Interesse del figlio ad accedere alle informazioni sulla maternità in confronto al diritto della madre all’anonimato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 22 settembre 2020, n. 19824
Presidente Valitutti – Relatore Fidanzia
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 28 luglio 2017 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto –
rigettando l’appello proposto da V.A.M.G. , ha confermato la sentenza del 19 maggio 2014 con cui il
Tribunale di Taranto ha giudizialmente accertato che M.A. era figlio di V.C. .
La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui le prove raccolte
(consulenza immunogenetica, deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinità, verbale di
testamento olografo) integrano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti nell’unico senso che M.A. è figlio
di V.C. .
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A.M.G. affidandolo a due motivi.
M.A. si è costituito in giudizio con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo V.A.M.G. ha dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 maggio 1927, n.
798, art. 9, artt. 190 e 191 c.c. del Regno d’Italia, D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, art. 269 c.c., D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 93, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle
informazioni sulle proprie radici e della madre all’anonimato, deve attribuirsi prevalenza al secondo ove la
scelta iniziale dell’anonimato non sia stata revocata.
Peraltro, nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell’anonimato, il diritto
del figlio di conoscere le generalità della madre non può più essere esercitato, anche perché il legislatore
ha fissato in cento anni il termine per l’accesso ai dati.
Ne consegue l’inammissibilità della domanda proposta dal sig. M. .
2. Il primo motivo non è fondato.
Va preliminarmente osservato che il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto –
invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente per impedire l’accertamento giudiziale della maternità nei
confronti della propria madre premorta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una
pluralità di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo più ampio:
– il D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1, secondo cui “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”;
– il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 1 (codice in materia di dati personali), secondo cui “il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”;
– La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, secondo cui “L’accesso alle informazioni non è
consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno
solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso
all’adozione a condizione di rimanere anonimo”;
– l’allegato del D.M. 16 luglio 2001, n. 349, prescrive in caso di donna che vuole partorire in anonimato
(figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) che si deve indicare il codice 999 per “Donna che non vuole
essere nominata”.
Il diritto della madre all’anonimato è stato oggetto anche di un intervento della Consulta, che nella
sentenza n. 278/2013, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che riposa
sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea
gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per
la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché
la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono,
dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di
favorire, per se stessa, la genitorialità naturale.
Se è pur vero che nella stessa sentenza sopra citata la Corte Costituzionale ha cercato di conciliare
l’esigenza di riservatezza della identità della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini
(riconosciuto dall’art. 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25
settembre 2012, Godelli contro Italia), giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. n. 184
del 1983, art. 28 comma 7, come sostituito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2, nella parte in
cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza –
la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su
richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, tuttavia, tale statuizione non ha
affatto inteso comprimere in alcun modo la pienezza del diritto all’anonimato riconosciuto alla madre. È
stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilità di revoca di tale scelta solo se ciò corrisponde alla
reale volontà della stessa genitrice, e, dall’altro, è stato correttamente rilevato che la previsione della
irreversibilità della scelta può non corrispondere affatto all’effettivo interesse della stessa madre,
venendosi sostanzialmente ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione,
“trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio”.
Nell’esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario
rilievo deve, d’altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente)
all’accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass.
n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce
una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di
continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi.
L’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo
adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della
quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei
diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e
relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte
ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell’azione di accertamento
giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice
della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l’azione sia proposta con notevole ritardo (in
quella fattispecie circa quaranta anni), con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità
dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un
accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale sia della
maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a
norma dell’art. 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela
a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità
biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di
una persona e quindi anche in età adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango
costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di
filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in
posizione preminente. Quest’ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare i
beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere
indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di
estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter
essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il
diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita
della madre.
Tale regola può essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale
della maternità) solo ove fosse stata proprio la madre – come, peraltro, è accaduto nel caso che forma
oggetto del presente procedimento – con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la
volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica,
accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.
Tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all’anonimato della madre, per
tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima.
A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento al periodo successivo alla morte della
madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o
indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto
all’accertamento dello status di filiazione.
È pur vero che questa Corte, con la sentenza n. 22838/2016, ha espressamente affermato che ogni
profilo di tutela dell’anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la
protezione dell’identità “sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o
relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato (e proprio in relazione a
tale esigenza è stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve
essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non
patrimoniale all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali
terzi interessati, come discendenti e/o familiari).
Tuttavia, non vi è dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento all’ampiezza del
diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale
che si impone all’interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti
degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto
a quella del figlio che rivendica il proprio status.
In conclusione, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita
ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi
non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass.
22838/2016), ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio
naturale, ex art. 269 c.c..
Tale soluzione si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata –
alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117
Cost.). In proposito, l’art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli
c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo
contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da
simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra
questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il
riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’azione di accertamento giudiziale della maternità proposta da M.A.
dopo il decesso della madre è pienamente ammissibile per due ordini di ragioni:
– è stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l’anonimato si era, per le ragioni
sopra illustrate, indebolito;
– in ogni caso, è stata proposta per ottenere l’accertamento della maternità nei confronti di una donna
che aveva dimostrato nei fatti – come sarà evidenziato nell’ulteriore corso della trattazione – di aver
superato essa stessa l’originaria scelta dell’anonimato, trattando l’odierno controricorrente come uno dei
suoi figli.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 3, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che le circostanze di fatto in base alle quali la Corte d’Appello ha accertato il
rapporto di filiazione per cui è procedimento sono del tutto diverse rispetto a quelle normativamente
richieste, che presuppongono l’accertamento della identità di colui che si pretende essere il figlio e di colui
che fu partorito dalla donna che si assume essere madre.
In particolare, i giudici di merito non hanno accertato lo stato di gravidanza di colei che si sostiene essere
madre nei mesi che precedettero la nascita del sig. M. , nè che V.C. abbia partorito un figlio nel gennaio
1934.
In mancanza di tali imprescindibili accertamenti, la prova specifica della maternità non è stata conseguita
dal richiedente, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su semplici indizi e non su una prova.
4. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è costante orientamento di questa Corte che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la
paternità naturale – analogo ragionamento vale per la maternità naturale – l’art. 269 c.c., ammette anche
il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’”id quod
plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e
rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie,
sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore
si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle
relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su
campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n.
1279/2014).
Inoltre, il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 c.c., comma 2 – e riferibile anche alla
maternità naturale – non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia
assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè,
conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella
loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi
di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007;
Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
I giudici di merito hanno fatto buon uso di tali principi, accertando il rapporto di filiazione del sig. M. con
la sig.ra V. all’esito della valutazione di un complesso di circostanze, quali la consulenza immunogenetica,
che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela biologica tra i due, nonché le deposizioni di testi non
legati da vincoli di parentela e/o affinità (ad eccezione di uno) con il richiedente, da cui sono emersi sia il
“tractatus”, ovvero che sin dalla tenera infanzia il M. era stato trattato dalla V. come uno dei suoi figli
(che lo aveva accolto nella propria casa), sia la “fama”, essendo opinione comune in paese che il M. fosse
figlio della V. , tanto è vero che alla morte di Vi.Ci. , figlio di V.C. , fu chiamato dai Carabinieri lo stesso
M. per il riconoscimento del cadavere, essendo ritenuto dalla comunità “fratello” del defunto.
Non vi è dubbio che le censure della ricorrente – che vuole circoscrivere le circostanze di fatto in base alle
quali valutare il rapporto di filiazione a quelle strettamente inerenti alla fase dello stato di gravidanza ed
alla nascita – si pongano in netto contrasto con l’art. 269 c.c., comma 2, che consente di provare la
maternità con ogni mezzo, oltre ad essere inammissibili, in quanto di merito, essendo finalizzate a
sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una
diversa ricostruzione della vicenda processuale.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
sussistendo, in ragione della novità delle questioni trattate, giusti motivi per una compensazione integrale
delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento
dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

ICI. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente

Cass. civ., Sez. V, Sent., 4 novembre 2020, n. 24538 – Pres. Chindemi, Cons. Rel. Cirese

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7685-2018 proposto da:
S.M.A.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall’Avvocato FABIO PACE, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MARCIANA MARINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA DI GALLESE 6, presso lo studio dell’avvocato FILADELFO DE MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA BRUGIONI, giusta procura in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2018 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORI per delega dell’Avvocato PACE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato IARIA per delega dell’Avvocato BRUGIONI che si riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
S.M.A.G. impugnava l’avviso di accertamento ICI emesso per il 2011 dal Comune di Marciana Marina in relazione ad un immobile sito nel medesimo comune di sua proprietà ed in cui egli aveva la residenza per omesso versamento di 1.232 Euro in ragione del mancato riconoscimento delle agevolazioni tributarie per l’abitazione principale, in quanto risultava che la moglie, non separata, del medesimo risiedeva anagraficamente a Milano con le figlie.
La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno accoglieva il ricorso del contribuente.
Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del Comune, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza in data 8 febbraio 2018 accoglieva il gravame, ritenendo che il D.L. n. 504 del 1992, art. 8 stabilisce che ai fini della spettanza delle agevolazioni ICI vi debba essere non solo la dimora abituale del contribuente ma anche quella dei suoi familiari, tranne il caso di separazione e divorzio legalmente comprovate, non anche con dichiarazioni di terzi, prive di efficacia probatoria nel contenzioso tributario.
Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; il Comune di Marciana Marina si costituiva con controricorso chiedendone il rigetto.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 dell’art. 112 c.p.c. per avere fondato la decisione circa la spettanza dell’agevolazione sull’accertamento della asserita non coincidenza della dimora abituale del contribuente con la residenza anagrafica, circostanza questa non oggetto di contestazione in sede di avviso di accertamento” parte ricorrente deduceva la illegittimità della sentenza impugnata che si fonda su presupposti non oggetto della domanda introduttiva del giudizio cristallizzata nell’avviso di accertamento.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 per avere confermato la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base di presupposti fattuali e giuridici non contenuti nella motivazione dell’avviso di accertamento medesimo” parte ricorrente deduceva la illegittimità della sentenza impugnata per avere escluso la agevolazione ICI sulla base di elementi in fatto ed in diritto non recati dalla motivazione dell’avviso di accertamento.
3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 167 c.p.c., per avere ritenuto che le dichiarazioni di terzi dedotte in atti, aventi secondo la Cassazione valore indiziario, non siano idonee, sole o unitamente ad altri elementi di prova, a provare la frattura del rapporto familiare” parte ricorrente deduceva l’illegittimità della sentenza impugnata per avere fatto non corretta applicazione delle norme che disciplinano le prove nel processo tributario essendo state acquisite n. 21 dichiarazioni di terzi che attestano la frattura del rapporto coniugale da valutarsi autonomamente o unitamente agli ulteriori elementi dedotti in atti.
4. Con il quarto motivo d’impugnazione, rubricato “Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e art. 144 c.c. per non aver riconosciuto la spettanza dell’agevolazione ICI in presenza della prova agli atti della frattura del rapporto di convivenza” il ricorrente deduceva lì illegittimità della sentenza impugnata per avere disconosciuto l’esenzione in ragione della diversa residenza degli appartenenti al nucleo familiare.
5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c. per avere la sentenza della CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7 per omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio” il ricorrente deduceva che sentenza della CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7 per omessa motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Va esaminato preliminarmente il quarto motivo di ricorso.
La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la spettanza o meno delle agevolazioni tributarie previste a titolo di ICI per l’abitazione principale in un caso in cui l’immobile costituisca la dimora abituale di un solo coniuge mentre l’altro, nella specie, la moglie, si sia trasferito in un’altra abitazione, sita in diverso comune, insieme ai figli.
A sostegno della richiesta di esenzione l’odierno ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, assumeva di essere nell’annualità in contestazione (2011) separato di fatto dalla moglie, situazione comprovata dal fatto che successivamente era intervenuta la separazione legale tra i coniugi.
Il Comune di Marciana Marina, invece, poneva a base dell’avviso di accertamento il dettato del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2 che circoscrive la definizione di abitazione principale a quella dove risiede l’intero nucleo familiare cosicchè nella specie il contribuente avrebbe illegittimamente fruito dell’agevolazione in quanto presso l’immobile non dimorava l’intero nucleo familiare.
Così sinteticamente descritta la fattispecie per cui è processo, occorre premettere che in tema di agevolazioni fiscali a titolo di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 prevede un beneficio fiscale in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell’imposta.
L’art. 8, comma 2, D.Lgs. citato chiarisce che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietai, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”. Secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (Cass., sez. 6-5, 21/06/2017, n. 15444, Rv. 645041 -01; Cass., sez. 5, 15/06/2010, n. 14389, Rv. 613715 – 01).
Trattandosi peraltro di norma agevolativa fiscale, è norma di stretta interpretazione e quindi non estensibile ai casi non espressamente previsti in quanto costituisce comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost..
Con riguardo al concetto di “abitazione principale” considerato dalla norma, va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 5 n. 14389/2010 in motivazione) ha richiamato quello tradizionale di “residenza della famiglia” desumibile dall’art. 144 c.c., comma 1, ritenendo così legittima l’applicazione al primo dell’elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per “residenza della famiglia” deve intendersi il “luogo” di “ubicazione della casa coniugale” perchè questo luogo “individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia”, “salvo che” “tale presunzione sia superata dalla prova” che lo spostamento… della propria dimora abituale sia stata causata dal “verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”.
Pertanto occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto “per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale” (per la differenziazione di tali ipotesi vedi Cass., sez. 6-5, 17/5/2018, n. 12050).
Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale” ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.
Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale” non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo Cass., Sez. 5, n. 15439/19). Pertanto, alla luce dei principi fin qui esposti, ha errato la CTR nel ritenere tout court esclusa l’agevolazione ICI per il solo fatto che i due coniugi vivessero in due abitazioni diverse, considerato peraltro che l’odierno ricorrente risultava residente presso l’immobile de quo (vedi certificato allegato al ricorso) e che l’altro coniuge non aveva beneficiato di tale agevolazione (avendo provveduto al pagamento dell’Ici il proprietario dell’immobile concesso in comodato alla L.).
Del pari fondato è il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, una volta ritenuto che al fine di stabilire la spettanza o meno delle agevolazioni ICI per l’abitazione principale sia necessario accertare per quali ragioni i coniugi non dimorassero entrambi presso l’immobile de quo, ovvero se si verta o meno in una ipotesi di separazione di fatto, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che non possano essere valutate al fine di fornire la prova di tali circostanze le dichiarazioni di terzi, ritenute dalla CTR “.. prive di efficacia probatoria nel contenzioso tributario..”.
A riguardo va premesso che nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 si riferisce alla prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (vedi Cass., Sez. 6-5, n. 29757/2018).
Tali dichiarazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni. In questo ambito, al fine di evitare che l’ammissibilità di tali dichiarazioni possa pregiudicare la difesa del contribuente ed il principio di uguaglianza delle parti, è necessario riconoscere che, al pari dell’Amministrazione finanziaria, anche il contribuente possa introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale per far valere le proprie ragioni.
Tali dichiarazioni possono essere introdotte nel giudizio tributario avendo le stesse valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU (vedi da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 6616/2018; Cass. Sez.6- 5, n. 21153/2015).
La CTR, quindi, ha fatto malgoverno dei principi fin qui enunciati in tema di valenza delle prove nel giudizio tributario, per non aver valutato le dichiarazioni di terzi, unitamente altri elementi di prova dedotti in atti, al fine di stabilire la sussistenza o meno nella specie di una frattura del rapporto di convivenza dei coniugi.
I restanti motivi di ricorso sono assorbiti.
In conclusione, in accoglimento dei motivi 3 e 4 del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè valuti le prove versate in atti alla luce dei principi dianzi enunciati.
Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento dei motivi nn. 3 e 4 del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, cui rinvia anche per la disciplina delle spese di lite.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

Condannato il marito per insulti quotidiani alla moglie

Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 03 dicembre 2020, n. 34351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere –
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –
Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDI;
letta la requisitoria del Procuratore generale in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI;
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 6 marzo 2019 la Corte di Appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui C.G. era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere sottoposto la moglie S.H. e la figlia minore A.M. a continue vessazioni percosse e violenze, nonchè del reato di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1, per avere costretto la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà, assolvendo il medesimo dal reato di cui all’art. 572 c.p. nei confronti della figlia e riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 609 bis, u.c., per il reato di violenza sessuale nei confronti della moglie.
2. La Corte di Cassazione con sentenza n. 31426 del 13 aprile 2018, in sede rescindente, aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 20 aprile 2017, che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna con cui C.G. era stato condannato per i reati di cui all’art. 609 bis c.p., comma 1 e art. 572 c.p. limitatamente alla condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto di motivazione in ordine circa la ripetività ed ossessività degli atti, necessaria ai fini della sussistenza del delitto, nonchè alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. non essendo il diniego sorretto da valida valutazione circa i mezzi, le modalità esecutive e di coartamento della persona offesa.
3. Avverso la sentenza resa in sede rescissoria propone ricorso, a mezzo del suo difensore, C.G. affidandolo ad un unico articolato motivo.
4. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e dell’illogicità in ordine all’omessa valutazione di una prova decisiva al fine della valutazione della credibilità della persona offesa. Rileva che la Corte territoriale è incorsa in errore avendo ritenuto che con la sentenza di annullamento fosse stato richiesto al giudice del rinvio di limitarsi a valutare l’abitualità degli atti di maltrattamento, mentre il mandato affidato dalla Corte di cassazione doveva ritenersi relativo all’accertamento della sussistenza degli atti vessatori, ciò implicando una valutazione sostanziale della credibilità della persona offesa. Osserva che seppure la Corte territoriale abbia premesso di non dover provvedere al vaglio delle dichiarazioni di S.H., in realtà le ha analizzate, ritenendole pienamente affidabili, senza tuttavia occuparsi di riconsiderare tutto il materiale probatorio a disposizione. In particolare, il giudice di seconda cura ha omesso di esaminare le dichiarazioni rese da S.H. alla polizia giudiziaria in data 22 settembre 2013, trasfuse nella relazione di servizio acquisita dal giudice di prima cura, pur a fronte delle plurime sollecitazioni della difesa in questo senso. Assume che siffatte dichiarazioni, per il momento storico nel quale sono intervenute, si dimostrano di assoluta rilevanza. Invero, la relazione di servizio riporta che il 22 settembre 2013 gli operanti di una volante della Polizia di Stato, intervennero presso l’abitazione del nucleo familiare, a seguito della segnalazione da parte di S.H. di atti di maltrattamenti da parte dell’imputato nei confronti della figlia, accusa dalla quale C. è stato assolto dalla sentenza impugnata. Osserva che l’episodio si colloca a ridosso delle condotte vessatorie assertivamente realizzatesi nei confronti della moglie nel periodo giugno-luglio 2013, oggetto della contestazione di questo processo. Rileva che la persona offesa sentita dagli operanti che avevano constatato dallo S.D.I. la presenza di denunce per violenza sessuale e maltrattamenti di famiglia relative all’anno 2012, formulate da S.H., aveva dichiarato che dopo quegli episodi, – che pure l’avevano indotta a lasciare l’abitazione rifugiandosi dal fratello per un mese – il marito non aveva più reiterato le condotte denunciate nei suoi confronti. Le dichiarazioni spontaneamente rese in quell’occasione, in un ambiente scevro da condizionamenti, divergono da quelle rese successivamente nel corso del procedimento. Nondimeno, nè siffatta dichiarazione, nè quella resa avanti al Tribunale dei minorenni di Bologna – con cui S.H. ribadiva l’assenza di atti di violenza verbale o fisica, dichiarando di avere “un pò esagerato” – è stata coerentemente giudicata dai giudici di merito ai fini della valutazione di credibilità della persona offesa. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a considerare quanto affermato in sede di giudizio minorile sull’allontanamento del padre dalla casa familiare alla cui cura era affidata la figlia come un tentativo della madre di tenere unita la famiglia, laddove un vaglio complessivo delle plurime dichiarazioni della persona offesa avrebbe consentito una migliore rappresentazione del reale svolgimento dei fatti, inducendo necessariamente una diversa valutazione dell’affidabilità di S.H.. L’omessa considerazione di quanto affermato dalla medesima il 22 settembre 2013, dunque, mina gravemente l’impianto argomentativo della sentenza impugnata e ne impone l’annullamento.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il motivo è manifestamente infondato.
2. Come correttamente ritenuto dal giudice del rinvio, il mandato del giudice di legittimità, in sede rescindente, non era affatto quello di procedere ad una nuova valutazione della credibilità della persona offesa, bensì quello di valutare se le condotte indicate nell’atto di imputazione fossero inquadrabili nel delitto di cui all’art. 572 c.p. in quanto connotate da ripetitività tale da costituire quella continuità ed abitualità che configura la condotta materiale del reato, dovendo questa consistere nella sottoposizione del familiare ad una serie di sofferenze fisiche e morali che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, (ex multis Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252350), accompagnata, sotto il profilo soggettivo, dalla coscienza e volontà dell’agente di porre in essere siffatti atti vessatori.
3. Ora, è vero che nell’adempiere al compito assegnato dalla sentenza di annullamento, la Corte territoriale ripercorre il racconto della persona offesa, richiamando le considerazioni già svolte in sede di merito, in particolare in relazione alla rimessione di querela per i fatti precedentemente denunciati – e non per quelli oggetto del presente processo – ed alle dichiarazioni rese avanti al Tribunale per i minorenni, in data 27 marzo 2014, nonchè al matrimonio contratto con l’imputato, successivamente al periodo in cui ricadono gli episodi contestati, ma lo fa per fugare ogni residuo dubbio sulla sussistenza degli atti da cui è scaturita l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nè, d’altro canto, il giudice della rescissione, aveva affrontato, ritenendola illogica od incompleta, la motivazione circa l’affidabilità della persona offesa, vizio che dalla lettura della sentenza di annullamento non pare neppure essere stato effettivamente sottoposto alla censura del giudice di legittimità.
4. Non era, pertanto, richiesto alla Corte, in sede rescissoria, di completare il vaglio della testimonianza della persona offesa in relazione all’affidabilità complessiva della narrazione, attraverso la rivisitazione delle sue affermazioni ponendola a confronto con la documentazione acquisita al procedimento, fra cui la difesa indica le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data 22 settembre 2013.
5. Ciò di per sè rende inammissibile il ricorso. D’altro canto, la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata rappresenta gli episodi di prevaricazione nei confronti della vittima, consistiti in continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perchè non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadiche condotte violente riferite ed accertate. Siffatte considerazioni sono sufficienti a sorreggere il giudizio di ripetitività ed abitualità dei comportamenti richiesto dal delitto di cui all’art. 572 c.p. costituendo il nucleo di un abituale comportamento vessatorio ai danni della moglie dell’imputato.
21. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si dispone l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Oscuramento dati.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020.

Azione revocatoria esperibile in presenza di scientia damni.

Cass. 11 settembre 2020 n. 25857
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Dario Sestini – Presidente –
Dott. Francesco De Stefano – Rel. Consigliere –
Dott. Stefano Olivieri – Consigliere –
Dott. Francesco Maria Cirillo – Consigliere –
Dott. Cristiano Valle – Consigliere –
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35363/2018 R.G. proposto da LV RR in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 92, presso Io studio dell’avv. GIUSEPPE LA SPINA, che li rappresenta e difende –
ricorrenticontro
Azienda X di CB S.N.C. Società X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLLINA 24, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MORELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO FEDELI; – controricorrenti –
contro
BS, RB – intimati – avverso la sentenza n. 153/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 03/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del di 11/09/2020 dal relatore
Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
ricorrono, con atto notificato per la cassazione della sentenza del 03/03/20 la Corte d’appello la
reiezione delle loro domande di simulazione assoluta o subordinata revocatoria di un atto di
compravendita immobiliare da parte di BR – già convivente more uxorio della prima e genitore
con lei del secondo, inadempiente alla corresponsione di assegno di mantenimento per quest’ultimo
– in favore dell’Azienda X e CB;
la ragione del rigetto, dopo che era intervenuto in causa in proprio anche GA e che era stata
dispiegata da SB autonoma domanda revocatoria anch’essa respinta, è stata individuata non solo
nell’esclusione della simulazione assoluta dinanzi alla prova di una volontà delle parti di porre in
essere un negozio, ma pure nella carenza di prova sull’elemento soggettivo della revocatoria in capo
all’acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa
preordinazione dell’alienante ai danni del credito degli attori; e tanto per essere stato qualificato il
credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell’atto
revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice;
degli intimati (BR , Azienda X di CB società agricola e SB resistente con controricorso la sola
azienda agricola;
avviato il ricorso alla trattazione all’adunanza camerale del di 11/09/2020, non risultano depositate
memorie ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis l cod. proc, civ., come inserito dal comma
1, lett. f), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n.
197;
considerato che:
in ricorso questi sono i dati di fatto rilevanti per la causa:
– la convivenza more uxorio della prima con BR ,
allietata il 31/05/1997 dalla nascita del figlio (che, prima della riforma di cui all’art. 1, comma 11,
legge 10 dicembre 2012, n. 219, andava qualificato naturale) R , era durata dal 1993 ai primi mesi
del 2002;
– la L , venuta meno con la convivenza ogni contribuzione del genitore naturale alle spese di
mantenimento del figlio (cui quello era tenuto ai sensi dell’art. 148 cod.civ., anche come modificato
dalla legge appena richiamata), aveva agito per conseguire una contribuzione del padre alle spese di
mantenimento del figlio, attivandosi, tra l’altro, con domanda proposta davanti al giudice civile il
12/06/2002;
– l’atto di disposizione di cui si chiede la revoca, relativo ad una villa in X e ultimo cespite
immobiliare rimasto in testa all’ex compagno (che si era disfatto pure di ingente patrimonio
mobiliare e dell’azienda suinicola annessa alia villa), era stato rogato il 26/06/2002, dopo che il
22/08/2001 l’immobile era stato scorporato – riacquisito così al patrimonio del R – dalla coeva
vendita dell’azienda suinicola;
i ricorrenti VLe RR articolano cinque motivi ed in particolare:
-col primo (rubricato «violazione art. 2901 c.c. … in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria
anche quando il credito manchi della certezza, della liquidita e della esigibilità e quindi anche
quando si tratti di credito eventuale e/o condizionato o di aspettativa e/o ragione di credito»)
lamentano che erroneamente e stata esclusa dalla corte territoriale l’esperibilità della revocatoria in
presenza di una mera aspettativa e/o ragione di credito da accertare giudizialmente, come nella
specie, in cui il credito per il rimborso delle spese di mantenimento e per il concorso a quello futuro
già sussisteva, come dimostrato dall’avvio del giudizio civile in tempo anteriore;
– col secondo [rubricato «violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. e
all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con violazione
in via derivata dell’art. 2901, comma 1), n. 1), c.c., il tutto ex art. 360 n. 5) e n. 3) c.p.c., con
riguardo all’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto impugnato per revocatoria e alle
conseguenti condizioni soggettive per l’esercizio della revocatoria], deducono che, poiché
occorreva riferirsi alla data in cui era insorte l’aspettativa (anteriore quindi al suo riconoscimento in
giudizio, solo questo effettivamente successivo), il credito era da qualificarsi anteriore rispetto
all’atto e, quindi, doveva considerarsi sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio
agli interessi dei creditori;
-col terzo [rubricato «violazione dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3)
c.p.c., con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo»], adducono l’erroneità
della esclusione, da parte della corte d’appello, della conoscibilità della sussistenza del credito
cautelato o comunque la scorrettezza dell’impostazione che esigeva la partecipazione del terzo alla
dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata), anziché la sola
consapevolezza del pregiudizio: comunque ribadendo la sufficienza, quale oggetto della tutela, di
una mera aspettativa o ragione di credito non ancora accertata;
-col quarto [rubricato: «violazione degli artt. 342 c.p.c. e/o 132 n 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
4) c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con
violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. e, per conseguenza, dell’art. 2901, comma 1) n. 2) c.c., in
relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.»], contestano la conclusione della carenza di prova, osservando
doversi qualificare meramente apparente la motivazione sul punto, in presenza invece di molti
elementi dedotti come specifico motivo di appello: la concatenazione vendita azienda – riacquisto
villa – rivendita villa; la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti; l’entità vile
del prezzo; la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti; il carattere simulato di un furto
per costringere l’attrice a lasciare la villa; la mancata permanenza della villa nell’ambito aziendale;
l’unicità del fine – e sua conoscenza da parte degli acquirenti – del R nel senso di fuggire
all’estero per sposare altra straniera);
-con il quinto ed ultimo [rubricato: «violazione degli artt. 2727, 2729, 2901, comma 1), n. 2), c.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’esistenza, negata dalla Corte di merito, anche
della participatio del terzo alla dolosa preordinazione del debitore, quand’anche non necessaria,
trattandosi di atto di vendita posteriore al sorgere del credito»], infine, la L e il R sostengono che,
poiché il rapporto di convivenza era cessato nei primi mesi del 2002 e la prima si era subito attivata
per farsi riconoscere l’assegno di mantenimento, il credito era insorto prima dell’atto di
disposizione; e che c’erano comunque elementi presuntivi idonei a desumere la prova della
participatio degli acquirenti, cioè quelli già esaminati col quarto motivo (conclusi da sostanziale
inutilizzazione del bene per oltre sedici anni);
deve dapprima negarsi rilievo al mancato coinvolgimento di GA: egli è stato parte in causa in primo
e secondo grado, ma, benché tanto si ricavi solo in via indiretta dagli atti di causa, solo quale
interventore adesivo alle ragioni della convenuta originaria Aziend X, evidentemente società
semplice tra lui stesso e l’altro socio BC , sicché nei suoi confronti la causa è evidentemente da
qualificarsi scindibile e, atteso il tempo trascorso dalla proposizione dell’impugnazione e dalla
pubblicazione della sentenza gravata, non vi e più nemmeno motivo di applicare l’art. 332 cod.
proc, civ.;
correttamente vanno qualificati meri intimati SB (interventore volontario in primo grado – con atto
11/07/2008: v pag. 7 sentenza di primo grado, n. 559 del 19/03/20 Tribunale di Perugia – per
esperire autonoma azione revocatoria e soccombente anche lui davanti al tribunale) e, a seguito di
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. in evidente rispetto dei relativi presupposti e
formalità, BR sia pure mediante una loro congiunta disamina e previa opportuna riqualificazione
della censura come complessivamente dispiegata, i motivi primo, secondo e terzo vanno ritenuti
fondati; invero, malamente la corte territoriale indaga sull’elemento soggettivo del terzo quale
participatio sull’erroneo presupposto della posteriorità del credito rispetto all’atto revocando,
ritenendo che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio possa dirsi sorto solo con
l’eventuale provvedimento giudiziale e quindi in tempo di certo successivo alla compravendita
stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore;
ora, è vero che si è esclusa la legittimazione proprio all’azione revocatoria in capo all’aspirante
all’assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale e che il relativo credito è stato
reputato come insorgente con quest’ultimo (Cass. 07/03/2017, n. 5618), ma il principio non può
sorreggere la conclusione della corte territoriale; infatti, detto principio: da un lato, è stato enunciato
senza specifico riferimento all’elemento soggettivo del terzo rilevante ai fini dell’azione
revocatoria; dall’altro lato e soprattutto, si riferisce al diverso istituto dell’assegno correlato
all’incoato procedimento di separazione personale dei coniugi, sicché deve coordinarsi allora:
-in via preliminare, col generale principio per il quale l’obbligo dei genitori di mantenere la prole
sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo
(per tutte: Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 04/05/2000, n. 5586; Cass. 26/09/1987, n. 7285);
-da una parte, con la corrente affermazione della sufficienza, per l’attivazione della tutela del
creditore con l’actio pauliana, della sussistenza dei presupposti del credito, in particolare non
rilevando la data dell’accertamento giudiziale (per limitarsi alle più recenti, che pure richiamano
principi affermati da lunghissimo tempo: Cass, ord. 05/09/2019, n. 22161; Cass. ord. 26/11/2019, n.
30737);
-d’altra parte, col generale principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale
prima dell’atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a
far valere il diritto (in tal senso, proprio in materia di assegno di mantenimento: Cass. 11/04/2000,
n. 4558) e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l’effetto della sentenza al tempo della
proposizione della domanda;
-infine, se non in via dirimente, con Io specifico principio proprio della materia familiare, per il
quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un
assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza
dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei
genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non
subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di
ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacita, all’assistenza ed al
mantenimento dei figli (Cass. 03/11/2004, n. 21087; Cass. 16/10/2003, n. 15481; Cass. 20/08/1997,
n. 7770);
pertanto, essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del
padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento e temporalmente anteriore rispetto all’atto
di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto va
qualificato successivo all’insorgenza della ragione di credito;
ne consegue che non era necessaria la prova della participatio, bastando in capo al terzo la mera
consapevolezza del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), sicché a questo andava
specificamente rivolta l’intera analisi del compendio probatorio;
poiché tanto non è avvenuto, la gravata sentenza va cassata, in applicazione del seguente principio
di diritto: «poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al
mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il
momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente
ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda,
quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente, ad
integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente
alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non
occorrendo prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza,da parte di quest’ultimo, della
dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito»;
a tanto consegue l’assorbimento in senso tecnico del quarto e quinto motivo, dovendo il giudice del
rinvio, che si individua nella medesima corte territoriale in diversa composizione e a cui si demanda
pure di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in relazione all’andamento complessivo
della lite, rivalutare il materiale probatorio alla luce di quanto effettivamente a tal fine necessario e,
comunque, non focalizzandosi sulla dolosa preordinazione, ma esclusivamente sulla
consapevolezza generica del pregiudizio per le ragioni dei creditori in capo alla controparte dell’atto
di disposizione oggetto della revocatoria;
l’accoglimento, sia pur parziale, del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge
n. 228 del 2012, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione;
p.q.m. accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia alia
Corte d’appello di Perugia, in di versa composizione, pure per le spese del presente giudizio di
legittimità. Cosi deciso in Roma addì, 11/09/2020.

Assegno di divorzio di importo simbolico e pensione di reversibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2020, n. 20477
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 26.6.2014, la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di I.E.D. volta ad ottenere la condanna dell’INPS a corrisponderle una quota della pensione di reversibilità del proprio defunto coniuge, dal quale era divorziata in forza di sentenza del Tribunale Superiore della California.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, poiché l’appellata si era vista attribuire dal giudice americano, in sede di scioglimento del matrimonio, il «sostegno alla moglie» nella misura di un dollaro all’anno, doveva considerarsi, ai fini della fruizione della pensione di reversibilità, titolare di un assegno equiparabile all’assegno di divorzio di cui all’art. 5, l. n. 898/1970.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, poi ulteriormente illustrato con memoria. I.E.D. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9, l. n. 898/1970, e dell’art. 5, l. n. 263/2005, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente, essendosi vista attribuire dal Tribunale Superiore della California, in sede di scioglimento del matrimonio, il «sostegno alla moglie» nella misura di un dollaro all’anno, potesse considerarsi titolare di un assegno equiparabile all’assegno di divorzio ai fini della fruizione della pensione di reversibilità: sostiene invece l’istituto ricorrente che, a tal fine, non sarebbe sufficiente l’attribuzione d’una somma meramente simbolica.
Il motivo è fondato.
La disciplina della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato è contenuta nell’art. 9, comma 2°, l. n. 898/1970, il quale, nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 13, l. n. 74/1987, stabilisce, per quanto qui rileva, che «in caso di morte dell’ex coniuge […] il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, […] sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità […]».
A sua volta, l’art. 5, comma 6°, l. n. 898/1970, nel testo introdotto dall’art. 10, l. n. 74/1987, prevede che «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Nell’interpretare la prima delle due disposizioni cit., questa Corte ha in passato affermato che, prevedendo quale requisito per il riconoscimento del trattamento di reversibilità l’essere il coniuge divorziato «titolare di assegno ai sensi dell’art. 5», la norma svincolerebbe la sua concreta attribuzione e la sua misura da qualsiasi collegamento con i criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell’assegno ed alla determinazione del suo quantum, rendendolo dovuto anche quando l’ammontare dell’assegno divorzile sia stato determinato in misura minima o anche meramente simbolica: non si tratterebbe, infatti, di una prosecuzione con altro debitore del diritto all’assegno divorzile del quale si era titolari nei confronti dell’ex coniuge, ma di un autonomo diritto, di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, che prescinderebbe da ogni pronuncia giurisdizionale circa la spettanza dell’assegno stesso (Cass. S.U. n. 159 del 1998), la quale, conseguentemente, potrebbe formare oggetto di accertamento incidenter tantum nei confronti dell’ente previdenziale (così, in specie, Cass. nn. 457 del 2000 e 6429 del 2005).
Tale ultima implicazione è stata oggetto di rimeditazione da parte di questa Corte a seguito dell’emanazione dell’art. 5, l. n. 263/2005, il quale, nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 9, commi 2° e 3°, l. n. 898/1970, ha previsto che «per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970»: si è infatti ritenuto, in armonia con il tenore testuale della legge interpretativa, che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5, l. n. 898/1970, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita (Cass. n. 5422 del 2006, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 21129 del 2006, 12149 del 2007, 23300 del 2010, 12546 del 2011, 25053 del 2017).
Non è stata invece fin qui oggetto di espressa riconsiderazione l’ulteriore affermazione espressa da Cass. S.U. n. 159 del 1998, secondo cui, ancorando il diritto alla pensione di reversibilità alla mera titolarità dell’assegno divorzile, l’art. 9, l. n. 898/1970, ne svincolerebbe la concreta attribuzione da qualsiasi collegamento con i criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell’assegno ed alla determinazione del suo quantum, rendendola dovuta anche quando l’ammontare dell’assegno divorzile sia stato determinato in misura minima o anche meramente simbolica. E’ però vero che, nel negare la spettanza del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato allorché il diritto all’assegno divorzile sia già stato definitivamente soddisfatto con la sua corresponsione in unica soluzione, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22434 del 2018, hanno svolto argomentazioni che inficiano la premessa logica di tale affermazione e che, ad avviso del Collegio, non possono che riverberarsi anche sulla conseguenza che ne era stata tratta.
Muovendo dall’interpretazione che della normativa in esame ha dato Corte cost. n. 419 del 1999, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti rinvenuto il presupposto per l’attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall’ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la “titolarità” dell’assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall’ex coniuge come contributo al suo mantenimento (così Cass. S.U. n. 22434 del 2018, cit., in motivazione). Ed è evidente che, se la ratio dell’attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all’ex coniuge, non può considerarsi all’uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica, come invece sostenuto da Cass. S.U. n. 159 del 1998: è necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall’art. 5, l. n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo volto al conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all’ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U. n. 18287 del 2018).
Quanto appena detto, ovviamente, non vale a rimettere in discussione la natura strettamente previdenziale della pensione di reversibilità, che – come esattamente rilevato da Cass. S.U. n. 159 del 1998 – non può certamente Identificarsi nella prosecuzione con altro debitore del diritto all’assegno divorzile del quale si era titolari nei confronti dell’ex coniuge: significa piuttosto ricondurre i presupposti del diritto alla pensione di reversibilità alla ratio della sua estensione al coniuge divorziato, laddove il precedente orientamento, attribuendo rilevanza perfino ad assegno fissato in misura simbolica, finiva con il porsi in contrasto con la stessa lettera dell’art. 9, l. n. 898/1970, che individua quale presupposto per il trattamento previdenziale il fatto che l’ex coniuge «sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5».
Ed è appena il caso di soggiungere che una diversa soluzione porterebbe all’esito irragionevole di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita, il che non può dirsi conforme né alla lettera né alla ratio dell’istituto (v. in tal senso già Cass. nn. 23300 del 2010 e 12546 del 2011, entrambe cit.).
Pertanto, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che il riconoscimento all’odierna controricorrente del sostegno in un «importo simbolico» (nella specie, come dianzi esposto, in ragione di un dollaro all’anno) fosse di per sé solo sufficiente a guadagnarle la pensione di reversibilità, senza condurre alcun accertamento in ordine all’idoneità della somma riconosciuta ad assolvere alle finalità per cui l’art. 5, l. n. 898/1970, ha istituito l’assegno divorzile, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Anche l’avvocato negligente deve essere pagato

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 12 novembre 2020, n. 25464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34599-2018 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PAOLE che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.N. & SOCI S.N.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2582/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Svolgimento del processo
1. La S.N. e soci s.n.c. si avvalse del patrocinio dell’avv. F.R. in un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento, nei confronti della propria società di assicurazione, dell’indennizzo derivante da un furto subito nel proprio esercizio commerciale.
La domanda fu respinta sul rilievo che la prova necessaria al suo accoglimento era stata dal difensore tardivamente prodotta e che il richiamo al contratto di assicurazione avrebbe dovuto essere compiuto con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, trattandosi di una precisazione della domanda.
A seguito dell’esito negativo di tale causa, la società S.N. e soci s.n.c. convenne in giudizio l’avv. F.R., davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale per le manchevolezze a lui riconducibili nello svolgimento dell’attività difensiva, nonchè per ottenere il riconoscimento di nulla dovere versare al professionista per l’attività svolta.
Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 aprile 2018, in parziale riforma di quella di primo grado, ha dichiarato che la società appellante nulla doveva all’avv. F. a titolo di onorari professionali ed ha condannato il professionista alla rifusione della somma di Euro 2.598,40 a titolo di esborsi sostenuti, nonchè al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che l’appello era fondato nella parte in cui aveva imputato al difensore l’omessa formulazione dei capitoli di prova in relazione alle specifiche modalità del furto, omissione che integrava gli estremi della negligenza professionale. In relazione, però, alla quantità ed al valore della merce rubata, pur avendo omesso l’avv. F. di chiedere una prova specifica, la società S.N. neppure nel giudizio di appello aveva “capitolato apposite circostanze o depositato documenti atti a supportare il lamentato danno”. Ciò nonostante, meritava accoglimento il motivo di appello relativo all’accertamento negativo del credito professionale ed agli esborsi sostenuti in dipendenza del rigetto della domanda proposta contro la società di assicurazione, somma quest’ultima da ritenere dovuta in quanto collegata all’accertato inadempimento professionale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre l’avv. F.R. con atto affidato a tre motivi.
La società S.N. e soci non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 2236 c.c. e dell’art. 1176 c.c., comma 2, nonché dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente la responsabilità professionale nonostante non vi fosse un nesso di causalità tra il comportamento omissivo del professionista ed il rigetto della domanda contro la società di assicurazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 2229 c.c., e dell’art. 2233 c.c., comma 1, per avere la sentenza ritenuto inesistente il diritto del professionista al pagamento del compenso professionale, pur avendo escluso l’esistenza di una negligenza tale da causare il danno lamentato.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato l’avv. F. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio pur in presenza di un accoglimento molto limitato della domanda e, quindi, di una sostanziale reciproca soccombenza.
4. Il primo ed il secondo motivo, benchè tra loro diversi, possono essere trattati congiuntamente, e sono entrambi fondati.
La sentenza impugnata, pur avendo evidenziato alcune negligenze professionali imputabili all’avv. F. nella causa nella quale egli aveva assistito la società S.N., ha poi rigettato la domanda risarcitoria avanzata da quest’ultima, limitandosi a riconoscere soltanto l’insussistenza del diritto al compenso professionale.
Costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, alla quale l’odierna pronuncia intende dare continuità, il principio per cui l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purchè la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria (v. le sentenze 5 luglio 2012, n. 11304, 15 dicembre 2016, n. 25894, e 22 marzo 2017, n. 7309). Ancora più di recente, poi, si è ribadito che “nell’ipotesi in cui un’azione giudiziale svolta nell’interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un’automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata” (ordinanza 21 giugno 2018, n. 16342).
La Corte d’appello non ha fatto buon governo di tali principi perchè, mentre da un lato ha riconosciuto la sostanziale irrilevanza delle negligenze imputate all’avv. F. – sul rilievo che la società appellata non aveva in alcun modo precisato, neppure in appello, quale fosse l’entità del danno realmente subito – ha poi, contraddittoriamente, negato il diritto del professionista al compenso; condannando per di più il medesimo alla rifusione della somma di Euro 2.598,40 (probabilmente pari alla condanna alle spese subita dalla società S.N. nel giudizio patrocinato dall’avv. F.). Ne consegue che, data l’ininfluenza delle negligenze, la Corte di merito avrebbe dovuto indagare in modo chiaro e preciso sulle ragioni per le quali ha negato il diritto al compenso professionale, apparendo l’eccezione di inadempimento impropriamente applicata.
2. Il terzo motivo rimane assorbito.
3. In conclusione, sono accolti il primo ed il secondo motivo, con assorbimento del terzo.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè riesamini la questione alla luce delle indicazioni contenute nella presente pronuncia.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 1 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020.

Permane l’ammissibilità dell’impugnazione per difetto di veridicità di riconoscimento di paternità compiacente.

Corte Cost. 25 giugno 2020 n. 127
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, promosso dalla Corte
d’appello di Torino, sezione per la famiglia, nel procedimento vertente tra A. C., nella qualità
di curatore speciale di R.F. A., e M. A. e altro, con ordinanza del 4 ottobre 2017, iscritta al n.
245 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Giuliano Amato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di
veridicità, la Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, con ordinanza del 4 ottobre 2017 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non
esclude la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio in capo a colui che abbia
compiuto tale atto nella consapevolezza della sua non veridicità.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art.
3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente
effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita
eterologa: mentre, nel primo caso, l’art. 263 cod. civ. consente all’autore del riconoscimento di
proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, invece l’art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione
a chi abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.
L’irragionevolezza della disposizione censurata risiederebbe, inoltre, nel consentire a chi abbia
consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione di sacrificare l’interesse del soggetto
riconosciuto come figlio sulla base di una personale riconsiderazione dei propri interessi,
«accampando quale causa quello di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la
non veridicità del riconoscimento medesimo».
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 2 Cost., per la violazione dei
principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del
figlio.
2.- Il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello, proposto dalla curatela di una minore, avverso la
sentenza con cui il Tribunale ordinario di Torino – in accoglimento della domanda proposta
dall’autore del riconoscimento della stessa minore quale figlia – ha annullato per difetto di veridicità
tale riconoscimento, effettuato nel 2004, disponendo le relative annotazioni sui registri dello stato
civile. Il giudice a quo riferisce che non forma oggetto di contestazione tra le parti la piena
consapevolezza della falsità del riconoscimento da parte del suo autore.
2.1.- Il giudice a quo premette che nel caso in esame non è in discussione nemmeno il rispetto del
termine di decadenza per la proposizione dell’azione, posto che la domanda è stata proposta nella
vigenza della precedente disciplina che ne prevedeva l’imprescrittibilità. In ogni caso, il decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), all’art. 104, comma 10, consente in via
transitoria di beneficiare del termine di un anno dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del
2013.
Dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza per il mancato interpello della minore, il
rimettente dichiara di condividere la ricostruzione normativa e l’interpretazione fatta propria dal
giudice di primo grado, non potendo essere accolti i rilievi dell’appellante, nel senso di attribuire
prevalenza all’interesse della minore alla propria identità familiare, comunque realizzatasi.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. sarebbe, dunque, rilevante nel caso
in esame, poiché la riforma della sentenza impugnata potrebbe avere luogo solo laddove fosse
accolta la questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata.
2.2.- Quanto al merito delle questioni, la Corte di appello premette che non è in discussione la
pienezza della discrezionalità legislativa nella disciplina delle diverse situazioni, fermo restando il
limite della non manifesta irragionevolezza.
Peraltro, le situazioni fattuali alle quali fanno riferimento sia la disposizione censurata, come
ridisegnata dal d.lgs. n. 154 del 2013, sia l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 – sotto il profilo
soggettivo di colui che pone in essere l’atto determinativo dello “status” del nato, quale figlio
proprio – sarebbero assolutamente identiche. In entrambi i casi, infatti, sussistono la consapevolezza
di non essere il padre biologico del riconosciuto e la volontà di assumere la paternità e la
responsabilità, quale genitore, di un figlio che non è biologicamente il proprio.
In entrambi i casi, alla base del riconoscimento, vi sarebbe un atto consapevole e contra legem: nel
caso dell’art. 9 della legge n. 40 del 2004, il consenso alla pratica di procreazione assistita di tipo
eterologo e, nel caso del riconoscimento cosiddetto “di compiacenza”, la violazione dell’art. 567 del
codice penale. Tuttavia, mentre l’art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude l’impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità, l’art. 263 cod. civ. legittima l’autore del riconoscimento non
veritiero all’azione di impugnazione dello stesso.
Osserva il giudice a quo che la ratio sottesa al divieto dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del
2004 è rappresentata dalla necessità di rispettare il principio, deducibile dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali e entrato a far parte integrante dell’ordinamento italiano,
secondo il quale in ogni provvedimento legislativo, amministrativo o giudiziario riguardante un
minore l’interesse di quest’ultimo deve sempre essere considerato preminente. Il rimettente
richiama, a questo riguardo, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione
europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
Dovrebbe, quindi, escludersi che colui che, consapevole della difformità dalla realtà biologica,
altrettanto consapevolmente abbia scelto di instaurare con un minore un rapporto di filiazione, possa
successivamente sacrificare lo status del figlio solo perché la riconsiderazione dei propri interessi, la
natura dei quali neanche è tenuto a rappresentare, lo avrebbe indotto a ritrattare il riconoscimento
già prestato, adducendo una circostanza di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole,
ossia la non veridicità del riconoscimento medesimo.
Ad avviso della Corte d’appello, la situazione in esame sarebbe sostanzialmente identica a quella
considerata dall’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004. Tuttavia, la tutela accordata al minore
in quest’ultimo caso è viceversa negata nel caso dell’art. 263 cod. civ.
Il rimettente dubita, quindi, della legittimità della disparità di trattamento derivante dall’art. 263 cod.
civ., sia in relazione al principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., sia in
relazione ai principi di responsabilità individuale e di solidarietà sociale, nonché di tutela
dell’identità personale, che trovano espressione nell’art. 2 Cost.
Al riguardo, il rimettente osserva che l’identità personale trova il suo elemento caratterizzante
proprio nel nome, quale autonomo segno distintivo di tale identità, e che nel contesto sociale
l’acquisizione del nome è l’effetto di più immediata percezione del riconoscimento di paternità (è
richiamata la sentenza di questa Corte n. 13 del 1994). Nel caso di specie, sia in considerazione
della minore età del soggetto riconosciuto, sia della sua volontà di non rinunciare allo status di
figlia, sia del considerevole arco di tempo durante il quale, pubblicamente, si è manifestata la
paternità dell’autore del riconoscimento, il cognome paterno è divenuto autonomo segno distintivo
dell’identità personale della minore.
2.3.- Si osserva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale sollevata non sarebbe
riconducibile ai precedenti già esaminati dalla Corte costituzionale nelle pronunce n. 134 del 1985,
n. 158 del 1991 e n. 7 del 2012, tutte relative alla modulazione del termine per la proposizione
dell’impugnazione di cui all’art. 263 cod. civ., perché nel caso in esame il dubbio di legittimità
costituzionale attiene alla legittimazione all’azione di impugnazione.
D’altra parte, ad avviso del rimettente, l’art. 9 sarebbe idoneo a rappresentare il tertium
comparationis, ai fini della valutazione di omogeneità rispetto alla fattispecie disciplinata dall’art.
263 cod. civ. Invero, come affermato dalla indicata ordinanza n. 7 del 2012, il divieto del
disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in
caso di procreazione medicalmente assistita eterologa, «configura una ipotesi di intangibilità ex lege
dello status, la quale (come tale) incide non già sul profilo della imprescrittibilità dell’azione di cui
alla norma censurata, quanto piuttosto su quello completamente diverso (e qui non censurato) della
legittimazione alla impugnazione medesima». Il giudice a quo fa rilevare che è proprio la
legittimazione di colui che impugna il riconoscimento che viene in considerazione nel caso in
esame, non già la imprescrittibilità dell’azione.
2.3.1.- Il rimettente osserva, infine, che il petitum rivolto a questa Corte non sarebbe volto a una
pronuncia additiva di principio, né alla mera abrogazione dell’art. 263 cod. civ. Infatti, la fattispecie
dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 coincide con quella del riconoscimento per
compiacenza sotto il profilo della consapevolezza della non corrispondenza tra il rapporto di
filiazione dichiarato e la effettiva relazione biologica. L’eliminazione di questa irragionevole
disparità di trattamento dovrebbe avvenire mediante l’esclusione della legittimazione all’azione di
cui all’art. 236 cod. civ. del solo soggetto che ha operato un riconoscimento cosiddetto
“compiacente”, mentre rimarrebbe intatto il restante contenuto normativo della disposizione
censurata, né si verificherebbe alcun vuoto normativo.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel giudizio per il tramite dell’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a
quo siano dichiarate inammissibili e comunque manifestamente non fondate.
3.1.- Preliminarmente, è eccepita l’inammissibilità delle questioni poiché volte a ottenere una
pronuncia additiva che, sostituendosi alla discrezionalità del legislatore, attribuirebbe rilevanza
esclusiva all’interesse del minore, vietando l’azione di impugnazione del riconoscimento a chi lo
abbia effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, l’inammissibilità delle questioni per
insufficiente ricostruzione del quadro normativo, tale da riflettersi nel difetto di motivazione sulla
non manifesta infondatezza. Il giudice a quo non avrebbe considerato la portata delle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha sostituito l’originaria imprescrittibilità
dell’impugnazione dell’autore del riconoscimento con la previsione di un rigoroso limite temporale
(un anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita). L’art. 104 dello stesso
d.lgs. n. 154 del 2013 ha poi previsto che, per i riconoscimenti effettuati in precedenza, i termini
decorrano dalla data di entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 154 del 2013, ossia dal 7 febbraio
2014. Il rimettente non avrebbe, quindi, spiegato perché la sostituzione dell’originaria
imprescrittibilità con un limite temporale assai ristretto non valga ad attuare un bilanciamento
ragionevole degli interessi contrapposti: quello del figlio alla stabilità dell’assetto familiare e quello
dell’autore del riconoscimento non veritiero al ristabilimento della verità e all’esclusione di una falsa
relazione parentale.
3.2.- Nel merito, non sussisterebbe la denunciata disparità di trattamento, poiché le situazioni poste
a raffronto dal rimettente non sarebbero equiparabili.
Ad avviso della difesa statale, l’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, laddove vieta il
disconoscimento della paternità qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo, sarebbe una norma speciale, che disciplina una situazione particolare. Con essa il
legislatore ha scelto di privilegiare la tutela del figlio nato dalla fecondazione eterologa, la quale si
fonda sul preventivo consenso di coloro che, per effetto di essa, risulteranno genitori.
Diverso sarebbe il caso contemplato dall’art. 263 cod. civ., in cui il nato ha acquisito lo status di
figlio per filiazione naturale. Rispetto a esso, rimarrebbe la volontà legislativa di attribuire
prevalenza al favor veritatis e di consentire il disconoscimento, sebbene entro limiti temporali ben
circoscritti. Questo bilanciamento tra veridicità del riconoscimento e interesse superiore del minore
è riservato alla discrezionalità legislatore (sono richiamate le sentenze n. 158 del 1991 e n. 134 del
1985 e l’ordinanza n. 7 del 2012).
Inoltre, l’Avvocatura generale dello Stato richiama anche la sentenza n. 272 del 2017, che proprio
con riferimento all’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nel raffronto con l’art. 263 cod. civ.,
constata che «in questo caso, in un’ipotesi di divergenza tra genitorialità genetica e genitorialità
biologica, il bilanciamento è stato effettuato dal legislatore attribuendo la prevalenza al principio di
conservazione dello status filiationis».
L’Avvocatura generale dello Stato fa notare che anche la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha
rilevato che l’azione di cui all’art. 263 cod. civ. possiede la peculiare natura delle azioni di stato, le
quali incidono in materia dominata da interessi pubblici e sono perciò sottratte alla disponibilità dei
privati «senza che ciò violi l’art. 3 Cost.» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21
febbraio 2019, n. 5242).
Le situazioni disciplinate dagli artt. 263 cod. civ. e 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 sarebbero
dunque basate su presupposti fattuali non coincidenti, tali da giustificare, sul piano della
ragionevolezza, la previsione di discipline differenti.
Ed invero, si osserva che la prestazione del consenso alla procreazione assistita di tipo eterologo
costituisce una conditio della nascita stessa, ossia presume una scelta di genitorialità che precede
l’esistenza del soggetto che nascerà ed è diretta alla formazione di un embrione. In questo caso,
l’irretrattabilità della scelta e la preclusione dell’impugnazione di cui all’art. 263 cod. civ. sono volte
a proteggere il nascituro, evitando di esporlo a eventuali ripensamenti successivi e imponendo la
responsabilizzazione di chi sceglie di farlo venire al mondo.
La difesa statale fa, inoltre, rilevare che l’esclusione di un legame parentale fra il donatore dei
gameti e il nascituro (prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004) sarebbe coerente con
questa impostazione. La preclusione di azioni di contestazione o di rivendicazione della
genitorialità, in contrasto con la volontà manifestata dagli attori della vicenda nel momento in cui vi
hanno dato avvio, sarebbe volta a prevenire i possibili conflitti che la particolare situazione della
fecondazione assistita eterologa potrebbe determinare.
Con la disciplina dell’art. 263 cod. civ., invece, il legislatore ha ritenuto di lasciare uno spazio al
favor veritatis, sulla base del rilievo che nel breve arco di tempo indicato (un anno o al massimo
cinque), l’identità personale potrebbe non essere considerevolmente incisa, ferma l’eventuale diversa
valutazione giudiziale basata sull’interesse del minore, che è comunque sempre sotteso e immanente
alla materia delle azioni di stato, come chiarito dalla citata sentenza n. 272 del 2017. In questo caso,
l’accertamento della verità naturale, anche attraverso l’impugnazione da parte dell’autore di un
riconoscimento non veritiero, appare un mezzo non irragionevole per prevenire successivi conflitti e
per stabilizzare gli stati personali dei soggetti coinvolti.
Le scelte sottese alle discipline in esame sarebbero di peso diverso: l’una (quella del consenso alla
procreazione assistita di tipo eterologo) investe profili di genitorialità che riguardano il nascituro sin
da un momento antecedente al concepimento e sarebbe connotata dalla consapevolezza
dell’irretrattabilità della decisione (al pari della genitorialità naturale) e della recisione definitiva di
ogni legame con il donatore di gameti, con conseguente impossibilità di individuare in futuro altre
figure genitoriali; l’altra (quella del riconoscimento consapevolmente non veritiero) riguarda lo
status di un soggetto esistente, la cui genitorialità naturale potrebbe peraltro essere appurata anche
successivamente, in virtù dell’esercizio delle opportune azioni di stato da parte di altri legittimati.
Gli elementi caratterizzanti le diverse situazioni giustificano scelte normative diverse, non
censurabili sul piano della ragionevolezza.
3.3.- Quanto alla lamentata violazione dell’art. 2 Cost., la difesa statale ribadisce che i diversi regimi
impugnatori muovono da situazioni fattuali diverse ed hanno una ratio che poggia su un
bilanciamento di valori, di competenza del legislatore, che non appare irragionevole. Da ciò
discenderebbe la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 263 cod. civ.
anche in riferimento all’art. 2 Cost.
Considerato in diritto
1.- La Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non esclude la legittimazione ad
impugnare il riconoscimento del figlio da parte di chi lo abbia effettuato nella consapevolezza della
sua non veridicità.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art.
3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra chi abbia consapevolmente
effettuato il riconoscimento non veridico e chi abbia prestato il consenso alla fecondazione assistita
eterologa: mentre, nel primo caso, l’art. 263 cod. civ. consente all’autore del riconoscimento di
proporre l’impugnazione per difetto di veridicità, l’art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n.
40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) preclude tale impugnazione a chi
abbia prestato consenso al concepimento mediante fecondazione medicalmente assistita.
L’irragionevolezza della disposizione censurata consisterebbe, inoltre, nel consentire, a chi abbia
consapevolmente scelto di instaurare un rapporto di filiazione, di sacrificare l’interesse del soggetto
riconosciuto come figlio, sulla base di una personale riconsiderazione dei propri interessi,
«accampando quale causa quello di cui fin dal principio egli era perfettamente consapevole, ossia la
non veridicità del riconoscimento medesimo».
La disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresì, con l’art. 2 Cost., per la violazione dei
principi di responsabilità individuale, di solidarietà sociale e di tutela dell’identità personale del
figlio.
2.- In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto nel giudizio incidentale per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato. La
difesa statale ha eccepito l’inammissibilità delle questioni in quanto volte a ottenere una pronuncia
additiva che, sostituendosi alla discrezionalità del legislatore, attribuisca rilevanza allo stato
soggettivo di mala fede dell’autore del riconoscimento e ne escluda la legittimazione ad impugnare.
Spetterebbe, viceversa, al legislatore stabilire se l’accoglimento di tale impugnazione debba essere
subordinato all’interesse del minore all’appartenenza familiare.
Questa eccezione è priva di fondamento.
Il petitum del rimettente mira a precludere l’impugnazione del riconoscimento a chi lo abbia
effettuato nella consapevolezza della sua non veridicità. L’obiettivo perseguito dal giudice a quo è
volto a delimitare l’ambito dei soggetti legittimati a proporre l’azione, escludendone chi abbia
consapevolmente effettuato un riconoscimento falso. L’intervento richiesto è, dunque, limitato alla
verifica del fondamento costituzionale di questa legittimazione, che, ove risultasse manifestamente
irragionevole e contraria all’art. 2 Cost., così come ipotizzato dal rimettente, sarebbe per ciò stesso
estranea alle scelte discrezionali rimesse al legislatore. Del resto, sono rinvenibili nell’ordinamento
altre fattispecie di preclusione dell’azione ex art. 263 cod. civ., in considerazione di interessi ritenuti
meritevoli di tutela. Nessuna manipolazione creativa deriverebbe, pertanto, dall’eventuale
accoglimento delle questioni (in questo senso, ex plurimis, sentenze n. 212 e n. 113 del 2019).
2.1.- Non è fondata neppure l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura
generale dello Stato, relativa all’insufficiente ricostruzione del quadro normativo, per l’omessa
considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10
dicembre 2012, n. 219).
In particolare, ad avviso dell’interveniente, il giudice a quo non avrebbe spiegato perché la
previsione di rigorosi limiti temporali per l’impugnazione del riconoscimento, proposta dal suo
autore, non valga a realizzare un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di accertamento della
verità e l’interesse alla stabilità degli status personali.
Tuttavia, il giudice rimettente, dopo avere dato atto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154 del
2013, ha evidenziato che nel giudizio a quo l’impugnazione di cui all’art. 263 cod. civ. è stata
proposta prima dell’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 154 del 2013. Pertanto, come riconosciuto
anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14
febbraio 2017, n. 3834), a questo giudizio non era applicabile la disciplina dell’art. 263, secondo e
quarto comma, cod. civ., come novellato dall’art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7
febbraio 2014 e, in particolare, non erano applicabili i nuovi termini per la proposizione dell’azione.
In quanto proposta nella vigenza della disciplina precedente, l’impugnazione proposta dall’autore
del riconoscimento non era soggetta a termini. Pertanto, nel caso oggetto del giudizio a quo,
l’impugnazione – ancorché proposta a distanza di otto anni dal riconoscimento – era tempestiva.
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. non è dunque scalfita
dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 154 del 2013, né la motivazione del rimettente denota lacune
nella ricostruzione del quadro normativo.
Va, inoltre, rilevato che le modifiche introdotte dall’art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013 sono
intervenute sulle disposizioni dei commi secondo e quarto dell’art. 263 cod. civ. e non su quella
oggetto di censura. Infatti, mentre la previsione dei soggetti legittimati ad impugnare è contenuta
nel primo comma dell’art. 263 cod. civ., le condizioni e i termini per la proposizione dell’azione,
invece, sono disciplinate nei successivi commi e sono proprio questi ad essere stati profondamente
modificati dal disegno riformatore del 2013. È vero che tali modifiche non possono non incidere sul
significato attuale dello stesso primo comma, rimasto per parte sua immutato, ma ciò attiene al
merito della questione, non alla sua ammissibilità.
3.- Nel merito, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ.,
sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e alla denunciata disparità di trattamento con l’art. 9, comma
1, della legge n. 40 del 2004.
3.1.- La prospettazione del giudice a quo fa leva sulla ritenuta affinità della situazione dell’autore
del riconoscimento consapevolmente falso rispetto a quella di chi abbia prestato il consenso alla
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. L’art. 9 della legge n. 40 del 2004 preclude
espressamente l’impugnazione di cui all’art. 263 cod. civ. – oltre che l’azione di disconoscimento
della paternità, nei casi previsti dall’art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), cod. civ. – al coniuge o
al convivente che abbia prestato il proprio consenso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita. È siffatta preclusione ad essere indicata dal rimettente come tertium comparationis, al fine
di evidenziare la disparità di trattamento rispetto alla disposizione censurata.
Il giudice a quo richiama l’ordinanza n. 7 del 2012, in cui questa Corte ha ritenuto che la previsione
dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004 configura «una ipotesi di intangibilità ex lege dello
status» e ravvisa delle significative analogie tra la dichiarazione di riconoscimento
consapevolmente falsa e il consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita. L’elemento
unificante delle due situazioni è individuato nella volontaria e consapevole instaurazione del
rapporto di filiazione, con conseguente assunzione della responsabilità genitoriale. La ratio della
preclusione di cui al suddetto art. 9, comma 1, sarebbe pertanto estensibile all’impugnazione del
riconoscimento per compiacenza.
3.2.- Tuttavia, nel caso del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il divieto
d’impugnare il riconoscimento è riferito a particolari situazioni, specificamente qualificate dal
legislatore, e riveste carattere eccezionale. Esso è volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai
mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste,
rileva ai fini del suo concepimento. È per questo stesso motivo che la legge speciale nega – sempre
in via d’eccezione – il diritto di anonimato della madre (art. 9, comma 2, della legge n. 40 del 2004).
Si tratta, dunque, di eccezioni rispetto al regime generale della filiazione e il carattere derogatorio si
accentua nell’ambito di una disciplina che connette effetti giuridicamente rilevanti a tecniche
altrimenti espressamente vietate.
Né possono essere equiparate la volontà di generare con materiale biologico altrui e la volontà di
riconoscere un figlio altrui: nel primo caso, la volontà porta alla nascita una persona che altrimenti
non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà del dichiarante si esprime rispetto a una persona già
nata. Invero, anche la condizione giuridica del soggetto riconosciuto risulta differente: mentre per la
persona nata attraverso procreazione medicalmente assistita eterologa un eventuale accertamento
negativo della paternità non potrebbe essere la premessa di un successivo accertamento positivo
della paternità biologica, stante l’anonimato del donatore di gameti e l’esclusione di qualsiasi
relazione giuridica parentale con quest’ultimo (art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004).
Viceversa, nel caso del falso riconoscimento esiste un genitore “biologico”, la cui responsabilità
può venire in gioco.
D’altra parte, il divieto di impugnazione del riconoscimento, previsto dall’art. 9, comma 1, della
legge n. 40 del 2004, si riferisce a un contesto in cui operano alcune garanzie associate alla figura e
all’intervento del medico. Viceversa, la fattispecie del riconoscimento per compiacenza è destinata a
realizzarsi in situazioni “opache”, al di fuori del circuito medico-sanitario disegnato dalla legge
speciale, talora addirittura per aggirare la disciplina dell’adozione, come dimostra la previsione di
cui all’art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che prevede,
infatti, l’attivazione di poteri ufficiosi di segnalazione, accertamento e di impugnazione, ove
ricorrano indici del carattere fraudolento del riconoscimento.
Dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il
proprio consenso non è, dunque, desumibile un principio generale in base al quale, ai fini
dell’instaurazione del rapporto di filiazione, è sufficiente il solo elemento volontaristico o
intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione, ovvero dall’adesione a un
comune progetto genitoriale. È pur vero che lo sviluppo scientifico ha reso possibili forme di
procreazione svincolate dal legame genetico e che l’ordinamento ne ha preso atto. Tuttavia, la
disciplina del rapporto di filiazione rimane tuttora strettamente connessa all’esistenza di un rapporto
biologico tra il nato ed i genitori.
Non è possibile, pertanto, fondare la valutazione di irragionevolezza postulata dal giudice a quo
sulla disparità di trattamento con la disciplina di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004.
La differente natura delle fattispecie impedisce, infatti, di considerare la scelta normativa
dell’indicato art. 9 come un idoneo tertium comparationis ai fini della valutazione della
ragionevolezza estrinseca della disposizione dell’art. 263 cod. civ. Si tratta di fattispecie differenti e
la diversità delle rispettive discipline si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in
nome del principio d’eguaglianza.
4.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. non è fondata neppure in
riferimento alla violazione dell’art. 2 Cost., nonché all’irragionevolezza intrinseca della disposizione
in esame.
4.1.- Occorre premettere che, per quanto le argomentazioni del giudice a quo ruotino principalmente
attorno all’art. 3 Cost., sussiste un’intima connessione tra le censure che evocano il canone di
ragionevolezza e quelle relative alla violazione del diritto all’identità personale, garantito dall’art. 2
Cost.
Nella prospettiva del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con i richiamati
principi costituzionali nella parte in cui essa consente l’impugnazione per difetto di veridicità anche
a chi abbia effettuato il riconoscimento, pur essendo consapevole della sua falsità.
L’irragionevolezza consisterebbe, quindi, nel consentire a chi abbia instaurato un rapporto di
filiazione, nella consapevolezza della sua falsità, di vanificare il riconoscimento, sacrificando gli
interessi del soggetto riconosciuto sulla base di una esclusiva riconsiderazione dei propri.
L’assunto del rimettente riflette la tradizionale interpretazione dell’art. 263 cod. civ. offerta dalla
giurisprudenza di legittimità nei casi di riconoscimento consapevolmente falso (Corte di cassazione,
sezione prima civile, sentenze 14 febbraio 2017, n. 3834, e 24 maggio 1991, n. 5886; ordinanza 21
febbraio 2019, n. 5242). Essa si fonda sulla assoluta prevalenza da attribuire all’interesse, di natura
pubblicistica, all’accertamento della verità, rispetto a qualsiasi altro interesse che con esso venga in
conflitto e quindi anche rispetto al diritto, anch’esso dotato di copertura costituzionale, all’identità
sociale del soggetto riconosciuto, nonché alla necessità di far valere le responsabilità, inerenti alla
qualità di genitore, assunte con il riconoscimento.
4.2.- Si tratta, tuttavia, di un’impostazione ormai superata dall’evoluzione normativa e
giurisprudenziale, anche di questa Corte.
Sul rilievo che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità
biologica rispetto a quella legale, siffatta evoluzione ha portato a negare l’assoluta preminenza del
favor veritatis e ad affermare la necessità della sua ragionevole comparazione con altri valori
costituzionali.
In più occasioni, infatti, il legislatore, cui l’art. 30, quarto comma, Cost. demanda il potere di fissare
limiti e condizioni per far valere la genitorialità biologica nei confronti di quella legale, ha attribuito
prevalenza al consenso alla genitorialità e all’assunzione della conseguente responsabilità rispetto al
favor veritatis.
4.2.1.- È certo un significativo passaggio di questa evoluzione il richiamato art. 9, comma 1, della
legge n. 40 del 2004 che, in un caso di divergenza tra genitorialità genetica e genitorialità giuridica,
tanto specifico e peculiare da non valere, come si è detto, come tertium comparationis, fa comunque
prevalere l’interesse alla conservazione dello status, così riconoscendo che la corrispondenza tra lo
stato di figlio e la verità biologica, pur auspicabile, non è elemento indispensabile dello status
filiationis.
Anche le novità apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013 si pongono nella direzione indicata. Se, da un
lato, è stato garantito senza limiti di tempo l’interesse primario ed inviolabile del figlio a ottenere
l’accertamento della mancata corrispondenza tra genitorialità legale e genitorialità biologica,
dall’altro lato sono stati introdotti rigorosi termini per la proposizione dell’azione da parte degli altri
legittimati, assicurando così tutela al diritto alla stabilità dello status acquisito, in particolare
laddove ad impugnare il riconoscimento sia il suo stesso autore. Il nuovo testo dell’art. 263 cod. civ.
prevede, infatti, che il termine per proporre l’azione di impugnazione – originariamente
imprescrittibile – è di un anno, se ad agire è l’autore del riconoscimento, e di cinque anni per gli altri
legittimati.
Ciò dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio, evitando il protrarsi di un’incertezza
potenzialmente lesiva della solidità degli affetti e dei rapporti familiari. È stata così riconosciuta e
garantita la tendenziale stabilità dello stato di filiazione, in connessione con il consolidamento in
capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l’interesse a
mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica
della procreazione.
In questa prospettiva, va anche notata la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione: non
dalla nascita, ma da un momento successivo, quello dell’annotazione del riconoscimento nell’atto di
nascita. In questo modo è stato attribuito rilievo, ai fini della proponibilità dell’azione e del
consolidamento del diritto all’identità personale che essa ha di fronte, non all’età del figlio – in
genere, ma non necessariamente, un minore – bensì alla durata del rapporto di filiazione, anche se
iniziato in un momento successivo alla nascita.
4.2.2.- D’altra parte, l’assolutezza del principio di prevalenza dell’interesse all’accertamento della
verità biologica della procreazione è stata superata anche dalla giurisprudenza di legittimità che, da
tempo, ha riconosciuto come l’equazione tra “verità naturale” e “interesse del minore” non sia
predicabile in termini assoluti, essendo viceversa necessario bilanciare la verità del concepimento
con l’interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (Corte di cassazione,
sezione prima civile, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4791; sentenze 3 aprile 2017, n. 8617, 15
febbraio 2017, n. 4020, 22 dicembre 2016, n. 26767, 8 novembre 2103, n. 25213 e 19 ottobre 2011,
n. 21651; sezione sesta civile, sentenza 23 settembre 2015, n. 18817).
4.2.3.- Anche la giurisprudenza di questa Corte ha preso atto di questa evoluzione, non solo con il
riconoscimento che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito
della famiglia» (sentenza n. 162 del 2014), ma anche con l’affermazione dell’immanenza
dell’interesse del figlio, specie se minore, nell’ambito delle azioni volte alla rimozione dello status
(sentenze n. 272 del 2017, n. 494 del 2002, n. 170 del 1999 e ordinanza n. 7 del 2012).
In particolare, proprio con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod.
civ., questa Corte ha sottolineato che «[l]’affermazione della necessità di considerare il concreto
interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell’ordinamento
sia interno, sia internazionale […]. Non si vede conseguentemente perché, davanti all’azione di cui
all’art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se
l’interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia
davvero idonea a realizzarlo […]; se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica […] ed
imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità» (sentenza n. 272 del
2017).
In definitiva, la necessità di valutare l’interesse alla conservazione della condizione identitaria
acquisita, nella comparazione con altri valori costituzionalmente rilevanti, è già contenuta nel
giudizio di cui all’art. 263 cod. civ. ed è immanente a esso. Si tratta, infatti, di una valutazione
comparativa che attiene ai presupposti per l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art.
263 cod. civ. e non alla legittimazione dell’autore del riconoscimento inveridico.
4.3.- Pertanto, nel caso dell’impugnazione del riconoscimento consapevolmente falso da parte del
suo autore, il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la
verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e
predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell’uno in nome dell’altro. L’esigenza di
operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei
soggetti coinvolti, impone al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, sotteso
alla domanda di rimozione dello status di cui all’art. 263 cod. civ.
È appena il caso di aggiungere che di tale apprezzamento giudiziale non può non far parte la stessa
considerazione del diritto all’identità personale, correlato non soltanto alla verità biologica, ma
anche ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia.
In conclusione, anche nell’impugnazione del riconoscimento proposta da chi lo abbia effettuato
nella consapevolezza della sua falsità, «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in
questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso»
(sentenza n. 272 del 2017). Tra queste variabili, rientra sia il legame del soggetto riconosciuto con
l’altro genitore, sia la possibilità di instaurare tale legame con il genitore biologico, sia la durata del
rapporto di filiazione e del consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del
falso riconoscimento (in particolare nelle azioni, come quella oggetto del giudizio a quo, esercitate
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2013), sia, infine, l’idoneità dell’autore del
riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile,
sollevata dalla Corte d’appello di Torino, sezione per la famiglia, in riferimento agli artt. 2 e3 della
Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Percezione degli assegni per il nucleo familiare spettanti al coniuge legalmente separato.

Cass. 4 novembre 2020, n. 24606
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18500-2014 proposto da:
F S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA
CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 922/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il
29/05/2014 R.G.N. 894/2011;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
1. la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città,
accoglieva il ricorso proposto dalla signora M.M., affidataria della figlia minorenne N.A., e
dichiarava il diritto della stessa alla percezione degli assegni per il nucleo familiare spettanti al
coniuge legalmente separato N.L.A. per il periodo dal 2006 al 2009 a carico di F s.p.a. e
INPS, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.
2. La Corte territoriale riferiva che l’affermazione contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. circa la
spettanza degli assegni familiari al coniuge separato in virtù del rapporto di lavoro con F
s.p.a. non era stata contestata dalle controparti, che si erano limitate a dedurre l’insussistenza del
requisito reddituale in capo alla stessa M., coniuge affidatario del figlio.
3. Riteneva che il reddito da valutare per la spettanza degli assegni familiari fosse quello del N.,
mentre quello del nucleo familiare del genitore affidatario rilevasse solo ai fini della misura della
prestazione e che il reddito del coniuge separato, costituente circostanza non contestata, dovesse
ritenersi sussistente.
4. Rigettava inoltre l’appello incidentale di F s.p.a. – che deduceva di non essere il soggetto
tenuto al pagamento degli assegni familiari in quanto estranea al rapporto di lavoro del N.,
intercorrente con Trenitalia s.p.a. – argomentando che, trattandosi di eccezione in senso stretto, la
stessa andasse formulata nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., mentre la società aveva fatto
valere tale circostanza solo alla prima udienza di discussione.
5. Per la cassazione della sentenza F s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui
M.M. ha resistito con controricorso. L’Inps ha depositato controricorso, nel quale ha dichiarato di
aderire alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente principale ed ha proposto altresì ricorso
incidentale affidato ad un motivo. F e Inps hanno poi depositato anche memoria ex art.
380 bis.1.c.p.c..
6. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni con cui ha chiesto il rinvio alle Sezioni Unite in
relazione al primo motivo del ricorso principale ed in ogni caso il rigetto di entrambi i ricorsi.
Motivi della decisione
7. F s.p.a. deduce come primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art.
416 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva da essa proposta alla prima udienza di trattazione davanti al giudice di
primo grado, sul presupposto dell’essere il coniuge separato della ricorrente dipendente di
Trenitalia s.p.a. non di essa F s.p.a.: sostiene che, trattandosi di circostanza attinente alle
condizioni dell’azione e ad un elemento costitutivo del diritto azionato, essa doveva essere provata
dall’attore ed il suo difetto era rilevabile anche d’ufficio.
8. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 151 del 1975, art. 211
e del D.L. n. 69 del 1988, art. 2, commi 12 e 6, convertito in L. n. 153 del 1988. Lamenta che i giudici
d’appello, pur correttamente premettendo che per il riconoscimento del diritto alla percezione
degli assegni familiari occorre fare riferimento alla situazione reddituale del coniuge separato e
non dell’affidatario della prole, non abbiano fatto corretta applicazione di tale principio, essendosi
limitati a rilevare che l’esistenza della necessaria situazione reddituale in capo al N. non fosse stata
contestata dalle controparti. Sostiene che la contestazione della domanda attrice aveva investito
l’intera domanda e quindi i suoi stessi presupposti e che nulla aveva allegato la M. in merito al
reddito percepito dal proprio coniuge.
9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato nei termini qui di seguito meglio chiariti.
In applicazione dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 2951 del
16/02/2016 (e successive conformi, v. ex aliis Cass. n. 7776 del 27/03/2017), occorre premettere che la
questione affrontata nel motivo investe propriamente non la “legitimatio ad causam” passiva di
F, intesa come la titolarità del potere di subire il giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, bensì l’effettiva titolarità del rapporto
controverso, ovvero la posizione di datore di lavoro tenuto all’erogazione degli assegni familiari,
questione che integra un elemento costitutivo della domanda attinente al merito della causa e,
come tale, rientra nell’ambito dell’onere deduttivo e probatorio dell’attore.
10. Tale titolarità, costituendo appunto un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio,
può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa
che, proprio in quanto tale, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2 e art. 416 c.p.c.,
comma 2 nè al divieto di nova in appello, quest’ultimo riferito dagli artt. 345 e 437 c.p.c. a
domande ed eccezioni (di merito) non rilevabili d’ufficio e non anche a mere difese. A sua volta, il
giudice deve esaminare anche d’ufficio chi siano i titolari nel lato attivo e passivo del rapporto
controverso.
11. La differenza tra le mere difese in fatto e le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito
(differenza che attiene al più ampio discorso relativo alle modalità di esercizio del diritto di difesa
da parte del convenuto) è chiara: le prime consistono nella pura e semplice negazione (se del caso
arricchita da un’alternativa ricostruzione della vicenda) dei fatti costitutivi del diritto azionato
dall’attore, mentre le seconde sono caratterizzate da un nucleo composto dall’allegazione d’un fatto
(sempre inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e da una sua particolare significatività
giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere l’altrui pretesa.
12. Ne consegue anche la differenza in termini di effetti sul thema probandum (mentre il thema
decidendum resta comunque inalterato a fronte sia di mere difese sia di eccezioni di merito):
mentre le mere difese in fatto non lo estendono, giacchè i fatti principali allegati dall’attore e negati
dal convenuto già appartengono al thema probandum in quanto fatti costitutivi del diritto
azionato (e, come tali, rientranti ex art. 2697 c.c., comma 1, nell’onere probatorio dell’attore, inteso
in senso sostanziale), le eccezioni (in senso lato o in senso stretto) di merito estendono l’originario
thema probandum proprio perchè introducono fatti (impeditivi, modificativi o estintivi dell’altrui
pretesa, anche essi – quindi – principali) nuovi rispetto a quelli costitutivi del diritto azionato già
dedotti dall’attore, fatti nuovi il cui onere probatorio ricade ex art. 2697 c.c., comma 2, su chi li
alleghi (cioè sul convenuto, sempre inteso in senso sostanziale).
13. Tornando al caso che ne occupa, erroneamente la Corte territoriale ha qualificato come
eccezione in senso stretto il dedotto difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso,
che invece – come detto – ha natura di mera difesa con cui il convenuto (F s.p.a., nella
vicenda in esame) ha semplicemente negato un fatto costitutivo dell’altrui pretesa, ossia ha negato
di essere datore di lavoro del N. e, quindi, di dovere erogare gli assegni per il nucleo familiare.
14. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, in quanto il reddito del coniuge
separato è circostanza che rientra nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro, sicchè anche al
fine di valutare la sussistenza o meno di un’efficace contestazione in ordine a tale circostanza da
parte di F s.p.a. rileva l’accertamento preliminare dell’imputazione del rapporto di lavoro
del N..
15. A fondamento del ricorso incidentale l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, commi 2, 6, 9 e 10 convertito con
modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, e della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211. Sostiene
l’istituto che nell’ipotesi di separazione personale dei coniugi debba considerarsi titolare del diritto
all’assegno il coniuge affidatario dei figli, con la conseguenza che i requisiti reddituali debbano
essere verificati con riferimento al nucleo familiare di detto coniuge affidatario. Di conseguenza
l’assegno non potrebbe essere riconosciuto ove in capo al coniuge affidatario non si realizzino le
condizioni di cui alla L. n. 153 del 1988, art. 2, citato comma 10 che prevede che il totale dei redditi
da lavoro dipendente o equiparati – redditi nei quali rientra anche l’assegno di mantenimento
dell’affidatario corrisposto dall’altro coniuge – sia almeno pari al 70% del reddito complessivo del
nucleo familiare.
16. Il ricorso incidentale dell’Inps non è fondato. Questa Corte ha chiarito nella sentenza del
30/03/2015, n. 6351, cui occorre dare continuità, che l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato
dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153 – finalizzato ad
assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito
in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare,
tenendo conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e,
quindi, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di
minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
– ha natura assistenziale, sicchè, ai sensi dell’art. 2 cit., commi 2 e 6 il reddito rilevante ai fini
dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai
figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla
corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all’erogazione della provvidenza.
17. Il ricorso principale deve quindi essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il
secondo e rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria in diversa
composizione.
18. Al giudice di rinvio competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
19. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo. Rigetta il
ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 20

Omesso mantenimento e negazione delle attenuanti

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 02 novembre 2020, n. 30452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/10/2019 della Corte d’appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Senatore Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza 31/10/2016, assolveva C.A. dal reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dell’importo di 200,00 Euro mensili in favore del figlio S., dal febbraio al giugno 2012 (anzi “sino ad oggi”, come precisato dal P.M. all’udienza del 08/06/2015). Il giudice rilevava che, nonostante l’inadempimento dell’obbligo impostogli, risultava accertato che l’imputato si era trovato nella impossibilità di provvedere in quanto privo di occupazione, nè era emerso che al minore fossero venuti a mancare i mezzi di sussistenza.
2. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento degli appelli della parte civile e del P.M., riformava la sentenza, dichiarando l’imputato responsabile del reato contestato e lo condannava alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.
La Corte disponeva l’esame dell’imputato ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, che tuttavia non aveva luogo perchè l’imputato si sottraeva. Riteneva altresì non dover procedere ad ulteriore rinnovazione istruttoria, trattandosi solo di diverso apprezzamento del medesimo compendio probatorio, già ritenuto attendibile dal primo giudice. Valorizzava in particolare la coerenza, la completezza e la precisione della deposizione della persona offesa, riscontrata dalla documentazione in atti, secondo la quale l’imputato si era reso sistematicamente inadempiente agli obblighi di mantenimento a lui imposti per effetto della separazione coniugale (per l’ammontare di Euro 200,00 mensili), omettendo totalmente le contribuzioni. L’imputato, il quale – secondo le dichiarazioni rese dall’ex coniuge – anche dopo la separazione aveva continuato a lavorare, sia come dipendente, sia in proprio effettuando lavori “in nero”, non versando così in condizioni d’indisponibilità di risorse sufficienti, aveva quindi fatto mancare al figlio minorenne i necessari mezzi di sussistenza, sì che la madre affidataria, che svolgeva attività lavorativa quale addetta alle pulizie, era stata costretta a provvedere faticosamente da sola per far fronte alle primarie esigenze di vita. Il protratto disinteresse nei confronti del figlio rendeva l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche.
2. Il difensore di C. ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone con distinti motivi:
2.1. la violazione di legge (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) e il vizio motivazionale con riguardo alla capacità economica dell’imputato e allo stato di bisogno della persona offesa, ritenendo configurabile una mera inadempienza di natura civilistica non determinante la mancanza dei mezzi di sussistenza per il figlio, alle cui esigenze aveva provveduto la madre;
2.2. la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle testimonianze assunte in dibattimento, perchè il quadro probatorio nei confronti dell’imputato non era connotato dai requisiti richiesti dalla legge; in particolare la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato circa la ritenuta attendibilità della persona offesa a fronte di contrastanti emergenze dibattimentali, quali le dichiarazioni rese dal teste B. che aveva riferito che l’imputato conduceva uno stile di vita pessimo e scadente e si era più volte rivolto a lui chiedendo prestiti in denaro per la sopravvivenza;
2.3. la violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte considerato elementi positivi (incensuratezza, difficoltà economiche e patologie depressive) che avrebbero dovuto comportarne l’applicazione.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso dell’imputato, concernenti l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, si palesano manifestamente infondati e per taluni aspetti sprovvisti del carattere di specificità, poichè il ricorrente, nella sostanza, sollecita sui punti oggetto delle censure una non consentita rilettura di merito delle emergenze processuali in un senso ritenuto a sè più favorevole.
2. In ordine alle ragioni per le quali si è affermato che nei comportamenti del ricorrente, sopra descritti nell’esposizione dei fatti, fossero ravvisabili gli estremi del reato contestato, la Corte territoriale ha argomentato, infatti, con considerazioni scevre da illogicità manifesta in fatto e corrette in linea di diritto, oltre che con solido ancoraggio alle informazioni probatorie, orali e documentali, conseguite per la ricostruzione dell’episodio.
Ed invero, appare probatoriamente supportata e logicamente argomentata perciò insindacabile in sede di legittimità – l’affermazione della Corte d’appello per cui l’omissione totale delle contribuzioni da parte dell’imputato ha fatto venir meno i pur strettamente necessari mezzi di sussistenza al figlio minore (per soddisfarne le elementari esigenze di vita), il quale versava in un obiettivo e incontroverso stato di bisogno proprio in ragione della minore età. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento nei confronti dei minori, si versa per definizione nella situazione indicata dal legislatore, sulla base della presunzione che il minore sia incapace di produrre un reddito proprio. Lo stato di bisogno è (relativamente) presunto, salvo prova contraria (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, D’Onofrio, Rv. 225875) non potendo considerarsi l’omissione irrilevante anche quando a garantire le esigenze in luogo del soggetto inadempiente provveda l’altro genitore con proprie risorse, come nel caso di specie, o intervengano terzi (Sez 6, n. 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639; Sez. 6, n. 38125 del 24/09/2008, N., Rv. 241191).
3. Con motivazione altrettanto corretta, perchè in linea con la giurisprudenza di legittimità che pone a carico dell’imputato un onere di specifica allegazione (Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L., Rv. 242853), e incensurabile sul piano della logicità delle conclusioni, la Corte territoriale non ha ritenuto affatto comprovata una condizione incolpevole dell’imputato tale da esimerlo dall’obbligo di contribuzione, secondo un assunto difensivo (basato sulla generica deposizione del teste B. circa il misero stile di vita dell’imputato) inidoneo a dimostrare che la incapacità contributiva fosse assoluta ed esente da profili di colpa. La Corte ha evidenziato che l’imputato aveva ricostituito un nuovo nucleo familiare, “indifferente alle esigenze del primo figlio”, e che, omettendo unilateralmente di versare l’assegno di mantenimento, non aveva neppure consentito all’autorità giudiziaria di valutare la fondatezza di eventuali problematiche legate alle sue contingenti difficoltà economiche.
4. Manifestamente infondato appare altresì il secondo motivo di ricorso col quale si deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla carenza di riscontri oggettivi atti a suffragare l’accusa. E’ il caso di osservare che le dichiarazioni rese dalla persona offesa non necessitano affatto della presenza di riscontri esterni, non trovando per esse applicazione la regola di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), rilevandosi anzi che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Verifica che, come cennato, la Corte territoriale ha compiuto analizzando le dichiarazioni e il comportamento processuale della teste, in assenza di elementi significativamente idonei a smentire l’assunto della persona offesa circa l’inadempimento da parte dell’imputato dell’obbligo contributivo a suo carico.
5. Risulta manifestamente infondato anche il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, atteso che il ricorrente pretende che in sede di legittimità si proceda ad una operazione non consentita di rinnovata valutazione dei criteri e delle modalità mediante i quali i giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale ai fini del motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Nella specie, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti in considerazione del “protratto disinteresse nei confronti del figlio”. Si tratta di una considerazione adeguatamente giustificativa del diniego, che le generiche censure del ricorrente (in tema di incensuratezza, difficoltà economiche e asserite patologie depressive dell’imputato) non valgono a scalfire.
Va infine sottolineato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19 marzo 2014, Lule, Rv. 259899).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo fissare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

Non è assegnabile la casa se non è il luogo degli affetti

Tribunale di Civitavecchia, 20 novembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1059/2020 pubblicata il 20/11/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell’anno 2017, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2020, con assegnazione dei termini di
cui all’art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
XXX, nata a , rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
E YYY, nato a, assistito dall’Amministratore di Sostegno avv., rappresentato e
difeso dall’avv.,
giusta procura speciale in atti
– resistente –
NONCHE’
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
– interventore ex lege –
Conclusioni: all’udienza del 17 giugno 2020 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.01.2017 e ritualmente e tempestivamente notificato
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, XXX deduceva:
– di aver contratto matrimonio concordatario con YYY in data 25.4.2004;
– che dall’unione erano nati i figli *** (13.10.2004) e *** (21.10.2006);
– che il marito era affetto da una patologia psichica, classificabile come disturbo della personalità
dipendente “cluster c” nonché da deficit cognitivo, di cui la moglie era venuta a conoscenza solo
dopo la notifica del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dalla
madre del resistente;
– che la patologia psichica del resistente incideva sul sereno sviluppo dei figli, con i quali l’YYY
aveva un rapporto distaccato;
– che il resistente aveva esercitato violenza fisica su moglie e figli per incapacità di autocontrollo
ed era stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto di armi;
– di essersi trasferita insieme ai figli a partire dal mese di dicembre 2015 in un appartamento di
proprietà del marito sito in, temendo per la propria incolumità;
– che il marito non aveva mai concretamente lavorato e percepiva una rendita vitalizia di 3.200
euro al mese (a seguito della cessione delle sue quote della s.r.l. *** ai propri familiari), era
proprietario di un fabbricato cielo-terra a composto da 4 appartamenti e da cui percepiva i canoni
di locazione;
– che il resistente era contitolare con la moglie di un libretto di risparmio di 70.000 euro detenuto
dall’amministratore di sostegno del marito;
– che il figlio *** era seguito da uno specialista in neuropsicomotricità.
Tanto dedotto e rilevato XXX chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi; affidarsi
in via esclusiva i figli alla madre e disciplina del diritto di visita paterno in forma protetta, porsi a
carico dell’YYY un assegno mensile pari ad euro 1000,00 per il mantenimento dei minori, oltre al
75% delle spese straordinarie, nonché porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in
favore della moglie di euro 500 mensili.
YYY si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della crisi familiare offerta dalla
ricorrente e deducendo:
– che la moglie aveva già presentato un primo ricorso per la separazione personale dei coniugi
nel 2014 a seguito del ricorso della propria madre per la nomina in favore dell’YYY di un
amministratore di sostegno, ricorso accolto con decreto del giudice tutelare del 27.10.2015;
– che la moglie aveva poi rinunciato a coltivare la predetta azione;
– che nell’ambito del procedimento aperto per amministrazione di sostegno in suo favore era
stata espletata CTU dalla dott.ssa *** la quale aveva definito il disturbo da cui era affetto il
resistente come un disturbo di personalità dipendente, per cui l’YYY delegava altre persone per
l’adozione di decisioni e responsabilità importanti, favorendo una posizione di sottoposizione
all’interno della relazione, e manifestando un comportamento sottomesso e dipendente rispetto
alla moglie e di timore per la separazione;
– di essere pertanto una persona affettivamente fragile, psicologicamente vulnerabile e
facilmente sottomettibile alla volontà di terzi, ma di non aver mai avuto impulsi violenti né
condotte aggressive;
– che la moglie aveva conosciuto il resistente sul luogo di lavoro, prestando attività come
cameriera in uno degli alberghi di proprietà della famiglia dell’YYY;
– di aver ceduto dopo la morte del padre la sua quota della *** s.r.l. per il controvalore di
1.000.000,00 euro, che la madre e i fratelli si erano impegnati a versagli in 300 rate da 3.200
euro al mese a decorrere dal gennaio 2012, per cui lo stesso non beneficiava di alcun vitalizio;
– di aver venduto nel 2014, dietro forti pressioni della moglie, un appartamento di sua proprietà
dietro il corrispettivo di euro 70.000 versati su di un libretto di risparmio intestato ad entrambi i
coniugi con firma disgiunta; che per il predetto fatto era pendente un procedimento penale per
circonvenzione di incapace in cui erano imputati gli acquirenti in concorso con la ricorrente;
– che la moglie aveva prelevato il 50% della predetta somma e lo aveva versato sul suo conto
personale e nell’ottobre 2014 era andata in Spagna dove aveva intrapreso una relazione con
tale ***;
– che successivamente nel novembre 2014 la ricorrente aveva chiesto al resistente di separarsi
imponendogli onerose condizioni economiche e minacciandolo di denunciarlo per violenze ai
suoi danni e a quelle dei figli;
– che la moglie aveva lasciato la casa familiare con i figli per trasferirsi con il nuovo compagno in
un altro immobile di proprietà del resistente;
– che da allora la ricorrente ostacolava gli incontri e il rapporto padre-figli;
– che dal momento dell’abbandono della casa coniugale il resistente aveva iniziato a versare alla
moglie un assegno mensile di euro 600 per il mantenimento dei figli.
Tanto dedotto e rilevato YYY concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinare il
diritto di visita paterno, porre a carico del padre l’obbligo di contribuire ai figli minori mediante un
assegno di euro 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano all’udienza presidenziale del 16 maggio 2017, e il Presidente, esperito
negativamente il tentativo di conciliazione, adottava con i provvedimenti provvisori e urgenti
autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l’affidamento condiviso dei figli con
collocamento presso la madre, il diritto di visita paterno due volte a settimana martedì e giovedì
dalle ore 16 alle ore 20, il sabato e la domenica a fine settimana alternati dalle 14 alle 20;
ponendo a carico del marito l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante un
assegno mensile di euro 1000 oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine il Presidente
assegnava alla ricorrente la casa sita in , ove la medesima si era trasferita con i figli.
Nel corso dell’istruttoria era disposta CTU psicologica al fine di valutare l’idoneità genitoriale dei
coniugi e il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori.
Con relazione depositata in data 2.07.2019 il CTU, dott.ssa ____ indicava criticità in entrambe le
figure genitoriali, in particolare rappresentava che la XXX poneva in essere comportamenti
manipolatori con ricorso alla menzogna, pur di ottenere i suoi desiderata anche nei confronti di
chi in quel momento riveste un ruolo autorevole, la medesima in sede di operazioni peritali,
invitata a fornire la propria versione della crisi coniugale, ha risposto di non sapere, di non
ricordare e di averlo rimosso, la medesima ha mostrato carenza sul piano empatico, manifesta
comunque un adeguato funzionamento genitoriale in termini di cura psicofisica, sostegno
affettivo e competenza normativa e sociale.
Quanto all’YYY, l’idoneità genitoriale del medesimo risulta inficiata dalla patologia psichica da cui
è affetto, mostrando difficoltà a mentalizzare e attivare funzioni riflessive sulla percezione dei
bisogni psicoaffettivi dei figli, spesso deviando il discorso sulle problematiche coniugali o sulle
controversie economiche con i suoi familiari. L’osservazione psichica ha rivelato un profilo di
personalità interessato da un globale indebolimento dal punto di vista cognitivo, affettivo e
relazionale. Il resistente non è in grado di comprendere le esigenze di base dei figli, saperli
accompagnare e sostenere nei processi di sviluppo e socializzazione e di adattamento
all’ambiente esterno, pur manifestando una autentica partecipazione affettiva verso la prole, egli
vuole molto bene ai figli e questi vogliono molto bene al padre.
I minori non hanno manifestato disagio a fronte della separazione e hanno dimostrato un buon
attaccamento con entrambe le figure genitoriali, sono apparsi consapevoli della patologia
psichica del padre e non sono risultati gravati nel loro assetto personologico dalle problematiche
psicologiche paterne.
Alla luce delle predetta valutazioni la CTU suggeriva di confermare l’attuale l’affidamento
condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle 16 alle 20 con la supervisione dell’educatrice domiciliare, a fine
settimana alternati il sabato e la domenica, con la supervisione del Servizio Sociale del Comune
di.
All’udienza del 17 giugno 2020 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa
concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L’esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il
venire meno, nell’ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che
costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l’ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già
cessata prima dell’udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa
la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall’art. 151 c.c..
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Assegnazione della casa familiare
E’ pacifico che la ricorrente ha lasciato la casa familiare nella disponibilità del marito sin
dall’anno 2015 e si è trasferita in un altro immobile sito in, sempre di proprietà dell’YYY.
Come è noto per “casa familiare”, ex art. 155, quarto comma, c.c., deve intendersi il complesso
di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familiare;
di modo che l’assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda all’esigenza di conservare
l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si
esprime e si articola la vita familiare con riguardo principalmente alla necessità di non far
gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza
(Cfr. Cass. n. 5793/1993; n. 12083/1995; n. 8667/1992).
L’unico immobile che può essere oggetto di assegnazioni, quindi, non può che essere quello in
cui i coniugi hanno convissuto e dove i figli minori, o maggiorenni ma non economicamente
autosufficienti, sono cresciuti e in cui si è articolata la vita familiare.
Deve pertanto revocarsi l’assegnazione alla ricorrente della casa sita in, in quanto è pacifico che
la medesima non abbia mai costituita la casa familiare, né può essere assegnata alla medesima
la casa sita in via, sempre in, in quanto la XXX e i minori da anni non abitano l’immobile e
pertanto il legame dei figli delle parti con la casa familiare risulta oramai reciso.
Provvedimenti con riguardo ai figli
Deve essere confermato l’affidamento dei figli in maniera condivisa ad entrambi i coniugi come
suggerito dalla CTU e come peraltro richiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle
conclusioni.
Quanto al regime di frequentazione, il Collegio ritiene di dover confermare l’attuale regime di
visita prevedendo che i minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana alla
presenza di un educatore domiciliare e a fine settimana alternati, alla presenza di un familiare
paterno, al fine di agevolare le relazioni padre-figli, nonché per metà delle vacanze scolastiche
natalizie e pasquali e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive.
Nei predetti periodi l’YYY sarà affiancato da un familiare per provvedere alle esigenze dei minori.
Invero la CTU della dott.ssa *** non ha individuato nella patologia psichica dell’YYY un ostacolo
alla frequentazione con i figli, ha verificato che i minori hanno un buon attaccamento al padre e
anche l’affettività dell’YYY nei confronti dei minori è risultata solida e genuina. Le accuse di
violenze paterne svolte della ricorrente, peraltro generiche sin dalla loro prospettazione, sono
rimaste sfornite di qualsiasi riscontro probatorio. La CTU della dott.ssa *** resa in sede di
apertura dell’Amministrazione di Sostegno a favore del resistente nonché la CTU svolta nel
corso del presente giudizio hanno escluso condotte violente del resistente, il quale ha una
personalità fortemente dipendente e assolutamente non violenta. La stessa XXX in sede di
operazioni peritali non ha reiterato le accuse nei confronti del marito già svolte nell’atto
introduttivo del giudizio e nel corso dell’udienza presidenziale, limitandosi a riferire di non
ricordare le ragioni della separazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la presenza dell’educatore domiciliare infrasettimanalmente e la
presenza di un familiare paterno durante i fine settimana e durante le festività invernali ed estive
consentiranno all’YYY di essere sostenuto nell’esercizio della genitorialità e garantiranno un
congruo accudimento dei figli minori delle parti.
Statuizioni economiche
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento per i figli di euro 1000 mensili,
nonché un assegno di mantenimento in suo favore di euro 500 mensili. Nel corso del giudizio la
medesima ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Il resistente ha chiesto porsi a proprio carico un assegno di mantenimento per entrambi i figli di
euro 800 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti può essere così ricostruita:
– la ricorrente al momento dell’introduzione del giudizio ha dichiarato di non lavorare,
attualmente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come addetta alle pulizie, abita in un
immobile di proprietà del marito senza sostenere spese abitative e non ha ottemperato all’ordine
di esibizione del G.i., limitandosi a depositare attestazione relativa alla giacenza media dei conti
correnti e dei libretti postali a lei intestati relativi all’anno 2018. Da detta attestazione emerge
comunque che la ricorrente nel 2018 aveva accantonato in libretti postali oltre 70.000 euro, e
una giacenza media sul suo conto corrente di oltre 2000 euro. La XXX non ha chiarito come la
medesima possa avere la disponibilità di tali somme, limitandosi ad asserire nelle comparse
conclusionali che tali redditi sarebbero il frutto della pensione materna. Tale deduzione è risultata
priva di qualsiasi riscontro, in quanto la XXX non ha ottemperato all’ordine di esibizione del G.i.,
attraverso il quale ben avrebbe potuto dimostrare che le predette ingenti somme erano frutto dei
risparmi materni piuttosto che frutto di attività lavorativa e di ulteriori disponibilità economiche
non dichiarate e non compiutamente documentate nel presente giudizio. Tale condotta omissiva
è stata assunta dalla ricorrente anche con riferimento alla convivenza instaurata con il nuovo
compagno, come dedotto dall’YYY sin dalla comparsa di costituzione e negato dalla ricorrente
nel corso dell’intero giudizio. La nuova convivenza della XXX risulta invero provata sulla base
delle dichiarazioni dei figli delle parti rese in sede di CTU, atteso che entrambi i minori e in
particolare *** hanno dichiarato che il nuovo compagno della madre, tale ***, viveva stabilmente
con loro.
Le predette circostanze devono essere valutate dal Collegio ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c.
non avendo la ricorrente fornito un quadro chiaro, trasparente e completo delle proprie risorse
economico reddituali. Dai predetti elementi di prova, inoltre, quali le elevate giacenze sul conto
corrente e sui libretti postali a lei intestati, oltre alla convivenza con un nuovo compagno, si
desume che la ricorrente abbia maggiori disponibilità economiche rispetto a quelle dichiarate nel
presente giudizio per cui deve disporsi la revoca dell’ammissione della XXX al patrocinio a
spese dello Stato.
L’YYY risulta detentore di una ingente disponibilità economica e patrimoniale per il quale è stato
nominato un amministratore di sostegno: il resistente è infatti proprietario di 5 immobili in, uno
abitato dallo stesso, uno abitato dalla moglie e tre immobili che ben possono essere messi a
reddito mediante locazione o mediante alienazione, lo stesso inoltre percepirà sino al 2037 un
assegno mensile di euro 3200 da parte dei suoi fratelli a titolo di corrispettivo per la quota
societaria della *** s.r.l. dallo stesso alienata nel 2012.
Alla luce delle predette circostanze, il Collegio reputa equo confermare il contributo al
mantenimento dei figli posto a carico dell’YYY e pari a 1000 euro mensili (500 euro per ciascun
figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50%
ciascuna.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva,
previa compensazione di 1/3 quanto alla parziale soccombenza reciproca con riferimento alla
quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi XXX, nata a e YYY, nato a, aventi contratto
matrimonio in, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di al n., parte, serie,
anno;
2) affida i figli *** e *** in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
presso il domicilio materno;
3) dispone che il padre possa e debba tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le
parti: a) due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 20 alla presenza
di un educatore domiciliare individuato dal Servizio Sociale di; b) a fine settimana alternati dalle
12 del sabato alle 20 della domenica alla presenza di un proprio familiare, la ricorrente
provvederà ad accompagnare e riprendere i figli minori presso il domicilio paterno; c) per metà
delle vacanze natalizie e pasquali, alternando negli anni il periodo dal 23 al 31 dicembre e quello
dal 31 dicembre al 6 gennaio quanto alle vacanze natalizie, ed il periodo dalla fine della scuola
alla domenica di Pasqua alle ore 20 e quello dalla domenica di Pasqua alle ore 20 fino all’inizio
della scuola quanto alle vacanze pasquali alla presenza di un familiare paterno che si occuperà
di prelevare i minori e riaccompagnarli presso il domicilio materno;
4) dispone che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo anche non continuativo
di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
disponendo che i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre alla presenza di un
familiare paterno che sosterrà l’YYY nell’esercizio delle funzioni genitoriali;
5) dispone che il Servizio Sociale di provveda a monitorare i nuclei familiari materno e paterno e
ad organizzare un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio paterno con cadenza
bisettimanale, informando l’autorità giudiziaria in caso di situazioni di pregiudizio per i figli minori
delle parti;
6) pone a carico di YYY a titolo di contributo al mantenimento dei figli *** e ***, a decorrere dal
mese di ottobre 2014, l’assegno mensile di euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio) da
corrispondersi a XXX entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat per le famiglie di operai e impiegati con base maggio 2017, oltre al 50% delle spese
straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di
studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i
genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall’accordo;
7) revoca l’assegnazione alla ricorrente della casa sita in e rigetta la domanda di assegnazione
della casa familiare dalla medesima proposta;
8) revoca l’ammissione della ricorrente al Patrocino a spese dello Stato;
9) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU già liquidate con
separato decreto;
10) condanna XXX al pagamento delle spese di lite in favore di YYY, previa compensazione di
un terzo, liquidate in euro 2000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.