Corte d’Appello Cagliari Sez. I, Sent., 25 luglio 2019 – Pres. Rel. Mura
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Maria Mura – Presidente relatrice
Dott.ssa Donatella Aru – Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2017
promossa da:
C.P., nato a T. il (…), C.F. (…), residente in M., Km 18,300, elettivamente domiciliato in Cagliari
viale Trento n. 86, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti e Agostino Armeni, che lo
rappresentano e la difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa
di costituzione depositata telematicamente il 25 gennaio 2019,
appellante
contro
P.B. nata a S. il (…), C.F. (…), residente in C. e qui elettivamente domiciliata nella via Paoli n. 67
presso lo Studio dell’avv. prof. Angelo Luminoso e dell’avv. Alberto Luminoso, che la rappresentano
e la difendono giusta procura alle liti in data 19 settembre 2017, allegata alla comparsa di
costituzione e risposta con appello incidentale, e in virtù della procura speciale alle liti del 24
gennaio 2001, a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
appellata
all’udienza del 08.02.2019 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, B.P. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Cagliari, P.C., con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il 28 giugno 1974
e con il quale aveva costituito, nell’ottobre 1997, una società, la S. s.r.l., avente ad oggetto il
commercio di macchine industriali, società della quale il C. era amministratore, titolare di una quota
pari al 55% e la P. della restante parte.
Dedusse l’attrice che, nello stesso anno, il C. aveva ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Imprese
ed aveva iniziato la gestione dell’omonima impresa artigiana avente ad oggetto attività di officina
meccanica e di riparazione di mezzi e carpenteria pesante.
Con gli utili societari i due coniugi avevano acquistato un’area fabbricabile dove costruite una sede
operativa più adeguata e per realizzare i locali da destinare ad officina dell’impresa individuale che
il C. aveva avviato in proprio, con lo scopo principale di provvedere alla manutenzione ed
assistenza dei mezzi commercializzati dalla S. s.r.l.
Con sei diversi atti i coniugi avevano, poi, acquistato più appezzamenti di terreno per una superficie
complessiva di 18.000 mq. Soltanto nell’ultimo di tali atti, stipulato nel 1988, si dava atto che
l’immobile era acquistato dai coniugi in regime di comunione legale. Negli altri atti, unico
acquirente e intestatario era il C. e l’attrice, intervenuta alla stipula, aveva dichiarato che quanto
acquistato non rientrava nella comunione dei beni in quanto necessario per l’esercizio della
professione del C. ai sensi della lettera d) dell’art. 179 c.c.
L’attrice sostenne l’erroneità della dichiarazione di cui sopra giacché gli immobili erano stati
acquistati per essere destinati all’esercizio dell’attività di impresa individuale svolta dal convenuto,
con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 178 c.c. e non invece dell’art. 179 c.c.
lett. d) richiamato negli atti.
Essendo intervenuta tra i coniugi pronunzia di separazione giudiziale per effetto della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 2.5.2000, passata in giudicato, la comunione legale tra
i coniugi si era sciolta, con la conseguenza che gli immobili acquistati dal solo convenuto erano
caduti ipso iure in comunione. La P. aveva quindi dedotto il proprio diritto di comproprietà sui
predetti immobili – e su quanto sopra edificatovi- in ragione del 50%.
Sempre in forza dell’art. 178 c.c. l’attrice sostenne di essere comproprietaria, per la quota di 1/2
anche dei seguenti beni:
1) tutti i beni mobili dell’impresa artigiana del coniuge, ivi comprese le attrezzature, gli utili, gli
incrementi nonché ogni altra posta patrimoniale ancora esistente alla data di scioglimento della
comunione;
2) le quote della società S. s.r.l. attualmente tutte intestate al coniuge, avendo lo stesso provveduto
alla sottoscrizione di tutte le quote di nuova emissione, in conseguenza di un’operazione di
abbattimento del capitale sociale e di contestuale sua ricostituzione.
La P. aveva quindi domandato la divisione di tutti i beni aziendali intestati al C., nonché la
rappresentazione degli utili percepiti e percipiendi dal convenuto, oltre all’equivalente pecuniario
degli eventuali beni aziendali che fossero stati alienati dalla controparte successivamente allo
scioglimento della comunione legale.
Costituitosi in giudizio, il C. contestò la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto; in
particolare dedusse l’erroneità della prospettazione in diritto offerta dalla controparte assumendo
l’irrilevanza ai fini della domanda attrice della destinazione effettiva impressa ai beni acquistati
avendo la dichiarazione di volontà del coniuge, diretta ad escludere i beni dalla comunione, natura
schiettamente negoziale, con conseguente validità dell’atto in mancanza di annullamento per vizio
del consenso.
In ogni caso negò la veridicità della dichiarazione resa dall’attrice, in quanto, all’epoca in cui erano
stati stipulati gli atti di compravendita degli immobili acquistati in via esclusiva, egli svolgeva la
professione di agente di commercio, professione al cui esercizio erano destinati gli immobili
acquistati.
Inoltre eccepì l’avvenuta usucapione di tutti gli immobili, compresi quelli aziendali, e delle
costruzioni, avendo egli posseduto ininterrottamente, pacificamente e senza contestazione alcuna da
parte dell’attrice, tutti gli immobili di cui trattasi per un tempo ben superiore ai dieci anni dalla data
dei singoli atti d’acquisto.
Sostenne ancora, per l’ipotesi di condivisione della prospettazione in diritto avanzata dall’attrice, che
l’azienda individuale da lui esercitata, fin dal momento di scioglimento della comunione legale, si
trovava con un’esposizione debitoria di circa L. 400.000.000. Anche sulla proprietà dei beni
immobili acquistati gravava un’esposizione debitoria di L. 100.000.000.
Chiese, pertanto, la condanna dell’attrice al pagamento della metà di tutti gli oneri incontrati a
seguito delle opere edificate sugli immobili di sua proprietà esclusiva oltreché il rimborso a proprio
favore di tutti gli oneri che erano derivati a seguito della realizzazione di quelle opere da parte di
soggetti terzi, ai sensi degli artt. 934 e 935 c.c.
All’udienza di trattazione del 27 giugno 2001 l’attrice propose, in via subordinata rispetto alle altre
domande già formulate, domanda di annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di nullità ovvero
inefficacia delle dichiarazioni di esclusione dei beni dalla comunione rilasciate dalla P. nei rogiti di
compravendita, per dolo, per errore di fatto e/o di diritto, o per tutti gli altri eventuali vizi e difetti
che si riscontrassero nei fatti sopra specificati, assumendo che lei era stata indotta dal coniuge a
rilasciare la dichiarazione di esclusione dalla comunione, dato che il C. le aveva prospettato la
necessità, per ottenere finanziamenti dalla C.D.P., dell’intestazione esclusiva degli immobili;
soggiunse di esser convinta che la formula usata nei rogiti importasse affermazione della
destinazione degli immobili all’esercizio dell’impresa artigiana da parte del marito, e che nessuno le
aveva specificato la differente disciplina prevista dal codice per l’acquisto di beni destinati, invece,
all’esercizio di una professione.
Il convenuto eccepì, a sua volta, la prescrizione delle azioni enunciate e proposte dall’attrice in
corso di causa nonché la decadenza dalle domande proposte all’udienza del 27 giugno 2001.
La causa, istruita con produzioni documentali, stante la necessità di decidere la questione relativa al
diritto alla divisione contestato dal convenuto con riferimento ai beni immobili oggetto dei cinque
atti notarili di compravendita in data 21.3.1983, 13.5.1983, 23.5.1983 e 29.7.1983, era stata tenuta a
decisione.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 5.11.2003, ritenne che la P. fosse proprietaria del 50%
dei beni immobili oggetto di causa, in virtù dell’applicazione, al caso di specie, della previsione di
cui all’art. 178 c.c..
L’attrice, rilevò il primo giudice, aveva sostenuto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
da lei rese in sede di stipula degli atti pubblici di acquisto, in quanto gli immobili erano destinati
all’esercizio non già di una professione ma dell’impresa artigiana del C.. Con la conseguenza che gli
stessi avrebbero fatto parte della comunione de residuo.
Il convenuto, invece, dal canto suo, aveva sostenuto la verità della dichiarazione resa dalla P.,
essendo gli immobili destinati all’esercizio della professione di agente di commercio da lui svolta.
Aveva comunque sostenuto la natura negoziale della dichiarazione resa dall’attrice, manifestazione
della volontà di escludere quel determinato bene dalla comunione legale.
Il Tribunale precisò che le disposizioni rilevanti nel caso in esame erano contenute negli articoli 178
e 179 c.c.. L’art. 178 c.c. prevedeva la cd comunione de residuo, avente per oggetto i beni destinati
all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio che …si considerano
oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
L’art. 179 c.c. individuava, invece, i beni personali, non costituenti oggetto della comunione, tra i
quali, per quanto interessava il caso di specie, alla lettera d) i beni che servono all’esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un azienda facente parte della
comunione.
L’ultimo comma del citato articolo prevedeva inoltre che l’acquisto di beni immobili, o di beni
mobili elencati nell’art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi
delle lettere c) d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se
di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Affrontò, quindi, la questione della natura giuridica della dichiarazione di esclusione dalla
comunione, resa dal coniuge in relazione ad un determinato bene acquistato dall’altro coniuge.
La questione rivestiva un rilievo preminente giacché, qualora si fosse affermata la natura negoziale
della dichiarazione suindicata, sarebbe stato privo di rilevanza l’accertamento della verità della
dichiarazione stessa.
Il primo giudice diede, quindi, atto delle diverse tesi dottrinarie nella materia, precisando che la
dottrina maggioritaria aveva ritenuto che la dichiarazione di esclusione prevista dall’art. 179 c.c.
non valesse da sola a rendere personale il bene acquistato, poiché occorreva che esso fosse
oggettivamente tale ai sensi delle lettere c) d) ed f) dell’articolo in esame. Quando si trattava di
acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, si era affermata la necessità del concorso di
due ordini di elementi: uno sostanziale, costituito dall’effettiva natura personale del bene, l’altro
formale, rappresentato dall’intervento del coniuge estraneo all’acquisto e dalla circostanza che
l’esclusione risultasse dall’atto d’acquisto.
La dichiarazione del coniuge non acquirente, ritenuta necessaria seppure non espressamente
richiesta dalla norma, era configurata quale attestazione o conferma della legittimità dell’esclusione
del bene dalla comunione ed era qualificata come semplice intervento senza rilievo negoziale, non
suscettibile di un’autonoma impugnativa, con la conseguenza che successivamente era ammissibile
solo una contestazione dell’esistenza dei presupposti per un acquisto personale, mediante l’esercizio
di un’azione non di annullamento ma di accertamento.
La tesi dottrinaria richiamata appariva, a giudizio del Tribunale, certamente preferibile alla
ricostruzione di altra parte della dottrina, secondo cui la dichiarazione del coniuge non acquirente
aveva natura negoziale e consisteva in sostanza in una rinunzia al beneficio concessogli dall’art. 177
lett. a).
La prima tesi esposta appariva infatti conforme alla regolamentazione data dal legislatore al regime
di comunione legale, che certamente escludeva che i coniugi potessero derogare alla disciplina
normativa in relazione ad un determinato bene, potendo il regime patrimoniale legale della famiglia
essere modificato, ai sensi degli artt. 159 ss. c.c. in via generale, ma non derogato per singoli
specifici beni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2954/2003, aveva avallato detta ricostruzione decidendo
un caso in cui, come nella fattispecie in esame, il coniuge era intervenuto all’atto dando il proprio
consenso per l’iscrizione del bene acquistato a nome esclusivo del marito nei registri tavolari. A
differenza che nel caso in esame, nell’atto era stata indicata una ragione diversa da quelle previste
dall’art. 179 c.c., avendo le parti affermato la natura personale del bene per essere stato lo stesso
acquistato con danaro proprio del coniuge acquirente, circostanza che invece, per espressa
previsione contenuta nell’art. 177 c.c., non escludeva la comunione sul bene.
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, rilevò il Tribunale, aveva ritenuto che la
partecipazione alla stipula e l’eventuale dichiarazione di assenso del coniuge non formalmente
acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla
comunione incidentale sul bene acquisendo (in questo senso Cass. N. 2688/1989), bensì hanno
carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall’altro coniuge circa il carattere
personale del bene. Se tale carattere personale manca, l’incidenza del bene nella comunionenon è
evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.
A sostegno dell’affermato principio, la Corte di Cassazione aveva osservato che, in regime di
comunione legale dei beni fra i coniugi, il consenso di uno di loro all’intestazione esclusiva dello
specifico bene acquisendo all’altro coniuge non era valido in termini generali ad escluderlo dalla
comunione, con la conseguenza che il consenso non poteva costituire efficace rinunzia neppure nel
caso previsto dal 2 comma dell’art. 179 c.c., essendo necessario che il bene rientrasse effettivamente
in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 179 c.c. Non era ammessa, in costanza di
regime di comunione legale, la possibilità che uno dei due coniugi rinunziasse efficacemente alla
contitolarità di un singolo bene, potendo i coniugiconvenire un diverso regime patrimoniale, con
convenzioni che oltre a soggiacere a determinate forme (art. 162 c.c.), riguardavano il regime
patrimoniale complessivo della famiglia e non potevano essere limitate a specifici beni.
In applicazione dell’orientamento dottrinario e giurisprudenziale richiamato, ritenne il Tribunale che
gli immobili oggetto dei contratti di compravendita suindicati non potessero essere considerati beni
personali, ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c., non essendo gli stessi destinati all’esercizio di una
professione, come affermato negli atti di compravendita, ma all’esercizio dell’attività di impresa da
parte del convenuto, impresa costituita dopo il matrimonio.
Negli atti di compravendita dei beni, rilevò il primo giudice, non era contenuta la dichiarazione
della concreta destinazione dei beni oggetto dell’acquisto, facendosi genericamente riferimento alla
destinazione all’esercizio della professione del coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c.
Il convenuto aveva affermato che i beni acquistati erano strumentali all’esercizio della professione
di agente di commercio; aveva comunque sostenuto la natura negoziale delle dichiarazioni rese
dalla P. in sede di intervento agli atti di compravendita per cui si procedeva.
Il Tribunale rilevò, quanto all’attività di agente di commercio, che dalla documentazione prodotta
risultava che il C. aveva depositato domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli
esercenti attività commerciali il 28.12.1982 e la domanda era stata accolta con Provv. del 17
febbraio 1983.
L’ulteriore documentazione prodotta dall’attrice provava la certa destinazione degli immobili
all’esercizio dell’impresa artigiana di cui il C. era titolare. Al riguardo richiamò la dichiarazione
confessoria contenuta nell’atto 26 giugno 2001 con il quale il C. aveva ceduto i terreni per cui si
procede alla S.. In detto atto il convenuto, a fini fiscali, aveva dichiarato che si tratta di vendita
disposta da imprenditore che aveva il terreno oggetto di vendita tra i suoi beni strumentali.
I terreni si trovavano in zona artigianale e gli immobili da realizzare sui terreni acquistati erano
destinati, come risultava dai progetti, ad insediamento artigianale e a detto scopo effettivamente i
locali ivi realizzati erano stati destinati, come risultava dalle relazioni prodotte dall’attrice, non
contestate dal convenuto.
Trattandosi di terreni strumentali all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio dal
convenuto, gli stessi, ancora nel patrimonio del C. all’atto dello scioglimento del matrimonio,
avvenuto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, entravano a far parte
della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c. e dovevano pertanto essere divisi in quote
eguali tra i coniugi.
Doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata proposta dal
convenuto, difettando nel caso in esame tutti i presupposti: l’usucapione abbreviata era prevista in
favore di chi acquista in buona fede da chi non è proprietario, mentre nel caso in esame il convenuto
aveva ben acquistato dal legittimo proprietario.
Il Tribunale dichiarò, quindi, che della comunione legale facevano parte anche i terreni acquistati
con i rogiti suindicati e di cui ai punti a, b, c, e, f, del capo IV dell’atto di citazione, oltre che
l’azienda individuale del C. e le quote della società S. s.r.l. Riservò alla sentenza definitiva la
liquidazione delle spese.
A seguito a ricorso proposto ai sensi dell’art. 287 e ss. c.p.c. dalla parte attrice, il Tribunale aveva
dichiarato che il mancato riferimento al bene immobile oggetto del contratto di cui alla lettera d)
dell’atto di citazione, riscontrato nel terzo capoverso della pagina 15 della motivazione della
predetta sentenza, era frutto di errore materiale e ne aveva ordinato la correzione inserendo nella
motivazione anche questo bene, mentre aveva rigettato la richiesta di correzione dell’errore
materiale riguardante il mancato inserimento nel dispositivo della dichiarazione secondo cui
facevano parte della comunione legale anche l’azienda individuale del C. e le quote della società S.
s.r.l., contenuta nella motivazione. All’udienza del 26.2.2007, la causa, istruita con prove
documentali, era stata nuovamente tenuta a decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dal
convenuto, e il Tribunale, con sentenza 2414/2007, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal
C..
Richiamate le ragioni della precedente decisione (la n. 51 del 2004) alla cui stregua i beni dividendi
non erano personali del convenuto, perché non finalizzati all’esercizio della sua attività
professionale, ma a quello dell’impresa individuale da lui costituita dopo il matrimonio, ritenne di
dover valutare se gli edifici costruiti sui predetti terreni dovessero essere considerarsi acquisiti al
patrimonio personale del convenuto secondo i principi dell’accessione ex art. 934 cod. civ.,
ricadendo nella comunione per la parte residua soltanto al momento dello scioglimento di questa,
secondo la previsione di cui all’art. 178 cod. civ., ovvero, in considerazione della loro autonoma
identità funzionale, dovessero ritenersi acquisti compiuti da uno dei coniugi durante il matrimonio,
come tale ricadente immediatamente nella comunione legale.
Tale preliminare accertamento era determinante per l’individuazione della disciplina applicabile in
tema di contribuzione alle spese sostenute e per la realizzazione stessa del bene e per la sua
manutenzione.
Nel primo caso, infatti, ritenne il primo giudice, avrebbe operato la disciplina prevista in tema di
divisione dei beni della comunione ai sensi dell’art. 194 cod. civ., con ripartizione in parti uguali
dell’attivo e del passivo, nel secondo caso quella sancita dall’art. 192 comma terzo cod. civ.,
secondo cui ciascun coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune.
Ebbene, secondo un orientamento della Suprema Corte condiviso dal Tribunale “il principio
generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo
acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso
edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o
da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della
comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo
originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è
applicabile l’art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente
prevista una genesi di natura negoziale” (cfr. Cass. 14.4.2004, n. 7060).
Tale orientamento era ulteriormente avvalorato dal fatto che, nonostante l’art. 934 cod. civ. facesse
salva un’eventuale diversa disposizione di legge ovvero di statuizione negoziale volta ad impedire
l’acquisto della proprietà del bene esistente sopra o sotto il suolo, nessuna deroga espressa ai
principi dell’accessione poteva ravvisarsi nel contenuto dell’art. 177 citato.
Per cui, avendo il convenuto acquistato a titolo originario per accessione la proprietà dei fabbricati,
sorti su terreni destinati all’esercizio dell’impresa da lui costituita dopo il matrimonio, doveva
ritenersi che gli stessi non fossero caduti nella comunione legale.
Ne conseguiva che non potesse trovare applicazione il richiamato art. 192 comma terzo cod. civ.,
giacché le somme prelevate dal patrimonio personale del coniuge non erano state utilizzate in spese
e investimenti del patrimonio comune, bensì al fine di migliorare quello di sua proprietà esclusiva.
Del resto, anche a voler diversamente opinare e aderire al risalente orientamento secondo cui l’art.
177 lett. a) cod. civ., nel prescrivere che costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi gli
acquisti da questi compiuti durante il matrimonio, si riferisse anche agli acquisti a titolo originario,
in deroga, pertanto, alla norma generale di cui all’art. 934 cod. civ., cosicché avrebbe costituito
oggetto della comunione l’acquisto, per accessione, dell’edificio costruito, in costanza di
matrimonio, da uno dei coniugi su di un’area di proprietà personale (cfr sentenza trib. Bergamo del
22.12.1981), non si sarebbe potuti giungere a differenti conclusioni da quelle appena esposte.
Nonostante, infatti, l’autonomia funzionale e commerciale dei fabbricati, rispetto ai terreni su cui gli
stessi insistevano, doveva comunque escludersi, in considerazione della loro concreta funzione, che
gli stessi fossero caduti in comunione, al di là della loro materiale individualità.
E invero, secondo le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza non definitiva del
5.11.2003, i fabbricati, realizzati nei terreni ubicati in zona artigianale e confluiti nella comunione
legale de residuo, erano destinati per previsione progettuale ad insediamento artigianale e a tale
scopo erano stati in parte effettivamente adibiti.
Il primo giudice richiamò, in proposito, la relazione del progettista in data 22.6.1984, nella quale si
parlava di “complesso di tipo artigianale da destinare a officina meccanica mezzi e carpenteria
pesante”, il contratto di finanziamento in data 22.10.1985, stipulato con il C.I.S. dallo stesso
convenuto quale esclusivo titolare proprietario della ditta omonima, con sede in M., iscritta all’albo
della Imprese Artigiane della Provincia di Cagliari e al registro ditte della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari per l’esercizio di officina meccanica, e la relazione
tecnica sulla concreta divisibilità dell’immobile a firma dell’Ing. A.M., incaricato dallo stesso
convenuto.
Era anche vero che, sulla base di quanto accertato dal tecnico e indirettamente confermato dalla
stessa attrice all’udienza del 24.1.2000 tenutasi nel giudizio di separazione giudiziale, sembrava che
il secondo piano della palazzina fosse stato adibito ad abitazione coniugale.
Ma era altresì vero che tale immobile, secondo quanto descritto nella predetta relazione e non
contestato dal convenuto, fosse destinato a costituire l’alloggio del custode e soltanto
“provvisoriamente” fosse abitato dalla P. (vedi pagg. 1 e 3 della relazione).
Ne conseguiva che i fabbricati, così come i terreni, in quanto strumentali all’esercizio dell’impresa
costituita dal convenuto dopo il matrimonio erano confluiti nella comunione soltanto al momento
dello scioglimento della stessa.
Per tali motivi, il Tribunale escluse che alcun rimborso potesse dirsi spettante al C. per spese, oneri
e costi riferibili alla realizzazione delle opere edili da questi sostenute, cosicché la relativa domanda
doveva essere rigettata.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale rilevò anche come le deduzioni istruttorie proposte nella
memoria redatta ai sensi dell’art. 184 c.p.c. in data 1 marzo 2002 nell’interesse del convenuto
fossero inutili in quanto tese ad accertare le spese da questi sostenute per l’edificazione e la
manutenzione dei fabbricati.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell’attrice al
pagamento della somma di L. 1.090.000.000 – o di quella maggiore o minore da accertarsicorrispondente
alla metà dell’ammontare dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili,
immobili e dell’azienda rivendicati dall’attrice, il primo giudice rilevò l’estrema genericità della
stessa ed il difetto di prova.
Non soltanto infatti nessuna indicazione era contenuta, nella comparsa di costituzione e risposta,
sulle voci di spesa di cui il convenuto aveva chiesto il rimborso all’attrice nella misura della metà,
così da rendere impossibile una verifica delle stesse, ma nessuna deduzione istruttoria era sul punto
stata formulata nei termini stabiliti dal giudice.
Venne quindi disposta la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza e, con successiva
sentenza non definitiva (la n. 2297/2014), il Tribunale accolse la domanda dell’attrice circa la
sussistenza del suo diritto alla rappresentazione dei frutti e degli utili percepiti e percipiendi dai beni
comuni a far data dallo scioglimento della comunione.
Richiamata la precedente pronuncia non definitiva (la n. 51/2004 dell’8 gennaio 2004) che aveva
accertato che i terreni per cui è causa ricadevano nel regime della comunione legale de residuo dei
coniugi, e che pertanto erano di proprietà comune delle parti in pari quote, il primo giudice rilevò
che il convenuto, non soltanto non aveva contestato di essere al possesso esclusivo dei beni
controversi, con esclusione del fabbricato adibito a casa coniugale, ma aveva allegato il fatto del
possesso esclusivo per fondare una domanda di usucapione nei confronti dell’attrice.
Richiamò, quindi, il principio consolidato: “Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per
effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio
comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del c.c.. Ne deriva, pertanto,
che quello dei coniugirimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla
comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l’altro coniuge del corrispettivo di
tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o
producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non
dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del
regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente
diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni” (Cass. Sezione I,
sentenza 24 maggio 2005 n. 10896).
Risultava, pertanto, accertato il diritto di P.B. a conseguire la propria quota dei frutti percepiti e
percipiendi dei beni comuni rimasti al possesso esclusivo del convenuto con decorrenza dalla data
della domanda di divisione (nella specie, 25 gennaio 2001)
Venne, inoltre, disposta la prosecuzione del giudizio per le operazioni di divisione, riservando
ancora una volta alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Con successiva sentenza definitiva (la n. 1186/2017) il Tribunale, diede atto in via preliminare, che
l’attrice aveva dichiarato in fase di deposito delle comparse conclusionali, di voler rinunciare alle
seguenti azioni:
a) all’assegnazione della metà dei beni mobili dell’Azienda intestata al C., ed occorrendo alla
domanda di divisione della stessa Azienda, fatta salva ovviamente la domanda avente ad oggetto gli
immobili;
b) all’assegnazione della metà delle quote della S. s.r.l., ed occorrendo alla domanda di divisione
delle stesse quote;
c) alla liquidazione dei frutti e degli utili maturati, percepiti o percepibili dal C. in virtù del
godimento esclusivo dell’Azienda e delle quote S..
Ricordò, per altro, che, con sentenza non definitiva n. 51/2004, depositata l’8.1.2004, era stata
dichiarata la proprietà comune, oltre che degli immobili per cui è causa, dell’azienda e delle quote
S..
Nel corso delle operazioni peritali non si era tenuto conto dell’azienda e delle quote S. né ai fini
della stima del compendio e del progetto di divisione, né ai fini della quantificazione dei frutti; nulla
l’attrice aveva osservato in proposito, quindi doveva ritenersi che fin da allora avesse inteso
abbandonare la domanda di divisione e di rappresentazione dei frutti limitatamente a tali beni; a sua
volta nulla aveva osservato il convenuto, con ciò, implicitamente, non opponendosi all’abbandono
della domanda da parte attrice.
In comparsa conclusionale e anche con atto personale la parte l’attrice aveva formalizzato tale suo
intento, e anche questa volta, in sede di repliche, nulla aveva opposto il convenuto.
La domanda di divisione dell’azienda e delle quote S. e di rappresentazione dei frutti di tali beni
doveva quindi considerarsi abbandonata.
Non restava, pertanto, che procedere alla divisione del compendio immobiliare, e nel contempo
all’attribuzione all’attrice della quota di frutti ad essa spettante.
A questo riguardo, il Tribunale rilevò che non era necessaria una formale osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 789 c.p.c. – che prevedono la predisposizione di un progetto di divisione
da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di
discussione dello stesso – essendo sufficiente che il giudice istruttore facesse proprio, sia pure
implicitamente, il progetto predisposto e depositato dal consulente d’ufficio, cosi come non era
necessaria la fissazione dell’udienza di discussione del progetto quando le parti avessero già
escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento a
mezzo di accettazione consensuale della proposta divisione, ciò giustificando che la causa fosse
tenuta a decisione (Cass. 20/12/1983 n. 7525).
L’osservanza delle formalità prescritte dall’art. 789 c.p.c. non era, quindi, necessaria purché sul
progetto di divisione si fosse potuto formare il contraddittorio delle parti, e le parti stesse, col loro
comportamento processuale avessero escluso che potesse raggiungersi una soluzione concordata
sulla base del progetto.
Nel caso di specie, la relazione di ctu contenente il progetto di divisione era stata depositata il 19
ottobre 2015; le parti avevano avuto modo di prendere visione del progetto di divisione e di
interloquire sullo stesso alle udienze successive e anche con il deposito di note autorizzate; con
l’ordinanza in data 16 febbraio 2016 il giudice aveva invitato le parti a prendere posizione sul
progetto di divisione del ctu e sulla richiesta di assegnazione da parte dell’attrice, con ciò
implicitamente facendo proprio il progetto di divisione; all’udienza all’uopo fissata il giudice aveva
dato atto della diversa posizione delle parti, e con successivo provvedimento, riscontrata la
impossibilità di addivenire a una accettazione consensuale del progetto di divisione, aveva fissato
udienza per la precisazione delle conclusioni.
In particolare il procuratore del C. aveva contestato la ctu nella parte in cui il consulente, pur
prendendo atto dell’esistenza di un contratto di locazione stipulato il 29 aprile 2002 che prevedeva
un canone di Euro 25.000,00 annui circa, era giunto a valutare canoni percepiti o percepibili nella
misura di Euro 80.000,00 annui; la contestazione era però facilmente superabile perché dalla lettura
della relazione di ctu, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c’era ragione di
discostarsi, risultava che il contratto di locazione al quale si riferiva il legale di parte convenuta non
aveva per oggetto l’intero compendio, costituito da una palazzina a uso ufficio articolata su due
piano, due capannoni e un terreno di pertinenza di mq 13.624, ma solo uno dei due capannoni e
alcune porzioni del piazzale per una superficie di 205 metri quadri; quindi il ctu, partendo dal dato
noto, il valore locativo della parte del complesso locata, era potuto risalire al valore locativo
dell’intero compendio.
Il convenuto aveva anche contestato che la quantificazione avesse avuto ad oggetto non solo i frutti
percepiti ma anche i frutti percipiendi; questo costituiva però un punto su cui il Giudice si era già
pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2297/2014, depositata in cancelleria il 29.7.2014, e
quindi non poteva essere rimesso in discussione.
In definitiva il ctu aveva stimato il valore complessivo dei frutti percepiti e percipiendi nell’importo
di Euro 773.000,00; per cui spettava all’attrice la quota del cinquanta per cento, pari a Euro
386.500,00.
Il C. aveva dedotto che l’attrice per un certo periodo (non meglio precisato) aveva incassato
direttamente i canoni di locazione.
Questo era stato ammesso dalla parte attrice, ma non poteva non rilevarsi che la riscossione diretta
dei canoni era avvenuta in forza di un provvedimento del Tribunale, a seguito dell’inadempimento
del C. all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento dovuto per la moglie e i quattro figli.
A parte il fatto che la questione era stata formulata tardivamente, e in modo generico, essa esulava
dal presente procedimento, che aveva per oggetto il diritto della P. a una quota dei frutti ritraibili dai
beni comuni.
L’art. 192 cod. civ. consentiva infatti al coniuge che risulta creditore di prelevare beni comuni fino a
concorrenza del proprio credito.
Passando, dunque, a valutare l’asse ereditario, secondo le indicazioni fornite dal ctu, venne dato atto
che bene oggetto di divisione era un complesso artigianale e relative pertinenze sito in Comune di
M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…), sub (…), (…), (…),
(…) e (…), comprendente il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
(…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e (…).
Il ctu aveva stimato il valore di mercato del compendio in Euro 850.000,00;
A ciascuna delle parti sarebbe spettata quindi una quota del valore di Euro 425.000,00.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 192, secondo comma, cod. civ., il coniuge creditore, in questo caso
la signora P., aveva diritto di prelevare beni comuni fino a concorrenza del proprio credito, pari,
come si è detto, a Euro 386.500,00.
Compiuta questa operazione, all’attrice spettava una quota del valore complessivo di Euro
811.500,00, e al convenuto spettava una quota del valore complessivo di Euro 38.500,00.
Il ctu aveva dovuto quindi valutare la divisibilità dei beni tenendo conto del valore delle rispettive
quote, ed aveva applicato il ben noto concetto giurisprudenziale di comoda divisibilità; la
giurisprudenza aveva infatti chiarito, osservò il primo giudice, che il concetto di comoda divisibilità
di un immobile, di cui all’art. 720 cod. civ., postulava, sotto l’aspetto strutturale, che il
frazionamento del bene fosse attuabile mediante la determinazione di porzioni concrete suscettibili
di libero e autonomo godimento, che potessero formarsi senza dover affrontare costi eccessivi per le
opere necessarie alla materiale divisione, e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione
non incidesse sull’originaria destinazione del bene e non comportasse un sensibile deprezzamento
del valore delle singole quote rapportate al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e
della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12498).
Il ctu aveva ritenuto che, nel caso di specie, tenuto conto delle quote spettanti a ciascuno dei
condividenti e in applicazione dei principi enunciati, il compendio non fosse comodamente
divisibile; infatti, la divisione del compendio in due porzioni in natura, oltre a comportare una
variante urbanistica del lotto, avrebbe richiesto sia la realizzazione di impianti e servizi autonomi,
sia la costituzione di opere, servitù e vincoli necessari a rendere autonome le distinte porzioni
immobiliari; era evidente che il compimento di queste operazioni avrebbe richiesto un ingente
esborso e, per la necessità di creare servitù e vincoli, le singole porzioni sarebbero risultate
notevolmente deprezzate.
Fatte queste condivisibili considerazioni, il ctu aveva proposto il seguente progetto di divisione:
assegnazione del bene in oggetto (immobile e terreno d’accesso) alla parte attrice, con versamento
di un conguaglio a favore della parte convenuta di Euro 38.500,00.
Tanto premesso, il tribunale dichiarò esecutivo il progetto di divisione predisposto dal ctu nella
relazione depositata in data 19 ottobre 2015 e per l’effetto assegnò alla signora B.P. il complesso
artigianale e relative pertinenze sito in Comune di M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al
N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…), sub (…), (…), (…), (…) e (…), comprendente il terreno distinto
al Foglio (…), mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al
Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e (…), con l’obbligo per l’assegnataria di versare al signor P.C. un
conguaglio di Euro 38.500,00.
Infine, vennero liquidate le spese processuali relative all’intero giudizio tenendo conto che la
definizione di esso aveva richiesto la risoluzione di una serie di conflitti insorti tra le parti, che
avevano comportato la pronuncia di tre sentenze non definitive, che avevano visto, tutte,
soccombente il convenuto, oltre alla pronuncia definitiva, che si era resa necessaria per la non
accettazione del progetto di divisione da parte del convenuto, ancora una volta soccombente; due
procedimenti per la correzione di errore materiale delle prime due sentenze non definitive, con
opposizione del convenuto nel secondo procedimento e sua conseguente soccombenza; infine, un
procedimento cautelare d’urgenza.
Riguardo quest’ultimo, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riserva al
merito della decisione sulle spese.
Al riguardo, ritenne in definitiva il primo giudice che le spese processuali dovessero essere regolate
secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, era espressione (Cass. 30
marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c.,
andavano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o
resistendo ad una pretesa fondata, avesse dato causa al processo o alla sua protrazione e che dovesse
qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia,
significava anche costringere alla proposizione di un’iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata
grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda era proposta. Non
era, quindi, esente dall’onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico,
dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, avesse provocato la necessità del processo
(Cass., S.U., 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, la signora P., in quella sede resistente, non si era mai opposta all’esecuzione dei
lavori richiesti dal ricorrente signor C., purché venissero eseguiti dall’esterno.
Dalla relazione di ctu, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c’era ragione di
discostarsi, risultava che effettivamente le lavorazioni potevano essere eseguite quasi totalmente
dall’esterno, e solo per lavorazioni particolari come il ripristino dell’ancoraggio delle lastre di
granito che contornavano le aperture, era necessario operare dall’interno; peraltro, questa difficoltà
sarebbe stata facilmente superabile affidando le chiavi dell’unità immobiliare a una persona di
fiducia di entrambe le parti, che ne garantisse la restituzione alla P. al termine dell’esecuzione dei
lavori, ma il ricorrente non aveva mai prestato formalmente il consenso; doveva anche ritenersi,
proseguì il primo giudice, che l’immobile non sarebbe arrivato a uno stato di ammaloramento grave
come quello descritto dal ctu se il ricorrente avesse accettato da subito di far eseguire i lavori
dall’esterno, e pertanto doveva ritenersi che le condizioni che avevano richiesto un ricorso d’urgenza
fosse stato provocato dal suo stesso comportamento.
In definitiva, il convenuto doveva ritenersi soccombente anche nel procedimento cautelare.
In considerazione della soccombenza il convenuto doveva essere condannato alla rifusione in favore
dell’attrice delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Riguardo alla liquidazione delle spese, doveva tenersi conto che la prima sentenza aveva avuto ad
oggetto la consistenza della massa da dividere, e pertanto la liquidazione andava condotta sul valore
del compendio come individuato dal ctu; la seconda sentenza aveva avuto ad oggetto la domanda
del convenuto di condanna dell’attrice al rimborso del cinquanta per cento delle spese e dei costi
sostenuti per i beni comuni, indicati nell’esposizione del convenuto in circa 500.000.000 di lire; la
terza e la quarta sentenza potevano essere considerate unitariamente, perché riguardavano
rispettivamente la debenza e la quantificazione dei frutti richiesti dall’attrice, e la liquidazione
doveva avvenire sulla base del valore dei frutti quantificato dal ctu in Euro 386.500,00; per il
procedimento cautelare la liquidazione doveva avvenire sulla base del costo dei lavori come stimato
dal ctu (Euro 43.915,78), e non del valore dell’appartamento.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio del cautelare, già liquidate, vennero poste a carico del
convenuto.
Le spese della relazione di consulenza tecnica del merito, già liquidate, dovevano essere poste a
carico delle parti in solido nei confronti del ctu e in proporzione delle rispettive quote nei rapporti
interni.
Pertanto, in definitiva, il Tribunale, con la sentenza definitiva:
1. dichiarò lo scioglimento della comunione dei beni tra la signora B.P. e il signor P.C.;
2. dichiarò esecutivo il progetto di divisione predisposto dal ctu nella relazione depositata in data 19
ottobre 2015 e per l’effetto assegnò alla signora B.P. il complesso artigianale e relative pertinenze
sito in Comune di M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…),
sub (…), (…), (…), (…) e (…), comprendente il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…),
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e
(…), con l’obbligo per l’assegnataria di versare al signor P.C. un conguaglio di Euro 38.500,00;
3. condannò il convenuto alla rifusione in favore dell’attore delle spese processuali, liquidandole in
complessivi Euro 68.482,79, di cui Euro 62.621,00 e Euro 5.535,00 per competenze professionali
rispettivamente per il merito e per il cautelare in corso di causa, e Euro 326,79 per esborsi, oltre
accessori;
4. pose le spese di ctu del procedimento r.g. n. 677-2/2001, già liquidate, a carico del signor P.C. e
le spese di ctu del giudizio di merito, già liquidate, a carico delle parti in solido nei confronti del ctu
e in proporzione delle rispettive quote nei rapporti interni.
Avverso le sentenze non definitive e definitiva P.C. ha proposto gravame; ha resistito B.P., la quale
ha domandato la conferma di tutte le pronunce emesse dal Tribunale ed ha, a sua volta, proposto
appello incidentale avverso la sentenza definitiva.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25 ottobre 2017, questa corte ha dichiarato inammissibile
la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze non definitive (che non
contengono statuizioni di condanna) ed ha rigettato analoga istanza, rivolta verso la sentenza
definitiva, perché l’istante non aveva allegato il periculum in mora, essendosi limitato a dedurre
l’ingiustizia, nel merito, delle sentenze emesse dal Tribunale.
Precisate, quindi, le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, previa assegnazione alle parti
dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
L’appellata ha preliminarmente formulato un’eccezione di inammissibilità dei gravami avverso le
sentenze non definitive sull’assunto che il C. non avrebbe formulato la riserva d’appello avverso
ciascuna di esse, nei termini previsti dall’art. 340 c.p.c.
L’eccezione è infondata: il C. non è, infatti, decaduto dal potere di proporre impugnazione avverso
le sentenze non definitive emesse nel corso del giudizio di primo grado, poiché, contrariamente a
quanto dedotto dalla difesa della P., egli ha proposto la tempestiva riserva di appello avverso
ciascuna pronuncia, nella prima udienza utile.
Nel dettaglio: avverso la sentenza non definitiva n. 51 /2004, la riserva d’appello è contenuta nel
verbale dell’udienza immediatamente successiva al suo deposito, ovvero nel verbale del 31 marzo
2004 (nel corso della medesima udienza erano stati esibiti gli atti di significazione della riserva di
appello, volontà ribadita in udienza); avverso la sentenza non definitiva n.2414/2007, la riserva
d’appello è contenuta nel verbale dell’udienza del 22 ottobre 2007 e, infine, la riserva d’appello
avvero la sentenza non definitiva n. 2297/2014 è contenuta nel verbale dell’udienza del 3 novembre
2014.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata su questa ragione, è dunque infondata essendo
stato rispettato il disposto dell’art. 340 c.p.c.
Tanto precisato, si rende opportuna un’ulteriore, breve, premessa di ordine metodologico, resa
necessaria dalla peculiarità del processo svoltosi in primo grado, che ha visto l’emissione di ben tre
sentenze non definitive e di una sentenza definitiva, originate, tutte, dall’unica domanda di
scioglimento della comunione de residuo proposta da B.P..
Poiché con l’unico atto di appello sono state impugnate le quattro sentenze emesse nel giudizio di
primo grado, l’appellante ha formulato dei motivi di gravame avverso ciascuna di queste pronunce;
in realtà i motivi stessi, stante l’unicità della domanda originariamente proposta e la decisione
definitiva in ordine ad essa, che è intervenuta a conclusione del giudizio recependo il contenuto
delle pronunce non definitive, le quali ne rappresentavano l’ovvio antecedente logico, si indirizzano,
nella sostanza, verso la sentenza definitiva, la quale, presupponendo il deliberato parziale contenuto
nelle precedenti pronunce, ha conseguentemente dichiarato lo scioglimento della comunione,
disposto la divisione dei beni immobili secondo il progetto redatto dal ctu.
Le impugnazioni avverso le singole pronunce, possono, pertanto e per le ragioni dette, essere
considerate come altrettanti motivi di appello avverso la sentenza definitiva; solamente per
comodità espositiva e per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno procedere alla individuazione dei
singoli motivi avverso ciascuna pronuncia.
SENTENZA N. 51/2004.
Si ricorda, sinteticamente, che la pronuncia aveva dichiarato che gli immobili acquistati per
l’esercizio dell’impresa individuale gestita dal C. a titolo personale erano da ricomprendere nella
comunione de residuo, o comunione differita, realizzatasi al momento dello scioglimento del
vincolo matrimoniale; il primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione resa dal coniuge, di voler
escludere l’acquisto dalla comunione legale, non avesse una valenza negoziale ed aveva quindi
giuridicamente inquadrato la fattispecie nella previsione di cui all’art. 178 c.c. e non in quella
dell’art. 179 c.c. rigettando anche la domanda di usucapione abbreviata formulata dal C., per difetto
dei presupposti di legge. Ne conseguiva, dunque, che erano ricompresi nella comunione de residuo
tutti i terreni, l’azienda individualmente esercita dal C. e le quote della S. s.r.l.
APPELLO:
Con il primo, articolato, motivo di gravame, il C. si duole della decisione del Tribunale ribadendo
che la dichiarazione resa da B.P., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avrebbe valore
negoziale e, in virtù di tale dichiarazione, i beni stessi erano stati esclusi dalla comunione legale dei
coniugi per essere finalizzati all’esercizio dell’attività professionale di agente di commercio del C.,
destinazione che valeva ad inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito della previsione di cui
all’art. 179 c.c. In particolare, l’appellante censura l’interpretazione che il primo giudice ha dato
della sentenza della Corte di Cassazione richiamata nel corpo della pronuncia per fondarne il
percorso motivazionale, rilevando, appunto, che la sentenza n. 2954/2003 non sarebbe in contrasto
con la precedente giurisprudenza, la quale aveva ritenuto la natura negoziale della dichiarazione di
esclusione di un bene dalla comunione legale perché questa sentenza si riferirebbe alla
“dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente”. Quest’ultima dichiarazione
avrebbe valore ricognitivo; il rifiuto alla contitolarità, invece, risulterebbe avere natura negoziale.
Con il secondo motivo d’appello lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla prescrizioneritualmente
eccepita- dell’azione di annullamento proposta dalla P. (invero, in via meramente
cautelativa, ove fosse stata riconosciuta la natura negoziale della sua dichiarazione) per elidere il
valore alla dichiarazione resa nel corpo degli atti pubblici di acquisto.
SENTENZA N. 2414/2007:
La pronuncia, come già detto nella parte espositiva, ha riguardato la domanda riconvenzionale
proposta dal C. che aveva ad oggetto: a) la condanna della P. al pagamento della somma di L.
1.090.000,00 o di quell’altra maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia- corrispondente alla
metà dell’ammontare dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili, immobili e dell’azienda
rivendicati dall’attrice; b) la condanna al pagamento della quota della metà di tutte le somme erogate
dal C. per spese, oneri e costi di qualunque natura, e comunque riferibili alla realizzazione di opere
edili, ovvero di trasformazione o di miglioramento eseguite negli immobili di cui trattasi, nella
misura che fosse determinata in corso di causa ovvero in separata sede.
Il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo che gli edifici realizzati sui
terreni acquistati dal C. fossero divenuti di proprietà individuale di questi, in applicazione del
principio dell’accessione ex art. 934 c.c. Ha, inoltre, ritenuto la proprietà individuale del C. anche
sugli edifici (divenuti di proprietà esclusiva del proprietario del terreno, per effetto dell’accessione)
alla stregua di un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7060 del 2004
con il corollario che essi pure fossero ricompresi nella comunione de residuo, con il diritto
conseguente della P. di ottenere la metà del loro valore. Il Tribunale ha escluso che essi al momento
della realizzazione fossero caduti in comunione dei beni, ragione per la quale ha ritenuto non
applicabile l’art. 192 del c.c, dovendosi invece, a suo dire, applicare, in sede di divisione, l’art. 194
c.c. Poiché tali beni (edifici) erano confluiti nella comunione al momento dello scioglimento di
essa, non era dovuto al C. nessun rimborso delle spese occorse per la realizzazione e manutenzione
di essi. Ha rigettato anche l’altra parte della domanda, ovvero la richiesta di condanna della P. al
pagamento del 50% dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili perché generica e comunque
sfornita di prova.
APPELLO:
L’appellante, con un unico motivo, premesso che il gravame avverso la pronuncia in discorso è
strettamente connesso e conseguenziale all’appello avverso la sentenza n. 51/2004, lamenta che il
primo giudice non abbia valutato correttamente il valore di tutti i beni aziendali al momento dello
scioglimento del vincolo coniugale e quindi al “netto di tutti i debiti esistenti (mutui, ipoteche,
creditori, oneri fiscali ecc. ecc). Tutto ciò, invero, non ha trovato ingresso nella decisione qui
impugnata che, pertanto, andrà sul punto riformata”. (In tali termini si è espresso il motivo
d’appello nell’atto introduttivo di questo grado del giudizio).
In sede di comparsa conclusionale, la difesa del C. articola in modo più compiuto il motivo,
deducendo che, se si volesse confermare la sentenza n. 51/2004, andrebbe in ogni caso fatta
applicazione dell’art. 192 c.c. con l’obbligo del coniuge, al momento dello scioglimento della
comunione, di rimborsare l’altro coniuge che si sia fatto carico, con somme prelevate dal patrimonio
personale- in questo caso volendo accogliere la ricostruzione del Tribunale, derivante dal
patrimonio aziendale- per spese ed investimenti diretti al patrimonio comune (pag. 13) della
memoria conclusionale). A questo proposito, l’appellante richiama il contenuto delle produzioni
documentali effettuate nel giudizio di primo grado, e segnatamente ben 114 fatture, che
attesterebbero tutte le spese occorse per i vari interventi effettuati sugli immobili. Per altro verso,
l’appellante riserva lo sviluppo ulteriore di tale motivo di gravame ed alla tesi difensiva che lo
sorregge, alle motivazioni delle doglianze avverso la sentenza definitiva.
Per altro, deve rilevarsi che la doglianza costituente il motivo d’appello in esame, involge la
questione relativa alla natura del diritto vantato dal coniuge nella comunione de residuo, considerato
che l’appellante ha sostenuto che “poiché riconoscere natura reale al diritto del coniuge sulla
comunione de residuo per l’impresa condurrebbe a sacrificare la libertà gestionale dell’imprenditore,
in concreto allo scioglimento del matrimonio non cade in comunione l’azienda, quanto piuttosto il
valore della stessa, al netto delle passività e conseguentemente il coniuge non imprenditore ha
diritto a conseguire soltanto un diritto di credito, pari alla metà del valore effettivo dell’azienda. Ne
deriva, nel caso all’esame, che in ipotesi di conferma della sussistenza della comunione de residuo,
il valore di tutti i beni aziendali andrà correttamente valutato al momento dello scioglimento del
vincolo coniugale e quindi al netto di tutti i debiti esistenti (mutui, ipoteche, creditori, oneri fiscali,
ecc, ecc.). Tutto ciò non ha trovato ingresso nella decisione qui impugnata, che, pertanto, sul punto,
andrà riformata”.
Nessun rilievo critico specifico è svolto nell’atto di appello a quella parte della pronuncia di primo
grado che ha ritenuto che la P. non dovesse partecipare alle spese e agli oneri occorsi per la
realizzazione degli edifici, perché si trattava di beni personali del C. nel momento in cui aveva
operato il principio dell’accessione.
SENTENZA N. 2297/2014
La pronuncia si è limitata a stabilire il diritto della P. alla rappresentazione dei frutti e degli utili
percepiti e percipiendi dai beni comuni a far data dallo scioglimento della comunione, beni sui quali
il C. aveva esercitato il possesso esclusivo, con decorrenza dalla data di domanda della divisione.
APPELLO
In realtà, nessun motivo di gravame risulta esser stato proposto avverso detta decisione, essendosi
limitato l’appellante a dedurre che essa sarebbe meramente interlocutoria, trovando le ragioni delle
doglianze uno sviluppo concreto nel gravame avverso le pronunce precedenti e la sentenza
definitiva, di cui si dirà.
SENTENZA DEFINITIVA N. 1086/2017
Già si è detto che la pronuncia in esame, a definizione del giudizio di scioglimento della
comunione, ha recepito il progetto predisposto dal ctu, sia in ordine alla valutazione dell’asse
dividendo e alla formazione delle quote, sia in relazione alla valutazione dei frutti spettanti alla P.,
determinando la quota di spettanza di quest’ultima pari ad Euro 811.500 ed il diritto del C. ad un
conguaglio pari ad Euro 38.500,00. Il Tribunale ha, infatti, recependo anche sul punto le conclusioni
del ctu, ritenuto non comodamente divisibile l’asse complessivo ed ha assegnato i beni alla P., in
quanto titolare della quota maggiore, prevedendo, appunto, in favore del C. un conguaglio in denaro
dell’importo precisato.
Ha, infine, a conclusione della complessa vicenda giudiziaria, nel corso della quale sono state
emesse ben quattro sentenze (di cui tre non definitive) ed è stato attivato un procedimento cautelare,
liquidato le spese ponendole, in base al principio di causalità, a carico del C..
APPELLO
Con il motivo di gravame rivolto avverso la sentenza definitiva, l’appellante lamenta l’erroneità
della valutazione dell’asse dividendo, rilevando che i beni oggetto di valutazione sono parte
essenziale del complesso artigianale organizzato dal C. e dunque la loro valutazione complessiva
avrebbe dovuto tener conto del reale valore al momento dello scioglimento del matrimonio, ovvero
al netto delle passività. Si sarebbe dovuto effettuare un esame contabile della concreta situazione
patrimoniale del complesso dei beni caduti nella comunione de residuo, mentre il ctu ha considerato
il valore di essi senza tener conto delle passività che i medesimi sopportano (ipoteche, mutui,
pignoramenti, debiti verso creditori ecc). L’appellante ribadisce, in proposito, che secondo la
previsione dell’art. 178 c.c, spetta al coniuge non imprenditore un diritto di credito e non un diritto
reale, credito che non può che gravare sul valore netto. Poiché il primo giudice ha recepito le
conclusioni del ctu, che non ha operato in tal modo, la sentenza è viziata e il valore attribuito ai beni
dovrebbe essere rivisto attraverso una nuova ctu., che l’appellante richiede espressamente, per
l’ovvia ipotesi in cui non venisse accolto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 51/2004.
Tanto precisato sui motivi di gravame e ancor prima di valutarne il fondamento nel merito, è
opportuno esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’appellata con
riguardo alle sentenze non definitive n.51/2004, n. 2297/2014 ed avverso la sentenza definitiva,
eccezione che si fonda sulla genericità delle relative doglianze.
L’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa: l’art. 342 del c.p.c, nella formulazione attuale
(che si applica al presente gravame ratione temporis) risultante dalla modifica apportata dal D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, come è noto, prevede che l’appello, a
pena di inammissibilità, debba contenere a) l’indicazione della parte del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
giudice di primo grado; b) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Interpretando il disposto della norma, con una
recente decisione, assunta a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha precisato:
“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Corte
Cassazione Sezioni Unite civili 16/11/2017, n. 27189).
Alla luce del principio di diritto affermato dalla Cassazione, deve dunque escludersi che la
doglianza del C. avverso le sentenze impugnate sia inammissibile perché nel motivo, così come
dedotto, è ravvisabile la critica indirizzata alla sentenza di primo grado, consistente nel non aver
tenuto conto, nel procedere allo scioglimento della comunione sui beni funzionali all’esercizio
dell’impresa, delle passività aziendali o comunque delle passività esistenti sugli immobili. Oggetto
della critica alla sentenza è, dunque, il criterio divisionale utilizzato dal primo giudice, messo in
discussione e criticato dall’appellante, che ovviamente presuppone la critica all’inquadramento
teorico fatto proprio dal primo giudice, ancorché per implicito, nel ritenere che il coniuge non
imprenditore vanti un diritto reale sui beni dell’impresa dell’altro coniuge.
Detto motivo costituisce anche una delle doglianze formulate avverso la sentenza definitiva, nei cui
confronti il C. ha mosso la critica precisa di una erronea interpretazione delle conseguenze connesse
al riconoscimento dell’esistenza della comunione de residuo, istituto che, secondo l’appellante,
origina un diritto di credito per il coniuge non imprenditore, la cui esistenza è subordinata ad una
valutazione aziendale che tenga conto dell’attivo e del passivo. Alla stregua di tale doglianza,
l’appellante ha domandato una nuova valutazione, attraverso il rinnovo della ctu, per accertare
quanto eventualmente dovuto alla P. sulla base dei criteri dedotti.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva n.2297/2014 è in
realtà irrilevante, dato che tale pronuncia rappresenta una mera conseguenza dell’accoglimento della
domanda principale di divisione e si è limitata a riconoscere il diritto della P. ai frutti connessi al
godimento esclusivo da parte del C. dei beni, per metà anche di sua proprietà. L’appello è, dunque,
indirizzato avverso la pronuncia definitiva e alla divisione disposta a conclusione dell’intero
giudizio. I motivi, pertanto, da ritenere specifici, verranno esaminati, nel merito, congiuntamente.
Riassumendo, pertanto, i motivi di gravame possono concretarsi in due sostanziali doglianze,
variamente articolate ciascuna, che sono le seguenti:
a) la contestazione dell’applicabilità dell’art. 178 c.c, in virtù del valore negoziale della
dichiarazione resa dalla P. negli atti pubblici di acquisto dei terreni;
b) la considerazione che, per l’ipotesi in cui, invece, trovasse conferma la valutazione data dal primo
giudice alla dichiarazione della P., sarebbe errata la natura di diritto reale del diritto riconosciuta in
capo al coniuge non imprenditore, il quale, più correttamente, vanterebbe un credito verso il
coniuge imprenditore, ragguagliato alla metà del valore dei beni aziendali, opportunamente
considerate le passività che gravano su di essi.
Il motivo riassunto nel capo a) che precede è infondato.
La doglianza involge la problematica relativa alla valenza della dichiarazione del coniuge, in regime
di comunione legale, di voler escludere dalla comunione stessa l’acquisto di un bene particolare
perché funzionale all’esercizio della impresa/professione del coniuge acquirente. Sulla tematica,
invero assai dibattuta in giurisprudenza, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con una
decisione assunta a Sezioni Unite, ha posto alcuni fondamentali principi, che vengono recepiti nella
presente pronuncia.
Con la sentenza in esame (la n. 22755/2009) le SS UU, sono intervenute a dirimere il contrasto
giurisprudenziale formatosi tra due differenti ricostruzioni relative sia alla qualifica giuridica che
agli effetti della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in sede di acquisto compiuto
dall’altro coniuge. Secondo un primo orientamento, tale dichiarazione avrebbe natura negoziale e
configurerebbe, pertanto, un rifiuto all’acquisto del bene in comunione, successivamente
impugnabile esclusivamente per vizio del consenso o per simulazione, in applicazione delle norme
previste per il contratto in generale (art. 1324 c.c.). Secondo altro e prevalente orientamento, invece,
la dichiarazione avrebbe natura ricognitiva-confessoria dei presupposti oggettivi della natura
personale dell’acquisto (art. 179, lett. c, d ed f, c.c.), con l’onere, per il coniuge dichiarante che
intenda far valere la mendacità della dichiarazione stessa, di dimostrare i presupposti della revoca
della confessione (errore di fatto o dolo: art. 2732 c.c.). Sostanzialmente detto orientamento
prevalente ha posto un principio di non disponibilità del diritto alla comunione legale (Cass. 2003/n.
2954; Cass. n. 19250/2004), riconoscendo anche che tale dichiarazione sarebbe irretrattabile, quale
dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare un effetto di una
presunzione iuris et de iure di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta, ma superabile
mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti
consentiti dalla legge (Cass. n. 6120/2008).
Ebbene, le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che la
dichiarazione del coniuge abbia natura ricognitiva e confessoria quando risulti descrittiva di una
situazione di fatto, viceversa, quando la dichiarazione esprima l’adesione al proposito di
destinazione del bene ad uso personale o all’esercizio dell’attività professionale, essa configura una
mera dichiarazione di intenti ed è inidonea a precludere l’ingresso del bene in comunione legale. Più
precisamente ” può certo ammettersi che la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. comma 2 abbia
natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non
quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti. Infatti una dichiarazione di intenti può
essere più o meno sincera e affidabile, ma non è un’attestazione di fatti, predicabile di verità o
falsità; e, quindi, secondo quanto prevede l’art. 2730 c.c., non può avere funzione di confessione
(Cass. sez un, n. 1038/1965; Cass. n. 3033/2009).
La Cassazione ribadisce, dunque, che l’intervento del coniuge all’atto, ai fini considerati, non
esclude l’appartenenza dei beni alla comunione legale; tale intervento può rilevare come prova dei
presupposti di tale effetto limitativo, che è delineato dall’art. 179 c.c e che si realizza solamente se
quei beni rientrano nelle fattispecie di cui alle lett. e), d) ed f). La partecipazione e la dichiarazione
del coniuge non acquirente, pertanto, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione e
quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua
futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinare l’esclusione dalla comunione,
non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugisulla futura destinazione. Secondo il
sistema definito dall’art. 177 e dall’art. 179 c.c. comma 1), infatti, l’inclusione nella comunione
legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi
in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne
determinare l’esclusione dalla comunione.
Infine, venendo a determinare il rilievo della partecipazione del coniuge all’atto di acquisto, le
Sezioni Unite precisano che tale partecipazione è condizione necessaria all’esclusione dalla
comunione legale del bene acquistato dall’altro coniuge, ma l’importanza di tale intervento è
connessa unicamente alla dichiarazione/documentazione circa la natura personale del bene, per cui
la inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di
accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avrà assunto.
Nella comparsa conclusionale, la difesa del C. ha dedotto, con una argomentazione difensiva in
parte non esplicitata nelle precedenti difese, la natura confessoria della dichiarazione resa dalla P.,
alla quale sarebbe preclusa la possibilità di revocarla, se non a determinate condizioni (che
evidentemente non sono considerate esistenti e, invero, neppure allegate dalla P., la quale ha
ricostruito in modo differente, sotto il profilo giuridico la valenza della propria dichiarazione).
Per altro verso, sempre nello stesso atto difensivo, il C. ha dedotto che, qualora si dovesse
confermare l’inclusione dei beni nell’ambito della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c ,
allora la norma dovrebbe essere applicata nella sua integralità, ovvero i beni che entrano in
comunione dovrebbero essere valutati tenendo conto anche delle passività che gravano sugli stessi.
La difesa della P. ha lamentato la novità assoluta di entrambe tali deduzioni, delle quali ha per altro,
evidenziato la totale infondatezza nel merito, oltre che la genericità delle allegazioni concernenti le
passività. Ed infatti, la P. ha ricordato di aver rinunciato alla domanda originariamente proposta di
divisione (a parte la domanda di divisione dei i terreni, che è l’unica domanda che persiste), ma
anche dei beni mobili ed immobili facenti parte dell’impresa individuale gestita dal C. e delle
partecipazioni societarie. Ed il concetto di passività si attaglierebbe unicamente a queste situazioni,
in relazione alle quali tuttavia la P. ha rinunciato alla domanda di divisione, non certo ai terreni, per
i quali non si comprenderebbe in che termini l’appellante vorrebbe rendere la P. compartecipe delle
passività.
Si rileva in proposito: quanto alla qualificazione di confessione della dichiarazione resa dalla P., che
indubbiamente è una tesi difensiva in parte nuova rispetto alla prospettazione svolta nel primo grado
del giudizio (in cui era stata affermata la natura negoziale della dichiarazione stessa, revocabile
dunque esclusivamente con un’azione di annullamento per vizi della volontà), già sono stati
sviluppati i termini in cui la medesima potrebbe ritenersi ammissibile alla stregua dei principi posti
dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2009 richiamata. La confessione non può affatto riguardare
una mera dichiarazione di intenti: i beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legaleregime
vigente tra le attuali parti in causa- rientra automaticamente nella comunione, salvo che non
ricorrano le ipotesi tipiche previste dall’art. 179, lett. c, d, f. La dichiarazione resa nell’atto di
acquisto dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale del bene, si pone come
condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a
tal fine non solo il riconoscimento concorde della natura personale del bene, ma anche l’effettiva
sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate nella norma
citata. Il principio, già chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2009, è stato ribadito anche
di recente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11668 del 2018, che si è uniformata
totalmente al deliberato del 2009.
Il primo giudice ha reso una pronuncia del tutto conforme a questi principi, poiché ha
motivatamente escluso che i terreni di cui la P. ha chiesto la divisione fossero stati acquistati per
l’esercizio dell’attività professionale di agente di commercio da parte del C., escludendo quindi che
essi rientrassero in una delle ipotesi tassative delineate dall’art. 179 c.c. Si aggiunge, inoltre, che la
dichiarazione resa dalla P. nell’atto pubblico appare come una mera manifestazione di intenti,
ovvero della volontà delle parti di imprimere ai terreni la destinazione ivi indicata. Si tratta,
pertanto, di una situazione che, in ottemperanza ai principi appena esposti, non è idonea a costituire
oggetto di confessione.
Per altro verso, il C., proponendo appello avverso la sentenza n. 51/2004, non ha formulato nessuno
specifico motivo di doglianza avverso la parte della sentenza, che ha escluso detta destinazione dei
beni, i quali erano, invece, finalizzati all’esercizio dell’impresa individuale gestita dal C.. Questi,
dunque, non può tardivamente dolersi di tale interpretazione, non avendo dedotto nessun motivo
specifico idoneo a scalfire il percorso motivazionale della sentenza in ordine alla riconducibilità dei
terreni all’impresa individuale.
Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza appellata, che ha ritenuto la fattispecie regolata
dall’art. 178 del c.c. e dunque rientranti nella comunione differita i terreni acquistati con gli atti
pubblici meglio indicati nella sentenza e degli edifici realizzati su detti terreni.
Con riguardo all’ulteriore motivo di doglianza, si osserva che il primo giudice non ha preso
posizione sulla domanda di annullamento della dichiarazione, dato che ha escluso la natura
negoziale della dichiarazione stessa e dunque il percorso logico/motivazionale seguito prescindeva
del tutto da quest’aspetto proprio per l’esclusione della natura negoziale e presupponeva quindi la
conseguente irrilevanza dell’impugnazione di essa per vizio del consenso.
Tanto è sufficiente per chiarire che è conseguentemente del tutto irrilevante anche ogni altra ed
ulteriore questione circa la tempestività dell’azione di annullamento proposta in primo grado.
Il motivo relativo alla omessa considerazione delle passività gravanti sui beni oggetto dell’impresa
individuale, verrà trattato unitariamente alle doglianze avverso la sentenza definitiva, dato che
l’esame di esso implica necessariamente la individuazione preliminare dell’oggetto della domanda di
scioglimento della comunione ed implica, pertanto, l’esame della correttezza della pronuncia
definitiva.
Anche i motivi di appello avverso le altre sentenze non definitive e avverso la sentenza definita
verranno esaminati congiuntamente perché le questioni poste dai rispettivi gravami sono
strettamente tra loro connesse e presuppongono necessariamente l’approfondimento
dell’interpretazione dell’istituto giuridico delineato nell’art. 178 c.c., norma ritenuta regolatrice della
fattispecie, per quanto già detto.
Tanto precisato, si rileva che l’art. 178 c.c, prevede, come è noto, che ” I beni destinati all’esercizio
dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa”.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la norma in esame sia una delle disposizioni
maggiormente controverse della riforma del diritto di famiglia del 1975, essendo difficilmente
inquadrabile nel sistema, una previsione, quale quella in esame, che fa contraddittoriamente sorgere
la contitolarità sui beni, dapprima propri di un solo coniuge, nel momento stesso in cui cessa il
regime di comunione legale.
Gli interpreti si sono fatti carico di individuare la ratio dell’istituto della comunione de residuo (o
differita), rinvenendola nella tutela del principio solidaristico imposto dall’art. 29 della Costituzione,
e nella contemporanea tutela di altri diritti, garantiti negli artt. 35, 41 e 42 della carta costituzionale;
l’interpretazione della norma, alla stregua dei principi costituzionali richiamati, di pari rango ed
importanza, deve essere condotta anche tenendo conto di evidenti ragioni di equità, da alcuni
ravvisate nel non voler coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità
illimitata connessa all’esercizio dell’impresa (da cui è escluso) dell’altro e nel contempo di garantire
a quest’ultimo un’assoluta libertà nelle scelte imprenditoriali. In sostanza, si è voluto rendere
partecipi in misura paritaria entrambi i coniugi alle “ricchezze” conseguite dopo il matrimonio, agli
incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale, dato che l’attribuzione di entrambe
al solo coniuge che ne abbia procurato l’acquisto equivarrebbe a misconoscere il contributo dato
all’altro alla conduzione della vita familiare (cfr. in tal senso corte di cassazione n. 351/1990).
Tenendo presente questa ratio sono state elaborate, sulla natura giuridica dell’istituto in esame,
fondamentalmente due tesi (esistono, poi, anche delle tesi intermedie, che attribuiscono la natura di
diritto reale allorché si tratta di comunione sui beni e di diritto di credito allorché si tratta degli
incrementi dell’attività produttiva): una prima, particolarmente attenta alla lettera della norma,
ritiene che il diritto del coniuge non imprenditore sia di natura reale, mentre un’altra teoria ne ritiene
la natura di diritto di credito.
Ovviamente ciascuna delle due tesi comporta delle conseguenze sensibilmente differenti sul piano
concreto dei diritti del coniuge non imprenditore, perché nel primo caso, come è avvenuto nella
fattispecie oggetto di questo giudizio, la divisione delle comunione avrà ad oggetto i beni, mentre
nel secondo caso il coniuge avrà diritto ad un contro valore pari al 50% del valore dei beni
aziendali.
Sempre sotto il profilo dell’inquadramento teorico, è bene richiamare una pronuncia risalente della
Corte di Cassazione, la n. 7060 del 1986 (in quella pronuncia, la corte affermò che proprio in
considerazione del maggior valore che di regola hanno i beni destinati ad un’impresa, è stabilito che
tali beni non siano personali del coniuge, bensì formano oggetto della comunione de residuo, il che
significa che allo scioglimento della comunione, del valore di essi si dovrà tener conto in accredito
al coniuge non imprenditore) la quale aveva ribadito le esigenze sottese all’istituto, ovvero quello
del coniuge non imprenditore di vantare una legittima aspettativa sugli incrementi di valore di quei
beni, e quella del coniuge imprenditore di liberamente operare le sue scelte imprenditoriali.
L’interpretazione allora fornita dai giudici di legittimità non è stata tuttavia univoca nel corso degli
anni successivi al 1986, dato che si riscontrano anche delle pronunce ove si parla di contitolarità (a
proposito, in particolare dell’ipotesi di cui all’art. 177, lett.c) del credito verso la banca e non invece
di un credito, corrispondente al controvalore, nei confronti del coniuge imprenditore (Cassazione n.
19567 del 2008, che parla, appunto, di titolarità comune sul saldo del conto corrente).
Ed infatti, parrebbe propendere per la natura di diritto reale, una pronuncia della Corte di
Cassazione del 2000, che decidendo un caso che riguardava l’azione di rivendica del coniuge non
imprenditore verso l’altro, dichiarato fallito, ha ritenuto che la comunione de residuo si verifichi
soltanto rispetto ai beni che dovessero residuare dopo la chiusura della procedura (Cassazione n.
2680 del 2000).
Già si è fatto cenno alle diverse conseguenze sul piano pratico derivanti dall’aderire all’una o
all’altra tesi, e deve anche aggiungersi che entrambe non sono esenti da problematiche di difficile
soluzione, a fronte, in particolare, di un dettato legislativo- all’unanimità- giudicato non perspicuo.
Un primo problema pratico, connesso alla tesi della realità del diritto, è quello relativo alla
diminuzione delle garanzie nei confronti dei terzi, i quali possono non essere consapevoli della
situazione di comunione sui beni che apparentemente sono del singolo.
Vi è, inoltre, l’incongruenza di fondo, cui già si è fatto cenno, insita nella previsione di un
rafforzamento dei legami economici tra i due coniugi, proprio nel momento di crisi della vita di
coppia, che ben difficilmente potrebbe portare- come da alcuni sostenitori della natura di diritto
reale suggerito- a stipulare degli accordi per preservare in capo al coniuge imprenditore l’utilizzo in
via esclusiva dei beni caduti in comunione de residuo onde consentirgli la continuazione
dell’impresa, altrimenti pregiudicata.
E se si considera tale aspetto, unitamente alla considerazione che nessun diritto di prelazione è
previsto per il coniuge imprenditore, si apprezza appieno la criticità connessa alla natura reale del
diritto del coniuge non imprenditore, che, potrebbe, in sede di divisione e di formazione del
progetto relativo, essere assegnatario della gran parte o addirittura di tutti i beni, finalizzati in
costanza di matrimonio all’esercizio dell’impresa individuale, determinando così la cessazione
forzata dell’attività di impresa dell’altro coniuge, unico imprenditore. Una simile ricostruzione è
sicuramente contraria alla ratio sottesa all’istituto, che se è certamente quella di garantire la
solidarietà e la compartecipazione alle ricchezze della famiglia alla quale si è contribuito anche con
il lavoro domestico del coniuge non imprenditore, è anche quella, come rilevato in apertura, di
salvaguardia di altri diritti a rilievo costituzionale paritario, quale il diritto alla libertà d’impresa e di
iniziativa economica.
Si è fatto cenno ai rilievi critici avverso la tesi della natura creditizia del diritto del coniuge, rilievi
basati soprattutto sul mancato rispetto della lettera della legge, ma consistenti nell’ulteriore
considerazione secondo cui non sarebbe equo un accollo delle obbligazioni contratte nell’esercizio
dell’impresa, da parte di colui che è rimasto estraneo alla sua gestione ed alle scelte imprenditoriali.
Con riguardo a quest’ultimo rilievo critico, si osserva che, sotto il profilo di equità invocato, sarebbe
altrettanto ad esso non conforme attribuire una responsabilità maggiore al coniuge il quale abbia
esercitato congiuntamente l’impresa con l’altro – ipotesi delineata nell’art. 177 lett. d) c.c.- che nel
prevedere la caduta in comunionedell’azienda gestita da entrambi pone a carico di entrambi in egual
misura incrementi e perdite, rispetto al coniuge che non abbia prestato la sua attività nell’azienda
stessa e che nutra, in fondo, una mera aspettativa (addirittura di fatto, secondo alcuni), che potrebbe
non tradursi mai in un diritto effettivo, nel caso in cui, allo scioglimento della comunione, non
residui nessun bene.
Inoltre, considerato che i beni di cui si discute sono funzionalmente collegati tra loro per l’esercizio
dell’attività di impresa, essi rappresentano una sola delle componenti della realtà produttiva, e
tenuto conto che la ratio dell’istituto è quella di rendere compartecipe il coniuge non imprenditore
delle ricchezze sorte durante il matrimonio, queste non possono che identificarsi con il valore
monetario dei beni che costituiscono l’azienda, dedotte le passività e quindi, esclusa la possibilità di
una reale contitolarità di diritti sui beni, resta più plausibile la teoria che attribuisce al coniuge non
titolare del diritto reale una pretesa di carattere creditorio. La differente disciplina prevista per la
caduta in comunione dell’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
potrebbe addirittura rappresentare, secondo una parte della dottrina, un riferimento normativo per
ritenere che la diversa ipotesi regolata dall’art. 178 c.c., che presuppone la gestione individuale
dell’impresa in costanza di matrimonio, delinei un mero diritto di credito dell’altro coniuge, allo
scioglimento della comunione.
Per quanto attiene al rilievo critico relativo al mancato rispetto della lettera della legge, si osserva
che evidentemente il criterio letterale è prioritario nell’interpretazione delle norme, ma che, dovere
dell’interprete è anche quello di attingere agli ulteriori criteri interpretativi previsti dalla legge
allorché la norma, nella sola rappresentazione letterale, lasci insoddisfatte le esigenze di
comprensione e di ragionevolezza dell’istituto giuridico, la cui pienezza è comprensibile attraverso
l’approfondimento della sua ratio.
Alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, sia pure non emesse in relazione all’aspetto
specifico qui trattato, che concerne esclusivamente l’assetto dei rapporti patrimoniali tra i due
coniugi, lasciano intendere una ricostruzione dell’istituto in termini di diritto di credit o. In
particolare, ad esempio l’ordinanza del 21 febbraio 2018, n. 4186, la quale richiama anche la norma
che regola la divisione, ovvero l’art. 194 del c.c., precisa che lo stesso concetto di comunione de
residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente
riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art.
2740 c.c ; .. ed invero anche in altri precedenti l’attribuzione patrimoniale dei “beni” ha avuto
riguardo al “patrimonio netto”(cass. 6876/2013 in caso di società)”
Da parte della difesa dell’appellata si è sminuita la portata interpretativa di questa pronuncia nel
senso di attribuzione ad essa della qualifica di diritto di credito al coniuge non imprenditore su cui
dovrebbero gravare anche le passività, rilevando che in realtà l’ordinanza si occupa di disciplinare
l’aspetto di tutela dei diritti dei terzi creditori, salvaguardandoli con priorità e riservando il diritto
del coniuge sui beni alla sussistenza di essi, una volta soddisfatti i creditori del coniuge
imprenditore.
Tuttavia, tale interpretazione appare riduttiva rispetto al deliberato perché la Corte di Cassazione
prosegue affermando “nella specie, il tribunale si è limitato ad una ricognizione dei cespiti
immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente
all’instaurazione del regime di separazione, senza contabilizzare la massa passiva afferente
all’attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata- nello stesso periodo- di
perdite aziendali, nella prospettazione del ricorrente e dunque incidenti sulla nozione economica di
bene caduto in divisione; quest’ultimo va inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo
dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto
dall’art. 194 c.c e violato,”
La decisione afferma, dunque, la natura di diritto di credito del coniuge non imprenditore anche
attraverso il richiamo della norma che regola la divisione, ovvero l’art. 194 del c.c. norma che,
ritenuta la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 192 c.c., è stata ritenuta applicabile al caso in
esame, come evidenziato, dal primo giudice nell’ambito della sentenza non definitiva n. 2414/2007.
Alcune pronunce della giurisprudenza di merito (invero, ben poche decisioni hanno affrontato la
specificità del tema) hanno ritenuto la natura di diritto di credito; si tratta della risalente decisione
del Tribunale di Camerino (sentenza 5 agosto 1988) e la più recente sentenza della Corte d’Appello
di Lecce (sentenza del 28 maggio 2014), la quale, nel richiamare gli scopi essenziali della
comunione de residuo (tutela della libertà di impresa, tutela dei creditori dell’imprenditore, tutela
delle aspettative dell’altro coniuge), ha precisato che l’istituto “non soddisfa se non parzialmente le
ragioni dell’altro coniuge, sicuramente subordinate alle prioritarie esigenze di liquidazione di tutte le
passività. Si deve consentire con quella parte della dottrina che non riconosce, alla comunione, se
non un mero diritto di credito correlativo al fatto che nessuna ipotesi di responsabilità illimitata
potrebbe sorgere a carico della comunione nel momento stesso in cui essa si scioglie.” Anche in
questo caso, quindi, l’interpretazione dell’istituto non ha riguardo esclusivamente alle garanzie dei
terzi creditori, ma dall’approfondimento di tale aspetto del problema, trae spunto per la ricostruzione
del diritto del coniuge in termini di credito e non diritto reale.
Tanto precisato, si ritiene che l’interpretazione della norma, condotta secondo i canoni ermeneutici
imposti dall’art. 12 delle preleggi, e quindi alla stregua della lettera della legge, opportunamente
integrato detto criterio interpretativo primario, considerato il carattere non chiaro della disposizione
normativa, da quello relativo alla ratio dell’istituto, di cui si è cercato di tratteggiare i contenuti,
inducono a propendere per la natura di diritto di credito del coniuge non imprenditore, in
accoglimento, pertanto, del motivo di appello di cui alla lettera b) indicato in apertura della presente
disamina.
I beni da dividere andranno, pertanto, considerati non atomisticamente, ma inseriti nella realtà
produttiva dell’azienda, al cui esercizio erano destinati. L’incremento residuo, del quale pro quota
potrà beneficiare la P. dovrà, pertanto, tener conto dell’attivo sui beni aziendali da accertarsi alla
data in cui si è verificato lo scioglimento della comunione (e quindi il 25 gennaio 2001, data della
domanda di divisione, come accertato, in modo non contestato, dalla sentenza non definitiva
2297/2014). Questa data rappresenta il momento a cui fare riferimento per la valutazione, in
conformità a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, che ha precisato ” E’ una caratteristica tipica
della comunione de residuo che l’attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in
cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugiche è
causa dello scioglimento della comunione legale, momento quest’ultimo cui va necessariamente
ancorata la stima del valore di quella massa.. la compartecipazione al valore degli incrementi
patrimoniali conseguiti post nuptias dall’altro coniuge è, appunto, differita al momento della
separazione, non ad epoca successiva”. (Cassazione I civile n. 6876/2013; Corte Cassazione Sez.2 n
502/2003)). Orientamento quest’ultimo confermato anche da una decisione recente, nella quale si è
detto, in una ipotesi di divisione dell’azienda “deve aversi riguardo non al valore dei singoli beni,
ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della
successione”(Corte Cassazione Sez. 2 n. 10756/2019)
La ricostruzione dell’istituto nei termini precisati rende del tutto irrilevante la rinuncia, effettuata in
sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, da parte della P. alla divisione
dell’azienda nel suo complesso: considerata la natura del diritto conseguente all’applicazione
dell’art. 178 c.c., la valutazione dell’esistenza del diritto del coniuge non imprenditore andrà
condotta sul complesso dei beni aziendali, non atomisticamente considerati.
Deve, dunque, procedersi alla valutazione della situazione patrimoniale dell’azienda gestita dal C.,
alla data del 25 gennaio 2001: in primo grado sono state effettuate numerose produzioni
documentali, dalle quali potrà eventualmente desumersi detta situazione contabile.
Negli atti difensivi finali, le parti hanno contraddetto in ordine ad una serie di allegazioni, che la
difesa della P. ha assunto essere del tutto nuove, relative alla grave esposizione debitoria in cui versa
il C., situazione che sarebbe comprovata da una serie di documenti, prodotti in primo grado, da cui
emergerebbe l’esistenza di varie iscrizioni ipotecarie sui beni immobili, a garanzia di finanziamenti
contratti e non onorati.
In proposito si rileva che si tratta effettivamente di produzioni documentali già presenti nel giudizio
di primo grado, e prodotte a corredo delle allegazioni relative alle difese svolte dal C. circa la
gravosità della propria situazione patrimoniale complessiva, sia come imprenditore individuale, che
come titolare delle quote societarie della S. srl, sia a titolo personale per aver prestato delle
fideiussioni in favore della società.
Tuttavia, l’utilizzo di tali documenti da parte del ctu sarà finalizzato a rilevare, attraverso l’esame di
essi, la situazione patrimoniale dell’impresa al 25 gennaio 2001, data alla quale occorre fare
riferimento, per le ragioni dette, nella determinazione della situazione contabile e per valutare
l’esistenza e la quantificazione dell’eventuale diritto della P..
La decisione della corte, sulla premessa dell’esistenza di un diritto di credito della P. per effetto
dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 178 c.c e delle conseguenze giuridiche connesse, come
sopra rappresentate, non può che essere limitata all’accertamento dell’esistenza eventuale di tale
diritto, ma non può avere ad oggetto la condanna del C. al relativo pagamento, non avendo la P. mai
formulato detta domanda.
L’attrice ha, infatti, agito in primo grado chiedendo lo scioglimento della comunione de residuo, e la
divisione dei beni immobili. Nella domanda di scioglimento della comunione può ritenersi
compresa quella di accertamento del credito (come conseguenza dello scioglimento previsto dall’art.
178 c.c.), ma non certo la condanna del C. al pagamento del 50% del valore dei beni aziendali.
Per la determinazione della consistenza del credito, nei termini precisati, si provvede con separata
ordinanza.
Il giudizio dovrà proseguire, infatti, per l’accertamento del diritto di credito della P., a seguito della
valutazione dell’attivo e delle passività gravanti sui beni costituenti l’azienda del C. alla data del 25
gennaio 2001, per la determinazione dei frutti, in ordine ai quali, la P. ha proposto un motivo di
appello incidentale, sul rilievo che essi sarebbero da calcolarsi sino alla data del rilascio dei beni
assegnatili in sede di divisione e per l’esame del secondo motivo di appello incidentale proposto
dalla P. (condanna del C. alla liberazione dei beni immobili). E’ opportuna la decisione su
quest’ultima domanda nell’ambito della decisione definitiva, anche per la regolamentazione delle
spese processuali, che dovrà tener conto dell’esito finale e complessivo della lite.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La corte d’appello
non definitivamente decidendo sull’appello proposto da P.C. avverso le sentenze non definitive
51/2004, 2414/2007, 2297/2014, avverso la sentenza definitiva n. 1086/2017 e sull’appello
incidentale proposto da B.P. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Cagliari:
a) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto dal C. e, in parziale riforma della sentenza
appellata, che conferma quanto all’applicazione dell’art. 178 c.c. ed all’esistenza della comunione de
residuo, dichiara che, per effetto dello scioglimento della comunione de residuo, B.P. è titolare di un
diritto di credito pari al 50% del valore dei beni ( accertato secondo le modalità precisate in parte
motiva) costituenti l’impresa esercitata a titolo personale dal C. durante il matrimonio;
b) dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l’accertamento in concreto
dell’esistenza e dell’entità del credito, e dei relativi frutti, secondo le modalità indicate in parte
motiva;
c) rimette alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese.
Così deciso in Cagliari, il 25 giugno 2019, nella camera di consiglio della I sezione civile della
corte d’appello.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.