Condannato l’insegnante che adesca un suo alunno minorenne mediante la chat di un social

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 marzo 2022, n. 9735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere –
Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDRONIO Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MANUALI Valentina, che
ha concluso chiedendo il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. G. B. C.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 gennaio 2021, la Corte d’appello di Catania ha confermato – revocando la
disposta misura di sicurezza – la sentenza del Tribunale di Catania del 9 luglio 2019, con la quale –
per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione,
con il beneficio della sospensione condizionale, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’art. 609-
undecies c.p., a lui contestato per avere adescato un minore di anni 16, alunno nell’istituto scolastico
nel quale egli era insegnante e vicario del preside, mediante l’utilizzo della chat di un social, con
espressioni lusinghiere volte a capirne la fiducia, domande volte a comprenderne l’orientamento
sessuale, terminologie e frasi a riferimento sessuale.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, la difesa premette che vi sono dubbi di legittimità costituzionale della
disposizione incriminatrice, che possono ritenersi superati solo se si valorizzano il carattere vincolato
della condotta incriminata e il fine specifico, che non si può ridurre ad un’analisi introspettiva
dell’animus del soggetto agente, ma esige una verifica oggettiva della sussistenza del dolo, sulla base
del tenore delle conversazioni o comunicazioni intercorse. Su questa premessa, il ricorrente denuncia
vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo
del reato, laddove la Corte d’appello ha valorizzato la conversazione tenuta sul social, nella quale
l’imputato domandava la “fattibilità” di incontri a scopo sessuale. Per la difesa, invece, i dialoghi
intercorsi fra le parti sarebbero privi di significatività, in quanto la richiesta di fattibilità sarebbe
riferita ad incontri a carattere religioso, non essendovi nel contesto chiari riferimenti a sfondo
sessuale, perchè tale non potrebbe essere ritenuto l’uso del termine “pisellino”, di carattere
vezzeggiativo e da intendere, perciò, come sinonimo di “ragazzo”.
Si contesta, inoltre, il fatto che i giudici di merito abbiano desunto il carattere sessuale della
conversazione instaurata dall’imputato dalla mancata esplicitazione del suo reale argomento, nonchè
dall’utilizzazione di un tono incalzante. Non si sarebbe considerato che il proposito del ricorrente era
quello di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa e non sarebbero probanti in senso contrario il
tono utilizzato e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il presunto
tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato di dare un senso a tale approccio
riconducendolo ad un invito a partecipare alla comunità religiosa. L’errore dei giudici di merito
sarebbe stato – ancora una volta – quello di desumere elementi contro l’imputato dall’ambiguità e dalla
scarsa chiarezza del tenore delle conversazioni instaurate.
Mancherebbe, in ogni caso, l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato-scopo
di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni di età e
mancando il rapporto di affidamento richiesto dall’art. 609-quater c.p.
Secondo la Corte d’appello, tale rapporto di affidamento deriverebbe dal ruolo di vicario del preside
assunto dall’imputato, insegnante nell’istituto scolastico frequentato dal minore, ma mancherebbe una
motivazione circa la relazione tra l’affidamento e la consumazione del reato al di fuori della scuola,
posto che le conversazioni oggetto di contestazione erano avvenute in ambito extrascolastico, senza
che la persona offesa potesse sentirsi limitata nella sua autodeterminazione, a maggior ragione
considerando il mezzo informatico utilizzato. Per la difesa, la Corte d’appello avrebbe confuso l’abuso
di autorità al momento dell’adescamento con l’abuso di autorità costituente lo strumento attraverso il
quale si potrebbe realizzare quello che la stessa difesa qualifica come “reato di violenza sessuale ex
art. 609-quater c.p. L’abuso di autorità avrebbe dovuto essere, invece, oggetto di volizione e
rappresentazione fin dal momento dell’adescamento. Non si sarebbe considerato che: l’imputato non
era mai stato insegnante della persona offesa, neppure temporaneamente, cosicchè non vi era alcun
rapporto di affidamento; la posizione dell’imputato non era stata utilizzata per conseguire l’ipotetico
intento del compimento di atti sessuali; lo stesso imputato aveva escluso tutto ciò, laddove aveva
detto al minore che avrebbe voluto prendere una pizza insieme a lui quando avesse compiuto 18 anni.
2.2. Con una seconda doglianza, si lamentano, ancora, vizi della motivazione in relazione all’elemento
soggettivo del reato, ripercorrendo il quadro probatorio e riportando stralci delle conversazioni
intercorse, dalle quali non emergerebbero espedienti menzogneri nè minacce di alcun genere,
considerata anche l’età del minorenne. Dalle dichiarazioni testimoniali assunte, sarebbe emerso che
l’imputato era solito comportarsi in modo affettuoso anche con altri e l’interpretazione delle
espressioni usate nelle conversazioni avrebbe dovuto tenere conto anche di tale aspetto.
2.3. Con una terza censura, si deducono vizi della motivazione in relazione alla mancata
considerazione della ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa. I giudici di merito avrebbero
indebitamente svalutato il carattere ribelle e poco propenso al rispetto delle regole manifestato dal
minore, a fronte del quale trovava giustificazione l’invito dell’imputato a partecipare alla comunità
religiosa. La fondatezza di tale ricostruzione troverebbe conferma nelle testimonianze richiamate alle
pagg. 18 e seguenti del ricorso, circa il carattere ribelle del minorenne e la diffusione da parte sua, tra
i coetanei, della prassi di tagliuzzarsi le vene.
Motivi della decisione
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perchè attengono a pretesi vizi della
motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla responsabilità penale – è inammissibile,
perchè diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione
dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla
motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa
tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez.
5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte della
ricostruzione e della valutazione della Corte d’appello, il ricorrente non offre la compiuta
rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente
rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa,
tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo
della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
1.1. In punto di diritto, la difesa prende le mosse dall’affermazione giurisprudenziale relativa alla
natura e all’ambito di applicazione del reato di cui all’art. 609-undecies c.p., secondo cui la fattispecie
non pone problemi di legittimità costituzionale, perchè, integrando un reato di pericolo concreto,
volto a neutralizzare il rischio di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto
sviluppo psicofisico del minore e della sua autodeterminazione, non contrasta con il principio di
offensività; necessitando, ai fini della verifica del dolo specifico, del ricorso a parametri oggettivi,
dai quali possa dedursi il movente sessuale della condotta, non viola il principio di determinatezza
della fattispecie penale; punendo, con una cornice edittale equa proporzionatamente inferiore rispetto
a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere, in pericolo un bene giuridico
primario, meritevole di intensa tutela, è compatibile con il principio della rieducazione della pena
(Sez. 3, n. 32170 del 15/03/2018, Rv. 273815). La stessa difesa evidenzia, inoltre, che l’oggetto del
dolo specifico previsto dalla disposizione incriminatrice deve riguardare anche gli atti sessuali che
l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e,
cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 17373 del
31/01/2019, Rv. 275946).
1.2. Nella vicenda in esame, come ampiamente evidenziato dai giudici di primo e secondo grado, con
conforme argomentata valutazione, il quadro probatorio fa emergere con chiarezza la responsabilità
penale, proprio sulla base dei criteri interpretativi sopra delineati, sussistendo dati oggettivi dai quali
appare dimostrato, ogni oltre ogni ragionevole dubbio, il movente sessuale della condotta, che investe
anche gli atti sessuali che l’imputato intendeva compiere attraverso l’adescamento. Del tutto
correttamente la Corte d’appello ha valorizzato in senso negativo la conversazione tenuta sul social,
nella quale l’imputato domandava la “fattibilità” di incontri a scopo sessuale, non essendo plausibile
la ricostruzione difensiva secondo cui tale richiesta era riferita ad incontri a carattere religioso. Del
tutto artificiosa risulta, infatti, la ricostruzione difensiva secondo cui l’imputato aveva un (generico)
intento di educare il ragazzo e avvicinarlo alla Chiesa, deponendo in senso contrario il tono e la
terminologia utilizzati – ivi compreso il termine “pisellino”, a chiaro sfondo sessuale nel complessivo
contesto di riferimento – e lo stacco temporale tra il momento in cui il minore aveva respinto il
presunto tentativo di approccio e quello nel quale l’imputato aveva cercato, maldestramente, di dare
un senso a tale approccio riconducendolo ad un invito a partecipare – in una maniera non meglio
precisata perchè mai oggetto di precedenti approfondimenti nel corso delle conversazioni – alla
comunità religiosa cristiana.
E pienamente corretta sul piano logico giuridico è anche la considerazione relativa alla sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato-scopo di atti sessuali con minorenni, trattandosi di un minore di età
compresa tra i 14 e i 16 anni di età nei confronti del quale vi era un chiaro rapporto di affidamento.
Tale rapporto derivava sia dal ruolo di vicario del preside assunto dall’imputato, insegnante
nell’istituto scolastico frequentato dal minore, sia dalla funzione che in concreto l’insegnante
svolgeva, secondo la stessa prospettazione difensiva, per cui egli si occupava di aiutare la persona
offesa a superare i problemi disciplinari che aveva, ben delineati anche dalle testimonianze richiamate
dalla stessa difesa. Ed è evidente che nel caso concreto l’imputato abbia agito nella piena
consapevolezza della propria posizione di autorità nei confronti del minore a lui affidato per ragioni
di educazione, rilevante ai fini dell’art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2). Nè può ritenersi che tale
rapporto venga meno in presenza di un reato consumato al di fuori della scuola, posto che le
conversazioni oggetto di contestazione sono avvenute in ambito extrascolastico, perchè la persona
offesa era in ogni caso limitata nella sua autodeterminazione, pur utilizzando il mezzo informatico
per i colloqui, mentre l’imputato si era rappresentato ed aveva voluto fin dall’inizio il compimento di
atti sessuali nell’ambito di detto rapporto di affidamento. Anzi, dal tenore delle conversazioni riportate
dalla stessa difesa emerge come l’imputato facesse ambiguamente leva sul suo ruolo di educatore, che
aveva richiamato ad esempio al fine di tentare di fornire l’implausibile spiegazione della
finalizzazione a non meglio precisati scopi religiosi dell’incontro che aveva richiesto al minore. E, in
punto di diritto, si è precisato che la condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza
o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2),
può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo
non sia l’insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica,
all’interno della quale venga a diretto contatto con la vittima in ragione dell’incarico di svolgere lezioni
o sostituzioni nelle varie classi (ex multis, Sez. 3, n. 27282 del 14/03/2012, Rv. 253053). Si è altresì
più volte affermato che il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque
rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario
mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto,
sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (ex plurimis,
Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, Rv. 278088). Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente
tra insegnante ed alunno non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto
dell’imputazione si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario scolastico, perchè ciò che conta è la
relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui
nasce e si manifesta principalmente. E ciò vale anche nel caso in cui il reato di atti sessuali con
minorenne rilevi come reato-scopo ai fini della configurabilità di quello di adescamento.
Tale essendo il quadro istruttorio, adeguatamente delineato e preso in considerazione dai giudici di
merito, la ricostruzione difensiva si risolve in un mero tentativo di proporre in sede di legittimità
un’interpretazione alternativa dei fatti, per di più ancorata su elementi palesemente irrilevanti, quale
il fatto che l’imputato avrebbe voluto prendere una pizza con la persona offesa al compimento della
sua maggiore età, o palesemente smentiti dagli atti, quale la circostanza che l’imputato non avesse
utilizzato il suo ruolo di insegnante a fini di adescamento. Parimenti irrilevanti risultano le
considerazioni difensive riferite all’attitudine affettuosa che l’imputato aveva in generale verso i
ragazzi, nonchè al carattere ribelle della persona offesa, confermato dalle testimonianze richiamate
in ricorsi, perchè proprio su tale carattere l’imputato aveva fatto leva per la commissione del reato,
instaurando una relazione che, nelle sue intenzioni, sarebbe dovuta andare ben oltre una normale e
professionalmente lecita manifestazione di affetto da parte di un insegnante verso gli alunni.
2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13
giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per la
comunicazione del presente dispositivo al Ministero dell’istruzione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Intrattenere conversazioni a sfondo sessuale sul web con una ragazzina configura il reato di adescamento di minore

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 29 marzo 2022, n. 11305; Pres. Lapalorcia, Rel. Cons. Macrì
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.V., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 14/04/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratole Generale Dott. BALDI
Fulvio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell’avv. F. S., per
la parte civile che si è riportata alle conclusioni scritte e alla nota spese.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 14 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data
25 marzo 2019 del Tribunale di Torino che aveva condannato l’imputato alle pene di legge con il
beneficio della sospensione condizionale per il reato di adescamento di minorenni.
2. L’imputato presenta cinque motivi di ricorso.
Con il primo lamenta la reformatio in pejus perchè la Corte territoriale aveva applicato le pene
accessorie non comminate in primo grado.
Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perchè mancava il dolo
specifico e ricorreva invece la scriminante dell’ignoranza della minore età.
Con il terzo denuncia la violazione di legge, il vizio di motivazione e l’inesistenza della prova delle
condotte tipiche perchè non aveva usato espressioni carezzevoli o adulatorie.
Con il quarto eccepisce la violazione di legge e l’inesistenza della motivazione in merito ai reati fine.
Non vi era stata trasmissione di foto nè vi erano stati appuntamenti nè egli conosceva il domicilio
della persona offesa.
Con il quinto denuncia la violazione di legge con riferimento all’inutilizzabilità delle dichiarazioni
della minore che aveva subito pressioni e suggestioni allorchè era stata sentita.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo non ha alcun pregio dal momento che le pene accessorie applicate sono previste dalla
legge e obbligatorie (Cass., Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864-01).
Il secondo, il terzo e il quarto motivo attengono all’accertamento di responsabilità che è stato condotto
dai Giudici con massimo scrupolo. E’ emerso dall’istruttoria dibattimentale che la minore di anni 10,
nel giocare sul web a “(OMISSIS)”, si era imbattuta nell’imputato con cui aveva intrattenuto delle
conversazioni a sfondo sessuale. L’uomo, che la chiamava con vezzeggiativi e la blandiva con
lusinghe, le aveva chiesto di scaricare degli applicativi per la trasmissione delle foto, perchè la voleva
vedere nuda, cosa che la persona offesa non aveva fatto. Il padre della minore aveva scoperto la chat
grazie al controllo periodico del suo cellulare e aveva subito denunciato i fatti consentendo agli
inquirenti di risalire all’imputato.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa, i Giudici hanno puntualmente individuato i reati fine che
l’uomo intendeva commettere, dagli atti sessuali all’acquisizione di materiale pedopornografico, e
hanno ben delineato il dolo specifico della condotta (Cass., Sez. 3, n. 17373 del 31/01/2019, P., Rv.
27594601).
Inoltre, hanno ritenuto pienamente credibile la minore anche con riferimento alla circostanza di aver
comunicato all’imputato la sua età. Gli argomenti spesi dalla difesa sono generici e fattuali e non
valgono a disarticolare il ragionamento dei Giudici.
In particolare, il quarto motivo solleva una questione non congruente con il reato contestato,
considerato che l’adescamento si consuma proprio perchè non sono configurabili i reati sessuali più
gravi indicati nell’art. 609-undecies c.p.
Inconsistente è anche il quinto motivo che non si confronta con l’analisi contenuta in sentenza secondo
cui l’operante di polizia giudiziaria aveva interrogato la bambina alla presenza dello psicologo con
modalità corrette che non avevano compromesso la genuinità della testimonianza.
Dal racconto erano emerse difficoltà e vergogna, comprensibili per l’età della dichiarante e per
l’oggetto imbarazzante della deposizione. Tale contegno non aveva inciso nè sull’utilizzabilità della
prova – il verbale delle dichiarazioni era stato acquisito su accordo della difesa – nè sull’attendibilità
poichè il narrato aveva trovato riscontri esterni nel racconto del padre della bambina e nelle
conversazioni che era stato possibile recuperare.
Pertanto, non vi è alcun elemento per ritenere che la persona offesa sia stata suggestionata o indotta
a rendere dichiarazioni compiacenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere
dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di
sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L’imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 110. Tali spese vanno liquidate dal Giudice che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato a mezzo del decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
come stabilito dalle Sez. U. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Torino con separato decreto di pagamento ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82 e 83,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Relazione extraconiugale e addebito della separazione

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 17 marzo 2022, n. 8750 – Pres. Parise, Rel. Cons. Caradonna
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARISE Clotilde – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32049/2020 proposto da:
P.S., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. M.P.;
– ricorrente –
e:
M.P., rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dall’Avv. R.S. e dall’Avv. E.R., giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA, n. 1197/2020, pubblicata in data 11 novembre
2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15 febbraio 2022
dal consigliere Lunella Caradonna.
Svolgimento del processo
che:
1. Con sentenza dell’11 novembre 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 442/2020 del 10 marzo 2020, che aveva pronunciato
la separazione dei coniugi M.P. e P.S., con addebito a quest’ultima, disponendo l’affido condiviso dei
due figli minorenni, F. e G., con collocamento presso la madre e stabilendo un obbligo contributivo
di mantenimento a carico del padre pari ad Euro 500,00 mensili, oltre al concorso nella misura del
50% per spese straordinarie.
2. La Corte d’appello, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che le risultanze processuali
acquisite evidenziavano l’esistenza di una relazione extraconiugale della P. riferibile quantomeno al
2014, come riscontrato dal fatto che l’appellante si era recata in Comune dichiarando che avrebbe
ospitato per circa un mese il cittadino algerino B.S. e dalle manifestazioni di gelosia espresse nei di
lui confronti in alcuni scritti contenenti manifestazioni che evidenziavano la sussistenza di un legame
affettivo tra i due, nonchè dalle dichiarazioni della figlia G. alle insegnanti sulla vacanza programmata
dalla mamma in compagnia di un fidanzato e dal reperimento di un’unità immobiliare in locazione
con versamento di cauzione; i giudici di secondo grado hanno, poi, confermato la sussistenza
dell’addebito e la sua efficacia causale sulla separazione sia sul piano cronologico, che su quello
logico, difettando la prova di una intollerabilità della convivenza in data antecedente al
comportamento assunto dalla P. in violazione dei suoi doveri coniugali.
3. P.S. ricorre in cassazione con atto affidato a due motivi.
4. M.P. ha depositato controricorso.
5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 15
febbraio 2022 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo si deduce che la Corte d’appello aveva omesso di valutare il fatto decisivo
correlato alle violenze e alle vessazioni derivanti dall’etilismo di M.P. risultante nel decreto emesso
in sede di udienza preliminare del G.I.P. del Tribunale di Ancona del 30 maggio 2017, da cui si evince
che la crisi della relazione coniugale era iniziata nel 2013, e del decreto del Tribunale dei Minorenni
delle Marche del 28 aprile 2016, che attesta che lo stesso M. aveva ammesso l’abuso di alcool ai
Servizi Sociali.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Ed invero, le censure si appalesano aspecifiche, poichè non si confrontano con il contenuto del
provvedimento impugnato, che, lungi dal non esaminare le violenze e i maltrattamenti posti in essere
dal marito nei suoi confronti fin dal 2013, li esamina specificamente, affermando, con un iter
argomentativo, che non è stato adeguatamente censurato, che le violenze e i maltrattamenti
risultavano smentiti sia dall’avvenuta assoluzione in sede penale dalle accuse (e che, al riguardo, non
appariva affatto decisivo il rilievo che l’assoluzione fosse avvenuta con formula dubitativa e ciò in
disparte l’affermazione di controparte che l’assoluzione fosse stata pronunciata con formula piena, ai
sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 1), sia dal difetto di qualsiasi accertamento che potesse dare credito
all’assunzione di bevande alcoliche da parte del M., sia in quanto la crisi coniugale appariva
difficilmente collocabile nell’anno 2013, dato che proprio quell’anno (il 21 luglio 2013) la coppia, già
coniugata civilmente, aveva celebrato il matrimonio religioso.
1.3 Rileva anche un difetto di autosufficienza delle censure, laddove la ricorrente richiama il decreto
del Tribunale dei Minorenni delle Marche del 28 aprile 2016, del quale, tuttavia, non viene riportato
analiticamente il contenuto.
Ed invero, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di
inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto
della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi
dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena
valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di
cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di
verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti
prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta
quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).
La doglianza si risolve, dunque, nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il
paradigma attualmente vigente ai sensi dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché volta ad una nuova
valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.c., comma 2, in
quanto non configurava la violazione dell’obbligo di fedeltà l’avere allacciato una corrispondenza
epistolare e via chat con altro soggetto, dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale
e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati.
2.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2 E’ infondato nella parte in cui afferma che è ius receptum che per adulterio deve intendersi una
relazione affettiva reale e non virtuale, dovendosi richiamare sul punto la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi
dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente
in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi
in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (Cass., 19 settembre 2017,
n. 21657).
2.3 Nel caso in esame, tuttavia, i giudici di appello hanno affermato che le risultanze processuali
acquisite evidenziavano, al di là di ogni dubbio, l’esistenza di una relazione extraconiugale della P.
riferibile quantomeno al 2014, specificando le circostanze di fatto ritenute rilevanti alle pagine 8 e 9
della sentenza impugnata, niente affatto riferibili ad uno scambio di corrispondenza epistolare e via
chat tra la ricorrente e il cittadino algerino, ritenendo, dunque, sufficientemente provata anche
l’infedeltà reale.
2.4 Il motivo è, inoltre, inammissibile sotto lo specifico profilo di censura di violazione di legge,
perchè non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece,
esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,
sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese
liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure
indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli
altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2022.

Assegno divorzile e apprezzamento dell’inadeguatezza dei mezzi in capo al beneficiario per fronteggiare le esigenze quotidiane

Tribunale di Verona, sez. I, decreto 22 febbraio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Massimo Vaccari presidente
dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice
dr. Marco Nappi Quintiliano giudice
nel procedimento promosso da
TULLIO, con l’avv. D.C.
RICORRENTE
contro
CORNELIA, con l’avv. G.G.
CONVENUTO
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio ex art. 9, L. 898/1970.
sentito il relatore;
visto il parere del P.M.;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
rilevato che parte ricorrente TULLIO, con ricorso proposto in data 16.04.2021, ha chiesto la modifica
delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 3081/2010 emessa dal tribunale di Verona su
ricorso congiunto delle medesime odierne parti in data 09.12.2010 e pubblicata in data 16.12.2010;
in particolare il ricorrente ha chiesto di disporsi l’elisione dell’assegno divorzile riconosciuto a favore
di CORNELIA nell’importo di € 380,00, evidenziando come la stessa lavori con contratto a tempo
indeterminato ed in regime pari – time, con la percezione di una retribuzione netta di circa € 1.300,00
al mese ed impiegando il resto del tempo in “altri lavoretti saltuari, non regolarizzati…’1, il ricorrente
ha inoltre prospettato la facoltà per la ricorrente di trasformare il rapporto di lavoro in tempo pieno,
precisando che il figlio nato dalla loro unione non convive più da tempo con la madre, per essersi
appoggiato prevalentemente alla figura paterna e per avere successivamente raggiunto
l’indipendenza economica;
rilevato che la convenuta CORNELIA si è costituita contestando il contenuto del ricorso, poiché
ritenuto incentrato su circostanze di fatto già valutate in sede di divorzio, nonché proponendo in via
riconvenzionale domanda di aumento dell’assegno divorzile, sul presupposto di un miglioramento
delle condizioni economiche del ricorrente; la resistente ha pure chiesto la condanna del ricorrente
ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
rilevato che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
ritenuto nel merito di rigettare il ricorso;
ritenuto infatti che il ricorrente non abbia offerto la prova di una effettiva contrazione delle proprie
condizioni economiche, sotto il profilo reddituale o patrimoniale, né la prova di un miglioramento di
quelle della resistente; il ricorrente, invero, ha lamentato una diminuzione della propria capacità
reddituale soltanto in sede di note conclusive, prospettando di dover sostenere le spese di assistenza
della anziana madre, nonché, in prospettiva futura, anche quelle della sorella invalida, senza tuttavia
avere sviluppato difese specifiche in ordine alle conseguenti modifiche del proprio reddito personale
in termini attuali e concreti e senza fornire alcune elemento probatorio in ordine alla capacità
reddituale delle menzionate congiunte ai fini della valutazione sulla necessità di un suo personale
sostegno economico per far fronte alle loro esigenze assistenziali; peraltro neppure è chiaro se la
madre del ricorrente godesse di assistenza domiciliare anche in passato, come invero parrebbe
potersi prima facie desumere dalla stessa documentazione prodotta in atti da TULLIO, tenuto conto
della circostanza che la persona indicata quale badante (risulta altresì co-intestataria del conto
corrente della madre M. (cfr. bonifici in entrata con causale “regalo compleanno” o “regalo natale” in
favore del ricorrente, provenienti appunto dal conto cointestato, alle date del 14 dicembre di ogni
anno e del 26 gennaio dell’anno 2021, doc. 10,13,14 e 15);
ritenuto peraltro che dalle prospettazioni degli atti difensivi del ricorrente TULLIO e dalla
documentazione bancaria da questi prodotta, pare, emergere piuttosto un miglioramento delle sue
condizioni reddituali, tenuto conto della percezione, da epoca successiva al divorzio del 2010, di una
pensione complessiva pari alla somma netta mensile di circa € 5.350,00 (cfr. mensilità settembre
2021), anche tenuto conto di quella erogata, secondo la prospettazione del ricorrente, quale vittima
di terrorismo, per il periodo di attività prestata quale militare in servizio in zona di guerra (cfr. estratti
conto doc. 10,13,14, 15);
ritenuto ancora che le condizioni reddituali del ricorrente appaiano integrate ulteriormente in ragione
dei numerosi versamenti di denaro contante, emergenti quantomeno negli anni 2018, 2019 e 2020;
anche nel corso dell’anno 2021 – pur senza volere prendere in considerazione il versamento della
non trascurabile somma di € 180.000,00 del 22.09.2021, seguito da prelievo di pari importo in data
08.10.2021 – compare almeno un altro versamento in denaro contante, per la somma di € 1.750,00,
in data 19.04.2021 (doc. 13); tali versamenti – in uno con la collaborazione in favore di ditta
SEMPRONIO prospettata dalla resistente e non oggetto di specifica contestazione da parte del
ricorrente quanto alla sussistenza ontologica di un “contratto di prestazione occasionale” (dichiarato,
ma non prodotto in causa), seppure ridimensionato quanto ad importanza economica (cfr. p. 8 nate
conclusive, penultimo capoverso) – inducono a ritenere verosimile l’allegazione della disponibilità per
TULLIO di ulteriori fonti di guadagno; peraltro, anche la somma di € 180.000,00, che il ricorrente ha
dichiarato essere transitata dal proprio libretto bancario al conto corrente in vista di un acquisto
immobiliare poi sfumato, integra un elemento suscettibile di valutazione quanto meno sul piano della
capacità patrimoniale, appunto per un valore corrispondente; rileva ancora il Collegio come il
ricorrente abbia omesso di produrre le movimentazioni inerenti al libretto bancario, di cui vi è in atti
soltanto copia del saldo (per circa sessanta mila euro) alla data del 23.09.2021, dunque
successivamente al versamento sul conto corrente del capitale summenzionato (cfr. doc. 12), cui
deriva, quale conclusione, la disponibilità di un patrimonio mobiliare in capo al ricorrente non
inferiore ad € 190.000,00; costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non sostenga spese di
alloggio, vivendo in un immobile di sua proprietà; non vi è invece evidenza negli estratti conto bancari
del dichiarato pagamento delle rate di restituzione di un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa
di importo mensile pari alla somma di € 812,00; dagli estratti conto si evince piuttosto il pagamento
mensile di € 463,99 verosimilmente riconducibile ad un canone di noleggio/leasing, ovvero ad una
rata di acquisto di una vettura BMW, di cui non vi allegazione alcuna in atti (cfr. estratti conto cit.);
non vi è in atti prova documentale di particolari spese mediche del ricorrente medesimo, che lo stesso
ha soltanto asserito di sostenere nel tempo in ragione dell’esperienza vissuto in Libano ed a parziale
erosione della pensione conseguentemente riconosciutagli quale vittima di terrorismo; ritenuto
dunque che dalle risultanze dagli estratti conto bancari in atti si traggano elementi sintomatici di una
verosimile capacità di spesa del ricorrente superiore ai dati reddituali della sola pensione, la cui
precisa entità non è apprezzabile in modo compiuto sulla base della documentazione
complessivamente offerta in comunicazione;
ritenuto pertanto, che in ragione della capacità di spesa risultante dalle richiamate movimentazioni
bancarie di denaro contante, oltre che delle ulteriori osservazioni sopra esposte, perdano rilievo
anche le allegazioni difensive svolte dal ricorrente in punto di aumento delle spese rese necessarie
per l’assistenza in favore della anziana madre e della di lui sorella;
rilevato, quanto alle condizioni economiche della resistente CORNELIA, che dalla documentazione in
atti emerge come la stessa, già occupata fin dall’epoca del divorzio, secondo quanto pacificamente
rappresentato da entrambe le parti, risulta attualmente lavorare come operaia magazziniera in
regime pari-time presso s.p.a.; dalle dichiarazione fiscali risulta che la stessa ha goduto di un reddito
imponibile annuo di € 20.552,00 nell’anno di imposta 2017, di € 18.536,00 nell’anno 2018 e di €
17.644,00 nel 2019, per un ammontare medio mensile netto rispettivamente pari ad € 1.396,00, €
1.270,00

Ai fini dell’assegnazione si può favorire il coniuge più debole.

Corte d’Appello di Campobasso, 11 gennaio 2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte d’appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera
di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia D’ERRICO – presidente
Gianfranco PLACENTINO – consigliere
Marco Giacomo FERRUCCI – consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 231/2020 R.G., avverso la sentenza n.
276/2020 pronunciata in data 13.7.2020 dal Tribunale di Larino in
composizione collegiale, a definizione del proc. n. 316/2018 R.G.,
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
An.De. (c.f. (…)), rappresentato e difeso, in forza di procura in
calce all’atto di appello, dall’avv. (…) ((…)@puntopec.it);
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
An.Lu. (c.f. (…)), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce
alla comparsa di costituzione in appello, dall’avv. (…) ((…)@pec.it);
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHÉ’
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Campobasso;
INTERVENTORE
1. Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, con sentenza n. 276/2020 del 13.7.2020,
pronunciata a definizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra An.De.
e An.Lu., ha:
– pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario
in Montecilfone il 15.9.2002 tra la An.Lu. e il An.De., trascritto presso l’Ufficio dello stato civile
del Comune di Montecilfone al n. 5, Parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio
dell’anno 2002;
– ordinato all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecilfone di procedere alla
trascrizione e alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3.11.2000 n. 396;
– confermato, quanto all’affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori Sa. e
Lo. nonché all’assegnazione dell’uso della casa familiare, le statuizioni adottate con l’ordinanza
presidenziale del 13.9.2018, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
– ammonito An.De. in ordine al rispetto della disposizione di cui all’art. 337 ter, 3° comma, c.c.,
che prevede che in caso di disaccordo dei genitori sulle decisioni di maggiore importanza per i
figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei
minori la decisione sia rimessa al Giudice;
– diffidato entrambi i genitori all’immediata cessazione di ogni sterile ostruzionismo reciproco
nell’esercizio della responsabilità genitoriale e all’avvio di una leale e costruttiva collaborazione
nell’interesse superiore dei figli;
– disposto che il Servizio sociale del comune di residenza dei minori prenda in carico il nucleo
familiare, sostenendolo con opportune indicazioni e azioni idonee a ripristinare un clima di
maggiore serenità e coesione fra i genitori nella gestione della vita dei figli, monitorando
l’evoluzione dei rapporti fra genitori e figli nonché fra gli stessi genitori e riferendo
direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in caso di
riscontrate violazioni delle indicazioni suggerite o di altre condotte suscettibili di arrecare
pregiudizio ai figli minori;
– compensato integralmente le spese processuali fra le parti private. An.De. ha proposto
appello con ricorso depositato il 10.9.2020, chiedendo la riforma della sentenza impugnata
nella parte in cui ha disposto l’assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare alla
An.Lu., chiedendone la revoca e/o, se del caso, l’assegnazione della casa in suo favore.
An.Lu. si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 21.10.2020, chiedendo il rigetto
dell’impugnazione e in via incidentale la parziale riforma della sentenza impugnata, con
condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per non aver rispettato gli obblighi posti a
suo carico ex art. 709-ter c.p.c., l’affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con
collocazione principale presso la madre e imposizione al An.De. dell’obbligo di versare un
assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli e contribuire al 50% delle
spese sanitarie. All’udienza del 26.1.2021, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex art.
221 comma 4 del d.l. n. 34 del 19.5.2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 77 del
17.7.2020, la decisione è stata riservata, con concessione del termine di trenta giorni per il
deposito di note conclusive.
2. Oggetto dell’impugnazione principale è unicamente la decisione di assegnare la casa
coniugale alla An.Lu., che il tribunale ha adottato richiamando -così come per l’affidamento, la
collocazione e il mantenimento dei figli minori Sa. e Lo. – le statuizioni adottate con l’ordinanza
presidenziale del 13.9.2018.
Con il predetto provvedimento il presidente del tribunale ha, tra l’altro: affidato i figli minori
Sa. e Lo. ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso il padre e con facoltà, per la
madre, di vederli e tenerli con sé nei tempi e modi stabiliti con il decreto del 16/23.2.2015 di
modifica delle condizioni di separazione; posto a carico di ciascun genitore l’obbligo di
provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei figli minori per il periodo di
convivenza con ciascuno; confermato tutte le altre condizioni della separazione di cui al
decreto del 16/23.2.2015, tra cui quella relativa all’assegnazione alla moglie della casa
coniugale di Montecilfone.
L’appellante, proprietario della predetta abitazione, propone unico articolato motivo di appello
con cui deduce l’illogicità della decisione per errata applicazione dell’art. 6 comma 6 della
legge n. 898/1970.
Evidenzia che il decreto del 16/23.2.2015, con cui sono stati modificati i patti della
separazione, previo recepimento degli accordi bonari raggiunti dalle parti, ha assegnato
l’immobile alla An.Lu., in quanto all’epoca era collocato in via prevalente presso di lei uno dei
figli; i presupposti di tale assegnazione sono venuti meno con la collocazione presso il padre
anche del secondo figlio minore Lo., disposta con ordinanza presidenziale del 13.9.2018.
Aggiunge che il paese di Montecilfone non costituisce più un centro di interessi per i figli
minori, che vivono con il padre e che dopo la separazione solo per un breve periodo di tempo
hanno soggiornato con la madre. Deduce, infine, che, secondo la costante interpretazione
della giurisprudenza, può giustificare l’assegnazione della casa familiare al coniuge non
proprietario solo una stabile convivenza, e non anche una sporadica frequentazione, con i figli
minori.
Le censure proposte sono infondate, dovendosi confermare la decisione adottata.
Con l’ordinanza presidenziale del 13.9.2018, recepita e confermata con la sentenza impugnata,
dopo l’audizione dei coniugi e l’ascolto del figlio minore ultradodicenne Sa., già collocato in via
prevalente presso il padre, è stata stabilita la prevalente collocazione paterna anche dell’altro
figlio Lo. (in considerazione del superiore interesse dei figli alla conservazione e al
consolidamento della solidarietà fraterna), sono stati stabiliti i termini del diritto di visita da
parte della madre in senso conforme al provvedimento adottato in sede di modifica delle
condizioni di separazione, che prevede, fra l’altro, che durante il periodo scolastico i minori
permangano presso ciascun genitore a pomeriggi alterni durante la settimana (dal lunedì al
venerdì) e a fine settimana alterni (dal sabato alla domenica, con pernottamento).
Dato atto che il padre aveva dichiarato di risiedere a Palata e aveva quindi chiesto che i figli
convivessero con lui nella casa sita nel predetto comune, non intendendo tornare nella casa di
Montecilfone, il tribunale ha stabilito che la casa familiare rimanesse assegnata alla moglie
“avuto riguardo all’interesse dei minori alla conservazione, pur entro i Limiti temporali più
ristretti derivanti dal presente provvedimento, dell’ambiente nel quale essi sono cresciuti ed
hanno vissuto anche dopo la separazione”.
Secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970, come modificato dall’art.
11 della legge n. 74/1987, “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui
vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età”, con l’ulteriore
precisazione che la decisione sull’assegnazione deve tener conto delle condizioni economiche
dei coniugi e delle ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
La ratio della disposizione in esame, costantemente posta in evidenza dalla giurisprudenza, è
quella di consentire ai figli la conservazione dell’ habitat domestico, inteso come il centro degli
affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia,
con la conseguenza che, pur dovendo il giudice prendere in esame, ai fini dell’assegnazione, le
condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione, favorendo il coniuge più debole,
“non ha il potere di disporre L ‘assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto –
reale o personale – sull’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente
con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza Loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale
assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno
di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole” (Cass.,
14.5.2007, n. 10994; Cass., SU 28.10.1995, n. 11297).
Non ricorre certamente nel caso in esame l’ipotesi per la quale la giurisprudenza esclude la
possibilità di assegnare la casa al coniuge non proprietario, dal momento che i figli sono stati
affidati ad entrambi i genitori.
Neppure costituisce ostacolo assoluto all’assegnazione della casa familiare alla An.Lu. la
circostanza che sia stato stabilito il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre,
non potendo rinvenirsi né nella lettera della norma richiamata né nella interpretazione
consolidata della giurisprudenza alcuna indicazione nel senso che in caso di affidamento
congiunto solo il collocamento temporalmente prevalente giustifica l’assegnazione della casa
familiare.
Le pronunce della Cassazione su cui l’appellante fonda tale prospettazione si riferiscono a
ipotesi diversa da quella che viene in considerazione nel presente giudizio (in quel caso si
trattava di valutare se fosse configurabile una stabile dimora con il genitore del figlio
maggiorenne iscritto all’università di altra città) e pertanto i principi in quella sede affermati
non possono essere automaticamente estesi al caso in esame, in cui si tratta di accertare la
sussistenza di un legame dei figli minori con la casa familiare in cui vive il genitore a cui sono
stati affidati, sia pure con collocamento non prevalente.
Posto che l’art. 6 comma 6 della legge n. 898/1970 non impedisce l’assegnazione della casa
familiare al coniuge non proprietario se affidatario di figli minori ma non collocatario
prevalente, la decisione assunta dal primo giudice è condivisibile, in quanto fondata su una
corretta ponderazione dell’interesse dei minori, valutata in relazione alle modalità
dell’affidamento condiviso in concreto disposte.
Non può dubitarsi del fatto che il An.De. abbia prospettato al primo giudice l’intenzione di
continuare a vivere con i figli a Palata, quindi in una casa diversa da quella familiare; conferma
di tanto si trae dallo stesso contegno difensivo tenuto nel presente grado di giudizio, dal
momento che né con l’atto di appello né con le successive difese l’appellante principale ha
dichiarato di voler andare a vivere nella casa familiare di Montecilfone, paese rispetto al quale
ha anzi affermato non esservi alcun legame significativo dei figli.
A fronte di tale volontà, il primo giudice ha giustamente ritenuto meritevole di tutela
l’interesse dei minori a conservare, sia pure entro limiti temporali più ristretti, l’ambiente
familiare in cui sono cresciuti e hanno vissuto anche dopo la separazione.
Tale interesse è particolarmente evidente se si considera l’ampiezza dei periodi di permanenza
dei figli con la madre: durante il periodo scolastico è stabilito che i minori permangano presso
ciascun genitore a giorni alterni dal lunedì al venerdì e a fine settimana alterni con
pernottamento; durante il periodo estivo i due fratelli, secondo quanto riferito da Sa., vivono
entrambi con il padre fino a metà luglio e con la madre fino all’inizio della scuola.
Va anche valorizzata la circostanza che, al di là della preferenza manifestata da Sa. in ordine al
collocamento prevalente, i figli hanno un rapporto sereno ed equilibrato con entrambi i
genitori, ciascuno dei quali non frappone ostacoli alla frequentazione dell’altro genitore; è
quindi possibile che essi stiano nella casa di Montecilfone anche in periodi ulteriori rispetto a
quelli regolamentati.
Anche a prescindere da tale circostanza, la permanenza presso la madre a pomeriggi alterni e a
fine settimana alterni nel periodo ordinario, considerato che la mattina i ragazzi generalmente
non sono a casa in quanto impegnati nella frequenza scolastica, realizza un collocamento
sostanzialmente paritario dei figli minori presso i genitori, che ha evidentemente giustificato la
mancata previsione a carico della madre di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento
dei figli, che sarebbe stato necessario ove la prevalenza del collocamento presso il padre fosse
stata marcata. Prive di fondamento sono le deduzioni di parte appellante in ordine alla brevità
del periodo in cui i due figli hanno vissuto nella casa familiare dopo la separazione: Sa. è
andato a vivere con il padre due anni dopo la separazione omologata nell’aprile 2013 e Lo.
subito dopo la pronuncia dell’ordinanza presidenziale nel settembre 2018.
Ai fini della valutazione dell’interesse a conservare l’habitat domestico occorre avere riguardo
al complessivo periodo in cui i figli hanno vissuto nella casa familiare anche, e soprattutto,
prima della separazione dei genitori; tale periodo è certamente consistente, in quanto i due
ragazzi, nati nel 2004 e nel 2009, vi hanno trascorso tutta l’infanzia, la fanciullezza e la prima
adolescenza, così sviluppandovi un legame che è da presumere assai intenso e che sarebbe
deleterio recidere del tutto.
Se il legislatore attribuisce rilevanza all’interesse dei figli maggiorenni a conservare l’habitat
domestico e la giurisprudenza non esclude tale interesse persino in caso di assenze prolungate
(ad esempio per studi universitari o lavoro in altra città: v. Cass., n. 11320/2005), a maggior
ragione deve considerarsi meritevole di tutela quello di figli dell’età di diciassette e dodici anni
a vivere nella casa familiare per un periodo di tempo sostanzialmente paritario rispetto a
quello che trascorrono nell’abitazione dell’altro genitore.
È da escludere, poi, che siano venuti meno i legami affettivi dei minori con la casa di
Montecilfone per il solo fatto che essi frequentano la scuola in paesi diversi: la permanenza di
un legame intenso con la casa familiare non è influenzata dall’esistenza di interessi di studio, di
lavoro e di altra natura in posti diversi, come confermato dalla giurisprudenza che si è in
precedenza richiamata in merito alla posizione dei figli maggiorenni che studiano in altra città
e che non interrompono, per ciò solo, il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, se
vi fanno ritorno ogni qualvolta gli impegni lo consentono.
3. An.Lu. censura la decisione del tribunale di accogliere solo parzialmente la richiesta dalla
stessa proposta ex art. 709-ter c.p.c., infliggendo al An.De. la sanzione dell’ammonimento,
ritenuta dal primo giudice sufficiente allo scopo di prevenire ulteriori violazioni. Deduce che il
comportamento tenuto dal An.De. è lesivo dei principi relativi all’affido condiviso e giustifica la
modifica delle modalità dell’affidamento dei figli, con la collocazione prevalente presso di lei, e
la condanna dell’altro coniuge al risarcimento dei danni.
L’episodio che ha indotto il tribunale a infliggere al An.De. la sanzione dell’ammonimento è
costituito dal trasferimento del minore Lo. dalla scuola primaria di Montecilfone a quella di
Palata, senza il consenso della An.Lu. Il tribunale ha dato atto che la decisione, eccedendo
l’ordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere concordata tra i coniugi e, in caso di
disaccordo, avrebbe richiesto l’intervento del giudice ex art. 337 comma 3 c.p.c.; pur
stigmatizzando la decisione unilaterale adottata dal An.De., ha tuttavia ritenuto che tale
spostamento, peraltro interno al medesimo istituto operante in entrambi i comuni, sia prima
facie ragionevole in ragione della mutata collocazione prevalente del minore, sostanzialmente
ratificandolo. In relazione alle circostanze complessivamente considerate deve concordarsi con
l’affermazione del primo giudice, secondo il quale la vicenda “scaturisce da un profilo di
inadeguatezza comune a entrambi i genitori – L’incapacità di instaurare un dialogo costruttivo e
sereno in funzione della gestione condivisa dell’allevamento e dell’educazione dei figli – dal
quale non sono derivate, allo stato, significative conseguenze pregiudizievoli per i minori”.
Essendo la decisione unilateralmente adottata dal An.De. sostanzialmente conforme
all’interesse del figlio Lo. in relazione alla sopravvenuta modifica del suo collocamento
prevalente e dovendo, quindi, escludersi effetti pregiudizievoli per i figli, sproporzionata
sarebbe stata la modifica delle condizioni dell’affidamento, con la previsione del collocamento
prevalente presso la madre dello stesso Lo. o di entrambi i figli.
Nessuna specifica argomentazione, del resto, ha svolto l’appellata in ordine alla rispondenza
all’interesse dei figli del collocamento che ella sollecita come conseguenza della condotta
tenuta dal An.De. nel singolo episodio ricordato; neppure ha censurato l’affermazione del
primo giudice, secondo cui i minori hanno diritto a consolidare e sviluppare il rapporto di
fratellanza e, quindi, a essere collocati presso lo stesso genitore.
Per di più la stessa appellata riconosce di essere titolare di un diritto di visita assai ampio,
utilizzando tale argomento per contrastare l’avversa impugnazione relativa all’assegnazione
della casa familiare; la modifica del collocamento prevalente, quindi, pur non apportando una
modifica sostanziale della posizione della An.Lu., contravverrebbe a un desiderio espresso dal
maggiore dei figli, che si è fatto portavoce anche della volontà del più piccolo.
Non giustificandosi la modifica delle modalità di affidamento dei figli minori, deve essere
rigettata anche la richiesta di assegno a carico dell’appellante principale, a titolo di contributo
al mantenimento degli stessi.
Per le stesse ragioni esposte non può essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento
dei danni, la cui sussistenza deve essere esclusa in ragione della rispondenza all’interesse del
minore della decisione unilaterale del An.De.
In conclusione, deve ritenersi adeguata a prevenire ulteriori violazioni da parte del An.De. la
sanzione dell’ammonimento allo stesso inflitta, opportunamente accompagnata dalla diffida a
entrambi i coniugi a cessare immediatamente ogni sterile ostruzionismo reciproco
nell’esercizio della responsabilità genitoriale e dalla delega al Servizio sociale del comune di
residenza dei minori di presa in carico del nucleo familiare allo specifico fine di ripristinare un
clima di serenità e coesione tra genitori nella gestione dei figli; successivi comportamenti
eventualmente tenuti dal An.De. non sono idonei a influire sul giudizio prognostico compiuto
al momento in cui la sanzione è stata irrogata, potendo, al limite, fondare eventuali ulteriori
richieste ex art. 709-ter c.p.c.
4. In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, va disposta la compensazione
integrale delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta
integralmente nei confronti di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
la Corte d’appello di Campobasso – collegio civile,
pronunciando definitivamente sull’appello principale proposto con ricorso depositato il
10.9.2020 da An.De. nei confronti di An.Lu. avverso la sentenza n. 276/2020, pronunciata dal
Tribunale di Larino il 13.7.2020, nonché sull’appello incidentale proposto dall’appellata con
comparsa depositata il 21.10.2020, così provvede:
1) rigetta l’appello principale;
2) rigetta l’appello incidentale;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di appellante principale e
incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della corte, in data 1° dicembre 2021.

Marito affetto da sindrome da dipendenza da alcool. Imputabile per maltrattamenti e lesioni

Tribunale Pescara, sent., 25 gennaio 2022, n. 3202 – Pres. Villani, Giud. Rel. Valente
TRIBUNALE DI PESCARA
All’udienza del 20 dicembre 2021 ha emesso la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
D.C.A., nato a F. il (…), residente a M., Corso U. n.233 – domicilio eletto in sede di Riesame
– presente-
Posizione giuridica:
sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare dal 16.8.2019;
Dal 3.3.2020 (aggravamento) sottoposto agli arresti domiciliari;
In data 31.5.2021 revocata la misura.
assistito e difeso di fiducia dall’Avv. Marcello Cordona del Foro di Pescara;
con l’intervento del P.M., Dott.ssa De Lucia Gabriella
IMPUTATO
Come da foglio allegato
IMPUTATO
1) Reato p. e p. dall’art. 572/2 comma c.p. (già artt. 572, 61 n. 11 quinquies c.p.), perché, mediante
continui soprusi, angherie, violenze morali e fisiche, maltrattava P.R., moglie convivente,
costringendola a vivere in uno stato di permanente umiliazione e sofferenza psico-fisica. In
particolare, la percuoteva ripetutamente con calci, pugni ed in alcuni casi financo con l’uso di armi
improprie anche alla presenza dei figli (di cui tre ancora minorenni), sempre per banali motivi e le
impediva di uscire di casa da sola, di comunicare con il cellulare e di incontrare autonomamente
altre persone. In particolare:
nel 2017 circa in Venezia, all’interno di una stanza d’albergo, dapprima la insultava e la percuoteva
pretendendo che si trovasse nuda sul letto, quindi, dopo essersi procurato un coltello ed un paio di
forbici la colpiva ripetutamente cagionandole plurime ferire da taglio;
l’11.08.2019, rientrato a casa, dapprima le ordinava di uscire dalla stanza, quindi, alla presenza dei
figli minori F.D.C. ed E.D.C., la insultava ripetutamente con frasi del tipo “sei una puttana” e la
picchiava selvaggiamente con calci e pugni; infine, dopo aver raggiunto il secondo piano, infrangeva
la porta della stanza nella quale la moglie si era rifugiata e la colpiva ripetutamente con un ferro da
barbecue fino a farla cadere rovinosamente a terra.
Con raggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni diciotto.
In Montesilvano, Venezia e Pescara, fino all’ 11 Agosto 2019
2) Reato p. e p. dagli artt. 582, 585, 576 n. 5), 577 n. 1) e 61 n. 11 quinquies c.p., perché, in occasione
della condotta meglio descritta al capo A), mediante l’ausilio di un ferro da barbecue procurava a
P.R. lesioni consistite in “Trauma cranio facciale con frattura della ossa nasali” con prognosi di gg.
30 (fattispecie procedibile d’ufficio).
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con l’uso di un’arma, in presenza dei figli minorenni, in
occasione della commissione del reato di cui all’art. 572 c.p. e ai danni della moglie.
In Pescara, l’ 11 Agosto 2019
Svolgimento del processo
Si procede nei confronti di D.C.A. per i reati di cui in epigrafe.
All’udienza del 27.1.2020 il Tribunale ha ordinato la rinnovazione della notifica del decreto di
giudizio immediato, a seguito della quale l’imputato ha chiesto ed ottenuto l’ammissione al giudizio
abbreviato.
E’ stata disposta una perizia medico-legale finalizzata ad accertare lo stato di capacità del prevenuto
al momento dei fatti e la sua eventuale pericolosità sociale. All’uopo è stato nominato il Dott.R.D.L..
Acquisita la relazione peritale e il fascicolo del P.M., le parti hanno concluso come in epigrafe
riportato e il Tribunale ha deciso come da dispositivo più oltre riprodotto.
Motivi della decisione
Sussiste, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di D.C.A. in ordine ai reati a
lui ascritti nei capi di imputazione. Dall’esame della documentazione agli atti è risultato che a seguito
di una segnalazione pervenuta in data 11.8.2019 presso la Questura di Pescara per lite familiare,
personale di P.G. si è portato alle ore 20:00 presso l’abitazione sita in via D. J. della T. n. 19 del
Comune di Pescara, constatando la presenza di un uomo ed una donna, identificati nei coniugi
D.C.A. e P.R., ancora in stato di forte agitazione, e della presenza di un’altra donna, identificata in
D.A.R.A., madre convivente dell’imputato, con in braccio i propri nipoti, F. (di anni 5) ed E. (di anni
7) entrambi in lacrime.
Nell’immediatezza dei fatti la P. – che presentava evidenti ferite e tumefazioni – riferiva agli operanti
che da diverso tempo il coniuge era solito tenere nei suoi confronti condotte aggressive, ingiuriose
e vessatorie, anche in presenza dei suoi quattro figli e di sua suocera, ma di non averli mai denunciati
per il timore di conseguenze ancora più gravi; che prima del loro arrivo il coniuge, verosimilmente
ubriaco, l’aveva dapprima insultata dicendole “se una puttana” e lanciandole addosso degli ortaggi
poco prima acquistati e, poi, picchiata con calci e pugni e da ultimo aggredita fisicamente, con un
arnese del barbecue, dopo aver rotto la porta di una stanza ove si era rifugiata con i suoi figli.
Gli operanti avevano modo di rilevare che la stanza indicata dalla P. come il luogo in cui era iniziata
l’aggressione si presentava in disordine e vi erano tracce di sangue e vetri rotti sul pavimento
dell’abitazione.
La P., prontamente, trasportata con l’autombulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di
Pescara, veniva, ivi trattenuta, essendole stato riscontrato un “trauma cranico facciale con frattura
delle ossa nasali” – lesioni, queste, compatibili con la versione dei fatti resa dalla stessa agli agenti di
P.S.
La P. – sentita nuovamente a s.i.t. alle ore 9:55 del giorno successivo, 12.8.2019, all’interno
dell’ospedale – confermava, senza incorrere in contraddizioni e inverosimiglianze, quanto narrato il
giorno precedente; ribadiva che “episodi come quelli di ieri avvengono purtroppo molto spesso, A.
cerca sempre la lite”; riferiva di aver richiesto l’intervento dei Carabinieri solo un paio di volte
quando vivevano in un’altra abitazione sita nel Comune di Montesilvano e di aver subito, in passato,
un’altra grave aggressione fisica ad opera del marito nel mentre erano in vacanza a Venezia. In tale
circostanza – che collocava temporalmente nell’anno 2017 – il marito l’aveva insultata e picchiata
soltanto perché, contrariamente alle sue aspettative, non l’aveva trovata a letto nuda. Indispettito da
ciò “lui è sceso nella hall ed è risalito con un coltello e delle forbici e mi ha colpito sulla schiena con
entrambi. Mi sono medicata da sola, non ho chiamato nessuno. Siamo tornati a Pescara con il treno
e poi mi ha aiutato uria suocera a medicarmi un’altra volta”. Ha aggiunto, che il marito le vietava di
gestire il denaro, di utilizzare un telefono cellulare e di avere le chiavi di casa.
Nella stessa giornata del 12.8.2019, alle ore 12.15, gli operanti provvedevano a sentire a s.i.t. il figlio
maggiorenne, D.C.L., il quale riferiva che la madre era da oltre tre anni oggetto di aggressioni fisiche
e verbali ad opera del padre e che quella sera, nel rientrare a casa dal lavoro, aveva sentito il padre
urlare contro la madre frasi ingiuriose quali “puttana”, “zoccola” e simili, e di essersi determinato a
chiamare il 113 perché allarmato dalle urla della madre. Ha precisato, che il padre “quando ha la
luna storta si arrabbia, diventa violento, gli basta una fesseria per innescare la sua reazione senza
senso” e che le aggressioni fisiche e verbali ad opera del padre in danno della madre erano frequenti:
“più volte al mese “. Si trattava dell’abituale modalità con cui il padre si rapportava alla propria
moglie, anche in presenza dei fratelli minori. Di essere intervenuto più volte in soccorso della madre
– come anche sua nonna. Ha riferito di un episodio in cui la madre per sottrarsi all’aggressione del
marito si era rifugiata presso la Caserma dei Carabinieri di Montesilvano, sita vicina alla loro
abitazione. Ha confermato la circostanza che la madre non possiede denaro, né un telefono cellulare,
né le chiavi di casa perché il padre non vuole e che la stessa non ha vita sociale.
Non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal figlio dell’imputato, non essendo emerso
alcun proposito vendicativo o gratuitamente calunnioso da parte dello stesso nei confronti
dell’imputato.
Appare evidente che le dichiarazioni del figlio si collocano, inequivocabilmente, a sostegno delle
dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa.
La sostanziale uniformità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla P.O. e dal figlio dell’imputato,
risulta confortata dalla circostanza che già in data 19.4.2018 personale della Compagnia dei
Carabinieri di Montesilvano era intervenuto presso l’abitazione dei coniugi D.C.A. e P.R. (vedasi
doc. 23 del fascicolo del P.M.) perché era in corso una lite familiare, constatando uno stato di
agitazione e un grave disagio della P..
Durante la narrazione dei fatti – per come si evince dalla semplice lettura delle s.i.t. in atti – la persona
offesa si è sempre espressa senza esasperare o esagerare nella narrazione dei fatti e del regime di
vita – circostanza, questa, che depone per una sua spontaneità e genuinità.
L’episodio dell’11.8.2019, puntualmente ricostruito dalla persona offesa, e riscontrato dal referto
medico, dall’annotazione di servizio della P.G. intervenuta sul posto e dalle dichiarazioni del figlio,
L., dà conto della gravità dello stesso e ben spiega la ragione della presentazione della denuncia,
collocatasi al culmine di una serie di precedenti violenze, vessazioni e prevaricazioni, mai prima
denunciate. La persona offesa non era e non è portatrice di un interesse economico, strettamente
correlato all’esito del processo – circostanza, questa, che depone ulteriormente sulla attendibilità
della P..
Non rileva, contrariamente alla prospettazione della difesa, ai fini dell’attendibilità della persona
offesa, il comportamento della stessa, determinatasi a rimettere la querela sporta nei confronti del
marito, rappresentando la remissione di querela al più un tentativo della vittima di riappacificare il
clima familiare.
Non pare condivisibile l’assunto della difesa, secondo cui vi era reciprocità nei comportamenti
aggressivi, dovuti a divergenze e litigi di coppia, atteso che una tale ricostruzione della dinamica
degli accadimenti stride con l’intero compendio probatorio ed in particolare con le dichiarazioni rese
dal figlio della coppia, il quale non ha minimamente accennato a reciproche violenze.
Insomma, gli elementi sopra evidenziati si collocano, all’evidenza, a sostegno dell’ipotesi
accusatoria.
La patologia cui era affetto l’imputato all’epoca dei fatti: “Sindrome da dipendenza da alcool” non si
colloca tra le alterazioni patologiche idonee ad escludere totalmente la capacità di intendere e di
volere del prevenuto – come evidenziato dal perito nella relazione resa in data 7 maggio 2021.
Pertanto, il quadro clinico offerto dal perito consente solo di affermare che il periziato al momento
dei fatti in oggetto era seminfermo di mente a causa della patologia sopra diagnosticata.
Pertanto, l’imputato va ritenuto responsabile dei reati ascrittigli.
Quanto alla determinazione della pena, valutati tutti gli elementi di cui all’alt. 133 c.p. e riconosciuta
l’attenuante di cui all’art.89 C.P., si stima equa la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di
reclusione (cosi determinata: ritenuta la continuazione tra i reati, attesa l’evidente unicità del
medesimo disegno criminoso, pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), e tenuto conto
che i fatti contestati ricadono sotto la vecchia disciplina, anni tre di reclusione, ridotta ex art.89 c.p.
alla pena di anni due di reclusione, aumentata ex artt.81 C.P., alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena di cui sopra.
L’imputato è tenuto per legge al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono i presupposti di legge per concedere al prevenuto il beneficio della sospensione
condizionale della pena.
La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo ex art.544 co.3 c.p.p.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.;
dichiara
D.C.A. responsabile dei reati ascrittigli e, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, lo condanna
alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese
processuali. Pena sospesa.
Fissa giorni 90 per la motivazione.

Revocato il mantenimento alla moglie convivente e alla figlia con lavoro a tempo indeterminato

Tribunale Alessandria, Sent., 26 gennaio 2022, n. 56 – Pres. Marozzo, Giud. Rel. Bersani
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 513/2020 promossa da:
F.L. (…) nata B. M. (C.) (…) difesa da avv. ZEPPA ENRICO domiciliata a VIA PIACENZA 23 15121
ALESSANDRIA
ricorrente
contro
B.D. nato il (…) a A. S. (A.) (…) difesa dall’avv. GALANTINO MARGHERITA domiciliata VIA
MAZZINI N. 7 CASTELNUOVO SCRIVIA
resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente Sig. L. esponeva quanto segue
1) di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra D. in S. (A.), in data 18/05/1997;
2) dall’unione nascevano due figlie, A. il (…) e N. il (…), (doc. n. 2, 3 già in atti);
3) i coniugi, inizialmente in regime di comunione dei beni, successivamente sceglievano il regime di
separazione dei beni, con atto a rogito Notaio V.M. di A. in data (…);
4) l’unione, dapprima felice, diveniva in seguito più difficile ed i coniugi decidevano di separarsi
consensualmente;
5) con il ricorso del 29/11/2012 (doc. n. 4 già in atti), R.G. n. 1037/2012, i Signori L. e D. chiedevano al
Tribunale di Tortona di pronunciare la separazione consensuale;
6) in data 28/01/2013, il Tribunale omologava con decreto la separazione fra i Sig.ri L. e D. (cfr doc.
n. 4) alle seguenti condizioni:
– affidamento congiunto delle figlie, con sistemazione prioritaria presso la madre;
– corresponsione da parte del Sig. L. della somma di Euro 100,00 mensili per la Sig.ra D. ed Euro
175,00 mensili per ciascuna figlia, con spese straordinarie da ripartirsi tra i coniugi
proporzionalmente al reddito di ciascuno;
– le parti concordavano che, la casa coniugale sarebbe stata messa in vendita, con ripartizione del
ricavato al 50% e detrazione dal 50% spettante alla Sig.ra D., degli importi relativi alle rate di mutuo
pagate dal Sig. L. a far data da settembre 2012;
– la casa coniugale, con il relativo mobilio, veniva temporaneamente assegnata al Sig. L. sino alla
vendita, con onere del medesimo di pagare per intero le rate del mutuo ipotecario;
– la Sig.ra D. e le figlie spostavano la propria dimora presso la di lei madre;
– le parti concordavano che al momento della vendita della casa coniugale si sarebbero divisi i mobili;
– l’autovettura FIAT Panda intestata al Sig. L. restava in uso alla Sig.ra D., con onere in capo a
quest’ultima di sopportarne le spese di utilizzo;
7) successivamente la Sig.ra D. iniziava una convivenza stabile e duratura con un’altra persona, dalla
quale nasceva un figlio;
8) tra il 2014 ed il 2015 il Sig. L. perdeva il lavoro, ed in quella condizione pur provvedendo al
pagamento del mantenimento alla moglie e alle figlie, non riusciva più a far fronte al pagamento del
mutuo del quale, dalla data della separazione, aveva pagato la somma di Euro 7.785,10.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Alessandria, rejectis adversis:
A) Nel merito:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/05/1997 dal Sig. L.F. e dalla Sig.ra
D.B. in S. (A.), registrato presso il Comune di SALE (AL) al n. 2, Serie A, Parte II, Anno 1997, e
statuire, per l’effetto, che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a
seguito del matrimonio, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SALE (AL) di
procedere all’annotazione della Sentenza, il tutto alle seguenti condizioni:
a) cessazione dell’obbligo del Sig. L. di versare l’importo di Euro 100,00 a titolo di mantenimento
della Sig.ra D.B., contestualmente alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
b) assegnazione della casa coniugale, sita in S. (A.) Via M. n. 64, catastalmente identificata al N.C.E.U.
del medesimo Comune al foglio (…), mapp. (…), sub. (…), in comproprietà tra i coniugi, unitamente
al mobilio, al Sig. L.F. sino alla vendita della medesima, con onere in capo all’assegnatario delle spese
di manutenzione ordinaria della medesima e di quelle di ordinaria gestione;
c) ripartizione al 50% tra i coniugi del ricavato della vendita della casa coniugale se eccedente
rispetto al debito residuo verso la banca e agli oneri derivanti dalle azioni esecutive, con sottrazione
dalla quota di spettanza della Sig.ra D. della somma pagata dal Sig. L.F. per le rate di mutuo
maturate dopo la separazione;
d) disporre l’affidamento congiunto delle figlie L.N. e L.A., con esercizio congiunto della potestà
sulle medesime;
e) disporre che il Sig. L. possa vedere le figlie, compatibilmente con le esigenze di studio delle
medesime ed i suoi turni ed orari di lavoro;
f) disporre che il Sig. L.F. corrisponda un assegno mensile di Euro 175,00 (centosettantacinque/00),
da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT, per il mantenimento di ciascuna figlia;
g) disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese
straordinarie che si rendessero necessarie nell’interesse delle figlie;
h) disporre che per la corretta individuazione delle spese straordinarie venga applicato l’art. 11 del
Protocollo in data 20 luglio 2016 adottato dal Tribunale di Alessandria, con l’esclusione delle spese
di trasporto pubblico, da considerarsi comprese nell’assegno di mantenimento;
i) disporre l’onere in capo alla Sig.ra D. di chiedere il rimborso dei libri scolastici, ai sensi e per gli
effetti di cui alla L. n. 448 del 1998 e s.m.i., se ne sussiste il titolo;
l) disporre l’onere in capo alla la Sig.ra D. di comunicare tempestivamente al Sig. L. l’avvenuta
erogazione dei rimborsi per l’acquisto di libri di testo ex L. n. 448 del 1998 e s.m.i., e disporre altresì
che il 50% di tali importi sia da lei restituito al Sig. L. entro il giorno 10 del mese successivo a quello
di accredito, con facoltà del Sig. L. di portarli in compensazione con le spese straordinarie;
m) disporre che tutte le spese straordinarie siano richieste e documentate nei modi previsti dal
Protocollo in data 20 luglio 2016 adottato dal Tribunale di Alessandria e che le spese che necessitano
di preventivo accordo siano concordate secondo le modalità stabilite nel medesimo protocollo;
n) disporre che la Sig.ra D. trasmetta al Sig. L. le ricevute di pagamento delle spese mediche
corredate dalla relativa prescrizione medica, nonché le ricevute delle spese scolastiche entro 15 gg
dal pagamento;
o) disporre che la Sig.ra D. comunichi al Sig. L. il luogo dove dimorano le figlie, se diverso dalla
residenza anagrafica, il nominativo del loro medico di base del SSN, l’istituto scolastico e/o
l’Università ed il corso universitario da esse frequentate, tenendolo sempre al corrente delle
eventuali variazioni dei suddetti dati;
p) disporre che il pagamento delle spese straordinarie avvenga in concomitanza con il versamento
dell’importo del mantenimento mensile relativo al mese successivo a quello in cui la richiesta di
rimborso è stata fatta;
B) In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare ed indicare mezzi di prova nei
concedendi termini istruttori.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Salvis juribus.
Si costituiva parte resistente contestando la prospettazione di parte ricorrente, rassegnando le
seguenti conclusioni: “Piaccia all’ Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria o diversa istanza
eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso:
1) dichiarare, eventualmente anche mediante sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario contratto il 18 maggio 1997 a Sale (AL);
2) dare atto che B.D. è disoccupata, invalida civile al 100%, nonché convivente con le figlie
maggiorenni non economicamente autosufficienti e che per tale ragione ha diritto all’assegnazione
della casa coniugale, della quale è comproprietaria al 50%, sita in S. (A.) – via M. n 64, unitamente al
mobilio;
3) dare atto che, nell’ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla madre, N.L. avrà diritto di
percepire un contributo al mantenimento, oltre rivalutazione Istat, pari ad Euro 200,00, oltre al 100%
delle spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie e A.L. avrà diritto di percepire un
contributo al mantenimento pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione Istat;
4) dare atto che nell’ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale alla madre, con loro
convivente, N.L. avrà diritto di percepire un contributo al mantenimento, oltre rivalutazione Istat,
pari ad Euro 350,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie e A.L.
avrà diritto di percepire un contributo al mantenimento pari ad Euro 150,00, oltre rivalutazione Istat.
5) disporre che, a cura della Cancelleria, l’emananda sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo
il suo passaggio in giudicato, all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori
incombenti di legge
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di questo giudizio”.
Le parti comparivano avanti il Presidente del Tribunale, il quale a scioglimento della riserva
adottava il seguente provvedimento provvisorio: ” sciogliendo la riserva di decisione dell’udienza
del 16.10.2020 nella causa per scioglimento del matrimonio promossa con ricorso depositato il
13.2.2020 da L.F. nei confronti di D.B.; sentite le parti; fatta salva ogni diversa successiva
determinazione all’esito dell’istruttoria; ritiene che non constino circostanze tali da modificare in via
urgente le condizioni della separazione. Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. G. Bersani e
rimette le parti dinanzi a quest’ultimo per l’udienza di prima comparizione del 12.1.2021 ore 10.
Concede termine a parte ricorrente sino al 10.12.2020 per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa e termine alla convenuta sino al 5.1.2021 per la costituzione in giudizio. Avverte la
convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167
c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio”.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative nei termini concessi dal Presidente del
Tribunale.
All’udienza del 12/01/2021, il procuratore del Sig. L. chiedeva la modifica del provvedimento del
Presidente del Tribunale in punto mantenimento della figlia L.A., motivando la richiesta sulla base
della circostanza che la medesima aveva trovato una occupazione stabile con conseguente
raggiungimento dell’indipendenza economica.
Il Giudice istruttore assegnava alle parti termine di 15 giorni per la produzione di documenti a
sostegno della richiesta di revoca del provvedimento presidenziale e rinviava la causa all’udienza
del 09/02/2021.
All’udienza del 09/02/2021, il Giudice invitava la parte resistente a depositare la busta paga di L.A.
e rinviava la causa all’udienza del 24/02/2021.
All’udienza del 24/02/2021, vista la documentazione prodotta da parte resistente, il procuratore del
Sig. L. reiterava la revoca dell’assegno di mantenimento a favore di L.A. e della resistente, fondando
tale richiesta sulla base delle risultanze della busta paga depositata e del documento n. 18 allegato
alla memoria integrativa, ed evidenziando che entrambe i documenti costituivano fatti nuovi, non
conosciuti al momento dell’emanazione del provvedimento presidenziale di cui si chiedeva la
revisione.
Con Provv. del 09 marzo 2021, il Giudice rigettava le richieste di modifica del provvedimento
presidenziale e rinviava la causa all’udienza del 30/03/2021.
All’udienza del 30/03/2021, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
Con ordinanza del 23 giugno 2021 il Giudice istruttore adottava la seguente ordinanza a seguito
delle richieste istruttorie delle parti: ” P.Q.M. Non ammette la prova per testi ed interrogatorio
formale indicata da parte ricorrente trattandosi di fatti e circostanza da provarsi documentalmente;
Ammette la prova per interrogatorio formale e per testi indicata da parte convenuta con riferimento
ai capitoli 4); non ammette i restanti capitoli trattandosi di fatti e circostanza da provarsi
documentalmente; Ordina ai sensi dell’art. 210 c.p.c. alla Sig.ra D.B., alla Sig.ra L.A., alla B. S.p.A.
l’esibizione del CUD 2021 per i redditi 2020 della Sig.ra L.A.; a F.L. l’esibizione dell’atto di
pignoramento dell’immobile e di tutti i documenti relativi alla procedura esecutiva sulla casa
coniugale; Ordina – ai sensi dell’art. 213 c.p.c. all’Agenzia delle Entrate di Alessandria l’esibizione
del CUD 2021 per i redditi 2020 e della dichiarazione dei redditi della Sig.ra L.A. e ogni documento
dal quale risulti il reddito da questa percepito nell’anno 2020. Documentazione da depositarsi in
cancelleria entro il termine del 15 settembre 2021″.
All’udienza del 28 settembre 2021 le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di
precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 28 ottobre 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva
riservata per la decisione collegiale con termine per note ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta dalla ricorrente merita
accoglimento anche in considerazione dell’adesione a tale richiesta da parte della resistente.
I coniugi vivono separati fin dall’omologazione della sentenza di separazione omologata dal
Tribunale di Tortona del 28 gennaio 2013 ed i medesimi non hanno più ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della richiesta congiunta.
Sull’affidamento dei figli
Nulla deve essere disposto in ordine all’affidamento delle figlie A., nata il (…) e la
figlia N. nata il (…) essendo entrambe maggiorenni.
Sul contributo al mantenimento delle figlie A. e N. maggiorenni
E’ noto che costituisce diritto di tutti i figli – indipendentemente da un vincolo coniugale che possa
legare i loro genitori – essere dagli stessi mantenuti sino al momento della raggiunta autosufficienza
economica. L’obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta.
L’assegno periodico assicura al figlio il diritto ad essere mantenuto anche nella fase di disgregazione
della famiglia per separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori.
Il versamento dell’assegno è – pertanto – una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale
un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non
siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
La misura dell’assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla
capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il
concorrente obbligo dell’altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita
tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei
suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Pertanto, nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio neppure in caso di
intervenuta decadenza, né l’assegno periodico di mantenimento non può essere oggetto di rinunzia
da parte del genitore percipiente non trattandosi di un suo diritto ma del figlio.
Il dovere di mantenere i figli deve essere adempiuto da parte di entrambi i genitori
proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La corresponsione dell’assegno è quindi la modalità con cui un genitore, generalmente quello non
collocatario in via prevalente, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle
esigenze dei figli somministrando all’altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il
soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente
analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2012, n.
785).
Nel caso concreto è stato provato che la figlia delle parti sig.na L.A. è occupata mediante un contratto
di apprendistato professionalizzante presso la soc. B., a cui è applicato il CCNL Distribuzione
Moderna Organizzata (cfr. doc. 6 parte resistente – Piano formativo individuale).
In base a quanto stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato
professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e tale veniva definito anche
dall’art. 1 del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 (in tal senso anche la Giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. lav., 13/07/2017, n.17373).
A seguito dell’avvenuto deposito della busta paga di L.A. è inoltre emerso che la retribuzione della
medesima riferita al mese di gennaio 2021, ammonta ad euro Euro 710,00 netti mensili; dalla
Certificazione Unica relativo all’anno 2020 di L.A., depositata in atti, risulta un reddito di Euro
10.639,52 relativo al periodo dal 09/03/2020 (data di assunzione) al 31/12/2020. Poiché la retribuzione
sopra indicata era riferibile ad un periodo di circa dieci mesi, la retribuzione media mensile è
pertanto di circa 1.060 euro.
Ad avviso del Tribunale la natura del contratto e la retribuzione percepita dalla figlia sig.na L.A. –
nei termini sopra indicati – sono elementi sufficienti a garantire alla medesima l’indipendenza
economica.
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “il diritto del coniuge separato di ottenere un
assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo
abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una
adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad
opera del genitore” (Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n.6509).
A ciò consegue l’accoglimento della domanda del ricorrente Sig. L. di cessazione dell’obbligo di
corrispondere il mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie della figlia L.A..
Relativamente all’altra figlia maggiorenne L.N., il ricorrente Sig. L. chiede che l’ammontare
dell’assegno di mantenimento sia confermato in Euro 175,00 mensili, come da condizioni di
separazione, e che il contributo per le spese straordinarie sia determinato in ragione del 50% delle
medesime; la resistente chiede che il contributo al mantenimento sia aumentato ad Euro 200,00
mensili.
Ritiene il Tribunale che la somma determinata in Euro 150,00 nell’anno 2013 debba ora essere
rideterminata in Euro 200,00 mensili stante le aumentate esigenze della figlia rispetto al momento
della separazione, con attribuzione delle spese straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun
genitore secondo i criteri indicati dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Sull’assegnazione della casa coniugale.
La resistente abita nella casa coniugale con le figlie fin dal momento della separazione omologata
nel 2013.
Appare pertanto adeguato il mantenimento della situazione consolidatasi nel tempo e quindi
l’assegnazione della casa coniugale alla resistente fino a quando le parti non decideranno di porre in
vendita l’immobile di cui sono comproprietari.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione
degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), nonché
estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione
della convivenza: la separazione, infatti, instaura un regime che tende a conservare quanto più
possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi,
con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (Cass. civ. sez. I, 20 febbraio 2013, n.4178, cfr. anche Cass.
Civ. Sez I, 16 maggio 2017, n. 12196).
Ai sensi dell’art. 156 c.c., dunque, il giudice, per stabilire se e in quale misura sia dovuto il contributo
per il coniuge, deve compiere una serie di passaggi consequenziali:
a) verificare la non addebitabilità della separazione al richiedente;
b) valutare il tenore di vita in costanza di convivenza, che costituisce il parametro per
l’inadeguatezza dei redditi del richiedente;
c) accertare, comparativamente, le disponibilità economiche delle parti;
d) valutare le altre circostanze che, ex art. 156 comma 2 c.c., ai fini della quantificazione in concreto
dell’importo mensile dovuto.
Si tratta di una serie di operazioni, certamente non solo aritmetiche, di per sé difficili ma rese ancora
più complesse dai numerosi mutamenti della realtà sociale (aumento dei coniugi che ricostituiscono
un nuovo nucleo familiare; persistenza della capacità lavorativa differenziata in base al sesso;
aumento del numero delle convivenze more uxorio; maggior intervento delle famiglie di origine)
che impongono all’operatore un’attenta valutazione complessiva e al contempo analitica di tutti i
fattori che possono portare all’imposizione di un contributo al mantenimento da un coniuge all’altro.
Una volta stabilito che il coniuge non è responsabile della frattura coniugale e che non ha redditi
sufficienti a fargli mantenere un tenore di vita analogo (ma non necessariamente identico) a quello
goduto in costanza di convivenza, il giudice procede alla valutazione comparativa dei mezzi a
disposizione di ciascun coniuge e delle altre circostanze In questa analisi entrano in gioco tutti i
fattori di carattere economico o suscettibili di valutazione economica (Cass. Civ. Sez. VI, 24 giugno
2019, n. 16809; Cass, civ. Sez VI, 15 febbraio 2018, n.3709): reddito al netto della fiscalità (Cass. Sez
VI, 31 maggio 2018, n. 13954) e patrimonio. All’esito di tale valutazione complessiva, se sussiste
sproporzione tra le parti, il giudice procederà alla determinazione dell’assegno.
Nel caso concreto, tuttavia, non appare contestato che la resistente Sig.ra D. da tempo convive
stabilmente con altra persona, avendo con la medesima costruito un nuovo nucleo familiare,
caratterizzato per i connotati della stabilità, continuità e regolarità (cfr. memoria integrativa del
05/01/2021, ove si afferma testualmente: “Se è vero che la moglie ha instaurato una convivenza “more
uxorio”, mai negata, è anche vero che dall’unione è nato un altro figlio …”).
Nel caso concreto, pertanto l’assegno di contributo al mantenimento già disposto in favore della
resistente sig.ra D. al momento della separazione deve essere revocato.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio – in considerazione dell’accoglimento della congiunta istanza di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e della parziale soccombenza di entrambe le parti su alcuni aspetti
del procedimento – devono essere compensate fra le parti..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18/05/1997 dal Sig. L.F. e dalla Sig.ra
D.B. in S. (A.), registrato presso il Comune di SALE (AL) al n. 2, Serie A, Parte II, Anno 1997,
statuendo che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio.
Manda all’Ufficio di Stato civile del Comune di SALE (AL) per i provvedimenti di competenza.
dispone
a carico del ricorrente L.F. un contributo mensile di Euro 200,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni
mese con rivalutazione annuale ISTAT a titolo di concorso al mantenimento della figlia N. divenuta
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente con attribuzione delle spese
straordinarie nella misura del 50% in capo a ciascun genitore secondo i criteri indicati dal Protocollo
in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
revoca
l’obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento in favore della figlia A. essendo divenuta
maggiorenne ed economicamente indipendente.
assegna
la casa coniugale alla resistente sig.ra D.B.
revoca
l’obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento in favore della resistente sig.ra D.B.
Dichiara
Non luogo a provvedere con riferimento alle altre richieste delle parti.
Spese compensate.

Salvaguardare il nucleo familiare adottivo del minore.

Tribunale per i Minorenni di Sassari 18 gennaio 2022
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di adozione della minore Omissis, nata omissis,
da parte di Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis del
Foro di Omissis
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “ farsi luogo all’adozione della minore Omissis da
parte del ricorrente, con l’aggiunta del proprio cognome Omissis,
posponendolo a Omissis; accertarsi e dichiararsi il legame di
parentela della suddetta minore con gli ascendenti e i parenti tutti
del ricorrente”
PMM intervenuto: “parere favorevole all’adozione; denegare la
competenza a decidere del Tribunale per i Minorenni in materia di
riconoscimento del legame parentelare della minore con gli
ascendenti e i parenti del ricorrente”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.2021 il ricorrente chiede l’adozione
della minore Omissis, figlia del proprio compagno di vita, Omissis
(unico genitore), deducendo la sua integrale condivisione rispetto al
progetto genitoriale condotto da quest’ultimo, che ha sostenuto sin
da quando, nel corso del 2019, ha deciso di recarsi negli Stati Uniti
per divenire padre in esito ad un procedimento di “gestazione per
conto di altri”, con il quale convive in Omissis unitamente alla piccola
Omissis, al cui sostentamento quotidiano contribuisce in misura
paritaria con il padre, sia affettivamente che finanziariamente, tanto
che la bambina, a suo dire, riconosce di avere “due pap à”. Dà conto,
ulteriormente, dell’intenzione di unirsi civilmente con il Omissis nel
corso del 2022.
Il padre dell’adottanda, tanto a mezzo di atto di esplicito assenso
scritto allegato al ricorso, quanto verbalmente in udienza, presta il
proprio consenso alla domanda di adozione, confermando quanto
dedotto dal Omissis in merito alle scelte di organizzazione familiare
assunte dai due uomini.
La relazione di approfondimento elaborata dal servizio sociale di
Omissis ulteriormente conferma quanto esposto dal ri corrente,
chiarendo che il rapporto fra questi e la minore appare improntato
alla fiducia e alla disponibilità reciproche, trattandosi di una relazione
“gratificante per entrambi che presuppone la costruzione di un
rapporto sicuro e organizzato ”.
A carico del ricorrente, in base agli accertamenti effettuati, non
risultano specifici pregiudizi (informativa Carabinieri di Omissis del
26.10.21).
Gli elementi fattuali appena esposti inducono univocamente a
ritenere sussistente un profondo legame affettivo fra i l ricorrente e
l’adottanda, piuttosto simile a quello esistente fra un genitore e il
proprio figlio. La circostanza che Omissis abbia sempre vissuto, sin
dalla nascita, il signor Omissis quale figura paritetica rispetto al
padre giustifica l’accoglimen to della domanda di adozione proposta,
proprio perché, nell’attuale sistema giuridico, è l’adozione in casi
particolari a rispondere a specifiche esigenze di riconoscimento legale
di rapporti affettivi così intensi dal confinare con la genitorialità
strettamente intesa. Ciò, per espressa previsione normativa
(appunto, art. 44 lett. D l. 184/83) , indipendentemente dalla
sussistenza delle condizioni proprie dell’affidamento preadottivo (che
è il presupposto dell’adozione legittimante) e, sulla base di una
giurisprudenza ormai solida (Cass. 12962/2016) , anche qualora
l’adottante sia partner del genitore dell’adottando nell’ambito di una
relazione omoaffettiva , la quale (come diffusi studi scientifici
chiariscono) sotto il profilo del sentimento verso i figli in nulla
differisce rispetto alle famiglie basate su unioni eterosessuali.
Del pari, merita accoglimento la domanda di posposizione del
cognome dell’adottante a quello già proprio della minore Omissis.
Ritiene il Tribunale che sia oggi superata l’inte rpretazione
tradizionale del combinato disposto degli artt. 55 L. n. 184/83 e 299
c.c. che prevedeva, nelle ipotesi di adozione ex art. 44 L. n.
184/1983, regole rigide e automatiche di attribuzione del cognome.
La giurisprudenza tradizionale aveva ritenu to che : “ In ipotesi di
adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b) l.
4 maggio 1983 n. 184 (ma la situazione non è diversa nell’ipotesi di
adozione ex art. 44 lett.d), stante il richiamo contenuto nel
successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299
c.c., l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori
non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale
cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per
tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna
deroga alla regola del doppio cognome fissato dal comma 1 del
menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza
del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del
minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della l. n. 184
del 1983, secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso
la sua famiglia di origine ” (Cassazione civile , sez. I , 19/08/1996 ,
n. 7618).
L’equiparazione, ai fini degli e ffetti sul cognome tra adottato
maggiorenne e adottato ex art. 44 L. n. 184/83 risente
dell’impostazione secondo la quale l’adozione in casi particolari era
stata concepita come un’adozione da distinguere rispetto a quella
legittimante proprio perch é veniva pronunciata in situazioni che
rendevano impossibile l’adozione piena e mantenevano i rapporti con
la propria famiglia d’origine. Il mantenimento del doppio cognome
risentiva di tale impostazione e, ad avviso di questo Giudice,
rappresentava un segnale al l’esterno e nella costruzione della propria
identità personale dell’appartenenza a due famiglie, quella adottiva e
quella biologica.
Nel caso in esame è evidente che non vi è l’esigenza di tutelare
una famiglia d’origine diversa da quella adottiva o il sen so di
appartenenza a due famiglie perch é l’unica famiglia della minore è
quella composta dalla coppia Omissis.
Relativamente ai richiesti accertamento e consequenziale
dichiarazione del legame familiare fra l’adottanda e i parenti ed
ascendenti del ricorrente, in sede di udienza il PMM, intervenuto, ha
eccepito l’incompetenza del Tribunale per i Minorenni , trattandosi di
materia non espressamente indicata tra quelle di cui all’articolo 38
delle disposizioni attuative del codice civile, che regola
fondamentalmente il riparto di competenza tra i plessi giurisdizionali
minorile ed ordinario.
L’eccezione è rigettata: a ben vedere, infatti, il riconoscimento
del legame parentelare fra adottando e famiglia dell’adottante
equivale a una mera conseguenza dell a pronuncia di adozione, in altri
termini costituisce una specificazione dei contenuti dell’istituto ad
oggetto della domanda principale. Ne discende che l’organo
giurisdizionale competente a conoscere della domanda di adozione
(pacificamente il Tribunale per i Minorenni) è, in astratto, anche
competente a pronunciarsi in senso dichiarativo relativamente a ogni
effetto ad essa correlato, considerat i da un verso l’intima
connessione dell’accertamento richiesto rispetto alla domanda
principale, dall’altro i b asilari principi di concentrazione delle tutele
ed economia processuale.
Nel merito, il Tribunale ritiene che l’adozione in casi particolari di
cui all’articolo 44 lettera D della legge 184/1983 allo stato attuale
comporta, quale suo effetto naturale, l’es tensione dei legami familiari
dell’adottante anche al soggetto adottato.
In proposito, l’articolo 55 della legge 184 del 1983 testualmente
dispone l’applicabilità, all’adozione in casi particolari, dell’articolo
300 del codice civile. Trattasi di disposizi one che regola l’adozione di
maggiorenni, prevedendo, al suo secondo comma, che “ l’adozione
non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia
dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le
eccezioni stabilite dalla legge ”.
La più recente legge 219 del 2012 ha tuttavia modificato
l’articolo 74 del codice civile, che attualmente stabilisce: “ la
parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’intern o del
matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel
caso in cui il figlio è adottivo ”. Unica, espressa ed inequivocabile
eccezione, è rappresentata dall’ipotesi di adozione di maggiorenni.
A giudizio del Tribunale, la nuova dispos izione normativa ha
determinato l’abrogazione implicita dell’articolo 55 della legge 184
del 1983, nella parte in cui rimanda all’applicabilità del predetto
articolo 300 del codice civile. Tale interpretazione , oltre a collimare
con il dato strettamente le tterale (che esclude dall’orizzonte di tutela
del legame parentelare solo l’adozione di maggiorenni ), poggia
inoltre su più profonde considerazioni di ordine teleologico e storico –
sistematico.
Il nuovo articolo 74 del codice civile , infatti, risponde alla storica
esigenza di eguagliare legami familiari di genesi differente (intra o
extra matrimoniale, oppure adottiva), rispetto ai quali non si
ravvisano tuttavia differenze di intensità sentimentale, assistenziale
e valoriale quanto al rapporto adulto -soggetto minorenne,
realizzando così appieno, in ambito familiare, il concetto di
eguaglianza dello status di figlio direttamente discendente
dall’articolo 3 della Costituzione. E’, pertanto, una regola generale
volta alla tutela del soggetto minore indipendente mente dalla forma
del proprio contesto di riferimento, a condizione che si tratti,
appunto, di un contesto familiare .
Parallelamente , vale osservare come anche l’istituto
dell’adozione in casi particolari, pur rimanendo formalmente
immutato nel testo della legge 184 del 1983, ha sostanzialmente
mutato la propria strumentalità giuridica nel corso di quasi quattro
decenni.
Inizialmente, infatti, esso corrispondeva a una sola esigenza :
rivestire di dignità giuridica peculiari rapporti esterni alla famiglia di
origine del minore . Essa, ricalcante le ragioni del riconoscimento
dell’adozione del maggiorenne, ha giustificato il rinvio alle norme di
riferimento di quest’ultimo istituto. Progressivamente, tuttavia,
l’adozione in casi particolari ha assunto un significato del tutto nuov o
e collaterale: garantire una tutela legale del minore appartenente ad
un nucleo familiare non diversamente riconosciuto dall’ordinamento
(a titolo esemplificativo in ipotesi di adozione da parte del single
unico punto di riferimento de l minore o, come nel c aso di specie, di
una delle componenti di famiglia a base omoaffettiva che abbia
sempre, di fatto, svolto un ruolo cogenitoriale nell’interesse del
minore).
Come si intuisce, alla base di tale nuova strumentalità giuridica
dell’adozione in casi particolari sta proprio la finalità di riconoscere e
salvaguardare senza differenze il nucleo familiare di riferimento del
minore, che corrisponde esattamente allo stesso scopo che ha indotto
il Legislatore a parificare la filiazione adottiva (d a intendersi, qu indi,
qualsiasi forma di filiazione adottiva minorile) attraverso la riforma
dell’articolo 74 del codice civ ile, che si differenzia ormai dall’analogia
istituzionale con l’adozione del maggiorenne.
In quest’ottica, l’applicazione dell’artic olo 300 del codice civile
all’adozione in casi particolari del minore del quale sia legittimato il
nucleo familiare di riferimento risulta incompatibile con i principi di
pari dignità attualmente garantiti appieno dal sistema giuridico
italiano, dovendosene ritenere l’abrogazione, ai sensi dell’articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette Preleggi) .
Per Questi Motivi
Visto l’articolo 44 comma 1 lettera D della legge 4 maggio 1983
n. 184
1) Dichiara farsi luogo all’adozione di Omissis, nata omissis, da
parte di Omissis, con il conseguente effetto dell’estensione dei
legami di parentela dell’adottante in capo all’adottata ;
2) Dispone che la suddetta minore posponga il cognome Omissis a
quello attuale così da acquisire il cognome “ Omissis”;
3) Nulla sulle spese.
Si comunichi al PM, al ricorrente, al padre della minore
(Omissis), all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omissis
per la trascrizione nei registri dello stato civile.

Notificazioni e accertamento della irreperibilità: non è sufficiente la mancanza del nominativo del destinatario sul citofono di casa

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 27 gennaio 2022, n. 2530; Pres. Cristiano, Rel. Cons. Fidanzia
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16281/2017 proposto da:
E.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’avvocato V. R., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato G.A., che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato F. B., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Firenze;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2141/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal cons. Dott.
ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 21.12.2016, ha rigettato l’appello proposto
da E.S. avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che, nella dichiarata contumacia dell’allora
convenuta, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con
B.L. ed aveva revocato l’assegno di mantenimento stabilito, a carico di quest’ultimo, dalla sentenza
di separazione personale dei coniugi.
La Corte d’Appello, premesso che il gravame era stato avanzato ben oltre il termine lungo semestrale
di cui all’art. 327 c.p.c., ha disatteso la prospettazione della sig.ra E. secondo cui la notifica del ricorso
introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione d’udienza innanzi al Tribunale di
Arezzo effettuata nei suoi confronti era nulla.
In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto valida la notifica del ricorso in oggetto, eseguita
l’8.4.2014 ai sensi dell’art. 143 c.p.c., sul rilievo che l’ufficiale giudiziario, avendo personalmente
accertato, in occasione di un precedente tentativo di notifica del febbraio 2014, che il nominativo
dell’appellante non figurava “sui campanelli nè sulle cassette postali” dell’indirizzo di residenza,
aveva correttamente dichiarato l’irreperibilità della destinataria.
La Corte d’Appello ha, invece, dichiarato nulla la notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio
formale della E. – parimenti disposta a norma dell’art. 143 c.p.c., – in quanto effettuata il 28.10.14 in
difetto di un nuovo sopralluogo, non potendo l’ufficiale giudiziario basarsi, ai fini dell’accertamento
della irreperibilità, sull’esito di quello precedente, avvenuto ben sei mesi prima, dato che in tale
periodo di tempo la situazione di fatto avrebbe potuto essere mutata.
Ciò premesso, la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione tardiva, ai sensi dell’art.
327 c.p.c., comma 2, ma ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento di un assegno
divorzile, siccome proposta dalla sig.ra E. per la prima volta in grado di appello, sul duplice rilievo
che l’appellante aveva volontariamente deciso di rimanere contumace nel giudizio di primo grado e
che, anche ove fosse stata posta nelle condizioni di presentarsi in Tribunale per rendere
l’interrogatorio formale, non avrebbe potuto più introdurre tardivamente tale domanda dinanzi al
primo giudice.
E.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a quattro motivi.
B.L. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
CHE:
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c.
La ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto valida la notifica, in data 8 aprile 2014,
del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di
Arezzo, ancorchè eseguita nei suoi confronti senza una previa ricognizione dei luoghi, fondandosi la
valutazione di irreperibilità dell’ufficiale giudiziario su un sopralluogo avvenuto presso la sua
abitazione ben due mesi prima (esattamente il 7 febbraio 2014); deduce inoltre che non è sufficiente
ai fini dell’accertamento della irreperibilità, a norma dell’art. 143 c.p.c., la mancanza del nominativo
di un soggetto sul citofono o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, dovendo comunque
l’ufficiale giudiziario raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco.
2. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili illustrati.
Va in primo luogo rilevato che, secondo quanto emerge proprio dalla lettura della sentenza
impugnata, l’ufficiale giudiziario l’8.4.2014 ha proceduto alla notifica col rito degli irreperibili senza
neppure recarsi presso l’abitazione della ricorrente, ma basandosi sull’esito di un precedente accesso,
effettuato in febbraio. Se ne deduce che la corte del merito – che pure ha ritenuto nulla la notifica ex
art. 143 c.p.c., dell’ordinanza che aveva disposto l’interrogatorio formale della E. perchè non
preceduta da un sopralluogo abbia supposto, del tutto erroneamente, che la validità/invalidità di una
notificazione eseguita ai sensi della norma predetta solo perchè è già stata in passato effettuata
un’infruttuosa ricerca del destinatario presso la propria abitazione, dipenda dalla durata (più o meno
lunga) del periodo di tempo intercorso fra il primo e il secondo tentativo.
Va aggiunto che questa Corte, nella sentenza n. 11138/2003, ha già enunciato il principio di diritto,
secondo cui, “non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio
nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l’ufficiale giudiziario, ove
verifichi, in uno stabile privo di portiere, l’assenza del nominativo del soggetto destinatario della
notifica in corrispondenza dell’interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati
la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve
procedere comunque alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non può limitarsi invece – tanto più in
un ampio e moderno contesto urbano – a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle
informazioni negative delle altre “persone del luogo””(vedi anche Cass. n. 6761/2004).
Nella più recente sentenza n. 19012/2017 questa Corte, nel ritenere legittima la notificazione
effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ad un destinatario, il cui nominativo non era stato rinvenuto sui
citofoni e neppure sulle cassette postali, aveva valorizzato la circostanza che l’ufficiale giudiziario
aveva attestato di aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del
destinatario dell’atto, dai residenti interpellati.
Nella sentenza n. 8638/2017, questa Corte, sempre in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., ha
enunciato il principio di diritto secondo cui l’ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il
destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni
ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della
notificazione. In particolare, nel caso concreto esaminato dalla predetta sentenza, questo giudice di
legittimità ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita
ex art. 143 c.p.c., semplicemente sulla base dell’assenza del nominativo della destinataria sul citofono
dell’indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura “famiglia” seguita da altro
cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della
destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito.
Alla luce del contenuto delle sentenze sopra menzionate, emerge in modo inconfutabile che questa
Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario
della notifica, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del
notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che,
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da
parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti
interpellati.
L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui
citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine,
quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza”
nello svolgimento dell’attività notificatoria.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, versandosi in fattispecie di nullità della
notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, la causa va rinviata, ex art. 354 c.p.c., al Tribunale di
Arezzo in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
3. Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso, con i quali la ricorrente propone la questione di nullità
sotto i distinti profili del vizio di motivazione apparente e/o contraddittoria, e denuncia inoltre la
violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10 in relazione agli artt. 293
e 153 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, per nuovo esame
e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nominativi e gli altri
dati identificativi delle parti.

Le scelte di vita comune rilevano in funzione perequativa.

Tribunale di Verona, est. Bartolotti, 7 dicembre 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5759/2019 R.G. promossa da:
TULLIO (C.F.), con il patrocinio dell’avv. T.C.
RICORRENT
E contro
CORNELIA (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
R.S.
CONVENUTO
con l’intervento ex tege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del giorno 01.07.2021 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente TULLIO:
“Disporsi a carico del TULLIO il pagamento dell’importo di € 2.900,00 mensili a titolo di assegno divorzile
a favore della sig.ra CORNELIA nonché un contributo a! mantenimento dei figli per l’importo di € 9.00,00
per ciascun figlio oltre il pagamento delle spese mediche e scolastiche dei figli sino a quando saranno
economicamente autosufficienti, con pagamento diretto agli stessi.
Respingersi integralmente tutte le domande della sig.ra CORNELIA
Vittoria dispese legali.
Addebitarsi per intero alla sig.ra CORNELIA le spese di CTU”
Parte resistente CORNELIA:
“Nel merito: […] formula espressa rinuncia a mezzo del proprio difensore, limitatamente alle sole e
singole domande inerenti alla richiesta di rimborso delle spese extra sostenute nell’interesse dei figli […];
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili de! matrimonio concordatario contratto dai coniugi
CORNELIA e TULLIO il giorno 30.04.1987 a Sant’Angelo (VI), matrimonio trascritto presso il comune di
Sant’Angelo (VI) n. 13; p.H; S.A., anno 1987, ordinando all’ufficiale distato civile di procedere alia
trascrizione dell’emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni
di residenza;
2) assegnarsi l’abitazione coniugale, sita a Negrar (Vr) via bosco piano n.4/D, con gli arredi e corredi ivi
presenti alla sig.ra CORNELIA, che ne è anche proprietaria, affinché vi conviva con i figli TULLIOLO e
GAIO;
3) darsi atto che i figli GAIA, TULLIOLO e GAIO sono attualmente tutti e tre maggiorenni e che pertanto
regoleranno di comune accordo con il padre le visite e gl’incontri con il medesimo;
4) farsi obbligo al TULLIO di corrispondere a CORNELIA a titolo di assegno divorzile in favore della
stessa la somma mensile di € 9.000,00= (euro diecimila/00,) in luogo di quella provvisoria attuale di €.
4.200,00= stabilita all’udienza presidenziale de! 23.10.2019, o somma diversa, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia, che andrà rivalutata annualmente secondo gl’indici istat a decorrere dal mese di
Gennaio 2022 e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese tenuto
conto di quanto espresso […];
5) farsi obbligo A TULLIO di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento e direttamente ai tre
figli maggiorenni: GAIA, TULLIOLO e GAIO la somma mensile di €. 900,00=(mille/00) a ciascuno in
uguale misura fino all’indipendenza economica degli stessi o somma diversa, maggiore o minore, ritenuta
di giustizia, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto e successivi, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gl’indici istat a decorrere dal mese di Gennaio 2022 e da corrispondersi
a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
6) disporsi l’obbligo in capo a TULLIO di contribuire direttamente ed integralmente con accollo esclusivo
al 100% in capo al medesimo, considerato il palese squilibrio di reddito tra le parti, delle seguenti spese
accessorie previste da! protocollo de! Tribunale di Verona, includendosi anche tutte le spese extra
inerenti alle auto in uso e/o proprietà dei figli maggiorenni, così come elaborate dal Consiglio Nazionale
forense in data 29/11/2017, le quali sono state inserite come spese extra obbligatorie per le quali non è
prevista alcuna concertazione, anche le spese inerenti a! bollo ed all’assicurazione de! mezzo di trasporto
[…];
In via istruttoria: […];
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse oltre a! 15% a titolo di rimb. Forfett. ed accessori previsti
per legge quali Iva e c.p.a.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato sulle conclusioni delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato
dalla redazione dello svolgimento del fatto; inoltre, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso
non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le
prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi
posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità
della motivazione per relationem. anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può
essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass.
civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il contenuto degli atti
introduttivi delle parti.
2. Ciò posto, osserva il Collegio che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto fra TULLIO e CORNELIA è già stata emessa con sentenza del Tribunale di Verona n.
206/2020 del 30.08.2020 e pubblicata in pari data.
3. Ritiene in primo luogo il Collegio di rigettare la domanda sviluppata in via istruttoria da parte
resistente con la riproposizione dei medesimi mezzi di prova (istanze ex art. 210 c.p.c. e prova
testimoniale e per interpello) già formulati nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c.,
dovendosi quivi condividere e richiamare il contenuto dell’ordinanza emessa dal giudice istruttore
in data 12.11.2020, ove è stata altresì disposta una integrazione peritale in ordine alle capacità
economiche delle parti.
Deve quindi in questa sede ribadire il Collegio che la causa risulta sufficientemente istruita a
seguito della acquisizione della relazione peritale espletata nel procedimento di separazione
personale fra coniugi e l’integrazione disposta nel corso dell’istruttoria del presente procedimento
divorzile; peraltro ulteriore documentazione è stata acquisita a seguito dell’accoglimento da parte
del giudice istruttore di istanza ex art. 210 c.p.c. della parte resistente; la causa è pertanto
certamente matura per la decisione.
4. Nel merito, osserva il Collegio che la controversia fra le parti si concentra essenzialmente sulle
questioni economiche inerenti alla determinazione quantitativa delle spese straordinarie per i figli
e dell’assegno divorzile in favore di CORNELIA, comunque non disconosciuto sotto il profilo della
sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento in favore della resistente, quale coniuge
economicamente più debole.
Deve quindi anzitutto recepirsi la domanda della resistente e non contestata dal ricorrente di
assegnazione della casa coniugale, di cui è peraltro già titolare del diritto di proprietà risultando
circostanza pacifica che i figli delle parti sono maggiorenni, ma non autosufficienti e che
quantomeno il figlio più piccolo Leonardo (nato in data 03.06.1996) continua a convivere con la
madre.
Parimenti deve essere accolta la domanda, comune ad entrambe le parti, di obbligo del padre
ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario dei figli mediante versamento direttamente
in loro favore della somma di € 1.000,00 al mese, anche tenuto conto della capacità reddituale del
ricorrente TULLIO, secondo quanto di seguito precisato.
5. La resistente CORNELIA insiste per il riconoscimento dell’obbligo del padre di provvedere
altresì al 100% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli.
La domanda non è contestata in punto di determinazione quantitativa da parte del ricorrente
TULLIO, il quale, piuttosto, chiede che anche detta forma di mantenimento sia prevista
direttamente a favore dei figli; dunque con rimborsi a questi ultimi, invece che alla madre.
Nelle conclusioni della resistente non vi è, invero, una precisa domanda di versamento a sé, invece
che ai figli, sebbene il riferimento al contenuto dei provvedimenti presidenziali induca certamente
a interpretare l’istanza in tale senso.
Al riguardo reputa il Collegio che in mancanza di diverso accordo fra le parti e tenuto conto della
mancata costituzione in giudizio dei figli per conseguire in via diretta il mantenimento da parte
dell’uno o l’altro genitore, debba essere dato rilievo alla legittimazione attiva del genitore con gli
stessi conviventi.
A tale riguardo è pacifico che il figlio GAIO conviva ancora con la madre e che la figlia GAIA viva
in un diverso immobile condotto in locazione; quanto al figlio TULLIOLO, deve concludersi che lo
stesso continui a convivere anch’egli con la madre, tenuto conto dell’esplicita affermazione in tal
senso contenuta nella comparsa conclusionale della madre resistente, non oggetto di specifica
contestazione in sede di memoria di replica da parte del ricorrente.
Deve quindi disporsi che il padre provveda integralmente al pagamento delle spese straordinarie
da sostenersi nell’interesse dei figli, mediante rimborso direttamente alla figlia GAIA delle spese
da questa sostenute e mediante rimborso a favore della madre CORNELIA di quelle sostenute
nell’interesse dei figli TULLIOLO e GAIO. Il rimborso delle spese deve ritenersi regolato secondo
quanto disciplinato dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona.
6. Quanto alla domanda di assegno divorzile, occorre innanzi tutto prendere in considerazione
le rispettive capacità economiche di ciascuna parte.
Sul punto vengono in rilievo gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nominato d’ufficio
nelle due relazioni peritali acquisite in causa: quella relativa al periodo di imposta 2015 – 2018,
espletata in sede di separazione e quivi prodotta con il consenso delle parti; quella relativa al
successivo periodo di imposta 2019-2020, depositata in data 16.04.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono dal Collegio pienamente condivise e da intendersi qui
richiamate, poiché congruamente motivate e scevre da vizi logici o argomentativi; il c.t.u. ha inoltre
puntualmente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte con precisa e pertinente presa di
posizione su ciascun aspetto sollevato.
Devono quindi anche essere rigettate le contestazioni svolte in sede di osservazioni dalle parti,
peraltro non puntualmente richiamate né in sede di udienza, né in sede di comparsa conclusionale
e memoria di replica: rimane pertanto priva di concreta rilevanza la doglianza del ricorrente
secondo cui la clinica San Egidio, ove lo stesso svolge la propria attività professionale in ambito
medico, avrebbe annunciato lo scioglimento del contratto di collaborazione a decorrere dal
01.01.2022, avendo sul punto il c.t.u. chiarito come allo stato non vi siano elementi idonei ad
indurre a ritenere che TULLIO abbia subito o subirà nel prossimo futuro un effettivo
peggioramento delle proprie condizioni lavorative e reddituali, anche in considerazione della
prosecuzione gestionale della clinica, anche a seguito del mutato assetto proprietario, da parte di
soggetti professionali particolarmente qualificati nel settore della sanità privata accreditata.
Parimenti si rivelano irrilevanti le osservazioni del consulente di parte resistente (invero limitate a
pochi rilievi di divergenza rispetto alle conclusioni del c.t.u., per il resto pienamente condivise),
tenuto conto della puntuale motivazione offerta in risposta dal consulente d’ufficio in ordine ai
criteri di stima utilizzati per la determinazione del compendio immobiliare di BURE (Comune di
San Pietro in Cariano – VR) e in ordine alla scarsa significatività degli esborsi sostenuti dal
ricorrente con il pagamento del canone di locazione in favore della nuova compagna, signora
Sempronia, rispetto ai valori complessivi della capacità reddituale e finanziaria del ricorrente
medesimo (cfr. relazione peritale depositata in sede di separazione iscritta al n. 3567/2017 in data
04.12.2019, pp. 49 e 50, acquisita in sede di udienza presidenziale nel presente procedimento di
divorzio; cfr. relazione peritale depositata nel presente procedimento in data 16.04.2021, pp. 43-
46).
In sede di consulenza tecnica d’ufficio e a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono
state infine acquisite le informazioni di rilevanza in riferimento agli assegni depositati dal
ricorrente TULLIO sul conto corrente Banca Sella cointestato con la compagna Sempronia
dovendosi ritenere che dalle movimentazioni ivi emergenti non si evincano ulteriori apprezzabili
elementi valutativi rispetto a quelli già forniti dal consulente tecnico d’ufficio.
Deve quindi darsi atto della non trascurabile sperequazione reddituali sussistente fra i coniugi.
La resistente CORNELIA risulta essere priva di occupazione lavorativa e a fronte di un patrimonio
netto di poco superiore ad € 530.000,00, rappresentato quasi esclusivamente dal valore di mercato
della casa coniugale di cui è proprietaria in via integrale ed esclusiva, gode di una capacità
reddituale di soli € 2.133,00, determinata dai proventi dei canoni di locazione dell’immobile ad
uso artigianale ubicato in Sant’Angelo (VI), di cui è comproprietà ria per la quota dei due noni
(2/9).
Il ricorrente TULLIO, invece, risulta svolgere attività medico professionale di radiologo in ambito
privatistico e può contare su un patrimonio complessivo stimato nel valore di € 1.333.078,00,
determinato dal saldo positivo di conto corrente (circa 35 mila euro), nonché dal valore di mercato
di una serie di immobili di cui è proprietario esclusivo in Comune di Sant’Angelo (VI) ed uno in
Comune di Verona e da quello del compendio immobiliare in corso di costruzione in Comune di
San Pietro in Cariano, località BURE, preso in considerazione al valore della ristrutturazione
già ultimata (per un valore complessivo di quasi 4 milioni e mezzo di euro), con detrazione
dell’ammontare complessivo dei debiti inerenti ai mutui contratti per l’operazione commerciale
(per oltre due milioni e mezzo di euro).
Il c.t.u. ha verificato una capacità reddituale da lavoro autonomo per la somma media mensile
netta di € 29.340 nel quinquennio 2015 – 2020; peraltro risulta che a decorrere dall’anno 2019 il
ricorrente ha svolto la propria professione di radiologia diagnostica anche a mezzo della società
di professionisti GGG, con sede presso la residenza del ricorrente medesimo ed avente quali soci,
oltre a TULLIO, la sua compagna Sempronia, che non risulta iscritta ad alcun albo professionale,
per la quota del 30%.
Negli anni 2019 e 2020, dunque, la corrispondente quota di utili risulta attribuita alla socia
Sempronia.
Il c.t.u. ha inoltre dato conto del rilevante incremento dei compensi professionali conseguiti
nell’anno 2019, rispetto agli anni precedenti (€ 690.914,00 rispetto alla media di € 573.512,00 del
periodo 2015 – 2018) e della successiva contrazione nel 2020 (€ 605.044,00) quale effetto delle
restrizioni disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da sars covid – 19,
riassestandosi, per quest’anno, sui valori del 2018 (€ 614.909,00), con un incremento generale nel
biennio 2019 – 2020 rispetto al periodo precedente del 7,27%; anche il reddito netto professionale
risulta aumentato, in crescita del 3,66% nell’ultimo biennio 2019-2020 rispetto al periodo
antecedente (2015 – 2018).
Per l’ultimo biennio 2019 – 2020, il c.tu. ha dunque valutato un reddito lordo per la somma di €
538.000,00 annui da attività libero professionale, nonché per la somma di € 33.500,00 dalla
locazione degli immobili ubicati in Sant’Angelo e Verona, per una capacità reddituale netta
complessiva di € 324.600,00, pari alla somma di € 27.050,00 al mese (p 27 e 28 elazione peritale).
La quota reddituale ritraibile dall’attività svolta per mezzo della società fra professionisti GGG ed
attribuita a Sempronia nell’ambito della ripartizione degli utili per la quota del 30% è stata
calcolata dal c.t.u. nella somma media netta di € 75.717,00 per gli anni 2019 – 2020, pari ad un
importo netto mensile di € 6.143,00.
Reputa il Collegio che anche detto valore reddituale debba essere considerato quale espressione
della capacità economica del ricorrente TULLIO tenuto conto dei precisi rilievi svolti dal c.t.u. in
ordine alla assenza di iscrizioni della socia a qualsivoglia albo professionale ed alla mancata
indicazione dell’apporto effettivo di questa all’esercizio dell’attività sanitaria svolta mediante la
società GGG (p. 26 relazione peritale).
Devono essere quivi pienamente condivise anche le ulteriori osservazioni del c.t.u. in ordine alla
capacità lavorativa e reddituale futura del ricorrente.
Dunque, deve concludersi che allo stato non vi siano elementi per ipotizzare un rischio effettivo e
concreto che il ricorrente possa subire una contrazione dei propri redditi professionali nel corso
del 2022 e comunque del prossimo futuro, tenuto conto della stabilità dei valori accertati nel corso
degli anni, della prosecuzione della gestione della clinica San Egidio da parte di un operatore
sanitario, con conseguente verosimile continuazione dei rapporti professionali già in essere,
nonché della contingenza delle cause di contrazione del fatturato nel corso dell’anno 2020,
inevitabilmente connessa alle restrizioni adottate in quel periodo sulla libertà di movimento delle
persone per contrastare l’andamento della crisi pandemica, già allentate nel corso del 2021 e
ragionevolmente destinate a non essere ripetute, quantomeno con medesimo rigore ed
estensione, nel prossimo futuro, anche grazie alla campagna vaccinale nel frattempo avviata.
Quanto agli ulteriori redditi di cui il ricorrente potrà godere dall’investimento immobiliare in corso
di esecuzione in località BURE grazie alla percezione dei canoni locatizi delle unità immobiliari,
reputa il Collegio di condividere la conclusione del c.t.u. in ordine alla natura potenziale di detta
fonte reddituale; il valore di redditività netta stimata dal c.t.u. in € 79.821,00 (€ 6.651,75 al mese),
pari al 3% del valore complessivo dei dieci appartamenti (valore complessivo € 2.660.700,00) ,
ormai in corso di ultimazione (cfr. prospetto p. 15 relazione peritale) deve quindi essere
considerata quale reddito futuro, allo stato non apprezzabile ai fini della presente decisione.
Ai fini della decisione in ordine alla determinazione dell’assegno divorzile a favore della resistente
CORNELIA occorre tenere conto altresì della durata del matrimonio (oltre 32 anni, dal 30.04.1987
alla data di pronuncia del divorzio del 30.01.2020); deve tenersi conto della circostanza – affermata
dalla resistente sin dalla comparsa di costituzione e risposta e non oggetto di specifica
contestazione del ricorrente – che i coniugi risultano essersi separati una prima volta nel 1999,
riprendendo tuttavia la convivenza e quindi tornando a separarsi di fatto ad ottobre 2012; su
ricorso dell’odierno ricorrente nel corso del 2017, è stata pronunciata la sentenza di separazione
personale fra i coniugi (pubblicata in data 27.03.2018).
Dunque, a prescindere dalle rispettive allegazioni delle parti – tra loro solo parzialmente difformi
– in ordine alla effettiva durata della prima separazione e del preciso momento in cui i coniugi
hanno ripristinato la coabitazione, risulta che le stesse hanno proseguito la comunione
matrimoniale in via di fatto per circa 25 anni, prima di interrompere nuovamente e definitivamente
la convivenza.
Occorre altresì considerare le scelte comuni assunte dai coniugi nel corso della loro vita
matrimoniale; in tal senso deve valorizzarsi la circostanza affermata dalla resistente CORNELIA e
non oggetto di specifica contestazione, secondo all’inizio della vita matrimoniale, i coniugi hanno
condiviso la scelta che la moglie interrompesse il lavoro di insegnante precedentemente svolto
per occuparsi delle esigenze domestiche della famiglia e della crescita dei figli.
Pertanto, tenuto conto della funzione anche perequativa assunta dall’assegno divorzile ai sensi
dell’art. 5 comma sesto Legge 898/1970, va rilevato come la odierna resistente, lasciando il lavoro
sin dall’inizio del matrimonio ed occupandosi essenzialmente dei bisogni quotidiani comuni e dei
figli, abbia compiuto in accordo con il marito, o in ogni caso con la sua concludente tacita
accettazione, una scelta di vita improntata a rinunciare ad una propria autonomia reddituale per
dedicarsi completamente alla cura delle comuni esigenze familiari e domestiche (sul rilievo del
contributo offerto non soltanto alla formazione del patrimonio comune o personale dell’ex
coniuge, bensì anche alla conduzione della vita familiare, cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I, ordinanza
n. 5603 del 28/02/2020).
Quanto alle ragioni della decisione non emergono dagli atti specifici elementi valutativi degni di
rilievo, anche tenuto conto dell’abbandono della procedura di separazione successivamente alla
pubblicazione della sentenza non definitiva limitata allo status.
Allo stato deve darsi atto di come la resistente, pur in assenza di motivi di inabilità lavorativa e
sebbene munita di una competenza professionale quale insegnante, si trova ragionevolmente in
una condizione di difficoltà a reperire una occupazione idonea a garantirle mezzi adeguati per
provvedere autonomamente alle proprie esigenze, tenuto conto del lungo periodo di inattività
professionale a seguito delle scelte comunque accettate dai coniugi in corso di convivenza,
nonché protratte anche a seguito della crisi coniugale, con l’accordo originariamente raggiunto
fra le parti per un assegno di mantenimento di € 2.500,00 in favore della moglie a seguito della
interruzione della convivenza dell’ottobre 2012, tenuto conto dell’età della resistente (nata in data
14.05.1960), ormai sessantaduenne e della sfavorevole congiuntura economica del paese a
seguito del lungo periodo di emergenza pandemica, non ancora concluso, che ha notoriamente
influito sui livelli occupazionali, specialmente a danno della donna.
Pertanto, tenuto conto degli elementi valutativi evidenziati, tenuto conto della notevole
sperequazione reddituale fra i coniugi, considerato altresì che la resistente CORNELIA si trova
anche per età, oltre che per scarsa esperienza professionale, di fatto mai maturata, in una
condizione di verosimile difficoltà a reperire una occupazione remunerativa, tenuto conto infine
degli accordi presi dalle parti in occasione della definitiva interruzione della convivenza nel corso
del 2012 e negli anni a seguire fino alla proposizione del ricorso per separazione personale
nell’anno 2017, in cui i coniugi hanno valorizzato la già indicata sproporzione fra le capacità
lavorative e reddituali di ciascuno, reputa equo il Collegio riconoscere un assegno di divorzio a
favore di CORNELIA che si ritiene di dover fissare nella somma mensile di € 5.900,00 al mese, a
decorrere dalla data emissione della presente sentenza e , dunque, dal mese di dicembre 2021 e
successivamente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della reciproca
soccombenza.
Reputa invece il Collegio di porre le spese relative al compenso del consulente tecnico di ufficio
per l’integrazione peritale disposta nel presente procedimento definitivamente a carico del
ricorrente TULLIO in considerazione della circostanza che la necessità di indagini reddituali è stata
essenzialmente determinata dalla natura dell’attività dallo stesso esercitata anche in forma
societaria, tale da richiedere precisi accertamenti contabili, tenuto conto altresì dei rilievi svolti in
ordine alla riconducibilità al medesimo TULLIO anche della quota reddituale della società PIESSE
SS invece dallo stesso attribuita a Tullia nonché della necessità di una attenta valutazione delle
complessive capacità economiche del medesimo ricorrente anche sul piano patrimoniale, estesa
alla verifica della entità e potenzialità del compendio immobiliare in corso di costruzione in
Comune di San Pietro in Cariano, località BURE.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di divorzio dei coniugi TULLIO
CORNELIA, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ASSEGNA la casa coniugale con tutti gli arredi ed i corredi alla madre CORNELIA, che vi abiterà
con i figli.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di corrispondere direttamente in favore di ciascuno dei figli
GAIA (nata in data 13.10.1991), TULLIOLO (nato in data 10.07.1992) e GAIO (nato in data
05.04.1996) la somma di € 900,00, a titolo di contributo al loro mantenimento ordinario, con
rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di provvedere integralmente al pagamento delle spese
straordinarie da sostenersi nell’interesse dei figli secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia
in uso presso il Tribunale di Verona, mediante rimborso direttamente alla figlia Rebecca delle
spese da questa sostenute, nonché mediante rimborso a favore della madre CORNELIA di quelle
sostenute nell’interesse dei figli Giuseppe e Leonardo.
PONE a carico di TULLIO l’obbligo di corrispondere in favore di CORNELIA a decorrere dal mese
di dicembre 2021 e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile,
la somma di € 5.900,00, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
PONE il pagamento del compenso del c.t.u. definitivamente a carico del ricorrente TULLIO.