Violenza sessuale e scarsa attendibilità della ricostruzione dei fatti

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 13 maggio 2022, n. 18989; Pres. Aceto, Rel. Cons. Macrì
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACETO Aldo – Presidente –
Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere –
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di P.G.,
nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 17/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il
provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. BALDI Fulvio, che
ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per le parti civili l’avv. S.F. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del
Procuratore generale per essere i reati estinti per prescrizione.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 17 maggio 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza
in data 12 febbraio 2019 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Enna, ha assolto
l’imputato dal reato di violenza sessuale aggravata perchè il fatto non sussiste.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta per vizio
di motivazione perchè per l’assoluzione la Corte di appello avrebbe dovuto operare la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente la persona offesa.
Sia la parte civile che l’imputato hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le rispettive
ragioni.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’imputato era stato condannato in primo grado perchè, mentre prestava il servizio di vigile urbano,
era entrato in casa della persona offesa e l’aveva costretta a subire atti sessuali, consistenti in
palpeggiamenti del seno e baci sul collo e sulla bocca.
La Corte di appello invece ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo perplessa la prova. In
particolare, la persona offesa aveva riferito che, dopo l’abuso, aveva chiamato il suo legale che le
aveva consigliato il da farsi, era uscita di casa e aveva incontrato una vicina alla quale non aveva
detto nulla, quindi, aveva incontrato il fioraio e in lacrime gli aveva raccontato tutto. I Giudici hanno
osservato che dai tabulati non emergeva la prova della telefonata al legale, mentre era anomalo che
la donna si fosse confidata con il fioraio e non con la vicina. Inoltre, un vicino di casa aveva dichiarato
di aver visto la persona offesa dopo la violenza e non aveva scorto alcun turbamento. Ulteriore
elemento di incertezza era costituito dalle ragioni di astio del fioraio e di altro teste nei confronti
dell’imputato. In particolare, il procedimento archiviato nel 2011 era stato riaperto nel 2016 quando
un teste aveva dichiarato di aver saputo da un collega che aveva dichiarato il falso allorchè aveva
confermato l’alibi dell’imputato. Aperto un procedimento per favoreggiamento, la Corte di appello
aveva concluso per l’assoluzione, stante l’inattendibilità accusatoria del teste che aveva determinato
la riapertura del procedimento. I Giudici hanno accuratamente valutato il contesto conflittuale
nell’ambito lavorativo dell’imputato e hanno concluso per l’inaffidabilità sia dei riscontri esterni sia,
come detto, del narrato della persona offesa.
Il Procuratore generale solleva la questione in diritto della necessità della rinnovazione istruttoria per
fondare la pronuncia di assoluzione dopo una sentenza di condanna.
E’ pacifico in giurisprudenza però che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza
di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo
obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto a offrire una motivazione puntuale
e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera
approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (tra
le più recenti, Cass., Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 – 01). Il giudice
di appello non ha dunque un obbligo di rinnovazione, bensì di motivazione rafforzata, che nella specie
è stato adeguatamente assolto.
Il ricorso del Procuratore generale è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022

La perdita del legame affettivo è perdita attuale

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 26 aprile 2022, n. 12987; Pres. Spirito, Rel. Cricenti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8616/ 2020 R.G. proposto da:
Z.J., Z.N., Z.G., I.P.C., Zb.Gi. e B.D., quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia B.R.N., C.,
I.C. e P.S.M., quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia P.G.L., elettivamente domiciliati in
Roma, presso l’avv. P. P., che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.L.M. e Informatica D.L. srl, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. F.R., che
li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
G. spa, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. M.V., che la rappresenta e
difende.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5128/ 2019, depositata il 25.7.2019 non
notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.2.2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Svolgimento del processo
Che:
1.- Z.J., Z.N., Z.G., P.I.C., in proprio, e Zb.Gi. e B.D. quali rappresentanti legali della minore B.R.N.,
nonchè P.I.C. e P.M.S., quali rappresentanti legali della minore P.L.G., sono tutti parenti, figli in
particolare, di Z.V., rimasto vittima di un incidente stradale il (OMISSIS), investito mentre
attraversava la strada sulle strisce pedonali e deceduto dopo tre giorni.
2.- I congiunti della vittima hanno agito in giudizio nei confronti di D.L.M., conducente del veicolo,
e della società D.L. informatica SRL proprietaria, nonchè della G. Assicurazioni spa che garantiva il
veicolo investitore, dopo che comunque quest’ultima aveva corrisposto alcune somme a ristoro del
danno inferto dall’assicurato.
3.- In particolare, gli eredi della vittima hanno agito davanti al Tribunale di Roma, per conseguire un
maggio risarcimento rispetto a quello spontaneamente riconosciuto dalla assicurazione, ed il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del D.L., liquidato un importo complessivamente
superiore a quello corrisposto in via extragiudiziale dalla G., e condannato quindi i convenuti al
pagamento della differenza.
Questa decisione è stata appellata sia dai convenuti che dagli eredi, da parte dei primi, relativamente
alla risarcibilità di alcuni danni, e, da parte dei secondi, relativamente alla quantificazione del danno
nonchè relativamente al mancato riconoscimento di quest’ultimo a favore di una delle due nipoti, che
al momento del fatto era in tenerissima età.
La Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli incidentali ed ha riconosciuto in parte fondati gli
appelli principali, aumentando di poco la somma riconosciuta in primo grado: ha tuttavia escluso il
risarcimento del danno in favore della nipote che all’epoca dei fatti aveva 8 mesi.
4.- I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso avverso tale sentenza; per contro si sono costituiti
con controricorso sia la G. spa che la società informatica D.L. e D.M., i quali hanno proposto ricorso
incidentale basato su tre motivi. I ricorrenti hanno, a loro volta, notificato controricorso avverso tale
ricorso incidentale.
Il PM ha chiesto che sia il ricorso principale che quello incidentale vengano dichiarati inammissibili.
Motivi della decisione
Che:
5.- l’ambito del ricorso.
Le questioni poste dal ricorso principale sono essenzialmente le seguenti: la Corte di appello avrebbe
violato le stesse tabelle del Tribunale di Roma, a cui pur ha dichiarato di far riferimento nella
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale a favore della figlia, con cui la vittima
conviveva, dando a tale convivenza una rilevanza in termini di risarcimento inferiore rispetto a quella
prevista dalle stesse tabelle; la Corte, allo stesso modo, ha attribuito una rilevanza inferiore a quella
tabellare quanto al rapporto parentale tra la vittima e la nipote più grande, quella delle due a cui favore
è stato riconosciuto un risarcimento; infine ha erroneamente negato il risarcimento a favore della
giovanissima altra nipote che, come si è detto, aveva al momento del fatto solo otto mesi.
6.- Invece, il ricorso incidentale contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto provata la
convivenza tra una delle figlie e la vittima, senza che vi fosse alcun elemento di prova di tale
situazione e quindi di avere conseguentemente maggiorato il risarcimento in ragione di tale
convivenza in modo del tutto infondato; di avere comunque presunto in modo errato che in tale
convivenza, ove eventualmente esistente, la vittima contribuiva anche economicamente a favore della
figlia e che quindi la sua uccisione ha comportato per quest’ultima una perdita risarcibile ulteriore; di
avere infine riconosciuto il risarcimento a favore dell’altra nipote, quella di maggiore età, non tenendo
conto che al momento del fatto la vittima risultava essersi comunque allontanata dalla casa in cui
viveva questa nipote, e che quindi non poteva il diritto al risarcimento di quest’ultima essere
giustificato sulla base di una convivenza con il de cuius.
7.- I primi due motivi del ricorso incidentale condizionano la decisione relativa al primo ed al terzo
motivo del ricorso principale che, come si è detto, attengono al quantum del risarcimento a favore
della figlia convivente e della nipote più grande, mentre per l’appunto il ricorso incidentale mira a
contestare l’an di quel risarcimento.
8.- La questione della convivenza della figlia con la vittima.
Il primo motivo del ricorso principale fa valere violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.
Secondo i ricorrenti, ma il motivo interessa esclusivamente la ricorrente I.C., ossia la figlia ritenuta
convivente con la vittima al momento del fatto, i giudici di merito avrebbero violato le stesse tabelle
a cui hanno fatto riferimento per la quantificazione del danno, ossia le tabelle del Tribunale di Roma,
che alla convivenza tra vittima e danneggiato “di riflesso” fanno discendere un aumento di quattro
punti ed una maggiorazione di 37.000,140 Euro – nella fattispecie – anzichè di 20.000 Euro come
riconosciuto dalla Corte d’appello, che dunque avrebbe fatto erronea applicazione degli stessi criteri
che si era data per la liquidazione del danno.
Questo motivo di ricorso presuppone che si esamini il primo motivo del ricorso incidentale, con il
quale si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., ed attraverso cui si rimprovera, al contrario, alla
sentenza impugnata di aver dedotto l’esistenza di una convivenza tra la vittima e la figlia I.C. sulla
base delle sole dichiarazioni dell’appellante e del certificato di residenza in atti, elementi insufficienti
a fornire quella dimostrazione.
In sostanza, laddove il primo motivo del ricorso principale mira a contestare l’ammontare del
risarcimento riconosciuto, il ricorso incidentale mira a contestare l’an di tale risarcimento, negandone
il presupposto di fatto, vale a dire la convivenza tra vittima e figlia.
A ben vedere, anche il secondo dei motivi del ricorso incidentale condiziona l’esame del ricorso
principale.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, che fa valere violazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt.
2697 e 2729 c.c., si censura la circostanza di aver riconosciuto una maggiorazione del risarcimento,
sempre a favore di tale figlia convivente, sull’assunto indimostrato che il padre, vittima dell’incidente,
oltre che convivere con quest’ultima, contribuisse altresì al suo sostentamento, almeno in parte.
Va dunque posta attenzione a questi due motivi del ricorso incidentale, che hanno logicamente
influenza su quelli del ricorso principale.
Essi sono infondati.
I giudici di merito ricavano la circostanza che la vittima convivesse con questa sua figlia non solo dal
fatto che aveva trasferito presso quest’ultima la residenza, elemento che potrebbe di suo essere già
sufficiente e che non può considerarsi del tutto irrilevante, ma altresì dalle dichiarazioni delle altre
parti ricorrenti, che in realtà, pur essendo dichiarazioni di parte, hanno comunque una loro rilevanza:
non fosse altro perchè provengono da persone, le altre sorelle e gli altri fratelli, che avrebbero avuto
interesse contrario ad affermare la convivenza propria, anzichè quella di altro familiare, con il de
cuius, onde lucrare loro direttamente la maggiorazione del risarcimento.
Inoltre, i giudici di appello fanno, sia pure generico riferimento, ai documenti allegati, tra i quali,
come ricordano i ricorrenti nel loro controricorso al ricorso incidentale, vi erano le buste paga del de
cuius da cui risultava il domicilio e da cui risultava che il luogo del lavoro era vicino a casa della
figlia.
L’accertamento della convivenza è indotta da tutti questi elementi.
In sostanza, sebbene la motivazione sia succinta, si può dire che i giudici d’appello hanno
correttamente utilizzato il ragionamento presuntivo per affermare la coabitazione tra la figlia I.C. ed
il genitore vittima dell’incidente.
Allo stesso modo può dirsi che la decisione fonda correttamente la presunzione di sostentamento
economico del padre verso la figlia sul criterio di normalità sociale che, in casi simili, fa presumere
quella contribuzione, in caso di convivenza.
8.1.- La questione del rispetto delle tabelle prescelte.
Ciò detto, ed escluso quindi che, come denunciato con i motivi del ricorso incidentale, erroneamente
è stata operata presunzione di convivenza e di mantenimento economico tra la vittima e la figlia, va
considerato il primo motivo del ricorso principale che denuncia, come si è detto innanzi, violazione
dei criteri tabellari di quantificazione del danno.
Il motivo è fondato.
Non è qui il caso di affrontare la questione circa il vincolo che le tabelle che, come è noto, sono mere
stipulazioni su come quantificare un pregiudizio alla persona, possono o devono avere nel giudizio
sulla stima del danno non patrimoniale.
Resta altresì fuori da questo giudizio la rilevanza accordata dalla decisione impugnata alle tabelle di
Roma anzichè a quelle di Milano, che, per alcuni versi, godono del favore di questa Corte, come da
ultimo riconosciuto da Cass. 8532/2020.
Infatti, nessuna delle parti, nè i ricorrenti principali nè i ricorrenti incidentali, ha posto la questione
della violazione delle tabelle milanesi, ossia della illegittimità della scelta della Corte di appello di
Roma di adottare le tabelle romane anzichè quelle di Milano, che rimane una scelta dunque
incontestata.
Ciò detto, ed al di là per l’appunto del valore da riconoscersi alle tabelle nella liquidazione del danno,
laddove il giudice abbia fatto riferimento, quale criterio per il risarcimento, ad una determinata
tabella, cosi come ad un qualunque altro criterio, egli è tenuto ovviamente a rispettarlo, a meno che
non motivi in modo adeguato le ragioni per le quali rispetto ad una determinata voce di danno non
ritenga di dover seguire quel criterio.
Invece, la Corte di Appello non ha dato conto della applicazione di un criterio in deroga, quanto alla
personalizzazione in questione, a quello che gli offrivano le tabelle romane, che pure erano state scelte
dalla medesima Corte come quelle di riferimento per la stima del pregiudizio.
Questa questione si pone in modo analogo nel terzo motivo di ricorso principale, che ha, per contro,
il suo pregiudizio logico nel terzo motivo del ricorso incidentale.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, infatti, si denuncia nuovamente violazione dell’art. 115
c.p.c., e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe basato il risarcimento a favore
della più grande delle due nipoti, ossia B.R.N., senza però tener conto che emergeva chiaramente
come non vi fosse più convivenza con la vittima al momento del fatto, avendo quest’ultima lasciato
la casa dove viveva la nipote sin dal 2006 per trasferirsi altrove.
Per contro, il terzo motivo del ricorso principale censura, per violazione degli artt. 1226, 2043, 2056,
2059 c.c., la decisione impugnata, che, riconosciuto quel risarcimento in favore della nipote più
grande, lo ha però liquidato disattendendo le stesse tabelle del Tribunale di Roma: ancora una volta,
mentre questo motivo mira al quantum, quello incidentale contesta l’an, e dunque quello è
logicamente subordinato a questo.
Ma il motivo incidentale è infondato.
Infatti, la decisione impugnata non risarcisce la perdita della convivenza, ma la perdita del rapporto
parentale ed affettivo con il nonno, di cui la convivenza è indice, ma non elemento costitutivo
esclusivo: la decisione impugnata osserva come, pur essendosi allontanato il nonno dalla dimora della
nipote, ciò non ha inciso sul rapporto di affezione e comunque sulla rilevanza del rapporto parentale
tra i due. E dunque la Corte di Appello stessa non nega che la convivenza, ad un certo punto, sia
cessata, piuttosto ritiene ininfluente questo elemento sulla rilevanza del pregiudizio subito dalla
nipote per la perdita del nonno, in quanto il legame tra i due si era comunque consolidato durante il
tempo, passato, in cui avevano vissuto insieme.
Se si ammette che il pregiudizio è nella perdita del rapporto parentale – non nella perdita della
convivenza, ed è ovvio che si tratta di due situazioni distinte-allora la censura è fuori dalla ratio.
Stessa conclusione se oggetto del risarcimento è la sofferenza psichica della minore (il danno morale)
che può prodursi anche se la convivenza con il nonno è cessata da pochi anni.
E così, di conseguenza: se è infondato il motivo di ricorso incidentale, e dunque se si riconosce che
la Corte ha correttamente dato rilevanza alla convivenza tra la nipote più grande ed il nonno, allora è
fondato il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione delle tabelle anche su questo
punto: lo è per le ragioni già dette in precedenza.
9.- Il danno al minore infante.
Il secondo motivo del ricorso principale, che non subisce condizionamenti da alcuno dei motivi di
ricorso incidentale, denuncia violazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 c.c., e censura la decisione
impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento a favore della nipote più piccola, che all’epoca
del fatto aveva solo otto mesi.
La ratio della decisione impugnata è che a quell’età non può esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza
per la perdita, in quanto la sofferenza è propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una
prova contraria.
Questa affermazione è contestata dai ricorrenti sostenendo che non tanto del danno morale si deve
discutere quanto della perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, ossia della perdita che, una
volta cosciente, la minore avverte e che consiste nel non poter aver il nonno con sè, ossia vivere dei
momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote.
Il motivo è infondato.
La questione è posta, sia pure non esplicitamente, nel ricorso, sotto due aspetti: quello del danno
morale soggettivo e quello del danno, che da quest’ultimo si differenzia per come la giurisprudenza
di questa Corte lo ha enucleato, del danno da perdita del rapporto parentale. Non cumulativamente,
ma parrebbe, alternativamente.
Non è chiaro, in sostanza, quale qualificazione pretenda il motivo di ricorso – e tutto sommato neanche
quale sia stata quella del giudice di merito. Per altro verso, è sicuro che i ricorrenti non chiedono una
duplicazione del risarcimento, proprio in quanto non pretendono espressamente che oltre al
pregiudizio soggettivo (danno morale) sia liquidato anche quello oggettivo (la perdita del rapporto
parentale in sè). Nè la sentenza impugnata, del resto, nè il ricorso, contengono una distinzione tra
questi due pregiudizi, per il caso di perdita del parente.
In tal modo, non è necessario qui discutere l’orientamento iniziato da Cass. sez. un. 26972/2008
secondo cui “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale
non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a
tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non
patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito
costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno
morale”.
Affermazione che ha avuto, sì, seguito nei suoi esatti termini in decisioni successive (Ad esempio
25351/2015), ma che ha visto altresì la questione precisata in termini più appropriati in Cass.
2557/2011 secondo cui “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in
conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta
l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art.
32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno
biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia
determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale
soggettivo)”.
Ad ogni modo, si ripete, non si fa questione qui di duplicazione: i ricorrenti hanno chiesto che venga
risarcito il pregiudizio da perdita del nonno, a favore della nipote infante, quale che esso sia, come lo
si qualifichi, e non in due, ma in una sola voce. Quindi non postulano alcuna duplicazione.
Semmai, allora va posta questione se essi hanno inteso riferirsi al danno morale soggettivo, ossia alla
sofferenza che potrebbe in futuro provare la minore, quando sarà in età di avvertire la perdita, oppure
se abbiano inteso riferirsi, alternativamente, alla perdita del rapporto parentale in quanto tale – e le
due situazioni sono distinte per pacifico assunto, non cumulabili, se si vuole, ma di certo distinte, ed
alternativamente risarcibili.
Rispetto ad entrambi i pregiudizi può assumersi conclusione negativa.
La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest’ultimo possa rilevare per un infante
quando costui ha modo ed età di patirlo, e dunque nei termini di un danno futuro.
In questo senso si è attestata la giurisprudenza di questa Corte per diversi anni, quando il modello di
danno patrimoniale era offerto da quello morale e quando, dunque, per evitare che l’incoscienza
dell’infante impedisse di ammettere una sofferenza d’animo, si ricorreva all’espediente del danno
futuro: non può soffrire oggi, ma soffrirà quando avrà coscienza della perdita, ed ovviamente la
dissociazione temporale tra il fatto illecito ed il pregiudizio che ne segue non impedisce la rilevanza
del danno, non essendo connaturale a quest’ultimo la contestualità con l’azione lesiva (Cass. 1079 del
1974; Cass. n. 2731 del 1968). Quell’espediente era una conseguenza del fatto che l’unica ipotesi di
danno non patrimoniale rilevante, quando quella giurisprudenza si è formata, era il danno morale
soggettivo: cosi che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione
dannosa, costituiva un rimedio di politica del diritto alla eventualità che all’infante, non patendo
immediatamente sofferenza per la perdita, venisse negato risarcimento, pur potendo invece quella
sofferenza prodursi in seguito.
Così come analogo espediente era quello di riconoscere danno morale soggettivo agli enti, dicendo
che a soffrire sono le persone fisiche che li compongono.
Ma che si possa dare dissociazione temporale tra fatto lesivo e pregiudizio non basta.
Infatti, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello
eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere
ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l’invalidità permanente, la quale esiste già al
momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro
virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è invece
un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro. E’ un danno ipotetico.
Ad esempio, la costruzione di un parco di divertimenti adiacente ad una abitazione potrebbe in futuro
far perdere valore all’immobile, e così la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima
età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest’ultimo avrà l’età per avvertirla.
Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l’incertezza attiene al tempo entro cui il danno si
manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l’incertezza riguarda proprio la
sopravvenienza stessa del pregiudizio.
Il danno futuro dell’infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un
danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora.
Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il
pregiudizio in capo all’infante sia visto nei termini di perdita del congiunto.
Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte (le decisioni sono
numerose, da ultimo ne costituiscono indice, ed affrontano aspetti diversi, Cass. 18284/2021; Cass.
24689/2020; Cass. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione
non patrimoniale, determina con sè perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà
e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo,
“dimensioni oggettive” del pregiudizio, ossia “utilità” la cui estinzione rileva a prescindere dalla
sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di
utilità diverse dalla serenità morale.
Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la
dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la sofferenza soggettiva- il danneggiato
subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in
quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva
immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che
è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle “utilità”. Ed il godimento futuro di
una situazione passata, in quanto annientata dall’illecito, è difficile da ammettere.
In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l’appunto,
impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla
lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale.
Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto
che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre
dal rapporto le “utilità” che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui
natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le
“utilità” che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente. E che l’infante non ha. Se si può
ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento
postumo dei beni che il rapporto familiare consente.
Vanno pertanto rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R.
n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da
giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, sia principale che
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifico, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022

La revocabilità di una donazione per ingratitudine

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 29 aprile 2022, n. 13544; Pres. Di Virgilio, Rel. Cons. Fortunato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25002/2017 proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato C. P., per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato M. P.I, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 164/2017 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il
14/3/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza
in camera di consiglio del 5/4/2022.
Svolgimento del processo
1.1. V.A. ha agito in giudizio nei confronti del figlio M.G. chiedendo, per quanto ancora rileva, che
fosse accertata la donazione indiretta in favore di quest’ultimo della proprietà pro quota di un
immobile in (OMISSIS), e che, alla luce del comportamento del figlio, costituente grave ingiuria ai
sensi dell’art. 801 c.c., fosse dichiarata la revocazione della predetta donazione.
1.2. L’attrice, a sostegno della domanda, dopo aver evidenziato di essere stata comproprietaria,
insieme al marito, di un immobile in (OMISSIS) e che, per effetto del fallimento personale di
quest’ultimo, la quota, pari al 50%, del predetto immobile di proprietà dello stesso era stata acquisita
all’attivo della procedura, ha dedotto che, a seguito della partecipazione al relativo incanto, tale quota
era stata assegnata a M.G. ma che il relativo prezzo era stato versato dalla madre con denaro prelevato
dal conto corrente della società F. F.s.a.s. di V.A., della quale era legale rappresentante e socia
accomandante.
1.3. In seguito, tuttavia, erano sorti grossi contrasti per la gestione della società della quale sia la
madre che il figlio erano soci, concretizzatesi in litigi tra loro, cui erano seguite azioni di
danneggiamento da parte del figlio dell’abitazione della madre e dell’azienda sociale, che avevano
indotto la madre a sporgere numerose querele verso il figlio.
1.4. Il tribunale, con sentenza del 18/2/2015, ha accolto la domanda di accertamento della donazione
indiretta, avendo l’attrice pagato il prezzo per l’intestazione della quota immobiliare in capo al figlio,
e, rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 801 c.c., ha pronunciato la revocazione di
tale donazione.
1.5. M.G. ha proposto appello avverso tale sentenza.
1.6. V.A. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
2. 1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, quindi, confermato
la sentenza impugnata.
2.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che la volontà della V. era certamente stata
quella che “i benefici e la utilità della operazione di aggiudicazione del bene ricadessero a vantaggio
del figlio”, senza alcuna pretesa (restitutoria), e che tale adempimento concretizzasse, pertanto, una
donazione indiretta dell’immobile in favore del figlio.
2.3. Inoltre, come emerso dall’istruttoria, l’attrice ha prelevato il denaro dal conto corrente della
società, annotandolo con un “prelievo a titolo personale”, e non ha, dunque, operato a nome della
società nella sua qualità di sua legale rappresentante, per cui i rapporti della stessa con la società
esulano dal giudizio, rilevando unicamente “la volontà di utilizzo a titolo proprio e personale del
denaro che impedisce la riconducibilità della operazione alla società stessa”.
2.4. La corte, poi, ha ritenuto che la donazione indiretta ha avuto ad oggetto non il denaro ma
l’immobile acquistato osservando che, in caso di intestazione di un bene con denaro dal genitore al
figlio, ciò che rileva è lo scopo perseguito dal disponente e dal beneficiato per cui, se il fine è stato
quello di permettere che quest’ultimo possa acquistare un bene determinato, la liberalità ha per oggetto
tale bene indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato. Nel caso di specie, peraltro, tale
conclusione è ancor di più valorizzata dal fatto che dopo l’aggiudicazione dell’immobile e
l’intestazione al figlio, la V. ha provveduto alla ristrutturazione dell’immobile con denaro proprio
beneficiando ancora di più il donatario.
2.5. La corte, infine, ha ritenuto che sussistevano i presupposti previsti dall’art. 801 c.c.:
dall’istruttoria, infatti, sono emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei
confronti della donante, che confermano l’esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole
di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante. In effetti, “non
soltanto la condanna in sede penale dell’appellato è stata confermata, ma il comportamento di
opposizione emerge direttamente dalle testimonianze assunte e dalla loro valutazione complessiva”.
2.6. Non sono, dunque, fondate, ha aggiunto la corte, le eccezioni dell’appellane, il quale contesta che
tali comportamenti possano assurgere al rango della grave ingiuria richiesta dalla predetta norma,
trattandosi, in realtà, di “una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la
persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di
normalità”.
2.7. M.G., con ricorso notificato il 12/10/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza
della corte d’appello.
2.8. V.A. ha resistito con controricorso del 17/11/2017.
Motivi della decisione
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 809
c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto che i fatti accertati nel corso del giudizio integrassero una donazione indiretta
da parte della madre in favore del figlio senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le somme utilizzate
per l’acquisto, essendo state prelevate dai conti della società F.F., erano rimaste di proprietà di
quest’ultima.
3.2. La V., pertanto, ha osservato il ricorrente, non è mai diventata proprietaria delle predette somme,
essendosi limitata, con il deposito dell’assegno in cancelleria, ad eseguire materialmente il pagamento
del prezzo per conto della società F.F., a nulla, per contro, rilevando che l’uscita sia stata annotata
dalla stessa V. come prelievo personale. Ne consegue, ha concluso il ricorrente, che la V. non ha
acquistato dal fallimento la metà dell’immobile con denaro proprio, trattandosi, in realtà, di denaro
della predetta società.
3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art.
801 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la
corte d’appello non ha considerato che la V. aveva acquistato dal fallimento solo la quota del 50%
dell’immobile e che, pertanto, non poteva rinvenirsi, nella fattispecie, la struttura tipica della
donazione indiretta della proprietà dell’abitazione.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.2. La corte d’appello, invero, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto,
per un verso, che l’attrice aveva pagato il prezzo per l’acquisto dell’immobile con denaro prelevato
dal conto corrente della società F.F., annotandolo come un “prelievo a titolo personale”, e, per altro
verso, che la stessa, così facendo, aveva operato in proprio e non quale rappresentante della predetta
società, alla quale, pertanto, l’operazione non era giuridicamente imputabile.
4.3. In effetti, una volta escluso che l’amministratore di una società abbia agito nella sua qualità di
legale rappresentante della stessa, risulta, allora, evidente come l’atto d’acquisto da lui compiuto non
è certo imputabile alla società ma direttamente a chi abbia, in nome proprio, l’abbia compiuto, a
prescindere da chi (la società stessa o un terzo) gli abbia (legittimamente o meno) fornito la provvista
per il pagamento del relativo prezzo.
5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 801
c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte
d’appello ha ritenuto che sussistevano i presupposti previsti dall’art. 801 c.c., senza, tuttavia,
considerare che, in realtà, nel caso in esame non sussisteva alcuna ingiuria grave costituita dalle offese
all’onore e al decorso del donante.
5.2. Pur a fronte di una situazione di aspri contrasti tra le parti, ha osservato il ricorrente, è, infatti,
mancata la prova che il convenuto abbia manifestato un sentimento di perversa animosità e di grave
e durevole avversione nei confronti del madre.
5.3. La corte d’appello, del resto, si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado avesse
correttamente individuato i comportamenti rilevanti del convenuto senza procedere ad un apporto
motivazionale autonomo.
6.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur denunciando la violazione di norme di legge,
ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d’appello ha fatto delle
prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze
delle stesse, hanno ritenuto che il convenuto non avesse arrecato alcuna grave offesa ai danni della
madre.
6.2. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, anche se si tratta di presunzioni, costituisce
un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui
conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se
non per il vizio, nella specie neppure invocato, consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5,
nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più
fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale
a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più
favorevole) della controversia.
6.3. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la
ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione
delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente
prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali
acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma dell’art.
132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 4, se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in
fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa
o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 805.3 del 2014), e cioè, in definitiva, se
il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento
impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e
del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
6.4. La corte d’appello, invero, con motivazione nient’affatto apparente o contraddittoria, dopo aver
valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, la sussistenza di comportamenti posti in
essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermano l’esistenza della
manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei
confronti della donante, ed, in forza di tale accertamento, ha ritenuto che tali comportamenti, anche
per la loro rilevanza penale (“… la condanna in sede penale dell’appellato è stata confermata…), erano
qualificabili, ai fini previsti dall’art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di “una
pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non
poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità”. Ed una volta affermata, in
fatto, la sussistenza, in ragione dei predetti comportamenti, di una grave ingiuria del donatario ai
danni della donante, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione della predetta norma di
legge, la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento
della domanda proposta da quest’ultima in quanto volta alla revocazione della donazione. In effetti,
l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una
donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al
decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi,
mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali
e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la
coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla
legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722 del 2018; Cass. n. 22013 del 2016).
7. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto
dalla l. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le
spese di lite, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e
spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art.1, comma 17, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022

Minaccia la moglie con un martello per ottenere il reddito di cittadinanza: condannato per estorsione

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 02 maggio 2022, n. 17012; Pres. Messini D’Agostini, Rel. Cons.
Recchione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Presidente –
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere –
Dott. RECCHIONE S. – rel. Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –
Dott. MONACO Marco M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma
8, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI ha depositato
conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello Di Napoli confermava la responsabilità del R. per il reato di estorsione. Si
contestava al ricorrente di avere minacciato di morte la moglie impugnando un martello e di averle
scagliato contro una lampada intimandole di consegnargli il denaro del reddito di cittadinanza (a lui
intestato ed unica fonte di sostentamento del nucleo familiare) per acquistare sostanza stupefacente.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava l’assenza degli elementi costitutivi
dell’estorsione ed, in particolare, della minaccia rivolta contro la persona dato che dalle prove raccolte
sarebbe emerso che l’aggressione sarebbe stata rivolta unicamente nei confronti delle cose e si sarebbe
risolta in una sorta di “sfogo” dovuto alla situazione di astinenza nella quale versava il ricorrente.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto: il
ricorrente avrebbe agito esclusivamente per entrare in possesso del denaro proveniente dal reddito di
cittadinanza a lui intestato, pertanto il fatto avrebbe dovuto essere definito come esercizio arbitrario
delle proprie ragioni.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile: si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle
emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso
motivazionale.
Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla
motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia
“effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della
decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti
o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente
“incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente
nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata
sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono
deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta
illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o
affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per
cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza
di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano
una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano
ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello
spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
262965).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato
composto dalle due sentenze di merito emergeva che il tentativo di aggressione rivolto contro la
persona offesa – e non solo contro le cose – era stato osservato dagli operanti intervenuti, circostanza
che rende particolarmente solido il quadro probatorio a carico ricorrente (pag. 4 della sentenza
impugnata).
La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta
coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze
processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il collegio rileva che, sebbene la carta che consentiva l’accesso al reddito di cittadinanza fosse
intestata al ricorrente, il suo impossessamento non si risolve nella apprensione di un bene “proprio”,
tenuto conto del fatto che il reddito di cittadinanza è un sussidio che soccorre l’intero nucleo familiare,
come si evince dal fatto che viene elargito sulla base di certificazioni relative alla posizione reddituale
di tutti i componenti della famiglia.
Si ritiene cioè che, quando il reddito è stato concesso sulla base della valutazione della posizione di
un intero nucleo familiare, la apprensione illegittima della carta che consente l’accesso allo stesso
riguarda somme destinate a tutti i componenti della famiglia e non solo all’intestatario del reddito; il
che, nel caso di specie, consente di ritenere integrata l’estorsione, dato che la violenza esercitata dal
R. era diretta ad apprendere somme destinate al sostentamento non solo suo, ma dell’intera famiglia.
La Corte di appello, in coerenza con tale interpretazione, rilevava che destinataria dell’assegno era la
famiglia anagrafica dell’intestatario comprensiva dei coniugi separati o divorziati residenti nella
stessa abitazione e dei figli sotto i ventisei anni non conviventi a carico dei genitori e riteneva,
pertanto, integrata l’estorsione (pag. 7 della sentenza impugnata).
2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2022

La rinuncia al legato è una condizione dell’azione e può intervenire anche in corso di causa

Cass. Civ., Sez. II, ord., 29 aprile 2022, n. 13530 – Pres. Manna, Cons. Rel. Tedesco
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12740-2017 proposto da:
C.F., rappresentati e difeso dall’avv….;
– ricorrente –
contro
L.S., L.M., L.K., elettivamente domiciliati in Roma, via…, presso lo studio dell’avvocato…, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati…;
– controricorrenti –
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 500/2016 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal consigliere Dott.
Giuseppe Tedesco.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Pisa, nella controversia relativa alla successione testamentaria di Lo.Gi., ha
riconosciuto il diritto del coniuge superstite M.R., destinatario in base al testamento di un legato in
sostituzione di legittima, avente ad oggetto il denaro esistente sul conto corrente, di esperire l’azione
di riduzione, in concreto proposta in relazione a una donazione che sarebbe stata realizzata dalla
defunta, a mezzo di costituzione di rendita vitalizia, in favore dei nipoti ex fratre L.M., L.K. e L.S.,
figli di L.I., avendo il legittimario rinunciato al legato. In particolare, il Tribunale, integrato il
contraddittorio con i fratelli della de cuius L.I. e L.G., ha ritenuto che il comportamento complessivo
del coniuge legittimario, anteriore e successivo alla proposizione della controversia, dovesse essere
valutato quale espressione di effettiva rinuncia al legato sostitutivo.
La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione.
In relazione alla questione dell’avvenuta rinuncia al legato, essa ha osservato che “il M. ha incassato
l’importo pari alla metà del saldo attivo del libretto di risparmio e del c/c cointestati al M. ed alla defunta
moglie, per la somma di Lire 2.250.000, a fronte del valore dell’eredità, accertato in primo grado e non
contestato in questa sede, pari alla somma di Lire 731.452,000, e che il M. ha provveduto a tutte le spese
necessarie per le esequie, la sepoltura e le onoranze funebri, per la somma di Lire 6.500.009, e cioè a spese
facenti carico alla massa ereditaria in prededuzione rispetto al soddisfacimento di eredità e di legati. Ne
consegue che correttamente il primo giudice ha escluso che l’incasso delle somme di spettanza della defunta
dal libretto e dal c/c costituiscano accettazione del legato in sostituzione di legittima, ed ha affermato, al
contrario, la sussistenza di elementi validi a far ritenere che il comportamento complessivo del M. anteriore e
successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al
legato”.
La sentenza è stata cassata dalla Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
La stessa Corte d’appello di Firenze, adita in sede di rinvio, ha riconosciuto che la Suprema Corte,
pure in assenza di un’esplicita articolazione del principio di diritto, aveva affermato che il coniuge
legittimario, destinatario di un legato sostitutivo, non avrebbe potuto agire in riduzione senza
preventivamente rinunciare al legato.
Ciò posto la Corte di rinvio ha ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento del legittimario
alcuna rinuncia al legato sostitutivo, essendo tardiva la rinuncia formulata a verbale il 14 marzo
1996.
Per la cassazione della sentenza C.F., quale erede di M.R., già costituito come tale in sede di rinvio,
ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.
L.M., L.K. e L.S., anche quali eredi di L.I., hanno resistito con controricorso.
L.G. rimane intimato.
Motivi della decisione
1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Infatti, la sentenza è stata pubblicata il 4
aprile 2016. Quindi il termine lungo annuale, stabilito nel testo originario dell’art. 327 c.p.c.,
applicabile ratione temporis, tenuto conto del periodo di sospensione feriale (31 giorni), coincideva
non con il giorno 4 giugno, come sostengono i controricorrenti, ma con il giorno successivo 5 giugno
2017: in tale data il ricorso è stato avviato per la notificazione e mezzo del servizio postale.
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. Si sostiene che la
sentenza d’appello non fu cassata per violazione di norme di diritto, ma per vizio di motivazione.
Male avrebbe fatto perciò la Corte fiorentina a ravvisare nella pronuncia di legittimità l’enunciazione
del principio che il legittimario non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente
rinunciare al legato.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 551 c.c. Ammesso e non concesso
che la pronuncia di legittimità contenesse affermazioni giuridiche vincolanti per il Giudice di rinvio,
il vincolo avrebbe dovuto essere circoscritto alla necessità della rinuncia e non al tempo della stessa
rinuncia al legato sostitutivo. La rinuncia al legato, integrando una condizione dell’azione e non un
presupposto processuale, potrebbe utilmente intervenire anche in corso di causa. La Corte
fiorentina, pertanto, quando ha ritenuto tardiva la rinuncia al legato sostitutivo, in quanto
intervenuta in corso di causa, ha fatto una non corretta applicazione della norma, nient’affatto
avallata dalla pronuncia di legittimità di cassazione con rinvio.
3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La rinunzia al legato sostitutivo della
legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili
(Cass. n. 7098/2011; n. 13785/2004), “può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti
necessariamente la volontà di rinunciare al legato” (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n.
4883/1996). La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che atto univoco non è la “sola
dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari,
non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di
chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato” (Cass. n.
15124/2010). Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la
proposizione dell’azione di riduzione, “essendo ipotizzabile un duplice intento del legittimario di
conseguire il legato e di conseguire la legittima” (Cass. n. 26955/2008).
Il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 c.c., per cui il legato si acquista
immediatamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la
facoltà di rinunciarvi. L’incompatibilità, secondo l’intento del legislatore, della vocazione a titolo
particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo
universale al rifiuto del legato (Cass. n. 13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di
riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non
dichiari di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca
la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011). Il fatto che l’acquisto
del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con
l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce
nella definitività giuridica dell’acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia
(Cass. n. 17861/2020).
Consegue dalle considerazioni che precedono, che la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel
corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale, potendo la
rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante,
in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita, che avesse consumato la facoltà di
rinuncia del legatario.
4. Ciò posto si deve in primo luogo rilavare che, diversamente da quanto si sostiene nel
controricorso, nella sentenza impugnata non c’è alcun elemento che autorizzi l’illazione che
l’espressione “tardiva” sia stata usata dalla Corte fiorentina come sinonimo di frustranea, in presenza
di accettazione. L’espressione è stata usata volendo il giudice di rinvio alludere al fatto che la
rinuncia è intervenuta a verbale, nel corso della causa, mentre, secondo il medesimo giudice di
rinvio, la Suprema Corte aveva enunciato il principio che la rinuncia dovesse necessariamente
precedere l’esperimento dell’azione.
L’assunto riflette una lettura superficiale della sentenza di cassazione da parte del giudice di rinvio.
La Corte di cassazione, nell’identificare il senso della censura proposta con il motivo accolto, che ha
poi giustificato per ciò solo la cassazione della sentenza, si esprime in questo modo: “Con il primo
motivo i ricorrenti ribadiscono che M.R. non poteva esperire l’azione di riduzione senza prima
rinunciare al legato in sostituzione di legittima e soprattutto dopo averlo conseguito mediante la
riscossione delle somme attribuitegli dalla de cuius. Il motivo è fondato. Nella specie non è
contestato che la disposizione testamentaria di Lo.Gi. in favore del marito costituisse legato in
sostituzione di legittima, per cui in tanto M.R. avrebbe potuto esperire l’azione di riduzione in
quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato. In ordine alla esistenza di tale rinuncia è del
tutto apodittica la affermazione della sentenza impugnata, la quale si limita a condividere l’opinione
del primo giudice, il quale ha affermato, al contrario, la sussistenza di elementi validi a far ritenere
che il comportamento complessivo del M., anteriore e successivo alla proposizione della
controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato. Ad ogni modo
si osserva che a nulla rileva il fatto che M.R. abbia utilizzato le somme oggetto del legato per il
pagamento di debiti di cui, quale legatario non avrebbe dovuto rispondere”.
In questo quadro decisorio, l’espressione, usata nella decisione di legittimità, “per cui in tanto M.R.
avrebbe potuto esperire l’azione di riduzione in quanto avesse preventivamente rinunciato a tale
legato”, costituisce semplice passaggio argomentativo, che va letto in coordinazione con le
considerazioni che seguono, che non sono incentrate sul tempo della rinuncia rispetto alla
proposizione della domanda, ma sui comportamenti del legatario, che i giudici di merito non
potevano liquidare come irrilevanti al fine di stabilite se il legato non fosse più rinunciabile in quanto
conseguito.
La sentenza, quindi, al di là del vizio formalmente enunciato nella rubrica del motivo accolto (che
non ha mai contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato: Cass. n. 7981/2007; n.
1370/2013), è stata cassata per vizio di motivazione, secondo la nozione risultante dall’art. 360 c.p.c.,
nel testo vigente quando fu deciso l’originario ricorso.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di
Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa
composizione anche per le spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022