Il coniuge affidatario è titolare di un diritto iure proprio alla richiesta di mantenimento del figlio maggiorenne (non economicamente autosufficiente) anche in caso di eventuale sua rinuncia al mantenimento stesso

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 32529
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25351/2015 proposto da:
C.C., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paesano Gaetana, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A., C.F., Ca.Ca., Pm Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
Pg Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
Pg Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte di appello di Potenza, con il decreto in epigrafe impugnato, per quanto interessa, aveva confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro, in controversia concernente la richiesta di modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia C., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della assegnazione della casa familiare conseguenti al divorzio, proposta da C.C. nei confronti di F.A., Ca.Ca. e C.F..
C.C. propone ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost.con sei mezzi, ciascuno articolato in una pluralità di profili.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia: a) la violazione o falsa applicazionedell’art. 24 Cost., degliartt. 100, 103, 105, 331 e 336 cod. proc. civ.; b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 337 sexies e 337 septies cod. civ. e degliartt. 100, 103 e 105 cod. proc. civ.per avere la Corte di appello dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto nei confronti del figlio C.F., sulla considerazione che quest’ultimo, pur evocato in giudizio, era estraneo alla lite in quanto economicamente autosufficiente, residente in Lussemburgo e non destinatario di domande giudiziali.
Il ricorrente ha ricordato, a sostegno della prospettazione, che il figlio in primo grado si era costituito dando prova di avere interesse alla decisione, di guisa che – a suo parere – sarebbe stato più corretto procedere con una estromissione, e che la invocata riforma avrebbe esteso i suoi effetti a tutti i provvedimenti, coinvolgendo anche gli interessi del figlio.
Ha aggiunto, quindi, che tra le domande proposte vi era anche quella di revoca dell’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, già assegnata alla stessa anche nell’interesse di Francesco e che ciò rendeva necessaria la partecipazione del figlio anche al fine di favorire una risoluzione in concreto del conflitto.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, proposta come violazione o falsa applicazione di legge, in realtà prospetta un error in procedendo, atteso che “La “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 7776 del 27/03/2017).
Nello specifico, la censura va disattesa.
Invero la statuizione, formulata in accoglimento di una specifica eccezione del figlio F., come si evince dal ricorso (fol.4), chiarisce in maniera lineare l’estraneità del figlio sia alla domanda di revoca dell’assegno di mantenimento – non essendone il destinatario in quanto economicamente autosufficiente – sia alla domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare – risiedendo stabilmente in Lussemburgo -; tali circostanze non sono state smentite dal ricorrente che, pur prospettando il possibile coinvolgimento di interessi del figlio, in contrasto con la linea difensiva adottata da quest’ultimo e condivisa dalla Corte di appello, non ne ha esplicitato né il contenuto, né l’attualità.
2.1. Con il secondo motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., maggiorenne, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazionedell’art. 148 cod. civ.e dell’art. 9, comma 1, legge divorzio; b) l’omesso esame di un fatto decisivo; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ..
Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato per non avere valutato la documentazione dalla quale emergeva che la figlia sin dal 2011 aveva svolto alcune attività lavorative part-time e vissuto per un periodo in Lussemburgo.
2.2. Il motivo è infondato.
In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, propostaL. n. 898 del 1970, ex art. 9 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014), ciò in quanto i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
La Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato, nel presente giudizio di revisione introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Lagonegro nell’aprile 2014 -, i fatti sopravvenuti e non già in fatti anteriori alla sentenza di divorzio (2013) e, quindi, astrattamente già valutabili e/o valutati in quella sede, come le circostanze relative ad attività lavorative part-time che la figlia avrebbe svolto nel 2011 e nel 2012 e ad esperienze professionali compiute in Lussemburgo tra il 2009 ed il 2013.
3.1. Con il terzo motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., con specifico riferimento alla mancata presentazione di quest’ultima all’interrogatorio formale, si denuncia: a) la violazione e falsa applicazionedell’art. 148 cod. civ., art. 9 legge div.,art. 2697 cod. civ.,art. 232 c.p.c., commi 1 e 2; b) la violazione o falsa applicazione degliartt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degliartt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ..
In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto giustificata l’assenza di Ca., non comparsa a rendere interrogatorio formale ammesso e che il motivo di appello proposto in merito sia stata obliterato dalla Corte di appello che avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto.
3.2. Il terzo motivo è inammissibile.
In disparte dalla evidente carenza di autosufficienza del motivo che non illustra le ragioni della doglianza che sarebbe stata pretermessa, va ricordato in premessa che “La differenza fra l’omessa pronuncia di cuiall’art. 112 c.p.c.e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia” (Cass. n. 1539 del 22/01/2018).
Nel caso di specie non ricorre alcuna omessa pronuncia poiché la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento è stata esaminata e respinta, implicitamente disattendendo anche il motivo relativo alla rilevanza o meno del mancato espletamento dell’interrogatorio formale (Cfr. Cass. n. 20718 del 13/08/2018, n. 29191 del 06/12/2017), che atteneva alla valutazione del compendio probatorio.
4.1. Con il quarto motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia Ca., con specifico riferimento alla dichiarazione di rinuncia formulata da questa, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazionedell’art. 148 cod. civ., art. 9 legge div.,art. 2697 cod. civ., art. 337 septies cod. civ.; b) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degliartt. 90, 100 e 112 cod. proc. civ..
Il ricorrente, dopo aver ricordato che la figlia per il tramite del difensore in primo grado aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al mantenimento, ritenuta ininfluente dal Tribunale perché afferente a diritti indisponibili, lamenta che la Corte di appello, sullo specifico motivo di appello, si sia pronunciata procedendo ad un’interpretazione della volontà della figlia volta a valorizzare la presunzione di un’esigenza di tutela, comunque emersa dalla sua dichiarazione, invece di pronunciarsi sulla questione dell’indisponibilità o meno del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne – a suo parere – soggetto al principio della domanda.
Inoltre sottolinea che la dichiarazione di rinuncia, unitamente alla mancata presentazione all’interrogatorio formale, avrebbe potuto condurre a diversa valutazione e che nessuna efficacia avrebbe dovuto attribuirsi alle difese articolate della madre, venendo meno la sua legittimazione concorrente in presenza di una diversa volontà manifestata dalla figlia.
4.2. Il motivo è infondato.
Richiamato quanto già in precedenza affermato (v. sub 3.2.) in merito alla questione dell’interrogatorio formale, è opportuno considerare – in relazione alla dichiarazione integrante la “c.d. rinuncia”, trasmessa dalla figlia tramite il legale ed alla questione della legittimazione della madre – che “L’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, “iure proprio” (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura exart. 710 cod. proc. civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno” (Cass. n. 1353 del 18/02/1999; cfr. in termini, Cass. n. 11648 dell’11/7/2012, non massimata).
La Corte di appello ha fatto applicazione di detto principio in quanto si è limitata a valutare il contenuto della dichiarazione escludendo che emergessero circostanze di fatto significative di una effettiva raggiunta autosufficienza della figlia, senza attribuirle il valore di rinuncia e la decisione è immune da vizi.
5.1. Con il quinto motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare, si denuncia: a) la nullità della sentenza e del procedimento per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge div. e dell’art. 337 sexies cod. civ.; c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente, dopo avere ricordato di avere svolto specifico motivo di appello in merito alla disattesa domanda di revoca dell’assegnazione della casa coniugale, lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla domanda e, conseguentemente, non abbia nemmeno tenuto conto dei fatti addotti a sostegno della stessa idonei, a suo parere, a giustificare la revoca.
5.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è pronunciata: ha, infatti, respinto il reclamo sulla considerazione della accertata residenza della figlia a (OMISSIS), dato fattuale che non appare smentito ne inficiato dalle circostanze addotte dal ricorrente circa la sua disponibilità a rendere accessibile l’abitazione alla figlia, indipendentemente da un formale provvedimento, le condizioni di degrado dell’immobile e la circostanza – in tesi del ricorrente – che per un periodo la figlia abbia lavorato fuori dal paese di residenza.
6.1. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.con riferimento all’omessa pronuncia in merito al reclamo afferente il contenuto dei provvedimenti adottati in primo e secondo grado nei diversi procedimenti che hanno caratterizzato il divorzio, nei quali – a parere del ricorrente – le medesime circostanze di fatto (l’età, la sperimentazione di attività lavorative, la capacità e voglia di lavorare) avevano condotto a conclusioni opposte, essendo stato escluso l’obbligo di mantenimento per il figlio Francesco e mantenuto per la figlia Ca..
6.2. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, mancando all’onere di autosufficienza sullo stesso gravante, propone un raffronto tra sentenze e provvedimenti, anche emessi in procedimenti differenti senza nemmeno trascrivere le motivazioni a corredo delle conclusive statuizioni – a suo parere – confliggenti e che sarebbero state necessari per poter apprezzare la doglianza e coglierne la pertinenza con l’oggetto del presente giudizio.
7. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui alD.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

La bigenitorialità non si traduce nel diritto alla frequentazione paritetica del minore

Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22538/2017 proposto da:
G.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pucillo Fausto, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n.101/E, presso lo studio dell’avvocato Marano Massimiliano, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2040/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RITENUTO CHE:
G.I. propone ricorso per cassazione con quattro mezzi nei confronti di B.M. avverso il decreto della Corte di appello di Roma reso in controversia vertente ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c., e riferita all’esercizio della genitorialità, al regime di frequentazione e alla ripartizione delle spese per il mantenimento della minore M.S. (n. (OMISSIS)).
La Corte di appello, avendo accertato l’esistenza di una grave conflittualità tra i genitori, alimentata da una competitività esasperata, in riforma della decisione di primo grado, aveva disposto l’affido della minore al servizio sociale competente per l’assunzione delle “decisioni più importanti afferenti la salute, la scuola, l’attività sportiva” della minore, sentiti i genitori, riservando a questi ultimi l’assunzione delle decisioni afferenti alla vita quotidiana, fermo il collocamento prevalente presso la madre; aveva quindi regolato il regime degli incontri; aveva determinato il contributo paterno al mantenimento della minore in Euro 800,00 mensili con decorrenza dalla proposizione della domanda.
B.M. replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso proposto in questa sede è ammissibile, così confermando il condiviso orientamento favorevole all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione dei provvedimenti cd. de potestate, in ragione della attitudine degli stessi al giudicato rebus sic stantibus (da ultimo, Cass. nn. 4099/2018; 23633/2016).
2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 316 c.c., comma 3, in combinato disposto con gliartt. 2, 3, 30 e 31 Cost., con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e con la Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia conL. 27 maggio 1991, n. 176); si denuncia altresì la violazione degli artt. 315 bis e 316 c.c., per sproporzione ed indeterminatezza del provvedimento di affido della minore ai servizi sociali e per non avere individuato il genitore più idoneo a curare l’interesse della figlia. La censura è proposta anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.
2.2. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili, oltre che infondato.
2.3. Innanzi tutto va rilevato che sostanzialmente le violazioni di legge proposte si risolvono in una sollecitazione, inammissibile, al riesame del merito da parte del giudice di legittimità e che la formulazione della doglianza motivazionale non è conforme all’attuale previsionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nello specifico: a) il profilo di doglianza relativo alle lamentate carenze istruttorie della relazione dei servizi sociali, utilizzata dalla Corte di appello per fondare la decisione impugnata, risulta connotata da evidente novità (lo stesso ricorrente assume di avere acquisito il fascicolo dei Servizi sociali il 21/9/2017, dopo l’emissione del provvedimento impugnato) e si risolve in una tardiva critica al compendio probatorio utilizzato in giudizio; b) il profilo di doglianza relativo al “sub procedimento con udienza svolta il 14.7.2016” – così individuato in ricorso – che si sarebbe svolto in assenza di contraddittorio, per non essergli stato notificato l’atto introduttivo, in disparte dalla assoluta genericità della prospettazioni, risulta inammissibile poiché lo stesso ricorrente riconosce di non essersi opposto nel corso del procedimento; c) il profilo di doglianza relativo all’apprezzamento della sussistenza di ampio contenzioso giudiziario tra le parti, la cui incidenza sarebbe stata sopravvalutata, a parere del ricorrente, perché relativa al periodo antecedente l’udienza presidenziale di separazione, risulta essere una sollecitazione al riesame delle più ampie valutazioni compiute al giudice di merito in ordine al comportamento tenuto tra le parti nella gestione della comune genitorialità, travalicato in molteplici occasioni in contenziosi giudiziari; d) ugualmente si pone come sollecitazione ad una rivalutazione dei fatti, la segnalazione di una attitudine della B. all’inasprimento dei rapporti con gli ex coniugi, desumibile – a parere del ricorrente – da una relazione dei servizio sociale della ASL RM, afferente ai rapporti tra la B. ed il precedente coniuge, in relazione all’esercizio della genitorialità nei confronti dei figli D.P.U. e F., nati da questo rapporto e fratelli uterini di M.S..
2.4. Quanto al fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame, e cioè l’esistenza di una procedura avviata dalla Procura minorile che si sarebbe conclusa con la richiesta della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori dei due germani D., in disparte dalla poca chiarezza che connota l’esposizione sommaria del fatto, va osservato che la decisione impugnata smentisce l’assunto, poiché la Corte di appello ha preso in considerazione la complessa situazione familiare allargata e l’affido dei due fratelli uterini ai servizi sociali disposto dal Tribunale per i minorenni in ragione delle loro problematiche comportamentali, dettando al servizio sociale un compito di monitoraggio circa l’adeguatezza dell’ambiente domestico della madre.
2.5. Non è invece attinta da un motivo di doglianza la statuizione concernente la conferma della scelta materna dell’asilo pubblico cui iscrivere la bambina, anche se la circostanza è utilizzata ancora una volta per illustrare la conflittualità tra la coppia.
2.6. Infine il ricorrente, si duole del provvedimento con il quale è stato disposto l’affido della minore M.S. ai servizi sociali: in particolare ne lamenta la sproporzione – perché avrebbe carattere definitivo e non temporaneo – e la mancanza di adeguato supporto motivazionale poiché, a suo dire, nessuna indagine sarebbe stata compiuta sulle capacità genitoriali e circa la sussistenza di condotte pregiudizievoli, anche se non tali da dar luogo ad una pronuncia di decadenza exart. 330 c.c..
Sotto questo profilo, che attiene strettamente alla violazione di legge, il motivo è infondato.
Il ricorrente sviluppa la sua doglianza sull’errato presupposto che il provvedimento in questione sia definitivo, perché non privo della previsione di un termine di scadenza: tale assunto non può essere condiviso.
Il provvedimento in esame è da ricondurre nell’ambito dei “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore, ai sensidell’art. 333 c.c., che l’autorità giudiziaria assume, al fine di superare la condotta pregiudizievole di uno o entrambi i genitori tale da non dar luogo ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale; esso ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata che stabilisce “Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”, sia secondo le regole generali degliartt. 739 e 742 cod. proc. civ.(Cass. n. 18149 del 10/07/2018, n. 22568 del 04/11/2015, n. 11756 del 14/05/2010), di guisa che, nel caso specifico, la previsione di un termine risultava non necessaria in quanto il provvedimento poteva essere riesaminato in qualsiasi momento.
2.7. Ciò posto, la doglianza non risulta fondata nemmeno sul piano motivazionale, atteso che la Corte di appello ha illustrato le ragioni della scelta compiuta nell’interesse della minore, in ragione di una conflittualità accesa ed insanabile, fonte di una paralisi decisionale, ravvisabile anche in scelte importanti quali quelle relative alla salute ed al percorso scolastico della piccola, scelte che, tuttavia, richiedono una tempestiva – anche se ponderata – decisione e che sono state intralciate dalla viva conflittualità dei genitori.
3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazionedell’art. 316 c.c., per manifesta contraddittorietà della decisione e violazione del principio di parità tra i genitori, criticando la statuizione della Corte di appello che, modificando la regolamentazione del diritto di vista paterno, aveva ridotto il pernotto infrasettimanale presso il padre.
3.2. Il motivo è inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, sollecita inammissibilmente una rivalutazione delle emergenze istruttorie con esito favorevole al ricorrente.
3.3. Peraltro va ricordato che il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l’applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l’esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell’altro genitore, giacché ” In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.” (Cass. n. 18817 del 23/09/2015).
4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazionedell’art. 316 c.p.c., con riferimento alla statuizione la quale il contributo paterno al mantenimento della minore è stato aumentato.
Il ricorrente, dopo avere esposto le ragioni per le quali il suo reddito sarebbe calato nel corso del 2016, in parte ascrivendo la riduzione del suo volume di affari alla scelta di dedicarsi maggiormente alla figlia, lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in debita considerazione tali circostanze, così come delle limitate esigenze della minore in tenera età.
4.2. Il motivo è inammissibile perché sollecita la rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla documentazione che, secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe preso in esame, va osservato, da un lato, che manca l’indicazione specifica dei documenti, necessaria per valutarne la rilevanza e la decisività, nonché la puntuale indicazione di quando sarebbe stata prodotta nelle fasi di merito e, dall’altro, che non sono indicati specifici fatti di cui sarebbe stato omesso l’esame, tali non potendosi configurare i documenti.
5.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazionedell’art. 316 c.c., laddove la Corte di appello ha statuito che la decorrenza dell’assegno di mantenimento, come rideterminato, risalisse alla data di proposizione della domanda.
5.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Contrariamente a quanto assume il ricorrente la modifica dell’assegno non è stata determinata dal maggior impegno domestico materno conseguente al diverso regime di visita della minore (operativo, secondo la sua prospettazione, dal 14/9/2017), ma in maniera più ampia e complessiva della rivalutazione dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e degli impegni domestici, risultando marginale e privo di autonomo apprezzamento la limitata riduzione dei tempi di pernotto presso il padre.
6. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificatoD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 10, comma 3, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 bis, del cit. D.P.R..
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,art.52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

L’art. 570 bis c.p. si applica anche alla violazione degli obblighi di natura economica riguardanti i figli nati fuori del matrimonio

Cass. pen. Sez. VI, 12 dicembre 2018, n. 55744
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/1/2018 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DALL’OLIO Marco, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Raffaele Bacchetta, che ha concluso riportandosi al ricorso e chiedendone l’accoglimento.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di G.M. alla pena di Euro seicento di multa per il delitto di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, così diversamente qualificato il fatto contestato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di versare l’assegno di mantenimento fissato in Euro 1.500,00 mensili, con condotta dal mese di novembre 2010 in permanenza. La Corte distrettuale ha escluso che ricorresse la denunciata violazione del principio di cuiall’art. 521 c.p.p., per effetto della mutata qualificazione giuridica del fatto, ed ha richiamato, per ritenere insussistente un impedimento idoneo a scriminare la condotta, una precedente sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2017 con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, per periodo immediatamente precedente a quello oggetto di contestazione, era stata affermata la responsabilità dell’imputato solo agli effetti civili.
2.Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensidell’art. 173 disp. att. c.p.p., denuncia vizio di applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha esaminato le censure difensive proposte con i motivi di gravame.
In particolare, deduce che, in presenza di sentenza di assoluzione intervenuta in primo grado in relazione al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, non essendo stato provato lo stato di bisogno della minore e della condotta omissiva che abbia determinato il venire meno dei mezzi di sussistenza, a prescindere dall’ammontare del contributo al mantenimento stabilito, il giudice di appello, per giungere a condanna avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata, viceversa carente. La Corte distrettuale ha, invero, erroneamente richiamato la sentenza irrevocabile del 13 gennaio 2017, incorrendo altresì in vizio di travisamento della prova, dal momento che anche detta sentenza aveva assolto l’imputato dal reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, perché il fatto non sussiste e la riforma era limitata alle sole statuizioni civili, con applicazione di norme, anche di natura processuale e probatoria, relative esclusivamente all’inadempimento della prestazione civilistica.
Rileva, inoltre che, laL. n. 54 del 2006,art.3, non è applicabile alla concreta fattispecie poiché il ricorrente non era mai stato coniugato con la madre della minore, beneficiaria dell’assegno di mantenimento, conclusione avvalorata dai principi stabiliti da una sentenza di questa Corte (la sentenza n. 2666 del 7 dicembre 2016) che ha ritenuto non applicabile la tutela della disciplina penalistica di cui all’art. 3, legge cit. alle assegnazioni patrimoniali che concernono figli di genitori non coniugati, garantite attraverso il ricorso alle azioni civili ovvero alla disciplina di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, ma, come anticipato, nel caso, ritenuta insussistente. Erroneamente, infine, la sentenza impugnata, richiamata quella irrevocabile nei confronti del medesimo imputato, aveva ritenuto non accertata l’impossibilità di adempiere alla prestazione.

Motivi della decisione

1.Il ricorso deve essere rigettato.
2.Occorre sgomberare il campo da un equivoco al quale induce la formulazione dei motivi di ricorso, smentito dall’analisi delle statuizioni di merito e dalla chiara articolazione della sentenza impugnata. L’imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore omettendo di versare l’assegno stabilito posto a suo carico dal Tribunale di Monza con sentenza n. 2270 del 2005. Il giudice di primo grado aveva qualificato la condotta come delitto di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, pronuncia che non implica affatto, secondo la erronea ricostruzione difensiva, l’assoluzione dal reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2; assoluzione che può ravvisarsi solo in presenza di una espressa pronuncia del giudice che, per aspetti connessi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, ravvisi la insussistenza di condotte penalmente illecite, ma non in presenza della mera esclusione di un connotato della fattispecie concreta (l’avere fatto mancare i mezzi di sussistenza), qualora elementi qualificanti della stessa (condotta, nesso causale, elemento psicologico del reato), siano idonei ad integrare la fattispecie penale, come ritenuta.
La previsione di cuiall’art. 521 c.p.p., della quale il ricorrente lamenta la violazione, ha ad oggetto, come noto, la correlazione tra accusa e sentenza e regola il cd. ius variandi, cioè la “riqualificazione giuridica” del fatto, che si realizza attribuendo l’esatto nomen juris ad un episodio che rimane invariato nei suoi tratti caratterizzanti. La qualificazione giuridica del fatto, secondo risalente tradizione giurisprudenziale, è potere tipico del giudice, che può esercitarlo in ogni fase, purché, secondo la disciplina di cuiall’art. 521 c.p.p., il reato non ecceda la competenza del giudice che procede, il reato non sia attribuito al tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, oppure non riguardi un reato per il quale è prescritta l’udienza preliminare ed essa non si è tenuta, fermo il divieto di reformatio in peius. In relazione alla portatadell’art. 521 c.p.p., si sono registrati gli interventi esegetici di questa Corte che, a fronte di una previsione normativa rimasta formalmente invariata, ha posto la necessità di una sua interpretazione nel senso di assicurare all’imputato la garanzia del contraddittorio nella eventualità della diversa qualificazione giuridica del fatto, attuando la regola di sistema espressa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Drassich c/Italia edall’art. 111 Cost., comma 2, che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso (Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241754), pena, diversamente, la nullità a regime intermedio della sentenza (Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011 – dep. 11/05/2011, Corsi, Rv. 250275; Sez. 5, n. 6487 del 28/10/2011 – dep. 17/02/2012, Finocchiaro, Rv. 251730).
Tornando al caso in esame, ritiene il Collegio che, correttamente la Corte di appello ha escluso la violazione del disposto di cuiall’art. 521 c.p.p., in forza della diversa qualificazione giuridica delle condotte ascritte all’imputato con la sentenza di primo grado in presenza di un fatto rimasto sostanzialmente invariato nei suoi tratti caratterizzanti; qualificazione giuridica rispetto alla quale l’imputato ha potuto, in sede di impugnazione, difendersi adeguatamente. La soluzione dei giudici distrettuali è in linea con la giurisprudenza di questa Corte richiamata nella sentenza impugnata – riferita al rapporto tra la fattispecie strutturalmente prossima a quella in esame quale quella dellaL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, e il reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, sull’assunto che, pur presentando le due ipotesi criminose presupposti ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione dall’art. 12 sexies, rientra nel più ampio paradigma di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, essendo nella prima ipotesi sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno determinato dal tribunale e non occorrendo, quindi (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 472 del 1989), che dall’inadempimento consegua anche il far mancare i mezzi di sussistenza, elemento invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura criminosa (Sez. 6, n. 7824 del 02/05/2000, Tuccitto, Rv. 220572).
Dalle precisazioni fin qui svolte discende la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso articolati con riferimento non solo alla violazionedell’art. 521 c.p.p., ma anche alla necessità della motivazione rafforzata che il giudice avrebbe dovuto adottare in sede di condanna ed al richiamo al principio dell’assorbimento del reato di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, e, quindi dellaL. n. 54 del 2006,art.3, in forza di quanto precisato da questa Corte.
Ed invero il declamato principio di assorbimento vale, al fine di evitare il bis in idem sostanziale, nella disamina dei rapporti fra le fattispecie che determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni nelle quali il genitore abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori non assolvendo agli obblighi posti a suo carico da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica anche l’omissione del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile (cfr. Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, Rv. 272763-01; Sez. 6, n. 57273 del 10/11/2017, R., Rv. 271674-01; Sez. 6, n. 55064 del 13/09/2017, F. Rv. 271669-01;).
Ne consegue che il principio di assorbimento rileva solo nel caso in cui il genitore separato fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, poiché, in tale ipotesi, egli commette un unico reato, quello previstodall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, nel quale è assorbita la violazione meno grave, mentre fuori del principio di assorbimento si pone l’ipotesi in cui si sia in presenza esclusivamente delle fattispecie di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, ovveroL. n. 54 del 2006,art.3, votate altrimenti, secondo la soluzione fatta propria nel ricorso, ad una sostanziale inapplicabilità. Né, in ragione della specifica fattispecie in esame, rilevano affermazioni ulteriori di questa Corte, in merito ai rapporti traart. 570 c.p., comma 2, n. 2, eL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, in casi nei quali era oggetto di inadempimento il pagamento dell’assegno di divorzio, e, quindi, relativi ad ipotesi non sovrapponibili al caso in esame.
3.Ulteriore difficoltà, nella comprensione della vicenda in esame, discende dal rinvio ad una (o più) sentenze che hanno riguardato l’odierno ricorrente. Anche a tal riguardo il ricorrente richiama una precedente sentenza che ha assolto l’imputato dal reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per fatto anteriormente commesso, sentenza che i giudici di appello evidenziano essere stata riformata con decisione del 22 giugno 2017 diversa da altra pronuncia del 13 gennaio 2017, oggetto di diffuso richiamo nella sentenza impugnata per smentire la ricorrenza di condizioni personali dell’imputato ostative all’adempimento impostogli dal giudice civile a favore della figlia minore. Ebbene, ritiene il Collegio che le deduzioni del ricorrente sono manifestamente infondate, in fatto, stante l’autonomia delle decisioni, e in diritto non ricorrendo alcun travisamento della prova nella lettura delle richiamate decisioni da parte del giudice di appello.
4. Infondata è anche la deduzione difensiva secondo la quale i giudici di merito non hanno preso in considerazione la circostanza che il ricorrente non era mai stato sposato con la madre della minore, beneficiaria del trattamento economico stabilito dal giudice civile in quanto i genitori semplicemente convivevano e, pertanto, la insussistenza del reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, perché applicabile solo all’ipotesi di omesso versamento dell’assegno in favore di figli nati da genitori coniugati e, quindi, in relazione ad epiloghi del rapporto coniugale per separazione, divorzio o nullità del matrimonio.
La tesi sostenuta dall’imputato è stata affermata in una isolata decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 2666 del 07/12/2016, B, Rv. 268968) ma è stata, tuttavia, superata da un più recente orientamento alla stregua del quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. 6, n. 14731 del 22/02/2018, S, Rv. 272805; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, P, Rv. 272518; Sez.6, n.25267 del 06/04/2017, S. Rv. 270030). Ciò alla luce della interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dallaL. 20 maggio 2016, n. 76, e dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha inserito l’art. 337 bis c.c., e, quindi, di una rilettura dellaL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2, in base al quale le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Riferimento che deve essere ricondotto a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una incostituzionale diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
5.Occorre, cionondimeno, interrogarsi sulla tenuta di tale approdo a seguito della modifica normativadell’art. 570 c.p., intervenuta conD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018 e in vigore dal 6 aprile 2018, con il quale si è data attuazione ad una delle deleghe contenute nellaL. 23 giugno 2017, n. 103(c.d. “legge Orlando”), e in particolare a quella – prevista dall’art. 1, comma 85, lett. q) della suddetta legge – relativa all’introduzione del principio della “riserva di codice” nel nostro ordinamento penale. In particolare il richiamato decreto ha innestato nel codice sostanziale una previsione, l’art. 570 bis c.p., rubricata “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” che, nel prosieguo sanziona, con le pene previstedall’art. 570 c.p., la condotta del “coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economia in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La norma ripropone, non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12 sexies, ed allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dalD.Lgs. n. 21 del 2018,art.7, lett. b)e o).
La questione che si pone è se, sul piano della successione di leggi penali nel tempo, il nuovo art. 570 bis c.p., si sia effettivamente limitato ad un diverso collocamento ordinamentale di norme incriminatrici il cui contenuto non è stato oggetto di modifica, ovvero se vi siano profili di non perfetta sovrapponibilità tra l’attuale art. 570 bis c.p., ed i previgentiL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, edL. n. 54 del 2006,art.3, e, posto che vi siano, come tali modifiche incidano in relazione ai fatti compiuti prima della entrata in vigore della nuova disposizione. Se, sul piano semantico, la nuova previsione dell’art. 570 bis c.p., si pone in termini decisamente innovativi per l’ampio riferimento alla sanzione penale derivante dall’inadempimento di “ogni tipologia di assegno dovuto”, per altro aspetto – e per quel che qui rileva – si rivela dirompente rispetto alla fattispecie in esame per il riferimento, quale soggetto attivo del reato, al coniuge, riferimento che ripropone la problematica del coordinamento della disciplina penalistica con il contenuto dellaL. n. 54 del 2006,art.4, che, a seguito della interpretazione fornitane da questa Corte, aveva esteso l’intera disciplina recata dalla legge anche ai procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati.
6. La lettura incentrata sul tenore letterale della norma, per l’inequivoco riferimento al coniuge, ha già indotto la giurisprudenza di merito, ove non ricorrano le condizioni per applicare la previsione di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore ovvero inabile al lavoro di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, a fare ricorso, per la violazione consistente nell’omessa corresponsione di assegno in favore di figli recate dalle decisioni giudiziarie in favore di figli nati fuori dal matrimonio, alla fattispecie di cuiall’art. 570 c.p., comma 1. Al riguardo viene evidenziato che, da un lato, il soggetto attivo del reato di cuiall’art. 570 c.p., è il genitore senza ulteriori specificazioni, giacché la norma è posta a tutela della famiglia in senso ampio e non solo di quella fondata sul vincolo del matrimonio, e, dall’altro, che la violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti del figlio ben si può realizzare attraverso la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento fissato dal Tribunale civile.
7. La interpretazione fondata sul dato letterale della disposizione di cui all’art. 570 bis c.p., che sottostà all’ opzione interpretativa illustrata, non costituisce, peraltro, l’unica opzione ermeneutica praticabile.
È necessario, in vero, concentrare l’attenzione, piuttosto che sul dato semantico, sulla natura e portata della delega conferita con laL. n. 103 del 2017, e, cioè, una delega di natura meramente compilativa che autorizzava la traslazione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice, senza contemplare alcuna modifica sostanziale delle stesse. E, che l’intenzione del legislatore delegato fosse esclusivamente quella di riordinare la materia, è desumibile anche dalla relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, in cui si afferma che il nuovo art. 570 bis c.p., “assorbe le previsioni di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12 sexies, e di cui allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3, aggiungendo che la modifica, da un lato, non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 220 del 2015), dall’altro, contempla le ipotesi (già previste mediante rinvio agli artt. 5 e 6 della stessa legge) di scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio oltre che quella dell’assegno dovuto ai figli nelle medesime evenienze”.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, qualora la delega abbia ad oggetto, come nella specie, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi, ma non anche l’adozione di soluzioni innovative rispetto al sistema legislativo previgente che richiede la emanazione di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (Corte Cost., sentenza n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003).
In tale quadro di riferimento si deve, dunque, collocare la formale abrogazione dellaL. n. 1dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e dellaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3, non potendo ritenersi verificata, in conseguenza del meccanismo dell’abrogazione, anche un’abolizione delle corrispondenti figure di reato, transitate nel nuovo corpus normativo. Soprattutto, perché la riscrittura delle norme, peraltro non testuale, non ha formalmente investito laL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2, secondo il quale “le disposizioni della legge si applicano… nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Ebbene, secondo l’interpretazione datane da questa Corte con la richiamata sentenza n. 25267 del 2017, la tutela penale recata dallaL. n. 54 del 2006,art.3, e della disciplina recata dallaL. n. 898 del 1970,art.12 sexies, in forza della disposizione di cui allaL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2, che svolgeva la funzione di norma di chiusura del sistema, riguardava anche i figli di genitori non coniugati avuto riguardo all’espresso riferimento (procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati), obblighi di natura economica ridisciplinati dallaL. n. 54 del 2006,art.1, quindi dagli artt. 155 e 155 sexies c.c..
Da qui, nella lettura dellaL. n. 54 del 2006,artt.3e4, enunciata con le sentenze richiamate al punto 4. del Considerato in diritto, si è ritenuto che l’interpretazione sistematica dovesse deporre nel senso della totale equiparazione anche della disciplina penalistica posta a presidio dell’esatto adempimento delle obbligazioni statuite a carico dei genitori in favore dei figli anche all’esito della cessazione della convivenza e non solo nel caso di vicende patologiche del rapporto matrimoniale a monte. In ragione della mancata abrogazione dellaL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2, e dell’espresso riferimento contenuto ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina penale relativa al mancato rispetto di una pronuncia giudiziale o di uno specifico accordo che impongono al genitore naturale l’obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro per il mantenimento del figlio va, dunque, contestualizzata con riferimento alla cornice dettata nel codice civile che, nella rubrica dell’attuale Capo II del titolo IX recita “esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio” e, all’art. 337 bis c.c., disciplinando l’ambito di applicazione stabilisce che, “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, si applicano le disposizioni del presente capo”.
La esegesi letterale dell’art. 570 bis c.p., tra la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile (art. 337 bis c.c. e ss.). Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsionedell’art. 30 Cost., comma 3.
In tale contesto, normativo attuale e di successione di disposizioni, si deve affermare che l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. – che si limita a spostare la previsione della sanziona penale all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
Tale lettura discende: dalla perdurante vigenza, in quanto norma non abrogata, dellaL. n. 54 del 2006,art.4, comma 2; dal riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati contenuto nella disposizione; dalla disciplina positiva di detti procedimenti recati dall’art. 337 bis c.c. e ss., che, unitariamente e integralmente si applica, anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
Si deve prendere atto che, successivamente al superamento del principio della indissolubilità del matrimonio, si sono succeduti molteplici mutamenti legislativi e giurisprudenziali tra loro eterogenei – questi ultimi spesso ispirati dalla giurisprudenza della Cedu -, che hanno profondamente inciso sulla valenza dell’istituto matrimoniale e sul fondamento e sulla fisionomia della famiglia.
Si pensi, in primo luogo, alla riforma attuata dallaL. 10 dicembre 2012, n. 219, e dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha reso unica la condizione dei figli, disponendo il loro inserimento nelle reti di parentela dei genitori a prescindere dalla sussistenza tra loro del matrimonio (artt. 74 e 258 c.c.), nonché ha generalizzato la regola secondo cui l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che tra loro sussistano legami di diritto o di fatto. I rapporti di filiazione sono stati dunque funzionalizzati al perseguimento dell’interesse dei figli, tanto che è stato abbandonato il modello della potestà, sostituito con quello della responsabilità, il quale ben si attaglia allo schema che privilegia l’interesse del minore, che è pur sempre individuale e non suscettibile di sacrificio in nome di un superiore interesse della famiglia.
Sempre con riferimento alla perdita di rilevanza del matrimonio, occorre considerare gli interventi legislativi in materia di negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dallaL. 10 novembre 2014, n. 162) e di “divorzio breve” (L. 6 maggio 2015, n. 55, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi), i quali hanno rimosso e/o attenuato il controllo giudiziale sulla crisi del matrimonio e reso più celere il conseguimento del divorzio. In particolare, per quanto riguarda i figli, laL. 10 dicembre 2012, n. 219, ha abolito le partizioni che contrassegnavano il rapporto di filiazione a seconda che i genitori fossero, o meno, uniti in matrimonio. Il che, nel suo complesso, rappresenta un rovesciamento della prospettiva costituzionale caratterizzata com’è(ra), da un lato, dalla connotazione della famiglia quale istituzione necessariamente fondata sul matrimonio e, dall’altro, dalla differenziazione della filiazione nel e fuori del matrimonio, che era ontologicamente differenziata da quest’ultima.
Una ulteriore torsione della interpretazione letterale dell’art. 570 bis c.p., consegue dal rilievo che le disposizioni recate dallaL. n. 8febbraio 2006, n. 54, art. 4, relative alle disposizioni a favore dei figli in caso di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, per effetto della inammissibile selezione delle fattispecie incriminatrici operata dal legislatore delegato, sono transitate, contrariamente alla parte del disposto normativo richiamato, relativo ai figli dei genitori non coniugati, nella previsione dell’art. 570 bis c.p..
E, tale lettura, rende irrilevante la questione di illegittimità costituzionale, per violazionedell’art. 3 Cost., sul presupposto che, del tenore letterale della fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p., si determina “una irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio” (Tribunale Nocera Inferiore, Sezione penale, ordinanza del 26/4/2018). E, sotto altro profilo, quella di legittimità costituzionale, relativamente alD. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21,art.2, comma 1, lett. c), e art. 7, comma 1, lett. b) e o), nella parte in cui si ritiene abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gliartt. 25 e 76 della Costituzione (Corte appello Trento, Sezione Penale,ordinanza 21/9/2018).
8. Ritiene, conclusivamente, il Collegio che, alla stregua della lettura sistematica della disposizione di cui all’art. 570 bis c.p., non può attribuirsi alla fattispecie incriminatrice un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello riferibile allaL. n. 56 del 2006,artt. 3 e 4, quali interpretati dall’ormai consolidato orientamento di questa Corte regolatrice (vedi le decisioni richiamate al precedente pgf. 4. del Considerato in diritto) con la conseguenza che non si applica alla fattispecie in concreto all’esame della Cortel’art. 2 c.p., comma 2, ricorrendo tutti i presupposti fattuali del reato di omesso adempimento degli obblighi di mantenimento in favore della figlia minore, nata da un rapporto di convivenza, obblighi posti a carico dell’imputato dalla sentenza civile del Tribunale di Monza. Le sentenze di merito hanno individuato la fonte dell’obbligo a carico dell’imputato, hanno illustrato il protratto inadempimento ed hanno escluso che fossero ravvisabili assoluti impedimenti all’esecuzione dell’obbligazione civilistica con argomenti fondati sulle condizioni patrimoniali dell’imputato e sulla mancata modifica delle obbligazioni civilistiche – che mai il ricorrente si era peritato di chiedere – e sulla base di elementi fattuali (la giovane età e l’abilità al lavoro; lo svolgimento di attività lavorativa) del tutto genericamente contrastati con l’odierno ricorso.
9. Consegue al rigetto del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018

Il pagamento della retta per l’inserimento del minore all’interno di strutture residenziali rimane a carico dei genitori ancorché decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 28 novembre 2018, n. 1091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosanna Cescon, Cristina Zanatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Anzanello in Venezia-Mestre, via D. Manin n. 43;
contro
Comune di Villorba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, P.Le Roma 464;
nei confronti
Azienda U.M. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. (…) del 18 giugno 2018, avente ad oggetto “inserimento in Comunità Educativa di -OMISSIS-e -OMISSIS-. Compartecipazione alla spesa per il pagamento della retta.”, con cui l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Villorba comunicava ai signori -OMISSIS- che l’Amministrazione comunale avrebbe assunto l’onere di pagamento della retta per il collocamento delle figlie minori presso una struttura educativa, prevedendo una compartecipazione alla spesa da parte dei genitori;
-della Deliberazione della Giunta Comunale di Villorba n. 109 del 25 giugno 2018, recante “atto di indirizzo per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali”;
– del provvedimento prot. n. (…) del 4 luglio 2018, con cui, facendo seguito alla nota dell’Assessore prot. n. 22725 del 18 giugno 2018 e alla D.G.C. n. 109 del 25 giugno 2018, il Comune di Villorba ha determinato e comunicato l’ammontare della compartecipazione asseritamente dovuta dai signori -OMISSIS-;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villorba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, ritualmente proposto, i signori -OMISSIS- impugnano gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui il Comune di Villorba ha imposto loro l’onere della compartecipazione alle spese sostenute dal Comune per le rette relative all’inserimento delle due figlie minori presso la comunità educativa “S.O.S. Villaggio dei Bambini”; inserimento avvenuto in esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni di Venezia, emessi nell’ambito del proc. n. 765/17 RR, promosso dal pubblico ministero, exart. 330 cod. civ., nell’interesse delle minori e nei confronti dei genitori, con richiesta di collocamento etero-familiare delle figlie.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di ricorso:
I) difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di motivazione; in quanto non vi sarebbe alcuna norma nazionale né regionale che consenta al Comune di Villorba di regolamentare la materia di cui si tratta, ovverosia i criteri di ripartizione della spesa sostenuta dagli Enti locali e dalle Aziende Sanitarie per il ricovero di minori in strutture residenziali, per cui l’impugnata delibera della giunta n. 109/2018 sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia;
II) incompetenza sotto un diverso profilo; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; in quanto, nel caso in cui si ritenga che il Comune sia titolare del potere di determinare le quote di compartecipazione alla spesa per il ricovero di minori, tale regolamentazione sarebbe dovuta avvenire con delibera del consiglio comunale e non della giunta;
III) violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; violazionedell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U. n. 9 in data 20 febbraio 2009 e confermato il 20 maggio 2010; eccesso di potere per violazione della normativa regionale in tema di Livelli Essenziali di Assistenza; in quanto il Comune avrebbe imposto ai genitori di contribuire ad una spesa che, per contro, rientrerebbe tra i Livelli Essenziali di Assistenza a carico sociale per il 100% e la cui ripartizione sarebbe stata già definita dalla Conferenza dei Sindaci come interamente a carico dei Comuni, adottando inoltre un provvedimento in assenza di contraddittorio con gli interessati;
IV) violazionedell’art. 97 Cost.; violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; eccesso di potere per perplessità; in quanto con i provvedimenti impugnati, da un lato, il Comune ha imposto ai coniugi ricorrenti di provvedere al pagamento di una quota della spesa per le rette di ricovero delle figlie e, dall’altro lato, ha chiesto agli stessi di sottoscrivere un atto di impegno in tal senso e ciò sarebbe “palesemente contraddittorio, non necessitando ciò che è dovuto per legge di alcun impegno scritto da parte del soggetto asseritamente obbligato”;
V) violazionedell’art. 97 Cost.; violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento di potere; in quanto con il provvedimento prot. n. 22725 del 18 giugno 2018, il Comune avrebbe imposto ai coniugi il pagamento di parte della retta di ricovero delle figlie minori prima che la giunta comunale avesse adottato la relativa delibera, il che lascerebbe ipotizzare come l’Amministrazione comunale, in realtà, intendesse agire e regolamentare la materia in parola con specifico riguardo al caso della famiglia -OMISSIS-.
Si è costituito il Comune di Villorba contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24 ottobre 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Innanzitutto il Collegio deve pronunciarsi in relazione al primo motivo di ricorso con cui si contesta in radice il potere del Comune di regolamentare i criteri di ripartizione della spesa sostenuta per l’inserimento di minori in strutture residenziali, per cui l’impugnata delibera della giunta n. 109/2018 sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia.
La censura non è fondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cfr. sentenza n. 22678/2010 e sentenza n. 22909/2010) l’obbligo di mantenimento dei figli minori, e quindi il pagamento della relativa retta nel caso di inserimento degli stessi in strutture residenziali, continua a gravare sui genitori, anche quando i figli siano affidati in comunità, su disposizione del Tribunale dei Minorenni ai sensi degli articoli25e26delr.d.l. n. 1404, del 1934, essendo tale obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status genitoriale e non alla permanenza dei figli presso il nucleo familiare dei genitori o alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
La Cassazione ha, infatti, evidenziato che l’art. 25, u.c., delr.D.L. n. 1404 del 1934stabilisce che: “le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’erario, sono a carico dei genitori”, e che non si può desumere una modifica a tale obbligo di mantenimento “dal compito di assistenza che grava sui comuni”: ed in particolar modo dalD.P.R. n. 616 del 1977,artt.23e25che hanno trasferito alle Regioni la materia”, né dalla disciplina successivamente intervenuta in materia, anzi la Cassazione evidenzia che “è d’altra parte significativo che laL. n. 184,art. 1, comma 2 ha previsto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti…”.
Per cui, secondo i principi enucleati dalla citata giurisprudenza della Cassazione e da cui il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, l’asserito difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia non sussiste in quanto:
– le spese per l’affidamento dei minori al servizio sociale minorile, su disposizione della competente autorità giudiziaria, gravano sui genitori ex lege (per effetto delle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale, in generale, e per effetto dell’art.25r.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404);
– l'”erario” (cfr. art.25, comma 3,r.D.L. n. 1404 del 1934) – oggi impersonificato dai Comuni per il tramite delle ULSS cui hanno delegato tali funzioni – è tenuto solo ad anticipare quella spesa, con conseguente diritto di chiederne il rimborso ai genitori;
– le norme citate dai ricorrenti concorrono a formare la disciplina in base alla quale individuare chi siano, oggi, i soggetti pubblici tenuti ad anticipare le spese di affidamento dei minori e con quali modalità, ma il rimborso di quell’anticipazione resta un obbligo a carico dei genitori eccetto che non ci siano situazioni di indigenza;
– con gli atti impugnati il Comune non ha inteso regolamentare i criteri del riparto della spesa tra gli Enti locali, ma ha solo determinato, nel caso concreto, la misura del rimborso dovuto dai genitori delle minori -OMISSIS- -OMISSIS-, per il loro affidamento in comunità disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia per allontanarle, nel loro interesse, dalla residenza familiare, e ha richiesto il pagamento del rimborso in relazione alla parte della retta posta in capo al Comune sulla base dalla normativa statale e regionale vigente.
In definitiva, quindi, il primo motivo di ricorso, relativo all’asserito difetto assoluto di attribuzione del Comune, non è fondato e deve essere respinto.
E’ fondato, invece, ad avviso del Collegio, il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che la regolamentazione della compartecipazione in questione sarebbe dovuta avvenire sulla base di una delibera del consiglio comunale e non della giunta.
Se è vero, infatti, come controdedotto dal Comune, che l’assunzione dell’obbligo di anticipare le spese per le rette dei minori, inseriti in strutture residenziali su disposizione dei Tribunali per i Minorenni, rientra tra le prestazioni oggetto dei servizi sociali di competenza dei Comuni e che il regolamento approvato dal Consiglio del Comune di Villorba con la deliberazione n. 59 del 2017, disciplina “… l’erogazione dei servizi sociali, che il Comune eroga nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale …”, deve però rilevarsi come l’art.21, comma 3, del regolamento, nel disciplinare l’accesso di minori presso “comunità, case famiglie, istituti e quant’altro”, dispone solo che “la valutazione sarà effettuata dall’U.V.M.D. e da quanto previsto dalla delega conferita all’U.L.S.S.” e non si rinviene nel regolamento in questione una norma che fissi i criteri per la quantificazione della quota di compartecipazione da parte dei genitori per il servizio di affidamento dei minori al servizio sociale, né dalla lettura del regolamento si può, come vorrebbe il Comune, desumere l’attribuzione di una delega generale in materia alla giunta.
Il regolamento, infatti, non contiene una norma di carattere generale che individui i criteri di compartecipazione ai servizi sociali e deleghi la giunta ad individuare le diverse soglie di accesso, come sostiene la difesa del Comune, ma anzi prevede in norme specifiche i criteri sulla base dei quali stabilire la compartecipazione (art.33 e ss. con riferimento al ricovero in strutture residenziali di anziani e inabili) e dispone di volta in volta nei singoli articoli riferiti a determinate prestazioni sociali la delega alla giunta (articoli 33 e ss. con riferimento al ricovero in strutture residenziali di anziani e inabili; art. 46, per il servizio di assistenza domiciliare; art. 47 per la fornitura di pasti caldi a domicilio; art. 52, per il servizio di trasporto sociale; art. 54, per il servizio di telesoccorso); né si può ritenere legittimo estendere, in via analogica, le norme dettate per la compartecipazione agli specifici servizi di cui sopra alla compartecipazione dei genitori alle spese per l’inserimento dei figli minori in comunità, considerata la diversità di presupposti che sorreggono i diversi interventi in questione e di beneficiari.
Il Collegio, pertanto, ritiene che illegittimamente la giunta abbia adottato la Delib. n. 109 del 2018 con cui ha fissato gli indirizzi e i criteri per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali, in assenza di una apposita disciplina e delega in materia in sede di regolamento consiliare.
Il riscontrato vizio di incompetenza consente (Cfr. C.d.S. Ad. Plen. n.5 del 2015) di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al vizio di incompetenza della giunta dedotto con il secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della delibera della giunta e dei provvedimenti impugnati e salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione comunale.
Le spese possono essere compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite e della particolarità della situazione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.52, commi 1,2 e 5D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Michele Pizzi, Referendario
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore

Il congedo straordinario per assistere il familiare disabile spetta anche al figlio non convivente

Corte cost., 7 dicembre 2018, n. 232
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, nel procedimento tra D. M. e il Ministero della giustizia, conordinanza del 12 febbraio 2018, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra.
1.- Conordinanza del 12 febbraio 2018, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agliartt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), “nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere”.
1.1.- Il rimettente espone di dover decidere sul ricorso di un agente penitenziario, che ha chiesto di beneficiare del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre malato.
Il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo avere riscontrato che il lavoratore e il genitore da assistere non convivono, ha rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato tale diniego con ricorso cautelare, accolto dal rimettente con ordinanza 13 luglio 2016, n. 901, poi riformata dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con ordinanza 21 ottobre 2016, n. 4750, che ha richiamato a fondamento della decisione la “contestata sussistenza del requisito della convivenza con la persona disabile”.
Il ricorrente ha instaurato il giudizio di merito per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto e ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione errata e ingiustizia manifesta. A parere del ricorrente, l’amministrazione non avrebbe esaminato lo stato di famiglia, che dimostra come la residenza anagrafica del ricorrente coincida con quella del genitore e come nessun altro fratello benefici del congedo richiesto.
L’amministrazione, inoltre, avrebbe violato l’art.10-bisdellaL. 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), poiché non avrebbe preventivamente comunicato il preavviso di rigetto.
Il giudice a quo evidenzia, preliminarmente, che tale ultimo motivo di ricorso deve essere disatteso, perché l’amministrazione ha fondato il rigetto sulla mancanza di una preesistente convivenza e, a fronte di tale motivazione, il ricorrente non potrebbe addurre elementi idonei a mutare il provvedimento adottato.
Quanto al primo motivo di ricorso, il rimettente reputa non fondati i rilievi del ricorrente, che conducono a identificare la convivenza nella mera residenza anagrafica. L’art.42, comma 5, delD.Lgs. n. 151 del 2001subordina al requisito della pregressa convivenza la concessione del congedo straordinario retribuito, che non può essere esteso oltre le ipotesi tassativamente previste dalla legge. È su tale requisito che si incentrano i dubbi di legittimità costituzionale.
1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che la domanda dovrebbe essere respinta, poiché difetta il requisito della pregressa convivenza e la disposizione censurata non si presta a una diversa interpretazione, che superi il dato testuale e consenta di identificare convivenza e residenza anagrafica, in linea con il punto di vista del ricorrente.
1.3.- Ad avviso del rimettente, l’art.42, comma 5, delD.Lgs. n. 151 del 2001, “nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo ivi previsto, la preesistente convivenza del figlio richiedente il beneficio con il genitore da assistere, e non consente invece che la convivenza costituisca una condizione richiesta durante la fruizione del congedo”, contrasterebbe con molteplici parametri della Carta fondamentale.
Il rimettente, dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza costituzionale, che ha individuato la ratio del congedo straordinario nell’esigenza di garantire la continuità delle cure e dell’assistenza al disabile nell’àmbito familiare (si menzionano le sentenze n. 233 del 2005, n. 158 del 2007, n. 19 del 2009 e n. 203 del 2013), osserva che la scelta di concedere il congedo straordinario al figlio, solo quando sia già convivente con il genitore da assistere, si pone in contrasto con gliartt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost.
In particolare, tale limitazione sarebbe lesiva del “combinato disposto di cui agliartt. 2, 29 e 32 Cost.”, che presuppone “una legittimazione della famiglia nel suo insieme – come insieme di rapporti affettivi – a divenire strumento di assistenza del disabile”, in virtù del dovere di solidarietà che grava su ogni componente della comunità familiare e del “corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli altri membri, ed in particolare di quelli più deboli e non autosufficienti, secondo le proprie infungibili capacità”.
L’attribuzione del congedo straordinario ai soli familiari già conviventi rispecchierebbe “una visione statica e presuntiva dell’organizzazione familiare, che può rivelarsi incompatibile con la necessità di prendersi cura, dall’oggi al domani, di una persona divenuta gravemente disabile, nonché non coerente con il moderno dispiegarsi dell’esistenza umana”. Le necessità che conducono i figli ad allontanarsi dal nucleo familiare di origine non possono “costituire ostacolo alla concreta attuazione dell’inderogabile principio solidaristico di cuiall’art. 2 Cost.”, giacché è proprio l’assenza di convivenza a imporre al figlio “di richiedere il congedo straordinario, non avendo altro modo di prestare assistenza continuativa al genitore disabile che si trovi nella situazione di non avere nessun altro famigliare in grado di fornire adeguato sostegno”.
Il rimettente soggiunge che il principio di solidarietà ben potrebbe essere attuato imponendo l’obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.
L’assetto restrittivo delineato dal legislatore si porrebbe in conflitto anche conl’art. 3 Cost., poiché determinerebbe “un’evidente disparità di trattamento … tra coloro che liberamente possono scegliere il luogo in cui risiedere (e dunque convivere con il genitore) e quanti, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono compiere tale scelta, come avviene nel caso di specie”.
Il rimettente, a tale riguardo, denuncia anche la violazione degliartt. 4 e 35 Cost.L’individuazione dei beneficiari in base al requisito della convivenza sarebbe all’origine di una discriminazione arbitraria, legata alla tipologia del lavoro svolto.
La disposizione censurata, inoltre, nel subordinare la concessione del congedo straordinario al requisito della convivenza, si porrebbe “in contrasto con il combinato disposto di cui agliartt. 2 e 3 Cost.”.La normativa in esame richiederebbe “un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto dalla disciplina di altri istituti aventi la medesima finalità assistenziale”, come i permessi disciplinati dall’art.33, comma 3, dellaL. 5 febbraio 1992, n. 104(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che prescindono dal presupposto della convivenza.
Sarebbe irragionevole una disciplina difforme “di istituti preordinati alla tutela dei medesimi valori costituzionali, attuati attraverso il medesimo strumento solidaristico della famiglia” e tale irragionevolezza sarebbe palese nel caso di specie, che vede il ricorrente, pur beneficiario dei permessi di cui all’art.33, comma 3, dellaL. n. 104 del 1992, escluso dal congedo straordinario in ragione della mancanza di una convivenza preesistente.
2.- È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 10 aprile 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia.
La difesa dell’interveniente, in linea preliminare, lamenta che il giudice a quo non abbia descritto la patologia del genitore del ricorrente e non abbia chiarito se l’infermità rientri tra quelle gravi, le sole che danno titolo al beneficio, in base all’art.4, commi 2 e 4, dellaL. 8 marzo 2000, n. 53(Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Tale lacuna nella descrizione della fattispecie concreta si tradurrebbe nella manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza.
Nel merito, la questione sarebbe manifestamente infondata.
La giurisprudenza costituzionale richiamata dal rimettente avrebbe progressivamente esteso i beneficiari del congedo straordinario, sempre sul presupposto di una preesistente convivenza con il disabile, funzionale ad assicurare un’assistenza continuativa al congiunto disabile e a “verificare nella sua effettività la funzione di supplenza affidata alla famiglia”.
La scelta di subordinare a tale requisito il godimento di un beneficio, che implica pur sempre “una deroga alla disciplina generale del rapporto di lavoro”, varrebbe a contemperare le esigenze della tutela del disabile all’interno della famiglia con la necessità di salvaguardare la regolarità del rapporto di lavoro e di servizio.
Quanto ai permessi retribuiti, che raggiungono l’ammontare massimo di tre giorni mensili, non sarebbero comparabili con il congedo straordinario retribuito fino a due anni, che non mira a garantire “forme di assistenza temporanee”, ma “un’assistenza stabile da parte dei componenti del nucleo familiare”.

Motivi della decisione

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, dubita della legittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), con specifico riguardo alla disciplina del congedo straordinario retribuito concesso al figlio per l’assistenza al padre gravemente disabile.
1.1.- Il rimettente assume che la disposizione censurata attribuisca al figlio tale congedo, a condizione che già conviva con il padre al momento della presentazione della domanda.
A favore dell’interpretazione prescelta dal rimettente e accreditata dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione seconda, parere n. 2584, reso il 1 agosto 2014, in relazione a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un agente di polizia penitenziaria), militano il dettato letterale e l’argomento teleologico.
Quanto alla lettera della legge, il riferimento al “figlio convivente” evoca una convivenza già instaurata al momento della formulazione della richiesta. Il dato testuale è poi corroborato dalla finalità dell’istituto del congedo straordinario, che si prefigge di tutelare la continuità dell’assistenza e in quest’ottica presuppone la prossimità del beneficiario al familiare disabile.
Il rimettente censura, in riferimento a molteplici parametri costituzionali, la scelta di subordinare la concessione del congedo straordinario al presupposto della “preesistente convivenza del figlio richiedente il beneficio con il genitore da assistere”.
Sarebbe violato, anzitutto, “il combinato disposto di cui agliartt. 2, 29 e 32 Cost.”, che affida a ogni componente della famiglia il compito di assistere il disabile. Al “dovere di solidarietà, che vincola comunitariamente ogni congiunto” fa riscontro il “corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli altri membri, ed in particolare di quelli più deboli e non autosufficienti, secondo le proprie infungibili capacità”.
La scelta di porre la preesistente convivenza come “prerequisito” indispensabile per il godimento del beneficio rispecchierebbe, per un verso, una concezione restrittiva dell’assistenza familiare, limitata al solo nucleo convivente, e, per altro verso, “una visione statica e presuntiva dell’organizzazione familiare, che può rivelarsi incompatibile con la necessità di prendersi cura, dall’oggi al domani, di una persona divenuta gravemente disabile”.
Il figlio che non convive con il genitore non avrebbe altra scelta che richiedere un congedo straordinario, “non avendo altro modo di prestare assistenza continuativa al genitore disabile che si trovi nella situazione di non avere nessun altro famigliare in grado di fornire adeguato sostegno”.
Le necessità che, secondo “il moderno dispiegarsi dell’esistenza umana”, conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d’origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la “concreta attuazione dell’inderogabile principio solidaristico di cuiall’art. 2 Cost.”, attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l’imposizione di un obbligo di convivenza “durante la fruizione del congedo”.
La scelta legislativa di subordinare il beneficio del congedo straordinario a una convivenza “che deve sussistere al momento della presentazione della domanda” è censurata anche per il contrasto conl’art. 3 Cost.Il rimettente ravvisa un’ingiustificata disparità di trattamento “tra coloro che liberamente possono scegliere il luogo in cui risiedere (e dunque convivere con il genitore) e quanti, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono compiere tale scelta”.
Una disciplina così congegnata sarebbe lesiva, in pari tempo, degliartt. 4 e 35 Cost., poiché discriminerebbe “i soggetti legittimati ad ottenere il beneficio in questione in ragione del tipo di lavoro svolto”.
Il principio di eguaglianza sarebbe leso anche sotto un distinto profilo, che riguarda l’ingiustificata disparità di trattamento tra il congedo straordinario e i permessi previsti dall’art.33, comma 3, dellaL. 5 febbraio 1992, n. 104(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Pur trattandosi di istituti “preordinati alla tutela dei medesimi valori costituzionali, attuati attraverso il medesimo strumento solidaristico della famiglia”, il legislatore, senza una ragionevole giustificazione, differenzierebbe i requisiti per godere dei rispettivi benefici, in violazione del “combinato disposto di cui agliartt. 2 e 3 Cost.”.Per accedere ai permessi non sarebbe più necessaria la convivenza, per contro richiesta con riguardo al congedo straordinario retribuito. L’irragionevolezza emergerebbe in maniera nitida nel caso di specie, che vede il ricorrente, pur ammesso a fruire dei permessi, escluso dalla possibilità di beneficiare del congedo straordinario.
1.2.- La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un agente penitenziario, che ha rivendicato il diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre in condizioni di disabilità grave e ha dedotto l’illegittimità del provvedimento dell’amministrazione, che ha rigettato l’istanza per la mancanza di una preesistente convivenza.
2.- L’Avvocatura generale dello Stato, per l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione in ragione dell’omessa motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulle patologie del padre del ricorrente nel giudizio principale e tale profilo sarebbe determinante ai fini dell’accoglimento della domanda, poiché soltanto una disabilità grave potrebbe giustificare la concessione del congedo straordinario. La lacuna segnalata dall’Avvocatura generale dello Stato, pertanto, non potrebbe che riverberarsi sulla stessa adeguatezza della motivazione in ordine al profilo preliminare della rilevanza.
L’eccezione non è fondata.
Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall’art.33, comma 3, dellaL. n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l’assistenza a una persona “con handicap in situazione di gravità”.
Alla luce di tale dato di fatto, ovvero della fruizione dei permessi, che il rimettente ha posto in risalto e che l’amministrazione non ha contestato in alcun modo, non si può ritenere lacunosa la motivazione sul presupposto della disabilità grave del genitore bisognoso di assistenza.
Come si evince dalla puntuale ricostruzione degli antecedenti della controversia, le contestazioni vertono sul solo requisito della pregressa convivenza e non investono gli altri presupposti per la concessione del beneficio, peraltro vagliati nella fase cautelare di primo grado con esito favorevole al ricorrente.
Alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale, richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente e supera lo scrutinio di ammissibilità demandato a questa Corte.
3.- La questione è fondata, nei termini e per i motivi di séguito esposti.
4.- Per l’assistenza a persona disabile il legislatore prevede, oltre alle provvidenze dei permessi e del trasferimento, disciplinate dall’art.33dellaL. n. 104 del 1992, l’istituto del congedo straordinario, circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.
Il congedo spetta solo per l’assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, “singola o plurima”, che “abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (art.3, comma 3, dellaL. n. 104 del 1992).
Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo, che “non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa” (art. 42, comma 5-bis, delD.Lgs. n. 151 del 2001), e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore.
Il congedo straordinario è retribuito con “un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento” e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione non possono superare “un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale”, importo che è “rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (art. 42, comma 5-ter, primo e secondo periodo, delD.Lgs. n. 151 del 2001).
La concessione di tale beneficio si accompagna a ulteriori limitazioni, che sanciscono l’irrilevanza del relativo periodo “ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto” (art. 42, comma 5-quinquies, primo periodo, delD.Lgs. n. 151 del 2001).
Sul versante soggettivo, il legislatore stabilisce che il congedo straordinario, al pari dei permessi di cui all’art.33, comma 3, dellaL. n. 104 del 1992, non possa essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (art. 42, comma 5-bis, terzo periodo, delD.Lgs. n. 151 del 2001) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5).
Il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente, che è legittimato a goderne “entro sessanta giorni della richiesta”. In caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano “il padre o la madre anche adottivi”. La mancanza, il decesso o le patologie invalidanti dei genitori conferiscono a uno dei figli conviventi il diritto di richiedere il congedo straordinario, che è poi riconosciuto in favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi quando anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di patologie invalidanti.
Con la sentenza n. 203 del 2013, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata.
5.- Dapprima riconosciuto ai soli genitori e, in caso di loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona in condizioni di disabilità grave in atto da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei permessi retribuiti di cui all’art.33dellaL. n. 104 del 1992(art.80, comma 2, dellaL. 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001”), il congedo straordinario ha visto progressivamente estendersi l’àmbito di applicazione, per impulso del legislatore e della giurisprudenza di questa Corte.
Con l’introduzione dell’art.3, comma 106, dellaL. 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, il legislatore ha svincolato il beneficio dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.
Questa Corte, nel sindacare la legittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. n. 151 del 2001, ha gradualmente ampliato la platea dei beneficiari e vi ha incluso dapprima i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, anche nell’ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio perché a loro volta inabili (sentenza n. 233 del 2005), e successivamente, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, nell’ipotesi di assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009).
Con ilD.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119(Attuazione dell’articolo23dellaL. 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il legislatore ha recepito le indicazioni offerte dalle pronunce citate e ha innovato i tratti distintivi dell’istituto, originariamente “concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave” (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto). Anche in conseguenza dell’estensione del novero dei beneficiari, il congedo straordinario ha finito così con l’assumere una portata via via più ampia, in armonia con l’esigenza di salvaguardare “la cura del disabile nell’àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene” e così di “tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione” (sentenza n. 158 del 2018, punto 7.2. del Considerato in diritto).
Il congedo straordinario, riconducibile agli “interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie” (sentenze n. 158 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto), ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell’assistenza al disabile e valorizza quelle “espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agliartt. 2 e 118, quarto comma, Cost.” (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto).
Il diritto del disabile di “ricevere assistenza nell’àmbito della sua comunità di vita” (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.
Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e impongono l’interrelazione e l’integrazione “tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela” (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto).
Sono coerenti con il descritto disegno costituzionale anche la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con laL. 9 febbraio 1999, n. 30, che garantisce al disabile “l’effettivo esercizio del diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità” (art. 15), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutela “il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità” (art. 26) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata conL. 3 marzo 2009, n. 18, che, nel preambolo (punto x), prescrive di assicurare alle famiglie, “nucleo naturale e fondamentale della società”, la protezione e l’assistenza indispensabili per “contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità”.
Nell’apprestare le misure necessarie a rendere effettivo il godimento di tali diritti e a contemperare tutti gli interessi costituzionali rilevanti, la discrezionalità del legislatore incontra dunque un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (sentenza n. 251 del 2008, punto 16. del Considerato in diritto).
6.- È alla luce di questi principi, enunciati dalla giurisprudenza costante di questa Corte, che occorre scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione censurata.
6.1.- Nell’estendere il congedo straordinario oltre l’originaria cerchia dei genitori, il legislatore ha attribuito rilievo esclusivo alla preesistente convivenza con il disabile, al fine di salvaguardare quella continuità di relazioni affettive e di assistenza che trae origine da una convivenza già in atto. La convivenza non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura.
Tale presupposto, ispirato a una finalità di preminente tutela del disabile, rischia nondimeno, per una sorta di eterogenesi dei fini, di pregiudicarlo, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all’origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.
In questa specifica circostanza, l’ancoraggio esclusivo al criterio della convivenza finisce con il vanificare la finalità del congedo straordinario. Quest’ultimo mira a colmare le lacune di tutela e a far fronte “alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l’altro, dai cambiamenti demografici in atto”, in particolare, a “quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo” (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del Considerato in diritto).
Un criterio selettivo così congegnato compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando si venga a creare una tale lacuna di tutela e il disabile possa confidare – come extrema ratio – soltanto sull’assistenza assicurata da un figlio ancora non convivente al momento della richiesta di congedo.
Tali situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione, poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico. Può dunque accadere che la convivenza si ristabilisca in occasione di eventi che richiedono la vicinanza – in questo caso fra padre e figlio – quale presupposto per elargire la cura al disabile. Il ricomporsi del nucleo familiare si caratterizza in questi casi per un ancor più accentuato vincolo affettivo.
Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.
Tale preclusione, in contrasto con gliartt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’àmbito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti.
6.2.- Il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
7.- Si deve dichiarare, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.
Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente in riferimentoall’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’arbitraria discriminazione dei lavoratori, censurata anche per violazione degliartt. 4 e 35 Cost., e dell’ingiustificata disparità di trattamento tra chi reclami il beneficio dei permessi riconosciuti dall’art.33, comma 3, dellaL. n. 104 del 1992e chi richieda il congedo straordinario.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.42, comma 5, delD.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo15dellaL. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018.

E’ ammissibile l’azione revocatoria su trasferimento immobiliare ai figli del debitore

Tribunale di Cagliari – Sezione Civile – Sentenza 6 giugno 2018 n. 1628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6280 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2015,
promossa da:
(…) S.P.A., con sede in (…), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Si.So., che la
rappresenta, in forza di procura generale alle liti autenticata in data 27.10.2010 a rogito
notaio Dott.ssa (…), e la difende.
ATTRICE
CONTRO
(…) e (…), residente in A. il primo e in S. la seconda, entrambi elettivamente domiciliati in
Elmas, presso lo studio del procuratore avvocato Cr.Cu., che li rappresenta, in forza di procura
speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione, e li difende.
CONVENUTI
E CONTRO
(…), (…), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio della procuratrice avvocato
Fl.Co. che la rappresenta, in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della
comparsa di costituzione, e la difende.
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione passato alla notifica in data 7.07.2015 il (…) S.p.a., con sede in C., ha
convenuto al giudizio di questo Tribunale i coniugi (…) e (…), nonché la loro figlia (…)
chiedendo che venisse dichiarata ai sensi dell’art.2901 c.c. l’inefficacia dell’atto di cessione di
immobili in adempimento di accordi in sede di separazione personale tra coniugi stipulato
con atto a rogito del notaio dott. A.G. del 19.01.2011 rep. N.R.G., trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II di Cagliari il 26.01.2011, in forza del quale (…) – debitore della Banca
in forza del contratto di fideiussione da lui stipulato con l’attrice in data 13.07.2006, del saldo
passivo al 13.10.2011 del contratto di conto corrente n. (…), e dei decreti ingiuntivi n.
3008/13 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10.12.2013 e 3125/13 emesso da medesimo
Tribunale in data 19.12.2013- aveva ceduto, in favore della propria figlia (…), il diritto di piena
proprietà dei seguenti beni immobili: terreno edificabile sito in Comune di E., località “S. F.”
ricadente in zona omogenea (…)U. (risanamento degli insediamenti produttivi abusivi) del
Piano Urbanistico Comunale di Elmas della superficie di metri quadrati
1.360(milletrecentosessanta) confinante con il prolungamento della via S. N. con proprietà P.
o suoi aventi causa e con altra proprietà della ditta “(…)” censito al Catasto Terreni al Foglio
(…) mappale (…) di are 13,60 (are tredici e centiarie sessanta) reddito dominicale Euro 32,43 e
reddito agrario 17,84 in virtù di frazionamento in pianta protocollo mod. 8 numero (…) del 29
novembre 1969 e per il quale è stata presentata in data 9 giugno 2006 istanza per
l’acquisizione con foglio di ossrvazione protocollo nemero (…) or Foglio (…) mappale (…) di are
13,60: – tratto di terreno non agricolo in comune di Elmas Comune censuario di Cagliari sito in
zona omogenea (…)U. di risanamento degli insediamenti produttivi abusivi attualmente
distinto al Nuovo Catasto Terreni del – Sezione di Elmas – al Foglio (…), mappali:- (…), vigneto
classe (…) di are 17.75, – 2231 (ex 1937/a), vigneto, classe 1, are 02.89; – (…) (ex 1937/b),
vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/c), vigneto, classe (…), are 06.53; – (…) (ex
1937/d), vigneto, classe (…); – (…) (ex 1937/e), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/f),
vigneto, classe (…), are 00.41;- scorporati dalla maggior particella (…) ex 113/A di are 29,40 a
seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre 2011; – (…) (ex
1939/a), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – 2238 (ex 1939/b),
vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74 e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/c), vigneto,
classe (…), are 03.64, redditi di Euro 3,76 e di Euro 2,07; – 2240 (ex 1939/d), vigneto, classe
(…), are 00.20, redditi di Euro 0,21 e di Euro 0,11; scorporati dalla maggior particella (…) ex
303/A di are 16,90 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo approvato il 14 novembre
2001.
Parte attrice ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
1.2. Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti si sono opposti all’accoglimento
dell’avversa domanda contestando che sussistessero i presupposti di cui all’art.2901 c.c. per
l’accoglimento della domanda revocatoria proposta dall’attrice, nonché quelli per la loro
condanna al risarcimento del danno, mentre la sola (…) ha eccepito la propria carenza di
legittimazione passiva.
1.3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata, quindi, tenuta a decisione
ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in atti e in data odierna è
stata data lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo.
2. La domanda revocatoria che l’attrice ha rivolto nei confronti di (…) e (…) è fondata e merita,
pertanto, accoglimento.
2.1. Il (…) Spa, attraverso la produzione in giudizio della fideiussione stipulata dal R. con
l’attrice in data 13.07.2006, del saldo passivo al 13.10.2011 del contratto di conto corrente n.
(…) e dei decreti ingiuntivi nn. 3008/13 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 10.12.2013 e
3125/13 emesso da medesimo Tribunale in data 19.12.2013, ha provato di vantare plurime
ragioni di credito nei confronti del (…).
Deve, pertanto, ritenersi accertato che le ragioni di credito della Banca verso l’odierno
convenuto siano sorte per buona parte in data antecedente all’atto di disposizione oggetto
della proposta azione revocatoria.
Sul punto, si richiama l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui l’acquisto della qualità
di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della
nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto
pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito ( cfr. Cass. n. 3676 del
15/02/2011 “L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola
esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in
relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore
successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle
ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima
parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore – e, in
caso di atto a titolo oneroso, del terzo – di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore”).
2.2. In ordine alla revocabilità dell’atto dispositivo oggetto della presente controversia e alla
sua natura di atto a titolo oneroso – e o gratuito – la giurisprudenza di legittimità ha avuto
modo di chiarire, per un verso, che l’atto di disposizione patrimoniale che i coniugi pongono
in essere in sede di separazione al fine di regolare ai sensi dell’art.156 c.c. i loro rapporti
patrimoniali è assoggettabile all’azione revocatoria poiché l’art. 2901 c.c. tutela il creditore,
rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza
alcun discrimine, circa lo “scopo” ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere
l’atto dispositivo con la conseguenza che sono soggetti alla azione revocatoria – in presenza
delle condizioni di cui all’art.2901 c.c. – anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale
e che deve ritenersi indiscussa la possibilità di esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 2901
c.c. nei riguardi degli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni
patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili
(Cass n. 15603 del 2005 ed ivi richiamata Cass. 23 marzo 2004, n. 5741) e, per altro verso, che
l’atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a
quest’ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento
nei confronti del coniuge e dei figli dà luogo ad una attribuzione a titolo oneroso, salvo che
non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual
caso si è in presenza di un’attribuzione a titolo gratuito (cfr. Cass. n. 15603 del 2005).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che gli accordi di separazione personale
fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e
concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di
uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e –
tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio
revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. – rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio
originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione
consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del
divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche
dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto –
quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni
dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un
prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può,
ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti
dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale
ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio –
compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche
del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati
nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimonialo. (Cfr. Cass.
5473/2006, oltre a Cass. nn. 11914 del 2008 e 1144 del 2015).
Nel caso in esame è accaduto che in sede di separazione consensuale il (…), padre di tre figli, si
è obbligato al mantenimento di due di loro all’epoca minorenni mediante il versamento
mensile di Euro 300,00 in favore della (…) e per garantire il mantenimento della figlia
maggiorenne E. sì è impegnato al trasferimento del compendio immobiliare oggetto della
presente azione revocatoria ed al versamento dell’importo mensile di Euro 100,00.
L’entità e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito e la differenza di
trattamento della figlia (…) rispetto ai due minorenni non pongono in condizioni di reciprocità
e di corrispettività l’adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei
figli con la prestazione in tal senso eseguita dal (…).
In altri termini il contenuto dell’atto depone nel senso che il trasferimento degli immobili non
è avvenuto con funzione meramente sostitutiva rispetto alla previsione di un assegno
periodico dovuto dal (…) per il mantenimento della figlia maggiorenne (…), ma è andato ben
oltre, visto che la maggior parte dei beni immobili presenti nel patrimonio del padre sono stati
trasferiti in favore della figlia, beneficiaria anche di un assegno mensile di Euro 100,00 di poco
inferiore a quello disposto in favore di ciascuno degli altri due figli.
L’atto di disposizione oggetto dell’azione revocatoria esperita dalla parte ricorrente deve,
quindi, essere qualificato come atto a titolo gratuito, risultando peraltro dalla stessa lettura
dell’atto pubblico a rogito (…), stipulato alla presenza di due testimoni, che il (…) viene definito
donante.
2.3. Avuto riguardo al requisito oggettivo del c.d. eventus damni, risulta accertato in causa che
a seguito della stipula del predetto atto dispositivo il patrimonio immobiliare di proprietà del
(…) non può più essere sottoposta all’azione esecutiva della parte creditrice per il recupero del
proprio credito.
Sotto tale profilo l’atto negoziale di disposizione del quale la ricorrente chiede la revoca ha,
dunque, arrecato in via immediata e diretta all’odierno creditore un sicuro pregiudizio in
concreto rappresentato dalla diminuzione della garanzia patrimoniale sulla quale la stessa
poteva contare ed in particolare dalla dismissione della maggior parte degli immobili di cui
essa era composta.
Risulta, dunque, comprovata la sussistenza del presupposto oggettivo previsto dall’art. 2901
c.c. qui in esame, per il quale, com’è noto, è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore
abbia provocato per il creditore una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito
(difficoltà rappresentata anche dalla sostituzione di elementi facilmente reperibili ed
aggredirli come gli immobili con altri, quale il danaro, agevolmente occultabili e difficilmente
aggredibili in via esecutiva).
2.4. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, per il valido esperimento dell’actio pauliana,
considerata l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’atto dispositivo e la gratuità del
suddetto negozio, ai sensi dell’art. 2901, co 2, c.c., è unicamente necessario che il debitore
abbia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Poiché è provato in causa che l’atto di disposizione a titolo gratuito oggetto della presente
azione revocatoria si è perfezionato in epoca successiva al sorgere del credito. ai fini della
revocabilità di tale atto è sufficiente, per un verso, che il (…) avesse conoscenza del pregiudizio
arrecato alle ragioni del creditore.
Per quanto concerne la prova della conoscenza da parte del (…) del pregiudizio recato al (…)
S.p.A. con l’atto di cessione di immobili in adempimento di accordi in sede di separazione
personale tra coniugi del 19.01.2011, la parte ricorrente ha innanzitutto dimostrato mediante
la produzione dei contratti menzionati al precedente punto 2.1. che il debitore, in data
sicuramente antecedente rispetto all’atto di cessione degli immobili, aveva piena ed effettiva
conoscenza dell’esistenza del credito vantato nei suoi confronti dalla odierna parte ricorrente.
Una volta dimostrato che il (…) al momento della stipula dei trasferimento di tale consistente
compendio immobiliare era a conoscenza dell’esistenza del credito nei confronti del (…) Spa,
deve ritenersi provato il dolo generico.
Il (…), infatti, tenuto conto delle circostanze oggettivamente a sua conoscenza e della
valutazione che delle stesse deve darsi secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, non
poteva non configurarsi il pregiudizio che la sottrazione all’azione esecutiva della parte
odierna attrice dei propri beni immobili ceduti era in grado di arrecare al creditore.
2.5. Alla luce delle considerazioni tutte sin qui svolte, deve considerarsi provato che la
cessione da parte di (…) dei richiamati beni immobili di sua proprietà in favore di E.R. ha
costituito un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito che ha arrecato un concreto
pregiudizio alle ragioni di credito della Banca attrice e che tale negozio giuridico è stato posto
in essere nella piena ed effettiva conoscenza da parte dell’alienante.
Sussistendo, quindi, tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., detto atto dispositivo deve
essere revocato.
3. Deve invece essere respinta da domanda con la quale la Banca attrice ha chiesto la
condanna dei convenuti al risarcimento del danno essendone rimasti indimostrati i
presupposti all’esito del giudizio.
4. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra
la parte attrice ed i convenuti (…) e (…).
La presenza in giudizio della (…) è giustificata dal fatto che il trasferimento immobiliare abbia
trovato origine negli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale,
trattandosi peraltro i beni immobili ceduti dal (…) di beni ricompresi nel fondo patrimoniale
costituito con la (…).
La presenza in giudizio della (…) per ragioni di corretta integrazione del contraddittorio
giustifica la compensazione integrale delle spese tra la medesima e la parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Cagliari in composizione monocratica definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi dell’art.2901 c.c. dal (…) Spa, con
sede in C., nei confronti dei coniugi (…), (…) e della figlia (…), dichiara inefficace nei confronti
della Banca attrice l’atto di cessione di immobili in adempimento di accordi in sede di
separazione personale tra coniugi stipulato con atto a rogito del notaio dott. (…) del
19.01.2011 rep. N.(…) , trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Cagliari il 26.01.2011
riguardante la cessione della piena proprietà dei seguenti immobili: terreno edificabile sito in
Comune di E., località “S. F.” ricadente in zona omogenea (…)U. (risanamento degli
insediamenti produttivi abusivi) del Piano Urbanistico Comunale di Elmas della superficie di
metri quadrati 1.360(milletrecentosessanta) confinante con il prolungamento della via (…)
con proprietà (…) o suoi aventi causa e con altra proprietà della ditta “(…)” censito al Catasto
Terreni al Foglio 4 mappale 11/A di are 13,60 (are tredici e centiarie sessanta) reddito
dominicale Euro 32,43 e reddito agrario 17,84 in virtù di frazionamento in pianta protocollo
mod. 8 numero (…) del 29 novembre 1969 e per il quale è stata presentata in data 9 giugno
2006 istanza per l’acquisizione con foglio di osservazione protocollo numero (…) or Foglio (…)
mappale (…) di are 13,60: – tratto di terreno non agricolo in comune di Elmas Comune
censuario di Cagliari sito in zona omogenea (…)U. di risanamento degli insediamenti
produttivi abusivi attualmente distinto al Nuovo Catasto Terreni del – Sezione di Elmas – al
Foglio (…), mappali:- (…), vigneto classe (…) di are 17.75, – 2231 (ex 1937/a), vigneto, classe
(…), are 02.89; – (…) (ex 1937/b), vigneto, classe (…), are 06.52; – (…) (ex 1937/c), vigneto,
classe (…), are 06.53; – 2234 (ex 1937/d), vigneto, classe (…); – (…) (ex 1937/e), vigneto, classe
(…), are 06.52; – (…) (ex 1937/f), vigneto, classe (…), are 00.41;- scorporati dalla maggior
particella (…) ex 113/A di are 29,40 a seguito di frazionamento n. (…) protocollo tipo
approvato il 14 novembre 2011; – (…) (ex 1939/a), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di
Euro 6,74 e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/b), vigneto, classe (…), are 06.53, redditi di Euro 6,74
e di Euro 3,71; – (…) (ex 1939/c), vigneto, classe (…), are 03.64, redditi di Euro 3,76 e di Euro
2,07; – (…) (ex 1939/d), vigneto, classe (…), are 00.20, redditi di Euro 0,21 e di Euro 0,11;
scorporati dalla maggior particella (…) ex 303/A di are 16,90 a seguito di frazionamento n. (…)
protocollo tipo approvato il 14 novembre 2001.
2) Respinge la domanda di parte attrice volta ad ottenere la condanna dei convenuti al
risarcimento del danno.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Cagliari il 6 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.

Vi è difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento dei figli minori non residenti abitualmente in Italia

Cass. civ. Sez. Unite, 27 novembre 2018, n. 30657
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al NRG 15385 del 2018 promosso da:
C.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberta Ceschini e Armando Restignoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 4;
– ricorrente –
contro
CA.Vi.Ma.Gi., rappresentato e difeso dall’Avvocato Rosaria Monaco;
– controricorrente –
in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania (RG 9597/17);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sorrentino Federico, che ha chiesto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano con riferimento a tutte le questioni inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori delle parti.
Svolgimento del processo
che in data 24 maggio 2017 C.C., nata a (OMISSIS), e ivi residente, ha promosso, dinanzi al Tribunale di Catania, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti del marito Ca.Vi.Ma.Gi.;
che si è costituito in giudizio il Ca., avanzando domande relative ai figli minori S. e L., con riferimento alla modifica sia del diritto di visita, sia del loro assegno di mantenimento;
che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, la C. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi, ai sensi dell’art.8delregolamento CE 27 novembre 2003, n. 2201/2003, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco, per quanto attiene alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale, ed in particolare alla domanda di modifica dei diritti di visita del padre sui figli S. e L., nonché dichiararsi, ai sensi dell’art. 3 del regolamento CE 18 novembre 2008, n. 4/2009, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco, per quanto concerne la domanda di modifica dell’assegno di mantenimento per i medesimi minori;
che nel giudizio per regolamento preventivo si è costituito, con controricorso, il Ca., concludendo per la sussistenza della giurisdizione italiana;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensidell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento a tutte le questioni inerenti alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento dei figli minori delle parti;
che in prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione
che l’istanza di regolamento preventivo è proposta con esclusivo riguardo alle domande, avanzate dal marito resistente nel giudizio a quo, aventi per oggetto la modifica dei provvedimenti relativi alla regolamentazione del diritto di visita dei figli minori e la modifica dell’assegno, posto a suo carico, di mantenimento dei medesimi minori;
che il Collegio condivide le conclusioni scritte del pubblico ministero;
che, invero, quanto alla domanda di modifica del diritto di visita, va fatta applicazione dell’art. 8, par. 1, del regolamento CE n. 2201 del 2003, ai cui sensi “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoria-le su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”;
che, come evidenzia il pubblico ministero, dagli atti risulta che i due figli minori delle parti (nati nel (OMISSIS)) risiedono abitualmente, non in (OMISSIS), ma in (OMISSIS) con la madre (la ricorrente C.), in forza dell’autorizzazione espressa contenuta nella sentenza di separazione personale del Tribunale di Catania n. 4333/2016 del 9 agosto 2016, confermata dalla Corte d’appello della stessa città con la sentenza n. 721/2018 del 29 marzo 2018, tanto più che già nel 2016 i coniugi raggiunsero un accordo sul regime di visita avanti alla Pretura-Tribunale della famiglia di (OMISSIS), in (OMISSIS), accordo approvato da quel giudice in data 13 ottobre 2016;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 8, par. 1, del citato regolamento CE, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per quanto attiene alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui minori, con riferimento al regime di visita e frequentazione, non sussistendo, d’altra parte, alcuna delle deroghe al criterio della residenza abituale di cui al citato articolo: (a) non quella della ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore (art. 9), giacché al momento dell’introduzione della domanda di divorzio erano decorsi più di tre mesi dal trasferimento della residenza dei figli in (OMISSIS); (b) non quella per i casi di sottrazione di minori (art. 10), posto che il trasferimento in (OMISSIS) di S. e L. è stato esplicitamente autorizzato da provvedimenti del giudice italiano; (c) non quella di proroga della competenza (art. 12), mancando la doppia condizione consistente, da un lato, nel consenso univoco alla giurisdizione prestato da entrambi i coniugi (attesa la proposizione del regolamento preventivo da parte della C., con la deduzione del difetto di giurisdizione del giudice italiano) e, dall’altro, nell’interesse superiore dei minori (apparendo anzi corrispondere al loro migliore interesse che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice che si trovi il più possibile vicino al luogo di effettiva residenza dei minori stessi);
che in tal senso è indirizzata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già statuito (Cass., Sez. U., 7 settembre 2016, n. 17676; Cass., Sez. U., 2 febbraio 2018, n. 2585) che quando il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di divorzio, il suo superiore e preminente interesse impone, salva la sussistenza delle previste ed eccezionali deroghe, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale;
che anche per quanto riguarda la domanda relativa alla modifica dell’assegno di mantenimento dei minori, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e ciò dovendosi fare applicazione dell’art.3delregolamento CE n. 4/2009, trattandosi – come esattamente osserva il pubblico ministero – “di domanda accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale”, a sua volta fondata sulla residenza abituale dei minori, ed attesa l’esigenza di “realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni giudiziarie che riguardano i minori” (cfr. Cass., Sez. U., 5 febbraio 2016, n. 2276);
che va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori delle parti;
che sussistono le condizioni di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del regolamento, attesi la natura della controversia e il recente consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale di cui si è fatta qui applicazione;
che va disattesa la richiesta della ricorrente di condanna del resistente a titolo di responsabilità aggravata, ai sensidell’art. 96 c.p.c., considerate le circostanze che hanno indotto a compensare le spese di lite e dovendo escludersi che il Ca. abbia resistito con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle domande inerenti alla responsabilità genitoriale ed al mantenimento dei figli minori delle parti. Dichiara la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

La Corte detta i criteri per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa dei minori

Cass. civ. Sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31235
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25377-2013 proposto da:
C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO, 51, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA FRAGALITA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CARMEN DE CESARE giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M., D.R.M.L. eredi di T.B.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio;
(Ndr: pagina mancante).
udienza del 16/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; accoglimento del 3 motivo del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato MARIA CARMEN DE CESARE;
udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;
udito l’Avvocato PAOLO MIGLIACCIO.
Svolgimento del processo
1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 1999 Ta.Ab. e B.N., dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti exart. 320 c.c.del figlio minore Ta.Am., convennero dinanzi al Tribunale di Mantova, sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) (d’ora innanzi, per brevità, “l’Azienda”), T.P.B. (che decederà nelle more del giudizio, e la cui posizione processuale sarà coltivata dagli eredi, ovvero D.R.M.L., T.V. e T.M.), e C.L., esponendo che:
(-) il (OMISSIS), nell’ospedale di (OMISSIS) (gestito dall’Azienda convenuta) nacque il loro figlio Ta.Am.;
(-) il neonato, sano durante la gestazione, patì una grave ipossia cerebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno, dott.ssa C.L., e del primario del reparto, dott. T.P.B.;
(-) l’ipossia intra partum provocò gravissimi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi.
Chiesero, perciò, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
2. T.P.B. e l’Azienda si costituirono, negando la propria responsabilità.
C.L. rimase invece contumace.
Il Tribunale di Mantova, sezione di Castiglione delle Stiviere, con sentenza 6 marzo 2007 n. 33 accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti.
La sentenza venne appellata da tutte le parti.
3. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 28 marzo 2013 n. 413, rigettò l’appello dei danneggiati, accolse quello degli eredi T. e, in parte, quelli proposti dall’Azienda e da C.L..
La Corte d’appello ritenne che:
(-) T.P.B. tenne sì una condotta colposa, ma essa fu priva di efficienza causale nel determinismo del danno; infatti anche se egli avesse praticato il parto cesareo non appena avvisato del rischio, il danno non sarebbe stato “evitato e neppure limitato”, dal momento che il feto aveva già patito l’insulto ipossico;
(-) la stima del danno non patrimoniale e patrimoniale patito dalla vittima primaria ( Ta.Am.) compiuta dal Tribunale fosse corretta;
(-) dai danni risarcibili andasse escluso il pregiudizio patito dalla sig.a B.N., e consistito nella rinuncia al lavoro retribuito, per potersi occupare stabilmente del figlio;
(-) andasse corretto il conteggio del danno da mora e lo scomputo degli acconti pagati prima della sentenza, rispetto a come era stato calcolato dal Tribunale.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:
(-) in via principale da C.L., con ricorso fondato su cinque motivi;
(-) in via incidentale (parzialmente) adesiva dall’Azienda, con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso D.R.M.L. e T.M., le quali hanno altresì depositato memoria.
Ta.Ab., B.N. e T.V. non si sono difesi in questa sede.
5. La causa, fissata per l’udienza pubblica del 3 dicembre 2015, con ordinanza del 19 febbraio 2016 n. 3364 venne rinviata a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero sul problema dei limiti e dell’operatività dell’istituto della compensatio lucri cum damno, problema posto dal quinto motivo del ricorso principale e dal secondo motivo del ricorso incidentale.
Con sentenza n. 13372 del 30.6.2016, tuttavia, le Sezioni Unite ritennero non rilevante, nel ricorso ad esse sottoposto, il tema della compensatio lucri cum damno, sicché tale questione di massima di particolare importanza rimase irrisolta.
Fissata nuovamente la discussione del presente ricorso per la pubblica udienza del 12.1.2017, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 15537 del 22.6.2017, previa riconvocazione della camera di consiglio, sottopose nuovamente alle Sezioni Unite i seguenti quesiti di diritto:
(A) se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice deve limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla cd. compensatio lucri cum damno (istituto o principio non individuabile nell’ordinamento giuridico); e di conseguenza stabilire, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, se di essi il giudice deve tenere conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo;
(B) se il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima di lesioni personali, e consistente nelle spese da sostenere per l’assistenza personale ed infermieristica, vada liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento di cui allaL. 21 novembre 1988, n. 508,art.1, oppure di cui allaL. 12 giugno 1984, n. 222,art.5, comma 1.
6. Con sentenza 22.5.2018 n. 12567 le Sezioni Unite di questa Corte, a composizione dei precedenti contrasti, hanno stabilito il seguente principio di diritto:
“dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto”.
Hanno, di conseguenza, accolto il quinto motivo del ricorso principale proposto da C.L., ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Azienda, rimettendo a questa Sezione la decisione sui restanti motivi di ricorso.
7. Il ricorso è stato così nuovamente fissato per la pubblica udienza del 16 ottobre 2018, ove è stato discusso e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente rilevato come la relazione di notificazione del ricorso principale, ritualmente notificato a Ta.Ab. e B.N., non indichi che la notifica è avvenuta anche nella loro qualità di legali rappresentanti del figlio minore (all’epoca della notificazione) Ta.Am..
Tale circostanza tuttavia è irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso, dal momento che la qualità degli intimati è stata correttamente indicata nel frontespizio del ricorso. Trova dunque applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui non è la relazione di notificazione, ma l’atto da notificare che deve indicare la qualità di rappresentante del destinatario (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 14230 del 08/07/2015).
1.2. Ancora in via preliminare, va rilevato come nell’epigrafe del controricorso proposto dagli eredi di T.P.B. compaiano le generalità di tre persone: D.R.M.L., T.M. e T.V..
Di quest’ultima, tuttavia, manca la sottoscrizione in calce alla procura speciale; inoltre nella procura alle liti le parole ” T.V.” sono cancellate da una linea orizzontale.
Il controricorso proposto (formalmente) da T.V. va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso principale.
2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su un punto decisivo della controversia.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere un valido nesso di causa tra la condotta di T.P.B. e il danno lamentato dagli attori.
Assume che gli errori della Corte d’appello sarebbero stati i seguenti:
-) non avere correttamente valutato le consulenze tecniche d’ufficio (così il ricorso, p. 7 e 10);
-) essere caduta in contraddizione, nell’affermare da un lato che la condotta di T.P.B. fu negligente, ma nell’escludere dall’altro che essa avesse causato o concausato il danno (ibidem, p. 8);
-) non avere considerato che le registrazioni del battito cardiaco fetale erano state interrotte tra le ore 23.00 e le ore 1.00 del giorno successivo (ibidem, p. 13);
-) avere escluso la sussistenza del nesso di causa applicando un criterio scorretto, giacchè non vi era alcuna “probabilità vicina alla certezza” che, se il dott. T.P.B. avesse eseguito il parto cesareo prima di quanto fece, il danno si sarebbe verificato comunque (ibidem. pp. 13-16).
2.2. Il motivo è inammissibile.
Deve escludersi, in primo luogo, che sia mancato l’esame d’un “fatto controverso e decisivo”.
La condotta del dott. T.P.B., la sua natura colposa, la sua incidenza causale sono tre circostanze esaminate dalla Corte d’appello.
Né l’omesso esame di questo o quell’elemento istruttorio può integrare il vizio di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, ove si afferma che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”).
2.3. Infondato, poi, è il motivo nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata.
Nessuna contraddizione, infatti, può esservi tra l’affermare da un lato che la condotta d’un sanitario fu negligente, ed il soggiungere dall’altro che quella condotta non provocò alcun danno. È infatti evidente che il primo giudizio investe la conformità della condotta del sanitario rispetto alle leges artis, il secondo giudizio investe il diverso problema del nesso di causa. Ed è sin troppo ovvio che una condotta colposa può essere priva di conseguenze, così come anche una condotta diligente può provocare conseguenze dannose.
2.4. Del pari inammissibile è il primo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, delle regole sull’accertamento della causalità.
L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto in punto di fatto che un più tempestivo intervento da Parte di T.P.B. non avrebbe evitato né attenuato il danno, “con alta credibilità razionale”.
L’affermazione, voltata in forma affermativa, sta a significare evidentemente che un più tempestivo intervento da parte del primario avrebbe avuto possibilità di successo quasi nulle.
La Corte, dunque, ha applicato un criterio di causalità addirittura più svantaggioso per il responsabile, e più favorevole per la vittima, posto che sarebbe stato sufficiente il criterio c.d. della “probabilità dell’evidenza”, o del “più sì che no” (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).
Per affermare la responsabilità del sanitario, alla luce di questo criterio, la Corte si sarebbe potuta limitare ad accertare che un parto cesareo, eseguito più tempestivamente, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo; la Corte invece è andata oltre, accertando in fatto che un più tempestivo intervento avrebbe avuto possibilità di successo non già “probabili”, ma pressoché inesistenti.
Se, infatti, un intervento tempestivo “certamente” non avrebbe evitato il danno, a fortiori dovrà ammettersi che non l’avrebbe evitato nemmeno “probabilmente”.
L’applicazione del corretto criterio di causalità, dunque, avrebbe addirittura rafforzato la statuizione di esclusione del nesso di causa.
Stabilire, poi, se la suddetta valutazione fu corretta o meno alla luce delle prove acquisite, è questione di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di questa Corte.
2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Col secondo motivo C.L. lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di “motivazione carente, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare per prima la sussistenza del nesso di causa, e solo dopo la sussistenza della colpa del primario. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto ritenere sussistente il nesso tra la condotta del medico e il danno al neonato, perché avrebbe dovuto rilevare come nel caso di specie sussisteva la “necessità di estrarre il feto in tempi rapidi”.
Il motivo si conclude con l’affermazione secondo cui “l’esame preliminare dell’aspetto della colpevolezza quanto al comportamento del primario è corrisposto ad un effettivo accertamento di responsabilità in capo a quest’ultimo”.
2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: non solo perché prospetta un vizio (l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione) previsto da una norma non più applicabile ratione temporis al presente giudizio (ovverol’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui allaD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, convertito nellaL. 7 agosto 2012, n. 134); ma soprattutto per carenza di interesse.
Se, infatti, la Corte d’appello avesse esaminato per prima la questione del nesso di causa, e poi quella della colpa, non si vede come sarebbe potuta pervenire a conclusioni diverse: anche in tal caso infatti avrebbe, secondo il suo insindacabile giudizio sul fatto, escluso il nesso, e si sarebbe anzi persino potuta astenere dal passare a sindacare l’esistenza della colpa.
Costituisce, infatti, una petizione di principio quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, ovvero che l’esito d’un giudizio di responsabilità possa cambiare a seconda che si esamini per primo il problema della causalità o quello della colpevolezza.
Il giudizio sulla causalità e quello sulla colpevolezza della condotta sono infatti tra loro indipendenti, sicché il rispettivo esito non potrebbe mai mutare, sol perché si muti l’ordine con cui vengano esaminati.
3. Il terzo motivo del ricorso principale.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 3. È denunciata, in particolare, la violazione delD.P.R. 27 marzo 1969 n. 128,art.7eD.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,art.63.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare un ulteriore profilo di colpa del primario, consistito nel non avere adeguatamente vigilato sull’operato dei suoi medici e non aver dato loro istruzioni puntuali, in violazione delle norme che all’epoca dei fatti disciplinavano la responsabilità del primario.
3.2. Il motivo è inammissibile perché prospetta una questione nuova.
Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà conto che le parti abbiano mai prospettato od abbiano mai discusso, nei gradi di merito, della questione concernente la sussistenza d’una responsabilità di T.P.B. per culpa in vigilando, ovvero per negligente organizzazione dei servizi del reparto a lui affidato.
Né la ricorrente – in violazione del principio di specificità del ricorso, di cuiall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 – indica in quale atto processuale od in quali termini abbia mai sollevato, nei gradi di merito, tale questione. Indicazione, quest’ultima, tanto più necessaria in un caso in cui l’odierna ricorrente rimase contumace in primo grado, e dunque non avrebbe potuto sollevare per la prima volta in appello questioni che erano rimaste sottratte al dibattito processuale nella prima fase del giudizio.
Delle due, pertanto, l’una:
-) se la questione della culpa in vigilando del primario non fu mai introdotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile per la sua novità;
-) se la questione della culpa in vigilando del primario fu ritualmente introdotta nei gradi di merito, il motivo è inammissibile per la sua aspecificità, poiché in esso non si indica in quale atto ed in quale fase processuale quella questione fu dedotta.
4. Il quarto motivo del ricorso principale.
4.1. Col quarto motivo di ricorso C.L. lamenta, ancora, il vizio di “carente, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
Deduce che la Corte d’appello ha ritenuto il piccolo Ta.Am. invalido al 100%, mentre i consulenti avevano stimato il grado di invalidità permanete causato dalla tetraplegia “pressoché totale” e “molto prossimo al 100%”.
Soggiunge che comunque il Tribunale di Mantova, con statuizione confermata in appello, aveva nei fatti liquidato il danno biologico patito da Ta.Am. monetizzando una invalidità permanente del 98,5%, e non del 100%.
4.2. Il motivo è inammissibile.
Da un lato, infatti, la stima del danno non patrimoniale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in questa sede solo ove sia illegittimo il criterio da quegli adottato, e non l’applicazione pratica di esso.
Dall’altro lato, il motivo è altresì inammissibile per difetto di interesse: è la stessa ricorrente, infatti, ad ammettere (pag. 28, secondo capoverso, del ricorso) che la somma di denaro accordata alla vittima a titolo di risarcimento del danno biologico corrisponde ad una invalidità del 98,5%, ovvero quella ritenuta dai consulenti, e non quella solo astrattamente proclamata dalla Corte d’appello.
Sicché la ricorrente, in sostanza, si duole di un errore che essa stessa ammette non avere prodotto effetti per lei svantaggiosi.
5. Il quinto motivo del ricorso principale.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta formalmente – il vizio di “motivazione carente, insufficiente e contraddittoria” circa la stima del danno patrimoniale.
Al di là di tale intitolazione formale, tuttavia, nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d’appello ha sovrastimato il danno patrimoniale patito dalla vittima primaria e consistito nelle spese di assistenza, perché non ha detratto da esso né il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS al minore, né il valore economico delle prestazioni pubbliche di assistenza domiciliare.
5.2. Il motivo, come già detto, è stato ritenuto fondato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 12567 del 2018, in precedenza ricordata.
6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Azienda.
6.1. Col primo e col secondo motivo del proprio ricorso incidentale l’Azienda propone censure coincidenti con quelle proposte dalla ricorrente principale nei motivi quarto e quinto del suo ricorso.
Per le ragioni già esposte, quindi, il primo motivo del ricorso incidentale andrà rigettato; il secondo è già stato accolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza ricordata al p. precedente.
7. Il terzo motivo del ricorso incidentale.
7.1. Col terzo motivo del proprio ricorso incidentale l’Azienda lamenta il vizio di “motivazione carente, insufficiente e contraddittoria”.
Ad onta di questa intitolazione formale, nella illustrazione del motivo viene svolta una censura riassumibile come segue.
La Corte d’appello, osserva l’amministrazione ricorrente, ha liquidato il danno patrimoniale futuro, consistente sia nelle spese future che Ta.Am. e la sua famiglia avrebbero dovuto sostenere per l’assistenza infermieristica, sia nel mancato guadagno causato dalla perdita della capacità di lavoro, “a valori attuali e con capitalizzazione attualizzata”, senza però applicare la “riduzione per anticipata corresponsione”.
Secondo l’Azienda tale modalità di liquidazione sarebbe erronea perché la Corte d’appello avrebbe dovuto, invece, applicare la “riduzione per anticipata corresponsione” (rectius, il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata).
7.2. Prima di esaminare il motivo nel merito, v’è da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la sua intitolazione.
L’Azienda infatti, pur lamentando formalmente un “difetto di motivazione” (vizio, come già rilevato, non più censurabile in sede di legittimità, se non nei limitati casi di motivazione totalmente inesistente o totalmente incomprensibile), nella sostanza lamenta la violazione delle regole sulla stima del danno (in particolare, delle regole dettate dagliartt. 1223 e 1226 c.c.), censura che rientra nel differente vizio di violazione di legge, di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 3.
Questo errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame nel merito del quinto motivo di ricorso.
Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare, in una delle cinque categorie previstedall’art. 360 c.p.c., l’errore commesso dal giudice di merito), il ricorso non può per ciò solo dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile il vizio censurato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nelle pp. 12-14 del ricorso è sufficientemente chiara nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, della regola dettatadall’art. 1223 c.c.: e quindi il motivo è ammissibile, previa qualificazione d’ufficio come denuncia d’un error in iudicando.
7.3. Nel merito, il motivo è in parte fondato.
Rispetto al momento in cui viene compiuta la liquidazione, i danni patrimoniali futuri e permanenti possono essere di due specie:
(a) quelli che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro (nel nostro caso, le spese sanitarie e di assistenza);
(b) quelli che, pur essendo certi od altamente verosimili nel loro avverarsi, al momento della sentenza non si sono ancora avverati, perché inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo dalla liquidazione (nel nostro caso, il lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro).
7.4. I danni del primo tipo (cioè i danni che si stanno già producendo al momento della liquidazione) possono essere liquidati in due modi:
(a) moltiplicando l’importo annuo del danno per il numero di anni per i quali il pregiudizio verosimilmente si produrrà;
(b) oppure, come è più frequente, moltiplicando l’importo annuo del danno per un coefficiente di capitalizzazione anticipata.
7.4.1. Se si sceglie la prima modalità, il risultato ottenuto dovrà essere ridotto (non con un coefficiente di minorazione, come invoca la ricorrente, ma) attraverso lo sconto matematico o commerciale (pari al “compenso” spettante a chi paga un debito prima della scadenza), in base alla nota formula: ovvero moltiplicando il capitale per il saggio di sconto, e dividendo il prodotto per il tempo di anticipazione, espresso in dodicesimi).
Se si sceglie la seconda modalità (capitalizzazione), non vi è bisogno né di sconto, né di riduzioni di sorta, perché qualsiasi coefficiente di capitalizzazione, restituendo il valore attuale di una rendita pagabile per n anni, ingloba in sé il calcolo dello sconto.
7.5. I danni patrimoniali futuri che, pur producendosi de die in diem, non sono ancora venuti ad esistenza al momento della liquidazione (nel nostro caso, la perdita della capacità di guadagno, danno che avrebbe iniziato a prodursi solo quando il minore avrebbe raggiunto l’età lavorativa), possono essere liquidati anch’essi col sistema della capitalizzazione, vale a dire moltiplicando l’importo annuo del reddito presumibilmente perduto dalla vittima, per un coefficiente di capitalizzazione.
In questo caso tuttavia, il principio di indifferenza del risarcimento sancitodall’art. 1223 c.c.impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra n anni.
E’ dunque necessario in questo caso tenere conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, e per farlo sarà necessario ridurre il risultato ottenuto dall’operazione di capitalizzazione, moltiplicandolo per un numero decimale inferiore ad uno, denominato “coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata”, il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni.
7.6. Questo essendo il quadro dei principi che governano la materia della liquidazione del danno patrimoniale futuro e permanente, nel nostro caso i danni patrimoniali futuri per spese mediche e per assistenza sanitaria appaiono liquidati in modo ad essi conforme.
È la stessa Azienda, infatti, ad allegare che i suddetti pregiudizi sono stati “capitalizzati”. E poiché ogni operazione di capitalizzazione, per quanto detto, necessariamente presuppone lo sconto matematico, nessun errore vi fu da parte della Corte d’appello.
Né andava applicato alcun “coefficiente di minorazione” sul risultato ottenuto, come vorrebbe la ricorrente, perché per quanto detto il danno per spese mediche e di assistenza era già in fase di produzione al momento della liquidazione, e dunque non v’era alcuno iato temporale tra tale momento, e quello in cui il danno avrebbe iniziato a prodursi.
Nei termini che precedono deve ritenersi qui corretta la motivazione della Corte d’appello, che obiettivamente non è molto chiara su tale questione.
7.7. Non altrettanto correttamente sono stati liquidati dalla Corte d’appello i danni patrimoniali futuri da perdita della capacità di guadagno.
Vittima dell’illecito fu infatti un minore. Il danno patrimoniale da perduta capacità di procacciarsi un reddito da lavoro, pertanto, sarebbe insorto nel patrimonio della vittima solo quando quest’ultima avrebbe raggiunto l’età lavorativa. Solo allora, infatti, si sarebbe realizzato il deficit tra reddito atteso e reddito ottenuto.
Il Tribunale, per liquidare questo danno, si è limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana, per il numero di anni lavorativi sperati, e la Corte d’appello ha reputato corretta tale operazione.
Così giudicando, tuttavia, la Corte d’appello ha trascurato sia di attualizzare (col metodo dello sconto o col metodo della capitalizzazione, sopra descritti) il danno futuro; sia di ridurre comunque il risultato applicando il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, tenendo conto di uno scarto di non meno di 18 anni tra la data dell’illecito e la data di ingresso nel mondo del lavoro.
Non facendo ciò, la Corte d’appello ha violatol’art. 1223 c.c.ed il principio di corrispondenza tra danno e risarcimento, perché il minore – se fosse rimasto sano – avrebbe cominciato a guadagnare solo molti anni dopo la nascita, e di questo decalage temporale si doveva tenere conto nella liquidazione, attraverso il suddetto coefficiente di minorazione.
7.8. La Corte d’appello di Brescia, sul punto, ha rigettato il motivo di gravame affermando che nessuna riduzione andava applicata al risarcimento del danno futuro, perché “il denaro si svaluta”.
Ciò tuttavia appare paradossale: la minorazione per anticipata liquidazione va compiuta, infatti, proprio per tenere conto del fatto che di norma il denaro si deprezza. E’, infatti, proprio la svalutazione del denaro a far sì che il pagamento anticipato costituisca un maggior sacrificio per il debitore (in virtù del principio plus dat qui cito dat).
La Corte d’appello, in definitiva, ha addotto a giustificazione del proprio errore proprio il principio in virtù del quale avrebbe dovuto emendarlo.
7.9. La sentenza va dunque cassata su questo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel riesaminare il gravame proposto dall’Azienda applicherà il seguente principio di diritto:
“la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa”.
7.10. Questa Corte ritiene doveroso aggiungere una considerazione finale.
Ta.Am., vittima dell’illecito, nacque il (OMISSIS), ed ha quindi oggi ((OMISSIS)) 20 anni compiuti.
Non è quindi da escludere che il giudice di rinvio, nell’esercizio dei suoi poteri di accertamento del fatto, possa ritenere che, al momento in cui tornerà ad effettuare la liquidazione del danno da lucro cessante, Ta.Am. abbia già raggiunto l’età in cui, se fosse rimasto sano, avrebbe iniziato un’attività lavorativa.
Tale circostanza tuttavia non rende privo di rilevanza il terzo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Azienda.
Se, infatti, non fosse rimossa la sentenza impugnata, l’Azienda sarebbe tenuta ad adempiere una obbligazione – ed i relativi accessori – calcolata nel 2007 e sovrastimata rispetto all’epoca della liquidazione, perdendo il c.d. interusurium.
Va da sé che, se il giudice del rinvio, al momento in cui provvederà alla nuova liquidazione del danno patrimoniale, riterrà già raggiunta da Ta.Am. l’età in cui questi avrebbe presumibilmente iniziato l’attività lavorativa se fosse rimasto sano, si asterrà dall’applicare il suddetto coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata, secondo i principi esposti al p. 7.4 della presente sentenza.
8. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) dà atto che il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale sono stati accolti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12567 del 2018;
(-) rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale;
(-) rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
(-) accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione;
(-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

L’art. 184 c.c. presuppone l’avvenuta effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi

Cass. civ. Sez. II, 6 aprile 2018, n. 8525
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22476-2013 proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO LIMONI e ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio del secondo;
– ricorrente –
contro
F.E., nella qualità di erede di F.M., rappresentato e difeso dagli Avvocati A. DOMENICO SELLA e MICHELE TAMPOINI, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio del secondo;
– controricorrente –
e contro
V.N., nella qualità di erede di M.Z., rappresentato e difeso dagli Avvocati STEFANO FASOLIN e GIUSEPPE CAMPANELLI, ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio del secondo;
– controricorrente –
e contro
V.C., nella qualità di erede di M.Z.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1975/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO per il ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; gli Avvocati DONATO MONDELLI per il controricorrente F.E. e GIUSEPPE CAMPANELLI, per il controricorrente V.N., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4 settembre 2002, G.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Verona, sezione distaccata di Legnago, F.M., in proprio e quale tutore della moglie interdetta M.Z., chiedendo l’adempimento exart. 2932 cod. civ.(dichiarandosi disposto al pagamento del saldo del prezzo e chiedendo il rilascio del bene) del preliminare stipulato il 19 giugno 2001, con cui il F. aveva promesso in vendita all’attore un terreno in comproprietà tra il F. medesimo e la moglie.
Si costituiva F.E., quale protutore della M., che eccepiva la nullità del preliminare per il mancato consenso della stessa, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale subordinata, l’annullamento del contratto exart. 184 e/o 377 cod. civ., stante anche la mancata autorizzazione del Tribunale alla stipulazione dell’atto.
Si costituiva anche F.M., il quale concludeva in modo analogo, chiedendo il rigetto della domanda, previo accertamento della nullità del contrato preliminare, o in via riconvenzionale l’annullamento.
Interrotta la causa per morte di entrambi i convenuti ( F.M. e M.Z.) la stessa veniva riassunta dal G. nei confronti degli eredi ( F.E., quale erede di F.M., e V.N. e C., quali eredi di M.Z.) che si costituivano ribadendo le precedenti difese svolte dai rispettivi danti causa.
Il Tribunale adito, con sentenza n.44/08 depositata il 26 febbraio 2008, accoglieva la domanda attorea, rigettando le difese dei convenuti, in quanto l’annullabilità exartt. 375 e 377 cod. civ.non ricorreva, non avendo F.M. agito come tutore, ed essendo tardiva la domanda di annullamento exart. 184 cod. civ.(la cui disciplina presentava carattere di specialità rispetto a quella della comunione ordinaria) perché proposta oltre l’anno da quando il protutore aveva avuto notizia del contratto; per l’effetto disponeva il richiesto trasferimento del bene, condannava l’attore al pagamento del prezzo residuo ed i convenuti al rilascio, e compensava le spese.
Con atto notificato l’8 aprile 2009, la sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d’appello di Venezia da F.E., chiedendone la riforma, previa inibitoria exart. 283 cod. proc. civ., nonché il rigetto delle domande avversarie e l’accoglimento delle proprie istanze e difese non accolte il primo grado.
Si costituivano il G., chiedendo il rigetto dell’appello e dell’istanza di inibitoria; e V.N. (rimanendo contumace V.C.), che si associava alle conclusioni dell’appellante.
Sospesa l’efficacia esecutiva della impugnata sentenza del Tribunale di Verona (sezione distaccata di Legnago), la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1975/2012, depositata il 19/09/2012, in riforma della decisione di primo grado rigettava le domande proposte da G.G. nei confronti di F.M. e M.Z..
Per la cassazione di tale sentenza G.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. F.E. e V.N. hanno resistito con rispettivi controricorsi. Tutte le parti in giudizio hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di comunione legale tra coniugi. In particolare violazionedell’art. 184 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3”, poiché la Corte d’appello ha ritenuto fondato (e assorbente) l’argomento con cui l’appellante aveva riproposto l’eccezione di nullità-inefficacia del contratto preliminare di vendita di un immobile, appartenente a due coniugi, in regime di comunione legale, per mancata adesione al medesimo di uno dei due coniugi comproprietari, entrambi indicati in intestazione come parti dello stesso, con conseguente inapplicabilitàdell’art. 184 cod. civ.(sentenza pag. 12).
Il ricorrente deduce l’erroneità della decisione di appello che avrebbe ritenuto l’inapplicabilitàdell’art. 184 c.c., che a giudizio della Corte di merito deriverebbe dal fatto che tale norma disciplina l’ipotesi in cui il coniuge disponga autonomamente del bene comune, e quindi troverebbe applicazione nei differenti casi in cui il coniuge non riveli la situazione di comunione, presentandosi come unico proprietario, ovvero dichiari di agire anche per conto dell’altro senza averne i poteri.
1.2. – Il motivo non è fondato.
1.3. – La Corte d’appello di Venezia ha richiamato il principio di diritto (pronunciato rispetto ad identica fattispecie negoziale, e mai specificamente negato dalla successiva giurisprudenza di legittimità) in virtù del quale, “in regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cuiall’art. 184 cod. civ.(secondo cui “gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art. 2683″) presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nella specie, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell’altro” (Cass. n. 3647 del 2004).
La Suprema Corte – nel ritenere (appunto) non fondata la pretesa dei ricorrenti di veder affermata la validità del contratto di compravendita per essere decorso il termine annuale concesso al coniugedall’art. 184 c.c.per far annullare l’atto stipulato senza il suo consenso – ha precisato che, in quella occasione (come nell’odierna), le parti avevano predisposto un contratto in cui figuravano in qualità di venditori sia il marito che la moglie, senza tuttavia mai ottenere la sottoscrizione di questa, sicché non poteva dirsi che il primo avesse disposto autonomamente di un bene della comunione, essendo pacifico che tutte le parti erano consapevoli della comunione vigente sui beni e la comune volontà di tutti era orientata alla stipula di un contratto in cui entrambi i titolari del bene avrebbero dovuto prestare il consenso alla vendita.
1.4. – Orbene, è incontestato in atti che la “promessa di vendita” in questione prevedesse, testualmente, che tra ” F.M., nato a (…) e M.Z.M. da una parte, e il signor G.G. nato a (…) dall’altra, si conviene e stipula quanto segue: art. 1) il signor F.M. e M.Z.M. promette di vendere al signor G.G. che promette di acquistare (…)”; ed altrettanto non controverso è che, nella medesima scrittura, manchi la sottoscrizione della signora M..
Anche nel presente giudizio, dunque, la Corte d’appello ha correttamente esclusa (in coerenza col precedente principio espresso dalla Cassazione) l’applicabilità del dispostodell’art. 184 c.c., il quale (nel predisporre la specifica tutela del coniuge dissenziente) presuppone l’avvenuta effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi; situazione, questa, non certamente equiparabile a quella di specie, in cui la mancata prestazione del consenso da parte di uno dei coniugi, espressamente indicato nell’atto quale contraente, non ha mai consentito il sorgere di una valida obbligazione neppure a carico dell’altro, attesa la nullità del contratto per mancanza di tale requisito essenziale (artt. 1325 c.c.e ss.).
1.5. – Non si tratta dunque di rifarsi alla peculiare natura della comunione legale tra coniugi ed agli effetti del consenso del coniuge, rimasto estraneo all’atto di disposizione posto in essere dal solo altro coniuge; né alla qualificazione del consenso quale negozio unilaterale autorizzativo, atto a rimuovere il limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene (come affermato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente: Cass. sez. un. n. 17952 del 2007; Cass. n. 12849 del 2008; Cass. n. 14093 del 2010; Cass. n. 12923 del 2012); e neppure agli effetti nei confronti dei terzi del contratto stipulato in assenza del consenso del coniuge pretermesso (Cass. n. 2202 del 2013). Né soccorre il richiamato orientamento secondo cui, “per l’esecuzione in forma specifica, a normadell’art. 2932 cod. civ., di un preliminare di vendita di un bene immobile rientrante nella comunione legale dei coniugi, non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i promittenti venditori, ma è sufficiente il consenso del coniuge non stipulante, traducendosi la mancanza di detto consenso in un vizio di annullabilità, da far valere, ai sensidell’art. 184 cod. civ., nel rispetto del principio generale della buona fede e dell’affidamento, entro il termine di un anno, decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla trascrizione” (Cass. n. 12923 del 2012, già cit.; conf. a Cass. n. 2202 del 2013, cit.; Cass. n. 1385 del 2012, Cass. n. 14093 del 2010, cit.; Cass. n. 88 del 2007 e Cass. 16177 del 2001; laddove il riferimento alla fattispecie decisa dalla già evocata Cass. n. 12923 del 2012 attiene al diverso caso in cui il coniuge pretermesso era semplicemente “presente” alla stipulazione dell’atto da parte dell’altro coniuge, senza parteciparvi, e non lo aveva sottoscritto).
Del tutto correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha evidenziato la peculiarità della fattispecie in esame che – peraltro in assenza di alcun riferimento nell’atto sia al regime patrimoniale dei coniugi promittenti venditori, sia a poteri rappresentanza volontaria e/o legale (anche in ragione dello stato di interdizione della contraente signora M.) in capo al coniuge firmatario diversamente dai richiamati precedenti riguarda specificamente il caso in cui il coniuge sia parte contraente a tutti gli effetti, il cui nome appaia nell’intestazione come nel contento dell’atto, senza che poi ne segua la sottoscrizione, così configurandosi una figura contrattuale rispetto alla quale è del tutto estranea la disciplina dei rimedi approntatadall’art. 184 c.c.; e ciò (come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello) in mancanza di alcuna ragione di privilegiare l’affidamento del terzo contraente e sottoscrittore dell’atto, ben consapevole della incompletezza dell’accordo raggiunto e, quindi, dell’inefficacia dell’atto.
2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazionedell’art. 1387 c.c.in relazioneall’art. 357 c.c., richiamatodall’art. 424 c.c., nonché violazionedell’art. 183 c.c., comma 3, che esclude il coniuge interdetto dall’amministrazione dei beni comuni: l’interdizione di M.Z. impediva la di lei sottoscrizione del preliminare di vendita immobiliare – Violazione delle cennate norme di diritto in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3”. L’errore di diritto sarebbe consistito nel non aver considerato che il potere di rappresentanza di M.Z. in capo al coniuge tutore F.M. era a questi conferito dalla legge e nel non avere tenuto conto chel’art. 183 c.c., comma 3, esclude il coniuge interdetto dall’amministrazione dei beni comuni.
2.1. – Il motivo non è fondato.
2.2. – Proprio la scelta di utilizzare una figura contrattuale in cui entrambi i coniugi figurano come contraenti, promittenti venditori, nonché di escludere dal contenuto dell’atto qualunque riferimento allo stato di interdizione legale della signora M., e quindi alla sua esclusione di diritto dalla amministrazione dei beni comuni (ai sensidell’art. 183 c.c., comma 3), ovvero al potere di rappresentanza conferito dalla legge al tutore, dimostrano la chiara volontà delle parti di predisporre il contratto preliminare de quo per la partecipazione al negozio di entrambi i comproprietari; e non già per la partecipazione di uno solo di essi quale tutore e rappresentante legale della interdetta.
Correttamente dunque la Corte d’appello di Venezia – sulla base dell’interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito (Cass. n. 16181 del 2017), operata in riferimento alla comune intenzione dei contraenti, appalesata dall’inequivoco senso letterale delle parole (verificate alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensidell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agliartt. 1369 e 1366 c.c.), e volta a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n. 7927 del 2917) – ha valorizzato e posto a fondamento della propria decisione, il fatto che la scrittura privata in questione, così come testualmente redatta dalle parti, aveva il fine di permettere la partecipazione all’atto di entrambi i comproprietari.
2.3. – E per tale ragione la Corte d’appello ha, altrettanto correttamente, attribuito carattere e valenza assorbente alla eccezione di nullità/inefficacia, per vizio del consenso, del contratto preliminare di vendita di immobile, appartenente ai due coniugi in regime di comunione legale, per mancata sottoscrizione del medesimo di una dei due coniugi comproprietari, indicata insieme all’altro coniuge, nella intestazione e nel contenuto dell’atto, come parte dello stesso.
3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce (in via subordinata al mancato accoglimento dei due precedenti) la “violazione della tariffa professionale vigente pro tempore (D.M. 8.4.2004 n. 127in G.U. 18.5.2004), in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Applicazione delD.M. 20 luglio 2012, n. 140,art.41alla presente controversia”. Il ricorrente contesta il superamento dei limiti tariffari massimi nella determinazione delle spese processuali liquidate in favore delle controparti vittoriose in appello.
3.1. – Il terzo motivo è inammissibile.
3.2. – Va preliminarmente osservato che la fattispecie dedotta in giudizio (nella quale viene contestato l’ammontare delle spese di lite determinate nella sentenza della Corte di appello di Venezia depositata il 19.9.2012) è regolata, ratione temporis, dalD.M. 20.7.2012(il cui art. 41 recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”), posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto (23.8.2012) la prestazione professionale del cui compenso si discute non si era ancora conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405/12, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, ancorché iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/17).
Inoltre, nella specie trova applicazione la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, del suddetto decreto 140/2012, alla cui stregua “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”; disposizione questa rispetto alla quale è stato peraltro precisato che il giudice è tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificano le deroga ai minimi e massimi stabiliti dal medesimo d.m. (cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225).
3.3. – Ciò premesso, va rilevato che, nei termini in cui risulta formulato il motivo di appello, la denuncia di violazione della tariffa professionale vigente pro tempore sembrerebbe riferita alle tariffe di cui alD.M. 8 aprile 2004, n. 127; laddove solo in un secondo momento si rappresenta l’applicabilità nella definizione delle spese del giudizio a quo delD.M. n. 140 del 2012,art.41.
Peraltro, a supporto dell’assunto del superamento del massimo tariffario, il ricorrente confusamente ne deduce, prima, la non coerenza in riferimento a non meglio precisati parametri tariffari (che, per dare senso al richiamo contenuto nella sintesi del motivo, sembrerebbero presumibilmente quelli dettati dal richiamatoD.M. n. 127 del 2004); e, solo dopo aver rappresentato l’applicabilità ratione temporis delle tariffe di cui alD.M. n. 140 del 2012, osserva che è su detta nuova normativa che “va parametrato il compenso per l’intero presente giudizio, in tutti i gradi nei quali ha trovato svolgimento”.
Tale rappresentazione delle doglianze espresse dal motivo, e l’assenza di sicuri parametri di riferimento delle singole voci di tariffa rispetto alle specifiche attività effettivamente svolte nei diversi gradi di giudizio, comporta (in mancanza di autosufficienza del motivo) l’impossibilità di operare una sicura valutazione della legittimità o meno della contestata quantificazione operata dal giudice di appello. Secondo il principio affermato da questa Corte, la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Cass. n. 18086 del 2009; conf. Cass. n. 3651 del 2007; n. 2626 del 2004).
4. – Il ricorso pertanto va rigettato.
4.1. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018

È necessario il consenso di entrambi i genitori al fine dell’accoglimento da parte del Prefetto della domanda di modifica del nome di un minore

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 26 novembre 2018, n. 11410
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4511 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Maria Barbante, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
U.T.G. – Prefettura di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto prefettizio n. 0004395 dell’11 marzo 2013 con cui è stata respinta la domanda presentata dalla ricorrente volta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Rieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 9 maggio e depositato il successivo 17 maggio 2013, la sig.ra -OMISSIS-ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Rieti dell’11 marzo 2013 con cui è stata respinta l’istanza volta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno “-OMISSIS-” al cognome paterno “-OMISSIS-“, in favore del figlio minore –OMISSIS-.
2. Espone in fatto che il figlio, nato dalla relazione con -OMISSIS-, e da questi legalmente riconosciuto, è stato lei affidato allorquando la convivenza tra loro veniva a cessare nel mese di marzo del 2012.
A causa del disaccordo tra i due, i rapporti genitoriali venivano regolati dal Tribunale per i Minorenni di Roma che, con decreto del 13 marzo 2012, disponeva l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, fermo restando il collocamento del minore presso la madre.
In data 1 agosto 2012 la sig.ra -OMISSIS- presentava, dunque, l’istanza tendente ad ottenere l’aggiunta del cognome materno “-OMISSIS-” a quello paterno “-OMISSIS-” in favore del figlio -OMISSIS-, al fine di vedere riconosciuto il suo ruolo genitoriale, senza incidere sulla situazione acquisita e sull’originario cognome paterno del bambino.
Espletata l’istruttoria, la Prefettura di Rieti comunicava alla ricorrente, con avviso ex art.10 bis,L. n. 241 del 1990, che il padre del minore aveva proposto formale opposizione all’istanza di cambiamento del cognome.
Con il gravato decreto, dunque, la Prefettura, considerata la necessarietà del consenso di entrambi i genitori al fine dell’accoglimento della domanda, non sussistendo un’ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale né altre comprovate peculiari circostanze familiari, la respingeva.
3. Avverso il gravato decreto la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Carenza, illogicità e difetto di motivazione per violazione degli artt.1e3,L. n. 241 del 1990. Sviamento del potere, in quanto l’amministrazione non avrebbe consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni dell’opposizione dell’altro genitore.
II. Erroneità ed illogicità della motivazione per violazione dell’art. 89, D.P.R. 2 novembre 2011, n. 396, nella lettura costituzionalmente orientata offerta da Corte Costituzionale nella decisione n. 61/2006.
III. Erroneità della motivazione nella misura in cui ha ritenuto indispensabile il consenso dell’altro genitore, come disposto dalla circolare n. 15/2008.
4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione, depositando in giudizio la documentazione relativa al procedimento per cui è causa.
5. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2018 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Il nostro ordinamento riconosce il diritto al nome (art. 6 c.c.), nel binomio comprensivo del prenome e del cognome, e ne prevede la tutela (artt. 7 e 8 c.c.), intesa non tanto come tutela del segno distintivo della persona ma come tutela dell’identità personale.
L’art. 6 c.c., nell’ esprimere il favor per la certezza e la stabilità del nome – con l’evidente intento di salvaguardare l’interesse pubblico alla certezza dello status ed all’agevole individuazione delle persone, al comma terzo, consente “cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome”, nei soli casi e con le formalità previste dalla legge ordinaria.
L’art.89, comma 1,D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come da ultimo modificato dalD.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, stabilisce, a tale riguardo che: “salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
La giurisprudenza amministrativa ha così avuto modo di chiarire che la domanda proposta ai sensi dell’art.89,D.P.R. n. 396 del 2000può essere sostenuta anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale (ex plurimis, Cons. St., III, 15 ottobre 2013, n. 5021).
Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., Cons. St., IV, 27 aprile 2004, n. 2752; 26 giugno 2002, n. 3533), ancora, “il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt.153 e seguentidelR.D. 9 luglio 1939, n. 1238, costituisce, (…), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale, può venire contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi.
Dalla natura discrezionale dell’impugnato provvedimento di diniego discende – come logico corollario – che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione” (così, Cons. St., IV, 26 aprile 2006, n. 2320).
2. Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio di diniego all’aggiunta, al cognome paterno del figlio minore, del cognome della madre, motivato sulla base dell’opposizione del padre, non appare a questo collegio affetto da alcun vizio manifesto.
Innanzitutto, giova precisare, alla fattispecie in esame non sono applicabili i principi da ultimo posti dal giudice delle leggi nella sentenza n. 286 del 2016.
Premessa la vigenza nel nostro ordinamento, desumibile dalle norme che implicitamente la presuppongono, della norma in base alla quale il cognome del padre si estende ipso jure al figlio, la Corte Costituzionale, ha espressamente affermato, come già incidentalmente aveva fatto nel 2006 (sentenza n. 61 del 2006), l’incompatibilità della norma de qua con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”.
Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome, ha osservato la Corte, con l’abrogazione degli artt.84,85,86,87e88delD.P.R. n. 396 del 2000e l’introduzione del nuovo testo dell’art. 89, ad opera delD.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, le modifiche non hanno attinto la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita.
“Nella famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.
3.4.- La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.
(…) Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell’appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensidell’art. 2 Cost.
(…) In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con laL. 4 agosto 1955, n. 848.
In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all’ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale “dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane”. La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.
La piena ed effettiva realizzazione del diritto all’identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l’affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori” (così, Corte Cost. 21 dicembre 2016, n. 286).
Sulla base di tali principi, la Corte giunge, dunque, a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagliartt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, delR.D. 9 luglio 1939, n. 1238(Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 delD.P.R. 3 novembre 2000, n. 396(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo2, comma 12, dellaL. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
3. Il caso sottoposto all’odierno organo giudicante è, tuttavia, diverso.
La richiesta del cambiamento di cognome, in ipotesi di soggetto minorenne, deve necessariamente provenire dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, quindi, nel caso di specie dagli esercenti la potestà genitoriale.
Nel caso in cui vi sia accordo tra i medesimi trovano senza dubbio applicazione i principi sopra affermati da ultimo dai giudici costituzionali nella decisione n. 286/2016, di modo che deve senza dubbio essere riconosciuta la possibilità di trasmettere ai figli, e quindi, di aggiungere al cognome paterno, anche il cognome materno.
In caso di disaccordo, all’opposto, tali principi non sono immediatamente applicabili.
Si deve avere riguardo, a tale proposito, alla normadell’art. 320 c.c.sulla rappresentanza e amministrazione dei beni dei figli, secondo cui i genitori esercitano “congiuntamente” (salvo l’ipotesi, che non ricorre nel caso de quo, dell’esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale) i poteri di rappresentanza dei figli “in tutti gli atti civili”.
La richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un “atto civile”, può essere presentata, allora, dai genitori solo nell’esercizio della rappresentanza legale che trova la sua fonte e disciplinanell’art. 320 c.c., di guisa che deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso – che qui non ricorre – in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale.
In caso di disaccordo, stabilisce, in ultima analisi,l’art. 320, comma 2, c.c., si applicano allora le disposizionidell’art. 316 c.c., che per il caso di contrasto su questioni di particolare importanza prevede la possibilità, per ciascuno dei genitori, di ricorrere senza formalità al giudice civile.
Alcuna censura, pertanto, può essere mossa avverso il gravato provvedimento di diniego, sia sotto il profilo dello sviamento del potere che dell’illogicità ed erroneità della motivazione, sollevate con il primo ed il secondo motivo di ricorso, in quanto in presenza di disaccordo tra i coniugi nell’esercizio dei poteri rappresentanza del minore per il compimento di atti civili, quali, in specie, il cambiamento del cognome, non è il Prefetto l’autorità competente ad adottare le determinazioni ritenute più idonee a curare l’interesse del figlio, bensì, come detto, l’autorità giudiziaria, ai sensi degliartt. 320 e 316 c.c.
4. Del pari, privo di fondamento risulta essere il terzo motivo di ricorso.
La circolare ministeriale n. 15/2008 prevede espressamente la possibilità di presentare l’istanza di cambiamento di cognome per conto del minorenne, ribadendo, pur tuttavia, in armonia con i sopra affermati principi, che la stessa può essere presentata da entrambi i genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale, o anche da uno dei due “purché detta istanza sia accompagnata dal consenso dell’altro genitore”.
La circolare contempla, quindi, due ipotesi eccezionali in cui l’istanza può essere positivamente valutata dal Prefetto ancorché presentata da uno solo dei due genitori: l’ipotesi di perdita della potestà genitoriale da parte dell’altro, che non ricorre nel caso de quo, e l’ipotesi di istanza motivata sulla base di “peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore” che, con motivazione sul punto esente da vizi di legittimità, il Prefetto non ha ritenuto ravvisabile nella mera circostanza dell’esistenza di una situazione conflittuale tra i genitori del minore.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Si ravvisano, per la peculiarità della fattispecie esaminata, giustificati motivi per compensare le spese di
lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt.52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle persone minori ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore