La produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare la qualità di chiamato all’eredità

Cass. Civ., Sez. III, ord. 11 gennaio 2021 n. 210 – Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Gorgoni

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36285/2018 R.G. proposto da:
S.P.R., L.G., M.A., C.E., in qualità di erede di C.N., MO.RO., A.L., in qualità di erede di MA.FR., P.A.M., rappresentati e difesi dall’Avv. MATTIA CRUCIOLI, e dall’Avv. ARNALDO LOMUTI, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, Piazzale Flaminio n. 9;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco p.t., D.L.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Rosa Zaccardo, con domicilio in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e nei confronti di:
AGENZIA DEL TERRITORIO DI POTENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 341/2018 della Corte d’Appello di Potenza del 18 maggio 2018, depositata il 29 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.
Svolgimento del processo
che:
S.P.R., L.G., M.A., C.E., in qualità di erede di C.N., Mo.Ro., A.L., in qualità di erede di Ma.Fr., e P.A.M. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 341/2018 della Corte d’Appello di Potenza del 18 maggio 2018, depositata il 29 maggio 2018, non notificata, deducendo tre vizi di legittimità, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Potenza.
Con atto di citazione del 24 maggio 2004 gli odierni ricorrenti, insieme con La.Gi., T.A. e Pa.Ca., nella veste di assegnatari di alloggi siti in (OMISSIS), realizzati con fondi della L. n. 219 del 1981, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, il Comune di Potenza e l’Agenzia del Territorio di Potenza, perchè: a) fosse accertato e dichiarato il loro diritto all’assegnazione in proprietà a titolo gratuito degli alloggi loro assegnati e delle parti comuni, ai sensi del D.L. n. 244 del 1995, art. 21 bis, convertito in L. n. 341 del 1995; b) fosse ordinato al Comune di astenersi da qualsiasi atto e/o procedimento lesivo di tale loro diritto; c) l’Agenzia del Territorio di Potenza provvedesse alla stipula in loro favore degli atti di cessione in proprietà gratuita degli alloggi loro assegnati.
Il Comune di Potenza riconosceva che gli attori erano assegnatari degli alloggi realizzati con i fondi di cui alla L. n. 219 del 1981, ma escludeva il loro diritto di vedersene attribuita a titolo gratuito la proprietà, perchè, ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 21 bis, tale diritto presupponeva che gli alloggi fossero costruiti dallo Stato, che fossero prefabbricati, che fossero formalmente assegnati; mancando dette condizioni riteneva che gli assegnatari/attori vantassero solo il diritto all’esercizio del riscatto previsto dal Regolamento della Commissione di Liquidazione del Comune di Potenza del 3 dicembre 2001.
L’Agenzia del Territorio di Potenza restava contumace.
Il Tribunale di Potenza, con la decisione n. 658/2008, rigettava la domanda attorea, perchè riteneva che gli alloggi occupati non potessero essere oggetto di cessione a titolo gratuito, non essendo stati realizzati con i fondi di cui alla L. n. 291 del 1981, bensì dal Comune per il tramite dei fondi erogati dalla Cassa Depositi e prestiti, e che non avessero le caratteristiche dei prefabbricati.
Censurando la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che gli alloggi di cui erano assegnatari non rientrassero tra quelli costruiti dallo Stato, ai sensi della L. n. 219 del 1981, e che non avessero i caratteri dei prefabbricati, gli attori già soccombenti in primo grado, investivano la Corte d’Appello di Potenza del gravame avverso decisione del Tribunale.
La Corte territoriale, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello e regolava le spese di lite, ritenendo che, pur rientrando gli alloggi per cui è causa tra quelli realizzati dallo Stato, posto che il Comune di Potenza aveva agito su autorizzazione del Commissario straordinario per le zone terremotate e con finanziamenti erogati a tale specifico scopo, essi non avessero i caratteri di cui al D.L. n. 75 del 1991, art. 2, lett. b.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti rimproverano alla Corte territoriale di aver violato e/o falsamente applicato gli artt. 110, 167, 171, 476 c.c., art. 346 c.p.c. e art. 111 Cost..
La sentenza d’appello aveva ritenuto passata in giudicato la decisione di prime cure nei confronti di Pe.Gi. e Ma.Fr., perchè non avevano proposto appello, senza considerare che per parte di Ma.Fr. l’atto di appello era stato introdotto da A.L., nella qualità di erede di Ma.Fr., come risultante dal certificato di morte e dallo stato di famiglia, che la sua qualità di erede non era stata contestata, che la esplicazione da parte del chiamato di un’attività incompatibile con la volontà di rinunciare e non rientrante in quella conservativa del patrimonio del de cuius integra gli estremi dell’accettazione tacita.
Il motivo è fondato.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814).
La statuizione errata relativa al passaggio in giudicato della sentenza di prime cure relativamente a Ma.Fr. va pertanto cassata. La fondatezza della censura esclude il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nei confronti di Ma.Fr..
Peraltro, per le ragioni che si vanno ad esporre con l’esame degli ulteriori motivi, tale conclusione non incide sull’esito complessivo del ricorso per cassazione. A.L. quale erede di Ma.Fr., infatti, propose insieme con gli odierni ricorrenti l’appello che fu rigettato.
La stessa ha proposto ricorso per cassazione – sempre unitamente agli altri odierni ricorrenti – contestando con le censure che si vanno ad esaminare con i motivi secondo e terzo le conclusioni della Corte d’Appello. Tali conclusioni però non sono condivisibili.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 224 del 1995, art. 21 bis, convertito in L. n. 341 del 1995, come successivamente modificata dalla L. n. 148 del 2005, del D.L. n. 75 del 1981, convertito in L. n. 219 del 1981, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto che gli alloggi loro assegnati non fossero quelli previsti dalla L. n. 341 del 1995, art. 21 bis, cioè abitazioni mobili e ad elementi componibili da riservare alle famiglie colpite dal sisma, atteso che per detti immobili era prevista l’assegnazione formale e non la locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978.
Il motivo è inammissibile.
La censura, benchè introdotta attraverso la deduzione di un error in iudicando, sollecita un diverso accertamento dei fatti che è incompatibile con i caratteri e con i limiti del giudizio di legittimità, perchè la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, ma esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Va altresì osservato che il vizio di violazione di legge, consistendo in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, avrebbe richiesto non solo la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche la deduzione di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.
3. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 341 del 1995, art. 21 bis, convertito in L. n. 341 del 1995, del D.L. n. 75 del 1981, convertito in L. n. 219 del 1981, artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata disatteso, perchè generico, il motivo di appello con cui, a confutazione di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, avevano dedotto la natura prevalentemente provvisoria ed amovibile degli alloggi di cui erano assegnatari.
Tale motivo presenta caratteristiche analoghe a quelle del motivo precedente, sicchè ad esso si confanno le stesse conclusioni.
Ancor più evidente è, infatti, il tentativo dei ricorrenti di ottenere una rivalutazione di quanto, già oggetto di accertamento del giudice a quo, aveva indotto quest’ultimo a ritenere generiche le censure mosse alla sentenza del Tribunale: genericità che aveva portato all’inammissibilità del motivo di appello in maniera, peraltro, non assertiva, bensì supportata da specifici rilievi mossi agli argomenti confutativi degli appellanti, odierni ricorrenti.
4. In definitiva, il ricorso è rigettato.
5. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la tardività del controricorso.
La sentenza è stata, infatti, depositata il 29 maggio 2018; il ricorso risulta notificato il 7 dicembre 2018; il controricorso del Comune di Potenza è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario il 26 febbraio 2019, quindi ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..
6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2021

L’obbligo di mantenimento emerge anche da indici diversi dalle certificazioni dei redditi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 20 gennaio 2021, n. 975
Presidente De Chiara – Relatore Caradonna
Rilevato che
1. Con sentenza n. 23900 depositata il 6 dicembre 2002, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di
addebito reciprocamente proposta dalle parti nel giudizio di separazione giudiziale e ha determinato, con
decorrenza dalla pronuncia, in Euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, il
contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie, riconosciuta priva di mezzi sufficienti e
tenuto conto della situazione economica del marito che aveva assunto che fin dal 1997 non aveva più
svolto la professione di avvocato per doversi dedicare ai propri genitori.
2. Ca. Re. ha proposto appello avverso la detta sentenza, insistendo per la pronuncia di addebito della
separazione alla moglie e chiedendo la revoca dell’assegno di mantenimento o, in via subordinata, la
riduzione ad Euro 200,00, mentre Na. Pi. ha contestato le difese avversarie chiedendo il rigetto
dell’appello.
3. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello avanzato da Ca. Re., ritenendo non assolto l’onere
della prova sul nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e l’intollerabilità della convivenza e
affermando che le indagini di polizia tributaria, seppure incomplete e non esaustive, avevano
sostanzialmente confermato la mancanza di redditi in capo alla Pi. e la sua ridotta capacità lavorativa per
le sue condizioni psichiche e l’inattendibilità delle dichiarazioni fiscali del Re., avvocato abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (con almeno quindi dodici anni di professione), con papà
magistrato titolare di pensione adeguata a consentirgli di assumere una badante; titolare di curatele
fallimentari e con la disponibilità dell’appartamento di proprietà del padre dove esercitava la professione.
4. Avverso detta sentenza Ca. Re. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi.
5. Na. Pi. ha depositato controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che
1. Con il primo motivo Ca. Re. lamenta la violazione dell’art. 151 cod. civ. in relazione all’art. 183, commi
6 e 7, cod. proc. civ. perché la Corte territoriale aveva ritenuto la domanda di addebito sfornita di prova,
ma non aveva ammesso i mezzi istruttori che lo stesso aveva articolato sulla sintomatologia ansiosa e
depressiva della Pi. e sulle circostanze che la stessa non si occupava della spesa, era gelosa e aveva
colpito il marito, il 27 dicembre 2004, con uno schiaffo, graffiandolo anche sul viso.
2. Con il secondo motivo Ca. Re. lamenta la violazione dell’art. 156, comma 2, cod. civ., in relazione
anche all’art. 183, commi 6 e 7, cod. proc. civ., sulla misura dell’assegno di mantenimento stabilita dalla
Corte territoriale determinata sulla base di presunzioni e ritenuta eccessiva, avuto riguardo alle risultanze
delle indagini di polizia tributaria che avevano accertato che lui non possedeva beni immobili o mobili e
che la Corte non aveva disposto nuove indagini che avrebbero accertato che l’assicurazione sulla vita era
in realtà un’assicurazione sugli infortuni nello studio non più operativa e che i fallimenti di cui era stato
curatore erano incapienti e comunque erano stati chiusi prima del 2010.
Il ricorrente si duole, inoltre, della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti anche al Tribunale
che avrebbero dimostrato che il reddito ricavato dalla professione di avvocato era saltuario, precario e
modesto e che aveva pochissimi clienti e che egli aveva anche dimostrato la correttezza delle denunce dei
redditi depositate.
3. Con il terzo motivo Ca. Re. lamenta la violazione dell’art. 156, comma 2, cod. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deducendo l’omesso esame dal fatto che il Re. aveva a
disposizione solo una stanza dell’appartamento di proprietà del padre e che viveva insieme al padre
nell’appartamento dal genitore messogli a disposizione.
4. Con il quarto motivo Ca. Re. lamenta la violazione dell’art. 156, comma 2, cod. civ., perché la Corte
territoriale non aveva valutato la disparità delle posizioni economiche tra i coniugi, non avendo
determinato, neanche in maniera presuntiva, l’ammontare del reddito annuo del Re..
4.1 II primo e il secondo motivo vanno trattati unitariamente perché inammissibili per la medesima
ragione.
Si osserva, infatti, che il ricorrente non indica quale delle ipotesi, tra quelle tassativamente indicate
dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., viene dedotta, pur denunciando la violazione di plurime
disposizioni normative (artt. 151 e 156 cod. civ. e 183 cod. proc. civ.).
Il ricorrente, infatti, richiama nell’illustrazione dei motivi, parti della motivazione della sentenza
impugnata e svolge contestazioni riguardo ad essa, ma non evidenzia in relazione a quale specifico vizio
ed a quale specifica norma, che si assume violata o erroneamente applicata, omettendo di precisare le
affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, genericamente
richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla
violazione di una determinata norma, impedendo così a questa Corte di adempiere al suo compito di
verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., 9 marzo 2012, n. 3721).
Né è possibile, in ossequio al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, in assenza di ogni
specificazione al riguardo da parte del ricorrente, ricostruire la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità
sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360
cod. proc. civ..
4.2 Ed invero, come affermato da questa Corte, nel giudizio per cassazione, che ha ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., il ricorso deve
essere articolato in specifici motivi immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle
cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di
formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U., 24 luglio
n.17931; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862).
Le modalità di deduzione del vizio, nel caso di specie, non sono state rispettate poiché il ricorrente si è
limitato a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e a sovrapporre alle
argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi e non ha svolto,
nella illustrazione dei motivi, con riferimento alle parti richiamate della motivazione della sentenza
impugnata oggetto di censura contestazioni con la specificazione dei vizi e delle norme che ha assunto
essere state violate o erroneamente applicate.
Per tale ragione i motivi sono inammissibili, in quanto risultano enunciati dal ricorrente senza la
completezza necessaria a renderli idonei ad assolvere allo scopo di configurarsi come valide critiche alla
sentenza impugnata.
5. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha omesso l’esame del fatto che aveva a
disposizione solo una stanza dell’appartamento di proprietà del padre e del fatto che viveva insieme al
padre nell’appartamento messogli a disposizione.
5.1 Con riguardo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, l’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.,
come riformulato dall’art. 54 del decreto – legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 13/2012, ha
introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 27 dicembre 2019, n.
34476; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).
5.2 II fatto il cui esame sia stato omesso deve, come già detto, avere carattere decisivo, vale a dire che
se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato
oggetto di discussione tra le parti, ovvero deve trattarsi necessariamente di un fatto controverso,
contestato e non dato per pacifico tra le parti.
5.3 Ne consegue che il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il dato
testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il «come» e «quando» tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia
stato comunque preso in esame, anche se la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze
probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).
5.4 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti il motivo in esame è inammissibile perché il ricorrente non
argomenta in ordine alla sua necessaria decisività, ciò che era necessario tenuto conto che la Corte di
appello, oltre a rilevare che il Re. aveva la piena disponibilità dell’appartamento ove esercitava la
professione di proprietà del padre e messo a sua disposizione, ha anche specificato che il Re. aveva svolto la professione di avvocato fin dal 1991; che la chiusura della partita IVA nel luglio 2007 era stata
temporanea (peraltro in pendenza delle trattative per la separazione ed era stata riaperta dopo l’udienza
presidenziale); che nel 2003 aveva acquisito la qualifica di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle
magistrature superiori che richiedeva come requisito l’esercizio della professione di avvocato per dodici
anni; che il padre era un magistrato a riposo che percepiva una pensione del tutto adeguata a
consentirgli di assumere una badante e che la titolarità di curatele fallimentari, incarichi di norma ben
retribuiti, richiedeva un’organizzazione adeguata.
Così addivenendo alla conclusione che erano emersi più elementi idonei a rendere non attendibili le
dichiarazioni fiscali del Re. e a far ritenere che il reddito conseguito fosse comunque superiore.
5.5 A ciò va aggiunto che la Corte ha anche esaminato la posizione della Pi. rilevando che la stessa era
priva di redditi ed aveva una limitata capacità lavorativa anche in ragione delle sue condizioni psichiche e
che, quindi, il divario economico esistente tra i coniugi giustificava il diritto al mantenimento disposto in
suo favore in ragione del dovere di solidarietà fra i coniugi che perdura anche in costanza di separazione.
In proposito, questa Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
«redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., l’assegno di mantenimento a favore
del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che
non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass., 24
giugno 2019, n. 16809).
6. Il quarto motivo è infondato.
E’ orientamento di questa Corte, in tema di determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento,
che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento
dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti
attraverso l’acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una
attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 7
dicembre 2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592).
I giudici della Corte di appello territoriale hanno correttamente applicato i superiori principi e hanno
svolto una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento
della separazione, operando, alla luce delle acquisite risultanze processuali, una ricostruzione attendibile
delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi.
7. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione,
nella misura liquidata in dispositivo.
8. Va disposta, in ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Re. Ca. al pagamento, in favore di Piccirrili Na., delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri
dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Impone alla moglie un rapporto carnale: marito condannato per violenza sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 18 gennaio 2021, n. 1764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/04/2019 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Felice Cardillo, in sostituzione dell’avv. Mauro Barraco, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24 aprile 2019, la Corte d’appello di Palermo, giudicando sul gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di maltrattamenti in famiglia in danno della figlia e della moglie e di un episodio di violenza sessuale nei confronti di quest’ultima.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere stato ritenuto il reato di cui all’art. 572 c.p., sulla scorta delle inattendibili dichiarazioni rese dalle due persone offese. In ricorso si evidenziano le dichiarazioni menzognere rese dalla moglie dell’imputato (che nella deposizione testimoniale aveva inizialmente negato di avere a suo carico un procedimento penale per grave reato e che era stata smentita dal responsabile dei servizi sociali sulla frequenza dei rapporti con quell’ufficio, non avendo peraltro il teste confermato che ella avesse avuto un lavoro), censurando l’illogica spiegazione data in sentenza circa tali profili di inattendibilità e circa le ragioni che indussero la donna ad abbandonare l’abitazione coniugale. Si censura, inoltre, la ritenuta attendibilità della figlia dell’imputato, benchè la stessa avesse più volte negato di essere sottoposta a procedimento penale per falsa testimonianza, così mostrando, come la madre, una certa proclività al mendacio.
3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato ritenuto il reato di violenza sessuale, senza valutare le genuine spiegazioni date dall’imputato circa il consenso della donna all’atto sessuale – o la non percezione del dissenso da parte sua – e senza adeguatamente valutare l’alternativa ricostruzione del fatto, del tutto plausibile, sulla saltuaria consumazione di rapporti sessuali tra i due coniugi, pur in assenza di sentimenti amorosi.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., non effettuando la valutazione globale del fatto, caratterizzato da poca chiarezza circa l’effettiva coartazione della persona offesa e l’assenza di consenso da parte sua nel particolare quadro dei rapporti tra i coniugi.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perchè propone doglianze non consentite in quanto attinenti alla valutazione del merito.
Ed invero, in ricorso ci si limita a riproporre sub specie di vizio motivazionale – questioni di accertamento di merito e valutazione delle prove che non possono formare oggetto di diversa considerazione in sede di legittimità e che sono state risolte con motivazione non illogica dalla sentenza impugnata, peraltro conforme a quella resa in primo grado.
1.1. La Corte territoriale ha dato – punto per punto – ampia, accurata, logica e convincente motivazione nel disattendere i motivi di doglianza contenuti nell’atto di appello e qui nuovamente (in parte) riproposti, senza che il ricorrente si confronti in modo critico con quelle argomentazioni, sì che sul punto l’impugnazione è innanzitutto generica, dovendosi ribadire il consolidato orientamento secondo cui non soddisfa il requisito di specificità un ricorso in cui siano riproposti gli stessi motivi sollevati nell’atto d’appello, senza che il ricorrente si confronti criticamente con le argomentazioni al proposito fornite dal giudice di secondo grado in sentenza (v. Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo e a., Rv. 254584). In particolare, la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). I motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
1.2. Nel respingere le doglianze afferenti alla dedotta inattendibilità delle persone offese, neppure costituitesi parti civili, la sentenza impugnata (pagg. 5 ss.): attesta l’intrinseca credibilità delle dichiarazioni, reiterate senza significative contraddizioni, precise e circostanziate nello, ricostruzione di determinati episodi, nonostante il tempo trascorso e la frequenza delle condotte maltrattanti; esclude motivatamente qualsiasi intento calunniatorio nella loro condotta; motiva del pari logicamente circa la soggettiva attendibilità delle dichiaranti e l’irrilevanza delle menzogne – afferenti a questioni diverse, in alcun modo collegate con quelle oggetto di procedimento – riferite dalle testimoni per tentare, del tutto ingenuamente, di negare la sottoposizione a procedimenti penali; individua plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni rese, sui quali il ricorrente neppure si sofferma.
1.3. La sentenza, dunque, ha fatto buon governo del consolidato principio per cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte e aa., Rv. 253214; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajo e aa., Rv. 261730; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Del resto, proprio nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali – e lo stesso vale per i crimini che si consumano tra le mura domestiche – la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 4, n. 30422 del 2,1/06/2005, Poggi, Rv. 232018). Qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci – ciò che, secondo la citata decisione delle Sezioni unite, può avvenire allorquando la persona offesa si sia costituita parte civile – questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).
1.4. Del pari corretta è stata l’applicazione del principio – sovente affermato quando si tratti di valutare con maggior scrupolo deposizioni rese da soggetti non indifferenti, come i correi o le vittime del reato – secondo cui è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni, purchè il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160) e purchè non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante, sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e a., Rv. 270153). Come detto, le false dichiarazioni inizialmente rese dalle testimoni, e poi ritrattate in corso di esame, avevano riguardo a fatti, infamanti per il loro coinvolgimento in vicende giudiziarie peraltro ben note alle parti processuali, che le due donne hanno inizialmente tentato di nascondere e che non hanno alcun riferimento – come la sentenza impugnata logicamente argomenta – con i fatti qui sub iudice.
Si aggiunga – quanto alle doglianze proposte in ricorso in relazione al dedotto contrasto con le dichiarazioni rese dal responsabile dei servizi sociali7 che il lamentato contrasto attiene, per un verso ad un solo profilo, all’evidenza assai marginale ed in alcun modo connesso al thema decidendum (vale a dire alla frequenza dei rapporti avuti dalla donna con i servizi sociali), per altro verso ad una circostanza (se la donna avesse avuto un lavoro, venti anni prima della fine della relazione) che, oltre ad essere del pari irrilevante rispetto alla prova dei fatti addebitati, il teste non ha sconfessato, essendosi limitato a non riferirne (si tratta, peraltro, di dichiarazioni rese a s.i.t. e acquisite sull’accordo delle parti senza che il dichiarante sia stato esaminato in dibattimento).
2. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile per analoghe ragioni. Si tratta, anche qui, di doglianza meramente reiterativa di critiche sollevate con il gravame, che sono state compiutamente ed attentamente analizzate dalla sentenza impugnata.
Al di là della genericità del motivo per le ragioni giù più sopra esposte (p.. 1.1.), nel dolersi di un inesistente vizio motivazionale, il ricorrente trascura peraltro di considerare che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Anche la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), ciò che nella specie, per quanto detto, non è.
2.1. Nell’argomentare che il rapporto sessuale fatto oggetto di contestazione fu consapevolmente imposto dall’imputato alla moglie – che manifestò il proprio dissenso, posto che da tempo i coniugi non avevano rapporti sessuali e vivevano da separati in casa – e fu da questa subito per paura di incorrere in ulteriori condotte maltrattanti, sì da costituire, peraltro, la molla che fece scattare nella donna, che da molti anni subiva le angherie e i soprusi del marito, la decisione di porre fine alla convivenza e di allontanarsi di casa con le figlie, la Corte territoriale ha reso motivazione del tutto logica, che non presta il fianco a censure in questa sede di legittimità.
2.2. Per altro verso, la sentenza ha fatto buon governo del consolidato principio interpretativo, condiviso dal Collegio e anche di recente ribadito, secondo cui, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947; Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, S., Rv. 264788; Sez. 3, n. 29725 del 23/05/2013, S., Rv. 256823).
3. Parimenti inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è il terzo motivo di ricorso.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015,, dep. 2016, D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821). In particolare, per il riconoscimento della circostanza attenuante deve potersi ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, C., Rv. 259196; Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516), dovendosi escludere che la sola tipologia dell’atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501).
3.2. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, giudicando grave il fatto, sul rilievo che si trattò di un rapporto sessuale completo, realizzato anche con sodomizzazione, nei confronti della moglie da anni maltrattata. Si tratta di valutazione di merito logicamente motivata che non può essere in questa sede censurata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021.

Il palpeggiamento repentino del gluteo è violenza sessuale

Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 29 settembre – 12 novembre 2020, n. 31737
Presidente Rosi
Relatore Reynaud
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11 luglio 2019, la Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, accogliendo
il gravame proposto dal pubblico ministero e riformando la sentenza d’assoluzione resa all’esito del
giudizio abbreviato, ha condannato l’odierno ricorrente alla pena sospesa di dieci mesi di reclusione
in ordine al reato di cui all’art. 609 bis, ultimo comma, cod. pen., per aver in modo repentino
palpeggiato il gluteo di una minore, contro la volontà della medesima.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 609 bis cod. pen.
per essere stata la condotta qualificata come atto sessuale nonostante la mancanza di prova circa la
parte del corpo toccata e l’assenza del fine di libidine. A differenza di quanto fatto dal giudice di
primo grado, la Corte territoriale aveva omesso di valutare il contesto in cui il contatto era avvenuto
e la dinamica intersoggettiva della vicenda quali riferite dall’imputato in una memoria difensiva.
3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione per errata ricostruzione dei fatti e
travisamento della prova testimoniale, non avendo la Corte territoriale correttamente interpretato e
valutato le dichiarazioni rese dall’unico testimone oculare nel corso della rinnovazione istruttoria,
dichiarazioni peraltro confuse ed incoerenti senza che il giudice abbia sul punto speso alcuna
motivazione. Non essendo stata la persona offesa mai escussa, né identificata, non v’era prova circa
la parte del corpo attinta dall’imputato, né prova che si trattasse di minore di età.
4. Proprio con riguardo all’incertezza sull’età – ed al conseguente dubbio sulla procedibilità d’ufficio
del reato – con l’ultimo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova
testimoniale, avendo il teste reso sul punto dichiarazioni contrastanti, affermando di non essere in
grado di riconoscere l’età degli adolescenti. Il totale disinteresse mostrato dalla ragazza per il
procedimento penale avrebbe inoltre dovuto indurre il giudice a interpretare in chiave di favor rei la
nozione di “volontaria sottrazione all’esame” che, per gli artt. Ili, quarto comma, Cost. e 526,
comma 1, cod. proc. pen. impedisce l’affermazione della penale responsabilità.
Considerato in diritto
1. Cominciando la disamina dal secondo motivo ricorso – pregiudiziale rispetto al primo – reputa il
Collegio che lo stesso sia manifestamente infondato e sottoponga a questa Corte una inammissibile
doglianza sulla ricostruzione del fatto.
Sulla base delle dichiarazioni rese dall’unico testimone oculare – il cui esame è stato oggetto di
rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. – la Corte territoriale ha senza
incertezze ricostruito il fatto nel senso che l’imputato, nell’imboccare a piedi un porticato cittadino
provenendo dall’adiacente carreggiata e passando vicino ad un gruppetto di ragazzini, palpeggiò il
sedere di una di loro, che indossava pantaloncini corti, dandole una stretta al gluteo.
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – che ha anche allegato al ricorso il verbale
contenente la trascrizione della deposizione testimoniale fonoregistrata – la Corte territoriale non ha
in alcun modo travisato la prova dichiarativa, né l’ha interpretata in modo illogico o ha omesso di
valutarne l’attendibilità.
Il dedotto travisamento sarebbe consistito “nella impossibilità che l’imputato si trovasse a destra del
teste”, come quest’ultimo avrebbe dichiarato, ma è evidente che se si tratta di dichiarazione del teste
non può parlarsi di travisamento probatorio, che ricorre quando nella motivazione si fa uso di
un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una
prova decisiva (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499) ed è ravvisabile ed efficace
solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo
illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio travisato
od omesso (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e a., Rv. 258774).
Al di là di questo rilievo – che rende manifestamente infondata la doglianza -deve osservarsi come
la motivazione della sentenza impugnata ricostruisca con chiarezza il fatto nei termini sopra esposti
e attesti, senza che il ricorrente muova sul punto contestazioni di travisamento probatorio, che il
passante vide chiaramente l’imputato il quale, giratosi, toccò il sedere alla ragazzina, dandole “una
toccata”, “una schiacciata”. Il casuale testimone – che non conosceva né l’imputato, né la persona
offesa – ebbe una reazione del tutto coerente: immediatamente accortosi dell’intenzionalità del
palpamento, rimproverò l’imputato, contestandogli il fatto, seguendolo e telefonando alle forze di
polizia che poi intervennero identificandolo. La sentenza dà altresì atto – senza che il ricorrente
spenda sul punto parola – che l’imputato, dopo aver invano tentato di dileguarsi, accorgendosi che il
testimone continuava a seguirlo e che stava contattando telefonicamente la polizia, gli propose del
denaro per farlo desistere, disse “di lasciarlo stare”, che “c’era anche sua moglie” che “non l’avrebbe
fatto più”.
Ciò premesso, reputa il Collegio che la motivazione della sentenza non presti il fianco ad alcuna
censura, rammentandosi che alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza
e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e
interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n.
20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
2. Alla luce di quanto appena osservato, è manifestamente infondato anche il primo motivo di
ricorso.
Per come ricostruito in sentenza, non v’è dubbio che si sia trattato di un intenzionale
palpeggiamento del sedere della ragazzina che indossava pantaloncini corti, fatto dall’imputato in
modo repentino, passando a fianco del gruppetto di coetanei in cui ella si trovava (probabilmente,
ha riferito il teste, turisti stranieri) per poi allontanarsi con rapidità (cosa che pure fecero, spaventati,
i giovani).
2.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte territoriale ha concluso, in modo
del tutto logico e giuridicamente corretto, che la condotta integrasse, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, il reato ascritto, assolvendo all’obbligo di rendere una motivazione rafforzata rispetto
alla sentenza d’assoluzione pronunciata in primo grado.
Quest’ultima, di fatti, pur avendo giudicato attendibile la versione resa dal testimone oculare, ha
tuttavia ritenuto che la lettera di giustificazioni scritta dall’imputato, in cui questi narrava la propria
versione dei fatti, pur essendo «possibile che si tratti di una dichiarazione di comodo costruita a
tavolino», inducesse a concludere che «non può escludersi del tutto l’ipotesi che i fatti siano andati
realmente come descritto dall’imputato».
Già il primo giudice, peraltro, aveva finito per ritenere che, sul piano oggettivo, l’imputato – che
pure ciò non aveva ammesso nella sua lettera, peraltro giudicata poco credibile anche nella parte in
cui l’imputato riferiva della sua interlocuzione con teste oculare – avesse effettivamente stretto con
la mano il gluteo di una ragazzina e la vera ratio decidendi della sentenza, compendiata nelle ultime
righe della motivazione, risiedeva nella «insufficienza di prove in ordine all’elemento soggettivo del
reato», essendosi espressamente prestata adesione (pag. 3 sentenza) «a quell’orientamento che
ritiene necessaria la prova del fine di libidine» per ritenere integrato il reato di violenza sessuale.
2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del
principio secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di
confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando
conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre
la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel
provvedimento impugnato, (cfr. Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 6, n.
39911 del 04/06/2014, Scuto e a., Rv. 261589; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv.
254638).
In particolare, la sentenza impugnata – richiamando il consolidato orientamento di questa Corte – ha
esattamente rilevato l’errore in cui era caduto il primo giudice nel ritenere che il reato di cui all’art.
609 bis cod. pen. richieda che la condotta sia sorretta dalla finalità di concupiscenza sessuale, nel
contempo escludendo la plausibilità dell’alternativa spiegazione del gesto offerta dall’imputato.
2.3. Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto
di violenza sessuale, per attribuire rilevanza a quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati
a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con
finalità del tutto diverse, il giudice deve effettuare una valutazione che tenga conto della condotta
nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua
incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i
soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 964/2015 del 26/11/2014, Rv.
261634). Per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della
persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia
di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo
consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262472). E’
del pari consolidato il principio secondo cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di
violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente
rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà,
così ponendola nell’impossibilità di difendersi (Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932;
Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985).
Quanto all’elemento soggettivo, secondo il consolidato orientamento interpretativo – condiviso dal
Collegio – non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del
piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura
oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a
soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3,
n. 3648 del 03/10/2017, dep. 2018, T., Rv. 272449, resa in una fattispecie di palpeggiamento dei
glutei e del seno delle persone offese; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015, C, Rv. 263738,
relativa a fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha
ritenuto che l’eventuale finalità ingiuriosa dell’agente non escludesse la natura sessuale della
condotta). Più in particolare, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo
generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà
sessuale della persona offesa non consenziente (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv.
262470; Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013, S., Rv. 255907; Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013, S., Rv.
255907).
Il più recente orientamento richiamato in ricorso, non si discosta dai principi appena richiamati.
Il ricorrente cita la decisione in cui si è affermato che, in tema di atti sessuali, la condotta vietata
dall’art. 609-bis cod. pen. è solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell’aggressore od a
volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che
il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare
riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto dell’intero contesto in
cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (Sez. 3, n. 51582 del 02/03/2017, T.,
Rv. 272362; in motivazione, la Corte ha escluso che il compimento da parte dell’imputato – che
svolgeva attività di animatore volontario presso una struttura in cui erano ospitati bambini e
adolescenti – di giochi che implicavano un ripetuto coinvolgimento fisico fosse qualificabile solo
per questo ” atto sessuale”, essendo necessaria una verifica sulla direzione finalistica di tale
condotta, volta ad accertare se il contatto corpore corpori fosse stato posto in essere per esclusive
finalità ludiche o per soddisfare gli istinti sessuali).
La citata decisione non si pone in contrasto con il tradizionale orientamento interpretativo, posto
che, oltre a riconoscere la sussistenza dell’elemento soggettivo nei casi in cui la condotta – che sul
piano oggettivo deve pur sempre riguardare il compimento un “atto sessuale” – sia finalizzata a
soddisfare la concupiscenza dell’aggressore, la afferma anche laddove essa sia diretta a
volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima. Lungi dall’essere
focalizzata sull’elemento soggettivo, la ratio decidendi della richiamata sentenza appare piuttosto
incentrata – come la stessa massima più sopra riportata suggerisce e come la lettura della
motivazione conferma – sull’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, sul rilievo che non
tutti i contatti corporei con zone erogene possono essere considerati “atti sessuali” ai fini
dell’integrazione del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. Speculare a tale precisazione è
l’affermazione -contenuta in una sentenza di poco successiva, parimenti evocata in ricorso -secondo
cui, in tema di atti sessuali, l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 609-bis cod. pen. sussiste
anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall’agente sia sessualmente
indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che l’agente pone a contatto con quello della
vittima sia connotata da valenza sessuale (Sez. 3, n. 38926 del 12/04/2018, C, Rv. 273916).
2.4. Nel caso di specie, per un verso, la parte del corpo attinta dal palpamento è certamente erogena,
e, comunque, non sessualmente indifferente; per altro verso, la dinamica descritta nella sentenza
impugnata restituisce l’evidenza di una chiara intrusione nella sfera sessuale di una ragazzina
sconosciuta, avendo la Corte territoriale del tutto logicamente rilevato l’assoluta inconsistenza, ed
incompatibilità con le risultanze istruttorie, della alternativa spiegazione data dall’imputato nella
memoria difensiva prodotta al primo giudice e da quest’ultimo invece, illogicamente, sia pur in
modo dubitativo, condivisa (vale a dire che egli avrebbe soltanto appoggiato le mani su uno o due
dei componenti il gruppo, che ostruiva il passaggio, per farsi largo e poter transitare).
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto allega il ricorrente, il testimone non ha avuto alcuna esitazione nel definire
certamente minorenne la ragazzina a cui l’imputato palpeggiò il sedere, concernendo il suo dubbio
sull’età soltanto il fatto se di anni ella potesse averne 10-12, ovvero 14-15.
Non miglior sorte merita l’ulteriore rilievo – peraltro neppure fatto oggetto di espressa doglianza di
violazione di legge – circa la riconducibilità della situazione concernente l’impossibilità di
esaminare la persona offesa alle previsioni che impediscono l’affermazione di responsabilità penale
dell’imputato in base a «dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore» (artt. 111, quarto comma, Cost. e 526,
comma 1 bis, cod. proc. pen.). E’ appena il caso di rilevare come le menzionate disposizioni
impediscano l’utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da chi si sottrae al controesame della
difesa e non siano in alcun modo riferibili a soggetti che non sono mai stati escussi nel
procedimento, del quale – come nella specie deve ritenersi per la persona offesa rimasta ignota –
finanche ignorano l’esistenza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle
spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Il marito preferisce il carcere ai domiciliari con la moglie

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 18 dicembre 2020, n. 36518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/01/2019 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Fortunato Marrazzo, in sostituzione dell’avvocato Vincenzo Girasole, difensore di R.G., che ha concluso riportandosi ai motivi.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone emessa in data 24/10/2017, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, ha ridotto a mesi due e giorni venti di reclusione la pena inflitta al ricorrente, condannato per il reato di evasione commesso in data (OMISSIS).
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, R.G. ha proposto ricorso, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per non avere la Corte territoriale dato il giusto rilievo alla circostanza di fatto che l’imputato non è stato trovato fuori dalla propria abitazione, ma si è presentato personalmente presso la caserma dei Carabinieri, distante poche centinaia di metri dalla propria abitazione per segnalare la sua volontà di non proseguire la convivenza con la moglie a causa di un litigio.
Secondo il ricorrente l’allontanamento dall’abitazione non essendo stata dettato dalla finalità di sottrarsi al controllo dell’autorità non potrebbe integrare il reato di evasione per l’assenza di offensività della condotta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
La decisione della Corte territoriale viene ritenuta erronea perchè parziale e priva di coerenza rispetto alla valutazione del profilo dell’intensità del dolo e dell’offesa arrecata, perchè motivata solo sulla considerazione del fatto incerto che l’imputato si fosse recato direttamente e subito presso la caserma dei Carabinieri dopo essere uscito e sull’arbitrarietà della condotta.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre deve essere accolto il secondo motivo.
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorchè per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie nella quale l’imputato si allontanava dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l’insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere).
Con riferimento al caso in cui l’imputato si allontani dal domicilio per recarsi in caserma e rappresentare l’insostenibilità della convivenza con i familiari la volontà di rientrare in carcere e di porre fine al regime degli arresti domiciliari, si sono registrati due opposti orientamenti.
Il primo, maggioritario, secondo il quale il dolo del reato di evasione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è generico, essendo necessaria e sufficiente – in assenza di autorizzazione – la volontà di allontanamento nella consapevolezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rivestendo alcuna importanza lo scopo che l’agente si propone con la sua azione (Sez. 6 -, n. 52496 del 03/10/2018, Natale Felice, Rv. 274295; Sez. 6, n. 7842 del 01/06/2000, Vernucci R., Rv. 217557; Sez. 6, n. 19639 del 09/01/2004, Conti, Rv. 228315; Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288).
Il secondo l’orientamento minoritario secondo cui “in tema di evasione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei Carabinieri (Sez. 6, n. 25583 del 05/02/2013, Giannone, Rv. 256806) e, ancora, “non integra il delitto di evasione la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere” (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451). Ciò perchè deve essere esclusa ogni offensività concreta, ex art. 49 c.p., comma 2, nella condotta dell’imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell’autorità tenuta alla vigilanza.
Tra i due orientamenti questo Collegio ritiene preferibile quello maggioritario, non reputando rilevante nè le motivazioni nè lo scopo dell’allontanamento, perchè il reato di evasione richiede il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, indipendentemente dai motivi per la irrilevanza delle valutazioni del soggetto che vi è sottoposto, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta della misura cautelare.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato.
La Corte di merito dopo aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, ha escluso la possibilità di ravvisare la causa di non punibilità per tenuità del fatto sulla base della ritenuta incertezza del fatto, nel senso che non sarebbe certo che l’imputato si sia immediatamente recato in caserma dopo essere uscito dalla propria abitazione.
Tale considerazione è viziata per illogicità manifesta.
Innanzitutto, perchè non risponde ad una logica ricostruzione del fatto il comportamento alternativo che si assume possibile, ovvero che l’imputato dopo essere evaso avrebbe raggiunto la caserma per autodenunciarsi senza una ragione plausibile, neppure ipoteticamente rappresentata.
La peculiarità delle modalità con cui si è concretizzata l’evasione non legittima sul piano della logica una tale ipotetica alternativa lettura di merito.
In secondo luogo, l’incertezza ravvisata nella ricostruzione del fatto non giustifica le conseguenze sfavorevoli per l’imputato che ne sono state tratte.
L’ipotesi di una evasione per scopi diversi da quelli dichiarati dall’imputato confligge con la stessa descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione, in cui l’allontanamento viene descritto in modo corrispondente alla versione resa dall’imputato.
Solo il concreto accertamento di una diversa finalità dell’evasione da quelle contestata nel capo di imputazione avrebbe potuto dare un fondamento logico alla decisione adottata dalla Corte territoriale di escludere la tenuità del fatto.
Nel caso in esame, caduta la ragione di fatto con cui è stato giustificato il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. si deve rilevare come dalla stessa sentenza impugnata si possa evincere, senza necessità di ulteriori accertamenti di merito, la sussistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione, essendo stata già assodata la minima offensività della condotta di evasione, per la breve durata in cui l’imputato si è allontanato dal luogo degli arresti domiciliari al solo ed unico fine di sottoporsi al controllo diretto delle forze di polizia, non trattandosi di comportamento abituale, nè essendo state ravvisate le altre condizioni soggettive ostative previste dall’art. 131-bis c.p.
Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. può essere rilevata nel giudizio di legittimità, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall’art. 620 c.p.p., lett. l), che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj Rv. 266589; Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).
In conclusione, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2020.

Continui atti di violenza psicologica dopo l’accordo di separazione: ex marito condannato per stalking

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 12 gennaio 2021, n. 839
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO TOMASO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità;
udito il difensore;
L’AVVOCATO IMBRUGLIA, CHIEDE l’accoglimento DEL RICORSO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 luglio 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Gela il 3 luglio 2017, di condanna di Z.C. alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di atti persecutori nei confronti della ex moglie, P.G., verso la quale infieriva con continui atti di violenza psicologica, alimentando in lei un continuo stato di pressione psicologica e prostrazione morale, facendola vivere in condizioni disagiate e pericolose e ingenerando il timore per l’incolumità propria, dei suoi cari ed amici, tra cui S.G., tanto da costringerla ad informarlo dei suoi spostamenti, a fare rientro a casa per non incorrere in più gravi conseguenze e a non intrattenere rapporti sociali, specie con soggetti di sesso maschile, nonchè a non utilizzare il suo cellulare per evitare di essere contattata.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, l’imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Imbruglia Alessandro, ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali deduce:
2.1. con il primo motivo, la violazione dell’art. 612 bis c.p., per essere la sentenza impugnata giunta a una pronuncia di condanna, in assenza di prova circa le condotte di atti persecutori e per avere la Corte d’appello omesso adeguata motivazione sul punto, limitandosi a confermare il giudizio di penale responsabilità dell’imputato desunto da valutazioni e supposizioni, anzichè da prove certe; in particolare, con riguardo alle aggressioni attuate nel (OMISSIS) in danno di S.G., la Corte ha tratto argomenti di prova a carico dell’imputato da mere ipotesi e supposizioni insite nel suggestivo rilievo che il suddetto S. abbia voluto ridimensionare i fatti di cui era stato protagonista, laddove il risultato della relativa deposizione dibattimentale appare difforme dal senso attribuitogli in entrambe le pronunce di merito, non avendo il teste – il quale mai ha sporto denuncia per minaccia o per lesioni nei confronti dell’imputato – confermato in sede di esame dibattimentale di essere stato aggredito; analogo travisamento è avvenuto con riguardo alla seconda aggressione, sulla quale è stata omessa qualsivoglia valutazione di dati decisivi valevoli a dimostrare il contrario; il teste F.A., sentito non nel contraddittorio dibattimentale, ma in sede di indagini a sommarie informazioni testimoniali acquisite in atti, mai ha riferito di aver subito condotte minacciose o aggressive per mano dell’imputato; analogo vizio si coglie rispetto all’accusa di aver inseguito la vittima quasi quotidianamente, appostandosi in numerosissime occasioni per controllarla, atteso che la stessa nel corso del relativo esame ha escluso di essere stata mai seguita e pedinata; inesistente è anche la prova delle chiamate al cellulare che l’imputato avrebbe ripetutamente fatto alla vittima, risultando il contrario; in proposito, la Corte territoriale ometteva di considerare quanto si ricava dalla lettura dei tabulati telefonici che ben documentano le numerose telefonate inoltrate dalla P. verso l’utenza in uso allo Z.;
2.2. con il secondo motivo, la violazione dell’art. 612 bis c.p., in relazione all’evento del reato, atteso che la Corte territoriale, con motivazione inadeguata e non sufficientemente chiara, riteneva sussistente il turbamento psicologico e l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, in difetto dell’evidenza di elementi sintomatici della loro sussistenza e causale riferibilità alla condotta dell’imputato; la prova veniva desunta, invece che da dati obiettivi, quali ad esempio la documentazione clinica, per un verso dalle dichiarazioni della madre della persona offesa, B.L., e, per altro verso, dal contenuto della serie di sms prodotti dalla persona offesa a corredo della relativa querela; tuttavia, le affermazioni della madre della persona offesa non contribuivano a dimostrare i fatti contestati all’imputato, tanto è vero che la teste non dichiarava di aver capito che la figlia non usciva perchè aveva paura, ma in effetti riferiva solo di essere stata presente a telefonate fatte alla figlia, in cui la trovava nervosa e agitata; in particolare non risulta assodato che le telefonate riferite dalla B. provenissero proprio dall’imputato e non piuttosto da altri soggetti con i quali la figlia intratteneva rapporti e frequentazioni, volgenti al termine perchè stava riallacciando i rapporti con l’imputato; quanto al dato di prova rappresentato dagli sms che la persona offesa produceva a corredo della querela, la Corte d’appello associava erroneamente alla persona offesa l’utenza telefonica sulla quale sarebbero giunti i messaggi riferiti all’imputato; la stampa dei messaggi prodotta a corredo della querela conteneva un’utenza telefonica diversa rispetto a quella riferita dalla persona offesa nel verbale di ratifica querela dalla stessa sottoscritta – che confermava di aver posseduto al tempo dei fatti e fino a qualche mese prima della relativa deposizione dibattimentale – sul quale nessun messaggio di quelli contestati risultava pervenuto; pertanto, i giudici di merito, ammettendo l’acquisizione dell’utilizzo del dato, violavano la regola che impediva di utilizzare le prove in violazione dei divieti; nel caso di specie – come insegnato dalla giurisprudenza in relazione alle conversazioni svoltesi su canali telematici whatsapp, del tutto assimilabili a quelli per cui è causa – sarebbe stato fondamentale controllare l’affidabilità della prova mediante l’esame diretto del supporto, per verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni, sia l’attendibilità di quanto da esse documentato, sul presupposto che la semplice trascrizione dei messaggi scambiati non ha valore probatorio e non può essere considerata affidabile.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Le censure prospettate con entrambi i motivi di ricorso tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l’incontrastata giurisprudenza di legittimità esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794).
2. In particolare, per quanto concerne il primo motivo di ricorso l’imputato denuncia genericamente l’insussistenza di elementi di responsabilità a suo carico, laddove le sentenze di merito, senza illogicità, hanno posto a fondamento della condanna dello stesso le dichiarazioni della p.o. P.G.. Quest’ultima, in particolare, ha evidenziato come dopo l’omologazione dell’accordo di separazione ed un tentativo di riconciliazione, il marito avesse iniziato a tenere nei suoi confronti un comportamento assillante e ossessivo, inondandola di continui messaggi e telefonate, anche nel corso della notte, ora di contenuto sentimentale, ora di contenuto minaccioso, ora di contenuto inquisitorio, chiedendole conto dei suoi spostamenti e dei suoi incontri, intromettendosi nei suoi incontri con altre persone, come in occasione degli incontri con S.G. o con F.A., con lo scopo di impedirle di frequentare altri uomini.
2.1. Le dichiarazioni della p.o., dalle quali si ricava pienamente la ricorrenza del reato di atti persecutori a carico dell’imputato, sono state ritenute dai giudici di merito del tutto attendibili, avendo trovato, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni della mamma della P., B.L., nelle dichiarazioni dello S. e del F. nei messaggi ricevuti sull’utenza in uso alla P., provenienti dall’utenza dello Z..
2.2. Le dichiarazioni della p.o. possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv.240524). Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n, 27322 del 2008, De Ritis; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899).
2.3. La circostanza poi che lo S. abbia tentato di ridimensionare l’accaduto è stato ritenuto senza illogicità nella sentenza impugnata non inficiante il dato saliente che fu lo Z., ponendo in essere una discussione animata con lo S. stesso a recarsi sul posto dove la ex moglie e quest’ultimo si stavano incontrando. Del pari, per quanto concerne l’incontro con il F., la ricostruzione minimalista di quest’ultimo è stata ritenuta non inficiante il dato che fu l’imputato a recarsi dallo stesso per dissuaderlo dal proseguire i suoi incontri con la P..
3. Manifestamente infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito all’evento del reato.
3.1. Sul punto deve rilevarsi come i giudici d’appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272086). Peraltro, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, Rv. 270020).
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha evidenziato come la madre della p.o., B.L. abbia riferito del turbamento patito dalla figlia all’esito delle numerose telefonate ricevute dallo Z., nonchè del drastico mutamento delle abitudini di vita della stessa nella gestione delle sue relazioni amicali e più in generale nella frequentazione dei luoghi pubblici.
3.2. Da tali dichiarazioni, oltre che da quelle provenienti dalla p.o. è dato ravvisare quantomeno l’evento dello stato d’ansia o del mutamento delle abitudini di vita, nonchè il nesso causale tra i comportamenti dell’imputato e l’evento del mutamento delle abitudini di vita della P., in dipendenza della pressione psicologica sulla stessa esercitata dall’imputato.
Nel caso in esame, per vero, deve rilevarsi come i giudici di merito abbiano correttamente applicato i richiamati principi di legittimità, ricostruendo l’intera sequenza dei comportamenti dell’imputato e dando puntualmente conto della realizzazione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura (Sez. 3, n. 23485 del 07/03/2014, dep. 05/06/2014, Rv. 260083).
3.3. Per quanto concerne poi la valenza degli sms inviati dallo Z. alla p.o., la Corte d’appello senza illogicità ha evidenziato la natura minacciosa di essi. Irrilevante in proposito risulta la circostanza dedotta dal ricorrente che il numero del telefono cellulare fornito dalla vittima alla P.G. in sede di querela fosse diverso da quello al quale sono stati inviati gli sms acquisiti agli atti. Infatti, ciò che conta è che da un’utenza telefonica intestata allo Z. siano stati inoltrati i messaggi sms alla p.o. e dalla stessa prodotti.
3.3.1. La Corte territoriale ha, poi, legittimamente utilizzato ai fini di prova i messaggi sms acquisiti agli atti, dovendosi all’uopo richiamare i principi già espressi da questa Corte secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi “whatsapp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sicchè è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione nè la disciplina delle intercettazioni, nè quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p., (Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019 Rv. 278124).
4, In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021.

Anagrafe sanitaria regionale e vaccinazioni obbligatorie

TAR Puglia, sez. II, sent. 28 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 39
Fatto e diritto
1.- Con ricorso depositato come in rito, i genitori ricorrenti del minore come identificati in epigrafe hanno impugnato il silenzio-inadempimento (o rifiuto) serbato dagli uffici dell’Amministrazione sanitaria, a fronte dell’istanza presentata tesa ad aggiornare l’anagrafe regionale vaccinale dei dati necessari a consentire la frequenza della scuola dell’infanzia da parte del figlio affetto da sindrome autistica e altre patologie documentate.
In particolare, viene dedotta sia l’inerzia del pediatra di libera scelta nell’alimentare tempestivamente i dati dell’anagrafe nazionale vaccinale sia l’inerzia degli altri uffici dell’A.S.L. preposti alle attività di vaccinazione e/o di esonero temporaneo o definitivo per gravi ragioni.
2.- Si è costituita l’A.S.L. BT, deducendo che alcun silenzio è stato serbato dall’Amministrazione resistente, atteso che, a seguito dell’istanza pervenuta, alla luce della complessità e delicatezza della fattispecie, ha provveduto ad investire della questione il competente Dipartimento della prevenzione, il cui dirigente medico si è espresso con relazione del prot. n. 70812 del 16 novembre 2020, che indi veniva depositata.
3.- Si è parimenti costituito il pediatra di libera scelta, che successivamente ha ricusato l’assistenza al minore, affermando che alcun onere di invio dei dati relativi al minore in questione all’anagrafe vaccinale incombeva, alla stregua della normativa richiamata (d.m. Salute del 17 settembre 2018).
4.- Scambiate ulteriori memorie e documenti, la causa alla fissata camera di consiglio veniva trattenuta in decisione.
5.- Il ricorso è fondato.
5.1.- In via preliminare, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso sollevata dal pediatra di libera scelta, in ragione della maturata ricusazione dell’assistenza al minore avvenuta prima della proposizione del ricorso, talché alcuna conseguenza può sortire l’eventuale accoglimento dell’impugnazione spiegata avverso l’inerzia.
Ritiene il Collegio che l’eccezione è priva di pregio, in quanto la vicenda complessiva in controversia, inerente l’adempimento degli obblighi vaccinali, risale sicuramente al periodo in cui la pediatra aveva in cura il minore; inoltre il ricorso proposto deduce trascurati adempimenti cui segue la legittimazione a contraddire.
Infatti, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento (o rifiuto) ha in primo luogo lo scopo di accertare l’inezia e in seconda battuta la condanna ad un facere, per cui v’è legittimazione passiva processuale e interesse a controdedurre da parte del medico pediatra, siccome intimato.
Indi, l’eccezione va respinta.
5.2.- Con il primo punto di ricorso viene dedotta la violazione di legge, la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa da parte dell’A.S.L. BT, nonché la violazione dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso (art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241), con riferimento all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119.
Segnatamente, è espressamente previsto, dalla richiamata normativa, che, per i minori da zero fino a sedici anni di età, si provveda a talune vaccinazioni obbligatorie. Tuttavia, quest’obbligo è escluso, in caso di avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, nonché in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche.
In particolare, l’avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, è comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero in base agli esiti dell’analisi sierologica. Inoltre, le vaccinazioni possono essere omesse o solo differite, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il comportamento silente dell’Amministrazione sanitaria, sia da parte dei preposti uffici, sia da parte del professionista pediatra, a fronte dell’istanza proposta, non trovi alcun sostegno normativo.
Al contrario, v’è copiosa normativa che, con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie, impone ai soggetti pubblici competenti l’adozione doverosa di una sequenza di azioni, come di seguito riassunte.
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, i dirigenti delle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia sono tenuti a trasmettere alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico. Indi, le A.S.L. provvedono a restituire gli elenchi, completandoli con l’indicazione dei soggetti, che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali o che ricadono nelle condizioni di esonero (anche temporaneo) dalle vaccinazioni.
L’art. 2, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 12 gennaio 2017, contenente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.), di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, prevede, tra l’altro, nell’ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, che il Servizio sanitario nazionale debba garantire, attraverso i propri servizi, nonché avvalendosi dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati, le attività di sorveglianza, di prevenzione e di controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
Il d.m. Salute del 17 settembre 2018 ha istituito “l’Anagrafe nazionale vaccini” destinata a raccogliere i dati forniti dai preposti uffici e sanitari in ordine ai programmi vaccinali, costituito da una banca dati regionale, dotata di un sistema informativo unico nazionale, collegato con l’anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell’efficienza dell’attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali.
Sul piano della normativa regionale, l’art. 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi), comma 3, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 4 recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” fa obbligo alle aziende sanitarie e ai soggetti convenzionati del Servizio sanitario regionale, tra cui vanno annoverati i pediatri di libera scelta, di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
L’art. 1, comma 4, della legge della Regione Puglia 15 luglio 2011 n. 16 recante “Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri” ha annoverato anche i pediatri di libera scelta tra i soggetti attivi che partecipano al sistema della sanità elettronica, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i tipi di dati e le operazioni di trattamento di propria competenza.
Tutti i soggetti impegnati nelle attività della campagna di vaccinazione sono tenuti a registrare o conferire i dati al sistema informativo regionale, deputato alla gestione delle attività vaccinali e dell’Anagrafe regionale dei soggetti vaccinati (denominato in Puglia “GIAVA”), ai sensi di quanto previsto dalla premessa normativa.
Quanto innanzi, al fine di permettere di alimentare compiutamente l’Anagrafe nazionale vaccini che rappresenta obbligo specificamente introdotto dall’art. 4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017 n. 119.
Pertanto, le istituzioni scolastiche, gli uffici A.S.L. preposti e i pediatri di libera scelta sono chiamati a cooperare nello scambio dei dati utili a individuare i minori per i quali le vaccinazioni sono state regolarmente effettuate o omesse senza giustificazione o esonerati (anche temporaneamente) nelle previste ipotesi. Tanto, avendo cura di dedicare una particolare attenzione ai soggetti minori portatori di disabilità o comunque soggetti “fragili” in relazione alla peculiare condizione di salute e le relative famiglie, onde appurare la modalità clinicamente più opportuna per l’adempimento dell’obbligo vaccinale, che può anche comportare l’esonero giustificato, temporaneo o assoluto, dalla somministrazione di uno o più vaccini.
Sugli obblighi, a cui sono tenuti le strutture sanitarie, v’è la lettera circolare esplicativa del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, del 16 agosto 2017 n. 25233, che illustra e puntualizza gli adempimenti delle strutture sanitarie.
In primis, va rammentato che l’avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dalla figura omologa del pediatra di libera scelta, oppure sulla base degli esiti dell’analisi sierologica, esonera dalla vaccinazione e, di conseguenza, il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale, nei termini disposti dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119.
In secundis, le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla scorta degli esami e degli approfondimenti specialistici del caso (art. 1, comma 3, decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119).
Pertanto, gli uffici dell’A.S.L. competente non possono limitarsi a produrre una relazione interna, come nel caso di specie, ma devono procedere, laddove non ritenuta sufficiente la documentazione già prodotta, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, a sollecitarne l’adempimento e/o a convocare i genitori dei minori, per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e indi a sollecitarne l’effettuazione, laddove si constati, in base alla documentazione tecnica probante, che non sia subentrata una sufficiente immunizzazione naturale (art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119).
5.2.- Dalla disamina complessiva della vicenda, dunque, emerge che il figlio minore della famiglia ricorrente è rimasto sia privo di adeguato aggiornamento con riferimento all’anagrafe vaccinale sia privo della possibilità di fruire del servizio scolastico per l’infanzia, perlomeno nei periodi utili non preclusi dalle misure emergenziali causati dall’epidemia da Covid-19.
Tanto, invero, per insufficiente cooperazione dei servizi preposti, scolastici e sanitari, che vieppiù, nella fattispecie concreta, emergeva come particolarmente doverosa, anche oltre i consueti canali telematici, stante la peculiare condizione del minore.
Agli atti del processo, v’è una certificazione del pediatra dottoressa R. (stante grafia illeggibile, presuntivamente datata al 14 febbraio 2020), che attesta, sulla scorta del referto reso dal laboratorio P. di Trani, datato 28 novembre 2019, che il piccolo O. possiede taluni valori anticorpali riferiti a “morbillo”, “parotite” e “rosolia”. Non c’è alcun’altra indicazione circa altri approfondimenti specialistici o clinici disposti, al fine della migliore comprensione della condizione dell’assistito minore. Né sul punto altro è stato dedotto dalla difesa.
Non consta che la documentazione attestante l’immunizzazione parziale per talune malattie infettive, sia stata inoltrata al competente servizio A.S.L. V’è poi agli atti altra documentazione sanitaria che sconsiglia l’effettuazione di vaccinazioni, invero anche temporaneamente, in considerazione del contingente stato di salute del bambino.
Emerge, in base agli atti del processo, che dunque non sono stati adempiuti gli obblighi di legge, come disposti dal decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119 e richiamati dalla lettera circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017 n. 25233 e più sopra ripercorsi in sintesi.
5.3.- Non è in discussione, nel presente ricorso, alcuna questione circa l’inserimento opportuno del minore parzialmente vaccinato, o esonerato, o comunque immune per via naturale, nel servizio scolastico, pur rammentandosi che i responsabili sono tenuti a individuare le soluzioni organizzative utili allo scopo di garantire la fruibilità del servizio a tutte le famiglie, ivi inclusa quella ricorrente.
5.4.- Con riferimento alla domanda risarcitoria, la stessa non può essere accolta, in quanto, sia pur proposta ai fini del risarcimento dei danni morali, gli stessi non sono supportati da un principio di prova, né peraltro è comprovata la fruibilità dei servizi scolastici, attesa anche la peculiare condizione di salute del minore in questione, data la contingente situazione epidemica da Covid-19, che, indipendentemente dall’apertura dei servizi scolastici, può comunque averne comportato in concreto una limitazione.
5.5.- In diritto, va ulteriormente ricordato che l’azione avverso il silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, e all’art. 117 del codice del processo amministrativo, prevede la presenza di due requisiti fondamentali: 1) la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere da parte della P.A.; 2) l’inerzia qualificata della P.A. a fronte di una valida istanza.
Questi due elementi qualificano dunque in modo essenziale l’azione proponibile avverso il silenzio dell’amministrazione. Il silenzio-inadempimento viene a configurarsi come omissione, o rifiuto, o inerzia, che contravviene all’obbligo di concludere il procedimento in forma espressa (art. 2 della legge del 7 agosto 1990 n. 241).
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo di accertamento della violazione dell’obbligo dell’amministrazione a provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero anche dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano comunque l’adozione di un provvedimento.
Sulla base di quanto emerso nel presente processo, da un lato, il pediatra di libera scelta non ha alimentato i dati dell’anagrafe vaccinale, trasmettendo la documentazione dell’immunizzazione per talune malattie infettive. D’altronde, neppure – pur partendo dalla prospettiva della deducente che reputava carente tale documentazione – la dottoressa ha segnalato l’omissione ovvero il ritardo ingiustificato nella vaccinazione; neanche, in alternativa, risultano prescritti altri approfondimenti clinici e diagnostici, se ritenuti insufficienti quelli già prodotti dai genitori.
Dall’altro lato, i preposti uffici dell’A.S.L. non hanno posto in essere le attività di sollecito vaccinale oppure di approfondimento clinico del caso, atte a chiarire la condizione del minore, soggetto peraltro particolarmente debole per la sua innata condizione, come invece previsto dalla normativa riassunta dalla chiara circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 n. 25233.
6.- In conclusione, per i sopramenzionati motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell’obbligo di provvedere, entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 31, comma 1, e dell’art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo, dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.
In dettaglio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, va ordinato all’A.S.L. di Barletta-Andria-Trani di provvedere a raccogliere i dati e i documenti sanitari acquisiti dai genitori istanti, sottoponendogli al vaglio tecnico utile all’inclusione nell’anagrafe vaccinale e procedendo, in collaborazione con i genitori, agli accertamenti previsti presso i propri servizi sanitari – come previsto dal decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119 e dalla lettera circolare del ministero della Salute del 16 agosto 2017 n. 25233 – al fine di appurare nel piccolo O. le immunizzazioni naturali intervenute e se persistano, anche a seconda delle diverse tipologie di vaccino, le condizioni per il differimento o l’esonero vaccinale.
Nel caso in cui non sussistano o siano nelle more cessate le condizioni giustificanti l’esonero da una o più vaccinazioni, tra quelle obbligatorie, queste vanno adempiute, nella tempistica e con le cautele mediche e sanitarie rapportate al peculiare stato di salute, ai fini della frequentazione della scuola dell’infanzia.
7.- In ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta la direttrice della scuola di specializzazione in pediatria dell’Università degli Studi di Bari, prof. dott.ssa G., con facoltà di delega, la quale indi provvederà, a quanto stabilito al punto n. 6 della presente sentenza, entro il successivo termine di trenta giorni, con riserva di determinazione del compenso da porsi a carico dell’A.S.L. di Barletta-Andria-Trani.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso in applicazione dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Nomina commissario ad acta, nel caso di ulteriore inerzia dell’A.S.L. di Barletta-Andria-Trani, la direttrice della scuola di specializzazione in pediatria dell’Università degli Studi di Bari prof. dott.ssa G., con facoltà di delega. Riserva la determinazione del compenso.
Condanna l’A.S.L. di Barletta-Andria-Trani e la dottoressa R. al pagamento delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 1.500,00 ciascuno e in solido tra loro, per complessive € 3.000,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle persone citate nella sentenza, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Trasferimento di immobili e conguagli tra fratelli

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 23 ottobre 2020, n. 23391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19131/2018 proposto da:
G.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Falaschi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Perugia Corso Cavour n. 20;
– ricorrente –
contro
G.P., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Pacelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Perugia, via Domenico Scarlatti 37;
– resistente –
avverso la sentenza n. 723/2018della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/3/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/07/2020 dal relatore Dott.ssa Anna MOSCARINI.
Svolgimento del processo
In data 5 febbraio 2002 la signora P.L. e le figlie C. e G.P. stipularono una serie di atti (compravendita, donazione remuneratoria, scrittura privata) con le quali la P. trasferì alle figlie la piena proprietà o la nuda proprietà di alcuni immobili, mentre le figlie si impegnarono, quale ulteriore corrispettivo dei trasferimenti effettuati dalla madre, ad accudire il fratello W., afflitto da problemi di salute. Sempre nella stessa data le sole figlie stipularono una scrittura privata con la quale C. si riconosceva debitrice nei confronti di P. di Euro 36.152,00, a titolo di conguaglio del maggior valore dei beni ricevuti. Quest’ultima, non avendo ottenuto il pagamento della suddetta somma, ottenne, in data 4/7/2002, un decreto ingiuntivo nei confronti della sorella, la quale con atto di citazione del 20/11/2002 spiegò formale opposizione. Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata in data 7/12/2006, accolse l’opposizione rilevando che la scrittura privata intercorsa tra le sorelle G. fosse nulla perchè integrante la violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. La Corte d’Appello di Perugia, adita da G.P., respinse il gravame confermando la nullità dell’accordo per violazione dell’art. 458 c.c. Avverso la sentenza G.P. propose ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 24291/2015, lo accolse assumendo la totale impredicabilità, nella vicenda, della violazione del divieto di patti successori, atteso che le parti si erano limitate a determinare il conguaglio, che l’una assumeva dovuto in favore dell’altra, in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati dalla madre in vita e non per il tempo della futura successione, non contenendo l’obbligazione assunta con la scrittura alcuna rinuncia di G.P. ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria.
La Corte d’Appello di Firenze, adita in riassunzione da G.P., con sentenza n. 723 del 2018 ha ritenuto legittimi gli atti di trasferimento dalla madre alle figlie, ferme restando le azioni a tutela dei diritti successori rimasti impregiudicati, essendo chiara la volontà della madre di garantire alle figlie una identica acquisizione sul piano del valore, sicchè quella che avesse ottenuto il bene di minor valore avrebbe avuto diritto ad un conguaglio in denaro. Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte di un accordo di tipo trilaterale atipico, del tutto legittimo, la ricognizione di debito, contenuta nella scrittura stipulata tra le sorelle, fosse strumentale ad un accordo di tipo contrattuale, con conseguente effetto, ex art. 1988 c.c., di astrazione meramente processuale della causa debendi, comportando soltanto un’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale. La parte appellata, opponente nel grado di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dare debita prova della inesistenza o illiceità del rapporto fondamentale consistente nell’accordo sul trasferimento degli immobili, e non aveva affatto ottemperato a tale prova. Conseguentemente la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto ed ha condannato G.C. a pagare, in favore della sorella P., le spese di tutti i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito G.P. con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di violazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Assume che la Corte d’Appello in sede di rinvio avrebbe introdotto un argomento del tutto nuovo, consistente nella volontà della madre di lasciare alle figlie la scelta su quale dei due immobili acquistare, ponendo a carico della figlia che avesse optato per l’immobile di maggior valore l’obbligo di pagare un maggior prezzo. Questo argomento, sostenuto dalla qualificazione di contratto plurilaterale atipico, avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, un effetto “a sorpresa”, con la conseguente nullità della sentenza per non aver consentito sul punto l’articolazione del contraddittorio tra le parti e per essere incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 1.1 Il motivo, certamente di merito, e dunque inammissibile in quanto volto ad un riesame della volontà delle parti quale ricostruita dal giudice del merito, è in ogni caso radicalmente infondato, sia quanto alla pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c. per l’inesistente effetto “a sorpresa” della decisione, sia quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., per la piena conformità tra il chiesto ed il pronunciato. La Corte d’Appello non ha introdotto alcun argomento nuovo nel giudizio di rinvio sul quale abbia omesso di consentire l’articolazione del contraddittorio tra le parti, nè ha pronunciato extra petita partium ma si è limitata, sulla base di argomenti facenti parte del thema decidendum fin dal primo grado del giudizio, a pronunciare statuizioni del tutto conseguenziali rispetto al dictum della pronuncia di questa Corte che aveva inquadrato la fattispecie nell’ambito di un rapporto puramente obbligatorio intercorso tra le sorelle G., impregiudicati i diritti nascenti dalla futura successione.
L’impostazione difensiva di G.P., fatta propria dalla Corte d’Appello di Firenze, è stata, fin dal primo grado del giudizio, sempre la stessa: l’intento della P. era quello di cedere alle figlie i propri beni in parti uguali sicchè, avendo i beni trasferiti valori diversi, le sorelle si erano impegnate a compensare detti valori con la scrittura ricognitiva di debito di C. nei confronti di P..
E’ noto che l’effetto della decisione “a sorpresa” può riguardare questioni rilevabili d’ufficio e non anche questioni che facciano già parte del thema decidendum (Cass., 2, n. 29098 del 5/12/2017), sicchè la sentenza si pone in piena continuità con questo indirizzo giurisprudenziale, che va confermato. Infine, del tutto inconferente è la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza è del tutto corrispondente al petitum e alla causa petendi. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale la impugnata sentenza si pone in piena continuità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio tra le parti in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire e alle eccezioni sollevate dal convenuto, e la causa petendi, cioè le condizioni dell’azione (Cass., 3, n. 11289 del 10/5/2018; Cass., 3 n. 906 del 17/1/2018; Cass. L, n. 6757 del 24/3/2011), senza precludere al giudice una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dalla parte. Peraltro, nel caso in esame, petitum e causa petendi dell’atto introduttivo del giudizio si riflettono in modo del tutto speculare nella motivazione dell’impugnata sentenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente assume che la impugnata sentenza si sarebbe limitata all’accertamento e alla qualificazione del patto intercorso tra le sorelle quale lecito, senza estendere l’indagine, come avrebbe dovuto in base alla giurisprudenza di questa Corte, alla meritevolezza dello scopo concretamente perseguito dalle parti, alla luce dei canoni costituzionali di solidarietà, parità e non prevaricazione.
2.1 Il motivo, non immune da profili di inammissibilità perchè afferente al merito, è in ogni caso privo di alcun fondamento, in quanto la Corte d’Appello non si è affatto limitata ad una formale qualificazione di liceità dell’accordo ma ha esaminato la causa concreta del medesimo, ponendosi peraltro in piena continuità con la giurisprudenza di questa Corte che, in due fattispecie del tutto identiche alla presente, afferenti cioè ad un accordo sul conguaglio volto ad equilibrare l’effetto economico di trasferimenti diseguali, ha ritenuto la causa dell’accordo meritevole di tutela (Cass., 2, n. 26946 dell’11/11/2008; n. 24291 del 22/10/2015).
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020.

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: incostituzionale sospendere in automatico la responsabilità genitoriale

Corte cost., 29 maggio 2020, n. 102 – Pres. Cartabia

CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di A. F., con ordinanza del 21 giugno 2019, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2019,
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.
1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2019, depositata il 21 giugno 2019 e pervenuta a questa Corte il 4 novembre 2019, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
1.1.- La Sezione rimettente espone che il 30 aprile 2016 il Tribunale ordinario di Grosseto ha condannato la signora A. F. alla pena di due anni e un mese di reclusione, unitamente alla pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per avere eluso, in più occasioni, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Firenze in ordine all’affidamento condiviso dei due figli minorenni (artt. 81, secondo comma, e 388, secondo comma, cod. pen.), e per avere sottratto i medesimi al padre, portandoli in Austria contro la volontà di quest’ultimo (artt. 81, secondo comma, e 574-bis cod. pen.). Il 6 aprile 2018 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello dell’imputata, confermando la sua responsabilità per i reati accertati dal primo giudice, e in accoglimento dell’appello interposto dal pubblico ministero ha rideterminato la pena in quella di due anni e sei mesi di reclusione.
A. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione, eccependo tra l’altro l’illegittimità costituzionale degli automatismi previsti dalle disposizioni censurate in relazione all’applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale.
1.2.- Ad avviso del giudice a quo, le questioni prospettate sono rilevanti, dal momento che il giudizio di cassazione non potrebbe essere definito indipendentemente dalla loro soluzione, che concernerebbe tanto l’automatismo dell’applicazione della pena accessoria in questione per il delitto di sottrazione di minori all’estero commesso “da un genitore in danno del figlio minore” prevista dall’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., quanto la determinazione automatica della sua misura ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. pen.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Sezione rimettente osserva che la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già “semplicemente de facto – come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario – ma de jure”. Dagli artt. 2 (che, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali dell’individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti dei minorenni), 3, 29 e 30 Cost., nonché dall’art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (che impegna gli Stati parte a rispettare, tra l’altro, il diritto dei minori alle proprie relazioni familiari) si evincerebbe, tuttavia, il “principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minorenni deve considerarsi il preminente interesse degli stessi”; di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l’esigenza di tutela del minore.
Mentre i provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale previsti dagli artt. 330 e 333 del codice civile sono adottati di regola da parte di un giudice specializzato (il tribunale per i minorenni) che, all’esito di un vaglio delle concrete circostanze del caso, ne ravvisi l’effettiva opportunità, la pena accessoria prevista dalle disposizioni censurate dovrebbe essere disposta in modo automatico dal giudice penale, al quale sarebbe impedito di “valutare la corrispondenza tra la sospensione della responsabilità genitoriale e gli interessi dei minorenni, così negando la possibilità di effettuare un diverso bilanciamento tra i diritti di quest’ultimi e le esigenze punitive dello Stato verso i genitori”.
Il giudice a quo rammenta come la sentenza n. 31 del 2012 di questa Corte abbia ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 569 cod. pen., nella parte in cui stabiliva che alla condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato conseguisse automaticamente la perdita della potestà genitoriale, dal momento che tale soluzione normativa precludeva al giudice la possibilità di valutare l’interesse del minorenne nel caso concreto, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; e ciò anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice, creata dalla medesima disposizione allora censurata, di assumere una determinazione che gli consentisse di tenere nel debito conto il preminente interesse morale e materiale del minore nel caso concreto.
Simili considerazioni varrebbero, secondo la Sezione rimettente, anche in relazione alla previsione automatica della medesima pena accessoria per il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., previsione che sarebbe suscettibile di compromettere il diritto del minore “di crescere con i genitori e di essere educati da questi, salvo che ciò comporti un grave pregiudizio”.
Una tale compromissione risulterebbe d’altronde in contrasto anche con gli artt. 2, 30 e 31 Cost., nonché con l’art. 3, comma 1, della menzionata Convenzione sui diritti del fanciullo, a tenore del quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, e con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77, la quale stabilisce che in tutti i procedimenti che riguardano un minorenne l’autorità giudiziaria deve acquisire “informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo”.
l giudice a quo dubita dunque della compatibilità degli automatismi censurati con i principi costituzionali e internazionali richiamati (questi ultimi ritenuti rilevanti in relazione all’art. 10 Cost.), anche considerando che il delitto ex art. 574-bis cod. pen. – come già il delitto di alterazione di stato, oggetto della sentenza n. 31 del 2012 – non comporterebbe “una presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessi morali e materiali del minorenne, per cui è ragionevole che il giudice debba poter valutare, in relazione al caso concreto, la inidoneità del genitore all’esercizio della responsabilità genitoriale”.
La Sezione rimettente richiama, altresì, la giurisprudenza di questa Corte che considera incompatibili con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. pene accessorie sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato (è citata la sentenza n. 222 del 2018), osservando che l’applicazione automatica di una pena accessoria contrasterebbe con il principio della finalità rieducativa della pena “nei casi in cui il delitto ex art. 574-bis cod. pen. sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore”, dal momento che il condannato in una tale situazione “non potrebbe ricavare una rieducazione dalla sospensione della sua potestà genitoriale”.
Dopo aver rammentato altre pronunce con cui questa Corte ha dichiarato illegittimi automatismi nella disciplina delle misure alternative alla detenzione (sono citate le sentenze n. 445 del 1997, n. 504 e n. 186 del 1995) ovvero nell’applicazione di pene accessorie (sono citate, oltre alla sentenza n.31 del 2012, le sentenze n. 22 del 2018 e n. 7 del 2013), il giudice a quo si sofferma ancora sulla sentenza n. 222 del 2018, evidenziando che da tale pronuncia si evince il principio secondo cui, “quando una sanzione si rivela manifestamente irragionevole, un intervento correttivo della Corte costituzionale è possibile se essa può essere sostituita ancorandosi a “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, anche se il sistema non offre un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima senza provocare vuoti di tutela degli interessi toccati dalla norma oggetto della pronuncia”.
Il collegio rimettente osserva, infine, che anche “la previsione di una durata fissa della pena accessoria presenta profili di dubbia costituzionalità perché contrasta con il principio di proporzionalità della pena … e con il principio di necessaria individualizzazione delle pene”, che imporrebbero “una adeguata calibrazione della applicazione e della durata” della pena accessoria in questione.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
2.1.- Anzitutto, il giudice a quo avrebbe fornito una lacunosa dimostrazione della rilevanza delle questioni prospettate, non consentendo in particolare a questa Corte “di verificare se il motivo di gravame da cui nasce la questione di costituzionalità riproduca effettivamente una doglianza già mossa nell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, che pure aveva già irrogato all’imputata la suddetta pena accessoria”. Laddove – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – l’imputata non avesse già sollevato avanti alla Corte d’appello una doglianza relativa alla sanzione irrogatale, il motivo di gravame svolto avanti alla Corte di cassazione rimettente sarebbe inammissibile, con conseguente irrilevanza nel giudizio a quo delle questioni prospettate.
Il difetto di motivazione sulla rilevanza si apprezzerebbe, inoltre, anche rispetto all’assenza di indicazioni “sulle capacità genitoriali dell’imputata, sulla sua condotta nel rapporto con l’altro coniuge relativamente ai figli, sulla volontà dei figli di interrompere i rapporti col padre, sul rapporto tra i figli e lo stesso padre”; il che comporterebbe l’impossibilità di “far fondatamente presumere la derivazione in danno dei figli di effetti pregiudizievoli dall’applicazione della pena accessoria irrogata alla madre”. Un tale difetto di motivazione sulla rilevanza, osserva l’Avvocatura generale dello Stato, aveva del resto condotto questa Corte a dichiarare inammissibile, con ordinanza n. 150 del 2013, una questione identica a quella oggi proposta dalla sezione rimettente.
Nel giudizio a quo, infine, non assumerebbe alcuna rilevanza concreta “la questione della durata predeterminata della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, alla quale il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata, per come riportato dall’ordinanza, neppure accenna”.
2.2.- Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate.
L’automatismo di cui si duole il collegio rimettente sarebbe, infatti, posto a tutela del minore, il quale – in conseguenza della condotta di illecita sottrazione e trattenimento all’estero – subirebbe “una compromissione, spesso definitiva, del proprio diritto di godere degli affetti familiari e di essere educato e assistito dai propri genitori”. La condotta incriminata dall’art. 574-bis cod. pen. sarebbe, in effetti, “di sicuro pregiudizio per l’interesse morale e materiale del minore”, ciò che renderebbe del tutto ragionevole la comminatoria, a carico del genitore che abbia compiuto il reato e che per questo si sia dimostrato inadatto a esercitare la propria responsabilità genitoriale, della pena accessoria in questione.
Una tale considerazione, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, renderebbe inapplicabile a questo caso la ratio delle sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013 di questa Corte, concernenti reati che non necessariamente sono commessi a danno del minore, come invece il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., che mira a tutelare “i singoli rapporti e gli specifici interessi che fanno capo ai componenti il nucleo familiare”.
D’altra parte, la pena accessoria qui all’esame non è la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ma la semplice sospensione della stessa, che priva solo temporaneamente il genitore dei diritti a essa inerenti, conservandogli peraltro la possibilità di frequentare il figlio e di vigilare sulla sua istruzione, educazione e condizioni di vita, nonché la titolarità dei doveri che discendono dal proprio ruolo genitoriale.
Né sarebbe fondato il dubbio di legittimità costituzionale sollevato in relazione al carattere predeterminato della durata della pena accessoria, dal momento che l’art. 34 cod. pen. si limiterebbe a dettare un criterio di computo per la durata della pena stessa, senza togliere al giudice la discrezionalità nella fissazione della pena principale, la quale poi si rifletterà sull’entità della pena accessoria, assicurandone così la proporzionalità alla gravità del fatto da cui deriva la pena principale.
Motivi della decisione
1.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Secondo la Sezione rimettente, l’automatismo applicativo discendente dalle disposizioni censurate – quanto, anzitutto, all’an della pena accessoria – sarebbe incompatibile con il principio della preminenza degli interessi del minore in ogni decisione pubblica che lo riguarda, principio a sua volta ricavabile da una pluralità di parametri costituzionali, e in particolare dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
L’automatismo nell’an della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale sarebbe, altresì, in contrasto con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. La pena in questione risulterebbe eccessiva specie allorché il reo sia stato motivato dalla finalità di preservare il figlio da pregiudizi che potrebbero essergli arrecati dall’altro genitore; situazione, questa, in cui la pena non potrebbe esplicare alcuna efficacia rieducativa.
Infine, il giudice a quo censura l’automatismo nel quantum della pena accessoria discendente dalle disposizioni censurate, ritenendolo incompatibile – ancora – con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
2.- Preliminare all’esame delle questioni prospettate è un breve inquadramento del contesto normativo nelle quali esse si inseriscono.
2.1.- L’art. 34 cod. pen. – la prima delle disposizioni censurate – disciplina in via generale le pene accessorie della decadenza e della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo al primo comma che la decadenza si applica (soltanto) ai delitti per i quali essa sia espressamente prevista, e al secondo comma che la sospensione opera invece come conseguenza automatica della “condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale … per un periodo di tempo, superiore al doppio della pena inflitta”.
L’art. 34 non specifica, peraltro, quale sia il contenuto delle due pene accessorie in parola, limitandosi a precisare – al terzo comma – che la decadenza dalla responsabilità genitoriale importa “anche” – e, dunque, non esclusivamente – “la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile”, nonché – al quarto comma – che la sospensione dal relativo esercizio importa “anche l’incapacità a esercitare, durante la sospensione”, i medesimi diritti.
Il più preciso contenuto delle due pene accessorie in esame si ricava, a contrario, dalle disposizioni del codice civile dedicate alla “responsabilità genitoriale”: espressione con cui è stata sostituita – ad opera dell’art. 93, lettera c), del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219) – la precedente formula “potestà dei genitori”, che a sua volta aveva sostituito – per effetto dell’art. 122 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – il sintagma originario “patria potestà”.
L’art. 316 cod. civ., come modificato dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013, disciplina – pur senza definirne puntualmente il contenuto – la responsabilità genitoriale, attribuendone la titolarità a entrambi i genitori, chiamati a esercitarla “di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.
ome chiarisce la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 154 del 2013, “la nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (tra cui il reg. CE n. 2201/2003 – c.d. Bruxelles II bis – relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, da considerare non più come una potestà sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio”. Tale nozione consiste – prosegue la Relazione – in “una situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione”, precisandosi che essa è “necessariamente più ampia rispetto alla (vecchia) potestà, in quanto dovrebbe reputarsi in essa ricompresa anche la componente economica rappresentata dall’obbligo di mantenimento dei figli”. Ciò che permette, conclude la Relazione, di attribuire “risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono più essere considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori”.
Le due pene accessorie disciplinate dall’art. 34 cod. pen. prevedono dunque la decadenza (definitiva) ovvero la sospensione (temporanea) dal fascio complesso di diritti, potestà, obblighi, che si riassumono nel concetto civilistico di “responsabilità genitoriale” di cui all’art. 316 cod. civ.
L’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. dispone, peraltro, che – in caso di sospensione condizionale della pena relativa a un reato per il quale sia prevista in astratto la pena accessoria della decadenza o della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale – gli atti del procedimento penale debbano essere trasmessi al tribunale per i minorenni, affinché assuma i “provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori”. La ratio della disposizione si collega evidentemente all’art. 166 cod. pen., il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende di regola anche alle pene accessorie; sicché l’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. si preoccupa di assicurare che anche in tale ipotesi vengano comunque assunti gli opportuni provvedimenti a tutela del minore, ad opera però non direttamente del giudice penale, ma del tribunale per i minorenni, il quale potrà così intervenire – se del caso – adottando le misure previste dagli artt. 330 e 333 cod. civ.
In particolare, l’art. 330 cod. civ. dispone che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”, precisando al secondo comma che “in tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Il genitore decaduto potrà peraltro essere reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 332 cod. civ., allorché siano cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata.
Ai sensi invece del successivo art. 333 cod. civ., “quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze del caso, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. Tali provvedimenti, peraltro, sono – ai sensi dell’ultimo comma dello stesso art. 333 cod. civ. – “revocabili in qualsiasi momento”.
Nella specifica ipotesi in cui penda tra i genitori, innanzi al giudice ordinario civile, un giudizio di separazione o di divorzio, ovvero un procedimento sulla responsabilità genitoriale di figli nati da coppia non coniugata ai sensi dell’art. 316 cod. civ., l’art. 38, primo comma, del R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie) prevede che la competenza per i procedimenti di cui all’art. 333 cod. civ. spetti allo stesso giudice ordinario, con esclusione della competenza del tribunale per i minorenni.
2.2.- La seconda disposizione oggetto di censure da parte del rimettente è l’art. 574-bis cod. pen.
Introdotta a mezzo della L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), la norma mira ad apprestare una più energica tutela penale contro l’odioso fenomeno della sottrazione o del trattenimento di minori all’estero contro la volontà di uno o entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero del tutore, con l’effetto di impedire a costoro l’esercizio della responsabilità stessa.
Accanto alle pene principali della reclusione da uno a quattro anni per l’ipotesi prevista dal primo comma, e da sei mesi a tre anni per l’ipotesi – prevista dal secondo comma – caratterizzata dalla sottrazione o trattenimento di minore ultraquattordicenne con il suo consenso, il terzo comma dell’art. 574-bis prevede, come conseguenza automatica della condanna, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore che abbia commesso il fatto “in danno del figlio minore”.
Tale terzo comma ribadisce in effetti la previsione di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., che – come si è poc’anzi sottolineato – prevede in via generale la pena accessoria in questione come conseguenza automatica della condanna per tutti i delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, come è certamente qualificabile il delitto di sottrazione o trattenimento di minori all’estero. In mancanza poi di specifica indicazione sulla durata della pena accessoria nel medesimo terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., essa dovrà ricavarsi dalla stessa disposizione generale di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., che ne àncora il quantum al doppio della pena principale in concreto inflitta.
2.3.- Dal tenore complessivo della motivazione dell’ordinanza di rimessione, alla luce del quadro normativo sin qui illustrato, si evince dunque che oggetto delle censure del giudice a quo sono, più precisamente: a) il terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede come conseguenza automatica della condanna la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale a carico del genitore che abbia commesso il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero in danno del figlio minore; e b) il secondo comma dell’art. 34 cod. pen., nella parte in cui dispone che – in tal caso – la durata della pena accessoria in parola è pari al doppio della pena principale inflitta.
3.- In punto di ammissibilità delle questioni prospettate, si osserva quanto segue.
3.1.- Sono anzitutto inammissibili le questioni aventi ad oggetto l’art. 34, secondo comma, cod. pen.
3.1.1.- Quanto ai profili concernenti l’automatismo nell’an della pena accessoria in questione, se l’obiettivo della Sezione rimettente è quello di eliminare tale automatismo con riferimento al solo delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., l’oggetto del presente giudizio di costituzionalità deve essere, per l’appunto, confinato al solo terzo comma dell’art. 574-bis cod. pen., che stabilisce la regola secondo cui la condanna del genitore per il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero compiuto in danno del figlio minore “comporta”, con carattere di automaticità, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ed invero, l’estensione del sindacato di costituzionalità all’art. 34, secondo comma, cod. pen. sui profili concernenti l’automatismo nell’an della pena accessoria sarebbe, per un verso, inutile rispetto agli scopi perseguiti dalla sezione rimettente, posto che l’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. si atteggia a lex specialis rispetto a quella disposizione, come tale destinata a trovare applicazione in caso di condanna per il delitto di sottrazione o trattenimento di minore all’estero in luogo della lex generalis; per altro verso, detta estensione risulterebbe eccedente rispetto a tali scopi, dal momento che l’art. 34, secondo comma, cod. pen. si applica alla generalità dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, dei quali non si occupa – né potrebbe occuparsi – l’ordinanza di rimessione.
3.1.2.- Relativamente poi alle questioni concernenti il quantum della pena accessoria, oggetto della disciplina di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen., è fondata l’eccezione – per il vero appena accennata dall’Avvocatura generale dello Stato – secondo cui tali questioni non spiegano alcuna rilevanza nel giudizio a quo.
Dall’ordinanza di rimessione si evince che la ricorrente non ha articolato motivi di ricorso sul quantum della pena accessoria irrogatale, concentrando piuttosto le sue censure sull’an della sua applicazione, rispetto alle quali ha sollecitato la Corte di cassazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. In caso di rigetto di tali questioni, la Sezione rimettente dovrebbe dunque disattendere il ricorso dell’imputata, senza poter sindacare la durata della pena accessoria concretamente irrogata; mentre in caso di accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l’art. 574-bis cod. pen. in riferimento all’automatismo nell’an della pena accessoria, ben potrebbe annullare il capo della sentenza impugnata relativo all’applicazione della pena accessoria stessa, rinviando gli atti al giudice del merito. Sarebbe poi quest’ultimo a dover valutare se irrogare la pena accessoria e, in caso affermativo, a determinarne la durata, facendo a quel punto applicazione dell’art. 34, secondo comma, cod. pen.
3.2.- Quanto poi ai parametri evocati, inammissibile deve ritenersi la censura formulata in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” cui l’ordinamento italiano si conforma ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994), ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché n. 348 e n. 349 del 2007, e precedenti conformi ivi citati).
La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all’art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (nel senso, per l’appunto, del rilievo ex art. 117, primo comma, Cost. della Convenzione sui diritti del fanciullo, sentenza n. 7 del 2013).
Ciò non impedisce, peraltro, alla predetta Convenzione – così come alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77, citata in motivazione nell’ordinanza di rimessione, nonché alla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), che tra l’altro aspira a sintetizzare le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell’intera Unione – di poter essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra le quali in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dalle ordinanze di rimessione (amplius, al riguardo, infra, 4.1. e 4.2.).
3.3.- Non è fondata, invece, l’eccezione formulata dall’Avvocatura generale dello Stato e relativa all’allegato difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, che deriverebbe dal non avere il giudice a quo chiarito se la ricorrente avesse già formulato una doglianza contro l’applicazione della pena accessoria innanzi alla Corte d’appello; ciò che condizionerebbe, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la stessa ammissibilità del corrispondente motivo di gravame nel giudizio di cassazione.
A prescindere qui dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti già formulato la doglianza in parola in sede di appello, l’esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione non può essere dilatata sino a esigere, nell’ordinanza medesima, una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo. E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni – emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione – che possano condurre questa Corte a dubitare di tale ammissibilità.
Nel caso di specie, tali ragioni ictu oculi non sussistono: anzi, dal momento che lo stesso giudice a quo dà atto che la pena inflitta all’imputata era stata rideterminata in peius nel giudizio d’appello, all’imputata sarebbe comunque stato consentito formulare motivi di ricorso per cassazione attinenti al trattamento sanzionatorio – e dunque anche alla pena accessoria in questione – pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d’appello (art. 609, comma 2, del codice di procedura penale).
3.4.- L’Avvocatura generale dello Stato lamenta infine un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni anche sotto il profilo dell’omessa illustrazione, da parte dell’ordinanza di rimessione, delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli dell’applicazione della pena accessoria alla madre.
Anche questa eccezione è infondata.
È vero che questioni analoghe a quelle oggi all’esame, sollevate da un giudice di merito, sono state ritenute inammissibili da questa Corte con ordinanza n. 150 del 2013, proprio in ragione dell’insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo stato neppure precisato – in quell’occasione – se la pena detentiva sarebbe stata sospesa o meno, con conseguente incertezza circa la possibilità stessa – giusta il disposto dell’art. 34, ultimo comma, cod. pen. – di applicare la pena accessoria.
Le questioni odierne, tuttavia, sono state sollevate non già da un giudice di merito, ma dalla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso una sentenza di condanna a pena non sospesa, alla quale segue di diritto l’applicazione della pena accessoria in esame. Avendo la Corte medesima già ritenuto infondati gli ulteriori motivi di ricorso contro la sentenza di condanna, anche le doglianze sulla statuizione relativa alla pena accessoria dovrebbero essere rigettate, a meno che non vengano accolte le questioni di legittimità costituzionale prospettate in questa sede: ciò che comporterebbe l’esito obbligato dell’annullamento in parte qua della sentenza di condanna.
Il che basta ai fini della rilevanza delle questioni relative all’automatismo nell’an della pena accessoria all’esame, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima.
4.- Nel merito, conviene esaminare congiuntamente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.
Richiamando tali parametri costituzionali, il giudice a quo in buona sostanza dubita della legittimità della disciplina censurata sotto un triplice concorrente profilo, in quanto: a) imporrebbe al giudice penale di irrogare la sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dalla responsabilità genitoriale anche allorché ciò sia contrario all’interesse preminente del minore, b) violerebbe il diritto del minore di mantenere relazioni con entrambi i genitori, e c) introdurrebbe un automatismo incompatibile con la necessità di una valutazione caso per caso dell’adozione di un provvedimento che riguarda direttamente il minore.
4.1.- Rispetto al primo profilo, sono certamente pertinenti i richiami agli articoli 30 e 31 Cost.
Il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorità, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei “migliori interessi” (best interests) o dell’ “interesse superiore” (intérêt supérieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, nasce nell’ambito del diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e di qui confluito – tra l’altro – nell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell’art. 24, comma 2, CDFUE, per essere assunto altresì quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera, sentenza 6 luglio 2010, N. e Shuruk contro Svizzera, paragrafi da 49 a 56 e 135; Grande Camera, sentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96; sezione terza, sentenza 19 settembre 2000, Gnahoré contro Francia, paragrafo 59).
Tale principio – già declinato da questa Corte, con riferimento all’art. 30 Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata “la soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior “cura della persona”” (sentenza n. 11 del 1981) – è stato, peraltro, già considerato da plurime pronunce di questa Corte come incorporato altresì nell’ambito di applicazione dell’art. 31 Cost. (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014), il cui contenuto appare dunque arricchito e completato da tale indicazione proveniente dal diritto internazionale (sentenza n. 187 del 2019).
4.2.- Quanto poi al diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, occorre parimenti rilevare che tale diritto – riconosciuto oggi, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 315-bis, primo e secondo comma, cod. civ., ove si sancisce il diritto del minore a essere “educato, istruito e assistito moralmente” dai genitori, nonché dall’art. 337-ter, primo comma, cod. civ., ove si riconosce il suo diritto di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori” e “di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi” – è affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea, al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato.
L’art. 8, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce il diritto del minore alle proprie “relazioni familiari”; il successivo art. 9, comma 1, impone agli Stati parte di vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo”; e il comma 3 del medesimo art. 9 ulteriormente chiarisce che “gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. L’art. 24, comma 3, CDFUE dal canto suo sancisce il diritto del minore di “intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. E la stessa Corte EDU, in sede di interpretazione dell’art. 8 CEDU, riconosce parimenti il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una “mutua relazione” (Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafo 202; sezione prima, sentenza 28 aprile 2016, Cincimino contro Italia, paragrafo 62; Grande Camera, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. contro Finlandia, paragrafo 151; Grande Camera, sentenza 13 luglio 2000, E. contro Germania, paragrafo 43; sezione terza, sentenza 7 agosto 1996, J. contro Norvegia, paragrafo 52).
Alla luce di tali obblighi internazionali, correttamente la Sezione rimettente evoca, quale base normativa del diritto in questione nell’ordinamento costituzionale italiano, l’art. 30 Cost., il cui primo comma, sancendo il dovere dei genitori di “educare” i figli, non può che presupporre il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori; ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi.
4.3.- Pertinente è, inoltre, il riferimento all’art. 2 Cost.: e ciò sia perché i due diritti della persona di minore età su cui fa perno l’ordinanza di rimessione devono senz’altro essere ricondotti al novero di quei “diritti inviolabili dell’uomo” che la Repubblica si impegna a riconoscere e garantire; sia perché il principio personalista, che permea tutta la Costituzione italiana e che trova espressione anche e soprattutto in quell’articolo, impone di riconoscere e garantire i diritti della persona non solo come singolo, ma anche nelle relazioni in cui essa concretamente si trova, e nelle quali soltanto essa si può sviluppare.
4.4.- Infine, la censura relativa all’automatismo nell’applicazione della sanzione, che impedirebbe al giudice di ricercare la soluzione ottimale per il minore nella situazione concreta, nonché l’eventuale sussistenza di una violazione del suo diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori, appare riconducibile, altresì, all’ambito applicativo dell’art. 3 Cost., che vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate, e che non a caso è stato già utilizzato da questa Corte quale (unico) fondamento della pronuncia di illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva una preclusione automatica all’accesso alla detenzione domiciliare, ritenuta incompatibile con le esigenze preminenti di tutela del figlio minore del condannato (sentenza n. 211 del 2018).
5.- Tali questioni, così precisate quanto all’oggetto e ai parametri, sono fondate.
5.1.- Il genitore che commetta un fatto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero compie, invero, un delitto di elevata gravità, che offende tanto il diritto dell’altro genitore, quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo (supra, 4.2. e 4.3.).
L’eventuale consenso, o comunque la mancata opposizione, del minore alla condotta del genitore autore del reato non esclude, evidentemente, il carattere offensivo del fatto anche nei riguardi dello stesso minore, che ha comunque diritto, pure in contesti di elevata conflittualità familiare o di rapporto problematico con l’altro genitore, di essere mantenuto in una situazione che permetta, in futuro, un’evoluzione più armonica di quel rapporto. E ciò salvo il caso che esso appaia chiaramente pregiudizievole – e debba per questa ragione essere interrotto – in base a una valutazione che, però, spetta unicamente all’autorità giudiziaria competente, in esito a un’accurata istruttoria, e che non può certo essere anticipata in via unilaterale dall’altro genitore, seppur in ipotesi animato dalle migliori intenzioni (e salvo il caso estremo dello stato di necessità).
Proprio l’elevata gravità del delitto in questione segna, come non a torto sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato, una netta distinzione tra la questione oggi all’esame di questa Corte e quelle decise con le sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013, con le quali fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’automatismo applicativo della pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale in conseguenza della condanna per i delitti, rispettivamente, di alterazione e soppressione di stato, entrambi solo eventualmente lesivi dell’interesse del minore.
5.2.- Tuttavia, il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. rispetto allo stesso interesse del minore non basta a giustificare – al metro dei parametri costituzionali evocati – l’automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non sospesa.
Occorre, in effetti, considerare che tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista. Dunque, la sanzione in esame investe necessariamente anche una persona diversa dal colpevole: e ciò accade, come giustamente rileva l’ordinanza di rimessione, de iure, e non solo de facto, come invece rispetto alle altre pene, i cui effetti pure si possono riverberare – ma in via meramente riflessa ed eventuale – sui familiari del condannato (in questo senso già la sentenza n. 7 del 2013: la pena accessoria allora all’esame incideva “su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore”).
L’impatto di tale sanzione sul minore è, d’altra parte, tutt’altro che trascurabile.
Come si è già rilevato (supra, 2.1.), la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale comporta in capo al genitore che ne è colpito non solo la perdita temporanea del potere di rappresentanza legale del figlio nell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma – ben più radicalmente – la privazione, per tutto il tempo della sospensione, dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di “responsabilità genitoriale”, con conseguente venir meno di ogni potere di assumere decisioni “per” il figlio: comprese quelle che attengono alle sue necessità di vita quotidiana e che l’art. 357 cod. civ., nel disciplinare i poteri del tutore, indica riassuntivamente con l’espressione “cura della persona”.
Per quanto, allora, la pena accessoria in questione non comporti ipso iure il divieto di convivere con, o di frequentare il minore, è evidente che la privazione di ogni potere decisionale nell’interesse del minore impedirà, di fatto, al genitore sospeso dall’esercizio della propria responsabilità di vivere il proprio rapporto con il figlio al di fuori della immediata sfera di sorveglianza dell’altro genitore, o comunque di persona che sia titolare della relativa responsabilità e sia, pertanto, in grado di assumere in ogni momento le necessarie decisioni per il figlio.
Una tale situazione, che rende oggettivamente più difficile la stessa relazione con il minore in conseguenza dell’applicazione della pena accessoria in esame, rischia così di danneggiare in primis proprio quest’ultimo. E ciò in violazione, tra l’altro, dello stesso principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost., il cui contenuto minimale è pur sempre il divieto di prevedere a applicare pene a danno di una persona per un fatto altrui (sentenza n. 364 del 1988).
5.3.- È ben vero che le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono all’unisono l’art. 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l’art. 24, comma 3, CDFUE, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all’interesse preminente del minore. Ma non è ragionevole assumere che la sospensione dalla responsabilità genitoriale di chi si sia in passato reso responsabile del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. costituisca sempre e necessariamente, come pare presupporre il legislatore, la soluzione ottimale per il minore. 5.3.1.- Al riguardo, occorre anzitutto considerare che i fatti sussumibili nell’art. 574-bis cod. pen. possono presentare caratteristiche assai varie, anche in relazione alla loro concreta dimensione offensiva per l’interesse del minore.
Basti considerare che il terzo comma ora censurato prevede la medesima pena accessoria (automatica) della sospensione della responsabilità genitoriale tanto per le ipotesi di cui al primo comma, più severamente sanzionate (reclusione da uno a quattro anni), quanto per quelle di cui al secondo comma, meno severamente sanzionate (reclusione da sei mesi a tre anni). Queste ultime ipotesi sono caratterizzate dal consenso del minore ultraquattordicenne alla condotta del genitore autore della sottrazione o del trattenimento. Il fatto resta qui gravemente lesivo dei diritti dell’altro genitore; ma la sua concreta dimensione offensiva per il minore, che pure permane in relazione all’esigenza di garantirgli la possibilità di un più armonico sviluppo futuro del proprio rapporto anche con quel genitore, è certamente attenuata, posto che il minore stesso, ormai adolescente, vive oggi evidentemente come problematico quel rapporto.
Ma anche all’interno delle ipotesi abbracciate dal primo comma, non è infrequente che la condotta costitutiva del reato venga compiuta da un genitore straniero in contesti di elevata conflittualità familiare, in cui accade che l’autore conduca all’estero il minore – o semplicemente lo trattenga oltre il termine assentito dall’altro genitore, o comunque autorizzato dal provvedimento del tribunale – ritenendo che la condotta dell’altro genitore sia pregiudizievole per il minore. Ciò non giustifica il fatto, che resta qualificabile come reato, la valutazione di un genitore non potendo ovviamente sostituirsi a quella dell’autorità giudiziaria competente; ma certo non consente di desumere meccanicamente dalla commissione del reato che il mantenimento del rapporto tra il suo autore e il minore sia senz’altro pregiudizievole per gli interessi di quest’ultimo.
Né, ancora, potrebbe argomentarsi che la sospensione della responsabilità genitoriale è destinata a operare soltanto a fronte di fatti che in concreto assumano una elevata gravità, sul rilievo che – ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 34 cod. pen. – tale pena accessoria non trova applicazione nel caso di pena detentiva condizionalmente sospesa. Non sempre, infatti, una pena inferiore a due anni di reclusione può essere sospesa: e ciò per ragioni che nulla hanno a che fare con la gravità del singolo fatto di reato. L’autore potrebbe, ad esempio, avere già fruito in passato della sospensione condizionale per un reato del tutto eterogeneo, e non potere per tale ragione ottenere il beneficio nemmeno a fronte di una pena di pochi mesi di reclusione, inflitta per un ritardo di qualche giorno nel rimpatrio del minore dopo una vacanza nel proprio paese d’origine. Anche in un caso siffatto, la disposizione censurata imporrebbe al giudice di applicargli la pena accessoria in parola.
5.3.2.- Il problema principale determinato dalla previsione della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale come pena accessoria che segue automaticamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. consiste però nella cecità di questa conseguenza – concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore – rispetto all’evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo.
Se, infatti, una misura che frappone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e il genitore in tanto può legittimarsi in quanto tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 3, CDFUE), in base al principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per il suo interesse, la stessa applicazione della pena accessoria ora all’esame potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione: le quali, naturalmente, comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo il fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore. Tali circostanze ben potrebbero, infatti, aver evidenziato come il mantenimento del rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento all’estero non risulti pregiudizievole per il minore, e anzi corrisponda a un suo preciso interesse, che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare, in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale.
Ciò tanto più quando – come è in effetti avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo – le stesse autorità giudiziarie italiane competenti nei paralleli procedimenti civili concernenti la salvaguardia degli interessi del minore, successivamente alla sottrazione o al trattenimento illeciti all’estero, abbiano deciso di affidarlo – in via condivisa o addirittura esclusiva – proprio al genitore autore del reato, ritenendolo il più idoneo a farsi carico degli interessi del figlio.
5.3.3.- L’irragionevolezza dell’automatismo previsto dalla disposizione censurata, rispetto all’esigenza primaria di ricerca della soluzione ottimale per il minore, è vieppiù evidenziata dalla circostanza che la pena accessoria in questione è destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto.
Prima di tale momento, l’ordinamento offre alle diverse autorità giurisdizionali che si succedono nel corso del procedimento penale – il giudice per le indagini preliminari, il tribunale in composizione monocratica, e infine la corte d’appello – un ampio margine di valutazione relativamente alla possibile adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; un provvedimento, peraltro, il cui contenuto può, ai sensi dell’art. 288, comma 1, cod. proc. pen., essere opportunamente calibrato a seconda delle specifiche esigenze del caso concreto, potendo il giudice privare “in tutto” o anche solo “in parte” l’imputato dei poteri inerenti a tale responsabilità.
Tale margine di discrezionalità concesso al giudice penale durante il procedimento penale viene però del tutto meno quando la sentenza di condanna passa in esecuzione: qualunque cosa sia accaduta nel frattempo, e indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l’interesse attuale del minore in quel momento. E ciò in frontale ed evidente contrasto con i diritti del minore sin qui rammentati. 5.4.- Da tutto quanto precede discende che l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. è incompatibile con tutti i parametri costituzionali sopra indicati, interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell’Unione europea in materia di tutela di minori che vincolano l’ordinamento italiano.
I limiti del devolutum non consentono a questa Corte di affrontare l’interrogativo – sul quale peraltro ben potrà il legislatore svolgere ogni opportuna riflessione – se il giudice penale sia l’autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all’interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda, quale è l’applicazione di una pena accessoria che incide sul suo diritto a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, ferma restando comunque la necessità di assicurare un coordinamento con le autorità giurisdizionali – tribunale per i minorenni o, se del caso, tribunale ordinario civile – che siano già investite della situazione del minore. E ciò anche al fine di garantire il rispetto della previsione – sancita espressamente dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, e ripresa in linea di principio a livello di legislazione ordinaria dagli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. – di sentire il minore che abbia un discernimento sufficiente, e di tenere in debito conto la sua opinione, in relazione a tutte le decisioni che lo riguardano.
I vincoli costituzionali sopra menzionati impongono però a questa Corte di porre rimedio al vulnus riscontrato in continuità con lo spirito delle sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013, sostituendo l’attuale automatismo con il dovere di valutazione caso per caso, da parte dello stesso giudice penale, se l’applicazione della pena accessoria in questione costituisca in concreto la soluzione ottimale per il minore, sulla base del criterio secondo cui tale applicazione “in tanto può ritenersi giustificabile … in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore” (sentenza n. 7 del 2013). Valutazione, quest’ultima, che non potrà che compiersi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna – e dunque tenendo conto necessariamente anche dell’evoluzione delle circostanze successive al fatto di reato.
5.5.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nei termini appena indicati, comporta che esso dovrà trovare applicazione in quanto lex specialis – attribuente al giudice il “potere” di disporre la pena accessoria in questione anziché il “dovere” di irrogarla – nelle ipotesi di condanna per il delitto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero; rimanendo così esclusa in queste specifiche ipotesi – limitatamente all’an della pena accessoria – l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 34, secondo comma, cod. pen. (che non è interessata dalla presente pronuncia), la quale prevede in caso di “condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale” l’automatica applicazione di tale pena accessoria.
6.- Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. formulata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020.

Rinuncia all’eredità e debiti tributari

Cass. Civ., Sez. V, Ord., 03 Novembre 2020, n. 24317
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3407/2016 R.G., proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Contento Giancarlo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
– resistente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 7 luglio 2015 n. 3894/28/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n. 27) del 21 luglio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;
Svolgimento del processo
Che:
M.M. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Roma il 7 luglio 2015 n. 3894/28/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 18.509,05 in relazione ad avviso di liquidazione per I.N. V.I.M. su beni immobili compresi nell’eredità della defunta madre, nonchè su diniego di definizione agevolata della lite pendente ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 23 maggio 2014 n. 14059/60/2014, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’inoppugnabilità dell’avviso di liquidazione avesse reso definitiva la pretesa tributaria e che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. c., fosse inapplicabile all’I.N. V.I.M.. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
Che:
1. Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 519 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la legittimazione passiva del ricorrente, stante inefficacia della rinunzia all’eredità per la sopravvenuta prescrizione.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’intervenuta decadenza della pretesa azionata con la cartella di pagamento.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.
1.1 Posto che la prescrizione riguarda il solo diritto di accettare l’eredità (art. 480 c.c.), dando continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in subiecta materia (Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13639), si deve rilevare che la mera inerzia del chiamato all’eredità che non impugni il prodromico avviso di liquidazione per far valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria, non preclude l’impugnazione della successiva cartella di pagamento per la medesima ragione.
La Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che come è stato dedotto in giudizio- l’avviso di liquidazione era stato notificato al ricorrente allorquando egli si trovava nella qualità, non già di erede, bensì di chiamato all’eredità.
Dunque, questa circostanza impediva all’avviso di liquidazione di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilità soggettiva dei debiti tributari della de cuius al ricorrente e, per ciò solo, della sua legittimazione passiva in veste di successore a titolo universale. Riferibilità soggettiva e legittimazione passiva che, appunto, non potevano discendere che dal conseguimento – nella specie non verificatosi – della qualità di erede.
Legittimamente, pertanto, il ricorrente ha successivamente impugnato la cartella notificatagli sulla base di quell’avviso di liquidazione, per far valere l’insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti della de cuius, in quanto rinunciante all’eredità da questi dismessa.
Va in proposito osservato che, in base all’art. 521 c.c., “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente – cioè a far data dall’apertura della successione – l’assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario; il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinchè possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti è che questi abbia accettato (e, quindi, acquistato) l’eredità.
1.2 Non vale obiettare, come è stato incidentalmente sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, che il ricorrente si sarebbe limitato a rimarcare l’efficacia retroattiva della rinuncia, senza farsi carico della intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, in quanto non impugnato.
Va, infatti, considerato che proprio nella deduzione in giudizio da parte del ricorrente della rinuncia all’eredità, e della sua efficacia retroattiva, era insito il fondamentale e dirimente motivo di impugnazione della cartella di pagamento, in quanto basata su avviso di liquidazione notificato allorquando egli assumeva la veste di chiamato all’eredità e non di erede.
E la cui definitività, conseguentemente, non poteva intaccare (e ciò non per ragioni fattuali necessitanti di specifica deduzione, ma nella applicazione del regime giuridico del caso, ex art. 521 c.c.) la sua personale estraneità alla responsabilità tributaria facente capo alla de cuius; nè, pertanto, produrre un titolo esecutivo allo stesso opponibile. 1.3 Una diversa conclusione non potrebbe desumersi dalla regola di determinazione dell’imposta evincibile dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 7, comma 4 (ora comma 2), del (secondo cui: “Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”), posto che tale norma, comportante un’eccezione ai principi generali in tema di obbligazione, è applicabile non ai tributi posti a carico del de cuius, ma unicamente all’imposta di successione (Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2010, n. 21101).
1.4 Va, dunque, riaffermato che – atteso che la responsabilità per il debito tributario della de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., – il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorchè quest’ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto. 1.6 Nè rileva l’opposta tardività della rinunzia all’eredità.
Orbene, questa Corte ritiene che, tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perchè si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) ma della relativa prova l’amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053).
Nella specie, è pacifico che la rinuncia è stata fatta dopo il decorso del termine di dieci anni per accettare l’eredità (art. 480 c.c.), dovendosi ritenere in concreto del tutto inutile, in quanto riguardava un’eredità rispetto alla quale il diritto ad accettare si era ormai prescritto. Invero, la giustificazione causale dell’atto di rinunzia tardiva si è espressa nell’interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede” (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2017, n. 8053).
1.6 Altro sarebbe dire che la rinuncia così operata sarebbe stata, in realtà, priva di effetto, per essere il chiamato decaduto dal relativo diritto, in quanto già accettante in dipendenza del possesso dei beni ereditari ex art. 485 c.c. Tuttavia, questo aspetto di causa non ha trovato ingresso nella sentenza impugnata, la cui ratio decidendi poggia sulla definitività dell’avviso di liquidazione non impugnato. E che la circostanza fosse effettivamente inidonea a diversamente fondare la medesima decisione di rigetto del ricorso introduttivo dipende dal fatto che era onere della stessa amministrazione finanziaria provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, e la conseguente inoperatività della rinuncia; dimostrando l’effettivo possesso dei beni ereditari da parte del ricorrente o, comunque, deducendo il compimento di altri atti presupponenti la volontà di accettare l’eredità e non altrimenti possibile se non nella qualità di erede (Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13639; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2019, n. 10908).
2. Pertanto, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario del contribuente.
3. Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, che liquida
nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Così deciso a Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020