Precisazioni sul congedo parentale

Cass. Civ., Sez. lavoro, Ord., 02 Novembre 2020, n. 24206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3469/2015 proposto da:
D.T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PATRIZI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI STASI;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 552/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/08/2014, R.G.N. 279/2014;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
Che:
1. D.T.B., avendo fruito nell’anno 2006 di un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, per necessità di assistere il figlio minore malato di leucemia, ha agito giudizialmente per ottenere il riconoscimento delle quote di tredicesima maturate nel medesimo periodo e degli interessi e rivalutazione su altri importi retributivi pagati in ritardo e relativi sempre a tale periodo, oltre al risarcimento del danno, quantificato in Euro 100 mila, in ragione di tali ritardi e per non averle la P.A. dato notizia, durante la sua assenza, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore di lavoro stava contattando i soggetti utilmente collocati in graduatoria per la firma del contratto, notizie da essa avuto soltanto da alcuni colleghi;
la Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di totale di rigetto emessa in primo grado dal Tribunale di Macerata, ha riconosciuto il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi tardivi pagamenti ed ha invece disatteso la pretesa inerente alle quote di tredicesima, sul presupposto che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, comma 2 pur prima delle modifiche alla disciplina apportate dal D.Lgs. n. 119 del 2011, richiamando le disposizioni di cui all’art. 34, comma 5, escludeva dal computo della mensilità aggiuntiva i periodi di congedo parentale.
2. la D.T. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Università di Macerata ha resistito con controricorso;
il Pubblico Ministero ha depositato nota scritta con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Che:
1. con il primo motivo (punto 1 lett. a) la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5 nella versione previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 119 del 2011, art. 4, comma 1, lett. b), sottolineando come la norma non rinviasse all’art. 34, comma 5, ma alle regole sulla corresponsione dell’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che a propria volta riconosceva il diritto alla considerazione del periodo di congedo per il calcolo della tredicesima, anche perchè altrimenti (secondo motivo: punto 1 lett. b) si sarebbe realizzato un trattamento discriminatorio, in pregiudizio della situazione di disabilità, oltre che una disparità di trattamento, suscettibile di rilievo sotto il profilo del diritto di eguaglianza, rispetto al caso del congedo (c.d. obbligatorio) per maternità;
1.1 i motivi sono infondati;
1.2 iniziando dai profili letterali, è intanto pacifico che, ratione temporis, non trovi applicazione il comma 5-quinquies aggiunto nel 2011 all’art. 42 e secondo il quale “il periodo di cui al comma 5 (e dunque il periodo di congedo parentale per assistenza a congiunti disabili, n.d.r.) non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;
tuttavia, il ragionamento della Corte territoriale è testualmente corretto rispetto alla precedente formulazione delle norme, in quanto il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, comma 2 nel regolare (così la rubrica) il “trattamento economico e normativo” degli istituti di cui al capo V, ovverosia (così l’intestazione del Capo) dei “riposi, permessi e congedi”, mentre dedicava il comma 1 espressamente a riposi e permessi, non poneva delimitazioni quanto alla disciplina di rinvio all’art. 34, comma 5 (ovverosia al trattamento dei congedi parentali) contenuta nel comma 2, la quale andava dunque riferita anche ai congedi regolati nell’art. 42, comma 5, in quanto norma facente appunto parte di quello stesso Capo;
anche perchè la previsione dell’art. 42, comma 5, come in allora vigente, secondo cui “l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità” non può riferirsi alla portata giuridica ed economica complessiva dell’istituto ed alle ricadute sulla tredicesima, che è cosa in sè diversa dalla disciplina della corresponsione, cui soltanto la norma andava riferita nel senso che essa sarebbe stata a carico del datore di lavoro, tra l’altro senza il recupero previdenziale di seguito parimenti regolato solo con riferimento al datore di lavoro privato;
1.3 si deve d’altra parte anche considerare che, secondo l’interpretazione invalsa, permessi e riposi riconnessi alle situazioni di disabilità dei congiunti, per quanto si sottraggano in generale alle regole di non computabilità per ferie e tredicesima quando fruiti autonomamente (Cass. 7 giugno 2017, n. 14187; Cass. 7 luglio 2014, n. 15435), in ragione essenzialmente della loro limitata durata, ricadono invece nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 43, comma 2 e art. 34, comma 5, allorquando essi si cumulino con i congedi e contribuiscano a determinare assenze di lunga durata (in senso analogo il parere n. 3389 del 9/11/2005 del Consiglio di Stato richiamato anche da Cass. 14187/2017 cit.); tale interpretazione si salda ed è coerente con quanto qui ritenuto rispetto ai congedi per assistenza a congiunti disabili, anch’essi suscettibili di lunga durata e quindi di una regolazione meno favorevole sotto il profilo degli istituti accessori;
1.4 neppure è condivisibile la prospettazione di una possibile illegittimità costituzionale della previsione, per disparità di trattamento rispetto al caso delle assenze per maternità c.d. obbligatorie, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 3 non producono effetti riduttivi sulle ferie e la tredicesima;
infatti, l’astensione obbligatoria per maternità (o, quando prevista in sostituzione di essa, per paternità) si associa ad un evento del tutto unico, quale la sopravvenienza di un figlio ed i corrispondenti diritti vengono fruiti anche se si tratti di figlio disabile, sicchè è palese la diversità di condizioni rispetto al caso del congedo parentale per la mera presenza di figli minori o di quello per assistenza ai disabili;
diversità di situazioni che non consente una censura dell’assetto di sistema quale discrezionalmente impostato dal legislatore, nel cui ambito peraltro i congedi parentali per presenza di figli minori e quelli per assistenza a congiunti disabili, tra loro muniti di più forti elementi di similitudine, sono trattati allo stesso modo;
non vi è pertanto a sollevare alcuna questione di legittimità per contrasto della normativa con l’art. 3 Cost.;
1.5 analogamente non può dirsi fondatamente invocato il verificarsi di una discriminazione;
è indubbio, come dice la Corte territoriale, che la discriminazione possa rivolgersi anche verso persone diverse da quella interessata dal fattore di protezione e che essa ciononostante rilevi se finisca per comportare un trattamento sfavorevole quale effetto della situazione differenziale da proteggere: v. Corte di Giustizia 17 luglio 2008, n. 3030, Coleman, proprio in tema di discriminazione di genitori a causa della disabilità del figlio;
non può poi essere condivisa l’affermazione della Corte territoriale in ordine alla mancanza nel caso di specie di un termine di paragone, ove da intendere nel senso che per ravvisare la discriminazione, debba necessariamente svilupparsi un raffronto rispetto a persone in concreto favorite dall’accaduto;
infatti, quello che conta nel diritto antidiscriminatorio è l’esistenza di un trattamento di sfavore per il discriminato, da misurarsi attraverso una comparazione in astratto rispetto a categorie di persone non interessate dal fattore di protezione che si assume pregiudicato;
la motivazione della sentenza impugnata va dunque corretta in tal senso, aggiungendosi poi, per meglio specificare le ragioni dell’infondatezza del motivo con cui si ripropone la questione, che il termine di paragone, nel caso di specie, non può essere dato da chi, non avendo necessità di congedo, prosegue normalmente nel proprio lavoro; infatti, in tale prospettiva, il genitore del disabile riceve una protezione, potendosi assentare dal lavoro e continuare a ricevere un’indennità pari alla retribuzione mensile, e non una discriminazione;
neppure può essere utilmente invocato il paragone con chi fruisca dei congedi (facoltativi) per altre ragioni parentali diverse dalla disabilità, in quanto come si è visto il trattamento rispetto a questi casi non è disomogeneo, ma identico e quindi non può esservi discriminazione; infine, non può dirsi corretto il raffronto con coloro (madri o, in casi eccezionali, padri) che fruiscono del diritto all’astensione (c.d. obbligatoria) per nascita del figlio e il cui trattamento, come si è detto, consente di considerare il periodo di assenza come utile anche ai fini della tredicesima e delle ferie;
tale situazione, come si disse nel valutare il problema sotto il profilo del diritto di eguaglianza, non è infatti paragonabile a quella di chi fruisca del congedo per disabilità del figlio, perchè nell’astensione obbligatoria opera la specifica salvaguardia di una diversa situazione, data dalla nascita o adozione di un figlio, la quale peraltro trova applicazione anche quando a sopravvenire sia un figlio disabile, a ben vedere quindi destinato anch’esso a restare ricompreso e non escluso da tale tutela;
2. il terzo e quarto motivo (punto 2 lettere a e b) censurano la sentenza impugnata per non avere pronunciato sull’eccezione, proposta con l’atto di appello, di omessa pronuncia da parte del Tribunale rispetto alla domanda risarcitoria e per avere omesso l’esame di un fatto controverso e rilevante ai fini della decisione (art. 360 c.p.c., n. 5), consistente nel complesso di condotte illegittime a cui è conseguito il danno rivendicato; i motivi sono inammissibili;
anche i motivi processuali, quale l’omessa pronuncia, devono rispettare i canoni di specificità propri del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077);
pertanto, nel denunciare il fatto che il Tribunale non avesse pronunciato sulla domanda risarcitoria, la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere e non meramente narrare i contenuti di essa quali espressi nel giudizio di primo grado e trascrivere altresì, almeno per estratto dei passaggi necessari, la motivazione della sentenza del Tribunale, onde far constare sia le deduzioni ed allegazioni tempestivamente svolte a fondamento della pretesa, sia la ricorrenza del vizio denunciato in appello rispetto alla pronuncia di primo grado;
analogo limite inficia anche il motivo formulato sub art. 360 c.p.c., n. 5, che avrebbe parimenti dovuto trovare sostegno nella trascrizione dell’avvenuta allegazione, fin dal primo grado, delle circostanze inerenti ai fatti asseritamente non valutati;
si determina quindi contrasto con le rigorose regole di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee a manifestare piena pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente negli atti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);
3. il ricorso va dunque disatteso, ma la novità e complessità delle questioni di diritto inerenti al regime dei congedi per disabilità giustifica la compensazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

Pornografia minorile e ricezione di selfie erotici durante una conversazione di tipo sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09 novembre 2020, n. 31192; Pres. Sarno, Rel. Cons. Noviello
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente –
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 10/12/2019 del tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOVIELLO Giuseppe;
udito il difensore dell’imputato, avv. Cimadomo Donatello, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il tribunale di Bologna adito ai sensi dell’art. 310 c.p. dal P.M. del medesimo tribunale, con ordinanza del 13 dicembre 2019 in parziale accoglimento dell’appello applicava a D.M. la misura cautelare dell’obbligo giornaliero di presentazione alla p.g. in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 600 ter c.p. (capo a).
2. Avverso la pronuncia del tribunale sopra indicata, propone ricorso per cassazione D.M. mediante il proprio difensore, che solleva due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deduce il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rilevando come siano prive di rilevanza penale le condotte di chi riceva auto – scatti erotici della presunta vittima nel contesto di conversazioni digitali di tipo sessuale, posto che l’autoscatto generalmente sarebbe espressione di libera autodeterminazione, così da escludere rapporti di strumentalizzazione e degrado della personalità del minore. Richiesti invece per la sussistenza del reato ex art. 600 ter c.p., comma 1. Con l’ulteriore considerazione per cui la condotta configurata in ordinanza integrerebbe la diversa ipotesi di cui all’art. 600 quater c.p., che punisce il soggetto diverso dal produttore del materiale, posto che per le due foto detenute dal ricorrente e ritraenti le parti intime di una minore, di anni 14, lo stesso non risulta produttore, trattandosi di autoscatti spontaneamente realizzati, e considerata l’assenza di una posizione di abuso dell’agente rispetto alla ritenuta vittima, stante l’esistenza piuttosto di una relazione paritaria tra i soggetti coinvolti.
4. Con il secondo motivo prospetta il vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), posto che il tribunale non avrebbe valutato la probabilità di commissione di altri reati alla luce della personalità dell’indagato o della sua condizione psicologica, così omettendo ogni verifica sulle occasioni di possibile ricaduta. Nè avrebbe verificato la idoneità e proporzionalità della misura disposta, in realtà inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione, posto che le condotte sono state realizzate mediante comunicazioni a distanza. Così assolvendo la misura ad una funzione di diffida che non le è propria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo (cfr. Sez. 3 – n. 26862 del 18/04/2019 Rv. 276231 – 01 P.). In tale cornice giuridica si pongono le considerazioni del collegio, laddove accertando l’influenza causale dell’istigazione operata dall’indagato, secondo un giudizio di fatto immune da vizi e quindi non censurabile in questa sede, ha posto in evidenza la stretta correlazione tra gli autoscatti e il relativo invio da parte della vittima da una parte, e i messaggi, dal corrispondente contenuto, inoltrati dal ricorrente, e diretti nella medesima direzione; così sottolineando la strumentalizzazione e utilizzo della minore e confutando la tesi, del tutto unilaterale quanto assertiva, della spontaneità delle condotte della medesima.
2. Anche il secondo motivo è infondato. Il pericolo di reiterazione è stato congruamente motivato alla luce della sintomaticità delle condotte, per nulla occasionali, rispetto ad impulsi sessuali dell’indagato recenti e in alcun modo controllati ed a fronte dell’assenza di iniziative volte a governare la rilevata deviazione sessuale. Così delineando ragionevolmente – ancora una volta smentendo la tesi difensiva circa la mancata valutazione dei presupposti del pericolo di recidivanza, invero elaborata trascurando le argomentazioni dei giudici sopra riassunte e così incorrendo in difetti di specificità estrinseca (cfr. per tutte Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) -, una personalità incline alla ripetizione dei reati ipotizzati. Congrua e puntuale è altresì la motivazione della misura applicata, coerente rispetto alle esigenze cautelari ravvisate, di reiterazione di reati analoghi, cosicchè risulta ragionevolmente funzionale a fronteggiare il pericolo di commissione dei medesimi. A tale ultimo riguardo occorre sottolineare che con particolare riguardo all’obbligo di presentazione alla p.g., la funzione deterrente della misura prescelta rispetto al pericolo di reiterazione di reati non va identificata solo nella specifica capacità di incidenza materiale, della misura, sulle probabili condotte criminali, bensì anche sul piano della idoneità della misura, nel contesto della valutazione complessiva, oltre che delle condotte, anche della personalità dell’interessato, di fronteggiare il pericolo di reiterazione anche agendo sul piano della riflessione psicologica dell’agente, nel senso di dispiegare, per la sua sussistenza e modalità di applicazione, un’efficacia dissuasiva rispetto a nuove iniziative criminali.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Per genitore e figlio stare insieme costituisce elemento fondamentale della vita familiare

Corte di Cassazione, 16 dicembre 2020 n. 28723
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6235/2019 proposto da:
M.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Castigli Gian Luca, del Foro di Arezzo, giusta procura allegata
in
calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
D.C.A.A., M.S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Gallesi; Procura Generale presso la Corte di
appello di Firenze;
– intimati –
avverso il decreto della Corte di appello di FIRENZE n. 6492/2014 pubblicato il 7 agosto 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2020 dal Consigliere
Dott. Lunella Caradonna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Che:
1. Con decreto del 7 agosto 2018, la Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da
M.E.
avverso il decreto del Tribunale peri Minorenni di Firenze dell’11 ottobre 2016 che non aveva accolto
la richiesta di decadenza di D.C.A.A. dalla potestà genitoriale sul figlio minore M.S.A., nato il
(OMISSIS),
con l’allontanamento del minore dall’abitazione materna, dando mandato ai servizi Sociali di
(OMISSIS)
di predisporre, a seguito di una espressa richiesta in tal senso rivolta loro dal M. e previa
un’adeguata
preparazione del minore del padre stesso, incontri osservati una volta al mese, ferme le altre
disposizioni vigenti.
2. A sostegno del decreto impugnato, la Corte di appello di Firenze, all’esito della disposta CTU al
fine di
valutare la capacità genitoriale della madre e la possibilità di ripresa dei rapporti padre-figlio, ha
affermato che non era necessario, nè opportuno disporre l’affidamento del minore ai servizi Sociali e
che, al fine di consentire di ipotizzare una ripresa dei rapporti padre-figlio, appariva sufficiente dare
mandato ai Servizi Sociali di (OMISSIS). 3. M.E., avverso il suddetto decreto, ha proposto ricorso
per
cassazione con atto affidato a sei motivi.
4. D.C.A.A. e M.S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Gallesi, non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 336 c.c. e dell’art. 354 c.p.c., comma 1, posto che
non era mai stato nominato un curatore speciale per il minore e che, verificata la mancata
integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, la Corte di appello si era
limitata a nominare difensore l’Avv. Paola Gallesi, mentre avrebbe dovuto rimettere la causa al
primo giudice.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 337 ter c.c., per non avere interpretato la norma
individuando gli elementi della fattispecie nella violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla
potestà genitoriale o nell’abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio sostituendoli con
l’adeguatezza della capacità genitoriale della madre e il pregiudizio per il minore dall’eventuale
allontanamento da questa.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la
censura dell’affermazione con la quale si conclude per l’adeguatezza della capacità della madre, in
quanto la Corte aveva messo a fondamento della propria decisione unicamente una parte
ampiamente contestata della CTU, omettendo l’esame dei comportamenti posti in essere dalla
madre che avevano alienato la figura paterna.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., in ordine ai comportamenti posti in essere dalla
madre che avevano alienato la figura paterna nella parte in cui aderendo alla giurisprudenza di
Cassazione che ritiene che in tema di Pas occorra accertare se sussistono i denunciati
comportamenti volti all’allontanamento del figlio dall’altro genitore, aveva invece ritenuto decisa
l’incapacità del padre a relazionarsi con il figlio.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione
dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione effettuata dalla CTU sulla capacità genitoriale della
madre.
6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e in
ogni caso contraddittorietà, insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità della stessa
in ordine ai comportamenti posti in essere dal padre per recuperare il rapporto con il figlio.
7. Deve in via preliminare affermarsi l’ammissibilità del ricorso.
Ed invero, questa Corte, rimeditando il proprio precedente contrario orientamento, ha più
recentemente statuito, con affermazione cui il Collegio intende assicurare continuità, che i
provvedimenti cosiddetti de potestate, che attengono alla compressione della titolarità della
responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333
c.c., hanno l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva
la sopravvenienza di fatti nuovi, sicchè il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo,
conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost., comma 7 (Cass., 6 marzo 2018, n. 5256; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass.
29 gennaio 2016, n. 1743).
Specificamente questa Corte ha affermato “essendo indubitabile che il decreto adottato dal tribunale
per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale,
incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, deve – per converso –
ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la
presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic
stantibus.
Tale provvedimento non è, invero, nè revocabile, nè modificabile, se non per la sopravvenienza di
fatti nuovi e non per la mera rivalutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto,
dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art.
739 c.p.c., il decreto camerale – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua
definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza,
ritenuto pienamente ammissibile” (Cass., 25 luglio 2018, n. 19780).
7.1 Si tratta di un indirizzo che trova applicazione anche nella presente controversia, con la
necessaria premessa che si tratta di una rivisitazione dell’indirizzo tradizionale che ha avuto origine
dalla modifica dell’art. 38 disp. att., introdotta dalla L. 10 dicembre 2002, n. 219, art. 3, comma 1,
che ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., nell’ipotesi in cui
sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio, e alla nuova veste assunta dal
minore nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano.
Di recente, questa Corte ha ulteriormente precisato che in materia di provvedimenti de potestate ex
artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del
Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto
reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di
primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza
di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic
stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato,
anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste
comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo
ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale (Cass., 24
gennaio 2020, n. 1668).
7.2 Tale principio, che il Collegio condivide, deve considerarsi applicabile anche alla fattispecie in
esame, in quanto avente ad oggetto la domanda di decadenza di D.C.A.A. dalla potestà genitoriale
sul figlio minore M.S.A., nato il (OMISSIS).
8. Tanto premesso in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione, l’esame delle censure porta
al rigetto del primo motivo e, all’accoglimento del terzo e quarto motivo che vanno trattati
unitariamente in quanto hanno ad oggetto la medesima questione giuridica della tutela del principio
della bigenitorialità.
8.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento ex art. 336 c.c., benchè non
prettamente contenzioso, non ha ad oggetto preminente, o addirittura esclusivo, un’attività di
controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti
processuali fra di loro in conflitto (Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass. 29 gennaio 2016, n.
1743).
L’articolo in esame stabilisce, infatti, quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso,
prevede che i genitori e i minori siano assistiti da un difensore, sancisce l’obbligo di audizione dei
genitori, nonchè, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, l’obbligo di ascolto del minore
dodicenne, od anche di età inferiore ove dotato di discernimento e il decreto che dispone la
limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima di
primario rango costituzionale (Cass., 6 marzo 2018, n. 5256).
8.2 Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 30 gennaio 2002,
ha chiarito che dalla novità introdotta dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 (che ha aggiunto
all’art. 336 c.c., il comma 4, che stabilisce che per i provvedimenti di cui ai commi precedenti,
ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., i genitori ed il minore sono assistiti da un
difensore) si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno
diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore ed ha, altresì,
precisato che la necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa
eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., può trarsi pure dall’art. 12,
comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991
e perciò dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data
la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.
8.3 Tanto premesso in punto di principi applicabili al caso in esame, si legge nel ricorso per
cassazione che la Corte di appello di Firenze, verificata la mancata integrazione del contraddittorio
in primo grado nei confronti del minore, aveva nominato, all’udienza del 22 febbraio 2017, il
difensore l’Avv. Paola Gallesi e, nel provvedimento impugnato, che il legale del minore aveva
concluso per l’affidamento ai servizi Sociali con monitoraggio di almeno un anno.
Nel caso in esame, quindi, la rappresentanza nel procedimento del figlio minore S.A. è stata affidata
aldifensore specificamente nominato, a cui spettava esaminare l’istanza e gli atti processuali e
formulare le conclusioni ritenute opportune nell’interesse esclusivo del minore, così come in effetti è
accaduto.
La Corte di appello di Firenze, nominando difensore del minore l’Avv. Paola Gallesi, ha in tal modo
sanato il vizio procedurale verificatosi per effetto della mancata partecipazione del minore pure in
primo grado.
9. Le censure sollevate con il terzo e il quarto motivo sono fondate. 9.1 Il ricorrente deduce, in
particolare, che sia il Tribunale, che la Corte di appello non avevano in alcun modo valutato alcuni
fattidecisivi – ben doc umentati, quali i comportamenti posti in essere dalla madre finalizzati ad
emarginare la figura paterna (così i tabulati telefonici, le registrazioni audio di telefonate intercorse
tra padre efiglio, le relazioni dell’educatore C., le sentenze di rigetto della Corte di appello di
Catania e del Tribunale di Firenze, la relazione depositata il 30 marzo 2018, la relazione del
consulente diparte depositat a unitamente alla consulenza d’ufficio il 30 marzo 2018), nè avevano
considerato l’interesse del minore al recupero della figura paterna e all’accettazione della diversità
delle due figure genitoriali, la cui compresenza e la cui co-referenzialità costituivano elementi
imprescindibili per un sereno sviluppo della sfera emozionale ed affettiva del minore stesso.
Nella sostanza il ricorrente censura la violazione del principio della bigenitorialità, cioè del diritto del
bambino di avere un rapporto tendenzialmente equilibrato ed armonioso con entrambi i genitori e,
quindi, anche con il padre, ai fini dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La Corte territoriale, secondo l’assunto del ricorrente, avrebbe omesso del tutto di considerare i
documenti che dimostravano come la D.C. aveva ostacolato in ogni modo il suo rapporto con il figlio
e che l’attuale convivenza del figlio con la madre costituiva un insuperabile impedimento al suo
riavvicinamento al figlio; che era stato omesso l’espletamento di indagini specifiche volte ad
individuare l’esistenza di una Parental Alienation Syndrome e che ciò aveva precluso la tutela dei
suoi diritti di padre e dei diritti del figlio.
9.2 Ciò posto, questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, nell’interesse superiore del
minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza
comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde
relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed
istruzione (Cass., 8 aprile 2019, n. 9764; Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 22 maggio
2014, n. 11412).
Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi
sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia
libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque
necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle
autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la
protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art.
8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni
familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c.
Italia).
La Corte EDU, quindi, invita le Autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte a mantenere i
legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce
un elemento fondamentale della vita familiare” (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e
che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8
della Convenzione” (K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione
tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire
effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all’art. 8 della Convenzione EDU, non si
limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma
includono l’insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di
raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il
genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle
conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui
(Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).
In particolare, nella pronuncia da ultimo richiamata, la Corte EDU ha affermato che era stato violato
l’art. 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a
fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia minorenne, a che il
padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, non si erano impegnate a
mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il legale familiare tra padre e figlia minore,
attraverso un concreto ed effettivo esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione
legale tra i genitori.
Nello specifico, i giudici Europei hanno messo in evidenza che quelle autorità si erano limitate
reiteratamente e con formule stereotipate a confermare i propri provvedimenti, nonchè a
prescrivere l’intervento dei servizi sociali, cui erano richieste di volta in volta informazioni e delegata
una generica funzione di controllo, così determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto
pregiudizievole per il padre, mentre avrebbero potuto rapidamente adottare misure specifiche per il
ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi
della mediazione dei servizi sociali.
9.3 Tanto premesso in punto di principi giurisprudenziali applicabili nel caso in esame, la Corte di
appello di Firenze, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta al fine di valutare la capacità
genitoriale della madre e la possibilità di ripresa dei rapporti del padre con il figlio, con motivazione
praticamente assente, dando acritica conferma alla motivazione del giudice di primo grado e senza
tenere in alcun conto le critiche mosse dal padre con l’atto di impugnazione, ha ritenuto
l’adeguatezza della capacità genitoriale della madre e ha affermato che non era necessario, nè
opportuno disporre l’affidamento del minore ai servizi Sociali e che, al fine di consentire di ipotizzare
una ripresa dei rapporti padre-figlio, appariva sufficiente dare mandato ai Servizi Sociali di
(OMISSIS). Rileva questo Collegio, tenendo anche conto della evidente conflittualità esistente tra i
genitori, che non consentiva di effettuare una prognosi positiva in relazione alla possibilità di
soluzioni diverse concordate, che manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali
ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione più assidua con il
padre, che ha piuttosto disposto, peraltro a seguito di una espressa richiesta del M. e previa
un’adeguata preparazione del minore e del padre stesso, incontri osservati una volta al mese con
l’ausilio dei servizi sociali, ossia ad escludere una effettiva realizzazione del principio di
bigenitorialità del minore, in funzione dei suoi bisogni di crescita equilibrata.
La Corte, inoltre, omette del tutto di prendere in esame quale fatto decisivo della controversia la
condotta “oppositiva” della madre, quale risulterebbe dai fatti documentali introdotti nel giudizio dal
padre del minore, su cui non svolge alcuna considerazione, pur trattandosi di una condotta
gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, nè evidenzia le ragioni di incapacità del
padre di prendersi cura del figlio, mancando nel contempo di apprezzare, avuto riguardo alla
posizione del genitore collocatario, che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità
di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio
alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana. Ancora, i giudici di merito non hanno motivato
sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio e sono venuti meno all’obbligo di verificare, in
concreto, l’esistenza dei denunciati comportamenti volti all’allontanamento fisico e affettivo del figlio
minore dall’altro genitore, potendo il giudice di merito, a tal fine, utilizzare i comuni mezzi di prova
tipici e specifici della materia, ivi compreso l’ascolto del minore, e anche le presunzioni (desumendo
eventualmente elementi anche dalla presenza, ove esistente, di legame “peculiari” tra il figlio e uno
dei genitori).
Tali comportamenti, infatti, ove accertati, sicuramente pregiudicherebbero il diritto del figlio alla
bigenitorialità e ad una sua crescita equilibrata e serena.
Questa Corte, al riguardo, ha avuto occasione di osservare che, in tema di affidamento dei figli
minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole,
deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione
determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenuto conto, in base ad elementi
concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive
capacità di relazione affettiva, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e
dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (Cass., 23 settembre 2015, n.
18817, citata).
10. I restanti motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei predetti.
11. In conclusione la decisione impugnata va cassata, in relazione al terzo e quarto motivo, con
rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle
spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso; dichiara infondato il primo motivo, assorbiti gli
altri; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte di appello
di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020.

Non è possibile l’annullamento dell’ordine di pagamento a titolo di assegno di divorzio alla moglie

Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 9 dicembre 2020 n. 28102 – Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Meloni

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29466-2018 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;
– controricorrente –
contro
S.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 601/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI MARINA.
Svolgimento del processo
B.R. chiese al Tribunale di Ravenna l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’ordine di pagamento intimato, L. n. 898 del 1970 ex art. 8, comma 3 (come modificato dalla L. n. 74 del 1987), dalla ex coniuge S.B. all’INPS sede di Ravenna relativamente alla somma di Euro 250,00 pari all’assegno divorzile posto a suo carico in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal riguardo rappresentava che l’obbligo di pagamento dell’assegno di 250,00 Euro era divenuto insostenibile stante il reddito (Euro 6.699,42 annuale) di esso ricorrente, ultraottantenne affetto da plurime patologie, mentre la ex moglie guadagnava Euro 835,73 mensili ed era proprietaria, in nota località turistica, di un immobile di pregio derivante da successione ereditaria.
Il Tribunale di Ravenna rigettò la domanda e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 28/2/2018, pronunciando su gravame proposto dal B., confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza B.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’INPS si è costituito con controricorso. S.B. è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e precisamente del reddito della moglie maggiore di quello del ricorrente ormai ultraottantenne affetto da glaucoma bilaterale ed altre patologie.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di imprecisate norme di diritto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è infondato.
L’azione esecutiva di pagamento L. n. 898 del 1970 ex art. 8, contro la quale il ricorrente è insorto, si fonda su un titolo giudiziale esistente e valido di cui il B. non ha ottenuto la modifica nella sede prevista dalla legge, e pertanto non può essere annullato per le ragioni dedotte dal ricorrente, da farsi valere piuttosto con domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio.
Il ricorso deve pertanto essere respinto con condanna del ricorrente al rimborso in favore della parte costituita delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

No al reato se il marito usa in tribunale le email della moglie intercettate con un keylogger

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 04 novembre 2020, n. 30735; Pres. Zaza, Rel. Cons. Romano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere –
Dott. SESSA Renata – Consigliere –
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Michele Romano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tassone Kate, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione e che i motivi di ricorso siano dichiarati inammissibili;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Pietro Pomanti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 31 maggio 2017 del Tribunale di Roma che ha affermato la penale responsabilità di P.G. per i delitti di cui all’art. 616 c.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p. tutti unificati dal vincolo della continuazione, e, applicate le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore della moglie F.F., costituitasi parte civile.
In particolare, al P. si contesta di avere installato e configurato un programma informatico tramite il quale egli fraudolentemente aveva intercettato e preso cognizione di messaggi, fotografie e e-mail indirizzate alla moglie (capo a), nonchè di avere preso cognizione di comunicazioni pervenute alla moglie tramite posta elettronica per poi utilizzarne il contenuto nella causa civile intentata innanzi al Tribunale di Roma (capo b).
2. Avverso detta sentenza ricorre P.G., a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 51 c.p. in relazione all’art. 616 c.p., commi 1 e 4, dell’art. 192 c.p.p., e dell’art. 9, par. 2, lett. f), regolamento U.E. n. 679 del 2016, nonchè la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Con il primo motivo di appello il P. aveva dedotto che erroneamente il Tribunale non aveva applicato la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. in relazione al delitto di cui all’art. 616 c.p., commi 1 e 4, per la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, in quanto l’imputato aveva commesso il fatto allo scopo di difendersi innanzi all’autorità giudiziaria.
Sul punto la Corte territoriale ha affermato che l’imputato non si è limitato a produrre in giudizio una corrispondenza privata di cui aveva occasionalmente preso conoscenza, ma ha fraudolentemente carpito la corrispondenza attraverso l’installazione di uno specifico programma e tale comportamento, in quanto violava uno dei diritti fondamentali della persona, non poteva trovare giustificazione nell’esercizio del diritto di difesa.
Tuttavia, tale motivazione appare in contrasto con quanto asserito nei due precedenti paragrafi della motivazione. In essi si afferma che la captazione fraudolenta della corrispondenza, avvenuta attraverso la installazione del programma informatico a ciò diretto, non lascia dubbi sulla sussistenza materiale dei reati e sul dolo, emergendo evidente la volontà dell’imputato di venire a conoscenza della corrispondenza elettronica della moglie, poichè altrimenti non si sarebbe spiegata la installazione del server che consentiva la captazione. La captazione non può trovare giustificazione nell’esigenza di controllare la figlia minore, poichè detta esigenza non giustifica la sottoposizione a controllo anche della corrispondenza della moglie in un periodo in cui era in corso la separazione giudiziale. La Corte, tuttavia, ha affermato pure che la consulenza tecnica del Pubblico ministero non era stata in grado di stabilire a quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto tempo venisse attuata l’illecita captazione. Questo rilievo contrasta con la intenzione dell’imputato di carpire fraudolentemente la corrispondenza della moglie e rende la motivazione carente ed illogica, perchè se non è possibile stabilire a quando risalisse l’istallazione del programma informatico, neppure può ritenersi smentita la tesi difensiva e quindi non può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la natura fraudolenta della captazione.
Nella stessa sentenza impugnata si afferma che la istallazione del programma informatico rispondeva ad un’esigenza di tutela della figlia minore che era comune ad entrambi i genitori.
Nè poteva in contrario obiettarsi che l’esigenza di tutelare la minore non giustificasse che anche la corrispondenza della moglie fosse oggetto di intercettazione, in quanto il programma informatico non consentiva di distinguere tra i diversi utilizzatori del computer sul quale era stato installato.
Inoltre, l’art. 9, par. 2, lett. f), regolamento U.E. n. 679 del 2016 prevede che il divieto di trattamento dei dati personali stabilito dell’art. 9, par. 1, dello stesso regolamento non si applichi ove il trattamento sia necessario per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria.
Del resto, evidenzia il ricorrente, questa Suprema Corte ha già affermato che la nozione di giusta causa, ai sensi dell’art. 616 c.p., comma 2, non è fissata dalla legge e la sua identificazione è rimessa al giudice, che deve valutare la liceità, sotto il profilo etico e sociale, dei motivi che hanno indotto il soggetto a tenere un certo comportamento (Sez. 5, n. 52075 del 29/10/2014, Lazzarinetti, Rv. 263226; Sez. 5, n. 8838 del 10/07/1997, Reali, Rv. 208613).
In particolare, secondo il ricorrente, il giudice deve operare un bilanciamento tra contrapposti interessi ed assolvere se la rivelazione risulti necessaria.
In tal senso si è già espressa questa Corte di cassazione laddove ha affermato che la produzione di documenti ottenuti illecitamente, tramite la lesione di un diritto fondamentale, può essere scriminata per giusta causa, ai sensi dell’art. 616 c.p., comma 2, laddove costituisca l’unico mezzo per contestare le pretese della controparte e l’imputato riesca a dar prova della circostanza (Sez. 5, n. 35383 del 29/03/2011, Solla, Rv. 250925). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione all’art. 616 c.p.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p., nonchè carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati previsti dalle disposizioni appena citate.
A fronte del secondo motivo di appello, diretto a contestare la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente, la Corte territoriale aveva sostenuto che era irrilevante che l’imputato avesse acquistato i computer installati nell’abitazione coniugale e che sempre egli avesse creati gli account della figlia e della moglie, in quanto era comunque stato accertato che il computer sul quale era avvenuta l’intercettazione era usato dalla moglie che esclusivamente tramite esso apriva, leggeva ed inviava la sua corrispondenza elettronica.
Tale assunto era illogico a fronte dell’affermazione, anch’essa contenuta in motivazione, che la consulenza tecnica del Pubblico ministero non era stata in grado di stabilire a quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto tempo venisse attuata l’illecita captazione e che al momento della denuncia era già pendente il giudizio per la separazione personale dei coniugi e tale circostanza dimostrava il dolo.
Se il giudice non era in grado di stabilire l’epoca di installazione del programma informatico, questa poteva essere avvenuta anche prima della crisi coniugale ed esclusivamente allo scopo di tutelare la figlia minorenne.
Risultava, quindi, violato l’art. 192 c.p.p., e la Corte di appello aveva omesso di motivare la propria decisione, nonostante lo specifico motivo di appello.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15, art. 616 c.p., commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato assorbimento dei reati di cui agli artt. 616 e 617-bis c.p. nel delitto previsto dall’art. 617 quater c.p.
Con l’atto di appello era stato invocato detto assorbimento, ma la Corte territoriale aveva risposto che quest’ultimo delitto non presentava elementi di specialità rispetto agli altri che quindi concorrono con esso e non ne sono assorbiti. In particolare, i giudici di secondo grado avevano affermato che andava disattesa la tesi secondo la quale i tre reati sarebbero in rapporto di continenza perchè la realizzazione dell’uno sarebbe stata impossibile senza la realizzazione dell’altro.
Il ricorrente sostiene che poichè la corrispondenza informatica è tale se viene inoltrata e ricevuta per mezzo di un sistema informatico, la Corte di appello ha violato l’art. 15 c.p. poichè il bene giuridico tutelato dagli artt. 616, 617-bis e 617-quater c.p. era il medesimo ed identico era l’oggetto delle varie norme, che regolavano la stessa materia.
Sostiene il P. che la Corte di cassazione ha affermato che il reato progressivo è un reato complesso in senso lato e il rapporto di continenza deve essere stabilito in via interpretativa dal giudice e l’assorbimento del reato minore in quello maggiore ha luogo solo laddove sia impossibile realizzare il reato maggiore senza realizzare quello minore e, nel caso di specie, non avrebbero potuto essere contestate al P. le violazioni di cui agli artt. 616 e 617-quater c.p. se non fosse stato installato il software riferibile al delitto di cui dell’art. 617 bis c.p.
Le Sezioni Unite hanno affermato che in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica si deve procedere mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – dep. 2011, Giordano, Rv. 248864).
Conseguentemente, in applicazione dei principi sopra esposti, doveva ritenersi operante l’assorbimento.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b), la violazione degli artt. 157, 159 e 160 c.p. e dell’art. 192 c.p.p.
I reati erano ormai estinti per prescrizione già nel momento in cui era stata pronunciata la sentenza di appello. I reati erano stati contestati come commessi in data 12 agosto 2011 e conseguentemente il termine massimo di prescrizione, essendo pari ad anni sette e mesi sei, era maturato in data 12 febbraio 2019. La sentenza di appello era stata emessa il 7 maggio 2019.
Inoltre, non essendo stato possibile collocare nel tempo l’installazione del software che consentiva l’intercettazione dei messaggi, andava applicato il principio in dubio pro reo anche al termine iniziale della prescrizione.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 539 c.p.p. e della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno ed al riconoscimento della provvisionale in favore della parte civile.
Per la condanna generica al risarcimento del danno era necessario che fosse accertata la potenzialità lesiva del fatto ed il nesso causale tra il reato ed il pregiudizio lamentato dalla parte civile, mentre nel caso di specie la sentenza non motivava su detti presupposti.
Inoltre era la stessa persona offesa che aveva voluto la installazione del software allo scopo di controllare la figlia minore.
Motivi della decisione
1. Il ricorso appare fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Deve preliminarmente rilevarsi l’insussistenza, nel caso di specie, del delitto di divulgazione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p., commi 1 e 4.
Nel processo di legittimità, dalla disposizione di cui all’art. 609 c.p.p., comma 2, deriva che la Corte possa rilevare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 192 c.p.p., solo se dalla sentenza impugnata emergano elementi che depongano in maniera evidente in tal senso, costituendo tale condizione necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018 – dep. 2019, Gilardi, Rv. 27456701). (Conforme n. 109 del 1968, Rv. 108484).
La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 c.p.p. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purchè l’impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 – dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773).
In particolare, è necessario che la diversa qualificazione giuridica del fatto sia possibile sulla base della stessa motivazione della sentenza impugnata.
Peraltro, quando, come nel caso di specie, ricorre una doppia conforme, avendo la Corte di appello richiamato la motivazione della sentenza di primo grado e adottato gli stessi criteri di valutazione delle prove e di ricostruzione del fatto, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, integrandosi reciprocamente e dando vita ad risultato organico ed inscindibili.
Pertanto, ai fini della qualificazione giuridica del fatto e dell’art. 192 c.p.p., questa Corte di cassazione può fondarsi anche sulla motivazione della sentenza di primo grado e sull’accertamento del fatto in essa contenuto.
Secondo quanto accertato dal giudice di primo grado e confermato dalla Corte di appello, l’odierno ricorrente ha utilizzato un programma informatico che gli consentiva di intercettare quanto veniva inviato alla casella di posta elettronica della moglie. Il programma entrava in funzione quando la moglie si connetteva ad internet riprendendo e filmando i contenuti dei messaggi di posta elettronica che venivano inviati al computer dell’imputato, che poteva visionarli in diretta. In sostanza, il P., tramite detto programma, era in grado di intercettare le e-mail inviate dalla o alla moglie durante la loro trasmissione.
Deve allora osservarsi che le fattispecie punite dagli artt. 616 e 617-quater c.p. hanno ambiti operativi ben definiti dalla diversa configurazione dell’oggetto materiale della condotta, anche indipendentemente dalle specifiche connotazioni modali che la caratterizzano nell’art. 617-quater e che invece non sono previste nell’art. 616.
Mentre nell’ambito dell’art. 617-quater c.p., il termine corrispondenza non comprende ogni forma di comunicazione, ma assume un significato più ristretto, riferibile alla comunicazione nel suo momento “dinamico” ossia in fase di trasmissione – come si ricava anche dai termini impiegati per definire la condotte alternative a quella di intercettazione, ossia “impedisce” e “interrompe” -, nell’art. 616 c.p., il termine “corrispondenza” risulta invece funzionale ad individuare la comunicazione umana nel suo profilo “statico” e cioè il pensiero già comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale, come si ricava anche in questo caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere) (vedi in proposito Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017, Segagni, Rv. 26951701 che pone a raffronto l’art. 616 c.p. e l’art. 617 c.p.).
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, il P. ha intercettato le e-mail che venivano inviate alla moglie e che a questa venivano inviate nel momento in cui la loro trasmissione era in corso, cosicchè, in applicazione del principio sopra esposto, non risulta applicabile l’art. 616 c.p., comma 1, c.p., nè il comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla divulgazione della corrispondenza di cui al comma 1, ossia di quella “statica”.
Nè può ritenersi sussistente il reato di cui all’art. 617-quater c.p., comma 2 che punisce la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata, poichè a tal fine è necessario che la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata avvenga mediante “qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico”, mentre nel caso di specie la divulgazione è avvenuta mediante la produzione delle e-mail in un giudizio di separazione personale dei coniugi pendente tra l’imputato e la persona offesa, modalità che è inidonea a rivelare il contenuto della comunicazione alla generalità dei terzi (vedi Sez. 5, n. 11965 del 30/01/2018, C, Rv. 272669, che per lo stesso motivo ha escluso l’applicabilità del comma 2 dell’art. 617 c.p.).
Deve, quindi, concludersi per la penale irrilevanza, nel caso di specie, della successiva divulgazione delle comunicazioni già oggetto di intercettazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente al reato di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste. Il primo motivo di ricorso resta assorbito.
3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la illogicità della motivazione, è fondato.
Gli artt. 617-bis e 617-quater c.p. richiedono entrambi che le condotte in essi descritte siano attuate “fraudolentemente”, ossia con modalità tali da rendere non percettibile o riconoscibili le condotte stesse, che avvengono all’insaputa del soggetto che è parte della comunicazione; se l’agente ha reso manifesta la volontà di installare lo strumento che consente di intercettare la comunicazione e quindi di procedere all’intercettazione delle comunicazioni, prima che l’azione sia posta in essere, il reato è escluso.
L’odierno ricorrente ha sostenuto con il suo appello (vedi 3 e 4 dell’atto di appello) che l’installazione del programma che consentiva l’intercettazione delle attività di navigazione in internet era conosciuta alla moglie, in quanto attuata di comune accordo molti anni prima allo scopo di controllare la navigazione su internet della figlia minore per impedire che la stessa potesse utilizzare il computer per accedere a contenuti inappropriati, considerata la sua età; il programma informatico installato non consentiva di distinguere tra i vari utenti del sistema.
La Corte di appello, nel rigettare la tesi difensiva, afferma che la natura fraudolenta dell’installazione del programma keylogger e della successiva attività di intercettazione emerge dall’intento dell’imputato di venire a conoscenza della corrispondenza elettronica privata della moglie, non potendo la intercettazione della corrispondenza informatica della moglie, peraltro attuata in un periodo in cui tra i due coniugi pendeva il giudizio di separazione personale, trovare giustificazione nell’intento di controllare l’attività informatica della figlia minore.
Tuttavia, la stessa Corte di appello afferma contraddittoriamente che non è possibile stabilire quando sia stato installato detto programma e quando sia iniziata l’attività di intercettazione, circostanza, questa, che confligge con le ragioni addotte dalla stessa Corte di appello per affermare che le condotte di cui agli artt. 617-bis e 617-quater c.p. sono state attuate fraudolentemente e che sussiste il dolo dei delitti contemplati dalle disposizioni appena citate, non risultando esclusa la finalità indicata dal ricorrente. 4. Stante la fondatezza del ricorso in ordine ai delitti contestati al capo a), deve rilevarsi, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 1, che i reati sono ormai estinti per prescrizione.
Non ricorrendo la evidenza di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione a tali delitti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali.
Quanto agli effetti civili, in relazione ai reati di cui al capo a), la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali del grado di legittimità.
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 616 c.p. perchè il fatto non sussiste. Annulla la stessa sentenza senza rinvio agli effetti penali relativamente agli altri reati per essere gli stessi estinti per prescrizione e con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

Niente contribuzione mensile alla ex moglie che ha una nuova relazione stabile

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 16 ottobre 2020, n. 22604; Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Parise
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34232-2018 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO QUATTRONE;
– ricorrente –
contro
I.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIA G. LASCALA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 269/2018 depositata il 26-4-2018, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da I.G. e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha posto a carico di S.D. l’obbligo di corrispondere alla I., ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, un assegno mensile di Euro 400, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese e annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat. La Corte territoriale ha inoltre dichiarato inammissibile l’appello incidentale di S.D., diretto ad ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla I., ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. 2. Avverso detta sentenza S.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso la I., proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con il primo motivo di ricorso principale il ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Denuncia l’assenza o apparenza, nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l’ex moglie e il sig. M., senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche e operando mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza della cd. famiglia di fatto.
3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel qualificare la fattispecie giuridica della famiglia di fatto, richiama la giurisprudenza di questa Corte sul tema e deduce che i presupposti fattuali accertati dai Giudici di merito erano da ritenersi sufficienti ad integrare le connotazioni di stabilità e continuità caratterizzanti la famiglia di fatto. Richiama le risultanze probatorie e soprattutto la testimonianza del sig. M., con cui la I. aveva instaurato la relazione sentimentale, dalla quale era emersa l’assunzione, da parte di questi ultimi, di impegni reciproci di assistenza morale e materiale.
4. Con unico articolato motivo di ricorso incidentale la controricorrente censura la sentenza impugnata per errore di diritto, avendo la Corte d’appello ritenuto di ripristinare l’assegno di mantenimento in suo favore nell’importo di Euro400, in luogo di quello di Euro 700 stabilito nella sentenza di separazione. Deduce la controricorrente di non avere alcun reddito ed inoltre non era stata dimostrata dall’ex marito la stabilità e continuità della sua relazione con l’altro uomo, nè la condivisione delle spese con quest’ultimo. L’esiguità del suddetto importo, ad avviso della controricorrente, non le consente di far fronte neppure all’acquisto di beni di prima necessità.
5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato.
5.1. Ricorre, nella specie, il vizio di motivazione denunciato con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ed all’art. 111 Cost., che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
La Corte d’appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la I. e il sig. M., pure caratterizzato da ufficialità, nonchè fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse “per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma- come detto- nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta” (pag. n. 6 della sentenza impugnata).
Il suddetto percorso argomentativo, che è l’unico esplicitato nella sentenza impugnata a fondamento della mancata condivisione dell’opposta conclusione a cui era pervenuto il Giudice di primo grado, non consente di individuare in che modo e su quali basi si sia formato il convincimento della Corte d’appello, in assenza di richiami ad elementi fattuali idonei a giustificare le ragioni della ritenuta assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale, pur ricostruita dalla stessa Corte territoriale, in base all’istruttoria espletata in primo grado, come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza. Neppure consente di rendere percepibile il ragionamento seguito l’apodittico riferimento al concetto di famiglia di fatto in base alla giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di ulteriori adeguate indicazioni fattuali rispetto a quelle di cui si è detto.
A ciò si aggiunga il profilo di contraddittorietà che si rinviene nel successivo passaggio motivazionale della sentenza impugnata, concernente la quantificazione del contributo di mantenimento (pag. n. 8 sentenza), nella parte in cui è affermato che “la I. ha pure dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno”. All’evidenza detto ultimo assunto si pone in irriducibile contrasto con quello precedente di cui si è detto, con il quale era stata, invece, esclusa la sussistenza, nel caso concreto, delle connotazioni di stabilità e continuità di quella relazione. Ricorre, pertanto, nella specie l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e la motivazione non raggiunge il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e successive conformi).
6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, restando assorbiti sia il secondo motivo di ricorso principale, sia il motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiarati assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

Le pattuizioni convenute fra i coniugi e non omologate sono prive di efficacia giuridica

Cass. Civ., Sez. I, sent. 15 dicembre 2020, n. 28649 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26049/2019 proposto da:
A.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Cornelio Claudia, Cornelio Enrico, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro
V.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio n. 27, presso lo studio dell’avvocato Ranni Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato Scantamburlo Massimo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2970/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE:
Il Tribunale di Venezia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi V. – A., con addebito a carico di V.F., gravando quest’ultimo di un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 1.500,00= mensili, oltre rivalutazione ISTAT. La Corte di appello ha respinto sia l’appello principale proposto da A., che l’appello incidentale proposto da V., confermando la prima decisione.
In particolare la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi in merito alla scrittura privata datata (OMISSIS), prodotta da entrambe le parti, sulla premessa che entrambe avevano tentato di farne uso in maniera diversa, funzionale alle rispettive difese, ha ritenuto che l’atto non costituiva in nessun modo un accordo idoneo a regolamentare una separazione consensuale e tanto meno il corrispondente procedimento contenzioso, in quanto si trattava di una mera puntuazione in vista di un possibile accordo di separazione consensuale, mai perfezionato dalle parti che avevano poi intrapreso la separazione giudiziale. Ha, quindi, confermato la congruità dell’assegno di mantenimento disposto a favore di A., previo raffronto delle condizioni economiche delle parti.
A.E. ricorre per cassazione con quattro motivi. V.F. ha replicato con controricorso, con ricorso incidentale con due mezzi e con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. Entrambi hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
CHE:
1.1. Il ricorso principale proposto da A. è articolato nei seguenti quattro motivi:
I- Con il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per contrasto logico della motivazione con la comune intenzione delle parti esplicitata con la seguente clausola, testualmente citata dalla sentenza, tratta dall’accordo trasfuso nella scrittura privata del (OMISSIS) “i coniugi si impegnano a rispettare quanto sopra convenuto sino a quando non concorderanno tra loro una modifica a tale accordo, che può essere fatta solo in forma scritta, a pena di nullità, o sino a quando non sarà convenuto l’eventuale testo del ricorso per separazione consensuale”.
La ricorrente sostiene che l’atto costituiva un accordo sul contenuto sostanziale dei rapporti tra i coniugi dal contenuto obbligatorio e giuridicamente vincolate, rispetto al quale la separazione si qualificava solo come “eventuale”; che l’accordo era immediatamente vincolante e che la modifica poteva avvenire in forma scritta concordata, che l’atto costituiva una transazione che conteneva un “contratto atipico di mantenimento” senza prefissazione del termine di durata e senza che il dato dell’entità del mantenimento fosse stato espresso in termini monetari. Rimarca da ultimo che l’accordo aveva avuto attuazione immediata ed era proseguito anche durante il giudizio di separazione fino alla sentenza di primo grado.
II- Con il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in vista dell’applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, in relazione al comportamento delle parti dopo il contratto) che è stato oggetto di discussione tra le parti; la mancata applicazione degli artt. 167 e 359 c.p.c. Segnatamente, la ricorrente si duole che non sia stato dato rilievo alla non contestazione del pregresso adempimento dell’accordo da parte di V..
III – Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1367 e 1965 c.c. da parte della Corte di appello per aver negato valore giuridico all’accordo di cui è causa rispetto alla separazione giudiziale introdotta. Secondo la ricorrente l’accordo intervenuto tra i coniugi non li vincolava alla forma della proposizione della domanda di separazione, ma “al contenuto dei provvedimenti che avrebbe dovuto prendere il Giudice comunque investito” (fol. 13 del ricorso) trattandosi di una transazione già intervenuta e già eseguita. Ha, quindi, affermato che la causa del contratto era evitare un futuro contenzioso e quindi si trattava della causa tipica di un atto transattivo.
IV- Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c. per aver negato al contratto “valore di legge” tra le parti, prevalente sull’art. 156 c.c., trattandosi di diritti disponibili.
Sostiene che le parti si erano obbligate validamente tra di loro ed il loro accordo precludeva al giudice un diverso regolamento ex art. 156 c.c. 1.2. Il ricorso principale è inammissibile perchè prospetta questioni che appaiono come nuove alla stregua del ricorso e della sentenza impugnata.
1.3. I motivi del ricorso principale, tutti incentrati sulla statuizione concernente l’accordo tra le parti datato (OMISSIS), vanno trattati congiuntamente per connessione.
1.4. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata l’accordo in questione – che viene ivi parzialmente riportato, anche se non è stato interamente riprodotto dalla ricorrente in ricorso – era stato definito dai sottoscrittori “accordo programmatico” e recava le seguenti frasi; “che il presente atto illustra il punto in cui sono giunte le loro trattative volte a raggiungere un soddisfacente accordo per una possibile separazione consensuale, e costituisce il frutto dell’impegno personale che i due coniugi sono stati in grado di dare per la soluzione dei loro problemi familiari in attuazione dell’obbligo di collaborazione… 10) i coniugi si impegnano a rispettare quanto sopra convenuto sino a quando non concorderanno tra loro una modifica di tale accordo, che può essere fatta solo in forma scritta a pena di nullità o sino a quando non sarà convenuto l’eventuale testo del ricorso per separazione consensuale”.
La Corte territoriale, esaminando i motivi di appello proposti da A., ha disatteso la tesi di quest’ultima secondo la quale l’atto integrava un accordo di separazione consensuale perfezionato e valido ed in quanto tale inadempiuto dalla controparte (come riportato in sentenza, fol. 4, e non smentito nel ricorso) perchè ha accertato che l’atto in questione non costituiva un accordo idoneo a regolamentare nè una separazione consensuale, nè la separazione giudiziale intrapresa.
In particolare ha accertato, alla stregua dei passaggi riportati in sentenza, che l’atto costituiva una mera puntuazione in vista di un futuro accordo mai perfezionato per una futura separazione consensuale mai perfezionata.
Ha, quindi, affermato che tale atto non poteva significare la rinuncia delle parti ad esercitare l’azione di separazione giudiziale, nè obbligarli a stipulare una separazione consensuale: da ciò ha desunto “l’assenza di valore giuridico vincolante rispetto alla fattispecie dedotta nel presente giudizio che origina invece da un ricorso per separazione giudiziale” (fol. 5 della sent. imp.), rimarcando in proposito sia la diversità natura della separazione giudiziale rispetto a quella consensuale, ipotizzata nell’atto in questione, sia la considerazione che le “puntuazioni” ivi contenute in vista di un componimento bonario della vicenda non potevano essere “decontestualizzate”, e cioè utilizzate per un fine diverso da quello perseguito, e cioè nell’ambito di un procedimento contenzioso.
Per la medesima ragione ha escluso che le rinunce reciproche alla contestazione dell’addebito potessero ritenersi valide ed efficaci in assoluto, ma che dovevano essere considerate entro l’ambito delineato dagli scopi perseguiti dalle parti in quel momento e con quell’atto, volto proprio alla predisposizione delle migliori condizioni per il futuro ottenimento dell’omologa della separazione consensuale.
1.5. Orbene, ricorda la Corte che “In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 c.p.c. in relazione all’art. 158 c.c., comma 1, in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale.” (Cass. n. 9174 del 09/04/2008); ne consegue che la Corte di appello poichè aveva accertato che l’atto era una “puntuazione” in vista di un futuro accordo di separazione consensuale non realizzato – e non già la ricorrenza di pattuizioni autonome non preordinate al regime di separazione consensuale – esattamente ha ritenuto l'”accordo programmatico” privo dell’invocata efficacia giuridica nel giudizio de quo.
1.6. Il primo motivo di ricorso non vale a inficiare tale statuizione e risulta per di più inammissibile perchè è articolato sulla prospettazione – del tutto nuova – del carattere autonomo dell’accordo stesso rispetto alla separazione tra i coniugi e della sua natura di “transazione che conteneva un “contratto atipico di mantenimento” senza prefissazione del termine di durata e senza che il dato dell’entità del mantenimento fosse stato espresso in termini monetari” (fol. 9 del ricorso): invero, tale prospettazione non trova riscontro alla stregua della sentenza impugnata, ove è detto che la ricorrente con i motivi di appello aveva chiesto la rivalutazione dell’atto in termini di “accordo di separazione perfezionato e valido”, quindi ponendolo in diretta e funzionale connessione con la vicenda separativa; a ciò va aggiunto che in ricorso non è affatto precisato, in osservanza all’onere di specificità, se ed in che termini la questione sia stata così prospettata anche al giudice di merito.
1.7. I motivi secondo, terzo e quarto sono assorbiti, perchè presuppongono la fondatezza di quanto prospettato nel primo motivo circa la autonoma natura dell’accordo, quale transazione che conteneva un “contratto atipico di mantenimento”.
2.1. Il ricorso incidentale proposto da V. è articolato nei seguenti due motivi:
I – Violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. a causa della apparente motivazione contenuta nella sentenza impugnata in merito alla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento proposta con l’appello incidentale. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello si sia limitata ad esaminare le ragioni addotte dalla moglie per sostenere la domanda – disattesa – di incremento dell’assegno di mantenimento, senza esaminare le ragioni dedotte dal V. per fondare la richiesta di riduzione dell’assegno.
II- Violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2735, 2727, 2712 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a causa del mancato riconoscimento della natura confessoria delle dichiarazioni fatte da A. nel documento datato (OMISSIS), rilevante per la valutazione e l’esclusione dei presupposti per la pronuncia di addebito a suo carico. Il ricorrente sostiene che la contestualizzazione dell’accordo programmatico – funzionale ad una separazione consensuale poi non realizzata, è rilevante sotto l’aspetto negoziale, ma non sotto l’aspetto dei fatti confessati o ammessi, tra cui – a suo dire – vanno ricondotte le dichiarazioni in merito alla reciproca assenza di colpa ed al venir meno dell’affectio coniugalis indipendentemente dalla volontà dei coniugi.
2.2. Il primo motivo è infondato.
La Corte di appello, nell’esaminare le contrapposte domande concernenti la quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha considerato le condizioni economiche e patrimoniali delle stesse ed ha motivato, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente in maniera sufficiente.
In particolare ha tenuto conto, quanto alla posizione di V., sia delle possidenze immobiliari che della sua capacità reddituale, dando atto che il Tribunale – che richiama per relationem – si era già fatto carico di considerare il futuro decremento della sua capacità reddituale, avendo tenuto conto sia dell’età che della cessione delle quote della sua attività imprenditoriale ai figli, nella misura che era stata indicata, ritenuta comprovata in assenza di prova contraria.
2.3. Il secondo motivo è inammissibile.
Osserva la Corte che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi – la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito – e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sè sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio (Cass. n. 5725 del 27/02/2019); inoltre nel giudizio di cassazione non è consentito sindacare l’accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni delle parti compiuto dal giudice di merito, non essendo soggetto a vaglio di legittimità il prodotto della sua attività interpretativa, se non nei limiti in cui è contestabile il vizio di motivazione (Cass. n. 2048 del 24/01/2019; Cass. n. 3698 del 14/02/2020).
Nel caso in esame, come si evince dal punto 8) dell’accordo programmatico trascritto in sentenza, la dichiarazione venne formulata in maniera congiunta da entrambe le parti, non aveva ad oggetto condotte e fatti specifici, ma la generica valutazione delle ragioni della crisi coniugale ed è stato convincentemente ritenuto dalla Corte territoriale parte del complessivo accordo volto a risolvere i contrasti tra le parti in vista di una separazione consensuale poi non realizzata, secondo una ricostruzione logica e coerente dell’intero atto. Tale valutazione non risulta puntualmente contestata posto che non vengono nemmeno indicati i fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, sollecitando invece una lettura atomistica ed autonoma del punto 8.
3.1. Il ricorso incidentale condizionato proposto da V. è articolato con un unico mezzo con cui si denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a causa del mancato riconoscimento della natura confessoria delle dichiarazioni fatte da A.E. nel documento datata (OMISSIS).
3.2. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
4. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e così il ricorso incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Va disposta l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Va dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

La vittima di stupro deve essere risarcita dallo Stato

Cass. civ., Sez. III, Sent., 24 novembre 2020, n. 26757- Pres. Traveglino, Rel. Cons. Vincenti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13168/2012 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
– ricorrente-
contro
A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ZENO ZENCOVICH, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO OLIVA e FRANCESCO BRACCIANI, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè nei confronti:
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 106/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del 1 e del 3 motivo, per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del 2 motivo, detratto dall’importo stabilito dalla Corte Subalpina l’indennizzo erogato in favore della controricorrente e dalla stessa percepito nel luglio 2020 per Euro 25.000,00;
udito l’Avvocato dello Stato PALATIELLO GIOVANNI;
udito l’Avvocato MARCO BONA.
Svolgimento del processo
1. – Una cittadina italiana, di origini rumene, residente stabile in Italia, fu, in Torino, nella notte tra il (OMISSIS), aggredita, sequestrata e costretta, con violenze e minacce, a praticare e a subire, ripetutamente, atti sessuali da parte di due cittadini rumeni, i quali, per tali fatti, vennero condannati in sede penale, in via definitiva, alla pena dieci anni e sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione, in favore della vittima dei suddetti reati violenti (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale, previsto e punito dall’art. 609-bis c.p.), di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00, che, tuttavia, quest’ultima non riuscì ad ottenere in quanto i rei si erano resi latitanti.
1.1. – Nel febbraio 2009, quindi, la anzidetta cittadina italiana, residente stabile in Italia, vittima di reati intenzionali violenti, evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche solo: P.C.M.), affinchè ne venisse dichiarata la responsabilità civile per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato” (di seguito anche solo: direttiva), e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali (compreso il reato di violenza sessuale), nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti.
1.2. – La P.C.M. si difese chiedendo il rigetto della domanda, adducendo (tra l’altro) che: a) la dir. 2004/80/CE si dovesse riferire unicamente alle situazioni transfrontaliere; b) che l’art. 12, par. 2, aveva un contenuto indeterminato, tale da demandare al legislatore interno sia la scelta delle singole fattispecie di reato cui riconnettere l’indennizzo ivi previsto, sia la determinazione della misura equa della somma da riconoscere in favore della vittima; c) che l’Italia già prevedeva un analogo sistema indennitario, in favore delle vittime di reati violenti e intenzionali, seppur limitatamente a determinate fattispecie, quali, in particolare, i crimini di matrice terroristica e di tipo mafioso, nonchè i reati usura e di estorsione.
2. – L’adito Tribunale, con sentenza del 26 maggio 2010, accertò, nel merito, l’inadempimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE, con condanna della medesima al pagamento, in favore della vittima del reato, della somma di 90.000,00 Euro, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo effettivo, nonchè alla refusione delle spese legali.
3. – Avverso tale sentenza interponeva gravame la P.C.M., che la Corte di appello di Torino, con sentenza resa pubblica il 23 gennaio 2012, accoglieva solo in parte, riformando unicamente sulla misura del risarcimento (che riduceva ad Euro 50.000, oltre accessori) l’impugnata sentenza e confermandola nel resto, con condanna dell’appellante Presidenza del Consiglio dei ministri anche al pagamento delle spese del grado.
3.1. – In particolare, la Corte di appello ribadiva che lo Stato italiano si era reso inadempiente per non aver dato attuazione alla direttiva n. 2004/80/CE, e, in particolare, per non aver ottemperato all’obbligo previsto dal richiamato art. 12, par. 2, da intendersi come volto a far sì che ogni Stato membro si dotasse di un generalizzato sistema di indennizzo in favore delle vittime di tutti i reati violenti e intenzionali, commessi nei rispettivi territori, ivi compreso quello di violenza sessuale.
3.2. – Quanto al presupposto dell’impossibilità per la vittima di conseguire il risarcimento del danno direttamente dagli autori del reato violento intenzionale, il giudice di secondo grado escludeva, come già affermato dal Tribunale, che l’attrice potesse ottenere dai due diretti responsabili un adeguato ristoro, seppur parziale, dei danni subiti, essendosi gli offensori resisi latitanti nelle more del giudizio di primo grado e non avendo mai manifestato forme di pentimento, nè offerto alcun ristoro patrimoniale in favore della vittima. Di talchè, non avrebbe avuto alcuna utilità pratica la proposizione di una causa civile risarcitoria nei confronti dei rei.
3.3. – In punto di liquidazione del danno, la Corte di appello riduceva, in via equitativa (facendo applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c.), a Euro 50.000,00 la somma spettante all’attrice a titolo di indennizzo – non coincidente con “un pieno risarcimento del danno” in ragione della natura, per l’appunto, indennitaria della responsabilità dello Stato italiano per omessa o tardiva attuazione della direttiva comunitaria non auto esecutiva, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009 – per “la perdita subita… consistita nel non ricevere alcun indennizzo per la violenza sessuale subita, per non avere la Repubblica italiana previsto tale reato, intenzionale e violento, tra quelli che avrebbero dovuto consentirle di ottenere un equo ed adeguato indennizzo”. Reato che, nella specie, aveva cagionato all’attrice, appena diciottenne all’epoca dei fatti, “gravissime conseguenze di ordine morale e psicologico”, in ragione delle “minacce e violenze subite… per costringerla a subire a compiere atti sessuali ripetuti”.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’originaria attrice.
4.1. – La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 12 maggio 2015 e all’esito della camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 18003 del 2015, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche solo: CGUE) in relazione alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, in data 22 dicembre 2014, contro la Repubblica italiana (Causa C-601/14) per omessa adozione di “tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio”, di cui all’obbligo ex art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE, nonchè al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata il 24 marzo 2015, sull’interpretazione dell’art. 12, par. 2, della citata direttiva.
A seguito della definizione degli anzidetti giudizi dinanzi alla Corte di Lussemburgo (il primo con sentenza, Grande Sezione, 11 ottobre 2016, C-601/14; il secondo con ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2017, a seguito di rinuncia al rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale rimettente), depositate memorie da entrambe le parti, la causa è stata ulteriormente fissata per la discussione all’udienza del 27 ottobre 2017 e all’esito della relativa camera di consiglio è stata emessa – in ragione dello jus superveniens costituito dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 (che ha modificato la L. 7 luglio 2016, n. 122) – ordinanza interlocutoria n. 1196 del 2018, con la quale le parti ed il pubblico ministero sono stati invitati, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad interloquire sulla portata e sugli effetti della anzidetta – legge sopravvenuta. A tal fine, nel termine assegnato, hanno depositato memoria la P.C.M. e la controricorrente. Rilevata la mancata comunicazione al pubblico ministero della precedente ordinanza interlocutoria, con ulteriore ordinanza interlocutoria del 2 novembre 2018, è stato assegnato alle parti tutte nuovo termine ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: hanno, quindi, depositato memoria il pubblico ministero e la controricorrente.
Acquisite, dunque, le osservazioni del pubblico ministero e delle parti, all’esito della camera di consiglio in seconda riconvocazione ex art. 384 c.p.c., è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 2964 del 31 gennaio 2019, con la quale è stato chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale su due quesiti: l’uno avente ad oggetto la configurabilità, in relazione alla situazione di intempestivo e/o incompleto recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE, della responsabilità dello Stato membro anche nei confronti di soggetti non transfrontalieri; l’altro sulla possibilità di reputare “equo ed adeguato” l’indennizzo alle vittime di reato violento e intenzionale – e, segnatamente, del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., – stabilito in misura fissa dal D.M. 31 agosto 2017, nell’importo di Euro 4.800,00.
A seguito della definizione del giudizio di rinvio pregiudiziale, avutasi con la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, in C-129/19, è stata fissata per la discussione l’udienza odierna, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria.
Motivi della decisione
1. – Va esaminata preliminarmente l’eccezione della P.C.M., di cui in particolare all’ultima memoria depositata, con la quale si chiede dichiararsi improcedibile la “domanda originaria per sopravvenuta cessazione della materia del contendere”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non si ravvisano, nella specie, i presupposti per una declaratoria di cessazione – della materia del contendere – ossia il venir meno della specifica situazione di contrasto fra le parti e, dunque, anche dell’interesse alla definizione del giudizio con una pronuncia in questa sede di legittimità sul fondo dell’impugnazione – in conseguenza dello jus superveniens che ha attribuito effetti retroattivi alla L. 7 luglio 2016, n. 122, là dove reca la disciplina sull’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.
L’art. 11 di detta legge (formulato proprio a seguito della procedura di infrazione, poi definita con la citata sentenza CGUE del 2016) ha previsto “il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’art. 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di cui agli artt. 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 c.p.”. La determinazione degli importi dell’indennizzo sono stati rimessi ad un decreto ministeriale (art. 11, comma 3), nei limiti dello stanziamento in apposito Fondo (art. 14), e al quale potrà accedersi in base al possesso di specifiche condizioni (indicate dall’art. 12).
Per quanto ora interessa, la L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha stabilito al comma 2 che: “(D’indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della L. 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche a chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della medesima legge”. Il successivo comma 3 dello stesso art. 6 ha poi previsto che la presentazione della domanda di concessione dell’indennizzo venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni “dalla data di entrata in vigore della presente legge”; tuttavia, detto termine è stato riaperto e prorogato dapprima dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 594 e poi (sino al 31 dicembre 2020) dal D.L. n. 162 del 2019, art. 3, comma 2, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020. – Ne consegue che, per effetto dello jus superveniens – che non pone restrizioni alla platea dei destinatari dell’indennizzo, in termini di situazione transfrontaliera o meno – anche l’originaria attrice, vittima di violenza sessuale e di altri reati violenti nell’ottobre 2005, ne ha diritto, alle condizioni stabilite dalla L. n. 122 del 2016, e successive modificazioni.
A conferma di ciò l’originaria attrice ne ha effettivamente beneficiato dapprima nella misura di Euro 4.800,00 determinata dal D.M. 31 agosto 2017 (cfr. sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, p.p. 26 e
29) e poi nella misura di Euro 25.000,00 determinata dal successivo D.M. 23 novembre 2019 (cfr. memoria da ultimo depositata dalla controricorrente).
Tuttavia, la pretesa azionata in giudizio dalla medesima attrice è quella del diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento statuale all’obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell’Unione (art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80) e non già la pretesa di conseguire, in base al diritto nazionale, l’indennizzo attualmente stabilito a seguito della L. n. 122 del 2016.
Trattasi di domande aventi ad oggetto distinti causae petendi e petita.
La seconda, una prestazione indennitaria stabilita dalla legge, come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’Unione Europea; dunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti (cfr. anche Cass., 4 novembre 2020, n. 24474).
La prima – alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 17 maggio 2011, n. 10813 e, più di recente, Cass., 22 novembre 2019, n. 30502) – il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa, che va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu e cioè dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.
La circostanza che la consistenza del danno risarcibile trovi anzitutto corrispondenza nella misura dell’indennizzo in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell’illecito contrattuale ascrivibile allo Stato (così da potersi definire il ristoro del danno come surrogato della mancata erogazione dell’indennizzo) non è, però, fattore che esaurisce, di per sè e indefettibilmente, la portata dell’obbligazione risarcitoria de qua, poichè, pure nel caso di un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione di una direttiva, che consenta di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della trasposizione tardiva della direttiva stessa, i relativi beneficiari possono dimostrare l’esistenza di perdite supplementari patite per il fatto stesso di non avere potuto usufruire nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva e le quali andrebbero, dunque, parimenti risarcite (CGUE, sentenza del 10 luglio 1997, in procedimenti riuniti C-94/95 e C-95/95, Bonifaci e a.; CGUE, sentenza del 24 gennaio 2018, in procedimenti riuniti C-616/16 e C-617/16, Pantuso e a.). La liquidazione del danno in favore dell’originaria attrice ad opera della sentenza impugnata (Euro 50.000, oltre accessori) risponde anche alla logica da ultima evidenziata e delle relative ragioni se ne darà conto in sede di scrutinio del terzo motivo di ricorso.
Quanto ora anticipato consente, però, di esaminare nel fondo l’impugnazione proposta dalla P.C.M..
2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 (ex art. 5) TCE; dell’art. 4, comma 3, TUE; dell’art. 249 (ex art. 189), comma 3, TCE; dell’art. 117 Cost., comma 1; della Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime del reato), in particolare, dell’art. 12, par. 2, in combinato disposto con i considerando 1, 2, 7, 10, 11 e 14 e con l’art. 18, par. primo; dell’art. 1173 c.c..
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che fossero ravvisabili, nel caso di specie, le condizioni giuridiche richieste ai fini della configurabilità, in capo allo Stato membro, della responsabilità per i danni causati ai privati, in conseguenza della violazione del diritto comunitario, male interpretando la direttiva 2004/80/CE. A tal fine il ricorrente assume che gli scopi e le finalità della direttiva citata sarebbero quelli di prevedere un sistema indennitario, per le vittime di reati intenzionali e violenti, limitatamente alle c.d. “situazioni transfrontaliere”, con esclusione delle situazioni meramente interne.
Ne consegue che la direttiva 2004/80/CE non sarebbe fonte di diritti direttamente azionabili dai residenti nei confronti dello Stato di appartenenza, in quanto finalizzata ad assicurare che, laddove sia commesso un reato violento ed intenzionale nel territorio di uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui la vittima risiede, quest’ultima abbia accesso alle procedure di indennizzo previste nel luogo di consumazione del delitto
Inoltre, lo stesso art. 12, par. 2 – che impone a tutti gli Stati membri di provvedere all’introduzione di un sistema interno che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori -, interpretato alla luce del par. 1 dello art. 12 (che rimanda ai sistemi indennitari previsti dai singoli ordinamenti nazionali), indurrebbe a ritenere che esso non sia indirizzato ai Paesi che siano già dotati di un meccanismo di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. E, in tale prospettiva, rileva la circostanza che il legislatore italiano ha già provveduto ad introdurre, a partire dalla L. n. 466 del 1980 (sulle elargizioni in favore delle vittime del terrorismo), una serie di leggi speciali recanti procedure di indennizzo in favore delle vittime di fattispecie criminose di particolare allarme sociale (tra cui, quelle relative alla criminalità organizzata, all’attività estorsiva e all’usura, oltre che al terrorismo), sebbene non sia stato previsto analogo sistema indennitario a tutela delle “vittime dei reati legati alla criminalità comune” (e, quindi, del reato di violenza sessuale).
A dimostrazione del fatto che l’Italia fosse munita di un adeguato meccanismo indennitario, relativamente a diverse fattispecie di reati violenti ed intenzionali, non prevedendo la direttiva alcun obbligo di estendere detta procedura anche al reato di violenza sessuale, rileverebbe il fatto che, con la sentenza n. 112 del 29 novembre 2007, la Corte di Giustizia ha condannato la Repubblica italiana non già per l’inadempimento dell’obbligo prescritto ex art. 12, par. 2, entro il primo temine previsto dall’art. 18 (1 luglio 2005), bensì per la mancata conformazione, entro il secondo termine (1 gennaio 2006), delle procedure indennitarie già introdotte dal legislatore italiano, alle prescrizioni “legislative, regolamentari, amministrative” dettate dalla direttiva.
Ne conseguirebbe che, a fronte della indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 12, par. 2, della direttiva, che non è preordinata ad attribuire diritti ai singoli, prescrivendo unicamente un obbligo di risultato, senza definire puntualmente i criteri per il raggiungimento dell’obiettivo prescritto, non può ravvisarsi a carico dello Stato italiano alcun inadempimento della predetta normativa, che rimette alla discrezionalità dei singoli Stati l’individuazione delle singole fattispecie indennizzabili, nonchè dei criteri in base ai quali determinare la liquidazione dell’indennizzo.
Peraltro, proprio in considerazione della scarsa chiarezza dell’art. 12, par. 2, citato e delle circostanze che hanno portato alla sua emanazione, tali da indurre lo Stato italiano a ritenere, ragionevolmente, la conformità al diritto Europeo del sistema indennitario già previsto, anteriormente al 1 luglio 2005, dall’ordinamento nazionale italiano, la presunta violazione della direttiva in esame non potrebbe essere qualificata come “grave e manifesta”, essendo, invero, l’eventuale inadempimento configurabile, al più, come un errore scusabile.
Quanto, poi, al nesso causale tra il presunto inadempimento della normativa Europea e il conseguente danno lamentato dalla originaria attrice, esso sarebbe escluso dal fatto che quest’ultima mai abbia provveduto a dare esecuzione alla provvisionale nei confronti dei due offensori.
La ricorrente ha proposto, infine, istanza affinchè questa Corte investa la CGUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), della questione pregiudiziale, in ordine alla portata dell’art. 12, par. II, della Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE, se da interpretarsi nei termini sostenuti con il presente motivo di ricorso.
2.1. – Il primo motivo è infondato in tutta la sua articolazione.
2.1.2. – Anzitutto è infondata la censura che evoca una interpretazione della norma di cui all’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE in linea con un sistema di indennizzo calibrato su specifiche fattispecie di reati intenzionali violenti (sistema che lo Stato avrebbe già predisposto, con varie leggi, in favore di talune categorie di vittime: del terrorismo, di attività estorsiva ed usura, della criminalità organizzata), poichè la direttiva non avrebbe imposto l’obbligo di indennizzare anche le vittime di reati intenzionali violenti – tout court e, tra questi, in particolare il reato di violenza sessuale.
2.1.2.1. – Con la sentenza dell’11 ottobre 2016, “Commissione Europea c. Repubblica italiana”, in C-601/14, la CGUE (Grande Sezione) ha riconosciuto che la “Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.
Ciò sul presupposto – chiarito all’esito dell’interpretazione fornita dalla stessa Corte circa la complessiva portata della direttiva 2004/80 (cfr. p.p. da 37 a 44), che muove dalla premessa (esplicitata al p. 36) secondo cui, in ordine agli “obblighi imposti agli Stati membri in forza dell’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, nonchè del sistema istituito da detta direttiva nel quale questa disposizione si inserisce” – che l’anzidetto art. 12, par. 2, debba essere interpretato “nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio” (p. 45).
Dunque, l’obbligo nascente dall’art. 12, par. 2, della direttiva concerne qualsiasi reato intenzionale violento commesso sul territorio dello Stato membro e, quindi, anche il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p..
2.1.3. – E’ infondata anche la doglianza che fa leva sull’interpretazione del citato art. 12, par. 2, come rivolto soltanto alla vittima c.d. “transfrontaliere” e non, quindi, alle vittime residente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato intenzionale violento è stato commesso.
2.1.3.1. – Con tale doglianza la parte ricorrente intende accreditare la tesi per cui la norma anzidetta non sia preordinata a conferire diritti ai singoli “residenti e non transfrontalieri” e con ciò farne derivare l’insussistenza della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli stessi da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili (nella specie, per illecito Eurounitario dello Stato-Legislatore inadempiente all’obbligo di attuare, tempestivamente, una direttiva comunitaria non self executing), in quanto detta responsabilità – come da giurisprudenza consolidata della CGUE (tra le molte, sentenza del 19 novembre 1991, in procedimenti riuniti C – 6/90 e C – 9/90, Francovich, Bonifaci e altri c. Italia; sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie Brasserie du Pecheur e Factortame e A., p. 51; sentenza del 15 novembre 2016, in C-268/15, Ullens de Schooten) – è configurabile in forza della concorrente ricorrenza di tre condizioni, tra cui la condizione anzidetta, che si aggiunge a quelle della violazione sufficientemente qualificata (o caratterizzata) e dell’esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. 1.1.3.2. – A tal riguardo, questa Corte, quale giudice di ultima istanza, ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione:
“Dica la CGUE (nelle circostanze proprie della causa principale: concernente un’azione di risarcimento danni proposta da cittadina italiana, residente stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali (compreso il reato di violenza sessuale, di cui l’attrice è stata vittima), nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti): a) se – in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che fa sorgere, nei confronti di soggetti transfrontalieri cui la stessa direttiva è unicamente rivolta, la responsabilità risarcitoria dello Stato membro, in forza dei principi recati dalla giurisprudenza della CGUE (tra le altre, sentenze “Francovich” e “Brasserie du Pecheur e Factortame III”) – il diritto Eurounitario imponga di configurare un’analoga responsabilità dello Stato membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall’attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione nell’ambito dello stesso diritto Eurounitario, avrebbero dovuto e potuto – ove la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita – beneficiare in via di estensione dell’effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo anzidetto)”. La prospettazione del quesito è stata così orientata, anzitutto, in base alla premessa che la giurisprudenza della CGUE in media res (sentenza del 28 giugno 2007, Dell’Orto, in C-467/05; sentenza del 12 luglio 2012, Giovanardi, in C-79/2011; ordinanza del 30 gennaio 2014, Paola C., in C-122/2013; sentenza dell’11 ottobre 2016, Commissione Europea c. Repubblica italiana, in C 601/14) fosse sufficientemente chiara nell’affermare la portata “transfrontaliera” dell’obbligo imposto dall’art. 12, par. 2, della direttiva, così da conferire un diritto ai singoli che avessero esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e, quindi, essere rimasti vittime di reato intenzionale violento commesso nel territorio di Stato membro non di loro residenza (cfr. ord. int. n. 2964 del 2019, p.p. 34-39).
Ciò nonostante, in ragione della portata del citato art. 12, da leggersi – anche in ragione di quanto espresso dai “Considerando” della direttiva del 2004 (“Considerando 2” evocante la tutela della integrità personale; “Considerando 14” evocante il rispetto dei diritti fondamentali e i principi della Carta) – in combinazione proprio con i diritti fondamentali, parte integrante dei principi generali del diritto e, tra questi, quelli di uguaglianza e di non discriminazione, espressamente enunciati nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (rispettivamente, agli artt. 20 e 21), si è prospettato che l’obbligo indennitario generalizzato previsto dalla direttiva del 2004 potesse operare anche nei confronti dei residenti stabili nello Stato italiano (ossia nelle “situazioni puramente interne”), giacchè, proprio in forza di detti principi/diritti (e a prescindere, dunque, dagli effetti di estensione che, analogamente, il diritto nazionale avrebbe potuto determinare in base ai meccanismi giuridici da esso previsti), lo Stato medesimo non avrebbe potuto dare attuazione alla direttiva, tempestivamente, in modo ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del cittadino residente stabile nel proprio territorio (cfr. ord. int. n. 2964 del 2019, p.p. 48-65).
E ciò in quanto “il principio generale di eguaglianza, espressione delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, si pone, in quanto radicante un diritto fondamentale, come struttura portante – dunque, fondativa – dello stesso ordinamento dell’Unione (e non solo, quindi, come diritto che deve ricevere indefettibile tutela in quanto inviolabile), potendo così operare a livello assiologico in modo penetrante e trasversale rispetto a tutte le competenze ascritte all’Unione in forza dei Trattati” (cfr. ord. int. n. 2964 del 2019, segnatamente, p. 63).
2.1.3.2.1. – Giova, peraltro, evidenziare che una siffatta prospettiva non è rimasta estranea alle argomentazioni che sorreggono le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa promossa a seguito della citata ordinanza interlocutoria, in esse (cfr. p.p. 100-124) suggerendosi – al fine di dirimere la portata interpretativa dell’art. 12, par. 2, della direttiva, non altrimenti reputata definibile nell’uno o nell’altro significato (ossia, come rivolta o meno a vittime soltanto transfrontaliere) – di far ricorso a criteri ermeneutici di ordine “costituzionale”, venendo, per l’appunto, richiamata (anche attraverso il rinvio di cui al citato “Considerando 14”) la Carta come parte del diritto primario vincolante e i diritti fondamentali da essa previsti, tra cui, in particolare, la dignità umana (art. 1) e il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6), ma anche l’art. 21 sul principio di non discriminazione, nella specie nel contesto “dell’eventuale discriminazione tra i diversi scenari transfrontalieri e della differenziazione tra i vari tipi di circolazione e di assenza di circolazione” (p. 110).
2.1.3.3. – La CGUE ha dato risposta al quesito in esame con la sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio c. BV, in C- 129/2019, affermando che “(i)I diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso”.
A tale approdo la CGUE è giunta (cfr. p.p. 39-51) in forza di una interpretazione dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE che ha valorizzato, eminentemente, il tenore letterale di detta norma, la sua collocazione nel contesto del capo II (sui “(s)istemi di indennizzo nazionaliTh la portata generalizzata dell’obbligo gravante sugli Stati membri e, quindi, i “Considerando” 3, 6, 7 e 10, mettendo in rilievo rispettivamente: a) le conclusioni del Consiglio Europeo nella riunione di Tampere dell’ottobre 1999, sollecitanti “l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni”; b) il diritto all’indennizzo “indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il reato è stato commesso”; c) l’estensione del meccanismo indennitario a tutti gli Stati membri; d) le “difficoltà spesso incontrate dalle vittime di reati intenzionali violenti per farsi risarcire dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni alla vittima, oppure può non essere individuato o perseguito”.
Di qui, pertanto, l’affermazione che “l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera” (p. 52), conferendo, dunque, “il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro” (p. 55).
La stessa CGUE ha, quindi, escluso (p. 53) che siffatta interpretazione fosse “rimessa in discussione” dalla propria precedente giurisprudenza (quella richiamata dall’ordinanza di rimessione di questa Corte), essendosi con essa “limitata a precisare che il sistema di cooperazione istituito dal capo I della direttiva 2004/80 riguarda unicamente l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, senza tuttavia determinare la portata dell’art. 12, paragrafo 2, di tale direttiva, contenuto nel capo II della stessa” (p. 54).
– 2.1.3.4. – La portata applicativa dell’art. 12, par. 2, della direttiva è, dunque, quella di norma che non solo obbliga gli Stati membri a dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio, ma che consente anche ai soggetti residenti nello Stato membro, così obbligato, di poter usufruire dell’indennizzo, essendo, quindi, anch’essi titolari del diritto conferito, nella specie, dal diritto derivato dell’Unione.
E’ così integrata la prima delle tre condizioni affinchè possa configurarsi la responsabilità dello Stato per violazione del diritto Eurounitario.
2.1.3.5. – Anche la seconda delle tre menzionate condizioni è da reputarsi soddisfatta.
Alla luce della giurisprudenza Eurounitaria (tra le altre: sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie Brasserie du Pecheur; sentenza del 30 maggio 2017, in C-45/15, Safa Nicu Sepahan/Consiglio; sentenza del 10 settembre 2019, in C-123/18, HTTS/Consiglio), il criterio che assume decisività per considerare “sufficientemente qualificata” una violazione del diritto comunitario è quello della “violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro o di un’istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale” (così la citata sentenza del 5 marzo 1996) e ciò in considerazione di una serie elementi che possono essere valutati dal giudice, ossia la complessità delle situazioni da disciplinare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, nonchè l’ampiezza del potere discrezionale che tale norma riserva all’autorità nazionale o all’istituzione dell’Unione. “In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è manifesta e grave quando continua nonostante la pronuncia di una sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione” (così ancora la sentenza del 5 marzo 1996). Dovendosi, altresì, rammentare, a tale ultimo riguardo, che le sentenze (sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione) della Corte di Lussemburgo hanno il valore di ulteriore fonte del diritto Eurounitario, indicandone il significato ed i limiti di applicazione, in quanto unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme dell’Unione con carattere vincolante per il giudice nazionale (tra le molte, Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468).
Nella specie, la violazione dell’art. 12, par. 2, citato, per un verso, è stata accertata dalla stessa CGUE (sentenza dell’11 ottobre 2016, in C-601/14) con declaratoria di responsabilità dell’Italia di esser venuta meno all’obbligo di dotarsi di un sistema generalizzato delle vittime di “tutti” i reati intenzionali violenti.
Per altro verso, la portata estensiva di detta norma, applicabile anche nei confronti delle vittime residenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso, è stata dalla CGUE medesima (sentenza del 16 luglio 29020, in C-129/199) affermata (nonostante lo stesso “smarrimento” ermeneutico e, quindi, i dubbi sulla chiarezza della norma denunciati dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni – cfr. p.p. 100, 129 e 130 -, dai quali la stessa sentenza, del resto, prescinde del tutto) in forza di una interpretazione piana e diretta (senza altre mediazioni volte dissipare incertezze interpretative, non altrimenti palesate) della sola direttiva 2004/80/CE, di per sè ritenuta, ab origine, fonte chiaramente orientata a conferire anche alle vittime non transfrontaliere la tutela indennitaria da essa contemplata.
E lo stesso Giudice Europeo, oltre a non far cenno (quanto alla questione qui in esame) a particolari profili di ampia discrezionalità in capo allo Stato membro tenuto all’attuazione della direttiva medesima, ha espressamente escluso che sussistesse un diritto vivente unionale contrastante o solo anche disarmonico con la soluzione interpretativa raggiunta, come detto, già ritenuta propria delle virtualità applicative che la disposizione interpretata possedeva sin dall’inizio. Dunque, non coglie nel segno la censura di parte ricorrente che – asserendo anche esservi stato, con la sentenza del luglio 2020, un “overruling sostanziale”, determinativo di legittimo affidamento in capo allo Stato italiano su una diversa portata del diritto derivato dell’Unione – contesta potersi configurare nel caso all’esame una violazione sufficientemente qualificata dell’art. 12, par. 2, della direttiva.
2.1.3.6. – Quanto, infine, alla terza condizione, lo scrutinio della pertinente doglianza – che deduce l’insussistenza del nesso causale tra l’inadempimento della direttiva 2004/80/CE e il conseguente danno lamentato dalla originaria attrice in ragione del “fatto che quest’ultima mai abbia provveduto a dare esecuzione alla provvisionale nei confronti dei due offensori” – è rimesso all’esame del secondo motivo, di cui appresso.
3. – Con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.
Sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della decisione impugnata in relazione al fatto controverso e decisivo consistente nella sussistenza o meno del presupposto oggettivo – cui la dir. 2004/80/CE, ai sensi del “considerando” n. 10, subordina l’attivazione dei meccanismi indennitari predisposti dai singoli Stati membri, in favore della vittima di reato violento e intenzionale – della impossibilità, da parte di quest’ultima, di conseguire il risarcimento dai diretti responsabili.
A tal proposito, sarebbe inconferente l’affermazione della Corte di appello con la quale, accogliendo la prospettazione dell’appellata, osservava che l’instaurazione di un contenzioso civile, nei confronti dei due autori del reato, resisi latitanti, non potesse spiegare alcuna utilità, ai fini dell’ottenimento di un risarcimento da parte di questi ultimi, giacchè la direttiva non richiede la dimostrazione di aver intrapreso, infruttuosamente, un’azione civile nei confronti degli autori del reato, nè la Presidenza del Consiglio aveva mai sostenuto che tale prova fosse richiesta dalla normativa Europea.
La Corte distrettuale avrebbe, altresì, omesso di considerare che l’attrice, pur disponendo già di un titolo esecutivo nei confronti degli autori del reato, abbia attribuito rilevanza decisiva alla latitanza di costoro, mentre, ai sensi della direttiva non rileva la mera difficoltà, bensì la obiettiva impossibilità, di ottenere soddisfazione direttamente dagli offensori.
2.1. – Anche il secondo motivo è infondato in tutti i profili che il relativo sviluppo argomentativo esibisce, saldandosi il dedotto vizio motivazionale (secondo il regime previgente – applicabile ratione temporis al presente giudizio di legittimità – alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012) con la denunciata violazione di legge denunciata con il primo mezzo e che, nella sostanza, viene ulteriormente ribadita.
2.1.1. – Parte ricorrente muove dalla considerazione che la direttiva 2004/80/CE imponga, come presupposto oggettivo, l’obiettiva impossibilità” della vittima del reato intenzionale violento di conseguire il risarcimento dai diretti responsabili.
Una siffatta lettura del “Considerando 10”, dal quale detta premessa è tratta, (“Considerando” che così recita: “Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”) non trova rispondenza nella lettera e nella ratio della disciplina recata dalla direttiva, che – come anche evidenziato nella sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (p. 51) – mette in rilievo la necessita di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive “difficoltà” – e non la “impossibilità” postulata dal ricorrente – che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del reo (privo di risorse economiche sufficienti, non individuabile ovvero non perseguibile).
Nè, sotto il profilo in esame, può avere diretto rilievo, stante la già rilevata diversità di oggetto e di petitum tra la causa risarcitoria promossa dall’attrice e la concessione dell’indennizzo ex lege, la disciplina recata dalla norma interna sopravvenuta di cui alla L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. b), come modificato dalla L. n. 167 del 2017, art. 6, là dove richiede che la vittima “abbia già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale”, altresì precisando (per quanto interessa) che “tale condizione non si applica quando l’autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest’ultimo abbia chiesto e ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità”.
Peraltro, quanto appena evidenziato in sede di interpretazione della direttiva 2004/80/CE potrebbe orientare, alla luce del canone dell’interpretazione adeguatrice della norma nazionale alla norma del diritto dell’Unione, anche la lettura della menzionata disciplina di accesso alla prestazione indennitaria de qua, la quale, se si misura direttamente con il profilo della insufficienza di risorse economiche in capo al reo e con quella della mancata individuazione del reo, tali da non poter soddisfare l’obbligazione risarcitoria in favore della vittima del reato, non esclude, di per sè, il rilievo, in forza di una lettura estensiva e secondo la ratio della norma sovranazionale, ulteriori oggettivi e seri ostacoli che possono presentarsi nel conseguimento da parte della stessa vittima del risarcimento ad essa spettante. E del resto in tal senso la norma interna è stata interpretata dallo stesso Stato italiano in quanto soggetto che ha in concreto provveduto all’erogazione dell’indennizzo in favore dell’attrice.
Ciò posto, si palesa, dunque, adeguata e non illogica la motivazione del giudice di appello che – proprio in armonia con il principio innanzi enunciato, ancorando essenzialmente il proprio convincimento alla sussistenza di una condizione di non superabile difficoltà di carattere oggettivo, da potersi ricondurre, come esemplificazione fattuale, nel più ampio concetto di non perseguibilità del reo – ha posto in evidenza come l’attrice, pur essendosi costituita parte civile nel giudizio penale, non avrebbe potuto ottenere dagli autori dei reati commessi in suo danno “un qualsiasi anche parziale risarcimento”, essendosi costoro, segnatamente, resisi “latitanti nel giudizio di primo grado e tali (essendo) rimasti nel giudizio di appello”, tanto da rendere inutile l’esperimento di una causa civile al fine di conseguire, dagli stessi, il risarcimento del danno.
Ne deriva, peraltro, la complessiva inconsistenza della doglianza che, alfine, lamenta (per i profili innanzi illustrati) la mancata integrazione della (terza) condizione di risarcibilità dell’illecito comunitario da parte dello Stato, essendo evidente la configurabilità del nesso di causa diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato e il danno subito dalla vittima del reato per la tardiva trasposizione della direttiva 2004/80/CE. 3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 2043, 2056 e 1226 c.c.; dell’art. 185 c.p.; dell’art. 12 della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE; ed è, altresì denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe errato nella liquidazione del quantum debeatur, riconoscendo, “per il danno non patrimoniale” subito dall’attrice, la somma esorbitante di Euro 50.000,00, giacchè tale importo, corrispondente alla provvisionale riconosciuta, in favore della vittima, in sede penale, sarebbe finalizzato a ristorare integralmente la medesima delle “gravissime conseguenze di ordine morale e psicologico connesse al reato”. In tal modo, il giudice di appello, pur avendo astrattamente confermato il carattere indennitario dell’obbligazione a carico dello Stato per la mancata attuazione della direttiva, avrebbe, poi, in concreto confuso il concetto di risarcimento con la nozione di indennizzo, essendo, di fatto, la somma liquidata preordinata al ristoro integrale dei danni subiti dalla vittima, siccome commisurata alla provvisionale liquidata in sede penale.
In definitiva, la Corte piemontese avrebbe incongruamente determinato il risarcimento a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri come se questo fosse chiamato a rispondere, quale diretto responsabile del reato, in sostituzione o in aggiunta all’effettivo autore del delitto, pur mancando, evidentemente, i presupposti che consentono la configurabilità di una responsabilità, diretta o indiretta, dello Stato per fatto altrui, ai sensi dell’art. 185 c.p.. Invero, i parametri di liquidazione dell’indennizzo dell’asserito danno conseguente al mancato recepimento della direttiva devono assumere una connotazione diversa rispetto ai criteri di determinazione del risarcimento del danno da illecito aquiliano.
3.1. – Il motivo è fondato solo in parte e nei termini appresso precisati.
3.1.1. – Occorre ribadire e puntualizzare, in primo luogo, quanto già evidenziato in precedenza (p. 1.1.) in ordine alla responsabilità dello Stato per omessa, incompleta o tardiva trasposizione di direttiva Eurounitaria nell’ordinamento interno, che riveste natura di illecito contrattuale e che, dunque, genera un’obbligazione risarcitoria in conseguenza di detto inadempimento, i cui effetti pregiudizievoli (perdita subita e mancato guadagno) sono da ristorare integralmente ai sensi dell’art. 1223 c.c. o con valutazione equitativa del danno non altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c..
In questa prospettiva – che tiene conto anzitutto del principio di ristoro integrale del pregiudizio effettivamente patito dal creditore danneggiato – va letto il principio espresso dalla giurisprudenza di Lussemburgo, già ricordato, per cui il danno da illecito comunitario può anche essere risarcito in forma specifica, con un adeguamento completo alle disposizioni della direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore nazionale ad effetto retroattivo, se ciò è sufficiente a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto unionale, fatta salva comunque la prova di un eventuale maggior danno subito per non aver potuto fruire, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla norma (così anche CGUE, sentenza 10 luglio 1997, C-373/95, Maso e a., punti 39-42). Maggior danno che può essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale, giacchè anche l’inadempimento contrattuale può dar luogo a quest’ultimo tipo di pregiudizio (art. 2059 c.c.) allorquando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).
3.1.2. – Ciò premesso, il criterio parametrico basilare per la valutazione e la liquidazione del danno patito dal soggetto danneggiato dall’inadempimento dello Stato nella tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE – al di là, quindi, dell’eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio – è, quindi, costituito dall’ammontare dell’indennizzo di cui esso, in quanto vittima del reato intenzionale violento, avrebbe avuto diritto ab origine come bene della vita garantito dall’obbligo di conformazione del diritto nazionale a quello dell’Unione.
Posta, dunque, tale indefettibile correlazione, ne sussiste un’altra che attiene al contiguo profilo (con effetti, come si vedrà, sulla prima evidenziata correlazione) del rapporto tra indennizzo ai sensi del citato art. 12, par. 2, e risarcimento del danno in sede civile conseguente al reato di violenza sessuale.
Tra i due diritti non vi è coincidenza, giacchè il primo – che risponde ad una esigenza di interesse generale volta a garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di determinati crimini che investono l’integrità, e la dignità, personale (cfr. i già richiamati “Considerando” 2 e 3) – è la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla discrezionalità del legislatore, mentre per il secondo vale il principio, di più generale attinenza all’ambito dei danni alla persona e desumibile dagli artt. 2043 e 2059 c.c., della integralità del ristoro delle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima del fatto illecito commesso dal suo autore.
Tuttavia, il “Considerando (6)” della direttiva 2004/80/CE afferma – per quanto qui interessa – che le vittime di reato nell’Unione Europea dovrebbero avere il diritto di ottenere “un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite”; in tal senso, poi, dispone lo stesso art. 12, par. 2, della medesima direttiva, prevedendo che il sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti debba garantire “un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
Dunque, la discrezionalità legislativa, pur significativa, deve comunque essere necessariamente orientata dai criteri di “equità” ed “adeguatezza”, imposti dall’art. 12, par. 2, della citata direttiva.
3.1.3. – Nella specie, la tardiva trasposizione della direttiva 2004/80/CE – che, nei confronti di vittima non transfrontaliera di reati intenzionali violenti commessi nell'(OMISSIS), è avvenuta, come detto, soltanto a seguito dell’intervento novellatore di cui alla L. n. 167 del 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017 – ha comportato il riconoscimento in favore dell’avente diritto vittima del “reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.” (“salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità”) di un indennizzo dapprima quantificato, in base al decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi della L. n. 122 del 2016, art. 11, comma 3 e successive modifiche), in un “importo fisso di Euro 4.800”. Importo che, soltanto a seguito del decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2019 (successivo, dunque, alla pubblicazione dell’ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, par. 3, TFUE), è stato elevato, per lo stesso reato, alla misura fissa di “Euro 25.000”; valore incrementabile di un ammontare fino al massimo di Euro 10.000,00 per spese mediche e assistenziali.
3.1.4. – Questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 2964 del 2019, dubitando della rispondenza ai criteri del citato par. 2 dell’art. 12 della direttiva dell’importo indennitario di Euro 4.800, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi (anche) sul seguente quesito: “b) se l’indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale, di cui all’art. 609-bis c.p.) dal decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2017 (emanato ai sensi della L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 11, comma 3 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6 e dal della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 593-596)) nell’importo fisso di Euro 4.800” possa reputarsi “indennizzo equo ed adeguato delle vittime” in attuazione di quanto prescritto dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80″.
Ciò sulla base di talune premesse (cfr., segnatamente, p.p. 75-78, 82-89), che muovono dal fornire concretezza ai criteri anzidetti, essendosi assunto che: a) il “criterio dell’equità” è, in generale, volto ad assicurare che l’indennizzo (e, dunque, la misura del suo importo) consideri anzitutto la gravità intrinseca del reato (nella specie, di violenza sessuale), come tale ponendo le vittime, in ragione della loro uguale dignità, in una situazione di tendenziale parità di trattamento; b) il “criterio dell’adeguatezza” richiede, invece, la individuazione di parametri di personalizzazione dell’indennizzo, tali da poter orientare la sua misura definitiva (anche là dove si venga a stabilire un massimale indennitario) in ragione di quelle circostanze, soggettive e oggettive, dell’accadimento criminoso violento, la cui rilevanza può essere tradotta in paradigmi guida della liquidazione.
Di qui, pertanto, le conclusive considerazioni secondo cui sarebbe possibile ravvisare una consonanza non solo tra detti criteri e quelli di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente al reato di violenza sessuale (“sebbene non si possa (nè si debba) poi addivenire ad una coincidenza necessaria di esiti, tra il risarcimento e l’indennizzo”: cfr. p. 87), ma, soprattutto, “in modo particolarmente significativo, proprio nell’esercizio della discrezionalità del legislatore italiano nel conformare gli indennizzi elargibili ai sensi delle leggi innanzi ricordate (ossia, le leggi volte a riconoscere indennizzi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), avendo esso legislatore assunto, come guida della liquidazione, parametri “equi” (nella fissazione di importi in ragione della gravità dei reati violenti indennizzati) ed “adeguati” (nel dare rilievo ad una liquidazione ancorata anche alle circostanze concrete dell’accadimento criminoso)” (p. 88).
3.1.5. – La CGUE, con la sentenza del 16 luglio 2020, ha risposto al predetto quesito dichiarando: “(l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come “equo ed adeguato”, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito”.
Più in dettaglio, la CGUE ha posto in risalto (cfr. p.p. 57-69) che: a) nella determinazione dell’indennizzo gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità; b) il sistema indennitario “non deve necessariamente corrispondere al risarcimento del danno che può essere accordato, a carico dell’autore di un reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato”; c) l’indennizzo, di conseguenza “non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima”; d) l’indennizzo, tuttavia, non può essere “puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato” intenzionale violento; e) l’indennizzo “rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale subito da queste ultime” e, quindi, “può essere considerato “equo ed adeguato” se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte”; f) l’art. 12, par. 2, della direttiva “non può essere interpretato nel senso che osta a un indennizzo forfettario di tali vittime, in quanto la somma forfettaria assegnata a ciascuna vittima può variare a seconda della natura delle violenze subite”; g) lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo “deve provvedere affinchè la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l’indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”; h) la “violenza sessuale… (è) un reato, tra quelli intenzionali violenti, che può provocare le conseguenze più gravi”. Alla luce di tali considerazioni, la CGUE, nel concreto, ha ritenuto, quindi, che, “fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario di EURO 4.800 per l’indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un “indennizzo equo ed adeguato”, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80″ (p. 68).
3.1.6. – Ai fini della decisione in questa sede – poste le interferenti correlazioni di cui si è detto (indennizzo art. 12 direttiva/risarcimento per illecito comunitario, da un lato, indennizzo art. 12 direttiva/risarcimento danno da reato, dall’altro), assume specifico rilievo, dunque, la funzione omologa assolta da indennizzo di cui alla direttiva 2004/80/CE e risarcimento del danno civile in favore della vittima del reato di violenza sessuale, essendo entrambi, seppur (come detto) non coincidenti quanto ai presupposti e titoli dell’erogazione, nonchè ai valori economici necessariamente implicati, comunque volti a ristorare (il primo in misura non integrale come invece il secondo) il danno morale e materiale subito dalla stessa vittima.
Ristoro che, per l’indennizzo, non deve, comunque, essere puramente simbolico, ma, anche là dove forfettariamente determinato, deve tener conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali, che, nella specie, vedono vulnerate non solo l’integrità, ma anche la dignità personale e la sfera di autodeterminazione della libertà sessuale (soprattutto, se non esclusivamente, nella c.d. violenza di genere).
3.1.7. – In forza di quanto illustrato, le censure di parte ricorrente sono prive di fondamento, giacchè la sentenza impugnata ha colto, anzitutto, la differenza giuridica e concettuale tra indennizzo ex art. 12, par. 2, della direttiva e risarcimento del danno civile per le conseguenze negative derivate alla vittima del reato nel caso di specie rilevante, evidenziando come il ristoro per la perdita del primo (seppure – in forza di una lettura in jure della sentenza delle Sezioni Unite n. 9147/2009 non del tutto coerente, sul punto, con la giurisprudenza ad essa successiva di cui si è dato conto al precedente p. 1.1. erroneamente qualificando come “indennizzo” anche quel ristoro che rappresenta, invece, il risarcimento del danno contrattuale per il c.d. illecito comunitario; dovendosi, quindi, in parte qua soltanto correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.) non poteva pienamente coincidere con il secondo, sebbene, poi, la perdita subita dall’attrice in conseguenza del mancato conseguimento dell’indennizzo per la mancata trasposizione dello Stato italiano della direttiva 2004/80/CE (dunque, il risarcimento del danno per l’illecito comunitario) era da liquidarsi, in via equitativa, in relazione alle “gravissime conseguenze di ordine morale e psicologico connesse al reato”.
E in tal senso il fatto che – diversamente dalla liquidazione operata in primo grado (per un ammontare di Euro 90.000,00) – la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla provvisionale stimata dal giudice penale (Euro 50.00,00) conferma (contrariamente a quanto opinata dalla P.C.M. ricorrente) come il riconosciuto risarcimento per l’illecito comunitario non fosse volto a riparare integralmente il danno patito dalla vittima della violenza sessuale. Si tratta, dunque, di liquidazione equitativa, in base all’art. 1226 c.c., che non solo non trascende nell’arbitrarietà (così da violare il paradigma legale di riferimento o da palesarsi decisione sorretta da motivazione al di sotto del consentito “minimo costituzionale”; cfr. anche Cass., 13 settembre 2018, n. 22272 e Cass., 20 giugno 20 giugno 2019, n. 16595), ma che, anzi, collocandosi nell’alveo dei principi sopra enunciati, tiene in debito conto, anzitutto, la evidenziata funzione omologa delle due poste – indennitaria e risarcitoria civile per il danno da reato -, pur nella loro riconosciuta diversità causale e di consistenza economica.
Inoltre, ai fini della considerazione della naturale correlazione tra misura dell’indennizzo stabilito normativamente in attuazione della direttiva 2004/80/CE e quella del risarcimento del danno per la mancata (tempestiva) trasposizione dell’art. 12, par. 2, citato, la stima di quest’ultimo operata dalla Corte territoriale, se, da un lato, non può rinvenire il proprio referente parametrico privilegiato nella posta indennitaria stabilita con il D.M. 31 agosto 2017, in Euro 4.800,00 (avendo la stessa Corte di giustizia ritenuto, “prima facie”, la non corrispondenza di detto indennizzo ai criteri di equità ed adeguatezza imposto dall’anzidetta norma della direttiva), mostra, per altro verso, come non possa ravvisarsi quel carattere di esorbitanza che la ricorrente ascrive alla decisione impugnata, giacchè, proprio a seguito dell’intervento dello stesso Stato tenuto all’erogazione ex lege, recato dal più recente D.M. 23 novembre 2019, si è di gran lunga ristretta la forbice tra il liquidato quantum risarcitorio e il valore dell’indennizzo stabilito dal successivo e più recente D.M. 22 novembre 2019, che per le vittime del reato di violenza sessuale ha previsto l’importo base fisso di Euro 25.000,00, con possibilità di incremento per spese mediche e assistenziali fino, come detto, ad un ammontare che può giungere, complessivamente, al massimo ad Euro 35.000,00.
Ciò posto, la liquidazione equitativa del giudice di appello va apprezzata anche in coerenza con la domanda svolta dall’attrice di risarcimento di tutti i danni “subiti e patendi” (cfr. p. 4 sentenza di appello) – e, dunque, pure di quelli derivati dal “mancato godimento” del beneficio, tra cui la pretesa di ristoro di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali specificamente dedotti (p. 4 controricorso, corrispondente a quanto si rinviene nelle pp. da 39 a 43 dell’atto di citazione) – e come tale il quantum debeatur risulta ancorato ad una perdita (morale e materiale) patita dall’attrice che si è potuta alimentare pure in ragione del tempo trascorso in attesa della trasposizione della direttiva 2004/80/CE, non ancora effettuata, del resto, al momento della decisione di secondo grado (e anzi, come detto, procrastinatasi sino al dicembre 2017).
In ciò è consentito, quindi, ravvisare quel maggior danno subito dall’avente diritto per non aver potuto beneficiare, a suo tempo, dei vantaggi garantiti dalla norma attributiva del vantaggio (così anche CGUE, sentenza 10 luglio 1997, C-373/95, Maso e a., punti 39-42). Profilo, questo, per un verso, non attinto da congruente e tempestiva censura di parte ricorrente (là dove l’assunto che si rinviene a p. 3 della memoria da ultimo depositata – secondo cui l’attrice non ha richiesto “il risarcimento di ulteriori danni patiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari introdotti dalle leggi nazionali del 2016 e del 2017” – oltre ad essere smentito dal tenore dell’atto di citazione, non può integrare l’originaria doglianza, avendo la memoria funzione solo illustrativa delle ragioni di impugnazione fatte tempestivamente valere); mentre, per altro verso, dà contezza e ragione di quanto anticipato al p. 1.1.1. in ordine all’insussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il perimetro e i contenuti dell’impugnazione (della sola P.C.M.), unitamente all’esito dello scrutinio che precede, rendono, quindi, irrilevanti ulteriori valutazioni circa l’effettiva rispondenza ai criteri di equità ed adeguatezza della misura dell’indennizzo ex lege corrisposto da ultimo all’attrice nella misura fissata con D.M. 23 novembre 2019, difettando di rilevanza, pertanto, anche le rinnovate sollecitazioni della controricorrente (con la memoria da ultimo depositata) ad investire il Giudice delle leggi dei dubbi di costituzionalità della fonte normativa di rango primario da cui esso indirettamente promana.
3.2. – Nel contesto della denuncia di parte ricorrente che investe, in toto, il profilo del quantum debeatur deve, però, trovare rilievo proprio il fatto sopravvenuto della corresponsione in favore dell’originaria attrice e attuale controricorrente dell’indennizzo di cui alla L. n. 122 del 2016, e successive modificazioni, in quanto vittima di reato intenzionale violento.
Corresponsione che – come detto – è avvenuta dapprima per l’importo di Euro 4.800,00, di cui dà atto la stessa sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (p. 26), e poi per l’importo di Euro 25.000,00, di cui al D.M. 23 novembre 2019, che la stessa parte controricorrente (con la memoria da ultimo depositata) ha affermato di aver ricevuto in data 17 luglio 2020, quale somma “comprensiva del precedente importo di Euro 4.800,00” (p. 41 della memoria).
Pertanto, dal risarcimento dovuto all’attrice a titolo di danno per tardiva trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE, liquidato dalla Corte di appello di Torino con la sentenza impugnata nella misura di Euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado (26 maggio 2012), deve essere detratta la somma di Euro 25.000,00 corrisposta all’attrice a titolo di indennizzo ex L. n. 12 del 2016 e successive modifiche.
3.3. – Queste le ragioni che sottendono all’applicazione anche al caso di specie dell’istituto della c.d. compensatio lucri cum damno (di seguito anche solo: compensatio).
3.3.1. – Giova, anzitutto, rammentare che tale istituto è inteso dal diritto vivente (in base all’approdo nomofilattico avutosi con le quattro coeve sentenze del 22 maggio 2018, dal n. 12564 al n. 12567, delle Sezioni Unite civili di questa Corte) “come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”. E’, dunque, un punto di vista che – salvo interventi legislativi specifici e settoriali – si colloca essenzialmente all’interno della materia della responsabilità civile, dovendo il giudice farsi carico di stimare e liquidare un danno da fatto illecito e non già di dover riconoscere il diritto ad una provvidenza legale o ad un indennizzo assicurativo.
Il fondamento positivo e assiologico della compensatio, dunque, si rinviene, in linea generale, all’interno della materia implicata, ossia nella norma dell’art. 1223 c.c., che esibisce sia il principio (di indifferenza), che la regola (causale) sui quali, anzitutto, si fonda l’istituto, salvo che esso non sia frutto di un’interposizione legislativa specifica, che nella specie – come si dirà più oltre – è dato ravvisare, sotto una determinata prospettiva, nella stessa L. n. 122 del 2016 e successive modificazioni.
A tal riguardo, le citate sentenze hanno individuano alcuni criteri orientativi che costituiscono i pilastri comuni attraverso i quali selezionare la classe di casi ai quali poter applicare, o meno, il cumulo tra risarcimento e beneficio collaterale.
I criteri filtranti sono tre: l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e il beneficio; la valutazione della ragione giustificatrice del beneficio; la previsione legislativa di un meccanismo di surroga o rivalsa. Nel nostro caso, tuttavia, interessano i primi due, in quanto l’erogazione del beneficio collaterale proviene dallo stesso obbligato civile al risarcimento del danno.
Quanto al primo di detti filtri, viene in rilievo il congiunto operare dei già menzionati principio di c.d. indifferenza (il patrimonio del danneggiato non deve patire le conseguenze negative derivate dal fatto illecito, ma neppure giovarsi di questo) e regola della causalità giuridica (in questo caso anzitutto come “regola di struttura”, prima ancora che “regola di funzione”), che segna il criterio in base al quale – ossia secondo la teoria della cd. regolarità causale, fondata sull’id quod plerumque accidit – danno e vantaggio devono essere collegati eziologicamente all’illecito e ciò a prescindere dal titolo attributivo (legge o contratto che sia).
Il secondo criterio prescelto è, come detto, quello della “ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”, in quanto il sistema ordinamentale non ammetterebbe la compensatio in forza di una mera operazione contabile, di “una regola categoriale destinata ad operare in modo bilancistico”, ma pretende la “giustizia del beneficio” e così suggerisce di verificare a fondo la causa della sua attribuzione, perchè solo se questa esibisse una funzione analoga a quella risarcitoria, propria dell’illecito, ne consentirebbe lo scomputo dal risarcimento stesso.
L’actio finium regondorum viene, quindi, a fondarsi proprio su un’indagine per “classi di casi”, volta a dare rilievo al legame tra la funzione assolta dal vantaggio e il danno; al di là, dunque, del titolo o della fonte attributiva del primo, ciò che diventa dirimente è l’esistenza o meno di detto stretto legame (od omologia funzionale), spezzato il quale, il cumulo deve essere consentito.
Come detto, non interessa il terzo dei menzionati criteri filtranti, in quanto la previsione di un meccanismo di recupero dell’indennizzo che si palesa come strumento volto a soddisfare un’esigenza di etica nell’allocazione degli effetti del fatto illecito – si rende necessaria in presenza di una situazione di duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo (dunque, in presenza di un doppio rapporto bilaterale intersecantesi), mentre non assume rilevanza là dove, come nella fattispecie, è unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della posta indennitaria.
In questo caso trova applicazione il principio secondo il quale nelle “ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (…) vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa” (così le citate sentenze delle Sezioni Unite. In precedenza, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 584, Cass., 14 marzo 2013, n. 6573, Cons. Stato, A.P., n. 1 del 2018; successivamente, tra le altre, Cass., 30 novembre 2018, n. 31007).
3.3.2. – Nel caso di specie, come detto, sussiste anche una interpositio legislatoris che ha mutuato i principi dell’istituto sopra illustrati e previsto una regola settoriale che ne ripropone direttamente gli effetti, muovendo – come non poteva non essere – dall’ambito prospettico che guarda all’erogazione del beneficio collaterale.
L. n. 122 del 2016, art. 12, comma 1, lett. e) ed e-bis), (come novellato, in sequenza, dalla L. n. 167 del 2017, art. 6, comma 1, lett. c) e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 593, lett. b), n. 1.1) e n. 1.2.), il quale disciplina le condizioni per l’accesso all’indennizzo, dispone: “e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’art. 11; e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’art. 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza”.
La prospettiva, come detto, è dal lato del beneficio, che non sarà corrisposto o lo sarà in misura decurtata dell’importo percepito aliunde, mentre nel caso di specie è il risarcimento del danno a dover subire il diffalco in ragione della regola generale innanzi illustrata. Del resto, avendo l’attuale controricorrente percepito in misura piena l’indennizzo, la mancata incidenza dell’aliunde perceptum su quest’ultima posta si giustifica evidentemente in forza dell’essere il primo corresponsione a titolo non definitivo, come non lo era in quel momento la condanna esecutiva al pagamento della somma risarcitoria.
Tuttavia, anche la regola di settore ribadisce non solo valenza e portata della regola generale, ma la stessa certa applicazione al caso di specie in base al riscontro dei due criteri filtranti sopra ricordati.
Non può, infatti, dubitarsi – alla luce delle considerazioni già svolte – che sia il risarcimento del danno da illecito comunitario, che l’indennizzo ex lege trovino la loro comune sequenza determinativa, valutabile in termini di “conseguenza immediata e diretta” (quale locuzione identica che si rinviene nell’art. 1223 c.c. e nel citato art. 12 e, dunque, innescante una verifica in base all’id quod plerumque accidit, secondo la teoria della cd. regolarità causale) dal fatto comune generatore del reato intenzionale e violento commesso in danno della vittima, in quanto indefettibile fulcro intorno al quale si è muove la disciplina della direttiva 2004/80/CE, che ha dato origine all’obbligo dello Stato di darne attuazione.
Così come è evidente la comune funzione omnicomprensiva, compensativa/risarcitoria, svolta da entrambe le poste, ossia di garantire comunque alla vittima del reato intenzionale violento un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.
Del resto, nella specie, l’omologia funzionale è ancor più evidente, essendo il risarcimento del danno da illecito comunitaria (in buona parte) surrogato dell’indennizzo di cui l’avente diritto non ha potuto godere in ragione dell’inadempimento statale agli obblighi sovranazionali.
3.3.3. – L’attuale controricorrente, come detto, ha percepito l’indennizzo nella misura di Euro 25.000,00 in data 17 luglio 2020, a seguito di provvedimento amministrativo assunto il 20 aprile 2020 dal comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti del Ministero dell’interno, che gestisce il relativo.
Fondo di rotazione sul quale è versata la provvista per i benefici di legge (cfr. documento n. 10 allegato all’ultima memoria difensiva).
Si tratta, dunque, di corresponsione intervenuta nel corso del presente giudizio di legittimità, quale fatto pacifico, che non necessita di alcun accertamento da parte di questa Corte. Di tale fatto sopravvenuto il Collegio può e deve tenere conto ai fini della decisione.
In primo luogo, come da indirizzo consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass., 24 settembre 2014, n. 20111), giova rammentare che la compensatio lucri cum damno integra un’eccezione in senso lato, ossia non la prospettazione di un fatto modificativo o impeditivo od estintivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all’esatta globale entità del danno effettivamente patito dal danneggiato, entità che resta l’oggetto iniziale della controversia e non è ampliata dalla detta valutazione. Come tale, essa può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.
Nel caso in esame, però, sia l’esistenza del fatto sopravvenuto, che gli effetti giuridici dello stesso in termini di presupposto per l’applicazione dell’istituto della compensatio sono stati dedotti e discussi dalle parti.
Segnatamente, la controricorrente, con l’ultima memoria (p. 43), ha ammesso, oltre che l’effettiva percezione dell’indennizzo, di non poter: “nega(re) che tra le “componenti” del danno liquidato in via equitativa dalla Corte territoriale sia da annoverarsi il “fattore” costituito dall’indennizzo negato”, sebbene, poi, in sede di discussione orale, nella pubblica udienza del 17 novembre 2020, ha genericamente contestato potersi operare il diffalco.
Parte ricorrente aveva già dedotto in sede di giudizio dinanzi alla Corte di giustizia (p. 26 della sentenza) il riconoscimento dell’indennizzo nella misura di Euro 4.800,00 e, con l’ultima memoria, ha insistito, come già rilevato, sulla valenza addirittura elidente delle ragioni creditorie dell’indennizzo previsto dal D.M. 23 novembre 2019, là dove, poi, in sede di ultima discussione orale, ha evidenziato l’esigenza di contenere il quantum debeatur attraverso lo scomputo dell’indennizzo percepito dalla controricorrente.
Infine, anche il pubblico ministero, in sede di ultima discussione orale, ha argomentato al riguardo, concludendo per la detrazione dell’indennizzo dall’importo risarcitorio liquidato dal giudice di appello.
Sicchè, il contraddittorio sulla questione in esame deve ritenersi adeguatamente spiegato e in guisa tale da non rendere necessaria una interlocuzione delle parti stesse ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, in quanto tale norma richiede come presupposto, per l’appunto, un rilievo officioso. In secondo luogo, questa Corte può conoscere del fatto sopravvenuto rappresentato dall’erogazione dell’indennizzo avvenuta in base al provvedimento amministrativo di riconoscimento e ciò facendo applicazione di quell’orientamento di questa Corte, risalente ma non più contraddetto, formatosi in materia di espropriazione per pubblica utilità e, segnatamente, nel caso di azione di risarcimento di danni per occupazione illegittima di un suolo da parte della pubblica amministrazione.
Orientamento in forza del quale si è affermato che l’emanazione sopravvenuta del decreto di espropriazione per pubblica utilità, configurandosi quale fatto estintivo dell’azionato diritto risarcitorio, “costituisce factum superveniens, equiparabile allo jus superveniens, che, per l’osservanza del principio della L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex artt. 4 e 5, allegato E, in ordine all’intangibilità dell’atto amministrativo da parte dell’AGO e della sua applicazione ove conforme a legge, può essere utilmente dedotto per la prima volta anche nel corso della discussione orale in sede di legittimità, ove la relativa prova documentale non trova ostacolo nei limiti di ammissibilità ex art. 372 c.p.c.” (Cass., 26 marzo 1980, n. 2010; Cass., 14 maggio 1981, n. 3173; Cass., 17 aprile 1982, n. 2341).
In tal senso, anche l’erogazione del beneficio (indennizzo ex L. n. 122 del 2016), in forza del presupposto provvedimento amministrativo di riconoscimento, ha inciso direttamente ed immediatamente sul diritto soggettivo al risarcimento del danno fatto valere nel giudizio di merito e sull’oggetto dibattuto nel giudizio stesso, operando in via di ridimensionamento del quantum debeatur in applicazione delle norme e dei principi giuridici (generali e di settore) innanzi illustrati.
La sua deducibilità dinanzi a questa Corte va, quindi, ammessa per analogia a quanto si ritiene in punto di applicabilità immediata nel giudizio di cassazione dello ius superveniens, là dove il factum superveniens sia idoneo ad incidere sull’oggetto della causa sottoposta all’esame del giudice, essendo tale – e, quindi, equiparabile allo jus superveniens – allorchè il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto (come avvenuto anche nel caso di specie) una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della pubblica amministrazione.
Di qui, pertanto, anche il superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto a quanto prevede l’art. 372 c.p.c., non vertendosi in ambito di “atto istruttorio del giudizio di cassazione”, ma sul piano della “conoscenza che il giudice di legittimità può avere sia della norma giuridica sopravvenuta sia del fatto sopravvenuto, equiparabile alla prima nei sensi sopra delineati” (così la citata Cass. n. 2010/1980).
In questa prospettiva appare significativo il rilievo (da ascriversi alla risalente Cass., 17 aprile 1972, n. 1204) secondo cui, a fronte di una situazione mutata “per il sopravvenire di un fatto nuovo nella accezione di nuove circostanze di fatto, la disciplina giuridica di tale immutazione è del tutto analoga a quella che si determinerebbe a seguito della pubblicazione di una disposizione legislativa applicabile alla materia del contendere (ius superveniens). Non si tratta, qui, di porre riparo a una colpevole omissione, ma, fermo restando l’assoluto divieto di attività assertiva di fatti non dedotti nella precedente fase del – giudizio, si deve saggiare se un troppo spinto formalismo impedisca di ottenere nel corso del giudizio di rinvio, in armonia con il fondamentale principio della economia processuale, quello stesso risultato utile che altrimenti sarebbe giocoforza riconoscere aliunde, attraverso il ricorso ad altri istituti processuali, o che addirittura resterebbe definitivamente pregiudicato”. Sebbene tali argomenti la sentenza citata abbia speso in riferimento esclusivo al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione (art. 394 c.p.c.), essi – alla luce della successiva giurisprudenza innanzi richiamata e del principio della durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost., nel cui più ampio ambito trova garanzia il ricordato canone dell’economia processuale – corroborano ulteriormente il ragionamento giustificativo dell’estensione del principio di equiparabilità del factum superveniens allo jus superveniens anche nel giudizio di cassazione, ove in esso, beninteso, non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, così da mantenere intatti nella loro natura e funzione i poteri del giudice di legittimità, nonchè struttura e morfologia del giudizio di cassazione.
3.3.4. – Vanno, pertanto, rigettati i primi due motivi di ricorso e accolto, per quanto di ragione e nei termini di cui innanzi, il terzo motivo.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, poichè – essendo pacifico, come detto, il fatto sopravvenuto del pagamento dell’indennizzo – non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Pertanto, dall’importo risarcitorio liquidato dalla Corte territoriale di Euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado in data 26 maggio 2010 (alla data della decisione, del 17 novembre 2020, per complessivi Euro 5.022,43) essendo già avvenuta la conversione del credito di valore in valuta – va detratto l’importo di Euro 25.000,00 a titolo di indennizzo ex lege erogato in data 17 luglio 2020, con imputazione dello stesso, ai sensi dell’art. 1194 c.c., dapprima agli interessi medio tempore maturati (Euro 5.017,34) e poi alla somma capitale (nella misura residua di Euro 19.982,66). Ne consegue che la Presidenza del Consiglio dei ministri va condannata al pagamento, in favore dell’attuale controricorrente, della somma di Euro 30.022,43, oltre interessi legali dalla anzidetta data della decisione al saldo.
In forza di una valutazione complessiva dell’esito della lite, deve ritenersi del tutto preponderante la soccombenza della parte attualmente ricorrente (che ha visto accogliere solo residualmente l’impugnazione in questa sede e in ragione del factum superveniens; esito che, per altro verso, elide comunque i presupposti per una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3), ciò comportando che la stessa parte deve sopportare integralmente le spese dell’intero giudizio (comprensivo dell’incidente processuale dinanzi alla CGUE ai sensi dell’art. 234, par. 3, TFUE, in cui gli esborsi trovano giustificazione in forza della documentazione allegata alla memoria da ultimo depositata: doc. da 11.1 a 11.5), come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo motivo nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di Euro 30.022,43, oltre interessi legali dal 17 novembre 2020 al saldo;
condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dell’intero giudizio che liquida: in Euro 2.000,00 per diritti, Euro 6.000,00 per onorari ed Euro 600,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per il primo grado; in Euro 1.200,00 per diritti, Euro 7.300,00 per onorari, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, per il secondo grado; in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e in Euro 1.171,91, e agli accessori di legge;
dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 e successive modificazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Trib. Teramo, Sent., 13 ottobre 2020 – Giud.: Mastro

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1764/2012 r.g. e vertente
TRA
N.B. SPA (già B.M.), rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Referza;
PARTE ATTRICE
E
M.G.
CONVENUTO CONTUMACE
E
P.P.
CONVENUTA CONTUMACE
E
M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Divinangelo D’Alesio;
CONVENUTO
E
P.S. S.r.l. unipersonale e per essa, in qualità di mandataria, I.I. S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Fioretti;
INTERVENUTO
Svolgimento del processo
Ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall’art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 2-4 agosto 2012 la B.M. S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale M.G., P.P. e M.V., esponendo quanto segue:
– di essere creditrice di M.G. della somma di Euro 21.926,00 per scoperto di conto corrente n. (…) e per prestito chirografario;
– che il credito era stato accertato nel decreto ingiuntivo n. 408/2012, emesso dal Tribunale di Teramo in data 12 giugno 2012 e notificato il 26 giugno 2012;
– che con atto per Notar R.L., rep. N. (…) del (…), trascritto in data 18 ottobre 2011, reg. gen. N. 15168, reg. part. N. (…), i coniugi G.M. e P.P. avevano costituito un fondo patrimoniale sui seguenti beni, di proprietà esclusiva di G.M.:
1) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub. (…), in via G. B. n. 14, piano 1, int. 2, scala 1, cat. (…), classe (…), vani 7, rendita Euro 777,27;
2) appartamento ad uso abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2, z.c. 1 cat. (…) classe (…), vani 7,5, rendita Euro 823,79;
3) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2-3, interno 5, scala 1, z.c. 2, vani 7, rendita Euro 777,27;
– che, inoltre, con scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata dal Notaio S.R., rep. N. (…) racc. n. (…) in data 27 ottobre 2011, trascritta in data 8 novembre 2011, reg. gen. 10527, reg. part. (…), M.G. aveva venduto al fratello M.V. i seguenti beni di sua proprietà:
1) area urbana sita in via N. U., censita in Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), piano terra, area urbana, consistenza mq 200, senza rendita;
2) porzione di fabbricato ad uso civile abitazione censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…) p.lla (…) sub (…), via G. B., piano 1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), vani 1,5, rendita Euro 166,56;
3) fondaco censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), via G. B., piano S1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), consistenza mq 22, rendita 62,49;
Ravvisando parte attrice gli estremi per un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è stato introdotto il presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2012 si è costituito in giudizio M.V., contestando la domanda attorea e deducendo di non aver avuto mai conoscenza dell’esposizione debitoria del fratello, sicché ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando l’insussistenza dell’elemento soggettivo della partecipatio fraudis del terzo richiesto dalla legge per la revocatoria degli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito.
Non si è costituito in giudizio il convenuto M.G., pertanto, all’udienza del 21 dicembre 2012, verificata la regolarità della notifica, ne era dichiarata la contumacia.
Parimenti non si è costituita in giudizio P.P., malgrado l’atto di citazione le sia stato regolarmente notificato, pertanto deve dichiararsene la contumacia.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l’audizione di testimoni; in data 21 giugno 2016 si è costituita in giudizio N.B., subentrata all’originaria attrice B.M., dando atto di aver trasferito il credito oggetto di causa a R.G.C. S.p.A., e di aver ricevuto a sua volta da quest’ultima mandato per la gestione e il recupero dei crediti oggetto di cessione.
In data 18 maggio 2018 si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la società I.I. S.p.A., in qualità di mandataria di P.S. s.r.l., cui R. ha ceduto, unitamente ad altri, il credito in discussione, in data 15 giugno 2017.
In data 8 febbraio 2019 il fascicolo è stato assegnato alla scrivente e, all’udienza del 3 giugno 2020, celebratasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di P.P., non costituitasi in giudizio pur essendo stata regolarmente citata.
La domanda attorea è fondata e come tale deve essere accolta.
1) FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO IN DATA 18 OTTOBRE 2011
Con specifico riguardo alla domanda di revocatoria del fondo patrimoniale costituito da M.G. e P.P., valga quanto segue.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass., 17/01/2007, n. 966), la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (cfr. Cass., 07/03/2005 n. 4933; Cass., 02/08/2002, n. 11537, Cass. 21/05/1997, n. 4524; Cass., 02/09/1996, n. 8013; Cass., 18/03/1994, n. 2604 ), azione di per sé volta a tutelare il creditore rispetto agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, senza che sia possibile effettuare alcun distinguo circa lo scopo ulteriore da quest’ultimo avuto di mira con il compimento dell’atto dispositivo (a tale stregua considerandosi soggetti all’azione revocatoria anche gli “atti aventi un profondo valore etico e morale”, come ad es. il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest’ultimo: in tali termini cfr. Cass., 26/07/2005, n. 15603).
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’articolo 167 c.c., che va ricompresa tra le convenzioni matrimoniali, comporta invero, in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr. Cass., 28/11/2002, n. 16864; Cass., 01/10/1999, n. 10859 ).
A tale stregua essa limita l′aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni (art. 170 c.c.), rendendo più incerta, problematica o anche solo più difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (cfr. da ultimo Cass., 15/272007, n. 3470; Cass., 17/1/2007, n. 966; Cass., 15/3/2006, n. 5684), in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Si deve ritenere ammissibile l’azione revocatoria per fare dichiarare l’inefficacia di un atto di disposizione con il quale si costituisce un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari: il presunto contrasto con le esigenze della famiglia tutelate a livello costituzionale, infatti, va escluso considerando il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi” (Cass. civ., Sez. III, n. 7250 del 22.03.2013).
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto di disposizione; nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In presenza di un atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale stante l’assenza di un sinallagma di corrispettività fra i disponenti (cfr. Cass., 08/08/2007, 17448; Cass., 07/07/2007, n. 15310; Cass., 17/01/2007, n. 966; Cass., 23/03/2005, n. 6267; Cass., 20/06/2000, n. 8379), anche quando è posta in essere dagli stessi coniugi (cfr. Cass., 07/03/2005, n. 4933; Cass., 22/01/1999, n. 591; Cass., 18/03/1994, n. 2604; Cass., 15/01/1990, n. 107), giacché essa non può considerarsi integrare l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ai fini dell’esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. (cfr. Cass., 17/6/1999, n. 6017).
Nell’ambito della nozione ampia di “credito” ivi accolta, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell’azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira essenzialmente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali: cfr. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass., 24/7/2003, n. 11471 ), è certamente da considerarsi ricompreso il credito vantato da parte attrice in forza della posizione debitoria assunta da M.G. nei confronti della banca, posta a fondamento del D.I. n. 408 del 2012 emesso dal Tribunale di Teramo.
Invero, la Corte di Cassazione ha affermato che: “L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 c.c. Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito – in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori – deve considerarsi ricompresa la fideiussione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 24757 del 07.10.2008).
Avendo l’azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione – , a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito, sicché per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’eventuale esazione coattiva del credito medesimo.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass., 18/3/2005, n. 5972; Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144 ), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico ad es. del danaro (cfr. Cass., 17/01/2007, n. 966), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., 07/07/2007, n. 15310; Cass., 15/27/2007, n. 3470; Cass., 01/06/2000, n. 7262 ).
Il riconoscimento dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass., 09/03/2006, n. 5105).
Non essendo richiesta, a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’ eventus damni (cfr. Cass., 18/03/2005, n. 5972; 15 Cass., 06/08/2004, n. 15257; Cass., 24/07/2003, n. 11471).
Con riguardo alla vicenda in commento, come già osservato, alcun dubbio sussiste in ordine alla posizione debitoria assunta dal convenuto M.G. nei confronti dell’istituto di credito; quanto all’ eventus damni, pur in assenza di elementi che possano fornire un quadro complessivo della situazione economica dei convenuti, rimasti contumaci, è lecito presumere che l’atto dispositivo di cui trattasi abbia effettivamente comportato un’importante contrazione della garanzia patrimoniale, in ragione della molteplicità e della consistenza dei beni conferiti al fondo, sicché deve senz’altro ritenersi sussistente l’elemento oggettivo dell’eventus damni, così come descritto dalla giurisprudenza innanzi citata. Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è anteatto rispetto al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901, 1 co. n. 1, c.c., è necessaria la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Diversamente, nel caso in cui l’atto disposizione sia successivo non è invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore.
Non è cioè necessaria la volontà del debitore, alla data della stipulazione dell’atto di disposizione assunto come pregiudizievole, che l’atto dispositivo medesimo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto (cfr. Cass., 27/2/1985, n. 1716). Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione e volontà del pregiudizio da arrecare ai creditori.
Ad integrare l′ animus nocendi o consilium fraudis previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo per il creditore – cfr. Cass., 23/09/2004, n. 19131).
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. in particolare Cass., 21/09/2001, n. 11916).
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che il credito vantato dalla banca sia anteriore rispetto all’atto di disposizione oggetto di revocatoria.
Invero, sebbene l’atto di costituzione del fondo patrimoniale risulti anteriore rispetto all’emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ravvisare l’anteriorità di un atto dispositivo del proprio patrimonio rispetto al credito che si intende tutelare attraverso la proposizione dell’azione revocatoria non può non tenersi conto delle particolarità che derivano dai contratti che hanno determinato la posizione debitoria, che istituiscono rapporti (bancari) di lunga durata, soggetti a modificazioni nel corso del tempo. In particolare, non può non tenersi conto che i rapporti negoziali tra i debitori e l’istituto di credito erano sorti già negli anni precedenti. Ciò porta a ritenere che l’atto dispositivo del patrimonio fosse successivo al sorgere del debito nei confronti della banca.
Tanto premesso, può legittimamente presumersi che il non rilevante spazio di tempo intercorso tra la posizione di sofferenza registrata dal conto corrente aperto da M.G. presso la N.B. (già B.M.) e la costituzione del fondo patrimoniale sia da considerarsi come un elemento significativo ai fini della valutazione della sussistenza di detto elemento psicologico: in altre parole, è inverosimile ipotizzare che il M. non fosse a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti dell’istituto di credito.
Ne consegue l’accoglimento della spiegata domanda.
2) ATTO DI VENDITA DEL 27 OTTOBRE 2011
È altresì fondata la domanda di revocatoria della vendita mediante la quale M.G. ha venduto alcuni immobili di sua proprietà al fratello M.V., con scrittura privata autenticata del 27 ottobre 2011.
Fermo restando quanto già osservato sinora in merito alla sussistenza, sul piano oggettivo, del credito e dell’eventus damni, e, sul piano soggettivo, del consilium fraudis in capo al debitore, è necessario – trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito – indagare in ordine all’esistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, M.V..
La partecipatio fraudis del terzo M.G. ricorre nel caso di specie per i motivi ivi di seguito indicati.
La consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d’altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass. n. 1068/2007; n. 25016/2008; n. 3676/2011).
Si è già evidenziato come l’atto impugnato sia stato stipulato pochi mesi prima la messa in mora, da parte della banca, del convenuto M.G., il quale evidentemente era a conoscenza della propria esposizione debitoria, facilmente dagli estratti conto emessi dalla banca.
È opportuno sottolineare, inoltre, che M.G. e M.V. sono fratelli germani.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Civ., Sez. III, n. 5359 del 05.03.2009).
Nel caso di specie, oltre alla sussistenza dello stretto vincolo parentale, occorre considerare che i due fratelli abitano nello stesso stabile, come pacificamente ammesso dallo stesso M.V., di talché è inverosimile ipotizzare che quest’ultimo non fosse a conoscenza delle condizioni finanziarie del fratello.
Del resto, il medesimo M.V. ha affermato, in più occasioni e finanche in sede di scritti conclusivi, che al momento della cessione era a conoscenza della “crisi di liquidità” in cui versava il fratello: deve pertanto ritenersi che il terzo acquirente non poteva ignorare la potenzialità lesiva dell’atto al momento della stipula.
Va pertanto accolta anche la domanda di revocatoria dell’atto di vendita del 27 ottobre 2011.
3) SPESE
All’accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, della domanda di parte attrice, consegue, in ragione della soccombenza, la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’attrice e dall’intervenuta, liquidate come da dispositivo secondo il valore della controversia.
Segnatamente, all’attrice (N.B. s.p.a., già B.M.) dovranno essere liquidate le spese processuali relative alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria della controversia secondo i parametri medi a tal riguardo, deve osservarsi che non rileva la mancata precisazione delle conclusioni da parte dell’originaria creditrice, poiché secondo consolidata giurisprudenza “nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013).
All’intervenuta dovranno invece essere liquidate le spese processuali relative alla sola fase decisionale, secondo i parametri minimi, in ragione della ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1764/2012 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di P.P.;
2) accoglie la domanda attorea e, per l’effetto,
3) dichiara l’inefficacia, nei confronti di P.S. s.r.l., dell’atto per Notar R.L., rep. N. (…) del (…), trascritto in data 18 ottobre 2011, reg. gen. N. 15168, reg. part. N. (…), con il quale i coniugi G.M. e P.P. hanno costituito fondo patrimoniale sui seguenti beni: 1) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), in via G. B. n. 14, piano 1, int. 2, scala 1, z.c.1, cat. (…), classe (…) vani 7 rendita Euro 777,27; 2) appartamento ad uso abitazione censito nel catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2, z.c. 1 cat. (…) classe (…), vani 7,5, rendita Euro 823,79; 3) appartamento ad uso abitazione censito nel Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), sub (…), via G. B. piano 2-3, interno 5, scala 1, z.c. 2, vani 7 rendita Euro 777,27;
4) dichiara l’inefficacia, nei confronti di P.S. s.r.l., della scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata dal Notaio S.R., rep. N. (…) racc. n. (…) in data (…), trascritta in data 8 novembre 2011, reg. gen. 10527, reg. part. (…), con la quale M.G. ha venduto al fratello M.V. i seguenti beni di sua proprietà: 1) area urbana sita in via N. U., censita in Catasto Fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…), piano terra, area urbana, consistenza mq 200, senza rendita; 2) porzione di fabbricato ad uso civile abitazione censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…) p.lla (…) sub (…), via G. B., piano 1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), vani 1,5, rendita Euro 166,56; 3) fondaco censito in Catasto fabbricati del Comune di T. al foglio (…), p.lla (…) sub (…), via G. B., piano S1, z.c. 1, cat. (…), classe (…), consistenza mq 22, rendita 62,49;
5) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR. II. con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
6) condanna i convenuti M.G., P.P. e M.V., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell’attrice N.B. S.p.A. (già B.M. S.p.a.), che liquida in complessivi Euro 3673,00 di cui Euro 458,00 per spese ed Euro 3215,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
7) condanna i convenuti M.G., P.P. e M.V., in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell’intervenuta che liquida in complessivi Euro 810,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
Così deciso in Teramo, il 11 ottobre 2020.
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2020.

L’improcedibilità dell’azione di disconoscimento per decadenza

Trib. Arezzo, Sent., 24 giugno 2020 – Pres. rel. Labella

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Civile,
riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dr.ssa Carmela Labella – Presidente rel.
Dr.ssa Lucia Faltoni – Giudice
Dr. Andrea Mattielli – Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2885 /2019 R.G.,
avente ad oggetto: disconoscimento di paternità,
promossa
da
M.A. nato il (…), in G. IN P. (B.) rappresentato e difeso, per delega in atti, dall’avv. STIMOLA CLAUDIA , ed elettivamente dom.to presso il suo studio
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.P., nata il (…) , in G. IN P. (B.) elettivamente dom.ta presso l’avv. BIANCHINI SIMONA, che la rappresenta e difende come in atti
PARTE CONVENUTA
E
M.F., nato a M. (A.), il (…), in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia ( come da provvedimento del Giudice Tutelare del 6.08.2019), elettivamente dom.ta presso l’avv. DONATI ANNA, che lo rappresenta e difende come in atti
PARTE CONVENUTA
Con l’intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2019, M.A., proponeva azione di disconoscimento di paternità nei confronti del figlio M.F., nato in data 02.05.2014, e della moglie C.P. assumendo di aver contratto matrimonio con la C. in data 20.01.2007 e che quest’ ultima, madre del minore, aveva omesso di riferire ad esso attore di aver intrattenuto, durante il periodo di concepimento del minore, rapporti intimi con un altro uomo, generando nel proprio compagno la falsa rappresentazione di essere il padre biologico. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che esso attore non era il padre biologico del minore, con ogni conseguenziale ordine all’ ufficiale di stato civile e con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, C.P. non si opponeva alla domanda di parte attrice.
Con comparsa depositata in data 16 gennaio 2020 si costituita M.F., in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia, ed esponeva che F.M. era venuto alla luce in data 2.05.2014 e solo ad agosto 2019 il padre aveva depositato istanza per la nomina di un curatore speciale, cui aveva notificato la citazione il 20.09.2019; che, a dire di esso esponente, il novellato art. 244 c.c. prevedeva che il marito poteva disconoscere il figlio entro un anno dalla nascita o, se provava l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, dal giorno in cui ne aveva avuto conoscenza; in ogni caso l’azione non poteva essere mai esercitata oltre cinque anni dalla nascita del minore; che, a dire di esso curatore speciale, la legge si preoccupava di tutelare anche il bambino, i suoi sentimenti e il senso di “appartenenza” che una paternità – seppur adottiva – generava sempre in chi viveva con dei genitori; che, peraltro, il termine quinquennale, che determinava l’improcedibilità dell’azione, era rilevabile d’ufficio, stante consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, a dire di esso convenuto “( …) in tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine previsto dall’art. 244 cod. civ., di natura decadenziale, afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, a norma dell’art. 2969 cod. civ., deve accertarne “ex officio” il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza neppure che possa spiegare rilievo, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l’eventuale decorso del termine stesso (…) “(Cass. n. 785/2017). Tutto ciò premesso, chiedeva, in rito, di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea in quanto proposta oltre il termine decadenziale perentorio, di cui all’art. 244, comma quarto, c.c.; nel merito, rigettare la domanda in quanto contraria al prevalente interesse del minore; con vittoria di spese del giudizio.
All’udienza del 21 gennaio 2020, la causa passava in decisione, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini, ex art. 190 c.c., rimasti sospesi dal 9.03.2020 sino all’ 11 maggio 2020, ex art. 83, comma secondo, D.L. n. 18 del 2020 ed ex art. 36, comma secondo, D.L. n. 23 del 2020, e, dunque, andati definitivamente a scadere in data 15.06.2020.
L’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed, infatti, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Collegio non ha alcun motivo per discostarsi ( cfr, in tal senso, Cass. Sez. I, sentenza n. 785 del 13/01/2017 ), “(…) In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall’art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l’art. 2969 c.c., deve accertarne “ex officio” il rispetto, mentre l’attore deve correlativamente fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l’eventuale decorso del termine stesso (…)”.
Nel caso in esame è pacifico che il minore F. sia nato in data 02.05.2014 e, del resto, la circostanza risulta anche provata dalla documentazione allegata all’ atto di citazione.
Inoltre, dalla documentazione pure allegata all’atto di citazione emerge che l’atto di citazione è stato notificato ad entrambi i convenuti in data 20.09.2019.
E’ evidente, pertanto, che alla data del 20.09.2019 era oramai decorso il termini di cinque anni di cui all’art. 244, comma quarto, c.c..
Ed, infatti, ai sensi del citato art. 244, comma quarto, c.c. “(…) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita (…)” del minore.
E’ appena il caso di evidenziare che l’eccezione è rilevabile d’ ufficio in quanto la norma mira a tutelare l’interesse del minore, la cui tutela è centrale anche nell’ azione di disconoscimento della paternità, atteso che la ricerca della verità biologica non ha preminenza assoluta, in quanto, in un’ ottica di bilanciamento, devono garantirsi anche la certezza e la stabilità degli status, nonché dei rapporti affettivi sviluppatisi all’interno della famiglia e l’identità così acquisita dal figlio, non necessariamente correlata al dato genetico.
Non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità dell’azione di disconoscimento in parola per intervenuta decadenza, ex art. 244, comma quarto c.c..
Ogni altra richiesta e/o questione resta assorbita nella presente decisione.
La natura della controversia ed il non essere entrati nel merito della causa – per aver accolto l’eccezione preliminare – giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.A., con atto di citazione notificato in data 20.09.2019, nei confronti di C.P. e M.F. in persona del Curatore Speciale, avv. Cellai Sidonia, preso atto delle conclusioni del P.M., così provvede:
dichiara l’improcedibilità dell’azione di disconoscimento di paternità per intervenuta decadenza, ex art. 244, comma quarto c.c.;
ogni altra richiesta e/o questione resta assorbita nella presente decisione.
compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Arezzo, il 23 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2020.