Il limite temporale dei provvedimenti della separazione è dato dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

Cass. civ. Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3913
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2383/2015 R.G. proposto da:
M.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Ulpiano Morcavallo, con domicilio eletto in Roma, via Settembrini n. 28, presso lo studio del medesimo difensore;
– ricorrente –
contro
I.M., rappresentato e difeso dall’ Avv. Mara Roncoletta, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio dell’Avv. Roberto Canestrelli;
– controricorrente –
e contro
Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello di Trento;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Trento depositata il 20 ottobre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data (OMISSIS) il Tribunale di Trento pronunciava la separazione personale dei coniugi M.L. e I.M., disponendo l’affido condiviso dei figli minori D. e Ma. ad entrambi i genitori – eccettuate le decisioni attinenti alla salute e all’alimentazione dei figli, che venivano attribuite in via esclusiva allo I. – e la collocazione abitativa degli stessi presso il padre.
La Corte d’ Appello di Trento, con sentenza in data 2 ottobre 2014, rigettava l’impugnazione proposta da M.L. al fine di veder addebitata la separazione al marito e sentir affidare i figli minori congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia la M., affidandosi a tre motivi di impugnazione.
I.M. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensidell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del processo e, di conseguenza, della sentenza in ragione della violazione del disposto degliartt. 315-bis c.c., art. 6 della Convenzione di Strasburgo, recepita con la L. n. 77 del 2003,art. 111 Cost., commi 1 e 2, e art. 12 della Convenzione per i diritti del fanciullo, ratificata con laL. n. 176 del 1991, dal momento che il collegio d’ appello, a dispetto dell’espressa richiesta avanzata dalla difesa, non aveva proceduto all’ascolto dei minori, pur non avendone esclusa la capacità di discernimento e non avendo individuato alcun profilo pregiudizievole ostativo all’adempimento, e aveva invece ritenuto che l’attività potesse essere surrogata dall’esame dell’interazione fra genitori e figli compiuto dal consulente tecnico d’ufficio.
Il secondo mezzo lamenta, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), la violazione e la falsa applicazionedell’art. 337 c.p.c., comma 2, primo periodo, eart. 337-quater c.c., comma 1, dal momento che la corte territoriale, nel prevedere l’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i coniugi separati, aveva estromesso la madre dall’ esercizio dell’affidamento rispetto alle scelte per cure mediche ed alimentazione, senza indicare però alcun nocumento derivante ai minori dall’esercizio della funzione parentale materna rispetto a questi profili, e aveva disposto questa esclusione non in base al parametro di giudizio costituito dal superiore interesse dei minori, ma in ragione di convincimenti espressi dalla ricorrente in ordine alla non opportunità di sottoporre i figli a vaccinazione; nel contempo il collegio d’ appello aveva omesso di esaminare fatti decisivi e controversi, costituiti da un lato dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio depositata in data 31 agosto 2013, da cui risultava che a causa dell’ inibizione della partecipazione materna alla somministrazione delle cure mediche si era presentato il pericolo di ingravescenza di una malattia temporanea di uno dei minori, dall’altro dai contenuti della relazione di parte del 21 maggio 2013 che escludeva l’esistenza di disturbi di ordine psichiatrico della M. e la possibilità di riconnettere a patologie di questo tipo le sue convinzioni circa gli effetti dannosi delle vaccinazioni e l’utilità di trattamenti omeopatici e di cure di patologie mediante la regolamentazione del regime dietetico, dando conto peraltro della successiva rimeditazione di simili opinioni.
Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata per violazione e falsa applicazionedell’art. 337-ter c.c., comma 2, primo periodo, in quanto la Corte d’ Appello aveva disposto la collocazione prevalente dei figli minori presso il domicilio paterno non in ragione della complessiva valutazione del superiore interesse dei minori e a seguito dell’ apprezzamento di elementi obiettivi, ma in virtù di una soggettiva valutazione del carattere della ricorrente, compiuta sulla base di dati di fatto ed episodi singolarmente considerati e privi di alcun significato reale.
4. Il controricorrente, prima di contrastare nel merito gli avversi motivi, ha eccepito exart. 100 c.p.c.la carenza di interesse dell’odierna ricorrente a ottenere una pronuncia in tema di affidamento condiviso e collocazione dei figli minori, stante la precedente assunzione in sede di divorzio dei provvedimenti provvisori e urgenti previsti dallaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 8.
Al riguardo è opportuno in via preliminare rilevare come l’odierna ricorrente avesse invece interesse a presentare i motivi di ricorso in esame, pur a seguito dell’assunzione nell’ambito del procedimento di divorzio dei provvedimenti previsti dallaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 8.
Secondo il costante orientamento di questa Corte la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, il cui limite temporale di efficacia è rappresentato proprio dal passaggio in giudicato della sentenza che determina il venir meno del vincolo coniugale (si vedano in questo senso, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 5062 del 28/02/2017, Rv. 644316 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 19555 del 26/08/2013, Rv. 627564 – 01).
Il medesimo principio opera anche quando il ricorso si appunti unicamente su statuizioni di carattere non patrimoniale, quali i provvedimenti assunti nel caso di specie in merito all’ affidamento condiviso dei figli minori e alla loro collocazione residenziale.
I provvedimenti urgenti assunti dal Presidente del Tribunale nell’ambito del procedimento di divorzio nell’interesse dei coniugi e della prole ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 8, hanno infatti carattere provvisorio e interinale e, come tali, non elidono l’ interesse giuridico delle parti a evitare la formazione del giudicato sfavorevole separatizio fino alla definitività della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (“I provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall’art. 4, n. 8, della legge sul divorzio, in quanto diretti ad apprestare un regolamento essenziale ed immediato alla famiglia nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni definitive, non possono che regolare provvisoriamente i rapporti tra le parti nell’ambito temporale del processo di divorzio, e non interferiscono con il regime fissato dalle statuizioni adottate in sede di giudizio di separazione o di giudizio di revisione delle condizioni di separazione” Sez. 1, Sentenza n. 14381 del 08/07/2005, Rv. 583788 – 01).
5. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 155-sexies c.c., comma 1, applicabile ratione temporis, al paridell’art. 336-bis c.c.attualmente in vigore, prevedeva che prima di assumere i provvedimenti di cuiall’art. 155 c.c.il giudice disponesse l’audizione del figlio minore ove avesse compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Questa Corte, nel verificare la portata di un simile obbligo rispetto a minori infradodicenni, come nel caso di specie, ha ritenuto che le disposizioni normative in parola conferiscano al giudice un potere discrezionale di disporne l’ascolto, anche al fine di verificare la capacità di discernimento, senza tuttavia imporgli di motivare sulle ragioni dell’ omessa audizione, salvo che la parte abbia presentato una specifica istanza indicando gli argomenti ed i temi di approfondimento sui quali ritenga necessario I’ ascolto del minore (Sez. 1 -, Sentenza n. 5676 del 07/03/2017, Rv. 644655 – 01).
Dunque l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Sez. 1, Sentenza n. 19327 del 29/09/2015, Rv. 637219 – 01).
Nel caso di specie la corte territoriale, dovendo assumere provvedimenti per l’affidamento di minori che al momento della decisione avevano un’età ben distante da quella che lascia presumere una capacità di discernimento e comporta un obbligo di audizione (dato che all’epoca i due bambini avevano rispettivamente sei e quattro anni di età), ha spiegato che l’incombente, in assenza dei presupposti, si rivelava comunque del tutto inutile, perché i figli della coppia erano già stati sentiti dal consulente d’ ufficio in una pluralità di occasioni sulle questioni riguardanti il loro affidamento e non vi erano stati mutamenti che giustificassero ulteriori approfondimenti peritali.
Il provvedimento impugnato è perciò esente da censure, dato che ha spiegato le ragioni per cui l’audizione dei minori non doveva essere compiuta, per la sua inutilità.
6. La corte territoriale, nel prendere atto della richiesta di affidamento condiviso dell’appellante anche rispetto ad alimentazione e cure mediche, ha registrato (a pag. 7 della decisione impugnata) che nessun elemento era stato addotto dalla M. al fine di supportare le censure mosse alla sentenza di primo grado su questo preciso punto, ha constatato nel contempo come non fossero state in alcun modo confutate le motivazioni offerte dal primo giudice e ha confermato perciò le determinazioni della decisione impugnata sotto questo profilo.
Siffatta statuizione è coerente con il principio secondo cui la cognizione del giudice di appello resta circoscritta alle questioni dedotte dall’ appellante attraverso specifici motivi, tramite l’illustrazione di argomentazioni che si contrappongano a quelle svolte nella sentenza impugnata e siano idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità e possano essere correlate con la motivazione della pronuncia gravata (Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411 – 01).
L’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi previstodall’art. 342 c.p.c.integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con il conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza appellata (Sez. U, Sentenza n. 16 del 29/01/2000, Rv. 533632 – 01); ne deriva l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che torni a porre in discussione in questa sede la questione di merito non congruamente sollevata in sede di appello.
8. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La disciplina previstadall’art. 155 c.c.è compatibile con la collocazione abitativa del minore presso uno dei genitori a cui si accompagni l’individuazione di un regime di visita per l’altro (Sez. 1, Sentenza n. 18131 del 26/07/2013, Rv. 627495 – 01).
L’individuazione del genitore collocatario deve poi avvenire all’esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’ unione, tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (si vedano in questo senso Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016, Rv. 641025 – 01, Sez. 6 – 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015, Rv. 636765 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Rv. 589895 – 01).
E ciò corrisponde a quanto è stato fatto dalla corte territoriale, la quale è giunta alla conclusione di confermare la soluzione adottata dal giudice di primo grado sulla base di accertamenti peritali protratti nel tempo che, dopo aver esaminato entrambi i genitori nei rapporti fra loro e con i figli e aver verificato sia l’ambiente materno che quello paterno, hanno individuato in quella prescelta la soluzione più tutelante per gli interessi dei minori, dato che la madre non aveva dimostrato di essere ancora in grado di assumere i comportamenti più adeguati nei confronti dei discendenti se non dietro suggerimento e indicazione del consulente.
8. In forza dei motivi appena esposti il ricorso non può che essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi e Euro 3.000 per compenso professionale, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma delD.Lgs. 196 del 2003,art.52in quanto imposto dalla legge.

La condotta aggressiva dell’uomo va comunque punita, anche se “provocata” dall’atteggiamento esasperante della donna

Cass. del 21 marzo 2018 n. 6997.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.A.
contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la sua separazione dal marito
F.V.M. andasse addebitata a quest’ultimo, risultando provato che il venir meno
dell’unione matrimoniale e l’elevata conflittualità esistente fra i coniugi era stata
determinata dalla condotta aggressiva e violenta tenuta dal marito verso la moglie.
La sentenza, pubblicata il 25.7.016, è stata impugnata da F. con ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, cui C. resiste con controricorso.
Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c. Il ricorrente ha depositato
memoria.
Motivi della decisione
Ritenuto che:
Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 151 c.c., il ricorrente deduce
che la corte d’appello non ha operato la dovuta comparazione fra il suo
comportamento e quello della moglie, nè ha verificato se la situazione di
intollerabilità della convivenza fosse preesistente alle condotte addebitategli,
ritenute causa della separazione.
Col secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione ed error in procedendo, F.
lamenta l’errata ricognizione delle risultanze istruttorie ed, in particolare, delle
dichiarazioni rese dalla cognata, in parte inutilizzabili ed in parte del tutto
generiche.
Col terzo motivo, che denuncia error in procedendo per l’omesso esame di
documenti ed ulteriore violazione dell’art. 151 c.c., il ricorrente torna a sostenere che
la corte del merito avrebbe, da un lato, sottovalutato le cause scatenanti dei suoi
comportamenti, determinati da una situazione che si protraeva da tempo (le cattive
condizioni igieniche dell’appartamento coniugale per la presenza, imposta dalla
moglie, di numerosi animali maltenuti), che era stata riscontrata anche dai CC.,
nell’occasione in cui erano intervenuti a sedare una lite, e, dall’altro, omesso di
considerare ulteriori comportamenti della consorte (le false accuse rivoltegli di far
uso di stupefacenti, di averla minacciata con una pistola, di essersi indebitamente
appropriato di oggetti) che miravano unicamente a danneggiarlo.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’assunto del ricorrente è infatti smentito dalla piana lettura della sentenza
impugnata, nella quale la corte del merito ha dato atto sia che la conflittualità fra i
coniugi era risalente nel tempo, sia che la condotta della moglie contribuiva ad
esasperare la loro relazione, ma, nell’operare proprio quel giudizio di comparazione
che si assume omesso, ha ciò nonostante ritenuto che la causa determinante
dell’intollerabilità della convivenza fosse costituita dai comportamenti reattivi del
marito, che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica della signora.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Premesso che l’omessa (o l’errata) valutazione da parte del giudice di risultanze
istruttorie non integra un errore procedurale e può essere denunciata solo sotto il
profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nei limiti in cui l’attuale testo della
norma lo consente), va infatti rilevato che la prima delle due censure in esame si
risolve nella richiesta di una diversa lettura di dichiarazioni testimoniali che,
peraltro, costituiscono solo uno degli elementi di prova sui quali la corte d’appello
ha fondato la propria decisione.
La seconda lamenta invece l’omesso esame di taluni fatti storici, ma non chiarisce se
essi abbiano formato oggetto di contraddittorio fra le parti, nè ne illustra la
decisività, e di altri fatti che il giudice del merito ha invece considerato, traendone
però una valutazione difforme da quella auspicata, che non può essere sindacata
nella presente sede di legittimità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso
forfetario e accessori di legge Dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso
menzionati.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018.

Costringere i figli ad assistere alle liti violente è reato.

Cass. sent. del 2 maggio 2018 n. 18833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.N., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2017 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.N. in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) (di calunnia, furto aggravato ed indebito utilizzo di bancomat) perchè estinti per sopravvenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena alla medesima inflitta in ordine alla residua imputazione di cui al capo A), di maltrattamenti in danno dei due figli minori, commessa in concorso col convivente Be.Ma..
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia Avv. Fusi Massimo, B.N. chiede l’annullamento della sentenza per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 572 cod. pen.. A sostegno del ricorso, evidenzia come, secondo la ricostruzione operata dei giudici della cognizione, i maltrattamenti sarebbero consistiti nell’aver costretto i figli minori a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione derivante dal fatto di dover assistere, quali spettatori passivi, alle violente dispute intercorse fra i genitori coimputati, senza peraltro essere mai direttamente oggetto di aggressioni o soprusi nè di violenza psicologica, come comprovato dal fatto che – giusta le conclusione del consulente tecnico del P.M. le presunte vittime non hanno manifestato alcun segno di disagio familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per le ragioni di seguito esposte.
2. La decisione del ricorso ruota intorno alla configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. nel caso in cui la condotta in ipotesi maltrattante non si sia tradotta in comportamenti vessatori – fisici e/o psicologici – rivolti direttamente verso la vittima, ma si sostanzi nel far assistere quest’ultima, quale spettatore passivo, alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona. In particolare, avendo riguardo al caso sub iudice, se il reato di maltrattamenti in famiglia possa ritenersi integrato dalla condotta serbata dai genitori nei confronti dei loro figli minori (giusta contestazione) “per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell’ambito del rapporto di convivenza (….) mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti”.
3. In risposta all’omologa deduzione mossa con l’atto d’appello, la Corte fiorentina ha argomentato che i minori, sia pure non direttamente investiti dalle violenze e dai soprusi che hanno reciprocamente coinvolto la B. ed il coimputato, sono stati vittime di “violenza assistita”, in quanto costretti dai genitori ad assistere passivamente alle loro feroci dispute, sebbene – come dato conto dal consulente tecnico del P.M. – essi non abbiano manifestato segnali di disagio familiare, circostanza – quest’ultima – stimata adeguatamente spiegabile con il periodo relativamente breve oggetto delle condotte contestate e con il fatto che “talune forme di imbarazzo” possono non essere state percepite dal consulente (v. pagina 3 della sentenza impugnata).
4. In linea generale, mette conto di rilevare come il reato di maltrattamenti sia un reato contro la famiglia (precisamente contro l’assistenza familiare) e come il suo oggetto giuridico sia costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica (ex plurimis Sez. 6 del 24/11/2011 n. 24575, Rv. 252906).
4.1. In ossequio alla ratio ed al bene giuridico protetto, il raggio di copertura dell’incriminazione non può, pertanto, non estendersi a comprendere tutti i soggetti che facciano parte della sfera familiare e che possano subire un pregiudizio alla propria integrità psico-fisica a cagione dei comportamenti aggressivi maturati in detto contesto.
4.2. D’altra parte, va sottolineato come la norma all’art. 572 cod. pen. sanzioni la condotta di chi “maltratta”, espressione verbale all’evidenza ampia (tanto da risultare, ad avviso di taluna dottrina, indeterminata), nell’ambito della quale possono pertanto rientrare non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P, Rv. 256962), potendo il reato essere difatti integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sè, non costituiscono reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270).
Ne discende che la condotta sanzionata dall’art. 572 cod. pen. non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, può realizzarsi tanto con un’azione, quanto con un’omissione, e può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo (Sez. 5 del 22/10/2010 n. 41142, Rv. 248904; Sez. 6 del 21/12/2009, n. 8592, Rv. 246028).
4.3. Occorre rimarcare come l’ampiezza dei confini della materialità del reato sia stata “controbilanciata” in via interpretativa dalla duplice prescrizione che, da un lato, le condotte vessatorie siano state reiterate nel tempo (id est che sussista la c.d. abitualità); dall’altro lato, che l’agire criminoso sia connotato da idoneità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, e cioè che abbia cagionato uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima. Su questa linea, questa Corte ha affermato che il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche da comportamenti vessatori che si protraggano per un lasso di tempo limitato, a condizione che ciò sia utile alla realizzazione della ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Sez. 6, n. 1999 del 09/12/1992 – dep. 1993, Gelati, Rv. 193273). Non è dunque necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto perchè il reato è caratterizzato da un’unità significante costituita da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo: cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze (Sez. 6, n. 24727 del 27/04/2015, non massimata).
Deve dunque escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma la propria autonomia di reati contro la persona) (Sez. 6, n. 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794).
4.4. Sotto diverso aspetto, va notato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, i maltrattamenti inflitti da un coniuge all’altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, a norma dell’art. 330 cod. civ., per le inevitabili ripercussioni negative sull’equilibrio fisiopsichico della prole e sulla serenità dell’ambiente familiare e poichè, ancora, denotano mancanza di quel minimo di disponibilità affettiva e pedagogica richiesto in chi esercita la potestà parentale.
4.5. Va, infine, rammentato come il reato di maltrattamenti richieda non un dolo intenzionale – inteso quale perseguimento dell’evento (sofferenza della vittima) come scopo finale dell’azione -, ma soltanto il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (Sez. 6, n. 15680 del 28/03/2012, F., Rv. 252586).
5. Tanto premesso quanto agli elementi costituiti (oggettivo e soggettivo) del reato di cui all’art. 572 cod. pen., non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all’interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare – quale mero testimone – alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un’offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.
D’altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell’ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.
5.1. Ritiene, nondimeno, il Collegio che il delitto di maltrattamenti scaturente da una condotta riportabile alla c.d. violenza assistita, proprio perchè fondato su di una relazione non diretta, ma indiretta fra il comportamento dell’agente e la vittima – essendo l’azione rivolta a colpire non il minore, ma altri ovvero, come nella specie, connotandosi per la reciprocità delle offese fra i genitori – postula una prova rigorosa che l’agire – in ipotesi – illecito, per un verso, sia connotato dalla c.d. abitualità; per altro verso, sia idoneo ad offendere il bene giuridico protetto dall’incriminazione, id est abbia cagionato secondo un rapporto di causa-effetto – uno stato di sofferenza di natura psicofisica nei minori spettatori passivi.
5.2. Presupposti obbiettivi imprescindibili della condotta di cui la Corte non ha adeguatamente dato conto, là dove – con una motivazione all’evidenza sommaria ed assertiva – ha ripreso le conclusioni del consulente tecnico del P.M. secondo cui i bambini, pur non avendo manifestato alcun segno di disagio familiare, devono ritenersi “vittime di una forma di violenza assistita” e non ha verificato se effettivamente il rapporto estremamente conflittuale esistente fra i genitori, cui i figli erano costretti loro malgrado ad assistere, abbia avuto valenza maltrattante e tale da produrre la condizione di afflizione che connota il delitto.
6. Tanto premesso, la sentenza deve essere annullata per difetto di motivazione.
Nondimeno, il reato risulta medio tempore estinto per prescrizione, di tal che la decisione va rinviata al giudice civile per la pronuncia circa l’eventuale responsabilità civile scaturente dal delitto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Visto l’art. 578 cod. proc. pen. annulla medesima sentenza ai fin civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018

I requisiti per l’assegno divorzile attengono alla mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità di procurarseli e prescindono dal “tenore di vita”.

Tribunale di Matera, sent. del 7 marzo 2018
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Giorgio PICA Presidente,
relatore Tiziana CARADONIO Giudice Mariadomenica MARCHESE Giudice ha pronunciato la
seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 776/2015 R.G.A.C., T R A
D.L., nato a Potenza il dd-mm-aaaa ed ivi residente a Xxxxxxxxxx, n. xx, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Leonardo Pinto e Cesare Pinto, in virtù di mandato a margine del ricorso
introduttivo; RICORRENTE E B.E., nata a Potenza il gg-mm-yyyy ed ivi residente al Yyyyyyy,
n. yy, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Coviello, in virtù di mandato in calce alla
comparsa di costituzione; RESISTENTE NONCHE’ PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO ex lege OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI: all’udienza del 6-4-2017 i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni
rassegnate nei rispettivi atti, e precisate all’udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso depositato il 7-5-2015 D.L., premesso:
di avere contratto matrimonio civile a B. (Paese Estero) il dd-m-Aaaa con B.E., dal quale era
nata la figlia _. il gg-mm-aaaa; che con decreto del 7-1-2010, il Tribunale di Potenza aveva
omologato la separazione dei coniugi, confermando le condizioni così concordate: «i coniugi
vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto e, salvo diversi accordi che
assumeranno in specifiche occasioni in rapporto alla volontà della figlia, che essi si impegnano
ad assecondare, stabiliscono che: 1) la figlia E., di anni 4, rimarrà in affidamento condiviso ai
coniugi, con residenza prevalente presso la madre; 2) il padre dovrà incontrare e tenere con sé
la figlia il lunedì e martedì di ogni settimana, a partire dalle ore 15.00 e sino alle ore 20.00, e
potrà farlo con la medesima tempistica negli altri giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) previa
intesa da assumere con l’altro genitore entro il fine settimana precedente in rapporto alle
esigenze lavorative di entrambi; 3) il padre, a fine settimana alterni, potrà tenere con sé là
figlia, presso il proprio domicilio anche di notte, dal venerdì pomeriggio alla domenica
pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di salute o per altri gravi motivi; 4)
durante le festività natalizie, salvi diversi accordi tra i genitori, ad anni alterni, ciascun genitore
terrà con sé la figlia – in deroga a quanto previsto dai punti precedenti – o nei giorni 24, 25, 26
dicembre, ovvero nei giorni 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
2
5) per la festività di Pasqua, salvi diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà la domenica
con un genitore e il lunedì con l’altro ad anni alterni, mentre per il compleanno, sempre salvi
diversi accordi tra i genitori in rapporto alla volontà della figlia, rimarrà ad anni alterni con
ciascuno dei genitori, in entrambi i casi in deroga alle previsioni di cui ai punti che precedono;
6) durante il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla
riapertura di questa, salvi diversi accordi tra i genitori, gli stessi terranno con sé la bambina
per periodi venti giorni consecutivi ciascuno; 7) i genitori consentiranno alla figlia dì
comunicare con l’altro genitore tutte le volte che ciò sia possibile, permettendo ogni diversa
modalità organizzativa e di incontro che dia modo alla piccola E. di vivere con la maggiore
serenità possibile la loro separazione; 8) il signor D.L. verserà alla signora B.E., entro il giorno
10 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento) di cui € 500,00 (cinquecento) a titolo di
contributo per il suo mantenimento ed € 300,00 (trecento) per quello della figlia E., da
aggiornare annualmente secondo gli indici Istat e, in occasione del pagamento della 13° e 14°
mensilità (marzo e dicembre di ogni anno), verserà alla signora B.E. un ulteriore importo di
euro 750,00 (settecentocinquanta) e, perciò, forfettariamente e complessivamente euro 1.500;
9) il signor D.L. si obbliga a garantire alla signora B.E. la copertura assicurativa per spese
mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento) mensili; 10) le spese straordinarie
necessarie per la minore, ivi comprese quelle necessarie per libri scolastici, occorrente
scolastico e viaggi- studio, dovranno essere preventivamente decise congiuntamente dai
genitori e la relativa spesa sarà posta a carico del signor D.L.; 11) il genitore gravato
dell’assegno di mantenimento mensile potrà eseguire integralmente la detrazione Irpef per
“figli a carico»; e che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva che il Tribunale adìto: 1)
dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto da D.L. e B.E. in data 13-9-2003,
trascritto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di Potenza al n. XX, P. Il S.C., e
conseguentemente ordinasse all’ufficio dello stato civile del predetto Comune l’annotazione
dell’emananda sentenza; 2) affidasse la minore E. ad entrambi i genitori con collocamento
della medesima presso l’abitazione della madre, in Matera alla Via Xxxxxxxx n. XX. 3) ponesse
a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di €. 350,00 in favore della minore
E. da corrispondere alla madre, convivente, anticipatamente, il primo giorno di ogni mese. 4)
ponesse a carico di ciascun genitore le spese straordinarie della figlia minore nella misura del
50%, secondo le indicazioni specificate in ricorso; 5) dichiarasse l’insussistenza del diritto
della B.E. all’assegno divorzile; 6) regolasse il diritto di visita della figlia minore, da parte del
padre come richiesto in ricorso, in ragione degli impegni lavorativi del genitore; 7) In caso di
opposizione della resistente, condannasse la medesima alle spese e competenze di giudizio. Si
costituiva B.E., contestando la domanda, e insistendo per la sussistenza delle condizioni per
l’assegno di mantenimento in suo favore e la conferma delle statuizioni decise in sede di
separazione, con previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 500, oltre
rivalutazione annuale secondo indici ISTAT; nonché per la fissazione di un assegno di
mantenimento per la figlia di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le
esigenze con l’aumentare dell’età; nonché con attribuzione integrale delle spese straordinarie
3
per la figlia al D.L., almeno finquando la B.E. non avesse recuperato un reddito sufficiente al
proprio mantenimento. Infine chiedeva che il Tribunale recepisse l’accordo intervenuto tra le
parti in ordine al pagamento da parte del D.L. del pagamento del canone di locazione
dell’alloggio della B.E. e della figlia, pari ad euro 650,00 ed ai consumi delle utenze. Quanto al
rapporto della piccola con i genitori, chiedeva che venisse statuito l’obbligo degli ex coniugi
ritrovarsi almeno una volta al mese, in pizzeria o altro pubblico locale, per stare insieme al fine
di creare un clima di serenità per la bambina, nonché la permanenza della figlia, nei weekend
stabiliti, anche per la domenica notte, con onere del padre di accompagnarla a scuola il lunedì
mattina. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. All’esito dell’udienza di comparizione
delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione, e dopo aver richiesto chiarimenti alle
parti, il Presidente con ordinanza in data 2-2-2016 confermava le statuizioni contenute
nell’accordo per la separazione coniugale omologato dal Tribunale di Potenza in data 8-1-2010
tra D.L. e B.E., designando sé stesso per l’ulteriore trattazione, e assegnando i termini per la
regolarizzazione del contraddittorio in sede contenziosa. Con sentenza non definitiva del 18-5-
2016, depositata il 19-5-2016, era pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i suddetti
coniugi e si disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza. Costituitosi in data
27/9/2016 il nuovo difensore della Sig.ra B.E., con istanza depositata il 4/10/2016, la
resistente chiedeva la modifica dell’ordinanza presidenziale limitatamente alle statuizioni
economiche. Con ordinanza del 15/11/16 il Presidente, , formulava alle parti una proposta
conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e fissava l’udienza dell’1/12/16 per la comparizione delle parti,
riservandosi di provvedere in merito alla predetta istanza. Rifiutata da entrambe le parti la
proposta conciliativa, con ordinanza depositata il 14/12/2016, il G.I. onerava le parti di
depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2013 al 2015. Acquisita la
documentazione reddituale, dopo aver riascoltato le parti, essendo mutata nel frattempo la
persona del presidente – giudice istruttore, era fissata udienza di precisazione delle
conclusioni. Precisate le conclusioni, all’esito della scadenza dei termini per le memorie
conclusionali e per le repliche, la causa erra rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio
riteneva l’opportunità di un riascolto dei coniugi, avendo prospettato la possibilità di un
mutamento di collocamento della figlia, onde verificare se tale ipotesi rispondeva alla reale
volontà delle parti e della minore e realizzasse l’interesse della figlia. All’esito era nuovamente
riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni oggetto della presente decisione. Osserva il Tribunale che residuano da regolare
le sole questioni economiche tra le parti, e incidentalmente la questione della collocazione della
figlia, sollevata dal ricorrente in comparsa conclusionale, atteso che è già stata pronunciata
sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, e pertanto
unicamente su questi aspetti deve concentrarsi la decisione. Il ricorrente ha chiesto, sul piano
economico, l’esclusione di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, e quanto alla figlia
minore, oggi undicenne, la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350 mensili. Ha
inoltre chiesto una dettagliata regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia, da porre
a carico di entrambi i genitori, ciascuno per il cinquanta per cento, ma specificando le spese da
concordare previamente tra i genitori e quelle che invece possono essere disposte senza previa
consultazione del genitore non convivente con la prole. In comparsa conclusionale il ricorrente
ha modificato in parte le precedenti conclusioni, deducendo: – di essere gravato da un ulteriore
onere, (non dedotto nel ricorso introduttivo), costituito dal pagamento mensile della rata di €
359,57 per l’estinzione del prestito concessogli da BancaXxxxx (come da piano di
ammortamento in atti, rilasciato dalla banca il 14.10.2015, e quindi non disponibile il 7.5.2015
quando è stato depositato il ricorso per lo scioglimento del matrimonio), – di aver inoltre, il
17/9/2016, contratto nuovo matrimonio con C.E. (come da certificato di matrimonio allegato
alla memoria di parte ricorrente del 9/11/16); – che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi
percepirebbe un reddito proprio, e che non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di
mezzi adeguati o dell’oggettiva impossibilità di procurarseli tali da giustificare il riconoscimento
del preteso assegno divorzile; – che sarebbe inammissibile la richiesta di addebitare al D.L.
anche il canone di locazione dell’immobile abitato dall’ex coniuge e dalla figlia, avendo peraltro
la B.E. stipulato in proprio un nuovo contratto di locazione a Potenza, allorché trasferitasi in
detta città; – che comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo
nuovo compagno. Ha inoltre il ricorrente introdotto un domanda nuova, chiedendo, oltre alla
conferma dell’affidamento condiviso, la collocazione della minore presso l’abitazione del padre
in Matera, con addebito, in tal caso, alla B.E. di un contributo di euro 450 a favore del D.L. per
il mantenimento della figlia. La resistente ha insistito per il riconoscimento di assegno divorzile
di euro 500, oltre rivalutazione annuale, e ha chiesto un assegno di mantenimento per la figlia
di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le esigenze; nonché l’attribuzione
integrale delle spese straordinarie al D.L.; e l’obbligo per questi di corrispondere il canone di
locazione dell’alloggio della B.E. e della figlia, ed i consumi. Il punto di partenza non può che
essere il reddito disponibile dalle parti, ed in particolare dal D.L., dal momento che per gli artt.
316-bis c.1, 337-ter c.4, c.c., nonché per il sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970, il reddito del
genitore/exconiuge comunque costituisce in ogni caso il quadro economico ineliminabile entro
cui collocare e parametrare tutti gli obblighi di natura economica. Ma prima di affrontare gli
aspetti strettamente economici, è necessario chiarire i profili di diritto relativi alla sussistenza o
meno dei diritti ed obblighi dai quali poi discenderebbero gli oneri economici in questione.
2. L’affidamento e la collocazione della figlia minore. Non vi cono contrasti tra le parti in ordine
all’affidamento della figlia, che è stato concordato come condiviso in sede di separazione, e non
sono state formulate richieste di modifica di tale regime. Il ricorrente, dopo aver chiesto, sia in
ricorso introduttivo, e sia nella memoria integrativa del 17-2-2016, la conferma del
collocamento della figlia, presso la madre, già concordato in sede di separazione consensuale,
ha
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improvvisamente mutato avviso nella comparsa conclusionale, chiedendo la collocazione della
figlia presso il padre in Matera. Ma la nuova domanda appare in stridente contrasto, oltreché
con le precedenti richieste, anche con le ripetute asserzioni del ricorrente secondo cui il suo
lavoro non gli consente di poter tenere con sé la figlia oltre gli orari e i giorni che vengono
indicati in ricorso, giungendo a lamentarsi del fatto che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso
l’abitazione della nonna paterna o del D.L. oltre i giorni e orari concordati. Soprattutto al
riguardo evidenziato che i figli non possono essere considerati oggetti, e come tali spostabili
indifferentemente da un luogo all’altro, a discrezione degli adulti, ma hanno anch’essi una vita
affettiva e sociale, nonché esigenze di continuità scolastica, e quindi non è possibile decidere
della loro collocazione senza considerare le loro esigenze ed il loro interesse, che per legge ha
rilevanza preminente, e peraltro le loro esigenze necessitano di ancor maggiore attenzione
nelle situazioni di crisi familiare, che aggravano insicurezze, disagi e problemi psicologici dei
minori. Pertanto la richiesta di mutamento della collocazione di un figlio minore deve essere
sorretta da gravi ragioni e da fatti nuovi che siano sopravvenuti e che esigano il mutamento
nell’interesse del minore. Nella specie nessun motivo specifico né alcun fatto nuovo è stato
addotto a sostegno della richiesta del ricorrente. Piuttosto il mutamento della domanda appare
chiaramente correlato alla determinazione degli oneri economici a carico del medesimo, che,
ove la figlia fosse collocata presso di lui, non dovrebbe più versare la quota di concorso per il
suo mantenimento alla B.E., ma anzi potrebbe a sua volta pretendere una partecipazione
dell’ex coniuge al mantenimento della figlia. È però evidente che non è possibile prendere in
considerazione tale ultima domanda del ricorrente, al di là della sua tardività rispetto ai tempi
di delineazione del thema decidendum, sia perché non supportata da adeguata motivazione in
ordine alle esigenze della minore, e sia perché dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi al
G.I., a seguito della rimessione in istruttoria per la loro audizione, è emersa con chiarezza la
problematicità e l’incongruenza di uno spostamento della figlia minore presso il padre a
Matera. Infatti la B.E. si è trasferita con la figlia a Potenza, dopo la separazione, non per
capriccio, ma perché le famiglie di origine (anche del D.L.) sono potentine e ivi risiedono i
familiari di entrambi i coniugi, e quindi allo scopo sia di poter contare sull’aiuto non soltanto
economico dei propri familiari, e sia di consentire alla figlia di mantenere i rapporti affettivi con
entrambe le famiglie. La figlia attualmente frequenta la scuola a Potenza, e non appare certo
coerente con il suo interesse portarla via dalla scuola e dalla cerchia di compagni e amici in cui
si è inserita, per giunta in corso di anno scolastico, oltreché allontanarla anche dalle rispettive
famiglie di origine, al solo fine di consentire la revisione dei rapporti economici tra i coniugi
divorziati a favore del D.L.. Va premesso che qualunque modifica del regime di collocamento
e/o affidamento della prole minorenne presuppone per legge il previo suo ascolto obbligatorio,
ex artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., e prima ancora dall’art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dall’art. 12
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.
176. La madre, B.E., ascoltata dal presidente – G.I. all’udienza dell’8-2-2018, ha chiarito che la
figlia è ben inserita a Potenza, che non vuole lasciare l’ambiente e la scuola, e che inoltre non
ha buoni rapporti con la nuova moglie del padre, per cui non gradirebbe la convivenza con
essa. D’altro lato, anche il D.L., ascoltato dal presidente – G.I., pur avendo egli accennato alla
possibilità di vedere la figlia collocata presso di lui, ha però confermato i suoi impegni lavorativi
imprevedibili quanto a orari e luoghi, e quindi le scarse possibilità di prendersi in concreto cura
– anche – della prima figlia, confermando indirettamente che la nuova domanda era
esclusivamente correlata all’esigenza di riduzione dei propri oneri economici. Alla stregua delle
dichiarazioni rese dalle parti, non è quindi risultato necessario ascoltare la minore, non
essendo in discussione l’affidamento, ed essendo apparsa palese l’irragionevolezza di un
modifica del collocamento della figlia, per il quale comunque il Tribunale aveva voluto
riascoltare informalmente i coniugi, a chiarimenti di eventuali modificazioni delle rispettive
posizioni nonché della possibilità di raggiungere un accordo sugli aspetti economici, anche alla
luce della proposta conciliativa offerta alle parti, purtroppo invano, dal precedente G.I. titolare
del processo. Va in conclusione, all’esito dell’ascolto dei coniugi, confermato il collocamento
della figlia presso la madre, che evidentemente, se è stato concordato tra i coniugi in sede di
separazione, e ne è stata poi chiesta altresì la conferma negli atti introduttivi e nelle memorie
istruttorie, resta, in assenza di fatti nuovi successivi, la collocazione ottimale. 3. La domanda
di assegno divorzile. Il ricorrente ha chiesto l’esclusione di un assegno divorzile per l’ex
coniuge, deducendo, riassuntivamente: a) di godere di un reddito netto di circa 2.900 euro
mensili; b) di essere gravato da un ulteriore onere, per il pagamento mensile dei ratei di un
finanziamento acceso presso Bancapulia; c) di avere, il 17/9/2016, contratto nuovo
matrimonio; d) che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi sarebbe percettore di reddito
proprio, e non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di mezzi adeguati o
dell’oggettiva impossibilità di procurarseli; e) l’inammissibilità della pretesa di addebitare al
D.L. anche il canone di locazione dell’immobile locato di sua iniziativa dalla B.E.; f) che
comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo nuovo
compagno. Con riferimento all’asserita convivenza della B.E. con altro compagno, si tratta di
una circostanza non provata, e peraltro appare anche logicamente incoerente con la locazione
da parte della B.E., da quest’ultima confermata, di un immobile, per abitarvi con la figlia. Che
senso avrebbe infatti prendere in locazione un appartamento, sia pure di due soli vani,
nonostante il minimo budget economico a disposizione della B.E., se lei era convivente con
altra persona? E se la figlia, per giunta, non è in età da poter essere lasciata sola in un
appartamento diverso da quello in cui vive la madre? Appare quindi infondata la tesi del
ricorrente, per mancanza di prova, oltreché per inconciliabilità logica con la realtà. Per quanto
concerne la tesi del ricorrente secondo cui la B.E. lavorerebbe, o comunque avrebbe capacità
lavorativa, va rilevato che le argomentazioni difensive del D.L. appaiono in parte
contraddittorie e in parte infondate. 7
Il D.L. ha ripetutamente asserito che la B.E. lavorerebbe. Di contro, la B.E. ha negato di avere
un occupazione, dichiarando, anche in sede di audizione da parte del G.I., a seguito della
rimessione sul ruolo istruttorio, che ha tentato ripetutamente varie strade per impegnarsi
lavorativamente, ma senza successo, e chiarendo di aver perso il lavoro di promoter
pubblicitaria, che aveva allorché si era sposata, proprio a seguito della gravidanza e della
nascita della figlia, che non le aveva più consentito di andare continuamente in giro con l’auto
tra i clienti della società di pubblicità per cui lavorava. Quindi, in definitiva, la perdita del lavoro
della B.E. è dovuto alle esigenze di salvaguardia e assistenza della prole e dalla famiglia. Le
dichiarazioni della B.E., in ordine all’impossibilità di recuperare il lavoro che svolgeva, appaiono
plausibili, alla luce degli stravolgimenti che ha subito il mercato della pubblicità con l’avvento di
Internet, per cui è credibile che non abbia più potuto reinserirsi nel ruolo lavorativo
precedente, che tra l’altro era molto ben retribuito, perché la comunicazione telematica ha da
un lato favorito la progressiva concentrazione della gestione del mercato pubblicitario in pochi
enti attrezzati tecnologicamente, ed ha dall’altro tagliato fuori le tradizionali agenzie di
pubblicità, così come ha fatto scomparire le tecniche di approccio alla clientela, ed i relativi
profili professionali, basati sul contatto diretto con la clientela. Del resto, ove la B.E. avesse
realmente oggi un reddito – e a maggior ragione ove svolgesse attività analoga a quella svolta
in passato, per la quale i compensi sono in larga parte a provvigione in quanto legati alla
produttività, e dunque necessariamente da documentare e non occultabili – se ne troverebbe
traccia evidente nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria oltreché nelle sue
dichiarazioni dei redditi. Resta valido il principio cardine in materia di prova secondo cui onus
probandi incumbit ei qui dicit, e quindi è comunque onere del ricorrente dare la prova della
asserzione secondo cui la B.E. lavorerebbe: prova che non è stata offerta. Infatti parte
ricorrente ha chiesto solo di provare che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso il padre oltre i
limiti di orario e giorni concordati, “per poter svolgere la sua attività lavorativa”. Siffatta
richiesta di prova è stata ritenuta, e resta, inammissibile, sia perché richiedeva ai testi
dichiarazioni di conoscenza de relato, e dunque irrilevanti, ovvero l’enunciazione di mere
opinioni; e sia, soprattutto, perché pretendeva di far desumere, attraverso la prova della più
frequente presenza della figlia con il padre, un fatto diverso e non collegato causalmente al
primo. Infatti la presenza della figlia con il padre non è in correlazione logica necessaria con
l’asserito impegno lavorativo della B.E., ben potendo derivare dalla volontà della figlia, ovvero
dello stesso padre (non conoscibili da testimoni terzi), oppure da contingenze occasionali,
ovvero anche da altrettanto occasionali necessità di tempo della B.E. proprio per la ricerca di
una occupazione (come ha confermato la B.E.), attraverso la effettuazione di colloqui, incontri,
test o esami, ed anche periodi di prova in attività nelle quali però i costi erano ampiamente
superiori ai compensi. D’altro lato, è evidente che il genitore collocatario della figlia minorenne
ha dei limiti di tempo oggettivi – derivanti dalle necessità di cura e assistenza della figlia, che
ricadono solo sulle sue spalle e non sono più divisi con l’altro genitore – nelle sue possibilità di
allontanarsi dalla casa per lavoro, ed è dunque penalizzato rispetto all’altro coniuge nella
ricerca e nelle possibilità di attività lavorativa.
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Sono, queste, considerazioni che avrebbe potuto e dovuto fare anche il ricorrente, atteso che
con la separazione si è automaticamente liberato dalla partecipazione agli oneri di assistenza e
gestione quotidiana della figlia, che normalmente nel matrimonio sono condivisi e ripartiti con
l’altro genitore, e che con il divorzio gravano sul solo genitore collocatario. In ogni caso, la B.E.
ha depositato documentazione formale, sottoposta alla A.G.E., attestante la inesistenza di
reddito, ed a fronte di questa documentazione, soltanto la prova certa dello svolgimento di
una attività lavorativa “a nero” potrebbe validamente smentire la condizione di disoccupazione
affermata dalla B.E.. Va data dunque per provata l’attuale condizione di inoccupazione della
B.E., ed occorre verificare quale rilevanza può assumere tale condizione in sede di divorzio,
anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte di legittimità, n. 11504 del 2017.
4. Il nuovo orientamento della Cassazione sull’assegno divorzile: l’eliminazione del riferimento
al “tenore di vita”. La motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 si
articola sui seguenti punti: 1) che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso — sulla base dell’accertamento
giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3» (cfr.
artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l’art. 4, commi 12 e 16, della legge n. 898 del 1970) —, il
rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei
coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro
rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco
dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in
presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da
parte di entrambi gli ex-oniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).»;
2) che «Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno
di divorzio – previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito
dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in
base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex-coniuge richiedente
l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.»;
3) che il giudizio relativo all’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile si articola «in
due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale riconoscimento del diritto
(fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione
quantitativa dell’assegno (fase del quantum debeatur)»; (osservazione, questa della
separazione tra presupposti dell’assegno e criteri di determinazione, già comune alla
giurisprudenza precedente: cfr., ad es., Cass. sez. 1, n. 6660 del 2001; Cass. sez. 1, n. 4809
del 1998; Cass. n. 10901/1991, etc.). 4) che «La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della
legge n. 898 del 1970 …. ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà
economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi
gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona”
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economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in
questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell’assegno di
divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex-coniuge economicamente più
debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita –, sia la giustificazione della
doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).»; 5) «Sicché – prosegue la sentenza – , se
il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’an
debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum
debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì
“in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5
cit: «[….] il tribunale, tenuto conto [….]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure
nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un
periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli
ex-coniugi.»; 6) che «Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto
all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi
adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire
della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in
carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l’eventuale riconoscimento del diritto si
risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della
“mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata
tendenzialmente sine die: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione
sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella
fase dell’an debeatur.». Il significato reale della decisione della Cassazione emerge con
chiarezza nell’ultimo periodo della richiamata motivazione, laddove si afferma che il
riconoscimento di un assegno divorzile in assenza dei presupposti indicati dal sesto comma
dell’art. 5 L. 898/1970 integra una indebita locupletazione per il coniuge che ne fruisce. Con
tale affermazione la sentenza (seguita poi anche da altre: cfr. ad es. Cass. nn. 11504, 15481,
23602, 20525, 25327 del 2017), ha inteso superare l’orientamento giurisprudenziale che
ancorava l’assegno divorzile al c.d. “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio: Nel
contempo, ha voluto anche sottolineare la separazione tra le due fasi del giudizio sulla
spettanza dell’assegno divorzile, la fase dell’an debeatur e quella del quantum debeatur, che
nella prassi a volte sono state confuse dando luogo ad una commistione di concetti e alla
sovrapposizione di criteri e presupposti.
5. La inattualità del riferimento al “tenore di vita” goduto ante divorzio.
Va evidenziato che il collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era
operato, nella giurisprudenza precedente, non attraverso una estensione dei criteri di
quantificazione dell’assegno (nessuno dei quali fa espresso riferimento al “tenore di vita”) – e
dei quali la giurisprudenza ha sempre riconosciuto la sudditanza rispetto all’accertamento dei
presupposti – ma proprio attraverso l’interpretazione dei presupposti dell’assegno – a cui la
sentenza 11504/2017 ribadisce che si deve guardare esclusivamente per decidere l’an – e cioè
del concetto di “adeguatezza” dei mezzi, considerando appunto non adeguati i mezzi che non
consentivano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sez. 1,
n. 3019/1992; Cass. sez. 1, n. 3049/1994; Cass. sez. 1 n. 4809 del 1998). Quindi non appare
sufficiente il richiamo della recente Cassazione a guardare in termini tassativi i presupposti
dell’assegno fissati dalla legge (adeguatezza dei mezzi e impossibilità oggettiva di
procurarseli) per superare il precedente orientamento giurisprudenziale, che ribadisce
anch’esso la rilevanza esclusiva dei due presupposti, ma che introduce il parametro del
precedente “tenore di vita” proprio attraverso l’interpretazione del concetto di “adeguatezza”
dei mezzi. Per rafforzare il rifiuto del riferimento al “tenore di vita”, la sentenza 11504/2017 si
poggia essenzialmente sulla considerazione che ratio dell’assegno divorzile è il principio
costituzionale di solidarietà. Ma, al di là della ratio dell’istituto, è pur sempre
nell’interpretazione della “adeguatezza” dei mezzi che deve risolversi la questione della
riferibilità o meno al “tenore di vita” precedente. Per quanto concerne la ratio dell’assegno
divorzile, nella giurisprudenza successiva alla novella legislativa del 1987 è pressoché univoco
il rilievo che la disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo
dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 989, «ha attribuito all’assegno di divorzio natura
esclusivamente assistenziale» (Cass. sez 1, n. 7199/1997; Cass. sez. 1, n. 3049/1994):
affermazione che è coerente con l’affermazione, di Cass. 11504/2017, del fondamento
dell’assegno insito nel dovere di solidarietà, ben coordinandosi la natura assistenziale con il
fondamento dell’obbligo di solidarietà. Ma l’affermazione della giurisprudenza precedente in
ordine alla ratio “meramente assistenziale” dell’istituto risulta in netto contrasto con il
contemporaneo riferimento al tenore di vita prima goduto, perché il concetto di assistenza
implica un trattamento economico finalizzato alla sopravvivenza, e non certo in termini di
equivalenza alle precedenti condizioni di agiatezza. Analogamente – come ha giustamente
rilevato, indirettamente, la sentenza 11504/2017 – la scelta di far riferimento al tenore di vita
quo ante risulta in contrasto anche con la funzione di solidarietà, che può intendersi in senso
solo di poco più ampio della funzione assistenziale. In realtà, la teorica del tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio appare una traslazione, per via interpretativa, nel nuovo
testo dell’art. 5, sesto comma, L. 898/1970, di concetti che erano enunciati nel testo
previdente del quarto comma dell’art. 5 cit., nel quale si prevedeva l’obbligo del coniuge più
abbiente di versare un assegno divorzile “in proporzione alle proprie sostanze e ai propri
redditi” al coniuge meno abbiente. Traslazione che, non consentendolo più la lettera della
norma introdotta dalla legge 74/1987, è stata attuata attraverso l’interpretazione del concetto
di “mezzi adeguati”. Non vi è dubbio che tale orientamento giurisprudenziale sia stato motivato
dall’esigenza di salvaguardia del coniuge più debole. Come per la verità non può negarsi che
anche la nuova norma preveda una proporzionalità rispetto alle «condizioni» ed ai «redditi»,
ma di entrambi i coniugi, e non più in funzione di equiparazione delle rispettive condizioni
economiche. Per cui l’interpretazione perpetuante l’esigenza di adeguamento al benessere
dell’ex coniuge risulta effettivamente non coerente, oltreché con la nuova previsione normativa
introdotta con la riforma del 1987, con la disciplina generale del divorzio, oltreché
contraddittoria con l’incontroversa funzione assistenziale dell’assegno divorzile.
Per superare questa discrasia interpretativa la sentenza 11504/2017 prende le mosse dalla
considerazione che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti
alla trascrizione del matrimonio religioso ….. il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò
considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali
(art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e
materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio
della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex-coniugi
(cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.)». Se sono venuti meno gli
obblighi derivanti dal matrimonio, perché si deve riconoscere – attraverso una forzatura
interpretativa quale l’intendere l’adeguatezza riferita al tenore quo ante – al coniuge meno
abbiente un assegno divorzile che ripristini una situazione economica di cui egli non ha più
diritto di fruire? La mancata previsione tra i presupposti dell’assegno (ma anche tra i criteri di
quantificazione) del precedente «tenore di vita» – espressione con la quale si intende il livello
di agiatezza di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio – è agevolmente spiegabile,
ove si consideri che il «tenore di vita» della famiglia non è espressione della semplice somma
aritmetica delle capacità produttive dei singoli coniugi (come in qualche sentenza si è
affermato: ad es. Cass. 4764/2007, che lo individua nell’«ammontare complessivo dei loro
redditi … e disponibilità patrimoniali»), ma è la scaturigine dell’apporto dato alla famiglia da
tutti i suoi componenti, in primis dai coniugi (ovvero anche dagli ascendenti od altri familiari
conviventi, e a volte, successivamente, anche dai figli) i quali, dando concreta e spontanea
attuazione ai principi di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della
famiglia e di coabitazione, nonché di contribuzione ai bisogni della famiglia, in base alla propria
capacità lavorativa ed alle proprie sostanze, costruiscono appunto il «tenore di vita» comune
della famiglia. Il venir meno dell’unione e della comunione familiare necessariamente fa venir
meno quel tenore di vita, perché viene meno il concorso degli apporti dei coniugi, riportando
inevitabilmente ciascuno dei coniugi alla dimensione economica e sociale che aveva prima del
matrimonio, salvo appunto il correttivo del soccorso solidaristico dell’ex coniuge, finquando
l’ex-coniuge non recuperi una propria autonomia reddituale ovvero si costruisca un nuovo
tenore di vita complesso, costituendo una nuova unione. Dunque non sarebbe possibile, in
linea di principio, per valutare il diritto al mantenimento di un coniuge, fare riferimento ad un
livello di vita che è stato pur sempre frutto dell’apporto complesso di entrambi, e dal quale non
appare agevolmente scorporabile l’apporto di ciascuno, considerato che apporto vi è anche
qualora il coniuge non abbia prodotto e aggiunto reddito in termini economici, ma si sia
dedicato alle attività domestiche e di gestione della casa, e/o di cura dei figli: apporto che
comunque ha un valore economico, quantomeno (ma non solo) in termini di risparmio del
pagamento di persone incaricate di tali incombenze, e di cui si giova l’economia familiare ed
anche l’altro coniuge che produce reddito: e di cui è anche giusto tener conto nel caso
sussistano i presupposti per l’assegno, ma che non può assurgere al livello di mantenimento
del tenore di vita matrimoniale. D’altro lato, è la stessa disposizione normativa, allorché
menziona tra i criteri di calcolo dell’assegno «il contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune», ad evidenziare da un lato la fusione degli apporti individuali che da luogo al tenore di
vita matrimoniale, e dall’altro ad escluderne la rilevanza tra i presupposti dell’assegno
divorzile, confinandolo tra i criteri di computo. In definitiva, dall’enunciazione normativa dei
criteri di quantificazione si evince che il tenore di vita è il frutto della cooperazione materiale e
spirituale dei coniugi, e quindi, in quanto connaturato al matrimonio, non solo è naturale che
venga meno con la separazione prima, e poi definitivamente con il divorzio, ma il suo venir
meno è altresì consapevole e voluto dai coniugi, nel momento in cui decidono di separare le
loro vite e di non cooperare più fra loro, per prendere ciascuno la sua strada. Sulla base di tali
considerazioni, l’adeguatezza dei mezzi non può essere rapportata al tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio, che non è ricostruibile cessato il matrimonio, e non avrebbe senso che
si protraesse finita la cooperazione tra i coniugi, rischiando ogni statuizione legata a tale
concetto di tradursi, come osserva la citata sentenza 11504/2017, in una indebita
locupletazione a danno del coniuge più abbiente. Il venir meno dell’unione matrimoniale, in
conclusione, giustifica il ritorno alle rispettive differenti posizioni economiche godute da ciascun
coniuge prima del matrimonio, fatti salvi i rispettivi diritti derivanti dalla divisione del
patrimonio comune (che non trovando ingresso in sede di procedimento di famiglia, per la
diversa natura dell’azione e la diversità del rito, spesso non vengono considerati), con
l’eccezione dei casi previsti dall’art. 5, sesto comma, L. 898/1970. Pur risultando condivisibile
la valenza attribuita alla cesura del vincolo matrimoniale nella definizione dei rapporti tra i
coniugi, forse andrebbero considerati, in particolare per i casi di condizioni economiche meno
abbienti, gli effetti, spesso negativi, della progressiva riduzione dei tempi tra separazione e
divorzio, che spiega un’incidenza rilevante sui rapporti economici. E’ noto che la giurisprudenza
costantemente ha affermato l’indipendenza delle statuizioni economiche della separazione da
quelle del divorzio, sulla base da un lato della ribadita diversità di funzione e di disciplina dei
due assegni (ad es. Cass. 1758/2008; Cass. 25010/2007; Cass. 11575/2001), e dall’altro per
la necessità per il giudice di procedere ad una verifica delle attuali condizioni economiche delle
parti (Cass. 1758/2008), pur se non mancano decisioni che affermano che «anche l’assetto
economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita
goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi» (pur riferendo la
funzione del raffronto alla superata concezione dell’adeguamento al tenore di vita) (Cass.
11686/2013). Le recenti riforme, riducendo e pressoché azzerando il lasso di tempo che in
origine intercorreva per legge tra separazione e divorzio, hanno finito per ridurre – e quasi
azzerare – di fatto anche la differenza tra i due regimi economici, sia perché che i due istituti
sono ormai temporalmente ravvicinatissimi, ed a volte si sovrappongono, sopraggiungendo la
pronuncia di divorzio persino mentre è ancora in corso il giudizio di separazione; e sia perché
con l’abbreviazione dei tempi è venuta meno la funzione di “cuscinetto” del periodo di
separazione, che consentiva di graduare nel tempo l’assestamento, anche economico, dei
rapporti tra i coniugi e concedeva i tempi per il recupero, quando possibile, di una rispettiva
autonomia economica.
Probabilmente si potrebbe cercare di operare una correzione, nei casi più critici, attraverso i
criteri di quantificazione indicati dal sesto comma. Ma forse sarebbe opportuno un intervento
legislativo che ridefinisca meglio i confini tra i due istituti.
6. I presupposti dell’assegno divorzile. I “mezzi adeguati”. Chiarita la funzione dell’art. 5, sesto
comma, L. 898/1970, che è derogatoria degli effetti rescissori naturali del divorzio, e la
tassatività dei casi in ci tale deroga può operare, occorre definire i presupposti dell’assegno
divorzile, che il legislatore ha indubbiamente espresso in termini piuttosto vaghi, e quindi
chiarire i criteri di determinazione, onde poterne verificare la sussistenza del diritto invocato
dalla resistente nella vicenda in esame. Recita testualmente il sesto comma dell’art. 5 cit. che
«con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati
tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.». Dal tenore
letterale e sintattico della disposizione del sesto comma, è evidente che il presupposto che
giustifica la spettanza dell’assegno divorzile è costituito dalle sole due condizioni racchiuse nel
periodo finale della norma in esame («quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive»), dal momento che la congiunzione temporale
“quando” indica appunto il momento, e implicitamente anche il caso, in cui spetta il diritto. Per
quanto esposto in precedenza l’adeguatezza dei mezzi non può essere individuata con
riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale, che indica un concetto non più attuale,
essendosi sciolta già con la separazione l’unione coniugale, e che non può rappresentare un
parametro per le esistenze individuali, essendo il frutto unico e irripetibile della cooperazione
materiale e spirituale dei coniugi in costanza di matrimonio, si possono prospettare diverse
ipotesi. La giurisprudenza a volte ha preso in considerazione – quale paragone per
l’adeguatezza – il reddito e/o la condizione patrimoniale del coniuge più abbiente, pur se
mascherata attraverso circonlocuzioni o enunciazioni surrettizie, come ad esempio allorché si è
chiede al ricorrente «la prova della propria impossidenza o della mancanza di mezzi economici
e altresì la prova dell’ammontare dei redditi e delle sostanze dell’obbligato» (Cass. sez. 1, n.
7199/1997). Paradigmatica dell’indirizzo giurisprudenziale che considera quale riferimento il
reddito del coniuge più abbiente risulta la sentenza n. 13169/2004, nella quale si osserva,
quanto al secondo presupposto (della impossibilità di procurarsi mezzi adeguati) che si deve
«trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della
mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a
quello goduto in costanza di matrimonio». A parte il fatto che nel momento in cui si considera
il reddito del coniuge più abbiente, e si gravasse quest’ultimo di un assegno a favore del meno
abbiente allo scopo di bilanciare ed equiparare i due redditi, automaticamente il reddito del
primo non sarebbe più quello considerato, ma dovrebbe essere nuovamente apprezzato
detratto l’importo dell’assegno che gli viene tolto per essere attribuito all’altro, e dunque
dovrebbe essere riveduto al ribasso anche l’assegno, siffatto modo di ragionare produce
effettivamente una ingiusta locupletazione a favore del coniuge beneficiario, come ha rilevato
Cass. 11504/2017, poiché, andando ben oltre la soglia – che è già oltre la funzione
assistenziale – della autosufficienza economica, attua un riequilibrio economico coattivo che è
privo di causa, stante il venir meno dell’unione coniugale e dell’obbligo dei coniugi di reciproca
assistenza e cooperazione nell’interesse comune, e di conseguente condivisione del benessere
economico. Si tratta, quindi, di un ragionamento non condivisibile, perché: – la differenza di
redditi viene già in considerazione tra i criteri di valutazione enunciati dalla prima parte del
sesto comma, e non può integrare anche il presupposto di fatto dell’assegno; – il paragone
con il reddito del coniuge abbiente confliggerebbe con la natura assistenziale dell’assegno,
trasformandolo in uno strumento di compensazione di un divario economico, ma in mancanza
di un obbligo di legge che imponga tale compensazione; – configgerebbe altresì con il principio
del venir meno – con il divorzio – dell’obbligo di cooperazione materiale e morale dei coniugi, e
del conseguente diritto alla condivisione del benessere economico. Se la funzione dell’assegno,
come appare corretto ritenere anche secondo la costante giurisprudenza, è assistenziale (cfr.
ad es. Cass. 3049/1994: «ha carattere esclusivamente assistenziale»; idem: Cass. 7199/1997;
Cass. 8183/1999; Cass. 3101/2000; Cass. 8109/2000; Cass. 6660/2001; Cass. 1809/1991;
Cass. 10901/1991; Cass. 12682/1992; Cass. 3049/1994; Cass. 11117/1994; Cass.
13017/1995), ed è posto a carico dell’ex-coniuge in attuazione del dovere di solidarietà
(solidarietà che si spiega per essersi il coniuge più abbiente giovato, per la durata del
matrimonio, dell’apporto del coniuge meno abbiente), allora il parametro di riferimento per
stabilire l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge più debole non può più essere
quello della ricchezza dell’altro coniuge, bensì la condizione oggettiva del coniuge più debole,
che deve essere tale da non poter vivere un’esistenza dignitosa. Il principio della «mancanza
di mezzi adeguati», letto in chiave assistenziale, deve allora essere interpretato con riferimento
alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l’ipotesi della mancanza di mezzi
adeguati, e cioè l’art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che
siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Gli eventi in tale articolo
contemplati quali generatori della mancanza di mezzi adeguati coincidono con la larghissima
parte dei casi in cui uno dei coniugi divorziati si trova in condizioni di indigenza. Nel concetto di
«disoccupazione involontaria» ben rientrano le ipotesi in cui la condizione di disoccupazione è
dovuta al fatto di essersi il coniuge dedicato in maniera totalitaria alle esigenze della famiglia,
ovvero all’impossibilità di cercare un lavoro, per dovere il coniuge meno abbiente ancora
dedicarsi – oltre la fine del matrimonio – alla cura di figli non autonomi o gravati da inabilità.
Altrettanto rilevanti sono i casi di vecchiaia o inabilità, che impediscono il lavoro (e dunque
rilevano anche ai sensi dell’ulteriore presupposto, esplicativo del precedente), nonché di
malattia o infortuni, finquando perdurino le conseguenze ostative di una attività lavorativa.
L’espressione normativa, parlando di mancanza di “mezzi adeguati”, ingloba in sé non solo le
ipotesi di assoluta mancanza di qualunque provento economico, ma anche i casi in cui il
coniuge indigente goda di proventi minimi, ma non sufficienti a costituire “mezzi adeguati” di
sussistenza. Ben vi rientrano quindi, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno (da
parametrare, però secondo i criteri e i limiti che si esaminano oltre), anche i casi di
svolgimento di prestazioni lavorative occasionali e casuali, la cui retribuzione è in termini
talmente minimi, che non può garantire la possibilità di procurarsi il minimo quotidianamente
necessario per vivere. Il problema concreto è a quale soglia di valore ancorare il livello minimo
di “mezzi adeguati”, al di sotto del quale, pur in presenza di redditi, si possa prevedere un
assegno divorzile “integrativo”. Stante la natura assistenziale dell’assegno divorzile, alla
stregua della normativa di settore, il parametro reddituale standard minimo deve ritenersi
l’importo dell’assegno sociale, (che in prospettiva dovrebbe essere sostituito dal ReI, reddito di
inclusione, di cui alla D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017), che ammonta, oggi, ad euro 453
mensili, (ma su tredici mensilità, ed ovviamente la previsione di una tredicesima mensilità
nell’assegno divorzile potrebbe essere congrua solo se anche nel reddito del coniuge più
abbiente fosse prevista tale voce retributiva). Ovviamente ciò non vuol dire che deve essere
sempre riconosciuto un importo di tale valore, poiché tale valore funge da parametro minimo,
ma va poi corretto sulla base dei criteri di determinazione indicati nella prima parte del sesto
comma, e ben può essere variato: in aumento, se sulla base delle condizioni rispettive dei
coniugi e dei redditi rispettivi, nonché attesi gli altri criteri, l’importo appare troppo basso (ma
pur sempre nei limiti di un’ottica assistenziale), oppure anche in diminuzione, se il reddito
dell’altro coniuge si limita anch’esso ad un assegno o ad una pensione sociale, o di invalidità,
etc. (ipotesi tutt’altro che infrequente), e dunque sarebbe impossibile imporgli il versamento
anche della soglia minima predetta. Nel caso di redditività di gran lunga superiore dell’altro
coniuge, e sempre che lo giustifichino i criteri di determinazione fissati nella prima parte del
sesto comma, ben potrebbe Per quanto riguarda il secondo inciso «o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive», in giurisprudenza lo si è inteso non come un’alternativa al
primo presupposto (ed in effetti non lo è, perché in realtà i due concetti non si escludono tra
loro, ma spesso coesistono, sE.i considerando due diversi aspetti della condizione di inferiorità,
uno “statico” e l’altro “dinamico”), ma come un’ipotesi «esplicativa» della prima (Cass. n.
294/1991; Cass. n. 13169/2004). L’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza
deve essere oggettiva e dunque derivare non dalla volontà di non impegnarsi lavorativamente
(che configgerebbe tra l’altro con i principi costituzionali di rilevanza del lavoro quale
parametro di dignità e qualità oltreché diritto-dovere dell’individuo: artt. 1 c.1, 2, 35-38, Cost.)
ma dall’impossibilità di lavorare: ad es. perché si deve «dedicare con continuità all’assistenza
di due figli minori handicappati a lei affidati» (Cass. sez. 1, n. 294 del 14/1/1991); oppure
perché per l’età della persona non è più possibile il suo reinserimento nel mondo del lavoro, o
perché soffre di un handicap fisico, ovvero nella zona in cui vive non è possibile trovare
l’occupazione corrispondente alla qualifica o al settore professionale, o alle sue capacità, o
infine perché è una zona (e non sono affatto rare, specie nel meridione), priva di offerta
lavorativa e comunque la persona non può allontanarsene per avere lì la casa e/o familiari da
assistere. L’interpretazione dell’adeguatezza nel senso di considerarla in rapporto alle risorse
sufficienti ai bisogni minimi dell’esistenza esprime un concetto più coerente con la finalità
assistenziale enunciata concordemente dalla giurisprudenza, con le correzioni apportabili sulla
base dei criteri della prima parte del sesto comma dell’art. 5 in esame.
7. I criteri di determinazione dell’assegno. In assenza di “mezzi adeguati” il sesto comma
dell’art. 5, nella prima parte, afferma – recependo alcuni dei criteri già enunciati nel testo
dell’art. 5 precedente la novella – che il Tribunale deve determinare l’assegno «tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio». I criteri sono enunciati in successione, con la sola crasi di una
virgola, e dunque devono intendersi elencati non secondo un ordine di prevalenza, ma
appaiono tutti egualmente rilevanti, salvo i collegamenti logici che li legano. Va osservato che
probabilmente alcuni dei criteri indicati rivestivano ben maggiore utilità nel regime normativo
precedente, che perseguiva l’esigenza di perequazione delle rispettive condizioni degli exconiugi,
non prevedendo il presupposto – oggi vigente – della mancanza di mezzi (che ha
ravvicinato l’assegno divorzile all’assegno di mantenimento nella separazione). Ma, atteso che
la finalità di perequazione è stata espunta già dal legislatore, ed evidenziata dalla
giurisprudenza più recente, e che rileva quale presupposto dell’assegno solo la condizione di
indigenza, alcuni dei criteri, trasfusi nella nuova disposizione dal testo precedente, appaiono
ultronei. Il riferimento alle «condizioni dei coniugi» ripete in parte un criterio già contemplato
nel testo precedente, nel quale però le condizioni erano integrate dalla specificazione
«economiche». L’eliminazione dell’aggettivo lascia intendere che non vanno considerate solo le
condizioni economiche, ma anche quelle personali, e cioè di salute o di età, mentre il plurale
«coniugi» evidenzia che il criterio non riguarda solo il coniuge bisognoso, ma entrambi, e
dunque impone all’interprete di operare un raffronto tra le rispettive condizioni. Ma se – come
appare corretto – non è più l’equiparazione delle rispettive condizioni patrimoniali il fine
dell’assegno divorzile, qual è la funzione della verifica delle condizioni di entrambi i coniugi nel
momento della quantificazione dell’assegno? La funzione del criterio appare da un lato rivolta
ad inquadrare la fascia socio-economica delle parti, e di invitare il giudice alla massima
elasticità nella valutazione concreta delle situazioni, trattandosi di una materia in cui la
complessità è sovrana e la diversità di situazioni soggettive è enorme. Proprio il riferimento
della norma alle condizioni dei coniugi non solo economiche, ma nel senso più ampio del
termine, includendo aspetti strettamente personali, affettivi, di rapporti con il coniuge e con i
figli, di collocazione spaziale e abitativa, di natura e modalità della attività lavorative svolte e/o
cercate, di capacità lavorativa, di distanze dei luoghi di lavoro, di compatibilità con le esigenze
dei figli, etc., non può non esigere una specifica ed attenta – quanto difficile, anche per il
frequente tentativo delle parti in lite di occultare le reali condizioni – personalizzazione della
decisione del giudice.
Il criterio del «reddito di entrambi» i coniugi costituisce la “cornice” entro la quale può e deve
muoversi il giudice, nel senso che qualunque pretesa del coniuge meno abbiente deve
comunque rapportarsi al reddito dell’altro coniuge e, con particolare riguardo ai casi – molto
più frequenti – di redditi bassi di entrambi i coniugi, non potrebbe mai trovare riconoscimento
in termini economici tali da che comportare l’eccessivo depauperamento dell’ex coniuge che ha
mantenuto una capacità reddituale. Il criterio delle «ragioni della decisione» (che non può
essere riferito ai motivi della decisione, e cioè alle argomentazioni che supportano la decisione
del giudice, perché in tal caso si verificherebbe una inversione logica, non potendo l’argomento
motivazionale, che è successivo alla decisione costituire contemporaneamente il criterio di
decisione) è stato interpretato sin dall’inizio dalla giurisprudenza come riferibile alla
responsabilità per il fallimento del matrimonio (Cass. sez. un. 26-4-1974 n. 1194; Cass.
270/1982; Cass. 405/1975; Cass. 2934/1977), ed ovviamente – così inteso – il criterio rileva
nei casi in cui la separazione e quindi il divorzio siano scaturiti da gravi inadempienze del
coniuge, ovvero da una delle cause indicate nell’art. 3 della legge 898/1970. Si è però
obbiettato che non esistendo un divorzio per colpa, né una addebitabilità formale del divorzio,
come invece per la separazione, una simile indagine sarebbe ultronea, atteso anche il limite
generale costituito dal presupposto dell’assegno, e cioè la mancanza di mezzi adeguati. Per cui
le ragioni della decisione, e cioè della pronuncia di divorzio, andrebbero riferite alla casistica di
ipotesi che giustificano il divorzio, contenuta nell’art. 3 della legge 898/1970, casistica che però
esprime in larga parte una valenza comunque simile alle cause di addebito nella separazione.
Pur volendo ritenere che, attraverso tale criterio, «ai fini dell’attribuzione dell’assegno di
divorzio, il giudice non può omettere di considerare, quanto alla responsabilità per il fallimento
del matrimonio, le risultanze della causa di separazione personale per colpa, nè la circostanza
che uno dei coniugi sia stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare» (Cass. 1, n. 2934/1977), e dunque che nella quantificazione dell’assegno devono
entrare valutazioni indennitarie/risarcitorie (Cass. 11490/1990, Cass. 11491/1990 e Cass.
11492/1990, richiamate in motivazione da Cass. 7199/1997, per la quale «i criteri indennitario
e risarcitorio, a seguito della riforma del 1987 non costituiscono più elementi per il
riconoscimento dell’assegno, ma solo criteri utilizzabili, al massimo, per la sua
parametrazione») il problema per l’interprete resta comunque la verifica di quanto possa
incidere questo criterio, come pure gli altri, nella determinazione dell’assegno, se non è più
parametro il riferimento il precedente “tenore di vita” in costanza di matrimonio, se il
presupposto del riconoscimento è pur sempre e solo la “mancanza di mezzi adeguati”, e se
l’assegno non ha funzione ristoratoria e/o risarcitoria ma assistenziale (Cass. 7199/1997). Il
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune» riflette pressoché pedissequamente
il criterio enunciato nel testo normativo ante riforma, con l’aggiunta del riferimento al
patrimonio di ciascun coniuge oltre che a quello comune, ed era pienamente funzionale alla
finalità della perequazione della ricchezza considerata nel regime precedente, ma anche alla
rilevanza al lavoro endofamiliare del coniuge, prima del 1975 neppure considerato
dall’ordinamento. Il criterio ha una effettiva utilità al fine della quantificazione dell’assegno
divorzile, ancora una volta in funzione equitativa, per elevare l’importo dell’assegno – pur
sempre però da rapportarsi alla finalità assistenziale – a compensazione del fatto che il coniuge
meno abbiente non abbia potuto provvedere a crearsi una propria capacità reddituale perché si
è dedicato prevalentemente o totalmente alle esigenze familiari, a volte – caso tutt’altro che
infrequente – per la insuperabile pretesa in tal senso dell’altro coniuge, che si è voluto
assicurare la sua dedizione assoluta alla famiglia e a sé stesso. In tale ultimo caso, in cui alla
genesi della situazione di indigenza post-matrimoniale ha dato causa il comportamento del
coniuge più abbiente, appare non solo equo, ma doveroso, attribuirgli un obbligo maggiore,
anche se pur sempre in rapporto alla sua capacità reddituale (Cass. 1, n. 2934/1977: il
giudice «deve, inoltre, considerare l’apporto dato dalla moglie alla formazione del patrimonio
comune, anche con la sola attività di casalinga»). L’elevazione dell’assegno in base a tale
criterio non può però non tener conto del limite generale imposto dall’altro criterio del reddito
del coniuge più abbiente. Infine, il «rapporto alla durata del matrimonio» sembra poter fungere
anch’esso da criterio correttivo – in senso ampliativo o riduttivo, a seconda della durata, ma
pur sempre limitato dalla “cornice” della disponibilità reddituale del coniuge più abbiente –
quando la situazione di indigenza post-divorzio è scaturita, come si è detto, dalla dedizione
prevalente o totale del coniuge alle esigenze della famiglia. In definitiva, pur se i predetti criteri
di determinazione dell’assegno sono considerati dalla giurisprudenza come esplicativi, e non
graduati gerarchicamente, e si è ritenuto che ciascuno di essi possa essere da solo sufficiente a
fondare la quantificazione (cfr. in tal senso Cass. 10201/2005, per la quale deve escludersi che
il giudice debba dare adeguata giustificazione della decisione, con la puntuale considerazione di
tutti parametri di riferimento enunciati dal sesto comma dell’art. 5), tuttavia un rapporto di
precedenza o di sudditanza, e in definitiva di gerarchia, emerge tra loro sul piano logico. Tutti
sono in grado di svolgere un ruolo preciso nel guidare la quantificazione, ma appare evidente
che i criteri delle «condizioni dei coniugi» e dei «redditi» di entrambi costituiscono la «cornice»
entro cui inevitabilmente si deve muovere il giudice nella quantificazione, sulla base degli altri
criteri indicati, non potendo onerare alcuno dei coniugi di obblighi insostenibili in base alla sua
obbiettiva condizione economica e reddituale. assolvendo anche indirettamente – qualora non
considerati direttamente nella valutazione – una funzione di delimitazione del rischio di
sproporzione della quantificazione, non dovendo comunque la liquidazione operata confliggere
con uno di essi.
8. Considerazioni conclusive sui principi normativi. Sulla base delle considerazioni svolte, sulla
scorta delle chiarificazioni rese dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
11504/2017, nonché Cass. n. 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017), è possibile sintetizzare i
seguenti principi in materia di assegno divorzile: 1) il divorzio, recidendo in nuce il vincolo
matrimoniale, recide tutti gli obblighi che da esso derivano, sia di natura personale che
patrimoniale, fatti salvi quegli obblighi di cui la legge medesima afferma la persistenza oltre il
divorzio. 2) Vengono conseguentemente meno gli obblighi di reciproca cooperazione materiale
e morale per la famiglia, e quindi anche il conseguente reciproco diritto alla condivisione del
benessere economico prodotto con il comune apporto. 3) Il sesto comma dell’art. 5 L.
898/1970 introduce una eccezione al principio generale del venir meno di ogni legame
personale e patrimoniale tra i coniugi divorziati, solo ed unicamente in quei casi in cui il
coniuge più debole, nel ritornare alla dimensione economico-patrimoniale individuale, venga a
trovarsi in una condizione di «mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità oggettiva di
procurarseli»: previsione che, stante la sua natura eccezionale, non può essere applicata oltre i
casi in esso considerati, né può essere estesa interpretativamente. 4) Il “tenore di vita”
matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un
assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché
per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto
con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale. 5)
I criteri di quantificazione dell’assegno hanno pari rilevanza, anche se con diversa funzione
logica, e possono essere utilizzati anche singolarmente; 6) Il reddito del coniuge più abbiente
costituisce il criterio cornice entro il quale, ed in proporzione al quale deve essere quantificato
l’assegno, non potendo il soddisfacimento della finalità assistenziale del coniuge indigente
provocare l’impoverimento l’altro coniuge, e neppure dovendo realizzare una equiparazione
patrimoniale, che stante la fine dell’unione familiare ha più ragion d’essere. 7) Le esigenze
della prole non vanno ovviamente considerate nella determinazione dell’assegno divorzile,
poiché ne è ben diverso il fondamento, ed il mantenimento dei figli segue altri criteri di
determinazione: se l’assegno divorzile non va proporzionato al reddito del coniuge più
abbiente, il mantenimento dei figli è invece per legge legato proporzionalmente al reddito di
ciascun coniuge (art. 337-ter c.4 c.c.), ed in caso di forti disparità di reddito tra i due genitori i
figli hanno pieno diritto di continuare a godere di un tenore di vita proporzionato a quello del
genitore più abbiente.
9. La determinazione dell’assegno divorzile e del mantenimento della figlia nella vicenda in
esame. Chiariti nei predetti termini i principi applicabili in materia di assegno divorzile, è
possibile affrontare l’esame in concreto delle domande delle parti. Nella vicenda in esame
sussiste il presupposto di legge per il riconoscimento dell’assegno divorzile, della mancanza di
mezzi adeguati da parte dell’ex coniuge B.E., che, come si è visto, costituisce il presupposto
primario, di cui il secondo presupposto («non può procurarseli per ragioni oggettive») per
costante affermazione giurisprudenziale rappresenta un’esplicazione e non una nuova ipotesi
alternativa alla prima. E’ evidente che il diritto all’assegno ritornerà in discussione nel
momento in cui la B.E. dovesse reperire un’occupazione stabile che le fornisca “mezzi
adeguati” per vivere. Ed a tal fine nulla impedisce che il D.L. si attivi per aiutare la B.E. nel
reperimento di un’attività lavorativa stabile, e sufficiente ad assicurarle i mezzi minimi adeguati
alle esigenze di sussistenza (ma anche confacente alla sua professionalità, che va rispettata e
considerata tra le «condizioni dei coniugi», pur se non necessariamente equivalente al
precedente), atteso che quest’ultima ha comunque ribadito di voler trovare, anche per propria
dignità oltreché per recuperare l’indipendenza economica. Ma fino a quel momento va
riconosciuto il diritto a percepire un assegno divorzile. E’ emerso dagli atti che la B.E. ha perso
il lavoro non per suo capriccio o scelta volontaria, ma per essersi messa a disposizione della
famiglia, con la maternità, il cui impegno ha certamente ha una valenza essenziale e superiore
a qualunque altro impegno sociale od economico, ed ovviamente contando sul sostegno
economico del coniuge, e co-genitore, finquando non fosse stata in grado di riprendere
l’attività lavorativa. La sopravvenuta frattura dell’unione coniugale ha fatto saltare ogni
previsione, relegando la B.E. in una situazione, certamente non voluta, di dipendenza
economica dall’ex coniuge, le cui cause sono rimaste occultate dalla definizione dell’accordo
per una separazione consensuale. La B.E. tra l’altro svolgeva un lavoro di promoter
pubblicitario che le assicurava un reddito anche superiore a quello del D.L.. Purtroppo
l’oggettiva impossibilità della B.E. di recuperare la capacità lavorativa e reddituale quo ante è
scaturita dalle innovazioni, radicali e improvvise, introdotte anche nel suo settore dalla
comunicazione in rete, che ha reso obsoleta ma anche eccessivamente costosa – al paragone
con le modalità di comunicazione on line con la clientela – l’attività che in precedenza era
svolta “porta a porta”, ed ha provocato la cancellazione dal mercato del lavoro del profilo
professionale rivestito dalla B.E.. Ritiene quindi il Tribunale di dover considerare, ai fini della
determinazione dell’assegno: la funzione assistenziale dell’assegno; le condizioni complessive
dei due coniugi (la B.E., disoccupata, e con una figlia minore e studentessa convivente, il cui
mantenimento è regolato autonomamente; e il D.L., occupato, ma con un nuovo nucleo
familiare ed un’altra figlia piccola); il reddito complessivo del D.L. (euro 2.900 mensili circa);
l’apporto dato dalla B.E. alla famiglia, con la gravidanza e l’abbandono del lavoro per essa e
per curare poi la figlia piccola; le condizioni concordate in sede di separazione consensuale che
costituiscono un indice di ragionevole sostenibilità delle obbligazioni ivi assunte, in quanto
appunto accettate da entrambi i coniugi; la durata del matrimonio, di anni 7, nei quali la B.E. si
è allontanata dal mondo del lavoro per circa cinque anni. Per cui sulla base di tali elementi, e
delle considerazioni svolte in precedenza, ritiene di dover quantificare l’assegno divorzile per la
B.E., da corrisponderle fino a che non troverà una occupazione stabile, nel medesimo importo
concordato in sede di separazione, e cioè di euro 500 (di poco superiore al valore dell’assegno
sociale, pari ad euro 453), considerato anche che, avendolo concordato le parti, evidentemente
è stato ritenuto da entrambe, rispettivamente, congruo e sostenibile. Va confermata altresì la
clausola con cui, in sede di accordo di separazione, il «D.L. si obbliga a garantire alla signora
B.E. la copertura assicurativa per spese mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento)
mensili», che deve considerarsi integrazione del predetto assegno. Per quanto concerne la
richiesta della B.E. di ottenere dal D.L. anche il pagamento del canone di locazione
dell’appartamento per sé e per la figlia, richiesta di cui il ricorrente sostiene l’inammissibilità,
essa poggia sulla tesi secondo cui vi sarebbe stato un accordo informale tra le parti in tal
senso, poi non trasfuso in sede di separazione. È vero, per averlo dichiarato lo stesso D.L. al
presidente-G.I., che egli ha pagato per un certo periodo il canone di locazione
dell’appartamento dove era rimasta ad abitare la B.E.. Ma è anche vero che nell’accordo di
separazione non vi è traccia di tale clausola, e non può desumersi l’esistenza di un tale obbligo
dal fatto dell’avvenuto pagamento per un certo periodo da parte del D.L., che ben si potrebbe
spiegare con l’intestazione a lui sia del contratto di affitto che delle utenze domestiche, o
comunque come un contributo ulteriore volontario. Per cui non appare accoglibile la pretesa
della B.E. di addebitare al D.L. il pagamento dell’intero canone di locazione sulla base di un
accordo preesistente tra le parti.
Va tuttavia considerato che la fruizione di una casa di abitazione, oltreché per la B.E., è
indispensabile per la figlia minore, non essendovi stata nella specie l’assegnazione della casa
familiare, che non era di proprietà di alcuno dei coniugi, e che è stata lasciata dalla B.E. per le
menzionate esigenze di avvicinamento ai luoghi ed alle famiglie di origine. Poiché è evidente
che la figlia minore ha bisogno di una casa ove abitare, del cui peso economico non può farsi
carico esclusivamente la B.E., non lavorando, ed il relativo onere deve essere posto a carico di
entrambi i genitori, afferendo alle irrinunciabili esigenze di mantenimento della figlia, in
proporzione del rispettivo reddito (che per la B.E. attualmente non c’è, se non di riflesso sulla
base dell’assegno erogato dal D.L.), appare necessario includere nell’assegno di mantenimento
per la figlia una quota di partecipazione del padre alle spese di locazione della casa, nella
misura del 50 per cento del canone di locazione dell’appartamento, pari ad euro 275. Per
quanto concerne l’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, premesso
che a norma dell’art. 337-ter c.4 c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito». Il principio dell’eguale attribuzione ad entrambi i genitori degli obblighi e degli oneri
relativi ai figli, che discende dall’ontologico ed intuitivo ruolo paritario nella famiglia, è
l’espressione di una parità giuridica, ma è ancorato alla disponibilità economica di ciascuno (in
questo nulla mutando rispetto al regime in corso di matrimonio, in cui evidentemente è il
coniuge che ha il maggior reddito a doversi fare maggior carico delle esigenze dei figli), e
dunque va corretto sulla base della concreta disponibilità economica dei coniugi. Al momento,
tra i due coniugi, è evidente che è il solo D.L. ad avere un reddito. Ma è anche vero che,
avendo avuto un’altra figlia dalla nuova unione, deve operarsi un bilanciamento tra le esigenze
delle due figlie, che devono avere paritaria priorità nella considerazione dell’impegno
economico del padre. Pertanto ritiene il Tribunale, considerato il reddito complessivo del D.L.,
di quantificare l’importo per le esigenze ordinarie di mantenimento della figlia E. in euro 325,
che sommate alla partecipazione alle spese della locazione, comportano un assegno mensile di
euro 600 complessivi per la figlia, a carico del D.L.. A tale somma va aggiunto l’importo degli
assegni familiari, spettante per la minore E., che l’ente datore di lavoro dovrà versare
direttamente alla B.E.. Complessivamente quindi, va posto a carico del D.L. l’obbligo di versare
euro 1.100 mensili alla B.E., di cui euro 600 per la figlia, ed euro 500 per l’ex coniuge. In
ordine alla regolazione delle spese straordinarie per la figlia, tenuto conto che il D.L. ha anche
un’altra figlia cui provvedere, vanno poste a suo totale carico le spese per i libri scolastici e per
le necessità scolastiche della figlia E., che sono essenziali per la formazione della figlia e per
consentirle di raggiungere in futuro un’autonomia economica, e le spese sanitarie non coperte
dal servizio sanitario, finquando la madre non recupererà una autonomia economica: momento
dal quale saranno dovute da ciascun genitore per la metà. Mentre le altre spese straordinarie
vanno poste a carico del D.L. per la metà, previo accordo tra i coniugi sulla loro necessità (ed
in mancanza di accordo, deciderà il Tribunale).
10. Il diritto-dovere di visita della figlia.
Il ricorrente in ordine alla regolazione del diritto di visita ha chiesto che il Tribunale, in
considerazione dei suoi impegni di lavoro disponesse che il medesimo possa vedere e tenere
con sé la figlia nei seguenti giorni e periodi: a) il lunedì e martedì di ogni settimana, dalle ore
16,00 alle ore 20,00; potrà, altresì, vederla il mercoledì, giovedì e venerdì, con la medesima
tempistica, previe intese da concordare con l’altro genitore entro il fine settimana precedente
tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi; b) a fine settimana alterni, dal venerdì
pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per motivi di salute, di
lavoro o altri gravi motivi; c) ad anni alterni durante le festività natalizie, salvo diversi accordi
tra i genitori, nei giorni 24, 25 e 26 dicembre o nei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; d)
durante le festività di Pasqua, la minore trascorrerà la domenica con un genitore e il lunedì
dell’Angelo con l’altro ad anni alterni; e) il giorno del suo compleanno, la piccola E., sempre
salvo diversi accordi tra i genitori e secondo la sua volontà, lo trascorrerà ad anni alterni
presso uno o l’altro genitore; f) durante il periodo estivo, infine, a partire dal giorno successivo
alla chiusura della scuola e sino alla riapertura della stessa, ciascun genitore terrà con sé la
bambina per un periodo di venti giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra i medesimi. La
resistente ha sostanzialmente aderito alle richieste del D.L., che però appaiono eccessive
laddove si prevede che egli possa vedere la figlia tutti i giorni della settimana, poiché nel
regolare il diritto di visita del genitore non coabitante occorre tener presenti prioritariamente le
esigenze della prole, di studio e sociali, oltreché eventuali impedimenti per motivi di salute etc.
D’altro lato la regolazione del diritto di visita ha la funzione di disciplinare i tempi ed orari
minimi di permanenza con l’altro genitore, ma non è certo di ostacolo a ulteriori visite in altri
momenti, purché siano concordate con il genitore collocatario e con la figlia, ove sia in età da
partecipare a tali accordi, nel rispetto degli impegni e delle esigenze di quest’ultima. Per cui si
ritiene di confermare tempi ed orari concordati nella separazione, che potranno essere
modificati liberamente, d’accordo tra le parti e con la figlia, ornai dodicenne.
11. Regolazione delle spese processuali. Il ricorrente ha chiesto in ricorso introduttivo che il
Tribunale condanni, in caso di opposizione della resistente, la medesima al pagamento delle
spese e competenze di giudizio. La domanda è mal posta, poiché non è la semplice opposizione
alla domanda dell’altra parte, che costituisce espressione del diritto di difesa, non comprimibile
né sanzionabile (se non trasmodi nella temerarietà), a poter giustificare la condanna alle
spese, bensì la soccombenza, a norma dell’art. 91 c.p.c. Nella specie, le parti, nel mentre
hanno aderito e condiviso entrambe la domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio,
sono invece rimaste entrambe soccombenti parzialmente quanto alle rispettive richieste
economiche, ed entrambe hanno altresì rifiutato la proposta conciliativa formulata dal G.I. in
corso di causa, che peraltro, pur con diversa articolazione delle voci, risulta essere coincidente
con la, liquidazione operata in questa sede decisionale.
Conseguentemente appare corretto compensare integralmente tra le parti le spese di questo
giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.L.
con ricorso depositato il 7-5-2015 nei confronti di B.E., preso atto della intervenuta
declaratoria di scioglimento del matrimonio con sentenza in data 18-52016, così provvede: 1)
Dichiara il diritto di B.E. all’assegno divorzile, che quantifica, per quanto esposto in
motivazione, in euro 500 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat; 2) Pone a
carico del D.L. l’obbligo di corrispondere alla B.E., a titolo di concorso nel mantenimento della
figlia E., l’assegno mensile di euro 600, oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre assegni
familiari spettanti al medesimo per la figlia E.; 3) Pone a carico del D.L. le spese le spese per i
libri scolastici e per le necessità scolastiche della figlia E., e le spese sanitarie non coperte dal
servizio sanitario, finquando la madre recupererà una autonomia economica, momento dal
quale saranno divise per la metà tra i coniugi; 4) Pone a carico di entrambi i coniugi per la
metà le altre spese straordinarie per la figlia E., purché preventivamente concordate tra i
coniugi; 5) Dispone il versamento diretto alla madre B.E., da parte dell’ente datore di lavoro
ovvero dell’INPS, degli assegni familiari spettanti al D.L. per la figlia minore E.. 6) Compensa
integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Matera nella Camera di Consiglio della
sezione civile, il 7 Marzo 2018. Il Presidente, est.

Il trustee è legittimato passivamente nell’azione revocatoria in funzione della sua titolarità di poteri di gestione sui beni

Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9637
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7317/2015 proposto da:
M.W., M.M., B.M., MO.MO., M.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO MAZZU’ giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.P.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
MU.MI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
H.L., ME.SR.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 58/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del motivo del ricorso n. 3).

Svolgimento del processo
1. L’avv. D.P.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, M.B., sua moglie B.M. ed i loro figli M.W., M. e Mo., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensidell’art. 2901 c.c., l’atto pubblico notarile col quale M.B. aveva costituito il trust “(OMISSIS)” a beneficio dei figli, nominando la moglie come trustee.
A sostegno della domanda espose di essere creditrice di M.B. in base ad una sentenza irrevocabile per la somma di Euro 11.806,89 e che l’atto di costituzione del trust pregiudicava le sue ragioni di credito.
Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Intervennero nella lite il geom. Mu.Mi. ed i coniugi H.L. e Me.Sr., tutti in qualità di creditori di M.B., proponendo anch’essi domanda di revocatoria del medesimo atto.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust e condannò i coniugi M. e B. al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata, con due diversi atti, da M.B., da B.M. e dai figli suindicati e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 gennaio 2015, riuniti gli appelli, li ha tutti rigettati, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato gli appellanti, in solido, alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, che le posizioni dei singoli convenuti dovevano essere tra loro distinte, perché la B. era portatrice di un preciso interesse giuridico nella sua qualità di trustee e, pertanto, litisconsorte necessario; mentre i figli, pur non potendo essere ritenuti anch’essi litisconsorti necessari, erano titolari di un interesse di fatto alla partecipazione alla causa, poiché essa andava ad incidere “su un beneficio costituito formalmente a loro favore”.
Passando al merito della domanda di revocatoria, la Corte d’appello ha rilevato che tutti i crediti vantati dall’originaria attrice e dagli intervenuti si fondavano su provvedimenti giudiziali anteriori rispetto alla costituzione del trust; atto, quest’ultimo, da ritenere a titolo gratuito ai fini dell’azione revocatoria, in quanto idoneo a costituire un patrimonio separato finalizzato ad uno scopo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale di cuiall’art. 167 c.c..Era evidente, del resto, che la finalità perseguita da M.B. era quella di trasferire i suoi beni al trustee senza alcun corrispettivo, per cui ne era confermata la natura di atto gratuito. Quanto alla finalità di sottrarre i beni conferiti nel trust alla garanzia per i creditori, essa risultava dimostrata dal fatto che il preponente si era riservato il potere di sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari; per cui poteva sostenersi che, nella realtà, i beni rimanevano nella disponibilità di M.B., risultando così confermata la validità del ragionamento svolto dal Tribunale, secondo cui l’unico scopo dell’atto in contestazione era quello di “vincolare il proprio patrimonio alle proprie esclusive esigenze e contemporaneamente sottrarlo ai creditori, rendendolo apparentemente altro da sé”. Doveva pertanto escludersi, alla luce della disposizionedell’art. 1322 c.c., che l’atto di costituzione in trust fosse meritevole di riconoscimento da parte dell’ordinamento nazionale.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propongono ricorso M.B., B.M., M.W., M. e Mo. con un unico atto affidato a tre motivi.
Resistono con separati controricorsi l’avv. D.P.M. ed il geom. Mu.Mi..
H.L. e Me.Sr. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Le parti hanno depositato memorie.
Il P.M. presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2727 e 2901 c.c.,dell’art. 183 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Osservano i ricorrenti che nell’azione revocatoria è onere di chi agisce dimostrare la sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la sua effettiva esperibilità. Nella specie la Corte d’appello, facendo un uso scorretto della prova presuntiva, non avrebbe tenuto in considerazione che, a fronte di un credito degli attori assai modesto, il patrimonio residuo di M.B. era tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, per cui la domanda avrebbe dovuto essere rigettata.
1.1. Il motivo, che presenta evidenti profili di inammissibilità, è comunque privo di fondamento.
I ricorrenti, infatti, si limitano genericamente a sostenere che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza per cui il residuo patrimonio di M.B. era tale da costituire una sicura garanzia per il creditore. Nel compiere simile affermazione, però, il ricorso fa riferimento alla “mole cospicua del residuo patrimonio del disponente, certamente rimasto a disposizione dei creditori”, senza tuttavia indicare quale sia tale patrimonio e, soprattutto, senza specificare se e in quali termini la questione sia stata posta al giudice di merito. Non a caso, infatti, la controricorrente D.P. ha contestato che tale documentazione sia stata prodotta nei gradi precedenti del giudizio.
Ad ogni modo, anche volendo mettere da parte questo evidente profilo di inammissibilità, il motivo in esame censura genericamente l’uso della prova presuntiva – che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile ai fini della valutazione di fondatezza della domanda di revocatoria – tentando di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
Quanto, poi, all’onere della prova circa l’effettiva consistenza del residuo patrimonio del debitore, essa grava a carico di quest’ultimo, com’è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze 29 marzo 2007, n. 7767, e 3 febbraio 2015, n. 1902), per cui nessuna violazione di legge è configurabile sotto tale profilo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazionedell’art. 1322 c.c., dellaL. 16 ottobre 1989, n. 364, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe errato nel sostenere che il conferimento di beni in trust sia un contratto atipico e, come tale, bisognoso di tutela in termini di meritevolezza dell’interesse. Il trust è, invece, un contratto regolato dalla legge che ha recepito la Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985. Richiamando le previsioni dell’atto di conferimento, i ricorrenti osservano che M.B. aveva riservato a sé soltanto il potere di nominare e revocare il trustee in qualsiasi momento; la garanzia per i creditori non veniva, però, ad essere intaccata dal conferimento in sé, bensì dal successivo trasferimento dei beni al trustee. Da tanto consegue che la domanda di revocatoria avrebbe dovuto essere rigettata.
2.1. Il motivo non è fondato, anche se la sentenza impugnata deve essere corretta in parte nella sua motivazione.
La Corte di merito – dopo aver correttamente rilevato che il conferimento in trust ha natura di atto a titolo gratuito la cui funzione è quella di costituire un patrimonio separato, analogamente a quanto avviene con il fondo patrimoniale tra coniugi (art. 167 c.c.) – ha poi aggiunto che il trust, non essendo un contratto tipico, deve essere valutato, ai sensidell’art. 1322 c.c., al fine di stabilire se corrisponda o meno ad una finalità meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico interno.
Tale ulteriore rilievo è errato, perché, come ha giustamente rilevato il motivo in esame, la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. LaL. 16 ottobre 1989, n. 364(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione dell’Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citatoart. 1322 c.c.(nella premessa alla Convenzione si afferma espressamente che si tratta di un istituto tipico dei Paesi di common law, adottato però anche da altri Paesi con alcune modifiche).
L’esattezza di tale rilievo giuridico non giova però ai ricorrenti, perché la sentenza impugnata resiste alle censure di cui al motivo in esame.
La Corte veneziana, infatti, ha chiarito le ragioni per cui ha accolto la domanda di revocatoria, tra l’altro specificando che l’atto in questione era da ritenere a titolo gratuito, che i crediti erano anteriori all’atto di costituzione del trust e che era evidente l’uso strumentale del conferimento, posto che M.B. si era riservato la facoltà di sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari, rimanendo nella sostanza pienamente padrone di quei beni che venivano in tal modo sottratti alla garanzia dei creditori.
Questa ricostruzione della vicenda è in armonia con il principio affermato da questa Corte nella recente sentenza 3 agosto 2017, n. 19376, circa la natura di atto gratuito del conferimento in trust ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, principio cui l’odierna pronuncia intende dare continuità. Ed è chiaro che la conservazione di simili penetranti poteri in capo al conferente (settlor) rappresenta qualcosa di ben più significativo rispetto alla semplice consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori; né può addebitarsi alla Corte d’appello di aver desunto la prova dell’elemento psicologico dall’interpretazione delle clausole valide dell’atto di conferimento in trust.
Il motivo in esame, del tutto silente in ordine all’insieme delle argomentazioni poste dalla Corte d’appello a sostegno del rigetto dell’appello, risulta perciò infondato.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degliartt. 100 e 112 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il motivo è incentrato sul problema del presunto difetto di legittimazione passiva dei figli di M.B., pure ricorrenti. Si sostiene, al riguardo, che il loro difetto di legittimazione passiva era stato eccepito fin dal primo grado, ma che né il Tribunale né la Corte d’appello avevano riconosciuto tale circostanza. Il motivo censura l’affermazione della sentenza secondo cui sussisterebbe in capo ai figli un interesse di fatto alla lite. In realtà, invece, nessun atto di disposizione è stato compiuto nei confronti degli stessi e l’atto di conferimento in trust aveva stabilito la possibilità anche di modificarne i beneficiari, per cui essi non avevano alcun interesse alla partecipazione al giudizio.
3.1. Il motivo è fondato.
La già menzionata sentenza di questa Corte n. 19376 del 2017 ha affermato che l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
Con la successiva ordinanza 25 maggio 2017, n. 13175, pronunciata su di un ricorso promosso dai medesimi odierni ricorrenti in relazione allo stesso conferimento in trust, questa Corte ha rigettato, fra gli altri, anche un motivo (il terzo) col quale i ricorrenti avevano contestato la pronuncia ivi impugnata per avere essa riconosciuto uno specifico interesse dei beneficiari del trust a resistere al giudizio.
Osserva il Collegio che il principio enunciato nella sentenza n. 19376 deve trovare ulteriore conferma in sede odierna, posto che, di regola, il trustee è legittimato passivamente nell’azione revocatoria in funzione della sua titolarità di poteri di gestione sui beni, mentre i beneficiari non sono titolari di un diritto soggettivo attuale alla corretta amministrazione dei beni, a meno che l’atto di conferimento non stabilisca diversamente. Nel caso odierno la Corte veneziana, riprendendo e facendo proprio il giudizio del Tribunale, ha espressamente riconosciuto che i beneficiari avevano un interesse di mero fatto in relazione alla domanda di revocatoria, il che impone di giungere ad una conclusione diversa da quella raggiunta nell’ordinanza n. 13175 suindicata, perché in quel caso c’era stato un diverso accertamento, con il riconoscimento, in capo ai beneficiari, “di una propria posizione soggettiva di natura creditoria”; “non adeguatamente contestata in termini fattuali”.
Da tanto consegue che, esclusa la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo in capo ai beneficiari, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione e decisione della causa nel merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, con declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata nei confronti di M.W., M. e Mo..
4. In conclusione, sono rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre è accolto il terzo.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e la causa è decisa nel merito nei termini suindicati.
A tale esito segue la condanna di M.B. e B.M. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Quanto a M.W., M. e Mo., le spese dell’intero giudizio devono essere compensate in considerazione dell’esito complessivo.
Sussistono inoltre le condizioni di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti M.B. e B.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità della domanda avanzata nei confronti di M.W., M. e Mo.; condanna i ricorrenti M.B. e B.M. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dell’intero giudizio nei confronti di M.W., M. e Mo..
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti M.B. e B.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

L’obbligazione ex art. 433 c.c. ha carattere subordinato presupponendo l’impossibilità per i genitori di adempiere al loro diretto e personale obbligo di mantenimento dei figli minori

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 maggio 2018, n. 10419
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22474/2015 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IDA FRANCESCA SIRIANNI;
– ricorrente –
contro
R.M., T.T., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA VARVAGLIONE;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 808/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
la sig.ra B.E. convenne in giudizio i sig.ri R.M. e T.T., nonni paterni dei suoi figli minori Ro.Ma. e N., per la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensidell’art. 433 c.c., nella misura di Euro 700,00 mensili a far data da luglio 2008;
i convenuti resistettero e il Tribunale di Lamezia Terme li condannò al pagamento degli alimenti nella misura di 300,00 mensili a decorrere dal luglio 2009, data della domanda, nonché alle spese di lite;
la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
premessa la natura sussidiaria dell’obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, la Corte ha ritenuto che non era stata offerta dall’attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell’obbligazione alimentare: né, cioè, dell’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l’appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; né della capacità degli appellanti di far fronte all’obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. R. di Euro 1.500,00 mensili;
la sig.ra B. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui i sig.ri R.- T. hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi;
Ritenuto che:
va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione in quanto effettuata dall’ufficiale giudiziario su richiesta di un avvocato privo di mandato difensivo;
dalla relata risulta infatti che la notificazione del ricorso è stata effettuata “su richiesta dell’avv. Luisa Cimino nell’interesse di B.E. nella qualità di cui in atti…”, ossia su richiesta di soggetto che, sebbene in effetti non munito di procura, è stato nondimeno delegato dalla parte, espressamente menzionata nella relata; sicché deve richiamarsi il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione stessa (Cass. 4520/2016);
il primo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 433, 147 e 148 c.c., è inammissibile perché la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli minori exart. 148 cod. civ.spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di cosmi; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti exart. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass. 20509/2010);
con il secondo motivo del ricorso principale si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia”, nonché “travisamento degli elementi di prova” circa il grave stato di bisogno dei minori e la capacità economica dei loro nonni;
il motivo è inammissibile, applicandosi nella specie, ratione temporis,l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo come modificato dalD.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inL. 7 agosto 2012, n. 134, che circoscrive il vizio di motivazione alla sola denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: denuncia non contenuta, né formalmente né sostanzialmente, nel ricorso, neppure nella parte in cui esso fa riferimento allo stato di disoccupazione della ricorrente, introdotto nel giudizio di merito, inammissibilmente, soltanto con la comparsa conclusionale in grado di appello;
con i due motivi del ricorso incidentale si contesta la legittimità e comunque la congruità della compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito, giustificata dalla Corte d’appello con la sola considerazione della “natura della controversia”;
tale complessiva censura è infondata poiché il riferimento, ancorché sintetico, alla natura della controversia rende evidente che la Corte di merito ha inteso valorizzare il carattere alimentare della lite quale giustificazione della disposta compensazione, con ciò ottemperando all’obbligo di esplicita indicazione dei giusti motivi di compensazione delle spese secondol’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.nel testo – qui applicabile ratione temporis – come sostituito dall’art.2, comma 1, lett. a), dellalegge 28 dicembre 2005, n. 263con efficacia dal 1 marzo 2006 fino all’ulteriore modifica disposta dall’art.45, comma 11, dellalegge 18 giugno 2009, n. 69(in vigore dal 4 luglio 2009 e non applicabile nella specie, essendo stata la citazione notificata il 24 giugno 2009, come risulta dallo stesso controricorso);
in conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va rigettato;
la reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati personali.

Anche al padre adottivo che esercita una libera professione spetta il diritto di usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre

Cass. civ. Sez. lavoro, 27 aprile 2018, n. 10282
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2066-2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PERCHINUNNO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3115/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2012 R.G.N. 8041/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 311 del 2012, ha respinto l’impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in seguito Cassa, avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’avvocato P.M. tesa ad ottenere la condanna della Cassa al pagamento in proprio favore della somma di Euro 4.706,55, a titolo di indennità di maternità (in sostituzione della madre), a seguito dell’adozione di un bambino brasiliano, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 385 del 2005 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale delD.Lgs. n. 151 del 2001,artt.70e72, nella parte in cui non prevedevano che al padre spettasse il diritto a percepire, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità in caso di adozione.
2. La Corte territoriale, ritenendo rispettato il termine perentorio di 180 giorni per la proposizione della domanda perché decorrente dalla data di ingresso del minore in famiglia e non dalla data del suo ingresso in Italia, ha respinto l’eccezione della Cassa relativa alla valenza meramente programmatica e non direttamente precettiva della sentenza della Corte costituzionale invocata, confermata dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2010. Infine, ad avviso della Corte territoriale, la natura privata della Cassa rendeva inapplicabile il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione sul credito ai sensi dellaL. n. 412 del 1991,art.16, comma 6.
3. Avverso tale sentenza la Cassa ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. L’avvocato P.M. è rimasto intimato.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1 preleggi, nn. 1 e 2, degliartt. 117, 134 e 136 Cost.per l’erronea qualificazione degli effetti della sentenza n. 385 del 2005 della Corte Costituzionale, ritenuta dalla ricorrente priva di immediata efficacia precettiva in quanto additiva di principio, laddove, ad avviso della sentenza impugnata, la sentenza della Corte Costituzionale citata non necessitava dell’intervento integrativo del legislatore per realizzare il principio di eguaglianza in essa affermato.
2. Il motivo è infondato. Occorre chiarire che il motivo di ricorso, limitato all’unica denuncia di violazione delle norme anche costituzionali che disciplinano gli effetti delle sentenze costituzionali di accoglimento, si limita a contestare il punto della sentenza che afferma la immediata operatività della regola del riconoscimento del diritto del padre adottivo libero professionista ad ottenere l’indennità di maternità, in alternativa alla madre, per effetto della pronuncia di incostituzionalità delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.70e 72 ad opera di Corte Costituzionale n. 385 del 2005, e non estende le critiche alla sentenza impugnata ad altri profili, essenziali per il riconoscimento del diritto della parte intimata, quali, ad esempio, quelli relativi alla verifica della qualità professionale e della posizione assunta dalla madre adottiva nella vicenda in ordine alla fruizione dell’indennità di maternità, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina dell’ indennità genitoriale rivendicata.
3. In tale ambito questa Corte di cassazione Cass. sez. lav. n. 809 del 15 gennaio 2013) ha avuto modo di affermare, in particolare, che “(…) Evidenziate le distinzioni esistenti tra le ipotesi di adozione e quelle di filiazione biologica, in relazione alla prima ipotesi, la disciplina dell’indennità di maternità risponde all’interesse primario della prole, l’esame della citata normativa consente di affermare che è ritenuto adeguatamente tutelato tale interesse della prole attribuendo ad uno soltanto dei genitori l’indennità in esame. I principi che regolano la normativa in esame, come modificata dagli interventi della Corte Costituzionale, possono, infatti, essere sintetizzati in quello della alternatività tra i due genitori e della loro fungibilità e ciò è espressamente previsto per le coppie composte da entrambi i genitori dipendenti cfr. in tal senso ilD.Lgs. n. 151 del 2001,art.28, che attribuisce l’indennità di maternità al padre ove non richiesta dalla madre lavoratrice), ma non vi sono ragioni per discostarsene in caso di coppie in cui un genitore è libero professionista trattandosi di situazioni omogenee nelle quali l’interesse primario da tutelare è e rimane quello della prole e quello di facilitare il suo inserimento nella nuova famiglia”.
4. Dunque, in tale specifico contesto processuale, ove l’accertamento dell’ulteriore presupposto della fruizione alternativa alla madre, richiesto per il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’indennità in oggetto, è definitivamente accertato, è evidente che anche la disamina della mera questione giuridica proposta con il motivo di ricorso per cassazione deve limitarsi alla sola verifica della legittimità dell’applicazione alla concreta fattispecie della norma risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2005.
5. Tale pronuncia, preso atto che ilD.Lgs. n. 151 del 2001, riconoscendo il diritto all’indennità genitoriale al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente ed escludendolo, viceversa, nei confronti di coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno la facoltà di avvalersi del congedo e dell’indennità in alternativa alla madre, ha affermato che “tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore. Come si evince dalla ratio sottesa agli interventi normativi sopra ricordati nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino “che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità” (sentenza Corte Cost. n. 179 del 1993).
6. Nell’ipotesi di affidamento e di adozione, ove l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino, “creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell’esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito” loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991) al il fine di realizzare, in caso di adozione e affidamento, la garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, non riconoscere l’eventuale diritto del padre all’indennità costituirebbe un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Per questo occorre garantire “un’effettiva parità di trattamento fra i genitori nel preminente interesse del minore che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui alD.Lgs. n. 151 del 2001,art.70in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi “la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere” alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all’accordo dei genitori, “in spirito di leale collaborazione e nell’esclusivo interesse del figlio” (sentenza n. 179 del 1993).
7. La Corte Costituzionale ha, poi, evidenziato che il principio di uguaglianza implica che non possa non riconoscersi anche al professionista padre tale facoltà posto che la legge la riconosce ai padri che svolgano un’attività di lavoro dipendente e la non estensione di analoga facoltà ai liberi professionisti determina “una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l’ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva”.
8. Tale situazione di assenza di tutela, in difetto di effettiva giustificazione, è stata, quindi, ritenuta da Corte Costituzionale n. 385 del 2005 come discriminatoria con la consequenziale illegittimità costituzionale, delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,artt.70e72, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima.
Anche se, conclude Corte Cost. n. 385 del 2005, “nel rispetto dei principi sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela”.
9. Trattasi, quindi, di pronuncia di accoglimento cui la tradizione dottrinale associa la qualificazione di “additiva di principio”. Tale tipo di pronuncia costituzionale, tuttavia, come rilevato da questa Corte di legittimità in fattispecie ove la disciplina applicabile è stata interessata da tale tipo di pronuncia (vd. Cass. n. 8097 del 2015 in ragione della tutela di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita, in ipotesi di rettifica del sesso di persona coniugata) non elide la specificità degli effetti delle pronunce di accoglimento così come indicatinell’art. 136 Cost., comma 1. La regola relativa al mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo, libero professionista, di fruire dell’indennità genitoriale obbligatoria in luogo della madre, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost., comma 1).
10. Appare pertanto evidente che l’illegittimità costituzionale ha colpito la norma nella porzione mancante, da cui derivava la violazione dell’obbligo di parità di trattamento, posto che la Corte Costituzionale con la sentenza invocata ha espressamente indicato che il fine di garantire una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia unitamente al raggiungimento dell’effettiva parità di trattamento fra i genitori, nel preminente interesse del minore, risulterebbero gravemente compromessi ed incompleti se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ed è per questo che deve ammettersi anche il padre ad usufruire dell’indennità di cui alD.Lgs. n. 151 del 2001,art.70in alternativa alla madre.
11. E’ sotto questo particolare aspetto della individuazione della regola da adottare per disciplinare tra i genitori “la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere” alle sue esigenze, in spirito di leale collaborazione e nell’esclusivo interesse del figlio, (sentenza n. 179 del 1993), che la Corte Costituzionale ha attribuito al futuro legislatore il compito “di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata tutela”.
12. Ciò, però, non può eliminare che la sentenza costituzionale esplichi effetti laddove il solo effetto dichiarativo della medesima pronuncia, come nel caso di specie, consenta di per sé il riconoscimento del diritto dell’odierna parte intimata ad ottenere l’indennità genitoriale, in ragione di quel diritto alla parità di trattamento che ha determinato la decisione della Corte Costituzionale in oggetto.
13. La Corte ha ritenuto discriminatorio il mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo a fruire dell’indennità in luogo della madre, rispetto alla analoga situazione del lavoratore dipendente, e già la dichiarazione di tale discriminazione ha determinato il primo l’effetto di eliminazione dalla norma dell’irrazionale disparità di trattamento; in via ulteriore, la Corte Costituzionale ha rilevato la ingiustificata disparità di trattamento con il lavoratore dipendente in punto di mancanza di una regola di concreta gestione, in accordo tra i genitori, del tempo da destinare ai congedi familiari a tutela del minore, e poichè tale mancanza risulta incompatibile con la protezione che la Costituzione riserva al minore, la Corte ha richiesto l’intervento integrativo del legislatore.
14. Deve, pertanto, ritenersi che, nei limiti fattuali e processuali sopra delineati in cui la tutela richiesta si realizza con la mera affermazione del diritto a fruire dell’indennità genitoriale, in assenza di contrasti tra genitori sulla concreta modulazione dei rispettivi diritti, la pronuncia sia auto applicativa e non meramente dichiarativa. Ne consegue che, fermo l’assunto secondo il quale con le pronunce additive di principio la Corte non immette direttamente nell’ordinamento una concreta regola positiva, nel rispetto della competenza legislativa del Parlamento, non può essere contestato che l’affermazione del diritto del padre adottivo libero professionista, in alternativa alla madre, a fruire dell’indennità di maternità ha natura imperativa e deve essere applicato con l’efficacia stabilitadall’art. 136 Cost..
15. In attesa dell’intervento del legislatore per gli aspetti richiesti dalla Corte Costituzionale, il giudice a quo è, comunque, tenuto ad individuare sul piano interpretativo la regola per il caso concreto che dia concreta vitalità al principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento. Corte Costituzionale n. 385 del 2005 ha indicato nettamente al giudice il nucleo di diritti da proteggere, per cui si impone un adeguamento necessario.
16. In definitiva, il ricorso va respinto.
17. Nulla per le spese posto che l’intimato non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Nel divorzio a domanda congiunta, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio ed il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 maggio 2018, n. 10463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7029/2017 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato PAPA AVVOCATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DE BONIS;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FREGENE 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA D’ANGELO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5283/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
il signor R.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5283, depositata in data 08 settembre 2016, con la quale era stato respinto l’appello avente ad oggetto la sentenza (n.784/2012) del Tribunale di Viterbo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra l’odierno ricorrente e la controricorrente G.G.;
la signora G.G. ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione, via art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, dellaL. n. 898 del 1970,art.4, e art. 101 c.p.c. – il ricorrente si duole del fatto che la Corte Capitolina non abbia interpretato la normativa richiamata nel senso di favor per la conservazione del matrimonio, a fronte di condotte processuali delle parti significative in tal senso;
in particolare, il giudice di seconde cure, non avrebbe sentito entrambi i coniugi – stante l’assenza, giustificata da ragioni di salute, del R. – anche al fine di tentare la conciliazione degli stessi, non ritenendo neppure di rinviare il procedimento ad una nuova udienza, per consentire la comparizione dell’odierno ricorrente;
il giudice di appello non avrebbe, inoltre, tenuto conto della revoca del consenso al divorzio e dalla rinuncia alla relativa azione da parte della G., provvedendo a dichiarare l’estinzione o, quantomeno, l’improcedibilità del giudizio, né, avrebbe inteso la contumacia della signora G. quale tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado – che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio – avanzata dal R. con la proposizione dell’appello;
Rilevato che:
la norma dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 16, prevede esclusivamente che i coniugi debbono essere sentiti, ossia che deve essere fissata una udienza per la loro comparizione personale, ma non prevede né il tentativo di conciliazione, né l’adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del presidente, se non nella sola ipotesi in cui “il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi”, nel qual caso procederà ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto che:
tale previsione sia conforme alla natura della decisione che il tribunale è chiamato a pronunciare sul divorzio cd. “congiunto” o “su conclusioni conformi”, la quale incide bensì sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, e pertanto realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno e formale attesa la natura negoziale dell’accordo medesimo (Cass., 20/08/2014, n. 18066);
nessuna violazione del contraddittorio debba ritenersi, pertanto, sussistente, una volta accertato dal giudice di seconde cure che il R. era stato messo in condizioni più volte – essendo stata l’udienza di comparizione rinviata per ben otto volte – di comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale, sicché nessun obbligo di concedere un ulteriore rinvio – peraltro in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – sussisteva per il Tribunale;
del resto, nello stesso divorzio giudiziale il tentativo di conciliazione sia facoltativo, onde il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente (Cass., 14/03/2014, n. 6016);
Considerato che:
per quanto concerne la mancata valutazione della rinuncia all’azione da parte della G., il fondamento della “domanda congiunta” di divorzio,L. n. 898 del 1970, ex art. 4, è da individuarsi nella concorde volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e di disciplinare conseguentemente le condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici, mediante un accordo, in primo luogo sostanziale, circa la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e, per l’effetto, processuale, circa la procedura scelta per la proposizione della domanda di divorzio;
Ritenuto che:
pertanto, richiamandosi, la “domanda congiunta” di divorzio, ad una iniziativa processuale comune e paritetica che, non corrisponde né alla “somma” di due distinte domande di divorzio né alla “adesione” di una parte alla domanda avanzata dall’altra, debba reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti (Cass., 08/07/1998, n. 6664);
neppure possa annettersi – contrariamente all’assunto del R. – alla mancata costituzione dell’appellata G. nel giudizio di secondo grado il significato di un’adesione implicita alla riforma della decisione di prime cure, non equivalendo la contumacia – equiparabile al silenzio della parte in materia negoziale – ad ammissione dei fatti dedotti dall’attore o dall’appellante (Cass., 12/07/2006, n. 15777);
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 100, per esporsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018

PARTO ANONIMO

Di Gianfranco Dosi

I. Il diritto della donna di partorire nell’anonimato
a) Il quadro legislativo
b) I motivi della scelta del legislatore
c) Divieto del parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita
II. Il parto anonimo nel matrimonio e fuori dal matrimonio
a) Parto anonimo nel matrimonio
b) Parto anonimo fuori dal matrimonio
III L’obbligo di identificazione della madre come regola nella maggior parte dei Paesi europei
IV. L’adottabilità del nato quale inevitabile conseguenza del parto anonimo
I Il diritto della donna di partorire nell’anonimato
a) Il quadro legislativo
L’art. 30 del DPR 3 Novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) prevede al primo comma che “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra perso¬na che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”1
1 Art. 30 (Dichiarazione di nascita)
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avve¬nuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è mor¬to prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di di-chiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto. .
Il diritto di partorire nell’anonimato non era previsto nell’originario ordinamento di stato civile (approvato con Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) ed ha trovato espresso riconoscimento nor¬mativo solo in epoca recente ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la quale ha inserito nell’art. 70 di quella legge – che si occupava della dichiarazione di nascita – l’inciso “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”, successivamente transitato inalterato nel vigente art. 30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
L’espressione “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” significa che la donna può chiedere di partorire nell’anonimato e cioè di non indicare le proprie generalità in modo da non lasciare elementi che consentano in futuro la sua identificazione.
Con questa dichiarazione la madre quindi, se coniugata neutralizza di fatto la presunzione di pa¬ternità del marito impedendo che essa possa sorgere, se nubile rinuncia a riconoscere il figlio. Il diritto a partorire nell’anonimato vale, quindi, sia per la madre che partorisce nel matrimonio, che per il parto fuori dal matrimonio2
2 Lo si deduce chiaramente, per quanto serva, dall’art. 29 dove si precisa che nella dichiarazione di nascita si indicano le generalità dei genitori coniugati nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. .
Nel certificato di assistenza al parto (CeDAP)3
3 Ministero della Sanità, Decreto 16 luglio 2001, n. 349, Art. 1.
1. È approvato il nuovo certificato di assistenza al parto, in seguito denominato “certificato”, quale strumento utilizzabile ai fini statistici e di sanità pubblica, secondo l’allegato schema esemplificativo di base che costitu¬isce parte integrante del presente regolamento.
2. Il certificato, che contiene almeno le informazioni riportate nello schema allegato, è composto delle se¬guenti sezioni:
sezione generale;
sezione A: informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i;
sezione B: informazioni sulla gravidanza;
sezione C: informazioni sul parto e sul neonato;
sezione D: informazioni sulle cause di nati-mortalità;
sezione E: informazioni sulla presenza di malformazioni.
(omissis)
4. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell’ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell’unità operativa in cui è avvenuta la nascita per le sezioni A, B e C, ed a cura del medico accertatore per le sezioni D ed E.
5. L’originale del certificato viene conservato presso la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto.
(omissis) in caso di richiesta dell’anonimato i dati relativi alla partoriente sono sostituiti dal codice 999 che significa “donna che non vuole essere nominata” che at¬testa, appunto, la volontà della donna di partorire nell’anonimato. Come si dirà tra breve è comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei a identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto. Ciò rende sempre tecnicamente possibile l’individuazione della madre biologica.
La compilazione del Certificato di assistenza al parto da parte dell’ostetrica era originariamente regolamentato dal D.M. 19 aprile 1978 e della Circolare esplicativa del 12 gennaio 1985 dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia che disciplinavano le modalità di rilevazione delle nascite. Il succes¬sivo (attualmente vigente) Regolamento del Ministero della salute 16 luglio 2001, n. 349 recante: “Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e sta¬tistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni”, cui ha fatto seguito la circolare ministeriale n.15 del 19 dicembre 2001, ha innovato la disciplina giuridica (abrogando il precedente decreto ministeriale del 1978) ed ha separato nell’ambito della rilevazione delle nascite la parte amministrativa (contenente i dati relativi alla nascita da inviare all’ufficiale di stato civile con un apposito attestato finalizzato alla formazione dell’atto di nascita) da quella informativa ai fini statistici (contenenti dati ulteriori di uso anche epidemiologico, per esempio eventuali malformazioni del neonato e le caratteristiche socio-demografiche dei genitori). Agli uffici di stato civile andranno (con una apposita attestazione di nascita) i dati necessari alla formazione dell’atto di nascita, mentre in sede di organizzazione sanitaria saranno comunicati e diffusi solo i dati di tipo statistico ed epidemiologico.
Nel caso di parto anonimo in seguito all’invio agli uffici di stato civile dell’attestazione con l’indi¬cazione che la madre non vuole essere nominata, l’ufficiale di stato civile forma l’atto di nascita attestando che il neonato è “nato da donna che non consente di essere nominata”. In tal caso la nascita, come meglio si dirà, viene segnalata all’autorità giudiziaria minorile per l’avvio della pro¬cedura di adottabilità.
Al momento dell’accettazione nella struttura sanitaria i dati della partoriente sono sempre riportati e conservati nei registri dell’ospedale o della clinica così come, ugualmente, viene sempre compila¬ta la cartella clinica con i dati personali della donna che ha partorito. Proprio grazie alle generalità contenute nei registri dell’ospedale e nella cartella clinica sarà sempre possibile in futuro, quindi – nei limiti che la legge indica – l’identificazione della madre che ha partorito.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) all’art. 93 (Certificato di assistenza al parto), prevede che
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Il primo comma tutela in generale la riservatezza della donna che ha scelto di riconoscere il figlio rispetto ai dati di tipo sanitario, statistico ed epidemiologico non strettamente necessari per la com¬pilazione e la formazione dell’atto di nascita. Quindi i dati che andranno inseriti nell’atto di nascita sono indicati in una attestazione “contenente i soli dati richiesti nei registri” di stato civile e non anche tutte le altre molteplici informazioni personali contenute nel certificato di assistenza al parto.
Il secondo e il terzo comma tutelano, invece, la riservatezza della donna che ha scelto di parto¬rire nell’anonimato e, quindi, di non riconoscere il figlio. Le generalità della partoriente saranno accessibili solo dopo cento anni (secondo comma) – durata idealmente eccedente quella della vita umana – con possibilità, tuttavia di accesso, anche prima, ad informazioni importanti per esempio di tipo genetico necessarie alla tutela della salute dei discendenti, con le cautele necessarie ad evitare l’identificazione della donna, (terzo comma).
Solo la normativa sull’adozione prevede la possibilità di accesso ai dati identificativi della parto¬riente anche prima dei cento anni da parte dell’adottato, ai fini della ricerca delle proprie origini4
4 Cfr la voce RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI .
b) I motivi della scelta del legislatore
Il motivo per il quale il legislatore attribuisce alla partoriente il diritto all’anonimato è stato bene esplicitato nelle sentenze che si sono occupate del bilanciamento tra il diritto all’anonimato e il diritto alla ricerca delle proprie origini: Corte costituzionale, 25 novembre 2005, n. 425 (“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle infor¬mazioni sulle sue origini nel caso in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l’adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell’attuale persistenza di quella volontà”); la successiva di segno opposto Corte costituzionale 22 novembre 2013 n. 278 (“E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riser-vatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”) nonché Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 13 febbraio 2003 (“In materia di accesso ai documenti amministrativi, non viola l’art. 8 della Convenzione il diniego di comunicazione delle informazioni riguardanti le generalità dei genitori naturali, qualora questi ultimi non abbiano manifestato il consenso alla divulgazione”) secondo le quali la ratio sottesa al diritto all’anonimato materno è quella di evitare aborti, specie clandestini, infanticidi e abbandoni di neonati. Si intende cioè offrire alla donna e al bambino una alternativa ai comportamenti abbandonici, consentendo alla madre di dare alla luce il figlio senza che ciò comporti la necessità di instaurare con il neonato alcun legame giuridico.
Si legge sia in Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425 che nella successiva Corte costituzio¬nale 22 novembre 2013 n. 278 che il sistema garantisce i diritti della gestante che in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale abbia deciso di non te¬nere con sé il bambino. In tal modo si offre alla madre la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo si intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi.
c) Divieto del parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita
In base alla previsione contenuta nell’art. 9 della legge 11 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita5
5 Cfr la voce PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA , la madre del nato, a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, non può manifestare la volontà di non essere nominata. Si tratta di un divieto ragionevo¬le, motivato dall’intento di responsabilizzare chi opera tale scelta procreativa.
II Il parto anonimo nel matrimonio e fuori dal matrimonio
Il diritto della madre di partorire nell’anonimato vale sia in per i figli che nascono nel matrimonio, che per quelli che nascono fuori dal matrimonio. La scelta è irreversibile, fatto salvo – come si dirà – il diritto al ripensamento sulla volontà di man¬tenere l’anonimato, in occasione dell’interpello da parte del tribunale allorché l’adottato maggio¬renne dovesse chiedere di accedere all’identità della madre).
a) Parto anonimo nel matrimonio
Nel caso di filiazione nel matrimonio l’art. 231 c.c. prevede il principio di presunzione di paternità in base al quale il marito della partoriente è considerato padre del neonato.
La presunzione di paternità non è però ostativa alla possibilità per la partoriente di dichiarare di non voler essere nominata. Il richiamato art. 30, comma 1, del regolamento di stato civile non indica limitazioni a tale proposito.
La richiesta di parto anonimo da parte della donna coniugata non farà scattare quindi al momen¬to della nascita la presunzione di paternità (art. 231 c.c. secondo cui Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio). L’operatività della presunzione di cui all’art. 231 cod. civ. dipende, infatti, necessariamente dalla previa indicazione delle generalità della madre nell’atto di nascita secondo le modalità enunciate agli artt. 29 e 30 ordinamento di stato civile.
D’altro lato la stessa giurisprudenza ammette che la donna coniugata possa dichiarare che il fi¬glio non è nato dal marito non ostandovi la presunzione di paternità (Cass. civ. Sez. I, 2 aprile 1987, n. 31; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073; Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194; Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059; App. Genova, 16 ottobre 1982; Trib. Rimini, 9 marzo 1995). Il principio applicato è che non opera la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in mancanza, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello “status” di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità na-turale di persona da una relazione extraconiugale potrebbe diversa dal marito.
Pertanto la donna coniugata – che ha, in sostanza, il diritto di riconoscere il figlio nato da una sua relazione extraconiugale senza far scattare la presunzione di paternità del marito – ha anche il dirit¬to, nel caso in cui non intendesse neanche riconoscerlo come figlio naturale (da sola o con il padre biologico), di partorire nell’anonimato dichiarando prima del parto di non voler essere nominata.
Tuttavia – e qui sta l’aspetto più problematico – la donna coniugata può avvalersi del diritto di partorire nell’anonimato non solo allorché il figlio sia frutto di una relazione extraconiugale, al fine di impedire l’operatività della presunzione di paternità (per poi procedere al riconoscimento), ma anche nell’ipotesi in cui il figlio sia stato effettivamente concepito ad opera del marito. Una parte della dottrina ha, proprio per questo, criticato questa opzione. Effettivamente la donna coniugata potrebbe, a sua discrezione, chiedendo di partorire nell’anonimato, negare lo status di figlio nel matrimonio del neonato. Sebbene, non sussista il rischio di essere incriminata per il delitto di alte¬razione di stato (art. 567 cod. pen.) dal momento che la donna esercita un suo diritto, parte della dottrina suggerisce de iure condendo l’introduzione di una deroga a tale diritto, in modo che non possa essere impedita la formazione di un atto di nascita di figlio legittimo con riguardo al figlio effettivamente concepito con il marito.
b) Parto anonimo fuori dal matrimonio
La decisione della donna di partorire nell’anonimato nel caso di filiazione fuori dal matrimonio comporta la rilevante conseguenza di non consentire mai in seguito da parte del figlio l’azione dichiarativa della maternità. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un effetto teorico dal momento che in ogni caso il figlio adottato, avendo già uno status filiationis (adozione cosiddetta legittimante), non potrebbe comunque mai esperire l’azione in questione.
III L’obbligo di identificazione della madre come regola nella maggior parte dei Paesi europei
Il diritto a partorire nell’anonimato non è condiviso nella maggior parte degli ordinamenti in Europa dove quasi tutti i sistemi giuridici (salvo quello francese e italiano) impongono l’identificazione del¬la donna al momento del parto, in tal modo facendo proprio il principio di derivazione romanistica per cui mater semper certa est.
Il codice civile tedesco – che costituisce il modello di riferimento per quasi tutti gli Stati europei che non ammettono l’anonimato (Paesi scandinavi, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Austria) – al § 1591 stabilisce che “Madre di un figlio è la donna che lo ha partorito”. L’attribuzione della maternità è quindi effetto giuridico che scaturisce automaticamente ed inderogabilmente dal dato fattuale del parto, senza che su di esso possa in alcun modo influire la volontà della gestan¬te. E ciò, sia che la nascita avvenga da genitori uniti tra loro in matrimonio, sia che il figlio nasca fuori dal matrimonio. Le strutture sanitarie hanno l’obbligo di denunciare all’ufficio di stato civile la nascita del bambino ed il suo nome, oltre al nome ed al domicilio della madre.
Il principio giuridico mater semper certa est ha, sul piano del diritto europeo, ricevuto due signi¬ficativi riconoscimenti. È stato in primo luogo fatto proprio dalla Convention européenne sur le status juridique des enfants nés hors mariage (Strasburgo, 1975) che, all’art. 2, testualmente ha
previsto che “La filiazione materna di ogni figlio nato fuori del matrimonio è stabilita dal solo fatto della nascita del bambino”, con ciò dando chiaramente per scontato – secondo gli interpreti – l’ac¬certamento automatico ex latere matris dei rapporti di filiazione sorti in ambito matrimoniale. Ha inoltre ispirato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 13 giugno 1979 resa nel caso Marckx la quale ha stabilito che violano il combinato disposto dell’art. 8, n. 1, della Convenzione di Roma dei diritti dell’uomo, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, e dell’art. 14 del¬la medesima Convenzione, che proibisce discriminazioni in ragione della nascita, quelle legislazioni nazionali che fanno dipendere da un atto di riconoscimento la costituzione del vincolo giuridico di filiazione tra la madre ed il nato.
L’altro modello vigente nel contesto europeo è quello francese, il quale – come quello italiano – risulta caratterizzato da un coefficiente volontaristico, poiché l’attribuzione dello status di madre non può mai avvenire contro la volontà della madre stessa. L’art. 326 del Code civil stabilisce infatti che “Al momento del parto la madre può domandare che sia conservato il segreto tanto sul suo ingresso in ospedale quanto sulla sua identità”, con ciò riconoscendo in modo inequivocabile la facoltà di ogni donna di partorire nell’anonimato. Il figlio non instaura alcun rapporto giuridico con la madre; la decisione di partorire nell’anonimato esclude che la maternità possa successivamente essere dichiarata in via giudiziale su istanza del figlio ma non preclude alla stessa madre la pos¬sibilità di procedere ad un suo successivo riconoscimento. La scelta, infatti, di rimanere anonima non è scelta irreversibile, potendo in ogni momento essere revocata. In questo sta la differenza tra il sistema francese e quello italiano. Qualora successivamente il nato manifesti la volontà di conoscere l’identità di colei che lo ha generato, un apposito organismo pubblico potrà autorizzare la rimozione del segreto qualora la madre manifesti il proprio consenso oppure sia deceduta senza aver espresso volontà contraria.
IV L’adottabilità del nato quale inevitabile conseguenza del parto anonimo
Ci si deve chiedere ora quali conseguenze comporti per il nato la decisione della madre (coniugata o meno) di avvalersi di tale prerogativa.
La formazione di un atto di nascita di figlio nato da madre che non desidera essere nominata comporta l’obbligo da parte della struttura sanitaria di segnalazione dell’avvenuta nascita al Pro¬curatore della repubblica presso tribunale per i minorenni del distretto nel quale avviene la nascita ai sensi del primo comma dell’art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come sostituito dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 1496
6 Art. 9 Legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149
Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni nel luogo in cui in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. . La condizione del neonato privo di genitori è, infatti, condizione di abbandono che conduce all’instaurazione della procedura di adottabilità e all’adozione del minore.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello “status” di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.
Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. opera solo in presenza di un corrispondente titolo di Stato, ove la madre abbia dichiarato il figlio come naturale resta esclusa l’operatività della presunzione e difetta lo “status” di figlio legittimo, con l’ulteriore conseguenza che non è necessario il preventivo disconoscimento al fine di proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito.
Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La presunzione di paternità di cui all’art. 231 c. c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c. c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.

Il coniuge non ha diritto alla quota del TFR se il diritto a percepirlo sorge prima della domanda di assegno divorzile

Cass. civ. Sez. VI – 1, 22 marzo 2018, n. 7239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8190/2017 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;
– ricorrente –
contro
D.Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ORLANDO, VINCENZO CORALLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 142 del 2016, depositata il 16 febbraio 2016, con la quale è stata accolta la domanda, avanzata dal controricorrente, allora appellante signor D.Q.D., di rigetto della domanda di pagamento della quota di TFR dalla odierna ricorrente propostaL. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis; il signor D.Q.D. ha replicato con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.12 bis, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso il diritto a percepire la quota di TFR richiesta, dovendosi individuare, quale elemento temporale di riferimento a tal fine, quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non quello in cui sorge il relativo diritto;
con il secondo motivo di ricorso – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c.comma 1, n. 5) – la ricorrente si duole della circostanza che la Corte salentina abbia omesso di dar conto, con adeguata e corretta motivazione, delle ragioni ostative alla valutazione dell’istanza di rinnovo, formulata nei precedenti gradi di giudizio, di acquisizione delle informative rivolte al datore di lavoro dell’appellante, nonché all’Istituto nazionale di previdenza sociale, volte alla cognizione della data di erogazione del TFR e del relativo quantum;
Ritenuto che:
l’espressione, contenuta nella L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo “viene a maturare dopo la sentenza” implichi che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato; infatti, poiché la “ratio” della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129);
siffatta interpretazione sia, per vero, coerente con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 10, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda (Cass., 17/12/2003, n. 19309);
Rilevato che:
nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato la norma, l’art. 12 bis, oggetto di censura, avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto del D.Q. al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento di codesta Corte sopra richiamato, il diritto per l’odierna ricorrente a riceverne una quota, quale ex coniuge, essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto dl TRF in capo al marito;
In conseguenza di quanto suesposto, risulta del tutto corretta la decisione del giudice di appello di negare qualsivoglia rilevanza, ai fini della definizione della controversia, all’istanza exart. 210 c.p.c., di acquisizione di notizie sulla data di erogazione del TFR e del relativo ammontare;
Ritenuto che:
peraltro, l’omesso esame di istanze istruttorie non valga ad integrare il vizio di cui al novellatoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.