Solo i provvedimenti a carattere decisorio in materia di amministrazione di sostegno possono essere impugnati ex art. 720 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio – 28 settembre 2017, n. 22693
Presidente Di Palma – Relatore Di Marzio
Fatti di causa
con il provvedimento di reclamo impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la
nomina dell’Avv.to C.M. , estranea alla famiglia, quale amministratore di sostegno di t.a. , di cui T.A. è figlia, mentre M.A. , madre della
prima, ne è stata la convivente. La necessità della nomina, per vero, era stata condivisa anche dai fratelli dell’amministrato, gli odierni
controricorrenti. La ex convivente M.A. aveva domandato di essere nominata Amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare, però,
riscontrato che tra la figlia ventiduenne A. , e sua madre M.A. , da una parte, ed i fratelli del t.a. , dall’altra, si riscontrava una vivace
contrapposizione, aveva proceduto sì all’apertura dell’amministrazione di sostegno, stimandone sussistere la necessità, ma aveva preferito
nominare amministratore un soggetto estraneo alla famiglia. Contro questo provvedimento le odierne ricorrenti hanno proposto reclamo ex
art. 720 bis innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, non contestando l’apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì la sola scelta di
nominare quale amministratore una persona che le reclamanti affermavano non essere la più idonea allo svolgimento della funzione. La Corte
d’Appello, informate le parti che avrebbe valutato la questione dell’ammissibilità del reclamo perché potessero pronunciarsi in merito, a
seguito della discussione dichiarava effettivamente l’inammissibilità del reclamo, perché l’art. 720 bis cod. civ. consente la proposizione di
reclamo innanzi alla Corte d’Appello, ma solo in relazione ai provvedimenti di carattere decisorio, quali sono quelli che dispongono l’apertura
o la chiusura dell’amministrazione, e sono perciò assimilabili alle sentenze. Il reclamo in Corte d’Appello non è però un mezzo di
impugnazione utilizzabile in relazione ai provvedimenti che abbiano carattere gestorio, quale deve considerarsi anche la scelta della persona
dell’amministratore di sostegno che occorre nominare.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono reclamo T.A. e M.A. , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso
T.G. , Ti.An. e Ti.Gi. . Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti contestano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 720 bis, co. III, e 739 cod. proc. civ., nonché degli artt. 405 cod. civ., e 45 disp. att. cod. civ., per
avere la Corte territoriale infondatamente sostenuto che possa distinguersi la natura della concreta disposizione impugnata ai fini della sua
contestazione, mentre l’art. 720 bis, comma II, cod. proc. civ., prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, senza indicare alcuna distinzione. Nel caso di specie le ricorrenti hanno contestato proprio
il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti
contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 407, 408 e 410 cod. civ., nonché l’art. 44 disp. att. cod. civ., per avere la
Corte d’Appello trascurato che deve essere nominato amministratore di sostegno del bisognoso, la persona più idonea, quella che più lo
conosce e maggiormente è in grado di interpretarne i desideri. Risulta pertanto inidoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno
di t.a. un soggetto estraneo alla sua famiglia ed ai suoi affetti, e sono invece idonee le odierne ricorrenti, che non mancano di ricordare la
facoltà di cui dispone la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto.
2.1. – 2.2. – I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi risultano compromessi da un vizio
pregiudiziale. Con il primo motivo le ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di dover pronunciare su un reclamo
proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo si propongono argomenti per
sostenere che esistono, nel caso di specie, persone più idonee ad essere nominate amministratori di sostegno, in particolare le stesse
ricorrenti, e si domanda alla Suprema Corte l’espressione di una tipica valutazione di merito.
La impugnata decisione assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, però, applica correttamente il diritto vigente ed appare anche esaustiva,
oltreché conforme al consolidato orientamento motivatamente e ripetutamente espresso in materia dalla Suprema Corte, e pertanto non
merita censura.
La Cassazione ha affermato con chiarezza, ad esempio, che “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede
di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c.
(richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono
l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali
quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed
inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio”, Cass. sez. I, sent. 16.2.2016, n. 2985. Altrettanto esplicita, peraltro,
la Suprema Corte si era già manifestata anni prima, spiegando che “è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis,
ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice
tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi
tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle
sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti arti. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal
primo comma dell’art. 720-bis”, Cass. sez. VII, ord. 10.5.2011, n. 10187.
Nessuna incidenza assume, in ordine alla individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo avverso il
provvedimento di prime cure, il dato di fatto che i provvedimenti di natura gestoria in esame siano contenuti nell’ambito del decreto che ha
pure disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente, invero, un principio assoluto che
imponga di assoggettare al medesimo regime di impugnazione le diverse statuizioni che possono essere contenute in un medesimo
provvedimento giurisdizionale, le quali seguiranno ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza.
I provvedimenti di natura gestoria adottati dal Giudice Tutelare, del resto, sono comunque suscettibili di impugnazione, ma mediante
reclamo da proporsi, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in composizione collegiale, da ultima, cfr. Cass. sez. I, cent.
13.1.2017, n. 784, ma anche di questa facoltà gli odierni ricorrenti si sono peraltro già avvalsi, come emerge dalla incontestata
documentazione che è stata allegata dai controricorrenti alla loro memoria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da T.A. ed M.A. , che condanna al pagamento solidale delle spese di lite che liquida, in
favore di ciascuna delle costituite resistenti, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione,
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Anche per i bambini non in stato di abbandono può sussistere un interesse concreto all’adozione

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in composizione collegiale e così composto
Dr. Giuseppe Spadaro Presidente
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi Giudice
Dr. Daniele Stumpo Giudice Onorario
Dr.ssa Antonella Allegrini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 290\1 6 ADN-CP
avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 44, lett. d), legge 184/1983
IN FATTO
A. , nato a, in data xxxxxxxx, residente in xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ha richiesto, ai sensi dell’art. 44 lett. d, I. adoz., di poter adottare il minore C. nato a xxxxxxxx in data xxxxxxxxx a seguito di procreazione medicalmente assistita. L’istante premette di avere costituito a xxx, in Germania, una unione civile tra persone dello stesso sesso, con B. nato a xxxxxx in data xxxxxxxxxx all’esito di una relazione affettiva avviata nel 1991. La coppia è tuttora convivente, con comune residenza in xxxx, alla via xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx presso l’immobile acquistato in regime di comproprietà.

Nel 2014, l’istante riferisce di avere deciso, con il proprio compagno, di avere un figlio, ricorrendo alla procedura di procreazione medicalmente assistita in xxxxxx. Il minore C. è stato riconosciuto figlio suo e di B. , con provvedimento della Corte Superiore dello Stato della California (Contea di Placer). Da un punto di vista biologico, C. è figlio di B. (il quale ha dato il proprio seme nel procedimento di FMA): per questo motivo, il provvedimento americano è stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiani del Comune di xxxx con indicazione di questi, come solo genitore, ma conservando il cognome di nascita “A. B.”. L’atto di nascita di C. è stato pure trascritto in Berlino, avendo il minore acquistato iure sanguinis la cittadinanza tedesca (v. passaporto, rilasciato il 21 febbraio 2016).
Le indagini svolte hanno dato tutte esito positivo. A conferma rilevano i colloqui con i genitori e l’osservazione diretta relazionata dagli Assistenti Sociali, dalle quali emerge che “C.. si presenta come un bambino sorridente, sereno, curioso e attivo. Si relaziona facilmente con gli adulti, anche se appena conosciuti, ma si riferisce costantemente ai genitori con i quali mostra di aver instaurato una buona relazione di attaccamento.” Ancora, si legge in relazione, “il Sig. A. il Sig. B. raccontano al bambino la sua storia, «C. ha due papà, come altri bambini hanno due mamme e altri un papà e una mamma»; vi è quindi un atteggiamento di trasparenza rispetto al racconto della storia del bambino e in questo i genitori sono supportati dal confronto con altre famiglie che vivono la loro stessa esperienza [ … ] Dall’osservazione tra il Sig. A. e il piccolo C. emerge la capacità di accogliere i bisogni de/piccolo, di stimolarlo e coinvolgerlo in attività di vario tipo. L’interazione è caratterizzata da gesti affettuosi e dal gioco e attraverso queste modalità gli trasmette ritmi e regole quotidiane” (cfr. relazione psicosociale relativa all’istanza di adozione).
Sulla base degli atti e dei documenti, alla luce delle prove acquisite e dell’istruttoria condotta, è pacifico e certo che il minore C. riconosce in A. e in B. i suoi genitori; la relazione della coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obbiettivi, al punto da dovere essere considerata, a tutti gli effetti, una famiglia. Il tessuto familiare di questa unione include il piccolo C.: C. è un membro della famiglia A.B. . In particolare, è provato che: a) il bambino è stato sempre trattato da A. come suo figlio, avendo questi provveduto in qualità di padre al suo mantenimento, alla sua educazione, alle sue esigenze di vita quotidiana; b) C. è a tutti gli effetti considerato padre, nelle relazioni sociali, affettive e di vita quotidiana (scuola, istituzioni, contesti di riferimento, etc.); c) C. è considerato figlio di A. anche nell’ambito delle famiglie di origine di entrambi i padri.
Sulla scorta dei dati sin qui brevemente illustrati, può procedersi all’esame del merito della domanda.
IN DIRITTO
Nell’Ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il legame genitoriale può originare da un procedimento adottivo: il genitore diventa tale in assenza di legame biologico con il minore e a seguito di procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. L’origine del progetto genitoriale non incide sullo stato giuridico dei figli che è sempre e comunque Io stesso (art. 315. c.c. come modificato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219). 11 referente normativo principale, in materia di adozione, è la legge 4 maggio 1983 n. 184 (“diritto del minore ad una famiglia”). La normativa in esame enuclea, in modo tipico e tassativo, i casi ex lege che consentono l’instaurazione giuridica (piuttosto che biologica) del legame genitoriale. In linea di principio, l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6, legge 184 del 1983). Condizione necessaria perché l’adozione possa essere pronunciata, è che l’età degli adottanti superi di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando. In ogni caso, l’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7 comma I): sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
La norma testé citata (art. 7) ha riguardo ai casi “ordinari” di adozione ed esclude, di norma, l’adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti (come noto, l’unione civile è la formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso: v. art. I, legge 20 maggio 2016 n. 76). L’adozione non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi di fatto (al riguardo, v. art. 1, comma 36, legge 76/2016 cit.).
A fronte di casi ordinari, la normativa disciplina anche «casi particolari» di adozione, nell’ambito dell’art. 44 1. 184 del 1983. L’adozione nei casi ordinari è detta “piena o legittimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell’adozione “non piena” sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. 1. 184 del 1983.
L’adozione in casi particolari prevede che i minori possano essere adottati (“anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Adozione piena e adozione in casi particolari rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se, in concreto, gli Autori dibattono circa la persistente diversità effettiva, alla luce delle modifiche apportate al “sistema” dal dlgs. n. 154 del 2013. L’adozione cd. legittimante, come visto, abilita l’adozione (nazionale o internazionale) di bambini in stato di abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore1 abbia instaurato legami affettivi significativi e un rapporto stabile e duraturo (si tratta, in genere, della cd. famiglia affidataria: v. art. 5-bis, legge 173 del 2015). Per effetto dell’adozione ordinaria, la relazione tra minore e adottante è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.
La “adozione in casi particolari” è ammessa, invece, in diversi casi specifici che concernono, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell’ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell’ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto, cfr. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). L’adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l’adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti.
L’adozione in casi particolari è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, legge 184 del 1983): si tratta della norma di riferimento per l’odierna decisione. In passato, infatti, la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo, come applicabile comunque alla ipotesi del bambino “in stato di abbandono”. Si sosteneva, dunque, che la norma ampliasse il ventaglio degli adottanti a fronte di minori in stato di abbandono, difficilmente adottabili e di fatto rimasti senza proposte adottive: come per il caso di bambini affetti da patologie psichiatriche o fisiche invalidanti. La giurisprudenza più recente ha mutato indirizzo e interpretato la norma in modo diverso: secondo il nuovo trend pretorile, la disposizione prevedendo che “vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo”, fa riferimento (non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche) ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Si tratta, cioè, di casi in cui non vi, .è uno stato di abbandono e dove, tuttavia, l’adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. Su questa linea si sono ritenuti adottabili bambini non abbandonati che risultano affidati da anni ad una coppia o ad un singolo.
Si arriva così al tema oggetto della presente indagine: proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d), infatti, si è arrivati ad affermare che, nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, «sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento». In questi termini sì è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d’appello romano, «nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza ditale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari); della stessa idea la Corte di Appello di Torino che, riformando il primo grado, afferma «l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso» (Corte App. Torino, Pres. Mecca, est. Lanza).
La questione della adozione coparentale è stata infine affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015. Definendo il procedimento in senso conforme alla decisione impugnata, la Suprema Corte di Cassazione ha, in primis, affermato che in ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno). In tempi recenti, l’indirizzo del tutto maggioritario in giurisprudenza è stato, infine, avallato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia 9 febbraio 2017.
Reputa questo Tribunale che l’indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla “vita familiare”, a tacer d’altro), così offrendo all’adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. Soprattutto, come ben ha messo in evidenza la Corte di Appello di Milano, nella decisione citata, la legge di nuovo conio ha confermato l’orientamento di Cassazione, con l’articolo I comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge », «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni dì cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Ebbene, come hanno sottolineato i commentatori, questa norma nasce da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell’articolo che prevedeva una modifica dell’art. 44 lettera b). Per effetto di detto stralcio, il Legislatore ha sentito ìl bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non, come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso, avendo già detto, che l’equiparazione del termine coniuge all’unito civilmente vale per le leggi in vigore tranne che per la 184/83, ovvero l’espressione: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalla norme vigenti”. Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12962/16. E’ insomma evidente che dalla legge n. 76 del 2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione ex art. 44 d).
Questa lettura è stata anche seguita in Dottrina ed è ritenuta corretta da questo Tribunale. La «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 rende immune dall’eccezione alla clausola generale di equivalenza prevista per la legge sulle adozioni «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». In questo modo, tale disposizione apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. Come ha efficacemente rilevato la Corte di Appello di Milano, la clausola nasce dalla consapevolezza degli effetti che lo stralcio di cui si è detto avrebbe comportato al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie di persone dello stesso sesso la possibilità di ricorrere alla c.d. «adozione coparentale» (stepchild o secondparent adoption). Pertanto, allo stralcio dell’articolo 5 è seguita l’aggiunta della clausola in parola, proprio allo scopo di congiurare che fosse «impedito agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente». La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera d).
In conclusione, è opportuno rammentare che l’interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12962 del 2016, ma anche da Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la ratio dell’effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l’adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini ex lege diano esito positivo, l’adozione risponda all’interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati «non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. Del resto proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell’ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, bensì i diritti dei bambini» (Corte App. Milano, cit.).
Va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.
La disamina sin qui condotta induce a dover accogliere la domanda dell’istante sulla scorta del seguente principio di diritto: in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. I comma 20 legge n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento. Nulla per le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l’adozione di C. nato a xxxx in data xxxx, da parte di A. nato a xxxx, in data xxxx
ORDINA la comunicazione della presente sentenza per esteso alla Procura, alle parti e all’Ufficiale dello stato Civile del Comune di Bologna per le trascrizioni e i provvedimenti di competenza.

Camera dei deputati – proposta di legge

Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile
Presentata il 27 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile hanno avuto vasta risonanza presso la pubblica opinione per l’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge
« debole ». Per altro verso la cronaca segnala spesso casi di difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) in quanto costretti a corrispondere un assegno che assorbe
parte cospicua del loro guadagno. Si tratta di casi in cui si è applicata, non sempre appropriatamente, la norma sull’assegno post-matrimoniale come interpretata da una consolidata giurisprudenza,
che ravvisa, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.
In sede di giurisprudenza di legittimità si è però avuto, di recente, un segno del tutto contrario (sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017). Si è infatti affermato che l’assegno divorzile può
essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica,
che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Adeguandosi a questa nuova interpretazione una recente ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l’assegno può essere chiesto dall’ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio, ossia dall’ex
coniuge che versa in condizione di povertà. In base alla nuova interpretazione, l’ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si
possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto. Nessuna rilevanza, conseguentemente, avrebbero, tra l’altro, la durata del matrimonio e l’impegno dedicato dal coniuge alla famiglia. Altre sentenze hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell’assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale insieme ad altri criteri, come l’apporto personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1°
giugno 2017). Il contrastante quadro giurisprudenziale che si è venuto a creare richiede un urgente intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all’esigenza di evitare, da un lato,
che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall’altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa.
In tale direzione sono orientati gli ordinamenti europei dove è tenuta presente l’esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un aiuto economico destinato, per quanto possibile, a compensare la disparità o lo squilibrio economico creato dallo scioglimento del matrimonio (articolo
276, I comma, del codice civile francese; articolo 97, I comma, del codice civile spagnolo). Ai fini della determinazione di tale aiuto in qualche codice o legge è fatto espresso riferimento al livello di vita matrimoniale (paragrafo 1573 del codice civile tedesco; sezione 25, comma 2, lettera d),della legge matrimoniale inglese – Matrimonial causes Act 1973) e ad altri elementi,quale la cura di un figlio comune alla quale sia chiamato il coniuge divorziato. Al tempo stesso è avvertita l’esigenza che la corresponsione dell’aiuto economico non dia luogo a risultati iniqui o favorisca il coniuge per colpa esclusiva del quale è stato pronunziato il divorzio (articolo 370 del codice civile francese). Avvertita è anche l’esigenza di contenere nel tempo la durata dell’aiuto economico, prevedendone la corresponsione in una somma capitale (articolo 270 del codice civile francese) o una limitazione temporale quando una corresponsione a tempo indeterminato risulti ingiustificata anche in considerazione della breve durata del matrimonio (paragrafo 1573 del codice civile tedesco).
Le disposizioni di cui alla presente proposta sono volte a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un
coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o
la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi ».
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono
inseriti i seguenti: « Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in
cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio;
il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi,
l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dal-
l’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.
Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata
dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a
ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l’assegno, degli obblighi coniugali ».
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.
4. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: « dal
quinto all’undicesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto al quindicesimo comma ».

Consolidato il nuovo indirizzo di Cassazione: assegno divorzile solo in caso di mancanza di indipendenza economica. No all’assegno alla moglie che lavora e ha una casa di proprietà

Cass. Civ., sez. 1-VI, ordinanza 29 agosto 2017, n. 20525 (Pres.
Scaldaferri, rel. Bisogni)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da …. e …. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della …. in ragione della forte sproporzione
delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. …/2015.
3. Ricorre per cassazione … deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 della legge n. 898/1970 e dei parametri legali ivi indicati nonché la
contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla …. della somma di lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della…. (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in
suo favore.
4. Si difende con controricorso la ….
Ritenuto che
5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma
6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro
nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an
debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del
diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più
debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Lecita la condotta della ex moglie che chiede ed ottiene informazioni sul conto corrente dell’ex marito alla banca di costui

Cass. sent. 20649 del 31 agosto 2017
Sentenza
Presidente Scaldaferri – Relatore Lamorghese
Fatti di causa
Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da B.E. contro R.L. , per avere illecitamente chiesto a Unicredit e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della B. , in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).
B. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter, quarto comma, c.p.c.; la R. non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme del d.lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la R. non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il B. ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceità del comportamento della convenuta R. , ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Il Tribunale non omologa la separazione solo “di fatto” di due coniugi che continueranno a vivere insieme per esigenze economiche

Tribunale di Como, ordinanza 6 giugno 2017
IL TRIBUNALE DI COMO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Composto da dott.ssa Donatella Montanari Presidente relatore
dott.ssa Giulia Troina Giudice
dott. ssa Cristiana Caruso Giudice
a scioglimento della riserva che precede,
vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai
coniugi XX e YY, comparsi innanzi al Presidente delegato alla udienza 30-5-2017;
osservato che:
le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la
dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la
presenza di un figlio maggiorenne, studente), il sostegno economico a quest’ultimo nonché la
gestione dell’habitat familiare;
essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l’atto in cui si
realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su
diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la
compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine
pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti
economicamente, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle
condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97,
2602/13);
ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3-4- del
ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato
per il figlio risultano corrispondenti allo interesse del giovane; lo stesso deve dirsi quanto al
paragrafo 5, relativo alla fruizione delle vetture dei coniugi, questioni che rivestono un indubbio
contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare,
e non contrastano con alcuna norma cogente;
quanto alle condizioni relative alla gestione della casa familiare, di cui al paragrafo 2, si impongono
invece una serie di rilievi; detto paragrafo prevede infatti che i coniugi proseguano la convivenza a
tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno
di reperire una diversa soluzione abitativa; non viene cioè fissato alcun termine, neppure indicativo,
per il rilascio della casa familiare (evidentemente non materialmente divisibile) da parte dell’uno o
dell’altro coniuge, né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri
miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in
condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale
auspicato incremento dei rispettivi redditi;
interrogati dal Presidente, i coniugi hanno riferito di vivere da anni come “separati in casa” e che
nessuno dei due ha al momento intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà,
frutto di tanti sacrifici, dove dispongono ciascuno di una camera da letto personale e usano a turno
gli altri locali; nel corso della discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha motivato la opzione
per la persistente coabitazione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari e così
agevolare il percorso di studio del figlio ( di anni 18), nonché di garantire alla moglie eventuale
assistenza personale (a causa di non precisati problemi di salute), finalità solidaristiche che peraltro
ben potrebbero perseguire anche da “separati”; del resto il complessivo attuale reddito familiare
siccome evincesi dalle dichiarazioni fiscali in atti, non è incompatibile con la conduzione da parte di
uno dei due coniugi di un alternativo alloggio e con il mantenimento del figlio, anche agli studi, in
condizioni dignitose, tanto più che a suo favore è già stato accantonato un fondo di risparmio di una
certa consistenza; pare inoltre che la motivazione che sorregge tale scelta separativa sui generis dei
ricorrenti sia la volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del
figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa;
ad avviso del Collegio tale prospettiva non può essere condivisa; fermo restando che sul piano
personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro
volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio
stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le
quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi
che ispirano la normativa in materia familiare;
in altre parole, l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a
soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal
matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa
uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere
della vita coniugale; è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per
accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da
non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), ma ciò non
autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di
legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia
cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti;
più in generale devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una
situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile
alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente
apprezzabile e giuridicamente controllabile (cfr. Cass. 8713/15, 1164/14), talchè non si vede nel
caso di specie come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della
convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di
convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata,
e “tollerata” convivenza;
in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali,
ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una
convivenza meramente formale, ma a tale desiderio (pur legittimo sul piano personale ed attuabile
nella sfera privata), non corrisponde alcun “tipo” di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento,
ergo il desiderio non può assurgere a diritto; non può quindi trovare accoglimento la pretesa di
attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti
tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine
per lo scioglimento del vincolo ecc..), ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di
“separati in casa” ; del resto, diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del
tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o
accordi simulatori, per finalità anche illecite
PQM
Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato il 29-
5-2017.
Si comunichi
Così deciso in Como, in camera di consiglio, addì 6-6-2017
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari

L’onere del mantenimento grava su entrambi i genitori a prescindere dalle diverse potenzialità economiche

Cass. 31 luglio 2017 n. 19052
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha elevato l’assegno posto
a carico di Lu. Mo. in favore delle figlie S. e L., maggiorenni e non autosufficienti, disponendone la
corresponsione in favore della madre De. Te.. Per la cassazione di tale statuizione, ricorre il Mo. sulla base
di cinque motivi (violazione artt. 2729 e 337 ter c.c.; 132 n. 4 e 112 c.p.c). La Te. resiste con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la
redazione della motivazione in forma sintetica.
2. In relazione ai primi due motivi va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
02/04/2009 n. 8023; n 01/10/2003, n. 15737; ord. 08/01/2015 n. 101), spetta al giudice di merito di
valutare l’opportunità di far ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del
relativo processo logico ed apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge, con valutazione di fatto che
sfugge al sindacato di legittimità, restando escluso che la censura in ordine all’utilizzo o meno del
ragionamento presuntivo possa limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal
giudice di merito.
3. A tale risultato mirano le censure in esame, come non ha mancato di sottolineare la controricorrente,
in quanto, a fronte della valutazione globale delle emergenze probatorie compiuta dalla Corte territoriale
per pervenire alla determinazione della capacità economica del padre, le doglianze parcellizzano gli
elementi considerati (riferiti all’attività lavorativa ed al tenore di vita), svalutandone la singola portata
indiziante (con procedimento opposto a quello corretto, che impone la valutazione complessiva dei dati
salienti considerati, cfr., da ultimo, Cass. ord. 02/03/2017 n. 5374). Essendo la sentenza stata depositata
il 24.3.2016, non giova alla tesi del ricorrente la giurisprudenza da lui citata in sede di memoria (Cass.
23201 del 2015 e massime ivi richiamate), che afferma, bensì, la sindacabilità della motivazione del
percorso logico-giuridico in tema di prova presuntiva, ma nella vigenza dell’art. 360, co 1 n. 5 c.p.c. nel
testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012.
4. Non risulta, poi, violato il principio di cui all’art. 337 ter c.c., secondo cui ciascuno dei genitori deve
provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche in
riferimento ai parametri oggetto di comparazione, che non devono necessariamente esser presi tutti in
considerazione. Se, peraltro, non consta che il ricorrente abbia addotto alcuno specifico tenore di vita
dalle figlie in costanza di convivenza con entrambi i genitori (a pag. 27 del controricorso si legge che,
secondo la decisione di primo grado, sarebbe stato “altissimo”), va ribadito il principio secondo cui la
determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale dell’altro.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario o convivente col figlio concorrono a
garantirgli un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale
diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore (Cass. n. 18538 del 2016).
5. Le censure di nullità della sentenza, per inesistenza o mera apparenza della motivazione ex art. 132,
co 2, n. 4, c.p.c, e per l’omessa pronuncia riferita alla mancata valutazione delle condizioni economiche di
esso ricorrente (in tesi peggiorate) sono infondate, essendo le argomentazioni svolte per la
determinazione del quantum (maggiori esigenze economiche delle figlie, studentesse universitarie fuori
sede, pag. 15 in fondo della sentenza) del tutto idonee a rivelare la ratio decidendi, e rapportate alle
sostanze sia della madre che del padre (quali ricostruite dalla stessa Corte), dovendo, al riguardo,
evidenziarsi che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 c.p.c, rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura
esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione al mancato (o non
soddisfacente) apprezzamento di elementi fattuali. La motivazione della sentenza dà conto, in conclusione, dei fatti di causa e delle ragioni della decisione con completezza e chiarezza, tenuto conto
dei canoni di concisione imposti del legislatore, per evitare inutili ripetizioni ed argomentazioni
sovrabbondanti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro
7.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre a spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13, co 1
quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 198 del
2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione.

Rifiutare di sottoporsi al test del DNA è indice supportatore di prova decisiva di paternità

Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2017, n. 18626

FATTO
1. Con sentenza depositata in data 18 marzo 2010 il Tribunale di Ferrara, accogliendo l’impugnazione per difetto di veridicità proposta dal sig. C.M. in relazione al riconoscimento, da parte del sig. Z.G., dei figli gemelli, partoriti fuori dal matrimonio dalla sig.ra B.E., Za.Fe. e F., dichiarava che il predetto convenuto non era il padre biologico degli stessi, affermando al contempo la propria incompetenza in merito alla domanda attorea di riconoscimento del rapporto di filiazione.
2. Tale decisione si fondava sui seguenti elementi: l’inizio della convivenza fra lo Z. e la B. in epoca successiva al concepimento, che viceversa era avvenuto durante il periodo cui risaliva la relazione fra la madre dei minori e il C.; il rifiuto dei convenuti al prelievo dei campioni per l’effettuazione di una consulenza genetica, la compatibilità del C. al 99,99 per cento risultante da un test di laboratorio prodotto dall’attore, sulla base di campioni biologici prelevati dai predetti gemelli.
3. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dalla sig.ra B., ed ha quindi rigettato la domanda del C..
4. E’ stato in particolare osservato che, non potendo attribuirsi valore probatorio al risultato dell’esame di laboratorio eseguito nell’interesse del C. in assenza del rispetto di qualsiasi garanzia di veridicità e del principio del contraddittorio, la circostanza stessa del prelievo all’insaputa dello Z. – dei campioni sui minori da parte della madre, per consegnarli al C., dimostra che la B. evidentemente aveva dei dubbi sulla effettiva paternità dei minori. Ne conseguiva che, essendo evidente che all’epoca la madre intratteneva rapporti tanto con lo Z. quanto con il C., mancava la prova certa dell’impossibilità oggettiva che l’autore del riconoscimento fosse il padre dei gemelli.
5. Per la cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la signora B..
Lo Z. e la curatrice speciale dei minori, avv. Ba.Fe., non svolgono attività difensiva.
DIRITTO
1. Con unico e articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 263 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., si sostiene che erroneamente la Corte felsinea avrebbe disatteso il principio secondo cui, in materia di accertamenti afferenti alla paternità ed alla validità dei correlati atti dichiarativi, il rifiuto di consentire il compimento dell’esame biologico è sufficiente ad integrare la prova in ordine alla sussistenza ovvero all’insussistenza del rapporto parentale.
2. Il ricorso è fondato.
Vale bene prendere le mosse da una recente decisione di questa Corte nella quale viene particolarmente approfondito il tema della rilevanza degli aspetti probatori nelle azioni di status, rimarcandosi come, prima della disciplina introdotta con il D.lgs. n. 154 del 2013, in materia di impugnazione del riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio per difetto di veridicità, si affermava che l’attore dovesse fornire piena prova della non veridicità del riconoscimento, apparendo tale maggior rigore giustificato dall’ampiezza dei soggetti legittimati alla proposizione della relativa azione. L’accesso alla prova genetica doveva quindi essere preceduto dal positivo vaglio del materiale probatorio acquisito, nel senso che si riteneva la necessità della previa acquisizione, secondo i più recenti orientamenti, di almeno un principio di prova per poter dare ingresso ad un esame genetico (tra le altre, Cass. n. 10585/2009; n. 17895/2013; n. 3217/2014). Di recente, poi, si è data rilevanza al rifiuto di sottoporsi al predetto esame, pur richiedendosi l’acquisizione di congrua documentazione, ovvero un’adeguata istruttoria testimoniale (Cass., 26 marzo 2015, n. 6136, in cui si afferma, fra l’altro, che “nell’attuale contesto socioculturale caratterizzato da ampie possibilità di accertamento del patrimonio bio-genetico dell’individuo, pensare di “segregare” l’atto negoziale di accertamento della paternità, escludendo il controinteressato dal fornire la prova del suo difetto di veridicità significa, ignorando il livello attuale delle cognizioni scientifiche e delle potenzialità di indagine, consentire ogni forma di abuso del diritto e, quindi, di adozione mascherata e fraudolenta del minore, non tollerabile in una società civile e trasparente”).
3. Con riferimento al procedimento relativo all’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, è stato ribadito il carattere “decisivo” della consulenza tecnica d’ufficio ematologica, o genetica (Cass., 13 novembre 2015, n. 23290), tanto “da rendere comportamento processuale dotato di pregnante rilevanza il suo ingiustificato rifiuto (Cass., 25 marzo 2015, n. 6025; Cass., 21 maggio 2014, n. 11223).
4. Il ricorso all’accertamento tecnico, e quindi, la valutazione del comportamento della parte che con il proprio rifiuto non ne consenta l’effettuazione, è stato giustificato anche in presenza della “non univocità e alla discordanza tra gli elementi acquisiti” (Cass., 16 aprile 2008, n. 10007). Tale assunto appare assolutamente condivisibile, in quanto il mancato ricorso a uno strumento, reso disponibile dal progresso scientifico e dotato di un elevato grado di attendibilità (Cfr. Corte cost., n. 266/2006), non appare del tutto coerente rispetto all’esigenza di verificare la fondatezza di una domanda attinente a una delicata questione attinente allo status della persona. Sotto tale profilo non sembra del tutto condivisibile la riferita tesi secondo cui la maggiore ampiezza dei soggetti legittimati alla proposizione della domanda ex art. 263 c.c., legittimerebbe un diverso regime probatorio, caratterizzato, quanto a quest’ultima, da maggior rigore, relativo alle azioni, sostanzialmente speculari, in materia di filiazione. D’altra parte, l’orientamento secondo cui “l’azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell’art. 263 c.c., la dimostrazione dell’assoluta impossibilità che il soggetto, autore dell’originario riconoscimento, sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio”, con conseguente impossibilità di prendere in considerazione come prova della non veridicità del riconoscimento il rifiuto del figlio riconosciuto di sottoporsi al prelievo ematologico (Cass., 11 settembre 2015, n. 17970; Cass., 10 luglio 2013, n. 17095), non trova alcun riscontro nel tenore della norma, apparendo poi distonico non solo rispetto al carattere decisivo dell’accertamento di natura genetica come sopra delineato, ma anche rispetto alla circostanza che l’attore è chiamato a fornire la prova di un fatto negativo.
5. In proposito giova richiamare il principio secondo cui tale prova deve essere resa mediante l’allegazione di fatti positivi di segno contrario, e può essere raggiunta anche attraverso dichiarazioni testimoniali o presunzioni (cfr., ex multis, Cass., 20 agosto 2015, n. 17009, nonchè, con riferimento all’azione ex art. 263 c.c., Cass., 19 marzo 2002, n. 3976). In tale ambito si colloca il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 22 novembre 1995, n. 12085), secondo cui l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere accolta non solo quando l’attore provi che l’autore del riconoscimento, all’epoca del concepimento, era affetto da “impotentia generandi” o non aveva la possibilità di avere rapporti con la madre, ma anche quando fornisca la prova di essere il vero genitore.
6. Tanto premesso, deve verificarsi come debba essere valutato, nel procedimento in esame, il rifiuto di sottoporsi ai prelievi di natura biologica, che, com’è noto, deve ricondursi nella previsione dell’art. 116 c.p.c., comma 2. Come sottolineato da recente e attenta dottrina, l’argomento di prova delineato da tale disposizione, che la giurisprudenza di questa Corte considera componente sufficiente a fondare il convincimento del giudice (cfr., Cass., 3 aprile 2013, n. 8088; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27149; Cass., 29 settembre 2009, n. 20819), assume un valore intrinsecamente “relazionale”, nel senso che il grado di intensità della connessione fra il thema probandum e taluna delle circostanze indicate nella norma sopra richiamata può consentire, nei casi in cui assuma particolare rilevanza, di utilizzare anche in via esclusiva l’argomento di prova come fonte esclusiva del convincimento.
Ove si consideri l’elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l’acquisizione della prova scientifica in esame, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato di significatività, tale da renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, “autosufficiente ai fini del giudizio di fatto”.
7. La Corte di appello di Bologna non si è conformata ai principi sopra esposti.
Dopo aver sottolineato che la ricostruzione della vicenda presentava delle incertezze (sulla base del rilievo che, avendo la B. prelevato i campioni utilizzati per un accertamento genetico ante causam all’insaputa dello Z., evidentemente “il concepimento poteva essere anche opera sua”), il giudice del merito afferma che, dovendosi “escludere la certezza pretesa dall’art. 263 c.c.”, l’inizio della convivenza fra lo Z. e la madre dei gemelli quando costei si trovava al settimo mese di gravidanza assume un carattere “equivoco”, e “ancor meno vale la sottrazione processuale alla consulenza tecnica d’ufficio sul D.N.A.”. In tale modo l’argomento di prova desumibile dal rifiuto di sottoporsi all’esame genetico, il cui carattere decisivo è stato assolutamente negletto, sarebbe utilizzabile quando, essendosi già conseguita la prova dell’assenza del rapporto di filiazione biologica, non si tratterebbe di superare una situazione di incertezza, ma di aggiungere certezza a certezza.
8. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, applicherà il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio nati fuori dal matrimonio per difetto di veridicità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di filiazione biologica fra l’autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come decisiva fonte di convincimento”.
Il giudice del rinvio provvederà, inoltre, al regolamento delle spesa relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017.

Affidamento dei figli minori e nomina del coordinatore genitoriale

Tribunale di Mantova, sez. I. Sentenza del 5 maggio 2017. Pres.,
est. Bernardi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Relatore
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Luigi Pagliuca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3767/2014 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 5-8-2014 D. M. T. (nato a
P. il *-1969) assumeva 1) di avere contratto in data *-2004 in P.
matrimonio con G. C. (nata a N. il *-1969), matrimonio trascritto
nell’anno 2004, atto n. *, parte II, serie A e che i coniugi avevano optato
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per il regime della comunione dei beni; 2) che dall’unione erano nati, a
N., i figli S. (il *-2005) e F. (il *-2008); 3) che la convivenza nel corso del
tempo era divenuta intollerabile a causa dell’atteggiamento della moglie
che, nel corso del rapporto, aveva assunto atteggiamenti sempre più
offensivi anche nei confronti della cerchia parentale, di distacco affettivo
ed anche aggressivi tanto che egli si era indotto a lasciare la casa
coniugale; 4) che la madre aveva iniziato a ostacolare il rapporto di esso
con i figli.
Alla stregua di tali circostanze il ricorrente evidenziava che sussistevano i
presupposti, previsti dall’articolo 151 c.c., affinché venisse pronunciata la
separazione personale con addebito alla moglie alle condizioni riportate
alle pagine 6,7,8 e 9 del ricorso e riguardanti, l’affidamento dei figli a
entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso
la madre previa regolazione del diritto di visita di esso istante,
l’assegnazione alla moglie della casa coniugale, la determinazione a
proprio carico di un assegno di mantenimento in favore sia dei figli che
della moglie oltre al concorso nelle spese straordinarie, il trattenimento
degli assegni familiari ed infine l’autorizzazione ai coniugi a conseguire il
rinnovo o il rilascio dei documenti validi per l’espatrio sia per sé che per i
figli.
Si costituiva G. C. la quale aderiva alla domanda di separazione rilevando
che il fallimento dell’unione era dipeso dal comportamento del marito
sempre più distaccato nei suoi confronti e che aveva scoperto avere da
tempo allacciato una relazione extraconiugale.
La resistente, rimarcato il fatto di essere disoccupata e che il marito
ancor prima della separazione contribuiva al mantenimento suo e dei
figli versando circa € 1.150,00 al mese, chiedeva che la separazione
venisse addebitata al marito, l’affido congiunto dei figli con collocamento
presso di sé, l’assegnazione della casa coniugale, un più restrittivo regime
di visita del padre nonché un più elevato contributo economico del
marito per il mantenimento proprio e dei figli.
All’esito dell’udienza del 26-11-2014, tenutasi per la comparizione
personale delle parti ed il tentativo di conciliazione, stante l’esito
negativo dello stesso, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
impartiva i provvedimenti provvisori di cui all’art. 708 c.p.c. e disponeva
per la prosecuzione del processo.
Assunte le prove orali, disposte indagini tramite i Servizi Sociali ed
espletata c.t.u., affidata alla dott. M., la causa veniva quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso
dell’istruttoria in ordine all’ammissione delle prove orali dedotte dalle
parti e per il cui ingresso la difesa del ricorrente ha insistito in sede di
precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli formulati sono
superflui ovvero di contenuto generico o valutativo ed essendo
comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che
legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata
dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate
dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e
giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di
comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché
sussistono i presupposti di cui all’art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta
pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
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Per quanto concerne la domanda di addebito proposta dal ricorrente e
fondata sull’assunto secondo cui la moglie avrebbe assunto atteggiamenti
sempre più offensivi anche nei confronti della cerchia parentale nonché
di distacco affettivo, va rilevato che tali assunti hanno carattere generico,
non sono risultati provati e, comunque, paiono essere la conseguenza di
una progressiva incompatibilità di caratteri; quanto alle aggressioni
verbali le stesse trovano spiegazione nella scoperta da parte della moglie
della relazione extramatrimoniale intrattenuta dal marito. Nessun rilievo
può inoltre attribuirsi al certificato medico prodotto sub 10 dalla difesa
del ricorrente, non sussistendo elementi che possano far ritenere che i
problemi sessuali manifestati dall’istante fossero derivati da
comportamenti posti in essere dallamoglie.
Merita invece accoglimento la domanda di addebito proposta dalla
moglie atteso che il ricorrente ha ammesso in sede di comparizione
avanti al Presidente di aver intrattenuto una relazione con un’altra donna
e che siffatta circostanza risulta inequivocabilmente documentata dalla
relazione investigativa allegata, comportamento questo che costituisce
grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; le aggressioni
verbali e il distacco affettivo lamentati dal ricorrente costituiscono la
conseguenza della scoperta della relazione extraconiugale da parte della
moglie sicché appare evidente la sussistenza del nesso di causalità tra il
predetto comportamento del marito e la insanabile frattura dell’unione
matrimoniale.
In ordine alla regolamentazione dell’affidamento dei figli, va osservato
che sia il Servizio Sociale incaricato dell’indagine sia il consulente tecnico
hanno potuto verificare che entrambi i genitori sono in grado di gestire
singolarmente i figli e che le difficoltà nelle relazioni (in particolare del
padre) dipendono esclusivamente dalla mai sopita conflittualità
(presente anche durante la convivenza) fra gli adulti sicché non può
disporsi l’affido esclusivo, non risultando positivamente dimostrata
l’inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza del ricorrente (cfr.
Cass. 15-9-2014 n. 19386; Cass. 29-3-2012 n. 5108; Cass. 19-5-2011 n.
11068; Cass. ord. 2-12-2010 n. 24526; Cass. 17-12-2009 n. 26587; Cass.
18-6-2008 n. 16593); non può inoltre andare sottaciuto che le stesse
parti hanno chiesto che venga disposto l’affido condiviso (misura questa
suggerita anche dal c.t.u.); occorre precisare che, per le questioni di
ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno separatamente la
responsabilità genitoriale quando i figli rimangono presso di esse.
Quanto al collocamento non vi è dubbio che i minori debbano vivere con
prevalenza presso la madre avendo i figli instaurato un più solido legame
affettivo con essa ed essendo costei in grado di offrire maggiore stabilità
e sicurezza psicologica, come chiaramente emerge dalla consulenza
tecnica.
Da ciò consegue che la casa coniugale (condotta in locazione), sita in C.,
Via C. n. 16 con i beni che la arredano, deve essere assegnata alla madre.
In ordine alle modalità di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé i
figli secondo le seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00
della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;
b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e
giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre;
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c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la
madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30
dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera
precedente la ripresa della scuola;
-d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in
anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;
e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze
estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno
di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della
vacanza ed il luogo del pernottamento;
– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con il figlio
minore da parte del padre, oltre che previamente concordato con la
madre, dovrà necessariamente tenere conto degli impegni dei minori in
attività scolastiche ed extrascolastiche.
In conformità con quanto prospettato dal c.t.u., va disposto che
l’andamento dei rapporti familiari venga monitorato da una figura
esterna (c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale: v. Trib.
Milano 7-7-2016 in www.il.caso.it; Trib. Pavia 21-7-2016, inedita) la
quale, una volta al mese (e sino al 31-1-2018) dovrà essere presente per
osservare le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante e
svolgendo i compiti meglio specificati in dispositivo, tenendo conto delle
indicazioni fornita dalla dott. M., professionista che si individua nella
persona della dott. C. M., indicata dalla c.t.u. ed il costo delle cui
prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura come sopra
prevista per le spese straordinarie.
Va aggiunto che entrambi i genitori vanno ammoniti a non porre in
essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle
modalità di affidamento ed a collaborare con la dott.M.
In ordine ai rapporti patrimoniali, premesso che sono stati acquisiti
sufficienti elementi per la valutazione e che non occorre disporre
ulteriori indagini (cfr. Cass. 12-1-2017 n. 605; Cass. 5-11-2007 n. 23051),
va osservato che il ricorrente percepisce uno stipendio mediamente pari
a € 1.650,00 mensili, che vive in una casa condotta in locazione per la
quale corrisponde un canone di € 400,00 e che è proprietario un
modesto immobile (classificato C 1) da cui non risulta trarre un reddito.
Quanto alla moglie va osservato che essa è disoccupata, che non è
proprietaria di immobili, che vive nella casa coniugale (condotta in
locazione) e che dispone di modesti risparmi come risulta dalla
documentazione dimessa in corso di giudizio.
Alla stregua della situazione patrimoniale come sopra ricostruita, il
collegio ritiene di porre a carico di D. M. T. l’obbligo di concorrere al
mantenimento dei figli versando alla madre l’assegno mensile di €
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo
gli indici ISTAT e ciò a far data da maggio 2018.
In conseguenza delle sopra accertate condizioni patrimoniali, vanno
poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del
ricorrente e del 30% a carico della resistente, senza necessità di previo
accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice
esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
l’ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e
cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed
erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non
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interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica)
per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato; quelle per esami, accertamenti e
cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito
pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali
assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) alla scuola elementare,
media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo
scolastici ed universitari; corredo scolastico di inizio anno; spese per la
partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla
scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche
universitaria) con mezzo pubblico; spese per tempo prolungato, prescuola,
per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i
genitori lavorano); spese per il conseguimento della patente (pratica e
teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a
titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, prescuola,
per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori
non lavora; per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche –
erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti; per cure termali e
fisioterapiche; per cure e farmaci non convenzionali; per tasse
scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati; per corsi di
specializzazione; per gite scolastiche con pernottamento; per corsi di
recupero e lezioni private; per alloggio presso la sede universitaria; per la
baby sitter; per l’acquisto di computer o telefono cellulare; per l’acquisto
di motorino od autovettura; per viaggi e vacanze; per corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc)
saranno parimenti suddivise tra i genitori, secondo le percentuali,
modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente
concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all’altro genitore
richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa
ed il suo esatto ammontare.
L’altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20
giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà
autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e
secondo lemodalità sopra specificate.
In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà
totalmente a carico del genitore che l’abbia comunque sostenuta.
Merita precisare che, nel determinare la misura dell’assegno di
mantenimento, si è tenuto conto della percezione da parte del D. degli
assegni familiari.
Sussistono inoltre i presupposti di legge per porre a carico del marito un
assegno di mantenimento in favore della moglie che viene determinato in
€ 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da
maggio 2018, rilevandosi che la resistente per età e per capacità acquisite
(si rileva che G. C., nel 2015, aveva avuto la possibilità di svolgere attività
lavorativa, quale ATA, presso un istituto scolastico e che la stessa lo
rifiutò per asserita difficoltà di conciliare l’impegno lavorativo con la
possibilità di gestire i figli) possiede comunque una piena capacità di
dedicarsi ad attività lavorativa.
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Merita accoglimento la domanda proposta ex art. 709 ter c.p.c. dal
ricorrente atteso che dagli atti emerge come, in più occasioni, la
resistente abbia ingiustificatamente frapposto ostacoli alla regolare
frequentazione fra il padre e i figli (si veda ciò che viene riportato nella
relazione predisposta dal Servizio Tutela Minori del 30-3-2015, quanto
emerge dalla dettagliata denuncia-querela del 1-1-2017 nonché quanto
verbalizzato all’udienza del 6-12-2016), rilevandosi che, in relazione a
tutti gli episodi riferiti dalla difesa del ricorrente circa il mancato rispetto
delle visite, non è stata fornita dalla resistente specifica e convincente
smentita, il tutto in un contesto caratterizzato da notevole conflittualità
fra i genitori (si noti che il c.t.u. ha dato atto che i minori non
frequentano la famiglia di origine del padre) e dalla difficoltà, più volte
lamentata da parte del padre, di avere anche solo regolari contatti
telefonici con i figli: in considerazione della frequenza con cui ciò è
avvenuto e delle condizioni patrimoniali delle parti, reputa il collegio di
condannare G. C. a risarcire il danno patito dal ricorrente liquidato,
complessivamente, in € 1.000,00.
Infine va dichiarata inammissibile la domanda volta a ottenere
l’autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei passaporti o dei documenti
validi per l’espatrio delle parti e dei minori, posto che, in caso di
contrasto, tale domanda deve essere proposta al Giudice Tutelare nelle
forme previste per i procedimenti camerali.
In considerazione della natura del giudizio e della parziale reciproca
soccombenza le spese di lite vengono integralmente compensate,
provvedendosi con separato decreto alla liquidazione delle spese del
difensore della resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) dichiara la separazione personale di D. M. T. (nato a P. il *-1969) e di
G. C. (nata a N. il 8-2-1969),matrimonio celebrato il *-2004 in P.;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a D.M. T.;
3) rigetta la domanda di addebito proposta contro la resistente;
4) affida i figli minori S. e F. congiuntamente a entrambi i genitori con
collocamento prevalente presso la madre, disponendosi che, per le
questioni di ordinaria amministrazione, le parti eserciteranno
separatamente la responsabilità genitoriale quando i figli rimangono
presso di esse;
5) dispone che D. M. T. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le
seguenti modalità:
a) due fine settimana al mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00
della domenica), alternati, avendo cura di riaccompagnarli dalla madre;
b) due pomeriggi alla settimana (orientativamente nei giorni di martedì e
giovedì), dalla uscita di scuola sino alle ore 21.00 quando avrà cura di
riaccompagnarli dalla madre;
c) per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la
madre il periodo dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30
dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre sino alle ore 21.00 della sera
precedente la ripresa della scuola;
-d) per tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in
anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo;
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e) per tre settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze
estive, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il mese di giugno
di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della
vacanza ed il luogo del pernottamento;
– ogni variazione delle modalità di visita e di intrattenimento con i figli
minori da parte del padre, oltre che previamente concordato con la
madre, dovrà necessariamente tenere conto dei loro impegni in attività
scolastiche ed extrascolastiche;
6) nomina quale coordinatore genitoriale la dott. C. M., con compenso a
carico dei genitori (nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a
carico della madre) e attribuisce alla stessa il compito (avente scadenza al
31-1-2018):
i) di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le
opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti
disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di
mediazione;
ii) di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in
particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il
padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei
figli) in caso di disaccordo;
iii) di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al
Giudice Tutelare entro il 28-2-2018;
7) assegna la casa familiare sita in C. in via C… n. 16, con gli arredi che la
compongono, a G. C.;
8) pone a carico di D. M. T. l’obbligo di concorrere al mantenimento dei
figli versando a G. C. (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno
mensile di € 500,00 (€ 250 per ciascun figlio) da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da maggio 2018 oltre al
70% delle spese straordinarie secondo le modalità e il dettaglio riportati
in motivazione e che qui si intendono espressamente richiamate;
9) pone a carico di D.M. T. l’obbligo di concorrere al mantenimento della
moglie versandole (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno mensile
di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far
data da maggio 2018;
10) condanna G. C. a risarcire il danno patito da D. M. T. liquidato nella
somma di € 1.000,00;
11) ammonisce entrambi i genitori a non porre in essere comportamenti
che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed a
collaborare con la dott. M.;
12) dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto il rilascio e/o il
rinnovo di documenti validi per l’espatrio in favore delle parti e dei figli
minori;
13) compensa integralmente fra le parti le spese di lite, provvedendosi
con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del
difensore della resistente, ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Dispone la trasmissione della sentenza all’Ufficiale di Stato Civile di P.
per le annotazioni di legge.

Il coerede che ha avuto il possesso dei beni ereditari all’atto dello scioglimento è sempre tenuto al rendiconto ex art. 723 c.c

Cass. 30 maggio 2017 n. 13619
SENTENZA
sul ricorso 26339-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1190/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che si e’ riportato agli atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti incidentali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1) Su iniziativa dell’odierna ricorrente e’ in discussione lo scioglimento della comunione ereditaria riveniente alle parti, dalla madre signora (OMISSIS), deceduta nel 1988 lasciando un testamento olografo con cui nominava eredi i tre figli in parti uguali.
Le principali questioni affrontate dal tribunale sono state due: 1) includere nell’attivo da dividere l’appartamento sito in (OMISSIS) acquistato da (OMISSIS) con danaro della famiglia.
2) stabilire il tempo di valutazione dei beni.
In sede di appello l’attrice (OMISSIS) ha lamentato l’inclusione del proprio appartamento milanese nell’attivo da dividere e ha chiesto, in subordine che oggetto di collazione fosse solo la somma di danaro donatale dal padre, inferiore al prezzo di acquisto. Ha negato comunque che l’immobile fosse valutabile all’attualita’, dovendo invece computarsi, in via subordinata, alla data di apertura della successione.
L’appellante ha lamentato inoltre: 1) l’insufficiente rendicontazione dei beni ereditari goduti dai fratelli; 2) la mancata inclusione dell’indennita’ di occupazione dei beni siti in (OMISSIS), goduti, dopo l’apertura della successione, soltanto dai fratelli; 3) il rigetto della domanda di risarcimento danni per l’incuria degli appellati nel custodire gioielli e beni di famiglia, oggetto di furto in casa.
La Corte di appello di Bologna con sentenza 10 ottobre 2011 ha accertato che il danaro della casa in Milano proveniva da conto corrente intestato ai due genitori e che anche le spese di acquisto e ristrutturazione provenivano da assegni tratti dal padre. Ne ha desunto che, sebbene le parti avessero rinunciato all’eredita’ paterna, l’immobile doveva essere incluso nella eredita’ devoluta in morte della madre.
La valutazione e’ stata fatta all’attualita’ per tutti i beni immobili devoluti in eredita’.
Quanto ai rendiconti, la Corte ha disatteso le maggiori pretese dell’attrice.
La Corte ha negato anche ogni indennita’ sull’uso dei beni, perche’ (OMISSIS), che aveva utilizzato l’immobile in Milano, non avrebbe mai chiesto di fruirne.
Ha rigettato la domanda relativa al furto dei gioielli.
Il ricorso per cassazione di (OMISSIS) espone 9 motivi.
I fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito congiuntamente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Sono state depositate memorie in vista dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il primo motivo di ricorso denuncia motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alla inclusione nell’attivo ereditario del valore dell’immobile di Milano.
La ricorrente mira a far affermare di non essere “tenuta a porre in collazione ne’ il danaro ricevuto dal padre ne’ il valore dell’immobile da lei acquistato con il pagamento di un prezzo superiore alle somme ricevute dal padre”.
La censura e’ fondata nei termini in cui si dira’.
La ricorrente pone in dubbio (pag. 24) l’esistenza di prova della utilizzazione dei soldi donati a lei e al marito per la ristrutturazione della casa.
Tale rilievo e’ infondato, giacche’ il convincimento dei giudici di merito sulla destinazione di tutto il danaro donato si regge sulla presunzione, circostanziata efficacemente, derivata dal fatto che il padre verso’ direttamente ai promittenti venditori e alla agenzia immobiliare intermediaria decine di milioni di lire per quell’acquisto. Dunque era l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione, previo eventuale adattamento, la finalita’ del versamento.
Inoltre avrebbe dovuto essere l’attrice ad allegare e dimostrare che il danaro fosse stato da lei destinato a scopo diverso, documentando le relative spese, senza che a tal fine possa bastare una vaga ipotesi di “altri scopi”.
E’ invece fondata la doglianza relativa all’imputazione tra i beni provenienti dalla madre di tutto il danaro e non soltanto del 50%: la sentenza d’appello da’ atto infatti che si trattava di somme tratte da conto cointestato dei genitori. Pertanto, poiche’ la cointestazione di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualita’ di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, si deve presumere la contitolarita’ dell’oggetto del contratto (Cass. 809/14 tra le tante), salvo la prova del contrario, prova di cui la Corte di appello non ha fatto cenno.
in sede di rinvio la Corte di appello dovra’ spiegare i motivi che l’hanno indotta a ritenere che si trattasse di sola donazione materna o dovra’ prendere atto che meta’ del danaro si presume appartenesse al padre e non poteva essere soggetta a collazione, E’ quindi necessario un accertamento che chiarisca la appartenenza del danaro tratto dal conto corrente esclusivamente alla madre. La donazione indiretta da sottoporre a collazione era poi da ridurre ulteriormente, se donatari furono la (OMISSIS) e il di lei marito, acquirenti dell’immobile cui era finalizzato il danaro, come si deduce sempre nel primo motivo, in puntuale critica alla sentenza di appello. Quest’ultima sembra considerare il marito dell’attrice quale donatario (la sentenza lo evidenzia, quasi incidentalmente, a pag. 6 primo rigo), ma non ne ha tratto le conseguenze piu’ regolari, come se avesse accertato che unica donataria sia stata la attrice.
Anche tale ipotesi di attribuzione non si giustifica senza specifica motivazione, del tutto mancata, e dovra’ essere nuovamente riconsiderata.
Se cosi’ non fosse, per effetto dei rilievi di cui sopra, da approfondire in sede di rinvio, ne conseguirebbe che e’ fondata anche altro profilo del) primo motivo, nella parte in cui deduce che non si sia trattato di donazione indiretta dell’immobile, ma di donazione di danaro.
La donazione indiretta dell’immobile non e’ infatti configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacche’ la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalita’ per attuare l’identico risultato giuridico – economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo (Cass. 2149/2014). Ne’ rileva la circostanza “incidentalmente ricordata” dalla Corte che nel corso del giudizio di primo grado la parte abbia dichiarato di essere disponibile alla imputazione dell’appartamento, giacche’ tale disponibilita’, evidentemente enunciata a fini transattivi, non trattandosi di dichiarazioni confessorie, e’ stata poi ritirata nel prosieguo processuale.
La Corte di appello ha considerato tutto il danaro come riferibile a donazione materna e sufficiente all’acquisto.
Il giudice di rinvio dovra’ riconsiderare questa affermazione alla luce dei principi sopraevidenziati, tenendo presente, ove occorra, quello, basilare in materia, enunciato da Sez. Un. n. 9282 del 1992, secondo cui: “Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si e’ in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto”.
3) E’ infondato il secondo motivo di ricorso, che dopo alcune enunciazioni in premessa, ripetitive di quanto altrove trattato espressamente (soprattutto nel primo motivo), si incentra sulla inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c., della produzione di tre documenti (rinuncia all’eredita’ paterna, estratto conto a scalare e copia assegno bancario del 1979), che sarebbero stati utilizzati dalla Corte di appello per porre in collazione il valore dell’immobile di Milano.
Al di la’ di quanto gia’ statuito circa la sorte della collazione del danaro utilizzato per l’acquisto dell’appartamento, va chiarito che la censura e’ inammissibilmente formulata, perche’ non specifica in qual modo le suddette produzioni documentali – sul contenuto preciso delle quali nulla si dice piu’ di quanto soprariportato – abbiano inciso in modo determinante sulla decisione contestata.
Va comunque ribattuto al ricorso che l’insegnamento della citata sentenza delle Sezioni Unite 8203/05 non e’ nel segno del divieto di produzione dei documenti in appello in ogni caso, ma solo se non siano indispensabili alla decisione (tra le tante cfr Cass 15228/14; 13432/13; 21980/09).
4) Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 726, 746 e 747 c.c., ed e’ relativo alla determinazione del valore dell’immobile di Milano, “dovendo al piu’ considerare solo la parte di denaro donata dalla madre defunta”.
Parte ricorrente chiarisce, richiamando il doc. 56, che l’immobile e’ stato alienato nel 2001 e che comunque esso, o il danaro per esso utilizzato, deve essere sottoposto a collazione per imputazione avendo riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione, e non all’attualita’ come ritenuto dalla Corte di appello.
Il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, pone la medesima questione sotto il profilo della “motivazione gravemente illogica e contraddittoria”.
La complessa censura e’ fondata.
L’articolo 746 stabilisce infatti che a scelta del conferente la collazione di un bene immobile si puo’ fare, anziche’ in natura, per imputazione. Tale scelta e’ obbligata qualora l’immobile sia stato alienato (articolo 746, comma 2). Inoltre e’ vero che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.
Ne consegue che qualora in esito al giudizio di rinvio dovesse essere confermata la donazione indiretta dell’immobile, l’equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell’apertura della successione e non anche a quello della divisione (Cass. 14553/04), ma con l’avvertenza che la collazione per imputazione di beni immobili deve comprendere, oltre al valore di stima del bene al momento di apertura della successione, anche gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal predetto momento (Cass. 25646/08; 5659/15).
L’imputazione del danaro, se di questo si trattera’, sara’ invece effettuata secondo l’articolo 751 c.c..
5) Il quinto e il sesto motivo sono relativi alla presentazione dei rendiconti richiesti dall’attrice ai fratelli e lamentano vizi di motivazione, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 723, 1130, 1713 e 2030 c.c..
La Corte di appello ha negato il diritto a una rendicontazione “dettagliata e completa”, affermando che i convenuti non avevano alcun obbligo giuridico in tal senso; che non avevano obbligo esclusivo perche’ anche la sorella avrebbe dovuto aver cura dei beni ereditati e non avrebbe potuto esser pretermessa, se non per sua scelta di delegare i fratelli o per suo disinteresse.
La ricorrente ha efficacemente contrastato tali affermazioni.
Ha evidenziato che gia’ durante la vita della madre il fratello (OMISSIS) gestiva i beni, tanto che la de cuius aveva chiesto un rendiconto (doc. 22) e aveva indicato in un allegato al testamento che il figlio (OMISSIS) aveva investito proprio danaro. Ha specificato che ella viveva in Milano, come e’ incontroverso, considerato quanto si e’ detto in causa circa l’appartamento da lei acquistato, e i fratelli in (OMISSIS) con la madre. Ha richiamato il verbale di causa del 17/2/1994 in cui i fratelli si dichiaravano disposti a darle le chiavi di immobili. Ha ricordato di aver presentato tre ricorsi ex articolo 700 c.p.c., per domandare la nomina di un amministratore e le vicende seguite alla conseguente nomina nel 1995 dell’avv. (OMISSIS).
Tali circostanze non sono state esaminate dalla Corte di appello e rendono viziata la sentenza impugnata da grave insufficienza, che rileva ex articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile anteriormente alla novella di cui alla L. n. 134 del 2012.
La carenza motivazionale si salda con la erroneita’ dei principi giuridici enunciati per giustificare la mancanza di un rendiconto dettagliato, addebitata al disinteresse o alla delega che la attrice avrebbe manifestato.
In proposito va per contro ripetuto che all’atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione (Cass. 21013/2011), giacche’ il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari e’ obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (Cass. 2148/2014). Il presupposto della resa dei conti e’ la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso.
6) I principi teste’ enunciati conducono all’accoglimento anche del settimo motivo di ricorso nella parte in cui viene lamentato che sia stato negato l’obbligo dei coeredi convenuti “di pagare i frutti e/o l’indennita’ di occupazione per l’uso esclusivo di beni comuni”.
Con sommaria argomentazione la Corte d’appello e’ giunta a tale conclusione affermando che ciascun coerede aveva diritto di godere delle cose comuni e che la (OMISSIS) non aveva mai chiesto di utilizzarle e inoltre aveva goduto in via esclusiva dell’appartamento in Milano.
Queste proposizioni, al di la’ forse di considerazioni equitative che ne sono il fondamento, sono giuridicamente errate, poiche’ diverso e’ il trattamento, quanto ai frutti e al godimento, dei beni entrati nella massa perche’ comuni e indivisi – che sono quelli goduti dai convenuti – e dei beni soggetti a collazione, appartenenti gia’ all’erede al momento della successione.
Il beneficio legittimamente tratto per se’ dall’erede che era gia’ esclusivo proprietario di beni anteriormente donatigli non e’ compensabile imponendogli la perdita del diritto di godere di altri beni anche da lui ereditati e indivisi.
Per contro, come si e’ detto, all’atto dello scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.
7) Fondato e’ anche l’ottavo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1718 e 2043 ed e’ relativo alla domanda di risarcimento del danno per furto di gioielli e altri beni.
La Corte di appello ha escluso la responsabilita’ dei convenuti affermando che la sottrazione dei beni era dipesa da causa ad essi non imputabile, e che li aveva danneggiati.
Quest’ultimo argomento non ha rilievo in ordine alla dedotta responsabilita’, avendo una consistenza di natura equitativa inappropriata al valore della lite.
Il presupposto della responsabilita’ per il danno provocato dalla cosa in custodia puo’ consistere infatti anche nella comproprieta’ della cosa e in tale ipotesi danneggiato puo’ essere anche uno dei comproprietari (Cass. 255/89).
La non imputabilita’ e’ stata enunciata apoditticamente, giacche’ parte convenuta aveva l’onere di provare di aver custodito i beni con ordinaria diligenza e quindi di dimostrare la corretta chiusura della casa e la adozione di cautele (serrature, cassaforte, nascondigli, ricovero in cassette di sicurezza, etc.) proporzionati al valore patrimoniale e alla destinazione dei singoli oggetti rubati.
Su questi profili il giudice di rinvio dovra’ compiutamente rispondere all’atto di appello.
8) L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale.
Infondatamente (OMISSIS) ne ha eccepito l’inammissibilita’ per vizio della notifica.
Va ribadito che nel caso in cui il ricorso (o il controricorso) per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il suo procuratore e domiciliatario o nel domicilio eletto dal procuratore medesimo (caso odierno, ben diverso da quello evocato dalla ricorrente incidentale), la notifica, sempre che non sia stata ricevuta personalmente dallo stesso difensore, non puo’ ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto e, pertanto, non e’ inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario (Cass. 16578/08); ne consegue che la predetta nullita’ e’ sanata ove l’intimato abbia svolto la propria attivita’ difensiva, come nella specie, con la notifica del controricorso (o di altro atto difensivo) (Cass. 15236/14). In mancanza la Corte avrebbe disposto rinnovazione della notifica, non essendo configurabile alcuna decadenza di carattere sostanziale (cfr. Cass SU 14916/2016).
8.1) I fratelli convenuti eccepiscono che si e’ formato un giudicato parziale per omessa impugnazione – da parte della sorella – dell’ordinanza 22 luglio 2000, resa dal giudice istruttore.
Lamentano pertanto che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l’appello.
La censura e’ infondata per almeno due ragioni.
In primo luogo perche’ si tratta di ordinanza resa dall’istruttore e non dal collegio che doveva decidere e ha poi deciso la causa, secondo il rito al tempo vigente, collegio che e’ stato investito dall’istruttore.
Per questa ragione e per la forma del provvedimento, avente per ogni aspetto la forma dell’ordinanza interlocutoria il principio dell’apparenza escludeva comunque la configurabilita’ di una impugnazione o della necessita’ di una riserva di impugnazione.
Trattavasi in ogni caso di ordinanza di contenuto istruttorio e interlocutorio. Essa e’ riportata diligentemente nel corpo ricorso incidentale, il che consente di valutarne il contenuto, chiaramente finalizzato a sfrondare la materia del contendere al solo fine di far comprendere il senso dell’unica iniziativa istruttoria adottata: la consulenza tecnica. Il carattere assertivo di alcune proposizioni, quale quella che preannunciava la non necessita’ di valutare i gioielli o di indagare ulteriormente sulla indennita’ di occupazione (di cui “e’ dubbio che spetti” scriveva significativamente l’ordinanza, lasciando spazio allo scrutinio finale) costituiscono forma collaborativa ed esemplare di dialogo processuale ex articolo 183 c.p.c., innescato indicando le questioni come inquadrate dal giudice e su cui le parti avrebbero dovuto soffermarsi nel prosieguo di causa.
Se cosi’ non avesse fatto, il giudice si sarebbe esposto a critica per avere assunto decisione a sorpresa, senza aver indicato alle parti i profili (la compensazione tra godimento di immobile donato e immobili posseduti dai fratelli; il furto come “causa di forza maggiore”) ritenuti rilevanti per la futura decisione.
8.2) L’inammissibilita’ dell’appello e’ invocata anche sotto altro profilo: la (OMISSIS) ha sottoposto ad appello la sentenza non definitiva del tribunale di Ferrara senza attendere la pronuncia della sentenza definitiva, sebbene avesse formulato riserva di appello differito ex articolo 340 c.p.c..
Secondo i ricorrenti incidentali il ripensamento della (OMISSIS) sarebbe inammissibile e vizierebbe irrimediabilmente l’impugnazione.
La cesura e’ infondata, giacche’, come dedotto in ricorso, la sentenza 1149/03, che non si autoqualificava come sentenza non definitiva, aveva contenuto pienamente decisorio, provvedendo espressamente a dividere l’eredita’ relitta da (OMISSIS) in tre parti uguali, decidendo, sia pure con motivazione sincopata e carente, riverberatasi dannosamente sul giudizio di appello, tutte le ragioni di contrasto.
La separata ordinanza preannunciata a chiusura solo del dispositivo della sentenza – e non della motivazione – era infatti volta solo alla rimessione all’istruttore per l’assegnazione, da effettuare evidentemente con estrazione a sorte.
L’assegnazione dei lotti non e’ soggetta a ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente dei requisiti formali e sostanziali della sentenza, il quale costituisce un mero atto esecutivo delle decisioni gia’ assunte.
Ne consegue che, ravvedutasi, parte ricorrente bene fece a interporre immediato appello e la Corte a procedere all’esame senza attendere una sentenza definitiva che non sarebbe arrivata, dovendo soltanto essere pronunciato un provvedimento di assegnazione.
Cio’ in quanto in tal caso sia sostanza che forma del provvedimento conducevano nel senso della sua immediata appellabilita’.
Significativamente la eccezione ora proposta non risulta in sentenza essere stata sollevata davanti alla Corte felsinea.
Va riaffermato che ha natura definitiva la sentenza che, intervenendo nel corso del giudizio divisorio, risolva tutte le contestazioni insorte fra i condividenti, in ordine ai rispettivi diritti, nonche’ ai limiti e alle particolari connotazioni di questi, rimettendo ad una successiva fase esclusivamente le operazioni (stima, sorteggi di lotti, determinazioni di eventuali plusvalenze o minusvalenze e relativi conguagli) relative alla concreta determinazione ed all’attribuzione delle quote. (Cass. 12818 del 12/07/2004; 3788/94).
Pertanto non valgono nella specie le argomentazioni, peraltro non condivisibili, svolte circa l’irretrattabilita’ della riserva di impugnazione.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale che hanno meritato l’accoglimento e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il riesame dell’appello alla luce dei principi enunciati nei §§ 2-4-5 e per sanare le carenze motivazionali rilevate.
Il giudice di rinvio liquidera’ le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo del ricorso principale. Accoglie gli altri motivi del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’