Assegno divorzile. Il giudice della revisione deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute

Cass. Civ., Sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2485 – Pres. Cristiano, Cons. Rel. Fidanzia
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15395/2017 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che lo rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Mi.Ma., elettivamente domiciliata in Roma, Via…, presso lo studio dell’avvocato…, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal cons. Dott.
ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo
CHE:
Con ordinanza depositata il 19.12.2016, la Corte d’Appello di Roma ha accolto il reclamo proposto
da Mi.Ma. avverso il provvedimento del 20.10.2015 del Tribunale di Roma che, nel procedimento di
modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata promosso dal coniuge M.A.,
aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico di quest’ultimo.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che M., titolare di significative quote di partecipazione in
diverse società operanti nel settore dell’edilizia, non avesse fornito prova adeguata di un
peggioramento delle proprie condizioni economiche e tantomeno di un miglioramento di quelle
della moglie, ed ha pertanto integralmente rigettato la domanda dallo stesso avanzata ex art. 710
c.p.c., condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
M.A. ha proposto ricorso per la cassazione della predetta ordinanza, affidandolo a due motivi.
Mi.Ma. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
CHE:
1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5.
Espone il ricorrente che la Corte d’Appello, nell’affermare che i mancati realizzi delle società a lui
riconducibili non erano dovuti ad andamenti passivi delle attività, ma alla decisione di non ripartire
gli utili societari (e di mantenere riserve straordinarie), ha omesso di considerare le circostanze, già
oggetto di discussione tra le parti, della sua limitata titolarità di partecipazioni societarie e della
conseguente sua impossibilità di poter esercitare un effettivo controllo sulle società in questione, ed
avrebbe perciò operato una ricostruzione errata e viziata delle vicende concernenti la contrazione
dei suoi redditi.
2 Il motivo è inammissibile.
Va osservato che se è pur vero che la Corte di Appello, nelle proprie valutazioni non si è soffermata
sulla qualità di socio di minoranza del ricorrente, tuttavia tale profilo non riguarda certo un punto
decisivo della controversia.
In particolare, la Corte d’Appello ha confutato la tesi del M., secondo cui la contrazione degli utili
delle società partecipate avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni economiche,
evidenziando in modo articolato ed analitico che, a prescindere dai redditi dichiarati, i suoi estratti
conto bancari rivelavano ingenti accrediti (per rimborsi, restituzioni, distribuzione utili) provenienti
da talune di esse e prelievi (per versamento soci e anticipazioni) in favore di altre; che inoltre dagli
stessi e/c emergevano versamenti in contanti, o tramite assegni e bonifici, di notevole ammontare,
di cui non era dato cogliere la provenienza; che anche gli addebiti di importi rilevanti per spese
effettuate con la carta di credito denotavano “un tenore di vita che non ci si potrebbe permettere con
i risicati redditi dichiarati” (pag. 7 ordinanza impugnata).
Inoltre, il giudice di secondo grado ha rimarcato l’omessa produzione in giudizio, da parte del
ricorrente, dei bilanci precedenti a quelli riferiti agli anni dallo stesso ritenuti “negativi”, elemento
che avrebbe consentito di apprezzare l’effettiva modifica in peggio delle complessive condizioni
delle società, “posto che solo dal raffronto della situazione esistente al momento della separazione
con quella successiva può valutarsi la modifica dell’assetto economico realizzato tra i coniugi”.
Con tutti questi precisi rilievi il ricorrente non ha inteso minimamente confrontarsi, talchè le sue
censure, oltre che di merito (essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti
rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello), si appalesano come generiche.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 sul rilievo che il
principio prioritario in materia di revisione delle condizioni di separazione non è solo il mutamento
delle circostanze oggettivamente considerato, ma l’attitudine delle stesse ad assicurare la funzione
sociale originaria, assistenziale e solidale, dell’assegno di mantenimento, rispetto alla quale la
condizione economica di autosufficienza della sig.ra Mi. costituirebbe elemento che non può essere
ignorato.
4. Il motivo è inammissibile.
Premesso che il ricorrente invoca principi affermati da questa Corte in tema di assegno divorzile,
applicandosi per l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione il diverso criterio del
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, va rilevato che è orientamento consolidato di questa
Corte che il provvedimento di revisione di tale assegno postula non soltanto l’accertamento di una
sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare
il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo. Ne
consegue che il giudice della revisione non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione
dei presupposti o dell’entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni
economiche delle parti già valutate al momento della pronuncia della separazione, nè può prendere
in esame fatti anteriori alla formazione del titolo, ancorchè all’epoca non considerati per qualsiasi
motivo, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione
dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se vi siano circostanze sopravvenute che abbiano
alterato l’equilibrio così raggiunto, adeguando, nel caso, l’importo o lo stesso obbligo della
contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 283 del 2020; Cass. n. 28436 del 2017, n.
19605 del 2016).
Nel caso di specie il ricorrente, nell’evidenziare l’asserita autosufficienza economica della moglie,
chiede per l’appunto, inammissibilmente, che si proceda ad una nuova ed autonoma valutazione dei
presupposti e dell’entità dell’assegno pur in presenza di una situazione rimasta immutata dalla data
della separazione, secondo quanto accertato dalla Corte d’appello in base ad un giudizio di fatto non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui
Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accesso di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Maltrattamenti e violenza sessuale. Vi è concorso in caso di autonomia anche parziale delle condotte

Cass. Pen., Sez. III, sent., 8 febbraio 2022, n. 4339 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Socci

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.D.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
– L’Avv…, sost. proc., per la parte civile si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore
Generale e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato con la
conferma delle statuizioni civili. Dichiara che la parte civile è ammessa al patrocinio gratuito a spese
dello Stato. Deposita in udienza conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
– L’Avv. …per il ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 26 gennaio 2021, in parziale riforma della
decisione del G.U.P del Tribunale di Alessandria del 5 luglio 2019 (giudizio abbreviato), riconosciute
le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti è stata rideterminata la pena nei
confronti di T.D.A. in anni 3, mesi 5 e giorni 10 di reclusione relativamente ai reati di cui agli artt. 81
e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1 e 5, (perchè (…) in diverse occasioni approfittando delle condizioni
di inferiorità psichica e fisica della figlia G. (nata il (OMISSIS)) la induceva a subire atti sessuali (in
particolare, baci in bocca con la lingua e toccamenti dei genitali); con l’aggravante di aver commesso
il fatto nei confronti della propria figlia minore degli anni 14 – capo 1, fatti commessi in epoca
anteriore e prossima al (OMISSIS)), art. 572 c.p. – capo 2, fatti commessi in epoca anteriore e prossima
al (OMISSIS).
La Corte di appello con la sentenza condannava inoltre l’imputato alla “rifusione delle spese di
continuata assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita che liquida in Euro
1.200,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, disponendone
il pagamento in favore dello Stato”.
2. L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge (art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1).
La sentenza è stata pubblicata non mediante la lettura del dispositivo in udienza, ma con il suo
deposito in cancelleria. Si è configurata, quindi, una nullità di ordine generale per violazione dell’art.
127 c.p.p., art. 443 c.p.p., comma 4, art. 545 c.p.p., comma 1 e art. 599 c.p.p., comma 1.
Inoltre, nella sentenza impugnata non si dà atto che l’udienza si è svolta con la partecipazione delle
parti, a seguito di richiesta di trattazione orale, e conseguentemente non si è svolta secondo le regole
del giudizio abbreviato, in quanto per tale rito non è prevista l’udienza partecipata in considerazione
della normativa emergenziale covid (D.L. n. 137 del 2020, art. 23).
2.2. Violazione di legge (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
E). Vizio della motivazione relativamente ai criteri di valutazione delle prove.
Il ricorrente è stato condannato per entrambi i reati contestatigli, senza alcuna considerazione delle
prove a lui favorevoli. La figlia mal sopportava passare i fine settimana con suo padre. La Corte di
appello ha dato pieno credito alla versione riferita dalla parte offesa pur in assenza di adeguati
riscontri. La ragazza è interessata al processo essendosi anche costituita parte civile (con pretese
economiche). La ragazza mal sopportava di vivere alcuni fine settimana con il padre in un paese di
campagna isolata dai suoi coetanei. La ragazza per le sue esperienze sessuali personali potrebbe aver
ingigantito e frainteso gli atti di affetto del padre; la stessa si era schierata con la madre che la lasciava
libera comportandosi da amica e da complice per le sue esigenze di socializzazione. Mentre il padre
era diventato un soggetto retrogrado, limitante e controllante da non frequentare.
Sembra, del resto, che anche la madre baciasse la figlia sulla bocca come era uso in famiglia.
Non risulta neanche chiaro in quale veste la minore avrebbe dovuto essere escussa, se quale
testimone terzo o quale persona imputata o indagata in un procedimento connesso. Comunque, la
stessa è “parte titolare di un interesse personale, attuale e concreto nella causa, non già testimone
terzo ed imparziale”.
Verosimilmente la parte civile ha inteso incastrare il padre per i suoi interessi e nelle sentenze di
merito manca una adeguata motivazione del perchè “la testimone è stata ritenuta pienamente
attendibile ed affidabile”.
Le sue dichiarazioni, ovviamente, dovrebbero essere ritenute inutilizzabili (fisiologicamente
inutilizzabili, in quanto assunte in assenza di contraddittorio).
2.3. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., art. 111 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3) e vizio della
motivazione sulla considerazione del contenuto sessuale degli atti posti in essere dall’imputato con
la figlia.
La natura sessuale di un atto deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta,
avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti ed al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti
intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento sintomatico di una compromissione
della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo.
Gli atti descritti nel capo di imputazione sono semplici manifestazioni di affetto di un genitore con
la propria figlia (assolutamente comuni nella famiglia T.) e innocui giochetti tra padre e figlia. Non
c’è stata congiunzione carnale, nessun atto di libidine e neanche atti di induzione o di abuso sono
stati commessi dal ricorrente.
2. 4. Violazione di legge (art. 609 bis c.p., comma 3, art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.). Vizio della
motivazione per la valutazione della minore gravità dei fatti.
L’attenuante della minore gravità doveva trovare applicazione nell’ipotesi in giudizio. Il ricorrente
non ha mai esercitato alcuna attività di induzione o di abuso nei confronti della figlia, ma ha solo
dimostrato troppo amore. La protrazione nel tempo andava considerata nell’insussistenza oggettiva
(o nel dubbio) della valenza sessuale degli atti contestati. Gli atti potrebbero essere stati travisati
dalla ragazza o strumentalizzati dalla madre nell’ottica di un tornaconto per le condizioni del
divorzio. Mentre il primo giudice aveva escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche (in considerazione dell’assenza di elementi positivi da valutare) la Corte di appello,
invece, “per la costante partecipazione al processo” riconosceva le attenuanti dell’art. 62 bis c.p.,
all’imputato. Si tratta di affermazioni apodittiche l’una in contrario dell’altra che evidenziano un
vizio della motivazione.
2.5. Violazione di legge (art. 572 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio della motivazione
relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti. Le condotte
contestate nell’imputazione per maltrattamenti non configurano l’elemento oggettivo del reato,
alcune rientrano al massimo in un abuso dei mezzi di correzione e altre sono relative al reato di
violenza sessuale. Difettano, inoltre, i requisiti dell’abitualità e della convivenza tra l’imputato e la
parte offesa. In particolare, percuotere il cane, guidare in maniera spericolata e costringere la figlia
a svolgere pulizie domestiche non costituiscono di per sè maltrattamenti in famiglia.
Manca l’abitualità della condotta e la convivenza, in quanto la ragazza stava quasi sempre con la
madre e solo saltuariamente (tre fine settimana al mese) con il padre, come da accordi di divorzio.
La madre viveva in un paese distante da quello del ricorrente oltre quaranta chilometri.
2.6. Violazione di legge (art. 649 c.p.p., artt. 15 e 84 c.p., art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.); vizio
della motivazione relativamente all’affermazione della responsabilità per il reato di maltrattamenti
e delle violenze sessuali in concorso. Le stesse condotte per le quali è stata pronunciata la condanna
per le violenze sessuali sono state utilizzate anche per la condanna per i maltrattamenti, in violazione
di legge (ne bis in idem sostanziale). Gli stessi fatti storici sono contestati sia per il capo 1 e sia per il
capo 2. Gli aumenti per la continuazione interna al capo 1 hanno assorbito gli effetti premiali del rito
abbreviato.
Non andavano configurati entrambi i reati per gli stessi fatti storici (come si evince dai capi di
imputazione), ma o l’uno o l’altro.
2.7. Violazione di legge (artt. 132 e 133 c.p.), relativamente al trattamento sanzionatorio. La sentenza
della Corte di appello non ha applicato correttamente il suo potere discrezionale nella
determinazione della pena essendosi limitato a richiamare formule generiche, senza alcun richiamo
ai criteri dell’art. 133 c.p..
Le condotte ascritte al ricorrente non erano connotate da particolare gravità, “attesa l’episodicità dei
fatti, l’assenza di penetrazione e l’insussistenza di atti di libidine”. Il giudice nella determinazione
della pena dovrebbe considerare anche la sua funzione rieducativa.
2.8. Violazione di legge (art. 541 c.p.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82). La Corte di appello ha
disposto in sentenza il pagamento diretto in favore dello Stato delle spese liquidate alla parte civile
ammessa al patrocinio gratuito. Il quantum delle spese andava determinato con separato
provvedimento, come previsto dall’art. 541 c.p.p. e dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1. Il
capo della sentenza è impugnabile ex artt. 574 e ss. c.p.p., mentre il decreto di liquidazione degli
onorari D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82 è opponibile (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170). Il capo
della sentenza che ha disposto il pagamento della somma in favore dello Stato deve annullarsi per
evitare un indebito arricchimento della parte civile, con duplicazione dei titoli.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell’appello,
senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso,
valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non
consentita in sede di legittimità.
4. La questione processuale della omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza camerale
è manifestamente infondata, in quanto deve confermarsi la giurisprudenza sul punto di questa Corte
di Cassazione che esclude l’invalidità della pronuncia con effetti relativamente al solo termine di
impugnazione: “La sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere
pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non
mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o
nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso
dei termini per l’impugnazione” (Sez. U, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud., dep. 02/04/2010, Rv.
246269 – 01; vedi nello stesso senso anche Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 28/11/2017 Ud., dep. 19/01/2018,
Rv. 272328 – 0).
5. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene
ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità
del ricorrente, e sulla piena attendibilità della ragazza, figlia dell’imputato, parte offesa; inoltre, la
Corte di appello individua numerosi riscontri alle dichiarazioni della ragazza.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
(Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della
motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su
aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la
stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione
dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere
a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In
tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo
perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una
rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995,
Pischedda ed altri, Rv. 200705).
6. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado), come visto, ha con esauriente motivazione,
immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha
portato alla valutazione di attendibilità della parte offesa.
Infatti, in tema di reati sessuali, poichè la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del
convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l’attendibilità del teste; tale giudizio,
essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa,
può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di
legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della
sua analisi probatoria. (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 – dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).
Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere
poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il
giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento,
consentendo così l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame
qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non
essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo,
invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione
senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015,
Pirajno e altro, Rv. 261730); le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012,
Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
6.1. Nel caso in giudizio le analisi delle due decisioni (conformi) sono precise, puntuali e rigorose
nell’affrontare l’attendibilità della ragazza, con accertamento anche sulla sua piena capacità a
testimoniare – non contestata – rilevando come i fatti di violenza sessuale perpetrati e i
maltrattamenti risultano dalle dichiarazioni “precise, lineari, dettagliate, reiterate, costanti, continenti,
genuine e spontanee rese da un soggetto giudicato capace di testimoniare (…) non suggestionato da
risentimenti verso il padre nè da adulti animati da analoghi sentimenti, non influenzata dal contesto di elevata
conflittualità tra i genitori”.
I riscontri alle dichiarazioni della ragazza sono costituiti dalle stesse ammissioni dell’imputato che
non ha negato di aver baciato la figlia sulla bocca in più occasioni e di aver giocato con la stessa
toccandole le parti intime (braccio, braccio, patata); di aver fatto sesso con la sua compagna mentre
la minore era in casa, di aver lanciato alla figlia le forbici e di averle dato delle sberle, infine di aver
maltrattato il cane in sua presenza. Inoltre, i fatti emergono anche dalle intercettazioni e dai messaggi
WhatsApp. Quello che rileva, pertanto, non è la sussistenza dei fatti oggettivi così come contestati
nelle imputazioni, ma la qualificazione degli stessi.
Per il contenuto sessuale degli atti la Corte di appello, con accertamenti di fatto insindacabili in sede
di legittimità, rileva con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria come i baci sulla bocca
erano profondi e con la lingua e i toccamenti alle parti intime erano effettuati con la “subdola
parvenza” di un gioco innocente, peraltro posto in essere esclusivamente quando i due erano da soli.
Per i maltrattamenti la sentenza impugnata rileva la reiterazione degli stessi in un contesto di
convivenza (anche se solo per tre fine settimana); il padre costringeva la figlia ad assistere a rapporti
sessuali, controllava la stessa in modo ossessivo, la picchiava e ingiuriava, le ha tirato delle forbici e
in sua presenza percuoteva il cane cagionandole sofferenze.
La reiterazione delle violenze e della prevaricazione costante unita a minacce risulta, pertanto,
ampiamente provata e motivata nelle sentenze di merito. Del tutto marginali risultano gli elementi
di contraddizioni delle dichiarazioni della parte offesa prospettati nel ricorso in cassazione, in
reiterazione acritica, e in fatto delle stesse argomentazioni dell’appello alle quali la sentenza ha dato
logiche risposte, con motivazione completa, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
7. Relativamente alla relazione di convivenza per la sussistenza del reato di maltrattamenti deve
rilevarsi che la relativa questione non risulta proposta con i motivi di appello e comunque tra
l’imputato e la figlia era sussistente una relazione stabile dalla quale era desumibile un reciproco
rispetto e solidarietà (“E configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un
rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purchè sia sorta una prospettiva di
stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà. In motivazione, la Corte ha precisato che il reato è
configurabile qualora fra l’autore del reato e la persona offesa sussistano strette relazioni dalle quali
dovrebbero derivare rispetto e solidarietà e che, invece, diventano la precondizione per realizzare le
condotte maltrattanti” (Sez. 6, Sentenza n. 17888 del 11/02/2021 Ud., dep. 07/05/2021, Rv. 281092 – 01;
vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8145 del 15/01/2020 Ud., dep. 28/02/2020, Rv. 278358 e Sez. 6, Sentenza
n. 25498 del 20/04/2017 Ud., dep. 22/05/2017, Rv. 270673 – 0).
8. Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena
coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla
realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due
reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse
gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla
realizzazione della violenza. (Sez. 3, Sentenza n. 35700 del 23/09/2020 Ud., dep. 14/12/2020, Rv.
280818 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 40663 del 23/09/2015 Cc., dep. 29/09/2016, Rv. 267595 – 0).
Nel caso in giudizio plurime sono le condotte dei maltrattamenti, solo in minima parte coincidenti
con le violenze sessuali.
9. Assolutamente generico il motivo sul trattamento sanzionatorio in quanto la pena è stata
determinata nel minimo edittale, con aumenti per la continuazione modesti, peraltro con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Sulla minore gravità la sentenza adeguatamente motiva, in aderenza alla giurisprudenza di questa
Corte di Cassazione, rilevando la reiterazione nel tempo delle violenze sessuali e la relazione padre-
figlia, con il conseguente sviamento della funzione parentale (vedi Sez. 3, Sentenza n. 51895 del
08/09/2016 Ud., dep. 06/12/2016, Rv. 268553 – 0).
10. Manifestamente infondata, per mancanza di interesse, anche la questione della liquidazione delle
spese per la parte civile, con il pagamento in favore dello Stato, nella sentenza di condanna, invece
che in un separato decreto. L’imputato non contesta l’entità della liquidazione, ma solo la violazione
della procedura corretta. Nessuna nullità risulta prevista e la parte della decisione che dispone il
pagamento delle spese in favore dello Stato deve ritenersi sostanzialmente un decreto di pagamento,
contenuto nella decisione.
Ai fini della qualificazione giuridica di un provvedimento giudiziale, infatti, deve farsi riferimento
non alla denominazione formale che venga allo stesso attribuita, bensì al contenuto sostanziale ed
alla funzione processuale adempiuta dal provvedimento medesimo (Vedi Sez. 6, Sentenza n. 6600
del 26/02/1991 Ud., dep. 13/06/1991, Rv. 187449 – 01).
11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza
13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro
3.000,00.
Con la condanna dell’imputato anche al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa del grado
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Assegno di mantenimento: quando non è possibile ottenere la modifica attraverso l’opposizione all’esecuzione

Tribunale Mantova, 20 Gennaio 2022. Pres., est. Bernardi.
Il Tribunale di Mantova
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3409/21 R.G. promosso da:
omissis
Oggetto: 019999 – reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.;
– visto il decreto emesso in data 14-12-2021 con cui veniva disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 221 del decreto-legge n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 e 7 del decreto-legge n. 105/21 convertito con legge n. 126/21 e sciogliendo la riserva di cui all’udienza tenutasi con tale modalità in data 20-1-2022, così provvede:
– letto il reclamo proposto da S. V. avverso l’ordinanza emessa dal G.I. in data 2-12-2021 con cui è stata rigettata la istanza di sospensione dell’esecuzione nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 401/21 R.G.;
– osservato che il reclamante ha censurato la predetta decisione, assumendo 1) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza del periculum dedotto a fondamento dell’accoglimento della misura, avendo riguardo non solo alla posizione del creditore procedente ma anche a quella del debitore che si trova a subire una (ingiusta) esecuzione; 2) che L. A., mettendo in esecuzione il titolo (costituito dal decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale trasformata emesso dal Tribunale di Parma il 20-3-2008 concernente l’assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie della coppia e posto a carico di S. V., peraltro emesso da giudice che sarebbe stato carente di giurisdizione), sottacendo l’intervenuta pronuncia di divorzio, avrebbe agito fraudolentemente, stante la incidenza della sentenza di divorzio sulla perdurante validità degli accordi di separazione sicché, con riguardo al comportamento dell’ex coniuge, sarebbe configurabile l’exceptio doli generalis; 3) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere disposta la riduzione del pignoramento dello stipendio in quanto colpito nella misura di un terzo anziché di un quinto;
– osservato che L. A. si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo assumendone l’infondatezza sia quanto al fumus che al periculum, riproponendo le difese svolte in primo grado ed evidenziando, preliminarmente, l’inammissibilità dello stesso non avendo il reclamante dimostrato di avere radicato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza emessa il 2-12-2021;
– rilevato che il Giudice di prima istanza ha negato la sospensiva ritenendo non provata la sussistenza del periculum;
– osservato che il reclamante non ha dato prova di avere iniziato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice di prime cure;
– considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione, il processo esecutivo si estingue e ciò anche nel caso (come nella fattispecie in esame) in cui il G.E. investito della istanza di sospensione l’abbia rigettata (cfr. Cass. 20-3-2017 n. 7043; Trib. Bologna 16-5-2019; Trib. Messina 21-11-2018; Trib. Pavia 3-10-20018; Trib. Brindisi 4-12-2012) sicché difetta l’interesse alla proposizione del reclamo in quanto la misura favorevole in ipotesi adottata dal collegio in sede di reclamo sarebbe priva di stabilità in quanto travolta dalla estinzione del giudizio di opposizione;
– considerato altresì, per ragioni di completezza, che anche nel merito il reclamo è infondato rilevandosi, per un verso, che la giurisdizione sulle domande relative al mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente (laddove le figlie della coppia vivono in Italia) e, per un altro, che, ove la sentenza di divorzio nulla disponga circa l’assegno di mantenimento posto a carico dell’intimato (come nel caso di specie in cui la sentenza emessa il 10-8-2021 dal Tribunale di C. -Moldavia- non contiene alcuna statuizione concernente il mantenimento dei figli e ciò in quanto nessuna domanda in tal senso era stata ivi formulata), l’obbligato, per conseguire la decurtazione dell’assegno deve, o impugnare la sentenza, o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni contenute nella sentenza medesima, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 , mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo (cfr. Cass. 16-6-2011 n. 13184; Cass. 1-4-1994 n. 3225);
– considerato quanto alla censura di cui al punto 3) che il pignoramento nella misura di un terzo è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale in applicazione del disposto di cui all’art. 545 co. III c.p.c., rilevandosi che il limite alla pignorabilità non opera per i crediti alimentari quale quello in esame (cfr. Cass. 10-7-2007 n. 15374);
– ritenuto pertanto che, allo stato, non sussiste il fumus della fondatezza dell’azione e che ogni altra deduzione svolta deve ritenersi assorbita;
– considerato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto che non si è svolta attività istruttoria;
– rilevato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v. Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);
P.T.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta il reclamo;
– condanna S. V. a rimborsare a L. A. le spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.583,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
– dichiara che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Assegnazione del “nido” ai figli e alternanza dei genitori

Tribunale di Firenze 7 febbraio 2022
Il Giudice istruttore, dott. ssa Monica Tarchi,
decidendo nella causa di separazione Tizio/ Caia a scioglimento della riserva incamerata in data
13/01/22;
premesso che:
che in sede presidenziale il Presidente delegato ha disposto in data 10/10/20 “l’affido condiviso dei tre
figli minori ad entrambi i genitori, che continueranno a vivere nella casa familiare di via ______;
assegnazione dell’immobile al padre in qualità di genitore collocatario; tempi paritari di permanenza
presso ciascun genitore, che provvederanno in via diretta al loro mantenimento; ripartizione delle
spese straordinarie secondo quanto proposto dal padre all’udienza Presidenziale e pertanto per la
quota del 70% a carico di quest’ultimo e per il 30% a carico della madre”;
che Caia ha proposto reclamo avversi il provvedimento presidenziale, che la Corte di Appello di
Firenze in data 22/01/21 ha rigettato;
che in data 23/02/21 Caia ha proposto ricorso ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., per la modifica dei
provvedimenti presidenziali, previa audizione dei tre figli Sempronio, Mevio e Filano secondo le
modalità ritenute più opportune, chiedendo che il G.I. confermasse l’affido condiviso dei minori ad
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con regolamentazione degli incontri con il padre
e conseguente assegnazione della casa familiare posta in Firenze, via ______ alla madre per vivervi
insieme ai figli e con conseguente ordine a Tizio di allontanarsi dalla suddetta abitazione secondo
tempi e modalità indicate dal Tribunale; che con il ricorso parte convenuta ha altresì chiesto al
Tribunale di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di
giustizia e con determinazione del contributo del padre alle spese straordinarie rimessa alla prudente
valutazione del Giudice;
che all’udienza del 24/2/21 parte attrice Tizio ha chiesto emettersi sentenza parziale di separazione con
concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.., chiedendo, altresì, un termine per esaminare l’istanza di
controparte e per il deposito di memoria di controreplica; che
parte convenuta Caia ha, invece, insistito per l’audizione dei minori, quanto meno quello già dodicenne
e del secondo figlio, prossimo ai 12 anni ed ha richiamato le richieste contenute nell’istanza ex art. 709
ult. comma c.p.c, depositata in data 23/2/21, rappresentando che la madre ha firmato un contratto di
lavoro part time che inizierà il 1/4/21 e le eviterà i turni notturni nel week end; che parte convenuta non
si è associata alla richiesta di sentenza parziale e di concessione dei termini istruttori, rappresentando la
necessità dell’espletamento di una CTU psicologica era stata chiesta sin dall’inizio della causa, anche
sotto il profilo della mediazione;
in data 5/04/21 questo G.I., ritenendo prioritario, rispetto alla remissione della causa al Collegio per la
sentenza parziale di separazione e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., instaurare il
contraddittorio sul ricorso presentato ex art.. 709 ult. comma c.p.c., (ritenuto ammissibile stante
l’intervenuta modifica delle condizioni lavorative ed economiche di parte convenuta) ha concesso a
parte ricorrente termine fino al 25/4/21 per esame e deposito di memoria di controreplica ed ha disposto
CTU psicologica sulla idoneità genitoriale, sul miglior regime di collocamento dei minori e sulla
frequentazione tra genitori e la prole, nel cui ambito procedersi all’ascolto dei tre minori, in luogo della
loro audizione diretta, nominando CTU il dott. Claudio Porciatti, iscritto all’Albo dei consulenti del
Tribunale;
rilevato che detta CTU è stata depositata in PCT in data 7/1/22, unitamente alla controdeduzioni del
CTU rispetto alle osservazioni e rilievi critici formulati dai nominati CCTTPP;
preso atto che dalla CTU emerge – come dato positivo – che i tre minori Sempronio di anni 15, Mevio
di anni 12 e Filano di anni 9 “non hanno rivelato degli importanti segni di sofferenza né tantomeno la
presenza di quadri nosografici” e che la capacità genitoriale di entrambi i genitori appare adeguata;
osservato. peraltro, che l’interesse primario dei tre minori appare essere quello di permanere a vivere
nella casa familiare di Via ______ in Firenze dove sono nati e cresciuti e dove hanno ampi spazi, anche
individuali, ben organizzati e che quindi gli stessi devono essere allocati in tale abitazione ove sono
formalmente residenti;
ritenuto pertanto possibile confermare, in esito alla CTU, i tempi paritari di permanenza dei figli presso
ciascun genitore, dovendosi prevedere soltanto che il padre e la madre si alternino settimanalmente, a
partire dal lunedì pomeriggio dall’uscita di scuola dei tre ragazzi, a vivere nella casa familiare, dalla
quale devono uscire il lunedì mattina per accompagnare i figli a scuola (o far accompagnare da persone
di fiducia a ciò delegate ed assentite dall’altro genitore);
ritenuto, in ogni caso, opportuno prevedere che il genitore che non permane nella casa familiare, possa
nel corso di detta settimana, trascorrere almeno due pomeriggi fino all’orario di cena compreso con i
figli, onde non interrompere il contatto con la prole per una intera settimana (fatti sempre salvi diversi e
migliori accordi tra le parti);
rilevato che per quanto attiene al periodo non scolastico, deve trovare applicazione il calendario di
frequentazione ordinario, dovendosi regolamentare ex novo il periodo delle vacanze estive alla luce
della riaffermata pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dovendosi quindi solo
prevedere che ciascun genitore possa portare con sé i figli in vacanza almeno per una settimana nei
mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive, nel mese di agosto, periodi
che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi migliori
accordi tra le parti, in relazione alle diverse esigenze di ciascun figlio ed alle esigenze di lavoro di
ciascun genitore;
ritenuto che, per quanto attiene le vacanze invernali, si deve confermare l’attuale regime per il quale i
figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00
in poi, con l’altro genitore e che le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26
Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all’Epifania con l’altro; si deve altresì
confermare che i figli potranno trascorrere una settimana di vacanze invernali, ad anni alterni, con
ciascun genitore e che i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i
figli, compatibili con le esigenze di studio gli stessi;
per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, va confermato che le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore,
seguendo il criterio dell’alternanza e che i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con
entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio
compleanno, se richiesto;
rilevato che, quanto ai profili economici, debba essere rivisto il regime di mantenimento diretto
attualmente in vigore, in quanto la madre lavora dal 1/4/21 in regime di part time, con una riduzione
del 66,66% dello stipendio mensile netto, che oggi si aggira intorno ad e. 1250,00 circa, avendo
ottenuto in cambio l’eliminazione dei turni notturni e nei fine settimana;
che, quindi, deve prevedersi – pur nella pariteticità dei tempi ma non dei redditi – un contributo
economico da parte di Tizio a favore di Caia per il mantenimento ordinario dei tre figli, che deve essere
determinato e calmierato tenendo conto del fatto che, per quanto attiene le spese straordinarie (oggi a
carico del padre nella misura del 70%), devono adottarsi degli aggiustamenti conseguenti alla sensibile riduzione dello stipendio della
madre (inizialmente pari ad e. 1800,00 netti circa e quindi non distanti da quelli netti paterni), tale per
cui l’intero costo delle spese scolastiche per i tre minori (che frequentano scuole private) deve essere
poste a carico integrale del padre;
ritenuto che per calmierare ulteriormente il differenziale reddituale tra i coniugi deve prevedersi che il
padre si faccia carico anche delle spese ordinarie e straordinarie relative all’immobile di via ______,
nonché di tutte i consumi relativi alle utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle
spese straordinarie diverse da quelle scolastiche, da individuarsi e concordarsi previamente tra i coniugi
secondo le modalità ed i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
ritenuto che, alla luce delle modifiche apportate in tema di spese straordinarie, il contributo mensile da
versare entro il giorno 5 di ogni mese a favore della madre per il mantenimento dei figli possa essere
determinato in e. 450,00 mensili (quindi e. 150,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
annuale Istat;
ritenuto, infine, che nulla osta all’accoglimento della richiesta di sentenza parziale, stante l’epoca di
iscrizione del procedimento (2019) la necessità, anche nell’interesse dei figli, di addivenire ad un
maggior grado di certezza nei rapporti intrafamiliari, di tal ché la causa deve essere rimessa al Collegio
per la sentenza parziale;
P.Q.M.
– conferma l’affido condiviso dei tre figli minori Sempronio, Mevio e Filano ai genitori Tizio e Caia,
che vengono collocati e domiciliati nella casa familiare sita in Firenze in via ______ ove sono anche
formalmente residenti;
– dispone che i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella
casa familiare di Via ______ ciascuno a settimane alternate, andandoli a prendere a scuola il lunedì
pomeriggio e riportandoli a casa del lunedì (personalmente ovvero a ciò delegando persone di propria
fiducia, assentite dall’altro genitore), fino al lunedì mattina della settimana successiva, allorquando li
riporterà a scuola (sempre direttamente o tramite persone di fiducia concordate tra i genitori, salvo che
gli stessi minori acquisiscano col tempo la necessaria autonomia per gli spostamenti da e per la scuola);
nelle settimane in cui un genitore non abiterà in via ______, provvederà a trovarsi altra ed autonoma
sistemazione abitativa;
– dispone che nella settimana in cui un genitore non permane nella casa familiare di Via ______, lo
stesso possa trascorrere con i figli almeno due pomeriggi a settimana (fatti salvi diversi e migliori
accordi tra le parti), dall’uscita di scuola fino all’orario di cena (compresa), allorquando li riporterà
nella casa familiare in Via ______;
– per quanto attiene al periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione
ordinario; per quanto attiene alle vacanze estive,, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza
per almeno una settimana nei mesi di giugno, luglio e settembre e per due settimane, anche consecutive
nel mese di agosto, periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre
salvi migliori accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle
esigenze di lavoro di ciascun genitore;
– per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 Dicembre con un
genitore ed il 25 Dicembre, dalle ore 10, 00 in poi, con l’altro genitore; le rimanenti vacanze natalizie
saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1° gennaio
fino all’Epifania con l’altro genitore; i figli potranno altresì trascorrere una settimana di vacanze
invernali ad anni alterni con ciascun genitore; i genitori potranno individuare e concordare ulteriori
periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio degli stessi;
– per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell’arco dell’anno, sia
religiose che civili, le stesse verranno trascorse dai figli con l’uno o l’altro genitore, seguendo il criterio
dell’alternanza; i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre
ciascun genitore avrà diritto di avere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno, se richiesto;
– pone a carico di Tizio l’onere di versare a Caia un contributo mensile, entro il giorno 5 di ogni mese,
per il mantenimento ordinario dei tre figli, pari ad e. 450,00 complessivi (e. 150,00 per ciascun figlio),
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat;
– pone a carico integrale del padre l’onere di provvedere alle spese scolastiche per i tre figli, alle spese
ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare di Via ______ nonché ai consumi relativi alle
utenze di luce e gas, rimanendo a carico della madre il 30% delle spese straordinarie diverse da quelle
scolastiche; le spese straordinarie saranno individuate e concordate tra i coniugi secondo le modalità ed
i criteri di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Firenze dal 2011;
– rimette la causa la Collegio per la sentenza parziale di separazione e per la concessione dei termini ex
art. 183 co. VI, c.p.c., con successiva rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione
dell’istruttoria sulle domande residue.