Il concetto di “parte” del processo si esprime nel diritto del minore di essere ascoltato

Cass. Civ.,Sez. I,ord. 25 gennaio 2021 n. 1474-Genovese, Rel. Cons. ValituttiMinori
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. GENOVESE Francesco A. -Presidente -Dott. VALITUTTI Antonio -rel. Consigliere -Dott. LAMORGESEAntonio Pietro -Consigliere -Dott. CARADONNA Lunella -Consigliere -Dott. FIDANZIA Andrea -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36520/2018 proposto da:A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giardini Giovanni Luca, giusta procura in calce al ricorso;-ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don G. Minzoni n. 9, presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
Contro
Procura Generale della Repubblica di Ancona;-intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 20/09/2018 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Svolgimento del processo1. Con decreto depositato il 16 marzo 2018, il Tribunale di Pesaro, su ricorso di B.E., affidava i figli minori Ac.As. e N. -nati dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla medesima con A.A. -congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, stabilendo le modalità ed i tempi di permanenza dei minori presso il padre, e ponendo a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento, quantificato in Euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, nonchè le spese straordinarie nella misura del 50%.2. Con decreto n. 4055/2018, depositato il 20 settembre 2018, la Corte d’appello di Ancona rigettava il reclamo proposto da A.A., confermando in toto la decisione di primo grado. La Corte territoriale
-per quel che qui interessa -riteneva di non procedere all’audizione dei due figli minori della coppia, reputandolo contrario al loro interesse, e di non ammettere, in quanto irrilevanti per la decisione, i mezzi di prova richiesti dal reclamante.3. Per la cassazione di tale ordinanza, ha proposto ricorso A.A. nei confronti di B.E., affidato a due motivi. La resistente ha replicato con controricorso e con memoria.Motivi della decisione1. Va anzitutto rilevato che il decreto della corte di appello, contenente -come nel caso di specie -i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 -che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio -ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha abolito ogni distinzione, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perchè ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato (Cass., 26/03/2015, n. 6132; Cass., 07/02/2017, n. 3192).2. Tanto premesso in via pregiudiziale, va considerato, nel merito, che, con il primo motivo di ricorso, A.A. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c., art. 12 della Convenzione di New York e art. 6 della Convenzione di Strasburgo sui diritti dei minori, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, in violazione delle disposizioni succitate, non abbia inteso disporre l’audizione quanto meno di Ac.As., la più grande dei due figli delle parti in causa, sebbene la medesima avesse già compiuto gli (OMISSIS) anni e fosse, quindi, perfettamente in grado di esprimersi in ordine all’affidamento all’uno o all’altro genitore.1.2. Il mezzo è fondato.1.2.1. Va osservato, al riguardo, che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonchè dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c.).
L’ascolto del minore di almeno (OMISSIS) anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce, pertanto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (Cass. Sez. U., 21/10/2009, n. 22238; Cass., 26/03/2015, n. 6129; Cass., 07/05/2019, n. 12018; Cass., 30/07/2020, n. 16410).1.2.2. Ne discende che in tutti i procedimenti previsti dall’art. 337 bis c.c., laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. E ciò, non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascoltoeffettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L’ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio (Cass., 24/05/2018, n. 12957; Cass., 29/09/2015, n. 19327).1.2.3. Premesso quanto precede, deve ritenersi che, nel caso concreto, il giudice di appello non si sia conformato ai principi di diritto suesposti. La Corte territoriale, invero, pur avendo affermato che l’ascolto dei minori costituisce “uno degli strumenti di maggioreincisività al fine del conseguimento dell’interesse dei medesimi”, ha dipoi escluso -in maniera del tutto incongrua ed in violazione delle disposizioni nazionali ed internazionali succitate -l’audizione anche della minore Ac.As., benchè la medesima (oggi (OMISSIS), essendo nata nel (OMISSIS)) avesse già superato gli undici anni, e fosse, quindi, molto vicina ai dodici anni, al compimento dei quali subentral’obbligo legale dell’ascolto.Il giudice di secondo grado -senza motivare in alcun modo in ordine alla concreta capacità di discernimento della minore in questione -si è limitato ad operare un generico riferimento “allo stato dei rapporti tra le parti di estrema tensione e accesa contrapposizione o di elevata conflittualità”, onde inferirne, in via presuntiva, la possibilità di “gravi contraccolpi psicologici” che l’audizione potrebbe comportare per la medesima, che si verrebbe a trovare “nella difficile condizione di schierarsi con l’uno o l’altro dei genitori”. Di più, ad avviso della Corte, l’adempimento in questione “non determina in ogni caso l’obbligo per il giudice di conformarsi alle indicazioni del minore, giacchè la valutazione complessiva del suo superiore interesse potrebbe indurre il giudicante a discostarsene”.
1.2.4. Tali argomentazioni si pongono evidentemente in contrasto con il principio suesposto, secondo cui il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante.La Corte -senza, peraltro, addurre specifici motivi per i quali l’audizione di As. fosse da considerarsi pregiudizievole per la stessa, poichè, in ipotesi, portatrice di eventuali disturbi della personalità che ne sconsigliavano l’esame, o perchè in concreto suggestionata o suggestionabile, ovvero pressata o condizionata dall’uno o dall’altro genitore, o per altre plausibili e concrete ragioni, e senza escluderne in alcun modo la capacità di discernimento -si è limitata alle suesposte generiche considerazioni circa la situazione conflittuale tra le parti, peraltro sussistente in tutti i procedimenti di cui all’art. 337 bis c.c.,ed alla necessità per la medesima di prendere posizione a favore dell’uno o dell’altro genitore. In tal modo, il giudice di appello ha mostrato di non considerare affatto che non è certo questa la finalità essenziale dell’audizione, essendo tale adempimento finalizzato, per contro, a garantire il diritto del minore di rappresentare al giudice le proprie considerazioni e le proprie esigenze in ordine alle modalità dell’affidamento.1.2.5. Nè la Corte territoriale avrebbe potuto -come invece ha fatto -escludere l’audizione di As., in base alla considerazione che le sue dichiarazioni non sarebbero state comunque vincolanti per l’organo giudicante, che ben avrebbe potuto discostarsene, tenuto conto della capacità effettiva di discernimento della medesima e dei possibili condizionamenti subiti da parte dei genitori. E’, invero, di chiara evidenza che una decisione sul se attenersi o meno a quanto dichiarato dalla minore avrebbe potuto essere correttamente emessa dalla Corte solo all’esito dell’audizione di quest’ultima, valutando gli elementi probatori -in ipotesi -emersi da siffatta audizione, e tenendo conto di eventuali incertezze e incongruità del narrato dovute all’età, nonchè agli eventuali condizionamenti in concreto ricevuti da uno o da entrambi i genitori.1.3. Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.2. Resta assorbito il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi istruttori, con riferimento alla collocazione dei minori presso l’uno o l’altro genitore, alle condotte dei genitori nei confronti dei figli, ed alle determinazioni economiche relative al loro mantenimento.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020

Non configurabile il reato di maltrattamenti se la convivenza è sporadica e senza progetti in comune

Cass. Pen.,Sez. III, Sent., 25 gennaio 2021, n. 2911–Pres.Sarno, Rel. Cons.Ramacci
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. SARNO Giulio -Presidente -Dott. RAMACCI Luca -rel. Consigliere -Dott. GAI Emanuela -Consigliere -Dott. NOVIELLO Giuseppe -Consigliere -Dott. ANDRONIO Alessandro Maria -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:B.S., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALDI Fulvio;Il P.G. conclude: annullamento con rinvio e si riporta a quanto conosciuto dalle parti;udito il difensore:E’ presente l’avvocato Padovani che chiede l’accoglimento dei motivi del ricorso;E’ presente l’avvocato Bellomo che si riporta ai motivi del ricorso.Svolgimento del processo1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 giugno 2019 ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, Ufficio GIP del 27 febbraio 2018 appellata da B.S. e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti, ha ridotto la pena originariamente inflittagli per i delitti di cui agli art. 572, 582 e 585 c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 quater, e art. 609 bis c.p., commessi in danno della convivente.Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.2. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al delitto di violenza sessuale, osservando che la sentenza di primo grado si era limitata a ripercorrere le dichiarazioni della persona offesa senza peraltro trattare in maniera autonoma tale delitto, contestato al capo c) dell’imputazione, offrendo una motivazione sostanzialmente apparente, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata a rilevare la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sottraendosi,
però, all’esame critico degli elementi di prova dedotti dalla difesa dell’imputato, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo l’episodio di violenza sessuale contestato.Aggiunge che i giudici del gravame avrebbero anche omesso di considerare i plurimi elementi offerti dalla difesa, che avrebbero consentito di escludere la commissione del reato nel periodo di tempo individuato in sentenza.3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di maltrattamenti contestato al capo a) dell’imputazione, segnalando la insussistenza dell’elemento costitutivo della convivenza, evidenziando anche la differenza tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori, osservando, in particolare, che l’applicazione dell’art. 572 c.p., sarebbe connessa all’accertamento di rapporti legali di coniugio ovvero di rapporti ad esso assimilabili, individuabili nelle diverse situazioni riconducibili alla c.d. famiglia di fatto, distinguendoli dalle mere relazioni sentimentali, ancorchè connotate da occasionale condivisione domestica, che non assumerebbero alcuna rilevanza tipica ai fini della configurabilità del reato.Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe del tutto apoditticamente valutato come superflua la richiesta di escussione di due testimoni ai sensidell’art. 603 c.p.p., comma 1.Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.4. In data 4 novembre 2020 la difesa della persona offesa ha fatto pervenire in cancelleria la revoca della costituzione di parte civile.Motivi della decisione1. Il ricorso è solo in parte fondato.2. Occorre rilevare che, specie nel primo motivo di ricorso, si censura la motivazione della sentenza impugnata perchè ritenuta acriticamente adesiva alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, peraltro costituitasi parte civile.Pare opportuno ricordare, a tale proposito, che alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 3/12/2010 (dep. 2011), L.C., Rv. 249136; Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232018; Sez. 4, n. 16860 del 13/11/2003 (dep. 2004), Verardi, Rv. 227901; Sez. 5, n. 6910 del 27/4/1999, Mazzella, Rv. 213613).La giurisprudenza di questa Corte, nel formulare il richiamato principio, ha ulteriormente precisato che esso vale, inmodo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l’accertamento dei quali è spesso
caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi.Nè rileva, ai fini della valenza probatoria delle dichiarazioni rese, la circostanza che la persona offesa sia costituita parte civile, richiedendosi, in tal caso, esclusivamente un maggior rigore nella valutazione di attendibilità (Sez. 1, n. 29372 del 24/6/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 3/6/2004, Patella, Rv. 229755; Sez. 4 n. 16860/2003, cit.; Sez. 2, n. 694 del 7/11/2000 (dep. 2001), Fedelini, Rv. 217886; Sez. 3, n. 766 del 26/11/1997 (dep. 1998), Caggiula, Rv. 209404; Sez. 1, n. 3860 del 11/11/1992 (dep. 1993), Lippolis, Rv. 195961) che, se riconosciuta dal giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia sorretta da un’adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 6, n. 443 del 4/11/2004 (dep. 2005), Zamberlan Rv. 230899).Successivamente i suddetti principi hanno avuto ulteriore conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno riconosciuto l’inapplicabilità delle regole fissate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. alle dichiarazioni dellapersona offesa, che possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca delnarrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, può essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).Nell’occasione, le Sezioni Unite hanno altresì ricordato come costituisca un principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo la quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (a tale proposito richiamando, ex pl., Sez. 6 n. 27322 / 2008, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 / 2004, cit.; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (deo, 2004), Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/3/2003, Assenza, Rv. 225232).Si è poi specificato che, per ciò che concerne la motivazione, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione delsuo convincimento, consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezìone implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (così, Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014 (dep.2015), Pirajno e altro, Rv. 261730. V. anche Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135del 26/3/2019, S, Rv. 275312).Da ultimo, nelribadire il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, si è ulteriormente chiarito che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del
dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S, Rv. 275312).3. Nella fattispecie, in disparte la circostanza, fatta rilevare nella sentenza impugnata, che la persona offesa si è costituita parte civile dopo aver reso le dichiarazioni apprezzate nella sentenza di primo grado (avendo l’imputato optato per il rito abbreviato) e poi in quello di appello, risulta evidente che i giudici del merito hanno fatto buon uso dei principi dianzi richiamati, procedendo ad un attento esame delle dichiarazioni della persona offesa, le quali non costituiscono, peraltro, l’unico elemento su cui si fonda la decisione impugnata.I giudici del gravame, nel rispondere alle censure mosse con l’atto di appello sul punto, non si limitano a riportare le considerazioni del primo giudice, che pure aveva dato conto di plurimi riscontri, perchè procedono ad una autonoma valutazione delle dichiarazioni medesime dando conto non soltanto dei loro contenuti, ma anche dei numerosi riscontri esterni, escludendo la sussistenza di intenti calunniatori, che neppure il ricorrente evidenzia ed osservando come anche il giudice di primo grado avesse esaminato i dati fattuali indicati dalla difesa e da questa ritenuti rilevanti.Tali considerazioni appaiono assistite da tenuta logica e coerenza strutturale e precedono le valutazioni sulla sussistenza dell’episodio di violenza sessuale, che viene esaminatospecificamente, ovviamente all’esito della complessiva valutazione di attendibilità della persona offesa e dei riscontri esterni.In risposta alle doglianze difensive il giudice dell’appello considera la collocazione temporale dell’episodio, motivatamente escludendo la dedotta contraddittorietà intrinseca del racconto della persona offesa, peraltro distinguendo tra il singolo episodio specificamente individuato nell’imputazione ed altre condotte genericamente riferite e non oggetto di contestazione.A fronte di ciò, il ricorso lamenta la mancata considerazione di una serie di dati, anche documentali, che sostanzialmente dimostrerebbero che l’imputato non avrebbe posto in essere le condotte addebitategli.Occorre rilevare, a tale proposito, che dei plurimi dati fattuali solo una parte risultano indicati nella sentenza impugnata come sottoposti all’esame dei giudici del gravame con l’atto di appello ed il ricorrente non ha specificamente contestato tale circostanza.In ogni caso, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non può muoversi censura ad una sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l’atto di impugnazione, evidenzi comunque una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, (dep. 2014), Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, (dep.2014), Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/5/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/5/2004, Candiano, Rv. 229220).
Non è inoltre possibile procedere, in questa sede, ad una autonoma valutazione dei dati fattuali e dei documenti allegati al ricorso.4. Per ciò checoncerne, invece, il secondo motivo di ricorso, occorre considerare che anche la sussistenza degli episodi ritenuti configurare il delitto di maltrattamenti è stata oggetto di accurata disamina da parte della Corte di appello, tenendo ancora una volta in considerazione non soltanto il complesso delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche i risconti esterni, nonchè evidenziando la conflittualità che caratterizzava il rapporto di coppia.In tale contesto si è ritenuto accertata anche la convivenza, la cui sussistenza è oggetto di contestazione in ricorso.Viene infatti dato atto dell’esistenza di una stabile relazione tra imputato e persona offesa, la quale andò a vivere nell’abitazione di costui, anche portando talvolta con sè la propria figlia, sebbene successivamente se ne era allontanata, pur mantenendo in locazione il proprio appartamento, il canone del quale risultava pagato anche dall’imputato, come rilevato dai documenti prodotti dalla difesa.Sulla base di tali fattuali la Corte territorialeha ritenuto la sussistenza di una stabile relazione sentimentale, connotata da assidua frequentazione e, talvolta, coabitazione dell’appartamento dell’imputato e da doveri di assistenza morale e materiale, in quanto tale caratterizzante il requisito della”convivenza” ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p..Si tratta tuttavia, ad avviso del Collegio, di una motivazione non sufficiente.5. Come ricordato in una recente pronunciadi questa Corte (Sez. 6, n. 37628 del 25/6/2019, C, Rv. 276697) seppure con riferimento ad un diverso contesto, il delitto di maltrattamenti ha, quale presupposto, una relazione tra agente e vittima caratterizzata da uno stabile rapporto di affidamento e solidarietà, con la conseguenza che la condotta lesiva lede la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.ll reato di maltrattamenti, ricorda la citata pronuncia, viene riconosciuto anche “in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza” e si evidenzia, testualmente, come il reato sia configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto -piuttosto -che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/1/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/1/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 8/11/2005, Rv. 232904).
Si osserva, altresì, che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza di una relazione sentimentale che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/3/2010, Rv. 248312) odi un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 7/5/2013, Rv. 255628; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).6. Ciò posto, deve rilevarsi, tenendo presente i condivisibili principi appena richiamati, che la sentenza impugnata non offre adeguate indicazioni in ordine alla dimostrata esistenza di un rapporto tra l’imputato e la persona offesa collocabile nell’ambito di quelli individuati dalla giurisprudenza di questa Corte come rilevanti ai fini della configurabilità del reato in esame.Invero, pur dandosi atto in sentenza della sussistenza di una stabile relazione tra imputato e persona offesa, definita “malata etumultuosa”, viene anche affermato che la stessa risultava instaurata da non molto tempo e, quanto alla coabitazione, essa era consistita nella permanenza “anche per due o tre giorni consecutivi” nella casa dell’imputato durante i turni di riposo dello stesso -ove la persona si recava, talvolta anche con la propria figlia, pur mantenendo la locazione del proprio appartamento il cui canone risultava versato anche dall’imputato, come deducibile dalla documentazione prodotta dalla difesa.Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che non rendono adeguatamente conto della effettiva sussistenza di un rapporto di convivenza caratterizzato da stabilità e, soprattutto, da mutua solidarietà, atteso che dei doveri di reciproca assistenza morale e materiale che connoterebbero il rapporto tra imputato e persona offesa viene soltanto fatta menzione, senza tuttavia offrire una giustificazionefondata su elementi oggettivi.Tale lacuna motivazionale, che assorbe l’ulteriore censura relativa alla violazione dell’art. 603 c.p.p., impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto.L’intervenuta revoca della costituzione di parte civile comporta, infine, la revoca delle statuizioni civili.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) -art. 572 c.p. -con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Revoca le statuizioni civili.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.

E’ violenza privata se il figlio impedisce alla madre di avere rapporti con i familiari

Cass. Pen.,Sez. V, Sent., 26 gennaio 2021, n. 3203–Pres. Palla, Cons. Rel. Riccardi
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. PALLA Stefano -Presidente -Dott. MICHELI Paolo -Consigliere -Dott. DEMARZO Giuseppe -Consigliere -Dott. BRANCACCIO Matilde -Consigliere -Dott. RICCARDI Giuseppe -rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:L.G., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 05/04/2019 della Corte di Appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;lette le richieste scritte aisensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIORDANO Luigi, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso;lette le richieste scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del difensore della parte civile, Avv. Francesco Cardaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando nota spese;lette le richieste scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, del difensore del ricorrente, Avv. Filippo Cusumano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 05/04/2019 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 19/10/2017, ha assolto L.G. dal reato di violenza privata contestata al capo B, ed ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione al reato di violenza privata ai danni dell’anziana madre D.B.A., perchè, con violenza, costringeva la persona offesa a non avere più contatti con la figlia, con la sorella e con le sue più strette amiche; in parziale riforma, ha rideterminato la pena inflitta.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.G., Avv. Filippo Cusumano, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 610 c.p., deducendo che il reato di violenza privata presuppone che la vittima della violenza o della minaccia sia stata costretta a fare, tollerare o omettere qualcosa. Tale “evento ulteriore”, individuato in sentenza in una presunta progressiva soppressione di tutte le relazioni interpersonali della madre con gli altri familiari, non sussisterebbe, perchè deriverebbe da una scelta autonoma della anziana, non essendosi verificata, pertanto, una sua reale limitazione della libertà. Dall’istruttoria sarebbe emersa una scelta autonoma e libera della D.B. di interrompere i rapporti con la figlia e con la sorella, a causa di sofferti trascorsi familiari, e la piena capacità mentale della donna, accertata anche dal consulente di parte Dott. C.; scelta confermata anche dinanzi all’amministratore di sostegno, al quale è stato espresso un diniego alla possibilità di vedere i familiari presso il proprio studio 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito all’affermazione della sussistenza del reato di violenza privata nella parte in cui ha riconosciuto una preclusione dei rapporti sociali della madre con gli altri familiari, definita “fantomatica”, mentre le risultanze dibattimentali dimostrerebbero l’assenza di deterioramento mentale dell’anziana madre dell’imputato -accertata anche mediante consulenze psichiatriche -; sarebbe poi illogica la valutazione della Corte territoriale in merito alla natura dell’incontro con il consulente tecnico del Giudice tutelare, avvenuto il 24/10/2018, e ritenuto “attentamente preparato”; infine, non sarebbero stati considerati gli elementi dai quali emergeva che l’interruzione dei rapporti era legata al deterioramento degli stessi con la figlia, per vicende passate e antecedenti rispetto alla convivenza con il figlio L.G..2.3. Con motivi nuovi, nel ribadire le doglianze già espresse, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 610 c.p., con particolare riferimento all’assenza di condotte di violenza o di minaccia: la Corte avrebbe indebitamento allargato la nozione di violenza, per farvi confluire anche condotte giuridicamente indifferenti, tenendo conto della capacità di intendere e di volere della D.B.; inoltre, il riferimento all’incontro avvenuto all’udienza del 17/01/2014 con la figlia, in assenza dell’imputato, in cui l’anziana donna avrebbe manifestato piacere di incontrarla, sarebbe illogico, in quanto la relazione avrebbe dato atto di un clima di grande tensione.
Motivi della decisione1. Il ricorso è inammissibile, perchè entrambi i motivi dedotti propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica -unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza di una costrizione dell’anziana vittima, anzichè di una sua autonoma scelta di interrompere i rapporti con gli altri familiari, e in ordine alla sua capacità di intendere e di volere. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.2. Il primo motivo è altresì manifestamente infondato. Viene infatti invocato ilprincipio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un “pati”, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796); l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 c.p., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare,
tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza, sicchè la coincidenza tra violenza e l’evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 c.p. (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009, Giulini, in motivazione); ne deriva che il delitto di cui all’art. 610 c.p., non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subìta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405; Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014, dep. 2015, Calignano, Rv. 261743; Sez. 5, n. 2480 del 18/04/2000, Ciardo, Rv. 216545).I principi richiamati non sono tuttavia pertinenti alla fattispecie in esame, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato è stata diretta a costringere la vittima ad un “pati”, consistito nel sopportare gli impedimenti frapposti dal figlio al mantenimento dei rapporti con gli altri familiari (in particolare con la figlia e la sorella della vittima, alle quali impediva di entrare in casa e di comunicare autonomamente con l’anziana donna); pertanto, la condotta violenta o minacciosa posta in essere è stata un mezzo per realizzare un evento ulteriore, un “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza o la minaccia.Del resto, va rammentato, con riferimento alle doglianze proposte con i motivi nuovi a proposito della estensione della nozione di violenza, che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trattarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei confronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230).Al riguardo, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto configurabile il delitto di violenza privata, illustrando i comportamenti violenti dell’imputato che hanno determinatola perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione della madre. Appare corretto, in particolare, il giudizio della Corte di merito in merito all’idoneità della condotta, essendo stata parametrata la violenza alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo (Sez. 1, n. 6271 del 19/01/1990, Isaia, Rv. 184195; più di recente, Sez. 5, n. 3966 del 13/07/2015, Canepuccia, non mass.).Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, difatti, è necessaria l’estrinsecazione di una qualsiasi energia fisica immediatamente produttiva di una situazione idonea ad incidere sulla libertà psichica (di determinazione e azione) del soggetto passivo (Sez. 6, n. 2013 del 18/11/2009, dep. 2010, C., Rv. 245769).
Nella motivazione, inoltre, è stato diffusamente evidenziato l’evento del reato, rappresentato dal fatto che la donna sia stata costretta a ritirarsi da relazioni interpersonali fondamentali, come quelle con la figlia e la sorella, senza una spiegazione concreta e ragionevole, nonostante il tema sia stato affrontato anche nei giudizi civili e di volontaria giurisdizione che sono intervenuti nel tempo. Le condotte violente del figlio, dunque, hanno impedito all’anziana madre ogni possibilità di serena ed autonoma comunicazione con le più strette familiari già indicate. Tale situazione integra senz’altro la tipicità del reato di violenza privata, che è maturato in un clima familiare non libero, nè sereno, ampiamente descritto nella sentenza, e che pure avrebbe meritato un approfondimento in ordine alla configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia -non contestato -, che può concorrere materialmente con il reato di violenza privata quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze non solo fisiche, ma anche morali, in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di costringerla ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe volontariamente posto in essere (Sez. 2, n. 19545 del 04/03/2020, I., Rv. 279223).La sentenza impugnata, del resto, ha evidenziato due circostanze particolarmente significative dello stato di generale costrizione subito dall’anziana donna: in primo luogo, l’episodio in cui l’imputato ha trascinato l’anziana madre sul balcone, per “mostrarla” alle familiari (la figlia e la sorella) che si trovavano nel cortile, ed alle quali impediva di salire e di farle visita, gridando “è viva, è viva, non rompete i coglioni”, e proferendo la minaccia “io l’ammazzo, via, via”; in secondo luogo, il posizionamento di una telecamera in cucina, asseritamente perchè si tratta di una stanza in cui possono entrare i ladri dal balcone, con cui l’imputato ha controllato gli incontri della madre con un consulente tecnico del pubblico ministero, successivamente rimproverandola per quanto aveva risposto al consulente; un fatto che denota chiaramente la condotta tenuta nel tempo dall’imputato. Va infine osservato che la situazione di vulnerabilità psichica è stata affermata sulla base della complessiva condizione dell’anziana donna, che, pur non raggiungendo i confini della incapacità di intendere e di volere, è stata ritenuta tale da necessitare della nomina di un amministratore di sostegno, e che la valutazione relativa all’incontro del 24 ottobre 2018 con il perito psichiatra, definito dalla Corte territoriale “attentamente preparato”, è frutto di un apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, in quanto motivata dal rilievo che l’imputato ha preteso che si svolgesse nella sua abitazione, che le dichiarazioni della anziana donna sono state del tutto assertive ed immotivate, e che la stessa aveva “revocato” la determinazione di voler intentare una causa nei confronti della figlia, espressa con una lettera del dicembre 2017, e successivamente “revocata” con una lettera del marzo 2018; tali circostanze sono state ritenute indici del tentativo dell’imputato di strumentalizzare la debole o inesistente volontà dell’anziana madre, al solo fine di combattere la propria personale guerra contro la sorella. L’inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate, nei limiti della richiesta, in complessivi Euro 2,000,00.P.Q.M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021

Affidamento esclusivo se il genitore non si fa carico dei figli

Tribunale di Rieti, 22 gennaio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI SEZIONE VOLONTARIA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Pierfrancesco de Angelis – Presidente est. dott. Gianluca Morabito – Giudice dott.ssa Francesca Sbarra – Giudice nel procedimento proposto ex artt. 337 quater e ss. c.c da: F. _____, nata a RIETI il ____/1980, elettivamente domiciliata in Rieti presso lo studio dell’avv. DEL RE ARIANNA che la rappresenta e difende per delega in atti Ricorrente Contro C.______ nato a RIETI il ____/1979, elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio dell’avv. PETRESCA VALTER che lo rappresenta e difende per delega in atti Resistente 1
OSSERVA
Con ricorso depositato il 19/02/2020, F.______, premesso di aver avuto una relazione sentimentale, poi conclusasi, con C._____ dalla quale erano nati i figli K.___ (il ___/2008) e N.____ (il ____/2010), entrambi riconosciuti dal C.___, chiedeva che venisse disposto l’affido esclusivo a lei dei figli, regolamentato il diritto di visita del padree posto a suo carico un assegno mensile, a titolo di mantenimento dei figli, pari ad euro 500,00. A tal fine riferiva che questo Tribunale nel 2014 aveva già stabilito la misura dell’assegno di mantenimento in € 420,00 mensili, annualmente rivalutabili, e che però, successivamente, lei aveva stipulato un accordo privato con il C.____ in base al quale quest’ultimo si era obbligato a corrisponderle, a titolo di mantenimento per i due figli minori, la complessiva somma di € 430 comprensiva di spese scolastiche, mediche, ludiche ed accessori entro il 5 del mese. Aggiungeva però che il C.___ non aveva adempiuto all’accordo e dal mese di ottobre 2019 non versava più nulla per il mantenimento dei bambini. Riferiva inoltre che il C.____ non aveva mai rispettato la regolamentazione del diritto di visita e si disinteressava dei figli. Da oltre un anno infatti non teneva con sé i bambini a dormire, non li portava in vacanza e, nelle rare volte in cui li prendeva per una mezza giornata, li lasciava in casa coi nonni. Il C.___ si costituiva l’11/5/2020 contestando in toto quanto ex adverso dedotto, chiedendo l’affido condiviso dei figli ed il loro collocamento presso l’abitazione materna con regolamentazione del suo diritto di visita. Chiedeva inoltre che nulla venisse disposto a suo carico per il mantenimento di K.___ e N.____ in quanto era disoccupato e non in grado di far fronte al loro sostentamento se non nei periodi in cui gli stessi si trovavano presso la sua abitazione. All’udienza del 17 giugno 2020 si procedeva all’audizione dei minori K.___ e N.____ e successivamente veniva disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti. Nelle more, con atto in data 28/9/2020, il C.____ presentava “rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.”. All’esito della CTU, all’udienza del 20/1/2021, il procuratore di parte ricorrente insistevanelle domande proposte. Il P.M. esprimeva il parere favorevole all’accoglimento del ricorso, in data 21 gennaio 2021. Preliminarmente si deve rilevare come l’accennata rinuncia agli atti presentata dal C.____sia del tutto priva di effetto perché, indipendentemente dalla mancata accettazione, si tratta di un atto che può essere proposto solo da chi ha agito in giudizio (attore, ricorrente, appellante) e certo non anche da chi, come il C.____, è stato convenuto. Ne consegue che il C.____ permane parte del giudizio con il ministero del difensore nominato non essendo intervenuta alcuna revoca ed essendo ovviamente irrilevante la mancata partecipazione alle udienze successive. Ciò posto, sono chiaramente sussistenti tutti i presupposti per il chiesto affidamento esclusivo dei minori K.___ e N.____ alla madre con il loro collocamento presso la sua abitazione. Come è noto in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui deve 2
attenersi il giudice è l’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore più idoneo a ridurre i danni derivati dalla disgregazione della coppia e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità dei minori. A tal fine l’individuazione del genitore idoneo deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dicrescere ed educare i figli, considerando elementi concreti, ovvero esaminando le modalità con cui ciascun genitore ha, in passato, svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione dello stesso, valutandone la personalità, le abitudini di vita e l’ambiente che questi è in grado di offrire alla prole. La giurisprudenza ha individuato molteplici comportamenti, sia commissivi che omissivi,posti in essere da uno dei genitori tali da giustificare un provvedimento di affido esclusivo. Così, ad esempio, è stato ritenuto, un valido motivo per disporre l’affido esclusivo: il fatto che il genitore obbligato non provveda a contribuire al mantenimento dei figli perché viola in tal modo i doveri di cura, assistenza ed educazione; l’ atteggiamento del genitore non convivente con i figli che dimostri di non avere alcun progetto educativo come può evincersi nel caso in cui non formuli in giudizio specifiche richieste riguardo alle modalità del proprio diritto di visita, alla divisione dei compiti con l’altro genitore, al modo per dedicare ai figli cura, educazione ed istruzione; il completo disinteresse di un genitore verso i figli, ricavabile dalla mancata partecipazione alla loro vita quotidiana e alle scelte che li riguardano, la mancata conoscenza dei loro problemi (anche di salute), le profonde carenze nei compiti di cura edi educazione. Ebbene nella specie sono ravvisabili tutte le condotte accennate da parte del C.___ da unlato perché abbandonando di fatto il presente giudizio ha dimostrato il suo completo disinteresse verso i figli, dall’altro, soprattutto, perché, la totale mancata sua contribuzione al loro sostentamento, a partire quantomeno dall’ottobre 2019 (circostanza non contestata), è indicativa della sua incapacità di curare adeguatamente i loro interessi morali e materiali. A ciò si aggiunga che la volontà di non avere più contatti con i figli è stata espressamenteaffermata dal medesimo C.___ che nel messaggio (prodotto) del 14 agosto 2020, dopo aver saputo delle dichiarazioni da loro rilasciate in sede di audizione, ha scritto: “io sono il tuo papà. E mi fai rischiare di andare in carcere Ti ho amato tanto vergognati tu e chi ti ha costretto a fare certe dichiarazioni tramite il vostro legale, stamattina mi è arrivata la notifica dal tribunale. Tu conme hai chiuso per sempre, dimentica papà.” Il disinteresse nei confronti dei figli ha poi continuato a manifestarsi con la mancata partecipazione agli incontri fissati dal CTU il quale, ciò nonostante, dopo un attento esame sia dei minori che della madre ha potuto concludere, con ragionamento logico, coerente e sicuramente condivisibile, che le modalità relazionali del C.____, tese al coinvolgimento dei figli nelle questioni adulte e alla loro colpevolizzazione, “rappresentanoun rilevante fattore di rischio per il loro sviluppo psicofisico”. Non può quindi che ribadirsi l’affidamento esclusivo dei minori alla madre. Nell’accennata situazione gli incontri del C.____ con i figli devono avvenire con le modalità indicate in dispositivo sia a cagione di quanto riferito dai bambini medesimi in sede di audizione, laddove hanno raccontato che il padre avrebbe addirittura assunto 3
stupefacente in loro presenza, sia, soprattutto, per la corretta conclusione cui è giunto il CTU che, nel rilevare che il C.____ al momento non appare comunque disponibile, ha affermato che anche laddove egli mostrasse l’intenzione di recuperare il rapporto con i figli, tali incontri dovranno svolgersi in modalità protetta (in spazio neutro e con supervisione di personale esperto), da attivarsi previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, finalizzato a sostenere la motivazione del genitore ad avere una relazione con i minori. Con riferimento al contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, pare opportuno rammentare che, come è noto, anche chi è disoccupato deve mantenere i figli sino a quando non raggiungano l’indipendenza economica (Cass., sez. I, 24/8/2017, n. 39411/17) perché ciò che rileva in proposito è soltanto la capacità generica di lavoro in quanto l’obbligazione sorge in conseguenza del mero rapporto di filiazione. L’onerato infatti deve mettere a frutto tutte le sue capacità per contribuire in ogni caso alle esigenze dei bambini collocati presso l’altro genitore. Tale principio, più che consolidato in giurisprudenza, si fonda sulla presunzione secondo la quale chiunque, se davvero vuole, può e deve trovare un’occupazione, anche umile, salvo prova contraria. A ciò si aggiunga che il fatto di essere disoccupati non significa necessariamente e in automatico non aver altri redditi: è possibile infatti non avere un lavoro, ma vivere con un canone di affitto per un immobile di proprietà, o vivere grazie agli aiuti dei genitori o ad un risparmio presente in conto corrente. Da questo punto di partenza ovviamente ci si può spostare solo se si dimostra il contrario: è il genitore che deve provare di essersi adoperato a trovare un’occupazione o che le proprie condizioni di salute glielo impediscono e, nello stesso tempo, di non aver altri redditi da cui attingere per aiutare i figli (ad esempio immobili dati in affitto, un conto in banca benché modesto, ecc.). Non importa dunque che il padre sia senza reddito e senza lavoro a meno che non dimostri di essere totalmente incapace economicamente e di aver comunque tentato inutilmente di trovare un nuovo posto di lavoro. Conseguentemente, applicando gli accennati principi alla fattispecie, appare del tutto irrilevante l’asserito (ma probabilmente inesistente) stato di disoccupazione del C.____, sotto il profilo dell’“an” dell’obbligazione trattandosi di un fatto che non può esimerlo dall’obbligo del mantenimento dei figli (obbligo che, ovviamente, grava anche sulla madre presso la quale la minore è stata collocata e che pertanto la accudisce e mantiene in forma diretta). Si tratta allora di stabilire il “quantum”. Sul punto, considerato che il C.___ svolge attività professionale di istruttore di arti marziali (appare del tutto non credibile l’affermazione contenuta nella comparsa di costituzione secondo la quale tale attività sarebbe svolta a titolo gratuito), si reputa equo stabilire il contributo per il mantenimento dei figli nella somma mensile di 430,00 euro (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), ossia nella somma che era già statastabilita dalle parti con l’accordo del febbraio 2016. Sono poi a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN, da individuarsi secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti, che dovranno essere 4
documentate dal genitore che le sopporta nel momento della richiesta di rimborso all’altro genitore. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Con separata ordinanza si liquidano le spese di CTU a carico della parte soccombente C.__.
P.Q.M.
Visti gli artt. 316 e 337 ter c.c., così dispone: 1) affida i figli minori K.___ e N.____ esclusivamente alla madre F.____ con collocazione presso l’abitazione di quest’ultima, sita in Rieti alla via ____; 2) il padre C.____ potrà incontrare i figli con modalità protetta alla presenza di operatoridel servizio sociale in spazio neutro da attivarsi previa richiesta del padre medesimo e positivo superamento da parte sua di un percorso di sostegno alla genitorialità di almeno 6 mesi, 3) pone a carico di C.____ l’obbligo di versare a F._____, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 430,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori K.__ e N.___, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate secondo i criteri dettati dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Rieti. 4) condanna C.____ a rifondere le spese di lite sostenute da F.___ che liquida in euro 1100,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, spese da distrarsi in favore dell’Erario attesa l’avvenuta ammissione della F.___ al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 22/1/2021

Spese straordinarie. L’opposizione di un genitore non può impedire l’attuazione di ogni iniziativa

Trib. di Lanciano, Sent. 7 maggio 2020, n. 104
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con atto notificato in data 08.11.2017, (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2017 del Tribunale di Lanciano, emesso su ricorso della ex coniuge (…) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.866,37, per il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie. L’opponente ha eccepito l’illegittimità del decreto ingiuntivo n.308/17 ed ha contestato la pretesa creditoria avanzata, la natura straordinaria degli esborsi, l’insussistenza dell’urgenza e della necessità degli stessi, la effettiva sopravvenienza, la unilateralità delle decisioni che li ha accompagnati, la natura voluttuaria degli stessi, la loro insostenibilità in rapporto alla sua situazione economica e reddituale. Sulla base di tali doglianze l’opponente ha chiesto, previa revoca del decreto opposto, di accertare e di quantificare l’entità delle spese straordinarie dallo stesso dovute, nella misura di Euro 1.500,00. Somma che provvedeva a versare, banco judicis.
Con comparsa del 03.05.2018, si è costituita in giudizio (…), la quale ha insistito nella propria pretesa creditoria chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto; la somma di Euro 1.500,00 è stata trattenuta in acconto sul maggiore dovuto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali e le prove per testi indicate dalle parti ed è stata trattenuta indecisione all’udienza del 20.1.2020, con assegnazione del termine per note conclusionali
DIRITTO
I rapporti economici tra le odierne parti in causa sono stati regolati secondo le previsioni dell’accordo di separazione omologato, datato 28.09.2012, nel quale era previsto il contributo del (…) alle spese straordinarie (scolastiche, medico specialistiche, etc.) in misura del 50%, previa documentazione, e nella sentenza di divorzio dove si prevede l’obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e documentate.
Nel caso di specie, l’opponente afferma che le spese richieste in monitorio sono state decise ed affrontate a sua insaputa dalla (…), e ne contesta l’opportunità, mentre la convenuta opposta sostiene che egli ne fosse a conoscenza trattandosi di spese relative a situazioni preesistenti ed abituali (ad. es. la scuola di danza e la palestra per le figlie), o dipendenti da necessità a lui note, (ad es.: la necessità delle cure mediche per la figlia L.).
Vanno definiti straordinari tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Il preventivo accordo tra i coniugi riguardo le spese straordinarie è sempre opportuno per evitare conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due genitori per le spese decise in maniera unilaterale, e nel caso di specie è previsto espressamente nella sola sentenza di divorzio.
Il previo concerto non è tuttavia necessario in relazione alle spese straordinarie inerenti a decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 2467 del 08/02/2012); in relazione a tali spese, il coniuge che non le abbia determinate, è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 15/02/2017, n. 4060
In tale ottica, costituiscono certamente scelte effettuate nell’interesse dei minori quelle di far proseguire alle figlie la pregressa frequentazione della palestra o della scuola di danza, cosa di cui, come risulta dalla prova per testi, (teste (…) – ud 7.2.19) il (…) era a conoscenza, così come è attività necessaria l’aver sottoposto la figlia alle cure rese necessarie dallo stato di turbamento emotivo che la stessa aveva subito proprio a causa dell’epilogo del rapporto coniugale dei propri genitori.
La condizione del “previo accordo” tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell’accordo tra le parti, è necessario l’accertamento giudiziale.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 27/10/2017, n. 25698
(Nel caso richiamato, avendo la ex moglie allegato – con deduzione analoga a quella avanzata dall’odierna opposta – che l’ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l’accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse del figlio)
A fronte della scelta della (…) di non avvalersi delle strutture pubbliche, il (…) non ha dimostrato di essersi adoperato nella scelta di una soluzione diversa, e più rispondente alle proprie dedotte situazioni finanziarie, le quali, peraltro, non costituiscono criterio di valutazione esclusivo.
Le condizioni economiche effettive e concrete dei genitori non possono andare a discapito del maggiore interesse del figlio e laddove le scelte di spesa si rivelino utili, sussiste l’obbligo di rimborso della quota che l’altro genitore avrebbe dovuto pagare, anche se quest’ultimo ha delle difficoltà economiche. Tale affermazione non può comunque tradursi in un criterio assoluto, perché le spese di cui si chiede il rimborso devono essere sostenibili, cioè non devono essere assolutamente e palesemente sproporzionate in sé, o rispetto alla situazione finanziaria dei genitori, fermo in ogni caso il vaglio di necessità ed utilità.
L’ammontare del rimborso spese richieste a tale titolo non presenta il carattere di palese esorbitanza sostenuto dalla parte opponente, e l’intervenuto miglioramento dello stato di salute della figlia ne dimostra appieno l’utilità.
L’assenza di adeguata regolamentazione, che le parti hanno riservato a clausole generali e di stile, rende necessario il vaglio anche su ogni altra singola voce di spesa che ha formato richiesta di rimborso in monitorio.
A tale riguardo, deve ritenersi non sussistente il titolo per il rimborso delle spese per tasse scolastiche, per trasporto scolastico, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, in quanto si tratta di voci da ricomprendere nelle finalità dell’assegno di mantenimento, o spese per gite scolastiche con pernottamento, o per il corso di fotografia, che presentano il carattere della straordinarietà, quindi in relazione ad esse si rende necessario il previo consenso.
Analoga soluzione deve darsi in ordine alla richiesta di rimborso delle spese per il conseguimento della patente di guida: anche in questo caso si tratta di spese che esulano dal mantenimento ordinario e benché si tratta di spese di indubbia utilità per la formazione delle figlie, non è possibile individuare in capo ad esse il requisito di necessità o di migliore vantaggio per il minore, sopra richiamato per valutare l’opportunità del riparto, in mancanza di consenso, in ordine alle spese mediche o per attività sportive affrontate in favore delle figlie all’epoca minorenni; trattasi ora di spese sorte al compimento della maggiore età delle figlie, e quindi in un momento di maggiore maturità, in cui la fase critica dell’epilogo del rapporto coniugale era superata, ed in cui l’eventuale privazione non poteva più ritenersi non comprensibile dalle figlie o negativamente incidente sulla loro formazione caratteriale.
Di contro, sono rimborsabili le spese per i libri scolastici, che vanno classificate tra quelle esorbitanti l’importo dell’assegno, ma obbligatorie, che quindi possono essere affrontate e vanno rimborsate anche se non concordate.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il (…) va condannato al pagamento della minor somma costituita dal 50% delle voci di cui è consentito il rimborso, con il solo riferimento alle voci di spesa esborsate prima della sentenza di divorzio, poiché le successive andavano concordate, stante l’espresso dato letterale ivi contenuto, e quindi: scuola di danza ed accessori per la figlia S. ; palestra e spese mediche per la figlia (…); libri scolastici (escluso quanto imputabile al corso di fotografia)
Dall’importo risultante va detratta la somma di Euro 1.500, 00 già versata dal (…)
Le spese di lite vanno integralmente compensate, posto che la generica statuizione del criterio di determinazione e riparto delle spese, per la gran parte già esistenti in pendenza del giudizio di divorzio, concluso però con accordo che non le ha menzionate e regolate, ha dato causa al presente contenzioso.
(omissis)

Spese straordinarie azionabili direttamente versus spese oggetto di accertamento.

Cass. 13 gennaio 2021 n. 379
Fatti di causa
1. Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, con la sentenza n. 498 del 2013, in accoglimento della
domanda proposta da S.A. nei confronti di C.D. , genitori naturali della minore A. , nata l’(OMISSIS) ,
affetta da “Trisomia 21”, pronunciando in un giudizio di opposizione a precetto al primo intimato per
l’importo di Euro 1.747,14 a titolo di pagamento delle spese straordinarie, rispetto alle quali era stato
riconosciuto l’obbligo di contribuzione del padre nella misura del 50%, annullava il precetto opposto.
Il giudice di primo grado riteneva infatti che perché le spese straordinarie potessero essere oggetto di
esecuzione forzata ne occorresse l’accertamento in una autonoma sede giudiziale, non potendo intendersi
come immediatamente esecutivo il provvedimento cautelare del Tribunale di Padova che, adito in via
d’urgenza dalla madre, aveva altresì determinato l’ammontare dell’assegno mensile di mantenimento
dovuto dal padre in Euro 424,00.
2. Su appello di C.D. , il Tribunale di Vicenza con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale accoglimento
dell’impugnazione proposta, escluse le spese per l’acquisto di quaderni e materiale di cancelleria, per un
importo pari ad Euro 43,45, e ridotto in pari misura il precetto, ha qualificato, nel resto, come
straordinarie le altre spese, confermando così la residua somma portata nel titolo opposto.
3. Ricorre per a cassazione della sentenza di appello S.A. con sei motivi. Resiste con controricorso C.D. .
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ibis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 474 c.p.c. e quindi la carenza di un titolo esecutivo. Le somme portate in
precetto a titolo di, rimborso spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente inteso la giurisprudenza della Corte di Cassazione,
confondendo, in materia di ripetibilità di esborsi sostenuti dal genitore per il figlio, gli stilemi “spese
ordinarie” e “spese straordinarie”.
2. Con il secondo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in cui era incorso il
tribunale nell’interpretazione fornita della nozione di “spese straordinarie”.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.,
comma 2, n. 4, per motivazione apparente; il giudice di appello aveva qualificato come “straordinarie” e
quindi ricomprese nel titolo le spese scrutinate con ragionamento apodittico. Non vertendosi in ipotesi di
“doppia conforme” il giudice di secondo grado non aveva adempiuto all’obbligo della “motivazione
rafforzata”.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.., in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il tribunale dato risposta alle eccezioni proposte
dall’appellato.
5. Con il quinto motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 700 c.p.c. e degli artt. 1362 c.c. e
segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3.
7. In via preliminare dei motivi che vanno dal secondo al sesto va data una valutazione in termini di
inammissibilità.
S tratta infatti di critiche con cui il ricorrente introduce, prima facie, per un giudizio che involge, all’esito
di una loro lettura, complessivamente e partitamente i motivi proposti, oltre che capillari e defatiganti
contestazioni in fatto sulle singole spese precettate, un coacervo di questioni d’indole sostanziale e
processuale – che si vogliono sostenute, anche, dal riferimento ad autori di dottrina le cui opere sono
riportate nel corpo del ricorso per brani virgolettati delle quali non viene neppure indicata la fonte.
I motivi sono così portatori di una torrenziale quantità di questioni che inserite nelle cinquantadue pagine
di sviluppo del ricorso omettono di definire dei primi i contenuti, in tal modo sottraendosi all’osservanza
stessa della tipizzazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1.
Il richiamo a questioni “multiple” e “a grappolo” all’interno di ogni motivo, quasi nell’intento del ricorrente
di contestare quanto più possibile ogni profilo dell’impugnata sentenza, in una sorta di affannosa rincorsa
ad aggiunte che si vorrebbero finalizzate ad una sempre più puntuale critica, propone, invece, nei suoi
faticosissimi passaggi, segnati anche da una discorsività che dei primi lascia pure sbiadire il contenuto,
una disorientante lettura che non consente di saggiare dei motivi neanche a portata.
Al di là della osservata tecnica della numerazione – peraltro neppure essa puntualmente seguita, atteso
che alla relativa titolazione dei motivi si accompagna, anche, il richiamo a non meglio precisate note
commento -, non è possibile dei motivi apprezzare finanche l’effettiva consistenza, nella mancanza di una
loro autonomia ed autosufficienza.
Nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che in negazione della regola di chiarezza posta
dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, prospetti una pluralità di questioni in diritto precedute unitariamente
dalla elencazione delle norme che si assumono violate è inammissibile richiedendo un inesigibile
intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, in violazione
del dovere di terzietà del e attraverso una propria selezione dovrebbe individuare, per ciascuna delle
doglianze, l’atteggiarsi dello specifico vizio di violazione di legge.
8. Operata l’indicata premessa, resta al sindacato di questo Collegio lo scrutinio del primo motivo di
ricorso che, infondato, per le ragioni di seguito indicate, va rigettato.
9. Segnatamente, viene alla valutazione di questa Corte di Cassazione per l’indicata censura, la questione
relativa a caratteri e contenuti di cui deve godere, in modo imprescindibile, il titolo esecutivo e
l’atteggiarsi dei primi là dove si discorra del rapporto tra assegno forfettizzato, stabilito in sede giudiziale
o consensuale, per il mantenimento del figlio e contributo dei genitori alle spese straordinarie (scolastiche
e mediche) solo in misura percentuale nel primo richiamate.
Per l’indicato percorso va più puntualmente, saggiata la capacità del titolo di condanna alla
corresponsione dell’assegno di contributo al mantenimento (art. 337 ter c.c., comma 4) a sostenere, ed
in quali limiti, anche le spese straordinarie fissate solo in misura percentuale a carico dei genitori e quindi
la necessità, o meno; per colui che si trovi ad anticipare quelle spese di munirsi, per ottenere delle prime
il rimborso, di un nuovo titolo attraverso un autonomo accertamento giudiziale, o ancora, di concludere
un diverso accordo con l’altro genitore.
10. Il principio da cui muovere è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di
condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per
difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima
ragione ed oggetto sempreché, però, il comando sia idoneamente delimitato e quantificato, in relazione
all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l’oggetto, o comunque lo possa essere in
forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o
aritmetiche (sul principio, ex multis: Cass. 06/06/2003 n. 9132, Cass. 5/02/2011, n. 2816).
10.1. La regola, d’indole generale, va poi declinata nella fattispecie in esame – in cui e in contestazione la
distinzione tra spese ordinarie e straordinarie di cui sono gravati i genitori nel mantenimento del figlio –
per la capacità dell’originario titolo, che abbia statuito anche sul contributo mensile forfettizzato al
mantenimento dei figli, di sostenere negli effetti esecutivi suoi propri, anche le altre spese.
10.2. Il tema è connesso al significato da riconoscersi alle spese straordinarie, sub specie di quelle
mediche e scolastiche, in quanto non ricomprese nell’assegno mensile quantificato in modo forfettizzato
per il mantenimento del figlio, e ciò nell’intento di realizzare un equo contemperamento tra le ragioni del
genitore, creditore anticipatario e quelle dell’altro, tenuto al rimborso “pro quota”, il tutto all’interno di
una più generale cornice nella quale si realizza l’interesse del figlio ad essere educato e mantenuto dai
genitori nel rispetto delle sue formazioni.
Deve così richiamarsi la distinzione operata da questa Corte di Cassazione tra spese ordinarie e spese
straordinarie nel settore degli esborsi scolastici e medici.
Va, sul punto, precisato che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non va riferita a
fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità e tanto in ragione di un
dovere, generalissimo, alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed
educare la prole, ai sensi dell’art. 148 c.c., nei cui contenuti, per un fisiologico suo atteggiarsi secondo
nozioni di comune esperienza, le prime rientrano.
La necessità di continui esborsi per l’istruzione, richiesti anche da quella pubblica, in rapporto al grado
della scuola o istituzione superiore o universitaria, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o
specialistiche – rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l’entità, in rapporto all’incidenza
sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodico –
non rientra nella nozione di straordinarietà.
E l’ordinarietà della spesa non può dirsi soffrire di limitazioni nella sua affermazione nell’ipotesi in cui il
figlio sia persona portatrice di handicap, potendosi anche per siffatta ipotesi aversi un novero di spese
comunque qualificabili come routinarie nel senso indicato, in rapporto alla particolare condizione della
persona.
Le spese mediche e scolastiche integrative della categoria delle spese straordinarie sono quegli esborsi
(spese per l’acquisto di occhiali; visite specialistiche di controllo; pagamento di tasse scolastiche) che pur
non ricompresi nell’assegno periodico di mantenimento tuttavia, nel loro routinario proporsi, assumono
una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse,
indeterminate nel quantum e nel quando, non lo sono invece in ordine all’an (in tal senso: Cass.
23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1.-4.4.).
10.3. L’operata qualificazione consente di apprezzare, nella fattispecie in esame, con superamento, o
meglio puntualizzazione, di diverso indirizzo pure in precedenza fatto proprio da questa Corte di
3
legittimità (vedi in tal senso Cass. 28/01/2008 n. 1758; Cass. 24/02/2011 4543; Cass. 18/1/2017 n.
1161), nella natura routinaria del credito per spese mediche e scolastiche portato in condanna, di cui è
preannuncio di esecuzione nell’opposto precetto, l’azionabilità in forza dell’originario titolo.
10.4. Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili
esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza,
anche se non ricomprese nell’assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere
richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione
in sede esecutiva al titolo già ottenuto,
senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede
giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
10.5. In ordine alla distinta ipotesi delle “spese straordinarie”, categoria intesa come residuale ed
onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), lontana come tale da ogni carattere di ordinarietà e
certezza, questa Corte di Cassazione ha chiarito che, tali devono intendersi quelle spese che per la loro
rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui
sussistenza giustifica per ciò stesso un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita
azione.
In siffatta ipotesi, la ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell’ammontare dell’assegno
in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il
principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter c.c., comma 4, n.
4, ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri
indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario
dell’assegno “cumulativo” (nel regime definito dall’art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372;
Cass. 23/01/2020 n. 1562).
10.6. Sulla indicata premessa, di natura classificatoria, al di là quindi della dizione utilizzata
nell’impugnata sentenza – che ricalca quella poi quella adottata dal giudice del titolo, che accomuna, tra
le altre, all’interno della categoria delle “spese straordinarie” quelle di istruzione (tasse, libri di testo e
gite scolastiche) e quelle mediche (con la precisazione, quanto a queste ultime, che deve trattarsi di
“spese non coperte dal SSN”) – negli esborsi portati dal titolo giudiziale non si ravvisano voci
straordinarie, o comunque imprevedibili, all’epoca di sua formazione.
Tanto nel rilievo, quanto alle spese mediche che la non ricomprensione di una prestazione remunerata dal
Servizio Sanitario Nazionale lascia impregiudicato il tema della loro ordinaria rispondenza ai bisogni dei
figli, non valendo la sola modalità, resa secondo il diverso regime libero-professionale, a rendere la
prestazione inadeguata e come tale non ricompresa nell’originario titolo giudiziale salvo la contestazione
sull’adeguatezza ai bisogni da portarsi al medesimo titolo per iniziative da coltivarsi in sede di
opposizione.
10.7. È necessario pertanto affermare che le formule adottate dai giudici di merito, nelle quali in modo
tralatizio si richiama, in aggiunta all’assegno forfettizzato di contributo al mantenimento, la
partecipazione di ciascun genitore, in misura percentuale, ad una serie di spese qualificate come
straordinarie, ha carattere meramente ricognitivo e pressoché superfluo, nulla predicando di quella natura
che resta, invece e sostanzialmente, individuabile in ragione dell’assoluta importanza, imprevedibilità ed
imponderabilità delle prime (quali quelle necessarie a sostenere l’esigenza di un intervento chirurgico o
poco meno).
Il richiamo alla causale delle spese computate a parte ed in aggiunta alla somma fissa da erogare
mensilmente all’altro coniuge, nulla dice circa natura ordinarie delle spese aggiuntive ovvero
straordinarie; risolvendosi, nel primo caso, in una componente ulteriore delle erogazioni ordinarie e, nel
secondo, nella vera erogazione straordinaria.
Solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro
urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in
difetto, richiedono l’accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
10.8 Conclusivamente, per l’indicata categoria di spesa ed ai fini della sua ripetibilità da parte del
genitore che l’abbia anticipata resta possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui
risultino, per loro elencazione ed all’esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti.
Ciò non toglie che quegli importi saranno eventualmente contestabili dal genitore, chiamato a contribuirvi
dal preesistente titolo esecutivo, in sede di incidente di cognizione introducibile nelle forme
dell’opposizione precetto o all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per i profili della proporzionalità ed
adeguatezza rispetto alle esigenze del mantenimento e, quindi, ai bisogni del figlio.
11. All’esito delle svolte valutazioni deve quindi formularsi il seguente principio di diritto:
“In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del
figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale
distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante
e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare
l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori
– e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della
responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una
allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della
certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di
recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono
per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del
principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle
condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal
giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio,
annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
12. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione degli indicati principi ed il ricorso per cassazione,
infondato nei termini indicati, va pertanto respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicate.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.A. a rifondere a C.D. le spese di lite che liquida in Euro
3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed
accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Reati sessuali: gratuito patrocinio anche per chi è abbiente

SENTENZA N. 1
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(Testo A)», promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli
sull’istanza proposta da A. C., con ordinanza del 13 dicembre 2019, iscritta la n. 48 del registro
ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario
di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte
in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l’automatica ammissione al patrocinio a
spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572,
583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di
cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice
penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l e senza riservare alcuno spazio di
apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice.
2. Il rimettente premette che, in data 20 maggio 2019, nell’ambito di un giudizio per il reato di cui
all’art. 609-bis cod. pen., veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da
parte della persona offesa, senza la corredata dichiarazione – prevista dall’art. 79, comma 1, lettera c),
del d.P.R. n. 115 del 2002, a pena di inammissibilità dell’istanza – attestante la sussistenza delle
condizioni di reddito stabilite come requisito per l’ammissione stessa.
Il GIP del Tribunale di Tivoli, con ordinanza interlocutoria notificata al difensore, sospendeva
l’esame della domanda di ammissione al beneficio, invitando ad integrarla con l’indicazione delle
condizioni reddituali e patrimoniali dell’istante. Il difensore depositava una nota in cui osservava che il
reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. è «tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato è sempre
concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali» e che, di conseguenza, «le richieste
del giudice […] non appaiono motivate rispetto al procedimento in quanto nessuna analisi delle
condizioni reddituali dell’istante deve compiere il giudice, a differenza dei procedimenti ordinari, in
quanto il requisito non è richiesto nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza
sessuale».
3. Tanto premesso in punto di rilevanza – assumendo il giudice rimettente che la procedura
instaurata con il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere
definita indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale –, in
punto di non manifesta infondatezza, viene affermato che l’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del
2002, per come interpretato dalla Corte di cassazione, contrasta con gli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost.
4. La Suprema Corte ha affermato il diritto della persona offesa da uno dei reati indicati nella norma
a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle
proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o
attestazione ai sensi del successivo art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale lettura
sarebbe imposta dalla ratio della norma, «posto che la finalità della norma in questione appare essere
quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità
dell’assistenza legale» (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 20 marzo 2017, n. 13497,
successivamente recepita anche dalla Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 23 novembre
2018, n. 52822).
Siffatte ripetute affermazioni del giudice di legittimità, in assenza di decisioni di segno diverso, – a
parere del rimettente – rendono “diritto vivente” la descritta interpretazione dell’art. 76, comma 4-ter, del
d.P.R. n. 115 del 2002, ponendo il giudice dinanzi all’alternativa di uniformarvisi o di rendere un
provvedimento difforme e di segno negativo, verosimilmente destinato all’annullamento o alla riforma.
Ricorda, dunque, il giudice a quo, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza
costituzionale, invocare l’intervento del giudice delle leggi è possibile anche allorquando il giudice
remittente ha l’alternativa di «adeguarsi ad un’interpretazione che non condivide o assumere una
pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata» (sentenza n. 240 del 2016). Ed
infatti, «[p]ur essendo indubbio che nel vigente sistema non sussiste un obbligo per il giudice di merito
di conformarsi agli orientamenti della Corte di cassazione (salvo che nel giudizio di rinvio), è altrettanto
vero che quando questi orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza – al punto da
acquisire i connotati del “diritto vivente” – è ben possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di
legittimità dai giudici di merito, venga sottoposta a scrutinio di costituzionalità, poiché la norma vive
ormai nell’ordinamento in modo cosi radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema
senza l’intervento del legislatore o di questa Corte» (sentenza n. 350 del 1997).
5. Tale interpretazione – che esclude qualsiasi margine di valutazione giudiziale, imponendo
l’ammissione automatica al beneficio e qualificando come superflua l’autocertificazione reddituale pur
tuttora richiesta dal combinato delle disposizioni vigenti – istituisce un automatismo legislativo poiché,
al solo verificarsi del suo presupposto (e cioè assumere l’istante la veste di persona offesa di uno dei reati
indicati dalla norma) determina una conseguenza inderogabile, ossia l’ammissione al beneficio.
Ne deriverebbero pertanto, a parere del GIP del Tribunale di Tivoli, come per ogni forma di
automatismo, ricadute negative sul principio di uguaglianza, poiché verrebbero assimilate tra di loro
situazioni diverse e non equiparabili.
L’ammissione indiscriminata al beneficio de quo di qualsiasi persona offesa non consente alcun
margine di valutazione al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali (al punto da vietargli
di richiedere la relativa dichiarazione pur prescritta dall’art. 79, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 115 del
2002) e preclude ogni verifica giudiziale circa il possibile ricorrere, o la sicura assenza, di ostacoli e
remore di indole economica che la norma intende rimuovere trasferendo sulla collettività i costi della
difesa tecnica.
Rammenta il rimettente che, nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, è frequente il
riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio
a spese dello Stato, l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non
abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
6. In tale prospettiva di salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa
in tema di giustizia, il giudice rimettente evoca anche l’art. 24, terzo comma, Cost., il quale si porrebbe
«non solo come primario strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l’effettivo esercizio del
diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne
conseguono siano aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non
ragionevolmente definibili “non abbienti” e pertanto non bisognosi del sostegno economico della
collettività».
7. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
7.1. La questione sarebbe inammissibile in quanto il giudice a quo non considererebbe la ratio e
l’ambito applicativo della norma censurata, al fine di valutarne la ragionevolezza; inoltre richiederebbe
“il sindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori costituzionalmente tutelati in
mancanza di un’irragionevolezza delle modalità individuate”.
Il primo profilo di inammissibilità investe la mancanza di un’analisi sulle ragioni del trattamento
differenziato introdotto dalla norma ai fini della valutazione dell’asserita irragionevolezza della
previsione. A parere dell’Avvocatura, nell’ordinanza di rimessione non verrebbe in alcun modo valutato
se la tipologia dei reati (sotto il profilo oggettivo) e delle persone istanti (sotto il profilo soggettivo) per i
quali il beneficio è accordato giustifichi un trattamento differenziato. Il giudice a quo, pur invocando
quale parametro di costituzionalità l’art. 3 Cost., non svolgerebbe alcuna valutazione sulla
ragionevolezza della previsione censurata, anche nell’interpretazione fatta propria dalla Corte di
cassazione, così omettendo altresì di dare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Il secondo profilo di inammissibilità deriverebbe dall’insindacabilità delle scelte discrezionali
affidate al legislatore, il quale deve essere libero – salvo il limite dell’irragionevolezza, in questo caso
non superato – di tutelare valori costituzionali, quali la libertà personale, la salute e l’obbligatorietà
dell’azione penale, attraverso norme incentivanti, idonee a far emergere episodi di criminalità odiosi in
danno di vittime fisiologicamente vulnerabili o divenute tali in conseguenza del crimine.
7.2. Secondo l’Avvocatura generale, la questione sarebbe comunque infondata.
7.2.1. Innanzitutto, la prospettata violazione del principio di uguaglianza non sarebbe dal giudice
rimettente rinvenuta nella limitazione del beneficio solo alle persone offese dai reati indicati nella norma,
ma nella mancata considerazione della diversa situazione reddituale sussistente all’interno di tale
categoria.
Posto che la regola è che il beneficio competa ai non abbienti, cioè ai soggetti che percepiscano un
reddito inferiore al limite posto dal comma 1 del censurato art. 76, occorrerebbe valutare se sia possibile
prevedere che vi accedano anche soggetti – senza difficoltà reddituali – che siano persone offese di
determinati reati indicati nella disposizione medesima.
Ed invero, l’eccezione introdotta dal legislatore non solo non sarebbe irragionevole, ma avrebbe una
precisa motivazione, valutabile positivamente, e cioè quella di tutela di soggetti vulnerabili, prima o in
dipendenza del crimine, che potrebbero, per tale stato, avere delle remore a denunciare e a difendersi nei
procedimenti penali nei confronti dei loro aggressori.
Alla tutela di persone deboli si aggiungerebbe, in senso più ampio, una finalità di prevenzione di
crimini odiosi, dato che vengono in rilievo reati abituali o facilmente ripetibili in ragione dell’attitudine
di alcuni soggetti a ricreare in futuro situazioni analoghe.
Quanto, poi, al profilo specificamente legato alla sussistenza di un automatismo nel riconoscimento
del beneficio, che precluderebbe al giudice di valutare la peculiarità della fattispecie concreta,
l’Avvocatura generale esclude la prospettata violazione dell’art. 3 Cost.
E ciò in quanto l’automatismo si regge su una presunzione, che può ritenersi immune da censure di
irragionevolezza se risponde all’id quod plerumque accidit. Pertanto, fermo restando che ogni
automatismo, proprio perché regola meccanica che attinge la propria ratio alla sussistenza di un fatto
presunto sulla base di una massima di esperienza, porta inevitabilmente con sé l’assimilazione di
situazioni che nella realtà possono invece non corrispondere, deve essere considerato irragionevole solo
se smentita a livello empirico, cosa che in questo caso non avverrebbe.
7.2.2. A parere dell’Avvocatura generale sarebbe infondata anche la censura relativa all’art. 24, terzo
comma, Cost.
Rileva quest’ultima che se è ben vero che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale
l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di
contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, la ricerca di tale punto di equilibrio
competerebbe, comunque, al legislatore e rientrerebbe nella sua discrezionalità, nel delicato
contemperamento con la tutela delle vittime di reati particolarmente odiosi, efferati e frequenti, e con la
tutela dell’effettività della risposta sanzionatoria e di prevenzione di determinati reati.
Considerato in diritto
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario
di Tivoli solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A)», nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assurta a
“diritto vivente”, dispone l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito di cui al
precedente comma l – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572,
583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di
cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice
penale.
Il rimettente assume il contrasto della disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione in quanto
istituisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di
assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, con esclusione di
qualsiasi spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa del giudice, disciplinando in modo identico
situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico; nonché con l’art. 24, terzo comma, Cost., in
quanto l’ammissione indiscriminata e automatica al beneficio di qualsiasi persona offesa da uno dei reati
indicati porta a includere anche soggetti di eccezionali capacità economiche, a discapito della necessaria
salvaguardia dell’equilibrio dei conti pubblici e di contenimento della spesa in tema di giustizia.
2. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità, formulate dall’Avvocatura
generale dello Stato, per carenza, nell’ordinanza di rimessione, di una adeguata considerazione della ratio
e dell’ambito applicativo della norma censurata, come sarebbe stato invece necessario per valutare la
ragionevolezza della scelta ivi introdotta rispetto alla regola del limite reddituale posta dal comma 1, e
per la richiesta di un «sindacato nel merito di una scelta legislativa di promozione di valori
costituzionalmente tutelati in mancanza di un’irragionevolezza delle modalità individuate».
2.1. Quanto al primo profilo, non sussiste alcun difetto di motivazione, posto che il giudice a quo
argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere – come sembra invece adombrare
l’Avvocatura generale – nel mancato esperimento del tentativo di un’interpretazione costituzionalmente
conforme della disposizione censurata.
Infatti, il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Corte di cassazione e ricorda
che, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, invocare l’intervento del giudice
delle leggi è possibile anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l’alternativa «di adeguarsi ad
un’interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad
essere riformata» (sentenza n. 240 del 2016).
Effettivamente, questa Corte ha chiarito che, anche in «difetto di un vero e proprio diritto vivente, si
deve tenere conto della circostanza che un’eventuale pronuncia di dissenso» da parte del rimettente lo
espone ad una assai probabile riforma della propria decisione da parte del giudice di ultimo grado: «[i]n
tale ipotesi, quindi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce
l’unica idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una disposizione ritenuta
costituzionalmente illegittima» in quanto, «se il giudice non si determinasse a sollevare la questione di
legittimità costituzionale, l’alternativa sarebbe dunque solo adeguarsi ad una interpretazione che non si
condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata» (sentenza
n. 240 del 2016).
Queste considerazioni inducono a escludere anche un’ipotesi di inammissibilità della questione per
la richiesta a questa Corte di un avallo interpretativo. In sostanza, riprendendo le argomentazioni della
già citata sentenza n. 240 del 2016, la soluzione prescelta dal rimettente – cioè di ritenere
l’interpretazione data dalla Corte di cassazione “non altrimenti superabile” (tanto più, allo stato, in
assenza di pronunce contrarie) – non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla
sperimentazione di altre opzioni, dato che in ogni caso tutte verrebbero a confliggere con quella fatta
propria dal giudice di ultimo grado.
2.2. Quanto al secondo profilo di inammissibilità, esso sembra investire la presunta insindacabilità
delle scelte discrezionali affidate al legislatore.
Tale profilo, però, tocca il merito della questione, alla cui trattazione si rimanda.
3. La questione non è fondata.
4. Come da ultimo ribadito da questa Corte, «”la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni
ricondotto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato nell’alveo della disciplina processuale (sentenza n.
81 del 2017; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012), nella cui conformazione il legislatore gode di
ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte
adottate (ex plurimis, sentenza n. 97 del 2019)”» (sentenza n. 80 del 2020, in linea con la sentenza n. 47
del 2020 e l’ordinanza n. 3 del 2020).
5. La scelta effettuata con la disposizione in esame – che va, appunto, ricondotta nell’alveo della
disciplina processuale – rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole
né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati
dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.
Nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a
provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e
l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore
sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di
approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento
nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti.
Ed infatti, nel preambolo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito,
con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009, che ha introdotto la disposizione in esame, si richiama «la
straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza
della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso
un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei
suddetti reati». Non diverse sono le considerazioni sviluppate nel preambolo del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con
modificazioni, nella legge n. 119 del 2013.
È evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di
indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui
vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare
e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto
ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.
6. A queste argomentazioni sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di accordare il
beneficio del patrocinio a spese dello Stato sganciandolo dal presupposto della non abbienza, va aggiunta
la considerazione che nel nostro ordinamento sono presenti altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto
l’ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza.
Questa Corte ha affermato in proposito che «tale scelta [di porre a carico dell’erario l’onorario e le
spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato] rientra nella piena discrezionalità del
legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la
peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al
perseguimento di questo fine» (ordinanza n. 439 del 2004).
Valutazioni di analogo tenore possono, dunque, svolgersi per la disciplina di cui al censurato comma
4-ter.
7. Quanto, specificamente, al profilo di censura calibrato sull’automatismo del patrocinio a spese
dello Stato quale presunzione assoluta, il giudice a quo segnala che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, la presunzione legislativa è immune da censure di legittimità costituzionale e resiste al
vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia «solida rispondenza all’id quod plerumque accidit» (così tra
le altre, sia pure relative a ipotesi decisamente distanti da quelle in esame, sentenza n. 191 del 2020); e
che «“le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il
principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit” (sentenza n. 268 del 2016; in
precedenza, sentenze n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265, n. 139 del 2010, n.
41 del 1999 e n. 139 del 1982). In particolare, l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie
tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione
posta a base della presunzione stessa.» (sentenza n. 253 del 2019).
E però, il rimettente non coglie nel segno richiamando questa giurisprudenza, posto che, per quanto
sin qui esposto, il beneficio non è legato ad una presunzione di non abbienza delle persone offese dai
reati indicati dalla norma censurata e ha tutt’altre giustificazioni.
La verifica della regola dell’id quod plerumque accidit dovrebbe, piuttosto, concernere la
vulnerabilità delle persone offese dai reati presi in considerazione dal censurato comma 4-ter, in ordine
alla cui sussistenza convergono significativi dati di esperienza e innumerevoli studi vittimologici.
8. Per quel che concerne, infine, la prospettata violazione dell’art. 24, terzo comma, Cost., ci si
limita a evidenziare che il parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Esso non può, dunque, essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore
di prevedere strumenti per assicurare l’accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non
abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese
dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Tivoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre
2020.

Nomina di CTU in tema di AdS se è dubbia la capacità del beneficiario di prestare un valido consenso.

Tribunale di Verona, 13 dicembre 2020
DECRETO
Il giudice tutelare dr. Luigi Edoardo Fiorani,
vista l’istanza del 20 luglio 2020 dell’a.d.s. avv C.V., con la quale è stata richiesta l’autorizzazione all’inserimento del sig. Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, dandosi atto del desiderio manifestato dal Tullio di far ritorno presso la sua abitazione;
riscontrato come il problema della residenza del beneficiario si sia già posto al momento dell’avvio del presente procedimento e rammentato che, in esito agli approfondimenti allora disposti, si è accertata, per un verso, la volontà del Tullio di restare nella sua abitazione e, per l’altro verso, la non incompatibilità di tale sistemazione con le condizioni di salute del beneficiario, deteriorate dall’avanzare dell’età (essendo nato XX XY 1929), ma non irrimediabilmente compromesse;
constatato come, nella pendenza nella procedura, e segnatamente nell’anno in corso, la situazione sanitaria del Tullio sia gravemente peggiorata, essendo stato il beneficiario sottoposto a un intervento di amputazione sovragenicolare, per la quale lo stesso beneficiario ha prestato il consenso informato;
rilevato come, in esito all’istanza dell’A.D.S. del mese di luglio 2020, pur disponendosi in via provvisoria la sistemazione del Tullio presso la struttura Diamante Azzurro, anche alla luce della documentazione medica a firma del dr. XX e della dottssa XY, si sia dato corso ad approfondimenti istruttori, legati alla necessità di dare seguito al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui all’amministratore di sostegno può essere deferito il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 c.c., il consenso all’inserimento presso una casa di cura e ricovero, sempre che, in ogni caso, sia valutata la non pretestuosità dell’eventuale rifiuto manifestato dal beneficiario (Trib. Vercelli, decr. 28 marzo 2018);
preso atto del contenuto della relazione depositata dal C.T.U. in data 30 ottobre 2020, dove si legge: “In base alle considerazioni su esposte, è ora possibile rispondere in maniera valida ed attendibile ai quesiti posti dal Giudice. Il signor Tullio non è assolutamente autonomo sul piano fisico: impossibilitato nei movimenti spontanei; incapace in ogni attività della vita quotidiana; in precario equilibrio emometabolico e necessitante di eventuali pronti interventi strumentali e laboristici; iperteso e diabetico; insufficiente cronico a livello cardio circolatorio. In modo particolare, va segnalato che egli non si rende assolutamente conto della sua totale dipendenza (per di più rispetto a personale specializzato) tanto che il suo desiderio di tornare a casa è privo di qualsiasi reale possibilità di avveramento senza gravi rischi quoad vitam. Il signor Tullio ha dunque necessità impellente di una misura di protezione che sia in grado di garantire, a questo punto solo in ambiente specializzato, la continuità delle necessarie cure ed assistenza” ;
constatato che il consulente ha dato atto di come, per un verso, la situazione sanitaria del beneficiario non sia compatibile con un ritorno a casa e come, per altro verso, il Tullio non abbia manifestato di avere piena consapevolezza di tale situazione;
rilevato che il consenso a suo tempo manifestato dal beneficiario allo svolgimento di interventi chirurgici invasivi sulla sua persona costituisca un indice di sicuro rilievo dal quale inferire la volontà del beneficiario di sottoporsi alle cure necessarie per il preservamento del suo stato di salute; volontà che non appare in linea con il desiderio, di segno contrario, di tornare presso la Casa Alloggio precedentemente occupata, dove, non potendo essere somministrate al Tullio le cure di cui lo stesso ha bisogno, quest’ultimo si troverebbe in serio pericolo di vita;
ritenuto, in sostanza, che gli approfondimenti svolti non consentono di concludere che il Tullio abbia intenzione di rifiutare l’assistenza medica necessaria alla sua sopravvivenza e che, dunque, il suo desiderio di tornare nella propria precedente abitazione, dove quelle cure non potrebbero essergli somministrate, per quanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti, non appaia frutto di una scelta consapevole;
ritenuto, sul piano dei tempi di permanenza presso la struttura di Cologna Veneta, che debba essere rimesso all’Amministratore di Sostegno il compito di aggiornare il giudice tutelare, informandolo sull’evoluzione del quadro sanitario del beneficiario, ove si presenti la possibilità ovvero l’opportunità delle sue dimissioni, allo stato incompatibili con il suo quadro di salute;
rilevato che l*A.d.S. ha fatto presente che, nelle more dei disposti approfondimenti istruttori, l’abitazione sita nella Struttura di Verona è rimasta nella disponibilità del Tullio che ha continuato a sopportarne i costi mensili di locazione;
ritenuto, a questo riguardo, di dover invitare l’A.d.S. ad informare lo scrivente circa i suoi intendimenti, avuto riguardo all’interesse del beneficiario; considerato, quanto ai cani, che, ove consti il consenso del figlio, gli stessi possono alla stessa essere affidati, ivi compreso quello ad oggi collocato presso l’E.N.P.A., dovendosi all’uopo invitare l’A.d.S. ad aggiornare lo scrivente sulla situazione,
P.Q.M.
ATTRIBUISCE all’A.D.S. il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario ex art 405, comma 5, nr. 3 cc, il consenso all’inserimento presso la casa di cura Diamante Azzurro.
INVITA 1’A.D.S. a interloquire per iscritto, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, sulle ulteriori questioni evidenziate in parte motiva.
Si comunichi.

Moglie condannata per estorsione ai danni dell’ex marito: può esserle concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali?

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 18 gennaio 2021, n. 1911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.M., nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere CAPPUCCIO DANIELE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da Z.M. in relazione alla pena residua di due anni, due mesi e ventotto giorni di reclusione, inflittale per il delitto di estorsione aggravata.
Dato atto della storia personale della condannata – la quale, trasferitasi nel nostro paese dalla natia Bulgaria, ha sposato il figlio della donna che assisteva per poi vessarlo con continue richieste di denaro in favore dei di lei figli, i quali medio tempore la avevano raggiunta in Italia – e delle condizioni nelle quali è maturato il reato per il quale le è stata irrogata la pena in esecuzione, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la assenza di consapevolezza rispetto alla commissione dell’illecito induce a ritenere ancora non superato il rischio di recidiva e che la collocazione in ambiente familiare possa offrirle il destro per reiterare analoghe condotte, non avendo ella raggiunto un grado di rieducazione sufficiente alla formulazione di una prognosi positiva in ordine all’efficacia rieducativa della misura richiesta.
2. Z.M. propone, con l’assistenza dell’avv. Paolo Bolley, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione sulla scorta di un elemento di fatto, la mancata ammissione di colpevolezza, inidoneo ad indurre una prognosi sfavorevole in merito all’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale o di altra misura alternativa alla detenzione.
Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza illogicamente e contraddittoriamente svalutato le positive informazioni acquisite in ordine al suo vissuto ed all’evoluzione della sua personalità in epoca successiva alla commissione del reato – che la ha vista attuare condotte riparative in favore della vittima e dedicarsi al lavoro, in un contesto di ottimo inserimento sotto il profilo relazionale, affettivo, ambientale e che lavorativo – ed esaltare, al contrario, argomenti meramente congetturali relativi all’instaurazione di vincoli di dipendenza potenzialmente forieri di nuove occasioni criminose, oltre che la mancata confessione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorchè, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui “In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato” (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 2 e 3, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorchè non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.
Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorchè se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.
3. Scrutinata alla luce di tali principi, l’ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza, invero, nel motivare il rigetto dell’istanza di ammissione di Z.M. all’affidamento in prova al servizio sociale, ha affiancato al congruo riferimento all’assenza di consapevolezza rispetto alla commissione del reato che le è valso la condanna in esecuzione la menzione di ulteriori circostanze che, al contrario, non appaiono idonee ad incidere sull’apprezzamento delle condizioni per farla accedere alla misura alternativa e trascurato, per contro, significativi elementi di segno contrario, sì da pervenire ad un giudizio connotato, nel suo complesso, da manifesta illogicità.
In tal senso depone, in primo luogo, il cenno all’instaurazione di una nuova relazione affettiva con un cittadino italiano, che, in caso di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, sarebbe disposto ad accoglierla presso la propria abitazione: ciò che, nell’ottica considerata, costituisce, almeno in astratto, fattore favorevole o, al più, neutro e che, in assenza di precise informazioni, non si presta invece ad essere letto, se non in termini di inammissibile pregiudizio, quale espressione della tendenza della donna a legarsi ad uomini dai quali ella dipende economicamente, ovvero a creare le premesse per la reiterazione di condotte criminose simili a quelle accertate con la sentenza di condanna della cui esecuzione si discute.
Il provvedimento impugnato si rivela, sotto altro aspetto, gravemente carente laddove, nel valutare l’evoluzione della personalità dell’odierna ricorrente, omette di considerare che ella ha posto in essere condotte riparatorie in favore dell’ex marito, il quale ha formalmente dichiarato di avere recuperato, anche grazie al rasserenamento dei rapporti con la Z., una situazione di appagante equilibrio psicofisico ed economico, e che la donna, non coinvolta in ulteriori procedimenti penali, è ben inserita nella famiglia del suo nuovo compagno, con il quale ha ininterrottamente convissuto per quattro anni, e può fruire, secondo quanto indicato dallo stesso Tribunale di sorveglianza, di una opportunità di lavoro quale domestica a tempo parziale presso una casa di riposo in Cambiano, struttura nella quale ella già svolto, in passato, attività analoga.
4. Le superiori osservazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, tenga conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021.

Malformazioni fetali correlate ad una patologia contratta dalla gestante: sì al risarcimento del danno

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 15 gennaio 2021, n. 653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 33720/2018 proposto da:
S.S., M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT’ANSELMO 7, presso lo studio dell’avvocato MONICA MARUCCI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 65, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATALUCCI, che lo rappresenta e difende;
UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE A. MORO 5, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO FAVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI MILANESE;
– controricorrenti –
e contro
GENERALI ITALIA SPA;
– intimata –
nonchè da:
GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO TASSONI, e MATTEO MUNGARI;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2597/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto.
Svolgimento del processo
S.S. e M.V., in proprio e in nome e per conto del figlio minore M.F. (nato con gravi malformazioni comportanti un’invalidità del 100%), convennero in giudizio il Dott. N.G. e l’Azienda Policlinico (OMISSIS) per sentirli condannare al risarcimento dei danni che assumevano conseguiti al fatto che il N., che aveva seguito la S. durante la gravidanza (sia nel proprio studio che presso il (OMISSIS)), non l’aveva adeguatamente informata sui rischi per il feto correlati ad un’infezione da citomegalovirus da essa contratta, in modo da consentirle di interrompere la gravidanza, nonchè (quanto alla sola struttura ospedaliera) all’ulteriore fatto che il parto con taglio cesareo era stato effettuato dopo un prolungato e inusuale travaglio che aveva comportato una sofferenza fetale.
Gli attori dedussero che, avendo contratto un’infezione da citomegalovirus, la S. – giunta alla 22 settimana di gestazione – si era rivolta al Dott. N. chiedendogli se non fosse necessario o opportuno interrompere la gravidanza in relazione alla possibilità di partorire un bambino affetto da gravi malformazioni e che il professionista l’aveva rassicurata, escludendo categoricamente l’esistenza di rischi e affermando, comunque, l’impossibilità di ricorrere all’aborto terapeutico, dato che erano decorsi i termini di cui alla L. n. 194 del 1978 e che non erano emerse malformazioni del feto; aggiunsero che il (OMISSIS), dopo un travaglio protrattosi per ben ventiquattro ore, la S. aveva dato alla luce il figlio F., che presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose.
Si costituirono in giudizio sia il N. – che chiamò in manleva la Reale Mutua Assicurazioni (salvo rinunciare alla domanda nel corso del giudizio di primo grado) – che l’Azienda Sanitaria (OMISSIS), che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamò in causa l’Università La Sapienza (di cui l’azienda ospedaliera costituiva una struttura) e l’Ina Assitalia s.p.a..
il Tribunale di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda (OMISSIS) in favore di quella dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, rigettò la domanda degli attori e compensò le spese di lite.
La Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dalla S. e dal M., anche in nome e per conto del figlio F., e ha compensato nuovamente le spese processuali.
La Corte ha affermato che il primo giudice ha correttamente richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui è onere della parte che lamenti il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza allegare e dimostrare l’esistenza delle condizioni legittimanti tale interruzione ai sensi della L. n. 194 del 1978 art. 6, lett. b), ovvero che la conoscibilità dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la salute fisica o psichica della donna; tanto premesso, ha rilevato che “il tribunale ha dato rilievo all’assenza di anomalie o malformazioni, “…seppur prevedibili con un certo grado di probabilità statistica…”, fino alla 28 settimana di gestazione, quando il neonato aveva già acquisito vita autonoma” e che il “nucleo della decisione va, quindi, individuato nella mancanza di certezza di un danno rilevante ed attuale per il feto, manifestatosi solo quando non era più possibile praticare l’aborto, perchè il feto godeva già di vita autonoma”; ha aggiunto che, invece, “gli appellanti anticipano il tempo di praticabilità dell’aborto al momento dell’infezione del feto, che rende altamente probabile l’insorgere di anomalie o malformazioni, a prescindere dalla loro esistenza” e ha affermato che tale lettura “non corrisponde, però, alla ratio sottesa, che tende a contemperare le esigenze di autodeterminazione della madre ed il diritto alla via del feto”; ha concluso che “i presupposti per ricorrere all’aborto sono sempre mancati fin dall’inizio” in quanto “il feto, nonostante l’infezione, era sano e tale è rimasto fino al settimo mese” e le malformazioni si sono manifestate troppo tardi, quando il feto aveva già vita autonoma; la Corte ha, infine, escluso la ricorrenza di condotte colpose nella gestione del parto, osservando che i consulenti tecnici d’ufficio avevano accertato la “conformità alla normativa vigente dell’operato dei sanitari e dell’organizzazione della struttura, in occasione del parto, escludendo ogni rapporto con le invalidità del nascituro, peraltro, già presenti circa due mesi prima della nascita” quali esiti di malattia congenita da CMV. Hanno proposto ricorso per cassazione S.S. e M.V., affidandosi a tre motivi; hanno resistito – con distinti controricorsi – il N., l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia); quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.
Con ordinanza interlocutoria n. 12930/2020, adesiva alle conclusioni rassegnate dal P.G., il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza.
Hanno depositato memorie i ricorrenti, il N. e la Generali Italia.
Motivi della decisione
IL RICORSO PRINCIPALE. 1. Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2043 c.c., in relazione alla L. n. 184 del 1978, (rectius, 194), art. 6, lett. b) e art. 7: premesso che “l’informazione dovuta deve essere (…) comprensiva di tutti gli elementi per consentire alla paziente una scelta informata e consapevole, sia che essa sia volta alla interruzione che se sia volta alla prosecuzione di una gravidanza il cui esito potrà comportare delle problematiche da affrontare”, i ricorrenti assumono che, “in presenza di un accertato processo patologico in atto, quale era l’infezione materna da CMV, il medico avrebbe dovuto rappresentare ai genitori, sin da subito, seppure in astratto e senza alcun riferimento al caso concreto, tutti i rischi teoricamente probabili (assai probabili) che l’infezione trasmettendosi al feto avrebbe determinato. Ciò senza necessità di attendere il momento in cui, in concreto, si sarebbero manifestate le prime lesioni fetali”; aggiungono che “ha erroneamente ritenuto la Corte di Appello che, accertate le malformazioni del feto derivanti da infezione da citomegalovirus in data successiva al 90 giorno di gestazione, la sig.ra S. non avrebbe più potuto sottoporsi a interruzione della gravidanza (…) perchè il feto aveva già possibilità di vita autonoma”; sostengono che i giudici di merito avrebbero dovuto “ritenere il processo patologico di cui alla L. n. 194 del 1978, già in essere a seguito della insorta infezione da CMV e già accertato dal momento in cui era stata diagnosticata la malattia prescindendo, quindi, dal momento in cui questa aveva manifestato le prime anomalie fetali” e “ritenere quindi che, già al momento della prima visita eseguita sulla S. nel (OMISSIS) questa, se correttamente informata, avrebbe potuto legittimamente interrompere la gravidanza in quanto in presenza di un grave pericolo per la sua salute psichica”.
2. Il secondo motivo (“violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1978, art. 6, lett. b) e art. 7, in relazione agli artt. 1218 e 2967 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c.”) censura la sentenza “laddove ha ritenuto, del tutto a priori e persino in contrasto con le risultanze istruttorie, che alla data del 9/9/1998 – momento dell’accertamento della sussistenza delle malformazioni – il feto potesse avere vita autonoma e, pertanto, che fosse esclusa per la gestante la facoltà di interrompere la gravidanza”.
3. Col terzo motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello “non ha esaminato nè ha deciso della ravvisata diretta responsabilità dell’Università La Sapienza, in via solidale e concorrente con quella del Dott. N., per i comportamenti a questo riferibili in virtù della responsabilità oggettiva derivante dall’avere il medico all’epoca dei fatti di causa prestato presso la struttura la propria opera professionale”.
IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO. 4. Con l’unico motivo – che deduce “errore in procedendo (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.” – la Generali Italia s.p.a. censura la sentenza, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, “per non essersi pronunciata sull’eccezione dell’esponente Compagnia di inammissibilità dell’appello ex art. 345 c.p.c. comma 1, nella parte in cui, in relazione alla richiesta di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo informativo indipendentemente dall’esistenza dei requisiti legali per l’esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza, ha introdotto in sede di gravame una domanda nuova”; espone che, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori avevano dedotto la responsabilità dei convenuti per aver impedito alla S. di esercitare consapevolmente il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza, mentre, con l’atto di appello, era stato richiesto l’accertamento della responsabilità per il solo fatto della mancata informazione “a prescindere se “questa potesse essere posta a fondamento della decisione di abortire””; tanto premesso, lamenta che la Corte di Appello aveva disatteso l’eccezione, ritenendola assorbita dalla decisione di merito che aveva dichiarato l’infondatezza della domanda attorea e conclude che, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, “andrà (preliminarmente) valutato che la Corte territoriale ha tralasciato di rilevare la novità della domanda, e comunque di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sollevata dalla parte appellata, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.”. CONSIDERAZIONI. 5. La pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti presuppone l’affermazione della possibilità legale della S. di interrompere la gravidanza oltre il novantesimo giorno di gestazione; possibilità che è riconosciuta dalla L. n. 194 del 1978, art. 6 – alla lett. a) – “quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna” e – alla lett. b) – “quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Premesso che, tra i “processi patologici” che possono determinare il grave pericolo per la salute della donna, la norma considera anche “quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”, il ricorso principale interroga sulla portata della previsione dell’art. 6, lett. b), dovendosi stabilire se, al fine di ritenere consentita l’interruzione della gravidanza, rilevino solo i processi patologici che risultino già esitati in accertate anomalie o malformazioni del feto oppure anche i processi patologici che possano determinare (con alta probabilità) tali anomalie o malformazioni, a prescindere dal fatto che le medesime siano state accertate, ove comunque emerga l’idoneità della stessa esistenza di un processo patologico potenzialmente nocivo per il nascituro a provocare un grave pregiudizio per la salute della donna (tale da legittimarne il ricorso all’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno e fino a quando non sussista possibilità di vita autonoma del feto).
L’adesione all’una o all’altra delle due opzioni è tale da comportare esiti opposti; è evidente – infatti – che la prima conduce a ritenere (così come ha fatto la Corte di Appello) che, pur in presenza di una patologia materna idonea a determinare, con rilevante grado di probabilità, gravi malformazioni del feto, la donna che abbia superato i novanta giorni di gestazione non possa effettuare la scelta abortiva anche a fronte di un grave pericolo per la sua salute psichica (quale potrebbe conseguire alla consapevolezza di portare in grembo un feto molto probabilmente menomato); l’adesione alla seconda consente viceversa – di accertare, caso per caso, se la stessa esistenza di una patologia potenzialmente produttiva di malformazioni fetali sia tale da determinare il grave pericolo per la salute della donna che giustifica il ricorso all’interruzione della gravidanza oltre il novantesimo giorno (e fino al momento in cui il feto non abbia acquistato possibilità di vita autonoma).
6. A questa seconda opzione interpretativa ritiene il Collegio di dover aderire.
E ciò sia in base alla lettera della norma che alla luce della ratio ad essa sottesa.
Va considerato, infatti, che:
letta a prescindere dall’inciso concernente le anomalie o malformazioni del nascituro, la norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata “quando siano accertati processi patologici (…) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”; l’inciso compreso tra le due virgole (“tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”) vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto;
il legislatore ha dunque posto l’accento sull’esistenza di un “processo patologico” (che può anche non essere attinente ad anomalie o malformazioni fetali) e sul fatto che lo stesso possa cagionare un grave pericolo per la salute della donna;
a ciò deve aggiungersi la considerazione che l’aggettivo “relativi” (riferito a processi patologici e collegato a “rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”) esprime, di per sè, un generico rapporto di inerenza fra la patologia e la malformazione che non postula necessariamente l’attualità della seconda e che consente di riconoscere rilevanza anche alla sola probabilità che il processo patologico determini il danno fetale;
deve pertanto ritenersi che, laddove si riferisce a processi patologici “relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto”, la L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) non richieda che la anomalia o la menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentalmente o clinicamente accertabile, ma dia rilievo alla circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale;
deve sottolinearsi come lo stesso sintagma “processo patologico” individui una situazione biologica in divenire, che può assumere rilevanza per il solo fatto della sua esistenza e della sua attitudine a determinare ulteriori esiti patologici, a prescindere dal fatto che tale potenzialità si sia già concretamente tradotta in atto; cosicchè deve ritenersi, in relazione al caso in esame, che anche la sola circostanza dell’esistenza di un’infezione materna da citomegalovirus possa rilevare al fine di apprezzare l’idoneità di tale processo patologico a determinare nella S. -compiutamente edotta dei possibili sviluppi – il pericolo di un grave pregiudizio psichico in considerazione dei potenziali esiti menomanti;
nello stesso senso orienta la ratio della norma che, ponendo l’accento (come detto) sul processo patologico e sul grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, impone di riconoscere rilevanza alle situazioni in cui la patologia, ancorchè non ancora esitata in menomazione fetale accertata, risulti comunque tale da poter determinare nella donna – che sia stata informata dei rischi per il feto – un grave pericolo per la sua salute psichica;
deve pertanto ritenersi che un tale pericolo – da accertarsi, in ogni caso, in concreto – possa determinarsi non solo nella gestante che abbia contezza dell’esistenza di gravi malformazioni fetali, ma anche in quella che sappia di aver contratto una patologia atta a produrre, con apprezzabile grado di probabilità, anomalie o malformazioni del feto;
ciò comporta, sotto il profilo dell’obbligo informativo, che il medico al quale la gestante si sia rivolta per conoscere i rischi correlati ad un processo patologico deve informarla compiutamente della natura della malattia e della sue eventuali potenzialità lesive del feto, onde prospettare alla stessa un quadro completo della situazione attuale e dei suoi possibili sviluppi; dal che consegue che l’omissione di un’informazione corretta e completa sulla pericolosità del processo patologico non consente alla gestante di acquisire elementi che – se conosciuti – potrebbero determinare nella stessa la situazione di pericolo per la salute psichica che potrebbe giustificarne la scelta abortiva;
in conclusione, va disattesa, in quanto non conforme alla lettera e alla ratio della norma, una lettura della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) che, inibendo l’interruzione della gravidanza fino al momento in cui non si manifesti la malformazione fetale, finisce per porre in non cale il pericolo di grave pregiudizio psichico che potrebbe determinarsi nella donna a fronte della conoscenza di processi patologici suscettibili di porsi in relazione causale (“relativi”) con rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro; per tale via, pervenendo a privare la donna, che versi in concreto in grave pericolo di pregiudizio alla salute psichica, della possibilità di determinarsi all’interruzione della gravidanza (privazione che può risultare definitiva laddove, come nel caso in esame, la menomazione si manifesti o venga accertata quando il feto abbia ormai acquisito possibilità di vita autonoma, giacchè, in tale ipotesi, l’art. 7, comma 3 della legge consente l’interruzione della gravidanza solo in caso di pericolo per la vita della donna).
Il motivo dev’essere pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte territoriale, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto:
“l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi – un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata”;
“il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica”.
7. Va peraltro precisato che la Corte di rinvio dovrà, nell’ordine:
verificare se sia effettivamente mancata, da parte del N., una corretta e completa informazione sui rischi correlati all’infezione da citomegalovirus contratta dalla gestante (accertamento che non è stato compiuto perchè la Corte territoriale ha ritenuto che l’aborto non sarebbe stato comunque praticabile);
nel caso in cui detta informazione risulti mancata o carente, accertare in concreto, con giudizio controfattuale e anche mediante ricorso a presunzioni, se la conoscenza della probabilità che l’infezione da citomegalovirus provocasse danni fetali avrebbe determinato nella S. un grave pericolo per la salute fisica o psichica (costituente, come detto, un necessario presupposto legittimante il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza);
nel caso in cui risultino integrate tutte le condizioni per praticare l’interruzione della gravidanza, accertare, alla stregua dei noti criteri individuati da questa Corte (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 25767/2015), se la S. vi avrebbe fatto ricorso.
8. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
9. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato (di cui si impone l’esame a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale) è inammissibile.
La ricorrente, pur ritenendo (correttamente) che l’eccezione di novità della domanda proposta in appello dalla S. e dal M. sia stata considerata assorbita dal giudice di secondo grado, prospetta un vizio di omissione di pronuncia che, tuttavia, è escluso in radice dal fatto stesso che la pronuncia sia mancata proprio in conseguenza del ritenuto assorbimento della questione, il quale comporta, per sua natura e secondo un principio di economia processuale, che non si debba pronunciare su questioni comunque “superate” (cfr. Cass. n. 4498/1996: “il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie”; conforme Cass., n. 10001/2003).
Invero, una censura ai sensi dell’art. 112 c.p.c., avrebbe potuto essere prospettata solo nel caso in cui la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto assorbita la questione della novità della domanda (cfr. Cass. n. 11459/2019, a mente della quale, solo l’illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
10. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
11. Sussistono, in relazione al ricorso incidentale condizionato, le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri due motivi, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Ai sensi del il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021.