Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
A.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la sorella B.B. per chiedere accertarsi la
propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il
27 settembre 2004 e per chiedere le quote di sua spettanza in relazione ad un conto corrente bancario
presso la B.P. di A., cointestato alla sorella ed ai defunti genitori nonché in relazione ad un conto
deposito titoli in custodia ed amministrazione, parimenti intestati ai congiunti.
L’attore dedusse che il conto corrente era stato estinto dalla sorella quaranta giorni dopo la morte del
padre, quando la madre, cointestataria del conto era ancora in vita mentre il conto depositi titoli era
stato estinto poco dopo l’anzidetto conto in data 9 marzo 2000; lamentò che la sorella si era
appropriata delle somme e dei titoli depositati e ne chiese la restituzione pro quota. B.B. si costituì
per resistere alla domanda. Il Tribunale, qualificata la domanda come petitio hereditatis, l’accolse
parzialmente e condannò B.B. a rimborsare all’attore la somma complessiva di euro 8666,70; era,
infatti, emerso che dal deposito cointestato a C.C., D.D. e B.B., dopo il decesso di C.C., erano stati
trasferiti titoli per € 78.000,00 ad un dossier intestato alla sola B.B. sicchè, posta la presunzione di
comproprietà tra gli intestatari del conto, doveva considerarsi indebitamente confluita presso il conto
della sola sorella anche la quota di un terzo, pari ad euro € 26.000,00 di spettanza del de cuius; questi
era deceduto lasciando eredi la moglie ed i due figli e, pertanto, era dovuta all’attore la quota di un
terzo, pari ad euro 8.666,70. Il Tribunale pervenne a diversa conclusione in relazione ai conti deposito
titoli; l’istituto bancario aveva comunicato che i giroconti effettuati erano confluiti sul conto intestato
alla sola B.B., per un ammontare pari a £ 300.000,00, prima della morte di C.C., sicché tali somme
non rientravano nell’asse ereditario di C.C.
Propose appello A.A., resistito da B.B. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 25.5.2008,
accolse il gravame di A.A. limitatamente alla rivalutazione delle somme liquidate dal giudice di primo
grado.
La Corte distrettuale qualificò la domanda come azione di petizione di eredità, ex art. 533 c.c., con la
quale l’erede, non subentrando nella posizione del de cuius, può reclamare solo i beni nei quali sia
succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al momento dell’apertura della successione siano
compresi nell’asse ereditario. Secondo la Corte distrettuale, attraverso l’azione di petizione
dell’eredità, l’attore non poteva recupere i beni già fuoriusciti dal patrimonio del defunto al momento
dell’apertura della successione. Gli stessi principi erano applicabili, secondo la corte distrettuale,
anche in relazione all’asse ereditario materno, e, nel caso in esame, non vi era prova della
composizione di tale asse al momento del decesso di R.M.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione A.A. sulla base di quattro
motivi. B.B. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 e 566 c.c., in relazione
all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso dall’asse paterno e materno
le somme girate da B.B. dal conto corrente cointestato con i genitori ai conti a lei intestati mediante
giroconto. L’erroneità della decisione discenderebbe dalla qualifica della domanda come petitio
hereditatis mentre, invece, si tratterebbe di un’azione contrattuale di restituzione di somme che
avrebbe potuto compiere lo stesso defunto, se avesse voluto o se fosse stato nelle condizioni di farlo;
nel caso di specie, all’epoca in cui le somme furono sottratte, i genitori non sarebbero stati in grado
di compiere alcun atto della vita quotidiana per le loro condizioni di salute e, a maggior ragione, non
sarebbero stati in grado di mettere in discussione i prelievi effettuati dalla figlia. Il ricorrente contesta,
inoltre, la qualificazione giuridica della domanda come petitio hereditatis perché non sarebbe stata
oggetto di contestazione la sua qualità di erede.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la falsa applicazione degli artt. 588 c.c. e 566 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cpc, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che non
vi fosse la prova della consistenza dell’asse ereditario della madre. Parte ricorrente evidenzia come la
madre E.E. era contitolare dei conti oggetto di causa ed era pure succeduta al marito nel conto corrente
e nel dossier titoli presso la B. P. di A. e, in qualità di cointestataria dei conti, godrebbe dei diritti di
reintegra delle somme sottratte da B.B.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza della Corte d’appello per violazione
dell’art. 782 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato
di verificare, nell’ipotesi di giroconti fatti dai genitori in favore della figlia, i titoli di attribuzione delle
relative somme. Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia indagato sulle circostanze e le vicende
relative al conto corrente ed ai dossier titoli e non abbia tenuto conto che le operazioni sarebbero state
poste in essere da B.B. e non dai genitori, senza interrogarsi sul titolo giuridico causale di tali
attribuzioni, ovvero se si trattasse di anticipazione/mutuo o di donazione. Nel primo caso, le somme
andrebbero restituite dalla sorella ai genitori mentre, nella seconda ipotesi, mancherebbe la forma
prescritta per la donazione. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della sentenza, per
non avere riconosciuto, né liquidato, ad A.A., alcun credito ulteriore, in linea capitale, rispetto alla
sentenza di primo grado, tenendo conto della somma complessivamente prelevata dalla sorella dai
conti dei genitori e dal dossier titoli.
I motivi, che per la loro intrinseca connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’interpretazione della domanda e
l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del
merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge
sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione
civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603).
Nel caso di specie, l’attore ha chiesto accertarsi la propria qualità di erede di C.C. e D.D., deceduti ab
intestato rispettivamente il 12 gennaio 2000 ed il 27 settembre 2004, ed ha chiesto le quote di sua
spettanza in relazione ad un conto corrente bancario presso la B. P. di A. cointestato alla sorella e ai
defunti genitori, nonché in relazione ad un conto deposito titoli in custodia e amministrazione,
parimenti intestati ai congiunti. L’azione proposta rientra senza dubbio nell’actio petitio hereditatis,
con la quale l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque
possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi, secondo la definizione contenuta nell’art. 533 c.c.
Lo stesso attore, nell’atto introduttivo, aveva qualificato espressamente come petitio hereditatis
l’azione proposta. Presupposto dell’azione è l’impossessamento da parte dei terzi o dell’erede dei beni
ereditari sicché essa può avere ad oggetto beni riconducibili al momento dell’apertura della
successione all’asse ereditario.
Con l’azione di petizione ereditaria, infatti, l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è
succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in
successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni
bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto
in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de
cuius (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067;
Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, è un’azione nella quale l’erede non
subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell’apertura della successione
(cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074).
Nell’azione di petizione dell’eredità – che è un’azione reale, fondata sull’allegazione della qualità di
erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura
della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete –
legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità
di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (Sez. 2, Sentenza n.
3181 del 09/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 01/04/2008).
La petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell’apertura
della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non
possono essere considerati quali beni ereditari.
La Corte di merito, applicando correttamente tali principi ha distinto le somme presenti sul conto
cointestato alla sorella e ai genitori defunti, prelevate dalla predetta dopo la morte del padre, dalle
somme presenti sul conto deposito titoli e confluite sul conto intestato alla sola B.B. prima della morte
di C.C.; solo nel primo caso è esperibile la petitio hereditatis mentre, nel secondo caso, le somme
confluite sui conti G. e GE. non possono essere reclamate dall’attore con l’azione proposta. La
domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme
non presenti nel patrimonio del defunto e quindi dall’erede, né sussiste un preteso giudicato interno
derivante dalla sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ha riconosciuto all’attore il diritto
alla restituzione della somma di € 8.666,70, trattandosi di somma che si riferisce ad operazioni di
trasferimento avvenute successivamente alla morte del de cuius C.C., a differenza delle operazioni
riguardanti la gestione dei titoli, risalenti ad epoca anteriore al decesso. Ne consegue, attesa la natura
dell’azione, l’irrilevanza delle condizioni personali e di salute dei genitori, non essendo stata proposta
azione di annullamento dei negozi per vizi della volontà. Quanto all’asse ereditario materno, la Corte
d’appello, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che l’attore non
avesse provato la sua consistenza (pag.18 della sentenza) ed il ricorso si limita a contestare la
valutazione delle risultanze istruttorie.
Ne deriva l’irrilevanza, ai fini della decisione, della richiesta di CTU contabile, come correttamente
argomentato dalla Corte d’appello, che ha fatto riferimento alla natura esplorativa del mezzo richiesto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1
quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
cassazione, in data 18 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.

Il mancato ascolto del minore può essere giustificato in ragione del superiore interesse dello stesso

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 05 aprile 2024, n. 9071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con decreto del 29.7.22 il Tribunale di Varese, decidendo sul ricorso di A.A., avente ad oggetto la
regolamentazione dei rapporti con la figlia B.B., nata l'(Omissis), dalla relazione more uxorio con
C.C., interrotta nel 2009, rigettava le domande del ricorrente relative alla richiesta di modifica del
regime di affido della stessa figlia e alla regolamentazione del diritto di visita, disponendone il
collocamento presso la madre e ponendo a carico del padre un contributo mensile al mantenimento
della figlia di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 22.5.23 la Corte d’appello ha rigettato il reclamo di A.A., osservando che: era
infondata l’istanza relativa al reintegro del padre in relazione agli aspetti riguardanti le scelte sanitarie
a favore della figlia minore, in quanto tale limitazione della responsabilità genitoriale trovava
giustificazione nella condotta oppositiva dello stesso reclamante ai percorsi terapeutici prospettati,
concretizzatasi nella mancata prestazione o nella revoca del proprio consenso all’attivazione e al
mantenimento degli interventi neuropsichiatrici a favore della figlia, e nella costante svalorizzazione
dell’operato dei terapeuti della medesima, rendendo così necessario l’intervento dell’Autorità
giudiziaria minorile per assicurare le terapie e le cure, resesi necessarie per uno stato di grave
scompenso psichico verificatosi nel mese di agosto 2015, in occasione del suo rientro dal padre nel
Regno Unito, condizione accertata nell’immediatezza dal Servizio pubblico; dalla relazione
d’aggiornamento della NPI di Varese del 20.6.22, emergeva che la minore stesse beneficiando del
percorso terapeutico, presentandosi come una ragazza adeguata sotto molteplici punti di vista; era
infondato anche il secondo motivo del reclamo riguardante l’ammissione di c.t.u., in quanto superflua,
anche in ordine ad eventuali possibili condotte di alienazione parentale ascrivibili alla madre, non
riscontrate, e considerando la criticità dei rapporti tra la minore e il padre tra i quali era intrattenuta
una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco efficace per la tendenza del padre a rifiutare
un confronto maggiormente autentico, capace di avviare una comunicazione più profonda; appariva
comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la
possibilità di progressive aperture della ragazza nei confronti del padre; era invece da accogliere la
domanda incidentale della madre diretta all’incremento del contributo paterno al mantenimento della
minore, quantificato nella somma di Euro 400,00 mensili, tenuto conto delle capacità reddituali delle
parti (considerando però che la verifica sul reclamante era limitata agli stipendi, non essendo possibile
una valutazione realistica delle sue effettive disponibilità patrimoniali), delle accresciute esigenze di
vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti
esclusivamente sulla madre.
A.A. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. C.C., in proprio e quale madre
della minore B.B., resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 315-bis, comma 3, c.c., 336-bis c.c., avendo la Corte
territoriale omesso di ascoltare la minore di età superiore ai dodici anni – sentita solo in primo grado
– nonché omessa motivazione su tale questione.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., 9, 10 Convenzione New York, 8 CEDU,
315-bis, c.3, c.c., 6, lett. a, b, c Convenzione Strasburgo sui diritti dei minori, 24, c.1, Carta dei diritti
fondamentali dei minori, per non aver la Corte d’appello disposto la richiesta consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, in ordine all’avvio di modalità di contatti con il padre, diversi
dallo scambio epistolare, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo stesso
rifiuto.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter c.c., e 111, c.6, Cost., in quanto la motivazione
è viziata da un’anomalia consistente nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 337-ter, c.4, 115, 116, c.p.c., per aver la Corte
territoriale disposto l’aumento a Euro 400,00 dell’assegno di mantenimento della minore, sebbene il
reddito del ricorrente non sia mutato rispetto al momento della decisione impugnata, mentre la
controparte aveva omesso di presentare la propria dichiarazione (avendo depositato quella del
marito).
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del primo motivo del
ricorso, in ordine al mancato ascolto della minore in appello.
Preliminarmente, il ricorso è da ritenere ammissibile.
Come ha già osservato, con motivazione pienamente condivisibile, questa Corte, con la pronuncia n.
24226 del 2023, “si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto
pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 337-ter e 337-quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli.
Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della
responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni
Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa
(Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.
avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti.
In ordine all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che,
all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono
all’affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso
positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del
07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015).
Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello
specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la
responsabilità. Superando qualche incertezza interpretativa, questa Corte, con orientamento
condiviso, ha affermato il principio di diritto secondo cui i provvedimenti giudiziali che, all’esito
dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di
frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego
si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita
familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è
leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal
punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla
bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a
quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei
primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere
sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del
14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n.
30903 del 19/10/2022).
In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono
censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per
carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla
vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel
diritto alla bigenitorialità.
Nella specie, il provvedimento impugnato è ricorribile in cassazione, in quanto pronunciato a norma
degli artt. 337-ter e 337-quinquies, c.c., in tema di affido della minore e di regolamentazione del
diritto di visita, e dunque suscettibile di ledere l’invocato diritto alla bigenitorialità.
Premesso ciò, il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato ascolto della minore innanzi alla Corte d’appello.
Al riguardo, va osservato che, a norma dell’art. 336-bis, c. 1, c.c. – applicabile ratione temporis – “il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è
ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali
devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del
minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con
provvedimento motivato.
L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
Nel caso concreto, può ritenersi che dalla motivazione del decreto impugnato si desuma, seppure
implicitamente, che l’ascolto non era rispondente al miglior interesse della minore, di età superiore ai
dodici anni, tenuto conto della patologia psichiatrica da cui la stessa è affetta, e delle terapie particolari
cui è sottoposta da tempo, nell’ambito di un percorso caratterizzato da gradualità delle cure.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che in ragione della criticità dei rapporti tra la
minore e il padre – tra i quali era intrattenuta una comunicazione epistolare, ritenuta dalla figlia poco
efficace per la tendenza del padre a rifiutare un confronto maggiormente autentico, capace di avviare
una comunicazione più profonda – appariva comunque opportuno incaricare i Servizi sociali del
Comune di Varese di verificare, sentita la NPI, la possibilità di progressive aperture della ragazza nei
confronti del padre.
Al riguardo, va osservato che, nei procedimenti minorili, l’audizione del minore non costituisce
adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d’appello o nelle fasi
endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed
eseguita, non essendo l’ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l’esercizio di un diritto,
sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una
motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell’ascolto o di richiesta in tal
senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto,
potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito
(Cass., n. 437/24). Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul
collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza,
ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo
della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale
giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore
sia stato sentito nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 6503/23).
Nella specie, come detto, il diniego dell’ascolto della minore in secondo grado può desumersi
implicitamente dalla motivazione del provvedimento impugnato, in ragione della particolare
patologia da cui è affetta la minore e della gradualità delle cure alle quali è sottoposta, nonché della
forte criticità dei rapporti con il padre ricorrente, considerando nel contempo le verifiche degli
operatori sociali circa la possibilità di progressive aperture della ragazza verso il padre.
Deve dunque ritenersi che il mancato ascolto della minore innanzi al giudice di secondo grado sia
stato giustificato per il superiore interesse della stessa.
Il secondo motivo è inammissibile, perché diretto al riesame dei fatti.
Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia disposto una consulenza psicologica
sull’intero nucleo familiare, finalizzata alla valutazione delle capacità genitoriali e della genuinità del
rifiuto paterno da parte della minore, anche riguardo alla verifica di eventuali influenze materne sullo
stesso rifiuto.
Tale doglianza è anzitutto generica, priva di una specifica critica sull’omessa nomina del consulente
psicologico, e dunque di carattere esplorativo.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo
strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la
cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova
formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione, oltre
all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia
stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non
può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno
o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino,
il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro
decisività (Cass., n. 7472/17).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha dedotto una specifica critica del rigetto dell’istanza di nomina
del c.t.u., esprimendo, in sostanza, la medesima doglianza relativa al mancato ascolto della minore,
cui sarebbe stata finalizzata la richiesta consulenza psicologica, contestando l’interpretazione dei fatti
della Corte territoriale.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto la motivazione adottata non risulta affetta da
alcuna contraddizione inconciliabile tra le varie indicate parti – come trascritte nel ricorso – emergendo
con sufficiente chiarezza il fatto secondo cui il percorso terapeutico della minore aveva conseguito
risultati importanti, espressivo della difficoltà affettivo-relazionale che, prescindendo dalle ipotizzate
condotte abusanti del padre (non accertate in sede giudiziaria), non era ascrivibile all’inadeguatezza
della stessa minore.
Il quarto motivo è, infine, del pari inammissibile. Al riguardo, il ricorrente ha censurato solo una delle
rationes poste a sostegno della statuizione di aumentare da 300,00 a 400,00 Euro mensili, la somma
dovuta dal ricorrente alla controricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia, avendo
la Corte territoriale argomentato non solo dalle capacità reddituali dello stesso ricorrente, ma anche
dalle accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun
genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre.
Invero, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle
quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,
la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre
in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., n. 18641/17).
Pertanto, l’aver criticato la sola parte della statuizione relativa alle capacità reddituali del ricorrente,
e non anche le altre, concernenti, come detto, le accresciute esigenze di vita della minore e dei tempi
di permanenza della figlia presso ciascun genitore, allo stato gravanti esclusivamente sulla madre, ha
determinato l’inammissibilità del motivo, dato il venir meno dell’interesse al ricorso o, comunque,
della sopravvenuta definitività di tale statuizione, sulla scorta del giudicato sulle predette rationes non
impugnate (v. Cass., n. 13880/20).
Le spese seguono la soccombenza.
Va escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso avente ad oggetto la figlia della
coppia litigante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili gli altri; condanna il ricorrente
al pagamento, a favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma
di Euro 4.200,00, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali
ed accessori di legge.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Che rilevanza assume la pornografia domestica?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05 aprile 2024, n. 13822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
In data 15 febbraio 2023, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa
dal GUP del Tribunale della medesima città, datata 21 gennaio 2021, il quale, in esito a giudizio
celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di A.A. in ordine
ai reati di cui agli artt. 609-quater, comma 1, n. 2, e 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., condannandolo,
ritenute le circostanze attenuanti generiche, considerati i reati contestati affasciati dal vincolo della
continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 3 di reclusione ed
euro 12.000,00, oltre agli accessori, assolvendo l’imputato dal reato di atti sessuali con soggetto
minore contestato al capo A) di imputazione e confermando, invece, la condanna per il residuo reato
in contestazione, di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del
proprio difensore, formulando tre motivi di doglianza.
Il primo ed il secondo motivo attengono all’integrazione ritenuta dalla Corte di appello, degli elementi
costitutivi della fattispecie ex art. 600-ter cod. pen. – segnatamente l'”utilizzazione” del minore per la
produzione di materiale pornografico – anziché di quelli della fattispecie prevista dall’art. 600-quater
cod. pen.
Il giudice di secondo grado avrebbe infatti ritenuto, con motivazione ad avviso del ricorrente,
manifestamente illogica e/o contraddittoria, che la trasmissione da parte della persona offesa,
all’epoca dei fatti appena quattordicenne, all’imputato di fotografie dalla medesima realizzate, sarebbe
avvenuta nel contesto di una relazione sentimentale non paritaria tra i due e quindi di un
condizionamento in tal senso della minore.
Ciò in quanto nei giudizi di merito sarebbe emerso come la persona offesa, nel complesso della
vicenda in esame, non era stata oggetto di condizionamenti o coercizioni; in particolare, avrebbero
deposto in tal senso il tenore dei messaggi intercorsi tra l’imputato e la minore, le valutazioni espresse
da quest’ultima sulla propria relazione sentimentale con il A.A. ed il comportamento tenuto
dall’imputato.
Inoltre, simile ricostruzione avrebbe condotto all’assoluzione dell’imputato per il reato di cui al capo
A) di imputazione da parte della stessa Corte territoriale e, prima ancora, allo scioglimento da parte
del giudice di primo grado dell’alternativa imputazione, di cui al medesimo capo, a favore del reato
ex art. 609-quater cod. pen., anziché di quello ex art. 609-bis; cosicché, ad avviso della difesa,
motivando la conferma della condanna per il reato di cui al capo B) di imputazione solo sul rilievo
della differenza di età tra i soggetti coinvolti nel fatto, il giudice di secondo grado sarebbe anche
incorso nella erronea applicazione dell’art. 600-ter cod. pen.
Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato la mancanza, contraddittorietà o comunque
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto all’assoluzione
dell’imputato per il reato di cui al capo A) di imputazione non sarebbe seguita alcuna riduzione
dell’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile nel giudizio di primo grado;
riduzione sulla quale il giudice dell’appello avrebbe avuto obbligo di provvedere, anche in assenza di
uno specifico motivo di gravame sul punto, ai sensi dell’art. 574 cod. proc. pen., come peraltro
precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
La parte civile costituita ha presentato memoria, tramite il proprio difensore, con la quale sostiene la
correttezza in diritto della sentenza impugnata e ne chiede la conferma, oltre alla liquidazione delle
spese legali sostenute a favore dello Stato; per la denegata ipotesi in cui fosse accolto il terzo motivo
del ricorso dell’imputato, evidenzia che la conseguente riduzione dell’entità del risarcimento dovrebbe
contenersi nella decima parte della somma liquidata in primo grado, così mantenendosi la
proporzionalità tra pena e danno risarcibile.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto nei termini qui di seguito precisati.
Per economia dei mezzi processuali si reputa opportuno esaminare prioritariamente il terzo dei motivi
di impugnazione proposti dalla difesa dell’imputato con il quale questi ha avversato la sentenza
impugnata, affermando che la stessa fosse affetta da vizio di motivazione, nella parte in cui, pur
avendo la Corte di merito, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Gup del Tribunale di
Trieste, assolto per la insussistenza del fatto l’imputato quanto alla imputazione connessa alla
violazione dell’art. 609-quater cod. pen. non aveva in alcun modo, così integralmente confermandole,
provveduto in ordine alle statuizioni civili di carattere risarcitorio connesse al ristoro del danno patito
dalla costituita parte civile a cagione anche del reato ritenuto insussistente.
Una siffatta statuizione è palesemente frutto di un errore, peraltro privo di qualsivoglia giustificazione
motivazionale (dovendo, in tale modo, ritenersi fondato il motivo di impugnazione che, in realtà, ha
censurato la sentenza impugnata non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto quello, assai
più sfumato, dell’omessa o contraddittoria motivazione), in cui è incorsa la Corte giuliana.
Invero, secondo quanto previsto dall’art. 538 cod. proc. pen., la statuizione giudiziaria in ordine alla
domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 74 e ss. cod. proc.
pen., in seno al giudizio penale presuppone necessariamente che sia stata pronunziata una sentenza
di condanna; tale pronunzia si deve intendere, peraltro, espressamente riferita alla condotta
generatrice del ritenuto danno risarcibile.
Si vuole con ciò precisare che ai fini della attivazione del potere del giudice penale di provvedere non
solo sugli effetti penale del comportamento tenuto dall’imputato ma, ricorrendone le condizioni
processuali e sostanziali, anche in relazione agli eventuali effetti civili di tale comportamento, non è
sufficiente che il giudice accerti la commissione da parte dell’imputato di un qualsiasi fatto costituente
reato, ma è, in linea di principio, necessario sia che per tale fatto egli pronunzi una condanna rilevante
sotto il profilo penale (si veda, tuttavia, per una ipotesi eccezionale di ristoro del danno svincolata
dalla pronunzia di una condanna penale: Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2022, con la quale
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del
fatto, ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., decida anche sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.)
sia che il fatto oggetto di accertamento e, quindi, di condanna sia quello da cui è scaturito il danno
del cui ristoro si tratta, e non, invece, un fatto diverso, sebbene penalmente rilevante e pur esso
generatore di un altro distinto danno a carico della parte civile costituita.
Nel caso che interessa la parte civile aveva chiesto il risarcimento del danno da lei patito sia a cagione
della violazione della sua libertà sessuale sia a cagione dell’essere stata la stessa effigiata dal
prevenuto in immagini aventi contenuto pornografico.
Questo era stato complessivamente liquidato dal giudice di primo grado, nella misura di euri
20.000,00.
Il fatto che in relazione al primo dei due reati contestati il A.A. sia stato assolto, peraltro con la formula
della insussistenza del fatto, e sia stata conseguentemente rideterminata la pena cui lo stesso è stato
condannato -essendo questa riferita alla sola ipotesi di produzione di materiale pedopornografìco –
avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale la conseguente riduzione dell’importo liquidato a titolo
di risarcimento del danno, limitando questo alla sola monetizzazione del pregiudizio riveniente a
carico della persona offesa per effetto del secondo dei due reati contestati.
La circostanza che, invece, la Corte – pur esclusa, come detto, la responsabilità penale del prevenuto
quanto alla violazione dell’art. 609-quater cod. pen. commessa in danno della parte civile costituita e
ridotta di conseguenza la pena a carico di quello irrogata – abbia, poi, statuito, nel senso della
conferma nel resto della sentenza appellata, dovendo, intendersi in tale resto confermate, in termini,
oltre che di illegittimità per violazione di legge, anche di evidente contraddittorietà, anche le
statuizioni civile precedentemente assunte dal Gup di Trieste, rende palese sul punto il denunziato
vizio e comporta, stante la definitività, per mancata impugnazione, del capo di sentenza affermativo
della assoluzione del A.A. quanto al reato di cui alla lettera A) dell’imputazione, l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, quanto alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in
favore della costituita parte civile in relazione alla condotta di cui al capo A) della imputazione.
Riprendendo, a questo punto, l’esame degli altri motivi di impugnazione, afferenti all’avvenuto rigetto
dei motivi di appello tendenti alla esclusione della penale responsabilità del A.A. in ordine al reato di
produzione di materiale pedopornografico, osserva il Collegio come fondato sia il primo di essi, con
derivante assorbimento del secondo.
Deve, infatti, osservarsi che a carico del A.A. era stata in origine elevata una (invero singolare)
imputazione ancipite riferita, in relazione non a condotte aventi una loro diversità naturalistica ma ad
una medesima tipologia di atti, sia alla violazione dell’art. 609-bis che a quella dell’art. 609-guater
cod. pen.; ora, al di là della discutibile formulazione del capo di imputazione, va chiarito che fin dalla
sentenza di primo grado la alternativa accusatoria era stata sciolta, ritenendo il prevenuto responsabile
del solo reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., essendo stata esclusa sia la coartazione della volontà
della minore persona offesa sia la abusiva induzione della stessa al compimento di atti sessuali.
Dal Gup del Tribunale di Trieste la responsabilità dell’imputato era stata, pertanto, ravvisata, ai sensi
dell’art. 609-quater cod. pen., nell’aver compiuto il prevenuto atti sessuali con un soggetto minorenne
(nella specie infrasedicenne ma in ogni caso ultraquattordicenne) che era stato a lui affidato dai
genitori per ragioni di vigilanza e custodia.
La Corte di appello ha, a sua volta, tuttavia escluso anche la ascrivibilità a carico dell’imputato del
reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. in quanto, trattandosi di soggetto ultraquattordicenne, avente,
pertanto, la piena disponibilità della propria autonomia sessuale, gli elementi conoscitivi emersi nel
corso del giudizio – i quali avevano confermato il fatto che fra l’imputato e la persona offesa B.B.
erano intercorsi plurimi atti consensuali di sicura rilevanza sessuale – non consentivano di ravvisare
in capo al A.A. quella relazione di affidamento custodiate che, in ragione della espressa previsione di
cui al citato art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., rende penalmente rilevante la loro
commissione ove la persona offesa si trovi in un’età compresa fra i 14 ed i 16 anni.
Ha, infatti, precisato la Corte territoriale che la ragazza non era stata mai affidata dai genitori
all’imputato e la stessa, sebbene potesse nutrire una maggiore fiducia verso il A.A. rispetto a quella
che poteva avere verso un estraneo, non per questo poteva essere ritenuta non libera di
autodeterminarsi in relazione alle scelte da lei operate rispetto alla disponibilità della sua sfera
sessuale.
Ragione questa per la quale la Corte giuliana ha riformato la sentenza del giudice di primo grado
mandando assolto il prevenuto quanto al reato di cui all’art. 609-quater cod. pen.
Ritiene, a questo punto, il Collegio che la successiva statuizione assunta dalla predetta Corte –
afferente alla conferma, invece, della condanna per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., in relazione
cioè all’avvenuta produzione da parte dell’imputato di materiale pedopornografico attraverso la
ripresa fotografica da lui eseguita, col consapevole consenso della minore, dell’effige della minore
priva di abiti ovvero attraverso la sollecitazione dell’invio di immagini aventi il medesimo contenuto
riprese dalla medesima – sia in contrasto con le indicazioni che questa Corte ha formulato in tema di
cosiddetta pedoponografia domestica.
Ed invero, come più volte è stato ritenuto in sede di giurisdizione di legittimità, esula rispetto al fuoco
sanzionatorio dell’art. 600-ter cod. pen. la produzione di materiale astrattamente riconducibile alla
categoria della pedopornografia, per come delineata dall’ultimo comma dell’art. 600-ter cod. pen.,
laddove questo sia il frutto non della utilizzazione del corpo del minore ma consista nella
realizzazione di immagini che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia
raggiunto l’età del consenso sessuale, nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso,
non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, sicché la stesse siano
frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato (Corte di cassazione, Sezioni unite
penali, 15 novembre 2018, n. 51815).
Una tale indicazione giurisprudenziale, sebbene sia stata successivamente meglio precisata dal
medesimo consesso, massimo custode della nomofilachia
– essendo stato chiarito, in tale seconda occasione, che, in primo luogo, deve essere ritenuta lecita la
sola produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e con il
consenso espresso di colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo, e, in secondo luogo, che si ha
“utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del
contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino
forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla
rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-
fisica dello stesso (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 febbraio 2022, n. 4616)
– non consente di considerare, alla luce della motivazione sviluppata dalla Corte di Trieste, che sia
stata dimostrata l’avvenuta integrazione neppure della residua ipotesi di reato contestata al A.A., posto
che, considerata pacifica la mancata diffusione delie immagini in questione e la loro destinazione a
rimanere private, non appare corretto – proprio in ragione del complessivo accertamento che il giudice
del merito è tenuto ad operare ai fini della verifica della effettiva intima autonomia della scelta del
minore di essere rappresentato (poco importa se si tratta di immagini autoprodotte o eteroprodotte) in
guisa tale da costituire tale rappresentazione un’immagine pornografiche – ancorare tale valutazione
– come invece ha fatto la Corte di Trieste laddove ha enfatizzato il fatto che la ragazza fosse poco più
che quattordicenne mentre l’imputato aveva 39 anni, al solo differenziale anagrafico esistente fra i
due soggetti del rapporto iconico – trascurando ogni altro elemento di giudizio.
Ciò tanto più appare insoddisfacente sotto il profilo della esaustività argomentativa, in quanto la Corte
territoriale, attraverso la assoluzione del A.A. in ordine all’altro reato originariamente a lui contestato,
ha escluso ogni forma di condizionamento della volontà della ragazza quanto al ripetuto compimento
di atti sessuali consensuali intervenuti fra la stessa B.B. e l’imputato.
Apparirebbe, invero, singolare, in assenza di un’adeguata spiegazione, ritenere che, mentre è stata
esclusa la strumentalizzazione della ragazza e della sua volontà quanto all’avvenuta traditio corporis,
sulla base del solo dato costituito dalla differenza di età fra l’uomo e la donna, debba postularsi la
esistenza di una forma di condizionamento o persino di coercizione della volontà della stessa rispetto
al compimento di atti indubbiamente meno invasivi della sfera di riservatezza personale che, di
regola, connota gli aspetti connessi alla intimità sessuale degli individui.
La sentenza impugnata – la cui motivazione presenta, alla luce di quanto esposto, profili di manifesta
illogicità, stante l’illustrata contraddittorietà argomentativa, oltre che di violazione di legge, essendo
stati in essa non coerentemente applicati i principi ermeneutici formulati da questa Corte regolatrice
quanto alla ricorrenza del reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. -deve essere annullata, questa volta
con rinvio alla Corte di appello di Venezia, la quale verificherà, alla luce delle indicazioni dianzi
esposte, la ricorrenza o meno della colpevolezza dell’imputato in relazione al reato sub B) del capo
di imputazione, provvedendo, altresì, anche in relazione al regolamento delle spese riguardante il
presente grado di giudizio fra ricorrente e parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al risarcimento del danno in relazione al
reato di cui al capo A) ed elimina la relativa statuizione, e con rinvio per nuovo giudizio sul capo B) alla Corte di appello di Venezia.

La mancata nomina del curatore speciale comporta la nullità dell’intero processo

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.362/2022 emessa nel giudizio di separazione personale dei
coniugi A.A. e B.B., dalla cui unione era nata, in data (omissis), la figlia C.C., ebbe a disporre, tra
l’altro, l’affido della minore al Comune di V. con il compito, attraverso i Servizi Sociali, di monitorare
il nucleo familiare e di attuare interventi meglio precisati in sentenza per regolamentare gli incontri
padre-figlia, e la collocazione prevalente della minore presso l’abitazione materna.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 222/2023, pubblicata il 24/1/2023, ha parzialmente
accolto l’appello di B.B.
Innanzi tutto, la Corte di appello ha affermato di non ravvisare la necessità della nomina di un curatore
speciale per la minore in quanto non erano contestati in causa né l’affido, né il collocamento della
bambina.
Quindi, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.B., ha disposto lo svolgimento degli
incontri padre-figlia in modalità protetta; ha, inoltre, incaricato il Comune di V. di monitorare il nucleo
familiare, di proseguire con gli interventi di supporto e di adottare ogni ulteriore opportuno intervento
nell’interesse della minore; ha disposto, infine, la trasmissione degli atti al Giudice tutelare
competente per territorio onerando l’ente affidatario di far pervenire ivi una relazione con cadenza
semestrale.
A.A. ha proposto ricorso con cinque mezzi ed ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. B.B.
ha replicato con controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:
I) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 4 c.p.c.: a parere del ricorrente, la Corte d’Appello ha modificato il regime di incontri padre-figlia
dalla forma libera a quella protetta sulla base di dichiarazioni di parte appellante, omettendo di
esaminare fatti decisivi documentati ed accertati in sede di CTU e disattendendo l’esito di
quest’ultima, senza sostituirla con altra valutazione tecnico-scientifica.
II) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c.: a parere del ricorrente, nella sentenza di secondo grado non sono motivate le ragioni per
cui la Corte territoriale ha deciso d’ignorare le conclusioni del CTU.
III) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso l’esame di fatti decisivi per il
giudizio (perizia del 29/09/2020, certificazioni mediche di parte resistente, relazioni servizi sociali).
IV) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c.: nella sentenza di secondo grado, secondo il ricorrente, sarebbe stata omessa la
pronuncia sulla domanda di parte appellante di affido esclusivo della minore.
V) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte
d’Appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla domanda
dell’appellante di riforma della parte di sentenza di primo grado che aveva previsto la condanna di
B.B. a rifondere le spese di lite relative ai procedimenti incidentali n. 1 e n. 2.
3.- Preliminarmente va esaminata la regolarità della rappresentanza processuale della minore.
Normalmente il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori ma, qualora ricorra
un conflitto di interessi deve essere rappresentato da un curatore speciale e, ove la nomina del curatore
speciale sia stata omessa, il procedimento è nullo, non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto
al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del
giudice di merito.
Nel caso in esame, la decisione della Corte di appello di non provvedere alla nomina del curatore
speciale, sulla quale non si è formato alcun giudicato, risulta errata ed impone la cassazione della
sentenza impugnata.
4.- In proposito va richiamato quanto affermato da questa Corte con la recentissima ordinanza n.
32290/2023, e ribadito con l’ordinanza n. 33185/2023, in ordine alle diverse ipotesi che possono
rientrare sotto la comune “condizione” dell’affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice,
in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell’ambito dei provvedimenti tipici e
atipici a tutela del minore.
Nella prima ordinanza, si è osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati,
gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e
supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in
quanto il giudice “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello
svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass.
n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare
una funzione di vigilanza”, ipotesi nella quale “nulla viene tolto a quell’insieme di poteri e doveri che
costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse
dirette ad assicurare il best interest of the child”; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché,
rilevata l’incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza
dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, alla sfera delle
funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare
le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi
per sottrazione e non per addizione.
Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche
nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con
compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d.
mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo
della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del
giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata
funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione
dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “è più corretto definire mandato
di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, né essendo
richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo
che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che
i Servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali,
occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti
demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che
devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento
consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e
“costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul
punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicché “deve essere giustificato dalla necessità di non
potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non
avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”,
presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso
anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale”
e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la
misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei Servizi da parte del
giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del
1983, art. 5-bis che “i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in
relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e
distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona
diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un
curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si è poi evidenziato che “ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del
giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di
affidamento ai servizi sociali, non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche
quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della
responsabilità genitoriale”, apparendo più corretto “utilizzare il termine affidamento solo quando i
compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o
additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di
vigilanza e di supporto”.
5.- Pertanto, tenuto conto dei principi sopra illustrati, nella specie, va considerato che il
provvedimento di affidamento del minore al Comune di V. venne adottato dal Tribunale di Pavia per
la rilevantissima conflittualità esistente tra i due genitori, con affidamento della minore al Comune e
con la previsione di interventi domiciliari in entrambi i contesti genitoriali, per il tramite dei Servizi
Sociali più volte ostacolati dalla madre, di avvio della minore ad un percorso psicologico e di
predisposizione di incontri protetti tra la minore e il padre da avviare ad una progressiva
liberalizzazione, di guisa che: da un lato, emerge un carattere limitativo della responsabilità
genitoriale, stante gli ampi poteri attribuiti all’Ente affidatario per il tramite dei Servizi Sociali nella
gestione dei rapporti tra le parti; e, dall’altro, una esasperata conflittualità in ragione delle quali il
giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione del conflitto previa nomina del curatore speciale a
tutela della minore.
Infatti, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale,
l’emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333
c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del
sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del
giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello,
dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della
ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6 CEDU), di
particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa
delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 2829/2023; Cass. n. 33185/2023;
Cass. n. 12020/2019).
6.- Pertanto, decidendo sul ricorso proposto dal genitore avverso la sentenza di appello, in quanto
svoltosi senza la nomina del curatore speciale della minore, va dichiarata la nullità dell’intero
processo.
La causa va però rinviata al giudice di appello, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato e a
cui va data in questa sede ulteriore continuità, in considerazione della ragionevole durata che occorre
assicurare al procedimento (onde – se non altro – impedire che i diritti della minore si estinguano con
il raggiungimento della sua maggiore età) previa acquisizione della nomina del curatore speciale della
stessa. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato, con
rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che si atterrà a quanto prescritto, decidendo della
controversia e regolando anche le spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Assegno di mantenimento in favore del coniuge: l’accertamento del tenore di vita va rapportato alle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali delle parti al momento della separazione

Cassazione civile sez. I – 24/04/2024, n. 11146
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 27809/2022
promosso da
Pa.An., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota (PEC:
studiolegale.trevi@legalmail.it), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ve.Em., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Fiorentino (PEC:
pasqualefiorentinoavvocato1@legalmail.it), in virtù di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1257/2022, pubblicata in
data 25/08/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2023 dal
Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1132/2021, il Tribunale di Foggia dichiarava la separazione dei
coniugi Pa.An. e Ve.Em., rigettando la domanda di addebito proposta nei
confronti di quest’ultima, revocando l’assegnazione della casa familiare e il
contributo al mantenimento dei due figli, Gi. e Fl., maggiorenni ed
economicamente autosufficienti, provvisoriamente disposti all’esito dell’udienza
presidenziale.
Ve.Em. proponeva appello avverso tale statuizione, chiedendo che fosse
previsto un contributo al proprio mantenimento e al mantenimento del figlio
Fl., affetto da grave patologia psichica, e che venisse a lei assegnata la casa
familiare fino alla guarigione e alla indipendenza economica del figlio Fl. con lei
convivente. Nel costituirsi, il Pa.An. deduceva l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza dell’impugnazione.
Accogliendo in parte l’appello, la Corte territoriale, con la sentenza in questa
sede impugnata, ripristinava l’assegno di mantenimento in favore
dell’appellante Ve.Em., originariamente previsto dal Presidente del Tribunale,
nella misura di € 500 mensili con adeguamento ISTAT, confermando per il resto
la prima decisione.
Pa.An. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di
impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Solo il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge con
riferimento all’art.156, commi 1 e 2, c.c., all’art. 2697 c.c. e all’art. 111,
comma 6, Cost., unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Bari previsto un
contributo al mantenimento della moglie, senza che quest’ultima avesse
adempiuto agli oneri probatori su di lei gravanti.
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nonostante la Ve.Em. nulla avesse
dedotto e dimostrato in ordine al tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, in palese violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 156 c.c., ha
affermato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di
mantenimento in favore della moglie, omettendo di verificare se, in concreto,
esistesse la possibilità da parte di quest’ultima di intraprendere una tale
attività, limitandosi a constatare l’assenza di riscontri quanto allo svolgimento,
da parte della Ve.Em., di un lavoro retribuito, nonché la necessità di assicurare
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, che però
non era stato provato.
Il ricorrente ha poi aggiunto che la Corte di merito non ha tenuto conto del
ricco patrimonio immobiliare, sito in San Ferdinando di Puglia, ereditato dalla
moglie a seguito della morte del padre nel maggio 2019, comprendente beni
da lei in parte occupati, per esservi di fatto andata a vivere insieme all’attuale
compagno.
Lo stesso ricorrente ha così rappresentato che la moglie non aveva diritto
all’assegno di mantenimento, perché possedeva capacità lavorativa ed era
proprietaria di numerosi cespiti immobiliari, aggiungendo, poi, che le proprie
condizioni economiche erano peggiorate, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte d’appello, dato che percepiva una pensione il cui importo era ben
inferiore a quello indicato dalla controparte, ammontando nella realtà a €
1.600,00 mensili.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 156 c.c. e
degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., per avere la Corte d’appello riconosciuto un assegno di mantenimento in
favore della moglie, nonostante avesse la donna una relazione stabile e
continuativa con un altro uomo, con il quale viveva stabilmente.
3. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, occorre considerare
quanto segue.
Com’è noto, l’art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Ciò che rileva, ai fini della determinazione dell’assegno in questione è
l’accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme,
da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento
della separazione.
Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-
patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è
sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale
prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine
economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito,
suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un
consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita
particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
La stessa valutazione deve essere compiuta con riferimento alle condizioni di
vita di ciascuno dei coniugi successive alla separazione.
In tale ottica, l’attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale
capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della
determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del
giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un’attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed
ambientale, senza limitare l’accertamento al solo mancato svolgimento di tale
attività, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
Nel caso di specie, la Corte di merito, dall’esame delle dichiarazioni reddituali
del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che durante la convivenza matrimoniale
le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del Pa.An., che negli anni
immediatamente successivi alla proposizione della domanda di separazione
erano di circa € 44.000,00 annui. La moglie durante tutta la durata del
matrimonio non aveva mai lavorato fuori casa, né era titolare di beni immobili,
anche se in corso di causa aveva svolto, per un breve periodo e in modo
incostante, giornate di lavoro come bracciante agricola, e nel 2019 era
divenuta proprietaria di un significativo compendio immobiliare per effetto della
successione ereditaria a seguito della morte del padre. Tuttavia a tale
occasionale attività lavorativa e alla successione ereditaria la Corte di appello
non ha dato rilievo, ai fini dell’esclusione di un contributo al mantenimento,
affermando, anzi, quanto segue: «… Pertanto tenuto conto della lunga durata
del matrimonio, della circostanza che è pacifico che la VE.EM. non ha mai
lavorato durante gli anni di matrimonio, dell’età della stessa (anni 59), della
attuale mancanza di redditi e, considerato che versa, con valutazione
comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto al Pa.An., poiché
anche i beni immobili ereditati, se si eccettua l’abitazione, non sono in
proprietà esclusiva e non appaiono poter garantire nell’immediato il tenore di
vita di cui la stessa godeva in costanza di matrimonio, deve essere confermato
il provvedimento presidenziale di riconoscimento in suo favore un assegno di
mantenimento da porsi a carico del Pa.An., nell’importo già indicato di €
500,00 mensili, somma questa da ritenersi congrua anche tenuto conto del
patrimonio immobiliare ottenuto dalla Ve.Em. per la successione paterna.»
Nessuna violazione del riparto dell’onere della prova si è, dunque, verificato,
perché la Corte ha esaminato le risultanze acquisite al processo e, sulla base di
quelle, ha valutato gli elementi di prova relativi al periodo di convivenza dei
coniugi, così acquisendo elementi per ricostruire il tenore di vita matrimoniale,
rapportandolo alla situazione attuale delle parti, senza dare importanza alle
poche giornate di lavoro agricolo, dando piuttosto rilievo al lungo periodo in cui
la moglie è rimasta in casa per badare ai figli e alla famiglia.
3.2. Non è neppure fondato il motivo ella parte in cui è dedotta la mancata
considerazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del ricco
compendio immobiliare acquisito per eredità dalla resistente in corso di causa,
tenuto conto che la Corte, come sopra evidenziato, risulta avere tenuto conto
di tale evenienza, esplicitandone i termini e le ragioni.
3.3. È invece inammissibile la censura nella parte in cui è contestata la
determinazione del reddito attuale del ricorrente, trattandosi di allegazione in
fatto non circostanziata, che si risolve in contestazioni che attingono al merito
della decisione e pertanto non sono ammesse nel giudizio di legittimità.
4. Il secondo motivo è inammissibile con riguardo a tutti i profili di censura.
4.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, occorre ricordare che
questa Corte ha più volte precisato che una censura relativa alla violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo se si alleghi che il
giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,
valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero
abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento
critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. da ultimi Cass., Sez.
1, Sentenza n. 6774 del 1/03/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha prospettato le violazioni appena
indicate, ma ha semplicemente criticato la decisione della Corte d’appello per
avere ritenuto spettante l’assegno di mantenimento in favore della moglie,
sebbene egli avesse dedotto e dimostrato che quest’ultima aveva una relazione
continuativa e stabile con un altro uomo, il quale aveva da ultimo trasferito la
propria residenza presso l’abitazione della donna.
4.2. Si deve, tuttavia, ricordare che la giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel ritenere che, qualora una questione giuridica – implicante un
accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, al fine di non
incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ed anche, per
il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la
veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa
(così Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 32804 del 13/12/2019; v. anche Cass., Sez.
2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del
13/06/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15196 del 12/06/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente, nell’illustrare il motivo, ha genericamente
dedotto di avere prospettato la relazione sentimentale e la convivenza della
moglie, ma non ha specificato di avere eccepito tali circostanze come fatti
impeditivi del diritto all’assegno di mantenimento, né ha indicato dove e
quando avrebbe formulato tale eccezione, sicché, in assenza della menzione di
essa nella decisione di appello, la censura deve ritenersi inammissibile.
4.3. Anche il prospettato omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. si sostanzia in un motivo inammissibile.
Come sopra evidenziato, il ricorrente ha dedotto la mancata considerazione da
parte della Corte d’appello della relazione sentimentale e della convivenza della
– richiamando, quali fatti non considerati, le risultanze istruttorie di primo
grado in ordine alla loro frequentazione e alla residenza di quest’ultimo presso
l’abitazione della donna, in virtù di un contratto di comodato – ma, come sopra
evidenziato, non ha dedotto, in modo specifico e puntuale, di avere prospettato
al giudice di appello l’esclusione del suo obbligo di contribuire al mantenimento
della moglie, in ragione della sua convivenza more uxorio.
Dalla lettura della sentenza si evince, piuttosto, che quest’ultimo ha chiesto, in
primo grado, l’addebito della separazione alla moglie, prospettando, tra l’altro,
la violazione dell’obbligo di fedeltà della donna (negli ultimi tempi legata ad un
uomo particolare: v. p. 3 della sentenza impugnata), ma tale domanda è stata
respinta con una decisione che non è stata impugnata dall’attuale (v. p. 5 della
sentenza impugnata e p. 2-3 del ricorso per cassazione).
In assenza della chiara e puntuale prospettazione che il ricorrente abbia
formulato una rituale eccezione volta a far valere il fatto impeditivo del diritto
all’assegno della moglie, in ragione della convivenza more uxorio della donna,
non emerge la prospettazione della decisività dei fatti di cui il ricorrente
lamenta l’omesso esame, richiesta invece dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
7. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve
dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per
l’impugnazione proposta, se dovuto.
8. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei
soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per
esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se
dovuto;
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n.
196 del 2003.