La sanzione dell’annullamento degli atti compiuti senza il consenso dell’altro coniuge, non opera per i beni non ricadenti nella comunione

Cass. civ. Sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4302
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12566/2012 proposto da:
M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 37, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAUDULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;
– ricorrente –
contro
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE NAPOLI;
– controricorrente –
e contro
L.V.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 314/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto,che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L.V.R. conveniva nel 1999 in giudizio innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre M.G. e G.S..
L’attrice esponeva che con scrittura privata del 22 settembre 1989 il M., coniugato in regime di comunione dei beni con la G., aveva promesso di venderle due unità immobiliari site in (OMISSIS) ed in atti specificamente individuate e che, al fine di varie vicende, il promittente venditore e la di lui coniuge non si presentavano – sebbene diffidati – a stipulare l’atto pubblico di trasferimento dei beni promessi in vendita.
L’attrice chiedeva, quindi, l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., in proprio favore salvo il diritto all’eventuale risoluzione del contratto preliminare del 1999.
Costituitosi in giudizio, il M. non si opponeva alle domande attorea ed instava affinché la G. rispondesse del fatto che egli non aveva potuto adempiere.
La G. chiedeva il rigetto delle domande poste nei suoi confronti in quanto priva di qualsiasi legittimazione passiva.
L’adito Tribunale di prima istanza con sentenza in data 8/9 giugno 2009, dichiarava risolto il preliminare de quo per inadempimento del promittente venditore e rigettava le domande proposte nei confronti della G..
Avverso la suddetta sentenza, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello il M. insistendo nelle istanze già formulate in primo grado e comunque perché in ogni caso le condanne emesse in favore della L.V. fossero poste anche a carico della G..
L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 314/2012, accoglieva parzialmente l’appello del M. rideterminando la somma dovuta, a titolo di restituzione, in Euro 26.000,42, accoglieva l’appello incidentale della G. con condanna della L.V. alla refusione in favore della prima delle spese di lite di primo grado, nonché con condanna del M. e della L.V. alla refusione in favore dell’Erario delle spese sostenute per la difesa della G. nel giudizio di secondo grado, compensando le spese del giudizio fra il M. e la L.V.. Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte etnea il M. ricorre con atto affidato a due articolati e promiscui motivi, resistito con controricorso dalla G..
Non ha svolto attività difensiva la rimanente parte intimata.
Come da ordinanza interlocutoria del 10 novembre 2016 la causa, già fissata per la trattazione in pubblica udienza, veniva rinviata a nuovo ruolo stante la necessità della formazione di un collegio con differente composizione.
Motivi della decisione
1.- Con l’articolato primo motivo del ricorso si censura promiscuamente il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 177 c.c., dell’art. 180 c.c., dell’art. 184 c.c. e dell’art. 2932 c.c. con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, nonché violazione di legge, motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 184 c.c., art. 184 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché violazione di legge, motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo della controversia.
3.- I due motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze, nel loro complesso sottese ad entrambi i motivi, attengono, in sostanza, alla lamentata esclusione della G. dal dover rispondere nei confronti della L.V. – in via solidale con il ricorrente – per il mancato perfezionamento del preliminare de quo.
La censura non è fondata.
E’ corretto, infatti, il rigetto della pretesa del M., secondo cui doveva rispondere dell’inadempimento lamentato dalla L.V. anche la G..
Stanti gli effetti meramente obbligatori del contratto preliminare sottoscritto dal M. (che ebbe a promettere in vendita alla L.V. la stessa unità immobiliare oggetto di precedente preliminare, cui la G. era estranea, con tale Mo.) è del tutto infondata la pretesa del M. di cui al motivo.
Del tutto irrilevante è, poi, il riferimento di cui al ricorso in esame alla circostanza del consenso che sarebbe stato prestato dalla coniuge G. al contratto preliminare per cui è causa, atteso – come già detto – gli effetti meramente obbligatori nascenti da quest’ultimo.
Il riferimento alla norma, invocata dal ricorrente, di cui all’art. 184 c.c., è, per di più, del tutto errato in quanto quella norma si riferisce ad altra fattispecie ovvero all’ipotesi in cui vi sia stato trasferimento di bene già entrato a far parte della comunione legale fra coniugi, ma ceduto da uno solo dei due coniugi (peraltro in tale ipotesi, comunque differente da quella in esame, l’atto posto in essere dal singolo coniuge sarebbe valido ed efficace e soggetto, ai sensi della detta norma, alla sola annullabilità richiesta tempestivamente dall’altro coniuge).
In tal senso risulta corretto il riferimento al relativo principio enunciato dall’impugnata sentenza e di cui a Cass. n. 1252/1995. Peraltro quel principio risulta più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. n.ri 12923/2012 e 9888/2016), né parte ricorrente ha enunciato altri principi né esposto valide ragioni idonee a mutare il consolidato orientamento di questa Corte.
I motivi, in quanto infondati, vanno perciò respinti.
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018

È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia – per cui è sufficiente il dolo generico – anche nella forma del concorso mediante omissione

Cass. pen. Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 10763
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
1. D.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà su figlia minore;
2. C.I., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà su figlia minore;
nei confronti di:
A.A., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato Cinzia Passero, in sostituzione dell’avvocato Giulio Canobbio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avvocato Giacomo Foschini, che ha concluso per il rigetto del ricorso, o, in subordine, per l’annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2016, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, ha dichiarato A.A. colpevole del reato di omessa denuncia di cuiall’art. 361 c.p., e non, invece, di quello di maltrattamenti in famiglia, ritenuto in primo grado, condannandola alla multa di euro 300,00; ha inoltre revocato le statuizioni civili contenute nella prima sentenza e respinto gli appelli proposti dalle parti civili.
L’imputata è stata condannata perché, quale dipendente comunale con funzioni di educatrice presso l’asilo nido dell’ente territoriale, e referente del comune nella struttura, aveva omesso di denunciare le educatrici M.M. e B.M. e l’ausiliaria N.A. per reiterati episodi di maltrattamenti in danno di bambini dell’asilo, nonostante di tali fatti fosse venuta a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni per avervi assistito personalmente o per esserne stata informata da altro personale in servizio presso la struttura. In particolare, la Corte d’appello ha escluso il concorso per omissione nel reato di maltrattamenti in famiglia, osservando che l’imputata, pur mantenendo consapevolmente il silenzio sui fatti, non aveva la volontà di coadiuvare le condotte illecite delle colleghe, anzi esplicitamente disapprovate e non condivise, ed era inoltre convinta di avere scarse possibilità di intervenire. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno revocato le statuizioni civili per interruzione del nesso eziologico tra le condotte dell’imputata ed i danni subiti dai minori: “non può fondatamente sostenersi che i danni riportati dai minori n ragione del comportamento violento tenuto da M., B. e N. si sarebbero evitati completamente ove la A. avesse denunciato il comportamento stesso non appena venutane a conoscenza (e pertanto non necessariamente all’inizio della condotta lesiva)”.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con un unico atto, l’avvocato Giulio Canobbio, difensore di fiducia delle parti civili costituite D.D. ed C.I., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore D.G., articolando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo riguardo alla sussistenza del fatto di maltrattamenti in famiglia.
Si premette che l’interesse all’impugnazione della qualificazione giuridica del fatto deriva dall’eliminazione delle statuizioni civili disposte in primo grado. Si deduce, poi, che il concorso dell’imputata mediante omissione nel reato di maltrattamenti in famiglia era desumibile dalla “conoscenza, e non certo per un giorno, delle condotte poste in essere dalle sue colleghe”, e dalla mancata adozione di comportamenti positivi. Si aggiunge che le condotte in contestazione “hanno una durata notevole pari a circa quattro anni” e che la Corte d’appello ha applicato l’istituto della continuazione al reato di cuiall’art. 361 c.p., senza però specificare il numero di episodi di cui dovrebbe rispondere l’imputata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le censure formulate nel ricorso, finalizzate all’affermazione della responsabilità civile dell’imputata, richiedono due precisazioni di carattere generale, una concernente la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche nella forma del concorso mediante omissione, ed il contenuto dell’elemento psicologico necessario a tal fine, l’altra relativa alla ammissibilità di responsabilità civile derivante dal reato di omessa denuncia.
2.1. Per quanto attiene al primo profilo, va innanzitutto rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in relazione al quale non emergono ragioni per dissentire, quello secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia può essere realizzato anche mediante concorso per omissione in condotte commissive (cfr.: Sez. 3, n. 47968 del 14/09/2016, D’A., Rv. 268496; Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, Fiorillo, Rv. 199476 e 199477; Sez. 6, n. 394 del 30/05/1990, dep. 1991, Cosco, Rv. 186202 e 186205). Nell’ambito di questo orientamento, si è pure evidenziato che il delitto di maltrattamenti per omissione può verificarsi all’interno di una struttura di pubblica assistenza (così Sez. 6, n. 39655 del 1994, cit., nonché Sez. 6, n. 394 del 1991, cit.) ed è configurabile anche in assenza di un rapporto diretto tra reo e vittima (per questa precisazione, v. Sez. 6, n. 39655 del 1994, cit.).
Occorre poi precisare che l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di cuiall’art. 572 c.p., è costituito dal dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (in questo senso è l’univoco orientamento giurisprudenziale; cfr., tra le decisioni specificamente massimate in proposito, Sez. 6, n. n. 15680 del 28/03/2012, F. Rv. 252586, e Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D.S., Rv. 240879). Sulla base di questa premessa, diventa irrilevante valutare le specifiche motivazioni che inducono l’agente ad assumere il comportamento rilevante: del resto, proprio sul presupposto della sufficienza del dolo generico, si è anche ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia sia configurabile anche quando l’intento perseguito consiste nella volontà di agire esclusivamente per finalità educative (Sez. 6, n. 39927 del 22/09/2005, Agugliaro, Rv. 233478).
Né i motivi che orientano la volontà dell’agente diventano rilevanti quando il reato è commesso mediante omissione, stante l’assenza di puntuali disposizioni o di principi generali in tale senso.
In questo senso è costante l’orientamento della giurisprudenza, secondo la quale, anche per i reati imputati ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., l’elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il “garante” abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l’evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall’attivarsi, con ciò volendo o prevedendo l’evento nei delitti dolosi ovvero provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere (così, per limitarsi a pronunce affermative di un principio di carattere generale, Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208804); anzi, ancor più specificamente, si è osservato che, nei reati commissivi mediante omissione, la stessa consapevolezza del non porre in essere la condotta positiva richiesta, implica la volontà di non attivarsi nel modo richiesto e, quindi, di non fare ciò che si è tenuti a fare (così Sez. 1, n. 11322 del 22/09/1998, Aquino, Rv. 211597).
2.2. Per quanto concerne il secondo profilo, poi, la giurisprudenza, ad avviso del Collegio condivisibilmente, non esclude in linea di principio che il reato di omessa denuncia possa essere fonte di responsabilità civile, ma richiede che si accerti l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligo ed il fatto dannoso, e che quest’ultimo si ponga come conseguenza immediata e diretta dell’illecito (cfr. Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170).
3. La sentenza impugnata svolge un’analisi articolata con riferimento alla ricostruzione del fatto, alla qualificazione giuridica dello stesso ed alle conseguenze civili al medesimo riferibili.
3.1. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, si evidenzia, innanzitutto, che indiscutibili sono le plurime condotte “violente e fortemente vessatorie” poste in essere dalle educatrici M.M. e B.M. e dall’ausiliaria N.A. ai danni dei minori iscritti alla “Sezione Rossa” dell’asilo nido di (OMISSIS), anche strattonandoli, schiaffeggiandoli, colpendoli alla testa con corpi contundenti, coprendoli con coperte o cuscini fino ad impedirne una corretta respirazione, tirandoli per i capelli, sollevandoli bruscamente da terra.
Si rileva poi che l’imputata A., educatrice della contigua sezione del medesimo nido, non solo aveva omesso ogni denuncia alle autorità pubbliche, ma aveva anche negato espressamente di essere a conoscenza diretta o per sentito dire di tali episodi, anche dopo l’emersione del problema, davanti all’assessore comunale alle politiche sociali, alla dirigente dell’area servizi ed alla segretaria comunale, davanti ai quali era stata appositamente convocata.
Si osserva, inoltre, che la medesima donna aveva una “posizione di garanzia” in quanto “ricopriva in fatto il ruolo di referente del Comune all’interno del nido di (OMISSIS)”, e si relazionava con le autorità scolastiche e comunali rappresentando le esigenze della struttura e relazionando in ordine alle programmazioni educative della stessa. Si precisa, in dettaglio, che l’imputata, “alla stregua del regolamento dei servizi educativi deliberato nel 2005, era stata individuata in linea generale dall’ente territoriale come portavoce dell’asilo”, e, a partire dal 2010, allorché era rimasta l’unica educatrice dipendente del Comune, “si occupava quasi quotidianamente del raccordo con le autorità comunali, cui riferiva (sia di persone sia telefonicamente) in modo sintetico gli intenti educativi e le problematiche interne al gruppo educativo, tenendo la regia del gruppo”.
Si aggiunge, ancora, che “tutte le dipendenti del nido (ausiliarie ed educatrici) escusse in dibattimento” hanno riferito “di avere assistito per anni alle violenze perpetrate dalla M. e dalle altre educatrici della Sezione rossa” e “di avere più e più volte riportato tali fatti alla A.”. Si rappresenta, anzi, che l’imputata deve ritenersi aver assistito anche personalmente a tali condotte, sia perché alcune di queste avvenivano durante l’orario dei pasti, “quando ad esempio le coimputate costringevano i bimbi inappetenti a mangiare addirittura il proprio stesso vomito”, sia perché le grida provenivano da locali molto vicini, sia perché tutte le altre operatrici attive nella struttura si erano accorte di quanto sistematicamente accadeva nella stessa.
3.2. Relativamente alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata segnala, preliminarmente, che indiscutibile è la “volontà di omettere indebitamente la denuncia degli accadimenti che si verificavano ormai da molti e molti mesi all’interno dell’asilo di (OMISSIS)”.
Si rappresenta, però, che tale condotta integra gli estremi del delitto di omissione di denuncia, e non, invece, quelli del delitto di maltrattamenti in famiglia. Si precisa che alla configurabilità del reato di cuiall’art. 572 c.p., osta la ragione posta a base della decisione di tacere, “coniugabile con l’intento omertoso di tutelare prima di tutto se stessa, le proprie coadiutrici ed i minori a lei direttamente affidati, con buona pace dei danni contemporaneamente subiti dai piccoli delle altre sezioni, ma non certamente con la volontà di coadiuvare le illecite azioni delle colleghe, comunque da lei esplicitamente disapprovate e mai concretamente condivise, e rispetto alle cui condotte ella (con errore penalmente inescusabile) riteneva di avere scarsa possibilità di incidere”.
3.3. Per quanto concerne le conseguenze civili, la sentenza impugnata esclude il nesso eziologico tra la condotta e l’evento dannoso.
Si osserva che, muovendo anche dalla riqualificazione giuridica del fatto, “non può fondatamente sostenersi che i danni riportati dai minori in ragione del comportamento violento tenuto da M., B. e N. si sarebbero evitati completamente ove la A. avesse denunciato il comportamento stesso non appena venutane a conoscenza (…)”.
4. In considerazione dei principi giuridici richiamati e degli elementi fattuali esposti nella sentenza impugnata, erronea risulta la motivazione di essa sia con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, sia, in ogni caso, con riferimento alla esclusione del nesso eziologico tra la condotta omissiva comunque ascritta all’imputata ed il danno subito dai minori.
4.1. Per quanto attiene alla qualificazione giuridica del fatto, per escludere la sussistenza del reato di cuiall’art. 572 c.p., la sentenza impugnata ha valorizzato le motivazioni della condotta dell’imputata, in quanto costituite da un “intento omertoso di tutelare prima di tutto sé stessa, le proprie coadiutrici ed i minori a lei direttamente affidati” e non, invece, dalla “volontà di coadiuvare le illecite azioni delle colleghe”.
Tale profilo della motivazione, tuttavia, si pone in contrasto con i principi giuridici applicabili, secondo i quali, da un lato, è configurabile il concorso per omissione nella realizzazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, e, dall’altro, ai fini dell’elemento psicologico necessario per l’integrazione della fattispecie di cuiall’art. 572 c.p., anche nella forma del concorso nel reato commissivo mediante omissione, è sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza sono irrilevanti i motivi.
Impropria, perciò, per escludere il reato di maltrattamenti in famiglia, è stata la valorizzazione dell’intento specificamente perseguito dall’imputata.
4.2. Con riferimento alla esclusione del nesso eziologico tra la condotta omissiva comunque ascritta all’imputata, anche a titolo di omessa denuncia exart. 361 c.p., e l’evento dannoso, la sentenza impugnata ha affermato che “non può fondatamente sostenersi che i danni riportati dai minori in ragione del comportamento violento tenuto da M., B. e N. si sarebbero evitati completamente ove la A. avesse denunciato il comportamento stesso non appena venutane a conoscenza (…)”.
Anche questo aspetto della motivazione risulta viziato. Da un lato, infatti, la conclusione secondo cui i danni riportati dai minori non sarebbero stati evitati in caso di denuncia è affermazione che non risulta supportata da alcun argomento, ed è, pertanto, indimostrata. Dall’altro, poi, affermare che, con la denuncia, i danni per i minori non si sarebbero evitati “completamente” significa riconoscere – in immediata contraddizione con la conclusione pienamente liberatoria in tema di responsabilità civile – che il comportamento omesso ha comunque spiegato, sia pure parzialmente, una efficacia eziologica diretta rispetto all’evento pregiudizievole.
5. In conclusione, posto che l’impugnazione è stata proposta esclusivamente da parti civili, la sentenza impugnata, fermi restandone gli effetti penali, deve essere annullata per nuovo giudizio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, a normadell’art. 622 c.p.p..
Il nuovo giudizio dovrà in primo luogo procedere ad una corretta qualificazione giuridica del fatto in contestazione, tenendo conto dei principi precedentemente indicati in materia di configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche nella forma del concorso mediante omissione, e di dolo necessario ai fini dell’integrazione di tale fattispecie. In secondo luogo, poi, dovrà comunque valutare se, eventualmente anche solo in misura parziale, il fatto dannoso debba essere considerato come una conseguenza immediata e diretta della continuativa condotta omissiva dell’imputata.
P.Q.M.
Fermi gli effetti penali, in accoglimento del ricorso della parte civile, annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello a normadell’art. 622 c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

La cointestazione del conto corrente bancario costituisce donazione indiretta se si accerta lo spirito di liberalità

Cass. civ. Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15103/2014 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, viale Giulio Cesare 118, presso lo studio dell’Avvocato GIANFRANCO POLINARI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentata e difesa dagli Avvocati EDOARDO PONTECORVO e LUCIANO ALBERINI, presso il cui studio a ROMA, viale Carso 77, elettivamente domicilia, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1164/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
Svolgimento del processo
C.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, M.G. deducendo che la somma di Euro 50.000,00, da lui prelevata dal conto corrente bancario cointestato con la convenuta presso Banca Intesa, era stata oggetto di donazione da parte della M., la quale aveva cointestato il predetto conto corrente ad entrambe le parti versando sullo stesso la somma di Euro 100.000,00. In forza di tali fatti, l’attore ha chiesto che fosse accertata la contitolarità della somma complessiva di Euro 100.000 e la spettanza in suo favore di metà della somma, per donazione indiretta e per applicazionedell’art. 1298 c.c..
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore alla restituzione della somma di Euro 50.000,00, deducendo che: la contestazione del conto derivava, in realtà, dalla necessità che le operazioni di versamento e di pagamento fossero effettuate, per suo conto, dall’attore, con il quale aveva rapporti di amicizia da lungo tempo, in ragione dei periodi trascorsi dalla stessa in Francia e della sua età avanzata; non aveva mai manifestato l’animus donandi in relazione alla somma di Euro 50.000,00, prelevata dall’attore di sua iniziativa; la donazione mancava, in ogni caso, della forma previstadall’art. 782 c.c.; nessun rilievo aveva il richiamoall’art. 1298 c.c..
Il tribunale di Roma, con sentenza del 18/9/2009, ha respinto la domanda dell’attore ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato C.M. al pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi e spese.
C.M. ha proposto appello, sostenendo, per un verso, la sussistenza dell’animus donandi e, per altro verso, che, trattandosi di donazione indiretta, non era necessaria la forma solenne di cuiall’art. 782 c.c..
L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello.
La corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 21/4/2014, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, dopo aver premesso, in generale, che, in caso di donazione indiretta, non è necessaria la forma solenne richiestadall’art. 782 c.c., essendo sufficiente il rispetto delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato chel’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previstidall’art. 769 c.c., non richiamal’art. 782 c.c., che prescrive per la donazione l’atto pubblico, ha ritenuto, in fatto, che “è pacifico, considerato che è lo stesso appellante che lo ha affermato nel giudizio di primo grado, che la somma impiegata per l’apertura del c/c cointestato apparteneva a M.G. che ha giustificato la cointestazione con la necessità di consentire al C. di svolgere una serie di operazioni per suo conto” e che “al di là di questo,… la mera cointestazione non costituisce prova della donazione di metà della somma, ma la mera presunzione di titolarità di entrambi, in ragione di metà ciascuno, del saldo attivo del conto (e non certo dell’importo esistente al momento dell’apertura del conto)”. “Né – ha aggiunto la corte – è possibile provare la… volontà della M. di volerlo beneficiare della somma di Euro 50.000,00, attraverso l’assunzione della prova testimoniale riproposta con l’atto di appello (ma non riproposta nelle conclusioni di primo grado)…”: posto che, per la donazione indiretta, non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente, ma necessaria, la forma del negozio utilizzato, ha osservato la corte che, “nella specie, il negozio utilizzato è stato quello di apertura di conto corrente che, in ragione delD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,art.117, (T.U. Legge bancaria) deve essere redatto per iscritto”, sicchè “anche la prova dell’animus donandi avrebbe dovuto essere data per iscritto”, ritenendo, dunque, inammissibile la prova testimoniale.
C.M., con ricorso notificato il 30/5.3/6/2014 e depositato il 19/6/2014, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d’appello.
Ha resistito M.G., con controricorso notificato l’11/7/2014 e depositato in data 24/7/2014.
La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.Con un unico articolato motivo, il ricorrente, lamentando l’erronea o la falsa applicazionedell’art. 809 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver ammesso che, in caso di donazione indiretta, non è necessaria l’osservanza della forma dell’atto pubblico, ha ritenuto che, trattandosi dell’apertura di un c/c bancario, l’animus donandi doveva risultare per iscritto, laddove, però, così opinando, si realizzerebbe una donazione diretta, mentre invece, in caso di donazione indiretta, è necessario osservare solo la forma del negozio scelto per attuare la liberalità atipica, come è accaduto nel caso di specie, dove si è sottoscritto un contratto di c/c bancario con la cointestazione dello stesso alle parti e senza che la M. abbia stabilito vincoli in ordine all’utilizzo o al prelievo di somme: e l’apertura di un c/c cointestato con denaro proveniente da una sola delle parti contraenti, non può che realizzare, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, una forma di donazione indiretta del 50% dell’importo depositato.
2. Il motivo è fondato. Occorre premettere che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensidell’art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato chel’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previstidall’art. 769 c.c., non richiamal’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. n. 468 del 2010, in motiv.; Cass. n. 14197 del 2013; Cass. SU n. 18725 del 2017 in motiv.). Ora, la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Ed invero, in una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, questa Corte ha affermato che “l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari – può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass., n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010) In altri termini, la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26991 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6784 del 2012). Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso, in fatto, la sussistenza, in capo a M.G., dell’animus donandi, sul rilievo, per un verso, che “… la mera cointestazione non costituisce prova della donazione di metà della somma…”e, per altro verso, che non è possibile provare “la volontà della M. di voler beneficiare il ricorrente della somma di Euro 50.000,00 attraverso l’assunzione della prova testimoniale” a tal fine invocata (sui capi riproposti nelle conclusioni rese: v. p. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata) e non ammessa dal tribunale: posto che, per la donazione indiretta, non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico, essendo sufficiente, ma necessaria, la forma del negozio utilizzato, ha osservato la corte che, “nella specie, il negozio utilizzato è stato quello di apertura di conto corrente che, in ragione delD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,art.117, (T.U. Legge bancaria) deve essere redatto per iscritto”, sicché “anche la prova dell’animus donandi avrebbe dovuto essere data per iscritto”. Così opinando, però, la corte d’appello ha finito per ritenere che l’animus donandi, anche ai fini della prova della sussistenza della donazione indiretta, dev’essere oggetto di una emergenza diretta dal (diverso) atto scritto da cui tale liberalità risulta (art. 809 c.c.), laddove, al contrario, solo nella donazione diretta l’animus donandi deve emergere direttamente dall’atto (pubblico:art. 782 c.c.) che (con salvezza della donazione di bene mobile di modico valore), sotto pena di nullità, la contiene. Nella donazione indiretta, invece, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

Il figlio biologico ha diritto all’accesso ai dati della madre naturale qualora la stessa sia deceduta

Cass. civ. Sez. VI – 1, 7 febbraio 2018, n. 3004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7870-2017 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA GUERCI;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;
– intimato –
avverso il decreto n. 43/17 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal
Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Svolgimento del processo
G.A., essendo figlio adottivo, ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di accedere alle
informazioni riguardanti l’identità dei propri genitori biologici.
Il Tribunale, avendo accertato, all’esito delle indagini compiute, che il padre era ignoto, che la
madre era deceduta e che, al momento del parto, aveva chiesto di non essere nominata, ha rigettato
il ricorso, rilevando che la morte rendeva per il figlio impossibile accedere all’identità della madre,
il cui l’interpello – previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, al fine di
consentirle di revocare la dichiarazione di non essere nominata – non era più possibile.
Il gravame di G. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 gennaio 2017,
la quale ha ritenuto che la presenza di una norma, come il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2,
che consente l’acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del
parto, dimostra che nell’ottica del legislatore la possibilità di acquisire i dati relativi all’identità del
proprio genitore prescinde dalla presenza in vita o dal sopravvenuto decesso dello stesso.
Avverso questa sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al PG presso la Corte
d’appello di Torino.
Motivi della decisione
Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma
7, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, e invocato l’applicazione del principio
enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 15024 del 2016.
Il ricorso è fondato, essendosi la sentenza impugnata consapevolmente discostata dal principio
condivisibile, al quale si deve dare continuità, secondo cui, nel caso di cd. parto anonimo, sussiste
il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche
mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi
considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il
termine, previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2, di cento anni dalla formazione
del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della
cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata. Una diversa soluzione determinerebbe la
cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto
fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte
cost. n. 278 del 2013), nonché l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di
protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della
madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016).
Il ricorso va accolto con decisione nel merito, dovendosi autorizzare il ricorrente ad accedere alle
informazioni relative all’identità della propria madre biologica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, autorizza G.A. ad accedere alle informazioni
relative all’identità della propria madre biologica.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

In caso di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., gli effetti della domanda si valutano in base alla forma che l’atto introduttivo avrebbe dovuto avere

Corte cost., 2 marzo 2018, n. 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 426 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento civile vertente tra M.B. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A.B.L. snc e D.C., con ordinanza del 16 gennaio 2017, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
1.− Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo − proposto “nelle forme ordinarie”, con atto di citazione notificato alla controparte, in relazione al quale era stato però disposto il mutamento del rito, per inerenza del credito azionato a rapporto di locazione ricadente (ex art. 447-bis del codice di procedura civile) nell’ambito delle controversie per le quali è prescritto il rito speciale del lavoro (da introdursi con deposito del ricorso in cancelleria ai sensi degli articoli 409 e seguenti dello stesso codice) – l’adito Tribunale ordinario di Verona, in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sull’eccezione avversaria di tardività dell’opposizione, risultandone il deposito effettuato oltre il termine perentorio (di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo) di cui all’art. 641 cod. proc. civ., ha ritenuto di conseguenza rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ed ha perciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 426 cod. proc. civ., nella parte, appunto, in cui, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in termini di diritto vivente, “non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli art. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, così interpretata, violerebbe l’art. 3 Cost., per irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne conseguirebbe, al diritto all’effettività della tutela giurisdizionale e ad un giusto processo.
In relazione al primo profilo, verrebbero, infatti, in rilievo, sia la sopravvenuta previsione normativa di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69), sia i principi rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale in tema di “translatio iudicii” (sentenze n. 77 del 2007 e n. 223 del 2013), alla cui stregua gli effetti processuali dell’originaria domanda si conservano, rispettivamente, anche nell’ipotesi di erronea scelta del rito o di proposizione ab origine della domanda stessa dinanzi a giudice incompetente o sprovvisto di giurisdizione.
Quanto al secondo profilo, “l’applicazione riduttiva del principio di strumentalità della forma … ed in particolare il condizionamento dell’operatività del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo alla tempestiva realizzazione degli effetti tipici dell’atto introduttivo del rito corretto” – quali, appunto, si rifletterebbero nella disposizione denunciata – la renderebbero, appunto, ingiustificata e lesiva del diritto alla effettività della tutela giurisdizionale dell’attore.
2.- Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivi della decisione
1.- L’art. 426 del codice di procedura civile, sotto la rubrica “Passaggio dal rito ordinario al rito speciale”, testualmente dispone, al primo comma, che “il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria”.
2.- Con riferimento, in particolare, all’ipotesi in cui una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per crediti relativi a un rapporto di locazione – e per ciò, soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro (in virtù del rinvio a questo operato dall’art. 447-bis cod. proc. civ.) – sia stata erroneamente, invece, promossa con atto di citazione, “nelle forme ordinarie”, la Corte di cassazione, in sede di esegesi del predetto art. 426, è, da data risalente, ferma nel ritenere che la citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte (da ultimo, sezione sesta civile, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21671 e 29 dicembre 2016, n. 27343; sezioni unite civili, sentenza 23 settembre 2013, n. 21675; in precedenza, ex plurimis, terza sezione civile, sentenza 2 aprile 2009, n. 8014; e sezione lavoro, sentenza 26 marzo 1991, n. 3258).
In tal senso l’esegesi dell’art. 426 cod. proc. civ. si è ormai consolidata come “diritto vivente”.
3.- Il Tribunale ordinario di Verona – nel corso, appunto, di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti in materia di locazione, irritualmente introdotto con atto di citazione poi tardivamente depositato in cancelleria di cui la controparte aveva per tal profilo, però, eccepito l’inammissibilità – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ed ha quindi sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 426 c.p.c. come interpretato dal giudice della nomofilachia, “nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c.p.c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento”.
4.- L’irrilevanza della data di non rituale introduzione del giudizio, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui sia sottoposta la causa, corollario pacifico della riferita giurisprudenza, sarebbe conseguente, secondo il rimettente, alla “mancanza, nella disciplina del processo in caso di erronea scelta del rito …, di una previsione che ricolleghi tutti gli effetti processuali della domanda (e quindi anche quello della litispendenza) all’atto introduttivo del rito erroneamente scelto, secondo le forme proprie di quest’ultimo”.
Ma, proprio in ragione di tale “vuoto normativo” (che il giudice a quo sostanzialmente chiede a questa Corte di colmare con una pronunzia additiva), il censurato art. 426 cod. proc. civ., violerebbe, a suo avviso, l’art. 3 Cost., per irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne conseguirebbe, al diritto dell’effettività della tutela giurisdizionale e ad un giusto processo.
La sanatoria dimidiata, e non piena, dell’atto non ritualmente introdotto “nelle forme ordinarie” (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) – quale unicamente consentita dalla disposizione impugnata – non sarebbe, infatti, più coerente alla sopravvenuta previsione normativa di cui all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69), a tenore della quale gli effetti della domanda si producono facendo riferimento alla forma e quindi alla data dell’atto (sia pur erroneamente) in concreto prescelto e non a quella che l’atto avrebbe dovuto avere, e che assuma a seguito della conversione del rito.
E ciò in linea con una “inversione di tendenza” (cui fa riferimento il legislatore del 2011, e che rimanda, peraltro, al principio generale di sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ.), nel solco della quale si inserisce anche la cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in termini di salvezza degli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dalla instaurazione del primo giudizio, oltre ad una, sia pur eccentrica, pronuncia delle stesse sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 14 aprile 2011, n. 8491), sulla ritenuta sostanziale equipollenza delle forme del ricorso e della citazione ai fini dalla introduzione della impugnazione delle delibere condominiali.
5.- Le argomentazioni e i rilievi spesi dal giudice rimettente (anche in sintonia con la posizione di parte della dottrina processualcivilistica) muovono nella direzione di una ridefinizione del “passaggio dal rito ordinario al rito speciale” – quale ora recata dall’art. 426 cod. proc. civ., in termini di “diritto vivente” – su una linea di maggior coerenza con la disciplina dei nuovi riti speciali, nel senso che il mutamento del rito (rispondente ad un principio di conservazione dell’atto proposto in forma erronea) operi, in ogni caso, solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando – in altri termini – fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta (e, cioè, nel caso in esame, sulla base di un atto di citazione tempestivamente comunque notificato alla controparte).
6.- Una tale auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 cod. proc. civ. riflette, appunto, una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata, dell’atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali.
Con riguardo alla fattispecie in esame, questa Corte ha già avuto, peraltro, anche occasione di affermare che la diversa disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) “è giustificata …, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia” (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che “il principio della legale conoscenza delle norme … non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte” (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980).
7.- A fronte, dunque, di un petitum implicante l’opzione per la modifica di una regola processuale – opzione di per sé meritevole di considerazione, ma comunque rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore – la questione in esame va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 426 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018.

Non è esperibile l’azione di disconoscimento di paternità nel caso di figlio nato dopo altre 300 giorni dalla separazione, l’azione residuale esperibile è quella di contestazione dello stato di figlio (art. 248 c.c.)

Cass. civ. Sez. I, 21 febbraio 2018, n. 4194
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.P.M., rappresentato e difeso, come da mandato steso a margine del ricorso, dall’Avv.to Stefania Jetti, del foro di Avellino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro Sargeni, alla Piazza delle Primule n. 8 in Roma;
– ricorrente –
contro
D.S.A., rappresentata e difesa, in grado di appello dall’Avv. Ezio Di Loreto, del Foro di Brescia;
– resistente –
e contro
D.P.S., rappresentato e difeso, in grado di appello, dall’Avv. Alessia Guandalini, del Foro di Brescia;
– resistente –
avverso la sentenza n. 51, pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia e pubblicata il 19.1.2016;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20.9.2017, dal Cons. Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
Svolgimento del processo
D.P.M., odierno ricorrente, il (OMISSIS) contraeva il c.d. matrimonio concordatario (matrimonio canonico trascritto) con D.S.A.. Quest’ultima, in data (OMISSIS), aveva dato alla luce il figlio S., registrato all’anagrafe come figlio suo e di D.P.M., sebbene fosse nato anni dopo la separazione personale dei coniugi, che avevano però conservato sporadiche frequentazioni. Il ricorrente adiva il competente Tribunale di Brescia ed affermava di aver appreso, solo da qualche mese, di non essere il vero padre di D.P.S. e, dunque, conveniva in giudizio la D.S.A. ed il minore, in persona del curatore all’uopo nominato, per contestare la propria paternità. Il Tribunale reputato, a seguito dell’espletata istruttoria, che D.P.M. fosse stato informato fin dall’epoca della gravidanza che il minore non era figlio proprio, ha ritenuto che parte attrice fosse decaduta dall’azione, ed ha perciò rigettato la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali, anche ai sensidell’art. 96 c.c., D.P.M. ricorreva in appello, D.S.A. e D.P.S. resistevano.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, revocava la statuizione di condanna di D.P.M. exart. 96 cod. civ.Confermava, invece, la decisione di prime cure di rigetto del disconoscimento, sulla base di una pluralità di elementi. In primo luogo la Corte di merito bresciana riteneva che, per quantol’art. 232 c.c., comma 2, preveda che la presunzione di concepimento non opera più decorsi trecento giorni: dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione, l’attore aveva inequivocabilmente promosso un’azione di disconoscimento di paternità. Solo nel primo termine di cuiall’art. 183 c.p.c., comma 6, aveva proposto (anche) la impugnazione del riconoscimento di figlio nato da genitori non uniti in matrimonio per difetto di veridicità, ai sensidell’art. 263 c.c..Il termine di cui all’art. 186, comma 6, però, non può essere usato per introdurre una domanda totalmente nuova. L’unica domanda ritualmente proposta restava perciò quella di disconoscimento di paternità. Confermava in proposito, la Corte territoriale, la ritenuta attendibilità delle testimonianze rese dai primi figli della coppia e da L.M., deposizioni tutte le quali attestavano che D.P.M. sapeva di non essere il padre già al tempo della nascita di D.P.S.. La Corte d’Appello, in conseguenza, riteneva che, quando l’azione di disconoscimento era stata introdotta, il termine annuale di decadenza, decorrente dalla conoscenza della non paternità, fosse ampiamente decorso, ed in conseguenza rigettava l’impugnazione.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.P.M., affidandosi a nove motivi.
Motivi della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando il vizio di motivazione e comunque la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 321 c.c., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per avere omesso di considerare il difetto di legittimazione della D.S.A. a proseguire nel giudizio di appello quale rappresentante del figlio D.P.S., che era frattanto divenuto maggiorenne. L’impugnante contesta che la dichiarazione del raggiungimento della maggiore età sia avvenuta nel corso del primo grado del giudizio e sia stata poi rilevata in udienza, il 19.6.2015, dinanzi alla Corte d’Appello.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente critica la decisione della Corte territoriale giacché avrebbe omesso di valutare la differente posizione processuale di D.P.S. e di sua madre, D.S.A.. Contesta l’impugnante che D.P.S., nel costituirsi in appello, ha dichiarato di far proprie tutte le deduzioni, eccezioni, allegazioni e conclusioni della madre, e questa condotta processuale non poteva ritenersi ammissibile, stante la diversità della posizione processuale del figlio rispetto a quella della genitrice.
1.3. – Con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la decisione della Corte bresciana per non aver applicato il principio del favor veritatis, che impone, in primo luogo nell’interesse del figlio stesso, di assicurargli l’attribuzione di “uno stato di famiglia prevalente corrispondente al rapporto di procreazione”, dovendo assicurarsi tutela al “suo diritto al vero stato filiale”.
1.4 – Mediante il quarto motivo di ricorso l’impugnante contesta, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, invocando pure il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la decisione adottata dalla Corte d’Appello per aver trascurato che, ai fini della decorrenza del termine annuale di decadenza dall’azione, occorre che il padre disconoscente abbia la “conoscenza certa” di non essere il genitore, risultando a tal fine insufficiente il mero sospetto, più o meno fondato. La conoscenza certa di non esser il padre, l’odierno ricorrente afferma di averla avuta solo in sede giudiziale, quando la moglie ha confessato che il ragazzo era figlio di altro padre. Nessuna decadenza poteva pertanto essersi verificata anteriormente.
1.5. – Con il quinto motivo d’impugnazione, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente censura la Corte territoriale per aver ritenuto tardiva la domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, effettuata nel primo termine di cuiall’art. 183 c.c., comma 6, sebbene controparte non avesse proposto alcuna opposizione, accettando pertanto il contraddittorio nel merito.
1.6. – Mediante il sesto motivo, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente critica la violazione del disposto di cuiall’art. 232 c.c., da parte della Corte territoriale, che aveva qualificato come un disconoscimento di paternità l’azione proposta, mentre non sussistevano i presupposti di legge per qualificare il ricorrente come il padre legittimo del figlio.
1.7. – Con il settimo motivo di impugnazione, proposto ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omessa e/o errata valutazione di circostanze fattuali decisive: motivazione perplessa, carente e contraddittoria”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di valorizzare le deposizioni rese dagli altri suoi figli, che hanno cattivi rapporti con lui, ed ha in conseguenza ritenuto accertata la sua conoscenza di non essere padre dell’ultimo figlio, quello per cui è causa, negando pure l’espletamento della prova testimoniale articolata dall’odierno ricorrente.
1.8.- Mediante l’ottavo motivo, il ricorrente ha poi contestato il vizio di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del diritto di difesa, perché la Corte territoriale non ha ritenuto ammissibile la testimonianza da lui offerta, e raccolta nelle forme di cui al D.P.R. 28 ottobre 2000, n. 445, art. 47, in considerazione dell’età avanzata della deponente.
1.9.- Con il nono motivo di ricorso, proposto per violazione o falsa applicazionedell’art. 92 cod. proc. civ., il ricorrente censura la decisione della Corte di merito per aver fatto gravare su di lui le spese di lite.
2.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante contesta il vizio di legittimazione della madre a proseguire nel giudizio quale rappresentante del figlio, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest’ultimo. Il ricorrente non si premura, però, di indicare, dettagliatamente, quando la circostanza sia stata dichiarata e da chi, nonché dove se ne rinvenga annotazione negli atti processuali. Il ricorrente non fornisce neppure elementi da cui desumere la tempestività della sua contestazione. Peraltro, D.P.S. risulta essersi correttamente costituito in proprio innanzi alla Corte d’Appello.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
2.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente critica che il figlio, nel costituirsi avendo compiuto la maggiore età, non avrebbe potuto dichiarare di far proprie tutte le difese proposte dalla madre, perché le loro posizioni sostanziali e processuali risultano differenti. La censura appare infondata. Evidentemente, nel costituirsi in proprio, il figlio ha inteso fare proprie le difese proposte dalla madre in quanto sua rappresentante, scelta che gli era senz’altro consentita. Inoltre, in generale, non spetta al ricorrente sindacare le scelte difensive adottate da una controparte.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.
2.3. – 2.6. – Il terzo ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente poiché, dalla loro sintesi, emerge la censura della decisione impugnata perché l’azione proposta non avrebbe dovuto essere qualificata come un disconoscimento di paternità, perché non sussisteva alcuna paternità “legittima” e comunque la valutazione della Corte di merito avrebbe dovuto essere orientata dall’applicazione del principio del favor veritatis, nell’interesse dello stesso figlio.
Invero, il favor veritatis è ormai riconosciuto, nella legislazione vigente come nella coscienza sociale, come un principio giuridico essenziale in materia di stati personali. La verità biologica costituisce di regola una componente essenziale del diritto all’identità personale, riconducibile alle previsioni di cuiall’art. 2 Cost., ed all’art. 8 CEDU. L’incertezza su tale status può infatti determinare una condizione di disagio dell’individuo, ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della sua personalità (Cass. Sez. 1^ sent. 29.11.2016, n. 24292). Sul punto si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, ed ha affermato che non si verifica la violazione di diritti costituzionalmente protetti del minore, in conseguenza dell’impugnazione del riconoscimento. Infatti, non vi può essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, se si considera che l’autenticità del rapporto di filiazione corrisponde all’interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità. Gli eventuali pregiudizi conseguenti all’accertamento della falsità del riconoscimento, possono essere eliminati con il ricorso ad altri strumenti predisposti a tutela del minore (Corte Cost., 22 aprile 1997, n. 112).
Tanto premesso, la disposizione invocata dal ricorrente,l’art. 232 cod. civ., prevede effettivamente che la presunzione di concepimento dei figli durante il matrimonio non opera “decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale” dei genitori, o “dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione”. È proprio quest’ultima la situazione che, pacificamente, si è verificata nel caso di specie. Il figlio è nato, infatti, il (OMISSIS), quasi tre anni dopo che le parti erano comparse innanzi al Presidente del Tribunale, il quale le aveva autorizzate a vivere separate all’udienza del 1.10.1991. Neppure si pone, pertanto, il problema di dover provvedere ad un bilanciamento tra valori entrambi di rilevo fondamentale, risolvendo un contrasto tra il favor legitimitatis ed il favor veritatis. Al bambino, invero, è stato impropriamente attribuito nei registri dell’anagrafe lo status di figlio c. d. legittimo nato nel matrimonio del ricorrente, potendo soltanto, al ricorrere dei presupposti, valutarsi se egli non sia comunque figlio c.d. naturale (nato fuori dal matrimonio) di D.P.M..
Il ricorrente si impegna anche, mediante il quinto motivo di ricorso, a contestare la Corte di merito per aver ritenuto tardiva la sua domanda di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, ma non è questo il punto. L’impugnazione della veridicità del riconoscimento presuppone che un riconoscimento sia stato effettuato ma, nel caso di specie, non risulta che il ricorrente abbia mai provveduto al riconoscimento del figlio.
Discende da quanto osservato – anche a prescindere dai termini di proposizione dell’azione, e dalla possibilità che maturi una decadenza – che nel caso di specie non risulta esperibile l’azione di disconoscimento della paternità, perché il concepimento non è intervenuto nel corso del matrimonio, e neppure l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, perché nessun riconoscimento del figlio è mai stato operato.
Il legislatore ha mostrato di avere ben presente la possibile ricorrenza di simili circostanze ed ha infatti previsto un’azione, che se si vuole può anche definirsi “residuale”, ed è quella di cuiall’art. 248 c.c., disposizione che prevede, al comma 1, “L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse”. E’ allora appena il caso di ricordare che, nel caso di specie, dall’atto di nascita del figlio risulta che il padre è l’odierno ricorrente.
Il rilievo attribuito dal legislatore, anche in questa norma, al favor veritatis, appare ampiamente dimostrato dal riconoscimento del diritto all’azione “a chiunque vi abbia interesse”, ed è poi confermato dalla previsione di cuiall’art. 248 c.c., comma 2, ove si dispone che “l’azione è imprescrittibile”. Anche questa scelta appare agevolmente comprensibile. Nell’ipotesi del disconoscimento di paternità (di cui, ora, all’art. 243 bis c.c. e ss.) opera una presunzione legale, ed è perciò consentito agire per il suo superamento soltanto a soggetti determinati: padre, madre e figlio, imponendosi pure, alle prime due categorie di legittimati, stringenti termini di decadenza. Una valutazione analoga ha compiuto il legislatore in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, di cuiall’art. 263 c.c., limitando nel tempo la possibilità di chi ha operato il riconoscimento (e degli altri legittimati, ma non del figlio) di smentire sé stesso mediante una controdichiarazione. Nessuno dei limiti succintamente indicati sussiste in relazione all’azione di cuiall’art. 248 c.c., perché in questo caso non opera alcuna presunzione legale e non vi è da smentire alcuna dichiarazione precedentemente resa. Ci troviamo, in sostanza, a dover verificare se effettivamente un figlio sia nato da un certo padre, come risulta dall’atto di nascita, ma senza che operi alcuna presunzione legale. Proprio la circostanza che ricorre nel caso di specie.
Non ignora il Collegio il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma di cuiall’art. 248 c.c., “non è concorrente con quelle dettate in tema di disconoscimento della paternità e non può ad esse derogare, configurando una azione con contenuto residuale, esperibile nelle sole ipotesi in cui non ricorrano altre disposizioni che regolino in modo autonomo azioni di contestazione della legittimità”, Cass. sez. 1^, sent. 28.11.1992, n. 12733, ed anzi intende assicurarvi continuità, visto che nell’ipotesi in esame, per le ragioni esposte, non risulta consentita al ricorrente alcun’altra azione per contestare la propria paternità.
Diversamente, non si intende assicurare continuità all’affermazione secondo cui “nell’ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l’omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l’azione di contestazione di legittimità di cuiall’art. 248 c.c., (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo “status” di figlio legittimo indipendentemente dalla paternità del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorché illegittimo, di questi), ma esercita l’azione di disconoscimento di paternità di cuiall’art. 235 c.c., salve, per la difformità del caso da quello testualmente previsto dal menzionato art. 235 (limitato al “concepimento durante il matrimonio”, secondo le indicazioni fornite al riguardodall’art. 232 c.c., comma 1), le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell’ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a normadell’art. 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall’art. 235) non operando detta presunzione, a norma dell’art. 232, comma 2, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell’onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensidell’art. 269 c.c., con ogni mezzo, con insufficienza, però, della madre” e della “sola esistenza Cass. sez. 1^, sent. 20.2.1998, n. 2098. Qualora non operi la presunzione di paternità, infatti, e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l’unica azione a disposizione del padre è proprio la contestazione dello stato di figlio di cuiall’art. 248 c.c., rappresentando un problema diverso quello relativo all’accertamento dell’eventuale paternità naturale del ricorrente.
In definitiva, il giudice di prime cure, nel presente giudizio, ha errato nel qualificare l’azione proposta dall’odierno ricorrente come un disconoscimento paternità di cui non sussistevano i presupposti, essendo il figlio nato anni dopo la separazione della madre e del presunto padre, e la Corte d’Appello, mediante la decisione impugnata è incorsa nel vizio contestato, confermando siffatta qualificazione della domanda.
Nei limiti esposti, pertanto, gli indicati motivi di ricorso devono essere accolti.
I residui motivi di ricorso restano assorbiti.
Occorre pertanto procedere alla cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio, applicando i principi innanzi richiamati e provvedendo, inoltre, al regolamento delle spese processuali relative al presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il terzo ed il sesto motivo di ricorso proposti da D.P.M. e, in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la disciplina delle spese del ricorso per cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti.
Dispone, ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

La stabile convivenza more uxorio esclude il diritto all’assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 2106
Presidente Mazzacane – Relatore Cavallari
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2008 M.L.D. ha adito il Tribunale di Viterbo al fine di sentire
dichiarare la revoca della donazione effettuata in favore di G.R. con atto rogato dal Notaio D. in data
(omissis) , rep. omissis, racc. omissis, avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in (omissis) ,
nonché gli immobili in (omissis) (locali di servizio e cantine).
L’attore ha chiesto la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e per sopravvenienza della
minore M.N. , nata dalla sua unione con B.D. .
In particolare, l’attore ha esposto di avere contratto matrimonio con la convenuta il 20 luglio 1996 e di
avere acquistato l’unità immobiliare oggetto di causa il 14 maggio 1997, adibendola a casa coniugale.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 904/2010, ha respinto la domanda di revocazione per
ingratitudine ex art. 801 c.c., ma ha ritenuto fondata la richiesta di revocazione per sopravvenienza dei
figli.
G.R. ha proposto appello contro la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5168/2013, ha respinto il gravame.
G.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su otto motivi,
chiedendo la cassazione della decisione.
M.L.D. ha resistito con controricorso affinché fosse dichiarato inammissibile o infondato il ricorso.
La sola ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo G.R. contesta la violazione degli articoli 770, 805 e 2034 c.c., in quanto la corte
territoriale avrebbe errato nell’escludere la natura remuneratoria della donazione in esame.
In particolare, ad avviso della ricorrente M.L.D. avrebbe ammesso tale natura, avendo egli riconosciuto
che la liberalità era stata posta in essere a fronte dell’impegno della moglie a rinunciare all’assegno di
mantenimento. Inoltre, G.R. ha sottolineato che il carattere remuneratorio dell’atto di trasferimento si
sarebbe dovuto desumere, in ogni caso, dal fatto che, in questo modo, il marito avrebbe inteso
ricompensarla per le cure e l’assistenza prestate in suo favore in relazione alla sua attività di giocatore
professionista di basket.
La doglianza è infondata.
La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall’articolo 782 c.c.,
consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dovere
adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario (Cass.,
Sez. 2, n. 10262 del 18 maggio 2016).
In particolare, questa ricorre, ai sensi dell’articolo 770, comma 1, c.c., qualora l’attribuzione patrimoniale
rappresenti un segno tangibile di speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o promessi
(Cass., Sez. 2, n. 1989 del 22 febbraio 1995), senza, però, rappresentarne il corrispettivo (Cass., Sez. 2,
n. 2452 del 28 giugno 1976).
Nella specie, con riferimento alla dedotta correlazione con la rinuncia ad opera della ricorrente al proprio
diritto ad ottenere un assegno in sede di separazione, la corte territoriale ha correttamente osservato che
detta circostanza avrebbe escluso l’esistenza di una simile donazione, poiché avrebbe contraddetto la
causa sottesa alla donazione medesima.
Sulla base della stessa prospettazione di G.R. deve negarsi, perciò, la spontaneità dell’elargizione,
divenendo essa il corrispettivo dovuto in virtù di un accordo raggiunto con riferimento alla gestione della
crisi matrimoniale.
La natura remuneratoria del trasferimento, inoltre, va esclusa con riguardo all’impegno profuso della
ricorrente per consentire al controricorrente di prepararsi al meglio per la sua attività di giocatore di
basket, avendo la corte territoriale ben chiarito che si sarebbe eventualmente trattato di condotte in parte
riconducibili ai doveri di cui all’articolo 143 c.c., alla luce del fatto che il marito sosteneva, in via esclusiva,
1
gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare, in parte non dimostrate.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli articoli 143 e 770 c.c. poiché la
Corte di Appello di Roma avrebbe erroneamente disposto la revoca della donazione in questione
nonostante avesse ricondotto la vicenda de qua nell’ambito delle obbligazioni naturali, le quali sono
irripetibili.
La doglianza è inammissibile, non avendo G.R. colto la ratio della decisione.
Infatti, la corte territoriale non ha affermato che la donazione sarebbe avvenuta in adempimento di una
obbligazione naturale, come sembra sostenere la ricorrente, ma, al contrario, ha escluso ogni dipendenza
del trasferimento immobiliare dalle azioni di G.R. , giacché queste erano avvenute in correlazione con i
doveri previsti dall’articolo 143 c.c..
3. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta
correlazione, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 143 e 770 c.c., poiché la corte territoriale
non avrebbe dovuto ricondurre le sue azioni nell’ambito degli ordinari doveri coniugali di assistenza,
essendo queste finalizzate ad agevolare la carriera sportiva del marito, tanto che essa aveva abbandonato
il proprio precedente lavoro, così perdendo la propria autonomia economica.
G.R. si duole, altresì, della circostanza che non sia stata data la giusta rilevanza al motivo soggettivo
sotteso alla donazione stessa, riconosciuto da entrambe le parti.
La doglianza è inammissibile per difetto di specificità e perché volta a sindacare delle valutazioni di merito
della Corte di Appello di Roma.
Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare nel dettaglio quali condotte, eccedenti l’ordinario
adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio, sarebbero state ad essa riferibili, in tal modo
precludendo a questa corte ogni sindacato della decisione gravata.
Inoltre, la qualificazione di dette condotte come rientranti nell’ambito dell’attuazione del rapporto
familiare rappresenta un tipico giudizio di merito che non può essere contestato davanti al giudice della
legittimità, se non, dopo la recente riforma dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la motivazione
della sentenza sul punto sia del tutto assente o meramente apparente.
Peraltro, la corte territoriale ha giustificato la sua conclusione, avendo valorizzato, soprattutto, il fatto che
il controricorrente si fosse assunto in via esclusiva gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare.
La Corte di Appello di Roma ha, poi, tenuto conto delle motivazioni addotte dalle parti, ma ha escluso,
ancora con un giudizio di merito espressamente motivato (con riferimento alla natura di corrispettivo
dell’attribuzione per ciò che riguarda la rinuncia al mantenimento e con un richiamo all’adempimento dei
doveri coniugali ed al difetto di prova in relazione alla dedotta agevolazione della carriera del
controricorrente), che vi fosse certezza della “riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale ad un
comportamento della signora G. verso il quale il sig. M. si sentiva riconoscente, fiero o comunque
desideroso di dare una ricompensa”.
4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., poiché la corte
territoriale avrebbe negato l’intervenuta acquisizione della prova sulla natura remuneratoria della
donazione per effetto del meccanismo della non contestazione.
La doglianza è infondata.
La Corte di Appello di Roma, infatti, ha esaminato le circostanze che, ad avviso della ricorrente,
avrebbero dovuto portare a considerare ammessa la qualificazione come remuneratoria della liberalità,
ma ha ritenuto che proprio questi elementi dimostrassero l’assenza dei presupposti per ritenere integrata
l’ipotesi di cui all’articolo 770, comma 1, c.c.
5. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché 24,
comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso i mezzi di prova
da essa articolati.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della
sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti
ha l’onere non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori in questione, ma anche di dimostrare sia
l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza.e l’errore addebitato al giudice,
sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità
2
un controllo sulla decisività delle prove (Cass., Sez. 6 – 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017; Cass., Sez. 1, n.
4178 del 22 febbraio 2007).
Nella specie, la corte territoriale ha reputato irrilevanti le suddette prove e generica, in particolare, quella
concernente l’attività lavorativa della ricorrente antecedente al matrimonio, per poi ricondurre le condotte
in questione nell’ambito dell’adempimento dei doveri ex articolo 143 c.c.
G.R. , invece, non ha chiarito come le prove de quibus avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del
giudizio e, soprattutto, dimostrare con certezza che le azioni della stessa non costituivano attuazione
degli obblighi coniugali, nell’ambito di una più ampia intesa che poneva a carico del solo marito i costi del
menage familiare.
6. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del processo, poiché la
corte territoriale non avrebbe tenuto conto di ulteriori circostanze dedotte, quali il conferimento di
procura speciale irrevocabile per una quota pari al 50% per l’immobile in esame avvenuto nel 1997 e
l’intervista resa lo stesso anno dal controricorrente alla Gazzetta dello Sport nella quale aveva richiamato
espressamente i benefici ottenuti dal matrimonio.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità
di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel
porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni
singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili
con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
7. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 803 c.c. e 3 Cost., poiché la corte
territoriale avrebbe errato nel non escludere la revocabilità della donazione in favore del coniuge, sulla
base del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1112 del 1965, la quale
aveva sancito l’irrevocabilità delle liberalità a vantaggio dei figli naturali riconosciuti.
La doglianza è infondata.
L’articolo 803 c.c. stabilisce, nel testo vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado, che
“Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione,
possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del
donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, salvo che si provi che
al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della
donazione”.
Questa disposizione mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano
ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione menzionata dalla ricorrente, nell’affermare che “Sono
revocabili, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, non quelle fatte a
favore di figli naturali riconosciuti” (Cass., Sez. 2, n. 1112 del 4 giugno 1965), conferma la suddetta ratio
poiché, nel chiarire che non possono essere interessati dalla revocazione altri figli (nella specie, quelli
naturali riconosciuti), ammette che la revocazione riguarda tutti i soggetti qualificabili come estranei,
termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.
D’altronde, l’esclusione, operata dalla suddetta giurisprudenza, dell’applicabilità dell’articolo 803 c.c. con
riferimento ai figli naturali riconosciuti trova fondamento proprio nel fatto che il beneficiante aveva,
all’epoca della donazione, dei discendenti.
Pertanto, è priva di pregio l’affermazione della ricorrente, secondo cui la non estensione dell’irrevocabilità
delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost.,
poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella
specie, moglie e discendenti).
Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi
3
siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di
una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura
diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della Loro vita.
8. Il ricorso va, quindi, rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Se ne dispone la distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è
perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10
luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore
dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%;
– ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17,
legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La continuità transnazionale degli status acquisiti prevale sui principi di ordine pubblico interno

Tribunale per i minorenni di Genova 8 settembre 2017 – Pres. e Rel. Miniotti
Omissis
Visto il ricorso depositato il 25.07.2016 da ___ nata il ___ residente ___ ai fini della
presente procedura domiciliata in Genova, Vìa ____, presso lo studio dell’avv. prof.
Chiara Enrica Tuo, che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso,
con cui si chiede, ai sensi dell’art. 36, comma 4, legge n. 184/83 ovvero degli artt. 64
ss. della legge n. 218/1995, di dichiarare il riconoscimento ad ogni effetto
dell’adozione piena del minore …pronunciata in suo favore dal Tribunal de Première
Instance de Première Classe de Cotonou, Benin, in data 8 luglio 2016;
Rilevato che:
con istanza depositata il 10.08.2015, rivolta a questo Tribunale per i Minorenni (proc.
203/15 ADN), la … chiedeva di essere autorizzata all’adozione internazionale del
minore di sesso maschile di nome … (…) nato a … il … a sostegno della richiesta
esponeva: – di essere cittadina italiana, non coniugata e senza figli, residente a … ove
soggiornava continuativamente dal gennaio 2013; al momento del suo trasferimento
all’estero e della sua iscrizione all’AIRE, ella risiedeva in …; – di essere impiegata dallo
stesso anno, in virtù di un contratto di lavoro regolato dal diritto beninese, a …, come
responsabile del dipartimento … – di essersi presa stabilmente cura, dal mese di luglio
2013 del minore di sesso maschile di nome … abbandonato dalla madre, di padre
ignoto e dell’età (in allora) di circa due anni; il minore era stato affidato … e da allora
la … si era occupata del bambino, che aveva stabilito con lei un intenso legame
affettivo e per cui ella rappresentava l’unico punto di riferimento affettivo, educativo,
accuditivo; di aver avviato la procedura per l’adozione piena di … davanti al Tribunal
de Première Instance de Première Classe de Cotonou, Benin; che, conformemente alla
procedura locale di adozione piena di minore: in data 16.01.2015 il predetto Tribunale
ha dichiarato … in stato di abbandono, con delega dell’autorità parentale alla … in
data 7 aprile 2015, la … formalizzato con atto notarile il proprio impegno a offrire al
minore “un ambiente familiare ottimale e ad assicurarne l’educazione, istruzione,
mantenimento e ogni altra esigenza”; in data 22 aprile 2015 il predetto Tribunale ha
disposto l’affidamento provvisorio in vista dell’adozione piena di … alla …; su tali
premesse di fatto, la ricorrente osservava che, in base alla disciplina beninese,
l’adozione dì … da parte della … si configurava quale adozione internazionale di
minore, in ragione della nazionalità straniera dell’aspirante genitore adottivo e che
pertanto, ai fini del suo perfezionamento, le Autorità beninesi richiedevano che la
competente autorità dello Stato di cittadinanza della … emettesse in suo favore una
“autorizzazione ad adottare”; con decreto 25.01/15.02.2016 questo TM dichiarava …
specificamente idonea all’adozione del minore … in virtù del valido rapporto già
consolidato tra lei ed il bimbo, accertato e sancito dal Giudice Beninese; l’iter
dell’adozione in Benin si è perfezionato e, con decisione 8 luglio 2016 il Tribunale di
Cotonou ha dichiarato l’adozione del minore … in capo a … dal tenore dell’atto si
evince che tale decisione ha gli effetti dell’adozione “piena” (in passato:
1
“legittimante”), secondo la terminologia corrente nel nostro ordinamento; il minore ha
da tempo fatto ingresso in Italia con la … in forza di visti a tutt’oggi rinnovati;
Considerato in diritto
Nell’ordinamento italiano la materia dell’adozione internazionale è regolata dagli artt.
da 29 a 43 della legge 4.05.1983, n. 184 come modificata dalla legge 31.12.1998, n.
476, in attuazione della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di
adozione internazionale, che prevedono situazioni distinte per le adozioni estere
pronunciate da paesi che hanno aderito alla Convenzione e da paesi che non vi hanno
aderito, né hanno stipulato accordi bilaterali (come il Benin); in particolare, con
riferimento ad adozioni pronunciate in Stati non aderenti, l’art. 36, quarto comma
della legge 4 maggio 1993, n. 184 (nel testo sostituito ad opera dell’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476) prevede che l’adozione pronunciata all’estero su istanza di
cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia, di aver soggiornato
continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due
anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i
minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione; la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 3572 del 14.02.2011 ha ritenuto che la norma citata non abbia introdotto
alcuna deroga al principio generale enunciato nell’art. 35, terzo comma della legge n.
184 del 1983 citata, secondo il quale la trascrizione nei registri dello stato civile
italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti non
può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori”, tra i quali, secondo la Corte, vi è quello secondo cui
l’adozione legittimante è consentita solo “a coniugi uniti in matrimonio”, ai sensi
dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983, fermo restando che il legislatore nazionale,
coerentemente con il disposto dell’art. 6 della Convenzione europea in materia di
adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la
legge 22 maggio 1974, n. 357, ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari
circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione legittimante
di minore da parte dì una singola persona; l’art. 41 della legge n. 218/95 dispone che
i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi
degli artt. 64, 65 e 66 facendo però ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori; pertanto, in forza del principio di specialità, nel caso di cui
all’art. 36, comma 4, le pronunce straniere debbono essere dichiarate efficaci dal TM
competente, dovendosi escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico
secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall’art. 64 della
legge n. 218/95 contenente norme di diritto internazionale privato (d.i.p): v. Corte
Cass. sent. n. 6079 del 18.03.2006;
Ciò premesso, ritiene il Collegio che:
– il caso di specie è riconducibile alla norma di cui all’art. 36, comma 4, L. n. 184/83;
in forza del principio di specialità, non è applicabile il riconoscimento automatico
previsto dall’art. 64 della legge di d.i.p;
2
– la Convenzione dell’Aja del 29.05.1993, recepita dalla legge n. 476/98 che ha
innovato la legge n. 184/83, non contiene il principio della riserva assoluta di adozione
in favore delle sole coppie coniugate (come anche esplicitato nella citata sentenza
Cass. n. 3572/2011), di tal che il riconoscimento della sentenza straniera che ha
pronunciato l’adozione piena di un minore da parte di persona non coniugata non è di
per sé in contrasto con i principi della Convenzione, secondo quanto richiesto dall’art.
36, comma 4;
– la clausola generale dell’art. 35 – secondo cui la trascrizione nei registri dello Stato
civile non potrebbe aver luogo se in contrasto con i princìpi fondamentali che regolano
nello stato il diritto di famiglia e dei minori – va interpretata in una prospettiva
conforme all’ormai consolidata giurisprudenza europea della Corte Europea dei diritti
dell’Uomo (nel seguito: Corte EDU o di Strasburgo); – in particolare, deve tenersi
conto del principio enunciato dalla Corte EDU secondo cui il diritto fondamentale al
rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) impone la continuità transnazionale
degli status familiari, principio tanto più cogente allorché lo status familiare sia stato
validamente e stabilmente costituito all’estero, in conformità all’ordinamento di
origine. L’Autorità nazionale, cui si richiede il riconoscimento dello status, può
rifiutarlo solo invocando il limite dell’ordine pubblico in funzione della tutela, con
misure proporzionate allo scopo, di valori considerati talmente essenziali da risultare
irrinunciabili, in quanto fondanti la propria identità giuridico-costituzionale.
In altri termini, secondo la giurisprudenza CEDU, la continuità transnazionale degli
status può essere soggetta a restrizioni solo in virtù di principi e valori di ordine
pubblico che, nel patrimonio giuridico comune agli Stati aderenti alla CEDU sono
ampiamente condivisi e generalmente considerati meritevoli di tutela. Orbene, è
indubbio che tra tali principi e valori non rientra la riserva di adozione piena alle sole
coppie coniugate, posto che numerosi Stati dei Consiglio di Europa consentono
l’adozione piena da parte di single. – tale ricostruzione trova altresì conforto
nell’ulteriore principio cui fa riferimento la giurisprudenza di Strasburgo, dell’assoluta
preminenza dell’interesse del minore, sul quale deve plasmarsi la soluzione della
questione insorta nel caso concreto. E non vi è dubbio che la pronuncia dell’Autorità
Giudiziaria Beninese abbia dato riconoscimento formale, all’esito di un complesso iter
procedimentale conforme alle norme di quel Paese, ad un rapporto affettivo
continuativamente esistente tra l’odierna ricorrente ed il minore … dal luglio 2013,
talmente intenso da identificare un vero e proprio rapporto genitoriale, rispetto al
quale non sussistono ragioni per imporre restrizioni;
P.Q.M.
visto l’art. 36, comma 4 della L. n. 184/83, come modificata dalla L. n. 476/1998; con
il parere favorevole del Pubblico Ministero;
DICHIARA
efficace in Italia, con gli effetti dell’adozione, il provvedimento del Tribunal de
Première Instance de Première Classe de Cotonou, Benin, in data giugno 2016 che ha
3
pronunciato l’adozione piena (adoption pionière) del minore … nato a … da parte …
nata a…;
DISPONE
che il predetto decreto venga trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile di Genova, per
la trascrizione nei registri dello stato civile;
DISPONE
che il Servizio Sociale territorialmente competente vigili, per almeno un anno,
sull’andamento della situazione del minore, segnalando al TM eventuali difficoltà per
gli opportuni interventi;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la notificazione e comunicazione del
presente provvedimento: – al PM; – alla richiedente; – al servizio Sociale
territorialmente competente.

Ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di addebito della separazione per infedeltà

Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 febbraio 2018, n. 3923
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1765/2017 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSA DI CAPRIO;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2346/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi S.G. e M.M., addebitandola al marito, ha assegnato alla moglie la casa coniugale e previsto un contributo per il mantenimento della figlia minore A., affidata ad entrambi i genitori e con domicilio prevalente presso la madre. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 10.6.2016, ha addebitato la separazione anche alla moglie, che ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, con cui deduce, rispettivamente la violazione degliartt. 2697, 143 e 151 c.c., ed omesso esame di un punto decisivo. Il M. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. I motivi, attinenti tutti alla ricorrenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà (che si afferma non provato in maniera puntuale) ed intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono inammissibili. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza: a) l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensidell’art. 151 c.c.quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. (Cass. n. 15557 del 2008; n. 8929 del 2013; n. 21657 del 2017); c) grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059).
3. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali (puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e “squilli” durante le giornate) ha ritenuto provata nel senso sub b) la relazione della moglie, ed ha affermato che la separazione non è stata determinata dalla mediocrità della storia coniugale ma da tale relazione – qualificata come un evento recente ed emotivamente duro, intervenuto mentre il marito ancora tentava in modo grossolano approcci con la moglie – oltre che dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito, in ragione delle quali la separazione gli era stata, correttamente, addebitata già dal Tribunale.
4. Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale ed a sottolineare la gravità della condotta del M., sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge, attingono, quindi, inammissibilmente, al merito, dovendo, in conclusione, ribadirsi che la condotta violenta di un coniuge non può esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta (qui non in discussione) non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio.
5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.