Gli effetti economici retroagiscono alla data della domanda.

Tribunale di Vicenza, 15 ottobre 2020
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo,
all’esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1771/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
“opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
V___ (madre), nata a Vicenza il ___.1966, ivi residente in via ___, c.f. __
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 234, presso lo studio dell’avv.
Francesco Di Bartolo che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di
citazione
Opponente
NEI CONFRONTI DI
R___ (padre), nato a Vicenza il ___.1965, ivi residente in ____, c.f. ___,
1
elettivamente domiciliato in Vicenza, Stradella S. Giacomo n. 29, presso lo studio
dell’avv. Roberta Ruggeri che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla
memoria di costituzione
Opposto
Conclusioni delle parti
PER L’OPPONENTE:
“Voglia l’ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e
deduzione, così giudicare
1. dichiararsi la nullità, inefficacia e illegittimità dell’atto di precetto opposto per le
ragioni di cui in narrativa; e nell’ipotesi in cui dovessero risultare importi a favore del
signor R.__ (padre) operare la compensazione con quanto dovuto da questi alla
signora V.__ (madre);
2. dichiararsi che, conseguentemente all’accoglimento delle domande di cui sopra, la
signora V.__ (madre) non è tenuta a pagare le spese e competenze dell’atto di
precetto.
3. Con rifusione di spese e competenze”.
PER L’OPPOSTO:
“Nel rito: espungersi dal fascicolo la memoria non autorizzata depositata da
controparte all’udienza del 18 giugno 2019;
Nel merito:
1) In via principale, rigettare l’opposizione a precetto e per l’effetto confermare l’atto
di precetto notificato alla Sig.ra V.__ (madre) in data 23 febbraio 2019, accertando e
dichiarando che la medesima è tenuta a pagare l’intero importo precettato;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la ripetibilità,
da parte della signora V.__ (madre), delle somme che ella rispettivamente *allega di
avere ad altro titolo (spese straordinarie) versato ovvero *pretende a titolo di
rivalutazione su, ovvero quale rimborso di spese inerenti l’adempimento di un credito
non più azionabile, dichiarare la compensazione di tali poste con il maggior debito
della signora V.__ (madre) verso il signor R.__ (padre) a titolo di spese straordinarie,
vale a dire quello, di facile e pronta liquidazione, consistente nel diritto al rimborso del
Signor R.__ (padre) per il 50% delle spese straordinarie sostenute per Re e A.__ ,
fino a concorrenza delle richieste di parte opponente.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di precetto notificato il 23.02.2019, R.__ (padre) intimava a V.__ (madre)
di pagare la complessiva somma di € 16.966,11, ponendo a fondamento della
richiesta la sentenza, pronunciata da questo Tribunale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio n. 1822 del 5.07.2018, pubblicata il 2.08.2018, spedita in forma
esecutiva il 9.11.2018.
L’odierno intimante esponeva che tra le statuizioni della predetta sentenza vi era
l’obbligo di V.__ (madre) di contribuire al mantenimento delle figlie Re e A.__ ,
mediante versamento dell’importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia),
oltre al concorso nel pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie nella quota
del 50%.
Tale obbligo non era stato, tuttavia, interamente adempiuto dal coniuge onerato,
avendo quest’ultimo corrisposto, nel periodo giugno 2016 – febbraio 2019, il solo
importo di € 930.00 in luogo di quello dovuto di € 9.900,00, così residuando un debito
per contributi non corrisposti pari ad € 9.005,43 (comprensivi di interessi legali per €
35,43). Né l’intimata aveva provveduto al pagamento delle spese legali poste a suo
carico dalla sentenza di divorzio, liquidate in € 7.632,38.
V.__ (madre) proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., rilevando ed
eccependo:
1) l’illegittimità del precetto in relazione alla somma di € 9.005,43, avendo R.__
(padre) ancorato la decorrenza dell’assegno di mantenimento previsto per le figlie
alla data del deposito del ricorso per il divorzio pur in assenza di una apposita
domanda in tal senso, mai svolta nel giudizio da cui era originato il titolo esecutivo;
2) l’illegittimità del precetto in relazione alla somma di € 7.632,38, avendo le parti
raggiunto un accordo transattivo, contemplante, da un lato, la rinuncia della V.__
(madre) ad impugnare la sentenza di divorzio e, dall’altro, la rinuncia del R.__ (padre)
a richiedere il rimborso delle spese e competenze liquidate in suo favore con la
medesima sentenza;
3) l’illegittimità del precetto in conseguenza del diritto dell’attrice di compensare il
presunto credito vantato dal R.__ (padre): a) con le somme da lei versate quale
pagamento pro quota di talune spese straordinarie per le figlie (in particolare,
l’opponente lamentava che, in relazione al bonifico di € 400,00 eseguito dall’ex marito
ad uno studio dentistico, solo l’importo di € 60,00 era attinente alle cure dentarie della
figlia , essendo emerso che la parte residua di € 340,00 era stata spesa dal convenuto
per cure proprie); b) con l’importo di € 150,00 per contributi corrisposti al marito e
non versati alla figlia beneficiaria Re; c) con l’importo di € 200,00 dovuto dalla
controparte a titolo di rivalutazione Istat sugli assegni di mantenimento stabiliti in
sede di separazione; d) con i costi di commissione (euro 1,10 mensili) sopportati dalla
V.__ (madre) nell’utilizzo del bollettino di c/c postale per effettuare i versamenti degli
assegni di mantenimento/spese straordinarie.
Sulla base di tali allegazioni, dunque, l’attrice chiedeva, previa sospensione in via
cautelare dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di dichiararsi la nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto e, nell’eventualità che fosse
riconosciuto un credito in capo a R.__ (padre) , di operarne la compensazione con
quanto da questi dovuto per le ragioni illustrate in citazione.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, prendeva posizione sui motivi di opposizione, di
cui invocava il rigetto, chiedendo di confermarsi l’atto di precetto per l’intera somma in
esso indicata e, solo in subordine, ove fosse accertata l’esistenza di poste di credito in
favore dell’attrice, di disporne la compensazione con il maggior credito portato dal
precetto.
La causa, di natura documentale, dopo la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.
veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all’odierna
udienza, decisa con sentenza all’esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L’opposizione a precetto è infondata e se ne impone il rigetto per le ragioni che si
vanno ad esporre.
Sul primo motivo di opposizione
Con il primo motivo di opposizione V.__ (madre) ha contestato che del tutto
illegittimamente R.__ (padre) avrebbe intimato il pagamento delle somme pretese a
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, come stabilito nella sentenza di
divorzio, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, e non invece – come
avrebbe dovuto essere in assenza di domanda di retrodatazione dell’assegno di
mantenimento – da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La tesi è infondata e deve essere disattesa alla luce dell’orientamento della S.C.
secondo il quale “In tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei
coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta
fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua
proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori
verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non
subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio,
rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle
sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli” (v., in questo senso,
Cass.Civ. Sez. I 3.11.2004 n. 21087, Cass.Civ. Sez. I 2.05.2006 n. 10119, Cass. Civ.
n. 3348/2015; v, pure, più di recente, Cass. Civ. ordinanza n. 10788 del 4.05.2018
secondo cui “gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni
economiche relative al divorzio, anche se modificativa dell’ammontare – già
determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o
di modifica delle condizioni economiche della separazione – del contributo di uno degli
ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge,
retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del
verificarsi delle ragioni giustificative della modifica”).
Tale principio appare perfettamente applicabile al caso di specie in cui il Tribunale di
Vicenza, con la sentenza di divorzio n. 1822/2018, ha accolto la domanda relativa alla
previsione di un assegno di mantenimento per le figlie, con obbligo a carico della V.__
(madre), come formulata dal R.__ (padre) con il ricorso introduttivo depositato in data
20.04.2016.
Correttamente, quindi, l’atto di precetto individua la data di decorrenza dell’obbligo
contributivo dell’odierna opponente in quella della proposizione del ricorso per il
divorzio: soluzione questa che, del resto, risponde anche al principio generale,
parimenti valorizzato dalla S.C., secondo il quale “un diritto non può restare
pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (Cass. n. 17199/2013).
Sul secondo motivo di opposizione
Con il secondo motivo di opposizione V.__ (madre) si duole del fatto che controparte
abbia intimato il pagamento della somma di € 7.632,38 a titolo di spese e competenze
legali liquidate a proprio carico dalla sentenza di divorzio, in totale spregio dell’accordo
di transazione in forza del quale il R.__ (padre) avrebbe rinunciato a tale pretesa
economica a fronte della rinuncia dell’attrice ad appellare la sentenza stessa.
Anche tale doglianza, però, deve ritenersi infondata, non essendovi in atti la prova del
perfezionamento della transazione. Anzi, la circostanza risulta smentita dallo stesso
tenore dell’atto di citazione, nel quale è la stessa attrice a confermare la mancata
formalizzazione della Convenzione di cui al doc. 11 fascicolo attoreo, essendosi
rifiutata di sottoscriverla.
Sul terzo motivo di opposizione
Infine, occorre procedere all’esame della domanda di compensazione svolta in via di
eccezione dall’attrice nel proprio atto di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Come si è già esposto nelle premesse, V.__ (madre) ha chiesto di dichiararsi la nullità
e/o l’illegittimità del precetto opposto, sostenendo di essere a sua volta creditrice
verso l’ex marito di svariate somme di denaro per spese straordinarie (nello specifico
mediche) relative alle figlie e ad altro titolo (es. somme dovute per la rivalutazione
Istat sugli assegni di mantenimento, per il rimborso delle spese di commissione
relative ai bollettini postali di pagamento degli assegni).
Il convenuto ha contestato l’inammissibilità della domanda attorea, in quanto tesa a
paralizzare la pretesa di pagamento avente ad oggetto i crediti per il contributo al
mantenimento delle figlie, da ritenersi non compensabili con le predette poste attive
della V.__ (madre), ove accertate nel corso del giudizio.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, l’eccezione di inammissibilità in tal senso formulata
da R.__ (padre) è fondata.
Non vi è dubbio che il carattere alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio
dei figli in regime di separazione o divorzio esclude l’operatività della compensazione
del suo importo con altri crediti dell’obbligato, anche se della stessa specie e natura, e
ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c..
Il credito per contributo al mantenimento dei figli, infatti, non essendo disponibile né
rinunciabile, non è neanche compensabile (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. VI
18.11.2016 n. 23569 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. VI 14.05.2018).
Per quanto riguarda, poi, l’ulteriore contestazione relativa all’asserito illegittimo
trattenimento, da parte del convenuto, di somme a lui versate dall’attrice per il
mantenimento della figlia Re, soggiornante all’esterno per motivi di studio, è
sufficiente rilevare che non vi è prova che la beneficiaria non disponga delle provviste
per il proprio mantenimento per effetto di illegittime sottrazioni da parte del padre, né
che alla stessa sia impedito di esprimere la propria volontà di ricevere direttamente
dalla madre il contributo previsto in suo favore.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del R.__ (padre) di pretendere il pagamento
degli assegni mensili per la figlia in esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza di
divorzio n. 1822/2018 che prevedono che l’obbligo di versamento debba essere
adempiuto nei confronti del convenuto.
Per le suesposte ragioni, l’opposizione proposta avverso l’atto di precetto dev’essere
integralmente rigettata con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di
regolamentazione delle spese di lite, da porsi a carico di V.__ (madre) secondo
soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con
applicazione per ciascuna fase dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto
conto della bassa complessità della causa, di natura meramente documentale, e delle
modalità semplificate di assunzione della causa in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l’opposizione proposta da V.__ (madre) e, per l’effetto, conferma l’atto di
precetto notificatole da R.__ (padre) in data 23.02.2019;
2) condA.__ l’attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite
sostenute, liquidate in complessivi euro 2.738,00 per compenso professionale
d’avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza, il giorno 15 ottobre 2020
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo

Giudizio di modifica delle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio

Cassazione civile, sez. I, 14 Settembre 2020, n. 19020. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Maria Acierno.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 11988/2016 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato S. P., rappresentato e difeso dall’avvocato R. M., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato S. G., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2020 dal Cons. ACIERNO MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Modica a parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale tra C.P. e M.M.A. ha revocato il contributo per il mantenimento della moglie, posto a carico del C., ha ridotto a 150 Euro la somma dovuta dal C. come contributo al canone di locazione dell’immobile nel quale la stessa risiede con il figlio ed ha aumentato il contributo al mantenimento di quest’ultimo determinandolo in Euro 450 mensili.
Il provvedimento è stato reclamato dal C. sia in relazione all’integrazione del canone di locazione ritenuto non più dovuto perchè condizionato ad una migliore condizione reddituale della M. medio tempore raggiunta dovuta all’aver intrapreso una nuova convivenza, sia in relazione all’incremento dell’assegno in favore del figlio il quale non aveva mutato le proprie esigenze mentre al reclamante era nata un’altra figlia. Ha chiesto infine la precisa determinazione della decorrenza delle obbligazioni comunque accertate come dovute.
In primo luogo, la Corte d’Appello ha escluso la debenza dell’assegno in favore del figlio S., divenuto maggiorenne, che è andato a vivere con il padre a partire dal 30 agosto 2014. Da tale data deve ritenersi cessato l’obbligo di corrispondere la somma come determinata dal Tribunale. Poichè tuttavia l’evento sopravvenuto si è verificato dopo il deposito del ricorso la Corte ha ritenuto necessario statuire sulla domanda di riduzione avanzata dal reclamante, reputandola infondata fino al mutamento di residenza.
In secondo luogo la Corte ha ritenuto che il contributo al pagamento del canone di locazione dovesse essere conservato fino al 30 agosto 2014, data in cui il figlio si è trasferito, non essendo emerso un miglioramento effettivo della situazione economica e reddituale della M., come invece dedotto dal coniuge. La stessa ha avuto un incarico nel Nord Italia, dove si è trasferita per un periodo tra il febbraio ed il luglio del 2012 ma non è emerso che abbia rifiutato offerte di lavoro che avrebbero potuto determinare un miglioramento significativo delle condizioni economico – reddituali. Non è risultata infine dimostrata la stabile convivenza con il nuovo compagno. Le dichiarazioni del figlio minore al riguardo non possono qualificarsi come testimonianza, essendo la sua audizione uno strumento dettato da finalità diverse.
Viene infine rigettato il motivo di reclamo incidentale della M. volto ad incrementare il contributo di Euro 150 ma viene accolto quello finalizzato al riconoscimento di un contributo per sè, in relazione alla rilevante sperequazione economica e reddituale tra i coniugi, quantificato il Euro 200 mensili.
Ha proposto ricorso per cassazione C.P. accompagnato da memoria. Ha depositato controricorso M.M.A..
Nel primo motivo viene dedotto il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda proposta nelle note conclusive del giudizio d’appello dall’appellante principale, depositate in data 26/6/2015 ed aventi ad oggetto il riconoscimento dell’obbligo a carico della moglie di un contributo in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente con decorrenza 30/8/2014. Su tale domanda la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.
La censura è infondata. Nei giudizi che hanno ad oggetto le statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali (ex multis Cass. 3925 del 2012) ma senza che possa alterarsi unilateralmente l’applicazione del principio del contraddittorio. Nella specie la parte ricorrente espressamente afferma di aver prospettato il diritto ad un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, convivente e non autosufficiente, sopravvenuto in corso di causa, soltanto nelle note conclusive, per redigere le quali, secondo quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dall’esame degli atti processuali, consentito in virtù del vizio denunciato, è stato dato un identico termine alle parti, così da escludere ogni possibilità d’interlocuzione alla controparte. Nè è stato dedotto od allegato che il contraddittorio sulla domanda nuova sia stato officiosamente attivato dal Collegio. Deve rinviarsi, in conclusione, all’orientamento, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale ove la domanda sulla quale si concentra il vizio di omessa pronuncia sia da ritenersi inammissibile od infondata, la Corte di cassazione non deve formalisticamente rilevare l’omissione ma evidenziare la correttezza, come nella specie, del provvedimento impugnato (Cass. 16171 del 2017; 9693 del 2018).
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., ed il vizio di motivazione per non essere state ammesse le istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c., formulate dal C. per dimostrare il rifiuto di incarichi lavorativi in alcune scuole del Nord d’Italia da parte del coniuge. Il ricorrente ha precisato di aver provato a richiedere idonea documentazione agli istituti scolastici ma di aver ottenuto rifiuti giustificati dalla tutela della privacy. Le istanze erano state formulate in primo grado e ribadite in appello, come da puntuale riproduzione delle stesse nel motivo di ricorso. Al riguardo si lamenta che la motivazione del rigetto sia stata meramente apparente e che sia inconciliabile la rilevata mancanza di prova ed il rigetto delle istanze volte a colmare questa lacuna.
La censura deve ritenersi inammissibile. La Corte d’Appello ha ritenuto, all’esito di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, che non sia stata provata da parte del ricorrente una sopravvenuta situazione di stabilizzazione economico reddituale in capo alla resistente per il periodo nel quale è stato disposto il contributo al pagamento del canone di locazione, dal momento che le dedotte occasioni di lavoro non avevano questa caratteristica, sia per la loro collocazione geografica che per il carattere episodico. La valutazione di non rilevanza delle istanze istruttorie formulate al riguardo, di conseguenza, avendo ad oggetto l’accertamento di fatto svolto nel provvedimento impugnato, è del tutto insindacabile nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso proposto deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidandole in Euro 3000 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

Giudice di pace: No al deposito con PEC o con raccomandata on line

Cassazione civile, sez. II, 29 Settembre 2020, n. 20575. Pres. Di Virgilio. Est. Varrone
Fatto
1. A.B., cittadino della Tunisia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Pisa ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Pisa ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 21 e 23, della L. n. 69 del 2009, art. 45, lett. b), e del D.L. n. 179 del 2012, artt. 16 bis e undecies.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non era sottoscritto dal procuratore nè risultava che il mandato professionale fosse stato firmato in originale dalla ricorrente.
In base alle norme sopra indicate infatti a parere della ricorrente sarebbe consentito firmare digitalmente il ricorso apporre la controfirma alla procura firmata anch’essa in via digitale dal cliente e depositato a mezzo raccomandata postale on-line inviata al server delle Poste italiane S.p.A. con trasmissione del file in formato PDF nativo digitale provvista di firma digitale che ne attestava l’autenticità e la riferibilità all’avvocato Gabriele Amodeo.
2. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Motivi
1. Il ricorso è infondato.
La procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, può essere conferita su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Tuttavia, lo stesso ricorrente evidenzia che il legislatore ancora non ha precisato le modalità di utilizzo della firma digitale a distanza da parte del cliente. Egli tuttavia ritiene che sia comunque possibile depositare nel processo una procura alle liti con firma digitale del ricorrente. Egli, inoltre, ritiene che sia anche possibile effettuare il deposito degli atti mediante una raccomandata postale on line inviata al server delle poste italiane.
Il collegio rileva, in primo luogo, che il ricorrente non precisa come sia avvenuta la firma del cliente, se in via digitale presso lo studio dell’avvocato o se, sempre in via digitale, mediante invio per posta elettronica certificata del documento informatico.
In ogni caso è assorbente rilevare che, nel processo dinanzi al giudice di pace, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 6, non è ammesso il deposito telematico degli atti. Infatti, a prescindere dalla validità o meno della procura alle liti, ciò che non è certamente ammissibile nella specie è il deposito telematico del ricorso al giudice di pace mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.
Ai sensi del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, citato comma 6 il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall’adozione della normativa tecnica necessaria. Il suddetto comma 6 recita così: “Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati”.
Questa Corte ha già affermato a Sezioni Unite che: “Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, atteso che l’operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del D.M. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal citato art. 16 bis, comma 6 il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione” (Sez. U, Ord. n. 6074 del 2020).
Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione.
In conclusione, nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter. (Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018).
Peraltro, il ricorrente fa riferimento a disposizioni del codice di procedura penale e alla disciplina per la notifica telematica degli atti che non può applicarsi al deposito telematico degli stessi.
3. Il ricorso per i motivi esposti deve essere rigettato. Nulla è dovuto sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’interno.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

E’ libero l’accesso documentale ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari del coniuge, indipendentemente da ordini di esibizione del giudice.

Consiglio di Stato (Ad. Plen.), 25 settembre 2020, Sent. n. 19
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Campania – Sezione staccata di Salerno pronunciava
definitivamente sul ricorso n. 508 del 2019, proposto dalla signora – OMISSIS – ai sensi dell’art.
116 cod. proc. amm. avverso il diniego dell’istanza presentata dalla ricorrente il 7 febbraio 2019
all’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno – in pendenza del giudizio di separazione
giudiziale promosso dal coniuge -OMISSIS- ai sensi dell’art. 151 cod. civ. dinanzi al Tribunale
ordinario di Nocera Inferiore, nel cui ambito la ricorrente aveva formulato richiesta di addebito e
proposto domande di determinazione dell’assegno di mantenimento e di assegnazione della casa
familiare -, vòlta ad accedere ed estrarre copia (d)alla documentazione fiscale, reddituale e
patrimoniale (compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà e/o
comproprietà del coniuge) riferibile al coniuge, conservata nell’anagrafe tributaria, nonché (d)alle
comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’anagrafe tributaria e conservate nella sezione
archivio dei rapporti finanziari, relative alle operazioni finanziarie riferibili allo stesso coniuge.
L’Agenzia delle entrate, con nota comunicata via pec il 4 aprile 2019, aveva negato l’accesso sulla
base del rilievo che il controinteressato si era opposto e, con specifico riferimento alla
documentazione della sezione archivio dei rapporti finanziari, che era comunque necessaria la
previa autorizzazione del giudice investito della causa di separazione.
Il TAR accoglieva il ricorso, rilevando che in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio
l’accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell’altro coniuge
doveva ritenersi “oggettivamente utile” al perseguimento del fine di tutela, e ordinando di
conseguenza all’amministrazione resistente di esibire alla ricorrente la documentazione da essa
richiesta con l’istanza del 7 febbraio 2019 e di consentirne l’estrazione di copia.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’amministrazione soccombente, fondato su un unico
motivo, con il quale censurava l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto
accessibili i dati dell’anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei
rapporti finanziari, senza l’autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell’art. 492-bis
cod. proc. civ., avendo il TAR omesso di considerare il rapporto di specialità intercorrente tra la
normativa contenuta negli artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e la
disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, ostativo all’applicazione di
quest’ultima disciplina, e dovendo l’indispensabilità del documento ai fini della tutela
giurisdizionale essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le
forme processuali tipiche già previste dall’ordinamento.
L’amministrazione appellante chiedeva pertanto la riforma dell’impugnata sentenza, previa
sospensione della sua provvisoria esecutorietà.
3. L’originaria ricorrente si costituiva nel presente grado, contestando la fondatezza dell’appello e
chiedendone la reiezione.
4. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita della causa d’appello, all’esito dell’udienza
camerale del 23 gennaio 2020 fissata per la discussione della domanda cautelare e previo preavviso
alle parti presenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., pronunciava l’ordinanza collegiale
n. 890/2020, con la quale, a fronte dei contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione centrale di
diritto devoluta in appello, rimetteva gli atti all’Adunanza plenaria ai sensi dell’art. 99, comma 1,
cod. proc. amm., ponendo le seguenti questioni:
“a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali
(i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti
nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari)
siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del
1990;
b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti
amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei
documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213
del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del
combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc.
civ.);
c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990
sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate
norme processuali civilistiche, o anche – eventualmente – concorrendo con le stesse;
d) ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di
acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda
o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui
alla legge n. 241 del 1990;
e) nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate
(dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi,
comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti
nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito l’accesso ai medesimi, e cioè
se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora
per via telematica”.
5. La camera di consiglio per la trattazione della causa ex art. 87, comma 2, lettera c), cod. proc.
amm., originariamente fissata all’11 marzo 2020, è stata rinviata all’odierna udienza camerale con
d.P.C.S. n. 68 del 9 marzo 2020 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.-l. n. 11/2020) e si è svolta secondo
le modalità di cui all’art. 84, commi 5, d.-l. n. 18/2020 (nella versione applicabile ratione temporis),
al cui esito la causa è stata decisa secondo le modalità di cui al comma 6 del citato art. 84.
La difesa erariale, nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, ha chiesto il differimento
dell’odierna udienza camerale “onde consentire […] – posta la complessità delle questioni giuridiche
sollevate e la rilevanza che la risoluzione delle stesse riveste per l’Amministrazione resistente – di
svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa mediante discussione orale della controversia in
conformità ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 84, comma 5 del Decreto Legge n.
18/2020 recentemente fornita da Codesto Ecc.mo Consiglio (v. Cons. di Stato, Sez. VI, ord. 21
aprile 2020, n. 2539)” (v. così, testualmente, p. 1 della memoria).
6. Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l’istanza di differimento
dell’odierna udienza camerale, quale formulata dalla difesa erariale.
Infatti, considerato che si verte in fattispecie di procedimento camerale ex art. 87, comma 2, lettera
c), cod. proc. amm., assoggettato a un rito accelerato, si pone un’esigenza specifica di tutela del
diritto dell’originaria ricorrente alla ragionevole durata del processo, da ritenersi prevalente sulle
esigenze difensive prospettate in via astratta e generica a suffragio della richiesta di differimento in
funzione di una discussione orale.
A ciò si aggiunga che l’amministrazione appellante ha, comunque, svolto le proprie difese di merito
nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, sicché non si pone questione alcuna di
rimessione in termini, peraltro neppure richiesta.
6.1 In via preliminare di rito occorre, inoltre, precisare che, alla luce della situazione di
soccombenza dell’originario controinteressato -OMISSIS-, parte del giudizio di primo grado (ed ivi
non costituito in giudizio), quest’ultimo per un verso era autonomamente legittimato ad impugnare
la pronuncia ad esso sfavorevole, assumendo quindi la veste di cointeressato all’appello (in
concorso con l’amministrazione appellante), e per altro verso è privo di interesse a contraddire
rispetto all’appello proposto dall’amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione
dell’appello al predetto non comporta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei
suoi confronti (sul principio processuale amministrativo, per cui nel giudizio di appello proposto
dall’amministrazione resistente soccombente in primo grado gli originari controinteressati, avendo
una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono quindi essere
evocati in giudizio, v. Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930; CGARS, 1° giungo 2012, n.
509).
7. La Sezione rimettente, nel deferire le questioni sub 4 all’esame all’Adunanza plenaria, ha
precisato che esse riguardano tutti i documenti dell’anagrafe tributaria oggetto dell’istanza di
accesso dell’originaria ricorrente, e non solo quelli inseriti nella sezione archivio dei rapporti
finanziari.
7.1 Sulla prima questione, relativa alla qualificazione dei documenti dell’anagrafe tributaria quali
documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo, la Sezione rimettente non ha registrato
alcuno specifico contrasto giurisprudenziale, mentre in ordine alla tematica del rapporto tra l’istituto
dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e le norme processuali disciplinanti
l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo civile (sia secondo le previsioni generali, ai
sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia secondo le previsioni speciali nei procedimenti in
materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-bis cod. proc. civ. e 155-sexies
disp. att. cod. proc. civ.), su cui s’incentra la questione principale deferita all’Adunanza plenaria, ha
segnalato un aperto contrasto di giurisprudenza insorto all’interno della Quarta Sezione, nei seguenti
termini.
7.1.1 Secondo una prima tesi, sostenuta nelle sentenze n. 2472/2014, n. 5347/2019 e n. 5910/2019 e
a favore della quale mostra di propendere il Collegio rimettente, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 è esercitabile indipendentemente dalle forme
di acquisizione probatoria previste dalle citate norme processualcivilistiche.
A suffragio di tale tesi sono addotti i seguenti argomenti:
– tra le due discipline non sussiste un rapporto di specialità, bensì di concorrenza (anche cumulativa)
e di complementarietà;
– la disciplina sull’accesso agli atti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce – ai sensi dell’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 – “principio generale dell’attività
amministrativa”;
– la ratio dell’istituto può essere ravvisata nei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento
sanciti dall’art. 97 Cost. (Ad. plen. 18 aprile 2006, n. 6) e nell’esigenza di agevolare gli interessati
nell’ottenere gli atti per valutare se sia il caso di agire in giudizio a tutela di una propria posizione
giuridica (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455), non potendosi ravvisare ‘zone franche’ in
cui non rilevino i principi sopra richiamati (Ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16);
– l’affermazione del diritto di accesso è estrinsecazione, oltre che del principio di effettività della
tutela giurisdizionale, anche della tutela dei diritti fondamentali dei familiari, in particolare dei figli
minorenni, questi ultimi tutelati dall’art. 5 del settimo protocollo addizionale della CEDU e dagli
artt. 29 e 30 della Costituzione;
– il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa ammette, senza limitazioni,
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la conseguente applicazione della
relativa disciplina sostanziale e processuale, anche in pendenza di un giudizio ‘principale’ civile
(Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444; Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1805);
– l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice ordinario civile (il cui esercizio ha natura
discrezionale) nell’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nei
procedimenti in materia di famiglia (art. 337-ter, comma 6, cod. civ.; art. 5, comma 9, l. n.
898/1970; art. 736-bis, comma 2, cod. proc. civ.; art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. in relazione
all’art. 492-bis cod. proc. civ.) rispetto ai poteri istruttori generali già previsti dagli artt. 210, 211 e
213 cod. proc. civ. (anch’essi, parimenti, di natura discrezionale) non può costituire un ostacolo
all’accesso difensivo (anche a prescindere dalla circostanza che le istanze istruttorie proposte nel
giudizio non siano state accolte), né dar luogo ad ipotesi derogatorie alla disciplina in materia di
accesso alla documentazione (salvo, in ipotesi, predicare un ingiustificato ridimensionamento della
disciplina generale sull’accesso, fuori dei casi e dei modi contemplati dall’ordinamento);
– la piena esplicazione del diritto di difesa non può dipendere dalla spontanea produzione in
giudizio della controparte, né dall’esercizio discrezionale del potere acquisitivo da parte del giudice,
il quale potrebbe non consentire l’accesso secondo le logiche tipiche che ispirano il giudizio civile
nella formazione e nell’acquisizione della prova, con effetti deteriori sulla piena esplicazione del
diritto di difesa;
– l’accesso ai documenti, inoltre, potrebbe essere esperito anche prima e indipendentemente dalla
pendenza del procedimento civile, allo scopo di impedire il verificarsi degli effetti negativi
discendenti dal cd. ricorso ‘al buio’ e di poter valutare, a monte, la convenienza o l’opportunità
dell’instaurazione del processo, con effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario (Cons. Stato, Sez.
V, 18 dicembre 1997, n. 1591; Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158);
– l’accesso pieno ed integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria
delle parti processuali – siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o
maggiorenni ma non economicamente indipendenti – è da considerare precondizione necessaria per
l’uguale trattamento giuridico nell’ambito di tutti i procedimenti di famiglia;
– nei procedimenti in materia di famiglia, connotati dall’attribuzione al giudice civile di ampi e
specifici poteri istruttori esercitabili anche d’ufficio (v. sopra), le lacune istruttorie spesso si
verificano a cagione del comportamento processuale di una parte a danno dell’altra, inottemperante
o parzialmente ottemperante agli obblighi di deposito, il cui superamento postula l’utilizzo di
tecniche di indagine molto invasive, soprattutto per la sfera giuridica dei terzi estranei (es. le
indagini fiscali e tributarie), con notevole dispiegamento dell’energia della forza pubblica (ad es.
Guardia di Finanza); inoltre, occorre considerare che tali indagini difficilmente sono autorizzate dal
giudice civile in assenza di puntuali, specifici e ben motivati elementi conoscitivi (Cass. Civ., Sez.
1, 6 giugno 2013, n. 14336; id., Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21603; id., Sez. 6, 15 novembre 2016,
n. 23263; id., Sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9535);
– con specifico riferimento alla documentazione finanziaria detenuta dall’Agenzia delle entrate, il
divieto contenuto nella circolare del 10 ottobre 2017, relativo all’accesso alle “risultanze derivanti
dall’Archivio dei rapporti finanziari”, in assenza dell’autorizzazione del Tribunale, è privo di base
legale;
– la questione va risolta facendo applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, procedendo al
bilanciamento degli interessi contrapposti sulla base degli artt. 59 e 60 d. lgs. n. 196/2003 e del d.m.
29 ottobre 1996, n. 603, il cui art. 5, per un verso, sottrae tali documenti all’accesso inteso come
diritto alla copia, ma, corrispondentemente, garantisce “la visione degli atti dei procedimenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente
rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”.
7.1.2 Secondo la tesi opposta, propugnata dalla sentenza n. 3461/2017 della Quarta Sezione, la
previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria,
di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, esclude invece l’azionabilità del rimedio
dell’accesso ai documenti medesimi secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990.
Tale tesi parte dalla considerazione (richiamando Ad. plen. 18 aprile 2006, n. 6) che il diritto di
accesso è una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali, risulta caratterizzata per il fatto
di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla
tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi), e ne trae i seguenti corollari:
– il diritto di accesso si presenta come posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già
titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo, e,
nei casi ammessi, titolarità esponenziale di interessi collettivi o diffusi), e che abbia, in
collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso
uno o più documenti amministrativi;
– la posizione giuridica soggettiva preesistente, cui strumentalmente inerisce il diritto di accesso,
non può essere individuata nel mero e autonomo ‘diritto all’informazione’, né nell’accesso civico a
dati e documenti dell’amministrazione;
– il “diritto” di accesso si presenta privo di una sua sostanziale autonomia, essendo esso sempre
ricollegato, appunto, a status e posizioni soggettive, alla cui affermazione e/o tutela
strumentalmente si accompagna, di modo che proprio perché è esso stesso posizione strumentale
non può essere configurato come diritto fondamentale e autonomo rispetto a qualsiasi altro tipo di
azione;
– il problema da sciogliere è quindi se, allorché l’ordinamento giuridico preveda particolari
procedimenti e modalità di acquisizione di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, il
diritto di accesso sia esercitabile (o meno) indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria
previste dalle norme processuali, ovvero anche in modo concorrente e complementare con queste
ultime.
Dati i presupposti in ragione dei quali l’acquisizione di documenti amministrativi al processo civile
è disciplinata dal codice di rito, e considerato che il giudizio nel cui ambito una delle parti intende
utilizzare documenti detenuti da pubbliche amministrazioni è un giudizio tra soggetti privati, al
quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea, l’orientamento all’esame perviene
all’affermazione dei seguenti principi:
– la disciplina codicistica garantisce la necessaria tutela giurisdizionale anche in punto di
acquisizione di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione;
– proprio in quanto i documenti da utilizzare nel processo (e detenuti dalla pubblica
amministrazione) riguardano una delle due parti private in giudizio, al diritto alla tutela
giurisdizionale del soggetto, che intende avvalersi dei documenti amministrativi, occorre
contrapporre l’altrettanto riconosciuto e tutelato diritto di difesa dell’altra parte;
– infatti, le norme processualcivilistiche sottopongono alla valutazione del giudice la esibizione di
documenti ordinata al terzo (artt. 211, 213, 492-bis cod. proc. civ.), in quanto l’acquisizione di
prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del
principio del contraddittorio, e il giudice “deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile
l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo”, se del caso ordinandone la
citazione in giudizio (art. 211 cod. proc. civ.);
– la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi, dei quali una delle parti
intende avvalersi in giudizio, si tradurrebbe in una forma di singolare “aggiramento” delle norme
che governano l’acquisizione delle prove e costituirebbe un vulnus al diritto di difesa dell’altra parte,
la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall’ordinamento processuale, si
troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì dinanzi alla
pubblica amministrazione, in qualità di soggetto controinteressato;
– se l’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto in funzione di una “situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1,
lettera b), l. n. 241/1990), appare evidente come l’esigenza di tutela risulti già ampiamente
assicurata attraverso i mezzi tipici previsti nel processo instaurato;
– nei procedimenti familiari e, in genere, nelle cause tra privati, l’accesso ai documenti
amministrativi non ha “rilevante finalità di pubblico interesse”, né è volto a “favorire la
partecipazione” del privato all’attività dell’amministrazione, né ad “assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza” (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990);
– in siffatte fattispecie, l’accesso documentale, lungi dall’essere volto alla tutela (procedimentale e/o
processuale) del privato nei confronti della pubblica amministrazione, tende ad alterare la parità
processuale delle parti in un giudizio civile, garantita (anche) dalla previa valutazione del giudice;
– le predette considerazioni, riferite a un giudizio tra privati (e, dunque, con riferimento a norme
processualcivilistiche), non sono immediatamente applicabili al processo amministrativo, né, per
converso, la possibilità di instaurare un giudizio avverso la pubblica amministrazione e, in parallelo,
esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce elemento per contraddire tali
conclusioni.
8. Occorre premettere che l’oggetto della prima questione, di cui sopra sub 4.a), si estende a tutti i
documenti dell’anagrafe tributaria, contenenti sia i dati patrimoniali e fiscali sia i dati finanziari
della sezione archivio rapporti finanziari, e, nel caso di specie (a differenza dalle due cause
parallele, pure chiamate all’odierna udienza camerale), coincide interamente con i limiti oggettivi
del devolutum.
8.1 La questione, sulla quale non si registrano contrasti giurisprudenziali, deve essere risolta in
senso affermativo, atteso il concetto ampio di “documento amministrativo” delineato negli artt. 22,
comma 1, lettera d), l. n. 241/1990 e 1, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 445/2000.
8.2 Sul piano del diritto positivo, si osserva quanto segue.
L’art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241/1990 (che introduce il capo V della legge, rubricato
“Accesso ai documenti amministrativi”), come sostituito dall’art. 15, comma 1, l. 11 febbraio 2005,
n. 15, testualmente recita: “Ai fini del presente capo si intende: […] d) per “documento
amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”
L’art. 1, lettera a), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come sostituito dall’articolo 1 d.P.R. 7
aprile 2003, n. 137 – nel quadro della disciplina generale della formazione, rilascio, tenuta e
conservazione, gestione trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione (art. 2) – statuisce: “1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a)
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa. […]”.
L’art. 2, comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante la disciplina di accesso ai
documenti amministrativi), stabilisce che l’accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una
pubblica amministrazione.
8.3 Dal descritto quadro normativo si può trarre una considerazione decisiva ai fini della soluzione
al primo quesito interpretativo posto dalla Sezione rimettente, e cioè che, sotto il profilo oggettivo,
la nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di formare oggetto di istanza di
accesso documentale è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica
amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica
normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da
soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia
detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel
perseguimento di finalità di interesse generale.
8.4 Nella presente causa vengono in rilievo, in particolare, i documenti contenenti i dati reddituali,
patrimoniali e finanziari, acquisiti e conservati nell’anagrafe tributaria gestita dall’Agenzia delle
entrate. Segnatamente, si tratta dei documenti delle banche dati dell’anagrafe tributaria, le quali – per
quanto qui interessa – includono la banca dati reddituale (che contiene tutte le dichiarazioni
presentate dai contribuenti comprese eventuali dichiarazioni sostitutive e/o integrative), la banca
dati imposte registro (che contiene la registrazione di atti scritti di qualsiasi natura produttivi di
effetti giuridici) e l’archivio dei rapporti finanziari.
8.5 Secondo l’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 605/1973, l’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala
nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici
dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono
comunque assumere rilevanza ai fini tributari. Il comma 2 stabilisce che i dati e le notizie raccolti
sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai
controlli relativi all’applicazione dei tributi, e, in particolare, ai fini della valutazione della
complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle
dichiarazioni e di accertamento, all’ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il
soggetto ha il domicilio fiscale.
8.6 Con riferimento all’archivio dei rapporti finanziari, alla luce di quanto disposto dall’art. 6,
comma 7, d.P.R. n. 605/1973 e ss. mm. ii. deve ritenersi che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli
atti acquisiti dall’amministrazione finanziaria e i relativi dati inseriti e conservati nell’anagrafe
tributaria – secondo la sopra richiamata disciplina in punto di forma, contenuti, modalità di
trasmissione e di archiviazione – rientrano, senza particolari dubbi esegetici, nella sopra riportata
ampia nozione di documenti amministrativi, rilevante ai fini dell’accesso documentale ai sensi degli
artt. 22 ss. l. n. 241/1990, in quanto preordinati all’esercizio, a norma dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n.
605/1973, delle ivi enunciate funzioni istituzionali dell’amministrazione finanziaria, ancorché non
formati da quest’ultima.
8.7 Il conseguente corollario è che, a norma dell’art. 22, comma 3, l. n. 241/1990, secondo cui
“[t]utti i documenti amministrativi sono accessibili […]”, la qualificazione dei documenti in
questione come “documenti amministrativi” comporta la loro piena accessibilità, proprio in ragione
di tale loro qualità oggettiva, salve le eccezioni di cui all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonché – con
specifico riferimento all’accesso necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici – nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previste al comma 7 del citato art. 24.
9. La seconda e centrale questione della controversia attiene ai rapporti tra l’istituto dell’accesso
documentale difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e lo strumento processuale delineato
dall’art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. (inserito dal d.-l. n. 132/2014 convertito dalla legge n.
162/2014, e modificato dall’art. 5, comma 1, d.-l. n. 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016),
con il quale sono stati ampliati i poteri istruttori del giudice ordinario ai fini della ricostruzione della
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria (la norma parla di “ricostruzione dell’attivo e del
passivo”) delle parti processuali nei procedimenti in materia di famiglia, attraverso il ricorso allo
strumento di cui all’art. 492-bis cod. proc. civ. (inserito dal d.-l. n. 132/2014 convertito nella legge
n. 162/2014), costituito dall’accesso, con modalità telematiche, “ai dati contenuti nelle banche dati
delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei
rapporti finanziari” (v. così, testualmente, il comma 2 dell’art. 492-bis cod. proc. civ.). La questione
si inquadra nella più generale problematica costituita dai rapporti tra l’accesso documentale ex artt.
22 ss. l. n. 241/1990 e gli strumenti di acquisizione dei documenti amministrativi nel processo
civile, sia secondo le disciplina generale ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia secondo la
richiamata disciplina particolare introdotta nel settore dei procedimenti in materia di famiglia.
Al riguardo, occorre procedere, sul piano logico-giuridico: in primo luogo, all’inquadramento
generale dell’istituto dell’accesso amministrativo; in secondo luogo, a verificare se sia possibile
individuare, all’interno della fattispecie giuridica ‘generale’ dell’accesso amministrativo, due ipotesi
‘particolari’ di accesso agli atti, rispondenti a rationes legis diverse e basate su elementi, requisiti e
condizioni di esercizio differenziato; in ultimo, a confrontare la fattispecie amministrativistica
dell’accesso agli atti con quella processualcivilistica dell’acquisizione probatoria dei mezzi istruttori,
al fine di stabilire, attraverso le assonanze e le dissonanze, quale sia il rapporto giuridico esistente
tra le stesse, se cioè i due strumenti giuridici si escludano a vicenda, ovvero possano operare in
modo concorrente o complementare o anche alternativo tra di loro.
9.1 Con riguardo al primo profilo, e cioè l’inquadramento generale dell’istituto dell’accesso
amministrativo, l’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 contiene una definizione positiva della natura,
dell’oggetto e della funzione dell’istituto: “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
Più in particolare, con riguardo alla natura giuridica è chiarito che l’accesso è il principio regolatore
dell’attività amministrativa; quanto all’oggetto, che l’accesso soddisfa finalità di pubblico interesse;
in relazione alla funzione, che l’accesso favorisce la partecipazione e assicura l’imparzialità e la
trasparenza.
La funzione in parola (e cioè l’essere, l’accesso, strumento di partecipazione, di imparzialità e di
trasparenza) trova una più compiuta definizione contenutistica nel successivo comma 3, il quale
stabilisce il principio della generale accessibilità agli atti, “ad eccezione di quelli indicati all’articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.
Nel suo ultimo comma, invece, l’art. 24 cit. enuclea un’autonoma funzione dell’accesso, diversa da
quella per l’innanzi disciplinata, e la costruisce tecnicamente come una ‘eccezione’ rispetto all’elenco
delle esclusioni dal diritto di accesso che danno la rubrica all’articolo in parola.
Il comma 7 è netto nello stabilire che “[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”.
L’utilizzo dell’avverbio “comunque” denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto
dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della
trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale
dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e
cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di
esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in
sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio
2014, n. 600).
In conclusione, dunque, sono due le logiche all’interno delle quali opera l’istituto dell’accesso: la
logica partecipativa e della trasparenza e quella difensiva.
Ad entrambe è preposto l’esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali
nettamente differenziate.
La logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile, con
il solo limite rappresentato dalle esclusioni elencate nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’art. 24 della
medesima legge n. 241.
La logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi
per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava
sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario
(o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la
difesa dei propri interessi.
La tecnica legislativa utilizzata nel comma 7, rispetto ai precedenti commi del medesimo art. 24,
avvalora la tesi che questo aggravamento probatorio in tanto si giustifica, proprio in quanto si
fuoriesce dalla stretta logica partecipativa e di trasparenza, per entrare in quella, diversa, difensiva.
9.2 Con riguardo a questo aspetto, che concerne – come sopra anticipato – il secondo profilo sul
quale occorre soffermarsi, vanno fatte alcune considerazioni.
In primo luogo, l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma,
caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si
frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una
stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la
sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari.
In secondo luogo, la conoscenza dell’atto non è destinata a consentire al privato di partecipare
all’esercizio del pubblico potere in senso ‘civilmente’ più responsabile, ossia per contribuire a
rendere l’esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la
cura e la difesa dei propri interessi giuridici.
La mancata specificazione dell’ambito entro il quale tali interessi vanno curati è, inoltre, indicativa
del fatto che il legislatore ha voluto appositamente trascendere la dimensione partecipativa
procedimentale e la stessa logica della trasparenza della funzione amministrativa, e costruire
l’accesso agli atti, piuttosto, come una pretesa ostensiva, finalizzata anche – eventualmente – alla
difesa in giudizio, ed a sua volta autonomamente tutelata con una specifica azione avverso il
diniego o il silenzio della pubblica amministrazione (si tratta dell’azione prevista dall’art. 116 cod.
proc. amm.).
Senza addentrarsi nella questione dogmatica della natura della situazione giuridica soggettiva
dell’accesso documentale, e se cioè si tratti di diritto soggettivo o di interesse legittimo, è sufficiente
in questa sede ricordare il fondamentale approdo al quale è pervenuto questa Adunanza plenaria
nella sentenza n. 6 del 18 aprile 2006, che ha costruito l’istituto come situazione soggettiva
strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, a prescindere dalla qualificazione della situazione
finale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Appare sufficiente rifarsi, sotto questo profilo, alla puntuale disciplina positiva sopra riportata: l’art.
24, comma 7, legge n. 241 garantisce “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”; l’art. 22, comma 1, lettera d), della
medesima legge, con formula replicata anche dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, definisce
l’ambito soggettivo dei legittimati all’accesso documentale, individuandoli in “tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi”, nonché l’interesse legittimante all’accesso,
indicandolo in “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Il rovesciamento dell’impostazione classica è immediatamente percepibile ed irreversibile.
Da un lato, sul piano della logica ‘partecipativa’, il legislatore supera l’idea dell’interesse privato
‘occasionalmente protetto’ in dipendenza dell’esercizio del potere, tracciando la strada, viceversa,
per una tutela ‘occasionalmente protetta’ della legittimità amministrativa, divenendo – la conoscenza
e la partecipazione del privato – momento fondante la trasparenza e l’imparzialità
dell’amministrazione (v. l’art. 22, comma 2, della legge n. 241 cit.).
Dall’altro lato, sul piano della logica ‘difensiva’, il legislatore inserisce all’interno di una norma di
natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo ‘azione’ alla ‘pretesa’,
anche in senso derogatorio in concreto (v. Cons. Stato, ord. n. 600/2014, cit.) rispetto ai classici casi
di esclusione procedimentale (“Deve comunque essere garantito […]”). Ciò, naturalmente, come già
illustrato, entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o
la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la
situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.
La necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso di
strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del
documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come
il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti
(principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’
controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è
condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa.
La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l’interesse legittimante, che scaturisce dalla
sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in
ipotesi suscettibile di sfociare in un’azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva
‘finale’, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa
tra le parti, non essendo sufficiente un’incertezza meramente ipotetica e subiettiva.
Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito
dell’attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, muovendo dall’assenza
di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di
una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per
valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso, ma non ne
rappresenta la precondizione tipica.
Più in particolare, dalle previsioni normative sopra illustrate emerge una disciplina dell’accesso
difensivo nel senso di:
a) esigere la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa
in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e s.m.i.);
b) ricomprendere, tra i destinatari, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, senza alcuna ulteriore esclusione (art. 22, comma 1, lettera d), con formula
replicata dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006);
c) circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante a quelle ipotesi che – sole – garantiscono la
piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e
secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l’interprete deve
operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela
in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale.
Siffatto giudizio di sussunzione, che costituisce la base fondante dell’accesso difensivo, è regolato
in ogni suo aspetto dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), mostrandosi privo di
tratti ‘liberi’ lasciati alla interpretazione discrezionale dell’autorità amministrativa, ovvero alla
prudente interpretazione del giudice.
Più in particolare, la legge ha proceduto a selezionare, tra i canoni ermeneutici in astratto possibili,
quelli della immediatezza, della concretezza e dell’attualità (art. 22, comma 1, lettera d), legge n.
241 cit.), in modo tale da ancorare il giudizio sull’interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi
e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo.
La ‘corrispondenza’ circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso “corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata”.
In tal modo – ritornando allo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia – l’accesso di
un privato agli atti reddituali, patrimoniali e lato sensu finanziari di un altro soggetto privato sarà
strettamente ancorato e non fuoriuscirà dalla necessità della difesa in giudizio di situazioni
riconosciute dall’ordinamento come meritevoli di tutela. Il legislatore medesimo, infatti, si è
preoccupato di disciplinare il fenomeno giuridico della ‘famiglia’ in senso omnicomprensivo, e cioè
tale da ricomprendere il momento della sua formazione, quello del suo svolgimento e quello,
eventuale, della crisi e del suo scioglimento. Si tratta, all’evidenza, di situazioni giuridiche
soggettive predeterminate e costruite secondo il modello dell’astratto paradigma legale, sotto il
quale vengono sussunte le singole fattispecie concrete. Al realizzarsi di una di queste fattispecie
predeterminate, che giuridicamente corrispondono a necessità e bisogni sociali particolarmente
avvertiti dalla comunità (quali, ad esempio, l’equità nella gestione dei rapporti personali e
patrimoniali tra i coniugi o i conviventi e rispetto ai figli), l’unico interesse legittimante all’accesso
difensivo sarà quello che corrisponderà in modo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di
tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.
Tale ultimo aspetto, più in particolare, è chiarito dal secondo dei parametri al quale si è fatto cenno,
e cioè quello riguardante il cd. ‘collegamento’.
Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l’oggetto della situazione legittimante l’accesso, esigendo
che la stessa, oltre a corrispondere – come finora è stato detto – al contenuto dell’astratto paradigma
legale, sia anche “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare
in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale
al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in
quanto situazione strumentale, fa da tramite.
Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, l. n.
241/1990, ai sensi del quale “[l]a richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”. La
volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla
parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea
documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa già
pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), onde
permettere all’amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità
necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione ‘finale’
controversa. In questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico
riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo
già pendente oppure ancora instaurando.
9.3 Passando ad esaminare il terzo dei profili cui è stato fatto cenno, e cioè i rapporti tra l’accesso
difensivo e i metodi di acquisizione probatoria previsti dalle menzionate disposizioni del codice di
procedura civile, depongono nel senso della complementarietà tra i due istituti, anziché nel senso
della loro reciproca esclusione, le seguenti considerazioni.
9.3.1 In primo luogo, da un punto di vista sistematico, va rilevato che nei due sistemi processuali, e
cioè quello processualcivilistico e quello amministrativistico, la situazione legittimante all’accesso è
autonoma e distinta da quella legittimante l’impugnativa giudiziale (in particolare, dall’azione di
annullamento nel processo amministrativo) e dal relativo esito, con la conseguenza che il diritto di
accesso difensivo non è riducibile a un mero potere processuale (v. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno
2018, n. 3956). Ciò vale anche rispetto al giudizio civile, in cui – parimenti – l’azione volta a far
valere la pretesa sostanziale è autonoma rispetto a quella volta a reperire la documentazione utile a
sostenere le allegazioni difensive (in generale nel processo, ma in quello civile in particolare modo,
vige il principio dispositivo, sicché è onere della parte provare i fatti che assume e dovere del
giudice quello di decidere la controversia secundum alligata et probata). Ne discende che – come
sottolineato anche nella giurisprudenza civile – il diritto di accesso cd. difensivo ex l. n. 241/1990 è
strumentale alla difesa di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento ed è azionabile dinanzi
al giudice amministrativo, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale si
configuri come diritto soggettivo o interesse legittimo, e che quindi rientri nell’ambito di
giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario (v. Sez. Un. Civ., 14 aprile 2011, n.
8487; id., 28 maggio 1998, n. 5292).
Va in secondo luogo considerato che, proprio per la rilevata autonomia della situazione
legittimante, l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza in
concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell’art. 24 cit., nel contemplare la
necessità sia di “curare”, sia di “difendere” un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la
priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio
e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l’accesso documentale
difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Ma sia che la
controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio (per esempio attraverso
l’istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e ss. mm. ii. o attraverso
altro strumento alternativo di soluzione delle controversie), sia che il conflitto sfoci nella
instaurazione del giudizio, appare evidente l’esigenza delle parti di acquisire già in sede
stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione
della res controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti
amministrativi acquisiti con lo strumento dell’accesso difensivo potranno trovare ingresso nel
processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte.
Premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un
interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni
siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti
sia necessaria ai singoli “per curare o per difendere i loro interessi”, la distinzione fra “conoscenza
del documento” e “difesa degli interessi del privato”, in una col divisato nesso di strumentalità fra
l’una e l’altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in
discussione questi ultimi non solo non è di per sé preclusivo della sperimentabilità, presso il giudice
amministrativo, del procedimento speciale approntato dal legislatore del 1990 allorché sia in
contestazione il diritto alla prima, ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualità
dell’interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento (v. Sez. Un. Civ., n. 5292/1998,
cit.).
Emerge a questo punto la differenza tra l’accesso agli atti e gli strumenti di acquisizione probatoria
previsti dal codice di rito civile. L’accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e
processuale. La natura sostanziale dipende dall’essere, l’accesso, una situazione strumentale per la
tutela di una situazione giuridica finale (Adunanza plenaria n. 6/2006); la natura processuale
consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di ‘azione’ la ‘pretesa’ di conoscenza, rendendo
effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile l’eventuale illegittimo diniego o
silenzio (v. l’art. 116 cod. proc. amm.). Viceversa, gli strumenti di acquisizione probatoria, sia quelli
generali di cui agli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia quelli particolari di cui agli artt. 155-
sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., si muovono esclusivamente sul piano e
all’interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti
non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell’istruttoria rilevare
come motivi di impugnazione della sentenza.
Di conseguenza, il naturale corollario è che l’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione di un
documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., non si
pone in contrasto, né elude la ratio legis contenuta negli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poiché le due
disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l’interesse del
privato all’accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l’acquisizione documentale ai
sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere processuale e l’acquisizione del
documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della
decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi
dell’art. 210 cod. proc. civ. (v. Cass. Civ., Sez. 1, 9 agosto 1996, n. 7318).
Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all’ostensione del documento nei
confronti della pubblica amministrazione, intesa quale protezione accordata all’interesse sostanziale
alla conoscenza e, dall’altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell’interesse
processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei
fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e
della rilevanza dello specifico mezzo di prova (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158).
9.3.2 Vanno poi svolte alcune considerazioni di ordine ‘storico’ legate alla ratio legis sottesa alle
previsioni in esame.
La legge generale sul procedimento amministrativo, attraverso l’accesso agli atti amministrativi, e
segnatamente quello difensivo, ha notevolmente contribuito ad arricchire, conducendolo ad uno
stadio giuridicamente più avanzato, il ‘paniere’ di strumenti processuali di ricerca e di
documentazione della prova contenuti nel codice di rito civile, secondo il meccanismo, già
sperimentato dal legislatore, del sistema a ccdd. tutele crescenti.
Depongono in tal senso:
a) la recente introduzione, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia di cui all’art. 492-bis
cod. proc. civ., degli strumenti di ricerca e di documentazione della prova previsti dall’art. 155-
sexies disp. att. cod. proc. civ., assecondando la naturale evoluzione tecnologica nella direzione
dell’utilizzo delle banche dati telematiche;
b) la constatazione che tale previsione ha costituito un’occasione di ampliamento e di arricchimento
degli strumenti processuali già previsti dal codice di rito (artt. 210, 211, 213 cod. proc. civ.), e non
già, all’opposto, una causa di esclusione o di riduzione di questi ultimi;
c) la mancanza di una norma espressa, nella legge generale sul procedimento, che consenta una
lettura riduttiva degli artt. 22 e 24, o comunque limitativa dell’art. 24 ai soli casi in cui non trovino
applicazione le norme contenute nel codice di rito civile e nelle relative disposizioni di attuazione;
d) la ratio legis sottesa alle singole previsioni normative, in una lettura armonica – seppure
diacronica – delle stesse, tenuto conto dei diversi momenti della loro introduzione all’interno
dell’ordinamento.
Più in particolare, l’ordinamento, malgrado l’ampio divario temporale che è intercorso tra le
previsioni codicistiche di rito del 1942 e la vigente legge generale sul procedimento amministrativo
del 1990, giunta ai nostri giorni non priva di decisive modifiche anche in tema di accesso agli atti
(si vedano le leggi del 2005 e del 2009), ha mostrato di seguire una linea di continuità, piuttosto che
di discontinuità, nella tutela delle situazioni giuridiche, arricchendo sia il novero delle situazioni
tutelabili, sia il ventaglio degli strumenti pratici.
In altre parole, lo spirito che ha animato l’ordinamento in tutto questo ampio lasso di tempo è stato
quello di far progredire gli istituti di garanzia, trasformandoli (è stato il caso, sopra menzionato,
dell’accesso telematico alle banche dati, assecondando la naturale evoluzione tecnologica) o
prevedendone di nuovi (è il caso dell’accesso agli atti, di cui si sta discutendo).
Dall’entrata in vigore del codice civile di rito, le previsioni generali contenute negli articoli 210, 211
e 213 cod. proc. civ. sono apparse come un potente strumento processuale della parte, malgrado la
discrezionalità (rectius, il prudente apprezzamento) del giudice nell’esercizio dei poteri di
acquisizione probatoria, in quanto l’unico all’epoca possibile.
Costruire, oggi, l’accesso agli atti amministrativi come uno strumento non tanto alternativo, quanto
addirittura recessivo rispetto agli strumenti processuali civilistici di acquisizione probatoria, è –
dunque – operazione giuridicamente non convincente sul piano dell’evoluzione storica delle tutele e
sotto diversi profili, perché:
– l’art. 24, comma 7 cit. assicura “comunque” l’accesso se necessario per la tutela delle proprie
situazioni giuridiche, senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica
amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell’illegittimo esercizio del potere; agli
effetti della legge, è sufficiente che ricorrano le richiamate testuali ed espresse condizioni: necessità
(o stretta indispensabilità per i dati sensibili o giudiziari), corrispondenza e collegamento, nei sensi
dianzi esposti;
– non esistono criteri oggettivi da cui inferire un rapporto di specialità specializzante tra le due
discipline, le quali rispondono – piuttosto – a logiche concorrenti e cumulative tra i rimedi;
– le previsioni processuali codicistiche menzionate vengono ‘piegate’, contro la loro stessa iniziale
logica, in modo strumentale per sostenere l’attuale limitazione dei rimedi giudiziali, anziché – come
storicamente ha significato – il riconoscimento di importanti poteri processuali collegati alla
situazione sostanziale. Qualora l’interprete si soffermasse sulla vera essenza di quelle previsioni,
nate in un contesto ove la protezione delle situazioni giuridiche (soprattutto di interesse legittimo e
prima che l’ordinamento venisse influenzato dal diritto comune europeo) si trovava ad uno stadio
non certo evoluto come quello attuale, non mancherebbe di ritrovare nell’attuale disciplina
dell’accesso difensivo il passo più maturo dell’iniziale percorso.
9.3.3 In terzo luogo, rilevano considerazioni legate alla natura giuridica dei metodi di acquisizione
probatoria previsti dal codice di rito e dalle relative norme di attuazione.
Gli strumenti processuali dell’esibizione istruttoria documentale di cui agli artt. 210 (Ordine di
esibizione alla parte o al terzo), 211 (Tutela dei diritti del terzo) e 213 (Richiesta di informazioni
alla pubblica amministrazione) cod. proc. civ. costituiscono solo uno dei metodi di acquisizione
delle prove documentali al processo civile, accanto a quello (principale, nella prassi) della
produzione del documento ad opera della parte che già ne sia in possesso, attraverso l’inserimento
nel proprio fascicolo ed il relativo deposito in cancelleria o direttamente all’udienza (art. 87 disp.
att. cod. proc. civ.) nel rispetto dei termini di preclusione stabiliti nei vari riti processuali.
Nel nostro ordinamento, la produzione in giudizio di documenti nel processo civile di primo grado
ad opera delle parti è sottratta al giudizio di rilevanza (di cui all’art. 183, comma 7, cod. proc. civ.) e
non è, pertanto, soggetta ad alcuna selezione preventiva, sicché risulta, al riguardo, adottato un
sistema di overinclusive, per cui possono entrare nel processo anche delle prove documentali
irrilevanti: ciò, in base all’idea che il criterio di rilevanza serve solo ad evitare attività processuali
inutili e quindi non sussiste ragione alcuna di applicarlo quando, trattandosi di prove precostituite
(come, appunto, le prove documentali liberamente prodotte dalle parti), la loro acquisizione non
implica attività processuali di sorta, con la conseguenza che le parti possono produrre tutti i
documenti che ritengono utili alla loro difesa, venendo la rilevanza dei documenti prodotti (rectius:
dai fatti da essi rappresentati) valutata dall’organo giudicante tendenzialmente soltanto in sede di
sentenza. Va, al riguardo, rimarcato sin d’ora che l’acquisizione al di fuori del giudizio dei
documenti dei quali la parte intende avvalersi in un giudizio civile (sia futuro sia già pendente),
sulla base di norme di diritto sostanziale che ne consentano l’acquisizione (come, appunto, per i
documenti amministrativi, la disciplina dell’accesso documentale difensivo) è un’attività di ricerca
della prova del tutto fisiologica, non solo consentita dall’ordinamento, ma oggetto di un preciso
onere a carico della parte a ciò legittimata.
Gli ordini di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210 e 211 cod. proc. civ., rivolti dal giudice su
istanza di parte nei confronti della controparte o di un terzo, implicano invece lo svolgimento di
un’attività processuale che può essere anche dispendiosa e complessa (si pensi, ad es., al surplus di
attività processuale che deve essere svolta in caso di opposizione fatta dal terzo ai sensi dell’art. 211
cod. proc. civ.), sicché il legislatore ha previsto il requisito della necessarietà, da interpretare in
termini di rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione, proprio per evitare che il
meccanismo istruttorio venga messo in moto inutilmente.
Nel presente contesto decisionale assume particolare rilievo il secondo requisito di ammissibilità
prevista dalla disciplina degli ordini di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210 e 211 cod. proc. civ.
attraverso il richiamo ai “limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’art. 118 l’ispezione di
cose in possesso di una parte o di un terzo”, ossia il requisito della indispensabilità del mezzo di
prova per la conoscenza dei fatti della causa (v. art. 118, comma 1, cod. proc. civ.). Tale requisito è
sempre stato interpretato, dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza, nel senso che gli
ordini di esibizione devono assumere carattere residuale di extrema ratio, e che quindi gli stessi
possono essere adottati solo qualora la parte non sia in condizione di acquisire il documento
attraverso altri strumenti offerti dall’ordinamento (ai quali va quindi ricondotto anche lo strumento
dell’accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. l. n. 241/1990, qualora la res exhibenda sia
costituita da un documento amministrativo).
Pure al mezzo istruttorio d’ufficio disciplinato dall’art. 213 cod. proc. amm. – secondo cui, “[f]uori
dai casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica
amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che
è necessario acquisire al processo” – viene, dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza,
attribuito carattere di residualità, potendo esso essere disposto soltanto fuori dai casi previsti dagli
artt. 210 e 211 cod. proc. civ., i quali, a loro volta, possono essere disposti solo qualora assistiti dal
requisito dell’indispensabilità nel senso sopra esposto.
Le considerazioni sopra svolte trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione (assurgente a vero e proprio diritto vivente, in quanto proveniente dell’organo titolare del
potere nomofilattico in materia), secondo la quale, pur a fronte della varietà dei casi concreti, resta
fermo il principio in forza del quale i poteri istruttori del giudice disciplinati agli articoli 210, 211 e
213 cod. proc. civ. hanno carattere residuale, non possono essere esercitati per acquisire atti o
documenti della pubblica amministrazione che la parte è in condizioni di produrre, (v. Cass. Civ.,
Sez. 3, 12 marzo 2013, n. 6101; v. Cass. Civ., Sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14656); non possono
comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la
conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già
allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica
amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in
possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta (v. Cass. Civ., Sez. lav., 13 marzo 2009, n.
6218); Cass. Civ., Sez. 1, 10 gennaio 2005, n. 287; Cass. civ., Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17948).
Alla luce del richiamato quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare
ordini di esibizione ex artt. 210, 211 cod. proc. civ. oppure di formulare richieste di informazioni
alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ., deve quindi attribuirsi natura sussidiaria e
residuale rispetto alla possibilità, pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sé, fuori dal
processo (quindi anche attraverso lo strumento dell’accesso documentale difensivo ex art. 24,
comma 7, l. n. 241/1990), le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati, né i
menzionati poteri processuali possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento
dell’onere della prova a carico della parte istante.
Ne deriva che la disciplina degli strumenti processualcivilistici di esibizione istruttoria ex artt. 210,
211 e 213 cod. proc. civ., quale interpretata e applicata da costante e consolidata giurisprudenza di
legittimità, lungi dal costituire un limite all’esperibilità dell’accesso documentale difensivo ex l. n.
241/1990 prima o in pendenza del giudizio sulla situazione giuridica ‘finale’, tutt’al contrario sembra
presupporre (e in qualche modo imporre) il suo previo esperimento, essendo tali mezzi di prova
configurati come strumenti istruttori tendenzialmente residuali rispetto alle forme di acquisizione
dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in
funzione della loro produzione in giudizio.
L’esclusione dell’ammissibilità dell’accesso documentale difensivo, in via generale ed astratta, con
richiamo alla disciplina processualcivilistica dell’esibizione istruttoria – la quale, seguendo la tesi
‘restrittiva’, dovrebbe ritenersi in ogni caso prevalente e assorbente -, è operazione ermeneutica che
finirebbe per incidere in modo pregiudizievole sull’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e
sul diritto alla prova intesi in senso lato, implicanti la facoltà della parte di usare tutti gli strumenti
offerti dall’ordinamento, e tra questi l’accesso documentale, per influire sull’accertamento del fatto
sia in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, sia poi eventualmente in sede processuale, a
‘cura’ e ‘difesa’ della situazione giuridica soggettiva ‘finale’ asseritamente lesa.
A ciò si aggiunga che gli ordini di esibizione di documenti e le richieste di informazioni ex artt.
210, 211 e 213 cod. proc. amm. non sono suscettibili di esecuzione coattiva in forma specifica, né
per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura civile disposizioni analoghe a
quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al
reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo le relative ordinanze titoli esecutivi, e
non possono quindi essere attuati con gli strumenti previsti agli artt. 605 ss. cod. proc. civ..; il
rifiuto dell’esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il
giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., ma, a tal
fine, ove il rifiuto sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione
di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l’onere di provare la perdurante possibilità di
produzione in giudizio della documentazione richiesta (v., in tal senso, la pacifica giurisprudenza di
legittimità: Cass. Civ., Sez. 3, 10/12/2003, n. 18833; Cass. Civ., Sez. lav., 6 dicembre 1983, n.
7289). Anche sotto tale profilo, l’esclusione dell’esperibilità dell’accesso documentale difensivo
comporterebbe un pregiudizio all’effettività del diritto costituzionalmente garantito alla tutela
giurisdizionale, di cui fa parte integrante il diritto alla prova.
Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di
esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa
precludere l’esercizio dell’accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n.
241/1990, né prima né in pendenza del processo civile.
È bene precisare che tale conclusione attiene alla questione, posta dall’ordinanza di rimessione
perché oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla possibile concorrenza tra accesso
difensivo e poteri istruttori disciplinati dal codice di procedura civile. Diversa questione, di carattere
sostanziale e concernente il grado di protezione degli interessi coinvolti, è quella dell’accessibilità
della tipologia dei dati in relazione ad altri interessi da bilanciare (per esempio, riservatezza, nei
limiti in cui vi siano spazi riconosciuti dall’ordinamento a tale profilo in relazione all’accesso
difensivo) o alla stessa tutelabilità dell’interesse alla conoscenza di quei dati, alla luce dei sopra
esposti canoni, da declinare in astratto e con riferimento alla situazione concreta, di necessità, di
corrispondenza e di collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si
invoca la conoscenza, come illustrati supra al paragrafo 9.2 e che sono da valutare, in primo luogo,
dalla stessa amministrazione cui è rivolta l’istanza di accesso.
9.3.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al rapporto tra l’istituto dell’accesso
documentale difensivo e i poteri istruttori d’ufficio di acquisizioni documentali attribuiti al giudice
ordinario nei procedimenti in materia di famiglia.
Vengono, in particolare, in rilievo le seguenti previsioni normative:
– l’art. 337-ter, ultimo comma, cod. civ., che – con statuizione avente portata generale ex art. 4,
comma 2, l. n. 54/2006, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati
-, prevede, nell’interesse dei figli, che “[o]ve le informazioni di carattere economico fornite dai
genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della
polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi”;
– l’art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, che prevede il potere del Tribunale, in caso di contestazione sulle
emergenze reddituali e patrimoniali, di disporre “indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo
tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”;
– l’art. 736-bis, comma 2, cod. proc. civ., che, allorquando è richiesto un ordine di protezione contro
gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter cod. civ.), demanda al giudice ampi poteri istruttori, ivi
inclusa l’acquisizione, per mezzo della polizia tributaria, di informazioni “sui redditi, sul tenore di
vita e sul patrimonio personale e comune delle parti”;
– l’art. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ., con il quale sono stati ampliati i poteri istruttori del
giudice ordinario ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
delle parti processuali nei procedimenti di famiglia, attraverso il ricorso allo strumento di cui all’art.
492-bis cod. proc. civ., costituito dall’accesso, con modalità telematiche, “ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso
l’archivio dei rapporti finanziari”;
– l’art. 7, comma 9, d.P.R. n. 605/1973 (comma, aggiunto dall’art. 21, comma 14, l. n. 449/1997 e
successivamente modificato dall’art. 19, comma 5, d.-l. n. 132/2014 convertito dalla legge n.
162/2014), secondo cui le informazioni comunicate all’anagrafe tributaria delle entrate tributaria
dagli amministratori condominiali in ordine all’ammontare dei beni e servizi acquistati dal
condominio e ai dati identificativi dei relativi fornitori sono altresì utilizzabili dall’autorità
giudiziaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nei
procedimenti in materia di famiglia.
Premesso che le citate previsioni normative non contengono alcuna clausola di esclusività,
specialità e/o prevalenza rispetto alla disciplina dell’accesso documentale difensivo ex l. n.
241/1990 ai documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell’anagrafe tributaria del rispettivo
coniuge e/o genitore di figli minorenni (o maggiorenni non economicamente dipendenti), esercitato
al fine della ricostruzione dei rapporti patrimoniali e finanziari in funzione della determinazione
degli assegni di divorzio, di separazione e di mantenimento dei figli, si rileva che, anche in
relazione a tali previsioni normative, si rinviene un costante orientamento giurisprudenziale nel
senso che tali poteri istruttori d’ufficio non possono essere esercitati per sopperire alla carenza
probatoria della parte onerata, la quale abbia la possibilità di acquisire le prove aliunde e non le
abbia prodotte in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. 6, ord. 15 novembre 2016, n. 23263; nello stesso
senso, Cass. Civ., Sez. 1, 28 gennaio 2011, n. 2098). Solo in materia di determinazione del
contributo di mantenimento per i figli minori (oggi, art. 337-ter cod. civ.; olimart. 155, comma 6,
cod. civ.), il potere istruttorio d’ufficio appare più accentuato, nel senso che la domanda non può
essere respinta per carenza di prova senza l’esercizio del potere d’ufficio.
Resta con ciò riaffermato, anche per i procedimenti in materia di famiglia – specie nei casi in cui
non vengano in questione interessi di minori, dove il regime dell’onere di allegazione e di prova è
più attenuato in ragione del carattere tendenzialmente indisponibile dei diritti in contesa -, il
principio per cui l’esercizio dei poteri, anche officiosi, di indagine attribuiti al giudice civile nei
procedimenti in materia di famiglia richiede, da un lato, che la parte abbia fatto tutto quanto è in suo
potere per offrire la prova dei fatti che è interessata a dimostrare, non essendo i poteri d’ufficio
esercitabili per supplire eventuali carenze probatorie addebitabili alla parte che ne solleciti
l’esercizio, e, dall’altro, che la stessa fornisca elementi di fatto specifici e circostanziati, idonei a
rendere la contestazione della documentazione prodotta dalla controparte sufficientemente specifica
da imporre un approfondimento istruttorio.
L’attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d’ufficio, in ispecie di acquisizione
dei dati dell’anagrafe tributaria ivi inclusi i dati dell’archivio dei rapporti finanziari, non fa pertanto
venir meno l’esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il
tramite dello strumento dell’accesso difensivo, proprio al fine di corroborare istanze sollecitatorie di
eventuali (ulteriori) indagini d’ufficio sulla base di elementi specifici e circostanziati di cui la stessa
abbia acquisito conoscenza all’esito dell’accesso ed in cui assenza il potere istruttorio ufficioso le
potrebbe essere negato.
Non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna di escludere o precludere l’esperibilità dell’accesso
documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti
finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva parte antagonista,
nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia al fine di accertare le sostanze patrimoniali e le
disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi e, così, determinare l’entità dell’assegno disposto a
beneficio di quello più bisognoso nonché dell’eventuale prole, sia prima che in pendenza del
processo civile, in particolare non ostandovi l’attribuzione, al giudice delle controversie familiari,
dei poteri istruttori di ufficio sopra menzionati.
Tutt’al contrario, anche in tale materia un’interpretazione costituzionalmente orientata, a garanzia
dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla prova intesi in senso lato,
impone di affermare l’esperibilità dell’accesso difensivo ai documenti in questione, sia prima che in
pendenza del processo civile, con la conseguenza che l’accesso non può essere legittimamente
negato per l’incompatibilità in astratto tra le due discipline.
9.4 Né l’esperibilità, in controversie di natura civilistica, dell’accesso difensivo ai documenti
amministrativi – e ciò vale sia con riferimento al rapporto con gli ordini di esibizione istruttoria ex
artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia con riferimento al rapporto con i poteri istruttori d’ufficio nei
procedimenti in materia familiare – può ritenersi lesivo del diritto di difesa della rispettiva parte
controinteressata e quindi della parità delle armi nel processo, come prospettato dall’orientamento
riportato sub 7.1.2.
La confutazione dell’argomento passa attraverso la ricostruzione della disciplina del bilanciamento
tra interesse all’accesso difensivo dell’istante e tutela della riservatezza del controinteressato.
L’art. 24 l. n. 241/1990 prevede, al riguardo:
– al comma 1, una tendenziale esclusione diretta legale dall’accesso documentale per le ipotesi ivi
contemplate;
– al comma 2, un’esclusione demandata ad un regolamento governativo, con cui possono essere
individuati casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi, tra l’altro e per quanto qui
interessa, “d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche,
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono”;
– al comma 7 un’esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione
degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e, rispettivamente, al controinteressato,
modulato in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi ed improntato ai tre criteri della
necessarietà, dell’indispensabilità e della parità di rango.
Nel caso di specie non vengono in rilievo né i “dati sensibili” quali definiti dall’art. 9 del
regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio (ossia, dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica), né i dati “giudiziari” di cui al successivo art. 10 (cioè i dati personali relativi alle condanne
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza), né i dati cd. supersensibili di cui all’art. 60 d.lgs.
n. 196/2003 (cioè i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona), bensì i dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. finanziaria ed
economica della parte controinteressata.
Ebbene, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all’esercizio del diritto
alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed
economica), secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione né il
criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio
dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cd. supersensibili), ma il criterio generale
della “necessità” ai fini della ‘cura’ e della ‘difesa’ di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal
legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro
della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso difensivo.
Infatti, l’art. 5, comma 1, lettere a) e d), d.m. 29 ottobre 1996, n. 603 – emanato dal Ministero delle
finanze, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 24 l. n. 241/1990 nella versione anteriore alla sua
sostituzione ad opera dell’art. 16 l. 11 febbraio 2005, n. 15 – nell’individuazione dei documenti
inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza, esclude dall’accesso documentale la
“documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni comunque acquisiti ai fini dell’attività amministrativa”, nonché gli
“atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie”, garantendone tuttavia “la visione” nei casi in
cui la relativa “conoscenza sia necessaria per la cura e difesa degli interessi giuridicamente rilevanti
propri di coloro che ne fanno motivata richiesta”, pertanto in aderenza in parte qua alla previsione
della norma primaria disciplinante l’accesso difensivo, dapprima contenuta nell’art. 24, comma 2,
lettera d), l. n. 241/1990 ed oggi nel comma 7 dell’art. 24 come sostituito dall’art. 16 l. n. 15/2005.
Con riferimento alla fattispecie sub iudice, risulta pertanto già compiuto sul piano normativo il
giudizio di bilanciamento tra tutela dell’interesse conoscitivo attraverso lo strumento dell’accesso
difensivo, quale esplicazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela giurisdizionale, e
tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica del controinteressato, dando la prevalenza al
primo. Bilanciamento che, in difetto di normativa speciale, è rimesso alla valutazione
dell’amministrazione alla stregua dei canoni e criteri in generali posti dall’ordinamento per l’accesso
difensivo.
Peraltro, il controinteressato ha a disposizione tutti gli strumenti procedimentali (opposizione ex art.
3 d.P.R. n. 184/2006) e processuali (impugnazione dell’atto di accoglimento dell’istanza di accesso
dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lettera a),
numero 6), cod. proc. amm.) per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente
l’accesso, nella pienezza delle garanzie giurisdizionali, con la conseguenza che non è ravvisabile
lesione alcuna del principio della parità delle armi, quale paventata nel contesto argomentativo della
tesi riportata sopra sub 7.1.2. E comunque anche alla controparte nel giudizio civile è garantito
ovviamente il diritto di accesso alla posizione dell’istante.
Deve, infine, essere rimarcato che l’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito
liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il
documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere
nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta
illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la
riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ..
9.5 Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi che la previsione,
nell’ordinamento processualcivilistico, di strumenti di esibizione istruttoria di documenti (anche)
amministrativi ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., nonché, nell’ambito dei
procedimenti di famiglia, dello strumento di acquisizione di documenti contenenti dati reddituali,
patrimoniali e finanziari dell’anagrafe tributaria di cui artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e
492-bis cod. proc. civ., ivi compresi i documenti conservati nell’archivio dei rapporti finanziari, non
escluda l’esperibilità dell’accesso documentale difensivo. Infatti, sulla base di una lettura unitaria e
integratrice tra le singole discipline, nonché costituzionalmente orientata a garanzia dell’effettività
del diritto alla tutela giurisdizionale da intendere in senso ampio e non ristretto al solo momento
processuale, il rapporto tra l’istituto dell’accesso documentale difensivo e i menzionati istituti
processualcivilistici non può che essere ricostruito in termini di complementarietà delle forme di
tutela.
10. In conclusione, per le considerazioni esposte, non appare condivisibile la tesi accolta dalla
sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, laddove, argomentando dalla natura strumentale
dell’accesso difensivo in funzione della tutela di preesistenti e autonome posizioni soggettive (di
diritto soggettivo o di interesse legittimo) legittimanti l’istanza di accesso, lo assimila
sostanzialmente ad un potere di natura processuale, onde dedurvi l’inapplicabilità ai casi in cui la
disciplina processualcivilistica già preveda strumenti specifici istruttori di esibizione documentale
(tra cui di documenti amministrativi), quali, in via generale, costituiti dagli artt. 210, 211 e 213 cod.
proc. civ., rispettivamente, per lo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, dai
poteri istruttori d’ufficio di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ..
Piuttosto, l’avere argomentato, nella menzionata sentenza – mutuando il percorso logico seguito
dall’Adunanza plenaria n. 6/2006 – circa la posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che
sia già titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata (diritto soggettivo o interesse
legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità di interessi collettivi o diffusi), sembra condurre
all’opposta conclusione esegetica secondo cui è il collegamento con l’interesse diretto, concreto ed
attuale a fondare la base legittimante per l’accesso, a prescindere dall’utilizzo, giudiziale o meno,
che si intenda fare del documento osteso.
Inoltre, non è condivisibile l’argomentazione che muove dall’oggetto della causa petendi e del
petitum dedotti nel giudizio civile, laddove viene conferito esclusivo e determinante rilievo alla
circostanza che si tratta di lite soltanto tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è
totalmente estranea.
A questo riguardo giova ribadire che l’aspetto pubblicistico della materia è immanente alla natura
amministrativa del documento e della relativa detenzione, indipendentemente dal regime
privatistico o pubblicistico di formazione dell’atto o dalla natura del soggetto che lo detiene.
L’accesso difensivo supera le pertinenze probatorie che concernono il mero rapporto procedimentale
tra il privato e la pubblica amministrazione, ovvero tra privati in cui si fa questione dell’esercizio del
potere da parte di un’autorità amministrativa, e ricomprende tutte quelle pertinenze utili a
dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in
generale, a prescindere dall’esercizio del potere nel singolo caso concreto, ed indipendentemente dal
contesto entro il quale l’interesse giuridico può essere ‘curato’ o ‘difeso’, e quindi anche fuori dal
processo ed anche in una lite tra privati.
Nella prospettiva appena delineata, sono indifferenti la natura e la consistenza della situazione
giuridica ‘finale’ (la quale può essere di diritto soggettivo, di interesse legittimo, di aspettativa o di
altro tipo), purché si tratti di situazione astrattamente azionabile in caso di lesione.
È pure indifferente che il relativo rapporto giuridico intercorra esclusivamente tra soggetti privati,
nonché quale sia l’autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa, contabile o altro giudice speciale)
munita di giurisdizione in caso di instaurazione di un processo.
La tutela del terzo controinteressato è adeguatamente caratterizzata, sia sul piano procedimentale,
sia su quello processuale, attraverso le specifiche forme di notificazione e di eventuale sua
opposizione all’accesso.
11. Quanto all’ultima questione deferita all’Adunanza plenaria, relativa alle modalità ostensive dei
documenti dell’anagrafe tributaria, ivi inclusi i documenti dell’archivio dei rapporti finanziari – se,
cioè, l’accesso possa essere esercitato solo attraverso visione, oppure anche attraverso estrazione di
copia -, la stessa deve essere risolta in quest’ultimo senso, in quanto:
– sul piano normativo, l’art. 22, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, come sostituito dall’art. 15 d.lgs.
n. 15/2005, prevede quale forma generale di accesso quella “di prendere visione e di estrarre copia
di documenti amministrativi”;
– la sopra citata previsione regolamentare di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e d), d.m. 29 ottobre
1996, n. 603, che, in sede di accesso difensivo, consente solo la “la visione” della documentazione
finanziaria, economica, patrimoniale, reddituale e fiscale detenuta dall’amministrazione finanziaria,
trova la sua spiegazione nella vigenza, all’epoca di emanazione del decreto ministeriale, di una
correlativa norma primaria nel testo originario dell’art. 24, comma 2, lettera d), l. n. 241/1990,
ormai superata dalla novellazione apportata alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, che non
prevede più alcuna limitazione quanto alle modalità di accesso difensivo alla documentazione
contenente dati personali riservati, sicché la limitazione contenuta nel citato d.m. n. 603/1996 deve
ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa primaria sopravvenuta;
– con riguardo alla ratio sottesa all’accesso documentale difensivo, l’unica modalità ontologicamente
idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione extra iudicium ai fini della ‘cura’ e
‘difesa’ della situazione giuridica facente capo al richiedente l’accesso è l’estrazione di copia, ai fini
di un eventuale utilizzo del documento in sede stragiudiziale e, a maggior ragione, in sede
processuale, impossibile se non attraverso l’offerta in comunicazione e la produzione materiale della
relativa copia in giudizio.
Quanto alle eventuali modalità telematiche, dovrà trovare applicazione la disciplina settoriale in
materia di amministrazione digitale.
12. L’Adunanza plenaria, conclusivamente, enuncia sulle questioni postele i seguenti principi di
diritto, anche ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. proc. amm.:
(i) “Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici
dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti
nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari,
costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt.
22 e ss. della legge n. 241/1990”;
(ii) “L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e
dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di
richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,
211 e 213 cod. proc. civ.”;
(iii) “L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti
nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato
indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies
disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e
dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di
famiglia”;
(iv) “L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti
nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato
mediante estrazione di copia”.
13. Premesso che ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. proc. amm. sussistono i presupposti per
decidere l’intera controversia, e facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie,
l’appello – incentrato sull’unico, complesso motivo in diritto dell’erronea mancata considerazione
nell’impugnata sentenza dell’asserito rapporto di specialità specializzante intercorrente tra la
normativa contenuta negli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ. d’un
lato, e la disciplina dell’accesso documentale difensivo ex art. 24 l. n. 241/1990 d’altro lato (vizio
ritenuto assorbente di ogni valutazione dell’esercizio in concreto del potere amministrativo e idoneo
a sorreggere, in tesi, la riforma della sentenza), e dell’erronea omessa considerazione che (sempre
secondo l’assunto dell’appellante) l’indispensabilità del documento ai fini dell’accesso difensivo
deve essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le forme
processuali tipiche già previste dall’ordinamento – deve essere respinto, con la conseguente
conferma della pronuncia di accoglimento del TAR.
14. A fronte del rilevato contrasto giurisprudenziale, si ravvisano i presupposti di legge per
dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, provvede come segue:
a) enuncia i principi di diritto come al punto 12 della parte-motiva;
b) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
c) dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate

Comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione scritta ex D.L. 28/2020. Onere di promuovere la mediazione nel procedimento monitorio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 6716/19 R.G. promossa Oggetto: OBBLIGAZIONI
da
I. C. s.r.l., con sede a … (avv. …, rinunciante al mandato come da dichiarazione depositata in via telematica il 28 gennaio 2020);
contro
– ATTRICE
B. 1… s.r.l.s., con sede legale a … (avv. …);
Per l’attrice:
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni.
* * * CONCLUSIONI
– CONVENUTA
come da citazione (ultime conclusioni):
<>.
Per la convenuta:
come da nota scritta depositata il 12 maggio 2020
<>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il processo, instaurato con citazione notificata il 1 aprile 2019 a mezzo posta, si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La società attrice opera nel settore del commercio di abbigliamento,
settore moda, col marchio “…”.
2.
Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalla prestazione di servizi di cui al contratto 14 aprile 2018 (avente ad oggetto la realizzazione di redazionali vip Novella 2000 nonché la creazione e mantenimento di profili social network nel periodo 15 aprile – 31 luglio 2018) ed era volto ad ottenere il pagamento di sei delle sette fatture emesse (pagata, in ritardo, solo quella di aprile 2018; insolute le restanti sei emesse tra maggio e ottobre 2018) per un totale di euro 6.403,78# oltre accessori, fatture prodotte in allegato al ricorso e azionate in sede monitoria.
Si rimanda alla integrale lettura del ricorso per decreto ingiuntivo:
<<1) La società B. 1. Srls, odierna ricorrente, si occupa di consulenza commerciale, pubblicitaria e di marketing (doc. 1). 2) In data 14/04/2018 la ricorrente stipulava con la convenuta società I. C. Srl (doc 2) un contratto per i seguenti servizi di marketing e comunicazione: “redazionali Vip Novella 2000” e successiva creazione e mantenimento di profili social network (doc. 3). 3) Per l’attività professionale di cui sopra, il contratto prevedeva il pagamento da parte di I. C. srl in favore della ricorrente delle seguenti somme: a) €.2.500,00# (oltre IVA) per l’attività dei servizi redazionali; b) €.3.602,00 (oltre IVA) per la creazione e il mantenimento dei profili social network, importi dilazionati in sette rate mensili, con prima scadenza il 30/04/2018. 4) La convenuta, in ossequio degli accordi contrattuali, provvedeva al pagamento della prima rata di aprile, mentre nulla corrispondeva per le rate successive in scadenza a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, e di cui alle fatture insolute qui allegate (doc. 4-9). 5) A fronte dell’inadempimento di cui sopra, la ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, inviava sollecito di pagamento (doc. 10), rimasto tuttavia privo di riscontro. 6) Ad oggi, la società B. 1. Srls vanta un credito nei confronti della convenuta, in forza delle fatture insolute, di complessivi €.6.403,78# (iva inclusa). 7) Il credito è liquido, esigibile e fondato su prova scritta. Si producono gli estratti autentici delle scritture contabili della B. 1. Srls, relativamente alle fatture azionate in via monitoria (doc. 11). 8) Sussistono nel caso di specie altresì i requisiti per concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art.642 c.p.c. comma II°, poiché esiste documentazione (il contratto di prestazione professionale e fornitura servizi (sub doc. 3) sottoscritta dal debitore comprovante il diritto di credito fatto valere. […]>>.
Si richiamano altresì i documenti allegati al ricorso:
<<1) Visura CCIAA B. 1. srls; 2) visura CCIAA I. C. Srl; 3) contratto del 14/04/2018 sottoscritto dalle parti; 4) fatture insolute; 5) sollecito pec Avv. Z. del 08/11/2018 6) scritture contabili autenticate da Notaio>>.
Col decreto 11 settembre 2019 n. 1012 è stato ingiunto all’odierna opponente di pagare all’odierna opposta la somma capitale di euro 6.403,78 oltre interessi come da domanda e spese processuali.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
In atto di citazione, l’opponente – senza specificamente contestare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ha genericamente affermato che l’opposta era stata <>, che essa opponente aveva contestato le fatture emesse dall’opposta <>, che <> era contenuto nella email 14 settembre 2018 prodotta come doc. 3, che altra contestazione era stata formulata con email 24 ottobre 2018 (doc. 4), che la richiesta dell’opposta si fondava <>, che la fondatezza dell’opposizione si desumeva <>, che <>, che l’opposta si era <>, che in capo alla convenuta
<>.
Su tali premesse, l’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’opposta al risarcimento degli <> subiti dall’opponente.
Costituitasi il 30 settembre 2019, l’opposta ha contestato radicalmente
l’opposizione, osservando fra l’altro che la prima fattura, scaduta il 30 aprile
2018, era stata pagata solo il 13 giugno 2018 (dopo che l’opposta, a fronte dell’altrui inadempimento, aveva sospeso l’esecuzione della prestazione), che dopo tale pagamento essa aveva ripreso l’esecuzione del contratto senza però ottenere la dovuta cooperazione da parte dell’opponete, che le due email di contestazione 14 settembre e 24 ottobre 2018 erano state inviate dall’opponente per precostituirsi <>, tanto è vero che erano successive al termine di esecuzione della prestazione di servizi e anche alla scadenza di buona parte delle rate insolute.
Alla prima udienza di comparizione 24 ottobre 2019 davanti al giudice
onorario i difensori hanno discusso della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.
Con ordinanza 5 gennaio 2020, concessa la provvisoria esecuzione, è stata disposta la mediazione delegata sulla base della seguente motivazione:
<<… ritenuto che: - alla luce delle contestazioni e puntualizzazioni formulate dall’opposta, anche con riferimento all’unico tardivo pagamento parziale e alla condotta di parte opponente anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, non si ravvisa prova scritta a sostegno dell’opposizione, nel complesso generica; - può dunque essere concessa la provvisoria esecuzione; - appare ad ogni modo nettamente preferibile una soluzione amichevole; la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l’invio in mediazione ex art. 5, 2° co., d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015); - natura della causa e valore della stessa, condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla prevedibile non breve istruttoria da svolgersi), entità dei costi processuali attesi (e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco), possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente (attore in senso processuale), comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione; - in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura; - la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell’art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione; - in mancanza di un accordo, saranno esaminate le ulteriori istanze svolte dalle parti; p.q.m. A) visto l’art. 648 c.p.c. concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1012/2019; B) invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole; visto l’art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all’organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, a pena di improcedibilità dell’opposizione e assegna termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione; avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c.; dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l’organismo prescelto, unitamente all’istanza di avvio; fissa la nuova udienza martedì 24 marzo 2020 alle ore 10,20 per verificare l’esito della mediazione; invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria; invita le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all’udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale (email), mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all’udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo); se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza (e dandone avviso al giudice via email)>>
6.
Con dichiarazione depositata in via telematica il 28 gennaio 2020, il
difensore dell’attrice ha dichiarato di rinunciare al mandato.
Nel successivo corso del giudizio l’attrice non ha nominato un nuovo
difensore.
La programmata udienza 24 marzo 2020 non si è potuta celebrare in forza del rinvio ope legis disposto dalla decretazione d’urgenza volta a fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Con ordinanza 23 marzo 2020 è stata dunque fissata una nuova udienza per il 5 maggio 2020:
<>;
– oggi sono state rese note via PEC le linee guida per la trattazione dei processi e delle udienze civili nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 83, commi dal 5° al 7°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020);
– in forza dell’art. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 occorre rinviare l’udienza
programmata per il 24 marzo 2020;
– nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell’emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti;
– è peraltro preferibile un soluzione amichevole;
– è opportuno che in caso di accordo eventualmente già intervenuto le parti depositino dichiarazione di rinuncia agli atti con relativa accettazione per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo senza fissazione di altre udienze, tanto più nel contesto determinato dall’emergenza epidemiologica in atto;
p.q.m.
– fissa la nuova udienza martedì 5 maggio 2020 ore 9,00;
– invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa: in caso di accordo sopravvenuto o eventualmente già intervenuto anteriore all’udienza, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza e senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza>>.
Prorogato in via d’urgenza il termine finale del periodo di sospensione dell’attività giudiziaria e dei termini processuali (dal 15 aprile all’11 maggio), con ordinanza 16 aprile 2020 sono state chieste informazioni alle parti:
Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
rilevato che si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
ritenuto che all’esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione delegata con fissazione dell’udienza 24 marzo
2020 per verifica dell’esito della mediazione;
ritenuto che tale udienza è stata rinviata a causa della pandemia da COVID-19 al 5 maggio 2020 (sul presupposto che il periodo di sospensione delle attività cessasse il 15 aprile 2020) ma che anche tale udienza non potrà aver luogo;
ritenuto che non si ha notizia ufficiale dell’esito della mediazione (neppure è dato sapere se la mediazione sia stata tempestivamente instaurata; dal fascicolo informatico si evince solo che vi è rinuncia al mandato del difensore di parte opponente) o di esito di trattative, nonostante l’espressa richiesta di informazioni contenuta nell’ordinanza 5 gennaio 2020 e nell’ordinanza 23 marzo 2020;
considerato il contesto generale determinato dalla pandemia in atto;
richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale
e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore
dell’amministrazione della giustizia civile;
ritenuto che:
– è attualmente fissata udienza per il giorno 5 maggio 2020;
– per effetto della decretazione d’urgenza, che ha fra l’altro via via prorogato il termine finale di sospensione delle attività giudiziarie esposte a rischio di contagio per possibile contatto fisico tra le persone, è già stato disposto un rinvio con ordinanza fuori udienza (e questa è la seconda ordinanza che viene emessa);
– le disposizioni del diritto processuale dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– è opportuno avvalersi delle potenzialità del processo civile telematico;
– nel caso di specie, non è ufficialmente noto al giudice se le parti abbiano o meno trovato una soluzione amichevole nonostante la richiesta già formulata con ordinanza 23 marzo 2020;
– attesi i rinvii delle udienze (sino ad oggi, di quelle fissate entro l’11 maggio
2020) da disporsi in forza di decretazione d’urgenza è necessario, per una razionale riorganizzazione del ruolo e per evitare attività inutili, sapere quali siano effettivamente le cause che dovranno proseguire per essere decise e quelle nelle quali invece le parti hanno trovato, o sono prossimi a trovare (in un termine che i difensori indicheranno al giudice), un accordo;
– se la causa dovrà proseguire per essere decisa, è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico;
– è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata in via telematica dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell’udienza e per evitare altri inutili rinvii in un contesto di pandemia;
P.Q.M.
– invita le parti a rispondere in via telematica nel più breve tempo possibile e comunque entro il 29 aprile 2020, alla richiesta di informazioni di cui alla parte motiva;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza ed evitare altri ed inutili rinvii; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.
Si comunichi>>.
Con atto depositato in via telematica il 17 aprile 2020, la convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione, non avendo l’attrice promosso la mediazione nel termine assegnato con ordinanza 5 gennaio 2020.
Con ordinanza 5 maggio 2020:
a) sono state brevemente ripercorse le vicende processuali:
<>
b) si è evidenziata l’opportunità di avvalersi delle potenzialità del P.C.T. e si è disposta la trattazione scritta:
<>;
c) sono state date le istruzioni e disposizioni del caso:
<<- su tali premesse, oltre a disporre il necessario rinvio della già programmata udienza, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23, occorre dunque assegnare alle parti un termine per una estremamente sintetica memoria, o <> (secondo la terminologia di cui alla lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all’interpello nei limiti sopra delineati;
– ciò significa che: a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica – non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi secondo i criteri sopra accennati: pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il termine udienza, si collega all’art. 134, 1° co., c.p.c., che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <>, e va coordinata, oltre che con l’art. 183, 1° e 7° co., c.p.c., anche con gli artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.) e di ragioni pratiche concernenti la regolare tenuta dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l’assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l’art. 130 c.p.c.) un verbale ad hoc nel quale – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 126 c.p.c. ma coi necessari adattamenti, relativi, ad esempio, all’indicazione delle persone intervenute (qui invero i difensori intervengono prima dell’udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (parrebbe irrilevante, quanto all’operato del giudice, che ciò avvenga o meno nei locali ove ha sede l’ufficio giudiziario) – si darà atto, previa verifica della regolare comunicazione dell’ordinanza che dispone la trattazione scritta, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all’esito dello, specialissimo, svolgimento dell’udienza ai sensi della lettera h) dell’art. 83, 7° co., d.l. cit.; in pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo e si daranno i provvedimenti del caso ai fini della decisione della causa, avuto riguardo in particolare alla eccezione di improcedibilità dell’opposizione, sollevata dalla convenuta; b) dall’altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica dalla sentenza (o eventualmente dell’ordinanza) pronunciata <>, o, se si vuole, senza <>, almeno quale è stata sinora intesa: in realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell’udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall’art. 83, 7° co., lett. h) del d.l. n. 18/2020 (la <>, di cui all’art. 83, 7° co., lett. h), cit., sembra dunque riferita alla pronuncia del provvedimento al di fuori di un’udienza che vede i difensori
<>, art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.,, secondo il modello della trattazione orale della causa);
– il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza tengono luogo della discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti;
– le disposizioni del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito ordinario), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità che consentano l’immediata estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. anche prima dell’udienza;
– è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico.
p.q.m.
– fissa la nuova udienza venerdì 15 maggio 2020 ore 13,00; l’udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle linee guida elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (decreto n.
28/2020 comunicato il 23 marzo 2020) e dunque senza comparizione fisica dei difensori; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;
– assegna alle parti termine sino al 13 maggio 2020 per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti, contenente esclusivamente le conclusioni finali e brevi argomentazioni (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati in via telematica;
– invita i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le
spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.
Si comunichi alle parti costituite>>.
Come già osservato nell’ordinanza 5 maggio 2020, pur in assenza di una esplicita previsione (v. invece la disciplina dell’udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), comma 7, art. 83, d.l. n. 28/2020), il provvedimento che dispone la trattazione scritta e assegna il termine per il deposito di “note scritte” ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, se pronunciato fuori dell’udienza (art. 134, 2° co., c.p.c.) deve essere comunicato a tutte le parti, pena la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’atto successivo.
Nel caso di specie, il contraddittorio è stato salvaguardato.
A quanto risulta dallo “stato consegna notifiche”, e dunque dal fascicolo informatico, consultabile tramite Consolle del magistrato, l’ordinanza 5 maggio 2020 è stata comunicata in pari data sia al difensore della convenuta che a quello dell’attrice (sino a quando non sia stato sostituito, l’avvocato che abbia rinunciato al mandato conserva la legittimazione a ricevere atti nell’interesse della parte che lo aveva nominato: v. fra le altre Cass., sez. VI-
1, ord. 6 giugno 2013, n. 14368; Cass., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649;
Cass., sez. II, 7 dicembre 1962, n. 3301).
Mentre la convenuta ha depositato la nota scritta il 7 maggio 2020 con la quale ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione, nulla invece è stato depositato dall’attrice, la quale – come già rilevato – ha omesso di nominare un nuovo difensore in luogo dell’originario difensore che aveva rinunciato al mandato.
7.
A quanto emerge pacificamente dagli atti, la mediazione non è stata promossa.
8.
Il difensore della convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione con la nota scritta 7 maggio 2020, mentre l’attrice, che non ha nominato un nuovo difensore in luogo di quello che aveva rinunciato, è rimasta silente e non ha preso posizione sul punto.
9.
L’eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
10.
Di regola e, per così dire, per definizione, l’attore ha interesse a che il giudizio pervenga ad una decisione sul merito della domanda.
Si comprende così la previsione legislativa secondo cui, in linea generale, l’omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) o disposto dal giudice (art. 5, 2° co., d.lgs. cit.) comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale (v. anche l’art.
5, comma 2° bis).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l’attore in senso
processuale non ha la veste di attore in senso sostanziale.
Per effetto delle modifiche introdotte nel 2013, il d.lgs. n. 28/2010 contiene poi alcune disposizioni derogatorie rispetto alle regole generali.
Si veda in proposito l’art. 5, 4° co., d.lgs. cit.:
<>.
Secondo l’interpretazione preferibile, attenta alle peculiarità del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n.
28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che:
– l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione (art. 5, 4° co., lett. a), d.lgs. cit.): pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione (comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.) non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso (come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione);
– una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto
alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale (tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio promosso ex art. 645 c.p.c. successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione, artt. 648 e 649 c.p.c.) cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia (va evitato lo spreco di risorse scarse), col principio della ragionevole durata dei processi (difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima res litigiosa) e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010;
– sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera); coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi il porre a carico dell’ingiunto-opponente l’onere di evitare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (decreto che acquista così autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato);
– la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità caratterizzanti la
tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata e non preclude all’ingiunto la possibilità di far valere in un autonomo e separato giudizio eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio ex art. 645 c.p.c. senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337).
11.
In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864; Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026; Trib. Bologna, 2 agosto 2016, n. 1966, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 2, 208) e, nel 2015, anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; in ordine alla finalità deflattiva della mediazione obbligatoria, v. Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97). Sempre in ipotesi di mediazione obbligatoria, v. ora anche Cass., Sez. VI-1, 16 settembre 2019, n. 23003 (cfr. inoltre, in termini problematici, l’ordinanza interlocutoria Cass., sez. III, ord.12 luglio 2019 n. 18741).
12.
La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel
termine prefissato comporta l’improcedibilità del giudizio.
Ogni altra questione è assorbita.
Peraltro, l’attrice aveva contestato solo genericamente i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, aveva richiamato a sostegno dei propri assunti documenti da essa stessa formati e addirittura successivi al termine entro il quale andavano eseguite le prestazioni ad opera della convenuta e alla scadenza di buona parte delle rate pattuite contrattualmente, aveva omesso ogni richiamo alle pattuizioni contrattuali e alla loro operatività in ipotesi di inadempimento della parte che aveva commissionato il servizio (cfr. fra gli altri il punto 4 del contratto).
13.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla somma ingiunta e allo sviluppo del processo (mancanza di istruzione, decisione semplificata dopo trattazione scritta).
14.
Il decreto opposto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo
ex art. 648 c.p.c. (art. 653, 1° co., c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
– dichiara improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto
ingiuntivo decreto 11 settembre 2019 n. 1012;
– condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo liquidate in euro 2.425,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 maggio 2020
Il giudice
Antonio Costanzo

Caratteristiche del diritto all’agevolazione della casa adibita a residenza familiare

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24 settembre 2020, n. 20132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18175-2019 proposto da:
F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRANITO DI BELMONTE 19, presso lo studio
dell’avvocato ALDO PIRAS, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8610/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del
LAZIO, depositata il 06/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal
Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Svolgimento del processo
Ritenuto che:
F.N. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 8610/7/18 dep. 6/12/18, che ne
ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva
annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione ritenendo che il contribuente avesse
diritto alle agevolazioni della prima casa di cui godevano i genitori sull’immobile caduto in
successione pur non essendo egli in possesso dei requisiti richiesti per fruire di detta agevolazione.
Il giudice di appello rilevava sulla base del tenore letterale della disposizione di cui alla L. n. 342
del 2000, art. 69, comma 4, che l’interessato deve possedere i requisiti.
Sottolineava infatti che la dichiarazione deve essere resa dal coerede titolare dei requisiti per godere
dell’estensione del beneficio previsto per l’acquisto di immobile come prima casa di cui godeva il
defunto ancorchè gli altri coeredi abbiano già in precedenza usufruito di tale beneficio e che la
mancanza di tale di dichiarazione non costituisce un errore formale come sostenuto dalla parte
appellata ma una violazione di legge connessa al principio in virtù del quale chi ha già goduto di
una agevolazione fiscale non può più goderne.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati
da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000
art. art. 69, commi 1 e 3, in combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, e successive
modificazioni e con la L. n. 241 del 1990, art. 18, commi 2 e 3, -contraddittorietà della motivazione
e/o illogicità e/o insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe frainteso la portata sostanziale delle norme in
questione e non considerato che, come specificato nel ricorso, l’immobile, oggetto della
dichiarazione di successione, era in comunione dei suoi genitori e da questi destinato alla loro prima
casa, utilizzo che era stato mantenuto dal padre, F.D., suo coerede e già proprietario del restante
50%.
Osserva pertanto che, una volta chiarito che quest’ultimo aveva diritto all’agevolazione fiscale in
quanto in possesso dei requisiti di legge, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio
a prescindere dalla sottoscrizione da parte del beneficiario della dichiarazione sostitutiva.
Sostiene che l’Ufficio, venuto a conoscenza della reale situazione già nella fase di Mediazione
obbligatoria, avrebbe potuto effettuare i necessari controlli tra i dati in suo possesso nonchè trovare
adeguata conferma dei fatti descritti dal contribuente anche in forza del principio dell’affidamento.
Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 115, 167 e 345 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene che la CTR non avrebbe rilevato la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione
in merito all’utilizzo dell’immobile per la quota del 50% della successione de qua ad opera del
coerede F.D. che non aveva in precedenza mai beneficiato di agevolazioni della prima casa Osserva
infatti che l’Ufficio avrebbe fondato la sua impugnazione sulla restrittiva lettura della L. n. 342 del
2000 art. art. 60, comma 3, senza chiedere, in violazione dell’art. 342 c.p.c., la modifica della
decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che nel caso di specie il beneficiario è il
coniuge superstite e che grazie a questa statuizione il beneficio su cui si verte per la L. n. 342 del
2000 art. 69, comma 3, era esteso a tutti i coeredi non ostandovi la circostanza fattuale che la
dichiarazione di successione fosse stata resa da uno dei beneficiari che già aveva fruito della
medesima agevolazione.
Lamenta pertanto che la CTR aveva omesso di rilevare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello
agenziale per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Per ragioni di priorità logico giuridica va esaminato il secondo motivo di ricorso. Il motivo è
inammissibile per difetto di autosufficienza.
Giova ricordare che “Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che trova la propria
ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del
motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai
motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue
che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla
mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel
ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 86 del 10/01/2012, cfr. ex plurimis 2020 nr 2407; Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726;
Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. n. 5148 del 2003; n. 20405 del 2006; n. 21621 del 2007).
Occorre al riguardo rammentare che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa
Corte, anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame
degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque,
l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di
specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare,
senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter
processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni
della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da
lui prospettata.
Non essendo riportati i motivi d’appello, se non per stralcio, non è possibile apprezzare le ragioni
per le quali essi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, dovrebbero ritenersi in realtà,
come afferma apoditticamente il ricorrente, irrispettosi dei requisiti dettati dall’art. 342 c.p.c.,
Parimenti inammissibile deve ritenersi il primo motivo del ricorso.
la censura sembra prospettare contemporaneamente un vizio di violazione di legge art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 (per avere la CTR erroneamente applicato la L. n. 342 del 2000 art. art. 69, comma 1
e 3, stante il diritto all’agevolazione del padre del contribuente che, ai sensi delle norme citate,
rendeva insussistente il presupposto di applicazione dell’imposta in capo all’intestatario) ed il vizio
di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per non avere considerato, nè pronunciato, in
ordine alla dedotta esistenza del diritto all’agevolazione in capo al padre del contribuente, al di là
della mancata sottoscrizione del modulo per il beneficio della ” prima casa” da parte del fruitore
dell’agevolazione).
Così formulato, tuttavia, il motivo risulta inammissibile, poichè si risolve in una mescolanza e
sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi
contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i quali si risolvono in una non consentita
prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione
di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere
della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di
fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle
risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il
compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi
d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero
utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di
dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su
di esse (Cass., sez. 1, 23/10/2018, n. 26874, Rv. 651324 – 01).
Di qui l’inammissibilità, per contraddittorietà, del motivo proposto cumulativamente per violazione
e falsa applicazione di legge in relazione ad un fatto il cui accertamento si assume essere stato
omesso.
Peraltro, anche isolando le due censure ed avendo riguardo alla sola doglianza della ricorrente
relativa al dedotto vizio di motivazione, in quanto logicamente prioritaria, il motivo si palesa
parimenti inammissibile, atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui
esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”
(Cass. sez. 6-3, 10/08/2017, n. 19987, Rv. 645359 – 01).
Va comunque osservato che il ragionamento seguito dalla CTR è esente dalle censure che vengono
mosse.
Va infatti ricordato che ai sensi della L. n. 342 del 2000 art. art. 69, comma 4, le dichiarazioni di cui
alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa “sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o
nell’atto di donazione”, e quindi solo con le predette modalità. Per fruire dell’agevolazione
bisognava pertanto indicare il coniuge superstite fra i successori, e/o presentare dichiarazione
correttiva; in caso contrario manca una diretta relazione fra il bene e il soggetto beneficiario
dell’agevolazione.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, che considera sufficiente ai fini del riconoscimento
dell’esenzione d’imposta la situazione di fatto preesistente acquisibile dall’Amministrazione
finanziaria attraverso i dati esposti nel ricorso introduttivo e nella proposta di mediazione, va qui
rilevato che il diritto all’agevolazione della casa adibita a residenza familiare comporta per il titolare
il beneficio solo se sussistono le condizioni di legge, che devono essere comunque invocate dal
richiedente. Trattasi di norma agevolativa, e quindi di stretta interpretazione, per cui spettava al
contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione,
integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall’apertura della
successione. (cfr. CASS 2019 NR. 9890).
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i criteri vigenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1000,00 oltre s.p.a.; dà atto, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
ricorso se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

Va assicurato al genitore straniero il celere assolvimento delle esigenze dei figli.

Tribunale di Verona, 5 gennaio 2020
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. promosso da
Gaia, con l’avv. R.C.
RICORRENTE
contro
Cornelio, con l’avv. Z.Z.
CONVENUTO
a scioglimento della riserva assunta;
visto il parere del Pubblico Ministero;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 05.02.2019 da Gaia;
sentita la ricorrente personalmente all’udienza del 09.05.2019, la quale ha confermato
il contenuto del ricorso, anche in relazione alle condotte di violenza e maltrattamenti
da parte del convenuto Cornelio, siccome prospettati nell’atto introduttivo; la
ricorrente ha dunque dichiarato di non avere più visto il padre dei minori nati dalla
loro unione, Gaietta (nata in data 04.10.2003) e Tulliolo (nato in data 20.10.2004),
dall’ultimo episodio di aggressione del maggio 2018; la stessa ha precisato che il
padre nei mesi successivi non si è occupato delle esigenze materiali dei minori,
omettendo di contribuire, come già in precedenza, al loro mantenimento, né ha
chiesto di vedere i figli;
rilevato che la ricorrente ha altresì precisato di avere incontrato difficoltà nella
gestione delle esigenze dei figli, in particolare sul piano scolastico e di rinnovo dei
documenti, a causa della assenza del padre convenuto
preso atto delle conclusioni formulate dalla ricorrente in udienza, con la richiesta di
affidamento esclusivo dei figli minori e facoltà di assumere autonomamente le scelte
relative alle questioni scolastiche, sanitarie ed il rinnovo dei documenti dei figli;
…oooOooo…
ritenuta la competenza del giudice adito in ordine alle domande di affidamento
esclusivo e di contribuzione al mantenimento dei figli minori, sulla base dell’art. 8,
paragrafo 1, del Reg. 2201/2003 CE e dell’art. 3, lett. b Reg. 4/2009 CE, stante la
residenza in Verona della ricorrente e dei minori che con essa convivono;
ritenuta altresì l’applicabilità della legge italiana;
ritenuto in particolare per quanto riguarda la domanda di affidamento esclusivo la
sussistenza della competenza del giudice adito e l’applicabilità della legge italiana va
affermata sulla base dell’art. 5 e dell’art. 15 paragrafo 3, della Convenzione dell’Aja del
19.10.1996 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori, ratificata in Italia con L. n. 101 del 18.06.2015, stante la residenza in Verona
della ricorrente e dei figli Gaietta e Tulliolo; quanto alla istanza di contribuzione al
loro mantenimento, la domanda attiene alla materia delle obbligazioni alimentari, (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 21053 del 01/10/2009; nonché a livello europeo, C.G.C.E., decisione n.
220/95 del 27 febbraio 1997, van den Boogaard c. Laumen, con riferimento ai criteri
di giurisdizione di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del
successivo Reg. 44/2001 CE); e in tema di obbligazioni alimentari, per via del rinvio
operato dall’art. 15 del Reg. n. 4/2009 CE, deve applicarsi, a partire dal 18 giugno
2011, il Protocollo dell’Aja del 23/11/2007, che ha sostituito la convenzione dell’Aja
del 2/10/1973; detto Protocollo, anche per le obbligazioni alimentari tra genitori e
figli, all’art. 3 prevede in primis la regola generale fondata sulla residenza abituale del
creditore;
ritenuto nel merito che la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta
dalla ricorrente deve essere accolta; secondo quanto dalla stessa dichiarato, il
convenuto ha abbandonato la famiglia, senza dare notizie più notizie di sé, all’esito
dell’ultimo episodio di violenza di maggio 2018, in occasione del quale la ricorrente,
dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Borgo Trento (VR) sarebbe stata accolta
presso il centro antiviolenza PETRA di Verona; la mancata costituzione del convenuto
Cornelio, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul
punto per valutare eventuali contestazioni; attesa la mancata costituzione del
convenuto e valutate le dichiarazioni rese dalla ricorrente, deve essere confermato il
regime richiesto; a prescindere dall’accertamento delle condotte di maltrattamenti e
violenza allegate dalla ricorrente, infatti, lo stato di irreperibilità del convenuto
attestato dall’ufficiale giudiziario appare sintomatico della veridicità delle affermazioni
di Gaia in relazione allo stato di abbandono da parte del padre;
ritenuto dunque di accogliere la domanda di affidamento esclusivo dei minori; reputa
peraltro il Collegio che il verosimile completo disinteresse del padre rispetto ai
bisogni di crescita e mantenimento dei figli giustifichi, oltre all’affidamento in via
esclusiva degli stessi in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest’ultima
delle decisioni di maggiore interesse per i minori, in virtù della deroga normativa
stabilita dall’art. 337 quater comma terzo c.c.;
ritenuto infatti che lo stato di irreperibilità e dunque il verosimile abbandono e
disinteresse del padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle
esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che diversamente incontrerebbe la
madre per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie;
ritenuto, in definitiva, di disporsi che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso
l’esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere
autonomamente e senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse dei
figli Gaietta e Tulliolo, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai
trattamenti sanitari;
rilevato che peraltro al padre convenuto spetta pur sempre il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, ben potendo ricorrere al giudice ai
sensi dell’art. 337-quater ultimo comma c.c. qualora ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli per i minori da parte della madre ricorrente,
ritenuto che appare inoltre congrua la misura del contributo al mantenimento dei
figli, richiesta dalla ricorrente nell’importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun
figlio) con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come
da Protocollo famiglia adottato dal tribunale di Verona;
ritenuto di porre le spese di lite a carico del convenuto, secondo il principio della
soccombenza; spese che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di
riferimento e dei valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche
emerse nel caso di specie, con l’esclusione della fase istruttoria che non ha visto
l’espletamento di prove costituende e con una riduzione della fase decisoria, tenuto
conto della mancanza di memorie conclusive; si da atto della ammissione in via
provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; dunque le stesse sono
liquidate già tenuto conto della dimidiazione ai sensi dell’art. 130 D.Lgs 115/2002 e
con distrazione a favore dell’Erario;
P.Q.M.
AFFIDA i figli minori Gaietta e Tulliolo alla madre, che ne curerà l’educazione,
l’istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione
naturale ed aspirazioni; la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso
del padre le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle
questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari; il padre conserva il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori ai sensi dell’art. 337 quater ultimo
comma c.c. e potrà vedere e tenere con sé i figli, qualora dovesse mostrare interesse
in tal senso, previo accordo con la madre.
PONE a carico di Cornelio l’obbligo di corrispondere a Gaia entro il giorno 5 di ogni
mese la somma complessiva di € 500,00 quale contributo per il mantenimento dei
figli (€ 250,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali,
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Verona, siglato in data 03.12.2018.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA Cornelio a rifondere ad Gaia le spese di lite, che si
liquidano, già tenuto conto della dimidiazione di cui all’art. 130 D.Lgs 115/2002, in €
1.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare).
Sui compensi I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore dell’Erario.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2020
il giudice estensore il presidente
Francesco Bartolotti Ernesto D’Amico

Separazione personale dei coniugi e posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano

Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2020, n. 16410. Pres. Genovese. Est. Terrusi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 34588/2018 proposto da:
M.P., D.P.W., elettivamente domiciliati in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato F. F., rappresentati e difesi dall’avvocato D. V., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma *, presso lo studio dell’avvocato C. F., rappresentata e difesa dall’avvocato M. T., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L’Aquila;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Svolgimento del processo
M.P. e D.P.W., nonni paterni di M.G. (classe (*)) chiesero al tribunale per i minorenni de L’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, D.D.A.P., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il tribunale per i minorenni respinse l’istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicchè i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l’erroneità.
Nel procedimento intervenne anche M.P., padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti.
Nella resistenza della D.D. la corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s’era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull’atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l’equilibrata crescita psicologica della bambina. Ha ritenuto inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi del minore. Ha infine richiamato la c.t.u., eseguita nel giudizio di divorzio tra M. e D.D., per dire che questa era stata delimitata dalla necessità di stabilire le sole capacità educative dei genitori – mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacità educativa era stata impedita dall’atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova c.t.u..
Per la cassazione del decreto della corte d’appello i coniugi M. – D.P. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. D.D.A.P. ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I. – I ricorrenti denunziano:
col primo motivo, la nullità del decreto per violazione dell’art. 336 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto non era stata assicurata la partecipazione della minore al giudizio rappresentata da un difensore, e in quanto comunque non si era provveduto alla di lei audizione a causa dell’età;
col secondo motivo, la nullità del provvedimento per violazione del principio del ne bis in idem, essendo in contrasto con altra decisione della stessa corte d’appello in data 6-6-2017;
col terzo motivo, infine, la nullità del decreto per omesso esame di fatti decisivi in ordine al giudizio espresso a loro carico di asserita mancanza di adeguate capacità educative e affettive.
II. – Lo scrutinio del primo motivo richiede una disamina articolata, poichè, in ordine alle conseguenze, intercetta il tema della posizione che nel procedimento deve essere attribuita al minore.
Tale primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
III. – Innanzi tutto è necessario ricordare che i principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., hanno portato questa Corte ad affermare che esiste nell’ordinamento un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c..
Per tale ragione i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42, hanno esattamente come quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. – attitudine al giudicato (seppure rebus sic stantibus), in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e definiscono procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse, nei quali il minore è da considerare “parte”.
Simile constatazione giustifica l’affermazione che il relativo decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo, a conferma, revoca o modifica dei predetti provvedimenti, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 23633-16, Cass. n. 19780-18, Cass. n. 20001-18 e infine Cass. Sez. U. n. 32359-18).
IV. – Secondo un certo orientamento, qui condiviso, la medesima constatazione implica che la posizione di “parte” del minore non possa essere pretermessa nel procedimento che lo riguarda; e questo risulta in certo qual modo confermato dall’inciso di cui all’art. 336 c.c., commi 2 e 4, secondo cui il minore non solo va sentito se ultradodicenne, ovvero anche se infradodicenne ove capace di discernimento, ma deve essere altresì assistito da un difensore.
Tuttavia sull’estensione di tale regola si registrano talune non secondarie divergenze tra un indirizzo manutenuto in posizione cauta (o se si vuole restrittiva) e un altro invece attestato su esegesi più ampia.
Il primo tende a sottolineare che il procedimento di cui all’art. 336 c.c. – che, per la quanto rileva, fa da modello di quelli relativi ai minori – non prevede, a differenza del procedimento disciplinato dalla L. n. 183 del 1984, art. 10, l’invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, nè l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio. Difatti si è osservato che, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti (v. da ultimo in particolare Cass. n. 9100-19).
Tale orientamento, benchè senza affrontare ex professo il tema, appare logicamente incentrato sulla negazione del criterio che vede nel minore una “parte” (in senso proprio) del procedimento.
Viceversa il secondo indirizzo propende per un’esegesi quanto più possibile estesa dei principi sopra ricordati.
Si afferma da questa prospettiva che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale (art. 78 c.p.c.), ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo (si direbbe, per definizione) un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori.
In base a tale assunto, il minore sarebbe cioè da considerare sempre come una vera “parte” del giudizio che lo riguarda, al punto che nell’ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, “il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all’integrazione del contraddittorio” (così esplicitamente Cass. n. 5256-18).
V. – Questa seconda soluzione non appare convincente, perchè è incentrata su una lettura estrema della sentenza n. 1 del 2002 della Corte costituzionale.
In effetti la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 1 del 2002, ha inteso l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo – resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. n. 176 del 1991 – alla stregua di norma integrativa della disciplina codicistica, col fine di configurare, per il minore capace di discernimento, e come tale giustappunto “parte” del procedimento che lo concerne, la necessità del contraddittorio.
La modalità di gestione di questo contraddittorio è stata lasciata, però, volutamente libera, come emerge dalla formula infine impiegata allo scopo: “se del caso previa nomina di un curatore speciale”. La formulazione ipotetica (“se del caso”) sta a dire che il previo riferimento al “contraddittorio” non può essere enfatizzato come elemento di validità formale del giudizio, quasi che la relativa violazione importi di per sè le conseguenze tipiche dell’art. 354 c.p.c..
Dalla sentenza della Corte costituzionale – che ha ritenuto per tale ragione non fondata la questione di legittimità dell’art. 336 c.c., comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 31 Cost., comma 2, art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 24 Cost., comma 2, art. 30 Cost., comma 1, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore – si evince fondamentalmente questo: che l’art. 12 della Convenzione, per un verso, ha disposto, al comma 1, che il minore capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, per altro verso, ha presupposto, al comma 2, doversi dare al minore, al detto specifico fine, la possibilità di essere ascoltato “in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
A tanto si lega la configurazione del minore come “parte” del procedimento, la quale configurazione implica la necessità di assicurarne il contraddittorio come elemento di necessaria interlocuzione, “se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.” (C. Cost. n. 1 del 2002 e anche C. Cost. n. 528 del 2000, ord.).
VI. – Ora la lettura razionale della citata decisione induce a valorizzare la necessità di ascolto del minore ai fini del merito, non già la valenza procedimentale dell’incombente.
Nè del resto va dimenticato, da questo punto di vista, che la decisione (interpretativa) menzionata non ha avuto come oggetto direttamente la questione della centralità della nomina del curatore speciale del minore.
Per converso un’altra anteriore decisione della stessa Corte costituzionale (la sentenza n. 185 del 1986) ha specificamente considerato nell’oggetto un tale profilo, e in proposito ha in generale condivisibilmente rappresentato che la valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela in giudizio di determinati interessi spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di “parte” per i titolari degli stessi.
Su tale base la Corte costituzionale ha in quell’occasione escluso “che sia costituzionalmente illegittima l’omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi”; omessa previsione spiegabile, d’altro canto, “per non essere stata ravvisata l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l’attribuire ai secondi la qualità di parte, nè tantomeno di concedere agli stessi – in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori – il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi”; con ciò dovendosi ritenere “idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l’esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 c.c.” (così C. Cost. n. 185-86).
VII. – Anche nella fattispecie in esame codesta chiave di lettura va stimata come base dell’orientamento che pone in luce la peculiarità dell’attribuzione ai minori del concetto di “parte” del processo.
Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.
In altre parole l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta – come spesso si dice – un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (così Cass. Sez. U. n. 22238-09). Ma codesto essenziale principio non legittima alcuna conclusione estrema di tipo procedimentale.
Come in certo qual modo evidenziato dalla motivazione della citata sentenza delle sezioni unite, i minori non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento finchè la legittimazione processuale non sia loro attribuita da una specifica disposizione di legge. I minori sono in tal senso portatori di interessi diversi da (o in qualche caso contrapposti a) quelli dei genitori, sia in sede di affidamento sia in sede di disciplina dei diritti correlati, e per tale profilo sono qualificati parti. Lo sono però solo in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002. La finalità del loro ascolto è funzionale alla miglior tutela dei relativi interessi (v. anche Cass. n. 12018-19, Cass. n. 6129-15), cosicchè il mancato ascolto non determina alcuna nullità (procedimentale), nè la regressione del procedimento che ne dovrebbe altrimenti conseguire secondo il disposto ex art. 354 c.p.c.; determina invece la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale, in quanto adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore.
VIII. – In questo senso va affermato il principio di diritto che connota la controversia, alla cui stregua l’attuale motivo di ricorso è infondato nella parte in cui assume che il minore sia “a tutti gli effetti un litisconsorte necessario”, ed è altresì infondato nella parte in cui tende a sostenere che la decisione sia nulla sul piano formale in relazione alla “obbligatoria partecipazione del minore al giudizio (..) tutelata da un difensore”.
Per contro la doglianza è fondata a misura della denunziata esistenza di un vizio sostanziale della decisione d’appello.
Infatti la posizione del minore, quale parte in senso sostanziale di ogni procedimento che lo riguarda, deve trovare il punto di tutela proprio nel diritto di essere ascoltato. Cosicchè costituisce violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238-09, Cass. n. 13241-11), che sia tale da giustificarne l’omissione.
La relativa audizione può – cioè – essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.
E’ invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni.

Ciò non soddisfa l’onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni – apodittico come tra un momento si dirà – non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
IX. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste identità tra il presente giudizio e quello di divorzio tra i genitori della piccola M.G., deciso con la sentenza richiamata; cosicchè non è dato ai ricorrenti invocare il principio del ne bis in idem.
X. – Il terzo motivo è fondato.
Anche per quanto concerne la valutazione di inidoneità dei nonni sul piano educativo e affettivo la decisione impugnata elude l’onere motivazionale.
Si evince che i ricorrenti avevano dedotto (col reclamo) che nel citato giudizio di divorzio era stata espletata una c.t.u. e che i fatti, posti invece a fondamento del decreto col quale era stata respinta la loro richiesta di incontrare la nipote, erano a essa c.t.u. anteriori. Tali fatti, sempre secondo la tesi dei reclamanti, erano stati finanche smentiti, tanto che la stessa corte d’appello, nella sede divorzile, aveva ritenuto che la minore ben avrebbe potuto incontrare i nonni.
La corte d’appello si è limitata ad affermare che la c.t.u. non aveva avuto a oggetto le capacità educative dei nonni, sebbene (e ovviamente) quelle dei genitori; cosicchè essa come la successiva sentenza di divorzio – non poteva valere “a superare l’esigenza di esaminare quelle capacità, fine che il TM intendeva perseguire con la c.t.u. (..) alla quale i reclamanti non hanno inteso sottoporsi”.
Ebbene, posto che il provvedimento del tribunale per i minorenni si era basato sulla ritenuta mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e che l’affermazione era stata censurata mediante riferimento a fatti non considerati, è di tutta evidenza che la motivazione della corte d’appello non consente di comprendere quale ne sia stata di contro – la ragione di condivisione: sulla base cioè di quale concreto elemento sia stata condivisa la valutazione del tribunale in relazione alle incapacità dei nonni, nè in nome di quale elemento sia stata ritenuta la volontà dei medesimi di non sottoporsi a una nuova c.t.u., volta che invece essi avevano dedotto a fondamento del reclamo proprio l’inattualità del giudizio a fronte di quanto emerso dalla consulenza svolta in sede divorzile.
XI. – Consegue che il decreto va cassato in relazione ai motivi primo e terzo, e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello de L’Aquila, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello de L’Aquila.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Non si allontanano i bambini dai nonni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34588/2018 proposto da:
M.P., D.P.W., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’avvocato Fois Fabiana, rappresentati e difesi dall’avvocato Di Nanna Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dell’avvocato Crimi Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato Marini Tiziana, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L’Aquila;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Svolgimento del processo
M.P. e D.P.W., nonni paterni di M.G. (classe (OMISSIS)) chiesero al tribunale per i minorenni de L’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, D.D.A.P., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il tribunale per i minorenni respinse l’istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicchè i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l’erroneità.
Nel procedimento intervenne anche M.P., padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti.
Nella resistenza della D.D. la corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s’era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull’atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l’equilibrata crescita psicologica della bambina. Ha ritenuto inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi del minore. Ha infine richiamato la c.t.u., eseguita nel giudizio di divorzio tra M. e D.D., per dire che questa era stata delimitata dalla necessità di stabilire le sole capacità educative dei genitori – mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacità educativa era stata impedita dall’atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova c.t.u..
Per la cassazione del decreto della corte d’appello i coniugi M. – D.P. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. D.D.A.P. ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I. – I ricorrenti denunziano:
col primo motivo, la nullità del decreto per violazione dell’art. 336 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto non era stata assicurata la partecipazione della minore al giudizio rappresentata da un difensore, e in quanto comunque non si era provveduto alla di lei audizione a causa dell’età;
col secondo motivo, la nullità del provvedimento per violazione del principio del ne bis in idem, essendo in contrasto con altra decisione della stessa corte d’appello in data 6-6-2017;
col terzo motivo, infine, la nullità del decreto per omesso esame di fatti decisivi in ordine al giudizio espresso a loro carico di asserita mancanza di adeguate capacità educative e affettive.
II. – Lo scrutinio del primo motivo richiede una disamina articolata, poichè, in ordine alle conseguenze, intercetta il tema della posizione che nel procedimento deve essere attribuita al minore.
Tale primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
III. – Innanzi tutto è necessario ricordare che i principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., hanno portato questa Corte ad affermare che esiste nell’ordinamento un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c..
Per tale ragione i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42, hanno esattamente come quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. – attitudine al giudicato (seppure rebus sic stantibus), in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e definiscono procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse, nei quali il minore è da considerare “parte”.
Simile constatazione giustifica l’affermazione che il relativo decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo, a conferma, revoca o modifica dei predetti provvedimenti, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 23633-16, Cass. n. 19780-18, Cass. n. 20001-18 e infine Cass. Sez. U. n. 32359-18).
IV. – Secondo un certo orientamento, qui condiviso, la medesima constatazione implica che la posizione di “parte” del minore non possa essere pretermessa nel procedimento che lo riguarda; e questo risulta in certo qual modo confermato dall’inciso di cui all’art. 336 c.c., commi 2 e 4, secondo cui il minore non solo va sentito se ultradodicenne, ovvero anche se infradodicenne ove capace di discernimento, ma deve essere altresì assistito da un difensore.
Tuttavia sull’estensione di tale regola si registrano talune non secondarie divergenze tra un indirizzo manutenuto in posizione cauta (o se si vuole restrittiva) e un altro invece attestato su esegesi più ampia.
Il primo tende a sottolineare che il procedimento di cui all’art. 336 c.c. – che, per la quanto rileva, fa da modello di quelli relativi ai minori – non prevede, a differenza del procedimento disciplinato dalla L. n. 183 del 1984, art. 10, l’invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, nè l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio. Difatti si è osservato che, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti (v. da ultimo in particolare Cass. n. 9100-19).
Tale orientamento, benchè senza affrontare ex professo il tema, appare logicamente incentrato sulla negazione del criterio che vede nel minore una “parte” (in senso proprio) del procedimento.
Viceversa il secondo indirizzo propende per un’esegesi quanto più possibile estesa dei principi sopra ricordati. Si afferma da questa prospettiva che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale (art. 78 c.p.c.), ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo (si direbbe, per definizione) un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori.
In base a tale assunto, il minore sarebbe cioè da considerare sempre come una vera “parte” del giudizio che lo riguarda, al punto che nell’ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, “il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all’integrazione del contraddittorio” (così esplicitamente Cass. n. 5256-18).
V. – Questa seconda soluzione non appare convincente, perchè è incentrata su una lettura estrema della sentenza n. 1 del 2002 della Corte costituzionale.
In effetti la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 1 del 2002, ha inteso l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo – resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. n. 176 del 1991 – alla stregua di norma integrativa della disciplina codicistica, col fine di configurare, per il minore capace di discernimento, e come tale giustappunto “parte” del procedimento che lo concerne, la necessità del contraddittorio.
La modalità di gestione di questo contraddittorio è stata lasciata, però, volutamente libera, come emerge dalla formula infine impiegata allo scopo: “se del caso previa nomina di un curatore speciale”. La formulazione ipotetica (“se del caso”) sta a dire che il previo riferimento al “contraddittorio” non può essere enfatizzato come elemento di validità formale del giudizio, quasi che la relativa violazione importi di per sè le conseguenze tipiche dell’art. 354 c.p.c..
Dalla sentenza della Corte costituzionale – che ha ritenuto per tale ragione non fondata la questione di legittimità dell’art. 336 c.c., comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 31 Cost., comma 2, art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 24 Cost., comma 2, art. 30 Cost., comma 1, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore – si evince fondamentalmente questo: che l’art. 12 della Convenzione, per un verso, ha disposto, al comma 1, che il minore capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, per altro verso, ha presupposto, al comma 2, doversi dare al minore, al detto specifico fine, la possibilità di essere ascoltato “in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
A tanto si lega la configurazione del minore come “parte” del procedimento, la quale configurazione implica la necessità di assicurarne il contraddittorio come elemento di necessaria interlocuzione, “se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.” (C. Cost. n. 1 del 2002 e anche C. Cost. n. 528 del 2000, ord.).
VI. – Ora la lettura razionale della citata decisione induce a valorizzare la necessità di ascolto del minore ai fini del merito, non già la valenza procedimentale dell’incombente.
Nè del resto va dimenticato, da questo punto di vista, che la decisione (interpretativa) menzionata non ha avuto come oggetto direttamente la questione della centralità della nomina del curatore speciale del minore.
Per converso un’altra anteriore decisione della stessa Corte costituzionale (la sentenza n. 185 del 1986) ha specificamente considerato nell’oggetto un tale profilo, e in proposito ha in generale condivisibilmente rappresentato che la valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela in giudizio di determinati interessi spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di “parte” per i titolari degli stessi.
Su tale base la Corte costituzionale ha in quell’occasione escluso “che sia costituzionalmente illegittima l’omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi”; omessa previsione spiegabile, d’altro canto, “per non essere stata ravvisata l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l’attribuire ai secondi la qualità di parte, nè tantomeno di concedere agli stessi – in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori – il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi”; con ciò dovendosi ritenere “idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l’esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 c.c.” (così C. Cost. n. 185-86).
VII. – Anche nella fattispecie in esame codesta chiave di lettura va stimata come base dell’orientamento che pone in luce la peculiarità dell’attribuzione ai minori del concetto di “parte” del processo.
Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.
In altre parole l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta – come spesso si dice – un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (così Cass. Sez. U. n. 22238-09). Ma codesto essenziale principio non legittima alcuna conclusione estrema di tipo procedimentale.
Come in certo qual modo evidenziato dalla motivazione della citata sentenza delle sezioni unite, i minori non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento finchè la legittimazione processuale non sia loro attribuita da una specifica disposizione di legge. I minori sono in tal senso portatori di interessi diversi da (o in qualche caso contrapposti a) quelli dei genitori, sia in sede di affidamento sia in sede di disciplina dei diritti correlati, e per tale profilo sono qualificati parti. Lo sono però solo in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002. La finalità del loro ascolto è funzionale alla miglior tutela dei relativi interessi (v. anche Cass. n. 12018-19, Cass. n. 6129-15), cosicchè il mancato ascolto non determina alcuna nullità (procedimentale), nè la regressione del procedimento che ne dovrebbe altrimenti conseguire secondo il disposto ex art. 354 c.p.c.; determina invece la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale, in quanto adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore.
VIII. – In questo senso va affermato il principio di diritto che connota la controversia, alla cui stregua l’attuale motivo di ricorso è infondato nella parte in cui assume che il minore sia “a tutti gli effetti un litisconsorte necessario”, ed è altresì infondato nella parte in cui tende a sostenere che la decisione sia nulla sul piano formale in relazione alla “obbligatoria partecipazione del minore al giudizio (..) tutelata da un difensore”.
Per contro la doglianza è fondata a misura della denunziata esistenza di un vizio sostanziale della decisione d’appello.
Infatti la posizione del minore, quale parte in senso sostanziale di ogni procedimento che lo riguarda, deve trovare il punto di tutela proprio nel diritto di essere ascoltato. Cosicchè costituisce violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238-09, Cass. n. 13241-11), che sia tale da giustificarne l’omissione.
La relativa audizione può – cioè – essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.
E’ invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni.
Ciò non soddisfa l’onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni – apodittico come tra un momento si dirà – non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
IX. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste identità tra il presente giudizio e quello di divorzio tra i genitori della piccola M.G., deciso con la sentenza richiamata; cosicchè non è dato ai ricorrenti invocare il principio del ne bis in idem.
X. – Il terzo motivo è fondato.
Anche per quanto concerne la valutazione di inidoneità dei nonni sul piano educativo e affettivo la decisione impugnata elude l’onere motivazionale.
Si evince che i ricorrenti avevano dedotto (col reclamo) che nel citato giudizio di divorzio era stata espletata una c.t.u. e che i fatti, posti invece a fondamento del decreto col quale era stata respinta la loro richiesta di incontrare la nipote, erano a essa c.t.u. anteriori. Tali fatti, sempre secondo la tesi dei reclamanti, erano stati finanche smentiti, tanto che la stessa corte d’appello, nella sede divorzile, aveva ritenuto che la minore ben avrebbe potuto incontrare i nonni.
La corte d’appello si è limitata ad affermare che la c.t.u. non aveva avuto a oggetto le capacità educative dei nonni, sebbene (e ovviamente) quelle dei genitori; cosicchè essa come la successiva sentenza di divorzio – non poteva valere “a superare l’esigenza di esaminare quelle capacità, fine che il TM intendeva perseguire con la c.t.u. (..) alla quale i reclamanti non hanno inteso sottoporsi”.
Ebbene, posto che il provvedimento del tribunale per i minorenni si era basato sulla ritenuta mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e che l’affermazione era stata censurata mediante riferimento a fatti non considerati, è di tutta evidenza che la motivazione della corte d’appello non consente di comprendere quale ne sia stata di contro – la ragione di condivisione: sulla base cioè di quale concreto elemento sia stata condivisa la valutazione del tribunale in relazione alle incapacità dei nonni, nè in nome di quale elemento sia stata ritenuta la volontà dei medesimi di non sottoporsi a una nuova c.t.u., volta che invece essi avevano dedotto a fondamento del reclamo proprio l’inattualità del giudizio a fronte di quanto emerso dalla consulenza svolta in sede divorzile.
XI. – Consegue che il decreto va cassato in relazione ai motivi primo e terzo, e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello de L’Aquila, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello de L’Aquila.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

No al cambio di residenza, si all’aumento del mantenimento.

Tribunale di Milano, 27 luglio 2020
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
riunito in camera di consiglio in data 2.7.2020 nel procedimento in materia di
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
PER FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
ex artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 737 c.p.c.
su ricorso depositato in data 20/03/2019
DA
GAIA c.f. xxx nata a Verona il 19/10/1986 rappresentata e difesa dall’avv. LANZA
BARBARA MARIA con studio in VIA PIAZZETTA ALCIDE DE GASPERI, 4 37122
VERONA presso la quale ha eletto domicilio telematico
CONTRO
CORNELIO c.f. yyy nato a Milano il 25/07/1993 rappresentato e difeso dall’avv. RINALDI
FLAMINIA con studio in LARGO MESSICO, 3 00198 ROMA presso il quale ha eletto
domiciliato telematico
Genitori di Tulliola nata il 10.10.2016
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 3.4.2019
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti personalmente ed i loro difensori lette le
relazioni dei servizi sociali di Milano
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Premesso che
Gaia chiedeva autorizzarsi il trasferimento con la figlia Tulliola in Verona presso i propri
genitori, l’affidamento della minore ad entrambi i genitori, frequentazioni con il padre a fine
settimana alternati e due giorni ogni quindici giorni, in concomitanza ai turni di riposo del
padre, sette giorni durante le vacanze natalizie, l’alternanza dell’intero periodo di carnevale e di
Pasqua, due settimane durante le vacanze estive, un contributo paterno per il mantenimento
della figlia Tulliola di € 250,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie sostenute per la figlia
secondo le linee guida del Tribunale di Milano; in via subordinata, in caso di mancato
trasferimento, l’assegnazione della abitazione familiare, con arredi e corredi, sita in Milano, il
prevalente collocamento della bambina con la madre, un contributo paterno per il
mantenimento della figlia Tullio la di € 500,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie, e
frequentazioni come sopra.
Allegava, tra l’altro, comportamenti aggressivi verbalmente e fisicamente del compagno anche
alla presenza delle minore, la mancanza di sostegno economico da parte dello stesso pur
essendo ella disoccupata, la elevata conflittualità con i nonni paterni e la necessità che
intervenissero i servizi sociali.
Con decreto del 2.4.2019 veniva fissata l’udienza del 13.6.2019 innanzi al Collegio.
In data 5.6.2019 si costituiva il Cornelio al solo fine di dare conto dell’accordo sottoscritto con
la Gaia e depositato dalla ricorrente con nota del 10.6.2019.
Nell’accordo si prevedeva l’affido condiviso di Tulliola, il suo prevalente resterà collocamento
presso la madre nell’immobile sito ad Milano via Leopardi __ condotto in locazione,
l’assegnazione della casa a Gaia, frequentazioni padre/figlia per una o due giornate consecutive
a seconda dei turni di riposo del padre da comunicare entro il 30 del mese precedente, due
settimane durante le vacanze estive, la metà delle vacanze natalizie ed i ponti alternati, il
pagamento entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo minimo concordato di € 250,00, la
oltre al 50% delle spese extra e degli assegni familiari. I genitori accettavano di essere
sostenuti nella genitorialità dai servizi sociosanitari competenti.
Alla udienza collegiale del 13.6.2019 i difensori dichiarano che gli accordi sottoscritti erano
subordinati ad un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Milano, già
contattati da entrambe le parti ed il Tribunale disponeva che i servizi sociali inviassero una
relazione sul percorso avviato entro il 07.11.2019.
Alla successiva udienza camerale del 14.11.2019 Gaia dichiarava di non aver ancora trovato
un lavoro e di volersi trasferire dai propri genitori perché ad Milano era sola e senza appoggio
alcuno ed il suo difensore evidenziava che gli accordi conclusi potevano essere mantenuti solo
se fosse stato elevato ad € 400 il contributo paterno.
La successiva udienza del 12.3.2020 veniva rinviata su istanza delle parti al 14.5.2020. Quindi,
con decreto dell’8.5.2020 veniva fissata l’udienza cartolare dell’11.6.2020 con termine fino al
5.6.2020 per il deposito di note scritte e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Considerato che
Con le note conclusive la ricorrente chiede, in via principale, di essere autorizzata al
trasferimento a Verona.
Il Tribunale ritiene tale domanda infondata e da respingersi.
La stessa Gaia ha sottoscritto un accordo con il Cornelio nel maggio del 2019 che prevedeva la
sua permanenza ad Milano nella casa familiare. Si osserva, inoltre che la sua intenzione di
trasferimento è fondata solo sulla considerazione che ella a Milano è sola ed in difficoltà a
trovare un lavoro compatibile con le sue esigenze di accudimento della minore, mentre a
Verona godrebbe dell’aiuto dei suoi genitori. Nulla di più ha rappresentato circa sue concrete
possibilità lavorative nel piccolo Comune del veronese, possibilità che non possono che
ritenersi inferiori a quelli che offre la città di Milano ed il suo hinterland. La stessa Gaia, alla
udienza del 13.6.2019, ha dichiarato di aver lavorato come commessa con un contratto a
termine con uno stipendio di € 1.200/1.5000 mensili e di aver sempre trovato un nuovo lavoro
entro 4/5 mesi dopo la scadenza del precedente. Nella relazione dei servizi sociali del 4.3.2020
si dà atto del fatto che ella, responsabilmente, ha rappresentato ai servizi di voler anteporre il
bene della figlia e la conservazione del rapporto della stessa con il padre alle proprie difficoltà
e quindi “avrebbe pensato di non trasferirsi a Verona” anche se qui ha soddisfatte molte
necessità economiche ed organizzative. Si osserva, altresì, che dalla lettura delle note scritte
della ricorrente del 5.6.2020 sembra che la richiesta, prima abbandonata, di volersi trasferire
presso la propria famiglia di origine sia stata determinata da un “legittimo risentimento”
conseguente al sospetto avanzato dalla difesa del Cornelio che la sua disponibilità a rimanere
in Milano sarebbe dovuta alla sua nuova relazione sentimentale. La Gaia non vuole vedere
“banalizzato il proprio sacrificio”. La motivazione da ultimo apportata non è idonea
certamente a sacrificare l’interesse della minore a coltivare un rapporto costante e frequente
con il padre.
Da ultimo si osserva che Tulliola ha oramai quasi 5 anni, che frequenta la scuola materna e che
la Gaia è stata autorizzata dal Tribunale alla udienza del 14.11.2019 ad iscrivere la figlia al pre
ed al post scuola con spese a carico di entrambi al 50%. Ella, quindi, ha ampie possibilità di
occuparsi della figlia e di lavorare full time.
L’affidamento della minore non può che essere ad entrambi i genitori, vista la domanda
congiunta delle parti e l’assenza di rilievi circa la idoneità genitoriale espressi dai servizi
sociali che si sono occupati del nucleo familiare per accesso diretto dei genitori.
La prevalente permanenza della minore deve essere presso la madre con assegnazione alla
stessa della casa familiare condotta in locazione, con tutto quanto l’arreda, vista la domanda
congiunta e, allo stato, l’avvenuta intestazione del contratto di locazione alla Gaia.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre deve sostanzialmente confermarsi il
calendario concordato dalle parti e trasfuso nell’accordo raggiunto nel maggio 2019, cui fanno
riferimento i difensori nelle note scritte conclusive, ma deve anche conferirsi incarico ai
servizi sociali affinché apportino allo stesso variazioni se nell’interesse della minore e, in
particolare, in relazione ai fine settimana, qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa,
predisponendo fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei
genitori, eventualmente rivedendo le frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non
penalizzare il rapporto dello stesso con Tulliola.
Deve inoltre essere conferito formalmente incarico ai servizi sociali di Milano di monitorare
il nucleo familiare e di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità eventualmente
anche prevedendo un percorso di ADM (Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di
favorire gli stili educativi dei genitori e la comunicazione tra loro (si veda relazione servizi del
11.11.2019 e del 4.3.2020).
Quanto alle previsioni economiche si osserva che la Gaia ancora non ha trovato lavoro. Se
tale situazione appare giustificata dalle recenti vicende legate alla emergenza epidemiologica
ed al lockdown, dovrebbe poter essere superata a breve, vista la capacità di lavoro della
predetta, confermata dalle sue stesse dichiarazioni sopra riportare e la prolungata ed
autorizzata permanenza scolastica della minore, prossima a compiere 5 anni, e tenuto conto
delle frequentazioni paterne che potrebbero concentrarsi nella settimana, oltre ai fine settimana
alternati sostenendo la madre nell’accudimento della minore.
Il Cornelio ha invece sottoscritto un nuovo contratto di lavoro in data 28.11.2019 con scadenza
al 31.5.2020, quale impiegato responsabile punto vendita con uno stipendio lordo di € 1950
mensili per 14 mensilità, contratto che deve ritenersi prorogato visto che nelle note scritte del
5.6.2020 nulla è detto sul punto dalla sua difesa se non che nei mesi di marzo e aprile 2020 è
stato posto in cassa integrazione (cfr. buste paga).
Inoltre il Cornelio convive da tempo con la nuova compagna, con la quale avrebbe acquistato
una casa in Milano in Via Ambrosoli n. 12 per il cui acquisto sembra aver contratto un mutuo
unitamente alla compagna per il quale versa la rata di € 340 pari al suo 50% (si veda la peraltro
lacunosa documentazione depositata con le note scritte cartolari).
La difesa del resistente ha allegato, oltre al mutuo, una serie di ulteriori debiti: € 350,00 per
polizze intestate ad Tulliola, di cui non risulta alcuna documentazione ed € 115,00 per rata auto
per la quale è stato prodotto solo parte, poco leggibile, del contratto di finanziamento dal quale
non si evince che sia stato sottoscritto dal Cornelio.
La difesa del Cornelio non ha mai depositato le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni
uniche e la situazione economica complessiva del predetto è, allo stato, quantomeno non
chiara e certamente non aderente alle allegazioni della difesa in mancanza di idonea
documentazione.
Considerato che la casa dove vive la minore è in locazione con contratto intestato alla Gaia e
con canone dalla stessa integralmente pagato, richiamato l’art. 337 ter c.c. e considerate le
necessitò della minore, in uno con i tempi di permanenza presso il padre, si ritiene equo, anche
ipotizzando un prossimo rapporto di lavoro della Gaia, e considerato la convivenza del
Cornelio con altra persona che consente un risparmio di spese, quantificare il contributo di
mantenimento paterno nella somma mensile di € 350,00 alla quale si aggiungono il 50% delle
spese extra come da Linee guida di questo Tribunale, ed il 50% della retta dell’asilo Tulliola e
dei buoni pasto, oltre al 50% del costo del pre e del post scuola. La decorrenza dell’assegno
paterno di mantenimento è fissata dalla domanda di cui alle note scritte del 5.6.2020.
Gli assegni familiari spettano alla Gaia, come anche da Linee guida di questo Tribunale, con
la quale la minore vive prevalentemente, con decorrenza dall’accordo delle parti del maggio
2019 e saranno percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di
lavoro e versati alla madre, unitamente agli arretrati, se già non percepiti, il mese successivo
all’incasso.
Le spese di lite vista la parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o
rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
così statuisce:
1. Affida la figlia minore Tulliola ad entrambi i genitori,
2. Dispone che Tulliola viva prevalentemente con la madre in Milano in via Vittorio
Alfieri __ presso la quale ha residenza anagrafica,
3. Assegna la casa familiare in in via Vittorio Alfieri __ alla madre,
4. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano nell’attento
monitoraggio del nucleo familiare e proseguano nel percorso di sostegno alla genitorialità a
favore di entrambi i genitori, eventualmente anche prevedendo un percorso di ADM
(Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di favorire gli stili educativi dei genitori e la
comunicazione tra loro, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio della
minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
5. Dispone che il padre veda a tenga con sé la minore:
-due giorni alla settimana comunicando, entro il giorno 30 di ogni mese, le due giornate
del mese successivo che terrà con sé la figlia dall’uscita da scuola secondo le seguenti
modalità:
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate consecutive, il signor
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
terzo giorno successivo, quando il padre riporterà la figlia all’asilo nido o presso
l’abitazione materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in
altri giorni di chiusura dell’asilo,
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate non consecutive, il
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti non consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
giorno successivo quando il padre riporterà la figlia presso l’asilo o presso l’abitazione
materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in altri giorni di
chiusura dell’asilo,
-durante le vacanze natalizie, ove il lavoro dei genitori lo permetta, in via alternata dal 23
al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio. In particolare
la figlia starà, negli anni dispari la settimana di Natale con la madre, negli anni pari la
settimana di Natale con il padre,
-alternanza delle festività religiose o nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre,
8 dicembre),
-le vacanze di Carnevale, quando previste dal calendario scolastico, saranno alternate di
anno in anno, precisando che negli anni pari spetteranno alla madre nei dispari al padre,
-alternanza delle intere vacanze pasquali, che negli anni pari spetteranno al padre negli
anni dispari alla madre,
-entrambi i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive
durante le vacanze scolastiche estive, da concordare, secondo i turni lavorativi di entrambi
i genitori entro il 30 maggio di ogni anno,
-entrambi genitori avranno l’obbligo comunicare i luoghi nei quali la figlia soggiornerà
durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di
residenza/domicilio, e di garantire all’altro genitore contatti telefonici giornalieri nella
fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30 circa,
6. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di apportare al previsto calendario
variazioni se nell’interesse della minore e, in particolare, in relazione ai fine settimana
qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa, predisponendo fine settimana alternati
dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei genitori, eventualmente rivedendo le
frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non penalizzare il rapporto dello
stesso con Tulliola,
7. PONE a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore
mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo
mensile di € 350,00, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione giugno 2021) con
decorrenza dal rateo di giugno 2020, oltre al 50% delle spese come da Linee guida di questo
Tribunale di seguito trascritte, oltre al 50% della retta dell’asilo e dei buoni pasto, oltre al 50%
del costo del pre e del post scuola,
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e
fisioterapiche;c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero
previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g)
gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal
luogo di residenza all’istituto scolastico;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con
pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e
corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della
richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di
avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. DISPONE che gli assegni familiari vengano corrisposti alla madre quale voce
aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, dal maggio 2019 e che saranno
percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di lavoro e
dallo stesso versati alla madre, unitamente agli arretrati se non percepiti, il mese
successivo all’incasso,
9. COMPENSA le spese di lite.
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.