Sequestrata e obbligata a compiere un rapporto sessuale: condanna per l’ex compagno

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 febbraio 2021, n. 6709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso proposto da:M.G., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza in data 04/10/2019 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Seccia Domenico, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria per l’imputato dell’avv. M.T. che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;letta la memoria dell’avv. D.R. che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni scritte e la liquidazione della nota spese. Svolgimento del processo1. Con sentenza in data 4 ottobre 2019 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 25 luglio 2018 del Tribunale di Pisa che aveva condannato con il rito abbreviato M.G. alle pene di legge per i reati di sequestro di persona, lesioni personali guaribili in 10 giorni e violenza sessuale ai danni della sua ex-compagna.2. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del delitto di sequestro di persona. Ricorda che la costrizione fisica o psichica doveva essere finalizzata ad una privazione o comunque ad una limitazione della libertà di movimento della persona offesa, pena la sovrapposizione con la diversa, meno grave e sussidiaria
fattispecie della violenza privata. Nella specie, i Giudici avevano omesso, non solo di verificare se la porta di ingresso potesse o meno essere agevolmente aperta dall’interno, ma avevano abdicato a qualsiasi indagine volta ad accertare la privazione, anche temporanea, della libertà di movimento della persona offesa durante il violento litigio. La Corte territoriale aveva fondato il giudizio di responsabilità sul gesto della persona offesa di gettarsi dal balcone, comportamento giustificato dal mancato allontanamento dall’appartamento della vittima e dall’impedimento frapposto alla donna all’uscita. Così, in mancanza di una prova diretta, aveva ricavato induttivamente la costrizione dal gesto estremo compiuto dalla vittima. Ritiene il ragionamento illogico, poiché la volontaria discesa della donna dal balcone al negozio sottostante era da imputarsi probabilmente alla concitazione del momento ed allo scontro dei due. Non era provato però che tale irrazionale gesto fosse stato la conseguenza della limitazione di locomozione della donna. Sostiene, al contrario, che la capacità di compiere un simile gesto fosse indicativa della libertà di movimento e, del resto, nonostante il violento litigio, lui comunque aveva manifestato tutto lo sconcerto e la preoccupazione del caso, cercando invano di bloccarla. Con il secondo denuncia la violazione di legge in ordine all’aggravante teleologica di cui non ricorrevano i presupposti in assenza della prova del sequestro di persona. Con il terzo eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al reato di violenza sessuale. La vittima non aveva mai dichiarato di essere stata costretta a praticargli il rapporto orale nè che lui avesse esercitato una qualche forma di violenza per ottenere la soddisfazione sessuale. Se pure egli poteva aver esercitato una qualche forma di violenza o minaccia nei confronti della persona offesa, come da lui stesso parzialmente ammesso, in nessun caso tale condotta era stata finalizzata al compimento di atti sessuali nei confronti della donna.L’attività sessuale era stata compiuta successivamente dalla vittima, non perchè la sua volontà era stata coartata, ma per un qualunque motivo, estraneo al suo volere, rientrante nella relazione tra i due soggetti. A riprova di ciò, vi era la circostanza, anch’essa emersa pacificamente nel corso del procedimento, della brevissima durata del rapporto orale praticato dalla persona offesa. Nega quindi la coartazione della vittima. Con il quarto lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al fatto di minore gravità. Rappresenta la modestia dell’atto, durato pochi istanti, e l’assenza di coartazione. Motivi della decisione3. Il ricorso è manifestamente infondato perchè consiste in generiche deduzioni di fatto reiterative di doglianze che avevano già trovato adeguata risposta nelle sentenze di merito.3.1. Con riguardo al reato di sequestro di persona i Giudici di merito hanno accertato che l’imputato la sera del 26 giugno 2017 si era recato a casa della donna per ritirare i propri effetti personali, essendo finita la loro relazione. Tuttavia, nel corso del litigio, aveva chiuso la porta di casa con il chiavistello, aveva tentato di portarla in camera da letto per consumare un rapporto sessuale, le aveva messo le mani al collo e l’aveva minacciata; la donna gli aveva lanciato un vaso di vetro ed aveva urlato chiedendo aiuto; l’uomo l’aveva portata in cucina, aveva afferrato un coltello e aveva continuato a minacciarla; quindi, la vittima aveva tentato di fuggire di casa, ma l’imputato gliel’aveva impedito trattenendola per i capelli e, negli spostamenti in casa, la donna si era ferita con i frammenti del vetro del vaso rotto in precedenza; infine, nel tentativo di rabbonire l’uomo, aveva acconsentito alla richiesta di praticargli un rapporto orale, ma subito dopo era stata sopraffatta dai conati di vomito; l’imputato, mentre si rivestiva, aveva continuato a minacciarla di morte e l’aveva trattenuta per il braccio nonchè stretta al collo fino a provocarle la perdita dei sensi; rinvenuta, la donna si era alzata, aveva attraversato il salotto e si era lanciata dal balcone, mentre l’uomo aveva cercato di trattenerla; caduta sul balcone sottostante, la vittima aveva scavalcato la ringhiera nuovamente e si era lanciata nel cortile di un negozio, quindi aveva trovato rifugio nel bagno del negozio dove era stata trovata al momento dell’apertura mattutina.
3.2. I fatti sono stati parzialmente ammessi dall’imputato, sebbene abbia negato sia sequestro che violenza ed abbia anche segnalato lo strenuo e disperato tentativo di salvataggio che, se valorizzato, avrebbe portato ad escludere l’elemento soggettivo del sequestro.3.3. Nel ricorso per cassazione l’imputato, a differenza dei motivi d’appello, non ha contestato le dichiarazioni della donna, ma la sussistenza dell’elemento oggettivo del sequestro.La Corte territoriale ha osservato, motivata solidamente la credibilità della persona offesa, che l’imputato aveva chiuso porta e finestre, come del resto ammesso da lui stesso, che aveva per giunta riferito che la chiusura della porta era stata il frutto di un gesto automatico. A prescindere dal rilievo se la porta potesse o meno essere aperta dall’interno, il dato dirimente è stato individuato dai Giudici nel comportamento di prevaricazione, aggressione, minaccia e violenza, tenuto per tutto il tempo dall’imputato, fino al gesto disperato compiuto dalla donna di lanciarsi dal balcone.La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (tra le più recenti, Cass., Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 -01).Nella specie, tutta la vicenda, dalla chiusura della porta d’ingresso della casa con il chiavistello da parte dell’uomo al lancio dal balcone con cui la donna ha realizzato la sua liberazione, conforma il delitto di sequestro di persona, come contestato.Il ricorrente ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, che non solo non è stata riscontrata, ma è risultata pure smentita dagli esiti del sopralluogo della polizia giudiziaria nonchè dalle dichiarazioni dei primi soccorritori e dal referto medico che hanno invece avvalorato il narrato della vittima.3.4. Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di doglianza, dal momento che il sequestro di persona è stato inequivocamente perpetrato in un contesto altamente violento in cui l’uomo ha obbligato la donna a compiere il rapporto sessuale.3.5. Ed invero, non contestata la credibilità della vittima, non è revocabile in dubbio che il rapporto orale non sia stato il frutto di una libera scelta dell’autrice, bensì la conseguenza dello stato di umiliazione fisica e sudditanza psicologica, nonchè del lucido calcolo di evitare ulteriori lesioni personali e salvaguardare la propria incolumità.Sull’assenza di un valido consenso al rapporto sessuale nella presente vicenda, si richiama il principio di diritto di recente ribadito da Cass., Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, dep. 2019, R., Rv. 275947 -01 e n. 39865 del 17/02/2015, S., Rv. 264788 -01, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario nè l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, nè la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova, come nella specie, che l’agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest’ultima al compimento di atti sessuali.E’ pertanto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, essendo del tutto irrilevante la presunta breve durata del rapporto orale o la presunta desistenza dell’uomo, essendo accertata la consumazione del contatto sessuale tra la vittima e le parti intime dell’imputato.3.6. E’ del pari inammissibile il quarto motivo, a cui la Corte territoriale ha dedicato una scrupolosa attenzione, evidenziando che l’atto era stato compiuto approfittando dello stato di profonda prostrazione, angoscia, terrore della vittima, conseguenti al comportamento violento, minaccioso e provocatore dell’imputato. La particolare invasività dell’atto sessuale, tale da provocare sensazioni di
disgusto nella vittima, e la coartazione esercitata con lesioni e minacce sono state logicamente interpretate nel senso di escludere la minore gravità del fatto.3.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Secondo la sentenza a Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760, nel caso in cui la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensidell’art. 541 c.p.p. e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R.. P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e83disponendo il pagamento in favore dello Stato.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativia norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52in quanto imposto dalla legge.Motivazione semplificata.Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Risoluzione del contratto di locazione: la Cassazione riepiloga i principi cardine

Cassazione civile, sez. II, 07 Dicembre 2020, n. 27955. Pres. Graziosi. Est. Gorgoni
Fatto
C.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1349/2017 emessa dalla Corte d’Appello di Catania, resa pubblica il 12 settembre 2017, articolando un solo motivo.
Resiste con controricorso L.A. .
La ricorrente espone in premessa di fatto di aver preso in locazione, da L.C. , proprietaria, una casa terranea sita in (…); di avere corrisposto il canone, talvolta, nella mani di L.C. , talaltra, in quelle di L.A. , nipote della prima; di aver stipulato, alla morte di L.C. , il (omissis) , con L.A. un nuovo contratto di locazione commerciale per il canone mensile di Euro 300,00; di avere ricevuto, in data (omissis) , intimazione di sfratto e contestuale citazione per convalida per il mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo tra settembre 2015 e febbraio 2016; di essersi opposta sia alla convalida di sfratto sia all’ordinanza di rilascio, adducendo l’assenza di un inadempimento solutoriamente rilevante, avendo già sanato la morosità prima dell’udienza di comparizione e dato ampia disponibilità per il pagamento degli interessi, delle spese di giudizio e degli accessori.
Il GU rigettava la convalida di sfatto e l’ordinanza di rilascio.
Mutato il rito e fallita l’esperita mediazione obbligatoria, il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 338/2017, accoglieva la domanda attorea e regolava le spese di lite, ponendole a carico della convenuta soccombente.
La decisione veniva impugnata separatamente dalla odierna ricorrente nonché da L.A. ; la prima, insistendo per l’accertamento della mancanza nell’inadempimento dei requisiti di cui all’art. 1455 c.c., la seconda, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda di rilascio immediato dell’immobile.
Riuniti i ricorsi, la Corte adita, con la sentenza oggetto del presente ricorso, accoglieva l’appello di L.A. ; di conseguenza, riformava parzialmente la sentenza di prime cure, ritenendo solutoriamente rilevante l’inadempimento dell’odierna ricorrente, condannata all’immediato rilascio del bene locato ed al pagamento delle spese di lite.

Diritto
1. La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., vizio di motivazione, violazione ed erronea applicazione dell’art. 1362 c.c., per avere la Corte distrettuale: a) pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 1455 c.c. e non della L. n. 392 del 1978, art. 5, escluso che il pagamento dei canoni eseguito prima dell’udienza di comparizione fosse di impedimento alla risoluzione per inadempimento del contratto e, quindi, assunto una decisione contrastante con la giurisprudenza di legittimità che consentirebbe di valutare il comportamento successivo alla introduzione del giudizio ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento; b) erroneamente sostenuto che aver pagato il canone di locazione in ritardo in più occasioni, fino al mancato pagamento dello stesso, costituisse prova dell’inadempimento dell’obbligazione principale del conduttore, senza prendere in considerazione la tolleranza dimostrata dalla locatrice.
2. Il motivo è infondato, perché la fattispecie in oggetto è stata correttamente regolata attraverso l’applicazione dell’art. 1455 c.c..
Va considerato che la L. n. 392 del 1978, art. 41, non richiama l’art. 5 della medesima legge, la quale, derogando all’art. 1455 c.c., introduce una presunzione assoluta dell’elemento oggettivo dell’inadempimento, sottratto alla valutazione discrezionale del giudice, fondata su due elementi, l’uno temporale – il protrarsi del ritardo nella corresponsione dei canoni per oltre venti giorni -1 l’altro quantitativo – il mancato pagamento di una rata di canone oppure di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità; le Sezioni unite di questa Corte hanno escluso la possibilità di un’applicazione estensiva dell’art. 5 (28/12/1990, n. 12210) – conclusione confermata in temi più recenti da Cass. 20/01/2017, n. 1428; Cass. 26/11/2019, n. 30730.
Dovendosi dunque escludere l’applicazione della disciplina della risoluzione del contratto di locazione di uso non abitativo, la vicenda per cui è causa deve essere risolta con l’applicazione dell’art. 1455 c.c., che rimette al giudice la valutazione della ricorrenza di un inadempimento che rilevi dal punto di visto solutorio.
La giurisprudenza di questa Corte non esclude, nondimeno, che pur senza poterne fare oggetto di applicazione diretta, il giudice possa trarre dalla L. n. 392 del 1978, art. 5, parametri che gli consentano di orientarsi nell’applicazione dell’art. 1455, al contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo (Cass. 26/11/2019, n. 30730; Cass. 04/02/2020, n. 1234). Entrambi tali principi sono stati non solo richiamati, ma anche correttamente applicati dalla Corte d’Appello.
È opportuno altresì considerare che la Corte d’Appello ha enunciato anche la ricorrenza di un duplice orientamento giurisprudenziale, il primo, in verità, risalente ed oggi superato, che ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento attribuiva rilievo all’inadempimento in sé considerato, senza alcun apprezzamento dell’interesse del contraente deluso, ove ad essere inadempiuta risultasse l’obbligazione principale – nel caso di specie l’inadempimento si era concretizzato in un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale risultato non giustificabile -, e l’altro che, invece, impone l’accertamento caso per caso se l’inadempimento abbia inciso sull’interesse della parte non inadempiente, determinando un’alterazione del sinallagma. Si deve considerare, infatti, che nella disposizione si intrecciano una valutazione che sembra possedere tutti i crismi dell’oggettività – la non scarsa importanza dell’inadempimento – ed un parametro certamente soggettivo – qual è l’interesse della parte non inadempiente.
Il fatto che, con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore non abbia predeterminato ex lege i caratteri dell’inadempimento solutoriamente rilevante – impone di tener conto che la gravità dell’inadempimento sotto il profilo oggettivo – per la cui determinazione il giudice può ben avvalersi orientativamente dei parametri valevoli per sciogliere il contratto di locazione ad uso abitativo: la tipizzazione normativa contribuisce a dare concretezza ed oggettività alla valutazione del giudice che, altrimenti, in un ambito nel quale il suo potere discrezionale appare singolarmente ampio e la dialettica tra regole e principi si rivela particolarmente complessa, rischierebbe di restare pericolosamente priva di coordinamento con le direttive del sistema non è sufficiente, occorrendo parametrarla all’interesse del contraente deluso, e che il fatto che quest’ultimo abbia agito per chiedere la risoluzione del contratto per l’altrui inadempimento o l’aver diffidato l’inadempiente non basterebbero; diversamente si otterrebbe il risultato di rimettere la risoluzione alla scelta dell’adempiente (per Cass. 13/02/1990, n. 1046, “l’interesse dell’altro contraente (…) non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il creditore avrebbe potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune interesse negoziale”; nello stesso senso cfr. Cass. 08/08/2019, n. 21209).
Il punto di rottura del rapporto che giustifica la cancellazione del vincolo è dato dall’incrocio tra il grave inadempimento e l’intollerabile prosecuzione del rapporto.
La prima misurazione è affidata a parametri oggettivi, sulla scorta dei quali, secondo comune apprezzamento ed in relazione alle circostanze, deve accertarsi l’apprezzabilità in concreto del peso dell’inadempimento nell’economia del rapporto, rapportare il risultato di tale primo accertamento all’interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo per la natura del contratto, la qualità dei contraenti ed ogni altra circostanza rilevante, ad esempio il piano dei rischi e dei benefici espressi nel contratto, gli adempimenti irrinunciabili ed essenziali, le rinunce e le attese tollerabili pur di conservare il contratto (con precipuo riferimento al ritardo, si ritiene che il giudice debba valutare il tempo trascorso, l’entità della somma da pagare in base all’importo già versato e ogni altra circostanza utile ai fini della considerazione dell’interesse dell’altra parte, quale, ad esempio, il tipo di impiego di quanto dedotto in prestazione, sì da giustificare l’esigenza, per il non inadempiente, di un adempimento rigorosamente tempestivo).
Passando all’applicazione di questi principi di riferimento al caso concreto, giova rilevare anche che:
– la intimazione in mora, cioè la richiesta, con i caratteri di cui all’art. 1219 c.c., dell’adempimento non è affatto elemento costitutivo della domanda di risoluzione. Perciò l’insistenza della conduttrice sul fatto che prima della intimazione di sfratto parte locatrice non avesse chiesto nè sollecitato l’adempimento non le è di alcun giovamento; quanto, infatti, alla precedente inerzia della locatrice rispetto ai pur reiterati ritardi, va ribadito l’orientamento di questa Corte, di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, secondo cui tale inerzia non può essere interpretata alla stregua di un comportamento tollerante di accondiscendenza ad una modifica contrattuale relativamente al termine di adempimento, non potendo un comportamento di significato così equivoco, quale quello di non aver preteso in passato l’osservanza dell’obbligo stesso, indurre il conduttore a ritenere di poter adempiere secondo la propria disponibilità (cfr. in tal senso Cass. 18/03/2003, n. 3964, secondo cui tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto; nello stesso senso Cass. 26/11/2019, n. 30730 e già Cass. 20/01/1994, n. 466; Cass. 15/12/1981, n. 6635);
La conduttrice, insomma, non poteva legittimamente ritenere che il comportamento asseritamente tollerante, proprio perché neutro, avesse ingenerato in lei il ragionevole affidamento in merito alla rinunzia alla pretesa di un adempimento puntuale.
Messa in chiaro tale premessa, deve escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., che le è stata imputata, in quanto:
– ha valutato l’intervenuto pagamento del canone, tenendo conto, però, che) in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, non trova applicazione nei contratti di durata la regola secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla, atteso che nel contratto di locazione, invece, trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda, ma l’adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell’inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità (Cass. n. 3073072019, cit.; Cass. 14/11/2006, n. 24207);
– ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui) in tema di contratto di locazione, ai fini dell’emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento di quest’ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l’adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione della regola generale posta dall’art. 1453 c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all’attore di pretenderla), il venir meno dell’interesse del locatore all’adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell’art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto il relativo versamento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Revocati assegno e patrocinio se il beneficiario presenta opacità

Tribunale di Civitavecchia, 25 settembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020,con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e vertenteTRA1
B.S., nata a Tarquinia il .. e residente in Tarquinia, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Capitani, giusta procura speciale in atti ricorrente ED.B.M., nato a Civitavecchia il .., residente in Tarquinia,rappresentato e difeso dall’avv. Piermaria Sciullo, giusta procura speciale in atti resistente NONCHE’ P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege Conclusioni: all’udienza del 27 febbraio 2020 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.05.2017, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, B.S. deduceva: – di aver contratto matrimonio concordatario con D.B.M. in Tarquinia il ..; – che dall’unione era nata la figlia M. il ..; – che la crisi coniugale insorgeva tra le parti a causa delle condotte del marito arroganti e dispotiche; – che il marito nel marzo 2017 lasciava la casa coniugale e le parti non raggiungevano un accordo sulla separazione per contrasto sulle questioni di carattere economico; – di essersi dedicata, durante il matrimonio, alla cura della casa e della figlia, riprendendo a lavorare soltanto recentemente; – che il resistente aveva un lavoro a tempo indeterminato e una casa di proprieta’ dalla quale ricavava un canone di locazione. Tanto dedotto e rilevato B.S. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente, affidarsi la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, porsi a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 600 nonche’ al mantenimento della moglie mediante un assegno di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la figlia. D.B.M. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della crisi familiare offerta dalla ricorrente e deducendo: – che la crisi tra i coniugi era interamente addebitabile alla B.S., che progressivamente mostrava un crescente disinteresse nei confronti del marito; – che la crisi coniugale era insorta sin dall’anno 2015 quando il resistente si allontanava dalla casa familiare e si trasferiva a casa dei propri genitori; – che la figlia risiedeva presso il Convitto di Spoleto ove frequentava l’Istituto Alberghiero e il resistente provvedeva a pagare un contributo annuo di euro 716 oltre alle spese generali del Convitto; – che il resistente versava alla moglie un contributo di euro 250 per il mantenimento della figlia; 2
– che la moglie aveva instaurato la convivenza con un altro uomo che lo aveva sostituito nel contesto familiare; – di avere difficolta’ a contattare la figlia; – di prestare attivita’ quale appuntato della Guardia di Finanza a Orbetello con uno stipendio di1600 euro mensili; – che la moglie lavorava part time, aveva 41 anni e non doveva occuparsi quotidianamente della figlia che viveva prevalentemente a Spoleto per cui ben poteva provvedere al proprio mantenimento. Tanto dedotto e rilevato il resistente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidarsi la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario della stessa, porsi a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 250. I coniugi comparivano all’udienza presidenziali del 9.1.2018 e il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava le parti dinanzi al Giudice istruttore. In particolare, con ordinanza resa in data 14.01.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie la casa coniugale, affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, poneva a carico del D.B.M.l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 400 e della moglie mediante un assegno di euro 250 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie afferenti la figlia. La causa veniva istruita con prove documentali, per interpello e ordini di esibizione. Con istanze ex art. art. 709 ter c.p.c. del 12.06.2019 e del 2.09.2019 parte resistente chiedevarevocarsi l’obbligo dello stesso di provvedere al mantenimento della moglie in ragione delledichiarazioni dalla medesima rese in sede di interrogatorio formale, nonche’ deduceva che laricorrente aveva ostacolato i rapporti padre figlia e che M. rifiutava di frequentare il padre,chiedeva pertanto l’adozione dei provvedimenti opportuni per ripristinare il rapporto padre-figlia. Instaurato il contraddittorio ed esperito l’ascolto della figlia delle parti, M., all’udienza del 27febbraio 2020 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei terminidi cui all’art. 190 c.p.c.. Motivi della decisione L’esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il veniremeno, nell’ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce ilfondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l’ulteriore tollerabilita’della convivenza, peraltro gia’ cessata prima dell’udienza presidenziale. La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa laindubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall’art. 151 c.c.. Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. Domande di addebito Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione al coniuge, la ricorrentelamentando condotte aggressive e violente del marito, il resistente lamentando uncomportamento infedele della moglie. All’esito dell’istruttoria non risulta provata ne’ la prospettazione di parte ricorrente ne’ quella diparte resistente. 3
La ricorrente non ha circostanziato le condotte del marito idonee a determinare l’insopportabilita’della convivenza e il resistente ha dedotto che la moglie avrebbe intrapreso una relazioneextraconiugale successivamente all’allontanamento dello stesso dalla casa familiare. Le circostanze, generiche fin dalla loro prospettazione, non sono state confortate dall’esito delleprove orali richieste dalle parti. In particolare, entrambe le parti hanno dedotto che l’unione coniugale si era incrinata sin dal 2006e le parti avevano posto fine alla loro convivenza anche nel 2015, salvo poi cercare di recuperareil rapporto sino al 2017. Alla luce delle predette dichiarazioni e circostanze, le condottereciprocamente contestate e relative agli ultimi anni di convivenza appaiono al Collegio il frutto enon la causa dell’irrimediabile dissoluzione dell’affectio coniugalis. Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante lalunga vita matrimoniale dei coniugi e’ progressivamente venuta meno l’affectio coniugalis tra iconiugi, si’ da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessiculminato nelle condotte reciprocamente contestate. Assegnazione casa coniugale La figlia delle parti M. frequenta l’istituto alberghiero di Spoleto e durante l’anno scolastico vivepresso il Convitto della predetta cittadina, rientrando nella casa familiare durante i fine settimanae durante le vacanze estive ed invernali. Deve pertanto confermarsi l’assegnazione della casafamiliare alla ricorrente. Come e’ noto “in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole nonconviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra citta’, ma si rechi nonappena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvoltapermanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione puo’non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodinon brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ egli vi faccia ritorno regolarmente appenapossibile” (Cass. civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241, principio ribadito anche dalla recente Cass.n. 11844/2019). Nel caso di specie M. ha dichiarato di vivere a Spoleto durante l’anno scolastico e di tornare aTarquinia dalla madre un fine settimana al mese durante l’anno scolastico, durante i tre mesi dellevacanze scolastiche estive e durante le vacanze natalizie e pasquali, per cui deve confermarsil’assegnazione dell’immobile alla B.S., peraltro di proprieta’ dei genitori della medesima. Ilresistente non ha da tempo rapporti con la figlia e non titolo per l’assegnazione dell’immobile. Affidamento della figlia Nelle more della definizione del presente giudizio la figlia delle parti e’ divenuta maggiorenne, percui non puo’ essere adottato alcun provvedimento in ordine all’affidamento e collocamento dellafiglia delle parti. Statuizioni economiche All’esito dell’istruttoria, caratterizzata da prove documentali, testimoniali e per interpello e’emerso che: – la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa 800 euro, vive nella casa coniugale diproprieta’ dei propri genitori e non sostiene spese abitative; nel corso dell’interrogatorio formalela B.S. ha ammesso di aver stipulato una polizza vita che ammontava a circa 17.800 euro nel2018, ha dichiarato di averla riscattata per far fronte alle spese legali, ma il riscatto di tale polizzanon si rinviene negli estratti conto del conto corrente a lei intestato; 4
– il resistente e’ appuntato della Guardia di Finanza, e’ proprietario della casa di abitazione inTarquinia, non ha spese abitative e percepisce uno stipendio mensile di circa 1800 euro. Alla luce delle predette condizioni economiche delle parti il Collegio reputa equo confermarel’assegno di mantenimento posto a carico del D.B.M. in favore della figlia e pari ad euro 400mensili. Se infatti e’ vero che la M. trascorre l’anno scolastico in via prevalente a Spoleto nelConvitto dell’INPS, la medesima torna periodicamente presso il domicilio materno, ove trascorretutte le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonche’ i fine settimana infrannuali. L’assegno gia’ disposto all’esito dell’udienza presidenziale appare congruo in base ai redditi delleparti, alle esigenze della figlia delle parti, all’eta’ della medesima, alla circostanza per cui il padrenon provvede in via diretta al mantenimento della figlia presso di se’, avendo la ragazza interrottoda tempo i rapporti con il padre. Le spese straordinarie relative alla figlia devono essere invece poste a carico delle parti nellamisura del 50% ciascuna. La ricorrente chiesto porsi a carico del marito l’obbligo di provvedere al proprio mantenimentomediante un assegno mensile di euro 400. Nel corso del giudizio il resistente ha chiesto revocarsi l’obbligo posto a suo carico di provvedereal mantenimento della moglie mediante l’assegno stabilito di euro 250 mensili rappresentando chela medesima aveva intrattenuto una nuova convivenza con tale M. O. La ricorrente ha sminuito la portata della relazione dedotta dal resistente, pur non contestando lapermanenza dello stesso presso il proprio domicilio (come da relazione investigativa depositatadal D.B.M.), in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver svolto una vacanza a Barcellonacon tale O. e la figlia, nonche’ e’ sempre M. O. che la accompagna a Spoleto in visita alla figlia,come dedotto nel corso del subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c. dal resistente e non contestatodalla ricorrente. La ricorrente ha reso inoltre una dichiarazione sostitutiva carente, limitandosi ad indicare un”reddito attuale di 6420 euro”, in contrasto con gli estratti conto di conto corrente da cui emergeuno stipendio mensile di circa 800 euro (su 12 mensilita’), non ha chiarito le sorti della polizzavita da lei riscattata che nel 2018 che ammontava a circa 17.800 euro e che non e’ stataaccreditata sul suo conto corrente, ne’ ha chiarito le proprie condizioni di vita, con particolareriferimento al rapporto con il predetto M. O. La condotta omissiva della B.S. assume valore determinante ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c.,non avendo la medesima fornito un quadro chiaro, trasparente e attuale delle proprie condizionieconomiche e di vita. La ricorrente non ha consentito al Collegio di verificare la sussistenza di uneffettivo squilibrio economico tra le parti, che peraltro non appare sussistente, considerato che lamedesima non sostiene spese abitative e percepisce un congruo assegno a titolo di contributo almantenimento della figlia. Deve pertanto revocarsi, a decorrere dall’ottobre 2020, l’obbligo del resistente di corrisponderealla moglie l’assegno di euro 250 mensili. Deve essere, inoltre, revocata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nonavendo la ricorrente fornito un quadro chiaro, attuale e completo dei propri redditi che risultanoben maggiori rispetto a quelli dichiarati e non avendo la medesima chiarito le proprie condizioni divita ne’ indicato i redditi del convivente. Sulla domanda di sanzione ex art. 709 ter c.p.c.5
Il resistente ha chiesto adottarsi i provvedimenti opportuni per ripristinare il proprio diritto allagenitorialita’, lamentando un ostacolo della moglie all’esercizio del proprio diritto di visita neiconfronti della figlia. M. nel corso del giudizio e’ divenuta maggiorenne, ma ascoltata all’udienza del 15.01.2020 haespresso il suo disagio alla frequentazione della figura paterna, rappresentando come il padre,quando esercitava il proprio diritto di visita, la coinvolgeva nei contrasti coniugali, lamentando chela colpa della separazione era addebitabile alla moglie e di dover provvedere al suomantenimento. M. ha inoltre lamentato che i rapporti con il padre erano tesi e che lui urlavafrequentemente (cfr. dichiarazione di M. all’udienza del 15.01.2020: “lui con me non parla iniziaad urlare davanti a tutti, mi spaventa. Lui urla sempre. Per questo non lo voglio frequentare”). Alla luce delle dichiarazioni della figlia, rileva il Collegio come non possa ritenersi ascrivibile allaresponsabilita’ della ricorrente l’interruzione dei rapporti padre-figlia, piuttosto la medesimaappare il frutto di un disagio manifestato da M. a seguito della separazione tra i genitori econseguenza della triangolazione della figlia nel conflitto genitoriale, determinata dallo stessoresistente. La domanda volta alla adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. presentata dal resistentedeve pertanto essere rigettata. La natura della causa, le ragioni della decisione, in uno con la reciproca soccombenza delle parti,giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione cosi’ provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi B.S. (Tarquinia, ..) e D.B.M. (Civitavecchia, ..)aventi contratto matrimonio in Tarquinia il .., trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio delComune di Tarquinia al n. 21, parte II, serie A, anno 1998; 2) rigetta le reciproche domande di addebito svolte dalle parti; 3) pone a carico di D.B.M. a titolo di contributo al mantenimento della figlia M., l’assegno mensiledi euro 400 mensili in favore di B.S., entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmentesecondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con base gennaio 2018; 4) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche (visitespecialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie,libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quellemediche urgenti che potranno prescindere dall’accordo; 5) revoca a decorrere dal mese di ottobre 2020 l’obbligo di D.B.M. di provvedere al mantenimentodella moglie e dichiara l’indipendenza economica dei coniugi; 6) assegna la casa familiare a B.S.; 7) rigetta la domandaex art. 709 ter c.p.c. svolta dal resistente; 8) revoca l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; 9) spese compensate.

L’integrazione del contradditorio è necessaria se una persona è parte ed erede di altro soggetto processuale?

Cass. Civ., Ord., 26 febbraio 2021, n. 5444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni -Presidente -Dott. FALASCHI Milena -Consigliere -Dott. TEDESCO Giuseppe -Consigliere -Dott. SCARPA Antonio -rel. Consigliere -Dott. GIANNACCARI Rossana -Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 35544-2019 proposto da:D.L.M.T., D.L.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato M.F., rappresentate e difese dall’avvocato D.M.;-ricorrenti -controA.T., C.G., A.V., A.C., S.A., S.C., S.C., S.G., S.M.R., S.N., S.R., S.V.;-intimati -avverso la sentenza n. 941/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA. Svolgimento del processo –Motivi della decisione1. D.L.V. e D.L.M.T., eredi di D.A., hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 17 ottobre 2018, n. 941/2018, resa dalla Corte d’appello di Messina.Gli intimati A.T., C.G., A.V., A.C., S.A., S.C., S.C., S.G., S.M.R., S.N., S.R. e S.V. non hanno svolto attività difensive.
2. La Corte di Messina, pronunciando sull’appello formulato da A.T., ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 22 ottobre 2015 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, rispetto alla domanda di usucapione, “eredi di C.C. e di A.N.”, disponendo il rinvio della causa al giudice di primo grado. La sentenza impugnata dà atto che tanto C.C. che A.N., comproprietarie dei beni oggetto della pretesa usucapione, siano morte, osservando tuttavia come l’attrice D.A. non avesse “provveduto alla citazione dei rispettivi eredi, nè, tantomeno, ove detta qualità fosse stata assunta da una delle parti costituite, ha provveduto alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste”.3. L’unico motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., deducendo come gli eredi di A.N. fossero A.T., C. e V., già parti del procedimento in quanto originariamente citati dall’attrice, e come le quote di comproprietà rientranti nell’eredità di C.C. fossero confluite, in forza di acquisti causa mortis o inter vivos, nel patrimonio della medesima attrice D.A..4. Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo del ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.,in relazione all’art. 375 c.p.c.,comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.5. Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte d’appello di Messina ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari “eredi di C.C. e di A.N.”, senza perciò individuare nominativamente le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, e senza averne accertato l’esistenza, nonchè verificato i presupposti di fatto che imponessero l’integrazione. Risulta poi errato in diritto l’argomento, che la Corte di Messina spende in motivazione, secondo cui, ove pure la qualità di erede di C.C. e di A.N. spettasse ad una delle parti già citate nel giudizio in esame, occorreva comunque provvedere “alla evocazione delle medesime, oltre che in proprio, anche in tale veste”. Tale affermazione è contraria ai principi ricavabili da un costante orientamento di questa Corte (arg. da Cass. Sez. 1, 23/05/2008, n. 13411; Cass. Sez. 6 -3, 07/05/2012, n. 6844; Cass. Sez. 2, 23/08/2019, n. 21657; Cass. Sez. 1, 18/02/2000, n. 1804). Va dunque enunciato il seguente principio:Qualora una medesima persona fisica cumuli in sèla qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensidell’art. 299 c.p.c. e art. 300 c.p.c.,comma 2, comporta la necessità della citazione in riassunzione -o della prosecuzione del processo -degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio).Vanno perciò escluse la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensidell’art. 354 c.p.c.e la declaratoria di nullità della sentenza, come disposte dalla Corte d’appello di Messina, posto che l’integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall’origine.6.La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 -2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio2021.

Incapacità del testatore: la consulenza tecnica è uno strumento efficiente di indagine

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 19 febbraio 2021 n. 4518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27718-2016 proposto da:P.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mancinelli 65, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato M.Q.;-ricorrenti -controD.C.A., D.C.S., DI.CO.AR., rappresentati e difesi dall’avv. R.C.;-controricorrenti -avverso la sentenza n. 815/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO. Svolgimento del processo che:1. La presente causa riguarda il conflitto fra P.L., istituita erede di C.A. con testamento olografo del 15 luglio 1986, deceduta il (OMISSIS), e T.L., istituita erede con testamento pubblico posteriore del 19 febbraio 2003, con il quale era stato revocato il precedente testamento olografo.P.L., chiamando in giudizio T.L. innanzi al Tribunale di Grosseto, ha impugnato il testamento posteriore, sostenendo che, nel momento in cui tale testamento fu fatto, la defunta, a causa di varie patologie, era incapace di intendere e di volere. Il tribunale, eseguita l’istruzione mediante prova testimoniale, ha rigettato la domanda.
Il primo giudice ha osservato che da alcune delle deposizioni acquisite era emerso che la de cuius, al momento della formazione del testamento pubblico, era capace di intendere e di volere. A tali dichiarazioni, ritenute particolarmente attendibili e qualificate per la loro provenienza (fra cui il notaio che aveva ricevuto il testamento pubblico e il medico di fiducia della C.), bisognava riconoscere una valenza probatoria maggiore rispetto alle dichiarazioni di segno contrario rese dai testimoni offerti dall’attrice.2. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado.3. Per la cassazione della sentenza P.L. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.D.C.S., D.C.A. e Di.Co.Ar., già costituiti in grado d’appello nella qualità di eredi di T.L., hanno resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione che:1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.La corte d’appello ha considerato centrali e preminenti le deposizioni del testimoni B. e del notaio D., che erano invece incapaci di testimoniare, avendo un interesse personale, attuale e concreto a che il testamento a favore della T. venisse dichiarato valido, in quanto i testi erano persone chiamate a rispondere del reato di cuiall’art. 643 c.p.Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale,le disposizioni limitative della capacità del testimone non costituiscono norme di ordine pubblico, ma sono dettate nell’esclusivo interesse della parte (Cass. n. 403/2006). La nullità (relativa) della testimonianza resa da persona incapace può essere rilevata solo ad istanza di parte, da proporsi subito dopo l’espletamento della prova (Cass. n. 6555/2005; n. 14857/2004). Se l’eccezione è stata respinta la parte soccombente deve chiedere in sede di precisazione delle conclusioni la revoca dell’ordinanza di ammissione della prova che altrimenti diventa definitiva, con conseguente preclusione sia della possibilità del giudice di provvedere all’eventuale revoca dell’ordinanza sia della facoltà della parte di dedurre la questione in sede di impugnazione (Cass. n. 22146/2004). La nullità non dedotta nella competente sede di merito resta sanata e non può essere proposta nel giudizio di cassazione (Cass. n. 13313/1999).Consegue da quanto sopra che, in sede di ricorso per cassazione, qualora venga dedotta la violazione dell’art. 246 c.p.c.il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366 c.p.c.,comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157 c.p.c.,comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c. dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. n. 23896/2016).La ricorrente non ha assolto al suddetto onere. Si duole del mancato rilievo dell’incapacità del testimone, ma neanche deduce di aver proposto la questione nelle competenti sedi di merito.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2702c.c.edell’art. 116 c.p.c.; omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione di tutte le prove istruttorie.La ricorrente lamenta a) la mancata considerazione del contrasto esistente fra diverse deposizioni testimoniali; b) la mancata considerazione di prove documentali; c) la mancata considerazione delle contraddizioni che emergevano dal contenuto del testamento; d) l’impropria valutazione dell’accertamento tecnico compiuto in sede penale.Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 61 c.p.c.eart. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.Nonostante l’attrice avesse tempestivamente richiesto la nomina di un consulente tecnico medico legale, reiterando la richiesta nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale, dopo essersi riservato di decidere all’esito delle prove testimoniali, non aveva assunto alcuna decisioneal riguardo.La corte d’appello, investita con apposito motivo di gravame con il quale si lamentava la mancata ammissione, non ha preso in considerazione la richiesta, nulla dicendo sul punto specifico in tutto il
contesto della sentenza. La corte d’appello ha di fatto impedito all’appellante di fornire la prova dello stato di incapacità della defunta al momento della redazione del testamento.3. E’ prioritario l’esame del terzo motivo, che è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo motivo.La corte d’appello, nonostante menzioni nelle premesse che la P. aveva chiesto l’espletamento di una consulenza medico legale sullo stato di salute di C.A. al momento della redazione del testamento, non esamina poi tale richiesta, rigettando comunque la domanda.L’ammissione della consulenza tecnica costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito; ciò non toglie, però, che il giudice non possa, da un lato, negare ingresso all’istanza di consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare, “specie quando oggetto dell’accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d’indagine e la parte si trovi, se non nell’impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione” (Cass. n. 87/2003).4. Ai sensi dell’art. 591 c.c.,comma 1, la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione: da ciò consegue che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta (Cass., n. 4499/1986). Essa può essere provata con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento giuridico (Cass. n. 26873/2019).5. La corte di merito, richiamate la nozione di incapacità di intendere e di volere richiesta ai fini dell’annullamento del testamento e la necessità che la relativa prova sia data da chi lo impugni, ha ripercorso il contenuto delle deposizioni già valorizzate dal primo giudice, a cominciare da quella dell’avv. B.C. e del notaio rogante, sottolineando che da queste emergeva un quadro più che positivo nel senso della capacità della testatrice. Ha poi esaminato le dichiarazioni delmedico curante della defunta (G.L.), ponendo in luce che costui aveva in verità riferito che la paziente già nel 2003 presentava “un certo decadimento legato alla vascolopatia cerebrale”; il medesimo medico curante, nel dibattimento penale, aveva riferito altresì che la testatrice alternava periodi di lucidità a periodi più “soporosi”. Secondo la corte d’appello, tale descrizione non poteva ritenersi indicativa di uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere, protrattosi nel tempo e presente anche nel momento di redazione del testamento. La corte di merito aggiungeva che “anche a voler ritenere (sulla base del riferimento fatto dal teste all’alternanza di periodi di lucidità a periodi non lucidi), che la C. versasse in una condizione di c.d. capacità intermittente, ciò non sarebbe comunque sufficiente a invalidare la disposizione testamentaria, occorrendo che, in tale condizione, fosse provata la sussistenza dello stato di incapacità nel momento in cui la de cuius fece testamento”. Secondo la corte fiorentina, in tale quadro, ad integrare la prova occorrente per invalidare il testamento, non potevano bastare le dichiarazioni dei testimoni offerti dall’attrice, in quantogli stessi avevano riferito solo genericamente di condizioni di progressivo decadimento e di episodi di fraintendimento e perdita di memoria comuni in persone di età avanzata.La corte d’appello, in esito a tale ricognizione, ha concluso che l’istruzione non consentiva di ritenere dimostrato lo stato di assoluta incapacità della defunta al momento del testamento, essendoci anzi elementi che deponevano prevalentemente nel senso di far ritenere che la ” C. fosse dotata di capacità cognitiva e determinativa alla data della redazione del testamento (testi B. e D.), pur in presenza di alcuni elementi di rallentamento delle condizioni psichiche dovute all’età e alle patologie sofferte (teste G.)”.La corte di merito ha ancora richiamato le vicende del procedimento penale celebratosi nei confronti della T., assolta dal reato di cuiall’art. 643 c.p.E’ vero, secondo la corte d’appello, che il giudice penale ha ritenuto dimostrata, sulla base della consulenza disposta dal pubblico ministero, l’esistenza di uno statodi infermità psichica della C., tuttavia occorreva tenere nel debito conto che, in ambito penale, lo stato di infermità che viene in rilievo è quello sufficiente a provocare una condizione di indebolimento psichico del soggetto, sul quale possa fare più facilmente breccia la condotta di induzione dell’agente al compimento di atti pregiudizievoli, mentre, ai fini dell’annullamento del
testamento, si richiede una condizione di assoluta incapacità di intendere e di volere. Pertanto, concludeva la corte d’appello, “la valutazione espressa dal giudice penale, pur attentamente considerata e valorizzata nel contesto di tutti gli elementi istruttori assunti, non è sufficiente a far conseguire quella condizione di certezza probatoria in ordine all’esistenza del suddetto stato di incapacità assoluta nel momento in cui la de cuius fece testamento, necessaria per farsi luogo, exart. 591 c.c.,alla dichiarazione di invalidità dell’atto”.6. Emerge con chiarezza che, seppure la corte d’appello abbia riconosciuto la “prevalenza” delle dichiarazioni testimoniali che deponevano nel senso della capacità cognitiva della testatrice, la decisione nel suo complesso non è fondata sul positivo riscontro di uno stato di capacità della stessa testatrice, tale da rendere superflua la consulenza tecnica. Il complessivo esame della sentenza impugnata non autorizza minimamente l’illazione che la corte d’appello abbia ritenuto a priori inutile l’esperimento della consulenza (Cass. n. 3680/1974; n. 3496/1969; n. 183/1968). La decisioneè piuttosto fondata sulla insufficienza degli elementi acquisiti in giudizio ai fini della prova della incapacità. Ora si deve senz’altro riconoscere che, in presenza di una prova insufficiente della incapacità del testatore, il dubbio debba risolversi, in applicazione della regola generale dell’art. 2697 c.c., in danno della parte che l’abbia dedotta, in quanto tenuta a fornire con ogni mezzo, in modo rigoroso e specifico, la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento (Cass. n.4499/1986). Nello stesso tempo, però, si deve riconoscere che la consulenza tecnica, in materia di incapacità del testatore, è in linea di principio strumento efficiente d’indagine idoneo a permettere all’attore di assolvere al proprio onere. Sotto questo profilo, pertanto, la corte d’appello è realmente incorsa nella violazione della norma sull’onere probatorio, oggetto di denuncia con il motivo in esame, avendo ritenuto “indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare (Cass. n. 1793/1998; conf. n. 87/2003 cit.)”.7. In conclusione, inammissibile il primo motivo, fondato il terzo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo; dichiara inammissibile il primo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2020.

Il mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice in stato di gravidanza può integrare una discriminazione basata sul sesso

Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 26 febbraio 2021, n. 5476
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2636-2015 proposto da:C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati A.A., A.S., che la rappresentano e difendono;-ricorrente -controXX. -(), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;-controricorrente -avverso la sentenza n. 5992/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2014 R.G.N. 11254/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avvocato A.S..Svolgimento del processo1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, respingeva le domande proposte da C.S. relative alla mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza in data 1/4/2004 ed al diritto dell’appellata all’accesso alla procedura di
stabilizzazione e confermava la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva respinto la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/10/1998 al 31/12/2002.2. C.S. aveva lavorato presso l’A. dal 15/10/1998 dapprima quale vincitrice di borsa di studio e poi in virtù di conferimenti di incarichi individuali fino al 31/12/2002. Era stata successivamente assunta dall’A.con contratti a termine del 2/1/2003 prorogato fino all’1/8/2003 e del 2/9/2003 fino all’1/4/2004, senza ottenere, a differenza di altri colleghi, la proroga dell’ultimo contratto a termine. Aveva, poi, partecipato come esterna ad un concorso per l’assunzione a tempo determinato presso A.per la durata di un anno, era stata dichiarata vincitrice di tale concorso con disposizione commissariale n. 142 del 3/3/2007 ed era inquadrata al terzo livello del c.c.n.l. enti pubblici ricerca, aveva inviato all’amministrazione la documentazione dalla medesima richiesta ma non era stata convocata per la sottoscrizione del contratto.3. Aveva, quindi, agito innanzi al Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarata la natura discriminatoria della mancata concessione della proroga del termine del contratto a tempo determinato invece concessa, in forza delle Leggi Finanziarie del 2004 e 2005, a tutti i suoi colleghi che si trovavano nella stessa situazione contrattuale e fosse accertato il suo diritto al rinnovo di tale contratto e conseguentemente il suo diritto all’accesso alla procedura di stabilizzazione indetta dall’I.ed altresì chiedendo che fosse accertato il suo diritto all’assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di un anno con decorrenza dal 15/7/2007 nonchè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/10/1998 al 31/12/2002;4. Il Tribunale respingeva l’ultima domanda ed accoglieva le altre.5. La Corte d’appello, invece, riteneva infondate anche le pretese relative alla dedotta illegittimità della mancata proroga del contratto e quelle relative alla stabilizzazione, mentre confermava la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva accertato il diritto della C. all’assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di un anno con decorrenza dal 15/7/2007.Per quanto ancora di interesse nel presente giudizio riteneva la Corte territoriale che la predetta non avesse fornito alcuno specifico elemento di fatto idoneo a provare la lamentata discriminazione e che in particolare non avesse fornito elementi circa le proroghe ovvero le stipule di nuovi contratti da parte degli altri colleghi, fondati sulla medesima causale di quello dell’appellata, che solo avrebbero consentito di ritenere integrata una discriminazione. Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15/10/1998 al 31/12/2002 evidenziava che, essendo preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e non essendo stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria, fosse inammissibile una richiesta di accertamento della effettiva natura del rapporto ai soli fini giuridici. Riteneva, conseguentemente, che non sussistessero i presupposti per l’accesso della C. alla procedura di stabilizzazione.5. Per la cassazione della sentenza C.S. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, successivamente illustrato da memoria, cui l’I.ha resistito con tempestivo controricorso. Motivi della decisione1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 40per omessa applicazione dellaL. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma119. Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che, essendo pacifica la circostanza che tutti gli altri contratti stipulati dai colleghi trovatisi nella sua medesima situazione contrattuale erano stati prorogati, ricadesse sull’Ente l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione nella mancata proroga di quello della C..Lamenta, poi, che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della Legge finanziaria del 2004 ed anche della disposizione di cui allaL. n. 311 del 2004, art. 1, comma 119,(finanziaria del 2005) secondo cui l’A. avrebbe potuto continuare ad avvalersi (vuoi con la proroga vuoi con il rinnovo), sino al 31 dicembre 2004 e poi fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno in corso con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. Sostiene che nel 2004 era in servizio (con scadenza del contratto fissata al 1 aprile 2004), essendo stata assente per maternità dal 22/12/2003 al 24/9/2004 (con conseguente sospensione del rapporto nel medesimo periodo).Richiama le pronunce della CGUE (C-438/99 e C-109/00) rese proprio con riferimento alla discriminazione in danno di donne in stato di gravidanza.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 40in combinato disposto conD.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 8.Lamenta una poco attenta valutazione della documentazione allegataal ricorso introduttivo che avrebbe dovuto indurre a ritenere il contratto stipulato dalla C. prorogabile.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degliartt. 416 e 437 c.p.c.Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che nulla fosse stato allegato in ricorso circa la proroga concessa agli altri lavoratori e circa la situazione dei contratti degli altri colleghi.Sostiene che le doglianze non riguardavano la mancata proroga bensì il mancato rinnovo e che tale questione era stata ritualmente prospettata in appello afferendo alle mere difese, ammissibili.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dellaL. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 90, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa disamina di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa lastabilizzazione e sostiene che con il computo del periodo aprile 2004-dicembre 2005, escluso in appello per il rigetto del carattere discriminatorio del mancato rinnovo, il raggiungimento del triennio vi sarebbe stato.5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.6. Occorre premettere che, come si evince dalla puntuale ricostruzione delle vicende di causa operata dalla ricorrente, la questione sottoposta dalla C. ai giudici di merito non è mai stata la sussistenza di un diritto soggettivo al rinnovo di un contratto a termine in essere tra le parti ma la sussistenza di una discriminazione per avere l’Istituto convenuto concesso il rinnovo dei contratti a tutti i colleghi nelle medesime condizioni contrattuali della C. e per non averlo riconosciuto a quest’ultima a causa del suo stato di gravidanza.Non vale, allora, invocare l’esercizio di un potere discrezionale circa l’opportunità di disporre il rinnovo di un contratto in scadenza e dedurre, come fa il controricorrente, che, nella specie, poteva solo sussistere una mera aspettativa di per sè non giuridicamente tutelata.Pur nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale è, infatti, possibile verificare se sia stato riservato un trattamento meno favorevole, a parità di situazioni, ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.7. Occorre, perciò, innanzitutto, esaminare la questione della discriminazione posta dalla ricorrente alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.7.1. La discriminazione collegata alla gravidanza e alla maternità costituisce una forma particolare di discriminazione di genere.Per proteggere la gravidanza, la maternità e la genitorialità, l’UE ha gradualmente sviluppato un complesso corpus di legislazione primaria e derivata.7.2. L’art. 157 TFUE sancisce l’obbligo della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile e stabilisce un fondamento giuridico generale per l’adozione di misure riguardanti l’uguaglianza di genere, incluse la parità e la lotta alla discriminazione sulla base della gravidanza o della maternità sul luogo di lavoro.7.3. L’art. 33, paragrafo 2, della Carta dell’UE afferma che: “Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio”.
7.4. Le direttive Europee contro la discriminazione vietano la differenza di trattamento fondata su taluni motivi oggetto di protezione -secondo un elenco circoscritto, che corrisponde alla elencazione contenuta nell’art. 10 TFUE -e, tra essi, il genere. Trattasi della direttiva sulla parità di trattamento tra uomini edonne in materia di accesso ai beni e ai servizi (direttiva 2004/113/CE) e, per quanto più specificamente rileva in causa, la direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego 2006/54/CE (cd. di rifusione, che ha riunito e modificato le direttive riguardanti l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia dioccupazione e impiego: ladirettiva 76/207/CEErelativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; ladirettiva 86/378/CEErelativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale; ladirettiva 75/117/CEEper il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile; la direttiva 96/80/CEriguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso).Il quadro delle tutele in relazione alla genitorialità è stato completato dalla direttiva 92/85/CE concernente l’attuazione di misure volte a promuovereil miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e dalladirettiva 2010/18/UEche attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.7.5. Anche la CGUE ha contribuito notevolmente allo sviluppo di questo settore del diritto, offrendo ulteriori chiarimenti, applicando i principi espressi nella legislazione e fornendo ampie interpretazioni dei relativi diritti. Secondo la CGUE, la tutela dei diritti alla maternità e alla gravidanza non si traduce solo nella promozione di una sostanziale parità di genere, bensì anche della salute della madre dopo il parto e del legame tra madre eneonato. Nelle decisioni CGUE, C177/88, Dekker del 14 novembre 1989 e CGUE, C-179/88, Hoejesteret dell’8 novembre 1990; la Corte di Giustizia ha stabilito che, poichè soltanto le donne possono rimanere incinte, il rifiuto di assumere o il licenziamento diuna donna incinta per il suo stato di gravidanza o maternità costituiscono una discriminazione diretta fondata sul sesso che non può essere giustificata da alcun interesse, compreso quello economico del datore di lavoro. Nella decisione CGUE, C-438/99, Jimenez Melgar del 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato che “qualora il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato sia motivato dallo stato di gravidanza della lavoratrice, esso costituisce una discriminazione diretta basata sul sesso” incompatibile con il diritto dell’UE. Inoltre, una donna non è tenuta a comunicare la sua gravidanza al datore di lavoro nel processo di assunzione o in qualsiasi altra fase del rapporto di lavoro (CGUE, C-32/93, Webb, 14 luglio 1994; CGUE, C-320/01, Busch, 27 febbraio 2003.). La CGUE ha inoltre decretato che qualsiasi trattamento sfavorevole direttamente o indirettamente connesso alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso (CGUE, C-32/93, Webb cit.; CGUE, C-421/92, Habermann-Beltermann, 5 maggio 1994; si veda anche CGUE C-531/2015 Otero Ramos, 19 ottobre 2017 secondo cui, punto 55:”in base all’art. 2, par. 2, lett. c), della direttiva 2006/54, la discriminazione comprende, in particolare, qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva” e, punto 61: “per quanto riguarda la protezione della gravidanza e della maternità, la Corte ha ripetutamente affermato che, riservando agli Stati membri il diritto di mantenere in vigore o di istituire norme destinate ad assicurare tale protezione, l’art. 2, par. 2, della direttiva 2006/54 riconosce la legittimità, in relazione al principio della parità di trattamento tra i sessi, in primo luogo, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza, e, in secondo luogo, della protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino, durante il periodo successivo al parto (sentenza del 30 settembre 2010, Roca Alvarez, C-104/09, EU:C:2010:561, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)”.7.6. Anche nell’ambito della Cedu, la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso è ben sviluppata. La Cedu ha dichiarato che l’uguaglianza di genere è uno dei principali obiettivi perseguiti dagli Stati del Consiglio d’Europa (Cedu, Konstantin Markin c. Russia (GC), n. 30078/06, 22 marzo
2012, punto 127). Il principio di uguaglianza tra uomini e donne ha portato, ad esempio, la Cedu a riscontrare una violazione nel contesto dell’occupazione e del congedo parentale (v. Cedu, Emel Boyraz c. Turchia, n. 61960/08, 2 dicembre 2014).7.7. Nel nostro ordinamento il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) si è specificamente occupato del comportamento discriminatorio fondato sul sesso ed ha promosso, sul piano sostanziale, le pari opportunità di carriera e di lavoro tra i sessi, lasciando all’attore la scelta tra il rito “ordinario” del lavoro e un rito speciale appositamente delineato.IlD.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5ha, poi, dato attuazione alladirettiva 2006/54/CErelativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).IlD.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150ha, quindi, ricondotto il procedimento contro le discriminazioni al modello del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e ss..IlD.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25, comma 1,come modificato dal già citatoD.L. n. 59 del 2008, art. 8-quater, comma 1, lett.a), convertito con modificazioni dallaL. n. 101 del 2008e successivamente dalD.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), prevede che: “Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonchè l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”. Il comma 2della medesima disposizione stabilisce, poi, che: “Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”. Il successivo comma 2-bis, aggiunto dalD.Lgs. n. 5 del 2010, art. 1, comma 1, lett. p),n. 2), stabilisce che: “Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonchè di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.8. Quel che rileva, dunque, è che, in presenza di situazioni analoghe, sia stato posto in essere un atto o un comportamento pregiudizievole e comunque sia stato attribuito un trattamento meno favorevole ad una lavoratrice in ragione del suo stato di gravidanza.Così il mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza ben può integrare una discriminazione basata sul sesso, atteso che a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte della p.a. anche con riguardo alla prestazione del contratto in scadenza della suddetta lavoratrice, esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, ben può essere significativo del fatto che le sia stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.Nella sopra citata sentenza della Corte di Giustizia CE del 4 ottobre 2001 C-438/99 è stato precisato, punti 45 e 46: “E’ altrettanto evidente che il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, quando questo è arrivato alla sua normale scadenza, non può essere equiparato ad un licenziamento e, di per sè, non è in contrasto con l’art. 10 della direttiva 92/85. Tuttavia (….), in determinate circostanze il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato può essere considerato alla stregua di un rifiuto di assunzione. Ora, secondo una giurisprudenza costante, un rifiuto d’assunzione per motivo di gravidanza di una lavoratrice pur giudicata idonea a svolgere l’attività di cui trattasi rappresenta una discriminazione diretta basata sul sesso in contrasto con l’art. 2, n. 1 e art. 3, n. 1, della direttiva 76/207″ (si vedano anche la già citata sentenza 8 novembre 1990, causa C-177/88, Dekker, punto 12 nonchè la sentenza 3 febbraio 2000, causa C-207/98, Mahlburg, punti 27-30).
9. Quanto alla concreta dimostrazione di una situazione di tal genere, si osserva che il D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 198, art. 40 (il cui contenuto corrisponde a quanto già previsto dallaL. 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, comma 5″Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” ed è stato, poi, riprodotto dalD.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, comma 4) prevede che: “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione”.La disposizione, fonda la propria ratio dell’art.4delladirettiva 96/80/CEriguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (“1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinchè spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chisi ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. 2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice”).Tale direttiva è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia UE, C-104/10 sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, punto 29 “La direttiva 97/80 enuncia, all’art. 4, n. 1, che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinchè spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del suddetto principio ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta”: v. anche sentenza Corte di Giustizia UE 10 marzo 2005, causa C-196/02, Nikoloudi, punto 68, e più di recente Corte di Giustizia 19 ottobre 2017 in causa C-531/15 Otero Ramos cit..10. Circa l’operatività dell’art.40,del D.Lgs. 198del2006, n. questa Corte ha già da tempo affermato che,nei giudizi antidiscriminatori (sia proposti con le forme del procedimento speciale sia con quelle dell’azione ordinaria -v. Cass. 5 giugno 2013, n. 14206 -), i criteri di riparto dell’onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cuiall’art. 2729 c.c.(finendosi altrimenti per porre a carico di chi agisce l’onere di una prova piena del fatto discriminatorio, ancorchè raggiunta per via presuntiva), bensì quelli speciali, che non stabiliscono un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente; ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro, in linea con quanto disposto dall’art.19delladirettiva n. 2006/54/CE-che ha riprodotto il testo dell’art.4delladirettiva 96/80/CEcitata -, le circostanze inequivoche,idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione (v. in tal senso, tra le più recenti, Cass. 2 gennaio 2020, n. 1; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25543).11. Nella specie, per quanto si evince dal ricorso per cassazione -che trascrive puntualmente i passaggi della pronuncia del Tribunale -e dalla stessa sentenza qui impugnata, le circostanze addotte dalla C. con riguardo alla domanda di accertamento della natura discriminatoria della mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato (e cioè lo stato di gravidanza, la sospensione del rapporto dal 22/12/2003 al 24/9/2004 -che evidentemente le aveva dato diritto alla conservazione del posto ai sensi delD.Lgs. n. 26marzo 2001, n. 151, art. 56 -, l’avvenuta concessione del rinnovo del contratto a tutti i suoi colleghi che si erano trovati nella medesima situazione contrattuale e ciò sulla base delle possibilità riconosciute dalle finanziarie del 2004 e 2005) non erano state contestate dall’I.. Quest’ultimo, del resto, in sede di appello si era limitato a prospettare la questione della sussistenza
di una diversità tra proroga e rinnovo del contratto della C. ed a sostenere che non vi era stata alcuna proroga successiva al 1 aprile 2004.12. Ed allora se, da un lato, questa Corte condivide l’impostazione dei giudici d’appello secondo cui non ha carattere decisivo parlare di proroga o di rinnovo, visto che il petitum sostanziale è chiaro e consiste nella denuncia di un trattamento discriminatorio per la negata permanenza nel lavoro della C., derivante dal congedo per maternità, a fronte del mantenimento in servizio di tutti i suoi colleghi nelle medesime condizioni contrattuali, dall’altro, deve evidenziare che detti giudici hanno errato laddove hanno ritenuto che, nel caso in esame, la lavoratrice avesse omesso ogni allegazione di specifiche circostanze di fatto essenziali per ottenere l’attenuazione del regime probatorio ordinario rimarcando che la medesima avrebbe dovuto fornire elementi circa i contratti prorogati e/o rinnovati agli altri suoi colleghi per poterne dedurre che le causali apposte agli stessi erano completamente sovrapponibili al contratto stipulato dalla prima.Con tale ragionamento, in sostanza, la Corte territoriale ha finito per porre a carico della ricorrente una prova piena di tuttigli elementi significativi di una discriminazione laddove, come detto, il legislatore ha posto a carico della stessa solo la dimostrazione di una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.13. Si aggiunga che l’onere della prova attenuato riferito al fattore di rischio nei termini di cui si è detto va anche coordinato con il principio di vicinanza della prova che porta a ritenere che, nella specie, i contratti rinnovati ovvero prorogati fossero nella materiale disponibilità dell’I.(che, si ribadisce, non ha mai contestato che, con le proroghe ovvero con i rinnovi, di fatto, i colleghi della C., come quest’ultima legati all’Istituto da contratti a termine, avessero proseguito nei rapporti di lavoro).Tale principio (v. Cass., Sez. Un., Cass. 30 ottobre 2001, n. 13533), come è noto, muove dalla considerazione che spesso una parte può incontrare difficoltà, spesso insuperabili, per soddisfare l’onere della prova che perciò, in concreto, viene ripartito tenendo conto della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione e risponde ad una finalità di agevolare e rendere efficace ed effettivo il processo, supplendo alla carenza probatoria mediante criteri indiziari e presuntivi, di cui può avvalersi il soggetto debole del rapporto nei confronti della parte prossima alla fonte prova e in posizione strategicamente privilegiata, nell’intento di recuperare l’equilibrio di posizioni tra le parti in causa, al fine di assicurare un giusto processo in condizioni di parità tra i contendenti, secondo il dettato dell’art. 111 Cost., e dell’art. 47 Carta di Nizza.14. Nel caso in esame, dunque, considerata l’agevolazione probatoria di cui alD.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40a fronte dell’avvenuta deduzione delle circostanze minime essenziali da cui presuntivamente inferire la lamentata discriminazione, l’onere di provare, all’interno di esse, i fatti negativi gravava sul datore di lavoro, fermo restando il potere d’ufficio del giudice di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, in ragione dei rispetti oneri, per colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.15. In conclusione, il ricorso va accolto per le ragioni sopra evidenziate e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi agli indicati principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

Il congedo parentale spetta anche al genitore che era disoccupato al momento della nascita del figlio

CGUE, sez. VIII, 25 febbraio 2021
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché della clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, che figura in allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1996, L145, pag.4), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L10, pag.24) (in prosieguo: la «direttiva 96/34»).2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XI e la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo) in merito al rifiuto di quest’ultima di riconoscere a XI il diritto al congedo parentale per prendersi cura dei suoi gemelli a motivo del fatto che la stessa non occupava un impiego retribuito alla data della loro nascita. Contesto normativo Diritto dell’Unione La direttiva 96/343La direttiva 96/34 era intesa ad attuare l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES).4La clausola 1 di tale accordo quadro, intitolata «Oggetto e campo d’applicazione», prevedeva quanto segue:«1.Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.2.Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».5La clausola 2 di detto accordo quadro, intitolata «Congedo parentale», era così formulato:«1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.(…)3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:(…)b)subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;(…)».
Direttiva 2010/18/UE6Il considerando 1 della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34 (GU 2010, L68, pag.13), prevede quanto segue:«L’articolo 153 del trattato[FUE] consente all’Unione [europea] di sostenere e completare l’azione degli Stati membri, tra l’altro nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro».7L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. (…)».8L’articolo 4 di detta direttiva così dispone:«La direttiva 96/34/CE è abrogata a decorrere dall’8 marzo 2012. (…)».9L’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto) del 18 giugno 2009 che figura in allegato alla direttiva 2010/18 (in prosieguo: l’«accordo quadro riveduto») al punto I.8 prevede quanto segue:«considerando che le politiche familiari dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere e che andrebbero considerate alla luce dell’evoluzione demografica, delle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, del superamento del divario generazionale, della promozione della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e della ripartizione delle responsabilità familiari tra donne e uomini».10La clausola 1 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue:«1.Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali dei genitori che lavorano, tenendo conto della crescente diversità delle strutture familiari nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e/o delle prassi nazionali.2.Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».11La clausola 2 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Congedo parentale», così dispone: «1.Il presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.2.Il congedo è accordato per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, andrebbe previsto, in linea di principio,
in forma non trasferibile. Per incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra i due genitori, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile. (…)».12La clausola 3 di detto accordo quadro riveduto, intitolata «Modalità di applicazione», è così formulata:«1.Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:(…)b)subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno; quando ricorrono a tale disposizione gli Stati membri e/o le parti sociali assicurano che in caso di più contratti a tempo determinato, quale definito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio[, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP] sul tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro occorre tener conto della durata complessiva di tali contratti per il calcolo dell’anzianità [GU 1999, L175, pag.43];(…)».13La clausola 8.4 del medesimo accordo quadro riveduto prevede quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio [che rende vincolanti le prescrizioni dell’accordo quadro riveduto] entro due anni dall’adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali adottino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale periodo. (…)».Diritto lussemburghese14Il recepimento della direttiva 96/34 nel diritto lussemburghese è avvenuto con la Loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi (legge del 12 febbraio 1999 sull’attuazione del piano d’azione nazionale per l’occupazione) (MémorialA1999, pag.190). In particolare, detta legge ha inserito nella Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, come modificata) (MémorialA1979, pag.622; in prosieguo: la «legge del 16 aprile 1979, come modificata»), l’articolo 29bis relativo al congedo parentale. Detto articolo, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, prevede quanto segue:«È istituito un congedo speciale, denominato “congedo parentale”, concesso per la nascita o l’adozione di uno o più figli per i quali siano versati assegni familiari e per i quali sussistano, in relazione al soggetto richiedente il congedo parentale, i requisiti di cui all’articolo 2, secondo e terzo comma, della Loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales (legge del 19 giugno 1985 in materia di assegni familiari e che istituisce la Cassa nazionale delle prestazioni familiari, come modificata) [(MémorialA1985, pag.680)], fino al compimento del quinto anno di età da parte di tali figli.
Il congedo parentale spetta a qualsiasi soggetto, di seguito denominato “il genitore”, a condizione che(…)–al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, occupi legalmente un posto di lavoro nel territorio del Granducato di Lussemburgo, occupazione esercitata senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi consecutivi direttamente precedenti l’inizio del congedo parentale, presso la stessa amministrazione pubblica o lo stesso ente pubblico per una durata mensile dell’orario di lavoro pari almeno alla metà della durata normale dell’orario di lavoro applicabile per legge, e che sia titolare di tale titolo durante tutto il periodo del congedo parentale;–sia iscritto obbligatoriamente e continuativamente al sistema previdenziale in virtù di uno dei suddetti titoli, in applicazione dell’articolo 1, punti 1, 2 e 10, del Code de la sécurité sociale (Codice di previdenza sociale);(…)».15L’articolo 29ter della legge del 16 aprile 1979, come modificata, prevede quanto segue:«Ogni genitore che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 29bis ha diritto, su sua richiesta, a un congedo parentale di sei mesi per ciascun figlio. (…)».Procedimento principale e questione pregiudiziale16Il 15 settembre 2011, XI ha stipulato un contratto di prestazione di servizi a tempo determinato con il Granducato di Lussemburgo per l’esecuzione dell’incarico di docente della scuola secondaria con scadenza il 26 gennaio 2012.17Il 26 gennaio 2012, a seguito della scadenza di detto contratto di lavoro a tempo determinato, è stata cancellata l’iscrizione di XI presso gli enti previdenziali e la stessa è stata iscritta dal suo compagno, in qualità di funzionario statale, al regime di coassicurazione.18Il 4 marzo 2012, in un periodo in cui era disoccupata, XI ha dato alla luce due gemelli.19Il 14 giugno 2012, XI ha ottenuto l’ammissione al beneficio dell’indennità di disoccupazione ed è stata quindi nuovamente iscritta presso gli enti previdenziali.20Dopo aver stipulato con il Granducato di Lussemburgo, in data 15 settembre 2012 e 1°agosto 2013, due contratti di prestazione di servizi a tempo determinato per l’esecuzione dell’incarico di docente della scuola secondaria, il 15 settembre 2014 XI ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con detto Stato membro avente ad oggetto le medesime attività.21L’11 marzo 2015, XI ha presentato domanda di congedo parentale con indicazione della data di inizio fissata al 15 settembre 2015.22Con decisione del 20 marzo 2015, detta domanda è stata respinta dal presidente della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), ora denominata Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), in applicazione dell’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, il quale subordina la
concessione del congedo parentale alla condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita delfiglio, condizione questa che XI non soddisfaceva.23XI ha contestato tale decisione dinanzi al comitato direttivo della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari) adducendo che l’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, non era conforme all’accordo quadro sul congedo parentale che figura in allegato alla direttiva 96/34.24Con decisione del 19 maggio 2015, il comitato direttivo della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari) ha confermato la decisione del 20 marzo 2015, considerando, in sostanza, che, poiché XI non occupava legalmente un posto di lavoro e non era iscritta a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita dei suoi figli, la stessa non aveva diritto al congedo parentale.25XI ha proposto ricorso avverso la decisione del 19 maggio 2015 dinanzi al Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo), il quale, con decisione del 27 ottobre 2017, ha accolto tale ricorso. In particolare, esso ha rilevato che l’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 subordinava il diritto al congedo parentale allo status di lavoratore e allanascita di un figlio, senza tuttavia prevedere la condizione di occupazione e di iscrizione obbligatoria a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita di tale figlio e, in particolare, che il requisito supplementare di iscrizione a tale regime previdenziale al momento della nascita del figlio era incompatibile con il requisito previsto da tale accordo quadro in base al quale l’anzianità lavorativa e/o aziendale non può essere superiore a un anno e con lo scopo di agevolare la conciliazione della vita professionale e familiare. La Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori) ha proposto appello avverso la decisione del 27 ottobre 2017 dinanzi al conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore perla previdenza sociale, Lussemburgo).26Con sentenza del 17 dicembre 2018, il conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha riformato la decisione del 27 ottobre 2017 rilevando, in particolare, che, poiché la clausola 2.1 dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 introduce un diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, la fruizione di tale congedo era riservata ai lavoratori che potevano dimostrare lo status di lavoratore al momento della nascita o dell’adozione del figlio per il quale era stata richiesta la fruizione di tale congedo.27XI ha impugnato la sentenza del 17 dicembre 2018 dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha ritenuto che, alla luce dei motivi dedotti dalle parti nel procedimento principale, la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dalla questione se le clausole dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 ostassero all’applicazione dell’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata.28Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se le clausole 1.1, 1.2, e 2.1, [nonché la clausola] 2.3[, lettera] b), dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, attuato dalla direttiva [96/34] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale,
quale l’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, come modificata, nella versione risultante dalla legge del 22 dicembre 2006 (MémorialA2006, pag.4838), che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale e, dall’altro, al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto di tale seconda condizione anche qualora la nascita o l’adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale».Sulla questione pregiudiziale29Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale che figura in allegato alla direttiva 96/34 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la concessione di un congedo parentale sia subordinata alla duplice condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo al regime previdenziale pertinente, in primo luogo, senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente prima dell’inizio di tale congedo parentale e, in secondo luogo, al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottivi.30Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (sentenza del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C-556/19, EU:C:2020:844, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, spetta alla Corte stabilire in via preliminare se la controversia oggetto del procedimento principale sia disciplinata dalla direttiva 96/34 o dalla direttiva 2010/18, che abroga e sostituisce quest’ultima, nonché, se del caso, riformulare la questione sollevata.31A tale riguardo occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo. In particolare, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dal loro impianto sistematico risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C-596/13P, EU:C:2015:203, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata).32Nel caso di specie, è pacifico che le condizioni per la concessione del diritto al congedo parentale costituiscono norme sostanziali che si applicano a partire dall’entrata in vigore dell’atto che le introduce. In forza dell’articolo 4 della direttiva 2010/18, la direttiva 96/34 è stata abrogata a decorrere dall’8 marzo 2012. Peraltro, tale data costituiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/18 e della clausola 8.4 dell’accordo quadro riveduto, la data entro la quale gli Statimembri avrebbero dovuto conformarsi alle disposizioni della direttiva 2010/18 e di detto accordo quadro o, se del caso, avrebbero dovuto accertarsi che le parti sociali
avessero attuato le disposizioni necessarie a tal fine. Di conseguenza, e poiché la domanda di congedo parentale di XI è stata presentata l’11 marzo 2015, con indicazione della data di inizio fissata al 15 settembre 2015, tale domanda è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2010/18. A tale riguardo è irrilevante la circostanza chei gemelli di XI fossero nati il 4 marzo 2012. Infatti, a tale data, XI non aveva presentato una domanda di congedo parentale conformemente alla clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34, quale recepita nel diritto lussemburghese con la legge del 16 aprile 1979, come modificata.33Poiché la direttiva 2010/18 è applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale e poiché le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 corrispondono in sostanza alle clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché alla clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto, occorre riformulare la questione sollevata come diretta, segnatamente, a ottenere l’interpretazione di tali clausole dell’accordo quadro riveduto.34A tale proposito, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui essa si colloca (sentenze del 16 luglio 2015, Maïstrellis, C-222/14, EU:C:2015:473, punto 30, e del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ea., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).35Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se dette clausole dell’accordo quadro riveduto ostino a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un congedo parentale all’occupazione ininterrotta da parte del genitore di un impiego per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio di tale congedo parentale, si deve osservare che dai termini della clausola 3.1,lettera b), dell’accordo quadro riveduto risulta che gli Stati membri possono subordinare la concessione del congedo parentale a una previa anzianità lavorativa che non può superare un anno. Tenuto conto dell’utilizzo dell’espressione «anzianità lavorativa» nella prima frase di tale disposizione e del fatto che la seconda frase di quest’ultima prevede che il calcolo di tale anzianità avvenga tenendo conto della durata complessiva di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, gli Stati membri possono esigere che tale anzianità sia continuativa. Inoltre, dal momento che con una domanda di congedo parentale il richiedente intende ottenere una sospensione del suo rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 53), gli Stati membri possono esigere che la previa anzianità lavorativa sia riferibile a un periodo immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Pertanto, le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio di tale congedo parentale.36Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se dette clausole dell’accordo quadro riveduto ostino a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore occupi un impiego al momento della nascita del figlio o dei figli oppure dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, occorre osservare che, ai sensi della clausola 2.1 didetto accordo quadro, il diritto al congedo parentale è un diritto individuale riconosciuto ai lavoratori di ambo i sessi per la nascita o l’adozione di un figlio,
affinché il genitore possa averne cura fino a una determinata età, che deve essere definitadagli Stati membri, ma che non può essere superiore a otto anni.37Inoltre, ai sensi delle clausole 1.1 e 1.2 dell’accordo quadro riveduto, quest’ultimo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano e si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.38Inoltre, come illustrato al punto 35 della presente sentenza, la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto consente agli Stati membri di subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno.39Ne consegue che la nascita o l’adozione di un bambino e lo status di lavoratore dei suoi genitori sono condizioni costitutive del diritto al congedo parentale in forza dell’accordo quadro riveduto.40Tuttavia, contrariamente a quanto osserva la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), da dette condizioni costitutive del riconoscimento del diritto al congedo parentale non si può dedurre che i genitori del bambino per il quale tale congedo è richiesto debbanoessere lavoratori al momento della nascita o dell’adozione di quest’ultimo.41Il contesto e gli obiettivi dell’accordo quadro riveduto ostano infatti a una siffatta interpretazione.42Come enunciato al considerando 1 della direttiva 2010/18, quest’ultima si inserisce nel contesto dell’articolo 153TFUE, che consente all’Unione di sostenere e completare l’azione degli Stati membri, tra l’altro, nel settore del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e in quello dell’istituzione di un’adeguata protezione sociale dei lavoratori.43Peraltro, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2010/18, dal primo comma del preambolo dell’accordo quadro riveduto e dal punto 3 delle osservazioni generali di tale accordo quadro, che rinvia agli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detto accordo quadro persegue l’obiettivo sia di promuovere la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro intutta l’Unione, sia di migliorare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano. Detti obiettivi sono ribaditi nelle clausole 1.1 e 2.2 dell’accordo quadro riveduto.44In considerazione di tale contesto e di detti obiettivi, il diritto individuale di ciascun genitore lavoratore al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, sancito dalla clausola 2.1 dell’accordo quadro riveduto, deve essere inteso nel senso che esso riflette un diritto sociale dell’Unione particolarmente importante, il quale è stato peraltro sancito dall’articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Ne consegue che tale diritto non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).45In tal senso, è stato dichiarato che, nonostante il fatto che la nascita sia una condizione costitutiva del diritto al congedo parentale, tale diritto non si ricollega alla data della nascita del bambino, cosicché non è richiesto che tale nascita sia avvenuta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 96/34 in uno Stato membro affinché i genitori di tale bambino possano
beneficiare del diritto al congedo parentale in applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Commissione/Lussemburgo, C-519/03, EU:C:2005:234, punto 47, e del 16 settembre 2010, Chatzi, C-149/10, EU:C:2010:534, punto 50).46Escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell’adozione del proprio figlio equivarrebbe a limitare il diritto di detti genitori alla possibilità di fruire di un congedo parentale in un momento successivo della loro vita in cui svolgono nuovamente un’attività lavorativa e del quale avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali. Una siffatta esclusione sarebbe pertanto contraria al diritto individuale di ciascun lavoratore di disporre di un congedo parentale.47Peraltro, occorre constatare che la duplice condizione imposta dalla normativa lussemburghese, la quale impone che il lavoratore occupi un impiego e, a tale titolo, sia iscritto al regime previdenziale non soltanto per almeno dodici mesi consecutiviimmediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale, ma anche al momento della nascita o dell’adozione del figlio o dei figli, porta, in realtà, allorquando la nascita o l’adozione risalga a più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale,a prolungare la condizione relativa all’anzianità lavorativa e/o aziendale che non può, tuttavia, superare un anno, in forza della clausola 3.1., lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale.48Pertanto, alla luce del contesto e degli obiettivi dell’accordo quadro riveduto, richiamati al punto 43 della presente sentenza, le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), di tale accordo quadro non possono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può subordinare il diritto di un genitore al congedo parentale alla condizione che il genitore lavori al momento della nascita o dell’adozione del figlio.49Una siffatta interpretazione, contrariamente a quanto osserva la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), non costituisce una discriminazione tra genitori disoccupati e genitori che lavorano al momento della nascita del proprio figlio, in quanto i primi potrebbero organizzarsi per prendersi cura del proprio figlio, mentre i secondi non potrebbero prendersene cura al momento della nascita senza beneficiare del congedo parentale.50Infatti, oltre al fatto che una siffatta argomentazione non prende in considerazione la circostanza che le madri beneficiano di un congedo di maternità al momentodella nascita del proprio figlio, lo scopo della concessione del congedo parentale non è quello di consentire a un genitore di prendersi cura del proprio figlio solo al momento della nascita di quest’ultimo e poco tempo dopo la nascita, ma anche, più tardi, durante la sua infanzia, che, in forza della clausola 2.1 dell’accordo quadro riveduto, non può eccedere l’età di otto anni. Ne consegue che la possibilità, di cui dispone un genitore al momento della nascita del bambino, di organizzarsi per prendersi cura del proprio figlio non è rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un diritto al congedo parentale e che su tale base non può essere legittimamente invocata alcuna discriminazione.51Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin quisvolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del
diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.Sulle spese52Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:Le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), del 18 giugno 2009, che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, detteclausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.

Deve essere sospeso l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della giornata scolastica se minore ha dimostrato difficoltà respiratorie connesse al suo uso

Consiglio di Stato, Sez. III, decr. 1 marzo 2021, n. 1006
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto dalla sig.ra-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’obbligo di mascherina a scuola continuativo per minori infradodicenni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;Considerato che l’ordinanza appellata, dopo una articolata disamina delle disposizioni contestate, ha rilevato che l’obbligo indiscriminato per tutti gli scolari di età compresa tra 6 e 12 anni non trova, nella documentazione scientifica e nei verbali C.T.S. indicati quale fondamento della misura, una risposta certa e univoca;Rilevato, in particolare, che la stessa ordinanza richiama le prescrizioni, che certamente i pareri scientifici a supporto degli atti impugnati non avrebbero potuto ignorare, con cui l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere “misura normale e incondizionata” l’uso del DPI per i minori di anni 12 durante l’intera durata della permanenza in classe;Considerato, oltre a quanto chiarito dalla ordinanza appellata, che le prescrizioni O.M.S. male o solo parzialmente valutate nella loro puntuale specificità, mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativao della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali CTS che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva;Ritenuto che, in merito alla censura proposta dagli appellanti, secondo cui la ordinanza si sarebbe limitata ad un “remand” all’Amministrazione invece che sospendere per intero l’obbligo di DPI, occorre stabilire che l’obbligo derivante dagli atti impugnati sia sospeso nei confronti della minore -OMISSIS-, come già stabilito con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, trattandosi di tutelare il bene primario della vita della ricorrente e dei suoi genitori quali tutori della potestà genitoriale;Rilevato, invece, che per la ulteriore e generale popolazione studentescadi minori di anni 12 –a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI –la sospensione “erga omnes” dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti;ciò, ad integrazione di quanto affermato dal TAR, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti –e dal T.A.R. ritenuti insufficienti –documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo –una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno –il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso;P.Q.M.
In parziale accoglimento dell’istanza cautelare, sospende l’esecutorietà degli atti impugnati, e in particolare l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore -OMISSIS-, come rappresentata dai genitori appellanti anch’essi in atti. Conferma per il resto l’ordinanza appellata, con particolare riguardo al “remand” ivi disposto e alle conseguenze che ne derivano. Fissa per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 25 marzo 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti. Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2021.

Affidamento esclusivo rafforzato a fronte di genitore che interrompe il percorso di cura.

Tribunale sez. III – Brescia, 29/10/2020, n. 2182
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA- Sezione Terza Civile –Riunito in Camera di Consiglio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2108/2018 R.G. promossa da VGC ATTOREBP CONVENUTA con l’intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO***Oggetto del processo: «cessazione degli effetti civili del matrimonio»***CONCLUSIONI Come da fogli depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in (omissis), in data (omissis) 2007,trascritto al n. (omissis) parte (omissis) serie A dell’anno 2007 del registro dello stato civile del predetto comune; sono genitori di (omissis) ((omissis) 2009); e si sono separate consensualmente nel 2017 concordando l’affidamento condiviso della figlia, la sua collocazione presso la madre, un ampio diritto di visita del padre e l’obbligazione di quest’ultimo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro250,00 e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie. L’attore ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell’affidamento condiviso e dell’importo del mantenimento ordinario. La convenuta ha dedotto la grave incapacità genitoriale del padre, sicché ha domandato l’affidamento c.d. super-esclusivo della figlia. Inoltre, stante l’aumento delle esigenze della stessa e la sostanziale assenza di contribuzione diretta del padre, ha insistito per un incremento dell’assegno di mantenimento da euro 250,00 mensili ad euro 500,00 mensili.2
In sede di udienza presidenziale, svoltasi il 22 ottobre 2018 (omissis) è stata affidata alla madre, le frequentazioni col padre sono state disciplinate in forma protetta e l’assegno di mantenimento è stato innalzato ad euro 350,00 mensili. Nel corso della fase istruttoria, è stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio (sentenza n 795/2019) e sono stati acquisiti numerosi aggiornamenti da parte dei Servizi sociali e del CPS.In data 5 giugno 2000 infine, precisate le conclusioni, la causa è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 795/2019, alla quale si rinvia. Il ricorrente è in carico presso il CPS di Leno dal mese di marzo 2018, su indicazione del Tribunale per i minorenni, con una diagnosi di «disturbo di tipo paraonoide».Se, inizialmente, l’atteggiamento del sig. (omissis) è stato collaborativo (egli ha accettato di usufruire di aiuto psicologico e farmacologico e ha espresso dolore nel ripensare agli episodi in cui la bambina ha assistito alle sue reazioni rabbiose e aggressive nei confronti della ex moglie), lo stesso è mutato nel corso del procedimento, tanto che, a partire dal mese di marzo 2020, il ricorrente ha interrotto ogni rapporto col CPS, mostrando una scarsa, se non assente, critica di malattia (cfr. relazione depositata in data 14 maggio 2020).La medesima parabola discendente ha caratterizzato l’adesione al percorso presso i Servizisociali.Gli incontri protetti, in principio, sono stati caratterizzati da un clima positivo, in cui (omissis)rideva e si divertiva con il papà. Purtroppo, in seguito, da fine gennaio 2020, il sig. (omissis)ha mostrato insofferenza e nervosismo, ha iniziato ad evitare di abbracciare e coccolare(omissis) sia al suo arrivo sia al momento del saluto, fino ad assumere un atteggiamento dichiaratamente evitante nei confronti della figlia, anche laddove la stessa richiedesse esplicitamente un abbraccio o un contatto, rispondendo “non gli andava”. Con l’emergenza COVID gli incontri sono stati temporaneamente sospesi e il padre non ha avanzato richiesta di vedere o sentire la figlia in modalità differenti da quelle in presenza. Questa degenerazione dei rapporti – di per sé preoccupante desta ancor più perplessità laddove gli operatori, su richiesta del padre, avevano aumentato la durata degli incontri e ne avevano altresì operata una ricalendarizzazione, proprio per consentire al padre di consolidare la relazione con la figlia nell’ottica di un’auspicata liberalizzazione. La combinazione delle risultanze psico-sociali, ricavabile dalle relazioni del CPS e da quelle degli assistenti sociali, induce a formulare un giudizio negativo circa la capacità genitoriale del padre e la sua attitudine ad assumere civilmente e consapevolmente decisioni per il bene della figlia di concerto con la madre. Basti pensare che, quando erano in vigore le telefonate protette con la mediazione della sig.ra (omissis), è accaduto più volte che il padre fosse indisposto alla presenza telefonica della moglie e questo sfociasse in litigi pregiudizievoli perla minore, a tal punto da costringere il servizio a sospendere le telefonate.3
(omissis) sarà quindi affidata in via esclusiva alla madre, la quale adotterà in forma autonomaanche le decisioni di maggior importanza per la figlia.Quanto alle frequentazioni, non vi sono, allo stato, le condizioni per una prosecuzione dellestesse, nemmeno in forma protetta, non avendo neppure il padre manifestato un serio econcreto interesse in tal senso.È condivisibile, in proposito, la valutazione dei Servizi sociali, i quali hanno giudicato gliincontri protetti «attualmente pregiudizievoli» per la minore (v. relazione depositata in data 20maggio 2020). Nel senso che «Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare ildiritto – dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, haquale misura e limite l’attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamenteimporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salutepsicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando lacontinuazione dei rapporti genitore – figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati perla sua crescita serena ed equilibrata», v. Cass. Civ., Sez. I, 22.6.1999 n. 6312.§ 5. – Il padre non ha documentato costi abitativi, è dotato di occupazione lavorativa dallaquale ritrae un reddito medio mensile netto di euro 1.479,86 (730/2015, ultimo prodotto) e, adifferenza di quanto previsto all’epoca della separazione, quando l’importo dell’assegno fuquantificato in misura ridotta tenendo conto della «permanenza di (omissis) in modosignificato presso ciascun genitore» , egli ora non contribuisce minimamente al mantenimentodiretto della figlia, interamente gravante sulla madre, la quale deve altresì sostenere ilrimborso della rata del mutuo gravante sull’abitazione in cui vive con la figlia.Pertanto, appare congruo disporre che il padre versi alla madre un assegno periodico per lafiglia di euro 450,00 mensili.Nell’assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengonoindividuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono esseresostenuta dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell’altro genitore, fermarestando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiutoe, quindi della rispondenza della spesa all’interesse del minore mediante valutazione dellacommisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante al figlio ed alla sostenibilitàdella spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI,3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.07.2015, n. 16175.Tali spese sono in ogni caso, da:a) documentare;b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiestadocumentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice ibanverrà indicato nella richiesta.4
§ 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo iparametri del d.m. n. 55/2014P.Q.M.Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelcontraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda,istanza ed eccezione disattesa o assorbita:1. affida (omissis) in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni dimaggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo deidocumenti validi per l’espatrio;2. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre;3. dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlia, che potranno riprendere, in formaprotetta e previo positivo parere dei Servizi sociali, solo se il padre riprenderà seriamente econ costanza un percorso presso il CPS;4. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio in forma amministrativa del nucleofamiliare, per il periodo di un anno decorrente dalla pronuncia della presente sentenza, conincarico di informare la Procura presso il Tribunale per i minorenni in presenza di eventualisituazioni di grave pregiudizio a carico della bambina;5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2018) e detratte le sommegià versate per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versandoalla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabileannualmente secondo indici ISTAT. Nell’assegno di mantenimento non sono comprese lespese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo diquesto Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;6. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Toccamenti fugaci sul seno: osteopata cieco condannato per violenza sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09 febbraio 2021, n. 5043
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LIBERATI Giovanni -Presidente -Dott. CORBETTA Stefano -Consigliere -Dott. REYNAUD Gianni F. -rel. Consigliere -Dott. MENGONI Enrico -Consigliere -Dott. MACRI’ Ubalda -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: B.R., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mastroberardino Paola, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,dell’art. 23, comma 8. conv., con modifica., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni rassegnate, nell’interesse dell’imputato, dall’avv. Michela Malerba, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo –Motivi della decisione1. Con sentenza del 13 dicembre 2019, la Corte d’appello di Torino, decidendo il gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p..2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p. ed il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato. Si lamenta, in particolare, che non era stata data risposta alle doglianze al proposito proposte con il gravame, nel quale si era chiesto alla corte d’appello di valutare l’involontarietà del gesto compiuto dall’imputato -osteopata non vedente -nel massaggiare la paziente che gli si era rivolta. La sentenza -ci si duole -si limita ad escludere apoditticamente l’involontarietà dell’atto senza considerare il più rilevante degli elementi addotti dall’appellante, vale a dire la cecità, con ciò omettendo di rendere sul punto, come invece sarebbe stato necessario, argomentazioni chiare e precise.3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.3.1. Va in primo luogo rilevato che in esso vengono riproposte le stesse doglianze sull’involontarietà della condotta, concretizzatasi nel compimento di atti oggettivamente sessuali, tenuta dall’imputato nei confronti della paziente. Tali doglianze -reputa il Collegio -sono tuttavia state disattese dalla Corte territoriale con motivazione stringata, ma efficace e non illogica, senza che il ricorrente si confronti seriamente con la chiara ratio decidendi.In questo quadro, il ricorso è pertanto affetto da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione -che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito -si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).3.2. In secondo luogo, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dalla sentenza impugnata, peraltro in termini identici a quelli effettuati nella sentenza di primo grado, senza considerare che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,comma 1, lett. e), il controllo di legittimità consentito sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole peraltro che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto (cfr. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), essendo precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.3. In particolare, la sentenza impugnata -ricostruendo il fatto in modo conforme a quanto avvenuto in primo grado, senza che sul punto il ricorrente muova contestazioni -attesta che, secondo le attendibili dichiarazioni della persona offesa, la quale si era rivolta all’imputato per un ciclo di trattamenti contro la cefalea, alla seconda seduta, mentre ella si trovava sul lettino in reggiseno e mutandine, l’uomo la “afferrò stretta stretta e ad un certo punto le toccò il gluteo all’interno delle mutandine e verso la fine del massaggio le toccò le grandi labbra. Nel frattempo con un braccio le aveva serrato il seno e ad un certo punto l’uomo si era toccato i genitali”.Dopo aver dato atto -anche qui senza che il ricorrente muova contestazioni -che lo stesso consulente tecnico della difesa aveva escluso che il trattamento delle cefalee richieda contatti con le zone genitali o il seno, la sentenza conclude nel senso che “i toccamenti pur fugaci sul seno e dentro le mutandine” erano “certo intenzionali, non potendo essere in alcun modo connessi alle pratiche osteopatiche, come affermato anche dal consulente tecnico della difesa”.Tale valutazione di merito -che non si presta a censure sul piano della logicità e non può dunque essere sindacata in questa sede -all’evidenza esclude, implicitamente ma inequivocabilmente, che la cecità dell’imputato possa aver avuto un qualsivoglia rilievo nella condotta contestata, stante, appunto, la chiara intenzionalità della stessa, sicchè nessun vizio di carenza di motivazione è al proposito ravvisabile. Se la condotta è intenzionale -e la conclusione sul punto è del tutto logicamente argomentata -è ovvio che sussiste l’elemento soggettivo e che nessun rilievo può riconoscersi alla cecità dell’imputato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52che -a tutela dei diritti o della dignità degli interessati -sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021