Il concetto di autosufficienza nell’assegno divorzile non deve essere limitato alla mera sopravvivenza.

Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2019, n. 21228 – Pres. Giancola, Rel. Di Marzio
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17744/2017 proposto da:
F.P., domiciliato in Roma, piazza Adriana 5, presso lo studio dell’avvocato Michele Rossetti, che lo
rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Lorenzo Iacobbi, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimata –
Avverso sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott. MAURO
DI MARZIO;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 28 aprile 2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli proposti in
via principale da C.C. ed in via incidentale da F.P. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che,
per quanto ancora rileva, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario contratto dai due, ponendo a carico del F. un assegno divorzile della misura di Euro
300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Ha osservato la Corte territoriale:
-) che nel periodo di convivenza coniugale la coppia aveva mantenuto un buon tenore di vita grazie
al patrimonio immobiliare, successivamente diviso tra i due in forza di accordo transattivo, e dalla
retribuzione del F., ufficiale della Guardia di Finanza, mentre la C. aveva svolto l’attività di
parrucchiera soltanto nei primi anni di matrimonio, essendosi in seguito dedicata alla famiglia;
-) che occorreva accertare se la C. fosse nelle condizioni di poter mantenere analogo tenore di vita
attraverso i suoi mezzi attuali anche potenziali;
-) che ella non aveva oneri locativi, poiché abitava uno degli appartamenti di cui era divenuta
proprietaria esclusiva, era proprietaria di ulteriori due immobili, suscettibili di essere messi a
reddito, e svolgeva inoltre l’attività di parrucchiera sia presso la propria abitazione che al domicilio
delle clienti;
-) che i guadagni realizzabili attraverso l’attività di parrucchiera dovevano presumersi modesti e
dunque inidonei ad assicurare alla C. il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con
conseguente suo diritto all’assegno di divorzio;
-) che il F. doveva contribuire al mantenimento di un figlio nato da una nuova unione;
-) che, in definitiva, poteva confermarsi la statuizione del primo giudice in ordine alla
quantificazione dell’assegno della misura di Euro 300 mensili, tenuto conto della disparità
reddituale tra gli ex coniugi e del nuovo onere familiare del F.
2. – Per la cassazione della sentenza F.P. ha proposto ricorso per due mezzi.
C.C. non ha spiegato difese.
3. – Con ordinanza del 28 marzo 2019, numero 8705, questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica
udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., ritenendo che essa dovesse essere discussa con specifico
riferimento alla questione della compatibilità della sentenza impugnata con la sentenza delle Sezioni
Unite numero 18287 dell’11 luglio 2018, secondo cui la funzione riequilibratrice del reddito degli
ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi.
4. – Il P.G. ha concluso per il rigetto.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, così come modificata dalla L. n. 74 del 1987, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto
che la C. abbia diritto all’assegno di divorzio in quanto priva di mezzi di sostentamento adeguati ove
rapportati al tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello omesso di considerare adeguatamente la
modificazione del quadro degli oneri familiari del F. in ragione della nascita nel 2016 di un figlio
nato dalla relazione con l’attuale compagna.
2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
2.1. – Il primo motivo va accolto.
La sentenza impugnata, pronunciata prima di Cass. 10 maggio 2017, n. 11504 e, da ultimo, di Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, ha fondato la propria decisione sull’orientamento
giurisprudenziale, all’epoca discusso in dottrina, ma sufficientemente fermo in giurisprudenza, sulla
scia di Cass., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490, secondo cui l’assegno di divorzio, nonostante
la molteplicità di parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 nel testo tuttora
vigente, ha natura assistenziale e deve essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente
non dispone di mezzi sufficienti a mantenere il “tenore di vita” goduto durante la vita coniugale.
E’ cosa nota che la citata pronuncia del 2017, ha sancito l’abbandono dell’indirizzo di cui si è detto,
secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal citato art. 5, comma 6 (“dispone l’obbligo
per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”) andrebbe formulato
in relazione al parametro del “tenore di vita”, ed ha stabilito, in breve, che, in punto di an, l’assegno
non spetta al coniuge economicamente autosufficiente: il giudizio di adeguatezza, che per le Sezioni
Unite del 1990 andava rapportato al “tenore di vita”, va viceversa parametrato, per la decisione del
2017, all’autosufficienza economica del coniuge richiedente.
L’aspetto saliente della decisione del 2017, la quale si pone in continuità con il precedente del 1990,
laddove attribuisce all’assegno funzione essenzialmente assistenziale, risiede in ciò, che il giudizio
in ordine al diritto all’assegno si articola in due fasi nettamente distinte, l’una, attinente all’an,
incentrata sul principio di autoresponsabilità e tradotta nella regola applicativa testé menzionata,
fondata sulla verifica dell’autosufficienza economica del coniuge richiedente, l’altra, concernente il
quantum, e destinata ad avere ingresso solo in caso di esito positivo della prima, e cioè di non
autosufficienza del coniuge, basata sull’applicazione dei criteri elencati dalla norma al fine della
concreta determinazione dell’assegno: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno per gli aspetti centrali dato continuità alla decisione del 2017, mentre, per
altri aspetti, hanno integrato i principi da essa formulati:
-) la continuità sta in ciò, che la decisione delle Sezioni Unite ha confermato il definitivo abbandono
del parametro del “tenore di vita”, e, profilo non meno significativo, ha condiviso il riparto degli
oneri probatori definito nel 2017, sicché il coniuge richiedente deve provare la situazione che
giustifica la corresponsione dell’assegno;
-) la novità sta in ciò, che la sentenza del 2018 ha riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione
non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi
non gli garantisca l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, come pure vi si afferma,
compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria ma
come si dirà non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge,
all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di
autosufficienza), per la cui verifica è bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere
sull’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della
fissazione del quantum.
Ferma in ogni caso la funzione assistenziale, in ipotesi di ex coniuge non economicamente
autosufficiente, volendo sintetizzare, le Sezioni Unite hanno giudicato eccessivamente rigido il
congegno fissato nel 2017, scandito dalla netta separazione del giudizio sull’an da quello sul
quantum, ed hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall’applicazione del nuovo indirizzo, in
particolare non idoneo a far fronte a quei casi in cui l’ex coniuge richiedente, massime nel quadro di
un rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo, pur versando all’esito del divorzio in
situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economicopatrimoniali
deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia,
ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un
sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto,
compensativo-perequativo. Difatti, affermano le Sezioni Unite, “l’impegno all’interno della famiglia
può condurre all’esclusione o limitazione di quello diretto alla costruzione di un percorso
professionale-reddituale”, sicchè occorre tener “conto delle aspettative professionali ed economiche
eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.
Ora, se è pur vero che la pronuncia delle Sezioni Unite riafferma, in tal modo, l’esistenza di un
dovere di solidarietà post-coniugale (Cass. 23 aprile 2019, n. 11178) che la decisione del 2017
aveva circoscritto entro un ambito ridotto, quello della correzione delle sole situazioni di non
autosufficienza, sarebbe tuttavia un errore enfatizzare eccessivamente tale aspetto e leggere nella
pronuncia delle Sezioni Unite una netta presa di distanza, un’inversione di tendenza rispetto a quella
del 2017. Le Sezioni Unite, difatti, confermano e ribadiscono, come si diceva, il punto centrale,
ossia, se così si può dire, che ciò che è finito è finito, quod vides perisse perditum ducas, sicché non
ha alcun fondamento la pretesa di un ex coniuge di mantenere il tenore di vita precedente:
“L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione
matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status
personali degli ex coniugi”, sicché: “il… profilo perequativo non si fonda su alcuna suggestione
criptoindissolubilista… ma esclusivamente sul rilievo che tale principio assume nella norma
regolativa dell’assegno”, occorrendo infine prendere atto della “piena ed incondizionata reversibilità
del vincolo coniugale”. E dunque, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, almeno in linea
di principio, volendo esprimere il concetto con le parole del BGB, deve provvedere al proprio
mantenimento. In forza della norma sull’assegno tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nel
caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di
uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall’uno all’altro coniuge, spostamento
patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l’assegno, in funzione
compensativo-perequativa.
In breve, l’assegno risponde anzitutto e per lo più ad un’esigenza assistenziale, esigenza che – il
punto non ha bisogno di essere sottolineato – le Sezioni Unite non hanno affatto inteso cancellare e
danno invece per scontata (v. sul profilo assistenziale Cass. 5 marzo 2019, n. 6386). In taluni casi,
però, l’assegno può rispondere, in tutto o in parte, ad una finalità compensativo-perequativa, tanto in
ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà
solo compensativo-perequativa, tanto in ipotesi in cui il coniuge richiedente non sia
economicamente autosufficiente, ed allora la finalità sarà compensativo-perequativa ed assorbirà
quella assistenziale.
Nell’esaminare la domanda di assegno occorre perciò procedere come segue:
-) il giudice deve verificare se, a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi, come
dicono le Sezioni Unite, una “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale”, sicché,
se non v’è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v’è assegno;
-) se invece la disparità c’è, può darsi che l’uno dei coniugi versi in situazione di non autosufficienza
economica, autosufficienza, beninteso non certo da intendere quale parametrata allo standard della
mera sussistenza, come ritenuto da qualche fin troppo zelante decisione di merito, ma ancorata ad
un criterio di normalità (Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015), come tale necessariamente relativo, avuto
riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso
l’assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello
dell’autosufficienza come individuato dal giudice di merito;
-) in presenza di una situazione di “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale”,
può accadere altresì che detto squilibrio sia “da ricondurre eziologicamente alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari”, e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo,
convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli
impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, nella condizione di casalingo-casalinga e
non in quella alla quale tale coniuge avrebbe potuto ambire;
-) occorre in tale eventualità stabilire se tale squilibrio economico-patrimoniale abbia le sue radici
nelle scelte compiute dagli allora coniugi nell’indirizzare l’assetto del mènage matrimoniale, tali da
sacrificare le prospettive economico-patrimoniali dell’uno a favore di quelle dell’altro, sicché non
rilevano squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte,
qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell’uno a produrre ricchezza;
-) nell’eventualità ora menzionata, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata
del matrimonio e dell’età del richiedente, ove il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente
più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex
coniugi, l’assegno è dovuto in misura adeguata ad operare il necessario riequilibrio, riequilibrio che,
mirando a porre il coniuge richiedente nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse
affrontato il sacrificio di cui si è detto, assorbe, come accennato, la funzione assistenziale.
Ora, è del tutto evidente che l’accertamento che il giudice effettuava nello scrutinate il tenore di vita
non è l’accertamento che occorre compiere al fine di verificare se sussistano i presupposti per il
riconoscimento dell’assegno in funzione compensativo-perequativa (in tal senso v. già Cass. 23
aprile 2019, n. 11178, in motivazione).
Nell’un caso era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in
costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l’ex coniuge
richiedente dopo il divorzio. Nell’altro caso occorre oggi stabilire, superato lo scrutinio del profilo
dell’autosufficienza, ove vi sia una prospettazione in tal senso, se, a causa del matrimonio, si sia
determinato uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l’assegno, da un
coniuge all’altro. Per il che, come accennato, bisogna verificare:
i) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio
economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
ii) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le
proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari;
iii) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale
degli ex coniugi, giacché, in c. contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare,
con la precisazione che l’onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se
del caso avvalersi del sistema? delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità,
precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente,
che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta
comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz’altro contribuito al successo
professionale dell’altro;
iv) quale sia l’entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di
riequilibrio, causalmente rapportabile “alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari”;
v) se e in che misura l’esigenza di riequilibrio non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto,
giacché, se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del
patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza.
Insomma, la correzione delle Sezioni Unite non sta a significare, mai e in nessun caso, che l’uno ex
coniuge possa vivere a rimorchio dell’altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare
sulle rinunce dell’altro.
In definitiva, il giudice deve quantificare l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita
familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza
economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l’autosufficienza in una accezione non
circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, a compensare il
coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio
sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a
realistiche occasioni professionali-reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal
caso, l’eventuale profilo assistenziale.
Nel caso in esame, alla Corte territoriale è stato sufficiente, in applicazione dell’indirizzo
giurisprudenziale al tempo seguito, osservare che la richiedente, la quale aveva svolto l’attività di
parrucchiera nei primi anni di matrimonio, per poi dedicarsi all’organizzazione familiare, aveva
ripreso a svolgere la stessa attività, ma solo presso la propria abitazione o a domicilio, ricavandone
presumibilmente un reddito modesto. Con la conseguenza che la donna non poteva godere del
tenore di vita preesistente.
Occorre invece stabilire, in ossequio all’indirizzo segnato dalle Sezioni Unite, e nel rispetto del
riparto degli oneri probatori cui si è accennato: a) se tra i coniugi vi sia uno squilibrio nella
situazione economico patrimoniale; b) se tale squilibrio sia rilevante; c) se esso preesistesse al
matrimonio oppure se sia stato determinato dall’avere i coniugi convenuto, in costanza di
matrimonio, che la C. lasciasse la propria attività per dedicarsi alle incombenze della vita familiare;
d) se l’avere la C. lasciato la propria attività abbia inciso sulla formazione del patrimonio della
famiglia e di quello personale degli ex coniugi; e) quale sia l’ipotetica, eventuale misura che
l’assegno debba avere, tenuto conto dell’insieme dei parametri normativamente considerati, nonché
dell’assetto economico che, nella vicenda in discorso, le parti si sono date.
Tra i detti parametri – occorre osservare per il rilievo che il punto ha in riferimento al secondo
motivo – sono considerate anche le “condizioni dei coniugi”, le quali hanno ad oggetto molteplici
aspetti, tra cui è senz’altro ricompresa anche l’eventualità che ciascuno di essi abbia formato una
nuova famiglia, con tutto quanto ne consegue in ordine alla considerazione degli oneri economici da
tenere a mente per i fini della verifica della sussistenza della situazione di disparità economicopatrimoniale.
2.2. – Di guisa che, nella specie, il secondo motivo è assorbito.
3. – La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo
giudizio di legittimità.
4. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione;
dispone l’oscuramento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Il bene in divisione a seguito di separazione va inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo.

Corte d’Appello Cagliari Sez. I, Sent., 25 luglio 2019 – Pres. Rel. Mura
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Maria Mura – Presidente relatrice
Dott.ssa Donatella Aru – Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2017
promossa da:
C.P., nato a T. il (…), C.F. (…), residente in M., Km 18,300, elettivamente domiciliato in Cagliari
viale Trento n. 86, presso lo studio degli avv.ti prof. Cristiano Cincotti e Agostino Armeni, che lo
rappresentano e la difendono, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce alla comparsa
di costituzione depositata telematicamente il 25 gennaio 2019,
appellante
contro
P.B. nata a S. il (…), C.F. (…), residente in C. e qui elettivamente domiciliata nella via Paoli n. 67
presso lo Studio dell’avv. prof. Angelo Luminoso e dell’avv. Alberto Luminoso, che la rappresentano
e la difendono giusta procura alle liti in data 19 settembre 2017, allegata alla comparsa di
costituzione e risposta con appello incidentale, e in virtù della procura speciale alle liti del 24
gennaio 2001, a margine dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
appellata
all’udienza del 08.02.2019 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, B.P. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Cagliari, P.C., con il quale aveva contratto matrimonio concordatario il 28 giugno 1974
e con il quale aveva costituito, nell’ottobre 1997, una società, la S. s.r.l., avente ad oggetto il
commercio di macchine industriali, società della quale il C. era amministratore, titolare di una quota
pari al 55% e la P. della restante parte.
Dedusse l’attrice che, nello stesso anno, il C. aveva ottenuto l’iscrizione nel Registro delle Imprese
ed aveva iniziato la gestione dell’omonima impresa artigiana avente ad oggetto attività di officina
meccanica e di riparazione di mezzi e carpenteria pesante.
Con gli utili societari i due coniugi avevano acquistato un’area fabbricabile dove costruite una sede
operativa più adeguata e per realizzare i locali da destinare ad officina dell’impresa individuale che
il C. aveva avviato in proprio, con lo scopo principale di provvedere alla manutenzione ed
assistenza dei mezzi commercializzati dalla S. s.r.l.
Con sei diversi atti i coniugi avevano, poi, acquistato più appezzamenti di terreno per una superficie
complessiva di 18.000 mq. Soltanto nell’ultimo di tali atti, stipulato nel 1988, si dava atto che
l’immobile era acquistato dai coniugi in regime di comunione legale. Negli altri atti, unico
acquirente e intestatario era il C. e l’attrice, intervenuta alla stipula, aveva dichiarato che quanto
acquistato non rientrava nella comunione dei beni in quanto necessario per l’esercizio della
professione del C. ai sensi della lettera d) dell’art. 179 c.c.
L’attrice sostenne l’erroneità della dichiarazione di cui sopra giacché gli immobili erano stati
acquistati per essere destinati all’esercizio dell’attività di impresa individuale svolta dal convenuto,
con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 178 c.c. e non invece dell’art. 179 c.c.
lett. d) richiamato negli atti.
Essendo intervenuta tra i coniugi pronunzia di separazione giudiziale per effetto della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 2.5.2000, passata in giudicato, la comunione legale tra
i coniugi si era sciolta, con la conseguenza che gli immobili acquistati dal solo convenuto erano
caduti ipso iure in comunione. La P. aveva quindi dedotto il proprio diritto di comproprietà sui
predetti immobili – e su quanto sopra edificatovi- in ragione del 50%.
Sempre in forza dell’art. 178 c.c. l’attrice sostenne di essere comproprietaria, per la quota di 1/2
anche dei seguenti beni:
1) tutti i beni mobili dell’impresa artigiana del coniuge, ivi comprese le attrezzature, gli utili, gli
incrementi nonché ogni altra posta patrimoniale ancora esistente alla data di scioglimento della
comunione;
2) le quote della società S. s.r.l. attualmente tutte intestate al coniuge, avendo lo stesso provveduto
alla sottoscrizione di tutte le quote di nuova emissione, in conseguenza di un’operazione di
abbattimento del capitale sociale e di contestuale sua ricostituzione.
La P. aveva quindi domandato la divisione di tutti i beni aziendali intestati al C., nonché la
rappresentazione degli utili percepiti e percipiendi dal convenuto, oltre all’equivalente pecuniario
degli eventuali beni aziendali che fossero stati alienati dalla controparte successivamente allo
scioglimento della comunione legale.
Costituitosi in giudizio, il C. contestò la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto; in
particolare dedusse l’erroneità della prospettazione in diritto offerta dalla controparte assumendo
l’irrilevanza ai fini della domanda attrice della destinazione effettiva impressa ai beni acquistati
avendo la dichiarazione di volontà del coniuge, diretta ad escludere i beni dalla comunione, natura
schiettamente negoziale, con conseguente validità dell’atto in mancanza di annullamento per vizio
del consenso.
In ogni caso negò la veridicità della dichiarazione resa dall’attrice, in quanto, all’epoca in cui erano
stati stipulati gli atti di compravendita degli immobili acquistati in via esclusiva, egli svolgeva la
professione di agente di commercio, professione al cui esercizio erano destinati gli immobili
acquistati.
Inoltre eccepì l’avvenuta usucapione di tutti gli immobili, compresi quelli aziendali, e delle
costruzioni, avendo egli posseduto ininterrottamente, pacificamente e senza contestazione alcuna da
parte dell’attrice, tutti gli immobili di cui trattasi per un tempo ben superiore ai dieci anni dalla data
dei singoli atti d’acquisto.
Sostenne ancora, per l’ipotesi di condivisione della prospettazione in diritto avanzata dall’attrice, che
l’azienda individuale da lui esercitata, fin dal momento di scioglimento della comunione legale, si
trovava con un’esposizione debitoria di circa L. 400.000.000. Anche sulla proprietà dei beni
immobili acquistati gravava un’esposizione debitoria di L. 100.000.000.
Chiese, pertanto, la condanna dell’attrice al pagamento della metà di tutti gli oneri incontrati a
seguito delle opere edificate sugli immobili di sua proprietà esclusiva oltreché il rimborso a proprio
favore di tutti gli oneri che erano derivati a seguito della realizzazione di quelle opere da parte di
soggetti terzi, ai sensi degli artt. 934 e 935 c.c.
All’udienza di trattazione del 27 giugno 2001 l’attrice propose, in via subordinata rispetto alle altre
domande già formulate, domanda di annullamento e/o revoca e/o dichiarazione di nullità ovvero
inefficacia delle dichiarazioni di esclusione dei beni dalla comunione rilasciate dalla P. nei rogiti di
compravendita, per dolo, per errore di fatto e/o di diritto, o per tutti gli altri eventuali vizi e difetti
che si riscontrassero nei fatti sopra specificati, assumendo che lei era stata indotta dal coniuge a
rilasciare la dichiarazione di esclusione dalla comunione, dato che il C. le aveva prospettato la
necessità, per ottenere finanziamenti dalla C.D.P., dell’intestazione esclusiva degli immobili;
soggiunse di esser convinta che la formula usata nei rogiti importasse affermazione della
destinazione degli immobili all’esercizio dell’impresa artigiana da parte del marito, e che nessuno le
aveva specificato la differente disciplina prevista dal codice per l’acquisto di beni destinati, invece,
all’esercizio di una professione.
Il convenuto eccepì, a sua volta, la prescrizione delle azioni enunciate e proposte dall’attrice in
corso di causa nonché la decadenza dalle domande proposte all’udienza del 27 giugno 2001.
La causa, istruita con produzioni documentali, stante la necessità di decidere la questione relativa al
diritto alla divisione contestato dal convenuto con riferimento ai beni immobili oggetto dei cinque
atti notarili di compravendita in data 21.3.1983, 13.5.1983, 23.5.1983 e 29.7.1983, era stata tenuta a
decisione.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 5.11.2003, ritenne che la P. fosse proprietaria del 50%
dei beni immobili oggetto di causa, in virtù dell’applicazione, al caso di specie, della previsione di
cui all’art. 178 c.c..
L’attrice, rilevò il primo giudice, aveva sostenuto la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni
da lei rese in sede di stipula degli atti pubblici di acquisto, in quanto gli immobili erano destinati
all’esercizio non già di una professione ma dell’impresa artigiana del C.. Con la conseguenza che gli
stessi avrebbero fatto parte della comunione de residuo.
Il convenuto, invece, dal canto suo, aveva sostenuto la verità della dichiarazione resa dalla P.,
essendo gli immobili destinati all’esercizio della professione di agente di commercio da lui svolta.
Aveva comunque sostenuto la natura negoziale della dichiarazione resa dall’attrice, manifestazione
della volontà di escludere quel determinato bene dalla comunione legale.
Il Tribunale precisò che le disposizioni rilevanti nel caso in esame erano contenute negli articoli 178
e 179 c.c.. L’art. 178 c.c. prevedeva la cd comunione de residuo, avente per oggetto i beni destinati
all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio che …si considerano
oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
L’art. 179 c.c. individuava, invece, i beni personali, non costituenti oggetto della comunione, tra i
quali, per quanto interessava il caso di specie, alla lettera d) i beni che servono all’esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un azienda facente parte della
comunione.
L’ultimo comma del citato articolo prevedeva inoltre che l’acquisto di beni immobili, o di beni
mobili elencati nell’art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi
delle lettere c) d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se
di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Affrontò, quindi, la questione della natura giuridica della dichiarazione di esclusione dalla
comunione, resa dal coniuge in relazione ad un determinato bene acquistato dall’altro coniuge.
La questione rivestiva un rilievo preminente giacché, qualora si fosse affermata la natura negoziale
della dichiarazione suindicata, sarebbe stato privo di rilevanza l’accertamento della verità della
dichiarazione stessa.
Il primo giudice diede, quindi, atto delle diverse tesi dottrinarie nella materia, precisando che la
dottrina maggioritaria aveva ritenuto che la dichiarazione di esclusione prevista dall’art. 179 c.c.
non valesse da sola a rendere personale il bene acquistato, poiché occorreva che esso fosse
oggettivamente tale ai sensi delle lettere c) d) ed f) dell’articolo in esame. Quando si trattava di
acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, si era affermata la necessità del concorso di
due ordini di elementi: uno sostanziale, costituito dall’effettiva natura personale del bene, l’altro
formale, rappresentato dall’intervento del coniuge estraneo all’acquisto e dalla circostanza che
l’esclusione risultasse dall’atto d’acquisto.
La dichiarazione del coniuge non acquirente, ritenuta necessaria seppure non espressamente
richiesta dalla norma, era configurata quale attestazione o conferma della legittimità dell’esclusione
del bene dalla comunione ed era qualificata come semplice intervento senza rilievo negoziale, non
suscettibile di un’autonoma impugnativa, con la conseguenza che successivamente era ammissibile
solo una contestazione dell’esistenza dei presupposti per un acquisto personale, mediante l’esercizio
di un’azione non di annullamento ma di accertamento.
La tesi dottrinaria richiamata appariva, a giudizio del Tribunale, certamente preferibile alla
ricostruzione di altra parte della dottrina, secondo cui la dichiarazione del coniuge non acquirente
aveva natura negoziale e consisteva in sostanza in una rinunzia al beneficio concessogli dall’art. 177
lett. a).
La prima tesi esposta appariva infatti conforme alla regolamentazione data dal legislatore al regime
di comunione legale, che certamente escludeva che i coniugi potessero derogare alla disciplina
normativa in relazione ad un determinato bene, potendo il regime patrimoniale legale della famiglia
essere modificato, ai sensi degli artt. 159 ss. c.c. in via generale, ma non derogato per singoli
specifici beni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2954/2003, aveva avallato detta ricostruzione decidendo
un caso in cui, come nella fattispecie in esame, il coniuge era intervenuto all’atto dando il proprio
consenso per l’iscrizione del bene acquistato a nome esclusivo del marito nei registri tavolari. A
differenza che nel caso in esame, nell’atto era stata indicata una ragione diversa da quelle previste
dall’art. 179 c.c., avendo le parti affermato la natura personale del bene per essere stato lo stesso
acquistato con danaro proprio del coniuge acquirente, circostanza che invece, per espressa
previsione contenuta nell’art. 177 c.c., non escludeva la comunione sul bene.
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, rilevò il Tribunale, aveva ritenuto che la
partecipazione alla stipula e l’eventuale dichiarazione di assenso del coniuge non formalmente
acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinunzia) del diritto alla
comunione incidentale sul bene acquisendo (in questo senso Cass. N. 2688/1989), bensì hanno
carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall’altro coniuge circa il carattere
personale del bene. Se tale carattere personale manca, l’incidenza del bene nella comunionenon è
evitata per effetto della rinunzia da parte di uno dei coniugi.
A sostegno dell’affermato principio, la Corte di Cassazione aveva osservato che, in regime di
comunione legale dei beni fra i coniugi, il consenso di uno di loro all’intestazione esclusiva dello
specifico bene acquisendo all’altro coniuge non era valido in termini generali ad escluderlo dalla
comunione, con la conseguenza che il consenso non poteva costituire efficace rinunzia neppure nel
caso previsto dal 2 comma dell’art. 179 c.c., essendo necessario che il bene rientrasse effettivamente
in una delle categorie tassativamente previste dall’art. 179 c.c. Non era ammessa, in costanza di
regime di comunione legale, la possibilità che uno dei due coniugi rinunziasse efficacemente alla
contitolarità di un singolo bene, potendo i coniugiconvenire un diverso regime patrimoniale, con
convenzioni che oltre a soggiacere a determinate forme (art. 162 c.c.), riguardavano il regime
patrimoniale complessivo della famiglia e non potevano essere limitate a specifici beni.
In applicazione dell’orientamento dottrinario e giurisprudenziale richiamato, ritenne il Tribunale che
gli immobili oggetto dei contratti di compravendita suindicati non potessero essere considerati beni
personali, ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c., non essendo gli stessi destinati all’esercizio di una
professione, come affermato negli atti di compravendita, ma all’esercizio dell’attività di impresa da
parte del convenuto, impresa costituita dopo il matrimonio.
Negli atti di compravendita dei beni, rilevò il primo giudice, non era contenuta la dichiarazione
della concreta destinazione dei beni oggetto dell’acquisto, facendosi genericamente riferimento alla
destinazione all’esercizio della professione del coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c.
Il convenuto aveva affermato che i beni acquistati erano strumentali all’esercizio della professione
di agente di commercio; aveva comunque sostenuto la natura negoziale delle dichiarazioni rese
dalla P. in sede di intervento agli atti di compravendita per cui si procedeva.
Il Tribunale rilevò, quanto all’attività di agente di commercio, che dalla documentazione prodotta
risultava che il C. aveva depositato domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli
esercenti attività commerciali il 28.12.1982 e la domanda era stata accolta con Provv. del 17
febbraio 1983.
L’ulteriore documentazione prodotta dall’attrice provava la certa destinazione degli immobili
all’esercizio dell’impresa artigiana di cui il C. era titolare. Al riguardo richiamò la dichiarazione
confessoria contenuta nell’atto 26 giugno 2001 con il quale il C. aveva ceduto i terreni per cui si
procede alla S.. In detto atto il convenuto, a fini fiscali, aveva dichiarato che si tratta di vendita
disposta da imprenditore che aveva il terreno oggetto di vendita tra i suoi beni strumentali.
I terreni si trovavano in zona artigianale e gli immobili da realizzare sui terreni acquistati erano
destinati, come risultava dai progetti, ad insediamento artigianale e a detto scopo effettivamente i
locali ivi realizzati erano stati destinati, come risultava dalle relazioni prodotte dall’attrice, non
contestate dal convenuto.
Trattandosi di terreni strumentali all’esercizio dell’impresa costituita dopo il matrimonio dal
convenuto, gli stessi, ancora nel patrimonio del C. all’atto dello scioglimento del matrimonio,
avvenuto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, entravano a far parte
della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c. e dovevano pertanto essere divisi in quote
eguali tra i coniugi.
Doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata proposta dal
convenuto, difettando nel caso in esame tutti i presupposti: l’usucapione abbreviata era prevista in
favore di chi acquista in buona fede da chi non è proprietario, mentre nel caso in esame il convenuto
aveva ben acquistato dal legittimo proprietario.
Il Tribunale dichiarò, quindi, che della comunione legale facevano parte anche i terreni acquistati
con i rogiti suindicati e di cui ai punti a, b, c, e, f, del capo IV dell’atto di citazione, oltre che
l’azienda individuale del C. e le quote della società S. s.r.l. Riservò alla sentenza definitiva la
liquidazione delle spese.
A seguito a ricorso proposto ai sensi dell’art. 287 e ss. c.p.c. dalla parte attrice, il Tribunale aveva
dichiarato che il mancato riferimento al bene immobile oggetto del contratto di cui alla lettera d)
dell’atto di citazione, riscontrato nel terzo capoverso della pagina 15 della motivazione della
predetta sentenza, era frutto di errore materiale e ne aveva ordinato la correzione inserendo nella
motivazione anche questo bene, mentre aveva rigettato la richiesta di correzione dell’errore
materiale riguardante il mancato inserimento nel dispositivo della dichiarazione secondo cui
facevano parte della comunione legale anche l’azienda individuale del C. e le quote della società S.
s.r.l., contenuta nella motivazione. All’udienza del 26.2.2007, la causa, istruita con prove
documentali, era stata nuovamente tenuta a decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dal
convenuto, e il Tribunale, con sentenza 2414/2007, rigettò la domanda riconvenzionale proposta dal
C..
Richiamate le ragioni della precedente decisione (la n. 51 del 2004) alla cui stregua i beni dividendi
non erano personali del convenuto, perché non finalizzati all’esercizio della sua attività
professionale, ma a quello dell’impresa individuale da lui costituita dopo il matrimonio, ritenne di
dover valutare se gli edifici costruiti sui predetti terreni dovessero essere considerarsi acquisiti al
patrimonio personale del convenuto secondo i principi dell’accessione ex art. 934 cod. civ.,
ricadendo nella comunione per la parte residua soltanto al momento dello scioglimento di questa,
secondo la previsione di cui all’art. 178 cod. civ., ovvero, in considerazione della loro autonoma
identità funzionale, dovessero ritenersi acquisti compiuti da uno dei coniugi durante il matrimonio,
come tale ricadente immediatamente nella comunione legale.
Tale preliminare accertamento era determinante per l’individuazione della disciplina applicabile in
tema di contribuzione alle spese sostenute e per la realizzazione stessa del bene e per la sua
manutenzione.
Nel primo caso, infatti, ritenne il primo giudice, avrebbe operato la disciplina prevista in tema di
divisione dei beni della comunione ai sensi dell’art. 194 cod. civ., con ripartizione in parti uguali
dell’attivo e del passivo, nel secondo caso quella sancita dall’art. 192 comma terzo cod. civ.,
secondo cui ciascun coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio
personale e impiegate in spese e investimenti del patrimonio comune.
Ebbene, secondo un orientamento della Suprema Corte condiviso dal Tribunale “il principio
generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo
acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso
edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o
da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della
comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo
originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è
applicabile l’art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente
prevista una genesi di natura negoziale” (cfr. Cass. 14.4.2004, n. 7060).
Tale orientamento era ulteriormente avvalorato dal fatto che, nonostante l’art. 934 cod. civ. facesse
salva un’eventuale diversa disposizione di legge ovvero di statuizione negoziale volta ad impedire
l’acquisto della proprietà del bene esistente sopra o sotto il suolo, nessuna deroga espressa ai
principi dell’accessione poteva ravvisarsi nel contenuto dell’art. 177 citato.
Per cui, avendo il convenuto acquistato a titolo originario per accessione la proprietà dei fabbricati,
sorti su terreni destinati all’esercizio dell’impresa da lui costituita dopo il matrimonio, doveva
ritenersi che gli stessi non fossero caduti nella comunione legale.
Ne conseguiva che non potesse trovare applicazione il richiamato art. 192 comma terzo cod. civ.,
giacché le somme prelevate dal patrimonio personale del coniuge non erano state utilizzate in spese
e investimenti del patrimonio comune, bensì al fine di migliorare quello di sua proprietà esclusiva.
Del resto, anche a voler diversamente opinare e aderire al risalente orientamento secondo cui l’art.
177 lett. a) cod. civ., nel prescrivere che costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi gli
acquisti da questi compiuti durante il matrimonio, si riferisse anche agli acquisti a titolo originario,
in deroga, pertanto, alla norma generale di cui all’art. 934 cod. civ., cosicché avrebbe costituito
oggetto della comunione l’acquisto, per accessione, dell’edificio costruito, in costanza di
matrimonio, da uno dei coniugi su di un’area di proprietà personale (cfr sentenza trib. Bergamo del
22.12.1981), non si sarebbe potuti giungere a differenti conclusioni da quelle appena esposte.
Nonostante, infatti, l’autonomia funzionale e commerciale dei fabbricati, rispetto ai terreni su cui gli
stessi insistevano, doveva comunque escludersi, in considerazione della loro concreta funzione, che
gli stessi fossero caduti in comunione, al di là della loro materiale individualità.
E invero, secondo le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza non definitiva del
5.11.2003, i fabbricati, realizzati nei terreni ubicati in zona artigianale e confluiti nella comunione
legale de residuo, erano destinati per previsione progettuale ad insediamento artigianale e a tale
scopo erano stati in parte effettivamente adibiti.
Il primo giudice richiamò, in proposito, la relazione del progettista in data 22.6.1984, nella quale si
parlava di “complesso di tipo artigianale da destinare a officina meccanica mezzi e carpenteria
pesante”, il contratto di finanziamento in data 22.10.1985, stipulato con il C.I.S. dallo stesso
convenuto quale esclusivo titolare proprietario della ditta omonima, con sede in M., iscritta all’albo
della Imprese Artigiane della Provincia di Cagliari e al registro ditte della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari per l’esercizio di officina meccanica, e la relazione
tecnica sulla concreta divisibilità dell’immobile a firma dell’Ing. A.M., incaricato dallo stesso
convenuto.
Era anche vero che, sulla base di quanto accertato dal tecnico e indirettamente confermato dalla
stessa attrice all’udienza del 24.1.2000 tenutasi nel giudizio di separazione giudiziale, sembrava che
il secondo piano della palazzina fosse stato adibito ad abitazione coniugale.
Ma era altresì vero che tale immobile, secondo quanto descritto nella predetta relazione e non
contestato dal convenuto, fosse destinato a costituire l’alloggio del custode e soltanto
“provvisoriamente” fosse abitato dalla P. (vedi pagg. 1 e 3 della relazione).
Ne conseguiva che i fabbricati, così come i terreni, in quanto strumentali all’esercizio dell’impresa
costituita dal convenuto dopo il matrimonio erano confluiti nella comunione soltanto al momento
dello scioglimento della stessa.
Per tali motivi, il Tribunale escluse che alcun rimborso potesse dirsi spettante al C. per spese, oneri
e costi riferibili alla realizzazione delle opere edili da questi sostenute, cosicché la relativa domanda
doveva essere rigettata.
Alla luce di quanto detto, il Tribunale rilevò anche come le deduzioni istruttorie proposte nella
memoria redatta ai sensi dell’art. 184 c.p.c. in data 1 marzo 2002 nell’interesse del convenuto
fossero inutili in quanto tese ad accertare le spese da questi sostenute per l’edificazione e la
manutenzione dei fabbricati.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell’attrice al
pagamento della somma di L. 1.090.000.000 – o di quella maggiore o minore da accertarsicorrispondente
alla metà dell’ammontare dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili,
immobili e dell’azienda rivendicati dall’attrice, il primo giudice rilevò l’estrema genericità della
stessa ed il difetto di prova.
Non soltanto infatti nessuna indicazione era contenuta, nella comparsa di costituzione e risposta,
sulle voci di spesa di cui il convenuto aveva chiesto il rimborso all’attrice nella misura della metà,
così da rendere impossibile una verifica delle stesse, ma nessuna deduzione istruttoria era sul punto
stata formulata nei termini stabiliti dal giudice.
Venne quindi disposta la prosecuzione del giudizio, con separata ordinanza e, con successiva
sentenza non definitiva (la n. 2297/2014), il Tribunale accolse la domanda dell’attrice circa la
sussistenza del suo diritto alla rappresentazione dei frutti e degli utili percepiti e percipiendi dai beni
comuni a far data dallo scioglimento della comunione.
Richiamata la precedente pronuncia non definitiva (la n. 51/2004 dell’8 gennaio 2004) che aveva
accertato che i terreni per cui è causa ricadevano nel regime della comunione legale de residuo dei
coniugi, e che pertanto erano di proprietà comune delle parti in pari quote, il primo giudice rilevò
che il convenuto, non soltanto non aveva contestato di essere al possesso esclusivo dei beni
controversi, con esclusione del fabbricato adibito a casa coniugale, ma aveva allegato il fatto del
possesso esclusivo per fondare una domanda di usucapione nei confronti dell’attrice.
Richiamò, quindi, il principio consolidato: “Intervenuto lo scioglimento della comunione legale per
effetto della separazione dei coniugi, ciascuno di essi può domandare la divisione del patrimonio
comune, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 192 e 194 del c.c.. Ne deriva, pertanto,
che quello dei coniugirimasto nel possesso esclusivo di beni fruttiferi già appartenuti alla
comunione deve intendersi tenuto al pagamento pro quota verso l’altro coniuge del corrispettivo di
tale godimento, secondo le regole generali. Il credito relativo (alla quota dei frutti civili prodotti o
producibili dal bene rimasto nella disponibilità esclusiva del singolo coniuge) sorge, peraltro, non
dalla data in cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi (con conseguente cessazione del
regime legale), né da quella in cui tali somme vengono richieste ma da quella (eventualmente
diversa e anteriore) in cui è stata formulata domanda divisione dei beni comuni” (Cass. Sezione I,
sentenza 24 maggio 2005 n. 10896).
Risultava, pertanto, accertato il diritto di P.B. a conseguire la propria quota dei frutti percepiti e
percipiendi dei beni comuni rimasti al possesso esclusivo del convenuto con decorrenza dalla data
della domanda di divisione (nella specie, 25 gennaio 2001)
Venne, inoltre, disposta la prosecuzione del giudizio per le operazioni di divisione, riservando
ancora una volta alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Con successiva sentenza definitiva (la n. 1186/2017) il Tribunale, diede atto in via preliminare, che
l’attrice aveva dichiarato in fase di deposito delle comparse conclusionali, di voler rinunciare alle
seguenti azioni:
a) all’assegnazione della metà dei beni mobili dell’Azienda intestata al C., ed occorrendo alla
domanda di divisione della stessa Azienda, fatta salva ovviamente la domanda avente ad oggetto gli
immobili;
b) all’assegnazione della metà delle quote della S. s.r.l., ed occorrendo alla domanda di divisione
delle stesse quote;
c) alla liquidazione dei frutti e degli utili maturati, percepiti o percepibili dal C. in virtù del
godimento esclusivo dell’Azienda e delle quote S..
Ricordò, per altro, che, con sentenza non definitiva n. 51/2004, depositata l’8.1.2004, era stata
dichiarata la proprietà comune, oltre che degli immobili per cui è causa, dell’azienda e delle quote
S..
Nel corso delle operazioni peritali non si era tenuto conto dell’azienda e delle quote S. né ai fini
della stima del compendio e del progetto di divisione, né ai fini della quantificazione dei frutti; nulla
l’attrice aveva osservato in proposito, quindi doveva ritenersi che fin da allora avesse inteso
abbandonare la domanda di divisione e di rappresentazione dei frutti limitatamente a tali beni; a sua
volta nulla aveva osservato il convenuto, con ciò, implicitamente, non opponendosi all’abbandono
della domanda da parte attrice.
In comparsa conclusionale e anche con atto personale la parte l’attrice aveva formalizzato tale suo
intento, e anche questa volta, in sede di repliche, nulla aveva opposto il convenuto.
La domanda di divisione dell’azienda e delle quote S. e di rappresentazione dei frutti di tali beni
doveva quindi considerarsi abbandonata.
Non restava, pertanto, che procedere alla divisione del compendio immobiliare, e nel contempo
all’attribuzione all’attrice della quota di frutti ad essa spettante.
A questo riguardo, il Tribunale rilevò che non era necessaria una formale osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 789 c.p.c. – che prevedono la predisposizione di un progetto di divisione
da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di
discussione dello stesso – essendo sufficiente che il giudice istruttore facesse proprio, sia pure
implicitamente, il progetto predisposto e depositato dal consulente d’ufficio, cosi come non era
necessaria la fissazione dell’udienza di discussione del progetto quando le parti avessero già
escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento a
mezzo di accettazione consensuale della proposta divisione, ciò giustificando che la causa fosse
tenuta a decisione (Cass. 20/12/1983 n. 7525).
L’osservanza delle formalità prescritte dall’art. 789 c.p.c. non era, quindi, necessaria purché sul
progetto di divisione si fosse potuto formare il contraddittorio delle parti, e le parti stesse, col loro
comportamento processuale avessero escluso che potesse raggiungersi una soluzione concordata
sulla base del progetto.
Nel caso di specie, la relazione di ctu contenente il progetto di divisione era stata depositata il 19
ottobre 2015; le parti avevano avuto modo di prendere visione del progetto di divisione e di
interloquire sullo stesso alle udienze successive e anche con il deposito di note autorizzate; con
l’ordinanza in data 16 febbraio 2016 il giudice aveva invitato le parti a prendere posizione sul
progetto di divisione del ctu e sulla richiesta di assegnazione da parte dell’attrice, con ciò
implicitamente facendo proprio il progetto di divisione; all’udienza all’uopo fissata il giudice aveva
dato atto della diversa posizione delle parti, e con successivo provvedimento, riscontrata la
impossibilità di addivenire a una accettazione consensuale del progetto di divisione, aveva fissato
udienza per la precisazione delle conclusioni.
In particolare il procuratore del C. aveva contestato la ctu nella parte in cui il consulente, pur
prendendo atto dell’esistenza di un contratto di locazione stipulato il 29 aprile 2002 che prevedeva
un canone di Euro 25.000,00 annui circa, era giunto a valutare canoni percepiti o percepibili nella
misura di Euro 80.000,00 annui; la contestazione era però facilmente superabile perché dalla lettura
della relazione di ctu, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c’era ragione di
discostarsi, risultava che il contratto di locazione al quale si riferiva il legale di parte convenuta non
aveva per oggetto l’intero compendio, costituito da una palazzina a uso ufficio articolata su due
piano, due capannoni e un terreno di pertinenza di mq 13.624, ma solo uno dei due capannoni e
alcune porzioni del piazzale per una superficie di 205 metri quadri; quindi il ctu, partendo dal dato
noto, il valore locativo della parte del complesso locata, era potuto risalire al valore locativo
dell’intero compendio.
Il convenuto aveva anche contestato che la quantificazione avesse avuto ad oggetto non solo i frutti
percepiti ma anche i frutti percipiendi; questo costituiva però un punto su cui il Giudice si era già
pronunciato con la sentenza non definitiva n. 2297/2014, depositata in cancelleria il 29.7.2014, e
quindi non poteva essere rimesso in discussione.
In definitiva il ctu aveva stimato il valore complessivo dei frutti percepiti e percipiendi nell’importo
di Euro 773.000,00; per cui spettava all’attrice la quota del cinquanta per cento, pari a Euro
386.500,00.
Il C. aveva dedotto che l’attrice per un certo periodo (non meglio precisato) aveva incassato
direttamente i canoni di locazione.
Questo era stato ammesso dalla parte attrice, ma non poteva non rilevarsi che la riscossione diretta
dei canoni era avvenuta in forza di un provvedimento del Tribunale, a seguito dell’inadempimento
del C. all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento dovuto per la moglie e i quattro figli.
A parte il fatto che la questione era stata formulata tardivamente, e in modo generico, essa esulava
dal presente procedimento, che aveva per oggetto il diritto della P. a una quota dei frutti ritraibili dai
beni comuni.
L’art. 192 cod. civ. consentiva infatti al coniuge che risulta creditore di prelevare beni comuni fino a
concorrenza del proprio credito.
Passando, dunque, a valutare l’asse ereditario, secondo le indicazioni fornite dal ctu, venne dato atto
che bene oggetto di divisione era un complesso artigianale e relative pertinenze sito in Comune di
M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…), sub (…), (…), (…),
(…) e (…), comprendente il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),
(…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e (…).
Il ctu aveva stimato il valore di mercato del compendio in Euro 850.000,00;
A ciascuna delle parti sarebbe spettata quindi una quota del valore di Euro 425.000,00.
Tuttavia, in applicazione dell’art. 192, secondo comma, cod. civ., il coniuge creditore, in questo caso
la signora P., aveva diritto di prelevare beni comuni fino a concorrenza del proprio credito, pari,
come si è detto, a Euro 386.500,00.
Compiuta questa operazione, all’attrice spettava una quota del valore complessivo di Euro
811.500,00, e al convenuto spettava una quota del valore complessivo di Euro 38.500,00.
Il ctu aveva dovuto quindi valutare la divisibilità dei beni tenendo conto del valore delle rispettive
quote, ed aveva applicato il ben noto concetto giurisprudenziale di comoda divisibilità; la
giurisprudenza aveva infatti chiarito, osservò il primo giudice, che il concetto di comoda divisibilità
di un immobile, di cui all’art. 720 cod. civ., postulava, sotto l’aspetto strutturale, che il
frazionamento del bene fosse attuabile mediante la determinazione di porzioni concrete suscettibili
di libero e autonomo godimento, che potessero formarsi senza dover affrontare costi eccessivi per le
opere necessarie alla materiale divisione, e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione
non incidesse sull’originaria destinazione del bene e non comportasse un sensibile deprezzamento
del valore delle singole quote rapportate al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e
della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. civ., Sez. II, 29 maggio 2007, n. 12498).
Il ctu aveva ritenuto che, nel caso di specie, tenuto conto delle quote spettanti a ciascuno dei
condividenti e in applicazione dei principi enunciati, il compendio non fosse comodamente
divisibile; infatti, la divisione del compendio in due porzioni in natura, oltre a comportare una
variante urbanistica del lotto, avrebbe richiesto sia la realizzazione di impianti e servizi autonomi,
sia la costituzione di opere, servitù e vincoli necessari a rendere autonome le distinte porzioni
immobiliari; era evidente che il compimento di queste operazioni avrebbe richiesto un ingente
esborso e, per la necessità di creare servitù e vincoli, le singole porzioni sarebbero risultate
notevolmente deprezzate.
Fatte queste condivisibili considerazioni, il ctu aveva proposto il seguente progetto di divisione:
assegnazione del bene in oggetto (immobile e terreno d’accesso) alla parte attrice, con versamento
di un conguaglio a favore della parte convenuta di Euro 38.500,00.
Tanto premesso, il tribunale dichiarò esecutivo il progetto di divisione predisposto dal ctu nella
relazione depositata in data 19 ottobre 2015 e per l’effetto assegnò alla signora B.P. il complesso
artigianale e relative pertinenze sito in Comune di M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al
N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…), sub (…), (…), (…), (…) e (…), comprendente il terreno distinto
al Foglio (…), mappali (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al
Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e (…), con l’obbligo per l’assegnataria di versare al signor P.C. un
conguaglio di Euro 38.500,00.
Infine, vennero liquidate le spese processuali relative all’intero giudizio tenendo conto che la
definizione di esso aveva richiesto la risoluzione di una serie di conflitti insorti tra le parti, che
avevano comportato la pronuncia di tre sentenze non definitive, che avevano visto, tutte,
soccombente il convenuto, oltre alla pronuncia definitiva, che si era resa necessaria per la non
accettazione del progetto di divisione da parte del convenuto, ancora una volta soccombente; due
procedimenti per la correzione di errore materiale delle prime due sentenze non definitive, con
opposizione del convenuto nel secondo procedimento e sua conseguente soccombenza; infine, un
procedimento cautelare d’urgenza.
Riguardo quest’ultimo, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riserva al
merito della decisione sulle spese.
Al riguardo, ritenne in definitiva il primo giudice che le spese processuali dovessero essere regolate
secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, era espressione (Cass. 30
marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c.,
andavano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o
resistendo ad una pretesa fondata, avesse dato causa al processo o alla sua protrazione e che dovesse
qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia,
significava anche costringere alla proposizione di un’iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata
grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda era proposta. Non
era, quindi, esente dall’onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico,
dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, avesse provocato la necessità del processo
(Cass., S.U., 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, la signora P., in quella sede resistente, non si era mai opposta all’esecuzione dei
lavori richiesti dal ricorrente signor C., purché venissero eseguiti dall’esterno.
Dalla relazione di ctu, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c’era ragione di
discostarsi, risultava che effettivamente le lavorazioni potevano essere eseguite quasi totalmente
dall’esterno, e solo per lavorazioni particolari come il ripristino dell’ancoraggio delle lastre di
granito che contornavano le aperture, era necessario operare dall’interno; peraltro, questa difficoltà
sarebbe stata facilmente superabile affidando le chiavi dell’unità immobiliare a una persona di
fiducia di entrambe le parti, che ne garantisse la restituzione alla P. al termine dell’esecuzione dei
lavori, ma il ricorrente non aveva mai prestato formalmente il consenso; doveva anche ritenersi,
proseguì il primo giudice, che l’immobile non sarebbe arrivato a uno stato di ammaloramento grave
come quello descritto dal ctu se il ricorrente avesse accettato da subito di far eseguire i lavori
dall’esterno, e pertanto doveva ritenersi che le condizioni che avevano richiesto un ricorso d’urgenza
fosse stato provocato dal suo stesso comportamento.
In definitiva, il convenuto doveva ritenersi soccombente anche nel procedimento cautelare.
In considerazione della soccombenza il convenuto doveva essere condannato alla rifusione in favore
dell’attrice delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Riguardo alla liquidazione delle spese, doveva tenersi conto che la prima sentenza aveva avuto ad
oggetto la consistenza della massa da dividere, e pertanto la liquidazione andava condotta sul valore
del compendio come individuato dal ctu; la seconda sentenza aveva avuto ad oggetto la domanda
del convenuto di condanna dell’attrice al rimborso del cinquanta per cento delle spese e dei costi
sostenuti per i beni comuni, indicati nell’esposizione del convenuto in circa 500.000.000 di lire; la
terza e la quarta sentenza potevano essere considerate unitariamente, perché riguardavano
rispettivamente la debenza e la quantificazione dei frutti richiesti dall’attrice, e la liquidazione
doveva avvenire sulla base del valore dei frutti quantificato dal ctu in Euro 386.500,00; per il
procedimento cautelare la liquidazione doveva avvenire sulla base del costo dei lavori come stimato
dal ctu (Euro 43.915,78), e non del valore dell’appartamento.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio del cautelare, già liquidate, vennero poste a carico del
convenuto.
Le spese della relazione di consulenza tecnica del merito, già liquidate, dovevano essere poste a
carico delle parti in solido nei confronti del ctu e in proporzione delle rispettive quote nei rapporti
interni.
Pertanto, in definitiva, il Tribunale, con la sentenza definitiva:
1. dichiarò lo scioglimento della comunione dei beni tra la signora B.P. e il signor P.C.;
2. dichiarò esecutivo il progetto di divisione predisposto dal ctu nella relazione depositata in data 19
ottobre 2015 e per l’effetto assegnò alla signora B.P. il complesso artigianale e relative pertinenze
sito in Comune di M., al km 18.300 della s.s. 131, distinto al N.C.E.U. al foglio (…), mappali (…),
sub (…), (…), (…), (…) e (…), comprendente il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…),
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) e (…) e il terreno distinto al Foglio (…), mappali (…), (…), (…) e
(…), con l’obbligo per l’assegnataria di versare al signor P.C. un conguaglio di Euro 38.500,00;
3. condannò il convenuto alla rifusione in favore dell’attore delle spese processuali, liquidandole in
complessivi Euro 68.482,79, di cui Euro 62.621,00 e Euro 5.535,00 per competenze professionali
rispettivamente per il merito e per il cautelare in corso di causa, e Euro 326,79 per esborsi, oltre
accessori;
4. pose le spese di ctu del procedimento r.g. n. 677-2/2001, già liquidate, a carico del signor P.C. e
le spese di ctu del giudizio di merito, già liquidate, a carico delle parti in solido nei confronti del ctu
e in proporzione delle rispettive quote nei rapporti interni.
Avverso le sentenze non definitive e definitiva P.C. ha proposto gravame; ha resistito B.P., la quale
ha domandato la conferma di tutte le pronunce emesse dal Tribunale ed ha, a sua volta, proposto
appello incidentale avverso la sentenza definitiva.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25 ottobre 2017, questa corte ha dichiarato inammissibile
la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze non definitive (che non
contengono statuizioni di condanna) ed ha rigettato analoga istanza, rivolta verso la sentenza
definitiva, perché l’istante non aveva allegato il periculum in mora, essendosi limitato a dedurre
l’ingiustizia, nel merito, delle sentenze emesse dal Tribunale.
Precisate, quindi, le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, previa assegnazione alle parti
dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
L’appellata ha preliminarmente formulato un’eccezione di inammissibilità dei gravami avverso le
sentenze non definitive sull’assunto che il C. non avrebbe formulato la riserva d’appello avverso
ciascuna di esse, nei termini previsti dall’art. 340 c.p.c.
L’eccezione è infondata: il C. non è, infatti, decaduto dal potere di proporre impugnazione avverso
le sentenze non definitive emesse nel corso del giudizio di primo grado, poiché, contrariamente a
quanto dedotto dalla difesa della P., egli ha proposto la tempestiva riserva di appello avverso
ciascuna pronuncia, nella prima udienza utile.
Nel dettaglio: avverso la sentenza non definitiva n. 51 /2004, la riserva d’appello è contenuta nel
verbale dell’udienza immediatamente successiva al suo deposito, ovvero nel verbale del 31 marzo
2004 (nel corso della medesima udienza erano stati esibiti gli atti di significazione della riserva di
appello, volontà ribadita in udienza); avverso la sentenza non definitiva n.2414/2007, la riserva
d’appello è contenuta nel verbale dell’udienza del 22 ottobre 2007 e, infine, la riserva d’appello
avvero la sentenza non definitiva n. 2297/2014 è contenuta nel verbale dell’udienza del 3 novembre
2014.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata su questa ragione, è dunque infondata essendo
stato rispettato il disposto dell’art. 340 c.p.c.
Tanto precisato, si rende opportuna un’ulteriore, breve, premessa di ordine metodologico, resa
necessaria dalla peculiarità del processo svoltosi in primo grado, che ha visto l’emissione di ben tre
sentenze non definitive e di una sentenza definitiva, originate, tutte, dall’unica domanda di
scioglimento della comunione de residuo proposta da B.P..
Poiché con l’unico atto di appello sono state impugnate le quattro sentenze emesse nel giudizio di
primo grado, l’appellante ha formulato dei motivi di gravame avverso ciascuna di queste pronunce;
in realtà i motivi stessi, stante l’unicità della domanda originariamente proposta e la decisione
definitiva in ordine ad essa, che è intervenuta a conclusione del giudizio recependo il contenuto
delle pronunce non definitive, le quali ne rappresentavano l’ovvio antecedente logico, si indirizzano,
nella sostanza, verso la sentenza definitiva, la quale, presupponendo il deliberato parziale contenuto
nelle precedenti pronunce, ha conseguentemente dichiarato lo scioglimento della comunione,
disposto la divisione dei beni immobili secondo il progetto redatto dal ctu.
Le impugnazioni avverso le singole pronunce, possono, pertanto e per le ragioni dette, essere
considerate come altrettanti motivi di appello avverso la sentenza definitiva; solamente per
comodità espositiva e per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno procedere alla individuazione dei
singoli motivi avverso ciascuna pronuncia.
SENTENZA N. 51/2004.
Si ricorda, sinteticamente, che la pronuncia aveva dichiarato che gli immobili acquistati per
l’esercizio dell’impresa individuale gestita dal C. a titolo personale erano da ricomprendere nella
comunione de residuo, o comunione differita, realizzatasi al momento dello scioglimento del
vincolo matrimoniale; il primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione resa dal coniuge, di voler
escludere l’acquisto dalla comunione legale, non avesse una valenza negoziale ed aveva quindi
giuridicamente inquadrato la fattispecie nella previsione di cui all’art. 178 c.c. e non in quella
dell’art. 179 c.c. rigettando anche la domanda di usucapione abbreviata formulata dal C., per difetto
dei presupposti di legge. Ne conseguiva, dunque, che erano ricompresi nella comunione de residuo
tutti i terreni, l’azienda individualmente esercita dal C. e le quote della S. s.r.l.
APPELLO:
Con il primo, articolato, motivo di gravame, il C. si duole della decisione del Tribunale ribadendo
che la dichiarazione resa da B.P., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avrebbe valore
negoziale e, in virtù di tale dichiarazione, i beni stessi erano stati esclusi dalla comunione legale dei
coniugi per essere finalizzati all’esercizio dell’attività professionale di agente di commercio del C.,
destinazione che valeva ad inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito della previsione di cui
all’art. 179 c.c. In particolare, l’appellante censura l’interpretazione che il primo giudice ha dato
della sentenza della Corte di Cassazione richiamata nel corpo della pronuncia per fondarne il
percorso motivazionale, rilevando, appunto, che la sentenza n. 2954/2003 non sarebbe in contrasto
con la precedente giurisprudenza, la quale aveva ritenuto la natura negoziale della dichiarazione di
esclusione di un bene dalla comunione legale perché questa sentenza si riferirebbe alla
“dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente”. Quest’ultima dichiarazione
avrebbe valore ricognitivo; il rifiuto alla contitolarità, invece, risulterebbe avere natura negoziale.
Con il secondo motivo d’appello lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla prescrizioneritualmente
eccepita- dell’azione di annullamento proposta dalla P. (invero, in via meramente
cautelativa, ove fosse stata riconosciuta la natura negoziale della sua dichiarazione) per elidere il
valore alla dichiarazione resa nel corpo degli atti pubblici di acquisto.
SENTENZA N. 2414/2007:
La pronuncia, come già detto nella parte espositiva, ha riguardato la domanda riconvenzionale
proposta dal C. che aveva ad oggetto: a) la condanna della P. al pagamento della somma di L.
1.090.000,00 o di quell’altra maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia- corrispondente alla
metà dell’ammontare dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili, immobili e dell’azienda
rivendicati dall’attrice; b) la condanna al pagamento della quota della metà di tutte le somme erogate
dal C. per spese, oneri e costi di qualunque natura, e comunque riferibili alla realizzazione di opere
edili, ovvero di trasformazione o di miglioramento eseguite negli immobili di cui trattasi, nella
misura che fosse determinata in corso di causa ovvero in separata sede.
Il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo che gli edifici realizzati sui
terreni acquistati dal C. fossero divenuti di proprietà individuale di questi, in applicazione del
principio dell’accessione ex art. 934 c.c. Ha, inoltre, ritenuto la proprietà individuale del C. anche
sugli edifici (divenuti di proprietà esclusiva del proprietario del terreno, per effetto dell’accessione)
alla stregua di un orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7060 del 2004
con il corollario che essi pure fossero ricompresi nella comunione de residuo, con il diritto
conseguente della P. di ottenere la metà del loro valore. Il Tribunale ha escluso che essi al momento
della realizzazione fossero caduti in comunione dei beni, ragione per la quale ha ritenuto non
applicabile l’art. 192 del c.c, dovendosi invece, a suo dire, applicare, in sede di divisione, l’art. 194
c.c. Poiché tali beni (edifici) erano confluiti nella comunione al momento dello scioglimento di
essa, non era dovuto al C. nessun rimborso delle spese occorse per la realizzazione e manutenzione
di essi. Ha rigettato anche l’altra parte della domanda, ovvero la richiesta di condanna della P. al
pagamento del 50% dei debiti derivanti dalla titolarità dei beni mobili perché generica e comunque
sfornita di prova.
APPELLO:
L’appellante, con un unico motivo, premesso che il gravame avverso la pronuncia in discorso è
strettamente connesso e conseguenziale all’appello avverso la sentenza n. 51/2004, lamenta che il
primo giudice non abbia valutato correttamente il valore di tutti i beni aziendali al momento dello
scioglimento del vincolo coniugale e quindi al “netto di tutti i debiti esistenti (mutui, ipoteche,
creditori, oneri fiscali ecc. ecc). Tutto ciò, invero, non ha trovato ingresso nella decisione qui
impugnata che, pertanto, andrà sul punto riformata”. (In tali termini si è espresso il motivo
d’appello nell’atto introduttivo di questo grado del giudizio).
In sede di comparsa conclusionale, la difesa del C. articola in modo più compiuto il motivo,
deducendo che, se si volesse confermare la sentenza n. 51/2004, andrebbe in ogni caso fatta
applicazione dell’art. 192 c.c. con l’obbligo del coniuge, al momento dello scioglimento della
comunione, di rimborsare l’altro coniuge che si sia fatto carico, con somme prelevate dal patrimonio
personale- in questo caso volendo accogliere la ricostruzione del Tribunale, derivante dal
patrimonio aziendale- per spese ed investimenti diretti al patrimonio comune (pag. 13) della
memoria conclusionale). A questo proposito, l’appellante richiama il contenuto delle produzioni
documentali effettuate nel giudizio di primo grado, e segnatamente ben 114 fatture, che
attesterebbero tutte le spese occorse per i vari interventi effettuati sugli immobili. Per altro verso,
l’appellante riserva lo sviluppo ulteriore di tale motivo di gravame ed alla tesi difensiva che lo
sorregge, alle motivazioni delle doglianze avverso la sentenza definitiva.
Per altro, deve rilevarsi che la doglianza costituente il motivo d’appello in esame, involge la
questione relativa alla natura del diritto vantato dal coniuge nella comunione de residuo, considerato
che l’appellante ha sostenuto che “poiché riconoscere natura reale al diritto del coniuge sulla
comunione de residuo per l’impresa condurrebbe a sacrificare la libertà gestionale dell’imprenditore,
in concreto allo scioglimento del matrimonio non cade in comunione l’azienda, quanto piuttosto il
valore della stessa, al netto delle passività e conseguentemente il coniuge non imprenditore ha
diritto a conseguire soltanto un diritto di credito, pari alla metà del valore effettivo dell’azienda. Ne
deriva, nel caso all’esame, che in ipotesi di conferma della sussistenza della comunione de residuo,
il valore di tutti i beni aziendali andrà correttamente valutato al momento dello scioglimento del
vincolo coniugale e quindi al netto di tutti i debiti esistenti (mutui, ipoteche, creditori, oneri fiscali,
ecc, ecc.). Tutto ciò non ha trovato ingresso nella decisione qui impugnata, che, pertanto, sul punto,
andrà riformata”.
Nessun rilievo critico specifico è svolto nell’atto di appello a quella parte della pronuncia di primo
grado che ha ritenuto che la P. non dovesse partecipare alle spese e agli oneri occorsi per la
realizzazione degli edifici, perché si trattava di beni personali del C. nel momento in cui aveva
operato il principio dell’accessione.
SENTENZA N. 2297/2014
La pronuncia si è limitata a stabilire il diritto della P. alla rappresentazione dei frutti e degli utili
percepiti e percipiendi dai beni comuni a far data dallo scioglimento della comunione, beni sui quali
il C. aveva esercitato il possesso esclusivo, con decorrenza dalla data di domanda della divisione.
APPELLO
In realtà, nessun motivo di gravame risulta esser stato proposto avverso detta decisione, essendosi
limitato l’appellante a dedurre che essa sarebbe meramente interlocutoria, trovando le ragioni delle
doglianze uno sviluppo concreto nel gravame avverso le pronunce precedenti e la sentenza
definitiva, di cui si dirà.
SENTENZA DEFINITIVA N. 1086/2017
Già si è detto che la pronuncia in esame, a definizione del giudizio di scioglimento della
comunione, ha recepito il progetto predisposto dal ctu, sia in ordine alla valutazione dell’asse
dividendo e alla formazione delle quote, sia in relazione alla valutazione dei frutti spettanti alla P.,
determinando la quota di spettanza di quest’ultima pari ad Euro 811.500 ed il diritto del C. ad un
conguaglio pari ad Euro 38.500,00. Il Tribunale ha, infatti, recependo anche sul punto le conclusioni
del ctu, ritenuto non comodamente divisibile l’asse complessivo ed ha assegnato i beni alla P., in
quanto titolare della quota maggiore, prevedendo, appunto, in favore del C. un conguaglio in denaro
dell’importo precisato.
Ha, infine, a conclusione della complessa vicenda giudiziaria, nel corso della quale sono state
emesse ben quattro sentenze (di cui tre non definitive) ed è stato attivato un procedimento cautelare,
liquidato le spese ponendole, in base al principio di causalità, a carico del C..
APPELLO
Con il motivo di gravame rivolto avverso la sentenza definitiva, l’appellante lamenta l’erroneità
della valutazione dell’asse dividendo, rilevando che i beni oggetto di valutazione sono parte
essenziale del complesso artigianale organizzato dal C. e dunque la loro valutazione complessiva
avrebbe dovuto tener conto del reale valore al momento dello scioglimento del matrimonio, ovvero
al netto delle passività. Si sarebbe dovuto effettuare un esame contabile della concreta situazione
patrimoniale del complesso dei beni caduti nella comunione de residuo, mentre il ctu ha considerato
il valore di essi senza tener conto delle passività che i medesimi sopportano (ipoteche, mutui,
pignoramenti, debiti verso creditori ecc). L’appellante ribadisce, in proposito, che secondo la
previsione dell’art. 178 c.c, spetta al coniuge non imprenditore un diritto di credito e non un diritto
reale, credito che non può che gravare sul valore netto. Poiché il primo giudice ha recepito le
conclusioni del ctu, che non ha operato in tal modo, la sentenza è viziata e il valore attribuito ai beni
dovrebbe essere rivisto attraverso una nuova ctu., che l’appellante richiede espressamente, per
l’ovvia ipotesi in cui non venisse accolto il gravame avverso la sentenza non definitiva n. 51/2004.
Tanto precisato sui motivi di gravame e ancor prima di valutarne il fondamento nel merito, è
opportuno esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dall’appellata con
riguardo alle sentenze non definitive n.51/2004, n. 2297/2014 ed avverso la sentenza definitiva,
eccezione che si fonda sulla genericità delle relative doglianze.
L’eccezione di inammissibilità deve essere disattesa: l’art. 342 del c.p.c, nella formulazione attuale
(che si applica al presente gravame ratione temporis) risultante dalla modifica apportata dal D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, come è noto, prevede che l’appello, a
pena di inammissibilità, debba contenere a) l’indicazione della parte del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
giudice di primo grado; b) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la
loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Interpretando il disposto della norma, con una
recente decisione, assunta a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha precisato:
“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Corte
Cassazione Sezioni Unite civili 16/11/2017, n. 27189).
Alla luce del principio di diritto affermato dalla Cassazione, deve dunque escludersi che la
doglianza del C. avverso le sentenze impugnate sia inammissibile perché nel motivo, così come
dedotto, è ravvisabile la critica indirizzata alla sentenza di primo grado, consistente nel non aver
tenuto conto, nel procedere allo scioglimento della comunione sui beni funzionali all’esercizio
dell’impresa, delle passività aziendali o comunque delle passività esistenti sugli immobili. Oggetto
della critica alla sentenza è, dunque, il criterio divisionale utilizzato dal primo giudice, messo in
discussione e criticato dall’appellante, che ovviamente presuppone la critica all’inquadramento
teorico fatto proprio dal primo giudice, ancorché per implicito, nel ritenere che il coniuge non
imprenditore vanti un diritto reale sui beni dell’impresa dell’altro coniuge.
Detto motivo costituisce anche una delle doglianze formulate avverso la sentenza definitiva, nei cui
confronti il C. ha mosso la critica precisa di una erronea interpretazione delle conseguenze connesse
al riconoscimento dell’esistenza della comunione de residuo, istituto che, secondo l’appellante,
origina un diritto di credito per il coniuge non imprenditore, la cui esistenza è subordinata ad una
valutazione aziendale che tenga conto dell’attivo e del passivo. Alla stregua di tale doglianza,
l’appellante ha domandato una nuova valutazione, attraverso il rinnovo della ctu, per accertare
quanto eventualmente dovuto alla P. sulla base dei criteri dedotti.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva n.2297/2014 è in
realtà irrilevante, dato che tale pronuncia rappresenta una mera conseguenza dell’accoglimento della
domanda principale di divisione e si è limitata a riconoscere il diritto della P. ai frutti connessi al
godimento esclusivo da parte del C. dei beni, per metà anche di sua proprietà. L’appello è, dunque,
indirizzato avverso la pronuncia definitiva e alla divisione disposta a conclusione dell’intero
giudizio. I motivi, pertanto, da ritenere specifici, verranno esaminati, nel merito, congiuntamente.
Riassumendo, pertanto, i motivi di gravame possono concretarsi in due sostanziali doglianze,
variamente articolate ciascuna, che sono le seguenti:
a) la contestazione dell’applicabilità dell’art. 178 c.c, in virtù del valore negoziale della
dichiarazione resa dalla P. negli atti pubblici di acquisto dei terreni;
b) la considerazione che, per l’ipotesi in cui, invece, trovasse conferma la valutazione data dal primo
giudice alla dichiarazione della P., sarebbe errata la natura di diritto reale del diritto riconosciuta in
capo al coniuge non imprenditore, il quale, più correttamente, vanterebbe un credito verso il
coniuge imprenditore, ragguagliato alla metà del valore dei beni aziendali, opportunamente
considerate le passività che gravano su di essi.
Il motivo riassunto nel capo a) che precede è infondato.
La doglianza involge la problematica relativa alla valenza della dichiarazione del coniuge, in regime
di comunione legale, di voler escludere dalla comunione stessa l’acquisto di un bene particolare
perché funzionale all’esercizio della impresa/professione del coniuge acquirente. Sulla tematica,
invero assai dibattuta in giurisprudenza, si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con una
decisione assunta a Sezioni Unite, ha posto alcuni fondamentali principi, che vengono recepiti nella
presente pronuncia.
Con la sentenza in esame (la n. 22755/2009) le SS UU, sono intervenute a dirimere il contrasto
giurisprudenziale formatosi tra due differenti ricostruzioni relative sia alla qualifica giuridica che
agli effetti della dichiarazione resa dal coniuge non acquirente in sede di acquisto compiuto
dall’altro coniuge. Secondo un primo orientamento, tale dichiarazione avrebbe natura negoziale e
configurerebbe, pertanto, un rifiuto all’acquisto del bene in comunione, successivamente
impugnabile esclusivamente per vizio del consenso o per simulazione, in applicazione delle norme
previste per il contratto in generale (art. 1324 c.c.). Secondo altro e prevalente orientamento, invece,
la dichiarazione avrebbe natura ricognitiva-confessoria dei presupposti oggettivi della natura
personale dell’acquisto (art. 179, lett. c, d ed f, c.c.), con l’onere, per il coniuge dichiarante che
intenda far valere la mendacità della dichiarazione stessa, di dimostrare i presupposti della revoca
della confessione (errore di fatto o dolo: art. 2732 c.c.). Sostanzialmente detto orientamento
prevalente ha posto un principio di non disponibilità del diritto alla comunione legale (Cass. 2003/n.
2954; Cass. n. 19250/2004), riconoscendo anche che tale dichiarazione sarebbe irretrattabile, quale
dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare un effetto di una
presunzione iuris et de iure di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta, ma superabile
mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti
consentiti dalla legge (Cass. n. 6120/2008).
Ebbene, le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto che la
dichiarazione del coniuge abbia natura ricognitiva e confessoria quando risulti descrittiva di una
situazione di fatto, viceversa, quando la dichiarazione esprima l’adesione al proposito di
destinazione del bene ad uso personale o all’esercizio dell’attività professionale, essa configura una
mera dichiarazione di intenti ed è inidonea a precludere l’ingresso del bene in comunione legale. Più
precisamente ” può certo ammettersi che la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c. comma 2 abbia
natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non
quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti. Infatti una dichiarazione di intenti può
essere più o meno sincera e affidabile, ma non è un’attestazione di fatti, predicabile di verità o
falsità; e, quindi, secondo quanto prevede l’art. 2730 c.c., non può avere funzione di confessione
(Cass. sez un, n. 1038/1965; Cass. n. 3033/2009).
La Cassazione ribadisce, dunque, che l’intervento del coniuge all’atto, ai fini considerati, non
esclude l’appartenenza dei beni alla comunione legale; tale intervento può rilevare come prova dei
presupposti di tale effetto limitativo, che è delineato dall’art. 179 c.c e che si realizza solamente se
quei beni rientrano nelle fattispecie di cui alle lett. e), d) ed f). La partecipazione e la dichiarazione
del coniuge non acquirente, pertanto, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione e
quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua
futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinare l’esclusione dalla comunione,
non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugisulla futura destinazione. Secondo il
sistema definito dall’art. 177 e dall’art. 179 c.c. comma 1), infatti, l’inclusione nella comunione
legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi
in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne
determinare l’esclusione dalla comunione.
Infine, venendo a determinare il rilievo della partecipazione del coniuge all’atto di acquisto, le
Sezioni Unite precisano che tale partecipazione è condizione necessaria all’esclusione dalla
comunione legale del bene acquistato dall’altro coniuge, ma l’importanza di tale intervento è
connessa unicamente alla dichiarazione/documentazione circa la natura personale del bene, per cui
la inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di
accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avrà assunto.
Nella comparsa conclusionale, la difesa del C. ha dedotto, con una argomentazione difensiva in
parte non esplicitata nelle precedenti difese, la natura confessoria della dichiarazione resa dalla P.,
alla quale sarebbe preclusa la possibilità di revocarla, se non a determinate condizioni (che
evidentemente non sono considerate esistenti e, invero, neppure allegate dalla P., la quale ha
ricostruito in modo differente, sotto il profilo giuridico la valenza della propria dichiarazione).
Per altro verso, sempre nello stesso atto difensivo, il C. ha dedotto che, qualora si dovesse
confermare l’inclusione dei beni nell’ambito della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c ,
allora la norma dovrebbe essere applicata nella sua integralità, ovvero i beni che entrano in
comunione dovrebbero essere valutati tenendo conto anche delle passività che gravano sugli stessi.
La difesa della P. ha lamentato la novità assoluta di entrambe tali deduzioni, delle quali ha per altro,
evidenziato la totale infondatezza nel merito, oltre che la genericità delle allegazioni concernenti le
passività. Ed infatti, la P. ha ricordato di aver rinunciato alla domanda originariamente proposta di
divisione (a parte la domanda di divisione dei i terreni, che è l’unica domanda che persiste), ma
anche dei beni mobili ed immobili facenti parte dell’impresa individuale gestita dal C. e delle
partecipazioni societarie. Ed il concetto di passività si attaglierebbe unicamente a queste situazioni,
in relazione alle quali tuttavia la P. ha rinunciato alla domanda di divisione, non certo ai terreni, per
i quali non si comprenderebbe in che termini l’appellante vorrebbe rendere la P. compartecipe delle
passività.
Si rileva in proposito: quanto alla qualificazione di confessione della dichiarazione resa dalla P., che
indubbiamente è una tesi difensiva in parte nuova rispetto alla prospettazione svolta nel primo grado
del giudizio (in cui era stata affermata la natura negoziale della dichiarazione stessa, revocabile
dunque esclusivamente con un’azione di annullamento per vizi della volontà), già sono stati
sviluppati i termini in cui la medesima potrebbe ritenersi ammissibile alla stregua dei principi posti
dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 2009 richiamata. La confessione non può affatto riguardare
una mera dichiarazione di intenti: i beni acquistati dai coniugi in regime di comunione legaleregime
vigente tra le attuali parti in causa- rientra automaticamente nella comunione, salvo che non
ricorrano le ipotesi tipiche previste dall’art. 179, lett. c, d, f. La dichiarazione resa nell’atto di
acquisto dal coniuge non acquirente in ordine alla natura personale del bene, si pone come
condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a
tal fine non solo il riconoscimento concorde della natura personale del bene, ma anche l’effettiva
sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate nella norma
citata. Il principio, già chiarito dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2009, è stato ribadito anche
di recente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11668 del 2018, che si è uniformata
totalmente al deliberato del 2009.
Il primo giudice ha reso una pronuncia del tutto conforme a questi principi, poiché ha
motivatamente escluso che i terreni di cui la P. ha chiesto la divisione fossero stati acquistati per
l’esercizio dell’attività professionale di agente di commercio da parte del C., escludendo quindi che
essi rientrassero in una delle ipotesi tassative delineate dall’art. 179 c.c. Si aggiunge, inoltre, che la
dichiarazione resa dalla P. nell’atto pubblico appare come una mera manifestazione di intenti,
ovvero della volontà delle parti di imprimere ai terreni la destinazione ivi indicata. Si tratta,
pertanto, di una situazione che, in ottemperanza ai principi appena esposti, non è idonea a costituire
oggetto di confessione.
Per altro verso, il C., proponendo appello avverso la sentenza n. 51/2004, non ha formulato nessuno
specifico motivo di doglianza avverso la parte della sentenza, che ha escluso detta destinazione dei
beni, i quali erano, invece, finalizzati all’esercizio dell’impresa individuale gestita dal C.. Questi,
dunque, non può tardivamente dolersi di tale interpretazione, non avendo dedotto nessun motivo
specifico idoneo a scalfire il percorso motivazionale della sentenza in ordine alla riconducibilità dei
terreni all’impresa individuale.
Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza appellata, che ha ritenuto la fattispecie regolata
dall’art. 178 del c.c. e dunque rientranti nella comunione differita i terreni acquistati con gli atti
pubblici meglio indicati nella sentenza e degli edifici realizzati su detti terreni.
Con riguardo all’ulteriore motivo di doglianza, si osserva che il primo giudice non ha preso
posizione sulla domanda di annullamento della dichiarazione, dato che ha escluso la natura
negoziale della dichiarazione stessa e dunque il percorso logico/motivazionale seguito prescindeva
del tutto da quest’aspetto proprio per l’esclusione della natura negoziale e presupponeva quindi la
conseguente irrilevanza dell’impugnazione di essa per vizio del consenso.
Tanto è sufficiente per chiarire che è conseguentemente del tutto irrilevante anche ogni altra ed
ulteriore questione circa la tempestività dell’azione di annullamento proposta in primo grado.
Il motivo relativo alla omessa considerazione delle passività gravanti sui beni oggetto dell’impresa
individuale, verrà trattato unitariamente alle doglianze avverso la sentenza definitiva, dato che
l’esame di esso implica necessariamente la individuazione preliminare dell’oggetto della domanda di
scioglimento della comunione ed implica, pertanto, l’esame della correttezza della pronuncia
definitiva.
Anche i motivi di appello avverso le altre sentenze non definitive e avverso la sentenza definita
verranno esaminati congiuntamente perché le questioni poste dai rispettivi gravami sono
strettamente tra loro connesse e presuppongono necessariamente l’approfondimento
dell’interpretazione dell’istituto giuridico delineato nell’art. 178 c.c., norma ritenuta regolatrice della
fattispecie, per quanto già detto.
Tanto precisato, si rileva che l’art. 178 c.c, prevede, come è noto, che ” I beni destinati all’esercizio
dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita
anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello
scioglimento di questa”.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la norma in esame sia una delle disposizioni
maggiormente controverse della riforma del diritto di famiglia del 1975, essendo difficilmente
inquadrabile nel sistema, una previsione, quale quella in esame, che fa contraddittoriamente sorgere
la contitolarità sui beni, dapprima propri di un solo coniuge, nel momento stesso in cui cessa il
regime di comunione legale.
Gli interpreti si sono fatti carico di individuare la ratio dell’istituto della comunione de residuo (o
differita), rinvenendola nella tutela del principio solidaristico imposto dall’art. 29 della Costituzione,
e nella contemporanea tutela di altri diritti, garantiti negli artt. 35, 41 e 42 della carta costituzionale;
l’interpretazione della norma, alla stregua dei principi costituzionali richiamati, di pari rango ed
importanza, deve essere condotta anche tenendo conto di evidenti ragioni di equità, da alcuni
ravvisate nel non voler coinvolgere il coniuge non imprenditore nella posizione di responsabilità
illimitata connessa all’esercizio dell’impresa (da cui è escluso) dell’altro e nel contempo di garantire
a quest’ultimo un’assoluta libertà nelle scelte imprenditoriali. In sostanza, si è voluto rendere
partecipi in misura paritaria entrambi i coniugi alle “ricchezze” conseguite dopo il matrimonio, agli
incrementi patrimoniali realizzati durante la vita matrimoniale, dato che l’attribuzione di entrambe
al solo coniuge che ne abbia procurato l’acquisto equivarrebbe a misconoscere il contributo dato
all’altro alla conduzione della vita familiare (cfr. in tal senso corte di cassazione n. 351/1990).
Tenendo presente questa ratio sono state elaborate, sulla natura giuridica dell’istituto in esame,
fondamentalmente due tesi (esistono, poi, anche delle tesi intermedie, che attribuiscono la natura di
diritto reale allorché si tratta di comunione sui beni e di diritto di credito allorché si tratta degli
incrementi dell’attività produttiva): una prima, particolarmente attenta alla lettera della norma,
ritiene che il diritto del coniuge non imprenditore sia di natura reale, mentre un’altra teoria ne ritiene
la natura di diritto di credito.
Ovviamente ciascuna delle due tesi comporta delle conseguenze sensibilmente differenti sul piano
concreto dei diritti del coniuge non imprenditore, perché nel primo caso, come è avvenuto nella
fattispecie oggetto di questo giudizio, la divisione delle comunione avrà ad oggetto i beni, mentre
nel secondo caso il coniuge avrà diritto ad un contro valore pari al 50% del valore dei beni
aziendali.
Sempre sotto il profilo dell’inquadramento teorico, è bene richiamare una pronuncia risalente della
Corte di Cassazione, la n. 7060 del 1986 (in quella pronuncia, la corte affermò che proprio in
considerazione del maggior valore che di regola hanno i beni destinati ad un’impresa, è stabilito che
tali beni non siano personali del coniuge, bensì formano oggetto della comunione de residuo, il che
significa che allo scioglimento della comunione, del valore di essi si dovrà tener conto in accredito
al coniuge non imprenditore) la quale aveva ribadito le esigenze sottese all’istituto, ovvero quello
del coniuge non imprenditore di vantare una legittima aspettativa sugli incrementi di valore di quei
beni, e quella del coniuge imprenditore di liberamente operare le sue scelte imprenditoriali.
L’interpretazione allora fornita dai giudici di legittimità non è stata tuttavia univoca nel corso degli
anni successivi al 1986, dato che si riscontrano anche delle pronunce ove si parla di contitolarità (a
proposito, in particolare dell’ipotesi di cui all’art. 177, lett.c) del credito verso la banca e non invece
di un credito, corrispondente al controvalore, nei confronti del coniuge imprenditore (Cassazione n.
19567 del 2008, che parla, appunto, di titolarità comune sul saldo del conto corrente).
Ed infatti, parrebbe propendere per la natura di diritto reale, una pronuncia della Corte di
Cassazione del 2000, che decidendo un caso che riguardava l’azione di rivendica del coniuge non
imprenditore verso l’altro, dichiarato fallito, ha ritenuto che la comunione de residuo si verifichi
soltanto rispetto ai beni che dovessero residuare dopo la chiusura della procedura (Cassazione n.
2680 del 2000).
Già si è fatto cenno alle diverse conseguenze sul piano pratico derivanti dall’aderire all’una o
all’altra tesi, e deve anche aggiungersi che entrambe non sono esenti da problematiche di difficile
soluzione, a fronte, in particolare, di un dettato legislativo- all’unanimità- giudicato non perspicuo.
Un primo problema pratico, connesso alla tesi della realità del diritto, è quello relativo alla
diminuzione delle garanzie nei confronti dei terzi, i quali possono non essere consapevoli della
situazione di comunione sui beni che apparentemente sono del singolo.
Vi è, inoltre, l’incongruenza di fondo, cui già si è fatto cenno, insita nella previsione di un
rafforzamento dei legami economici tra i due coniugi, proprio nel momento di crisi della vita di
coppia, che ben difficilmente potrebbe portare- come da alcuni sostenitori della natura di diritto
reale suggerito- a stipulare degli accordi per preservare in capo al coniuge imprenditore l’utilizzo in
via esclusiva dei beni caduti in comunione de residuo onde consentirgli la continuazione
dell’impresa, altrimenti pregiudicata.
E se si considera tale aspetto, unitamente alla considerazione che nessun diritto di prelazione è
previsto per il coniuge imprenditore, si apprezza appieno la criticità connessa alla natura reale del
diritto del coniuge non imprenditore, che, potrebbe, in sede di divisione e di formazione del
progetto relativo, essere assegnatario della gran parte o addirittura di tutti i beni, finalizzati in
costanza di matrimonio all’esercizio dell’impresa individuale, determinando così la cessazione
forzata dell’attività di impresa dell’altro coniuge, unico imprenditore. Una simile ricostruzione è
sicuramente contraria alla ratio sottesa all’istituto, che se è certamente quella di garantire la
solidarietà e la compartecipazione alle ricchezze della famiglia alla quale si è contribuito anche con
il lavoro domestico del coniuge non imprenditore, è anche quella, come rilevato in apertura, di
salvaguardia di altri diritti a rilievo costituzionale paritario, quale il diritto alla libertà d’impresa e di
iniziativa economica.
Si è fatto cenno ai rilievi critici avverso la tesi della natura creditizia del diritto del coniuge, rilievi
basati soprattutto sul mancato rispetto della lettera della legge, ma consistenti nell’ulteriore
considerazione secondo cui non sarebbe equo un accollo delle obbligazioni contratte nell’esercizio
dell’impresa, da parte di colui che è rimasto estraneo alla sua gestione ed alle scelte imprenditoriali.
Con riguardo a quest’ultimo rilievo critico, si osserva che, sotto il profilo di equità invocato, sarebbe
altrettanto ad esso non conforme attribuire una responsabilità maggiore al coniuge il quale abbia
esercitato congiuntamente l’impresa con l’altro – ipotesi delineata nell’art. 177 lett. d) c.c.- che nel
prevedere la caduta in comunionedell’azienda gestita da entrambi pone a carico di entrambi in egual
misura incrementi e perdite, rispetto al coniuge che non abbia prestato la sua attività nell’azienda
stessa e che nutra, in fondo, una mera aspettativa (addirittura di fatto, secondo alcuni), che potrebbe
non tradursi mai in un diritto effettivo, nel caso in cui, allo scioglimento della comunione, non
residui nessun bene.
Inoltre, considerato che i beni di cui si discute sono funzionalmente collegati tra loro per l’esercizio
dell’attività di impresa, essi rappresentano una sola delle componenti della realtà produttiva, e
tenuto conto che la ratio dell’istituto è quella di rendere compartecipe il coniuge non imprenditore
delle ricchezze sorte durante il matrimonio, queste non possono che identificarsi con il valore
monetario dei beni che costituiscono l’azienda, dedotte le passività e quindi, esclusa la possibilità di
una reale contitolarità di diritti sui beni, resta più plausibile la teoria che attribuisce al coniuge non
titolare del diritto reale una pretesa di carattere creditorio. La differente disciplina prevista per la
caduta in comunione dell’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
potrebbe addirittura rappresentare, secondo una parte della dottrina, un riferimento normativo per
ritenere che la diversa ipotesi regolata dall’art. 178 c.c., che presuppone la gestione individuale
dell’impresa in costanza di matrimonio, delinei un mero diritto di credito dell’altro coniuge, allo
scioglimento della comunione.
Per quanto attiene al rilievo critico relativo al mancato rispetto della lettera della legge, si osserva
che evidentemente il criterio letterale è prioritario nell’interpretazione delle norme, ma che, dovere
dell’interprete è anche quello di attingere agli ulteriori criteri interpretativi previsti dalla legge
allorché la norma, nella sola rappresentazione letterale, lasci insoddisfatte le esigenze di
comprensione e di ragionevolezza dell’istituto giuridico, la cui pienezza è comprensibile attraverso
l’approfondimento della sua ratio.
Alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, sia pure non emesse in relazione all’aspetto
specifico qui trattato, che concerne esclusivamente l’assetto dei rapporti patrimoniali tra i due
coniugi, lasciano intendere una ricostruzione dell’istituto in termini di diritto di credit o. In
particolare, ad esempio l’ordinanza del 21 febbraio 2018, n. 4186, la quale richiama anche la norma
che regola la divisione, ovvero l’art. 194 del c.c., precisa che lo stesso concetto di comunione de
residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente
riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art.
2740 c.c ; .. ed invero anche in altri precedenti l’attribuzione patrimoniale dei “beni” ha avuto
riguardo al “patrimonio netto”(cass. 6876/2013 in caso di società)”
Da parte della difesa dell’appellata si è sminuita la portata interpretativa di questa pronuncia nel
senso di attribuzione ad essa della qualifica di diritto di credito al coniuge non imprenditore su cui
dovrebbero gravare anche le passività, rilevando che in realtà l’ordinanza si occupa di disciplinare
l’aspetto di tutela dei diritti dei terzi creditori, salvaguardandoli con priorità e riservando il diritto
del coniuge sui beni alla sussistenza di essi, una volta soddisfatti i creditori del coniuge
imprenditore.
Tuttavia, tale interpretazione appare riduttiva rispetto al deliberato perché la Corte di Cassazione
prosegue affermando “nella specie, il tribunale si è limitato ad una ricognizione dei cespiti
immobiliari esistenti al momento dello scioglimento della comunione, conseguente
all’instaurazione del regime di separazione, senza contabilizzare la massa passiva afferente
all’attività economica in cui essi erano dedotti, consistentemente gravata- nello stesso periodo- di
perdite aziendali, nella prospettazione del ricorrente e dunque incidenti sulla nozione economica di
bene caduto in divisione; quest’ultimo va inteso alla stregua di valore netto, solo così realizzativo
dell’effettivo credito esercitabile sulla comunione de residuo, secondo il criterio giuridico posto
dall’art. 194 c.c e violato,”
La decisione afferma, dunque, la natura di diritto di credito del coniuge non imprenditore anche
attraverso il richiamo della norma che regola la divisione, ovvero l’art. 194 del c.c. norma che,
ritenuta la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 192 c.c., è stata ritenuta applicabile al caso in
esame, come evidenziato, dal primo giudice nell’ambito della sentenza non definitiva n. 2414/2007.
Alcune pronunce della giurisprudenza di merito (invero, ben poche decisioni hanno affrontato la
specificità del tema) hanno ritenuto la natura di diritto di credito; si tratta della risalente decisione
del Tribunale di Camerino (sentenza 5 agosto 1988) e la più recente sentenza della Corte d’Appello
di Lecce (sentenza del 28 maggio 2014), la quale, nel richiamare gli scopi essenziali della
comunione de residuo (tutela della libertà di impresa, tutela dei creditori dell’imprenditore, tutela
delle aspettative dell’altro coniuge), ha precisato che l’istituto “non soddisfa se non parzialmente le
ragioni dell’altro coniuge, sicuramente subordinate alle prioritarie esigenze di liquidazione di tutte le
passività. Si deve consentire con quella parte della dottrina che non riconosce, alla comunione, se
non un mero diritto di credito correlativo al fatto che nessuna ipotesi di responsabilità illimitata
potrebbe sorgere a carico della comunione nel momento stesso in cui essa si scioglie.” Anche in
questo caso, quindi, l’interpretazione dell’istituto non ha riguardo esclusivamente alle garanzie dei
terzi creditori, ma dall’approfondimento di tale aspetto del problema, trae spunto per la ricostruzione
del diritto del coniuge in termini di credito e non diritto reale.
Tanto precisato, si ritiene che l’interpretazione della norma, condotta secondo i canoni ermeneutici
imposti dall’art. 12 delle preleggi, e quindi alla stregua della lettera della legge, opportunamente
integrato detto criterio interpretativo primario, considerato il carattere non chiaro della disposizione
normativa, da quello relativo alla ratio dell’istituto, di cui si è cercato di tratteggiare i contenuti,
inducono a propendere per la natura di diritto di credito del coniuge non imprenditore, in
accoglimento, pertanto, del motivo di appello di cui alla lettera b) indicato in apertura della presente
disamina.
I beni da dividere andranno, pertanto, considerati non atomisticamente, ma inseriti nella realtà
produttiva dell’azienda, al cui esercizio erano destinati. L’incremento residuo, del quale pro quota
potrà beneficiare la P. dovrà, pertanto, tener conto dell’attivo sui beni aziendali da accertarsi alla
data in cui si è verificato lo scioglimento della comunione (e quindi il 25 gennaio 2001, data della
domanda di divisione, come accertato, in modo non contestato, dalla sentenza non definitiva
2297/2014). Questa data rappresenta il momento a cui fare riferimento per la valutazione, in
conformità a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, che ha precisato ” E’ una caratteristica tipica
della comunione de residuo che l’attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in
cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugiche è
causa dello scioglimento della comunione legale, momento quest’ultimo cui va necessariamente
ancorata la stima del valore di quella massa.. la compartecipazione al valore degli incrementi
patrimoniali conseguiti post nuptias dall’altro coniuge è, appunto, differita al momento della
separazione, non ad epoca successiva”. (Cassazione I civile n. 6876/2013; Corte Cassazione Sez.2 n
502/2003)). Orientamento quest’ultimo confermato anche da una decisione recente, nella quale si è
detto, in una ipotesi di divisione dell’azienda “deve aversi riguardo non al valore dei singoli beni,
ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della
successione”(Corte Cassazione Sez. 2 n. 10756/2019)
La ricostruzione dell’istituto nei termini precisati rende del tutto irrilevante la rinuncia, effettuata in
sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, da parte della P. alla divisione
dell’azienda nel suo complesso: considerata la natura del diritto conseguente all’applicazione
dell’art. 178 c.c., la valutazione dell’esistenza del diritto del coniuge non imprenditore andrà
condotta sul complesso dei beni aziendali, non atomisticamente considerati.
Deve, dunque, procedersi alla valutazione della situazione patrimoniale dell’azienda gestita dal C.,
alla data del 25 gennaio 2001: in primo grado sono state effettuate numerose produzioni
documentali, dalle quali potrà eventualmente desumersi detta situazione contabile.
Negli atti difensivi finali, le parti hanno contraddetto in ordine ad una serie di allegazioni, che la
difesa della P. ha assunto essere del tutto nuove, relative alla grave esposizione debitoria in cui versa
il C., situazione che sarebbe comprovata da una serie di documenti, prodotti in primo grado, da cui
emergerebbe l’esistenza di varie iscrizioni ipotecarie sui beni immobili, a garanzia di finanziamenti
contratti e non onorati.
In proposito si rileva che si tratta effettivamente di produzioni documentali già presenti nel giudizio
di primo grado, e prodotte a corredo delle allegazioni relative alle difese svolte dal C. circa la
gravosità della propria situazione patrimoniale complessiva, sia come imprenditore individuale, che
come titolare delle quote societarie della S. srl, sia a titolo personale per aver prestato delle
fideiussioni in favore della società.
Tuttavia, l’utilizzo di tali documenti da parte del ctu sarà finalizzato a rilevare, attraverso l’esame di
essi, la situazione patrimoniale dell’impresa al 25 gennaio 2001, data alla quale occorre fare
riferimento, per le ragioni dette, nella determinazione della situazione contabile e per valutare
l’esistenza e la quantificazione dell’eventuale diritto della P..
La decisione della corte, sulla premessa dell’esistenza di un diritto di credito della P. per effetto
dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 178 c.c e delle conseguenze giuridiche connesse, come
sopra rappresentate, non può che essere limitata all’accertamento dell’esistenza eventuale di tale
diritto, ma non può avere ad oggetto la condanna del C. al relativo pagamento, non avendo la P. mai
formulato detta domanda.
L’attrice ha, infatti, agito in primo grado chiedendo lo scioglimento della comunione de residuo, e la
divisione dei beni immobili. Nella domanda di scioglimento della comunione può ritenersi
compresa quella di accertamento del credito (come conseguenza dello scioglimento previsto dall’art.
178 c.c.), ma non certo la condanna del C. al pagamento del 50% del valore dei beni aziendali.
Per la determinazione della consistenza del credito, nei termini precisati, si provvede con separata
ordinanza.
Il giudizio dovrà proseguire, infatti, per l’accertamento del diritto di credito della P., a seguito della
valutazione dell’attivo e delle passività gravanti sui beni costituenti l’azienda del C. alla data del 25
gennaio 2001, per la determinazione dei frutti, in ordine ai quali, la P. ha proposto un motivo di
appello incidentale, sul rilievo che essi sarebbero da calcolarsi sino alla data del rilascio dei beni
assegnatili in sede di divisione e per l’esame del secondo motivo di appello incidentale proposto
dalla P. (condanna del C. alla liberazione dei beni immobili). E’ opportuna la decisione su
quest’ultima domanda nell’ambito della decisione definitiva, anche per la regolamentazione delle
spese processuali, che dovrà tener conto dell’esito finale e complessivo della lite.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La corte d’appello
non definitivamente decidendo sull’appello proposto da P.C. avverso le sentenze non definitive
51/2004, 2414/2007, 2297/2014, avverso la sentenza definitiva n. 1086/2017 e sull’appello
incidentale proposto da B.P. avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Cagliari:
a) accoglie per quanto di ragione il gravame proposto dal C. e, in parziale riforma della sentenza
appellata, che conferma quanto all’applicazione dell’art. 178 c.c. ed all’esistenza della comunione de
residuo, dichiara che, per effetto dello scioglimento della comunione de residuo, B.P. è titolare di un
diritto di credito pari al 50% del valore dei beni ( accertato secondo le modalità precisate in parte
motiva) costituenti l’impresa esercitata a titolo personale dal C. durante il matrimonio;
b) dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per l’accertamento in concreto
dell’esistenza e dell’entità del credito, e dei relativi frutti, secondo le modalità indicate in parte
motiva;
c) rimette alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese.
Così deciso in Cagliari, il 25 giugno 2019, nella camera di consiglio della I sezione civile della
corte d’appello.
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019.

VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

di Gianfranco Dosi
I Quattro nuovi reati per contrastare la violenza domestica e di genere
Non è semplice sintetizzare il contenuto della legge 19 luglio 2019, n. 69 (denominata “Codice rosso”) contenente misure di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (in GU del 25 luglio 2019 ed entrata in vigore il 9 agosto 2019).
Considerata l’estensione attuale delle norme penali e processuali di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere sarebbe opportuna ormai la compilazione di un unico corpus nor¬mativo che ne renderebbe certamente più semplice e accessibile la comprensione.
Dopo la stagione delle prime riforme degli anni Novanta in materia di violenza sessuale (la legge 15 febbraio 1966, n. 66 riformava le norme contro la violenza sessuale contenute nel codice pena¬le1 mentre la legge 3 agosto 1998, n. 269 riformava le disposizioni di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori2; con aggiornamenti successivi) fu soprattutto agli inizi degli anni Duemila che il legislatore cominciò ad occuparsi con sistematicità dell’introduzione di una normativa di prote¬zione ad hoc della violenza domestica e di genere. Ciò avvenne soprattutto con la legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) contenente la disciplina degli ordini di protezione in ambito civile e penale3 e successivamente con disposizioni sempre più specifiche come avvenuto con l’introduzione del reato di stalking (art. 612-bis c.p. “atti persecutori”)4 me¬diante il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, in se¬guito oggetto di modifiche, rese necessarie anche dall’adesione dell’Italia a molteplici convenzioni internazionali.
1 Cfr la voce VIOLENZA SESSUALE
2 Cfr la voce SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI
3 Cfr la voce ORDINI DI PROTEZIONE
4 Cfr la voce STALKING
La riforma introduce innanzitutto nel codice penale, con la finalità di rafforzare il contrasto alla violenza domestica e di genere, i seguenti quattro nuovi reati:
1) Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)5 punito, nella pena base, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 (art. 10 della nuova legge).
2) Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni perma¬nenti al viso)6 punito con la reclusione da otto a quattordici anni (art. 12 della nuova legge). Pa¬rallelamente viene abrogato il n. 4 del secondo comma dell’art. 583 (circostanze aggravanti delle le¬sioni) che prevede(va) l’aggravante de “la deformazione del viso e lo sfregio permanente del viso”.
3) Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio)7 punito, nella pena base, con la reclu¬sione da uno a cinque anni (art. 7 della nuova legge) collocato subito dopo l’“induzione al matri¬monio mediante inganno” (art. 558 c.p.).
4) Art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)8 che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il caso di violazione della misura cautelare di protezione di¬sposta in sede penale (art. 4 della nuova legge). Occorre ricordare che l’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 contenente “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” solo nel caso degli or¬dini di protezione disposti dal giudice civile prevede(va) una sanzione penale per la sua violazione (attraverso il richiamo alla pena prevista per il reato di cui all’art. 388 c.p.: “reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032”)9. In sede penale, trattandosi di misura cautelare la violazione comportava finora soltanto la possibile applicazione di una misura più grave.
II La lista dei delitti cosiddetti di violenza domestica e di genere
La riforma richiama espressamente una lista di delitti – che possono a ragione essere, quindi, definiti “di violenza domestica e di genere” – a cui si fa rinvio nelle prime disposizioni della riforma per ricollegarvi l’applicazione di norme tese alla velocizzazione delle indagini e degli interventi di protezione della vittima.
5 Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo com¬ma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferio¬rità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
6 Art. 583-quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di pro¬cedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
7 Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio).
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia
8 Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
9 L’art. 6 della legge 154/2001 prescrive che “Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione per¬sonale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale”.
Il “gruppo” di delitti in questione è costituito dai “delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale”.
Quindi possiamo definire “delitti contro la violenza domestica o di genere” i seguenti delitti di cui per comodità di lettura riportiamo in nota il testo che, se introdotto o riformato dalla nuova legge, è stampato in rosso:
– art. 572 c.p. [Maltrattamenti contro familiari e conviventi]10 Di particolare interessa l’ultimo comma aggiunto dalla riforma che qualifica persona offesa dal reato il minore che assiste ai mal¬trattamenti (cosiddetta violenza assistita).
– art. 609-bis c.p. [Violenza sessuale]11
– art. 609 ter c.p. [Circostanze aggravanti (della violenza sessuale)]12
– art. 609-quarter c.p. [Atti sessuali con minorenne]13
– art. 609-quinquies c.p. [Corruzione di minorenne]
– art. 609-octies c.p. [Violenza sessuale di gruppo]14
10 Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convi¬vente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigi¬lanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
11 Art. 609-bis. Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti ses¬suali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
12 Art. 609-ter (Circostanze aggravanti)
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di age¬volarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
13 Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, com¬pie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattor¬dici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tuto¬re, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da quattro a sei anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
14 Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza
– art. 612-bis c.p. [Atti persecutori]15
– artt. 612-ter c.p. [Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti]
– art. 582 [Lesioni personali]16 e art. 583-quinquies del codice penale [Deformazione dell’a¬spetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] (qui richiamato nelle ipotesi ag¬gravate ai sensi degli attuali articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.117 nonché 577, primo comma, numero 1 e 577, secondo comma c.p18). L’art. 12 della nuova legge prescrive che per i condannati di tali delitti non si applicano i benefici previsti nella legge penitenziaria (art. 4-bis della legge 26 luglio 1075, n. 354: Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
La lista in questione è proposta fin dall’art. 1 della nuova legge che comincia con il dichiarare applicabile a questa “lista” di delitti l’art. 347, comma 3, del codice di procedura penale che, per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a, n. da 1 a 6, del codice penale19 (ed ora, appunto,
sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
15 Art. 612-bis (Atti persecutori)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti infor¬matici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gra¬vidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’uffi¬cio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
16 Art. 582 (Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
17 Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2. contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è preme¬ditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussi¬stenza durante la latitanza;
4. dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’at¬to o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell›articolo 61.
18 Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
1) contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il col¬pevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’al¬tra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile; il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.
19 Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque supe¬rare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
anche per i delitti contro la violenza domestica e di genere), prescrive l’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare “immediatamente anche in forma orale” al Pubblico Ministero la notizia di reato20.
All’art. 2 della legge di riforma sempre nell’ottica di velocizzare il procedimento penale, per i delitti di violenza domestica e di genere facenti parte della lista (che non richiama, però, in questo caso il nuovo art. 612-ter c.p.) la riforma impone al pubblico ministero il termine di tre giorni dall’iscri¬zione della notizia di reato per assumere informazioni dalla persona offesa (salvo che sus¬sistano esigenze di tutela o ragioni di riservatezza che non consentono il rispetto di tale termine).
In occasione della commissione degli stessi delitti e per le medesime ragioni di rapidità della tutela si prevede nell’art. 3 della nuova legge che la polizia giudiziaria deve procedere senza ritar¬do al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero, mettendogli anche a disposizione quanto prima la documentazione dell’attività svolta.
Come si vede, quindi, la lista dei delitti di violenza domestica e di genere, oltre ad una oggetti¬va funzione generale di tipo classificatorio, ha la finalità di indicare quelli che sono ritenuti i più gravi comportamenti offensivi in cui è necessario velocizzare maggiormente non solo le indagini ma soprattutto gli interventi di protezione della vittima. Naturalmente la lista in questione non esaurisce il ventaglio dei possibili delitti di violenza domestica e di genere, ben potendosi rinvenire altri comportamenti penalmente illeciti caratterizzati dalla stessa intenzionalità criminosa a cui si applicheranno le norme istruttorie ordinarie.
III L’inasprimento e la modifica per molti delitti della pena base e degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti
Con l’art. 9 e 13 della nuova legge vengono inasprite sia la pena base prevista per taluni delitti sia gli aumenti di pena per le circostanze aggravanti richiamate nelle stesse disposizioni.
a) La pena per il delitto di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (art. 572 c.p.) viene au¬mentata prevedendosi “la reclusione da tre a sette anni” (al posto di quella previgente “da due a sei anni”); viene aggiunto nel delitto in questione un secondo comma del seguente tenore “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Viene poi aggiunto un ultimo comma nel quale si prevede che “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
b) Viene sensibilmente aumentata la pena per il delitto di “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.) che da quella originaria (da sei mesi a cinque anni) diventa “da un anno a sei anni e sei mesi”.
c) All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven¬zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (che dichiara applicabili le misure di prevenzione anche “ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale”). le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei delitti di cui agli ar¬ticoli 572 e 612-bis”. Pertanto le misure di prevenzione antimafia (sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno) possono essere applicate d’ora in avanti anche agli indiziati del delitto di maltrattamenti.
d) L’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), viene modificato prevedendosi che (su proposta del questore, del procu¬ratore nazionale antimafia, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi ag-gravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi¬litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
(omissis)
20 Art. 1 legge 19 luglio 2019, n. 69 (Obbligo di riferire la notizia del reato)
1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: ”nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)” sono inserite le seguenti: “del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale”.
distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia ) “il tribunale può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa so¬ciale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori”.
e) All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: “contro la libertà perso¬nale nonché del delitto di cui all’articolo 572” sono sostituite dalle seguenti: “e contro la libertà personale”21 Di fatto il nuovo n. 11-quinquies dell’art. 61 (aggravante del reato) consiste ora nell’ “l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, e contro la libertà perso¬nale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”. L’aggravamento della pena (fino ad oggi previsto solo per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale (omicidio, lesioni etc) viene esteso, quindi, ai delitti contro la libertà personale (previsti dall’art. 605 all’art. 609-duodecies c.p.).
f) Le pene previste per i reati di violenza sessuale vengono quasi tutte inasprite e rimodellate. Il testo aggiornato degli artt. 609-bis, 609 ter, 609-quater, 609-quinquies e 609 octies c.p. è ripor¬tato nelle note dal n. 11 al n. 15.
g) L’art. 609-septies (querela di parte) viene modificato con la previsione che il delitto di cui all’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne) finora procedibile a querela diventa ora procedibile d’uf¬ficio e con la previsione che il termine per la querela viene allungato dai sei mesi ai dodici mesi22.
h) Con l’art. 11 della nuova legge viene ridisegnato l’art. 577 del codice penale dove sono indicate specifiche circostanze aggravanti (che comportano la pena dell’ergastolo per l’omicidio anziché quella della reclusione non inferiore ad anni ventuno e che aggravano anche le lesioni personali nella forma semplice o aggravate23). Il testo del nuovo art. 577 c.p. è riportato nella nota n 19. Anche l’art. 576 –pure modificato dalla nuova legge (cfr nota 18) – prevede a titolo di aggravante dell’omicidio la pena dell’ergastolo al posto della pena base indicata nell’art. 575 (omicidio). La duplicazione si spiega con il fatto che originariamente l’art. 576 prevedeva circostanze più gravi per le quali era prevista la pena di morte.
IV La sospensione condizionale della pena nei delitti di violenza domestica e di genere
Con l’art. 6 della nuova legge si prevede che in caso di condanna per i delitti indicati nella lista sopra richiamata (escluso, però, l’art. 612-ter c.c.) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occu¬pano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
V La formazione degli operatori
La nuova legge dispone (con l’art. 5) l’obbligo di attivazione di specifici percorsi di formazione per gli operatori di polizia addetti agli interventi investigativi e di trattamento della violenza domestica e di genere.
21 Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
(omissis)
11-quinquies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
(omissis)
22 Art. 609-septies (Querela di parte)
I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
23 Art. 585 (Circostanze aggravanti)
Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583-quinquies, e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
(omissis)
VI L’aumento dei finanziamenti in favore degli orfani per crimini di violenza domestica
L’art. 8 della nuova legge aumenta la dotazione finanziaria della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.
VII La trasmissione degli atti penali al giudice civile e le comunicazioni alla persona offesa
L’art. 14 della nuova legge modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co¬dice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e gli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale.
Quanto alle norme transitorie viene inserito l’art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedi¬menti al giudice civile), prevedendosi al primo comma che “Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispon¬gono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provve¬dimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”.
Quanto alle comunicazioni alla persona offesa attraverso modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale si prevede in sostanza le comunicazioni sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
La stessa comunicazione deve essere poi data dal giudice di sorveglianza quando è disposta la scarcerazione del condannato.
VIII Il trattamento penitenziario
L’art. 17 della nuova legge interviene anche sull’art. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori 13-bis del¬la legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori estendendolo ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere che prima non erano contemplati e am¬mettendo i medesimi a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni del settore24.
IX L’indennizzo alle vittime di reato
Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato aveva individuato nella Procura della repubblica presso la Corte d’appello l’autorità giudiziaria di assistenza per le procedure relative all’indennizzo delle vittime di reato previsto nella Direttiva europea.
La nuova legge attribuisce ora quelle competenze alla Procura della Repubblica presso il tribunale.
24 Art. 13-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornogra¬fico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e’ va¬lutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

Appendice
Testo della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura pena¬le e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
(GU n.173 del 25 luglio 2019; in vigore dal 9 agosto 2019)
Art. 1 (Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: «,del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».
Art. 2 (Assunzione di informazioni)
1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall›iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell›interesse della persona offesa».
Art. 3 (Atti diretti e atti delegati)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’arti¬colo 357».
Art. 4 (Introduzione dell’articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall›ordine di cui all›articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Art. 5 (Formazione degli operatori di polizia)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudi¬ziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica am¬ministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.
Art. 6 (Modifica all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici per¬corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’ar¬ticolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.
Art. 7 (Introduzione dell’articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)
1. Dopo l’articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di stra¬niero residente in Italia».
Art. 8 (Modifica all’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)
1. All’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all›articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall›articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orien¬tamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidata¬rie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor¬rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 9 (Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. All’articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: «, contro la libertà perso¬nale nonché del delitto di cui all’articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la libertà personale,».
2. All’articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell›articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All’articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sei anni e sei mesi».
4. All’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven¬zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all’articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All’articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le paro¬le da: «di cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Art. 10 (Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione ille¬cita di immagini o video sessualmente espliciti)
1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da per¬sona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono com¬messi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condi¬zione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».
Art. 11 (Modifiche all’articolo 577 del codice penale)
1. All’articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente» sono inserite le seguenti: «an¬che per effetto di adozione di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l’altra parte dell’unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove ces¬sate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Art. 12 (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell’aspetto ella persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Dopo l’articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell›aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno».
2. All’articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All’articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.
4. All’articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «583-bis» è inserita la se¬guente: «, 583-quinquies».
5. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» è inserita la seguente: «583-quinquies,».
Art. 13 (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)
1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l›ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall›articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all›articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
4. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle se¬guenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
5. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Art. 14 (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)
1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proce¬dura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all›esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell›avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l›archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifu¬gio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
3. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
Art. 15 (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di pro¬cedura penale)
1. All’articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale».
2. Al comma 1 dell’articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le se¬guenti parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell’articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell’articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pub¬blico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudi¬ziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
Art. 16 (Modifica all’articolo 275 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: «612-bis» è in¬serita la seguente: «, 612-ter».
Art. 17 (Modifiche all’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. All’articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se com¬messi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati ses¬suali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Art. 18 (Modifica all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territo¬riale dei centri antiviolenza)
1. All’articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.
Art. 19 (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato)
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all’articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono so¬stituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all’articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d’appello» sono sosti¬tuite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».
Art. 20 (Modifica all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)
1. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale».
Art. 21 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempi¬menti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Reclamabilità dei provvedimenti di primo grado tali da incidere immediatamente sulla responsabilità genitoriale.

Corte d’Appello di Venezia, decreto del 22 luglio 2019, est. dott.ssa Antonella Zampolli.
composta dai signori magistrati:
– Dr.ssa Antonella ZAMPOLLI – Presidente rei.
– Dr. Marco CAMPAGNOLO – Consigliere
– Dr. Gianluca BORDON – Consigliere
visti gli atti del procedimento n°134/ 2018 R.G.-V.G., relativo al reclamo ex art. 739 c.p.c.
promosso da
CAIA (///), con il patrocinio dell’Avv. G. Faragasso – P.E.C.
, nel cui studio in ##, Via ##”, è elettivamente domiciliata giusta procura depositata nel fascicolo
telematico, – ricorrente –
nei confronti di
TIZIO (##), col patrocinio dell’avv.to B. M. Lanza (### – pec: barbaralanza@pec.sicon.it) del
Foro di Verona, con domicilio ivi eletto presso il suo studio in ###, per mandato depositato in
via telematica unitamente alla memoria di costituzione,
– resistente –
e con l’intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto –
avente ad oggetto: reclamo awerso il decreto emesso in data 12.12.2017 e depositato in data
19.02.2018 dal Tribunale di Verona, nel procedimento ivi iscritto al n. 4808/17 R.G., visto il
parere espresso dall’ Ufficio della Procura Generale, con nota del 4-5-2018, che conclude per il
rigetto del reclamo,
RILEVATO
– che CAIA, con ricorso depositato in data 01-03-2018 – premesso che nel procedimento
indicato in epigrafe, promosso nei suoi confronti da TIZIO, col quale aveva avuto una
relazione sentimentale durata circa sette anni, dalla quale eranato in data 28-05-2008 il
figlio Sempronietto, il Tribunale di Verona, con il provvedimento reclamato, aveva
disposto nella sua dichiarata contumace l’affidamento esclusivo del figlio minore delle
parti al padre, la sospensione dei contatti del bambino con la madre, l’autorizzazione
all’iscrizione del bambino presso le scuole di Verona, l’acquisizione degli atti ostensibili
delle indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica di Latina, l’incarico ai
Servizi Sociali di Latina e di Verona di effettuare e relazionare un’indagine socio
ambientale riferita ai nuclei familiari di entrambi i genitori, per la valutazione delle
migliori condizioni di affidamento e regolamentazione dei contatti con il genitore non
collocatario, l’imposizione alla madre di un contributo mensile di mantenimento di €
300,00 annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese accessorie regolate secondo il
Protocollo del Tribunale, con fissazione dell’udienza avanti il Giudice delegato per la
prosecuzione dell’istruttoria – ha censurato il provvedimento chiedendone l’immediata
sospensione, anche inaudita altera parte, con:
– la restituzione del minore alla convivenza presso la madre e il ritorno alla scuola da lui
frequentata in Latina,
– la rimessione del giudizio avanti il Tribunale ordinario di Latina, in quanto
territorialmente competente, ovvero la rimessione al Tribunale di Verona, attesa la
pretermissione in primo grado della imprescindibile regolare vocazione in giudizio della
madre, erroneamente dichiarata contumace laddove non risultava perfezionata la notifica
del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza,
– l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocazione presso la sua residenza in
Latina e sospensione della frequentazione con il padre,
– l’imposizione a Tizio del contributo mensile di mantenimento per il figlio di € 300,00,
– la revoca in ogni caso dell’affidamento esclusivo al padre e della statuizione inerente al
contributo di mantenimento imposto alla madre, con vittoria di spese,
– che, ritualmente citato, si è costituito TIZIO per chiedere in via preliminare alla
declaratoria di inammissibilità del reclamo e comunque il suo rigetto nel merito, previa
reiezione dell’istanza di nomina di un curatore speciale per il minore, con la condanna di
controparte ex articolo 96 c.p.c. e vittoria di spese,
2cgt0ehr1aen 7it,it elo inreinr ,ev acv cilahioelm ao fzisgio lnefi o dndepagr elis sualo ccdrio lrdiseié vaov eVcrbehaer loiln a acdsaoslnu ntgrtio puagtnraot e di el
limitavano la permanenza del bambino presso il padre al periodo estivo e a un mese durante le
festività natalizie, con l’intesa che frequentasse le scuole a Latina e convivesse con la madre
durante tutto il periodo scolastico, nonché sulle censure, che sin dal 18 settembre 2017 la madre
aveva denunciato la sottrazione del minore alle forze dell’ordine, che – rivelatosi inutile ogni
tentativo di convincere il padre a restituire il bambino alla madre – la deducente aveva richiesto
con ricorso depositato il 27-12-2017 provvedimenti urgenti ex art.700 c.p.c. (comparizione delle
parti fissata per il giorno 06-03-2018 avanti il Tribunale di Latina), che il Tribunale di Verona
non era territorialmente competente essendo il minore residente in prevalenza a Latina presso la
madre, che la madre non aveva potuto esporre le proprie ragioni nel procedimento instaurato a
Verona in quanto non aveva ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza,
che si imponevano pertanto sia l’accertamento di un probabile vizio di notifica (testuale a pag.6
del ricorso per reclamo) che la remissione in termini per consentire alla madre di difendere le
proprie ragioni, che – nel merito – la sottrazione del minore era del tutto illegittima e
ingiustificata (essendo risultate vane le perquisizioni effettuate presso la propria abitazione dagli
inquirenti, nell’ambito delle indagini penali avviate anche in merito ai prospettati reati inerenti lo
spaccio di sostanze stupefacenti), che le proprie condizioni economiche (reddito annuo inferiore
a € 6000,00, con altri due figli da mantenere) non consentono di provvedere al mantenimento del
figlio nella misura imposta dal Tribunale di Verona, che l’ostilità tra le parti imponeva la nomina
di un curatore speciale a tutela degli interessi del minore e che l’idoneità all’affidamento del
figlio minore doveva essere diversamente verificata tramite c.t.u.,
CONSIDERATO
– che il padre ha provato di aver sporto a propria volta, il 25 agosto 2017, denuncia nei confronti
della ricorrente – per i maltrattamenti che il figlio, rifiutandosi di tornare a Latina, gli aveva
riferito di aver subito da parte del marito della madre, alla presenza di quest’ultima – nonché
istanza di misure cautelari e interdittive, all’esito delle quali la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Latina ha disposto indagini estese all’audizione in forma protetta del figlio minore
delle parti, e di aver ritualmente notificato il ricorso ex art. 337 quater – esitato nel
provvedimento che ne occupa – sin dal 6-11-2017, data in cui sono maturati i termini della
compiuta giacenza del plico non ritirato dallamadre (cfr.: doc.l/Tizio), di guisa che non si
configura alcuna irregolarità nella rilevazione della sua contumacia in primo grado,
– che il decreto reclamato dispone in via temporanea in merito all’affidamento (esclusivo
al padre) e alle misure cautelative necessarie (sospensione dei rapporti del minore con la
madre) fino alla acquisizione delle informative specifiche delegate ai Servizi Sociali dei
Comuni di Verona e Latina nonché dei dati ostensibili delle indagini penali avviate a
Latina nei confronti della madre e del marito, indagati – alla stregua delle informative
trasmesse dalla Squadra Mobile di Latina e dei successivi atti di Polizia Giudiziaria – sia
per i maltrattamenti inflitti al minore Sempronietto, sia per la detenzione illecita di
sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, che anche dai rilievi della P.G. (richiamati
nel decreto 22-01-2018, autoritativo della perquisizione, in atti) si prospetta fossero
confezionate in casa e lasciate nella disponibilità dei familiari (fra cui due minori, figli
della ricorrente),
– che il provvedimento, seppur temporaneo, influisce già in modo limitativo determinante
sulla possibilità di frequentazione del figlio da parte della ricorrente e il suo reclamo
risulta pertanto ammissibile e che, ciò malgrado, il decreto reclamato risulta prima facie
rispondente – per gli accertamenti necessari disposti e per le misure cautelative adottate –
al criterio della priorità del giudice adito per disporre in merito alle esigenze più urgenti
di tutela del minore che (per il combinato disposto degli artt.316 e 333 c.c. e dell’art.
38,1 co., delle disposizioni di attuazione al C.C.- consente ed anzi impone di derogare ai
criteri abituali di definizione della competenza territoriale, altrimenti riferibili alla
residenza abituale del minore in Latina, sì da impedire – fino all’espletamento degli
accertamenti che anche il Tribunale di Latina verosimilmente avrebbe adottato alla
stregua delle reciproche allegazioni delle parti e che risultano opportunamente ed
obiettivamente delegati ai Servizi Sociali di entrambe le città (Latina e Verona) – che il
bambino possa essere esposto, con il proprio rientro presso la madre, a maltrattamenti o
comunque a rischio evolutivo: tali considerazioni vanno aggiunte al rilievo dei possibili
effetti della prognosi positiva dello stabilimento del minore presso la nuova dimora
(Cass.Civ., n° 21285/2015), peraltro collegato alle indicate, prevalenti necessità di tutela
del minore,
– che il provvedimento reclamato va pertanto confermato, senza disporre in questa sede
attività istruttorie ulteriore a quelle che già il Tribunale ha disposto affidandosi ai Servizi
Sociali, considerato che il minore è già stato sentito in sede di incidente probatorio e che
il Tribunale di Verona valuterà proprio all’esito degli accertamenti se effettivamente
sigiustificano la deroga, come sopra motivata, alla competenza territoriale del Tribunale
di Latina e la conseguente necessità di risentire il bambino, ancora infra-dodicenne e
verosimilmente già provato dal proprio coinvolgimento nelle indagini penali, di guisa
che non possono che confermarsi le valutazioni espresse dal Tribunale, sul punto, con il
conseguente rigetto del reclamo,
– che anche le disposizioni di natura economica, pur invocate da entrambe le parti, vanno
ovviamente confermate o revocate all’esito delle decisioni inerenti all’affidamento e al
collocamento del bambino presso l’uno o l’altro genitore, cui va rimessa anche la
decisione in merito alla domanda patema di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.,
– che delle spese e competenze di lite va peraltro disposta l’integrale compensazione, in
considerazione delle necessità – ancora attuali – di verifica delle rispettive ragioni delle
parti e del fatto che proprio dall’esito degli accertamenti dipende la decisione nel merito
di una vertenza dai connotati particolarmente complessi e articolati,
La Corte, visto l’art.739 c.p.c., sulle conforme conclusioni del P.G.,
P.Q.M.
– rigetta il reclamo e per l’effetto conferma in ogni sua parte il decreto emesso dal
Tribunale di Verona, indicato in epigrafe, a spese interamente compensate tra le parti,
– non sussistano i presupposti applicativi dell’art.13, co.l quater, del d.p.r. n.115 del 2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) – introdotto dall’art.l, co. 17°, della Legge
n.228/2012, con effetto decorrente dal 30-01-2013. Si comunichi.
Così deciso in Venezia, il giorno 14-05-2019. Il Presidente rei. est.
Dott.ssa Antonella Zampolli

Nel giudizio diretto alla dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto rimasto privo di giustificazione dell’esame genetico è circostanza di per sé sola, già idonea a sorreggere l’accertamento giudiziale di paternità e maternità

Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2019, n. 16128
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24956/2017 r.g. proposto da:
E.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Paola Bollati e Filippo Corbetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Manara n. 11;
– ricorrente –
contro
P.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Manuela Minojetti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Trionfale n. 148, presso lo studio dell’Avvocato Mario Ragazzoni;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di Milano depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28 marzo 2017, n. 1321, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da E.A. e confermato la decisione n. 2019/15 con cui il tribunale di quella stessa città, in accoglimento della domanda di P.C., aveva dichiarato che costei è figlia di E.A., disponendo che ella assumesse il cognome del padre.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) ha fatto proprie le “esaustive argomentazioni” con cui il giudice di prime cure aveva disatteso l’eccezione di illegittimità costituzionaledell’art. 270 c.c., con riferimentoall’art. 117 Cost., ed art. 8 CEDU, laddove prevede l’imprescrittibilità, riguardo al figlio, dell’azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ivi riproposta dall’ E.. Ha aggiunto, in proposito, che “…l’art. 8 CEDU, nel consentire la possibilità di ingerenza nella vita familiare e privata di un soggetto, pone unicamente il limite che essa “sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per… la protezione dei diritti e delle libertà altrui”: la norma in esame, dunque, delega al legislatore il contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco. La scelta operata dal legislatore italiano di non porre limiti temporali al figlio per instaurare il giudizio volto all’accertamento della paternità e della maternità non può dirsi contrastare con la disposizione CEDU, considerato anche il sempre maggior favore attribuito, nelle società democratiche, all’accertamento della verità su di un aspetto della persona tanto fondamentale quanto la conoscenza delle proprie origini”; ii) ha ritenuto ammissibile ed attendibile la deposizione di Q.R., figlio della P., disattendendone la eccezione di incapacità a testimoniare ivi ribadita dall’appellante; iii) riesaminate le risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, ha sostenuto esservi elementi sufficienti per affermare, in termini di elevata probabilità, l’esserci stata una relazione tra P.A. (madre di C.) ed E.A.; iv) rimarcato il principio di libertà della prova sancito, in materia,dall’art. 269 c.c., comma 2, ha confermato la legittimità della decisione di ammettere la c.t.u. finalizzata ad accertare la compatibilità dei profili biologici delle parti; v) evidenziato che l’ E. neppure aveva tentato di dare una qualsiasi spiegazione alla sua indisponibilità a sottoporsi all’accertamento peritale, ha reputato che, stanti l’oggetto del giudizio e le caratteristiche del procedimento, tale ingiustificato comportamento potesse costituire unica e sufficiente fonte di prova della propria decisione.
2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’ E., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, P.C..
Motivi della decisione
1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:
I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazionedell’art. 246 c.p.c.: incapacità a testimoniare del sig. Q.R., figlio di P.C.”. Si insiste nell’affermare che la deposizione del Q. non poteva essere assunta ed utilizzata, attesa la incapacità di questi a testimoniare derivante dalla sua legittimazione a svolgere intervento adesivo dipendente nella causa volta ad ottenere la declaratoria giudiziale della paternità promossa dalla madre nei confronti dell’odierno ricorrente;
II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazionedell’art. 116 c.p.c., in relazioneall’art. 2729 c.c., comma 1: ammissione di presunzioni semplici in difetto di requisiti di gravità, precisione e concordanza”. Si imputa alla corte distrettuale di aver posto a fondamento della propria decisione elementi tutt’al più presuntivi ma senz’altro privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiestidall’art. 2729 c.c., comma 1, così violandol’art. 116 c.p.c., comma 1, che impone al giudice di valutare le prove con prudenza;
III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazionedell’art. 111 Cost.,art. 2697 c.c., eart. 115 c.p.c.: inammissibilità della consulenza tecnica introdotta conprovvedimento in data 5 giugno 2013”. Si ribadisce l’eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica ematico-biologica, in violazionedell’art. 111 Cost.,art. 2697 c.c., eart. 115 c.p.c., riproponendo la corrispondente doglianza già disattesa dalla corte milanese;
IV) “Riproposizione, ai sensi dellaL. 11 marzo 1953, n. 87,art.24, comma 2, della questione di legittimità costituzionaledell’art. 270 c.c., comma 1, nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale di paternità rispetto al figlio, per contrasto conl’art. 117 Cost., comma 1, con riferimento all’art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU)”. Si reitera la descritta eccezione di incostituzionalità già disattesa dai giudici di entrambi i gradi di merito.
2. Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente il terzo motivo, atteso il valore decisivo che la giurisprudenza di legittimità – sul duplice presupposto che la corretta interpretazionedell’art. 269 c.c., commi 2 e 4, conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità, e che, dunque, in un siffatto contesto operativo, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (art. 116 c.p.c., comma 1), e trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (art. 116 c.p.c., comma 2) – attribuisce, in controversie come quella in esame, alla mancata sottoposizione della parte agli accertamenti tecnici di tipo ematico biologico ove non adeguatamente giustificata.
2.1. Costituisce, invero, orientamento consolidato (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 32308 del 2018, in motivazione) quello secondo cui, nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi. E’ necessario e sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr. Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 4792 del 2013). Nei procedimenti in questione, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari (cfr. Cass. n. 14462 del 2008).
2.2. Nei giudizi suddetti, peraltro, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia,dall’art. 269 c.c., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status (cfr. Cass. n. 3479 del 2016).
2.3. Inoltre, merita di essere ricordato l’ormai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche – nella specie opposto dall’ E. – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, exart. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass. n. 32308 del 2018; Cass. n. 16356 del 2018; Cass. n. 26914 del 2017; Cass. n. 18626 del 2017; Cass. n. 3479 del 2016; Cass. n. 6025 del 2015; Cass. n. 12971 del 2012; Cass. n. 11223 del 2014). In altri termini, sebbene la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sé legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensidell’art. 116 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 32308 del 2018).
2.3.1. Giova, infine, rimarcare, che sono state ritenute manifestamente infondate: i) la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cuiall’art. 269 c.c., comma 2, secondo la quale la prova della paternità o maternità naturale può essere data con ogni mezzo, alla luce di un preteso contrasto conl’art. 30 Cost., comma 4, secondo il quale “la legge detta i limiti per la ricerca della paternità” (cfr. Cass., n. 8059/97); il) la questione di legittimità costituzionale – per violazione degliartt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost., – del combinato dispostodell’art. 269 c.c., eartt. 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell’espletamento dell’esame del DNA. Invero,dall’art. 269 c.c.non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento, o meno, ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto dellaL. 31 dicembre 1996, n. 675(cfr. Cass. n. 14458 del 2018).
2.4. Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, la doglianza in esame si rivela infondata, attesa la insussistenza delle violazioni di legge ivi denunciate.
2.4.1. Affatto correttamente, invero, la corte distrettuale, da un lato, ha ritenuto ammissibile la c.t.u. concernente la compatibilità dei profili biologici contestata dall’odierno ricorrente, ed il cui carattere cd. percipiente (cfr. Cass. n. 32308 del 2018) ne consentiva l’utilizzo – nemmeno subordinato all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di rapporti sessuali tra l’odierno ricorrente ed P.A. (madre della controricorrente (cfr. Cass. n. 3479 del 2016) – come mezzo direttamente ed oggettivamente volto ad acquisire la prova di quanto invocato da P.C.; dall’altro, ha fatto applicazionedell’art. 116 c.p.c., comma 2, laddove, nel confermare la paternità naturale dell’ E. sancita dal giudice di prime cure, ha valorizzato il rifiuto di quest’ultimo, rimasto privo di adeguata giustificazione, di sottoporsi alla prova genetica: circostanza, giova ricordarlo, di per sé sola, già idonea comunque a sorreggere l’adottata decisione.
3. Sono, invece, inammissibili i primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché evidentemente connessi.
3.1. Le censure ivi esposte argomentano nel senso che le dichiarazioni rese da Q.R., figlio della odierna controricorrente, sarebbero state rese da soggetto incapace di testimoniare, in quanto potenzialmente legittimato a svolgere intervento adesivo dipendente nel giudizio intrapreso da P.C. al fine sentirsi dichiarare giudizialmente figlia dell’ E., sicché non avrebbero potuto integrare il quadro probatorio posto dal giudice di prime cure a base dell’ammissione della c.t.u. e, poi, dell’accoglimento della domanda, anche, in ogni caso, in ragione della loro inattendibilità.
3.2. Orbene, rileva il Collegio che, secondo un principio generale, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, l’incapacità a deporre previstadall’art. 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cuiall’art. 100 c.p.c., così da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (cfr., ex aliis, Cass. n. 167 del 2018; Cass. n. 21418 del 2015; Cass. n. 9353 del 2012; Cass. n. 5079 del 1990; Cass. n. 805 del 1978).
3.2.1. E’ stato altresì affermato che la valutazione della sussistenza, o meno, dell’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensidell’art. 246 c.p.c., è rimessa, così come quella inerente all’attendibilità dei testi ed alla rilevanza delle deposizioni, al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr., ex multis, Cass. n. 167 del 2018; Cass. n. 1188 del 2007; Cass. n. 1101 del 2006; Cass. n. 15526 del 2000; Cass. n. 17630 del 2010, in motivazione).
3.3. Nel caso in esame, la corte distrettuale, disattendendo la corrispondente eccezione, exart. 246 c.p.c., in quella sede riproposta dall’ E., e ribadendo l’attendibilità della deposizione del Q. ha affermato, rispettivamente, che “…lo stesso appellante… ipotizza una partecipazione del Q. del tutto eventuale ed ipotetica (che esula, dunque, dalla previsionedell’art. 246 c.p.c.), riconoscendo che egli potrebbe partecipare al giudizio solo qualora sua madre venisse meno (ovviamente prima del passaggio in giudicato della sentenza). In aggiunta a quanto precede, si osserva che, in tal caso, in quanto parte egli non potrebbe certamente giovare della propria deposizione, sicché neppure è ravvisabile quel corto circuito giuridico indicato a pag. 16 dell’atto di appello per sostenere la tesi dell’incapacità a testimoniare…”, e che non emergevano elementi per dubitare di detta attendibilità: “il Q. si è limitato a riferire circostanze per lo più de relato, in parte confermate dallo stesso appellante e da suo fratello (l’incontro fra le parti presso la trattoria del secondo). Non sussiste, poi, la rilevata contraddizione fra le dichiarazioni rese dal Q. e quelle rese da E.U. in merito al contenuto della conversazione intervenuta nella trattoria: i testi, infatti, non hanno partecipato all’incontro ed hanno dunque potuto unicamente riferire la versione loro resa dai due diversi soggetti (appellata ed appellante). Non si può certamente escludere che uno dei due abbia fornito una versione non veritiera, e che per tale motivo vi sia discrepanza sul punto fra le due testimonianze” (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata). Trattasi, come è agevole rilevare, di un percorso argomentativo esauriente, privo di vizi logici e, pertanto, insindacabile in questa sede, rivelandosi la censura del ricorrente inammissibilmente finalizzata ad una alternativa rivalutazione del giudizio di capacità a testimoniare del Q. ovvero della sua attendibilità.
3.4. Il ricorrente mostra, dunque, di incorrere nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, processuale o sostanziale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degliartt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 2038 del 2019; Cass., n. 1229 del 2019; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degliartt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). Nel quadro del principio, espressonell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere, o meno, la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), altresì evidenziandosi che le prove orali di cui il ricorrente lamenta l’errata “valutazione”, appaiono tutt’altro che “decisive”, giusta quanto si è detto esaminando prioritariamente il terzo motivo, sicché le doglianze in esame si rivelerebbero, in ogni caso, inammissibili, per difetto d’interesse, lamentando la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, prive di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, come tale diretta, quindi, all’emanazione di una pronuncia senza effettivo rilievo pratico (cfr. Cass. n. 20689 del 2016, nonchè, con specifico riferimento alla incapacità a testimoniare, Cass. n. 21418 del 2014).
4. Quanto, infine, alla eccezione di incostituzionalitàdell’art. 270 c.c., comma 1, con riguardoall’art. 117 Cost., ed art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale di paternità rispetto al figlio, come oggi riproposta nel quarto motivo, la stessa si rivela manifestamente infondata alla stregua di quanto già sancito da Cass. n. 24292 del 2016, che, delibando un’eccezione pressoché analoga anche quanto agli invocati parametri normativi di riferimento, ha ritenuto essere “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 270 c.c., nella parte in cui, affermandosi l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, non sarebbe previsto un termine decadenziale per l’ipotesi in cui l’azione sia esercitata con notevole ritardo, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo. Infatti, da un lato, il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una componente essenziale del diritto all’identità personale, riconducibileall’art. 2 Cost., ed all’art. 8 CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale e l’incertezza su tale status può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità; e, dall’altro, l’eventuale accoglimento della questione sarebbe impedito dal rilievo secondo cui solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità”. Alle esaustive giustificazioni offerte da questa pronuncia a supporto di tale affermazione – che questo Collegio integralmente condivide – può, dunque, agevolmente rinviarsi in questa sede, dovendosi soltanto aggiungere che la successiva Cass. n. 7960 del 2017, giudicando manifestamente infondata un’analoga questione di legittimità costituzionaledell’art. 270 c.c.(sebbene alla stregua degliartt. 2, 3, 24 e 30 Cost.) nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, ha affermato che “la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio”.
5. Il ricorso va, quindi, respinto restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto nell’ottobre 2017), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
6. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’ E. al pagamento, nei confronti di P.C., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019

La parte civile può impugnare la sentenza di primo grado così come quella di appello che, senza entrare nel merito, abbiano dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione

Cass. pen. Sez. Unite, 3 luglio 2019, n. 28911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile M.F., nato a (OMISSIS);
nel procedimento nei confronti di P.C., nata a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l’avvocato Giuseppe Sabato, che, depositando conclusioni scritte e nota spese, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avvocato Emanuela Cerasella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. A seguito di querela, presentata da M.F., P.C. veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p.,art. 616 c.p., commi 1 e 2, perché “al fine di prendere cognizione del contenuto di corrispondenza chiusa a lei non diretta e, senza giusta causa, rivelandone il contenuto nell’ambito del giudizio civile di separazione instaurato presso il Tribunale di Roma, sottraeva a M.F., rispettivamente, una missiva contenente un estratto conto al 31/12/2007 della Azimut, società di gestione del risparmio, ed una missiva contenente la bolletta per il pagamento della tariffa igiene ambientale della società Hera S.p.a.”.
Il Tribunale, con sentenza del 16 luglio 2015, dopo avere escluso, pur senza darne atto in dispositivo, la sussistenza del più grave reato previstodall’art. 616 c.p., comma 2, sul presupposto che la rivelazione era avvenuta per giusta causa, riteneva, invece, dimostrate le condotte di dolosa sottrazione della corrispondenza di cui al comma 1 del medesimo articolo; tuttavia, dichiarava l’improcedibilità per tale reato relativamente alla sottrazione della missiva contenente l’estratto conto al 31 dicembre 2007 dell’Azimut, in quanto estinto per intervenuta prescrizione (il dies a quo veniva fatto decorrere “in prossimità del gennaio 2008” tenuto conto che tale era stato il mese di emissione della missiva) e assolveva l’imputata in ordine alla residua condotta, in quanto non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p..
Avverso questa decisione proponeva appello la parte civile lamentando, da un lato, l’erroneità del computo dei termini di prescrizione, e, dall’altro, la non correttezza della dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; chiedeva, pertanto, il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputata per il reato di cuiall’art. 616 c.p., commi 1 e 2, e la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre ai relativi interessi ed al pagamento delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute in entrambi i gradi.
In relazione alla prima doglianza, l’appellante rappresentava che nell’individuare, nel gennaio 2008, il dies a quo ai fini del calcolo dei termini della prescrizione breve, il Tribunale era incorso in un vizio di motivazione: in particolare, lamentava che, sulla base del fatto che “la missiva era del 2008”, il giudice di primo grado era giunto alla conclusione che la relativa sottrazione era avvenuta in prossimità di tale data, non tenendo tuttavia conto della circostanza, notoria, che la documentazione afferente qualsivoglia estratto conto viene recapitata solitamente in un periodo di tempo mai immediatamente successivo alla sua elaborazione. Non aveva considerato, inoltre, che solo nel gennaio 2009, il M. aveva lasciato l’abitazione, e che, pertanto, solo da quel momento sarebbe stato agevole per l’imputata impossessarsi di una corrispondenza solitamente controllata dal coniuge.
Aggiungeva, inoltre, che l’estratto conto Azimut era stato allegato alla memoria integrativa, exart. 709 c.p.p., comma 3, depositata agli atti del giudizio civile di separazione solo in data 28 aprile 2009, pur avendo l’imputata già presentato ricorso di separazione in data 19 marzo 2008 e depositato note autorizzate in data 15 ottobre 2008.
Dovendo, quindi, collocarsi la condotta di sottrazione in un periodo successivo al gennaio del 2009, non poteva ritenersi decorso al 13 marzo 2014, data di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, il termine prescrizionale di sei anni.
In ogni caso aggiungeva che, anche a voler individuare nel gennaio 2008 il dies a quo di decorrenza della prescrizione, il Tribunale non aveva considerato che il decreto di citazione a giudizio, emesso a seguito di ordinanza del G.i.p. exart. 409 c.p.p., comma 5, era stato preceduto dalla celebrazione (fissata con provvedimenti del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012) di due camere di consiglio tenutesi il 7 marzo 2011 e 21 maggio 2012, a seguito dell’opposizione proposta dalla parte offesa alle due richieste di archiviazione del P.M., per le quali vi era stato il regolare inoltro degli avvisi.
Evidenziava, inoltre, che nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado del 4 febbraio 2015, il giudice, accogliendo l’istanza di legittimo impedimento del difensore dell’imputata, aveva rinviato il procedimento all’udienza del 29 aprile 2015.
Concludeva quindi che, anche a voler ritenere, come considerato dal Tribunale, che il reato contestato si fosse consumato nel gennaio 2008, tenuto conto degli eventi interruttivi e sospensivi descritti, il reato non poteva considerarsi comunque prescritto in primo grado.
In riferimento poi alla sottrazione della missiva relativa alla “tariffa igiene urbana” l’appellante lamentava l’impossibilità di ritenere di particolare tenuità la condotta di sottrazione della stessa, giacché rappresentante una delle molteplici attività poste in essere dalla P. per screditare il M. nel giudizio di separazione.
Da ultimo lamentava l’erroneità della dichiarata insussistenza della più grave fattispecie di cuiall’art. 616 c.p., comma 2: la rivelazione era, infatti, avvenuta, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, senza una giusta causa – tenuto conto anche del rifiuto opposto dal giudice civile alla richiesta della P. di procedere all’acquisizione di documenti afferenti la situazione patrimoniale del marito, e di disporre una consulenza tecnica d’ufficio a tal fine ed aveva certamente arrecato nocumento, avendo posto in cattiva luce il M. nel giudizio civile.
2. Con sentenza del 31 ottobre 2016 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata.
In relazione, per quanto qui rilevante, allo specifico aspetto della maturata prescrizione della prima condotta delittuosa, il collegio valutava immune da censure l’individuazione del dies a quo come effettuata dal giudice di primo grado e reputava non idoneo a produrre effetto interruttivo il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per decidere in ordine all’opposizione alla richiesta di archiviazione exart. 409 c.p.p., poiché l’ordinanza di archiviazione emessa il 2 febbraio 2010 in seguito ad opposizione a richiesta di archiviazione aveva riguardato il diverso reato di cuiall’art. 572 c.p..
Ad avviso della Corte d’appello, quindi, la prima ipotesi di reato era prescritta già all’epoca della sentenza di primo grado.
3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, tramite il proprio difensore, lamentando con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, in particolare degliartt. 157 e 160 c.p., ai sensidell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), evidenziando il travisamento degli atti del processo in cui sarebbe incorso il collegio là dove ha fondato l’esclusione dell’esistenza di atti interruttivi sulla inidoneità di uno specifico atto – il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. in relazione al reato di maltrattamenti – estraneo al procedimento per cui oggi è ricorso e non ha invece considerato, da un lato, come già a suo tempo evidenziato, i due provvedimenti del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012 di fissazione in camera di consiglio per la decisione sui due atti di opposizione alle richieste di archiviazione del P.M. e, dall’altro, l’ordinanza del G.i.p. del 18 giugno 2012 (menzionata per la prima volta) di rigetto della richiesta di archiviazione e di ordine di elevazione dell’imputazione.
Prospetta, inoltre, anche in tal caso per la prima volta in sede di legittimità, l’esistenza di un ulteriore atto interruttivo, a normadell’art. 160 c.p., comma 2, rappresentato dall’interrogatorio reso dall’imputata, in data 6 luglio 2011, su delega del pubblico ministero alla polizia giudiziaria, a seguito delle indagini coatte disposte dal G.i.p., evidentemente previo invito dello stesso P.M. a presentarsi per l’incombente.
Infine, ribadisce l’intervenuta sospensione del termine di prescrizione derivante dal rinvio del dibattimento, dal 4 febbraio 2015 al 29 aprile 2015, in ragione del legittimo impedimento del difensore dell’imputata.
Conclude, dunque, che, ove la Corte d’appello avesse, come necessario, ritenuto non prescritto il reato, la stessa avrebbe dovuto riformare la sentenza impugnata, quanto al reato di sottrazione della corrispondenza Azimut in punto di statuizioni civili.
4. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 21 novembre 2018, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che la giurisprudenza di legittimità avrebbe “risposto in modo divergente all’interrogativo circa la sussistenza dell’interesse della parte civile a proporre l’impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione” e che “nel caso di specie la questione si prospetta con riferimento all’impugnazione con ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di secondo grado che ha respinto l’appello da essa proposto nei confronti della sentenza di primo grado di proscioglimento per prescrizione”.
Nell’ambito della illustrazione degli indirizzi sviluppatisi prevalentemente in relazione al giudizio d’appello, ma riferibili anche al giudizio di Cassazione, l’ordinanza di rimessione ha evidenziato che, per un primo orientamento, a fronte della facoltà riconosciuta alla parte civiledall’art. 576 c.p.p., di proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento, dovrebbe ritenersi ammissibile anche l’appello nei confronti della sentenza dichiarativa della prescrizione sul presupposto dell’esistenza di una sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione.
Più specificamente, il giudice investito dell’impugnazione che riconosca l’erroneità della declaratoria di estinzione del reato pronunciata in primo grado dovrebbe entrare nel merito della contestazione e provvedere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, quand’anche effettivamente maturata la prescrizione dopo la pronuncia di primo grado. Nè l’assenza di un pregiudizio in sede civile delle ragioni della parte civile derivante dalla decisione di prescrizione sarebbe elemento ostativo, derivando dalla legge la facoltà della stessa di tutelare i suoi interessi, oltre che in sede civile, anche in sede penale. Sicché, ove la decisione del primo giudice non sia stata correttamente adottata, il giudice di appello, rapportandosi al momento della decisione impugnata, e delibando sulla responsabilità dell’imputato ai soli fini civili, dovrebbe decidere sulle domande civili. E ciò dovrebbe indurre a ritenere ammissibile, in tali ipotesi, anche il ricorso per cassazione.
Secondo l’opposto e prevalente orientamento, che secondo l’ordinanza sarebbe corroborato anche da pronunce delle Sezioni Unite pur non intervenute sull’aspetto specifico in esame (in particolare, Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), in tanto sarebbero ammissibili, nell’ordinamento, statuizioni civilistiche in quanto presente un accertamento positivo della commissione del reato, così come discendente dalla previsionedell’art. 538 c.p.p., sicchè, ove ciò non fosse, i profili civilistici andrebbero devoluti alla sede propria del processo civile.
E la concretezza dell’interesse ad impugnare, necessaria, exart. 568 c.p.p., andrebbe ricavata anche dalla finalità di evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero di assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, restando fuori le ipotesi in cui la sentenza si sia limitata a statuire su un aspetto processuale.
Nessun interesse della parte civile potrebbe, dunque, ravvisarsi ad impugnare la sentenza di prescrizione, trattandosi di deliberazione del tutto inidonea, exart. 652 c.p.p., ad avere efficacia in sede civile, posto che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
L’ordinanza ha anche dato conto dell’esistenza di un orientamento “intermedio” per il quale l’interesse della parte civile a proporre appello avverso una sentenza di primo grado che abbia dichiarato la prescrizione del reato, sussisterebbe solo nei casi in cui tale erroneità si sia tradotta in un accertamento del merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della stessa parte civile (come, ad esempio, nel caso di applicazione della prescrizione all’esito della concessione delle attenuanti generiche).
5. Condecreto del 15 gennaio 2019, il Primo presidente aggiunto, preso atto dell’esistenza del contrasto, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.
6. In data 6 marzo 2019 è pervenuta memoria difensiva proposta nell’interesse dell’imputata P., nella quale, richiamandosi il dispostodell’art. 538 c.p.p., e quindi la necessità che, ai fini della pronuncia sulle statuizioni civili, vi sia stata la pronuncia di una sentenza di condanna, si è affermata la non ricorrenza di un interesse giuridico concreto della parte civile all’impugnazione in sede di legittimità, in ragione anche della mancanza di un pregiudizio all’esercizio dell’azione civile nella sua sede propria, e si è chiesto dunque il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione
1. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la seguente questione di diritto:
“se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione”.
2. Il ricorso proposto dalla parte civile ha per oggetto, come già visto sopra, la statuizione della sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di prescrizione relativamente all’addebito di sottrazione della corrispondenza relativa all’estratto conto della società Azimut, sicché assume evidente rilievo la questione in oggetto senza che, per vero, l’ulteriore precisazione formulata dall’ordinanza di rimessione circa il fatto che la sentenza impugnata non sia entrata nel merito possa dirsi pertinente alla fattispecie in esame: al contrario, come emergente dalla ricostruzione dell’iter processuale, il Tribunale di Roma ha chiaramente affermato essere stata dimostrata “la dolosa sottrazione della corrispondenza (…) come da deposizione puntuale ed attendibile della parte civile, confermata dalla documentazione in atti”, in tal modo avendo indubitabilmente svolto nette valutazioni di merito.
Ed anzi, l’ambito della questione devoluta deve essere dilatato, per ragioni di coerente trattazione sistematica, sino a coinvolgere in generale la valutazione della “impugnazione” in generale svolta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento (ivi compreso dunque l’atto di appello), come del resto imposto dalla semplice notazione che molte, se non tutte, delle pronunce richiamate dalla Sezione remittente coinvolte dal contrasto segnalato hanno riguardato il profilo dell’ammissibilità del solo gravame di merito.
3. Vanno, dunque, in primo luogo precisati – perché solo in tal modo può aversi esatta consapevolezza dei margini di dissonanza delle decisioni che, sul punto, sono intervenute a conclusioni non uniformi – gli esatti termini del contrasto che si sarebbe nel tempo formato sullo specifico profilo dell’ammissibilità o meno dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento motivata dalla rilevata prescrizione del reato.
3.1. Un primo indirizzo, che appare compiutamente rappresentato da Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, Rv. 252706, è pervenuto ad esito affermativo muovendo dal contenuto della disposizionedell’art. 576 c.p.p., e dal suo distinto ambito applicativo e funzionale rispetto a quello di cuiall’art. 538 c.p.p..Si è specificato, infatti, che la prima norma contempla la possibilità, per la parte civile, di impugnare, oltre ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile, anche la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile ed anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero: da ciò, dunque, la conseguenza che, pur non potendo essere intaccata la decisione del profilo penale in mancanza di impugnazione della parte pubblica, possa tuttavia essere rinnovato l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria onde ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione civile o che sia, comunque, pregiudizievole per gli interessi della parte civile. In tal senso dunque, venendo resa possibile la richiesta di affermazione della responsabilità penale ai soli effetti civili, l’art. 576 cit., rappresenterebbe una deroga rispetto a quanto stabilitodall’art. 538 c.p.p., laddove si stabilisce che la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (di recente, espressamente in tal senso, Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 275473); né rileverebbe in senso contrario lo sdoppiamento, originato dalla intangibilità del dictum penale, di per sè insensibile alle doglianze della sola parte civile, della res iudicanda in due diversi ambiti (ovvero quello strettamente penale e quello, invece, circoscritto alle statuizioni civili) fino a dar luogo a possibili differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro quanto al presupposto della sussistenza di un illecito penale.
Di qui, allora, ritenuto anche del tutto diverso e, dunque, non ostativo, il piano applicativodell’art. 578 c.p.p.(condizionato, infatti, segnatamente, alla intervenuta pronuncia di una sentenza di condanna, alla mancata coesistenza, con l’impugnazione dell’imputato, della impugnazione agli effetti civili, e alla intervenuta declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione da parte del giudice del gravame), la riconosciuta facoltà della parte civile di impugnare la sentenza che abbia erroneamente dichiarato la prescrizione attesa la lettera dell’art. 576 cit. e la inclusione, tra le sentenze di proscioglimento, anche di quelle dichiarative dell’estinzione del reato. A fronte di ciò sarebbe inoltre incongruo, onde pervenire ad esiti opposti, valorizzare la mancanza di alcun effetto pregiudizievole per la parte civile derivante dal giudicato penale sulla prescrizione, effetto non contemplato in alcun modo dal codice, sì che la stessa potrebbe comunque riproporre la domanda in sede civile la legge, infatti, avrebbe concesso al danneggiato la possibilità di perseguire indifferentemente i propri interessi sia in sede civile che in sede penale, non spettando dunque al giudice l’indicazione su quale via seguire.
3.2. A tale orientamento, seguito anche, in termini del tutto conformi, da Sez. 2, n. 40069 del 14/06/2013, Giancaspro, Rv. 256356; Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254999 e Sez. 2, n. 48667 del 05/11/2014, Bonacina, l’ordinanza di rimessione ha contrapposto altro indirizzo che sarebbe pervenuto, invece, ad escludere la facoltà della parte civile di impugnazione delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione.
All’interno di tale orientamento appare tuttavia necessario distinguere tra le pronunce che hanno espresso, in fattispecie di segno analogo a quelle esaminate dal primo indirizzo, assunti effettivamente non conciliabili con Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, e successive conformi, e le pronunce che, invece, non appaiono annoverabili come espressione di affermazioni di segno effettivamente contrario.
Nel primo senso (di effettiva differenziazione rispetto all’indirizzo favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile) vanno dunque ricondotte quelle decisioni che, sia pure con diverse sfumature e a fronte di situazioni processuali non del tutto omologabili a quella di cui al presente giudizio (caratterizzata, come visto, dalla lamentata prescrizione dichiarata in primo grado e confermata in grado di appello), hanno fatto leva essenzialmente su due ordini di considerazioni: da un lato, la dichiarata “primazia”dell’art. 538 c.p.p., che, impedendo al giudice di delibare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna, dovrebbe prevalere sulla disposizione dell’art. 576, che consente alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento, e, dall’altro, la mancanza di alcun effetto pregiudizievole derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione (così, Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668; Sez. 4, n. 3789 del 19/01/2016, Gitto, Rv. 265741 e, sia pure solo con riguardo al secondo profilo, Sez. 2, n. 952 del 28/11/2017, Pasquali; Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017, dep. 2018, Medicina Democratica, Rv. 273262; in tal senso anche, per effetto anche solo del mero richiamo ai precedenti, Sez. 5, n. 12757 del 14/10/2016, Lorusso).
Quanto al primo aspetto, si è rilevato come sarebbe del tutto asistematica una soluzione interpretativa che finisse per consentire alla parte civile di ottenere dal giudice dell’impugnazione una statuizione sulla propria domanda vietata invece al giudice di primo grado, mentre, con riguardo al secondo, si è sottolineato, ricordando l’arresto di Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366, come la sentenza che deliberi la prescrizione del reato in primo grado non faccia stato nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno ai sensidell’art. 652 c.p.p., trovando applicazione tale norma unicamente nel caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Nè tale secondo argomento sarebbe superabile sul presupposto della libera facoltà riconosciuta per legge alla parte civile di individuare la sede (penale o civile) nella quale esercitare le proprie pretese, giacchè, così ragionando, pare di comprendere, si tutelerebbe una “mera preferenza di fatto per un certo iter processuale” (Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668).
3.3. Risultano invece estranee alla tematica rimessa a queste Sezioni Unite, seppure menzionate nell’ordinanza di rimessione, le pronunce di Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, Cannone, Rv. 228407, di declaratoria di inammissibilità del ricorso di parte civile perché, quest’ultimo, “esclusivamente riguardante la qualificazione giuridica del fatto e quindi l’aspetto penale della vicenda e la connessa responsabilità penale” (ovvero profili pacificamente estranei all’area di sindacabilità conferita alla parte civile impugnante), di Sez. 6, n. 27658 del 24/06/2011, Ferrara, Rv. 250738 perché, in realtà, riguardante il ricorso della persona offesa nei confronti di decreto di archiviazione per prescrizione valutato inammissibile giacché non sorretto da concreto ed attuale interesse rispetto alla invocata sollecitazione di indagini inconciliabili con la intervenuta prescrizione, e di Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, Condorelli, Rv. 251347, di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di prescrizione semplicemente perché parificato al ricorso avverso la sentenza di estinzione per remissione di querela, senza ulteriori specificazioni.
3.4. Va poi registrato un ulteriore indirizzo, definito dall’ordinanza di rimessione come “intermedio”, che, pur prendendo le mosse dalle considerazioni svolte dall’orientamento “affermativo”, parrebbe introdurre una variante volta a “conciliare” le due diverse prospettive fin qui esaminate.
Si tratta, segnatamente, delle affermazioni contenute nella pronuncia di Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., Rv. 272930, dove vengono riproposti gli enunciati di Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit., in ordine alla facoltà riconosciuta alla parte civile dall’art. 576, di impugnare incondizionatamente le sentenze di proscioglimento e, tra esse, quelle “di prescrizione” e al correlato potere del giudice di appello, una volta accertata l’erroneità della declaratoria di prescrizione in primo grado, di delibare ex novo e con effetto retroattivo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell’imputato e si ribadisce poi la incongruità di ogni considerazione circa l’assenza di pregiudizio derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione, rientrando nell’insindacabile scelta della stessa la decisione circa l’esercizio delle proprie ragioni in sede civile o penale (tanto più essendo degno di tutela un tale interesse in quanto diverso il criterio di valutazione della prova, ancorato a parametri strettamente tipizzati quello proprio del processo civile, ed invece improntato al principio di atipicità quello del processo penale).
Sennonché, si aggiunge poi (in ciò risiedendo la variante esegetica che contraddistinguerebbe l’opzione in parola), il sindacato del giudice dell’impugnazione sarebbe possibile solo là dove l’erronea statuizione sia intervenuta per effetto e quale risultato di una valutazione del merito (come, per esempio, all’esito di una riqualificazione giuridica del fatto o della concessione delle circostanze attenuanti generiche) posto che, solo in tal modo, si realizzerebbe “quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile e di legittimare così un interesse attuale e concreto a proporre appello”.
3.5. Va, infine, fatta menzione di un ulteriore approccio esegetico, anch’esso qualificabile come intermedio, perché volto a contemperare le due diverse impostazioni, e di cui sono espressione Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263065 e Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668.
In queste pronunce in ragione della mancanza, nella sentenza di prescrizione, di un’affermazione di responsabilità che possa giustificare, secondo quanto discendente dalle previsioni degliartt. 538 e 578 c.p.p., la pronuncia sulla domanda civile, il potere di impugnazione della parte civile e quello decisorio del giudice del gravame vengono circoscritti alla sola rimozione dell’efficacia di giudicato rappresentata dalla sentenza di proscioglimento, senza che possa a ciò far seguito alcuna pronuncia sulla pretesa civilistica, suscettibile di proseguire in sede civile senza alcun pregiudizio rappresentato da un giudicato ormai rimosso.
4. Tanto premesso, si osserva che deve essere condiviso l’indirizzo affermativo della ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per prescrizione ove, con la stessa, si contesti la fondatezza di tale conclusione.
L’analisi della questione non può che muovere dal dato oggettivo rappresentato dalla previsione di cui all’art. 576, dedicata alla “impugnazione della parte civile e del querelante” che, al comma 1, stabilisce che “la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 9623 del 02/02/2012, Nese, cit.), la norma appena ricordata segna un chiaro mutamento di sistema rispetto al codice di rito del 1930: l’art. 195 del codice previgente riconosceva alla parte civile il solo potere di proporre, ove si trattasse di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, l’impugnazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili, in caso di “condanna dell’imputato”, mentre la scelta del legislatore attuale è stata nel senso di ampliare il novero delle sentenze impugnabili, inclusive, per quanto qui interessa, oltre che della già considerata pronuncia di condanna, anche di quella di “proscioglimento” sia pure sempre nell’ambito di una pretesa volta unicamente alla rivisitazione dei soli effetti civili, per lo stretto collegamento con la limitata legittimazione della parte privata discendente dai confini tracciati anzituttodall’art. 74 c.p.p..E, va subito aggiunto, una tale scelta, come manifestamente ricavabile dal testo della norma, appare connotarsi per l’ampio spettro privilegiato: non solo, sotto un primo profilo, la norma non opera riferimento in senso alcuno alle disposizioni degliartt. 538 e 578 c.p.p., (che, come già visto, rappresenterebbero, in determinate impostazioni esegetiche, un connaturale limite all’operatività della previsione) ma, sotto un secondo profilo, neppure limita il novero e la tipologia delle sentenze “di proscioglimento” menzionate, la cui nozione deve essere ricavata dall’ambito della sezione I, dedicata appunto alla “sentenza di proscioglimento”, del capo II (Decisione) del titolo III (Sentenza) del libro VII (Dibattimento) del codice di rito.
E che nella nozione di sentenza di “proscioglimento” non possano non rientrare anche le sentenze di estinzione del reato per prescrizione è affermazione già resa da queste Sezioni Unite (v. Sez. U., n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
Del resto, come anche rilevato in dottrina, la formula “sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, riferibile sia alle sentenze di non doversi procedere sia alle sentenze di assoluzione, è unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell’udienza preliminare.
Ne deriva, dunque, che, se la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento e se nella sentenza di proscioglimento rientra anche la “dichiarazione di estinzione del reato” di cuiall’art. 531 c.p.p., ricompreso infatti nella suddetta sezione I, la facoltà di impugnazione della parte civile non può non ricomprendere anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione dovuta a qualsivoglia tra le cause previste dal codice penale e, tra esse, dunque, anche quella della prescrizione del reato exart. 157 c.p..
4.1. Già questa prima significativa considerazione segna una divergenza rispetto ad uno degli argomenti su cui fa leva l’orientamento negativo sopra esaminato (p. 3.2): pur non potendo obliterare l’evidenza del dato normativo appena ricordato, l’impostazione menzionata finisce implicitamente per annullarne il contenuto sulla scorta della necessità di “coordinarne” l’ambito applicativo con la previsionedell’art. 538 c.p.p., da un lato, edell’art. 578 c.p.p., dall’altro, senza che, però, di un tale coordinamento (che in realtà finisce per coincidere con una vera e propria “soccombenza” di uno dei due “poli” normativi considerati) vengano fornite ragioni giuridiche persuasive.
Gli arresti espressione di un tale indirizzo hanno infatti sostenuto, come già ricordato, che l’interpretazione che consentisse di ritenere la parte civile legittimata ad impugnare la sentenza “di prescrizione” presupporrebbe la possibilità per il giudice di appello di esercitare poteri non riconosciuti neppure al giudice di primo grado, il cui ambito di fisiologica “attribuzione” a decidere sulle questioni civili (ovvero su restituzioni e risarcimento del danno) non potrebbe mai prescindere dalla sussistenza di una “pronuncia di condanna” exart. 538 c.p.p.: mancando, dunque, una pronuncia di condanna in primo grado, neppure il giudice di appello potrebbe decidere sulle questioni civili già inibite al giudice di primo grado.
Tuttavia, questo Collegio osserva che tale incongruenza sistematica non appare in realtà sussistere: e ciò non tanto e non solo in ragione di una prevalenza della previsione dell’art. 576, sull’art. 538, in quanto “di natura derogatoria” la prima sulla seconda, ma, soprattutto, per effetto della necessità di tenere conto dei diversi ambiti applicativi delle due norme che, in realtà, unitamente considerate, come necessario, convergono nel delineare un sistema che, proprio là dove la sentenza di condanna sia mancata per effetto di una denunciata erronea affermazione di intervenuta prescrizione del reato, consente alla parte civile di ottenere rimedio in sede di impugnazione sia pure sempre ai soli effetti civili.
In altri termini, proprio in ragione del fatto che il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna, deve ritenersi che la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel giudizio; è in tal modo, infatti, che la stessa può invocare l’adozione di quell’accertamento di responsabilità, non rivestito delle forme della “condanna”, perché funzionale al solo accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e la conseguente decisione sulla pretesa civilistica non pronunciate dal giudice per effetto della erronea ritenuta estinzione del reato.
E che tale debba essere la conclusione da adottare si trae dagli stessi ragionamenti svolti dalla decisione delle Sezioni U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, che si è occupata soprattutto del rapporto tra gli artt. 576 e 578 cit. (peraltro citata, oltre che dall’indirizzo “affermativo” anche, paradossalmente, da quello “negativo”): in questa pronuncia si è affermato che “mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l’accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sottolinea all’art. 576 (…) come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili. In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell’autore dell’illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto” e ha poi aggiunto che “il giudice dell’impugnazione, adito ai sensidell’art. 576 c.p.p., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cuiall’art. 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente – oggi per allora – alla condanna di cuiall’art. 538 c.p.p., comma 1, che non venne pronunziata per errore” (nel medesimo senso, Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599 e Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061, con riferimento a sentenza di proscioglimento nel merito).
In definitiva, gli stessi effetti di un’interpretazione dell’art. 576 cit. che, al di là del dato letterale inequivoco, finirebbe del tutto incongruamente per svilire il senso stesso della ratio e della finalità ontologica di ogni mezzo di impugnazione (ovvero, indubitabilmente, quello di correggere decisioni “erronee”) e per escludere, dunque, la legittima aspettativa della parte civile di pretendere che il giudizio penale non si arresti alla constatata prescrizione del reato, ma prosegua al fine di valutare se la stessa sia stata erroneamente o meno dichiarata e di ottenere così il risultato che, con la propria costituzione, la parte civile stessa si prefiggeva, appaiono rivelatori della non condivisibilità dell’impostazione giurisprudenziale ricordata.
4.1.1. Neppure condivisibile appare il secondo degli elementi valorizzati, come già visto, dall’indirizzo “negativo”, per vero incidenti non tanto sul profilo della legittimazione a ricorrere (sostanzialmente racchiuso nella esegesi dell’art. 576 e dei suoi rapporti con l’art. 538), quanto sul profilo dell’interesse all’impugnazione, ovvero la affermata mancanza di effetto pregiudizievole derivante dal giudicato di prescrizione in capo alla parte civile, libera di azionare la propria pretesa in un giudizio civile nel quale la sentenza di proscioglimento per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia, così come pianamente ricavabile, a contrario, dalla previsione di cuiall’art. 652 c.p.p., (oltre che, va qui aggiunto, sempre a contrario, dalla previsionedell’art. 651 c.p.p., atteso che la sentenza di prescrizione, pur contenente un accertamento della sussistenza del fatto, non è sentenza di “condanna”), e come confermato anche, all’esito di pregresse elaborazioni divergenti sul punto, da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit..
Come già riepilogato sopra, infatti, la sempre salva possibilità per la parte civile di percorrere comunque, una volta definita la “vicenda penale” con esito di proscioglimento per ragioni di maturata prescrizione, la via civile senza che da tale proscioglimento possano in essa derivare ripercussioni negative, renderebbe per così dire “neutra” la declaratoria di estinzione e, allo stesso tempo, recessivo qualunque interesse della parte ad insistere nel perseguire, all’interno del giudizio penale, a mezzo di impugnazione, un diverso, più favorevole, esito.
Osta tuttavia a un tale ragionamento la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l’interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita “amputazione” di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all’interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l’impugnazione, si intenda perseguire.
Del resto, il fatto che, secondo talune affermazioni, l’interesse del ricorrente possa essere ravvisato “anche” quando tenda ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l’ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604), non significa, per converso, che la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale possa annullare l’interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale.
Sicchè, anche sotto questo profilo, devono condividersi le affermazioni di quelle pronunce che hanno precisato come, una volta che la legge abbia concesso alla parte civile di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire (cfr., Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit.). E ciò, senza considerare, come rilevato da altre pronunce ancora, che l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio di valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità (v. Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.).
Non a caso, allora, queste Sezioni Unite hanno potuto precisare che, avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, lo stesso ha “interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto” sì che non gli si può negare l’interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).
E, condivisibilmente, si è anche sottolineato, con ragionamento a fortiori applicabile alla fattispecie di proscioglimento per estinzione del reato, che, in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, le limitazioni all’efficacia del giudicato, previstedall’art. 652 c.p.p., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penaledall’art. 576 c.p.p., giacché, tra l’altro, ove si ritenesse il contrario, la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare ab initio l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519).
Con ciò non si vuole certo affermare che la tutela giurisdizionale delle pretese del danneggiato in sede civile sia di grado e portata inferiori rispetto a quelle assicurate in sede penale: è significativo, del resto, sul punto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2016, abbia affermato, con considerazioni riprese anche da Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884, che “ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale giacché la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore” e che “l’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (…) costituisce (…) uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte”.
Ma, evidentemente, una tale affermazione, resa a giustificazione della ritenuta legittimità costituzionaledell’art. 538 c.p.p., là dove lo stesso preclude al giudice ogni decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno in caso di sentenza di assoluzione, non comporta quale corollario, tanto più in presenza della specifica previsionedell’art. 576 c.p.p., che la persistente azionabilità della pretesa risarcitoria in sede civile, considerato come rimedio di pari efficacia, renda l’esito assolutorio necessariamente immune, in sede penale, da censure mosse proprio al fine di ottenere, con i mezzi di impugnazione, la tutela che la costituzione di parte civile è funzionalmente diretta a perseguire.
Né, infine, per venire anche ai riflessi della questione sulla normativa sovranazionale, il fatto che la Corte di Strasburgo non abbia ritenuto in contrasto con il principio del giusto processo dell’art. 6 della Convenzione Edu un regime processuale (quale sarebbe quello che, in definitiva, risulterebbe ove si recepisse l’orientamento “restrittivo”) che comporti il mancato esame della domanda della parte civile per il fatto di un mancato epilogo “condannatorio” a fronte della possibilità per la stessa parte di fruire di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le proprie pretese (così, in particolare, Corte Edu, Sez.3, 25/06/2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri c. Romania, e Sez. 1, 04/10/2007, Forum Maritime s.a. c. Romania), rimedi agevolmente individuabili, nell’ordinamento italiano, nella possibilità di rivolgersi comunque al giudice civile, potrebbe significare per ciò solo mancanza di interesse del danneggiato ad ottenere, ancor prima di potere usufruire di dette alternative, che la pretesa svolta nel processo penale sia condotta, per il tramite delle impugnazioni consentite, a definitivo compimento.
E la conformità alla regolamentazione sovranazionale di un sistema di tutela più “limitato” non sarebbe evidentemente valido motivo per disconoscere quello, più ampio, eventualmente assicurato dal diritto interno alla luce di quanto previsto nell’art. 53 della Convenzione Edu circa il divieto di interpretare le disposizioni della stessa in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.
4.1.2. Parimenti non condivisibile è l’indirizzo menzionato sub p. 3.4. che, pur aderendo, in via di principio, all’orientamento affermativo della ammissibilità dell’impugnazione, appare far dipendere quest’ultima dalla circostanza che la sentenza di improcedibilità per estinzione sia giunta a una tale conclusione previa valutazione del “merito”.
Come già considerato, infatti, l’art. 576 cit., consente alla parte civile l’impugnazione della sentenza di “proscioglimento” tout court mentre, d’altra parte, l’art. 538 cit., condiziona la decisione del giudice sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno alla pronuncia di “sentenza di condanna”; ne consegue che, affermare che, solo ove vi sia da parte della pronuncia impugnata una “incursione nel merito”, la quale realizzerebbe “quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile”, sussisterebbe l’interesse all’impugnazione (così, infatti, Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.), condurrebbe ad introdurre limitazioni non previste dall’art. 576 cit., finendo, ancora una volta, per negare ciò che, in via di principio, si vorrebbe invece riconoscere, ovvero appunto la facoltà della parte civile di impugnare la sentenza di estinzione del reato a seguito di prescrizione erroneamente dichiarata.
4.1.3. Inutiliter data sarebbe poi, per venire all’ulteriore indirizzo “intermedio” menzionato sub p. 3.5, una sentenza del giudice di appello che, sempre per la mancanza, nella sentenza impugnata, di una statuizione di condanna, e, dunque, nell’ostacolo rappresentato dagliartt. 538 e 578 c.p.p., si dovesse limitare, non potendo il giudice dell’impugnazione pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alle restituzioni, a “rimuovere” l’efficacia di giudicato altrimenti rappresentata dalla sentenza di assoluzione, così consentendosi alla parte civile di esercitare liberamente la propria pretesa in sede civile; un tale risultato, infatti, non sarebbe comunque impedito neppure laddove la parte civile non avesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione, non potendo comunque quest’ultima assumere, in virtù di quanto previstodall’art. 652 c.p.p., comma 1, efficacia di giudicato nel giudizio civile. Sicché, in conclusione, anche in tal caso l’affermazione della riconosciuta facoltà della parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione, diverrebbe, una volta negata la possibilità di ottenere in sede penale la soddisfazione della pretesa civilistica a seguito di una constatata erronea declaratoria di proscioglimento, priva di sostanziale significato atteso che il risultato che dall’esercizio di tale potere deriverebbe sarebbe già riconosciuto dal sistema dei rapporti modellatodall’art. 652 c.p.p..
5. Sicché, in definitiva, le ragioni sino a qui esposte devono condurre a far ritenere che la parte civile non solo sia legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, derivando una tale legittimazione direttamente dalla previsione dell’art. 576, ma sia anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalità, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad una erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione, sia pure solo “virtuale” perché valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell’imputato.
La necessità che, accanto alla legittimazione ad impugnare, debba sussistere, sulla base di una evidente ragione di economia processuale, quale ulteriore condizione di ammissibilità (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694), anche l’interesse a proporre l’impugnazione e che tali due profili debbano tra loro essere distinti, non potendo, in particolare, il secondo essere assorbito nel primo, discende dalle previsionidell’art. 568 c.p.p., commi 3 e 4, ove, rispettivamente, da un lato, si afferma che “il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce” e, dall’altro, si afferma che “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”.
E che, inoltre, l’interesse ad impugnare debba essere “concreto”, oltre che attuale, è affermazione costantemente riscontrabile nelle pronunce di questa Corte: sin dalla pronuncia di Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, ove si è espresso che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non possa essere assoluta e indiscriminata, ma “subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso” sino all’attualità, si è sempre pronunciata in tal senso sul presupposto, in definitiva, che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole.
La concretezza dell’interesse non può dunque, in altri termini, che essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere, sì che già il solo fatto che, nella specie, si assuma l’erroneità della affermazione di intervenuta prescrizione, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tale pretesa, rende il ricorso ammissibile; ne deriva, dunque, l’erroneità di un’impostazione che, invece, pervenga ad individuare la sussistenza o meno dell’interesse all’impugnazione a seconda della fondatezza o meno della censura svolta, dovendo essere ribadito quanto già affermato da questa Corte in ordine al fatto che la valutazione dell’interesse ad impugnare, allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato, va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso e non alla effettiva fondatezza della pretesa del ricorrente (v., con riferimento, specificamente, alla impugnazione volta ad ottenere la riqualificazione giuridica del fatto, Sez. 3, n. 38544 del 27/05/2015, Serafino, Rv. 264634).
Deve allora ribadirsi, con riferimento alla questione devoluta, quanto già affermato da queste Sezioni Unite secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell’interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di proscioglimento “va, naturalmente, verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole” (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, cit.).
6. In conseguenza dell’ammissibilità dell’appello, dunque, appaiono porsi, in definitiva, due alternative: mentre, in caso di giudizio che accertasse correttamente adottata la decisione di primo grado dichiarativa dell’estinzione, resterebbe ferma, perché corretta, la mancata decisione in ordine alle statuizioni civili, ove invece si riscontrasse l’erroneità della ritenuta prescrizione, il giudice di appello, delibando “ora per allora”, nel merito, in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, dovrebbe, ove ritenuta sussistente, decidere, in conseguenza, pur lasciando fermo l’epilogo penale, insensibile alla impugnazione della sola parte civile, anche sulle statuizioni civili secondo quanto dispostodall’art. 538 c.p.p.e ss., indipendentemente da ogni prescrizione nel frattempo maturata nel giudizio di appello; e ciò, tanto più laddove già il giudice di primo grado, pur dichiarando la prescrizione, avesse (come nel caso di specie) già accertato nel merito la responsabilità dell’imputato.
7. Parimenti deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con cui la parte civile lamenti, come nel caso in esame, l’erronea conferma da parte del giudice di appello della dichiarazione di prescrizione già erroneamente affermata dal giudice di primo grado: da un lato, la legittimazione della parte civile anche al ricorso deriva, come già spiegato sopra, dal dettatodell’art. 576 c.p.p., comma 1, letto, per quanto riguardante lo specifico mezzo del ricorso, unitamenteall’art. 568 c.p.p., comma 2; dall’altro, con riguardo all’interesse concreto, va considerata la possibilità per la parte civile di ottenere, per effetto della proposizione del ricorso, la condanna in sede civile al risarcimento dei danni e alle restituzioni, in tempi più rapidi dell’ordinario e senza la necessità, cui invece la stessa sarebbe sottoposta ove ricorso non vi fosse stato, di iniziare ex novo il separato giudizio civile.
7.1. Per spiegarne il perché, va infatti anzitutto considerato che, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento, la Corte di cassazione deve annullare quest’ultima con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta quanto previstodall’art. 622 c.p.p., e in adesione ad un costante indirizzo sul punto di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561).
Militano infatti in tal senso evidenti ragioni di carattere letterale e sistematico.
Al dato letterale (“fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione (…) se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello…”), la cui nettezza di significato non appare consentire letture di segno diverso, si accompagna l’ulteriore rilievo che, ormai intangibile l’esito penale del proscioglimento, non più “rivedibile”, neanche solo “virtualmente”, come invece possibile al giudice di merito di secondo grado, dal giudice di legittimità, resta inibita ogni possibile prosecuzione del giudizio penale; sì che, per dirla con gli autorevoli commentatoridell’art. 525 c.p.p.del 1913 quale archetipo dell’art. 622, “la corte di cassazione non può (fare) a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio (…) all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente” e, per richiamare la decisione delle Sezioni Unite n. 306 del 30/11/1974, Buzzi, Rv. 128995 intervenuta a suo tempo in ordine all’applicabilitàdell’art. 541 c.p.p.del 1930, antecedente della vigente norma, “verificatasi (…) la separazione tra il giudizio civile e penale, a seguito del ricorso della parte civile avverso la pronuncia penale, il giudice penale non può, in caso di accoglimento del ricorso, continuare nell’esercizio di una giurisdizione che non gli è propria, come in qualunque altro caso in cui l’azione civile non trova più un addentellato in sede penale”.
In altri termini, ove nulla più vi sia da accertare agli effetti penali, ulteriori interventi del giudice penale sarebbero non giustificati.
Dunque, se anchel’art. 573 c.p.p., prevede che “l’impugnazione per i soli effetti civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale”, non possono residuare dubbi, senza neppure evocare a conforto la decisione di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 (che, sia pure intervenuta con riguardo al ricorso proposto per cassazione non dalla parte civile ma dall’imputato è comunque, quanto ai principi generali affermati, certamente valorizzabile), sulla necessità che il rinvio in conseguenza della pronuncia di annullamento debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
7.2. Dovendo dunque l’annullamento avvenire in sede civile, per un verso l’accertamento di responsabilità perseguito dalla parte civile ricorrente resta ormai precluso in sede penale (nessun seguito “interno” al giudizio potendo più esservi) e, per l’altro, lo stesso viene rimesso alla instaurazione di un giudizio civile con conseguente epilogo che, apparentemente, parrebbe analogo a quello che si verificherebbe anche laddove la stessa parte civile non avesse proposto ricorso per cassazione; in entrambi i casi, infatti, ovvero, sia in presenza, sia in assenza di ricorso, il processo penale si arresterebbe (in un caso, in conseguenza di quanto impostodall’art. 622 c.p.p., e, nell’altro, perché divenuta definitiva la sentenza di appello confermativa della dichiarazione di prescrizione non impugnata) e dovrebbe iniziarsi, su impulso del danneggiato, in un caso su “riassunzione” e nell’altro ex novo, un giudizio civile nel quale l’accertamento incidentalmente operato nel giudizio penale non potrebbe rivestire efficacia di giudicato: infatti, da un lato, l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all’imputato potrebbe irrevocabilmente valere nel giudizio civile per il risarcimento solo ove contenuto in una “sentenza di condanna” formalmente tale stante quanto previstodall’art. 651 c.p.p.(e tale non è certo la sentenza di improcedibilità che, pur avendo accertato il fatto, si sia arrestata alla causa estintiva) e, dall’altro, il già ricordatoart. 652 c.p.p., quanto alle sentenze di proscioglimento, attribuisce efficacia di giudicato alle sole sentenze di “assoluzione”, in esse dunque non potendo ricorrere la sentenza di improcedibilità per estinzione.
7.3. Dal che potrebbe, a prima vista, ed in senso contrario a quanto anticipato, addirittura ritenersi discendere la mancanza di un interesse concreto della parte civile al ricorso per cassazione posto che lo stesso non sarebbe comunque in grado di assicurare un esito più favorevole rispetto al risultato acquisito nel giudizio penale di appello.
Ciò, anche considerando che i poteri del giudice civile di valutare le risultanze del giudizio penale dovrebbero essere i medesimi sia che il giudizio civile segua all’annullamento con rinvio a normadell’art. 622 c.p.p., sia che sia instaurato ex novo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di prescrizione non impugnata.
In entrambe le situazioni, infatti, innanzitutto non potrebbe attribuirsi efficacia di giudicato nel giudizio civile, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e alla sua attribuzione, alla sentenza dichiarativa di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione (quale tertium genus tra sentenza assolutoria nel merito e sentenza di condanna non considerata né dall’art. 651 cit. che riguarda le sentenze di “condanna” né dall’art. 652 cit. che riguarda le sentenza di “assoluzione”), con interpretazione avallata da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit., secondo cui è la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ad avere efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, quantunque, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.
Ed in entrambe le situazioni, ancora, potrebbe comunque il giudice civile tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, potendo anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni (da ultimo, Sez. L, n. 14570 del 12/06/2017, Rv. 644683; Sez. L, n. 21299 del 09/10/2014, Rv. 632927; Sez. L, n. 20724 del 30/01/2013, Rv. 624889; Sez. 3 civ. n. 10055 del 27/04/2010, Rv. 612588; Sez. L, n. 16559 del 05/08/2005, Rv. 583647).
Ma, in realtà, solo apparentemente le predette situazioni potrebbero essere considerate analoghe.
Non è indifferente rammentare che, come affermato dalla Corte costituzionale, tra le sentenze di proscioglimento che possono rivestire un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato che, “ancorché privo di effetti vincolanti”, è idoneo a pesare comunque “in senso negativo su giudizi civili amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto” ben può rientrare anche la sentenza di prescrizione (così, testualmente, con riferimento alla prescrizione dichiarata a seguito del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nel regime anteriore allaL. 5 dicembre 2005, n. 251, Corte Cost., n. 85 del 2008, che ha, infatti, significativamente parlato di sentenze di “proscioglimento”, tra cui quella in oggetto, che, “pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo”).
E dunque, a fronte di tale quadro, il fatto che proprio per effetto della previsione di cuiall’art. 622 c.p.p., il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado, come previsto in caso di sentenza penale non impugnata dalla parte civile e passata in giudicato, ma da quello di appello, in tal modo consentendosi alla parte civile di godere di tempi più celeri, non può non rappresentare comunque in concreto un vantaggio la cui presenza dà corpo al requisito dell’interesse alla base della proposizione del ricorso (si vedano, del resto, in tal senso, le già richiamate Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, cit., e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, cit.).
E ciò, va aggiunto, specie ove la sentenza di prescrizione non si sia semplicemente arrestata a constatare la mancanza di elementi tale da imporre l’assoluzione nel merito exart. 129 c.p.p., ma abbia accertato, sia pure solo incidentalmente, la responsabilità dell’imputato, con la conseguente possibilità di valorizzare gli elementi di prova già emersi in sede penale, pur nell’assenza di ogni efficacia di giudicato della sentenza.
8. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione “.
9. Venendo allora al ricorso presentato dalla parte civile P.C., va in primo luogo chiarito come la stessa abbia unicamente impugnato la statuizione della sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione relativamente all’addebito di sottrazione della corrispondenza relativa all’estratto conto della società Azimut sicché il presente giudizio deve ritenersi circoscritto, in virtù dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, unicamente a tale specifico aspetto e con riguardo a tale sola specifica condotta, essendo i restanti profili ormai coperti dal giudicato interno formatosi.
Ciò posto, certamente ammissibile è il ricorso in ragione dei principi sopra affermati, essendo la parte civile legittimata all’impugnazione e portatrice di un interesse concreto; sotto tale secondo profilo, va anzi sottolineato che la sentenza del Tribunale di Roma, non impugnata dall’imputato, ha inequivocabilmente ritenuto integrata, sulla base della “deposizione puntuale ed attendibile della parte civile, confermata dalla documentazione in atti”, la prova della commissione del reato di sottrazione della corrispondenza consistita nell’estratto conto della società di gestione del risparmio “Azimut”, pur essendo poi pervenuta erroneamente a decretarne l’estinzione; di qui, dunque, in particolare, l’applicabilità nella specie del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile quanto alla utilizzazione della testimonianza della persona offesa già assunta nel giudizio penale, in caso di ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, nel processo civile dinanzi al giudice di rinvio, exart. 622 c.p.p., in tal caso, continuando ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e dovendo, dunque, la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, “essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate” (Sez. 3 civ., n. 13068 del 14/07/2004, Rv. 574569).
9.1. Quanto al merito della doglianza svolta, ai fini del computo dei termini di prescrizione deve considerarsi preclusa ogni questione relativa all’individuazione del dies a quo che, infatti, la ricorrente, a differenza di quanto lamentato in sede di appello, non pone più in discussione, dovendo dunque darsi per accertata, quale data di consumazione del reato, con i conseguenti riflessi circa il momento di decorrenza dei termini, quella del 1 gennaio 2008 come individuata in sede di merito.
Tale preliminare considerazione conduce, allora, in presenza, come subito oltre si dirà, di atti processuali che hanno comportato la interruzione nonché la sospensione dei termini, a ritenere fondata la doglianza in ordine alla erronea dichiarazione di prescrizione adottata dal giudice di primo grado e confermata da quello di appello, giacché il termine di prescrizione ebbe a maturare in data 1 settembre 2015, ovvero solo successivamente alla pronuncia di primo grado in data 16 luglio 2015.
Da un lato, infatti, vanno individuati come idonei, exart. 160 c.p.p., comma 2, a comportare operante nella specie il termine “prolungato” di anni sette e mesi sei gli atti interruttivi rappresentati dai provvedimenti del G.i.p. di fissazione, nelle date del 24 novembre 2010 e del 22 febbraio 2012, delle udienze camerali in ordine all’opposizione della parte civile a richieste di archiviazione (l’idoneità, ai fini della considerazione del termine “prolungato”, anche di un solo atto interruttivo fa perdere rilievo al fatto per cui non possono essere considerati gli atti interruttivi lamentati dalla parte civile unicamente con il ricorso per cassazione e non menzionati anche in precedenza), e, dall’altro, non può non considerarsi la sospensione di giorni sessanta exart. 159 c.p., del giudizio di primo grado avutasi per effetto del rinvio al 29 aprile 2015 dell’udienza del 4 febbraio 2015 per legittimo impedimento del difensore.
10. Sicché, essendo fondate le censure proposte, la sentenza impugnata va, per le ragioni complessivamente evidenziate sopra, annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma quale giudice civile competente per valore in grado di appello nel rispetto di quanto stabilitodall’art. 622 c.p.p..
In ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio, spettanti alla parte civile ricorrente, provvederà il giudice civile.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

L’attribuzione patrimoniale tra coniugi intervenuta in occasione della separazione consensuale potrà essere soggetta ad azione revocatoria (dei creditori) qualora non attuata ai fini della sistemazione “solutorio – compensativa” dei rapporti fra i coniugi

Cass. civ. Sez. III, 4 luglio 2019, n. 17908
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28846-2017 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STORACE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERTACITO RUGGERINI;
– ricorrente –
contro
D.M., G.L., B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 634/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
Svolgimento del processo
Affidandosi a sei motivi, C.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 634/2017 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 3/05/2017.
Nessuna attività difensiva è svolta da D.M. e da G.L..
C.L. e B.L. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cremona, D.M. e G.L., per ottenere la declaratoria di inefficacia exart. 2901 c.c.dell’atto con cui il primo, nell’ambito della separazione consensuale, aveva ceduto alla seconda il 50% della quota di proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS), adibito a residenza familiare, privandosi, in tal modo, della parte principale del suo patrimonio in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, derivanti dall’esecuzione di lavori agricoli effettuati a favore di D.M. tra il 2007 e il settembre 2008.
Il Tribunale adito, con la sentenza n. 61/2014, accoglieva la richiesta attorea, ravvisando la natura gratuita dell’atto di disposizione, in ragione del fatto che con l’atto di separazione D.M. si era già obbligato a versare alla moglie Euro 300,00 mensili per mantenimento del figlio minore e l’ulteriore somma una tantum di Euro 53.000,00.
La sentenza, impugnata da D.M. e da G.L., veniva modificata dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione, riconosceva all’atto dispositivo natura onerosa, essendo esso inserito nell’ambito di una più ampia sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali maturati tra i coniugi durante i quattordici anni di matrimonio; escludeva che vi fossero prove, anche di natura presuntiva, da cui desumere che G.L. fosse a conoscenza delle condizioni patrimoniali del marito, considerato che: a) gli appellati vantavano ragioni creditorie derivanti dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale (Ndr: testo originale non comprensibile) dal marito; b) le richieste di pagamento e le notifiche dei decreti ingiuntivi erano state fatte a mani del marito; c) i crediti erano di poco anteriori alla separazione personale; d) le difficoltà economiche del marito erano iniziate nella stagione 2008, quando aveva smessa senza ragione, di coltivare i campi già seminati e quando i rapporti personali tra i coniugi erano già da ritenersi deteriorati; e) l’esposizione debitoria di D.M. non era particolarmente elevata e che egli avrebbe potuto farvi fronte con gli ordinari ricavi aziendali.
La Corte d’Appello escludeva altresì che vi fosse prova della simulazione della separazione personale, perché ad essa aveva fatto seguito la sentenza di divorzio, perché il fatto che D.M., per qualche tempo dopo la separazione avesse continuato ad abitare nella casa già adibita a residenza familiare, poteva dipendere dall’esigenza di tempo per procurarsi un altro alloggio e perché nello stesso stabile abitava la madre con cui D.M. aveva abitato per qualche tempo.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degliartt. 2425, 2729 e 156 c.c.nonché, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrenza di un errore sul fatto.
La tesi è che la Corte territoriale abbia erroneamente presunto che i redditi dei due ex coniugi non fossero equivalenti basandosi su circostanze prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. In particolare, il ricorrente imputa al giudice a quo i seguenti errori: a) aver desunto dalla non indifferente capacità produttiva del terreno, a sua volta dedotta dal costo dell’affitto pari ad Euro 40.000,00 annuali, che il reddito di D.M. fosse maggiore di quello dichiarato; b) non aver tenuto conto che l’utile, quindi il reddito, doveva essere determinato, ai sensidell’art. 2425 c.c., in base alla valutazione di tutte le voci di bilancio, cioè sottraendo al valore della produzione i costi di produzione, sommando e sottraendo i proventi e gli oneri finanziari nonché le rettifiche di valore di attività e le passività finanziarie; c) non avere rilevato che le ingenti spese per lo svolgimento dell’attività di imprenditore agricolo emerse nel corso di causa – spese di affitto, spese per l’affidamento dei lavori agricoli a contoterzisti – piuttosto che indici di un reddito erano da considerarsi prova della ricorrenza di debiti non controbilanciati dalla prova dello svolgimento di un’attività di allevamento e di colture pregiate, atteso che il fondo era destinato alla coltivazione estensiva di cereali notoriamente poco redditizia.
In aggiunta, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazionedell’art. 156 c.c., avendo impiegato criteri incongrui per valutare lo squilibrio reddituale tra i due coniugi, prendendo in considerazione, da un lato, il reddito effettivo, dall’altro, quello della produttività potenziale, senza un’attendibile ricostruzione della complessa situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi e senza tener conto del fatto che D.M. aveva affermato nel ricorso per la separazione che i contanti da dividere erano tutti della ex moglie.
2. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazionedell’art. 156 c.c., ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La critica riguarda quella parte della sentenza gravata che ha dato rilievo al fatto che per la prima volta nel 2010 il reddito di D.L. fosse risultato superiore a quello della moglie, in quanto proveniente da una partecipazione societaria, senza porsi il problema di valutare se il reddito del marito fosse superiore a quello della moglie al momento dell’atto di separazione e senza motivare le ragioni di divergenza rispetto alla decisione di prime cure, limitandosi a far riferimento alla particolarità del regime impositivo dell’agricoltore, senza tener conto che il precedente tenore di vita doveva essere garantito ad entrambi i coniugi.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e n. 3, la violazione degliartt. 159, 161, 177, 178 e 179 c.c., per avere la Corte territoriale tratto prova delle sue effettive capacità reddituali dall’acquisizione di risparmi per Euro 55.000,00.
Dal ricorso di separazione e dal verbale di comparizione dinanzi al Tribunale di Cremona era emerso che i coniugi avevano provveduto a suddividere e a trasferire il denaro, frutto dei loro risparmi, nonché i titoli e le obbligazioni acquistati durante il matrimonio; non solo: i coniugi erano in regime di comunione legale dei beni, perciò detti risparmi, in assenza di prova contraria, dovevano ritenersi di proprietà comune.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’errore attribuito al giudice a quo consiste nell’aver dato rilievo al fatto che l’atto di attribuzione, resosi necessario per evitare ipotetici contenziosi in ragione del diritto di G.L. alla corresponsione di un assegno di mantenimento, fosse stato trasfuso nella sentenza di scioglimento di divorzio, omettendo di considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità – Cass. 10/05/2017, n. 11504 – l’assegno di divorzio ha una funzione molto diversa dall’assegno di mantenimento, essendo destinato non a garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, bensì a sostenere economicamente l’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso di specie il giudice a quo avrebbe dovuto tener conto che G.L. si vedeva attribuito un immobile del valore di Euro 300.000,00 a tacitazione di ogni sua pretesa relativamente al periodo dalla separazione al divorzio, senza avere alcun riguardo per la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
5. Con il quinto motivo, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazionedell’art. 433 c.c., non avendo la sentenza gravata tenuto conto che, rappresentando l’atto dispositivo una cessione pro soluto in rapporto ad un credito futuro ed incerto, l’attribuzione patrimoniale in luogo dell’assegno di mantenimento doveva considerarsi valida, ma non per l’intero importo, essendo indisponibile la rinunzia agli alimenti. Nella sostanza, la sentenza gravata avrebbe erroneamente ritenuto che D.M. avesse disposto a favore della moglie, in sede di separazione personale, allo scopo di regolare una volta e per tutte le questioni patrimoniali, atteso che la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge e non può essere oggetto di rinuncia in via preventiva.
6. Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazionedell’art. 2901 c.c.derivante dall’assenza di causa dell’attribuzione patrimoniale a favore di G.L. che sarebbe emersa ove il giudice a quo avesse valutato lo squilibrio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in rapporto all’ipotetico accoglimento della domanda.
7. I motivi possono essere oggetto di un esame unitario, essendo rivolti tutti a dimostrare che non vi fosse alcuna causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale a favore di G.L. in sede di separazione personale.
In via preliminare, vanno fatte le seguenti premesse, indispensabili per individuare la cornice dei principi di riferimento applicabili:
– la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto);
– tali attribuzioni, sempre secondo l’oramai consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cuiall’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo immediatamente riconoscibili come tali” (così, testualmente, già Cass. 23/03/2004 n. 5741);
– l’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al mènage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 10/04/2013, n. 8678).
Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Ebbene, la Corte territoriale ha individuato le ragioni che l’hanno indotta a concludere per la gratuità dell’atto nella sostanziale disparità dei redditi dei due coniugi – rivelata dal fatto che il reddito della moglie era quello effettivamente percepito quale lavoratrice part time, quello del marito era, invece, un reddito figurativo svincolato dall’effettiva entità del reddito percepito, risultato maggiore di quello della moglie solo nel 2010, per effetto di una sua partecipazione azionaria; la volontà del marito di garantire alla moglie, anche in ragione dell’affidamento del figlio minore, una definitiva stabilità abitativa, attribuendole il diritto di proprietà sulla casa familiare – e nella esigenza di evitare futuri conflitti, regolando in via definitiva le questioni patrimoniali.
I fatti allegati dall’odierno ricorrente, contrastanti con quelli posti dalla sentenza gravata a fondamento del rigetto della domanda di inefficacia, sono orientati a contestare l’esito del ragionamento presuntivo, per avere il giudice a quo sussunto erroneamente i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza da fatti concreti non rispondenti a quei caratteri.
Le censure meritano accoglimento: la Corte per desumere la capacità reddituale di D.M. ha fatto riferimento alla non indifferente capacità produttiva del fondo coltivato, a sua volta desunta dal fatto che per il relativo canone di affitto annuale D.M. pagasse la consistente somma di Euro 40.000,00.
L’errore non risiede tanto nell’aver desunto una presunzione da un’altra presunzione – giacché ciò che conta non è che il fatto noto assunto a premessa di un’inferenza derivi a sua volta da una inferenza, ma che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata e si basi, invece, su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione sia la premessa di una inferenza successiva (Cass. 5/10/2018, n. 24555) – quanto nel non aver tenuto conto dei criteri di determinazione del reddito agrario, costituito Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 32 “dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”.
Il ragionamento della Corte territoriale risulta, per di più, inficiato da una evidente contraddizione, perché, per un verso, fa leva sul particolare regime impositivo per gli agricoltori, per l’altro, utilizza proprio una delle voci che, secondo la legge, determinano il reddito agrario allo scopo di presumere che le entrate del marito fossero maggiori di quelle della moglie ed omette di valutarne altre, altrettanto decisive in ordine alla determinazione del reddito agrario: l’elevato canone di affitto e il ricorso per la coltivazione del fondo all’attività di terzi.
Un’altra censura che merita accoglimento è quella che attiene alla violazionedell’art. 156 c.c., comma 2.
Posto che l’assegno di mantenimento in sostituzione del quale era stata attribuito a G.L., in aggiunta alla sua quota, il 50% della proprietà dell’immobile adibito a residenza familiare doveva intendersi finalizzato a garantirle la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, esso andava riconosciuto solo ove fosse emerso che G.L. non era in grado, con i propri redditi, di mantenere tale condizione e che versava effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.
Dal percorso motivazionale ed argomentativo della sentenza gravata non emerge affatto la ricorrenza delle condizioni per assegnare a G.L. un quid a titolo di mantenimento, se si esclude la menzionata presunta ricorrenza di una disparità reddituale tra i due coniugi. La Corte d’Appello, pur dimostrando di avere consapevolezza della specificità della natura dell’attribuzione patrimoniale effettuata in sede di separazione personale, non ha offerto una giustificazione compiuta, ai fini della sottrazione, della fattispecie, all’area della disciplina chel’art. 2901 c.c.riserva agii atti a titolo oneroso e non ha congruamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di dover modificare la decisione di prime cure che aveva, invece, posto l’accento sulla sproporzione tra il valore dell’attribuzione patrimoniale e quello che G.L. poteva attendersi in ragione della separazione personale; anche in considerazione dell’ulteriore attribuzione una tantum della somma di Euro 53.000,00 per il mantenimento suo e del figlio, per il quale era disposto altresì l’obbligo di D.M. di corrispondere un assegno mensile di Euro 300,00.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, al fine di individuare l’esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi, deducendola “non solo” dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti.
Orbene, non solo la Corte territoriale non risulta aver valutato se G.L. avesse titolo per vedersi attribuito il mantenimento – il giudice a quo si è limitato a presumere che il reddito del marito fosse maggiore di quello dichiarato, ma non ha tenuto conto che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari e delle obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e che risultava già comproprietaria al 50% della casa adibita a residenza familiare – ma non ha neppure tenuto conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all’esito dell’atto di separazione.
D.M. si era privato della propria quota di comproprietà della casa adibita a residenza familiare, assegnandola alla moglie a titolo di mantenimento una tantum; si era impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore; aveva trasferivo titoli obbligazionari ed azionari per Euro 53.022,22 alla moglie per il suo mantenimento e per quello del figlio minore; aveva trasferito a G.L. Euro 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima.
In pratica D.M., come riconosce la stessa Corte territoriale, si era spogliato di tutte le sue sostanze trasferendole alla moglie (p. 12 della sentenza), rendendosi di fatto impossidente.
Sempre la Corte d’Appello ammette che l’atto di separazione appariva anomalo, nell’ambito delle separazioni personali spesso caratterizzate da aspra rivalità tra coniugi (p. 14 della sentenza), e che l’intento di D.M. era volutamente diretto a danneggiare i creditori, anche in considerazione del fatto che le somme che aveva risparmiato e che poi aveva attribuito alla moglie erano largamente sufficienti a pagare integralmente i suoi debiti (p. 12 della sentenza). Nonostante l’evidenza con cui D.M., rispondendo ad un impulso squisitamente arbitrario aveva deciso della sorte giuridico-economica delle proprie sostanze, sì da incidere negativamente nella propria sfera patrimoniale, la Corte territoriale non ne trae, come, invece, avrebbe dovuto, elementi atti a confermare la peculiare natura “gratuita” dell’atto di disposizione assunto con l’atto di separazione. Anzi, attribuisce rilievo a giustificazioni dell’atto dispositivo che contrastano con la giurisprudenza di legittimità, data l’immanenza del principio del rebus sic stantibus che permea i procedimenti in materia di famiglia (Cass. 06/03/2019, n. 6537): ritiene che la loro giovane età al momento della separazione (41 e 37 anni) poteva oggettivamente avere indotto i coniugi ad evitare successivi motivi di conflitto e di contrasto regolando una volta per tutte le questioni patrimoniali che avrebbero potuto avere ripercussioni personali piuttosto significative soprattutto nel caso in cui l’uno od entrambi avessero intrapreso una nuova relazione sentimentale coniugi.
Tanto basta per ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, anche a prescindere dalla circostanza dedotta con il motivo numero quattro che, essendo intervenuto tra le parti il divorzio, le pattuizioni assunte in sede di separazione personale fossero state trasfuse nella sentenza di divorzio e dalla contestazione che non è più sostenibile, nel solco della giurisprudenza di legittimità più recente, la necessità di comparare i mezzi patrimoniali di un coniuge con quelli dell’altro al fine di verificare l’an debeatur dell’assegno divorzile.
La sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Gli sms e le email rientrano nell’ambito dell’art. 2712 c.c. e formano piena prova salvo se non ne venga contestata – in maniera specifica, chiara e circostanziata – la conformità

Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2019, n. 19155
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24510/2018 proposto da:
K.M.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell’avvocato Bonotto Marcello, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato Morselli Massimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 273/2018 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, – in controversia concernente un’opposizione promossa da K.M.Y. nei confronti di G.E., dinanzi al Giudice di Pace di Mantova, avverso decreto ingiuntivo emesso nel 2016 con il quale si era ingiunto, al primo, di pagare, alla seconda, la somma d Euro 2.684,43, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute da quest’ultima nell’interesse del figlio minore S., nato dalla relazione sentimentale dei due, quale contributo ulteriore (versando il padre già Euro 250,00 al mese) per le rette dell’asilo-nido, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo.
In particolare, i giudici d’appello, rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, hanno sostenuto che, dagli “sms” prodotti dalla G., inviati a quest’ultima dallo Y., documenti questi non contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall’opponente tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale), emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse dl figlio.
Avverso la suddetta pronuncia, K.M.Y. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di G.E. (che non svolge attività difensiva).

Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 2702 e 2712 c.c., per avere il Tribunale riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli erroneamente allo Y., quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti; 2) con il secondo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 4,dell’art. 115 c.p.c., non avendo il Tribunale rilevato che lo Y., all’udienza del 16/11/2016, davanti al Giudice di Pace di Mantova, di prima comparizione delle parti, aveva tempestivamente contestato “le produzioni” della G. e quindi l’unico documento prodotto dalla stessa con la costituzione in giudizio, contestazione questa sufficiente, trattandosi di documenti privi di sottoscrizione che non dovevano essere formalmente disconosciuti ai sensi degliartt. 214 e 215 c.p.c.; 3) con il terzo motivo, la violazione ed errata applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 4,dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito efficacia probatoria piena alla riproduzione meccanica dei tre messaggi telefonici e non efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.
2. La seconda censura, di rilievo pregiudiziale, è infondata.
Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambitodell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previstodall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cuiall’art. 2712 c.c.e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cuiall’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cuiall’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previstodall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf. 17526/2016; in termini, Cass.1250/2018).
Il Tribunale di Mantova ha dato rilievo al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla G., in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore (soprattutto il primo) in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall’opponente, comparso personalmente all’udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunché, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Il ricorrente assume nel motivo del presente ricorso di avere comunque “contestato” l’unica produzione avversaria. Ma non era sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensidell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi di diritto sopra enunciati.
Peraltro, come osservato anche da questa Corte (Cass.3680/2019), “nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”.
3. Il primo motivo è di conseguenza assorbito.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 14627/2006; Cass. 24434/2016;Cass. 23934/2017).
Sempre questa Corte, ha poi affermato che la deduzione della violazionedell’art. 116 c.p.c.è ammissibile, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Cass. 13960/2014; cfr Cass. 11892/2016; Cass.27000/2016; Cass.23940/2017).
L’art. 116 c.p.c..infatti prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.

P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Dopo le Sezioni Unite l’assegno divorzile può avere natura anche risarcitoria, premiando il contributo fornito dal coniuge debole alla conduzione del menage familiare.

Tribunale di Ravenna, sez. civile, 9 ottobre 2018. Est. Dott. Antonella Allegra.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Letizia De Maria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4880/2015 promossa da:
XXX, con il patrocinio dell’avv. FARINA ISOTTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore
RICORRENTE
contro
XXXXx, con il patrocinio dell’avv. GONELLI ALBERTO e dell’avv. DOLCINI SILVIA,
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha successivamente concluso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2015 XXX ha chiesto che questo Tribunale
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con XXX, con la quale aveva contratto
matrimonio a Lugo (RA) 14/04/1979, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
comune, anno 1979, parte I, n 9, deducendo che dall’unione era nata la figlia Valentina, oggi
maggiorenne ed autosufficiente e con un proprio nucleo familiare autonomo.
Il ricorrente deduceva di aver avuto un figlio nel 2002 dalla nuova compagna convivente e di
avere quindi ulteriori e nuovi oneri familiari, che avevano gravato le sue condizioni patrimoniali;
che d’altra parte l’ex moglie era economicamente autosufficiente e dotata di un’attività lavorativa
a tempo indeterminato in una ditta.
Chiedeva quindi lo scioglimento del matrimonio e la revoca o al più la riduzione dell’assegno di
mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la XXXX, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma
chiedendo la sua pronuncia a condizioni diverse.
La resistente esponeva che con sentenza n. 1242/2012 il Tribunale di Ravenna aveva addebitato
la separazione al ricorrente per violazione dell’obbligo di fedeltà; che la costituzione del nuovo
nucleo familiare del XXX si era formata quando egli era ancora coniugato con la resistente e il
figlio era nato prima della separazione; che la convivenza del ricorrente con la nuova compagna
gli consentiva una suddivisione delle spese e dei costi domestici; che i propri redditi erano 1/3
rispetto a quelli del XXX; che conduceva in locazione un appartamento con un canone mensile di
444,00 euro e che affrontava numerose spese a causa ‘’ dell’ ipoacusia neurosensoriale bilaterale’’
malattia della quale soffriva .
Chiedeva quindi un aumento del quantum di mantenimento a suo favore e il risarcimento dei danni
morali subiti e conseguenti l’infedeltà dell’ex coniuge.
In data 10 aprile 2017, all’esito dell’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte
del Presidente e dell’intervento del PM, veniva emessa sentenza parziale n. 407/2017 sul vincolo
e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle restanti questioni di ordine economico.
Deve preliminarmente osservarsi che, com’è noto, con la recentissima pronuncia n. 18287/2018 le
Sezioni Unite della Cassazione si sono discostate dal precedente consolidato orientamento
ancorato all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l’assegno divorzile, da intendersi quale
insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come
pure hanno preso le distanze dall’orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n.
11504 del 2017, che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell’autosufficienza
economica il presupposto della spettanza o meno dell’assegno.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e
della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la
funzione equilibratrice e perequativa dell’assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio
volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella
prima parte dell’ art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Emerge quindi l’attribuzione all’assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e
risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente
alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle
potenzialità reddituali e future e all’età dell’avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del
menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e
responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di
ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi
costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche
dopo lo scioglimento del matrimonio.
Così stando le cose, non v’è dubbio che la resistente XXX abbia titolo per vedersi riconoscere
l’assegno divorzile.
Verificando infatti i parametri elencati all’art 5 comma 6 Legge sul divorzio, (le condizioni dei
coniugi, le ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi) in relazione alla durata del matrimonio, deve riscontrarsi una notevolissima disparità
reddituale fra le parti a fronte di un apporto determinante della moglie alla conduzione e alla
gestione della vita della famiglia e all’accudimento della prole, che hanno evidentemente
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comportato il suo sacrificio personale, dovendo ella supplire con la propria dedizione all’assenza
del marito, il quale – oltre a dedicarsi ad un’attività lavorativa dirigenziale molto ben retribuita e
che gli ha consentito di accumulare un significativo e di essere introdotto in attività sociali e
imprenditoriali agricole (quote sociali di un’azienda agricola produttrice di vini pubblicizzata sul
web come di assoluto prestigio, v. doc 24 di parte resistente) e di rivestire cariche sociali e
associative – si è dedicato ai viaggi e agli svaghi, intrattenendo plurime relazioni extraconiugali
con modalità anche lesive della dignità della moglie, come chiaramente è detto nella sentenza di
separazione n. 1245/2012.
E’ sufficiente osservare che, a fronte di tale diversità di contributi dei coniugi alla conduzione
della famiglia, nel corso di oltre quindici anni di matrimonio effettivo (il matrimonio era stato
contratto nel 1979 e la separazione è stata pronunciata nel 2012, anche se risulta che fin dal 1994 i
coniugi fossero separati di fatto) il XXX risulta aver denunciato nell’ultima dichiarazione fiscale
prodotta (2017, v doc 13) un imponibile di oltre 90.000 euro (100.000 euro lordi), mentre la XXX,
impiegata presso un’officina, ha visto ridursi l’orario di lavoro e la retribuzione (v. docc 26, 27 A
27 B e 28) ad un importo annuo che non arriverà a 16.000 euro annui, pari a circa 1/6 di quanto
percepito dall’ex coniuge, senza poter sperare, all’età di 58 anni in futuri miglioramenti, tanto più
che è affetta da una seria ipocausia neurosensoriale bilaterale, con perdita progressiva dell’udito
per la quale le è stata accertata un’invalidità permanente della capacità lavorativa del 75%.
Pur non potendo porsi in dubbio che la xxxx abbia un reddito e una professionalità dignitosi, le
deve quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in misura di 800 euro mensili, in coerenza
con quanto già riconosciutole quale contributo al mantenimento in sede di separazione, nonostante
la riduzione della sua retribuzione (e fermo il canone di locazione pagamento), tenuto conto del
lieve aggravio degli oneri di famiglia del ricorrente , il cui figlio (già nato all’epoca della
separazione) è ora adolescente con maggiori esigenze.
Nel riconoscimento dell’assegno deve tenersi conto, beninteso, sia dell’aspetto perequativo e
compensativo (per aver svolto pressochè da sola attività domestiche e di accudimento della prole
anche a discapito del proprio successo personale) a maggior ragione tenuto conto delle ragioni
della separazione (a suo tempo pronunciata con addebito).
Non è invece ammissibile in questa sede la domanda di parte resistente di risarcimento dei danni
morali derivanti dalla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del XXX.
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Vero è che l’evoluzione giurisprudenziale di merito e legittimità degli ultimi anni è caratterizzata
dall’introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra
genitori e figli, che del resto, si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della
responsabilità aquiliana e che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la
violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art
2 Cost., incidono su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali
( per tutte, Cass. Nn. 7281,7282,7283 del 2003).
Sicchè costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che i doveri che derivano
ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente
sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ve cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al
risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art 2059 c.c senza che la mancanza di
pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a
detti danni ( Cassazione civile, sez. I, 15/09/2011, n. 1885)
Peraltro la stessa Corte , nella pronuncia ora richiamata ha precisato che la responsabilità tra
coniuge o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione, matrimoniali o
quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di
tali a doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute la privacy, i rapporti relazionati ecc.
Proprio avendo riguardo a tale specificità e all’autonomia delle domande di addebito e di
risarcimento del danno alla persona, oltretutto oggetto di procedimenti assoggettati a riti diversi, la
giurisprudenza si è orientata per l’inammissibilità della domanda proposta in sede di separazione
personale o di divorzio, volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o
patrimoniale.
Invero, l’art. 40 c.p.c stabilisce la possibilità del cumolo nello stesso processo di domande
connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione: in particolare
il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale
in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
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E’ pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi
degli artt. 103 e 104 c.p.c e soggette a riti diversi; ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un
simultaneus processus nell’ambito dell’azione di divorzio- soggetta a rito speciale- con quella del
risarcimento del danno-soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo
della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Da ultimo tale prevalente orientamento, condiviso da questo Tribunale, è stato recepito dalla
Suprema Corte, la quale ha sottolineato che le domande di risarcimento dei danni e di
separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili le
medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo
parzialmente per ‘’ causa petendi’’, sono riconducibili alla previsione di cui all’art 33cpc,
laddove il successivo art.40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il
cumolo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di
ipotesi qualificate di connessione ‘’ per subordinazione’’ o ‘’forte’’ ( art. 31,32,33,34,35 e 36
cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono
essere trattate secondo il rito ordinario, salvo l’applicazione del rito speciale qualora una di esse
riguardi una controversia di lavoro o previdenziale ( Cassazione civile, sez. I, 08/09/2014, n.
18870).
Pur avendo l’insistenza del ricorrente nel richiedere il diniego del riconoscimento dell’assegno
divorzile cagionato il prolungamento del giudizio, le spese devono essere compensate in
considerazione dei mutamenti giurisprudenziali avvicendatisi in materia, nel corso del giudizio e
dell’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in accoglimento della domanda di xxx, condanna il xxxx a corrispondere alla resistente
un assegno divorzile di 800 euro mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
2) dichiara inammissibile domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ravenna, 9 ottobre 2018
Il Presidente est.
dott. Antonella Allegra

Adozione anche nel caso di situazione familiare compromessa e dannosa per il minore

Cass. civ. Sez. I, Ord.,17 luglio 2019, n. 19154 – Pres. Giancola, Rel. Iofrida.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8597/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Montebello n. 109, presso lo studio dell’avvocato
Serafino Pasquale, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R., nella qualità di tutore dei minori A.C. e A.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Prof. Bocchini
Fernando, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
A.R., Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Minorenni, Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. IOFRIDA
GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 25/2018, depositata in data 6/2/2018, ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva dichiarato l’adottabilità dei minori A.C. e A.M., nati, a
(OMISSIS), rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), da una relazione di fatto tra A.R. e
L.R., nell’ambito di un procedimento avviato dall’ufficio del Procuratore della Repubblica del
Tribunale per i Minorenni di Napoli, sul rilievo dell’incapacità dei genitori di prendersi cura dei
minori, presuntivamente abbandonati dalla madre sin dal (OMISSIS) e solo precariamente accuditi
da una zia paterna.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, come già rilevato dai giudici di primo grado,
la madre aveva lasciato, nel settembre 2015, la casa familiare, per seguire un nuovo compagno
(essendo peraltro il nuovo nucleo famigliare in condizioni economiche del tutto modeste, non
svolgendo attività lavorativa nè la M. nè il nuovo convivente), con il quale aveva avuto una
bambina, disinteressandosi completamente dei primi due figli, senza mai far loro visita o contattarli
per telefono, avendoli affidati ad una zia paterna, del tutto inadeguata, considerate le condizioni in
cui i minori erano stati trovati, mentre il padre, invalido civile al 75% per psicosi depressiva
cronica, schizofrenia e sindrome maniacale atipica, non si era neppure opposto all’adozione (e la zia
paterna, a sua volta madre di due gemelli in tenera età e badante del fratello R., non si era resa
disponibile all’affidamento dei minori); la madre si era sempre sottratta ai suoi doveri, tanto che,
benchè sollecitata dalle strutture pubbliche, si era rifiutata anche di sottoscrivere la richiesta di
percorsi terapeutici e di sostegno scolastico nell’interesse dei minori; i minori, nel 2016, erano stati
collocati in comunità e, mentre al loro ingresso si presentavano in pessime condizioni igieniche,
avevano via via acquisito un’autonomia personale, interiorizzato regole comportamentali, migliorato
la verbalizzazione (uno dei minori, C., era stato finalmente curato da un’infezione da streptococco
da cui era affetto da tempo; l’altro minore M. veniva curato da una pitiriasi amiantocea, presente da
più di otto mesi); non vi erano parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi
con i minori. Ad avviso della Corte di merito, la richiesta dell’appellante di prova testimoniale era
inammissibile, perchè nuova e comunque genericamente articolata, e quella di consulenza tecnica si
rivelava superflua e fonte di un inutile allungamento del giudizio.
Avverso la suddetta pronuncia, M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei
confronti di L.R., in qualità di tutore dei minori C. e A.M. (che resiste con controricorso) e di A.R.
(che non svolge attività difensiva). E’ stata depositata dalla ricorrente, fuori termine, memoria.
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dei principi
fondamentali della L. n. 184 del 1983, stante l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità dei due minori, denunciando l’insussistenza dello stato di abbandono degli
stessi, essendosi essa allontanata solo per il periodo in cui aveva partorito la terza figlia, affidando i
minori ad una zia paterna, dato che il padre non era in grado di occuparsi di loro, nonchè il
pregiudizio all’interesse dei minori derivante dal collocamento degli stessi in una casa famiglia
prima ed in un nuovo nucleo famigliare poi, e la piena idoneità genitoriale di essa madre. Con il
secondo motivo, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 147
c.c., avendo la Corte d’appello travisato l’effettiva situazione di fatto, stante l’insussistenza di una
situazione di abbandono dei minori; con il terzo ed il quarto motivo, si lamenta poi l’omesso esame,
ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato sempre dalla reale situazione emersa dalle
dichiarazioni rese dalla M., al fine di contestare l’affermata dismissione del ruolo materno, in difetto
oltretutto di alcun approfondimento istruttorio.
2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità
di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di
recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con
riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di
assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione
con il minore, ancorchè con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi
territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente
più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione
questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a
rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del
tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili
con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione
dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare
le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di
sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia
in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli
intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo
psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un
più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile
legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai
principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H.
contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può
rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella
valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di
adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato
su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della
positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono,
svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni
significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori
biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del
1983, art. 8, dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine,
così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1, (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla
giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa
rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della
condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da
condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di
sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o
materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con
le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o
a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu
Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti
patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione
d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma
anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un
armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo
vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle
sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di
accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass.4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in
ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori,
che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la
possibilità di un successivo abbandono).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (e del padre, in ordine alla
quale non vi è contestazione, trattandosi di persona affetta da grave invalidità civile, che non si è
opposta all’adozione dei figli) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di
recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una
complessa istruttoria (essenzialmente con acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali
territorialmente competenti, riportanti anche le dichiarazioni rese in sede di ascolto dai minori e dai
genitori).
Emerge dagli atti che la sign.ra M. si è disinteressata, a partire dal settembre 2015, dei figli,
affidandoli ad una zia paterna – rivelatasi del tutto inadeguata -, per andare a vivere con il nuovo
compagno, da cui ha avuto una terza figlia.
Emerge altresì che i minori sono stati trovati al momento dell’ingresso nella casa-famiglia in
pessime condizioni igieniche e con gravi difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo
sviluppo psico-fisico.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati
riscontri. Questa Corte ha di recente affermato che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la
situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri
genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e
irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in
relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di
sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei
genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte,
confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a
fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di
mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre,
sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale
ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più
grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un
corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle
capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed
abitative, sia a quelle psichiche (Cass. 7559/2018).
Quanto poi alle carenze istruttorie, la Corte di merito ha motivatamente respinto la richiesta di
consulenza tecnica, formulata dalla madre, relativa alla valutazione della sua personalità e capacità
educativa nei confronti dei minori, ritenendola superflua al fine di contrastare gli elementi ed i dati
oggettivi, nonchè le valutazioni dei servizi sociali, organi dell’Amministrazione che hanno avuto
contatti sia con i minori che con i suoi genitori (cfr. Cass. 6138/2015).
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Ricorrono gusti motivi, considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare
integralmente tra le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente
compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019