Cessata la convivenza tra coniugi, le condotte violente ed aggressive rilevano come stalking e non come maltrattamenti in famiglia

Cass. pen. Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 35673
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROSSI Agnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori:
L’avvocato MARRO Mariapaola, in difesa delle PC F.P.A.A. in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore V.V., che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
L’avvocato ANDREANO Michele, in difesa di T.A., riportandosi anche ai motivi già depositati, rilevando la prescrizione del reato di cuiall’art. 582 c.p., insiste per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano – a seguito di gravame interposto dall’imputato T.A. avverso la sentenza emessa il 10.4.2014 dal locale Tribunale – ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 572 cod. pen.ai danni della convivente e delle figlie) e B) (art. 582 cod. pen. ai danni della convivente) e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Vizio della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offese ed al giudizio di fondatezza del parere reso dal teste qualificato d.ssa B.. La sentenza risulterebbe assolutamente carente in relazione alla rilievo difensivo sulla quantità indefinita di denunce-querele subite dalla stessa parte offesa, tra le quali quella di C.A. per l’ipotesi di cuiall’art. 368 cod. pen..In tale contesto si colloca la insufficiente valutazione della Corte in ordine alla incidenza della mendacità commessa da V.V. – sulle cui motivazioni la Corte di merito sorvolerebbe e la cui ritrattazione risulterebbe solo frutto di timori conseguenti alle indagini in ordine alla calunnia perpetrata ai danni del C. – sul complessivo contributo dichiarativo di questa, della sorella e della madre. Inoltre, ingiustificata sarebbe la riconduzione all’imputato di condotte poste in essere da terzi, ivi comprese le vicende relative all’invio della foto di nudo, del manifesto o della missiva con le foto di proiettili. Quanto al contributo dichiarativo della d.ssa B., risulterebbe del tutto illogico evidenziare, da un lato, l’assenza di un vaglio di credibilità ad opera della teste de relato del narrato ricevuto e, da altro lato, ritenere egualmente genuino il contenuto riportato così come dalla teste ricevuto, a fronte di un incontestato mendacio rilasciato nell’ambito del medesimo procedimento nel quale la teste depone. Dovendosi, inoltre, tenere conto del contesto temporale in cui ha operato la teste, coincidente con quello in cui si è generato il processo penale ed a distanza di due anni dall’episodio che ha segnato la conclusione della relazione tra l’imputato e la p.o. (nella notte tra il 7 e 8 maggio 2009).
2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contestata attualità della condotta, rispetto alla rilevata cessazione della relazione tra il T. e la F. nel 2009. Risulterebbe, poi, priva di motivazione la concorsuale responsabilità dell’imputato nelle interferenze poste in essere dal fratello A. ed incongruo il giudizio sulla difficoltà da parte delle vittime di collocare temporalmente gli episodi vessatori, rispetto alla ripetuta presentazione di ben 17 denunce-querele per 25 fatti.
2.3. Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per l’espletamento di una perizia psichiatrica sulla p.o. con riferimento alla convocazione presso l’Unità Psichiatrica di (OMISSIS) e la esigenza di una verifica delle cause dell’induzione al mendacio della figlia.
2.4. Mancanza della motivazione in ordine alla deduzione difensiva volta alla derubricazione del reato di maltrattamenti in quelli di ingiurie ed al contenimento della pena nei minimi edittali.
3. All’udienza del 26.4.2017 questa Corte ha emesso ordinanza con la quale ha indicato, ai fini della integrazione del contraddittorio, la possibilità di diversa qualificazione dei fatti successivi al maggio 2009 ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen. e rinviato all’odierna udienza.
4. Con memoria difensiva nell’interesse del ricorrente nell’evidenziare la novità della prospettata riqualificazione si sostiene l’impossibilità di un contraddittorio di sola legittimità sul punto da parte della difesa. Una conclusione eventualmente diversa dall’annullamento della sentenza impugnata – secondo il ricorrente – apporterebbe un vulnus difensivo in considerazione del fatto che il ricorrente si troverebbe ad essere giudicato su un thema non corrispondente alla realtà processuale vissuta. E lo stesso intervallo temporale intercorrente tra la precedente udienza e quella odierna non escluderebbe la natura di “atto a sorpresa” nei confronti del ricorrente della paventata più grave riqualificazione, la quale non potrebbe prescindere – ai sensi dell’art. 6 par. 3 CEDU – dalla sua dettagliata formulazione, nella specie non verificatasi, anche ai fini della necessaria difesa nel merito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alle ragioni poste a base della affermazione di responsabilità che – da un lato – hanno del tutto correttamente considerato l’episodio del mendacio ritenendo che esso non influisse sul complessivo molteplice dato dichiarativo dal quale emergevano i reiterati episodi di insulti, aggressioni e violenze poste in essere dall’imputato ai danni della convivente e delle figlie – dall’altro – del pari correttamente valutato il contributo dichiarativo della d.ssa B. che ebbe a constatare le condizioni di grave rischio in cui versavano la madre e le figlie, cogliendone reali condizioni di malessere e sofferenza, non risultando fuorviata nelle sue valutazioni dal noto episodio di mendacio narrativo, costituente un frammento di un ben più ampio compendio conoscitivo del quale la teste era stata investita. Quanto, infine, alla censura dell’attribuzione all’imputato di condotte di terzi, non solo risulta ineccepibilmente motivata la genericità della accusa mossa alla madre ed alle figlie di condotte ai danni di abitanti di (OMISSIS), ma correttamente e specificamente valutata la compartecipazione dell’imputato alle condotte di terzi in termini concorsuali o sinergici.
3. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. Ferma restando la ineccepibile valutazione in ordine alle condotte di terzi, la Corte ha correttamente giustificato la prosecuzione delle condotte pesantemente aggressive e persecutorie del ricorrente nei confronti della donna successivamente alla fine del rapporto (di cui consta la cessazione alla data del 9 maggio 2009) – su iniziativa della donna – attraverso ripetute minacce anche di morte mediante l’uso di armi, appostamenti sotto casa o nei centri commerciali, telefonate alle figlie, gomme tagliate e aggressioni dietro appostamenti (v. pag. 8/9 della sentenza impugnata).
3.2. La prima sentenza, ha già richiamato la situazione di disagio di V.V. la quale non frequentava più le lezioni a causa di una forte preoccupazione personale maturata a seguito di una situazione di rischio quotidiano derivante dalle condotte di tipo persecutorio poste in essere nei confronti del suo nucleo familiare (v. pg. 8 della sentenza di primo grado). Quanto alla F., il primo giudice ha accertato che la donna risulta essere stata oggetto di una propalazione diffamatoria e minacciosa, realizzata nel contesto cittadino di (OMISSIS) mediante l’affissione di scritti ed immagini subito dopo l’interruzione relazionale con l’imputato avvenuta a seguito dell’aggressione lesiva subita in data 7-8 maggio 2009, incominciata in data 29 maggio 2009 (v. pg. 8 della prima sentenza), alla quale seguiva l’inoltro di minacce con raffigurazione di cartucce e frasi del tipo “abbiamo seguito i vostri movimenti…uscite e rientri a casa per giorni e giorni…potevamo sequestrare una delle tue figlie.. non ci costringere a fare questo così come di non usare queste pallottole” (v. pg. 9, ibidem). Ancora, il primo giudice ha rilevato che, “sempre a conferma di attività decisamente persecutorie sofferte dalle parti lese” si segnalano le stesse sproporzionate attività di polizia posta in essere dai carabinieri di (OMISSIS), rispetto ai quali emerge una “contiguità relazionale” con i fratelli T. (v. pg. 10, ibidem). Infine, il primo Giudice individua la denuncia alla A.G. del 24.12.2012 del Soccorso violenza sessuale e domestica della clinica (OMISSIS), dalla quale emerge una chiara sintomatologia di V.S. (crisi di asma, attacchi di panico, disturbi psicosomatici) associabile, come descritto anche dalla d.ssa C.M.J. nella relazione del 17.12.2013 la quale evidenzia l’esistenza di “una grava condizione di stress e timore per la sua incolumità fisica che trovano espressione tramite sintomatologia corporea, alla paura per gli atti violenti posti in essere dai fratelli T.” (v. pg. 13, ibidem).
Lo stesso Giudice di primo grado conclude qualificando nell’ambito del delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. gli episodi di “stalking” consumati dall’imputato dopo la cessazione della convivenza (v. pg. 14 della prima sentenza), pur non applicando per tale diversa condotta alcuna pena (l’incremento di pena è stato applicato, in ragione della continuazione, per il solo reato di cui al capo B). Invece, i Giudici di appello hanno ritenuto di ascrivere all’imputato dette condotte nell’ambito della ipotesi di cuiall’art. 572 cod. pen., così giustificandone la permanenza attuale.
3.3. E’ stato affermato che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori (art. 612-bis, cod. pen.), salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà previstadall’art. 612-bis cod. pen., comma 1, – che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie – è invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (previstadall’art. 612-bis cod. pen., comma 2) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011, Frasca, Rv. 252906). E’ stato chiarito che l’oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli (artt. 572 e 612 bis c.p.) è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva. Il reato di maltrattamenti è un reato contro la famiglia (per la precisione contro l’assistenza familiare) e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti; vessatori e violenti e dell’interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. La latitudine applicativa della fattispecie è determinata dall’estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, senza la necessità (pur ricorrente in tal genere di consorzi umani) della convivenza o di una stabile coabitazione. Al di là della lettera della norma incriminatrice (“chiunque”) il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un “ruolo” nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di “autorità” o peculiare “affidamento” nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famigliadall’art. 572 c.p.(organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte). Specularmente il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate. Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia “reiterati” (reato abituale) e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Il rapporto tra tale reato e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), che rende applicabile – nelle condizioni date prima descritte – il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’art. 612 bis c.p., comma 1.
Soltanto la forma aggravata del reato prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 2, recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia (in senso stretto e suo proprio, con esclusione delle altre comunità assimilate exart. 572 c.p., comma 1) e che ne costituiscono – se così può dirsi – postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo (in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio) sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa (cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu).
Sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’art. 612 bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale. Ciò che può valere, in particolare (se non unicamente), in caso di divorzio o di “relazione affettiva” definitivamente cessata, giacché anche in caso di separazione legale (oltre che di fatto) questa S.C. ha affermato la ravvisabilità del reato di maltrattamenti, al venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non corrispondendo il venir meno anche dei doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi (cfr.: Cass. Sez. 5, 1.2.1999 n. 3570, Valente, rv. 213515; Cass. Sez. 6,27.6.2008 n. 26571, rv. 241253) (conforme Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D’A., Rv. 267942).
3.4. Ritiene la Corte che la cessazione della convivenza da parte dell’imputato – non legato con la donna maltrattata da rapporto di coniugio – non consente di qualificare la prosecuzione della condotta persecutoria nell’ambito del reato di cuiall’art. 572 cod. pen.ipotizzato dall’accusa, dovendosi tale parte della condotta qualificare nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen., comma 2.
3.5. Quanto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica delle condotte successive alla cessazione della convivenza (a partire dall’episodio sub B) va detto quanto segue.
3.6. Va richiamato per la sua valenza generale l’orientamento secondo il quale l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazionedell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla lucedell’art. 111 Cost., comma 2, e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
3.7. Deve, inoltre, rilevarsi che è manifestamente infondata la eccepita novità della qualificazione giuridica delle condotte successive alla cessazione della convivenza nell’ambito del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., risultando essere già stata operata dal primo giudice di merito. Cosicché alcuna violazione del diritto di difesa è verificabile nella specie.
3.8. Pertanto, la condotta exart. 572 cod. pen.ascritta al ricorrente deve ritenersi terminata nel maggio 2009, al momento della cessazione della convivenza tra l’imputato e le parti offese, mentre quella successiva a tale momento deve essere qualificata ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen., comma 2, rigettandosi – in parte qua – il ricorso.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni che esulano da quelle previste dall’ordinamento.
4.1. In riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen., lett. d) solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il dispostodell’art. 603 cod. proc. pen., comma 2. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensidell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772).
4.2. Pertanto, in assenza di prove sopravvenute, sfugge a censure di legittimità la risposta priva di vizi logici e giuridici, data in relazione alla richiesta di rinnovazione probatoria dalla Corte di merito per la esaustività delle acquisizioni probatorie.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo rispetto alla ricostruzione del fatto in termini di maltrattamenti, che – pertanto implicitamente ha escluso una diversa e meno grave qualificazione dei fatti medesimi.
6. La parziale fondatezza del ricorso impone di rilevare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 1, ed in assenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, l’avvenuto decorso della prescrizione in ordine al reato di maltrattamenti sub A) commesso fino al maggio 2009 ed al reato di cui al capo B). Non rileva ai fini penali la susseguente condotta qualificata ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen., comma 2, in ragione del fatto che alcuna pena risulta essere stata inflitta in primo grado per tale parte di condotta (senza che ciò sia stato oggetto di impugnazione da parte del P.M.).
7. In conclusione deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte ex art. 572 cod. pen.commesse in costanza di convivenza per intervenuta prescrizione alla data del novembre 2016, riqualificando i fatti ad esse successivi nell’ambito dell’art. 612 bis cod. pen., rigettandosi – per questa parte – il ricorso a riguardo, non sussistendo – per quanto si è detto – elementi per una declaratoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2.
8. Vanno confermate le statuizioni civili ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che si stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in riferimento al reato di cui all’art.572 c.p. commesso fino al maggio 2009 e in riferimento al reato di cui al capo B), perché estinti per prescrizione rigetta il ricorso in riferimento alle condotte successive al maggio 2009 di cui al capo A), qualificate ai sensi dell’art. 612 bis c.p., comma 2. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in Euro 3.500,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Il genitore che pretende di essere prevalente viola il diritto del figlio al paritario accesso ad entrambi

Tribunale di Salerno, 28 giugno 2017
I SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Est.
Dottor Guerino Iannicelli Giudice
Dottoressa Valentina Chiosi Giudice
DECRETO
In materia di provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento del figlio nato
fuori dal matrimonio nel procedimento civile di Volontaria Giurisdizione vertente tra
le seguenti
PARTI
1) Padre
Rappr. E difeso da avv. E.B.
RICORRENTE
AVVERSO
2) Madre
Rappr. E difeso da avv. M.R.D.C
RESISTENTE
3) Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
PARTE NECESSARIA
ESAMINATI GLIATTI , I DOCUMENTI E LE
CONCLUSIONI
RICORRENTE
affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
stabilire che il minore vivrà prevalentemente con la madre, con facoltà per il
padre di tenerlo ed averlo con sé, salvo diverso accordo tra in genitori,
secondo le seguenti modalità: (omissis)
stabilire che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio,
l’assegno perequativo di Euro 400,00 mensili ovvero la diversa somma
ritenuta di giustizia; detto importo sarà adeguato annualmente secondo
l’indice ISTAT;
stabilire che saranno divise al 50 % tra i genitori le spese straordinarie
(omissis).
RESISTENTE IN COMPARSA IL 12.04.17
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disporre l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con
residenza stabile e privilegiata presso la madre e con la turnazione prevista
nella parte motiva;
richiedere l’intervento dei Servizi Sociali onde accertare le precarie
condizioni dell’abitazione del padre in cui egli dovrà ospitare il minore;
prevedere, fintantochè persiste lo stato di malessere del bambino, che il padre,
nei giorni di sua spettanza, lo veda a Salerno prendendo in fitto un
appartamento o un bad and breakfast fino a quando il minore non sarà in
grado di recarsi a Castellabate;
disporre che il padre versi un assegno di mantenimento per il figlio non
inferiore ad euro 1000,00, oltre alla corresponsione del 70% delle spese
straordinarie concordate e documentate (scolastiche, ricreative, di studio e
medico-specialistiche non coperte dal SSN), da versarsi entro il giorno 5 di
ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat; detto assegno
sarà comprensivo del contributo per la locazione di un appartamento in cui la
ricorrente andrà a vivere con il figlio;
ordinare le indagini di Polizia Tributaria volte all’esatta quantificazione dei
redditi del ricorrente con estensione delle indagini ai beni immobili e ai conti
correnti riferiti e/o riferibili al padre anche se intestati a soggetti diversi e
movimentazioni delle carte di credito.
RESISTENTE IN UDIENZA IL 18.04.17
La parte resistente modifica le conclusioni chiedendo affido condiviso, uno o
due pomeriggi alla settimana possibilmente senza pernotto, con pernotto nei
w.e. alternati e nelle vacanze estive.
ESPONE LE
RAGIONI DELLADECISIONE
1 ILLEGITTIMO AFFIDO ESCLUSIVO DI FATTO
1.1 SITUAZIONE DI FATTO
In fatto va subito evidenziato che vi sono state due udienze (14.04 e 18.04) e che nel
corso della prima udienza è stato attribuito al padre il diritto di vedere da solo il figlio
il giorno 17.04.17
Va poi precisato che la madre, presente solo alla seconda udienza ha ammesso che il
padre non aveva mai visto il minore da solo prima del 17.04.17.
Tale comportamento concreta a giudizio del Tribunale un affido esclusivo di fatto.
In comparsa di costituzione al madre rivendica l’ineluttabilità di tale situazione per
via: – dell’età del minore; – della possibilità che il minore abbia conati di vomito in
caso di trasporto con autovetture verso il domicilio del padre distante circa 30 km da
quello della madre; – dell’indispensabilità della presenza materna ad ogni incontro del
padre con il minore in quanto il padre sarebbe intrinsecamente inidoneo a curare
anche temporaneamente il minore; – di una minore frequentazione paterna del minore
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già all’epoca della convivenza in quanto fuori tutto il giorno per lavoro; – infine
dell’insalubrità del domicilio paterno.
Nel corso della seconda udienza la madre compare in udienza e prende atto di avere
un reddito formato da 14 mensilità e non di 1500,00 ma di circa 2.000,00 avendo
sottratto un finanziamento personale di € 375,00 circa.
Ma non solo: precisa che il bambino non soffre di mal d’auto e che ella stesa ha
portato il minore la domenica dal proprio fratello che abita vicino al padre.
Soggiunge che la casa del padre non è in condizioni insalubri per quanto visto.
Prende atto che il bambino è stato bene con il padre per la prima volta il giorno
prima. Dice che il bambino oggi costa € 600,00 di baby sitter (circostanza nuova e
non documenta) ed € 400,00 circa di varie. Quel che preoccupa è quanto accaduto al
momento del passaggio del bambino al ritorno a causa di un incidente (ammesso da
entrambe le parti) con la nonna materna davanti al bambino .
In diritto si deve introduttivamente precisare che l’art. 337 quater c.c. impone al
giudice di valutare il solo chiedere infondatamente l’affido esclusivo (Art. 337 quater
c.c. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo
… Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da
adottare nell’interesse dei figli, …) il che dimostra quanto sia illegittimo il realizzarlo
con comportamenti concludenti, anche e soprattutto nelle crisi genitoriali con infanti
così privati illegittimamente di uno dei genitori. Inaccettabile la pretesa materna di far
vedere al padre il bambino solo alla sua presenza fino all’ordine del Giudice Relatore
del 14.04.18 ed alla sua esecuzione del 17.04.17
Di qui la considerazione che ogni riscontrata ingiustificata realizzazione di affido
esclusivo di fatto debba essere immediatamente interrotta; di qui il corollario della
necessità in tutti questi casi di valutare se attribuire al genitore estromesso
specifici compiti di cura per equilibrare eventuali maggiori tempi comunque lasciati
al genitore estromettente ma solo e soltanto in funzione dell’interesse del minore.
2DELL’AFFIDO CONDIVISO
2.1 DIFFERENTI RICHIESTE DIAFFIDO CONDIVISO
Le parti chiedono entrambe di applicare l’affido condiviso ma con così differenti
modalità di estrinsecazione da rendere necessaria una riflessione attenta sull’istituto
al fine di rappresentare ai genitori quale sia il concreto interesse del minore ed
invitarle non solo ad applicare in concreto congiuntamente l’astratto schema
individuato nel dispositivo di questo provvedimento ma a valorizzare il principio
legislativo (dettato dal secondo comma dell’337 ter c.c.) della prevalenza (se non
contrari all’interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi a
ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica alternanza)
in funzione dell’interesse del minore ad un equilibrato ed armonico sviluppo della
personalità, che si sostanzia: nel mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori; nel ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i
genitori; nel conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale; nel vivere con ognuno dei genitori momenti di
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quotidianità (se necessario differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate
tra le parti (genitori e con il progredire dell’età anche i figli) o determinate dal
giudice; nell’avere libero accesso ad entrambi i genitori.
In quest’ottica va rammentato che l’affido condiviso è disposto per attuare al
contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30
cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura,
educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l’affido condiviso è (in
applicazione stretta degli i artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato
alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione,
dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano
(ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei
minori con entrambi i genitori il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari
opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia
in concreto l’interesse ad una frequentazione paritaria (cfr., Tribunale Roma,
sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) o,
viceversa, all’attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di
frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all’interesse del minore .
2.2 CURA E PROVVEDIMENTI FUNZIONALIZZATI
In quest’ottica i genitori devono comprendere che chiedere di attribuire all’altro il
20% del tempo mensile o di non attribuire all’altro nessun compito di cura comporta
il chiedere all’Autorità Giudiziaria di allontanare l’altro genitore dalla quotidianità
del bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita
psicologica del minore.
Non è certo, invece, impossibile conferire al genitore meno temporalmente presente il
potere di decidere il compito ordinario di scegliere con il minore quali siano gli sports
a lui più confacenti ed attribuire a tale genitore anche il dovere di accompagnarlo e di
comprargli gli indumenti all’uopo utili.
Soprattutto in tutti i casi, come questo, in cui emergano conflitti genitoriali gravi
l’attribuzione esclusiva al genitore meno temporalmente presente di singoli compiti
esclusivi di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri all’interno della
coppia genitoriale e migliora la relazione di entrambi con il minore.
2.3 DIRITTI DEI MINORI
In generale, va preliminarmente rammentato, che il legislatore ha nei primi due
commi dell’art. 315 bis c.c. e nel primo comma dell’art. 337 bis c.c. scolpito il
passaggio da una visione adultocentrica ad una visione sensibile alla tutela ed agli
interessi dei minori ponendo in luce i diritti dei figli non a caso anteposti logicamente
all’art. 316 c.c. concernente la responsabilità genitoriale ed al secondo comma
dell’art. 337 bis c.c. concernente i provvedimenti giudiziari inerenti i minori.
IL CASO.it
Ai sensi dell’art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità,
delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Ai sensi dell’art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di crescere in famiglia e
di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Ai sensi del primo comma dell’art. 337 ter c.c. il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In quest’ottica la definizione di responsabilità genitoriale collide con quella della
potestà genitoriale ove si leggeva il figlio è soggetto alla potestà paterna.
Infatti non si legge più alcuna soggezione del figlio ai genitori.
Oggi l’art. 316 c.c. dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale
che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio.
Dispone inoltre sempre il primo comma dell’art. 316 c.c. che i genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone poi che le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che in caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice.
Sempre il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone che limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la responsabilità genitoriale separatamente
La chiave di volta del sistema è però il secondo comma dell’art. 337 ter che specifica
con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è realizzare la
finalità indicata dal primo comma dell’art. 337 ter, è concretizzare il diritto del
minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale. Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell’art. 337 ter
c.c. dispone con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei minori.
Non a caso tale norma imperativa ed inderogabile è posta prima delle norme che
descrivono il contenuto dei provvedimenti nei casi in cui entrambi i genitori siano
implicitamente confermati nell’esercizio pieno della responsabilità genitoriale: I)
modalità dell’affido congiunto, condiviso od esclusivo; II) determinazione dei tempi
e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore; III) fissazione
della misura e del modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli; IV) determinazione in caso di
disaccordo della residenza abituale del minore.
IL CASO.it
Quindi (cfr Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, ord. n. 14728) l’interesse del
minore ai sensi dell’art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento
per l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve
salvaguardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2.4 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA
RESPONSABILITÀ CONDIVISA
La precisazione generale sopra compiuta in ordine ai diritti dei minori trova la sua
ragione d’essere in questo provvedimento nella successiva esposizione di due
differenti problematiche: 1) l’individuazione del contenuto astratto della
responsabilità genitoriale; 2) l’individuazione del contenuto concreto della
responsabilità genitoriale con particolare riguardo alla ripartizione dei tempi e
dei compiti di cura tra i due genitori.
In astratto la responsabilità genitoriale condivisa si esplica con il mantenimento
diretto da parte di entrambi i genitori (compensato dall’erogazione eventuale di un
assegno perequativo) e con l’attribuzione ad entrambi i genitori di momenti (anche
differenti) di partecipazione alla quotidianità dei figli.
In concreto, caso per caso ed in funzione dell’età dei minori, il giudice, lasciando
comunque ai genitori la facoltà di assumere ulteriori accordi nell’interesse del minore
, determina il genitore co-residente ed i tempi di fissazione della misura e del modo
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli; IV) determinazione in caso di disaccordo della residenza
abituale del minore.
2.5 DECISIONI DI ORDINARIAAMMINISTRAZIONE
Per chiarezza va rimarcato che i genitori possono esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione di regola
aventi carattere estemporaneo in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del
minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.
Per contro le decisioni di maggiore interesse, di regola aventi durevolezza nel tempo,
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo.
In quest’ottica l’autorità giudiziaria può attribuire ad un genitore specifici compiti di
cura ordinaria in via esclusiva.
2.6 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA
RESIDENZA
Va ora precisato che l’istituto giuridico del genitore collocatario è di esclusiva origine
giurisprudenziale e che secondo parte della dottrina collide con la disciplina
sull’affidamento condiviso, è una scoria del vecchio impianto normativo e si
conforma al modello di affidamento esclusivo precedente alla riforma.
Si tratta, invece, di comprendere (a prescindere da dispute inerenti il nome degli
istituti) quali siano gli effetti reali della determinazione giudiziale della residenza
abituale del minore che non può certo comportare in tutti i casi e per tutte l’età dei
IL CASO.it
minori la creazione contra legem di un genitore prevalente attivamente coinvolto nei
compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore marginale o
ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli.
Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale non comporta
la designazione del genitore abituale perché la determinazione della residenza
abituale è del tutto autonoma rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità
della presenza dei minori presso ciascun genitore.
Anzi a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei
minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza abituale del minore
presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i coniugi in funzione
dei tempi della loro presenza presso i genitori e se del caso attribuisce la casa
familiare.
Quindi la decisione prioritaria resta quella da compiersi nell’interesse del minore
dell’individuazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso
ciascun genitore cui seguono quelle dell’individuazione della residenza abituale dei
minori e dell’individuazione di un’eventuale assegno perequativo in favore di un
genitore.
Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I,
20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le
quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra
i due genitori e ciò non di meno può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare e
così pure ciò non di meno può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo
per il mantenimento del minore e sempre ciò non di meno può essere fissata la
residenza abituale del minore.
2.7 TESI DEL DIRITTO DELMINORE ALLA RESIDENZAABITUALE
Attenta dottrina osserva che è necessario che il minore abbia chiari punti di
riferimento, anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio stabilito
dall’art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L vo 154/2013 (“I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”) affermi il diritto del
minore di avere una residenza abituale e precisa che tale diritto deve valere anche per
i figli di genitori separati o divorziati.
In merito si tratta di prendere atto che, come già osservato nei precedenti paragrafi di
questo provvedimento, che la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore
ad una residenza abituale ma è (come dispone il secondo comma dell’art. 337 ter c.c.
che specifica con una norma imperativa che il compito dell’Autorità Giudiziaria è
realizzare la finalità indicata dal primo comma dell’art. 337 ter c.c.) concretizzare il
diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e
di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale.
Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell’art. 337 ter c.c. dispone
con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei minori.
IL CASO.it
Far coincidere l’interesse morale e materiale del minore sempre e comunque in una
residenza abituale appare francamente riduttivo e contraddetto dai casi già citati di
affido paritario
3MANTENIMENTO
3.1 MANTENIMENTO DIRETTO: FUNZIONE
Quanto al mantenimento, dal comma I dell’art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda
con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte
dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo
per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica.
Ciò vuol dire in concreto che la forma privilegiata dal legislatore è quella diretta non
potendosi ritenere completamente assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di
denaro all’altro (forma indiretta) mediante un assegno.
Si tratta in concreto, caso per caso, vicenda per vicenda, di individuare quanto il
mantenimento indiretto sia residuale e quindi di individuarne l’entità in funzione
perequativa.
2.1 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI SPESA
In dottrina si propone di ripartire le spese prevedibili tra i due genitori attribuendo al
genitore più abbiente i capitoli di spesa più onerosi anche se inevitabilmente ciò
renderebbe più evidenti per il minore le differenti possibilità esistenti tra i due
genitori.
Alla luce di queste due differenti e contrapposte considerazioni sembra opportuno
attribuire compiti di spesa in uno all’attribuzione di compiti di cura in funzione
integrativa del ruolo genitoriale.
Quindi ad esempio nel caso in cui la figlia trascorra un maggior tempo con il padre
potrebbe essere opportuno attribuire alla madre il compito ordinario esclusivo della
cura della persona in senso stretto e quindi attribuire alla madre (con risorse proprie
e/o con risorse indirette) le spese del parrucchiere, dell’estetista e dell’abbigliamento.
All’opposto nel caso in cui il figlio maschio trascorra un maggior tempo con la madre
potrebbe essere opportuno attribuire al padre il compito ordinario esclusivo della
scelta con il minore dello sport a lui più confacente e quindi attribuire al padre (con
risorse proprie e/o con risorse indirette) le spese inerenti tale sport ed il relativo
abbigliamento.
Ancora nel caso in cui il padre risieda in città non limitrofa e quindi si debba disporre
la residenza abituale ed il domicilio del minore presso la madre occorre valorizzare il
minor tempo passato con il padre attribuendo a costui degli specifici compiti di cura
ordinaria ed in particolare non solo quello di decidere con il figlio gli sport che il
minore andrà a fare ma anche quello di acquistare – ovviamente coinvolgendo il figlio
dapprima solo nella scelta e poi con il crescere rappresentandogli il valore delle cose
e la loro proporzione con le concrete possibilità di vita – le scarpe, le tute, le felpe, i
maglioni ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
3.2 SPESE STRAORDINARIE
IL CASO.it
In quest’ottica, prima di individuare l’assegno perequativo, vanno individuate le
spese straordinarie e va individuata la percentuale di ripartizione tra i due genitori.
Va precisato che le spese non espressamente qualificate come straordinarie rientrano
nell’assegno di mantenimento.
All’uopo (cfr., Cass. Civ. N. 9372 del 08/06/2012) si deve osservare che in tema di
mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la
loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario
regime di vita dei figli,.
Infatti la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico
di uno dei genitori, si rivelerebbe in contrasto con il principio di proporzionalità
sancito dall’art.155 cod. civ. e con quello
dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recherebbe grave nocumento alla prole,
che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo
genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri
indispensabili apporti.
Di regola dovrebbe valere il criterio che le spese straordinarie siano subordinate al
consenso di entrambi i genitori.
Di regola, salva diversa istanza dei genitori, le spese straordinarie sono quelle
mediche e quelle scolastiche.
In caso di richiesta delle parti possono essere considerate spese straordinarie
parascolastiche e quelle sportive.
3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE
In questo caso vi è richiesta di individuazione delle spese straordinarie che in questi
termini viene accolta:
In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese scolastiche: iscrizioni
e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad università pubbliche e private
ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione
organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola.
In particolare se indicate come spese straordinarie vanno previamente concordate le
seguenti spese parascolastiche e sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di
informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente
senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto
(motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva
dell’attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento.
In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese medico- sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture
pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia.
In particolare non vanno previamente concordate le spese straordinarie obbligatorie
quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
prescritti ad eccezione di quelli da banco che verranno comprati da ciascun genitore
all’occorrenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture
pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
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SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e
assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
3.4 ASSEGNO PEREQUATIVO
Senza qui riprendere l’ampissima tematica dell’assegno di mantenimento va subito
respinta la tesi di quei genitori secondo i quali il giudice dovrebbe individuare sempre
e comunque tutti i cespiti, tutti i redditi dell’altro genitore anche quando costui è
disponibile a conferire la quota di sua spettanza del mantenimento del minore da
determinare certamente con riferimento al tenore di vita che aveva il minore con i
genitori e, in prospettiva, che avrebbe avuto se non avessero deciso di dividersi.
Quindi qualora sia agevole il determinare il costo del minore in quella fascia di
reddito e sia agevole accertare il reddito dichiarato di entrambi i genitori e tali
elementi siano sufficienti per individuare una equa ripartizione si deve respingere la
richiesta istruttoria di accertare se l’altro genitore abbia ulteriori redditi e/o di
individuare tutti i cespiti di sua pertinenza.
Per contro sarà obbligatorio disporre, ogni qualvolta le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino verosimili e/o sufficientemente
documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dichiarati,
allargando se del caso l’indagine ai beni intestati fittiziamente a soggetti terzi.
In quest’ottica non va dimenticato che l’assegno di mantenimento per la prole ha la
funzione di contribuire ad una gestione ordinata della crescita del figlio e va
determinato considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
4SPECIFICHE EVENIENZE
4.1 FIGLIO DI 4 ANNI NATO FUORI DELMATRIMONIO
Come già osservato nel primo paragrafo si tratta i di un bambino piccolo, nato il
13.09.2013, il quale che conosce entrambi i genitori e che è stato riconosciuto alla
nascita da entrambi i genitori.
La madre afferma ma non prova che il padre abbia uno stile di vita non consono a
prendersi cura di un bambino così piccolo e non allega specifiche evenienze tali da
imporre una regolamentazione del diritto di visita così differente da quello dai casi
ordinariamente trattati.
Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per
l’atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della
bigenitorialità.
Tale affermazione paterna non è contraddetta dalla madre.
4.2 PIENA IDONEITÀ GENITORIALE
IL CASO.it
Quanto fin qui osservato in diritto va ora calato nello specifico caso nel quale con
ogni evidenza i documenti in atti comprovano che i genitori sono entrambi del tutto
idonei ad educare e curare la prole.
In particolare si deve osservare che le affermazioni rese dalla nonna materna nella
(allegata dalla madre) querela contro il padre del minore denota quanto sia micidiale
per il minore conflitto in atto ma non hanno, allo stato, alcuna valenza per intaccare la
piena idoneità genitoriale del padre.
In ordine alla credibilità della querela basti il fatto che si legge a pagina 3 che il
minore avrebbe descritto la casa del padre come non confortevole quando il minore
ha tre anni e mezzo circa.
Parimenti le affermazioni materne circa la contrarietà alla salute del minore dei brevi
trasferimenti verso il paese del padre non sono suffragate da specifiche attestazioni
mediche.
Parimenti la tesi che un bambino di anni quattro non possa passare con il padre un
fine settimana senza la costante e vigilante presenza della madre cozza con i dati
della pura esperienza di tutti in giorni e non è in questo caso suffragato da ulteriori
elementi specifici dai quali emerga la concreta inidoneità del padre.
Del resto si chiede da parte della madre affido condiviso e non si formulano istanze
ex art. 333 c.c. il che appare quanto meno contraddittorio con il chiedere così pesanti
limitazioni per il padre
Quindi ci si chiede perché ammettere prove finalizzate ad altre evenienze qui non
ricorrenti.
Le fotografie della casa del padre chiudono il cerchio circa la non necessità
dell’intervento, chiesto dalla madre, degli assistenti sociali per verificare lo stato dei
luoghi in cui il bambino andrà a vivere nei momenti in cui è con il padre.
4.3 COSTO DELMINORE
Va ora evidenziato che la madre chiede mille euro di mantenimento e ritiene che sia
un costo del minore anche l’affitto di una casa nella quale ella dovrebbe andare a
risiedere, il che in una coppia non coniugata che ha vissuto a casa della madre della
resistente non appare corrispondente al
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Certo è che nel determinare l’assegno di mantenimento del minore figlio di una
coppia di fatto non sia rilevante determinare il tenore di vita goduto dalla madre nel
periodo di convivenza ma solo quello del figlio: ciò non di meno è certo che tale
tenore di vita, per quel che rileva qui (tenore di vita dell’infante) è quello intervenuto
Quindi si devono valutare le attuali esigenze del figlio di anni tre la quali non
possono certo essere superiori , vivendo a casa della nonna materna, ad
€ 500 massimo comprensivo di quanto attribuito con i compiti di cura al padre; il
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori che
non è allegato fosse elevatissimo.
In tale contesto si deve tenere conto dell’attribuzione al padre di minori tempi di
permanenza e dell’attribuzione al medesimo di specifici compiti di spesa, sempre più
significativi con il crescere dell’età del minore.
IL CASO.it
Quindi tenuto conto delle attuali esigenze del minore, del modesto tenore di vita
goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dell’attribuzione
al padre di specifici compiti di spesa, della presenza di redditi simili tra i due genitori,
l’assegno perequativo deve essere di molto ridotto rispetto alla pretesa materna.
4.4 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI CURA E DI SPESA
Quindi, con riferimento all’odierna vicenda, si deve prendere atto
gradatamente:
1.a) che è la prima volta che l’Autorità Giudiziaria esamina le vicende della
prole di questa coppia genitoriale, val a dire che non c sono
provvedimenti od accordi pregressi;
1.b) che vanno determinati giudizialmente i tempi ed i modi della presenza
della minore accanto ai due genitori non più conviventi e già domiciliati
in città differenti;
1.c) che è in atto un grave conflitto genitoriale nel cui contesto la madre ha
illegittimamente attuato un affido esclusivo di fatto estromettendo il
padre da ogni incontro con il minore e pretendendo di decidere ogni
forma e modalità inerente il minore;
1.d) che è in atto un grave conflitto della nonna materna con il padre giunta
a denunciare il genitore del proprio nipote ed a dare alla madre copia
della querela per allegarla alla comparsa di costituzione;
1.e) che si tratta di un bambino piccolo che però ha un effettivo rapporto
con il padre.
4.5 INOPPORTUNITÀ NEL CASO SPECIFICO DEL COLLOCATARIO
Nota è che la categoria giurisprudenziale del collocamento preferenziale presso uno
dei genitori sia una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria
inerente la residenza abituale.
Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I,
20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le
quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra
i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa
familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il
mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del
minore. In questo caso giudiziario il collocamento presso la madre determinerebbe il
permanere dell’attuale conflittualità tra i genitori e va quindi sostituito con la
ripartizione di tempi e compiti di cura descritta in dispositivo.
Certo, come meglio specificato, si tratta di individuare la residenza abituale del
minore e di attribuire i compiti di cura materna tenendo conto che in questo caso
giudiziario, a differenza di altri, è la madre ad essere stata il genitore più assiduo nella
cura della prole nel periodo in cui la coppia ha convissuto e che ella lo è ancora in
uno alla propria madre mentre lavora.
4.6 RIPARTIZIONE ORDINARI COMPITI DI CURA
IL CASO.it
Poste queste due premesse, ribadito che in astratto il condividere esperienze
costituisce l’elemento essenziale della relazione genitore-figlio il presente caso
giudiziario va esaminato individuando in concreto l’interesse del singolo minore,
ripartendo i compiti di cura del minore per controbilanciare eventuali minori presenze
di un genitore, determinando in maniera significativa il tempo e le modalità della
presenza presso ciascun genitore in funzione delle pari opportunità di accesso del
minore ai genitori.
Attribuire il 20% del tempo mensile o non stabilire compiti di cura vuol dire
allontanare un genitore dalla quotidianità del bambino con effetti irrimediabili sulla
relazione genitoriale e sulla crescita psicologica del minore.
Soprattutto in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l’attribuzione
esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica
immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.
4.7 LE ISTANZE PATERNE
In sintesi il padre chiede di individuare la residenza anagrafica del figlio presso la
madre e di poter frequentare il figlio di quattro anni da solo come invece vuole la
madre
Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per
l’atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della
bigenitorialità.
4.8 LE ISTANZE MATERNE IN COMPARSA E LA LORO INFONDATEZZA.
Non è chi non veda che la madre riferisca che in questo momento è di fatto affidataria
esclusiva e chieda un affido condiviso nel quale i pochi tempi attribuiti al padre siano
comunque vissuti alla sua costante e vigilante presenza.
La tesi che il bambino sia malato e che quindi non possa recarsi dal padre non è
provata da alcuna attestazione medica.
La querela depositata dalla nonna materna non è un atto giudiziario ma un atto di
parte non idoneo a provare i fatti ivi rappresentati.
Tutto ciò non può essere un motivo per imporre l’allontanamento del padre Certo è
che la madre nel costituirsi non risponde alle precise indicazioni del padre circa il
fatto che egli non riesca a vedere il figlio quasi mai
4.9 LE ISTANZE MATERNE IN UDIENZA E LE INTERFERENZE DELLA
NONNA
Le rinunce in udienza, il giorno dopo che il padre aveva visto il bambino per la
prima volta da solo, la dicono lunga sulla strumentalità della tesi che il bambinon non
possa vedere il padre perché inidoneo, dimorante in un tugurio ed incurante delle
malattie del minore.
Il punto è che, quindi, si deve creare uno spazio effettivo per il rapporto tra il padre
ed il minore nonostante le interferenze della nonna materna giunte a rompere il
dialogo tra i genitori al sera del
17.04.17. Da qui la decisione di far prendere il minore direttamente all’asilo.
4.10 AFFIDO EFFETTIVAMENTE CONDIVISO
IL CASO.it
Certo nel presente caso si deve disporre la residenza abituale ed il domicilio
prevalente del minore presso la madre atteso che il padre risiede in località non
limitrofa ed atteso che nel periodo in cui i genitori hanno vissuto insieme la madre si
è presa cura del minore maggiormente.
Tuttavia ciò non deve essere ostativo ad una ripartizione di tempi e di cure finalizzato
a far condividere per davvero momenti di crescita con il padre e la famiglia paterna.
Quindi si deve valorizzare il minor tempo passato con il padre attribuendo a costui
degli specifici compiti di cura ordinaria ed in particolare quello di decidere con il
figlio gli sport che il minore andrà a fare.
Inoltre, sempre per valorizzare il tempo che il padre andrà a trascorrere con il minore,
va attribuito al padre il compito di acquistare – ovviamente coinvolgendo il figlio
maschio nella scelta (e con il crescere insegnandogli il valore delle cose e la
proporzione con le concrete possibilità di vita) – le scarpe, le tute, le felpe, i maglioni
ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
4.11 ASSEGNO PEREQUATIVO
Va infine respinta la tesi della madre secondo la quale il figlio abbia diritto ad un
mantenimento per un importo superiore al suo effettivo costo.
Infatti con ogni evidenza il padre è disponibile a conferire la quota del mantenimento
che l’Autorità Giudiziaria andrà ad attribuirgli.
All’uopo la madre ha un reddito di € 2.000 circa esattamente come il padre di atteso
che costui subisce una trattenuta di € 1.000,00 di asegni di mantenimento per
pregresse vicende coniugali.
Il costo mensile di un minore di anni quattro/cinque non può certamente superare
l’importo di € 400,00 mensili sicchè appare equo attribuire al padre un assegno
perequativo di € 250,00 oltre l’acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei
maglioni e dei giubbotti sia per gli sports che progressivamente il bambino crescendo
andrà a compiere che per la vita quotidiana
4.12 GRADUALITÀ
I pernottamenti, tenuto conto della piena idoneità paterna, presso il padre andranno
introdotti progressivamente passando la prima settimana da uno a due per giungere in
un mese (salvo incidenti) al numero indicato nel dispositivo.
Certo è che in presenza di così gravi interferenze della nonna si rende opportuno
il prelievo del minore direttamene asilo, ove possibile e/o il riaccompagnamento
direttamente all’asilo.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, I Sezione Civile, in composizione collegiale
P.Q.M.
5 Rigetta tutte le richieste istruttorie;
6 affida la prole minorenne ad entrambi i genitori;
IL CASO.it
7 autorizza i genitori insieme a chiedere il rilascio del passaporto e della carta
di identità valida per l’espatrio per la prole;
8 dispone che le decisioni di maggiore interesse (di regola aventi durevolezza
nel tempo) relative all’istruzione, all’educazione e alla salute siano adottate
di comune accordo;
9 dispone che ognuno dei genitori riferisca all’altro le questioni significative
relative al figlio;
10 rappresenta ai genitori che la prole minorenne ha il diritto:
• di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori e di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i
genitori;
• di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale;
• di vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità (se necessario
differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate tra le parti
(genitori e con il progredire dell’età anche i figli) o determinate dal
giudice;
• di avere libero accesso ad entrambi i genitori;
11 invita i genitori a valorizzare il principio legislativo della prevalenza (se non
contrari all’interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi
a ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica
alternanza ma) in funzione dell’interesse del minore ad un equilibrato ed
armonico sviluppo della personalità;
12 dispone che la ripartizione di seguito specificata possa essere integrata e
modificata da successivi accordi tra i genitori tenendo conto dell’età, degli
interessi e degli impegni della prole;
13 attribuisce alla madre tutti i giorni feriali salvo quanto di seguito precisato;
14 determina la residenza anagrafica presso la madre;
15 dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in
forma diretta per il periodo di permanenza del minore presso di sé;
16 dispone che i genitori esercitino, nel rispetto di un indirizzo comune,
separatamente, nei tempi di rispettiva convivenza, la responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione (di regola aventi
carattere estemporaneo);
17 attribuisce al padre un pomeriggio (tendenzialmente il mercoledì) dall’uscita
dall’asilo alla sera con eventuale pernottamento presso il padre soprattutto in
estate o quando si renda opportuno (per evitare due viaggi lo stesso
pomeriggio) che il padre riporti il
18 minore direttamente all’asilo la mattina dopo (4 pomeriggi/ser ogni 28);
19 attribuisce alla madre il w.e. dal 21 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni;
20 attribuisce al padre il w.e. dal 28 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni
specificando che essendo residente in località non limitrofa egli ha il compito
di incontrare la prole minorenne dal venerdì pomeriggio all’uscita dell’asilo
al lunedì mattina all’entrata all’asilo perché il minore non va ancora a scuola
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e quindi può perdere se del caso due sabati di asilo al mese al fine di
condividere momenti di effettiva crescita con il padre e la famiglia paterna (6
giorni ogni 28);
21 attribuisce alla madre la festa del 25 aprile 2017 (ed i successivi anni in via
alternata al padre) dalla sera prima alla mattina successiva;
22 attribuisce al padre la festa del 1 maggio 2017 (ed i successivi anni in via
alternata al madre) dalla sera prima alla mattina successiva all’entrata
all’asilo;
23 attribuisce le altre festività infrasettimanali alternandosi di anno in anno i
genitori a partire dal genitore non co-residente;
24 attribuisce ad ogni genitore il giorno del proprio compleanno e il giorno della
festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di
competenza dell’altro genitore e e senza modificare la pregressa alternanza;
25 dispone che se possibile il giorno del compleanno del minore sia trascorso
con entrambi i genitori;
26 dispone che salvo differenti accordi le vacanze natalizie siano ripartite in due
turni , dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12. al 06.01, alternandosi di anno in anno
ed iniziando con il genitore non co- residente per il primo periodo nell’anno
in corso;
27 attribuisce per l’anno 2017 al padre dalla fine dell’anno dell’asilo all’inizio
dell’anno dell’asilo 4 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5 in
luglio; 7 in agosto e 4 in settembre;
28 attribuisce dall’anno 2018 al padre dalla fine dell’anno dell’asilo all’inizio
dell’anno della scuola 5 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5
in luglio; 15 in agosto e 5 in settembre;
29 attribuisce al padre, il quale vede meno il figlio, il compito di cura ordinaria
di decidere con il figlio gli sport che il minore andrà a fare;
30 attribuisce al padre l’acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei
maglioni e dei giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
31 dispone inoltre che il padre versi quindi alla madre €250,00 a titolo di
assegno perequativo per mantenimento indiretto;
32 dispone inoltre che le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e
scolastiche documentate siano suddivise tra i coniugi al 50% avendo redditi
quasi equivalenti;
33 dispone che di regola le spese straordinarie siano concordate salva la prova
dell’indifferibilità o della loro automatica evenienza (es.: tasse per istituto
pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di
testo, iscrizioni a gite scolastiche);
34 precisa in particolare che sono spese “straordinarie” quelle che, per la loro
rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano
dall’ordinario regime di vita dei figli;
35 Dispone in particolare che vanno previamente concordate le seguenti spese
scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad
università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede,
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un
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giorno, prescuola, doposcuola; dispone anche che vanno considerate come
spese straordinarie da concordare le seguenti spese parascolastiche e
sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese
di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e
minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di
quanto necessario per il relativo svolgimento; dispone ancora che vanno
previamente concordate le seguenti spese medico-sanitarie: spese per
interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso
strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi
cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
36 Dispone in particolare che non vanno previamente concordate le spese
straordinarie obbligatorie quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese
sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
banco che verranno comprati da ciascun genitore all’occorrenza, spese per
interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che
private, spese
37 ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione
per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
38 dispone che l’importo degli assegni e dei rimborsi per spese straordinarie sia
corrisposto via bonifico o assegno circolare o
39 780 bancario o vaglia telematico entro i primi cinque giorni di ogni mese a
decorrere dalla data della domanda;
40 dispone che l’importo degli assegni sia adeguato automaticamente ed
annualmente agli indici Istat a decorrere dalla data della domanda;
41 nulla per le spese non essendovi soccombenza;
DECISA IN SALERNO IL 18/04/2017
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati
identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto
imposto dalla legge
Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

Rinuncia all’azione di disconoscimento

Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14879
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M.R., S.S.L. elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, n. 49, nello studio dell’avv. Marco Pastacaldi; rappresentati e difesi dall’avv. Chiara Ceroni, giusta procura speciale autenticata dal notaio S. di Firenze in data (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Simon Boccanegra, n. 8, nello studio dell’avv. Melina Martelli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Stefano Raddi, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.P.F., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
avverso le sentenze della Corte di appello di Firenze n. 1650 (R.G. 1712/2008), depositata in data 25 novembre 2009 e n. 489 (R.G. 836/2011) depositata in data 25 novembre 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Pietro Campanile;
sentito per i ricorrenti l’avv. Chiara Ceroni;
Viste le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza non definitiva depositata in data 7 agosto 2009 il Tribunale di Firenze rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione di disconoscimento della paternità proposta dal sig. S.A. nei confronti dei figli S.P.E. e S.L., nati durante il matrimonio dell’attore con la sig.ra B.M.R..
2 – La Corte di appello di Firenze in data 15 dicembre 2009 rigettò l’appello immediato interposto dalla sig.ra B. e dal sig. S.S.L., soffermando che, rispetto alla conoscenza effettiva dell’adulterio della moglie, acquisita nel corso di un litigio verificatosi del giugno del 2005, la domanda risultava tempestivamente proposta, non potendosi attribuire rilievo a una precedente diagnosi di oligospermia, non comportante incapacità assoluta di procreare, nè alla domanda di addebito formulata anni primo nel corso del giudizio di separazione personale, non riferibile all’adulterio concernente l’azione di disconoscimento.
3 – Con sentenza definitiva depositata il 15 marzo 2011 il Tribunale di Firenze dichiarava che l’attore non era il padre di S.P.E. e S.L., disponendo le relative annotazioni.
4 – La Corte di appello di Firenze in data 20 marzo 2014 ha confermato tale decisione.
In particolare, ribadita l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del primo grado del giudizio, è stato affermato che, concorrendovi le dichiarazioni stragiudiziali rese dalla madre al riguardo, l’esclusione del rapporto di filiazione doveva desumersi dall’esplicito ed ingiustificato rifiuto, da parte dei figli, di sottoporsi ai prelievi ematici da eseguirsi ai fini dell’espletamento degli esami di natura genetica.
5 – Per la cassazione delle suindicate decisioni della Corte di appello di Firenze i signori B. e S.S.L. propongono ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, cui l’intimato resiste con controricorso.
6. Con istanza in data 9 novembre 2016 le parti e i loro difensori, premesso che in data 18 novembre 2015, con parziali modifiche introdotte il 31 marzo 2016, era intervenuta una transazione con la quale venivano definite tutte le questioni pendenti, hanno congiuntamente richiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Deve esaminarsi preliminarmente la questione inerente al documento in data 9 novembre 2016 prodotto dalle parti, con particolare riferimento all’istanza di cessazione della materia del contendere.
2. Non può a tal fine prescindersi dal rilievo, sottolineato anche dal Procuratore Generale d’udienza, secondo cui l’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinuncia (Cass., 17 agosto 1998, n. 8087).
3. Si tratta quindi di interpretare – in relazione alle ricadute nel presente procedimento – la volontà delle parti, non nel senso di indagare sui limiti di validità e di efficacia della transazione alla quale si fa riferimento nell’istanza, ma sotto il profilo della permanenza o meno dell’intenzione di ottenere, nell’ambito del presente giudizio, una pronuncia di merito. Il tema, a ben vedere, attiene non tanto all’invocata cessazione della materia del contendere, che, in ogni caso, prevede una caducazione, per varie ragioni, degli aspetti sostanziali sottesi alla domanda proposta e, di conseguenza, una sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire (Cass., 4 giugno 2009, n. 12887; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719; Cass. Sez. U, 28 settembre 2000, n. 1048), bensì al profilo della validità della richiesta – implicitamente contenuta nell’istanza suddetta – di porre fine al presente processo senza pervenire a una pronuncia di merito.
4. A tale riguardo deve richiamarsi il tenore dell’istanza medesima, sottoscritta da tutte le parti e dai difensori, laddove, in relazione al contenuto della scrittura privata del 18 novembre 2015, si fa riferimento alla “rinuncia definitiva da parte del prof. S.A. all’azione di disconoscimento nei confronti dei figli S.P.E. e S.L.”: premesso che la qualificazione della rinuncia come “definitiva” impinge contro l’evidenziata indisponibilità del diritto e, quindi dell’azione (cfr. Cass., 26 febbraio 1993, n. 2465), la rinuncia stessa – nei termini testè richiamati spiega i suoi limitati effetti nel presente procedimento, dovendosi intendere come comprensiva di un atto giuridico processuale realizzato ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., essendo del tutto evidente come, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. civ., la tutela giurisdizionale – salve alcune ipotesi di impulso ufficioso, nella specie non rilevanti – non possa prescindere dall’osservanza del principio della domanda.
5. Soccorre a tale proposito il principio, già affermato da questa Corte in materia di status, secondo cui “in tema di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il genitore esercente la potestà può rinunciare – esplicitamente ovvero lasciando che la causa sia cancellata o si estingua per inattività – al procedimento instaurato. Peraltro, vertendosi in tema di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l’azione può essere successivamente riproposta dallo stesso genitore, o personalmente dal figlio, una volta raggiunta la maggiore età” (Cass., 1 dicembre 1999, n. 13408).
6. Per il vero non mancano pronunce favorevoli alla predicabilità, anche in relazione a diritti indisponibili, della rinuncia all’azione. Si è infatti affermato che “ogni qualvolta il giudizio sia disciplinato valorizzando il principio dispositivo e quindi rimettendo alle parti la concreta possibilità di agire, ivi deve ammettersi la possibilità per le parti stesse di porre fine al giudizio, senza che la natura degli interessi sottesi permetta di potere superare tale principio. Il nostro ordinamento, infatti, nel disciplinare il processo civile, prevede quale principio fondamentale quello per il quale la definizione del giudizio è rimessa alla volontà delle parti con la conseguenza che come l’inattività di queste ultime impedisce la conclusione normale del giudizio, attraverso l’emanazione di una pronuncia che riconosca o neghi il bene della vita richiesto dall’attore, ancorchè si tratti di bene riconosciuto da norme inderogabili di legge, allo stesso modo deve ritenersi che le norme che disciplinano le c.d. vicende anormali del processo, ricomprendendo fra queste tutte le ipotesi in cui il giudizio non si concluda con la pronuncia sul bene della vita richiesto dall’attore sono di applicazione generale.
Da quanto precede deriva, quindi che – in difetto di qualsiasi norma che deroghi agli esposti principi per quanto riguarda l’azione ex art. 263 c.c. – la rinuncia a tale azione è regolata dai principi generali e cioè la stessa non deve essere accettata dalle controparti, estingue l’azione, avendo l’efficacia di un rigetto nel merito, della domanda e fa quindi venire meno l’interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio. Tale rinuncia non importa l’estinzione del processo, dovendo questo concludersi – salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice – con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, restando l’obbligo dell’esame della fondatezza necessario solo per la decisione sulle spese” (Cass., 26 febbraio 1993, n. 2465, in motivazione; v. anche Cass., 8 maggio 1992, n. 5506).
7. Ritiene il Collegio di dover ribadire l’indirizzo, già affermato nella citata sentenza n. 13408 del 1999, circa il limitato effetto della rinuncia nell’ambito del procedimento in cui venga manifestata, con facoltà, quindi, di riproporre successivamente la domanda, in base all’ovvia considerazione che la rinuncia “definitiva” (secondo il termine adoperato dalle parti) all’azione investe direttamente il diritto sostanziale (Cass., 18 marzo 1981, n. 1583; Cass., 9 agosto 1973, n. 2280), e contrasta, quindi, con l’indisponibilità delle posizioni soggettive, come quelle relative allo status familiae, che sono riconducibili ai diritti della personalità.
8. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del processo, rilevandosi che la dichiarazione congiunta, sottoscritta anche dai difensori, implica un accordo sulla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e l’integrale compensazione fra le parti delle relative spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Incostituzionale per le detenute madri il divieto di domiciliari in caso di reati gravi

Corte cost., 12 aprile 2017, n. 76

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento relativo a L.A., con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Svolgimento del processo
1.- Con ordinanza del 12 ottobre 2015, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2016, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui impedisce che le modalità di espiazione della pena ivi previste siano concesse alle condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della medesima L. n. 354 del 1975.
1.1.- Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell’ambito del procedimento di sorveglianza relativo ad L.A., condannata, con sentenza pronunciata il 12 aprile 2012, alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), con decorrenza dal 19 febbraio 2014 e fine pena al 18 febbraio 2021.
Il giudice a quo ricorda che la condannata è stata ammessa alla detenzione domiciliare sino al 17 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della L. n. 354 del 1975, in relazione all’art. 147, comma 1, numero 3), del codice penale, in quanto madre di prole di età inferiore a tre anni. Ricorda anche che, all’approssimarsi del compimento dei tre anni di età della minore, e, dunque, del ripristino della detenzione in carcere, il difensore di L.A. ha chiesto al magistrato di sorveglianza la proroga in via provvisoria della detenzione domiciliare, e al Tribunale di sorveglianza la concessione della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della L. n. 354 del 1975; in via subordinata, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio i soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975.
Il giudice rimettente osserva che, con sentenza n. 239 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della L. n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima L. n. 354 del 1975, nonché quella della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
Il giudice a quo ritiene che, pur a seguito di tale pronuncia, non sia possibile accogliere la richiesta del difensore di L.A., in quanto la ricordata sentenza n. 239 del 2014 ha riguardato il solo comma 1 dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, in base al quale, se non è possibile concedere il beneficio di cui all’art. 47-ter della medesima L. n. 354 del 1975, la detenuta madre di prole di età inferiore ai dieci anni può espiare la parte residua di pena anche in ambito domiciliare, purché sia stato scontato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. La pronuncia della Corte costituzionale, invece, non avrebbe inciso sul comma 1-bis del ricordato art. 47-quinquies, il quale prevede modalità “agevolate” per espiare la frazione iniziale della pena, con esclusione, tuttavia, proprio dei condannati per i delitti elencati all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975, anche nel caso in cui costoro collaborino con la giustizia.
Il giudice rimettente – ritenuto, dunque, che difettino i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, in quanto non è stato ancora espiato un terzo della pena, e ritenuto che la natura ostativa del reato oggetto della condanna impedisca l’applicazione del comma 1-bis del medesimo articolo – chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità di quest’ultimo in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., poiché “le esigenze superiori di tutela della maternità e del minore anziché prevalere risulterebbero recessive rispetto alla pretesa punitiva dello Stato”. In particolare, il giudice rimettente, sul presupposto che la ratio ispiratrice dell’istituto della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975 prescinderebbe da qualsiasi contenuto rieducativo e sarebbe volto esclusivamente a ripristinare la convivenza tra madri e figli, osserva che la logica sottesa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 239 del 2014 dovrebbe applicarsi anche con riferimento alla preclusione assoluta per le madri condannate per taluno dei delitti elencati nel citato art. 4-bis L. n. 354 del 1975 contenuta nella disposizione censurata: l’applicazione di quest’ultima, anche in assenza di concreta pericolosità della detenuta, determinerebbe infatti l’interruzione del rapporto di convivenza della detenuta stessa con la figlia minore, rapporto che era stato, invece, già preservato grazie alla pregressa concessione della misura di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, della L. n. 354 del 1975.
Il rimettente sottolinea infine, in ordine al comportamento della detenuta, l'”assoluta regolarità comportamentale serbata durante il pregresso periodo di restrizione domiciliare”, nonché la “risalenza nel tempo dei reati oggetto della condanna”.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo 2016, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.
Osserva, anzitutto, l’Avvocatura generale dello Stato che il giudice rimettente avrebbe richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 2014 in modo non conferente. Mentre, infatti, con tale decisione sarebbe stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, in quanto impediva in modo assoluto alle condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della medesima L. n. 354 del 1975 l’accesso al beneficio, la disposizione ora all’esame della Corte costituzionale non precluderebbe l’espiazione della frazione iniziale della pena con modalità agevolate in caso di riconoscimento del requisito della collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter della L. n. 354 del 1975, secondo le disposizioni contenute nello stesso art. 4-bis L. n. 354 del 1975. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bari sarebbero, dunque, inammissibili “in quanto già oggetto di specifica considerazione” da parte della Corte costituzionale.
Esse sarebbero comunque non fondate, in quanto – osserva l’Avvocatura generale dello Stato – il rapporto tra i detenuti condannati per i delitti compresi nell’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975 e i propri figli sarebbe tutelato attraverso i colloqui effettuati in istituto, i quali non sono ricompresi nel divieto imposto da tale disposizione.
L’Avvocatura statale ritiene, infine, che il legislatore, introducendo la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, avrebbe effettuato un bilanciamento tra due valori costituzionalmente protetti, la tutela della famiglia e del rapporto tra le detenute madri e i propri figli, da un lato, e l’interesse dello Stato ad esercitare la potestà punitiva, dall’altro, limitando l’accesso alle modalità agevolate indicate nella disposizione censurata nei soli casi di condotte incriminatrici che assumono un significativo grado di offensività in relazione alla rilevanza del bene protetto, come quelle relative ai delitti elencati al citato art. 4-bis L. n. 354 del 1975, comma 1, e soltanto nei casi in cui non sussista né la collaborazione prevista dall’art. 58-ter della L. n. 354 del 1975, né alcuna delle forme di collaborazione con la giustizia richiamate nel comma 1-bis del più volte citato art. 4-bis L. n. 354 del 1975.

Motivi della decisione

1.- Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui impedisce alle madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della medesima L. n. 354 del 1975 l’accesso alle modalità di espiazione della pena ivi previste.
La disposizione censurata stabilisce che, “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis”, l’espiazione di un terzo della pena, o di almeno quindici anni in caso di condanna all’ergastolo – condizione necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista nel comma 1 del medesimo art. 47-quinquies L. 26 luglio 1975, n. 354 – può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. Essa prevede inoltre che, in caso d’impossibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.
Secondo il rimettente, la preclusione all’accesso a tali modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto ispirata dalla volontà di far prevalere la pretesa punitiva statale rispetto alle esigenze, che pur dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore. Sarebbe così vanificata la stessa ratio ispiratrice della detenzione domiciliare speciale, in tesi volta primariamente a ripristinare la convivenza tra madri e figli. È in particolare richiamata la sentenza di questa Corte n. 239 del 2014, la cui ratio decidendi sarebbe conferente anche nel caso in esame nel giudizio principale.
Osserva, infine, il rimettente che la disposizione censurata si inserirebbe disarmonicamente in un sistema che consente, anche alle madri condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975, di essere ammesse sin dall’inizio alla detenzione domiciliare, a prescindere dall’entità della pena da espiare, quando può essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione di questa, ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale (art. 47-ter, comma 1-ter, della L. n. 354 del 1975). Tale disarmonia sarebbe ben illustrata dalle peculiarità del caso che ha dato origine al presente giudizio di legittimità costituzionale, nel quale la madre condannata, inizialmente ammessa alla detenzione domiciliare sino al compimento dei tre anni di età della figlia, dovrebbe entrare in carcere – interrompendo la convivenza con la bambina – al fine di scontare il terzo di pena necessario per essere, successivamente, ammessa alla detenzione domiciliare speciale.
2.- La questione è fondata.
2.1.- La disposizione censurata è contenuta nell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, che disciplina l’istituto della detenzione domiciliare speciale. Tale istituto, introdotto dall’art. 3, comma 1, della L. 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), è finalizzato ad ampliare la possibilità, per le madri (o i padri) condannati a pena detentiva, di scontare quest’ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli minori e per evitare il fenomeno della “carcerizzazione degli infanti”.
L’art. 47-ter, comma 1, della L. n. 354 del 1975 già prevedeva (e prevede tuttora) che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possano essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, quando la condannata è donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (ovvero padre, quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).
Con l’introduzione del citato art. 47-quinquies L. 26 luglio 1975, n. 354, si è stabilito, al comma 1, che, “quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
In tal modo, si è consentito anche alle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di pena, di accedere alla detenzione domiciliare speciale, alla condizione, però, che abbiano già scontato almeno un terzo della pena, ovvero almeno quindici anni in caso di condanna all’ergastolo.
Al medesimo beneficio sono ammessi i padri detenuti, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
Successivamente, la L. 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), ha novellato il comma 1 dell’art. 47-quinquies, stabilendo che la prima parte di pena (un terzo o quindici anni in caso di ergastolo) possa essere espiata “secondo le modalità di cui al comma 1-bis”, e ha introdotto tale comma, oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale.
Anche in questo caso, il legislatore ha l’obiettivo di ampliare la possibilità, per le madri condannate a pene detentive, di espiare la pena attraverso misure extracarcerarie che permettano di meglio provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. A tal fine, il comma 1-bis consente loro di espiare, sin dall’inizio, la pena detentiva secondo le descritte modalità agevolate, anche nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.
Tuttavia, e questo è l’oggetto della censura del giudice a quo, dall’accesso a tali modalità agevolate di espiazione della prima frazione di pena sono espressamente escluse le madri condannate per un delitto indicato nell’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975.
Che tale sia, in effetti, il significato della formulazione letterale del primo periodo del comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975 (“salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis”) non può essere revocato in dubbio.
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, invece, la disposizione censurata consentirebbe alle condannate che abbiano collaborato con la giustizia, o che si siano trovate nell’impossibilità di farlo, di accedere alle descritte modalità di espiazione della pena. Nella prospettazione della difesa statale, il riferimento alle madri condannate per i delitti indicati nel ricordato art. 4-bis non sarebbe, infatti, che un rinvio al regime sostanziale ivi descritto (che, appunto, consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti elencati al comma 1 del medesimo art. 4-bis L. n. 354 del 1975, a condizione che collaborino con la giustizia o che tale collaborazione non sia possibile).
L’assunto della difesa statale non coglie nel segno. A prescindere dal fatto che il giudice a quo non fornisce indicazioni su un’eventuale collaborazione della condannata con la giustizia, questa Corte ha già escluso che il riferimento all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975, contenuto nella disposizione censurata, possa intendersi come un richiamo alle differenziate condizioni (tra le quali la collaborazione con la giustizia) che tale articolo prevede, a seconda del reato commesso, per la concessione dei benefici penitenziari. Come è fatto palese dalla sua formulazione letterale, il significato del comma 1-bis dell’art. 47-quinquies è quello di impedire in assoluto, alle condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis, di espiare la frazione iniziale di pena secondo le ricordate modalità agevolate, anche laddove si sia verificata la condizione della collaborazione con la giustizia (sentenza n. 239 del 2014).
È dunque questo significato della disposizione censurata a doversi confrontare con i parametri costituzionali evocati.
2.2.- Il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975 si inserisce nell’ambito di un istituto – la detenzione domiciliare speciale – che, pur partecipando della finalità di reinserimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a consentire l’instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile “normale” (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009). In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore (ancora sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009, e sentenza n. 350 del 2003).
Questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell’ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, e dell’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
Queste due ultime disposizioni qualificano come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente”: “precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell’interesse del bambino in tenera età a godere dell’affetto e delle cure materne” (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014).
L’elevato rango dell’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena. Lo dimostra, del resto, la stessa disposizione censurata, che consente alle madri (tranne a quelle condannate per i delitti di cui all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975) di espiare la prima frazione di pena presso un istituto a custodia attenuata, ovvero richiede al giudice di valutare l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, prima di concedere alla condannata l’accesso alla detenzione domiciliare ovvero in altri luoghi di privata dimora, di cura, di assistenza o di accoglienza.
Il bilanciamento dell’interesse del minore con le esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore (sentenza n. 17 del 2017) e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela. In tal senso, varie disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale assicurano tutela all’interesse dei minori, figli di soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati in via definitiva a pene detentive, a mantenere un rapporto costante, fuori dal carcere, con le figure genitoriali, ma stabiliscono che tale esigenza di tutela si arresta al compimento, da parte del minore, di una determinata età.
Se invece il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, nega in radice l’accesso della madre alle modalità agevolate di espiazione della pena e, così, impedisce al giudice di valutare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle ricordate esigenze di difesa sociale, non si è più in presenza di un bilanciamento tra principi, che si traduce nella determinazione di una ragionevole regola legale: si è al cospetto dell’introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio dell’interesse del minore.
Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che, affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni (ancora, sentenza n. 239 del 2014).
Proprio una tale preclusione è contenuta nella disposizione censurata. Il legislatore, infatti, esclude in assoluto dall’accesso ad un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto con il minore in tenera età le madri accomunate dall’aver subito una condanna per taluno dei delitti indicati in una disposizione (l’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975) che contiene, oltretutto, un elenco di reati complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità (sentenza n. 32 del 2016).
Non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso, ma la preclusione assoluta ora in esame è certamente lesiva dell’interesse del minore, e perciò dell’art. 31, secondo comma, Cost.
A causa della disposizione censurata, vengono del tutto pretermessi l’interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata, non estranea, come si è già detto, alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione. Questa sorta di esemplarità della sanzione – la madre deve inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di pena – non può essere giustificata da finalità di prevenzione generale o di difesa sociale (sentenza n. 313 del 1990). Infatti, le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole.
La disposizione censurata è dunque costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,”.
L’accertata violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost., determina l’assorbimento delle censure relative agli altri parametri costituzionali evocati.
È appena il caso di rilevare, infine, che la presente pronuncia d’accoglimento non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità che avevano indotto il legislatore ad introdurre la preclusione qui caducata.
Da un lato, il comma 1-bis dell’art. 47-quinquies della L. n. 354 del 1975, oltre a consentire che la prima frazione di pena sia scontata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, affida al prudente apprezzamento del giudice – come si è evidenziato – l’accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.
Dall’altro, rientrando l’istituto in oggetto tra le misure alternative alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis della L. n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014 di questa Corte, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,”.

Adozione e riconoscimento stato adottivo minore da parte di coppia omoaffettiva

Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2017, n. 14987
SENTENZA
sul ricorso 16901/2015 proposto da:
M.J.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n.257, presso l’avvocato Dosi Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata dal (OMISSIS) in data (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il 30/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso:
– in tesi per l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso ovvero perché venga procedimento;
– in subordine, ai sensi degli artt. 374 e 376 c.p.c., perché il Collegio voglia trasmettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ove la Corte ritenga di dover affrontare i temi più ampi connessi sull’interpretazione della L. n. 184 del 1983, artt. 29, 35, 36, con specifico riferimento ai principi della Convenzione dell’Aja ed alla clausola di “conformità”, trattandosi di questione di massima e particolare importanza;
– in ulteriore subordine eventualmente emendando territoriale per il rigetto del ricorso la motivazione della Corte.
Svolgimento del processo
M.J.E. ha chiesto il riconoscimento nello Stato Italiano del figlio minore adottivo M.K.E.S. (nato il (OMISSIS)). Lo status filiale è fondato su un provvedimento giudiziale di adozione emesso dalla Family Court of the County of Suffolk dello Stato di New York (USA) nel quale sono indicati come genitori adottanti il ricorrente e M.S. (provvedimento emesso il 9/4/2010).
Il Tribunale per i minorenni ha rigettato la domanda ritenendo la necessità che l’adozione non sia contraria ai principi che regolano nello Stato italiano il diritto di famiglia e dei minori ed in particolare i requisiti per procedere all’adozione legittimante nel ns. ordinamento, dovendosi applicare la L. n. 184 del 1983, art. 35 commi 1 e 3. Il Tribunale ha precisato che nel nostro ordinamento non è consentita l’adozione a coppie dello stesso sesso a ciò ostando la L. n. 184 del 1983, art. 6, comma 1, ed è esclusa l’adozione legittimante del singolo.
Il tribunale ha inquadrato la domanda all’interno del paradigma costituito dalla L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 4, riconoscendo che si tratta di domanda proposta da un cittadino italiano stabilmente residente all’estero da oltre due anni ma ritiene comunque di dover verificare la corrispondenza con i requisiti per l’adozione legittimante secondo il diritto positivo interno.
Proposto appello, la Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni:
Il riferimento all’art. 74 c.c., e all’unicità dello stato di figlio dal quale dovrebbe emergere l’incostituzionalità di discriminazioni relative al raffronto del regime giuridico proprio delle adozioni legittimanti e di quelle non legittimanti è ininfluente ai fini della decisione perché i parametri normativi nella specie sono la L. n. 183 del 1984, artt. 35 e 36, nel testo modificato dalla L. n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. In particolare, trova applicazione l’art. 36, comma 4, relativo ai cittadini italiani residenti all’estero. Secondo tale paradigma il riconoscimento dell’adozione di minori pronunciata all’estero deve essere conforme ai principi della Convenzione ed in particolare all’art. 24, nel quale è contenuto il parametro della manifesta contrarietà all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore. Al riguardo, come affermato nella sentenza di questa Corte n. 5372 del 2011, anche le adozioni richieste da cittadini italiani residenti all’estero devono sottostare al principio generale della non contrarietà ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori. Ne consegue che le adozioni internazionali sono ammissibili nei limiti in cui sono ammesse le adozioni nazionali legittimanti.
Deve pertanto rilevarsi la contrarietà all’ordine pubblico di un provvedimento di adozione di un minore pronunciato all’estero in favore di una coppia omosessuale.
– Il principio della necessità di un intervento legislativo è stato anche affermato da Corte Cost. n. 183 del 1994. – La Convenzione di Strasburgo del 24/4/1967 ratificata con L. n. 357 del 1974, prevede la facoltà per i legislatori nazionali di consentire l’adozione anche per persone singole ma è necessaria l’interposizione di una legge interna che nel nostro ordinamento è stata attuata mediante l’adozione in casi particolari (art. 44) escludendo quella legittimante.
Avverso questa pronuncia sono stati proposti due motivi di ricorso per cassazione accompagnati da memorie.
Motivi della decisione
Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 36 comma 4, per avere la Corte d’Appello fondato la contrarietà al canone dell’ordine pubblico sul rilievo che il ricorrente fosse sposato con una persona dello stesso sesso, in questo modo spostando il parametro sulla coppia adottante e non sulla domanda proposta dal singolo da valutarsi alla stregua del preminente interesse del minore. Il ricorrente è già genitore adottivo e vuole l’estensione di questo status anche nell’ordinamento italiano essendo cittadino italiano e potendo così attribuire la cittadinanza italiana anche al proprio figlio.
Se la riforma della filiazione determina l’unicità dello status di figlio non è giustificata l’esclusione del riconoscimento dell’adozione del singolo solo perché piena e legittimante.
Il parametro indicato dall’art. 36, u.c., conduce all’art. 24 Convenzione dell’Aja sopra citata la quale non esclude l’adozione legittimante per i singoli.
Il giudice italiano, di conseguenza, è tenuto in conformità alla Convenzione a riconoscere, o con effetti legittimanti o con effetti non legittimanti, l’adozione del singolo dal momento che il sistema normativo attuale, fondato sull’unicità dello status filiationis, esclude il rilievo di questa distinzione, relativa alla diversità di effetti. L’adozione pronunciata all’estero è sempre trascrivibile perché non è più possibile una distinzione tra effetti legittimanti e non. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo del diritto alla vita familiare che verrebbe ingiustificatamente compresso dal diniego, dal momento che il figlio minore del cittadino italiano non potrebbe godere di tutti i diritti connessi allo status filiale verso il genitore e i parenti e, conseguentemente, verrebbe leso anche nel diritto alla pienezza delle relazioni familiari.
L’esame delle censure richiede un’indagine preliminare, così come esattamente sottolineato nella requisitoria del Procuratore Generale, sull’effettiva fattispecie dedotta in giudizio.
Dagli atti e dai fascicoli di parte, ai quali la Corte può avere accesso al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio è emerso che il ricorrente, cittadino italiano è riconosciuto genitore adottivo di un minore unitamente ad altro genitore, dello stesso sesso, cittadino americano. Nei due certificati di nascita prodotti il minore risulta figlio del ricorrente e dell’altro genitore. Il riconoscimento, per quel che si può evincere, è stato contestuale ed appare frutto di una richiesta congiunta, accolta dalla autorità giudiziaria competente e trascritta sull’atto di nascita.
Il ricorrente, ancorché cittadino italiano, è residente negli Stati Uniti. L’atto di nascita del quale si chiede la trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano ha ad oggetto l’indicazione di entrambi i genitori adottivi, coerentemente con il titolo giudiziale proveniente dalla Family Court of the County of Suffolk dello Stato di New York (USA).
L’atto di cui si chiede il riconoscimento riguarda la titolarità congiunta dello status genitoriale da parte di una coppia formata da persone dello stesso sesso nei confronti di un minore dichiarato figlio adottivo di entrambi.
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la domanda proposta non può essere qualificata, (come prospettato dal ricorrente) come diretta ad ottenere un titolo di filiazione adottiva da parte di una sola persona, né, di conseguenza, può essere applicato alla fattispecie dedotta in giudizio il recente orientamento giurisprudenziale relativo all’adozione del figlio del partner L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), (Cass. 12962 del 2016). Osta a tale soluzione in primo luogo la mancata formulazione di una domanda avente tale oggetto, essendo stato richiesto il riconoscimento di uno status genitoriale contenuto in un titolo giudiziale estero ed in secondo luogo l’assenza del consenso dell’altro genitore, requisito del quale non è stato né richiesto l’accertamento, né vi è stato l’esercizio di poteri istruttori officiosi né risultano allegazioni o prove al riguardo.
La fattispecie dedotta in giudizio, non è sovrapponibile, sul piano fattuale, neanche con quella posta a base della sentenza n. 19599 del 2016 perché in quest’ultima pronuncia la domanda di riconoscimento del titolo di filiazione formato all’estero è stata formulata da entrambi i genitori, la madre biologica e la madre sociale, le quali avevano ottenuto il riconoscimento del proprio status genitoriale all’estero.
Nel presente giudizio il ricorrente fonda la domanda proposta, da singolo, su un atto che attribuisce al minore uno status bi genitoriale. Ne consegue, ai fini del riconoscimento di tale atto, la necessità preliminare dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro partner indicato come genitore nel titolo giudiziale in contestazione, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto che la genitorialità adottiva viene riconosciuta congiuntamente e contestualmente a due partners di una coppia omoaffettiva.
Al riguardo non può invocarsi un riconoscimento parziale degli effetti dell’atto in Italia, senza che l’altro genitore sia stato messo in grado d’interloquire nel giudizio in oggetto, trattandosi di un atto che ha un contenuto inscindibile e che produce l’effetto di costituire uno status bigenitoriale e non monogenitoriale.
Così definito il contenuto e gli effetti dell’atto di cui si chiede il riconoscimento, soltanto all’esito dell’integrazione del contraddittorio, potrà essere svolto l’esame in concreto sul regime giuridico applicabile alla specie. Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 76 del 2016 ha tracciato i confini del perimetro applicativo della disciplina normativa relativa all’adozione internazionale, in relazione al riconoscimento di atti contenenti status genitoriali adottivi, precisando quali siano le condizioni fattuali per l’applicazione dell’art. 41, primo comma, e quali quelle della L. n. 218 del 1995, comma 2. Anche dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19599 del 2016), peraltro, possono trarsi rilevanti principi di diritto in tema di definizione del parametro dell’ordine pubblico internazionale in correlazione con l’interesse superiore del minore, posto come fattore di primaria rilevanza anche dalla Convenzione dell’Aja, fatta il 29 maggio 1993 (Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale) e ratificata con la L. n. 476 del 1998, che all’art. 24, stabilisce: “Il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore”.
In conclusione, pronunciando sul ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di presente giudizio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, e dell’art. 354 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per i minorenni di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Rinuncia tardiva all’eredità e debiti tributari del defunto

Cass. civ. Sez. V, 29 marzo 2017, n. 8053
SENTENZA
sul ricorso 9049-2011 proposto da:
C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO NICOLA FORTUNATO giusta delega a margine;
– ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE CENTRALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI TARANTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 30/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato FORTUNATO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
C.G., parte alienante in un atto di compravendita registrato in data (OMISSIS), impugnava l’avviso di accertamento di valore innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che respingeva il ricorso. Nelle more del giudizio C.G. decedeva. L’Ufficio emetteva avviso di liquidazione finalizzato al recupero dell’imposta complementare INVIM, susseguente al maggior valore finale accertato, derivante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale passata in giudicato. C.M.G. impugnava l’avviso di liquidazione, deducendo il difetto motivazionale dell’atto e il difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all’eredità. La Commissione Tributaria Provinciale, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
C.M.G. propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 470 e 476 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in quanto il giudice di appello è incorso in error in iudicando, laddove afferma, apoditticamente, che “la ricorrente era parte attiva, in qualità di erede, nella dichiarazione di successione presentata in data (OMISSIS) e, proprio in relazione a tale atto a causa di morte, risulta, unitamente agli eredi, proprietaria di un immobile…”. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, per omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il giudice di appello avrebbe confuso il semplice chiamato all’eredità con l’erede, omettendo di valutare le prove documentali prodotte dalla ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 346 del 1990, e dell’art. 2648 c.c., in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sarebbe priva di fondamento, anche in ragione del fatto che la rinuncia all’eredità, successiva alla pretesa erariale, si presenta del tutto irrilevante ai fini fiscali se non fatta seguire da denuncia rettificativa e/o modificativa da presentarsi al competente ufficio finanziario con le modalità previste del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6.
3. I motivi di ricorso possono essere esaminati in una prospettiva unitaria perché gli stessi convergono in un’unica sostanziale censura della sentenza impugnata, in ordine alla questione se possa assumere valore la semplice denuncia di successione ai fini dell’accettazione dell’eredità, e se si sia del tutto irrilevante ai fini fiscali la rinuncia all’eredità tardivamente proposta, non seguita da denuncia di successione rettificativa e/o modificativa con le modalità previste dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6.
3.1. I motivi di ricorso sono fondati.
L’assunzione della qualità di erede non può certamente desumersi dalla mera chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009) che non ha rilievo ai fini dell’assunzione della qualità di erede che consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. n. 6479 del 2002, Cass. n. 2849 del 1992).
In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, pertanto, l’accettazione dell’eredità è una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne. Non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c..
Premesso ciò, la questione che viene in discussione nel giudizio de quo è il valore da attribuire, con riferimento ai debiti di natura tributaria del de cuius, nel contesto delle formalità di cui all’art. 519 c.c., all’atto di rinuncia all’eredità effettuato tardivamente e senza provvedere alle modalità previste dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6.
3.2. Nella specie, dopo il decesso di C.G., avvenuto in data (OMISSIS), la ricorrente provvedeva tardivamente a rinunciare all’eredità, oltre il termine stabilito dal T.U. n. 346 del 1990, art. 36 ossia in data 18.4.2005, quando in data (OMISSIS) era stata presentata presso l’Ufficio del Registro una dichiarazione di successione in cui, tra gli eredi, era stata indicata anche C.M.G..
L’Ufficio controricorrente deduce che la rinuncia all’eredità è di per sé irrilevante ai fini fiscali, se non è seguita da una denuncia di successione rettificativa e/o modificativa da presentarsi al competente ufficio finanziario con le modalità del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 6.
Orbene, ritiene questa Corte, che, tenuto conto che l’accettazione dell’eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l’Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.
Nella specie, la dichiarazione di rinuncia è stata proposta in data 18.4.2005, decorso il termine di dieci anni per accettare l’eredità (art. 480 c.c.), dovendosi ritenere in concreto del tutto inutile, in quanto riguardava un’eredità rispetto alla quale il diritto ad accettare si era ormai prescritto. Invero, la giustificazione causale dell’atto di rinunzia tardiva si è espressa nell’interesse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede”.
Ai sensi dell’art. 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non fosse stato mai chiamato. Il principio è analogo a quello che vale in tema di accettazione (art. 459 c.c.), e ne condivide la medesima funzione: l’erede succede al de cuius senza soluzione di continuità.
3.3. Sulla base dei rilievi espressi, ritenuto che, come sopra precisato, la denuncia di successione non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità, e quindi con riferimento all’assunzione della qualità di erede, le formalità stabilite ai sensi del D.P.R. n. 360 del 1990, art. 28, comma 6 non possono essere considerate essenziali per l’esistenza di una valida rinuncia, ma hanno la funzione di mera “pubblicità notizia”, dovendosi negare alle stesse natura costitutiva o integrativa dell’atto di dismissione di un diritto, oltre che a costituire requisito necessario per la validità della rinuncia stessa nei confronti del Fisco.
3.4. Nondimeno, un atto di rinuncia tardivo, effettuato senza le formalità stabilite dalla legge perché sia opponibile all’Amministrazione finanziaria, determina la conseguenza che quest’ultima è legittimata a notificare al contribuente rinunciatario gli atti impositivi, e costui è tenuto a costituirsi in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, e quindi la sua estraneità ai debiti tributari del de cuius. Mentre l’Amministrazione finanziaria, se vuole far valere la pretesa fiscale, è onerata della prova che il contribuente è decaduto dal diritto di esercitare una valida rinuncia, ad esempio per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l’eredità. Onere processuale a cui, nella specie, l’Agenzia delle Entrate non ha ottemperato.
4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con conseguente accoglimento del ricorso originario della contribuente.
Tenuto conto della novità della questione e della peculiarità del caso, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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La trascrizione del cognome di entrambe le madri (biologica e sociale) non è contraria all’ordine pubblico

Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878
SENTENZA
sul ricorso 429-2016 proposto da:
S.F., M.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso l’avvocato SUSANNA LOLLINI, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per le ricorrenti, l’Avvocato SUSANNA LOLLINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; in subordine invio degli atti alle Sezioni Unite; in ulteriore subordine.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 5-11-2014, S.F. e M.R., cittadine italiane, residenti e coniugate all’estero, chiedevano, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e segg., al Tribunale di Venezia la “rettificazione” (o sostituzione) dell’atto di nascita del minore S.E., figlio di S.F. (a seguito di fecondazione assistita), emesso dall’Ufficio dello stato civile britannico di (OMISSIS), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia.
Il predetto Ufficio britannico, come precisavano le ricorrenti, aveva successivamente chiarito che la registrazione del minore, come figlio della sola S., era da considerarsi invalida, dovendo il nato essere registrato anche come figlio della M., di cui assumeva il cognome, pur non avendo essa alcun rapporto biologico con lui.
L’ufficiale dello stato civile di Venezia aveva rifiutato la rettificazione (la sostituzione) dell’atto.
Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 6/7/2015, rigettava la domanda, sostenendo che la richiesta “rettificazione” era contraria all’ordine pubblico italiano.
Le odierne ricorrenti proponevano reclamo alla Corte di Appello di Venezia.
La Corte, con provvedimento in data 19/10/2015, rigettava il reclamo. Essa richiamava il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, per cui gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se contrari all’ordine pubblico, nonchè la L. n. 218 del 1995, art. 16, per cui la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
Affermava ancora la Corte che la questione relativa alla trascrizione richiesta non costituiva una mera “rettificazione”, ma atteneva necessariamente alla validità in Italia del matrimonio tra persone dello stesso sesso, e che la giurisprudenza italiana di legittimità era “granitica” nell’individuare, nella diversità di sesso tra i nubendi, un requisito indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile. Ammetteva che in alcuni Stati Europei era stato introdotto il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, e addirittura il matrimonio tra esse, e precisava che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 9, garantisce il diritto a sposarsi e a costituire una famiglia, ma ciò deve avvenire secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Concludeva affermando che, mancando a livello Europeo ed extraeuropeo una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni dello stesso sesso, non si poteva prescindere dall’esaminare la corrispondenza dei modelli normativi liberamente scelti dai vari Stati, essendo inammissibile il riconoscimento di nuove realtà di tipo familiare, che devono trovare ingresso nella sede e nelle forme istituzionali proprie.
Ricorrono per cassazione S. e M. che pure depositano memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., censurando l’affermazione del giudice a quo circa l’esistenza di una questione, sottesa alla loro domanda di rettificazione (o sostituzione) dell’atto di nascita di S.E., attinente al loro matrimonio, osservando che esse non hanno chiesto la trascrizione del matrimonio stesso, celebrato all’estero, nè che ne vengano riconosciuti gli effetti in Italia. Aggiungono che la Corte di merito nulla ha precisato sull’eventuale contrarietà all’ordine pubblico dell’atto di nascita di un minore, indicante due genitori dello stesso sesso.
Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Richiamano il preminente interesse del minore, da valutarsi alla luce della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nonchè del Regolamento CE n. 2201 del 2003, e precisano che la trascrizione del nuovo atto di nascita del minore gli garantirebbe il pieno diritto all’identità personale e al suo status di figlio di una coppia di genitori, indipendentemente dal fatto che siano di sesso diverso o di sesso uguale. Secondo le ricorrenti, il diniego di trascrizione sarebbe incompatibile con il diritto comunitario e costituirebbe violazione della vita privata e familiare del minore oltre che delle stesse ricorrenti. Esse sottolineano il principio della conservazione degli stati familiari costituiti all’estero, e si riferiscono a varie sentenze della Corte EDU e ad alcuni precedenti della giurisprudenza di questa Corte.
Nell’odierna udienza di discussione il Procuratore Generale ha chiesto in via preliminare la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, perchè attinente ad una questione di particolare importanza. Va ribadito quanto già osservato da questa Corte (che costituisce orientamento consolidato e condiviso) (tra le altre, Cass. N. 359 del 2003, 8016 del 2012, 19599 del 2016): l’istanza volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non è soggetto ad obbligo di motivazione. Va comunque precisato che la funzione nomofilattica è attribuita anche alle sezioni semplici di questa Corte nè può certo ritenersi che tutte le questioni relative a diritti fondamentali, per le quali non esista un orientamento consolidato o su cui questa Corte non si sia ancora pronunciata, debbano essere oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite.
Il ricorso è sicuramente ammissibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., ancorchè avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello, su reclamo, in materia di volontaria giurisdizione.
Per giurisprudenza costante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il termine “sentenza”, non va inteso nel significato proprio di provvedimento emesso nelle forme e sui presupposti di cui agli artt. 132 e 279 c.p.c., ma, va interpretato estensivamente, così da ricomprendervi tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi sotto forma di ordinanza o decreto, ove essi siano decisori, incidenti su diritti soggettivi e con piena attitudine a produrre effetti definitivi di diritto sostanziale o processuale (tra le altre, Cass. N. 184 del 2003; S.U. n. 9042 del 2008; n. 11218 del 2013).
Nel caso di specie è indubbia l’incidenza su diritti soggettivi (nella specie, attinenti allo status delle persone e alla loro identità personale), così come il carattere decisorio e definitivo del provvedimento assunto dalla Corte di Appello, contro cui non è previsto alcun rimedio specifico se non il presente ricorso.
Venendo all’esame dei due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, va osservato che la richiesta rettificazione (sostituzione) dell’atto di nascita del minore (già trascritto in Italia), come figlio delle ricorrenti, nonostante esse non abbiano chiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio, presuppone, seppur incidentalmente, un esame circa la contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o di una forma di convivenza legale tra di loro. E’ pur vero che, come sottolinea l’impugnativa in esame, il giudice a quo erra, affermando che il matrimonio tra persone dello stesso sesso, pronunciato all’estero, è da considerarsi inesistente nel nostro ordinamento. Al contrario, questa Corte (Cass. N. 4184 del 2012) ha evidenziato che esso non può considerarsi inesistente, ma soltanto inefficace.
Tuttavia il provvedimento impugnato e lo stesso ricorso in esame scontano l’assenza in Italia, all’epoca, di una normativa sulle coppie dello stesso sesso, introdotta, come è noto, dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, nonchè di alcune pronunce di questa Corte, assai rilevanti, e che questo Collegio pienamente condivide (Cass. 12962 del 2016; Cass. N. 19599 del 2016).
La disciplina italiana dell’unione civile tra coppie omosessuali è molto simile (anche se non mancano significative differenze) a quella del matrimonio, dall’atto al rapporto, dal regime della nullità al contenuto degli obblighi nascenti dall’unione, dai rapporti patrimoniali alle vicende dello scioglimento, ai rapporti successori,…e si delega il Governo ad adottare un Decreto Legislativo per applicare la disciplina dell’Unione Civile alle persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all’estero (un decreto ha successivamente chiarito e specificato tale previsione).
Si precisa, al comma 20 dell’art. 1, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge, coniugi” o termini equivalenti in qualsiasi fonte normativa (anche nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi) si applicano a ognuna delle parti dell’unione civile, ma non le norme del codice civile, al di là di quelle espressamente indicate dalla legge in esame, e neppure quelle della L. n. 184 del 1983 (affidamento e adozione). Si aggiunge peraltro che “resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti in materia di adozione”. Non si potranno dunque disporre adozioni piene e neppure adozioni in casi particolari ex art. 44 L. n. 184, quanto alla lettera b): adozione del figlio del coniuge. Resta aperta una via già praticata da alcune pronunce di merito che avevano applicato la lettera d) dell’art. 44: impossibilità di affidamento preadottivo, secondo un’interpretazione estensiva, che attiene pure all’impossibilità giuridica, oltre a quella di fatto (ove ad esempio non vi siano adottanti disponibili), e può prescindere dunque dall’abbandono.
Tale interpretazione ha trovato, dopo la L. n. 76, sicuro avallo in una recente pronuncia di questa Corte, già ricordata (Cass. N. 12962 del 2016).
Nella specie, due donne, legate da una relazione sentimentale di convivenza, decidono di avere un figlio, ricorrendo in Spagna alla fecondazione assistita di una di esse (con seme di donatore anonimo). Nasce una bambina che instaura un profondo legame affettivo con entrambe. La compagna della madre chiede di poter adottare la bambina ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d). Questa Corte privilegia appunto l’interpretazione estensiva della predetta norma, alla luce del quadro costituzionale e convenzionale ed in particolare dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine al reale interesse del minore.
Ancor più rilevante, per il caso in esame, altra recente decisione, anch’essa già ricordata (Cass. N. 19599 del 2016). Due donne, una spagnola e l’altra italiana, si sposano in Spagna; per realizzare il loro progetto familiare, una di esse mette a disposizione un proprio ovulo che, fecondato con gamete di donatore anonimo, viene impiantato nell’utero dell’altra. Nasce in Spagna un bambino che, nell’atto relativo, viene indicato come figlio di entrambe. Interviene il divorzio tra di esse e l’ufficiale di stato civile italiano rifiuta la trascrizione dell’atto di nascita straniero, in quanto contrario all’ordine pubblico. Questa Corte conferma la pronuncia, favorevole alla trascrizione, della Corte di Appello.
Vengono enucleati espressamente vari principi di diritto: l’ordine pubblico, la cui contrarietà impedisce la trascrizione in Italia di atti dello stato civile formati all’estero, D.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 18, attiene ad “esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; la trascrizione in Italia di un atto di stato civile validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita del figlio da due madri non contrasta con l’ordine pubblico (nell’accezione anzidetta), per il fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti tale fattispecie; la donazione di un ovulo da una donna alla propria partner, che partorisce grazie al gamete di maschio anonimo, realizza una fattispecie differente dalla maternità surrogata, trattandosi di “una tecnica fecondativa simile ad una fecondazione eterologa (..) in virtù dell’apporto genetico di un terzo (ignoto)”; il disposto di cui all’art. 269 c.c. (per cui madre è colei che partorisce) non impedisce il riconoscimento in Italia di un atto di nascita estero, in cui il nato risulti figlio di due madri (quella che ha partorito e quella genetica): la norma non introduce un principio di ordine pubblico, alla luce del preminente interesse del minore, e considerando che essa attiene piuttosto alla prova della filiazione.
Più in generale, si potrebbe osservare che, anche in passato, frequentemente non vi è stata esatta coincidenza tra verità biologica e legale, in relazione all’interesse perseguito dal legislatore (si pensi al divieto per il padre, fino alla riforma del 1975, di riconoscere il figlio, nato fuori del matrimonio, a preminente tutela del matrimonio stesso e della prole nata al suo interno). Tornando al provvedimento impugnato, il giudice a quo richiama il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 17, ove si precisa che gli atti formati all’estero non possono essere trascritti, se contrari all’ordine pubblico, nonchè la L. n. 218 del 1995, art. 16 per cui parimenti la legge straniera non si applica, se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
Quanto alla nozione di ordine pubblico, si distingue correntemente tra ordine pubblico internazionale e interno, costituendo il primo un limite all’applicazione del diritto straniero, il secondo, un limite all’autonomia privata, indicato dalle norme imperative di diritto interno.
Al riguardo si è pronunciata ripetutamente questa Corte (tra le altre, Cass. N. 17349 del 2002, Cass. S.U. n. 19809 del 2008), per cui quello richiamato dall’art. 16 L. 218 del 1995 (e, necessariamente, pure dall’art. 18 D.P.R. n. 396) non è l’ordine pubblico interno, bensì l’ordine pubblico internazionale, costituito “dai principi fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico: dunque in oggi il complesso di principi a carattere generale, intesi alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali”.
Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all’ordine pubblico internazionale dell’atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure, tra l’altro, alla Dichiarazione ONU dei Diritti dell’Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, alla Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore.
Quanto ai diritti delle coppie di egual sesso, vanno ricordati, in particolare, l’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, predetta, circa il diritto di sposarsi e formare una famiglia, nonchè gli artt. 8 e l’art. 14, riguardo al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e su ogni altra condizione.
Va pure richiamata la Carta Europea dei diritti fondamentali (all’origine Carta di Nizza del 2000): l’art. 9 sancisce il diritto, per ogni individuo, di sposarsi e costituire una famiglia, garantito dalle leggi dei singoli Stati; l’art. 21 vieta le discriminazioni:non solo quella del sesso (e si intende in genere la discriminazione della donna rispetto all’uomo), ma anche per “orientamento sessuale”.
Relativamente alla nostra Costituzione, può ricordarsi il principio di uguaglianza, indipendentemente dal sesso (e dunque anche dall’orientamento sessuale) (art. 3) e la protezione dei diritti fondamentali nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo (art. 2) (e tra esse possono sicuramente annoverarsi tipologie familiari, diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio, garantita dall’art. 29). E, ancora, l’impegno ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, riguardante ogni individuo, in particolare quelli soggetti a discriminazione tra cui storicamente possono considerarsi le coppie omosessuali (art. 3).
Quanto al preminente interesse del minore, nella Dichiarazione ONU dei diritti del Fanciullo, si afferma che questi deve godere di una particolare protezione così da svilupparsi in modo sano e normale, fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità (art. 2), che ha diritto al nome e ad una nazionalità (art. 3); all’affetto e alla comprensione, possibilmente nell’ambito della sua famiglia (art. 6); all’educazione, così da sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale, il suo senso di responsabilità morale e sociale (art. 7).
La Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo costituisce un vero e proprio statuto dei suoi diritti. Si inizia con la solenne affermazione (art. 2) del principio di uguaglianza tra minore e minore contro qualsiasi discriminazione, e con l’altra rilevantissima affermazione della preminente tutela del suo interesse. Segue l’enunciazione dei diritti del minore nei più diversi settori: in particolare alla vita, al nome, alla nazionalità, alle relazioni familiari, alla identità personale, all’educazione da parte dei genitori, ove possibile.
Nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea si indicano i diritti dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori salvo che ciò appaia contraria al loro interesse (art. 24). Ovviamente il diritto alla protezione e al rispetto della dignità umana e alla propria vita privata e familiare vale per qualsiasi individuo, e massimamente proprio per il minore, che si trova nella fase delicata dello sviluppo psicofisico e della formazione graduale di una personalità compiuta.
Va ancora ricordato che l’art. 23 Reg. C.E. n. 2201 del 2003 stabilisce espressamente che la valutazione dell’ordine pubblico deve effettuarsi, tenendo conto del preminente interesse del minore.
Relativamente alla nostra Costituzione, si può richiamare il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito, educato dai propri genitori, ma, nel caso di loro incapacità la legge provvede a che siano assolti i loro compiti; la garanzia di ogni tutela giuridico-sociale dei figli nati fuori dal matrimonio (e le riforme del 2012-2013 hanno delineato un unico status per i figli nati dentro e fuori del matrimonio, dopo che quella del 1975 aveva eliminato alcune gravi discriminazioni). Allo stesso modo la protezione dei diritti fondamentali dell’individuo nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità e l’impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, sembrano attagliarsi particolarmente al minore, per il quale lo sviluppo della personalità è caratteristico dato biologico.
Ma, al fine di valutare il contenuto dell’ordine pubblico internazionale, almeno per quanto attiene agli Stati componenti del Consiglio d’Europa, è sicuramente rilevantissima la giurisprudenza della Corte EDU, interpretativa della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (al riguardo, Corte Cost. n. 317 del 2009).
Quanto alla posizione di coppie dello stesso sesso, la Corte EDU (di cui si richiamano alcune pronunce, a puro titolo esemplificativo), ha affermato che il diritto di sposarsi non deve limitarsi a persone dello stesso sesso (pur precisando che la materia è di competenza dei singoli Stati, i quali però devono permettere che le coppie omosessuali possano godere di una vita familiare), (Corte EDU 24/6/2010, ricorso n. 30141/04); ha sanzionato le scelte del legislatore (nella specie, greco) che aveva previsto unioni registrate alternative al matrimonio, escludendo coppie omosessuali (Corte EDU 7/11/2013, ricorsi n. 29381/09; 326884/09), ha condannato l’Italia per non materia di coppie omossessuali, affermando che tale omissione, ripetuta nel tempo, comporta una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU (Corte EDU 21/7/2015, ricorsi nn. 18766/11, 36030/11).
Quanto alla posizione del minore, ripetutamente la Corte EDU è intervenuta, affermando la preminenza del suo interesse, da valutarsi in concreto, nonchè il suo diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare. (Con riguardo al principio della prevalenza del superiore interesse del minore, tra le altre, ancora a titolo esemplificativo: Corte EDU, 13/6/1979, M. v. Belgio; 26/5/1994, K. v. Irlanda; 27/4/2010, M. e B. v. Italia; 27/1/2015, P. e C. v. Italia, ove espressamente si afferma che l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico non può utilizzarsi in modo automatico senza prendere in considerazione l’interesse del minore e la relazione genitoriale, indipendentemente dal legame genetico (la pronuncia è stata riformata dalla Grande Chambre, con sentenza del 24/1/2017, che peraltro non ha modificato il principio suindicato); 26/6/2014, M v. Francia, che ha condannato la Francia per aver negato la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero, in violazione della normativa interna che vieta la surrogazione di maternità.
Nella specie, come chiariscono le ricorrenti, la nascita del bambino costituì un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca.
Nella sentenza di questa Corte n. 19599 del 2016, che costituisce il naturale precedente di questa (pur essendo le fattispecie dedotte, come si è visto, parzialmente diverse), si afferma che la donazione di ovulo fecondato alla partner che partorisce, non si configura come maternità surrogata, ma piuttosto come una situazione analoga alla fecondazione eterologa.
Come è noto, la L. n. 40 del 2004 aveva originariamente escluso la procreazione mediante fecondazione eterologa (con seme diverso da quello del marito o del partner). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 2014, ha dichiarato illegittima la previsione, ammettendo quindi a tutti gli effetti tale tipo di procreazione assistita. Ma già erano previsti, all’art. 9, gli effetti della fecondazione eterologa, ancorchè all’epoca vietata, che dunque sono stati confermati e rafforzati dall’intervento della Consulta.
L’art. 9 precisa che, in caso di tecnica eterologa, il donatore non acquisisce relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere diritti o essere titolare di obblighi nei suoi confronti; il coniuge o il convivente il cui consenso alla tecnica sia ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nè impugnare il riconoscimento. E’ vero che la L. n. 40 prevede che i conviventi siano di sesso diverso e che la procreazione assistita si effettui solo in caso di sterilità della coppia.
Tuttavia, trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare, per quanto si è andato finora osservando, che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico (internazionale).
Conclusivamente il ricorso va accolto e cassata l’ordinanza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con l’accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti di “rettificazione” dell’atto di nascita del minore, già trascritto nei registri dello stato civile di Venezia, come modificato rispetto a quello orginario dall’Ufficio dello stato civile britannico di (OMISSIS).
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta dalle odierne ricorrenti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Il retratto successorio si estende all’impresa familiare senza il limite dell’ “estraneità” del terzo acquirente

Cass. civ. Sez. lavoro, 21 aprile 2017, n. 10147
SENTENZA
sul ricorso 6831-2011 proposto da:
BAGNI SELIN DI G.R. S.A.S., P.I. (OMISSIS), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante G.R., G.R. C.F. (OMISSIS), in proprio e in qualità di erede di G.G., G.C. C.F. (OMISSIS), B.T. C.F. (OMISSIS), quali eredi di G.G. e in qualità di soci accomandanti della BAGNI SELIN DI G.R. S.A.S. elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FARRAUTO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
G.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/12/2010 R.G.N. 609/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE;
udito l’Avvocato GRILLO CAMILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 15 dicembre 2010 la Corte di Appello di Genova, in riforma delle pronunce di primo grado, ha accertato che “tra G.P. e G.G. è intercorsa impresa familiare dall'(OMISSIS) al (OMISSIS)”, con conseguente “inefficacia del trasferimento a terzi dell'(OMISSIS) dello stabilimento (OMISSIS)” e declaratoria del “diritto di G.P. allo stabilimento medesimo previa dazione di Euro 5.700,00 ai convenuti”.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite, la sussistenza di una impresa familiare per la gestione dell’indicato stabilimento balneare tra G.P. ed il padre G., con la partecipazione minoritaria del fratello R. e della madre B.T., senza che ciò potesse essere escluso dal fatto che il padre avesse assicurato il figlio come collaboratore, trattandosi di adempimento dell’obbligo contributivo gravante in forza della disposizione di cui alla L. n. 613 del 1966, art. 1.
Inoltre ha ritenuto che, alla data del 10 aprile 2006 in cui G.G. aveva conferito l’azienda alla neo costituita Sas Bagni Selin, di cui assumeva la carica di accomandatario, il figlio P. non era stato messo nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione, avendo avuto conoscenza del conferimento contestualmente all’atto traslativo.
Indi la Corte, equiparando quanto agli effetti la mancata concessione dello spatium deliberandi di due mesi all’omesso avviso di cui all’art. 732 c.c., richiamato dall’art. 230 bis c.c., ha riconosciuto il diritto di riscatto di G.P. esercitato con la proposizione del ricorso in primo grado in data 21.11.2006; per altro verso, anche a non voler riconoscere tale equiparazione, ha ritenuto errata la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la decadenza del diritto di prelazione del G. senza che i convenuti onerati avessero svolto tempestiva eccezione.
2. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Bagni Selin sas di G.R. e gli altri epigrafati soccombenti con 7 motivi. Ha resistito con controricorso G.P..
Le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., per non avere la sentenza impugnata considerato il fatto che il G.G. aveva continuato negli anni ad essere titolare della propria impresa individuale ed il figlio P. ad essere un mero coadiutore e che ciò era determinante ai fini della configurabilità del “diverso rapporto” espressamente fatto salvo dalla disposizione codicistica citata.
Con il secondo motivo si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione riguardante la configurazione presunta dell’impresa familiare ad opera della Corte territoriale, mentre avrebbe dovuto dare “preponderante valutazione all’inquadramento dato dalle parti ai loro rapporti contrattuali”.
I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione in quanto investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l’esistenza di una impresa familiare, non risultano meritevoli di accoglimento.
Invero la Corte di Appello ha fondato il suo convincimento circa l’esistenza dell’impresa familiare su elementi di fatto complessivamente e congruamente valutati, altresì motivatamente escludendo la significatività del pagamento di contributi ritenuto effettuato a fini evidentemente previdenziali.
Come noto al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estraneo al sindacato di legittimità procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima a mente della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pro tempore vigente, anche laddove assuma la veste solo formale della violazione e falsa applicazione di legge, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; al contempo deve osservarsi che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; ne deriva che le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata. Infine va considerato che, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente e immune da contraddizioni e vizi logici emergenti dalla sentenza stessa; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., n. 7123 del 2014; Cass. n. 25927 del 2015).
2. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione della sentenza impugnata per non aver considerato, ai fini della sussistenza del diritto di prelazione di cui all’art. 230 bis c.p.c., che il conferimento di una azienda in una società nella quale il conferente resti socio e amministratore della stessa non è equiparabile al trasferimento d’azienda a favore di terzi.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 preleggi, per erronea equiparazione della norma relativa all’alienazione a terzi estranei con quella relativa al conferimento dell’azienda in una società nella quale socio illimitatamente responsabile e amministratore è rimasto il titolare dell’azienda stessa.
I motivi con i quali si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussumibile la fattispecie concreta nell’ambito di applicabilità delle richiamate disposizioni del codice sono scrutinabili congiuntamente e si palesano infondati.
Opportuno, anche per l’esame dei successivi motivi di ricorso, riportare il contenuto delle norme di cui si controverte.
Secondo l’art. 230 bis c.c., comma 5: “In caso di divisione ereditaria o di trasferimento di azienda i partecipi di cui al comma 1, hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732 c.c.”.
Quest’ultima disposizione stabilisce che “Il coerede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
Questa Corte (v. Cass. n. 27475 del 2008), nell’esaminare la ratio che ha esteso l’istituto del retratto successorio anche ai partecipi dell’impresa familiare, ha evidenziato che il legislatore ha inteso predisporre una più intensa protezione per il lavoro familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare. A fondamento dell’istituto sono pertanto rinvenibili giustificazioni ispirate alla tutela del lavoro cui partecipa la comunità familiare. Trattasi pertanto di valori espressivi di principi di rilievo costituzionale, che hanno indotto la Corte, in sede di interpretazione, ad individuare un ambito quanto più possibile esteso dell’istituto in esame, giungendo alla conclusione che la prelazione prevista dalla norma in favore del familiare, nel caso di alienazione dell’impresa di cui è partecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, senza che all’applicazione di tale istituto possa essere d’ostacolo la mancanza di un sistema legale di pubblicità dell’impresa familiare, avendo il legislatore inteso tutelare il lavoro più che la circolazione dei beni.
Ciò posto, ai fini dell’operatività della disposizione contenuta nell’art. 230 bis c.c., comma 5, una volta accertata la partecipazione ad una impresa familiare, è sufficiente che vi sia “trasferimento di azienda” affinché il partecipe debba essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di prelazione.
Stante il chiaro tenore letterale della norma è del tutto ininfluente che la cessione avvenga, come nella specie, mediante il conferimento dell’azienda in una società di persone – che è comunque un soggetto giuridico terzo – nel quale conservi un ruolo dominante il titolare dell’azienda medesima quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, perché ciò che conta è che di vicenda traslativa si tratti e perché la norma tutela il familiare partecipe che sia stato estromesso e non certo colui che invece sia stato incluso nell’operazione di trasferimento. La lettera della norma non consente l’interpretazione restrittiva patrocinata dalle parti ricorrenti, né in tal caso giova il riferimento all’ “estraneo” destinatario dell’operazione di cui all’art. 732 c.c. atteso che, come correttamente sostenuto in dottrina, a differenza della comunione ereditaria, l’estraneità non è richiesta per l’impresa familiare, considerando altresì che il rinvio all’art. 732 c.c. è effettuato dall’art. 230 bis c.c. “nei limiti in cui è compatibile”.
3. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 delle preleggi, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’inammissibilità della domanda con la quale G.P. ha esercitato il retratto, per essere venuto meno lo stato di comunione. Si specifica il motivo chiedendo a questa Corte “se il riferimento alla clausola “in mancanza di notificazione” – contenuto nell’art. 732 c.c. ai fini dell’inoperatività della decadenza dalla possibilità di esercitare il riscatto – possa essere estesa anche ai casi in cui tale notificazione vi sia stata, anche se contestualmente al conferimento del bene nella società di persone di cui si tratta”.
La censura non può essere condivisa.
Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che, ai fini dell’esercizio del retratto, la mancanza di notificazione è equivalente all’ipotesi in cui la denuntiatio sia avvenuta contestualmente alla cessione. Invero così come la mancanza di notificazione anche l’atto dispositivo avvenuto prima che si sia consumato il termine essenziale concesso al compartecipe per l’esercizio della prelazione priva quest’ultimo della possibilità di far valere il suo diritto, dando luogo all’azionabilità del riscatto dell’azienda nei confronti del terzo cessionario.
Inoltre la conoscenza da parte di G.P. del trasferimento d’azienda, in ragione della mera presenza dello stesso presso lo studio del notaio redigente l’atto di conferimento, non è comunque idonea a produrre gli effetti di una valida denuntiatio atteso che, secondo questa Corte, la “notifica di alienazione” ai sensi dell’art. 732 c.c., costituisce una proposta contrattuale che deve contenere con certezza tutti gli elementi idonei alla conclusione del negozio e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione (cfr. Cass. n. 5865 del 2016).
4. Dal rigetto del quinto motivo, una volta che l’equiparazione operata dalla Corte territoriale tra mancanza di notificazione e denuntiatio senza rispetto del termine bimestrale ha superato il vaglio di legittimità, deriva l’inammissibilità del settimo motivo di gravame.
Con esso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che i convenuti nel giudizio di primo grado non avrebbero svolto l’eccezione di decadenza dall’azione, reiterata in appello.
La critica si rivolge alla seconda ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia dalla Corte territoriale espressamente nel caso di “non voler equiparare, quanto agli effetti, la mancata concessione dello spatium deliberandi all’omesso avviso”. Tuttavia, una volta che la prima fondamentale ragione della decisione sulla ritenuta equiparazione “resiste” all’impugnazione proposta è ultronea la verifica di ogni ulteriore censura sul punto, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009).
La doglianza è peraltro infondata perché dalle parti degli atti processuali riportate nel ricorso per cassazione la formulazione dell’eccezione di decadenza di G.P. dall’azione di cui all’art. 732 c.c. non risulta adeguatamente formulata nel corso del giudizio.
5. Residua l’esame del sesto motivo di ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., in relazione all’art. 732 c.c. nonché all’art. 12 preleggi, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha dichiarato l’inammissibilità della domanda con la quale G.P. ha esercitato il retratto, per essere venuto meno lo stato di comunione per la morte del padre Giuseppe in data 11 luglio 2006.
Fermo il principio statuito da Cass. n. 27475 del 2008 innanzi richiamata, secondo cui anche la prelazione prevista dall’art. 230 bis c.c., comma 5, in favore del familiare, nel caso di alienazione dell’impresa di cui è compartecipe, è una prelazione legale, che consente il riscatto nei confronti del terzo acquirente, la questione proposta nel sesto motivo risulta inammissibilmente affetta dal carattere della novità.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata di questa S.C., qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).
Orbene questa Corte, circa il momento sino al quale può essere esercitata l’azione di riscatto, ha statuito che, dal tenore dell’art. 732 c.c., si evince che “I coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria”, facendone discendere che il concetto di liquidazione della quota da assumere quale riferimento ai fini dell’individuazione del limite temporale del perdurare del diritto al riscatto non può che coincidere con il consolidarsi, al momento della cessazione della permanenza del suo rapporto con l’impresa familiare, del diritto di credito del partecipe a percepire la quota di utili e di incrementi patrimoniali riferibili alla sua posizione (Cass. n. 17639 del 2016). Pertanto la questione nuova sottoposta a questa Corte richiederebbe ulteriori accertamenti di fatto certamente preclusi in questa sede.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Il comodato di immobile destinato a casa familiare non è precario

Cass. civ. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716
sul ricorso 18805-2014 proposto da:
M.G. (o G.), M.A.M. e M.C., le ultime due quali eredi di M.A. (v. ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RITA FELLI giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la prima, in calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.E., D.P.M.;
– intimati –
nonchè da:
M.E., D.P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE RASPONI 40, presso lo studio dell’avvocato ORIANA CIANCA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
M.G. (o G.), M.A.M. e M.C., le ultime due quali eredi di M.A. (v. ricorso p. 7), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA RITA FELLI giusta procura, per le ultime due, a margine del ricorso e, per la prima, in calce del ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 3302/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale.
Svolgimento del processo
M.G. nonchè M.A.M. e M.C., le ultime due quali eredi di M.A., ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3302/2013 che, rigettando sia l’appello principale sia quello incidentale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma/sezione distaccata di Ostia, il quale, respinta la domanda proposta da M.E. e D.P.M. nei confronti di M.D. (deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale si sono costituiti, quali suoi eredi, G., indicata nella sentenza di secondo grado anche come G., v. ricorso p. 5 e 7, e M.A.), volta alla declaratoria di acquisto per usucapione, da parte degli originari attori, del diritto di proprietà sull’immobile sito in (OMISSIS), ed accertata la operatività tra le parti di un contratto di comodato non “precario”, ha rigettato la domanda di restituzione avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.
M.E. e D.P.M. hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidente, al quale hanno resistito con controricorso le ricorrenti principali Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Ricorso principale.
1.1. Con il primo motivo le ricorrenti principali, lamentando la “violazione degliartt. 1803, 1809 e 1810 c.c.in riferimento (all’)art. 360 c.p.c., n. 3”, sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il rapporto di comodato in questione come a tempo indeterminato, per le esigenze abitative del nucleo familiare di M.E. e D.P.L., dovendosi invece lo stesso qualificarsi come comodato precario exart. 1810 cod. civ., sicchè il comodante potrebbe richiedere ad nutum la restituzione del bene, indipendentemente dal sopraggiungere di uno stato di bisogno urgente ed imprevisto.
1.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di leggeartt. 1803, 1809 e 1810 c.c.art. 2697 c.c.,artt. 115 e 116 c.p.c.in relazioneart. 360 c.p.c., n. 3”, deducono le ricorrenti principali che l’assunto della Corte di appello, secondo cui M.D. avrebbe concesso il godimento dell’appartamento agli originari attori, rispettivamente figlia e genero dell’originario convenuto e attuali controricorrenti ricorrenti incidentali, perchè lo adibissero a loro casa familiare, sarebbe palesemente infondato per essere frutto di un esame insufficiente degli atti di causa e di erronea loro interpretazione nonchè di erronea valutazione delle prove.
1.3. I due motivi che precedono, i quali, essendo connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.
Va anzitutto evidenziato che è inammissibile la censura proposta con il secondo motivo, in quanto, pur prospettando una violazione di legge, le ricorrenti si limitano a non condividere l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile di cui si discute in causa fosse stato concesso in comodato da M.D. ai coniugi M. – D.P. affinchè lo adibissero a casa familiare.
Stante l’inammissibilità di tale censura, cui consegue la conferma della sentenza impugnata in relazione al ritenuto vincolo di destinazione che connota il comodato intercorso tra le parti, occorre valutare se sia o meno corretta la soluzione in diritto fornita dalla Corte di appello. Al riguardo si osserva che risulta del tutto condivisibile l’assunto secondo cui il comodato, quando caratterizzato da vincolo di destinazione quale quello riscontrato nel caso in esame (destinazione dell’immobile alle esigenze abitative di un nucleo familiare), non può ritenersi “precario”.
Va, infatti, sul punto data continuità all’orientamento (sopravvenuto alla emanazione della pronuncia impugnata) secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicchè il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensidell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass., sez. un., 29/09/2014, n. 20448; Cass. 3/12/2015, n. 24618).
1.4. Con il terzo motivo, lamentando la violazione dell’art. 91 e ss. cod. proc. civ., le ricorrenti si dolgono della compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio operata dalla Corte territoriale alla luce della reciproca soccombenza e sostengono che la riforma della sentenza di merito con il conseguente accoglimento dell’appello incidentale dovrebbe comportare la violazione del principio della soccombenza per cui le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito dovrebbero essere poste a carico dei coniugi M. – D.P., con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
1.4.1. La doglianza è per un verso infondata, non potendo essere sindacata la scelta di disporre la compensazione delle spese di lite tutte le volte in cui non sia stato violato il criterio secondo cui gli oneri processuali debbono restare a carico della parte soccombente, e, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese.
1.5. Per le ragioni esposte il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.
2. Ricorso incidentale.
2.1. Va evidenziato che con l’atto intitolato “controricorso con ricorso incidentale”, i coniugi M. – D.P. non hanno proposto rituale ricorso incidentale, non avendo articolato specifici motivi, debitamente rubricati, con la precisazione delle norme di diritto su cui si fondano ma, nell’esaminare i motivi del ricorso principale, i medesimi hanno dedotto che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza di un contratto di comodato intercorrente tra le parti e qualificato come detenzione e non possesso il rapporto tra gli originari attori e l’immobile di cui si discute in causa e ciò – a loro avviso – sulla base di una errata e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie; hanno poi concluso chiedendo, oltre che il rigetto del ricorso principale, anche, in “accoglimento del ricorso proposto in via incidentale”, l’annullamento della sentenza impugnata “relativamente al capo che ha respinto le domande di accertamento dell’usucapione ai sensidell’art. 1158 c.c.dell’immobile” di cui si discute in causa “a favore degli odierni resistenti-ricorrenti in via incidentale”.
In ogni caso, pur a voler qualificare tali doglianze quale ricorso incidentale, le stesse sono comunque inammissibili, atteso che i ricorrenti incidentali si dolgono esclusivamente dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito, limitandosi a non condividerlo.
2.2. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
3. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Filiazione e dichiarazione giudiziale di paternità

Cass. civ. Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13880

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA N. 13880/2017
sul ricorso 29407/2015 proposto da:
B. G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso l’avvocato Giuliano Scarselli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesca Brombin, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B. D., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82, presso l’avvocato Antonella Iannotta, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Ricchi, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1655/2015 della CORTE D’APPELLO di Firenze, depositata il 29 settembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 2017 dal Cons. Dott. Maria Acierno;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuliano Scarselli che si riporta;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Ricchi Carlo che si riporta.
FATTO
B. D., …omissis…, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena B. G. per chiedere che ne fosse accertata e dichiarata giudizialmente la paternità naturale, asserendo di essere nata da una relazione che quest’ultimo aveva avuto con sua madre, M. L., nel …omissis….
Il B. G., costituitosi in giudizio, ha affermato di non ricordare di aver avuto una relazione sessuale con M. L., conosciuta in occasione delle lezioni di matematica che ella gli impartiva, e comunque di non essere stato informato di nulla all’epoca della nascita della presunta figlia, ma di essere stato ricontattato dalla donna soltanto nel …omissis… con una lettera contenente riferimenti a fatti avvenuti nel …omissis…, poi nel …omissis… con messaggi recapitati alla segreteria telefonica e infine nel …omissis… da B. D. con una lettera in cui questa dichiarava di essere sua figlia e di avere bisogno di denaro.
Istruita la causa con le prove documentali (le lettere sopracitate), l’interrogatorio formale del convenuto e la testimonianza di A. A., cugina dell’attrice, il Tribunale ha disatteso l’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio ed ha rigettato la domanda in quanto non ha rinvenuto alcun elemento, nemmeno di natura indiziaria, relativo al presunto rapporto di filiazione tra B. G. e B. D., non potendosi dare rilievo alle dichiarazioni della madre, chiamata in causa dal B.. La Corte d’appello di Firenze, investita dell’impugnazione proposta da B. D., ha invece disposto la consulenza tecnica d’ufficio genetica, cui l’appellato ha rifiutato di sottoporsi per ragioni di salute. Con sentenza del 4 settembre 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, la corte territoriale ha accolto la domanda di B. D. ed ha dichiarato la stessa figlia di B. G., disponendo le relative annotazioni a margine dell’atto di nascita.
In particolare la Corte territoriale ha rilevato, per quel che ancora interessa:
che l’ordinanza di ammissione della c.t.u. genetica non era viziata d’illegittimità in quanto essa trovava fondamento, da un lato, nell’esistenza di elementi di prova circa la sussistenza di una relazione tra lui e M. L. in epoca compatibile con il concepimento; dall’altro, nella peculiarità dell’oggetto dell’accertamento, che richiede l’ausilio di specifiche indagini tecniche da parte di un accertamento peritale in funzione c.d. percipiente;
che il diniego opposto dal B. di sottoporsi ad esame peritale risultava ingiustificato anche alla luce del suo quadro clinico, attesa l’assoluta non invasività dell’indagine, consistente in un semplice prelievo salivare dalla mucosa boccale;
che tale rifiuto ingiustificato, valutato congiuntamente all’incontestata frequentazione tra il B. e M. L. in epoca compatibile con il concepimento, integrava la prova della fondatezza della domanda di accertamento di paternità.
DIRITTO
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, accompagnato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., B. G.. Resiste con controricorso, anch’esso accompagnato da memoria, B. D.. Nel ricorso viene preliminarmente eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 269 cod. civ., per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità del regime giuridico relativo alla maternità e alla paternità naturali. Infatti, mentre la donna può scegliere di non essere madre abortendo il feto ai sensi della Legge n. 194/1978 o esercitando, alla nascita del figlio, il proprio diritto di rimanere anonima ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, l’uomo non ha diritto di scegliere di non essere padre, perchè non ha la possibilità di rimanere anonimo e non può sottrarsi all’azione di cui all’art. 269 cod. civ.. L’eccezione deve essere disattesa per manifesta infondatezza, in condivisione con quanto espresso sul punto dalle pronunce di questa Corte n. 12350 del 18 novembre 1992 e n. 3793 del 15 marzo 2002. Le situazioni della madre e del padre, che secondo il ricorrente sarebbero normativamente discriminate con asserita violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., non sono paragonabili, perchè l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della Legge n. 194/1978 o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396/2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse.
Il ricorrente censura altresì la sentenza impugnata con quattro motivi, deducendo:
1) nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118, 258, 260 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. perchè la Corte d’appello ha disposto l’esame genetico sul B. non con ispezione corporale ex art. 118 cod. proc. civ., ma, illegittimamente, con consulenza tecnica d’ufficio, mancando di conseguenza di rispettare le garanzie che le norme processuali pongono a tutela della persona sottoposta a ispezione, in particolare i presupposti dell’indispensabilità dell’accertamento e dell’assenza di un grave danno per la parte. Tuttavia, pur non applicando dell’art. 118, comma 1, cod. proc. civ. la sentenza applica illogicamente il secondo comma, utilizzando come argomento di prova il rifiuto di comparizione all’ispezione.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. perchè il secondo comma di detto articolo stabilisce che possono trarsi argomenti di prova dal rifiuto di consentire all’ispezione opposto dalla parte “senza giusto motivo”. La sentenza impugnata, oltre a non definire la clausola generale costituita dal “giusto motivo”, non ha dato alcun rilievo alle difficili condizioni di salute che impedivano al B. di sottoporsi all’esame, come attestato da due certificati medici. Dal combinato disposto dell’art. 30 Cost., comma 4 (“la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) e art. 32 Cost. (che riconosce il diritto fondamentale alla salute) ben può argomentarsi che il rispetto della salute psico-fisica del presunto padre è un limite che integra il “giusto motivo” ex art. 118, comma 2, cod. proc. civ..
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 196 e 356 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. perchè la Corte d’appello ha illegittimamente condiviso le conclusioni del c.t.u. sulla mancanza di un giusto motivo di rifiuto di sottoporsi all’esame biologico, malgrado il consulente stesso non abbia esaminato direttamente il ricorrente. Sarebbe stato necessario disporre una nuova c.t.u. per accertare se la sottoposizione del B. all’esame dovesse essere evitata per la sussistenza di un “grave danno” ex art. 118 cod. proc. civ., comma 1, o fosse giustificato un suo rifiuto.
4) Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al comportamento processuale leale e collaborativo del B., che in primo grado ha chiamato in causa M. L. e ha prodotto le lettere che gli erano state inviate. La Corte d’appello fonda la propria decisione unicamente sul rifiuto di sottoporsi all’esame biologico e sull’accertata frequentazione tra il B. G. e la B. D. in epoca compatibile con il concepimento, ma omette di considerare il fatto decisivo costituito dal comportamento del ricorrente.
Il primo motivo è infondato.
Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. E’ necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perchè la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13 marzo 2009, n. 4792 del 26 febbraio 2013). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sè suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari (Cass. n. 14462 del 29 maggio 2008). Al contrario, gli artt. 118, 258 e 260 cod. proc. civ., di cui il ricorrente asserisce la violazione, attengono all’ispezione corporale e sono pertanto estranei all’accertamento tecnico in questione, non costituendo il prelievo ematico (al pari del prelievo di saliva dalla mucosa buccale) un’ispezione corporale, ma un mezzo necessario per l’espletamento della consulenza genetica ed ematologica (Cass. n. 8733 del 9 aprile 2009).
Di conseguenza, priva di pregio è la censura di violazione di legge per aver fatto la sentenza impugnata applicazione dell’art. 118, comma 2, cod. proc. civ. che dispone che il giudice possa “desumere argomenti di prova” dal rifiuto ingiustificato di eseguire l’ordine di ispezione, pur senza aver applicato il comma 1, che disciplina le forme e le garanzie del subprocedimento istruttorio di ammissione e assunzione dell’ispezione giudiziale. In realtà il diniego opposto dal B. rispetto all’indagine genetica disposta dalla Corte d’appello è stato considerato, unitamente ad altri elementi, come contegno processuale valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. alla stregua di argomento di prova (a pag. 7 della sentenza si legge infatti che “il comportamento difensivo della parte risulta suscettibile di valutazione ex art. 116 cod. proc. civ.”). Con particolare riferimento alla materia de qua giurisprudenza consolidata, invero, ammette che il contegno processuale possa di per sè solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19 settembre 1997, n. 3976 del 19 marzo 2002, n. 18224 del 22 agosto 2006, n. 12971 del 24 luglio 2012).
Anche il secondo motivo è infondato.
Non è censurabile la sentenza impugnata per aver ritenuto ingiustificato il rifiuto del B. di sottoporsi all’esame genetico anche a fronte dei certificati medici attestanti il suo impedimento a sottoporsi ad accertamenti clinici ed ematologici. Del tutto correttamente la Corte territoriale ha condiviso, al riguardo, la valutazione del consulente tecnico d’ufficio che ha spiegato in modo esauriente che non di “accertamento clinico” o “esame ematologico” si trattava, ma di un semplice prelievo salivare eseguito mediante strofinamento di un tampone all’interno della bocca, rispetto a cui i suddetti certificati medici non segnalavano nessun tipo di specifica controindicazione. Pienamente condivisibile e del tutto adeguatamente argomentata l’esclusione del rilievo dei disturbi ansiosi-depressivi di cui il B. è affetto rispetto all’esame da svolgere, essendo tali disturbi legati all’esito complessivo del giudizio e non ad una specifica scansione processuale, come insindacabilmente accertato nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta il mancato espletamento di un’ulteriore consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare ex ante la sussistenza del “grave danno” ex art. 118 cod. proc. civ., derivante dalla sottoposizione del B. all’esame genetico, è manifestamente infondato in quanto, come illustrato supra, non di ispezione corporale si tratta, ma di consulenza tecnica (artt. 191 cod. proc. civ. e segg.), per cui l’applicazione dell’art. 118 cod. proc. civ., non è in questione. A identico rilievo soggiace la doglianza circa il mancato espletamento di una consulenza tecnica volta a verificare ex post la legittimità del rifiuto di sottoporsi all’esame. A tacere del fatto che non risulta che l’odierno ricorrente abbia formulato nel giudizio di merito alcuna specifica istanza in tal senso (il che introduce un profilo d’inammissibilità), deve sottolinearsi che la c.t.u. è un mezzo istruttorio rimesso all’apprezzamento officioso del giudice di merito, esercizio di una facoltà discrezionale (ex multis, Cass. n. 6144 del 13 marzo 2009). Vero è che, come spiegato nella sentenza richiamata dal ricorrente (Cass. n. 10894 dell’11 maggio 2007), tale potere discrezionale è censurabile in sede di legittimità ove la motivazione della sentenza sia affetta da vizi logici e giuridici, ma non è evidentemente questo il caso, mancando a monte (come rilevato pure a p. 34 del controricorso e non contrastato dal ricorrente nella memoria depositata) una qualsivoglia istanza di integrazione o rinnovazione della c.t.u. su cui il giudice avrebbe dovuto esprimersi.
Il quarto ed ultimo motivo, con cui il ricorrente si duole dell’omesso esame del proprio comportamento processuale leale e collaborativo, è inammissibile perchè mira a censurare nel merito l’accertamento dei fatti posto dalla Corte d’appello a fondamento della propria decisione. E’ pacifico, invero, che sia devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (Cass. n. 9032 del 7 aprile 2017).
Nella specie, il ragionamento decisorio della sentenza impugnata è congruamente motivato e risulta privo di vizi logici e giuridici: rilievo fondamentale ha assunto l’ingiustificato rifiuto del B. di sottoporsi all’accertamento genetico, fatto dotato di così elevato valore indiziario da poter costituire esso solo la dimostrazione della fondatezza della domanda ex art. 269 cod. civ. (Cass. n. 6025 del 25 marzo 2015). Unitamente a ciò la Corte territoriale ha valutato la circostanza (incontestata) che il B. G. e la B. D. si fossero frequentati in epoca compatibile con il concepimento, nonchè la testimonianza di A. A., cugina dell’odierna controricorrente, la quale ha dichiarato essere noto in famiglia che la zia all’epoca avesse avuto una relazione con una persona molto più giovane di lei, quale poteva essere il B.. Peraltro, anche la condotta stragiudiziale dello stesso, consistente nell’aver ignorato le lettere inviategli da M. L. e D., è stata valorizzata, insindacabilmente, trattandosi di valutazione dei fatti, dal giudice di merito come ulteriore indizio del suo atteggiamento elusivo dell’accertamento dei fatti.
Per i rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e i riferimenti geografici.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.