Donazione indiretta e limiti alla prova testimoniale

Cass. civ. Sez. II, Ord., 18-07-2019, n. 19400. Pres. CORRENTI. Rel. CRISCUOLO.

1. A.B. conveniva in giudizio i germani Sa.tI., S. e G. dinanzi al Tribunale di Venezia, deducendo che era deceduto il padre T.N. in data (*), e che questi aveva venduto ai convenuti alcuni immobili ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato, dando vita pertanto a delle donazioni indirette che chiedeva fossero poste in collazione nell’ambito del giudizio di divisione contestualmente proposto.
Nella resistenza dei convenuti Sa.tI. e G., essendo invece T.S. rimasto contumace, il Tribunale adito con la sentenza n. 82 del 15 gennaio 2007 rigettava la domanda ritenendo che l’attrice non aveva proposto anche domanda di simulazione delle presunte donazioni poste in essere dal padre, dovendosi in ogni caso escludere che fosse stato provato, nella prospettiva della realizzazione di negotia mixta cum donatione, l’esistenza dell’animus donandi da parte del genitore.
A seguito di appello proposto da A.B., alla quale subentrava l’erede B.S., la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2581 del 17/11/2014, in riforma della decisione gravata, riteneva che effettivamente gli immobili di cui ai vari atti indicati in citazione erano stati oggetto di donazioni indirette da parte del de cuius in favore dei convenuti, sicchè, una volta posti in collazione, gli stessi convenuti erano tenuti al pagamento delle somme espressamente specificate in dispositivo al fine di perequare il valore della quota dell’attrice in ragione dell’entità delle donazioni ricevute dagli altri condividenti.
La Corte d’Appello rilevava che alla luce delle perizie svolte nei due gradi di giudizio, era emerso che il valore dei beni era notevolmente superiore a quello riportato negli atti di acquisto di cui alla domanda attorea, sicchè stante la clamorosa sproporzione, poteva reputarsi dimostrato l’animus donandi da parte del genitore, tenuto anche conto dei rapporti di parentela tra le parti e del fatto che alcune compravendite erano state redatte con l’assistenza dei testimoni.
Vi erano quindi elementi presuntivi gravi precisi e concordanti che portavano ad affermare la ricorrenza di donazioni indirette in relazione alla differenza tra il valore dichiarato ai fini della vendita e quello effettivo del bene.
Le donazioni andavano quindi poste in collazione, tendo conto del valore dei beni alla data di apertura della successione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono T.G. e Sa.tI. sulla base di tre motivi.
B.S. resiste con controricorso.
T.S. non ha svolto difese in tale fase.
In prossimità dell’udienza Sa.tI. e T.G. hanno depositato memorie, essendo invece tardivo il deposito delle memorie da parte del contro ricorrente, il che impedisce che possano essere prese in esame.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza e del procedimento in quanto emessa senza la partecipazione necessaria di tutti i litisconsorti.
Si deduce che la domanda proposta era comunque correlata ad una domanda di divisione ereditaria, alla quale sono tenuti a partecipare tutti i condividenti.
Nella fattispecie, come emerge da un certificato anagrafico prodotto in questa sede, il de cuius aveva cinque figli, ed in particolare, oltre ai quattro germani T. partecipi del giudizio, anche la figlia T.A., la quale non è mai stata chiamata a partecipare al giudizio.
Si assume altresì che, a seguito del decesso dell’attrice A.B., si era costituito per proseguire il giudizio il solo marito B.S., senza che fosse stata evocata in giudizio anche la figlia B.M., come si ricava anche in questo caso dalla certificazione anagrafica prodotta in sede di legittimità.
Il motivo deve essere disatteso.
Ed, infatti ancorchè risulti effettivamente principio pacifico quello secondo cui la verifica dell’integrità del contraddittorio debba avvenire d’ufficio, si è altresì da lungo tempo precisato (cfr. ex multis Cass. n. 2149/1978) che qualora, a seguito di morte di una parte, il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio, per l’esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova (conf. Cass. n. 852/1985; Cass. n. 2774/1997; Cass. n. 5605/1990; Cass. n. 13571/2006).
I ricorrenti, solo in sede di legittimità assumono che vi siano altri coeredi della defunta attrice, così che appare evidente che nel giudizio di appello non venne in alcun modo sollevata la questione relativa all’effettiva integrità del contraddittorio, della cui prova, per quanto visto, era comunque onerata la parte eccipiente (mancando peraltro anche la prova che la figlia dell’attrice abbia poi effettivamente accettato l’eredità materna).
Quanto alla deduzione sollevata con il motivo in esame relativa sia alla situazione originaria dei condividenti che alla posizione dei successori della originaria parte attrice, e suffragata con la produzione di due certificati di stato di famiglia, allegati solo in sede di legittimità, vale richiamare l’altrettanto pacifico orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 17581/2007) a mente del quale il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, ma alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poichè nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio – in un giudizio avente ad oggetto, tra l’altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto – in relazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, poichè dagli atti del giudizio non risultavano nè la prova dell’esistenza del diritto in questione nè quella dell’esistenza in vita dell’usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l’ammissibilità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova; conf. Cass. n. 21256/2017). In senso conforme si veda anche Cass. n. 26388/2008, secondo cui il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (vedi altresì Cass. 27521/2011; Cass. n. 3024/2012 che espressamente ribadisce la necessità di poter tenere conto solo degli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo).
Attesa quindi l’impossibilità per i ricorrenti di potersi avvalere della previsione di cui all’art. 372 c.p.c. per documentare l’esistenza di altri eventuali coeredi, il motivo deve essere disatteso.
Va peraltro rilevato che nelle memorie ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti hanno dedotto che in realtà la certificazione anagrafica attestante l’esistenza di altri coeredi sarebbe stata prodotta dalla controparte che tuttavia non ha depositato in questa sede la propria produzione di merito, ed a tal fine hanno altresì prodotto copia di tale certificato.
Trattasi però di allegazione del tutto inammissibile ex art. 372 c.p.c., e che denota in ogni caso l’inammissibilità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto in ricorso non vi è alcuna indicazione, in contrasto con il dettato di tale norma, dell’esistenza tra i documenti prodotti in sede di merito, anche del certificato in esame, essendo quindi carente anche ogni allegazione di carattere tipografico circa l’individuazione della sede ove il documento sarebbe stato riscontrabile (anche in relazione alla produzione avvenuta con le memorie, non risulta nemmeno allegato il foliario della produzione di parte dalla quale si potrebbe evincere l’effettiva introduzione del documento già in sede di merito) ed in quale fase fosse stato prodotto.
Tali considerazioni danno altresì contezza dell’infondatezza della doglianza di cui alla parte finale del ricorso con la quale si lamenta la violazione delle norme in tema di successione legittima, per essersi proceduto alla divisione tenendo conto solo di quattro figli e non del numero effettivo dei discendenti del de cuius.
3. Il secondo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e precisamente la circostanza che l’immobile acquistato da T.G. con atto del 28/9/1988 era stato alienato dal tutore del de cuius, su autorizzazione del Tribunale, e sulla base di una perizia di stima.
La circostanza era stata più volte evidenziata in sede di merito e, ove se ne fosse tenuto conto, la stessa si sarebbe rivelata decisiva, escludendo la ricorrenza della donazione indiretta.
Anche tale motivo deve essere disatteso, dovendosi escludere che la circostanza (che effettivamente la sentenza gravata non mostra di avere considerato) abbia il carattere di decisività, tale da influire sull’esito della decisione, permettendo di pervenire ad una soluzione diversa da quella del giudice di merito.
Ed, invero, la sentenza d’appello ha ritenuto che gli elementi sintomatici, dai quali risalire all’esistenza dell’animus donandi, fossero da rinvenire nell’evidente sproporzione tra il valore dei beni dichiarato in contratto ed il reale valore venale nonchè nello stretto rapporto di parentela che induceva a ritenere che la sproporzione fosse voluta e finalizzata a consentire l’arricchimento degli acquirenti per la parte del valore non corrispondente al prezzo versato.
Tale elemento di sproporzione è stato riscontrato all’esito delle consulenze esperite anche nella vendita compiuta da parte del tutore, sicchè la circostanza che il Tribunale abbia reputato di autorizzare la vendita, verosimilmente sulla base di una perizia di stima rivelatasi ex post non corrispondente al reale valore di mercato, non preclude la possibilità di ravvisare una liberalità indiretta anche per tale atto.
Quanto invece alla circostanza che l’atto sia stato compiuto dal tutore, ferma restando la regola posta dall’art. 774 c.c., secondo cui non può donare chi non ha la capacità di disporre dei propri beni, va evidenziato che l’art. 777 c.c. regolamenta le ipotesi in cui le donazioni siano compiute dai rappresentanti degli incapaci.
Ebbene, mentre il comma 1 prevede espressamente che il tutore non possa fare donazioni (espressione questa che parte della dottrina ritiene di limitare alle sole donazioni formali), il comma 2 consente in maniera più ampia, e nel rispetto delle forme abilitative richieste, il compimento di liberalità (espressione questa che appare idonea ad estendersi anche alle donazioni indirette) in occasione di nozze ed a favore dei discendenti dell’interdetto e dell’inabilitato.
La norma risulta quindi confermare l’astratta possibilità che anche delle donazioni indirette siano poste in essere da parte del rappresentante di persone incapaci, essendone espressamente prevista la validità per le ipotesi di cui al comma 2.
Ove però si ritenga che il divieto di cui all’art. 777 c.c., comma 1 si estenda anche alle donazioni indirette, la conseguenza sarebbe quella della nullità della donazione (alla luce dell’opinione della dottrina prevalente), con la conseguenza che, una volta ribadita la verifica in fatto degli elementi idonei a connotare la realizzazione di un negotium mixtum cum donatione, l’effetto della declaratoria di nullità sarebbe comunque quello di riportare il bene donato tra quelli caduti in successione, con effetti del tutto analoghi, dal punto di vista economico a quello derivante dall’operatività della collazione, restando quindi esclusa la possibilità di sottrarre l’acquisto alle pretese della coerede non donataria, conclusione questa che consente di affermare la carenza di decisività della circostanza di cui si denuncia l’omessa disamina.
4. Il terzo motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c. nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c. e artt. 2722, 2724, 2725 e 737 c.c. Assumono i ricorrenti che correttamente il Tribunale aveva disatteso la domanda attorea evidenziando che l’attrice non aveva proposto la domanda di simulazione delle donazioni.
Nella fattispecie la corretta applicazione delle norme in tema di simulazione avrebbe imposto all’attrice di dover provare la simulazione e senza potersi avvalere di presunzioni.
Poichè la dante causa del controricorrente aveva agito nella qualità di erede del defunto padre, senza avanzare altresì domanda di riduzione, la prova della simulazione andava fornita necessariamente con la controdichiarazione, essendo quindi erronea la soluzione dei giudici di appello che hanno riscontrato l’esistenza della donazione indiretta avvalendosi della prova presuntiva.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6723/1982) nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (art. 809 c.c.). Tale negozio indiretto si realizza nella vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo che si distingue dal negozio simulato nel quale il contratto apparente non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, intendono invece stipulare un contratto gratuito, per cui la dichiarazione concernente il prezzo non corrisponde alla realtà.
Ne deriva pertanto che proprio per la differente prospettazione della vicenda negoziale che appare da ricondurre al più ampio genus delle liberalità non donative, vale la regola secondo cui (Cass. n. 1986/2016) poichè in tal caso l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti, non non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo (conf. Cass. n. 4015/2004; Cass. n. 502/2003).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nulla invece dovendosi disporre quanto all’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.
6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019.

Decorrenza degli interessi: l’espressione ‘dal giorno della domanda’ comprende anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Giugno 2019, n. 15895. Est. Maria Giovanna C. Sambito.
Svolgimento del processo
Con citazione del 16.6.2006, la S.a.s. M.G. & figli, di M.A., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il San Paolo Banco di Napoli S.p.A. (poi Banco di Napoli S.p.A.) chiedendo la rideterminazione del saldo relativo a due conti correnti di corrispondenza, aperti presso il Sanpaolo I.M.I. S.p.A. ed il Banco di Napoli, poi incorporati dal convenuto, previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione del tasso d’interesse in base agli usi praticati “su piazza” e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed escluse le commissioni di massimo scoperto, non pattuite. Chiedeva, inoltre, la condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme indebitamente versate in ciascuno dei due conti, con gli interessi.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto negava la propria legittimazione passiva, e, nel merito, eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dell’azione di ripetizione, facendo presente che i contratti erano assistiti da apertura di credito.
Espletata CTU contabile, il Tribunale adito rigettava la domanda, ritenendo non legittimato il Banco convenuto, ma la decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, che, con sentenza resa pubblica il 24.8.2017, condannava l’Istituto di credito al pagamento della complessiva somma di Euro 35.729,54, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; compensava per la metà delle spese del doppio grado, per il parziale accoglimento della domanda, ponendo a carico del Banco di Napoli S.p.A., la restante metà.
Per quanto ancora interessa, i giudici d’appello affermavano che l’eccezione di prescrizione era stata ritualmente sollevata dalla Banca, e, distinguendo, in dichiarata applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418 del 2010, tra versamenti aventi funzione solutoria (e, cioè, effettuati in un momento in cui il conto era scoperto, perchè non erano ancora state concesse aperture di credito o perchè l’esposizione a debito era maggiore di quella autorizzata) e versamenti aventi funzione ripristinatoria (e, cioè, compiuti durante l’operatività delle aperture di credito e in presenza di un saldo debitorio inferiore all’affidamento concesso), accoglievano l’eccezione di prescrizione solo con riferimento ai primi, affermando che solo per essi il termine di prescrizione decennale era decorso dalla data del versamento, e non dalla cessazione del rapporto, nella specie intervenuta entro tale termine con riferimento ad entrambi i conti correnti.
Avverso tale decisione, la M.G. & Figli S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi. L’istituto di credito ha notificato controricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memorie.
All’esito dell’adunanza camerale del 18.6.2018, la Prima Sezione di questa Corte ha emesso l’ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 ottobre 2018, con la quale ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla questione, introdotta con il primo motivo di ricorso, relativa alle modalità con le quali deve essere formulata, per essere ammissibile, l’eccezione di prescrizione da parte della banca.
Fissata l’udienza innanzi a questo Collegio, in vista di essa, si è costituita la S.p.A. Intesa Sanpaolo, quale incorporante il Banco di Napoli S.p.A., mentre la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Motivi della decisione
1. La questione posta all’esame delle Sezioni Unite si incentra sulla delimitazione dell’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate (nella specie, per interessi passivi e commissioni di massimo scoperte non dovuti, rispettivamente, perchè pattuiti mediante clausole nulle, e perchè non concordate), nel corso del rapporto di conto corrente che sia assistito da un apertura di credito.
L’ordinanza interlocutoria evidenzia, in particolare, che la distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento, elaborata “ad altri fini” e valorizzata, dalla sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite “per stabilire il momento da cui possa scaturire la pretesa restitutoria del correntista, ai fini della decorrenza della prescrizione”, ha generato incertezze applicative che si sono, poi, tradotte nei diversi orientamenti giurisprudenziali che essa riassume.
2. Appare, dunque, del tutto opportuno muovere dalla menzionata sentenza n. 24418 del 2.12.2010. Questi, in sintesi, i relativi passaggi argomentativi, svolti in premessa generale ed in riferimento al rapporto tra correntista e Banca:
– perchè possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens). Esso può dirsi indebito quando difetti di una idonea causa giustificativa;
– non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, nel senso anzidetto, che l’attore affermi indebito. Tale situazione non muta quando la natura indebita sia la conseguenza dell’accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale il pagamento è stato effettuato, diverse essendo la domanda volta alla declaratoria di nullità di un atto, che non si prescrive affatto, e quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di ciò che si è pagato, soggetta a prescrizione in dieci anni;
– in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l’intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità, eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli;
– i versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove indebiti), quando abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento;
– per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell’affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
2.1. Come rammenta l’ordinanza interlocutoria, la sentenza in esame è pervenuta a tali conclusioni, ritenendo che la distinzione tra rimessa con funzione solutoria (in entrambi i casi di conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del correntista, e di quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordatogli) ovvero semplicemente ripristinatoria della provvista, elaborata in giurisprudenza in tema di revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito, L. Fall., ex art. 67 (nel testo antecedente la modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005), costituiva un parametro idoneo a stabilire, anche, la configurabilità di un pagamento, asseritamente indebito, idoneo ad ingenerare una pretesa restitutoria in favore del correntista. 2.2. Va detto che, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di detta sentenza, è stato emanato il D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 61, convertito in L. n. 10 del 2011, secondo cui l’art. 2935 c.c. andava interpretato nel senso che “la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione sul conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione”, norma che è stata, tuttavia, dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2012.
2.3. Il menzionato arresto, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva, va qui riconfermato. Prima ancora che per la coerenza di sistema in riferimento alle note applicazioni giurisprudenziali in tema di revocatoria di rimesse bancarie ad opera di correntista poi fallito, l’approdo, nel comporre l’antinomia tra i contrapposti argomenti relativi al dies a quo del decorso prescrizionale dell’azione di ripetizione in ipotesi di domanda volta all’accertamento della nullità del titolo in forza del quale il pagamento, in tesi indebito, è stato eseguito (dalla chiusura del conto o dall’annotazione di ciascun addebito in applicazione di clausola nulla), si connota per il suo rigore logico nell’individuazione dell’atto giuridico qualificabile come pagamento – e dunque ripetibile ove indebito – nell’ambito dello specifico rapporto di conto corrente bancario, in cui il saldo passivo non è immediatamente esigibile, salvo che non ecceda l’importo dell’affidamento concesso al correntista, o in ipotesi di conto corrente “scoperto”; non assistito da aperture di credito.
3. La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista non ha, peraltro, dato luogo a specifici problemi interpretativi in relazione all’onere di allegazione dovuto dal correntista nella proposizione dell’azione di ripetizione: la questione relativa alla necessità che l’attore, oltre all’indicazione del conto corrente, dell’eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, dovesse indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, o se, invece, fosse sufficiente l’allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione di una determinata somma, è stata risolta nel secondo senso in modo esplicito da Cass. n. 28819 del 2017, secondo cui non compete al correntista l’allegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato; conclusione che è data per assunta nelle sentenze n. 18581 del 2017; n. 4273 del 2018, n. 18144 del 2018, che richiamano, anche per tale aspetto, la giurisprudenza, formatasi in materia di revocatoria fallimentare ante L. n. 80 del 2005, ferma nel ritenere che non sia affetta da nullità per indeterminatezza dell’oggetto o della causa petendi la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure in mancanza d’indicazione dei singoli versamenti solutori (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 8077 del 2012, che ha, tra l’altro, affermato che l’atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l’attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria, per l’individuazione della domanda, l’indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile).
4. I problemi interpretativi si sono invero registrati, proprio come registra l’ordinanza interlocutoria, sulla modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte della banca, convenuta in ripetizione. Posto che, secondo la menzionata sentenza n. 24418 del 2010 di queste Sezioni Unite, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato – solutorio o ripristinatorio – si è, infatti, posta la questione se, nel formulare l’eccezione di prescrizione, la banca debba necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l’esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l’inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo, o se possa limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile.
Al quesito sono state date soluzioni differenti, che di seguito vengono riassunte, senza pretesa di completezza.
4.1. Hanno aderito alla prima soluzione:
– Cass. n. 4518 del 2014, secondo cui i versamenti eseguiti in conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, rispondendo allo schema causale tipico del contratto, sicchè una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione da una data diversa e anteriore rispetto a quella della chiusura del conto (in quel caso, la banca non aveva mai dedotto nè allegato tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale);
– Cass. n. 20933 del 2017, secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno, invece, avuto natura solutoria, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tale onere, individuando d’ufficio i versamenti solutori;
– Cass. n. 28819 del 2017 cit., secondo cui incombe sulla banca, quando eccepisce la prescrizione del credito, l’onere di far valere l’avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza di rapporto, non essendo configurabile, in mancanza di tali versamenti, l’inerzia del creditore, che rappresenta il fatto costitutivo dell’eccezione;
– Cass. n. 17998 del 2018, secondo cui il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione (ossia la finalizzazione del versamento da parte del correntista a una funzione diversa da quella ripristinatoria della provvista) deve essere allegato e provato dalla Banca, e pertanto l’eccezione di prescrizione non può considerarsi validamente proposta, quando non sono stati allegati i fatti che ne costituiscono il fondamento, sicchè “la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura del conto” (in quel caso neppure verificatasi);
– Cass. n. 18479 del 2018, che ha riaffermato il principio secondo cui la natura ripristinatoria delle rimesse deve presumersi, spettando, dunque, alla banca di indicare specificamente i versamenti solutori rispetto ai quali è intervenuta la prescrizione. In particolare, la sentenza ha aggiunto che il principio, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte, deve esser coniugato con quello secondo cui quando, come nella specie, si è in presenza di pluralità di rimesse affluite sul conto corrente, ognuna delle quali costituisce un distinto credito, è necessario che l’elemento costitutivo dell’eccezione sia specificato, dovendo il convenuto precisare, appunto, il momento iniziale dell’inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati;
– Cass. n. 33320 del 2018, che ha ribadito esser onere della banca, che ha eccepito la prescrizione, fornire la prova della decorrenza e quindi della natura solutoria delle rimesse.
4.2. Hanno aderito alla seconda soluzione:
– Cass. n. 2308 del 2017, che ha ritenuto fondata, e così implicitamente ammissibile, l’eccezione di prescrizione formulata dall’istituto di credito, con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, evidenziando che la Corte territoriale correttamente si è limitata ad accoglierla solo in parte, distinguendo, tramite l’ausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria;
– Cass. n. 18581 del 2017 cit., secondo cui, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, essendo tale incombente estraneo alla disciplina positiva dell’eccezione, che è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene. La decisione ha ritenuto, in particolare, che un’allegazione nel senso indicato non cessa di esser tale ove la parte interessata correli quell’inerzia anche ad atti (id est, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto fatto valere dell’attore, evidenziando che, così come, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione, non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 c.c., non si vede, in conseguenza, perchè debba essere la banca, che eccepisca la prescrizione, ad essere gravata dell’onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la prescrizione possa, poi, in concreto operare);
– Cass. n. 4372 del 2018 cit., del medesimo tenore. Nel ribadire che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene, specifica come la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerga dagli estratti conto che il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio. Riafferma che non sussistono ragioni per distinguere l’onere di allegazione del correntista da quello della banca, richiamando, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’azione revocatoria in tema di rimesse bancarie riferita alla disciplina anteriore alla riforma della legge fallimentare (di cui si è sopra dato conto al p. 3.). La decisione conclude affermando che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, anche con l’ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell’indebito e della prescrizione;
– Cass. n. 5571 del 2018, che, nel cassare la decisione d’appello che aveva ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, afferma, che per principio consolidato, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte;
– Cass. n. 18144 del 2018, che ripercorre gli argomenti svolti dalle sentenze n. 18581 del 2017 e n. 4372 del 2018, rilevando che in un quadro processuale definito dagli estratti conto non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, e che, una volta che la parte convenuta abbia formulato l’eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, non potendosi considerare quali pagamenti;
– Cass. n. 30885 del 2018, che, nel rigettare il motivo di ricorso del correntista, secondo cui la Corte del merito avrebbe eluso gli oneri delle parti attribuendo la ricerca ufficiosa del thema decidendum al CTU anzichè alla parte, che aveva genericamente eccepito la prescrizione decennale dei presunti pagamenti indebiti, ha ricondotto la questione nell’ambito della qualificazione dei fatti rilevati e riepilogati in chiave ricostruttiva dal CTU, affermando che l’accertamento della natura dei versamenti era dipeso dalla condivisione da parte del giudice dell’affermazione svolta dal CTU, circa la mancanza di un’apposita convenzione di affidamento di credito bancario e l’esclusione della natura ripristinatoria dei versamenti con applicazione della prescrizione, solo, con riferimento ai “pagamenti” effettuati nel decennio anteriore alla domanda giudiziale;
– Cass. n. 2660 del 2019, che, nel ricostruire il modo in cui si atteggia l’onere della prova nei giudizi in esame, ha affermato che, nel formulare l’eccezione di prescrizione, l’istituto di credito ha l’onere di dedurre l’inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata, aggiungendo che l’eccezione è comunque validamente proposta, quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene.
4.3. Si colloca in una posizione intermedia Cass. n. 12977 del 2018, che l’ordinanza interlocutoria menziona tra quelle adesive alla prima soluzione. Tale sentenza condivide, in effetti, il presupposto da cui muovono quelle decisioni (che peraltro vengono richiamate), secondo cui, in costanza di rapporto, i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens sicchè una diversa finalizzazione dei versamenti deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione, quale fondamento del fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio ex adverso. La decisione conclude affermando che grava sulla banca, a fronte di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, l’onere di allegare, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione – e poi di provare, ai fini della fondatezza dell’eccezione – non solo il mero decorso del tempo, ma anche l’ulteriore circostanza dell’avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite dell’affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto “attenuata” nella relativa deduzione e, cioè, senza la necessità di un’allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorie, deve, però, recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta, in quanto genericamente formulata (prima che infondata), non potendo il giudice supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori. Diversamente, in caso di conto non “affidato”, tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie, con conseguente inesistenza di alcun onere in capo alla banca di individuarle specificamente.
5. Per la composizione del contrasto, il Collegio ritiene opportuno ricordare che, in generale, la nozione di allegazione “in senso proprio”, che è quella che qui rileva, si identifica con l’affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell’azione o dell’eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali). E’, poi, necessario precisare che non rientra nell’ambito dell’onere di allegazione la qualificazione dei fatti allegati, che costituisce, invece, attività riservata al giudice, che, nel provvedere al riguardo, non è vincolato da quella eventualmente offerta dalle parti.
5.1. L’art. 163 c.p.c., n. 4, impone all’attore l’allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164 c.p.c., comma 4, l’omessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l’adempimento dell’onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (cfr. SU n. 26242 del 2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che l’incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008). La giurisprudenza, sopra menzionata, in tema di allegazioni dovute dal correntista, che agisca in ripetizione di versamenti asseritamente indebiti, costituisce specifica applicazione di tale principio.
5.2. L’onere di allegazione del convenuto va distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’Ufficio. Tale distinzione è stata posta in evidenza da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1099 del 1998 (successivamente seguita dalla giurisprudenza di legittimità), che, nell’ambito della contestazione del convenuto, ha, appunto, differenziato il potere di allegazione da quello di rilevazione, nel senso che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi, in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile.
5.3. E’, quindi, necessario rimarcare che, pur nella loro indiscutibile connessione, l’onere di allegazione è concettualmente distinto dall’onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo. Non è ozioso, infatti, rilevare che l’aver assolto all’onere di allegazione non significa avere proposto una domanda o un’eccezione fondata, in quanto l’allegazione deve, poi, esser provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono, infine, esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.
6. Nello specifico tema della prescrizione estintiva, oggetto della presente disamina, queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002 – anch’essa menzionata nell’ordinanza interlocutoria – hanno chiarito che il relativo elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione – che, com’è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto – implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al giudice, che – previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione – potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso.
In particolare, analizzando la struttura nella fattispecie estintiva delineata dall’art. 2934 c.c., secondo cui “ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”, la sentenza n. 10955 in esame, chiamata a dirimere il contrasto esistente circa la necessità che la parte che formuli tale eccezione debba o meno specificare il lasso di tempo a ciò necessario, è pervenuta alla esposta conclusione, evidenziando che l’identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l’eccezione di prescrizione, va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell’inerzia del titolare; laddove il tempo è configurato soltanto come la dimensione del fatto principale, una circostanza ad esso inerente, che non ha valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione. Si è, pertanto, precisato che non esistono tanti tipi di prescrizione in relazione al tempo del suo maturarsi, e correlativamente, con l’indicazione di un termine o di un altro non si formula una nuova eccezione “fermo restando, in ogni caso, che l’eccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte siasi limitata ad invocare l’effetto estintivo dell’inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente”.
7. In linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell’indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione, secondo la giurisprudenza indicata al p. 4.2.
Deve, infatti, ribadirsi che l’elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione è l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l’invocato effetto estintivo. Se ciò è vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità dell’eccezione, che tale inerzia sia “particolarmente connotata” in riferimento al termine iniziale della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l’introduzione, sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere. Del resto, la giurisprudenza, che ha ritenuto necessaria l’indicazione delle rimesse solutorie, fa leva su di un argomento – e cioè la presunta natura ripristinatoria dei versamenti, secondo un andamento fisiologico del rapporto – che, riferendosi allo schema delle presunzioni, attiene al profilo probatorio (art. 2727 c.c. e segg.), che, come si è detto, va distinto dal profilo allegatorio, che è, appunto, quello rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione.
Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al p. 3., potrà limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare.
Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.
8. A soluzione del contrasto, va, in conclusione, posto il seguente principio di diritto: “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.
9. Procedendo, quindi, allo scrutinio dei motivi, il primo, con cui la Società ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2938, 2697 e 2727 c.c., per esser stata ritenuta ammissibile l’eccezione di prescrizione formulata ex adverso, nonostante fosse genericamente riferita a tutti i versamenti eseguiti, senza alcuna indicazione delle rimesse solutorie, va, in conseguenza rigettato.
9.1. La tesi propugnata dalla ricorrente si fonda, infatti sull’orientamento, che è stato qui disatteso, che afferma inammissibile l’eccezione di prescrizione della Banca, che ometta di indicare le rimesse solutorie.
Va, ancora, rilevato che gli argomenti trattati dalla ricorrente nella seconda memoria del 13 maggio 2019 e svolti, anche, in sede di discussione – relativi alla necessità di accertare la copertura del conto con riferimento al saldo disponibile e non anche al saldo contabile o al saldo per valuta – sono estranei al dibattito processuale: di tale tema d’indagine, infatti, non vi è traccia in seno al ricorso, che, senza nulla dedurre circa il criterio di riconoscimento dei versamenti solutori e della relativa data, si è limitato a criticare, nei sensi di cui si è detto, la formulazione dell’eccezione avversaria. 9.2. Peraltro, anche per tale verso, la questione potrebbe rilevare ai fini della fondatezza dell’eccezione di prescrizione (in tesi, da riferire all’epoca di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni e da provare mediante opportuna produzione documentale), ma nulla sposterebbe in termini di onere di allegazione dell’eccezione stessa, oggetto della censura.
10. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., per non esser stato considerato idoneo atto interruttivo della prescrizione la prodotta missiva del 29.5.2005 annoverata tra gli allegati della perizia contabile, di determinazione del saldo, a firma della Dott. V.S.. In particolare, la ricorrente afferma che, in base a tale missiva, il periodo non prescritto retroagisce di circa un anno, rispetto al periodo considerato dal CTU e fatto proprio dalla Corte territoriale.
10.1. Il motivo è inammissibile. Il tema dell’apprezzamento di un atto interruttivo della prescrizione è stato affrontato da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 15661 del 2005, che, richiamata la precedente pronuncia n. 1099 del 1998, sopra citata al p. 5.2., hanno affermato il principio secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Con la successiva ordinanza n. 10531 del 2013 è stato, inoltre, chiarito che il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione.
10.2. Alla stregua di tali condivisi principi, ed al di là dell’eccepita carenza di autosufficienza del motivo, la questione della valutazione in termini di idoneo atto interruttivo della prescrizione si risolve non nel supposto malgoverno della disposizione dell’art. 2697 c.c., in tema di riparto dell’onere della prova, ma, direttamente, nell’erroneo o, al limite, nel mancato apprezzamento del contenuto di tale missiva. La critica attiene dunque o ad una valutazione di merito, qui insindacabile, circa il mancato riconoscimento degli effetti della missiva nei termini sperati, implicito nell’individuazione di un termine diverso, o nella totale mancata considerazione della missiva stessa. Ma, anche in tale secondo senso, il motivo che, svolge una violazione di legge, non è formulato ammissibilmente, potendo al più esser dedotta, ma ciò non è stato fatto, la violazione del numero 5 dell’art. 360, comma 1, che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16812 del 2018; n. 19150 del 2016), consente di censurare il mancato esame di un documento, quando abbia determinato l’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia.
11. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2033 c.c., per esser gli interessi legali stati fatti decorrere dalla domanda invece che dai precedenti atti di costituzione in mora. In proposito, la ricorrente afferma di aver depositato, oltre che la missiva citata nel precedente motivo, anche due raccomandate a.r. del 9.3.2006, riferite ai due c/c, con le quali aveva richiesto la restituzione di importi, specificamente indicati, per ciascuno di essi, e sostiene che, secondo una pregevole giurisprudenza, che supera il tradizionale indirizzo, la disposizione di cui all’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha ricevuto in buona fede un pagamento indebito è tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno della domanda, va interpretata nel senso di domanda amministrativa di messa in mora e non di domanda giudiziale.
11.1. Contrariamente a quanto eccepito dalla Banca, il motivo è ammissibile. La Società non aveva, infatti, l’onere di contestare con l’appello la mancata considerazione di dette raccomandate, da parte del CTU, essendo stata soccombente in prime cure sulla questione pregiudiziale della legittimazione; nè la censura può dirsi generica, in quanto contiene un sintetico resoconto del contenuto di tali missive, la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione pure nuovamente depositate insieme al ricorso -, in osservanza dei precetti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. SU n. 22726 del 2011); peraltro, come riferisce il ricorrente ed è riconosciuto ex adverso (cfr. memoria in vista dell’adunanza del 18.6.2018), il computo a ritroso del CTU, recepito dalla Corte del merito, muove da un atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, del 15.5.2006, mentre gli interessi sono stati riconosciuti a decorrere dalla domanda giudiziale del 16.6.2006, talchè la questione di diritto, posta con la censura, andrebbe, comunque, affrontata.
11.2. Il motivo è anche fondato. Queste le ragioni.
11.3. Come rammenta la Società, secondo la giurisprudenza tradizionale e maggioritaria (tra le tante, Cass. 3912 del 2018; n. 10161 del 2016; n. 9934 del 2016; n. 4436 del 2014; n. 17558 del 2006; n. 4745 del 2005; n. 1581 del 2004; n. 11969 del 1992), nella ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell’accipiens, che non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione dell’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora, e ciò in quanto all’indebito si ritiene applicabile la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell’art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. Si è anche posto in evidenza che, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, l’art. 2033 c.c., è, perciò, norma parzialmente derogatoria rispetto sia all’art. 1282 c.c., che all’art. 1224 c.c..
11.4. Queste Sezioni Unite hanno affrontato il tema della decorrenza degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito, con la sentenza n. 7269 del 1994, in tema di domanda restitutoria di somme indebitamente versate per contributi assicurativi dal datore di lavoro all’I.N.P.S. Dopo aver ricordato lo stato della giurisprudenza di legittimità, nei sensi appena esposti, la decisione ha evidenziato che in materia previdenziale, in forza della specialità della normativa, la domanda giudiziale deve esser preceduta dalla domanda amministrativa (che costituisce una condizione di proponibilità della prima), ed ha concluso affermando che gli interessi decorrono non già dalla domanda giudiziale ma dalla precedente domanda amministrativa, che non può esser considerata come una mera richiesta di restituzione – avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l’idoneità a rendere consapevole l’accipiens dell’indebito nel quale versa- e tenuto conto che, un’interpretazione restrittiva del termine “domanda” nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Con le successive sentenze n. 5624 del 2009 e n. 14886 del 2009, rese in ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro versate in esecuzione di un accordo sull’indennità di espropriazione, divenuto inefficace in seguito all’interruzione del procedimento ablativo, queste Sezioni Unite hanno ritenuto, con la prima, costituire jus receptum l’affermazione secondo cui il termine “domanda” contenuto nell’art. 2033 c.c., si riferisce alla domanda giudiziale, sicchè gli interessi (compensativi) decorrono “dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell’accipiens”; e, con la seconda, si sono limitate a dare seguito all’orientamento sopra esposto, richiamandolo espressamente.
11.5. Il fondamento dell’obbligo dell’accipiens in buona fede di corrispondere gli interessi, ricostruito in riferimento ai principi in tema di possesso, è stato sconfessato con la sentenza n. 7526 del 2011, citata dalla ricorrente. Tale decisione ha posto in evidenza che la formula letterale dell’art. 2033 c.c., riconosce all’attore in ripetizione il diritto agli interessi dalla “domanda” senza alcuna connotazione e che la sua qualificazione in termini di “domanda giudiziale” si basa su di un fondamento storico non più corrispondente all’attuale sistema del codice civile: il codice del 1865 includeva la restituzione dell’indebito (riprendendo l’art. 1377 del codice francese) nella sezione dei quasi contratti e disciplinava, all’art. 1147 c.c., il solo caso della ricezione in mala fede facendo decorrere gli interessi “dal giorno del pagamento”, mentre, per l’ipotesi, in quel codice non prevista, della ricezione in buona fede, l’accipiens veniva considerato non già come debitore per la restituzione, ma come possessore della somma altrui, con conseguente suo obbligo di restituzione dei frutti pervenutigli “dopo la domanda giudiziale” (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all’attuale art. 1148 c.c.). E ciò non perchè la domanda giudiziale faceva venir meno lo stato di buona fede (la mala fede sopravvenuta non nuoceva al possessore), ma in virtù del principio secondo cui la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa. L’attuale disciplina codicistica, prosegue la decisione in esame, ha inserito l’istituto della ripetizione dell’indebito nel libro delle obbligazioni, sicchè l’incongruenza circa il fondamento legale della decorrenza degli interessi (la cui natura si afferma non chiaramente definita) va superata portando la materia per intero nel diritto delle obbligazioni, e cioè intendendo la “domanda” di cui all’art. 2033, come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219 c.c., comma 1).
A tale principio, pure di sfuggita affermato con la sentenza n. 16657 del 2014, si è dichiaratamente riferita la sentenza n. 22852 del 2015, in tema di applicabilità dei principi dell’indebito in ipotesi di pagamento dell’indennità di espropriazione concordata, e della successiva revoca della dichiarazione di pubblica utilità per ragioni di pubblico interesse. Tale decisione, richiamate le menzionate sentenze Cass. S.U. n. 5624 e n. 14886 del 2009 (trattandosi della medesima questione), ha, infatti, ritenuto che, in tema di ripetizione d’indebito oggettivo, l’espressione “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c., dovendosi considerare l’accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso ex art. 1148 c.c.. Agli argomenti svolti nella precedente decisione n. 7526 del 2011, la sentenza ne ha aggiunto uno letterale, a dimostrazione della diversità della disciplina del possesso rispetto a quella delle obbligazioni, ed un altro desunto dalla comparazione giuridica con l’ordinamento tedesco.
12. Il Collegio ritiene di aderire a tale seconda esegesi dell’art. 2033 c.c.. Oltre al superamento delle ragioni storiche sopra esposte (per la specifica previsione della spettanza degli interessi in ipotesi d’indebito oggettivo ricevuto in buona fede), idonee a dar conto della genesi della considerazione dell’accipiens come possessore piuttosto che come debitore, onde escludere la correttezza della tesi che sovrappone dette situazioni giuridiche milita, anzitutto, il dato normativo.
12.1. L’art. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi “dal giorno della domanda”, laddove l’art. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili “fino al giorno della domanda giudiziale”. La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell’accipiens in buona fede – non sia ulteriormente connotata in termini di “giudiziale” non è fatto in sè neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla “domanda”, il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell’interruzione della prescrizione, nell’art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la “domanda proposta nel corso di un giudizio”). Del resto, con la sentenza n. 8491 del 2011, queste Sezioni Unite, nell’affermare che il termine “ricorso” contenuto nell’art. 1137 c.c. (nel testo antecedente la modifica di cui alla L. n. 220 del 2012, art. 15) non vale ad identificare la forma che deve assumere l’atto introduttivo dei giudizi d’impugnativa delle delibere condominiali, hanno già evidenziato che il riferimento a nozioni processuali che, come nella specie, sia inserito in un contesto normativo – il codice civile – destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale, può avere carattere generico.
12.2. Da un punto di vista sistematico, va, poi, rilevato che il possessore, in virtù dell’apparenza di verità che è data al suo titolo dalla buona fede (che si presume), non cessa di esser tale nè diventa mero detentore per il solo fatto che un terzo rivendichi il bene, seppure con una richiesta formale, in tesi analoga a quella idonea alla costituzione in mora: gli effetti della sentenza retroagiscono, infatti, alla “domanda giudiziale”, di cui parla l’art. 1148 c.c., non perchè la relativa proposizione produca l’effetto della costituzione in mora, ma perchè lo status di possessore in buona fede e la connessa tutela possono cessare solo con la sentenza che accolga la rivendica, mentre, com’è noto, i tempi del processo non possono gravare sulla parte rimasta vittoriosa.
In caso d’indebito oggettivo, invece, il legislatore, come affermato da accorta dottrina, non si preoccupa di qualificare la situazione che lo determina, e non prende neppure posizione sul problema se il pagamento non dovuto trasferisca la proprietà della cosa pagata oppure ne trasferisca il solo possesso: si limita più semplicemente a prendere atto che manca un presupposto legale affinchè la prestazione corrisposta possa esser mantenuta, e concede alla parte che ha effettuato il pagamento il diritto di riprendersi quanto pagato. Il principio ha avuto l’avallo di queste Sezioni Unite (n. 14828 del 2012), che hanno affermato che qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi, ed in qualsiasi causa in cui venga meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del titolo invalido è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
12.3. Il Collegio ritiene, pertanto, di dover superare la propria giurisprudenza, che, nelle decisioni del 2009, ha fatto proprio l’indirizzo tradizionale qualificandolo come jus receptum, ma senza alcuna specifica argomentazione, mentre con la decisione del 1994 ha mostrato un’apertura, sia pur settoriale e riferita al valore della domanda amministrativa nelle cause previdenziali, e di dover affermare che i principi che governano l’indebito devono individuarsi solo in quelli che regolano le obbligazioni, nel cui ambito l’istituto trova, appunto, la sua sedes materiae.
Il che comporta che, in base ai principi generali, l’obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell’accipiens in buona fede, quale debitore dell’indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell’instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all’art. 1219 c.c..
Il regime della disposizione in esame, che si riferisce, comunque, ad una domanda per il sorgere del debito per interessi consente, sotto altro profilo, di confermare che l’art. 2033 c.c., è norma parzialmente derogatoria rispetto all’art. 1282 c.c., costituendo eccezione – che la disposizione in esame, appunto, ammette – al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l’utilizzazione del denaro da parte dell’accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato.
12.4. Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.”.
13. La sentenza va dunque, cassata con rinvio, per i necessari accertamenti, restando in conseguenza assorbito quarto motivo, con cui si è censurata la statuizione di compensazione delle spese, per la ritenuta reciproca soccombenza. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, inammissibile il secondo, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2019.

Anche nel giudizio di separazione consensuale, il reddito dei coniugi, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si cumula

Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2019, n. 20385
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29875/2014 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in FORLI’, VIALE MATTEOTTI 105, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROPPO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con procura –
avverso il decreto n. 121/2010 del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato ROPPO Francesco, difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Condelibera del 28 settembre 2010l’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena ammetteva (in via provvisoria) C.M. al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, poi introdotto innanzi al Tribunale di Forlì e concluso con decreto di omologazione delle condizioni di separazione del 21 ottobre 2011.
Su istanza dell’Agenzia territoriale delle entrate, il Tribunale di Forlì, revocava – con decreto depositato il 25 novembre 2014 l’ammissione al patrocinio, sulla base della stima del reddito percepito nel 2009 dal nucleo familiare della ricorrente, pari a Euro 26.449, ottenuta cumulando il reddito personale dell’istante (Euro 10.118, somma inferiore al limite massimo di Euro 10.628,16D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 76 e 92) con quello del coniuge (Euro 16.331).
2. Avverso il decreto di revoca ricorre per cassazione C.M. nei confronti del Ministero della giustizia e dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, non costituitasi con controricorso nel termine di cuiall’art. 370 c.p.c., ha depositato memoria “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
Rilevata la nullità della notificazione al Ministero della giustizia, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, con ordinanza interlocutoria n. 13025/2018 questa Corte disponeva la rinnovazione della notificazione.
Rinnovata la notificazione, l’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese.
La causa, inizialmente assegnata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa, anche a seguito della richiesta della Procura Generale, alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria depositata il 15 gennaio 2019.
Motivi della decisione
I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale di Forlì, cumulando, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il suo reddito con quello del coniuge, ha violato ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.76: l’articolo, al comma 4, impone di considerare il solo reddito dell’istante nei “processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi” e tra tali processi rientrano anche quelli di separazione consensuale dei coniugi in quanto; anche se i coniugi riescono a trovare un accordo circa le condizioni di separazione – afferma la ricorrente – ciò non comporta il venir meno della contrapposizione dei loro interessi.
Il ricorso pone quindi la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale dei coniugi. IlD.P.R. n. 115 del 2002,art.76, al comma 2, dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4, prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cuiall’art. 711 c.p.c.- che non ha ad oggetto diritti della personalità rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
Questa Corte si è già pronunciata sulla questione in un caso di separazione giudiziale, ove era stata chiamata a stabilire se il reddito del coniuge istante va cumulato con quello dei figli conviventi. La Corte ha affermato che “nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, mentre tale conflitto non è predicabile relativamente al figlio convivente, ancorché in posizione di adesione ad una delle parti in contesa” (Cass. 30068/2017). D’altro canto – come ha osservato la Procura Generale – che il coniuge controparte non debba essere considerato nell’ambito del procedimento di separazione, ai fini della considerazione dei limiti reddituali di accesso al beneficio, si ricava già dal tenore testuale del citato art. 76, che, con il riferimento alla convivenza in unico nucleo familiare, “sterilizza” l’eventuale obiezione della persistente convivenza dei coniugi separandi quale ragione di revoca del beneficio, essendo il focus della norma, invece, la declinazione delle possibili variabili del conflitto di interessi, siano i coniugi conviventi oppure no.
L’esclusione del cumulo, ad avviso del Collegio, non va limitata al solo procedimento contenzioso di separazione giudiziale, ma vale anche per il procedimento di separazione su base concordata. Il fatto che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711 c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi configgenti tra i coniugi. D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà a principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr.l’art. 158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi. Come afferma questa Corte, “in tema di separazione consensuale il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cuiall’art. 711 c.p.c., in relazioneall’art. 158 c.c., comma 1, in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica” (così Cass. 9174/2008).
Infine, come osserva la Procura Generale, in una interpretazione complessiva che sia orientata anche alle conseguenze di sistema della tesi prescelta, lo stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l’opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi, nel senso che incentiva ex se la scelta per questo secondo modulo anche laddove in principio non ve ne sarebbe stata ragione, in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate, non per l’accentuazione del conflitto e le modalità più complesse.
II. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di revoca, ai sensidell’art. 382 c.p.c., comma 3, è cassato senza rinvio in quanto reso in assenza dei presupposti per la sua pronuncia.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna in solido l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del processo in favore della ricorrente che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019

Affidamento e mantenimento dei figli tra Italia e Svizzera fra applicazione del codice svizzero e Convenzioni.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 17 settembre 2019, n. 23100.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21141/2017 R.G. proposto da:
L.A., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi, con domicilio eletto in Roma, via
C. Poma, n. 2, presso lo studio dello Avv. Gregorio Troilo;
– ricorrente –
contro
F.V., rappresentata e difesa dagli Avv. Gerda Wallnbfer e Chiara Pacifici, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultima in Roma, via Sardegna, n. 29;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3993/17 depositata il 15 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Guido
Mercolino;
uditi gli Avv. Michele Angelo Lupoi e Chiara Pacifici;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZENO Immacolata,
che ha concluso per il rigetto del ricorso, con l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Svolgimento del processo
1. L.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma F.V., per sentir pronunciare lo scioglimento del
matrimonio con la stessa contratto il (OMISSIS) con rito civile, e per sentir disporre l’affidamento
condiviso della figlia minore A.V. ad entrambi i genitori, con collocamento stabile della stessa
presso il padre e con l’adozione dei provvedimenti accessori e consequenziali.
Premesso che la F. si era allontanata con la figlia senza il suo consenso, per trasferirsi dapprima a
(OMISSIS) ed in seguito a (OMISSIS), il ricorrente espose che anche gli accordi raggiunti a seguito
di un procedimento cautelare da lui promosso erano rimasti inosservati, non avendogli la moglie
consentito di vedere liberamente la figlia. Aggiunse che la F. aveva presentato dinanzi al Tribunale
regionale di St. Gallen dichiarazione di separazione e istanza di tutela dell’unione coniugale, al fine
di ottenere la regolamentazione dei loro rapporti ed i provvedimenti opportuni nell’interesse della
figlia, precisando che il procedimento era ancora pendente.
Si costituì la F., e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza dell’8 agosto 2016, il Tribunale di Roma affermò la giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria italiana, rigettò l’eccezione di litispendenza internazionale, ma dichiarò improcedibile la
domanda, rilevando che alla data dell’introduzione del giudizio non era ancora decorso il termine di
due anni dall’inizio della separazione di fatto, previsto dall’art. 114 c.p.c. svizzero.
2. L’impugnazione proposta dal L. è stata rigettata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza
del 15 giugno 2017 ha parzialmente accolto il gravame incidentale proposto dalla F., dichiarando il
difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in ordine alle domande riguardanti
l’affidamento della figlia minore, la frequentazione con il padre ed il contributo dovuto per il suo
mantenimento.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse escluso
l’applicabilità dell’art. 292 c.p.c. svizzero, trattandosi di una regola processuale riguardante il caso in
cui il coniuge convenuto nel corso di un procedimento contenzioso di divorzio manifesti il suo
consenso allo scioglimento del matrimonio, mentre nella specie la F. aveva eccepito
l’improponibilità della domanda.
In ordine ai provvedimenti accessori, premesso che l’art. 8 del regolamento CE n. 2201/2003
attribuisce la giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale all’autorità del luogo in cui il minore
ha la propria residenza abituale, mentre l’art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009 prevede che, in
mancanza di scelta del foro, la competenza in ordine alla domanda di alimenti proposta in via
principale spetta all’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del convenuto, mentre la
domanda accessoria ad altre domande di status e di responsabilità genitoriale va proposta dinanzi al
foro competente per la domanda principale, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e quella di
legittimità, secondo cui la domanda di alimenti in favore dei figli minori dev’essere considerata
accessoria unicamente all’azione in materia di responsabilità genitoriale, e non anche a quella
riguardante lo scioglimento del matrimonio: ha pertanto affermato che nella specie, essendo la
minore abitualmente residente in Svizzera, dove pendeva un procedimento riguardante la
regolamentazione della separazione ed i provvedimenti nell’interesse della prole, la giurisdizione in
ordine all’affidamento ed al mantenimento di A.V. spettava al Giudice svizzero.
3. Avverso la predetta sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi,
illustrati anche con memoria. La F. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione
dell’art. 292 c.p.c. svizzero, censurando la sentenza impugnata per aver escluso l’applicabilità di tale
disposizione, in virtù della qualificazione della stessa come norma meramente procedurale, mentre
essa stabilisce i presupposti di ammissibilità di una domanda giudiziale proposta prima del decorso
di un biennio di separazione di fatto. Premesso che, al fine di accertare il carattere sostanziale o
procedurale di una norma, occorre prescindere dalla sua collocazione topografica, e valutare se la
sua applicazione comporti una modifica della soluzione di merito della controversia, osserva che la
ratio dell’art. 292 cit. consiste nel rendere possibile la pronuncia del divorzio indipendentemente dal
decorso del biennio di separazione, qualora sopravvenga il consenso dell’altro coniuge; tale
consenso non comporta un mutamento del rito, ma opera esclusivamente a livello sostanziale, e non
presuppone necessariamente che l’altro coniuge aderisca alla domanda di divorzio, potendosi
manifestare anche attraverso la proposizione di un’autonoma domanda, anche davanti ad un giudice
diverso. Nell’escludere l’applicabilità della norma in esame, la sentenza impugnata non ha tenuto
conto della diversa interpretazione fornitane sia dalla giurisprudenza svizzera che da quella tedesca,
le quali ne hanno ammesso l’applicazione anche quando il procedimento concorrente sia stato
promosso all’estero.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. 31
maggio 1995, n. 218, art. 14 ribadendo che l’interpretazione dell’art. 292 c.p.c. svizzero emergente
dalla sentenza impugnata, oltre a risultare fondata esclusivamente sul testo della norma e svincolata
dal contesto normativo di riferimento, si pone in contrasto con quella fornita dalla giurisprudenza
svizzera e tedesca, configurabile come diritto vivente.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa
applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 14 censurando la sentenza impugnata per aver omesso di
fare ricorso agli strumenti previsti dalla predetta disposizione, ed in particolare ad una consulenza
tecnica sul contenuto della legge svizzera, espressamente sollecitata da esso ricorrente.
4. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente
connesse, sono fondati.
E’ opportuno premettere che l’applicazione della legge svizzera alla domanda di divorzio proposta
dal ricorrente trova giustificazione nell’operatività del criterio di collegamento previsto dall’art. 8,
lett. a), del Regolamento CE n. 1259/2010, prevalente su quello di cui alla lett. c) medesimo
articolo, avendo la sentenza di primo grado rilevato che entrambi i coniugi, pur essendo cittadini
italiani, risiedono abitualmente in Svizzera.
In virtù di tale accertamento, rimasto incensurato sia in sede di gravame che nella presente fase, la
sentenza impugnata ha confermato l’applicabilità dell’art. 114 c.c. svizzero, il quale, in riferimento
all’azione unilateralmente proposta da uno dei coniugi, subordina la proposizione della domanda di
divorzio al decorso di due anni dalla data in cui ha avuto inizio la separazione, con tale termine
dovendosi intendere (diversamente da quanto accade nell’ordinamento italiano) non già la
separazione legale, ma quella di fatto, ovverosia la mera cessazione della convivenza; in tal senso
depongono sia la rubrica della norma in esame, nella quale si fa espressamente riferimento alla
“sospensione della vita comune”, sia l’art. 117, che disciplina autonomamente la separazione legale,
precisando che la relativa sentenza non incide sul diritto di domandare il divorzio. Il predetto
termine non trova applicazione, ai sensi degli artt. 111 e 112, quando il divorzio è pronunciato su
richiesta comune dei coniugi, accompagnata da un accordo completo o almeno parziale sugli effetti
del divorzio, dovendo il giudice limitarsi nel primo caso a verificare che la richiesta sia stata
inoltrata e la convenzione stipulata “dopo matura riflessione e per libera scelta” e che la
convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, e nel secondo caso a sentire i
coniugi sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un
accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.
Oltre all’ipotesi d’iniziativa congiunta, si prescinde dalla separazione di fatto anche nel caso in cui,
pur essendo la domanda proposta da uno solo dei coniugi, vi sia stata rottura dell’unione coniugale,
la quale si verifica, ai sensi dell’art. 115, quando, per motivi gravi non imputabili al richiedente, non
si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.
L’esame complessivo di tale disciplina consente di ritenere che la separazione, legale o di fatto, non
costituisce un presupposto indispensabile per la pronuncia del divorzio, potendosi prescindere dalla
stessa nel caso in cui risulti evidente il venir meno della comunione di vita tra i coniugi, alla stregua
dell’accordo tra gli stessi intervenuto in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale o del
verificarsi di fatti talmente gravi da impedire la prosecuzione della convivenza. In tal senso
depongono chiaramente sia la disposizione dell’art. 115, che consente la pronunzia immediata del
divorzio in presenza di gravi motivi, sia quella dell’art. 112, che richiede, a fronte dell’accordo,
soltanto l’accertamento che lo stesso costituisce il frutto di una “matura riflessione” delle parti, sia
infine la disciplina processuale dettata dall’art. 292 c.p.c., la quale consente di passare dalla
procedura prevista per l’azione unilaterale a quella prevista per la richiesta comune anche nel corso
del giudizio iniziato da uno solo dei coniugi, ove, pur in mancanza delle condizioni prescritte dalla
legge, e segnatamente della separazione biennale, emerga la concorde volontà dei coniugi di
ottenere lo scioglimento del matrimonio. Nonostante la sua collocazione nel codice di rito,
quest’ultima disposizione presenta indubbi risvolti di carattere sostanziale, in quanto non si limita a
ricollegare all’accordo dei coniugi il mutamento del rito, ma ne fa dipendere il venir meno della
necessità del presupposto richiesto per l’esercizio dell’azione unilaterale, imponendo al giudice di
limitarsi alle verifiche richieste per l’ipotesi di richiesta comune, a meno che, come previsto dall’art.
292, comma 2 non ritenga effettivamente sussistenti le ragioni poste a fondamento della domanda di
divorzio, vale a dire la separazione biennale o l’impossibilità di proseguire l’unione. Il mutamento
del rito non postula poi necessariamente l’esistenza di un accordo completo, non essendo lo stesso
prescritto neppure ai fini della richiesta comune, nella quale i coniugi possono sollecitare una
decisione del tribunale su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo:
può quindi accadere che il consenso sia limitato allo scioglimento del vincolo coniugale,
rimettendosi i coniugi alla decisione del tribunale per la definizione degli aspetti riguardanti l’uso
dell’abitazione familiare (art. 121 c.c.), i diritti e di doveri nei confronti dei figli (art. 133 c.c.), il
regime dei beni e degli alimenti (art. 277 c.p.c.), il conguaglio delle pretese di previdenza
professionale (artt. 122-124 c.c. art. 280 c.p.c.), i contributi dovuti per il mantenimento del coniuge
e dei figli (artt. 125-128 c.c., art. 282 c.p.c.).
L’esclusione dell’applicabilità del requisito prescritto dall’art. 114 postula dunque (al di fuori
dell’ipotesi di rottura dell’unione) un accordo tra i coniugi, il quale non deve formarsi
necessariamente prima della proposizione della richiesta comune ed in funzione della stessa, ma
può intervenire anche nel corso del procedimento unilateralmente promosso da uno di essi, e può
riguardare anche soltanto alcune delle conseguenze del divorzio, fino a ridursi esclusivamente al
consenso in ordine allo scioglimento del vincolo, restando rimessa al giudice la definizione degli
altri aspetti dei rapporti tra i coniugi. Peraltro, se questo è il contenuto minimo dell’accordo, non
può escludersi la possibilità che lo stesso emerga dalla proposizione di una domanda
riconvenzionale di divorzio da parte del coniuge convenuto, nel giudizio unilateralmente promosso
dall’altro coniuge, ovvero dall’instaurazione da parte del convenuto di un separato giudizio avente il
medesimo oggetto: in tal senso è orientata la stessa giurisprudenza elvetica, la quale, pur ritenendo
che in tal caso non possa applicarsi direttamente l’art. 292 c.p.c., ne ha ammesso l’applicazione in
via analogica, anche nel caso in cui il giudizio separatamente instaurato dal coniuge convenuto sia
stato promosso all’estero, affermando che in tal modo il coniuge ha dimostrato la sua volontà di
ottenere lo scioglimento del matrimonio, e quindi il suo consenso alla domanda di divorzio proposta
in Svizzera (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A 338/2013 del 3/10/2013, DTF 139, III, 482;
5A203/2011 del 5/09/2011, DTF 137, III, 421; 5A 523/2007 del 10/04/2008).
Non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che alla data
d’instaurazione del giudizio non erano ancora trascorsi due anni dalla cessazione della convivenza,
ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dal L., escludendo l’applicabilità dell’art. 292
c.p.c. svizzero, qualificato come una regola di carattere processuale volta esclusivamente a
consentire il mutamento del rito nei casi in cui, nel corso del giudizio di divorzio, il coniuge
convenuto manifesti il suo consenso allo scioglimento del matrimonio, e ritenendo quindi
irrilevante la circostanza che la F. avesse promosso un’autonoma domanda di divorzio dinanzi al
Giudice svizzero. La portata sostanziale dell’art. 292, riferibile anche al caso in cui, come nella
specie, il coniuge convenuto abbia promosso, anche all’estero, un separato giudizio di divorzio,
avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a rilevare che dinanzi al Giudice italiano la F.
aveva eccepito l’improponibilità della domanda, ma di prendere atto della circostanza che,
attraverso la proposizione della propria domanda, ella aveva comunque manifestato la volontà di
ottenere lo scioglimento del matrimonio, con la conseguente esclusione della necessità di accertare
la sussistenza del presupposto prescritto dall’art. 114 c.c. svizzero ai fini della pronuncia del
divorzio.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente censura l’erronea esclusione della giurisdizione italiana in
ordine ai provvedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale, osservando che, nel ritenere
applicabile il Regolamento CE n. 2201/2003, la sentenza impugnata non ha considerato che esso si
riferisce ai soli minori residenti abitualmente in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro
nazionalità, e non può quindi trovare applicazione qualora, come nella specie, il minore risieda in
uno Stato terzo, quale è la Svizzera. Sostiene che nel caso in esame la giurisdizione resta
disciplinata dalla lex fori, e segnatamente dalla L. n. 218 del 1995, art. 37 che in materia di
filiazione attribuisce il potere di decidere al Giudice italiano, ove ricorrano i presupposti previsti
dagli artt. 3 e 9, nonchè quando i genitori o il figlio siano cittadini italiani o risiedano in Italia.
6. Con il quinto motivo, il ricorrente ribadisce l’erroneità dell’esclusione della giurisdizione italiana
in ordine ai provvedimenti riguardanti il mantenimento della figlia, osservando che, nel fare
riferimento all’art. 3, lett. d) Regolamento CE n. 4/2009, la sentenza impugnata non ha considerato
che lo stesso disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri dell’Unione. Afferma che tale
disposizione non poteva essere richiamata al fine di attrarre la domanda alla competenza del
Giudice di uno Stato terzo, dovendo trovare invece applicazione la L. n. 218 del 1995, art. 3,
comma 2, che attribuisce la giurisdizione in base alle norme sulla competenza interna, e quindi la L.
1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1. In via gradata, sostiene che, spettando all’Italia la
giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 37
l’applicazione dell’art. 3, lett. d) cit. comportava l’attrazione al medesimo Giudice anche della
domanda relativa al mantenimento della prole.
7. I due motivi, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la
questione di giurisdizione, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, in
parte qua, risulta conforme al diritto.
E’ pur vero, infatti, che l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003, richiamato dalla sentenza
impugnata in virtù della comune cittadinanza comunitaria dei coniugi e della figlia minore,
nell’attribuire la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore
alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui il minore risiede abitualmente alla data della
proposizione della domanda, si riferisce alla sola ipotesi in cui il luogo di abituale residenza del
minore si trovi in uno Stato membro, e non è pertanto applicabile qualora, come nel caso in esame,
il minore risieda in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, come la Svizzera. Per altro
verso, la avvenuta contestazione della giurisdizione italiana da parte della F. rende inapplicabile il
criterio di collegamento previsto dall’art. 12 del Regolamento, fatto salvo dal par. 2 dell’art. 8, il
quale, nell’attribuire la predetta competenza anche alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
in cui viene esercitata la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi o annullamento del matrimonio, la subordina alla duplice condizione che almeno uno
dei coniugi eserciti la responsabilità genitoriale sul figlio e che la competenza di tali autorità sia
stata accettata espressamente o tacitamente dai coniugi e risulti conforme all’interesse superiore del
minore.
Non può peraltro condividersi neppure il richiamo della difesa del ricorrente alla L. n. 218 del 1995,
art. 37 che in materia di filiazione e di rapporti personali tra genitori e figli dichiara applicabile la
giurisdizione italiana, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9 predetta legge,
anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia; su tale disposizione
prevale infatti quella di cui all’art. 42, che in tema di protezione dei minori fa salva “in ogni caso”
l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980,
n. 742, ed oggi sostituita dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. 18
giugno 2015, n. 101 (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2017, n. 1310; 9/01/2001, n. 1: quest’ultima ha
d’altronde un ambito di applicazione più ampio di quella precedente, riferendosi non solo alle
misure tendenti alla protezione della persona del minore e dei suoi beni, ma anche all’attribuzione,
all’esercizio e alla revoca della responsabilità genitoriale, nonchè al diritto di affidamento,
comprendente il diritto di occuparsi della persona del minore, e il diritto di visita, in relazione ai
quali stabilisce le regole per l’individuazione dello Stato alle cui autorità spetta la giurisdizione (art.
1, lett. a e art. 3, lett. a e b). In proposito, il principio cardine della disciplina è quello stabilito
dall’art. 5, secondo cui la competenza ad adottare le predette misure spetta alle autorità, sia
giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore: lo stesso art.
10, nel prevedere la competenza concorrente delle autorità di un altro Stato contraente dinanzi alle
quali i genitori abbiano proposto un’istanza di divorzio o separazione legale, fa espressamente salvo
il disposto dell’art. 5 cit., precisando che la predetta competenza sussiste a condizione che a)
all’inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la
responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e b) la competenza ad adottare tali misure sia
stata accettata dai genitori, nonchè da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei
confronti del minore, e tale competenza sia conforme all’interesse superiore del minore.
Quest’ultima condizione, conforme a quella prevista dallo art. 12, lett. b) Regolamento CE n.
2201/2003, deve ritenersi nella specie insussistente, avuto riguardo alla contestazione della
giurisdizione italiana da parte della F., la quale consente di concludere per l’applicabilità del
principio generale di cui all’art. 5, con la conseguenza che la competenza giurisdizionale in ordine
alla domanda di affidamento della piccola A.V. spetta al Giudice svizzero, quale autorità
giurisdizionale del luogo in cui la minore risiede abitualmente. Tale conclusione appare d’altronde
conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto della
giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale e, più in generale, i
provvedimenti in materia di minori, secondo cui, in quanto ispirato all’interesse superiore del
minore, e segnatamente al criterio di prossimità, che fa riferimento all’autorità dello Stato con cui il
minore ha il più stretto collegamento, il principio secondo cui la giurisdizione spetta al giudice del
luogo abituale di residenza del minore riveste una particolare pregnanza, tale da escludere, in
mancanza di un consenso espresso, anche l’operatività della proroga della giurisdizione prevista
dall’art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003, nonchè, in caso di doppia cittadinanza, l’applicabilità
del criterio fondato sulla nazionalità del minore (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2011, n. 30646;
9/01/2001, n. 1; v. anche Cass., Sez. Un., 13/02/2012, n. 1984).
Alla competenza dell’Autorità giurisdizionale svizzera a pronunciarsi in ordine alle domande di
affidamento di A.V. e di disciplina del diritto di visita spettante al padre in conseguenza dello
scioglimento del matrimonio tra i genitori si ricollega anche quella a decidere sul contributo dovuto
dal L. per il mantenimento della figlia: peraltro, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza
impugnata, il fondamento di tale competenza non è ravvisabile nell’art. 3, lett. d) Regolamento CE
n. 4/2009, non applicabile nei rapporti con la Svizzera in quanto estranea all’Unione Europea, ma
nell’analoga disposizione dettata dall’art. 5, par. 2, lett. c), della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a
Lugano il 30 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2010 (c.d. Lugano II), che in materia di
obbligazioni alimentari consente di convenire la persona domiciliata nel territorio di uno Stato
vincolato dalla Convenzione in un altro Stato, qualora si tratti di una domanda accessoria ad
un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere
quest’ultima secondo la legge nazionale.
6. I primi tre motivi del ricorso vanno pertanto accolti, mentre gli ultimi due motivi vanno rigettati.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il
rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi tre motivi di ricorso; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, in
relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti
riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Di Gianfranco Dosi
I La protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia dopo la legge 9 gennaio 2004, n. 6
Prima della legge 9 gennaio 2004, n. 61 il sistema di protezione dei soggetti “incapaci di provvede¬re ai propri interessi” era costruito sostanzialmente intorno ai due istituti dell’interdizione e dell’i¬nabilitazione (titolo XII del primo libro del codice civile). In tale contesto l’interdizione “doveva”2 essere pronunciata allorché un maggiorenne (o un minore emancipato) si trovasse in condizioni di abituale infermità di mente che lo rendeva incapace di provvedere ai propri interessi, mentre l’inabilitazione “poteva”3 essere pronunciata nel caso in cui l’infermità di mente non fosse talmen¬te grave da far luogo all’inabilitazione. Il codice di procedura civile integrava questo sistema con proprie apposite disposizioni.
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 – che ha modificato la denominazione del titolo XII del codice civile (“Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”) – ha operato
1 Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’i¬stituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). In appendice, per comodità di lettura delle numerose questioni che verranno qui approfondite, è ripor¬tato il testo delle norme del codice civile e del codice di procedura civile implicate dalla riforma.
2 Il previgente testo dell’art. 414 c.c. affermava che tali soggetti “devono essere interdetti” (“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti”).
3 Il previgente testo dell’art. 415 c.c. prevedeva che “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato”.
una rivoluzione sistematica introducendo nel capo I la nuova misura di protezione dell’ammini¬strazione di sostegno4 e rimodellando nel capo II l’interdizione e l’inabilitazione, ivi compresa la norma (art. 428 c.c. “Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere”) sugli effetti di quella che la riforma, aderendo al linguaggio della prassi, ha correttamente indicato con il nome di “incapacità naturale”5.
L’amministrazione di sostegno, destinata di fatto a soppiantare quasi completamente le altre mi¬sure (che, considerata la fortuna e la diffusione negli ultimi anni dell’amministrazione di sostegno, potrebbero essere oggi del tutto abrogate), è perciò ora al centro del nuovo sistema di protezione dei soggetti “incapaci” (in un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio: Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ. Sez. VI – 1, 26 luglio 2018, n. 19866; Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144) fondato su nuovi importanti principi che in questi ultimi anni la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità e di merito, come si vedrà, hanno individuato e perimetrato con grande efficacia.
II L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno e dell’interdizione/inabilitazione (404 c.c.)
a) I requisiti soggettivi e oggettivi
Ci si deve chiedere, innanzitutto, quale sia l’ambito di applicazione dell’amministrazione di soste¬gno rispetto alle tradizionali misure dell’interdizione e dell’inabilitazione.
L’art. 404 c.c. definisce l’amministrazione di sostegno con linguaggio semplice affermando che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
In tali condizioni potrebbe trovarsi anche un minore (che, però, è tutelato finché dura la minore età, essendo rappresentato fino al compimento dei diciotto anni dai genitori esercenti la respon¬sabilità genitoriale); pertanto la legge prevede al secondo comma dell’art. 405 c.c. che la richie¬sta di amministrazione di sostegno possa essere fatta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale “nell’ultimo anno della minore età”, in previsione del momento in cui, diventando il figlio maggiorenne e persistendo la condizione di menomazione, avrà necessità dell’assistenza dell’amministratore. Esattamente come previsto per l’interdizione e l’inabilitazione (art. 416 c.c.).
La misura protettiva dell’amministrazione di sostegno si compone di un duplice accertamento ri¬messo al Giudice del merito, il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menoma¬zione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo) (Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2014, n. 2364; Cass. civ. Sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Il problema sicuramente più importante che gli interpreti e la giurisprudenza hanno dovuto affron¬tare fin dall’entrata in vigore della riforma è quello dell’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione che il legislatore non ha ritenuto di cancellare dall’ordinamento.
b) La differenza funzionale e non relativa alla gravità dell’incapacità
Ad occuparsi per prima di questo problema – subito dopo l’entrata in vigore del nuovo istituto – è stata la Corte costituzionale (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440), la quale, respingendo i dubbi di costituzionalità della riforma (sotto il profilo lamentato che essa non avrebbe indicato “chiari criteri per distinguere l’amministrazione di sostegno dai preesistenti istituti dell’interdizione e della inabilitazione, lasciando di fatto all’arbitrio del Giudice la scelta dello strumento di tutela concretamente applicabile”) precisava che la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al Giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e che, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteri¬stiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il Giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’in¬terdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordina¬ria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.
Con la conseguenza, quindi, che l’ambito di operatività dell’amministrazione di sostegno non coin¬cide con quello dell’interdizione (che configura a carico del tutore una vera e propria rappresen¬tanza generale del soggetto incapace).
4 Capo I (Dell’amministrazione di sostegno) che occupa lo spazio degli articoli dal 404 al 413 che disciplinavano l’affiliazione abrogata dall’art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione dei minori.
5 Capo II (Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale)
Effettivamente nell’amministrazione di sostegno, come risulta dall’art. 405 c.c., è il Giudice tute¬lare che individua, con il decreto di nomina dell’amministratore e in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore medesimo ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405 c.c., comma 5, n. 4). E, dunque, al di fuori degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, il beneficiario conserva la piena capacità di agire.
Seguì a queste prime importanti precisazioni l’intervento incisivo e chiarificatore della giurispru¬denza di legittimità.
La prima decisione sul punto della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 135846) affermava il principio (rimasto inalterato fino ad oggi) che la differenza tra am¬ministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap della persona interessata, ma in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé; la relativa valutazione deve essere compiuta dal Giudice di merito in base a tutte le circostanze del caso concreto, alla luce di un criterio che assicuri la massima tutela all’incapace, col suo minor sacrificio7.
La linea di tendenza che veniva indicata è diretta, quindi, alla massima salvaguardia dell’auto-determinazione del soggetto in difficoltà, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo.
È opportuno peraltro ricordare che l’obiettivo della salvaguardia dei diritti della persona incapace ha caratterizzato – con la riforma del 2004 – anche l’interdizione come si ricava dal fatto che l’art. 427, comma 1, c.c. nel testo introdotto dall’art. 9, della legge di riforma, prevede che “nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autori¬tà giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’or¬dinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”. In tal modo, anche le misure della interdizione e della inabilitazione risultano avere acquistato una maggiore flessibilità, venendo adattate alle concrete condizioni del soggetto protetto, in funzione di un possibile recupero di ogni residuo margine di autonomia dello stesso.
In via generale, quindi, può affermarsi che la scelta della misura applicabile è soprattutto influen¬zata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto (per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, ovvero per la semplicità delle operazioni da svolgere). Viceversa, ove si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire all’inte¬ressato di compiere atti pregiudizievoli per sé, sarà l’interdizione, e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che deve trovare applicazione.
Tutte le decisioni di legittimità successive che si sono occupate di questo aspetto si riportano espressamente agli stessi principi.
Così, in ordine cronologico, Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366; Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421; Cass. civ. Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. civ. Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. Sez. I, 2 agosto 2012, n. 13917; Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320; Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171; Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7999; Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962; Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492. In tutte si afferma che l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
A questi principi si è anche del tutto adeguata la giurisprudenza di merito (Trib. Trapani, 23 gennaio 2019; Trib. Benevento, 18 gennaio 2019; Trib. Bologna Sez. I, 9 ottobre 2018; Trib. Bari Sez. I, 15 febbraio 2018; Trib. Ascoli Piceno Sez. I, 24 luglio 2017; Trib. Bari Sez. I, 20 gennaio 2017; Trib. Lecce Sez. I, 3 agosto 2016; Trib. Genova Sez. IV, 30 giugno 2016; Trib. Milano Sez. IX, 24 giugno 2016; Trib. Siena, 11 maggio 2016; Trib. Treviso Sez. I, 11 maggio 2016; Trib. Perugia, 11 febbraio 2016; Trib. Lecce Sez. I, 3
6 Nella vicenda specifica il Giudice tutelare di Salerno aveva rigettato la richiesta dei congiunti di amministra¬zione di sostegno di un soggetto gravemente incapace, inviando gli atti al PM per l’avvio del procedimento di interdizione, rilevando che la infermità dell’interessato comportava una incapacità totale, di natura abituale, di provvedere ai propri interessi, tale da non lasciare ipotizzare atti che questi potesse compiere senza l’assistenza dell’amministratore. I congiunti reclamarono il provvedimento e la Corte d’appello lo confermò. La Corte di cas¬sazione respinse il ricorso dei congiunti – rilevando la correttezza del provvedimento e delle sue motivazioni – ma affermò il principio molto significativo sopra riportato sul tema dei rapporti tra l’amministrazione di sostegno e le misure di protezione dell’interdizione e dell’inabilitazione.
7 Il principio veniva affermato in contrapposizione a quanto era stato rilevato dai primi commentatori della rifor¬ma che avevano individuato la linea di demarcazione tra le misure in un criterio “quantitativo”, correlato, cioè, al diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto interessato, ritenendosi corrispondere ad una minore gravità della patologia invalidante la meno invasiva misura dell’amministrazione di sostegno, e, per converso, ad una maggiore gravità della infermità la interdizione.
novembre 2015; Trib. Cassino, 23 ottobre 2015; Trib. Bari Sez. I, 16 ottobre 2015; Trib. Milano Sez. IX, 3 novembre 2014; Trib. Vercelli, 31 ottobre 2014; Trib. Torre Annunziata Sez. I, 23 settembre 2014; Trib. Napoli Sez. I bis, 30 aprile 2013; Trib. Milano Sez. I, 14 marzo 2013; Tribunale Teramo, 14 febbraio 2013; Trib. Milano, 13 febbraio 2013; Corte d’Appello Torino, 10 gennaio 2013; Trib. Milano Sez. IX, 6 novembre 2012; Trib. Ivrea, 31 agosto 2012; Trib. Foggia, Sez. I, 10 novembre 2011; Trib. Monza Sez. IV, 1 giugno 2011; Trib. Roma, Sez. I, 31 maggio 2011; Corte d’Appello Napoli, 18 dicembre 2009; Trib. Bari Sez. I, 9 maggio 2009; Trib. Bari Sez. I, 23 marzo 2009; Corte d’Appello Bari, 2 dicembre 2008)8.
Sempre in relazione ai presupposti di fatto per l’emissione della misura Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4709 ha avvertito la necessità di chiarire che l’amministrazione di sostegno, in quanto misura limitatrice dell’autonomia personale, presuppone l’accertamento di alterazioni della capacità, obiettivamente verificabili, derivanti da patologia o comunque da menomazioni incidenti sulla sfera psico-fisica e tali da privare in tutto o in parte la persona della capacità di provvedere in autonomia alla cura dei propri interessi, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la conseguenza che non può essere istituita sul mero presupposto dell’analfabe¬tismo dell’interessato.
L’amministratore di sostegno può essere nominato anche in caso di prodigalità (Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492 atteso che la prodigalità configura autonoma causa d’inabilitazione, e potendo adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra tale condizione. In precedenza Trib. Modena Sez. II, 3 novembre 2017 aveva, invece, perentoriamente negato la possibilità di nominare un amministratore di sostegno in caso di prodigalità.
c) È possibile non nominare l’amministratore se c’è una rete familiare di protezione adeguata?
In ordine alla possibilità di non nominare l’amministratore di sostegno in caso di persona priva, in tutto o in parte di autonomia Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 giugno 2014, n. 13929 precisa che il Giudice, sussistendone i presupposti di fatto, sarebbe tenuto, in ogni caso, a nominare un ammi¬nistratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapa¬ce, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.
La decisione riportata appare eccessivamente rigida. Sembra quindi giusto richiamare l’orienta¬mento della giurisprudenza di merito secondo cui, poiché la legge parla di “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” come conseguenza della menomazione, se l’interessato è adeguatamente assistito potrebbe farsi a meno dell’emissione del provvedimento (Trib. Modena Sez. II, 4 maggio 2017; Trib. Modena Sez. II, 5 febbraio 2016; Trib. Ver¬celli, 16 ottobre 2015; Trib. Milano Sez. IX, 3 novembre 2014; Trib. Lamezia Terme, 20 dicembre 2012; Trib. Busto Arsizio, 12 ottobre 2011): Affermano queste decisioni che si può ricorrere alla misura protettiva solo quando non sia possibile superare le difficoltà altrimenti, per esempio per la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona.
d) La nomina dell’amministratore finalizzata alla protezione non patrimoniale
Ugualmente importante la decisione di Cass. civ. Sez. VI – 1, 26 luglio 2018, n. 19866 – che si riallaccia a Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 in cui si parla di un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana del beneficiario ed alla cura complessiva della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio – secondo cui l’ammi¬nistrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario. Anche nella senten¬za della Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144 si precisa che è fuor di dubbio che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di “cura della perso¬na” – come d’altra parte recitano gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i “bisogni” e le “aspirazioni” (art. 410, primo comma, cod. civ.). Nella giurisprudenza di merito negli stessi termini si sono espressi Trib. Pavia 30 aprile 2018 e Trib. Marsala, 17 gennaio 2018.
III Chi può richiedere il provvedimento (artt. 406 e 417 c.c)
Secondo quanto prescrive l’art. 406 c.c. (Soggetti) l’amministrazione di sostegno può essere ri¬chiesta con ricorso dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
8 In questa voce le decisioni qui e altrove indicate come provenienti dal “tribunale” sono indistintamente riferibili a provvedimenti del “Giudice tutelare” ovvero del “tribunale” in sede di reclamo.
L’art. 417 c.c. prevede che l’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 4149e 41510 e cioè dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. La norma prevede che se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la re¬sponsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Già si è detto circa il fatto che la legge prevede al secondo comma dell’art. 405 c.c. che la richie¬sta di amministrazione di sostegno possa essere fatta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale “nell’ultimo anno della minore età”, in previsione del momento in cui, diventando il figlio maggiorenne e persistendo la condizione di menomazione, avrà necessità dell’assistenza dell’amministratore. Esattamente come previsto per l’interdizione e l’inabilitazione (art. 416 c.c.).
Siamo quindi in presenza di un istituto di protezione di natura pubblicistica che può essere promos¬so: a) direttamente dall’interessato11, b) dai familiari più stretti che convivono con l’interessato c) da un familiare, dagli organi istituzionali o dai responsabili dei servizi socio-sanitari del territorio allorché ne ravvisino la necessità. Su ricorso di tali soggetti viene nominata una persona in grado di assistere direttamente o indirettamente il soggetto affetto dalla menomazione anche non total¬mente invalidante il più delle volte legata all’età avanzata del beneficiario della misura12.
Come ha giustamente voluto precisare Trib. Varese, 21 febbraio 2012 il procedimento per l’isti¬tuzione di un amministratore di sostegno non può essere avviato ex officio dal Giudice tutelare, in quanto la legge consente a questi, officiosamente, solo di attivare il procedimento di revoca della misura di protezione eventualmente aperta (art. 413 c.c.) oppure di optare per una determinata protezione pur a fronte dell’attivazione di un’altra misura (art. 418 c.c.).
Se la misura richiesta concerne una persona interdetta o inabilitata il ricorso è presentato congiun¬tamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al tribunale competente per quest’ultima. In tal caso si attiva il meccanismo previsto nell’ultimo comma dell’art. 429 c.c. (che si occupa del procedimento di revoca dell’interdizione) il base al quale se nel corso del giudi¬zio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare.
Uno speciale potere/dovere di azione, come si è visto, è attribuito poi ai responsabili dei servizi sociali e sanitari del territorio dall’ultimo comma dell’art. 406 c.c. dove si prevede che “I responsa¬bili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”.
In conclusione i soggetti che sono abilitati a richiedere l’amministrazione di sostegno sono:
1. Il beneficiario della misura (art. 406, primo comma, c.c.).
2. Le persone che potrebbero essere interdette (art. 414 c.c.) o inabilitate (art. 415 c.c.).
3. Il coniuge o il convivente del beneficiario (art. 417 c.c.).
4. I parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado del beneficiario (art. 417 c.c.).
5) Il tutore o il curatore del beneficiario interdetto o inabilitato (art. 417 c.c.).
9 Art. 414 (2) (Persone che possono essere interdette)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
10 Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate)
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupe¬facenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
11 L’interessato può individuare di persona il soggetto che lo dovrà assistere in caso di necessità, ferma sempre la facoltà del Giudice tutelare, in presenza di gravi motivi, di designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso (art. 408 c.c.).
12 La manovra di bilancio del 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha istituto la figura del caregiver familiare (definito come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o dege¬nerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”) ed ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”.
6) Il pubblico ministero (art 417 c.c.).
7) Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale nel caso del minore di età del beneficiario (art. 417 c.c.). Il secondo comma dell’art. 405 c.c. prevede, infatti, che l’amministrazione di soste¬gno possa essere promossa anche allorché riguardi un minore “nell’ultimo anno della sua minore età”, in previsione del momento in cui diventando maggiorenne avrà necessità della protezione.
8) I responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406, ultimo comma, c.c.).
IV Il principio personalista e gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno (Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114)
Nella sentenza con cui la Corte costituzionale ha affermato il principio che il beneficiario di ammi-nistrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice tutelare ritenga di limitarla in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni (Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114) sono richiamati alcuni principi fondamentali in materia di amministrazione di sostegno, primo fra tutti quello secondo cui, introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore – come si è peraltro già ampiamente ricordato – ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal Giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l’ordinamento oggi mostra una maggiore sensi¬bilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate.
La disciplina dell’amministrazione di sostegno – precisano i giudici della Corte costituzionale – si raccorda pienamente con i più recenti strumenti elaborati nell’ordinamento europeo e internazio¬nale: con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il cui art. 26 protegge “il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.
E proprio per questo la giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale. L’orientamento costantemente se¬guito dalla Corte di cassazione – come si è visto nei capitoli precedenti – infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il Giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del benefi¬ciario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo (tra le tante vanno segnalate in proposito soprattutto Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366 sul discrimine tra le diverse misure di protezione dell’incapace e Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536 sul diritto del bene¬ficiario a contrarre matrimonio).
In questa ricostruzione del sistema codicistico assume dunque importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui “il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del mede¬simo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”.
Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del Giudice tutelare non possono rite¬nersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.
Ebbene, secondo Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114 una tale ricostruzione risponde al prin¬cipio personalista, affermato anzitutto dall’art. 2 Cost. che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell’ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz’altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche gra¬zie a gesti di solidarietà. Nell’architettura dell’art. 2 Cost. l’adempimento dei doveri di solidarietà costituisce un elemento essenziale tanto quanto il riconoscimento dei diritti inviolabili di ciascuno, sicché comprimere senza un’obiettiva necessità la libertà della persona costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana.
Peraltro il principio personalista impone di leggere l’art. 2 congiuntamente all’art. 3 Cost. che ga¬rantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle “condizioni personali”, tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona.
Le norme che presiedono a questa ampia tutela della persona del beneficiario dell’amministrazio¬ne di sostegno sono soprattutto due: in primo luogo l’art. 409 c.c. (Effetti dell’amministrazione di sostegno) secondo cui il beneficiario da un lato “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” e dall’altro “può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. La seconda norma è l’art. 411 c.c. (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno) la quale, dopo aver indicato le norme applicabili all’istituto (di cui si parlerà in se¬guito) afferma che “Il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’am¬ministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”.
Pertanto non è prevista alcuna estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle dispo¬sizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione (per esempio l’art. 591 c.c. che pre¬vede l’incapacità dell’interdetto a disporre per testamento) e la giurisprudenza ha già chiarito che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.
Con questa premessa sui principi di massimo rispetto della persona disabile può essere esami¬nata ora la disciplina applicabile ad alcuni tra gli atti considerati personalissimi che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno potrebbe voler compiere.
a) La donazione
L’art. 774 c.c. (capacità di donare), nel primo periodo del primo comma prescrive che “Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni”. Da ciò il Giudice tutelare del tribunale di Vercelli – in un procedimento originato dalla richiesta di un’amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal Giudice tutelare a disporre una dona¬zione in nome e per conto della beneficiaria – aveva tratto il convincimento che appariva contra¬stante con i principi costituzionali il divieto contenuto nell’art. 774 c.c. “che non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni neppure per il tramite dell’amministratore”.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione, sostenendo che il beneficiario dell’am-ministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla (nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva integrazione) tramite l’estensione, ex art. 411, quarto comma, primo periodo, c.c. 13, del divieto di donazione previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile (Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114).
Il Giudice tutelare potrebbe escludere la capacità di donare in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà pos¬sa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni.
La Corte con la sentenza interpretativa di rigetto sopra richiamata ha escluso l’applicabilità auto¬matica all’amministrazione di sostegno del divieto di donazione, affermando che “il Giudice rimet¬tente muove dal presupposto errato che il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censu¬rata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno”. Tale presupposto interpretativo non può essere condiviso in quanto il divieto di donare previsto nell’art. 774 c.c. è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Viceversa la disciplina dell’amministrazione di sostegno non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione, che qui rileva, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.
Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabi¬litazione. In particolare, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione e la giurispruden¬za ha già chiarito che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440), a cui debbano riconnettersi automaticamente
13 Art. 411 (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno)
Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’ina¬bilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condi¬zione di interdetto o di inabilitato.
Al contrario, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità, l’amministrazione di sostegno si pre¬senta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabi¬lità, che può essere di qualunque tipo e gravità. La normativa che la regola consente al Giudice di adeguare la misura alla situazione della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di au¬todeterminazione. Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato, insomma, l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal Giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo svilup¬po delle sue effettive abilità.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare le disposizioni in materia di ammini¬strazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale. L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il Giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non attribuisce alla competenza dell’amministratore di sostegno, resta nella completa disponibilità del beneficiario.
In questa ricostruzione del sistema codicistico assume dunque importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui “il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del me¬desimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”. Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del Giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.
Alla luce di tali principi, posti a fondamento dell’intero impianto della Costituzione italiana, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal Giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto la medesima conclusione, pro-nunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno in un momento successivo all’ordinanza di rimessione che ha sollevato la questione di co-stituzionalità. Il riferimento è a Cass, civ. Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460 secondo cui il Giu¬dice tutelare potrebbe anche d’ufficio escludere la capacità di donare solo “in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni”.
Pertanto ove il beneficiario intendesse effettuare una donazione spetterà all’amministratore di sostegno chiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare il quale potrà autorizzare l’atto ovvero non autorizzarlo.
b) Il testamento
Ugualmente nessuna incapacità di disporre per testamento (pubblico ricevuto dal notaio) è previ¬sta per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno (a differenza di quanto previsto per l’inter¬detto dall’art. 591 c.c.). Anche in questo caso l’atto potrà essere autorizzato o meno dal Giudice tutelare su richiesta dell’amministratore di sostegno.
Deve, perciò, escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa con¬siderarsi privata della capacità di disporre per testamento (pubblico ricevuto dal notaio) (Trib. Varese, 12 marzo 2012) salvo che il Giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, c.c. indichi questa limitazione avvalendosi del potere di “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al bene¬ficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”.
La pubblicità di tali atti (ai fini della conoscibilità dell’incapacità da parte del notaio che comunque è chiamato a valutare sempre la capacità del testatore) è assicurata dal meccanismo previsto nell’art. 405 c.c.
Secondo Giudice tutelare Vercelli, 4 settembre 2015 il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull’opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di disporre per testamento, dovrà approfondire: se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di inter¬valli di lucidità; se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che di¬sciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti – imponendo al rogante un’indagine sulla volontà delle parti – nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l’invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni.
Nessuna limitazione ugualmente vale per il testamento olografo (salvo che il testatore scelga di depositarlo presso un notaio) in quanto sfugge alla possibilità di raccordo con il sistema della pub¬blicità prevista. Il testamento potrà sempre essere, comunque, impugnato nei casi di incapacità anche naturale (art. 591 c.c. e art. 412 c.c.).
C’è un dato testuale nella normativa sull’amministrazione di sostegno che implicitamente ammette che il beneficiario possa fare testamento (sia pubblico che olografo) ed è proprio l’art. 411 c.c. il cui secondo e terzo comma prescrivono che “All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779” (che riguardano casi di inva¬lidità del testamento effettuato a favore dell’amministratore di sostegno) (su cui Trib. Trieste, 6 maggio 2017) e prescrivendo che “Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”
c) Il matrimonio
La giurisprudenza ha affrontato anche il tema del matrimonio del beneficiario, sempre sul duplice presupposto che l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità e che la normativa consente al Giudice di adeguare la misura alla situazione della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.
Si ricorda che il matrimonio è garantito al disabile ai sensi dell’art. 23 della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 ratificata in Italia dagli artt. 1 e 2 della L. 3 marzo 2009, n. 18.
Deve osservarsi, in particolare, che non può comunque trovare applicazione l’art. 85 c.c. (“Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente”) non essendo possibile equiparare all’interdetto il beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Non esistendo un divieto esplicito, in passato, Trib. Varese, 6 ottobre 2009 aveva ritenuto che non è possibile affermare che il beneficiario possa contrarre matrimonio solo con il consenso dell’am-ministratore. Si tratterebbe di una opzione in contrasto con i diritti fondamentali della persona.
Tuttavia, pur escluso come ha ritenuto il Tribunale di Varese con la decisione sopra richiamata che il consenso dell’amministratore sia di per sé necessario, ciò non dovrebbe significare che il bene¬ficiario possa comunque contrarre matrimonio senza l’autorizzazione del Giudice tutelare sebbene le norme implicate (artt. 474 e 475 c.c.) non prevedono il matrimonio tra gli atti autorizzabili.
Il principio affermato in giurisprudenza nel suo complesso è, comunque, quello secondo cui il Giudice tutelare può senz’altro estendere al beneficiario, ove necessario, il divieto di matrimonio previsto per l’interdetto (in applicazione di quanto prevede l’art. 411, ultimo comma, c.c.).
In questa prospettiva Trib. Modena Sez. II, 18 dicembre 2013 dopo aver premesso che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire in ordine a tutti gli atti, che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ.), ha affermato che, fatte salve le limitazioni contenute nel decreto di nomina, il beneficiario è dotato di piena capacità di agire, nella quale è compresa, altresì, la capacità di contrarre matrimonio, unicamente limitabile in presenza di situazioni eccezionali. L’e¬stensione, delle limitazioni poste, ex lege, a carico dell’interdetto e dell’inabilitato, al beneficiario di amministrazione di sostegno, presuppone una valutazione concreta, compiuta, nel caso specifico e volta per volta, da parte del Giudice tutelare, il quale potrà eventualmente disporre l’eccezionale ablazione, solo in caso di riscontrata “grave infermità mentale” del beneficiario (arg. ex artt. 414 e 415 cod. civ.). Nel caso di specie, il Giudice tutelare ha reputato l’insussistenza di impedimenti, a carico della beneficiaria, a contrarre il vincolo matrimoniale, ed ha espresso un giudizio positivo sulla sua capacità di vivere consapevolmente il rapporto di coniugio e le gravose responsabilità, che esso determina; pertanto, ha rigettato l’istanza ablativa della capacità matrimoniale.
Aderendo all’orientamento espresso anche in dottrina, proprio con riferimento al matrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536 ha precisato (confermandola l’orientamento che prevede la facoltà del Giudice tutelare di non autoriz¬zare il matrimonio) che il divieto per l’interdetto di contrarre matrimonio stabilito dall’art. 85 c.c. e il relativo regime di invalidità matrimoniale di cui all’art. 119 c.c. 14 non possono essere estesi, neppure per analogia, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, posto che i suddetti istituti di protezione si collocano su piani totalmente diversi. Le finalità di protezione del soggetto inca¬pace devono, nell’amministrazione di sostegno, trovare fondamento e tutela in un individualizzato provvedimento del Giudice tutelare chiamato ad autorizzare l’atto. Anche nei casi in cui, in circo¬stanze eccezionalmente gravi e nel suo esclusivo interesse, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia imposto il divieto di contrarre matrimonio, è da escludersi che questo possa poi essere impugnato ai sensi dell’art. 119 c.c., potendosi in tal caso ricorrere unicamente all’impu¬
14 Art. 119 c.c. (Interdizione)
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se al tempo del matrimonio vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
gnazione di cui all’art. 120 c.c.15, ovvero all’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di sostegno ex art. 412, secondo comma, codice civile16.
In definitiva secondo i principi affermati da questa decisione il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, non essendo equiparabile all’interdetto, può senz’altro contrarre matrimonio ma deve essere autorizzato dal Giudice tutelare che potrebbe escluderlo da tale diritto in applicazione del quarto comma dell’art. 411 c.c.17. In tal caso, ove il beneficiario dell’amministrazione di sostegno dovesse contrarre ugualmente matrimonio, tale atto sarà impugnabile ai sensi dell’art. 120 c.c. dal¬lo stesso beneficiario, ovvero ai sensi dell’art. 412, terzo comma, c.c. su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
d) La separazione e il divorzio
Se, come si è visto, è ipotizzabile che il Giudice tutelare per gravi motivi possa escludere per il beneficiario dell’amministrazione di sostegno il diritto a contrarre matrimonio, non altrettanto può dirsi per la separazione o il divorzio essendo evidente che si tratta di un diritto personalissimo di natura eventuale non prevedibile e comunque di cui il beneficiario potrebbe essere chiamato a subire le conseguenze come coniuge convenuto in giudizio.
Ciò non impedisce tuttavia di considerare possibile che di fronte ad una decisione del beneficiario di volersi separare o di voler divorziare o di fronte alla medesima decisione adottata dall’altro co¬niuge non sia possibile rinvenire nel sistema un meccanismo di tutela del beneficiario per ciò che concerne gli aspetti personali e patrimoniali della separazione o del divorzio, nonostante la loro natura di atti personalissimi.
A tale proposito l’art. 405 (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità) premesso che il decreto di nomina tra l’altro “deve contenere l’indicazione… degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del benefi¬ciario” nonché “degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno” e che tali indicazioni possono essere anche contenute in un “provvedimento assunto dal Giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno” non esclude affatto che – in se¬guito alla decisione personalissima di voler proporre domanda di separazione o divorzio ovvero in seguito alla situazione che si determina nel caso in cui il beneficiario sia convenuto in una causa di separazione o divorzio – il Giudice tutelare su richiesta dell’amministratore di sostegno possa at¬tribuire la decisione sugli aspetti personali o patrimoniali al beneficiario ovvero all’amministratore di sostegno. Si tratta di una limitazione disposta (quando se ne presenta la necessità) nell’assetto che disciplina l’amministrazione di sostegno.
Ha ritenuto ammissibile la domanda di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo della parte incapace Trib. Modena 25 ottobre 2007.
Anche Trib. Milano Sez. IX, 19 febbraio 2014 ha ritenuto che la persona sottoposta ad ammini¬strazione di sostegno conserva il diritto a separarsi, aggiungendo che la competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, competa al Giudice tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art. 410 c.c.
Nella stessa prospettiva successivamente Trib. Milano Sez. IX, 14 novembre 2014 sulla base della premessa secondo cui la legge divorzile prevede che il presidente nomini un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace, ha ritenuto, tuttavia, che ove sia già pendente un procedimento di amministrazione di sostegno , debba essere il Giudice tutelare a decidere se: 1) conferire all’amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo
15 Art, 120 (Incapacità di intendere e di volere)
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recu¬perato la pienezza delle facoltà mentali.
16 Art. 412 (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice)
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministrato¬re di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
17 Art. 411, quarto comma, c.c.
Il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’ina¬bilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
di divorzio in luogo del beneficiario; o 2) nominare un curatore speciale alla persona fragile, non assegnando questo compito all’amministratore; ciò esclude che sia necessaria la nomina del cu¬ratore speciale ex lege divorzio (previsione introdotta nell’Ordinamento quando l’amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta non sia già dotata di una misura di protezione giuridica.
In conclusione, il beneficiario di amministrazione di sostegno può esercitare il suo diritto personalis¬simo di richiedere la separazione o il divorzio (ovvero di costituirsi nel procedimento avviato dall’al¬tro coniuge) ma spetta al Giudice tutelare su istanza dell’amministratore di sostegno non tanto il potere di autorizzare la decisione del beneficiario, quanto quello di dare indicazioni a norma dell’art. 405 c.c. sulle funzioni sostitutive o di assistenza, relativamente agli aspetti personali e patrimoniali, da attribuire nel procedimento di separazione o di divorzio all’amministratore di sostegno18.
Questa “intrusione” dell’amministratore di sostegno è del tutto coerente con i principi applicati in tema di rappresentanza del coniuge incapace (sia pure giungendo a soluzioni differenziate) da Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582 (che attribuisce ad un curatore speciale il potere di rappresentanza del coniuge incapace) e da Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669 (che ammette, invece, il tutore all’esercizio in questi casi del potere di rappresentanza dell’incapace).
È opportuno richiamare a tale proposito la disciplina applicabile al contenzioso di separazione e divorzio allorché uno dei coniugi sia incapace19.
Ad occuparsi di questo tema è soltanto l’art. 4, comma 5, ultima parte, della legge sul divorzio (legge 1 dicembre 1970, n. 898 come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) applicabile anche alla separazione (ex art. 23 della stessa 6 marzo 1987, n. 749. Ebbene l’art. 4, comma 5, ultima parte, della legge sul divorzio prevede che “Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace” nulla prescrivendo per il caso in cui l’incapacità riguardi il coniuge ricorrente. Può applicarsi in via analogica tale disposizione anche al caso in cui incapace sia il coniuge ricorrente? E in tal caso la domanda di separazione o divorzio andrà proposta dal tutore o da un curatore speciale?
In passato Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582 aveva ritenuto di doversi individuare in un curatore speciale (nominato su richiesta del tutore) il soggetto legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto infermo di mente in quanto la rappresentanza dell’interdetto per infer¬mità di mente da parte del tutore (in tutti gli atti civili, ai sensi dell’art. 357 c.c., richiamato dall’art. 424, comma 1, c.c.) non comprende gli atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell’interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare. Poiché il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo rientra certamente nella categoria degli atti personalissimi. Perciò, in mancanza di una specifica norma che attribuisca al tutore dell’interdetto per infermità di mente il potere di chiedere il divorzio, tale potere non può farsi derivare dalla generica rappresentanza in tutti gli atti civili, attribuita al tutore. D’altro lato l’ordinamento contiene varie norme che conferiscono al tutore po¬teri specifici in materie che riguardano interessi di carattere strettamente personale dell’interdetto per infermità di mente (art. 119. c.c., per l’impugnazione del matrimonio, art. 245 c.c., in tema di disconoscimento della paternità, art. 264 c.c, in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale da parte di chi è stato riconosciuto, art. 273, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, art. 13 della legge 22 maggio 1978 n. 194, in tema di interruzione della gravidanza). Nel sistema risultante da siffatto contesto normativo deve individuarsi in un cu¬ratore speciale il soggetto legittimato a proporre la domanda di divorzio per l’interdetto infermo di mente, in base ad una interpretazione analogica del citato art. 4, comma 5, in relazione agli artt. 78 e 79 del codice di procedura civile.
Quindi in mancanza di una precisa disposizione che disciplini il caso in cui l’incapace sia il coniuge ricorrente, la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio offre il modello applicabile, per la ricorrenza della stessa “ratio”, anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore. La prospettata interpretazione appare costituzionalmente obbligata per evitare che l’interdetto infermo di mente sia privato dell’esercizio di un diritto di particolare rilievo e che egli sia sottoposto ad una disparità di trattamento rispetto all’altro coniuge.
Perciò in mancanza di una specifica norma che attribuisca al tutore dell’interdetto per infermità di mente il potere di chiedere il divorzio, tale potere non può farsi derivare dalla generica rappre¬
18 Una decisione di legittimità ha discusso il tema della separazione e del divorzio del beneficiario dell’ammini¬strazione di sostegno, sia pure non come argomento principale del ricorso (che concerneva la plausibilità dell’art. 127 c.c. che limita l’impugnazione del matrimonio da parte degli eredi dell’incapace naturale alle sole ipotesi in cui l’interessato abbia già iniziato il procedimento di impugnazione e questo sia ancora in corso). Si tratta di Cass. civ. Sez. I, 30 giugno 2014, n. 14794 che ha ritenuto come il bilanciamento tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio, proponendo l’azione di impugnazione, e l’inte¬resse degli eredi a far valere l’incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l’annullamento del matrimonio è rimesso alla valutazione del legislatore, che in modo non irragionevole ha ritenuto preminente l’esigenza di tutela della autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio. In tale prospettiva il riconoscimento all’erede del diritto (non di iniziare ma solo di) proseguire l’azione impugnatoria già iniziata dal coniuge costituisce uno strumento di realizzazione di un interesse del de cuius.
19 In altra sede (cfr la voce INCAPACITA’ NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO) viene esaminato il problema della separazione consensuale o comunque degli accordi in sede di separazione o divorzio nel caso di incapacità di uno dei coniugi.
sentanza in tutti gli atti civili prevista dall’art. 357 c.c. e deve ritenersi, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 5 della legge n. 898 del 1970 che legittimato a proporre la domanda di divorzio possa essere un curatore speciale dell’infermo, nominato dal presidente del tribunale anche su richiesta del tutore.
Successivamente Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669 ha però precisato che il tutore dell’interdetto per infermità mentale è legittimato a presentare, previa autorizzazione del Giudice tutelare, domanda di separazione giudiziale (o di divorzio) in nome e per conto dell’incapace, sus¬sistendo la necessità della nomina di un curatore speciale solo nell’ipotesi di conflitto di interessi tra il rappresentato ed il legale rappresentante. È, pertanto, legittimità la domanda di separazione personale proposta dal tutore, a seguito di autorizzazione giudiziale, in nome e per conto del co¬niuge interdetto.
La legittimazione attiva dell’interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale, sussiste in applicazione analogica di quanto sta¬bilito dal legislatore – con riferimento al divorzio – dall’art. 4, comma 5, d.lgs. 898/70, che espres¬samente disciplina la sola ipotesi in cui l’incapace abbia il ruolo di convenuto. Trattasi di opzione ermeneutica costituzionalmente orientata, volta ad evitare che l’interdetto sia privato in fatto di un diritto personalissimo di particolare rilievo, che la legge attribuisce ad entrambi i coniugi senza disparità di trattamento, nei casi previsti, ed il cui esercizio può rendersi necessario per assicurare l’adeguata protezione del soggetto incapace.
Quindi secondo questo successivo orientamento il tutore può compiere in nome e per conto dell’in-terdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell’ incapace.
e) Il consenso informato
La legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni an¬ticipate di trattamento) all’art. 3 20 prevede tra l’altro, ai commi 4, seconda parte e 5, che “…Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’ammini¬stratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.
Pertanto, nonostante la natura di atto personalissimo della prestazione del consenso ai tratta¬menti sanitari, l’amministratore di sostegno è chiamato ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari del soggetto beneficiario tenendo conto della volontà del beneficiario stesso in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere e, naturalmente, in linea con le eventuali dispo¬sizioni anticipate di trattamento – se esistenti – redatte dal beneficiario allorché era maggiore di età e capace di intendere e di volere21 (in assenza di tali disposizioni anticipate di trattamento e
20 Art. 3. Minori e incapaci
1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabi¬lità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappre¬sentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
21 Sul punto Trib. Modena, 5 novembre 2008 secondo cui L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autoriz¬zazione del Giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.
ove l’amministratore di sostegno rifiuti le cure proposte la decisione è rimessa al Giudice tutelare (comma 5 dell’art. 3 della legge 219/2017): sul punto Trib. Mantova Sez. I, 6 dicembre 2018).
Ebbene, la norma che autorizza l’amministratore di sostegno a esprimere o rifiutare il consenso al trattamento sanitario (art. 3, comma 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219) è stata ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144 22 purché interpretata nel senso che il Giudice tutelare può sempre modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’am¬ministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone di volta in volta, anche in un momento successivo alla nomina, l’estensione nel solo interesse del disabile. Quindi il conferimen¬to della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita, atteso che spetta al Giudice tutelare attribuirlo all’amministratore di sostegno in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rende¬re necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda23.
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate porta, insomma, a ritenere che, essendo il diritto alla salute un diritto personalissimo, la rappresentanza legale “non trasfe¬risce sul tutore e sull’amministratore di sostegno un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza”. D’altra parte, l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017 espressamente prevede che l’amministratore di sostegno deve tenere conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere, quando la nomina comprenda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario: circostanza, questa, che implica un vaglio specifico da parte del Giudice.24
22 Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 24 marzo 2018 (Trib. Pavia Sez. II, 24 marzo 2018) aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso in¬formato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti: DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del Giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
23 Prima della decisione della Corte costituzionale la normativa sull’attribuzione all’amministrazione di sostegno dei poteri esclusivi in materia di consenso ai trattamenti sanitari era stata ritenuta sostanzialmente plausibi¬le – sia pure con sfumature diverse – da Trib. Vercelli, 31 maggio 2018; Trib. Modena, 23 marzo 2018; Trib. Cagliari, 16 luglio 2016; Trib. Palermo, 9 dicembre 2009; Trib. Modena, 14 maggio 2009; Trib. Modena, 27 febbraio 2009; Trib. Modena, 5 novembre 2008. Di contrario avviso Trib. Genova, 6 marzo 2009 che ha ritenuto inaccettabile la delega all’amministratore di sostegno. Sul punto delle scelte delle cure Trib. Reggio Emilia, 25 luglio 2012 aveva affermato che spetta all’amministratore di sostegno prima, e al Giudice tutelare poi, il compito di ricostruire la volontà del paziente rispetto alle scelte di cura. Trib. Modena, 26 gennaio 2009 ha affermato che l’amministratore di sostegno deve tenere edotto il Giudice tutelare. Trib. Modena, 1 dicembre 2008 attribuisce la decisione al Giudice tutelare affermando che il Giudice tutelare ben può prescrivere che amministratore di sostegno, mettendo in atto le direttive manifestate e poi reiterate dall’in¬teressato (nella specie: Testimone di Geova) neghi il consenso ai sanitari a praticare al beneficiario qualsivoglia trasfusione di sangue intero.
24 la stessa Corte costituzionale, già all’indomani della legge n. 6 del 2004, rilevò che “l’ambito dei poteri dell’amministratore [è] puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto” (sentenze n. 51 del 2010 e n. 440 del 2005), secondo quanto previsto dal Giudice tutelare nel provvedimento di nomina, che deve contene¬re, tra le altre indicazioni, quelle concernenti l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 3, cod. civ.), nonché la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.). Più di recente, anche sulla scia dell’interpretazione e dell’applicazione dell’amministrazione di sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità, la stessa Corte costituzionale ha osservato che tale istituto “si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602)” (sentenza n. 114 del 2019). Esso consente al Giudice tutelare “di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17962)” (sentenza n. 114 del 2019).
L’amministrazione di sostegno è, insomma, un istituto duttile, che, proprio in ragione di ciò, può essere pla¬smato dal Giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all’agilità della relativa procedura applicativa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 settembre 2015, n. 17962; 26 ottobre 2011, n. 22332; 1° marzo 2010, n. 4866; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584). Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, difatti, il Giudice tutelare “si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento” (sentenza n. 114 del 2019), perché è chiamato ad affidargli, nell’interesse del beneficiario, i necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento quest’ultimo sia ritenuto inidoneo (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 29 novembre 2006, n. 25366).
Attribuendo al Giudice tutelare il compito di modellare l’amministrazione di sostegno in relazione allo stato per¬sonale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare “nella minore misura possibile” (sentenza n. 440 del 2005) la capacità di agire della persona disabile: il che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, la cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità, più o meno estesa, connessa a rigide conseguenze legislativamente predeterminate. Il maggior
Conclude la Corte nel senso che la ricostruzione del quadro normativo concernente l’amministra¬zione di sostegno, anche alla luce degli approdi della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, rivela l’erroneità del presupposto interpretativo su cui si fondano le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Giudice tutelare rimettente.
Infatti contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice rimettente, le norme censurate non attri¬buiscono ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.
Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno è il Giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al Giudice, pertanto, il compito di individuare e cir¬coscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Tali misure di tutela, peraltro, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque, alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il Giudice tutelare affidare all’amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa. La specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione all’amministrato¬re di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a trattamenti sa¬nitari di sostegno vitale: in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su «diritti soggettivi personalissimi» (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 giugno 2017, n. 14158; più di recente, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998), sicché la decisione del Giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del disabile in quel dato momento considerato.
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al Giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile. L’adattamento dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente ga¬rantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile: il Giudice tutelare, infatti, deve essere periodicamente aggiornato dall’am¬ministratore circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.), può modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte nel decreto di nomina (art. 407, quarto comma, cod. civ.), può essere chiamato a prendere gli opportuni provve¬dimenti – su ricorso del beneficiario, del pubblico ministero o degli altri soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. – in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza dell’amministratore nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste della persona disabile (art. 410, secondo comma, cod. civ.).
L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che con¬formano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al Giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamen¬te, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda25.
rispetto dell’autonomia e della dignità della persona disabile assicurata dall’amministrazione di sostegno è alla base di quelle recenti decisioni, anche di questa Corte, che hanno escluso si estendano a tali soggetti – in ragio¬ne d’una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni dettate per l’interdetto o l’inabilitato – i divieti di contrarre matrimonio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 maggio 2017, n. 11536) o di donare (sentenza n. 114 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460): il beneficiario di amministrazione di sostegno può sì essere privato della capacità di porre in essere tali atti personalissimi, quando ciò risponda alla tutela di suoi interessi, ma sempre che ciò sia espressamente disposto dal Giudice tutelare – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o anche in una sua successiva revisione – con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ.
È fuor di dubbio, infine, che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di “cura della persona” – come d’altra parte recitano gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i “bisogni” e le “aspirazioni” (art. 410, primo comma, cod. civ.), così garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866; sul ricorso all’amministrazione di sostegno per l’esercizio di scelte connesse al diritto alla salute, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998).
25 Le stesse conclusioni potrebbero valere per la donazione di organi su cui Trib. Mantova, 25 agosto 2016 (Qua¬lora l’amministrazione di sostegno sia stata attivata a seguito della verificata incapacità del beneficiario di provvede¬re autonomamente ai propri interessi a causa di infermità psichica, la condizione del beneficiario deve equipararsi a quella del soggetto incapace di agire per il quale non è consentita, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, della L. 1° aprile 1999, n. 91, la manifestazione del consenso alla donazione di organi da parte del rappresentante legale).
V Gli effetti dell’amministrazione di sostegno (art. 409 c.c.)
Da quanto fin qui si è detto risulta molto chiara la differenza tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno.
Nell’interdizione il soggetto dichiarato interdetto è privato della sua capacitò di agire e in nome e per suo conto è chiamato a sostituirlo il tutore. Nell’interdizione il soggetto non ha capacità di agire ed ha un rappresentante legale.
Viceversa nell’amministrazione di sostegno, come chiaramente si evince dall’art. 405 c.c. in cui si prescrive che il decreto di nomina deve contenere, tra l’altro, l’indicazione “degli atti che l’ammi¬nistratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” nonché “degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno” non si verifica una condizione di generale incapacità di agire del beneficiario, ma una incapacità limitata ad alcuni atti che il Giudice deve individuare caso per caso, così determinando per alcuni atti una completa incapacità di agire (cui sopperisce attribuendo all’amministratore il potere sostitutivo della rappresentanza legale, come avviene per l’interdizione) e per altri atti una limitata incapacità (cui sopperisce attribuendo all’amministratore il potere di assistere il beneficiario, come avviene per l’inabilitazione).ù
Pertanto ai sensi dell’art. 409 c.c. (effetti dell’amministrazione di sostegno) – che risulta centrale nell’impianto codicistico dell’istituto – “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno” e “Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
VI La competenza ad adottare la misura dell’amministrazione di sostegno
a) La competenza del Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario
Come si è visto l’art. 404 c.c. che definisce i contorni della misura di protezione, prescrive che l’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Per radicare la competenza, stante l’alternatività del criterio previsto nell’art. 404 c.c., è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia il domicilio o la residenza e che, mentre a norma dell’art. 43 c.c. e del D.P.R. n. 221 del 1989, art. 15, la residenza fa riferimento ad un dato obbiettivo, la nozione di domicilio, ai sensi dell’art. 43 c.c. fa riferimento al dato, non meramente obbiettivo ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari e interessi (Cass. civ. Sez. VI – 1, 3 maggio 2013, n. 10374; Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 2011, n. 21370; Cass. civ. Sez. VI-1, 16 settembre 2011, n. 19017; Cass. civ. Sez. I 14 gennaio 2008, n. 588).
È stata la giurisprudenza a precisare che vale, tuttavia, per l’amministrazione di sostegno non il principio formalistico della residenza anagrafica ma il principio di prossimità nel senso che non rileva la circostanza che l’interessato per esempio sia al momento dell’apertura del procedimento dimorante transitoriamente in altro posto – come presso il reparto di lungo degenza di una Casa di cura (Cass. civ. Sez. I, 13 aprile 2010, n. 8779) o in un altro istituto di custodia (Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 588) – restando sempre ferma la possibilità, qualora venga meno il carattere transitorio della permanenza nella struttura, di una richiesta di sostituzione dell’ammini¬strazione di sostegno sulla cui istanza è competente il Giudice nel cui territorio si trova, appunto, la struttura di assistenza (Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 maggio 2012, n. 6880).
L’ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi – come bene è stato chiarito dalla decisione da ultimo citata – alla luce della natura contingente dei provve¬dimenti assunti dal Giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola rebus sic stantibus e quindi, come espressamente prevede l’art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il Giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verifichino contrasti tra l’amministra¬tore e il beneficiario, tenere conto dell’interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l’esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale. Né rileva il princi¬pio della perpetuatio iurisdictionis: in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del Giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravve¬nute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall’art. 343, comma 2, c.c. 26dimostra come una procedura già “aperta” sulla base della compe¬
26 Art. 343 c.c (Apertura della tutela)
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
tenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita in altro circondario, senza che ciò implichi soluzione di continuità.
Come detto deve però trattarsi del luogo di dimora stabile (Cass. civ. Sez. VI – 1, 11 ottobre 2017, n. 23772; Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 luglio 2013, n. 16544) e non motivata da ragioni transitorie.
A tale proposito in Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 aprile 2013, n. 9389 si afferma che l’art. 407 c.c., nell’enumerare le indicazioni richieste per la presentazione del ricorso per la nomina dell’ammini¬stratore di sostegno, espressamente prevede la dimora abituale del beneficiario, la quale giustifica il trasferimento della procedura già aperta sulla base della competenza territoriale sussistente al momento della domanda, dinanzi al Giudice tutelare del luogo ove si trova la dimora effettiva del medesimo amministrando.
Si legge nella sentenza che non è non è pertinente il riferimento il principio della perpetuatio iurisdictionis, in materia di volontaria giurisdizione – rilevando invece la competenza del Giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescin¬dere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell’ammini¬stratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’ambito della revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, nelle quali assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore. In tal senso, per altro, si è già espressa questa Corte, escludendo che il ricovero in caso di cura implichi necessariamente il trasferimento del domicilio, potendo tale ricovero avere carattere temporaneo e non continuativo (Cass. 15 ottobre 2011, n. 21370), così implicitamente affermando che il carattere della stabilità e della continuità, anche in caso di permanenza in case di cura, può determinare lo spostamento del centro dei propri interessi. D’altra parte nella convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti “vulnerables” si fa riferimento al concetto di “residenza abituale”, comunemente interpretato nel senso della necessità di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l’interesse dell’adulto incapace.
b) La competenza del console per i residenti all’estero
In caso di residenza all’estero dell’interessato l’amministrazione di sostegno è materia di compe¬tenza dell’autorità consolare italiana all’estero.
Con una sentenza interpretativa di rigetto la Corte costituzionale (Corte Cost. 18 febbraio 2010, n. 51) ha dichiarato, infatti, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla non menzione nell’art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (dove si stabilisce che il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata che le leggi dello stato attribuiscono al Giudice tutelare) del potere di “servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno”.
La violazione della Costituzione è esclusa – ha precisato la Corte – dalla praticabilità di un’interpre¬tazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Infatti, premesso che la legge n. 6 del 2004, introducendo nel corpo del codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno , ha delineato un complesso normativo inscindibile volto a garantire all’incapace la tutela più ade¬guata alla fattispecie e a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, la disposizione in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata, sembra consentire agevolmente, in virtù di un’interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l’amministrazione di sostegno. Né osta alla praticabilità di siffatta interpretazione adeguatrice la circostanza che si determini, come nella specie, un conflitto di competenza fra il Giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nomi¬nare l’amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al Giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza. Invero, l’ipotetica possibilità di un conflitto di competenza potrebbe semmai presentarsi come un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l’ordinario pro¬cedimento per conflitto di competenza, ma non come un ostacolo giuridicamente rilevante all’in¬terpretazione costituzionalmente orientata, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente.
Successivamente anche Cass. civ. Sez. VI, 16 settembre 2011, n. 19017 ha affermato lo stes¬so principio di competenza dell’autorità consolare per le amministrazioni di sostegno riguardanti beneficiari residenti all’etero, ritenendo ammissibile il regolamento di competenza richiesto d’uffi¬cio dal capo dell’Ufficio consolare italiano all’estero, relativo alla nomina di un nuovo amministra¬tore di sostegno in seguito al trasferimento del beneficiato. “Infatti – si legge nella decisione – la sentenza 18 febbraio 2010, n. 51 della Corte costituzionale impone una interpretazione evolutiva delle norme idonea a comprendere, fra le funzioni attribuite al Console (di Ufficio di prima catego¬ria) dall’art.34 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, anche quelle relative ad un istituto più adatto e flessibile, per la tutela di soggetti meno capaci, quale l’amministrazione di sostegno, senza che
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può ivi essere trasferita con de¬creto del tribunale.
a ciò osti la circostanza che si determini un conflitto di competenze fra il Giudice tutelare in Italia ed il Console, tenuto conto che la competenza a nominare l’amministratore di sostegno è pacifica¬mente riconosciuta al Giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza e considerando che tale conflitto è risolvibile con l’ordinario regolamento di competenza.
VII Il problema del consenso dell’interessato
Nessuna norma prevede che l’interessato debba dare il proprio consenso al provvedimento del Giudice tutelare di nomina dell’amministratore di sostegno.
Sul punto comunque non si è mai dubitato che il dissenso dell’interessato è sempre superabile. Per esempio il Giudice tutelare Vercelli, 28 marzo 2018 ha affermato che “ È lecita la collocazione del beneficiario di amministrazione di sostegno in casa di ricovero e ciò anche indipendentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso”.
Questa lacuna normativa ha dato spazio ad una questione di legittimità costituzionale ritenuta, però, manifestamente infondata da Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 4, sulla base della conside¬razione che l’art. 407 c.c., nel disciplinare il procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, prevede espressamente che il Giudice tutelare debba sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e debba tenere conto “compatibilmente con gli interessi e le esigen¬ze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa” (comma 2), con ciò attri¬buendo chiaramente al Giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell’interessato, ove l’autorità giudiziaria, nell’ambito della di¬screzionalità riconosciutale dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fat¬tispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione.
Analogamente si è espressa qualche mese dopo Corte cost. 17 luglio 2007, n. 292 dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 c.c., nella parte in cui consentono al Giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell’interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente.
Anche in sede di legittimità si è chiarito che non costituisce condizione necessaria all’applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (Cass. civ. Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866) pur precisandosi che “nel caso in cui l’interessato sia persona piena¬mente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il Giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di un’adeguata tutela, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell’autodeterminazione, e della dignità personale dell’inte¬ressato” (Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602).
Pertanto se è vero che non è richiesto il consenso dell’interessato, è altresì vero che l’amministra¬zione di sostegno non può essere istituita nei confronti di chi, pienamente lucido, vi si opponga, sempre che il Giudice accerti che i suoi interessi siano comunque tutelati, sia in via di fatto dai familiari che per il sistema di deleghe attivato autonomamente dall’interessato.
VIII Il diritto del beneficiario di nominare un avvocato nel procedimento di amministrazione di sostegno
Va qui trattato il tema del diritto di difesa del beneficiario all’atto dell’apertura e nel corso del pro-cedimento di amministrazione di sostegno.
Il problema relativo alla possibilità di avvalersi del ministero di un difensore trae origine dalla man¬canza nella stessa legge istitutiva di alcuna disposizione che espressamente preveda o escluda la difesa tecnica nel procedimento di nomina.
Premesso che la normativa di cui alla legge n. 6 del 2004 costruisce il procedimento come un pro-cedimento di volontaria giurisdizione con rito camerale (in cui di per sé non sarebbe obbligatorio il patrocinio di un difensore) una delle prime decisioni della giurisprudenza di legittimità sulla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha riguardato proprio il tema di come può dirsi garantito il diritto di difesa del beneficiario in apertura e nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno. Come si vedrà la risposta non prospetta una soluzione unitaria.
La prima decisione che si è occupata di questo aspetto è Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366 i cui principi sono stati avvalorati successivamente da Corte cost. 19 aprile 2007, n. 12827 e confermati testualmente da Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861.
27 Corte cost. 19 aprile 2007, n. 128: È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi-tuzionale degli artt 407 e 408 c.c., nel testo introdotto dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell’art. 716 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno. Invero, il Giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di
In particolare la sentenza 25366/2006 ha chiarito che “non necessitano del ministero del difenso¬re le ipotesi da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessità, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzio¬nali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Per la particolare importanza della decisione è opportuno seguirne analiticamente la motivazione segnalandone i punti essenziali.
a) La portata dell’art. 82, comma 3, c.p.c. sull’obbligo di un difensore
Si legge innanzitutto in questa decisione che la soluzione della questione richiede una premessa sulla portata della regola dell’onere del patrocinio, posta, in via generale, dall’art. 82 c.p.c., com¬ma 3, il quale stabilisce che, “salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente…”. Alcune delle eccezioni alla regola – la quale comporta la nullità della domanda giudi¬ziale priva della sottoscrizione del difensore – sono disposte dallo stesso codice di rito, in relazione, generalmente, alla minore rilevanza sociale ed economica della controversia, ovvero alla sua par¬ticolare natura: si pensi, per un verso, ai procedimenti davanti al Giudice di pace (art. 82 c.p.c., comma 1) o alle controversie di lavoro innanzi al tribunale (art. 417 c.p.c., comma 1) entro un limite di valore minimo; per l’altro, ai casi di ordine di protezione contro gli abusi familiari emesso in camera di consiglio dal Tribunale in composizione monocratica su richiesta della parte perso¬nalmente, ai sensi dell’art. 736 bis c.p.c., introdotto dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, sulla violenza nelle relazioni familiari.
Altre eccezioni alla richiamata regola dell’onere del patrocinio sono contemplate da norme di leg¬gi speciali, quali la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 in tema di opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative; il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 in materia di impugnazione del decreto di espulsione dello straniero; la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35, comma 10, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatoci in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale, il quale prevede che contro il decreto di convalida o di mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio può essere proposto ricorso al tribunale competente, innanzi al quale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difen¬sore; il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, comma 6, in tema di controversie sulla eleggibilità nei consigli comunali.
Altre deroghe alla regola generale di cui si tratta sono state ravvisate in via interpretativa con ri¬guardo ad ipotesi in cui, per le peculiarità dei procedimenti, il ricorso al patrocinio si risolverebbe in un pregiudizio alla parte. In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in cui manca una contesa su diritti, soggetta al rito camerale, e che danno luogo a provvedimenti sostanzialmente amministrativi, e solo soggettivamente giudiziari, in quanto at¬tribuiti alla competenza di un Giudice anziché di un’autorità amministrativa, non sia necessario il ministero del procuratore.
E tuttavia ritiene il Collegio che il richiamo alla natura del procedimento come di volontaria giu¬risdizione non sia risolutivo al fine di stabilire se il ricorrente debba farsi rappresentare da un avvocato, stante la ricorrente introduzione da parte del legislatore, nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, di norme impositive dell’onere del patrocinio, in ragione della esigenza sempre più avvertita del rispetto delle garanzie dirette a realizzare la pienezza del diritto di difesa anche in relazione a procedimenti siffatti: possono al riguardo richiamarsi, in materia di adozio¬ne, la legge n. 184 del 1983, art. 10 come modificato dalla L. n. 149 del 2001, il quale impone la presenza del difensore sin dal primo atto del procedimento relativo all’accertamento dello stato di abbandono del minore, nonché la prescrizione, contenuta nella stessa legge n. 149 del 2001, art. 37, che nei procedimenti camerali di ablazione o di limitazione della potestà genitoriale regolati dal codice civile (artt. 330, 333, 336) i genitori e il minore siano assistiti da un difensore. Ed ancora la nuova disciplina del processo societario prevede la necessità della difesa tecnica per tutti i proce¬dimenti camerali di giurisdizione volontaria bi- o plurilaterali, mentre la considera facoltativa per i procedimenti unilaterali (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 25, comma 3).
Appare pertanto evidente che l’equivalenza tra rito della giurisdizione volontaria ed attività ammi-nistrativa del Giudice deve considerarsi ampiamente superata e che anche il binomio rito camerale – atecnicità della difesa non è ulteriormente sostenibile, attesa la sempre più estesa utilizzazione da parte del legislatore di detto rito camerale, in ragione della sua maggiore funzionalità rispetto
diritto secondo cui “il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del di¬fensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio”.
contenitore neutro (secondo la felice espressione di SU 1996 n. 5629), nel quale possono svolgersi non soltanto questioni inter volentes, ma vere e proprie controversie su diritti o status. ad esigenze di semplificazione e concentrazione. Il rito camerale è invero divenuto una sorta di
In definitiva, il discrimine ai fini della affermazione, ovvero della negazione, della necessità della difesa tecnica, nelle ipotesi di mancata previsione legislativa espressa in un senso o nell’altro, non può essere individuato nel carattere contenzioso ovvero di volontaria giurisdizione della procedura di cui si tratta. Come sarà detto, dovrà essere rapportato, invece, alla consistenza delle situazioni soggettive coinvolte.
Ciò posto, la risposta al quesito se tale ministero debba ritenersi obbligatorio anche con riguardo alla procedura diretta alla istituzione dell’amministrazione di sostegno – quesito in ordine alla cui soluzione si sono manifestate in dottrina, come nelle pronunce dei giudici di merito, posizioni di¬vergenti – postula la approfondita analisi della natura, della sfera di operatività dell’istituto di cui si tratta e delle sue finalità peculiari.
b) L’amministrazione di sostegno non può essere omologata all’interdizione
Il tema della perimetrazione e dell’ambito di applicabilità dell’amministrazione di sostegno in rap¬porto agli istituti della interdizione e della inabilitazione – il cui la difesa tecnica è sempre garantita – è stato affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13584 del 2006, nella quale si è sottolineato che il nuovo istituto ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche par¬ziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti di protezione, quali, appunto, la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge n. 6 del 2004. Rispetto a tali istituti, l’ambito di applicazione dell’am¬ministrazione di sostegno, secondo le affermazioni della predetta sentenza va peraltro individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla mag¬giore agilità della relativa procedura applicativa. In particolare, con l’amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di patologie parti-colarmente gravi, possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determi¬nare la scelta tra i diversi istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carat¬tere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza, non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità dell’interessato, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore snellezza della procedura, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure della inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed este¬sa, per l’interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Al contrario, la disciplina della legge n. 6 del 2004 delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima. Ne consegue che il Giudice – che, non casualmente, è il Giudice tutelare, e cioè una figura cui sono normalmente affidate funzioni riconducibili all’am¬ministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (più che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso un procedimento in relazione al quale l’ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto l’onere della difesa tecnica – il quale, anche ad istanza dello stesso interessato, procede alla nomina dell’amministratore, si limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muove, come il Giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame – finalizzato essenzialmente alla difesa degli interessi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi che vengano con essa in contatto – ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiar¬lo, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.
In sintesi, deve quindi dirsi che la legge n. 6 del 2004 ha introdotto un istituto la cui disciplina pre¬senta caratteristiche che lo distinguono, e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di “protezione degli impediti ad agire” ed ai corrispondenti modelli procedimentali già presenti nel nostro ordinamento positivo e rimasti peraltro in vigore.
Sul piano sostanziale, l’istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra loro che, come si è visto, si estendono dalla mera impossibilità – anche solo fisica e transeunte – di porre in essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fat¬tispecie di vera e propria incapacità fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti l’inabilitazione o l’interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che si estendono dalla semplice attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, talvolta soltanto fat¬tuale, alla possibilità “dell’estensione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno” di “determi¬nati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato” (art. 411 c.c., comma 3). Il tutto, peraltro, senza mai comportare l’incapacità generale, totale o parziale, dell’amministrato, ma solo una limitazione rispetto a determinate attività.
Sul piano del “modello del procedimento” relativo all’amministrazione di sostegno si individuano precetti che – mentre sono sicuramente armonici e coerenti al nuovo istituto – risultano del tutto antinomici rispetto al pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottri¬na e della giurisprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilità di coniugare – secondo il diritto vivente – l’ammissibilità del ricorso per cassazione con la non definitività dei provvedi¬menti connessa alla loro revocabilità e modificabilità, laddove per la legge n. 6 del 2004 è previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (art. 720 bis c.p.c., comma 3) nonostante questi siano sempre modificabili o revocabili (art. 407 c.c., comma 3).
Vale a dire che l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui contenitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano considerate tra loro ontologicamente diverse; e che prevede rimedi e forme di tutela, anch’essi radicalmente nuovi e non compatibili con, le preesistenti, – ma rimaste in vigore – figure normative di protezione degli incapaci.
Ne discende anzitutto l’impossibilità di far ricorso, ai fini interpretativi e ricostruttivi (sia in gene¬rale sia in relazione alla specifica questione di cui si tratta), al canone sistematico ed agli arresti giurisprudenziali (anche se delle Sezioni Unite) in materie sostanziali e processuali sostanzialmen¬te similari; e la necessità di utilizzare a quei fini unicamente le regole dettate in modo espresso per l’istituto che ne occupa, apprezzate alla luce dei principi cardine del nostro sistema costituzionale.
Ed è proprio la mancata considerazione della coesistenza in un unicum di ipotesi diverse, della atipicità rispetto al sistema preesistente del modello procedimentale, e della radicale novità so¬stanziale e formale dell’istituto, che ha determinato e determina il contrasto (finora) inconciliabile ed insanabile della dottrina e della giurisprudenza in ordine alla questione che ne occupa. Da una parte e dall’altra si ipotizza un’unica soluzione valida per tutti i casi indistintamente; ed in questa prospettiva si contrappongono, a sostegno, precedenti precetti positivi ed arresti giurisprudenziali che però possono valere esclusivamente per taluna delle fattispecie assoggettabili alla amministra¬zione di sostegno, ma non per tutte.
Ma ne discende, anche, l’impossibilità di (ed addirittura la preclusione ad) una soluzione unitaria del problema applicabile indistintamente a tutte le ipotesi.
c) La soluzione che fa leva sulla differenza tra atti che assicurano l’assistenza del bene¬ficiario e atti che costituiscono limitazione della sua capacità di agire
La giurisprudenza ha imposto, pertanto, l’adozione di una soluzione che fa leva sulla differente capacità intrusiva dell’istituto nel senso che il diritto di difesa trova giustificazione (dovendosi prevedere l’obbligatorietà del patrocinio) in quei casi in cui una limitazione della capacità di agi¬re del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, è tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo e quindi allorché il Giudice tutelare dispone provvedimenti (non di gestione dell’amministrazione di sostegno ma) incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione e cioè dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Si tratta di una soluzione che – stante il radicale silenzio della legge sulla questione di cui si tratta – non solo non è preclusa, ma è del tutto legittima.
Nel medesimo senso, del resto, sono indirizzati gli studi più recenti, la cui indagine infatti – dimo¬strata ed acquisita la insostenibilità delle dottrine prospettanti una soluzione unitaria in un senso o nell’altro – è diretta sia a giustificare l’ammissibilità della soluzione differenziata, che ad indivi¬duare il relativo discrimine.
Invero, in presenza di interventi che, come si è visto, si limitano all’attribuzione all’amministratore di sostegno di compiti di mera “assistenza”, a volte solo fattuale, si profila del tutto incongrua – so¬stengono i giudici – e ferma, ovviamente, la possibilità, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patrocinante, ove lo ritenga opportuno, la previsione del necessario ministero del difensore a favore di un soggetto che non fa valere una sua pretesa nei confronti di un altro soggetto, ma chiede l’intervento del Giudice in funzione attuativa di un proprio interesse, tra l’altro coincidente con l’interesse generale. Ed invero una tale previsione apparirebbe incompatibile con quelle esi¬genze di rapidità, semplificazione, non onerosità che sono a base del nuovo istituto, non solo con riguardo ai casi in cui il provvedimento sia richiesto dallo stesso interessato (non essendo ragione¬volmente ipotizzatile una necessità di assistenza a favore di chi non debba difendere un suo diritto da una contestazione, ma piuttosto ricevere un aiuto nel compimento di un’attività nel suo stesso interesse), ma anche, in via generale, quando la richiesta sia avanzata da persona diversa dal be¬neficiario28, (atteso che in tale ipotesi la difesa tecnica, predisposta sostanzialmente per la stesura
28 Il richiamo a questo aspetto è francamente inconferente dal momento che il problema non è se debba essere garantito con l’obbligo di assistenza tecnica il diritto di difesa del terzo che propone il ricorso introduttivo ma come garantire sempre il diritto di difesa del beneficiario.
della istanza introduttiva della procedura e per l’assistenza del richiedente in ogni fase della stessa, avrebbe l’effetto di assicurare il diritto di difesa non già a favore del soggetto nei cui confronti la misura è destinata ad operare, ma di altro soggetto, in ipotesi anche in posizione di contrasto con il primo proprio quanto alla valutazione della opportunità della applicazione della misura stessa).
Né varrebbe osservare che l’art. 720-bis c.p.c. stabilisce che ai procedimenti in materia di ammini¬strazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni processuali che concernono le procedure di interdizione e di inabilitazione. Ed invero il riferimento all’art. 720-bis c.p.c. si risol¬ve in un argomento di scarso rilievo, atteso che la clausola di non incompatibilità delle norme richia¬mate non esime l’interprete dal compito di accertare la sussistenza del requisito di compatibilità.
Peraltro il regime di stabilità del provvedimento, suscettibile in ogni tempo di modifica o integra¬zione, anche di ufficio, ed anche per effetto di una rivalutazione delle circostanze già esaminate, nonché la previsione del reclamo contro il decreto del Giudice tutelare a norma dell’art. 739 c.p.c. già valgono a restringere l’ambito di compatibilità della normativa richiamata.
Nemmeno può attribuirsi rilievo decisivo – si sostiene – alla previsione della ricorribilità per cas¬sazione, contenuta nell’art. 720-bis c.p.c., comma 3, contro il decreto della Corte d’appello pro¬nunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, atteso che l’ammissione di tale strumento impugnatorio, che ovviamente esige la presenza di un difensore, non comporta necessariamente l’obbligatorietà del patrocinio sin dall’inizio della proce¬dura e non può alterare il dato sostanziale costituito dall’assenza di una lite tra parti contrapposte. Del resto, l’ordinamento conosce diverse ipotesi in cui è previsto il ricorso per cassazione – con conseguente obbligo di patrocinio legale – nonostante la esclusione della necessità del patrocinio medesimo in primo grado (si pensi a tutte le cause davanti al Giudice di pace il cui valore non eccede Euro 516,46, ovvero in cui comunque sia lo stesso giudicante ad autorizzare la parte a stare in giudizio: art. 82 c.p.c., comma 1 e 2; ovvero alle controversie in materia di tributi di im¬porto inferiore ad Euro 2.582,28, in cui le parti possono stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie anche senza assistenza tecnica: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5).
Né può ancora ritenersi che la previsione della partecipazione obbligatoria del pubblico ministero al procedimento stesso comporti, quale necessario contrappeso, la presenza del difensore del bene¬ficiario, trovando tale partecipazione fondamento nella funzione di verifica della osservanza della legge, che non richiede necessariamente la garanzia del contraddittorio attraverso la difesa tecnica.
A conferma della soluzione accolta non può infine non trarsi argomento dai lavori preparatori, atteso che in sede di dibattito parlamentare sulla L. n. 6 del 2004 un emendamento all’art. 407, comma 2, diretto ad inserire una previsione in tal senso, dapprima presentato, venne successiva¬mente ritirato.
La riferita costruzione entra, però, in crisi allorché il provvedimento invocato comporti una limita¬zione della capacità di agire del soggetto interessato, e dunque una compressione della sua libertà ed autonomia, tale da incidere nella sfera dei diritti inviolabili dell’uomo.
Ed invero, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al Giudice tutelare nella individua¬zione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del beneficiario, ed in particolare nell’av¬valersi del potere, previsto dall’art. 411 c.c., u.c., di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al benefi¬ciario dell’amministrazione di sostegno…”, ben può detto Giudice emettere provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interessato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dei due tradizionali istituti di protezione: a fronte di detta possibilità, consentita dalla riconosciuta permeabilità dell’i¬stituto rispetto alle altre forme di tutela degli incapaci, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente rico¬noscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali. Tale diritto di difesa, che nemmeno viene in giuoco allorché gli interventi siano non già limitativi, ma di solo sostegno, deve pertanto trovare completa attuazione ove si tratti di provvedimenti incidenti su diritti fondamentali riconducigli alla esplicazione della personalità dell’individuo, che non possono essere adottati, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se non a seguito di un contraddittorio pieno, nel quale solo l’assistenza tecnica è in grado di garantire il rispetto della legalità.
Ciò vale a dire che, se pure la natura, la struttura e la funzione del procedimento in esame impe¬discono in linea di principio l’applicazione della disciplina generale in materia di difesa tecnica, va tuttavia fatta salva l’esigenza di tale difesa e del contraddittorio, quali garanzie fondamentali offer¬te dal giusto processo, in ogni caso in cui il provvedimento da emettere, sia o non corrispondente alla misura richiesta, incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona.
In tali casi il Giudice è pertanto tenuto ad invitare la parte a nominare un difensore.
d) Conclusione
Per riassumere, la soluzione (da molti considerata discutibile) proposta da Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366 (come detto avvalorata successivamente da Corte cost. 19 aprile 2007, n. 128 e ribadita testualmente da Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 686129) è la se¬
29 Anche nella giurisprudenza di merito: Tribunale Cassino, 22 agosto 2016 Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, che si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione
guente: ferma la possibilità, da riconoscersi a chiunque, di farsi assistere da un patrocinante, ove lo ritenga opportuno, la previsione del necessario ministero del difensore di chi chiede l’intervento del Giudice in funzione attuativa di un proprio interesse (o nell’interesse della persona nei cui con¬fronti viene chiesta la misura di protezione) si presenta incompatibile con quelle esigenze di rapi¬dità, semplificazione, non onerosità che sono a base dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Non altrettanto si può dire allorché il provvedimento richiesto comporti una limitazione della ca¬pacità di agire del soggetto interessato tale da incidere nella sfera dei suoi diritti inviolabili, come avviene quando nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali affidati al Giudice tutelare nella indi¬viduazione delle misure idonee a garantire la migliore tutela del beneficiario, il Giudice si avvalga del potere, previsto dall’art. 411 c.c., di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’am¬ministrazione di sostegno…”, emettendo provvedimenti incidenti nella sfera giuridica dell’interes¬sato con effetti analoghi a quelli “incapacitanti” dell’interdizione e dell’inabilitazione.
Pertanto se è vero che la natura, la struttura e la funzione del procedimento in materia di ammi¬nistrazione di sostegno impediscono in linea di principio l’applicazione della disciplina generale in materia di difesa tecnica, va tuttavia fatta salva l’esigenza di tale difesa e del contraddittorio, quali garanzie fondamentali offerte dal giusto processo, in ogni caso in cui il provvedimento da emettere incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona. In questi casi il Giudice è tenuto ad invitare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno a nominare un proprio difensore30.
In altre parole la giurisprudenza sostiene che il Giudice tutelare prima di adottare provvedimenti limitativi o ablativi analoghi a quelli previsti per l’interdizione e l’inabilitazione (e cioè nella prassi quasi sempre) debba invitare il beneficiario a nominare un difensore il quale nulla potrà fare av¬verso quella decisione se non ex post impugnando il provvedimento!
e) La necessità di una riforma
È appena il caso di ricordare come il sistema delle impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) prevede necessariamente l’obbligo del patrocinio legale ai sensi dell’art. 82, comma 3, c.p.c. (“sal¬vi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti deb¬bono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente…”) anche nel caso di volontaria giurisdizione. Non è ipotizzabile che l’appello (alla Corte d’appello o al tribunale) o il ri¬corso per cassazione possano essere sottoscritti senza il mandato difensivo rilasciato all’avvocato.
Le norme sul patrocinio a spese dello Stato garantiscono l’effettività della tutela legale.
La soluzione seguita dalla giurisprudenza (non obbligatorietà salvo che nei casi in cui vengano limi¬tati i diritti relativi alla capacità di agire con provvedimenti limitativi o ablativi che escludono il loro pieno esercizio) – pur con la copertura come detto offerta delle importanti decisioni sopra ricordate – non è francamente appagante ed anzi è del tutto deludente. Serve un meccanismo che ex ante possa garantire sempre il diritto di difesa del beneficiario, soprattutto in quei casi (statisticamente abbastanza frequenti) in cui si evidenzia il conflitto di interessi con i congiunti.
Il diritto di difesa non può essere limitato al momento in cui il Giudice tutelare è chiamato ad emettere il provvedimento e quindi sostanzialmente per proporre reclamo o appello avverso quel provvedimento, ma dovrebbe precedere il momento deliberativo e attuativo da parte del Giudice tutelare. Potenzialmente tutti gli atti disposti dal Giudice tutelare possono violare i diritti del bene¬ficiario senza che questi possa giovarsi di una difesa tecnica in grado di contraddire e di opporvisi.
La soluzione potrebbe venire dal legislatore con un meccanismo per certi versi analogo (nei limiti di
e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello lega¬le tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore. Necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato ovvero incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
30 Non si può fare a meno di segnalare, tuttavia, che anche ove il beneficiario si faccia assistere da un proprio difensore o comunque venga invitato dal Giudice a nominarlo, le chances di una posizione paritaria tra le parti sono largamente compromesse dalla differente forza contrattuale dei diversi soggetti. Nella pratica, per esempio, si presenta statisticamente molto frequente il caso in cui l’amministratore di sostegno viene nominato su ricorso di parenti o di alcuni di essi, con il dissenso aperto del beneficiario, con la conseguenza che il procedimento resta in genere connotato da un conflitto di interessi (talvolta molto forte) tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno chiamato a compiti di tutela non graditi dal beneficiario stesso. Conflitto nel quale restano coin¬volti spesso anche i parenti dell’interessato diversi da quelli che hanno richiesto la nomina. L’asimmetria tra le parti si rileva molto forte in termini di effettività del diritto di difesa se si considera che la decisione circa per esempio il pagamento dei compensi professionali al difensore del beneficiario resta una competenza attribuita inevitabilmente all’amministratore di sostegno dietro autorizzazione del Giudice tutelare. De iure condendo la legge dovrebbe quindi prevedere che il diritto di difesa del beneficiario sia assistito da una autonomia lasciata alla valutazione del solo Giudice tutelare (chiamato per esempio in via esclusiva ad autorizzare il pagamento dei compensi professionali del difensore) senza alcuna interferenza da parte dell’amministratore di sostegno. A tale proposito si potrebbe prevedere una modifica dell’art. 409 (Effetti dell’amministrazione di sostegno) inserendo nel secondo comma subito dopo il periodo “Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” l’aggiunta “nonché procedere alla nomina di un proprio difensore i cui compensi professionale sono liquidati direttamente dal Giudice tutelare con decreto motivato impugnabile dal solo interessato ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c.”.
compatibilità) a quello (sia pure non attuato) previsto nella normativa sull’adozione dei minori dove è previsto che “il procedimento [di adottabilità] deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell’art. 10” (art. 8, ult. comma, legge 184/83) e che “all’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano” (art. 10, comma 2, legge 184/83).
Il legislatore, valorizzando l’art. 82 c.p.c. in questo settore, potrebbe quindi prevedere innanzitut¬to che all’atto dell’apertura del procedimento il beneficiario viene avvertito del suo diritto di farsi assistere per tutto il procedimento da un difensore con il diritto di opporsi anche in sede di recla¬mo avverso tutti i provvedimenti del Giudice tutelare. E soprattutto dovrebbe prevedersi che, in mancanza di un atto di nomina da parte dell’interessato, il Giudice tutelare è chiamato a nominare un difensore di ufficio (anche naturalmente a spese dello Stato ove ne ricorrano i presupposti).
Un salto di qualità che darebbe all’istituto dell’amministrazione di sostegno una dimensione più attenta ai diritti del beneficiario, sempre che non avvenga quello che è avvenuto in ambito minorile dove l’avvocato del minore si è di fatto trasformato in avvocato del curatore speciale del minore. Qui l’avvocato del beneficiario deve restare tale e non può essere certo l’avvocato dell’ammini¬stratore di sostegno.
f) il contratto di patrocinio
Oltre alla modifica che si è sopra proposta dell’art. 409 c.c. (Effetti dell’amministrazione di sostegno) dove dovrebbe inserirsi nel secondo comma subito dopo il periodo “Il beneficiario dell’amministra¬zione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” l’aggiunta “nonché procedere alla nomina di un proprio difensore i cui compensi professionale sono liquidati direttamente dal Giudice tutelare con decreto motivato impugnabile dall’interessato e dall’amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c.”, va considerato che in ogni caso l’amministratore di sostegno può a seconda dei limiti di capacità del beneficiario può sottoscrivere il mandato difensivo o assistere il beneficiario nel rilascio della procura.
Secondo Trib. Varese, 25 settembre 2012 in caso di amministrazione di sostegno il contratto di patrocinio del beneficiario (di cui viene esclusa dal Giudice la capacità negoziale) con il suo avvo¬cato, può essere senz’altro sottoscritto dall’amministratore di sostegno.
Da segnalare l’interpretazione offerta da Trib. Varese, 4 febbraio 2012 secondo cui in merito ai rapporti tra decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che esclude la capacità negozia¬le del beneficiario e diritto dello stesso alla designazione di un avvocato, ogni volta che la legge attribuisce al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413, comma 1, c.c.), quest’atto può essere compiuto con l’assistenza di un avvocato, senza che i limiti del decreto di amministrazione di sostegno possano ritenersi operativi, precludendolo, in questo caso, proprio il dato normativo. In tutti gli altri casi, al beneficiario è preclusa la nomina di un difensore e, dove ciò avvenga, il contratto di patrocinio stipulato è annullabile ex art. 412 c.c..
IX L’attualità della condizione di incapacità
Chi ne abbia interesse può designare un amministratore di sostegno “in previsione della propria futura incapacità” (art. 406 c.c.).
Tuttavia – come ha avito modo di precisare la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 2370731) – tale designazione diventa efficace solo al momento in cui si realizza la con¬dizione tenuta presente dal designante, e sempre se confermata dal Giudice. Non è, infatti, stata considerata ammissibile la domanda presentata al Giudice da parte del soggetto mentalmente lucido, pienamente capace di intendere e di volere all’epoca della proposizione dell’istanza, che (nella specie al fine di dare attuazione a direttive anticipate di trattamento sanitario32) pretenda la nomina dell’amministratore di sostegno prima ancora che si verifichi l’imprevedibile evento di perdita di capacità d’agire33.
Il codice civile stabilisce che l’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice, per mezzo di apposito decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta ma se¬
31 La fattispecie a cui si è riferita Cass. 23707/2012 era relativa ad una donna, che in previsione di una sua futura ed eventuale incapacità, con scrittura privata autentica dal notaio, aveva indicato due persone come amministratori di sostegno e dato indicazioni circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro. Successivamente ne aveva chiesto al Giudice la designazione pur essendo nel pieno delle sue facoltà.
32 L’interesse della sentenza sta anche nell’affermazione che l’atto di designazione previsto dall’art. 408, comma 1, cod. civ. può contenere, oltre alla designazione, anche le direttive anticipate di trattamento (oggi disciplinate dalla la legge 22 dicembre 2017, n. 219 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). Tale atto orienta l’intervento del medico e impone al Giudice di attribuire all’ammi¬nistratore di sostegno poteri funzionali ad attuare le direttive, purché queste siano ancora attuali.
33 Di contrario avviso in passato Trib. Modena, 5 novembre 2008 secondo cui l’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapa¬cità, con espressa autorizzazione del Giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.
condo l’orientamento espresso dalla decisione sopra richiamata non consentirebbe che il Giudice possa nominare un amministratore di sostegno prima del verificarsi della condizione di incapacità, sebbene l’art. 406 c.c. si limiti a parlare di richiesta “in previsione della propria futura incapacità”. Di certo l’amministratore non potrebbe esercitare alcun potere prima del verificarsi di tale evento ma il dato normativo non sembra impedire che l’amministratore non possa essere nominato prima dell’evento stesso.
Ebbene la Cote di cassazione riconosce che la preventiva designazione dell’amministratore di so¬stegno costituisce esplicazione del principio dell’autodeterminazione della persona in cui, a sua volta, si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana, in quanto mira a valorizzare (come in¬dica testualmente l’art. 408 c.c.) in previsione della propria eventuale futura incapacità, il rapporto di fiducia interno al designante ed alla persona scelta che sarà tenuta ad esprimerne le intenzioni (sempre che risultino esternate ad integrazione dell’atto) circa gli interventi di natura patrimoniale e personale che si rendessero necessari all’avverarsi di quella condizione. Nondimeno i giudici ritengono – aderendo ad una interpretazione francamente non necessitata – che non è legittimato a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno in proprio favore un soggetto che si trovi nella piena capacità psico-fisica, “presupponendo l’attivazione della procedura la sussi¬stenza della condizione attuale d’incapacità, in quanto l’intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto”. Pertanto l’amministratore di sostegno può essere effettivamente nominato dai Giudice – secondo l’orientamento fatto proprio dalla decisione sopra richiamata – soltanto se e quando si verifica la condizione di incapacità del designante. Così dicendo la Corte conferma il rigetto della richiesta di nomina sulla base del fatto che essa “non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponen¬do l’amministrazione di sostegno uno stato d’incapacità attuale e non futuro”.
Sulla necessità dell’attualità della condizione di incapacità ai fini della validità della nomina dell’amministrazione di sostegno si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Trib. Verona, 4 gennaio 2011; Trib. Varese, 25 agosto 2010; Corte d’Appello Cagliari, 30 aprile 2010 in riforma di Trib. Cagliari, 22 ottobre 2009 che aveva ritenuto ammissibile la designazione in vista di una futura condizione di incapacità; Trib. Cagliari, 14 dicembre 2009; Corte d’Appello Firenze, 3 luglio 2009; Trib. Pistoia, 8 giugno 2009; Trib. Roma Sez. I bis, 1 aprile 2009 secondo cui l’amministrazione di sostegno ha come suo presupposto l’attualità della situazione di “infermità fisica o psichica di provvedere ai propri interessi”).
X Il decreto di nomina e il suo contenuto (art. 405 c.c.)
a) Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore
Nell’impianto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 l’art. 405 c.c. (Decreto di nomina dell’amministra¬tore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità) riveste il ruolo certamente centrale. È l’atto che dà vita al sistema di protezione e contiene le indicazioni necessarie al funzionamento iniziale di tutto il sistema.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (che la legge chiama “decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”) – motivato ed immediatamente esecutivo (come chiarisce la disposizione) – deve essere emesso dal Giudice tutelare entro sessanta giorni dalla data di presen¬tazione della richiesta di nomina. Se riguarda un minore può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è, invece, un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Naturalmente può verificarsi la necessità di dover adottare provvedimenti urgenti a protezione del soggetto incapace e pertanto, anche prima dei sessanta giorni previsti, qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare può adottare anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.
In questa prospettiva il Giudice tutelare può anche procedere – come avviene di frequente – alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve obbligatoriamente contenere l’indica¬zione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario [cosiddetta amministrazione sostitutiva; analoga a ciò che avviene in caso di interdizione];
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno [cosiddetta amministrazione in funzione di assistenza del beneficiario; analoga a quanto avviene nell’inabilitazione];
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uti¬lizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice tutelare circa l’at¬tività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Quanto agli atti indicati nel n. 3 (amministrazione sostituiva) e 4 (amministrazione in funzione di assistenza al beneficiario nel compimento di atti) il riferimento è ad atti di cura del beneficiario e ad interventi di sostegno a carattere temporaneo o permanente, talvolta indicati in modo specifico quali per esempio la scelta e il pagamento dei collaboratori familiari, la scelta dell’ingresso in una struttura residenziale e i relativi pagamenti, la riscossione della pensione o di altri crediti, il paga¬mento di rate di mutui o dell’affitto. Insomma tutto ciò che attiene alla gestione ordinaria o anche straordinaria del patrimonio in senso ampio dell’interessato34.
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice tutelare può prorogare l’incarico dell’amministratore di sostegno con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della sca¬denza del termine.
Per quanto attiene al regime di pubblicità della nomina, gli ultimi due commi dell’art. 405 c.c. prevedono che tutti i provvedimenti assunti dal Giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere in un apposito registro tenuto dall’ufficio e che “Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiu¬sura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario” con la precisazione che se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Pertanto l’atto di nascita del beneficiario è l’atto sul quale risultano annotati (e perciò assistiti da una presunzione di conoscenza35) i provvedimenti che attestano l’esistenza della misura di prote¬zione dell’amministrazione di sostegno. Con la conseguenza che tutto ciò che riguarda le limitazio¬ni alla capacità di agire dell’interessato indicate dal Giudice tutelare sarà facilmente individuabile da chiunque (per esempio dal notaio chiamato a stipulare un atto che concerne il beneficiario) attraverso la consultazione dell’atto di nascita presso gli uffici di stato civile (si tratta di una forma di pubblicità notizia36 e non dichiarativa37).
Fin dalle prime decisioni di legittimità l’art. 405 c.c. è servito per richiamare l’attenzione sull’im¬portanza dell’indicazione da parte del Giudice tutelare degli atti che l’amministratore di sostegno compirà in nome e per conto del beneficiario (quindi con i poteri sostitutivi della rappresentanza legale) e quelli in cui sarà chiamato ad agire con poteri di sola assistenza del beneficiario: distinzio¬ne essenziale per tutto l’impianto del sistema di protezione disegnato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 che lascia al beneficiario la piena capacità di agire per tutti gli atti che non sono espressa¬mente riservati all’amministratore di sostegno (in funzione sostituiva o di assistenza). Si capisce, in sostanza, da queste indicazioni che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non ha una incapacità generale come nel caso dell’interdetto ma una incapacità che è puntualmente perime¬trata dal decreto di nomina.
Per citare, nella prospettiva indicata, la sentenza di legittimità più significativa che ha messo in evidenza questi aspetti, si deve ricordare Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 (la prima dopo l’entrata in vigore della legge) in cui i giudici hanno affermato chiaramente (con indicazioni poi riprese da tutte le sentenze successive) che nell’amministrazione di sostegno, come risulta dall’art. 405 c.c., è il Giudice tutelare che, con il decreto di nomina dell’amministratore individua, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore medesimo ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo (art. 405 c.c., comma 5, n. 3) e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (art. 405 c.c., comma 5, n. 4). E, dunque, al di fuori degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, il beneficiario conserva la capacità di agire, come chiarito in modo non equivoco dell’art. 409 c.c., comma 1, che gli consente “in ogni caso”, al comma 2, di compiere gli atti necessari per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana.
I decreti del Giudice tutelare sono reclamabili secondo quanto si dirà più oltre trattando il tema delle impugnazioni (in cui si preciserà che per giurisprudenza ormai costante, soltanto gli atti di apertura e chiusura dell’amministrazione di sostegno sono impugnabili in Corte d’appello, rima¬nendo tutti gli altri atti di tipo gestorio reclamabili ex art. 339 c.p.c. al tribunale in composizione collegiale).
34 Come ha ricordato Trib. Trento, 20 gennaio 2011 l’indicazione di tali atti è essenziale in quanto nell’ammi¬nistrazione di sostegno, in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore, pena la violazione di principi di rango costituzionale fra i quali quello del giusto processo. Sul punto anche Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440.
35 Cfr la voce PUBBLICITA’ (DEI FATTI GIURIDICI)
36 La pubblicità notizia è lo strumento rigoroso predisposto per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti ed ha quindi una funzione informativa. Serve, cioè, a rendere conoscibile l’atto al quale il legislatore reputa che si debba dare notorietà legale, senza che la pubblicità produca un particolare effetto circa l’atto ad essa soggetto. L’omissione della formalità – che costituisce oggetto di un obbligo – dà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative, ma è irrilevante per la validità e l’efficacia dell’atto, che rimane operante tra le parti ed oppo¬nibile ai terzi (indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario) dimostrando sempli¬cemente che questi ne erano a conoscenza. In tutti questi casi l’atto pubblicizzato nel modo previsto ha piena validità senza che il terzo possa dichiarare di non averne avuto conoscenza. Ove l’atto non fosse pubblicizzato ha ugualmente valore ma sarà l’interessato che deve dimostrare che il terzo ne era comunque a conoscenza.
37 Che non si tratti di pubblicità dichiarativa (cioè inopponibile se non effettuata) lo si ricava dal fatto che non c’è alcuna indicazione nella legge a tale proposito: se il legislatore avesse voluto questa forma di pubblicità avrebbe scritto – analogamente a quanto previsto per le convenzioni matrimoniali nell’art. 162 c.c. – che l’amministrazio¬ne di sostegno non può essere opposta ai terzi quando non annotata a margine dell’atto di matrimonio.
b) I decreti integrativi successivi alla nomina
Naturalmente il decreto di nomina non esaurisce l’attività del Giudice tutelare il quale durante l’amministrazione di sostegno può essere chiamato ad integrare (anche d’ufficio ma in genere si richiesta dell’amministratore o dell’interessato o di terzi) il contenuto di quel decreto iniziale con ulteriori atti38 che oltre all’eventuale revoca o modifica dell’amministratore, possono riguardare specifici atti che il Giudice è chiamato ad autorizzare o specifiche richieste.
Lo precisa espressamente l’art. 407 (Procedimento) che al quarto comma prevede, appunto, che “Il Giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”.
L’elenco egli atti che l’amministratore può compiere previa autorizzazione del Giudice tutelare sono numerosi e sono tutti indicati, come si è detto, negli articoli 374 e 375 del codice civile richiamati dall’art. 411 sempre del codice civile che in tal modo consente di modellare l’istituto sulle esigenze che via via si presentano.
Si tratta di atti di gestione dell’amministrazione di sostegno che con gli atti di nomina e di revoca dell’amministratore costituiscono le due grandi categorie di atti di competenza del Giudice tutela¬re. L’interesse della distinzione sta soprattutto nel fatto che mentre i provvedimenti di apertura e chiusura dell’amministratore di sostegno, per giurisprudenza ormai costante, sono impugnabili in corte d’appello, quelli che attengono alla gestione dell’amministrazione (e cioè tutti gli altri prov¬vedimenti) sono considerati reclamabili davanti al tribunale in composizione collegiale.
XI La scelta della persona che deve assumere l’incarico di amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)
a) La scelta
In base a quanto previsto nell’art. 408 c.c. la scelta dell’amministratore di sostegno dea parte del Giudice tutelare deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
La scelta può ricadere su una persona fisica (come quasi sempre avviene: in molte situazioni di possibile conflitto di interessi tra parenti si tratta di un avvocato) ovvero anche su una persona giuridica (art. 408, ultimo comma, c.c.).
La norma dispone innanzitutto che “l’amministratore di sostegno può essere designato [con designa¬zione che può sempre essere revocata dall’interessato con le stesse forme] dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Tuttavia “in mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare può desi¬gnare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso”. Il che significa che la decisione dell’interessato non è vincolante per il Giudice ancorché per discostarsene il Giudice tutelare debba indicare i gravi motivi che sconsigliano di nominare la persona designata dall’interessato.
Nella scelta, il Giudice tutelare deve preferire, ove possibile – secondo quanto stabilisce la disposi¬zione in parola – “il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Si tratta di una lista preferenziale e non obbligatoria. Infatti l’ultimo comma dell’art. 408 c.c. pre¬vede che “Il Giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’in¬teressato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea”.
I gravi motivi, nella prassi, sono perlopiù individuabili nella condizione di conflitto di interessi in cui l’interessato (per esempio una persona anziana incapace) e la persona designata o indicata nell’elenco sopra citato (per esempio un figlio convivente) possono venirsi a trovare rispetto ad altri parenti (per esempio gli altri figli non conviventi) del beneficiario: è questa del conflitto di in¬teressi, anzi, la situazione più frequente in cui si dibatte il contenzioso nell’ambito delle procedure di amministrazione di sostegno. Ed è qui che viene in evidenza la funzione dell’amministrazione di sostegno come contesto di protezione in molti casi non solo dell’interessato ma anche oggettiva¬mente delle future ragioni ereditarie vantate dagli altri parenti, interessati a non consentire un uso non controllato del patrimonio del beneficiario39.
38 Di un certo interesse tra gli atti gestori sono quelli del Giudice tutelare Roma, 10 ottobre 2017, di Trib. Bologna Sez. I, 12 giugno 2013, di Trib. Roma Sez. I bis, 26 ottobre 2009; Trib. Genova, 17 giugno 2009; Trib. Bologna Sez. I, 11 maggio 2009; Trib. Rimini, 21 aprile 2009; Trib. Bologna Sez. I, 23 settembre 2008 che, a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno, hanno autorizzato l’istituzione di un trust a vantaggio esclusivo del soggetto amministrato. Corte d’Appello Roma, 4 febbraio 2009 ha ammesso la trascrivibilità dell’atto. Parallelamente Trib. Civitavecchia, 5 dicembre 2013 e Trib. Genova, 31 dicembre 2012 hanno ammesso il soggetto invalido rappresentato dall’amministratore di sostegno espressamente auto¬rizzato dal Giudice tutelare a sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.
39 Sul punto si segnala la decisione di Trib. Udine, 27 aprile 2012 secondo cui il Giudice tutelare può nominare amministratore di sostegno persona diversa da quella “illo tempore” designata dal beneficiario al sussistere di gravi motivi (quali, nel caso di specie, la dichiarazione con la quale nel corso del procedimento la beneficiaria, allo stato incapace di intendere e volere, assuma di non riporre più fiducia nella persona prescelta, nonché gravi conflitti familiari che presumibilmente costringerebbero la persona designata a operare in continuo e netto con¬trasto con la famiglia della beneficiaria).
La disposizione in parola, anche al fine di evitare situazioni di grave conflitto di interessi, prevede che “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pub¬blici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.
L’ultimo comma dell’art. 408 c.c. prescrive – come sopra anticipato – che “Il Giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II [“delle persona giuridiche”] al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del Giudice tute¬lare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”.
Il tenore dell’art. 408 c.c. induce a ritenere – come ha ben precisato la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19596) – che nella scelta dell’amministratore di sostegno il Giudi¬ce deve seguire il criterio concernente la cura e gli interessi della persona beneficiaria della tutela. Tale criterio assicura a chi deve decidere un’ampia facoltà di valutazione su quale sia il migliore soggetto da scegliere come amministratore al fine di assicurare al massimo la cura degli interessi del soggetto bisognevole. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il Giudice tutelare deve ave¬re esclusivo riguardo all’interesse del beneficiario: l’elenco delle persone indicate nell’art. 408 c.c. tra le quali effettuare la scelta, non contiene alcun criterio preferenziale, poiché ciò contrasterebbe con la discrezionalità che il Giudice deve avere per attribuire le funzioni di amministratore ad un soggetto che assicuri un’effettiva assistenza al disabile.
Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al Giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo (Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861).
b) Il reclamo avverso la scelta
Come meglio si dirà più oltre tutti i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno possono essere reclamati.
Il principio è contenuto nell’art. 720-bis c.p.c. che individua nella Corte d’appello il giudice dell’im-pugnazione. La stessa norma prevede anche che tutte le decisioni della Corte d’appello sono ricor¬ribili per cassazione.
Tuttavia va qui fin d’ora segnalato che la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2018, n. 5123; Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 784; Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320) ha precisato che in questo ambito i provvedimenti a carattere tipicamente gestorio o amministrativo, quale quelli che dispongono la nomina, o la rimozione e la sostituzione dell’amministratore di sostegno, o che autorizzano determinati atti sono impugnabili davanti al tribunale. E che, essendo, insuscettibili di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, stante l’art. 111 della Cost., non possono essere oggetto di ricorso straordinario per violazione di legge in Cassazione, come qualsiasi provvedimento non assimilabile alle sentenze (Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 aprile 2018, n. 9839; Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 febbraio 2018, n. 3493; Cass. civ. Sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693; Cass. civ. Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10187)40.
Come si vedrà, se, come quasi sempre avviene, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno (ancorché provvisorio) è contestuale al decreto di apertura dell’amministrazione di so¬stegno, il provvedimento seguirà due vie per l’impugnazione: il decreto di apertura è impugnabile in Corte d’appello. Viceversa la nomina dell’amministratore è reclamabile in tribunale (Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071).
XII I doveri e i poteri dell’amministratore di sostegno in ambito civile e penale
a) I doveri
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno – precisa l’art. 410 c.c. – deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Deve, inoltre, tempestivamente infor¬mare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al Giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmen¬te convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
40 Il ricorso ordinario per Cassazione è impedito dal testo dell’art. 739, ultimo comma, c.p.c. (“Salvo che la legge non disponga altrimenti non è ammesso reclamo congro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”)
In ambito penale – dove valgono ugualmente le indicazioni di cui all’art. 410 c.c. quanto al dove¬re di diligenza nell’esercizio della funzione e nel perseguire l’interesse e nel soddisfare i bisogni del beneficiario – la giurisprudenza (Cass. pen. Sez. V, 19 ottobre 2015, n. 7974) ha avuto modo di occuparsi di una vicenda nella quale, annullando una diversa interpretazione del Giudice dell’udienza preliminare di Gorizia – ha escluso che potesse configurarsi il reato cui all’art. 591 c.p. (abbandono di incapaci) nella condotta dell’amministratore di sostegno il quale si era allontanato per il fine settimana senza segnalare la necessità del ricovero urgente in una struttura protetta dell’amministrato che viveva nella propria abitazione con l’assistenza di una badante e del figlio non convivente
Il reato è stato escluso “in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno non è investito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella ge¬stione dei suoi interessi patrimoniali. Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’am¬ministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la cura della persona, poiché l’art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le norme applicabili all’amministrazione di sostegno”.
In mancanza, perciò, di apposite previsioni nel decreto di nomina, l’amministratore di sostegno secondo la giurisprudenza penale non assumerebbe una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace, con la conseguenza che non è configura¬bile, a suo carico, il delitto di cui all’art. 591 c.p.
La decisione, che pare formalmente aderente al dettato normativo specificamente esaminato ed indicato nella sentenza (cioè al fatto che l’art. 357 cod. civ., che indica la funzione di “cura della persona” a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”) non è pienamente da condividere in quanto la legge non sembra proprio limitare ai soli interessi patrimoniali del beneficiario la nomina dell’ammini¬stratore di sostegno. Infatti l’art. 404 c.c. parla di “incapacità di provvedere ai propri interessi” in generale e non limitatamente agli interessi patrimoniali; l’art. 405 c.c. attribuisce al Giudice il compito di adottare “i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conser¬vazione e l’amministrazione del suo patrimonio”; l’art. 406 attribuisce ai servizi sociali “impegnati nella cura e assistenza della persona” il potere/dovere di proporre al Giudice tutelare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno; l’art. 408 c.c. prescrive che la scelta dell’amministra¬tore di sostegno avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del bene¬ficiario”; l’art. 410 prescrive che “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” non necessariamente patrimoniali.
Insomma nella giurisprudenza civile prevale il riconoscimento di una funzione generale di cura e di tutela non solo patrimoniale attribuita all’amministratore di sostegno. A tale proposito in Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 e nelle altre decisioni che vi si richiamano si parla di un’ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana del bene¬ficiario ed alla cura complessiva della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio. Fonda¬mentale è anche in questa ottica Cass. civ. Sez. VI – 1, 26 luglio 2018, n. 19866 (che cita, peraltro, la sentenza 7974/2015 sopra esaminata) secondo cui l’amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire. Nella sentenza della Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144 si precisa che è fuor di dubbio che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di “cura della persona” – come d’altra parte recitano gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato esclusivamente ad assi¬curare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i “bisogni” e le “aspirazioni” (art. 410, primo comma, cod. civ.). Nella giurisprudenza di merito negli stessi termini si sono espressi Trib. Pavia 30 aprile 2018 e Trib. Marsala, 17 gennaio 2018.
In ambito penale sembra, invece, prevalere una nozione patrimonialista dell’istituto che può con¬durre a decisioni discutibili come quella sopra ricordata.
b) I poteri
Secondo quanto affermato da Cass. pen. Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 14071 in un caso di circonvenzione di persona incapace ed appropriazione indebita, in cui la querela veniva proposta dal curatore speciale nominato dal Gip, dopo l’accertamento della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, ha affermato che l’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il sog¬getto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il Giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale.
Tra i poteri dell’amministratore di sostegno viene individuato quello di nominare un difensore di fiducia al beneficiario. Lo ha affermato Cass. pen. Sez. III, 14 novembre 2017, n. 3659 pre¬cisando che ove l’indagato (o l’imputato) sia sottoposto all’istituto dell’amministrazione di soste¬gno, laddove la nomina del difensore di fiducia venga effettuata dall’amministratore dell’imputato espressamente autorizzato in tal senso dal Giudice tutelare, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa; ne consegue che, competendo al Giudice tutelare conformare i poteri dell’ammi¬nistratore, eventualmente attribuendogli espressamente la facoltà di nominare un difensore fidu¬ciario all’amministrato nel processo penale ove ritenuto necessario in relazione alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione di quest’ultimo, la nomina fiduciaria eseguita dall’amministratore garantisce al beneficiario la scelta del professionista maggiormente idoneo a curarne gli interessi nel processo.
Nella stessa vicenda, la sentenza ha anche affermato che la persona beneficiaria dell’ammini¬strazione di sostegno non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranee in linea di principio all’istituto dell’amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace. La semplice sottoposizione dell’im¬putato, pertanto, alla misura dell’amministrazione di sostegno non comporta automaticamente la sua incapacità a partecipare scientemente al processo, atteso che quest’ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputabilità, costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto distinti ed autonomi. Pertanto, solo nel caso in cui sia stata accertata in concreto l’incapacità dell’imputato-amministrato di partecipare cosciente¬mente al processo, il Giudice è tenuto a disporre la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p.
c) L’amministratore di sostegno è pubblico ufficiale?
In due decisioni la giurisprudenza penale ha avuto modo di affermare che l’amministratore di sostegno va qualificato pubblico ufficiale, con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il rappresentante si appropri di somme di denaro appartenenti al rappresentato e ricevute, in ragione dell’ufficio rivestito (Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50754; Cass. pen. Sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 46797).
Depongono a favore della qualità di Pubblico ufficiale – afferma la Cassazione – i seguenti ele¬menti: a) la prestazione del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico (art. 349 cod. civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 cod. civ.); c) la disciplina delle auto¬rizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al Giudice tutelare sulla contabilità dell’amministrazione (artt. 374-388 cod. civ.); d) l’applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 cod. civ.).
Anche nella giurisprudenza di merito (Trib. Firenze Sez. II, 22 novembre 2017) si è affermato che l’amministratore di sostegno svolge una funzione amministrativa, avente rilevanza pubblicisti¬ca, ed è da qualificarsi come pubblico ufficiale.
XIII Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno (art. 411 c.c.)
Va premesso che il procedimento di nomina e di regolamentazione dell’amministrazione di soste¬gno è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l’applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate (Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2007, n. 23743 con cui si è affermato che nel caso di residenza dell’amministratore diversa da quella del beneficiato, non è applicabile l’art. 343, comma 2, cod. civ., che consente il trasferi¬mento della tutela del minore nel circondario dove il tutore ha il proprio domicilio, in quanto non specificamente richiamato dalle norme sull’amministrazione di sostegno).
Tanto premesso, nell’impianto della normativa in materia di amministrazione di sostegno una fun¬zione centrale è ricoperta dall’art. 411 c.c. che indica analiticamente le norme che la legge dichiara applicabili all’amministrazione di sostegno e che prevede anche il potere del Giudice tutelare di disporre l’applicazione di ulteriori norme previste per l’interdetto e l’inabilitato.
a) Norme applicabili per legge
I primi tre commi dell’art. 411 c.c. contengono l’indicazione – da considerare tassativa – delle norme che “in quanto compatibili” sono applicabili all’amministrazione di sostegno.
Si tratta, innanzitutto (primo comma) degli articoli da 349 a 353 nonché degli articoli da 374 a 388 del codice civile (con la precisazione che i provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal Giudice tutelare). Tutte norme che si riferiscono al tutore e che vengono, quindi, indicate come applicabili all’amministratore di sostegno.
Per completezza tali norme vengono qui trascritte.
Art. 349 (Giuramento del tutore)
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al Giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 (Incapacità all’ufficio tutelare)
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo
ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351 (Dispensa dall’ufficio tutelare).
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
(…) (1)
2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al Giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352 (Dispensa su domanda)
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
(…)
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Art. 353 (Domanda di dispensa)
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al Giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia soprav¬venuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Art. 374 (Autorizzazione del Giudice tutelare)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del Giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del Giudice tutelare.
Art. 376 (Vendita di beni)
Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il Giudice tutelare.
Art. 377 (Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istan¬za del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore)
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal Giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 379 (Gratuità della tutela)
L’ufficio tutelare è gratuito.
Il Giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua per¬sonale responsabilità da una o più persone stipendiate.
Art. 380 (Contabilità dell’amministrazione)
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice tutelare.
Il Giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 (Cauzione)
Il Giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche libe¬rare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore)
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall’ufficio
Art. 383 (Esonero dall’ufficio)
Il Giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore)
Il Giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeri¬tevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385 (Conto finale)
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al Giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Art. 386 (Approvazione del conto)
Il Giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il Giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del Giudice tutelare, prov¬vede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si pre¬scrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il Giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto)
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Da tali richiami discende che l’amministratore di sostegno:
1. Presta giuramento prima di assumere l’incarico (art. 349);
2. In alcuni casi espressamente indicati è considerato incapace di assumere l’incarico e se nomi¬nato deve cessare dall’ufficio (art. 350);
3. Ha diritto in alcune situazioni di essere dispensato, d’ufficio o su domanda (artt. 351, 352 e 353);
4. Non può senza l’autorizzazione del Giudice tutelare effettuare gli atti di straordinaria ammini¬strazione espressamente indicati negli articoli 374 e 375 (articoli 374-377);
5. Non può effettuare mai gli atti indicati nell’art. 378;
6. Esercita le sue funzioni gratuitamente ma ha diritto ad una indennità commisurata alla comples¬sità dell’incarico (art. 379);
7. Deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giu¬dice tutelare (artt. 380 e 381);
8. Deve amministrare il patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (art. 382);
9. Può essere esonerato dall’incarico diventato troppo gravoso sempre che vi sia altra persona che può sostituirlo (art. 383);
10. Può essere rimosso dal Giudice tutelare dall’ufficio per negligenza o abuso dei poteri (art.384);
11. Deve presentare al termine dell’incarico il rendiconto che il Giudice tutelare è chiamato ad approvare (artt. 385 e 386);
12. Può essere chiamato a rispondere della cattiva gestione entro il termine prescrizionale di cin¬que anni dalla cessazione dell’incarico (art. 387);
13. Non può stipulare convenzioni con il beneficiario prima che sia decorso un anno dall’approva¬zione del rendiconto (art. 388).
Il secondo comma dell’art. 411 c.c. dichiara applicabili altresì, “in quanto compatibili” le disposi¬zioni degli articoli 596, 599 e 779 che vengono qui trascritte:
Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore)
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendi¬mento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discen¬dente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 599 (Persone interposte)
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona inca¬pace anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.
Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore)
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendiconto del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell’art. 599.
Da tali richiami discende che sono nulle le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte, anche per interposta persona, in favore dell’amministratore di sostegno, prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo41.
Il terzo comma dell’art. 411 c.c. precisa, però, che, in deroga alle nullità sopra indicate, “Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente”.
b) Norme applicabili su indicazione del Giudice tutelare
L’ultimo comma dell’art. 411 c.c. (importantissimo nell’impianto del sistema di protezione) attri¬buisce al Giudice tutelare il potere di disporre che “determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’am¬ministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”.
Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Questa disposizione ha una importanza centrale in quanto in assenza di esplicita disposizione da parte del Giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine. Come si è già sopra ricordato, proprio a tale norma ha fatto riferimento Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114 che ha respinto i dubbi di legittimità costitu¬zionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile (nella parte in cui dovrebbe applicarsi anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto di donazione previsto per le persone incapaci). La Corte costituzionale ha affermato che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. Il Giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il proces¬so di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni.
XIV L’annullamento di atti vietati, eccedenti o abusivi (art. 412 c.c.)
L’art. 412 c.c. (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice) prevede che avverso gli atti compiuti dall’ammini¬stratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme di legge o eccedenti o abusivi possa essere esperita l’azione di annullamento (annullabilità) entro il termine di prescrizione di cinque anni dal momento in cui è cessata l’amministrazione di sostegno.
In particolare il primo comma si occupa degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno preci¬sando che “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa”.
41 Secondo Trib. Trieste, 6 maggio 2017 l’ambito di applicabilità dell’art. 411, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si applicano anche all’amministratore di sostegno in quanto compatibili, è limitato alla sola figura dell’amministrazione sostitutiva. Il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza deve essere, invece, considerato in grado di disporre per testamento a favore dell’amministratore di sostegno. Sul punto anche Trib. Roma, 30 maggio 2012 secondo cui l’amministratore di sostegno non è legit¬timato a presentare l’istanza a far redigere il testamento pubblico, nel caso in cui sussista conflitto di interessi con il beneficiario (nella specie fratello dell’amministratore di sostegno).
Il secondo comma concerne, invece, gli atti compiuti dal beneficiario e prevede che “Possono esse¬re parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”. È, come si vede, esclusa in questo caso l’impugnazione da parte del pubblico ministero.
Nell’ultimo comma dell’art. 412 c.c. viene precisato che “Le azioni relative si prescrivono nel ter¬mine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.
XV La revoca dell’amministratore di sostegno (art. 413 c.c.)
Benché l’art. 413 c.c. parli di “revoca” dell’amministrazione di sostegno si capisce che non si tratta di un atto di “revoca” (con efficacia ex tunc) ma di “dichiarazione di cessazione dell’amministrazio¬ne di sostegno” (con efficacia ex nunc) pronunciabile allorché non ne sussistono più i presupposti42.
La condizione di infermità o di menomazione fisica o psichica che comporta l’“impossibilità an¬che parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404 c.c.) e che ha dato luogo all’amministratore di sostegno, può cessare per il recupero da parte del beneficiario della piena capacità di provvedere ai propri interessi. In tal caso l’amministrazione di sostegno deve cessare e va revocata conseguentemente la nomina dell’amministratore. Ciò può avvenire su istanza del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero o di taluno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. (cioè i soggetti che possono attivare la procedura ivi compresi i responsabili dei servizi sociali territoriali).
Potrebbe anche avvenire che si appalesi la necessità, per qualsiasi motivo, di nominare un altro amministrazione di sostegno (in sostituzione per esempio di un amministratore rimosso, cessato dall’ufficio, dispensato ovvero incapace).
L’art. 413 c.c. prevede per entrambe queste ipotesi che “L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno” e prescrive che il Giudice tutelare “provvede con decreto moti¬vato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori”. La Cassazione ha comunque precisato che la mancata comunicazione dell’istanza all’amministratore di sostegno non sarebbe causa di nullità non determinando nessuna compromissione del suo diritto di difesa (Cass. civ. Sez. VI – 1 25 luglio 2014, n. 17032). D’altra parte, come si dirà trattando il tema del procedimento, relativo alla natura del procedimento di amministrazione di sostegno è discusso il tema se al di fuori del beneficiario dell’amministrazione vi siano o mnero altre parti necessarie. La risposta è che si tratterebbe di un procedimento essenzialmente unilaterale con la conseguenza che non sarebbe configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190) salvo quanto previsto per la partecipazione necessaria del Pubblico ministero (Cass. civ. Sez. Unite, 18 gennaio 2017, n. 1093).
Ugualmente l’amministrazione di sostegno potrebbe cessare allorché si riveli inidonea a tutelare il beneficiario e si renda necessario promuovere un procedimento di interdizione o di inabilitazione. A tale proposito l’ultimo comma dell’art. 413 c.c. così testualmente prescrive: “Il Giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pub¬blico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione”.
I provvedimenti con cui il Giudice tutelare dichiara la cessazione dell’amministrazione di sostegno (e verosimilmente anche quelli con cui attiva il pubblico ministero perché assuma l’iniziativa del giudizio di interdizione o inabilitazione) sono, come si dirà, reclamabili in corte d’appello e la deci¬sione della Corte d’appello è ricorribile per cassazione. Viceversa i provvedimenti che dispongono la nomina, o la rimozione e la sostituzione dell’amministratore di sostegno, insuscettibili di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione, non possono, secondo l’orientamento della giurisprudenza, essere oggetto di ricor¬so per Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2018, n. 5123; Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 784; Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320).
42 Art. 413 (Revoca dell’amministrazione di sostegno)
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
Il Giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il Giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, af¬finché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
La morte del beneficiario produce la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ammi-nistrazione di sostegno (Cass. civ. Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12737).
XVI Il procedimento camerale e le impugnazioni (artt. 407 c.c. e 720-bis c.p.c.)
Premesso che la natura del procedimento è quella di un procedimento pubblicistico di volontaria giurisdizione con rito camerale (ricorso introduttivo, decreto di fissazione dell’udienza da parte del Giudice tutelare, assunzione di informazioni, reclami ex art. 739 c.p.c.,) con regole e garanzie proprie dei procedimenti che si occupano dei diritti delle persone (ammissibilità della difesa tec¬nica, ricorribilità per cassazione dei decreti della corte d’appello) sono molteplici i problemi che la giurisprudenza ha affrontato in ambito strettamente processuale.
a) Il problema del litisconsorzio (le parti private e il pubblico ministero)
La questione dell’esistenza o meno di un litisconsorzio necessario nel procedimento (a rito came¬rale) di amministrazione di sostegno è stata al centro di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità che è opportuno segnalare.
L’orientamento prevalente prende spunto dal dibattito che in passato ha interessato la natura del procedimento di interdizione sul quale è stato sempre affermato che si tratterebbe di un procedi¬mento in cui parenti ed affini non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito “consultivo” e cioè di fonti di utili informazioni al Giudice (Cass. 2218/89 e 1023/82). Per¬ciò, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza solo deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità – e per la prima volta – pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione (Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15346). Per gli stessi motivi la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti parenti, a seguito dell’omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell’istruttoria, può costituire motivo di impugnazione sol¬tanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al Giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. 18.2.1982, n. 1023; Cass. 15.5.1989, n. 2218; Cass. 1.12.2000, n. 15346) (Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628).
Ebbene, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno questo indirizzo è stato seguito da Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190 secondo cui nel giudizio per l’apertura d’una amministrazione di sostegno non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione: si trat¬terebbe, quindi, di un procedimento essenzialmente unilaterale con una pluralità di parti soltanto eventuale rispetto alle quali non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario anche perché l’art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la par¬tecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il Giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
In effetti l’art. 407 c.c. al terzo comma prevede che “Il Giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406” cioè quelli che secondo quanto dispone il primo comma dell’art 417 c.c. sono abilitati a proporre il ricorso introduttivo. Si è fatto rilevare in dottrina (Barbara Fratini, Famiglia e diritto, 2014, 1, 26 ss) – a commento della decisio¬ne sopra riferita – che l’elevato numero di soggetti induce fondatamente a propendere per la tesi che nega ai medesimi la qualifica di parti necessarie. La tesi è seguita dalla dottrina prevalente che ritiene non acquistabile tale qualifica né attraverso l’indicazione dei rispettivi nominativi nel ricorso introduttivo, né per effetto della notifica del ricorso medesimo. Si tratta di soggetti ai quali la legge attribuisce un potere di impulso stante la natura pubblicistica dell’interesse tutelato.
La giurisprudenza non risulta però aver approfondito il tema dei termini per l’impugnazione. Pre¬messo infatti che i provvedimenti del Giudice tutelare di tipo semplicemente gestorio sono con¬siderati in giurisprudenza – come meglio si dirà tra breve – reclamabili non in Corte d’appello ma in tribunale, trova applicazione per il reclamo il termine perentorio di impugnazione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (e non dalla notifica a cura di parte) trattandosi di pro¬cedimenti essenzialmente unilaterali. Viceversa, soltanto per l’impugnazione dei provvedimenti di apertura e di revoca dell’amministrazione di sostegno il reclamo andrà presentato in Corte d’appel¬lo nel termine, sempre di dieci giorni, ma dalla notificazione del provvedimento “fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio”.
Se è vero che non può parlarsi di litisconsorzio necessario delle parti private nel procedimento di amministrazione di sostegno, si deve ricordare, tuttavia, che l’ultimo comma dell’art. 407 c.c. prevede che “In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero” il quale ex artt. 406, comma 1, e 417 c.c. ha, in materia, anche potere di azione. Trattasi quindi di un caso in cui il P.M. è certamente litisconsorte necessario (cosa che non avverrebbe se il P.M. avesse solo potere di intervento). Lo ha giustamente ricordato Cass. civ. Sez. Unite, 18 gennaio 2017, n. 1093 (in una vicenda in cui era in discussione una questione di giurisdizione) che ha precisato che la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito del procedimento di amministrazione di sostegno comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al Giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l’intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell’ipotesi di cui all’art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario43.
b) Il ricorso introduttivo e gli adempimenti del Giudice (art. 407 c.c.)
Sono due le disposizioni generali utili per l’individuazione degli aspetti procedimentali dell’ammi-nistrazione di sostegno.
In primo luogo l’art. 407 c.c. che indica al primo comma il contenuto del ricorso introduttivo pre¬cisando che “Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario”.
Il secondo comma descrive gli adempimenti immediati ai quali, ricevuto il ricorso, il Giudice tu¬telare deve assolvere. In particolare “deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce”, dovendo tener conto, compatibilmente con le condizioni di salute, dei bisogni e delle richieste della persona stessa.
Sentito l’interessato il Giudice provvede ad assumere “le necessarie informazioni” e a sentire le persone che sono indicate nell’art. 406 e cioè, in sostanza, coloro che potrebbero presentare il ricorso introduttivo e “provvede sul ricorso” anche in caso di loro mancata comparizione. “Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione” (terzo comma).
Con disposizione di particolare importanza che mette bene in evidenza la flessibilità del procedi¬mento il quarto comma dell’art. 407 precisa che “Il Giudice tutelare può, in ogni tempo, modifi¬care o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”.
Infine l’ultimo comma avverte che, trattandosi di procedimento sullo stato e sulla capacità delle persone (art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c.) “In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’ammini¬stratore di sostegno interviene il pubblico ministero”.
c) Le disposizioni processuali richiamate dall’art. 720-bis c.p.c.
L’altra disposizione generale da esaminare per gli aspetti procedimentali è l’art. 720-bis c.p.c. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) inserita nel capo riservato all’interdizione e all’inabilitazione dalla legge istitutiva. La norma dichiara innanzitutto espressamente applicabili al procedimento di amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, gli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 del codice di procedura civile dando così vita ad un proce¬dimento dai caratteri sostanzialmente unitari per tutte le procedure di protezione dei soggetti incapaci.
Le disposizioni richiamate dal primo comma dell’art. 720-bis c.p.c. sono le seguenti:
Art. 712 (Forma della domanda)
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Art. 713 (Provvedimenti del presidente)
43 Si legge in motivazione che “nella giurisprudenza di questa Corte era controverso se, quando è necessario l’intervento del P.m. in un processo, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., in difetto di trasmissione degli atti al medesimo, nei precedenti gradi del giudizio, la Corte di Cassazione dovesse annullare d’ufficio la sentenza impugnata e rin¬viare la causa al primo Giudice per l’integrazione del contraddittorio mediante tale intervento (per la soluzione affermativa v. Sez. 1, n. 380 del 1967; Conf. n. 1068 del 1960. In senso contrario: n. 810 del 1965; n. 1 del 1962; n. 2324 del 1961; n. 2674 del 1960).
Successivamente, e fino a tempi recenti, è prevalso l’orientamento per il quale, non condividendosi l’opposta soluzione sostenuta dalla non recente sentenza n. 380/67, deve escludersi che l’art. 70 c.p.c., “salvo che per quanto riguarda il n. 1”, sia norma che attiene alla disciplina del contraddittorio, posto che “proprio la distinzione tra l’ipotesi dell’intervento nelle cause che il p.m. avrebbe potuto proporre e le altre, dimostra che l’intervento del p.m. di cui ai numeri 2, 3 e 5 è estraneo alla disciplina dell’esercizio dell’azione, della quale la garanzia del contraddittorio è uno degli aspetti fondamentali” (Sez. 1, n. 807 del 1997). Principio ribadito anche di recente e che distingue le cause in cui è previsto soltanto l’intervento del P.M. (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, cod. proc. civ.) e non anche l’esperibilità dell’azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il rela¬tivo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1).
Soltanto nella prima ipotesi la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determi¬na la nullità ai sensi dell’art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all’art. 161 c.p.c., non può il Giudice del gravame rimettere gli atti al primo Giudice in forza dell’art. 354 c.p.c., comma 1, ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi del citato art. 354, u.c., decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M. (Sez. 2, n. 17161 del 2009; Sez. 1, n. 11223 del 2014). Nelle cause civili che il pubblico ministero avrebbe potuto proporre (artt. 69 e 72 c.p.c.) egli è litiscon¬sorte necessario (Sez. 1, n. 11975 del 2002)”.
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi glie¬ne fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il Giu¬dice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicen¬do o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stes¬so, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l’illegittimità costitu¬zionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 716 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando)
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedi¬mento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provviso¬rio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 719 (Termine per l’impugnazione)
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 720 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione)
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Dal richiamo a tali disposizioni si evince che:
1. La forma della domanda per la nomina di un amministratore di sostegno è pressoché identica a quella per l’interdizione o per l’inabilitazione e va diretta però al Giudice tutelare (del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio: art. 404 c.c.) (art. 712 c.p.c.);
2. Il Giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa la data in cui devono comparire le persone che possono dare informazioni utili, disponendo la notifica agli interessati e al pubblico ministero (art. 714 c.p.c.);
3. Il beneficiario ha la capacità processuale per stare in giudizio e impugnare i provvedimenti an¬che senza ministero di un difensore (art. 716 c.p.c.);
4. I termini per impugnare i provvedimenti (e cioè i dieci giorni dalla notificazione ex art. 739 c.p.c. richiamato dall’art. 720-bis c.p.c.) decorrono dalla notifica del decreto di nomina “fatta nelle for¬me ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio”. Se è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. Come si dirà tra breve i decreti del Giudice tutelare sulla gestione dell’amministrazione di sostegno (tra cui, appunto, gli atti di nomina dellamministratore) non sono considerati, però, dalla giurisprudenza reclamabili in Corte d’appello ma in tribunale in composizione collegiale.
5. Per la revoca dell’amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia del provvedimento, potendo coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento intervenire nel giudizio per opporsi alla revoca e potendo impugnare la decisione sulla revoca anche se non parteciparono al giudizio.
d) Il sistema delle impugnazioni
Nei due ultimi commi l’art. 720-bis c.p.c. precisa che “Contro il decreto del Giudice tutelare è am¬messo reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739”44 (cfr Cass. civ. Sez. VI – 1, 29 ot¬tobre 2012, n. 18634 che individua in questa disposizione una norma “speciale” derogatoria del sistema ordinario che prevede l’appello in tribunale) e che “Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione”.
Va rimarcata la precisazione importante fatta dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i de¬creti del Giudice tutelare sulla gestione dell’amministrazione di sostegno sono reclamabili, però, non alla Corte d’appello ma al tribunale in composizione collegiale. Viceversa in Corte d’appello sono reclamabili solo i decreti decisori di apertura e di revoca dell’amministrazione di sostegno, in quanto provvedimenti decisori su diritti soggettivi dell’interessato e perciò omologabili alle sen¬tenze di interdizione e di inabilitazione (Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2018, n. 5123; Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 784; Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320).
Trova applicazione per le modalità e i termini in entrambi i casi l’art. 739 c.p.c. e quindi per i prov¬vedimenti del Giudice tutelare di tipo gestorio il reclamo con ricorso dovrà essere presentato in
44 L’art. 720-bis, comma 1, c.p.c. richiama soltanto l’art. 720 e non anche l’art. 718. Tuttavia il principio dovreb¬be considerarsi applicabile tanto al procedimento di apertura quanto a quello di revoca dell’amministrazione.
tribunale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, mentre per i provvedi¬menti di apertura o chiusura dell’amministrazione di sostegno il reclamo con ricorso andrà presen¬tato in Corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento nelle forme ordinarie (pertanto a cura di parte) “a tutti coloro che parteciparono al giudizio” (art. 719 c.p.c.).
La legittimazione all’impugnazione (reclamo o ricorso per cassazione) va riconosciuta, quindi, a tutti i soggetti che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda (compreso quindi il beneficia¬rio), anche se non hanno partecipato al giudizio.
Per tutti i legittimati all’impugnazione – compresi quelli che non sono intervenuti come parti – il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre (ex art. 739 c.p.c. richiamato dall’art. 720- bis c.p.c.) dalla notificazione del decreto, nelle forme ordinarie, a tutti coloro che hanno partecipa¬to al giudizio, incluso l’amministratore provvisorio eventualmente nominato.
Inoltre la sentenza 784/2017 ha precisato che in tema di sospensione feriale dei termini proces¬suali, il carattere di eccezionalità dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 che, per i procedimenti di cui all’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiama¬te, ma anche che le categorie sottratte all’operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo. Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve es¬sere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministra¬zione (provvedimenti per i quali, quindi, non vale la sospensione dei termini nel periodo feriale), ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del Giudice tutelare di un amministratore di sostegno.
Ciononostante – ha affermato Cass. civ. Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14158 – è ammesso il recla¬mo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2 c.p.c., avverso il provvedimento con cui il Giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.
La corte d’appello esercita in sede di impugnazione gli stessi poteri anche d’ufficio che l’art. 407 c.c. attribuisce al giudice tutelare e, perciò, in caso di riforma del decreto di nomina può certamen¬te nominare l’amministratore.
In tema di ricorso per cassazione Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 aprile 2018, n. 9839; Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 febbraio 2018, n. 3493; Cass. civ. Sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693; Cass. civ. Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10187 hanno affermato che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.45 avverso i provvedimenti di designazione o nomina o revoca dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720-bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi ca¬rattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione.
Il termine per proporre ricorso per cassazione, non essendovi alcuna previsione al riguardo da parte dell’art. 720-bis, è di sessanta giorni se vi è stata notificazione a istanza di parte, altrimenti è di sei mesi dal deposito in cancelleria del provvedimento.
In considerazione dell’immediata esecutività del decreto disposta dall’art. 405 c.c., la proposizione del reclamo o la pendenza del termine per proporlo non sospendono l’efficacia del provvedimento del giudice tutelare.
Per riassumere, in tema di impugnazione occorre distinguere tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’in¬terdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario, circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed ido¬nei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l’applicabilità dell’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello (e la successiva ricorribilità per cassazione), e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. C.c.., richiamati dall’art. 411 c.c., con la conse¬guente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (e la successiva non ricorribilità per cassazione).
A questa seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi in tal caso distinguere, nell’ambito di quest’ultimo, le determinazioni adottate dal Giudice tutelare in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del Giudice competente per il reclamo che
45 Il ricorso ordinario per Cassazione è impedito dal testo dell’art. 739, ultimo comma, c.p.c. (“Salvo che la legge non disponga altrimenti non è ammesso reclamo congro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo”)
alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest’ultimo (Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071).
XVII I rapporti tra Giudice tutelare (amministrazione di sostegno) e tribunale (interdizione/inabilitazione)
La legge prevede specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di soste¬gno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali – ove tra Giudice tutelare e Tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell’uno o dell’altro istituto ai fini della più adeguata pro¬tezione dell’incapace – questi non rimane comunque privo di tutela.
In particolare, l’art. 413 c.c., comma 4, dispone che il Giudice tutelare – se, nel dichiarare la ces¬sazione dell’amministrazione di sostegno rivelatasi inidonea a realizzare la piena tutela del bene¬ficiario, ritenga debba invece promuoversi giudizio di interdizione o inabilitazione – “ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda”; in tal caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o curatore provvisorio o con la dichiarazione di interdizione o inabilitazione.
E l’art. 418, comma 3, c.c. prevede a sua volta che – se nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione ravvisi l’opportunità di applicare l’amministrazione di sostegno – il Giudice dispone la “trasmissione del procedimento” al Giudice tutelare (sul punto Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2007, n. 12466), adottando se del caso i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art. 405 c.c., fra i quali rientra la nomina dell’amministratore di sostegno provvisorio. Il Giudice del tribunale quindi non si limita ad investire il Giudice tutelare perché provveda all’apertura del pro¬cedimento di amministrazione di sostegno, ma lo apre direttamente esso stesso, sulla base di una valutazione di iniziale idoneità della misura, eventualmente accompagnata dalla nomina dell’am¬ministratore provvisorio. Pertanto il Giudice tutelare cui il procedimento sia stato trasmesso, ove consideri che l’amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ben può applicare il citato quarto comma dell’art. 413 c.c. e dichiararla cessata. E se ritenga si debba ricorrere invece all’interdizione (o inabilitazione), non deve fare altro che infor¬mare il pubblico ministero.
Come precisato da Trib. Varese Sez. I, 16 febbraio 2011) la trasmissione dovrebbe avvenire a cura del magistrato istruttore e senza necessità della pronuncia del collegio di rigetto della do¬manda di interdizione. Deporrebbe in tal senso il testo letterale della disposizione, che nel secondo comma parla di tribunale e nel terzo invece di Giudice e che, comunque, espressamente abilita il Giudice a disporre “la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare”. Comunque l’interpreta¬zione in tal senso è imposta sul piano teleologico – funzionale: l’intenzione del legislatore è quella di evitare alla persona incapace un processo inutile (che si conclude con il rigetto della domanda di interdizione) a discapito delle esigenze impellenti di protezione (rallentate dal dover attendere la pronuncia di rigetto) così proponendosi un meccanismo di switch procedimentale, in cui si passa direttamente dal procedimento di interdizione a quello di amministrazione.
In effetti la norma parla di “trasmissione del procedimento” e sembra, quindi, logico ed opportuno che la trasmissione al Giudice tutelare avvenga da parte del magistrato istruttore e non con la sentenza di revoca dell’amministrazione di sostegno. D’altra parte non si spiegherebbe altrimenti la disposizione (seconda parte del comma 3) in cui si precisa che “In tal caso il Giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405” con cui si abilita il magistrato del tribunale ad anticipare la tutela attraverso l’a¬dozione di eventuali provvedimenti urgenti.
Si consideri poi che l’art. 429, comma 3, c.c., prescrive che se nel giudizio per la revoca dell’inter¬dizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, dopo la revoca, il soggetto sia assistito dall’am¬ministratore di sostegno, il Tribunale dispone la “trasmissione degli atti” (e non “del procedimen¬to”) al Giudice tutelare. Qui certamente, perciò, con la sentenza finale.
Sembra fondatamente pertanto che siano due i momenti in cui può essere valutata l’opportunità dell’amministratore di sostegno in luogo dell’interdizione o dell’inabilitazione: uno nel corso del procedimento (art. 418, comma 3, c.c.) e l’altro al termine del procedimento (art. 429, comma 3, c.c.).
In precedenza Trib. Mantova, 15 aprile 2010 aveva ritenuto invece che “il giudizio di interdizio¬ne giudizio deve essere definito con sentenza, mentre, con separato provvedimento, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l’adozione degli opportuni provvedimenti”. Anche Trib. Vercelli, 31 ottobre 2014 aveva ritenuto competente il Collegio con la sentenza di rigetto della domanda di interdizione e contestuale trasmissione degli atti al Giudice tutelare.
La vigente disciplina delle misure di protezione delle persone consente e richiede, perci, una costante verifica dell’adeguatezza della misura in concreto applicata (Trib. Bologna Sez. I, 24 febbraio 2014).
APPENDICE
Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione nel codice civile e nel codice di procedura civile dopo la legge 9 gennaio 2004, n. 6
Codice civile
Titolo XII (Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia)
CAPO I – DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Art. 404 (Amministrazione di sostegno)
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405 (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e re¬lativa pubblicità
Il Giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricor¬so di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il Giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimo¬nio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uti¬lizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l’attività svol¬ta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il Giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro prov¬vedimento assunto dal Giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere co¬municati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406 (Soggetti)
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso sog¬getto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamen¬te all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al Giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammi¬nistrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407 (Procedimento)
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del benefi¬ciario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di soste¬gno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il Giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il Giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’arti¬colo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il Giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408 (Scelta dell’amministratore di sostegno)
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrit¬tura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il Giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabil¬mente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il Giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del Giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
Art. 409 (Effetti dell’amministrazione di sostegno)
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a sod¬disfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410 (Doveri dell’amministratore di sostegno)
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da com¬piere nonché il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al Giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmen¬te convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411 (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno)
Si applicano all’amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
da 349 a 353 1e da 374 a 388 2. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal
1 Art. 349 (Giuramento del tutore)
Il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al Giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 (Incapacità all’ufficio tutelare)
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Art. 351 (Dispensa dall’ufficio tutelare).
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
(…) (1)
2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)
3) i membri del Sacro collegio;
4) i Presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al Giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Art. 352 (Dispensa su domanda)
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
(…)
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Art. 353 (Domanda di dispensa)
La domanda di dispensa per le cause indicate nell’articolo precedente deve essere presentata al Giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.
Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
2 Art. 374 (Autorizzazione del Giudice tutelare)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del Giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per la economia domestica e per l’ammi¬nistrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)
Il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del Giudice tutelare.
Art. 376 (Vendita di beni)
Nell’autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all’incanto o a trattative private, fissan¬done in ogni caso il prezzo minimo.
Quando nel dare l’autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il Giudice tutelare.
Art. 377 (Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore)
Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal Giudice tu¬telare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell’ar¬ticolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Art. 379 (Gratuità della tutela)
L’ufficio tutelare è gratuito.
Il Giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può as¬segnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.
Art. 380 (Contabilità dell’amministrazione)
Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice tu¬telare.
Il Giudice può sottoporre il conto annuale all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Art. 381 (Cauzione)
Il Giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di presta¬re una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Art. 382 (Responsabilità del tutore e del protutore)
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
Sezione IV
Della cessazione del tutore dall’ufficio
Art. 383 (Esonero dall’ufficio)
Il Giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchia¬mente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.
Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore)
Il Giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.
Sezione V
Del rendimento del conto finale
Art. 385 (Conto finale)
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al Giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Art. 386 (Approvazione del conto)
Il Giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il Giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del Giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.
Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)
Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presen¬tato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il Giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.
Art. 388 (Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto)
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Giudice tutelare.
All’amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli ar¬ticoli 596, 599 e 7793.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministra¬tore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il Giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o succes-sivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il prov¬vedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412 (Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del Giudice)
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in ecces¬so rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Art. 413 (Revoca dell’amministrazione di sostegno)
Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’ammi¬nistrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al Giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
Il Giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il Giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’ammini¬strazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del benefi¬ciario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di soste¬gno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (1)
Art. 414 (2) (Persone che possono essere interdette)
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è neces¬sario per assicurare la loro adeguata protezione.
(1) Intitolazione aggiunta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
3 Art. 596 (Incapacità del tutore e del protutore)
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela a favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore se il testa¬mento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 599 (Persone interposte)
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace anche se chiamati congiuntamente con l’incapace.
Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore)
È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendiconto del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell’art. 599.
(2) Articolo così sostituito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate)
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’inter¬dizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoli¬che o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo (1) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
(1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termi¬ne “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo”.
Art. 416 (Interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età)
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore.
Art. 417 (Istanza d’interdizione o di inabilitazione)
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. (1)
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (2)
(1) Comma così modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Comma così modificato dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 418 (Poteri dell’autorità giudiziaria)
Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infer¬mità di mente.
Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdi¬zione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale prov¬vede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministra¬zione di sostegno, il Giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedi¬mento al Giudice tutelare. In tal caso il Giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405. (1)
(1) Comma inserito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori)
Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’in-terdicendo o dell’inabilitando.
Il Giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio di¬sporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’inter-dicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando.
Art. 420. (1)
[Internamento definitivo in manicomio.
La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale con lo stesso provvedi¬mento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un mani¬comio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l’istanza d’interdizione non è stata proposta dalle altre persone indicate nell’articolo 417, è proposta dal pubblico ministero.]
(1) Articolo abrogato dalla legge 13 maggio 1978, n. 180.
Art. 421 (Decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione)
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della senten¬za, salvo il caso previsto dall’articolo 416.
Art. 422 (Cessazione del tutore e del curatore provvisorio)
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione o d’inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Art. 423 (Pubblicità)
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilita¬zione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comu¬nicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.
Art. 424 (Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato)
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’articolo 419. Per l’interdi¬cendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il Giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408. (1)
(1) Comma così sostituito dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 425 (Esercizio dell’impresa commerciale da parte dell’inabilitato)
L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tri¬bunale su parere del Giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
Art. 426 (Durata dell’ufficio)
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei di¬scendenti. (1)
(1) Comma così modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 427 (Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato)
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’au¬torità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’or¬dinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. (1)
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente.
(1) Comma così premesso dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 428 (Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere)
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contrat¬to o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
Art. 429 (Revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione)
Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il Giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare. (1)
(1) Comma aggiunto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 430 (Pubblicità)
Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’articolo 423.
Art. 431 (Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca)
La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impu¬gnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Art. 432 (Inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione)
L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabili¬tato l’infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Capo II: DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1)
(1) Parole così modificate dalla L. 9 gennaio 2004, n.6.
Art. 712 (Forma della domanda)
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribuna¬le del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 47, L. 20 maggio 2016, n. 76.
Art. 713 (Provvedimenti del presidente)
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi glie¬ne fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il Giu¬dice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicen¬do o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stes¬so, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l’illegittimità costitu¬zionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714 (Istruzione preliminare)
All’udienza, il Giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’in-terdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle cir¬costanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.
Art. 715 (Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando)
Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al Giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando)
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedi¬mento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provviso¬rio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717 (Nomina del tutore e del curatore provvisorio)
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con de¬creto del Giudice istruttore Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso Giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.
Art. 718 (Legittimazione all’impugnazione)
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719 (Termine per l’impugnazione)
Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 720 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione)
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 720-bis (1) (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di so¬stegno)
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del Giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739. Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere propo¬sto ricorso per cassazione.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2004, n.6.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Giurisprudenza
Corte cost. 13 giugno 2019, n. 144 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno richiede al Giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l’esten¬sione nel solo interesse del disabile. L’adattamento dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun be¬neficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile.
In tema di amministrazione di sostegno, tenuto conto dei principi che conformano la stessa, il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di ri¬fiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita, atteso che spetta al Giudice tutelare attribuirlo all’amministratore di sostegno in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.
Può ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di “cura della persona” – come d’altra parte recitano gli artt. 405, quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i “bisogni” e le “aspirazioni”.
Corte cost. 10 maggio 2019, n. 114 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il Giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. Il Giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il pro¬cesso di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni.
Trib. Trapani, 23 gennaio 2019 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Benevento, 18 gennaio 2019 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggette, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell’inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l’interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 12 dicembre 2018, n. 32071 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di ammini¬stratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenu¬ta contestualmente all’apertura dell’amministrazione di sostegno.
Trib. Mantova Sez. I, 6 dicembre 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di rifiuto da parte dell’amministratore di sostegno di prestare il consenso circa il trattamento sanitario da praticare, indicato dalla struttura sanitaria che ha in cura il beneficiario la decisione va adottata dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3, co. 5 della L. n. 219/2017 tenendo conto dei profili indicati dall’art. 1, co. 3 della predetta legge.
Trib. Bologna Sez. I, 9 ottobre 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La più invasiva misura dell’interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un’adeguata pro¬tezione all’individuo, che non possa essere garantita altrimenti, attesa la modularità dell’amministrazione di sostegno. Infatti, in ragione dell’interesse del beneficiario dell’amministrazione di sostegno e di quello tutelato dalla relativa disciplina di legge, il Giudice può disporre – nel provvedimento di nomina dell’amministratore o in epoca successiva – che all’amministrato si estendano effetti, limitazioni o decadenze previsti per l’interdetto o l’inabilitato.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 26 luglio 2018, n. 19866 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio, poiché l’istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.
Cass. civ. Sez. I, 6 giugno 2018, n. 14669 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il tutore dell’interdetto per infermità mentale è legittimato a presentare, previa autorizzazione del Giudice tute¬lare, domanda di separazione giudiziale (o di divorzio) in nome e per conto dell’incapace, sussistendo la neces¬sità della nomina di un curatore speciale solo nell’ipotesi di conflitto di interessi tra il rappresentato ed il legale rappresentante. È, pertanto, legittimità la domanda di separazione personale proposta dal tutore, a seguito di autorizzazione giudiziale, in nome e per conto del coniuge interdetto.
Trib. Vercelli, 31 maggio 2018 (Nuova Giur. Civ., 2019, 1, 17 nota di SCALERA)
È legittimo attribuire all›amministratore di sostegno il potere di rappresentanza esclusiva nel prestare il consenso e/o il dissenso ad intraprendere gli accertamenti e trattamenti sanitari, in considerazione dell›impossibilità, anche parziale, della beneficiaria a prestare tale consenso. Ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà comunque essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l›amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni (anche implicite e/o presunte), e non il proprio intendimento.
Cass, civ. Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460 (Corriere Giur., 2019, 1, 60 nota di BUGETTI)
In presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manife¬stazione della volontà del beneficiario possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione della capacità di testare o donare, disposta dal Giudice tutelare anche d’ufficio, costi¬tuisce uno strumento di tutela assai più efficace – non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione o destinatari dell’atto di liberalità – ma, soprattutto, dell’amministrato. L’estensione applicativa a quest’ultimo di restrizioni previste per l’interdetto – che non opera in via di analogia – trova fondamento nell’art. 405, comma 5, n. 3 e 4, cod. civ., che impone al Giudice tutelare di individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministrato¬re, e nell’art. 407, comma 4, cod. civ., che consente al Giudice sempre un intervento modificativo od integrativo successivo, anche d’ufficio.
Trib. Pavia, 30 aprile 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’Autorità Giudiziaria, in presenza di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, sia essa temporanea o permanente, è tenuta ad attribuire il maggior risalto possibile alla soluzione della protezione attiva, da intendersi non quale mera sostituzione necessaria di un rappresentante al non auto¬nomo per gli atti giuridico-economici, bensì quale progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana. Detta protezione promana, anzitutto, dal provvedimento di amministrazione di sostegno, che deve necessariamente tenere conto dei due distinti ambiti in cui si esplica la vita del beneficiario, quello patrimoniale e quello squisi¬tamente personale, seppur paralleli e contrassegnati da opposte esigenze, il primo, per la complessità ed entità degli interessi patrimoniali e, il secondo, per la delicatezza e conflittualità delle relazioni personali.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 aprile 2018, n. 9839 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revoca¬no, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzio¬ne dell’amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.
Giudice tutelare Vercelli, 28 marzo 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È lecita la collocazione del beneficiario di amministrazione di sostegno in casa di ricovero e ciò anche indipen¬dentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso. L’art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in tutela (dun¬que l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina, infatti, una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c.
Dal punto di vista giuridico, l’inserimento del beneficiario in casa di ricovero è operazione sicuramente lecita e ammissibile nell’ambito della amministrazione di sostegno, e ciò anche indipendentemente dal dissenso del be¬neficiario, ove pretestuoso; infatti, l’art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdet¬to) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario. Né ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di ADS, con conversione della stessa in tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena illustra¬ta; dall’altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie nell’ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando la misura di ADS sia già aperta.
Trib. Pavia Sez. II, 24 marzo 2018 (Nuova Giur. Civ., 2018, 7-8, 1128 nota di PICCINNI)
È non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4° e 5°, L. n. 219/2017 nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento di cui all’art. 4, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del Giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, essendo le suddette disposizioni in violazione degli artt. 2, 3, 13, 32 della Costituzione.
Trib. Modena, 23 marzo 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando l’interessato non sia in grado di esprimere consenso consapevole relativamente a decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno possono essere attribuiti poteri di rappresentanza al fine di esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario.
Cass. civ. Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492 (Nuova Giur. Civ., 2018, 9, 1304 nota di BRIZZOLARI)
Atteso che la prodigalità configura autonoma causa d’inabilitazione, ai sensi dell’art. 415, comma 2°, cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, può adottarsi la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra tale condizione.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2018, n. 5123 (Foro It., 2018, 5, 1, 1628)
Il provvedimento con i quali il Giudice tutelare ordini all’amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell’art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, e, di conseguenza non è assoggettabile ai normali mezzi d’impugnazione, in quanto sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministra¬zione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall’art. 720-bis c.p.c..
Trib. Salerno Sez. I, 1 marzo 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è viziata la decisione del Giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichia¬rato l’interdizione di un soggetto, invece che l’amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di ope¬rare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisico-psichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio.
Cass. civ. Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4709 (Foro It., 2018, 5, 1, 1628)
Posto che l’amministrazione di sostegno, in quanto misura limitatrice dell’autonomia personale, presuppone l’accertamento di alterazioni della capacità, obiettivamente verificabili, derivanti da patologia o comunque da menomazioni incidenti sulla sfera psico-fisica e tali da privare in tutto o in parte la persona della capacità di provvedere in autonomia alla cura dei propri interessi, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, non può essere istituita sul mero presupposto dell’analfabetismo dell’interessato.
Trib. Vercelli, 19 febbraio 2018 (Famiglia e Diritto, 2018, 7, 647 nota di AMBANELLI)
L’assoluta incapacità di donare in capo al beneficiario di amministrazione di sostegno, che discende dalla neces¬saria applicazione dell’art. 774, comma 1, c.c. integra un vero e proprio ostacolo di ordine sociale che deprime il pieno sviluppo della personalità umana, in quanto inibisce al beneficiario – pur con le necessarie cautele – il proprio animus donandi così come concesso, al contrario, alla generalità dei consociati. È rilevante e non ma¬nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 774, comma 1, c.c. per contrasto con gli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, Cost., nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno.
Trib. Bari Sez. I, 15 febbraio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno , rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che, rispet¬to all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esi¬genze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 13 febbraio 2018, n. 3493 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte d’appello all’esito del reclamo su un provvedimento reso dal Giudice tutelare in tema di autorizzazione alla riscossione di somme capitali, ai sensi dell’art. 374, comma 1, n. 2) c.c., da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, assimilabili alle sentenze di interdizione od inabilitazione, senza estensione a quelli aventi carattere gestorio.
Trib. Modena Sez. II, 18 gennaio 2018 (Nuova Giur. Civ., 2018, 9, 1276 nota di ROTELLI, TESSERA)
In presenza di uno stato di necessità, compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall’amministratore di sostegno.
Trib. Marsala, 17 gennaio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Pur in assenza di attività di carattere patrimoniale da gestire (la ragazza è priva di reddito), la natura e la gravità della patologia, la totale assenza di coscienza della malattia da parte della beneficiaria, il contesto familiare non sano e fortemente repressivo della sua libertà personale in cui risulta inserita, la difficoltà per l’amministratore di provvedere alla cura della salute della ragazza a causa del suo netto rifiuto a trasferirsi in una struttura di assistenza presso la quale potrebbe seguire un percorso terapeutico e di riabilitazione inducono a ritenere che l’amministrazione di sostegno sia stata misura insufficiente a garantire adeguata protezione alla beneficiaria. In ipotesi del genere l’interdizione, quale misura di totale limitazione della capacità di agire, appare quella più idonea a fornire una risposta efficace agli interessi del beneficiario, consentendo al tutore di compiere nel suo interesse e per suo conto ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, col precipuo fine di evitare che questi compia atti pregiudizievoli per sé e per gli altri
Cass. pen. Sez. III, 14 novembre 2017, n. 3659 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranee in linea di principio all’istituto dell’amministrazione di sostegno specifiche situa¬zioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace. La semplice sottoposizione dell’imputato all’istituto dell’amministrazione di sostegno non comporta in automatico l’incapacità dello stesso a partecipare scientemente al processo, atteso che quest’ultima è diversamente disciplinata rispetto alla mancanza di imputa¬bilità, costituendo stati soggettivi che, pur accomunati dall’infermità mentale, operano su piani del tutto distinti ed autonomi. Pertanto, solo nel caso in cui sia stata accertata in concreto l’incapacità dell’imputato-amministrato di partecipare coscientemente al processo, il Giudice è tenuto a disporre la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p.
Trib. Firenze Sez. II, 22 novembre 2017 (Famiglia e Diritto, 2018, 12, 1112 nota di ARFANI)
L’amministratore di sostegno svolge una funzione amministrativa, avente rilevanza pubblicistica, ed è da quali¬ficarsi come pubblico ufficiale.
Il soggetto, chiamato a svolgere l’ufficio di amministratore di sostegno, in favore di un individuo non in grado di adempiere da solo ai propri incombenti quotidiani, esercita una funzione amministrativa a rilevanza pubblicistica.
Trib. Modena Sez. II, 3 novembre 2017 (Famiglia e Diritto, 2018, 2, 142 nota di BONILINI)
La mera prodigalità, in assenza di alterazioni delle facoltà mentali, non può costituire presupposto per l’ap-plicazione dell’amministrazione di sostegno. (Nel caso di specie veniva rigettato il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un soggetto che, vivendo al di sopra delle proprie possibilità, avrebbe dissipato il proprio patrimonio).
Al prodigo, il quale sperperi il proprio patrimonio e non sia affetto da patologia psichiatrica di sorta, non è nomi¬nabile un amministratore di sostegno, a tenore dell’art. 404 c.c., dato che la norma espressamente condiziona detta nomina al riscontro di una “infermità o menomazione psichica”. Il che ben si spiega nell’ottica di tutela della persona che pervade il nostro ordinamento, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata di protezione della dignità e libertà umana, in tutte le sue forme e manifestazioni, anche in quella di sperpero. Il compor¬tamento prodigale, di consapevole dilapidazione del proprio patrimonio, pertanto, rientra nella sfera di libertà dell’uomo, che l’ordinamento non può e non deve comprimere, per quanto l’esercizio di tale libertà economica sia eticamente e socialmente censurabile.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 11 ottobre 2017, n. 23772 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il Giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche suc¬cessivamente alla nomina dell’amministratore; né opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del Giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Giudice tutelare Roma, 10 ottobre 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sussiste la meritevolezza degli interessi nell’istituzione di un trust da stipulare nell’interesse di una persona sog¬getta ad amministrazione di sostegno in quanto destinato a tutelare soggetto affetto da disabilità
Il Giudice Tutelare, a seguito di istanza dell’amministratore di sostegno alla quale era allegato il testo dell’isti¬tuendo trust, ha autorizzato lo stesso amministratore ad istituire un Trust a vantaggio esclusivo del soggetto amministrato. Il Beneficiario della procedura è una persona disabile grave, già proprietario di un immobile e il Trust ha la finalità di programmare il Dopo di Noi, legge di recente introduzione alla quale nel ricorso l’Ammini¬stratore di Sostegno, madre dell’amministrato, si è espressamente richiamata. Il Giudice Tutelare ha autorizzato sulla scorta del riconoscimento del trust quale istituto compatibile con il nostro ordinamento e della specifica meritevolezza degli interessi perseguiti nel Trust per soggetti con disabilità.
Cass. civ. Sez. I, 28 settembre 2017, n. 22693 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di designazione o nomina dell’amministratore di sostegno emessi in sede di reclamo, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c. a tali ultimi decreti, aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio, sicché le diverse statuizioni contenute nel medesimo decreto seguono ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno contenente provvedimento gestorio di nomina di amministratore, quest’ultimo peraltro già reclamato ex art. 739 c.p.c. innanzi al tribunale in composizione collegiale, per il non gradimento del nominato, in quanto persona estranea alla famiglia del beneficiario).
Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602 (Giur. It., 2018, 8-9, 1871 nota di AMENDOLAGINE)
In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assi¬curata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il Giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di un’adeguata tutela, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell’autodeterminazione, e della dignità personale dell’interessato
Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, 24 luglio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A seguito della entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l’interdizione e l’inabilitazione sono misure di protezione di carattere residuale, da applicarsi quando è esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell’amministrazione di sostegno, la cui finalità è quella di “tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Cass. civ. Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14158 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2 c.p.c., avverso il provvedimento con cui il Giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione, proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo, ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sotto¬posizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.
Cass. civ. Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536 (Famiglia e Diritto, 2017, 11, 953 nota di Danovi)
Il divieto per l’interdetto di contrarre matrimonio stabilito dall’art. 85 c.c. e il relativo regime di invalidità matri¬moniale di cui all’art. 119 c.c. non possono essere estesi, neppure per analogia, al beneficiario dell’amministra¬zione di sostegno, posto che i sottostanti istituti di protezione si collocano su piani totalmente diversi. Le finalità di protezione del soggetto incapace devono, nell’amministrazione di sostegno, trovare fondamento e tutela in un individualizzato provvedimento del Giudice tutelare. Anche nei casi in cui, in circostanze eccezionalmente gravi e nel suo esclusivo interesse, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno sia imposto divieto di contrarre matrimonio, è da escludersi che questo possa poi essere impugnato ai sensi dell’art. 119 c.c., potendosi in tal caso ricorrere unicamente all’impugnazione di cui all’art. 120 c.c., ovvero all’azione di annullamento ad opera dell’amministratore di sostegno.
Trib. Trieste, 6 maggio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di applicabilità dell’art. 411, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si ap¬plicano anche all’amministratore di sostegno in quanto compatibili, è limitato alla sola figura dell’amministrazio¬ne sostitutiva. Il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza deve essere, invece, considerato in grado di disporre per testamento a favore dell’amministratore di sostegno.
Trib. Modena Sez. II, 4 maggio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’”amministrazione di sostegno” presuppone che la persona si trovi in una condizione di malattia (psichica o fisica) tale da incidere sulla sua capacità gestionale al punto da risultare “impossibilitata”, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, a provvedervi da sola. Si può pertanto ricorrere a questa misura protettiva solo in via residuale, quando non sia possibile superare le difficoltà altrimenti e la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona rende superfluo il ricorso alla procedura in esame
Trib. Vercelli, 3 marzo 2017 (Famiglia e Diritto, 2018, 3, 279 nota di ARFANI)
In assenza di indicazioni espresse, si deve escludere che al beneficiario di “amministrazione di sostegno” si debba applicare, in ogni caso, la regola posta nell’art. 471 c.c., la quale impone di accettare sempre le eredità devolute ai minori e agli interdetti con il beneficio di inventario e da ciò consegue la possibilità di accettarle anche puramente e semplicemente, a condizione sia rilasciato un provvedimento che autorizzi una simile attività (art. 374, comma 1, n. 3, c.c.).
In linea di principio, il beneficiario di amministrazione di sostegno ben può accettare l’eredità, a lui devoluta, puramente e semplicemente, anche con la modalità di accettazione tacita. Ciò previa autorizzazione del Giudice tutelare, rilasciata ai sensi dell’art. 374, comma 1, n. 3, c.c., relativa all’atto il cui compimento sia qualificabile come accettazione tacita.
Trib. Bari Sez. I, 20 gennaio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c., per nominare l’amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione o all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto.
Cass. civ. Sez. I, 13 gennaio 2017, n. 784 (Famiglia e Diritto, 2017, 12, 1099 nota di Tommaseo)
I decreti del Giudice tutelare sulla gestione dell’amministrazione di sostegno sono reclamabili al tribunale in com¬posizione collegiale e non alla corte d’appello: essendo provvedimenti di giurisdizione volontaria sono regolati dalle norme dei procedimenti in camera di consiglio anche per i reclami; trova pertanto applicazione l’art. 739 c.p.c. e non l’art. 720-bis c.p.c., che riguarda soltanto i reclami contro i decreti decisori di apertura e di revoca dell’amministrazione di sostegno.
Trib. Mantova, 25 agosto 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 2, 201 nota di RAPISARDA)
Qualora l’amministrazione di sostegno sia stata attivata a seguito della verificata incapacità del beneficiario di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di infermità psichica, la condizione del beneficiario deve equipararsi a quella del soggetto incapace di agire per il quale non è consentita, ai sensi dell’art. 4, comma 3°, della L. 1° aprile 1999, n. 91, la manifestazione del consenso alla donazione di organi da parte del rappresen¬tante legale.
Trib. Lecce Sez. I, 3 agosto 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, avente la finalità di offrire a chi si trovi nella im¬possibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, ha comportato la residualità degli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione della misura di nuova introduzione, va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La valutazione della conformità di tale misura alle suindica¬te esigenze è rimessa al Giudice del merito, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Trib. Cagliari, 16 luglio 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 4, 521 nota di Pardini)
La richiesta di interruzione di un trattamento medico di sostegno vitale deve essere accolta – previa assunzio¬ne del consenso attuale dell’interessato o, in caso di sua sopravvenuta incapacità, del suo amministratore di sostegno – nel caso in cui il beneficiario abbia espresso consapevolmente e liberamente la propria volontà di sospendere le terapie, poiché il diritto all’autodeterminazione terapeutica non incontra un limite nel caso in cui da esso consegua il sacrificio del bene della vita, né può ritenersi esistente nell’ordinamento un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico.
Tribunale Genova Sez. IV, 30 giugno 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
A seguito dell’introduzione, ex legge n. 6 del 2004, dell’istituto dell’amministrazione di sostegno , con l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di soste¬gno temporaneo o permanente, l’interdizione ha assunto carattere residuale; ne discende la necessità, prima di pronunziare l’interdizione, di valutare l’eventuale conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie.
Trib. Milano Sez. IX, 24 giugno 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Siena, 11 maggio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il criterio fondamentale che deve guidare il Giudice nella scelta dell’istituto a tutela dell’incapace più adeguato all’ipotesi sottoposta al suo vaglio, va individuato non in relazione al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alla maggiore capacità dell’istituto di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Di talché ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non ri¬schiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, corrisponde l’istituto dell’amministrazione di sostegno, mentre può ricorrersi all’interdizione ogni qualvolta si tratta di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di com¬piere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti il medesimo ad avere contatti con l’esterno.
Trib. Treviso Sez. I, 11 maggio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di interdizione, nel relativo giudizio, il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall’art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di so¬stegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che non si può impedire all’incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto, restando affidato al Giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell’amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario, in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all’ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore.
Trib. Perugia, 11 febbraio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o tempora¬nea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci quali l’interdizione e l’inabilitazione.
Trib. Modena Sez. II, 5 febbraio 2016 (Nuova Giur. Civ., 2016, 6, 829 nota di PICCINNI)
La misura di protezione non è attivabile in presenza di una rete sociale attenta e vigile di idoneo supporto alla persona, non ravvisandosi, in tale ipotesi, il requisito dell’impossibilità gestionale.
Trib. Torino Sez. VII, 27 novembre 2015 (Famiglia e Diritto, 2016, 6, 594 nota di MATTUCCI)
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può essere parte contraente di un contratto atipico di vitalizio assistenziale o di mantenimento e cioè di quel contratto in base al quale, secondo la prassi, una parte si obbliga a prestare assistenza, solitamente alla stregua di una cosiddetta “badante”, all’altra parte sino alla sua morte, in cambio del trasferimento della proprietà di un bene, generalmente immobile. Ne consegue che il Giudice tu¬telare può autorizzare l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, con intestazione della nuda proprietà alla badante e riserva del diritto di usufrutto in capo al beneficiario stesso a fronte dell’impegno della badante medesima a prestare assistenza morale e materiale al beneficiario sino alla di lui morte.
Trib. Lecce Sez. I, 3 novembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Con l’istituto dell’amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso limitare il ricorso alle tradizionali misure di protezione dell’incapace, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Nel caso di specie, sebbene non ci siano dubbi in ordine alla patologia psichiatrica da cui risulti affetta l’interdicenda, non essendo emersa in sede di istruttoria, alcun elemento da cui desumere che la misura richiesta possa favorire un obiettivo miglioramento delle condi¬zioni di vita della stessa ovvero una maggiore e migliore protezione dei suoi interessi patrimoniali e personali, deve concludersi per l’eccessiva afflittività della misura interdittiva.
Trib. Cassino, 23 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell’incapacità; si differenziano dall’istituto dell’amministrazione di sostegno per il carattere di stabilità. Quanto alle misure più efficaci, cui ricorrere in caso di incapacità, non ha pregio l’argomento a favore della pre¬feribilità dell’interdizione per la migliore tutela degli interessi dell’incapace, in quanto, la postulata “preferibilità” si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell’interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Cass. pen. Sez. V, 19 ottobre 2015, n. 7974 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di abbandono di persone minori o incapaci, l’amministratore di sostegno non risponde del reato di cui all’art. 591 cod. pen. in quanto, salvo che sia diversamente stabilito nel decreto di nomina, lo stesso non è in¬vestito di una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace ma solo di un compito di assistenza nella gestione dei suoi interessi patrimoniali. Infatti, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito dei tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”.
Trib. Bari Sez. I, 16 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di incapacità, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Al Giudice tutelare, ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, è rimesso il triplice accertamento con¬cernente: la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione; la verifica di una effettiva impossi¬bilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi; il riscontro di un nesso causale tra le circostanze sopradette. In tale ottica, peraltro, la presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento); l’intervento mirato dei soggetti istituzionali (su tutti, il servizio sociale) deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose; la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti sogget¬ti; la limitata difficoltà di compimento delle “attività di protezione”, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare; si pongono concretamente alla stregua di vera e propria causa di esclusione dell’impossibilità, in capo al beneficiando, di attendere ai propri interessi, rendendo superflua ed inutilmente gravatoria l’apertura della misura di protezione, ed inducendo in definitiva il Giudice al rigetto del ricorso.
Cass. pen. Sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 46797 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Pronunciandosi su una vicenda in cui il gip aveva archiviato un procedimento penale per il reato di peculato avviato nei confronti di un amministratore di sostegno, la Corte di Cassazione, ha affermato che dalla connota¬zione di eventuale plurioffensività del delitto di peculato, in ragione del vulnus inferto al concorrente interesse del privato danneggiato dalla condotta appropriativa del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, discende, che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata in quanto tale a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico mini¬stero, in applicazione degli artt. 408 e 410 cod. proc. pen.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962 (Famiglia e Diritto, 2016, 4, 342 nota di VULLO)
L’ambito di applicazione degli istituti dell’interdizione e dell’amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del sogget¬to carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l’interdizione, ma alla maggiore idoneità dell’amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Giudice tutelare Vercelli, 4 settembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È lecita la collocazione del beneficiario di amministrazione di sostegno in casa di ricovero e ciò anche indipendentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso; infatti, l›art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in tutela (dunque l›interdetto) non può abbandonare l›istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario dell›amministrazione di sostegno ex art. 411, ult. comma, cod. civ.
Trib. Vercelli, 16 ottobre 2015 (Famiglia e Diritto, 2016, 2, 177 nota di BONILINI)
Ove la persona, seppure molto anziana, abbia sì difficoltà di movimento, ma anche piena consapevolezza degli atti da compiere, e si riveli assistita da famigliari, persone amiche, servizio sociale, non giova l’attivazione, nei suoi confronti, dell’amministrazione di sostegno. Opportuno, invero, è il conferimento, a persona di sua fiducia, di procura generale.
Giudice tutelare Vercelli, 4 settembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull’opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di negoziare validamente un testamento, dovrà approfondire: se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti – imponendo al rogante un’indagine sulla volontà delle parti – nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l’invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni.
Corte d’Appello Bologna Sez. I, 31 marzo 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nella procedura per la istituzione di un’ amministrazione di sostegno non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 c.p.c., cui rinvia l’art. 720-bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre per¬sone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il Giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Trib. Milano Sez. IX, 20 marzo 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Milano, 18 marzo 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all’art. 81 c.p.c. In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di tur¬bative e molestie da parte di terzi. In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio. In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall’amministratore previamente autorizzato dal Giudice tutelare.
Trib. Rimini, 20 febbraio 2015 (Nuova Giur. Civ., 2015, 11, 1077 nota di MATTIONI)
Va dichiarata la competenza del Giudice tutelare ai sensi degli artt. 374, 375 e 411 cod. civ., e non quella del tri¬bunale dell’aperta successione ai sensi dell’art. 747 cod. proc. civ., per l’autorizzazione ad alienare beni immobili del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, i quali, pur provenienti da una successione ereditaria, possano considerarsi definitivamente acquisiti al patrimonio dell’erede, essendo ormai trascorso un significativo lasso di tempo dalla formazione dell’inventario nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata, e non essendo nel frattempo emersi soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità.
Trib. Pavia, 28 gennaio 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti, sono ormai da considerarsi, se¬condo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, quali figure residuali da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione. Nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall’ordinamento, il criterio selettivo deve essere quello della valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità. L’amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell’individuo che da esso deriva. Mentre il provvedimento di trasmissione degli atti al Giudice tutelare assume forma e contenuto di ordinanza, è comunque necessaria una sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione regolando, se del caso, le spese processuali.
Cass. pen. Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 14071 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giu¬diziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il Giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale. (Fattispecie in materia di circonvenzione di persona incapace ed appropriazione indebita, in cui la querela veniva proposta dal curatore speciale nominato dal Gip, dopo l’accertamento della condizione di inferiorità psichica della persona offesa).
Trib. Milano Sez. IX, 14 novembre 2014 (Quotidiano Giuridico, 2014 nota di FIGONE)
La legge divorzile prevede che il presidente nomini un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tuttavia, ove sia già pendente un procedimento di amministrazione di sostegno , è il GT – una volta aperta l’amministrazione di sostegno – a decidere se: 1) conferire all’amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo di divorzio in luogo del beneficiario; o 2) nominare un curatore speciale alla persona fragile, non assegnando questo compito all’amministratore; ciò esclude che sia necessaria la nomina del curatore speciale ex lege divorzio (previsione introdotta nell’Ordinamento quando l’amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta non sia già dotata di una misura di protezione giuridica.
Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50754 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va ritenuto pubblico ufficiale l’amministratore di sostegno del beneficiario con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il rappresentante si appropri di somme di denaro appartenenti al rappresentato e ricevute, in ragione dell’ufficio rivestito. Depongono a favore della qualità di Pubblico ufficiale i seguenti ele¬menti: a) la prestazione del giuramento prima dell’assunzione dell’incarico (art. 349 cod. civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al Giudice tutelare sulla contabilità dell’amministrazione (artt. 374-388 cod. civ.); d) l’applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 cod. civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l’amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta.
Trib. Milano Sez. IX, 3 novembre 2014 (Nuova Giur. Civ., 2015, 5, 399 nota di MASSARO)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni di cui dell’art. 418 c.c. per nominare l’amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d’infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il Giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’ammini¬strazione di sostegno.
Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto con un operatore professionale qualificato (es. Casa di cura e ospita¬lità) – a titolo oneroso – un contratto che includa, in sostanza, nell’ambito delle obbligazioni nascenti dall’accordo, l’obbligo di protezione e assistenza sanitaria, è del tutto superfluo l’intervento del Giudice tutelare. Le direttive regionali che sollecitano l’apertura di amministrazioni di sostegno per i pazienti ricoverati in Case di Cura, quale clausola generale e astratta, sono in contrasto con la fonte primaria (artt. 404 e ss c.c.) in quanto la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituziona¬lizzazione di ogni figura di assistente e tradisce, la lettera e lo spirito della legge. In linea di principio, pertanto, l’amministrazione di sostegno non è necessaria dove il paziente sia collocato in struttura di cura – retribuita per il suo compito – e possa beneficiare di una idonea rete familiare.
Trib. Vercelli, 31 ottobre 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il criterio che deve orientare il Giudice, allorquando si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell’interdi¬zione e dell’amministratore di sostegno, applicare al caso concreto, deve rinvenirsi nel disposto dei primi due commi dell’art. 410 c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all’amministrazione di sostegno , impongono all’amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”, dall’altro, di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice tutelare in caso di dissen¬so con il beneficiario stesso”, predisponendo, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Solo nei casi in cui il sistema tracciato da tali norme non possa funzionare, ovvero possa ritenersi controproducente nell’ottica del conseguimento del best interest del beneficiario, potrà preferirsi la misura interdittiva.
L’art. 418, comma 3, c.c., che dispone che se nel corso del giudizio di interdizione “appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il Giudice, d’ufficio […] dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tute¬lare. In tal caso il Giudice competente per l’interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell’art. 405” è applicabile anche a fattispecie nelle quali, a fronte della già avvenuta apertura della misura di amministrazione di sostegno, sia comunque stato incardinato un giudizio di interdizione nei confronti del mede¬simo beneficiario, a ciò non ostando alcuna disposizione normativa in particolare, ed al fine di garantire la tutela massima e continuativa dei soggetti bisognosi di protezione. In tale ottica, il Collegio ben può, con il rigetto della domanda di interdizione e contestualmente alla trasmissione degli atti al Giudice tutelare, ampliare lo spettro dei poteri deferiti all’amministratore di sostegno in carica.
Trib. Torre Annunziata Sez. I, 23 settembre 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di misure di protezione di soggetti deboli, ai fini dell’individuazione della misura più idonea ad appre¬stare tutela a detti soggetti, l’interdizione riveste carattere residuale rispetto alla misura dell’amministrazione di sostegno , tanto che anche per i soggetti infermi di mente se ne prevede la possibilità di disposizione soltanto nell’ipotesi in cui sia necessario per assicurare loro adeguata protezione, laddove l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
In tema di tutela del soggetto incapace, l’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Essa si distingue dagli altri istituti preordinati alla tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, in quanto l’ambito di applicazione dell’ammini¬strazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Cass. civ. Sez. VI – 1 25 luglio 2014, n. 17032 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di amministrazione di sostegno, la prescrizione di cui all’art. 413, secondo comma, cod. civ., non costi¬tuisce adempimento processualmente necessario, sicché l’omessa comunicazione dell’istanza di chiusura della procedura all’amministratore di sostegno – che non è parte necessaria del procedimento – non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.
Cass. civ. Sez. I, 30 giugno 2014, n. 14794 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l’amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi, come ritenuto da una giurisprudenza di merito avanzata che lo ha autorizzato, previo intervento del Giudice tutelare, a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario. Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 120 e 127 c.c., può essere, allora, superato aderendo ad una interpretazione evolutiva e di sistema che offra alla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio gli strumenti per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio e, in via preventiva, di contrario in condizioni di piena libertà e senza condizionamenti.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 giugno 2014, n. 13929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il Giudice, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.
Trib. Bologna Sez. I, 16 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di misure di protezione, a seguito alla entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, il criterio per appli¬care l’amministrazione di sostegno o l’inabilitazione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infer¬mità (patologia) psichica. In tal senso, invero, la disposizione di cui all’art. 404 c.c., nella parte in cui prevede la nomina dell’amministratore di sostegno a favore di persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, lascia intendere chiaramente che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche to¬tale e definitiva. L’inabilitazione, invece, può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un’adeguata pro¬tezione della persona, con la conseguenza che il giudizio di adeguatezza dell’una o dell’altra misura in relazione al caso concreto implica una relazione tra la misura stessa e gli interessi da tutelare ed i bisogni da soddisfare.
In materia di istituti a protezione dell’incapace in seguito alla introduzione della legge n. 6 del 2004, il criterio per applicare l’interdizione o l’amministrazione di sostegno, non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità (patologia) psichica. La previsione di cui all’art. 404 c.c. prevede, invero, la nomina dell’amministratore di sostegno a favore di persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, il che significa che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva. L’interdizione, invece, può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un’adeguata protezione della persona. Il giudizio di adegua¬tezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare.
Trib. Bari Sez. I, 2 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di incapacità di intendere e di volere, sebbene dall’esame diretto dell’interdicendo sia stata evidenzia¬ta l’abituale infermità mentale, con ridotta capacità di discernimento, nella scelta dello strumento di protezione da adottare deve tenersi conto in via prioritaria, del tipo di attività che deve compiersi per conto del beneficiario, nel senso che ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, deve corrispondere l’amministrazione di sostegno. Si può invece ricorrere all’interdizione nel caso in cui bisogna gestire un’attività complessa, che richiede lo svolgimento di una molteplicità di direzioni, ovvero quando appaia necessario impedire al soggetto da tutelare, di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventual¬mente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno.
Corte d’Appello Genova, 14 aprile 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto del Giudice tutelare inerente alla fase gestionale dell’amministrazione di sostegno, a differenza del decreto di apertura o di revoca dell’amministrazione, è reclamabile davanti al Tribunale, ai sensi dell’art. 739, comma 1, c.p.c., in quanto privo del carattere della decisorietà.
Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2014, n. 7999 (Famiglia e Diritto, 2014, 6, 618)
“L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o tempo¬ranea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza efficace e flessibile: infatti il suo ambito di applicazione si distingue dall’interdizione e dall’inabilitazione non già per il grado (diverso e meno intenso) di infermità o impossibilità di attendere agli interessi del soggetto, ma per la maggiore idoneità dello strumento a venire incontro alle esigenze della persona bisognosa, sacrificandone nella minore misura possibile la capacità di agire”. In questa decisione, la Corte ha precisato che appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valu¬tazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (v. Cass. n. 22332/2011). In particolare, l’interdizione è ammessa ove si tratti di governare un consistente patrimo¬nio mobiliare e immobiliare di difficile gestione.
Trib. Bologna Sez. I, 24 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Sul piano sistematico, la vigente disciplina delle misure di protezione delle persone consente e, se del caso, richiede, una costante verifica dell’adeguatezza della misura in concreto applicata; dunque, la valutazione in merito all’idoneità o all’inidoneità del mantenimento di quella in atto, nonché all’eventuale sua revoca, si risolve in un convincimento ed in un esito decisorio che non possono incontrare la preclusione costituita dall’autorità di cosa giudicata formatasi sull’accertamento contenuto nella decisione già assunta, e ciò al fine precipuo e neces¬sario del riesame del caso concreto e della formulazione di un giudizio, prevalente e nuovo, mirato alla verifica dell’attuale adeguatezza della misura applicata, consistendo proprio in questa valutazione di “adeguatezza della misura” il principio fondamentale (e la teleologia) cui si informa l’istituto in esame. Il criterio interpretativo esposto è quindi valido e legittimo sia nella relazione tra interdizione e amministrazione di sostegno sia nella re¬lazione tra inabilitazione e amministrazione di sostegno. (Per tale complessivo assunto, nulla osta in ispecie alla pronunzia di revoca dell’inabilitazione a favore dell’amministrazione di sostegno con riguardo a persona affetta da patologie fisiche e psichiche rilevanti – quali paraplegia, diabete, disturbo di personalità con manifestazioni aggressive e dipendenza da sostanze stupefacenti -, ricorrendone l’opportunità verificata sul piano di tutte le circostanze fattuali, pregresse e attuali, e benché si dia, relativamente alla disposta misura dell’inabilitazione, irrevocabilità e passaggio in giudicato della sentenza con cui sia stata pronunziata).
L’autorità di cosa giudicata, formatasi con riguardo alla sentenza applicativa della misura di protezione della persona – consistente, in ispecie, nella inabilitazione -, non costituisce limite ostativo alla successiva pronunzia di revoca della misura applicata e, nel contempo, di applicazione della diversa misura di protezione della persona consistente nell’amministrazione di sostegno.
Trib. Milano Sez. IX, 19 febbraio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva il diritto a separarsi. La competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, competa al Giudice Tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art. 410 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2014, n. 2364 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di prov¬vedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Tale misura protettiva si compone di un duplice accertamen¬to rimesso al Giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo).
Trib. Modena Sez. II, 18 dicembre 2013 (Famiglia e Diritto, 2014, 6, 579 nota di BONILINI)
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire in ordine a tutti gli atti, che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 cod. civ.); ne discende che, fatte salve le limitazioni contenute nel decreto, il beneficiario è dotato di piena capacità di agire, nella quale è compresa, altresì, la capacità di contrarre matrimonio, unicamente limitabile in presenza di situazioni eccezionali.
L’estensione, delle limitazioni poste, ex lege, a carico dell’interdetto e dell’inabilitato, al beneficiario di ammini¬strazione di sostegno, presuppone una valutazione concreta, compiuta, nel caso specifico e volta per volta, da parte del Giudice tutelare, il quale potrà eventualmente disporre l’eccezionale ablazione, solo in caso di riscon¬trata “grave infermità mentale” del beneficiario (arg. ex artt. 414 e 415 cod. civ.). Nel caso di specie, il Giudice tutelare ha reputato l’insussistenza di impedimenti, a carico della beneficiaria, a contrarre il vincolo matrimo¬niale, sicché occorre esprimere un giudizio positivo sulla sua capacità di vivere consapevolmente il rapporto di coniugio e le gravose responsabilità, che esso determina; pertanto, ha rigettato l’istanza ablativa della capacità matrimoniale.
Trib. Civitavecchia, 5 dicembre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il soggetto invalido rappresentato dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice tute¬lare può sottoscrivere un contratto di affidamento fiduciario a suo favore.
Trib. Torre Annunziata, 17 settembre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o tempora¬nea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della con¬formità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171 (Foro It., 2013, 11, 1, 3210)
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa; pertanto appartiene all’apprezza¬mento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento.
La scelta del Giudice di merito tra l’interdizione e l’amministrazione di sostegno non può tanto fondarsi sul grado più o meno intenso di infermità psichica del destinatario del provvedimento, quanto sull’idoneità della misura da adottare a fronteggiare le concrete esigenze del soggetto predetto, alla stregua di tutte le circostanze che carat¬terizzano la fattispecie, quindi sia del tipo di attività che devono essere compiute per conto del beneficiario, sia della durata e della natura dell’impedimento (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’interdizione fosse l’unica misura idonea a garantire la corretta gestione del rilevantis¬simo e variegato patrimonio del destinatario, quasi centenario e ormai in condizioni di incapacità fisiopsichica).
Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 luglio 2013, n. 16544 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non as¬surgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l’apertura del procedimento.
Trib. Bologna Sez. I, 12 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere autorizzato l’amministratore di sostegno a conferire in un istituendo trust i beni ereditati dal soggetto beneficiario della misura così da destinarli a suo esclusivo beneficio ed al soddisfacimento delle sue aspirazioni per tutta la durata della vita, considerando anche che al trustee ed al guardiano sono deferiti poteri tra loro equilibrati e tali da garantire una adeguata protezione del patrimonio del beneficiario. Il vincolo di destinazione impresso sui beni sarà così più forte di quanto risulta dalle previsioni contenute negli artt. 410 e ss. c.c. a tutela del beneficiario della misura.
Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190 (Famiglia e Diritto, 2014, 1, 24 nota di FRATINI)
Nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il Giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 3 maggio 2013, n. 10374 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 404 c.c. prevede che la competenza per territorio per la nomina dell’amministratore di sostegno spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; che, come già rilevato (cass. n. 588/2008 e, successivamente 19017 e 21370/2011) per radicare la competenza, stante l’alternatività del suddetto criterio, è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia il domicilio o la resi¬denza e che, mentre a norma dell’art. 43 c.c. e del D.P.R. n. 221 del 1989, art. 15 (a tenore del quale ove non sia stato dichiarato il trasferimento in altro comune della dimora abituale, debba provvedersi di ufficio, e cioè sulla base dell’accertamento di tale fatto obbiettivo) la residenza fa riferimento ad un dato obbiettivo, la nozione di domicilio, ai sensi dell’art. 43 c.c. fa riferimento al dato, non meramente obbiettivo ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari e interessi.
Trib. Napoli Sez. I bis, 30 aprile 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di operatività dell’amministrazione di sostegno , rispetto all’interdizione ed inabilitazione, deve essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Ed infatti, il Giudice tutelare può graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, sì da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 aprile 2013, n. 9389 (Giur. It., 2013, 12, 2486 nota di AMENDOLAGINE)
L’art. 407 c.c., nell’enumerare le indicazioni richieste per la presentazione del ricorso per la nomina dell’ammini¬stratore di sostegno, espressamente prevede la dimora abituale del beneficiario, la quale giustifica il trasferimen¬to della procedura già aperta sulla base della competenza territoriale sussistente al momento della domanda, dinanzi al Giudice tutelare del luogo ove trovasi la dimora effettiva del medesimo amministrando.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il Giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche suc¬cessivamente alla nomina dell’amministratore; né opera, in tal caso, il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del Giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e fun¬zione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministrato¬re; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Trib. Milano Sez. I, 14 marzo 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La misura dell’amministrazione sostegno , introdotta dalla legge n. 6 del 2004, costituisce uno strumento più duttile per una adeguata protezione degli interessi dei soggetti fragili, con la finalità di offrire a chi si trovi nel¬la impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi un’assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, invero, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infer¬mità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla mag¬giore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. I compiti proprio dell’amministratore di sostegno, per quanto innanzi, non solo delegabili ad altro, o ad altri, soggetti mediante procura generale, in quanto una tale circostanza vanificherebbe la scelta operata dal Giudice tutelare nella individuazione della persona più idonea a curare la persona e gli interessi del beneficiario.
Tribunale Teramo, 14 febbraio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La possibilità di giungere correttamente ad un giudizio (preventivo) di interdizione/inabilitazione (artt. 414 e 415 c.c.) è riservata ai casi in cui non si riesca, nonostante la cospicua possibilità di estensione, modulazione, integrazione e revoca dei provvedimenti adottabili nel procedimento di AdS, ad attuare una sufficiente prote¬zione attiva e passiva del soggetto non autonomo. Il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest. In particolare, in presenza di soggetto affetto da patologia psichiatrica che lo conduca ad irrefrenabili atti auto o etero lesivi è preferibile la misura di protezione della interdizione.
Trib. Milano, 13 febbraio 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno , rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione e all’inabilitazione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esi¬genze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
L’esteso deficit intellettivo e volitivo può trovare adeguata e sufficiente misura di protezione, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., nella nomina di un Amministratore di Sostegno: l’ulteriore forma di tutela che consegue all’in¬terdizione, strumento che produce l’effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assi¬stenza di cui necessita, mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli.
Corte d’Appello Torino, 10 gennaio 2013 (Famiglia e Diritto, 2013, 7, 716)
Se è vero che il discrimine fra l’istituto della tutela e dell’amministrazione di sostegno non è da porsi nella di¬versa gravità dell’infermità, bensì nel diverso tipo di attività che deve essere compiuta a favore del beneficiario, tuttavia, nella scelta tra i due istituti di protezione, la complessità dell’attività non va valutata tanto in ambito patrimoniale, quanto e soprattutto, nella gestione della sfera personale; pertanto, nell’ipotesi in cui il soggetto da tutelare sia totalmente impossibilitato a provvedere ai propri interessi, anche personali, è preferibile optare per l’interdizione e la conseguente nomina di un tutore.
Trib. Genova, 31 dicembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora l’amministratore di sostegno voglia istituire un contratto di affidamento fiduciario a favore del soggetto beneficiato dall’amministrazione e da cui possono derivare vantaggi anche per lui, il Giudice tutelare può no¬minare un curatore speciale affinché compia ogni attività necessaria alla completa definizione del contratto da sottoporre all’approvazione preventiva del Giudice tutelare.
Cass. civ. Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707 (Nuova Giur. Civ., 2013, 5, 421 nota di GORGONI)
L’istituto dell’amministrazione di sostegno necessita per la sua attuazione, della nomina da parte del Giudice tu¬telare della persona designata che, intanto può disporsi, in quanto si sia realizzata, a sua volta, la finalità indicata nell’art. 1 della legge istitutiva n. 6 del 2004, ovvero quella di garantire la tutela delle “persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, in presenza, pertanto, del presupposto identificato in base al combinato disposto degli artt. 404 e 408 c.c., che consente l’attivazione dell’istituto e non certo il mero dispiegarsi dei suoi effetti.
L’amministratore di sostegno può essere effettivamente nominato dai Giudice soltanto se e quando si verifica la condizione di incapacità del designante (fattispecie relativa ad una donna, che in previsione di una sua futura ed eventuale incapacità, con scrittura privata autentica dal notaio, aveva indicato due persone come amministratori di sostegno e dato indicazioni circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro. Successivamente ne aveva chiesto al Giudice la designazione pur essendo nel pieno delle sue facoltà. La cassazione conferma il rigetto della richiesta di nomina sulla base del fatto che essa “non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo uno stato d’incapacità attuale e non futuro”).
L’atto di designazione previsto dall’art. 408, comma 1, cod. civ. può contenere, oltre la designazione, anche le direttive anticipate di trattamento. Tale atto orienta l’intervento del medico e impone al Giudice di attribuire all’amministratore di sostegno poteri funzionali ad attuare le direttive, purché queste siano ancora attuali. Ciò nonostante, la persona nella piena capacità psico-fisica non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, occorrendo, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., l’attualità dello stato di incapacità.
Trib. Lamezia Terme, 20 dicembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno – volta a salvaguardare, per quanto possibile l’autodeter¬minazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività – impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza.
Trib. Milano Sez. IX, 6 novembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’interdizione è una misura invasiva alla quale il Giudice può far ricorso nel caso in cui non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace un’adeguata protezione. Infatti, nel giudizio di interdizione il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla relative domanda, ha l’onere di valutare le condizioni necessarie, a norma dell’art. 418 c.c., per applicare l’amministrazione di sostegno , rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va indi¬viduato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 29 ottobre 2012, n. 18634 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 720 bis, secondo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il Giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d’appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dagli artt. 739 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320 (Famiglia e Diritto, 2012, 3, 303)
La disciplina normativa nell’amministrazione di sostegno è pienamente compatibile con la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con gli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nella parte che concerne l’obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipen¬dente ed imparziale (artt. 1 e 2), anche in ordine al decreto del Giudice tutelare, il quale preveda l’assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati, nonché, previa autorizzazione del Giudice, di straordinaria amministrazione, ferma restando la facoltà del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddi¬sfare le esigenze della vita quotidiana, con il dovere dell’amministratore di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell’assistito, nonché in ordine ad ogni mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso.
Corte d’Appello Bologna Sez. I, 18 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno, rispetto all’interdizione, ha una maggiore capacità di adeguarsi alle esigenze del soggetto beneficiario, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Roma Sez. I, 16 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La scelta tra amministratore di sostegno ed interdizione non può essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto e, in definitiva, ad un’ipotesi in cui non risulti ne¬cessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno – ovvero, in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dall’interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona – allora la scelta potrà cadere sull’istituto dell’interdizione.
Trib. Milano Sez. IX, 10 ottobre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno , rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione e all’inabilitazione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esi¬genze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Varese, 3 ottobre 2012 (Famiglia e Diritto, 2013, 11, 1023 nota di DE ROMA)
Può essere istituita un’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da oniomania, ovvero da una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo), provvedendo ad una misura di sostegno che, associando una supervisione della gestione del denaro a un progressivo recupero della capacità di risparmio, miri a restaurare un rapporto del beneficiario con il denaro che non presenti connotazioni patologiche.
È ammissibile l’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da oniomania (sindrome da acquisto compulsivo), le cui concrete modalità operative, in ossequio ai principi di adeguatezza e di minore durata possibile della misura, dovranno mirare, oltre che all’assistenza dell’incapace nella gestione del denaro, al progressivo recupero della sua capacità di risparmio, anche attraverso un percorso riabilitativo e medico terapeutico.
Trib. Busto Arsizio, 29 settembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno può essere applicata anche alle ipotesi di incapacità psichica totale e permanente, sebbene nei casi in cui a tutela dell’interessato occorra svolgere una attività minima, estremamente semplice, e tale da non pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, mentre bisogna preferire lo strumento dell’interdizione là dove ci si trovi di fronte alla necessità di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni.
Trib. Varese, 25 settembre 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il contratto di patrocinio del beneficiario, con il suo avvocato, in caso di amministrazione di sostegno, può essere sottoscritto dall’amministratore di sostegno che, nella trattativa negoziale con il difensore legale, dovendosi at¬tenere alle nuove norme vigenti, può ricorrere all’utilizzazione di un accordo scritto, eventualmente recependo i formulari della propria associazione di Categoria.
Trib. Ivrea, 31 agosto 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o tempora¬nea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Ed infatti, rispetto a questi istituti l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di im¬possibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Spetta al Giudice stabilire la conformità di tale misura alle suindicate esigenze, in considerazione del tipo di attività che deve essere effettuata per conto del beneficiario e della gra¬vità nonché durata della malattia, ovvero della natura e durata dell’impedimento e di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Cass. civ. Sez. I, 2 agosto 2012, n. 13917 (Famiglia e Diritto, 2012, 11, 993 nota di VIGNUDELLI)
L’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.
Trib. Reggio Emilia, 25 luglio 2012 (Giur. It., 2013, 2, 349 nota di CARUSI)
Se il beneficiario, affetto da sclerosi multipla maligna in fase avanzata, sottoposto a nutrizione artificiale (PEG) e con problemi di respirazione collegati alla paralisi e all’allettamento, non è in grado di esprimere autonomamente la propria volontà sul percorso terapeutico da seguire nel caso di ulteriore peggioramento delle condizioni respi¬ratorie, spetta all’amministratore di sostegno prima, e al Giudice tutelare poi, il compito di ricostruire la volontà del paziente rispetto alle scelte di cura, nell’alternativa tra procedure invasive, quali intubazione o ventilazione meccanica, e la sola terapia palliativa (nella specie, compiuta l’istruttoria e ravvisata una volontà presunta contraria a terapie particolarmente invasive, il Giudice tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno ad esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato alle cure con sole terapie palliative).
Trib. Foggia Sez. I, 18 giugno 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nei confronti dell’incapace, solo dal punto di vista patrimoniale ma non personale, non è ammissibile l’irrogazio¬ne della misura dell’interdizione in quanto rimedio del tutto sproporzionato in relazione alle specifiche e limitate esigenze prospettate, consistenti unicamente nella necessità di provvedere alla riscossione della pensione. In tal caso appare più opportuna la nomina di un amministratore di sostegno per il deficit psico-intellettivo e volitivo dell’inferma. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere agli interessi propri del soggetto carente di autonomia quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze dello stesso in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura.
Trib. Roma, 30 maggio 2012 (Nuova Giur. Civ., 2012, 12, 1, 1005 nota di BENNI DE SENA)
L’amministratore di sostegno non è legittimato a presentare l’istanza a far redigere il testamento pubblico, nel caso in cui sussista conflitto di interessi con il beneficiario.
Ove l’amministratore di sostegno chieda di essere autorizzato a far redigere testamento pubblico al fratello beneficiario con la volontà di lasciare i beni al medesimo fratello amministratore, occorre verificare che sussista la capacità di intendere e di volere della persona interessata e che esista una volontà della persona stessa in tal senso, libera ed autonoma. Costituisce elemento della capacità del beneficiario, affetto da schizofrenia pa¬ranoide, una discreta comprensione di quanto gli si chiede ed è determinante, nel caso concreto, la mancanza assoluta di volontà di fare disposizioni testamentarie.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 maggio 2012, n. 6880 (Famiglia e Diritto, 2012, 12, 1105 nota di BARONCINI)
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 cod. civ., la competenza per territorio spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere trasitorio della sua permanenza, sull’istanza di sostituzione dell’amministratore è competente il Giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza.
Trib. Udine, 27 aprile 2012 (Famiglia e Diritto, 2012, 11, 1032 nota di BUGETTI)
Il Giudice tutelare può nominare amministratore di sostegno persona diversa da quella “illo tempore” designata dal beneficiario al sussistere di gravi motivi (quali, nel caso di specie, la dichiarazione con la quale nel corso del procedimento la beneficiaria, allo stato incapace di intendere e volere, assuma di non riporre più fiducia nella persona prescelta, nonché gravi conflitti familiari che presumibilmente costringerebbero la persona designata a operare in continuo e netto contrasto con la famiglia della beneficiaria).
Trib. Varese, 12 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere istituita un’amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da oniomania, ovvero da una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo), provvedendo ad una misura di sostegno che, associando una supervisione della gestione del denaro a un progressivo recupero della capacità di risparmio, miri a restaurare un rapporto del beneficiario con il denaro che non presenti connotazioni patologiche.
Trib. Varese, 12 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministratore di sostegno può raccogliere le volontà testamentarie del paziente affetto da SLA (sclerosi la¬terale amiotrofica) dotato di comunicatore oculare ed espresse con tale strumento, riportarle in forma scritta su atto formale sottoscritto, ex art. 409, comma primo, c.c., in nome e per conto del beneficiario, con i poteri di rappresentanza sostitutiva. In tal modo operando l’amministratore diventerà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo. D’altronde, l’art. 591, comma primo, n. 2), c.c. esclude la capacità di testare per gli interdetti ma non anche per i beneficiari dell’amministrazione di sostegno.
Trib. Varese, 5 marzo 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È applicabile l’amministrazione di sostegno in caso di beneficiario che versi in stato vegetativo permanente o coma posto che le norme che prevedono la possibilità, per la persona protetta, di comunicare le proprie volontà e i propri desideri, vanno interpretate nel senso che esse non escludono l’istituto dell’ADS dove tale possibilità in concreto non sussista.
Trib. Roma Sez. I, 23 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La scelta tra amministratore di sostegno ed interdizione non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un’attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto – vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti – , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l’amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell’individuo. Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi “in condizioni di abituale infermità’’ che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi – di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona. Nella specie, l’assenza di un rilevante patrimonio da gestire, la tipologia di attività che devono essere compiute per conto dell’amministrato (titolare di un solo reddito da pensione), le sue condizioni di salute ed il suo carattere mite e non oppositivo, unito alla circostanza che il medesimo e stabilmente ospitato presso appo¬sita struttura (che gli fornisce l’ormai imprescindibile assistenza farmacologica, assistenziale ed infermieristica), con uscite limitate e comunque prevalentemente assistite, inducono quindi a ritenere preferibile lo strumento dell’amministratore di sostegno.
Trib. Varese, 21 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento per l’istituzione di una amministrazione di sostegno non può essere avviato ex officio dal Giudice tutelare, in quanto la legge consente a questi, officiosamente, solo di attivare il procedimento di revoca della misura di protezione eventualmente aperta (v. art. 413 c.c.) oppure di optare per una determinata protezione pur a fronte dell’attivazione di un’altra (v. art. 418 c.c.).
Trib. Varese, 16 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art 343 c.c. – che consente il trasferimento della tutela nel luogo in cui si trasferisce il tutore – previsto per la misura di protezione dell’interdizione, non è applicabile analogicamente all’amministrazione di sostegno.
Trib. Foggia Sez. I, 9 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La condizione di abituale e grave infermità di mente del soggetto, che ad esso impediscono di provvedere adeguatamente alla cura dei propri interessi, non costituisce circostanza ostativa all’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. Tale misura di protezione, invero, può essere applicata ogni qualvolta debba aver luogo un’attività di amministrazione del patrimonio dell’incapace, semplice e tale da non rischiare di pre¬giudicare gli interessi del soggetto, sia per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, sia per la semplicità delle operazioni da svolgere.
La necessità di amministrare un patrimonio dell’incapace costituito da denaro corrente, quale quello derivante da pensione, da denaro investito, di ammontare considerevole, e da beni immobili, costituisce certamente un’attivi¬tà di una certa entità, idonea a determinare la non applicabilità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. In merito deve rilevarsi, invero, che l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, va individuato non tanto con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione e della maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura.
Trib. Varese, 4 febbraio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In merito ai rapporti tra decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che esclude la capacità negoziale del beneficiario e diritto dello stesso alla designazione di un avvocato, per quanto riguarda le nomine “fuori dal processo”, ogni volta che la legge attribuisce al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413, comma 1, c.c.), quest’atto può essere compiuto con l’assistenza di un avvocato, senza che i limiti del decreto di ADS possano ritenersi operativi, precludendolo, in questo caso, proprio il dato normativo. In tutti gli altri casi, al beneficiario è preclusa la nomina di un difensore e, dove ciò avvenga, il contratto di patrocinio stipulato è annullabile ex art. 412 c.c..
Trib. Varese, 31 gennaio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il discrimine tra interdizione e amministrazione di sostegno passa per un giudizio che non è di tipo scientifico o medico-legale ma prettamente giuridico, posto che l’adeguatezza dell’una o dell’altra misura di protezione corrisponde ad una valutazione ti tipo qualitativo e non quantitativo. Ecco perché, in alcuni casi, applicare la misura dell’interdizione, per il solo fatto della malattia, sarebbe come obbligare a letto il malato solo perché ha una gamba ferita. L’interdizione, di fatto, è misura marginale, residuale, che, in genere, è superabile dall’ammi¬nistrazione di sostegno.
Trib. Milano Sez. IX, 26 gennaio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno , rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione e all’inabilitazione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esi¬genze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Trib. Milano, 20 gennaio 2012 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Deve essere autorizzata l’istituzione di un trust a favore di un soggetto sottoposto ad amministrazione di so¬stegno con lo scopo di conservare le sue proprietà mobiliari, sia in un’ottica successoria, sia per garantire al soggetto un adeguato tenore di vita nonché l’assistenza medica necessaria. A tale scopo è utile imporre che l’amministratore di sostegno nominato ricopra l’ufficio di guardiano affinché possa vigilare sull’attuazione dello scopo del trust, attribuendogli anche il potere di revoca e di nomina del trustee.
Trib. Varese, 13 dicembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il Giudice tutelare può nominare il coniuge legalmente separato quale amministratore di sostegno del benefi¬ciario, accertata l’assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione, specie se la nomina è fatta dal beneficiario stesso.
Trib. Varese, 7 dicembre 2011 (Nuova Giur. Civ., 2012, 5, 377 nota di CENDON, ROSSI)
Nell’amministrazione di sostegno non è espressamente prevista la possibilità di nomina di un co-amministratore, ma, nelle concrete modalità gestionali, nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari, a norma dell’art. 379 cod. civ., richiamato espressamente dall’art. 411, comma 1, cod. civ..
Trib. Roma Sez. I, 18 novembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’istituto dell’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità – anche par¬ziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essen¬zialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gra¬vità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Trib. Foggia, Sez. I, 10 novembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La ratio legis ispiratrice dell’istituto di nuova introduzione dell’amministrazione di sostegno deve rinvenirsi nella finalità di garantire un sistema graduabile e quindi più flessibile di protezione dell’incapace, in relazione alla peculiarità delle singole fattispecie concrete. In tal senso, invero, il criterio di discrimine tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione è determinato non già dal diverso grado di incapacità di intendere e di volere del soggetto, bensì dalla precisa scelta di limitare la interdizione ai soli casi in cui sia effettivamente necessaria tale misura più grave, qualora, già sulla base di una valutazione prognostica, l’altro istituto si riveli non idoneo a rea¬lizzare la piena tutela dell’interessato. Ai fini della valutazione suddetta è, in ogni caso, rilevante il tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ne deriva che l’amministrazione di sostegno corrisponde ad un’attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi dei soggetto, mentre deve farsi luogo ad una pronuncia di interdizione ove si tratta di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appare necessario impedire all’incapace il compimento di atti per sé pregiudizievoli, sempre che il medesimo si trovi in condizioni di abituale infermità, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il Giudice ritiene tale istituto l’unico strumento idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede.
Cass. civ. Sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332 (Famiglia e Diritto, 2014, 6, 618)
L’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6- ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del sog¬getto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 2011, n. 21370 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 404 c.c. prevede che la competenza per territorio per la nomina dell’amministratore di sostegno spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; che, come già rilevato (cass. n. 588/2008) per radicare la competenza, stante l’alternatività del suddetto criterio, è sufficiente la prova che in un determinato luogo l’interessato abbia il domicilio o la residenza e che, mentre a norma dell’art. 43 c.c. e del D.P.R. n. 221 del 1989, art. 15 (a tenore del quale ove non sia stato dichiarato il trasferimento in altro comu¬ne della dimora abituale, debba provvedersi di ufficio, e cioè sulla base dell’accertamento di tale fatto obbiettivo) la residenza fa riferimento ad un dato obbiettivo, la nozione di domicilio, ai sensi dell’art. 43 c.c. fa riferimento al dato, non meramente obbiettivo ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari e interessi.
Trib. Busto Arsizio, 12 ottobre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attivazione di una figura di protezione presuppone, nell’accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un’idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; per¬tanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di “incapacità” ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l’amministratore di sostegno. D’altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della leg¬ge istitutiva dell’amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo. Peraltro, l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un’articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l’ambito di concreta applicazione dell’istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perchè in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore.
Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2011, n. 19596 (Famiglia e Diritto, 2011, 12, 1085 nota di TOMMASEO)
Il tenore dell’art. 408 c.c. induce a ritenere che nella scelta dell’amministratore Nella scelta dell’amministratore di sostegno il Giudice tutelare deve avere esclusivo riguardo all’interesse del beneficiario: l’elenco delle persone indicate nell’art. 408 c.c. tra le quali effettuare la scelta, non contiene alcun criterio preferenziale, poiché ciò contrasterebbe con la discrezionalità che il Giudice deve avere per attribuire le funzioni di amministratore ad un soggetto che assicuri un’effettiva assistenza al disabile.
L’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scel¬ta del Giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine all’elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al Giudice di merito finalizzata esclusiva¬mente agli interessi del beneficiario. Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al Giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo.
Cass. civ. Sez. VI-1, 16 settembre 2011, n. 19017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È ammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal capo dell’Ufficio consolare italiano all’estero, relativo alla nomina di un nuovo amministratore di sostegno in seguito al trasferimento del beneficiato; infatti la sentenza 18 febbraio 2010, n. 51 della Corte costituzionale impone una interpretazione evolutiva delle norme idonea a comprendere, fra le funzioni attribuite al Console (di Ufficio di prima categoria) dall’art.34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, anche quelle relative ad un istituto più adatto e flessibile, per la tutela di soggetti meno capaci, quale l’amministrazione di sostegno, senza che a ciò osti la circostanza che si determini un conflitto di competenze fra il Giudice tutelare in Italia ed il Console, tenuto conto che la competenza a nominare l’amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al Giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza e considerando che tale conflitto è risolvibile con l’ordinario regolamento di competenza.
Trib. Roma Sez. XIII, 5 settembre 2011 (Fam. Pers. Succ., 2011, 12, 825 nota di BONAMINI)
L’art. 2942 c.c., che regola la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, è applicabile analogi¬camente in caso di amministrazione di sostegno, con la conseguenza che la prescrizione dei diritti di cui è titolare l’amministrato rimane sospesa per i sei mesi successivi alla nomina dell’amministratore di sostegno.
Cass. civ. Sez. I, 10 giugno 2011, n. 12737 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giu¬dizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse.
Trib. Monza Sez. IV, 1 giugno 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’istituto dell’amministrazione di sostegno si differenzia da quello dell’interdizione, non per il diverso grado di infermità o impossibilità dell’incapace di tutelare i propri interessi quanto, piuttosto, per la maggiore idoneità di uno strumento rispetto ad un altro di soddisfare le esigenze dell’individuo. In presenza di patologie particolar¬mente gravi può farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela la cui scelta va operata in relazione alle caratteristiche delle singole esigenze da soddisfare di volta in volta fermo restando, che il ricorso all’interdizione, ha carattere residuale essendo riservato ai casi di infermità grave.
Trib. Roma Sez. I, 31 maggio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o tempora¬nea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Cass. civ. Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 10187 (Foro It., 2011, 10, 1, 2731)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto con il quale sia stato confermato il provvedimento del Giudice tutelare di sostituzione o di rimozione dell’amministratore di sostegno.
Trib. Trieste, 26 aprile 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno si risolve in un istituto flessibile e variegato di supporto ed ausilio (temporaneo o permanente), che viene modellato ed adeguato caso per caso, nel rispetto delle esigenze fisiche e psichiche, nonché della dignità, del soggetto che non sia in grado di provvedere ai propri interessi, salvo quanto specificamente indicato nel decreto del Giudice Tutelare circa gli atti che potrà compiere solo con l’assistenza necessaria. La scelta tra il nuovo istituto e quello tradizionale dell’inabilitazione deve essere effet¬tuato non già in base ad un criterio quantitativo, bensì tenendo conto della specificità personale e sociale del soggetto da tutelare. Ciò che conta, infatti, non è quanto detto soggetto sia incapace, ovvero quale sia il tasso di impossibilità di attendere ai propri interessi, bensì, piuttosto, occorre valutare le singole circostanze, quali la complessità del patrimonio da amministrare, ovvero l’esistenza di un concreto rischio che il soggetto compia atti a sé pregiudizievoli, ecc.
Trib. La Spezia, 10 marzo 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è inapplicabile allo straniero residente in Italia, dal momento che le misure di protezione del soggetto privo in tutto o in parte di autonomia devono essere disciplinate dalla legge nazionale dello stesso e non, invece, dalla legge del luogo in cui costui ha stabilito la propria residenza abituale (così ai sensi dell’art. 43, legge n. 218/1995, ove il riferimento all’”incapace” è senz’altro estensibile al potenziale beneficiario dell’amministrazione di sostegno). Tuttavia, stante il congiunto operare degli artt. 43 c.p.v. legge n. 218/1995 e 405, comma 4, c.c., è consentita la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, qualora vi siano la necessità e l’urgenza di garantire al soggetto vulnerabile una protezione immediata ed effettiva.
Trib. Varese Sez. I, 16 febbraio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Se il Giudice dell’interdizione, in corso di processo, reputa che la misura dell’amministrazione di sostegnosia più adeguata, può d’ufficio trasmettere gli atti al Giudice tutelare ex art. 418 c.c.. In questo caso la trasmissione avviene a cura del magistrato istruttore e senza necessità della pronuncia del collegio di rigetto della domanda di interdizione. Depone in tal senso il testo letterale della disposizione, che nel secondo comma parla di tribunale e nel terzo invece di Giudice e che, comunque, espressamente abilita il Giudice a disporre “la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare”. Comunque l’interpretazione in tal senso è imposta sul piano teleologico – fun¬zionale: l’intenzione del legislatore è quella di evitare alla persona incapace un processo inutile (che si conclude con il rigetto della domanda di interdizione) a discapito delle esigenze impellenti di protezione (rallentate dal dover attendere la pronuncia di rigetto) così proponendosi un meccanismo di switch procedimentale, in cui si passa direttamente dal procedimento di interdizione a quello di amministrazione.
Trib. Trento, 20 gennaio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’amministrazione di sostegno, in nessun caso i poteri dell’amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore, pena la violazione di principi di rango costituzionale fra i quali quello del giusto processo.
Trib. Verona, 4 gennaio 2011 (Corriere Giur., 2011, 9, 1289 nota di SPOTO)
Il documento contenente la designazione “ora per allora” può essere portato in giudizio davanti al Giudice tutela¬re per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, al momento del verificarsi della futura incapacità. Fino a tale momento, il ricorso non può trovare accoglimento poiché difetta una delle condizioni dell’azione ovvero l’attualità della infermità cui è sotteso l’interesse ad agire.
Trib. Roma Sez. I, 7 dicembre 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il Giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico – fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l’adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente. In tal senso, si evidenzia come la disciplina in¬trodotta dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme previste in subjecta materia dal codice civile, affida al Giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, possa fornire all’incapace la tutela più adeguata alla sua situazione e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Di talché, l’interdizione che, di certo, è la misura più invasiva, deve essere vista come estrema ratio, il cui utilizzo richiede una adeguata valutazione di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite. Stante quanto detto, l’art. 418, ultimo comma c.c., introdotto dall’art. 6 della citata legge, prevede che, se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il Giudice può disporre anche d’ufficio la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare.
Trib. La Spezia, 2 ottobre 2010 (Nuova Giur. Civ., 2011, 2, 1, 77 nota di DONADIO)
Il beneficiario di amministrazione di sostegno, il quale, se pure può venir limitato nella sua autonomia negoziale, mai diviene formalmente incapace, può liberamente fare donazione. Ciò vale sia nel caso di amministrazione di affiancamento, salvo che il Giudice ritenga di dover inserire nel decreto la limitazione a tale facoltà, ex art. 411, ult. comma, c.c., sia nel caso di amministrazione sostitutiva, previa autorizzazione del Giudice tutelare, qualora sia accertato con sicurezza l’intento liberale del beneficiario e non si ravvisi alcun pregiudizio per la tutela degli interessi personali e patrimoniali dello stesso.
Trib. Varese, 25 agosto 2010 (Giur. It., 2011, 8-9, 1805 nota di PALMA)
L’apertura dell’amministrazione di sostegno ha come presupposto l’attualità della situazione di infermità fisica o psichica di provvedere ai propri interessi. Fino a che non si verifichi tale presupposto, il ricorso ex art. 405 c.c. non può trovare accoglimento perché difetta una delle condizioni dell’azione, ovvero l’attualità dell’infermità cui è sotteso l’interesse ad agire
L’art. 408 c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004 legittima e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche, direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi.
Trib. Varese, 13 luglio 2010 (Famiglia e Diritto, 2011, 10, 908 nota di DE ROMA)
Nell’amministrazione di sostegno non è possibile nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche pri¬marie: una testuale, che si collega alla tassatività tipologica delle figure di sostegno, e l’altra logico-giuridica, che impone di ritenere incompatibile con la misura in questione la necessità di due amministratori. Deve peraltro ritenersi che il richiamo dell’art. 411, comma 1, c.c., all’art. 379, comma 2, c.c., consenta all’amministratore di sostegno di avvalersi di uno o più ausiliari per il compimento di specifiche attività gestionali.
Trib. Roma Sez. I, 8 luglio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno è lo strumento volto ad offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, un’adeguata assistenza che ne sacrifichi nella minor misura pos¬sibile la capacità di agire. Tale istituto differisce dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, per la sua maggiore flessibilità, adeguandosi più facilmente alle esigenze del soggetto carente di autonomia, grazie anche alla procedura più snella e rapida di applicazione che la caratterizza. È, dunque, il Giu¬dice di merito a dover valutare quale di tali strumenti risulti più idoneo rispetto al caso specifico, tenendo conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, della gravità e durata della malattia, ovvero della natura e della durata dell’impedimento, nonché di tutte le altre circostanze caratte¬rizzanti la fattispecie concreta. (Nel caso di specie, considerato che la resistente era ricoverata presso un centro di lunga degenza, dal quale si allontanava esclusivamente nei fine settimana per far rientro nella casa familiare, sì da non avere contatti con la società esterna, e che la stessa risultava l’unica titolare di una pensione, riscossa dalla madre, si è ritenuta più idonea l’applicazione dell’amministrazione di sostegno piuttosto che dell’interdizio¬ne, in quanto strumento ontologicamente più flessibile e meno incidente sulla capacità di agire della resistente).
Trib. Cassino, 6 maggio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno non sostituisce né abroga gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ma si aggiunge agli stessi con una funzione non sostitutiva ma di sostegno. Nelle situazioni in cui il soggetto è incapace a badare a se stesso, senza che versi in stato d’infermità mentale, l’amministrazione di sostegno costituisce una forma di tutela in grado di accompagnarlo in un’eventuale evoluzione favorevole delle sue condizioni psichiche o psico-fisiche. Tale istituto mira a tutelare l’autonomia decisionale dell’interessato, giacche quest’ultimo non perde la normale capacità di agire.
Corte d’Appello Cagliari, 30 aprile 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Deve essere respinto il reclamo proposto avverso il decreto con cui si rigetta l’istanza di nomina di un ammi¬nistratore di sostegno, condizionata alla sopravvenienza di una patologia, poiché non sussiste il presupposto obiettivo della attualità della situazione necessaria per disporre la misura di protezione, costituendone profilo di attualità dell’interesse ad agire un principio fondamentale della giurisdizione, da cui discende che l’esigenza di tutela deve essere necessariamente attuale e non semplicemente condizionata a un evento futuro e ipotetico.
Trib. Mantova, 15 aprile 2010 (Famiglia e Diritto, 2010, 10, 910 nota di TOMMASEO)
Se nel giudizio d’interdizione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, secondo quanto previ¬sto dall’art. 418 c.c., in difetto di indicazioni formali, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza, mentre, con separato provvedimento, vada disposta la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Cass. civ. Sez. I, 13 aprile 2010, n. 8779 (Famiglia e Diritto, 2011, 4, 361 nota di ABBAMONTE)
La competenza per la nomina dell’amministratore di sostegno spetta al Giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio dell’interessato a nulla rilevando la circostanza che questi sia allo stato dimorante presso il reparto di lungo degenza di una Casa di cura.
Trib. Roma, 24 marzo 2010 (Famiglia e Diritto, 2010, 11, 1021 nota di FALLETTI)
L’amministratore di sostegno può essere autorizzato ad esprimere il consenso alla terapia sperimentale proposta dal sanitario a condizione che quest’ultimo indichi in dettaglio di quale terapia si tratti e quali potenziali rischi comporti per la salute della beneficiaria, fermo restando che l’aver ottenuto il consenso alla sperimentazione da parte dell’amministratore di sostegno non esimerà il sanitario dall’obbligo di verificare che ricorrano tutte le altre condizioni previste dagli artt.16 e 17 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (legge 28 marzo 2001, n. 145di Autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997), ai cui principi s’informa l’inter¬pretazione delle norme di diritto interno.
Cass. civ. Sez. I, 1 marzo 2010, n. 4866 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, e nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l’interdizione può trovare applicazione al maggiore di età o al minore eman¬cipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi co¬munque perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 L. 9 gennaio 2004, n. 6). In tale ottica non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare quale amministratore.
Corte Cost. 18 febbraio 2010, n. 51 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, impugna¬to, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 32 Cost., nella parte in cui stabilisce che il capo di ufficio consolare di prima categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al Giudice tutelare, ma non prevede che egli possa “servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno”. La violazione degli indicati parametri è esclusa dalla praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Infatti, premesso che la legge n. 6 del 2004, introducendo nel corpo del codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno , ha delineato un complesso normativo inscindibile volto a garantire all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e a limitare nella minore misura possibile la sua capacità, la disposizione in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata, sembra consentire agevolmente, in virtù di un’interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l’amministrazione di sostegno. Né osta alla praticabilità di siffatta interpretazione adeguatrice la circostanza che si determini, come nella specie, un conflitto di competenza fra il Giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nomi¬nare l’amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al Giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza. Invero, l’ipotetica possibilità di un conflitto di competenza potrebbe semmai presentarsi come un mero inconveniente di fatto, peraltro risolvibile con l’ordinario procedimento per conflitto di competenza, ma non come un ostacolo giuridicamente rilevante all’interpretazione costituzionalmente orientata, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente.
Trib. Ivrea, 11 febbraio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto previsto e punito dal disposto codicistico di cui all’art. 591 c.p., presenta quale elemento materiale il dato dall’abbandono di una persona minore di anni quattordici, ovvero incapace, per malattia di mente o di cor¬po, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale si abbia la custodia o si debba avere cura; abbandono che per essere giuridicamente rilevante richiede, tuttavia, che l’agente venga meno ad un pree¬sistente obbligo di cura o custodia, la cui violazione costituisce l’essenza del reato de quo. In tal senso, pertanto, ai fini della sussistenza del reato si rivela necessario accertare, in concreto, in via del tutto preliminare, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso non potendo la stessa presumersi per la sola età avanzata e dovendo il dovere di cura e custodia raccordarsi con la capacità di autodeterminazione del soggetto affidato alle proprie cure. Consegue da quanto innanzi che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all’adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria e che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano. Ciò rilevato, la circostanza che nella specie il soggetto allontanatosi dalla casa di cura ove trovavasi custodito era pienamente capace di provvedere a se stesso (in quanto pur avendo 78 anni, non era né interdetto, né inabilitato, né sottoposto ad amministrazione di sostegno ed era ancora munito di regolare patente di guida, a riprova della capacità di deambulare autono¬mamente), determina l’assoluzione dell’imputato, nella sua qualità di legale responsabile della casa di riposo nella quale l’anziano si trovava ricoverato, in ordine al contestato reato di cui all’art. 591 c.p., non potendo egli in alcun modo impedire al medesimo, pienamente capace di autodeterminarsi, di allontanarsi volontariamente.
Trib. Trento, 28 gennaio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno è uno strumento applicabile ai soggetti che pur non presentando una vera e propria infermità mentale si trovino in condizioni di menomazione fisica o psichica tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Il provvedimento può riferirsi solo ai singoli atti laddove l’interdizione è carat¬terizzata da un generico e generale ambito di attività (rappresentanza). Trattasi in sostanza di uno strumento che individua in capo al destinatario, esclusivamente un’incapacità relativa in quanto riferita soltanto, agli atti espressamente limitati dal provvedimento del Giudice tutelare. La restante parte rimane nell’ambito della ge¬stione rimessa all’autonomia dell’amministrato tanto che nessuno status d’incapacità si determina in capo a quest’ultimo.
Trib. Cassino, 26 gennaio 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministratore di sostegno costituisce una misura di protezione sufficiente per soggetti con specifiche incapa¬cità ancora in grado di esplicitare adeguatamente valide capacità residue, o per soggetti del tutto privi di capacità quando si trovino nell’impossibilità materiale di relazionarsi autonomamente con l’esterno e di porre in essere comportamenti idonei a produrre effetti giuridici e negoziali.
Corte d’Appello Napoli, 18 dicembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge n. 6 del 2004, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla mag¬giore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Sarà, dunque, il Giudice a dover valutare la conformità di tale misura alle suddette esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, altresì considerate la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Nel caso in esame, il prolungarsi di una grave malattia mentale, l’ambiente familiare non idoneo a seguire e tutelare adeguatamente un soggetto con simili problematiche, ha portato correttamente il Giudice a ritenere che la protezione di un soggetto abitual¬mente infermo di mente, e quindi incapace di provvedere ai propri interessi, non fosse realizzabile attraverso la misura dell’amministrazione di sostegno, quanto piuttosto con l’inevitabile ricorso alla misura dell’interdizione.
Trib. Cagliari, 14 dicembre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 167 nota di BUGETTI)
Non è ammissibile la nomina anticipata di un amministratore di sostegno per l’eventualità che il beneficiario si trovi nell’incapacità di intendere e di volere in conseguenza di una futura patologia, poiché l’art. 404 c.c. presup¬pone che sussista attualmente la patologia del beneficiario della misura di protezione e l’art. 408 c.c. prevede espressamente la possibilità di una designazione anticipata dell’amministratore.
Trib. Palermo, 9 dicembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministratore di sostegno, in quanto figura normativa destinata ad occuparsi della cura della persona inca¬pace di intendere e volere, è soggetto idoneo a salvaguardare l’esigenza dell’amministrato di partecipare vali¬damente alla fase propedeutica al consenso al trattamento sanitario. Le norme nazionali che vietano interventi sanitari contro la volontà del paziente vanno coordinate con quelle sovranazionali (art. 6 Convenzione Oviedo, art. 8 CEDU), in modo da consentire, a certe condizioni, il rilascio da parte dell’amministratore del consenso al trattamento sanitario anche in caso di rifiuto dell’interessato.
Trib. Varese, 25 novembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È ammissibile il ricorso all’amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da ludopatia, al fine di fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa nell’ottica di un riacquisto della capacità di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco.
Trib. Varese, 17 novembre 2009 (Nuova Giur. Civ., 2010, 7-8, 1, 687 nota di BUGETTI)
Non è applicabile a beneficio di un soggetto in stato vegetativo permanente l’amministrazione di sostegno, mi¬sura che, destinata a fornire protezione a chi sia quantomeno vigile e collocato nel contesto di un “minimum” di vita quotidiana, presuppone il conferimento all’amministratore del potere di compiere in nome e per conto del beneficiario solo taluni specifici atti.
Trib. Roma Sez. I bis, 26 ottobre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un soggetto disabile affinché l’am¬ministratore, nell’esecuzione del proprio incarico, provveda anche alla cura degli interessi dell’amministrato nella sua qualità di beneficiario di un trust, all’uopo controllando e vigilando sull’operato del trustee e consegnando al Giudice Tutelare sia l’inventario dei beni in trust sia un resoconto annuale della contabilità relativa all’ammini¬strazione del trust che includa il rendiconto del trustee.
Trib. Cagliari, 22 ottobre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 161 nota di BUGETTI)
È ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno i cui effetti siano sottoposti alla condizione che il beneficiario contragga, in futuro, una patologia che lo renda inidoneo a provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi, considerato che l’art. 404 c.c. non prevede espressamente la necessaria attualità della patologia del beneficiario dell’amministrazione e deve essere interpretato alla luce della “ratio legis” della disciplina delle misura di protezione e conformemente alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
È ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno in favore di persona che attualmente non si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, in vista di una eventuale e futura incapacità, con il compito di esprimere il consenso al trattamento sanitario e alle decisioni di “fine vita” in nome e per conto del beneficiario.
L’attualità dello stato di incapacità del beneficiario non costituisce requisito indispensabile di nomina dell’am¬ministratore di sostegno, rappresentando unicamente l’immancabile presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo disposto.
Trib. Varese, 6 ottobre 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 nota di RUSSO)
L’amministratore di sostegno può essere autorizzato alla cura del beneficiario nel perseguimento del suo interes¬se, con ciò anche potendo assumere scelte in ordine al trattamento sanitario, ma purché questo non sia imposto all’incapace ovvero realizzato in contrasto con le sue, flebili ma efficaci, scelte di autodeterminazione terapeu¬tica. Non può invece decretarsi che il beneficiario possa contrarre matrimonio solo con il consenso dell’ammini¬stratore, in quanto scelta in contrasto con i diritti fondamentali della persona.
Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421 (Famiglia e Diritto, 2009, 12, 1085 nota di RUSSO)
L’interdizione è, rispetto all’amministrazione di sostegno, misura residuale, ma tuttavia applicabile. L’ammini¬strazione di sostegno, il cui ambito di applicazione non è limitato dal diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto, ma dalla maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, considerata la sua flessibilità, meglio garantisce la dignità della persona; l’in¬terdizione tuttavia consente in determinate condizioni (tra le quali esemplificativamente un grave conflitto con la famiglia) di meglio tutelare il soggetto, attribuendo a chi lo rappresenta poteri più forti ed univoci.
Corte d’Appello Firenze, 3 luglio 2009 (Nuova Giur. Civ., 2010, 5, 1, 429 nota di MASONI, FAROLFI)
L’apertura dell’amministrazione di sostegno ha quale presupposto l’attualità della situazione di infermità psichica o fisica di provvedere ai propri interessi, mentre la tesi opposta è priva di basi testuali, oltre che insensata sotto ogni profilo logico e pragmatico.
Non è ammissibile la nomina da parte del Giudice tutelare di un amministratore di sostegno in previsione di un’e¬ventuale incapacità futura, con particolare riferimento alle scelte di autodeterminazione terapeutica, in difetto di una condizione attuale d’incapacità del beneficiario richiesta dall’art. 404 c.c. (rigetta reclami del Pubblico Ministero e del beneficiario confermando decreto 8 aprile 2009 Giudice Tutelare Tribunale di Firenze).
Trib. Genova, 17 giugno 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il Giudice Tutelare può autorizzare l’amministratore di sostegno di un soggetto debole, contestualmente alla sua nomina, ad istituire un trust in favore dell’amministrato e della famiglia avente ad oggetto beni in parte di proprietà dell’amministrato stesso.
Trib. Pistoia, 8 giugno 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nomina di un amministratore di sostegno presuppone l’attualità della condizione del beneficiario di impos¬sibilità di provvedere ai propri interessi, di talché non può essere accolta l’istanza di nomina proveniente da persona capace e diretta a costituire le condizioni per l’espressione di un valido consenso a trattamenti sanitari nell’eventualità futura di perdita della propria capacità determinativa da parte dell’istante.
Trib. Modena, 14 maggio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno, attualmente, è l’istituto giuridico appropriato che permette di esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari solitamente ricondotti alla figura del testamento biologico. Deve pertanto ritenersi ammissibile la domanda del beneficiario per l’attribuzione all’amministratore di sostegno in carica del potere-dovere di pretendere dai sanitari la sospensione di qualsiasi mezzo di supporto vitale, per il caso di perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere a causa della evoluzione della malattia.
Trib. Bologna Sez. I, 11 maggio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere autorizzato il trasferimento della proprietà di beni da una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno al trustee del trust che sia stato istituito a suo beneficio e autorizzato dal Giudice tutelare su istanza congiunta dell’amministratore di sostegno e dello stesso soggetto sottoposto alla misura tutelare.
Trib. Bari Sez. I, 9 maggio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 – ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ap¬prezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Cass. civ. Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628 (Famiglia e Diritto, 2010, 1, 15 nota di GOZZI)
Nel giudizio di interdizione il Giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell’art. 418 c.c. per applicare l’amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al Giudice tutelare, deve considerare che rispetto all’interdizione e all’inabilitazione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con ri¬guardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il Giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno a mente dell’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.
Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell’art. 712 c.p.c., devono esse¬re indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazioni” per il Giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell’omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell’istruttoria, può costituire motivo di im¬pugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al Giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. 18.2.1982, n. 1023; Cass. 15.5.1989, n. 2218; Cass. 1.12.2000, n. 15346).
Trib. Rimini, 21 aprile 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice tutelare a istituire un trust c.d. interno in favore della persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, essendo l’istituto in questione oramai pacificamente ammissibile nell’ordinamento italiano.
Trib. Roma Sez. I bis, 1 aprile 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 1, 51 nota di BUSI
Nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno si deve necessariamente distinguere tra la desi¬gnazione dell’amministratore da parte dell’interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, effettuabile, ai sensi dell’art. 408 c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed il provvedimento del Giudice di apertura dell’amministrazione, che ha come proprio presupposto l’attualità della situazione di “in¬fermità fisica o psichica di provvedere ai propri interessi.
Trib. Pistoia, 1 aprile 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 1, 52 nota di BUSI)
Non può trovare accoglimento l’istanza di nomina di amministratore di sostegno “pro futuro”, presentata da sog¬getto sano e capace di intendere e volere, poiché la legge richiede, al fine della nomina, l’attualità del requisito dell’impossibilità del beneficiario di provvedere ai propri interessi.
Trib. Bari Sez. I, 23 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di interdizione e inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individua¬to con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Trib. Genova, 6 marzo 2009 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 187 nota di BUSI)
Non è possibile conferire all’amministratore di sostegno il potere di esprimere, a nome e per conto del beneficia¬rio e sulla base di precedenti direttive dello stesso, il dissenso a cure salva vita (quali le emotrasfusioni) poiché, in tal modo, si rischierebbe di rappresentare una volontà dell’amministrato non più attuale e si rimetterebbe ad un terzo la disponibilità di un diritto personalissimo.
Trib. Modena, 27 febbraio 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi in cui l’incapace, trovandosi in una situazione di precorso di morte clinicamente valutato irreversibile, abbia lasciato specifiche disposizioni di volontà volte ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantenga¬no in vita in stato vegetativo, l’amministratore di sostegno nominato ai sensi della legge n. 6/2004 ha il potere-dovere di negare l’autorizzazione ai sanitari di procedere a terapie di artificiale sopravvivenza e, specificamente a ventilazione, alimentazione e idratazione forzate, trasfusioni di sangue.
Corte d’Appello Roma, 4 febbraio 2009 (Giur. It., 2009, 11, 2425 nota di GASSO)
Il nuovo art. 2645 ter c.c. si riferisce ad una categoria generale di atti di destinazione in grado di imprimere sulla res un vincolo per il perseguimento di interessi meritevoli. Lo stesso risulta applicabile non solo al trust ma a qualsiasi atto innominato che persegua le finalità previste dalla nuova norma. Pertanto il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, quale provvedimento in forma pubblica, che stabilisca l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace con vincolo di destinazione a favore di quest’ultimo, è atto trascrivibile ai sensi del citato articolo.
Trib. Modena, 26 gennaio 2009 (Giur. It., 2009, 11, 2431 nota di GASSO)
All’amministratore di sostegno possono essere demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, l’operazione di individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute, sia fisica che psichica, della persona, tenendone edotto il Giudice Tutelare.
Corte d’Appello Bari, 2 dicembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità del soggetto di attendere ai propri interessi, ma piuttosto alla mag¬giore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, così che il nuovo istituto dovrà es¬sere prescelto in tutti i casi in cui l’attività da svolgere nell’interesse del beneficiario della protezione sia minima, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, in relazione alla scarsa consistenza del patrimonio ed alla semplicità delle operazioni da compiere.
Trib. Modena, 1 dicembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In sede di nomina di amministratore di sostegno per un paziente che non sia in grado di manifestare consa¬pevolmente il proprio consenso (nella specie: in quanto ricoverato in stato di coma farmacologico), il Giudice tutelare ben può prescrivere che il nominato amministratore, mettendo in atto le direttive manifestate e poi reiterate dall’interessato (nella specie: Testimone di Geova) anche se non nelle forme di cui all’art. 408 c.c., ne¬ghi il consenso ai sanitari a praticare al beneficiario qualsivoglia trasfusione di sangue intero, ancorché ritenuta indispensabile per la sopravvivenza. Ed invero, a sensi degli artt. 2, 13 e 32 Cost., è preclusa al medico l’esecu¬zione di trattamenti sanitari in difetto di quel consenso libero e informato del paziente, che individua un diritto assoluto di quest’ultimo di accettare la terapia, di rifiutarla e di interromperla; e ciò per la sovrana esigenza di rispetto dell’individuo e dell’insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che improntano le determinazioni dell’individuo; va ulteriormente precisato che tutte le norme costituzionali a tutela e garanzia di diritti primari, come nel caso di specie l’art. 32 Cost., sono imperative, e di operatività ed applicabilità immediate senza che occorra a tal fine intervento alcuno del legislatore ordinario.
Trib. Modena, 26 novembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In presenza di “disturbi psichici di affezione” (nella specie: psicosi schizofrenica di notevole entità, con disturbi deliranti di personalità), e ove non emergano esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso agli istituti della interdizione o della inabilitazione, ormai residuali ed eccezionali dopo l’introduzione dell’istituto generale della amministrazione di sostegno, sono senz’altro ravvisabili i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno: istituto il cui scopo primario è la tutela della persona. Nonostante l’art. 411, comma 1, c.c. (come novellato dalla legge n. 6/2004) si limiti a disporre che “sono applicabili all’amministratore di sostegno le di¬sposizioni di cui agli artt. da 349 a 353 e da 374 a 376 del c.c.”, deve ritenersi applicabile all’amministratore di sostegno altresì l’art. 371 c.c., beninteso nei soli casi ritenuti dal magistrato.
Trib. Perugia, 20 novembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nomina di un amministratore di sostegno si rivela maggiormente idonea a fornire un adeguato e agevole sup¬porto rispetto alla procedura di interdizione, nell’ipotesi in cui una persona, pur essendo colpita da una patologia totalmente invalidante e solo astrattamente irreversibile, presenti una situazione patrimoniale complessiva per la quale si rendano necessari atti di gestione di modesta entità per la cura della sua persona e la tutela dei suoi interessi economici.
Trib. Modena, 5 novembre 2008 (Famiglia e Diritto, 2009, 3, 277 nota di FERRANDO)
Legittimamente un soggetto capace nomina un amministratore di sostegno per l’ipotesi di propria eventuale, futura incapacità, con l’incarico, in caso di malattia allo stato terminale, ovvero di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, di far rispettare la propria volontà di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico volto a prolungare artifi¬cialmente la propria vita, richiedendo preventivamente al Giudice tutelare l’autorizzazione per l’eventuale futura attuazione concreta del proprio testamento biologico.
La nomina dell’amministratore di sostegno da parte dell’interessato, in previsione della propria futura incapa¬cità, mediante scrittura privata, avente carattere di testamento biologico, è legittima. Ne deriva che, in caso di malattia terminale irreversibile ed invalidante, l’amministratore di sostegno potrà negare il consenso al trattamento sanitario terapeutico ed autorizzare il trattamento mediante cure palliative per lenire le sofferenze causate dalla malattia.
Le norme sull’amministrazione di sostegno consentono ad una persona capace ed autonoma di esprimere dispo¬sizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico) in previsione della propria eventuale futura incapa¬cità e per l’ipotesi di determinate patologie (malattia allo stato terminale o malattia o lesione traumatica cere¬brale, irreversibile e invalidante, tale da costringere il malato a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione) e così di manifestare il rifiuto a trattamenti terapeutici (in particolare: rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale), salva la possibilità di una successiva revoca delle disposizioni così dettate, ma non di richiedere interventi che anticipino la fine della vita (nel caso di specie, il Giudice tutelare ha nominato la moglie del ricorrente quale amministratore di sostegno del marito con l’incarico, a tempo determinato, di negare il consenso a trattamenti sanitari in nome e per conto del beneficiario e per l’ipotesi in cui quest’ultimo versi nelle condizioni descritte in una scrittura privata autenticata anteriore al ricorso ex art. 404 c.c.).
Il diritto fondamentale di autodeterminazione nelle scelte inerenti alla salute tutelato dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. comprende anche il diritto di rifiutare (o di chiedere la sospensione di) terapie c.d. salvavita. Va disposta la nomi¬na di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c.c., per l’eventualità in cui la persona – attualmente non affetta da alcuna infermità fisica o psichica che ne limiti l’autonomia – venga a trovarsi in futuro in uno stato di perdita irreversibile della coscienza. Nel provvedimento di nomina il Giudice tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di rifiutare e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci.
L’amministratore di sostegno può essere nominato, su istanza dell’interessato, anche in funzione di un eventuale e futuro stato di incapacità, con espressa autorizzazione del Giudice tutelare a negare il consenso a trattamenti sanitari rianimatori e salvavita.
Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest’ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, nell’espressione del diniego ad eventuali e future terapie invasive, in relazione a possibili malattie terminali o comunque ad uno stato patologico irreversibile, diniego fin d’ora espresso dall’interessato con scrittura privata autenticata.
Trib. Bari Sez. I, 10 ottobre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 6 del 2004, il nuovo testo dell’art. 414 c.c., recante la indica¬zione delle persone che possono essere interdette, sottintende la eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione richiede ora, oltre all’accertamento di abituale infermità di mente, l’ulteriore apprez¬zamento in ordine alla necessità di ricorrere alla misura più invasiva per assicurare all’infermo la protezione più adeguata. Ne deriva, pertanto, che al Giudice è affidato il compito di individuare l’istituto che garantisca la più adeguata tutela in relazione al caso concreto, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, ricorrendo alla interdizione, quale istituto residuale, solo nell’ipotesi in cui non siano ravvisabili interventi di sostegno alternativi idonei ad assicurare siffatta protezione. Nel caso de quo, la pronuncia di interdizione dell’in¬capace è resa necessaria dall’avvenuto accertamento del quadro di totale menomazione psico-fisica dell’interdi¬cendo, avuto riguardo alla totale incapacità di Nel nostro ordinamento, è pienamente ammissibile la costituzione di “trust” istituito con il suo patrimonio in favore del beneficiario di amministrazione di sostegno comprendere, ricordare, volere e compiere i più semplici atti della vita quotidiana.
Trib. Bologna Sez. I, 23 settembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere autorizzata l’istituzione di un trust avente ad oggetto i beni di una persona sottoposta ad amministra¬zione di sostegno, su istanza congiunta dell’amministratore di sostegno e del beneficiario della misura tutelare, in quanto il trust si presenta come uno strumento che consente di soddisfare le esigenze di vita, le aspirazioni personali e le legittime istanze dell’amministrato ancor più e meglio delle previsioni dell’art. 410 c.c. e, a seguito dell’introduzione della legge n. 364 del 1989 – vigente dal 1992 – di ratifica della Convenzione dell’Aja 1-7-85. L’istituto di commom low così introdotto nel nostro ordinamento ha poi trovato conferma quanto alla disciplina dei suoi effetti nella recente disposizione dell’art. 2645-ter c.c., che espressamente prevede la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per soggetti disabili. Oltre che pienamen¬te ammissibile, il trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario, nello spirito del nuovo titolo XII del codice civile, come disciplinato dalla legge n. 6 del 2004. (Nel caso di specie, lo strumento del “trust” era stato scelto dall’amministratore di sostegno e condiviso dal beneficiario per garantire e assicurare a quest’ultimo che il suo patrimonio fosse destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della vita; conseguentemente, il Giudice tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno all’istituzione del trust per il beneficiario).
Trib. Piacenza, 16 settembre 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’esame diretto da parte del Giudice dell’amministrando, non è condizione necessaria per potere provvedere sulla richiesta di amministrazione di sostegno, laddove le condizioni fisiche del beneficiario impediscano allo stesso di esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 2008, n. 588 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai sensi dell’art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al Giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l’alterna¬tività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato ,in difetto di manifestazione di volontà dell’interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell’inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di rego¬lamento di competenza, dichiarata di spettanza del Giudice tutelare dell’ultimo domicilio). (Regola competenza)
Cass. civ. Sez. I, 16 novembre 2007, n. 23743 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il procedimento di nomina e regolamentazione dell’amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 cod. civ. e dall’art. 720 bis cod. proc. civ., a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l’applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate. Pertanto, nel caso di residenza dell’amministratore diversa da quella del beneficiato, non è applicabile l’art. 343, comma 2, cod. civ., che consente il trasferimento della tutela del minore nel circon¬dario dove il tutore ha il proprio domicilio, in quanto non specificamente richiamato dalle norme sull’amministra¬zione di sostegno.
Trib. Modena 25 ottobre 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È ammissibile la domanda congiunta di divorzio presentata dall’amministratore di sostegno in luogo della parte incapace.
Corte cost. 17 luglio 2007, n. 292 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 c.c., nella parte in cui consentono al Giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autoriz¬zare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell’interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., dal Giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di ap¬partenenza, poiché, in tal modo, il Giudice a quo sottopone al Giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità.
Cass. civ. Sez. I, 28 maggio 2007, n. 12466 (Giur. It., 2008, 1, 55 nota di MAROTTA)
Qualora nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione emerga l’opportunità di applicare l’amministrazione di sostegno, il Giudice può disporre la trasmissione degli atti al Giudice tutelare.
Nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione, spetta al Giudice di merito di valutare, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 6 del 2004, se trasmettere gli atti al Giudice tutelare perché valuti l’opportunità di nominare l’amministratore di sostegno; di tale scelta, tuttavia, egli deve dare conto in motivazione, stante la finalità della nuova normativa di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire delle persone.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il Giudice può disporre la trasmissione degli atti al Giudice tutelare. Quest’ultima è una valutazione discrezionale che deve essere delibata dal Giudice dell’interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero.
Corte cost. 19 aprile 2007, n. 128 (Famiglia e Diritto, 2007, 7, 667 nota di VULLO)
È manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 407 e 408 c.c. e dell’art. 716 c.p.c., nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l’assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell’amministrazione di sostegno (giudizio promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia).
Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 4 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 407 e 410 c.c. (nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), nella parte in cui non subordinano al consenso dell’interessato l’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione ed al compimento di tali atti.
Cass. civ. Sez. I, 29 novembre 2006, n. 25366 (Famiglia e Diritto, 2007, 1, 19 nota di TOMMASEO)
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e fun¬zione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Cass. civ. Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584 (Nuova Giur. Civ., 2007, 3, 1, 275 nota di ROMA)
La differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia o dell’handicap della persona interessata, ma in un criterio funzionale, e cioè nella natura e nel tipo di attività che l’incapace non è più in grado di compiere da sé; la relativa valutazione deve essere compiuta dal Giudice di merito in base a tutte le circostanze del caso concreto, alla luce di un criterio che assicuri la massima tutela all’incapace, col suo minor sacrificio.
Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440 (Famiglia e Diritto, 2006, 2, 121 nota di TOMMASEO)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, art. 405, nn. 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 c.c. in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordina¬mento e finali), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost., e degli artt. 413, ultimo comma, e 418 c.c., ultimo comma, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101 Cost., secondo comma.
Cass. civ. Sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15346 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di interdizione, parenti ed affini non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un com¬pito “consultivo” e cioè di fonti di utili informazioni al Giudice (Cass. 2218/89 e 1023/82). Pertanto, escluso che detti parenti ed affini siano qualificabili come parti necessarie del procedimento, ne discende che, non intervenuti né chiamati in primo grado e facoltizzati ad impugnare la prima sentenza sol deducendo fatti ed informazioni indebitamente pretermesse per effetto della loro esclusione, certamente non sono ammessi a dedurre in sede di legittimità – e per la prima volta – pretesi vizi correlati alla ridetta esclusione.
Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9582 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È ammissibile la nomina di un curatore speciale per proporre la domanda di divorzio.

Nel caso di minore divenuto maggiorenne in corso di giudizio, il difetto di legittimazione del genitore è sanato in ogni stato e grado con efficacia retroattiva qualora egli si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso

Cass. civ. sez. VI – 3, 30 luglio 2019, n. 20555
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26747-2015 proposto da:
D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO SANTESE;
– ricorrente –
contro
LLOYD /DRIATICO SPA, B.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4905/2014 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 20/10420-ff:2) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.
Svolgimento del processo
che:
D.L.F. ha proposto ricorso per cassazione contro Lloyd Adriatico S.p.A., nonché contro B.D. avverso la sentenza n. 4905/2014 depositata il 20 ottobre 2014, resa dal Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, della sentenza n. 776/2002 del Giudice di pace di Eboli;
il giudice di seconde cure aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.L.C. e L.M., quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore D.L.F., in quanto quest’ultimo, alla data di proposizione dell’appello, era divenuto maggiorenne ed era pertanto l’unico soggetto legittimato all’impugnazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dalD.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di accoglimento del ricorso;
con ordinanza emessa all’udienza del 28 febbraio 2018, essendosi ravvisata la ricorrenza di un litisconsorzio ai sensidell’art. 331 c.p.c., la Corte ordinava alla ricorrente di provvedere al rinnovo della notificazione nei riguardi di B.D., concedendo il termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza per l’incombente, adempimenti ritualmente e tempestivamente espletati.
Motivi della decisione
che:
Il ricorso è articolato in due motivi, di cui il primo è assorbente rispetto al secondo;
con il primo motivo, infatti, si censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dai genitori dell’odierno ricorrente. D.L.F. dichiara di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in nome e per conto dello stesso ricorrente, dai genitori richiamando l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il difetto di legittimazione del genitore che abbia agito per il figlio minore, successivamente divenuto maggiorenne, può essere sanato con efficacia retroattiva qualora il figlio divenuto maggiorenne si costituisca manifestando in modo non equivoco la propria volontà in tal senso (Cass. 8 novembre 2012, n. 19308); con il secondo motivo si deduce la violazionedell’art. 2700 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa da un terzo (il padre) riguardo a circostanze delle quali non poteva avere piena conoscenza, in quanto apprese telefonicamente da altra persona;
il Tribunale di Salerno ha ritenuto che ove l’evento interruttivo del raggiungimento della maggiore età da parte del minore si verifichi prima della scadenza dei termini di cuiall’art. 190 c.p.c., e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte, spetta in ogni caso al soggetto effettivamente legittimato – e, dunque, al minore divenuto maggiorenne nelle more del processo – instaurare il giudizio di impugnazione. Il giudice di merito ha, poi, riconosciuto che il sopravvenuto difetto di rappresentanza processuale del figlio possa essere sanato in ogni stato e grado tramite la costituzione dello stesso, idonea a costituire inequivocabilmente la volontà di sanare gli atti compiuti in suo nome; tuttavia, ha concluso che, nel caso di specie, tale costituzione non fosse mai avvenuta;
orbene, come rilevato dallo stesso ricorrente, trova applicazionel’art. 182 c.p.c., nel testo precedente – nella lettura ben evidenziata in Cass. Sez.Un. 9217 del 2010 e Cass. n. 15156 del 2017;
sulla scorta della pronuncia della Cassazione n. 19308 del 2012 (opportunamente presa in considerazione dal ricorrente e citata anche dalla Corte d’Appello in sentenza a pag. 3), “il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria”. Infatti, D.L.F., con la proposizione del presente ricorso, ha dichiarato di voler ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dai propri genitori;
ne consegue che la sentenza del Tribunale deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Tribunale in persona di diverso magistrato, affinché decida sulle domande proposte in appello.
Il secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2700 c.c., resta assorbito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso limitatamente al primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza n. 4905 del 2014 e rinvia al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

L’art. 570 bis c.p. non ha carattere di incostituzionalità per omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio.

Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2019 n. 189 – Pres. Lattanzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, introdotto
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni
di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, nonché
degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto
legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di
appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell’8
ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente
ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del
registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numero 35, prima serie speciale, dell’anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima
serie speciale, dell’anno 2019;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco
Viganò.
1.- Con ordinanza del 26 aprile 2018 (r. o. n. 109 del 2018), il Tribunale ordinario di
Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui
esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di
genitori non coniugati”.
1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità
penale di A. B., imputato del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai
figli previsto dall’art. 570, secondo co., n. 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno
mensile stabilito in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, facendo mancare a
questi i mezzi di sussistenza.
Osserva il rimettente che nel corso del giudizio era risultato provato – da un lato – che
l’imputato, in seguito alla interruzione della convivenza, non aveva versato l’assegno
mensile stabilito dal tribunale per i minorenni nei confronti dei figli, ma – dall’altro –
che la ex convivente aveva sempre provveduto alle loro necessità, dovendosi pertanto
escludere lo stato di bisogno dei medesimi, che costituisce implicito presupposto del
delitto contestato all’imputato.
Il giudice rimettente, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva pertanto invitato le
parti a concludere anche in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto
quale violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 570-bis cod. pen., applicabile ratione
temporis ai fatti di causa, posti in essere a partire dal maggio 2013 con condotta
tuttora perdurante.
1.1.1.- Rileva il giudice a quo che tale fattispecie di reato è stata introdotta dall’art. 2,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di
attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma
dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”. Peraltro, essa
si limiterebbe a riprodurre le previgenti disposizioni penali di cui all’art. 12-sexies
della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
e all’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli), abrogate dall’art. 7, lettere b) e o), del
D.Lgs. n. 21 del 2018, “con conseguente continuità nel rapporto di successione nel
tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso
collocamento ordinamentale delle stesse”.
Tuttavia, il rimettente evidenzia come il nuovo art. 570-bis cod. pen. non contenga
alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i
genitori non coniugati.
Tale lacuna determina, ad avviso del giudice a quo, l’incompatibilità della
disposizione con l’art. 3 Cost. “per violazione del principio di uguaglianza e disparità
di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla
minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio”.
Il rimettente sottolinea in proposito come, nel vigore della fattispecie di reato di cui
all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata
delle disposizioni della legge consentisse di equiparare, anche dal punto di vista
penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei
figli nati in costanza di matrimonio (sono citate le sentenze della Corte di cassazione,
sesta sezione penale, 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731 e 6 aprile-19 maggio
2017, n. 25267).
Detta estensione non sarebbe oggi più possibile, in ragione del chiaro dato letterale
della disposizione censurata. Una tale situazione normativa sarebbe, ad avviso del
rimettente, distonica rispetto “alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta
in sede civile” per effetto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della L. 10
dicembre 2012, n. 219), con conseguente “irragionevole ed ingiustificata diversità di
trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del
matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale,
consacrato nell’art. 3 Cost.”.
1.1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea in sostanza come l’accoglimento
della questione consentirebbe di ritenere la responsabilità penale dell’imputato per il
delitto in questione.
1.2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili, in quanto il
giudice rimettente non avrebbe esperito un tentativo di interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Il giudice a quo, infatti, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che
l’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006, in forza della quale le disposizioni della
predetta legge si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non
coniugati, è ancora vigente.
La norma censurata, ove letta in combinato disposto con l’art. 4 della L. n. 54 del
2006, non precluderebbe dunque una interpretazione costituzionalmente orientata,
che consenta di ritenere sanzionabile con le pene previste dall’art. 570-bis cod. pen.
anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in
favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, del 22 ottobre 2018, 8
ottobre 2018 e 25 settembre 2018, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai
numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte non
prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni
nati fuori dal matrimonio. Le questioni sono prospettate in riferimento agli artt. 3 e 30
Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agli artt.
76 e 25 Cost.
2.1.- I giudici rimettenti si trovano a giudicare della responsabilità penale di imputati
del delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento
delle somme stabilite dal tribunale per i minorenni a titolo di contributo al
mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Essendo intervenuto, nelle more del processo, il D.Lgs. n. 21 del 2018, che ha
abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006 introducendo contestualmente l’art. 570-bis
cod. pen., i giudici a quibus si domandano se la mancata estensione della disciplina
prevista dalla nuova disposizione al fatto commesso a danno dei figli minorenni nati
fuori dal matrimonio sia compatibile con i parametri costituzionali sopra indicati, non
essendo peraltro praticabile – ad avviso dei rimettenti – alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata di tale disciplina.
2.1.1.- In particolare, la disciplina censurata determinerebbe – in violazione dell’art. 3
Cost. – un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa tutela
assicurata ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, in contrasto con la
costante perequazione delle due posizioni da parte dell’ordinamento e con l’obbligo,
discendente dall’art. 30 Cost., di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nell’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 si argomenta, altresì, che l’introduzione
dell’art. 570-bis cod. pen. “abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell’art.
76 in relazione all’art. 25 Cost.”, dal momento che la L. 23 giugno 2017, n. 103
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario) avrebbe richiesto la mera ricollocazione nel codice penale di una serie
di norme incriminatrici previste in leggi speciali, senza però autorizzare il governo ad
abrogare fattispecie incriminatrici previste in precedenza dalla legge.
2.1.2.- Evidente sarebbe d’altra parte, in tutti i giudizi a quibus, la rilevanza delle
questioni sollevate, il cui accoglimento consentirebbe una pronuncia di responsabilità
penale degli imputati, altrimenti preclusa.
2.2.- Anche in tali giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo – con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 191 del r. o. 2018 e 10
del r. o. 2019 – che le questioni predette siano dichiarate infondate, sulla base di
un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate che
sarebbe già stata fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e che
consentirebbe di estendere la tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal
matrimonio.
Con riferimento all’ordinanza iscritta al n. 33 del r. o. 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato, chiede invece che le questioni siano
dichiarate inammissibili, non avendo il giudice compiuto alcun tentativo di compiere
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
3.- Con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello
di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede
che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli
maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal
matrimonio”.
3.1. – Il giudice a quo evidenzia di dover giudicare della responsabilità penale di un
imputato per il delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato
pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
nato fuori dal matrimonio, ma senza colpa non economicamente indipendente.
3.1.1.- A parere del rimettente, la mancata estensione a quest’ultimo della tutela
apprestata dal nuovo art. 570-bis cod. pen. determinerebbe la violazione degli artt. 3 e
30 Cost., per le medesime ragioni poste alla base delle ordinanze iscritte ai numeri 10
e 33 del r. o. 2019, sopra menzionate (punto 2.1.1.).
3.1.2.- La rilevanza delle questioni discenderebbe, anche in questo caso, dalla
considerazione che solo in caso di loro accoglimento potrebbe essere riconosciuta la
responsabilità penale dell’imputato.
3.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili, non avendo il giudice a quo esperito alcun tentativo di sperimentare
un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
4. – Con ordinanza del 21 settembre 2018, iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di
appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale “relativamente
agli articoli 2 comma 1 lettera c), e 7 comma 1 lettere b) e o) del D.Lgs. 1 marzo
2018, n. 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione
degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per
contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione”.
4.1.- La Corte rimettente espone di essere investita dell’appello proposto da un
imputato condannato per il delitto di cui all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970,
come richiamato dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento
delle somme dovute a figli nati fuori dal matrimonio.
4.1.1.- Il giudice a quo osserva come l’abrogazione – ad opera dell’art. 7, comma 1,
lettere b) e o), del D.Lgs. n. 21 del 2018 – degli artt. 12-sexies della L. n. 898 del
1970 e 3 della L. n. 54 del 2006, e la loro contestuale sostituzione con l’art. 570-bis
cod. pen. – ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo –
abbiano determinato la sopravvenuta penale irrilevanza delle condotte di mancato
versamento dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori
dal matrimonio, in precedenza ritenute dalla giurisprudenza della Cassazione
riconducibili all’alveo applicativo dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in forza del
richiamo contenuto nell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
Un tale effetto di abolitio criminis si porrebbe tuttavia in contrasto con il criterio
direttivo contenuto nell’art. 1, comma 82, lettera q), della L. n. 103 del 2017, che si
limitava a delegare il Governo a trasferire nel codice penale una serie di disposizioni
previste da leggi speciali, senza però determinare alcuna modificazione della
rispettiva portata applicativa. Dal che, ad avviso della Corte rimettente, l’illegittimità
costituzionale delle disposizioni censurate del D.Lgs. n. 21 del 2018, per contrasto
con gli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.
4.1.2.- Le questioni prospettate sarebbero d’altra parte rilevanti nel giudizio a quo,
posto che il loro accoglimento determinerebbe la possibilità di confermare la sentenza
di condanna già pronunciata a carico dell’imputato.
Esse sarebbero altresì ammissibili ancorché in malam partem, sulla scorta dei principi
già affermati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
4.2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
infondate, alla luce dell’interpretazione sopravvenuta fornita dalla Corte di
cassazione, la quale avrebbe già ritenuto la perdurante efficacia dell’estensione ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati della disciplina sanzionatoria di
cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
5. Infine, con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il
Tribunale ordinario di Civitavecchia ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale del solo art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, “nella
parte in cui non prevede che l’art. 570-bis cod. pen. si applichi anche al genitore che
violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati
fuori dal matrimonio”, in riferimento agli artt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.- Il giudice a quo espone di dover giudicare della responsabilità penale di un
imputato per il delitto di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, in relazione al mancato
versamento di somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della figlia
minore, nata fuori dal matrimonio.
5.1.1.- Anche il Tribunale ordinario di Civitavecchia osserva che la disposizione
censurata, trasferendo nel nuovo art. 570-bis cod. pen. la fattispecie criminosa
precedentemente prevista dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, avrebbe lasciato impunite
le condotte di mancato adempimento degli obblighi di natura economica stabiliti
dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza
riconducibili alla disposizione abrogata secondo la giurisprudenza prevalente e più
recente della Corte di cassazione.
Tale parziale abolitio criminis si porrebbe, tuttavia, in contrasto con il criterio
direttivo di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017, che – come
chiarito dalla relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo –
delegava il Governo ad attuare un mero “riordino” della materia penale in relazione
alle fattispecie menzionate, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal
Legislatore”; con conseguente violazione degli artt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.2.- Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, dal momento che – in
assenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata –
la condotta contestata all’imputato non ricadrebbe nell’ambito applicativo del nuovo
art. 570-bis cod. pen., che pure si porrebbe in rapporto di piena continuità normativa
con l’art. 3 della L. n. 54 del 2006, a suo tempo contestato all’imputato medesimo.
Esse sarebbero, altresì, ammissibili nonostante i loro effetti in malam partem, in
applicazione – in particolare – dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n.
5 del 2014.
5.2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano
dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in questo caso, tre diversi motivi di
inammissibilità.
Anzitutto, l’interpretazione dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 posta a base della
questione, secondo cui tale previgente disposizione sarebbe stata applicabile al
mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice in favore del figlio nato
fuori dal matrimonio, non risulterebbe del tutto stabilizzata, stante la presenza di
indirizzi ancora contrastanti presso la giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, il giudice a quo si sarebbe sottratto al doveroso tentativo di
interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, non chiarendo
in particolare perché tale interpretazione non sia praticabile.
Infine, il rimettente non avrebbe correttamente individuato la disposizione censurata:
lo scrutinio avrebbe, infatti, dovuto estendersi all’art. 4 della L. n. 54 del 2006, ancor
oggi in vigore.
Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe in conclusione escludersi che la
disposizione censurata abbia apportato modifiche all’ambito applicativo delle
incriminazioni previgenti, con conseguente insussistenza dell’eccesso di delega
lamentato dal rimettente.
5.3.- In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
memoria, nella quale – dopo aver ribadito le eccezioni e gli argomenti spiegati
nell’atto d’intervento – ha richiamato una sentenza di legittimità nel frattempo
sopravvenuta (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12
dicembre 2018, n. 55744), la quale ha confermato che il precedente orientamento
volto a estendere la portata dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 al mancato versamento
dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non è stato superato dalla
novella introdotta dall’art. 570-bis cod. pen., che si sarebbe limitato a traslare la
previsione della sanzione penale già stabilita dalla disposizione previgente all’interno
del codice penale; di talché l’unica interpretazione sistematicamente coerente e
costituzionalmente compatibile della novella è quella della sua applicazione anche
alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal
matrimonio.
Il rimettente avrebbe tuttavia omesso di sperimentare una tale interpretazione, con
conseguente inammissibilità delle questioni prospettate.
Motivi della decisione
1.- Con ordinanza iscritta al n. 109 del r. o. 2018, il Tribunale ordinario di Nocera
Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude
dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non
coniugati”.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, rispettivamente iscritte
al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di
Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen.,
nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei
confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in
favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Tali questioni sono formulate in
riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n.
191 del r. o. 2018 – agli artt. 76 e 25 Cost.
3.- Con ordinanza iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha
parimenti sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la
disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia
alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza
colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
4.- Con ordinanza iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha poi
sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., questioni di
legittimità costituzionale “relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c) e 7 comma
1 lettere b) e o) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21”, recante “Disposizioni di attuazione
del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1,
comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, “nella parte in cui è abrogata
la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da
parte del genitore non coniugato”.
5.- Con ordinanza iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di
Civitavecchia ha infine sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 25, secondo comma,
Cost., questioni di legittimità costituzionale del solo art. 2, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede che l’art. 570-bis cod. pen. si
applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei
procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.
6.- Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono
questioni analoghe, e si fondano su argomenti in larga misura comuni.
In effetti, tutte le ordinanze censurano nella sostanza il nuovo art. 570-bis cod. pen.,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui
– sostituendo l’art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio) e l’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli),
contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimo D.Lgs. n.
21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso
versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei
figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal
matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione
fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo
applicativo dell’abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, secondo i giudici a quibus, il
contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di
volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negli artt. 3, 25,
secondo comma, 30 e 76 Cost.
7.- Preliminare all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni è la
ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.
7.1.- Prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei
figli era presidiato penalmente dal solo art. 570 cod. pen., che in particolare
prevedeva, al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella
della multa per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,
ovvero inabili al lavoro”, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato
“per sua colpa”.
Tale previsione – originariamente circoscritta dalla giurisprudenza alla sola posizione
dei figli riconosciuti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2
maggio-20 ottobre 1973, n. 7178) – è stata poi ritenuta operante anche nei confronti
dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione
giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (si veda, di recente, Corte
di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n.
51215).
7.2.- A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui
all’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle “pene
previste dall’art. 570 del codice penale” al coniuge che, a seguito della cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione
dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei
confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la
cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta l’inapplicabilità dell’art. 570,
secondo comma, numero 2), cod. pen.
Peraltro, il nuovo art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 fu largamente applicato dalla
giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno divorzile
stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui
all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., quest’ultima disposizione
presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario
dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-
sexies della L. n. 898 del 1970 (in questo senso, tra le altre, Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086).
Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giurisprudenza anche
all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli
maggiorenni non “inabili al lavoro” – come richiesto dall’art. 570, secondo comma,
numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti (tra le altre, Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).
7.3.- L’art. 3 della L. n. 54 del 2006 stabilì quindi l’applicabilità dell’art. 12-sexies
della L. n. 898 del 1970 per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica”
discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, equiparando così
integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del
coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – prevede
che le disposizioni della legge medesima si applichino “anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale ultimo inciso ha fatto
sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di
mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle
prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore
dei figli nati fuori dal matrimonio.
A fronte di un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale tale
ultimo inciso dell’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 si riferirebbe
esclusivamente alla disciplina civilistica dei rapporti tra genitori non coniugati e figli
(Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 dicembre 2016-19 gennaio
2017, n. 2666), varie sentenze successive del giudice di legittimità hanno invece
ritenuto che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dalla legge
citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto
di cui all’art. 3 (ex multis: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22
febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393;
sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267). Tale esito ermeneutico è stato in
particolare argomentato in chiave di interpretazione costituzionalmente conforme,
posto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo
e terzo comma, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e
non, “accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori
coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio” (così, in particolare, Cass., n.
25267 del 2017).
7.4.- Su questo ormai consolidato assetto interpretativo sono intervenute le
disposizioni oggetto delle odierne censure.
L’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo
all'”attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia
penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi
dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile
perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi
costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie
criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di
tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e
tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di
ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della
salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della
salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e
trasparenza del sistema economico di mercato”.
In attuazione di tale criterio di delega, l’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 21
del 2018 ha previsto l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 570-bis,
rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di
scioglimento del matrimonio”, che testualmente recita: “le pene previste dall’articolo
570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni
tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli”.
Correlativamente, l’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 21 del 2018 ha previsto
l’abrogazione dell’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera
o) del medesimo art. 7, comma 1, ha abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza
– semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio
della cosiddetta “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate
dagli artt. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 e 3 della L. n. 54 del 2006, fuse
nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen., che si pone pertanto in
rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione,
sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; ma anche sezione sesta penale,
sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17
ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).
7.5.- Il nuovo art. 570-bis cod. pen., peraltro, indica espressamente come soggetto
attivo del reato il solo “coniuge”. Ciò ha indotto i giudici rimettenti a concludere che
l’introduzione della nuova norma abbia determinato, in realtà, una parziale abolitio
criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio: condotta che la giurisprudenza dominante considerava abbracciata dalla
fattispecie criminosa di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006, grazie alla clausola di
estensione di cui all’art. 4, comma 2, della medesima legge, ma che oggi non potrebbe
più essere considerata compresa nella formulazione letterale del nuovo art. 570-bis
cod. pen.
Di qui le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione, nonché della
disposizione del D.Lgs. n. 21 del 2018 che l’ha introdotta e di quelle che hanno
abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri poc’anzi menzionati.
8.- Le questioni relative all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 21 del 2018,
sollevate dalla sola Corte d’appello di Trento, sono inammissibili per difetto di
rilevanza nel giudizio a quo.
Tale disposizione ha infatti abrogato l’art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970, che è
semplicemente richiamato quoad poenam dall’art. 3 della L. n. 54 del 2006, l’unico
che veniva in considerazione nel processo a quo, e che è stato abrogato dalla distinta
disposizione – correttamente censurata dal giudice rimettente – di cui all’art. 7, comma
1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018.
9.- Sono invece ammissibili le censure rivolte, in riferimento agli artt. 76 e 25,
secondo comma, Cost., sia al nuovo art. 570-bis cod. pen.; sia all’art. 2, comma 1,
lettera c), del D.Lgs. n. 21 del 2018, che ha introdotto il predetto art. 570-bis nel
codice penale; sia – infine – all’art. 7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018,
che ha contestualmente abrogato l’art. 3 della L. n. 54 del 2006.
9.1- Non è, infatti, fondata l’eccezione – sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato
in quattro giudizi incidentali – secondo cui i giudici a quibus non avrebbero
sperimentato la possibilità di un’interpretazione secundum constitutionem delle
disposizioni censurate.
I rimettenti chiariscono, in effetti, perché a loro avviso non sia possibile estendere la
portata del nuovo art. 570-bis cod. pen. all’omesso adempimento degli obblighi di
natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, a una tale
soluzione ostando – nella prospettiva delle ordinanze di rimessione – l’indicazione del
solo “coniuge” come soggetto attivo del reato.
Secondo l’ormai costante orientamento di questa Corte, l’effettivo esperimento del
tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto dal
giudice a quo con esito negativo per l’ostacolo ravvisato nella lettera della
disposizione denunciata – consente di superare il vaglio di ammissibilità della
questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal
rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli
addotti a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata
– attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione
stessa (sentenze n. 262 e n. 221 del 2015; più di recente, ex multis, sentenze n. 135
del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
9.2.- Non è fondata neppure l’eccezione, formulata dall’Avvocatura generale dello
Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, secondo cui il rimettente avrebbe posto a base della questione
l’interpretazione dell’abrogato art. 3 della L. n. 54 del 2006 operata da una
giurisprudenza non univoca, erroneamente considerata alla stregua di diritto vivente
da parte dello stesso giudice a quo.
In realtà, come si è già avuto modo di rilevare (supra, punto 7.3.), una sola pronuncia
della sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva escluso che l’abrogato art. 3
della L. n. 54 del 2006 si riferisse anche alle pronunce del giudice concernenti gli
obblighi di natura patrimoniale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Tutte
le pronunce successive della medesima sezione erano invece giunte alla conclusione
opposta, muovendo dalla clausola estensiva di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 54
del 2006; conclusione, quest’ultima, che – pur in difetto di una decisione delle sezioni
unite, evidentemente considerata non necessaria stante l’avvenuto superamento del
contrasto all’interno della sesta sezione, competente tabellarmente per materia – ben
poteva considerarsi espressiva del diritto vivente sul punto.
9.3.- Neppure è fondata l’ulteriore eccezione, parimenti svolta dall’Avvocatura
generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario
di Civitavecchia, relativa a una supposta aberratio ictus da parte del giudice a quo,
che erroneamente non avrebbe esteso le proprie censure all’art. 4, comma 2, della L.
n. 54 del 2006, applicabile nel giudizio a quo.
Infatti, il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare tale disposizione,
che – nel vigore dell’art. 3 della L. n. 54 del 2006 – consentiva di estenderne la portata
alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio: possibilità che il rimettente reputa ora preclusa dall’avvenuta
abrogazione del menzionato art. 3.
9.4.- Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Avvocatura generale dello
Stato, deve essere infine esaminata ex officio l’ammissibilità di tutte le questioni
prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in
malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della
riserva di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Come giustamente sottolineato da alcune delle ordinanze di rimessione, le questioni
devono certamente ritenersi ammissibili nella parte in cui censurano la violazione del
criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017.
Questa Corte ha già escluso, nella sentenza n. 5 del 2014, che il principio della
riserva di legge in materia penale possa precludere il sindacato di legittimità
costituzionale in ordine alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost. Infatti, è proprio il
principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere “al
legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da
sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, di talché tale principio “è violato
qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di
una valida delega legislativa. … L’abrogazione della fattispecie criminosa mediante
un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe dunque
in contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al
Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei
fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo
scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore
delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati
dal Governo anche nel caso di violazione dell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo
stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al
trattamento penale di alcuni fatti”.
Tali principi debbono essere riconfermati in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale ora all’esame, che censurano – espressamente o implicitamente – una
disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale
introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si
assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le
ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo
effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione
compiute dal Parlamento.
10.- Nel merito, le questioni relative all’art. 570-bis cod. pen. nonché agli artt. 2,
comma 2, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost. non sono tuttavia fondate, nei
termini che seguono.
10.1.- Le questioni risulterebbero, invero, fondate ove si accogliesse la premessa
interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti, relativa all’allegata impossibilità di
estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis cod. pen. all’ipotesi
dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori
dal matrimonio, in precedenza ricompresa – secondo il diritto vivente ormai
consolidatosi (supra, punti 7.3. e 9.2.) – nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3
della L. n. 54 del 2006.
Il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 85, lettera q), della L. n. 103 del 2017 che
vincolava il legislatore delegato (supra, punto 7.4.) era infatti funzionale
all’attuazione, sia pure parziale, del cosiddetto principio della “riserva di codice”, e
cioè alla riconduzione nell’alveo del codice penale di incriminazioni in precedenza
disperse in varie leggi speciali; principio a sua volta inteso a garantire “una migliore
conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione
rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento
penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali” (si veda la relazione
governativa allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del
principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1,
comma 85, lettera q, della L. 23 giugno 2017, n. 103”). Nella medesima relazione
governativa si precisava peraltro che – conformemente al chiaro intendimento del
legislatore delegante, risultante dallo stesso criterio di delega in parola – il Governo
aveva proceduto a una mera operazione di “riordino” della materia penale, “ferme
restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore”, senza alcuna variazione –
dunque – dell’area applicativa delle incriminazioni già esistenti nelle varie leggi
speciali interessate dall’intervento di riordino, e il cui contenuto si era inteso
semplicemente trasferire nelle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale.
Il Governo non avrebbe d’altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti
della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell’area
applicativa delle disposizioni trasferite all’interno del codice penale; né avrebbe
potuto, in particolare, determinare – in esito all’intrapreso riordino normativo – una
parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza
qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di
rimessione.
10.2.- La recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle
ordinanze di rimessione, ha tuttavia ritenuto che tale supposta abolitio criminis non si
sia, in realtà, verificata.
La Corte di cassazione ha, infatti, sottolineato la perdurante vigenza – anche dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del
2006. Il rinvio che tale disposizione (“Le disposizioni della presente legge si
applicano anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”)
operava, secondo la giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 della
L. n. 54 del 2006, dovrebbe oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis cod.
pen., che abbraccerebbe così – oltre al fatto compiuto dal “coniuge” – anche quello
compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (Cass., n.
56080 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 55744 del 2018 e Corte di cassazione,
sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 8297).
Una tale soluzione non solo sarebbe l’unica armonizzabile con il sistema normativo,
univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e
nati fuori dal matrimonio; ma troverebbe altresì conforto nell’art. 8 dello stesso
D.Lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale “dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato
dalla tabella A allegata al presente decreto”. Dal momento che tale Tabella stabilisce
la correlazione dell’art. 570-bis cod. pen. ai delitti di omessa corresponsione
dell’assegno divorzile (art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970) e di omesso
versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio (art. 3 della L. n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione
implicitamente operato dall’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 – da interpretarsi
quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’intera L. n. 54 del 2006 – dovrebbe oggi
intendersi come riferito, per l’appunto, all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato
integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
10.3.- A giudizio di questa Corte, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata
dalla giurisprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel
combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della L. n. 54 del 2006 e l’art. 8
del D.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione
incriminatrice di cui all’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo
ambito applicativo.
Essa consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della
norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta
depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei
confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
11.- Non può, peraltro, questa Corte esimersi dal rimarcare come la necessità, per il
destinatario del precetto di cui all’art. 570-bis cod. pen., di ricostruirne il contenuto
alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del
codice penale – attraverso un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di
solare evidenza, come dimostrano le ben sette ordinanze di rimessione che avevano
ritenuto impossibile pervenire de lege lata al risultato cui è infine giunta la Corte di
cassazione – risulti in definitiva distonica rispetto allo scopo, dichiarato dal legislatore
delegante, di garantire ai consociati “una migliore conoscenza dei precetti e delle
sanzioni” attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”.
Tale considerazione dovrebbe auspicabilmente indurre il legislatore a intervenire
direttamente sul testo dell’art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l’applicabilità – già
oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che
non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal
matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. – di
una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
12.- L’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, di cui si è appena dato conto,
comporta il superamento delle ulteriori ragioni di illegittimità costituzionale delle
disposizioni censurate, prospettate dai rimettenti in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.
e incentrate sulla disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio
determinata dal nuovo art. 570-bis cod. pen.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma
1, lettera b), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del
principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1,
comma 85, lettera q), della L. 23 giugno 2017, n. 103”, sollevate dalla Corte d’appello
di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata
in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e
7, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di
Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e
dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.

L’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile dell’art. 570 bis c.p. è quella della sua applicazione anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.

Corte cost., 18 luglio 2019, n. 189
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis del codice penale, introdotto dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, nonché degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettere b) e o), dello stesso decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, con ordinanze del 26 aprile, del 22 ottobre, del 21 settembre, dell’8 ottobre, del 12 ottobre, del 9 ottobre e del 25 settembre 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 109 e 191 del registro ordinanze 2018 e ai numeri 4, 10, 24, 26 e 33 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 35, prima serie speciale, dell’anno 2018 e numeri 3, 5, 6, 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 2019;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
1.- Con ordinanza del 26 aprile 2018 (r. o. n. 109 del 2018), il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimentoall’art. 3 della Costituzione,dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati”.
1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale di A. B., imputato del reato di omessa prestazione dei mezzi di assistenza ai figli previsto dall’art. 570, secondo comma, numero 2, cod. pen., per non aver versato l’assegno mensile stabilito in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, facendo mancare a questi i mezzi di sussistenza.
Osserva il rimettente che nel corso del giudizio era risultato provato – da un lato – che l’imputato, in seguito alla interruzione della convivenza, non aveva versato l’assegno mensile stabilito dal tribunale per i minorenni nei confronti dei figli, ma – dall’altro – che la ex convivente aveva sempre provveduto alle loro necessità, dovendosi pertanto escludere lo stato di bisogno dei medesimi, che costituisce implicito presupposto del delitto contestato all’imputato.
Il giudice rimettente, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, aveva pertanto invitato le parti a concludere anche in relazione alla possibile diversa qualificazione del fatto quale violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, ai sensidell’art. 570-bis cod. pen., applicabile ratione temporis ai fatti di causa, posti in essere a partire dal maggio 2013 con condotta tuttora perdurante.
1.1.1.- Rileva il giudice a quo che tale fattispecie di reato è stata introdotta dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”. Peraltro, essa si limiterebbe a riprodurre le previgenti disposizioni penali di cui all’art.12-sexiesdellaL. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e all’art.3dellaL. 8 febbraio 2006, n. 54(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), abrogate dall’art.7, lettere b) e o),delD.Lgs. n. 21 del 2018, “con conseguente continuità nel rapporto di successione nel tempo tra le predette disposizioni normative, trattandosi di un limitato diverso collocamento ordinamentale delle stesse”.
Tuttavia, il rimettente evidenzia come il nuovoart. 570-bis cod. pen.non contenga alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati.
Tale lacuna determina, ad avviso del giudice a quo, l’incompatibilità della disposizione conl’art. 3 Cost.”per violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento tra la tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati rispetto alla minore tutela apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio”.
Il rimettente sottolinea in proposito come, nel vigore della fattispecie di reato di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni della legge consentisse di equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela accordata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio (sono citate le sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731 e 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267).
Detta estensione non sarebbe oggi più possibile, in ragione del chiaro dato letterale della disposizione censurata. Una tale situazione normativa sarebbe, ad avviso del rimettente, distonica rispetto “alla totale equiparazione dello status di figlio avvenuta in sede civile” per effetto delD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154(Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo2dellaL. 10 dicembre 2012, n. 219), con conseguente “irragionevole ed ingiustificata diversità di trattamento nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale, consacratonell’art. 3 Cost.”.
1.1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente sottolinea in sostanza come l’accoglimento della questione consentirebbe di ritenere la responsabilità penale dell’imputato per il delitto in questione.
1.2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili, in quanto il giudice rimettente non avrebbe esperito un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
Il giudice a quo, infatti, non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che l’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006, in forza della quale le disposizioni della predetta legge si applicano anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati, è ancora vigente.
La norma censurata, ove letta in combinato disposto con l’art.4dellaL. n. 54 del 2006, non precluderebbe dunque una interpretazione costituzionalmente orientata, che consenta di ritenere sanzionabile con le pene previstedall’art. 570-bis cod. pen.anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, del 22 ottobre 2018, 8 ottobre 2018 e 25 settembre 2018, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., nella parte non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Le questioni sono prospettate in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agliartt. 76 e 25 Cost.
2.1.- I giudici rimettenti si trovano a giudicare della responsabilità penale di imputati del delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento delle somme stabilite dal tribunale per i minorenni a titolo di contributo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Essendo intervenuto, nelle more del processo, ilD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato l’art.3dellaL. n. 54 del 2006introducendo contestualmentel’art. 570-bis cod. pen., i giudici a quibus si domandano se la mancata estensione della disciplina prevista dalla nuova disposizione al fatto commesso a danno dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio sia compatibile con i parametri costituzionali sopra indicati, non essendo peraltro praticabile – ad avviso dei rimettenti – alcuna interpretazione costituzionalmente orientata di tale disciplina.
2.1.1.- In particolare, la disciplina censurata determinerebbe – in violazionedell’art. 3 Cost.- un’irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa tutela assicurata ai figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio, in contrasto con la costante perequazione delle due posizioni da parte dell’ordinamento e con l’obbligo, discendentedall’art. 30 Cost., di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nell’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 si argomenta, altresì, che l’introduzionedell’art. 570-bis cod. pen.”abbia integrato un eccesso di delega in violazione dell’art. 76 in relazioneall’art. 25 Cost.”, dal momento che laL. 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario) avrebbe richiesto la mera ricollocazione nel codice penale di una serie di norme incriminatrici previste in leggi speciali, senza però autorizzare il governo ad abrogare fattispecie incriminatrici previste in precedenza dalla legge.
2.1.2.- Evidente sarebbe d’altra parte, in tutti i giudizi a quibus, la rilevanza delle questioni sollevate, il cui accoglimento consentirebbe una pronuncia di responsabilità penale degli imputati, altrimenti preclusa.
2.2.- Anche in tali giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo – con riferimento alle ordinanze iscritte ai numeri 191 del r. o. 2018 e 10 del r. o. 2019 – che le questioni predette siano dichiarate infondate, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate che sarebbe già stata fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e che consentirebbe di estendere la tutela penale ivi prevista anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
Con riferimento all’ordinanza iscritta al n. 33 del r. o. 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato, chiede invece che le questioni siano dichiarate inammissibili, non avendo il giudice compiuto alcun tentativo di compiere un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
3.- Con ordinanza del 9 ottobre 2018, iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
3.1. – Il giudice a quo evidenzia di dover giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento dell’assegno mensile di mantenimento in favore del figlio maggiorenne nato fuori dal matrimonio, ma senza colpa non economicamente indipendente.
3.1.1.- A parere del rimettente, la mancata estensione a quest’ultimo della tutela apprestata dal nuovoart. 570-bis cod. pen.determinerebbe la violazione degliartt. 3 e 30 Cost., per le medesime ragioni poste alla base delle ordinanze iscritte ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, sopra menzionate (punto 2.1.1.).
3.1.2.- La rilevanza delle questioni discenderebbe, anche in questo caso, dalla considerazione che solo in caso di loro accoglimento potrebbe essere riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato.
3.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, non avendo il giudice a quo esperito alcun tentativo di sperimentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.
4. – Conordinanza del 21 settembre 2018, iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale “relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c), e 7 comma 1 lettere b) e o) delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gliartt. 25 e 76 della Costituzione”.
4.1.- La Corte rimettente espone di essere investita dell’appello proposto da un imputato condannato per il delitto di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, come richiamato dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato pagamento delle somme dovute a figli nati fuori dal matrimonio.
4.1.1.- Il giudice a quo osserva come l’abrogazione – ad opera dell’art.7, comma 1, lettere b) e o),delD.Lgs. n. 21 del 2018- degli artt.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970e 3 dellaL. n. 54 del 2006, e la loro contestuale sostituzione conl’art. 570-bis cod. pen.- ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo – abbiano determinato la sopravvenuta penale irrilevanza delle condotte di mancato versamento dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ritenute dalla giurisprudenza della Cassazione riconducibili all’alveo applicativo dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in forza del richiamo contenuto nell’art. 4, comma 2, della medesima legge.
Un tale effetto di abolitio criminis si porrebbe tuttavia in contrasto con il criterio direttivo contenuto nell’art.1, comma 82, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017, che si limitava a delegare il Governo a trasferire nel codice penale una serie di disposizioni previste da leggi speciali, senza però determinare alcuna modificazione della rispettiva portata applicativa. Dal che, ad avviso della Corte rimettente, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate delD.Lgs. n. 21 del 2018, per contrasto con gliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost.
4.1.2.- Le questioni prospettate sarebbero d’altra parte rilevanti nel giudizio a quo, posto che il loro accoglimento determinerebbe la possibilità di confermare la sentenza di condanna già pronunciata a carico dell’imputato.
Esse sarebbero altresì ammissibili ancorché in malam partem, sulla scorta dei principi già affermati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
4.2.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, alla luce dell’interpretazione sopravvenuta fornita dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe già ritenuto la perdurante efficacia dell’estensione ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati della disciplina sanzionatoria di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
5. Infine, con ordinanza del 12 ottobre 2018, iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del solo art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede chel’art. 570-bis cod. pen.si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.- Il giudice a quo espone di dover giudicare della responsabilità penale di un imputato per il delitto di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, in relazione al mancato versamento di somme dovute a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, nata fuori dal matrimonio.
5.1.1.- Anche il Tribunale ordinario di Civitavecchia osserva che la disposizione censurata, trasferendo nel nuovoart. 570-bis cod. pen.la fattispecie criminosa precedentemente prevista dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, avrebbe lasciato impunite le condotte di mancato adempimento degli obblighi di natura economica stabiliti dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza riconducibili alla disposizione abrogata secondo la giurisprudenza prevalente e più recente della Corte di cassazione.
Tale parziale abolitio criminis si porrebbe, tuttavia, in contrasto con il criterio direttivo di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017, che – come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto legislativo – delegava il Governo ad attuare un mero “riordino” della materia penale in relazione alle fattispecie menzionate, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”; con conseguente violazione degliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost.
5.1.2.- Le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, dal momento che – in assenza di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata – la condotta contestata all’imputato non ricadrebbe nell’ambito applicativo del nuovoart. 570-bis cod. pen., che pure si porrebbe in rapporto di piena continuità normativa con l’art.3dellaL. n. 54 del 2006, a suo tempo contestato all’imputato medesimo.
Esse sarebbero, altresì, ammissibili nonostante i loro effetti in malam partem, in applicazione – in particolare – dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 5 del 2014.
5.2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.
L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, in questo caso, tre diversi motivi di inammissibilità.
Anzitutto, l’interpretazione dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006posta a base della questione, secondo cui tale previgente disposizione sarebbe stata applicabile al mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal giudice in favore del figlio nato fuori dal matrimonio, non risulterebbe del tutto stabilizzata, stante la presenza di indirizzi ancora contrastanti presso la giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, il giudice a quo si sarebbe sottratto al doveroso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, non chiarendo in particolare perché tale interpretazione non sia praticabile.
Infine, il rimettente non avrebbe correttamente individuato la disposizione censurata: lo scrutinio avrebbe, infatti, dovuto estendersi all’art.4dellaL. n. 54 del 2006, ancor oggi in vigore.
Alla luce di tali considerazioni, dovrebbe in conclusione escludersi che la disposizione censurata abbia apportato modifiche all’ambito applicativo delle incriminazioni previgenti, con conseguente insussistenza dell’eccesso di delega lamentato dal rimettente.
5.3.- In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, nella quale – dopo aver ribadito le eccezioni e gli argomenti spiegati nell’atto d’intervento – ha richiamato una sentenza di legittimità nel frattempo sopravvenuta (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744), la quale ha confermato che il precedente orientamento volto a estendere la portata dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006al mancato versamento dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio non è stato superato dalla novella introdottadall’art. 570-bis cod. pen., che si sarebbe limitato a traslare la previsione della sanzione penale già stabilita dalla disposizione previgente all’interno del codice penale; di talché l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile della novella è quella della sua applicazione anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio.
Il rimettente avrebbe tuttavia omesso di sperimentare una tale interpretazione, con conseguente inammissibilità delle questioni prospettate.

Motivi della decisione

1.- Con ordinanza iscritta al n. 109 del r. o. 2018, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimentoall’art. 3 della Costituzione,dell’art. 570-bis del codice penale, “nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati”.
2.- Con le ordinanze, di contenuto largamente sovrapponibile, rispettivamente iscritte al n. 191 del r. o. 2018 e ai numeri 10 e 33 del r. o. 2019, anche la Corte d’appello di Milano ha sollevato questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prestazioni di natura economica stabilite in favore dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio. Tali questioni sono formulate in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., nonché – limitatamente all’ordinanza iscritta al n. 191 del r. o. 2018 – agliartt. 76 e 25 Cost.
3.- Con ordinanza iscritta al n. 26 del r. o. 2019, la Corte d’appello di Milano ha parimenti sollevato, in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost., questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis cod. pen., “nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei figli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio”.
4.- Con ordinanza iscritta al n. 4 del r. o. 2019, la Corte di appello di Trento ha poi sollevato, in riferimento agliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale “relativamente agli articoli2 comma 1 lettera c)e7 comma 1 lettere b) e o)delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21”, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, “nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato”.
5.- Con ordinanza iscritta al n. 24 del r. o. 2019, il Tribunale ordinario di Civitavecchia ha infine sollevato, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale del solo art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, “nella parte in cui non prevede chel’art. 570-bis cod. pen.si applichi anche al genitore che violi gli obblighi di natura economica disposti nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.
6.- Deve preliminarmente disporsi la riunione dei predetti giudizi, che pongono questioni analoghe, e si fondano su argomenti in larga misura comuni.
In effetti, tutte le ordinanze censurano nella sostanza il nuovoart. 570-bis cod. pen., introdotto dall’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l’art.12-sexiesdellaL. 1 dicembre 1970, n. 898(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l’art.3dellaL. 8 febbraio 2006, n. 54(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lettere b) e o), del medesimoD.Lgs. n. 21 del 2018- avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo applicativo dell’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006.
Tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, secondo i giudici a quibus, il contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negliartt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost.
7.- Preliminare all’esame dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni è la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.
7.1.- Prima del 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era presidiato penalmente dal soloart. 570 cod. pen., che in particolare prevedeva, al secondo comma, numero 2), la pena della reclusione congiunta a quella della multa per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato “per sua colpa”.
Tale previsione – originariamente circoscritta dalla giurisprudenza alla sola posizione dei figli riconosciuti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2 maggio-20 ottobre 1973, n. 7178) – è stata poi ritenuta operante anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (si veda, di recente, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n. 51215).
7.2.- A questa originaria previsione si aggiunse, ad opera dellaL. 6 marzo 1987, n. 74(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle “pene previstedall’art. 570 del codice penale” al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Tale disposizione fu introdotta principalmente per assicurare una tutela penale nei confronti del coniuge beneficiario dell’assegno, atteso che nei suoi confronti la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta l’inapplicabilità dell’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen.
Peraltro, il nuovo art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970fu largamente applicato dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen., quest’ultima disposizione presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970(in questo senso, tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086).
Il nuovo delitto fu, inoltre, considerato applicabile dalla giurisprudenza anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non “inabili al lavoro” – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, numero 2), cod. pen. – ma non ancora autosufficienti (tra le altre, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).
7.3.- L’art.3dellaL. n. 54 del 2006stabilì quindi l’applicabilità dell’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970per il “caso di violazione degli obblighi di natura economica” discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, equiparando così integralmente sul piano penale il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006- tutt’oggi in vigore – prevede che le disposizioni della legge medesima si applichino “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
A fronte di un’isolata pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale tale ultimo inciso dell’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006si riferirebbe esclusivamente alla disciplina civilistica dei rapporti tra genitori non coniugati e figli (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 dicembre 2016-19 gennaio 2017, n. 2666), varie sentenze successive del giudice di legittimità hanno invece ritenuto che l’inciso in parola si riferisca a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di cui all’art. 3 (ex multis: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393; sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267). Tale esito ermeneutico è stato in particolare argomentato in chiave di interpretazione costituzionalmente conforme, posto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, primo e terzo comma, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, “accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio” (così, in particolare, Cass., n. 25267 del 2017).
7.4.- Su questo ormai consolidato assetto interpretativo sono intervenute le disposizioni oggetto delle odierne censure.
L’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017aveva delegato il Governo all'”attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.
In attuazione di tale criterio di delega, l’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018ha previsto l’inserimento nel codice penale di un nuovo art. 570-bis, rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che testualmente recita: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli”.
Correlativamente, l’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. n. 21 del 2018ha previsto l’abrogazione dell’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera o) del medesimo art. 7, comma 1, ha abrogato l’art.3 dellaL. n. 54 del 2006.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta – all’evidenza – semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cosiddetta “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970e 3 dellaL. n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovoart. 570-bis cod. pen., che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; ma anche sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).
7.5.- Il nuovoart. 570-bis cod. pen., peraltro, indica espressamente come soggetto attivo del reato il solo “coniuge”. Ciò ha indotto i giudici rimettenti a concludere che l’introduzione della nuova norma abbia determinato, in realtà, una parziale abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: condotta che la giurisprudenza dominante considerava abbracciata dalla fattispecie criminosa di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006, grazie alla clausola di estensione di cui all’art. 4, comma 2, della medesima legge, ma che oggi non potrebbe più essere considerata compresa nella formulazione letterale del nuovoart. 570-bis cod. pen.
Di qui le questioni di legittimità costituzionale della nuova disposizione, nonché della disposizione delD.Lgs. n. 21 del 2018che l’ha introdotta e di quelle che hanno abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri poc’anzi menzionati.
8.- Le questioni relative all’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dalla sola Corte d’appello di Trento, sono inammissibili per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Tale disposizione ha infatti abrogato l’art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970, che è semplicemente richiamato quoad poenam dall’art.3dellaL. n. 54 del 2006, l’unico che veniva in considerazione nel processo a quo, e che è stato abrogato dalla distinta disposizione – correttamente censurata dal giudice rimettente – di cui all’art.7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018.
9.- Sono invece ammissibili le censure rivolte, in riferimento agliartt. 76 e 25, secondo comma, Cost., sia al nuovoart. 570-bis cod. pen.; sia all’art.2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha introdotto il predetto art. 570-bis nel codice penale; sia – infine – all’art.7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, che ha contestualmente abrogato l’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
9.1- Non è, infatti, fondata l’eccezione – sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato in quattro giudizi incidentali – secondo cui i giudici a quibus non avrebbero sperimentato la possibilità di un’interpretazione secundum constitutionem delle disposizioni censurate.
I rimettenti chiariscono, in effetti, perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovoart. 570-bis cod. pen.all’omesso adempimento degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, a una tale soluzione ostando – nella prospettiva delle ordinanze di rimessione – l’indicazione del solo “coniuge” come soggetto attivo del reato.
Secondo l’ormai costante orientamento di questa Corte, l’effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l’ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata – consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell’esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata – attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa (sentenze n. 262 e n. 221 del 2015; più di recente, ex multis, sentenze n. 135 del 2018, n. 255 e n. 53 del 2017).
9.2.- Non è fondata neppure l’eccezione, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, secondo cui il rimettente avrebbe posto a base della questione l’interpretazione dell’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006operata da una giurisprudenza non univoca, erroneamente considerata alla stregua di diritto vivente da parte dello stesso giudice a quo.
In realtà, come si è già avuto modo di rilevare (supra, punto 7.3.), una sola pronuncia della sesta sezione penale della Corte di cassazione aveva escluso che l’abrogato art.3dellaL. n. 54 del 2006si riferisse anche alle pronunce del giudice concernenti gli obblighi di natura patrimoniale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. Tutte le pronunce successive della medesima sezione erano invece giunte alla conclusione opposta, muovendo dalla clausola estensiva di cui all’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006; conclusione, quest’ultima, che – pur in difetto di una decisione delle sezioni unite, evidentemente considerata non necessaria stante l’avvenuto superamento del contrasto all’interno della sesta sezione, competente tabellarmente per materia – ben poteva considerarsi espressiva del diritto vivente sul punto.
9.3.- Neppure è fondata l’ulteriore eccezione, parimenti svolta dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, relativa a una supposta aberratio ictus da parte del giudice a quo, che erroneamente non avrebbe esteso le proprie censure all’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006, applicabile nel giudizio a quo.
Infatti, il rimettente non avrebbe avuto alcuna ragione di censurare tale disposizione, che – nel vigore dell’art.3dellaL. n. 54 del 2006- consentiva di estenderne la portata alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: possibilità che il rimettente reputa ora preclusa dall’avvenuta abrogazione del menzionato art. 3.
9.4.- Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, deve essere infine esaminata ex officio l’ammissibilità di tutte le questioni prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della riserva di legge in materia penale sancitodall’art. 25, secondo comma, Cost.
Come giustamente sottolineato da alcune delle ordinanze di rimessione, le questioni devono certamente ritenersi ammissibili nella parte in cui censurano la violazione del criterio direttivo di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017.
Questa Corte ha già escluso, nella sentenza n. 5 del 2014, che il principio della riserva di legge in materia penale possa precludere il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla dedotta violazionedell’art. 76 Cost.Infatti, è proprio il principio di legalità di cuiall’art. 25, secondo comma, Cost.a rimettere “al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, di talché tale principio “è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. … L’abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe dunque in contrasto conl’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazionedell’art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti”.
Tali principi debbono essere riconfermati in relazione alle questioni di legittimità costituzionale ora all’esame, che censurano – espressamente o implicitamente – una disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento.
10.- Nel merito, le questioni relativeall’art. 570-bis cod. pen.nonché agli artt. 2, comma 2, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate in riferimento agliartt. 25, secondo comma, e 76 Cost.non sono tuttavia fondate, nei termini che seguono.
10.1.- Le questioni risulterebbero, invero, fondate ove si accogliesse la premessa interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti, relativa all’allegata impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovoart. 570-bis cod. pen.all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa – secondo il diritto vivente ormai consolidatosi (supra, punti 7.3. e 9.2.) – nell’abrogata incriminazione di cui all’art.3dellaL. n. 54 del 2006.
Il criterio di delega di cui all’art.1, comma 85, lettera q), dellaL. n. 103 del 2017che vincolava il legislatore delegato (supra, punto 7.4.) era infatti funzionale all’attuazione, sia pure parziale, del cosiddetto principio della “riserva di codice”, e cioè alla riconduzione nell’alveo del codice penale di incriminazioni in precedenza disperse in varie leggi speciali; principio a sua volta inteso a garantire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali” (si veda la relazione governativa allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”). Nella medesima relazione governativa si precisava peraltro che – conformemente al chiaro intendimento del legislatore delegante, risultante dallo stesso criterio di delega in parola – il Governo aveva proceduto a una mera operazione di “riordino” della materia penale, “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal legislatore”, senza alcuna variazione – dunque – dell’area applicativa delle incriminazioni già esistenti nelle varie leggi speciali interessate dall’intervento di riordino, e il cui contenuto si era inteso semplicemente trasferire nelle corrispondenti nuove disposizioni del codice penale.
Il Governo non avrebbe d’altra parte potuto, senza violare le indicazioni vincolanti della legge delega, procedere a una modifica, in senso restrittivo o estensivo, dell’area applicativa delle disposizioni trasferite all’interno del codice penale; né avrebbe potuto, in particolare, determinare – in esito all’intrapreso riordino normativo – una parziale abolitio criminis con riferimento a una classe di fatti in precedenza qualificabili come reato, come quella lamentata da tutte le odierne ordinanze di rimessione.
10.2.- La recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha tuttavia ritenuto che tale supposta abolitio criminis non si sia, in realtà, verificata.
Una tale soluzione non solo sarebbe l’unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio; ma troverebbe altresì conforto nell’art. 8 dello stessoD.Lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”. Dal momento che tale Tabella stabilisce la correlazionedell’art. 570-bis cod. pen.ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art.12-sexiesdellaL. n. 898 del 1970) e di omesso versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art.3dellaL. n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente operato dall’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006- da interpretarsi quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’interaL. n. 54 del 2006- dovrebbe oggi intendersi come riferito, per l’appunto,all’art. 570-bis cod. pen., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
10.3.- A giudizio di questa Corte, tale interpretazione – ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità – trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art.4, comma 2, dellaL. n. 54 del 2006e l’art.8delD.Lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cuiall’art. 570-bis cod. pen., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo.
Essa consente dunque di superare, senza alcuna indebita estensione analogica della norma incriminatrice, i dubbi di costituzionalità prospettati, incentrati sulla supposta depenalizzazione delle condotte di violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
11.- Non può, peraltro, questa Corte esimersi dal rimarcare come la necessità, per il destinatario del precetto di cuiall’art. 570-bis cod. pen., di ricostruirne il contenuto alla luce del combinato disposto di due ulteriori disposizioni situate al di fuori del codice penale – attraverso un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di solare evidenza, come dimostrano le ben sette ordinanze di rimessione che avevano ritenuto impossibile pervenire de lege lata al risultato cui è infine giunta la Corte di cassazione – risulti in definitiva distonica rispetto allo scopo, dichiarato dal legislatore delegante, di garantire ai consociati “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni” attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”.
Tale considerazione dovrebbe auspicabilmente indurre il legislatore a intervenire direttamente sul testodell’art. 570-bis cod. pen., per esplicitarne l’applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante exart. 25, secondo comma, Cost.- di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari.
12.- L’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, di cui si è appena dato conto, comporta il superamento delle ulteriori ragioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, prospettate dai rimettenti in riferimento agliartt. 3 e 30 Cost.e incentrate sulla disparità di trattamento tra figli legittimi e nati fuori dal matrimonio determinata dal nuovoart. 570-bis cod. pen.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, lettera b), delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo1, comma 85, lettera q), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, sollevate dalla Corte d’appello di Trento, in riferimento agliartt. 25 e 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionaledell’art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), delD.Lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agliartt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.

In ordine alla domanda di autorizzazione alla permanenza del minore straniero in Italia, il Giudice tenere conto come parametro principale del riscontro attuale o prognostico del danno derivante al minore dal rimpatrio

Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20645
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14636/2018 proposto da:
S.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente patria potestà sui minori A.E., A.N. e A.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Stigliano Maria Grazia;
– ricorrente –
contro
Procuratore della Repubblica, presso la Corte di Appello – Sezione Distaccata di Taranto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla cittadina albanese S.A. relativa al rigetto della domanda dalla stessa proposta di autorizzazione alla permanenza in Italia,D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, in virtù del grave disagio psico fisico che sarebbe conseguito ai 4 figli minori in caso di ordine di rimpatrio verso l’Albania.
La Corte d’appello, a sostegno della decisione assunta, ha affermato che la reclamante vive con i figli e la propria madre S.N. non da molto (dal 20/1/2017 con successiva iscrizione scolastica dei minori stessi) la quale si prende cura dei minori quando la ricorrente è impegnata sul lavoro pur avendo una patologia ingravescente che potrebbe portarla a non poter più essere un supporto per la figlia ed i nipoti; che le note positive desunte dall’inchiesta socio-familiare-esistenziale non evidenziano altro che la capacità dei minori d’integrarsi progressivamente in Italia mentre la norma mira a tutelare i minori che abbiano già un radicamento effettivo; che l’Albania non versa in condizioni tali da rendere sconsigliabile il ritorno; che la situazione descritta appare come di durata indeterminabile, in quanto caratterizzata da tendenziale stabilità ove si pensi che lo scopo perseguito è quello, evidente di far crescere e studiare i minori in Italia; che in conclusione, potendo i minori seguire la madre e non essendo la norma diretta alla scelta delle condizioni migliori di vita degli stessi ma ad accertare l’esistenza di una situazione temporanea di grave disagio psico fisico, non sussistono i requisiti previsti dalla legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.A. deducendo nel primo motivo la violazione dell’art. 31, comma 3 per non avere la Corte d’Appello compiuto una concreta valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi” di disagio psico fisico dei minori che deriverebbero dall’allontanamento. In particolare, secondo quanto è risultato dall’indagine dei servizi sociali la ricorrente è l’unico genitore che si occupa dei minori ed è venuta in Italia per dare e ricevere aiuto alla madre affetta da una forma tumorale curabile nel nostro paese gratuitamente e per poter lavorare essendo solo a suo carico la cura ed il mantenimento dei minori mentre in Albania la situazione complessiva (mancanza di lavoro, mancanza di una casa di abitazione e assenza di figure di riferimento in sua assenza per lavoro) è estremamente più gravosa per i minori stessi. La corte d’Appello ha sostanzialmente spostato il focus sulla precarietà lavorativa della madre, sulla futura inidoneità della nonna a prendersi cura dei minori nelle assenze della madre per lavoro, senza tenere conto della situazione nella quale verserebbe tutto il nucleo familiare una volta rimpatriato in Albania e senza dare alcun valore alle condizioni di acquisito benessere dei minori in Italia dal punto di vista affettivo relazionale e d’integrazione sociale e scolastica. La ratio dell’art. 31, comma 3 risiede proprio nella capacità di svolgere un giudizio prognostico relativo ai danni che potrebbero verificarsi nei minori a causa del rimpatrio, mentre non è richiesto dal paradigma normativo e dell’elaborazione giurisprudenziale che il danno o il pericolo di esso debba essere per forza temporaneo e transeunte. La temporaneità riguarda il provvedimento e non il pregiudizio per i minori.
La censura è fondata. Effettivamente la Corte d’Appello ha del tutto omesso l’esame delle condizioni dei minori in caso di rimpatrio, alla luce della descritta situazione di monogenitorialità sostanziale, della mancanza di una casa e di un’abitazione oltre che di una figura di supporto per la madre lavoratrice. Questi elementi sono stati trascurati nel formulare del tutto genericamente una valutazione di sostanziale “normalità” e stabilità della situazione dei minori in caso di trasferimento. Infine anche l’affermazione secondo la quale lo scopo della ricorrente è quello di far crescere e far studiare i minori come se fosse incompatibile con la ratio della norma è censurabile. L’accertamento deve essere rivolto alla valutazione del danno attuale o di quello prospettabile alla luce di un giudizio prognostico ma tale accertamento non può essere eluso sulla base di un riscontrato intento peraltro del tutto lecito del genitore che si è trasferito in Italia. Infine, in relazione alla temporaneità del permesso è anche stato omesso qualsiasi accertamento sulle effettive condizioni lavorative della ricorrente, unico genitore che mantiene i figli e sulle sue prospettive di regolarizzazione futura così come indicate nelle relazioni dei servizi ma del tutto ignorate dalla Corte territoriale che fonda il suo giudizio, oltre che sugli errati rilievi già svolti su un’altra valutazione cui non può darsi valenza esclusiva: il tempo della permanenza in Italia. Nella specie, premesse le positive valutazioni di integrazione che riferisce anche il giudice d’appello, non può desumersi dalla sola limitatezza temporale della permanenza alcuna univoca conseguenza, essendo necessario tenere conto come parametro principale del riscontro attuale o prognostico del danno derivante dal rimpatrio.
L’esame degli altri motivi è assorbito dall’accoglimento del primo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

In caso di danni all’alunno la scuola risponde per contatto sociale qualificato che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2019, n. 20285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25883/2017 proposto da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante Dott. M.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CONTE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
C.S., C.D., CA.MA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRAFICI 90, presso lo studio dell’avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO GIUSEPPE GARRISI;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI LECCE, COOPERATIVA SOCIALE GAT GIOCA ANCHE TU ARL;
– intimati –
sul ricorso 26248/2017 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
– ricorrente –
contro
C.D. CA.MA.RO. C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRAFICI, 90, presso lo studio dell’avvocato LIDIA MARIA PALATIELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO GIUSEPPE GARRISI;
– controricorrenti –
e contro
COMUNE DI LECCE, COOPERATIVA SOCIALE GAT – GIOCA ANCHE TU – R.L., REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
Nonché da:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante Dott. N.E.M., avv. ANTONIO CONTE;
– ricorrente incidentale –
contro
COOPERATIVA SOCIALE GAT – GIOCA ANCHE TU – R.L., COMUNE DI LECCE, C.D., CA.MA.RO., C.S., MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 741/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Svolgimento del processo
che:
Con ricorso notificato il 30/10/2017, rubricato al RG 25883/2017 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca (MIUR) ricorre per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, numero 741-2017 del 5/7/2017, notificata il 30 agosto 2017, con la quale è stata accertata la responsabilità di quest’ultimo exart. 2018 c.c., ed exart. 2051 c.c., per le lesioni subite da C.S. in data (OMISSIS), all’età di 8 anni, mentre si accingeva a uscire dalla scuola, lesioni verificatesi a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d’uscita, ove lo attendeva il padre. La parte ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Le parti controricorrenti notificavano controricorso; la società Reale Mutua notificava ricorso incidentale.
Con ricorso notificato il 25 ottobre 2017 la società Reale Mutua ricorreva per cassazione della medesima sentenza deducendo tre motivi di ricorso. Il ricorso veniva rubricato al R.G. 26.248-2017 e le parti intimate signori C. e Ministero (MIUR) notificavano a loro volta controricorso. I due procedimenti venivano riuniti in quanto riferiti all’impugnazione della medesima sentenza.
Le parti depositavano memorie.

Motivi della decisione

che:
1. Con il primo motivo il Ministero assume la violazione degliartt. 1218, 2051, 1227 e 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3; con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla dinamica del sinistro così come emersa dalle risultanze probatorie, integrante l’ipotesi di caso fortuito, escludente la responsabilità dell’amministrazione affidataria del minore; con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1218 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la Corte di merito considerato che la responsabilità per la sicurezza e l’incolumità degli alunni al momento dell’uscita fosse stata contrattualmente ripartita fra due distinti soggetti, e in particolare affidata a una cooperativa cui era assegnato il compito di vigilare sugli alunni nel periodo immediatamente successivo al termine degli orari di lezione.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la compagnia assicuratrice deduce violazione o errata applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata considerazione della inoperatività della garanzia assicurativa; con il secondo motivo la compagnia assicuratrice deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale l’affidamento “in convenzione” della sorveglianza sugli alunni in orario extra scolastico, che avrebbe comportato l’assenza di responsabilità del Ministero e l’omessa valutazione di inequivocabili istanze istruttorie; con il terzo motivo di ricorso incidentale deduce violazione o errata applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte liquidato somme risarcitorie in misura superiore a quelle richieste, integrante un vizio di ultrapetizione.
3. I primi tre motivi del Ministero e il secondo motivo della compagnia assicuratrice sono infondati e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme sulla dedotta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, o per pretesa omissione di circostanze decisive exart. 360 c.p.c., n. 5, vengono trattati congiuntamente.
3.1. La Corte di merito, con un giudizio che si basa su una valutazione della dinamica del sinistro così come dalla medesima ricostruito, ha messo in rilievo la primaria responsabilità del Ministero convenuto, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di manlevarlo. A causa della rottura del vetro della porta provocata dal bambino mentre correva verso l’uscita, la Corte ha ritenuto sussistere la responsabilità sia contrattuale che da omessa custodia del Ministero per lo sfondamento della vetrata, non ritenuta in sicurezza, che ha provocato un profondo taglio al polso destro, con rottura di nove tendini e di due nervi che hanno determinato per il bimbo e per i genitori un defatigante percorso di terapie mediche e riabilitative, con residui postumi invalidanti e permanenti del 25%. La valutazione della responsabilità è avvenuta nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti e in considerazione della duplice natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, che il danneggiato ha ritenuto di dover dedurre in via parallela e concorrente (v. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 14107 del 27/06/2011).
3.2. Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, di tipo oggettivo, la Corte ha rilevato l’omessa manutenzione della struttura in condizioni di sicurezza e la mancata prova del caso fortuito gravante sul Ministero, non in grado di essere provato dalla circostanza che il bimbo si fosse messo a correre al momento dell’uscita, essendo una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età. La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia exart. 2051 c.c., essendo di natura oggettiva, si fonda non tanto sulla valutazione di un comportamento o di un’attività colposa del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità oggettiva che ne deriva risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (Sez. 3, Sentenza n. 24083 del 17/11/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008).
3.3. Il criterio di imputazione della responsabilità di cuiall’art. 2051 c.c., è dunque comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume al limite rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensidell’art. 1227 c.c., comma 1 e ciò in relazione alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Sez. 6-3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018). Nel caso concreto, tuttavia, la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse un’interferenza logico-causale nella maldestra condotta dell’allievo, essendo quest’ultima un fattore del tutto prevedibile ex ante. Tale accertamento, in quanto supportato da motivazione congrua e non apparente, è insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 01/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 08/04/2003).
3.4. La valutazione di responsabilità in termini di commissione di un illecito extracontrattuale da omessa custodia nel caso in esame rileva anche sotto il profilo contrattuale, perché le condizioni di pericolo per i terzi della struttura, a loro volta, avrebbero richiesto una maggiore cura nella custodia dei minori in fase di uscita, rilevando tali aspetti riguardo agli obblighi di vigilanza sulle modalità di sorveglianza effettuate in concreto dalla cooperativa affidataria. L’esternalizzazione di funzioni di vigilanza sui minori o incapaci non comporta un esonero dalla responsabilità contrattuale cui è tenuto in via primaria il soggetto affidatario, permanendo il dovere di vigilanza in relazione alla responsabilità “da contatto sociale qualificato” che implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagliartt. 1175 e 1375 c.c..Di talché, in tale ipotesi, i doveri di protezione permangono sull’istituto scolastico, e al contempo impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell’incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia che, ovviamente, non può coincidere con il soggetto cui è assegnata solo una quota parte delle funzioni che competono all’affidatario (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 04/02/2014; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017).
4. Quanto agli ulteriori due motivi indicati nel ricorso incidentale della Compagnia assicuratrice essi si rivelano altrettanto infondati.
4.1. La seconda censura, in particolare, attiene al piano della copertura assicurativa che non comprende l’ipotesi di danno da omessa custodia dell’edificio. Tuttavia il motivo non tiene conto della ratio decidendi contenuta nella sentenza che riguarda la responsabilità del Ministero non solo per l’omessa custodia dell’edificio exart. 2051 c.c., ma anche per l’omessa vigilanza dei minori exart. 1218 c.c., quest’ultima certamente rientrante nei rischi assicurati.
4.2. L’obbligo di manleva dell’assicuratore viene in questione già solo per il fatto che l’affidatario assicurato si è reso contrattualmente responsabile dell’infortunio, riconducibile all’omessa vigilanza dei minori all’interno del plesso scolastico, trattandosi di un evento rientrante nella garanzia assicurativa a prescindere dall’affidamento a terzi dell’organizzazione della fase di uscita dalla scuola, per i motivi anzidetti; inoltre, l’omessa custodia della struttura dell’edificio, per quanto non specificamente rientrante nell’evento assicurato, non è un evento autonomamente rilevante nella causazione del sinistro de quo, in quanto è riconducibile alla violazione dell’obbligo primario, gravante esclusivamente sull’istituto affidatario, di esercitare adeguata vigilanza sulla condotta dei minori soprattutto in presenza di concreti pericoli interni.
5. Quanto all’ultimo vizio di extra petita sollevato dalla ricorrente incidentale, con esso si denuncia che la Corte di merito avrebbe liquidato un danno maggiore di quello indicato dai ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni, sull’assunto che la richiesta di determinarlo “in quella somma minore o maggiore” risultante dall’applicazione delle tabelle in uso sia da ritenersi quale clausola di stile.
5.1. La censura è infondata.
5.2. In materia di liquidazione del danno alla persona la richiesta di determinare il danno alla persona “in quella somma minore o maggiore” risultante dall’applicazione delle tabelle in uso nei tribunali, fa riferimento a parametri tabellari utilizzati dai tribunali come massime di esperienza che, per loro natura, sono variabili nel tempo e nella loro applicazione, in quanto rinviano a una valutazione giudiziale pur sempre equitativa del danno non patrimoniale, implicante un giudizio di personalizzazione del danno biologico e morale, riferito a valori di dimensione costituzionale. Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento del danno per equivalente (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019).
5.3. Pertanto in materia di risarcimento del danno alla persona la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che spesso accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un determinato importo, anche se specificamente riferito alle risultanze in atti, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile, ove sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, nel quale l’applicazione del criterio di liquidazione equitativa exart. 2056 c.c., non consenta una puntuale determinazione “ex ante” del “quantum” risarcibile (Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 21/06/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6350 del 16/03/2010).
6. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi delD.M. n. 55 del 2014, a favore dei resistenti C.S., C.D. e Ca.Ma.Ro. e a carico del Ministero Istruzione Università e Ricerca e di Reale Mutua ass.ni s.p.a. in solido tra loro. Condanna la compagnia assicuratrice Reale Mutua al pagamento delle spese sopportate dal Ministero (e relative al rapporto processuale che reciprocemente li ha coinvolte) liquidate come in Euro 5000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, stante la sua soccombenza sostanziale nei confronti dell’assicurato Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
Condanna il ricorrente principale MIUR e la ricorrente incidentale Reale Mutua Ass.ni s.p.a in via tra loro solidale, alle spese in favore dei resistenti C.S., C.D. e Ca.Ma.Ro., liquidate in Euro 10.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Condanna la compagnia assicuratrice Reale Mutua Ass.ni s.p.a. alle spese sopportate dal Ministero, liquidate in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale Reale Mutua ass.ni s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019