Nulli per illiceità della causa gli accordi di separazione volti ad escludere assegno divorzile

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 6 settembre 2019, n. 22401; Pres. Scaldaferri; Rel. Acierno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27006-2017 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato OBERDAN IACCONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1497/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il
23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha posto a carico di P.P.,
ex coniuge divorziato di A.A., la somma di 200 Euro mensili a titolo di assegno divorzile.
A sostegno della decisione ha rilevato che il tribunale, ritenuta la esaustività degli accordi assunti in
sede di separazione consensuale – consistenti nel versamento di 200 milioni di lire alla A. – aveva
tenuto in considerazione tali accordi al fine di escludere, unitamente alla percezione della pensione
d’invalidità, lo stato di bisogno della ricorrente.
Il giudice di secondo grado, al contrario, ha ritenuto, che tali accordi, per la parte in cui escludevano
per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, dovevano ritenersi nulli per illiceità
della causa e che la corresponsione di una tantum può avvenire soltanto in sede di giudizio di
divorzio. Nella specie, applicando il criterio assistenziale così come declinato nella pronuncia n.
11504 del 2017, doveva riconoscersi alla A. un assegno pari a 200 Euro mensili in quanto la stessa è
risultata priva di autosufficienza economica, inidonea al lavoro e affetta da serie psicopatologie
oltre che priva di una stabile abitazione. La pensione infine è risultata di ammontare esiguo.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.P. affidato a due motivi. Ha resistito con
controricorso la A..
Nel primo ha dedotto la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per avere la Corte d’Appello non
considerato che le somme già corrisposte unite alla pensione d’invalidità portavano ad escludere la
situazione di non autosufficienza economica.
La censura è inammissibile perché mira a contestare la valutazione svolta in fatto sulla condizione
di non autosufficienza economica della controricorrente.
Nel secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata perché non è stato
preventivamente accertato se alla controricorrente fosse stato nominato un amministratore di
sostegno, ciò che avrebbe escluso la validità della sottoscrizione del ricorso introduttivo del
giudizio.
La censura confusamente prospettata appare del tutto nuova e conseguentemente inammissibile.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in
relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 1100 per compensi, Euro 100
per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019

Non si fa luogo all’attribuzione del cognome paterno in caso di contraria volontà del minore che, già in fase preadolescenziale-adolescenziale è inserito in una rete di relazioni sociali ed è capace ad avere una marcata cognizione identitaria del sé.

Cass. civ. Sez. I, 13 agosto 2019, n. 21349
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 33023/2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Farfa n. 8, presso lo studio dell’avvocato Belli Maria Concetta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4980/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Belli Maria che ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Latina, pronunciando sul ricorso presentato da P.A. per chiedere, ai sensidell’art. 250 c.c.il consenso al riconoscimento della minore C.A.A. (nata il (OMISSIS)), in luogo di quello mancante dell’altro genitore, C.M., per quanto interessa, con sentenza n. 1177/2015, accoglieva la domanda e, per l’effetto, ordinava all’Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative trascrizioni, disponendo che la minore conservasse il cognome materno all’esito dell’audizione della minore e dell’espletamento di CTU. P. proponeva impugnazione chiedendo, tra l’altro, che il cognome paterno venisse aggiunto al cognome materno della minore.
La Corte di appello di Roma, accogliendo sul punto l’appello, ha disposto che alla minore sia attribuito il cognome C. P., in luogo di C..
C.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. P. è rimasto intimato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, per irriducibile contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte di appello pur avendo dato atto delle difficoltà emerse nei rapporti padre/figlia, culminati nel rifiuto della minore di incontrare il padre, ha tuttavia ritenuto di accogliere l’impugnativa concernente l’attribuzione del cognome paterno, affermando che la conseguente aggiunta “è in linea con la realtà della minore” (fol. 8).
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.c., comma 2, per irriducibile illogicità della decisione laddove, dopo avere evidenziato i rischi di una marginalizzazione della figura paterna, ha ritenuto che la mancata previsione del cognome paterno avrebbe potuto contrastare con la necessità della minore di “costruirsi un’autonoma identità, nell’ottica del “paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità”” (fol. 8).
3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo.
La ricorrente si duole che la Corte di appello, nel giustificare l’interesse della minore all’acquisizione del cognome del padre biologico, abbia fatto leva sul processo di costruzione della sua identità personale senza tenere conto dell’età della minore, già quindicenne, al momento della decisione, e quindi in piena adolescenza e con un’identità ben definita nell’ambito delle relazioni sociali; a ciò aggiunge che la minore aveva dimostrato di essere molto legata alla famiglia che aveva aiutato sia lei che la madre negli anni e che il padre biologico non assolveva nemmeno gli obblighi di mantenimento.
4.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché intimamente connessi, sono fondati e vanno accolti.
4.2.L’art. 262 c.c.(come riformulato a seguito delD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,art.27, comma 1, lett. a), a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dal medesimoD.Lgs. n. 154 del 2013,art.108, comma 1) così disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio:
“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (c.c. 258). Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (6).
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il comma 2 del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.
4.3. Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha chiarito, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta; che la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamatedall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18/6/2015). Il giudice è investitodall’art. 262 c.c., commi 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, né il patronimico, per il quale non sussiste alcun “favor” in sé nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3/2/2011; Cass. n. 14232 del 05/06/2013).
Ciò, perché il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e ciò che rileva non è l’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, quanto piuttosto quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (Cass. n. 17139 del 11/07/2017).
4.4. Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo richiamato in linea di massima i principi enunciati, non vi ha dato corretta applicazione; infatti ha considerato il grave deterioramento dei rapporti padre/figlia culminato nel rifiuto così espresso da parte di quest’ultima “Biologicamente è mio padre, ma lo non lo voglio. Nessuno me ne ha parlato male…. Non lo voglio e basta. lo non ci riesco a volerlo. Non lo vedo da mesi, lo sto bene senza di lui…” e la circostanza dell’avvenuto riconoscimento si era arrestata allo stadio di diritto, senza tradursi in una affectio genitoriale e filiale nonostante i tentativi condotti anche con l’ausilio dei Servizi sociali (fol. 5 della sent. imp.) osservando tuttavia, in palese contraddizione, trasmutatasi in illogicità assoluta – e dunque – nella nullità della pronuncia, che la scelta dell’attribuzione del cognome paterno era il linea con la realtà della minore, senza spiegarne le ragioni se non mediante formule che, per la loro asettica formulazione, appaiono di stile – da un lato, osservando sic et simpliciter che ciò non poteva costituire un danno, e, dall’altro, adombrando che l’attribuzione del cognome potesse, di per sé sola, incidere positivamente sulla maturazione del rapporto padre/figlia, contrastando la marginalizzazione paterna e contribuendo ad assicurare il rilievo di entrambe le figure genitoriali al processo di costruzione dell’identità personale, nonostante l’ostilità manifestata dalla figlia.
Invero non emerge dalla sentenza impugnata che siano stati utilizzati correttamente i criteri prima enunciati volti a preservare l’interesse della minore ad evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, giacché risultano trascurate sia la contraria volontà della minore, sia il fatto storico costituito dall’età della stessa, già in fase preadolescenziale/adolescenziale, sintomatico di un potenziale e consolidato inserimento in una rete di relazioni sociali e della capacità ad avere una marcata cognizione identitaria del sé, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita.
5. In conclusione il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per provvedere sulle spese di legittimità;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria dei coeredi con i beni della comunione ereditaria.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 9 settembre 2019, n. 22444; Pres. Petitti; Rel. Giannaccari
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2927/2015 proposto da:
M.V., M.A., V.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio
dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FULVIO SANTORELLI;
– ricorrenti –
contro
S.L., S.E., S.A., M.G., MO.AN., S.F., SO.LA., M.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OVIDIO 10 C/O ST ROSATI, presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, rappresentati e difesi
dall’avvocato FILIPPO MASSARA;
B.M.T., B.L., B.A. ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTESANTO 52,
presso lo studio dell’avvocato B.A., che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3013/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2019 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato DI AMATO Astolfo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato Carlo Domenico MASSARA con delega depositata in udienza dell’Avvocato
Filippo MASSARA, difensore dei resistenti S.L. + 7, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato B.A. difensore delle resistenti e di se medesimo ex art. 86 c.p.c., che si riporta agli
atti depositati.
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine dalla domanda di scioglimento della comunione del compendio ereditario di
M.A., che era deceduto il (OMISSIS), lasciando come eredi la moglie Me.Vi. ed i figli Gi., I., G.,
M.A.V. ed An..
Il giudizio veniva introdotto da B.G., M.T. ed A., quali eredi di M.I., e, per quel che ancora rileva
nel presente giudizio, i convenuti V.A.M., M.A. e M.V., eredi di Mo.Gi., chiedevano accertarsi in
via riconvenzionale l’usucapione da parte del loro dante causa di un immobile sito in (OMISSIS).
Il Tribunale di Napoli, con sentenza non definitiva n. 6375/2010, rigettava la domanda di
usucapione, ritenendo che non vi fosse prova di un atto di interversione del possesso da parte del
coerede Mo.Gi., il quale, con atto del 26.9.1988, aveva chiesto un contributo per la ristrutturazione
dell’immobile in (OMISSIS), oggetto della domanda riconvenzionale, anche a nome degli altri
comproprietari, in tal modo riconoscendo l’altrui comproprietà.
Proponevano appello V.A.M., M.A. e M.V., eredi di Mo.Gi., cui resistevano le controparti.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza dell’1.7.2014, respingeva il gravame.
La corte territoriale escludeva che Mo.Gi. avesse avuto il possesso esclusivo dell’abitazione in
(OMISSIS). Era emerso dall’istruttoria che nel 1946, al momento dell’apertura della successione,
egli occupava l’immobile unitamente alla madre e anche quando dopo il suo matrimonio, nel 1967,
lo aveva abitato con la sua famiglia, vi era stato il consenso degli altri coeredi. Era emerso dalla
documentazione prodotta in giudizio che il M. aveva gestito non solo la proprietà immobiliare in
(OMISSIS), oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, ma anche numerosi immobili
siti in (OMISSIS), per conto degli altri fratelli. Ulteriori elementi probatori, indice dell’assenza di un
possesso esclusivo, erano costituiti, secondo il giudice d’appello, dalla richiesta di contributo del
29.6.1998 per la ristrutturazione dell’immobile, che egli aveva sottoscritto anche a nome degli altri
coeredi, dalla circostanza che questi coeredi avessero pagato le imposte ed indicato in comproprietà
l’immobile in (OMISSIS) nella dichiarazione di successione.
La corte territoriale, pur ritenendo superfluo l’esame del motivo d’appello riguardante la scrittura del
luglio 2005, con la quale il complesso di (OMISSIS) veniva ricompreso nel progetto di divisione
della comunione ereditaria, lo esaminava e ravvisava in tale atto una rinuncia tacita all’usucapione.
Per la cassazione della sentenza d’appello, hanno proposto ricorso V.A.M., M.A. e M.V. sulla base
di sette motivi, indicati dal numero due al numero otto.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, B.M.T., L. ed A. da una parte e M.M.A., An. e G., S.A.,
E., La., L. e F. dall’altra.
Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmelo Sgroi ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo di ricorso – che introduce il ricorso per cassazione – si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 714, 1102, 1140 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la
corte territoriale errato nel qualificare i coeredi come compossessori, sostenendo che fossero
detentori dei beni ereditari e che, solo in caso di godimento separato di parte dei beni ereditari,
sarebbe necessario un atto di interversione del possesso.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente in fatti e
documenti, da cui risulterebbe che il M. non avesse avuto alcun mandato da parte dei coeredi per
eseguire opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, per richiedere autorizzazioni
amministrative e per godere in modo-esclusivo dei relativi frutti.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Diversamente da quanto assume il ricorrente, i coeredi non sono detentori dei beni ereditari, in
quanto non è ravvisabile un rapporto di natura obbligatoria con i beni della comunione ereditaria,
sicché non è necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ai fini dell’usucapione di
beni ereditari, ma la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il
rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla
possibilità di analogo rapporto. A tale riguardo, non è univocamente significativo che egli abbia
utilizzato ed amministrato il bene ereditario, e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività,
sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato nell’interesse anche
degli altri coeredi (Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass.
25/03/2009, n. 7221).
La corte territoriale ha correttamente ritenuto che i coeredi fossero compossessori e non detentori
del bene ereditario e che Mo.Gi. non avesse dato la prova del suo possesso esclusivo.
Né è sussistente il vizio di omessa motivazione, sindacabile in sede di giudizio di legittimità nei
limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la corte esaminato, con giudizio di fatto
insindacabile in questa sede, gli elementi istruttori in base ai quali il M. non aveva provato il
possesso esclusivo del bene ereditario (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
Con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, il giudice d’appello ha accertato che
nel 1946, al momento dell’apertura della successione, Mo.Gi. abitava l’immobile di (OMISSIS)
unitamente alla madre, che era titolare di usufrutto sui beni ereditari; anche quando, dopo il suo
matrimonio, aveva ivi vissuto con la sua famiglia, vi era stato il consenso degli altri eredi. Ulteriore
conferma del compossesso veniva ravvisata dalla gestione dei beni ereditari per conto degli altri
fratelli, e, in particolare, nella richiesta di contributo per la ristrutturazione dell’immobile, anche per
conto dei coeredi, nonché nell’indicazione della loro qualità di comproprietari contenuta nella sua
denuncia di successione, in tal modo dimostrando di utilizzare ed amministrare il bene comune
nell’interesse di altri, con il loro consenso tacito (Cass. 7075/99).
Il godimento dei beni ereditari non era, quindi, avvenuto uti dominus, ma con il consenso degli altri
coeredi, che avevano delegato al M. la gestione e l’amministrazione dei numerosi beni ereditari,
costituiti da circa 53 immobili, ubicati non solo a (OMISSIS), ma anche a (OMISSIS).
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale rigettato la richiesta di prova
testimoniale, volta dimostrare che negli anni 80 Mo.Gi. non avrebbe permesso alla sorella l’utilizzo
del complesso di (OMISSIS) per la celebrazione del matrimonio della figlia e per depositare alcuni
mobili. La corte territoriale non aveva, inoltre, ammesso i capitoli di prova riguardanti la
circostanza che il M. avrebbe eseguito opere straordinarie sull’immobile ed avrebbe curato un lungo
contenzioso amministrativo riguardante l’immobile in questione, circostanze che confermerebbero il
riconoscimento da parte degli altri coeredi della sua esclusiva proprietà del complesso di
(OMISSIS).
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di una serie di documenti, che
dimostrerebbero il possesso esclusivo dell’immobile in (OMISSIS), come l’esecuzione di opere di
ordinaria e straordinaria amministrazione, l’ottenimento di autorizzazioni amministrative e
l’acquisto dei frutti.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e
2944 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere attribuito al documento del 29.6.1988, con il
quale Mo.Gi. chiedeva la concessione di un contributo a nome degli altri coeredi, valore di
riconoscimento del diritto altrui.
I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
I numerosi documenti, richiamati genericamente da pag. 27 a pag. 31 del ricorso, non sono decisivi
per dimostrare il possesso ad excludendum degli altri coeredi, ma unicamente l’utilizzo e la gestione
dei beni ereditari, che implicava la richiesta di autorizzazioni amministrative, la realizzazione di
opere, la stipulazione di contratti di locazione ed il pagamento di sanzioni amministrative.
Anche i capitoli dedotti con la prova testimoniale, con l’quali si intendeva provare che il M. si era
sempre ritenuto proprietario dell’immobile in (OMISSIS) e che tale era stato considerato dai
coeredi, sono stati correttamente ritenuti inammissibili dalla corte territoriale, perché diretti a
provare la gestione dei beni ereditari da parte del M., irrilevanti ai fini della prova del possesso
esclusivo, sia perché implicanti manifestazione di giudizi non consentiti ai testimoni, ai sensi
dell’art. 244 c.p.c.
Anche le richieste di prova formulate nei capitoli 19 e 20, trascritte in ricorso, volte a dimostrare
che negli anni 80 Mo.Gi. non avrebbe permesso alla sorella l’utilizzo del complesso di (OMISSIS),
per la celebrazione del matrimonio della figlia e per depositare alcuni mobili, sono generiche, non
solo perché non individuano la data in cui i fatti sarebbero avvenuti, ma anche perché prive di
decisività alla stregua della valutazione, da parte del giudice di merito, di altri elementi istruttori che
escludevano il possesso esclusivo del bene da parte del M..
La corte ha ritenuto che vi fosse un espresso riconoscimento dell’altrui diritto, attraverso
l’interpretazione della richiesta del 29.6.1998, avanzata dal M., del contributo per la ristrutturazione
dell’immobile sito in (OMISSIS), da cui evinceva la sua volontà di agire anche per conto dei
coeredi, oltre che da altri dati esterni, quali il pagamento delle imposte da parte dei coeredi.
Le doglianze del ricorrente censurano l’interpretazione plausibile attribuita dalla corte all’atto del
29.6.1998, senza alcuna deduzione della violazione dei canoni ermeneutici violati.
– Con il settimo motivo di ricorso, si. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,
1165 e 2937 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la corte territoriale erroneamente
ravvisato un atto di rinuncia all’usucapione nel progetto di divisione dei beni ereditari del 9.7.2005,
che comprendeva il complesso di (OMISSIS), sostenendo che tale atto era volto unicamente a
comporre in via bonaria la controversia.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183
c.p.c., artt. 1165, 1362, 2937 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la corte territoriale
avrebbe erroneamente ritenuto che fosse tardiva la contestazione, avanzata in grado d’appello, da
parte di V.A.M. e M.V., relativa al potere di rappresentanza del fratello M.A. nella redazione
dell’atto del 9.7.2005, mentre, trattandosi di mere difese, non sussisterebbe alcuna preclusione.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per carenza di
interesse.
Si tratta, infatti, di motivazione “ad abundantiam”, ovvero di un “obiter dicta”, in quanto la corte
territoriale, pur ritenendo superfluo l’esame del motivo d’appello relativo all’interpretazione della
scrittura privata del luglio 2005, lo ha esaminato, ritenendo che l’inclusione del complesso di
(OMISSIS) nel progetto di divisione della comunione ereditaria, integrasse una rinuncia tacita
all’usucapione (Cassazione civile sez. lav., 22/10/2014, n. 22380, Cass., civ., sez. lav., 22 novembre
2010 n. 23635, Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007 n. 13068).
Il ricorso va pertanto rigettato Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, va dato atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5200,00
in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, di cui Euro 200,00 per spese ed Euro 5000,00 per
compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di
Cassazione, il 21 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

La volontà del testatore va individuata con riferimento all’esame globale della scheda testamentaria stessa.

Corte d’Appello Catania, Sez. II, Sent., 17 aprile 2019 – Presidente Dipietro – Cons. rel. Escher
Corte d’appello di Catania
Seconda sezione civile
La Corte composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giovanni Dipietro – Presidente
dott. Massimo Escher – Consigliere relatore
avv. Luigi Ciotta – Componente ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d’appello iscritta al N. 172/2018 R.G. promossa da:
D.B.O., nata a R. il (…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Romeo,
presso il cui studio in Catania in via Alberto Mario, n. 74, è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti
appellante
nei confronti di
D.B.P., nata a R. il (…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Mario Di Luzio,
elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Paolo Pannini 19, presso il detto
difensore, giusta procura in atti
appellata
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 12 agosto 2015 O.D.B. esponeva:
– che con testamento del 25 giugno 1959, lo zio R.D.B. aveva legato ad essa
esponente “la palazzina in Via P. dell’O. (nel testamento si legge “P.” nonostante la via
si chiami “P.” dell’O.) – Gruppo C n. 2 corrispondente al civico n. 191 – Atto Notarile
(…) dal Notaio G.C. – C. I. 2″, e che il predetto legato comprendeva tutte le unità
immobiliari a suo tempo acquistate dallo zio con il detto atto notar C. e, quindi, non
solo l’appartamento, ma anche le altre due unità immobiliari di cui si legge nel rogito
citato, ossia la rimessa insistente sulla particella frazionata (…) ed il locale di
sgombero insistente sulla particella frazionata (…);
– che lo zio R., con un coevo legato aveva disposto in favore P.D.B., sorella
dell’attrice, l’attribuzione delle sole unità immobiliari dal disponente acquistate con
atto notarile del 4.3.1958;
– che era sorta contestazione tra le due sorelle in ordine alla proprietà della rimessa e
del locale di sgombero citati,
Tanto premesso, O.D.B. chiedeva al tribunale di:
– dichiarare, in contraddittorio con P.D.B., il diritto di proprietà in capo ad essa
ricorrente sul vano terrano, adibito a rimessa, insistente sulla particella frazionata n.
(…), nonché sul vano adiacente adibito a locale di sgombero, con annesso cesso,
insistente sulla particella frazionata n. (…), situati in C., Via P. dell’O. 191;
– di condannare la sorella P. al rilascio delle predette unità immobiliari ed al
risarcimento del danno da occupazione abusiva dell’immobile, nella misura di Euro
100,00 mensili, dal marzo 2014 sino all’effettivo rilascio, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria …”
Costituitasi, P.D.B., chiedeva il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione
della vicenda traslativa svolta dalla sorella ed assumendo che questa, giusta il legato
riferito, aver ricevuto dallo zio solo la palazzina con accesso dal via P. dell’O. 191
(che non comprendeva la rimessa ed il locale di sgombero).
Con sentenza depositata il 7.8.2017 il Tribunale di Catania ha rigettato le domande e
condannato O.D.B. al pagamento delle spese processuali.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello O.D.B. per le ragioni di cui si dirà nel
prosieguo
Costituitasi, P.D.B. ha chiesto la conferma della sentenza.
Quindi all’udienza del 27 novembre 2018 la causa è stata posta in decisione sulle
conclusioni precisate come in atti.
Motivi della decisione
Come premesso, O.D.B. con l’atto introduttivo del giudizio ha chiesto accertarsi il di
lei diritto di proprietà sul vano terrano adibito a rimessa insistente sulla particella
frazionata n. (…), nonché sul vano adiacente adibito a locale di sgombero, con
annesso cesso, insistente sulla particella frazionata n. (…), situati in C., via P. dell’O.
191, unità immobiliari, a suo dire, illegittimamente occupate dalla sorella, la
resistente P.D.B.. Tale domanda – lo si è già accennato – è stata rigettata dal tribunale,
che ha ritenuto non provato il titolo d’acquisto per non essere le due unità immobiliari
ricomprese nel legato, ossia nell’invocato titolo d’acquisto.
La decisione è stata appellata da O.D.B., secondo cui l’attribuzione delle due unità
immobiliari sarebbe da inferire con certezza dal tenore del testamento e ciò
considerato che in esso, quanto all’oggetto di entrambi i legati immobiliari in favore
delle D.B., si fa rinvio agli atti di acquisto con cui, a suo tempo, i detti immobili
erano entrati a far parte del patrimonio del disponente.
Per comprendere la valenza della tesi va, invero, evidenziato quanto segue:
– con disposizione di ultima volontà del 25 giugno 1959, R.D.B. ha così disposto,
“lego alla nipote O. “la palazzina in Via P.(a) dell’O. – Gruppo C n. 2 corrispondente
al civico n. 191 – Atto Notarile (…) dal Notaio G.C. – C. I. 2”
– con altra disposizione compresa nel medesimo testamento, il D.B., ha così inoltre
disposto, “lego a mia nipote P. la palazzina sita in via P.(a) dell’O. n. 195 – Atto
notarile (…) dal Notaio C.F.G. – via F. C. 12 A”.
Ciò posto, a dire dell’appellante, nonostante in nessuna delle due disposizioni si
faccia riferimento al locale di sgombero ed alla rimessa, oggi censite al Foglio (…),
particella (…) e particella (…), l’inclusione delle stesse nel primo legato, quello in suo
favore, sarebbe implicita nel rinvio del disponente all’atto notarile con cui il de cuius
aveva acquistato sia la proprietà della palazzina con ingresso al n. 191 sia la proprietà
dei due locali minori.
Opposta è la tesi della convenuta-appellata, la quale assume che il legato in favore di
O.D.B. non ricomprenda i detti locali, posto che essi non rientrano nella descrizione
contenuta nel legato, non essendo unità immobiliari con accesso dal civico 191
( bensì dal civico 195).
Ciò premesso, l’appello è fondato.
Al riguardo va evidenziato, quale primo punto fermo da cui muovere, che certamente,
alla luce del testamento, i due locali (ancorché in ipotesi oggi con accesso da via P.
dell’O. 195) non sono stati attribuiti a P.D.B..
Nella disposizione in favore dell’appellata sopra riportata , invero, si fa riferimento
alla palazzina sita in via P.(a) dell’O. n. 195, acquistata con Atto notarile (…) dal
Notaio C.F.G. – via F. C. 12 A. Riferimento, quest’ultimo, decisivo non essendo stati i
due locali in contestazione acquistati con il detto rogito notar C.F..
Del resto, di ciò non sembra aver dubitato la stessa convenuta che in primo grado non
ha mai affermato espressamente di aver acquistato in forza del legato, ma solo che la
sorella non ha offerto la prova a suo carico. In questo senso si veda pure la c.t.p.
prodotta in primo grado dalla detta convenuta, laddove il geom. C. giunge (solo) per
esclusione ad affermare, che, non essendo stati acquistati da O.D.B., i due locali
appartengono a P.D.B. (senza indicare in forza di quale titolo).
Scartata l’ipotesi che i due locali siano stati attribuiti a P., occorre stabilire se
accogliere la tesi dell’appellante ovvero rigettarla affermando che i beni in
contestazione, siccome non oggetto di specifico legato, sono stati devoluti all’erede
universale D.D.B. (anch’esso istituito col testamento citato), valendo al riguardo la
regola sulla capacità espansiva della chiamata ereditaria,.
Ebbene, il riferimento che – si legge nella disposizione testamentaria a titolo
particolare in favore di O.D.B. – all’atto notar C. del (…) appare decisivo in senso
favorevole all’appellante.
Ed invero, con il detto contratto notar C. del (…) – come detto espressamente
richiamato nel legato – il de cuius acquistava da R.L., non solo “un villino facente
parte del nucleo residenziale di nuova costruzione e non ancora catastato dalla
venditrice edificato in C. Via P. dell’O. (canalicchio) e precisamente il villino facente
parte del gruppo C contraddistinto col n. II corrispondente al civico 191 costituito da
n. 7 vani piano rialzato e primo piano con otto accessori (cucina, servizio lavanderia,
cesso con doccia, cesso di servizio, due corridoi, cesso con bagno) con annesso vano
rimessa, locale caldaia, terrazza e giardinetto, confinante nello insieme a nord con
proprietà F., a sud con la venditrice, ad est con strada provinciale ad ovest con
stradella privata”, ma anche (ecco il punto) “il vano terrano adibito a rimessa
insistente sulla particella frazionata (…), nonché il vano adiacente adibito a locale di
sgombero con annesso cesso insistente sulla particella frazionata (…) confinante nello
intero a sud con proprietà D.B. ad est con viale privato in condominio a nord ed ovest
con proprietà della venditrice”.
Così stando le cose, il collegio ritiene che tra le due opzioni in campo (legato avente
ad oggetto solo la palazzina in via P. dell’O. gruppo C, n. 191; ovvero legato avente
ad oggetto tutti i beni acquistati con l’atto notar C. del (…), e quindi anche i beni, per
così dire minori, ivi indicati: il vano terrano adibito a rimessa ed il locale di
sgombero) sia preferibile quella affermata dall’appellante.
Tale interpretazione appare, invero, conforme alle regole ermeneutiche relative ai
negozi di ultime volontà. Ed infatti, l’interpretazione del testamento (cui in linea di
principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di
contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale
non recettizio del negozio “mortis causa”) è caratterizzata, rispetto a quella
contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di la della dichiarazione, della volontà
del testatore: volontà del testatore che, alla stregua dell’art. 1362 c.c., va individuata
innanzitutto con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla
base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione
(Cass. sez. II – 07/05/2018, n. 10882).
Ed appare conforme alla volontà del testatore, si diceva, in quanto ove il de cuius
avesse voluto che i beni non indicati andassero all’erede lo avrebbe detto
espressamente e ciò considerata l’analiticità delle disposizioni contenute nel detto
testamento. Ed infatti, in esso, dopo l’investitura del fratello D. quale erede
universale, si legge:
a) del legato in favore entrambe le dette nipoti O. e di P. di un terreno in C. via L.
131;
b) del legato in favore di P. della palazzina di via P. dell’O. 195;
c) del legato in favore di O. della palazzina di via P. dell’O. 191;
d) del legato in favore di entrambe le nipoti di tutti i mobili e gli arredi di casa;
e) del legato di somme di denaro in favore del fratello L. ed in favore dei nipoti E. e
R.;
f) del legato di denaro in favore di tale L.D.B.;
g) del legato del fucile in favore di tale G.P..
Si vuol dire, che a fronte di un testamento contenente disposizioni divisorie talmente
precise, non appare conforme alla volontà del testatore ipotizzare che questi abbia
omesso di disporre proprio dei due locali in questione, di modo che gli stessi
andassero all’erede universale in forza della capacità espansiva citata.
Assai più aderente alla volontà del testatore è, invece, ritenere che quando egli con il
terzo legato abbia attribuito ad O. “la palazzina in Via P.(a) dell’O. – Gruppo C n. 2
corrispondente al civico n. 191 – Atto Notarile (…) dal Notaio G.C. – C. I. 2”, abbia
inteso attribuire tutt’e tre le unità immobiliari acquistate con il detto atto pubblico.
In ragione di quanto precede, in riforma della sentenza appellata, va accolta la
domanda e quindi dichiarato che O.D.B. è proprietaria del locale rimessa e del locale
sgombero edificati sulle particelle (…) e (…) del catasto terreni, successivamente
classate al foglio (…), particelle (…) e (…) del catasto fabbricati, ed oggi identificate
catastalmente al foglio (…) particelle (…) sub (…) e sub (…), giusta variazione del
14.10.2016, e, per l’effetto, va condannata P.D.B. al rilascio dei predetti immobili in
favore dell’appellante.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni, siccome non supportata da in
primo grado una compiuta allegazione (ed ancor meno prova) del pregiudizio subito e
ciò sull’erroneo presupposto che il detto danno sarebbe in re ipsa.
Ed infatti, se è vero che per lungo tempo si è ritenuto che l’occupazione sine titulo del
bene altrui – siccome ostativa al godimento del bene – fosse di per sé produttiva di un
pregiudizio per il titolare dell’immobile, è pur vero che tale impostazione risulta oggi
abbandonata dalla giurisprudenza della Suprema corte. In questo si veda
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui – coerentemente con il sistema di
responsabilità delineato dal codice del 1942, in cui il danno risarcibile è il c.d. danno
conseguenza, vale a dire il pregiudizio causalmente riconducibile alla violazione di
una situazione giuridica soggettiva protetta – è onere del danneggiato fornire al
giudicante elementi idonei ad accertare la consistenza e l’entità del pregiudizio subito
(Cass. n. 378/2005; Cass. n. 15111/2013).
Tali contrapposti orientamenti hanno trovato, a ben vedere, sistemazione mediana
nella recente pronuncia della Suprema corte: Cass. n 27/07/2015, n.15757.
La detta sentenza ha, invero, affermato il seguente condivisibile principio: “In tema di
occupazione abusiva di immobile, il danno patrimoniale subìto dal titolare del bene –
della cui prova egli è sempre onerato – dipende dall’atteggiarsi del suo godimento su
di esso nel momento in cui si verifica l’occupazione, giacché solo se esista un
godimento diretto o indiretto si concretizza un danno emergente da rapportare alle
utilità che egli avrebbe potuto acquisire dal bene se non occupato, mentre, in caso
contrario, sarà al più ipotizzabile un lucro cessante, da identificare nell’impossibilità
di realizzare una modalità di godimento diretto che era stata programmata prima
dell’occupazione, ovvero una modalità di godimento indiretto che si sia presentata
“medio tempore” e resa, del pari, impossibile dall’occupazione”.
In adesione al principio sopra enunciato, quindi, in tanto si sarebbe potuto accogliere
la domanda risarcitoria, in quanto O.D.B., anziché invocare, come è avvenuto, la
giurisprudenza minoritaria in tema di danno in re ipsa (senza null’altro aggiungere)
avesse dedotto in base a quali elementi, anche presuntivi, inferire il concreto
pregiudizio subito (chiarendo, se non altro, così come richiedono le sezioni unite con
la citata sentenza del 2015, il tipo di godimento del bene, diretto o indiretto, precluso
dalla successiva illegittima occupazione (c.d. danno emergente), ovvero, indicando la
programmata (prima dell’occupazione) modalità di godimento particolare della res
(c.d. lucro cessante).
Né tale difetto di allegazione può essere supplito con le deduzioni operate in questo
secondo grado di giudizio, trattandosi di allegazioni di fatti totalmente nuovi
(necessità di disporre dell’area di sedime oggi occupata dal locale di sgombero per far
transitare mezzi meccanici sulla limitrofa stradella) atti a modificare sostanzialmente
il thema decidendum.
In base alla soccombenza parziale, P.D.B. va condannata al pagamento di metà delle
spese processuali di entrambi i gradi in favore dell’appellante, compensata tra le parti
la metà residua.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in
accoglimento dell’appello proposto da D.B.O., nei confronti di D.B.P., avverso la
sentenza emessa dal tribunale di Catania il 7.8.2017, in accoglimento parziale
dell’appello ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, che per il
resto conferma, dichiara che O.D.B. è titolare del diritto di proprietà sul locale
rimessa e sul locale sgombero indicati nel rogito notar C. del (…), e precisamente dei
locali edificati sulle particelle (…) e (…) del catasto terreni, successivamente classate
al foglio (…) particelle (…) e (…) del catasto fabbricati, ed oggi identificati
catastalmente al foglio (…) particelle (…) sub (…) e sub (…), giusta variazione del
14.10.2016, originata da Bonifica di identificativo catastale n. (…), condannando
D.B.P. al rilascio dei predetti immobili in favore dell’appellante.
Condanna altresì D.B.P. al pagamento di metà delle processuali di entrambi i gradi,
che, per il primo grado, si liquidano nell’intero in Euro 118,50 per esborsi in Euro
875,00 per la fase di studio, in Euro 740,00 per la fase introduttiva, in 1600,00 per la
fase istruttoria ed in Euro 1620,00 per la fase decisoria, oltre IVA CPA ed oltre
rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15 % del
compenso totale per la prestazione e che, per il presente grado, si liquidano
nell’intero, in Euro 355,00 per esborsi in Euro 1080,00 per la fase di studio, in Euro
877,00 per la fase introduttiva, ed in Euro 1820,00 per la fase decisoria oltre IVA CPA
ed oltre rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2, nella percentuale del 15 % del
compenso totale per la prestazione. Compensa tra le parti la metà residua.Così deciso
in Catania nella camera di consiglio dell’11 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.

La violazione dell’obbligo di convivenza va contestata in assenza di giusta causa.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 18 settembre 2019, n. 23284
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13307-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal
Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE: Il ricorso per cassazione è stato proposto da G.C. nei confronti di C.N.M.C. avverso la
sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione
personale, rigettando l’appello principale e l’appello incidentale, per quanto interessa al presente
giudizio, aveva confermato la pronuncia di addebito nei confronti di G. e la previsione a suo carico
di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Il ricorso consta di tre motivi corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2.
A parere del ricorrente la Corte territoriale, errando, avrebbe basato l’accertamento compiuto in
motivazione, in merito all’addebito, esclusivamente sulla circostanza del suo allontanamento della
casa coniugale, senza tenere conto nè dell’insussistenza di un rapporto di causalità tra detto
allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza nè dell’assenza di
comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal medesimo (fol. 5 del ricorso).
Assume che dagli atti processuali era emerso che la fine dell’unione coniugale era da ascriversi ad
incompatibilità caratteriali.
Quindi sostiene che la Corte catanese avrebbe, altresì errato nel non rilevare che la prova della
violazione dei doveri coniugali da parte del marito e del rapporto di causalità tra l’allontanamento ed
il verificarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza era onere della C., limitandosi ad
affermare che G. non aveva fornito la prova che l’allontanamento era dovuto a giusta causa.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Come già è stato affermato da questa Corte la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di
intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della
crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi
nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di
merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha
affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal
matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la
sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui
l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex
multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).
1.4. Tanto premesso, va tuttavia rimarcato che l’onere della prova si connota in maniera specifica ed
autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalità.
Quanto al primo profilo, alla stregua dei principi richiamati, va affermato che nel caso in cui sia
dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento
dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie
ai sensi dell’art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia
avvenuto per giusta causa.
Pertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell’allontanamento
denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G., sulla
considerazione che questi aveva sostenuto che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale
era già scoppiata e che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come “giusta
causa”, ma affermandolo solo labialmente (fol. 4 della sentenza): tale statuizione non risulta
nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l’affermazione contenuta in ricorso, secondo la
quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa
la assoluta genericità e mancanza di specificità della stessa (fol. 6 del ricorso).
Passando all’esame del profilo probatorio concernente il nesso di causalità, va confermato che,
anche in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro
coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra
detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n.
14591/2019, Cass. n. 3923/2018, Cass. n. 3194/2017, Cass. n. 19328/2015), tuttavia nulla osta a che
tale prova sia anche di tipo logico o presuntivo.
Proprio la decisione invocata dal ricorrente ha sottolineato la specificità di tale fattispecie, laddove
chiarisce che “Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge
dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di
convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di
causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la
giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del
coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una
separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.”.” (così testualmente, Cass. n.
25966 del 15/12/2016): tale pronuncia appare intesa a valorizzare una prova di tipo logico e
presuntivo da valutarsi sulla scorta del complesso compendio probatorio riveniente dall’attività
istruttoria, e la decisione impugnata appare in linea con detti principi.
Nella specie la Corte d’appello innanzi tutto ha dato riscontro al fatto che il giudizio di separazione,
proposto dalla C., era stato introdotto due anni dopo l’abbandono del tetto coniugale da parte del G.,
di guisa che non poteva ricorrere la fattispecie disciplinata dall’art. 146 c.c., comma 2; quindi ha
accertato il verificarsi della violazione del dovere di coabitazione e l’assenza di una giusta causa,
rimarcando che dal complessivo compendio probatorio non era emerso alcun elemento idoneo a
comprovare l’esistenza di pregresse cause di crisi coniugale, argomento con cui si era difeso proprio
G. adducendolo come “giusta causa”, e sulla scorta di questi plurimi elementi ha escluso che
potesse essere riformata la pronuncia di addebito pronunciata in primo grado, con accertamento di
merito che risulta insindacabile in sede di legittimità, ove non censurato sul piano motivazionale nei
limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. Con il secondo motivo ci si duole dell’erronea applicazione dell’art. 156 c.c. in merito al
riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, sostenendo che la Corte
territoriale non avrebbe preso in considerazione le capacità reddituali della moglie, rivenienti da
proprietà immobiliari ed attività lavorativa, ed il peggioramento delle proprie capacità reddituali,
rivenienti da riduzione progressiva del reddito, patologie che gli avevano impedito
temporaneamente l’attività lavorativa, nonchè del tenore di vita modesto goduto durante il
matrimonio.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Premesso che la Corte ha accertato le condizioni economiche delle parti ed ha espressamente
escluso che fosse stata fornita la prova dell’attività lavorativa svolta dalla moglie presso l’hotel
(OMISSIS), la censura, avanzata come violazione di legge, lamenta sostanzialmente ed
inammissibilmente l’errato accertamento in fatto in ordine alle condizioni economiche delle parti,
poste a base della statuizione impugnata, che vorrebbe sovvertire; in disparte da ciò, va osservato
che non è precisato nemmeno quando le circostanze indicate siano state sottoposte ai giudici di
merito.
V’è da aggiungere che la statuizione sull’addebito richiesto a carico del marito, contrariamente a
quanto prospetta il ricorrente in memoria, è inidonea ad incidere sul riconoscimento dell’assegno di
mantenimento in favore della moglie, atteso che la pronuncia di addebito incide sui rapporti
patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., comma 1, solo in danno della
parte a carico del quale l’addebito sia pronunciato.
3.1. Con il terzo motivo ci si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale
confermato la condanna al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio per i due gradi della fase
di merito pur essendo egli risultato parzialmente vittorioso e, per altro verso, riscontrandosi una
soccombenza reciproca.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza
reciproca e dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la
determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o
compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, e restano perciò sottratte al sindacato di legittimità, essendo questo limitato ad
accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa, come già affermato da questa Corte anche con la
decisione erroneamente invocata dal ricorrente (cfr. Cass. n. 1629 del 23/01/2018; Cass. n. 2149 del
31/01/2014).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibili i motivi
secondo e terzo, avendo condiviso il Collegio la proposta del relatore, anche alla luce della memoria
depositata dal ricorrente.
Non si provvede sulle spese di giudizio per il mancato svolgimento di attività difensive della
controparte.
Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a
norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

La sentenza straniera extracomunitaria deve fondare la sua competenza giurisdizionale sugli stessi principi in base ai quali il giudice italiano eserciterebbe la sua giurisdizione.

Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2019, sent. n. 22828 – Pres. Acierno – Rel. Scalia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso 26865/2015 proposto da:
V.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni 94, presso lo studio dell’avvocato
Giovanna Fiore, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cinzia De Angeli, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.V.N.O.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo 95, presso lo studio
dell’avvocato Giovanni Pieri Nerli, e rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Luzzatto Guerrini,
giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 3631/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Cons. Dott. Laura
Scalia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Giovanna Fiore per il ricorrente, che si riporta agli atti, udito l’Avvocato Giovanni
Pieri Nerli per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Venezia, con ordinanza emessa del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 30, in
data 22 giugno 2015, ha accertato la sussistenza dei requisiti di riconoscimento, ai sensi della L. n.
218 del 1995, art. 67, della sentenza pronunciata in data 20 maggio 2013 dal Tribunale distrettuale
Shevcenkivskyi di Chernivtsi (Ucraina), che aveva disposto il trasferimento in Ucraina, presso la
madre, della minore V.N.Y., nata a (OMISSIS) ed ivi residente dalla nascita, con ordine di
riconsegna rivolto al padre, già con lei convivente.
2. La Corte territoriale, nello scrutinio del provvedimento giudiziario estero, ha ritenuto non ostare
al riconoscimento della sua efficacia la pendenza in Italia del procedimento di decadenza della
madre dalla responsabilità genitoriale, introdotto dal padre successivamente alla definizione del
giudizio ucraino.
3. Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza il padre della minore, V.Y., con tre motivi.
Resiste con controricorso B.V.N.O.S.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ed omesso
esame su di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in
relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. a) ed art. 3. Si censura, in particolare che la
Corte di appello di Venezia, mancando di effettuare ogni indagine sul punto, non avrebbe rilevato il
difetto di giurisdizione del giudice ucraino in quanto la minore era residente in Italia dalla nascita,
in tal modo incorrendo, anche, nella violazione dell’art. 8 del Regolamento di Bruxelles II 2 bis n.
2201 del 2003 che attribuisce la giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale
al giudice del luogo ove il minore risiede.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la L. n. 176 del 1991, sui
diritti del fanciullo. La Corte di merito non avrebbe rilevato il mancato rispetto dell’interesse
supremo del fanciullo garantito dalla normativa di diritto internazionale privato, nella specie
affermativa della giurisdizione italiana, nonchè dall’art. 3 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione di
New York del 1989, e sarebbe incorsa in omesso esame di fatti decisivi. I servizi sociali ucraini non
avrebbe svolto alcuna indagine su relazioni ed abitudini di vita della minore, in violazione
dell’interesse a veder verificata l’idoneità dell’ambiente in cui deve crescere e svilupparsi la sua
personalità, e la qualità delle relazioni instaurate con i genitori. Il Tribunale ucraino non avrebbe
motivato sul perchè la minore dovesse essere collocata presso la madre senza prevedere alcuna
modalità di esercizio del diritto-dovere di frequentazione del padre.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge ed omesso esame su di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte di
merito rilevato la contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1,
lett. g), della sentenza del Tribunale ucraino, per contrasto con i principi di cui alla L. n. 218 del
1995, art. 36-bis e di cui agli artt. 2, 3 e 30 Cost. e degli artt. 3, 9, 10 e 12 della Convenzione di
New York sui diritti del fanciullo. I principi della bigenitorialità e della corresponsabilità dei
genitori, incidenti sull’adozione di misure di protezione a tutela dell’interesse del figlio a non subire
atti pregiudizievoli, sarebbero stati violati dalla sentenza ucraina che nulla avrebbe disposto sul
diritto di visita del padre, senza che il genitore collocatario fosse sottoposto ad esame ai fini di una
declaratoria di decadenza.
4. Deve preliminarmente osservarsi che l’oggetto del presente giudizio è il riconoscimento di una
pronuncia estera, emessa in uno Stato, non appartenente all’Unione Europea, avente ad oggetto la
fissazione della residenza della figlia minore delle parti presso la madre in Ucraina. Oggetto della
cognizione del giudice del merito e di questa Corte è pertanto la corrispondenza della pronuncia in
esame ai parametri stabiliti nella L. n. 218 del 1995, art. 64.
5. Deve ulteriormente precisarsi in via preliminare che la decisione ucraina riguarda, per quel che si
conosce dalla pronuncia della Corte di appello di Venezia, l’esercizio della responsabilità genitoriale
delle parti nei confronti della figlia minore, di cui il provvedimento delibato modifica la residenza,
in tal modo fortemente incidendo sulle modalità di rapporto tra il padre e la minore stessa.
6. Non trova applicazione nella specie il regime specifico di riconoscimento delle sentenze emesse
all’interno dell’Unione Europea, dettato dal Regolamento n. 2201 del 2003, dal momento che la
pronuncia di cui si chiede il riconoscimento non è stata adottata da uno Stato membro dell’Unione
stessa (art. 23 del Regolamento).
7. Le condizioni di riconoscimento nell’ordinamento italiano della pronuncia ucraina sono, pertanto,
quelle contenute nella L. n. 218 del 1995, art. 64. L’oggetto della decisione, in quanto inerente la
responsabilità genitoriale sul figlio minore e conseguentemente, la tutela del suo preminente
interesse, pone in luce la necessità di scrutinare, in primo luogo, la condizione cd. di reciprocità
indicata nella lettera a) della norma. E’ necessario, alla luce del parametro normativo sopra indicato
che il giudice straniero abbia fondato la propria competenza giurisdizionale sugli stessi principi in
base ai quali, in casi corrispondenti, il giudice italiano avrebbe esercitato la sua giurisdizione nei
confronti del giudice straniero (S.U. n. 8038 del 2011). E’ necessario, in conclusione, che il giudice
straniero sia munito della competenza internazionale nella materia oggetto della decisione, per la
determinazione della quale occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’ordinamento italiano (S.U.
n. 21946 del 2015).
Nella specie, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale deve
rilevarsi che la decisione ucraina, involgendo questioni strettamente inerenti l’esercizio della
responsabilità genitoriale, ha adottato misure rientranti nell’ambito degli istituti di protezione del
minore, destinate al perseguimento del suo preminente interesse. La norma applicabile risulta
pertanto la L. n. 218 del 1995, art. 42, secondo la quale “la protezione dei minori è in ogni caso
regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla
legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n.
742”, di cui è parte la stessa Ucraina.
Ad essa è succeduta, anche nei rapporti reciproci, la Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996,
concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione
in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, entrata in vigore in
Italia il 1 gennaio 2016, secondo la L. 18 giugno 2015, n. 101 (ex art. 2, che richiama l’art. 61 par. 2
lett. a) della Convenzione) con la quale l’Italia ha proceduto alla ratifica e all’esecuzione dello
strumento convenzionale.
Il rapporto in esame, tuttavia, resta disciplinato dalla Convenzione dell’Aja nel testo originario dal
momento che, la modifica introdotta con la successiva convenzione del 18.10.1996, ancorchè
applicabile in Ucraina dal 1 febbraio 2008, è entrata in vigore in Italia, come già rilevato, solo
successivamente all’instaurazione del giudizio volto al riconoscimento della pronuncia estera,
conclusosi con ordinanza del 22 giugno 2015.
8. L’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 stabilisce che “Le autorità, così giudiziarie
come amministrative, dello Stato di dimora abituale d’un minorenne sono, con riserva delle
disposizioni degli artt. 3, 4 e 5, capoverso 3, della presente Convenzione, competenti a prendere
delle misure per la protezione della persona o dei beni dello stesso”.
In esordio, la fonte convenzionale, nella sua prima norma, assegna con univocità allo Stato di
“dimora abituale” la competenza ad adottare le misure per la protezione del minore.
La previsione deve essere raccordata con quella contenuta nel successivo art. 4 che reca il seguente
testo: “se le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l’interesse del minore lo
esige, esse possono, dopo aver informato le autorità dello Stato di sua residenza abituale, adottare
in base alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona o dei suoi
beni”. Si tratta di una disposizione che stabilisce una competenza concorrente in capo allo Stato di
cittadinanza del minore, destinata ad attivarsi all’esito di un percorso procedimentale precisato nella
stessa norma che ne rivela il carattere non equiordinato.
Nella Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’attivazione delle autorità dello Stato di cittadinanza
passa attraverso l’apprezzata necessità di un intervento a tutela dell’interesse del minore e resta,
ancora, mediata dalla previsione della preliminare informazione tra gli Stati di dimora e
cittadinanza, in relazione alle ragioni della deroga rispetto al criterio ordinario ed alla necessità
d’intervenire.
I criteri della “dimora abituale” e della cittadinanza del minore, nel combinarsi delle disposizioni di
cui agli artt. 1 e 4 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, non valgono ad individuare
competenze concorrenti ed alternative, ma, al contrario, evidenziano un criterio ordinario non
derogabile se non nei limiti prefigurati nell’art. 4. La competenza ulteriore ed eventuale, prevista in
quest’ultima disposizione, ha la esclusiva funzione di rafforzare la tutela e la protezione del minore
in relazione alle scelte inerenti la sua persona ed i suoi beni ma è strettamente correlata all’inerzia a
provvedere dello Stato di dimora o ad altre circostanze che possano precludere o rendere non
effettivo il suo intervento.
L’indicata disciplina prevede la possibilità di affiancare alla competenza principale dello Stato di
dimora abituale quello dello Stato di cittadinanza ove la prima non riesca a dispiegarsi in modo
efficace.
L’intervento dello Stato di cittadinanza ha natura eccezionale e come tale deve essere giustificato,
dal punto di vista sostanziale, dalla necessità di provvedere e, da quello procedimentale, dalla previa
interlocuzione con lo Stato in via ordinaria competente (art. 4, comma 1, Convenzione dell’Ala del
1961).
9. Anche nella successiva Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996 viene previsto un meccanismo
di competenza in funzione sussidiaria, analoga a quella sopradescritta, a conferma della correttezza
della soluzione ermeneutica sopra delineata, peraltro coerente con il testo e la funzione delle norme
esaminate.
L’art. 9, richiamando il meccanismo disciplinato dal precedente art. 8 sui rapporti tra Stato di
residenza abituale del minore, inteso come quello avente ordinaria competenza, e Stato di
cittadinanza del minore, inteso come quello avente competenza straordinaria ed aggiuntiva,
stabilisce che le Autorità degli Stati contraenti di cui all’art. 8, paragrafo 2 – e quindi dello Stato di
cittadinanza o di quello in cui si trovino i beni del minore o di quello la cui autorità sia stata
chiamata a conoscere di un’istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di
annullamento del matrimonio o ancora dello Stato con il quale il minore presenti uno stretto legame
-, “ove ritengano di essere meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso
particolare”, potranno avviare una diretta interlocuzione con lo Stato della residenza abituale.
Più puntualmente, lo Stato, la cui competenza è meramente aggiuntiva potrà attivarsi, all’esito di
“uno scambio di vedute”, osservando una pluralità di iniziative, tra le quali figura:
a) la richiesta all’autorità competente dello Stato contraente, quella di residenza abituale del minore,
direttamente o tramite l’Autorità centrale di tale Stato, di poter esercitare la competenza ad adottare
le misure di protezione che ritenesse necessarie;
b) l’invito alle parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza
abituale del minore (art. 9, commi 1 e 2).
L’Autorità richiedente potrà esercitare la competenza in nome e per conto dell’Autorità dello Stato
contraente di residenza abituale del minore ove tale autorità abbia accettato la richiesta (art. 9,
comma 3).
Nella definita ed articolata cornice, l’atteggiarsi della duplice competenza degli Stati, una principale,
che fa capo allo Stato di residenza abituale, ed una sostitutiva, propria invece dello Stato di
cittadinanza, o di quello altrimenti individuato dalla Convenzione del 1996, giusta i criteri di cui
all’art. 8, par. 2, rimarca la finalità della Convenzione stessa di realizzare, al meglio, l’interesse
superiore del minore, secondo finalità e scansioni che sono comuni a quella previgente del 1961, di
cui la seconda migliora la disciplina, meglio esplicitandone gli intenti ma in continuità coerente con
il sistema convenzionale preesistente.
10. In conclusione, sulla base della Convenzione del 1961 perchè lo Stato di cittadinanza possa
intervenire, a mezzo delle sue autorità, giudiziarie o amministrative, adottando misure in favore del
minore, è necessario dimostrare, o almeno allegare di aver assolto:
a) all’onere sostanziale, rappresentato dalla necessità di operare nella impossibilità o inerzia dello
Stato di residenza abituale del minore stesso avente competenza in via principale;
b) all’onere formale, consistente nella avviata preliminare interlocuzione con lo Stato della
residenza abituale.
Tanto premesso, ove richiesto di concedere l’exequatur, dovrà essere lo Stato di dimora abituale a
verificare che i detti presupposti siano stati tutti adempiuti.
11. La Corte di appello di Venezia, con l’impugnata decisione, non si è attenuta ai principi indicati,
avendo accolto la domanda sul rilievo che il giudice dello Stato ucraino potesse conoscere della
causa “in quanto entrambe le parti – i genitori della minore – sono di nazionalità ucraina”.
La decisione ucraina di cui è stato richiesto il riconoscimento non integra, pertanto, per le ragioni
esposte, la condizione di reciprocità prevista dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a), essendo stata
emessa da giudice di uno Stato privo della competenza giurisdizionale internazionale secondo i
criteri di determinazione di tale competenza previsti dal nostro ordinamento.
12. L’ordinanza della Corte di appello di Venezia deve essere pertanto cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384
c.p.c., comma 2 e, in accoglimento del proposto ricorso, deve essere rigettata la domanda di
riconoscimento nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale distrettuale Shevcenkivskyi
di Chernivtsi (Ucraina), in data 20 maggio 2013, tra B.V.N.O.S. e V.Y.. 13. La novità e complessità
delle questioni esaminate sostiene l’integrale compensazione delle spese di lite sia del giudizio di
merito che di quello di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di
riconoscimento nello Stato italiano della sentenza emessa dal Tribunale distrettuale Shevcenkivskyi
di Chernivtsi (Ucraina), in data 20 maggio 2013, tra B.V.N.O.S. e V.Y.. Compensa le spese del
giudizio di merito e di questo giudizio.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

La responsabilità del legale è ravvisabile solo in caso di sua imperizia per aver violato o ignorato precise disposizioni di legge.

Cass. civ. Sez. III, Ord., 3 settembre 2019, n. 21982; Pres. Armano; Rel. Gorgoni
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25412-2017 R.G. proposto da:
A. IMMOBILIARE REAL ESTATE S.R.L., già Alexander Argenti S.R.L., in persona
dell’amministratore unico A.S., e CONCORDE S.R.L., in persona dell’amministratore unico I.F.,
rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Luigi De Stefano, con domicilio eletto in Roma presso lo
Studio di quest’ultimo, via Crescenzio, n. 91;
– ricorrenti –
contro
EREDI DI G.G.;
– resistenti –
G.C.;
– resistente –
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3827/17 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 07/06/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2019 dal Consigliere Dott.
Marilena Gorgoni.
Svolgimento del processo
Le società Alexander Argenti r.l., Concorde r.l. e Cebes rl., nel 2003, ricevuta dal consorzio GI Aste
individuali, per conto dell’Inpdap, l’offerta di esercitare l’opzione di acquisto degli immobili da esse
condotti in locazione, si rivolgevano a G.G., avvocato, perché valutasse l’opportunità di
intraprendere un’azione legale per conseguire una riduzione del prezzo di opzione in considerazione
delle cattive condizioni degli immobili.
Ottenuto da G.G. il parere che una causa avrebbe avuto buone probabilità di successo, agivano
contro il consorzio GI Aste individuali, l’Inpdap, la SCIP S.R.L. e la Elle Tre S.R.L..
Dopo lo scambio degli atti introduttivi accoglievano il consiglio di G.G. di rinunciare agli atti anche
per non perdere l’opportunità di esercitare l’opzione di acquisto. La rinuncia non veniva accettata
dalla società Elle Tre, sicché, oltre a pagare a G.G. a titolo di parcella Euro 5.810,20, venivano
condannate a corrispondere alla società Elle Tre Euro 12.441,86 ciascuna per le spese di lite.
Le società agivano in giudizio contro G.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
derivanti dall’espletamento del mandato professionale conferitogli.
G.G. chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, la quale,
costituitasi in giudizio, deduceva la inoperatività della copertura assicurativa, la mancata denuncia
del sinistro da parte dell’assicurato, l’estraneità del pagamento della parcella al legale dalla garanzia.
Il Tribunale di Roma, prima, con la sentenza n. 9681/2011, e la Corte d’Appello di Roma, investita
del gravame da Alexander Argenti S.R.L. e dalla Concorde S.R.L., anche quali cessionarie del
credito vantato dalla Cebes S.R.L. nei confronti di G.G., poi, con la sentenza oggetto dell’odierna
impugnazione, rigettavano la richiesta risarcitoria, escludendo la responsabilità del professionista,
perché: a) l’individuazione della giurisdizione risultava particolarmente difficile, in considerazione
del fatto che non veniva impugnato un atto amministrativo, ma si contestava solo la determinazione
del prezzo di vendita proposto in una offerta di opzione da un soggetto privato su incarico
dell’Inpdap; b) la società Elle Tre risultava in astratto legittimata passiva e quindi era stata
correttamente chiamata in giudizio quale soggetto tenuto alla manutenzione degli immobili; c) la
condanna al pagamento delle spese sopportate dalla società Elle Tre era stata determinata dalla sua
mancata adesione alla rinuncia al giudizio; d) la entità della condanna avrebbe potuto essere
impugnata dalle società tenute alla rifusione.
La Società A. Immobiliare Real Estate S.R.L., già Alexander Argenti S.R.L., e la Concorde S.R.L.
ricorrono per cassazione avverso detta sentenza, formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo le società ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt.
2969 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso delle ricorrenti solo per un grave errore professionale commesso da G.G., la società Elle
Tre Scarl era stata chiamata in giudizio.
Nei confronti di tale società, infatti, non era stata formulata alcuna domanda e l’accertamento della
sua posizione quanto all’esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza degli immobili
era stata rinviata in un secondo momento.
La società, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed
aveva prodotto le procure rilasciatele il 24/06/2002 e il 13/03/2003 dal Raggruppamento
temporaneo di imprese, costituito da Pirelli Real Estate, Agied S.R.L., Immobiliare Confaro, per
gestire, in nome e per conto dell’Inpdap, gli immobili di proprietà della Scip S.R.L., al fine di
dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa, stante l’assenza di qualsivoglia sua relazione con le
procedure di dismissione della proprietà Inpdap e l’assenza di obblighi connessi all’esecuzione di
opere.
G.G. non aveva disconosciuto le procure speciali da essa prodotte e non aveva formulato richieste
istruttorie dirette a provarne la legittimatio ad causam. Essendo la titolarità sostanziale della
situazione dedotta in giudizio un elemento costitutivo della domanda oggetto dell’onere probatorio
di parte attrice, il professionista avrebbe dovuto, ad avviso della parte ricorrente, considerarsi
gravemente inadempiente, per non aver dato alcuna dimostrazione delle ragioni della vocatio in ius
del soggetto dichiaratosi non legittimato e per non avere neppure indicato le prove indispensabili
per l’accoglimento della domanda.
La Corte territoriale che, invece, aveva escluso la ricorrenza di un errore da parte dell’avvocato –
dato che il difetto di legittimazione della società Elle Tre, asseritamente fondato dalle società
appellanti sulla qualità di procuratrice speciale rivestita dalla società Elle Tre non poteva essere
verificato, mancando in atti le procure generali speciale da cui desumere gli effettivi poteri della
chiamata e la conoscibilità degli stessi – avrebbe erroneamente attribuito loro, piuttosto che al
soggetto asseritamente inadempiente, l’onere di fornire la prova della legittimazione passiva della
società chiamata, pretendendo che esibisse le procure prodotte in giudizio dal soggetto non
legittimato e atte a consentire la valutazione del giudice.
Le ricorrenti aggiungono che, non avendo mai avuto conoscenza dell’esistenza e del contenuto delle
procure speciali conferite alla società Elle Tre, non avrebbero potuto presentarle in giudizio. A
sostegno esibiscono le comunicazioni scritte circa l’andamento della causa loro inviate da G.G.,
nelle quali non vi era cenno alcuno alla questione della legittimazione passiva della società Elle Tre.
I problemi sarebbero emersi, infatti, solo nel 2005, quando G.G. le mise a parte del fatto che la
società non aveva aderito alla definizione della controversia e che, essendo mancata un’offerta
transattiva da parte loro riguardo alle spese di lite, queste erano state liquidate dal giudice.
2. Con il secondo motivo le società ricorrenti imputano al giudice a quo la violazione dell’art. 112
c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e la conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Asseriscono che il Collegio d’Appello avrebbe erroneamente affermato che la contestazione rivolta
a G.G. era quella di non avere adito il giudice amministrativo, trattandosi di una controversia avente
ad oggetto il prezzo di stima degli immobili locati, in ragione del loro cattivo stato manutentivo,
nell’ambito del procedimento di cartolarizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Invece, le
ricorrenti si sarebbero lamentate del fatto che G.G. avesse chiesto l’annullamento dell’atto di
cessione degli immobili da Inpdap a Scic. 3. Con il terzo ed ultimo motivo le ricorrenti
attribuiscono alla Corte territoriale l’avvenuta violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della
sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La sentenza gravata non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo di appello, con cui avevano
lamentato che G.G. non le avesse dissuase dall’intraprendere un costoso giudizio per poi
sollecitarle, con lettera del maggio 2006, riprodotta per intero nel ricorso, a rinunciare al giudizio e
ad accollarsi non solo le spese della sua parcella, ma anche le spese di lite della società Elle Tre che
non aveva aderito alla loro proposta transattiva.
4. Il ricorso è infondato, per le ragioni appresso illustrate.
4.1. In via preliminare, le società ricorrenti non hanno dimostrato il contenuto della transazione non
accettata dalla società Esse Tre asseritamente consigliata da G.G. né le ragioni della stessa.
Dalla lettera che G.G. aveva inviato loro nel maggio 2006 si acquisisce solo conoscenza della
ricorrenza di un accordo stragiudiziale; il contenuto non è compiutamente indicato: vi è un accenno
alla possibilità di acquisire i locali al prezzo originario di offerta, senza maggiorazione degli
interessi legali, previa rinuncia agli atti di causa; tuttavia, da tale comunicazione, avente dichiarata
finalità di aggiornamento, non è dato percepire alcuna costrizione al raggiungimento di un accordo
(tale non può considerarsi l’indicazione di un termine per addivenire alla stipula notarile dell’atto
traslativo). Si dava solo atto che le controversie che avevano ritardato la materiale acquisizione dei
beni potevano con certezza dirsi superate dall’accordo stragiudiziale confermato dai legali delle
controparti. Non vi è alcun riferimento, invece, alle ragioni che avevano spinto le parti a
raggiungere una soluzione transattiva, superando le reciproche posizioni di contrasto e non vi è
alcuna prova che l’interesse alla prosecuzione del giudizio sia stata determinata dall’andamento della
domanda in corso di causa e non da altre ragioni: considerato l’ampio spettro delle domande
formulate in giudizio da G.G. per loro conto – a) annullare l’operazione di cessione dell’immobile
dall’Inpdap alla Scip in quanto relativa ad un immobile sito in uno stabile a rischio per l’incolumità
pubblica e privata; b) ordinare l’esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza
dell’immobile e concedere un nuovo termine per l’esercizio del diritto di opzione, conseguente
all’avvenuta esecuzione dei lavori – non può escludersi, ad esempio, che i convenuti si fossero fatti
carico di eseguire tutte o parte delle opere necessarie.
Il che rappresenta una questione fondamentale nella vicenda in esame, atteso che la parte ricorrente
fonda le proprie censure proprio sulla “necessità” di addivenire ad un accordo transattivo, una volta
emerse le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato atteso o comunque
produttive di effetti dannosi.
4.1.2. La giurisprudenza di legittimità fonda l’obbligo di dissuasione da parte del difensore, invocato
dalle ricorrenti, sulla ricorrenza di una domanda che risulti chiaramente inammissibile per assenza
dei presupposti previsti dalla legge o completamente infondata, giacché il professionista ha
l’obbligo di astenersi dalle cause perse o infondate (Cass. 12/05/2016, n. 9695). Anche ammesso
che il difensore avesse accettato una causa per la quale prevedeva già dall’inizio la soccombenza dei
suoi assistiti, non avrebbe potuto, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si trattava di
una “causa persa”, senza almeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale
comportamento comunque doveroso, allo scopo di non esporre il cliente all’incremento delle spese
iniziali (Cass. 02/07/2010, n. 15717; Cass. 26/07/2010, n. 17506).
Tuttavia, nel caso di specie, tanto il giudice di prime cure quanto la Corte d’Appello, nella sentenza
gravata, hanno escluso che l’avvocato avesse intrapreso un’azione prima facie inammissibile e/o
infondata.
Ciò stando, se pure avesse indotto le società proprie clienti ad addivenire ad un componimento
bonario della lite, avrebbe tenuto un comportamento conforme all’obbligo di tutelare i loro interessi
che rischiavano di essere pregiudicati dalla prosecuzione di una controversia dalla quale poteva
derivare un incremento del pregiudizio iniziale.
4.2. Va rilevato, inoltre, che l’affermazione secondo la quale l’avvocato aveva ottenuto un
preliminare incarico stragiudiziale consistente nella formulazione di un parere in ordine all’utile
esperibilità di un’azione giudiziale non trova riscontro nei fatti di causa (vi è solo l’affermazione
assertiva delle ricorrenti a supporto di tale circostanza) e comunque va considerato che anche
l’eventuale prestazione di natura consulenziale non avrebbe garantito il risultato, ma avrebbe
obbligato il professionista ad offrire tutti gli elementi di valutazione necessari ed i suggerimenti
opportuni allo scopo di permettere alle clienti di adottare una consapevole decisione, a seguito di un
ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella proposizione dell’azione.
Per invocare la responsabilità dell’avvocato sarebbe stato necessario dimostrare che, in applicazione
del parametro della diligenza professionale (art. 1176 c.c., comma 2), nell’adempiere siffatta
obbligazione, egli avesse omesso di prospettare loro tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad
impedire l’utile esperimento dell’azione a causa dell’ignoranza di istituti giuridici elementari e
fondamentali ovvero di incuria ed imperizia, insuscettibili di giustificazione.
Una volta avviato il processo, la responsabilità del legale è ravvisabile solo in caso di sua imperizia
per aver violato o ignorato precise disposizioni di legge ovvero errato nel risolvere questioni
giuridiche prive di margine di opinabilità.
Invece la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità solo se
la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata)
dal giudice di merito ex ante, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le
soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con
riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute
dal legale (Cass. 20/05/2015, n. 10289).
4.3. Dall’esame complessivo della motivazione e da quanto appena osservato si evince
l’inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia lamentato dalle società ricorrenti (con i motivi
numero due e tre), dato che esso è integrato solo dalla mancanza di una decisione da parte del
giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va
escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre
statuizioni o qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del
problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 13/08/2018, n. 20718).
4.3.1. Deve essere rilevato che in entrambi i giudizi di merito era stato negato che G.G. avesse
erroneamente evocato in giudizio la società Elle Tre. La censura di parte ricorrente è che il giudice
del merito abbia, incorrendo in errore, sovrapposto la questione della vocatio in ius con quella della
titolarità sostanziale del rapporto controverso, invertendo l’onere della prova gravante sulla parte
attrice, quindi sul difensore in giudizio, di fornire, a fronte della difesa della convenuta, la prova
della ricorrenza in capo ad essa della legittimazione passiva.
Va richiamata a tal proposito la pronuncia a sezioni unite, n. 2951 del 16/11/2016, con cui questa
Corte ha ribadito la distinzione tra legittimazione attiva e passiva al processo (che implica, sulla
scorta della prospettazione della domanda, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela del proprio
diritto e specularmente quella a contraddire in capo a colui che si individui quale titolare della
situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio) e titolarità della posizione soggettiva oggetto
dell’azione e affermato che il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche
passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, con la conseguenza
che la relativa prova grava, ex art. 2697 c.c., sull’attore. La titolarità del diritto e, per converso, la
titolarità della situazione giuridica soggettiva passiva appartengono alla categoria dei fatti-diritto
che della domanda costituiscono fondamento. Chi agisce in giudizio non può limitarsi ad allegare il
proprio diritto, ma è tenuto a dimostrare di esserne titolare. Il convenuto, qualora non condivida
l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. Tale negazione
costituisce una difesa. Nell’ambito delle difese, genericamente intese come tutte quelle prese di
posizione con cui il convenuto si contrappone alla domanda, vanno individuate e tenute distinte le
eccezioni, con cui il convenuto non si limita a negare i fatti costitutivi del diritto dell’attore, ma
oppone un fatto diverso, fatti modificativi, estintivi ed impeditivi (eccezioni), il cui onere probatorio
è a suo carico. E’ anche possibile, ai fini che qui interessano, che il convenuto non contesti il fatto
costitutivo vantato dall’attore oppure che fornisca una difesa incompatibile con la negazione della
sussistenza della titolarità del diritto in capo all’attore. Nel caso di specie, costituendosi in giudizio,
la società Elle Tre aveva contestato di essere titolare della situazione giuridica soggettiva passiva.
La sua doveva considerarsi, dunque, una mera difesa, la quale implicava che l’attore fornisse la
prova della sua legittimazione passiva.
Va, nondimeno, precisato che fino alla citata pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n.
2951/2016), la giurisprudenza maggioritaria riteneva che la contestazione della legittimazione
passiva integrasse un’eccezione in senso stretto con onere della prova a carico dell’eccipiente.
Ne consegue che nessun errore poteva imputarsi a G.G. per non essersi fatto carico di contestare,
all’epoca dei fatti, le procure speciali prodotte in giudizio dalla società Elle Tre e per non avere
formulato le istanze istruttorie necessarie a provare la sua concreta legittimazione passiva.
4.4. Non corrisponde al vero che la Corte territoriale si sia pronunciata su una domanda – la pretesa
stima degli immobili – da esse ricorrenti non proposta.
L’intento delle attuali ricorrenti era innegabilmente quello di ottenere la riduzione del prezzo di
opzione per l’acquisto degli immobili locati in considerazione delle loro cattive condizioni.
E’ vero che la Corte territoriale ha fatto riferimento alla stima degli immobili locati, questione non
specificamente dedotta in questi termini dalle società appellanti, ma considerando che il giudice non
è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti in giudizio, che deve
indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda, che la rideterminazione del prezzo di
opzione implicitamente richiedeva l’accertamento del valore degli immobili locati, è da escludere
che il giudice a quo sia incorso nel vizio imputatogli.
Superata tale obiezione, non risulta che le società ricorrenti abbiano confutato, con la propria
attività deduttiva, che il buon esito del giudizio non sia stato ipotecato da negligenza o imperizia di
G.G., stante che la domanda proposta richiedeva la risoluzione di questioni opinabili.
4.5. Non coglie nel senso neppure l’ulteriore specifico errore imputato a G.G., quello di aver adito il
giudice ordinario anziché quello amministrativo, perché le ricorrenti non hanno fornito la prova che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non fosse opinabile, nel caso di specie,
quale fosse la giurisdizione. Né può essere del tutto sprovvista di rilievo la circostanza, rilevata
dalla Corte territoriale, che il giudice di prime cure sulla base di una delibazione sommaria non
avesse ritenuto decisiva la eccezione di giurisdizione.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Non v’è da regolare la liquidazione delle spese del presente giudizio, perchè i resistenti non
hanno svolto attività difensiva.
7. Ricorrono i presupposti per porre a carico della parte ricorrente l’obbligo di pagamento del
doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Non provvede alla liquidazione delle spese per mancanza di attività difensiva da parte dei resistenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

La costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina integra reato ex art 570 bis c.p.

Cass. pen. Sez. VI, Sent. 6 agosto 2019, n. 35677 – Pres. Petitti, Rel. Vigna
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. ROSATI Martino – Consigliere –
Dott. VIGNA Maria S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ANGELILLIS CIRO, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato TICINO LUIGI del foro di ENNA oggi nominato avvocato di fiducia di
G.G., che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa
dal Tribunale di Enna il 17/02/2015, ha ridotto la pena inflitta a G.G. per il reato di maltrattamenti
ai danni della moglie ad anni due e mesi tre di reclusione.
Si contesta all’imputato di avere maltrattato la moglie Gu.Ca.Ma., umiliandola e costringendola a
tollerare una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto con altra donna, minacciandola,
percuotendola e lesinandole il denaro per fare fronte ad esigenze primarie; così rendendole la vita
particolarmente penosa e dolorosa. I fatti sono contestati dal 2009 “ad oggi” e quindi al momento
della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero nel 2012.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione G.G., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i
seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all’art.
572 c.p.
La persona offesa non è stata in grado di riferire alcun episodio specifico di ingiurie, minacce o
violenza, limitandosi ad affermare di essere stata trattata male in alcune occasioni e di avere
ricevuto qualche schiaffo.
L’imputato era andato a vivere con altra donna in autonomo appartamento chiedendo anche la
separazione dalla moglie, “la quale però aveva opposto un netto rifiuto. Il figlio ha riferito che
all’interno dell’immobile vi erano appartamenti con accessi autonomi, cioè porte diverse collegate
da una scala comune; tale specificazione rende insostenibile l’accusa relativa alla umiliazione
nascente da una convivenza more uxorio sotto lo stesso tetto.
G. viveva in una condizione di estremo disagio e in tale situazione faceva vivere la famiglia ma non
ha posto in essere comportamenti idonei a imporre alla moglie un regime di vita vessatorio,
mortificante e insostenibile.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 192 c.p.p. e violazione del principio del “al di là di ogni
ragionevole dubbio”.
La Corte di appello non ha fatto altro che confermare le risultanze acquisite in primo grado senza
vagliare i motivi di appello.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 516, 517, 521 e 522 c.p.p. per avere la Corte di
appello posto a base della condanna fatti e circostanze che esulano dal periodo in contestazione
(come la convivenza con una donna di nazionalità marocchina).
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il tre motivi articolati dal ricorrente – con i quali il predetto eccepisce sostanzialmente la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di valutazione della sussistenza degli estremi
del reato di maltrattamenti – possono essere esaminati congiuntamente, posto che nessuno di essi
sfugge alla censura di inammissibilità.
2.1. In primo luogo, va posto in evidenza come tali censure costituiscano mera replica delle
doglianze già dedotte in appello e non si confrontino con le puntuali risposte fornite dalla Corte
territoriale in merito alle specifiche doglianze mosse con l’atto d’appello. Secondo i consolidati
principi espressi da questa Corte, ciò rende inammissibili i motivi per difetto di specificità,
risultando soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e
altri, Rv. 243838).
2.2. In secondo luogo, deve essere rilevato come detti motivi si traducano in una confutazione delle
argomentate valutazioni ai giudici di merito e quindi nella prospettazione di una delibazione
alternativa delle emergenze dell’istruttoria dibattimentale. Il che, secondo il costante orientamento
di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto fondato su argomentazioni
che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno
dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), riguardanti la
motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. Sez. 6, n. 43963 del
30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
Ed invero, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui
precisi riferimenti probatori operati dai giudici di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna
incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti,
dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi
percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.3. Ad ogni buon conto, i giudici di merito hanno fornito un’adeguata risposta in ordine a tutti i
profili oggetto di censura, dovendosi a tal fine valutare unitariamente il compendio motivazionale
della sentenza in verifica e di quella appellata cui la prima fa espresso richiamo, in linea con i
consolidati principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio
di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo
grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame,
esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed
operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
2.4. Deve osservarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di
maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce,
privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua
dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, quali ad esempio, come nel caso de quo
la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina (Sez. 6, n. 44700 del
08/10/2013, P, Rv. 256962).
2.5. Va, inoltre, sottolineato che il delitto di cui all’art. 572 c.p., è configurabile anche in danno di
persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano
legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla affiliazione (Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017 Rv.
272134; Sez. 6, n. 33882 dell’08/07/2014 Rv. 262078; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv.
264661).
La separazione legale e a maggior ragione la separazione di fatto lasciano, infatti, integri i doveri di
reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione.
Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la
separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività persecutoria incida su quei
vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario o della separazione di fatto,
pongono, come nel caso in esame, la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque
dipendente (Sez. 6, n. 282 del 26/01/1998, Rv. 210838).
2.6. Nel caso in esame la Corte distrettuale, con motivazione immune da vizi logici, ha sottolineato
che dal 2009 – è irrilevante che i giudici di merito a titolo esemplificativo abbiano fatto riferimento
anche a condotte relative a periodi antecedenti – gli atti di offesa alla dignità della parte offesa, di
disprezzo nei confronti della stessa, nonché le violenze fisiche e le minacce sono stati abituali.
Vengono correttamente indicati dai giudici di merito l’iniziale imposizione della convivenza con
altra donna, le continue privazioni economiche imposte alla moglie e al figlio, costretti a recarsi alla
(OMISSIS) per mangiare, a fronte della agiatezza in cui viveva l’imputato con l’amante, la
sottrazione di 175.000 Euro derivanti dalla vendita da parte della parte offesa di un immobile di sua
proprietà, gli atti di violenza fisica e verbale.
2.7. I giudici di merito hanno puntualmente esplicitato le ragioni per le quali le dichiarazioni di
Gu.Ca.Ma. si debbano ritenere credibili, in quanto intrinsecamente attendibili e confortate da
riscontri esterni quali le dichiarazioni del figlio. Le considerazioni svolte sul punto si accordano
perfettamente all’insegnamento espresso da questo giudice di legittimità a Sezioni Unite, secondo
cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona
offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro
deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv.
253214).
2.8. Quanto al dolo, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nel ritenere che per la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p. non è necessario che l’agente
abbia perseguito particolari finalità né il proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o
morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e
volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale (Sez. 6, n.
1067 del 3 luglio 1990, Rv. 186275, Soru); non è, quindi, richiesto un comportamento vessatorio
continuo ed ininterrotto; essendo l’elemento unificatore dei singoli episodi costituito da un dolo
unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste
nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione dei
maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di
compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in
essere già altre volte (Sez. 6, n. 468 del 06/11/1991 dep. 20/01/1992 Rv. 188931, Faranda); esso è,
perciò costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che
determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso
di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento dall’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità
fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali
sofferenze.
Di tali principi la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione sottolineando la sussistenza di una
precisa determinazione del ricorrente a sottoporre la moglie a vessazioni morali – e talvolta fisiche –
di accertata offensività.
La circostanza che l’imputato, all’epoca dei fatti, non versasse in adeguate condizioni economiche
viene correttamente ritenuta del tutto irrilevante sotto il profilo del dolo del reato di maltrattamenti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.L.gs n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

La condotta diretta all’installazione di microspie all’interno dell’automobile per intercettare le conversazioni che intervengono tra i soggetti all’interno, è punibile ai sensi dell’art. 615 bis c.p. integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata, e non invece ai sensi dell’art. 617 bis c.p.

Cass. pen. Sez. V, 4 giugno 2019, n. 33499
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
M.R., nato a (OMISSIS);
Mo.Cr.Da., nato a (OMISSIS);
P.V., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 6/3/2018 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per gli imputati P. e Mo. l’avv. Federico Viviani, che ha concluso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna di M.R. per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico, nonché di Mo.Cr.Da. e P.V. per il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. In particolare, il M. è stato ritenuto responsabile di avere effettuato un accesso al Sistema Operativo Interforze del Ministero dell’Interno – sul quale era astrattamente abilitato ad operare nella sua qualità di sottufficiale dei Carabinieri – per finalità diverse da quelle istituzionali, e specificamente allo scopo di reperire le informazioni commissionategli da un conoscente su propri debitori. I giudici del merito hanno invece considerato il P., in qualità di titolare dell’agenzia investigativa “Orobica”, colpevole di avere incaricato il Mo., suo collaboratore e concorrente nel medesimo illecito, dell’installazione nell’autovettura utilizzata da Pe.Gi. di un sistema GPS e di altro strumento idoneo ad eseguire captazioni sonore, con la conseguente acquisizione di riproduzioni di conversazioni il cui tenore il P. riferiva alla coniuge della persona offesa che lo aveva ingaggiato per accertare le frequentazioni del marito.
2. Avverso la citata sentenza ricorrono tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso presentato nell’interesse del M. articola un unico motivo, con cui si eccepisce la genericità del capo di imputazione. Il ricorrente lamenta in particolare come siano stati indistintamente contestati all’imputato tutte e tre i commi dell’art. 615 ter c.p., i quali contemplano invece diverse fattispecie integranti autonome ipotesi di reato. A tale difetto di specificità dell’imputazione, peraltro non rilevato in udienza preliminare e nel corso del giudizio di merito, sarebbe conseguita la lesione delle prerogative difensive del M. determinando quindi la nullità del provvedimento di condanna, che ha inevitabilmente recepito l’originaria incertezza della contestazione. In subordine il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.
2.2 Il ricorso proposto nell’interesse del Mo. articola due motivi. Con il primo si lamentano l’erronea applicazione degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., non ritenendosi integrato il delitto per cui è intervenuta condanna sotto i profili tanto dell’elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, nonché vizi della motivazione. In particolare, il fatto attribuito al ricorrente, e consistente nella collocazione di una “cimice” e di un GPS all’interno dell’autovettura del Pe., non potrebbe ritenersi provato, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, sulla base delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse nelle date del 3 e del 4 luglio 2010, nonché del 23 e del 25 luglio 2010, rispettivamente tra il P. ed il suo collaboratore e tra lo stesso P. e la cliente, S.A.. Invero, con riferimento al GPS, evidenzia il ricorrente come nella prima delle captazioni menzionate il titolare dell’agenzia investigativa abbia fatto riferimento alla sua già intervenuta installazione all’interno del veicolo a cura di un’altra persona. Con riguardo, invece, allo strumento impiegato per l’esecuzione dell’intercettazione ambientale, in primo luogo l’effettiva collocazione dello stesso ad opera del Mo. non potrebbe desumersi semplicemente dalla sua dichiarazione di disponibilità in tal senso, desumibile dalla conversazione telefonica del 4 luglio, non essendovi traccia dell’attribuzione del fatto al ricorrente in alcuna altra intercettazione. Peraltro, sia il Tribunale che la Corte d’appello sarebbero caduti in contraddizione, avendo essi, per un verso, ritenuto che la comunicazione del P. alla S., la sera dello stesso giorno, degli esiti delle captazioni illecitamente eseguite fosse espressione di un atteggiamento meramente millantatorio, dovendo ritenersi le apparecchiature non ancora installate in quel momento; ma, per l’altro, considerato invece verosimile quanto riferito dallo stesso titolare dell’agenzia alla sua cliente nel corso delle telefonate del 23 e del 25 luglio, pure aventi ad oggetto le presunte intercettazioni eseguite nella vettura del Pe. e delle quali, invero, non sono mai state rinvenute le registrazioni. Per di più, non si comprenderebbe perché il ricorrente, qualora si fosse reso effettivamente autore del fatto a lui contestato, non lo avrebbe confessato all’organo inquirente al momento della confessione di ulteriori condotte di illecita installazione da lui commesse, potendosi già allora verosimilmente ritenere che tale episodio sarebbe stato posto in continuazione con gli altri illeciti per i quali ha patteggiato. Con il secondo motivo anche il Mo. eccepisce in subordine l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
2.3 Il ricorso presentato nell’interesse del P. articola sei motivi.
2.3.1 Con il primo deduce violazione di legge, lamentando l’improcedibilità del reato per difetto di querela, dovendo ritenersi che il giudice di primo grado, pur avendo formalmente condannato il P. ed il Mo. per il reato di cui all’art. 617 bis c.p., abbia invece implicitamente riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 615 bis c.p., reato per l’appunto procedibile solo a querela di parte. Tanto sarebbe dimostrato dall’irrogazione della pena della reclusione di durata pari a sei mesi, inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto contestato, nonché dal fatto che il Tribunale, in relazione alle analoghe condotte poste in essere nella baita del Pe., nel proscioglierlo exart. 649 c.p.p., aveva ritenuto integrata proprio la fattispecie di cui all’art. 615 bis c.p., non essendosi nel presente procedimento spesa alcuna argomentazione in merito alla configurabilità del diverso delitto contestato.
2.3.2 Con il secondo motivo si deduce l’erronea riconduzione del fatto addebitato all’imputato entro l’ambito di applicazione del citato art. 617 bis c.p., non potendo, neanche per effetto delle previsioni di cui all’art. 623 bis c.p., tale norma incriminatrice operare rispetto a condotte – quali il posizionamento del GPS – non implicanti l’inserimento del terzo in un canale di trasmissione di dati, coerentemente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece erronea applicazione della legge penale, rilevando come la condotta sarebbe scriminata ai sensi delD.M. 1 dicembre 2010, n. 269,art.5, il quale – consentendo lo svolgimento, da parte dell’investigatore privato autorizzato, di talune attività, comprensive del “pedinamento” anche a mezzo di strumenti elettronici – avrebbe dovuto condurre all’esclusione dell’antigiuridicità della condotta di posizionamento del GPS. 2.3.3 Con il quarto motivo si deducono vizi della motivazione, non avendo la Corte d’appello argomentato in merito alla configurabilità, a tutto concedere, del diverso reato di cui all’art. 615 bis c.p., implicitamente ritenuto dal giudice di primo grado. Peraltro, si rileva l’inapplicabilità anche di tale norma incriminatrice ai fatti contestati al P., tanto con riferimento al posizionamento del GPS, quanto rispetto all’installazione della “cimice” nell’abitacolo della vettura del Pe.. Anche con riguardo a tale ultima condotta, infatti, difetterebbe uno degli elementi costitutivi del reato, ed in particolare la riferibilità delle notizie e delle immagini attinenti alla vita privata ai luoghi di privata dimora richiamatidall’art. 614 c.p., non comprensivi secondo quanto ritenuto da questa Corte – dell’autovettura che si trovi sulla pubblica via. Si contesta inoltre l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti a provare l’effettiva installazione dello strumento di captazione, ben potendosi ritenere le conversazioni telefoniche tra il ricorrente e la S. espressione di un atteggiamento meramente millantatorio del primo, considerato anche il mancato rinvenimento delle registrazioni asseritamente effettuate.
2.3.4 Con il quinto e il sesto motivo si lamentano il difetto assoluto di motivazione sull’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., sollecitata nel giudizio di primo grado e con i motivi di appello, nonché l’insufficiente argomentazione dei giudici del merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del M. è inammissibile.
1.1 Deve in primo luogo ricordarsi come, nell’ipotesi di eventuale genericità del capo di imputazione, qualora nella sede dell’udienza preliminare il giudice non solleciti il pubblico ministero a porvi rimedio mediante la precisazione della contestazione (Sez. U, n. 5307/2008 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239), si configuri una nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensidell’art. 429 c.p.p., commi 1, lett. c), e comma 2. Tale invalidità è qualificata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità come nullità relativa, e non anche come nullità di ordine generale, non riguardando l’intervento, né la rappresentanza o l’assistenza dell’imputato; essa, in quanto tale, deve essere eccepita nel termine stabilito per la sollevazione delle questioni preliminari al dibattimento, exart. 491 c.p.p.(Sez. 5, n. 1382/2017 del 14/10/2016, C., Rv. 268872). Non risultando che il ricorrente abbia eccepito alcunché nel termine suindicato, né tantomeno che abbia devoluto la questione al giudice dell’appello, deve ritenersi ormai preclusa la possibilità di fare valere la paventata invalidità.
1.2 Il motivo è comunque manifestamente infondato anche nel merito. Deve infatti escludersi che il capo di imputazione relativo alla posizione del M. difetti di quei caratteri di chiarezza e di precisione necessari ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della persona accusata. Invero, il fatto contestato all’imputato risulta sufficientemente specificato nei suoi diversi aspetti, essendo chiaramente individuati la condotta illecita oggetto dell’accusa, nonché gli elementi che, secondo l’ipotesi formulata dal pubblico ministero consentono di ritenere integrata l’ipotesi aggravata di cui all’art. 615 ter c.p., comma 2, n. 1), e comma 3. Posto il necessario riferimento al comma 1, ai fini dell’individuazione della condotta tipica, consistente nell’abusiva introduzione nel sistema informatico o telematico, o nel mantenimento nello stesso contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, il riferimento ai commi successivi è giustificato dall’esplicita e chiara contestazione della commissione del fatto in qualità di pubblico ufficiale e con violazione dei doveri di servizio e abuso della qualità di operatore del sistema (art. 615 ter cpv. c.p., n. 1), nonché su un sistema relativo all’ordine e alla sicurezza pubblica (art. 615 ter c.p., comma 3).
1.3 Quanto sopra indicato, in merito al legittimo richiamo, nel capo di imputazione, dei commi 1, 2 e 3, in via congiunta, ai fini della compiuta individuazione del reato oggetto dell’accusa, è, soprattutto, pienamente giustificato dalla preferibile qualificazione delle ipotesi contemplate dai commi successivi al primo come circostanze aggravanti, piuttosto che – secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 1727 del 30/9/2008, Romano, Rv. 242939) – quali fattispecie autonome. In questo senso si sono infatti definitivamente espresse le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4694/12 del 27/10/2011, Casani ed altri, Rv. 251270; Sez. U, n. 41210 del 18/5/2017, Savarese, non massimata sul punto), che hanno ritenuto l’ipotesi disciplinata dall’art. 615 ter cpv. c.p., n. 1), qualificabile come circostanza aggravante “esclusivamente soggettiva”, riferendosi la norma all’abuso della qualità soggettiva pubblicistica, “che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che connota l’accesso in sé quale comportamento di speciale gravità”. Pertanto, sebbene nella pronunzia citata la Suprema Corte affermi che per il pubblico agente il reato finisca per essere sempre aggravato, questo non esclude la natura circostanziale dell’ipotesi richiamata; tale qualificazione – riferibile anche alla previsione di cui al comma 3 – appare invero suggerita dal tenore letterale delle disposizioni in esame, e dal loro rinvio al comma 1 per la descrizione del fatto illecito, nonché dalla previsione, da parte dei commi 2 e 3, di elementi “accidentali” aggiuntivi, attinenti alla qualifica soggettiva o alle caratteristiche dell’oggetto della condotta, tali da esprimere un maggiore disvalore rispetto a quello riferito all’ipotesi “base”.
1.4 manifestamente infondata è infine l’eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, posto che il relativo termine non si è ad oggi ancora compiuto. Infatti per l’ipotesi in cui il fatto sia aggravato ai sensi sia del secondo che dell’art. 615 ter c.p., comma 3, la pena edittale massima è quella della reclusione di otto anni. Ne consegue che, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, è a tale pena che deve guardarsi per calcolare il termine di prescrizione ordinario, mentre quello prorogato è di conseguenza pari a dieci anni, per l’appunto non ancora decorsi alla data odierna.
2. Venendo ai ricorsi degli altri due imputati, assorbente è l’esame del secondo e del quarto motivo di quello del P., che sono fondati nei termini di seguito indicati e il cui accoglimento, stante il carattere non strettamente personale delle censure, deve estendersi anche alla posizione del Mo..
2.1 La norma incriminatrice di cui all’art. 617 bis c.p., appresta infatti una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche intercorrenti tra soggetti terzi. L’art. 623 bis c.p., volto ad evitare per quanto possibile vuoti di tutela derivanti dal costante sviluppo dei mezzi tecnologici, ha comportato l’estensione dell’ambito di operatività della disposizione citata ai fatti concernenti “qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati”. Pur essendone, pertanto, derivato un ampliamento delle potenzialità applicative della norma incriminatrice in esame, la protezione dalla stessa fornita resta limitata alle comunicazioni che avvengano, appunto, “a distanza”; e tra queste ultime non possono includersi le conversazioni tra presenti oggetto di intercettazione cd. ambientale, a meno di non ricorrere all’analogia in malam partem. Si ritiene pertanto di condividere l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime, che nega la riconducibilità all’art. 617 bis c.p., di condotte – quali l’installazione all’interno di un’automobile di una microspia tale da intercettare solo le conversazioni intrattenute dai soggetti i quali si trovino nel veicolo (ex multis Sez. 5, n. 4264/2006 del 16/12/2005, P.M. in proc. Imbriani, Rv. 233595) – non idonee a comportare l’illecito inserimento in un canale di comunicazione riservato tra persone diverse, da cui l’agente sarebbe stato altrimenti escluso. Deve conseguentemente escludersi che integrino il delitto ritenuto dai giudici dell’appello i fatti ascritti al Mo. e al P., consistenti nella collocazione, all’interno dell’automobile del Pe., di un rilevatore GPS e di uno strumento per l’esecuzione di intercettazioni ambientali.
2.2 Anche a prescindere dall’obiezione circa l’eventuale implicita riqualificazione già operata in primo grado dei fatti in questione ai sensi dell’art. 615 bis c.p., deve invece convenirsi con il ricorso del P. che è a tale ultima fattispecie criminosa che gli stessi devono essere ricondotti, integrando una tipica ipotesi di interferenza illecita nella vita privata. Non di meno alla descritta riqualificazione – comunque consentita in quanto sollecitata dagli stessi ricorrenti – segue in ogni caso il proscioglimento degli imputati, posto che il diverso reato qui ritenuto è procedibile esclusivamente a querela di parte e dagli atti emerge che questa non è stata mai presentata dalla persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del P. e del Mo., deve essere annullata senza rinvio per difetto della indicata condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mo.Cr.Da. e P.V., perché, previa riqualificazione del fatto loro ascritto nell’art. 615 bis c.p., l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Dichiara inammissibile il ricorso di M.R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in virtù di accordo di separazione omologata, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019. Agenzia delle Entrate.

Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019. Agenzia delle Entrate.
OGGETTO: Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima
casa’, nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986
QUESITO
L’istante fa presente di aver acquistato insieme al coniuge, in data 25 giugno 2015, un immobile
abitativo sito in XXX, usufruendo dell’agevolazione ‘prima casa’, prevista dall’articolo 1 della
Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
In data 7 marzo 2018, l’istante si è separata consensualmente dal coniuge, come da verbale di
separazione, omologato dal Tribunale di XXX.
Tra le clausole dell’accordo di separazione è compresa la messa in vendita, prima della decorrenza
dei 5 anni dall’acquisto, della suddetta abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del
ricavato nella misura del 50 per cento ciascuno.
Premesso che l’abitazione in questione è stata ceduta a terzi, con atto di compravendita del 5 giugno
2018 (registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
prevista per gli atti di trasferimento della ‘prima casa’) e che l’interpellante non è nella possibilità
economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, l’istante chiede di
conoscere se detta cessione a terzi, in esecuzione di una clausola inserita nell’accordo di
separazione, comporti la decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite per l’acquisto del 2015.
L’interpellante ritiene di non decadere dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite, nella fattispecie
rappresentata.
A sostegno della propria tesi, richiama le disposizioni contenute nell’articolo 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74, concernenti il regime di esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra
tassa, per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio, la
cui ratio sarebbe di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della
separazione o del divorzio, nonché il recente orientamento della Corte di Cassazione contenuta
nell’ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019.
Sulla base di tali argomentazioni, l’istante sostiene la non decadenza dal beneficio fiscale anche
nelle ipotesi di cessione a terzi dell’immobile con ripartizione del ricavato tra i coniugi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Le agevolazioni ‘prima casa’ sono disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della
Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Ai fini in esame, appare opportuno richiamare le disposizioni contenute nel punto 4) della citata
Nota II-bis, secondo cui “4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle
stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi
di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”.
1
Dunque, in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l’immobile acquistato con
le agevolazioni ‘prima casa’ e non si proceda all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da
destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita.
Con riferimento alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione,
l’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (‘Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento
del matrimonio’) prevede che “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la
revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987 sono applicabili anche nell’ambito dei
procedimenti di separazione, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio
1999, n. 154.
Con l’ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023, la Corte di Cassazione ha affermato che, con
l’esenzione in parola il legislatore ha inteso favorire gli “atti e convenzioni che i coniugi, nel
momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del
giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli
accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni
immobili all’uno o all’altro coniuge.” Ciò, al fine “di favorire e promuovere, nel più breve tempo,
una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi” (ex
plurimis Corte di Cassazione 22 maggio 2002, n. 7493 e Cassazione 17 febbraio 2001, n. 2347).
Per quanto riguarda, inoltre, il quesito relativo alla decadenza dalle agevolazioni ‘prima casa’ fruite
per l’acquisto dell’immobile, trasferito nel quinquennio all’altro coniuge per effetto di un accordo di
separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8104, stante la ratio della
norma di cui al citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ha stabilito che “non può farsi derivare
la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al
coniuge in sede di separazione”.
In tal senso, inoltre, la Corte di Cassazione con ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3753 ha chiarito che
“L’attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita
nell’atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione
dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa; bensì una forma di
utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi, sia pure al
venir meno della loro convivenza (e proprio in vista della cessazione della convivenza stessa)”.
Sul punto, con la recente ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966, la medesima Corte ha ulteriormente
chiarito che “4.2. orbene, ritiene il collegio che il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con
riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata
assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella
quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a
trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo; 4.2.1. ed, infatti:
a) la legge n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l’esenzione
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del
1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra
atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi; b) la ratio della
menzionata disposizione è senza dubbio quella di agevolare la sistemazione dei rapporti
patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l’imposta in
conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario
significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare
avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso
contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)”.
Alla luce di quanto precede, in linea con la ratio dell’art. 19 (volto a favorire gli atti e le
convenzioni “che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di
regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o
divorzio”), si ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’, in
virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla
risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo
beneficio.
In tal senso, si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare21 giugno 2012, n. 27/E
(par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza
dell’agevolazione ‘prima casa’, nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE