Figli maggiorenni non autosufficienti: versamento diretto

Cass. civ. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 12391
SENTENZA
sul ricorso 574/2015 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Orti della Farnesina n. 126, presso l’avvocato Stella Richter Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati King Francesca, Nisivoccia Niccolò, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini, n. 14, presso l’avvocato Guercio Giovanni, rappresentata e difesa dall’avvocato Colombo Benedetta, Oddi Paolo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3349/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Stella Richter Giorgio che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’avvocato Guercio Giovanni, con delega orale, che si riporta.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 23 settembre 2014, parzialmente riformando la sentenza impugnata, ha ridotto la misura dell’assegno divorzile dovuto da S.R. all’ex coniuge P.P., da Euro 10.000,00 a Euro 7.500,00 mensili, e l’ha confermata per quanto ancora interessa – nella parte in cui il primo giudice aveva posto a carico del S. un contributo di mantenimento di complessivi Euro 6000,00 per due figli. ( G. e C.), entrambi divenuti maggiorenni in corso di causa.
La Corte ha osservato che la P. era una musicista cinquantenne con redditi da lezioni, presumibilmente modesti, e nullatenente, mentre il S. era un affermato imprenditore immobiliarista e amministratore della società Irnerio con un cospicuo capitale, nonché titolare di azioni di altra società, e che il tenore di vita della coppia era elevato; che, tuttavia, l’assegno divorzile doveva essere ridotto, dovendosi considerare che Parte dei redditi dell’obbligato proveniva da quote modeste di eredità (un sesto dell’eredità paterna e un terzo di quella materna), che la P. usufruiva della casa coniugale e che egli si faceva carico del mantenimento di uno dei figli che studiava e viveva a Londra.
Avverso questa sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la P. che ha proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo. Il ricorrente ha presentato una memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il S. ha denunciato violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, succ. mod., per avere determinato l’assegno divorzile, la cui debenza in favore della P. non era contestata, senza indagare sul tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e senza dare alcun rilievo agli altri criteri indicati dalla legge per la quantificazione dell’assegno né all’importo a questo titolo concordato dalle parti in sede di separazione.
Il motivo è infondato, dovendosi escludere la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.5, comma 6, ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, ben potendosi, come nella specie, valorizzare il criterio fondato sulle condizioni economiche delle parti, desumibili anche dal loro tenore di vita (Cass. n. 23574/2016, n. 2546/2014).
Segue nell’ordine logico l’esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 337 septies c.c., per avere ritenuto dovuto alla ex coniuge il contributo di mantenimento per il figlio G., il quale però si era trasferito all’estero per motivi di studio, cessando la convivenza con la madre, sicché il contributo non era più dovuto, non sostenendo la madre costi per il suo mantenimento e non rilevando l’occasionale convivenza con il figlio nei periodi in cui egli rientrava in Italia; inoltre, il contributo, se dovuto, doveva essere corrisposto direttamente al figlio e non all’ex coniuge.
Il motivo è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata, pur osservando che “la P. non ha contestato che egli (il S.) mantiene a Londra il figlio G. per gli studi; e questo, se non legittima l’esclusione dell’assegno in suo favore, dato che il giovane vive all’estero solo nel periodo scolastico, mentre trascorre i rimanenti periodi dell’anno con la madre, costituisce pur sempre una circostanza che va tenuta in considerazione nella fissazione del contributo in suo favore”, è tuttavia pervenuta alla conclusione che il contributo in favore dei figli “va mantenuto invariato”, a differenza dell’assegno divorzile (ridotto a Euro 7.500,00 mensili). Si tratta di una insanabile contraddizione che falsa l’applicazione dell’art. 337 septies c.c., che impone al giudice di rinvio di riesaminare la fattispecie.
Con riguardo alla questione delle modalità di pagamento del contributo in forma diretta al figlio, come richiesto dal ricorrente, o tramite versamento all’ex coniuge, come implicitamente ritenuto dalla Corte d’appello, si deve dare continuità all’orientamento secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, come nella specie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. n. 24316 e 25300 del 2013).
Restano assorbiti il secondo motivo, riguardante la determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli in misura superiore all’importo concordato in sede di separazione, e il ricorso incidentale sul governo delle spese processuali.
In conclusione, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il terzo; dichiara assorbito il secondo motivo del principale e il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Assegni familiari: titolarità rapporto di lavoro del coniuge affidatario

Cass. civ. Sez. lavoro, 11 maggio 2017, n. 11569
SENTENZA
sul ricorso 27218-2011 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 608/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2011, R.G.N. 1266/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI;
udito l’Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI.
Svolgimento del processo
Con sentenza 608/2011 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale che dichiarava il diritto di L.M. all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli V. e G. affidati alla madre in sede di separazione tra i coniugi.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno in base alla lettera della L. 19 maggio 1975, n. 75, art. 211 ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (SU 5135/1989).
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. L.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il motivo proposto l’INPS allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2 commi 2 e 6, convertito con modificazione dalla L. n. 153 del 1988, e L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211; in quanto al fine di accertare la spettanza del diritto occorreva considerare sia il tenore letterale della disposizione che si riferisce testualmente al “coniuge cui i figli sono affidati”, sia che la contraria interpretazione accolta dai giudici di merito non si armonizzava con la logica dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988 sostitutivo della disciplina degli assegni familiari di cui al TU D.P.R. n. 567 del 1955.
2. Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e secondo cui la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.
3. La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello del genitore non affidatario.
4. Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n.24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015.
5. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.

Separazione: assegno di mantenimento e tenore di vita

Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., Elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99, nello studio dell’avv. Pier Filippo Giuggioli, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Paolo Giuggioli e Giorgio De Nova;
– ricorrente –
contro
BA.MI., Elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio, n. 34, nello studio dell’avv. Lorenzo Romanelli, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Maria Cristina Morelli e Bruno Cavallone;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2740, depositata in data 11 luglio 2014;
Sentita la relazione svolta all’udienza del 16 novembre 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
Sentiti per il ricorrente gli avv.ti P.F. Giuggioli e G. De Nova;
Sentiti per la controricorrente gli avv.ti L. Romanelli, M.C. Morelli e B. Cavallone;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2009 la signora Ba.Mi. chiedeva che il Tribunale di Milano pronunciasse la separazione personale dal marito B.S., con il quale era coniugata dal (OMISSIS). Venivano chiesti: la separazione personale con addebito al marito, nonché l’assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento pari a tre milioni e seicentomila Euro mensili.
2. Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda di addebito, che proponeva a sua volta in via riconvenzionale nei confronti della moglie; eccepiva altresì la carenza dei presupposti per l’assegnazione della casa coniugale, in quanto i tre figli nati dal matrimonio erano ormai maggiorenni ed autosufficienti sul piano economico, nonché la disponibilità, in capo alla moglie, di risorse patrimoniali tali da escludere un contributo per il proprio mantenimento.
3. Nell’adottare i provvedimenti previstidall’art. 708 c.p.c., il Presidente, attesa la permanenza della ricorrente nella casa coniugale in assenza dei presupposti per l’assegnazione, ritenuta la carenza del potere di fissare un termine per il relativo rilascio, determinava in Euro 50.000 mensili il contributo dovuto fino al rilascio dell’abitazione, e in un milione di Euro l’assegno per il periodo successivo.
4. Successivamente, avendo le parti rinunciato alle reciproche domande di addebito, ed essendosi ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza depositata in data 27 dicembre 2012, il Tribunale adito dichiarava la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della Ba., un assegno mensile di tre milioni di Euro, con decorrenza dalla data dell’udienza presidenziale.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame proposto dal B., ha determinato l’assegno di mantenimento in favore della Ba. in Euro cinquantamila mensili con decorrenza dalla domanda fino al settembre del 2010, ed in due milioni di Euro mensili per il periodo successivo, ponendo a carico dell’appellante le spese processuali, compensate, nel resto, nella misura di due terzi.
6. La Corte distrettuale ha disatteso preliminarmente l’eccezione dell’appellante fondata su un’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 156 c.c., nel senso che l’assegno di mantenimento, in considerazione della posizione preminente assegnata alla dignità del lavoro nella Costituzione, inconciliabile con l’acquisizione di posizioni economiche immeritate, non potrebbe superare una determinata soglia; ha ritenuto poi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale di detta norma, sollevata in riferimento agliartt. 1, 4, 36 e 38 Cost., affermando che un bilanciamento dei valori del lavoro e della famiglia non esclude che, in caso di separazione giudiziale, la misura dell’assegno di mantenimento sia stabilita non con riferimento a una determinata attività lavorativa, bensì in maniera tale da consentire al coniuge privo di adeguati redditi propri di mantenere, considerate le capacità dell’obbligato, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel periodo di convivenza matrimoniale.
7. Passando all’esame del merito alla luce delle contestazioni mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, si è osservato che non risultava corrispondente al vero che il Tribunale non avesse tenuto conto della posizione reddituale della Ba. quale socia unica delle società “Il Poggio” e “Reality Corp”, proprietarie di cespiti in (OMISSIS): il giudice di prime cure, all’esito della valutazione comparata delle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i coniugi, pur non escludendo che i beni dell’appellata producessero un reddito annuo di un milione e 400.000,00 Euro e pur considerando l’entità del patrimonio della moglie, aveva correttamente constatato una rilevante disparità fra i redditi e i patrimoni dei due coniugi. Sotto tale profilo sono state richiamate le classifiche FORBES, che collocavano, sia pure in maniera differenziata fra le varie annualità, il B. fra gli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio di vari miliardi di dollari, essendo per altro proprietario di numerose ville prestigiose e usufruendo di un reddito medio annuo, sulla base delle ultime dichiarazioni fiscali, pari a 53 milioni di Euro.
8. La Corte di appello ha inoltre evidenziato che lo stesso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, aveva ammesso, a fronte delle deduzioni istruttorie della controparte, di aver garantito alla moglie un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma, mettendole a disposizione, nella villa di (OMISSIS), adibita a casa coniugale, un maggiordomo e una segretaria personale, cuochi, autisti, cameriere e guardarobiere, nonché versandole ogni mese, solo come “argent de poche”, la somma di Euro cinquantamila.
9. Sulla base di tali dati, pur in assenza della determinazione dell’esatto ammontare dei relativi importi, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di inadeguatezza dei mezzi di cui disponeva la Ba. al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all’assegno di mantenimento.
10. Passando all’esame delle doglianze relative alla quantificazione del contributo, la Corte di appello le ha condivise in parte, considerando che, essendo uno dei temi centrali della controversia la perdita per la moglie del godimento della casa coniugale, costituita dalla villa (OMISSIS) di (OMISSIS), la stessa non aveva allegato le circostanze inerenti all’abitazione da lei prescelta dopo il rilascio di detta villa, nè poteva ritenersi che l’assegno dovesse essere commisurato alle ingenti spese sostenute per la gestione di tale casa coniugale, anche perchè la stessa era funzionale al soddisfacimento delle esigenze di un’intera famiglia, e non della sola Ba..
11. Sotto tale profilo, la somma determinata dal Tribunale appariva eccessiva: la Corte di appello ha quindi ritenuto congruo – considerati, da un lato, l’elevatissimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, dall’altro, la lunga durata del rapporto matrimoniale e il contributo morale e affettivo reso dalla moglie all’intera famiglia, la dedizione alla cura della prole, nonché l’impossibilità per l’appellata di riprendere l’attività di attrice abbandonata, con il consenso del coniuge, molti anni prima – un assegno di due milioni di Euro mensili, che certamente il B., così come nel periodo anteriore alla separazione, era in grado di versare.
12. La corresponsione dell’assegno nell’indicata misura è stata fatta decorrere, in riforma della decisione di primo grado, dal settembre dell’anno 2010, in coincidenza con la cessazione del godimento della casa coniugale, rimanendo ferma, per il periodo anteriore, la somma determinata all’esito dell’udienza presidenziale.
13. Per la cassazione di tale decisione B.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui la parte intimata resiste con controricorso. Sono state depositate memorie da ambedue le parti, ai sensidell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla ritenuta incapacità della moglie di produrre reddito sulla base dell’attività di attrice, senza considerare l’effettiva attività imprenditoriale attualmente svolta dalla stessa.
1.1. In via incidentale, viene riproposta l’eccezione di illegittimità costituzionaledell’art. 156 c.c.in relazione agliartt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che l’obbligo solidaristico ivi disciplinato debba essere commisurato ai redditi riconosciuti ai lavoratori e, in ogni caso, in misura non superiore a tali redditi.
2. La natura ancipite della censura impone una distinta disamina dei profili in essa prospettati. Appare in ogni caso opportuno premettere che l’applicabilità, ratione temporis,dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dalD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, convertito in legge, con modificazioni, dallaL. 7 agosto 2012, n. 134,art.1, comma 1, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), secondo cui la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, riduce i margini del sindacato di legittimità, limitato alla verifica dell’esame del “fatto controverso” da parte del giudice del merito.
2.1. In particolare, nella decisione sopra richiamata sono stati affermati i seguenti principi.
2.1.1. La riformulazionedell’art. 360 c.p.c., n. 5 – secondo cui è deducibile esclusivamente l’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
2.1.2. Il nuovo testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
2.1.3. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cuiall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, eall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
2.2. La prima doglianza non appare condivisibile, in quanto nella sentenza impugnata la circostanza che costituisce l’oggetto specifico della censura del ricorrente è stata accuratamente esaminata.
In particolare, la Corte territoriale, dopo aver richiamato (pag. 23), fra gli altri, il motivo di appello secondo cui il giudice di primo grado “avrebbe erroneamente ritenuto che l’appellata non sia titolare di alcun reddito, nonostante essa sia socia unica della S.r.l. il Poggio avente un patrimonio di 78 milioni di Euro….”, ha disatteso il motivo di gravame, osservando che “non risponde al vero che il primo giudice abbia ritenuto che l’appellata non sia titolare di alcun reddito” e, precisando, al riguardo, che la stessa Ba. aveva asserito “di essere socia unica della società Il Poggio, e per il tramite di questa, della società Reality Corp di New York, proprietarie entrambe di cespiti in Italia, Stati Uniti ed Inghilterra, pur aggiungendo che uno dei cespiti – il palazzo (OMISSIS) – è gravato da un mutuo di venti milioni di Euro e che vari conduttori avevano comunicato la volontà di recesso”.
2.3. Il tema del reddito derivante dalla suddetta partecipazione societaria risulta, pertanto, esaminato nella sentenza impugnata e, come si dirà appresso, valutato nel contesto delle complessive risultanze processuali: assume un aspetto meramente terminologico la differenza fra la prospettazione, nel ricorso in esame, dello svolgimento, da parte dell’intimata, di una vera e propria attività imprenditoriale, rispetto alla percezione dei redditi derivanti dalla suddetta partecipazione societaria. Per il vero, il possesso della qualità di socio non equivale ad esercizio di impresa, né il tenore dell’atto di appello (trascritto in parte qua a pag. 17 del ricorso) depone nel senso della qualifica di imprenditrice in capo alla Ba., essendosi sostenuto, per contestare la dichiarazione della stessa di essere “casalinga”, che “nella sua qualità di socio unico di Il Poggio S.r.l. ben più opportunamente potrebbe qualificarsi come immobiliarista”.
2.4. Al di là degli aspetti di natura formale, deve rimarcarsi che la Corte distrettuale ha esaminato ogni aspetto della posizione patrimoniale e reddituale dell’intimata, rapportandola poi a quella del marito, ed ha conclusivamente osservato che “pur volendo accettare le stime del patrimonio della Ba. operate dall’odierno appellante; pur tenendo in considerazione anche il valore della villa di (OMISSIS), dalla Ba. donata alla madre; pur non volendo prestar fede alle asserite disdette dei conduttori, la disparità tra i patrimoni e redditi dei due coniugi rimane molto rilevante”. Nell’espressione di tale giudizio si condensa l’essenza della controversia in esame: a seguito delle rinunce alle reciproche domande di addebito e delle ammissioni delle parti in ordine a determinati aspetti di natura fattuale, il contraddittorio si è concentrato essenzialmente sulla concreta determinazione del contributo al mantenimento della moglie, nel cui ambito ha assunto un ruolo centrale la questione – esaminata dalla Corte di appello e risolta in termini parzialmente adesivi alla tesi in proposito sostenuta dall’appellante B. – concernente la mancata assegnazione alla moglie della villa di (OMISSIS), sia per l’insussistenza dei presupposti richiestidall’art. 337-sexies c.c.., sia per la mancata adesione, da parte della stessa Ba., all’ipotesi conciliativa che prevedeva la disponibilità in suo favore di tale bene immobile e un assegno annuo di otto milioni di Euro.
2.5. Non può, pertanto, ritenersi che vi sia stato un omesso esame nei termini lamentati dal ricorrente e riconducibili alla previsione normativa applicabile nel caso, dovendosi ribadire che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 10 febbraio 2015, n. 2498).
3. Prescindendo, per ora, dagli ulteriori aspetti inerenti alla ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, investiti dai motivi di ricorso che saranno appresso esaminati, va osservato che, sia pure rapportato a una vicenda che, per l’eccezionale rilevanza della consistenza patrimoniale e reddituale dell’obbligato, non trova alcun riscontro, quanto meno sotto il profilo quantitativo, nelle controversie in materia di separazione personale dei coniugi che emergono dalla quotidiana esperienza giurisprudenziale, l’orientamento consolidato di questa Corte in merito all’interpretazionedell’art. 156 c.c., comma 1, risulta correttamente applicato nella decisione in esame. Tale norma dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
3.1. Mette conto di rimarcare sin d’ora la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale – con particolare riferimento all’ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa – non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Per quanto in questa sede maggiormente rileva, l’obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, con l’espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell’addebito della separazione, richiede un’ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L’esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr.art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
3.2. La Corte di appello si è conformata a tale orientamento, in quanto, dopo aver dato atto, in merito al tenore di vita, che l’appellante aveva ammesso, al fine di dimostrare l’inutilità delle richieste istruttore della moglie, di aver consentito alla stessa “un tenore di vita assolutamente al di fuori di ogni norma”, definendo poi il proprio patrimonio “ultracapiente”, è pervenuta alla conclusione che la Ba. non potesse con i propri mezzi conseguire il tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, escludendo, poi, che tale aspirazione comportasse la realizzazione di uno scopo eccessivamente consumistico o comunque destinato alla capitalizzazione o al risparmio.
3.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve constatarsi che non risulta violato il dettato normativo di riferimento nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, dovendosi precisare che, una volta verificata la corretta applicazione di tali principi, la determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale, per altro, valgano le richiamate limitazioni derivanti dall’attuale formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Tanto premesso, non può omettersi di evidenziare che, in relazione alla censura in esame, lo stesso ricorrente non ha in alcun modo dedotto, ai sensidell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione della suddetta norma, avendo al contrario prospettato, in termini non dissimili da quelli già indicati nel corso del giudizio di merito, la eccezione di illegittimità costituzionaledell’art. 156 c.c..Tale disposizione, consentendo al coniuge beneficiario dell’assegno di percepire somme superiori a qualsiasi lavoratore, così eccedendo la possibilità di godere di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), si porrebbe in maniera irrazionale in contrasto con il principio solidaristico sancito dalla Carta costituzionale, privilegiando uno status sociale e così consentendo al coniuge beneficiario di sottrarsi, per altro percependo, senza espletare alcuna attività, somme eccedenti la possibilità di mantenere un’esistenza libera e dignitosa, al dovere di contribuire al progresso sociale per il tramite della propria attività lavorativa. Inoltre, ponendosi gli obblighi sanciti da detta norma solo a carico del coniuge onerato, risulterebbe violato il principio di uguaglianza.
4.1. A sostegno della fondatezza della eccezione viene richiamata un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in merito allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, che in maniera analoga prevede, nell’interpretazione prevalente, il riferimento, ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, al tenore di vita degli ex coniugi durante la convivenza matrimoniale.
4.2. Vale bene evidenziare in via preliminare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in maniera autonoma e in termini niente affatto coincidenti.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.
4.3. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggono (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag. 8) ed i principi di diritto con essa enunciati.
4.4. Passando all’esame della questione inerente all’assegno di mantenimento previstodall’art. 156 c.c., che violerebbe i parametri costituzionali indicati nel ricorso, in quanto includerebbe fra le conseguenze patrimoniali del vincolo matrimoniale – come sopra evidenziato, persistenti nel regime di separazione personale – delle contribuzioni a carico dell’onerato del tutto avulse dall’attività svolta dall’altro coniuge, deve in primo luogo rilevarsi che la norma, nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, non è intesa a promuovere, come sembra sostenersi nel ricorso, una colpevole inerzia del beneficiario, in quanto si ritiene che, in relazione all’assegno di mantenimento in esame, debba tenersi dell’attitudine del coniuge al lavoro, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’ attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).
4.5. Deve poi rilevarsi come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo chel’art. 29 Cost.attribuisce alla famiglia nell’ambito dell’ordinamento. Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all’obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga; id., 16 dicembre 1968, n. 126; id., 20 marzo 1969, n. 45; id., 27 novembre 1969, n. 147; id., 24 giugno 1970, n. 133, in cui si afferma, in tema di rapporti patrimoniali, che l’uguaglianza dei coniugi garantisce l’unità familiare, mentre “è la disuguaglianza a metterla in pericolo”; id., 14 giugno 1974, n. 187; id., 18 dicembre 1979, n. 153; id., 4 aprile 1990, n. 215; id., 6 giugno 2006. N. 254; id., 23 marzo 2010, n. 138).
4.6. In considerazione di quanto evidenziato, l’eccezione di illegittimità costituzionale in esame, sotto tutti i profili dedotti, appare manifestamente infondata, in quanto la determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell’obbligato, costituisce l’espressione di quei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242; id., 9 maggio 2013, n. 85). Vale bene richiamare, in proposito, l’affermazione del Giudice delle leggi secondo cui “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”.
5. Con il secondo mezzo si deduce l’omesso esame, evidentemente ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente; sotto il medesimo profilo si denuncia la violazionedell’art. 156 c.c., comma 2, , richiamandosi l’orientamento secondo cui nel corso del giudizio di separazione rilevano le evoluzioni della situazione reddituale dei coniugi, onde adeguare la pronuncia, eventualmente stabilendo una misura dell’assegno diversa per determinati periodi, ai presupposti inerenti alla determinazione della misura dell’assegno.
5.1. La censura è infondata, sotto tutti i profili dedotti.
5.2. Deve in primo luogo rilevarsi che la deduzione inerente all’omesso esame della questione inerente al decremento dei redditi dell’onerato non trova riscontro nella motivazione della decisione impugnata.
La Corte di appello, infatti, dopo aver riportato (pag. 25) il motivo di gravame secondo cui il mutamento in peius della condizione reddituale e patrimoniale dell’appellante, dovuto alla crisi economica mondiale, avrebbe imposto una riduzione del contributo, anche al fine di evitare che egli fosse costretto a dismettere parte del suo patrimonio, ha calcolato in 53 milioni di Euro il reddito medio annuo del B., sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 2006 al 2010, ed ha quindi espresso un giudizio di inattendibilità in merito tanto all’ultimo reddito dichiarato, nell’anno 2012, di Euro 4.515.298,00, quanto in ordine alla dedotta riduzione del valore del gruppo Fininvest.
5.3. La violazione della norma sopra indicata – per non aver la sentenza impugnata tenuto conto del decremento – può ritenersi esclusa sulla base del rilievo di inattendibilità testé indicato, essendo evidente che il giudizio di inattendibilità in merito alla deduzione esimeva la valutazione delle giuridiche conseguenze della circostanza; mette conto di precisare, per altro, che non è sufficiente il verificarsi di una variazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi (sia in corso di causa – Cass., 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass., 22 aprile 1999, n. 4011 – sia nei giudizi di revisione dell’assegno), essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell’incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n. 9056; Cass., 28 settembre 1998, n. 8654). Sotto tale profilo, come sopra evidenziato, la Corte territoriale ha posto in evidenza il rilevante divario fra le condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, ponendo in risalto, infine, l’ammissione dello stesso B. di essere “ultracapiente”.
6. La terza censura, con la quale si deduce l’errore del calcolo della media dei redditi dell’appellante, per non essersi considerata la natura straordinaria degli elevati profitti conseguiti nell’anno 2006, con conseguente deduzione della violazione di cuiall’art. 112 c.p.c., presenta evidenti profili di inammissibilità, per non aver colto la complessiva ratio decidendi della decisione impugnata, fondata non soltanto sulla posizione reddituale dell’appellante, già di per sé estremamente rilevante, considerato anche il giudizio di inattendibilità in merito al reddito più recente, ma, soprattutto, sulla consistenza patrimoniale del ricorrente, che, con varie oscillazioni, lo collocava nel periodo considerato – fra gli uomini più ricchi del mondo, tenuto conto delle partecipazioni azionarie e della proprietà di prestigiose ville.
Tale aspetto si associa al richiamo della Corte territoriale al principio, non censurato, secondo cui non è necessaria una individuazione precisa degli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituali dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione attendibile. In proposito questa Corte ha in più occasioni affermato che, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
7. In definitiva, in disparte la contestazione in apicibus della norma contenuta nell’art. 145 c.c., il ricorso non appare meritevole di accoglimento, avendo ad oggetto un decisione sostanzialmente incentrata sulla determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento, che si fonda sostanzialmente sulla valutazione di circostanze che, avuto anche riguardo alle evidenziate limitazioni concernenti la deducibilità in questa sede del vizio di motivazione, è affidata all’apprezzamento del giudice del merito.
8. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Separazione addebito e nesso causale

Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 256/2014 R.G. proposto da:
F.F., elett.te dom.ta in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso l’avv. Luigi Albisinni, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avv. Michele Sesta;
– ricorrente –
contro
N.G.B., elett.te dom.to in Roma, via Berengario n. 10, presso lo studio dell’avv. Paola Cecchetti, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio G.F. di Ravenna il (OMISSIS), dall’avv. Chiara Dore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1178/13 della Corte di appello di Bologna depositata il 17 luglio 2013;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 16 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. Michele SESTA;
udita per il controricorrente l’avv. Chiara DORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Ravenna, nel pronunciare la separazione dei coniugi sig.ra F.F. e sig. N.G.B., affidò i figli – G.L., nato il (OMISSIS) e F., nata il (OMISSIS) – ad entrambi i genitori con residenza presso il padre, cui assegnò la casa coniugale, e regolò il diritto della madre a trascorrere con i figli parte del loro tempo e a tenerli con sé. Pose infine a carico di entrambi i genitori l’obbligo di contribuire ciascuno nella misura di 600 Euro mensili al mantenimento dei figli.
2. La Corte d’appello di Bologna, sulle impugnazioni di entrambe le parti, ha confermato la decisione di collocare i figli presso il padre, assunta dal Tribunale sulla scorta della CTU, in considerazione del disagio manifestato da entrambi i ragazzi per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti; ha allungato il tempo di permanenza dei figli presso la madre e ha ridotto a 350 Euro mensili l’obbligo contributivo di quest’ultima. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda della sig.ra F. di addebito della separazione al marito ed ha accolto, invece, la domanda di quest’ultimo di addebito della separazione a lei.
3. La sig.ra F. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il sig. N. ha resistito con controricorso.
La causa, inizialmente portata in Camera di consiglio su relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ipotizzava l’inammissibilità del ricorso, è stata dal Collegio rimessa alla pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno presentato anche memorie.

Motivi della decisione
1. I primi tre motivi di ricorso, tutti attinenti alle statuizioni relative al collocamento dei figli della coppia presso il padre, sono inammissibili per la parte in cui si riferiscono all’affidamento del figlio G.L., riguardo al quale è cessata la materia del contendere essendo il giovane divenuto maggiorenne il (OMISSIS); il loro esame va pertanto svolto con esclusivo riferimento alla posizione della figlia F., tuttora minorenne.
2. Con il primo motivo, denunciando violazionedell’art. 155 c.c.e dell’art. 8 CEDU, si censura la conferma della collocazione dei figli della coppia presso il padre, con diritto della madre di vederli per due soli fine settimana al mese. Si contestano diffusamente le motivazioni addotte dalla Corte d’appello, sostenendo che ciò lederebbe il diritto dei minori alla bigenitorialità ed a mantenere stabili relazioni con la madre.
2.1. Il motivo è inammissibile perché si risolve in critiche di merito alle ragioni indicate nella sentenza impugnata quale fondamento della valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi – e in particolare, per quanto qui rileva, della ragazza presso il padre.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la statuizione con cui sono state ritenute legittime le audizioni dei minori ai sensi dell’art. 155 sexies c.c.. In particolare, quanto all’audizione di F., infradodicenne alla data in cui era stata assunta, si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sua ritenuta capacità di discernimento.
3.1. Il motivo è infondato perché la Corte d’appello ha invece spiegato che, quando il Tribunale dispose l’audizione, aveva già a disposizione la CTU, che descriveva la ragazzina come perfettamente consapevole e in grado di produrre una libera narrazione.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazionedell’art. 116 c.p.c., si lamenta che la Corte d’appello abbia tratto argomenti di prova, a fondamento dell’opportunità della collocazione dei ragazzi presso il padre, dall’opposizione della madre all’audizione di F. da parte del giudice, ritenendo che la madre temesse che i figli confermassero quanto avevano già dichiarato al CTU (“Così quello che i due ragazzi hanno detto al CTU ne esce rafforzato da quanto accaduto davanti al giudice”, osserva testualmente la Corte). Con ciò la Corte avrebbe violatol’art. 116 c.p.c., che non può trovare applicazione allorché siano in discussione diritti indisponibili dei minori.
4.1. Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto un’argomentazione dei giudici di merito non decisiva, ma meramente rafforzativa o di rincalzo.
5. Con il quarto motivo, denunciando violazionedell’art. 151 c.c., comma 2 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si censura la statuizione di addebito della separazione alla ricorrente, basata dai giudici di appello su una sua relazione extraconiugale. Si lamenta, più specificamente, che la Corte d’appello:
a) nel considerare pacifica in causa la sussistenza di una relazione extraconiugale della sig.ra F., abbia tuttavia del tutto omesso di motivare in ordine alla circostanza decisiva della preesistenza di essa alla separazione, circostanza mai ammessa ed anzi espressamente contestata dalla ricorrente nelle sue difese;
b) abbia omesso l’esame di una ulteriore circostanza decisiva ai fini dell’addebito, ossia la crisi coniugale preesistente alla separazione, dedotta dalla ricorrente quale causa effettiva della intollerabilità della convivenza dei coniugi.
5.1. Il motivo è fondato.
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri chel’art. 143 c.c., pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (ex multis, Cass. 28/09/2001, n. 12130; 16/11/2005, n. 23071; 27/06/2006, n. 14840).
Tanto premesso, quanto alla censura sopra indicata sub a) va rilevato che manca effettivamente, nella motivazione della sentenza impugnata, qualsiasi riferimento all’epoca in cui la sig.ra F. aveva intrapreso la sua relazione extraconiugale: elemento, questo, indubbiamente decisivo, chiaro essendo che soltanto una relazione intrapresa prima della separazione potrebbe essere stata causa della stessa.
Quanto alla censura sub b), va osservato che la Corte d’appello ha esaminato le deduzioni della ricorrente, relative alla mancanza di sostegno e aiuto da parte del marito, soltanto in relazione alla domanda di addebito a carico di lui proposta dalla moglie, e a tal fine le ha ritenute irrilevanti sia a causa dell’accertata inammissibilità di quella domanda, sia valutandole comunque insufficienti a dare ad essa fondamento, essendo “incentrate su pochi episodi isolati incapaci a dare un quadro complessivo dello stato di abbandono del sostegno maritale apprezzabile oggettivamente al di là della percezione con cui possa averlo vissuto la F.”. Un conto, però, è la valutazione se i fatti denunciati possano giustificare l’addebito al marito; ben altro conto è valutare se i medesimi fatti siano comunque rivelatori di una crisi tra i coniugi, che sia stata oggettivamente la causa della intollerabilità della loro convivenza a prescindere dalla colpa dell’uno o dell’altro. Quest’ultima valutazione è appunto mancata da parte della Corte d’appello.
6. In conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’affidamento del figlio delle parti G.L. e disattesi i primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del quarto motivo, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di addebito della separazione alla sig.ra F. immune dalle deficienze sopra evidenziate al paragrafo 5.1.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine all’affidamento del figlio delle parti G.L.. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.

Mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (art. 388, co.2. c.p.)

Cass. pen. Sez. IV – 2, 2 maggio 2017, n. 20801
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/06/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Stefano Antonio Scaduto, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. C.M. ricorre per l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di cuiall’art. 81 c.p.eart. 388 c.p., comma 2, per aver eluso in più occasioni quanto stabilito, con il provvedimento di omologazione della separazione, in merito al diritto di visita dei due figli minori da parte del coniuge M.R., non consentendo a quest’ultimo di vedere i figli (reato commesso in (OMISSIS)).
Nel ricorso si deducono i seguenti motivi, enunciati nei limiti di cuiall’art. 173 disp. att. c.p.p.: violazionedell’art. 388 c.p., comma 2, per aver ritenuto efficace l’accordo dei coniugi omologato nel 2008, quando invece concordemente questi ultimi avevano deciso con la scrittura privata del 19 giugno 2009 di privare ad esso efficacia (pertanto, relativamente ai giorni e agli orari di visita previsti dall’accordo originario, non poteva configurarsi, almeno dal punto di vista soggettivo, l’elusione delittuosa ad opera dell’imputata); vizio di motivazione, perché la Corte di appello non avrebbe risposto alla censura in cui si lamentava il ricorso da parte del primo giudice a valutazioni di tipo civilistico in ordine alla validità dell’accordo modificativo; vizio di motivazione in relazione al rapporto tra i due accordi intervenuti tra i coniugi, quanto al diritto di visita dei figli minori accordato al M. e alle modalità di esercizio; vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa; vizio di motivazione sui riscontri degli episodi denunciati.
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono infatti, oltre che manifestamente infondati, anche diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensidell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quello del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma del materiale probatorio deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
In particolare, la Corte palermitana ha motivato le ragioni dell’infondatezza delle censure difensive sui punti ora solo riproposti e le deduzioni del ricorso (con il riferimento diretto a parti di atti dell’istruttoria) si risolvono all’evidenza in affermazioni di mero precluso merito.
Va al riguardo ribadito che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (tra tante, Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220).
Deve anche ribadirsi che il vizio più volte evocato dalla ricorrente del travisamento della prova sussiste solo quando vi sia una incontrovertibile antinomia tra i risultati obiettivamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia tratto. Tale vizio è configurabile soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e, alla stregua dei parametri di rilevanza e decisività, renda illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio trascurato o travisato (tra tante, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte). Pertanto, non rientrano nel suddetto vizio né le critiche al “significato” opinabile di un dato probatorio né le censure riguardanti elementi probatori privi della suddetta decisività.
2.1. Sul primo motivo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, puntualmente citata dalla Corte di appello, sulla possibilità dei coniugi di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell’ordinanza presidenziale exart. 708 c.p.c.(Sez. 2 civ., n. 298 del 12/01/2016, Rv. 638452). La necessità dell’intervento del giudice sull’accordo modificativo è posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
E all’evidenza un accordo modificativo, come quello nel caso in esame, che non stabilisca le modalità di visita dei figli a favore del genitore non affidatario può risultare per la sua assoluta genericità pregiudizievole per i preminenti interessi del minore, alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti.
Quanto alla rilevanza dell’accordo modificativo sul dolo, la Corte di appello ha ben evidenziato che era stata la stessa imputata a contestarne l’efficacia proprio per le suddette ragioni.
Né l’accordo modificativo può comunque aver influito nella individuazione della condotta elusiva, posto che gli episodi oggetto di contestazione si riferivano pur sempre a situazioni previste da entrambi gli accordi.
2.2. Il secondo, terzo e quarto motivo, ruotanti anch’essi sulla validità o efficacia dell’accordo modificativo, sono all’evidenza privi di fondamento, insistendo su aspetti del tutto irrilevanti, per quanto si è detto poc’anzi, con argomenti tra l’altro anche perplessi.
Il reato di cuiall’art. 388 c.p., comma 2, presuppone un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori, che va individuato nei termini sopra indicati, con la precisazione che l’elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o aggiri le finalità, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell’interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d’essere (tra tante, Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247871).
2.3. Anche il quinto motivo, sulla credibilità ed attendibilità della persona offesa, si rivela inammissibile nella misura in cui mira ad isolare “chirurgicamente” dal ragionamento del Giudice dell’appello aspetti che non incidono sulla logicità e completezza complessiva della risposta ai motivi di gravame.
E’ sufficiente osservare che il suddetto tema è stato ampiamente affrontato dalla Corte di appello, analizzando tutte le obiezioni difensive, che la ricorrente reitera in questa (dichiarazioni del M. sulla efficacia dell’accordo tra le parti; deposizione della teste P.; relazione dell’assistente sociale sulla frase pronunciata dalla figlia minore della coppia; contenuto delle querele; rilievi sul contenuto della deposizione del M.; episodio dell'(OMISSIS); motivi di astio e rancore) e che risultano rigettate con argomenti privi di illogicità o errori giuridici.
Né può aver rilievo in sé quanto accertato in un separato giudizio riguardante la “piena attendibilità” del M., posto che in quella sede il Giudice si è limitato (come si evince dallo stesso ricorso, pag. 21) a rilevare la mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni e non certo a bollarne la inverosimiglianza o addirittura la falsità.
2.4. Miglior sorte non ha l’ultimo motivo.
Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). È stato altresì affermato che può essere opportuno in questi casi corroborare il controllo dell’attendibilità del racconto con “altri elementi” (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), che tuttavia non devono avere il carattere richiestodall’art. 192 c.p.p., comma 3.
Pertanto, è irrilevante stabilire, come pretende la ricorrente, se la teste P. abbia riscontrato i singoli episodi indicati nelle querele del M., essendo sufficiente, come la sentenza impugnata rileva, che la teste abbia riferito che “quasi tutti i giorni” la persona offesa si era lamentato con lei che non riusciva a vedere i figli e che gli stessi bambini le avevano esternato la mancanza del papà ed il desiderio di dormire a casa con lui (circostanza quest’ultima ribadita anche nella relazione dell’assistente sociale) e che, alle contestazioni dalla stessa fatte alla C., quest’ultima non abbia negato gli episodi, ma soltanto frapposto “impegni improvvisi”.
Quanto alla natura arbitraria degli impegni opposti dalla ricorrente, va rilevato che correttamente la Corte di appello ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza per il reato mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore, è solo quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (Sez. 6, n. 7611 del 11/12/2014, dep. 19/02/2015, D. L., Rv. 262494).
È al riguardo sufficiente evidenziare che nell’appello l’imputata si era limitata a contestare soltanto la natura “ostile” della frase riferita dalla teste P., senza tuttavia giustificare la natura degli impegni, nei termini sopra espressi.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a normadell’art. 616 c.p.p.la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 1.500.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Assistenza familiare (violazione degli obblighi) (art. 570 co.2 n.2 c.p.)

Cass. pen. Sez. II, 15 maggio 2017, n. 24050
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M., N. IL (OMISSIS); nei confronti di: A.B., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 412/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 13/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Rosetta Anna Mancuso per l’ A. che si è riportata “ai motivi”.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 9/2/2010 il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, riconosceva la penale responsabilità di A.B. in ordine a reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare – derivanti da tre separati procedimenti, riuniti in fase dibattimentale – per aver fatto mancare mezzi di sussistenza al figlio minore Y., non avendo versato per intero alla moglie separata, S.M., gli assegni relativi al mantenimento del minore, dell’importo mensile di 608,22 Euro secondo quanto disposto dalla Corte di Appello di Ancona, e non avendo partecipato alle spese straordinarie, con riguardo ai periodi da marzo a settembre 2007, ai mesi di gennaio e febbraio 2008 ed ai mesi di aprile e maggio 2008.
2. La pronuncia con la quale in data 16/2/2012 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27/3/2014, che accoglieva il primo dei motivi proposti, relativo al travisamento della prova, nel quale restavano assorbite le altre doglianze, e rinviava alla competente corte territoriale.
4. Con sentenza del 13/10/2015 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’ A. dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato.
5. Propone ricorso per Cassazione, ai soli effetti civili, la parte civile S.M. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in ordine alla revoca delle statuizioni civili e deducendo a tal fine i seguenti motivi di impugnazione:
5.1. travisamento dei fatti e vizio di motivazione in ordine ai conteggi relativi alle mensilità erogate ed in ordine al tempo di adempimento; in particolare, la ricorrente si duole che, a fronte dello stato di bisogno del figlio minore, il padre abbia provveduto a pagamenti solo parziali ed incompleti senza che sia stata dimostrata la sua impossibilità economica di adempiere.
5.2. violazione di legge, in particolare dell’art. 570 c.p., con riferimento agli obblighi di assistenza familiare, assumendo la ricorrente non aver considerato la Corte territoriale la reiterazione del reato, il bisogno del minore relativamente al momento del mancato mantenimento previsto dalla sentenza civile, per una mancata contribuzione totale di Euro 1.382,00 e non già di 166 Euro come ritenuto in sentenza, oltre il 50 % di spese mediche e sportive mai rimborsate per 727,00.

Motivi della decisione
6. Il ricorso è inammissibile.
6.1. Questa Corte di Cassazione, con la sentenza del 27/3/2014 dinanzi ricordata, nel riconoscere il travisamento della prova nella sentenza allora impugnata, ha riepilogato analiticamente in una tabella esplicativa, mese per mese, i versamenti effettuati dall’ A. nei periodi in contestazione, rilevando che questi non potevano ritenersi satisfattivi solo “in minima parte” delle obbligazioni familiari poste a carico del predetto imputato.
Si tratta di una tabella elaborata sulla base di quanto risultante dalla documentazione incontestata in atti e dalle dichiarazioni della persona offesa in ordine ai versamenti mensili di 350 Euro effettuati dall’imputato, e sulla base di questa la sentenza della Corte di Appello di Perugia in questa sede impugnata ha rilevato che l’ A. ha effettuato tutti i versamenti per i periodi in contestazione del 2008, come risultato dalla espressa imputazione dei relativi vaglia postali, indicati in tabella, mentre per i sette mesi del 2007 in contestazione la tabella elaborata dalla sentenza di rinvio ha indotto la Corte territoriale a riconoscere un inadempimento per circa 166 Euro, in considerazione di 258 Euro non versate per ciascuno dei tre mesi da marzo a maggio 2007 (con versamenti di Euro 350 anziché di Euro 608), solo in parte compensate dal doppio versamento del mese di luglio 2007.
La Corte territoriale ha, poi, rilevato che le spese straordinarie non erano previste a carico dell’ A. da alcuno dei provvedimenti regolanti la separazione coniugale e che, delle spese prospettate dalla persona offesa, soltanto la spesa di 30 Euro per un certificato medico risultava concretamente sostenuta nel suddetto periodo del 2007. L’esiguità dell’inadempimento a fronte di un simile arco temporale e lo spontaneo raddoppio del versamento in alcuni mesi dell’anno hanno, pertanto, indotto la Corte di Appello ad escludere che l’ A. volesse rendersi inadempiente ai propri obblighi di mantenimento.
6.2. A fronte di una ricostruzione fondata sulla tabella di cui alla sentenza della Corte di Cassazione relativa ai versamenti documentati, pertanto, la ricorrente propone contestazioni dei conteggi riportati nella sentenza impugnata, che si assumono “palesemente errati” proprio relativamente al dato, intangibile per il giudice di rinvio, delle spese già riconosciute come documentate dalla Corte di legittimità: così, la ricorrente ricorda essere stato riconosciuto che nessun versamento è stato effettuato nel gennaio del 2008, omettendo però di considerare che la tabella di cui alla sentenza di questa Corte utilizzata dal giudice di merito riferiva anche di un doppio versamento effettuato nel successivo mese di giugno, sicché nessun vizio di motivazione può ravvisarsi nell’assunto secondo cui, di fatto, l’ A. ha effettuato tutti i versamenti per i periodi in contestazione del 2008. Analogamente, con riferimento al 2007, la ricorrente deduce l’asserita erroneità del calcolo operato dalla Corte territoriale, omettendo però di considerare il doppio versamento effettuato nel luglio del 2007, e contesta altresì la quantificazione delle spese straordinarie riconosciute dalla sentenza impugnata, peraltro senza allegare al ricorso né richiamare espressamente alcuna documentazione a sostegno di tale assunto: sul punto viene proposta, pertanto, una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, mentre è noto che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
6.3. In ordine alla censura con la quale si contesta, infine, che adempimenti parziali o tardivi possano esonerare l’ A. dalla penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli, deve preliminarmente rilevarsi che ai fini della configurabilità del reato previstodall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale e, nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore (Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014 – dep. 09/04/2014, S., Rv. 259895). Soprattutto, però, deve rilevarsi che nel caso di specie la Corte territoriale non ha valutato l’esiguità degli inadempimenti per escludere l’elemento materiale del reato, bensì per escludere la volontà dell’imputato di rendersi inadempiente, con argomentazione da ritenersi immune da vizi logici o giuridici, giacché fondata anche sulla considerazione dell’arco temporale oggetto del procedimento, oltre che dei doppi versamenti talvolta effettuati, ritenuti poco compatibili con la volontà di non adempiere.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.

Prescrizione dell’assegno di mantenimento e azione di rimborso spese opera dal riconoscimento di paternità non dalla nascita

Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9059

SENTENZA
sul ricorso 18920-2015 proposto da:
P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso l’avvocato ANTONIO CAUTI, VIA DELLA GIULIANA 44, presso l’avvocato LUIGI ANTONANGELI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELANGELO ORTORE, FEDERICA DI BENEDETTO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.M.L.;
– intimata – avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato FERNANDO RUCCI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato MICHELANGELO ORTORE che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, per il rigetto dell’incidentale.

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 03/05/2007, il Tribunale di Pescara condannava C.S. al rimborso pro quota di quanto versato dall’attrice P.M.L., per il mantenimento della figlia nata il (OMISSIS), riconosciuta subito dalla madre e dal padre soltanto in data 30/04/2003, rimborso da determinarsi dal 1971 alla data della domanda, condannando il convenuto al pagamento di una provvisionale e rinviando ad altra data per ulteriore istruzione.
Avverso la sentenza proponeva appello il C. chiedendo, tra l’altro, l’estinzione del diritto al mantenimento a far data dal 1990-1991 o al più tardi, dal 1999, la prescrizione quinquennale o in subordine decennale, decorrente dalla nascita, operando il diritto al rimborso, dal quinquennio decennio) anteriore alla domanda, con restituzione da parte dell’appellata della provvisionale.
Costituitosi il contraddittorio, l’appellata chiedeva il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Pescara, all’esito di ulteriore istruzione, con sentenza in data 31/3/2009, condannava il C. a pagare all’attrice, quale rimborso del mantenimento della figlia, nella misura del 50% la somma di Euro 195.525,00 calcolati sulle somme maturate dal 1971 alla data della domanda.
Anche avverso tale sentenza proponeva appello il C., chiedendo la riduzione del quantum e l’esclusione del cumulo tra rivalutazione ed interessi. Costituitosi il contraddittorio, l’appellata chiedeva il rigetto dell’appello e, in via incidentale il rimborso di somme superiori al 50%, quantificandole in Euro 696.725,54.
Riuniti gli appelli, la Corte rigettava l’appello avverso la sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile quello incidentale avverso la sentenza definitiva e, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava il C. a pagare alla P. la somma di Euro 120.000,00.
Ricorre per cassazione la P., che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso il C. che pure propone ricorso incidentale.

Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta vizio di motivazione e violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendo che le sue richieste non fossero coperte da giudicato.
Con il secondo, violazione degli artt. 316 bis, 337 bis, 337 ter eart. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione relativamente al quantum liquidato.
Con un unico motivo, il ricorrente incidentale lamenta violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione del rimborso alla madre della minore deve decorrere dalla nascita della figlia delle parti.
Il primo motivo del ricorso principale appare infondato.
Correttamente il giudice a quo respingeva l’appello incidentale proposto avverso la sentenza definitiva, C. al mantenimento della figlia (pro quota), dunque nella misura del 50% (come precisa correttamente il giudice a quo), con evidente riferimento a quanto contenuto nell’atto di citazione della P. (la relativa statuizione è contenuta nella sentenza non definitiva in atti). Né la P. – precisa ulteriormente la Corte di merito – ha impugnato la statuizione della sentenza non definitiva che ha determinato il periodo di tempo 1971 – 2004, fino alla data della domanda, come quello per il quale essa ha diritto di ripetere il 50% di spese per il mantenimento della figlia (anche tale statuizione è contenuta nella sentenza non definitiva in atti).
Afferma la ricorrente di aver modificato la propria domanda con memoria exart. 183 c.p.c., chiedendo una somma superiore al 50%, ma non coglie esattamente la ratio dell’argomentazione censurata: il giudice a quo infatti non esclude che vi sia stata modifica, ma afferma, come si è detto, che la predetta statuizione della sentenza non definitiva, non è stata impugnata è appena il caso di precisare che se la sentenza si fosse riferita ad una somma indeterminata superiore al 50%, non avrebbe parlato di “quota”).
Quanto al secondo motivo, correttamente la sentenza impugnata rileva che, non essendovi prova del preciso ammontare degli esborsi, la liquidazione deve essere equitativa e, con motivazione adeguata ha giustificato tale liquidazione, considerando eccessivi alcuni parametri indicando la necessità di una ” devalutazione ” per evitare conseguenze paradossali relativamente al periodo più risalente, indicando un valore annuo medio, per il quale ha tenuto conto del buon tenore di vita assicurato dalla P. alla figlia, ancorché in una città di provincia, Chieti, dove il costo della vita è meno elevato rispetto a città più grandi e diversamente collocate, delle cure mediche pagate, dei redditi delle parti sostanzialmente paragonabili.
Va pertanto rigettato il ricorso principale.
Quanto all’unico motivo del ricorso incidentale esso appare infondato.
Pur con approfondimento ed accuratezza il ricorrente vorrebbe modificare un orientamento del tutto consolidato di questa Corte, che il collegio condivide pienamente.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati (ai sensidell’art. 30 Cost., artt. 147 e 315 bis c.c.) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Quello dei due che ritarda il riconoscimento, come avviene nella specie ovvero obbliga l’altro, in rappresentanza del figlio a chiedere la dichiarazione giudiziale, non può allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso.
Dunque la prescrizione per il diritto al mantenimento del figlio ma anche per quello del genitore al rimborso delle spese effettuate per il mantenimento stesso, non opererà dalla nascita ma dal riconoscimento da parte del genitore obbligato ovvero dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (tra le altre, Cass. N. 5652 del 2012; 14417 del 2016, e anteriormente Cass. N. 17914 del 2007).
Conclusivamente va rigettato anche il ricorso incidentale.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Onere della prova dell’impossibilità lavorativa in capo al richiedente l’assegno divorzile

Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.C.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’Avv. Salvino Mondello, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennara Basile del Foro di Catania, come da mandato a margine del ricorso;
contro
B.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Torrisi del Foro di Catania;
– resistente –
avverso la sentenza n. 511/2009 della Corte d’appello di Catania del 25.3.2009, depositata il 16 aprile 2009;
sentita la relazione svolta dal Presidente Dott. Di Palma Salvatore;
non essendo comparsi i difensori;
udite le conclusioni del P.M., Dr. Ceroni Francesca, che ha chiesto la cassazione con rinvio della decisione contestata.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, n. 511 del 25 marzo 2009 (dep. 16.4.2009), la Corte d’Appello di Catania ha riformato la decisione pronunciata in primo grado dal Tribunale di Catania con sentenza del 26.3.2007.
Il Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.6.1990 da B.C. e D.C.C. ed aveva affidato ad entrambi i genitori le figlie minori (nate il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)) con collocamento presso la madre, ponendo un assegno di mantenimento per le sole figlie (complessivi Euro 480,00 mensili) a carico del padre, oltre a regolamentare le visite di quest’ultimo ed a disciplinare il riparto delle spese straordinarie. Il giudice di prime cure aveva quindi rigettato la domanda di assegno divorzile per il proprio mantenimento, proposta dalla B., rilevando che la stessa non aveva provato il proprio stato di disoccupazione. Il Tribunale aveva infine dichiarato compensate tra le parti le spese di lite.
Era stata proposta impugnazione da B.C., che aveva insistito nel domandare l’attribuzione di un assegno divorzile anche per sé. Aveva resistito il D.C., proponendo inoltre appello incidentale in materia di spese di lite. La Corte di merito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad un assegno mensile di Euro 200,00 ed ha posto le spese di lite del grado di giudizio a carico del D.C..
La Corte territoriale ha osservato che la ricorrente non aveva prodotto la richiesta documentazione fiscale, avendo peraltro dichiarato di non aver presentato dichiarazione dei redditi, poiché aveva lavorato soltanto qualche mese in un cali center. La Corte di merito ha quindi ricordato che l’impugnante aveva evidenziato che un assegno mensile, del cui versamento era stato gravato il D.C., le era stato riconosciuto in sede di separazione dei coniugi e, non essendo intervenuta alcuna modificazione dello stato di fatto, ne domandava la conferma. Il D.C. aveva invece depositato la dichiarazione dei propri redditi, e da questi emergeva che egli lavorava quale dipendente percependo un reddito di Euro 2.500,00 al mese circa. La Corte d’Appello ha in proposito sottolineato la natura assistenziale dell’assegno divorzile, che non consente la riproduzione automatica in sede di divorzio delle statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione personale dei coniugi. La Corte territoriale ha poi ricordato che la B. viveva con le figlie in una casa dei suoi genitori, ed aveva evidenziato che il D.C., oltre a percepire un reddito quale lavoratore dipendente, è anche titolare di possidenze immobiliari ed appariva in grado di poter contribuire anche al mantenimento della ex moglie, oltre a provvedere al mantenimento della nuova famiglia che si era formato.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro articolati motivi, completati dall’enunciazione del quesito di diritto, D.C.C.. Non si è costituita B.C..

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5. In sostanza, il ricorrente critica la decisione della Corte di merito per non aver tenuto in conto adeguato la natura assistenziale dell’assegno divorzile, che ha quale presupposto l’accertamento che la parte la quale ne domanda l’attribuzione all’ex-coniuge non dispone di redditi, adeguati, “essendo necessaria la prova dell’inesistenza assoluta di possibilità di lavoro”. Diversamente, la resistente è donna cinquantenne in possesso di diploma magistrale e può trovarsi un’occupazione redditizia, come “lo svolgimento di lezioni private o l’attività di doposcuola”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che “l’impugnata pronuncia è sorretta da una motivazione confusa, incongrua e contraddittoria”, in particolare nella parte in cui avrebbe dovuto provvedere alla comparazione dei redditi delle due parti. La Corte d’Appello avrebbe trascurato infatti, nella prospettazione del D.C., di tener conto delle possidenze immobiliari della ex moglie e che la moglie non aveva provato il proprio stato di disoccupazione. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe valorizzato nella misura dovuta, per quanto attiene all’odierno ricorrente, il fatto che egli ha una nuova famiglia, non è un imprenditore – come sostenuto in precedenza dalla B. – ed è pure gravato da cospicuo debito tributario.
3. Con un terzo motivo, il ricorrente ha ulteriormente contestato, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la decisione della Corte d’Appello sarebbe incorsa nella violazione del disposto di cui agliartt. 115 e 116 c.p.c., eartt. 2729 e 2697 c.c., per aver formulato il proprio giudizio sulla spettanza dell’assegno divorzile alla ricorrente “sulla base di circostanze estranee al giudizio di primo grado, irrilevanti, frutto di mere affermazioni labiali dell’appellante, oltre che prive di alcun riscontro probatorio”. Ha sottolineato al proposito che la documentazione offerta dalla B. in primo grado (modello ISEE ed alcune foto) era stata dichiarata inammissibile perché prodotta tardivamente, insieme alla memoria di replica.
4. Con un quarto motivo il ricorrente ha contestato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, comma 3, la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.da parte dei giudici a quibus, per aver rigettato l’appello incidentale da lui proposto in materia di spese di lite, che impongono “la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte”. Essendo l’odierno ricorrente risultato totalmente vittorioso in quel grado del giudizio, e non concorrendo giusti motivi per disporre la pur decisa compensazione delle spese di lite, la pronuncia dei giudici dell’appello sul punto dovrebbe considerarsi illegittima. Evidenzia ancora il ricorrente che le richieste patrimoniali della B., la quale in primo grado aveva domandato il riconoscimento di un complessivo assegno mensile pari ad Euro 1.200,00, per sè e per le figlie, non erano alfine state accolte dal Tribunale e neppure dalla Corte di merito.
I primi tre motivi d’impugnazione possono essere trattati congiuntamente, tenuto conto della loro attinenza al riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in favore della B., sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Occorre allora osservare che non appare corretto interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedente l’attribuzione di un assegno divorzile, la ben difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro, come invece sostenuto dal ricorrente. L’assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni. B.C. – sono dati processuali incontestati – non dispone di un impiego fisso, e neppure beneficia dell’abitazione presso la casa coniugale, disponendo di un’abitazione messale a disposizione dai suoi genitori, nella quale vive insieme alle figlie. La donna non risulta percepire un reddito regolare, mentre la titolarità da parte sua di un quarto di un immobile di cui è per il resto proprietario il D.C., pur essendo stata invocata dal ricorrente a supporto delle proprie difese, conferma invero lo squilibrio esistente tra le capacità patrimoniali delle parti. La B. ha anche dichiarato – affermazione non contestata da controparte – di essersi impegnata a svolgere attività lavorativa, essendo stata impiegata presso un call center.
Ricordato che il D.C. dispone di possidenze immobiliari e percepisce uno stipendio mensile di circa 2.500,00 Euro, i dati necessari per pervenire ad una decisione informata da parte della Corte d’Appello erano quindi stati raccolti. Tanto osservato può concludersi che il modesto assegno mensile che è stato riconosciuto alla odierna resistente dalla Corte di merito, 200,00 Euro rivalutabili, e del cui versamento è stato gravato l’ex marito ed odierno ricorrente, deve intendersi come un mero contributo al mantenimento della B., che le è stato motivatamente riconosciuto dalla Corte di merito tenuto conto delle complessive disponibilità economiche delle parti, in misura che non appare inadeguata.
I motivi di ricorso in esame devono essere perciò respinti.
Non merita accoglimento neppure il quarto motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente contesta la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado, con pronuncia confermata dal giudice dell’appello. La Corte di merito ha spiegato sul punto che “la compensazione delle spese processuali disposta in primo grado, attiene non solo all’accoglimento o meno della domanda bensì alla valutazione complessiva della causa nonché alla natura della stessa”. Questa motivazione, pur succinta, non merita censure in sede di giudizio di legittimità. Avendo il ricorrente proposto la propria critica invocando la violazione di legge, poi, occorre aggiungere che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa – fenomeno che non si è verificato nel caso in esame – con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. Nel caso di specie, peraltro, neppure l’affermazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe risultato completamente vittorioso nel primo grado del giudizio può condividersi, essendo sufficiente osservare che l’importo dell’assegno di cui è stato gravato per il mantenimento delle figlie minori è stato incrementato dal Tribunale rispetto a quanto da lui offerto.
Anche questo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla deve provvedersi in materia di spese di lite nel presente grado, in ragione della mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.

Assegno di divorzio, Cassazione: addio al “tenore di vita”

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile
Sentenza 10 maggio 2017, n. 11504
Fatti di causa

1. – Il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 1993, tra Vi.Gr.. e Li. Ca. Lo. ed ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta da quest’ultima.
2. – Il gravame della Lo. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza 27 marzo 2014.
2.1. – La Corte, avendo ritenuto che il luogo di residenza della Lo. (convenuta nel giudizio) fosse a (omissis…), ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, a favore del Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente Gr., da essa sollevata sul presupposto della propria residenza all’estero, a norma dell’art. 4, comma 1, della legge 1. dicembre 1970, n. 898; ha ritenuto poi non dovuto l’assegno divorzile in favore della Lo., non avendo questa dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale, stante l’incompletezza della documentazione reddituale da essa prodotta, in una situazione di fatto in cui l’altro coniuge aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.
3. – Avverso questa sentenza la Lo. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui si è opposto il Gr. Con controricorso. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, per avere la Corte d’appello affermato la competenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo invece competente il Tribunale di Roma, ove era la residenza o il domicilio del ricorrente Gr., essendo la convenuta residente all’estero.
1.1. – Il motivo è infondato.
Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Gr., la questione della competenza è stata riproposta in appello e che su di essa, quindi, non si è formato il giudicato, la sentenza impugnata ha ragionevolmente valorizzato quanto dichiarato dalla Lo. (convenuta nel giudizio) nell’atto di appello, e in altri atti giudiziari, circa la sua residenza a (omissis…) (Mi), che corrispondeva a quanto risultava dalle certificazioni anagrafiche, giudicando irrilevante la diversa indicazione, resa all’udienza presidenziale, di essere residente a (omissis…), luogo quest’ultimo rientrante pur sempre nella competenza del Tribunale di Milano; inoltre, ha adeguatamente argomentato in ordine alla mancanza di prova della residenza all’estero della Lo., ritenendo inidonea a tal fine la mera disponibilità da parte della medesima di un’abitazione negli Stati Uniti.
La decisione impugnata è, pertanto, conforme al principio enunciato da questa Corte – che va ribadito -, secondo cui la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80), quale risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2008), al tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma (Cass. ord. n. 15186 del 2014).
2. – Con il secondo motivo la Lo. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, per avere la Corte milanese negato il suo diritto all’assegno sulla base della circostanza che lo stesso Gr. non avesse mezzi adeguati per conservare l’alto tenore di vita matrimoniale, dando rilievo decisivo alla riduzione dei suoi redditi rispetto all’epoca della separazione, mentre avrebbe dovuto prima verificare la indisponibilità, da parte dell’ex coniuge richiedente, di mezzi adeguati a conservare il tenore di vita matrimoniale o la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Con il terzo motivo la Lo. ha denunciato vizio di motivazione, per avere omesso di considerare elementi probatori rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza del diritto all’assegno.
Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c, per avere i giudici di merito escluso il diritto all’assegno, disconoscendo la rilevanza della sperequazione tra le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi e dando erroneamente rilievo agli accordi raggiunti in sede di separazione che, al contrario, indicavano la disparità economica tra le parti e la mancanza di autosufficienza economica della Lo..
2.1. – Tali motivi sono infondati.
Si rende, tuttavia, necessaria, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, il cui dispositivo – come si vedrà (cfr. infra, sub n. 2.6) – è conforme a diritto, in base alle considerazioni che seguono.
Una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell’accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3» (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l’art. 4, commi 12 e 16, della legge n. 898 del 1970) -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).
Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno di divorzio – previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso «di procurarseli per ragioni oggettive».
La piana lettura di tale comma 6 dell’art. 5 – «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» – mostra con evidenza che la sua stessa “struttura” prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell’assegno (fase del quantum debeatur).
La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (diritto condizionato all’assegno di divorzio e – riconosciuto tale diritto -determinazione e prestazione dell’assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell’assegno di divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).
Sicché, se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’an debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5 cit: «[….] il tribunale, tenuto conto [….]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex coniugi.
Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella fase dell’an debeatur.
Tali precisazioni preliminari si rendono necessarie, perché non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’assegno di divorzio una indebita commistione tra le due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti che, essendo invece pertinenti esclusivamente all’una o all’altra fase, debbono per ciò stesso essere effettuati secondo l’ordine progressivo normativamente stabilito.
2.2. – Tanto premesso, decisiva è, pertanto – ai fini del riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente -, l’interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della disposizione “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” nonché, in particolare e soprattutto, l’individuazione dell’indispensabile “parametro di riferimento”, al quale rapportare l’”adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente l’assegno e, inoltre, la “possibilità-impossibilità” dello stesso di procurarseli.
Ribadito, in via generale – salve le successive precisazioni (v., infra, n. 2.4) -, che grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell’adeguatezza-inadeguatezza” di «mezzi» e della “possibilità-impossibilità” di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l’ex coniuge richiedente l’assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.
È noto che, sia prima sia dopo le fondamentali sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (cfr. ex plurimis, rispettivamente, le sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 11686 del 2013 e 11870 del 2015), il parametro di riferimento – al quale rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente – è stato costantemente individuato da questa Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).
Sull’attuale rilevanza del “tenore di vita matrimoniale”, come parametro “condizionante” e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno, non incide – come risulterà chiaramente alla luce delle successive osservazioni – la mera possibilità di operarne in concreto un bilanciamento con altri criteri, intesi come fattori di moderazione e diminuzione di una somma predeterminata in astratto sulla base di quel parametro.
A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le molteplici ragioni che seguono, non più attuale, e ciò lo esime dall’osservanza dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
A) Il parametro del «tenore di vita» – se applicato anche nella fase dell’an debeatur – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, come già osservato (supra, sub n. 2.1), con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo -sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.
Sono oltremodo significativi al riguardo: 1) il brano della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, secondo cui «[….] è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata [….] privilegia le conseguenze di una perdurante [….] efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto [….]» (pag. 38); 2) l’affermazione della “funzione di riequilibrio” delle condizioni economiche degli ex coniugi attribuita da tale sentenza all’assegno di divorzio: «[….] poiché il giudizio sull’an del diritto all’assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l’apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio [….], è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza dei mezzi dell’avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell’assegno» (pagg. 24-25: si noti l’evidente commistione tra gli oggetti delle due fasi del giudizio).
B) La scelta di detto parametro implica l’omessa considerazione che il diritto all’assegno di divorzio è eventualmente riconosciuto all’ex coniuge richiedente, nella fase dell’an debeatur, esclusivamente come “persona singola” e non già come (ancora) “parte” di un rapporto matrimoniale ormai estinto anche sul piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della riforma del 1987 informato la disciplina dell’assegno di divorzio, sia pure per implicito ma in modo inequivoco, al principio di “autoresponsabilità” economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio.
C) La “necessaria considerazione”, da parte del giudice del divorzio, del preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico-patrimoniale («[….] il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio [….]») è normativamente ed esplicitamente prevista soltanto per l’eventuale fase del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’assegno (quantum debeatur), vale a dire – come già sottolineato – soltanto dopo l’esito positivo della fase precedente (an debeatur), conclusasi cioè con il riconoscimento del diritto all’assegno.
D) Il parametro del «tenore di vita» induce inevitabilmente ma inammissibilmente, come già rilevato (cfr., supra, sub n. 2.1), una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti.
È significativo, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre nella sentenza n. 11490 del 1990: «[….] lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende l’assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale [….]».
E) Le menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della necessità di contemperamento dell’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come “sistemazione definitiva”, perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990). Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che – oggi – è possibile “sciogliere”, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile, a norma dell’art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162).
Ed è coerente con questo approdo sociale e legislativo l’orientamento di questa Corte, secondo cui la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. le sentenze nn. 6855 del 2015 e 2466 del 2016). In proposito, un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9). Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile -come detto – non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile.
F) Al di là delle diverse opinioni che si possono avere sulla rilevanza ermeneutica dei lavori preparatori della legge n. 74 del 1987 (che inserì nell’art. 5 il fondamentale riferimento alla mancanza di “mezzi adeguati” e alla “impossibilità di procurarseli”) in senso innovativo (come sosteneva una parte della dottrina che imputava alla giurisprudenza precedente di avere favorito una concezione patrimonialistica della condizione coniugale) o sostanzialmente conservativo del precedente assetto (si legga in tal senso il brano della sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990 che considerava non giustificato «l’abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il giudizio sull’esistenza del diritto all’assegno»), non v’è dubbio che chiara era la volontà del legislatore del 1987 di evitare che il giudizio sulla “adeguatezza dei mezzi” fosse riferito «alle condizioni del soggetto pagante» anziché «alle necessità del soggetto creditore»: ciò costituiva «un profilo sul quale, al di là di quelle che possono essere le convinzioni personali del relatore, qui irrilevanti, si è realizzata la convergenza della Commissione» (cfr. intervento del relatore, sen. N. Lipari, in Assemblea del Senato, 17 febbraio 1987, 561 sed. pom., resoconto stenografico, pag. 23). Nel giudizio sull’an debeatur, infatti, non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l’assegno successivamente al divorzio.
Le osservazioni critiche sinora esposte non sono scalfite:
a) né dalla sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2015, che ha sostanzialmente recepito l’orientamento in questa sede non condiviso, senza peraltro prendere posizione sulla sostanza delle censure formulate dal giudice rimettente, riducendo quella sollevata ad una mera questione di «erronea interpretazione» dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e omettendo di considerare che, in una precedente occasione, nell’escludere la completa equiparabilità del trattamento economico del coniuge divorziato a quello del coniuge separato, aveva affermato che «[….] basterebbe rilevare che per il divorziato l’assegno di mantenimento non è correlato al tenore di vita matrimoniale» (sentenza n. 472 del 1989, n. 3 del Considerato in diritto);
b) e neppure dalle disposizioni di cui al comma 9 dello stesso art. 5 – secondo cui: «I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria» -, in quanto il parametro dell’«effettivo tenore di vita» è richiamato esclusivamente al fine dell’accertamento dell’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei coniugi: infatti – se il primo periodo è dettato al solo fine di consentire al presidente del tribunale, nell’udienza di comparizione dei coniugi, di dare su base documentale «i provvedimenti temporanei e urgenti [anche d’ordine economico] che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole» (art. 4, comma 8) -, il secondo periodo invece, che presuppone la «contestazione» dei documenti prodotti (concernenti i rispettivi redditi e patrimoni), nell’affidare al «tribunale» le relative «indagini», cioè l’accertamento di tali componenti economico-fiscali, richiama il parametro dell’«effettivo tenore di vita» al fine, non già del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio al “singolo” ex coniuge che lo fa valere ma, appunto, dell’accertamento circa l’attendibilità di detti documenti e dell’effettiva consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni e, quindi, del “giudizio comparativo” da effettuare nella fase del quantum debeatur. È significativo, al riguardo, che il riferimento agli elementi del “reddito” e del “patrimonio” degli ex coniugi è contenuto proprio nella prima parte del comma 6 dell’art. 5 relativa a tale fase del giudizio.
2.3. – Le precedenti osservazioni critiche verso il parametro del «tenore di vita» richiedono, pertanto, l’individuazione di un parametro diverso, che sia coerente con le premesse.
Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto – cui rapportare il giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento dell'” indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Tale parametro ha, innanzitutto, una espressa base normativa: infatti, esso è tratto dal vigente art. 337-septies, primo comma, cod. civ. – ma era già previsto dal primo comma dell’art. 155-quinquies, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – il quale, recante «Disposizioni in favore dei figli maggiorenni», stabilisce, nel primo periodo: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».
La legittimità del richiamo di questo parametro – e della sua applicazione alla fattispecie in esame – sta, innanzitutto, nell’analogia legis (art. 12, comma 2, primo periodo, delle disposizioni sulla legge in generale) tra tale disciplina e quella dell’assegno di divorzio, in assenza di uno specifico contenuto normativo della nozione di “adeguatezza dei mezzi”, a norma dell’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, trattandosi in entrambi i casi, mutatis mutandis, di prestazioni economiche regolate nell’ambito del diritto di famiglia e dei relativi rapporti.
In secondo luogo, il parametro della “indipendenza economica” – se condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alla prestazione («assegno periodico») dovuta dai genitori, nonostante le garanzie di uno status filiationis tendenzialmente stabile e permanente (art. 238 cod. civ.) e di una specifica previsione costituzionale (art. 30, comma 1) che riconosce anche allo stesso figlio maggiorenne il diritto al mantenimento, all’istruzione ed alla educazione -, a maggior ragione può essere richiamato ed applicato, quale condizione negativa del diritto all’assegno di divorzio, in una situazione giuridica che, invece, è connotata dalla perdita definitiva dello status di coniuge – quindi, dalla piena riacquisizione dello status individuale di “persona singola” – e dalla mancanza di una garanzia costituzionale specifica volta all’assistenza dell’ex coniuge come tale. Né varrebbe obiettare che l’art. 337-ter, quarto comma, n. 2, cod. civ. (corrispondente all’art. 155, quarto comma, n. 2, cod. civ., nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della citata legge n. 54 del 2006) fa riferimento al «tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori»: tale parametro si riferisce esclusivamente al figlio minorenne e ai criteri per la determinazione (“quantificazione”) del contributo di “mantenimento”, inteso lato sensu, a garanzia della stabilità e della continuità dello status filiationis, indipendentemente dalle vicende matrimoniali dei genitori.
In terzo luogo, a ben vedere, anche la ratio dell’art. 337-septies, primo comma, cod. civ. – come pure quella dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, alla luce di quanto già osservato (cfr., supra, sub n. 2.2) – è ispirata al principio dell'”autoresponsabilità economica”. A tale riguardo, è estremamente significativo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 18076 del 2014, che ha escluso l’esistenza di un obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (nella specie, entrambi ultraquarantenni), ovvero di un diritto all’assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, sul mero presupposto dello stato di disoccupazione dei figli, pur nell’ambito di un contesto di crisi economica e sociale: «[….] La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona [….]».
Tale principio di “autoresponsabilità” vale certamente anche per l’istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze anche economiche.
Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico Europeo, essendo presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione, ove è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono, come regola generale, la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate – anche nel tempo – eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà.
In questa prospettiva, il parametro della “indipendenza economica” è normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come è dimostrato – tenuto conto della derivazione di tale parametro dall’art. 337-septies, comma 1, cod. civ. – dall’art. 12, comma 2, del citato D.L. n. 132 del 2014, laddove non consente la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio congiunto dinanzi all’ufficiale dello stato civile «in presenza [….] di figli maggiorenni [….] economicamente non autosufficienti».
2.4. – È necessario soffermarsi sul parametro dell'”indipendenza economica”, al quale rapportare l'”adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, nonché la “possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»” dello stesso di procurarseli.
Va preliminarmente osservato al riguardo, in coerenza con le premesse e con la stessa nozione di “indipendenza” economica, che: a) il relativo accertamento nella fase dell’an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale; b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” (lato sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 per tale fase del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali “indici” – salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie – per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no, dell'”indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio – e, quindi, l'”adeguatezza”, o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni oggettive», dello stesso di procurarseli -possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'”indipendenza economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro (cfr. art. 4, comma 10, della legge n. 898 del 1970).
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali – salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l’eventuale ausilio della polizia tributaria (art. 5, comma 9, della legge n. 898 del 1970) -, soprattutto “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
2.5. – Pertanto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.
Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[….] condizioni dei coniugi, [….] ragioni della decisione, [….] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [….] reddito di entrambi [….]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.).
2.6. – Venendo ai motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente alla luce dei principi di diritto poc’anzi enunciati, essi sono infondati.
La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto, invocato dalla Lo., all’attribuzione dell’assegno divorzile, non ha avuto riguardo, in concreto, al criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale, che pure ha genericamente richiamato ma sul quale non ha indagato.
In tal modo, la Corte di merito si è sostanzialmente discostata dall’orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato, come rilevato dal P.G., e tuttavia è pervenuta a una conclusione conforme a diritto, avendo ritenuto – in definitiva – che l’attrice non avesse assolto l’onere di provare la sua non indipendenza economica, all’esito di un giudizio di fatto – ad essa riservato – adeguatamente argomentato, dal quale emerge che la Lo. è imprenditrice, ha un’elevata qualificazione culturale, possiede titoli di alta specializzazione e importanti esperienze professionali anche all’estero e che, in sede di separazione, i coniugi avevano pattuito che nessun assegno di mantenimento fosse dovuto dal Gr..La motivazione in diritto della sentenza impugnata dev’essere quindi corretta (come si è detto sub n. 2.1), coerentemente con i principi sopra enunciati (sub n. 2.5, lett. A).
3. – In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate, in considerazione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente per la decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Doppio contributo a carico della ricorrente, come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

L’addebito della separazione può essere pronunciato se la condotta del coniuge è causa della crisi coniugale

Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7469
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERNABAI Renato – Presidente – Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.R., elettivamente domiciliato in Roma, al viale B. Buozzi n. 59, presso l’avv. STEFANO GIORGIO, dal quale, unitamente all’avv. ERCOLE RAGOZZINI del foro di Napoli, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana n. 32, presso l’avv. MARIA CASAGRANDE PERROTTA, unitamente allo avv. GRAZIELLA AUSIELLO del foro di Napoli, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1484/14, pubblicata il 2 aprile 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Napoli, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del 12 luglio 2011 la separazione personale dei coniugi O.R. e C.S., con sentenza definitiva dell’8 aprile 2013 addebitò la separazione al marito. dispose l’affidamento condiviso del figlio minore P.M. ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e pose a carico del padre l’obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice (stat. dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla donna ai sensidell’art. 96 c.p.c., e ritenendo invece abbandonata la domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c..
2. L’impugnazione proposta dall’ O. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 2 aprile 2014.
Premesso che l’addebito ha carattere eccezionale presupponendo comportamenti più gravi e frequenti di quelli che determinano l’intollerabilità della convivenza e richiede una valutazione comparativa della condotta dei coniugi, volta a stabilire se il comportamento dell’uno sia configurabile come una giustificata reazione agli atti dell’altro, la Corte ha ritenuto condivisibile la decisione di primo grado osservando che l’ O. si era reso responsabile di condotte contrarie ai doveri coniugali, avendo intrapreso nel corso della convivenza una relazione con un’altra donna, confermata da tutti i testi escussi. Ha escluso che tale violazione fosse giustificata dalla condotta della C., in quanto i comportamenti alla stessa ascritti erano rimasti indimostrati, rilevando inoltre che l’abbandono della casa coniugale da parte della donna era stato determinato proprio dalla scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dall’uomo, e concludendo pertanto che tale allontanamento non costituiva violazione dell’obbligo di coabitazione.
Precisato poi che il contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore dev’essere determinato tenendo conto delle sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto nel corso della convivenza ed alle risorse economiche dei genitori, ha rilevato che nella specie alla cessazione della convivenza non erano sopravvenute circostanze non considerate dalla sentenza di primo grado, osservando in particolare che l’importo da quest’ultima liquidato risultava ampiamente giustificato dalle esigenze di vita del figlio, che aveva ormai compiuto otto anni, e dai redditi dello appellante. Chiarito inoltre che laL. 8 febbraio 2006, n. 54, impone la regolamentazione delle spese senza distinguere tra quelle ordinarie e quelle straordinarie. demandando ad entrambi i genitori, in caso di affidamento condiviso, la decisione in ordine alla necessità della spesa ed alle modalità di effettuazione, ha affermato che nella specie per spese straordinarie dovevano intendersi quelle mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale, nonché quelle scolastiche, ludiche e sportive, con esclusione quindi di quelle per la mensa, affermando che esse dovevano essere poste a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
Quanto alla domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c., la Corte, pur escludendo che la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni consentisse di ritenerla abbandonata, ne ha affermato l’infondatezza nel merito, essendo emerso che la C. aveva tenuto un comportamento collaborativo nei confronti del coniuge, per preservarne il rapporto con il figlio, e che entrambe le parti avevano dimostrato adeguate capacità genitoriali ed educative e buoni rapporti con il minore.
3. Avverso la predetta sentenza l’ O. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La C. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 112 c.p.c.edell’art. 2909 c.c., osservando che, nel rigettare la domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c., la sentenza impugnata ha dato atto della condotta collaborativa tenuta dalla C. ai fini della salvaguardia del rapporto tra il figlio minore ed il padre, in tal modo ribaltando, in assenza d’impugnazione, l’accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado in ordine al comportamento fortemente ostativo tenuto dalla donna relativamente alle modalità di affidamento del figlio minore. L’inconciliabilità delle due affermazioni si traduce inoltre nella violazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, configurandosi come un contrasto insanabile circa un punto controverso e decisivo del giudizio, che, escludendo la possibilità di desumere la motivazione in fatto dall’integrazione delle due sentenze, incide sul percorso motivazionale che ha condotto al rigetto della predetta domanda.
1.1. Nella parte riflettente l’ultrapetizione e la violazione del giudicato, il motivo è infondato.
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dato atto della resistenza opposta dalla C. ai rapporti tra l’ O. e il figlio ai fini dell’accertamento della responsabilità per il fallimento dell’unione, non può ritenersi sufficiente a determinare la formazione di un giudicato interno sul punto, preclusivo della valutazione del medesimo comportamento ai fini dello accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c.. In quanto compreso nella valutazione dei presupposti di fatto necessari per la decisione in ordine alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, il predetto rilievo è rimasto infatti assorbito dal riesame della questione compiuto in sede di gravame, a seguito delle censure sollevate proprio dall’ O. in ordine tanto alla pronuncia di addebito emessa a suo carico quanto al rigetto dell’analoga domanda proposta nei confronti della C.; esso non può quindi considerarsi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato interno, in quanto quest’ultimo non si forma su mere argomentazioni o su elementi di fatto che. unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione, ma solo su capi autonomi della sentenza, aventi una propria individualità e tali da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6304; 23 marzo 2012, n. 4732; Cass.. Sez. 3, 17 settembre 2008, n. 23747).
1.7. Quanto alla lamentata contraddittorietà della motivazione, non può condividersi l’eccezione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui la deducibilità di tale vizio sarebbe preclusa, nella specie, dalla conformità delle decisioni adottate nelle due fasi di merito sulla domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c.: tale domanda, ritenuta abbandonata dal Tribunale, è stata infatti rigettata nel merito dalla Corte d’Appello, la quale ha espressamente riformato sul punto la sentenza di primo grado, con la conseguenza che non è configurabile, nel caso in esame, l’identità delle ragioni di fatto poste a base della decisione. che ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., esclude l’impugnabilità della sentenza ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’evidenziato assorbimento, nell’ambito del riesame compiuto dalla sentenza di appello, del rilievo formulato dal Giudice di primo grado in ordine alla condotta ostativa tenuta dalla C., consente peraltro di escludere la sussistenza del vizio dedotto, configurabile esclusivamente in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico seguito per giungere alla decisione, e quindi non ipotizzabile allorquando, come nella specie, la contraddizione denunciata riguardi non già più proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure (cfr. Cass.. Sez. 3^, 26 giugno 2007, n. 14767: 9 febbraio 2004, n. 2427; Cass.. Sez. 11. 15 luglio 1971, n. 2314).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in relazione agliartt. 143 e 151 c.c., agliartt. 112 e 132 c.p.c.edall’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel confermare l’addebitabilità della separazione ad esso ricorrente e nell’escludere la responsabilità della C., la Corte di merito si è limitata a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado, senza esaminare le censure da lui sollevate, riflettenti l’omesso esame delle gravissime condotte tenute dalla donna e la mancata dimostrazione della relazione extraconiugale a lui ascritta. La sentenza impugnata non reca infatti alcuna motivazione in ordine ai fatti riferiti dai testi e comprovati dalla documentazione prodotta, ed in particolare alla condotta aggressiva ed offensiva tenuta dalla C. nel corso della convivenza, alla disponibilità da lei manifestata verso nuove conoscenze attraverso la sua pagina Facebook, alla ripresa della frequentazione di un ex fidanzato, all’inopinato allontanamento della donna dalla casa familiare ed al suo trasferimento in una località posta ad 800 km di distanza con l’ingiustificata imposizione di una situazione di lontananza tra il figlio minore ed il padre, nonché all’avvenuta presentazione da parte della C. di una denuncia penale e di un ricorso al Tribunale per i minorenni, rivelatisi poi infondati, per comportamenti sessualmente orientati da lui
asseritamente tenuti nei confronti del figlio.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degliartt. 143 e 151, 2697 e 2729 c.c.edell’art. 253 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata ha radicalmente omesso di esaminare le violazioni dei doveri di solidarietà e fedeltà coniugale da lui ascritte alla C., che avevano costituito oggetto di discussione tra le parti, in quanto idonee a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La Corte di merito non ha infatti considerato che l’addebito della separazione richiede una valutazione globale e ponderata delle condotte reciprocamente tenute dai coniugi. al fine di verificare se le stesse siano state poste in essere in un momento in cui la convivenza era già divenuta intollerabile.
4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono in parte infondati, in parte inammissibili.
Ai fini dell’addebito della separazione, la sentenza impugnata si è attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la relativa pronuncia presuppone l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione. Nella valutazione della condotta di ciascun coniuge, la Corte di merito ha dato opportunamente atto dell’esigenza di tener conto anche di quella dell’altro, in modo tale da stabilire, attraverso un giudizio di natura comparativa, se il comportamento censurato potesse ritenersi relativamente giustificato, configurandosi non tanto come causa, quanto come effetto della frattura dell’unione, già eventualmente verificatasi (cfr. ex plarimis, Cass. Sez. 1^, 20 agosto 2014, n. 18074; 27 giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n. 12383). E’ in quest’ottica che essa ha escluso la responsabilità della C. per il fallimento dell’unione, osservando che l’allontanamento della stessa dalla casa coniugale, addotto a sostegno della domanda di addebito proposta dall’ O., non costituiva violazione del dovere di coabitazione, essendo stato determinato dalla scoperta di una relazione intrapresa dall’uomo con un’altra donna, ed individuando proprio in tale circostanza la causa dei litigi tra i coniugi e dell’irreversibile crisi del nucleo familiare, con la conseguente addebitabilità della separazione al ricorrente. Pur non essendosi specificamente soffermata su ciascuno dei comportamenti ascritti dall’ O. alla C., la sentenza impugnata non ha affatto omesso di prenderli in considerazione, ribadendo la valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, secondo cui gli stessi erano rimasti assolutamente indimostrati, non avendo trovato conferma nelle deposizioni rese dai testimoni escussi.
Nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sull’omessa valutazione delle condotte da lui denunciate, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una rivisitazione dell’accertamento in fatto, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza logico – giuridica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, nei limiti in cui la stessa è censurabile in sede di legittimità, alla luce della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dalD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, convertito con modificazioni dallaL. 7 agosto 2012, n. 134. In riferimento all’addebito della separazione la deduzione del vizio di motivazione trova d’altronde ostacolo, a differenza dell’analoga censura riguardante il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 709 – ter c.p.c., nell’avvenuta conferma della pronuncia adottata in primo grado da parte della sentenza d’appello, che, in quanto fondata sulle medesime ragioni, comporta l’operatività della preclusione prevista dall’art. 348 – ter c.p.c..
5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna O.R. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000.00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 – bis.
Ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52, dispone che, in caso di diffusione della presente anzi siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.