e nel senso voluto dall’altro contraente (fiduciante).
Deve rivestire ad substantiam forma scritta il negozio traslativo che prevede l’obbligo del fiduciario di trasferire beni immobili al fiduciante o ad altro soggetto, da quest’ultimo designato.
Cass. civ. Sez. II, 29 novembre 1985, n. 5958 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il divieto di alienazione, posto a carico dell’acquirente in forza di pactum fiduciae, spiega effetti meramente inter¬ni (art. 1379 c. c.); l’inosservanza di tale divieto, pertanto, non interferisce sulla validità del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o mala fede di quest’ultimo, salvo restando il diritto del fiduciante di essere risarcito del danno derivantegli dall’inadempimento di quel patto.
Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 1985, n. 560 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Deve rivestire ad substantiam forma scritta il negozio traslativo di beni immobili dal fiduciario al fiduciante in esecuzione del pactum fiduciae, ma non anche quest’ultimo.
Cass. civ. Sez. II, 7 agosto 1982, n. 4438 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente vo¬luto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all’altro contraente o ad un terzo (nella specie: il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l’esistenza di un negozio fiduciario, senza accertare l’esistenza del collegamento tra i due negozi, dei quali quello di carattere interno era risultato posteriore all’altro).
Negli schemi del pactum fiduciae rientra, oltre il negozio fiduciario di tipo traslativo, anche la cosiddetta fiducia statica i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo scopo del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.
Cass. civ. Sez. II, 17 febbraio 1961, n. 339 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In base al principio dell’autonomia contrattuale, il negozio fiduciario è riconosciuto dalla legge quale contratto innominato, in quanto si proponga di realizzare interessi leciti. Invece esso deve essere dichiarato nullo al pari di ogni altro negozio, che adempia alla stessa funzione se, è diretto ad eludere la legge, ponendo in essere un risultato vietato e sanzionato da nullità.