Le molestie sessuali configurano inadempimento grave del lavoratore.

Cass. 16 novembre 2020, n. 25977

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24535-2018 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato
LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ADALBERTO PERULLI;
– ricorrente –
contro
C S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO
FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ENRICO
GRAGNOLI, LUCA ZACCARELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 690/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018
R.G.N. 210/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2020 dal Consigliere Dott.
CINQUE GUGLIELMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale Avvocato ADALBERTO PERULLI;
udito l’Avvocato ENRICO GRAGNOLI.
Svolgimento del processo
1. In data 29.4.2015 B.G., dipendente della C srl dal 9.5.2006 con
qualifica impiegatizia e mansioni di programmatore junior, veniva licenziato per giusta causa (per
avere pronunciato epiteti ingiuriosi nei confronti di colleghe tra cui tale Viglietti, per avere posto in
essere molestie sessuali nei confronti di quest’ultima nonchè per avere effettuato un accesso non
autorizzato sul c/c del marito della predetta V.).
2. Impugnato il recesso, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 30.11.2015, accertata la
sussistenza degli addebiti e ritenuta proporzionata la sanzione espulsiva nonchè disattesa la
violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4 e degli accordi sindacali del 29.9.2014, ha rigettato le
domande formulate dal lavoratore.
3. A seguito di opposizione la L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, il medesimo Tribunale, con la
pronuncia n. 150 del 2018, ritenuta la insussistenza dei fatti contestati, ha revocato l’impugnata
ordinanza e ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la società a reintegrare il
B. nel posto di lavoro e a pagargli una indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, detratto l’aliunde perceptum, oltre alla regolarizzazione
contributiva assistenziale e previdenziale.
4. Proposto reclamo da parte della C srl, la Corte di appello di Bologna,
in accoglimento del gravame, con la sentenza n. 690 del 2018, ha rigettato l’originario ricorso
presentato da B.G..
5. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che: a) si era formato un giudicato interno in ordine
alla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda del B. diretta ad
ottenere il ristoro dei pretesi danni non patrimoniali e che aveva escluso la prospettata ritorsività
del licenziamento, non essendovi state censure al riguardo; b) erano stati dimostrati gli addebiti
contestati al B. con la lettera del 3.4.2015 nonchè la giusta causa di recesso e la proporzionalità della
sanzione espulsiva; c) anche sotto il profilo formale, con riferimento alla eccepita violazione della
L. n. 300 del 1970, art. 4, il licenziamento doveva considerarsi legittimo in quanto è consentito al
datore di lavoro verificare se i propri dipendenti utilizzino indebitamente gli strumenti messi a
loro disposizione per fini esclusivamente professionali.
6. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.G. affidato a cinque
motivi, cui ha resistito con controricorso la C srl.
7. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la
violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., con riferimento alla parte della pronuncia
impugnata relativa al passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 150 del 2018 del Tribunale
di Bologna in cui era stata esclusa la ritorsività del licenziamento intimato. Sostiene di non avere
eccepito, nel merito, la natura ritorsiva per cui la Corte di appello aveva errato nel ritenere passato
in giudicato il rigetto di tale domanda.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5, sull’inidoneità, a differenza di quanto ritenuto
dalla Corte di appello, del compendio probatorio emerso all’esito del primo grado di giudizio ai
fini della pronuncia di legittimità del licenziamento intimato all’odierno ricorrente.
4. Con il terzo motivo il B. si duole della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla insussistenza dei fatti contestati, diversamente
da quanto reputato dai giudici di seconde cure, a rendere fondato l’addebito mosso nei suoi
confronti.
5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione
dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2106 c.c., in ordine alla illegittimità del licenziamento intimato al B. per
insussistenza della giusta causa e per difetto del requisito di proporzionalità, in relazione alla
entità dei comportamenti tenuti, al contesto dei rapporti soggettivi che intercorrevano con la
Dott.ssa Vignetti e alla condotta irreprensibile posta in essere dall’incolpato nel corso di tutto il
rapporto di lavoro con la società.
6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa
applicazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4, nella dizione in vigore all’epoca dei fatti oggetto di
causa, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere, in contrasto con la disposizione citata che
vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori, che il datore di lavoro non solo possa, ma debba verificare se i propri
dipendenti abbiano indebitamente utilizzato gli strumenti messi a loro disposizione per fini
esclusivamente professionali, allorquando la società ha contestato al B. che, dopo essersi procurato
il nome del marito della V., aveva visionato il suo conto corrente riferendo alla collega il relativo
saldo.
7. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica va posticipato l’esame del primo motivo del
ricorso.
8. Orbene, venendo all’esame secondo motivo, deve rilevarsi la sua infondatezza.
9. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice
abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le
regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale
onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova
sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5.9.2006 n.
19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).
10. Nel caso de quo la Corte territoriale, applicando correttamente la L. n. 604 del 1966, art. 5,
secondo cui l’onere della prova della giusta causa del licenziamento spetta al datore di lavoro
(Cass. n. 9590 del 2001; Cass. n. 13188 del 2003), ha ritenuto (pagg. 9 e ss. della gravata sentenza)
con congrue e corrette argomentazioni, che la società aveva dimostrato che i fatti addebitati al B.
configuravano un inadempimento ai suoi obblighi contrattuali così elevato da impedire la
prosecuzione del rapporto di lavoro, non potendo il datore di lavoro continuare a riporre fiducia in
un dipendente che aveva tenuto condotte così gravi ed offensive nei confronti di una collega di
lavoro
11. Il terzo motivo è inammissibile.
12. Il ricorrente, infatti, invoca la violazione di una norma (L. n. 300 del 1970, art. 18 comma 4) che
non è stata applicata nella fattispecie, risolvendosi, invece, la doglianza in una mera ed
inammissibile richiesta di riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di
merito, che ha considerato sussistente la gravità dei fatti contestati.
13. Il quarto motivo è infondato.
14. La giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni
che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel
tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cd. clausole generali, di limitato
contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa,
mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che
la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno
natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come
violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio,
degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta
attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto,
demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici
(Cass. 9.7.2015 n. 14234; Cass. 26.4.2012 n. 6498).
15. La contestazione del giudizio valutativo operato dal giudice di merito non si deve limitare,
pertanto, per essere ammissibile in sede di legittimità, ad una censura generica e meramente
contrappositiva, ma deve contenere, invece, una specifica denunzia di non coerenza del predetto
giudizio rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
16. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, che i fatti addebitati (comportamenti
tenuti dal lavoratore consistiti nelle molestie sessuali avvenute in ufficio nei confronti della collega
V. e accessi non autorizzati sul conto corrente del marito della predetta) fossero di gravità tale da
integrare l’ipotesi della giusta causa di licenziamento e da giustificare, quindi, l’applicazione della
massima sanzione espulsiva osservando che la particolare gravità della condotta portava a ritenere
il comportamento del lavoratore idoneo a vulnerare, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di
fiducia con la società e, quindi, a considerare il licenziamento sorretto da giusta causa; in ordine
alla proporzionalità ha, poi, rilevato che i fatti posti in essere integravano una grave lesione
dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro e che il datore di lavoro, tenuto al rispetto dell’art.
2087 c.c., non poteva non adottare una sanzione espulsiva a fronte della gravità dei fatti accertati.
17. Ciò a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte, stante la autonomia, in tema di
licenziamento, tra i due procedimenti, disciplinare e penale (cfr. Cass. n. 4758 del 2015).
18. Si tratta di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, coerente sul piano logico,
rispettosa dei principi giuridici in precedenza indicati e corretta sotto il profilo della sussunzione
con le disposizioni contrattuali collettive.
19. Il giudizio operato dalla Corte territoriale non è stato, del resto, sottoposto a specifiche censure,
idonee ad evidenziare la non coerenza del predetto giudizio agli “standards” di valutazione
esistenti nella realtà sociale, limitandosi, in realtà, il ricorrente a ripercorrere la valutazione di
merito e a contrapporre ad essa la propria diversa valutazione.
20. Il quinto motivo è anche esso infondato.
21. E’ opportuno precisare che, nel caso di specie, la norma che disciplina il caso concreto è la L. n.
300 del 1970, art. 4, comma 2, nella versione ratione temporis applicabile prima della nuova
formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 185 del 2016.
22. La condotta contestata (nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015, dopo essersi procurato il nome
del marito della V., avere visionato il conto corrente e avere riferito alla collega il saldo del conto)
era stata rilevata dalla società a seguito di una richiesta di chiarimenti del titolare del conto
corrente.
23. Gli accertamenti effettuati dalla datrice di lavoro rientravano, quindi, nella categoria dei cd.
“controlli difensivi” che esulavano dall’ambito applicativo della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2.
24. Si trattava, infatti, di verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti e lesivi dell’immagine
aziendale e costituenti, astrattamente, reato (Cass. n. 2722 del 2012; Cass. n. 10955 del 2015).
25. Inoltre, va osservato che si è trattato di controlli disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del
comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della
prestazione lavorativa (Cass. n. 13266 del 2018) e che non può ritenersi in alcun modo
compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori, atteso che non corrisponde ad alcun
criterio logico-sistematico garantire al lavoratore, in presenza di condotte illecite sanzionabili
penalmente o con sanzione espulsiva, una tutela maggiore di quella riconosciuta a terzi estranei
all’impresa (Cass. n. 10636 del 2017).
26. A ciò va aggiunto, per completezza, che – in ogni caso (la circostanza è riconosciuta da
entrambe le parti) – vi era un accordo sindacale del 29 settembre 2014, volto a disciplinare le
modalità di svolgimento dei controlli ex art. 4 St. lav., in cui era prevista la utilizzazione da parte
della società delle informazioni estratte nell’ipotesi di sussistenza di indizi di reati.
27. Nel caso de quo, si rientrava certamente in questa fattispecie perchè, da un lato, il dato letterale
dell’accordo richiedeva la presenza di “indizi” di reato e non di “prove” e, quindi anche la
possibilità di effettuare una prima verifica sulla natura dei comportamenti commessi, ai fini del
successivo inoltro alle autorità competenti; dall’altro, perchè la contestazione, facendo riferimento
ad accessi ad un conto corrente di terze persone e all’avere riferito notizie di esso a persona
estranea al conto medesimo, era riferibile inequivocabilmente alla ipotizzabilità di illeciti penali di
cui al D.Lgs. n. 196 del 2003.
28. Con riguardo, infine, al primo motivo, deve rilevarsi la sua inammissibilità per carenza di
interesse sull’oggetto della censura.
29. Invero, è orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9468 del
2019; Cass. n. 26035 del 2018) che in tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito
addotto ex art. 1345 c.c., deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di
recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel
riscontro giudiziale, con la conseguenza che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini
dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1 St. lav. novellato, richiede il previo
accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.
30. Nella vicenda in esame, l’accertata giusta causa del recesso, per quanto sopra detto, determina
l’irrilevanza della censura sul punto, non rivestendo alcuna influenza una eventuale decisione di
rito sulla problematica della ritorsività del licenziamento, se cioè vi sia stata, da parte dei giudici di
seconde cure, ultra-petizione o lesione del principio del giudicato su una questione, che si
assumeva non essere stata prospettata in primo grado, ma che non può più assumere alcuna
importanza.
31. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
32. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che si liquidano come da dispositivo.
33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,
se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

La domanda monitoria parzialmente rigettata nella fase sommaria può essere riproposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tribunale Milano, 21 novembre 2020

Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 26397/2019 R.G. promossa da:
T E C. S.N.C. (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. dal quale è rappresentata e difesa
OPPONENTE
contro
(C.F. elettivamente domiciliata in via PIAZZA DIAZ, 1 – 20123 MILANO, presso lo studio dell’avv. NICASTRO ARMANDO, dal quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “- previa revoca dell’ordinanza del 03.03.2020 con cui il Giudice ha dichiarato inammissibile la prova orale per testi richiesta dall’opponente, ammettere la testimonianza del legale rappresentante della ditta in quanto decisiva e rilevante nel dar conto della omessa manutenzione del bene oggetto di leasing;
– nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5264/2019 (RG 36128/2019) per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi, in particolare in quanto emesso sulla base di somme non dovute alla luce del mancato funzionamento del macchinario oggetto di leasing, dichiarando che nulla sia dovuto dall’opponente in favore dell’opposta;
– dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da BNP Paribas di condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 33.414,43, anche in quanto tardivamente proposta, e comunque rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
– rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l’ordinanza di condanna ex art. 186 ter c.p.c., in quanto infondate in fatto e diritto;
– rigettare la domanda subordinata di BNP Paribas di condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 42.731,23 oltre interessi, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
PARTE OPPOSTA: “IN VIA PRELIMINARE
• Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l’opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
• Emettere a carico dell’opponente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l’importo di € 33.414,43 in linea capitale, a titolo di canoni a scadere, oltre agli interessi convenzionali di mora e alle spese legali.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
• Respingere le domande svolte dall’opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l’esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
• Condannare, altresì, la T e C. S.n.c. (C.F. e P.I. 01403730565) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 01026 Grotte di Castro (VT), Via Santa Romana n. 4 al pagamento in favore dell’opposta della ulteriore somma di € 33.414,43 in linea capitale, a titolo di canoni a scadere, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo, o della diversa somma che venga ritenuta dovuta quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 14 delle condizioni generali di locazione operativa, conseguita all’inadempimento del conduttore, condannare la T e C. S.n.c. (C.F. e P.I. 01403730565) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 01026 Grotte di Castro (VT), Via Santa Romana n. 4 al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 42.731,43 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo, o della diversa somma che venga ritenuta dovuta quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con citazione regolarmente notificata, T E C. S.N.C. ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 5264/2019 (RG n. 36128/2018), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A., della somma di € 9.317,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni impagati relativi alla locazione operativa di una macchina fotocopiatrice (marca Konica-Minolta, modello B1ZHUB C8000 oltre accessori), canoni maturati dal mese di novembre 2015 a quello di marzo 2016 (importo al netto di una esigua somma versata nelle more).
L’opponente ha eccepito, in rito, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente quello di Viterbo ai sensi dell’art. 19 cpc, avendo essa la sede legale in Grotte di Castro (VT). Ha dedotto, al riguardo, l’inefficacia della clausola (art. 20) che stabilisce il foro esclusivo di Milano, in quanto vessatoria e non appositamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Nel merito, ha lamentato il malfunzionamento della macchina, contestato già con diffida del 7.10.2016, e la conseguente mancata utilizzazione della stessa, “oltre alla ingiustificata ed illegittima interruzione del servizio di manutenzione ed assistenza da parte della Massinelli srl, società addetta a tale compito”. Più precisamente, l’opponente ha dedotto che il contratto inter partes non è “mai stato onorato in maniera puntuale dalla società fornitrice” e che essa “non ha potuto mai utilizzare il bene oggetto di contratto in quanto quest’ultimo non ha mai funzionato ed anzi è stato bloccato fin dall’inizio e la manutenzione, obbligo contrattuale, è stata fornita inizialmente in maniera inadeguata e successivamente, senza preavviso alcuno, interrotta definitivamente ed illegittimamente da parte della Massinelli srl, ditta fiduciaria del BN Paribas”. L’inadempimento avverso avrebbe comportato, a suo dire, “il venir meno di qualsiasi obbligo contrattuale per causa imputabile solo ed esclusivamente” alla controparte. Ha invocato il principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 19785/2015), secondo il quale l’utilizzatore ha azione diretta nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione dell’importo dei canoni già versati.
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto che “il comportamento della società fornitrice, la BNP Paribas, non può che ritenersi in palese violazione di quanto sancito nel contratto stipulato tra le parti”.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, stanti la validità ed efficacia della clausola contrattuale che ha stabilito il foro esclusivo di Milano.
Nel merito, ha allegato che il contratto è stato stipulato in data 11.4.2011 e che, a detta della stessa opponente, la prima contestazione del malfunzionamento è stata formulata solo il 7.10.2016, ossia ben oltre cinque anni dopo.
Ha rappresentato che la macchina locata è stata scelta direttamente dall’utilizzatrice, odierna opponente, presso la ditta fornitrice, Massinelli srl, e che essa opponente, al momento della consegna, l’ha collaudata e trovata in perfetto stato, conforme alla proposta di fornitura e priva di vizi apparenti, come risulta dal verbale di consegna, appositamente sottoscritto.
Ha evidenziato che, in forza del contratto di locazione operativa stipulato tra le parti, i suoi obblighi contrattuali si sostanziano unicamente nell’acquistare e mettere a disposizione dell’opponente la fotocopiatrice, prestazioni che ha regolarmente adempiuto, e che essa non è, invece, tenuta ad alcuna garanzia per vizi né alla manutenzione del bene.
Ha concluso per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Ha chiesto, inoltre, la condanna dell’opponente al pagamento della ulteriore somma di € 33.414,43, oltre interessi e spese, a titolo di penale negoziale – pari all’importo dei canoni attualizzati a scadere fino alla cessazione negoziale del rapporto, già decurtato il prezzo ricavato dalla vendita della macchina, a seguito di restituzione – per effetto della risoluzione di diritto comunicata con la missiva del 4.3.2016, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all’art. 14 delle condizioni generali del contratto.
Ha specificato che la domanda in questione non ha natura riconvenzionale, essendo stata proposta già nel ricorso per ingiunzione e non essendo stata accolta (limitatamente alla penale). Il giudice ha autorizzato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
2. L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (sull’onere del convenuto di eccepire in limine litis l’incompetenza sotto tutti i possibili profili, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato: si vedano, ex multis, Cass. n. 313/2001, sez. un. 4912/1993). In particolare, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc; il difetto di tale specifica contestazione comporta che la causa resti radicata innanzi al giudice adito in base al profilo non contestato (Cass. n. 24903/2005).
L’opponente si è limitata ad indicare il foro delle persone giuridiche, ossia la sede legale della parte convenuta, stabilito dall’art. 19 cpc.
Nulla ha detto, invece, con riguardo ai fori alternativi previsti dall’art. 20 cpc, in combinato disposto con l’art. 1182, comma 3, c.c., per le obbligazioni pecuniarie, quale è quella dedotta in lite.
La causa resta quindi radicata innanzi a questo Tribunale.
3. Nel merito, l’opposizione è infondata.
E’ indubbio che la creditrice opposta non è fornitrice del bene, ma solo locatrice dello stesso: in forza del contratto di locazione operativa n. T0008364 stipulato in data 24.3.2011 tra T srl, cui è subentrata T snc. (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione), la fotocopiatrice per cui è causa è stata scelta dall’utilizzatrice presso la società produttrice, Massinelli srl, è stata acquistata da BNP Paribas Lease Group spa ed è stata concessa in locazione operativa alla T opponente. Secondo uno schema tipico di frequente utilizzo nella normale prassi dei traffici commerciali relativa alla tipologia dei beni per cui è causa, si è realizzata una operazione caratterizzata dell’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa (Cass. sez. un., n. 19785/2015). Stante l’autonomia dei contratti, l’utilizzatore è terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e “non può esercitare l’azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell’utilizzatore” (Cass. n. 9663/2000).
Per le medesime ragioni, tanto meno l’eccezione di inadempimento per presunti vizi del bene concesso in locazione operativa è idonea a paralizzare la domanda di pagamento dei canoni formulata dalla concedente.
L’utilizzatore non è però privo di tutela: egli è legittimato “ad esercitare direttamente nei confronti del fornitore quelle sole azioni contrattuali – relative al contratto di fornitura – funzionali alla realizzazione del proprio interesse circoscritto al conseguimento della detenzione qualificata del bene (azione di condanna all’adempimento e di risarcimento del danno), rimanendo invece riservata in via esclusiva al solo concedente la legittimazione all’esercizio di tutte le altre azioni contrattuali afferenti la patologia del rapporto: in tal modo salvaguardandosi il principio di separazione tra, la assunzione – da parte del concedente – dei rischi del finanziamento, garantiti dall’acquisto della proprietà del bene, ed, invece, l’assunzione – da parte dell’utilizzatore – dei rischi connessi alla inesatta esecuzione fornitura – in ordine alla qualità ed idoneità del bene – ed alla esatta commisurazione del prezzo di vendita” (Cass. ult. cit.).
In definitiva, l’utilizzatore può agire nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno consistente nel l’avvenuto versamento dei canoni alla concedente (Tribunale Trani, 03/09/2020, n.1253).
Tanto premesso, all’art. 4 delle condizioni generali di contratto, le parti in causa hanno pattuito una clausola di “esonero di responsabilità” della concedente BNP Paribas “per guasti di ogni tipo, nonché per vizi: a) preesistenti, se non denunziati entro otto giorni dalla scoperta; b ) sopravvenuti, anche se incidenti in modo rilevante sull’idoneità del bene all’uso pattuito”.
E’ bene chiarire che non si tratta di vera e propria clausola di esonero di responsabilità, in senso tecnico, del concedente per inadempimento del fornitore giacché sul concedente grava contrattualmente solo l’obbligazione di acquistare il bene e di farlo consegnare dal fornitore (cfr. Cass. n. 17767/2005: “In un contratto di leasing finanziario, nell’ipotesi in cui l’utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e si sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all’utilizzatore, l’obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l’impiego del capitale nell’acquisto, mentre l’obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell’utilizzatore. In tale ipotesi, l’eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l’obbligazione di determinare in capo al fornitore l’obbligo di consegnare il bene all’utilizzatore”. In termini, tra le altre, Cass. n. 6812/1998).
Nel caso in esame è certo che la denuncia dei vizi non è intervenuta entro otto giorni dalla scoperta, avendo l’opponente allegato che la macchina non ha mai funzionato e che la prima contestazione è stata comunicata dopo ben più di cinque anni dalla consegna. Inoltre, nessun obbligo di prestazione del servizio di manutenzione è stato assunto dalla creditrice opposta.
L’eccezione di inadempimento, sollevata dall’opponente al fine di paralizzare la domanda avversa, è infondata e l’opposizione non merita accoglimento. Il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Quanto alla domanda di pagamento della ulteriore somma di € 33.414,43, oltre interessi convenzionali di mora, a titolo di penale contrattuale, va osservato che effettivamente essa è stata proposta nel ricorso per ingiunzione (e non accolta), e quindi non può essere qualificata, in senso stretto, come riconvenzionale (si veda tribunale Reggio Calabria, 30 giugno 2010: “In caso di accoglimento parziale della domanda in sede monitoria è ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riproposizione da parte dell’opposto (non soltanto di tutta l’originaria domanda, ma anche) della parte non accolta, poiché essa non si configura come riconvenzionale in senso proprio.”). Ne consegue che essa è ammissibile nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che l’opposta non è incorsa nella sanzione della decadenza per tardiva costituzione.
Nel merito, essa è fondata.
Alla luce dei fatti esposti, è certo che l’opponente non ha versato tre canoni mensili negoziali.
E’ documentato che, con comunicazione del 4.3.2016, l’opposta si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all’art. 14 del contratto, che alla lettera a) riconosce alla concedente la facoltà di risolvere il rapporto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone alla scadenza prevista.
L’art. 15 prevede, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 14, il pagamento, oltre che dei canoni scaduti ed impagati, la corresponsione, a titolo di penale, della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto, somma che è appunto quella chiesta in pagamento nell’odierna causa.
L’opponente ha eccepito, con memoria depositata in pendenza del termine ex art. 183, comma 6, n. 3) cpc, la nullità delle clausole menzionate, perché in contrasto sia con l’art. 1455 c.c., non assurgendo alla necessaria gravità dell’inadempimento il mancato pagamento di un solo canone di locazione, sia con l’art. 1, comma 137, l. n. 124/2017, che contiene la predeterminazione legislativa della gravità dell’inadempimento, ancorata al mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili.
L’art. 15 sarebbe inoltre abusivo perché “Con la risoluzione infatti il concedente: a. avrebbe diritto a trattenere i canoni già riscossi; b. avrebbe diritto alla corresponsione dei canoni non ancora scaduti;
c. avrebbe diritto alla restituzione del bene che potrebbe nuovamente locare a terzi. Di fatto, quindi, percepirebbe più di quanto otterrebbe con il normale adempimento”.
Le eccezioni, oltre a essere tardive, sono infondate.
Sotto il primo profilo, il presupposto della gravità dell’inadempimento è estraneo alla fattispecie prevista dall’art. 1456 c.c. (orientamento consolidato: cfr. Cass. n 25141/2008, 16993/2007).
Quanto all’art. 1, comma 137, l. n. 124/2017, esso è stato introdotto successivamente al contratto posto a fondamento della domanda (stipulato nel 2011) e, ad avviso della scrivente, non è applicabile retroattivamente, in mancanza di disciplina transitoria, quanto meno con riguardo all’aspetto che qui viene in gioco, vale a dire il numero di canoni impagati necessari ad integrare la soglia minima della gravità dell’inadempimento, necessaria a giustificare la risoluzione contrattuale. Al riguardo, nemmeno vi è spazio per una “interpretazione storico-evolutiva” del diritto vivente, non essendosene formato uno.
Quanto alla presunta abusività della clausola, va evidenziato che la creditrice opposta ne ha fatto una applicazione conforme alla normativa sopravvenuta (ed all’orientamento giurisprudenziale maturato in materia), atteso che ha decurtato dal complessivo credito l’importo del ricavato dalla vendita del bene, che ammonta ad € 450,00, come documentato in atti (doc. 8 allegato al ricorso per ingiunzione).
Ne consegue che, per effetto della risoluzione di diritto, ha ottenuto solo quello che avrebbe conseguito col regolare ed esatto adempimento, e nulla più.
L’opponente deve perciò essere condannata al pagamento della somma di € 32.964,43 (€ 33.414,43- € 450,00), oltre interessi convenzionali di mora, a titolo di penale contrattuale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta e dichiara definitivamente esecutivo l’opposizione il decreto ingiuntivo n. 5264/2019 (RG n. 36128/2018);
2) condanna inoltre l’opponente alla corresponsione, in favore della creditrice opposta, della somma di € 32.964,43, oltre interessi convenzionali moratori;
3) condanna infine l’opponente alla refusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 21 novembre 2020.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Savignano

Irrevocabile il trattamento di invalidità se definito con sentenza passata in giudicato.

Cass. 28 ottobre 2020 n. 23752
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34702-2018 proposto da:
D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 448/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2020 dal
Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
Svolgimento del processo
che:
1. con sentenza n. 448 pubblicata il 21.5.18 la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento
dell’appello di D.C.C. e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’INPS a
corrispondere alla predetta l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 9.5.2017, anzi
dall’1.1.2016 come disposto con ordinanza di correzione di errore materiale del 2.11.2018;
2. la Corte territoriale ha dato atto della revoca a far data dal gennaio 2012 dell’indennità di
accompagnamento già riconosciuta alla D.C.; ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u. nominato in
appello quanto alla totale inabilità della predetta ed alla incapacità di deambulare e svolgere
autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data suddetta;
3. avverso tale sentenza D.C.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui
ha resistito con controricorso l’INPS;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione
che:
5. con l’unico motivo di ricorso D.C.C. ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del
1980, art. 11 e successive modifiche nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia;
6. ha premesso che con sentenza n. 4841/2008 (parzialmente trascritta e anche prodotta) il
Tribunale di Messina aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità a far data dal
novembre 2005 e all’indennità di accompagnamento dall’aprile 2006; che a seguito di visita di
revisione l’INPS, con verbale del (OMISSIS) (debitamente localizzato e prodotto), aveva revocato
l’indennità di accompagnamento con effetto dall’1.1.2012; che il ricorso in giudizio dalla stessa
proposto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla citata indennità a far data dalla revoca
era stato respinto in primo grado con sentenza parzialmente riformata dalla Corte d’appello di
Messina con la pronuncia ora impugnata;
7. ha censurato quest’ultima sentenza rilevando che la prestazione era stata originariamente
concessa in forza di una sentenza passata in giudicato; che tale giudicato si estende alla
valutazione del carattere invalidante delle patologie accertate in corso di causa e ritenute rilevanti
ai fini della prestazione concessa; con la conseguenza che tali patologie non possano essere
diversamente valutate ove risultino invariate le condizioni di fatto già accertate; che nel caso di
specie la sentenza impugnata ha dato atto di un “progressivo aggravamento” delle patologie
accertate e, con motivazione contraddittoria, ha poi riconosciuto integrati i requisiti sanitari per
l’indennità di accompagnamento non dall’epoca della revoca bensì da un momento successivo,
l’1.1.2016;
8. il ricorso è fondato;
9. questa Corte ha ripetutamente affermato che nell’ipotesi in cui il diritto (alla pensione o)
all’assegno di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato ed il trattamento
previdenziale sia stato poi soppresso dall’INPS, la sentenza che accerta il diritto all’assegno
ordinario assume efficacia vincolante per non potere la situazione accertata essere messa più in
discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. Ne consegue
che allorquando si discuta intorno alla legittimità della revoca dell’assegno disposta dall’INPS deve
raffrontarsi la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale con quella
ricorrente al momento della revoca stessa, per verificare se effettivamente vi sia stato un
miglioramento nello stato di salute dell’assicurato o comunque un recupero di guadagno del
medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti
alle sue personali attitudini (cfr. Cass., sez. 6 n. 26090 del 2019; n. 5424 del 2006; n. 5151 del 2004; n.
12674 del 2003; n. 4159 del 2001; S.U. n. 393 del 1999);
10. tenuto conto di tale principio, dal quale la Corte non ritiene di doversi discostare, non essendo
stati addotti argomenti decisivi di segno contrario, si rileva come nella sentenza impugnata,
nonostante gli specifici motivi di appello sul punto (trascritti a pagg. 8 e ss. del ricorso in esame),
manchi qualsiasi raffronto tra le condizioni patologiche accertate con la sentenza irrevocabile del
2008 e quelle esistenti all’epoca della revisione che ha determinato la revoca del beneficio; non solo
non è positivamente accertato un miglioramento delle condizioni patologiche atto a giustificare
l’avvenuta revoca della prestazione ma, al contrario, si dà conto di un progressivo aggravamento
delle patologie;
11. appare, dunque, evidente la violazione del giudicato, che emerge come vizio denunciato in
base alla sostanziale articolazione del motivo (cfr. Pag. 22 del ricorso; cfr. Cass. n. 2557 del 2017; n.
4036 del 2014);
12. per tali ragioni la sentenza d’appello deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte
d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

Il patto fiduciario può essere contenuto in un testamento

Cass. 26 novembre 2020 n. 26988

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6611/2016 proposto da:
S.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MOROSINI 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GUERRA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato MICHELE BALDACCI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
CHE BANCA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1062/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Svolgimento del processo
1. S.M.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma B.H. per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione di S.R., che aveva disposto dei propri beni con testamento del (OMISSIS)
1.1. Il contraddittorio venne esteso anche a Che Banca S.p.A., quale creditore ipotecario della de cuius.
1.2. B.H. si costituì in giudizio e dedusse l’esistenza di un testamento integrativo e posteriore rispetto al precedente, nel quale la testatrice dava atto che l’immobile, di cui aveva disposto nella precedente scheda testamentaria, apparteneva per il 50% al B., con il quale era convissuta per oltre trentadue anni e che era stato ristrutturato con gli apporti di entrambi i conviventi. Nella scrittura del (OMISSIS), si attestava che l’appartamento era solo formalmente intestato alla de cuius, che era invece proprietaria del 50%, sicchè di detta quota ella disponeva, istituendo eredi in pari quota la sorella ed il B..
1.3. Il Tribunale negò che tale scrittura potesse essere qualificata come scheda testamentaria, mentre la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17.2.2008, riformò la decisione di primo grado.
1.4. La corte di merito ritenne che la scrittura del (OMISSIS) fosse integrativa di quella del (OMISSIS) in quanto, indipendentemente dall’utilizzo di formule sacramentali, conteneva delle disposizioni a valere post mortem. In particolare, ai fini dell’interpretazione dell’atto, valorizzò l’incipit del documento, che testualmente affermava “nel pieno rispetto delle sue facoltà”, espressione associata alle ultime volontà del testatore. Altra affermazione contenuta nella scrittura riguardava il riconoscimento del diritto del convivente alla metà dell’immobile, che assumeva significato solo in vista della disposizione per il futuro.
2. Ha proposto ricorso per cassazione S.M.G. sulla base di un unico motivo.
2.1. Ha resistito con controricorso B.H..
2.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 587 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver attribuito valore di testamento alla scrittura del (OMISSIS), nella quale la de cuius riconosceva di essere intestataria dell’appartamento, oggetto della precedente disposizione testamentaria del (OMISSIS), in quanto il bene era stato acquistato unitamente al convivente nella misura del 50% ed insieme avevano sostenuto le spese di ristrutturazione. Secondo la ricorrente, la scrittura del (OMISSIS) manca di qualsiasi riferimento alle disposizioni da valere post mortem e, a conforto della propria tesi, richiama la sentenza N. 8490 del 28.5.2012. Si tratterebbe, pertanto, di un documento recante la dichiarazione ricognitiva dell’autore che i beni a lui intestati erano esclusivamente di proprietà della moglie, tanto che il notaio, nel procedere alla pubblicazione della scheda, precisava che era stato il B., il quale aveva presentato, a dichiarare che il documento aveva contenuto testamentario.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Come chiarito da precedenti pronunce di questa Corte, perchè un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà. La ravvisabilità di un atto mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull’interpretazione della volontà testamentaria, sicchè non vi è luogo di discutere dell’interpretazione dell’atto se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all’interno della scrittura da esaminare. Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 28 maggio 2012, n. 8490).
1.3. Il testamento, quale atto di ultima volontà con cui si dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando il testatore avrà cessato di vivere, pur avendo un contenuto tipico, può contenere negozi diversi con contenuto patrimoniale, che produrranno effetto secondo le regole del negozio che si intende compiere. Si tratta di negozi, aventi contenuto tipico o atipico, diversi dall’istituzione di erede o di legato, che hanno efficacia negli atti inter vivos come, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di debito o la rinuncia all’esercizio di un diritto.
1.4. L’art. 587 c.p.c., comma 2, ammette che, nei casi previsti dalla legge, il testamento possa contenere anche disposizioni non patrimoniali, con l’unico limite della meritevolezza degli interessi perseguiti.
1.5. La causa testamentaria è quindi connotata da particolare ampiezza ed assolve alla funzione di autoregolamentare gli interessi ed i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, con il limite della meritevolezza dei medesimi e della causa lecita.
1.6. L’evoluzione giurisprudenziale, ampliando il ventaglio delle situazioni che possono essere oggetto di disposizione testamentaria, ha ammesso anche la validità della clausola di diseredazione, con cui il de cuius esclude dalla propria successione legittima alcuni dei successibili, restringendola così ai non diseredati; secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità, detta clausola costituisce espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione “post mortem” delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene e senza che sia necessaria la prova di un’implicita istituzione (Cassazione civile sez. II, 25/05/2012, n. 8352).
1.7. In considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva perchè possa trattarsi di un negozio mortis causa, che valga, ad esempio, a distinguerlo da una donazione o da un riconoscimento di debito o da altri atti unilaterali a contenuto negoziale. Si versa, qui, in un campo che rappresenta un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, perchè volto ad individuare se l’atto è destinato a valere post mortem e, poichè contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore, si deve essere certi che essi corrispondano al suo obiettivo volere, poichè soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore è disposto a riconoscerne il carattere vincolante. La revocabilità è altra condizione indefettibile perchè un atto abbia valore di testamento in quanto assicura la libertà del soggetto di regolare i propri rapporti patrimoniali e non patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere in modo personalissimo ed unilaterale.
1.8. Nel caso di specie, dopo che, con testamento olografo del (OMISSIS) la de cuius nominava suoi eredi universali al 50% la sorella S.M.G. e B.H., nell’atto del (OMISSIS) affermava “la sottoscritta S.R….nel pieno possesso delle sue facoltà dichiara espressamente e formalmente attraverso questo documento che il 50% dell’appartamento…. E’ di proprietà del mio compagno B.H.”. Dopo aver dato atto della convivenza con il B. durata trentadue anni, afferma che “tale circostanza ha fatto maturare per entrambi il diritto di entrare in possesso dell’appartamento” e la comproprietà del bene.
1.9. La Corte di merito, sulla base dell’interpretazione dell’atto, condotto sulla base dei criteri tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte, ha ravvisato una serie di elementi convergenti nel senso dell’individuazione di una volontà di disporre per il futuro. Detto convincimento è stato tratto dall’incipit iniziale del documento “nel pieno possesso delle sue facoltà”, espressione che nella cultura popolare viene generalmente associata alla redazione delle ultime volontà del testatore; ulteriore espressione, contenuta nell’atto del (OMISSIS), è che il riconoscimento della proprietà del B. nella misura del 50% “ha fatto maturare per entrambi il diritto di entrare in possesso dell’appartamento”.
1.10. Erra però la corte di merito quando, a tale affermazione, fa conseguire l’attribuzione della comproprietà dell’immobile al B. e non invece il riconoscimento di un patto fiduciario con il medesimo avente ad oggetto l’appartamento.
1.11. Sulla validità dell’intestazione fiduciaria si sono soffermate le Sezioni Unite, con la recente sentenza del 06/03/2020, n. 6459.
1.12. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del patto fiduciario con oggetto immobiliare. L’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.
1.13. Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e dottrinarie, hanno inquadrato il patto fiduciario nella figura del mandato senza rappresentanza, aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae.
1.14. Analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
1.15. E’ l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
1.16. Nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni Unite osservano che la dimensione pratica del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto…. condizionare all’osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico”, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico.
1.17. La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile – e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi, dell’art. 1888 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
1.18. Nel caso di specie, l’atto del (OMISSIS), in cui S.R. attestava che il 50% dell’appartamento era di proprietà del convivente B.H. contiene disposizioni da valere per il tempo in cui avrà cessato di vivere, alla luce dell’ampio contenuto delle disposizioni testamentarie.
1.19. Tale atto, pur avendo contenuto testamentario, non consente di affermare, come erroneamente ed apoditticamente sostenuto dalla corte distrettuale, che il 50% dell’immobile appartenesse al B. in quanto la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, anche se contenuta in un atto mortis causa, non costituisce autonoma fonte di obbligazione. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, tale dichiarazione posteriore resa dal testatore ha effetto confermativo del patto fiduciario ed esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum.
1.20. Ne consegue che il bene rimane nella proprietà del de cuius ma il fiduciante, sulla base dell’atto ricognitivo del pactum fiduciae, può avvalersi della presunzione iuris tantum; si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere della prova ed il fiduciario o il suo avente causa, che intende contrastare il contenuto di tale dichiarazione, assume l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum.
1.20. Il ricorso va pertanto accolto.
1.21. La sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
“La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 luglio 2020.

Gli obblighi educativi incombenti sui genitori.

Corte di Appello di Bari, 19 ottobre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Terza Sezione Civile
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi
civili, sotto il numero (…), avverso la sentenza n. 3432/2016 emessa il 5.12.2016 dalla
prima sezione civile del Tribunale di (…), in composizione monocratica;
TRA
(…)
APPELLANTE
(…)
APPELLATA
NONCHE’
(…)
APPELLATI contumaci
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni
mediante scambio e deposito telematico di note scritte entro il giorno prima dello
svolgimento dell’udienza del 3.06.2020 mediante trattazione scritta ex art. 83 d.l. n.
18/2020, conv. il L. n. 27/2020 e successive modifiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I genitori esercenti la potestà sul minore XXX XXX (nato il (…)) agivano in giudizio,
con citazione del 19.12.2007, nei confronti di (…) quali genitori esercenti la potestà sul
minore (…) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in
data (…) 2006 alle ore 17.30 circa, allorquando quest’ultimo si avvicinava al piccolo
XXX intento a giocare con alcuni amici nei pressi della propria abitazione e lo colpiva
con una violenta ginocchiata all’altezza dei genitali. Gli attori sostenevano che (…), forte
della sua prestanza fisica, si era reso protagonista, in precedenza, di atti di bullismo in
danno di XXX e dei suoi amici e che quest’ultimo, a causa del violento colpo subito,
aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti del 7/8%; chiedevano quindi,
la condanna dei convenuti, quali genitori responsabili ai sensi dell’art. 2048 cc. per culpa
in vigilando ed educando, al pagamento della somma di Euro. 18.419,18 o di quella
ritenuta di giustizia da accertarsi nel corso del giudizio.
A seguito del decesso di (…), il giudizio proseguiva nei confronti degli eredi; si
costituivano (…) la quale dichiarava di rinunciare all’eredità e (…) che affermava la
propria estraneità ai fatti in quanto aveva divorziato da (…) sin dal 20.10.1997. Espletata
l’istruttoria a mezzo delle prove testimoniali e di una c.t.u. medico legale, con sentenza n.
3432/16 pubbl. il 5.12.2016, il Tribunale di (…) rigettava la domanda e compensava tra
le parti le spese processuali.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello XXX XXX, divenuto nella more
maggiorenne, con atto di citazione notificato in data 25.05-1.06.2017, chiedendo
accertarsi la responsabilità di (…) per il danno causatogli e, per l’effetto, accertare la
responsabilità per culpa in vigilando ed educando ex art. 2048 c.c. di (…) e di (…) e, per
quest’ultimo, dei suoi eredi, danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa, interessi
e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma ritenuta di giustizia; in subordine
condannare gli appellati al risarcimento del danno ex art. 2047 c.c., con vittoria di spese
del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si è costituita nel presente grado di giudizio solo (…), la quale ha eccepito il proprio
difetto di legittimazione passiva per essere, nelle more, il proprio figlio divenuto
maggiorenne chiedendo, nel merito, il rigetto dell’appello, con vittoria di spese da
distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione.
Benché ritualmente citate, le altri parti appellate non si sono costituite nel presente grado
di giudizio e devono pertanto essere dichiarate contumaci.
In via preliminare, deve rigettarsi il difetto di legittimazione passiva sollevato (…) nel
presente grado di giudizio in relazione al raggiungimento della maggiore età da parte del
figlio. Rileva la Corte che la domanda attorea si fonda, in via principale, sulla
responsabilità – presunta ex art. 2048 c.c.- dei genitori per il fatto illecito compiuto del
figlio all’epoca in cui era minorenne, sicché, non v’è dubbio che l’appellata, nella predetta
qualità, conservi la piena legittimazione passiva rispetto alla fattispecie dedotta in
giudizio.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha ritenuto : che l’azione non
potesse essere inquadrata giuridicamente ai sensi dell’art. 2048 c.c., perché detta norma
presupponeva che il minore, al momento del fatto, fosse dotato di capacità naturale,
circostanza che doveva essere esclusa nel caso concreto trattandosi di soggetto minore di
anni quattordici; che la fattispecie dedotta in giudizio dovesse essere qualificata
nell’ambito dell’art. 2047 c.c. concernente l’obbligo di sorveglianza dei soggetti incapaci
(e quindi anche dei minori privi di capacità naturale); che i testi avevano reso
dichiarazioni generiche, senza nulla riferire in ordine alla dinamica del sinistro ed alle
relative cause; che “unico dato incontrovertibile è che in data 22.02.2006 alle ore 17.30,
il minore XXX giocava in compagnia di amici nei pressi della propria abitazione,
allorquando veniva avvicinato dal (…) che lo colpiva ai genitali con una ginocchiata”;
che la convenuta aveva vinto la presunzione di difetto di sorveglianza ex art. 2047c.c. in
quanto aveva fornito al prova di aver impartito al figlio un’educazione adeguata alla
propria condizione sociale e familiare e di aver esercitato sul minore una vigilanza allo
sviluppo prevedibile e non scongiurato di una serie di atti di bullismo come prospettato
da parte attrice (che non avevano trovato alcun riscontro probatorio), ma ad una fase di
giochi tra adolescenti sfociata in una lesione dell’integrità fisica del XXX.
1. Con il primo motivo di appello, XXX XXX ha lamentato che il giudice di prime cure
avrebbe errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 2048 c.c. sul presupposto che, al
momento della commissione del fatto, il minore non avesse compito 14 anni.
2. Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato l’erronea valutazione delle prove
acquisite perché il giudice di primo grado avrebbe fatto riferimento al teste il dott. (…) o
senza indicare il contesto – presso il pronto soccorso – nell’ambito del quale era stato
chiamato a deporre e poiché il teste (…) non poteva fare altro che confermare il fatto al
quale aveva assistito. Inoltre, il primo giudice avrebbe omesso di considerare l’assenza
ingiustificata dei convenuti a rendere il deferito interrogatorio formale che, in base
all’art. 232 c.p.c., consentirebbe di ritenere ammesse tutte circostanze oggetto di prova
anche quelle tendenti a dimostrare la condotta deviante di (…)
3. Con il terzo motivo, l’appellante ha lamentato la contraddittorietà della motivazione
laddove il Tribunale di (…) pur ritenendo accertato il fatto storico posto a fondamento
della domanda avrebbe contraddittoriamente ritenuto non dimostrata la dinamica del
sinistro e le relative cause ed avrebbe omesso di considerare la natura spiccatamente
dolosa dell’illecito consumato, espressione di un atto di bullismo, il cui disvalore sarebbe
agevolmente percepibile in base ai canoni educativi tradizionali.
4. Con il quarto motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha
ritenuto integrata la prova liberatoria da parte della convenuta atta a superare la
presunzione di colpa in educando e vigilando senza considerare la gravità del fatto
commesso e le modalità di esecuzione che esprimerebbero in modo incontrovertibile
l’inadeguatezza dell’educazione impartita, confermata dalla testimonianza dell’insegnante
(…).
I motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati
per quanto di ragione ma limitatamente alla posizione di (…) e non anche degli eredi di
(…) per quanto si dirà oltre con riguardo al quinto motivo.
1.a Occorre premettere, in diritto, che l’applicazione della disciplina prevista dall’art.
2048 c.c. o di quella ex art. 2047 c.c. dipende dal riconoscimento in capo al minore della
capacità naturale, ossia della capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Nella specie, il minore (…) (nato il 1992) al momento del fatto (22.02.2006) aveva quasi
quattordici anni, sicché non vi sono ragioni per dubitare che egli fosse capace di
intendere e volere anche in ragione della precoce emancipazione dei minori frutto del
costume sociale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/10/2019, n.24907).
La responsabilità ex art. 2048 c.c., secondo dottrina e giurisprudenza dominante, non
integra una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma soggettiva basata su una presunzione
di culpa in educando e vigilando che può essere vinta da parte dei genitore mediante la
prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, prova che “deve essere fornita in
positivo attraverso la dimostrazione di aver impartito al figlio una buona educazione e di
aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, elementi da contestualizzare rispetto a
condizioni sociali, familiari, età, carattere ed indole del minore. Le modalità del fatto
illecito possono essere utilizzate solo come presunzione di inadeguatezza di educazione
e vigilanza, ma non anche per provare l’assolvimento dei detti obblighi genitoriali” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 18/11/2014, n. 24475; Cassazione civile sez. III, 20/10/2005,
n.20322). E stato ritenuto, quindi, che la carenza o l’inadeguatezza dell’educazione e
della vigilanza parentali possa ricavarsi anche dalla gravità e dalle modalità del fatto
illecito commesso dal figlio in seno alle sue relazioni, anche d’ordine sportivo o
ricreativo, con i terzi (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/12/2011, n. 26200).
2.a Nel caso di specie, dall’istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso
indubbiamente la gravità del fatto commesso dal minore senza una ragione evidente e la
carenza della motivazione offerta dal giudice di prime cure a base della decisione sia
sotto il profilo della valutazione della prova, sia delle ragioni della decisione.
Va, infatti, considerato che il teste (…), indifferente, ha confermato integralmente i
capitoli di prova di parte attrice avendo assistito al sinistro trovandosi a pochi metri di
distanza dal luogo dell’evento ed ha precisato che, mentre XXX era con un gruppo di
amici nei pressi di casa intento a fare “comunella”, (…), più alto e robusto degli altri,
sferrava una ginocchiata all’altezza dei genitali ai danni del XXX “senza ragioni
apparenti”. Il teste dott. (…), medico del pronto soccorso che ha prestato le cure al
piccolo XXX, ha inoltre con XXX e lo aveva colpito; nell’occasione entrambi (madre e
figlio) si mostravano preoccupati per le condizioni di salute di XXX.
Ritiene, quindi, la Corte che la dinamica del fatto come prospettata dagli attori, abbia
trovato pieno riscontro probatorio e sia consistita in un gesto violento compiuto
intenzionalmente da un ragazzo più grande di età (quasi quattordicenne e
presumibilmente di forza fisica superiore) rispetto alla vittima (il quale aveva circa
dodici anni e mezzo).
3.a Sebbene non sia emerso dall’istruttoria che (…) si fosse reso in precedenza
protagonista di atti di bullismo o di violenza, è indubbio che la gravità del fatto
commesso (violenta ginocchiata all’altezza degli organi genitali che ha provocato nella
vittima lesioni permanenti) e le sue modalità di esecuzione (in modo improvviso senza
alcuna giustificazione apparente), ad opera di un ragazzo più grande di età rispetto alla
vittima, siano significativi dell’inadeguatezza dell’educazione fornita dalla madre rispetto
al carattere ed alle attitudini del minore e del fatto che quest’ultimo ne abbia “tratto
profitto”, ponendola in atto, in modo da avviarsi a vivere correttamente nei rapporti con i
propri coetanei.
4.a Con riguardo alla prova liberatoria fornita dalla convenuta (…), se è pur vero che,
dalle testimonianze degli insegnanti di (…), assunte nel giudizio di primo grado, è
emerso che la madre si interessasse al profitto ed al comportamento del figlio (cfr.
deposizione di (…), insegnante di sostegno ; (…)), è altresì vero che l’istruttoria ha
evidenziato che egli era un ragazzo poco integrato, molto insofferente, che non si
impegnava nello studio e che la madre non riusciva da sola a gestire (cfr. in particolare,
deposizione della teste (…)).
D’altra parte, la circostanza che il ragazzo vivesse un disagio derivante da una infanzia
difficile trascorsa nella terra di origine ed una problematica integrazione in Italia in
particolare nell’ambiente scolastico non esclude né attenua la responsabilità che l’art.
2048 c.c. pone a carico della genitrice, la quale, proprio in ragione di tali fattori, aveva
l’onere di impartire al figlio l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella
loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita fosse
adeguata al carattere e alle attitudini del minore. A tal fine, pur non essendo necessario
che il genitore provi la costante ininterrotta presenza fisica accanto al figlio, pena la
coincidenza dell’obbligo di vigilanza con quello di sorveglianza, è comunque necessario
che risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l’ambiente extrafamiliare,
facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonte di
pericoli per sè e per i terzi (cfr. Cass. 22/04/2009, n. 9556, Corte appello Lecce sez. I,
09/04/2018, n.393).
In applicazione di tali principi, ritiene la Corte che l’appellata (…) non abbia vinto la
presunzione di responsabilità su di lei gravante ex art. 2048 c.c., non essendo stato
peraltro dimostrato che il gesto violento compiuto nei confronti del XXX sia stato una
reazione immediata rispetto ad un’offesa ricevuta da quest’ultimo (Cassazione civile sez.
III, 10/09/2019, n. 2254).
5. Con il quinto motivo, l’appellante ha sostenuto che anche il de cuius (…), quale
coniuge del genitore convivente con (…), fosse responsabile ex art.2048 c.c. quale cd.
genitore di fatto.
Osserva la Corte che (…) risulta convenuto nel giudizio quale genitore di (…) sebbene
non fosse padre del minore ma solo il marito di (…). Nelle note conclusionali e nel
giudizio di appello, il XXX ha comunque ventilato la responsabilità del (…) quale
“genitore di fatto” convivente con il minore.
L’assunto non pare condivisibile.
La giurisprudenza prevalente propende per un elenco tassativo della persone soggette a
responsabilità ex art.2048 c.c., ma anche a volerla aderire ad una lettura
costituzionalmente orientata della norma, suggerita soprattutto dalla dottrina e ritenere
che in astratto essa possa estendersi anche al cd. genitore di fatto, una tale responsabilità
sarebbe ipotizzabile solo ove gli attori avessero dimostrato una stabile convivenza del
(…) con il minore e l’assunzione di fatto da parte di quest’ultimo del ruolo paterno,
mentre, in realtà, dagli atti prodotti nel giudizio di primo grado da (…), risulta semmai il
contrario, ossia che i figli della donna (tra cui …) non fossero mai stati accettati dal
marito; che … entrò in Italia solo alla fine dell’estate 2005, pochi mesi prima
dell’aggressione, periodo durante il quale il (…) subì diversi documentati ricoveri in
ospedale. Il precedente giurisprudenziale invocato dall’appellante (Cassazione civile sez.
III, 12/05/1981, n.3142), è inconferente al caso di specie perché relativo all’art. 2047
comma 1 c.c. (che non è applicabile al caso di specie perché il minore era capace di
intendere e volere) e riferito “ad una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il
quale, accogliendo l’incapace nella sua sfera personale o familiare, assuma
spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il suo comportamento possa
arrecare nocumento ad altri”, che certamente non risulta nel caso concreto.
Sotto il profilo del quantum debeatur, decisiva appare la consulenza tecnica d’ufficio
redatta dal dott. (…), il quale ultima ha accertato che, a seguito del sinistro, il XXX
riportò la seguente patologia: “trauma del funicolo spermatico sinistro; ematoma scrotale
sinistro, accentuazione del vericocele sinistro” che gli procurò una malattia per 65 gg (di
cui 30 totale, 20 al 50% e 20 al 25%), con postumi permanenti nella misura del 3-4%.
Sulla scorta di tali condivisibili valutazioni tecniche, avverso cui le parti non hanno
mosso alcun rilievo specifico, ritiene questa Corte, nella liquidazione del danno non
patrimoniale, in difetto di allegazioni di circostanze affatto peculiari, devono trovare
applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, atteso che i
criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. assicur., per il caso
di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione
eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non
derivanti da sinistri stradali (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408). Tali
tabelle (Milanesi) successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008,
determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già
qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva
invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011
viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì
con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (cfr. Cassazione civile sez.
III, 15/05/2018, n.11754). Ritiene, quindi, la Corte che nessuna ulteriore maggiorazione
del danno possa essere riconosciuta all’appellante a titolo di pretium doloris, tenuto
conto del cd. punto pesante indicato nelle tabelle milanesi (comprensivo di ogni
pregiudizio subito, anche morale); né, tanto meno, a titolo di danno esistenziale essendo
il cd. danno biologico e danno esistenziale, “voci” di danno ricollegabili alla stessa area
protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), (Cassazione civile sez. III,
08/04/2020, n.7753), peraltro in difetto di specifica allegazione e prova del radicale
cambiamento di vita, dell’alterazione della personalità e dello sconvolgimento
dell’esistenza del soggetto.
Seguendo, quindi, i suddetti parametri, se si considera che il danneggiato, al momento
del sinistro, aveva dodici anni, il danno non patrimoniale, calcolato sulla base di valori
monetari attuali, sarà pari a Euro.5.674,00 ossia alla media tra Euro.4714,00 per il
pregiudizio da invalidità permanente al 3% ed Euro. 6634,00 per invalidità permanente
al 4%. A tale importo deve essere aggiunto quello di Euro. 4410,00 per invalidità
temporanea e quello pari a Euro. 400,00 per spese mediche documentate per complessivi
Euro.10.484,00.
Pertanto, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza,
l’appellata (…), deve esser condannata, al pagamento in favore dell’appellante della
somma complessiva di Euro.10.529,00, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata
alla data dell’atto del sinistro sino alla sentenza. A seguito della liquidazione, il debito si
trasforma in debito di valuta, sicché sono dovuti gli ulteriori interessi legali sulla somma
innanzi liquidata, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Secondo l’ordinario criterio della soccombenza, l’appellata (…), va altresì condannata a
rimborsare all’appellante, le spese e competenze del doppio grado, liquidate nella misura
indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri previsti dalle
tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55 (tra il minimo ed il medio)- in relazione
all’entità effettiva della somma attribuita e dell’attività difensiva svolta (con esclusione
della fase istruttoria nel presente grado di giudizio).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III sezione civile, pronunciando definitivamente sull’appello
proposto da XXX XXX, con atto di citazione notificato in data 25.05-1.06.2017, avverso
la sentenza avverso la sentenza n.3432/2016 emessa il 5.12.2016 dalla prima sezione
civile del Tribunale di (…) in composizione monocratica, nei confronti di (…) e degli
eredi di (…) in epigrafe indicati, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1°) accoglie l’appello per quanto di ragione nei confronti di …, e per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, la condanna, al pagamento in favore di XXX XXX della
somma complessiva di Euro.10.529,00, oltre agli interessi legali calcolati con la
modalità e decorrenza stabilita in parte motiva;
2°) rigetta l’appello nei confronti di (…)
3°) condanna l’appellata (…), a rimborsare le spese e competenze del doppio grado di
giudizio, liquidate in Euro. 3800,00 per compensi professionali ed Euro.178,00 per
esborsi relativi al giudizio di primo grado; Euro. 2833,00 per compensi professionali ed
Euro.382,50 per esborsi relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
del 15% delle spese generali, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore
costituito per dichiarata anticipazione;
4°) Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 7
ottobre 2020.

Genitore insensibile alle esigenze dei figli, cambia l’assetto residenziale.

Tribunale di Parma, 4 marzo 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5352/2014 R.G.,
promossa da
X , rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo
difensore, dall’avv. Iolanda Barone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma,
Borgo S. Antonio 1 (ricorrente)
contro
Y , rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine della memoria difensiva, dagli avv.ti
Raimonda Pesci Ferrari e Mirco Sassi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Parma,
Borgo Riccio da Parma 27 (resistente)
con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All’udienza del 13/11/2019 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni che si
intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3/9/2014, X , premesso che aveva contratto matrimonio
concordatario il 23/3/1997 con Y e che dall’unione coniugale erano nate due figlie, C. (nata il
25/5/2002) e N. (nata l’8/3/2005), esponeva che da anni era insorta tra i coniugi un’aspra
conflittualità, che aveva determinato nel tempo il venir meno di ogni comunione materiale e
spirituale. Assumeva la ricorrente che tale situazione era imputabile al marito, il quale nel
corso della vita matrimoniale aveva spesso tenuto un comportamento prevaricatore e
prepotente nei suoi confronti, sfociato in data 10 agosto 2014 in un atto di grave violenza
personale, a seguito del quale ella aveva riportato delle lesioni nella regione frontale sinistra
del volto.
Quanto alla situazione economica dei coniugi, la X allegava che il marito era titolare dal 1997 di
un bar sito a Fornovo Taro e che sin dal matrimonio ella l’aveva coadiuvato nella gestione di
tale esercizio commerciale, senza ricevere alcunché né a titolo di compenso né a titolo di
partecipazione agli utili di impresa. Allo stato, pertanto, ella non godeva di alcun reddito,
versando in una situazione di totale dipendenza economica dal marito, mentre quest’ultimo,
oltre a disporre di redditi maggiori rispetto a quelli fiscalmente dichiarati, era proprietario di tre
unità immobiliari e di numerosi terreni, ereditati a seguito del decesso del padre.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito a carico
del marito, l’affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso di sé,
la assegnazione della casa coniugale, la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé
di € 1.300,00 mensili e di un contributo di mantenimento per le figlie di € 800,00 mensili, oltre
al rimborso del 70% delle spese mediche e scolastiche affrontate nell’interesse delle stesse
minori.
Si costituiva il resistente, il quale si associava alla richiesta di pronuncia della separazione
personale dei coniugi, ma instava per il rigetto della domanda di addebito e si opponeva altresì
all’accoglimento delle richieste economiche avanzate dalla moglie.
In particolare, il Y contestava le gravi accuse mosse nei suoi confronti dalla X sia in ordine alle
presunte condotte violente tenute nel corso della vita matrimoniale sia in ordine ai maggiori
redditi dallo stesso asseritamente percepiti e non dichiarati.
Sosteneva che l’entità dell’assegno richiesto dalla moglie era da ritenersi sproporzionato
rispetto alle sue effettive entrate mensili e chiedeva pertanto che il contributo da egli dovuto
per il mantenimento della moglie e delle figlie fosse contenuto nel minore importo di €
1.200,00 mensili (€ 600,00 per la moglie ed € 600,00 per le figlie). Non si opponeva, invece,
alla domanda di assegnazione a favore della moglie della casa coniugale, acquistata nel corso
del matrimonio con i proventi tratti dall’attività commerciale gestita dai coniugi, ma intestata
esclusivamente alla X.
All’udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente emanava i provvedimenti
provvisori nell’interesse dei coniugi e della prole. In particolare, disponeva l’affidamento
condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, a cui assegnava la
casa coniugale sita in Medesano. Poneva a carico del Y l’obbligo di versare, a titolo di
contributo di mantenimento per le figlie, la somma di € 600,00 mensili, oltre all’80% delle
spese straordinarie sostenute nell’interesse delle stesse, nonché la somma di € 600,00 mensili
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al GI, il resistente, nella comparsa di costituzione, allegava
che, nelle more del giudizio, la moglie aveva intrapreso un’attività lavorativa alle dipendenze
della Casa di riposo di Villa Ramiola, fatto che determinava il venir meno del diritto a percepire
un assegno di mantenimento.
All’udienza del 25 novembre 2015 la causa, su istanza del resistente, perveniva a decisione
collegiale per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione.
Indi, dichiarata la separazione dei coniugi, la causa veniva rimessa innanzi al GI per l’istruttoria
sulle ulteriori domande avanzate dalle parti.
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., venivano disposte indagini di Polizia
Tributaria ed espletata una CTU psico-diagnostica.
Con ricorso ex art. 709, ult. co., c.p.c. depositato in corso di causa il 15/1/2019, originante il
sub procedimento iscritto al n. 5352-1/2014 R.G., il Y chiedeva, che a modifica dei
provvedimenti provvisori, fosse disposta la revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto
in sede presidenziale a favore della moglie, allegando che quest’ultima da circa tre anni
lavorava stabilmente presso Esselunga Spa, con il conseguente venir meno dei presupposti che
giustificavano la corresponsione di un assegno perequativo a favore della stessa. Instaurato il
contraddittorio, si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla richiesta modifica,
allegando che in data 27/6/2016 ella aveva reperito una occupazione a tempo parziale,
trasformata a tempo pieno limitatamente all’anno 2019, per cui dal 1° gennaio 2020 avrebbe
nuovamente percepito una retribuzione netta media mensile di circa € 620,00 (come nell’anno
2019), a fronte degli € 1.400,00 netti mensili faticosamente percepiti nell’anno 2019, grazie a
numerose ore di lavoro straordinario.
Assumeva la X che ella, per poter essere autosufficiente e per poter godere di una vita
decente, necessitava dell’assegno di mantenimento del marito, il quale disponeva di risorse di
gran lunga superiori a quelle dichiarate. Pertanto, chiedeva che fosse rigettata l’avversa
domanda, con condanna del Y al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.
A fronte della tardiva costituzione della X (avvenuta solo il giorno prima dell’udienza fissata per
la discussione del ricorso ex art. 709 c.p.c.), veniva concesso un termine per il deposito di note
autorizzate a favore del Y, il quale, avvalendosi di tale facoltà, insisteva nell’accoglimento
dell’istanza di modifica, allegando che la revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto a
favore della moglie si giustificava non solo alla luce dello svolgimento di una attività lavorativa
da parte della stessa, ma anche alla luce della circostanza emersa in sede di CTU relativa alla
instaurazione da parte della moglie di una stabile convivenza con il suo attuale compagno.
La resistente, dal canto suo, contestava le prospettazioni avversarie, adducendo che ella era
stata solo momentaneamente ospitata dal proprio compagno, avendo venduto l’ex casa
coniugale e avendo acquistato un’altra abitazione, che necessitava di importanti lavori di
ristrutturazione. La ricorrente allegava, inoltre, che nel frattempo era anche cessata detta
relazione sentimentale e si era trasferita a vivere, unitamente alle figlie minori, presso la casa
della sorella a Parma. In attesa della ristrutturazione della casa, appariva peraltro necessario
reperire un appartamento in locazione, perché la casa della sorella non era adeguata ad
ospitare un altro nucleo familiare.
All’udienza del 13 novembre 2019, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con
assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica. Contestualmente, il Giudice Istruttore, stante la devoluzione della causa al Collegio
per la decisione, rimetteva alla decisione finale la definizione delle questioni oggetto del sub
procedimento.
* * *
Il Tribunale ha già emesso la sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema
decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all’affidamento e alla collocazione delle
figlie minori, nonché alle richieste economiche avanzate dalle parti.
Deve darsi atto del fatto che inizialmente il presente giudizio verteva anche sulla domanda di
addebito avanzata dalla ricorrente e sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale
formulata sempre dalla X.
In merito alla domanda di addebito, deve osservarsi che la difesa della X, in sede di
precisazione delle conclusioni, non ha più reiterato tale domanda, sicché la stessa deve essere
ritenuta implicitamente abbandonata.
Questo Collegio non ignora il recente orientamento espresso dalla S.C. con la sentenza n.
25725 del 5 dicembre 2014, in cui, abbandonando la più rigorosa applicazione del principio
dispositivo, la Corte di Cassazione ha affermato che “la mancata riproposizione, in sede di
precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata (…) non autorizza
alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla,
essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o
dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate,
possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse”, tuttavia nel caso di
specie è la stessa ricorrente a fornire un criterio inequivocabile di lettura della propria condotta
processuale, posto che la X non aveva più riproposto la domanda di addebito già in sede di
memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. né ha mai articolato alcuna istanza istruttoria al
fine di dimostrare l’imputabilità al marito del fallimento del matrimonio.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla
richiesta di addebito.
Quanto poi alla casa coniugale, dalla documentazione in atti emerge che la X, già assegnataria
della dimora coniugale, ha venduto tale immobile nel corso del giudizio, con atto a ministero
del notaio dott.ssa Beatrice Brizzolati in data25/7/2018.
Pertanto, va dichiarata anche con riferimento alla domanda di assegnazione della abitazione
familiare la cessazione della materia del contendere.
I due temi centrali del presente giudizio sono, dunque, rappresentati dal problema relativo alla
individuazione del regime di affidamento e dell’assetto residenziale più adeguato alle esigenze
delle minori, nonché dalle questioni economiche relative all’assegno di mantenimento per le
figlie e all’assegno perequativo richiesto dalla X.
Sull’affidamento e sulla collocazione delle figlie minori dei coniugi,
C. (nata il25/5/2002) e N. (nata l’8/3/2005).
Orbene, quanto ai provvedimenti nell’interesse della prole, deve evidenziarsi che il contrasto
tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, posto che entrambi i coniugi
hanno concordemente richiesto l’affidamento condiviso delle figlie minori, quanto piuttosto
l’individuazione della dimora prevalente delle stesse, avendo ciascun genitore chiesto che le
figlie fossero collocate presso di sé.
A fronte delle contrapposte richieste delle parti, è stata espletata nel corso del giudizio una
CTU psico-diagnostica, al fine di valutare la capacità genitoriale dei coniugi e di verificare la
situazione personale delle minori.
Il CTU, dott.ssa Antonella Squarcia si è espressa nel senso dell’opportunità del mantenimento
dell’attuale regime di affidamento condiviso, che era stato già disposto in sede di
provvedimenti provvisori.
Il perito ha, tuttavia, evidenziato che entrambe le parti manifestano criticità e inadeguatezze
sotto il profilo della capacità genitoriale.
Nella madre il contatto affettivo è presente, ma è altamente disfunzionale, in quanto ha
caratteristiche di prevaricazione dei desideri, che evidenzia le difficoltà a recepire i bisogni delle
figlie.
Nella relazione peritale si legge, quanto alla funzione riflessiva, che “nella madre, la apparente
funzione riflessiva è in realtà un calcolo di quanto è effettivamente a lei utile più che una reale
funzione riflessiva intesa come capacità di comprendere il dato di realtà integrato ai vissuti e
nell’interesse di tutte le parti”.
Con riferimento al padre, il CTU ha sottolineato che se è buono nel padre il contatto affettivo,
tuttavia è molto povera la mentalizzazione e la verbalizzazione. Anche la funzione riflessiva,
necessaria a svolgere adeguatamente il ruolo di genitore, risulta essere un’area critica per il Y,
atteso che per il padre sussiste il rischio che lo stesso deleghi ad altri i compiti genitoriali.
Per quanto riguarda il criterio dell’accesso all’altro genitore, entrambi i coniugi si sono rivelati
inadeguati, in quanto, pur avendo sin dall’inizio della separazione di fatto, reso possibile
all’altro la frequentazione delle figlie, tuttavia a giudizio del perito si è trattato di un accesso
che ha avuto le caratteristiche della delega all’altro dell’esecuzione materiale dei propri
desideri, dettata da esigenze utilitaristiche.
Pure a fronte delle carenze rilevate nei genitori, la dott.ssa Squarcia ha indicato il regime di
affido condiviso come quello più adeguato alle esigenze delle minori. E ciò in quanto la
separazione in atto da diversi anni ha determinato delle ricadute sulle figlie minori, che non
possono essere risolte se non in modo condiviso.
Il CTU ha affermato che la figlia secondogenita dei coniugi, N., sperimenta probabilmente
difficoltà di rilievo nell’affrontare le richieste della vita quotidiana, in particolare di fronte alle
situazioni più ambigue, meno routinarie e famigliari. Il deficit si associa ad un’immaturità
dell’organizzazione della personalità in formazione, che si evidenzia particolarmente nella sfera
interpersonale, per la presenza dei seguenti elementi:
– la disponibilità di limitate risorse ideo-affettive;
– la tendenza a stare ai margini nelle interazioni di gruppo, evitando sia relazioni positive, che
relazioni connotate da ostilità;
– la limitata risonanza affettiva alle sollecitazioni emozionali, con tendenza all’evitamento e
scarsa inclinazione allo scambio affettivo con l’ambiente e tendenza ad assumere ruoli passivi
nelle relazioni con gli altri.
L’autostima della ragazza appare inoltre fragile. Non emergono particolari stati di
malessere,tuttavia sembra che N. tenda a tenere a distanza emozioni e pensieri involontari
disturbanti (ansia, rimorso, bisogno,ecc.).
N. comprende la necessità di dover essere aiutata nella gestione della vita di tutti i giorni e ha
individuato il nucleo paterno come quello più rispondente ai suoi bisogni. Questa scelta l’ha
messa però nella condizione di dover subire l’espulsione da parte madre, non comprendendo
quest’ultima le motivazioni della figlia.
Anche C., la figlia primogenita dei coniugi – ormai prossima al compimento del diciottesimo
anno di età, essendo nata il 25/5/2002 – presenta diversi elementi di fragilità, in particolare
nell’area dell’immagine di sé e delle relazioni interpersonali.
C. presenta infatti un’immagine di sé che appare negativa e danneggiata, costruita ancora in
modo non realistico e poco adeguato; ella non ha pertanto ancora sviluppato la capacità di
rappresentare se stessa e gli altri in maniera integra e globale.
Questo aspetto si traduce solitamente in un atteggiamento di ritiro o preoccupazione e anche
diffidenza, senso di vulnerabilità o sospetto al contatto interpersonale.
A queste caratteristiche si lega la tendenza, nelle relazioni interpersonali,ad assumere un ruolo
passivo, evitando probabilmente di prendere iniziative e di assumersi responsabilità o iniziare
nuove relazioni. Nelle relazioni, la ragazza tende inoltre ad assumere un ruolo dipendente, ha
quindi probabilmente bisogno di essere sostenuta,consigliata e guidata. Desidera che
l’ambiente sia tollerante e supportivo rispetto alle sue richieste. È possibile pertanto che la
ragazza abbia o stia sviluppando caratteristiche passivo-dipendenti.
C. possiede una buona quantità di risorse ideative e affettive per gestire le sollecitazioni e
affrontare l’esperienza (è questo è generalmente un dato positivo), tuttavia tali risorse ideative
sono spesso accompagnate da distorsioni percettive e quelle emotive sono associate a scarsa
modulazione; per cui il fatto che ella abbia queste risorse a disposizione,non si traduce
necessariamente in comportamenti efficaci, ma potrebbe anzi esporla a maggior rischio di
comportamenti inefficaci e arrischiati.
A fronte della complessità del quadro familiare e delle fragilità riscontrate nelle minori, il CTU,
fermo il regime di affidamento condiviso, ha segnalato la necessità di disporre la attivazione di
un monitoraggio dei Servizi Sociali, al fine di verificare l’evoluzione della situazione personale e
familiare delle stesse minori.
Ciò posto, questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, tenuto
conto dell’inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli
elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Pertanto, deve essere disposto l’affidamento delle minori ad entrambi i genitori, demandando
ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare l’evoluzione della
situazione personale delle fanciulle e di attivare, se ritenuto utile o necessario, un progetto di
sostegno psicologico a favore delle stesse, avvalendosi a tal fine della collaborazione del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
Ben più complesso è il conflitto che coinvolge le parti in ordine alla collocazione prevalente
delle figlie. Mentre inizialmente entrambi i coniugi avevano chiesto che le figlie fossero
collocate presso la madre, nel corso del giudizio si è assistito ad un mutamento delle richieste
delle parti, probabilmente dettato dalle modifiche di fatto intervenute nell’assetto residenziale
delle minori.
Infatti, sebbene in sede di provvedimenti provvisori fosse stata disposta la collocazione di
entrambe le minori presso la madre, nelle more del presente procedimento, e segnatamente
nel mese di dicembre 2018, la figlia secondogenita N. si è trasferita a vivere presso il padre
(che a sua volta convive con l’anziana madre), mentre C. è rimasta a vivere con la madre.
Le minori, sentite in data 10/1/2019, hanno espresso al CTU le rispettive preferenze in ordine
alla loro collocazione prevalente. N. ha scelto il domicilio paterno, dove viene supportata dai
familiari del padre nelle attività quotidiane e anche nello svolgimento dei compiti. C., invece, ha
espresso una chiara preferenza per la madre. A C. non piace stare a casa della nonna, con cui
convive il padre. La minore ha sostenuto di fare fatica a convivere con loro, difficoltà che crede
non ci sarebbe se il padre vivesse da solo, e ha espresso al perito il desiderio di stare in un
appartamento indipendente con il padre.
Nel corso della prima audizione, avvenuta il 10/1/2019, C. ha manifestato al CTU il chiaro
timore che la madre potesse vendere, nel corso del giudizio, la casa coniugale di Medesano per
trasferirsi a Parma. Le fanciulle, infatti, avevano raccontato al perito che la madre aveva già
acquistato un altro immobile in Beneceto, ancora da ristrutturare, e che tale soluzione abitativa
non risultava di loro gradimento, sia perché avrebbero dovuto lasciare il territorio di residenza
abituale sia perché tale immobile si trovava in una località isolata e poco servita dai mezzi
pubblici.
Nel corso del medesimo colloquio (avvenuto in data 10/1/2019), le minori hanno entrambe
riferito al CTU che la madre, prima dell’inizio delle operazioni peritali, spesso si tratteneva a
dormire a Parma presso la casa del suo compagno Luca, lasciando a casa da sola C., che non
nutre un sentimento di simpatia nei confronti del compagno della madre.
Nel corso del successivo incontro delle minori con il perito, svoltosi in data 21/5/2019, è
emerso che C., la quale aveva manifestato le sue difficoltà ad accettare la presenza del
compagno della madre, è stata di fatto costretta dalla madre a trasferirsi praticamente nella
abitazione del compagno. Si legge, infatti, nella CTU (pag. 30) che: “C. sta continuando ad
andare a dormire a Parma a casa di Luca. Riferisce di andarci perché è più comoda e perché
vede la mamma più tranquilla a Parma. Su nostra richiesta ammette che a lei Luca non piace
ma che non avendo altre alternative, non volendo considerare la casa del padre come
alternativa si fa andare bene la cosa così. La mamma decide e loro si devono adattare e farsi
andare bene le cose oppure possono stare con il padre, non ci sono altri spazi neanche di
pensiero”.
Già in relazione al colloquio effettuato in data 10/4/2019, il CTU aveva evidenziato che: “Il
clima è molto teso. … L’irritabilità della signora è riconducibile al fatto che ci è stato riferito
che la stessa, dopo un periodo che non lasciava più la figlia maggiore da sola a dormire a
Ramiola mentre lei si tratteneva a Parma a casa del compagno, ultimamente si trattiene
stabilmente presso la casa di Luca con la figlia maggiore. … Inevitabilmente il colloquio inizia
chiedendo alla signora come si è trasferita a Parma a vivere con il suo compagno e abbia
portato con sé la figlia maggiore. Davanti alla nostra richiesta la signora perde il controllo,
interviene la ragazza liquidando la domanda sostenendo che dorme a Parma perché è più
comoda”.
Tenuto conto delle preferenze espresse dalle minori, il CTU, nell’elaborato peritale depositato in
data 4/9/2019, si era espresso nel senso dell’opportunità della collocazione di N. presso il
domicilio paterno e di C. presso il domicilio materno, segnalando comunque la necessità
dell’attivazione del monitoraggio dei Servizi Sociali.
Il CTU, nell’individuare la X quale genitore collocatario di C., non aveva, tuttavia, specificato
quale dovesse essere il luogo di residenza della minore, se presso la casa del nuovo compagno
della madre (nei cui confronti la minore avverte un profondo senso di disagio) o se presso la
nuova casa acquistata dalla X, sita in Beneceto (soluzione abitativa questa neppure gradita da
C. e fortemente avversata).
A fronte delle lacunosità riscontrate nell’elaborato peritale, il GI ha disposto il deposito di una
relazione integrativa. E ciò in quanto, l’individuazione della X quale genitore collocatario di C.
non appariva supportata da adeguata motivazione, tenuto conto, da un lato, delle criticità
presenti nella relazione diadica madre-figlie e, dall’altro lato, della situazione di estrema
incertezza abitativa della X. Invero, la ricorrente, nel corso delle indagini peritali, non ha mai
riferito quale fosse il suo progetto di vita, non avendo portato a conoscenza del perito né il
fatto che nelle more del giudizio si era trasferita a vivere presso la casa del suo compagno a
Parma, né il fatto che la stessa aveva deciso di porre in vendita l’ex casa coniugale. Anzi dalla
relazione emerge che la X, durante le indagini peritali, ha sempre sostenuto “di avere
intenzione di continuare a vivere a Ramiola”, sebbene in realtà avesse già assunto una diversa
decisione. La vendita risulta, infatti, conclusa in data 24 luglio 2019, ma già nel mese di giugno
(e segnatamente il 19/6/2019) la X aveva ricevuto la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto
sul prezzo.
Nella relazione integrativa depositata il 21/10/2019 il perito – alla luce di un non definitivo
assetto residenziale della X, nonché delle criticità emerse durante gli accertamenti peritali
rispetto alla relazione della madre con le figlie e delle criticità personologiche della X stessa –
ha affermato che, attualmente, la collocazione più idonea delle minori sia quella presso il
padre. Le difficoltà rilevate nelle minori all’esito della valutazione psico-diagnostica e dei
colloqui effettuati con le stesse durante la CTU, congiuntamente alle difficoltà scolastiche
importanti che entrambe presentano (non in linea con le attese cognitive delle stesse),
inducono a ritenere che un contesto abitativo e relazionale più stabile e prevedibile, garantito
presso la casa del padre, possa essere più rispondente alle esigenze delle minori.
E a ciò deve aggiungersi l’ulteriore considerazione relativa al cambio di domicilio a cui è stata
esposta C., nell’ultimo anno, per volere della madre: la minore ha dovuto per forza di cose
adattarsi a modificare le sue abitudini a seguito della variazione del contesto abitativo. C. che,
sino alla separazione dei genitori aveva sempre vissuto nella casa familiare sita in Medesano –
Località Ramiola – ha dovuto subire la scelta della madre di trasferirsi a vivere a Parma presso
la casa del compagno. La minore si è trovata così a dover gestire la presenza stabile nella
propria vita di Luca, nonostante avesse più volte espresso il proprio disagio nei confronti dello
stesso.
Deve, inoltre, rilevarsi che la X, in totale dispregio del provvedimento di assegnazione della
casa coniugale adottato dal Tribunale nell’esclusivo interesse delle figlie, ha posto in vendita la
abitazione familiare, senza preoccuparsi degli effetti negativi derivanti da tale scelta sulla
serenità e sull’equilibrio della figlia C., la quale aveva già manifestato nel corso della CTU le sue
preoccupazioni in ordine ad un suo possibile trasferimento nella nuova abitazione acquistata
dalla madre, sita a Beneceto in una località isolata.
Allo stato non è dato conoscere quali siano le effettive intenzioni della X in ordine al proprio
futuro assetto residenziale, ossia se la stessa intenda vivere presso la casa del suo compagno
(non essendovi alcuna prova in ordine al fatto che la relazione sentimentale sia effettivamente
terminata) o se presso la nuova casa di Beneceto. In ogni caso, non si può non considerare il
fatto che entrambe le soluzioni residenziali non appaiono rispondenti all’interesse di C.: la
prima deve essere esclusa in quanto la minore ha più volte affermato di non trovarsi a proprio
agio con Luca; la seconda deve essere esclusa in quanto l’abitazione di Beneceto è collocata in
un posto isolato e non ben servito dai mezzi pubblici, sicché non appare rispondente alle
prevedibili esigenze di socializzazione di una ragazza di quasi diciotto anni. Peraltro, dalla
stessa CTU emerge che “la casa comprata dalla madre nella testa delle ragazze è una
soluzione ancora peggiore della casa di Luca che, se non altro, le rende comode negli
spostamenti”.
In conclusione, la X non è apparsa in grado di tenere in debito conto le esigenze evolutive della
figlia C. con lei convivente, ma è sembrata più concentrata sul soddisfacimento dei propri
bisogni, che ha assecondato anche a discapito delle figlie. Come giustamente sottolineato dal
perito “nel corso degli ultimi anni, i continui cambiamenti nella vita della signora,
assolutamente legittimi, hanno però coinvolto sempre, loro malgrado, le figlie che hanno
dovuto manifestare un iperadattamento che si è rilevato disfunzionale per la loro crescita e
non senza esiti di sofferenza”.
Ciò precisato, conformemente alle indicazioni fomite dalla dott.ssa Squarcia, deve essere
disposto che entrambe le minori abbiano residenza anagrafica e dimora preferenziale presso il
padre.
La frequentazione con la madre, così come suggerito dal CTU, deve essere garantita un
pomeriggio alla settimana e nell’intera giornata della domenica. Sarà il padre, apparso più
affidabile nel rispetto delle indicazioni, a farsi carico dei trasporti delle figlie, qualora non possa
essere effettuato dalle stesse in autonomia.
A fronte delle incertezze circa il futuro contesto abitativo della madre, deve essere delegato al
Servizio Sociale di Fornovo il monitoraggio e la verifica delle condizioni abitative della madre,
per l’inserimento dei pernottamenti. Nel caso in cui possano essere successivamente reinseriti i
pernottamenti, potranno essere individuati un pernottamento a fine settimana alterni e in un
pernottamento infrasettimanale.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la
madre nei seguenti periodi: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, sempre che
la madre abbia un domicilio idoneo. In caso contrario sarà garantita la frequentazione diurna
nel periodo come riportato e sarà il padre a garantire i trasporti.
La Pasqua verrà trascorsa con il padre e con la madre ad anni alterni. Il genitore che avrà
trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorrerà la Pasqua con le figlie.
I genitori potranno trascorrere con le figlie tre settimane di vacanze estive, due anche
consecutive, da concordarsi rispettivamente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di
mancato accordo, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre.
I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l’indirizzo e il
recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze.
Entrambi i genitori potranno portare le minori una settimana durante l’inverno in vacanza con
preavviso di almeno 30 giorni.
Dovrà essere garantito sempre un contatto telefonico quotidiano con il genitore non
collocatario.
Salvo diverso accordo tra le parti, i compleanni saranno trascorsi negli anni pari con il padre,
negli anni dispari con la madre, con obbligo del genitore che ha con sé il figlio nel giorno del
compleanno di consentire la visita all’altro genitore.
Sui rapporti economici tra i coniugi.
Ancora più complesso è il conflitto che coinvolge le odierne parti in causa in ordine alla
regolamentazione dei reciproci rapporti economici, sia quanto alla partecipazione alle spese di
vita delle figlie, sia quanto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della X.
La ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha sempre chiesto la corresponsione di un contributo
di mantenimento di € 800,00 per le figlie, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie
sostenute nell’interesse delle stesse nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno di
mantenimento di € 1.300,00 mensili.
Il resistente, dal canto suo, mentre inizialmente si era dichiarato disponibile a contribuire sia al
mantenimento delle figlie,se pure nella misura di € 600,00 mensili, sia a quello della moglie
mediante la corresponsione a quest’ultima della somma di € 600,00 mensili, nel corso del
giudizio ha modificato le proprie richieste sul punto, opponendosi al riconoscimento di un
assegno di mantenimento a favore della moglie. Il Y ha allegato, quali fatti sopravvenuti atti a
giustificare il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla X, il reperimento da parte di
quest’ultima di una attività lavorativa oltre al fatto che la stessa ha intrapreso nel corso del
giudizio una convivenza con il suo attuale compagno.
Sul mantenimento delle figlie.
In relazione ai provvedimenti nell’interesse della prole, ai fini della determinazione della misura
in cui ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie, non si può
prescindere dal considerare il mutamento intervenuto, nel corso del giudizio, in ordine
all’assetto residenziale della figlia N., la quale a far data dal mese di dicembre 2018 – come
emerge dalla CTU – non vive più con la madre, essendosi la minore trasferita presso il domicilio
paterno. Così come deve considerarsi che anche la figlia C., a seguito della sua disposta
collocazione presso il padre, andrà a vivere presso quest’ultimo a far data dal mese di marzo
2020.
Pertanto, il Tribunale è chiamato a quantificare la misura del contributo dovuto dal Y a favore
della X per il mantenimento della figlia N. a far tempo dal mese di settembre 2014 (data di
deposito del ricorso) sino al mese di novembre 2018 nonché il contributo dovuto dal Y per la
figlia C. dal mese di settembre 2014 sino al mese di febbraio2020.
Ciò posto, occorre procedere all’esame delle condizioni economiche e personali dei coniugi,
come emergente alla luce delle acquisite risultanze processuali.
Quanto alla X, dagli atti di causa emerge che la ricorrente, nel corso della vita matrimoniale,
oltre ad occuparsi del ménage familiare e della crescita delle figlie, ha coadiuvato il marito nella
gestione del bar, sito in Fornovo Taro.
È pacifico che con i proventi di tale attività commerciale i coniugi hanno acquistato la ex casa
coniugale, di cui la X era però l’unica formale intestataria.
Con atto del 24 luglio 2019 a ministero del notaio dott. Pietro D’Alessandro, la predetta
abitazione è stata venduta dalla X al prezzo di € 125.000,00, che è stato totalmente incassato
dalla ricorrente. Consta, inoltre, che la X, ancor prima di vendere la casa coniugale, con atto
del 25 luglio 2018 a ministero del notaio dott.ssa Beatrice Brizzolati, aveva già acquistato un
altro immobile sito in Beneceto al prezzo di € 40.000,00.
Dalla relazione della Guardia di Finanza emerge che la X, oltre al predetto immobile sito in
Berceto, è altresì comproprietaria, per la quota di 2/18, di 6 unità immobiliari, site in uno
stabile ubicato in Strada Beneceto, a lei pervenute a seguito dell’apertura della successione del
padre, X Primo, deceduto il 6 gennaio 2014.
Dalla predetta relazione si evince che i coniugi erano contitolari di un conto corrente bancario
aperto presso banca Intesa San Paolo S.p.a. (c/c n. 2357), il cui saldo alla data del 30
settembre 2014 era pari a € 157.624,01, somma che è stata equamente divisa tra i coniugi nel
corso del presente giudizio. Il predetto conto risulta estinto nel mese di ottobre 2015.
Allo stato, la X risulta titolare dei seguenti depositi bancari/postali:
– € 83.878,41 sul conto BPER n. 2373302 (cfr. estratto conto BPER al 6.9.2019: doc. 9
fascicolo della X nel sub-procedimento);
– € 10.000,00 in buoni postali dematerializzati + € 7.472,92 sul libretto postale n. 22035284
(cfr. lista buoni postali X + movimenti libretto postale al 6.9.2019: doc. 10 fascicolo della X nel
sub-procedimento);
– € 25.434,04 sul conto Intesa Sanpaolo n. 1000/157 (cfr. saldo conto Intesa Sanpaolo al
30.06.2019: doc. 11 fascicolo della X nel sub-procedimento).
Quanto alla capacità reddituale della X, dalla documentazione prodotta si evince che la
ricorrente, nel corso del giudizio, ha reperito una occupazione dapprima alle dipendenze della
Salus srl, come addetta al servizio mensa e con un contratto part-time a tempo determinato
dal 28 settembre 2015 al 30 novembre2015.
Poi è stata assunta in data 27 giugno 2016 presso Esselunga S.p.a, con la qualifica di addetta
alle operazioni ausiliarie alla vendita, con un contratto di lavoro a tempo determinato, della
durata di sei mesi, con scadenza fissata per il 24 dicembre 2016, e con orario part-time, pari a
24 ore settimanali. Tale contratto risulta prorogato di sei mesi in sei mesi ed in particolare è
stato prorogato dapprima sino al 23 giugno 2017, poi sino al 22 giugno 2018 e poi ancora sino
al 31 dicembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 tale rapporto
di lavoro è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno. Nella lettera inviata da
Esselunga spa alla X (v. doc. 3 prodotto dalla X nell’ambito del sub procedimento) si legge,
tuttavia, che la X “a decorrere dal 1 gennaio 2020, tornerà a prestare servizio con i tempi e le
modalità previsti dal Suo contratto di lavoro attualmente in corso”.
Dalla dichiarazione dei redditi 2019 prodotta emerge che la X nell’anno di imposta 2018,
allorché lavorava con contratto part-time, ha percepito un reddito lordo da lavoro di
complessivi € 20.389,00, somma a cui va ad aggiungersi la somma lorda di € 7.200,00 annui
percepita a titolo di assegno di mantenimento versato dal coniuge.
Il reddito annuo netto dichiarato dalla X nell’anno di imposta 2018 è pari, pertanto, a €
21.738,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 1.811,50), reddito
comprensivo dell’assegno versato dal coniuge. Sicché deve ritenersi che la X abbia tratto dalla
attività lavorativa svolta proventi netti che si aggirano sui 1.400,00 euro mensili.
Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente emerge che la retribuzione dalla stessa percepita
nell’anno di imposta 2019, anno in cui la stessa ha lavorato sempre presso Esselunga con un
contratto a tempo pieno, si aggira sui 1.500,00 euro mensili.
Passando ad esaminare la situazione economica del Y, dagli atti di causa emerge che il
resistente è titolare sin dal 1997 di un bar sito a Fornovo Taro, che gestisce sotto la ditta “Il
Nuovo Caffè Commercio”.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che il Y ha dichiarato un reddito annuo netto
pari a € 19.454,00 nell’anno di imposta 2013 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi,
pari a € 1.621,00) e pari a € 22.140,00 nell’anno di imposta 2014 (reddito medio mensile,
calcolato su dodici mesi, pari a € 1.845,00), anno di introduzione del presente giudizio.
Dall’ultima dichiarazione dei redditi prodotta (PF 2019), relativa all’anno di imposta 2018,
risulta che Y, dopo aver pagato l’assegno matrimoniale stabilito in sede di provvedimenti
urgenti nella misura di € 600,00 mensili, gode di un reddito netto mensile di € 1.223,00:
invero, al reddito netto calcolato detraendo dal reddito imponibile (€ 14.663,00), l’imposta
netta (€ 2.043,00) e le addizionali regionali e comunali (rispettivamente € 195,00 e 117,00),
va aggiunto il reddito ricavato da locazione di immobile in regime di cedolare secca che è pari a
€ 2.370,00 netti annui (€3.000,00 – € 630,00 come risulta dal Rigo RB10 e Rigo RB11 della
dichiarazione dei redditi 2019).
Come già sopra precisato, il reddito annuo netto di € 14.676,00 relativo all’anno 2018 (reddito
medio mensile pari a € 1.223,00) risulta già decurtato della somma di € 7.200,00 versata a
titolo di assegno al coniuge (vd. Rigo RP22 relativo agli oneri deducibili), somma che invece
deve essere computata ai fini della quantificazione della reale capacità reddituale del
resistente. Sicché, tenuto conto del predetto importo, le disponibilità mensili del Y nell’anno di
imposta 2018 sono state pari a circa € 1.700,00 al mese.
Appare evidente come la capacità reddituale del Y sia rimasta costante nel corso del presente
giudizio.
La X ha sostenuto che, in realtà, le entrate del marito sono superiori rispetto a quelle
dichiarate e ha prodotto a tal fine un registro dei corrispettivi del bar e una agenda con
annotazioni effettuate a penna, entrambe relative ad un periodo limitato dell’anno 2014
(gennaio-ottobre 2014), da cui emergerebbero ricavi non dichiarati.
Rileva il Collegio, come giustamente obiettato dalla difesa del Y, che tale brogliaccio di per sé
non è idoneo a comprovare la maggiore capacità reddituale del resistente, sia perché non vi è
certezza che tutte le annotazioni siano effettivamente riconducibili al Y, sia perché tale agenda
contiene vari richiami a rapporti con fornitori, a spese domestiche e ad altre causali. Quanto
poi al fatto che sul conto corrente del Y e su quello aziendale risultano versamenti in contanti
superiori a quelli che sono i ricavi del bar, la difesa del Y ha fornito una adeguata giustificazione
a tale apparente discrasia, rilevando che gli incassi effettuati quotidianamente comprendono gli
anticipi che fanno i clienti per i consumi, su cui poi il gestore del bar dovrà effettuare
pagamenti ai fornitori dei vari servizi.
Va, inoltre, evidenziato che dalle disposte indagini di Polizia Tributaria non è emersa la titolarità
in capo al Y di beni immobili o di depositi bancari di tale consistenza da risultare incompatibili
con i redditi dallo stesso dichiarati e tali da far dubitare della attendibilità delle dichiarazioni dei
redditi dallo stesso presentate.
Invero, sino al 2014, anno in cui è stato introdotto il presente giudizio, i risparmi della famiglia
venivano depositati – come già detto – su un conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi,
acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.a (c/c n. 2357), il cui saldo alla data del 30
settembre 2014 era pari a € 157.624,01, somma che è stata equamente divisa tra i coniugi nel
corso del presente giudizio.
Allo stato, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare del signor Y, dalla relazione della G.d.F.
si ricava che lo stesso consiste in depositi bancari, che alla data del 13 gennaio 2018
ammontavano ad € 43.836,05 (v. saldo del c/c ___ aperto presso Monte dei Paschi di Siena) e
da un fondo comune di investimento “Amundi” acceso presso Crédit Agricole Cariparrna S.p.A.
con un controvalore di € 3.838,83 alla data del 12/2/2018.
Se si passa all’esame delle disponibilità patrimoniali del signor Y, si può rilevare che lo stesso
risulta titolare di un patrimonio immobiliare che, come si ricava dalla Relazione della Guardia di
Finanza/Tenenza Fornovo di Taro, depositata il 25 giugno 2018 e dalla stessa dichiarazione dei
redditi 2019, consiste nella proprietà dell’immobile adibito all’attività del bar esercitata dal
resistente, nella proprietà di due appartamenti siti sopra il bar, di cui uno locato nonché nella
proprietà o comproprietà di piccoli appezzamenti di terreno siti in località montane.
Per mera completezza di esposizione si ribadisce che è documentalmente provato che le
proprietà immobiliari intestate al signor Y sono pervenute per donazione e/o successione dalla
propria famiglia di origine e non da prelievi di risorse derivate dall’attività commerciale. Se poi
si vanno ad esaminare i mobili registrati, ne risulta che il signor Y ha una sola autovettura, una
Peugeot 2008 diesel, acquistata nel corso del presente in giudizio e segnatamente in data 12
gennaio 2016 al prezzo di € 22.000,00.
Dagli atti di causa non risulta che il Y debba affrontare delle spese per il soddisfacimento delle
proprie esigenze abitative, vivendo lo stesso insieme all’anziana madre e alla sorella.
Ciò precisato, occorre rammentare che a seguito della separazione personale tra coniugi, la
prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle
risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in
precedenza,continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di
mantenere,istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di
esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo,
scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna
predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica,
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di
riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo
il disposto dell’art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro,
professionale o casalingo,di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle
accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
L’obbligo di mantenimento dei figli è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in
virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c., norma questa ultima che
sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente
quelli della cura materiale dei figli (art. 148 c.c.).
Occorre, inoltre, evidenziare che, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di
mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente
autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al
complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o
autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili
posseduti,i proventi di qualsiasi natura percepiti.
Pertanto, nel caso di specie, ai fini della commisurazione della misura in cui ciascun genitore è
tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie, devono considerarsi le complessive condizioni
economiche delle parti così come mutate nel corso del giudizio, dovendo essere prese in
considerazione anche le entrate di cui dispone la ricorrente, a seguito della attività lavorativa
dalla stessa intrapresa.
Orbene, alla luce dei dati di matrice fiscale acquisiti, appare equo confermare la misura
dell’assegno posto a carico del Y in sede di provvedimenti provvisori. Sicché il Y è tenuto a
corrispondere a favore della X la somma di € 300,00 per il mantenimento della figlia N. dal
mese di settembre 2014 (data della domanda) sino al mese di novembre 2018 (posto che nel
mese di dicembre N. si è trasferita a vivere presso la casa del padre), somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento dell’80% delle spese straordinarie
sostenute nell’interesse della minore, come specificamente elencate nell’ordinanza
presidenziale.
A far data dal mese di dicembre 2018, è la X a dover versare a favore del Y, entro il giorno
dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per la figlia minore N., che alla luce della
maggior consistenza del patrimonio del Y (il quale è proprietario di tre unità immobiliari oltre
ad essere titolare di un’avviata attività commerciale) deve essere fissato nella minore somma
di € 100,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
pagamento del 40% delle spese straordinarie che verranno di seguito indicate.
Anche con riferimento alla figlia C., deve essere confermato il contributo di mantenimento di €
300,00 mensili, indicizzati ISTAT, posto a carico del Y nell’ordinanza presidenziale, con
decorrenza dal mese di settembre 2014 (data della domanda) sino al mese di febbraio 2020,
stante la collocazione di C. presso il domicilio paterno a far data dal mese di marzo 2020, oltre
al pagamento dell’80% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse delle minori, come
specificamente elencate nella ordinanza presidenziale.
A far tempo dal mese di marzo 2020, sarà la X a dover versare al Y, entro il giorno dieci di ogni
mese, un contributo di mantenimento per la figlia minore N., che alla luce delle rispettive
condizioni economiche delle parti, viene fissato in € 100,00 mensili, somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 40% delle spese straordinarie che
verranno di seguito indicate.
In particolare, potranno essere sostenute nell’interesse di entrambe le figlie, senza necessità di
preventivo accordo tra le parti, le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di
iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio,
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico
(es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo
non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se
consigliate dall’insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative
attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di
categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi
(colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dalle parti le seguenti spese
straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi
educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci,
scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il
proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a
tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature,
oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione e studio); corsi privati per l’apprendimento delle lingue straniere; soggiorni
all’estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione
e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.
Sull’assegno perequativo richiesto per sé dalla X.
Quanto, poi, al contrasto che coinvolge le parti in ordine al riconoscimento di un assegno di
mantenimento a favore della moglie, va rilevato che ai sensi dell’art. 156, comma 1, c.c., “il
giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l’assegno di mantenimento sono,
quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il
mantenimento, la mancanza da parte di quest’ultimo di adeguati redditi propri che gli
consentano di mantenere un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello di cui ha goduto
nel corso della vita matrimoniale (e che avrebbe presumibilmente continuato a godere nel caso
di prosecuzione del rapporto matrimoniale) e la sussistenza di una disparità economica tra i
due coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori
a quelli del beneficiario, giacché in presenza di un’equivalenza o affinità di condizioni
economiche non si può imporre all’uno di corrispondere all’altro alcunché.
Nel caso di specie, il Collegio, nel verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
di un assegno di mantenimento a favore della X e nel procedere alla sua quantificazione, non
può prescindere dal considerare che la X a partire dall’estate 2016 dispone di propri redditi
correlati allo svolgimento dell’attività di addetta alle vendite presso Esselunga. Dai dati di
matrice fiscale acquisiti emerge che la ricorrente, quanto meno dall’anno di imposta 2018
dispone di redditi tali da consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita di cui la stessa ha
beneficiato durante la vita matrimoniale e di cui avrebbe continuato a beneficiare se l’unione
coniugale non fosse entrata in crisi.
Infatti, come già innanzi detto, il reddito annuo netto dichiarato dalla X nell’anno di imposta
2018 è pari a € 21.738,00 (reddito medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a € 1.811,50),
reddito comprensivo dell’assegno versato dal coniuge. Sicché deve ritenersi che la X abbia
tratto dalla attività lavorativa svolta proventi netti che si aggirano sui 1.400,00 euro mensili.
Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente emerge che la retribuzione dalla stessa percepita
nell’anno di imposta 2019, anno in cui la stessa ha lavorato sempre presso Esselunga con un
contratto a tempo pieno, si aggira sui 1.500,00 euro mensili.
Ciò posto, tenuto conto delle modifiche reddituali verificatesi nel corso del giudizio, appare
congruo porre a carico del resistente dalla data della domanda (settembre 2014) sino al mese
di dicembre 2017, l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie di €
600,00 mensili, indicizzati ISTAT.
Per il periodo successivo, ovverossia a far data dal mese di gennaio 2018, nulla dovrà
corrispondere il Y per il mantenimento della moglie. Tale statuizioni economiche si giustificano
alla luce delle risorse economiche di cui la X può disporre a seguito dell’attività lavorativa dalla
stessa intrapresa.
Per il principio della ragione più liquida, già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (vd.
Cass. Sez. Un. n. 26242/2014), le richieste economiche avanzate dalla X possono essere
respinte sulla base dell’esame della questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio
relativa all’intervenuto reperimento da parte della stessa di una occupazione remunerativa da
cui trae adeguati redditi, senza che sia perciò necessario esaminare l’ulteriore questione,
prospettata dalla difesa del Y, relativa alla convivenza intrapresa dalla ricorrente nel corso del
presente giudizio. Tale ulteriore questione imporrebbe a questo Collegio di verificare se tale
convivenza abbia o meno carattere stabile e duraturo, essendo detto carattere imprescindibile
al fine di poter considerare la convivenza quale condizione ostativa al riconoscimento di un
assegno perequativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, devono ritenersi assorbite dalla presente decisione le
questioni oggetto del sub-procedimento iscritto al n. 5352-1/2014 R.G. promosso ex art. 709
c.p.c. da Y , volto alla modifica delle statuizioni economiche assunte in sede di provvedimenti
provvisori.
Stante la fondatezza delle ragioni addotte dal Y a sostegno del ricorso proposto ex art. 709
c.p.c., appare destituita di ogni fondamento la domanda, avanzata dalla X, di condanna del Y al
risarcimento danni ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Sulle spese di lite.
Infine, quanto alle spese di lite, la prevalente soccombenza della X giustifica la condanna della
stessa al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU, in quanto espletata nell’interesse superiori delle minori, vengono poste a
carico di entrambe le parti solidalmente, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni diversa
domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di
addebito avanzata dalla X;
2) NULLA DISPONE in ordine alla casa coniugale, stante l’intervenuta vendita della stessa da
parte della X;
3) DISPONE l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, C. (nata il
25/5/2002) e N. (nata l’8/3/2005), con residenza anagrafica e dimora preferenziale presso il
padre e con facoltà della madre di vederle e tenerle con sé un pomeriggio alla settimana e
nell’intera giornata della domenica.
Il padre dovrà farsi carico dei trasporti delle figlie, qualora non possa essere effettuato dalle
stesse in autonomia.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la
madre nei seguenti periodi: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio sempre che
la madre abbia un domicilio idoneo. In caso contrario, sarà garantita la frequentazione diurna
nel periodo come riportato e sarà il padre a garantire i trasporti.
La Pasqua verrà trascorsa con il padre e con la madre ad anni alterni. Il genitore che avrà
trascorso con le minori il giorno di Natale non trascorrerà la Pasqua con le figlie.
I genitori potranno trascorrere con le figlie tre settimane di vacanze estive, due anche
consecutive, da concordarsi rispettivamente entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di
mancato accordo, negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre.
I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l’indirizzo e il
recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze. Entrambi i genitori potranno portare le
minori una settimana durante l’inverno in vacanza con preavviso di almeno 30 giorni.
Dovrà essere garantito sempre un contatto telefonico quotidiano col genitore non collocatario.
Salvo diverso accordo tra le parti, i compleanni saranno trascorsi negli anni pari con il padre,
negli anni dispari con la madre, con obbligo del genitore che ha con sé il figlio nel giorno del
compleanno di consentire la visita all’altro genitore.
4) DEMANDA al Servizio Sociale di Fornovo (PR) il compito di monitorare la evoluzione della
situazione personale delle fanciulle e di attivare, se ritenuto utile o necessario, un progetto di
sostegno psicologico a favore delle stesse, avvalendosi a tal fine della collaborazione del
Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
DEMANDA altresì al predetto servizio la verifica delle condizioni abitative della X, per
l’eventuale inserimento dei pernottamenti delle minori. Nel caso in cui possano essere
successivamente reinseriti i pernottamenti, potranno essere individuati un pernottamento a
fine settimana alterni e in un pernottamento infrasettimanale.
5) PONE a carico di Y l’obbligo di corrispondere a favore della X la somma di € 300,00 mensili
indicizzati ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia N., a far data dal mese di
settembre 2014 fino al mese di novembre 2018, oltre il pagamento dell’80% delle spese
straordinarie sostenute nell’interesse della minore, come specificamente elencate
nell’ordinanza presidenziale.
A far data dal mese di dicembre 2018, la X è tenuta a versare a favore del Y, entro il giorno
dieci di ogni mese, un contributo di mantenimento per la figlia minore N., convivente con il
padre, contributo fissato in € 100,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli
indici ISTAT, oltre al pagamento del 40% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse della
stessa e di seguito indicate.
PONE, altresì, a carico di Y l’obbligo di corrispondere a favore della X la somma di € 300,00
mensili indicizzati ISTAT, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia C., a far data dal
mese di settembre 2014 sino al mese di febbraio 2020, oltre al pagamento dell’80% delle
spese straordinarie sostenute nell’interesse della minore, come specificamente elencate
nell’ordinanza presidenziale.
A far data dal mese di marzo 2020, la X è tenuta a versare a favore del Y, entro il giorno dieci
di ogni mese, un contributo di mantenimento per la figlia minore C. fissato nella somma di €
100,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento
del 40% delle spese straordinarie sostenute nell’interesse della stessa e di seguito indicate.
In particolare, potranno essere sostenute nell’interesse delle figlie, C. e N., senza necessità di
preventivo accordo tra le parti, le seguenti spese straordinarie: tasse, imposte e costi di
iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio,
particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico
(es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo
non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico solo ove necessarie e se
consigliate dall’insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative
attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di
categoria; centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi
(colonie) e luoghi assimilati.
Dovranno essere inoltre preventivamente concordate dalle parti le seguenti spese
straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi
educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci,
scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il
proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a
tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature,
oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di
esercitazione e studio); corsi privati per l’apprendimento delle lingue straniere; soggiorni
all’estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione
e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.
6) PONE a carico di Y , dalla data della domanda (settembre 2014) sino al mese di dicembre
2017, l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie di € 600,00 mensili,
indicizzati ISTAT.
DISPONE che, a far data dal mese di gennaio 2018, nulla deve corrispondere il Y per il
mantenimento della moglie.
7) DICHIARA assorbite dalla presente decisione le questioni oggetto del sub-procedimento
iscritto al n. 5352-1/2014 R.G., instaurato a seguito del ricorso ex art. 710 c.p.c. proposto da
Y;
8) CONDANNA la ricorrente X al rimborso, in favore del resistente Y , delle spese processuali
che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura
del 15%, IVA e CPA come per legge.
9) PONE le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
entrambe le parti solidalmente.
Si comunichi a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali del Comune di Fornovo (PR).
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2020.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena

Figli minori inadeguati ad assistere i gatti

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 novembre 2020, n. 3215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.C., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/01/2020 del Tribunale di Ivrea;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20/01/2020, il Tribunale di Ivrea dichiarava L.C. responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 727 c.p. – perchè deteneva tre gatti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e, in particolare, in una situazione di scarsa igiene con presenza di urine e feci sparse su giornali distribuiti sul pavimento, con lettiera satura di feci e di urina, nonchè con ciotola dell’acqua dell’abbeverata stagnante e sporca – e la condannava alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.C., a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell’art. 727 c.p. e correlato vizio di motivazione.
Espone che la ricorrente, prima di partire per le ferie estive, aveva delegato il compito di accudire i propri animali domestici ad una conoscente che, però, aveva successivamente negato il suo supporto, tanto che era stata costretta ad incaricare i propri figli della cura degli animali; argomenta che per comune esperienza un gatto domestico può resistere senza subire le conseguenze di un abbandono per alcuni giorni e che la situazione di sporcizia presente nell’appartamento era dovuta ad un furto subito ed alle condizioni di caldo e umido tipiche della stagione estiva. Difettavano, quindi, sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato contestato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.
2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la detenzione impropria di animali, produttiva di gravi sofferenze, va considerata, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (Sez. 3, n. 37859 del 4/6/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014 (dep. 2015), Garnero, Rv. 262529).
Le gravi sofferenze non vanno necessariamente intese come quelle condizioni che possono determinare un vero e proprio processo patologico, bensì anche i meri patimenti (Sez.3, n. 14734 del 08/02/2019, Rv. 275391 – 01; Sez. 3 n. 175 del 13/11/2007 (dep. 2008), Mollaian, Rv. 238602).
Assumono rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267).
E’ stato, quindi, ritenuto integrato il reato in esame anche in situazioni quali la privazione di cibo, acqua e luce (Sez. 6, n. 17677 del 22/3/2016, 4 Borghesi, Rv. 267313), o le precarie condizioni di salute, di igiene e di nutrizione (Sez.3, n. 49298 del 22/11/2012, Rv.253882 – 01).
Ed è stato precisato che la grave sofferenza dell’animale, elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 727 c.p., deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (Sez.3,n. 52031 del 04/10/2016, Rv.268778 – 01).
2.1. Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in evidenza come, in sede di sopralluogo effettuato dai Carabinieri e da guardia zoofila, venivano rinvenuti nell’appartamento della ricorrente, i cui mobili e divani erano ricoperti di escrementi ammuffiti e di urine, tre gatti affamati, rinchiusi in una stanza; uno dei gatti presentava un’escrescenza su muso che, a seguito di visita veterinaria, si rilevava essere un tumore molto esteso (che partiva dal cranio ed arrivava sino alla bocca); il gatto in questione, in stato di denutrizione, veniva sottoposto a due interventi chirurgici e, poi, aggravatosi in maniera irreversibile, veniva soppresso.
Rileva il Collegio che la detenzione in tali condizioni dei gatti domestici della ricorrente, costretti in un luogo ristretto e malsano per lungo periodo e senza adeguate cure, deve ritenersi certamente incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze per gli stessi; gravi sofferenze ancora più evidenti per uno dei gatti che era affetto da una grave patologia e, quindi, bisognevole anche di adeguate cure veterinarie.
2.2. Nè esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la circostanza che l’imputata avesse affidato a terzi la cura dei gatti.
Come evidenziato dal Tribunale, tale comportamento si configura come colposo, in quanto l’imputata, rimanendo lontana dalla propria abitazione per un lungo periodo di ferie, aveva delegato la cura dei gatti ai propri figli minori (che vivevano con il padre presso i nonni e che si recavano presso l’abitazione della madre a giorni alterni), soggetti prevedibilmente inadeguati al compito loro assegnato, sia per l’età che per la durata dello stesso.
Il Tribunale ha evidenziato anche la condotta diligente esigibile, rimarcando che l’imputata, a fronte del lungo periodo di assenza e della impossibilità di avvalersi di un sostituto adeguato per la cura dei propri animali domestici, avrebbe dovuto affidare i gatti ad una struttura, pubblica o privata, di custodia e cura. La motivazione del Tribunale è, quindi, adeguata e logica ed in linea con i principi di diritto suesposti e si sottrae al sindacato di legittimità.
La ricorrente, peraltro, si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

Condominio: l’art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali

Corte di Cassazione, sez. II Civile, 12 novembre 2020, n. 25558. Presidente Manna. Relatore Bellini.
Fatti
I coniugi I.D. e C.F., comproprietari di una unità immobiliare facente parte del CONDOMINIO (omissis), con ricorso ex art. 1137 c.c., impugnavano davanti al Tribunale di Torino le Delib. assembleari assunte nel corso della assemblea 21 luglio 2010, chiedendone la declaratoria di nullità e/o annullabilità.
Gli altri due condomini erano: *, proprietaria esclusiva di un immobile e usufruttuaria di un secondo, ed i coniugi *, nudi proprietari dell’immobile in usufrutto della Co. .
Il Tribunale, con sentenza n. 6712/12, depositata il 20.11.2012, rigettava il ricorso e le domande ivi contenute con condanna dei ricorrenti alle spese di lite ed ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Contro tale sentenza il ricorrenti interponevano appello con atto notificato il 25.01.2013 domandando, in integrale riforma della sentenza di primo grado, l’accoglimento della domanda, con restituzione di quanto corrisposto a seguito della condanna del Tribunale, o in subordine la caducazione della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3.
La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 1459/2015, depositata il 24.07.2015, rigettava il gravame e condannando gli appellanti a pagare le spese di lite, eliminando solo la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Avverso tale decisione propongono ricorso in cassazione I.D. e C.F. sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste il Condominio con controricorso.

Motivi
1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la “illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 1136 c.c., comma 3 e art. 67 disp. att. c.c., comma 3 (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con la L. n. 220 del 2012)”, relativamente all’erroneo computo della maggioranza “per teste” prescritta ai fini della approvazione delle delibere condominiali da parte dell’assemblea in seconda convocazione.
1.1. – Il motivo è fondato.
2.1. – Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno rigettato l’impugnazione delle suddette delibere condominiali, erroneamente calcolando come condomini la Ca., i nudi proprietari (ovviamente per una testa) e gli attori (odierni ricorrenti) ovviamente anch’essi per una testa. In “alternativa” la Corte distrettuale indica come la Ca. per due teste – in quanto proprietaria di un appartamento e usufruttuaria di un altro – e I.D. e C.F., cosicché sarebbero stati sempre tre i condomini e, quindi, sarebbe stata rispettata la maggioranza di un terzo dei partecipanti al condominio.
2.2. – Questa Corte ha posto i principi secondo i quali, per la validità delle deliberazioni in materia di condominio la legge (anteriore alla novella di cui alla citata L. n. 220 del 2012) richiede in ogni caso che esse siano prese a maggioranza di voti, per cui intanto una deliberazione diventa obbligatoria per tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in quanto il numero di coloro che hanno votato a favore, e la entità degli interessi da essi rappresentati, superino il numero dei condomini (Cass. n. 202 del 1966, per la quale, vanno distinte le condizioni per la valida costituzione dell’assemblea da quelle per la validità delle deliberazioni. L’assemblea in prima convocazione deve considerarsi costituita validamente quando siano presenti tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio comune e i due terzi dei partecipanti al condominio. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita da un terzo dei condomini e da un terzo almeno del valore dell’intero edificio. Per la validità delle deliberazioni nel caso di assemblea di prima convocazione, si richiede un numero di voti che rappresentino la maggioranza ossia la metà più uno degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, nel caso di seconda convocazione, e sufficiente un numero di voti che rappresentino il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio tranne che non si tratti di deliberazioni aventi l’oggetto indicato del citato art. 1136, commi 4 e 5, per l’approvazione delle quali e richiesta una diversa maggioranza. Nel secondo caso, perché la deliberazione si intenda approvata, non basta che essa riporti il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, ma occorre anche che i condomini dissenzienti siano in numero inferiore ad un terzo, ovvero che siano presenti in assemblea un terzo dei condomini e non vi siano dissenzienti: conf. Cass. n. 901 del 1980).
2.3. – In tema di condominio negli edifici, dunque, la regola posta dall’art. 1136 c.c., comma 3, secondo la quale la deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c.c., privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli, pari ad un terzo dei presenti, unitamente alla condizione che essi rappresentassero almeno un terzo della proprietà, ritenendo del tutto irrilevante che la parte contraria alla Delibera detenesse un valore della proprietà superiore a quello della maggioranza del voto personale) (Cass. n. 6625 del 2004).
2.4. – Alla luce di quanto esposto, risulta pertanto da escludere che potesse operarsi una finzione per cui una sola persona fisica (nella specie la Ca. ) venisse conteggiata come due teste.
Laddove, peraltro, la giurisprudenza è chiarissima nel sostenere che – allorquando i condomini legittimati a partecipare ed a votare nell’assemblea siano soltanto due e manchi la unanimità o comunque vi sia una situazione di parità – l’unica strada percorribile per deliberare sia quella del ricorso alla autorità giudiziaria, come previsto ai sensi del collegato disposto degli artt. 1105 e 1139 c.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 2046 del 2006; Cass. n. 5288 del 2012).
3. – In ragione di tali argomentazioni, il motivo di ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Svariati gli indici per ponderare il quantum del mantenimento del figlio

Cass. 23 ottobre 2020, n. 23336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11279-2019 proposto da: C.N., P.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA MELORIA 27, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA D’ALESSANDRO, rappresentate e difese dall’avvocato BRUNO PILIA; – ricorrente – contro C.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA DEIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO ANTONIO SANNA; – controricorrente – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PARISE CLOTILDE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Corte d’appello di Cagliari- sezione distaccata di Sassari, con ordinanza n. 194/2019 depositata il 25-1-2019, in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo presentato da C.G.R. avverso l’ordinanza emessa in data 2510-2018 dal Tribunale di Nuoro, ha stabilito l’obbligo del padre reclamante di versare alla madre P.G. la somma di Euro 900,00 (così ridotta quella di Euro 1.200, riconosciuta dal Tribunale) quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne N., annualmente indicizzato a mezzo Istat, fino all’autosufficienza economica della figlia.
2. Avverso detta ordinanza P.G. e C.N. propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo, resistito con controricorso da C.G.R.
3. Con unico articolato motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 315 bis c.c., art. 316 bis c.c., comma 1 e art. 337 ter c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Lamentano errata applicazione di norme di diritto, nonché illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Dolendosi della violazione dei suindicati articoli, deducono che il mantenimento dovuto dal padre alla figlia N., nata il 27 maggio 2000, è stato quantificato senza rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei redditi dei due genitori. Ad avviso delle ricorrenti la Corte territoriale, pur avendo dato atto della palese sproporzione dei redditi dei due genitori, non ha considerato che la madre risulta di fatto priva di redditi, risultando esiguo il reddito dalla stessa guadagnato nel 2017 quale rappresentante di Vorwerk Italia s.a.s., né ha considerato la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti solo dalla madre. Deducono, inoltre, che le attuali esigenze della figlia non sono state valutate in concreto, ossia tenendo conto del “livello sociale economico in cui si colloca la figura del padre”, e lamentano che sia stata omessa un’indagine esaustiva e comparativa di tutte le “sostanze” delle parti e dei bisogni e prospettive di vita della figlia, essendo la motivazione dell’ordinanza impugnata meramente apparente. Richiamano la giurisprudenza di questa Corte e le risultanze probatorie sulla situazione economica dei due genitori e sostengono che sia incontestabile l’incongruità dell’importo del contributo di mantenimento come quantificato dalla Corte territoriale (Euro 900 mensili).
4. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1. Con la censura che è stata articolata sub specie del vizio di violazione di legge le ricorrenti non deducono l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, ma, viceversa, allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.
Le ricorrenti assumono, infatti, che la violazione del principio di proporzionalità consegua dalla mancata o errata valutazione comparativa dei redditi dei due genitori, e quindi il vizio denunciato è mediato dalla valutazione delle risultanze istruttorie. La doglianza così formulata è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge, ossia alla violazione di legge in senso proprio, ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, lamentando le ricorrenti l’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 24054/2017).
4.2. In parte manifestamente infondata e in parte inammissibile è la doglianza con cui si denuncia il vizio motivazionale, consistente, ad avviso delle ricorrenti, nell’apparenza della motivazione per avere la Corte territoriale ridotto l’assegno di mantenimento, benché avesse accertato la notevole sproporzione tra i redditi dei due genitori, nonché nell’omessa considerazione sia della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti solo dalla madre, sia dei bisogni e prospettive di vita della figlia, in relazione al “livello sociale economico in cui si colloca la figura del padre”.
La Corte territoriale, dopo aver esaminato le questioni di carattere economico, dando conto in dettaglio della situazione reddituale di ciascun genitore in base alle risultanze istruttorie, ha ritenuto, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), congruo l’importo di Euro 900 del mantenimento posto a carico del padre per la figlia, ponderando in concreto ogni aspetto della fattispecie (pag. 4 ordinanza impugnata-età, scuola frequentata, inclinazioni della ragazza, città dove vive, livello economico sociale della figura del padre).
Non è, dunque, in alcun modo ravvisabile la mera apparenza della motivazione lamentata dalle ricorrenti, da intendersi nel senso chiarito dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con la citata sentenza, avendo i Giudici d’appello espresso, con motivazione ben più che superiore al “minimo costituzionale”, il proprio convincimento, basato sulla valutazione dei fatti di rilevanza.
Detta valutazione rientra nel sindacato di merito, incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivato, come nella specie.
Sono inammissibili le deduzioni relative all’omessa considerazione sia della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti solo dalla madre, sia dei bisogni e prospettive di vita della figlia, in quanto volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, senza che, peraltro, neppure sia allegata la decisività dei fatti il cui esame sembra essere prospettato come omesso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

Riconosciuto l’assegno divorzile se c’è stato sacrificio economico e professionale.

Trib. di Verona, sent. del 22 ottobre 2020, est. Marco Nappi Quintilliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g R.G., promossa da:
CORNELIO (C. F. ***), rappresentato e difeso dall’avv. GBS come da mandato difensivo in
atti
RICORRENTE
contro
GAIA (C. F.***), rappresentata e difesa dagli avv.ti. BML e AC come da mandato difensivo in
atti
RESISTENTE
con l’intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona
Avente a oggetto: divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All’udienza del 6.2.2020, parte resistente ha precisato le seguenti conclusioni:
“Disporsi che Cornelio corrisponda a Gaia, a titolo di assegno divorzile, l’importo di €
1.400,00 mensili lordi, somma da versarsi, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario con
valuta fissa entro il giorno cinque di ogni mese a far data dal mese di novembre 2017 e da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di novembre 2018.
2. Condannarsi il ricorrente alla rifusione integrale delle spese di lite.
3. Condannarsi il ricorrente alla rifusione integrale delle spese di CTU sostenute pari ad euro
2.000,00 comprensive degli oneri di legge.
Si chiede la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di memorie ex articolo
190 CPC.”
In data 11.2.2020, il Pubblico Ministero ha concluso nel seguente modo: “nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, Cornelio chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio contratto con la moglie, ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge, nonché
l’adozione di ulteriori provvedimenti di carattere economico.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale non si opponeva all’accoglimento della domanda
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre contestava la fondatezza delle avverse
domande e chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile per un importo mensile di €
1.400,00.
Sentite le parti all’udienza del 31.1.2019 ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il
Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori e
urgenti risultanti dal verbale dell’udienza predetta.
All’udienza del 23.5.2019, quindi, veniva chiesta la pronuncia parziale di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Pronunciata la sentenza non definitiva sullo status e istruita la causa, veniva disposto un rinvio
all’udienza del 6.2.2020, per la precisazione delle conclusioni.
Parte resistente precisava quindi le conclusioni così come indicato in epigrafe. Non venivano
invece precisate le conclusioni del ricorrente, avendo il difensore di quest’ultimo rinunciato
precedentemente al mandato difensivo con atto del 31.7.2019.
Ciò brevemente premesso, in questa sede deve essere esaminata unicamente la domanda
relativa all’assegno divorzile reclamato dalla resistente, essendo già intervenuta, come detto, la
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Sul punto, va brevemente ripercorso l’acceso dibattito giurisprudenziale manifestatosi nel corso
degli ultimi anni e culminato nelle note pronunce della Corte di legittimità (cfr. sentenza
dell’10.05.2017, n. 11504 e, da ultimo, sentenza resa a Sezioni Unite dell’11.8.2018).
E invero, con la sentenza n. 11504/2017, la Cassazione aveva precisato che il diritto
all’ottenimento dell’assegno divorzile era condizionato ad una verifica giudiziale che si
articolava necessariamente in due fasi, improntata alla netta distinzione tra criteri attributivi e
determinativi della misura dell’assegno divorzile: una prima fase, concernente l’ “an debeatur”,
informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi, quali
“persone singole”, e il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto
all’eventuale riconoscimento del diritto all’assegno divorzile fatto valere dal coniuge
richiedente; una seconda fase, riguardante il “quantum debeatur”, improntata al principio della
solidarietà economica tra i coniugi, che investe soltanto la determinazione dell’importo
dell’assegno stesso.
Secondo tale impostazione, nello specifico, nel procedere alla verifica del profilo dell’an
debeatur, il giudice doveva valutare se la domanda dell’ex coniuge soddisfacesse le condizioni
di legge non con riguardo a “un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio” ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello
stesso, desunta dai principali indici (salvo altri ritenuti rilevanti nell’ambito delle singole
fattispecie) quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti patrimoniali mobiliari, le
capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di
abitazione (v: Cass. civ. 22.06.2017, n. 15481; Trib. Venezia, 24 maggio 2017; Tribunale
Milano, sez. IX, 22.05.2017).
Con la citata successiva pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/18), da ultimo, la
Cassazione è intervenuta nuovamente nel vivace dibattito sviluppatosi conseguentemente,
talvolta con risvolti di critica al sopra citato ultimo orientamento, evidenziando che entrambi i
criteri in passato adottati (quello parametrato sul tenore di vita, ex Cass. SS.UU. 11490/1990, e
quello rapportato alla autosufficienza economica dei coniugi di cui alla sentenza n.
11504/2017), lungi dal delimitare efficacemente la discrezionalità giudiziale, “sono esposti al
rischio dell’astrattezza e del difetto di collegamento con la effettiva relazione matrimoniale.”
Con riguardo al primo dei due suddetti criteri, la Suprema Corte, invero, ha rilevato come la
preminenza assegnata alla comparazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi sia
foriera, in alcune particolari ipotesi, di rischi di ingiustificata locupletazione di una delle parti.
In relazione al radicale revirement attuato nel 2017, la Corte ha evidenziato invece il carattere
fortemente riduttivo della portata precettiva della norma ex art. 5, comma 6, della l. 898/70,
nella parte in cui questo orientamento rischia di obliterare la considerazione degli indicatori
contenuti nella prima parte di tale norma.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha ritenuto di dover abbandonare la rigida
bipartizione tra criteri attributivi e determinativi, condivisa, sia pur con diverse implicazioni,
dalle precedenti pronunce sopra indicate, ritenendo che il diritto all’assegno divorzile debba
essere subordinato a una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi delle parti
e della loro incapacità a procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle
condizioni economico-patrimoniali delle parti e collegata causalmente alla valutazione degli
altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6 delle legge 898/70, aventi natura
equiordinata; ciò “al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione
economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente
dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio,
con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione
dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di
cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità
professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in
relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.”
Tale impostazione è stata ritenuta l’unica in grado di salvaguardare la natura “perequativa e
riequilibratrice” propria dell’assegno divorzile, alla stregua del principio di solidarietà che
continua a permeare il vincolo coniugale anche dopo il suo dissolvimento.
In definitiva, secondo tale impostazione ermeneutica, il diritto all’assegno divorzile implica una
indagine sui fattori causali determinativi della diseguaglianza economica tra i coniugi,
dovendosi accertare se tale disparità, all’atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente o
meno dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise dalle parti in costanza
di matrimonio e dai ruoli endofamiliari che ciascun coniuge ha scelto consapevolmente di
attribuirsi. “Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio
economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative
professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o
prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla
formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di
questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e
dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.”
Il diritto a tale contributo, quindi, deve originare da una comparazione delle condizioni
economico-patrimoniali dei due coniugi e deve mirare a garantire non già il raggiungimento di
un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza bensì l’ottenimento di “un
livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in
particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”, alla luce
della natura perequativo-compensativo sottesa all’assegno divorzile che discende, a sua volta,
“direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà”.
Fatte queste necessarie premesse in punto di diritto, nel caso di specie va preliminarmente
rilevato che il rapporto di coniugio si è dipanato per poco più di 36 anni (considerando la data
di celebrazione del matrimonio e quella della separazione personale delle parti) e che da tale
unione sono nate tre figli.
Con riguardo alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, quindi, la sig.ra Gaia ha dato
atto di svolgere attualmente una attività lavorativa per la quale percepisce l’importo mensile di
€ 430,00, evidenziando di aver lavorato, in costanza di matrimonio, per metà della giornata, e
di essersi conseguentemente potuta più intensamente dedicare all’attività di accudimento della
prole e alle esigenze del nucleo familiare (circostanze non contestate dalla controparte).
La stessa, ancora, ha precisato di aver acquistato l’attuale immobile ove vive, utilizzando le
somme ricavate dalla vendita dell’ex casa coniugale (in regime di comproprietà con il
ricorrente) e quelle derivanti dal disinvestimento dei depositi bancati detenuti unitamente al
medesimo ricorrente in costanza di matrimonio; al riguardo, la sig.ra Gaia ha documentato di
essere attualmente titolare di alcuni titoli azionari, pari a un valore di circa € 52.000,00,
acquistati utilizzando le somme residuate dalle operazioni negoziali appena citate.
In relazione alla situazione del sig. Cornelio, ancora, vanno evidenziate le incongruenze,
riscontrate già dal Presidente nell’ambito dell’udienza presidenziale, esistenti tra l’entità degli
oneri economici assolti dallo stesso e le risultanze delle sue dichiarazioni dei redditi.
Una circostanza che aggrava la non attendibilità della condizione di difficoltà economica del
ricorrente, come paventata dallo stesso, è quella legata all’avvenuto trasferimento integrale
delle quote societarie detenute da quest’ultimo al 100 % (relative a una società avente come
oggetto sociale lo svolgimento di attività di consulenza aziendale), disposto in favore della
sorella, priva di qualunque competenza specifica nel settore in cui opera la suddetta società
(circostanza allegata dalla resistente e in alcun modo contestata dalla controparte).
Sempre il ricorrente, inoltre, risulta essere amministratore della Studio Cornelios.r.l., nonché
componente del consiglio d’amministrazione della B.B. del Società XYZ; il medesimo
ricorrente, al riguardo, ha dichiarato di essere stato assunto da tale società in qualità di
dipendente.
Orbene, nell’ambito della C.T.U., disposta al precipuo scopo di ricostruire l’articolata
situazione patrimoniale del ricorrente medesimo, quest’ultimo ha omesso di depositare
l’analitica documentazione reddituale come richiesta dal Consulente tecnico d’ufficio,
impedendo, conseguentemente, lo svolgimento di qualunque tipo di indagine peritale.
La condotta tenuta dal sig. Cornelio, dunque, si pone in palese contrasto con quanto prescritto
ex art. 5, comma 9, l. divorzio e indicato altresì, in maniera specifica, nel Protocollo di famiglia
siglato da questo Tribunale in data 3.12.2018.
La violazione del dovere di lealtà processuale che la suddetta norma pone a carico di entrambe
le parti, al fine di consentire l’adozione di una pronuncia che sia il più possibile aderente
all’effettiva condizione economica delle stesse, trova una specifica sanzione, per l’ipotesi della
sua inosservanza, nella possibilità per il giudice di trarre dal contegno processuale delle parti
argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.
Alla luce di quanto appena precisato, questo Collegio, pertanto, ritiene che vada valorizzata la
persistente assenza in capo alla resistente di redditi che, pur a fronte dei relativi risparmi
personali, siano idonei a garantire alla stessa, in maniera stabile, una piena condizione di
autosufficienza economica (anche considerando la sua età e l’attuale conformazione del
mercato del lavoro, nonché la mancata titolarità di ulteriori beni immobili rispetto a quello
adibito ad abitazione personale), circostanza che delinea una situazione patrimoniale della
sig.ra Gaia non molto dissimile rispetto a quella configuratasi in sede di separazione
consensuale e che aveva indotto la controparte a riconoscere alla moglie l’assegno di
mantenimento attualmente previsto.
Devono altresì essere debitamente considerati il comportamento processuale tenuto dal sig.
Cornelioe sopra specificato, i redditi presumibilmente posseduti da quest’ultimo, nonché il
pacifico e prevalente apporto, rispetto a quello del marito (dedicatosi, come dallo stesso
affermato, a una proficua carriera – cfr. quanto dichiarato nella seconda memoria ex art. 183,
VI. co, c.p.c.), dato dalla resistente alla conduzione del nucleo familiare e, da ultimo, il lungo
lasso temporale in cui si è dipanato il matrimonio, cui deve essere necessariamente ancorata la
misura dell’assegno in esame (cfr. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
In definitiva, in aderenza alle coordinate ermeneutiche di cui sopra, ritiene il Collegio che
debba confermarsi quanto statuito in sede d’udienza presidenziale (provvedimento a sua volta
confermativo di quanto previsto nell’ambito del giudizio di separazione), dovendosi quindi
prevedere in capo al sig. Cornelio l’obbligo di corrispondere alla sig.ra Gaia, entro il giorno 5
di ogni mese, l’importo mensile di € 700,00 a titolo di assegno divorzile, importo da
considerarsi al netto delle relative imposte (che graveranno dunque sul ricorrente) e soggetto
alla relativa rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente
compensate.
Le spese di C.T.U. invece, tenuto conto del fatto che tale accertamento si è reso necessario per
appurare gli effettivi redditi percepiti dal sig. Cornelio nonché del comportamento assunto
dallo stesso nel corso delle operazioni peritali (che ne ha inficiato il regolare svolgimento),
devono essere poste integralmente a carico di quest’ultimo, con riguardo ai rapporti interni con
la controparte, ferma restando la solidarietà esterna verso il C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pone a carico di Giorgio Cornelio l’obbligo di corrispondere in favore di Rina Gaia, entro il
giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 a titolo di assegno divorzile, importo da
considerarsi al netto delle relative imposte e soggetto alla relativa rivalutazione annuale
secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti;
pone le spese relative alla C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, integralmente a carico di
Cornelio, ferma restando la solidarietà esterna verso il C.T.U.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22.10.2020.
Il Giudice relatore Il Presidente
Marco Nappi Quintiliano Ernesto D’Amico