L’adottabilità del minore può essere dichiarata solo quando sono stati esperiti tutti i tentativi possibili con i servizi pubblici

Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21594/2017 proposto da:
T.S., E.H.N., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Frank Andrea, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
– intimata –
contro
N.S., quale tutore legale del minore T.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostinelli Franco, giusta
procura speciale alle liti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO
MAURO.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 7 febbraio 2017 la Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha respinto l’appello
proposto da T.S. nei confronti di N.S., nella qualità di tutore di E.H.T.R.J., di E.H.N. e del pubblico ministero,
contro la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore E.H.T.R.J..
La Corte territoriale ha osservato:
-) che la T. aveva motivato la propria impugnazione sull’assunto che la condotta addebitatale dal Tribunale,
consistita nell’allontanamento dalla comunità ove si trovava con il minore, era in realtà giustificata dalla sua
condizione di gravidanza a rischio;
-) che la relazione aggiornata dei servizi affidatari non lasciava spazio a giustificazioni della condotta materna, confermando l’inaffidabilità, la debolezza e la propensione della donna, il suo compagno e la famiglia materna allargata a porre in essere condotte devianti e pregiudizievoli per la prole;
-) che, difatti, anche il secondogenito della T. aveva manifestato le stesse gravi e preoccupanti condizioni di
trascuratezza, malnutrizione, ritardo psicomotorio e della maturazione ossea, scarsa crescita staturo-ponderale del fratello, con certificata esposizione all’assorbimento di sostanze stupefacenti (cocaina e cocaetilene, metabolita generato dalla assunzione combinata di alcol e cocaina) rinvenute attraverso gli esami tossicologici cui si erano sottoposti i genitori;
-) che la T. aveva confermato nel tempo di possedere una personalità fragile, insicura, completamente
dipendente dal compagno D.G.F., il quale aveva a propria volta manifestato nei rapporti con gli operatori
sociali tratti caratteriali fortemente impulsivi, di scarso controllo e provocazione denigratoria;
-) che la medesima T. persisteva nel negare ogni propria responsabilità per le situazioni di pericolo e
deprivazione cui erano risultati esposti entrambi i figli;
-) che la donna non aveva alcun progetto abitativo e lavorativo concreto, mentre la sua famiglia allargata,
come risultante da atti penali acquisiti al giudizio, mancava di risorse vicarianti e, al contrario, necessitava a
propria volta del sostegno dei servizi sociali;
-) che ai servizi sociali era stato riferito che la T. avrebbe “venduto” l’identità del primogenito ad E.H.N., tanto che la nonna materna aveva chiesto l’annullamento del riconoscimento di paternità da parte sua, rinunciando poi alla registrazione dell’istanza;
-) che il quadro delle condizioni dell’appellante e della famiglia naturale allargata del minore era tale da
giustificare ampiamente la decisione impugnata, ed appariva tanto più incompatibile con l’ipotesi di un rientro del minore presso la madre in considerazione delle gravi condizioni, certificate in atti da operatori sanitari e medici, in cui il bambino era stato accolto e riparato dapprima in comunità, e poi in ambito etero-familiare, tanto da rendere ancora necessarie terapie specifiche e sostegno psicoterapeutico, secondo quanto risultante da relazioni di un neuropsichiatra, di uno psicologo e dell’assistente sociale.
2. – Per la cassazione della sentenza T.S. e E.H.N. hanno proposto ricorso per due motivi.
Il tutore ha depositato la procura alle liti rilasciata al proprio difensore.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 8 a pagina 21 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21, ed in
relazione all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo”.
I ricorrenti, richiamati alcuni principi affermati da questa Corte e dalla Corte Edu in tema di adozione,
sostengono che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla T. un vero e proprio disturbo comportamentale,
desunto tuttavia non già da un accertamento tecnico medico-legale, bensì da valutazioni compiute dai servizi sociali, senza che risultasse la loro specifica competenza tecnica e senza che dette valutazioni, raccolte in assenza di contraddittorio, fossero state sottoposte ad alcun vaglio critico.
Inoltre, la sentenza impugnata neppure si era misurata con lo scrutinio della irreversibilità del disturbo
diagnosticato alla T. e sulla possibilità di interventi conservativi che potessero porre rimedio alla situazione
rilevata, tanto più che, anche ad ammettere una qualche criticità del rapporto genitoriale, ciò non poteva
giustificare il definitivo sradicamento del minore dalla famiglia di origine.
Né il giudizio espresso dalla Corte d’appello poteva fondarsi sull’allontanamento da parte della T. dalla
comunità, giacché ella aveva comprovato che tale allontanamento era stato necessitato dalla gravidanza a
rischio, che l’aveva indotta a fare ritorno a casa, ove era accudita dalla propria famiglia, essendo peraltro
contrario al vero che, successivamente a detto allontanamento, avesse interrotto i rapporti con il minore,
rapporti che, al contrario, erano stati impediti dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali, venuti
meno al loro compito di adottare programmi volti a verificare e migliorare la sua capacità genitoriale.
D’altro canto nessuna indagine era stata compiuta per appurare od escludere la capacità genitoriale del padre, ritenuto aprioristicamente inadeguato per il solo fatto di essere stato per un certo tempo ristretto in carcere in forza di una misura cautelare in seguito cessata.
1.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 21 a pagina 35 del ricorso sotto la rubrica: “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.”.
Secondo i ricorrenti, la sentenza sarebbe sostenuta da argomentazioni fumose ed inconsistenti, prive di
fondamento nell’istruttoria espletata e che non avrebbero risposto alle censure indirizzate contro la sentenza d’appello, pervenendo così a confermare la dichiarazione di adottabilità in violazione della regola secondo cui tale soluzione costituisce extrema ratio, e senza considerare che eventuali malattie mentali dei genitori, ove pure sussistenti, non sono sufficienti a giustificare la dichiarazione di adottabilità, se non si dimostri che esse convergono a determinare lo stato di abbandono che costituisce il suo presupposto.
2. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.
2.1. – Va accolto il primo motivo.
Come questa Corte ha più volte ribadito, della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011).
Movendo dal rilievo che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, quale
ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, è
stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti
impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità
genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è
legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa
dell’adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il
ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). E’ stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare anzitutto che, mentre alla T. sono state attribuite condizioni di fragilità psichica senza che si sia proceduto ad un’indagine affidata a tecnici della materia, la posizione di
E.H.N. non è stata neppure vagliata, non potendosi certo desumere un giudizio di idoneità genitoriale dalla
circostanza, di per sé sola considerata, che il medesimo sia stato sottoposto a misure restrittive della libertà
personale.
Ed inoltre, il giudizio riservato alla T., peraltro esclusivamente fondato su risultanze provenienti dai servizi
sociali, in mancanza, come si è detto, di un accertamento esperito a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, pure sollecitata, non si è in alcun modo esteso alla valutazione prognostica della recuperabilità della medesima al suo ruolo genitoriale, valutazione che non può ritenersi compiuta dalla Corte territoriale neppure per implicito.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che la circostanza dell’abbandono da parte della T. della comunità ove era ricoverata con il minore, circostanza che ha assunto un rilievo centrale nel giudizio della Corte d’appello, non è stata valutata in relazione al suo assunto, pure menzionato della sentenza impugnata, quale oggetto di apposito motivo d’appello, secondo cui tale allontanamento si era reso necessario in presenza di una gestazione a rischio, essendo d’altronde mancata ogni verifica della fondatezza della tesi della T. secondo cui ella avrebbe inteso riprendere i rapporti col minore, ma sarebbe stata in ciò è impedita dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali.
Sicché, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello in diversa composizione perché, attenendosi ai principi di diritto poc’anzi richiamati, effettui i necessari accertamenti come sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2.2. – Il secondo motivo è assorbito.
3. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia. Dispone che, in caso di utilizzazione della
presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

L’assegno divorzile tra ‘tenore di vita’ e mancanza di ‘mezzi adeguati’: criteri per la individuazione in concreto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio PICA Presidente, relatore
Tiziana CARADONIO Giudice
Mariadomenica MARCHESE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 776/2015 R.G.A.C.,
T R A
D.L., nato a Potenza il dd-mm-aaaa ed ivi residente a Xxxxxxxxxx, n. xx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Pinto e Cesare Pinto, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo; RICORRENTE
E
B.E., nata a Potenza il gg-mm-yyyy ed ivi residente al Yyyyyyy, n. yy, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiana Coviello, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione; RESISTENTE
NONCHE’
PUBBLICO MINISTERO, INTERVENUTO ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI: all’udienza del 6-4-2017 i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, e precisate all’udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7-5-2015 D.L., premesso:
di avere contratto matrimonio civile a B. (Paese Estero) il dd-m-Aaaa con B.E., dal quale era nata la figlia _. il gg-mm-aaaa;
che con decreto del 7-1-2010, il Tribunale di Potenza aveva omologato la separazione dei coniugi, confermando le condizioni così concordate: «i coniugi vivranno separatamente con l’obbligo del reciproco rispetto e, salvo diversi accordi che assumeranno in specifiche occasioni in rapporto alla volontà della figlia, che essi si impegnano ad assecondare, stabiliscono che:
1) la figlia E., di anni 4, rimarrà in affidamento condiviso ai coniugi, con residenza prevalente presso la madre;
2) il padre dovrà incontrare e tenere con sé la figlia il lunedì e martedì di ogni settimana, a partire dalle ore 15.00 e sino alle ore 20.00, e potrà farlo con la medesima tempistica negli altri giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) previa intesa da assumere con l’altro genitore entro il fine settimana precedente in rapporto alle esigenze lavorative di entrambi;
3) il padre, a fine settimana alterni, potrà tenere con sé là figlia, presso il proprio domicilio anche di notte, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per ragioni di salute o per altri gravi motivi;
4) durante le festività natalizie, salvi diversi accordi tra i genitori, ad anni alterni, ciascun genitore terrà con sé la figlia – in deroga a quanto previsto dai punti precedenti – o nei giorni 24, 25, 26 dicembre, ovvero nei giorni 31 dicembre, 1° e 6 gennaio;
5) per la festività di Pasqua, salvi diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà la domenica con un genitore e il lunedì con l’altro ad anni alterni, mentre per il compleanno, sempre salvi diversi accordi tra i genitori in rapporto alla volontà della figlia, rimarrà ad anni alterni con ciascuno dei genitori, in entrambi i casi in deroga alle previsioni di cui ai punti che precedono;
6) durante il periodo estivo, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla riapertura di questa, salvi diversi accordi tra i genitori, gli stessi terranno con sé la bambina per periodi venti giorni consecutivi ciascuno;
7) i genitori consentiranno alla figlia dì comunicare con l’altro genitore tutte le volte che ciò sia possibile, permettendo ogni diversa modalità organizzativa e di incontro che dia modo alla piccola E. di vivere con la maggiore serenità possibile la loro separazione;
8) il signor D.L. verserà alla signora B.E., entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 800,00 (ottocento) di cui € 500,00 (cinquecento) a titolo di contributo per il suo mantenimento ed € 300,00 (trecento) per quello della figlia E., da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat e, in occasione del pagamento della 13° e 14° mensilità (marzo e dicembre di ogni anno), verserà alla signora B.E. un ulteriore importo di euro 750,00 (settecentocinquanta) e, perciò, forfettariamente e complessivamente euro 1.500;
9) il signor D.L. si obbliga a garantire alla signora B.E. la copertura assicurativa per spese mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento) mensili;
10) le spese straordinarie necessarie per la minore, ivi comprese quelle necessarie per libri scolastici, occorrente scolastico e viaggi- studio, dovranno essere preventivamente decise congiuntamente dai genitori e la relativa spesa sarà posta a carico del signor D.L.;
11) il genitore gravato dell’assegno di mantenimento mensile potrà eseguire integralmente la detrazione Irpef per “figli a carico»;
e che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva che il Tribunale adìto:
1) dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto da D.L. e B.E. in data 13-9-2003, trascritto presso l’ufficio dello stato civile del Comune di Potenza al n. XX, P. Il S.C., e conseguentemente ordinasse all’ufficio dello stato civile del predetto Comune l’annotazione dell’emananda sentenza;
2) affidasse la minore E. ad entrambi i genitori con collocamento della medesima presso l’abitazione della madre, in Matera alla Via Xxxxxxxx n. XX.
3) ponesse a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento di €. 350,00 in favore della minore E. da corrispondere alla madre, convivente, anticipatamente, il primo giorno di ogni mese.
4) ponesse a carico di ciascun genitore le spese straordinarie della figlia minore nella misura del 50%, secondo le indicazioni specificate in ricorso;
5) dichiarasse l’insussistenza del diritto della B.E. all’assegno divorzile;
6) regolasse il diritto di visita della figlia minore, da parte del padre come richiesto in ricorso, in ragione degli impegni lavorativi del genitore;
7) In caso di opposizione della resistente, condannasse la medesima alle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva B.E., contestando la domanda, e insistendo per la sussistenza delle condizioni per l’assegno di mantenimento in suo favore e la conferma delle statuizioni decise in sede di separazione, con previsione di un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 500, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT; nonché per la fissazione di un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le esigenze con l’aumentare dell’età; nonché con attribuzione integrale delle spese straordinarie per la figlia al D.L., almeno finquando la B.E. non avesse recuperato un reddito sufficiente al proprio mantenimento. Infine chiedeva che il Tribunale recepisse l’accordo intervenuto tra le parti in ordine al pagamento da parte del D.L. del pagamento del canone di locazione dell’alloggio della B.E. e della figlia, pari ad euro 650,00 ed ai consumi delle utenze.
Quanto al rapporto della piccola con i genitori, chiedeva che venisse statuito l’obbligo degli ex coniugi ritrovarsi almeno una volta al mese, in pizzeria o altro pubblico locale, per stare insieme al fine di creare un clima di serenità per la bambina, nonché la permanenza della figlia, nei weekend stabiliti, anche per la domenica notte, con onere del padre di accompagnarla a scuola il lunedì mattina. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All’esito dell’udienza di comparizione delle parti, risultato vano il tentativo di conciliazione, e dopo aver richiesto chiarimenti alle parti, il Presidente con ordinanza in data 2-2-2016 confermava le statuizioni contenute nell’accordo per la separazione coniugale omologato dal Tribunale di Potenza in data 8-1-2010 tra D.L. e B.E., designando sé stesso per l’ulteriore trattazione, e assegnando i termini per la regolarizzazione del contraddittorio in sede contenziosa.
Con sentenza non definitiva del 18-5-2016, depositata il 19-5-2016, era pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i suddetti coniugi e si disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Costituitosi in data 27/9/2016 il nuovo difensore della Sig.ra B.E., con istanza depositata il 4/10/2016, la resistente chiedeva la modifica dell’ordinanza presidenziale limitatamente alle statuizioni economiche. Con ordinanza del 15/11/16 il Presidente, , formulava alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. e fissava l’udienza dell’1/12/16 per la comparizione delle parti, riservan-dosi di provvedere in merito alla predetta istanza. Rifiutata da entrambe le parti la proposta conciliativa, con ordinanza depositata il 14/12/2016, il G.I. onerava le parti di depositare le rispettive dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2013 al 2015. Acquisita la documentazione reddituale, dopo aver riascoltato le parti, es-sendo mutata nel frattempo la persona del presidente – giudice istruttore, era fissa-ta udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all’esito della scadenza dei termini per le memorie conclusionali e per le repliche, la causa erra rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio riteneva l’opportunità di un riascolto dei coniugi, avendo prospettato la possibilità di un mutamento di collocamento della figlia, onde verificare se tale ipotesi rispondeva alla reale volontà delle parti e della minore e realizzasse l’interesse della figlia. All’esito era nuovamente riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni oggetto della presente decisione.
Osserva il Tribunale che residuano da regolare le sole questioni economiche tra le parti, e incidentalmente la questione della collocazione della figlia, sollevata dal ricorrente in comparsa conclusionale, atteso che è già stata pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, e pertanto unicamente su questi aspetti deve concentrarsi la decisione.
Il ricorrente ha chiesto, sul piano economico, l’esclusione di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, e quanto alla figlia minore, oggi undicenne, la previsione di un assegno di mantenimento di euro 350 mensili. Ha inoltre chiesto una dettagliata regolamentazione delle spese straordinarie per la figlia, da porre a carico di entrambi i genitori, ciascuno per il cinquanta per cento, ma specificando le spese da concordare previamente tra i genitori e quelle che invece possono essere disposte senza previa consultazione del genitore non convivente con la prole.
In comparsa conclusionale il ricorrente ha modificato in parte le precedenti conclusioni, deducendo:
– di essere gravato da un ulteriore onere, (non dedotto nel ricorso introduttivo), costituito dal pagamento mensile della rata di € 359,57 per l’estinzione del prestito concessogli da BancaXxxxx (come da piano di ammortamento in atti, rilasciato dalla banca il 14.10.2015, e quindi non disponibile il 7.5.2015 quando è stato depositato il ricorso per lo scioglimento del matrimonio),
– di aver inoltre, il 17/9/2016, contratto nuovo matrimonio con C.E. (come da certificato di matrimonio allegato alla memoria di parte ricorrente del 9/11/16);
– che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi percepirebbe un reddito proprio, e che non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di mezzi adeguati o dell’oggettiva impossibilità di procurarseli tali da giustificare il riconoscimento del preteso assegno divorzile;
– che sarebbe inammissibile la richiesta di addebitare al D.L. anche il canone di locazione dell’immobile abitato dall’ex coniuge e dalla figlia, avendo peraltro la B.E. stipulato in proprio un nuovo contratto di locazione a Potenza, allorché tra-sferitasi in detta città;
– che comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo nuovo compagno.
Ha inoltre il ricorrente introdotto un domanda nuova, chiedendo, oltre alla conferma dell’affidamento condiviso, la collocazione della minore presso l’abitazione del padre in Matera, con addebito, in tal caso, alla B.E. di un contri-buto di euro 450 a favore del D.L. per il mantenimento della figlia.
La resistente ha insistito per il riconoscimento di assegno divorzile di euro 500, oltre rivalutazione annuale, e ha chiesto un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400 a carico del ricorrente, essendone aumentate le esigenze; nonché l’attribuzione integrale delle spese straordinarie al D.L.; e l’obbligo per questi di corrispondere il canone di locazione dell’alloggio della B.E. e della figlia, ed i consumi.
Il punto di partenza non può che essere il reddito disponibile dalle parti, ed in particolare dal D.L., dal momento che per gli artt. 316-bis c.1, 337-ter c.4, c.c., nonché per il sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970, il reddito del genitore/ex-coniuge comunque costituisce in ogni caso il quadro economico ineliminabile entro cui collocare e parametrare tutti gli obblighi di natura economica.
Ma prima di affrontare gli aspetti strettamente economici, è necessario chiarire i profili di diritto relativi alla sussistenza o meno dei diritti ed obblighi dai quali poi discenderebbero gli oneri economici in questione.
2. L’affidamento e la collocazione della figlia minore.
Non vi cono contrasti tra le parti in ordine all’affidamento della figlia, che è stato concordato come condiviso in sede di separazione, e non sono state formulate richieste di modifica di tale regime.
Il ricorrente, dopo aver chiesto, sia in ricorso introduttivo, e sia nella memoria integrativa del 17-2-2016, la conferma del collocamento della figlia, presso la madre, già concordato in sede di separazione consensuale, ha improvvisamente mutato avviso nella comparsa conclusionale, chiedendo la collocazione della figlia presso il padre in Matera.
Ma la nuova domanda appare in stridente contrasto, oltreché con le precedenti richieste, anche con le ripetute asserzioni del ricorrente secondo cui il suo lavoro non gli consente di poter tenere con sé la figlia oltre gli orari e i giorni che vengono indicati in ricorso, giungendo a lamentarsi del fatto che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso l’abitazione della nonna paterna o del D.L. oltre i giorni e orari concordati.
Soprattutto al riguardo evidenziato che i figli non possono essere considerati oggetti, e come tali spostabili indifferentemente da un luogo all’altro, a discrezione degli adulti, ma hanno anch’essi una vita affettiva e sociale, nonché esigenze di continuità scolastica, e quindi non è possibile decidere della loro collocazione senza considerare le loro esigenze ed il loro interesse, che per legge ha rilevanza preminente, e peraltro le loro esigenze necessitano di ancor maggiore attenzione nelle situazioni di crisi familiare, che aggravano insicurezze, disagi e problemi psicologici dei minori.
Pertanto la richiesta di mutamento della collocazione di un figlio minore deve essere sorretta da gravi ragioni e da fatti nuovi che siano sopravvenuti e che esigano il mutamento nell’interesse del minore.
Nella specie nessun motivo specifico né alcun fatto nuovo è stato addotto a sostegno della richiesta del ricorrente. Piuttosto il mutamento della domanda appare chiaramente correlato alla determinazione degli oneri economici a carico del medesimo, che, ove la figlia fosse collocata presso di lui, non dovrebbe più versare la quota di concorso per il suo mantenimento alla B.E., ma anzi potrebbe a sua volta pretendere una partecipazione dell’ex coniuge al mantenimento della figlia.
È però evidente che non è possibile prendere in considerazione tale ultima domanda del ricorrente, al di là della sua tardività rispetto ai tempi di delineazione del thema decidendum, sia perché non supportata da adeguata motivazione in ordine alle esigenze della minore, e sia perché dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi al G.I., a seguito della rimessione in istruttoria per la loro audizione, è emersa con chiarezza la problematicità e l’incongruenza di uno spostamento della figlia minore presso il padre a Matera.
Infatti la B.E. si è trasferita con la figlia a Potenza, dopo la separazione, non per capriccio, ma perché le famiglie di origine (anche del D.L.) sono potentine e ivi risiedono i familiari di entrambi i coniugi, e quindi allo scopo sia di poter contare sull’aiuto non soltanto economico dei propri familiari, e sia di consentire alla figlia di mantenere i rapporti affettivi con entrambe le famiglie.
La figlia attualmente frequenta la scuola a Potenza, e non appare certo coerente con il suo interesse portarla via dalla scuola e dalla cerchia di compagni e amici in cui si è inserita, per giunta in corso di anno scolastico, oltreché allontanarla anche dalle rispettive famiglie di origine, al solo fine di consentire la revisione dei rapporti economici tra i coniugi divorziati a favore del D.L..
Va premesso che qualunque modifica del regime di collocamento e/o affidamento della prole minorenne presuppone per legge il previo suo ascolto obbligatorio, ex artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., e prima ancora dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
La madre, B.E., ascoltata dal presidente – G.I. all’udienza dell’8-2-2018, ha chiarito che la figlia è ben inserita a Potenza, che non vuole lasciare l’ambiente e la scuola, e che inoltre non ha buoni rapporti con la nuova moglie del padre, per cui non gradirebbe la convivenza con essa. D’altro lato, anche il D.L., ascoltato dal presidente – G.I., pur avendo egli accennato alla possibilità di vedere la figlia collocata presso di lui, ha però confermato i suoi impegni lavorativi imprevedibili quanto a orari e luoghi, e quindi le scarse possibilità di prendersi in concreto cura – anche – della prima figlia, confermando indirettamente che la nuova domanda era esclusivamente correlata all’esigenza di riduzione dei propri oneri economici.
Alla stregua delle dichiarazioni rese dalle parti, non è quindi risultato necessario ascoltare la minore, non essendo in discussione l’affidamento, ed essendo apparsa palese l’irragionevolezza di un modifica del collocamento della figlia, per il quale comunque il Tribunale aveva voluto riascoltare informalmente i coniugi, a chiarimenti di eventuali modificazioni delle rispettive posizioni nonché della possibilità di raggiungere un accordo sugli aspetti economici, anche alla luce della proposta conciliativa offerta alle parti, purtroppo invano, dal precedente G.I. titolare del processo.
Va in conclusione, all’esito dell’ascolto dei coniugi, confermato il collocamento della figlia presso la madre, che evidentemente, se è stato concordato tra i coniugi in sede di separazione, e ne è stata poi chiesta altresì la conferma negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie, resta, in assenza di fatti nuovi successivi, la collocazione ottimale.
3. La domanda di assegno divorzile.
Il ricorrente ha chiesto l’esclusione di un assegno divorzile per l’ex coniuge, deducendo, riassuntivamente:
a) di godere di un reddito netto di circa 2.900 euro mensili;
b) di essere gravato da un ulteriore onere, per il pagamento mensile dei ratei di un finanziamento acceso presso Bancapulia;
c) di avere, il 17/9/2016, contratto nuovo matrimonio;
d) che l’ex coniuge B.E. lavorerebbe, e quindi sarebbe percettore di reddito proprio, e non avrebbe offerto alcuna prova circa la mancanza di mezzi adeguati o dell’oggettiva impossibilità di procurarseli;
e) l’inammissibilità della pretesa di addebitare al D.L. anche il canone di loca-zione dell’immobile locato di sua iniziativa dalla B.E.;
f) che comunque la B.E. da quando si è trasferita a Potenza vivrebbe a casa del suo nuovo compagno.
Con riferimento all’asserita convivenza della B.E. con altro compagno, si tratta di una circostanza non provata, e peraltro appare anche logicamente incoerente con la locazione da parte della B.E., da quest’ultima confermata, di un immobile, per abitarvi con la figlia. Che senso avrebbe infatti prendere in locazione un appartamento, sia pure di due soli vani, nonostante il minimo budget economico a disposizione della B.E., se lei era convivente con altra persona? E se la figlia, per giunta, non è in età da poter essere lasciata sola in un appartamento diverso da quello in cui vive la madre?
Appare quindi infondata la tesi del ricorrente, per mancanza di prova, oltreché per inconciliabilità logica con la realtà.
Per quanto concerne la tesi del ricorrente secondo cui la B.E. lavorerebbe, o comunque avrebbe capacità lavorativa, va rilevato che le argomentazioni difensive del D.L. appaiono in parte contraddittorie e in parte infondate.
Il D.L. ha ripetutamente asserito che la B.E. lavorerebbe. Di contro, la B.E. ha negato di avere un occupazione, dichiarando, anche in sede di audizione da parte del G.I., a seguito della rimessione sul ruolo istruttorio, che ha tentato ripetutamente varie strade per impegnarsi lavorativamente, ma senza successo, e chiarendo di aver perso il lavoro di promoter pubblicitaria, che aveva allorché si era sposata, proprio a seguito della gravidanza e della nascita della figlia, che non le aveva più consentito di andare continuamente in giro con l’auto tra i clienti della società di pubblicità per cui lavorava. Quindi, in definitiva, la perdita del lavoro della B.E. è dovuto alle esigenze di salvaguardia e assistenza della prole e dalla famiglia.
Le dichiarazioni della B.E., in ordine all’impossibilità di recuperare il lavoro che svolgeva, appaiono plausibili, alla luce degli stravolgimenti che ha subito il mercato della pubblicità con l’avvento di Internet, per cui è credibile che non abbia più potuto reinserirsi nel ruolo lavorativo precedente, che tra l’altro era molto ben retribuito, perché la comunicazione telematica ha da un lato favorito la progressiva concentrazione della gestione del mercato pubblicitario in pochi enti attrezzati tecnologicamente, ed ha dall’altro tagliato fuori le tradizionali agenzie di pubblicità, così come ha fatto scomparire le tecniche di approccio alla clientela, ed i relativi profili professionali, basati sul contatto diretto con la clientela.
Del resto, ove la B.E. avesse realmente oggi un reddito – e a maggior ragione ove svolgesse attività analoga a quella svolta in passato, per la quale i compensi sono in larga parte a provvigione in quanto legati alla produttività, e dunque necessariamente da documentare e non occultabili – se ne troverebbe traccia evidente nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria oltreché nelle sue dichiarazioni dei redditi.
Resta valido il principio cardine in materia di prova secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, e quindi è comunque onere del ricorrente dare la prova della asserzione secondo cui la B.E. lavorerebbe: prova che non è stata offerta.
Infatti parte ricorrente ha chiesto solo di provare che la B.E. avrebbe lasciato la figlia presso il padre oltre i limiti di orario e giorni concordati, “per poter svolgere la sua attività lavorativa”.
Siffatta richiesta di prova è stata ritenuta, e resta, inammissibile, sia perché richiedeva ai testi dichiarazioni di conoscenza de relato, e dunque irrilevanti, ovvero l’enunciazione di mere opinioni; e sia, soprattutto, perché pretendeva di far desumere, attraverso la prova della più frequente presenza della figlia con il padre, un fatto diverso e non collegato causalmente al primo. Infatti la presenza della figlia con il padre non è in correlazione logica necessaria con l’asserito impegno lavorativo della B.E., ben potendo derivare dalla volontà della figlia, ovvero dello stesso padre (non conoscibili da testimoni terzi), oppure da contingenze occasionali, ovvero anche da altrettanto occasionali necessità di tempo della B.E. proprio per la ricerca di una occupazione (come ha confermato la B.E.), attraverso la effettuazione di colloqui, incontri, test o esami, ed anche periodi di prova in attività nelle quali però i costi erano ampiamente superiori ai compensi.
D’altro lato, è evidente che il genitore collocatario della figlia minorenne ha dei limiti di tempo oggettivi – derivanti dalle necessità di cura e assistenza della figlia, che ricadono solo sulle sue spalle e non sono più divisi con l’altro genitore – nelle sue possibilità di allontanarsi dalla casa per lavoro, ed è dunque penalizzato rispetto all’altro coniuge nella ricerca e nelle possibilità di attività lavorativa.
Sono, queste, considerazioni che avrebbe potuto e dovuto fare anche il ricorrente, atteso che con la separazione si è automaticamente liberato dalla partecipazione agli oneri di assistenza e gestione quotidiana della figlia, che normalmente nel matrimonio sono condivisi e ripartiti con l’altro genitore, e che con il divorzio gravano sul solo genitore collocatario.
In ogni caso, la B.E. ha depositato documentazione formale, sottoposta alla A.G.E., attestante la inesistenza di reddito, ed a fronte di questa documentazione, soltanto la prova certa dello svolgimento di una attività lavorativa “a nero” potrebbe validamente smentire la condizione di disoccupazione affermata dalla B.E..
Va data dunque per provata l’attuale condizione di inoccupazione della B.E., ed occorre verificare quale rilevanza può assumere tale condizione in sede di divorzio, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte di legittimità, n. 11504 del 2017.
4. Il nuovo orientamento della Cassazione sull’assegno divorzile: l’eliminazione del riferimento al “tenore di vita”.
La motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 si arti-cola sui seguenti punti:
1) che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso — sulla base dell’accertamento giudiziale, passato in giudicato, che «la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’articolo 3» (cfr. artt. 1 e 2, mai modificati, nonché l’art. 4, commi 12 e 16, della legge n. 898 del 1970) —, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex-oniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.).»;
2) che «Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno di divorzio – previsto dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987 – è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex-coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.»;
3) che il giudizio relativo all’accertamento della spettanza dell’assegno divorzile si articola «in due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell’assegno (fase del quantum debeatur)»; (osservazione, questa della separazione tra presupposti dell’assegno e criteri di determinazione, già comune alla giurisprudenza precedente: cfr., ad es., Cass. sez. 1, n. 6660 del 2001; Cass. sez. 1, n. 4809 del 1998; Cass. n. 10901/1991, etc.).
4) che «La complessiva ratio dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 …. ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (art. 2, in relazione all’art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole (cosiddetta “solidarietà post-coniugale”): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell’assegno di divorzio come esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex-coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.) – natura che in questa sede va ribadita –, sia la giustificazione della doverosità della sua «prestazione» (art. 23 Cost.).»;
5) «Sicché – prosegue la sentenza – , se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’an debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase (cfr. l’incipit del comma 6 dell’art. 5 cit: «[….] il tribunale, tenuto conto [….]»), avendo lo stesso rapporto, ancorché estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune («la comunione spirituale e materiale») degli ex-coniugi.»;
6) che «Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra “solidarietà economica” ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella fase dell’an debeatur.».
Il significato reale della decisione della Cassazione emerge con chiarezza nell’ultimo periodo della richiamata motivazione, laddove si afferma che il rico-noscimento di un assegno divorzile in assenza dei presupposti indicati dal sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970 integra una indebita locupletazione per il coniuge che ne fruisce. Con tale affermazione la sentenza (seguita poi anche da altre: cfr. ad es. Cass. nn. 11504, 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017), ha inteso superare l’orientamento giurisprudenziale che ancorava l’assegno divorzile al c.d. “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio: Nel contempo, ha voluto anche sottoli-neare la separazione tra le due fasi del giudizio sulla spettanza dell’assegno divor-zile, la fase dell’an debeatur e quella del quantum debeatur, che nella prassi a vol-te sono state confuse dando luogo ad una commistione di concetti e alla sovrappo-sizione di criteri e presupposti.
5. La inattualità del riferimento al “tenore di vita” goduto ante divor-zio.
Va evidenziato che il collegamento con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio era operato, nella giurisprudenza precedente, non attraverso una estensione dei criteri di quantificazione dell’assegno (nessuno dei quali fa espres-so riferimento al “tenore di vita”) – e dei quali la giurisprudenza ha sempre rico-nosciuto la sudditanza rispetto all’accertamento dei presupposti – ma proprio at-traverso l’interpretazione dei presupposti dell’assegno – a cui la sentenza 11504/2017 ribadisce che si deve guardare esclusivamente per decidere l’an – e cioè del concetto di “adeguatezza” dei mezzi, considerando appunto non adeguati i mezzi che non consentivano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio (cfr. Cass. sez. 1, n. 3019/1992; Cass. sez. 1, n. 3049/1994; Cass. sez. 1 n. 4809 del 1998).
Quindi non appare sufficiente il richiamo della recente Cassazione a guar-dare in termini tassativi i presupposti dell’assegno fissati dalla legge (adeguatezza dei mezzi e impossibilità oggettiva di procurarseli) per superare il precedente orientamento giurisprudenziale, che ribadisce anch’esso la rilevanza esclusiva dei due presupposti, ma che introduce il parametro del precedente “tenore di vita” proprio attraverso l’interpretazione del concetto di “adeguatezza” dei mezzi.
Per rafforzare il rifiuto del riferimento al “tenore di vita”, la sentenza 11504/2017 si poggia essenzialmente sulla considerazione che ratio dell’assegno divorzile è il principio costituzionale di solidarietà.
Ma, al di là della ratio dell’istituto, è pur sempre nell’interpretazione del-la “adeguatezza” dei mezzi che deve risolversi la questione della riferibilità o me-no al “tenore di vita” precedente.
Per quanto concerne la ratio dell’assegno divorzile, nella giurisprudenza successiva alla novella legislativa del 1987 è pressoché univoco il rilievo che la disciplina introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativo dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 989, «ha attribuito all’assegno di divor-zio natura esclusivamente assistenziale» (Cass. sez 1, n. 7199/1997; Cass. sez. 1, n. 3049/1994): affermazione che è coerente con l’affermazione, di Cass. 11504/2017, del fondamento dell’assegno insito nel dovere di solidarietà, ben coordinandosi la natura assistenziale con il fondamento dell’obbligo di solidarietà.
Ma l’affermazione della giurisprudenza precedente in ordine alla ratio “meramente assistenziale” dell’istituto risulta in netto contrasto con il contempo-raneo riferimento al tenore di vita prima goduto, perché il concetto di assistenza implica un trattamento economico finalizzato alla sopravvivenza, e non certo in termini di equivalenza alle precedenti condizioni di agiatezza. Analogamente – come ha giustamente rilevato, indirettamente, la sentenza 11504/2017 – la scelta di far riferimento al tenore di vita quo ante risulta in contrasto anche con la fun-zione di solidarietà, che può intendersi in senso solo di poco più ampio della fun-zione assistenziale.
In realtà, la teorica del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ap-pare una traslazione, per via interpretativa, nel nuovo testo dell’art. 5, sesto com-ma, L. 898/1970, di concetti che erano enunciati nel testo previdente del quarto comma dell’art. 5 cit., nel quale si prevedeva l’obbligo del coniuge più abbiente di versare un assegno divorzile “in proporzione alle proprie sostanze e ai propri red-diti” al coniuge meno abbiente. Traslazione che, non consentendolo più la lettera della norma introdotta dalla legge 74/1987, è stata attuata attraverso l’interpretazione del concetto di “mezzi adeguati”.
Non vi è dubbio che tale orientamento giurisprudenziale sia stato motivato dall’esigenza di salvaguardia del coniuge più debole.
Come per la verità non può negarsi che anche la nuova norma preveda una proporzionalità rispetto alle «condizioni» ed ai «redditi», ma di entrambi i coniugi, e non più in funzione di equiparazione delle rispettive condizioni economiche.
Per cui l’interpretazione perpetuante l’esigenza di adeguamento al benesse-re dell’ex coniuge risulta effettivamente non coerente, oltreché con la nuova pre-visione normativa introdotta con la riforma del 1987, con la disciplina generale del divorzio, oltreché contraddittoria con l’incontroversa funzione assistenziale dell’assegno divorzile.
Per superare questa discrasia interpretativa la sentenza 11504/2017 prende le mosse dalla considerazione che «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso ….. il rap-porto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabili-tà genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex-coniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. civ.)».
Se sono venuti meno gli obblighi derivanti dal matrimonio, perché si deve riconoscere – attraverso una forzatura interpretativa quale l’intendere l’adeguatezza riferita al tenore quo ante – al coniuge meno abbiente un assegno divorzile che ripristini una situazione economica di cui egli non ha più diritto di fruire?
La mancata previsione tra i presupposti dell’assegno (ma anche tra i criteri di quantificazione) del precedente «tenore di vita» – espressione con la quale si intende il livello di agiatezza di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimo-nio – è agevolmente spiegabile, ove si consideri che il «tenore di vita» della fami-glia non è espressione della semplice somma aritmetica delle capacità produttive dei singoli coniugi (come in qualche sentenza si è affermato: ad es. Cass. 4764/2007, che lo individua nell’«ammontare complessivo dei loro redditi … e di-sponibilità patrimoniali»), ma è la scaturigine dell’apporto dato alla famiglia da tutti i suoi componenti, in primis dai coniugi (ovvero anche dagli ascendenti od al-tri familiari conviventi, e a volte, successivamente, anche dai figli) i quali, dando concreta e spontanea attuazione ai principi di assistenza morale e materiale, di col-laborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione, nonché di contribuzione ai bisogni della famiglia, in base alla propria capacità lavorativa ed alle proprie sostanze, costruiscono appunto il «tenore di vita» comune della famiglia.
Il venir meno dell’unione e della comunione familiare necessariamente fa venir meno quel tenore di vita, perché viene meno il concorso degli apporti dei coniugi, riportando inevitabilmente ciascuno dei coniugi alla dimensione econo-mica e sociale che aveva prima del matrimonio, salvo appunto il correttivo del soccorso solidaristico dell’ex coniuge, finquando l’ex-coniuge non recuperi una propria autonomia reddituale ovvero si costruisca un nuovo tenore di vita com-plesso, costituendo una nuova unione.
Dunque non sarebbe possibile, in linea di principio, per valutare il diritto al mantenimento di un coniuge, fare riferimento ad un livello di vita che è stato pur sempre frutto dell’apporto complesso di entrambi, e dal quale non appare age-volmente scorporabile l’apporto di ciascuno, considerato che apporto vi è anche qualora il coniuge non abbia prodotto e aggiunto reddito in termini economici, ma si sia dedicato alle attività domestiche e di gestione della casa, e/o di cura dei figli: apporto che comunque ha un valore economico, quantomeno (ma non solo) in termini di risparmio del pagamento di persone incaricate di tali incombenze, e di cui si giova l’economia familiare ed anche l’altro coniuge che produce reddito: e di cui è anche giusto tener conto nel caso sussistano i presupposti per l’assegno, ma che non può assurgere al livello di mantenimento del tenore di vita matrimo-niale.
D’altro lato, è la stessa disposizione normativa, allorché menziona tra i criteri di calcolo dell’assegno «il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», ad evidenziare da un lato la fusione degli apporti individuali che da luogo al tenore di vita matrimoniale, e dall’altro ad escluderne la rilevanza tra i presupposti dell’assegno divorzile, confinandolo tra i criteri di computo.
In definitiva, dall’enunciazione normativa dei criteri di quantificazione si evince che il tenore di vita è il frutto della cooperazione materiale e spirituale dei coniugi, e quindi, in quanto connaturato al matrimonio, non solo è naturale che venga meno con la separazione prima, e poi definitivamente con il divorzio, ma il suo venir meno è altresì consapevole e voluto dai coniugi, nel momento in cui de-cidono di separare le loro vite e di non cooperare più fra loro, per prendere ciascu-no la sua strada.
Sulla base di tali considerazioni, l’adeguatezza dei mezzi non può essere rapportata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che non è ricostrui-bile cessato il matrimonio, e non avrebbe senso che si protraesse finita la coopera-zione tra i coniugi, rischiando ogni statuizione legata a tale concetto di tradursi, come osserva la citata sentenza 11504/2017, in una indebita locupletazione a dan-no del coniuge più abbiente.
Il venir meno dell’unione matrimoniale, in conclusione, giustifica il ritorno alle rispettive differenti posizioni economiche godute da ciascun coniuge prima del matrimonio, fatti salvi i rispettivi diritti derivanti dalla divisione del patrimo-nio comune (che non trovando ingresso in sede di procedimento di famiglia, per la diversa natura dell’azione e la diversità del rito, spesso non vengono considerati), con l’eccezione dei casi previsti dall’art. 5, sesto comma, L. 898/1970.
Pur risultando condivisibile la valenza attribuita alla cesura del vincolo matrimoniale nella definizione dei rapporti tra i coniugi, forse andrebbero conside-rati, in particolare per i casi di condizioni economiche meno abbienti, gli effetti, spesso negativi, della progressiva riduzione dei tempi tra separazione e divorzio, che spiega un’incidenza rilevante sui rapporti economici.
E’ noto che la giurisprudenza costantemente ha affermato l’indipendenza delle statuizioni economiche della separazione da quelle del divorzio, sulla base da un lato della ribadita diversità di funzione e di disciplina dei due assegni (ad es. Cass. 1758/2008; Cass. 25010/2007; Cass. 11575/2001), e dall’altro per la necessità per il giudice di procedere ad una verifica delle attuali condizioni economiche delle parti (Cass. 1758/2008), pur se non mancano decisioni che affermano che «anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi» (pur riferendo la funzione del raffronto alla superata concezione dell’adeguamento al tenore di vita) (Cass. 11686/2013).
Le recenti riforme, riducendo e pressoché azzerando il lasso di tempo che in origine intercorreva per legge tra separazione e divorzio, hanno finito per ridurre – e quasi azzerare – di fatto anche la differenza tra i due regimi economici, sia perché che i due istituti sono ormai temporalmente ravvicinatissimi, ed a volte si sovrappongono, sopraggiungendo la pronuncia di divorzio persino mentre è ancora in corso il giudizio di separazione; e sia perché con l’abbreviazione dei tempi è venuta meno la funzione di “cuscinetto” del periodo di separazione, che consentiva di graduare nel tempo l’assestamento, anche economico, dei rapporti tra i coniugi e concedeva i tempi per il recupero, quando possibile, di una rispettiva autonomia economica.
Probabilmente si potrebbe cercare di operare una correzione, nei casi più critici, attraverso i criteri di quantificazione indicati dal sesto comma. Ma forse sarebbe opportuno un intervento legislativo che ridefinisca meglio i confini tra i due istituti.
6. I presupposti dell’assegno divorzile. I “mezzi adeguati”.
Chiarita la funzione dell’art. 5, sesto comma, L. 898/1970, che è deroga-toria degli effetti rescissori naturali del divorzio, e la tassatività dei casi in ci tale deroga può operare, occorre definire i presupposti dell’assegno divorzile, che il legislatore ha indubbiamente espresso in termini piuttosto vaghi, e quindi chiarire i criteri di determinazione, onde poterne verificare la sussistenza del diritto invo-cato dalla resistente nella vicenda in esame.
Recita testualmente il sesto comma dell’art. 5 cit. che «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del ma-trimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a fa-vore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.».
Dal tenore letterale e sintattico della disposizione del sesto comma, è evi-dente che il presupposto che giustifica la spettanza dell’assegno divorzile è costi-tuito dalle sole due condizioni racchiuse nel periodo finale della norma in esame («quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»), dal momento che la congiunzione temporale “quando” in-dica appunto il momento, e implicitamente anche il caso, in cui spetta il diritto.
Per quanto esposto in precedenza l’adeguatezza dei mezzi non può essere individuata con riferimento al precedente tenore di vita matrimoniale, che indica un concetto non più attuale, essendosi sciolta già con la separazione l’unione co-niugale, e che non può rappresentare un parametro per le esistenze individuali, es-sendo il frutto unico e irripetibile della cooperazione materiale e spirituale dei co-niugi in costanza di matrimonio, si possono prospettare diverse ipotesi.
La giurisprudenza a volte ha preso in considerazione – quale paragone per l’adeguatezza – il reddito e/o la condizione patrimoniale del coniuge più ab-biente, pur se mascherata attraverso circonlocuzioni o enunciazioni surrettizie, come ad esempio allorché si è chiede al ricorrente «la prova della propria impos-sidenza o della mancanza di mezzi economici e altresì la prova dell’ammontare dei redditi e delle sostanze dell’obbligato» (Cass. sez. 1, n. 7199/1997). Paradig-matica dell’indirizzo giurisprudenziale che considera quale riferimento il reddito del coniuge più abbiente risulta la sentenza n. 13169/2004, nella quale si osserva, quanto al secondo presupposto (della impossibilità di procurarsi mezzi adeguati) che si deve «trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il rag-giungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vi-ta sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimo-nio».
A parte il fatto che nel momento in cui si considera il reddito del coniuge più abbiente, e si gravasse quest’ultimo di un assegno a favore del meno abbiente allo scopo di bilanciare ed equiparare i due redditi, automaticamente il reddito del primo non sarebbe più quello considerato, ma dovrebbe essere nuovamente apprezzato detratto l’importo dell’assegno che gli viene tolto per essere attribuito all’altro, e dunque dovrebbe essere riveduto al ribasso anche l’assegno, siffatto modo di ragionare produce effettivamente una ingiusta locupletazione a favore del coniuge beneficiario, come ha rilevato Cass. 11504/2017, poiché, andando ben ol-tre la soglia – che è già oltre la funzione assistenziale – della autosufficienza eco-nomica, attua un riequilibrio economico coattivo che è privo di causa, stante il ve-nir meno dell’unione coniugale e dell’obbligo dei coniugi di reciproca assistenza e cooperazione nell’interesse comune, e di conseguente condivisione del benessere economico.
Si tratta, quindi, di un ragionamento non condivisibile, perché:
– la differenza di redditi viene già in considerazione tra i criteri di valutazione enunciati dalla prima parte del sesto comma, e non può integrare anche il presup-posto di fatto dell’assegno;
– il paragone con il reddito del coniuge abbiente confliggerebbe con la natura assi-stenziale dell’assegno, trasformandolo in uno strumento di compensazione di un divario economico, ma in mancanza di un obbligo di legge che imponga tale com-pensazione;
– configgerebbe altresì con il principio del venir meno – con il divorzio – dell’obbligo di cooperazione materiale e morale dei coniugi, e del conseguente di-ritto alla condivisione del benessere economico.
Se la funzione dell’assegno, come appare corretto ritenere anche secondo la costante giurisprudenza, è assistenziale (cfr. ad es. Cass. 3049/1994: «ha carat-tere esclusivamente assistenziale»; idem: Cass. 7199/1997; Cass. 8183/1999; Cass. 3101/2000; Cass. 8109/2000; Cass. 6660/2001; Cass. 1809/1991; Cass. 10901/1991; Cass. 12682/1992; Cass. 3049/1994; Cass. 11117/1994; Cass. 13017/1995), ed è posto a carico dell’ex-coniuge in attuazione del dovere di soli-darietà (solidarietà che si spiega per essersi il coniuge più abbiente giovato, per la durata del matrimonio, dell’apporto del coniuge meno abbiente), allora il parame-tro di riferimento per stabilire l’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge più debole non può più essere quello della ricchezza dell’altro coniuge, bensì la condizione oggettiva del coniuge più debole, che deve essere tale da non poter vi-vere un’esistenza dignitosa.
Il principio della «mancanza di mezzi adeguati», letto in chiave assisten-ziale, deve allora essere interpretato con riferimento alla disposizione costituzio-nale che esplicitamente considera l’ipotesi della mancanza di mezzi adeguati, e cioè l’art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».
Gli eventi in tale articolo contemplati quali generatori della mancanza di mezzi adeguati coincidono con la larghissima parte dei casi in cui uno dei coniugi divorziati si trova in condizioni di indigenza. Nel concetto di «disoccupazione in-volontaria» ben rientrano le ipotesi in cui la condizione di disoccupazione è dovu-ta al fatto di essersi il coniuge dedicato in maniera totalitaria alle esigenze della famiglia, ovvero all’impossibilità di cercare un lavoro, per dovere il coniuge me-no abbiente ancora dedicarsi – oltre la fine del matrimonio – alla cura di figli non autonomi o gravati da inabilità. Altrettanto rilevanti sono i casi di vecchiaia o ina-bilità, che impediscono il lavoro (e dunque rilevano anche ai sensi dell’ulteriore presupposto, esplicativo del precedente), nonché di malattia o infortuni, finquando perdurino le conseguenze ostative di una attività lavorativa.
L’espressione normativa, parlando di mancanza di “mezzi adeguati”, in-globa in sé non solo le ipotesi di assoluta mancanza di qualunque provento eco-nomico, ma anche i casi in cui il coniuge indigente goda di proventi minimi, ma non sufficienti a costituire “mezzi adeguati” di sussistenza. Ben vi rientrano quin-di, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno (da parametrare, però secondo i criteri e i limiti che si esaminano oltre), anche i casi di svolgimento di prestazio-ni lavorative occasionali e casuali, la cui retribuzione è in termini talmente mini-mi, che non può garantire la possibilità di procurarsi il minimo quotidianamente necessario per vivere.
Il problema concreto è a quale soglia di valore ancorare il livello minimo di “mezzi adeguati”, al di sotto del quale, pur in presenza di redditi, si possa pre-vedere un assegno divorzile “integrativo”.
Stante la natura assistenziale dell’assegno divorzile, alla stregua della normativa di settore, il parametro reddituale standard minimo deve ritenersi l’importo dell’assegno sociale, (che in prospettiva dovrebbe essere sostituito dal ReI, reddito di inclusione, di cui alla D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017), che ammonta, oggi, ad euro 453 mensili, (ma su tredici mensilità, ed ovviamente la previsione di una tredicesima mensilità nell’assegno divorzile potrebbe essere congrua solo se anche nel reddito del coniuge più abbiente fosse prevista tale voce retributiva).
Ovviamente ciò non vuol dire che deve essere sempre riconosciuto un importo di tale valore, poiché tale valore funge da parametro minimo, ma va poi corretto sulla base dei criteri di determinazione indicati nella prima parte del sesto comma, e ben può essere variato: in aumento, se sulla base delle condizioni rispet-tive dei coniugi e dei redditi rispettivi, nonché attesi gli altri criteri, l’importo ap-pare troppo basso (ma pur sempre nei limiti di un’ottica assistenziale), oppure an-che in diminuzione, se il reddito dell’altro coniuge si limita anch’esso ad un asse-gno o ad una pensione sociale, o di invalidità, etc. (ipotesi tutt’altro che infrequen-te), e dunque sarebbe impossibile imporgli il versamento anche della soglia mini-ma predetta.
Nel caso di redditività di gran lunga superiore dell’altro coniuge, e sem-pre che lo giustifichino i criteri di determinazione fissati nella prima parte del se-sto comma, ben potrebbe
Per quanto riguarda il secondo inciso «o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive», in giurisprudenza lo si è inteso non come un’alternativa al primo presupposto (ed in effetti non lo è, perché in realtà i due concetti non si escludono tra loro, ma spesso coesistono, sE.i considerando due diversi aspetti della condizione di inferiorità, uno “statico” e l’altro “dinamico”), ma come un’ipotesi «esplicativa» della prima (Cass. n. 294/1991; Cass. n. 13169/2004).
L’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sussistenza deve essere oggettiva e dunque derivare non dalla volontà di non impegnarsi lavorativamente (che configgerebbe tra l’altro con i principi costituzionali di rilevanza del lavoro quale parametro di dignità e qualità oltreché diritto-dovere dell’individuo: artt. 1 c.1, 2, 35-38, Cost.) ma dall’impossibilità di lavorare: ad es. perché si deve «dedi-care con continuità all’assistenza di due figli minori handicappati a lei affidati» (Cass. sez. 1, n. 294 del 14/1/1991); oppure perché per l’età della persona non è più possibile il suo reinserimento nel mondo del lavoro, o perché soffre di un han-dicap fisico, ovvero nella zona in cui vive non è possibile trovare l’occupazione corrispondente alla qualifica o al settore professionale, o alle sue capacità, o infine perché è una zona (e non sono affatto rare, specie nel meridione), priva di offerta lavorativa e comunque la persona non può allontanarsene per avere lì la casa e/o familiari da assistere.
L’interpretazione dell’adeguatezza nel senso di considerarla in rapporto alle risorse sufficienti ai bisogni minimi dell’esistenza esprime un concetto più coerente con la finalità assistenziale enunciata concordemente dalla giurispruden-za, con le correzioni apportabili sulla base dei criteri della prima parte del sesto comma dell’art. 5 in esame.
7. I criteri di determinazione dell’assegno.
In assenza di “mezzi adeguati” il sesto comma dell’art. 5, nella prima par-te, afferma – recependo alcuni dei criteri già enunciati nel testo dell’art. 5 prece-dente la novella – che il Tribunale deve determinare l’assegno «tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del pa-trimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio».
I criteri sono enunciati in successione, con la sola crasi di una virgola, e dunque devono intendersi elencati non secondo un ordine di prevalenza, ma ap-paiono tutti egualmente rilevanti, salvo i collegamenti logici che li legano.
Va osservato che probabilmente alcuni dei criteri indicati rivestivano ben maggiore utilità nel regime normativo precedente, che perseguiva l’esigenza di pe-requazione delle rispettive condizioni degli ex-coniugi, non prevedendo il presup-posto – oggi vigente – della mancanza di mezzi (che ha ravvicinato l’assegno di-vorzile all’assegno di mantenimento nella separazione). Ma, atteso che la finalità di perequazione è stata espunta già dal legislatore, ed evidenziata dalla giurispru-denza più recente, e che rileva quale presupposto dell’assegno solo la condizione di indigenza, alcuni dei criteri, trasfusi nella nuova disposizione dal testo prece-dente, appaiono ultronei.
Il riferimento alle «condizioni dei coniugi» ripete in parte un criterio già contemplato nel testo precedente, nel quale però le condizioni erano integrate dal-la specificazione «economiche». L’eliminazione dell’aggettivo lascia intendere che non vanno considerate solo le condizioni economiche, ma anche quelle perso-nali, e cioè di salute o di età, mentre il plurale «coniugi» evidenzia che il criterio non riguarda solo il coniuge bisognoso, ma entrambi, e dunque impone all’interprete di operare un raffronto tra le rispettive condizioni. Ma se – come ap-pare corretto – non è più l’equiparazione delle rispettive condizioni patrimoniali il fine dell’assegno divorzile, qual è la funzione della verifica delle condizioni di en-trambi i coniugi nel momento della quantificazione dell’assegno?
La funzione del criterio appare da un lato rivolta ad inquadrare la fascia socio-economica delle parti, e di invitare il giudice alla massima elasticità nella valutazione concreta delle situazioni, trattandosi di una materia in cui la comples-sità è sovrana e la diversità di situazioni soggettive è enorme.
Proprio il riferimento della norma alle condizioni dei coniugi non solo economiche, ma nel senso più ampio del termine, includendo aspetti strettamente personali, affettivi, di rapporti con il coniuge e con i figli, di collocazione spaziale e abitativa, di natura e modalità della attività lavorative svolte e/o cercate, di capa-cità lavorativa, di distanze dei luoghi di lavoro, di compatibilità con le esigenze dei figli, etc., non può non esigere una specifica ed attenta – quanto difficile, an-che per il frequente tentativo delle parti in lite di occultare le reali condizioni – personalizzazione della decisione del giudice.
Il criterio del «reddito di entrambi» i coniugi costituisce la “cornice” entro la quale può e deve muoversi il giudice, nel senso che qualunque pretesa del co-niuge meno abbiente deve comunque rapportarsi al reddito dell’altro coniuge e, con particolare riguardo ai casi – molto più frequenti – di redditi bassi di entrambi i coniugi, non potrebbe mai trovare riconoscimento in termini economici tali da che comportare l’eccessivo depauperamento dell’ex coniuge che ha mantenuto una capacità reddituale.
Il criterio delle «ragioni della decisione» (che non può essere riferito ai motivi della decisione, e cioè alle argomentazioni che supportano la decisione del giudice, perché in tal caso si verificherebbe una inversione logica, non potendo l’argomento motivazionale, che è successivo alla decisione costituire contempora-neamente il criterio di decisione) è stato interpretato sin dall’inizio dalla giuri-sprudenza come riferibile alla responsabilità per il fallimento del matrimonio (Cass. sez. un. 26-4-1974 n. 1194; Cass. 270/1982; Cass. 405/1975; Cass. 2934/1977), ed ovviamente – così inteso – il criterio rileva nei casi in cui la sepa-razione e quindi il divorzio siano scaturiti da gravi inadempienze del coniuge, ov-vero da una delle cause indicate nell’art. 3 della legge 898/1970. Si è però obbiet-tato che non esistendo un divorzio per colpa, né una addebitabilità formale del di-vorzio, come invece per la separazione, una simile indagine sarebbe ultronea, atte-so anche il limite generale costituito dal presupposto dell’assegno, e cioè la man-canza di mezzi adeguati. Per cui le ragioni della decisione, e cioè della pronuncia di divorzio, andrebbero riferite alla casistica di ipotesi che giustificano il divorzio, contenuta nell’art. 3 della legge 898/1970, casistica che però esprime in larga parte una valenza comunque simile alle cause di addebito nella separazione.
Pur volendo ritenere che, attraverso tale criterio, «ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, il giudice non può omettere di considerare, quanto alla responsabilità per il fallimento del matrimonio, le risultanze della causa di separa-zione personale per colpa, nè la circostanza che uno dei coniugi sia stato condan-nato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare» (Cass. 1, n. 2934/1977), e dunque che nella quantificazione dell’assegno devono entrare valu-tazioni indennitarie/risarcitorie (Cass. 11490/1990, Cass. 11491/1990 e Cass. 11492/1990, richiamate in motivazione da Cass. 7199/1997, per la quale «i criteri indennitario e risarcitorio, a seguito della riforma del 1987 non costituiscono più elementi per il riconoscimento dell’assegno, ma solo criteri utilizzabili, al massimo, per la sua parametrazione») il problema per l’interprete resta comun-que la verifica di quanto possa incidere questo criterio, come pure gli altri, nella determinazione dell’assegno, se non è più parametro il riferimento il precedente “tenore di vita” in costanza di matrimonio, se il presupposto del riconoscimento è pur sempre e solo la “mancanza di mezzi adeguati”, e se l’assegno non ha funzio-ne ristoratoria e/o risarcitoria ma assistenziale (Cass. 7199/1997).
Il «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune» ri-flette pressoché pedissequamente il criterio enunciato nel testo normativo ante ri-forma, con l’aggiunta del riferimento al patrimonio di ciascun coniuge oltre che a quello comune, ed era pienamente funzionale alla finalità della perequazione della ricchezza considerata nel regime precedente, ma anche alla rilevanza al lavoro en-dofamiliare del coniuge, prima del 1975 neppure considerato dall’ordinamento.
Il criterio ha una effettiva utilità al fine della quantificazione dell’assegno divorzile, ancora una volta in funzione equitativa, per elevare l’importo dell’assegno – pur sempre però da rapportarsi alla finalità assistenziale – a compensazione del fatto che il coniuge meno abbiente non abbia potuto provvedere a crearsi una propria capacità reddituale perché si è dedicato prevalentemente o to-talmente alle esigenze familiari, a volte – caso tutt’altro che infrequente – per la insuperabile pretesa in tal senso dell’altro coniuge, che si è voluto assicurare la sua dedizione assoluta alla famiglia e a sé stesso. In tale ultimo caso, in cui alla genesi della situazione di indigenza post-matrimoniale ha dato causa il comporta-mento del coniuge più abbiente, appare non solo equo, ma doveroso, attribuirgli un obbligo maggiore, anche se pur sempre in rapporto alla sua capacità reddituale (Cass. 1, n. 2934/1977: il giudice «deve, inoltre, considerare l’apporto dato dalla moglie alla formazione del patrimonio comune, anche con la sola attività di casa-linga»). L’elevazione dell’assegno in base a tale criterio non può però non tener conto del limite generale imposto dall’altro criterio del reddito del coniuge più ab-biente.
Infine, il «rapporto alla durata del matrimonio» sembra poter fungere anch’esso da criterio correttivo – in senso ampliativo o riduttivo, a seconda della durata, ma pur sempre limitato dalla “cornice” della disponibilità reddituale del coniuge più abbiente – quando la situazione di indigenza post-divorzio è scaturita, come si è detto, dalla dedizione prevalente o totale del coniuge alle esigenze della famiglia.
In definitiva, pur se i predetti criteri di determinazione dell’assegno sono considerati dalla giurisprudenza come esplicativi, e non graduati gerarchicamente, e si è ritenuto che ciascuno di essi possa essere da solo sufficiente a fondare la quantificazione (cfr. in tal senso Cass. 10201/2005, per la quale deve escludersi che il giudice debba dare adeguata giustificazione della decisione, con la puntuale considerazione di tutti parametri di riferimento enunciati dal sesto comma dell’art. 5), tuttavia un rapporto di precedenza o di sudditanza, e in definitiva di gerarchia, emerge tra loro sul piano logico. Tutti sono in grado di svolgere un ruolo preciso nel guidare la quantificazione, ma appare evidente che i criteri delle «condizioni dei coniugi» e dei «redditi» di entrambi costituiscono la «cornice» entro cui inevi-tabilmente si deve muovere il giudice nella quantificazione, sulla base degli altri criteri indicati, non potendo onerare alcuno dei coniugi di obblighi insostenibili in base alla sua obbiettiva condizione economica e reddituale. assolvendo anche in-direttamente – qualora non considerati direttamente nella valutazione – una fun-zione di delimitazione del rischio di sproporzione della quantificazione, non do-vendo comunque la liquidazione operata confliggere con uno di essi.
8. Considerazioni conclusive sui principi normativi.
Sulla base delle considerazioni svolte, sulla scorta delle chiarificazioni rese dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 11504/2017, nonché Cass. n. 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017), è possibile sintetizzare i seguenti principi in materia di assegno divorzile:
1) il divorzio, recidendo in nuce il vincolo matrimoniale, recide tutti gli obblighi che da esso derivano, sia di natura personale che patrimoniale, fatti salvi quegli obblighi di cui la legge medesima afferma la persistenza oltre il divorzio.
2) Vengono conseguentemente meno gli obblighi di reciproca coopera-zione materiale e morale per la famiglia, e quindi anche il conseguente reciproco diritto alla condivisione del benessere economico prodotto con il comune apporto.
3) Il sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970 introduce una eccezione al prin-cipio generale del venir meno di ogni legame personale e patrimoniale tra i coniu-gi divorziati, solo ed unicamente in quei casi in cui il coniuge più debole, nel ritornare alla dimensione economico-patrimoniale individuale, venga a trovarsi in una condizione di «mancanza di mezzi adeguati o di impossibilità oggettiva di procurarseli»: previsione che, stante la sua natura eccezionale, non può essere ap-plicata oltre i casi in esso considerati, né può essere estesa interpretativamente.
4) Il “tenore di vita” matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassativi che giustificano la concessione di un assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale.
5) I criteri di quantificazione dell’assegno hanno pari rilevanza, anche se con diversa funzione logica, e possono essere utilizzati anche singolarmente;
6) Il reddito del coniuge più abbiente costituisce il criterio cornice entro il quale, ed in proporzione al quale deve essere quantificato l’assegno, non potendo il soddisfacimento della finalità assistenziale del coniuge indigente provocare l’impoverimento l’altro coniuge, e neppure dovendo realizzare una equiparazione patrimoniale, che stante la fine dell’unione familiare ha più ragion d’essere.
7) Le esigenze della prole non vanno ovviamente considerate nella de-terminazione dell’assegno divorzile, poiché ne è ben diverso il fondamento, ed il mantenimento dei figli segue altri criteri di determinazione: se l’assegno divorzile non va proporzionato al reddito del coniuge più abbiente, il mantenimento dei figli è invece per legge legato proporzionalmente al reddito di ciascun coniuge (art. 337-ter c.4 c.c.), ed in caso di forti disparità di reddito tra i due genitori i figli hanno pieno diritto di continuare a godere di un tenore di vita proporzionato a quello del genitore più abbiente.
9. La determinazione dell’assegno divorzile e del mantenimento della figlia nella vicenda in esame.
Chiariti nei predetti termini i principi applicabili in materia di assegno di-vorzile, è possibile affrontare l’esame in concreto delle domande delle parti.
Nella vicenda in esame sussiste il presupposto di legge per il riconoscimento dell’assegno divorzile, della mancanza di mezzi adeguati da parte dell’ex coniuge B.E., che, come si è visto, costituisce il presupposto primario, di cui il secondo presupposto («non può procurarseli per ragioni oggettive») per costante affermazione giurisprudenziale rappresenta un’esplicazione e non una nuova ipotesi alternativa alla prima.
E’ evidente che il diritto all’assegno ritornerà in discussione nel momento in cui la B.E. dovesse reperire un’occupazione stabile che le fornisca “mezzi adeguati” per vivere. Ed a tal fine nulla impedisce che il D.L. si attivi per aiutare la B.E. nel reperimento di un’attività lavorativa stabile, e sufficiente ad assicurarle i mezzi minimi adeguati alle esigenze di sussistenza (ma anche confacente alla sua professionalità, che va rispettata e considerata tra le «condizioni dei coniugi», pur se non necessariamente equivalente al precedente), atteso che quest’ultima ha comunque ribadito di voler trovare, anche per propria dignità oltreché per recuperare l’indipendenza economica. Ma fino a quel momento va riconosciuto il diritto a percepire un assegno divorzile.
E’ emerso dagli atti che la B.E. ha perso il lavoro non per suo capriccio o scelta volontaria, ma per essersi messa a disposizione della famiglia, con la maternità, il cui impegno ha certamente ha una valenza essenziale e superiore a qualunque altro impegno sociale od economico, ed ovviamente contando sul sostegno economico del coniuge, e co-genitore, finquando non fosse stata in grado di riprendere l’attività lavorativa. La sopravvenuta frattura dell’unione coniugale ha fatto saltare ogni previsione, relegando la B.E. in una situazione, certamente non voluta, di dipendenza economica dall’ex coniuge, le cui cause sono rimaste occultate dalla definizione dell’accordo per una separazione consensuale.
La B.E. tra l’altro svolgeva un lavoro di promoter pubblicitario che le assicurava un reddito anche superiore a quello del D.L.. Purtroppo l’oggettiva impossibilità della B.E. di recuperare la capacità lavorativa e reddituale quo ante è scaturita dalle innovazioni, radicali e improvvise, introdotte anche nel suo settore dalla comunicazione in rete, che ha reso obsoleta ma anche eccessivamente costosa – al paragone con le modalità di comunicazione on line con la clientela – l’attività che in precedenza era svolta “porta a porta”, ed ha provocato la cancellazione dal mercato del lavoro del profilo professionale rivestito dalla B.E..
Ritiene quindi il Tribunale di dover considerare, ai fini della determinazione dell’assegno: la funzione assistenziale dell’assegno; le condizioni complessive dei due coniugi (la B.E., disoccupata, e con una figlia minore e studentessa convivente, il cui mantenimento è regolato autonomamente; e il D.L., occupato, ma con un nuovo nucleo familiare ed un’altra figlia piccola); il reddito complessivo del D.L. (euro 2.900 mensili circa); l’apporto dato dalla B.E. alla famiglia, con la gravidanza e l’abbandono del lavoro per essa e per curare poi la figlia piccola; le condizioni concordate in sede di separazione consensuale che costituiscono un indice di ragionevole sostenibilità delle obbligazioni ivi assunte, in quanto appunto accettate da entrambi i coniugi; la durata del matrimonio, di anni 7, nei quali la B.E. si è allontanata dal mondo del lavoro per circa cinque anni.
Per cui sulla base di tali elementi, e delle considerazioni svolte in precedenza, ritiene di dover quantificare l’assegno divorzile per la B.E., da corrisponderle fino a che non troverà una occupazione stabile, nel medesimo importo concordato in sede di separazione, e cioè di euro 500 (di poco superiore al valore dell’assegno sociale, pari ad euro 453), considerato anche che, avendolo concordato le parti, evidentemente è stato ritenuto da entrambe, rispettivamente, congruo e sostenibile. Va confermata altresì la clausola con cui, in sede di accordo di separazione, il «D.L. si obbliga a garantire alla signora B.E. la copertura assicurativa per spese mediche sino ad un importo di euro 100,00 (cento) mensili», che deve considerarsi integrazione del predetto assegno.
Per quanto concerne la richiesta della B.E. di ottenere dal D.L. anche il pagamento del canone di locazione dell’appartamento per sé e per la figlia, richiesta di cui il ricorrente sostiene l’inammissibilità, essa poggia sulla tesi secondo cui vi sarebbe stato un accordo informale tra le parti in tal senso, poi non trasfuso in sede di separazione.
È vero, per averlo dichiarato lo stesso D.L. al presidente-G.I., che egli ha pagato per un certo periodo il canone di locazione dell’appartamento dove era rimasta ad abitare la B.E.. Ma è anche vero che nell’accordo di separazione non vi è traccia di tale clausola, e non può desumersi l’esistenza di un tale obbligo dal fatto dell’avvenuto pagamento per un certo periodo da parte del D.L., che ben si potrebbe spiegare con l’intestazione a lui sia del contratto di affitto che delle utenze domestiche, o comunque come un contributo ulteriore volontario.
Per cui non appare accoglibile la pretesa della B.E. di addebitare al D.L. il pagamento dell’intero canone di locazione sulla base di un accordo preesistente tra le parti.
Va tuttavia considerato che la fruizione di una casa di abitazione, oltreché per la B.E., è indispensabile per la figlia minore, non essendovi stata nella specie l’assegnazione della casa familiare, che non era di proprietà di alcuno dei coniugi, e che è stata lasciata dalla B.E. per le menzionate esigenze di avvicinamento ai luoghi ed alle famiglie di origine.
Poiché è evidente che la figlia minore ha bisogno di una casa ove abitare, del cui peso economico non può farsi carico esclusivamente la B.E., non lavorando, ed il relativo onere deve essere posto a carico di entrambi i genitori, afferendo alle irrinunciabili esigenze di mantenimento della figlia, in proporzione del rispettivo reddito (che per la B.E. attualmente non c’è, se non di riflesso sulla base dell’assegno erogato dal D.L.), appare necessario includere nell’assegno di mantenimento per la figlia una quota di partecipazione del padre alle spese di locazione della casa, nella misura del 50 per cento del canone di locazione dell’appartamento, pari ad euro 275.
Per quanto concerne l’assegno dovuto a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, premesso che a norma dell’art. 337-ter c.4 c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito».
Il principio dell’eguale attribuzione ad entrambi i genitori degli obblighi e degli oneri relativi ai figli, che discende dall’ontologico ed intuitivo ruolo paritario nella famiglia, è l’espressione di una parità giuridica, ma è ancorato alla disponibilità economica di ciascuno (in questo nulla mutando rispetto al regime in corso di matrimonio, in cui evidentemente è il coniuge che ha il maggior reddito a doversi fare maggior carico delle esigenze dei figli), e dunque va corretto sulla base della concreta disponibilità economica dei coniugi.
Al momento, tra i due coniugi, è evidente che è il solo D.L. ad avere un reddito. Ma è anche vero che, avendo avuto un’altra figlia dalla nuova unione, deve operarsi un bilanciamento tra le esigenze delle due figlie, che devono avere paritaria priorità nella considerazione dell’impegno economico del padre.
Pertanto ritiene il Tribunale, considerato il reddito complessivo del D.L., di quantificare l’importo per le esigenze ordinarie di mantenimento della figlia E. in euro 325, che sommate alla partecipazione alle spese della locazione, comportano un assegno mensile di euro 600 complessivi per la figlia, a carico del D.L..
A tale somma va aggiunto l’importo degli assegni familiari, spettante per la minore E., che l’ente datore di lavoro dovrà versare direttamente alla B.E..
Complessivamente quindi, va posto a carico del D.L. l’obbligo di versare euro 1.100 mensili alla B.E., di cui euro 600 per la figlia, ed euro 500 per l’ex coniuge.
In ordine alla regolazione delle spese straordinarie per la figlia, tenuto conto che il D.L. ha anche un’altra figlia cui provvedere, vanno poste a suo totale carico le spese per i libri scolastici e per le necessità scolastiche della figlia E., che sono essenziali per la formazione della figlia e per consentirle di raggiungere in futuro un’autonomia economica, e le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario, finquando la madre non recupererà una autonomia economica: momento dal quale saranno dovute da ciascun genitore per la metà. Mentre le altre spese straordinarie vanno poste a carico del D.L. per la metà, previo accordo tra i coniugi sulla loro necessità (ed in mancanza di accordo, deciderà il Tribunale).
10. Il diritto-dovere di visita della figlia.
Il ricorrente in ordine alla regolazione del diritto di visita ha chiesto che il Tribunale, in considerazione dei suoi impegni di lavoro disponesse che il medesimo possa vedere e tenere con sé la figlia nei seguenti giorni e periodi:
a) il lunedì e martedì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; potrà, altresì, vederla il mercoledì, giovedì e venerdì, con la medesima tempistica, previe intese da concordare con l’altro genitore entro il fine settimana precedente tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, salvo che ciò sia impossibile per motivi di salute, di lavoro o altri gravi motivi;
c) ad anni alterni durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, nei giorni 24, 25 e 26 dicembre o nei giorni 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
d) durante le festività di Pasqua, la minore trascorrerà la domenica con un genitore e il lunedì dell’Angelo con l’altro ad anni alterni;
e) il giorno del suo compleanno, la piccola E., sempre salvo diversi accordi tra i genitori e secondo la sua volontà, lo trascorrerà ad anni alterni presso uno o l’altro genitore;
f) durante il periodo estivo, infine, a partire dal giorno successivo alla chiusura della scuola e sino alla riapertura della stessa, ciascun genitore terrà con sé la bambina per un periodo di venti giorni consecutivi, salvo diversi accordi tra i medesimi.
La resistente ha sostanzialmente aderito alle richieste del D.L., che però appaiono eccessive laddove si prevede che egli possa vedere la figlia tutti i giorni della settimana, poiché nel regolare il diritto di visita del genitore non coabitante occorre tener presenti prioritariamente le esigenze della prole, di studio e sociali, oltreché eventuali impedimenti per motivi di salute etc.
D’altro lato la regolazione del diritto di visita ha la funzione di disciplinare i tempi ed orari minimi di permanenza con l’altro genitore, ma non è certo di ostacolo a ulteriori visite in altri momenti, purché siano concordate con il genitore collocatario e con la figlia, ove sia in età da partecipare a tali accordi, nel rispetto degli impegni e delle esigenze di quest’ultima.
Per cui si ritiene di confermare tempi ed orari concordati nella separazione, che potranno essere modificati liberamente, d’accordo tra le parti e con la figlia, ornai dodicenne.
11. Regolazione delle spese processuali.
Il ricorrente ha chiesto in ricorso introduttivo che il Tribunale condanni, in caso di opposizione della resistente, la medesima al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La domanda è mal posta, poiché non è la semplice opposizione alla domanda dell’altra parte, che costituisce espressione del diritto di difesa, non comprimibile né sanzionabile (se non trasmodi nella temerarietà), a poter giustificare la condanna alle spese, bensì la soccombenza, a norma dell’art. 91 c.p.c.
Nella specie, le parti, nel mentre hanno aderito e condiviso entrambe la domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, sono invece rimaste entrambe soccombenti parzialmente quanto alle rispettive richieste economiche, ed entrambe hanno altresì rifiutato la proposta conciliativa formulata dal G.I. in corso di causa, che peraltro, pur con diversa articolazione delle voci, risulta essere coincidente con la, liquidazione operata in questa sede decisionale.
Conseguentemente appare corretto compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.L. con ricorso depositato il 7-5-2015 nei confronti di B.E., preso atto della intervenuta declaratoria di scioglimento del matrimonio con sentenza in data 18-5-2016, così provvede:
1) Dichiara il diritto di B.E. all’assegno divorzile, che quantifica, per quanto esposto in motivazione, in euro 500 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat;
2) Pone a carico del D.L. l’obbligo di corrispondere alla B.E., a titolo di concorso nel mantenimento della figlia E., l’assegno mensile di euro 600, oltre rivalutazione annuale Istat, ed oltre assegni familiari spettanti al medesimo per la figlia E.;
3) Pone a carico del D.L. le spese le spese per i libri scolastici e per le necessità scolastiche della figlia E., e le spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario, finquando la madre recupererà una autonomia economica, momento dal quale saranno divise per la metà tra i coniugi;
4) Pone a carico di entrambi i coniugi per la metà le altre spese straordinarie per la figlia E., purché preventivamente concordate tra i coniugi;
5) Dispone il versamento diretto alla madre B.E., da parte dell’ente datore di lavoro ovvero dell’INPS, degli assegni familiari spettanti al D.L. per la figlia minore E..
6) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Matera nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 7 Marzo 2018.
Il Presidente, est.

L’accettazione con beneficio di inventario è fattispecie a formazione progressiva che può essere opposta dall’erede nel giudizio di esecuzione per un debito del de cuius

Cass. civ. Sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso 8898-2016 proposto da:
BANCA POPOLARE SONDRIO S.C.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PACIFICO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BONOMO;
– ricorrente –
contro
P.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERONICA BERTANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo;
uditi gli Avvocati Pacifico, per delega dell’Avvocato Bonomo, e Bertani.
Svolgimento del processo
La società cooperativa per azioni Banca Popolare di Sondrio, sulla base del decreto ingiuntivo n. 569/09 del 9 novembre 2009, pronunciato dal Tribunale di Sondrio, intimò precetto ad P.E.M., quale avente causa, per effetto di successione legittima, del marito V.A..
L’intimata P.E.M. propose opposizione, deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, atteso che aveva accettato l’eredità del marito con beneficio di inventario e che i beni erano stati rilasciati ai creditori.
Non avendo la Banca provveduto ad intraprendere l’esecuzione minacciata ed essendo perciò cessata l’efficacia del precetto, il Tribunale di Sondrio, quale giudice dell’opposizione, con sentenza n. 338/2014 del 17 settembre 2014, dichiarò cessata la materia del contendere e condannò la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 388/2016 del 3 febbraio 2016, rigettò il gravame della Banca Popolare di Sondrio, rilevando che P.E.M. aveva accettato l’eredità del marito V.A., morto il (OMISSIS), con beneficio di inventario mediante dichiarazione dell’11 settembre 2009, e che le operazioni di redazione di inventario (anche a seguito di proroga concessa dal Tribunale) erano terminate in data 5 marzo 2010, con successiva designazione del curatore incaricato di procedere alla liquidazione dell’eredità rilasciata ai creditori ed ai legatari.
In data 9 novembre 2009 era stato però emesso, su domanda della Banca Popolare di Sondrio, un decreto ingiuntivo nei confronti di P.E.M., nella qualità di erede del defunto coniuge. L’importo di tale decreto, a seguito del rilascio dei beni, venne poi inserito nello stato di graduazione redatto dal curatore e portato ad esecuzione, una volta divenuto definitivo, con il pagamento in favore dei vari creditori, essendosi quindi pervenuti alla chiusura dell’eredità beneficiata con provvedimento del Presidente del Tribunale di Sondrio del 27 gennaio 2012.
Sostenne la Corte d’Appello che la P. non avesse perciò mai acquisito la qualità di erede pura e semplice e quindi non dovesse rispondere dell’intero ammontare del decreto ingiuntivo. Sebbene alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo P.E.M. avesse già dichiarato di accettare l’eredità del marito V.A., fino ancora alla scadenza del termine per proporre la relativa opposizione ex art. 641 c.p.c. non era stata ultimata la redazione dell’inventario, formalità costituente un elemento della fattispecie a formazione progressiva di accettazione con beneficio di inventario. Da ciò i giudici dell’appello conclusero che la limitazione di responsabilità scaturente dal beneficio in questione ben poteva essere fatta valere in sede di opposizione a precetto, sicché la valutazione di soccombenza virtuale in danno della creditrice opposta compiuta dal Tribunale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, doveva reputarsi corretta. Del pari condivisibile risultava per la Corte di Milano la valutazione del primo giudice in merito alla sussistenza della responsabilità ex art. 96 c.p.c. della Banca, la quale non solo aveva intrapreso la procedura monitoria quando era stata resa edotta della volontà degli ingiunti di accettare con beneficio di inventario (missiva del 24 ottobre 2009), ma aveva altresì intimato il precetto una volta che aveva riscontrato il mancato soddisfacimento del proprio credito nell’ambito della liquidazione compiuta dal curatore.
La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. ha formulato ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.
P.E.M. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in riferimento all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 27 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorressero le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), e rimise la causa alla pubblica udienza.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Il Collegio reputa pregiudizialmente che non sussistono ragioni di economia processuale per disporre la riunione dei ricorsi R.G. n. 8898/2016 e R.G. n. 2355/2017, entrambi discussi all’udienza del 30 gennaio 2018, stante la parziale difformità delle vicende e delle progressioni procedimentali inerenti alla due diverse controversie.
Il primo motivo del ricorso della Banca Popolare di Sondrio lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 470, 484 e 487 c.c., nonché dei “principi generali in tema di acquisto della qualità di erede con beneficio di inventario”.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. “in tema dei limiti dei fatti opponibili al giudicato”.
Evidenziano le prime due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, come il decreto ingiuntivo n. 569/2009 fosse stato emesso allorquando P.E.M. aveva già dichiarato di accettare con beneficio di inventario e come il medesimo provvedimento monitorio, una volta notificato, fosse divenuto definitivo, per la scadenza del termine previsto per l’opposizione, prima che fossero state completate le operazioni di inventario. La ricorrente sostiene così che la P. aveva ormai definitivamente acquistato la qualità di erede ed era perciò subentrata nei debiti del de cuius, senza che su questo potesse incidere la mancata redazione o il non tempestivo completamento dell’inventario. Di tal che, la limitazione di responsabilità, che sarebbe derivata dal perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva costituita dall’accettazione con beneficio di inventario, avrebbe dovuto essere fatta valere già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudicato altrimenti formatosi a seguito della mancata opposizione al provvedimento monitorio precludeva, ad avviso della ricorrente, che la detta limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere in sede di opposizione a precetto.
1.1. I primi due motivi, che vanno peraltro soggetti ad un rilievo di carattere pregiudiziale, sono in ogni caso da respingere.
Il Tribunale di Sondrio, nella sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti, in conseguenza della maturata inefficacia del precetto per l’inutile decorso del termine di inizio dell’esecuzione. Tale pronunzia ha pertanto affermato che fosse venuto meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito della domanda, essendo svanito l’interesse delle parti alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito. Di tale sentenza le parti potevano allora dolersi nel merito in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, atteso che è comunque onere della parte, che contesti, appunto, la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 – L, 13/07/2016, n. 14341).
Essendo comunque sottratta all’ambito del devoluto in sede di legittimità, sulla base dei motivi di ricorso, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023; Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998).
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, ove intesi come volti unicamente a contestare la soccombenza della Banca Popolare di Sondrio ai soli fini della regolamentazione delle spese, si rivelano comunque infondati.
Deve essere ribadito l’orientamento di questa Corte (a far tempo da Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11030; poi Cass. Sez. 2, 09/08/2005, n. 16739; Cass. Sez. L, 06/08/2015, n. 16514) secondo cui, disponendo che “l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione… ” e che questa “deve essere preceduta o seguita dall’inventario”, l’art. 484 c.c. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Dunque la dichiarazione di accettazione, ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante “è considerato erede puro e semplice” (artt. 485, 487 e 488 c.c.), come se non avesse conseguito il beneficio ab initio. D’altra parte, l’intempestivo compimento dell’inventario, se non nella eccezionale previsione dell’art. 489 c.c. (che però concerne unicamente la speciale disciplina stabilita per gli incapaci) non è inserito dall’ordinamento tra le ipotesi di decadenza dal beneficio (artt. 493, 494 e 505 c.c., tutte riferite ad altre condotte dell’erede attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario), e ciò conferma che tale formalità ha natura di elemento costitutivo della fattispecie.
Va allora considerata la parallela costante interpretazione giurisprudenziale, ad avviso della quale l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del “de cuius” entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione (nè tale fatto sia stato rilevato d’ufficio dal giudice: Cass. Sez. U, 07/05/2013, n. 10531), la qualità di erede con beneficio d’inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato tanto il dedotto quanto il deducibile (Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9158; Cass. Sez. L, 15/04/1992, n. 4633; Cass. Sez. 3, 25/11/1988, n. 6345).
Vale tuttavia il più generale principio in forza del quale il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, non potendo essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Ciò significa che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (Cass. Sez. L, 14/02/2013, n. 3667; Cass. Sez. L, 21/04/2004, n. 7637).
Ne consegue che allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del cuius (nella specie, al momento della conseguita esecutorietà del decreto ingiuntivo 9 novembre 2009 per mancata opposizione nel termine) non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.
2. Il terzo motivo di ricorso deduce, da ultimo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere i giudici di merito ravvisato la temerarietà dell’azione promossa dalla Banca Popolare di Sondrio. Tale censura è fondata. La sentenza impugnata ha evidenziato come la Banca avesse agito con grave imprudenza, intimando precetto e quindi minacciando l’esecuzione sulla base di un titolo formatosi prima della chiusura delle operazioni di inventario, dopo aver visto le proprie ragioni negate nello stato di graduazione ed allorquando alla creditrice era ben nota la correlata limitazione di responsabilità della quale la signora P. poteva beneficiarsi.
Nell’accertare la responsabilità processuale aggravata della parte precettante, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per aver intimato il pagamento di somme che sapeva essere non dovute, il giudice dell’opposizione deve comunque valutare, alla stregua della mala fede o dell’ordinaria diligenza, la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione (arg. da Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9152).
Nel caso in esame, allora, l’evidente complessità delle questioni giuridiche che erano ricomprese nell’oggetto del giudizio di opposizione a precetto appare tale da escludere che l’esercizio dell’azione fosse stato del tutto imprudente. D’altro canto, dall’esposizione dei fatti della causa in esame emerge come la Banca non avesse poi provveduto ad intraprendere l’esecuzione minacciata, con conseguente perdita di efficacia del precetto, sicché doveva negarsi la ravvisabilità della coscienza dell’infondatezza della pretesa e delle tesi sostenute, ovvero del difetto della normale diligenza funzionale all’acquisizione di detta consapevolezza.
3. Conseguono l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, nonché la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta. Non essendo al riguardo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, accogliendo l’appello proposto dalla Banca Popolare di Sondrio avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 338/2014 del 17 settembre 2014 nei limiti del rigetto della domanda di P.E.M. di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ferma ogni altra statuizione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 388/2016 del 3 febbraio 2016, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali, vista la prevalente soccombenza della Banca.
In ragione della prevalente soccombenza della Banca Popolare di Sondrio, alla luce del devoluto, le spese del giudizio di cassazione vanno comunque poste a carico della ricorrente principale nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in ragione della censura accolta, e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto dalla Banca Popolare di Sondrio avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 338/2014 del 17 settembre 2014 nei limiti del rigetto della domanda di P.E.M. di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.2000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018

Il minore è parte necessaria nei giudizi de potestate e gode della pienezza dei diritti processuali che impongono la nomina del curatore speciale

Cass. civ. Sez. I, 6 marzo 2018, n. 5256
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA
sul ricorso 25608/2016 proposto da:
B.D., M.C., genitori del minore B.M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, al CORSO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato CATERINA MURGO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 462/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 27.5.016, ha respinto il reclamo proposto da B.D. e M.C. contro il decreto del 23.3.015 del Tribunale per i minorenni della stessa città che, ad istanza del P.M., li aveva dichiarati decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore F..
Il provvedimento è stato impugnato dai soccombenti con ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
La causa, per la quale era stata disposta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente deve essere affermata l’ammissibilità del ricorso.
Infatti, secondo il più recente orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi; il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, lo conferma, lo revoca o lo modifica è pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 (Cass. n. 26633/016).
2) Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 336 c.c., u.c. e la conseguente nullità dell’intero procedimento, per la mancata nomina di un difensore del minore, o, quantomeno di un curatore speciale per la sua rappresentanza legale e processuale.
La censura è fondata nei termini che di seguito si precisano.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il procedimento ex art. 336 cit., pur se non prettamente contenzioso, non ha ad oggetto preminente, o addirittura esclusivo, un’attività di controllo del giudice sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali fra di loro in conflitto: l’articolo in esame (più volte novellato) stabilisce infatti quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l’obbligo di audizione dei genitori nonché (nel testo già applicabile nella specie ratione temporis) l’obbligo di ascolto del minore dodicenne, od anche di età inferiore ove dotato di discernimento. Non si dubita, poi, che il provvedimento adottato dal primo giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato. Infine, ed è argomento che appare dirimente, il decreto che dispone la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale (Cass. n. 26633/016 cit. n. 12650/015).
Del resto la Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che dalla novità introdotta dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3 (che ha aggiunto all’art. 336 c.c., un comma 4, il quale stabilisce che “per i provvedimenti di cui ai commi precedenti – ovvero adottati ai sensi degli artt. 330, 333 c.c. – i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”) si evince l’attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore; ed ha aggiunto che la necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., può trarsi anche dall’art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con L. n. 176 del 1991 e perciò dotata di efficacia imperativa nell’ordinamento interno, che prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato.
Una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende, come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 354 c.p.c., comma 1.
Occorre a questo punto stabilire a chi spetti la rappresentanza del minore nel processo qualora, come nel caso in esame, questi non sia già rappresentato da un tutore provvisorio, nominato dal giudice in via cautelare ed urgente od all’atto dell’adozione di precedenti provvedimenti meramente limitativi della responsabilità genitoriale.
Ad avviso del collegio, nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l’omogeneità dell’interesse del minore con quello dell’altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d’ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l’incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) – ogni volta che l’incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività (Cass. nn. 1957/016, 16533/010, 12290/010).
Nel caso di specie, peraltro, in cui la richiesta di adozione del provvedimento proveniva dal P.M. ed era rivolta contro entrambi i genitori, la sussistenza del conflitto era certa ed era pertanto indubitabile che la rappresentanza nel procedimento del piccolo F. dovesse essere affidata ad un curatore speciale, cui il ricorso andava comunicato ed al quale spettava di esaminare gli atti processuali e di formulare le conclusioni ritenute più opportune nell’interesse del minore.
Dall’esame del fascicolo d’ufficio, cui questa Corte ha accesso in ragione della denuncia di un error in procedendo, non risulta che il Tribunale dei minori di Bologna abbia provveduto alla nomina del curatore speciale, nonostante la sollecitazione rivoltagli in tal senso dallo stesso P.M. richiedente.
Al contrario, secondo quanto emerge dalla lettura del decreto con il quale ha dichiarato decaduti M. e B. dalla responsabilità genitoriale, il giudice di primo grado ha sostanzialmente ignorato la qualità del minore di parte del procedimento, limitandosi a sentire gli odierni ricorrenti e ad acquisire informazioni dai servizi sociali.
Va ancora precisato che non risulta che il reclamo proposto dai genitori sia stato notificato al tutore provvisorio del minore, per la prima volta nominato dal tribunale proprio con il provvedimento reclamato, ma che, in ogni caso, un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio disposto nei suoi confronti dalla corte d’appello non sarebbe valso a sanare il vizio procedurale verificatosi per effetto della mancata partecipazione del minore al giudizio di prime cure, che avrebbe dovuto essere assicurata attraverso la nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi.
Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato e, ricorrendo l’ipotesi disciplinata dall’art. 383 c.p.c., comma 3, il processo deve essere rinviato al Tribunale dei minori di Bologna, in diversa composizione, perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, che investe la decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale dei Minori di Bologna, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore.
Dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2018

La dichiarazione di adottabilità è ammissibile solo come “soluzione estrema”

Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21594/2017 proposto da:
T.S., E.H.N., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Frank Andrea, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
– intimata –
contro
N.S., quale tutore legale del minore T.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostinelli Franco, giusta procura speciale alle liti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 7 febbraio 2017 la Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha respinto l’appello proposto da T.S. nei confronti di N.S., nella qualità di tutore di E.H.T.R.J., di E.H.N. e del pubblico ministero, contro la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore E.H.T.R.J..
La Corte territoriale ha osservato:
-) che la T. aveva motivato la propria impugnazione sull’assunto che la condotta addebitatale dal Tribunale, consistita nell’allontanamento dalla comunità ove si trovava con il minore, era in realtà giustificata dalla sua condizione di gravidanza a rischio;
-) che la relazione aggiornata dei servizi affidatari non lasciava spazio a giustificazioni della condotta materna, confermando l’inaffidabilità, la debolezza e la propensione della donna, il suo compagno e la famiglia materna allargata a porre in essere condotte devianti e pregiudizievoli per la prole;
-) che, difatti, anche il secondogenito della T. aveva manifestato le stesse gravi e preoccupanti condizioni di trascuratezza, malnutrizione, ritardo psicomotorio e della maturazione ossea, scarsa crescita staturo-ponderale del fratello, con certificata esposizione all’assorbimento di sostanze stupefacenti (cocaina e cocaetilene, metabolita generato dalla assunzione combinata di alcol e cocaina) rinvenute attraverso gli esami tossicologici cui si erano sottoposti i genitori;
-) che la T. aveva confermato nel tempo di possedere una personalità fragile, insicura, completamente dipendente dal compagno D.G.F., il quale aveva a propria volta manifestato nei rapporti con gli operatori sociali tratti caratteriali fortemente impulsivi, di scarso controllo e provocazione denigratoria;
-) che la medesima T. persisteva nel negare ogni propria responsabilità per le situazioni di pericolo e deprivazione cui erano risultati esposti entrambi i figli;
-) che la donna non aveva alcun progetto abitativo e lavorativo concreto, mentre la sua famiglia allargata, come risultante da atti penali acquisiti al giudizio, mancava di risorse vicarianti e, al contrario, necessitava a propria volta del sostegno dei servizi sociali;
-) che ai servizi sociali era stato riferito che la T. avrebbe “venduto” l’identità del primogenito ad E.H.N., tanto che la nonna materna aveva chiesto l’annullamento del riconoscimento di paternità da parte sua, rinunciando poi alla registrazione dell’istanza;
-) che il quadro delle condizioni dell’appellante e della famiglia naturale allargata del minore era tale da giustificare ampiamente la decisione impugnata, ed appariva tanto più incompatibile con l’ipotesi di un rientro del minore presso la madre in considerazione delle gravi condizioni, certificate in atti da operatori sanitari e medici, in cui il bambino era stato accolto e riparato dapprima in comunità, e poi in ambito etero-familiare, tanto da rendere ancora necessarie terapie specifiche e sostegno psicoterapeutico, secondo quanto risultante da relazioni di un neuropsichiatra, di uno psicologo e dell’assistente sociale.
2. – Per la cassazione della sentenza T.S. e E.H.N. hanno proposto ricorso per due motivi.
Il tutore ha depositato la procura alle liti rilasciata al proprio difensore.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 8 a pagina 21 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21, ed in relazione all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo”.
I ricorrenti, richiamati alcuni principi affermati da questa Corte e dalla Corte Edu in tema di adozione, sostengono che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla T. un vero e proprio disturbo comportamentale, desunto tuttavia non già da un accertamento tecnico medico-legale, bensì da valutazioni compiute dai servizi sociali, senza che risultasse la loro specifica competenza tecnica e senza che dette valutazioni, raccolte in assenza di contraddittorio, fossero state sottoposte ad alcun vaglio critico.
Inoltre, la sentenza impugnata neppure si era misurata con lo scrutinio della irreversibilità del disturbo diagnosticato alla T. e sulla possibilità di interventi conservativi che potessero porre rimedio alla situazione rilevata, tanto più che, anche ad ammettere una qualche criticità del rapporto genitoriale, ciò non poteva giustificare il definitivo sradicamento del minore dalla famiglia di origine.
Né il giudizio espresso dalla Corte d’appello poteva fondarsi sull’allontanamento da parte della T. dalla comunità, giacché ella aveva comprovato che tale allontanamento era stato necessitato dalla gravidanza a rischio, che l’aveva indotta a fare ritorno a casa, ove era accudita dalla propria famiglia, essendo peraltro contrario al vero che, successivamente a detto allontanamento, avesse interrotto i rapporti con il minore, rapporti che, al contrario, erano stati impediti dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali, venuti meno al loro compito di adottare programmi volti a verificare e migliorare la sua capacità genitoriale.
D’altro canto nessuna indagine era stata compiuta per appurare od escludere la capacità genitoriale del padre, ritenuto aprioristicamente inadeguato per il solo fatto di essere stato per un certo tempo ristretto in carcere in forza di una misura cautelare in seguito cessata.
1.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 21 a pagina 35 del ricorso sotto la rubrica: “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.”.
Secondo i ricorrenti, la sentenza sarebbe sostenuta da argomentazioni fumose ed inconsistenti, prive di fondamento nell’istruttoria espletata e che non avrebbero risposto alle censure indirizzate contro la sentenza d’appello, pervenendo così a confermare la dichiarazione di adottabilità in violazione della regola secondo cui tale soluzione costituisce extrema ratio, e senza considerare che eventuali malattie mentali dei genitori, ove pure sussistenti, non sono sufficienti a giustificare la dichiarazione di adottabilità, se non si dimostri che esse convergono a determinare lo stato di abbandono che costituisce il suo presupposto.
2. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.
2.1. – Va accolto il primo motivo.
Come questa Corte ha più volte ribadito, della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011).
Movendo dal rilievo che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, è stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa dell’adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). E’ stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare anzitutto che, mentre alla T. sono state attribuite condizioni di fragilità psichica senza che si sia proceduto ad un’indagine affidata a tecnici della materia, la posizione di E.H.N. non è stata neppure vagliata, non potendosi certo desumere un giudizio di idoneità genitoriale dalla circostanza, di per sé sola considerata, che il medesimo sia stato sottoposto a misure restrittive della libertà personale.
Ed inoltre, il giudizio riservato alla T., peraltro esclusivamente fondato su risultanze provenienti dai servizi sociali, in mancanza, come si è detto, di un accertamento esperito a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, pure sollecitata, non si è in alcun modo esteso alla valutazione prognostica della recuperabilità della medesima al suo ruolo genitoriale, valutazione che non può ritenersi compiuta dalla Corte territoriale neppure per implicito.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che la circostanza dell’abbandono da parte della T. della comunità ove era ricoverata con il minore, circostanza che ha assunto un rilievo centrale nel giudizio della Corte d’appello, non è stata valutata in relazione al suo assunto, pure menzionato della sentenza impugnata, quale oggetto di apposito motivo d’appello, secondo cui tale allontanamento si era reso necessario in presenza di una gestazione a rischio, essendo d’altronde mancata ogni verifica della fondatezza della tesi della T. secondo cui ella avrebbe inteso riprendere i rapporti col minore, ma sarebbe stata in ciò è impedita dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali.
Sicché, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello in diversa composizione perché, attenendosi ai principi di diritto poc’anzi richiamati, effettui i necessari accertamenti come sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2.2. – Il secondo motivo è assorbito.
3. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 co. 1 c.p. nella parte in cui non prevede la non punibilità di fatti commessi in danno di ex convivente more uxorio

Corte cost. Ord., 16 marzo 2018, n. 57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della L. 20 maggio 2016, n. 76”, promosso dal Tribunale ordinario di Matera, nel procedimento penale a carico di N. D., con ordinanza del 21 aprile 2017, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 aprile 2017 (r.o. n. 105 del 2017), il Tribunale ordinario di Matera, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede “la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del Codice Penale commessi in danno di un convivente more uxorio”;
che le questioni di legittimità costituzionale vengono sollevate nell’ambito di un procedimento penale a carico di soggetto “imputato del reato previsto e punito dall’art. 646 c.p. “perché al fine di procurarsi un profitto, avendo il possesso di indumenti, effetti personali e documenti dell’ex convivente … e del loro figlio …, se ne appropriava rifiutandone la restituzione””;
che il giudice rimettente riferisce che l’applicazione dell’art. 649 cod. pen. era stata espressamente invocata dalla difesa dell’imputato, che ne aveva eccepito l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede la non punibilità anche per i fatti commessi in danno del convivente more uxorio, considerando che nel caso di specie tale qualifica soggettiva si sarebbe configurata in capo alla “persona offesa dal reato costituitasi parte civile, avuto riguardo all’accertata sua intercorsa relazione personale di convivenza di fatto con l’imputato … e dalla cui unione è nato il loro figlio minore”;
che il Tribunale ordinario di Matera – dopo aver ricordato che l’art. 649 cod. pen. riconosce la non punibilità in riferimento ai delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del Libro II del codice penale (con alcune deroghe relative agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e di ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alla persona) posti in essere nei confronti del coniuge non legalmente separato, dell’ascendente, del discendente, dell’affine in linea retta, dell’adottante, dell’adottato e del fratello o della sorella conviventi – sottolinea che il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della L. 20 maggio 2016, n. 76”, ha aggiunto in quell’articolo anche il riferimento alla parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso (art. 649, primo comma, numero 1-bis, cod. pen.);
che, secondo il giudice rimettente, la ratio originaria della previsione della causa di non punibilità risiederebbe “nell’esigenza di evitare turbamenti nelle relazioni familiari sull’assunto che l’applicazione di una sanzione penale renderebbe irreparabilmente compromessi i rapporti intrafamiliari, così vanificando la riconciliazione del nucleo familiare, inteso e concepito nel rispetto di quanto statuito dall’art. 29 della nostra Carta fondamentale in guisa di “società naturale fondata sul matrimonio””;
che, pur definendo la L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) quale “complesso portato ed agognato punto di approdo della presa d’atto di un mutato costume sociale e dell’esistenza di nuclei familiari ontologicamente differenti dalla classica famiglia fondata sul vincolo matrimoniale con effetti civili”, il giudice a quo ritiene che il legislatore con tale legge abbia inteso “irrazionalmente e/o comunque riduttivamente regolamentare le sole unioni civili tra persone dello stesso sesso”, provvedendo a coordinarne la disciplina attraverso le modificazioni e le integrazioni introdotte con il citato D.Lgs. n. 6 del 2017, che ha aggiunto, all’art. 649, primo comma, cod. pen., il riferimento alla parte dell’unione civile, ma non al convivente more uxorio;
che il giudice rimettente ritiene che alla luce della “sua esegesi letterale e nel perimetro rigoroso del precipuo rispetto del principio di legalità, inteso anche quale tassatività della fattispecie penale”, non sia perciò possibile applicare la disposizione censurata ai fatti commessi in danno del convivente more uxorio, escludendo quindi di poter pervenire a un’estensione analogica della disposizione, pure invocata dalla difesa dell’imputato;
che il Tribunale ordinario di Matera riferisce di non ignorare che la Corte costituzionale, in diverse occasioni, ha dichiarato la non fondatezza di analoga questione, ritenendo la convivenza more uxorio non assimilabile al rapporto di coniugio (vengono citate le sentenze n. 352 del 2000, n. 8 del 1996 e n. 423 del 1988 e l’ordinanza n. 1122 del 1988);
che, ciononostante, il giudice rimettente ritiene che la “valutazione della disposizione codicistica … deve, ad ogni buon conto, essere attuata alla stregua dell’attuale realtà sociale, senza alcun dubbio profondamente mutata rispetto a quella esistente ed esaminata dal Legislatore storico, nell’ottica di un’esegesi in sintonia ed al passo con i tempi dello stesso concetto costituzionale di famiglia concepita in guisa di un luogo di sviluppo armonico della persona, fondato ed ispirato da uno stretto e stabile rapporto di solidarietà reciproca”;
che, in particolare, il giudice rimettente concede che, in ragione del “tempo ormai remoto in cui è stata concepita ed emanata” la disposizione censurata, non potevano essere considerati istituti o situazioni di fatto emersi solo successivamente, ma ritiene che sia irragionevole e discriminatorio non ricomprendere fra i soggetti che beneficiano della causa di non punibilità in esame “anche i partecipi di una convivenza more uxorio, ovvero persone di sesso diverso”;
che, a sostegno delle proprie argomentazioni, il giudice a quo richiama l’art. 199, comma 3, lettera a), del codice di procedura penale, che equipara il coniuge a chi conviva o abbia convissuto con l’imputato in relazione alla facoltà di astenersi dal deporre, affinché “vada, re melius perpensa, nuovamente considerato anche il segnalato parallelismo della ratio legis posta a base” di tale disposizione e di quella censurata, che mirerebbero entrambe a salvaguardare la prevalenza dell’unità della famiglia rispetto alle esigenze di giustizia della collettività;
che il giudice rimettente ritiene che, anche alla luce del rilievo assegnato alla convivenza di fatto dalla L. n. 76 del 2016, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per il convivente more uxorio violi il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), nonché il diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché si precluderebbe “la fruizione, nelle ipotesi di cui alla medesima norma di diritto penale sostanziale, della speciale causa di non punibilità”, risultando “irrazionale il disallineamento della sfera soggettiva e di operatività della norma …, non derivando, di converso, dall’accoglimento del sollevato incidente di costituzionalità alcun vulnus alla protezione della “istituzione familiare” tutelata in via primaria dall’art. 29 della Carta costituzionale”;
che, in questa prospettiva, non si terrebbe conto del fatto che la fisionomia dell’originaria istituzione famigliare fondata sul matrimonio tutelata dall’art. 29 Cost. è “mutata sul piano sociale e culturale e dei costumi al punto da essersi dovuta disciplinare, persino, l’unione civile di persone del medesimo sesso e tanto da sembrare a fortiori meritevole di pari dignità e tutela la posizione di un convivente di fatto more uxorio, anche di sesso diverso dal proprio partner”;
che, da ultimo, nel caso oggetto del giudizio emergerebbe “il dato fattuale di una convivenza more uxorio tra l’imputato e la persona offesa, dalla cui unione è nato, persino, un figlio, a comprova di una pregressa stabilità di rapporti e di una comunanza di vita ed interessi, non suscettibile di affievolimento od inesistenza di tutela, neppure parziale, anche a preservazione di una possibile riconciliazione delle parti”;
che, di conseguenza, sussisterebbe la rilevanza delle questioni, poiché l’art. 649 cod. pen. costituirebbe disposizione di applicazione necessaria, almeno con riguardo alla posizione del figlio dell’imputato, influendo altresì sulla definizione del giudizio, poiché l’eventuale sentenza di accoglimento inciderebbe sulle formule di proscioglimento o quanto meno sulla formula del dispositivo della decisione;
che, con atto depositato il 12 settembre 2017, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate inammissibili e comunque infondate;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, l’inammissibilità delle questioni deriverebbe dalla circostanza che il rimettente invoca un intervento della Corte costituzionale in una materia (quella delle cause di non punibilità) riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (al riguardo vengono citate le sentenze n. 214 del 2014, n. 134 e n. 36 del 2012, n. 352 del 2000);
che, in questa prospettiva, il legislatore in modo non irragionevole o arbitrario avrebbe espresso una “precisa scelta di politica criminale che ha attribuito prevalenza all’interesse a favorire la riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole”, con riferimento a soggetti che siano o siano stati legati da determinati vincoli familiari caratterizzati da una convivenza tendenzialmente duratura e fondata sulla reciproca assistenza, oltre che su comuni ideali e stili di vita (sono richiamate le sentenze n. 352 del 2000 e n. 423 del 1988, oltre che l’ordinanza n. 1122 del 1988);
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili anche alla luce delle censure in punto di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza riferite alla previsione di un trattamento sfavorevole per coloro che commettono reati contro il patrimonio in danno dei conviventi di fatto, rispetto a quanti pongono in essere le medesime condotte nei confronti delle parti dell’unione civile ai sensi della L. n. 76 del 2016;
che, a questo proposito, viene citata la sentenza n. 223 del 2015 della Corte costituzionale, con cui – nel dichiarare inammissibile una diversa questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, Cost., sullo stesso art. 649, primo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa dal reato – pur riconoscendosi “l’obsolescenza che la disposizione in esame ormai sconta”, si sarebbe affermato che spetta al legislatore l’indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, con ciò ribadendosi il dovere di rigorosa osservanza dei limiti del sindacato costituzionale;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, il recente intervento del legislatore operato con il D.Lgs. n. 6 del 2017, che “il remittente giudica apoditticamente irrazionale e comunque riduttivo”, manifesterebbe la volontà di estendere la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. alla sola parte dell’unione civile e non anche al convivente more uxorio, rivelandosi scelta frutto di valutazioni non censurabili;
che la questione sollevata rispetto all’art. 24 Cost. sarebbe inammissibile, perché priva di motivazione e costituente “un mero riflesso della denuncia della norma sospettata sul piano del mancato rispetto del principio di eguaglianza”;
che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero comunque non fondate, non potendosi ravvisare alcuna violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., poiché il diverso trattamento riservato a coloro che non siano legati dai rapporti di parentela previsti dalla disposizione censurata non sarebbe irragionevole né ingiustificato;
che l’Avvocatura generale dello Stato ricorda che analoga questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata in diverse occasioni non fondata dalla Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 8 del 1996 e n. 423 del 1988 e l’ordinanza n. 1122 del 1988);
che, da ultimo, con la sentenza n. 352 del 2000 la Corte costituzionale avrebbe ribadito che la convivenza di fatto è diversa dal vincolo coniugale e, pertanto, non vi sarebbe alcuna esigenza costituzionale di parificarne il trattamento;
che, ancora, secondo l’Avvocatura generale dello Stato sarebbe arbitrario sostenere “la piena equiparazione del convivente che abbia comunque interrotto il rapporto, instaurato in via di mero fatto, come nel caso sottoposto all’esame del rimettente, al coniuge non legalmente separato”, alla luce della procedibilità a querela prevista in caso di separazione fra i coniugi dall’art. 649 cod. pen.;
che, rispetto all’accostamento operato dal giudice rimettente fra la disposizione censurata e l’art. 199, comma 3, lettera a), cod. proc. pen., l’Avvocatura generale dello Stato richiama la citata sentenza n. 352 del 2000, che non avrebbe ritenuto sufficiente tale riferimento per accogliere analoga questione;
che, infine, manifestamente infondata risulterebbe anche la censura sollevata rispetto all’art. 24 Cost., poiché non sarebbe individuabile alcuna violazione del diritto di difesa del convivente di fatto, derivante dalla mancata estensione della causa di non punibilità.
Considerato che il Tribunale ordinario di Matera ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità ivi prevista operi anche a beneficio del convivente more uxorio;
che, in particolare, il rimettente sottolinea che il D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della L. 20 maggio 2016, n. 76”, ha aggiunto, tra i soggetti che beneficiano della causa di non punibilità in esame, la parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso (art. 649, primo comma, numero 1-bis, cod. pen.), ma non ha invece ricompreso tra tali soggetti il convivente more uxorio;
che tale omissione, alla luce dell’attuale realtà sociale, risulterebbe anacronistica ed irragionevole, determinando la lesione degli artt. 3 e 24 Cost.;
che le questioni sollevate risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza;
che, infatti, nella stessa ordinanza di rimessione – peraltro assai succinta in punto di descrizione della fattispecie concreta – il soggetto nei cui confronti si procede nel processo a quo è definito esplicitamente “ex convivente”, e si ragiona della convivenza in questione come “pregressa” o “intercorsa” relazione;
che, a mera conferma delle affermazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, la circostanza risulta anche dagli atti del giudizio principale (sentenza n. 58 del 2009), dai quali emerge che, in ogni caso, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza;
che da tale circostanza – laddove venisse accertata nel processo a quo la responsabilità dell’imputato in riferimento alle condotte poste in essere nei confronti della ex convivente – consegue inequivocabilmente l’inapplicabilità della disposizione censurata e, perciò, la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate (ex multis, ordinanze n. 93 e n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Matera, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2018.

CONTRATTI DI CONVIVENZA

Di Gianfranco Dosi

Conviventi di fatto e negozialità
1) “Contratti di convivenza” e “contratti tra conviventi”
L’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, nella parte in cui disciplina le convivenze di fatto, si occupa dal comma 50 al comma 64 dei “contratti di convivenza” (con efficacia erga omnes a seguito degli adempimenti di iscrizione anagrafica) e non in genere dei “contratti tra conviventi”. Quindi non si occupa dei contratti con i quali i conviventi, in virtù del principio generale che garantisce piena autonomia negoziale anche nel diritto di famiglia, possono determinare con effetti tra loro obbligatori tutti i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, anche per il tempo successivo all’eventuale cessazione della convivenza
1 Quanti hanno finora commentato il “contratto di convivenza” concordano nel ritenere che si tratti di un contratto tipico diverso da quello a contenuto più ampio e anche atipico che i conviventi possono sempre tra loro concludere in virtù della piena autonomia privata e negozialità riconosciuta dall’ordinamento giuridico. .
Si capisce molto bene dal comma 53 – che indica il contenuto limitato dei contratti di convivenza – che l’indicazione di una possibile regolamentazione generale da parte dei conviventi dei loro rapporti patrimoniali nella nuova legge è assente. Pertanto tutta l’elaborazione dottrinale prodotta da decenni sui “contratti tra conviventi” è solo marginalmente utilizzabile per l’analisi dei “contratti di convivenza” indicati nella legge, anche se è auspicabile che in sede di applicazione del nuovo istituto prevalga, come si dirà più oltre, una interpretazione ampia del contenuto del contratto.
Naturalmente “accordi tra conviventi” continueranno ad essere certamente possibili, nei limiti dei diritti di natura indisponibile assicurati dalla nuova legge, con effetti obbligatori tra le parti, fatti salvi gli effetti erga omnes eventualmente garantiti dalle modalità prescelte (per esempio la trascrizione di vincoli o di trasferimenti oggetto di tali contratti).
L’incipit (comma 50: I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza) sembrerebbe andare nella direzione di un possibile negozialità di tipo generale. Non è così. Nonostante questo incipit, il legislatore si occupa soltanto di tipicizzare un “contratto di convivenza” a contenuto limitato, attribuendogli in presenza di determinati presupposti la forza dell’atto opponibile a terzi, analogamente a quanto in sostanza il codice prevede per le convenzioni matrimoniali.
All’origine, nei progetti di legge originari, i contratti di convivenza avevano invece un contenuto più generale e non un contenuto limitato. Questo in quasi tutti i disegni di legge e di conseguenza anche nel primo testo unificato proposto il 24 giugno 2014 in Commissione giustizia del Senato (che in questa parte riproduceva quasi testualmente la proposta avanzata dal notariato nel 2011 sui patti di convivenza). Nel testo unificato si prevedeva all’art. 13 che il “contratto di convivenza” è il contratto con il quale “i conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione” e quindi si prevedeva anche una negozialità in vista di una possibile crisi del rapporto. In particolare si prevedeva che con il “contratto di convivenza” si potessero disciplinare cinque aspetti: “1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni; 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del codice civile; 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte; 4) che, in deroga al divieto di cui all’art. 458 c.c. e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità; 5) che nei casi di risoluzione del contratto … sia previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alle capacità lavorative di entrambe le parti”.
Di tutti questi cinque aspetti l’attuale “contratto di convivenza” (che perciò è definibile “a contenuto limitato”) può occuparsi solo dei primi due e cioè delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e della scelta del regime di comunione (con la differenza che nella legge attuale su parla di “comunione dei beni” mentre nel testo unificato del 2014 si parlava di “comunione ordinaria”).
Restano fuori dal “contratto di convivenza” regolamentato dalla nuova legge gli altri aspetti e cioè gli accordi in vista della cessazione della convivenza (diritti e obbligazioni di natura patrimoniale reciproci e previsione di un eventuale assegno alimentare a contenuto non deteriore rispetto a quello previsto per legge) e altre clausole negoziali. Aspetti questi che non possono essere contenuti nel “contratto di convivenza” ma che potrebbero ben essere contenuti – come sopra si è detto – con validità obbligatoria tra le parti, in ulteriori accordi tra conviventi integrativi, e non sostitutivi s’intende, della disciplina inderogabile che la nuova legge introduce a tutela minima dei diritti dei conviventi.
Rimane anche sempre possibile naturalmente l’uso di strumenti ulteriori quali la donazione o il testamento.
2) Il contenuto contributivo del contratto di convivenza
Nel dibattito che da decenni caratterizza l’evoluzione del tema relativo alla negozialità tra conviventi viene messo in primo piano, quale contenuto dei quelli che sono sempre stati tradizionalmente genericamente chiamati contratti di convivenza, l’impegno reciproco a contribuire alle necessità del ménage familiare mediante la corresponsione di somme di denaro o la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa anche solo domestica.
Questo aspetto è presente anche nel nuovo e tipico “contratto di convivenza” disciplinato dalle legge 20 maggio 2016, n.76 che indica questo contenuto definendolo “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo” (comma 53, lett. b).
Nel testo unificato del 2014 del disegno di legge originario questo aspetto era esplicitato con espressioni di maggiore ampiezza (“modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni”).
Effettivamente quando tra due persone vi sono doveri morali e sociali di solidarietà reciproca, una suddivisione negoziale dei compiti di contribuzione alla vita comune appare del tutto ragionevole. Così come del tutto ragionevole è pensare che i due conviventi possano assumere obbligazioni reciproche di contribuzione adempiute in denaro o con il proprio lavoro anche domestico. L’assunzione di obblighi di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento di un partner nei confronti dell’altro costituisce una funzione storica dei contratti di convivenza. In effetti attraverso l’indicazione di modalità di “contribuzione alle necessità della vita in comune” può raggiungersi anche l’obiettivo di assicurare un mantenimento al partner debole.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 non concepisce, quindi, il contratto di convivenza come un contratto di mantenimento, ma come un più ampio contratto di distribuzione di compiti relativamente al ménage familiare, in simmetria potremmo dire con quanto prevede l’ultimo comma dell’art. 143 c.c. per i coniugi che sono “tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni fella famiglia”.
L’obiettivo immediato di questa tutela non è il partner debole ma la famiglia (coniugale, dei partners dell’unione o dei conviventi di fatto).
Si tocca qui uno dei punti di contatto più significativi tra la disciplina della convivenza di fatto e quella del matrimonio e dell’unione civile, rappresentato dall’esistenza di un comune regime di contribuzione ai bisogni della famiglia. 2
2 Cfr la voce PRINCIPIO CONTRIBUTIVO Indicato per legge come regime primario nel matrimonio e nell’unione civile e messo a disposizione dei conviventi di fatto come obiettivo possibile della loro negozialità.
La legge non poteva imporre ai conviventi un obbligo contributivo reciproco giacché la convivenza di fatto è pur sempre caratterizzata dall’assenza di tali obblighi, ma suggerisce uno schema negoziale tipico per assumere un dovere di distribuzione dei compiti di conduzione del ménage familiare.
E questo soprattutto potrà essere il vero contenuto innovativo della negozialità tra i conviventi a cui gli interessati possono accedere facilmente con forme negoziali semplificate come quelle previste dalla nuova legge per la redazione e la pubblicità erga omnes di tali pattuizioni.
L’obiettivo della tutela diretta del partner debole potrà essere sempre assicurato da altre modalità negoziali (contratto di mantenimento, trascrizione di vincoli di destinazione, clausole negoziali relative al diritto sull’abitazione e tutte le altre della tradizione notarile).
II La forma e la pubblicità del contratto di convivenza
comma 50
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 52. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1) La forma del contratto di convivenza
In base al comma 51 “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
Pertanto la legge prevede ad substantiam la forma scritta (art. 1350 c.c.), implicita peraltro nella precisazione che deve trattarsi di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel testo della legge precedente al maxiemendamento del 26 febbraio 2016 si prevedeva che i contratti di convivenza dovessero essere redatti a pena di nullità in forma scritta e ricevuti da un notaio in forma pubblica.
Con la previsione dell’atto pubblico il testo aveva individuato quindi nel solo notaio il professionista che riceve l’atto e che poteva assistere i conviventi nella redazione del contratto. Contro questa scelta l’avvocatura ha chiesto e ottenuto in Senato la presentazione di un emendamento che ha poi portato al testo poi approvato.
I motivi del dissenso rispetto alla scelta che era stata fatta nel testo unificato erano sostanzialmente tre.
1) Il primo motivo attiene alla sostanza del problema. I “contratti di convivenza” sono un aspetto del più generale tema dei rapporti di convivenza che costituiscono rapporti di famiglia e non semplici rapporti commerciali. La convivenza è la modalità che due persone (che si vogliono bene e hanno voglia di vivere insieme) scelgono per metter su famiglia, nella prospettiva di un futuro stabile della vita di coppia, per organizzare i loro rapporti affettivi e patrimoniali, in vista spesso anche della nascita di figli, non al di fuori delle regole della vita familiare ma solo al di fuori della disciplina matrimoniale; e molto spesso senza escludere affatto la stessa possibilità di contrarre in seguito matrimonio. In altre parole la decisione di convivere non è una decisione contro la vita familiare ma una decisione alla quale conseguono rapporti di natura familiare che hanno la stessa dignità della vita familiare fondata sul matrimonio.
I rapporti di convivenza (con o senza figli) sono quindi interni al diritto di famiglia e pongono problemi ai quali il diritto di famiglia e la giurisprudenza del diritto di famiglia nella sua evoluzione hanno dato soluzione.
Si apre quindi con la nuova legge una prospettiva di valorizzazione delle relazioni familiari stabili di fatto e quindi una prospettiva di interventi di garanzie e di tutela che l’ordinamento giuridico e giudiziario dovranno assicurare.
Aver pensato di lasciar fuori da questo contesto gli avvocati con il loro ruolo di difensori, di mediatori, di negoziatori era stata una scelta irragionevole.
2) Il secondo motivo di dissenso sta nella forma dell’atto pubblico che era stata scelta dal testo unificato per la redazione dei contratti di convivenza e che conduce alla competenza del notaio.
La scelta dell’atto pubblico non è affatto necessitata. Il testo unificato originario aveva previsto, per la redazione dei contratti di convivenza la forma dell’atto pubblico sebbene il contratto tra i conviventi – nonostante che individui nella comunione dei beni il possibile regime patrimoniale – non è per definizione una convenzione matrimoniale che in base all’art. 162 c.c. deve essere stipulata per atto pubblico e trasmessa all’ufficio di stato civile per la relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Inoltre il contratto di convivenza non può contenere nessun riferimento ad atti trascrivibili (come potrebbe avvenire per una comunione convenzionale) e quindi non deve essere neanche trascritta eventualmente ai sensi degli articoli 2643 e seguenti del codice civile.
Come molti disegni di legge prevedevano ben si sarebbe potuto adempiere alla redazione del contratto con una semplice scrittura privata tra le parti.
Potrebbe ritenersi che la forma pubblica sia stata considerata inevitabile e in certo qual modo obbligata, dalla previsione degli adempimenti relativi alla pubblicità prevista ai fini dell’opponibilità ai terzi. In effetti il disegno di legge prevedeva e oggi la legge prevede – introducendo una ipotesi di pubblicità dichiarativa (simmetricamente a quella relativa alle convenzioni matrimoniali: Cass. civ. Sez. Unite, 13 ottobre 2009, n. 21658 3
3 Cass. civ. Sez. Unite, 13 ottobre 2009, n. 21658 (Fam. Pers. Succ., 2009, 12, 1007). La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. ) – che “ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. La funzione della pubblicità dichiarativa è quella di rendere opponibili ai terzi i fatti di cui di prevede la pubblicità; in questo caso l’inosservanza dell’onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne siano comunque a conoscenza.
Ebbene, non esiste un principio in base al quale gli adempimenti finalizzati alla pubblicità dichiarativa devono essere costituiti da atti necessariamente pubblici. Tali adempimenti possono essere realizzati quindi del tutto legittimamente ed efficacemente anche se l’atto è costituito semplicemente da una scrittura privata.
Si consideri a tale proposito che il disegno di legge prevedeva e la legge prevede che entro dieci giorni il contratto di convivenza sia trasmesso in copia (non all’ufficio di stato civile per l’annotazione a margine di atti pubblici che per i conviventi non esistono, ma) al Comune di residenza dei conviventi “per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 [rectius 4] e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”4
4 Il Regolamento anagrafico che disciplina la raccolta sistematica – in apposite schede – delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e ai conviventi residenti nel Comune, prevede all’art. 5 (dedicato alla “convivenza anagrafica”) un concetto molto ampio di convivenza, di cui i conviventi ai quali si riferisce la legge attuale, sono solo una parte (“agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune”). Il riferimento corretto avrebbe tuttavia dovuto essere all’art. 4 dove si parla di “famiglia anagrafica” riferendosi con tale espressione ad “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
L’art. 7 del Regolamento anagrafico prevede l’obbligo di iscrizione della popolazione residente nell’anagrafe. Quindi i conviventi che costituiscono una famiglia anagrafica hanno, come tutte le altre famiglie e come tutte le altre persone residenti, l’obbligo di iscrizione. .
Il “contratto di convivenza” dovrà essere semplicemente annotato e conservato assieme alla scheda di famiglia non appena trasmesso ai fini della opponibilità ai terzi.
3) Il terzo motivo di dissenso era costituito dal fatto che nulla avrebbe impedito al legislatore – come poi è avvenuto – di prevedere che il contratto potesse essere stipulato con scrittura privata e che tale scrittura privata potesse essere autenticata (non solo dal notaio e da altri pubblici ufficiali ma anche) dall’avvocato.
Ed infatti agli avvocati già sono state attribuite funzioni di certificazione e autenticazione di atti, come gli accordi di separazione e di divorzio raggiunti con la loro assistenza – più impegnativi del semplice “contratto di convivenza” – da trasmettere poi direttamente agli uffici di stato civile ai fini della relativa pubblicità nei registri pubblici.
La normativa sugli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita da avvocati (Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) prevede all’art. 2 comma 6 e all’art. 5 comma 2 che gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (mentre solo se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato)5
5 Il potere di autentica della sottoscrizione è anche attribuito ai mediatori dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 relativamente all’accordo raggiunto dalle parti. .
Pertanto se all’avvocato la legge già riconosceva il potere di certificare, autenticare e trasmettere all’ufficio di stato civile accordi in materia di separazione e divorzio, non si vede per quale motivo all’avvocato non potesse essere attribuito il potere di assistere due conviventi nella conclusione di un contratto di convivenza (anche autenticando le firme degli stipulanti) e di attribuirgli il dovere di trasmetterlo all’ufficio (peraltro non di stato civile ma di anagrafe) del Comune.
Lo stesso discorso può farsi per la risoluzione del contratto di convivenza in cui sempre solo al notaio il testo di legge originario aveva attribuito poteri di ricezione delle dichiarazioni delle parti e di autenticazione.
Queste ragioni hanno portato nel maxiemendamento alla riforma del testo precedente e a riconoscere anche agli avvocati il potere di redazione dei contratti di convivenza oltre quello di autenticazione della sottoscrizione delle parti.
2) La scrittura privata autenticata dall’avvocato
Il contratto di convivenza quindi va redatto in forma scritta ad substantiam e quindi a pena di nullità (art. 1350 c.c.). In particolare, secondo quanto stabilisce il comma 51, fa redatto con atto pubblico (quindi dal notaio) o con scrittura privata autenticata.
L’art. 2703 c.c. prevede che siano “il notaio” o un “altro pubblico ufficiale” i soli soggetti che possono autenticare una scrittura privata cioè attestare che la sottoscrizione della scrittura privata è stata redatta in presenza di chi l’autentica. Solo in tali condizioni la scrittura privata “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta” (art. 2702 c.c.) potendo altrimenti (senza tale autenticazione) essere sempre disconosciuta dal suo autore.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 inserisce l’avvocato tra i soggetti che, pur non essendo pubblici ufficiali, hanno potere di autenticazione dei contratti di convivenza. In ciò introducendo una deroga all’art. 2703 del codice civile che limita il potere di autentica ai notai e ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati. Sostanzialmente, tuttavia, l’autentica dell’avvocato ha gli stessi effetti di quella del notaio rendendo riconosciuto per legge l’atto autenticato. L’avvocato attesta che la sottoscrizione delle parti è stata apposta in sua presenza ed è evidente che l’avvocato dovrà quindi compiutamente identificare le parti.
Non si tratta di una novità. L’art. 83 del codice di procedura civile prevede che l’avvocato possa autenticare la sottoscrizione del mandato rilasciato a margine o in calce all’atto per il giudizio dal cliente.
La normativa sugli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita da avvocati (Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) prevede all’art. 2 comma 6 e all’art. 5 comma 2 che gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3) La dichiarazione dell’avvocato che il contratto di convivenza è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico
Come si è detto agli avvocati viene anche chiesto di certificare “la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” in simmetria con quanto già previsto nella normativa sulla mediazione civile (art. 12 D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 come modificato dal DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) e sulla negoziazione assistita (art. 5, comma 2, DL 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).
Al notaio non è attribuita questa specifica formalità dal momento che la legge notarile impone ai notai l’adozione di atti che non possono che essere conformi all’ordine pubblico e alle norme imperative (art. 28, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni).
La certificazione della non contrarietà dell’accordo all’ordine pubblico e alle norme imperative e un compito cruciale dal momento che dalla eventuale violazione di norme imperative deriva, secondo i principi generali (art. 1418 c.c.) la nullità del contratto di convivenza.
In che cosa consiste la contrarietà alle norme imperative a all’ordine pubblico?
Tradizionalmente l’ordine pubblico6
6 Cfr la voce ORDINE PUBBLICO viene inteso come l’insieme delle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico, spesso non facilmente individuabili nei codici e nelle leggi scritte, riguardanti principi di tipo per lo più etico la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l’esistenza stessa dell’ordinamento e costituita dai principi generali e fondamentali, come quelli concernenti la personalità e la libertà dei cittadini, l’ordinamento del matrimonio e della famiglia, la capacità delle persone. Si tratta, per tornare al tema dei diritti indisponibili, di norme inderogabili di cui è pur tuttavia prevista una evoluzione e un continuo adattamento alle esigenze giuridiche che ispirano l’ordinamento giuridico dello Stato.
Il codice civile fa riferimento all’ordine pubblico in più occasioni senza definirlo e senza attribuire a questa espressione significati costanti (art. 31 disp. att. c.c., 5, 23 ult. co, 251, 634, 1229 co 2, 1343, 1354 co 1, 2031 co 2, 2332)
L’espressione viene utilizzata talvolta per qualificare un certo tipo di norme come norme di ordine pubblico (art. 1229 2 co.), altre volte è correlata al buon costume (artt. 31 disp. prel.; 23 ult. co. c.c.), altre volte è affiancata al buon costume e alle norme imperative (artt. 25, 1 co., 634, 1343, 1354 c.c.).
Questa tecnica legislativa approssimativa sembra proprio il riflesso normativo della difficoltà di definire i confini giuridici di queste espressioni.
D’altro lato come ogni clausola generale l’ordine pubblico è effettivamente un concetto elastico e storicamente variabile a seconda dell’esperienza giuridico-organizzativa a cui partecipa. La stessa giurisprudenza, molto scarsa, fa difficoltà a tradurre in una definizione universale e costante il ruolo svolto dall’ordine pubblico come limite dell’autonomia negoziale.
La stessa difficoltà incontra l’interpretazione dell’espressione “norme imperative”.
Le norme specifiche in cui questa espressione è utilizzata e che hanno costituito anche il campo di indagine della giurisprudenza sono innanzitutto quelle di cui all’art. 1322 e all’art. 1418 del codice civile dedicati alla autonomia contrattuale e ai suoi limiti. L’art. 1322 consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto “nei limiti imposti dalla legge” mentre l’art. 1418 prevede la nullità generale del contatto che sia contrario “a norme imperative” salvo che la legge disponga diversamente; da cui si desume che anche il concetto di “contrarietà a norme imperative” ha le sue eccezioni. Infatti la giurisprudenza ha ritenuto che una eccezione sia costituita dal fatto che l’ordinamento assicura l’effettività della norma imperativa con altri rimedi (Cass. sez. III, 5 aprile 2003, n. 5372 in un caso in cui la nullità è stata esclusa essendosi verificata la decadenza da benefici fiscali e creditizi e Cass. se. III, 24 maggio 2003, n. 8236 in un caso in cui la nullità è stata esclusa essendo stato esercitato il riscatto da parte dell’avente diritto alla prelazione).
D’altro lato poi l’art. 1418 prevede che il contratto è anche nullo in altri casi, per esempio quando anche ne sia illecita la causa che a sua volta è tale allorché “è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume” (art. 1343 c.c.) o quando ne sia illecito il motivo comune (art. 1345 c.c.) o ancora quando sia sottoposto ad una condizione “contraria a norme imperative” (art. 1354 c..c.). Inoltre sempre l’art. 1418 prescrive la nullità “negli altri casi stabiliti dalla legge”.
Il codice sembra prevedere pertanto due categorie generali di nullità. La prima per “illiceità” e “contrarietà a norme imperative” – espressioni che appaiono abbinate nei primi due commi dell’art. 1418 c.c. sullo steso livello di gravità – e la seconda (art. 1418 terzo comma c.c.) per altri motivi indicati nella legge.
La previsione di due differenti contesti di nullità del contratto (da un lato per illiceità del contratto o per contrasto con norme imperative e dall’altro per contrasto con altre norme non imperative, ma ugualmente producenti la nullità) consente di definire la contrarietà alle norme imperative (cui va equiparata la illiceità del contratto nei casi indicati nel secondo comma dell’art. 1418) come una categoria diversa e non sovrapponibile a quella della nullità, con la conseguenza che non tutti i casi di nullità del contratto – ma solo quelli di illiceità e contrarietà a norme imperative – determinano una condizione di non omologazione dell’accordo conciliativo.
L’equiparazione tra contrarietà a norme imperative ed “illiceità del contratto” (cui fa riferimento in generale l’art. 1346 c.c.) è condivisa in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 4 gennaio 1995, n. 118) dove si ritiene che l’illiceità comporta la contrarietà a norme imperative. Si tratta perciò di categorie giuridiche sostanzialmente analoghe.
Per intenderci, un accordo conciliativo potrebbe astrattamente essere omologato anche se contenesse una condizione meramente potestativa (che produce la nullità ex art. 1355 c.c. richiamato dal terzo comma dell’art. 1418 c.c. ma non una nullità per contrasto con norme imperative) anche se una condizione di tal genere vanificherebbe l’esecuzione dell’accordo.
Diversa ancora è la categoria dell’annullabilità Un accordo conciliativo è certamente valido ancorché possa per qualsiasi motivo considerarsi annullabile. Si pensi all’accordo che preveda la possibilità per il mandatario di acquistare il bene che era stato incaricato di vendere. L’accordo in questione sarebbe annullabile ex art. 1471 n. 4 c.c. ma è certamente valido non essendo contrario a norme imperative.
La giurisprudenza ha ritenuto che norme imperative siano quelle poste a tutela dei principi etici fondamentali dell’ordinamento (Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 1973, n. 63) ovvero dell’interesse pubblico (Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. civ. Sez. III, 18 luglio 2003, n. 11256) e cioè quando si è in presenza di norme che disciplinano “quanto il legislatore ritiene fondamentale, categorico ed irrinunciabile, tanto da essere sottratto completamente all’autonomia privata, da valere erga omnes e da dover essere applicato anche d’ufficio per ragioni che trascendono l’interesse del singolo” (Cass. civ. Sez. I, 4 gennaio 1995, n. 118). In queste situazioni sono comprese, naturalmente, tutte le norme di carattere penale (Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 2003, n. 14234) ovvero tutti gli accordi tesi a frodare la legge cioè a raggiungere una comune finalità contraria alla legge (Cass. civ. Sez. II, 19 febbraio 1983, n. 1244; Cass. civ. Sez. II, 29 gennaio 1983, n. 826). Che anche l’accordo in frode alla legge non sia valido lo si ricava dalla norma generale (art. 1344 c.c.) che considera illecita la causa del contratto tesa ad eludere una norma imperativa.
Ugualmente il motivo illecito comune – come si è detto – è causa di non omologazione dell’accordo. Allorché le parti si determinano alla conclusione di un accordo conciliativo “esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe” (art. 1345 c.c.) si verifica la stessa situazione di illiceità determinata dalla contrarietà alle norme imperative. Anche la giurisprudenza considera ragionevolmente il motivo illecito comune come una finalità contraria alle norme imperative e di ordine pubblico (Cass. civ. Sez. unite, 25 novembre 1993, n. 10603). Naturalmente deve trattarsi di un intento negoziale illecito di entrambe le parti dal momento che l’illiceità del motivo di una delle parti non determina la nullità dell’accordo al quale l’altra parte, pur a conoscenza del motivo illecito che ha guidato l’altro contraente, si è determinata per un proprio autonomo motivo.
La nozione di buon costume non è richiamata. Il che naturalmente non significa che il buon costume non costituisca un limite di validità dei contratti di convivenza, essendo la relativa nozione sostanzialmente e storicamente sovrapponibile a quella di ordine pubblico. Trattandosi di un concetto ancora meno preciso degli altri il legislatore ha preferito evidentemente non utilizzare questa espressione.
4) La pubblicità e l’opponibilità del contratto di convivenza
Il comma 52 prevede che “Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 [rectius 4] e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Con questa disposizione la legge introduce una ipotesi di pubblicità dichiarativa (simmetricamente a quella relativa alle convenzioni matrimoniali: Cass. civ. Sez. Unite, 13 ottobre 2009, n. 21658 7
7 Cass. civ. Sez. Unite, 13 ottobre 2009, n. 21658 (Fam. Pers. Succ., 2009, 12, 1007). La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. ). Si parla di pubblicità dichiarativa allorché la funzione della pubblicità è quella di rendere opponibili ai terzi i fatti di cui si prevede la pubblicità; in questo caso l’inosservanza dell’onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza. Si ricorda che il legislatore non ha previsto un sistema di registrazione obbligatoria delle convivenze di fatto presso gli uffici dello stato civile ma solo oneri per gli interessati di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (il comma 37 ai fini dell’accertamento della stabile convivenza fa riferimento agli articoli 4 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223), adempimenti cui peraltro l’anagrafe può provvedere d’ufficio ove gli interessati non lo facciano.
Occupandosi nel comma 52 degli adempimenti ai fini della pubblicità del contratto di convivenza il legislatore sbaglia facendo riferimento all’art. 5 del regolamento anagrafico. (DPR 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal DPR 17 luglio 2015, n. 126) in quanto il riferimento corretto è all’art. 4. E’ infatti l’art. 4 che si occupa dell’iscrizione anagrafica della “famiglia” (art 4. Famiglia anagrafica 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona) mentre l’art. 5 fa riferimento alla “convivenza anagrafica” intendendo però riferirsi a cosa diversa (Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica).
Pertanto il contratto di convivenza va iscritto nella scheda di famiglia prevista nell’art. 4 – e non nell’art. 5 – del Regolamento anagrafico. La circolare ministeriale del 1° giugno 2016 prevede l’iscrizione anche nelle schede individuali delle parti.
Potrebbe quindi accadere che i conviventi di fatto – venendo meno agli adempimenti obbligatori previsti nell’ordinamento anagrafico – possano non aver proceduto alla loro iscrizione all’anagrafe della popolazione residente sia come individui che come famiglia.
È assolutamente necessario quindi che il professionista, prima della redazione e della sottoscrizione del contratto di convivenza, si adoperi affinché le parti provvedano agli adempimenti eventualmente non assolti di iscrizione della convivenza all’anagrafe. Tutto ciò anche per facilitare l’annotazione (perché di questo in sostanza si tratta) del contratto di convivenza nella scheda anagrafica di famiglia degli interessati. Il “contratto di convivenza” quindi dovrà essere semplicemente annotato a margine della scheda di famiglia, non appena trasmesso, ai fini della opponibilità ai terzi.
In difetto, gli uffici anagrafici che ricevessero un contratto di convivenza non potrebbero provvedere all’annotazione non potendo provvedere d’ufficio alla formazione della scheda di famiglia, non avendo alcun potere sostitutivo per ciò che riguarda l’indicazione che due conviventi siano tra loro uniti da vincoli affettivi con i requisiti di cui al comma 36.
Benché sia prevista dall’ordinamento anagrafico una modesta sanzione per chiunque si sottrae agli obblighi di comunicazione previsti nell’ordinamento anagrafico e quindi anche per il professionista che non trasmette all’anagrafe il contratto di convivenza, è evidente che si tratta di un adempimento estremamente importante cui conseguono effetti rilevanti di opponibilità verso i terzi la cui omissione potrebbe produrre gravi danni agli interessati. Al di là degli aspetti connessi alla violazione deontologica è opportuno quindi richiamare l’attenzione dei professionisti sulla necessità di assolvere sempre in modo diligente a questi adempimenti.
5) Come avviene materialmente l’iscrizione all’anagrafe del contratto di convivenza?
Il legislatore non indica esattamente che cosa debba materialmente avvenire allorché il contratto viene tramesso all’anagrafe. Che deve fare l’ufficio anagrafico? Che deve fare del contratto di convivenza che gli viene trasmesso? Come si effettua l’iscrizione all’anagrafe del contratto di convivenza?
Il comma 52 parla di “iscrizione” del contratto: meglio avrebbe potuto dire “trascrizione” dal momento che l’ufficiale di anagrafe cura un adempimento di un atto formato da altri e non da lui stesso. Forse perché il termine trascrizione avrebbe potuto creare confusione. Si tratta in sostanza di un adempimento simile all’annotazione delle convenzioni matrimoniali che tuttavia in questo caso si accompagna anche alla conservazione del contratto da parte dell’ufficio anagrafico.
Gli uffici anagrafici, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n. 223 come modificato dal DPR 17 luglio 2015, n. 126, provvedono alla raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative “alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze” (riferendosi questo termine, come detto, a situazioni diverse dalle convivenze di fatto affettive che sono comprese invece nel concetto di famiglia) e che l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia (ivi compresi i conviventi di fatto) e di convivenza (riferite alle sole comunità di persone che per motivi diversi risiedono insieme). Nelle schede in questione sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio nonché dalle comunicazioni che provengono dagli uffici di stato civile.
Ebbene il capo IV del regolamento anagrafico si occupa della formazione e dell’ordinamento delle schede anagrafiche precisando all’art. 20 il contenuto delle schede individuali8
8 Art. 20 (Schede individuali)
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, e all’art. 21 quello delle schede di famiglia maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora. la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la
2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e gli estremi del documento di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente. prescrivendo che “per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia”.
È evidente quindi che il contratto di convivenza dovrà essere riportato nella scheda di famiglia. Nella Circolare ministeriale del 1° giugno 2016 sull’argomento si afferma che il contratto deve essere annotato anche nella scheda individuale dei contraenti; verosimilmente perché i terzi possano avere notizia dell’esistenza del contratto anche solo dalla sola certificazione di residenza che riporta i dati principali tratti dalla scheda individuale.
La conservazione del contratto negli uffici di anagrafe rende superflua la conservazione del contratto da parte dell’avvocato che lo ha redatto. Viceversa il Notaio ha comunque un obbligo di conservazione del contratto nel proprio repertorio.
In base a quanto poi dispone l’art. 35 del regolamento anagrafico (che si occupa del “Contenuto dei certificati anagrafici”) l’esistenza del contratto di convivenza dovrà essere indicata nei certificati rilasciati dall’anagrafe in modo che gli interessati aventi causa dai conviventi possano conoscere l’esistenza del contratto ed eventualmente accedere al loro contenuto visionando l’atto o richiedendone alle parti una copia.
Anche la risoluzione del contratto di convivenza, come si dirà, andrà annotata all’anagrafe. Gli adempimenti verranno curati dalle parti se la risoluzione avviene per accordo delle parti o per matrimonio o unione civile, mentre saranno curati dal professionista se avviene per recesso unilaterale o per morte di uno dei contraenti.
6) È prevista una sanzione per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione all’anagrafe del contratto di convivenza?
L’omesso invio da parte del professionista che ha redatto il contratto di convivenza potrebbe essere soggetto alla sanzione di cui all’art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) dove si prevede che “Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave”, con l’ammenda (oggi in euro) prevista da lire 10.000 a lire 50.000 (così stabilita dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131).
La procedura per l’applicazione delle sanzioni è indicata nell’artt. 56 del regolamento dove si prescrive che “Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale di anagrafe. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’art. 11, comma terzo, della citata legge l’ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
7) La circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1° giugno 2016
La legge 20 maggio 2016, n. 76 come si è più volte ricordato, dopo aver dato al comma 36 dell’art. 1 la definizione dei conviventi di fatto, nel successivo comma 37 prevede che “per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b), comma 1, dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223” mentre al comma 51 – come si vedrà meglio più oltre – attribuisce ai conviventi la facoltà di regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza che, ai fini dell’opponibilità ai terzi, deve essere trasmesso ai sensi del comma 52

9 Art. 21 (Schede di famiglia)
1. Per ciascuna famiglia residente deve essere compilata una scheda di famiglia, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.

per la registrazione in anagrafe “ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Ebbene il Ministero dell’Interno con l’intenzione di dare qualche prima indicazione agli uffici anagrafici per la corretta applicazione della legge, ha diramato la Circolare n. 7 il 1° giugno 2016.
Quanto all’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto la Circolare si limita a richiamare il comma 37 ricordando che esse deve essere effettuata secondo quanto già previsto per tutte le persone residenti nel Comune dall’art. 4 e dall’art. 13 del regolamento anagrafico, già sopra esaminato.
Quanto invece alla registrazione in anagrafe dei contratti di convivenza nonostante che la Circolare provenga dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici essa contiene un grave strafalcione in quanto, sintetizzando il contenuto del comma 52, non si avvede del clamoroso errore in cui è caduto anche il legislatore richiamando, l’art. 5 e non l’art. 4 del Regolamento anagrafico. Ed è veramente strano che neanche la Direzione centrale per i Servizi demografici si sia avveduta dell’errore. Infatti la convivenza di fatto rientra nella definizione di “famiglia anagrafica” a cui fa riferimento l’art. 4 del regolamento (“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”) mentre l’art. 5 dà la definizione di “convivenza anagrafica” che però si riferisce alle comunità residenziali (“Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune”).
Tra la definizione di famiglia anagrafica (famiglia matrimoniale, unioni civili e conviventi di fatto) e la definizione della convivenza anagrafica (comunità residenziali) non vi è, insomma, nessuna possibile assimilazione.
La Circolare, inoltre, non indica poi nemmeno che modo dovrebbe avvenire la completa registrazione del contratto di convivenza dal momento che – pur definito dalla Circolare un adempimento nuovo – non ne viene approfondita la praticabilità. Non è sufficiente affermare che il contratto va registrato “nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali” e che gli uffici anagrafici devono “assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto”. Il problema, infatti, è come garantire che il contenuto del contratto possa essere opponibile ai terzi, In assenza di altre indicazioni i terzi dovranno richiedere una copia del contratto ai contraenti ovvero all’ufficio dell’anagrafe per esaminarne il contenuto.
Proprio per questo motivo dovrà essere assicurata la trascrizione completa del contratto nelle schede – non solo l’annotazione dell’esistenza del contratto – e dovrebbe essere individuata una modalità semplice di accesso da parte dei terzi compatibile con le cautele relative alla riservatezza. Il sistema è nuovo e forse qui il legislatore non è stato capace di dare indicazioni più plausibili. Infatti qui non è sufficiente il sistema dell’annotazione (previsto per le convenzioni matrimoniali) in cui la legge prevede il solo riferimento al regime patrimoniale; qui per i conviventi di fatto, oltre all’eventuale regime patrimoniale, deve essere assicurata pubblicità – come meglio si dirà più oltre – al contenuto degli accordi e quindi al contratto integrale.
La Circolare ministeriale crede di poter risolvere il problema soltanto dando l’indicazione di “assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto” ma questo non risolve il problema del meccanismo di opponibilità ai terzi sui quali graverà in ogni caso sempre l’onere di esaminare gli atti archiviati in anagrafe.
Considerando che le certificazioni anagrafiche sono certificati amministrativi e non atti pubblici (Cass. pen. Sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6337 10; Cass. pen. Sez. V, 3 novembre 2011, n. 9604 11
10 Cass. pen. Sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6337 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (artt. 477 – 482 cod. pen.), la sostituzione della fotografia apposta sulla carta di identità con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. ; Cass. pen. Sez. V, 21 febbraio 2008, n. 10774 12
11 Cass. pen. Sez. V, 3 novembre 2011, n. 9604 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. ; Trib. Bologna Sez. II, 22 marzo 2011 13
12 Cass. pen. Sez. V, 21 febbraio 2008, n. 10774 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) – e non quello di falsità ideologica in certificati per induzione (artt. 480 cod. pen.) – la condotta di colui che dichiari falsamente l’avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali, in quanto gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla L. n. 264 del 1949, da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono atti pubblici che si distinguono dai certificati amministrativi poiché costituiscono documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. ; T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 499 14
13 Trib. Bologna Sez. II, 22 marzo 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). E’ infondata la domanda giudiziale volta all’accertamento della nullità e dell’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione, ove eseguita presso una residenza anagrafica diversa da quella dell’effettiva residenza del destinatario. A tal riguardo non assume alcuna rilevanza la produzione del certificato anagrafico dal quale si evinca la nuova, diversa residenza. La certificazione anagrafica, difatti, non costituisce piena prova rivestendo valore meramente presuntivo ed essendo sempre ammessa prova contraria. Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza rileva il luogo di dimora effettiva ed abituale per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo potendo essere superati dalla produzione di prove contrarie desumibili da qualsiasi fonte di convincimento liberamente valutabili dal giudice. ; Cass. civ. Sez. III, 27
14 T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 11 febbraio 2004, n. 499 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). I certificati anagrafici di residenza non sono atti pubblici muniti di fede privilegiata, avendo valore soltanto presuntivo, poiché gli stessi suscettibili, pertanto, di prova contraria. attestano ciò che emerge dalle registrazioni anagrafiche effettuate in base alle dichiarazioni rese dall’interessato, ; Cass. civ. 18 gennaio 1973, n. 180 17 15 Cass. civ. Sez. III, 27 gennaio 1986, n. 524 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). I certificati amministrativi anagrafici, se concernono annotazioni eseguite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla p. a., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all’esistenza di dette annotazioni e non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, al qual fine possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria. ) un modo per risolvere il problema dell’opponibilità potrebbe essere quello di riportare il contenuto completo del contratto di convivenza in una parte “riservata” della schede individuali e della scheda di famiglia consentendone la comunicazione solo ai terzi che possano documentare il consenso degli interessati e non a tutti coloro che chiedono ad altri fini la certificazione anagrafica. In altre parole sui terzi contraenti graverà l’onere di acquisire il consenso degli interessati per l’esame del contratto, sempre che gli interessati non lo abbiano già messo a disposizione del terzo in adempimento del dovere di buona fede che grava su tutti i contraenti (art. 1337 c.c.).
8) La registrazione e l’imposta di registro
La normativa sull’imposta di registro (Testo Unico 26 aprile 1986, n. 131) prescrive che sono soggetti a registrazione tutti gli atti indicati nella tariffa se formati per iscritto nel territorio dello Stato (art. 2 lett. a).
Tra questi sono indicati come soggetti a registrazione in termine fisso sostanzialmente tutti gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Tariffa, Parte 1, articoli 1-10) nonché tutti gli “atti pubblici e scritture private autenticate… non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (Tariffa, Parte 1, art. 11)
L’imposta di registro è sostanzialmente proporzionale (3%) se l’atto ha, quindi, ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, mentre è a misura fissa (euro 200,00) se l’atto “non ha ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.
I contratti di convivenza – che il Testo Unico non prevede tra i molteplici atti che pure sono ivi richiamati (trattandosi di una novità legislativa) – sono certamente inclusi in questa seconda categoria come avviene per le convenzioni matrimoniali. In effetti si tratta di atti programmatici che non concernono un immediato trasferimento di ricchezza, che è al contrario indicativo di capacità contributiva e quindi oggetto di tassazione proporzionale come tutti i trasferimenti immobiliari. Poiché non hanno nulla a che vedere con gli accordi in occasione del divorzio o della separazione previsti per i coniugi, non trovano naturalmente applicazione in questo settore le esenzioni fiscali previste dall’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
L’espressione usata dall’art. 11 della Tariffa (“atti pubblici e scritture private autenticate… non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) va intesa quindi nel senso di atti che non effettuano un trasferimento immediato di ricchezza, ancorché, come i contratti di convivenza, abbiano in senso ampio un contenuto certamente patrimoniale.
La registrazione deve essere curata dalle parti. L’art. 10 del Testo Unico prevede che sono, comunque, obbligati a richiedere la registrazione “i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati”.
Come si è detto il comma 51 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il notaio è certamente quindi soggetto obbligato a richiedere la registrazione.
Allo stato della normativa l’avvocato ancorché chiamato ad autenticare la sottoscrizione delle parti nel contratto di convivenza non è pubblico ufficiale e quindi non è obbligato a tale adempimento.
Altro discorso è se il solo dato formale dell’esclusione della qualifica di pubblico ufficiale possa rendere giusto che l’avvocato debba considerarsi escluso dal novero dei soggetti che l’art. 10 lett. b include tra gli “altri pubblici ufficiali” tenuti a richiedere la registrazione. L’art. 10 del Testo Unico è stato così modificato nel 2007 quando ancora non esisteva la normativa sulla mediazione civile, né quella sulla negoziazione, né esistevano le disposizioni vigenti sui contratti di convivenza. Si può quindi ritenere che il Testo Unico del 1986, con le modifiche del 2007, si riferisca non ai “pubblici ufficiali” ma in genere ai soggetti che possono autenticare atti (e che, all’epoca, erano

16 Cass. civ., 28 maggio 1981, n. 3512 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). I certificati anagrafici e delle camere di commercio, nella parte concernente annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di dichiarazioni rese alla p. a., hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all’esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, non anche in ordine alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, al qual fine, pertanto, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria.

17 Cass. civ., 18 gennaio 1973, n. 180 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). I certificati amministrativi, fra cui quelli anagrafici, non assurgono al valore di atti pubblici facenti fede sino a querela di falso; se essi concernono annotazioni inserite in pubblici registri sulla scorta di accertamenti compiuti ex officio ovvero di dichiarazioni rese alla p. a. hanno piena efficacia probatoria soltanto relativamente all’esistenza di dette annotazioni e dichiarazioni, ma non anche in merito alla corrispondenza delle stesse alla realtà oggettiva, e possono pertanto concorrere alla formazione del convincimento del giudice quali presunzioni semplici, superabili da prova contraria.
solo i pubblici ufficiali”). Pertanto gli avvocati potrebbero essere inclusi ragionevolmente, per ragioni di simmetria nel sistema, tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione dei contratti di convivenza da loro autenticati.
Sarebbe però necessario un provvedimento legislativo o un pronunciamento dell’Agenzia delle entrate considerato che la registrazione va chiesta entro venti giorni dall’atto (art. 13) a pena di sanzioni pecuniarie (art. 69 che prevede la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta evasa. Una norma sul punto è inoltre assolutamente necessaria anche in considerazione del fatto che tutti i soggetti obbligati a richiedere la registrazione devono anche annotare in un apposito repertorio gli atti soggetti a registrazione, con le modalità molto dettagliate previste nell’art. 67 del Testo Unico e con gli adempimenti ulteriori anche di esibizione previsti nel Testo Unico il quale peraltro all’art. 73 punisce chi non osserva queste disposizioni con sanzioni amministrative pecuniarie molto pesanti.
9) Il progetto di legge per l’attribuzione agli avvocati di un potere generale di autentica
Con il numero 2172 è in discussione alla Camera dal marzo 2014 un progetto di legge per l “attribuzione agli avvocati del potere di autenticazione delle scritture private e di attestazione della conformità di copie all’originale”.18
La proposta intende inserire nell’ordinamento giuridico la possibilità per l’avvocato di autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e di attestare la conformità delle copie all’originale.
Premesso che nel nostro ordinamento troviamo diverse figure, anche professionali, che a vario titolo intervengono nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle persone, allo stato attuale della normativa gli atti pubblici devono essere redatti dal notaio o da un pubblico ufficiale espressamente abilitato allo scopo (art. 2702 c.c.) mentre in altre ipotesi soggetti diversi, indipendentemente dalla loro preparazione giuridica, hanno la facoltà di autenticare determinate sottoscrizioni (per esempio il potere di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, che è facoltà anche dei consiglieri comunali).
L’avvocato ha poteri di autenticazione (art. 83 del codice di procedura civile, art. 2 comma 6 e all’art. 5 comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162). Già oggi sono obbligati a identificare i loro clienti ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, stabilita dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, n. 141 e n. 143, del 3 febbraio 2006, mediante la registrazione dei dati contenuti nei documenti d’identità dei clienti stessi.
La proposta di legge attribuisce anche agli avvocati il potere di autenticare la sottoscrizione di scritture private e conferisce ai medesimi professionisti anche il potere di attestare la conformità delle copie all’originale. Nell’esercizio di tali poteri l’avvocato è, sarà considerato a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale e sarà soggetto a tutti gli obblighi che gravano sui notai.

18 ART. 1. (Autenticazione delle sottoscrizioni da parte dell’avvocato). 1. L’avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell’Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. 2. L’avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. 3. L’autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell’avvocato con indicazione del luogo, della data e dell’ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l’avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. 4. L’autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. 5. L’avvocato deve essere certo dell’identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell’autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. 6. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. 7. L’autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all’iscrizione, all’annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall’articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all’autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 8. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1. ART. 2. (Responsabilità dell’avvocato nell’autenticazione di scritture private). 1. L’avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall’articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. 2. La violazione dell’obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell’avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno. ART. 3. (Titolo esecutivo). 1. La scrittura privata autenticata dall’avvocato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l’iscrizione, l’annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2. ART. 4. (Registro delle scritture private autenticate dall’avvocato). 1. Le scritture private autenticate dall’avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall’avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell’avvocato per l’attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell’attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell’atto autenticato. ART. 5. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tali fini si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca le modalità di istituzione e di tenuta di un apposito registro nel quale l’avvocato dovrà conservare le scritture private autenticate (e quindi anche i contratti di convivenza) nonché l’emanazione da parte del Consiglio nazionale forense di direttive specifiche per l’attuazione della legge, anche aventi ad oggetto la deontologia dell’avvocato e le tariffe applicabili.
III Il contenuto del contratto di convivenza
comma 53
Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
1) L’indicazione della residenza comune
Residenza comune può essere indicata nel contratto di convivenza (ed anzi può anche esserne l’unico elemento ove nulla i conviventi dispongano in ordine al regime patrimoniale) così evitando che possano nascere in seguito problemi relativi alla identificazione del luogo di residenza della coppia.
Al di fuori della residenza deve escludersi che sia possibile l’indicazione nel contratto di altri elementi relativi ai rapporti personali.
2) Le modalità di contribuzione nel corso della convivenza
La legge prevede il “contratto di convivenza” quale modalità negoziale con cui i conviventi – come afferma il comma 50 – “possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune” e con cui possono altresì fissare la residenza comune.
Sennonché, nonostante l’ampiezza della formula utilizzata nel comma 50 (che nel testo originario del disegno di legge, come si è già detto, alludeva e si concretizzava in un contenuto molto ampio di possibili “rapporti patrimoniali”19), il contenuto specifico del contratto si riduce in sostanza solo a due possibili aspetti patrimoniali che sono predeterminati per legge. Secondo il quarto comma infatti il contratto di convivenza può prevedere soltanto, quanto agli aspetti patrimoniali, a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;b) il regime patrimoniale della comunione dei beni (come disciplinato dagli artt. 177 – 197 c.c.).
Mentre è chiaro che cosa si intenda per scelta del regime della comunione dei beni, non altrettanto chiaro è che cosa il legislatore intenda per scelta delle “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune”. Nemmeno l’art. 143 del codice civile – che per i coniugi individua il regime primario contributivo – parla di “modalità” ma prescrive in via generale che “entrambi i coniugi sono

19 In quasi tutti i disegni di legge precedenti e nell’art. 13 del primo testo unificato proposto il 24 giugno 2014 in Commissione giustizia del Senato (che in questa parte riproduceva quasi testualmente la proposta avanzata dal notariato nel 2011 sui patti di convivenza) si prevedeva che il “contratto di convivenza” è il contratto con il quale “i conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione” e quindi si prevedeva anche una negozialità in vista di una possibile crisi del rapporto. In particolare si prevedeva che con il “contratto di convivenza” si potessero disciplinare cinque aspetti: “1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all’entità delle rispettive contribuzioni; 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria di cui agli articoli 1100 e seguenti del codice civile; 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte; 4) che, in deroga al divieto di cui all’art. 458 c.c. e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità; 5) che nei casi di risoluzione del contratto … sia previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alle capacità lavorative di entrambe le parti”.
tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia” indicando un obbligo del quale le modalità di attuazione dipenderanno di volta in volta dagli accordi tra i coniugi (art. 144 c.c.).
Indicazione delle “modalità di contribuzione” significa che i conviventi possono rendere opponibili verso terzi le modalità con cui essi si distribuiscono gli oneri economici nella gestione della vita in comune.
Il contenuto tradizionale dei quelli che sono sempre stati tradizionalmente genericamente chiamati contratti di convivenza, è certamente l’impegno reciproco a contribuire alle necessità del ménage familiare mediante la corresponsione di somme di denaro o la messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa anche solo domestica.
Effettivamente – come ho avuto modo sopra di precisare – quando tra due persone vi sono doveri morali e sociali di solidarietà reciproca, una suddivisione negoziale dei compiti di contribuzione alla vita comune appare del tutto ragionevole. Così come del tutto ragionevole è pensare che i due conviventi possano assumere obbligazioni reciproche di contribuzione adempiute in denaro o con il proprio lavoro anche domestico. L’assunzione di obblighi di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento di un partner nei confronti dell’altro costituisce una funzione storica dei contratti di convivenza. In effetti attraverso l’indicazione di modalità di “contribuzione alle necessità della vita in comune” può raggiungersi anche l’obiettivo di assicurare un mantenimento al partner debole.
E tutto ciò anche se la legge 20 maggio 2016, n. 76 non concepisce il contratto di convivenza come un contratto di mantenimento del partner debole, ma come un più ampio contratto di distribuzione di compiti relativamente al ménage familiare, in simmetria potremmo dire con quanto prevede l’ultimo comma dell’art. 143 c.c. per i coniugi che sono “tenuti, ciascuno in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni fella famiglia”. L’obiettivo immediato di questa tutela non è il partner debole ma la famiglia (coniugale, dei partners dell’unione o dei conviventi di fatto).
La legge non poteva imporre ai conviventi un obbligo contributivo reciproco giacché la convivenza di fatto è pur sempre caratterizzata dall’assenza di tali obblighi, ma suggerisce uno schema negoziale tipico per assumere un dovere di distribuzione dei compiti di conduzione del ménage familiare.
E questo soprattutto potrà essere il vero contenuto innovativo della negozialità tra i conviventi a cui gli interessati possono accedere facilmente con forme negoziali semplificate come quelle previste dalla nuova legge per la redazione e la pubblicità erga omnes di tali pattuizioni.
I conviventi con il contratto di convivenza si assumono, perciò, ciascuno una quota dei costi della vita comune. E quindi se i conviventi pattuiscono nel “contratto di convivenza” che solo uno dei due sia obbligato al pagamento dell’affitto della casa, il proprietario della casa che i conviventi conducono in locazione, potrà pretendere l’affitto dal solo convivente onerato dall’obbligazione sempre naturalmente che il contratto di convivenza preceda quello di locazione. Ai creditori insomma saranno opponibili le modalità prescelte dai conviventi.
Ugualmente avverrà per tutte le clausole concordate riferibili ad altre concrete modalità di contribuzione.
Questo aspetto è di grande importanza dal momento che introduce una “rilevanza esterna” degli accordi tra conviventi che non c’è oggi neanche per gli accordi tra i coniugi. Gli accordi tra coniugi di cui all’art. 144 del codice civile, infatti, sono rilevanti nei confronti dei creditori solo nella misura in cui – come si è visto – essi abbiano potuto fare affidamento sulla situazione esteriore. Viceversa, essendo gli accordi tra conviventi certificati in un accordo iscritto all’anagrafe (e quindi essendovi in regime di pubblicità) – fermo l’obbligo del convivente debitore di rendere edotto il creditore della condizione di convivenza in adempimento del generale dovere di buona fede contrattuale (art. 1337 c.c.) – il creditore diligente potrà sempre acquisire copia all’anagrafe del contratto di convivenza il cui contenuto sarà sempre a lui opponibile.
Sarà interessante verificare nel tempo in relazione al contenuto relativo alle “modalità di contribuzione” quali estrinsecazioni di negozialità relative ai loro rapporti patrimoniali la prassi ammetterà che i conviventi possano individuare, inserendole nel contratto di convivenza (per esempio clausole di natura reale, come trasferimenti di diritti reali anche immobiliari o costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. ovvero un trust o clausole negoziali simili). In tali casi nel contratto di convivenza verrebbe ad ampliarsi notevolmente il ventaglio delle “modalità di contribuzione della vita in comune” salvo sempre il divieto (che sembra molto chiaro nella espressione utilizzata dal legislatore) di clausole relative alla contribuzione reciproca in seguito alla cessazione della convivenza. Clausole, tuttavia che se escluse dal contratto di convivenza possono certamente essere oggetto di un “contratto tra conviventi” ma non con contenuto restrittivo rispetto a quanto garantito dal comma 65 in caso di cessazione della convivenza.
3) Il regime patrimoniale della comunione dei beni
L’altro contenuto patrimoniale del contratto di convivenza è la possibile scelta del regime di comunione dei beni “di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile” e quindi come regolato dagli articoli dal 177 al 197 del codice civile (non la “comunione ordinaria” come era stato in origine suggerito in alcuni disegni di legge e anche dal notariato) e con esclusione perciò – questa dovrebbe verosimilmente essere la conclusione corretta – anche della comunione convenzionale.
I conviventi, quindi, se lo desiderano possono espressamente optare per questo regime. Pertanto non esiste un regime patrimoniale legale della convivenza (cioè un regime applicabile automaticamente in assenza di scelta diversa, come la comunione dei beni lo è per i coniugi).
La scelta del regime di comunione dei beni comporta l’applicabilità di tutte le norme di tale regime patrimoniale. Quindi innanzitutto le norme che definiscono l’oggetto della comunione e il perimetro dei beni in comunione e di quelli, invece, personali; le regole sull’amministrazione della comunione, quelle relative agli obblighi gravanti sui beni della comunione e sulle obbligazioni contratte dai conviventi prima dell’inizio della convivenza e, anche separatamente, durante la convivenza; infine le norme sulla comunione de residuo, sullo scioglimento della comunione e sui rimborsi e le restituzioni.
La discutibile previsione nella legge della possibilità di recesso unilaterale dal contratto di convivenza – e quindi dello scioglimento anche del regime di comunione eventualmente scelto dai conviventi – rende di fatto superfluo il rimedio della separazione giudiziale di beni (art. 193 c.c. pur richiamato dalla disposizione qui in commento) che consentirebbe di sciogliere la comunione in caso di interdizione o inabilitazione dell’altro convivente, oppure di cattiva amministrazione dei beni in comunione e disordine degli affari che possa mettere in pericolo gli interessi personali o quelli della comunione ovvero allorché uno dei conviventi non contribuisce ai bisogni della vita in comune.
Il legislatore non ha previsto la possibilità per i conviventi di scegliere il regime patrimoniale della comunione convenzionale né quello della separazione dei beni, altrimenti lo avrebbe dovuto esplicitare ammettendo i conviventi a scegliere “uno dei regimi patrimoniali previsti nel capo VI del primo libro del codice”. Su questo aspetto il legislatore sembra aver fatto però un po’ di confusione. Nel testo unificato del 2014 (e in quello del 2011 del notariato) si accennava al regime della “comunione dei beni” non ma solo al regime della “comunione ordinaria”, mentre nella maggior parte degli altri disegni di legge si ipotizzava ragionevolmente l’estensione alle coppie di conviventi di uno dei regimi patrimoniali della famiglia (comunione dei beni, comunione convenzionale, separazione dei beni). Il testo unificato Cirinnà bis del 2015 e la legge attuale – dopo il maxiemendamento del 26 febbraio 2016 – hanno invece previsto solo il regime patrimoniale della comunione dei beni (e non quello della comunione ordinaria), ma nel fare questa opzione, non hanno previsto espressamente che la coppia possa scegliere anche il regime della separazione dei beni.
Nel testo di legge attuale non si accenna, quindi, al regime della separazione dei beni e si afferma che il contratto di convivenza può prevedere solo il regime della comunione dei beni. Questa conclusione non può considerarsi smentita dalla norma (comma 56) che ammette la modifica del regime patrimoniale, disposizione che, pur essendo palesemente contraddittoria, non può essere letta come introduttiva surrettiziamente di un regime diverso da quello della comunione dei beni.
E d’altro lato la scelta del regime della separazione dei beni non sembra neanche ammissibile dal punto di vista di quanto stabilisce la lettera a) e cioè inquadrandola tra “le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo”. Ciò perché nella lettera a) si allude al regime contributivo primario mentre nella lettera b) si fa riferimento al regime distributivo secondario. Si tratta di due situazioni ben differenti.
Pertanto se la coppia non sceglie il regime della comunione rimane in una condizione di autonomia patrimoniale reciproca che si avvicina molto al regime di separazione dei beni ma che non coincide con questo.
Il fatto che legislatore non ammetta che i conviventi possano optare per il regime della separazione dei beni è solo una svista o c’è in questa mancata espressa previsione qualcosa di più?
Infatti potrebbe anche essere avvenuto che il legislatore abbia inteso che i conviventi ove non optino per il regime della comunione dei beni, restino in separazione dei beni. Ma questo non sarebbe corretto perché un conto è la condizione di autonomia reciproca e un altro conto è il regime della separazione dei beni. Ciò perché separazione dei beni, come è noto, è un regime patrimoniale, non è un “non regime”. In altre parole due persone in separazione dei beni hanno una disciplina che è diversa da quella in cui trovano due persone che non sono vincolate da quel regime. Si pensi all’art. 219 c.c. che prevede che il bene di cui un coniuge non riesca a dimostrare di essere proprietario è, in deroga alle regole sulla prova, di proprietà per metà di ciascuno dei due (in applicazione del regime primario contributivo che permea anche il regime di separazione dei beni). Pertanto da un punto di vista di corretta interpretazione giuridica si deve ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere per i conviventi soltanto la possibilità di opzione per il regime della comunione dei beni (e non per quello di separazione dei beni).
Ove i due conviventi volessero scegliere un regime analogo a quello di separazione potranno farlo in un “contratto tra conviventi” (con effetti obbligatori tra di loro), ma non all’interno del “contratto di convivenza” opponibile erga omnes. In tal caso, però, la separazione dei beni resterebbe una clausola interna alla vita della coppia. Per i terzi il regime della coppia sarà quello dell’autonomia patrimoniale.
4) Il contenuto eccedente o contrastante con la previsione di legge
La disposizione di cui al comma 53 secondo cui il contratto può contenere a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile) è certamente da considerarsi una norma imperativa.
La violazione di una norma imperativa costituisce secondo i principi generali (art. 1418 c.c.) causa di nullità del contratto, ancorché evidentemente il comma 57 non la includa espressamente tra le cause di nullità ivi previste.
Un problema di eccedenza e di contrasto rispetto alla volontà del legislatore si porrà soprattutto per ciò che attiene all’interpretazione dell’espressione “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune”, dal momento che l’interpretazione della disposizione non è certo agevole, come si è sopra visto, quanto alla delimitazione dei suoi contenuti.
È nullo l’intero contratto o sono nulle solo le clausole eccedenti o contrastanti con la previsione di legge?
Riterrei che possa applicarsi la disposizione dell’art. 1419 c.c. secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
5) La qualificazione giuridica del contratto di convivenza
Con l’introduzione nel sistema normativo il contratto di convivenza acquista la dignità di un contratto tipico. Analogamente alle convenzioni matrimoniali che sono certamente contratti tipici.
La natura contrattuale è indiscussa avendo il contratto in questione natura patrimoniale (art. 1321 c.c.). Pertanto esso avrà forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.) e non potrà essere sciolto se non per accordo tra le parti o per le altre cause previste nella legge. A queste cause si farà riferimento trattando delle ipotesi di risoluzione del contratto di convivenza previste nel comma 59.
Volendo entrare nel dettaglio della qualificazione giuridica non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di convivenza, regolamentando le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, e il regime patrimoniale della comunione dei beni si presenta come un contratto ad esecuzione continuata.
Ciò premesso, in base a quanto prevede il secondo comma dell’art. 1373 c.c. la facoltà di recesso – di cui più approfonditamente si parlerà in prosieguo – potrà essere sempre esercitata ma senza effetto “per le prestazioni già eseguite”. Con la conseguenza che mai potranno essere oggetto di ripetizione eventuali elargizioni effettuate tra i conviventi in relazione alle obbligazioni assunte reciprocamente con il contratto. Da questo punto di vista l’inquadramento delle contribuzioni reciproche all’interno della categoria delle obbligazioni giuridiche assicurerà gli stessi effetti di irripetibilità tra conviventi derivanti dall’inquadramento delle rispettive elargizioni nell’ambito delle obbligazioni naturali.
6) Se manca il contratto di convivenza?
Dal tenore molto chiaro del comma 50 (“I conviventi di fatto possono disciplinare…”) si comprende che il contratto di convivenza non è obbligatorio ma è facoltativo.
Perciò si pone il problema di accertare quale sia lo statuto dei rapporti patrimoniali tra conviventi in assenza di contratto di convivenza.
La risposta a questo interrogativo non è difficile. Lo statuto patrimoniale della convivenza di fatto nei rapporti tra conviventi è quello semplicemente da tempo riconosciuto delle obbligazioni naturali e cioè dell’irripetibilità delle prestazioni economiche liberamente effettuate nei confronti dell’altro per far fronte alle esigenze della vita in comune e della solidarietà quotidiana nella di coppia. La legge ricorda a tale proposito che conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” richiamando quindi l’esistenza di vere e proprie obbligazioni naturali di solidarietà reciproca tra conviventi e quindi il regime della irripetibilità ex art. 2034 c.c. degli apporti legati a tale solidarietà.
È opportuno ribadire che la legge non prescrive tale obbligo ma si limita a riconoscerne l’esistenza e quindi non ha imposto alcuna trasformazione giuridica dell’obbligazione naturale in obbligazione civile.
7) La modifica del contratto e del regime patrimoniale
Come si è visto, in base al comma 51 “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità…”. Pertanto nel comma in questione si prevede espressamente che i conviventi possano sempre modificare il contratto di convivenza con le stesse forme e modalità con cui l’hanno stipulato. Perciò a seguito della modifica il professionista sarà tenuto agli adempimenti previsti dal comma 52 ai fini dell’iscrizione all’anagrafe.
Il comma 54 prevede che “il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento” nel corso della convivenza con le modalità di cui al secondo comma.
Si è sopra detto che i conviventi secondo la nuova legge possono scegliere il regime di comunione dei beni “di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile” e quindi come regolato dagli articoli dal 177 al 197 del codice civile.
Ora se è corretta l’interpretazione che si è sopra data della volontà del legislatore di prevedere la possibilità per i conviventi della scelta del solo regime della comunione dei beni “di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”, ci si chiede in che cosa possa consistere la modificazione di questo regime.
L’unica risposta possibile e coerente è che il comma 54 intenda riferirsi alla possibilità offerta del tutto plausibilmente ai conviventi di far cessare quando lo desiderano il regime di comunione dei beni ed eventualmente di reinserirlo nel contratto in seguito.
Non sembra possibile dare al comma 56 il significato – che pure qualche commentatore ha dato – di consentire ai conviventi, quale contenuto della modifica, la scelta di un altro regime, per esempio quello della separazione dei beni o della comunione convenzionale. Questa soluzione sarebbe stata del tutto plausibile in sede di redazione della norma ed è del tutto auspicabile de iure condendo, ma non è proponibile nel testo attuale in quanto il comma 54 non consente la scelta di altri regimi patrimoniali che quindi non possono essere introdotti nel contesto delle modifiche del regime prescelto.
Naturalmente non è escluso che la prassi e magari la giurisprudenza – se non dovesse pensarci il legislatore – possano orientarsi per una interpretazione diversa consentendo alle parti, come sarebbe del tutto ragionevole, di modificare il regime della comunione in quello della comunione convenzionale o in quello della separazione.
Stando al dato letterale del comma 54 si potrebbe ritenere che i conviventi possano modificare nel corso della convivenza soltanto il regime patrimoniale e non le modalità di contribuzione. Si tratta, però, di una interpretazione letterale irragionevole dal momento che non vi sono ragioni plausibili che possano rendere immodificabili le modalità di contribuzione.
La modificabilità di tutti i diversi punti del contratto di convivenza appare pienamente ammissibile dando all’espressione “il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato…” il significato di “l’assetto patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato…”.
Naturalmente, come precisa lo stesso comma 54, ogni modifica del regime e dell’asseto scelto originariamente dovrà anche essere comunicata all’anagrafe dal professionista che assiste le parti nella modifica del regime e dell’assetto.
Pertanto si può evidenziare un principio generale secondo cui sia il contratto che i singoli punti di esso sono sempre modificabili (per quanto concerne il regime nei liniti di cui si è detto) e devono essere sempre comunicati all’anagrafe per l’iscrizione a margine delle schede individuali e di famiglia.
8) Il trattamento dei dati personali
Molto opportuna appare la previsione contenuta nel comma 55 secondo cui il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.
Ugualmente i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire, in alcun contesto nel quale tale certificazione dovesse essere richiesta, elemento o causa di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
Spetterà al Ministero dell’Interno, quale autorità preposta all’organizzazione dei servizi anagrafici, dare istruzioni per il rispetto di queste disposizioni.
IV La nullità e la sospensione dell’efficacia del contratto di convivenza
comma 56
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
1) Inopponibilità di termini e condizioni
Il comma 56 vieta l’apposizione di termini o condizioni al contratto di convivenza.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (viziatur sed non vitiat). La nullità colpisce in altre parole solo i termini e le finale al contratto di convivenza.
È evidente che essendo consentita la risoluzione del contratto di convivenza (non solo per accordo delle parti ma anche per recesso unilaterale) a tale contratto è implicitamente condizioni aggiunte. Pertanto non sarà ammissibile l’apposizione di un termine
apposto il termine risolutivo dell’eventuale scioglimento dell’impegno dei conviventi.
In altre parole, come per il matrimonio, non vale alcun principio di indissolubilità né della convivenza di fatto né, tanto meno, degli accordi di convivenza.
2) Le cause di nullità del contrato di convivenza
Il comma 57 della legge enumera le cause di nullità insanabile del contratto di convivenza. Nullità che può essere, perciò, fatta valere da chiunque vi abbia interesse. La precisazione (superflua) che la nullità è insanabile vuol dire sostanzialmente che la nullità non è suscettibile di convalida (art. 1423 c.c. dove si precisa tuttavia che è la possibilità di convalida che il legislatore deve indicare, non il contrario).
Anche le altre ipotesi – di cui si è sopra parlato – di nullità del contratto di convivenza per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico sono insanabili.
Comporta che il professionista debba fare particolare attenzione per evitare non solo il rischio della nullità in sé – e, in relazione alla retroattività della dichiarazione di nullità, della ripetibilità delle eventuali prestazioni adempiute in esecuzione di tale contratto – ma anche della insanabilità del contratto nullo. Il contratto di convivenza nullo quindi non può essere sanato ma può essere solo stipulato di nuovo.
La prima causa di nullità specifica (lettera a) è costituita dal fatto che il contratto sia stato stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di una unione civile da parte di uno dei due stipulanti. Su pensi al caso in cui uno dei due conviventi risulti sposato con altra persona o parte di una unione civile con altra persona.
Ugualmente nullo è il contratto di convivenza stipulato da chi sia parte o ancora parte di un altro contratto di convivenza.
Come si è visto il comma 36 della legge esclude l’applicazione delle disposizioni sulla convivenza di fatto nel caso in cui le persone cui essa si riferisce siano parenti o affini tra di loro ovvero unite da un vincolo adottivo, unite in matrimonio o da una unione civile.
Costituisce pertanto conseguenza di questo principio il fatto che il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra tali persone sia considerato nullo.
Partner di una convivenza di fatto non può essere, ugualmente (comma 36), un soggetto minore di età. Pertanto l’ipotesi della nullità del contratto stipulato da un minore di età (lettera c del comma 57) è frutto di un refuso normativo (legato al fatto che in precedenti disegni di legge non si faceva cenno al requisito della maggiore età ed anzi si riteneva che la convivenza di due minori potesse essere autorizzata dal tribunale per i minorenni). I minori di età non possono essere parti di una convivenza, e quindi di contrato di convivenza, neanche con l’autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Ulteriore ipotesi di nullità è il contratto di convivenza concluso da una coppia di cui anche solo uno dei partners sia interdetto (lettera d) o condannata per omicidio consumato in danno del coniuge del proprio partner ai sensi dell’art. 88 c.c. (lettera e).
3) La sospensione dell’efficacia del contratto
Nelle ultime due ipotesi cui si è fatto riferimento (interdizione e condanna penale) – ai sensi del comma 58 – gli effetti del contratto di convivenza eventualmente stipulato prima di tali avvenimenti restano sospesi (e non possono quindi trovare applicazione) in pendenza del procedimento di interdizione ovvero dal rinvio a giudizio o di eventuale misura cautelare per il delitto di cui all’art. 88 c.c. fino alla sentenza di proscioglimento.
L’ipotesi della sospensione del regime patrimoniale (che è uno dei due contenuti del contratto di convivenza) non è espressamente disciplinata nemmeno per i coniugi in comunione.
La disposizione prevista dalla nuova legge per i conviventi comporta per esempio che in caso di procedimento di interdizione di uno dei due conviventi in comunione dei beni, l’eventuale acquisto compiuto insieme o separatamente resta di proprietà del convivente acquirente o di quello non soggetto al procedimento di interdizione, finché non si concluda il procedimento di interdizione. Ove l’interdizione non venisse dichiarata si verificherà l’effetto comunione con decorrenza dalla data dell’acquisto. Ove invece venisse dichiarata l’effetto non si verifica nei confronti del convivente interdetto.
Non pare possibile, non essendo stata espressamente prevista, l’estensione della disposizione del comma 58 all’amministrazione di sostegno.
V La risoluzione del contratto di convivenza
comma 59
Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
1) Le ipotesi di risoluzione del contratto di convivenza
Il comma 59 della legge prevede le quattro ipotesi di risoluzione del contratto di convivenza (accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile anche di uno dei due partners, morte di uno dei contraenti). Il termine “risoluzione” ben si attaglia a tutte le ipotesi.
La “risoluzione del contratto” si accompagna in genere alla “cessazione” della convivenza che si verifica quando vengono meno i presupposti che l’hanno determinata e quindi nei casi in cui per iniziativa congiunta o di uno dei due conviventi si interrompe quel legame affettivo di coppia che costituisce l’essenza della convivenza di fatto. In tal caso – salvo quanto si dirà in ordine agli obblighi dei professionisti introdotti dalla nuova legge – il convivente che recede e si allontana farà registrare all’anagrafe il cambio di residenza (art. 10 del regolamento anagrafico dove si prevede che le mutazioni anagrafiche avvengono in primo luogo per necessaria iniziativa degli interessati). Negli altri casi (morte, matrimonio o unione civile) vengono meno automaticamente i presupposti legali e gli effetti anagrafici si determineranno comunque anche per iniziativa d’ufficio (sempre l’art. 10 del regolamento anagrafico prevede che le mutazioni avvengono d’ufficio in seguito alle comunicazioni di stato civile anche ove gli interessati non si attivino per farlo).
La legge, in ogni caso, si disinteressa della cessazione in sé della convivenza salvo quando vi siano figli minori in cui troveranno applicazione le norme dettate dal codice civile sulla responsabilità genitoriale per la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento ove le parti o una di esse intendano rivolgersi al tribunale (art. 337 bis e seguenti del codice civile).
Quello che il legislatore ha previsto, invece, sono i riflessi della cessazione della convivenza sul contratto di convivenza.
A voler essere precisi, non tutte le ipotesi di risoluzione del contratto presuppongono necessariamente lo scioglimento, cioè la cessazione, della convivenza, anche se il legislatore le tratta ragionevolmente come conseguenza della scissione del rapporto di convivenza. Per esempio l’accordo delle parti di risolvere un contratto di convivenza potrebbe anche essere determinato dalla volontà dei partners di sciogliersi solo dai vincoli di natura patrimoniale ma non da quelli affettivi, magari in vista di una riflessione per un diverso contratto di convivenza. In ogni caso è certamente vero che essendo il contratto di convivenza la cornice che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi, ove i partners non intendano procedere direttamente ad una modifica dell’assetto patrimoniale, la risoluzione del contratto consegue per lo più alla volontà di separazione della vita in comune.
Anche la risoluzione del contratto di convivenza andrà annotata all’anagrafe. Gli adempimenti verranno curati dalle parti se la risoluzione avviene per accordo delle parti o per matrimonio o unione civile, mentre saranno curati dal professionista se avviene per recesso unilaterale o per morte di uno dei contraenti.
2) La risoluzione per accordo delle parti
Ad ognuna delle quattro ipotesi corrispondono modalità per così dire esecutive diversificate.
La risoluzione per accordo delle parti e quella per recesso unilaterale devono essere redatte nelle stesse forme di cui al comma 51 e quindi con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che dovrà trasmettere entro i successivi dieci giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’annotazione all’anagrafe di cui si è già parlato.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di divisione.
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
3) Il recesso unilaterale
Di tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, il recesso unilaterale è quella che richiede un maggiore approfondimento essendo evidente che la scissione della vita di coppia – che inevitabilmente consegue alla risoluzione del contratto – determinata dalla volontà di uno dei due conviventi è quella che può offrire ragioni di maggiore problematicità, analogamente a quanto avviene nella separazione coniugale.
In effetti il contratto di convivenza è un vero e proprio contratto e la previsione del recesso unilaterale ha natura eccezionale, essendo prevista appunto nei soli casi, quali appunto quello in questione, dei contratti che hanno esecuzione continuata (art. 1373, secondo comma c.c.).
Si deve notare che il legislatore non ha disciplinato la separazione dei conviventi ma soltanto la risoluzione congiunta o il recesso unilaterale del contratto di convivenza.
Con ciò lasciando intendere, come si è detto sopra, che la legge si disinteressa delle modalità con cui si verifica la scissione della vita di coppia (salvo in presenza di figli). E poiché il recesso è l’atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale (in deroga al principio sancito dall’art. 1372 c.c. secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge) resta assodato che ciò che alla legge interessa sono soltanto le modalità con cui cessano le obbligazioni che i conviventi hanno regolamentato nel contratto di convivenza. Le altre obbligazioni patrimoniali – nello specifico quelle relative alle obbligazioni di mantenimento o alimentari – conseguono ex lege alla cessazione della convivenza e quando anche fossero state regolamentate dalle parti attraverso un “accordo tra conviventi” non potrebbero mai derogare alle disposizioni di natura indisponibile contenute nel comma 65 che sarà più oltre esaminato.
Ora se si considera che il contratto di convivenza può introdurre il regime della comunione dei beni ne deriva che una delle parti può sciogliere con efficacia immediata la comunione semplicemente recedendo dal contratto. Il recesso avrà quindi l’effetto di sciogliere la comunione e di produrre l’immediata operatività della comunione de residuo: effetto che nel regime coniugale della comunione legale si verifica solo al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Il recesso si presta quindi anche come possibile occasione di strumentalizzazioni e questo renderà il regime della comunione oggettivamente poco appetibile come regime patrimoniale dei conviventi.
Anche la risoluzione per recesso unilaterale deve essere redatta nelle stesse forme di cui al comma 51 e quindi con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che dovrà trasmettere entro i successivi dieci giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’annotazione all’anagrafe di cui si è già parlato. D’altro lato è pacifico che, laddove il recesso si riferisca ad un negozio qualificato da un formalismo ad substantiam, come appunto la forma esaminata del contratto di convivenza, anche la dichiarazione debba rivestire la stessa forma, dovendo sottostare alle medesime garanzie formali prescritte per la costituzione del rapporto contrattuale alla cui risoluzione il recesso stesso è preordinato (Cass. civ. Sez. III, 18 febbraio 1994, n. 1609 20).
La seconda parte del comma 61 prevede che caso di recesso la dichiarazione unilaterale di uno dei conviventi oltre ad essere trasmessa al Comune di residenza dei conviventi deve anche essere notificata a cura del notaio o dell’avvocato all’altro contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto e, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente (che ne sia proprietario o locatario), a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

20 Cass. civ. Sez. III, 18 febbraio 1994, n. 1609 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). Nei contratti formali le cause modificative o estintive del rapporto debbono risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono. Conseguentemente, l’accordo solutorio e la dichiarazione di recesso debbono rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto preliminare. Il recesso, inoltre, può essere esercitato solo dal rappresentante munito di procura generale o speciale espressamente conferita a tal fine, trattandosi di atto negoziale da valere agli effetti sostanziali della permanenza del contratto cui si riferisce. La legge non indica il termine entro cui il notaio o l’avvocato devono notificare all’altro contraente la decisione di recesso ma è ragionevole pensare che ciò debba avvenire al più presto e comunque nello termine di dieci giorni previsto per l’invio dell’atto all’anagrafe del Comune di residenza dei contraenti per le iscrizioni previste.
La disciplina generale del recesso è prevista dall’art. 1373 del codice civile il cui secondo comma prevede che nei contratti ad esecuzione continuata – come certamente va qualificato anche il contratto di convivenza – la facoltà di recesso può essere sempre esercitata. Ciò in sintonia con il principio generale che la facoltà di recedere da un contratto deve essere necessariamente pattuita o prevista dalla legge.
Il recesso consiste in un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo le regole proprie degli atti unilaterali ex art. 1334 del codice civile. Ed è anche per questo, appunto, che il notaio o l’avvocato devono notificare l’atto di recesso da essi formato all’altra parte.
Per quanto attiene alla forma dell’atto, l’art. 1373 c.c. non richiede alcuna formula sacramentale: tuttavia, giacché trattasi di facoltà attribuita ad uno o ad entrambi i contraenti derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere “deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto” (Cass. civ. Sez. II, 26 novembre 1987, n. 8776 21).
Il diritto di recesso, che in genere non può essere svincolato da un termine preciso o, quanto meno, sicuramente determinabile, in assenza del quale l’efficacia del contratto resterebbe indefinitamente subordinata all’arbitrio della parte è, invece, in questo caso di contratto ad esecuzione continuata esercitabile finché dura la convivenza e, come detto a commento del comma 56 (a mente del quale “Il contratto, di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione”) non può essere né vietato, ancorché per accordo tra le parti, né condizionato dall’apposizione di alcun termine. Né le parti possono prevedere nel regolamento contrattuale un corrispettivo (la cosiddetta multa penitenziale) per il diritto di recesso.
Naturalmente in base all’art. 1373 c.c. “il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione”.
In ogni caso, il recesso, di regola, non ha effetto retroattivo, ma produce la sua efficacia ex nunc e diviene irrevocabile nel momento in cui viene esercitato e divenuto produttivo di effetti e una riviviscenza del contenuto del contratto di convivenza potrà avvenire solo attraverso la rinnovazione del contratto.
È intuitivo che nessuna indagine può essere ammessa sulla plausibilità del recesso unilaterale non essendo ammissibile nessun condizionamento e nessuna limitazione o tanto meno la previsione di una penale.
Il diritto di recesso è pieno e può essere esercitato in ogni tempo.
4) Recesso e conseguenze sull’abitazione familiare
Come si è visto la seconda parte del comma 61 prevede testualmente che nel caso in cui l’abitazione familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente (che ne sia per esempio proprietario o locatario o comodatario), la dichiarazione di recesso “a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione”. In tale significato avere la disponibilità esclusiva significa quindi essere titolari di una posizione giuridica di cui non è titolare l’altro convivente.
A differenza però di quanto avviene in caso di morte del convivente proprietario (in cui il convivente superstite ha diritto di rimanere nell’abitazione familiare per il periodo previsto nel comma 42) in caso di recesso non vi è nessuna riserva di abitazione a favore dell’altro convivente. Naturalmente ove vi siano figli comuni minori o maggiorenni non autosufficienti il convivente con il quale i figli rimangono domiciliati avrà diritto a rimanere nell’abitazione come assegnatario (con una conversione legislativa quindi della decisone di Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404 22), impregiudicati i diritti dell’eventuale locatore o dell’eventuale comodante.
Desta perplessità – e francamente appare irragionevole – l’indicazione che l’indicazione del termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione debba essere necessariamente contenuta a pena di nullità nella dichiarazione di recesso. Se manca l’indicazione di tale termine quindi, la dichiarazione di recesso sarebbe nulla. Il che sembrerebbe escludere che il convivente proprietario della casa di abitazione o che ne abbia comunque la
21 Cass. civ. Sez. II, 26 novembre 1987, n. 8776 (Pluris, Wolters Kluwer Italia). La clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recesso ex art. 1373 c. c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito secondo cui le parti non avevano in concreto inteso stabilire un recesso ex art. 1373 c. c., ma una penale per il caso di inadempimento).
22 Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404 (Giur. It., 1988, I,1, 1627 nota di TRABUCCHI) E’ costituzionalmente illegittimo – in riferimento agli art. 2 e 3 cost. – l’art. 6, l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza more uxorio a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
disponibilità possa per esempio decidere (magari per un accordo tra i conviventi) che l’altro rimanga nell’abitazione. Ora, se questo è plausibile in caso di proprietà, altrettanto non lo sarebbe in caso di locazione o di comodato (ove l’accordo non potrebbe certamente avere effetti verso i terzi proprietari dell’immobile). Pertanto la norma non può che essere interpretata nel senso che ove il convivente che recede dal contratto (e quindi che pone fine in sostanza alla convivenza) è proprietario potrebbe non indicare all’altro il termine per il rilascio (ma ove volesse farlo lo deve fare a pena di nullità nella dichiarazione di recesso); mentre nell’ipotesi in cui sia locatario o comodatario avrebbe l’obbligo di indicare tale termine. In altre parole in caso di recedente proprietario l’indicazione del termine per il rilascio è obbligatorio a pena di nullità solo se il recedente intende che l’altro convivente lasci l’abitazione.
Altro elemento di perplessità è “il termine non inferiore a novanta giorni” – e cioè di almeno novanta giorni – e quindi il termine indicato può essere superiore a novanta giorni. Il che, in caso di recedente locatario o comodatario, potrebbe comportare una eccessiva penalizzazione per il locatore o per il comodante. In ogni caso sia il locatore che il comodante mantengono pienamente la titolarità dei diritti che la legge loro riconosce.
La questione che anche si deve affrontare è che cosa avviene se tra i conviventi non c’è stata stipulazione di alcun contratto di convivenza. In tal caso non vi sarà recesso da alcun contratto ma solo la decisione di interrompere la convivenza. In questo caso si potrebbe ritenere che non vi possa essere per l’altro convivente un trattamento deteriore e che quindi la disposizione debba valere anche in questa ipotesi.
Come si è già detto il comma 42 per il caso di morte del convivente proprietario dell’abitazione familiare richiama l’art. 337-sexies c.c. prevedendone l’applicazione in caso di figli comuni; e quindi richiama anche la parte in cui la norma dispone che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”. Viceversa per il caso di recesso unilaterale (dal contratto di convivenza o dalla convivenza in sé)
5) La risoluzione in seguito a matrimonio o unione civile di uno dei conviventi
Nel caso di matrimonio o unione civile tra uno dei conviventi ed altra persona si determina la risoluzione ex lege del contratto di convivenza. In tal caso il convivente che con tale atto determina la risoluzione del contratto deve notificare all’altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile. Questo è l’unico atto formale che la legge prevede e il notaio avrà l’obbligo di conservare l’atto in questione inviatogli. Non è previsto alcun ulteriore obbligo e quindi il notaio non dovrà trasmettere nulla all’anagrafe del Comune di residenza che d’altra parte avrà cognizione diretta del matrimonio o dell’unione civile.
6) La morte di uno dei conviventi
Nel caso di morte di uno dei contraenti, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio o all’avvocato che ha proceduto alla redazione del contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
VI Contratti di convivenza e diritto internazionale privato
comma 64
Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). — 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».
Con una norma di chiusura piuttosto affrettata il legislatore – introducendo un apposito art. 30-bis nella legge 31 maggio 1995, n. 218 (sistema italiano di diritto internazionale privato) – prescrive l’applicabilità della legge comune dei contraenti ai contratti di convivenza; in difetto di cittadinanza comune troverà applicazione la legge del luogo in cui è stata registrata la convivenza.
La norma riproduce sostanzialmente le disposizioni che regolano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi dichiarando applicabile la legge comune o, in caso di diversa cittadinanza, quella di registrazione della convivenza che dovrebbe coincidere con quella del luogo di prevalente localizzazione della vita di coppia.
Non viene riproposta – e non è chiaro come mai – la possibile del tutto ragionevole opzione per iscritto della legge di cui almeno uno dei conviventi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (come per i coniugi è previsto nell’art. 30, primo comma, seconda parte della legge 218/1995).
Tuttavia in deroga ai criteri sopra indicati, ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia. Con la conseguenza che i cittadini italiani vedranno sempre riconosciuta l’applicazione della legge italiana ai rispettivi contratti di convivenza.
VII I contratti tra conviventi
Come si è detto i “contratti di convivenza” disciplinati dal comma 50 al comma 60 dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, non esauriscono il possibile oggetto della negozialità tra conviventi.
Continueranno ad essere possibili tutti quegli accordi che, sia pure senza la garanzia in sé dell’opponibilità erga omnes assicurata dalla iscrizione all’anagrafe dei “contratti di convivenza”, possono consentire ai conviventi nei loro reciproci rapporti di costituire e regolare un rapporto giuridico patrimoniale teso a salvaguardare l’esistenza di quei doveri morali e sociali costitutivi dello statuto primario della famiglia di fatto.
Evidentemente anche per i “contratti tra conviventi” le parti possono plausibilmente porsi il problema della stabilità dell’accordo e della sua efficacia erga omnes e pertanto sarà sempre possibile – ed è di fatto quasi sempre l’obiettivo principale di tali accordi – l’individuazione di strumenti che possono assicurare questi effetti (come per esempio la trascrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.).
La nuova legge non vieta questi accordi, Né però li richiama. D’altro lato il legislatore non potrebbe certo disconoscere il pieno dispiegarsi dell’autonomia privata in campo patrimoniale anche all’interno della convivenza di fatto. E ne è la prova proprio la disciplina introdotta sui contratti di convivenza.
Si tratterà per lo più di accordi relativi all’assunzione di reciproci impegni di natura patrimoniale per il periodo della convivenza, ulteriori per esempio a quelli contenuti nell’eventuale contratto di convivenza, ma anche in vista dell’eventuale scissione della coppia.
a) accordi integrativi del contratto di convivenza
Come si è detto, gli accordi relativi alle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e relativi alla scelta del regime di comunione dei beni possono essere assunti, con la forza della opponibilità ai terzi, attraverso il contratto di convivenza, ma al di fuori di tale contesto ogni altro accordo sarà possibile (con validità anche solo tra le parti) a condizione che non costituiscano una deroga in peius alla disciplina legale nella nuova legge.
b) accordi in vista della cessazione della convivenza
Con specifico riguardo, poi, agli accordi economici in vista della scissione della convivenza saranno possibili accordi che non si pongano in contrasto naturalmente con i diritti assicurati ai conviventi dal comma 65 che appare destinato ora a costituire il modello legale minimo di “obbligazione alimentare” tra conviventi, inderogabile dalle parti.
Si ricorda che la definizione dei conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” conferma l’esistenza di veri e propri doveri di solidarietà reciproca tra conviventi e quindi il regime della irripetibilità ex art. 2034 c.c. degli apporti legati a tale solidarietà.

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ

Di Gianfranco Dosi
I Il quadro giuridico
Dei 14 titoli di cui si compone il primo libro del codice civile, l’itero titolo VII è dedicato alla filiazio¬ne ed è stato in gran parte modificato con la legge di riforma della filiazione (Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154). Il capo V del titolo sulla filiazione si occupa dell’azione dichiarativa della paternità e della maternità, cioè dei casi in cui per iniziativa dell’interessato o, se minore di età, del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, è promossa la procedura specifica prevista per dichiarare lo status genitoriale.
Si tratta di una tipica azione di stato, di competenza del tribunale ordinario (art. 9, secondo comma c.p.c.) anche nel caso in cui l’azione sia promossa nell’interesse di un minore di età (art. 38 disp. 2 att. c.c.). Si applica il rito a cognizione ordinaria. Trattandosi di procedura in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 72 c.p.c. “Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio… nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone…”) il tribunale giudica in composizione collegiale (art. 50-bis c.p.c. “Il tribunale giudica in composizione collegia¬le… nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero…”).
Già prima delle riforme introdotte nel 2012 e nel 2013 la materia era stata oggetto di una radicale trasformazione ad opera di Corte costituzionale 10 febbraio 2006, n. 50 che aveva dichiarato illegittimo l’art. 274 c.c. dove si prevedeva una fase preliminare di ammissibilità dell’azione che – concludendosi con un provvedimento appellabile e poi ricorribile per cassazione – costituiva una delle principali ragioni della estrema dilatazione dei tempi della causa. Nella sentenza si parla di manifesta irragionevolezza di una normativa “che si risolve in un grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., e ciò, per giunta, in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica”.
Grazie a questo importante intervento della Corte costituzionale e grazie anche ad alcune significa¬tive decisioni della giurisprudenza di cui si parlerà, il procedimento si presenta oggi più in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Inoltre la plausibilità scientifica dei test genetici ha reso del tutto inutili in questi procedimenti altre prove, accelerando ulteriormente i tempi delle cause che, se non fosse per i lunghi tempi della giustizia, potrebbero durare pochissimo tempo.
Le norme di riferimento del codice civile, dopo l’intervento della Corte costituzionale del 2006 e dopo le riforme del 2012 e 2013, sono pochissime.
La morma principale è l’art. 269 che indica il contenuto dell’azione.
Art. 269 (Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità)
La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
I principi che si ricavano da questa norma sono sostanzialmente due.
Il primo è che l’azione con la quale si chiede l’accertamento in sede giudiziale della genitorialità è ammessa in tutti i casi in cui il riconoscimento di un figlio è previsto come possibile dalla legge. Perciò anche nell’ipotesi in cui il genitore che intenda effettuarlo era al momento del concepimento unito in matrimonio con altra persona (art. 250 c.c.) ed anche nell’ipotesi in cui il figlio sia nato da relazione incestuosa (art. 251 c.c. che prevede comunque in questo caso una previa autorizzazio¬ne giudiziaria), ma non quando il genitore ha meno di sedici anni (art. 250, ultimo comma c.c.) o nel caso in cui il figlio da riconoscere abbia già uno status di figlio (nato nel matrimonio) o di figlio nato fuori dal matrimonio riconosciuto da entrambi i genitori) (art. 253 c.c.).
l secondo principio espresso nell’art. 269 c.c. – in conformità a quanto prevede l’ultimo comma dell’art. 30 della Costituzione (“La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”) – è che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ma che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.
II La legittimazione attiva
L’individuazione – operata dagli articoli 270 e 273 del codice1
1 Art. 270 (Legittimazione attiva e termine)
L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte.
L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Si applica l’articolo 245.
Art. 273 (Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto)
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell’in¬teresse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice. – di chi è legittimato ad iniziare la cau¬sa di accertamento giudiziale della paternità o della paternità è tassativa. Nessun soggetto diverso da quelli indicati ha legittimazione attiva. Non ha, in particolare legittimazione attiva, il Pubblico ministero che nel sistema della filiazione acquisisce un potere (non di azione) ma di sollecitazione della nomina di un curatore speciale finalizzata all’eliminazione di status difformi dal vero (discono¬scimento e impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità) o alla prosecuzione dell’azione di riconoscimento in caso di morte del figlio e di incapacità dei discendenti.
a) Il figlio
È legittimato in primo luogo il figlio. L’azione è imprescrittibile e può quindi essere promossa dal figlio in ogni tempo.
Più volte è stata affermata in giurisprudenza la manifesta infondatezza della questione di legitti¬mità costituzionale dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità proposta dal figlio e nella parte perciò in cui sacrificherebbe il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo (Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960; Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2016, n. 24292).
Si afferma in queste decisioni che l’imprescrittibilità, nei riguardi del figlio, della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, è espressione del diritto della persona, costituzionalmente rilevante, alla propria identità, e quindi al conseguimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica.
b) I discendenti del figlio morto
In caso di morte del figlio l’azione può essere promossa dai suoi discendenti (figli ma anche i nipoti in quanto la legge non parla di discendenti prossimi come fa per esempio l’art. 433 c.c. che indica gli obbligati agli alimenti), anche soltanto da uno, entro il termine di decadenza di due anni dalla morte, mentre se l’azione era già stata iniziata i suoi discendenti possono sempre proseguirla.
Dal richiamo che nell’art. 270 viene fatto all’art. 245 si ricava che se i discendenti si trovano in sta¬to di incapacità, può essere nominato dal presidente del tribunale ordinario (art. 80 c.p.c. e art. 38 disp. att.c.c.) un curatore speciale (su iniziativa del genitore o del tutore o del pubblico ministero) affinché venga iniziata o proseguita l’azione.
c) Il genitore esercente la responsabilità genitoriale (o il tutore) in sostituzione del fi¬glio minore
Come previsto nell’art. 273 c.c. l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la respon¬sabilità genitoriale.
Si tratta di una ipotesi di sostituzione processuale (ammessa dall’art. 101 c.p.c. 2
2 Art. 81 c.p.c. (Sostituzione processuale)
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. ) in quanto il genitore esercente la responsabilità genitoriale agisce in nome proprio per far valere un diritto del figlio (Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10131).
In passato Cass. civ. Sez. I, 29 settembre 1999, n. 10786 aveva ritenuto manifestamente in¬fondata la questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento agli art. 2 e 24 cost. nella parte in cui attribuisce al genitore la legittimazione ad agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità senza prevedere la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore e, in caso di inattività del sostituto processuale , la sospensione dei termini fino al raggiun¬gimento della maggiore età del sostituito; in quanto “l’interesse del minore risulta adeguatamente protetto, nel caso di promovimento dell’azione da parte del genitore attraverso la verifica della sua rispondenza a quell’interesse demandata al giudice (a seguito della sentenza della Corte cost. n. 341 del 1990), nel caso contrario con la possibilità per il figlio, una volta divenuto maggiorenne, di promuovere l’azione, per lui imprescrittibile ai sensi dell’art. 270 c.c”.
Se il figlio minore ha un tutore (nominato se il genitore è morto o non può esercitare la responsa¬bilità genitoriale, ovvero ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184) sarà il tutore che può iniziare l’azione, ma ha l’onere di chiedere preventivamente l’autorizzazione del presidente del tribunale ordinario (art. 80 c.p.c. e art. 38 disp. att. c.c.), il quale può anche no¬minare un curatore speciale ove ritenga che possa esserci un conflitto di interessi tra il figlio e il tutore stesso.
In passato Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341 aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 273 nella parte in cui non estende al genitore la necessità dell’autorizzazio¬ne del giudice, prevista per il tutore, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell’in¬teresse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire.
L’azione ha poi sempre necessità del consenso del minore quattordicenne, sia nel caso di azione che nel caso di prosecuzione (Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 781 ha precisato che il raggiungimento, da parte del minore, dell’età ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d’ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del pri¬mo genitore al riconoscimento da parte dell’altro e, in difetto, dell’intervento del giudice).
d) Il tutore in caso di interdizione dell’interessato
Anche nel caso in cui l’interessato maggiorenne sia interdetto, legittimato all’azione è il tutore sempre previa autorizzazione del tribunale.
Anche in questo caso il tutore è un sostituto processuale dell’incapace.
III La legittimazione passiva
Ai sensi del primo comma dell’art. art. 276 c.c. “la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”.
Il testo della norma è stato riformato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
In precedenza, sulla base del previgente testo della disposizione (“La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi”) era stato dibattuto in giurisprudenza il problema se fosse ammissibile, in caso di mancanza di eredi, promuovere ugualmente l’azione richiedendo la nomina di un curatore speciale quale contraddittore legittimato passivo. La Corte costituzionale aveva più volte escluso l’ammissibilità della questione affermando che si trattava di un problema di spettanza del legislatore (Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 278; Corte cost. 20 marzo 2009, n. 80; Corte cost. 20 novembre 2008, n. 379; Corte cost. 21 dicembre 2007, n. 450; Corte cost. 20 luglio 2007, n. 319).
La questione, come si è visto, è stata appunto risolta dal legislatore con il nuovo testo della di¬sposizione che, in caso di mancanza di eredi, consente ora di promuovere il giudizio nei confronti di un curatore nominato dal presidente del tribunale. Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2014, n. 19790 ha ritenuto applicabile il testo riformato dell’art. 276 applicabile anche ai giudizi pendenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
L’altro problema, pure molto dibattuto in passato, è quello di chi siano gli “eredi” legittimati pas¬sivamente. A questo problema ha dato una soluzione Cass. civ. Sez. Unite, 3 novembre 2005, n. 21287 ritenendo che la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, in caso di morte del presunto genitore, va proposta solo nei confronti dei suoi eredi diretti e immediati, quali legittimati passivi, mentre gli eredi degli eredi del presunto genitore, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, possono solo intervenire in giudizio. Il principio è stato poi ribadito successivamente (Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2014, n. 10783 dove si è fatto notare che, in ogni caso, la possibilità di promuovere oggi il giudizio nei confronti di un curatore speciale rende effettivamente la questione meno drammatica rispetto al passato quando la norma non contemplava questa possibilità).
Il capoverso dell’art. 276 prevede che “Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia inte¬resse”. Secondo Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355 questa disposizione configura una forma di intervento principale, ai sensi dell’art. 105, primo comma, c.p.c., e non un intervento meramente adesivo.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19603 la disposizione disciplina la posizione di soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all’accertamento della filiazione, quali potrebbero essere il coniuge ed i figli (legittimi) del presunto genitore, ai quali perciò è garantita la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, senza obbligo di essere citati in giudizio come contraddittori necessari.
IV Aspetti processuali
Come si è detto all’inizio, il giudizio di accertamento della paternità o della maternità costituisce una causa di stato soggetta al rito a cognizione ordinaria anche nel caso in cui sia promossa dal genitore nell’interesse del figlio minore ed è di competenza del tribunale ordinario (art. 38 disp. att. c.c.), in composizione collegiale essendo obbligatorio l’intervento del Pubblico ministero (art. 50 bis c.p.c).
La causa deve, quindi, essere introdotta, con citazione (da notificare anche al Pubblico ministe¬ro), secondo le regole ordinarie, nel luogo di residenza del convenuto (Cass. civ. Sez. Unite, 7 febbraio 1992, n. 1373; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11021; Trib. Milano, 26 giugno 2013).
Ove la causa venisse introdotta con ricorso, e trattata con il rito camerale, la parte che fa rilevare la nullità della sentenza per tale motivo ha l’onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che le sarebbe derivato dal rito pur erroneamente seguìto (Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 783).
Poiché l’intervento del Pubblico ministero è obbligatorio, la mancata trasmissione degli atti a quest’ultimo, anche in grado di appello, in modo che egli sia informato e messo in condizione di adottare le proprie determinazioni al riguardo, comporta la nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14896; Cass. civ. Sez. VI – 1, 4 settembre 2015, n. 17664; Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1997, n. 807). Tuttavia l’obbligatorietà dell’intervento del Pubbli¬co ministero non richiede la partecipazione del rappresentante di quell’ufficio alle varie udienze, essendo assicurata l’osservanza del precetto normativo ove egli sia stato ufficialmente informato dell’esistenza del procedimento, così da avere la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni. Il principio è stato ribadito più volte in connessione con molte ipotesi di giudizi in cui è previsto come obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (Cass. civ. Sez. I, 14 feb¬braio 2018, n. 3638; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 3708; Cass. civ. Sez. Unite, 7 ottobre 2010, n. 20773; Trib. Potenza, 16 novembre 2016 in un giudizio di accertamento della paternità).
La sentenza dichiarativa della paternità (la cui natura giuridica sarà approfondita più oltre) è ap¬pellabile e la decisione di appello è ricorribile per cassazione. Avendo il Pubblico ministero solo potere di intervento e non di azione è evidente che egli non può impugnare la sentenza dichia¬rativa della paternità. Infatti secondo i primi due commi dell’art. 72 c.p.c. il Pubblico ministero, che interviene nelle cause nelle quali ha potere di azione, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (potendo anche impugnare la sentenza), mentre negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70 (tra cui quello previsto nelle azioni di stato), può soltanto produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
V La valutazione dell’interesse del minore
Nel 1990 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 274 c.c. (che all’epoca prevedeva la fase di ammissibilità dell’azione giudiziaria della paternità) nella parte in cui non prevedeva da parte del tribunale (allora per i minorenni) una valutazione di conformità all’interesse del minore dell’a¬zione promossa dal genitore nell’interesse del figlio (Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341). Nella sentenza si affermava che il tribunale per i minorenni ha la funzione istituzionale di valutazione dell’interesse del minore anche nell’ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell’art. 250 cod. civ. allorché cioè il genitore che ha già riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell’altro giudicandolo non conveniente all’interesse del minore e si concludeva che “è pertanto costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 3 Cost. – l’art. 274, comma primo, del codice civile stesso, nella parte in cui, ove si tratti di minore, non prevede che l’azione di accertamento della paternità promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore”.
L’art. 274 c.c. prevedeva tra l’altro che “il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore… nominare un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio” con ciò lasciando intendere che la decisione del genitore di promuovere l’azione non necessariamente comportava la coincidenza tra tale decisione e l’interesse del minore, potendo il tribunale ritenere sussistente un conflitto di interessi e, appunto, nominare un curatore speciale al minore. Proprio in ragione di tale valutazione dell’interesse del minore nella fase di ammissibilità, attribuita al tribunale per i minorenni, la giurisprudenza ritenne anche non necessaria nella causa la nomina al minore di un curatore speciale (Cass. Civ. Sez. I, 29 settembre 1999, n. 10786).
Successivamente la Corte costituzionale dichiarò illegittima la fase preliminare di ammissibilità dell’azione (Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50) nella quale doveva essere valutato l’interesse del minore ma la questione della valutazione di tale interesse non restò ridimensionata. Infatti In questa sentenza la Corte precisava che “in presenza di una incostituzionalità che coinvolge il procedimento nella sua struttura e funzione, la circostanza che lo stesso abbia anche lo scopo di accertare l’interesse del minore non fa venire meno l’incostituzionalità stessa, né giustifica la per¬manenza nell’ordinamento del giudizio di ammissibilità con questo solo scopo. L’esigenza, infatti, che l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale risponda all’interesse del minore non viene certamente meno con la soppressione del giudizio di cui all’art. 274 del codice civile, ma potrà essere eventualmente delibata prima dell’accertamento della fondatezza dell’azione di merito”.
Con la riforma poi della filiazione (Legge 10 dicembre 2012 n. 219 e Decreto legislativo 28 dicem¬bre 2013, n. 154) tutte le azioni relative allo status filiationis, ivi compresa quella di accertamento giudiziale della paternità e della maternità, furono attribuite anche in caso di minore età dell’in¬teressato, alla competenza del tribunale ordinario e sembrò, quindi, oggettivamente appannato il riferimento all’interesse del minore (la cui valutazione era un compito precipuo del tribunale per i minorenni), anche in considerazione della sostanziale centralità che il nuovo sistema attribuiva al favor veritatis al quale appariva estranea ogni considerazione sull’interesse del minore.
Tuttavia la giurisprudenza nel suo complesso ha continuato a riferirsi alla valutazione dell’interesse del minore nelle azioni di status filiationis (relative non solo al disconoscimento e all’impugnazione di riconoscimento ma anche alle cause di accertamento giudiziale della paternità, sia pure riferi¬bili ratione temporis a vicende disciplinate dalla normativa precedente all’abolizione della fase di ammissibilità: per esempio Cass. civ. Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3935 (L’interesse umano e af¬fettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal Tri¬bunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all’azione); Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300 (La contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale).
Con riguardo alle azioni che eliminano lo status legale difforme da quello biologico si è così affer¬mato che “anche il quadro Europeo ed internazionale di tutela dei diritti dei minori evidenzia la centralità della valutazione dell’interesse del minore nell’adozione delle scelte che lo riguardano. Tale principio ha trovato la sua solenne affermazione dapprima nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione premi¬nente” (art. 3, paragrafo 1). Nella stessa direzione si pongono la Convenzione Europea sull’eser¬cizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098ª riunione dei delegati dei ministri. Infine, l’art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sancisce il principio per il quale “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente” (Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272 che, con sentenza interpretativa di rigetto, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’impugnazione del riconosci¬mento per difetto di veridicità nella parte in cui non consentirebbero la valutazione dell’interesse del minore alla caducazione dello status non corrispondete alla verità biologica.
Le stesse argomentazioni sono sostanzialmente riprese in Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617; Cass. civ. Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4020; Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5653, tutte anch’esse riferibili a casi di disconoscimento in cui si afferma che pur dovendosi rico¬noscere un accentuato favore dell’ordinamento per la conformità dello status alla realtà della pro¬creazione, va escluso che quello dell’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamen¬to, concludendosi che in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall’evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull’inter¬pretazione delle disposizioni da applicare.
Come si comprende queste decisioni pongono il problema della valutazione dell’interesse del mi¬nore nelle azioni con cui si elimina uno status difforme dal vero e non nelle cause con le quali si accerta e si dichiara uno status.
Ciononostante si deve concludere che nell’azione giudiziale della paternità o della maternità natu¬rale non può non farsi applicazione dei principi generali desumibili anche dalle richiamate norme convenzionali e sovranazionali che prevedono la necessaria valutazione dell’interesse del minore in tutti i giudizi che lo coinvolgono.
A tale proposito non può che richiamarsi quanto affermato in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2012, n. 15158; Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300; Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15101; Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11041) secondo cui può ravvisarsi la contrarietà all’interesse del minore solo nell’ipotesi di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero di una prova della sussistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicolo¬gico del minore e per la sua collocazione sociale; rischi che devono emergere da fatti obiettivi, desunti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Di talché, in assenza di essi, l’interesse del minore va, di norma, considerato sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano concretamente instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di quest’ultimo ad instau¬rarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto padre.
VI La prova della paternità e della maternità
a) La consulenza tecnica genetica
Le prove genetiche sono state negli ultimi decenni largamente utilizzate nelle azioni di accerta¬mento e disconoscimento della paternità. La loro affidabilità scientifica ha cominciato ad essere recepita in giurisprudenza fin dagli anni ottanta anche se alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità sono state – soprattutto in passato – inclini ad attribuire alle prove genetiche non un protagonismo decisionale in sé, ma soprattutto un valore confermativo delle prove raccolte in modo tradizionale3
3 Per un approfondimento ampio si rinvia alla voce PROVE GENETICHE . Fondamentale è stato il contributo della Corte costituzionale che, soprattutto con l’importante decisione Corte cost. 14 maggio 1999, n. 170 richiamava autorevolmente le “avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e l’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini”.
La giurisprudenza ha preso così sempre più consapevolezza dell’affidabilità delle prove genetiche che possono “fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità, anche quando le risultanze delle indagini consentono una valuta¬zione meramente probabilistica, attesa la natura probabilistica di tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche” (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13665).
Il giudizio di massima affidabilità viene ribadito costantemente anche dalla giurisprudenza di me¬rito (Trib. Roma Sez. I, 21 febbraio 2014) ed è stato affermato anche in sede penale con l’at¬tribuzione ai riscontri genetici del valore di prova e non solamente indiziario (Cass. pen. Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8434).
Si è così giunti gradualmente ad un cambio di prospettiva consistente nel considerare le prove scientifiche decisamente come prevalenti sulle altre.
La nuova impostazione si deve a Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266 che – richiamandosi ai “progressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione” – dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, comma 2, codice civile, nella parte in cui subordinava l’accesso alle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. Non è più necessaria, quindi, la prova dell’adulterio (secondo quanto prescriveva la norma del codice civile) per richiedere l’espletamento della CTU ematologica e genetica.
Questo lento cammino verso la piena fiducia probatoria delle prove scientifiche nell’accertamento e nel disconoscimento della paternità ha fatto emergere anche più chiaramente in giurisprudenza la consapevolezza circa la prevalenza, nel sistema della filiazione, del favor veritatis. Si può cer¬tamente ritenere che l’orientamento sulla piena fiducia probatoria delle prove scientifiche non sia altro che la conseguenza processuale della raggiunta consapevolezza sulla prevalenza del favor veritatis (Corte cost. 1 aprile 1982, n. 64 dove già si riconosceva espressamente che “la riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l’accento dal favor legitimitatis al favor veritatis”; Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134 dove si precisava che “negli ultimi decenni la coscienza collettiva si è ulteriormente evoluta nel senso di accordare maggiore rilevanza al rapporto effettivo di procreazione rispetto alla qualificazione giuridica della filiazione”; Corte cost. 22 aprile 1997, n. 112 dove si afferma, in riferimento all’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che l’autenticità (cioè la verità) del rapporto di filiazione costituisce l’essenza stessa dell’interesse del minore; Corte cost. 14 maggio 1999, n. 170 che, in relazione al termine dell’azione di disconoscimento ancorato alla conoscenza dei presupposti indicati nel codice civile, ha affermato che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato, attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima, l’impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al favor legitimitatis).
Proprio riallacciandosi al significato di queste pronunce sulla prevalenza del favor veritatis e sulla piena affidabilità scientifica degli esami genetici, la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) ha eliminato nelle azioni di accertamento e disconoscimento della paternità ogni impedimento all’accesso immediato alle prove ematologiche e genetiche e ogni tipizzazione delle ipotesi per intraprendere l’azione. Il nuovo art. 243-bis del codice civile (disconoscimento di paternità) afferma al secondo comma che “chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”. Il secon¬do comma dell’art. 269 (“dichiarazione giudiziale di paternità e maternità”) conferma sul versante della filiazione fuori dal matrimonio che “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. Affermazione legislativa – che la legge 219/2012 non ha modificato e che quindi già era molto chiara anche prima della riforma – che sconfessa quell’orientamento di una certa giurisprudenza, citato all’inizio, che è incline ad attribuire alle prove genetiche un valore non tanto in sé quanto confermativo delle prove raccolte in modo tradizionale. Orientamento sintomatico di una cultura scettica verso le prove genetiche che altro non sono se non prove come tutte le altre.
Nella direzione, quindi, della piena utilizzabilità della consulenza genetica, si afferma oggi in Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23290 che la consulenza in questione è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale. La natura decisiva della consulenza genetica è espressa anche in Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 2017, n. 15201.
Fondamentale resta l’impostazione richiamata da Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3479 e da Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 783 (confermativa della sentenza di merito che aveva accertato la paternità alla stregua dei risultati univoci della consulenza tecnica d’ufficio, senza am¬mettere, in quanto superflua, la prova per testi richiesta dalle altre parti) secondo le quali in sede di dichiarazione giudiziale di paternità, l’ammissione degli accertamenti genetici od immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, in forza del principio della libertà della prova, alla stregua del quale da un lato tutti i mezzi di prova hanno pari valore, dall’altro la loro scelta e valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
In Cass. civ. Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13880 si precisa che nei giudizi promossi per la dichia¬razione giudiziale di paternità naturale l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cosiddetta percepiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti ma di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova. Analoghi principi sono ribaditi spesso anche nella giurisprudenza di merito. Per esempio in Trib. Perugia, 11 gennaio 2016 si afferma che le prove genetiche sono prove in senso proprio, giacché l’attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell’attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza. In Trib. Messina Sez. I, 17 maggio 2017 si afferma che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è su¬bordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.
La maternità – come prescrive il terzo comma dell’art. 269 c.c. – è dimostrata provando la identi¬tà di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
Ricorda Trib. Messina Sez. I, 20 marzo 2017 che si ritiene comunemente che tale prova possa essere fornita per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre o della pretesa madre.
b) Il rifiuto di sottoporsi alla consulenza genetica
Essendo la prova genetica la prova principale per l’accertamento o il disconoscimento della filia¬zione biologica (ed anzi l’unica) in ragione dei risultati decisivi a cui può portare, non può destare meraviglia il comportamento di chi – interessato a contrastare l’azione – si rifiuta di sottoporvisi.
Il problema del rifiuto di sottoporsi alla prova genetica è stato uno dei primi a porsi in giurispru¬denza come dimostrano le numerose sentenze fin dagli anni Ottanta.
Il test genetico è un trattamento che nessuno può essere obbligato a subire, salvo quanto si dirà in ambito penale dove a seguito della legge 30 giugno 2009, n. 85 nel codice di procedura penale sono state inserite disposizioni ad hoc per l’adempimento coattivo peritale del test genetico e per il prelievo coattivo del DNA. In sede civile il rifiuto pertanto è pienamente legittimo.
Un primo, molto vasto, fronte di decisioni riguarda il rifiuto di sottoporsi all’esame genetico nelle cause di accertamento della paternità.
In passato Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 1985, n. 2739; Cass. civ. Sez. I, 2 dicembre 1985, n. 6015; Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2007, n. 16752 avevano già riconosciuto la facoltà della parte di sottrarsi ai prelievi necessari ma avevano ritenuto che il rifiuto può sempre essere valutato dal giudice del merito quale elemento di convincimento, ai sensi degli articoli 1164
4 Art. 116. (Valutazione delle prove)
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo. o 1185
5 Art. 118. (Ordine d’ispezione di persone e di cose)
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argo¬menti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500. , del codice di procedura civile i quali in sostanza prevedono che il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti.
Espressamente ed in senso analogo, sul presupposto che la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell’art. 269 c.c. con ogni mezzo, Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2944; Cass. civ. Sez. I, 25 febbraio 2002, n. 2749; Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9727 affermano che il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario e, in particolare, sul pretestuoso ed immotivato rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche.
Addirittura Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2006, n. 6694 ritiene che il giudice possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre. Analogamente ha deciso Cass. civ. Sez. I, 9 aprile 2009, n. 8733 secondo cui il comportamento processuale della parte può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.
Più di recente i principi sono stati ribaditi da Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7958 dove si afferma che la prova della fondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fuori dal matrimonio, non sussistendo un ordine gerarchico, può trarsi anche dal comportamento delle parti, e in particolare dal rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi alle prove genetiche, da valutarsi anche tenuto conto del contesto sociale e, globalmente, di tutte le circostanze del caso; da Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 novembre 2017, n. 26914 Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2017, n. 18626 e Cass. civ. Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 25675; Trib. Padova Sez. I, 6 marzo 2017; App. Messina Sez. I, 19 gennaio 2016 dove si legge in sostanza che nell’ambito del giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della liberà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in ordine all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una viola¬zione del diritto alla riservatezza, atteso che l’uso dei dati è rivolto solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; da Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23296 secondo cui l’accoglimento della domanda di dichiarazione della paternità può fondarsi, in fatto, anche soltanto sul rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematiche volte ad accertare le sue caratteristiche genetiche e la loro relazione con quelle del presunto fi¬glio; da Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 24444 in base alla quale il rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame del dna ai fini dell’accertamento della paternità non può essere qualificato come una presunzione desunta da una circostanza di fatto avente valore presuntivo, ma come uno elemento fattuale incidente sulla decisione finale, al pari di altre circostanze.
È stata ritenuta ammissibile da Trib. Milano 31 maggio 2016 l’azione cautelare, promossa dalla madre del concepito, per accedere a materiale biologico del convivente defunto, al fine di conser¬vare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di accertamento della paternità ex art. 269 cod. civ. L’azione può in particolare essere promossa dove, come nel caso di specie, il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione.
c) La consulenza genetica sul defunto
Allorché il genitore legale o il preteso genitore naturale sia deceduto l’espletamento della prova genetica richiede l’esumazione della salma in modo da operare il prelievo del materiale necessario alla consulenza genetica (a meno che non siano reperibili campioni genetici già estratti in vita sul defunto). Quello della prova genetica sul defunto è un problema ancora poco esplorato.
Il tema in dottrina è stato trattato da molti, osservandosi che nell’ordinamento italiano fa difetto una norma legislativa al riguardo.
Si ritiene in giurisprudenza (e nella prassi assolutamente corrente) che un’interpretazione della normativa sulla filiazione impone di riconoscere che in caso di morte dell’interessato il prelievo del DNA sul defunto sia pienamente ammissibile (Cass. civ. Sez. I, 21 aprile 1983, n. 2736 che non aveva ammesso la prova su cadavere, sul presupposto però che l’incertezza del suo esito costituisse motivo per escludere un esame che, nelle intenzioni dell’istante, era volto a contrastare un abbondante materiale istruttorio che già comprovava la sussistenza del rapporto di filiazione).
L’affermazione sul fatto che l’evoluzione degli strumenti di indagine sul DNA consente di effettuare accertamenti anche sul cadavere del presunto padre è stata fatta in una vicenda trattata da Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1997, n. 807 secondo cui l›evoluzione degli strumenti di indagine sul DNA consente pacificamente di effettuare accertamenti anche sul cadavere del presunto padre.
Afferma l’ammissibilità della prova genetica sul defunto nelle azioni di stato Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007 in cui si sostiene il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, e va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa; ne discende che, nel giudizio per l›accertamento della paternità naturale ex art. 269 cod. civ., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti sic et simpliciter sull›avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità.
Dal quadro legislativo vigente non risulta un diritto del coniuge o del convivente o dei parenti – anche nella loro posizione ereditaria – ad opporsi all’esame genetico sul defunto6
6 Per un approfondimento di questi aspetti cfr la voce PROVE GENETICHE . Un potere di opposizione ai prelievi finalizzati all’esame genetico non sussiste neanche dal punto di vista della normativa sulla protezione dei dati personali. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all’art. 90 consente il trattamento dei dati genetici nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilascia¬ta dal Garante per la protezione dei dati personali il quale nelle autorizzazioni generali finora rila¬sciate ha disposto che il trattamento dei dati genetici possa essere svolto per far valere o difendere un diritto in giudizio, purché di rango pari a quello dell’interessato (e tale è certamente il diritto relativo all’accertamento sulla filiazione) anche senza il consenso dell’interessato stesso, salvo che il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici, che in ogni caso non riguardano il trattamento effettuato per ragioni di giustizia ex art. 47, quale è il trattamento svolto in giudizio dal CTU. Perciò il trattamento dei dati genetici da parte del CTU cui è affidata la perizia genetica non soggiace – in forza della disciplina derogatoria dettata dallo stesso art. 47 – né ad obbligo di informativa e di consenso dell’interessato, né alla necessità di autorizzazione del Garante, né a notificazione a quest’ultimo, mentre soggiace ai principi generali di necessità, di pertinenza e non eccedenza, di correttezza e liceità, nonché agli altri principi di cui all’art. 11.
Correttamente quindi in giurisprudenza si è negato che il provvedimento giudiziale che, in sede di azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, dispone la CTU genetica su cadavere sia subordinato al consenso dei congiunti eredi del defunto (App. Catania, 21 luglio 2009).
Nel caso in cui all’opposizione degli eredi del convenuto (alla riesumazione finalizzata al test gene¬tico sul defunto stesso o, s’intende, al prelievo su di essi in caso di impossibilità di riesumazione, per esempio per cremazione del defunto) si dovesse attribuire qualche rilievo, il rifiuto ingiustifica¬to all’ordine del test consentirebbe sempre al giudice di valutare tale comportamento in conformità al principio generale di cui all’art. 116, comma 2°, c.p.c. e trarre un argomento di prova contro di essi ai sensi dell’art. 118 c.p.c.
d) Le dichiarazioni della madre
Come si è visto l’ultimo comma dell’art. 269 prevede che “La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costitui¬scono prova della paternità”.
Il che però non vuol dire che le dichiarazioni della madre unite ad altri elementi non possano con¬tribuire a fondare il convincimento del giudice.
In passato Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2006, n. 6694 aveva ritenuto che il giudice può certamente trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre
Più di recente secondo Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11874 nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Ugual¬mente secondo Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 12198 dove si ricorda da un lato ricorda che la madre può sempre intervenire nel processo instaurato dal figlio maggiorenne, e dall’altro che le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 cod. proc. civ., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l’apprezzamento ai fini della decisio¬ne, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 246 cod. proc. civ. secondo cui “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
VII Natura ed effetti della sentenza di accertamento della paternità
a) Natura dichiarativa ed effetti costitutivi della sentenza
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 277 c.c. (Effetti della sentenza) “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento” 7
7 Art. 277 (Effetti della sentenza)
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’edu¬cazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui. .
Proprio per questo motivo la giurisprudenza riconosce la natura dichiarativa della sentenza (che è, quindi, sentenza di accertamento) e quindi la decorrenza retroattiva degli effetti al momento della nascita (ex tunc). Si tratta degli stessi effetti retroattivi riconosciuti alla sentenza che dichiara per esempio la nullità. Viceversa se fosse attribuita alla sentenza natura costitutiva gli effetti decorre¬rebbero dalla data della sentenza (ex nunc). Il principio è stato sempre pacificamente riconosciuto (per citare solo le ultime Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960; Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. civ. Sez. I, 4 no¬vembre 2010, n. 22506; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575; Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24409; Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196 (e molte altre in precedenza). Tutte le decisioni in questione affermano in sostanza che l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio sorge con la nascita dello stesso, anche nell’ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. La sentenza dichiarativa della filiazione produce perciò gli effetti del riconoscimento e, pertanto, implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione, incluso quello del man¬tenimento, ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Anche la giurisprudenza di merito non si è mai discostata da questi principi (da ultimo Trib. Treviso Sez. I, 10 marzo 2017; Trib. Cassino, 15 giugno 2016; Trib. Napoli Sez. I, 18 settembre 2012; App. Bologna Sez. minori, 5 dicembre 2011; Trib. Trani, 27 settembre 2007; Trib. L’Aquila, 6 giugno 2007). La sentenza che dichiara la paternità, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti solo dal giu¬dicato. Si parla a tale proposito di effetti costitutivi, nel senso che prima del giudicato non possono realizzarsi gli effetti collegati alla pronuncia sullo status.
La sentenza di accertamento della filiazione potrà quindi essere trascritta nei registri di stato civile solo dopo il suo passaggio in giudicato. Il terzo comma dell’art. 48 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento di stato civile) prescrive, infatti, che “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell’atto di nascita”).
b) I provvedimenti conseguenziali connessi all’affidamento e al mantenimento
Alla dichiarazione della paternità conseguono evidentemente effetti in senso ampio connessi al rapporto genitori-figli nel campo personale, alimentare, economico, patrimoniale, successorio. Ef¬fetti che possono realizzarsi su richiesta dell’altro genitore (che abbia agito ex art. 273 c.c. in so¬stituzione e nell’interesse del figlio minore o dello stesso figlio maggiorenne (che abbia egli stesso agito in giudizio per la dichiarazione di paternità), in entrambi i casi anche nell’ipotesi in cui – es¬sendo defunto il presunto padre – siano stati convenuti in giudizio gli eredi di lui (art.276 c.c.)8
8 Per una panoramica approfondita degli effetti di natura patrimoniale e delle molteplici implicazioni processuali cfr la voce SENTENZA DICHIARATIVA DELLA PATERNITA’ .
Il secondo comma dell’art. 277 c.c. prescrive che “Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”. Questa norma consente quindi che domande di natura economi¬ca possano essere proposte e prese in considerazione insieme alle domande sullo status.
Per quanto concerne i possibili provvedimenti sull’affidamento (evidentemente del figlio minore di età), si tratta di una novità introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Per quanto concerne, invece, l’eventuale mantenimento, si tratta di due tipi di provvedimenti:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento futuro del figlio (in genere, ma non necessariamente, minore) da parte del genitore dichiarato tale dalla sentenza;
b) i provvedimenti relativi alla richiesta del genitore che ha agito in giudizio (in proprio) di rimborso pro quota delle spese di mantenimento sostenute per il figlio in passato.
Il diritto al rimborso (in sede di accertamento della paternità) delle spese sostenute dalla nascita dall’altro genitore dipende strettamente dalla circostanza – alla quale si riferiscono tutte le senten¬ze sopra richiamate – che gli effetti del riconoscimento, come si è detto, retroagiscono alla nascita. Secondo alcune decisioni si tratterebbe di un diritto di natura indennitaria da determinare anche in via equitativa (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657; Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2004, n. 11351).
Le differenti caratteristiche procedurali tra i due tipi di provvedimenti sono riconducibili alla cir¬costanza che mentre per l’affidamento e il mantenimento futuro il giudice ha un potere di ufficio, potendolo esercitare indipendentemente dalla domanda dell’altro genitore (Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2004, n. 13296), per i provvedimenti di rimborso pro quota delle spese sostenute in pas¬sato, è necessaria la domanda di parte (Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 2014, n. 11211).
Benché non indicato espressamente nell’art. 277 c.c. è considerata ammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni in relazione a quell’orientamento che ammette tale risarcimento in caso di mancato riconoscimento alla nascita (Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205; Cass. civ. Sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3079)9
9 cfr la voce RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSO RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO. .
c) La prescrizione dei diritti relativi al mantenimento e al rimborso delle spese pregresse sostenute da un genitore
Il diritto al mantenimento del figlio minore è un diritto indisponibile e quindi imprescrittibile (art. 2943, co. 2, c.c.) per tutto il corso della minore età. In caso pertanto di riconoscimento o di sen¬tenza dichiarativa della filiazione nel corso della minore età, la prescrizione (decennale, ex art. 2946 c.c.) comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.
Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in caso di riconoscimento o di sentenza dichia¬rativa della filiazione di figlio maggiore di età, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.) oppure di cinque anni se connesso ad una decisione che ne ha già riconosciuto la spet¬tanza periodica (art. 2948, n. 4, c.c.).
Il diritto al rimborso delle spese pregresse sostenute dall’altro genitore ha natura di diritto dispo¬nibile e pertanto sui prescrive nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni (art. 2946 c.c.).
In caso di accertamento giudiziario della filiazione i termini di prescrizione dei diritti relativi al man-tenimento, decorrono dalla data della dichiarazione giudiziale, e perciò dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status, trovandosi il figlio, precedentemente, nell’impossibilità giuridica di far valere i diritti dipendenti dallo status non ancora accertato; e questo in applicazione della regola generale contenuta nell’art. 2934 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Lo hanno affermato Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9059; Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986; Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328; Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124, precisando che in materia di mantenimen¬to del figlio (naturale), il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che se ne è occupato in via esclusiva, sarebbe azionabile dal momento della sentenza di accertamento della paternità, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale.
Questa conclusione viene espressamente riferita nelle sentenze sopra indicate alle (sole) domande di rimborso delle spese pregresse, ancorché anche i provvedimenti sull’affidamento e sul mante¬nimento futuro nel loro complesso possano considerarsi richiamate nel secondo comma dell’art. 277 c.c.
Dovendo necessariamente individuarsi un termine di decorrenza della prescrizione, questo orien¬tamento può dirsi giustificato, non essendoci altrimenti alcun termine iniziale certo di decorrenza del termine prescrizionale. Tuttavia questo non comporta – secondo quanto si dirà in materia di provvisoria esecuzione dei capi di condanna delle sentenze costitutive e dichiarative – che gli interessati non possano utilmente azionare anche prima del giudicato sullo status, le pretese con¬seguenziali di natura economica.
d) Il rapporto tra il giudizio sull’accertamento della paternità e quello sulle domande conseguenziali
Le domande conseguenziali relative all’affidamento e al mantenimento sono in genere proposte (dall’interessato o dal genitore che agisce in sostituzione del figlio minore) nella stessa causa di accertamento della paternità, sebbene, naturalmente, possano senz’altro essere proposte anche separatamente.
Nello specifico l’azione per l’accertamento della paternità naturale può comprendere insieme alla domanda principale sullo status anche le domande conseguenziali di natura economica. Anche le domande di rimborso delle spese pregresse sostenute da un genitore in via esclusiva o le domande di risarcimento del danno possono essere proposte insieme alla domanda principale sull’accerta¬mento della paternità, ma – con riguardo agli effetti necessariamente costitutivi delle sentenze attributive di uno status – potranno trovare esecuzione, come si dirà, solo se lo status è passato in giudicato. La contestualità può anche sussistere tra domanda di accertamento della paternità promossa nei confronti degli eredi di un defunto e domande di natura ereditaria collegate all’ac¬certamento dello status, ma anche in questo caso per l’attuazione delle domande ereditarie sarà necessario il previo passaggio in giudicato sull’accertamento della paternità.
Sia nel caso di contestualità tra domande sullo status e domande conseguenziali, sia nel caso in cui le domande conseguenziali siano separatamente azionate prima del formarsi del giudicato sull’ac-certamento della paternità, si pone il problema del rapporto tra il giudizio sull’accertamento della paternità e le domande conseguenziali.
In particolare si pone il problema della eventuale sospensione del procedimento sulle domande economiche in attesa della definitività della domanda sullo status proposta in sede di accertamento giudiziale della paternità.
L’art. 295 (sospensione necessaria) prescrive che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”. L’art. 337 (sospensione dell’esecuzione e dei processi) nell’am¬bito delle norme sull’impugnazione, dopo aver precisato al primo comma che “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione…”, al secondo comma prevede che “quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se la sen¬tenza è impugnata”.
Sennonché la sospensione del processo viene oggi considerata come avente senz’altro natura eccezionale, in virtù di quanto indicato nel secondo comma dell’art. 111 della Costituzione (in¬serito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) dove il disfavore verso ogni ipotesi di sospensione è espresso dalla previsione che la legge non deve tollerare una irragionevole durata del processo. L’esigenza di una maggiore celerità del processo era stata anche perseguita dalla riforma del 1990 del processo civile (legge 26 novembre 1990, n. 353) che aveva eliminato la so¬spensione ex lege dell’efficacia della sentenza di primo grado, salva la richiesta di provvisoria ese¬cuzione: il testo vigente dell’art. 282 (riformato appunto nel 1990) dichiara la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva salvo richiesta di sospensione al giudice di appello (art. 283). Analogamente è avvenuto più di recente per i provvedimenti camerali in materia di famiglia (art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a seguito delle modifiche apportate dall’art 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) che “sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente”.
Costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027) che l’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due diversi giudici del giudizio sul “se dovuto” e di quello sul “quanto dovuto” non comporta che il secondo debba rimanere sospeso in attesa della decisione del primo e che, per converso, quante volte nel primo sia pronunciata sentenza che afferma esistente il diritto, il giudice del secondo giudizio pos¬sa porre a base della propria decisione ciò che è stato già deciso, ancorché la sentenza sia stata impugnata, l’unica alternativa essendo per contro quella di sospendere il giudizio di liquidazione del dovuto (come affermato a suo tempo da Cass. civ. Sez. Unite, 27 luglio 2004 n. 14060 che aveva fatto proprie in larga misura le argomentazioni svolte in precedenza da Cass. civ. Sez. la¬voro, 25 maggio 1996 n. 4844 incentrate su una lettura restrittiva dell’istituto della sospensione necessaria, appunto ripudiata dalle Sezioni Unite nel 2012).
Il principio affermato da Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027 è stato poi ribadito successivamente da Cass. civ. Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6207 e da Cass. civ. Sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 798.
Determinante, ai fini di tale conclusione, è la considerazione che l’art. 295 c.p.c. potrebbe “deter¬minare l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato e certamente non breve, poiché la paralisi del processo sarebbe destinata a protrarsi fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (art. 297 c.p.c., comma 1), onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati. In tal modo, in funzione della realizzazione del valore processuale dell’armonia dei giudicati, viene sacrificato il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi”.
Naturalmente tutto ciò non significa che l’art. 295 c.p.c. sia da considerare abrogato, ed anzi sopravvive in tutti i casi in cui la sospensione appare da un punto della pregiudizialità in termini tecnico giuridici plausibile (Cass. civ. Sez. lavoro, 24 giugno 2014, n. 14274) in quanto l’art. 295 c.p.c. fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giu¬dice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente logico.
Tale tipo di legame tecnico-giuridico è stato ritenuto sussistente da Cass. civ. Sez. VI, 9 dicem¬bre 2014, n. 25861 in caso di pendenza di una lite sulla validità dell’accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi che pregiudica, in senso tecnico giuridico, l’esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne com¬porta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. perché l’eventuale annullamento di quell’accordo determinerebbe il venir meno, con effetto “ex tunc”, di un presupposto indispensabile della pro¬nuncia di divorzio.
e) Accertamento della paternità e domande ereditarie
Tra le numerose questioni che si sono finora presentate in ambito civilistico in tema di rapporti tra più cause tra loro collegate da un rapporto di pregiudizialità (e che pongono quindi un problema di sospensione della causa pregiudicata), quello del tema dei rapporti tra domanda (e processo) di accertamento della paternità e domande (e processo) di natura ereditaria connesse allo status (divisione ereditaria o petizione ereditaria), è uno dei più affrontati in giurisprudenza.
Ebbene, le domande di natura ereditaria possono essere esaminate prima che si sia formato il giudicato sullo status? O il relativo giudizio deve essere sospeso?
A queste domande ha dato risposta molto chiara, escludendo la sospensione necessaria di cui all’art, 295 e ridimensionando quella ex art. 337, la sopra citata Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027 occupandosi proprio del rapporto tra due cause pendenti in appello una sullo status di filiazione e l’altra sulle conseguenti domande ereditarie.
La sentenza fa proprio l’orientamento già espresso in passato perentoriamente – ma in ambiti diversi da quello del rapporto tra accertamento sulla filiazione e causa di natura ereditaria – da Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21924 (rapporto tra un giudizio di responsabilità pro¬fessionale intentato contro un notaio e una causa tributaria azionata dal notaio stesso) e da Cass. civ. Sez. III, 16 dicembre 2009, n. 26435 (domanda di diniego di rinnovazione di un contratto di locazione e processo in appello relativo al riscatto della proprietà sull’immobile) le quali entram¬be avevano precisato che “Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pre¬giudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ. e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qual¬siasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità).
Ad invocare l’intervento delle Sezioni Unite era stata la sesta sezione della Corte di cassazione di fronte alla quale si discuteva di un ricorso contro un provvedimento di sospensione del processo, concesso dalla corte d’appello di Torino in una causa di petizione ereditaria in relazione alla pen¬denza sempre in appello di una causa di riconoscimento di paternità.
Si tratta quindi di stabilire, afferma Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027, allorché pendono in grado di appello insieme il giudizio in cui è stata pronunciata sentenza di accertamento della paternità e il giudizio che su tale base ha accolto la domanda di petizione di eredità, ed impu¬gnate dai convenuti entrambe le sentenze – se il secondo giudizio debba essere sospeso in attesa che nel primo si formi il giudicato sulla dichiarazione di paternità o invece possa proseguire ovvero non debba essere sospeso necessariamente, ma solo possa esserlo, se il giudice del secondo giu¬dizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione”.
La sentenza in questione si occupa quindi, dell’interpretazione sia dell’art. 295 c.p.c. che dell’art. 337 c.p.c. e proprio per tale ragione costituisce, relativamente a queste due norme, un approfon¬dimento di decisiva e straordinaria importanza.
Affermato il principio generale che spetta solo al giudice il compito di valutare se l’efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337 c.p.c., comma 2) la sentenza del¬le Sezioni Unite applica questo principio al rapporto tra domanda di accertamento della filiazione naturale ed azione di petizione di eredità, affermando che salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che deb¬ba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato (come, esemplificando, nel caso previsto dall’art. 75 c.p.c., comma 3), “pare alla Corte che nell’interpre¬tazione sistematica della disciplina del processo sia da riconoscere un ruolo decisivo alla disposi¬zione che, a seguito della legge 26 novembre 1990, n. 353, si trova ora ad essere dettata dall’art. 282 del codice di rito. Col riconoscere provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado – che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari – e la situazione in cui le stesse parti vengono poste dalla decisio¬ne del giudice di primo grado, che conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. L’ordinamento, anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite, che al contrario risulterebbe favorito, se all’impugnazione si attribuisse l’effetto d’un ripristino delle posizioni di partenza, pro¬clama il valore del modo di composizione della controversia, che è dichiarato conforme a diritto dal giudice, terzo ed imparziale (art. 111 Cost., comma 2). Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giu¬stifica sia l’esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l’autorità della sentenza di primo grado nell’ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata”.
L’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa pregiuicata dovrebbe giustificare che questa causa resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra. Lo impone prima di tutto l’esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell’attività di cognizione nei due processi pendenti. Ma quando nel processo sulla causa pregiudicante la decisione è sopravvenuta, quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso, perché ormai il sistema giudiziario è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti, attraverso l’esercizio della giurisdizione. Non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso.
Salvo, quindi, che l’ordinamento non esprima in casi specifici una valutazione diversa, imponendo che la composizione della lite pregiudicata debba attendere il giudicato sull’elemento di connessio¬ne tra le situazioni giuridiche collegate e controverse, è da ritenere che spetta al giudice il compito di valutare se l’efficacia della sentenza pronunciata sulla lite pregiudicante debba essere sospesa (art. 283 cod. proc. civ.) o se la sua autorità debba essere provvisoriamente rifiutata (art. 337 c.p.c., comma 2) in questo caso attribuendo al giudice del giudizio sulla lite pregiudicata il potere di sospenderlo.
Secondo l’impostazione delle Sezioni Unite, quindi, venuta meno la possibilità di sospensione ex art. 295 c.p.c. che determinerebbe una paralisi inammissibile della cognizione, il processo civile cosiddetto pregiudicato potrebbe essere astrattamente sospeso soltanto ex art, 337 c.p.c. ove la sentenza del procedimento pregiudicante sia stata impugnata. Si ricorda che secondo l’art. 337 c.p.c. “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione…”, al secondo com¬ma prevede che “quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se la sentenza è impugnata”.
A tale proposito le già richiamate Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21924 e Cass. civ. Sez. III, 16 dicembre 2009, n. 26435 avevano entrambe precisato che “Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passa¬ta in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimen¬to è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità”.
Trattandosi di una sospensione facoltativa (art. 337 c.p.c.:“…può essere sospeso se la sentenza è impugnata”) si deve verificare in che cosa si sostanzia questo potere facoltativo (di sospendere il processo in cui è invocata la sentenza impugnata), per evitare che il potere di sospensione diventi un arbitrio.
Ed allora ci si accorge che l’astratta possibilità di sospensione ex art. 337 c.p.c. viene ad essere in concreto quasi annullata, dal momento che la giurisprudenza richiede che il giudice debba ve¬rificare “l’efficacia persuasiva della sentenza” (come molto bene ha affermato per esempio Cass. civ. Sez. III, 4 luglio 2007, n. 15111). L’interpretazione quindi che i giudici della Cassazione hanno dato a partire dalle tre sentenze sopra richiamate (Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21924; Cass. civ. Sez. III, 4 luglio 2007, n. 15111; Cass. civ. Sez. III, 16 dicembre 2009, n. 26435) è che quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non ancora passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. e non ex art. 295 c.p.c. ma è compito del giudice valutare la forza della sentenza di primo grado per verificare con adeguata motivazione se sia plausibile che il giudizio pregiudicato venga sospeso. In definitiva tanto più alta è la forza (cioè la validità, la plausibilità) della sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, tanto più il giudice dovrà negare la sospensione.
L’ordinamento rimette quindi al giudice – secondo queste sentenze – il compito di valutare, tenuto conto degli elementi in base ai quali la controversia è riaperta con l’impugnazione, quale sia la forza e l’efficacia della sentenza emessa nel giudizio pregiudicante (causa di paternità naturale) attribuendo al giudice della causa pregiudicata (causa ereditaria) il potere di sospenderla.
Quando la sentenza (appellata), asseritamente pregiudicante, è una sentenza dichiarativa della paternità, essa si fonda sul dato acquisito in genere con CTU genetica (di fatto incontrovertibile). E si tratta quindi di una sentenza dotata di così significativa efficacia persuasiva da non consentire una motivazione plausibile circa la sua sospensione.
Tutti questi principi sono stati più recentemente ribaditi e rafforzati da Cass. civ. Sez. VI, 12 no¬vembre 2014, n. 24046 in cui si legge che “l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensio¬ne discrezionale del processo ai sensi dell’art. 337, cpv., c.p.c. deve indicare le ragioni per le quali il giudice non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già è intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito e le ragioni giustificatrici.
Perciò, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previ¬sto dall’art. 337, secondo comma, c.p.c. è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e i motivi di impugnazione. Ne consegue che la sospensione di¬screzionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante.
f) Il controverso problema della provvisoria esecuzione delle condanne accessorie
È opportuno precisare subito che il tema della provvisoria esecuzione delle decisioni di condanna (art, 282 c.p.c.: “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”) si presenta in modo del tutto peculiare in caso di sentenze costitutive (o dichiarative con effetti costitutivi, come quella di accertamento della paternità).
È possibile considerare provvisoriamente esecutiva una condanna o un capo di condanna che è contenuto in una decisione costitutiva? Se la decisione diventa eseguibile soltanto dopo il giudicato (come avviene nelle decisioni costitutive) come è possibile anticiparne gli effetti mettendole tutta o in parte in esecuzione prima del giudicato?
Non è pertanto utilizzabile il principio della provvisoria esecutività di tutti i provvedimenti nelle procedure di conflitto genitoriale che concernono l’affidamento e il mantenimento dei figli minori (nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio già riconosciuti) affermata dalla riformulazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile riformato dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 come modificato dall’art. 96 lett. c del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (“…Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile… il tribunale compe¬tente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente…”). Sulla base di questa riformulazione l’art. 38 disp. att. c.c. contiene ora un principio generale di immediata esecutività di tutti i provvedimenti che concernono l’affidamento e il mantenimento di minori, che sarebbe del tutto irragionevole non applicare anche ai provvedimenti conseguenziali alla sentenza di accertamento della paternità.
Come affrontare e risolvere il problema della provvisoria esecuzione (art. 282 c.p.c.) dei capi della sentenza concernenti le domande accessorie in una causa di status?
La giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto, negli anni Novanta, la tesi secondo cui tutte le pronunce di condanna ancorché accessorie e consequenziali, compresa quella relativa alla re¬golamentazione delle spese processuali (Cass. civ. Sez. III, 24 maggio 1993, n. 5837 sono inidonee a costituire titolo esecutivo fino a quando non diventi efficace la pronuncia principale di accertamento o costitutiva. Non si potrebbe pertanto procedere all’esecuzione forzata sul capo di condanna consequenziale in difetto dell’efficacia del capo che ne costituisce il presupposto. Non potrebbe, pertanto, essere data rilevanza autonoma a tali statuizioni accessorie, il cui regime deve adeguarsi a quello della statuizione principale di natura costitutiva.
A partire dal 2005 una parte della giurisprudenza di legittimità ha cambiato orientamento, arrivan¬do a sostenere la provvisoria esecuzione di tutte le sentenze di primo grado, ivi comprese quelle dichiarative e quelle costitutive (Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1619; Cass. civ. Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512).
Questi principi non trovarono, però, conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva, la quale preferì propendere per la soluzione negativa in ordine soprattutto all’ammissibilità della provvisoria esecutività delle sentenze costitutive ex art. 2932 c.c. In particolare, con la pronun¬cia Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2009, n. 8250 – nettamente contrapposta alla n. 18512/2007 – la Corte confermava che la sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l’obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell’irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Le Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059), intervenute per dirimere il contrasto, ritennero di disattendere l’orientamento radicale di cui alla sentenza 18512/2007 e di dare, invece, continuità all’orientamento seguito dalla sentenza 8250/2009 dichiarando di condividere gli argomenti sviluppati dalla dottrina maggioritaria a sostegno della tesi secondo cui, nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroattività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo. La sentenza di primo grado di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non può pertanto produrre, prima del passaggio in giudicato, gli effetti del contratto definitivo con la conseguente impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi di condanna conse¬quenziali, con riferimento specifico a quelli cosiddetti sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Affermano in sostanza le Sezioni Unite che l’esecutività provvisoria ai sensi dell’art. 282 c.p.c. della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita è limitata ai capi della decisione compatibili con la produzione dell’ef¬fetto traslativo del bene in un momento successivo e non si estende ai capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta interdipendenza con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Si legge nella sentenza: va precisato che la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto, volta a volta, a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo produ¬cibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta “corrispettiva” – del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva.
Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo del¬la vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita. L’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretrattabilità della sentenza per cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sentenza sia configurabile un’efficacia anticipata dell’obbligo di pagare il prezzo: si verifiche¬rebbe un’alterazione del sinallagma. Ritenere diversamente consentirebbe alla parte promittente venditrice – ancora titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare – di incassare il prezzo prima ancora del verificarsi dell’effetto, verificabile solo con il giudicato, del trasferimento di proprietà.
Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la pro¬duzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, ossia all’atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza propriamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinal¬lagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Le indicazioni delle Sezioni Unite hanno trovato applicazione esplicita nelle decisioni successive della giurisprudenza di legittimità.
Così per esempio Cass. civ. Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 ha affermato che l’anticipazione in via provvisoria , ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipa¬zione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 67 legge fall.).
Nella giurisprudenza di merito analogamente si è espresso Trib. Pordenone, 9 febbraio 2017.
Le sentenze dichiarative come quelle sull’accertamento della paternità condividono con quelle costitutive la natura costituiva degli effetti: prima del giudicato non è possibile l’attribuzione di effetti alla relativa pronuncia che potrà essere trascritta nei registri di stato civile soltanto dopo il passaggio in giudicato.
Pertanto l’esecutività provvisoria ai sensi dell’art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva (nel caso di obbligo specifico di concludere un contratto) non è affatto impedita, ma è limitata ai capi della decisione compatibili con la produzione dell’effetto traslativo del bene in un momento successivo e non si estende ai capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta interdipendenza (sinallagmaticità) con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale (Cass. civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059). Il principio indicato, elaborato dalle Sezioni Unite, è stato ribadito poi anche da Cass. civ. Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 che ha affermato che l’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni di con¬danna contenute in sentenze costitutive non è consentita soltanto nei casi in cui la condanna è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso).
Il sinallagma è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive. È il rapporto di interdipendenza contrattuale tra una prestazione ed una controprestazione. In tanto una parte diventa proprietaria in quanto paga il prezzo del bene. Non si può essere condannati a pagare il prezzo di un bene se non si diventa contestualmente proprietari di quel bene.
In tutti i casi in cui la statuizione di condanna, invece, non ha questo collegamento sinallagmatico con la pronuncia principale, è consentito attribuire alla condanna l’effetto esecutivo provvisorio (così per esempio in caso di condanna al pagamento delle spese di giudizio, come è pacifico in giu¬risprudenza, per esempio Cass. civ. Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27090; Tribunale, Reggio Emilia, 6 settembre 2012).
Facendo applicazione di questi principi si può affermare quanto segue:
1) Attesa la natura dichiarativa con effetti costitutivi della pronuncia che accerta la filiazione, la condanna al rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al ge¬nitore che se ne è occupato in via esclusiva, non sarebbe eseguibile se non successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione. Il principio è affermato in modo consolidato (Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986; Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328, Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124 le quali tutte hanno fatto affer¬mazione di questo orientamento per farne conseguire, tra l’altro, il principio che il giudicato sullo status costituisce il dies a quo ultimo della decorrenza della prescrizione). Il principio è indicato anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Sulmona, 26 novembre 2012)
Pertanto secondo questa impostazione non sarebbe eseguibile una condanna di rimborso delle spese pregresse se non dopo il giudicato sull’accertamento della paternità.
2) Queste conclusioni – espressamente riferite alle sole domande di rimborso per le spese pregres¬se sostenute da un genitore dalla nascita del figlio – possono considerarsi applicabili anche alle do¬mande di risarcimento del danno la cui eventuale condanna, perciò, in applicazione dei medesimi principi, non potrebbe essere messa in esecuzione prima del giudicato sullo status.
3) L’esecuzione delle decisioni ereditarie non potrà ugualmente che avvenire dopo il giudicato sullo status.
4) Nella prassi dei tribunali italiani si ammette pacificamente la contestuale proposizione delle domande di accertamento della paternità con quelle sul mantenimento futuro (esattamente come sono considerate proponibili insieme alla domanda principale sullo status le domande relative al rimborso delle spese di mantenimento pregresse sostenute da un genitore, delle domande risarci¬torie e di quelle di natura ereditaria). Questa prassi è ampiamente riconosciuta e richiamata nella più volte citata Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027 che proprio sul rapporto tra le due domande (quella sullo status e quella sulle questioni economiche) fonda il suo ragionamento contrario alla sospensione del processo concernente le questioni economiche.
Ebbene in caso di sentenze dichiarative di accertamento della paternità si dubita se sia possibile parlare di sinallagmaticità tra accertamento della paternità e condanna al mantenimento.
A mio avviso il concetto di sinallagmaticità ha natura contrattuale e non logica e pertanto non essendoci alcun rapporto contrattuale tra figlio e genitore dichiarato tale (con sentenza appellata) non vi sono ostacoli a considerare possibile l’esecuzione provvisoria delle statuizioni di condanna, non solo per il capo della sentenza sulle spese processuali ma anche per gli altri capi contenenti una condanna. Sarebbe strano il contrario, cioè che la regolamentazione del mantenimento per esempio del figlio minore venisse posticipata ad un tempo successivo al giudicato che potrebbe sopraggiungere solo dopo molti anni con evidenti ripercussioni negative sul diritto del figlio ad essere salvaguardato nelle sue esigenze primarie (contra Trib. Roma, 28 febbraio 2018, che ha accolto un’opposizione a precetto relativa all’esecuzione provvisoria del capo di condanna al mantenimento futuro del figlio minore sulla base della teoria della sinallagmaticità).
5) Del tutto nuovo è il tema della provvisoria esecuzione delle questioni connesse all’affidamento. Nonostante gli effetti costituivi della sentenza di accertamento non dovrebbero, però, esserci pro¬blemi a considerare provvisoriamente esecutiva questa parte della decisione nell’interesse esclusi¬vo della salvaguardia del rapporto tra genitore di cui è accertata la paternità e figlio.
VIII Il cognome
L’attuale articolo 262 del codice civile – nel testo introdotto dall’art. 27 del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154 – è il seguente:
Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio
Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al ricono¬scimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, ante¬ponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attri¬buzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituen¬dolo al cognome del primo genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, pre¬vio ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Il nuovo testo contiene alcune novità rispetto al testo precedente alla riforma. Per quanto qui inte¬ressa la principale di queste novità sta nel fatto che in caso di “riconoscimento paterno” successivo a quello materno (anche a seguito di dichiarazione di paternità) “il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”. La motivazione di questa ampia opportunità di scelta sta nel fatto che il riconoscimento paterno tardivo può avvenire anche a distanza di molti anni. La legge, perciò, si preoccupa di garantire la possibilità che il co¬gnome materno possa mantenere una sua visibilità ove sia diventato un segno di identità del figlio. La precedente versione dell’articolo 262 prevedeva solo la possibilità di aggiunta o di sostituzione. La riforma del 2012/2013 ha inserito, quindi, la possibilità di anteposizione a quello materno del cognome tardivo paterno.
La seconda novità è contenuta nel nuovo terzo comma che riguarda i figli (di ignoti) ai quali il co¬gnome è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile. Anche in questa evenienza troverà applicazio¬ne, in caso di riconoscimento successivo da parte di uno o di entrambi i genitori, la normativa per i figli nati fuori del matrimonio (cognome del genitore che riconosce il figlio o cognome paterno in caso di riconoscimento congiunto da parte di entrambi i genitori) ma il figlio tardivamente ricono¬sciuto – ove il cognome attribuitogli dall’ufficiale di stato civile sia divenuto segno autonomo della sua identità personale – può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli “aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo” al nuovo cognome.
La terza novità in tema di cognome nella filiazione fuori del matrimonio riguarda il cognome del figlio minore di età. In questo caso la decisione sul cognome in caso di riconoscimento tardivo non è dell’interessato (come avviene quando è maggiorenne) ma spetta, sia pure su indicazione dei genitori, al tribunale (ordinario secondo la riforma e non più il tribunale per i minorenni: cfr nuovo articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e poi ancora modificato dall’art. 96 lett. c) del D. Lgs. di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154). I genitori si dovranno rivolgere al tribunale. Il giudice, pri¬ma di decidere, dovrà obbligatoriamente ascoltare il minore dodicenne o anche di età inferiore se capace di discernimento. Potrebbe avvenire che tra i due genitori vi sia contrasto sulla scelta del cognome: benché nessuna norma prescriva l’audizione dei genitori sarà evidentemente necessario che il tribunale proceda alla loro convocazione essendo diritto di ciascuno di essi esprimere una autonoma valutazione in ordine alla scelta del cognome (il padre potrebbe desiderare l’attribuzione del suo cognome mentre la madre potrebbe voler mantenere anche il proprio). Il procedimento – diversamente da quanto avviene quando sulla scelta non vi sia contrasto tra i genitori – diventa per ciò stesso un procedimento con due parti. Con la conseguenza che il decreto del tribunale sarà reclamabile in Corte d’appello entro dieci giorni non dalla comunicazione ma dalla notifica a cura della parte più diligente (articolo articolo 739, secondo comma, codice di procedura civile). La Cassazione ha ritenuto il Procuratore generale presso la Corte d’appello legittimato a proporre ri¬corso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello in materia di cognome (Cass. sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16271).
L’articolo 262 del codice civile trova applicazione, come è evidente, anche in caso di dichiarazione giudiziale di paternità (sia relativamente a figli minori che in caso di figli maggiorenni) in quanto la legge non prevede che la decisione sul cognome sia effettuata con la sentenza che accerta la paternità. L’art. 277 c.c. a tale proposito si limita a dire che “la sentenza che dichiara la filiazione [meglio dovrebbe dirsi “la paternità”] produce gli stessi effetti del riconoscimento”. Sarà pertanto l’interessato maggiorenne a scegliere o i genitori del minore a promuovere il procedimento di cui all’articolo 262 indicando al tribunale la propria preferenza per l’attribuzione al figlio del cognome.
Le disposizioni sul cognome nell’Ordinamento di stato civile non sono appaganti. Salvo quanto si dirà sulle modifiche possibili del cognome (materia toccata da una riforma operata con DPR 13 marzo 2012, n. 54) a questa materia fa riferimento sostanzialmente l’art. 49 del Regolamento di stato civile approvato con DPR 2 novembre 2000, n. 396, che prevede l’annotazione nell’atto di nascita (già formato in occasione della nascita) del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimo¬nio o delle sentenze che dichiarano la filiazione e l’art. 33 in cui si afferma che il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato da ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entram¬bi, ha diritto di chiedere all’ufficiale di stato civile, entro un anno dalla conoscenza di tali eventi, di mantenere il cognome originario.
L’art. 33 in questione non prevede quindi che il figlio maggiorenne possa sempre mantenere il cognome originario ma attribuisce questo diritto soltanto al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva oppure al figlio non riconosciuto alla nascita e registrato direttamente dall’ufficiale di stato civile. Per questo motivo, come si vedrà più oltre, la Corte costituzionale ha ampliato questo diritto riconoscendo sempre e in ogni caso al figlio maggiorenne il diritto di poter mantenere il cognome originario materno in caso di successivo riconoscimento paterno (Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13).
Tuttavia, mentre in caso di riconoscimento di un figlio maggiorenne nato fuori da matrimonio (possibile solo con il consenso del figlio ex art. 250 c.c. che prevede sempre l’obbligatorietà del consenso del figlio che ha un’età superiore ai quattordici anni) è il figlio stesso che ai sensi dell’art. 262 c.c. esprime personalmente la scelta di “assumere il cognome del padre aggiungen¬dolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”, salvo sempre il diritto di mantenere il solo cognome originario, per il figlio minore di età (ancorché ultraquattordicenne) la decisione sul cognome è attribuita al tribunale. Come si è visto infatti l’art. 262 al quarto comma dispone che “Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Occupandosi del cognome dei figli minori si è detto che la legge appare perentoria nel prescrivere “il giudice decide circa l’assunzione del cognome”, con ciò lasciando intendere che il tribunale sa¬rebbe obbligato a disporre il cambiamento (anteposizione, aggiunta o sostituzione) del cognome.
In realtà la giurisprudenza non ritiene che questo cambiamento sia necessitato. Il Tribunale potreb¬be lasciare anche quindi il cognome originario della sola madre al figlio riconosciuto dal padre. La giurisprudenza ha infatti precisato che non vi è un vero e proprio obbligo di cambiare il cognome originario e che questo effetto non è quindi automatico (Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19734 per il figlio maggiorenne, e Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26062 per il figlio minore). Quest’ultima sentenza ha stabilito che l’attribuzione del cognome del genitore che effettua il secondo riconoscimento, anche in aggiunta al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio, costituisce facoltà e non anche necessità. In ipotesi siffatte l’esigenza preminente è quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità. L’organo giurisdizionale, pertanto, deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento del secondo genitore (specificamente il padre), ed è chiamato ad emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell’ambito del quale assume rilievo centrale l’interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni so¬ciali in cui si trova inserito. Tale statuizione, proprio in quanto connotata da ampia discrezionalità, è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivata (come nella specie).
IX L’accertamento della paternità o della maternità in caso di figlio nato da relazione incestuosa
Secondo quanto dispone l’art. 278 c.c. (Autorizzazione all’azione) “Nei casi di figlio nato da per¬sone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizial¬mente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 251”.
A sua volta l’art. 251 c.c. (che concerne il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuosa prevedendo anche in questo caso l’autorizzazione del giudice) dispone che l’autorizzazione è concessa “avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”.
In origine, l’art. 251 c.c. ammetteva il riconoscimento solo dei “figli incestuosi” nati da relazione in buona fede. E’ stata Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494 a dichiarare incostituzionale l’art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, 1° comma, c.c., è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi.
In conseguenza di ciò la riforma del 2012 e 2013 in materia di filiazione ha riformulato sia l’art. 251 (che riguarda il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuosa) che l’art. 278 (che riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di figlio nato da relazione incestuosa) ammettendo in entrambi i casi l’acquisizione dello status del figlio, sia pure subordina¬tamente ad una autorizzazione del giudice.
Il giudice è il tribunale ordinario in caso di figlio maggiorenne. Viceversa in caso di figlio minore di età, l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile10
10 La parte conclusiva del primo comma dell’art. 38 disp. att. c.c. – come modificato dall’art. 96, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – dispone “Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile”. attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza all’autorizzazione (sia nel caso di riconoscimento che nel caso di dichia-razione giudiziale).
L’indagine del giudice è limitata alla valutazione sull’interesse del figlio e sulla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
X Se la madre ha partorito nell’anonimato è ammissibile l’accertamento della maternità?
Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordi¬namento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prevede all’art. 30 che 30 (Dichiarazione di nascita), primo comma, che “La dichiarazione di na¬scita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” Per un approfondimento della problematica cfr la voce PARTO ANONIMO e la voce DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI .
Pertanto la madre, nel nostro sistema giuridico, ha il diritto di chiedere di partorire nell’anonima¬to, sia in caso di figlio nato nel matrimonio (impedendo che si realizzi la presunzione di paternità prevista nell’art. 231 c.c.) che in caso di figlio nato fuori dal matrimonio (rendendo del tutto am¬missibile in tal modo il non riconoscimento).
È evidente che in quest’ultimo caso non sarà ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità, come ha avuto peraltro modo di precisare Trib. Milano Sez. I, 14 ottobre 2015 affermando che non è ammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che al mo¬mento del parto ha dichiarato di non voler essere nominata, poiché altrimenti verrebbe frustrata la ratio della intera disciplina, ravvisabile non solo nell’esigenza di salvaguardare la famiglia legittima e l’onore della madre, ma anche di impedire che onde evitare nascite indesiderate, si faccia ricorso ad alterazioni di stato o a soluzioni ben più gravi quali aborti o infanticidi.
Il diritto della madre a non essere nominata dopo il parto si rinviene anche in altre due disposizio¬ni normative: per esempio nell’art. 93, comma secondo, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) che subordina l’accessibilità al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, al decorso di anni 100 dalla formazione del documento, così tutelando la scelta dell’anonimato della madre per tutta la vita della stessa e presumibilmente anche per l’intera durata della vita del figlio. Inoltre l’art. 28 della legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) che, discipli¬nando l’ipotesi di accesso alle informazioni che riguardino l’origine e l’identità dei genitori biologici di soggetti adottati, prevede espressamente – al comma settimo – che l’accesso a tali informa¬zioni “non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.
Il fondamento costituzionale di tali disposizioni, come chiarito dalla Corte Costituzionale, riposa sull’esigenza di tutelare la gestante che versi in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale ed abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’ano¬nimato nella conseguente dichiarazione di nascita. In tal modo si intende, da un lato, assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali sia per la madre che per il figlio, dall’altro, distogliere la donna da “decisioni irreparabili” per quest’ultimo ben più gravi (Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425).
Il parto anonimo, che resta tale per cento anni, costituisce quindi un’alternativa offerta alla donna rispetto all’interruzione di gravidanza, lecita ma pur sempre traumatica, ovvero, nelle ipotesi peg¬giori, a comportamenti criminali quali l’infanticidio o l’abbandono di neonato. Il diritto della madre che la legge intende tutelare, per le ragioni sopra esposte, risulterebbe affievolito se la decisione della donna non fosse assistita dalla garanzia della sua perdurante validità per l’intero corso della vita, e se non fosse escluso il rischio per la stessa, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, di essere disvelata o di essere soggetta agli obblighi genitoriali ai quali aveva inteso sottrarsi manifestando la facoltà, espressamente riconosciuta dalla legge, di rimanere anonima.
Il quadro normativo sopra citato osta alla proposizione e all’accoglimento della domanda di di¬chiarazione giudiziale di maternità ai sensi dell’art. 269 c.c., che avrebbe l’effetto di costituire lo status giuridico di genitorialità e di determinare l’insorgenza delle relative responsabilità, a fronte della perdurante volontà della madre di non essere nominata e di mantenere il proprio segreto nei confronti del figlio dato alla luce.
Recentemente Trib. Roma, 12 maggio 2017 ha precisato che gli eredi di una donna che dichiarò di voler rimanere anonima al momento del parto possono esprimere una determinazione diversa in caso in cui la medesima non lasciò nulla di dichiarato a questo proposito per il tempo successivo alla sua morte. In questo caso, – conclude la decisione – sarebbe ammissibile l’azione di dichiara¬zione giudiziale di maternità nonostante l’opzione per il parto anonimo al momento della nascita del ricorrente.
La decisione si fonda sul fatto che la Corte costituzionale nel caso di parto anonimo, ha riconosciu¬to il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, “non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278) e l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta” (Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838).
In conclusione l’azione per l’accertamento giudiziale della maternità resta impedita dalla dichiara¬zione della madre di voler partorire nell’anonimato ma non nel caso in cui l’azione venga proposta in seguito alla morte della madre se i suoi eredi esprimono una determinazione diversa e la madre non lasciò nulla di dichiarato per il tempo successivo alla sua morte.
XI Accertamento giudiziale della paternità e revocazione della donazione e del testamento per sopravvenienza dei figli
L’art. 80312
12 Art. 803 (Revocazione per sopravvenienza di figli)
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre es¬sere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. e l’art. 687 c.c.13
13 Art. 687 (Revocazione per sopravvenienza di figli)
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenis¬sero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto. prevedono che le donazioni e le disposizioni testamentaria fatte da chi al tempo della donazione o del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore.
In entrambi i casi alla nascita di un figlio è equiparato il riconoscimento di un figlio non solo spon¬taneo ma anche a seguito di accertamento giudiziale.
Il principio è stato precisato in materia di revocazione del testamento da Cass. civ. Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 169, che, annullando una sentenza della Corte d’appello di Roma, ha affermato che va considerato revocato di diritto, ai sensi dell’art. 687 c.c., il testamento nell’ipotesi in cui, a seguito di una dichiarazione giudiziale di paternità intervenuta dopo la morte del testatore, risulti che il testatore aveva generato un figlio (non riconosciuto), il quale non risulti contemplato nel testamento stesso. La norma dell’art. 687 c.c. va cioè interpretata in senso oggettivo, e la sua ratio è ravvisata nella tutela di un interesse familiare a fronte del mutamento della composizione della famiglia, e precisamente nella tutela degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti.
La revocazione avviene, secondo questa sentenza, a prescindere dal fatto che il de cuius fosse o meno a conoscenza dell’esistenza del figlio. Infatti l’assenza di una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 803 c.c. 14
14 Art. 803 (Revocazione per sopravvenienza di figli)
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre es¬sere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. (…salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio…”) nella norma di cui all’art. 687 c.c., in tema di testamento, fa propendere per la soluzione secondo cui la sola conoscenza del rapporto di filiazione, in assenza dell’acquisizione dello stato giuridico di figlio non preclude la revocazione del testamento.
XII Il riconoscimento incidenter tantum ai fini del solo mantenimento
Nel nostro sistema giuridico non è possibile scindere gli effetti dell’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La sentenza che accerta la genitorialità (art. 277 c.c.) attribuisce i doveri e i diritti che il genitore ha nei confronti dei figli (art. 261 c.c.).
In un caso, tuttavia, si producono soltanto i doveri di mantenimento ed a questo caso fa riferimen¬to l’art. 279 c.c. (Responsabilità per il mantenimento e l’educazione).
Art. 279 (Responsabilità per il mantenimento e l’educazione)
In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paterni¬tà o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il manteni¬mento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.
L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.
L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.
Se il genitore biologico è deceduto nessun diritto al mantenimento o di natura ali¬mentare è azionabile essendo i relativi doveri di natura personalissima e quindi non trasmissibili agli eredi.
Tuttavia il codice, volendo venire incontro alle necessità del figlio che si trova nelle condizioni di cui all’art. 279 c.c., prevede anche una tutela di tipo “ereditario” (con la precisazione che questa aggettivazione è impropria dal momento che il figlio che agisce non può essere qualificato erede del presunto genitore biologico defunto). La tutela del figlio in questo caso è la seguente. Nell’i¬potesi di successione ab intestato il figlio può pretendere un assegno vitalizio a carico dell’eredità “pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o accertata” (art. 580 c.c.), mentre in caso di successione testamentaria o in presenza di donazioni effettuate in vita dal de cuius e sempre che il genitore non abbia disposto in suo favore, il figlio può pretendere un assegno vitalizio a carico degli eredi, dei legatari e dei donatari (art. 594 c.c.).
Nel caso in cui il genitore biologico sia in vita l’azione è strutturata come azione di mantenimento o di natura alimentare, con la previsione di una fase preliminare di autorizzazione analoga alla fase di ammissibilità dell’accertamento giudiziale di paternità o maternità naturale che era prevista nell’art. 274 c.c. prima che la Corte costituzionale ne dichiarasse l’illegittimità costituzionale. Se invece il genitore biologico è deceduto l’azione è strutturata come azione di tipo “ereditario” e non dovrebbe essere preceduta da alcuna autorizzazione (secondo l’interpretazione che qui si proporrà contrastante con l’opinione della giurisprudenza).
Nei procedimenti azionati sulla base dell’art. 279 c.c. l’accertamento del rapporto biologico, ai fini dell’attribuzione delle obbligazioni economiche genitoriali, è fatto incidenter tantum – cioè ai soli fini dell’attribuzione dei doveri di mantenimento o alimentari – e senza dichiarazione formale dello status. Troveranno, ciononostante, applicazione ai fini dell’accertamento della compatibilità gene¬tica tra genitore e figlio gli stessi principi che regolamentano nelle azioni di status l’accertamento della paternità o della maternità biologica e quindi le regole che presiedono alla prova in questo settore, ivi compresi i principi che la giurisprudenza ha via affermato in tema di rifiuto di sottoporsi alle prove genetiche. Vale in particolare il principio generale di libertà di prova indicato nel secondo comma dell’art. 269 c.c. in base al quale “la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”.
In entrambi i casi (azione di mantenimento/alimentare e azione di tipo “ereditario”) il presupposto è costituito dalla circostanza che “non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di pater¬nità o di maternità” (art. 279 c.c. richiamato anche negli articoli 580 e 594 c.c.).
I problemi, quindi, che la disposizione pone – anche a seguito dei ritocchi subìti ad opera dell’art. 36 del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154 – sono numerosi15
15 Per i molteplici problemi che l’art. 279 c.c. pone cfr diffusamente la voce RESPONSABILITA’ PER IL MANTENI¬MENTO .
Lo spettro applicativo della norma è piuttosto vasto (può agire previa autorizzazione del tribunale ordinario direttamente l’interessato o il genitore che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ovvero un curatore speciale nominato su richiesta del pubblico ministero) ma il presuppo¬sto è soltanto uno e cioè il non potersi proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.
A dire il vero questa impossibilità è piuttosto ristretta nel nuovo sistema della filiazione, in quanto l’azione è imprescrittibile nei confronti del figlio e quindi sempre proponibile.
Poiché “la paternità o la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il ri-conoscimento è ammesso” (art. 269, primo comma,c.c.) l’azione di mantenimento e alimentare prevista nell’art. 279 c.c. è stata storicamente l’azione a disposizione dei figli per i quali non era ammesso il riconoscimento, cioè dei figli irriconoscibili, in particolare di quelli nati da relazione con¬sapevolmente incestuosa per i quali l’art. 251 della formulazione originaria del codice escludeva del tutto la possibilità di riconoscimento e quindi della corrispondente dichiarazione giudiziale. E’ stata la Corte costituzionale a modificare questo quadro di riferimento allorché dichiarò incosti¬tuzionale l’art. 278 c.c. (divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi di nascita da relazione incestuosa) nella parte in cui non consentiva in tali casi l’azione per la dichiarazione della paternità e della maternità naturale (Corte cost. 28 novembre 2002, n. 494) aprendo la strada alle norme sulla riconoscibilità, sia pure condizionata ad una autorizzazione giudiziaria, dei figli nati da relazione incestuosa introdotte con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154.
Con queste premesse si possono quindi indicare le situazioni in cui oggi è ammissibile e concreta¬mente praticabile l’azione ex art. 279 c.c.
1) Figli nati da relazione incestuosa per i quali l’autorità giudiziaria non concede l’autorizzazione per il riconoscimento o per l’accertamento giudiziale della paternità o della maternità.
L’attuale quadro normativo relativo ai figli nati da relazione incestuosa – cioè nati da persone “tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito [nonni, genitori, figli, nipoti] o in linea collaterale nel secondo grado [fratelli, sorelle], ovvero un vincolo di affinità in linea retta [suoceri,nuore, generi]” (art. 251 c.c.) – prevede la possibilità sia del riconoscimento che del promovimen¬to dell’azione per la dichiarazione giudiziale, ma in entrambi i casi subordinata alla autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria “avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio” (art. 251 c.c. anche richiamato dall’art. 278 c.c.).
Pertanto se l’autorità giudiziaria non concede l’autorizzazione si verifica un caso in cui “non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale” con la conse¬guenza che il figlio ai sensi dell’art. 279 c.c. può proporre l’azione di mantenimento o l’azione alimentare.
2) Il figlio nato da persona infrasedicenne
Secondo l’ultimo comma dell’art. 250 c.c. per poter riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio è necessario aver compiuto i 16 anni. Sotto questa età per riconoscere un figlio occorre l’autoriz¬zazione del tribunale (ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dall’art. 96 lett. c del D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154). Di conseguenza non è ipotizzabile nemmeno da parte del nato l’azione dichiarativa per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (art. 269, primo comma c.c. . “la paternità o la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso”). Pertanto il genitore biolo¬gico che non ha compiuto 16 anni o che non chiede o non ottiene l’autorizzazione per riconoscere il figlio, potrebbe essere convenuto in un giudizio di mantenimento (da un curatore speciale nomi¬nato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o dell’altro genitore che eventualmente abbia riconosciuto il figlio e che esercita la responsabilità genitoriale). Naturalmente al compimento del sedicesimo anno di età del genitore biologico (cioè in età in cui è possibile riconoscere un figlio) sarà possibile nei suoi confronti l’azione di paternità o di maternità con la conseguenza che viene meno la legittimazione ad agire del figlio ex art. 279 c.c. Si comprende perciò come questa ipotesi di azione ex art. 279 c.c. sia sostanzialmente un caso di scuola essendo del tutto ragionevole ipo¬tizzare che l’avente diritto possa attendere il poco tempo che lo separa dalla nascita al compimento del sedicesimo anno di età del genitore biologico per agire con l’azione di status nei confronti del genitore biologico stesso.
3) Figlio minore per il quale l’autorità giudiziaria ritiene contrastante con il suo interesse la dichia¬razione della paternità o maternità naturale o l’autorizzazione al riconoscimento tardivo.
L’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale (art. 269 c.c.) era caratterizzata – nell’impianto originario del codice civile – dalla previsione di una fase di ammissi¬bilità (art. 274 c.c.) nella quale il giudice aveva il compito di accertare il fumus della pretesa. Nel caso di minore età del figlio l’azione era esercitata dal genitore esercente la potestà (art. 273 c.c.) e in questa fase compito del giudice era valutare anche l’interesse del minore (Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341). Successivamente, come si è già detto, la Corte costituzionale ha cancellato la fase di ammissibilità ritenendola un inutile elemento di disturbo per la dilatazione dei tempi che deter¬minava e quindi contrastante con il diritto di azione garantito dall’art, 24 della costituzione (Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50). In questa sentenza la Corte precisava che “in presenza di una incostituzionalità che coinvolge il procedimento nella sua struttura e funzione, la circostanza che lo stesso abbia anche lo scopo di accertare l’interesse del minore non fa venire meno l’incostituzio¬nalità stessa, né giustifica la permanenza nell’ordinamento del giudizio di ammissibilità con questo solo scopo. L’esigenza, infatti, che l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale risponda all’interesse del minore non viene certamente meno con la soppressione del giudizio di cui all’art. 274 del codice civile, ma potrà essere eventualmente delibata prima dell’ac¬certamento della fondatezza dell’azione di merito”. Si è sopra visto come l’interesse del minore costituisca tuttora un elemento di valutazione in tutte le cause sullo status filiationis.
Quanto alla individuazione del giudice competente a trattare la causa e a concedere l’autorizzazio¬ne è necessario rilevare che il secondo comma dell’art. 279 c.c. nel testo vigente fa riferimento all’art. 251 c.c. (“L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251”) il quale a sua volta prevede (per il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuosa e per il promovimento, sempre in caso di nascita da relazione incestuosa, dell’azione dichiarativa della paternità o della maternità naturale) la previa autorizzazione da parte del giudice “avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. La competenza a concedere queste autorizzazioni è del tribunale per i minorenni secondo il testo dell’art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall’art. 3 legge 219/2012 e dall’art. 96 lett. c del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154). Deriva da quanto detto che competente ad autorizzare la domanda di mantenimento ex art. 279 c.c. promossa dal curatore speciale nell’interesse del soggetto minore di età sarà il tribunale per i minorenni il quale sarà anche competente per la fase di merito essen¬do assolutamente inconcepibile che le due fasi di un unico giudizio possano essere attribuite alla cognizione di giudici diversi.
In conclusione la competenza sulla domanda di mantenimento ex art. 279 c.c. promossa dal figlio minore continua ad appartenere per entrambe le fasi (sia la fase di autorizzazione che per quella di merito) alla competenza del tribunale per i minorenni.
Se l’interessato è maggiorenne la competenza ad autorizzare l’azione e a trattare la causa è del tribunale ordinario.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 3638 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La mancata partecipazione del Pubblico Ministero non comporta una lesione del contraddittorio rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., ma, essendo l’intervento prescritto pur sempre a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 70 cod. proc. civ., la mancata effettuazione degli adempimenti necessari per portare la pendenza del giudizio a sua conoscenza si traduce in un vizio che, convertendosi in motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., può essere fatto valere attraverso l’impugnazione della sentenza.
Cass. civ. Sez. II, 5 gennaio 2018, n. 169 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È revocato di diritto, ai sensi dell’art. 687 c.c., il testamento nell’ipotesi in cui, a seguito di una dichiarazione giudiziale di paternità intervenuta dopo la morte del testatore, risulti che il testatore aveva generato un figlio (non riconosciuto), il quale non risulti contemplato nel testamento stesso. La norma dell’art. 687 c.c. va cioè interpretata in senso oggettivo, e la sua ratio è ravvisata nella tutela di un interesse familiare a fronte del mu¬tamento della composizione della famiglia, e precisamente nella tutela degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti. La revocazione avviene a prescindere dal fatto che il de cuius fosse o meno a conoscenza dell’esistenza del figlio. Infatti l’assenza di una previsione analoga a quella contenuta nell’art. 803 c.c. nella norma di cui all’art. 687 c.c., in tema di testamento, fa propendere per la solu¬zione secondo cui la sola conoscenza del rapporto di filiazione, in assenza dell’acquisizione dello stato giuridico di figlio non preclude la revocazione del testamento.
va individuato in un’esigenza di carattere oggettivo rappresentata dalla tutela dei figli in conseguenza di una mo¬dificazione della situazione familiare, in relazione alla quale il testatore aveva disposto. Tenuto conto che ciò che rileva ai fini della caducazione del testamento è la sopravvenienza o la scoperta dell’esistenza di una filiazione in senso giuridico, e non anche in senso meramente naturalistico, ne segue che la sola conoscenza del rapporto di filiazione non preclude la revocazione del testamento, anche nel caso in cui la dichiarazione giudiziale di paternità intervenga dopo la morte del testatore.
Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Nel disporre, al quarto comma, che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità “, l’art. 30 Cost. ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 novembre 2017, n. 26914 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2017, n. 18626 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 2017, n. 15201 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, è correttamente motivata la decisione di merito che ha accer¬tato il legame genitoriale sulla base sia della prova testimoniale, relativa alla relazione tra i pretesi genitori, sia di una consulenza tecnica d’ufficio genetica, oggetto di censure generiche, o prive di specifico riscontro scientifico, o comunque di merito (nella specie, il preteso padre si era limitato a illazioni sulle generalità del vero genitore e a segnalare che la stessa c.t.u. aveva evidenziato l’esistenza di due marcatori incompatibili tra lui e il minore, senza però nemmeno prospettare che da ciò sarebbe derivata l’erroneità delle conclusioni cui è giunta la relazio¬ne, che ha comunque stimato una compatibilità genetica, tra lui e il minore, del 99,98 per cento).
Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2017, n. 14896 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Posto che nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie, accertamento giudiziale della paternità) l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio, la mancata trasmissione degli atti a quest’ultimo, anche in grado di appello, in modo che egli sia informato e messo in condizione di adottare le proprie determinazioni al riguardo, comporta la nullità della sentenza (nella specie, la Suprema corte ha cassato quest’ultima con rinvio, una volta accertato che non vi era la prova della comunicazione della pendenza della causa al procuratore gene¬rale, affinché, integrato il contraddittorio, si proceda nuovamente al giudizio).
Cass. civ. Sez. I, 1 giugno 2017, n. 13880 (Giur. It., 2017, 8-9, 1841 nota di FIORE)
Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica c.d. percepiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’inca¬rico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti ma di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamen¬to richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova.
Trib. Messina Sez. I, 17 maggio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera sur¬rettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa dispo¬sizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.
Trib. Roma, 12 maggio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli eredi di una donna che dichiarò di voler rimanere anonima al momento del parto possono esprimere una determinazione diversa in caso in cui la medesima non lasciò nulla di dichiarato a questo proposito per il tempo successivo alla sua morte. In questo caso, è ammissibile l’azione di dichiarazione giudiziale di maternità nono¬stante l’opzione per il parto anonimo al momento della nascita del ricorrente.
Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9059 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La prescrizione del diritto del genitore ad ottenere dall’altro genitore il rimborso pro quota delle spese anticipate per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio decorre dal riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore o dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l’art. 30 Cost., non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale, ma, nel disporre al comma 4, che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità “, ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituziona¬le, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio.
Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frat¬tempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispon¬dente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debi¬tori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma 2, c.c. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell’azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l’ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell’introduzione dell’azione, la figlia non era minorenne, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell›art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l›imprescrittibilità dell›azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l›effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità perso¬nale del figlio.
Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7958 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La prova della fondatezza della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fuori dal matrimonio, non sussistendo un ordine gerarchico, può trarsi anche dal comportamento delle parti, e in particolare dal rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi alle prove genetiche, da valutarsi anche tenuto conto del contesto sociale e, globalmente, di tutte le circostanze del caso (la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che ha accolto la domanda, tenuto conto, tra l’altro, della mancata disponibilità in concreto del padre al prelievo per l’esame genetico, in quanto egli si era limitato a far pervenire la copia di una analisi genetica effettuata all’estero, su un campione asseritamente da lui prelevato alla presenza di un notaio e di due testimoni, analisi non utilizzata sia per la mancanza di adeguate garanzie sulla sua corretta esecuzione, sia sulla coincidenza di quel campione con quello concretamente esaminato dal laboratorio).
Trib. Messina Sez. I, 20 marzo 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 269 c.c., la maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre e si ritiene comunemente che tale prova possa essere fornita per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre o della pretesa madre.
Trib. Treviso Sez. I, 10 marzo 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza dichiarativa del rapporto di filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quin¬di, a norma dell’art. 261 c.c., comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione legittima.
Trib. Padova Sez. I, 6 marzo 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio promosso ai fini dell’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Cass. civ. Sez. I, 15 febbraio 2017, n. 4020 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il principio del favor veritatis – che riconosce la prevalenza della verità biologica, su quella legale – è alla base della responsabilità genitoriale e della ricerca della paternità, previste dall’art. 30, commi 1 e 4, Cost., e dell’im¬portanza della discendenza biologica e della connessa identità personale, diritti fondamentali della persona rico¬nosciuti dalla Costituzione ed anche dalla normativa internazionale. Al legislatore ordinario resta la scelta discre¬zionale delle modalità procedurali ed attuative, che consente ai soggetti interessati di ottenere l’accertamento della verità biologica, com’è quella del curatore speciale nominato dal giudice (art. 244, ultimo comma, c.c.) su richiesta del minore che ha superato i 14 o anche su istanza del padre biologico – come nel caso di specie – ma non anche il potere di precludere tali accertamenti in base a valutazioni di opportunità preventive ed astratte.
Trib. Pordenone, 9 febbraio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie conte¬nute in sentenze costitutive, non è consentita, occorrendo il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del pas¬saggio in giudicato.
Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 783 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità , l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, in forza del principio della libertà della prova, alla stregua del quale da un lato tutti i mezzi di prova hanno pari valore, dall’altro la loro scelta e valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la paternità alla stregua dei risultati univoci della consulenza tecnica d’ufficio, sicché non aveva ammesso, in quanto superflua, la prova per testi richiesta dalle altre parti).
L’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, ove non riguardi un minore, deve essere introdotta, davanti al tribunale, con il rito ordinario; nondimeno, allorché sia stata introdotta con ricorso, e trattata con il rito camerale, la parte che fa rilevare la nullità della sentenza per tale motivo ha l’onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che le sarebbe derivato dal rito pur erroneamente seguìto.
Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 781 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l’art. 250 c.c. (come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b, della l. n. 219 del 2012) subordina, nell’ipotesi di minore infraquattordicenne, la possibilità del secondo riconoscimen¬to al consenso del genitore che detto riconoscimento ha già effettuato e dispone, altresì, che, al compimento del quattordicesimo anno, il minore (anche se nato o concepito prima dell’entrata in vigore della l. n. 219 del 2012cit.) divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, confi¬gurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell’efficacia della domanda stessa di riconoscimento. Ne consegue che il raggiungimento, da parte del minore, della “maggiore età” ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio, rilevabile d’ufficio, determina il venir meno della necessità del consenso del pri¬mo genitore al riconoscimento da parte dell’altro e, in difetto, dell’intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., preso atto che il minore aveva compiuto quattordici anni nel corso del processo ed aveva rifiutato il suo assenso al riconoscimento, ha dichiarato, su ricorso della madre, cessata la materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza di riconoscimento della paternità).
Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2016, n. 24292 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. nella parte in cui, affer¬mandosi l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, non sarebbe previsto un termine decadenziale per l’ipotesi in cui l’azione sia esercitata con notevole ritardo, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo. Infatti, da un lato, il diritto al riconoscimento di uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una componente essenziale del diritto all’identità personale, riconducibile all’art. 2 Cost. ed all’art. 8 CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale e l’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità; e, dall’altro, l’eventuale ac¬coglimento della questione sarebbe impedito dal rilievo secondo cui solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità.
Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14417 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento da cui conseguono tutti i doveri propri della procreazione legittima tra i quali l’obbligo di mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, il quale nel frattempo ha sostenuto l’onere di mantenimento anche per la porzione di pertinenza del figlio dichia¬rato giudizialmente, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Trib. Milano, 14 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere accolta la domanda di riconoscimento della maternità naturale, ai sensi dell’art. 269 c.c., nell’ipo¬tesi in cui la madre al momento del parto abbia espressamente dichiarato di non voler essere nominata e risulti la sua perdurante volontà di esercitare il suo diritto all’ anonimato.
Trib. Potenza, 16 novembre 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, che è un ordinario giudizio di cognizione al quale va applicata la normativa generale di cui agli artt. 70 e 72 c.p.c., l’obbligatorietà dell’in¬tervento del P.M. non richiede la partecipazione del rappresentante di quell’ufficio alle varie udienze, essendo assicurata l’osservanza del precetto normativo ove egli sia stato ufficialmente informato dell’esistenza del pro¬cedimento, così da avere la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.
Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838 (Famiglia e Diritto, 2017, 1, 19 nota di ANDREOLA)
Il diritto dell’adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ex art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396 del 2000, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l’identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando, nella fatti¬specie, il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto, o della cartella clinica, di cui all’art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.
Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024 (Nuova Giur. Civ., 2017, 3, 319 nota di STANZIONE)
Il diritto all’anonimato è tutelato dall’art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, che consente il rilascio dei docu-menti idonei ad identificare la madre solo dopo che siano decorsi cento anni dalla loro formazione. Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale, si può affermare che l’istituto in questione è legittimo a condizione della sempre attuale reversibilità del segreto. Da ciò discende che il termine previsto dal citato art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 non può ritenersi operativo oltre il limite di vita della madre, perché la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristal¬lizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale.
Trib. Cassino, 15 giugno 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. La sentenza dichiarativa della filiazione naturale, invero, produce gli effetti del riconoscimento comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. Conseguentemente, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, in quanto la natura giuridica di tali obblighi implica che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Nel caso di specie, Il Tribunale ha condannato il padre naturale di una ragazzina di tredici anni a risarcirle i danni non patrimoniali conseguiti al totale disinteresse dimostrato nei suoi confronti, tale da avere determinato una vera e propria lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, i quali trovano negli artt. 2 e 30 della carta costituzionale, oltre che in normative internazionali recepite nel nostro ordinamen¬to, un elevato grado di riconoscimento e tutela. Di conseguenza, considerata anche la giovane età della figlia, il giudice di merito ha condannato il padre a versare, a titolo di danno non patrimoniale per abbandono morale della minore, la somma di 52.000 euro, liquidata in via equitativa).
Trib. Milano, 31 maggio 2016 (Nuova Giur. Civ., 2016, 11, 1473 nota di Siclari)
È ammissibile l›azione cautelare, promossa dalla madre del concepito, per accedere a materiale biologico del convivente defunto, al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di accertamento della paternità ex art. 269 cod. civ. L’azione può in particolare essere promossa dove, come nel caso di specie, il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione.
Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3479 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2, c.c., non tollera sur¬rettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa dispo¬sizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status”.
App. Messina Sez. I, 19 gennaio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di filiazione naturale, la prova della fondatezza della domanda di accertamento della paternità naturale può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre e della portata delle difese del convenuto. In tale ottica, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.c..
Trib. Perugia, 11 gennaio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l’attuale livello della ricerca ed esperienza scien¬tifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell’attri¬buzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza.
Cass. civ. Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 25675 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito del giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, secondo quanto disposto dall’art. 116, comma 2, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò né una restrizione della liberà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in ordine all’assoggettamento o meno ai prelievi, né una violazione del diritto alla riservatezza, atteso che l’uso dei dati è rivolto solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 24444 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame del dna ai fini dell’accertamento della paternità non può essere qualificato come una presunzione desunta da una circostanza di fatto avente valore presuntivo, ma come uno elemento fattuale incidente sulla decisione finale, al pari di altre circostanze (quali, nella fattispecie, la crema¬zione del presunto padre, la sussistenza di una relazione sentimentale e sessuale compatibile con l’epoca del concepimento e della cura della minore da parte del defunto ecc.). Del resto, la valutazione di tali elementi effettuata dal giudice di merito risulta insindacabile da parte del giudice di legittimità.
Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23296 (Giur. It., 2016, 5, 1117 nota di RONCO)
Nell’ambito del giudizio per la dichiarazione della paternità, l’accoglimento della domanda può fondarsi, in fatto, anche soltanto sul rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematiche volte ad accertare le sue carat¬teristiche genetiche e la loro relazione con quelle del presunto figlio.
Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2015, n. 23290 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta, da un lato, non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale, e, dall’altro, non essendo soggetta al regime processuale delle istanze di parte, non può essere oggetto di rinuncia, anche implicita.
Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19734 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 262, comma 2, c.c., prospettando in termini di mera eventualità l’assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori del matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione al genitore.
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l’assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d’ufficio ma, in quanto espressione di un diritto po¬testativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell’atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all’art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche intro¬dotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 4 settembre 2015, n. 17664 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie, accertamento giudiziale della paternità), la mancata trasmissione degli atti al P.M., il cui intervento è obbligatorio ai sensi dell’art. 70, n. 3, c.p.c., dà luogo a nullità della sentenza che, se resa nel giudizio di appello, va cassata con rinvio alla corte d’appello affinché, previo coinvolgimento del P.G., proceda alla trattazione e decisione della causa.
Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2015, n. 12312 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La dichiarazione giudiziale di paternità naturale non può trovare esclusivo fondamento probatorio sull’ingiusti¬ficato rifiuto del presunto genitore di sottoporsi al prelievo biologico necessario all’espletamento del disposto esame ematologico, qualora, prima della pronuncia della sentenza recante il predetto accertamento, gli eredi del presunto genitore, deceduto nelle more del giudizio, abbiano manifestato la loro disponibilità a sottoporsi agli esami, genetici ed ematologici, necessari all’accertamento della dedotta paternità ed abbiano, altresì, dichiarato la loro non opposizione allo svolgimento di esami anche attraverso prelievo di materiale generico dal corpo del loro ascendente deceduto. La valorizzazione del rifiuto a sottoporsi ad un accertamento peritale di così pene¬trante rilevanza presuppone, invero, che il rifiuto sia effettivo e persistente al momento della decisione da parte del giudice di merito e che una revoca di tale rifiuto non possa essere soggetta a preclusioni che attengono alla deduzione ed all’acquisizione dei mezzi di prova; la valorizzazione del predetto rifiuto, pertanto, non è giustifi¬cata nell’ipotesi in cui gli eredi del presunto genitore abbiano manifestato la loro disponibilità nei termini di cui innanzi, non essendo ad essi opponibile un comportamento processuale pregresso che trova le sue ragioni in motivazioni strettamente personali e, come tali, non estensibili all’erede.
Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11874 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della doman¬da può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto.
Cass. civ. Sez. VI, 16 febbraio 2015, n. 3079 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
Cass. civ. Sez. VI, 20 gennaio 2015, n. 798 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposto soltanto ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio introdotto dall’INAIL in surroga, nei confronti dei responsabili dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, pendendo in appello il giudizio tra i danneggiati e i responsabili del sinistro stradale.
Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26062 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di filiazione naturale, l’attribuzione del cognome del genitore che effettua il secondo riconoscimento, anche in aggiunta al cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio, costituisce facoltà e non anche necessità. In ipotesi siffatte l’esigenza preminente è quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità. L’organo giurisdizionale, pertanto, deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento del secondo genitore (specificamente il padre), ed è chiamato ad emettere un provvedimento contrassegnato da ampio mar¬gine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell’ambito del quale assume rilievo centrale l’interesse del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito. Tale sta¬tuizione, proprio in quanto connotata da ampia discrezionalità, è incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivata (come nella specie).
Cass. civ. Sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 25861 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La pendenza di una lite sulla validità dell’accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiu¬dica, in senso tecnico giuridico, l’esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., perché l’eventuale annul¬lamento di quell’accordo determinerebbe il venir meno, con effetto “ex tunc”, di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio.
È configurabile la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di cessazione degli effetti civili del ma-trimonio che penda contemporaneamente a quello riguardante l’annullamento della separazione consensuale omologata tra gli stessi coniugi.
Cass. civ. Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24046 (Giur. It., 2015, 6, 1395 nota di BERTILLO)
L’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione discrezionale del processo ai sensi dell’art. 337, cpv., c.p.c. deve anche indicare le ragioni per le quali il giudice non intenda riconoscere l’autoritaè della prima sen¬tenza, giaè intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito e le ragioni giustificatrici.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.
Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2014, n. 19790 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità, l’art. 276 c.c., come novellato dall’art. 1, 5° comma, L. 10 dicembre 2012, n. 219, che prevede, qualora sia deceduto il preteso genitore e manchino, o siano a loro volta deceduti i suoi eredi, la legittimazione passiva di un curatore speciale, si applica anche ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che, in applicazione del testo originario dell’art. 276 c.c., mancando legittimati passivi, aveva disatteso la domanda, benché gli attori avessero tempestivamente ma inutilmente chiesto la nomina di un curatore speciale, e ha pertanto dichiarato nullo il procedimento, rimettendo la causa al giudice di primo grado per la nomina di tale curatore, fermo il diritto di intervento degli eredi degli eredi del preteso genitore).
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al man¬tenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un’azione di ripetizione dell’indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 giugno 2014, n. 14274 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione neces¬saria del processo non è configurabile nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’”an debeatur” e di quello sul “quantum”, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l’art. 337, secondo comma, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo.
Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 2014, n. 11211 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di accertamento della paternità naturale, mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto integralmente al mantenimento della prole, presuppone la domanda di parte, non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell’azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi.
Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2014, n. 10783 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di morte del preteso genitore, legittimati passivi all’azione di dichiarazione giudiziale di paternità sono esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi, ai quali, in quanto portatori di un interesse con¬trario all’accoglimento della domanda, è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio. Tale soluzione risponde ad una interpretazione, letterale e sistematica, dell’art. 276 cod. civ., che, nel prevedere che l’azione “deve” essere proposta nei confronti degli eredi diretti ed immediati del preteso genitore defunto, ne esclude, implicitamente, la possibilità di altri (ai quali, diversamente, resterebbe preclusa la possibilità di intervenire) e trova conferma nella nuova formulazione della norma, che contempla, in mancanza di eredi, la possibilità di agire nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7986 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il “dies a quo” della decor¬renza della ordinaria prescrizione decennale.
Cass. civ. Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6207 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensio¬ne sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo rive¬ste l’art. 282 cod. proc. civ. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. emesso dal tribunale affermando che la pendenza in appello di un giudizio in cui era stata accolta, in primo gra¬do, la domanda di una società volta all’accertamento della validità dell’acquisto di un complesso immobiliare non era necessariamente pregiudiziale al procedimento introdotto in primo grado dalla medesima società e volto a far valere l’acquisto immobiliare per usucapione abbreviata per effetto dell’immissione in possesso conseguente all’aggiudicazione, potendo tale secondo procedimento essere sospeso solo ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., ove il giudice avesse inteso riconoscere l’autorità della prima decisione).
Trib. Roma Sez. I, 21 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di disconoscimento della paternità, le prove genetiche sono prove in senso proprio, in considerazione del fatto che l’attuale livello della ricerca e della esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, suf¬ficienti garanzie circa il decisivo contributo di esse nell’attribuzione della paternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così de¬terminandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consa¬pevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento.
Cass. civ. Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16271 (Pluris,Wolters Kluwer Italia)
La scelta del Giudice nell’attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, non può essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dalla esigenza di equiparare il risul¬tato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate nell’articolo 262 del co¬dice civile, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongo¬no in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello è legittimato a proporre impugnazione, ex art. 95 del DPR n. 396 del 2000, avverso il decreto, emesso dai medesimi Giudici, di annullamento del provvedimento per mezzo del quale sia stata disposta l’aggiunta, al cognome materno, di quello del padre del minore che abbia successi¬vamente effettuato il riconoscimento dello stesso, versandosi in materia di rettificazione di atti dello Stato Civile.
Trib. Milano, 26 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere preva¬lente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell’ interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp.att.c.p.c.).
Cass. pen. Sez. II, 5 febbraio 2013, n. 8434 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche con¬fermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.; pe¬raltro, nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria.
Trib. Sulmona, 26 novembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le domande a contenuto economico correlate alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale pos¬sono essere svolte e decise in un unico processo, fermo restando che il credito derivante dall’accoglimento delle prime potrebbe essere azionato soltanto all’esito del passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento dello status di figlio.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2012, n. 15158 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In merito alla dichiarazione giudiziale di paternità, può ravvisarsi la contrarietà all’interesse del minore solo nell’ipotesi di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di una prova della sussistenza di gravi rischi per l’equilibrio affet¬tivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Orbene, siffatti rischi devono emergere da fatti obiettivi, desunti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Di talché, in assenza di essi, l’interesse del minore va, di norma, considerato sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano concretamente instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di quest’ultimo ad instauraarli, avendo riguardo al miglio¬ramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto padre.
Tribunale, Reggio Emilia, 6 settembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza con natura dichiarativa oppure costitutiva (e non di condanna) è provvisoriamente esecutiva sola¬mente con riferimento al capo che concerne le spese di lite.
Gli effetti dichiarativi e costitutivi, invece, diventano esecutivi (solamente) con il passaggio in giudicato della stessa sentenza.
Trib. Napoli Sez. I, 18 settembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichia¬rativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, che nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del mi¬nore anche per la quota di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., da interpretarsi tuttavia alla luce del regime delle obbligazioni solidali sancito dall’art. 1229 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 12198 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell’ipotesi di maggior età di colui che richiede l’ac¬certamento non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale ai sensi dell’art. 276, ulti¬mo comma, cod. civ., non essendo in tale evenienza ravvisabile un obbligo legale di assistenza o mantenimento nei confronti del figlio, potendo peraltro essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorchè sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legit¬timazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell’art. 276 cod. civ., correlata all’interpretazione dell’art. 269, secondo e quarto comma, cod. civ., le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integra¬tivo ex art. 116 cod. proc. civ., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l’apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 246 cod. proc. civ.
Cass. civ. Sez. Unite 19 giugno 2012, n. 10027 (Famiglia e Diritto, 2013, 5, 450 nota di VANZ)
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posi¬zione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado. Pertanto, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l’abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giu¬dicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. Non ostano, a tale conclusione, le disposizioni degli artt. 573 e 715 cod. civ., non essendo in questione il momento dal quale si producono gli effetti della dichiarazione di filiazione naturale, ma il potere del giudice, cui la seconda domanda sia proposta, di co¬noscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, pur non ancora passata in giudicato.
Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5653 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost., – dell’art. 244 c.c. nella parte in cui prevede un termine decadenziale per la proposizione dell’azione di discono¬scimento della paternità, in quanto è del tutto coerente con i principi costituzionali la possibilità che il legislatore ordinario preveda limitazioni nei confronti di detta azione, con riferimento sia ai casi in cui l’azione può essere esercitata, sia ai tempi della medesima. Il termine annuale decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie, e non già da quella di raggiunta certezza negativa della paternità biologica, giacché la diversa tesi che differisce a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dall’esito dei risultati di un’indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrifica in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta. Stante la natura decadenziale del ter¬mine in argomento, afferendo esso a materia sottratta alla disponibilità delle parti, a norma dell’art. 2969 c.c. il giudice deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto, sia in relazione al significato del termine “scoperta” dell’adulterio, che va inteso nel senso dell’acquisizione certa della conoscenza, e non come mero sospetto di un fatto (non potendo pertanto al riguardo valorizzarsi la mera infatuazione o la mera relazione sentimentale o la mera frequentazione della mo¬glie con un altro uomo) rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere.
Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, anche nell’ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. Ciò in virtù del fatto che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, in base all’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento di cui all’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazioni allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, effi¬cacia retroattiva. Al riguardo, si precisa come l’obbligo di mantenimento dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescindendo da qualsiasi domanda in tal senso, con la conseguenza che, laddove al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, l’altro è comunque obbligato al mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
Cass. civ. Sez. I, 12 marzo 2012, n. 3935 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valu¬tato dal Tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all’azione. A maggior ragione, nel caso in cui l’interessato abbia raggiunto la maggior età nel corso del giudizio e intervenga personal¬mente nel processo, deve ritenersi superata la necessità del consenso.
Cass. civ. Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27090 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ancorché la pronuncia non contenga una condanna nel merito della domanda la statuizione in materia di con¬danna alle spese fruisce dell’efficacia esecutiva di cui al codice di rito.
App. Bologna Sez. minori, 5 dicembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligazione di mantenimento del figlio, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, colle¬gandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio. Ne consegue che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1229 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19603 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A norma del primo comma dell’art. 276 cod. civ., legittimato passivo nel giudizio per l’accertamento della pa¬ternità naturale è il presunto genitore, ovvero, in caso di mancanza di questo, i suoi eredi. Da ciò consegue che la posizione di altri soggetti, portatori di interessi, patrimoniali e non patrimoniali, contrari all’accertamento della filiazione, quali il coniuge ed i figli legittimi del presunto genitore, resta regolata dal secondo comma del richiamato art. 276 cod. civ., che attribuisce loro la legittimazione a contraddire alla domanda intervenendo nel processo, ma non anche quella ad essere citati in giudizio come contraddittori necessari, senza che ciò comporti contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 29 e 30 Cost..
Cass. civ. Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’anticipazione in via provvisoria , ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenu¬te in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento tem¬porale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 67 legge fall.).
Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9727 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 269 codice civile nella sua attuale formulazione, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale. Sicché il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, quale il rifiuto ingiustificato di sot¬toporsi ad indagini ematologiche, che costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 2° co., c.p.c., anche in assenza di prova specifica di rapporti sessuali tra le parti.
Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 278 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, c.c., cen¬surato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbliga¬ta, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l’una o l’altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo; dall’altro, la questione è formulata in forma ancipite.
Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiara¬tiva della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 cod. civ. Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però pre¬scindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di cia¬scun genitore quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Cass. civ. Sez. Unite, 7 ottobre 2010, n. 20773 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento disciplinare a carico degli avvocati, quanto all’aspetto procedurale, è disciplinato dalle norme dettate in materia dalla legge professionale in relazione ad ogni singolo istituto, nonché, in mancanza dalle nor¬me del codice di procedura civile. Le norme processuali penali, al contrario, possono trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui la legge professionale ad esse faccia espresso rinvio, ovvero si renda necessario procedere all’applicazione di istituti che ivi trovano esclusiva regolamentazione. Ciò rilevato, quanto alla necessarietà o meno della partecipazione del Pubblico Ministero al menzionato procedimento disciplinare, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, deve concludersi per l’applicabilità della disciplina dettata dalle norme processuali civili, secondo cui la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il Pubblico Ministero sia stato posto in condizioni di parteciparvi, seppur abbia concretamente scelto, come nella fattispecie concreta, di rimanere assente.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di essi l’ interesse del minore va ritenuto di regola sussi¬stente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre; nè l’ interesse del minore può, di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico al nuovo “status”, essendo queste normalmente con¬nesse al riconoscimento da parte del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore . E nemmeno detto interesse è escluso dall’assenza di “affectio” da parte del presunto padre nè dalla dichiarazione di costui, convenuto con l’azione di dichiarazione giudiziale ex art. 269 c.c., di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti alla potestà genitoriale.
Cass. civ. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c. l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroattività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo. La sentenza di primo grado di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non può pertanto produrre, prima del passaggio in giudicato, gli effetti del contratto definitivo con la conseguente impossibilità di scissione, nelle sentenze ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi di condanna consequenziali, con riferimento specifico a quelli cosiddetti sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte.
Cass. civ. Sez. III, 16 dicembre 2009, n. 26435 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, com¬ma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità).
Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277, secondo comma, cod. civ. per il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati in virtù del rinvio contenuto nell’art. 4 della legge n. 54 del 2006, deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all’art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2009, n. 8250 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza che dispone l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, l’obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell’irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Corte cost. 20 marzo 2009, n. 80 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell›art. 276, primo comma, c.c., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dall›altro, la questione è formulata in forma ancipite.
Cass. civ. sez. III, 29 agosto 2008, n. 21924 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, com¬ma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità).
Corte cost. 20 novembre 2008, n. 379 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, comma 1, c.c., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e degli eredi diretti di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria pa¬ternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 3708 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all’esame perso¬nale dell’interdicendo o dell’inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osser¬vate le norme volte a consentire la sua partecipazione al processo (norme che lasciano al pubblico ministero di modulare discrezionalmente il proprio intervento).
Corte cost. 21 dicembre 2007, n. 450 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 c.c., censurato, in riferi¬mento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l’azione di riconoscimento di paternità o maternità naturale in caso di premorienza sia del presunto genitore sia dei suoi eredi, dal momento che il giudice rimettente omette di descrivere la fatti¬specie sottoposta al suo esame, venendo così meno all’obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza nel giudizio a quo.
Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575 (Famiglia e Diritto, 2008, 6, 563 nota di RUSSO)
La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore che abbia inte¬gralmente provveduto al mantenimento del figlio; peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell’azione, non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili.
Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24409 (Famiglia e Diritto, 2008, 12, 1133 nota di MISEFARI)
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento ai sensi dell’art. 277 c.c. e quindi implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento.
Trib. Trani, 27 settembre 2007 (Famiglia e Diritto, 2008, 6, 564 nota di RUSSO)
La domanda di risarcimento del danno esistenziale conseguente al mancato riconoscimento del figlio naturale va rigettata ove sfornita di prova, in quanto, premesso che la legge non prevede l’obbligatorietà del riconoscimento del figlio naturale, il figlio ha l’onere di provare che, benché alla soddisfazione dei suoi bisogni avesse provve¬duto la sola madre, quest’ultima non è riuscita a garantirgli un diverso tenore di vita, che altrimenti sarebbe stato raggiunto attraverso la regolare corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del padre. D’altra parte – anche in considerazione dell’elevato lasso di tempo fatto decorrere dal diretto interessato per la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento e mantenimento (ventiquattro anni) – non può affatto presumersi che la prova del danno esistenziale sia “in re ipsa”, ovvero che derivi, automaticamente, dal solo mancato riconoscimento. Infatti, non può essere risarcito un danno che prescinda completamente dalla prospettazione e dimostrazione di una qualche conseguenza negativa in capo alla vittima, in quanto disancorare il risarcimento del danno dall’accertamento dell’esistenza di un qualche riflesso negativo, di carattere personale e patrimoniale nella sfera del soggetto leso, significa costruire una categoria di danno “automatico”, direttamen¬te innescato da un fatto illecito senza che vi sia dimostrazione alcuna della modificazione, “in peius”, della vita della vittima.
Cass. civ. Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18512 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 282 c.p.c., nel conferire la provvisoria esecutorietà alla sentenza di primo grado, si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza, sia che essa abbia a presupposto un’azione di condanna, sia che essa abbia a presupposto un’azione costitutiva, sicché la sentenza di primo grado può comunque venire utilizzata come titolo esecutivo.
Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., le statuizioni di condanna con¬sequenziali, dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ., di modo che, qualora l’azione ai sensi dell’art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.
Cass. civ. Sez. I, 27 luglio 2007, n. 16752 (Famiglia e Diritto, 2008, 3, 251 nota di VALENTE)
Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, una volta che il giudice del merito abbia deciso di fare ricorso a prove ematologiche o genetiche, per confermare gli elementi acquisiti attra¬verso l’ordinario sistema probatorio, l’ingiustificato rifiuto del preteso padre a sottoporsi alla prova biologica può valutarsi come elemento di convincimento in ordine alla richiesta di dichiarare che lo stesso è padre del minore.
Corte cost. 20 luglio 2007, n. 319 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276, primo comma, c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in presenza di una sentenza, emes¬sa fra le stesse parti e passata in giudicato, che ha già dichiarato l’inammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità per carenza di legittimazione passiva dei soggetti convenuti, e ha individuato i legittimati passivi dell’azione di cui all’art. 269 c.c. nel presunto genitore o, in mancanza di lui, nei suoi eredi diretti, poi¬ché, non avendo il giudice rimettente motivato in ordine alla persistenza del proprio potere decisorio, né circa l’applicabilità alla fattispecie dell’eventuale auspicata pronuncia di incostituzionalità, tali omissioni si risolvono in carenza di motivazione sulla rilevanza.
Cass. civ. Sez. III, 4 luglio 2007, n. 15111 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando la legge prevede un potere del giudice, il cui esercizio si deve concretare nell’adozione di un provvedi¬mento avente la forma dell’ordinanza ed un determinato contenuto, l’adozione del provvedimento con quel con¬tenuto e con l’espressa indicazione della sua pronuncia, ai sensi della norma che prevede il potere di emissione del provvedimento, comporta che, nel giudizio di impugnazione che sia previsto in ordine al provvedimento, il giudice dell’impugnazione debba scrutinare il provvedimento considerandolo pronunciato in forza dell’esercizio del potere previsto dalla norma indicata nel provvedimento, restando preclusa la possibilità di qualificarlo come provvedimento che avrebbe potuto o dovuto essere pronunciato ai sensi di altra norma, che pure preveda un potere di emissione di un provvedimento di analogo contenuto, ma basato su presupposti e ragioni diverse, salvo il caso in cui proprio queste ultime siano espressamente esplicitate nel provvedimento sì da indurre a far ritenere che, al di là della formale invocazione di una norma, in realtà il giudice abbia in concreto esercitato il potere previsto dall’altra (Principio enunciato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza avverso pronuncia di sospensione del processo adottata ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., che il ricorrente pretendeva fosse consi¬derata adottata ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.).
Trib. L’Aquila, 6 giugno 2007 (Famiglia e Diritto, 2007, 10, 950)
La dichiarazione giudiziale di paternità produce gli effetti del riconoscimento e ciò determina, a carico del ge¬nitore, tutti i doveri derivanti dalla procreazione legittima, incluso quello del mantenimento del figlio, gravante in solido su entrambi i genitori a decorrere dal momento della nascita; di conseguenza, in base alla disciplina dell’obbligazione solidale, il genitore che abbia sostenuto il mantenimento del figlio fino alla dichiarazione di paternità ha diritto di regresso nei confronti dell’altro.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8355 (Famiglia e Diritto, 2007, 8-9, 959 nota di FRASSINETTI)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, l’ultimo comma dell’art. 276 c.c., in base al quale alla domanda può contraddire “chiunque vi abbia interesse”, configura una forma di intervento principa¬le, ai sensi dell’art. 105, primo comma, c.p.c., e non meramente adesivo.
Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006 n. 23596 (Famiglia e Diritto, 2007, 11, 1007 nota di ORTORE)
Nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a prov¬vedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbliga¬zione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo “status” di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita), con la conseguenza che detto momento segna altresì il “dies a quo” della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell’art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispon¬dente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, in considerazione dello stato di incertezza che precede la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il diritto al rimborso “pro quota” delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la con-seguenza che detto momento segna altresì il “dies a quo” della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266 (Fam. Pers. Succ., 2007, 7, 628 nota di BEMBO)
È illegittimo l’art. 235, comma 2, codice civile, nella parte in cui subordina l’accesso alle prove ematologiche alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie.
Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2006, n. 6694 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giu¬dice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l’effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull’e¬sistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento (secondo l’espresso disposto dell’ultimo comma dell’art. 269 cod. civ.), non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50 (Fam. Pers. Succ. 2006, 5, 403)
L’intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) fa sì che il giudizio di ammissibilità ex art. 274 c.c. si risolva in un grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., e ciò, per giunta, in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica; da tale manifesta irragionevolezza discende anche la violazione del precetto (art. 111, 2° co., Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di un’autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione. Nè può tacersi come l’evoluzione della tecnica consenta, ormai, di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati. Da quanto precede deriva l’incostituzionalità dell’art. 274 c.c., relativamente ad ogni ipotesi di delibazione di ammissibilità dell’azione, per violazione degli artt. 3, 2° co., 24, e 111 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328 (Famiglia e Diritto, 2006, 5, 504 nota di FIGONE)
Il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante a genitore naturale che ha allevato il figlio, può essere esercitato solo al momento della emissione della sentenza che accerta il vincolo di filiazione con l’altro genitore, con la conseguenza che tale momento segna il “dies a quo” della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell›articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), nel testo modificato dall›articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 («Codice in materia di protezione di dati personali»), sollevata con riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l›adottato all›accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica.04, 1, 1053
Cass. civ. Sez. Unite, 3 novembre 2005, n. 21287 (Giur. It., 2007, 3, 622 nota di ANTONICA)
La domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, in caso di morte del presunto genitore, va proposta solo nei confronti dei suoi eredi, quali legittimati passivi, mentre gli eredi degli eredi del presunto ge¬nitore, o altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all’accoglimento della domanda, possono solo intervenire in giudizio.
Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100 (Foro It., 2006, 2, 1, 476)
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell’art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull’interesse superiore del mino¬re, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell’azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito la qua¬le aveva escluso, rigettando la contraria pretesa, che nell’esercizio dei poteri officiosi conferitigli dall’art. 277, comma secondo, cod. civ., il giudice potesse disporre per il periodo antecedente la proposizione del giudizio, in assenza di domanda dell’altro genitore, peraltro nella specie non proponibile non avendo la ricorrente agito in proprio, ma solo in nome e per conto del figlio minorenne).
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2005, n. 10131 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha com¬piuto l’età di sedici anni, necessario (“ex” art. 273 c.c.) per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integratore della legittimazione ad agire del genitore, sosti¬tuto processuale del figlio minorenne. Detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario e sufficiente che sussista al momento della decisione; in mancanza, il giudice deve dichiarare, anche d’ufficio, l’improseguibilità del giudizio e non può pronunciare nel merito. Alla necessaria prestazione del consenso – che non può ritenersi validamente prestato dal sedicenne fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso, come, ad esempio, dal mero fatto di “portare” il cognome del presunto padre naturale – non osta la circostanza che il figlio abbia raggiunto, nel corso del processo, la maggiore età, sempre che detto compimento non abbia prodotto l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., rendendo così necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’”ex” minorenne.
Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1619 (Corriere Giur., 2005, 9, 1229 nota di PETRILLO)
Non solo le sentenze di condanna ma anche quelle costitutive possono essere provvisoriamente esecutive in¬dipendentemente da una esplicita statuizione in tal senso del giudice se contengono una condanna implicita, desumibile anche dalla sola motivazione o dalla funzione stessa che il titolo è destinato a svolgere.
Cass. civ. Sez. Unite, 27 luglio 2004 n. 14060 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché l’articolo 295 del c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto di giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’”an debeatur” e di quello sul quantum, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l’articolo 337, comma 2, del c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e che, a norma dell’articolo 336, comma 2, del c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull’”an debeatur” determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2004, n. 13665 (Foro It., 2005, 1, 432)
In materia di accertamento giudiziale della paternità e della maternità, le indagini ematologiche e immunogene¬tiche, in quanto ormai affidabili, possono fornire elementi di valutazione sia per escludere che per affermare il rapporto biologico di paternità, non rilevando il carattere probabilistico delle risultanze di tali indagini, comune a tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche, cui è sempre immanente la possibilità di errore.
Le indagini ematologiche e immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità, anche quando le risultanze delle indagini consentono una valutazione meramente probabilistica, attesa la natura probabilistica di tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche.
Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2004, n. 13296 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di azione di accertamento della paternità naturale e di conseguente determinazione del contributo al mantenimento del minore figlio naturale per il periodo successivo alla proposizione dell’azione stessa, ove la parte attrice, nell’atto introduttivo del giudizio, dopo aver indicato quale “petitum” un certo importo di tale con¬tributo, abbia usato l’espressione “ovvero la minore o maggiore somma dovuta” o altra espressione equivalente, il giudice di merito che liquidi un importo maggiore di quello richiesto non viola il principio di cui all’art. 112 c.p.c., sia perchè deve ritenersi che la parte attrice, con l’uso dell’espressione predetta, non abbia posto un limite preciso all’ammontare della somma richiesta, ma si sia rimessa agli elementi probatori da acquisire nel corso del giudizio ed alla loro valutazione ad opera del giudice, sia perchè, in ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo, il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato alla domanda della parte, in quanto l’art. 277, comma 2, c.c. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell’interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore stesso.
Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2004, n. 11351 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al geni¬tore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole; poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli articoli 379, secondo comma, 2054, 2047 cod. civ.) che l’equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso.
Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di riconoscimento di figlio naturale, il diritto al rimborso delle spese sostenute, spettante al genitore che ha allevato il figlio nei confronti del genitore che procede al riconoscimento, non è utilmente esercibile se non dal giorno del riconoscimento stesso (soltanto il riconoscimento comportando, ex art. 261 c.c., gli effetti tipici connessi dalla legge allo status giuridico di figlio naturale), con la conseguenza che detto giorno segna altresì il “dies a quo” della decorrenza della prescrizione del diritto stesso.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procre¬azione legittima, compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita, e non da quella della relativa domanda
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all’art. 147 c.c. propri della procreazione legitti¬ma, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 c.c. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale. A tal fine, il criterio di quantificazione dell’assegno può essere adottato dal giudice di merito anche in termini complessivi ed unitari (anziché in termini di ripetibilità separata della quota delle spese straordinarie), nell’esercizio di una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove logicamente e correttamente motivata.
Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È incostituzionale l’art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, 1° comma, c.c., è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi.
Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2002, n. 11041 (Giur. It., 2003, 1138 nota di BELLOMA)
La contrarietà dell’accertamento della paternità all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreta verifica di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà ge¬nitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale, mentre del tutto irrilevanti debbono ritenersi i suoi atteggiamenti psicologi di rifiuto di rapporti nei confronti della madre, nonché di indifferenza nei confronti della pretesa paternità.
Cass. civ. Sez. I, 25 febbraio 2002, n. 2749 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il ricorso alle prove ematologiche, anche se richiesto dal preteso padre, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. La relativa decisione è, peraltro, incensu¬rabile in sede di legittimità nei limiti in cui sia adeguatamente motivata.
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell’art. 269 c.c. con ogni mezzo, ed il rifiuto di sottoporsi alla prova ematologica costituisce argomento di prova ulteriore.
Cass. civ. Sez. I, 29 settembre 1999, n. 10786 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 273 c.c. con riferimento agli art. 2 e 24 cost. nella parte in cui, in ipotesi di figlio minorenne, attribuisce al genitore la legittimazione ad agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale senza prevedere la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore e, in caso di inattività del sostituto processuale , la sospensione dei termini fino al raggiungimento della maggiore età del sostituito; infatti, l’interesse del minore risulta adeguatamente protetto, nel caso di promovimento dell’a¬zione da parte del genitore attraverso la verifica della sua rispondenza a quell’interesse demandata al tribunale per i minorenni (a seguito della sentenza della Corte cost. n. 341 del 1990), nel caso contrario con la possibilità per il figlio, una volta divenuto maggiorenne, di promuovere l’azione, per lui imprescrittibile ai sensi dell’art. 270 c.c.; nella prima ipotesi, inoltre, la scelta di non affiancare obbligatoriamente il rappresentante del minore con un curatore speciale, che ne controlli le iniziative processuali, è ragionevole e coerente con la qualità soggetti¬va del rappresentante e la sua natura di sostituto processuale, mentre la previsione di una sospensione dei termini o di una rimessione in termini a favore del minore, divenuto maggiorenne, per esercitare le attività (in particolare le impugnazioni) da cui il genitore è decaduto, contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto e costituirebbe violazione del diritto di difesa della controparte, soggetta ad unilaterale possibilità di riesame di una sentenza passata in giudicato.
Corte cost. 14 maggio 1999, n. 170 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell’art. 235 cod. civ., decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto – posto che l’impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla “impotenza coeundi”, uno stato fisico che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata percentuale di casi consiste in un’affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al “favor legitimitatis” attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l’affermazione della verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – la disposizione impugnata (art. 244 cod. civ., commi 1 e 2), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità, decorso l’anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell’azione medesima, e precisamente della propria incapacità di generare; nonché lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e ciò, soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui è dato di comune esperienza che l’elemento costitutivo dell’azione, rappresentato dall’impotenza di generare, può rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto).
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2944 (Famiglia e Diritto, 1999, 1, 40 nota di FRASSINETTI)
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell’art. 269 c.c. con ogni mezzo e, per¬tanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario ed è corretta¬mente motivata la pronuncia del giudice di merito che ha fondato la propria pronuncia affermativa della pater¬nità naturale su una motivazione – logicamente corretta – con cui è posta in evidenza, da un canto, l’univocità e convergenza degli elementi indiziari acquisiti al processo, come la lunga relazione intercorsa tra la madre ed il padre naturale, i comportamenti tenuti da quest’ultimo alla notizia della gravidanza della donna, la condotta processuale del medesimo – e, in particolare, il pretestuoso ed immotivato rifiuto di sottoporsi ad indagini ema¬tologiche – dall’altro, la attendibilità dei testi indicati dalla madre del riconoscendo).
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11021 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La competenza per territorio nel procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale e in quello preliminare per l’ammissibilità della relativa azione, deve essere determinata secondo i principi generali sul foro del convenuto, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., anche quando la controversia riguardi un figlio minore.
Corte cost. 22 aprile 1997, n. 112 (Foro It., 1999, I, 1764)
È infondata la q.l.c. dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore, in riferimento agli art. 2, 3, 30 e 31 cost.
Non è fondata, con riferimento agli art. 2, 3, 30 e 31 cost., la q.l.c. dell’art. 263 c.c. – nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso – in quanto (…) non vi può essere conflitto tra “favor veritatis e favor minoris”, ove si consideri che l’autenticità del rapporto di filiazione costituisce l’essenza stessa dell’interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità, e che ad eventuali pregiudizi per il minore, conseguenti all’accertamento della falsità del riconoscimento, può porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del minore, quali l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 comma 1 lett. c) l. n. 184 del 1983.
Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1997, n. 807 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora nel giudizio di primo grado sia mancata la partecipazione del pubblico ministero in causa nella quale ne è obbligatorio l’intervento ai sensi dei numeri 2, 3 e 5 dell’art. 70 c.p.c., (quale nella specie un’azione di dichiarazione giudiziale di paternità) il giudice d’appello, rilevata la nullità della sentenza, non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenerla presso di se e deciderla nel merito, dovendo escludersi che nelle menzionate ipotesi di cui al cit. art. 70 (diversamente da quella di cui al numero 1 dello stesso articolo) la man¬cata partecipazione del P.M. comporti un difetto di integrale contraddittorio e consenta pertanto l’applicazione dell’art. 354 stesso codice.
Cass. civ. Sez. lavoro, 25 maggio 1996 n. 4844 (Foro It., 1997, I, 1109 nota di TRISORIO LIUZZI)
Poiché l’art. 295 c.p.c., la cui “ratio” è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferi¬mento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’”an debeatur” e di quello “sul quantum” (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico); ne consegue che deve essere cassata l’ordinanza con cui il pretore ha disposto la sospensione necessaria del processo “sul quantum” in attesa della definizione del processo sull’”an debeatur”.
Cass. civ. Sez. III, 24 maggio 1993, n. 5837 (Giust. Civ., 1994, I, 3248 r. It., 1998)
Per aversi titolo esecutivo, costituito da una sentenza di I grado contenente condanna alle spese del giudizio, è necessario che questa parte della sentenza sia accessoria ad una pronuncia di condanna, dichiarata provvisoria¬mente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. oppure esecutiva per legge.
Cass. civ. Sez. Unite, 7 febbraio 1992, n. 1373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La competenza per territorio, nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale ed in quel¬lo, preliminare, per l’ammissibilità dell’azione, va determinata, anche quando si tratti di figlio naturale minore,
secondo i princìpi generali sul foro del convenuto, ai sensi dell’art. 18 c.p.c., e non in base alla residenza del minore, considerato che i princìpi predetti non sono derogati, né esplicitamente, né implicitamente, dalla nuova normativa circa la competenza, per materia, del Tribunale minorile di cui all’art. 68 della legge n. 184/1983.
Corte cost. 20 luglio 1990, n. 341 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In base alla regola generale dell’art. 374 cod. civ., n. 5, – secondo cui il tutore non può promuovere giudizi senza l’autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore è in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento è richiesta l’autorizzazione dall’art. 320, terzo comma, cod. civ. – si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l’azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell’interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fonda¬tezza della questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 273, primo comma,
Non è più giustificabile – alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili – una volta trasferita (art. 38 disp. att. c.c., modificato dall’art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) al tribunale per i minorenni la compe¬tenza a giudicare dell’azione di reclamo della paternità o maternità naturale proposta nell’interesse dei minori di età, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l’azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all’altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all’interesse del figlio, quando analogo controllo è invece previsto nell’ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell’art. 250 cod. civ., allorché cioè il genitore che ha già riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell’altro giudicandolo non conveniente all’interesse del minore. È pertanto costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 3 Cost. (nonché con il principio di razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 Cost., assume l’esigenza di protezione dell’interesse dei minori) – l’art. 274, comma primo, del codice civile stesso, nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore.
Cass. civ.Sez. I, 2 dicembre 1985, n. 6015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Al fine della declaratoria giudiziale della paternità naturale, la dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti carnali fra questa ed il preteso pa¬dre, pur non costituendo di per sé prove di detta paternità, possono concor¬rere alla formazione del convincimento del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto, consistente nella ingiustificata man¬cata presentazione davanti al consulente incaricato delle indagini ematologiche e genetiche.
Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Negli ultimi decenni la coscienza collettiva si è ulteriormente evoluta nel senso di accordare maggiore rilevanza al rapporto effettivo di procreazione rispetto alla qualificazione giuridica della filiazione. Di conseguenza, il legi¬slatore del 1975 – spostando l’accento dal “favor legitimitatis” al “favor veritatis”, nel modificare gli artt. 235 e 244 cod. civ., ed allargando la possibilità di far valere la verità sull’apparenza, anche in relazione alla sicurezza della prova negativa della paternità assicurata dal progresso scientifico – e quello del 1983 – accordando l’azione di disconoscimento nell’interesse del minore infrasedicenne al P.M., nell’intento di favorire ancora di più il per¬seguimento del valore verità – non hanno fatto che seguire la evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile a quel valore.
Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 1985, n. 2739 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, e per il caso in cui sia stata disposta la cosiddetta prova ematologica, la facoltà della parte di sottrarsi ai prelievi che si rendano necessari per la suddetta prova non esclude che il relativo rifiuto, alla stregua delle motivazioni addotte, possa essere valutato dal giudice del merito quale elemento di convincimento, ai sensi dell’art. 116, 2° comma c. p. c.
Corte cost. 1 aprile 1982, n. 64 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l’accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, ma lasciando ancorato il termine di de¬cadenza dell’azione di disconoscimento del padre, pur elevato ad un anno, alla conoscenza della nascita (e non dei fatti rilevanti per la proposizione dell’azione), cioè ad un evento di meno aleatoria prova, il legislatore ha posto un limite al favor veritatis giustificato dai pericoli ed inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo. La denunciata disparità di trattamento tra pa¬dre e figlio è giustificata, d’al¬tronde, dalla diversità delle situazioni poste a raffronto: l’adulterio, infatti, si verifi¬ca al tempo del concepimento e di esso il figlio non può venire a conoscenza se non in tempo assai posteriore alla nascita, per cui collegare anche per lui il termine alla nascita avrebbe significato negargli per sempre l’esercizio dell’azione. Né è violato il diritto di difesa, essendo tale censura strettamente collegata, nella prospettazione dei giudici a quibus, a quella relativa al principio di eguaglianza.

Ai fini dell’autorizzazione al riconoscimento tardivo del figlio minore ha rilevanza solo l’idoneità a rivestire la figura genitoriale

Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4763
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29113/2016 proposto da:
C.B., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore C.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Cortina d’Ampezzo, n.190, presso lo studio dell’avvocato Codini Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazza San Giovanni Bosco, n.5, presso lo studio dell’avvocato Marcellitti Giovanni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2996/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI FRANCESCA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso di C.B., la cassazione della sentenza n. 5300/16 della Corte d’Appello di Roma.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza depositata il 12 maggio 2016 la Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, ha rigettato l’appello proposto da C.B., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore C.E., nei confronti di P.C. avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda proposta da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 250 c.c., comma 4, in tal modo tenendo luogo del consenso mancante della prima al riconoscimento della minore.
2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, a fronte dell’interesse prioritario della minore ad acquisire uno stato che completi la sua personalità nella integrale dimensione psico – fisica, perdevano di significato i singoli episodi riferiti dalla C., che non assumevano rilievo tale da screditare la figura del P.; b) che il diritto del genitore ad operare il riconoscimento del figlio naturale, garantito dall’art. 30 Cost., non si pone in contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso; c) che il rifiuto della C. doveva ritenersi ingiustificato, considerato il diritto della minore ad entrambi i genitori in vista di una serena ed equilibrata crescita psico – fisica e dell’arricchimento che la stessa avrebbe ricevuto, da un punto di vista affettivo, oltre che materiale, dalla presenza anche del nucleo familiare paterno, composto da persone irreprensibili; d) che il P., nel corso dell’indagine da parte dei servizi sociali, aveva mostrato consapevolezza dei reati commessi, dei quali si era assunto ogni responsabilità; e) che l’adeguatezza dell’uno o dell’altro genitore, avrebbe potuto essere oggetto di successiva valutazione da parte del giudice, ai fini dei provvedimenti da adottare sia con riguardo alle modalità dell’affidamento, sia con riguardo all’esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Avverso tale sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste il P. con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 250 c.c., comma 4, rilevando: a) che il sistema normativo esclude che al minore infraquattordicenne possano essere imposti rapporti familiari che infondano angoscia e che costituiscano fonte di dissidi, di distruzione o di oppressione; b) che, pertanto, dovevano essere presi in considerazione i numerosi episodi di violenza posti in essere dal P. in danno della C., anche in presenza di terze persone e degli altri figli della donna; c) che, del pari, doveva essere considerato che il P. non aveva ma fatto nulla per la figlia e non aveva contribuito in alcun modo alla sua crescita.
2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata considerazione dei gravi episodi di violenza dei quali il P. si era reso responsabile.
3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte (v., ad es., di recente, Cass. 27 marzo 2017, n. 7762) il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell’altro, tutelato nell’art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo quadro, si pone la necessità di realizzare un bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, attraverso una valutazione in concreto dell’interesse del minore stesso.
In tale contesto, è certamente esatto che il riconoscimento di un figlio naturale minore, già riconosciuto da un genitore, da parte dell’altro genitore non può essere escluso sulla sola base di una condotta morale non esente da censure, di per sé rilevante per il diverso fine dell’affidamento (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1990), come pure in ragione della mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645). Tuttavia, resta ferma la rilevanza che può assumere il percorso di vita del richiedente e l’eventuale accertamento di gravi carenze come figura genitoriale, con conseguente compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore derivante dal riconoscimento (Cass. 11 dicembre 2013, n. 27729).
In tale contesto, l’indicato bilanciamento è stato condotto dalla Corte territoriale non in concreto, ma attraverso formule generali che o non danno conto delle conclusioni raggiunte (così, ad es., quando si afferma semplicemente, a fronte dell’interesse del minore al secondo riconoscimento, che “perdono valenza i singoli episodi riferiti dalla resistente, che non assumono una portata tale da screditare la figura del richiedente”; o, ancora, quando a fronte della commissione di reati dei quali dà atto la medesima decisione, senza esaminarne tipologia e caratteristiche concrete, si attribuisce significato al fatto che il P. se ne sia assunto la responsabilità, rimproverandosi di aver coinvolto i genitori, senza che venga dato conto di alcuna rimeditazione verso le vittime di tali illeciti e con riguardo al contesto in cui sono maturati) o valorizzano profili privi di concludenza (quale la premessa, secondo la quale “l’altro genitore è quello che ognuno ha scelto per il proprio figlio” o l’inadeguatezza genitoriale della madre).
4. Ne discende che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nel provvedimento.

L’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personale e si estingue con il decesso

Cass. civ. Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4092
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in Roma via del Banco di Santo Spirito 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Clementi, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Alessandra Fienga, giusta procura speciale a margine del ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al processo al fax n. 06/68300954 e alla p.e.c. giorgioclementi(at)ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
nei confronti di:
G.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini 3 (fax n. 06/4745779), presso lo studio delle avvocate Laura Remiddi e Sabrina Fasulo, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1407/14 della Corte di appello di Roma, emessa il 5 febbraio 2014 e depositata il 3 marzo 2014, n. R.G. 6582/11;
Rilevato che all’udienza del 10 febbraio 2017 il Procuratore Generale cons. Dott. Francesca Ceroni ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Udita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato, presso il Tribunale di Latina, il (OMISSIS) D.G., detto P., ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (OMISSIS), con G.A..
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 30 agosto 1999, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. La decisione è stata impugnata dalla G. e il giudizio sulle altre domande è rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della dichiarazione di scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione della Corte di Cassazione del 5 agosto 2003.
3. Con sentenza definitiva, depositata in data 18 luglio 2011, il Tribunale di Latina ha stabilito la corresponsione di un assegno annuo, a favore della G., di 75.000 Euro, ritenendo invece cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
4. Ha proposto appello il D. il quale si è lamentato del fatto che il Giudice di prime cure, nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile, non avesse preso in considerazione circostanze quali l’esistenza di un nuovo nucleo familiare, composto anche da tre figli minorenni, il decremento della redditività della sua attività artistica di musicista e i suoi problemi di salute.
5. La G. ha proposto appello incidentale chiedendo la rideterminazione in aumento dell’assegno divorzile e il ripristino del mantenimento a favore dei figli facendo rilevare che solo il figlio A. aveva raggiunto l’indipendenza economica nel gennaio 2002 mentre era rimasta la condizione di dipendenza della figlia.
6. Con sentenza depositata in data 3 marzo 2014 la Corte d’Appello di Roma ha respinto entrambi gli appelli, ha confermato l’importo dell’assegno divorzile annuo in 75.000 Euro e la sua decorrenza a far data dalla decisione di primo grado (18 luglio 2011), rilevando che, pur avendo il D. provato una riduzione dei proventi della sua attività artistica, aveva nello stesso tempo intrapreso una nuova attività imprenditoriale, consistente nell’apertura di un resort turistico, e dato vita, nel 2010, alla società (OMISSIS), destinata allo svolgimento di tale attività, oltre ad aver goduto ed essere titolare di un consistente patrimonio immobiliare.
7. Ha proposto ricorso per cassazione il D. affidandosi a tre motivi di ricorso.
8. Con il primo motivo e il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6e dell’art. 2697 c.c.. In particolare con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia riconosciuto il diritto della G. all’assegno divorzile in mancanza di un esame relativo al tenore di vita in costanza di matrimonio, limitandosi a fare riferimento ad una situazione di sicuro benessere ma omettendo la comparazione tra la condizione economica dei coniugi in corso di matrimonio e quella attuale della richiedente, non considerando infine le capacità lavorative della G. tenuto conto dell’omessa prova da parte della ex coniuge e dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
9. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la determinazione in concreto dell’assegno divorzile, rilevando che, in sede di quantificazione, la Corte d’Appello non ha correttamente applicato i criteri indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio che, secondo giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ S.U. 11492/1990; Cass. civ. sez. 1, Sent. n. 7990/1996), possono agire come fattori di moderazione o diminuzione della somma considerabile in astratto. Il ricorrente si duole in particolare del fatto che il Giudice di seconda istanza abbia omesso di considerare la riduzione dei suoi redditi, specificamente quelli relativi all’attività artistica e ai diritti d’autore, non abbia preso atto del peggioramento delle sue condizioni di salute e abbia ignorato le spese derivanti dal mantenimento del nuovo nucleo familiare, costituito dalla sua nuova compagna e dai tre figli nati dalla loro unione.
10. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto è stata omessa dalla Corte di appello qualsiasi motivazione sulla determinazione in concreto dell’assegno divorzile. La Corte d’Appello si è infatti limitata, secondo il ricorrente, a condividere la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, senza specificare le ragioni dell’aumento del 240% dell’assegno di mantenimento stabilito e corrisposto in adempimento delle condizioni previste dalla separazione consensuale. Il ricorrente rileva che, seppure l’ammontare dell’assegno di mantenimento determinato in sede di separazione ha diversa natura e carattere rispetto all’assegno di divorzio (Cass. Civ., 1 sez. n. 18433/2010), tuttavia, esso può essere considerato indice rivelatore del tenore di vita dei coniugi (Cass. Civ. sez. 1 n. 1758/2008; Cass. Civ. sez. 1 22500/2006; Cass. Civ. sez. 1 3905/2011).
11. La G. contesta con controricorso le difese del ricorrente e propone ricorso incidentale affidandosi a tre motivi di ricorso cui il D. si oppone con controricorso.
12. Le parti hanno depositato memorie difensive e la controricorrente, all’udienza di discussione, ha presentato note di replica alle conclusioni del P.G., che devono essere dichiarate irricevibili perché predisposte per iscritto prima della stessa udienza e quindi dirette a replicare irritualmente alla memoria difensiva della controparte.
13. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.6, comma 6e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza d’appello ha fissato la determinazione concreta dell’assegno in 75.000.00 Euro annui, non tenendo conto in maniera adeguata delle condizioni economiche di entrambe le parti. Rileva la ricorrente incidentale che il D. ha ampliato negli ultimi 18 anni la sua attività anche in altri campi (attività manageriale e di produzione musicale, sua e di altri autori), e ha omesso di fare riferimento, nelle dichiarazioni fiscali, ai proventi derivanti dalle sue partecipazioni societarie.
14. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art. 41, nella parte in cui la Corte d’Appello ha fatto decorrere il versamento dell’assegno divorzile dal deposito della sentenza definitiva sulle statuizioni economiche (18 luglio 2011) e non dal passaggio in giudicato, in data 5 agosto 2003, della sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale.
15. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 148 c.c.eL. n. 898 del 1970,art.6, lamentando l’erronea determinazione dell’importo dell’assegno a favore dei figli.
16. Il ricorrente D.G. è deceduto in data (OMISSIS), come documentato dal certificato di morte prodotto in uno con la memoria difensiva con la quale si chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, richiesta quest’ultima cui si oppone la G..
Ritenuto che:
17. La circostanza da ultimo fatta presente implica l’esame della questione controversa, che è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte e che riguarda le sorti del giudizio di separazione o divorzio quando intervenga, nel corso del loro svolgimento, la morte di una parte e se, dunque, un evento simile determini la cessazione della materia del contendere.
18. Una prima linea giurisprudenziale (Cass. Civ. 1 sez. civ. n. 17041 del 3 agosto 2007; n. 9238 del 23 ottobre 1996), che pure riconosce come il diritto al mantenimento abbia una natura patrimoniale speciale poiché, come previstodall’art. 447 c.c., è indisponibile e incedibile e ha un carattere strettamente personale, ritiene, tuttavia, che la morte del soggetto obbligato, avvenuta nelle more del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse della parte richiedente l’assegno al credito avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, credito che risulterebbe trasmissibile nei confronti degli eredi. Pertanto il requisito della intrasmissibilità dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile non troverebbe applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell’ex coniuge obbligato, periodo nel quale permarrebbe l’interesse della parte richiedente l’assegno alla definitiva regolamentazione del suo diritto.
19. Più di recente si è affermata una giurisprudenza di segno opposto che ha rinnovato un filone di pronunce risalenti e conformi. Secondo tale indirizzo va rilevato chel’art. 149 c.c.prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l’effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato (Cass. Civ. 1 sez. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
20. Come è noto l’art.4, comma 12dellalegge 898/1970prevede che, nel caso in cui il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno. Nel presente giudizio il Tribunale si è già pronunciato sullo status dichiarando lo scioglimento del matrimonio e tale pronuncia, come si è visto, è ormai passata in giudicato. La questione controversa si pone pertanto, nella specie, con specifico riferimento alla possibilità di applicare, per estensione, al giudizio relativo alla determinazione dell’assegno lo stesso principio riferibile al giudizio di separazione e divorzio in tema di dichiarazione sullo status e dunque dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande accessorie al divorzio nonostante la sentenza dichiarativa del divorzio sia passata in giudicato prima della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno.
21. Il Collegio, pur valutando le ragioni sottese al primo indirizzo giurisprudenziale menzionato, ritiene di aderire all’indirizzo contrario e prevalente, cui intende dare continuità, perché esso appare più coerente al presupposto indiscusso secondo cui la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno. Infatti se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non è più tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Se la pronuncia non definitiva sullo status si legittima nell’ottica di una attribuzione non procrastinabile dello status di divorziato ai fini della riacquisizione della libera determinazione delle scelte personali degli ex coniugi, connessa alla fine dello status derivante dal matrimonio, e in quanto tale status non ha più ragione di perdurare, è nello stesso tempo indiscutibile che solo ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie. Tali ragioni se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status non possono altresì costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce. Ciò comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.
22. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il dibattito giurisprudenziale cui si è fatto cenno giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riconvocatasi in data 3 ottobre 2017, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.