Il rifiuto di sottoporsi al percorso di cura determina l’affido ad un solo genitore.

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
magistrati:
Dott. Caterina Santinello Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante il numero V.G. 2284/2018, per la modifica delle condizioni di divorzio,
promosso da:
S. P. (C.F. ), nata a Genova, il __.__.1976, con l’Avv. Marcella Fasciolo
– ricorrente –
contro
A. R. (C.F. ), nato a Ovada, il __.__.1975, con l’Avv. M. M.
– resistente –
Sciogliendo la riserva di cui all’udienza dell’11.9.2019,
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 9, L. 898/1970, la Sig.ra S.P. ha rappresentato, tra l’altro, che: (i)
in data 28.4.2007 ha celebrato matrimonio col Sig. A. R.; (ii) in data 14.3.2008,
dalla loro unione, è nato il figlio P. ; (iii) con decreto in data 24.5.2017, il
Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi;
(iv) con sentenza in data 4.6.2018, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, prevedendo, tra l’altro, che il figlio P.
fosse affidato a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e che il padre fosse
tenuto a corrispondere mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle
spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio; (v) successivamente, il
padre si è immotivatamente opposto alla partecipazione del figlio a tutte le attività esterne
organizzate dalla scuola, ha costretto il figlio a redigere inventari degli alimenti presenti nella
dispensa della casa materna e, a partire dal mese di giugno 2018, ha cessato di corrispondere
la somma mensile dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio e (vi) in data
24.8.2018, il padre, alla presenza del figlio, ha procurato alla madre lesioni guaribili in 10
giorni, fatto per il quale la madre ha sporto querela. Alla luce di quanto precede, la madre ha
domandato la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo l’affidamento di P., in via
esclusiva, alla madre, la disciplina di un regime di visita padre/figlio in luogo neutro e la
conferma dell’obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre a titolo di
contributo al mantenimento del figlio la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
2. Con memoria difensiva in data 5.12.2018, il Sig. A. R. ha rappresentato, tra l’altro,
che: (i) si è opposto alla partecipazione del figlio alle attività esterne organizzate dalla scuola,
ma solo perché il figlio non aveva mostrato interesse a parteciparvi e, inoltre, perché
“onerose” e potenzialmente pericolose; (ii) ha richiesto al figlio di redigere inventari degli
alimenti presenti nella dispensa della casa materna, ma solo per “educare il figlio al valore del
denaro”; (iii) ha cessato di corrispondere la somma mensile dovuta a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, ma solo perché desidera provvedere direttamente al mantenimento
del figlio e (iv) in data 24.8.2018, vi è stata una lite tra i genitori alla presenza del figlio, ma
nell’ambito della quale il padre non ha causato lesioni alla madre. Alla luce di quanto precede,
il padre ha domandato, in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo
l’affidamento di P., in via esclusiva, al padre, con conseguente facoltà di mantenimento
diretto del figlio e, in via subordinata, l’affidamento condiviso di P., con collocazione
presso il padre.
3. All’esito dell’udienza, innanzi al Collegio, del 12.12.2018, con decreto in pari data, è stata
provvisoriamente sospesa ogni frequentazione padre/figlio ed è stata disposta CTU su
eventuali disturbi psichiatrici in capo ai genitori e sulla loro capacità genitoriale.
4. Con perizia in data 4.7.2019, il CTU, Dott.ssa Giovanna De Giorgi, la quale ha anche
ascoltato il minore P., ha riportato, tra l’altro, che: (i) “il Sig. R. A. presenta un
quadro psicopatologico riconducibile […] ad un disturbo delirante […] sono presenti anche
tratti di un modesto disturbo ossessivo compulsivo”; (ii) “la Sig.ra P. S. non mostra
alcun importante quadro psicopatologico”; (iii) P. “si lamenta del fatto che non può fare
mai quello che fanno i suoi coetanei […] perché il padre non gli concede il permesso […]
deve fare lui, bambino, la lista della spesa delle cose che mancano in casa perché il padre
non si fida di sua mamma”. Il CTU ha, poi, concluso suggerendo l’affidamento di P., in
via condivisa, con regime di visita padre/figlio “al momento, per cautela, con cadenza
quindicinale ed, inizialmente, in luogo neutro; successivamente, in base alle certificazioni
periodiche redatte dal Centro di Salute Mentale […] che prenderà in carico [il padre],
potrebbero anche avvenire in luogo non più neutro”.
5. All’udienza dell’11.9.2019, il Sig. A. R., invitato dal Collegio a manifestare la
propria eventuale disponibilità a seguire il percorso delineato dal CTU al fine di riprendere
gradualmente la frequentazione col proprio figlio P., ha dichiarato: “io non ho nessuna
patologia, quindi, non sono disponibile a seguire il percorso delineato dal CTU”.
6. All’esito dell’udienza dell’11.9.2019, il Collegio si è riservato e qui decide nei termini che
seguono.
7. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza della difesa del Sig. A. R. volta a
consegnare direttamente al Collegio le osservazioni alla perizia, che la CTU ha dichiarato di
non aver ricevuto nei termini concessi. Il termine per la trasmissione delle osservazioni al
CTU è, infatti, previsto al fine di consentire al CTU di valutarle prima di provvedere al
deposito della perizia finale e di poterne dare conto nell’ambito della stessa perizia finale,
prendendo specifica posizione. In sostanza, il termine è previsto affinché il consulente del
Giudice possa fornire al Giudice, che è privo delle competenze tecnico/scientifiche di cui è,
invece, dotato il consulente, una sintesi, comprensibile anche a un soggetto non esperto in
materia, dei dati tecnici acquisiti dal CTU e dai consulenti di parte. Si comprende, dunque,
come la parte non possa pretendere di sottoporre direttamente le proprie osservazioni al
Giudice, il quale nomina il CTU proprio perché è privo delle competenze tecnico/scientifiche
necessarie all’elaborazione dei dati tecnici, di volta in volta, rilevanti.
8. Quanto all’affidamento del figlio, come è noto, perché possa derogarsi alla regola
dell’affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una
sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da
rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad
esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di
obiettiva lontananza)” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, le
patologie psichiatriche riscontrate in capo al padre, che lo hanno condotto a tenere, anche nei
confronti del figlio P., i gravi comportamenti già descritti (non negati neppure dal padre,
che si è limitato essenzialmente a fornirne insufficienti giustificazioni), costituiscono motivo
di pregiudizio per il figlio P.. Inoltre, se è vero che il CTU ha suggerito di affidare il figlio
P. congiuntamente a entrambi i genitori, è anche vero che lo stesso CTU ha delineato un
percorso per la cura delle patologie evidenziate in capo al padre, finalizzato anche al
potenziamento delle capacità genitoriali paterne, nel corso del quale il padre avrebbe potuto
incontrare il figlio solo una volta ogni 15 giorni in luogo neutro, fino alla guarigione e
all’auspicato ampliamento della frequentazione. Il padre, tuttavia, all’udienza dell’11.9.2019,
ha opposto un netto rifiuto a seguire il percorso di cura delineato dal CTU, con la
conseguenza che il Collegio è tenuto a decidere in ordine all’affidamento del figlio P.,
senza poter tenere conto dei miglioramenti che il padre avrebbe potuto conseguire grazie al
percorso di cura delineato dal CTU. Orbene, allo stato, il Collegio ritiene che l’affidamento
condiviso del figlio P. sarebbe pregiudizievole per il minore, dal momento che, come
evidenziato anche dal CTU, le patologie psichiatriche del padre, in assenza di cura, sono tali
da pregiudicare il minore, sicché deve essere accolta la domanda della madre, volta
all’ottenimento dell’affidamento esclusivo, fermo restando, ovviamente, che il padre potrà, in
ogni momento, decidere di avviare un percorso di cura delle proprie patologie, al termine del
quale potrà essere eventualmente valutata la modifica del regime di affidamento del figlio
P.. Non solo. È anche pacifico che il padre non contribuisca più al mantenimento del
minore dal mese di giugno del 2018, con ciò manifestando di disinteressarsi alla sussistenza
del minore.
9. Quanto al regime di frequentazione padre/figlio, stante il rifiuto del padre di seguire il
percorso di cura delineato dal CTU, non si ritiene di poter disporre neppure la frequentazione
minima (ogni 15 giorni e in luogo neutro) suggerita dal CTU sul presupposto
dell’accettazione delle cure da parte del padre. Gli incontri in luogo neutro, infatti, non
costituiscono una modalità ordinaria di incontro genitori/figli, ma uno strumento, di
applicazione straordinaria, necessariamente finalizzato al potenziamento delle capacità
genitoriali e al successivo ampliamento del regime di visita; una prospettiva che, nel caso di
specie, al momento, è assente, stante il rifiuto del padre a seguire un percorso di cura delle
proprie patologie psichiatriche.
10. Quanto ai profili economici, rilevato, da un lato, che il padre ha domandato la revoca tout
court dell’obbligo di versare mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie, solo in conseguenza dell’auspicata collocazione del figlio P.
presso di sé e, dall’altro lato, che la collocazione del figlio P. rimane – anche in base al
presente decreto – presso la madre, la domanda del padre deve essere rigettata, confermando,
invece, sul punto, come richiesto dalla madre, la statuizione della sentenza di divorzio, non
essendo, peraltro, neppure state allegate eventuali modificazioni dei redditi dei genitori e/o
delle esigenze del figlio intervenute dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
11. Le spese di lite, liquidate in Euro 2.225,00, oltre accessori di legge, in base al D.M. 55/2014,
procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile (basso), devono essere poste
a carico del Sig. A. R., in applicazione del principio della soccombenza. Parimenti,
devono essere poste interamente a carico del Sig. A. R. le spese di CTU, liquidate
come da separato decreto.
P.Q.M.
– affida il figlio minore P. R., nato a Genova, il 14.3.2008, in via c.d. “superesclusiva”
ex art. 337-quater, comma 3, c.c., alla madre, Sig.ra S. P., nata a Genova, il
24.11.1976, con collocazione prevalente presso quest’ultima,
– dispone che, allo stato, il padre, Sig. A. R., nato a Ovada, il _.1975, non possa
incontrare e tenere con sé il figlio minore P. R., nato a Genova, il __.2008,
– ferme, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria in data
4.6.2018,
– condanna il Sig. A. R., nato a Ovada, il ___.1975 a corrispondere alla Sig.ra
S. P., nata a Genova, il ___.1976 la somma di Euro 2.225,00, oltre accessori di
legge, a titolo di spese di lite, oltre alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Alessandria, il 25 settembre 2019
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott.ssa Caterina Santinello)

Il criterio esclusivo della residenza abituale del minore ai fini della individuazione del giudice competente non è derogabile, salva esplicita accettazione della diversa giurisdizione da parte di entrambi i coniugi

Cass. civ. Sez. Unite, 2 ottobre 2019, n. 24608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12932-2018 proposto da:
V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
N.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA BARBIERI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4878/2016 del TRIBUNALE di ANCONA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Le parti forniscono una versione almeno parzialmente difforme dei fatti rilevanti per il giudizio. Espone la controricorrente, sig.ra N.K., che, in data 1 dicembre 2013, ha contratto matrimonio in Italia, con il sig. V.E.. Il 5 dicembre 2015 i coniugi si sono recati in Grecia avendo deciso che N.K. avrebbe terminato la difficile gravidanza in corso e avrebbe partorito in Atene dove avrebbe potuto essere assistita dai suoi genitori. Il (OMISSIS) è nata V.N.V. che ha acquisito alla nascita la doppia cittadinanza, italiana e greca, essendo stata la sua nascita dichiarata presso l’Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di (OMISSIS), dove i coniugi avevano fissato la residenza al momento del matrimonio, e in Grecia nel Comune di (OMISSIS). Nei mesi da (OMISSIS) il sig. V.E. si era recato tre volte ad Atene a trovare la moglie e la bambina. Ma dopo poco tempo sarebbero insorti insanabili contrasti fra i coniugi perchè, secondo quanto riferisce la sig.ra N., il marito avrebbe voluto programmare una nuova gravidanza questa volta non medicalmente assistita (nonostante il sig. V. fosse all’epoca sieropositivo). Al rifiuto della N., V.E. avrebbe minacciato non solo una azione giudiziale per sottrazione di minore in caso di non immediato rientro in Italia e una condotta ostativa a qualsiasi espatrio della N..
2. Il 20 luglio 2016 il V. ha depositato presso il Tribunale di Ancona ricorso per separazione esponendo una diversa versione dei fatti consistente in sostanza nel rifiuto unilaterale e immotivato della N. di rientrare in Italia dopo il parto e chiedendo la dichiarazione di addebito della separazione nonché l’affidamento in via esclusiva della figlia con l’adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l’autorizzazione del padre.
3. Con comparsa depositata il 31 ottobre 2016 si è costituita in giudizio la sig.ra N. e, in base alla versione dei fatti sopra riportata nel punto 1, ha chiesto a sua volta la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l’affido in via esclusiva della figlia.
4. Il 7 novembre 2016 il Presidente del Tribunale di Ancona ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e dichiarato non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore che è nata e ha sempre risieduto in altro Stato dell’Unione Europea.
5. Con ricorso del 28 novembre 2016 V.E. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere e avverso i successivi provvedimenti confermativi e ha rilevato che tale dichiarazione era viziata per il fatto che la N. non aveva eccepito alcun difetto di giurisdizione per ciò che concerne i richiesti provvedimenti relativi alla figlia. Ha ritenuto in ogni caso che doveva contrariamente affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in quanto la bambina è cittadina italiana e residente anagraficamente in Italia dalla nascita.
6. Si è costituita la N. che ha contestato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano affermando che l’unico criterio per la determinazione della giurisdizione è quello della residenza abituale del minore.
7. La Corte di appello di Ancona con provvedimento dell’11 gennaio 2017 ha rigettato il reclamo aderendo alla prospettazione della N. sulla base del disposto dell’art. 8 del Reg.to UE n. 2201/2003 (cd. Bruxelles 2 bis).
8. Con provvedimento del 20/23 gennaio 2017 il Presidente del Tribunale di Ancona richiamando la giurisprudenza della CGUE (sentenza Mercredi 22.12.2010 comma 497/10 p.p. 54-56) e successivamente, per implicito, il giudice istruttore (con ordinanza istruttoria del 23 marzo 2018) hanno ribadito la correttezza del diniego a provvedere sulle domande relative alla minore.
9. Il Tribunale di Atene, adito dal sig. V. per ottenere il rientro in Italia della figlia, all’esito della pronuncia 8.6.2017 della C.G.U.E., sulla questione dell’interpretazione dell’art. 11 p. 1 del regolamento Brxl II bis, con sentenza del 14 dicembre 2017, ha accertato che non ricorre né l’ipotesi del trasferimento illecito né quella dell’illecito trattenimento del minore ai sensi dell’art. 11 del regolamento.
10. V.E. ha proposto, quindi, regolamento di giurisdizione exart. 41 c.p.c., comma 1 ovvero ricorso exart. 360 c.p.c., comma 2, nn. 1 – 3 e ricorso exart. 111 Cost., comma 6 per la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano in relazione al giudizio di separazione personale dei coniugi ovvero per la cassazione dell’ordinanza 23.3.2018 e di tutti gli atti ad essa direttamente o indirettamente ricollegabili ed in particolare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Ancona, sez. I, del 7.11.16 che dichiara non luogo a provvedere sulle istanze relative alla minore, l’ordinanza dello stesso Presidente in data 20.1.17, e il decreto di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere emesso dalla Corte di appello di Ancona in data 11 gennaio 2017. Il ricorrente ritiene che il giudice non poteva sollevare d’ufficio eccezione di difetto di giurisdizione ed emanare una pronuncia, a contenuto interinale, di non luogo a provvedere a fronte della chiara accettazione della giurisdizione italiana da parte della N. e della inesistenza di un procedimento in corso in Grecia che riguardasse la responsabilità genitoriale. Ritiene inoltre che il criterio della residenza abituale deve concorrere con gli altri previsti a livello Europeo e interno e nella specie deve soggiacere al criterio della residenza abituale dell’attore ex art. 3 del regolamento.
11. Si oppone con controricorso N.K. ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché proposto in violazionedell’art. 41 c.p.c.che preclude la proposizione del ricorso per regolamento successivamente alla pronuncia di qualsiasi provvedimento, come è avvenuto nella specie in cui sul difetto di giurisdizione si è pronunciato sia il giudice di primo grado che la Corte di appello in sede di reclamo, e inoltre perché il ricorso è stato proposto avverso provvedimenti diversi emanati in procedimenti diversi con censure fra loro contraddittorie e intese a riesaminare il merito della questione attinente alla determinazione della residenza abituale del minore. Infine per la conformità della decisione adottata dalla Corte di appello, e ribadita implicitamente dal giudice istruttore nel 2018, alla giurisprudenza di legittimità (SU 13912/2017 e 17676/2016) e della Corte di Giustizia.
12. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo non concretizzata alcuna accettazione della giurisdizione italiana da parte della N. fini dell’accertamento della residenza abituale, anche se la stessa si è difesa davanti al Tribunale di Ancona opponendosi alla domanda di affidamento in via esclusiva della minore proposta dal padre e chiedendo a sua volta l’affidamento esclusivo. Ritiene che al fine di affermare una accettazione della giurisdizione italiana si sarebbe dovuta acquisire una esplicita dichiarazione in tal senso. Ciò in relazione al carattere esclusivo e vincolante del criterio di attribuzione della competenza al giudice della residenza abituale del minore. 13. La sig.ra N. deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:
14. Il ricorso deve essere respinto. In primo luogo va ribadito che quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (Cass. civ. S.U. n. 30657 del 27 novembre 2018).
15. Inoltre, in base alla chiara disposizione dell’art. 12 del regolamento Eurounitario, ai fini della possibilità di escludere l’applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore. La proposizione di difese e di domande riconvenzionali non integra tale piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime solo la legittima esplicazione del diritto di difesa. Peraltro sia pure con questi requisiti che escludono qualsiasi rilevanza implicita al comportamento processuale delle parti la possibilità di derogare al criterio della residenza abituale del minore non è interamente nella loro disponibilità. Lo stesso art. 12 richiede infatti anche una valutazione sulla conformità all’interesse del minore che è affidata al giudice. È pertanto da escludere che la proposizione di domanda riconvenzionale da parte della N. diretta a ottenere l’affidamento del minore precluda la possibilità del rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione. Per quanto riguarda la doverosità del decidere da parte del giudice preventivamente adito per il giudizio di separazione vi è da rilevare che il giudice italiano adito dal sig. V. ha chiaramente espresso una valutazione negativa sulla giurisdizione cui legittimamente non ha inteso conferire il carattere della decisione suscettibile di passare in giudicato. Ciò rende per un verso ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione exart. 41 c.p.c.ma per altro verso fa ritenere inesistente il preteso non liquet imputato dal ricorrente ai giudici anconetani.
16. Sotto il diverso profilo della richiesta di provvedere sul rientro della minore il ricorrente omette di considerare completamente la disciplina della Convenzione dell’Ala del 1980 recepita dal regolamento Eurounitario che prevede che la domanda di rientro del minore possa essere richiesta al giudice del luogo in cui si trova il minore nel caso di illecito trasferimento o trattenimento, ipotesi che all’evidenza non ricorrono nella specie sulla base della stessa prospettazione fattuale di parte ricorrente e che il Tribunale di Atene, competente a decidere sulla istanza di rientro, ha escluso.
17. Quanto infine alla valutazione della ricorrenza o meno della residenza abituale della minore in Italia questa come si è appena detto è stata esclusa da entrambe le giurisdizioni adite dal ricorrente. Esclusione che questa Corte non può che condividere sul rilievo del dato incontestabile della nascita e della permanenza della bambina in Grecia sulla base di una decisione comune dei coniugi, mentre la dedotta ma contestata previsione di un tempestivo rientro in Italia dopo la nascita è venuta comunque meno per l’insorgere di un conflitto insanabile fra i coniugi e assume pertanto il contenuto di una circostanza irrilevante o comunque subvalente, ai fini dell’accertamento della residenza abituale, a fronte della considerazione della formazione in Grecia dell’ambiente affettivo fondamentale in cui vive la bambina e che costituisce sicuramente, per la sua tenera età, il centro del suo attuale universo relazionale.
18. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in relazione alla peculiarità fattuale della vicenda che è alla base della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Dispone omettersi l’indicazione del nominativo e di qualsiasi altro elemento identificativo delle parti nel caso di pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Il contribuente che intende opporsi all’avviso di iscrizione ipotecaria (effettuata dall’esattore) su un bene costituito in fondo patrimoniale deve provare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di detta estraneità in capo al creditore che abbia iscritto l’ipoteca

Cass. civ. Sez. VI – 5, 23 luglio 2019, n. 19758
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27461-2017 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio dell’avvocato MARCO YEUILLAZ, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO PANI;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1201/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dalD.L. n. 168 del 2016,art.1- bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dallaL. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1201/7/2017 depositata il 31.7.2017 la C.T.R. del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.F. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto avviso di iscrizione ipotecaria su un bene costituito in fondo patrimoniale. La CTR affermava che il contribuente non aveva dimostrato l’estraneità dei debiti alle necessità della famiglia.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a un motivo.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione – resiste con controricorso. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto redatto con la tecnica dei cosiddetti ricorsi “assemblati” o “farciti”.
La tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare idonea ad integrare il requisitodell’art. 366 c.p.c., n. 3, poiché non difetta la sintesi funzionale alla comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso e contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata (Da ultimo Cass. 8245/2018).
1. Con il motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 602 del 1973,art.77, e degliartt. 167 e 170 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.; lamenta in particolare che il debito fiscale era estraneo ai bisogni della famiglia.
Il ricorso non è fondato.
2. Va ribadito il principio affermato da questa Corte, e correttamente applicato dal giudice di merito, per il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilitàdell’art. 170 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998). Questa Corte, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall’esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato chel’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77 – di cui all’evidenza si discute nella controversia all’esame con la conseguenza che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità. Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previstedall’art. 170 c.c.assume l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l’essere stato il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l’ipoteca.
3.Tanto premesso, occorre rilevare che l’iscrizione ipotecaria di cui alD.P.R. n. 602 del 1973,art.77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall’art. 170 c.c., circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586- 01).
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01).
La sentenza impugnata è coerente con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.
La CTR piemontese infatti, ha ritenuto che il contribuente non avesse nemmeno allegato la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, né della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte dà atto che, ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,artt.1, comma 17(legge di stabilità 2013,D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 T.U., comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna M.F. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. La Corte dà atto che, ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17(legge di stabilità 2013,D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-quater, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

È riconosciuta la pensione di reversibilità anche se la sentenza che stabilisce l’assegno di divorzio giunge dopo la morte dell’ex marito e non è ancora passata in giudicato

Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24041
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10157/2016 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studia dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato Carcavallo Lidia, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Caliulo Luigi, Patteri Antonella e Preden Sergio, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
contro
N.P., elettivamente domiciliata in Roma, V. Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avvocato Casucci Paolo, rappresentata e difesa dall’avvocato Anglani Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale, in subordine rigetto, con assorbimento del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente principale, l’Avvocato Tagliente Marco, con delega, che si è riportato;
udito, per il resistente, l’Avvocato Carcavallo Lidia, che si è riportato;
udito, per il controricorrente incidentale, l’Avvocato Anglani Giuseppe, che si è riportato.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto il gravame proposto da B.S. – ex coniuge divorziato di D.M., deceduto il (OMISSIS) -nei confronti di N.P., vedova del predetto, e dell’INPS, avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva respinto le domande della B. volte a conseguire la determinazione della quota di pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Quanto ai fatti peculiari ed incontestati della vicenda, desumibili dalla decisione impugnata e dagli atti, giova ricordare che il matrimonio tra la B. ed i D. era stato celebrato il (OMISSIS); che la separazione personale era stata pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza depositata il 23/3/2001 con previsione di un assegno di mantenimento mensile a favore della B. di Lire 1.500.00; che, introdotto il giudizio divorzile, con ordinanza presidenziale del 30/4/2005 l’assegno era stato determinato in Euro 1.250,00; che la pronuncia sullo status divorzile era intervenuta il 20/8/2009 ad opera del Tribunale di Bari (v. ricorso princ., fol. 11); che il matrimonio tra la N. ed il D. era stato celebrato il (OMISSIS); che il D. era de seduto il (OMISSIS); che il diritto della B. a percepire l’assegno di divorzio, pur essendo stato introdotto il giudizio per il riconoscimento di detto assegno quando il D. era ancora in vita, era stato riconosciuto dal Tribunale nella misura di Euro 900,00 mensili con sentenza depositata il 13/6/2013 che aveva stabilito la decorrenza del predetto diritto “dal di del deposito della presente sentenza (come trascritto a fol.3 della sentenza impugnata).
Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte d’appello, ha esaminato la questione “se il provvedimento che riconosce la titolarità dell’assegno divorzile debba essere precedente alla morte del coniuge o se, invece, è sufficiente che sussista al momento in cui il coniuge divorziato proponga domanda di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità” (fol.4 della sent. imp.) ed ha concluso per il riconoscimento dell’attribuzione nella misura del 35% del totale a favore della B., attribuendo il residuo alla N., in qualità di coniuge superstite.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha osservato che il fondamento dell’attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una quota) trova fondamento nell’intento del legislatore di assicurare all’ex coniuge la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare (Corte Cost. n. 419 del 1999) e che il requisito della previa attribuzione del diritto all’assegno divorzile si spiega con il fatto che la pensione di reversibilità prende luogo di detto assegno quando il coniuge obbligato decede. Così individuata la ratio dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, la Corte ha ritenuto che “non può avere alcuna rilevanza la circostanza che l’accertamento che uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; a norma del comma 6 dell’art. 9) intervenga per motivi meramente accidentali, dopo il decesso. Ciò che è importante è che questo accertamento vi sia” (fol. 6 della sent. imp.).
Su tale premessa Corte ha valorizzato la circostanza che la B. al momento della proposizione del presente giudizio era già titolare dell’assegno divorzile in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi pronunciata il 13/6/2013 e che il decesso del D. intervenuto anteriormente il (OMISSIS) non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché “il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7 della sent. imp.).
La Corte territoriale ha evidenziato che il primo giudice, nell’optare per la soluzione negativa, aveva richiamato alcune pronunce di legittmità (Cass. n. 21002/2008; Cass. 12149/2007; Cass. n. 5422/2006) che ha ritenuto non calzanti: la prima, ove è affermato il principio secondo il quale l’attribuzione della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine rapporto, “… non presuppone la mera degenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 citato.” (Cass. n. 21002 del 01/08/2008), perché inerente al non pertinente tema della necessaria titolarità di un assegno divorzile riconosciuto in via giudiziale e non di un assegno frutto di un accordo convenzionale; la seconda, ove è affermato il principio che l’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone, anche ai sensi dellaL. 28 dicembre 2005,art. 5 (norma interpretativa dell’art. 9 cit.) “… che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal “de cuius” quando questi era in vita” (Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché relativo a fattispecie in cui la quota della pensione di reversibilità era stata reclamata da un soggetto che non era titolare dell’assegno divorzile.
Quindi la Corte territoriale ha affermato che costituisce un “mero obiter dictum” l’affermazione, che si rinviene in numerose pronunce di legittimità, secondo la quale il riconoscimento del diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone “… che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno divorzile” (tra cui le già ricordate, Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché “l’art. 9 cit. si limita a prescrivere che l’ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità” (fol. 5/6 della sent. imp.).
Ancora, ha rimarcato la peculiarità della vicenda in esame rispetto ai precedenti di legittimità esaminati ed ha ricordato un altro precedente in cui era stato richiesta “la titolarità effettiva” o “in concreto” e non invece “in astratto” dell’assegno divorzile (Cass. n. 15242 del 27/11/2000); ha sottolineato, inoltre che in maniera esplicita era stato escluso che potesse essere equiparato all’assegno corrisposto periodicamente, l’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione (Cass. n. 104.58 del 18/7/2002; sul punto si riscontra la recente Sez. U. n. 22434 del 24/09/2018) o il trasferimento di una licenza commerciale (Cass. n. 16560 del 5/8/2005).
La Corte di appello, nel complesso, ha ritenuto questi precedenti non decisivi ed ha affermato che “il fatto che quest’ultimo ( D.) fosse deceduto il (OMISSIS) non osta all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, perché (per quanto su esposto) il riconoscimento giudiziale della titolarità di un assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7).
B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo; N. a la replicato con controricorso, con ricorso incidentale con un mezzo e, ancora, con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. B. ha replicato con controricorso.
La presente controversia concerne esclusivamente l’attribuzione della quota della pensione di reversibilità e perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta – Prima con ordinanza interlocutoria in data 24 novembre 2017.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso principale B. denuncia la violazione e falsa applicazione dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, comma 3, (legge civ.), nonchédell’art. 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c., comma 1; denuncia altresì l’omesso, insufficiente E contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente si duole della quantificazione della quota della pensione di reversibilità attribuitale segnatamente lamentano che il criterio legale della durata del matrimonio non era stato adeguatamente valorizzato, da lato riconoscendo la sussistenza di una convivenza prematrimoniale della coniuge superstite del de cuius senza riscontri probatori, dall’altro non motivando in maniera esaustiva sul perché al criterio legale fosse stato riservato un ruolo marginale.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via principale N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge div..
La ricorrente incidentale si duole che sia stato riconosciuto il diritto di B. alla pensione di reversibilità nonostante questa alla data del decesso di D. ((OMISSIS)) – non fosse ancora titolare dell’assegno divorzile perché giudizialmente riconosciutole solo con la sentenza del Tribunale di Bari in data 13/6/2013. Rimarca, all’uopo, che il Tribunale aveva fissano la decorrenza di tale assegno a far data dal deposito della medesima decisione, avendo cura di precisare che per la fase pregressa, intercorrente tra la data di introduzione del giudizio divorzile e fino alla pronuncia non vi era stata alcuna esplicita richiesta di determinazione dell’assegno di mantenimento per il periodo pregresso.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato N. denuncia a violazionedell’art. 115 c.p.c., comma 1. Nel lamentare la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità, sostiene di avere dedotto e documentato la convivenza ultraventennale con il de cuius dolendosi del contrario assunto della Corte di appello circa l’assolvimento dell’onere probatorio – a suo dire – conseguenza dell’omesso esame dei documenti versati in atti e delle prove articolate e di avere richiesto il riconoscimento in proprio favore di una quota pari all’80%.
4.1. Per ragioni logiche e sistematiche, appare opportuno esaminare con priorità il ricorso incidentale non condizionato che va respinto perché infondato.
4.2. Come si evince dalla sentenza impugnata, nel caso di specie: l’assegno divorzile era stata chiesto da B. sin dall’introduzione del giudizio e, in sede presidenziale era stato fissato un assegno di mantenimento; la sentenza non definitiva di divorzio era stata pronunciata sin dal 20/8/2009 – e cioè ben prima del decesso di D. -, ed il giudizio era proseguito per le determinazioni economiche.
Orbene l’assunto della ricorrente, secondo il quale B., alla data del decesso d D. non era titolare dell’assegno divorzile, di guisa che non ricorreva il presuppostoL. n. 898 del 1970, ex art. 9, non trova riscontro in quanto accertato dalla Corte di appello e non può essere condiviso.
4.3. Nella presente controversia, che investe la pensione di reversibilità e nella quale viene direttamente in questione solo la posizione del nuovo canone in quanto tale e non quale successore del defunto, assume rilievo il riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all’assegno per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che, nel caso di specie, è intervenuta. Essa non costituirà titolo attivabile nei confronti di colui che era stato indicato come destinatario, ma vale a consolidare il presupposto della prestazione previdenziale, che, secondo la nostra giurisprudenza, neppure deve essere assistito dall’autorità del giudicato (Cass. n. 4107 del 20/02/2018).
La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione alle norme invocate ed appare immune da vizi.
5. Ritornando al ricorso principale, il cui esame era stato posposto, l’unico motivo va respinto perché la Corte ha illustrato adeguatamente i criteri utilizzati per la determinazione della quota, sia puntualizzando la valorizzazione che ne ha compiuto mediante un accertamento di merito in cui ha dato conto dei rispettivi redditi, delle condizioni di vita e della durata dei rapporti e la doglianza ne sollecita inopinatamente il riesame nel merito.
6. Il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale resta assorbito.
7. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per entrambe le ricorrenti principale ed incidentale.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– Compensa le spese di giudizio;
– Dà atto, ai sensi, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, somma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in assenza di materiale convivenza purché fra l’imputato e la persona offesa sia stata instaurata una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale

Cass. pen. Sez. VI, 11 settembre 2019, n. 37628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato BRIANNI FILIPPO, del foro di MESSINA difensore di fiducia di C.C., deposita nomina, si riporta ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 3328/2018 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 21/06/2017 a C.C., condannato per i reati a lui ascritti exart. 572 c.p., comma 1, (capo A assorbito nello stesso il capo B), exart. 61 c.p., n. 2,art. 81 c.p.eart. 614 c.p., comma 4, (capo C,), exart. 582 c.p.(capo E, fatto del (OMISSIS)), exart. 582 c.p.(capo F, fatto del (OMISSIS)), exartt. 81 e 581 c.p.eart. 612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune C.A., riuniti exart. 81 c.p., comma 2.
2. Nel ricorso presentato dal difensore del C. si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p. nel ritenere sussistente un rapporto di tipo familiare (mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato ex art. 612 bis c.p. i fatti contestati nei capi A e B) anche sulla base dell’avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che C. e B. non sono mai stati conviventi e che i fatti sono avvenuti dopo la nascita del loro figlio, quando i due conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione del figlio, e che tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona offesa, di un altro suo figlio nato da un’altra unione della B.) escludono l’esistenza di una relazione affettiva al momento dei fatti che, pertanto, dovrebbero qualificarsi exart. 612-bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce inosservanzadell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando riscontri esterni che confermino e una valutazione circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto considerata anche la conflittualità dei rapporti con l’imputato. Si evidenzia che la Bohomaz non risulta avere mai modificato il proprio sistema di vita, il che esclude che temesse C., né suo figlio ha mai riferito di aggressioni fisiche da parte dell’imputato.
Inoltre, si rileva che il reato di violazione di domicilio (capo C) viene ravvisato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa e senza risolvere la questione relativa alla compatibilità, fra i reati di maltrattamenti e la violazione di domicilio dovendosi presupporre un domicilio comune.
Con riferimento ai capi E, F e G, si osserva che non è chiaro come la Corte ritenga le dichiarazioni di F.M. idonee a fornire un “pieno riscontro” alle accuse della persona offesa considerato che la teste ha escluso di avere assistito all’aggressione e di avere notato solo un arrossamento (inidoneo a configurare una lesione), mentre, se sussistessero solo percosse, la condotta andrebbe assorbita nel reato di maltrattamenti.
Con riferimento alle percosse e alle minacce (capo G), si deduce mancanza di motivazione circa l’ipotesi aggravata exart. 612 c.p., comma 2, per cui ricorrerebbe solo una minaccia semplice per la procedibilità del quale manca la querela, mentre, comunque, la condotta descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degliartt. 88, 99 e 90 c.p.nel rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per valutare se lo stato di “psicolabilità strutturato” del ricorrente costituisca vizio totale o parziale di mente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce erronea applicazionedell’art. 133 c.p.e art. 62 bis cod. nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il percorso terapeutico intrapreso e l’incensuratezza dell’imputato, così da ricondurre l’entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Conviene trattare, anzitutto, il secondo (composito) motivo di ricorso che risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa – alle quali non si applicano le regole dettatedall’art. 192 c.p.p., comma 3, – possono essere fondamento dell’affermazione della responsabilità penale, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, rese sia nelle querele sia in sede di sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, e in dibattimento sono “logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate”, oltretutto anche confermate dalla dichiarazione di altri testi escussi e dalla documentazione medica in atti.
Invece, il ricorso non si confronta con la parte della sentenza che afferma che, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, i fatti “trovano conferma nella documentazione medica in atti” (p. 8). Pertanto, risulta, già sotto questo profilo, aspecifico, mentre, per altro verso, entra inammissibilmente nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità.
1.2. Il motivo di ricorso risulta infondato anche nel contestare la sussistenza del reato di cui al capo C. La Corte indica quattro episodi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: tre (del (OMISSIS)) in relazione alle quali il ricorso semplicemente adduce che ” C. era andato dalla B. esclusivamente per vedere il figlio A.” e un quarto (del (OMISSIS)) relativamente al quale il ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha considerato come sia stato lo stesso C. a preannunciare la sua condotta, chiamando la B. e minacciandola che, se non fosse tornata, avrebbe fatto a pezzi la casa. Né, per altro verso, la Corte aveva motivo di rispondere alle deduzioni circa la incompatibilità fra la convivenza e la violazione di domicilio perché la sentenza non afferma che vi fosse convivenza fra l’imputato e la persona offesa.
1.3. Invece, il motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui deduce che la condotta (una spinta) descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico, infatti la spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore che, dalla ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza (p. 9) non risulta esservi stata (Sez. 5, n. 33361 del 2506/2008, non mass.), come pure non emerge quella violenta manomissione dell’altrui persona fisica che è richiesta affinché una spinta integri il reato exart. 581 c.p.(Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451 Sez. 5, n. 11638, Rv. 252953; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451).
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G perché il fatto non sussiste.
1.4. Il motivo di ricorso risulta fondato con riferimento ai reati di lesioni descritti nei capi E e F. La motivazione della sentenza impugnata risulta ellittica sul punto, genericamente assumendo che le lesioni risultano dalle dichiarazioni della persona offesa e trovano conferma nella documentazione medica in atti (p. 8) e, dopo avere rilevato che trattasi di lesioni lievi, mentre correttamente esclude che queste possano qualificarsi come percosse (condizione che comporterebbe l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti) non motiva circa la presenza dell’intento di ledere l’integrità fisica della persona offesa, come è, invece, necessario per escludere l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti (Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente ai reati di lesioni personali sub E) e F), con rinvio per nuovo giudizio che sopperisca alle carenze evidenziate.
Invece, il reato di atti persecutori di cui al capo B, nel rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1, è assorbito in quello di maltrattamenti di cui al capo A (Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 254026), non giustificandosi, allo stato, l’autonoma imputazione delineata nel capo B. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.
In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi: l’obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a rapportarsi e per l’interesse dei quali devono cooperare nel reciproco rispetto.
La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione” (p. 7).
La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.
Ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Rv. 232904). In particolare, ha ritenuto che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente purché questi conservi con la vittima una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017, Rv. 270673). Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078). Anche in presenza di una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza si è riconosciuto il reato di maltrattamenti (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 25562; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).
In questa linea, deve ritenersi che, l’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilitàdell’art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.
Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è contestato “dal 2013”)) si era instaurata fra l’imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata secondo cui è infondata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, già il Giudice in primo grado aveva evidenziato che la documentazione medica prodotta dalla difesa attestare solo uno stato ansioso e agitato dell’imputato, che non vale a escludere la punibilità.
4. Sulla base di quanto precede, perde rilevanza attuale il quarto motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di maltrattamenti, ivi assorbito quello di cui al capo B) della rubrica, ed ai reati di lesioni personali sub E) ed F) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

Con la maggiore età, la responsabilità genitoriale cessa automaticamente e l’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a capo dei genitori in un procedimento de potestate diviene irrilevante; il raggiungimento della maggiore età determina la cessazione della materia del contendere se avvenuto in pendenza del giudizio di decadenza ovvero l’inefficacia e l’inammissibilità dell’impugnazione se si verifica in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza

Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2019, n. 23019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8076/2018 R.G. proposto da:
D.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Taffarello, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
B.V. e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimati –
avverso il decreto n. 296 del 2017 della Corte d’appello di Venezia depositato il 2 agosto 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso ildecreto del 2 agosto 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo da lei interposto avverso il decreto emesso il 26 ottobre 2016 dal Tribunale per i minorenni di Venezia, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore B.F.;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 100 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale produce sotto il profilo non solo della dignità personale del genitore, ma anche della sua autorevolezza nei confronti del figlio;
che, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato ha conferito rilievo esclusivamente all’interesse del minore, ritenuto assorbente rispetto a quello della madre, in tal modo trascurando l’autonomia della sua posizione processuale e la soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l’unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 448 – bis c.c., ribadendo che, nell’escludere la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito, anche in relazione agli effetti previsti dalla predetta disposizione, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’indispensabilità del reclamo per contrastare la dichiarazione di decadenza, né della sussistenza del predetto interesse alla data della medesima dichiarazione;
che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente correlate, non meritano accoglimento;
che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta infatti, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati;
che qualora, come nella specie, si verifichi in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza, l’evento in questione, determinando la cessazione della responsabilità genitoriale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato del predetto provvedimento, ne comporta l’inefficacia e rende quindi inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta (cfr. in riferimento allo scioglimento del matrimonio, Cass., Sez. I, 19/06/1996, n. 5664; 22/07/1976, n. 2889);
che, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, nessun rilievo può assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evincedall’art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell’interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale;
che l’inefficacia del provvedimento impugnato comporta inoltre il venir meno degli effetti chel’art. 463 c.c., n. 3 e l’art. 448 – bis c.c. vi ricollegano ai fini della successione del genitore al figlio premorto e dell’obbligo del figlio di prestare gli alimenti al genitore in stato di bisogno, escludendo pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, non già la mera attualità e concretezza, ma la stessa configurabilità dell’interesse all’accertamento della causa di cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla subordinazione dei predetti effetti al verificarsi di ulteriori eventi;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1- quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Anche nella separazione, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi

Cass. civ. Sez. VI – 1, 15 ottobre 2019, n. 26084
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni 4, presso il procuratore e domiciliatario avv. Ermanno Prastaro, con la difesa dell’avv. Massimo Affatati, per procura in calce al ricorso e con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso il fax 06/3207160 e la p.e.c. ermannopastraro.ordineavvocatiroma.org ovvero presso la p.e.c. massimoaffatati.ordineavvocatipadova.it e il 049/8763266;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2017 della Corte di appello di Venezia emessa il 24 aprile 2017 e depositata il 7 luglio 2017 R.G. n. 508/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. La sig.ra F.M. ha proposto davanti al Tribunale di Padova domanda di separazione nei confronti del sig. A.A.I. con il quale aveva contratto matrimonio a (OMISSIS). Non si è costituito il convenuto e il Tribunale ha accolto la domanda senza imporre alcun assegno di mantenimento stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
2. A.A.I. ha proposto appello rilevando la nullità del procedimento di primo grado per non essere stato convocato a presenziare all’udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore e ha chiesto la rimessione della causa davanti al primo giudice. Nel merito ha contestato la decisione che aveva accertato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni unilaterali della sig.ra F. non confermate da allegazioni probatorie né da accertamento officioso.
3. La Corte di Appello di Venezia (con sentenza n. 1431/17) ha dichiarato la nullità del procedimento di primo grado per mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di comparizione davanti al Presidente. Tuttavia ha deciso la causa escludendo che ricorresse alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la non irreversibilità della crisi coniugale. Ha imposto alla sig.ra F. un assegno di mantenimento mensile di 1.500 Euro.
4. Ricorre il sig. A.A.I. che con i primi due motivi sostiene che la dichiarazione di nullità del procedimento comportava la rimessione al primo giudice. Afferma poi, con il terzo motivo, che non poteva dichiararsi la separazione in mancanza della prova della irreversibilità della crisi coniugale. Rileva che la F. ha continuato a comportarsi come sempre nonostante l’azione in giudizio e ha ripetutamente effettuato elargizioni di denaro in suo favore. Con il quarto motivo chiede che subordinatamente l’assegno di mantenimento sia rideterminato in 6.000 Euro mensili. Chiede infine con il quinto motivo di essere rimesso in termini per acquisizione documentale su redditi e cespiti patrimoniali relativi alla sig.ra F..

Motivi della decisione

che:
5 Nei procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, le disposizionidell’art. 175 c.p.c., comma 2 e art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicché il provvedimento anticipatorio, se non notificato al convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello, esulando il caso da quelli previsti agliartt. 353 c.p.c.e segg., deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della stessa impedite (Cass. Civ. sez. I nn. 26361 del 7 dicembre 2011 e Cass. Civ. 8713 del 29 aprile 2015).
6. Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che, ai sensidell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015). Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso laL. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1164 del 21 gennaio 2014 e Cass. civ. sez. I n. 3356 del 14 febbraio 2007).
7. Quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con ricognizione, delD.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, dell’obbligo del versamento di somma pari a quella corrispondente al contributo unificato gravante sul ricorrente al momento della iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Alla domanda formulata nei confronti del coniuge separato avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi, destinato a casa familiare, si applicano le regole sul comodato e non sul compossesso con conseguente diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti ai sensi dell’art. 1808 c.c., comma 2

Cass. civ. sez. III, 12 settembre 2019, n. 22730
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13370-2017 proposto da:
F.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO BARILI;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPOLETO 1/A, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FALCIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIA FALCIONI;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 7211/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 15.10.2015 n. 5689, ha qualificato come azione proposta ai sensidell’art. 1150 c.c.la domanda formulata da P.G. nei confronti del coniuge separato F.E. avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate dal primo per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi destinato ad abitazione familiare, e con sentenza definitiva in data 25.11.2016 n. 7211, in totale riforma della decisione di prime cure, ritenuta provata la provenienza delle somme impiegate per i pagamenti eseguiti alle ditte che avevano realizzati i lavori, ha condannato F.E. al rimborso della somma capitale di Euro 49.230,49 quale debito di valuta per “riparazioni straordinarie”, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, sono state impugnate da F.E. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso P.G..

Motivi della decisione
Con i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti ad impugnare la sentenza non definitiva, investendo tutti l’accertamento della qualità di compossessore in capo al P., con conseguente efficacia condizionante sulla legittimità della pronuncia definitiva di condanna, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in violazionedell’art. 112 c.p.c.(primo motivo); la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa exart. 111 Cost., comma 2 e degliartt. 163, 167 c.p.c.eart. 183 c.p.c., comma 5 (secondo motivo); la violazionedell’art. 1150 c.c.(quarto motivo), in relazioneall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che:
a) la Corte d’appello aveva fondato l’accertamento della situazione di compossesso del P. sul presupposto – errato – che l’immobile fosse stato adibito a “casa familiare”, senza che nessuna delle parti avesse formulato tale allegazione in fatto;
b) in conseguenza era stato impedito alla F. di controdedurre e fornire elementi di prova in contrario;
c) la posizione da riconoscere al P. era al più quella di comodatario, e dunque di detentore qualificato cui non era applicabile la normadell’art. 1150 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degliartt. 100 e 112 c.p.c.in quanto la Corte d’appello, qualificando come “compossesso” la relazione di fatto tra i coniugi e l’immobile ristrutturato, non avrebbe potuto riconoscere alcun diritto di rimborso o di indennizzo a favore del compossessore nei confronti dell’altro compossessore ma, eventualmente, soltanto nei confronti del terzo proprietario dell’immobile.
I motivi superano il vaglio di ammissibilità exart. 366 c.p.c., sia in relazione al requisito di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo chiaramente individuato l’oggetto della impugnazione nell’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva della qualità di compossessore dell’abitazione familiare in capo al P. e condizionante quindi l’accertamento dell’obbligo di rimborso spese contenuto nella sentenza definitiva anch’essa impugnata; sia in relazione al requisito di chiara esposizione del fatto e puntuale indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), in quanto, non nel riepilogo introduttivo preliminare dei motivi che reca solo la indicazione di numeri di pagine privi dell’indispensabile riferimento esplicativo (ricorso pag. 5-6), ma nel corpo espositivo di ciascun singolo motivo di ricorso, viene correttamente riportato il luogo in cui rinvenire l’atto processuale e la pagina allo stesso riferibile attraverso i quali si intende supportare la censura.
Venendo all’esame di motivi il Collegio osserva quanto segue. I motivi primo, secondo e quarto, debbono ritenersi fondati.
Entrambe le sentenze della Corte d’appello hanno fondato la decisione sulla situazione di compossesso del bene, dovendo ricavarsi tuttavia le motivazioni sul punto esclusivamente dalla sentenza non definitiva alla quale rinvia la sentenza definitiva.
Dalla motivazione della sentenza non definitiva n. 5689/2015 si evince:
– che il Tribunale, in primo grado, aveva statuito sulla domanda del P. volta ad ottenere la restituzione delle spese di ristrutturazione di immobile “intestato al genitore della convenuta, ma adibito ad abitazione familiare della coppia, poi separatasi giudizialmente” ed ancora che il Tribunale aveva accertato che il bene non ricadeva in comunione legale “ma inizialmente era di proprietà del F. padre e, successivamente, di proprietà esclusiva della figlia, benché fosse oggetto del possesso congiunto della coppia dei coniugi che vi abitava stabilmente”;
– che il P. in primo grado aveva agito ai sensidell’art. 192 c.c., comma 3, o – in alternativa – ai sensidell’art. 2033 c.c., e quindi nelle memorieart. 183 c.p.c.aveva fondato la pretesa anche in baseall’art. 936 c.c., comma 2: le domande proposte exart. 192 c.c., comma 3 eart. 2033 c.c.erano da ritenere infondate in quanto presupponevano lo scioglimento della comunione legale, mentre i coniugi erano in regime di separazione legale dei beni. Mentre era da ritenere “acclarata e non contestata la situazione di compossesso” che, se da un lato, escludeva la applicabilitàdell’art. 936 c.c., comma 3, per difetto del requisito di terzietà, dall’altro, consentiva di qualificare diversamente la domanda riconducendola alla pretesa indennitaria o di rimborso di cuiall’art. 1150 c.c., richiamando al proposito il precedente di questa Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009.
Sostiene la ricorrente che la qualità di (com)possessore, e gli elementi fattuali che la comprovavano, non fossero stati allegati dal P. né nella citazione, né nell’atto di appello, avendo questi fatto esclusivo alla esecuzione dei lavori di riparazioni in costanza del rapporto di coniugio ed alla circostanza che l’immobile ristrutturato fosse stato dapprima nel possesso esclusivo e di poi in proprietà alla F..
In alcuno degli atti difensivi delle parti era inoltre stato allegato che detto immobile fosse stato destinato ad abitazione della famiglia. In ogni caso l’utilizzo dell’immobile, per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da parte del P. lo qualificava come detentore ma non anche come possessore.
La questione sottoposta a questa Corte non involge dunque un errore in fatto che avrebbe allora dovuto essere censurato dalla F. in relazione e nei limiti consentiti dal diverso vizio di legittimità come strutturatonell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, applicabile ratione temporis, ma involge invece la verifica della corretta applicazione, da parte del Giudice di appello, del potere di attribuire al rapporto dedotto in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.
E’ principio consolidato, infatti, quello secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012): tale potere spetta anche al Giudice di appello – e finanche al Giudice di legittimità – il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal Giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010).
Tanto premesso risulta dagli atti processuali dei gradi di merito, cui questa Corte ha diretto accesso in considerazione della natura del vizio di ultrapetizione denunciato, che il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna formulata dal P. in relazione a tutte le qualificazioni giuridiche prospettate dall’attore, ritenendo inapplicabile al rapporto tra i coniugi separati, sial’art. 192 c.c., comma 3, (in difetto del presupposto normativo del regime di comunione legale dei beni), sial’art. 2033 c.c.(insussistendo un pagamento indebito, avendo il P. adempiuto all’obbligo di pagamento dei corrispettivi verso la ditta appaltatrice con cui aveva personalmente ed esclusivamente concluso il contratto di affidamento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile), siadell’art. 936 c.c., comma 2, (non potendo ravvisarsi nel P., in costanza di coniugio, la qualità di “terzo” rispetto al coniuge proprietario dell’immobile). In ogni caso, risultando provato che la F. aveva acquistato la proprietà dell’immobile per atto di donazione in data 14.2.2002 dal proprio genitore, e che la maggior parte dei lavori di ristrutturazione era stata eseguita nell’anno 2001 anteriormente all’acquisto, ha ritenuto dirimente ai fini del rigetto della domanda la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, avendo dovuto eventualmente proporre il P. la domanda nei confronti del di lei padre al tempo – proprietario dell’immobile.
Tale il quadro della fattispecie esaminata dal primo Giudice, la Corte d’appello di Roma investita dalla impugnazione del P., affermava – riferendo nelle premesse della sentenza non definitiva lo svolgimento del processo in primo grado – che il P. aveva chiesto la restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione della “casa familiare” e che non aveva contestato la vicenda del trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile nel corso della esecuzione dei lavori, venendo poi a ritenere irrilevante tale vicenda in quanto il Tribunale aveva evidenziato che l’immobile era nel “possesso congiunto dei coniugi che vi abitavano stabilmente”, sicché la fattispecie, così riqualificata la domanda, era inquadrabile nello schema normativodell’art. 1150 c.c.essendo il P. compossessore del bene.
Tale operazione riqualificatoria si espone alla censura di legittimità, non essendo conforme a diritto.
La Corte d’appello in entrambe le sentenze impugnate (non definitiva e definitiva) non specifica dove tragga fondamento l’asserzione del “compossesso” dei coniugi: 1 – dall’atto di citazione in primo grado non risulta infatti alcun accenno ad una relazione di natura giuridica o soltanto meramente di disponibilità materiale tra il P. e l’immobile, avendo l’attore fatto esclusivo riferimento alla vicenda proprietaria del bene allegando che l’atto di donazione veniva a formalizzare quella che in precedenza una situazione di possesso esclusivo del bene “uti domina” della F.; 2 – né nell’atto di citazione, né nella comparsa di risposta in primo grado alcuna delle parti aveva riferito che l’immobile fosse stato destinazione ad abitazione familiare; 3-dall’esame degli atti introduttivi in primo grado ed anche dall’atto di appello e dalla comparsa di costituzione della appellata non emerge alcuna allegazione in fatto concernente le modalità di godimento, di utilizzo di disposizione o comunque altri elementi circostanziali volti ad individuare quale fosse la effettiva utilizzazione dell’immobile da parte dei coniugi; 4-la descrizione della fattispecie, concernente una situazione di fatto di compossesso della casa familiare, che la Corte d’appello riferisce di mutuare dalla sentenza di primo grado, non trova alcun riscontro nella lettura della decisione del Tribunale che si è limitato soltanto a verificare la sussumibilità della fattispecie concreta, costituita dal pagamento di somme di pertinenza di uno dei coniugi per la esecuzione di lavori di riparazione o miglioria sull’immobile di proprietà dell’altro, nell’ambito degli schemi delle fattispecie normative indicate.
Se così è, la riqualificazione della domanda – come proposta dal (com)possessore in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo exart. 1150 c.c.- eccede dal potere attribuito al Giudice, atteso che la Corte d’appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia, è venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quellodell’art. 1150 c.c.) che, prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualità di (com)possessore e dunque la prova di elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a quella dell’esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati – e dimostrati in giudizio a seguito della verifica istruttoria – dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la “causa petendi” basata sulla situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata dal P. esclusivamente sul fatto costitutivo dell’esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all’incremento del valore economico di un bene immobile altrui.
Sul punto appare dirimente osservare come nessuna delle disposizioni invocate dall’attore con l’atto di citazione prevede nello schema normativo, tra gli elementi costitutivi del diritto, la qualità di possessore “uti domino” del bene immobile nel soggetto creditore:
-l’art. 192 c.c., comma 3: prevede rimborsi e restituzioni di somme che erano confluite nella comunione legale o destinate a beni in essa ricadenti -l’art. 2033 c.c.: prevede che il soggetto abbia eseguito un pagamento privo di titolo giustificativo -art. 936 c.c., comma 2: prevede il difetto del requisito della terzietà nel soggetto creditore la cui relazione materiale e giuridica con la “res” concerne i materiali utilizzati per le opere, piantagioni o costruzioni sull’immobile di proprietà altrui.
Nessuna delle fattispecie normative descritte contempla tra gli elementi costitutivi la “situazione di possesso del bene immobile” sul quale sono state arrecate migliorie od effettuate spese di gestione.
E’ ben vero che, come affermato da questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16804 del 26/06/2018, non sussiste “mutatio libelli” nel caso in cui, introdotta una domanda ai sensidell’art. 1150 c.c.il Giudice di merito, rilevata la inesistenza di una situazione di possesso dell’immobile, abbia riconosciuto il diritto di credito azionato riconducendolo nello schemadell’art. 936 c.c., ma ciò vale soltanto nei limiti in cui al “thema disputandum” risulti già ritualmente acquisito il “fatto-possesso”, ossia soltanto nel caso in cui dai fatti storici, principali o secondari, allegati e provati od anche non contestati dalle parti, emerga l’elemento costitutivo della diversa fattispecie normativa nella quale si intende sussumere il rapporto dedotto in giudizio.
Orbene tali fatti materiali, non soltanto non erano stati allegati dalle pari, ma neppure avrebbero potuto essere desunti – come ipotizza la ricorrente – dall’errore in cui era incorsa la Corte d’appello, nella sentenza non definitiva, ritenendo che l’immobile fosse adibito a casa familiare, atteso che il precedente, richiamato dal Giudice di appello, che aveva ravvisato – senza tuttavia svolgere una specifica argomentazione sul punto – nell’utilizzo della “casa familiare”, da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull’immobile, un “compossesso uti dominus” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009), è rimasto del tutto isolato, essendo del tutto uniforme il diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce, invece, al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà; usufrutto; uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull’immobile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico; id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene trattarsi di “detenzione autonoma”, non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell’altro coniuge proprietario; id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un “potere di fatto” che ha i connotati tipici di una “detenzione qualificata”, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell’altro coniuge, la qualità di detentore qualificato “assimilabile al comodatario”; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come “possessore”.
Occorre inoltre aggiungere che, non può escludersi, in linea teorica, la configurabilità di un “compossesso” con riferimento ad immobile – diverso dalla casa familiare – di cui uno dei coniugi fosse già possessore esclusivo, laddove quest’ultimo non si opponesse al comune utilizzo del bene “uti dominus” da parte dell’altro coniuge (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13082 del 09/09/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 21425 del 11/11/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 16914 del 02/08/2011 che nei rapporti tra compossessore-proprietario e terzo compossessore, ritengono che quest’ultimo possa usucapire “pro quota” la proprietà dell’immobile: le fattispecie esaminate sono peraltro tutte attinenti a controversie sul possesso tra coeredi o tra condomini di fabbricati): in tal caso, infatti, entrambi i coniugi verrebbero ad esercitare, autonomamente e non congiuntamente, un medesimo potere di fatto sulla “intera cosa” – e non su distinte porzioni di essa – corrispondente al diritto di proprietà (in tal caso con le limitazioni imposte dal riconoscimento del potere di fatto dell’altro: analogamente alla comunione del diritto di proprietà, infatti, il venire meno del compossesso, consente a chi è rimasto possessore esclusivo di estendere il pieno potere di fatto sulla intera cosa), e sempre che la immissione dell’altro coniuge nella relazione di fatto con il bene immobile non debba, invece, ascriversi a mera tolleranza del coniuge – originario possessore, titolare di un diritto di proprietà od altro diritto reale, all’uso comune del bene, od ancora che il consenso prestato da quest’ultimo all’utilizzo congiunto del bene non disveli un atto negoziale a titolo gratuito di trasmissione di un diritto personale di godimento (es. comodato), ipotesi queste che non valgono “ex se” a riconoscere in capo all’altro coniuge-utilizzatore il “compossesso” ma solo una situazione di potere di fatto mediata ovvero di “detenzione qualificata”.
Orbene la Corte d’appello ha risolto la controversia alla stregua di un fatto costitutivo del diritto exart. 1150 c.c., non soltanto estraneo a quelli dedotti dall’attore in primo grado in relazione alle fattispecie giuridiche invocate, ma del tutto avulso dagli elementi fattuali (fatti storici) allegati dalle parti e ritualmente acquisiti al giudizio di merito.
Ne segue che la “riqualificazione della domanda” sub speciedell’art. 1150 c.c., in quanto fondata su un – ipotetico – elemento della fattispecie (possesso dell’immobile esercitato dal creditore) distinto e non rinvenibile dai fatti materiali allegati dall’attore P., va a violarel’art. 112 c.p.c.ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovendo pertanto ritenersi fondati il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, non risultando svolta sul punto alcuna discussione tra le parti nel corso dei precedenti gradi di merito.
La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata, ma questa Corte non può definire il giudizio pronunciando nel merito, rendendosi necessario un rinvio della causa alla Corte d’appello.
Risulta incontestato, infatti, che la F. ha acquistato la proprietà dell’immobile in data 14.2.2002 e che sia una parte dei lavori di ristrutturazione che il pagamento delle relative spese sia avvenuto in data successiva a tale acquisto, mentre nel periodo precedente la stessa esercitasse il pieno godimento dell’immobile che era di proprietà del genitore.
Pertanto, se la pretesa avanzata dal P. non può essere ricondotta per le predette ragioni a quella del possessore che ha eseguito a proprie spese lavori conservativi od utili sul bene immobile altrui, non può escludersi che lo stesso sia stato immesso nella detenzione – semplice o qualificata – del bene immobile, desumibile dalla implicita autorizzazione rilasciata dalla F. (dapprima come possessore uti domina – così indicata dal P. nell’atto introduttivo del giudizio – o come titolare di diritto di godimento esclusivo; quindi come proprietaria) e dal genitore della stessa (quale precedente proprietario e/o comodante), alla esecuzione delle opere disposte dal P., situazione di detenzione che, qualora assimilabile a quella di comodatario – in base agli elementi fattuali dedotti in giudizio che dovranno a tal fine essere nuovamente valutati dal Giudice di merito -, lo legittimerebbe, alla stregua della domanda proposta, quanto meno a pretendere il rimborso delle “spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti” ai sensidell’art. 1808 c.c., comma 2.
In conseguenza il ricorso trova accoglimento, quanto al primo, secondo e quarto motive, dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo giudizio, al Giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Ai fini dell’addebito della separazione, in tema di allontanamento dalla casa coniugale, la prova del nesso causale può essere di tipo presuntivo e logico mentre è l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento per evitare di incorrere nella violazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 settembre 2019, n. 23284
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13307-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE: Il ricorso per cassazione è stato proposto da G.C. nei confronti di C.N.M.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione personale, rigettando l’appello principale e l’appello incidentale, per quanto interessa al presente giudizio, aveva confermato la pronuncia di addebito nei confronti di G. e la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Il ricorso consta di tre motivi corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia l’erronea applicazionedell’art. 151 c.c., comma 2.
A parere del ricorrente la Corte territoriale, errando, avrebbe basato l’accertamento compiuto in motivazione, in merito all’addebito, esclusivamente sulla circostanza del suo allontanamento della casa coniugale, senza tenere conto né dell’insussistenza di un rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza né dell’assenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal medesimo (fol. 5 del ricorso).
Assume che dagli atti processuali era emerso che la fine dell’unione coniugale era da ascriversi ad incompatibilità caratteriali.
Quindi sostiene che la Corte catanese avrebbe, altresì errato nel non rilevare che la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito e del rapporto di causalità tra l’allontanamento ed il verificarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza era onere della C., limitandosi ad affermare che G. non aveva fornito la prova che l’allontanamento era dovuto a giusta causa.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Come già è stato affermato da questa Corte la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri postidall’art. 143 c.c.a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).
1.4. Tanto premesso, va tuttavia rimarcato che l’onere della prova si connota in maniera specifica ed autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalità.
Quanto al primo profilo, alla stregua dei principi richiamati, va affermato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensidell’art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa.
Pertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell’allontanamento denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G., sulla considerazione che questi aveva sostenuto che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era già scoppiata e che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come “giusta causa”, ma affermandolo solo labialmente (fol. 4 della sentenza): tale statuizione non risulta nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l’affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa la assoluta genericità e mancanza di specificità della stessa (fol. 6 del ricorso).
Passando all’esame del profilo probatorio concernente il nesso di causalità, va confermato che, anche in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018, Cass. n. 3194/2017, Cass. n. 19328/2015), tuttavia nulla osta a che tale prova sia anche di tipo logico o presuntivo.
Proprio la decisione invocata dal ricorrente ha sottolineato la specificità di tale fattispecie, laddove chiarisce che “Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per darevita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.”.” (così testualmente, Cass. n. 25966 del 15/12/2016): tale pronuncia appare intesa a valorizzare una prova di tipo logico e presuntivo da valutarsi sulla scorta del complesso compendio probatorio riveniente dall’attività istruttoria, e la decisione impugnata appare in linea con detti principi.
Nella specie la Corte d’appello innanzi tutto ha dato riscontro al fatto che il giudizio di separazione, proposto dalla C., era stato introdotto due anni dopo l’abbandono del tetto coniugale da parte del G., di guisa che non poteva ricorrere la fattispecie disciplinatadall’art. 146 c.c., comma 2; quindi ha accertato il verificarsi della violazione del dovere di coabitazione e l’assenza di una giusta causa, rimarcando che dal complessivo compendio probatorio non era emerso alcun elemento idoneo a comprovare l’esistenza di pregresse cause di crisi coniugale, argomento con cui si era difeso proprio G. adducendolo come “giusta causa”, e sulla scorta di questi plurimi elementi ha escluso che potesse essere riformata la pronuncia di addebito pronunciata in primo grado, con accertamento di merito che risulta insindacabile in sede di legittimità, ove non censurato sul piano motivazionale nei limiti consentitidall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. Con il secondo motivo ci si duole dell’erronea applicazionedell’art. 156 c.c.in merito al riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le capacità reddituali della moglie, rivenienti da proprietà immobiliari ed attività lavorativa, ed il peggioramento delle proprie capacità reddituali, rivenienti da riduzione progressiva del reddito, patologie che gli avevano impedito temporaneamente l’attività lavorativa, nonché deltenoredivitamodesto goduto durante il matrimonio.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Premesso che la Corte ha accertato le condizioni economiche delle parti ed ha espressamente escluso che fosse stata fornita la prova dell’attività lavorativa svolta dalla moglie presso l’hotel (OMISSIS), la censura, avanzata come violazione di legge, lamenta sostanzialmente ed inammissibilmente l’errato accertamento in fatto in ordine alle condizioni economiche delle parti, poste a base della statuizione impugnata, che vorrebbe sovvertire; in disparte da ciò, va osservato che non è precisato nemmeno quando le circostanze indicate siano state sottoposte ai giudici di merito.
V’è da aggiungere che la statuizione sull’addebito richiesto a carico del marito, contrariamente a quanto prospetta il ricorrente in memoria, è inidonea ad incidere sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, atteso che la pronuncia di addebito incide sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento exart. 156 c.c., comma 1, solo in danno della parte a carico del quale l’addebito sia pronunciato.
3.1. Con il terzo motivo ci si duole della violazionedell’art. 91 c.p.c.per avere la Corte territoriale confermato la condanna al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio per i due gradi della fase di merito pur essendo egli risultato parzialmente vittorioso e, per altro verso, riscontrandosi una soccombenza reciproca.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e restano perciò sottratte al sindacato di legittimità, essendo questo limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, come già affermato da questa Corte anche con la decisione erroneamente invocata dal ricorrente (cfr. Cass. n. 1629 del 23/01/2018; Cass. n. 2149 del 31/01/2014).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibili i motivi secondo e terzo, avendo condiviso il Collegio la proposta del relatore, anche alla luce della memoria depositata dal ricorrente.
Non si provvede sulle spese di giudizio per il mancato svolgimento di attività difensive della controparte.
Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
Sussistono i presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO IN CASO DI DISSENSO DELL’ALTRO GENITORE

Di Gianfranco Dosi
I Il problema sociale del riconoscimento successivo da parte del padre dei figli nati fuori dal matrimonio
Un volume dell’Istat pubblicato nel 2014 (“Avere figli in Italia negli anni 2000”) ha analizzato le di-namiche riproduttive delle donne in Italia, sfruttando il potenziale informativo relativo ad indagini su oltre 17.000 madri condotte dall’Istat nel 2002, nel 2005 e nel 2012.
La ricerca informava che nel 2012 a fronte di 534.186 nascite in Italia circa il 2,1% erano nascite avvenute da madre nubili (ragazze madri) di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Un fenomeno in crescita nel nostro paese, anche in regioni del nord come la Lombardia, mentre qualche anno fa la percentuale di ragazze madri si concentrava in Campania e in Sicilia. Secondo le statistiche il 68% dei padri lascia il nucleo familiare prima della nascita del figlio, rendendo la situazione economica della giovane mamma più complicata, in quanto, oltre a dover portare avanti la gravidanza, deve cercare un modo per mantenere se stessa e poi il figlio.
È soprattutto questo il contesto generale di riferimento delle problematiche giuridiche del riconoscimento successivo del figlio nato fuori dal matrimonio. Figli che nascono senza essere riconosciuti dal padre e che molti padri, però, chiedono in seguito, spesso molti anni dopo, di riconoscere.
Si tratta di situazioni in cui una ragazza porta avanti la gravidanza da sola, partorisce e si prende poi cura del figlio da sola, magari anche per molti anni.
In seguito la madre e il figlio potranno sempre chiedere che il tribunale dichiari la paternità.
Spesso, però, avviene che dopo la nascita del figlio sia lo stesso padre a chiedere di riconoscere il figlio di cui si era disinteressato.
II Il riconoscimento successivo consensuale
a) Il figlio infraquattordicenne
Al riconoscimento successivo che potremmo chiamare consensuale fanno riferimento il terzo e il quarto comma dell’art. 250 del codice civile.
Al primo comma l’art. 250 del codice civile prevede che “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente” e al terzo comma prescrive che “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
In entrambi i casi (riconoscimento congiunto o separato) possiamo parlare di riconoscimento con-sensuale, cioè con l’accordo pieno di entrambi i genitori.
Pertanto il padre che intenda riconoscere il figlio infraquattordicenne tardivamente per farlo ha necessità del consenso della madre che lo ha già riconosciuto. Il consenso viene manifestato di norma davanti all’ufficiale di stato civile contestualmente all’atto del riconoscimento effettuato tardivamente dal secondo genitore. Può anche, però, essere contenuto in un atto pubblico o in un testamento (art. 45 DPR 3 novembre 2000, n. 396. Ordinamento di stato civile).
In alternativa rispetto a queste modalità il padre dovrà depositare presso l’ufficio di stato civile la sentenza del tribunale che tiene luogo del consenso mancante (di cui si parlerà più oltre). Il primo comma dell’art. 45 dell’Ordinamento di stato civile è molto chiaro in proposito affermando che il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni “non può essere ricevuto” senza il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Del consenso di farà menzione nell’atto di riconoscimento. L’ordinamento di stato civile attribuisce quindi al consenso del primo genitore (ovvero alla sentenza del tribunale in caso di dissenso) il valore di presupposto di validità del se¬condo riconoscimento.
Secondo quanto affermato da Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277 il consenso del primo genitore al riconoscimento successivo da parte dell’altro, deve essere prestato personalmente anche se il genitore è stato sospeso dalla responsabilità genitoriale, e non, quindi, dal tutore del minore medesimo. E’ invece il tutore a dover dare il consenso ove la madre sia deceduta (Cass. civ. Sez. I, 26 novembre 1998, n. 12018).
b) Il figlio ultraquattordicenne
Uno dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico vigente della filiazione è quello secondo cui l’assenso del figlio che abbia compiuto l’età di quattordici anni (e quindi ancora minore o mag¬giorenne) è elemento imprescindibile per l’efficacia del riconoscimento da parte dei genitori.
Il secondo comma dell’art. 250 del codice civile, infatti, prescrive che “Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso”.
La disposizione è stata così riformulata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filia¬zione che ha ridotto da sedici anni a quattordici l’età del figlio oltre la quale il riconoscimento non può produrre effetti senza l’assenso dell’interessato.
Nessuno che abbia compiuto quattordici anni, quindi – minore o maggiorenne che sia – può essere riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio se non è d’accordo.
Se il figlio che il secondo genitore intende riconoscere tardivamente ha, quindi, compiuto i quattor¬dici anni, sarà il figlio stesso che deve esprimere il proprio assenso. Perciò per riconoscere tardiva¬mente un figlio che ha più di quattordici anni (minorenne o maggiorenne che sia) non occorre mai il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Il raggiungimento, da parte del minore, dell’età di quattordici anni, ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato personale giudizio, rilevabile d’ufficio, determina, quindi, il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell’altro e, in difetto, dell’intervento del giudice (Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 781; Cass. civ. Sez. I, 3 gennaio 2003, n. 14).
Secondo l’art. 45 dell’Ordinamento di stato civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) il consenso può essere manifestato all’ufficiale di stato civile contestualmente al secondo riconoscimento (i due genitori si recheranno insieme all’ufficio di stato civile) o anche anteriormente (cioè con un pre-riconoscimento anch’esso effettuato congiuntamente dai genitori). E può anche essere contenuto in un testamento o in un atto pubblico. Secondo una opinione plausibile espressa in passato da Trib. Minorenni Ancona, 29 maggio 2006 il consenso potrebbe anche essere documentato in un verbale di udienza che è atto pubblico.
III Il procedimento (riformato nel 2012) di riconoscimento successivo in caso di dissenso del primo genitore
Non sempre la madre che ha effettuato da sola il riconoscimento del figlio alla nascita vede con favore la richiesta del padre di riconoscere il figlio tardivamente.
A questa situazione fa riferimento il quarto comma dell’art. 250 che – nel testo ampiamente rifor¬mulato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione – prevede quanto segue:
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giu¬dice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’ar¬ticolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.
Questa disposizione – come detto completamente riformata nel 2012 rispetto al testo del codice civile previgente1 – prevede numerosi passaggi da approfondire trattandosi di significative novità sostanziali e processuali.
a) L’interesse del minore e la valorizzazione del suo punto di vista (i casi di autorizza¬zione e di esclusione dell’autorizzazione al riconoscimento)
“Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio…”
Il primo periodo del quarto comma dell’art. 250 c.c. ribadisce il principio generale secondo cui in tutti i contesti privati o pubblici e in tutte le decisioni che concernono i minori, “L’interesse supe¬riore del minore deve essere una considerazione preminente” (art. 3 Convenzione sui diritti del minore di New York del 20 novembre 1989). Principio espresso ormai in molteplici passaggi dell’or¬dinamento giuridico interno (salvo che nella Costituzione italiana dove l’art. 31 secondo comma, incredibilmente mai fatto oggetto di un più moderno progetto di modifica, si limita ad affermare che la Repubblica “protegge…l’infanzia”), come appunto, per ciò che attiene al riconoscimento, in apertura di questo quarto comma dell’art. 250.
Il monito a tener presente l’interesse del minore è rivolto innanzitutto al genitore che per primo ha effettuato da solo il riconoscimento. In effetti una donna che si trova a riconoscere un figlio dopo essere stata magari abbandonata dall’altro genitore (giacché questa è la situazione statisticamen¬te più diffusa) avrebbe più di una buona ragione per opporsi alla richiesta di riconoscimento che perviene da chi avrebbe potuto riconoscere ed occuparsi del figlio dalla nascita. Che affidamento si può fare su un padre che fugge dalle sue responsabilità non riconoscendo il figlio? Eppure anche in queste situazioni – come nelle altre in cui il mancato riconoscimento dipende da altre circostanze (per esempio dalla mancata conoscenza della nascita) – il legislatore invita soprattutto a valutare le conseguenze che per una persona può avere il fatto di non essere riconosciuto da entrambi i genitori. Le conseguenze psicologiche e sociali del crescere senza un genitore (quali che siano le motivazioni per le quali alla nascita del figlio non è stato effettuato il riconoscimento) possono essere anche devastanti per l’equilibrio di una persona.
Trib. Milano Sez. IX, 5 ottobre 2016 con riguardo al mancato tempestivo riconoscimento da parte del padre della minore e al conseguente pregiudizio consistente nella privazione del rappor¬to parentale tra padre e figlia, imputabile esclusivamente al comportamento dell’altro genitore, ha ritenuto che sussiste la responsabilità della madre per il danno da privazione del rapporto genitoriale.
In secondo luogo il monito della legge è rivolto al giudice che, di fronte al ricorso del padre bio¬logico che chiede di riconoscere tardivamente il figlio (e che non può farlo, essendo necessario il consenso della madre che lo ha riconosciuto e che non vuole acconsentire) deve decidere se il dissenso manifestato dalla madre è o meno plausibile. La chiave di lettura della plausibilità o meno del dissenso è, appunto, costituita dall’interesse del minore.
L’interesse del minore ad essere riconosciuto va accertato in concreto o può essere presunto ren-dendosi quindi necessario provare soltanto i gravi motivi che sconsigliano il riconoscimento?
Secondo alcune pronunce sarebbe necessaria l’individuazione di un concreto interesse del minore al riconoscimento. Così per esempio Trib. Taranto Sez. I, 7 maggio 2014 ha affermato che il sacrificio totale alla genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili
1 Il testo dell’art. 250 del codice civile prima della riforma del 2012 era il seguente:
Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto con¬giuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. [3] Il ricono¬scimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compressione dello sviluppo del minore e della sua salute psico-fisica.
Prevale, però, assolutamente in giurisprudenza l’altro orientamento secondo cui non servirebbe un riscontro concreto dell’interesse del minore ma al contrario è sempre necessaria l’individuazione e l’esplicitazione dei gravi motivi che depongono per la decisione di non autorizzare il riconoscimento.
È questa la posizione per esempio assunta da Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 2013, n. 27729 che, confermando la decisione di merito contraria al riconoscimento, ha ribadito che l’opposizione al rico-noscimento ex art. 250 c.c. può essere accolta in caso di giudizio di inidoneità genitoriale del padre e di pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico della minore in caso di riconoscimento della stessa da parte del genitore (nella specie sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento il vissuto del padre e la sua personalità, “tenuto conto che egli era cresciuto in un contesto difficile, caratterizzato da violenti litigi fra i genitori e dall’abuso da parte del padre di sostanze alcooliche, e che il facile ricorso alla violenza aveva sempre caratterizzato la sua vita, segnata anche dallo stato di detenzione per otto anni a seguito della commissione di un crimine consistito nell’aver provocato la morte di un coetaneo nel corso di una lite”); Cass. civ. Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2645 secondo cui il ricono¬scimento del figlio costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di dan¬no gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore (non è stato ritenuto di per sé ostativa la mera pendenza di un processo penale, nella specie per alterazione di stato, a carico del genitore richiedente e neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dal contesto di affidamento); Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 2008, n. 13830 (che non ha ritenuto fatto grave ostativo al ricono¬scimento il comportamento denunciato di minacce e lesioni posto in essere dal padre richiedente nei confronti della madre che si opponeva), dove si afferma che deve presumersi l’interesse del minore al riconoscimento da parte di entrambi i genitori, e che sul genitore che abbia già effettuato il rico¬noscimento, e che intenda opporsi a quello dell’altro, incombe l’onere della prova di fatti eccezionali, gravi ed irreversibili, tali da far ritenere in termini di accentuata probabilità che tale secondo ricono¬scimento possa seriamente compromettere lo sviluppo psicofisico del minore. In senso analogo Cass. civ. Sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4 (che non ha ritenuto ostativo al riconoscimento il disinteresse del padre durato molti anni dalla nascita del figlio); Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2005, n. 23074 (che ha confermato la decisione della corte d’appello, la quale, nel negare l’autorizzazione aveva rav¬visato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento, essendo questi inserito nell’ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati); Cass. civ. Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2878 (che non ha ravvisato un impedimento nello scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita); Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2004, n. 21088 (che non ha rav¬visato un impedimento nelle pregresse ripetute pressioni per l’interruzione della gravidanza); Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11949 e Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14894 (che non hanno ravvisato un impedimento nello stato di pregressa e superata tossicodipendenza del padre richiedente); Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2003, n. 5115 e Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1999, n. 2338 (che non hanno ritenuto ostativo al riconoscimento rispettivamente il fatto che il minore stesse per essere adottato dal coniuge della madre e che avesse semplicemente instaurato un ottimo e vali¬do rapporto affettivo con il marito della madre); Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2003, n. 5115 (che ha confermato la sentenza che aveva escluso che costituissero impedimento al secondo riconoscimento l’età del padre naturale, la sua residenza in una località lontana da quella di residenza della minore, nonché la mancanza, da parte sua, di un’attività lavorativa stabile e di un’autonoma abitazione); Cass. civ. Sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1990 e Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 1993, n. 1412 (che, accogliendo il ricorso avverso una pronuncia di rigetto dell’autorizzazione, affermavano che “il diritto al riconoscimento non può essere disconosciuto sulla sola base di una condotta morale non esente da censure, di per sé rilevante, però, per il diverso fine dell’affidamento”); Cass. civ. Sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12077 (che non ha ritenuto ostativa all’autorizzazione al riconoscimento la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione del padre richiedente); Cass. civ. Sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12077 (che ammettendo il riconoscimento in un caso di differenze culturali e religiose, affermava che soltanto il fanatismo religioso, potrebbe assumere rilievo dirimente qualora si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società civili).
Secondo Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 4526 il riconoscimento del figlio minore infra-quattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto dall’altro genitore, che si oppone, costi¬tuisce un diritto di rilevanza costituzionale, che non solo non si contrappone all’interesse superiore del minore, ma anzi concorre a definirlo, in quanto incide sul diritto di quest’ultimo alla genitorialità piena e non dimidiata, quale espressione dell’identità personale, sicché è precluso non dal mancato riscontro di uno specifico interesse del minore al riguardo, ma solo dall’accertamento della forte probabilità che, già dalla mera attribuzione della genitorialità, possa derivare una compromissione grave e irreversibile dello sviluppo del minore.
In tutte queste decisioni si afferma che l’interesse del figlio minore al riconoscimento della paternità, di cui all’art. 250 c.c. è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell’altro genitore, che lo abbia già effet-tuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compro-missione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica (così espressamente Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 4526 e Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4763).
La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono a ogni sindacato di legittimità.
Si tratta in sostanza della posizione spesso assunta espressamente dalla giurisprudenza in tema di dichiarazione giudiziale della paternità secondo cui il riconoscimento può essere ritenuto contrario all’interesse del minore soltanto in situazioni di grave pregiudizio per il minore nelle quali, se vi fosse stato riconoscimento, si dovrebbe dichiarare la decadenza dalla “potestà” genitoriale (Cass. civ. Sez. I, 24 settembre 1996, n. 8413; Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 1996, n. 1444).
Nello stesso senso in giurisprudenza di merito si sono espressi Trib. Minorenni Palermo, 13 marzo 2012 (competente prima della riforma del 2013) secondo cui il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore al riconoscimento non costituisce ostacolo all’attuazione di esso da parte del genitore, in caso di opposizione del genitore che vi ha proceduto per primo, in quanto il sacrificio della genitorialità è ammissibile solo quando sia accertata la esistenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da segnalare la compromissione del minore per effetto del riconoscimen¬to; Trib. minorenni Palermo, 26 gennaio 2009, secondo cui la richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 250 c.c. è inammissibile qualora possa arrecare grave nocumento all’integrità psichica del minore (nella specie il Tribunale ha rigettato il ricorso per il riconoscimento di minore concepito a seguito di violenza sessuale).
In una posizione tesa a valorizzare l’opinione del minore ai fini della valutazione circa l’autorizza¬zione al riconoscimento, si è posta espressamente parte della giurisprudenza, per esempio Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2004, n. 21359 e Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2000, n. 6784 se¬condo cui la l’audizione del minore è rivolta a soddisfare anche l’esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento risponda o meno all’in¬teresse del figlio. L’orientamento che valorizza il punto di vista del minore era stato fortemente espresso anche da Trib. Minorenni Emilia-Romagna Bologna, 23 aprile 2005 dove si afferma che sebbene il riconoscimento del figlio naturale sia diritto soggettivo primario del genitore, e si presuma lo specifico interesse del minore al riconoscimento, tuttavia, nel giudizio di opposizione al ricorso promosso del secondo genitore proponente domanda giudiziale di riconoscimento, qualora il minore adolescente non ancora legittimato all’assenso ex art. 250, co. 2, c.c., manifesti consa¬pevole ed autonoma contrarietà al riconoscimento successivo, del secondo genitore ricorrente, il diritto soggettivo del secondo genitore ricorrente non può prevalere al punto di recare un pregiu¬dizio psicofisico alla prole.
Ha molto valorizzato di recente il punto di vista del minore Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762 dove si afferma che il riconoscimento del figlio minore infra-quattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro, tutelato nell’art. 30 Cost. che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro – si sostiene nella sentenza – il ne¬cessario bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l’interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento. La sentenza ha cassato una decisione della corte d’appello di Roma che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di riconoscimento della figlia infra-quattordicenne, mal¬grado la contraria volontà di quest’ultima, manifestata all’esito della sua audizione.
È evidente che più l’età del minore si avvicina ai quattordici anni in cui il suo assenso è imprescindibile (art. 250, secondo comma), più il suo punto di vista deve essere preso in adeguata considerazione.
b) La procedura veloce in caso di ricorso del padre in tribunale non seguito da opposizione
“Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante…”
Questo secondo periodo della disposizione – del tutto innovativo rispetto al sistema precedente alla riforma del 2012 – prevede un procedimento veloce a disposizione del padre biologico, per il caso in cui la madre non intenda acconsentire al riconoscimento paterno successivo.
Il padre biologico può ricorrere al giudice il quale fissa un termine per la notifica del ricorso alla madre.
A questo punto la madre, presa visione del ricorso, ha due strade a disposizione: a) potrebbe non presentare nessuna opposizione (ritirando di fatto il dissenso che aveva manifestato: un vero ripensamento) e accettare la richiesta del padre di riconoscere tardivamente il figlio rimettendosi alla decisione del tribunale (in tal caso il padre potrà successivamente riconoscere il figlio presen¬tandosi all’ufficio di stato civile con la sentenza del tribunale); b) potrebbe invece anche ritenere inutile attendere una sentenza e accompagnare il padre all’ufficio di stato civile esprimendo in quella sede il consenso davanti all’ufficiale di stato civile stesso, in modo che il padre possa diret¬tamente effettuare il riconoscimento all’ufficio di stato civile).
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della paternità, l’intervenuto riconoscimento del figlio con l’assenso dell’altro genitore dianzi all’Ufficiale dello Stato civile, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto avviene nel corso dell’azione di accertamento della paternità (Trib. Parma Sez. I, 15 febbraio 2017).
Nel corso di questa procedura veloce non è prevista nessuna attività istruttoria e, circostanza che si configura certamente come illogica e forse illegittima, nemmeno l’audizione del figlio minore.
Da un punto di vista strettamente processuale sono tre gli aspetti da considerare.
Innanzitutto il problema di quale sia il giudice competente ad emettere la sentenza che “tiene luogo del consenso mancante” e quindi a quale giudice il padre deve presentare ricorso. Fino alla riforma del 2012 della filiazione il giudice competente per questo procedimento (allora a contrad¬dittorio immediato2) era il tribunale per i minorenni e questo spiega come mai la totalità della giu¬risprudenza sul punto abbia origine dai tribunali per i minorenni. Con la riforma operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 è stata modificata la norma fondamentale in materia di competenza nei procedimenti di diritto di famiglia che è l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sulla base del cui secondo comma il giudice competente oggi ad adottare la sentenza è il tribunale ordinario3. La giurisprudenza ha avuto modo di confermare questa conclusione circa la competenza del tribunale ordinario (Cass. civ. Sez. VI, 29 luglio 2015, n. 16103). Del tutto inaccettabile è la posizione di chi ha ritenuto competente il giudice tutelare (Trib. Catanzaro, 5 marzo 2013).
Il secondo problema attiene al rito processuale da seguire e quindi alla forma che deve avere il ricorso del padre. Come si è visto la norma prevede che “il giudice decide con sentenza”. Il che vuol dire che il procedimento ha natura contenziosa decidendo su diritti delle persone. Nonostante ciò, in linea con la precedente prassi giudiziaria seguita nei tribunali per i minorenni ed in perfetta sintonia con il testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il rito da seguire è quello camerale (“…il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente”) e pertanto il ricorso del padre biologico è un ricorso camerale diretto al tribunale (che decide in composizione collegiale). Il rito è quindi certamente camerale (Trib. Pra¬to, 27 luglio 2017), sia pure definito con sentenza.
Il terzo problema attiene all’eventuale impugnazione da parte della madre (che non ha presenta¬to opposizione) della sentenza “che tiene luogo del consenso mancante” adottata su ricorso del padre. E’ evidente che, non avendo presentato opposizione, la madre è carente di interesse ad impugnare nel merito la decisione “che tiene luogo del consenso mancante” ma non si può esclu¬dere che possa avere interesse ad impugnarla per ragioni di legittimità: si pensi al caso la sentenza dovesse essere pronunciata prima dello spirare dei trenta giorni dalla notifica a disposizione della madre per presentare opposizione. Per quanto attiene alle impugnazioni, trattandosi di un prov¬vedimento avente senz’altro natura decisoria (espressamente una sentenza) il provvedimento del tribunale è reclamabile in Corte d’appello la cui decisione è poi ricorribile per cassazione.
c) Il procedimento in seguito all’opposizione della madre e l’audizione del figlio
“…se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento…”
Potrebbe però avvenire che la madre ritenga di dover insistere nel negare il suo consenso. In tal caso deve presentare opposizione (entro trenta giorni dalla notifica del ricorso del padre biologico).
Si apre quindi davanti al tribunale ordinario il procedimento (appunto a contraddittorio posticipato) che nel merito potrà accogliere l’opposizione o rigettarla.
Come si dirà nel procedimento vertendosi in un caso di conflitto d’interessi, anche in via potenzia¬le, tra il primo genitore e il figlio spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale che rappresenti in sede processuale il figlio minore.
Come si è detto il procedimento ha natura camerale-contenziosa e3d è di competenza del tribunale (in composizione collegiale). Avendo la decisione natura decisoria, avverso la sentenza saranno
2 Come si è detto il terzo comma dell’art. 250 c.c. nel testo precedente alla riforma prevedeva un procedimento camerale apposito molto semplificato sia pure a carattere contenzioso (“Se vi è opposizione, su ricorso del geni¬tore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante“).
3 Disposizioni di attuazione del codice civile Art. 38
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
proponibili tutti i mezzi di impugnazione ordinari. Anche l’impugnazione seguirà il rito camerale, ma l’appello va proposto con ricorso che, in caso di notifica della sentenza a cura della parte, va depositato entro trenta giorni dalla notifica e non entro dieci giorni (Cass. civ. Sez. I, 31 di¬cembre 2008, n. 30688; Cass. civ. Sez. I, 26 aprile 1999, n. 4148; Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 1991, n. 687). In caso di mancata notifica a cura di parte il termine è quello ordinario semestrale (art. 327 c.p.c.).
Il tribunale istruisce il procedimento assumendo anche d’ufficio ogni informazione utile.
Nel procedimento il Pubblico ministero può assumere conclusioni solo nei limiti delle domande pro-poste dalle parti e interviene obbligatoriamente ma non gli è riconosciuto il potere di impugnazione (Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2009, n. 12984).
La legge applicabile ove quella straniera (nazionale del figlio ai sensi dell’art. 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218), contenesse norme contrarie all’ordine pubblico, è quella italiana (Cass. civ. Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27592 e Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 1999, n. 1951 in casi in cui la legge straniera esclude la possibilità del riconoscimento della filiazione fuori dal matrimonio).
Nel procedimento deve essere obbligatoriamente sentito il figlio minore che ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento, in virtù del principio generale contenuto nell’art. 315-bis del codice civile 4 (Cass. civ. Sez. I, 21 novembre 2014, n. 24863; Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21101 le quali fanno peraltro discendere l’obbligo dell’audizione dalla qualità di parte attribuita al minore nel procedimento; Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28645; Cass. civ. Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5884). L’audizione può essere omessa quando appare manifestamente superflua (come nel caso in cui il minore abbia appena due anni di età: Cass. civ. Sez. I, 31 ottobre 2013, n. 24556).
Nel procedimento previsto dall’art. 250 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, per conseguire una pronuncia in luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio infrasedicenne da parte del genitore, che lo abbia già riconosciuto, pur essendo obbligatoria l’au¬dizione del minore, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2011, non è configurabile alcun vizio ove l’espletamento dell’incombente sia reso oggettivamente im¬possibile dalla tenera età del minore (nella specie, di neppure due anni) e, quindi, sia omesso perché superfluo.
Naturalmente il tribunale deve tenere in considerazione il punto di vista del minore, pur potendo decidere autonomamente rispetto alle valutazioni da lui espresse. Come si è già visto Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762 ha cassato proprio una decisione della corte d’appello di Roma che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di riconoscimento della figlia infra-quattor¬dicenne, malgrado la contraria volontà di quest’ultima, manifestata all’esito della sua audizione.
d) La posizione del minore: è parte o non è parte del procedimento? È obbligatoria la nomina di un curatore speciale?
In passato è stato sempre controverso se nella procedura che si apre in seguito all’opposizione al riconoscimento successivo il minore fosse da considerare o meno parte processuale. Poiché la legge impone in questo procedimento l’ascolto del minore, si riteneva per lo più che questo fosse sufficiente a dare rilievo e dignità alla sua posizione, senza necessità di doverla qualificare pro¬cessualmente come parte (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 4 agosto 2004, n. 14934; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2001, n. 6470). Si riteneva in sostanza che fosse il genitore che lo aveva già riconosciuto a rappresentarlo adeguatamente nel procedimento, senza che l’eventuale conflitto di interessi tra tale genitore e il figlio dovesse necessariamente portare alla nomina di un curatore speciale al minore.
Nel 2010 la Corte d’appello di Brescia sollevava, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 250 del codice civile. Una madre si era opposta al secondo riconoscimento e il tribunale aveva rigettato l’opposizione. La donna aveva, perciò, impugnato la decisione sostenendo che il riconoscimento autorizzato dal tri¬bunale era contrario all’interesse del figlio che non aveva mai visto o sentito parlare del presunto padre e che viveva attualmente sereno con la madre e il marito di lei. Il procuratore generale chie¬deva l’accoglimento dell’impugnazione, in considerazione della particolare situazione del minore. La Corte di appello valutava la necessità dell’intervento in causa di un curatore speciale a tutela degli interessi del bambino, ma tale iniziativa incontrava l’opposizione della madre, la quale soste¬neva che il minore non aveva la qualità di parte processuale in questo procedimento, in conformità alla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione. La Corte d’appello riteneva che non può essere messo in dubbio che il diritto al riconoscimento del figlio naturale già riconosciuto costitu¬isca per l’altro genitore un diritto soggettivo garantito dall’art. 30 Cost., ma che anche al minore sarebbe stato necessario riconoscere piena tutela, che può essere in concreto attuata soltanto se l’interessato sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio.
4 Art. 315-bis. (Diritti e doveri del figlio).
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
La Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost. 11 marzo 2011, n. 8, ribadita da Corte cost. 10 novembre 2011, n. 301) valutava la questione non fondata soste¬nendo – al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello – che l’interpretazione sistematica e co¬ordinata delle norme giuridiche sulla nomina di un curatore speciale al minore “impone di pervenire alla conclusione che, anche per la fattispecie prevista dall’art. 250 del codice civile, il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappre¬sentante all’incapace. Invero, già l’articolo 250 c.c. stabilisce che debba essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento (salvo che, per ragioni di età o per altre circostanze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostene¬re l’audizione). Tale adempimento, la cui importanza emerge dalla citata normativa convenzionale, dimostra che il minore nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interes¬si, in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse”.
Al minore, perciò, va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio.
A questa interpretazione si è allineata la giurisprudenza.
Così, per esempio, Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28645 (Nella interpretazione che è stata offerta dalla Corte costituzionale all’art. 250 c.c., con la sentenza n. 83 del 2011, essendo implicati nel procedimento rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all’ac¬certamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica: sicché, in caso di opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed inte¬ressi. Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione); Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21101 (Al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio sull’opposizione al riconoscimento successivo di cui all’art. 250 c.c., parte che, di regola, è rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento oppure da un curatore speciale, nominato ai sensi della norma generale di cui all’art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d’interessi tra il minore e il genitore rappresentante); Cass. civ. Sez. I, 21 novembre 2014, n. 24863 (Al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di op¬posizione di cui all’art. 250 c.c. e qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale); App. Napoli, 23 aprile 2013 (Nel procedimento di riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell’art. 250 c.c., il minore è parte e spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale).
e) I provvedimenti provvisori e urgenti
“…e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la re¬lazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata…”
L’assoluta novità della procedura prevista nel nuovo art. 250 c.c. sta nel fatto che direttamente nel corso del giudizio che porterà alla sentenza “che tiene luogo del consenso mancante” il tribunale può assumere anche d’ufficio (“salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata”) ogni prov¬vedimento provvisorio utile ad “instaurare la relazione”, cioè a creare le condizioni perché tra il mi¬nore e il padre biologico possano instaurarsi o rafforzarsi i legami e i rapporti in modo che all’atto del futuro riconoscimento la condizione di tali rapporti possa favorire la relazione tra padre e figlio.
Si tratta di provvedimenti che naturalmente, devono essere adattati alla situazione concreta te¬nendo conto soprattutto dell’età del minore, dell’esistenza o meno di pregressi rapporti tra figlio e padre biologico, delle motivazioni che spingono la madre a dissentire rispetto al riconoscimento e di ogni altra circostanza.
Si tratta di provvedimenti per forza di cose immediatamente esecutivi (art. 38 disp. att. c.c. ) impugnabili, però, in Corte d’appello anche se aventi natura provvisoria. Secondo i nuovi recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di decreti sulla responsabilità genitoriale, la decisione della Corte d’appello sarebbe anche ricorribile per cassazione per violazione di legge5.
f) Il contenuto ampio della sentenza
“Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provve¬dimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis…”
5 Cfr la voce RESPONSABILITA’ GENITORIALE
La sentenza che definisce il procedimento espressamente “autorizza” il riconoscimento. Non di¬chiara la paternità. Pertanto il procedimento non configura un’azione di stato (Trib. Forlì, 26 ottobre 2015).
Il tribunale, in conformità al principio di celerità e di concentrazione che lo caratterizza, può anche dare disposizioni concernenti la regolamentazione dell’affidamento e relativi al mantenimento del minore.
Secondo quanto dispone l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori – ancorché definiti son sentenza – si ap¬plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quindi il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.
Per quanto attiene alle impugnazioni, si ribadisce che avendo la sentenza che definisce il procedi¬mento natura decisoria la stessa è reclamabile in Corte d’appello la cui decisione è poi ricorribile per cassazione per i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c.
Il ricorso respinto dalla sentenza potrebbe poi essere sempre riproposto se si modificano le circo¬stanze di fatto in base alle quali la decisione è stata adottata. Infatti, secondo quanto affermato in passato da Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 1993, n. 8861 il provvedimento con il quale il Tri¬bunale pronuncia sul ricorso proposto dal genitore che intenda effettuare il riconoscimento, ha natura e forma di sentenza, ma l’efficacia preclusiva del provvedimento stesso (che non dichiara direttamente il rapporto di filiazione, ma solo eventualmente rimuove un ostacolo al suo accerta¬mento) non può essere indiscriminatamente ritenuta. Ed invero mentre non può essere, per un verso, evidentemente rimessa in discussione la decisione definitiva di accoglimento del ricorso cui sia seguito il riconoscimento, diversamente la sentenza di rigetto deve ritenersi emessa rebus sic stantibus, non potendo impedire la riproponibilità del ricorso ove vengano dedotti motivi nuovi.
g) Il cognome
“…e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262”
Costituisce una significativa novità anche la disposizione che consente al giudice di decidere sul cognome del figlio il quale, come è previsto nell’art. 262 c.c. “può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”. La stessa norma all’ultimo comma prevede che nel caso di minore età del figlio, è il giudice il soggetto chiamato a decidere sul cognome.
h) È ammissibile nel procedimento l’eccezione di non veridicità della paternità?
Secondo quanto affermato da Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21101; Cass. civ. Sez. I, 29 aprile 1999, n. 4325; Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 1991, n. 1958 l’accertamento della veridicità del riconoscimento esula dal procedimento previsto dall’art. 250, 4° comma, c.c. Tut¬tavia un’indagine in tal senso potrebbe essere svolta incidenter tantum, al solo e limitato fine di verificare la legittimazione attiva del richiedente. Trattasi di un accertamento di natura sommaria a carico del giudice del merito.
Anche App. Milano, 20 febbraio 2001 e App. Roma, 9 novembre 1993 hanno espresso lo stesso convincimento affermando che il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 250 c.c. è diretto in via esclusiva a conseguire una pronuncia giudiziale che tenga luogo del mancato consenso del genitore al riconoscimento del figlio naturale ed ha pertanto ad oggetto l’accertamento se il ricono¬scimento risponda o meno all’interesse del minore, sicché resta estranea al giudizio ogni ulteriore e diversa valutazione, ivi compresa quella inerente la veridicità del rapporto di filiazione.
IV Le criticità del procedimento
La possibilità per il tribunale di adottare in corso di causa provvedimenti provvisori e con la senten¬za provvedimenti sull’affidamento, sul mantenimento e sul cognome non è tutto priva di elementi di criticità. Il più rilevante dei quali è costituito certamente dal fatto che i provvedimenti provvisori vengono adottati prima ancora della decisione (che potrebbe anche essere di accoglimento dell’op-posizione) e che ugualmente i provvedimenti sull’affidamento, sul mantenimento e sul cognome connessi alla sentenza non potrebbero essere considerati esecutivi prima del giudicato e comun¬que prima che venga effettuato il riconoscimento (che potrebbe per ipotesi anche non essere effettuato dal genitore che è stato autorizzato).
Per questo motivo è stato suggerito in giurisprudenza (Trib. Milano, 16 aprile 2014) che, nell’in¬teresse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal geni¬tore, il tribunale dovrebbe procedere ad “autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell’avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari ac¬certamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315-bis e 262 c.c., come previsto dall’art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dalla Legge 219/2012”.
Questo orientamento trascura però di considerare una questione in verità trascurata da quasi tutta la dottrina e cioè che avverso la sentenza “non definitiva” è sempre proponibile l’appello (immediato o anche differito: art. 340 c.p.c.) seguito anche dal ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello e che, di conseguenza, il giudicato della sentenza che autorizza il riconoscimento potrebbe intervenire dopo molto tempo. Con l’effetto di rendere del tutto superfluo il meccanismo individuato dal Tribunale di Milano.
Non è condivisibile neanche una più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Roma, Sez. I, 14 ottobre 2016; Trib. Prato, 27 luglio 2017 e Tribunale Bologna Sez. I, 8 marzo 2018), suggerita da una parte della dottrina, secondo cui il ricorso del genitore che intende riconoscere il figlio sarebbe equiparabile ad una manifestazione irrevocabile della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio e che il tribunale dettando contestualmente i provvedimenti ritenuti op¬portuni ai sensi degli artt. 315 bis e 262 c.c. darebbe atto del perfezionamento dell’efficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile e potrebbe ordinare all’Ufficiale di Stato Civile l’annotazione nell’atto di nascita del minore ai sensi dell’art. 49, comma 1 lett k) del DPR 396/2000 (che parla di “atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati”).
L’interpretazione offerta da queste ultime posizioni (su cui contra Tribunale Udine Sez. I, 5 luglio 2018 secondo cui la sentenza ex art. 250 c.c. non produce gli effetti del riconoscimento, in quanto tiene luogo del consenso mancante e si limita quindi ad autorizzare il ricorrente a ri¬conoscere il figlio) è del tutto opinabile in quanto nessuna norma giuridica equipara il ricorso per chiedere l’autorizzazione al riconoscimento del figlio ad un atto irrevocabile di riconoscimento. Ed ogni caso vale quanto sopra detto in ordine alla necessità che la sentenza del tribunale (anche qualora interpretata come conferma di una volontà di riconoscimento da parte dell’interessato) passi in giudicato, prima di essere inviata all’ufficiale di stato civile. Anche a voler ammettere, pertanto, che la decisione del tribunale possa giuridicamente costituire una conferma di una volontà di riconoscimento già manifestata in modo irrevocabile con la proposizione del ricorso introduttivo, la eventuale sentenza che dà atto di tale volontà deve comunque passare in giudicato prima di poter essere trasmessa all’ufficiale di stato civile.
In altre parole le maggiori criticità del nuovo procedimento (che nelle intenzioni vorrebbe velociz¬zare l’instaurazione della relazione tra il genitore e il figlio) stanno nel fatto che a differenza dei provvedimenti provvisori emessi sulla base dell’art. 38 disp. att. c.c. (quindi esecutivi ancorché impugnati) i provvedimenti conseguenziali alla autorizzazione al riconoscimento contenuti nella sentenza e quindi l’affidamento, il mantenimento e il cognome (analogamente a quanto previsto nell’art. 277 c.c. in materia di “effetti della sentenza” che dichiara la filiazione) non possono che essere subordinati al giudicato. E ciò anche qualora si volesse aderire alla tesi circa la natura con¬fermativa della sentenza rispetto al riconoscimento manifestato nel ricorso introduttivo. Prima che la sentenza passi in giudicato qualsiasi effetto (non di natura provvisoria e urgente) non potrà dirsi esecutivo. Si ricorda che – come si ricorderà tra breve – l’art. 282 c.p. sull’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è circoscritta alle sole sentenze di condanna e non a quelle costitutive e dichiarative come quella autorizzativa del riconoscimento.
V L’autorizzazione all’affidamento e all’eventuale inserimento del figlio nella famiglia matrimoniale del secondo genitore
Il procedimento di cui all’art. 250 c.c. è riferibile alla ipotesi in cui una persona (in genere un sin¬gle) manifesta la volontà di riconoscere il figlio in caso di dissenso del genitore che per primo ne ha effettuato il riconoscimento.
Nel caso in cui il ricorrente sia coniugato, il provvedimento autorizzativo del tribunale non esau¬risce le procedure necessarie. L’art. 252 c.c. prevede infatti il caso in cui il figlio sia riconosciuto da persona coniugata, e dispone che per l’inserimento nella famiglia del richiedente è anche ne¬cessaria non soltanto l’acquisizione del consenso del coniuge del richiedente, ma soprattutto la valutazione della non contrarietà di tale inserimento rispetto all’interesse del minore e quindi una valutazione attenta del contesto familiare in cui il minore verrà inserito. Questo procedimento ex art. 252 c.c. può essere certamente attivato dopo l’avvenuto riconoscimento ma non si può esclu¬dere che, per iniziativa del ricorrente, la tematica del consenso del coniuge e dell’interesse del minore all’affidamento e all’inserimento nella famiglia coniugale del ricorrente stesso possa essere oggetto anche di attenzione da parte dello stesso tribunale davanti al quale è chiesta l’autorizza¬zione al riconoscimento.
VI La natura della sentenza di autorizzazione e il sistema delle impugnazioni
L’azione di cui all’art. 250 c.c. non può essere qualificata come azione di status in quanto non crea o non cancella uno status ma si limita ad autorizzare o non autorizzare il richiedente ad effettuare il riconoscimento di un figlio. La sentenza ex art. 250 c.c. non ha quindi natura costitutiva di un diritto (sebbene in dottrina questa tesi sia sostenuta) ma la natura di una sentenza “dichiarativa” che accerta l’interesse del minore e dichiara che nulla osta all’esercizio del diritto del richiedente di effettuarne il riconoscimento.
Ebbene le sentenze dichiarative (così come quelle costitutive) per giurisprudenza ormai costante non possono essere considerate provvisoriamente esecutive ai sensi dell’art. 282 c.p.c., tali es¬sendo soltanto le sentenze di condanna (Cass. civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059).
La conseguenza è che, ferma la esecutività delle disposizioni provvisorie (ex art. 38 disp. att. c.c.), la natura (dichiarativa e comunque non di condanna) della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 250 c.c. comporta non soltanto che il riconoscimento autorizzato dal tribunale può essere effettuato all’ufficio di stato civile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza ma che anche le statuizioni accessorie previste nell’ultimo comma dell’articolo medesimo possono essere considerate esecutive soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di autorizzazione al riconoscimento. Fino al giudicato saranno eseguibili soltanto le disposizioni di natura provvisoria e non certo quelle di tipo definitivo (affidamento, mantenimento, cognome) che pure il tribunale è facoltizzato ad emettere. Tutto ciò analogamente a quanto avviene con la sentenza (costitutiva) ex art. 277 c.c.
Tutto ciò anche nell’ipotesi fatta propria da una parte della giurisprudenza di merito che considera la sentenza (inviabile subito all’ufficio di stato civile) come confermativa del riconoscimento richie¬sto nel ricorso introduttivo.
Come si è detto, avverso la sentenza saranno proponibili tutti i mezzi di impugnazione ordinari.
Anche l’impugnazione seguirà il rito camerale, ma l’appello va proposto con ricorso che, in caso di notifica della sentenza a cura della parte, va depositato entro trenta giorni dalla notifica e non entro dieci giorni (Cass. civ. Sez. I, 31 dicembre 2008, n. 30688; Cass. civ. Sez. I, 26 aprile 1999, n. 4148; Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 1991, n. 687). In caso di mancata notifica a cura di parte il termine è quello ordinario semestrale (art. 327 c.p.c.).
Si è già detto che nel procedimento il Pubblico ministero può assumere conclusioni solo nei limiti delle domande proposte dalle parti e interviene obbligatoriamente ma non gli è riconosciuto il po¬tere di impugnazione (Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2009, n. 12984).
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 4526 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto dall’altro geni¬tore, che si oppone, costituisce un diritto di rilevanza costituzionale, che non solo non si contrappone all’interes¬se superiore del minore, ma anzi concorre a definirlo, in quanto incide sul diritto di quest’ultimo alla genitorialità piena e non dimidiata, quale espressione dell’identità personale, sicché è precluso non dal mancato riscontro di uno specifico interesse del minore al riguardo, ma solo dall’accertamento della forte probabilità che, già dalla mera attribuzione della genitorialità, possa derivare una compromissione grave e irreversibile dello sviluppo del minore (la Suprema corte ha pertanto confermato la sentenza di merito, la quale, sul presupposto che il riconoscimento del minore, nonché l’attribuzione del cognome, ha presupposti giuridicamente diversi rispetto all’esercizio della responsabilità genitoriale, che ben potrebbe essere esclusa o limitata, ha ritenuto non ostativo al riconoscimento da parte del padre, cittadino straniero, la circostanza che quest’ultimo fosse gravato da nu¬merosi precedenti penali, per reati comunque non violenti, e che fosse mosso anche dal proposito di conseguire vantaggi personali, quanto all’ottenimento del permesso di soggiorno).
Tribunale Udine Sez. I, 5 luglio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 262, terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore, e con esclusione di qualsiasi automaticità. La sentenza ex art. 250 c.c. non produce gli effetti del riconoscimento, in quanto tiene luogo del consenso mancante e si limita quindi ad autorizzare il ricorrente a riconoscere il figlio.
Tribunale Bologna Sez. I, 8 marzo 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di riconoscimento della paternità ex art. 250 c.c., la pronuncia del giudice, una volta accertata la meritevolezza della domanda e l’assenza di eventuali gravi pregiudizi per lo sviluppo psicofisico del minore, che possano giustificarne il rigetto, va ritenuta sostitutiva del riconoscimento stesso, implicito nella domanda, con la conseguente adozione, con la stessa pronuncia con la quale si dà corso al riconoscimento, degli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore afferenti l’affidamento, il mantenimento e il cognome.
Cass. civ. Sez. I Ord., 28 febbraio 2018, n. 4763 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Posto che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte di un genitore (quando vi sia già stato il riconoscimento dell’altro, che vi si oppone) costituisce espressione di un diritto di rilevanza costituzionale, che però può essere sacrificato a fronte del rischio della compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore, il giudice (nel quadro di un bilanciamento tra l’affermazione della verità biologica e la conservazione degli assetti familiari in atto) deve accertare il concreto interesse al riguardo del minore, fermo che il riconoscimento non è impedito tanto da condotte moralmente censurabili o anche da pendenze penali di chi chiede di essere autoriz¬zato al riconoscimento stesso, quanto dalla condotta di vita di costui, che si traduca in gravi carenze genitoriali.
Qualora il figlio infra quattordicenne, nato al di fuori del matrimonio, sia stato riconosciuto da un genitore, per il riconoscimento da parte dell’altro genitore ex art. 250 c.c., rileva non solo il percorso di vita del genitore richie¬dente, ma anche l’idoneità dello stesso a rivestire la figura genitoriale.
Trib. Prato, 27 luglio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La manifestazione della volontà di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, irrevocabile ai sensi dell’art. 256 c.c., avviene secondo le forme previste dall’art. 254 c.c. o, in difetto del consenso dell’altro genitore che lo abbia già effettuato, con la notifica del ricorso ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c. che instaura un procedimento regolato dal rito camerale che si conclude con una sentenza con cui, ove l’opposizione sia ritenuta infondata, il Tribunale ordinario detterà contestualmente i provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi degli artt. 315 bis e 262 c.c. dando atto del perfezionamento dell’efficacia della volontà di riconoscere il figlio palesata con la proposizione del ricorso e non revocabile ed ordinando all’Ufficiale di Stato Civile l’annotazione nell’atto di nascita del minore ai sensi dell’art. 49, comma 1 lett k), del DPR 396/2000.
In tema di rifiuto del consenso al riconoscimento del figlio infra quattordicenne, il tribunale ordinario, all’esito del procedimento promosso ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c., può dettare i provvedimenti ritenuti opportuni ex artt. 315-bis e 262 c.c. contestualmente all’emissione della sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, la quale, in virtù della volontà di riconoscimento già irrevocabilmente manifestata dal genitore mediante la proposizione del ricorso, può essere direttamente oggetto di annotazione nell’atto di nascita del minore.
Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762 (Foro It., 2017, 5, 1, 1533)
Il risultato dell’audizione della figlia minore, capace di discernimento – la quale si sia opposta decisamente al riconoscimento da parte del padre – deve essere apprezzato dal Giudice del merito nel contesto della valutazio¬ne, in concreto, del suo interesse a realizzarsi nel contesto delle relazioni affettive che consentano uno sviluppo armonico della sua identità sotto il profilo psichico, culturale e relazionale.
Nel procedimento proposto a seguito dell’opposizione del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio infra-quattordicenne nato fuori dal matrimonio al successivo riconoscimento da parte dell’altro, il secondo rico¬noscimento non costituisce, di per sé, in assenza di gravi motivi ostativi, un vantaggio per la prole, in quanto il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve sempre valutare la concreta ed attuale sussistenza dell’in¬teresse al riguardo di quel minore, con riferimento al suo armonico sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale, da valutarsi sulla base, da un lato, di quanto accertato con riferimento alla personalità del genitore richiedente, dall’altro di quanto emerso in sede di ascolto del minore medesimo (la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto la domanda di riconoscimento, non tenendo conto dell’opposizione della figlia, di cui pure era stata riconosciuta la capacità di discernimento, né degli elementi negativi relativi alla per¬sonalità e alla condotta del ricorrente medesimo).
Il riconoscimento del figlio minore infra-quattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un geni¬tore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro, tutelato nell’art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, il necessario bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, impone di accertare quale sia, in concreto, l’interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discernimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello, che aveva accolto la domanda avanzata dal genitore di rico¬noscimento della figlia infra-quattordicenne, malgrado la contraria volontà di quest’ultima, manifestata all’esito della sua audizione).
Trib. Parma Sez. I, 15 febbraio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della paternità, l’intervenuto riconoscimento del figlio con l’as¬senso dell’altro genitore dianzi all’Ufficiale dello Stato civile, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 781 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l’art. 250 c.c. (come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell’ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimen¬to al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore (anche se nato o concepito prima dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2012cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, confi¬gurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell’efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, della “maggiore età” ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d’ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del pri¬mo genitore al riconoscimento da parte dell’altro e, in difetto, dell’intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità).
Tribunale Roma, Sez. I, 14 ottobre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di riconoscimento della paternità ex art. 250 c.c., la pronuncia del giudice, una volta accertata la meritevolezza della domanda e l’assenza di eventuali gravi pregiudizi per lo sviluppo psicofisico del minore, che possano giustificarne il rigetto, va ritenuta sostitutiva del riconoscimento stesso, implicito nella domanda, con la conseguente adozione, con la stessa pronuncia con la quale si dà corso al riconoscimento, degli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore afferenti l’affidamento, il mantenimento e il cognome.
Trib. Milano Sez. IX, 5 ottobre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di rapporti familiari, con riguardo al mancato tempestivo riconoscimento da parte del padre della minore e al conseguente pregiudizio consistente nella privazione del rapporto parentale tra padre e figlia, imputabile esclusivamente al comportamento dell’altro genitore, sussiste la responsabilità della madre per il danno da pri¬vazione del rapporto genitoriale.
Trib. Forlì, 26 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In assenza di una specifica previsione normativa e non rientrando il procedimento di cui all’art. 250 c.c. tra le azioni di stato – posto che il tribunale, in assenza del consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il minore, non dichiara giudizialmente la paternità o maternità come nel procedimento ex art. 269 e ss. c.c., ma si limita a pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso mancante – si reputa che il tribunale debba prov¬vedere seguendo il rito camerale.
Trib. Vicenza Sez. II, 17 settembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 c.c.. Orbene, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317 bis e 320 c.c.), qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale.
Cass. civ. Sez. VI, 29 luglio 2015, n. 16103 (Foro It., 2016, 3, 1, 930)
La competenza a provvedere sull’autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, richiesta dal genitore non ancora sedicenne, spetta al tribunale ordinario e non a quello per i minorenni.
Cass. civ. Sez. I, 21 novembre 2014, n. 24863 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento previsto dall’art. 250 c.c. deve essere disposta obbligatoriamente l’audizione del minore, at¬teso che questi assume la qualità di parte, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 83 del 2011, e che, sulla base dei principi riconosciuti a livello internazionale, il minore ha diritto di essere ascoltato in tutte le procedure che lo interessano, salvo solo il caso in cui tale audizione sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso.
In tema di riconoscimento dei figli naturali, nel procedimento di cui all’art. 250, comma 4, c.c., l’audizione obbli¬gatoria del minore trova il suo ineludibile fondamento non già in ragione di mere esigenze istruttorie, bensì nella stessa qualità di parte da riconoscere al minore medesimo.
Cass. civ. Sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21101 (Famiglia e Diritto, 2015, 4, 324 nota di TOMMASEO)
Al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio sull’opposizione al riconoscimento successivo di cui all’art. 250 c.c., parte che, di regola, è rappresentata dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento oppure da un curatore speciale, nominato ai sensi della norma generale di cui all’art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili in concreto un conflitto d’interessi tra il minore e il genitore rappresentante.
L’accertamento della veridicità del riconoscimento esula dal procedimento previsto dall’art. 250, 4° comma, c.c. Un’indagine in tal senso può essere svolta, in tale giudizio, incidenter tantum, al limitato fine di verificare la legittimazione attiva del richiedente. Trattasi, tuttavia, di un accertamento di natura sommaria a carico del giudice del merito.
In tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, nel procedimento volto a conseguire la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore, che lo ha effettuato per primo, al riconoscimento da parte dell’altro, sussiste l’obbligo di ascolto del minore infra-quattordicenne, che ne è parte.
Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2014, n. 17277 (Foro It., 2015, 6, 1, 2126)
Il consenso al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del genitore che lo abbia effettuato per secondo deve essere prestato personalmente da quello che vi aveva proceduto per primo, anche se sospeso dalla responsabilità genitoriale, e non dal tutore del minore medesimo (nella specie, la pronuncia di merito, conferma¬ta dalla Suprema corte alla stregua del principio sopra richiamato, aveva dichiarato inammissibile l’azione per il conseguimento della sentenza sostitutiva del consenso mancante proposta dal genitore che aveva proceduto al secondo riconoscimento, a fronte del dissenso espresso dal tutore, soggetto non legittimato, dovendosi invece completare la procedura amministrativa per il conseguimento del consenso del genitore che aveva riconosciuto per primo la figlia, benché sospeso dalla responsabilità genitoriale).
Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infra-quattordicenne, di esprimere il consenso al secondo riconoscimento, da parte dell’altro genitore, costituisce un corollario della paternità (o maternità) e non della legale rappresentanza del minore nell’esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l’altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l’azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario, insieme al minore, rappresentato dal tutore.
Trib. Taranto Sez. I, 7 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’interesse del figlio al riconoscimento di cui all’art. 250 c.c. è definito come il complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso ed, in particolare, del diritto alla identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psico-fisica. Ne deriva che, in caso di opposizione da parte del genitore che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale alla genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi ed irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compressione dello sviluppo del minore e della sua salute psico-fisica.
Trib. Milano, 16 aprile 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento giudiziale che autorizza il padre al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si limi¬ta ad autorizzare il genitore istante a riconoscere il minore, ma non equivale a riconoscimento, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l’autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le sta¬tuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l’efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore con l’introduzione nella sua vita di una figura che poi non lo riconosce. Ne deriva che nell’interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell’avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315-bis e 262 c.c., come previsto dall’art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dalla Legge 219/2012.
Cass. civ. Sez. I, 24 dicembre 2013, n. 28645 (Foro It., 2014, 2, 1, 485)
Nel procedimento proposto a seguito dell’opposizione del genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio al successivo riconoscimento da parte dell’altro, il giudice deve procedere, a pena di nullità, all’ascolto del figlio, parte di quel procedimento, ovvero deve indicare le ragioni dell’omissione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che si era limitata ad accertare che il secondo riconoscimento non era contrario all’interesse della minore, di circa nove anni di età, senza motivare sulle ragioni ostative all’a¬scolto della stessa, quali, ad esempio, l’insufficiente capacità di discernimento).
Nella interpretazione che è stata offerta dalla Corte costituzionale all’art. 250 c.c., con la sentenza n. 83 del 2011 – che ne ha per tale via confermato la conformità a Costituzione – essendo implicati nel procedimento de quo rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genito¬riale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica: sicché, in caso di opposizione dell’altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi. Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 cod. civ.. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, la tutela della sua posizione può es¬sere in concreto attuata soltanto se sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante nomina di un terzo rappresentante.
Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 2013, n. 27729 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’opposizione al riconoscimento ex art. 250 c.c. può essere accolta in caso di giudizio di inidoneità genitoriale del padre e di pericolo di compromissione dello sviluppo psico-fisico della minore in caso di riconoscimento della stessa da parte del genitore.
Ciò in base al vissuto dell’uomo ed alla sua personalità, tenuto conto che egli era cresciuto in un contesto difficile, caratterizzato da violenti litigi fra i genitori e dall’abuso da parte del padre di sostanze alcooliche, e che il facile ricorso alla violenza aveva sempre caratterizzato la vita del M., segnata anche dallo stato di detenzione per otto anni a seguito della commissione di un crimine consistito nell’aver provocato la morte di un coetaneo nel corso di una lite.
Cass. civ. Sez. I, 31 ottobre 2013, n. 24556 (Famiglia e Diritto, 2014, 10, 909 nota di LAI)
Nel procedimento previsto dall’art. 250 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 10 dicembre 2012 n. 219, per conseguire una pronuncia in luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio infra-sedicenne da parte del genitore, che lo abbia già riconosciuto, pur essendo obbligatoria l’audizione del minore, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2011, non è configurabile alcun vizio ove l’espletamento dell’in¬combente sia reso oggettivamente impossibile dalla tenera età del minore (nella specie, di neppure due anni) e, quindi, sia omesso perché superfluo.
App. Napoli, 23 aprile 2013 (Famiglia e Diritto, 2013, 7, 718)
Nel procedimento di riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell’art. 250 c.c., deve essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento, salvo che, per ragioni di età o per altre circo¬stanze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostenere l’audizione; qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, come nel caso in cui l’altro genitore si opponga al riconoscimento, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale.
App. Napoli Decreto, 17 aprile 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di procedimento innanzi al giudice minorile per conseguire il riconoscimento di un figlio minore, in ragione dell’opposizione dell’altro genitore, che abbia già proceduto al riconoscimento, il minore – anche infra-sedicenne – è parte sostanziale, e – in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il genitore oppo¬nente – il giudice deve nominare un curatore speciale che lo rappresenti.
Trib. Catanzaro, 5 marzo 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La legge n. 219/2012, modificando l’art. 250 c.c., ha ammesso il riconoscimento del figlio da parte del genitore infra-sedicenne, sotto condizione dell’autorizzazione del giudice. Nel silenzio della legge, l’autorizzazione deve ri¬tenersi demandata alla competenza del Giudice Tutelare. In primo luogo, la legge ha attribuito al Giudice Tutelare il potere di accertamento della capacità naturale degli individui, al fine di verificarne l’idoneità al compimento di determinati atti. Inoltre, in questo senso, depone la particolare snellezza e deformalizzazione dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare, che assicurano di norma una particolare celerità nella decisione e si presenta¬no, pertanto, del tutto idonei alle esigenze di speditezza che simili casi richiedono. Per la competenza del giudice tutelare depone anche la circostanza che il provvedimento nel caso di specie richiesto all’Autorità Giudiziaria non risolve una questione contenziosa ma ha la funzione, in quanto autorizzatorio, di rimuovere un limite posto dall’ordinamento nei confronti di un soggetto superando, attraverso l’accertamento in concreto, la presunzione di incapacità ritenuta dal legislatore.
Cass. civ. Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5884 (Famiglia e Diritto, 2012, 7, 653 nota di CARBONE)
Nel giudizio di opposizione al secondo riconoscimento di figlio naturale, ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c., il minore degli anni sedici dev’essere obbligatoriamente sentito, salvo che ne sia incapace per età o per altre ragioni che il giudice di merito deve indicare in motivazione.
Trib. Minorenni Palermo, 13 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’opposizione ed il rifiuto dell’un genitore al riconoscimento del figlio naturale richiesto dall’altro ed il paventato turbamento per la serenità familiare del minore in caso di riconoscimento, va necessariamente distinto e non può interferire con il primario diritto del minore a fruire di entrambe le figure genitoriali. Né un tale atteggiamento di rifiuto si configura come un impedimento a che le parti svolgano, in caso limite, autonomamente il proprio ruolo di padre e madre, in modo da favorire, ognuna per suo conto e sotto il controllo del Giudice minorile, una corretta crescita psicofisica del minore. Il diritto al secondo riconoscimento non si pone, dunque, in termini di contrasto con l’interesse del minorenne, consistente in un complesso di opportunità derivanti dal riconoscimento, fra cui riveste particolare importanza l’acquisizione della identità personale nella sua integrale e precisa dimensione psicofisica, come figlio di una madre e di un padre determinati. Peraltro, anche l’eventuale mancato riscontro di un ulteriore interesse effettivo e concreto del minore al riconoscimento non costituisce ostacolo all’attuazione di esso da parte del genitore, in caso di opposizione del genitore che vi ha proceduto per primo, in quanto il sacri¬ficio della genitorialità è ammissibile solo quando sia accertata la esistenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da segnalare la compromissione del minore per effetto del riconoscimento.
Corte cost. Ordinanza, 10 novembre 2011, n. 301 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell›articolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost. in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 83 del 2011 e il rimettente non adduce elementi nuovi.
Corte cost., 11 marzo 2011, n. 83 (Giur. It., 2012, 2, 270 nota di GRISI)
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell›art. 250 c.c., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., dalla Corte di appello di Brescia, Sezione per i minorenni, con l›ordinanza indicata in epigrafe.
a, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 250 c.c., in quanto nel giudizio promosso dal genitore naturale, a seguito dell’opposizione dell’altro genitore che abbia già operato il ricono¬scimento, al fine di effettuare a propria volta il riconoscimento, il giudice ha il potere di nominare un curatore speciale del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost..
È infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell›art. 250 c.c., dovendo la norma essere interpretata nel senso che, ove alla domanda di riconoscimento di un figlio naturale faccia opposizione il genitore che lo ha già riconosciuto, il giudice ha il potere di nominare un curatore speciale del minore.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 250 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, in quanto per la fattispecie prevista dall’art. 250, quarto comma, cod. civ., il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nomina¬re un rappresentante all’incapace. Invero, già la norma censurata stabilisce che debba essere sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone al riconoscimento (salvo che, per ragioni di età o per altre circostan¬ze da indicare con specifica motivazione, il minore stesso non sia in grado di sostenere l’audizione). Tale adem-pimento, la cui importanza emerge dalla citata normativa convenzionale, dimostra che il minore infra-sedicenne, nella vicenda sostanziale e processuale che lo riguarda, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo implicati nel procedimento suoi rilevanti diritti e interessi, in primo luogo quello all’accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse. Ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all’art. 250 cod. civ.. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all’autorità giudiziaria dall’art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo.
Cass. civ. Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 2645 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell’art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto sog¬gettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Pertanto, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamen¬to di neonato a terzi) non integra condizione “ex sé” ostativa all’autorizzazione al riconoscimento; neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall’attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento “ad hoc”.
Cass. civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è riconoscibile l’esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., del capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell’art. 2932 c.c., né è ravvisabile l’esecuti¬vità provvisoria della condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell’immobile, producendosi l’effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario.
Nelle sentenze rese ai sensi dell’art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, non è possibile operare la scissione tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, specialmente con riferi¬mento ai quei capi cd. sinallagmatici, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Pertanto, la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sen¬tenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta per volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo da quelle che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta corrispet¬tiva – del rapporto oggetto della domanda costitutiva. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenze propriamente costitutive, quale la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, mentre non sono anticipabili effetti quali il pagamento del prezzo della vendita ed il rilascio dell’immobile oggetto della promessa di vendita.
Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2009, n. 12984 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle cause in cui il P.M. può assumere conclusioni solo nei limiti delle domande proposte dalle parti – come nel caso del procedimento disciplinato dall’art. 250 cod. civ., nel quale interviene obbligatoriamente ma non gli è riconosciuto il potere di impugnazione, non potendo proporre autonomamente il giudizio -, l’omissione o l’incom¬pletezza della trascrizione delle suddette conclusioni non comporta la nullità della sentenza, qualora non abbia determinato una mancata pronuncia sulle conclusioni non trascritte. (Nella specie, la S.C., esaminato il verbale d’udienza, e verificato che il P.M. aveva rassegnato le stesse conclusioni della parte privata, ha escluso la nullità della sentenza per aver il giudice motivato unitariamente).
Trib. Palermo Sez. minori, 26 gennaio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La richiesta di riconoscimento dei figli naturali ai sensi dell’art. 250 c.c. è inammissibile qualora possa arrecare grave nocumento all’integrità psichica del minore (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato il ricorso per il riconoscimento di minore concepito a seguito di violenza sessuale).
Cass. civ. Sez. I, 31 dicembre 2008, n. 30688 (Foro It., 2009, 5, 1, 1450)
L’impugnazione della sentenza che definisce il procedimento camerale di autorizzazione al riconoscimento del figlio naturale infra-sedicenne, in difetto del consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimen¬to, richiede il deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, ovvero, nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il deposito dell’atto introduttivo entro lo stesso termine.
Nei procedimenti regolati dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che si svolgono con il rito camerale e si concludono con sentenza, la forma dell’appello è quella del ricorso e non quella della citazione, stante la previsione generale di cui all’art. 737 cod. proc. civ., rispondendo alla “ratio” del sistema che, tutte le volte in cui il legislatore abbia previsto il rito camerale per il primo grado di un determinato procedimento, tale rito debba ritenersi implicitamente adottato anche per il gravame proponibile avverso di esso, ancorchè non consista nel reclamo previsto dall’art. 739 cod. proc. civ.; ne consegue che anche nel procedimento previsto dall’art. 250, comma quarto, cod. civ., il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa il gravame deve considerarsi tempestivamente e validamente pro¬posto solo ove il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l’atto con il quale, nei procedimenti camerali, l’impugnazione è proposta.
Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 2008, n. 13830 (Foro It., 2008, 9, 1, 2457)
Posto che deve presumersi l’interesse del minore infra-sedicenne al riconoscimento da parte di entrambi i ge¬nitori, sul genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, e che intenda opporsi a quello dell’altro, incombe l’onere della prova di fatti eccezionali, gravi ed irreversibili, tali da far ritenere in termini di accentuata probabilità che tale secondo riconoscimento possa seriamente compromettere lo sviluppo psicofisico del minore.
Cass. civ. Sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4 (Nuova Giur. Civ., 2008, 9, 1, 1081 nota di CHECCHINI)
I padri naturali – che hanno avuto figli nati fuori dal matrimonio – hanno sempre il diritto a riconoscere, anche con molti anni di ritardo dalla nascita, i bambini che non hanno voluto quando sono nati dalle loro compagne, compreso il caso in cui il minore, dal riconoscimento successivo, non tragga alcun interesse effettivo e concreto; l’istanza per ottenere il consenso giudiziale al riconoscimento può essere bloccata solo se vi è una forte probabi¬lità di una compromissione dello sviluppo del minore che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità.
L’interesse del figlio minore infra-sedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all’art. 250 c.c. è definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare, dal diritto alla identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da parte dell’altro genitore, che lo abbia già effettuato, il mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal giudice del merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono a ogni sindacato di legittimità.
Cass. civ. Sez. I, 28 dicembre 2006, n. 27592 (Famiglia e Diritto, 2007, 12, 1113 nota di DE FEIS, TOM¬MASEO)
In tema di azione diretta ad ottenere una pronuncia sostitutiva del consenso dell’altro genitore, al fine del rico¬noscimento di figlio naturale infrasedicenne, nato da relazione adulterina, proposta dal padre, cittadino egiziano, trova applicazione in via esclusiva la legge italiana, atteso che quella egiziana è contraria all’ordine pubblico, perché esclude la possibilità del riconoscimento della filiazione naturale.
In tema di capacità di fare il riconoscimento del figlio, disciplinata – in base alle norme del diritto internazionale privato (art. 35, secondo comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218) – dalla legge nazionale del genitore, il principio di ordine pubblico internazionale che riconosce il diritto alla acquisizione dello “status” di figlio natu¬rale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori, costituisce un limite generale all’applicazione della legge straniera (nella specie, egiziana, recepente in materia di “statuto personale” il diritto islamico) che, attribuendo all’uomo la paternità unicamente nell’ipotesi in cui il figlio sia stato generato in un “rapporto lecito”, preclude al padre di riconoscere il figlio nato da una relazione extrama¬trimoniale. In tal caso, stante la rilevata contrarietà all’ordine pubblico internazionale della norma straniera applicabile in base al sistema di diritto internazionale privato, trova applicazione la corrispondente norma di diritto interno (art. 250 cod. civ.), la quale, in relazione alla capacità del padre di addivenire al riconoscimento del figlio naturale, si sostituisce integralmente alla norma straniera, ai sensi dell’art. 16, secondo comma, della citata legge n. 218 del 1995.
Trib. Minorenni Ancona, 29 maggio 2006 (Famiglia e Diritto, 2007, 4, 378 nota di BOLONDI)
Ai sensi dell’art. 45, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, l’Ufficiale dello Stato Civile ha l’obbligo di riceve¬re l’atto di riconoscimento del figlio naturale infra-sedicenne compiuto dal secondo genitore quando il consenso a detto riconoscimento da parte del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio sia documentato in un verbale di udienza che è atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso risultante.
Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2005, n. 23074 (Pluris, WoltersKluwer Italia)
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne, già riconosciuto da un genitore, da parte dell’altro genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all’interesse del minore. Tale secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da com¬promettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confer¬mato la decisione della corte d’appello, la quale, nel negare la pronuncia in luogo del mancato consenso, aveva ravvisato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della persona¬lità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento, essendo questi inserito nell’ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati).
Trib. Minorenni Emilia-Romagna Bologna, 23 aprile 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sebbene il riconoscimento del figlio naturale sia diritto soggettivo primario del genitore, e si presuma lo specifico interesse del minore al riconoscimento, tuttavia, nel giudizio di opposizione al ricorso promosso del secondo genitore proponente domanda giudiziale di riconoscimento, qualora il minore adolescente non ancora legittimato all’assenso ex art. 250, co. 2, c.c., manifesti consapevole ed autonoma contrarietà al riconoscimento – per altro successivo, del secondo genitore ricorrente – il diritto soggettivo del secondo genitore ricorrente non può prevale al punto di recare un pregiudizio psicofisico alla prole.
Cass. civ. Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2878 (Fam. Pers. Succ., 2006, 1, 73 nota di SCARANO)
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne, già riconosciuto da un genitore, è un diritto soggetti¬vo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell’altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato – anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) – solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta del padre al tribunale di pronunciare sentenza in luogo del consenso mancante era stata presentata tre mesi dopo la nascita del bambino, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituisse impedimento al secondo riconoscimento la presunta inidoneità del padre naturale a svolgere il compito genitoriale, desumibile dall’avere questi dimostrato scarso interesse verso il figlio, prima e dopo la nascita).
Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2004, n. 21359 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento del figlio naturale la prescrizione riguardante l’audizione del minore, che non abbia compiuto sedici anni e che sia già stato riconosciuto da uno dei genitori, è rivolta a soddisfare l’esigenza di ac¬certare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento risponda o meno all’interesse del figlio. Non è configurabile, pertanto, un potere di delega al consulente tecnico d’ufficio di una funzione che la legge riserva espressamente al giudice, per supplire all’assenso del figlio (se maggiore di sedici anni) ovvero al mancato consenso dell’altro genitore (se minore di sedici anni), a tutela dell’interesse morale del minore, ritenuto per la sua età non ancora capace di una valutazione personale pienamente attendibile rispetto a un evento suscettibile di incidere sul suo equilibrio e sulla sua vita di relazione.
Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2004, n. 21088 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Anche alla luce degli artt. 3 e 7 della convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, il mancato rincontro di un interesse effettivo e concreto del minore ad essere riconosciuto dal proprio genitore non costituisce ostacolo all’esercizio del corrispondente diritto da parte di quest’ultimo ex art. 250 c.c., malgrado l’opposizione del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250 cod. civ.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all’identità personale, inteso come diritto ad una genitorialità piena e non dimidiata. Ne consegue che, anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176), il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore ad ottenere il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che per primo ha proce¬duto al riconoscimento, in quanto detto interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l’esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale il pregresso compor¬tamento del genitore, che aveva preteso l’aborto e non si era occupato della bambina, non autorizza a desumere che dal riconoscimento possano derivare alla minore pregiudizi gravi ed irreparabili, né ad escludere gli effetti vantaggiosi che, almeno in linea astratta, alla minore stessa dal riconoscimento possano derivare).
Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2004, n. 21088 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di riconoscimento del figlio minore infra-sedicenne, solo la presenza di una probabile compromissione dello sviluppo psico-fisico dello stesso, giustifica il rifiuto del consenso dell’altro genitore.
Cass. civ. Sez. I, 4 agosto 2004, n. 14934 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento previsto dall’art. 250 c.c., quarto comma, il minore infra-sedicenne non assume la qualità di parte, divenendo tale solamente all’esito della nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., secondo comma, in presenza di un conflitto d’interessi con il genitore legale rappresentante che si oppone al riconosci¬mento da parte dell’altro genitore naturale, determinandosi in tal caso una sorta di intervento “iussu iudicis” del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore. Ne consegue che la sentenza emessa a chiusura del procedimento deve essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione, anche al suddetto curatore, non determinandosi in difetto il passaggio in giudicato e la conseguente definitività della decisione, in ragione del mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa. [Principio enunciato nell’ambito di un giudizio concernente la domanda di equa riparazione dei danni (lamentati per effetto di una durata del giu¬dizio ex art. 250 c.c., quarto comma, prolungatasi, anche in ragione della condotta degli addetti alla Cancelleria, per quattro anni e cinque mesi e dedotta come irragionevole in considerazione pure della particolare semplicità del rito camerale e della delicatezza della vicenda in questione), proposta seppur in difetto di notificazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio (anche) al curatore speciale nominato alla minore, e dal giudice di merito dell’impugnazione nondimeno ritenuta conclusiva del procedimento all’esito del decorso del termine breve per l’impugnazione fatto decorrere dalla relativa notifica effettuata solamente ai genitori e al P.M.).
Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11949 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne già riconosciuto da un genitore costituisce oggetto di un diritto soggettivo dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 Cost., entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, c.c.), cui rinvia la Costituzione, che non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura di elemento di definizione dello stesso, che è segnato dal complesso dei diritti che al minore derivano dal riconoscimento e, in particolare, dal diritto all’identità paternale nella sua integrale e precisa dimensione psichica; pertanto il mancato riscontro di un interesse effettivo e concreto del minore non costituisce ostacolo all’esercizio del diritto del genitore ad ottener il riconoscimento, nel caso di opposizione del genitore che primo ha proceduto al riconoscimento, in quanto come interesse va valutato in termini di attitudine a sacrificare la genitorialità, riscontrabile soltanto qualora si accerti l’esistenza di motivi gravi ed irreversibili che inducano a ravvisare la forte probabilità di una comprossione dello sviluppo del minore, che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale la pregressa tossicodipendenza del genitore, superata all’esito di un programma volontario di recupero, e l’atteggiamento di ripulsa della madre del minore nei confronti del padre naturale non costituivano ostacolo al riconoscimento e non incidevano negativamente sull’interesse del minore al riconoscimento.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2003, n. 5115 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sono incompatibili con gli articoli 3 e 7 della convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo i principi informatori della disciplina relativa al riconoscimento dei minori infrasedicenni di cui all’art. 250 cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2003, n. 5115 (Famiglia e Diritto, 2003, 5, 445 nota di FIGONE)
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne, già riconosciuto da un genitore, rappresenta un dirit¬to soggettivo primario dell’altro genitore, che trova protezione nell’art. 30 Cost. e in quanto tale, non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, visto il diritto del nato ad identificarsi come figlio di un padre e di una madre e ad assumere, pertanto, una com¬pleta identità. Ne deriva che il secondo riconoscimento, in presenza dell’opposizione dell’altro genitore, ex art. 250, comma 3, c.c., può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far supporre la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 della Costituzione: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell’altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato – anche alla luce degli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) – solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che costituissero impedimento al secondo ricono¬scimento l’età del padre naturale, la sua residenza in una località lontana da quella di residenza della minore, nonché la mancanza, da parte sua, di un’attività lavorativa stabile e di un’autonoma abitazione).
Cass. civ. Sez. I, 3 gennaio 2003, n. 14 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l’art. 250 c.c. che, nell’ipotesi di minore infrasedicenne, subordina la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto consenso ha già effettuato, dispo¬ne altresì che al compimento del sedicesimo anno il minore divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo della efficacia del riconoscimento stesso. Ne consegue che il raggiungimento da parte del minore della “maggiore età” ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell’altro genitore e, in difetto, dell’intervento del giudice. (Nel caso di specie la S.C., preso atto del compimento del sedicesimo anno del minore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
Cass. civ. Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14894 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne già riconosciuto da un genitore rappresenta un diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito, e – in quanto tale – non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest’ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità. Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell’altro geni¬tore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
App. Cagliari, 17 maggio 2001 (Pluris, Wolters-Kluwer Italia)
L’interesse del minore costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della valutazione della legittimità del rifiuto del consenso opposto dall’altro genitore al riconoscimento del figlio naturale. Tale indagine deve essere condotta alla luce della presunzione (semplice) dell’esistenza di un interesse del minore al richiesto riconosci¬mento sotto il profilo affettivo – spirituale non meno che sotto quello dei diritti all’istruzione, educazione, man¬tenimento ad esso conseguenti.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2001, n. 6470 (Nuova Giur. Civ., 2002, II, 294 nota di LENA)
Nel procedimento previsto dall’art. 250, comma 4, c.c., per conseguire una pronuncia che tenga luogo del man¬cato consenso dei genitore, che abbia già riconosciuto il figlio infra-sedicenne, al riconoscimento dello stesso minore da parte dell’altro genitore, il minore non assume la qualità di parte, ma ne è prevista l’audizione, sempre che ne sia capace per ragioni di età o per altre cause, sicchè in tale procedimento non insorge l’esigenza della nomina di un curatore speciale del minore nè la mancata previsione della necessità di tale nomina si pone in contrasto con gli art. 3, 31 e 111 cost., atteso che il minore risulta adeguatamente protetto dalla verifica che il tribunale per i minorenni è chiamato a compiere circa l’effettiva rispondenza all’interesse dei minore medesimo del secondo riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio naturale minore infra-sedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito dall’art. 30 cost.: in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione dell’altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
Nel procedimento disciplinato dall’art. 250, comma 4, c.c., il vizio procedurale dipendente dalla mancata audi¬zione del minore deve essere espressamente dedotto dalle parti, non trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, ma di prescrizione rivolta a soddisfare unicamente l’esigenza di accertare se il rifiuto del consenso del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento risponda o meno all’interesse del minore.
App. Milano, 20 febbraio 2001 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c. è diretto in via esclusiva a conseguire una pronuncia giudiziale che tenga luogo del mancato consenso del genitore al riconoscimento del figlio naturale infra-sedicenne, ed ha pertanto ad oggetto l’accertamento se il riconoscimento risponda o meno all’interesse del minore, sicché resta estranea al giudizio ogni ulteriore e diversa valutazione, ivi compresa quella inerente la veridicità del rapporto di filiazione.
Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2000, n. 6784 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento di cui all’art. 250 c.c., l’audizione del minore è prevista quale prima fonte di convincimento del giudice sulla rispondenza del secondo riconoscimento all’interesse del minore medesimo e deve essere disposta anche d’ufficio col solo limite dell’incapacità del minore, per età o altra causa, a rendere dichiarazioni; in tal caso il giudice deve motivare in ordine alle ragioni che hanno impedito l’incombente, al fine di consentirne il controllo. (Nella specie la S.C. ha escluso fosse incorso in violazione di legge il giudice di merito, che aveva escluso l’audi¬zione in ragione dell’età del minore, cinque anni).
Cass. civ. Sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1990 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il riconoscimento di un figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell’altro genitore, che, ancorché condizionato all’interesse del minore, è costituzionalmente garantito dall’art. 30 cost. e, come tale, non può essere disconosciuto sulla sola base di una condotta morale non esente da cen¬sure, di per sé rilevante per il diverso fine dell’affidamento.
Cass. civ. Sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12077 (Dir. Famiglia, 2001, 536 nota di GALOPPINI)
In tema di autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale, la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell’esclusione dell’interesse del minore all’acquisizione della doppia genitorialità. Tuttavia, il fanatismo religioso. (Nella specie, si trattava di genitori di nazionalità e religioni diverse) può assumere rilievo dirimente qualora si traduca in un’indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società civili.
È infondata, in fatto e in diritto, nonché contraria all›interesse del minore l›opposizione ex art. 250 c.c., della madre italiana, che ha riconosciuto per prima, al riconoscimento richiesto dall›altro genitore, peraltro alieno da gesti ed atteggiamenti prevaricatori e del tutto integrato nel tessuto socioculturale italiano, qualora l›opposizione abbia a basarsi unicamente sull›etnia e la confessione religiosa di quest›ultimo (arabo e di religione musulmana) e sul conseguente timore che la figlia, acquistando la cittadinanza tunisina e frequentando il padre, possa avere grave danno sia dalla sua sottoposizione all›ordinamento giuridico tunisino, fondato su di una concezione unitaria della religione e dello Stato sulla deteriore condizione, sotto ogni riguardo, della donna rispetto all›uomo, sia dall›integralismo religioso e politico dei musulmani; la bambina, invero, che conserva, malgrado il riconosci¬mento, la cittadinanza italiana, può e potrà sempre contare sulla tutela dei diritti fondamentali ad ogni persona garantita dall’ordinamento italiano, fermo restando che il principio di laicità di cui all’art. 8 cost. impedisce che ogni confessione religiosa possa essere in sè anteposta o posposta alle altre.
Cass. civ. Sez. I, 29 aprile 1999, n. 4325 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento previsto dall’art. 250, comma 4, c.c. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore, da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponde all’interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine – questa – che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell’art. 250 venga impugnato ex art. 263 c.c. Un siffatto accertamento non può essere quindi svolto nel giudizio di cui all’art. 250, se non al limitato fine – in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo “incidenter tantum”, la legittimazione attiva del richiedente.
Cass. civ. Sez. I, 26 aprile 1999, n. 4148 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall’art. 250, comma 4, c.c., avente ad oggetto l’indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l’atto con il quale, nei procedimenti camerali, l’impugnazione è proposta.
Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1999, n. 2338 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di filiazione naturale, l’interesse del minore al secondo riconoscimento, in sede di controversia promossa per ottenere una sentenza che tenga luogo del consenso mancante dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento ( art. 250, comma 4, c.c.), deve ritenersi sussistente in linea di principio tutte le volte che non derivi al minore un pregiudizio tale da incidere sullo sviluppo psicofisico e non già allorché venga concretamente dimostrato che esso risulti per lui vantaggioso. Pertanto, correttamente i giudici del merito ritengono sussistente tale interesse anche nell’ipotesi in cui il minore abbia instaurato un valido rapporto affettivo con il nuovo partner del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, nelle more divenuto suo coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 8 marzo 1999, n. 1951 (Famiglia e Diritto, 1999, 5, 449 nota di CLERICI)
In tema d’accertamento della filiazione legittima o naturale, dall’art. 17 disp. att. c.c. (abrogato dall’art. 73 della legge n. 218 del 1995) si ricava che, quando preteso genitore e preteso figlio appartengono a Stati diversi, si debbono applicare contestualmente entrambe le normative e la filiazione può essere dichiarata solo in presenza di presupposti previsti da entrambe le legislazioni. Ne consegue che il giudice italiano nell’esaminare tali pre¬supposti deve valutare la compatibilità del diritto straniero con quello nazionale e, nel caso in cui una norma del primo non sia applicabile per contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano, deve applicare solo quelle norme che promanano dalla legge italiana. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità alla materia dei principi del diritto marocchino e musulmano che non conoscono l’istituto del riconoscimento della filiazione naturale ed addirittura puniscono penalmente la donna che abbia concepito al di fuori del matrimonio).
Cass. civ. Sez. I, 26 novembre 1998, n. 12018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento di figli naturali, l’indagine sulla legittimità del rifiuto del consenso al secondo ricono¬scimento opposto dal tutore del minore (nominato a seguito della morte del genitore che aveva per primo rico¬nosciuto il figlio) va condotta alla luce della presunzione (semplice) della esistenza di un interesse del minore al richiesto riconoscimento sotto il profilo spirituale non meno che sotto quello dei diritti all’istruzione, educazione mantenimento ad esso conseguenti. Un eventuale rifiuto del consenso deve ritenersi, pertanto, del tutto ingiu¬stificato in assenza di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all’indicato interesse del minore. (Nell’affermare il suindicato principio di diritto la Corte ha ritenuta legittima la sentenza sostitutiva del consenso non prestato, emessa dal giudice di merito ai sensi dell’art. 250, comma 3, c.c., in relazione ad una vicenda di riconoscimento richiesto dal padre naturale di un minore la cui madre era deceduta il giorno successivo al parto, ed il cui tutore, zio materno, aveva rifiutato il consenso al detto riconoscimento deducendo, tra l’altro, che non vi fosse alcuna prova certa della asserita paternità del richiedente, mentre le prove genetiche avevano evidenziato un risultato probabilistico, in tal senso, superiore al 99,99%).
Cass. civ. Sez. I, 24 settembre 1996, n. 8413 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accertamento giudiziale dell’interesse del minore ai fini dell’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, a norma dell’art. 274 c.c., così come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 341 del 1990, deve essere compiuto in concreto, con riferimento preminente alle globali esigenze presenti e future di formazio¬ne e di arricchimento della personalità del minore, nel contesto familiare e socio – economico di appartenenza, e quindi ai benefici dell’ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica del minore, che possono essere esclusi in base all’accertata condotta del presunto padre gravemente pregiudizievole per il figlio e tale da moti¬vare la decadenza dalla potestà sullo stesso, ovvero alla provata esistenza di gravi e fondati rischi per gli equilibri affettivi e psicologici del minore, per la sua educazione e per il suo inserimento nel contesto lavorativo e sociale.
Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 1996, n. 1444 (Nuova Giur. Civ., 1997, I, 78 nota di ZATTI)
Al fine dell’ammissibilità dell’azione di paternità naturale, l’interesse del minore deve essere accertato con preva¬lente riferimento alle esigenze globali – presenti e future – di formazione e di arricchimento della personalità del minore, nel contesto familiare e socio – economico di appartenenza, e deve essere ancorato a fatti concreti, quali il benefico ampliamento della sfera affettiva, sociale ed economica del minore, che può essere escluso dall’ac¬certata condotta del presunto padre gravemente pregiudizievole al figlio e tale da motivare la decadenza della potestà sullo stesso, ovvero dalla provata esistenza di gravi e fondati rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore, per la sua educazione e per il suo inserimento nel contesto lavorativo e sociale.