E’ donazione indiretta l’elargizione di denaro da parte dei genitori per l’acquisto di un immobile per la figlia

Trib. di Reggio Calabria, Sez. I, sent. 21 agosto 2020 n. 754

Tribunale di Reggio Calabria -Sezione 1 civile –
Sentenza 21 agosto 2020 n. 754
Data udienza 20 agosto 2020
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile, in persona del Presidente istruttore dott. Giuseppe Campagna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2226 dell’anno 2018 R.G.N.R. riservata in decisione all’udienza del 10 dicembre 2019 vertente TRA(…) (cod. fisc. (…)) e (…) (cod. fisc.: (…)), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fr.Ga. e Bi.Pa., giusta procura notarile in atti, presso il cui studio in Torino alla via (…) hanno eletto domicilio-attori -E(…) (cod. fisc.: (…)), rappresentato e difeso dall’avv. To.Ra., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Messina alla via (…) ha eletto domicilio.-convenuto -NONCHE'(…) (cod. fisc.: (…))-convenuta contumace-
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell’art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione notificato il 26 maggio ed il 12 giugno 2018 (…) e (…) convenivano in giudizio (…) e (…), rispettivamente figlia e genero, per sentirli condannare in solido, in via principale, alla restituzione della complessiva somma di Euro 250.000,00 che avevano loro corrisposto in data 03.11.2008 a titolo di prestito ovvero, in via gradata, al pagamento di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale dagli stessi attori subìta a fronte
dell’arricchimento senza giusta causa conseguito dai convenuti, il tutto oltre interessi dalla domanda sino all’effettivo soddisfo e con vittoria di spese e compensi di lite.A fondamento della domanda esponevano di avere concesso ai coniugi (…) -(…) la somma di Euro 250.000,00 quale finanziamento per consentire loro di acquistare un’unità immobiliare sita in S. (R.) alla via C. C. -via (…) del valore complessivo di Euro 410.000,00, compravendita poi stipulata il 09.12.2008; osservavano che l’importo erogato in prestito era stato corrisposto direttamente alla venditrice dell’immobile, tale (…), in due diverse tranches mediante un bonifico bancario (di Euro 50.000,00) e a mezzo assegno circolare (di Euro 200.000,00), e ciò al fine di evitare che gli odierni convenuti fossero costretti a sottoscrivere un più oneroso mutuo bancario; assumevano di avere richiesto più volte verbalmente la restituzione della somma ma di non avere ricevuto alcunché e che anzi a dire del (…) la corresponsione del predetto importo aveva costituito un atto di liberalità.Ciò posto, rassegnavano le conclusioni di cui in premessa. Si costituiva (…) il quale deduceva l’assoluta infondatezza della pretesa avversaria, posto che la dazione della somma di Euro 250.000,00, avvenuta in un contesto familiare, doveva essere correttamente qualificata non già quale prestito con conseguente obbligo di restituzione bensì quale atto di liberalità; evidenziava come costituisse circostanza quanto mai singolare che la pretesa restitutoria era stata azionata in prossimità del maturasi della prescrizione decennale ed altresì dopo la pronuncia della separazione giudiziale intervenuta tra gli odierni convenuti; rilevava, in ogni caso, che la beneficiaria del mutuo dovesse essere considerata esclusivamente la figlia (…) poiché egli aveva provveduto a corrispondere la rimanente somma di Euro 160.000,00 del prezzo di acquisto dell’immobile, con provvista proveniente esclusivamente dalla sua attività professionale di medico.Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna degli attori alla refusione delle spese di giudizio.(…), benché ritualmente citata, rimaneva contumace.Il processoveniva istruito con l’espletamento dell’interrogatorio formale della convenuta (…) deferitole dagli attori e della prova testimoniale articolata dal convenuto (…); infine, all’udienza del 10.12.2019, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione con l’assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche. La domanda principale è infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate. Ed invero, va subito evidenziato che parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha in alcun modo supportato sul piano probatorio la ricostruzione fattuale della vicenda che qui occupa con elementi e circostanze convincenti e significativi dai quali poter verosimilmente evincersi che l’erogazione della somma di Euro 250.000,00 sia stata effettivamente frutto di un preciso accordo che sarebbe intervenuto tra gli odierni contendenti, alla base del quale vi sarebbe stata una richiesta di finanziamento da parte dei convenuti o comunque un’adesione degli stessi ad una proposta di prestito proveniente dagli attori, per rendere più agevole e meno gravoso l’acquisto dell’immobile di (…) (R.) da parte dei coniugi (…) -(…).Le risultanze processuali non hanno rivelato alcuno dei termini dell’asserita quanto indimostrata convenzione verbale che sarebbe intervenuta tra mutuanti e mutuatari, non essendo stati allegati, dedotti e soprattutto provati i termini di tale accordo; gli attori, in buona sostanza, non hanno chiarito quando ed in quale contesto sarebbe maturata la volontà di concedere a titolo di prestito la somma alla figlia e al genero; quale sarebbero state le condizioni pattuite per la restituzione, i relativi tempi e le conseguenti modalità. D’altra parte, si appalesa quantomai inusuale la circostanza, ancorché si trattasse all’epoca di persone tutte legate da vincoli parentali, che i coniugi (…) -(…) che si apprestavano a concedere, a loro dire, un finanziamento di una somma considerevole (ben Euro 250.000,00) non si siano cautelati con la predisposizione di una scrittura privata -come è solito avvenire nella prassi anche tra parenti -con la quale, per l’appunto, venivano formalizzate tutte le condizioni della futura restituzione dell’importo oggetto del prestito. Ritiene, poi, il Giudicante che nessun elemento decisivo sia emerso dall’istruttoria espletata, posto che, contrariamente a quanto si sforzano di argomentare entrambe le difese, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla figlia degli attori e dai testimoni escussi si appalesano sin troppo generiche, tra loro inconciliabili e per certi versi palesemente inattendibili, e che comunque, in ogni caso, non chiariscono affatto la vera “causa” del contratto, ossia la sua funzione economico-sociale della dazione dei 250.000 euro .Ed infatti, pur tralasciando il rilevante fattore temporale -la prima lettera di richiesta di restituzione della somma è datata 2018, ovvero dopo l’intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi e qualche mese prima del maturarsi della prescrizione decennale -non va sottaciuto che mentre la (…) si è limitata ad ammettere di avere ricevuto in prestito la somma oggetto di controversia affermando tuttavia che di tale determinazione non ne fosse a conoscenza nessuno al di fuori della ristretta cerchia familiare, i testi indicati dal marito hanno dichiarato, per contro, di avere appreso dalla stessa (…) che quell’importo le era stato donato dai propri genitori. D’altro canto, va rammentato più in generale che se la dichiarazione confessoria ha efficacia legale e forma piena prova contro colui che l’ha resa, nel caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha reso la dichiarazione, e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi delle logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti (da ultimo, Cass. n. 13783/2018).
Ebbene, le dichiarazioni confessorie rese dalla (…) in ordine “all’intento di finanziamento” dell’erogazione effettuata non consentono tuttavia di trarre argomenti di convincimento anche nei confronti del (…) per l’assorbente e logica considerazione, di immediata percezione processuale, che tra i due convenuti sussiste un palese conflitto di interesse, posto che la prima è la figlia degli attori ed è coniuge separatasi giudizialmente dal primo nel 2016, tant’è che la donna è rimasta contumace in questo giudizio ma decidendo tuttavia di sottoporsi all’interrogatorio formale nel corso del quale ha chiaramente avvalorato la prospettazione dei genitori-attori. Orbene, deve piuttosto convenirsi che nella vicenda che qui occupa si individuano gli elementi di una c.d. donazione indiretta, ossia di un atto di liberalità non donativo in cui il donante raggiunge lo scopo di arricchire un’altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione. Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicchè l’intenzione di donare emerge non già, invia diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. In buona sostanza, ciò che qui preme sottolineare è che la donazione indiretta si identifica in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da fine di liberalità e abbia lo scopo e l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario. La casistica giurisprudenziale registra una delle ipotesi più diffuse di donazione indiretta propria nell’ambito del settore del diritto di famiglia e cioè di quella in cui il genitore corrisponde direttamente al venditore il prezzo per un immobile che viene acquistato e intestato al figlio o mette a disposizione del figlio la provvista di denaro per l’acquisto dell’immobile (tra le tante, Cass. n. 3134/2012; Cass. n. 20638/2005; Cass. n. 5333/2004; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 15778/2000; Cass. sez. un. n. 9282/1992).Proprio di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione; in tale ultimo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto (Cass. n.9379/2020).I giudici di legittimità hanno altresì condivisibilmente affermato, sempre di recente, che si configura una donazione indiretta di un bene (nel caso scrutinato, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto
dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme e dovendo individuarsi l’oggetto della liberalità, ove queste ultime non siano in grado di coprire per l’intero l’obbligazione gravante sul compratore, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione (Cass. n.10759/2019).Ed allora, riscontrato nella specie lo schema tipico della donazione indiretta, avuto anche riguardo alla qualità dei soggetti protagonisti della vicenda, non resta che dichiarare inammissibile la domanda di indebito arricchimento ex art.2041 e ss. c.c. proposta in via subordinata dagli attori. Va, a tal proposito, rammentato che il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un’altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito; tale domanda si rivela, cioè, inammissibile, in ragione del carattere sussidiario, ex art.2042 c.c., dell’azione medesima la quale può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento. Riassumendo, la domanda principale spinta dagli attori non può trovare accoglimento, attesa la natura di donazione indiretta attribuita al pagamento (parziale) del prezzo di acquisto dell’immobile in S. (R.) effettuato dai coniugi (…)-(…), per cui nessun obbligo restitutorio può legittimamente porsi a carico degli odierni convenuti. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei confronti del (…), mentre vanno interamente compensate nei rapporti tra gli istanti e (…).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) e (…) con atto di citazione notificata il 26 maggio ed il 12 giugno 2018, nei confronti di (…) e (…), ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, cosi provvede:-rigetta la domanda principale per le causali di cui in parte motiva;-dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. azionata in via subordinata dagli attori, per le causali di cui in parte motiva;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore di (…), delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;-compensa interamente le spese processuali del presente giudizio tra gli attori e (…).

Diritto di cronaca e pubblicazione di foto di un minore

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 febbraio 2021, n. 4477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24311/2015 r.g. proposto da:C.C., (cod fisc. (OMISSIS)) e T.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), in proprio e quali esercenti la potestà parentale sulla minore C.A., rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato M.A., con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla Via…, presso lo studio dell’Avvocato R.D.N..-ricorrente –contro IC.D.S.S.R.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del procuratore speciale, Dott. A.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati P.C., e L.S., presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via…. -controricorrente – I.M.S.P.A., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. G.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato F.B.C., con cui elettivamente domicilia in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Prof. G.A. -controricorrente – e A., (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, R.L., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato F.B.C., con cui elettivamente domicilia in Roma, presso lo studio dell’Avvocato Prof. G.A..-controricorrente -e R., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore; A.F.E F., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;M., con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in (OMISSIS).-intimati -avverso la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI depositata il 26/02/2015;udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.Svolgimento del processo1. C.C. e T.R., in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.A., citarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il C.d.S.s.r.l., Il M.s.p.a., Il M., A., R., A.& F., M.e S.Italia s.r.l., onde ottenerne -previa dichiarazione della loro solidale responsabilità per avere gravemente leso il diritto alla riservatezza, all’immagine ed alla reputazione degli istanti -la condanna, in solido, al risarcimento del danno morale da essi patito, quantificato in Euro 250.000,00, o nella diversa somma ritenuta congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.1.1. Esposero che, verso la fine dell’anno (OMISSIS), invitarono il noto calciatore H.M. a far visita alla loro figlia A., in stato vegetativo e ricoverata presso l’istituto di cura e riabilitazione (OMISSIS), nella speranza di provocarle una positiva reazione. Accogliendo quell’invito, il (OMISSIS), il calciatore si recò presso la minore, entrando nella sua stanza, avvicinandosi alla stessa e portando alla ragazza in dono una maglietta con il suo autografo. In tale occasione, gli attori si lasciarono fotografare dal personale medico all’interno della stanza e furono scattate fotografie che ritraevano sia il calciatore accanto al letto di A. ed ai suoi genitori, sia questi ultimi in compagnia del primo e con una maglietta in bella mostra. Nei giorni successivi, C.C. apprese che le fotografie predette erano state diffuse, senza il consenso ed a totale insaputa dei soggetti interessati, dalle testate giornalistiche poi citate in giudizio.1.2. Si costituirono soltanto il C.d.S.s.r.l., il M.s.p.a., S. Italia s.r.l. ed A., eccependo, in via pregiudiziale, la nullità e/o l’inammissibilità dell’avversa domanda e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.1.3. Disposto il mutamento del rito sull’assunto che la controversia avesse ad oggetto l’applicazione delle disposizioni del Codice in materia di dati personali ed effettuata la notifica al Garante della Privacy, l’adito tribunale, dopo aver dato atto che gli attori avevano rinunciato agli atti del giudizio contro S.Italia s.r.l., ed aver disatteso le sollevate eccezioni pregiudiziali, dichiarò inammissibile la domanda nei confronti del convenuto Il M. ed estinto il giudizio tra gli attori e S.Italia s.r.l., e respinse la pretesa attorea verso tutti gli altri convenuti.1.3.1. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, quel giudice opinò che: i) la pubblicazione delle immagini, -sia della minore, ripresa con il volto oscurato ed il corpo interamente coperto dalla maglia del calciatore, che dei suoi genitori insieme al calciatore stesso pacificamente effettuata da tutti i convenuti per finalità giornalistiche e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, fosse consentita dalla legge non solo perchè, in relazione al contesto in cui le fotografie erano state effettuate, non era necessario l’espresso consenso degli interessati ma anche perchè, in ragione delle modalità della loro effettuazione, doveva, comunque, ritenersi più che plausibile un consenso implicito alla loro diffusione; ii) le riproduzioni fotografiche non fossero lesive dell’onore, del decoro e della reputazione dei coniugi C. nè della loro figlia; iii) tutte le immagini risultavano poste a corredo di articoli giornalistici riportanti la notizia dell’accadimento nei suoi dati essenziali, senza l’utilizzo di alcuna espressione lesiva dell’onore o della reputazione della minore o dei suoi genitori e dando il
giusto risalto agli scopi terapeutici dell’evento; iv) quanto, specificamente, alla domanda proposta dagli attori nei confronti de IlM.s.p.a., che la diffusione delle immagini in questione fosse avvenuta sulla base del previo consenso espresso da C.C. al giornalista D.L.F.; v) la pubblicazione, in uno con le fotografie, da parte de Il M.nonchè di A., -che aveva riportato la notizia indicando quale fonte la prima testata giornalistica delle generalità complete della minore dovesse ritenersi parimenti oggetto di tacito assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla stessa, dal momento che risultava incontestata, oltre che documentalmente provata, la creazione di un sito Facebook, contrassegnato dalla dicitura ” C.A. non mollare” e, dunque, la conoscibilità da parte di un numero indeterminato di persone dei dati anagrafici della minore e della sua triste vicenda personale, in assenza di una manifestazione di una volontà contraria da parte dei genitori; vi) l’indicazione delle generalità complete della minore nel corpo dell’articolo dedicato all’evento in questione non violasse, comunque, il diritto alla riservatezza della predetta anche con riferimento ai parametri indicati nel Codice Deontologico per l’attività giornalistica e nella Carta di Treviso; vii) l’inesistenza dell’an della pretesa attorea fosse assorbente rispetto alla valutazione del quantum della stessa.2. Contro la descritta sentenza ricorrono il C. e la T., anche nell’interesse della figlia minore C.A., affidandosi a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Il C.d.S.s.r.l., I.M.s.p.a. ed A., mentre sono rimasti solo intimati R.A.F.& F., M.e l’Autorità Garante Per la Protezione dei dati personali. A.ed I.M.s.p.a. hanno depositato memoria exart. 380-bis 1 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:I) “Violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96-97 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive al tribunale di essere incorso in un’evidente confusione tra l’interesse pubblico che giustifica la pubblicazione della notizia sul giornale, escludendo la violazione del diritto alla riservatezza, e quello che legittima la pubblicazione dell’immagine della persona, negando la lesione del relativo diritto, nonchè di aver parimenti confuso il consenso implicitamente prestato alla diffusione della notizia e quello alla diffusione dell’immagine. Inoltre, sull’assunto che la giurisprudenza di legittimità ha distinto le condizioni necessarie per la configurabilità del legittimo esercizio del diritto di cronaca -in presenza delle quali l’interesse individuale alla tutela del diritto all’onore, reputazione e riservatezza è destinato a cedere di fronte a quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero -dai presupposti legittimanti la diffusione dell’immagine della persona, si contesta al giudice partenopeo di aver totalmente omesso l’accertamento in ordine a quest’ultimo aspetto;II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97,dell’art. 10 c.c. edell’art. 21 Cost.Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio”. Si lamenta un’errata individuazione dell’interesse pubblico legittimante la diffusione dell’immagine e delle circostanze idonee ad evidenziare il consenso dell’avente diritto, circa i quali il giudice a quo aveva svolto una serie di considerazioni che, oltre a tradursi in una motivazione meramente apparente, risultavano contrarie alle norme predette. Si afferma, in particolare, di non contestare, “in questa sede, l’ampiezza della motivazione sviluppata al riguardo dal Tribunale, ma l’idoneità di ciascuna delle relative argomentazioni a costituire un plausibile fondamento della decisione, alla luce dell’incongruenza ed illogicità delle stesse”;III) “Violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, e art. 10c.c. eart. 167 c.p.c.Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio”. Con specifico riguardo alla pubblicazione dell’immagine avvenuta sul quotidiano I.M., si contestanole argomentazioni utilizzate dal tribunale al fine di ritenere sussistente il consenso, oltre che alla diffusione della notizia, anche della fotografia, altresì affermandosi che erroneamente quel giudice aveva ritenuto che gli attori non avessero contestato di aver dato il consenso anche alla pubblicazione della fotografia.2. Le descritte doglianze sono scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connesse, dovendosi, peraltro, rapidamente disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso come
proposta da Il M.s.p.a. ed A.”per carenza del requisito dell’autosufficienza e per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 2-3″.2.1. Invero: i) l’asserita carenza di compiuta individuabilità della sentenza impugnata, perché il numero -“2915/2015” -di quella riportata in ricorso non corrisponde a quello della sentenza resa inter partes, non è concretamente configurabile, apparendo evidente che si è trattato di un mero errore materiale (il numero corretto è 2919/2015) che in nessun modo ha pregiudicato il diritto di difesa di dette controricorrenti, come testimoniano le esaustive argomentazioni contenute nei rispettivi controricorsi; ii) il ricorso dei coniugi C. -Ru., dopo aver descritto (cfr. pag. 12) l’esito negativo, in primo grado, delle domande da essi formulate, riporta, sebbene sinteticamente (cfr. pag. 13), le due rationes decidendi (esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda desumibile dal relativo contesto e che escludeva la necessità del consenso alla pubblicazione dell’immagine; sussistenza di un consenso implicito a tale diffusione ravvisabile nelle modalità di ripresa delle foto) poste dal tribunale a fondamento della propria decisione. I fatti di causa, dunque, sono assolutamente chiari.2.1.1. A tanto deve solo aggiungersi, così disattendendosi l’ulteriore corrispondente eccezione delle medesime parti controricorrenti, che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità solo quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione (cfr. Cass. 26790 del 2018).2.1.2. Nel caso di specie, la concreta formulazione del secondo e del terzo motivo consente l’individuazione delle questioni prospettate, ivi chiaramente deducendosi l’omessa verifica della sussistenza di un interesse pubblico che autorizzasse, oltre alla pubblicazione della notizia, anche quella dell’immagine ad essa riferita: in altri termini, fulcro delle doglianze complessivamente esposte in ricorso, risulta essere quella della necessità che il giudice verificasse se la pubblicazione dell’immagine fosse veramente essenziale ai fini dell’informazione.2.2. Fermo quanto precede, e considerate le tipologie di vizio prospettate, è utile ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente -perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro -ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua -pur corretta interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).2.2.1. Quanto, invece, al vizio motivazionale, giova osservare (cfr., amplius, Cass. n. 22865 del 2019) che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) -nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dallaL. n. 134 del 2012(qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 26 febbraio 2015) -il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonchè, ex multis, Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 16502 del 2017). Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016), in quanto affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. n. 23940 del 2017), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (cfr., Cass. n. 16111 del 2018), o perchè “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. n. 22598 del 2018), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. Cass. n. 20721 del 2018).2.2.2. Va rimarcato, altresì, che, in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato nel secondo e terzo motivo di ricorso), nel testo predetto,riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, peraltro, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).2.3. Fermo quanto precede, la controversia oggi all’attenzione di questa Corte investe lo specifico problema dei limiti alla lecita utilizzazione dell’immagine di una persona (maggiorenne e/o minorenne) contestualmente alla pubblicazione (almeno questa pacificamente autorizzata) della notizia ad essa corrispondente, sicchè diviene utile una sintetica indagine circa la definizione della natura del diritto all’immagine e la individuazione della cornice normativa all’interno della quale tale diritto si colloca.2.3.1. Come è stato osservato in dottrina, il diritto all’immagine non è espressamente contemplato dalla nostra Costituzione, anche sel’art. 2 Cost., dopo aver affermato la centralità della tutela della persona nell’ordinamento giuridico nazionale, amplia il novero dei diritti della personalità a quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un pieno ed integrale sviluppo della persona.2.3.2. L’immagine di una persona è esplicitamente tutelata, invece,dall’art. 10 c.c.e della L. n. 633 del 1944, artt. 96 e 97 (cd. legge sul diritto d’autore). Queste norme debbono essere esaminate congiuntamente perchè tra loro evidentemente collegate. Infatti, l’art. 10 c.c.,rinvia, attraverso un richiamo generico alla “legge”, alle disposizioni rilevanti in materia contenute nella legge sul diritto d’autore. E’ doveroso precisare, però, quanto al rapporto in cui il diritto all’immagine si pone rispetto al diritto d’autore, che l’inquadramento della disciplina dell’utilizzazione dell’immagine altrui nel tessuto normativo della L.n. 633 del 1941, non influisce sulla natura del diritto all’immagine, che è un diritto della personalità. Anzi, come pure osservato in dottrina, la natura personale del diritto all’immagine risulta esaltata dal fatto che questo diritto si pone quale limite all’esercizio del diritto d’autore. E’ inoltre opportuna una notazione di carattere lessicale: l’art. 10 c.c.utilizza il termine “immagine”, mentre gli artt. 96 e 97 della Legge predetta utilizzano il termine “ritratto”. I termini, benchè diversi, sono stati considerati dal legislatore chiaramente come sinonimi, come confermato dal citato art. 97, che, nel completare la disciplina in parte delineata dall’art. 96 (che impiega il termine “ritratto”), utilizza il termine “immagine”. Ciò precisato, per “ritratto” si intende un’opera dell’arte figurativa o una fotografia (ivi compresi i fotogrammi di un film) ove appaiono riconoscibili le sembianze di una persona determinata, anche se l’immagine è soltanto parte di una raffigurazione più vasta e complessa. Da una siffatta definizione deriva che il diritto ad inibire la diffusione del ritratto richiede, quale presupposto indefettibile, la riconoscibilità delle fattezze della persona effigiata.2.3.3. Dal disposto dell’art. 10 c.c.si evince, poi, che, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione (e, in generale, ogni forma di riproduzione o di utilizzazione) dell’immagine di una persona è consentita dalla legge, l’immagine non può essere esposta o pubblicata. Per individuare le
fattispecie cui l’art. 10suddetto rimanda è necessario scrutinare della menzionata L. n. 633 del 1941, artt. 96-97, sul diritto d’autore.2.3.4. Giusta l’art. 96, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona ritratta, salvo quanto previsto dall’art. 97. Affinchè il consenso risulti efficace, e quindi idoneo a legittimare la diffusione dell’immagine, è imprescindibile che sia prestato da chi possa validamente disporre di tale diritto, vale a dire l’individuo maggiorenne capace di intendere e di volere. Pertanto, in linea generale con le disposizioni in materia di capacità di agire, il soggetto minore d’età non può disporre della propria immagine, a meno che l’utilizzazione del ritratto costituisca un naturale corollario di un precedente rapporto validamente costituito dallo stesso. Al di fuori di questa ipotesi, dunque, spetta al rappresentante legale del minore o della persona comunque incapace di agire, nel rispetto dei limiti posti dalle comuni norme in materia,di dare il consenso alla diffusione dell’immagine del soggetto sottoposto a tutela, purchè ciò determini una qualche utilità per l’incapace e, in ogni caso, senza pregiudizio per il medesimo.2.3.4.1. Come, peraltro, è facile intuire, laddove venga in considerazione la divulgazione dell’immagine di un minore, appare necessario affrontare con particolare attenzione il problema circa l’esistenza e la validità del consenso prestato dal rappresentante legale; e, in ogni caso, in relazione, appunto, al preminente interesse dell’incapace, occorre prestare particolare attenzione all’ipotesi in cui il consenso non risulti prestato espressamente, ma lo si debba desumere implicitamente da un comportamento tacito e concludente.2.3.4.2. Sebbene, infatti, non siano mancate voci contrarie, è stato pacificamente riconosciuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che il consenso alla diffusione dell’immagine possa essere dato in qualsiasi forma (visto che della L. n. 633 del 1941, art. 96 non ne impone una specifica), quindi non necessariamente in modo esplicito bensì anche in modo tacito (cfr., ex aliis, Cass. n. 3014 del 2004; Cass. n. 21995 del 2008; Cass. n. 10957 del 2010, che ha anche precisato che l’art. 110 della menzionata legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. In tal senso pure Cass. n. 1748 del 2016), implicito o per fatto concludente. E’ vero, infatti, che del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, n. 3, in tema di trattamento dei dati personali ed in materia di consenso, stabilisce che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’art. 13.4., ma non va dimenticato che l’art. 137, comma 2, del medesimo D.Lgs., consente il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell’interessato, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e del diritto all’identità personale (cfr. art. 2 del citato D.Lgs.), 2.3.4.3. In casi di consenso tacito o implicito, dunque, lo stesso ed i limiti (soggettivi, tali da individuare i soggetti in favore dei quali è prestato il consenso; oggettivi, concernenti fini e modalità della diffusione dell’immagine) alla sua efficacia previsti dal corrispondente atto autorizzativo vengono desunti attraverso l’interpretazione del comportamento dell’effigiato (o del suo rappresentante legale), sempre che si sia in presenza di una condotta idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del soggetto ritratto in ordine alla diffusione della propria immagine. E’ evidente, peraltro, che, per garantire al meglio la tutela del soggetto rappresentato, occorre verificare in modo particolarmente rigoroso l’effettiva esistenza di un consenso, anche se in forma tacita, o implicita che dir si voglia; al medesimo scopo, laddove si affacci l’ulteriore eventualità che la diffusione dell’immagine sia idonea a determinare la lesione di benirilevanti quali l’onore e la reputazione, è da ritenere che il consenso debba risultare in modo esplicito, in modo che non possano sussistere dubbi sulla sussistenza di questo, posto che va ad impingere anche beni personali, quali, appunto, l’onore e la reputazione, che fruiscono anche di tutela penale.2.3.5. La L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, poi, individua una serie di ipotesi, aventi carattere tassativo, in cui non è necessario il consenso della persona ritratta affinchèla sua immagine possa essere riprodotta in maniera lecita da altri (quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla
notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Si tratta di fattispecie nelle quali la riproduzione e la diffusione del ritratto sono ritenute lecite, anche in assenza del consenso dell’effigiato, se ed in quanto miranti a soddisfare soprattutto esigenze pubbliche e sociali tali da giustificare il “sacrificio” del diritto del singolo in funzione del preminente interesse della collettività. Tuttavia, se è giusto un sacrificio dell’interesse del singolo individuo di fronte ad esigenze della collettività, tale sacrificio non deve estendersi oltre i limiti idonei a soddisfare queste esigenze.2.3.6. Il combinato disposto dell’art. 10 c.c.e della L. n. 633 del 1941, art. 96 e 97, conduce, dunque, alla seguenti conclusioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 8880 del 2020): i) il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o pubblicato quando non vi è il consenso della persona ritratta, nè almeno una delle esimenti (o cause di giustificazione, che dir si voglia) ex art. 97 della Legge predetta; ii) è lecito utilizzare il ritratto di una persona quando questa abbia prestato il proprio consenso a tale utilizzazione; iii) è lecito riprodurre o diffondere il ritratto di unapersona quando, pur in assenza del consenso della persona medesima, vi sia almeno una delle esimenti previste dal citato art. 97; iv) in assenza del consenso dell’effigiato, il ritratto non può comunque essere esposto o pubblicato da altri in pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro dell’effigiato stesso (cfr. Cass. n. 17211 del 2015); v) l’uso non autorizzato dell’immagine di una persona è illecito se ha, come unico fine, un fine di pubblicità commerciale (cfr. Cass. n. 1748 del 2016): in altritermini, la lecita divulgazione dell’immagine di una persona necessita sempre del consenso della persona ritratta quando la divulgazione mira soltanto a fini puramente pubblicitari, commerciali, o comunque di lucro.2.4. Venendo, poi, più specificamente, al consenso tacito, una classica ipotesi si pone nel caso in cui una persona, volontariamente o almeno consapevolmente, si ponga in condizione di apparire accanto a personaggi noti, o di chi si sia, comunque, collocato tra personaggi “pubblici”, così dimostrando gradimento oppure, quantomeno, consapevolezza o indifferenza alla eventualità di essere ripreso accanto al personaggio noto. Diversamente, non può ritenersi esistente tale forma di consenso, laddove un soggetto si sia trovato in una data situazione del tutto casualmente o essendo stato ritratto in una foto destinata alla pubblicazione perchè posto accidentalmente alle spalle di un personaggio noto. La sussistenza di un consenso tacito, inoltre, può desumersi anche dalle caratteristiche della riproduzione nonchè dalle circostanze in presenza delle quali il soggetto si è fatto ritrarre. Resta salva, ovviamente, la possibilità per il soggetto ritratto di dimostrare la sua preventiva opposizione in ordine alla divulgazione, in quanto il suo assenso era limitato alla mera riproduzione delle sue fattezze per un utilizzo strettamente privato. Per verificare l’esistenza di un consenso tacito, quindi, è necessario esaminare attentamente le circostanze del caso concreto, in cui venne effettuata la riproduzione dell’immagine, al fine di individuare quegli elementi che possono apparire indicativi di una volontà del soggetto ritratto in ordine alla divulgazione del proprio ritratto.2.5. Infine, considerato che l’odierna vicenda coinvolge (anche) una minore, per di più in una condizione patologica gravissima (stato vegetativo semi-comatoso), è opportuno ricordare: i) la disposizione di cui all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con laL. 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti; la correlata previsione contenuta nell’art. 3 della stessa Convenzione -secondo la quale in tuttele decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall’autorità giudiziaria “l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.2.5.1. Ne deriva, conseguentemente, che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia e, quindi, con l’unico limite del pubblico interesse della notizia stessa (cfr. Cass. n. 19069 del
2006). In tale prospettiva, del resto, si pone Cass. n. 15360 del 2015 (in senso conforme anche Cass. n. 18006 del 2018), in cui si è affermato che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 10 c.c.L. n. 633 del 1941, art.96 e 97, nonchè del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137,e dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica, in concreto, della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.2.5.2. Perfino nel caso in cui la pubblicazione dell’immagine di un minore sia avvenuta in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, si è ritenuto che la pubblicazione sia legittima, in quanto aderente alle fattispecienormative di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97,ma solo qualora l’immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità (cfr. Cass. n. 8880 del 2020).2.6. Alla stregua dei principi tutti fin qui riportati, che il Collegio condivide ed intende ribadire, va esaminata, dunque, la decisione del tribunale partenopeo oggi impugnata. Essa si fonda, sostanzialmente, su di una triplice valutazione: i) l’esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda desumibile dalla notorietà del calciatore coinvolto, dalle encomiabili finalità terapeutiche della visita da questi effettuata ad una persona minorenne ricoverata in stato vegetativo, dal contesto in cui concretamente tale visita era avvenuta: tutte circostanze che, considerate globalmente, escludevano la necessità del consenso alla pubblicazione dell’immagine (della minore e dei suoi genitori); ii) la sussistenza di un consenso implicito a tale diffusione ravvisabile nelle modalità di ripresa delle foto; iii) quanto alla domanda proposta dagli attori, odierni ricorrenti, nei confronti de Il M.s.p.a., la configurabilità di un previo consenso espresso dato da C.C. alla diffusione delle immagini in questione.2.6.1. Più specificamente, quel tribunale, ai fini del riconoscimento della legittimità dell’utilizzazione delle immagini della minore e dei suoi genitori ritratti con il noto calciatore H.M., ha posto in risalto, da un lato, la mancata lesione dell’onore, del decoro o della reputazione degli odierni ricorrenti e della figlia; dall’altro il collegamento esistente tra la riproduzione delle loro fattezze e la notizia (la cui sola pubblicazione era stata pacificamente autorizzata) della vicenda desumibile dai corrispondenti articoli di stampa. In pratica, l’interesse pubblico alla conoscenza di tale vicenda, che aveva visto coinvolto un calciatore di chiara fama, si sarebbe esteso all’identità di tutte le persone coinvolte e, quindi, alla loro immagine, configurabili come elementi del fatto e non già come dettagli informativi superflui.2.6.2. Il giudice di merito, però, così operando, ha omesso il concreto accertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini predette, necessariamente ulteriore e diverso rispetto a quello riguardante la diffusione della semplice notizia da esse documentata.2.7. La coincidenza, in tal modo sostanzialmente ravvisata, tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso non può essere condivisa.2.7.1. In ordine alla prima problematica, come è noto, questa Corte ha da tempo individuato le condizioni necessarie per la configurabilità di un legittimo esercizio del diritto di cronaca nella verità oggettiva (o, in taluni casi, anche solo putativa) della notizia e nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dell’informazione, i quali esigono la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l’adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informativo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 690 del 2010; Cass. n. 22190 del 2009; Cass. n. 17172 del 2007).2.7.2. Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto
riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo, possonorisultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare, sic et simpliciter, anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova un’autonoma e più rigorosa regolamentazione nell’art. 10 c.c.e della L. n. 633 del 1941, art. 97, di cui si è ampiamente detto in precedenza.2.7.2. Trattasi, come è intuitivo, di disciplina che costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge: il principio secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà. Esso trova giustificazione nella natura stessa dell’immagine, che, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l’esterno. Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a nonfarlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato. Sotto quest’ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale si distingue, però, per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all’apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all’identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell’interessato. Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le già indicate limitazioni previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all’immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all’interessedel singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dell’interesse pubblico.2.7.3. In quest’ottica, la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.2.7.4. In tal senso depone, d’altronde, anche l’art. 137 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dalD.Lgs. n. 101 del 2018) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196 del 2003, il quale, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che, in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale, e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3). Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196, cit. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (cfr. Cass. n. 17408 del 2012; Cass. pen., Sez. III., 5 marzo 2008. n. 16145).2.7.5. Orbene, in tema di tutela della dignità della persona, l’art. 8 del Codice deontologico dedica una particolare attenzione alla pubblicazione dell’immagine delle persone, a) subordinando proprio alla essenzialità dell’informazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in
fatti di cronaca lesive della dignità della persona, b) condizionando alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia la ripresa e la produzione d’immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. L’art. 7 del medesimo Codice, inoltre, si riferisce alla tutela del minore, sancendo che: i) al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione; ii) la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati; iii) il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.2.7.6. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che l’accertamento della legittimità della pubblicazione dell’immagine di una persona senza o contro il consenso dell’interessato è un’indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 citato a presidio della tutela della dignità umana (oltre che, ovviamente, a quello di cui al precedente art. 7 quanto alla tutela dei minori). La più accentuata potenzialità lesiva e la maggiore diffusività dell’immagine comportano inoltre che la relativa valutazione debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle immagini fosse essenziale ai finidell’informazione e inoltre considerare se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, fossero da considerare lesive della dignità della persona, in considerazione della particolare potenzialità offensiva connessa all’enfatizzazione tipica dello stesso strumento visivo (ed all’idoneità dell’immagine, una volta pubblicata, ad essere riprodotta anche a distanza di tempo sui più svariati mezzi di comunicazione, scissa dall’articolo di cronaca che ne poteva giustificare in origine la pubblicazione e sottratta al controllo del soggetto ritratto), il cui uso nell’attività giornalistica è per questo circondato da particolari cautele (cfr. Cass. n. 12834 del 2014).2.8. A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in esame, nella quale lo specifico profilo dell’essenzialità della diffusione (anche) delle immagini, ai fini dell’informazione fornita con la pubblicazione della notizia (senz’altro autorizzata almeno in favore de Il M.s.p.a., come riconosciuto dagli stessi ricorrenti) della vicenda di cui si è detto, è stato completamente trascurato, in virtù della sostanziale ritenuta sufficienza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, con la conseguente pretermissione di ogni concreto ed effettivo accertamento anche in ordine al primo dei suddetti aspetti ed alla conseguente necessità della rivelazione dell’immagine dei ricorrenti e della loro figlia minorenne ai fini della completezza della notizia.2.9. Nel caso concreto, peraltro, l’avvenuta pubblicazione di foto centrate (anche) su di una minore allettata, non importa se con il viso oscurato, tra apparecchi e cavi, con medici ed infermieri e con la diffusione delle generalità, è certamente lesiva di quel preminente interesse del minore (soprattutto se in relazione ai principi di cui si è già dato precedentemente conto al p. 2.5.2, da intendersi qui ribaditi) che, dalla menzionata Convenzione di New York in poi, è al centro del diritto a livello internazionale.2.9.1. Né può incidere negativamente, sull’invocato diritto al risarcimento (magari pretendendo di ricavare dalla corrispondente circostanza l’esistenza di un consenso, anche implicito, alla pubblicazione delle immagini de quibus), il fatto che (a) trattavasi di fotografie scattate con un noto calciatore, in un contesto (una stanza di degenza all’interno di un istituto pubblico di riabilitazione) asseritamente caratterizzato dalla non identificabilità delle persone che le avevano fatte, oppure che (b) gli odierni ricorrenti avessero pubblicizzato su Facebook la vicenda della figlia, pure con le sue generalità.2.9.2. Non ogni vicenda che coinvolga un personaggio noto (nella specie un calciatore) giustifica la conclusione della legittimità, in ogni caso, della diffusione di immagini anche di soggetti terzi che
con questi vengano in contatto ove ne manchi una specifica necessità. Nella specie si trattava chiaramente di un incontro di carattere essenzialmente privato, sebbene coinvolgente un personaggio noto al pubblico e per nobilissime finalità da parte di quest’ultimo. Peraltro, la sua visita alla minore C.A. era avvenuta in una stanza di degenza di un istituto pubblico di riabilitazione (dove ella era ricoverata in gravissime condizioni), all’interno della quale, dunque, è assolutamente ragionevole escludere che fosse consentito un accesso indifferenziato di persone.2.9.3. A ciò deve aggiungersi che, come già chiarito da questa Suprema Corte, la circostanza che i dati personali siano stati resi noti direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poichè l’interessato può essere contrario a che l’informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196, art. 137, u.c., concerna solo l’essenzialità del dato trattato e non anche l’interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l’idoneità, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza ed alla non diffusione dei sui dati anagrafici e del suo domicilio (cfr. Cass. n. 27381 del 2013).2.10. In definitiva, il sostanziale omesso accertamento, da parte del giudice di merito,dello specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini ritraenti gli odierni ricorrenti e/o la loro figlia minorenne con il noto calciatore H.M., in occasione della visita di quest’ultimo presso l’istituto di cura e riabilitazione dove detta minore era ricoverata in gravissime condizioni di salute, ha investito uno dei presupposti legittimanti la diffusione delle relative fotografie, risolvendosi, pertanto, in una violazione della normativa e dei principi tutti precedentemente riportati.2.10.1.Si trattava, infatti, di un’indagine necessariamente ulteriore ed affatto diversa rispetto a quella riguardante l’interesse pubblico alla conoscenza della sola corrispondente notizia: il tribunale partenopeo, invece, con le proprie già descritte considerazioni, le ha evidentemente sovrapposte nella misura in cui ha ravvisato una sostanziale coincidenza tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso.3. In questi precisi limiti, dunque, il ricorso va accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo e complessivo esame, alla stregua del seguente principio di diritto:”L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dall’art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 ed art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento”.3.1. Al medesimo giudice di rinvio è rimesso anche: i) di verificare eventuali differenze di posizioni riscontrabili tra i vari convenuti circa l’esistenza di un preteso consenso solo ad uno (Il M.s.p.a.) o ad alcuni di essi, alla pubblicazione delle immagini in questione nonchè delle generalità complete della minore C.A.; ii) di provvedere alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.4. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Diritto dei nipoti maggiorenni interdetti, conviventi con l’ascendente, alla pensione di reversibilità: la parola alla Corte Costituzionale

Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 08 aprile 2021, n. 9377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5642/2019 proposto da:C.C., nella qualità di tutore di R.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GRILLO;-ricorrente –contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato L.C., L.C, A.F., S.P.;-controricorrente -avverso la sentenza n. 3847/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/08/2018 R.G.N. 2879/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, visto ilD.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis, convertito con modificazioni nellaL. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
Svolgimento del processo Che:
1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.C., in qualità di tutore di R.S. nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con il nonno, C.A. e maggiorenne all’epoca del decesso di quest’ultimo (in data (OMISSIS)) -volta ad ottenere la pensione di reversibilità.2. La Corte di merito rilevava che il disposto delR.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, modificato dalla L. n. 903 del 1965,che stabiliva la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti minorenni e inabili a carico del genitore al momento del decesso, era stato esteso, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma (Corte Cost. sentenza n. 180 del 1999), anche ai nipoti conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili, con l’unico limite della minoreetà.3. La maggiore età di R.S. escludeva, pertanto, ad avviso della Corte di merito, il diritto alla pensione di reversibilità.4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.C., in qualità di tutore di R.S., affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l’INPS, con controricorso.5. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, la sesta sezione della Corte ha richiesto un intervento nomofilattico, e la trattazione in pubblica udienza, sul diritto, dei nipoti maggiorenni interdetti, conviventi con l’ascendente, alla pensione di reversibilità.6. L’Ufficio della Procura generale, rassegnando conclusioni scritte, ha chiesto la rimessione della questione alla Corte costituzionale.7. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, modificato dallaL. n. 903 del 1965, in connessione con ilD.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38e assume che la normativa di riferimento riconosce, in linea di principio, il diritto alla pensione di reversibilità ai figli minorenni e, in casi particolari, ai figli maggiorenni, di talchè l’intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 1999, non può che essere inteso come volto a estendere il diritto a favore dei nipoti conviventi con l’ascendente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli; per il caso in cui tale interpretazione non fosse condivisa, chiede alla Corte di Cassazione di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degliartt. 3 e 38 Cost., ravvisando disparità di trattamento di soggetti nelle medesime condizioni. Motivi della decisioneChe:8. Osserva il Collegio che la censura prospettata importa, innanzi tutto, la necessità di verificare la legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38(Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e delR.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, modificato dallaL. 21 luglio 1965, n. 903.9. Rilevanza della questione di costituzionalità. Il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 13, prevede la prestazione indiretta a favore dei figli superstiti, di qualunque età, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 13, comma 1), in mancanza anche ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico (art. 13, comma 6).10. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (art. 13, comma 7) (per inciso, ilR.D. n. 636, abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009 (D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, ex art. 2, comma 1) ha visto, successivamente, ripristinata l’efficacia per effetto delD.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1, comma 2).
11. Per l’equiparazione dei figli, nati nel matrimonio o legittimati, ad altri minori è intervenuto il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, all’art. 38, che, in linea generale, agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse, ha fissato detta equiparazione alla condizioneche si trattasse di minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.12. Alla stregua di tali disposizioni, l’estensione dei trattamenti previdenziali -entro certi limiti e condizioni -a determinati componenti della famiglia dell’assicurato, includeva solo i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge e non anche i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che sussistessero le predette condizioni (formalmente affidati, a questi ultimi, dagli organi competenti).13. Su questo punto, la Corte costituzionale, con la sentenza 20 maggio 1999, n. 180, ha rilevato il contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva, tuttavia, dal beneficio dell’ultrattività pensionistica, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, per i quali il legislatore non richiede tale formale affidamento.14. Ne è risultata l’illegittimità costituzionale del richiamato del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 38, nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti risultando così ampliata la platea dei superstiti del lavoratore o assicurato ai nipoti, viventi a carico, dell’ascendente.15. Venendo alla vicenda ora all’esame, la discendente superstite, orfana e interdetta, vivente a carico dell’ascendente assicurato, aveva già raggiunto la maggiore età all’epoca del decesso del nonno e, dunque, possedeva il requisito anagrafico costituente elemento ostativo all’acquisizione del diritto alla reversibilità, tuttavia, la peculiare condizione, di minorata capacità conseguente allo status di interdetta e di orfana dei genitori, rende rilevante in causa la prospettata questione di legittimità costituzionale rimanendo altrimenti precluso il diritto della nipote alla pensione di reversibilità.16. Nè risulta dedotta in causa la titolarità di altri trattamenti pensionistici ai superstiti per avere l’ente previdenziale opposto alla pretesa azionata esclusivamente la protezione assistenziale riservata dalla legislazione a favore dei disabili.17. Non manifesta infondatezza. L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)” (Corte Cost. sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto; sentenza n. 777 del 1988, punto 2; sentenza n. 18 del 1998, punto 5; sentenza n. 926 del 1988, punto 2; sentenza n. 419 del 1999, punto 2.1; sentenza n. 70 del 1999, punto 3).18. Per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico subisce interruzione sicchè con il trattamento di riversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.19. Tale precipua connotazione previdenziale colloca il trattamento di reversibilità nell’alveo dell’art. 36Cost.,comma 1 e art. 38 Cost., comma 2, che prescrivono l’adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa.20. Il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dalle richiamate disposizioni costituzionali risulta ulteriormente ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2016.21. Il connaturale raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico è espresso dalla tutela della continuità del sostentamento al superstite convivente e dalla prevenzione dello stato di bisogno che può derivare, a quest’ultimo, dalla morte del congiunto, sicchè il perdurare del vincolo di
solidarietà familiare proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (Corte Cost. n. 174 del2016).22. La sentenza n. 180 del 1999 della Corte costituzionale ha già evidenziato come il rapporto parentale, tra ascendenti e discendenti, non solo nella realtà concreta ma anche sotto il profilo giuridico, assuma forma peculiare e pregnante fondata sul carattere naturale della solidarietà familiare di cui l’ordinamento si fa carico attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti, ecc. che il diritto di famiglia pone a carico delle persone legate da stretti rapporti di parentela, doveri e obblighi -sanzionati penalmente -scaturenti dalle disposizioni del codice civile nei confronti degli ascendenti nei casi di impossibilità ad assolverli da parte dei genitori.23. Anche questa Corte di legittimità, con la sentenzan. 20267 del 2018, ha messo in luce la fondamentale ratio solidaristica sottesa alla reversibilità del trattamento pensionistico, in continuità con la sentenza n. 23285 del 2016 che detta ratio aveva valorizzato nella prosecuzione dell’erogazione del trattamento di reversibilità agli studenti, figli dell’assicurato o pensionato, correlata alla prevenzione del bisogno derivante dalla continuazione degli studi oltre la maggiore età.24. Ancora, la Corte costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l’attribuzione della prestazione quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente -con la sentenza n. 42 del 1999 (dando seguito alle precedenti pronunce nn. 274 del 1993 e 406del 1994) aveva escluso la possibilità di valorizzare, in funzione preclusiva per l’acquisizione del diritto, lo svolgimento di attività di modesto rilievo e con esigua remunerazione, osservando che “qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agliartt. 3, 4, 34 e 35 Cost.”.25. Se, dunque, la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel “farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto” (v. Corte Cost. n. 70del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987) e “si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare” (così Corte Cost. n. 180 del 1999 cit.), il rapporto parentela tra l’ascendente e il nipote verrebbe ad avere, nella vicenda all’esame, un irragionevole trattamento deteriore.26. Invero, il vincolo familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all’evidenza, più pregnante l’obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore, entrambi viventi a carico dell’ascendente al momento del decesso di questi.27. Il collegamento genetico sotteso al rapporto giuridico preesistente, quale presupposto necessario per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, si manifesta con l’intensità del vincolo affettivo e l’ampiezza del rapporto parentale contraddistinti dalla condizione di orfano del nipote interdetto, condizione per la quale assume maggior vigore anche la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi: il dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancitodall’art. 316-bis c.c., a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; l’obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 c.c.); l’intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga impedito il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317-bis c.c.,); il diritto del nipote alla continuità affettiva con i nonni, declinato dall’art. 315-bis c.c.,; la tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 c.p.).
28. Il significativo rapporto instaurato tra ascendente e nipote, passibile di tutela come “vita familiare” ex art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà è stato affermato anche dalla Sentenza della Corte EDU (Sezione III) 5 marzo 2019, in causa Bogonosovy c. Russia, che ha ribadito l’indissolubilità del legame tra nonno e nipote affermato in precedenti decisioni.29. Si appalesa, dunque, irragionevole che i nipoti minori possano godere del trattamento pensionistico del de cuius, e i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, viventi a carico dell’ascendente assicurato, ne siano esclusi, non potendo ragionevolmente sostenersi l’esclusione sulla scorta della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età), e della più lunga durata dell’aspettativa di vita del nipote maggiore interdetto.30. Il criterio selettivo dell’età o della speranza di vita del beneficiario, in funzione del contenimento della spesa previdenziale, richiamato dall’ente previdenziale, non può costituire la direttrice dell’istituto conformato, nel tempo, con l’evoluzione della platea degli aventi diritto, ad un’estensione della protezione per l’evento morte, generatore di una condizione di bisogno per i familiari superstiti.31. Del resto, il medesimo criterio selettivo appena evocato mal si concilia, appalesandosi, piuttosto, l’ulteriore profilo di irragionevolezza, con il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità, vita natural durante, ai figli maggiorenni inabili al lavoro, superstiti dei genitori, proprio perchè non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.32. La preminente tutela dei più bisognosi, deboli e vulnerabili all’interno del nucleo familiare e, più in generale, laprotezione della vita familiare, che ha portato a riconoscere come superstiti dei nonni, i nipoti minori per garantire la continuità del sostentamento dispiegato in vita dall’ascendente, nondimeno deve includere il discendente che versa in condizione ancor più accentuata di bisogno, fragilità, vulnerabilità, quale il nipote orfano interdetto.33. Neanche rileva, come rimarcato dall’INPS, che altri siano i rimedi e gli strumenti offerti dall’ordinamento a protezione dell’inabile totale, trattandosi di benefici specifici, involgenti la tutela assistenziale approntata dall’ordinamento ed esterni, dunque, alla relazione parentale permeata dal vincolo costituzionale di solidarietà.34. Se dunque, il perdurare del vincolo di solidarietà familiare e parentale proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, il legislatore è chiamato a specificare e a modulare le multiformi situazioni meritevoli di tutela, coerentemente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza nel realizzare un equilibrato contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l’assetto del sistema previdenziale globalmente inteso (v., in riferimento al vincolo di solidarietà coniugale, Corte Cost. n. 174 del 2016, sub 3.2 dei considerato in diritto).35. Il presupposto della vivenza a carico, e cioè la dipendenza economica del beneficiario dal reddito dell’assicurato deceduto, per l’accesso alla tutela dei familiari superstiti beneficiari rinviene il fondamento nella protezione sociale riconosciuta a chi versa nell’impossibilità di procurarsi un reddito da lavoro in ragione della condizione di inabilità e, dunque, nello stato di bisogno economico, condizione quest’ultima presunta, per figli e nipoti minorenni, in considerazione del requisito anagrafico.36. La pregnanza del vincolo di solidarietà familiare e lo stato di bisogno economico vanno valorizzati anche nel rapporto tra nonno e nipote maggiore di età interdetto e il dato anagrafico che distinguerebbe tra nipoti minori di età, abili o inabili, e i nipoti interdetti maggiori di età introduce un divario irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità.37. La regola per cui la determinazione delle prestazioni e l’individuazione del novero dei beneficiari è rimessa alla discrezionalità delle scelte legislative in merito alle esigenze di equilibrio delle gestioni incontra un limite nei soli casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza nel trattamento di situazioni identiche, quali la garanzia della continuità del sostentamento fornito al figlio superstite incapace di intendere e di volere maggiore di età e a carico del genitore rispetto al nipote, nella medesima condizione, a carico del nonno.38. Infine, l’allungamento dell’aspettativa di vita, in nome del vincolo impostodall’art. 81 Cost., comma 4, in ragione della sostenibilità finanziaria del sistema e della corrispondenza tra risorse
disponibili e prestazioni erogate, non può porre il discendente interdetto e orfano a carico dell’ascendente assicurato in posizione deteriore rispetto ad altri beneficiari con minore aspettativa di vita (quali i fratelli, come assume l’INPS) sol per via del salto generazionale tra nonno e nipote potendo al riguardo opporsi i rilievi già svolti in merito al non decisivo argomento dell’aspettativa di vita del superstite o forse, proprio a protezione delle fragili condizioni che connotano, nella specie, l’aspettativa di vita è necessario che la superstite possa godere dell’ultrattività al pari di altri superstiti.39. A norma dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, va dichiarata la sospensione del presente procedimento con l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. P.Q.M.La Corte di Cassazione, vistil’art. 134 Cost., L. Cost. 9febbraio 1948, n. 1, art. 1e la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38(Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agliartt. 3 e 38 Cost.Sospende il presente procedimento.Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dallaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, u.c. e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.Così deciso in Roma, il 3 marzo 2021.

Cura del minore: negati i domiciliari al padre nonostante la patologia pschica della moglie

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 06 aprile 2021 n. 13021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da:T.F., nato a (OMISSIS);avverso l’ordinanza del 30/06/2020 del TRIBUNALE LIBERTA’ di CATANZARO;udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Binenti Roberto;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Loy Maria Francesca, che ha chiesto di dichiarare inammissibile ricorso;udito il difensore l’Avvocato A.C.G.(sostituto processuale dell’Avvocato S.R.), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l’appello avverso l’ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere applicata a T.F., rilevando che lo stesso, diversamente da quanto prospettato nell’atto di impugnazione, non si trovava nelle condizioni previste dall’art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto la di lui moglie non risultava assolutamente impossibilitata l’assistenza della prole dell’età di anni quattro.2. Propone ricorso per cassazione T.F., denunciando violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, e vizi della motivazione. Deduce che la documentazione prodotta e gli stessi accertamenti peritali disposti dal Tribunale sulla figlia e la moglie del ricorrente (affetta da grave patologia psichiatrica), avevano dimostrato che la minore si trovava invece priva dell’assistenza e della cura genitoriale che avrebbe dovuto essere preservata, non potendosi attribuire un ruolo di supplenza a terzi (come l’altra figlia), nè ci si poteva
limitare a considerare ai fini di cui trattasi, come pure era stato fatto nel provvedimento, i semplici bisogni fisici riguardanti la nutrizione e l’igiene. Sono intervenute affermazioni del perito nel senso dell’assenza dell’assoluta impossibilità ad accudire la prole da parte della madre, che risultano smentite da altre illustrazioni del medesimo esperto, attestanti invece l’inesistenza di un rapporto madre-figlia in termini affettivi a causa della patologia della prima, la quale, pertanto, era risultata assolutamente incapace di accudire alla minore. Inoltre, a prescindere dai rilievi di cui sopra, non è stata fornita risposta in ordine al secondo motivo dell’appello, che aveva rappresentato la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari tramite gli arresti domiciliari indicati come eseguibili fuori dalla regione e con lo strumento del braccialetto elettronico. Motivi della decisione1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Come risulta dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha basato la propria decisione sulla ragionata valutazione dell’esito di nuove indagini peritali ai fini della verifica dell’assoluta impossibilità di assistenza della prole descritta dall’art. 275 c.p.p., comma 4, apprezzando accertamenti che hanno preso in considerazione lo stato e gli effetti della patologia psichica da cui è affetta la moglie di T. e messo a fuoco le sue possibili ricadute sulla figlia dell’età di anni quattro, sotto l’aspetto non solo dei bisogni materiali, ma anche prendendo in esame quelli dovuti alle condizioni emotivo-relazionali e al processo evolutivo della minore. Tale verifica si è risolta nel senso della non sussistenza dell’impossibilità di cui trattasi, che per il carattere “assoluto” deve esser rappresentata da uno stato di incapacità che renda la madre del tutto incapace all’assistenza genitoriale, senza perdere di vista le opportunità del nucleo familiare in cui vive la minore. Da ciò deriva che in tale ambito di verifica il deficit della madre che, seppur significativo, non la allontani del tutto dal proprio intervento quale genitore, può anche trovare forme di bilanciamento nelle cure prestate da altri congiunti. Il Tribunale dà conto che gli accertamenti compiuti non hanno evidenziato una mancanza di assistenza materiale della minore, nè che la patologia accusata dalla madre abbia determinato un distacco dalla figlia, della quale la donna comprende i bisogni primari e di mantenimento con adeguata competenza intellettiva. Ed ancora, è stato dato atto che i momenti di “chiusura” della donna sono rimasti per così dire riequilibrati grazie all’intervento integrativo nelle cure materiali della minore prestato dalla sorella più grande risultata a ciò idonea. Quel che diversamente ha inciso in termini marcati, con ricadute inevitabili nei rapporti fra madre e figlia, è piuttosto la comprensibile non accettazione dell’allontanamento del ricorrente. Tuttavia, tale situazione, come riscontrato dal perito, non ha alterato significativamente il processo evolutivo della minore. Si tratta di valutazioni che rappresentano ragionevolmente una condizione sì di forte disagio familiare, ma non privazioni di assistenza da parte della madre aventi il carattere “assoluto” richiesto dall’art. 275 c.p.p., comma 4, secondo una verifica rapportata all’intero contesto delle condizioni familiari. Le doglianze svolte nel ricorso, oltre a citare principi giurisprudenziali in materia che gli accertamenti non hanno ignorato, concentrano l’attenzione sulla incontestata “vulnerabilità” della moglie del ricorrente, riportando, con riguardo al profilo dei rapporti con la figlia, alcuni passaggi della relazione peritale che non possono in sè rappresentare travisamenti dell’intera lettura di merito alla base delle articolate spiegazioni circa la natura non “assoluta” dell’impedimento. La difesa lamenta, al contempo, il mancato esame delle condizioni assistenziali e degli effetti sul processo evolutivo della minore, mentre, come evidenziato, non ci si è sottratti a tale verifica e all’apprezzamento dei suoi esiti. Pertanto, dette censure, in larga parte solo rivalutative, risultano infondate. Si denuncia, inoltre, l’omessa pronuncia su un motivo dell’appello che aveva rappresentato l’adeguatezza degli arresti domiciliari alla stregua delle cautele prospettate, ma, secondo quanto pare rappresentare lo stesso ricorso e comunque risulta dall’esame dell’atto di appello, ogni deduzione
esposta al riguardo rimaneva comunque riferibile al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, a fronte del riacutizzarsi della patologia della moglie del ricorrente introdotto quale elemento di novità ai fini rivalutativi. Sicchè, una volta esclusa la fondatezza di tale genere di prospettazione, non si imponevano ulteriori considerazioni in ordine al mantenimento della misura. Anche tale ultimi rilievi, conseguentemente, non meritano accoglimento.3. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021

Covid19 e obbligo per gli alunni di indossare la mascherina durante le lezioni

Consiglio di Stato, Sez. III, decr. 22 marzo 2021, n. 1511
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2021, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai sigg.ri -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la patria potestà sui figli minori, rappresentati e difesi dagli avvocati M.S.e N.F.M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute, non costituiti in giudizio; nei confronti Governo della Repubblica Italiana, non costituito in giudizio; per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti, concernente l’obbligo dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni;Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a, può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;Considerato che il decreto presidenziale appellato ordina l’acquisizione, entro termini molto brevi, di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la (esistenza o meno di) motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato “pro parte” (cioè limitatamente all’obbligo di mascherina in classe a partire dai 6 anni di età); Ritenuto che, come questo giudice ha affermato in occasioni non molto dissimili,i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica in particolare del C.T.S.; Rilevato che nella fattispecie non viene all’esame il caso -affrontato e risolto con la sospensione cautelare -di singoli scolari per i quali era stata fornita prova di affaticamento respiratorio per l’uso
prolungato della mascherina, bensì la più generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni a partire dall’età di 6 anni; Considerato che, tra i documenti di cui è stata disposta l’acquisizione, non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età, giacché, ad esempio, la stessa O.M.S. raccomanda trattamenti e cautele specifiche per la fascia 6-12 anni e diversi principi per gli studenti meno giovani; Ritenuto che, già dalla considerazione sopra formulata, appare evidente come in questa sede di delibazione sommaria non possa il giudice trarre conclusioni in assenza -e, men che meno, in sostituzione -dei documenti scientifici posti a base delle contestate regole, giacché di esse, anche per gli effetti sugli studenti, purtroppo plausibilmente descritti dagli appellanti, le commissioni scientifiche portano per intero la responsabilità, e le autorità di governo su di esse fondano le decisioni nell’ambito delle misure anti contagio, sicché solo all’esito della valutazione di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità, tenuto conto dei dati scientifici, sarà possibile una decisione in sede giurisdizionale; Considerato, quanto al pericolo di denegata tutela adombrato dagli appellanti, visto il susseguirsi a breve distanza di atti di contenuto sostanziale simile ma formalmente distinti, si può osservare che malgrado questo modus operandi, reso spesso inevitabile dal cambiamento quasi quotidiano di dati e tendenze del contagio, ai cittadini è dato censurare con motivi aggiunti eventuali atti sostanzialmente ripetitivi e incidenti sui medesimi interessi (aventi per di più tutela costituzionale), chiedendo così al giudice una pronuncia idonea anche ad orientare il futuro comportamento dell’Amministrazione; Rilevato, per quanto sinora detto, che si può sin d’ora ribadire che la esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti dal decreto presidenziale appellato, non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice, presidiata, in caso di inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia, ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli, sicché, ad esempio nel caso di specie, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio innanzi al T.A.R. avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato -ed allorché, presumibilmente, analogo obbligo di indossare le mascherine in classe sarà in vigore in forza di nuovo decreto governativo -non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai l’Amministrazione -giacché la lealtà e la trasparenza tra Istituzioni e cittadini è pilastro fondante del nostro ordinamento -esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato;Per tutte le suesposte ragioni, va confermato quanto statuito dal Presidente del T.A.R. Lazio con il decreto appellato;P.Q.M.Respinge l’istanzaIl presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.

Coordinatore genitoriale indispensabile per poter confermare l’affido condiviso ai genitori in forte conflitto

Tribunale di Pavia, 2 dicembre 2020
Motivi della decisione
Con sentenza non definitiva in data primo febbraio 2016 è già stata pronunciata la separazione dei coniugi, che, all’udienza del 27 gennaio 2016, avevano rinunciato alle reciproche domande di addebito del fallimento del matrimonio.
Rimangono quindi da decidere le domande relative ai minori della coppia (omissis…) nati rispettivamente il (omissis…) e il (omissis…).Il lunghissimo iter processuale ha proprio riguardato i minori, e la durata pluriennale del procedimento è 1
stata determinata, in un primo tempo, dalla necessità di attendere le decisioni che venivano prese nel contemporaneo procedimento aperto davanti al Tribunale per i Minorenni e, in un secondo tempo, dalle lunghe operazioni di consulenza tecnica e dalla concorde richiesta delle parti e delle loro procuratrici (che all’udienza del 9 settembre 2019 hanno espressamente rinunciato a qualunque risarcimento per la lunga durata del processo) di consentire un periodo di sperimentazione del coordinamento genitoriale prima della decisione definitiva. Prima di esaminare nel merito le questioni che ci occupano è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine processuale. Entrambe le parti hanno allegato agli atti conclusivi documenti nuovi e hanno fatto riferimento a circostanze sopravvenute rispetto all’udienza di precisazione delle conclusioni. Parte attrice, che pure si è opposta alle nuove produzioni avversarie, ha altresì depositato un nota, dopo il termine fissato per il deposito delle memorie di replica, in cui ha richiamato un documento depositato dalla controparte con la propria memoria direplica, chiedendone l’acquisizione al fine della decisione.Il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, non possono essere tenuti in conto i documenti tardivamente introdotti dalle parti con gli atti conclusivi, né le nuove circostanze affermate. Infattil’udienza di precisazione delle conclusioni definisce il thema decidendum nell’ambito delle preclusioni già maturate e cristallizza il materiale probatorio acquisito sino a quel momento: nessun ulteriore documento (anche se formatosi successivamente all’udienza) può essere introdotto nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica. L’inutilizzabilità delle deduzioni e delle produzioni successive al momento della precisazione delle conclusioni va dichiarata d’ufficio, data la natura pubblicistica dei termini processuali, stabiliti al fine del regolare e razionale svolgimento del giudizio, come più volte rilevato dalla Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass. n. 5539/2004 e Cass. n. 24422/2009). E’ altresì opportuno osservare che i principi sulle scansioni processuali non vengono meno nei giudizi di separazione e di divorzio, pur essendo ammessa l’introduzione di fatti nuovi che avvengano in corso di causa in ragione della peculiarità di questi procedimenti, in cui i provvedimenti vengono assunti rebus sic stantibus. Invero, le parti possono sottoporre al Tribunale le circostanze che via via si verificano, offrendo altresì le prove di esse, ma incontrano il limite dell’udienza di precisazione delle conclusioni, che chiude la fase istruttoria, mentre le comparse conclusionali e le memorie di replica hanno contenuto esclusivamente illustrativo del materiale probatorio già formatosi.Inoltre il Collegio ritiene che non sia necessario rimettere la causa sul ruolo per instaurare il contraddittorio sui nuovi documenti e sui nuovi fatti, sia perché il copioso materiale probatorio a disposizione consente una decisione a prescindere dalle nuove produzioni e deduzioni sia, soprattutto, perché è indispensabile porre finea questa annosa controversia giudiziale, con l’auspicio che la definizione del giudizio allenti, almeno in parte, le gravissime tensioni tra i genitori che già hanno funestato tutta la vita dei loro figli.Venendo dunque al merito della decisione, deve in primo luogo osservarsi che le vicende che hanno coinvoltole parti e i minori a seguito del sospetto (rivelatosi infondato) di abuso sessuale da parte del padre, hanno profondamente segnato le parti stesse, peggiorando dinamiche comunque già distorte durante la vita matrimoniale, come approfonditamente valutato dalla c.t.u. nominata in questo giudizio, dott.ssa (omissis…)L’operato di quest’ultima quale c.t.u. è stato molto apprezzato da entrambe le parti (v. verbale dell’udienza del 9 settembre 2019).
Peraltro le personalità assai complesse di entrambi i genitori, altrettanto approfonditamente valutate dalla c.t.u., hanno impedito agli stessi, sia in occasione del sospetto di abuso, sia nel lungo corso del giudizio, di collaborare nell’interesse dei figli, nonostante entrambe le parti abbiano seguito percorsi di psicoterapia. Un clima di discreta collaborazione e di attenzione ai bisogni dei minori si era mantenuto durante le operazioni diconsulenza, tanto che entrambe le parti avevano concordemente domandato che la dott.ssa (omissis…) fosse nominata coordinatrice genitoriale (v. sempre il verbale dell’udienza del 9 settembre 2019), ma purtroppo, in seguito le parti, come emerge chiaramente dagli atti conclusivi di entrambe, sono nuovamente ricadute nella conflittualità più marcata, con grave rischio per la serenità dei figli.Si richiamano qui in sintesi i passaggi della consulenza che tratteggiano la personalità delle parti: la dott.ssa (omissis…) (omissis…) nonostante non abbia confermato le più gravi diagnosi contenute nella consulenza svolta davanti al Tribunale per i Minorenni, non ha mancato di evidenziare le gravi criticità di entrambi i genitori, che vengono poi amplificate nell’interazione tra di loro.Dice così la c.t.u. dell’attrice: “La signora (omissis…) possiede un funzionamento basato sulla presenza di sufficienti risorse psichiche.Ella ha collaborato con autenticità ai lavori peritali, non sempre favorendo attivamente un percorso riparativodella frattura familiare. Rispetto alle richieste della Consulente non ha mai opposto un rifiuto, anzi in alcuni passaggi ha accolto senza ostilità la frequentazione libera dei bambini con il padre, stabilita durante la consulenza, senza che vi fosse un suo arroccarsi su un rifiuto.Vi sono delle sue fragilità di carattere che la portano ad essere meno accogliente.A parere di questa scrivente la signora (omissis…) ha ancora presenti i sintomi di un Disturbo Post traumatico da stress evoluto in un Disturbo di Adattamento con prevalenza di sintomi ansiosi.Ella aveva colto da tempo la frattura di coppia, ma il percorso non soddisfacente l’aveva portata ad allontanarsi dal partner con una separazione dapprima tranquilla ma poi conflittuale.Il lavoro di coppia avrebbe depotenziato il conflitto. Ha poi intrapreso un percorso psicoterapico con altra terapeuta, ma non sembra che sia emerso il vissuto depressivo post traumatico; attraverso tale intervento lasignora gestisce le quote depressive sommerse, susseguenti alla frattura relazionale con il marito. Ella ha avuto un percorso esistenziale adeguato e caratterizzato dal raggiungimento di tappe significative sul piano dello studio prima e del lavoro poi, come espressione di una adesione ad un modello familiare che incentra sulle competenze l’acquisizione di un buon funzionamento. Ella è stata dai suoi genitori molto amata, ma anche precocemente adultizzata, per cui sono rimaste in lei irrisolte tematiche adolescenziali, che avrebbero favorito l’illusione della coppia; in sintesi, non avendo mai sviluppato un percorso oppositivo e di contrapposizione con i genitori, in continuità con il modello pedagogico, non ha saputo gestire l’oppositività del marito: quindi ella ha tentato attraverso la maniacalità (studio e lavoro, oltre che la famiglia delegata a lei) di contrastare l’effetto depressivo della delusione.In questi contrasti emerge un Sé fragile e vulnerabile dalla quale attivamente la signora si distanzia attraverso la intellettualizzazione e la negazione della rabbia.L’incastro psichico tra pensiero ed emotività determina una personalità sensibile ad una certa fluidità delle emozioni, che la portano ad un timore di essere in balia degli stimoli, talvolta correndo il rischio di esserne sopraffatta.3
Proprio il suo sentirsi costantemente in balia dei sentimenti la porta ad essere immersa in una dimensione di dipendenza dalle figure per lei significative: ella ha molto amato il (omissis…) ma non ha saputo costruire (come anche lui) la cooperazione.Il suo funzionamento diventa critico quando è espressione di una significativa labilità emotiva, che in parte rende inefficace il pensiero e dall’altro è l’espressione di un’emotività molto intensa responsabile di una possibile variazione del tono dell’umore.L’essere in balia dell’emotività si accompagna ad una fatica della signora; pertanto sembra che dilazioni la gratificazione dei suoi bisogni per un senso doveristico.E’ una donna intelligente e con molte risorse psicologiche; pertanto ci si può aspettare che trovi uno sbocco gratificante per il Sé nel percorso di lavoro per lei gratificante; le risorse allo stesso tempo le permettono di non avvertire lo stress.In definitiva osserviamo che presenta uno stile di approccio alle esperienze instabile: talvolta si fa guidare dalle emozioni e dal feedback esterno, altre volte predilige uno stile più razionale in modo sostanzialmente casuale, con la conseguenza di una condotta piuttosto incerta e meno prevedibile. Il pensiero può essere fortemente influenzato dai sentimenti, in altri momenti le emozioni possono essere messe da parte e giocare un ruolo solo periferico.Non sempre è stata in grado di modulare la scarica emotiva che è stata intensa, con condotte di aggressività non sempre adeguate (vedi le tre denunce verso il partner). La signora potrebbe, quindi, vivere molto disagioquando ha a che fare con le emozioni e gli affetti e di conseguenza potrebbe tendere a spegnere gli stimoli emotivi, con condotte clamorose.In certi passaggi peritali si è osservata la presenza di oppositività e ostilità che potrebbero avere un effetto marcato sugli atteggiamenti verso il partner.La signora sembra essere in grado di far fronte alle richieste interne ed esterne senza andare in sovraccarico da stress e senza lasciarsi andare a comportamenti che sfuggono la propria intenzionalità. Si osserva un indebolimento dell’attenzione e della concentrazione a causa di possibili ansie e tensioni legate a preoccupazioni presenti nella mente del soggetto che potrebbero interferire con l’ideazione controllata.Rispetto all’immagine di se stessa, emerge una forte tendenza della signora nel descriversi in maniera esageratamente (rectius esagerata N.D.R.); la perizianda, infatti, sembra nel profondo considerare se stessa meno favorevolmente rispetto agli altri considerati più capaci e più dotati. Sul piano delle relazioni interpersonali, la signora ha difficoltà nel mantenere relazioni interpersonali importanti e significative e tendeall’isolamento sociale.”Con riferimento al convenuto, la c.t.u. ha osservato quanto segue.”Il signor (omissis…) ha partecipato con autenticità e attenzione alle operazioni peritali, evidenziando anche momenti di intensa emotività, dinanzi a frustrazioni oggettivamente sollecitanti. Vi è un funzionamento personologico, in cui si osserva la presenza di buone risorse psichiche, in questo momento inibite e congelateda una oppositività che rappresenta un tratto di carattere.Egli esibisce anche in seduta peritale livelli di rabbia persistente ed evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti provocatori ed oppositività, vissuti che hanno favorito la rottura del legame matrimoniale.Egli ha una modalità di comportamento negativistico, ostile, ma si evidenzia mai provocatorio. Non coglie il 4
suo bisogno di allontanarsi dalla riflessione introspettiva anche quando comunica di avere avuto un lutto (la morte della madre), come se fosse avvenuta da poco, ma che è di diversi mesi precedente.Non è a parere di questa Consulente una condotta per occultare una notizia importante, ma per la sua difficoltà a mettere a contatto con gli altri i propri vissuti dolorosi se non attraverso la teatralizzazione (con l’ausilio della rabbia e della polemica), che esprime il suo vissuto di vittimizzazione secondaria.Egli entra a contatto con l’altro attraverso il movimento, l’attività, l’esplorazione, il che da una parte facilita il contatto con i figli, ma poi li eccita in modo eccessivo per cui (omissis…) hanno risposte sul registro della incontenibilità, del non sapersi autoregolare nella espressività, fonte poi di scontro con la madre.Si evidenzia nel sig. (omissis…) costantemente un arousal interno; infatti, ha un’interazione non sempre efficace, con i processi di valutazione all’interno di sé: egli deve interpretare ed etichettare le connotazioni emotive di tale attivazione neurovegetativa (iperattività) e a causa del fatto che l’accresciuta attivazione emotiva focalizza l’attenzione soprattutto sugli stimoli associati con possibili minacce, egli tenderà molto frequentemente a sentirsi arrabbiato.Questi tre insiemi di attività interne – (1) percezione e valutazione, (2) attivazione neurovegetativa e (3) problem-solving interpersonale – contribuiscono alle risposte comportamentali e alle successive conseguenze che egli sente da parte degli adulti e che sperimenta internamente come autovalutazioni.In altre parole, egli presentando tali problemi potrebbe non accettare facilmente la premessa che le sue pratiche genitoriali abbiano giocato un ruolo importante nello sviluppo dei problemi, per cui debbono essere modificate in modo che possano essere usate per favorire l’evoluzione dell’attuale situazione.In una prima fase della osservazione peritale, vi è una copertura e un ritiro narcisistico protettivo a fronte della ferita relazionale che sente di aver subito con la separazione, ma ancor di più con il procedimento giudiziario che ha portato alla assoluzione in quanto i fatti, per cui è stato imputato, non sussistono.Il procedimento ha comportato, infatti, la sospensione di vedere i propri figli liberamente, per cui ha per un periodo incontrato (omissis…) in luogo neutro, in presenza di un educatore, che ha cercato di facilitare senzasuccesso gli incontri a fronte di una comprensibile fase di disagio di tutti.L’osservazione in Luogo neutro del dott. (omissis…) è di qualità diversa rispetto ad oggi, i bambini interagiscono con il padre, sono solleciti a compiacerlo nel fare le attività proposte (ad es. con il monopattino elettrico dallo studio della Consulente allo Stadio Juventus, in periferia oltre 10 km).Egli proviene da una famiglia semplice e con ruoli definiti, per cui egli si è distinto, ha potuto cercare una suadimensione di maggior prestigio lavorativo.Durante la lettura degli atti è emerso un segreto di famiglia (la morte per disgrazia del padre) che non ha nessun significato sulla vicenda, ma che per riserbo non era stata narrata; ancor di più questo depone verso il desiderio di dare una immagine di Sé adeguata, non cogliendo che quell’evento familiare non avesse alcunaripercussione sulle Funzioni Genitoriali. Sebbene si possa pensare che la strumentalizzazione di tale notizia nel corso di anni abbia ferito il sig. (omissis…) (ipotesi di essere lui autore di reato, essendo presente alla gita in montagna con il padre).Durante i colloqui il sig. (omissis…) cerca di proteggere un Sé ferito, umiliato che gli dà vergogna e quindi lotta contro questo sentimento di inadeguatezza; per farlo dissocia l’espressione delle emozioni, le tiene dentro ed essendo una persona intelligente investe sulla concretezza e sulla possibilità che tutto trovi una 5
soluzione concreta affidabile. Ad es. sottovaluta il peso di gestire due bambini, che da tempo non incontra nella quotidianità e che quindi hanno richieste ed esigenze diverse, anche perché durante la convivenza vi era una maggiore attivazione della madre, che entrava in competizione con il partner, che è stata poi la base della frattura.Il contrasto con la partner è correlato ad uno scarso contatto con un vissuto di rabbia latente, di fronte alle difficoltà relazionali con i genitori di lei, ed anche per la percezione di una dipendenza della sig.ra nei loro confronti, per cui si è costruito nel tempo un’ideazione aggressiva, non divenuta condotta, come osserva la sentenza. Si coglie invece un non contatto con la rabbia e quindi una rigidità in questa ideazione.Tuttavia vi è la capacità di vivere le emozioni positive; egli cerca di proteggersi dalle emozioni negative attraverso il non esprimerle attraverso il dialogo ed il confronto. Si colgono meccanismi di difesa come la intellettualizzazione, la razionalizzazione.Si ha così l’idea di un funzionamento che potrebbe apparire discontinuo e quindi le persone non sanno cosa aspettarsi ma lui così non sente lo stress, facendo leva su diverse possibilità che gli consentono di non soffrire troppo apparentemente: il tutto tuttavia deprime le risorse e rende il pensiero meno lucido, un po’ bloccato e meno propositivo: talvolta può essere attivo e propositivo, altre volte può rimanere in attesa di aspettare che qualcun altro faccia qualcosa al posto suo.Questo assetto personologico si accompagna alla necessità di assumere un ruolo centrale e di riferimento all’interno delle relazioni per lui significative.Dai numerosi colloqui sia individuali che di coppia non ha sviluppato una capacità di approccio al problem solving ben definita, per cui nelle situazioni in cui si trova a prendere decisioni, l’impatto degli aspetti emotivisul pensiero tende ad essere meno prevedibile: poche volte pensa molto prima di agire e spesso prende decisioni sulla base delle spinte emotive. Il pensiero può essere fortemente influenzato dai sentimenti, in altrimomenti le emozioni possono essere messe da parte e giocare un ruolo solo periferico.Sul piano affettivo egli tende a controllare e modulare le manifestazioni affettive anziché lasciarle andare. Egli da un lato appare desideroso e capace di farsi coinvolgere dagli stimoli di tonalità emozionale, dall’altra èeccessivamente controllante nelle manifestazioni emotive e affettive e ciò potrebbe essere connesso al timoreo diffidenza a lasciarsi andare a manifestazioni maggiormente intense. Sul piano del controllo, non emergonodati a favore di un possibile discontrollo emotivo degli impulsi.Il periziando risulta molto capace di riconoscere le norme e le aspettative del contesto e potrebbe tendere a rifugiarsi nel convenzionale, nel condiviso in risposta a situazioni che potrebbero renderlo maggiormente vulnerabile sul piano emotivo. Sul piano ideativo, non si rilevano grosse alterazioni, tuttavia il pensiero potrebbe presentare dei transitori scadimenti della organizzazione legati alla interferenza delle sollecitazioni emotive intense.Egli oggi ha una compagna con cui condivide la iperattività e la ricerca di interessi esterni, come matrice comune di conoscenza ed esplorazione del legame di coppia.”Sulla base della valutazione della c.t.u. e dei plurimi comportamenti del convenuto (che ha gravemente coinvolto direttamente i minori nella lotta contro la loro madre, anche attraverso audioregistrazioni di colloquicon domande suggestive e inopportune, portandoli al cospetto dei Carabinieri, non esitando a metterli in difficoltà pur di dimostrare la pretesa inadeguatezza materna) evidenziati dal giudice istruttore nelle proprie 6
ordinanze, non può certo condividersi la difesa del convenuto medesimo, che pare ricondurre tutte le difficoltà di quest’ultimo alla vicenda del sospetto di abuso.Nonostante i limiti delle parti sin qui evidenziati, la c.t.u. ha ritenuto possibile l’affido condiviso, e il giudice istruttore ha pertanto revocato l’affido al Comune, disposto dal Tribunale per i Minorenni; la c.t.u. ha, tuttavia, motivatamente ravvisato la necessità che la coppia sia seguita da un coordinatore genitoriale che, come si è accennato, le parti hanno individuato nella stessa c.t.u.. Quest’ultima, ancora nella relazione del 20giugno 2020, pur segnalando il riemergere di situazioni gravemente conflittuali, ha dato la propria disponibilità a continuare nell’incarico.Il Collegio, come già si è accennato, prende purtroppo atto della fortissima animosità delle parti quale emerge dagli atti conclusivi, dai quali risulta come l’assetto di sufficiente collaborazione tenuto durante le operazioni di consulenza e confermato alla citata udienza del 9 settembre 2019 sia nuovamente venuto meno. Ritiene, tuttavia, di poter accogliere la concorde richiesta di affido condiviso dei minori, posto che entrambe le parti hanno confermato la disponibilità a essere seguiti da un coordinatore genitoriale e dunque il Tribunale reputa possibile che dopo la chiusura, con questa sentenza, del contenzioso giudiziale, vi sia un nuovo tentativo di riprendere forme minime di dialogo e di collaborazione, secondo le indicazioni del coordinatore, necessariamente chiamato a intervenire anche in settori (come l’istruzione, le attività extra-scolastiche, la salute e la terapia psicologica) che hanno sempre visto i genitori sterilmente contrapposti.Quanto all’individuazione del coordinatore, l’attrice nelle proprie conclusioni ha chiesto in principalità che siano nominati i Servizi Sociali territorialmente competenti e solo in subordine che sia confermata la nomina della dott.ssa (omissis…) purché, in tal caso, le spese siano interamente sostenute dal convenuto; negli atti conclusivi l’attrice ha peraltro espresso sfiducia nei confronti della dott.ssa (omissis…) quale coordinatrice (non quale c.t.u.). Il convenuto, pur non avendo rassegnato conclusioni specifiche in merito alla nomina del coordinatore genitoriale, nei propri atti conclusivi ha evidenziato la necessità di tale figura, chiedendo la conferma della dott.ssa (omissis…) o, in subordine, la nomina di altro professionista privato (sempre con spese a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna) e opponendosi invece alla nomina dei Servizi Sociali, nei confronti dei quali non nutre alcuna fiducia, anche a causa delle vicende relative al supposto abuso.Il Tribunale rileva in primo luogo che le condizioni economiche delle parti (che più avanti saranno illustrate) non sono tali da rendere per loro difficoltoso sostenere il costo di un coordinatore genitoriale che, come si è detto, risulta indispensabile per poter confermare l’affido condiviso dei minori ai due genitori.Ritiene, inoltre, che non sia possibile né confermare la dott.ssa (omissis…) né nominare i Servizi Sociali, vista la sfiducia manifestata dai due genitori verso tali soggetti e visto che il rapporto che si instaura tra i genitori e il coordinatore ha natura contrattuale. Deve dunque essere, in questa sede, indicato esclusivamente il metodo per la nomina, che dovrà avvenire a cura delle parti: queste ultime dovranno trovare nell’elenco redatto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia un professionista che goda della fiducia di entrambi e incaricarlo al più presto. Quanto alla permanenza dei figli presso i due genitori, la dott.ssa (omissis…) quale c.t.u., aveva concluso per il collocamento prevalente presso la madre, ma in funzione di coordinatrice genitoriale ha poi suggerito ai genitori di ampliare i tempi con il padre, arrivandosi così al collocamento paritario secondo uno schema che parte convenuta ha depositato all’udienza di 7
precisazione delle conclusioni (doc. 141); va precisato che il Tribunale ritiene utilizzabile questo documento, perché di formazione successiva all’ultima udienza precedente a quella di precisazione delle conclusioni e perché sottoposto al contraddittorio della controparte prima della rimessione della causa al Collegio.Parte attrice non ha contestato che vi sia stato un accordo in questo senso sulla base delle indicazioni della coordinatrice genitoriale e che questo sia lo schema attualmente seguito ma, anche alla luce dei documenti depositati dalla controparte con gli atti conclusivi, relativi agli scambi di comunicazioni con la coordinatrice, ritiene che quest’ultima non sia stata imparziale e abbia ceduto alle pressioni del convenuto, interessato al collocamento paritario dei figli al fine di non pagare più l’assegno di mantenimento per loro.Come si è accennato, il Collegio non ritiene di rimettere la causa sul ruolo per approfondire le questioni che emergono da documenti non utilizzabili in questa sede ed evidenzia che, comunque siano andate le dinamiche tra le parti nello sviluppo della coordinazione genitoriale, la soluzione del collocamento paritario può essere qui confermata, considerando che non è il maggior o minor numero di giorni che i minori trascorrono con i due genitori a influire sulla loro serenità, quanto invece la sofferenza determinata dal conflitto inarrestabile dei genitori stessi, incapaci di armonizzare le loro linee educative.Deve aggiungersi che l’attrice risulta aver ripreso a lavorare con intensità (come emerge dagli accrediti degli stipendi sul suo conto corrente dei quali si tratterà nel prosieguo) a Milano, dovendo ricorrere all’aiuto dei propri genitori quando deve tenere i minori (l’ausilio del nonno paterno è emerso, per esempio, in merito allapsicoterapia dei bambini presso il centro (omissis…) che la madre da sola non poteva garantire per i propri impegni di lavoro). Il convenuto, invece, libero professionista, ha più agevole possibilità di organizzare i propri orari di lavoro in funzione delle necessità dei minori.Infine si osserva che in passato, allorché è stato ridotto il tempo di permanenza presso il padre (a causa dei comportamenti del tutto inadeguati di quest’ultimo), i minori hanno manifestato profonda sofferenza (come evidenziato dalle terapeute del (omissis…); anche per questo motivo il Collegio non ritiene di mutare lo status quo.Viene poi indicata, in dispositivo, la regolamentazione delle vacanze e delle festività secondo i suggerimenti della c.t.u. e con le precisazioni già adottate dal giudice istruttore con il provvedimento provvisorio del 10 settembre 2019.L’attrice ha chiesto che sia ordinato ai genitori di curare la presa in carico psicologica di (omissis…) presso i Servizi Territoriali, con autorizzazione alla madre di occuparsene in caso di dissenso del padre. Quest’ultimo non si è opposto alla psicoterapia per il figlio, sostenendo che i precedenti percorsi (presso il (omissis…) e presso la dott.ssa (omissis…) sono stati interrotti per responsabilità materna; ha chiesto che la scelta del professionista sia delegata alla dott.ssa (omissis…) quale coordinatrice genitoriale. Il Collegio, sulla base della relazione della c.t.u., ritiene effettivamente necessaria la psicoterapia per il minore e reputa che qualoranon sia possibile raggiungere tra i genitori, con l’aiuto del coordinatore che gli stessi nomineranno, un accordo sul professionista o sulla struttura da incaricare, debba essere richiesta la presa in carico presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente rispetto alla residenza del minore.Devono poi essere respinte le domande del convenuto relative ai documenti e alla residenza anagrafica dei figli. Tali domande paiono l’espressione di un desiderio del padre di legittimare la propria posizione di genitori(forse in senso risarcitorio rispetto alla svalutazione connessa al sospetto di abuso), anche a discapito del 8
benessere dei minori. Invero non v’è alcuna ragione pratica perché, come richiede il convenuto, i figli debbano avere due diverse residenze anagrafiche e debbano portare con sé i documenti d’identità e le tessere sanitaria mentre, viceversa, l’accoglimento di tali richieste comporterebbe indubbiamente problemi burocratici e organizzativi e sarebbe altresì occasione di ulteriori conflitti genitoriali nel caso in cui qualcuno dimenticasse la consegna dei documenti. Del resto i due genitori vivono nel medesimo Comune e dunque in caso di necessità è certamente agevole lo scambio dei documenti. Il Tribunale ritiene, dunque, di confermare che la residenza anagrafica di (omissis…) debba rimanere presso la madre, la quale dovrà tenere tutti i documenti dei minori, salvo che il padre li chieda per specifiche esigenze.Quanto al mantenimento dei figli, deve osservarsi quanto segue.La condizione reddituale dell’attrice emerge dalle dichiarazioni dei redditi dalla stessa depositate e dagli accrediti sul suo conto corrente e appare sufficientemente chiara, trattandosi di un rapporto di lavoro dipendente. Si osserva un aumento dello stipendio nel corso degli anni, essendo l’attrice passata da un reddito intorno a Euro 9.000,00 netti nel 2015 (v. dichiarazione dei redditi riferita a quell’anno d’imposta, cui devono aggiungersi gli assegni familiari), quando si è trovata in aspettativa a causa dell’inserimento comunitario insieme ai minori, a redditi intorno a Euro 19.000,00 nel 2016, a Euro 25.000,00 negli anni 2017e 2018 e a Euro 28.000,00 nel 2019 (tali importi sono ricavabili dagli estratti conto depositati dall’attrice nell’ambito del sub procedimento n. 6); nel gennaio 2020 (omissis…) ha avuto un accredito di Euro 7.442,00, che tuttavia pare essere un fatto isolato, perché nei mesi successivi del 2020 lo stipendio è tornatoa somme inferiori a Euro 2.000,00. L’attrice ha affermato che gli accrediti sarebbero comprensivi di rimborsi per spese sostenute nell’attività fuori dalla sede centrale, ma il doc. 70 depositato nel sub-procedimento n. 6 è del tutto insufficiente a dimostrare quanto sostenuto e in particolare che il reddito medio effettivo sarebbe di soli Euro 1.500,00 mensili: infatti, da un lato, il documento in esame evidenzia che (omissis…) dispone di un carta di credito aziendale e dunque quanto meno la stragrande maggioranza delle spese viene, presumibilmente, effettuata con questo mezzo, e dall’altro lato l’attrice ben avrebbe potuto e dunque dovuto (cd. “principio di prossimità della prova”) sostenere le proprie tesi semplicemente depositando le buste-paga.Dai documenti bancari acquisiti risulta poi che (omissis…) è stata ed è tuttora titolare di investimenti in titoli e in una polizza per alcune decine di migliaia di Euro, con andamento leggermente variabile nel corso degli anni del giudizio.L’attrice deve sostenere le rate del mutuo per l’acquisto della casa in cui vive (doc. 80 della memoria del 12 aprile 2018), oltre alle spese condominiali e alle utenze.La situazione reddituale e patrimoniale del convenuto è invece rimasta molto più opaca durante tutta la causa e, pur a fronte di continue doglianze su difficoltà lavorative (tanto da aver egli affermato – ma non documentato – di aver svolto l’attività di rider durante il lockdown per racimolare quale soldo necessario per le esigenze primarie), ha potuto mantenere un elevato tenore di vita, offrendo ai figli vacanze, sport e svaghicostosi: il tenore di vita emerge dalla corrispondenza tra le parti in merito ad attività fatte con i figli, non ritenute consone dalla madre, e dagli estratti conto, dai quali risultano esborsi per viaggi, palestre e sport impegnativi sul piano economico, oltre a notevoli prelievi di contante.Dagli estratti conto risultano poi accrediti rilevanti quali compensi per l’attività professionale svolta, salvo chenell’anno 2019, quando incredibilmente gli accrediti a tale titolo sono molto pochi. A fronte di specifiche 9
osservazioni svolte da parte attrice nella propria comparsa conclusionale sul fatto che all’assenza degli accrediti per gli emolumenti corrispondono invece accrediti, apparentemente inspiegabili fatti dal fratello del convenuto (ben Euro 15.000,00 nel periodo febbraio/inizio marzo 2019 e numerosi altri rilevanti versamenti),(omissis…) nella propria memoria di replica, non ha dato alcuna giustificazione plausibile, riferendo di pretesti aiuti da parte del fratello, titolare di una buona posizione economica; il convenuto, in particolare, ha dichiarato di essere stato sostenuto economicamente dal fratello, essendosi trovato in difficoltà per il danno economico subito a seguito dell’accusa di abusi verso i figli. Tali giustificazioni non hanno senso alcuno, visto che si parla di versamenti del 2019, mentre eventuali (e non provate) spese riferite all’accusa di abuso risalgono a quattro anni prima. Del resto, a voler (in via del tutto ipotetica) prestare credito alle affermazioni del convenuto, si dovrebbe ritenere che egli possa beneficiare di elargizioni tanto rilevanti e costanti da partedei familiari e di esse si dovrebbe tenere conto per valutare la sua condizione economica al fine della determinazione del suo contributo al mantenimento dei figli. Il Tribunale ritiene di prendere a riferimento, pervalutare la capacità reddituale di (omissis…) gli accrediti risultanti dai conti correnti fatti dalle società per le quali egli ha lavorato negli anni diversi dal 2019, tenendo si conto che si tratta di somme lorde, ma anche che a partire dall’aprile 2018 agli importi accreditati vanno aggiunti quelli degli assegni dovuti per i figli (Euro850,00 mensili); ritiene altresì di prendere a riferimento la dichiarazione di (omissis…) nell’ambito del procedimento esecutivo promosso dall’attrice: la predetta società, nel marzo 2018, ha dichiarato che per i primi tre anni di attività è stato pattuito un compenso mensile lordo di Euro 4.700,00 oltre I.V.A., con conguaglio solo al rialzo per le provvigioni effettive e con deduzione di Euro 200,00 mensili per la disponibilitàdell’ufficio (doc. 4 allegato al ricorso di parte attrice del 21 marzo 2018). Dai documenti depositati sub 211 e 212 di parte convenuta risulta che è poi venuta meno la deduzione per la disponibilità dell’ufficio e che il fissomensile nel 2019 e nel 2020 è stato stabilito in Euro 5.144,00.Risulta quindi del tutto smentita l’affermazione del convenuto stesso secondo cui egli avrebbe un reddito lordo mensile di soli Euro 2.350,00 e la sua voluta opacità nella rappresentazione al Collegio dei propri redditieffettivi viene valutata ai sensi dell’art. 116 c.p.c.Anche il convenuto dispone dell’accantonamento in una polizza, del valore di circa Euro 30.000,00, che attualmente vede come beneficiari i figli e il fratello (doc. 215 di parte convenuta).Egli deve sostenere le spese per la locazione dell’immobile in cui vive (circostanza pacifica).Alla luce degli elementi di giudizio sin qui esposti, il Tribunale ritiene di confermare i provvedimenti a contenuto economico assunti in corso di causa, legati anche alla maggiore o minore presenza dei figli presso idue genitori, e di confermare altresì l’attuale regime, che vede il padre gravato di un assegno di Euro 600,00 mensili da versare alla madre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in modo da consentire ai minori di avere un tenore di vita nei due contesti (materno e paterno) non dissimile. Deve altresì essere confermata la ripartizione a metà delle spese extra-mantenimento secondo il protocollo in uso presso questo tribunale, ma con la precisazione che anche i buoni-mensa devono essere divisi a metà tra i genitori, presso i quali i figli sono collocati in modo paritario.Non vi sono poi motivi per revocare l’ordine di pagamento al datore di lavoro, considerando che il convenuto è stato spesso inadempiente alle proprie obbligazioni di pagamento dell’assegno per i figli, tanto da costringere la moglie all’azione esecutiva. Tra l’altro, è opportuno osservare che la mancanza di 10
collaborazione da parte del convenuto rispetto alle esigenze economiche dei minori, con atteggiamenti provocatori verso la moglie, si ravvisa con riguardo al comportamento tenuto in merito alla documentazione necessaria perché l’attrice potesse ottenere gli assegni familiari (v. sub-procedimento n. 5).La soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande proposte sia con gli atti introduttivi sia con riguardo alle conclusioni definitive rassegnate e l’andamento del giudizio comportano l’integrale compensazione delle spese di lite relativamente al procedimento principale. Con riferimento ai procedimenti incidentali gli esiti sono stati i seguenti (per praticità si utilizzano i termini attrice e convenuto con riferimentoal procedimento principale e non con riguardo alla posizione processuale di ognuno nei sub-procedimenti): nel sub 1, nel sub 2, nel sub 4 e nel sub 6 v’è soccombenza reciproca e dunque è corretta la compensazione;nel sub 3 il convenuto è risultato soccombente ma la richiesta di c.t.u. è stata poi accolta in una successiva fase del giudizio e pertanto è corretta la compensazione anche in tale procedimento; nel sub 5 v’è la soccombenza nettamente prevalente del convenuto, che dunque deve essere condannato a rifondere all’attrice le spese di quel sub-procedimento, liquidate in dispositivo.Devono infine essere poste a carico dei due genitori nella misura di un mezzo per ognuno le spese della consulenza tecnica d’ufficio già liquidate in corso di giudizio, trattandosi di attività necessaria nell’interesse dei figli e dovuta a causa dei comportamenti di entrambi i genitori.Per questi motiviil Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (omissis…) con ricorso depositato il 9 dicembre 2014 così decide, richiamata la propria sentenza non definitiva in data primo febbraio 2016 che ha pronunciato la separazione dei coniugi:1) affida i figli (omissis…) nati rispettivamente il (omissis…) e il (omissis…), in via condivisa a entrambi i genitori, disponendo che l’esercizio della responsabilità sia disgiunto nella quotidianità per le questioni ordinarie;2) dispone che i minori siano collocati in modo paritetico presso i due genitori secondo le schema contenuto nel doc. 145 di parte convenuta;3) dispone che i figli d’estate trascorrano due settimane continuative di vacanza col padre e due con la madre, più una terza disgiunta dalle prime due; in mancanza di accordo sulle settimane continuative, le prime due di agosto saranno con un genitore e le altre due con l’altro, con possibilità per la madre di decidere negli anni pari e del padre negli anni dispari;4) dispone che le vacanze di Natale siano così suddivise: la vigilia con un genitore, con l’altro il giorno di Natale sino alle 14 del 31 dicembre, dalle 14 del 31 dicembre sino al 6 gennaio con il genitore che ha trascorso con i figli la vigilia, con alternanza dei due periodi di anno in anno;5) dispone che le intere vacanze di Pasqua siano trascorse dai figli, ad anni alterni, con uno o con l’altro genitore;6) dispone che gli altri giorni di festività e i ponti siano divisi a metà tra i genitori nel momento in cui viene consegnato il calendario scolastico, preferibilmente in prosecuzione ai giorni già previsti con ognuno dei genitori;7) dispone che i genitori siano seguiti da un coordinatore genitoriale che gli stessi dovranno individuare con urgenza tra quelli iscritti nell’elenco stilato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia;11
8) dispone che i genitori attivino senza indugio il percorso di psicoterapia per il figlio (omissis…) secondo le indicazioni contenute nella motivazione che precede;9) dispone che i documenti relativi ai figli siano tenuti dalla madre, che li consegnerà al padre in caso di effettiva necessità;10) dispone che i minori abbiano residenza anagrafica presso la madre;11) pone a carico di (omissis…) l’obbligo di versare, in via anticipata entro il 5 di ogni mese (per dodici mensilità), a (omissis…) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, l’importo di Euro 600,00, da rivalutareannualmente secondo gli indici ISTAT FOI, con prima rivalutazione a giugno 2021; conferma i provvedimenti economici provvisori assunti in corso di causa;12) conferma l’ordine di pagamento a carico del datore di lavoro del convenuto;13) pone a carico dei due genitori l’obbligo di sostenere nella misura di un mezzo per ognuno le spese extra-mantenimento per i figli secondo la disciplina del protocollo in uso presso questo tribunale, consultabile sul sito internet del tribunale stesso, ma comprendendo nella ripartizione paritaria anche le spese per la mensa scolastica;14) compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al procedimento principale e ai sub-procedimenti n.1,2,3,4 e 6;15) condanna (omissis…) a rifondere a (omissis…) le spese del sub-procedimento n. 5, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi;16) pone definitivamente a carico delle parti nella misura di un mezzo per ognuna le spese della consulenza tecnica d’ufficio già liquidate in corso di causa

Convertita in interdizione la misura dell’AdS per il soggetto bipolare

Trib. Savona, sent., 24 febbraio 2021

TRIBUNALE DI SAVONA
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2897 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, assunta in decisione all’udienza del 23.2.2021 e vertente TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA –SEDE ricorrente E C.L., nata a V. sul M. il (…) convenuta contumace
OGGETTO: interdizione.
Svolgimento del processo
Con atto depositato in data 25.11.2020, la Procura della Repubblica -Sede ha chiesto al Tribunale di pronunciare l’interdizione di L.C..A tal fine ha esposto che il Giudice Tutelare in data 9.11.2020 ha trasmesso gli atti alla Procura per l’apertura dell’interdizione, “non ritenendo l’amministrazione di sostegno uno strumento adeguato ad assicurare la necessaria protezione della signora nella gestione degli atti personali e patrimoniali essendo ella affetta da disturbo bipolare”.Ricorso e decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati all’interdicenda ed alle ulteriori persone indicate dall’art. 712, II cm. c.c.L’interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza. Proceduto all’esame della Sig.ra L.C. ed acquisita documentazione medica, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente è affetta da gravi patologie psichiatriche, con disturbo bipolare dell’umore, sindrome depressiva e dissociativa, ragione per cui è stata dichiarata invalida civile con una percentuale del 70% ed è già stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, unitamente al di lei figlio, D.B. (così come risulta dalla documentazione in atti).Sennonché il suo amministratore di sostegno ha denunciato la sua assoluta mancanza di collaborazione, visto che la Sig.ra L.C. rifiuta qualsiasi tipo di sostegno o misura che non sia denaro.
L’esame personale della resistente ha confermato che la stessa è oppositiva alla misura dell’amministrazione di sostegno e tendenzialmente pretende di curarsi da sola, essendo da tempo che non si sottopone a visita specialistica e non frequentando il C. di C., sull’assunto che detto Ente la curerebbe male. Quanto si è potuto desumere dall’esame dell’interdicenda, ha trovato conferma e riscontro nelle deposizioni del padre A.C. e delle sorelle A.M. e R.C..Ha inoltre trovato conferma nella relazione del C. di C. nella quale da espressamente atto che “nell’ultimo anno la Sig.ra C. ha rifiutato qualsiasi contatto con questo C. ad eccezione di un incontro presso il C. lo scorso 13 maggio, a cui anche Lei era presente, finalizzato a fare il punto sulla situazione del figlio D.”. E poi ancora: “la completa indisponibilità della signora ad un rapporto di collaborazione con i servizi sociali e sanitari, che più volte e in vario modo negli ultimi anni hanno cercato di aiutarla, si è accentuata nei mesi scorsi e l’unico suo obiettivo pare essere diventato mantenere il controllo sulla situazione del figlio ostacolando qualsiasi progetto finalizzato ad una sua, anche parziale, autonomizzazione e crescita”. In particolare, il C. ha evidenziato che ultimamente la Sig.ra C. ha continuato a presentare “evidenti disturbi psicotici (deliri di persecuzione ed allucinazioni uditive) che fanno pensare ad una assunzione decisamente incostante della terapia psicofarmacologica”.La natura della malattia e l’opposività della Sig.ra C. rendono evidente che la stessa necessita di essere sottoposta ad adeguata misura di protezione che non può essere l’amministrazione di sostegno già aperta, in quanto detta misura non può prescindere dalla collaborazione del soggetto debole, nella specie del tutto assente. La documentazione medica in atti e la circostanza che la Sig.ra C. sia già stata sottoposta ad amministrazione di sostegno hanno reso altresì superfluo l’espletamento della CTU. Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all’art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun’altra misura, tanto meno l’amministrazione di sostegno .Per quanto riguarda la nomina del tutore, ferme restando le competenze del giudice tutelare, pare opportuno nominare fin d’ora l’Avv. Cinzia Gnerre quale tutore, stante l’indisponibilità dei congiunti di assumere detto incarico. Quale pro-tutore, invece, può nominarsi l’Avv. Alessandro Lorenzi. Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3105/2020, così provvede:
DICHIARA la contumacia di C.L., nata a V. sul M. il (…);
PRONUNCIA l’interdizione della predetta C.L., nata a V. sul M. il (…);
NOMINA tutore l’Avv. Avv. Cinzia Gnerre del Foro di Savona;pro-tutore l’Avv. Alessandro Lorenzi del Foro di Savona;
MAND Aalla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA irripetibili le spese anticipate.

Chiarimenti della S.C. sul rapporto tra stalking e violazione di domicilio

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05 marzo 2021, n. 9069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONETERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: F.D., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, AVV. P.R., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1.Il sig. F.D. ricorre per l’annullamento della sentenza del 03/02/2020 della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del 01/03/2019 del GUP del Tribunale di Padova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giornidi reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 612-bis e 614 c.p., commesso ai danni della sig.ra P.A. fino al (OMISSIS).
1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensidell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l’erronea applicazione degli artt. 612-bis e 614 c.p.,contestati, rispettivamente, ai capi 1) e 3) della rubrica, con riferimento, quanto al reato di cuiall’art. 614 c.p., ai fatti commessi il (OMISSIS), nonchè il vizio di carenza di motivazione in ordine al dedotto assorbimento delle condotte di cui ai capi 2) (art. 614 c.p., commesso il (OMISSIS)) e 3 (art. 614 c.p., commesso il (OMISSIS)) in quello di cui all’art. 612-bis c.p.,di cui al capo 1), contestato come commesso fino al (OMISSIS).Afferma, al riguardo, che la condotta di violazione di domicilio ipotizzata ai capi 2) e 3) della rubrica integra uno dei comportamenti abituali tipici della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p.,contestata al capo 1), essendo stata posta in essere in un quadro temporalmente continuativo, non slegato, nè postumo, di cui dà atto la stessa Corte di appello. La mancanza di affinità tra le due fattispecie non osta all’applicazione dell’art. 84 c.p.,comma 1, riguardante i casi in cui due fatti costituenti reato si fondono in un’unica fattispecie più grave.Quanto al vizio di motivazione, sostiene che con l’appello aveva dedotto la propria consuetudine di entrare nell’abitazione della persona, consuetudine esclusa in modo illogico e contraddittorio dalla Corte di appello perchè in contrasto con quanto aveva riferito la stessa persona offesa secondo la quale, come riportato a pag. 11 dell’appello, egli “sapeva come fare per entrare”.1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l’erronea applicazione dell’art. 609bisc.p., (capo 4 della rubrica) e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui, attribuendo alla registrazione di un colloquio con la persona offesa il valore di riscontro alle dichiarazioni di quest’ultima, ha negletto quella parte del colloquio nel corso del quale quest’ultima aveva ammesso che in quel modo l’avevano fatto 1500 volte nel corso della loro relazione quadriennale e, quando lui le aveva detto che l’amava, gli aveva chiesto perchè queste cose non gliele aveva dette subito, come puntualmente dedotto alle pagg. 27 e 28 dell’atto di appello. Si tratta di circostanze decisive ai fini dell’elemento soggettivo del reato che la Corte territoriale ha liquidato come irrilevanti, negligendo l’orientamento giurisprudenziale che impone al giudice di verificare i comportamenti per lo meno incongrui al fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e della valutazione complessiva del racconto della persona offesa. Motivi della decisione2. Il ricorso è infondato.3.11 primo motivo è infondato.3.1.11 delitto di cui all’art. 612-bis c.p.,contestato al capo 1) della rubrica, è stato posto in essere anche mediante le violazioni di domicilio descritte e autonomamente contestate ai successivi capi 2) e 3), commesse rispettivamente il (OMISSIS).3.2.11 ricorrente sostieneil concorso apparente di norme sul rilievo che il delitto di violazione di domicilio costituisce, secondo la stessa impostazione accusatoria, una modalità di consumazione del reato di atti persecutori così da rimanere assorbito in esso.3.3.La deduzione èinfondata.3.4.11 delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.,è punito “salvo che il fatto non non costituisca più grave reato”. Si tratta di clausola di riserva relativamente indeterminata, normalmente utilizzata dal legislatore per evitare la convergenza, sul medesimo fatto, di più norme incriminatrici a favore dell’unica che ne esprime il maggior disvalore.3.5.Secondo parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, tale clausola presuppone che i reati concorrenti siano posti a tutela dello stesso bene giuridico (Sez. 5, n. 30455 del 02/05/2019, Rv. 276347 -01; Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015, Rv. 265647 -01; Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Rv. 265045 -01; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256876 -01; Sez. 5, n. 6250 del 21/01/2004, Rv. 228087 -01). Secondo un diverso, e preferibile indirizzo, maturato soprattutto in materia di rapporti tra il delitto di abuso di ufficio, di cuiall’art. 323 c.p.,e quello di falso materiale o ideologico in atto pubblico, di cui agliartt. 476 e 479 c.p.,la clausola di riserva indeterminata non postula necessariamente l’identità del bene tutelato dalle fattispecie che concorrono a sanzionare il medesimo fatto, essendo l’apparente conflitto di norme regolato dall’assorbimento dell’unica “condotta” nella fattispecie incriminatrice che ne esprime il maggior disvalore (Sez. 6, n. 13849 del 28/02/2017, Rv. 269482 -01; Sez. 2, n. 1417 dell’11/10/2012, Rv. 254304 01; Sez. 6, n. 42577 del 22/09/2009, Rv. 244944 -01; Sez. 5, n. 45225 del 09/11/2005, Rv. 232724 -01; Sez. 5, n. 2817 del 16/01/1986, Rv. 172413 -01, secondo cui la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” non sempre è connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., o con quello di consunzione, tendendo -essa clausola -nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso formale di reati. Invero, il concetto di “fatto” di cui alla suddetta clausola può non coincidere con quello di “stessa materia” di cui all’art. 15 c.p., quest’ultima -peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici -si riferisce in genere alla omogeneità degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati. La nozione di “fatto”concerne invece l’avvenimento concretamente verificatosi, il quale prescinde dalla omogeneità delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da più norme sia in concorso apparente sia in concorso effettivo o reale).3.6.Per “fatto” deve intendersi l’avvenimento concretamente verificatosi, il medesimo fatto storico, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle medesime circostanze di tempo, di luogoe di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 -01; Corte Cost., sentenza, n. 200 del 2016; Sez. 5, n. 2817 del 1986, cit.); il “fatto” così considerato prescinde, come detto, dalla omogeneità delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da più norme sia in concorso apparente che in concorso effettivo o reale (Sez. 5, n. 2817 del 1986, cit.). La maggiore o minore gravità va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell’eventuale bilanciamento tra esse (Sez. 2, n. 25363 del 2015, cit.; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Rv. 256877 -01).3.7. Il delitto di atti persecutori ha, di conseguenza, portata applicativa residuale in quanto condizionata alla minore o pari gravità in concreto del medesimo fatto storico previsto come reato da altra fattispecie penale; solo se il “fatto” costituente (anche) reato di atti persecutori è di pari o maggiore gravità, si pone il problema del concorso formale o apparente di norme.3.8.11 richiamo al “fatto” in ogni suo elemento costitutivo, impone di valutare la condotta tenuta in concreto alla luce di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis c.p.,il quale si caratterizza per la sua natura necessariamente abituale e per la consapevole attitudine della condotta stessa a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla fattispecie come conseguenza dell’azione, elementi tutti dei quali è necessario tener conto ai fini della corretta applicazione della clausola di riserva. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale di evento, sicchè l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte -elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa -potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726 -01; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230 -01; Sez. 5, n.:18999 del 19/02/2014, Rv. 260411 -01; nel senso che il delitto di atti persecutori ha natura necessariamente abituale, cfr. Sez. 5, n. 11925 del 15/01/2020, Rv. 278931 -01; Sez. 5, n. 48391 del 24/09/2014, Rv. 261024 -01).3.9.La questione devoluta dal ricorrente è, dunque, mal posta: data la natura residuale del delitto, occorre chiedersi in primo luogo se il “fatto”, così come contestato e ritenuto nel caso di specie, integri solo ed esclusivamente il delitto di violazione di domicilio e, in secondo luogo, se, in concreto, quest’ultimo costituisse o meno, all’epoca dei fatti, reato più grave in grado di assorbire l’intero disvalore del delitto di atti persecutori.3.10.Quanto a quest’ultimo aspetto, alla luce dell’attuale formulazione del delitto di cui all’art. 612-bis c.p.,come modificato dallaL. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, comma 3,che ha inasprito il trattamento sanzionatorio elevando la pena da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi di
reclusione, il rapporto con il delitto di violazione di domicilio (punito con pena edittale da uno a quattro anni di reclusione) gioca a favore della maggiore gravità astratta del delitto di atti persecutori, anche in caso di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’art. 614 c.p., u.c., punita con pena edittale da due a sei anni di reclusione a seguito delle modifiche apportate dallaL. 26 aprile 2019, n. 36, art. 4, comma 1, lett. b).3.11.All’epoca dei fatti (2018), però, il delitto di cui all’art. 612-bis c.p.,comma 1, era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni; quello di violazione di domicilio con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e, nella forma aggravata, con la pena della reclusione da uno a cinque anni. In termini generali e astratti, dunque, il delitto di atti persecutori non era recessivo rispetto a quello di violazione di domicilio, nemmeno nella sua forma aggravata, fatta salva, naturalmente, la diversa valutazione in concreto della gravità dei fatti operata dal giudice. Dunque, la possibilità che l’intero disvalore del fatto contestato al ricorrente potesse essere assorbito dal reato di violazione di domicilio non è da escludere a priori, anche se, in concreto, i giudici di merito hanno ritenuto più grave il delitto di atti persecutori attribuendogli, a titolo di continuazione con il più grave delitto di violenza sessuale, una “porzione” di pena (tre mesi di reclusione) ben più elevata di quella assegnata ai due delitti di violazione di domicilio (quindici giorni di reclusione ciascuno).3.12.I reati di violazione di domicilio contestati al ricorrente sono due: i) il primo, risalente al (OMISSIS), è stato consumato nella forma non aggravata ai sensi dell’art. 614 c.p., u.c.; ii) il secondo, risalente al (OMISSIS), è stato consumato con violenza sulle cose. Occorre allora chiedersi se tali reati, siccome ritenuti meno gravi rispetto a quello di atti persecutori, possano ritenersi assorbiti in quest’ultima fattispecie e se la loro autonoma punizione violi il divieto del “bis in idem” sostanziale.3.13.La risposta è negativa.3.14.In primo luogo, le due violazioni di domicilio non esauriscono per intero la condotta di atti persecutori così come contestata e ritenuta in sede di merito; ad esse se ne aggiungono altre, in particolare le continue molestie e minacce poste in essere di persona e a mezzo telefono. In secondo luogo, l’evento ipotizzato dalla rubrica (il perdurante e grave stato di ansia, l’alterazione delle abitudini di vita, il timore di essere pedinata) costituisce il risultato del convergere dell’insieme delle condotte contestate, non solo delle violazioni di domicilio. Sicchè la condotta integratrice di quest’ultimo reato non è interamente sovrapponibile al (nè si identifica per intero con il) “fatto” di atti persecutori così come contestato.3.15.Il ricorrente sostiene, però, che il delitto di atti persecutori è un reato complesso ai sensidell’art. 84 c.p., postulando l’assorbimento nella fattispecie incriminatrice dei delitti di violazione di domicilio in quanto possibile modalità esecutiva del reato stesso.3.16.Il rilievo è infondato.3.17.Il reato è complesso quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (art. 84 c.p.). La dottrina suole distinguere il reato complesso in senso stretto da quello in senso lato: il reato complesso in senso stretto è quello per la cui sussistenza, secondo il tenore letterale dell’art. 84 c.p.,sono necessari almeno due reati; il reato complesso in senso lato è quello per la cui sussistenza è sufficiente un solo reato con l’aggiunta di ulteriori elementi di per sè non costituenti reato. Un’ulteriore distinzione, non unanimemente condivisa dalla dottrina, riguarda la classificazione dei reati complessi in “necessariamente complessi” o “eventualmente complessi”, a seconda che sia possibile o meno realizzare la fattispecie “complessa” commettendo necessariamente il reato che la integra oppure no. Il reato necessariamente complesso non può prescindere, a fini della sua integrazione, dalla consumazione della condotta che di per sè costituisce autonomo reato; il reato eventualmente complesso può invece prescinderne come nel caso, per esempio, dei reati a base violenta posti in essere senza commettere i delitti di percosse o lesioni (si pensi alla violenza sessuale consumata mediante il toccamento repentino e fugace delle zone erogene della vittima).3.18.Secondo questa impostazione, il delitto di atti persecutori è un reato necessariamente complesso la cui consumazione non può mai prescindere dalla effettiva realizzazione di condotte di minaccia o molestia che di per sè integrano autonomi reati (rispettivamente,artt. 612 e 660 c.p.).Il “quid pluris”
è costituito, quanto alla minaccia, dalla necessaria reiterazione delle condotte (il che fa del reato in questione un delitto necessariamente abituale) e, quanto a entrambe le condotte, dalla loro idoneità a produrre alternativamente uno degli eventi tipici di per sè penalmente irrilevanti (il grave e perdurante stato di ansia o di paura; il timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da rapporto affettivo; il cambiamento delle proprie abitudini). Secondo il ricorrente, invece, il delitto di atti persecutori è reato complesso in senso stretto perchè nella fattispecie incriminatrice “si fondono due fatti costituenti reato nell’ambito di un’unica fattispecie più grave, come è appunto l’art. 612-bis c.p.,rispetto all’art. 614 c.p.”.3.19.L’assunto difensivo è del tutto infondato ed apodittico, non essendo chiaro quali siano questi due reati; esso piuttosto postula l’assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di atti persecutori in quanto sua possibile modalità esecutiva, secondo quanto predica lo stesso capo di imputazione, così da qualificare il delitto di atti persecutori come reato eventualmente complesso in senso lato. In disparte, allora, la applicazione della clausola di riserva (che, come visto, parte della giurisprudenza limita ai soli casi di beni giuridici omogenei), la questione realmente posta è se il delitto di atti persecutori possa essere consumato mediante plurime violazioni di domicilio ed, in caso positivo, se esse siano totalmente attratte (e sanzionate) dall’unica fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p.quando siano ritenute meno gravi in concreto.3.20.La giurisprudenza di questa Corte è da tempo assestata su un approccio ispirato all’insegnamento, più volte autorevolmente ribadito, secondo il quale, nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 -01, che richiama, in motivazione, Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U,. n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). La Corte ha sempre respinto il tentativo di ampliare il concorso apparente di norme alle figure dell’assorbimento, della consunzione e dell’ante-fatto o post-fatto non punibile in quanto “classificazioni ritenute (…) prive di sicure basi ricostruttive, poichè individuano elementi incerti quale dato di discrimine, come l’identità del bene giuridico tutelato dalle norme in comparazione e la sua astratta graduazione in termini di maggiore o minore intensità, di non univoca individuazione, e per questo suscettibili di opposte valutazioni da parte degli interpreti” (così in motivazione, Sez. U, Stalla). Tale criterio, spiega la Corte, non è lesivo del divieto di bis in idem sostanziale sanzionato sia dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU e dall’art. 50 della CDFUE, chedall’art. 649 c.p.p.(come ridefinito dalla sentenza della Corte Cost. n. 200 del 2016).3.21.E’ necessario dunque stabilire se, comparando le relative fattispecie (e non le possibili modalità esecutive del reato), la violazione di domicilio costituisca una “species” del delitto di atti persecutori; tale possibilità deve essere valutata secondo i criteri risolutivi del concorso apparente di norme posti dagliartt. 15 e 84 c.p.3.22.Sotto questo profilo deve innanzitutto escludersi, come già detto, che la condotta tipica integrante il delitto di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p., sia, in quanto tale, elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p.Resta da verificare se la violazione di domicilio possa costituire una forma di minaccia o di molestia, se cioè, possa costituire elemento specializzante di tali fattispecie.3.23.11 criterio di specialità (art. 15 c.p.) richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Sez U, Giordano, cit.).3.24.Come precisato da Sez. U, Di Lorenzo, cit., la specialità tra fattispecie può essere declinata in vari modi: a) specialità unilaterale, che si realizza con la specificazione dei requisiti dell’altra
fattispecie (specialità per specificazione) o con l’aggiunta di elementi ulteriori rispetto all’altra fattispecie (specialità per aggiunta); b) specialità bilaterale o reciproca, che si realizza quando l’aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all’ipotesi generale che a quella specifica. Nel caso della specialità unilaterale se si elimina la specificazione o raggiunta si ricade nell’ipotesi generale; nel caso della specialità bilaterale, invece, sorgono maggiori difficoltà perchè non esistono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale.3.25.Escluso il ricorso ai criteri di sussidiarietà e consunzione, in quanto non tipizzati e tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, le Sezioni Unite Di Lorenzo ritengono applicabile il criterio regolatore della “stessa materia” espressamente indicato dall’art. 15 c.p.,: “E’ (…) da ritenere che per “stessa materia” debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato”, non avendo immediata rilevanza l’interesse tutelato dalle norme incriminatrici, “perchè si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia”. L’identità di materia -afferma la sentenza -si ha sempre nel caso di specialità unilaterale per specificazione perchè l’ipotesi speciale è ricompresa in quella generale; ma ciò si verifica anche nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per es. il rapporto tra 581 e 572 c.p.) ed è compatibile anche con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630) e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte per aggiunta (art. 641 c.p., eL. Fal.. , art. 218). L’identità di materia è invece da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo). Perchè possa ritenersi applicabile l’art. 15 c.p., -affermano le Sezioni unite -“è necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è, per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagliartt. 610 e 611 c.p.o tra quelle previste dagliartt. 624 e 626 c.p.Si è già visto invece che, nel caso di specialità bilaterale o reciproca, il problema è di meno agevole soluzione proprio perchè entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche più di due) presentano, rispetto all’altra, elementi di specialità. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che possono così indicativamente riassumersi: -i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricomprese (per es. c.c. eL. Fall.); specialità tra soggetti (per es.artt. 616 e 619 c.p.); -la fattispecie dotata del maggior numero di elementi specializzanti. Nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva che può essere: -determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall’art);-relativamente determinata (si individua una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato); -indeterminata (quando il rinvio è del tipo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge)”.3.26.Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve escludere che tra le fattispecie di reato di cui agli artt. 612-bis e 614 c.p.,sussista un rapporto di specialità unilaterale ovvero bilaterale (o reciproca). In disparte la radicale diversità dell’oggetto giuridico protetto (la libertà morale, nel primo caso, l’inviolabilità del domicilio, nel secondo), le condotte che integrano i due diversi delitti si pongono, sul piano strutturale, in rapporto di eterogeneità e di non interferenza tra loro, non potendosi sostenere che la condotta dell’ingresso (o intrattenimento) abusivo nell’altrui domicilio costituisca una “species” della condotta di minaccia o molestia (e viceversa). I reati di minaccia e molestie sono causalmente orientati ma ciò non legittima interpretazioni estensive delle relative fattispecie che violerebbe il principio di tassatività. La molestia può certamente essere una conseguenza (o il fine) della violazione di domicilio ma non si identifica con essa; allo stesso modo la minaccia alla persona può costituire una modalità esecutiva della condotta di violazione di domicilio (per costringere, per esempio, l’ingresso o la permanenza nell’abitazione altrui), ma non è essa stessa una forma di minaccia, per
quanto il turbamento psicologico di chi subisce l’intrusione nel proprio domicilio costituisca una conseguenza normale della condotta, ancorchè non richiesta nè prevista dall’art. 614 c.p., quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato. Da questo punto di vista, dunque, non v’è alcun rapporto di specialità nemmeno bilaterale (o reciproca)tra le due fattispecie di reato posto che, se è pur vero, che l’art. 612-bis c.p.,prevede un quid pluris rispetto all’art. 614 c.p.,(l’idoneità della condotta a provocare uno dei tre eventi alternativamente previsti), è altrettanto vero che la condotta di violazione di domicilio non contiene alcun elemento specializzante di quella dall’art. 612-bis c.p.,3.27.Ma anche a voler ritenere, secondo l’impostazione difensiva qui non accolta, che la violazione di domicilio costituisca una species della minaccia o della molestia, trale fattispecie di reato di cuiagli artt. 612-bis e 614 c.p.,sussisterebbe al più un rapporto di specialità bilaterale (la condotta di violazione di domicilio sarebbe speciale rispetto a quella generica di minaccia o molestia; il delitto di atti persecutori sarebbe a sua volta speciale perchè la fattispecie richiede l’attitudine della condotta a provocare uno dei tre eventi, attitudine non richiesta dall’art. 614 c.p.,), la radicale diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie penali (e dunque della loro “materia”) impedirebbe l’applicazionedell’art. 15 c.p., a favore del concorso formale tra norme che può essere escluso solo in virtù dell’applicazione della clausola di riserva.3.28.Questo non esclude che il delitto di violazione di domicilio possa costituire, come nel caso di specie, una modalità esecutiva del reato di atti persecutori: l’introduzione nel domicilio altrui può essere percepita dalla vittima come la minaccia di un male futuro quando, per le modalità esecutive e/o per i segni lasciati, quest’ultima percepisca la possibilità concreta di ulteriori intrusioni nel proprio domicilio e tema per la propria incolumità proprio nel luogo nel quale dovrebbe sentirsi più al sicuro; continue intrusioni nel domicilio altrui possono sortire anche (o solo) l’effetto di molestare la persona. In tutti questi casi la violazione di domicilio è strumentale alla consumazione di un altro reato siccome finalizzata a produrre, come scopo perseguito dal suo autore, una minaccia ovvero una molestia, non identificandosi la condotta intrusiva nè con l’una con l’altra. Quando le condotte sono reiterate e poste in essere nella consapevolezza (o al fine) della produzione di uno dei tre possibili eventi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis c.p.,deve essere escluso il concorso formale di cuiall’art. 81 c.p., comma 1, (posto che il reato di atti persecutori non può essere perfezionato con una sola azione), e deve essere ritenuto il concorso materiale di reati, aggravato dal nesso teleologico eterogeneo di cui all’art. 61 c.p., n. 2), ovvero -ipotesi più probabile -la continuazione tra reati. La clausola relativamente indeterminata di salvezza di cui all’art. 612-bis c.p.,comma 1 potrebbe escludere il concorso materiale nella sola ipotesi che gli atti persecutori vengano posti in essere esclusivamente mediante più violazioni di domicilio ritenute in concreto più gravi, ma si tratta di eventualità più astratta che concreta, considerato che la pena edittale del reato di cui all’art. 612-bis c.p.,più elevata nel massimo anche rispetto alla fattispecie aggravata del reato di violazione di domicilio.3.29.In conclusione, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:”il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.,è un reato necessariamente abituale per la cui perfezione è necessaria la consumazione di un altro reato (la minaccia o le molestie) e un quid pluris che consiste nella produzione alternativa di uno dei tre eventi, nessuno dei quali costituisce di per sè reato;tra il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.,e quello di violazione di domicilio di cui all’art. 614 c.p., non sussiste alcun rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati, fatta salva l’applicazione della clausola di riserva, concorrono materialmente;il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.,non assorbe mai quello di cui all’art. 614 c.p., comma 1, quando commesso esclusivamente mediante violazioni di domicilio non aggravate;il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.,quando commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all’art. 614 c.p., u.c., solo se quest’ultimo è ritenuto in concreto più grave”.3.30.Ne è stata tratta la conseguenza che la pronunzia assolutoria per il reato di cuiall’art. 612-bis c.p.,passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all’art. 614 c.p., quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima,
anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem”, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020, Rv. 279357 -01).3.31.Occorre aggiungere che la verifica in concreto della maggiore gravità del (medesimo) fatto che giustifica l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello più grave, comporta accertamenti in fatto che non sono stati nemmeno sollecitati in appello e che non possono essere proposti per la prima volta in questa sede di legittimità.3.32.Il dedotto vizio di motivazione è assolutamente infondato: il fatto che taluno sappia come introdursi nell’altrui abitazione non equivale, di certo, a sostenerne l’accettazione in casa da parte di chi ha il diritto di escluderlo.4.Il secondo motivo, che riguarda il capo 4 della rubrica, è inammissibilmente fattuale e manifestamente infondato.4.1.Si contesta al ricorrente di aver consumato un rapporto sessuale completo con la persona offesa, contro la volontà di quest’ultima e nonostante il rifiuto opposto. In particolare, dopo essersi clandestinamente introdotto nell’abitazione della vittima, l’aveva fisicamente sovrastata e bloccata con il corpo intimandole di stare zitta mentre compiva l’atto.4.2.In sede di appello l’imputato aveva dedotto la natura consensuale del rapporto, e comunque l’errore scusabile sul consenso, allegando: a) le dichiarazioni della stessa persona offesa che aveva negato che l’imputato avesse profferito minacce di sorta; b) la conversazione telefonica intercorsa tra i due dalla quale emerge che la concreta dinamica del rapporto costituiva una consuetudine tra i due; c) la mancata opposizione della vittima all’amplesso; d) il fatto che quest’ultima non avesse inteso avvisare nessuno dei famigliari nè farsi refertare in ospedale.4.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la persona offesa (pagg. 5-11), ragioni con le quali il ricorrente non si è minimamente confrontato, ha escluso la consuetudine dell’uomo di entrare liberamente in casa della donna ed asseritamente accettata da quest’ultima, ha ribadito che la persona offesa, ben prima dell’episodio sfociato nella violenza sessuale del (OMISSIS), aveva espressamente manifestato all’imputato la propria volontà di non vederlo più, ha confermato che la donna aveva implorato l’uomo di desistere dall’azione, trascrivendo parte della testimonianza resa dalla stessa, ha analizzato (e trascritto) la conversazione telefonica intercorsa successivamente al fatto nel corso della quale la donna aveva contestato all’uomo la violenza consumata ai suoi danni (“anche se lo ti ho detto cos’è che stai facendoche cazzo stai facendo lasciami stare”) ottenendo come risposta l’ammissione che avvertiva ancora quel desiderio (sessuale) che la donna non provava più per lui (” A. eeee il desiderio che ho lo eeeee (…) ma non importa sto parlando di me”), ha escluso in radice che il fatto che l’uomo avesse apprezzato la pulizia della donna e che si fosse depilata potesse costituire anche solo putativamente indice del consenso all’amplesso.4.4.Premesso che, sul piano logico, appare arduo conciliare la sussistenza dei reati di atti persecutori e di violazione di domicilio, sostanzialmente non contestati, con la allegazione di un presunto consenso all’atto sessuale posto in essere nel bel mezzo della perfezione dei due predetti delitti, la deduzione difensiva non incrinaminimamente la correttezza della decisione assunta che non è manifestamente illogica (nella parte in cui dalle non contestate premesse di fatto sopra indicate ha tratto la conclusione della assenza del consenso all’atto) e si avvale dell’interpretazione delle conversazioni intercorse tra le parti non censurabile in questa sede.4.5.Nè la pregressa consumazione di rapporti sessuali consenzienti legittima la presunzione del consenso anche nei rapporti sessuali successivi per il sol fatto che la/il partner non espliciti manifestamente il proprio dissenso all’atto (dissenso peraltro espressamente manifestato dalla vittima). Deve essere al riguardo ribadito il principio che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del
dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016, Rv. 268186 -01).4.6.Quanto all’interpretazione della conversazione intercorsa tra l’imputato e la vittima come sostanzialmente confessoria, deve essere ricordato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01; Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ambito di responsabilità del vettore aereo, a causa del ritardo del volo, in ipotesi di acquisto di pacchetto turistico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al N. 2399/2019 R.G. promossa da:
STEFANO (in atto di citazione; ATTORI-APPELLANTI
contro S.P.A., (C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti del foro di Verona, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA CONCLUSIONIPARTE ATTRICE Come da note conclusive di trattazione scritta depositate il 12 giugno 2020
PARTE CONVENUTA Come da note conclusive di trattazione scritta depositate il 12 giugno 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stefano e Manola, sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sul minore Riccardo hanno proposto appello davanti a questo tribunale avverso la sentenza del giudice di pace di Verona del 5 settembre 2018 che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Spa in relazione alla domanda, da lor svolta, di condanna del suddetto soggetto al pagamento in proprio favore della somma di euro 1800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, di quella di euro 700,00 a titolo di rimborso per un giorno di vacanza perduto ed euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito del ritardo del volo NO 184 da Verona a Nosy Be del giorno 3 luglio 2017, che era giunto a destinazione con 17 ore di ritardo. A migliore illustrazione delle ragioni della loro domanda gli attori avevano esposto che il predetto volo era compreso nel pacchetto turistico che avevano acquistato dalla Veratour Spa in occasione del loro viaggio di nozze e che il predetto pacchetto aveva incluso anche il soggiorno in pensione completa per otto giorni presso il Veraclub Palm beach & Spa di Ambondrona (Madagascar). A sostegno della domanda di riforma della sentenza impugnata gli attori hanno dedotto l’erroneità della conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure di escludere il proprio difetto di legittimazione ad agire sia perché esso non era stato eccepito dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado sia perché non era stato accertata la mancanza di titolarità in capo ad essi del diritto che avevano azionato. Secondo gli attori era errato anche il passaggio della sentenza impugnata in cui era stato escluso qualsiasi vincolo giuridico tra loro ed il vettore aereo, sul presupposto che non avessero acquistato un biglietto aereo ma un pacchetto turistico dal tour operator quando invece il vincolo era derivato dalla prenotazione aerea, pacificamente effettuata.
Tutto ciò premesso gli attori hanno argomentato diffusamente in ordine alla loro diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste tenuto conto della sussistenza della responsabilità del vettore per quanto accaduto per le ragioni meglio illustrate in atto di citazione. L’appellata si è costituita anche questa fase del giudizio resistendo alle domande attore. Ciò detto con riguardo gli assunti delle parti deve innanzitutto osservarsi che gli attori hanno tacitamente rinunciato alle domande di risarcimento dei danni per mancata assistenza e non patrimoniale, che avevano avanzato in primo grado, atteso che non l’hanno riproposta nelle conclusioni dell’atto di citazione d’Appello. In esso hanno invece riproposto la domanda di condanna della appellata alla corresponsione della compensazione pecuniaria, pari ad euro 600,00 cadauno e alla rimborso della somma di euro 700,00per il soggiorno non goduto per l’intera giornata del 4 luglio 2017. Venendo ad esaminare i motivi di appello merita senza dubbio di essere condivisa la doglianza attorea circa l’errata qualificazione giuridica del difetto riscontrato dal giudice di pace. A ben vedere infatti costui ha rilevato non già un difetto di legittimazione ad agire degli attori quanto piuttosto la mancanza in capo ad essi del diritto al risarcimento del danno sul presupposto che si fosse instaurato nessun rapporto contrattuale tra loro ed il vettore aereo convenuto. Così meglio definito il significato della pronuncia appellata i rilievi di parte attrice meritano di essere quasi integralmente condivisi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata nei termini che si dirà. Va infatti innanzitutto evidenziata l’erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure secondo cui gli attori, dal momento che avevano acquistato un pacchetto turistico, non avevano titolo per agire direttamente nei confronti del vettore aereo. Come ha osservato la difesa dell’appellante invece tale diritto di azione è ricavabile piuttosto chiaramente dal considerando n. 5 del regolamento Ue 261/2004, che, precisa che la protezione da esso assicurata “dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti tutto compreso”. La predetta interpretazione trova poi ulteriore conforto anche nell’ultimo comma, secondo periodo, dell’art. 63del suddetto regolamento che esclude che esso si applichi nei casi in cui un “circuito tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo, previsione da cui è possibile desumere, a contrario, che in casi diversi dal predetto, e quindi in tutti quelli in cui il trasporto aereo è inserito in un circuito tutto compreso, il regolamento trova invece applicazione. E’ evidente peraltro sulla base di tale ricostruzione che il viaggiatore può invocare una tutela risarcitoria concorrente a quella prevista nei confronti del vettore aereo dal regolamento 261/2004, nei confronti del tour operator per le obbligazioni gravanti su quest’ultimo, fondata sulle norme del codice del consumo. Tutto ciò chiarito va anche affermata la responsabilità della convenuta per il ritardo subito dal volo utilizzato dagli attori, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza anche comunitaria in tema di responsabilità del vettore aereo. Il vettore aereo per sottrarsi agli obblighi indennitari e risarcitori deve fornire la prova liberatoria di un duplice ordine di circostanze dimostranti l’impossibilità della prestazione di trasporto ed in particolare che l’evento impeditivo dell’esecuzione del contratto è stato causato da un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (si tratta in sostanza un evento riconducibile alle nozioni di caso fortuito o di forza maggiore) nonché di aver messo in atto tutte le misure possibili per evitare l’inconveniente. Lo stesso regolamento 261/2004,nel proprio considerando numero 14,fornisce un elenco, meramente esemplificativo, di circostanze eccezionali, escludenti la responsabilità del vettore: instabilità politica, condizioni metereologiche avverse, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza, scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore. Con specifico riguardo all’ipotesi, che viene in rilievo nel caso di specie, dei problemi tecnici all’aeromobile non può automaticamente escludersi la responsabilità del vettore dovendo comunque lo stesso dimostrare l’impossibilità di rimediare prontamente all’inconveniente. Anche la corte di giustizia Europea (CGUE 22 dicembre 2008 in causa C5 149/2008) ha esaminato la questione e ha precisato che il vettore deve dimostrare l’eccezionalità del guasto sul piano causale dovendosi quindi in tale prospettiva valutare caso per caso la sua natura e gravità, oppure la sua ricorrenza, ma al contempo considerare che gli elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione e di controllo impongono ai vettori di preventivare l’insorgenza di questi imprevisti e di porvi prontamente rimedio. E’ evidente peraltro che tale rigoroso regime di responsabilità addossa al vettore un onere probatorio quanto mai stingente che nel caso di specie non è stato minimamente assolto dalla appellata. Essa infatti si è limitata a formulare un capitolo di prova diretto a dimostrare che il ritardo del volo era stato provocato da una perdita di carburante sull’aeromobile senza precisare la causa di tale perdita, al fine di acclararne l’eccezionalità, e senza chiedere di dimostrare che aveva sottoposto l’aeromobile ai controlli utili a prevenire quella evenienza o anche alla manutenzione ordinaria. Ciò detto in punto di an della responsabilità della convenuta occorre valutare ora il quantum della domanda attorea. Orbene, merita innanzitutto di essere condiviso l’assunto degli attori secondo cui anche il loro figlio minore ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento Ue atteso che lo sconto praticatogli dal tour operator, sebbene abbia determinato una riduzione anche della tariffa aerea di sua pertinenza, non integra l’ipotesi di esclusione dell’ambito di applicazione del regolamento contemplata dal terzo comma del suo articolo 3. Infatti nel caso di specie non viene in rilievo la prima parte di tale previsione, invocata dalla appellata, che sottrae all’ambito di applicazione del regolamento “i passeggeri che viaggiano … ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” ma il secondo periodo della norma che precisa che il regolamento “si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro …di altri programmi commerciali …degli operatori turistici”, ipotesi nella quale è perfettamente sussumibile anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti. Agli attori spetta anche il ristoro del danno patrimoniale,consistito nel pagamento del prezzo per una giornata di soggiorno non goduta a causa del ritardo con cui giunsero nel luogo di villeggiatura,non potendosi condividere l’assunto della convenuta secondo cui di esso dovrebbe rispondere solo il tour operator poiché la responsabilità del vettore sarebbe limitata al obbligo indennitario di cui alla compensazione pecuniaria ex regolamento CE 261/2004.S ul punto occorre infatti ricordare che l’art. 12, comma 1, seconda parte del regolamento 261/2004 stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”,precisando che il risarcimento (compensazione) previsto dal regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare. La Corte di Giustizia Ue (da ultimo pronuncia del 13/10/2011, relativa alla causa c-83/10, sousa rodriguez/aifrance) ha precisato che la nozione di “risarcimento supplementare”, di cui alla disposizione succitata, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. In particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97, alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato membro, precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei vettori responsabili di un danno derivante dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Il rapporto tra le disposizioni regolamentari Ue e la convenzione di Montreal o il diritto nazionale italiano quindi è non già di esclusività ma di complementarietà potendosi avere anche un cumulo tra compensazione pecuniaria e risarcimento,del danno, specialmente quello di natura patrimoniale atteso che la prima è diretta a ristorare il passeggero del disagio fisico e psicologico che presuntivamente ha subito a seguito del disservizio. E’ evidente poi che il danneggiato deve fornire prova del danno supplementare eventualmente patito (così anche Cass. 4962/2019) ed è ciò che è accaduto nel caso di specie poiché non è controverso che gli attori abbiano perduto un giorno di vacanza pur avendone pagato il relativo prezzo. Merita di essere condiviso invece il rilievo svolto dalla convenuta di eccessività della somma richiesta a titolo di danno patrimoniale dagli attori poiché il costo della giornata di soggiorno non goduta va determinato sulla base del prezzo complessivo del pacchetto al netto di tasse e oneri e supplementi (euro 4980,00), dedotto lo sconto goduto per il minore, pari ad euro 830,00, ed anche lo sconto di euro 300,00 per prenotazione anticipata e dividendo il risultato per gli otto giorni di soggiorno così da arrivare ad euro 481,25. La convenuta non ha invece fornito prova del suo assunto secondo cui la predetta voce di danno sarebbe stata coperta dalla assicurazione attivata dal tour operator in favore degli attori poiché non ha prodotto il relativo contratto, per consentire di verificare che vi era inclusa, ma solo una mail (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta di primo grado) con la quale il tour operator le aveva comunicato di aver ricevuto una richiesta di rimborso da parte degli attori senza però precisare in essa né quale fosse stata l’entità della richiesta economica nè a quali voci di danno si fosse riferita e nemmeno se sarebbe stata accolta. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite quelle di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata inapplicazione del principio della soccombenza,non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. a seguito del rifiuto da parte degli attori della proposta conciliativa che la convenuta aveva formulato in primo grado atteso che l’importo di essa era inferiore a quello della somma riconosciuta agli attori. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014. In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva dei due gradi di giudizio può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi di trattazione e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che nelle prime non vi è stata attività istruttoria ma solo deduttiva mentre nelle fasi decisionali le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza. Gli importi così risultanti di euro 835,00 per il primo grado e di euro 1.215,00 per il grado di appello vanno aumentati del 30 % ai sensi dell’art 4, comma 2, d.m. 55/2014, considerando come una sola parte Stefano e Manola data la comunanza di difese,. Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso agli attori spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e quello dei c.u versati. (98,00 per il primo grado e 147,00 per il grado di appello).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata condanna la convenuta a corrispondere agli attori la somma di euro 2.281,25, oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica dell’atto di citazione di primo grado al saldo effettivo e alle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida nella somma di euro 1.085,50 per il primo grado e in quella di euro 1.579,50 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % delle predette somme, Iva, se dovuta, e Cpa, ed euro 98,00 ed euro 147,00 per i c.u. versati, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari di esse.

Alla moglie che lascia la casa coniugale va riconosciuta l’indennità per l’indebita occupazione dell’immobile

Trib. di Torino, Sez. II civile, Sent. 16 novembre 2020 n. 3958
Tribunale di Torino
Sezione II civile
Sentenza 16 novembre 2020 n. 3958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12297/2018 R.G. promossa da:(…), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo telematico del difensore, avv. Fa.Pa., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ma.Ti., in forza di procura in calce all’atto di citazione in opposizione opponente contro(…), elettivamente domiciliato in Torino, via (…), presso lo studio dell’avv. Ma.Ca., che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE1. Con atto di citazione notificato in data 17/05/2018 (…) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2221/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 15/03/2018, a lei notificato in data 10/04/2018, chiedendo l’annullamento o revoca di detto decreto, per insussistenza del credito azionato, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, che (…) fosse condannato al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di comproprietà, da portare eventualmente in compensazione con quanto richiesto dal (…) con il provvedimento monitorio opposto. Esponeva l’opponente come con il decreto ingiuntivo notificatole le fosse stato ingiunto il pagamento in favore dell’ex coniuge, (…), della somma di Euro 18.124,54, oltre interessi e spese di procedura; che tra le parti era intervenuta una separazione consensuale, nell’ambito della quale non vi era stata alcuna pronuncia da parte del Tribunale in merito all’assegnazione della casa coniugale, oggetto di comproprietà fra i coniugi; che, a seguito della separazione personale, l’opponente e la figlia minore si erano trasferite in un immobile in T., sostenendo quindi il pagamento dei canoni di locazione dell’importo di Euro 250,00 mensili, oltre al pagamento delle spese condominiali, pari ad Euro 50,00, mentre il (…) aveva continuato ad abitare presso l’abitazione familiare in comproprietà, sita in B., via C. N. n. 75; che con il decreto ingiuntivo il (…) aveva richiesto il rimborso pro quota, da parte della
comproprietaria, delle rate di mutuo, da lui integralmente corrisposte all’istituto di credito; che, in sede di separazione consensuale, era intercorso tra le parti un accordo verbale, per effetto del quale, a fronte dell’assunzione volontaria da parte del (…) del pagamento integrale del mutuo, con sua permanenza nella casa familiare, la coniuge avrebbe rinunciato all’assegno di mantenimento; che pertanto il (…) non vantava alcun credito, visto l’accordo intervenuto in ordine all’accollo integrale del mutuo, accordo che emergeva da comportamenti concludenti e dal mancato assenso da parte di quest’ultimo alla vendita dell’immobile; che, nella denegata ipotesi, in cui fosse stato ritenuto fondato il credito vantato dall’ex coniuge, questo avrebbe dovuto essere compensato con l’indennità di occupazione, dovuta nel caso in cui un immobile in comproprietà sia utilizzato in via esclusiva da uno dei comproprietari.2. Si costituiva in giudizio (…), eccependo, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo fosse divenuto definitivamente esecutivo, stante la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, la quale equivale a mancata costituzione dell’opponente con conseguente improcedibilità dell’opposizione; nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la reiezione della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione. Esponeva l’opposto come durante lo svolgimento delle trattative, che avevano poi condotto ad un accordo per la separazione consensuale, i rapporti tra i coniugi fossero altamente conflittuali, sicché egli non si sarebbe mai assunto volontariamente alcun onere a favore della moglie; che pertanto non era rispondente a verità che egli si fosse accollato il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della ex coniuge all’assegno di mantenimento; che peraltro, come documentalmente risultante, la richiesta di pagamento del mutuo era stata più volte formulata nei confronti della (…) e aveva formato oggetto di plurime trattative, anche con il suo precedente difensore; che, quanto all’omesso versamento dell’indennità di occupazione, si trattava di richiesta che non era mai stata formulata prima del giudizio, sicché doveva esserne provata non solo la spettanza, ma anche l’esatta entità del suo ammontare;che successivamente alla separazione solo il (…) aveva provveduto a corrispondere le rate del mutuo fondiario, cointestato tra le parti al 50%, stipulato per l’acquisto dell’immobile sito in B., via C. N. n. 75; che pertanto il (…) aveva corrisposto nel periodo compreso tra il 30/05/2015 e il 31/05/2017 complessivamente Euro 35.428,25, oltre al premio assicurativo annuale, per gli anni 2016 e 2017, del complessivo importo di Euro 820,84; che per tali importi aveva pertanto diritto ad ottenere, ai sensidell’art. 1299 c.c., il rimborso del 50% dell’esborso da lui sostenuto.3. Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza in data 11/04/2019, il Giudice, disattesa l’eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, disponeva c.t.u., al fine di quantificare il valore dell’indennità di occupazione dell’immobile. All’esito del deposito della c.t.u., venivano disposti due rinvii, stante la pendenza di trattative fra le parti per una definizione transattiva della controversia, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 18/6/2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
4. In sede di precisazione delle conclusioni, pur senza dedicare a tale eccezione alcuna trattazione negli scritti conclusionali, parte opposta ha riproposto l’eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo della causa e alla conseguente improcedibilità della opposizione, dovendosi equiparare la tardiva costituzione dell’opponente alla sua mancata costituzione. La riproposizione dell’eccezione è avvenuta senza alcuna confutazione o censura rivolta al contenuto dell’ordinanza resa in data 11/04/2019, con la quale la predetta questione preliminare è già stata esaminata e disattesa, per cui in questa sede debbono essere richiamate le considerazioni in quella sede esposte, in ordine al fatto che, a fronte della notifica dell’atto introduttivo avvenuta in data 17/05/2018, la nota di iscrizione a ruolo, con allegato l’atto di citazione, è stata depositata in via telematica in data 24/05/2018 alle ore 19,28 -momento questo in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis, co. 7, D.L. n. 179 del 2012 -e pertanto entro il termine di 10 giorni dalla notifica, secondo quanto prescritto dal testo novellato dell’art. 645 c.p.c.5. Con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio (…) ha agito in via di regresso nei confronti della ex coniuge, (…), per ottenere la ripetizione della quota di mutuo, pari al 50%, da lui corrisposta in favore dell’istituto di credito, che ha finanziato l’acquisto della casa adibita ad abitazione familiare, prima della separazione.È incontestato tra le parti che dal momento successivo alla comparizione dei coniugi per l’udienza presidenziale di separazione, tenutasi in data 26/05/2015, e sino al momento del deposito del ricorso monitorio, e cioè maggio del 2018, le rate di mutuo siano state integralmente corrisposte all’istituto di credito da (…).L’opponente non contesta la natura solidale dell’obbligazione adempiuta in via esclusiva dal (…), ma sostiene che non sussisterebbe il vantato diritto di regresso, previsto dall’art. 1299 c.c., in quanto, in sede di separazione, sarebbe intervenuto un accordo, in forza del quale il (…) si sarebbe accollato per intero il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della (…) all’assegno di mantenimento. L’assunto è del tutto indimostrato e la stessa (…) riferisce di un accordo in tal senso meramente verbale. Se gli accordi raggiunti in sede separazione avessero previsto un tale accollo non è del resto dato comprendere per quale ragione un patto così rilevante non sia stato espressamente indicato tra le condizioni di separazione; peraltro l’affermazione secondo cui l’assunzione di quell’obbligazione avrebbe rappresentato la contropartita della rinuncia da parte della (…) all’assegno di mantenimento, è anch’essa priva di riscontro, difettando anche solo la specifica prospettazione che le condizioni economiche dei coniugi fossero tali da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del (…) e a favore della (…). Per quanto risulta dal verbale di separazione omologato, infatti, entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa ed è stato previsto a carico del padre esclusivamente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore, affidata alla madre, dell’importo di Euro 400,00 mensili, oltre al concorso, al 50%, nelle spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche.
L’unico motivodi opposizione formulato da (…), al fine di contestare il diritto di credito azionato in via monitoria, risulta pertanto infondato.6. In via riconvenzionale (…) fa valere nei confronti di (…) un credito, che chiede, comunque, sia oggetto di compensazione, per il caso di rigetto dell’opposizione. L’opponente chiede infatti il riconoscimento dell’indennità a lei spettante per l’occupazione dell’immobile in comproprietà da parte di (…).Nel contestare tale credito l’opposto si è limitato con la comparsa di costituzione e risposta ad osservare come la richiesta dell’indennità non fosse mai stata formulata prima dell’instaurazione del giudizio, sottolineando l’onere della controparte di provarne la spettanza. Con gli scritti conclusionali parte opposta ha quindi argomentato, in fatto, che (…), dopo la separazione, avrebbe deciso sua sponte di trasferirsi a Torino, senza formulare alcuna opposizione riguardo al fatto che l’ex casa coniugale fosse occupata dal (…); quindi ha argomentato in diritto, sostenendo che il godimento esclusivo del bene oggetto di comunione non è in sé illegittimo, se non oltrepassa i limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c.Il richiamo alla disciplina dell’art. 1102 c.c. è nel caso di specie del tutto impropria, poiché la norma invocata stabilisce unicamente che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Il presupposto è costituito quindi dalla circostanza che il bene oggetto di comunione, per la sua natura o per le modalità del suo utilizzo da parte dei comproprietari, sia suscettibile di essere fruito, sia pure in tempi diversi, da parte di tutti i partecipi alla comunione. L’immobile oggetto di comunione tra le odierne parti non è invece suscettibile di godimento diretto o indiretto da parte di entrambi i comproprietari, visto che si tratta di unità immobiliare non frazionabile, dal che consegue che l’utilizzo da parte di uno dei due inevitabilmente determina l’esclusione di qualsiasi possibilità di godimento ed utilizzo da parte dell’altro. L’assunto del (…), riguardo al fatto che vi sia stato un accordo o comunque la manifestazione di un consenso da parte della comproprietaria all’utilizzo dell’immobile da parte sua in modo esclusivo, è sfornita -al pari dell’accordo relativo all’accollo del mutuo -di qualsiasi elemento di prova.La mera circostanza che (…), dopo la separazione, si sia trasferita con la figlia minore a lei affidata a vivere in un altro immobile condotto in locazione, non costituisce un comportamento certo ed univoco di consenso all’utilizzo da parte dell’ex coniuge, senza limiti di tempo, dell’immobile comune. La scelta di andare a vivere altrove e di non chiedere l’assegnazione della casa coniugale, che sarebbe seguita di diritto, visto l’affidamento della figlia, può essere stata dettata dalle più svariate ragioni, anche di ordine logistico e di organizzazione rispetto alle nuove esigenze di vita, ma non costituisce di per sé comportamento concludente, idoneo, anche in via meramente indiziaria, ad esprimere il consenso all’utilizzo dell’immobile da parte del (…), così rinunciando anche alle possibilità di messa a reddito dell’immobile.
Ha precisato in diritto la Corte di Cassazione come: “….in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono -solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione -essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile”. (v. Cass. 05/09/2013 n. 20394; in senso conforme cfr. Cass. n. 7881/2011).Sulla scorta di tali criteri è quindi stata disposta c.t.u., al fine di determinare il valore dell’indennità d’occupazione dell’immobile a decorrere dal 01/07/2015, come da domanda in atto di citazione, sino al mese di aprile 2018, momento di proposizione della domanda.Il CTU nominato, all’esito di approfondita indagine relativa alle caratteristiche e alla tipologia dell’immobile, nonché riferita ai valori di mercato della zona, ha quantificato l’ammontare dei canoni nel corso degli anni ed ha quindi determinato la quota d’indennità di occupazione spettante a ciascun comproprietario, in complessivi Euro 16.675,00. Dalla valutazione operata, immune da vizi logici e non specificamente censurata dalle parti, consegue la quantificazione del credito spettante a (…) nei confronti di (…) per l’utilizzo in via esclusiva dell’immobile sito in B., via C. N. n. 75, oggetto della comunione tra le parti.Prive di fondamento risultano al proposito le osservazioni svolte per la prima volta nel corso dell’espletamento della CTU ed esposte anche nelle note di replica alla comparsa conclusionale, secondo le quali la (…) avrebbe continuato ad utilizzare una parte dell’abitazione, lasciandovi dei beni personali.Al di là dell’evidente tardività dell’allegazione, volta a dimostrare un ridotto utilizzo dell’immobile da parte del (…), quanto emerso nel corso del sopralluogo e documentato anche dalle fotografie allegato alla relazione di CTU, rende la tesi priva di qualsiasi fondamento.Gli asseriti beni personali sarebbero in tesi -visto che non è stato in alcun modo dimostrato che contengano beni personali della (…) -rappresentati da alcuni scatoloni riposti su delle scaffalature presenti nel locale di sgombero; mentre per quanto riguarda i beni presenti nella cucina, e cioè una bicicletta da bambino e mobili giocattolo, si tratta con tutta evidenza di beni della figlia delle odierne parti, da lei verosimilmente utilizzati quando si reca presso il padre.Sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla maturazione delle singole indennità mensili al saldo.
7. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, e quindi della soccombenza reciproca delle parti, le spese della presente fase di opposizione debbono essere integralmente compensate.Le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in via definitiva, poste a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.P.Q.M.disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,respinge l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 2221/2018 emesso da questo Tribunale in data 15/03/2018, che conferma;condanna (…) a corrispondere a (…), a titolo di indennità di occupazione dell’immobile, la somma di Euro 16.675,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle indennità mensili al saldo;dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio d’opposizione;pone le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.